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Forlanini 23, nelle persone di Saturni Vincenzo\n(Presidente Nazionale) e Mattivi Renato (Segretario Generale)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>le Federazioni Nazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-CGIL\u002FFP Nazionale: Dettori Rossana, Taranto Cecilia, Bozzi Adriana, De\nSantis Fabio, Lo Verso Marco, Liverani Enrico, Vanoli Manuela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-CISL\u002FFP Nazionale: Faverin Giovanni, Volpato Daniela e Di Girolamo\nGabriella;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UIL\u002FFPL Nazionale: Torluccio Giovanni, Perna Bartolomeo e Bennardo Alfio\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si stipula il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i\ndipendenti AVIS riferito al triennio 2010-2012 allegato alla presente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AVIS Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGIL-FP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISL-FP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UIL-FPL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - VALIDITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Ambito di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, si applica a tutto il\npersonale dipendente delle Associazioni aderenti ad AVIS (Associazione\nvolontari italiani del sangue). Il contratto collettivo nazionale di lavoro\ndisciplina la regolamentazione del trattamento economico e normativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Decorrenza e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro avrà la durata\ntriennale, si riferisce al periodo che va dal 1° gennaio 2010 a tutto il 31\ndicembre 2012 sia per la parte normativa che per la parte economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti economici sono stati determinati in funzione di parametri\ncondivisi per il periodo di riferimento al fine di garantire il mantenimento\ndel potere di acquisto delle retribuzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il rinnovo contrattuale del triennio, i valori economici di riferimento\nsaranno la retribuzione tabellare e per i dipendenti già in servizio alla data\ndel 31 dicembre 2012, l'ERC e l'assegno ad personam non riassorbite di cui\nall’art. 47 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro conserverà la sua\nvalidità giuridica anche dopo la scadenza e fino alla data della\nsottoscrizione del nuovo CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Disposizioni generali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente\nregolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i\nrapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei diritti dei\nlavoratori, in quanto applicabili. I dipendenti debbono inoltre osservare te\nnorme regolamentari emanate dalla Associazione da cui dipendono, purché non\nsiano in contrasto con il presente contratto e\u002Fo con le norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Inscindibilità delle norme contrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme del presente contratto devono essere considerate sotto ogni aspetto\ne a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili\ncon alcun trattamento previsto da altri precedenti contratti collettivi\nnazionali di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le\nparti contraenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate, in sede di\ncontrattazione nazionale, per l'interpretazione autentica della norma su\nistanza di una delle parti firmatarie del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Condizioni di miglior favore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni normative ed economiche di miglior favore in\natto non espressamente regolamentate dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze, nel\nrispetto della legislazione vigente, che consentano l'utilizzo di strumenti\ncorretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un\nsempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sedi di informazione e confronto sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Livello nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le\nstesse si incontreranno in particolare per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analizzare l'andamento del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- verificare i programmi e i progetti di sviluppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e\nqualitativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assumere le opportune iniziative presso gli Organi competenti dello Stato\naffinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei\nregimi di convenzione, dei costi connessi con l'applicazione del presente\nCCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere iniziative anche volte agli Organi competenti dello Stato\nfinalizzate a formare la crescita e la qualificazione dei servizi del settore\nnonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con\nparticolare attenzione a quelle rappresentate dal volontariato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Livello regionale e\u002Fo territoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le\nstesse si incontreranno in particolare per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare\nattenzione all'assetto dei servizi e al dato occupazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assumere le opportune iniziative nei confronti degli Organi competenti\ndello Stato affinché vengano attivati e\u002Fo potenziati i corsi di\nqualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale\ndelle realtà interessate dal presente CCNL, nonché definite forme di\nvalorizzazione della attività di volontariato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Livello aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando le competenze proprie delle amministrazioni queste\ngarantiranno, ove richiesto, una tempestiva informazione riguardante il\npersonale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto\nrelativo ai rapporti diretti e\u002Fo di convenzione con gli enti pubblici, ai\nprogetti e programmi di sviluppo nonché quant'altro previsto nei singoli punti\ndel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono sulla necessità di sviluppare idonee iniziative, ai\ndiversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti\ndi sostegno al governo di processi di riorganizzazione che dovessero\nevidenziarsi come necessari ed a tal fine si sentono impegnate in sede di\nconfronto nazionale, regionale e\u002Fo territoriale nonché aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Contrattazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di cui al presente CCNL si svolge su due livelli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 - primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 - secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u002Fo Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono titolari della contrattazione di secondo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il titolare del potere di rappresentanza della associazione o un suo\ndelegato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e, ove non presente, le RSA;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le rappresentanze sindacali territoriali delle OO.SS. firmatarie del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituiscono oggetto della contrattazione di primo livello le seguenti\ntematiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- validità e ambito di applicazione del contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- relazioni sindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- diritti sindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- norme comportamentali e disciplinari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ordinamento professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- permessi, aspettative e congedi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituisce oggetto della contrattazione di secondo livello quanto\nespressamente rinviatovi dai singoli articoli del presente CCNL, nonché quanto\ndefinito nelle piattaforme contrattuali integrative regionali o aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e\nnon ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del\nlivello di contrattazione regionale o aziendale sono strettamente correlate ai\nrisultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti,\naventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi\ndi competitività di cui l'Associazione dispone, nonché ai risultati legati\nall'andamento economico della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Associazione a cui viene indirizzata la piattaforma Integrativa\nTerritoriale o Aziendale, convocherà la parte sindacale per l'avvio del\nconfronto di merito entro un mese dalla data di ricevimento della\npiattaforma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di tale convocazione potrà essere richiesta alla Commissione\nParitetica Nazionale, di cui all’art. 84, la convocazione delle parti per\nl'avvio del negoziato entro il termine perentorio di 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROCEDURE DI RINNOVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sei mesi prima della scadenza contrattuale le Parti firmatarie comunicano,\ncon raccomandata a\u002Fr formale disdetta del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei sei mesi dalla scadenza suddetta le Parti presentano la piattaforma a\nmezzo raccomandata a\u002Fr.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro venti giorni dal ricevimento della piattaforma l’Associazione avvia\nla trattativa per il rinnovo del CCNL. Nel mese antecedente la scadenza del\nCCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e\nper il mese successivo alla scadenza medesima, le parti non assumeranno\niniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo sopra\nindicati, non si darà luogo ad azioni od iniziative unilaterali limitatamente\nai due mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Garanzia del funzionamento dei servizi essenziali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come\nmodificato dalla legge 11 aprile 2000 n° 83, le parti individueranno a livello\nlocale le tipologie di servizio ritenute essenziali e gli appositi contingenti\ndi personale da garantire in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-GENEQ_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Ch3>Art. 9 - Pari opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di una piena e puntuale applicazione della legge 198 del 2006 e\ndella legge 183 del 2012, sarà costituito a livello nazionale il Comitato\nunico di garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del\nbenessere di chi lavora e contro le discriminazioni, composto da una componente\ndesignata da ognuna delle OO.SS. firmataria del presente CCNL e da un pari\nnumero di componenti in rappresentanza della Associazione, tra le quali\nindividuare la figura con funzioni di Presidente. Possono inoltre essere\nistituiti C.U.G. presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e\ncaratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del\nrapporto tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Associazione assicura le condizioni e tutti gli strumenti per il loro\nfunzionamento. Le finalità dei C.U.G. sono quelle definite dalla legge di\nriferimento e gli stessi opereranno sulla base delle indicazioni che\nperverranno dal C.U.G. nazionale che verrà istituito entro sei mesi dalla data\ndella stipula del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Tutela dei dipendenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>in particolari condizioni psico-fisiche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria\naccreditata la condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcoolismo\ncronico e grave debilitazione psico-fisica, e che si impegnino ad un progetto\nterapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime,\nsono stabilite le seguenti misure a sostegno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)concessione di aspettativa non retribuita per l'intera durata del progetto\ndi recupero presso strutture specializzate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) riduzione dell'orario di lavoro con l'applicazione degli istituti\nnormativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale,\nlimitatamente alla durata del progetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)il datore di lavoro nell'ambito della sua autonomia organizzativa in\nrelazione alle esigenze, ove richiesto, valuterà la possibilità di adibire il\nlavoratore a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia\nindividuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto\ndella terapia in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai suddetti permessi e\naspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità derivante\ndagli istituti normativi previsti dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Tutela dei dipendenti portatrici e portatori di handicap\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne la tutela dei dipendenti portatori di handicap si fa\nriferimento alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione dei permessi di cui ai commi 2, 3 dell'art. 33 della stessa non\ncomporta una contestuale riduzione proporzionale delle ferie e della\ntredicesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Attività di volontariato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che fanno parte di Organizzazioni di volontariato iscritte nei\nregistri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ai fini\ndell'espletamento di attività di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai\nsensi dell'art. 17 della stessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, a\ntutte le forme di flessibilità di orario e\u002Fo turnazioni previste dal presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede aziendale, nell’ambito del rapporto tra le parti, saranno definite\nle modalità di esercizio del diritto in questione e potranno determinarsi\nanche forme e criteri particolari finalizzati a consentire di svolgere\nattività di volontariato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo III - DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Rappresentanze sindacali unitarie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono riconosciute le Rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette sulla\nbase dell'apposito regolamento sottoscritto dalle OO.SS. presentatrici delle\nliste che concorrono alle elezioni delle stesse, ovvero le R.S.A. ai sensi\ndella legge 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni in sede aziendale delle\nrappresentanze sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL è riconosciuto alle\nstesse un monte ore retribuito in ragione di 2 ore annue per addetto a livello\ndi singole realtà lavorative; tale monte ore non potrà comunque essere\ninferiore a 50 ore annue nelle realtà che occupano meno di 25 addetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle R.S.U. è garantito un\nmonte ore retribuito nella misura di 1 ora annua per dipendente nelle realtà\nlavorative fino a 200 dipendenti e di 8 ore annue per dipendente oltre tale\nlimite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Ch3>Art. 14 - Assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché\ndurante lo stesso nei limiti di 15 ore annue per le quali verrà corrisposta la\nnormale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Associazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo\nsvolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità o\ngruppi di dipendenti e sono indette nella misura di 10 ore annue dalle\nR.S.U.\u002FR.S.A. di cui all'art. 13 del presente CCNL e nella misura di 5 ore\nannue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Della convocazione della riunione deve essere data alla amministrazione\ntempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono\npartecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, dirigenti\nesterni dei Sindacati firmatari del presente CCNL. Lo svolgimento delle\nassemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi alle esigenze\nproprie della utenza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 15 - Permessi per cariche sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti componenti i Comitati direttivi delle Organizzazioni sindacali\nnazionali, regionali, comprensoriali o zonali (per comprensorio o zona deve\nintendersi quella in cui è insita la presenza delle strutture sindacali\nconfederali - Camera del lavoro - Unione sindacale territoriale - Camera\nsindacale territoriale) di categoria e confederali, hanno diritto per\nl'espletamento delle attività sindacali, a permessi retribuiti per partecipare\na convegni a livello nazionale indetti dalle Organizzazioni sindacali\nfirmatarie del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tradeunleavtxt\">\u003Cp>Inoltre, hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 ore al\nmese non cumulabili quando l'assenza del lavoro venga espressamente richiesta\nper iscritto almeno 48 ore prima dalla responsabile o dal responsabile\nterritoriale delle Organizzazioni sindacali sopra indicate, salvo il\nverificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio di\ncui deve essere data comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I nominativi dei dipendenti di cui al 1° comma e le eventuali variazioni\ndovranno essere comunicati per iscritto dalle OO.SS. predette\nall’Associazione in cui il dipendente presta servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative\nsindacali convocate dall'Associazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dipendenti con rapporto a tempo parziale i permessi di cui al\npresente articolo vengono ridotti in proporzione all’orario settimanale\nsvolto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Aspettativa sindacale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando i distacchi sindacali eventualmente già concessi in forza di\nprecedenti accordi, le parti si impegnano ad incontrarsi, al fine della\ncompiuta definizione della materia, entro sei mesi dalla firma del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Contributi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo\ne di registrazione, a favore della propria Organizzazione sindacale, per la\nriscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il\npagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti Organi\nstatutari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del\nrilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata\nove non venga revocata dalla interessata o dall'interessato entro la data del\n31 ottobre. La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta,\nalla Associazione di appartenenza ed alla Organizzazione sindacale\ninteressata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattenute mensili operate dalle singole sezioni sulle retribuzioni delle\ndipendenti e dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle\nOrganizzazioni sindacali sono versate entro il decimo giorno del mese\nsuccessivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle Organizzazioni\nsindacali con accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Associazione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei\nnominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti\neffettuati alle Organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IV - ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Assunzione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione del personale deve essere effettuata con l'osservanza delle\nnorme di legge vigenti in materia di rapporto di diritto privato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione deve risultare da atto scritto e contenere la data della\nmedesima, la durata del periodo di prova, e la qualifica assegnata al\ndipendente ed il relativo trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Documenti di assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dalla\nlegge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e\u002Fo integrazioni i\ndipendenti, all'atto dell'assunzione, sono tenuti a presentare o consegnare i\nseguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- carta d'identità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- libretto sanitario, ove richiesto, a norma di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-titolo di studio o professionale (diploma, certificato di abilitazione,\npatente, ecc.) in relazione alla qualifica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti sono altresì tenuti a presentare certificato di residenza di\ndata non anteriore a tre mesi, devono inoltre comunicare anche l'eventuale\ndomicilio, ove questo sia diverso dalla residenza, nonché tutti gli eventuali\nsuccessivi spostamenti di residenza e di domicilio. La predetta documentazione\npuò essere sostituita, in base alla normativa vigente, con idonea\ncertificazione sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Ch3>Art. 20 - Visite mediche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima della assunzione in servizio l'Associazione potrà accertare - con\noneri a proprio carico - l’idoneità fisica del dipendente e sottoporlo a\nvisita medica da parte di Organi sanitari pubblici, con costi a carico della\nparte datoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente alla assunzione dei dipendenti, nel rispetto della\nlegislazione vigente, potranno essere sottoposti ad eventuali accertamenti solo\nad opera degli Organi sanitari pubblici; gli oneri per gli eventuali\naccertamenti periodici di prevenzione ove previsti dal D.lgs. 81\u002F2008 e s.m.i.\nnon ricadranno a carico del dipendente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 21 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione in servizio del dipendente avviene secondo i seguenti periodi\ndi prova che debbono risultare da atto scritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-90 gg. di calendario per i dipendenti inquadrati nelle categorie A e B;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-120 gg. per tutte gli altri dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del\nrapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova,\novvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice ed al lavoratore spetta la\nretribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro compiuto nonché ai\nratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine\nrapporto di lavoro maturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella\nstabilita contrattualmente per la qualifica, cui appartengono i dipendenti\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il dipendente\nsarà ammessa\u002Fo a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di\nriprendere il servizio entro novanta giorni; in caso contrario il rapporto di\nlavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti con la data di inizio della\nassenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla\ndisdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermata\u002Fo in\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento agli ultimi disposti legislativi le parti convengono di\nrinviare la definizione contrattuale degli istituti dall’art. 22 all’art.\n26 ad una commissione tecnica da chiudersi entro sei mesi dalla firma del\npresente CCNL e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Rapporti di lavoro part-time\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale (o lavoro part-time) di cui al D.lgs.\nn. 61\u002F2000 e successive modifiche ed integrazioni, è quello in cui l'orario di\nlavoro risulti comunque inferiore a quello stabilito dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il part-time si definisce:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-orizzontale, quando la riduzione dell'orario rispetto all'orario a tempo\npieno, è prevista con riferimento all'orario normale giornaliero di lavoro, e\ncon un minimo di 14\u002F15 ore settimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verticale, quando l'attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma la\nlimitazione sia in relazione a periodi predeterminati nel corso della\nsettimana, del mese o dell'anno, con un minimo di 12 ore settimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-misto, quando l'attività lavorativa è svolta secondo una combinazione\ndelle modalità orizzontale e verticale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il part-time ha la funzione di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto\nall’attività della struttura associativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-consentire il soddisfacimento di esigenze individuali dei dipendenti, anche\ngià occupati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole strutture\nassociative secondo i seguenti principi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assunzione, nell'ambito del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti\ndisposizioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per\nvolontà di entrambe le parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su\nrichiesta dei dipendenti interessati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parziale o viceversa\ndei dipendenti già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le\nstesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già dipendente, aveva\ntrasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa\nma pur sempre nell'ambito delle attività della medesima struttura\nassociativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La struttura associativa, nel rispetto di quanto sopra sancito, si\npronuncerà entro 60 giorni sulle richieste di trasformazione dei rapporti di\nlavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa. L'eventuale provvedimento\ndi diniego dovrà essere adeguatamente motivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La struttura associativa, sempre entro il predetto termine, con\nprovvedimento motivato potrà rinviare la trasformazione per un periodo non\nsuperiore a tre mesi nei soli casi in cui essa comporti, in relazione alle\nmansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla\nfunzionalità del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale potrà definire criteri percentuali nel rapporto\nnumero dipendenti totali\u002Fnumero dipendenti part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>I dipendenti affetti da patologie oncologiche, per le quali risulti una\ncapacità lavorativa accertata da Commissione medica, hanno diritto alla\ntrasformazione immediata del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale\ne, a richiesta, nuovamente a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I dipendenti interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo\nparziale a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione per\niscritto entro 15 giorni dalla richiesta del fabbisogno espresso dalla\nstruttura associativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di assunzione seguono le stesse procedure previste per la\ngeneralità dei dipendenti così come regolamentate dal presente contratto\ncollettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto individuale dovrà contenere, in particolare, la collocazione\ntemporale della prestazione riferita al giorno, alla settimana, al mese,\nall'anno ed eventuali clausole flessibili e\u002Fo elastiche concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trasformazione del rapporto di lavoro con contratto di lavoro part-time,\nè stipulato sempre in forma scritta e consensuale tra le parti ed è regolato\ncome segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)dovrà contenere, in caso di trasformazione del rapporto, la variazione\ndell’orario di lavoro settimanale e la collocazione temporale della\nprestazione riferita al giorno, alla settimana, al mese, all'anno ed eventuali\nclausole flessibili e\u002Fo elastiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)dovrà essere sottoposta a preventiva convalida della Direzione\nprovinciale del lavoro competente per territorio nella ipotesi di\ntrasformazione da tempo pieno a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-part_time_excluded\">\u003Cp>Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro\npart-time, che si applicherà proporzionalmente all'entità della prestazione\nlavorativa, è identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo\npieno di pari categoria e posizione economica, ivi comprese competenze fisse e\nperiodiche.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale\nil periodo di prova previsto dal presente contratto viene ridotto\nproporzionalmente all'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentito al lavoratore con contratto a tempo parziale, l'instaurazione\ndi rapporti di lavoro presso più datori di lavoro purché non concorrenziali\ncon i fini istituzionali della organizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È ammesso il ricorso al lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a\ntempo parziale (orizzontale), previo consenso del lavoratore, nella misura\nmassima del 50% del l'orario settimanale della lavoratrice e del lavoratore\nentro il limite dell'orario pieno giornaliero (settimanale). Il rifiuto del\nlavoratore, ove richiesto, di prestazione di lavoro supplementare, non\ncostituisce motivo di sanzione disciplinare o giustificato motivo di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore supplementari saranno retribuite con la maggiorazione del 10%\nsull'importo della retribuzione oraria di fatto o, con specifico accordo tra le\nparti, recuperate entro il trimestre successivo compatibilmente con le esigenze\ndi servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre tale limite è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative\nstraordinarie cui si applica la disciplina legale e contrattuale vigente per il\nlavoro straordinario a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clausole flessibili e cioè accordi tra le parti, con facoltà del\nlavoratore di farsi assistere da un Rappresentante sindacale aziendale, possono\nessere stipulati, per tutti i tipi di part-time, per modificare la sola\ncollocazione temporale della prestazione lavorativa, prescindendo da quella\noriginariamente concordata con il lavoratore previa definizione della fascia\nentro la quale la prestazione potrà essere ricollocata, con preavviso minimo\ndi 48 ore, ma sempre nel rispetto dei presupposti di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clausole elastiche che consentano di variare in aumento la durata della\nprestazione lavorativa, possono essere stabilite nei rapporti di lavoro a tempo\nparziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, ma sempre nel\nrispetto dei presupposti di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le prestazioni lavorative effettuate in virtù di clausole flessibili o\nelastiche è prevista una rivalutazione del 2% della prestazione lavorativa,\nqualora la variazione riguardasse complessivamente più del 30% dell'orario\nnormale mensile la rivalutazione riguarderà l'intera retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà recedere dalla clausola flessibile o elastica con un\npreavviso di un mese in favore del datore di lavoro e trascorsi cinque mesi\ndalla stipula per esigenze di carattere familiare, di tutela della salute\ncertificate, necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata\no autonoma, per necessità di studio o formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di contrattazione aziendale verranno definite le condizioni e\nmodalità in relazione alle quali il datore di lavoro potrà, nel rispetto\ndella normativa vigente, apporre al contratto individuale e clausole di\nflessibilità e clausole elastiche (es. limiti massimi della variabilità in\naumento, misura e forma delle specifiche compensazioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi in cui occorra procedere alla determinazione della forza\nlavoro, i dipendenti part-time sono computati in proporzione all'orario svolto\nrispetto a quello contrattualmente previsto con arrotondamento alla unità\nsuperiore della sola frazione eccedente la somma degli orari di tutti i\ndipendenti occupati a tempo parziale, corrispondente ad unità intere di orario\na tempo pieno, e superiore alla metà dell’orario a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Contratti di inserimento - di collaborazione coordinata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e continuativa - di formazione lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di inserimento è un contratto a tempo determinato, a tempo\npieno o a tempo parziale, e risulta disciplinato dall'art. 54, D.lgs. n.\n276\u002F2003 e dalle norme del D.lgs. n. 368\u002F2001 per quanto compatibili, nonché\ndall'accordo interconfederale siglato 1'11 febbraio 2004 sussidiario alla\ndisciplina contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ha la finalità di realizzare, mediante un progetto individuale di\nadattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato\ncontesto lavorativo, l'inserimento o il reinserimento nel contesto lavorativo\ndelle seguenti categorie di persone:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni (come tali intendendo,\nsecondo il rinvio che l'accordo interconfederale fa al D.lgs. n. 297\u002F2002 di\nriforma del collocamento, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o\ncessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova\noccupazione da più di dodici mesi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) dipendenti con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di\nlavoro o in procinto di perderlo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) dipendenti che desiderino intraprendere o riprendere una attività\nlavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso\ndi occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in\ncui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di\nsoggiorno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da una\ndisabilità fisica, sensoriale, intellettiva-relazionale o psichica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione mediante contratto d'inserimento può essere effettuata solo\nove siano stati mantenuti in servizio almeno il 60% dei dipendenti il cui\ncontratto d'inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti, (ad esclusione dei\ndipendenti dimessisi, licenziati per giusta causa, che abbiano rifiutato il\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato, che non abbiano superato il periodo\ndi prova) intendendo per mantenuti in servizio i soggetti per i quali il\nrapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò ad eccezione del caso in cui nei 18 mesi precedenti all'assunzione del\nlavoratore sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La percentuale massima dei dipendenti assunti con contratto di inserimento\nè fissata nel 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di inserimento non può avere durata inferiore a nove mesi e\nsuperiore a 18 mesi o 36 nel caso di persone affette da grave disabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le figure professionali destinate nella categoria D la durata del\ncontratto d'inserimento è fissata in 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal computo del limite massimo saranno esclusi gli eventuali periodi di\nservizio militare, civile o di astensione per maternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto d'inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto d'inserimento è stipulato in forma scritta pena nullità con\nconseguente assunzione del lavoratore a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso deve specificamente indicare il progetto individuale di inserimento,\ndefinito con il consenso del lavoratore e finalizzato a garantire l'adeguamento\ndelle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento e di\nrealizzazione del progetto, nonché le modalità di definizione e\nsperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti\nad agevolare il conseguimento delle finalità del contratto, sono demandate dal\npresente contratto a livello di contrattazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di\nlavoro andrà riportata nel libretto formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini retributivi la lavoratrice ed il lavoratore assunto con contratto di\ninserimento potrà essere assegnato alla posizione economica iniziale della\ncategoria di inquadramento inferiore alla categoria spettante, in applicazione\ndel presente CCNL, ai dipendenti addetti a mansioni o funzioni che richiedono\nqualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è\npreordinato il progetto di inserimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di\nlavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato\nnell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal\ncontratto. In tutti i casi in cui occorra procedere alla determinazione della\nforza lavoro, i dipendenti assunti con contratto di inserimento sono esclusi\ndal computo numerico ad esclusione della legge n. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Rapporti di lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione (art. 1) del\npresente contratto, ai sensi dell'art. 23 della legge del 28 febbraio 1987, n.\n56, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro - oltre che\nnell'ipotesi di cui all’art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, all’art.\n12 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni,\nè consentita, in relazione alle particolari esigenze della Associazione ed al\nfine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)esecuzione di lavori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e\nall'art. 8 bis del D.L. 29 gennaio 1993, n. 17 convertito nella legge 25 marzo\n1983, n. 79 e successive integrazioni e\u002Fo modificazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la\ntotale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente\ncontratto durante il periodo annuale programmato di ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali\ndella Associazione anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni\npubbliche o private;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per l'effettuazione di attività socio-sanitaria, psico-pedagogica o\nassistenziale, anche in collaborazione con ASL, province, regioni, comuni, o\nMinisteri, ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di\nspecializzazione in collaborazione con gli enti di cui sopra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per sostituzioni di dipendenti assenti per permesso straordinario non\nretribuito concesso dall'amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere\ngiuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), nonché in caso\ndi impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice e del lavoratore\nsino alla definizione del giudizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)per sostituzione della lavoratrice e del lavoratore assente con diritto\nalla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa,\ninfortunio, permessi, servizio militare, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori casistiche potranno essere definite nell'ambito del confronto tra\nle parti in sede decentrata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La percentuale dei dipendenti assunti con contratto a tempo determinato non\npuò essere superiore al 10% del personale assunto a tempo indeterminato, ad\nesclusione di quanto riferito ai punti a), b), e), g).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve\nsopperire a carenze stabili dell'organico, previste dalle norme\nconvenzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 25 - Lavoro temporaneo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24\ngiugno 1997, n. 196, oltre che nei casi previsti dal comma 2, dell'art. 1,\nlett. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti\nfattispecie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per particolari punte di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano\nl'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente\nimpiegate dalla Associazione o che presentino carattere eccezionale o che siano\ncarenti a livello locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestatrici e i prestatori di lavoro temporaneo impiegate\u002Fi per le\nfattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun\ntrimestre la media dell'8% dei dipendenti occupati dalla Associazione\nutilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro\ntemporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro\ntemporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a\ntempo indeterminato in atto nella sezione dell'Associazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per\ngli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. a della legge 24 giugno 1997, n. 196,\nè vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le\n\"professionalità intermedie\" di cui all'art. 22 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto\ndelle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione aziendale ai sensi del\npunto 2 dell'art. 7 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Associazione comunicherà preventivamente alle R.S.U., o in loro assenza\nalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti\ndi fornitura di lavoro temporaneo da stipulare e il motivo del ricorso agli\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta\ncomunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula\ndel contratto in questione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente l'Associazione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa è\ntenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei\ncontratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi,\nil numero e la qualifica dei dipendenti interessati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 26 - Apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni di personale con contratto di apprendistato avverranno secondo\nle norme di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.lgs. 167\u002F2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere assunte\u002Fi come apprendiste\u002Fi i giovani di età non inferiore\nai 16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli\nobiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e\nsuccessive modificazioni e\u002Fo integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla\ntutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli\nadolescenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti di\netà sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di\nhandicap sono computate nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e\nsuccessive modificazioni e\u002Fo integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di apprendistato si estingue, trasformandosi in rapporto di\nlavoro a tempo indeterminato, alla scadenza del termine di 18 mesi per i\nprofili compresi nei livelli 1°, 2°, 3° e 4° e di 24 mesi nei livelli 5° e\n6°.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti e alle apprendiste sono garantiti, senza operare ritenuta\nalcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria\nai corsi di insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie\nannue e di 3 ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso\ndi titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale\nidoneo rispetto all'attività da svolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata alle\ninteressate ed agli interessati idonea certificazione della avvenuta\nformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle apprendiste e agli apprendisti spetta il 90% della retribuzione di cui\nall'art. 67 per i primi 6 mesi, il 95% per i successivi 6 mesi ed il 100% di\ntale retribuzione a partire dal tredicesimo mese.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Inserimento lavorativo delle persone\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>socialmente svantaggiate\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legge numero 68 del 1999 e s.m.i., le strutture sono tenute\nad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette\nnella seguente misura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) sette per cento dei dipendenti, se occupano più di 50 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) due dipendenti se occupano da 36 a 50 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) un dipendente se occupano da 15 a 35 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Associazioni che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al\ncomma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Associazione fornirà su richiesta delle rappresentanze sindacali,\nl'informazione attestante il rispetto della normativa sull'inserimento\nobbligatorio al lavoro delle persone socialmente svantaggiate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base di tali dati ed al fine della piena copertura delle percentuali\nd'obbligo previste dalla legislazione vigente, le parti concorderanno, anche in\nraccordo con la Commissione circoscrizionale e\u002Fo le Commissioni provinciali per\nl'impiego ed i servizi degli enti locali (comuni, ASL, province, ecc.) e le\nCommissioni regionali per l'impiego, la predisposizione dei progetti di\ninserimento lavorativo mirato. Tali progetti potranno essere supportati\ndall'utilizzo di risorse economiche, formative o di altra natura discendenti\ndal quadro legislativo vigente o da interventi diretti anche degli enti locali,\npromossi anche congiuntamente dalle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al rapporto tra le parti in sede locale è demandata anche l’attivazione\ndi progetti di inserimento lavorativo mirato per le persone con handicap e per\ni soggetti del cosiddetto \"svantaggio sociale\" (tossicodipendenze, alcolismo,\ndetenute\u002Fi in regime di misure alternative alla carcerazione o ex detenute\u002Fi,\necc.) utilizzando al riguardo quanto previsto dall'art. 16 della legge 28\nfebbraio 1987, n. 56 e più in generale dalla legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla\nnormativa vigente in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, al quale è tenuto il solo\npersonale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di\nprova, nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura\nappresso specificata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- categorie da A a B: giorni 30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- categoria da C a D: 60 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- categoria da E a F: 90 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimane confermato il periodo di 30 giorni per coloro che siano vincitori di\npubblici concorsi ferma restando la possibilità tra le parti di concordare un\nperiodo inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti\ntermini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari\nall'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso. Il dipendente\nche rassegna le dimissioni in costanza di malattia è esonerato dal preavviso.\nIn caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla\ncorrispondente indennità, è computato ai fini della maturazione del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della effettiva cessazione del rapporto di lavoro l’Associazione\nriconsegnerà al dipendente, regolarmente aggiornati, i documenti dovutigli, e\nil dipendente rilascerà regolare ricevuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro la struttura associativa\ninteressata dovrà rilasciare a richiesta del dipendente un certificato con\nl'indicazione della durata del rapporto di lavoro e delle mansioni svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Cessazione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per dimissioni del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per licenziamento del dipendente ai sensi delle leggi vigenti per i\nrapporti di diritto privato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per gli altri casi previsti dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 31 - Indennità in caso di decesso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di decesso del dipendente, compete il trattamento economico previsto\ndal Titolo XII del presente CCNL che deve essere liquidato agli aventi diritto,\ngiuste le disposizioni contenute nell'art. 2122 del codice civile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Mobilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istituto della mobilità concerne solo l’utilizzazione temporanea del\npersonale, in presidi, servizi, uffici di pertinenza della struttura in sedi\ndiverse da quella di assegnazione, rientrando invece nel potere organizzativo\ndella struttura e non soggetto ai vincoli di cui all’art. 13 della legge 20\nmaggio 1970, n. 300 l'utilizzazione del personale nell'ambito dei servizi,\nuffici, presidi di pertinenza cui originariamente è stato assegnato il\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istituto della mobilità che comporta l’utilizzazione anche temporanea\ndel personale in sedi di pertinenza della struttura diverse da quella di\nassegnazione, sarà utilizzato dalla struttura in relazione alle esigenze di\nservizio, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 13, secondo\ncriteri concordati con le rappresentanze sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Trasferimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente può essere trasferito da una realtà operativa ad un'altra\ngestita dalla stessa Associazione nel rispetto delle sue mansioni e della sua\nposizione giuridico-economica, secondo l'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n.\n300 e previo confronto sindacale definito a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL per\ndefinire modalità e condizioni nel caso di trasferimento in strutture distanti\noltre 30 km. dalla sede di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo V - NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Ritardi ed assenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente deve osservare il proprio orario di lavoro, controfirmando il\nregistro delle presenze e\u002Fo l'orologio marcatempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell'importo\ndella retribuzione corrispondente al ritardo stesso. È fatto salvo il recupero\nse possibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze debbono essere segnalate prima dell'inizio del turno di lavoro\nalle persone o all'ufficio a tanto preposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esse devono essere giustificate immediatamente e comunque non oltre le\nventiquattro ore, salvo legittimo e giustificato impedimento. In ogni caso\ncomportano la perdita della retribuzione corrispondente alla durata della\nassenza stessa; è fatto salvo il recupero, se possibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 35 - Doveri del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti sono tenuti ad un corretto comportamento nell'espletazione\ndelle mansioni sia in ordine alle disposizioni ricevute dai superiori sia a\nquanto previsto dalle vigenti leggi in materia di responsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono obblighi della lavoratrice e del lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e\nnell'interesse dell'utenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro\nimpartite da superiori ivi comprese quelle di seguito elencate in materia di\nprevenzione degli infortuni e igiene del lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale collettiva\ne dell'igiene;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-usare con cura i dispositivi di sicurezza, quelli tecnici-sanitari e gli\naltri mezzi di protezione predisposti e forniti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non rimuovere o modificare i dispositivi o gli altri mezzi di sicurezza e\ndi protezione suddetti senza averne ottenuta l'autorizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>3)uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle\ndisposizioni contenute nel presente contratto, alle norme previste dal D.lgs.\n81\u002F2008 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari da parte della Associazione debbono essere\nadottati in conformità all'art. 7 della legge del 20 maggio 1970, n. 300, e\nnel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della\ncontestazione per iscritto, obbligo di assegnare al dipendente un termine di\nalmeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del\ndipendente di essere ascoltato di persona e\u002Fo di essere assistito dal\nrappresentante delle OO.SS. firmatarie del presente contratto), nonché nel\nrispetto da parte della Associazione dei principi generali di diritto vigenti\nin materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della\ncontestazione disciplinare. Al riguardo si conviene che comunque la\ncontestazione disciplinare deve essere inviata al dipendente oltre il termine\ndi 30 (trenta) giorni dal momento in cui gli Organi direttivi dalle\nassociazioni di cui all'art. 1 del presente contratto hanno avuto effettiva\nconoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento\ndisciplinare non possa essere adottato dalla Associazione otre il termine di 30\n(trenta) giorni dalla presentazione della deduzione da parte del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mancanze del dipendente possono dar luogo alla adozione dei seguenti\nprovvedimenti disciplinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)richiamo verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) richiamo scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a\ndieci giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto\ndel principio della proporzionalità, incorre, nei provvedimenti di cui sopra,\nil dipendente che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e\ngiustificazione ai sensi dell'art. 34 o abbandoni anche temporaneamente il\nposto di lavoro senza giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione\nsenza giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento\ndei compiti assegnati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)non esegua le mansioni connesse alla qualifica assegnata dalla\namministrazione e non si attenga alle disposizioni impartite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)ometta di controfirmare il registro delle presenze e\u002Fo di marcare\nl'orologio marcatempo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)compia insubordinazione nei confronti di superiori gerarchici, esegua il\nlavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni\nimpartite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)tenga un contegno scorretto od offensivo verso l'utenza, il pubblico e le\naltre o altri dipendenti, compia atti o molestie, anche di carattere sessuale,\nche siano lesivi della dignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l'impostazione e\nla fisionomia propria delle Associazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio alla economia,\nall'ordine e all'immagine delle Associazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)ometta di comunicare alla Associazione ogni mutamento di domicilio, anche\ndi carattere temporaneo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle\nnorme della legge 15 luglio 1966, n. 604 e s.m.i. è consentito il\nlicenziamento per giusta causa o giustificato motivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano\ncarattere di particolare gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)assenza ingiustificata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi o assenze\ningiustificate ripetute per tre volte in un anno in un giorno precedente o\nseguente alle festività e alle ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due\nprovvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)assenza per simulata malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)introduzione di persone estranee nella azienda stessa senza permesso\ndell'Associazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)alterazione o falsificazione delle indicazioni del registro delle presenze\no dell'orologio marcatempo o compia, comunque, volontariamente annotazioni su\nquesti anche per conto di colleghi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)per violazione del segreto professionale di ufficio per qualsiasi atto\ncompiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno agli utenti e alla\namministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)per svolgimento di attività continuativa privata e comunque per conto\nterzi con esclusione dei rapporti di lavoro a tempo parziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)per i casi di concorrenza sleale posto in essere dalla dipendente o dal\ndipendente, secondo i principi generali di diritto vigente (art. 2105 cod.\nciv.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ in facoltà della Associazione di provvedere alla sospensione cautelare\nonde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di\nlicenziamento. Alla dipendente e al dipendente sospeso cautelativamente è\nconcesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello\nstipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non\nesaustivo dei casi che potranno dar luogo alla adozione del provvedimento del\nlicenziamento per mancanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 37 - Patrocinio legale dei dipendenti per fatti connessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>all'espletamento dei compiti di ufficio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Associazione nella tutela dei propri diritti ed interessi ove si verifichi\nl'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti\ndella dipendente e del dipendente per fatti e\u002Fo atti direttamente connessi\nall'adempimento dei compiti di ufficio ed allorquando non sussista accertata\nnegligenza o colpa della dipendente o del dipendente che comportino l'adozione\ndi provvedimenti disciplinari o di risoluzione del rapporto di lavoro,\nassumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto di interessi, ogni onere\ndi difesa fino alla apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio,\nfacendo assistere la dipendente o il dipendente da un legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Associazione potrà esigere dalla dipendente o dal dipendente,\neventualmente condannata\u002Fo con sentenza passata in giudicato per fatti a lei o\na lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri\nsostenuti per la sua difesa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Responsabilità civile dei dipendenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>nei rapporti con l'utenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La responsabilità civile delle dipendenti o dei dipendenti nei loro\nrapporti con l'utenza di cui all'art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190 e\ns.m.i. verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata\ndalle singole associazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Ritiro patente - utilizzo di mezzi propri di trasporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente assunto come autista che, per motivi che non comportano il\nlicenziamento in tronco, sia dalla autorità ritirata la patente per condurre\nautoveicoli, è riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per un\nperiodo di 12 mesi senza percepire retribuzione alcuna né maturare altra\nindennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'autista in questo periodo potrà essere adibita\u002Fo, previo accordo tra le\nparti in sede locale, ove ve ne sia la possibilità, ad altri lavori ed in\nquesto caso percepirà la retribuzione del livello nel quale verrà a prestare\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti,\noppure l'autista non accettasse di essere adibita\u002Fo al lavoro cui\nl'Associazione lo destinasse, si darà luogo alla risoluzione del rapporto di\nlavoro. In tal caso verrà corrisposto all'autista il trattamento di fine\nrapporto e le altre indennità eventualmente spettanti secondo il salario\npercepito al tempo del ritiro della patente stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il dipendente per ragioni di servizio venga autorizzato per iscritto\nall'utilizzo di mezzi propri di trasporto, l'Associazione dovrà stipulare\nidonea polizza di copertura assicurativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTITLE_trigger\">\u003Ch2>Titolo VI - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme di inquadramento e classificazione del personale tendono al\nmiglioramento della funzionalità dei servizi resi, all'accrescimento della\nefficacia di gestione, alla razionalizzazione della organizzazione del lavoro,\nfavorendo la motivazione del personale attraverso il riconoscimento delle\nprofessionalità e della qualità delle prestazioni individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorre dal 1° ottobre 2012 il sistema di classificazione è\narticolato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in 6 categorie denominate rispettivamente A, B, C, D, E ed F. Le categorie\nA, B, C, D ed E sono articolate in 6 posizioni economiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La categoria F, nella quale viene collocato il personale con funzioni\ndirettive, è articolata in una posizione economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di prima applicazione del presente CCNL si modifica la\nclassificazione del personale di cui al CCNL 2006-2009 prevedendo la\nsoppressione delle categorie Bs e Ds in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in categoria B vengono ricollocati i dipendenti di provenienza dalla\ncategoria Bs a Bs3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in categoria C vengono ricollocati i dipendenti di provenienza dalla\ncategoria Bs4 e Bs5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire il mantenimento della retribuzione lorda, la differenza\nretributiva, derivante dal nuovo inquadramento, verrà attribuita, al\ndipendente in forza, quale elemento di reinquadramento contrattuale (ERC).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ERC non potrà essere assorbito da futuri aumenti contrattuali e sarà\nsoggetto agli incrementi derivanti dai futuri rinnovi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti inquadrati nella posizione D6 saranno inquadrati nella\nposizione D5 con garanzia del mantenimento della retribuzione lorda mensile in\ngodimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire il mantenimento della retribuzione lorda, la differenza\nretributiva, derivante dal nuovo inquadramento, verrà attribuita, al\ndipendente in forza, quale elemento di reinquadramento contrattuale (ERC).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ERC non potrà essere assorbito da futuri aumenti contrattuali e sarà\nsoggetto agli incrementi derivanti dai futuri rinnovi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La categoria Ds si ricolloca nella categoria E.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La categoria E sarà articolata su 5 posizioni economiche (oltre a quella\niniziale) e viene eliminata la posizione economica Ds6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti inquadrati nella posizione Ds6 saranno inquadrati nella\nposizione E5 con garanzia del mantenimento della retribuzione lorda mensile in\ngodimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire il mantenimento della retribuzione lorda, la differenza\nretributiva, derivante dal nuovo inquadramento, verrà attribuita, al\ndipendente in forza, quale elemento di reinquadramento contrattuale (ERC).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ERC non potrà essere assorbito da futuri aumenti contrattuali e sarà\nsoggetto agli incrementi derivanti dai futuri rinnovi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene introdotta per i dipendenti dell’area dei direttivi (area\namministrativa, area sanitaria, area medica) la categoria F.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per conseguenza i minimi contrattuali attualmente in vigore riportati nella\n“TABELLA A” dell’articolo 67 del presente CCNL sono riposizionati nel\nnuovo sistema di classificazione del personale, riportato nella “TABELLA C”\ndel medesimo articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposizionamento e l’importo dell’ERC sono dettagliati nella\n“TABELLA B” del medesimo articolo del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Declaratoria delle categorie e conseguenti inquadramenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comprende posizioni di lavoro che comportano attività esecutive di natura\ntecnica, tecnica-manuale, assistenziali richiedenti una specifica preparazione\ntecnica e professionale anche approfondibile con esperienze di lavoro,\npossesso, se del caso, di particolari abilitazioni, qualificazione o\npatente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-pulizia degli ambienti in relazione allo svolgimento della terapia, ivi\ncomprese le apparecchiature, strumentazioni e attrezzi, compreso il loro\nriordino anche a fine lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduzione e piccola manutenzione e pulizia di autoveicoli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-trasporto di materiale economale, sanitario e biologico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aiuto al personale infermieristico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto al ristoro donatori e pulizia dei locali, utensili, ecc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-magazziniere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività lavorativa comporta responsabilità della corretta esecuzione\ndei compiti che sono stati affidati e il contributo del dipendente alla\nprogrammazione e gestione dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento delle suddette mansioni presuppone conoscenze specifiche nel\nrispettivo ramo di attività acquisiti anche attraverso corsi teorico-pratici\ndi formazione e qualificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comprende posizioni di lavoro che comportano attività di natura\namministrativa d'ordine, di vigilanza e controllo, tecnico e\u002Fo di\nspecializzazione tecnologica di sostegno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le funzioni di lavoro sono caratterizzate da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-apporto individuale finalizzato al miglioramento ed alla semplificazione\ndelle procedure anche con l'utilizzo di apparecchiature elettroniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduzioni, uso e manutenzione di macchinari, strumenti ed impianti anche\ncomplessi, per cui occorre una formazione tecnica e professionale, che comporta\nanche abilitazione, qualificazione o patente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduzione e manutenzione di strumenti elettronici, elettromedicali\nconnessi con le attività di raccolta sangue ed elettromeccanici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-inserimento ed elaborazione dati, archiviazione ed esecuzione di semplici\nprocedure, trasmissione in dattilografia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduzione piccola manutenzione e pulizia di pulmini ed automezzi che\nrichiedono la patente D\u002FK;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-magazziniere specializzato con compiti di gestione e controllo\napprovvigionamento, preparazione materiale e farmaci per punti di raccolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da\nprescrizioni tecniche di carattere generale, ovvero da prestazioni\nparticolareggiate nell'ambito di procedure o prassi definite; la posizione\nconferisce piena responsabilità dei propri compiti e delle singole operazioni,\ni cui risultati sono soggetti a verifiche complete, periodiche oppure\nimmediate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comprende posizioni di lavoro che comportano la esecuzione di funzioni\ntecniche, funzioni di natura amministrativa con svolgimento di mansioni\ntecniche, amministrative e contabili, che presuppongono una applicazione\nconcettuale e una valutazione di merito dei casi concreti, ed inoltre di\nprogrammazione, di studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La funzione comporta attività di informazione e ricezione di documenti,\ndisimpegno di mansioni di segreteria e di collaborazione con figure\nprofessionali più elevate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le posizioni lavorative si concretizzano per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-particolare e personale competenza per operazioni su attrezzature o\napparati complessi che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica\ndel lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-apporto individuale e nel lavoro di gruppo, in funzione di compiti\nassegnati, finalizzato al miglioramento del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative\nimpegnative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collaborazione, competenze organizzative composizione di lavoro a più\nelevato contenuto professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-uso di apparecchiature elettroniche anche complesse, mediante\nprogrammazione strutturata, produzione di software, ecc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto risorse umane con apporto di lavoro proprio e in gruppo in funzione\ndei compiti assegnati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contabile junior con competenze di base;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto ufficio paghe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente in questa posizione economica ha responsabilità nella\nattuazione dei programmi di lavoro e delle attività direttamente svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni\namministrative direttive, didattiche e di coordinamento il cui svolgimento\npresuppone competenza, capacità e responsabilità professionale da esplicarsi\nnel settore in cui operano, nonché in équipes interdisciplinari e in generale\nnella organizzazione del lavoro, attuazione di programmi e collaborazione alla\nloro formulazione, coordinamento dei servizi, al raggiungimento della\nottimizzazione dei servizi nonché al mantenimento dei rapporti esterni e\ninterni conformemente al ruolo ricoperto, secondo le direttive ricevute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può comportare, altresì, responsabilità organizzative, indirizzo e\ncoordinamento di una unità non complessa o gruppo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le posizioni lavorative si concretizzano per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'impiego di apparecchiature, anche delicate e complesse, nell'esercizio\ndelle attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la responsabilità diretta delle attività alle quali si è preposti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contabile senior;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- infermiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alla segreteria specializzato con funzione di organizzazione\neventi, predisposizione ed elaborazione di dati statistici complessi, cura\ndelle relazioni pubbliche\u002Fistituzionali, creazione ed aggiornamento siti web\ncomplessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le posizioni di lavoro possono comportare compiti di indirizzo, guida,\ncoordinamento e controllo nei confronti di unità operative a minor contenuto\nprofessionale o della unità operativa cui si è preposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le funzioni implicano responsabilità nella attuazione dei programmi di\nlavoro, delle attività direttamente svolte, delle istruzioni emanate,\nnell'attività di indirizzo dell'eventuale unità operativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria E)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni\namministrative direttive, tecniche, di coordinamento, di indirizzo delle\nattività, di formazione permanente del personale, di facilitazioni del lavoro\ndi équipes, il cui svolgimento presuppone una elevata, qualificata ed\napprofondita competenza e capacità professionale, nonché un costante\naggiornamento nella propria disciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività comporta autonomia decisionale, in relazione alla specificità e\ncomplessità dei servizi di cui si è responsabili, nella osservanza delle\ndirettive impartite dall’amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La posizione di lavoro può, altresì, comportare la supervisione e il\ncontrollo di una serie di funzioni operative, di unità operative complesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento\ndella organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Coordinatori sanitari e tecnico\u002Fsanitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della assunzione i nuovi dipendenti vengono inquadrati nella prima\nposizione economica della categoria ad essi spettante sulla base delle\ndeclaratorie e dei relativi profili professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria F)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comprende posizioni di lavoro che comportano elevate responsabilità\nfunzionali ed elevata preparazione professionale e\u002Fo particolari\nspecializzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale posizione è caratterizzata da elevata responsabilità nella direzione,\norganizzazione e coordinamento di altri dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Direttore generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Direttore Amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile sanitario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Norma di progressione economica nella categoria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento del personale nelle posizioni economiche superiori della\nmedesima categoria, si realizza allorquando, in rapporto all'organizzazione\naziendale, sulla base di percorsi lavorativi, formativi, di riqualificazione\ne\u002Fo di aggiornamento, venga acquisita maggiore professionalità anche\nattraverso attestati d'aggiornamento professionale e\u002Fo specifiche conoscenze\nche consentano l’utilizzazione del personale in mansioni lavorative più\nqualificate e che richiedono maggiore autonomia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà valutata anche la richiesta di disponibilità alla integrazione delle\nmansioni e alla acquisizione di parte di competenze riferite ad altre posizioni\nlavorative di pari o diversa posizione economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene demandato al secondo livello di contrattazione, insieme alla\ndefinizione di ulteriori elementi di valutazione e di indicatori di\nprofessionalità, la determinazione delle modalità concrete attraverso cui si\nrealizzano le condizioni di sviluppo della progressione economica nella\ncategoria, anche attraverso il riconoscimento dell'esperienza maturata nel\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel secondo livello di contrattazione è possibile integrare i criteri\nprevisti per la progressione orizzontale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente deve essere adibito alle mansioni inerenti alla categoria e\nqualifica di assunzione oppure a mansioni equivalenti a norma dell'art. 13\ndella legge del 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente, purché in possesso dei necessari titoli professionali\nprevisti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le\nparti e fatte salve le attribuzioni del personale responsabile del servizio,\npuò essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti\nalla sua categoria o qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento\nsostanziale della posizione economica e professionale del dipendente medesimo.\nAl dipendente chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica\nsuperiore, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della\nloro esplicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita,\nmaggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore\nmedesima e quella di inquadramento, sempreché tali mansioni siano svolte per\nnon meno di 30 giorni continuativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assegnazione di mansioni superiori, per periodi inferiori a 30 giorni deve\nrisultare da atto scritto da inserire nel fascicolo personale\ndell'interessata\u002Fo. I periodi relativi non sono cumulabili. Nel caso di\nassegnazione a mansioni superiori, che devono risultare da atto scritto, il\ndipendente ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e\nl'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo\nper sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del\nposto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, e sempre secondo quanto\ndisposto dall'art. 13 della legge di cui al 1° comma, ove applicabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Cumulo delle mansioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti che sono assegnati alla esplicazione di più mansioni di\ndiverse categorie e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell’articolo\nprecedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la\nqualifica corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest’ultima\nabbia carattere di prevalenza nel tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di non prevalenza di tempo delle mansioni superiori, per le ore di\nlavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione\npercepita, dovrà essere corrisposta al dipendente la differenza tra il livello\npertinente alla mansione superiore e quella di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-monitoring\">\u003Ch3>Art. 44 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le associazioni nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto fisicamente\ninidoneo in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti alla\npropria qualifica dall'ufficio sanitario a tanto preposto, fatta salva la\ninidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno nel rispetto del\npotere organizzativo delle associazioni, ogni utile tentativo per il loro\nrecupero, dietro loro richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della\nqualifica rivestita, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo,\nin relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le\ncapacità residuali del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica\nretributiva della nuova qualifica rivestita conservando le eventuali differenze\na titolo di condizione di miglior favore fino ad esaurimento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Ch2>Titolo VII - ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Ch3>Art. 45 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro ordinario settimanale, per tutte i dipendenti è fissato\nin 36 ore, da articolare su 6 giorni o su 5 giorni a seconda della\norganizzazione aziendale. Per i dipendenti inquadrati nella categoria F\nl'orario settimanale ordinario è di 38 ore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati\ndall'Associazione con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo\nl'orario settimanale in turni giornalieri, sentite le rappresentanze\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I criteri per la formulazione dei turni di servizio e l'organizzazione del\nlavoro sono stabiliti, entro il primo trimestre di attività di ciascun anno,\ndalle Associazioni di intesa con le rappresentanze sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle\ncomprese nei turni di servizio, fermo restando, quanto previsto dal successivo\narticolo 46 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale in servizio, alla data del 31\u002F12\u002F2012, le 30 ore di riduzione\ndi orario di cui all’art. 44 del CCNL 2002-2005 saranno trasformate in\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’operazione di monetizzazione avviene come segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene determinato il valore annuo dei permessi per Riduzione di orario sulla\nbase della retribuzione mensile, di ogni singolo dipendente, in godimento nel\nmese di gennaio 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il valore annuo determinato come sopra, viene diviso per 13 e diventa, a\ntutti gli effetti, elemento della retribuzione lorda mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il predetto valore verrà inserito nella retribuzione mensile a titolo di\nElemento di Monetizzazione Riduzione di Orario con la descrizione\n“EMRO”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Elemento di Monetizzazione Riduzione di Orario “EMRO\" non potrà\nessere assorbito da futuri aumenti contrattuali e sarà soggetto agli\nincrementi derivanti dai futuri rinnovi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 46 - Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i dipendenti hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in\nun giorno che normalmente deve coincidere con la domenica. Per il personale in\nturno il riposo settimanale è successivo alla giornata di fine turno.\nComunque, nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica,\nquesta verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa\nretribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione\ndella indennità festiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Elementi della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione lorda è composta dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-retribuzione base;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ERC elemento di reinquadramento contrattuale (di cui alla tabella C\ndell'art. 67 del presente CCNL);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- EMRO elemento non assorbibile ex art. 45;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione individuale di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità per mansioni superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elemento integrativo derivante dalla contrattazione di 2° livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ogni altro elemento retributivo corrisposto al dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione giornaliera è determinata sulla base di 1\u002F26 degli elementi\nche compongono la retribuzione con esclusione dell’elemento integrativo\nderivante dalla contrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria è determinata dividendo la retribuzione giornaliera,\ncome sopra calcolata, per 6, per i dipendenti con orario di lavoro di 36 ore\nsettimanali e per 6,33 per i dipendenti con orario di lavoro di 38 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Cp>In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, permessi non\nretribuiti, assenze ingiustificate, ecc.) la retribuzione mensile sarà\ndecurtata in rapporto e nella misura della durata della prestazione lavorativa\nnon resa, facendo riferimento ai parametri retributivi orari\u002Fgiornalieri come\nsopra determinati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Ch3>Art. 48 - Pronta disponibilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale ed è\ncaratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per\nlo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla\nchiamata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di\ntale istituto nonché le modalità dello stesso sono demandate al rapporto tra\nle parti in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowanceamount1\">\u003Cp>Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come\ngiorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 49 del\npresente CCNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario\nsettimanale. Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di\nfuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e\nminima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di € 24,00 lorde per ogni 12 ore.\nQualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minima\ndurata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata\nstessa, maggiorata del 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di chiamata l'attività prestata viene retribuita come lavoro\nstraordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di\nservizio ed a richiesta dell'interessata\u002Fo. Di norma non possono essere\npreviste per ciascun dipendente più di 5 turni mensili di pronta\ndisponibilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch2>Titolo VIII - FESTIVITÀ E FERIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i dipendenti devono fruire di un giorno di riposo in occasione di\nciascuna delle seguenti festività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Capodanno (1° gennaio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Epifania (6 gennaio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) anniversario della Liberazione (25 aprile);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) lunedì di Pasqua (mobile);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) festa del lavoro (1° maggio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) festa della Repubblica (2 giugno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Assunzione della Madonna (15 agosto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Ognissanti (1° novembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Immacolata Concezione (8 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) S. Natale (25 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) S. Stefano (26 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) Santo Patrono (mobile).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione delle suddette festività decorre a favore dei dipendenti la\nnormale retribuzione di cui al precedente art. 47.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia\nprestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad\nun corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di\nservizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non\nfruita, in giornata stabilita dalla Associazione sentito l'interessata\u002Fo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno\ndi riposo settimanale o con la domenica, la lavoratrice ed il lavoratore ha\ndiritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale\nstabilito dalla Associazione in accordo con l'interessata\u002Fo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di orario di lavoro organizzato su 5 giorni, il sabato - ai fini del\nprecedente comma - viene considerato come un giorno di riposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso ciò non fosse possibile verrà riconosciuto 1\u002F26 della retribuzione\nmensile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Ch3>Art. 50 - Ferie\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i dipendenti hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni\nlavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia\ndistribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni feriali\ndeve essere sempre effettuato con riferimento a sei giornate lavorative\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del\ndipendente la normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto\nall'intero periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio,\nspetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1\u002F12 del periodo feriale agli\nstessi spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Le frazioni\nsuperiori a 15 giorni sono considerate mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività\nsoppresse, a quattro giornate di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie,\nda fruirsi di norma entro l'anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti, sulla base dei\ncriteri concordati, entro il primo trimestre di ogni anno di attività,\ngarantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, non inferiore a giorni 15,\nsentita\u002Fo l'interessata\u002Fo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le rimanenti ferie devono essere godute su richiesta del dipendente e sono\nassegnate dall'Associazione in qualunque momento dell'anno in relazione alle\nesigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a imprescindibili esigenze di servizio, la fruizione delle\nferie può essere procrastinata al 30 giugno dell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale\ndelle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle\nstrutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle\nferie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IX - PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Permessi e recuperi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A domanda dei dipendenti possono essere concessi dall'Associazione, per\nparticolari esigenze personali, brevi permessi di durata non superiore alla\nmetà dell’orario giornaliero per un massimo di 36 ore nel corso dell'anno e\ncomunque dopo aver utilizzato le quattro giornate di permesso retribuito di cui\nall’art. 50.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti sono tenuti a recuperare le ore non lavorate di norma non oltre\ni 2 mesi successivi a quello della fruizione, secondo modalità concordate con\nl'Associazione. In caso di mancato recupero, si determina la proporzionale\ndecurtazione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A discrezione della Associazione, per gravi e documentate ragioni come\ndefinite dal D.M. 278\u002F2000, possono essere concessi ai dipendenti permessi\nstraordinari retribuiti per un massimo di 5 giorni annui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Congedo matrimoniale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti che hanno superato il periodo di prova spetta un permesso\nstraordinario in occasione del matrimonio, della durata di 15 giorni\nconsecutivi di calendario, decorrenti dal primo giorno lavorativo\nimmediatamente successivo al matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in\ngiornata non lavorativa, ovvero dal giorno stesso del matrimonio se questo\navviene in giorno lavorativo. Il periodo di godimento del congedo matrimoniale\npuò essere differito a seguito di accordo tra L’Associazione e il\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-WORKFAM_trigger\">\u003Ch3>Art. 53 - Tutela della maternità e della paternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tutela e il sostegno della maternità e della paternità sono regolati\ndal D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, “Testo unico delle disposizioni legislative\nin materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma\ndell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-timeoff\">\u003Cp>Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per\nl'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche\nspecialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano apposita istanza\ne successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa\nattestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cp>È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi,\nnonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi,\nfaticosi ed insalubri sono indicati dall'art. 5 del decreto del Presidente\ndella Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'Allegato A), Testo\nunico n. 151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>Congedo di maternità\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, che è di\ncinque mesi e un giorno, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal\nlavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro\nmesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio\nsanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini\ndella prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale\nopzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di parto prematuro i giorni di astensione obbligatoria non goduti\nprima del parto si aggiungeranno al periodo di astensione obbligatoria\nsuccessiva al parto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima dell'inizio del congedo di maternità la lavoratrice dovrà presentare\nall'Associazione la seguente documentazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-domanda su apposito modulo predisposto dall'INPS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-certificato medico di gravidanza indicante, fra l'altro, il mese di\ngestazione alla data della visita e la data presunta del parto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la lavoratrice, per usufruire dei diritti conseguenti al parto, deve\ninoltrare alla Associazione e all'INPS, entro 30 giorni dall'evento, il\ncertificato di nascita del bambino o dichiarazione sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l'Associazione si avvalga del rapporto con l'INPS\nrelativamente alla maternità, la lavoratrice percepirà, per tutto il periodo\ndi congedo di maternità, una indennità giornaliera pari all'80% della\nretribuzione a carico dell'INPS, anche in attuazione degli artt. 7, comma 6 e\n12 comma 2 del T.U. n. 152\u002F2001. Il congedo di maternità è computato nella\nanzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla\ntredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il medesimo periodo di congedo, la lavoratrice avrà diritto a percepire\ndalla Associazione, una integrazione della retribuzione fino a raggiungerne il\n100% e la 13a mensilità limitatamente alla aliquota corrispondente al 20%\ndella retribuzione di cui all'art. 47.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per le festività cadenti nel predetto periodo la lavoratrice percepirà\ndall'istituzione una indennità integrativa di quella a carico INPS, in modo da\nraggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il datore di lavoro non si avvalga del rapporto con l'INPS\nrelativamente alla maternità, è tenuto a versare alla lavoratrice il 100%\ndella retribuzione prevista, compresi tutti gli oneri ed accessori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_workingtime\">\u003Cp>Riposi giornalieri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il primo anno di vita del bambino il dipendente ha diritto di\nusufruire di due riposi giornalieri retribuiti di un'ora ciascuno. Nel caso di\norario giornaliero inferiore a 6 ore spetterà un solo riposo di un'ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi di cui sopra spettano al padre lavoratore qualora la madre non se\nne avvalga o non sia lavoratrice; gli stessi sono considerati ore lavorative\nagli effetti della durata e della retribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore di\npermesso aggiuntive possono essere utilizzate anche dall’altro genitore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Divieto di lavoro notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno\ndi età del bambino, la lavoratrice non potrà essere adibita a lavoro dalle\nore 24.00 alle ore 6.00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino a tre anni di età del bambino, la lavoratrice madre o in alternativa\nil padre convivente non sono obbligati a prestare lavoro notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino ai dodici anni di età del figlio purché convivente, la lavoratrice o\nil lavoratore unico genitore affidatario non sono obbligati a prestare lavoro\nnotturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il\nlavoratore che abbiano a carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5\nfebbraio 1992, n. 104.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cp>Divieto di licenziamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici non potranno essere licenziate dall'inizio del periodo di\ngravidanza fino al termine del periodo di congedo di maternità, nonché fino\nad un anno di età del bambino salvo i casi previsti dall'art. 54 del D.lgs. 26\nmarzo 2001, n. 151. Il divieto opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza; pertanto la lavoratrice eventualmente licenziata durante il periodo\ndi divieto, ai fini della reintegrazione, è tenuta a presentare al datore di\nlavoro idonea certificazione da cui risulti l'esistenza, all'epoca del\nlicenziamento, delle condizioni che lo vietavano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Divieto di sospensione dal lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice\nnon potrà essere sospesa dal lavoro salvo il caso di sospensione della\nattività della Associazione o del reparto cui essa addetta, purché dotato di\nautonomia funzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I predetti divieti operano anche nei confronti del padre lavoratore, nei\ncasi in cui la legge consente allo stesso la fruizione del congedo di\npaternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diritto al rientro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, salvo\nespressa rinuncia, di rientrare nella stessa unità produttiva ove era occupata\nall'inizio della gravidanza o in altra ubicata nello stesso comune e di\npermanervi fino al compimento di un anno di età del bambino, con le stesse\nmansioni o mansioni equivalenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso diritto compete al padre lavoratore che abbia usufruito del\ncongedo di paternità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dimissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di\noperatività del divieto di licenziamento, compete alla lavoratrice una\nindennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità\npreviste dall'art. 28. Tale diritto compete al padre lavoratore che abbia\nusufruito del congedo di paternità. La disposizione trova applicazione anche\nnel caso di adozione o affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel\nnucleo familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei tre anni del\nbambino è condizionata alla convalida delle dimissioni da parte della\nDirezione Territoriale del Lavoro competente per territorio e comunque secondo\nquanto disciplinato dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>Congedo di paternità obbligatorio\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'art. 4 c. 24 della legge 92\u002F2012 ha introdotto, in via sperimentale per il\nperiodo 2013-2015, l'obbligo per il padre lavoratore di astenersi dal lavoro\nper un giorno entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio. La giornata di\nastensione dal lavoro è retribuita al 100% a carico dell'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve comunicare la data in cui usufruirà della giornata di\ncongedo obbligatorio con almeno 15 giorni di preavviso. Nel caso in cui il\nlavoratore intenda usufruire della giornata di astensione in concomitanza con\nla nascita del figlio, per comunicare il giorno dell’astensione dovrà fare\nriferimento alla data presunta del parto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Congedo di paternità facoltativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'art. 4 c. 24 della legge 92\u002F2012 ha altresì introdotto, in via\nsperimentale per il periodo 2013-2015, la facoltà per il padre lavoratore di\nastenersi dal lavoro per ulteriori due giorni entro i primi 5 mesi dalla\nnascita del figlio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di astensione dal lavoro sono retribuite al 100% a carico\ndell’INPS. Le giornate di astensione dal lavoro sono alternative a quelle\nspettanti alla madre. Il padre lavoratore dovrà pertanto allegare alla\nrichiesta di congedo di maternità, da consegnare con almeno 15 giorni di\npreavviso, anche una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di\nmaternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli\nrichiesti dal padre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dichiarazione di non fruizione del congedo di maternità da parte della\nmadre va presentata anche al datore di lavoro della madre.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Congedo parentale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni bambino, entro i suoi primi otto anni di vita, ciascun genitore ha\nfacoltà di assentarsi dal lavoro come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a sei mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il padre lavoratore per un periodo non superiore a sei mesi, elevabile a\nsette mesi qualora egli eserciti il diritto per un periodo continuativo di\nalmeno a tre mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a dieci\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Complessivamente i due genitori potranno assentarsi per un periodo non\nsuperiore a dieci mesi, elevabile ad undici mesi qualora il padre benefici di\nalmeno sette mesi di astensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di astenersi dal lavoro è riconosciuto anche se l'altro genitore\nnon ne ha diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>Il congedo parentale si applica anche in caso di adozione o affidamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale può essere utilizzato in modo continuativo o\nfrazionato (in mesi o giorni). In sede di contrattazione decentrata saranno\ndisciplinate le modalità di fruizione ad ore del congedo parentale nonché i\ncriteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato\nmonte ore alla singola giornata lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'esercizio del congedo, continuativo o frazionato, la madre lavoratrice\no in alternativa il padre, devono preavvisare, salvo casi di oggettiva\nimpossibilità, l'ente datore di lavoro per un periodo non inferiore ai 15\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareleave\">\u003Cp>Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre\nhanno diritto a percepire, a carico dell'istituto previdenziale, una indennità\npari al 30% della retribuzione media globale giornaliera senza alcun limite di\nreddito fino ai tre anni del bambino e per un periodo di astensione complessivo\ntra i genitori non superiore a 6 mesi. Nel caso di adozione o affidamento il\npredetto limite è elevato a sei anni. L'indennità di cui sopra si prolunga\nfino agli otto anni di vita del bambino se il reddito del singolo genitore non\nsupera il limite di 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico\ndell'assicurazione generale obbligatoria. I periodi di congedo parentale sono\ncomputati nella anzianità di servizio con esclusione degli effetti sulle\nferie, tredicesima e quattordicesima mensilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figli con handicap grave\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice madre o il lavoratore padre di minore con handicap in\nsituazione di gravità accertata ai sensi di legge n. 104\u002F1992, hanno diritto\nal prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il\nminore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa al prolungamento del congedo parentale, la lavoratrice madre\no il lavoratore padre potranno chiedere all'ente datore di lavoro di usufruire\ndei permessi giornalieri retribuiti di due ore fino al compimento del terzo\nanno di vita del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo il terzo anno di età, i genitori, in alternativa, hanno diritto di\nusufruire di due ore giornaliere di permesso retribuito, o in alternativa 3\ngiorni di permesso mensile retribuito anche se il figlio non è convivente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice madre o il lavoratore padre di minore con handicap in\nsituazione di gravità accertata ai sensi di legge n. 104\u002F1992, hanno diritto\nad un congedo retribuito fino a due anni nell'arco della vita lavorativa (anche\nfrazionato). La retribuzione viene erogata direttamente dall'Ente datore di\nlavoro e corrisponde all'ultima retribuzione. Il congedo viene concesso entro\n60 giorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano fermi i diritti di questi genitori ai congedi parentali e per\nmalattia del figlio che possono essere cumulati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il genitore di minore con handicap hanno diritto a non essere trasferito ad\naltra sede lavorativa, senza consenso. A scegliere la sede di lavoro più\nvicina al luogo di residenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia del figlio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro i primi tre anni di vita del bambino, in caso di malattia del figlio\nla madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto di assentarsi dal\nlavoro, senza limiti, senza retribuzione previa presentazione della relativa\ncertificazione medica emessa da un medico specialista del Servizio sanitario\nnazionale o con esso convenzionato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre i primi tre anni e fino agli otto anni del bambino i genitori hanno\ndiritto, alternativamente, ad assentarsi dal lavoro nel limite di cinque giorni\nannui pro-capite, senza retribuzione. Le assenze per malattia del bambino\ntrovano applicazione anche nel caso di genitori adottivi o affidatari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di congedo per malattia del figlio sono computati nella anzianità\ndi servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima e\nquattordicesima mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non previsto nel presente capitolo si fa riferimento alle\nnorme in vigore in materia di tutela della maternità\u002Fpaternità e di tutela\ndei disabili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Donazione sangue e\u002Fo suoi componenti e di midollo osseo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che donano sangue e\u002Fo suoi componenti hanno diritto al permesso\nretribuito secondo la normativa di legge vigenti e successive modifiche e\nintegrazioni (leggi n. 107\u002F1990 e n. 52\u002F2000).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Chiamata e richiamo alle armi, obiezione di coscienza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>in servizio civile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la riforma del servizio militare è stato realizzato il passaggio dal\nservizio di leva obbligatorio ad un sistema interamente professionale su base\nvolontaria (legge 14 novembre 2000 n° 331, D.lgs. 8 maggio 2001 n° 215),\ntuttavia la leva non viene soppressa in quanto, ai sensi del 2° comma\ndell’art. 1929 del D.lgs. 215 il servizio di leva è ripristinato con decreto\ndel Presidente della Repubblica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva ha\ndiritto alla conservazione del posto, con decorrenza della anzianità di\nservizio, ai soli fini del TFR, sempreché si sia messo a disposizione\ndell'azienda nel termine di 30 gg. di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 13\nsettembre 1946 n. 303.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli obiettori di coscienza in servizio civile secondo le norme vigenti hanno\ndiritto, conformemente alle leggi in vigore, alla conservazione del posto\nsecondo le disposizioni del citato D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 303.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Aspettativa non retribuita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente che ne faccia richiesta è concessa, fermo restando la\nsalvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione per\nun periodo massimo di 6 (sei) mesi rinnovabile per una sola volta nell'arco\ndella vigenza contrattuale e nella misura massima del 5% del totale dei\ndipendenti in organico. Il dipendente in aspettativa non retribuita con diritto\nalla conservazione del posto sarà sostituita\u002Fo fatta salva la verifica tra le\nparti in sede locale. Il dipendente che entro 15 (quindici) giorni dalla\nscadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è\nconsiderato dimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Ch3>Art. 57 - Permessi per lutto o gravi motivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza dei gravi motivi previsti dal D.M. 278\u002F2000 ed in caso di\ndecesso della moglie, del marito, della convivente o del convivente risultante\ndallo stato di famiglia, dei figli, della sorella, del fratello, dei genitori,\ndei nonni, dei suoceri, spetta al dipendente un permesso retribuito di 5\n(cinque) giorni consecutivi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Trattamento economico e normativo spettante ai dipendenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>in occasione delle elezioni e\u002Fo referendum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento economico e normativo spettante ai dipendenti impegnati\nnei seggi elettorali in qualità di Presidente, segretario, scrutatore o\nrappresentante di lista si fa riferimento alla normativa vigente in materia.\nPer l'esercizio del diritto di voto ai dipendenti con residenza extraregionale\nsarà concesso un permesso non retribuito di giorni 1 (uno).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Ch3>Art. 59 - Permessi per cariche elettive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’art. 31, legge 300\u002F70, riconosce ai dipendenti che siano eletti membri\ndel Parlamento Nazionale e\u002Fo Europeo e delle Assemblee regionali (ovvero siano\nchiamati ad altre Funzioni Pubbliche) il diritto, a richiesta, ad essere\ncollocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro\nmandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini del riconoscimento\ndel diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della\nassicurazione generale obbligatoria o dei trattamenti sostitutivi della\nmedesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti chiamati a ricoprire le cariche di membri di Consigli Comunali,\nProvinciali, e di altri Enti Territoriali hanno diritto di disporre del tempo\nnecessario per l’esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi,\ncome previsto dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo X - DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di\nistruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione\nprofessionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque\nabilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro\nrichiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad essere ammesse\u002Fi in\nturni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli\nesami. Sempre su loro richiesta saranno esonerate\u002Fi dal prestare lavoro\nstraordinario e durante i riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di\nesame usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per\nsostenere le prove d'esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il dipendente dovrà\nesibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato,\ndichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che\nsiano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue\nindividuali retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate\nannualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e,\ncomunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di\ntitoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o\nistituti legalmente riconosciuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Corsi finalizzati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle quote, percentuali e modalità di cui all'articolo\nprecedente i dipendenti hanno diritto alla partecipazione a corsi qualificanti\nfinalizzati alla conoscenza delle problematiche relative alle persone\nsocialmente svantaggiate definiti anche con il concorso delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Ch3>Art. 62 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>professionale ed ECM - Educazione continua in medicina\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da\nfavorire la partecipazione dei dipendenti ai corsi di qualificazione,\nriqualificazione o aggiornamento necessari ad una sempre migliore\nqualificazione delle prestazioni. A tal fine per la formazione e\nl'aggiornamento del personale la struttura reperisce annualmente una quota di\nrisorse da destinarsi a iniziative specifiche, attraverso apposito fondo. La\nstruttura nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo realizza iniziative di\nformazione e aggiornamento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Al personale dell'area amministrativa, tecnica,\nsocio-sanitaria-assistenziale-educativa, nella misura massima annua del 10%\ndelle addette e degli addetti in servizio, competono permessi retribuiti\nindividuali fino ad un massimo di 150 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dell'area sanitaria competono permessi retribuiti fino ad un\nmassimo di 94 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dell'area medica competono permessi retribuiti fino ad un\nmassimo di 110 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove l'Associazione, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi\ncome sopra descritti, gli stessi saranno integralmente retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di confronto aziendale verranno individuate le priorità in base\nalle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del\npersonale, compatibilmente con le esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l'identificazione\ndelle priorità per l'accesso ai corsi indicando i criteri di riparto\nall'interno delle singole qualifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito le parti potranno altresì definire idonei processi formativi\nprevedendo anche la possibilità del superamento dei tetti indicati e\ndell'eventuale utilizzo della riduzione di orario di cui all'art. 44.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno\nfornire alla direzione aziendale il certificato di iscrizione al corso, il\ncalendario delle lezioni, e, successivamente, i certificati di regolare\nfrequenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli\nOrganismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi\nformativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XI - TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE,\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>AMBIENTE DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 63 - Trattamento economico di malattia e infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per malattia e infortunio il dipendente deve informare\nimmediatamente, di norma prima dell'inizio del turno di servizio,\nl'Associazione secondo le rispettive competenze e trasmettere l'attestazione di\nmalattia entro due giorni dalla data di rilascio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cp>L’Associazione è tenuta ad anticipare per conto dell'INPS le indennità\npreviste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia, inoltre, se la\nmalattia è riconosciuta ed assistita dall'INPS, e l'infortunio dall'INAIL, la\nstessa è tenuta ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a\nraggiungere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per\nmalattia nell'arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia,\ncomputando altresì la malattia in corso. Si fa salva ogni eventuale modifica\nche potrà avvenire a livello legislativo o di accordi interconfederali in\nmateria. Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione\ndella malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve comunque\nessere superiore a quello che il dipendente avrebbe percepito al netto se\navesse lavorato, a titolo di emolumenti, stipendiali fissi e non variabili. La\ncorresponsione della integrazione va corrisposta in base alle norme di legge.\nL’Associazione può recedere dal rapporto allorquando il dipendente si\nassenti oltre il limite di diciotto mesi complessivi nell'arco di un\ntriennio;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b)il 100% della retribuzione globale fino al 365° giorno di assenza per\ninfortunio. L'Associazione è tenuta ad anticipare il 40% della retribuzione,\nsalvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL con conseguente obbligo del\ndipendente di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto\ntrattamento non deve essere comunque superiore a quello che il dipendente\navrebbe percepito al netto se avesse lavorato a titolo di emolumenti\nstipendiali fissi e non variabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l'infortunio o malattia sia ascrivibile a responsabilità di\nterzi, resta salva la facoltà dell’Associazione recuperare dal terzo\nresponsabile le somme da essa corrisposte a titolo di retribuzione e contributi\nsubentrando nella titolarità delle corrispondenti azioni legali nei limiti del\ndanno subito. Per i dipendenti affetti da Tbc si richiamano espressamente le\ndisposizioni legislative che regolano la materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Assicurazione ed infortuni sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Associazione è tenuta ad assicurare i dipendenti contro gli infortuni sul\nlavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Ch3>Art. 65 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro - mobbing\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'applicazione dei contenuti del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile\n2008 e s.m.i. riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei\ndipendenti sul luogo di lavoro e successive integrazioni e\u002Fo modificazioni, le\nparti si incontreranno entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente\ncontratto per valutare l'aggiornamento e\u002Fo la modifica del protocollo d'intesa\nsottoscritto tra le Organizzazioni sindacali e l’AVIS in data 23 settembre\n1997.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali\ne la salvaguardia della salute psicofisica dei dipendenti sono essenziali per\ngarantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro e quindi ritengono\nessenziali la necessità di prevenire e contrastare l'insorgere di azioni\nlesive della dignità e l'instaurarsi di fenomeni di prevaricazione e di\nmolestia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerata la rilevanza, anche economica delle conseguenze del \"mobbing\",\nnelle more di una disciplina legislativa specifica in materia, le parti\nconcordano sulla necessità di intervenire attivamente in merito e pertanto\ncostituiscono una \"Commissione nazionale paritetica sul \"mobbing\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione sarà costituita da 3 rappresentanti indicati da AVIS e 3\nrappresentanti indicati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto e sarà\npresieduta a rotazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione perseguirà le finalità volte a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- prevenire il fenomeno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dirimere le controversie e risolvere i casi pratici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I costi e le spese sostenute per l'espletamento dell'attività della\nCommissione saranno a totale carico: della associazione per l'attività di\ncarattere generale; delle singole Associazioni aderenti ad AVIS di volta in\nvolta interessate, per gli specifici casi, per la cui soluzione la Commissione\nsia stata investita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, entro 2 mesi dalla sottoscrizione del CCNL, nomineranno i propri\nrappresentanti i quali, entro due mesi dalla costituzione della Commissione,\nstabiliranno il regolamento operativo della Commissione stessa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Superamento delle barriere architettoniche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 le\nAssociazioni valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di\nprogetti conformi alla normativa e finalizzati alla eliminazione delle barriere\narchitettoniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle compatibilità la possibile fattibilità dei singoli\ninterventi dovrà essere realizzata entro 1 anno dalla concessione edilizia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XII - RETRIBUZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Nuovi inquadramenti e trattamento economico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dal 1° ottobre 2012 è stata effettuata un reinquadramento\ndel personale nelle categorie A, B, C, D, E, F così come previsto dal Titolo\nVI - Classificazione del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico di cui al CCNL 2006-2009 è riportato nella tabella\nA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>Tabella A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Classificazione del personale con i minimi tabellari in vigore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fino al 30 settembre 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"634\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"86\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">iniziale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.368,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.406,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.443,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.465,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.491,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.516,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.479,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.521,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.566,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.594,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.627,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.666,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">BS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.532,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.580,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.627,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.660,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.715,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.772,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.695,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.748,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.809,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.870,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.961,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.055,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.841,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.908,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.970,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.031,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.092,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.155,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.233,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">DS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.985,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.063,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.143,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.225,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.293,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.365,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.462,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">D2\u002FD3\u002FD4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.331,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il reinquadramento del personale è riportato nella sottostante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tabella B.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reinquadramento del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"734\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"108\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"120\">\n  \u003Ccol width=\"114\">\n  \u003Ccol width=\"159\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">inquadramento attuale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione attuale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">inquadramento nuovo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione nuova\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">ERC \n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">non assorbibile\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">totale retribuzione nuovo inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">BS5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.772,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.748,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.772,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">BS4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.715,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.695,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.715,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">BS3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.660,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.666,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.666,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">BS2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.627,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.627,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">0,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.627,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">BS1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.580,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.566,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.580,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">BS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.532,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.521,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.532,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">D6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.233,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">D5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.155,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">77,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.233,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nuova classificazione del personale al 30 settembre 2012 è riportata\nnella sottostante tabella C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuova classificazione del personale con i minimi tabellari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in vigore fino al 30 settembre 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 11pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"690\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"97\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"30\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">iniziale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.368,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.406,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.443,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.465,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.491,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.516,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.479,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.521,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.566,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.594,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.627,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.666,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.695,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.748,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.809,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.870,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.961,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.055,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.841,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.908,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.970,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.031,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.092,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.155,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.985,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.063,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.143,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.225,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.293,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.365,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.331,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incrementi contrattuali e le relative decorrenze sono riportati nelle\nsottostanti tabelle D, E ed F.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Minimi tabellari in vigore dal 1° ottobre 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"689\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"97\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"30\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">iniziale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.382,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.421,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.458,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.480,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.506,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.531,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.494,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.537,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.581,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.610,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.643,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.682,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.712,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.765,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.827,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.889,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.980,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.076,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.859,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.927,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.989,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.051,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.113,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.176,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.005,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.084,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.164,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.247,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.316,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.388,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.364,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tabella E)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Minimi tabellari in vigore dal 1° novembre 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"689\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"108\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"30\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">iniziale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.396,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.435,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.472,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.495,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.520,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.547,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.508,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.552,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.597,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.625,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.659,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.699,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.729,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.783,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.845,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.908,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.000,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.097,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.877,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.946,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.009,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.071,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.134,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.198,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.025,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.104,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.186,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.270,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.339,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.412,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.398,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_selected_period\">\u003Cp>Tabella F)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Minimi tabellari in vigore dal 1° dicembre 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 11pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"689\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"108\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"30\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">iniziale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.410,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.449,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.487,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.509,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.535,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.562,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.523,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.567,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.613,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.641,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.676,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.716,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.746,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.800,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.863,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.926,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.020,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.117,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.896,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.965,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.029,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.092,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.155,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.220,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.045,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.125,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.207,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.292,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.362,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.435,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.431,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"689\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I valori dell’elemento di reinquadramento contrattuale (ERC) sono\nriportati nella sottostante tabella G).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella G)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valore dell’ERC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"545\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"153\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"86\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont face=\"Arial, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 12pt\" size=\"3\">inquadramento\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cfont face=\"Arial, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 12pt\" size=\"3\">nuovo\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont face=\"Arial, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 12pt\" size=\"3\">ERC al\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont face=\"Arial, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 12pt\" size=\"3\">30.9.12\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont face=\"Arial, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 12pt\" size=\"3\">ERC dal\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont face=\"Arial, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 12pt\" size=\"3\">1.10.12\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont face=\"Arial, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 12pt\" size=\"3\">ERC dal\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cfont face=\"Arial, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 12pt\" size=\"3\">1.11.12\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont face=\"Arial, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 12pt\" size=\"3\">ERC dal\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cfont face=\"Arial, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 12pt\" size=\"3\">1.12.12\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cfont face=\"Arial, serif\">\u003Cfont 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size=\"3\">11,13\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cfont face=\"Arial, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 12pt\" size=\"3\">11,24\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: 1px solid #00000a; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"153\" 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style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: 1px solid #00000a; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cfont face=\"Arial, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 12pt\" size=\"3\">78,77\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: 1px solid #00000a; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cfont face=\"Arial, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 12pt\" size=\"3\">79,55\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cfont face=\"Arial, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 12pt\" size=\"3\">80,33\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 100%\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti gli importi contenuti nelle tabelle dell’articolo 67 sono da\ncorrispondere per 13 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli arretrati maturati a decorrere dal 1° ottobre 2012 verranno erogati con\nla mensilità del mese di giugno 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il periodo gennaio 2010-settembre 2012 viene definita forfettariamente\n“una tantum\" come di seguito specificato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- categoria A: € 250,00 lordi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- categoria B: € 290,00 lordi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- categoria C: € 310,00 lordi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- categoria D: € 330,00 lordi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- categoria E: € 330,00 lordi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- categoria F: € 350,00 lordi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo sarà erogato in unica soluzione entro il mese di settembre\n2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo sarà riproporzionato in caso di rapporto di lavoro a tempo\nparziale o di assunzione nel corso dell’anno 2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 68 - Retribuzione individuale di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si confermano gli importi in godimento corrisposti a titolo di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Ch3>Art. 69 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare le 50\nore annue per dipendente. Il lavoro supplementare e straordinario non può\nessere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere\neccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie è utilizzabile secondo\ncriteri definiti nell'ambito del confronto tra le parti in sede di\nstruttura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contesto le parti potranno prevedere deroghe relative ai limiti\nindividuali di cui al 1° comma per le figure operanti a supporto degli Organi\ndirettivi dell'Associazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro supplementare quello effettuato rispettivamente oltre\nle 36 o le 38 ore settimanali. Viene invece considerato lavoro straordinario\nquello effettuato oltre le 40 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>Il lavoro supplementare e straordinario può a richiesta del dipendente, e\ncompatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo\nsostitutivo entro i successivi 90 giorni. Ferma restando la facoltà di cui\nsopra, il lavoro supplementare e quello straordinario saranno compensati da una\nquota oraria della retribuzione in atto maggiorata del 20%. Per il lavoro\nsupplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni\nconsiderati festivi per legge la quota di retribuzione oraria è maggiorata del\n30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno\nnei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione è del 50%. Si\nconsidera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 6.\nSi considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui\nall'art. 49 o nelle giornate programmate come riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato\npreventivamente per iscritto, espressamente dall'Associazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Trattamento economico conseguente a passaggio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>alla posizione economica superiore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di passaggio a posizione economica superiore il nuovo inquadramento\nretributivo verrà effettuato con l’attribuzione della retribuzione in\ngodimento maggiorata della differenza tra il valore iniziale della nuova\nposizione economica e il valore iniziale di quella di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Ch3>Art. 71 - Assegni familiari o aggiunta di famiglia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli assegni familiari o le quote aggiunte di famiglia sono erogate\u002Fi secondo\nle norme di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Ch3>Art. 72 - Indennità\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità\nlorde a partire dal 1° gennaio 2004:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità per servizio notturno nella misura di € 2,74 per ora;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-indennità per servizio festivo nella misura di € 17,82 per giornata\n(almeno 6 ore) e di € 8,91 da un minimo di tre e inferiore a 6 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità di pronta disponibilità nella misura di € 21,00 per 12\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più\ndi una indennità festiva per ogni singolo dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Corresponsione della retribuzione e reclami\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>sulla busta paga\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione deve essere corrisposta al dipendente in una data stabilita,\ncomunque non oltre il 7° giorno successivo alla fine di ciascun mese, il\npagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo busta paga in cui\ndevono essere distintamente specificati il nome dell'Associazione, il nome e la\nqualifica del dipendente, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce,\nl'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla e l’elencazione\ndelle trattenute di legge e di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata\nnella busta-paga nonché sulla qualifica della moneta, deve essere fatta\nall'atto del pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione l'Associazione è\ntenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta comunque la possibilità da parte del dipendente di avanzare eventuali\nreclami in qualsiasi momento per irregolarità riscontrate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 74 - Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da\ncorrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta dai valori\ntabellari di cui all'art. 67 e dalla retribuzione individuale di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in\naspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato\nche comporti la sospensione dello stipendio o salario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, il personale ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della\ntredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti\ncome mese intero.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Ch3>Art. 75 - Mensa e vitto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti il cui orario di lavoro non\npreveda una interruzione superiore a 2 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale distaccato fruirà, ove possibile, del servizio mensa della\nstruttura ospitante, utilizzando le apposite convenzioni stipulate\ndall'Associazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cp>Le Associazioni provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di\nmensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità\nsostitutive. Qualora tra le modalità sostitutive venisse individuato l'uso di\nun ticket il valore facciale dello stesso viene definito in sede locale\nnell'ambito del rapporto tra le parti con un valore minimo di € 5,16.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e l’interruzione\nva rilevata con i normali mezzi di controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente è tenuta\u002Fo a corrispondere il costo del pasto, fissato nella\nmisura di € 1,00 per la durata del presente contratto, ove fruisca del\nservizio mensa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 76 - Abiti di servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una\ndivisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle\nprestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e\nspese dell'Associazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La spesa relativa compresa quella della manutenzione ordinaria è a carico\ndell'Associazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti\ntutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo\nconto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e di igiene e\nsicurezza nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Missioni e trasferte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti che per ragioni di servizio devono essere inviate\u002Fi fuori\ndalla sede di lavoro, spetta una indennità di trasferta nella misura di €\n12,00 per ogni 24 ore di assenza dalla sede (compreso il tempo occorrente per\nil viaggio). In caso di brevi trasferimenti l'indennità sarà proporzionata al\nnumero di ore di assenza. Ai dipendenti saranno inoltre rimborsate le spese\nvive sostenute e documentate sulla base di criteri concordati tra le parti in\nsede aziendale. Non viene riconosciuta alcuna indennità per trasferta\ninferiore a km. 20 e con meno di 4 ore di assenza. Nel caso di utilizzo\npreventivamente autorizzato del mezzo proprio spetta un rimborso sulla base\ndelle tariffe chilometriche ACI relative ad una percorrenza media annua di\n20.000 km. e ad una cilindrata di 1.300 cc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 78 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica\nimpiegatizia deve essere corrisposta una indennità di anzianità sino al 31\nmaggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno\nintero di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della\nanzianità precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti contratti\ncollettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una\nmensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà\nraggiunto con la seguente gradualità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)15\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre\n1971 al 30 dicembre 1972;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)20\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre\n1972 al 29 dicembre 1973;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)25\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30 novembre\n1973 al 30 dicembre 1973;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)30\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre\n1973.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è\ncommisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31 dicembre\n1973 al 31 maggio 1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si\ncomputano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si\ncomputano come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si\napplica la legge 29 maggio 1982, n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le voci che rientrano nel t.f.r. sono esclusivamente le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione come da inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione individuale di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità per mansioni superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- superminimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assegni \"ad personam\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- premio di incentivazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tredicesima mensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità sostitutiva del preavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elemento di reinquadramento contrattuale (ERC)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elemento di monetizzazione riduzione orario (EMRO)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 79 - Premio di incentivazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2010 a tutto il personale dipendente compete un\npremio di incentivazione il cui ammontare totale è dato dalla somma del premio\ndi incentivazione previsto dai CCNL previgenti (di seguito quota A) e del\npremio \"variabile\" introdotto dal presente rinnovo (di seguito quota B o C).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota A del premio resta confermata nella misura di € 600,00 lordi\nannui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'erogazione della quota A avviene con periodicità mensile ed è ridotta in\nbase alle giornate di assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione della quota A avviene sottraendo dall'importo mensile, per ogni\ngiorno di assenza, l'importo di € 2,20 in caso di distribuzione dell'orario\ndi lavoro su 5 giorni lavorativi e di € 1,80 nei casi di distribuzione\ndell'orario di lavoro su 6 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo delle giornate di assenza si considerano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le assenze per malattia con esclusione delle giornate relative a ricovero\nospedaliero documentato e di infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito\ndall'INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La definizione della quota B del premio di incentivazione è demandata alla\ncontrattazione a livello territoriale o di Associazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione dovrà essere sviluppata secondo i seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ammontare della quota B non inferiore al 50% della quota A;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-determinazione della quota B secondo principi di variabilità e agganciati\na obiettivi di programmi per l'incremento della produttività e miglioramento\ndella qualità del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il premio spettante sarà erogato con la retribuzione del mese di giugno\ndell'anno successivo a quello di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-extrapayfirmperformancesec\">\u003Cp>Il premio variabile sarà definito in relazione all'andamento di parametri,\ndeterminati in sede di contrattazione a livello territoriale o di Associazione,\ntra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano i seguenti:\nassenze, provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2010 presso Associazioni prive:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-della contrattazione a livello territoriale o di Associazione riguardante\nla quota B del premio di incentivazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di altri istituti retributivi integrativi del trattamento economico di base\nprevisto dal presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai dipendenti privi di superminimi collettivi o individuali, o altri importi\nretributivi assegnati \"ad personam\", è corrisposta, con la retribuzione del\nmese di giugno, dell'anno successivo a quello cui il premio si riferisce, una\ncifra annua pari al 30% della quota A del premio di incentivazione\neffettivamente corrisposto nell'anno precedente (quota C).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ammontare della quota C del premio è ridotto in funzione delle sanzioni\ndisciplinari comminate nell'anno di riferimento, come segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo totale della quota C del premio, pari al 30% della quota A,\nriproporzionato in caso di assunzione nel corso dell'anno ed in caso di\nrapporto di lavoro a tempo parziale, viene ridotto in base ai provvedimenti\ndisciplinari comminati ai sensi dell'art. 36 del presente CCNL, commisurati, in\nrelazione alla gravità degli stessi, ai valori percentuali, indicati di\nseguito. Richiamo scritto: riduzione 10%; multa sino a 4 ore della\nretribuzione: riduzione 25%; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a\n5 gg: riduzione 40%; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 10 gg:\nriduzione 100%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riduzioni si intendono per ogni provvedimento disciplinare e non potranno\ncomunque essere superiori al totale del premio spettante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto del 2°comma dell'articolo 2120 del c.c.\ntutti gli importi del premio di incentivazione previsti dal presente articolo\nsono esclusi dalla base di calcolo del t.f.r.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi erogati, riferiti ai sensi del presente articolo, saranno\nsoggetti alla vigente normativa di decontribuzione e detassazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XIII - PROCEDURE PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al\ntrattamento economico e normativo dei dipendenti, stabilito dalla legge, da\naccordi e dal presente contratto, la conciliazione e l’arbitrato, ai sensi\ndella normativa vigente, possono essere svolti presso le sedi delle\norganizzazioni sindacali alla quale il lavoratore aderisce o a cui ha conferito\nmandato, ai sensi dell'articolo 31 comma 6 della legge 183 del 2010, che\nsostituisce l’articolo 412-ter del c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tentativo di conciliazione avverrà innanzi ad una commissione, composta\nda due membri, nominati uno per ciascuna delle parti entro dieci giorni dalla\nrichiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La commissione convocherà le parti presso la sede stabilita di comune\naccordo e tenterà la conciliazione della controversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella riunione le parti potranno essere assistite da persona o associazione\ndi fiducia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tentativo di conciliazione dovrà essere espletato entro trenta giorni\ndalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine il tentativo si\nconsidera comunque espletato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale,\nredatto in quattro originali, sottoscritto dalle parti interessate e dai\ncomponenti della commissione i quali certificano l’autografia della\nsottoscrizione delle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la DTL\ncompetente per territorio a cura di una delle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una delle parti interessata, può presentare istanza al giudice che\naccertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara\nesecutivo con decreto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la validità e, quindi, l’inoppugnabilità, di una transazione\nstipulata in sede di conciliazione sindacale è necessaria l'assistenza e la\nsottoscrizione da parte del legittimo rappresentante della Organizzazione\nSindacale di fiducia del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le\nprocedure che riterranno più opportune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Tentativo facoltativo di conciliazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>presso la Commissione di conciliazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>della Direzione territoriale del Lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al\ntrattamento economico e normativo del dipendente, stabilito dalla legge, da\naccordi e dal presente contratto, Il lavoratore può promuovere anche tramite\nl'organizzazione sindacale alla quale aderisce o a cui ha conferito mandato, un\ntentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, istituite\npresso le Direzioni Provinciali del Lavoro, individuate secondo i criteri\ndell’articolo 413 del c.p.c., nel rispetto dell’articolo 31 della legge n°\n183 dell’anno 2010, commi 1, 2, 3, 4 e 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 - Arbitrato irrituale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine al trattamento\neconomico e normativo della lavoratrice e del lavoratore stabilito dalla legge,\ndagli accordi e dal presente contratto, potranno anche essere proposte innanzi\nal collegio di conciliazione ed arbitrato irrituale, ai sensi dell'art. 31\ncomma 8 della legge 183 del 2010, che sostituisce l’articolo 412 quater del\nc.p.c., ferma restando in un caso come nell'altro la facoltà di una delle\nparti di adire l'Autorità Giudiziaria o di avvalersi delle procedure di\nconciliazione ed arbitrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di\nciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di\ncomune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie\ngiuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di\ncassazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve\nnotificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, personalmente o da un suo\nrappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere\nil domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e\narbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni\ndalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro\narbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare\npresso la sede del collegio una memoria difensiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può\ndepositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare\nil contenuto del ricorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del\ncollegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria\ndifensiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il collegio fissa il giorno della udienza, da tenere entro trenta giorni\ndalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone\ncomunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere\nsottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il\ntentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o\nla loro impossibilità di sottoscrivere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il processo verbale è depositato a cura delle parti alla cancelleria del\ntribunale nella cui circoscrizione è stato formato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte interessata può presentare istanza al giudice per ottenere il\ndecreto di esecutività del verbale di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo\nverbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale\ndel lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione\nsindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte interessata, può presentare istanza al giudice per ottenere il\ndecreto di esecutività del verbale di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la conciliazione non riesce, si seguono le disposizioni dell’articolo\n31 comma 8 della legge 183 del 2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 - Facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È sempre fatta salva la facoltà delle parti di adire ('Autorità\ngiudiziaria senza esperire le procedure di cui ai precedenti artt. 80, 81 e\n82.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non previsto negli articoli 80, 81 e 82, si fa riferimento\nalla legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84 - Commissione paritetica nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'AVIS e le OO.SS. firmatarie del CCNL per il personale dipendente\ndall'AVIS, concordano la costituzione della Commissione paritetica nazionale,\ncon sede presso l'AVIS - sede nazionale - formata dai rappresentanti delle\nstesse con il compito di dirimere eventuali controversie interpretative\nderivanti dalla applicazione in sede di struttura dei diversi istituti\ncontrattuali. Le due parti contraenti sono abilitate a chiedere, a mezzo di\nlettera raccomandata, la convocazione della Commissione paritetica nazionale\nche si riunirà entro 15 giorni dalla data della richiesta previo accordo con\nl'altra parte. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti\ne degli elementi di diritto sui quali si basa. L'eventuale accordo sulla\ninterpretazione della norma sostituisce la clausola controversa fin dall'inizio\ndella vigenza del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>Norma programmatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, preso atto delle norme previste dal D.lgs. del 21 aprile 1993, n.\n124 e successive integrazioni e\u002Fo modificazioni in materia di previdenza\ncomplementare si impegnano ad assumere tutte le iniziative volte a favorire\nl'adesione dei dipendenti alle forme di previdenza complementare e a tal fine\nsi impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla firma del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"disabilitypay":44,"ONCERISE2_trigger":48,"violence":52,"maxsicknesspay":56,"childcareleave":60,"cbadate_end":64,"ONCERISE_trigger":68,"tradeunleavtxt":72,"childcare":76,"healthandsafetypolicy":80,"nursingmothers":84,"GENEQ_trigger":88,"pensionfund":92,"discrimination":96,"cbadate_start":98,"PAYSCALES_selected_period":100,"OVERTIME_trigger":104,"ADMINISTRATIVE_trigger":108,"holidaysdays":112,"paidmaternityleavepay":116,"overtimeallowanceperc1_general":120,"apprenticeships":123,"SUNDAY_trigger":127,"cbamemtrad":129,"trainingprogrammes":133,"MEALALL_trigger":137,"protectiveclothing":141,"WORKHOURS_trigger":145,"standbyallowanceamount1":149,"breastfeeding_dangerouswork":153,"contracttrial":157,"sicknesspay":161,"MAXHOURS_trigger":164,"longtermillness":168,"trainingfund":172,"jobsecuritymothers":175,"dayspweek_select":179,"TRADEUNLEAV_trigger":183,"SCHEDULE_trigger":187,"paidpaternityleave":191,"educationtuition":195,"breastfeeding_workingtime":199,"tempagency":202,"extrapayfirmperformancesec":206,"NOCTPREM_trigger":210,"cbasignsingle":214,"PAYSCALES_trigger":218,"code_application":222,"timeoff":226,"maternitydiscrimination":230,"bankholidays1":232,"hivpolicy":236,"SENIOR_trigger":240,"mealvouchers":244,"legalassistance_trigger":248,"paidmaternityleave":252,"JOBTITLE_trigger":256,"contractseverancepay":260,"PAIDLEAV_trigger":264,"part_time_excluded":267,"CONSIGN_trigger":271,"deathrelatives":275,"funeralpay":279,"direct_participation_hrs":283,"strikes_trigger":287},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"disabilitypay","Art. 63 - Trattamento economico di malat","Art. 63 - Trattamento economico di malattia e infortunio\n\n\n\nIn caso di assenza per malattia e infortunio il dipendente deve informare\nimmediatamente, di norma prima dell'inizio del turno di servizio,\nl'Associazione secondo le rispettive competenze e trasmettere l'attestazione di\nmalattia entro due giorni dalla data di rilascio.\n\nL’Associazione è tenuta ad anticipare per conto dell'INPS le indennità\npreviste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia, inoltre, se la\nmalattia è riconosciuta ed assistita dall'INPS, e l'infortunio dall'INAIL, la\nstessa è tenuta ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a\nraggiungere:\n\n\n\na)il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per\nmalattia nell'arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia,\ncomputando altresì la malattia in corso. Si fa salva ogni eventuale modifica\nche potrà avvenire a livello legislativo o di accordi interconfederali in\nmateria. Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione\ndella malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve comunque\nessere superiore a quello che il dipendente avrebbe percepito al netto se\navesse lavorato, a titolo di emolumenti, stipendiali fissi e non variabili. La\ncorresponsione della integrazione va corrisposta in base alle norme di legge.\nL’Associazione può recedere dal rapporto allorquando il dipendente si\nassenti oltre il limite di diciotto mesi complessivi nell'arco di un\ntriennio;\n\nb)il 100% della retribuzione globale fino al 365° giorno di assenza per\ninfortunio. L'Associazione è tenuta ad anticipare il 40% della retribuzione,\nsalvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL con conseguente obbligo del\ndipendente di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto\ntrattamento non deve essere comunque superiore a quello che il dipendente\navrebbe percepito al netto se avesse lavorato a titolo di emolumenti\nstipendiali fissi e non variabili.\n\nNon si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"ONCERISE2_trigger","Art. 79 - Premio di incentivazione A dec","Art. 79 - Premio di incentivazione\n\n\n\nA decorrere dal 1° gennaio 2010 a tutto il personale dipendente compete un\npremio di incentivazione il cui ammontare totale è dato dalla somma del premio\ndi incentivazione previsto dai CCNL previgenti (di seguito quota A) e del\npremio \"variabile\" introdotto dal presente rinnovo (di seguito quota B o C).\n\nLa quota A del premio resta confermata nella misura di € 600,00 lordi\nannui.\n\nL'erogazione della quota A avviene con periodicità mensile ed è ridotta in\nbase alle giornate di assenza.\n\nLa riduzione della quota A avviene sottraendo dall'importo mensile, per ogni\ngiorno di assenza, l'importo di € 2,20 in caso di distribuzione dell'orario\ndi lavoro su 5 giorni lavorativi e di € 1,80 nei casi di distribuzione\ndell'orario di lavoro su 6 giorni lavorativi.\n\nAi fini del computo delle giornate di assenza si considerano:\n\n\n\n-le assenze per malattia con esclusione delle giornate relative a ricovero\nospedaliero documentato e di infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito\ndall'INAIL.\n\n\n\nLa definizione della quota B del premio di incentivazione è demandata alla\ncontrattazione a livello territoriale o di Associazione.\n\nLa contrattazione dovrà essere sviluppata secondo i seguenti criteri:\n\n\n\n-ammontare della quota B non inferiore al 50% della quota A;\n\n-determinazione della quota B secondo principi di variabilità e agganciati\na obiettivi di programmi per l'incremento della produttività e miglioramento\ndella qualità del servizio;\n\n-il premio spettante sarà erogato con la retribuzione del mese di giugno\ndell'anno successivo a quello di riferimento.\n\n\n\nIl premio variabile sarà definito in relazione all'andamento di parametri,\ndeterminati in sede di contrattazione a livello territoriale o di Associazione,\ntra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano i seguenti:\nassenze, provvedimenti disciplinari.\n\nA decorrere dal 1° gennaio 2010 presso Associazioni prive:\n\n\n\n-della contrattazione a livello territoriale o di Associazione riguardante\nla quota B del premio di incentivazione;\n\n-di altri istituti retributivi integrativi del trattamento economico di base\nprevisto dal presente CCNL;\n\n\n\nai dipendenti privi di superminimi collettivi o individuali, o altri importi\nretributivi assegnati \"ad personam\", è corrisposta, con la retribuzione del\nmese di giugno, dell'anno successivo a quello cui il premio si riferisce, una\ncifra annua pari al 30% della quota A del premio di incentivazione\neffettivamente corrisposto nell'anno precedente (quota C).\n\nL'ammontare della quota C del premio è ridotto in funzione delle sanzioni\ndisciplinari comminate nell'anno di riferimento, come segue.\n\nL'importo totale della quota C del premio, pari al 30% della quota A,\nriproporzionato in caso di assunzione nel corso dell'anno ed in caso di\nrapporto di lavoro a tempo parziale, viene ridotto in base ai provvedimenti\ndisciplinari comminati ai sensi dell'art. 36 del presente CCNL, commisurati, in\nrelazione alla gravità degli stessi, ai valori percentuali, indicati di\nseguito. Richiamo scritto: riduzione 10%; multa sino a 4 ore della\nretribuzione: riduzione 25%; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a\n5 gg: riduzione 40%; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 10 gg:\nriduzione 100%.\n\nLe riduzioni si intendono per ogni provvedimento disciplinare e non potranno\ncomunque essere superiori al totale del premio spettante.\n\nIn attuazione di quanto previsto del 2°comma dell'articolo 2120 del c.c.\ntutti gli importi del premio di incentivazione previsti dal presente articolo\nsono esclusi dalla base di calcolo del t.f.r.\n\nGli importi erogati, riferiti ai sensi del presente articolo, saranno\nsoggetti alla vigente normativa di decontribuzione e detassazione.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"violence","Art. 65 - Tutela della salute ed ambient","Art. 65 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro - mobbing\n\n\n\nPer l'applicazione dei contenuti del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile\n2008 e s.m.i. riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei\ndipendenti sul luogo di lavoro e successive integrazioni e\u002Fo modificazioni, le\nparti si incontreranno entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente\ncontratto per valutare l'aggiornamento e\u002Fo la modifica del protocollo d'intesa\nsottoscritto tra le Organizzazioni sindacali e l’AVIS in data 23 settembre\n1997.\n\nLe parti riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali\ne la salvaguardia della salute psicofisica dei dipendenti sono essenziali per\ngarantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro e quindi ritengono\nessenziali la necessità di prevenire e contrastare l'insorgere di azioni\nlesive della dignità e l'instaurarsi di fenomeni di prevaricazione e di\nmolestia.\n\nConsiderata la rilevanza, anche economica delle conseguenze del \"mobbing\",\nnelle more di una disciplina legislativa specifica in materia, le parti\nconcordano sulla necessità di intervenire attivamente in merito e pertanto\ncostituiscono una \"Commissione nazionale paritetica sul \"mobbing\".\n\nLa Commissione sarà costituita da 3 rappresentanti indicati da AVIS e 3\nrappresentanti indicati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto e sarà\npresieduta a rotazione.\n\nLa Commissione perseguirà le finalità volte a:\n\n\n\n- prevenire il fenomeno;\n\n- dirimere le controversie e risolvere i casi pratici.\n\n\n\nI costi e le spese sostenute per l'espletamento dell'attività della\nCommissione saranno a totale carico: della associazione per l'attività di\ncarattere generale; delle singole Associazioni aderenti ad AVIS di volta in\nvolta interessate, per gli specifici casi, per la cui soluzione la Commissione\nsia stata investita.\n\nLe parti, entro 2 mesi dalla sottoscrizione del CCNL, nomineranno i propri\nrappresentanti i quali, entro due mesi dalla costituzione della Commissione,\nstabiliranno il regolamento operativo della Commissione stessa.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"maxsicknesspay","L’Associazione è tenuta ad anticipare pe","L’Associazione è tenuta ad anticipare per conto dell'INPS le indennità\npreviste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia, inoltre, se la\nmalattia è riconosciuta ed assistita dall'INPS, e l'infortunio dall'INAIL, la\nstessa è tenuta ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a\nraggiungere:\n\n\n\na)il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per\nmalattia nell'arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia,\ncomputando altresì la malattia in corso. Si fa salva ogni eventuale modifica\nche potrà avvenire a livello legislativo o di accordi interconfederali in\nmateria. Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione\ndella malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve comunque\nessere superiore a quello che il dipendente avrebbe percepito al netto se\navesse lavorato, a titolo di emolumenti, stipendiali fissi e non variabili. La\ncorresponsione della integrazione va corrisposta in base alle norme di legge.\nL’Associazione può recedere dal rapporto allorquando il dipendente si\nassenti oltre il limite di diciotto mesi complessivi nell'arco di un\ntriennio;",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"childcareleave","Trattamento economico Durante il congedo","Trattamento economico\n\n\n\nDurante il congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre\nhanno diritto a percepire, a carico dell'istituto previdenziale, una indennità\npari al 30% della retribuzione media globale giornaliera senza alcun limite di\nreddito fino ai tre anni del bambino e per un periodo di astensione complessivo\ntra i genitori non superiore a 6 mesi. Nel caso di adozione o affidamento il\npredetto limite è elevato a sei anni. L'indennità di cui sopra si prolunga\nfino agli otto anni di vita del bambino se il reddito del singolo genitore non\nsupera il limite di 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico\ndell'assicurazione generale obbligatoria. I periodi di congedo parentale sono\ncomputati nella anzianità di servizio con esclusione degli effetti sulle\nferie, tredicesima e quattordicesima mensilità.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"cbadate_end","decorrenza 1° gennaio 2010 scadenza 31 d","decorrenza 1° gennaio 2010\n\nscadenza 31 dicembre 2012",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"ONCERISE_trigger","Art. 74 - Tredicesima mensilità A tutto ","Art. 74 - Tredicesima mensilità\n\n\n\nA tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da\ncorrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta dai valori\ntabellari di cui all'art. 67 e dalla retribuzione individuale di anzianità.\n\nLa tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in\naspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato\nche comporti la sospensione dello stipendio o salario.\n\nNel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, il personale ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della\ntredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.\n\nLa frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti\ncome mese intero.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"tradeunleavtxt","Inoltre, hanno diritto a permessi retrib","Inoltre, hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 ore al\nmese non cumulabili quando l'assenza del lavoro venga espressamente richiesta\nper iscritto almeno 48 ore prima dalla responsabile o dal responsabile\nterritoriale delle Organizzazioni sindacali sopra indicate, salvo il\nverificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio di\ncui deve essere data comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente\ncontratto.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"childcare","Il congedo parentale si applica anche in","Il congedo parentale si applica anche in caso di adozione o affidamento.\n\nIl congedo parentale può essere utilizzato in modo continuativo o\nfrazionato (in mesi o giorni). In sede di contrattazione decentrata saranno\ndisciplinate le modalità di fruizione ad ore del congedo parentale nonché i\ncriteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato\nmonte ore alla singola giornata lavorativa.\n\nPer l'esercizio del congedo, continuativo o frazionato, la madre lavoratrice\no in alternativa il padre, devono preavvisare, salvo casi di oggettiva\nimpossibilità, l'ente datore di lavoro per un periodo non inferiore ai 15\ngiorni.\n\n\n\nTrattamento economico\n\n\n\nDurante il congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre\nhanno diritto a percepire, a carico dell'istituto previdenziale, una indennità\npari al 30% della retribuzione media globale giornaliera senza alcun limite di\nreddito fino ai tre anni del bambino e per un periodo di astensione complessivo\ntra i genitori non superiore a 6 mesi. Nel caso di adozione o affidamento il\npredetto limite è elevato a sei anni. L'indennità di cui sopra si prolunga\nfino agli otto anni di vita del bambino se il reddito del singolo genitore non\nsupera il limite di 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico\ndell'assicurazione generale obbligatoria. I periodi di congedo parentale sono\ncomputati nella anzianità di servizio con esclusione degli effetti sulle\nferie, tredicesima e quattordicesima mensilità.\n\n\n\nFigli con handicap grave\n\n\n\nLa lavoratrice madre o il lavoratore padre di minore con handicap in\nsituazione di gravità accertata ai sensi di legge n. 104\u002F1992, hanno diritto\nal prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il\nminore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.\n\nIn alternativa al prolungamento del congedo parentale, la lavoratrice madre\no il lavoratore padre potranno chiedere all'ente datore di lavoro di usufruire\ndei permessi giornalieri retribuiti di due ore fino al compimento del terzo\nanno di vita del bambino.\n\nDopo il terzo anno di età, i genitori, in alternativa, hanno diritto di\nusufruire di due ore giornaliere di permesso retribuito, o in alternativa 3\ngiorni di permesso mensile retribuito anche se il figlio non è convivente.\n\nLa lavoratrice madre o il lavoratore padre di minore con handicap in\nsituazione di gravità accertata ai sensi di legge n. 104\u002F1992, hanno diritto\nad un congedo retribuito fino a due anni nell'arco della vita lavorativa (anche\nfrazionato). La retribuzione viene erogata direttamente dall'Ente datore di\nlavoro e corrisponde all'ultima retribuzione. Il congedo viene concesso entro\n60 giorni dalla richiesta.\n\nRestano fermi i diritti di questi genitori ai congedi parentali e per\nmalattia del figlio che possono essere cumulati.\n\nIl genitore di minore con handicap hanno diritto a non essere trasferito ad\naltra sede lavorativa, senza consenso. A scegliere la sede di lavoro più\nvicina al luogo di residenza.\n\n\n\nMalattia del figlio\n\n\n\nEntro i primi tre anni di vita del bambino, in caso di malattia del figlio\nla madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto di assentarsi dal\nlavoro, senza limiti, senza retribuzione previa presentazione della relativa\ncertificazione medica emessa da un medico specialista del Servizio sanitario\nnazionale o con esso convenzionato.\n\nOltre i primi tre anni e fino agli otto anni del bambino i genitori hanno\ndiritto, alternativamente, ad assentarsi dal lavoro nel limite di cinque giorni\nannui pro-capite, senza retribuzione. Le assenze per malattia del bambino\ntrovano applicazione anche nel caso di genitori adottivi o affidatari.\n\nI periodi di congedo per malattia del figlio sono computati nella anzianità\ndi servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima e\nquattordicesima mensilità.\n\nPer tutto quanto non previsto nel presente capitolo si fa riferimento alle\nnorme in vigore in materia di tutela della maternità\u002Fpaternità e di tutela\ndei disabili.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"healthandsafetypolicy","Art. 35 - Doveri del personale I dipende","Art. 35 - Doveri del personale\n\n\n\nI dipendenti sono tenuti ad un corretto comportamento nell'espletazione\ndelle mansioni sia in ordine alle disposizioni ricevute dai superiori sia a\nquanto previsto dalle vigenti leggi in materia di responsabilità.\n\nSono obblighi della lavoratrice e del lavoratore:\n\n\n\n1)usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e\nnell'interesse dell'utenza;\n\n2)osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro\nimpartite da superiori ivi comprese quelle di seguito elencate in materia di\nprevenzione degli infortuni e igiene del lavoro:\n\n\n\n-osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale collettiva\ne dell'igiene;\n\n-usare con cura i dispositivi di sicurezza, quelli tecnici-sanitari e gli\naltri mezzi di protezione predisposti e forniti;\n\n-non rimuovere o modificare i dispositivi o gli altri mezzi di sicurezza e\ndi protezione suddetti senza averne ottenuta l'autorizzazione;\n\n\n\n3)uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle\ndisposizioni contenute nel presente contratto, alle norme previste dal D.lgs.\n81\u002F2008 e s.m.i.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"nursingmothers","Riposi giornalieri Durante il primo anno","Riposi giornalieri\n\n\n\nDurante il primo anno di vita del bambino il dipendente ha diritto di\nusufruire di due riposi giornalieri retribuiti di un'ora ciascuno. Nel caso di\norario giornaliero inferiore a 6 ore spetterà un solo riposo di un'ora.\n\nI riposi di cui sopra spettano al padre lavoratore qualora la madre non se\nne avvalga o non sia lavoratrice; gli stessi sono considerati ore lavorative\nagli effetti della durata e della retribuzione.\n\nIn caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore di\npermesso aggiuntive possono essere utilizzate anche dall’altro genitore.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"GENEQ_trigger","Art. 9 - Pari opportunità Ai fini di una","Art. 9 - Pari opportunità\n\n\n\nAi fini di una piena e puntuale applicazione della legge 198 del 2006 e\ndella legge 183 del 2012, sarà costituito a livello nazionale il Comitato\nunico di garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del\nbenessere di chi lavora e contro le discriminazioni, composto da una componente\ndesignata da ognuna delle OO.SS. firmataria del presente CCNL e da un pari\nnumero di componenti in rappresentanza della Associazione, tra le quali\nindividuare la figura con funzioni di Presidente. Possono inoltre essere\nistituiti C.U.G. presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e\ncaratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del\nrapporto tra le parti.\n\nL'Associazione assicura le condizioni e tutti gli strumenti per il loro\nfunzionamento. Le finalità dei C.U.G. sono quelle definite dalla legge di\nriferimento e gli stessi opereranno sulla base delle indicazioni che\nperverranno dal C.U.G. nazionale che verrà istituito entro sei mesi dalla data\ndella stipula del presente CCNL.",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"pensionfund","Norma programmatica Le parti, preso atto","Norma programmatica\n\n\n\nLe parti, preso atto delle norme previste dal D.lgs. del 21 aprile 1993, n.\n124 e successive integrazioni e\u002Fo modificazioni in materia di previdenza\ncomplementare si impegnano ad assumere tutte le iniziative volte a favorire\nl'adesione dei dipendenti alle forme di previdenza complementare e a tal fine\nsi impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla firma del presente CCNL.",{"bindId":97,"name":90,"text":91},"discrimination",{"bindId":99,"name":66,"text":67},"cbadate_start",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"PAYSCALES_selected_period","Tabella F) Minimi tabellari in vigore da","Tabella F)\n\n\n\nMinimi tabellari in vigore dal 1° dicembre 2012\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n\n        \n        \n      \n      iniziale\n\n        \n        \n      \n      1\n\n        \n        \n      \n      2\n\n        \n        \n      \n      3\n\n        \n        \n      \n      4\n\n        \n        \n      \n      5\n\n        \n        \n      \n      6\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      A\n      \n      1.410,05\n      \n      1.449,15\n      \n      1.487,24\n      \n      1.509,92\n      \n      1.535,84\n      \n      1.562,20\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      B\n      \n      1.523,73\n      \n      1.567,57\n      \n      1.613,20\n      \n      1.641,93\n      \n      1.676,11\n      \n      1.716,14\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      C\n      \n      1.746,55\n      \n      1.800,74\n      \n      1.863,57\n      \n      1.926,90\n      \n      2.020,03\n      \n      2.117,65\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      D\n      \n      1.896,39\n      \n      1.965,85\n      \n      2.029,16\n      \n      2.092,00\n      \n      2.155,34\n      \n      2.220,03\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      E\n      \n      2.045,13\n      \n      2.125,34\n      \n      2.207,73\n      \n      2.292,47\n      \n      2.362,76\n      \n      2.435,97\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      F\n      \n      3.431,49\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      ",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"OVERTIME_trigger","Il lavoro supplementare e straordinario ","Il lavoro supplementare e straordinario può a richiesta del dipendente, e\ncompatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo\nsostitutivo entro i successivi 90 giorni. Ferma restando la facoltà di cui\nsopra, il lavoro supplementare e quello straordinario saranno compensati da una\nquota oraria della retribuzione in atto maggiorata del 20%. Per il lavoro\nsupplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni\nconsiderati festivi per legge la quota di retribuzione oraria è maggiorata del\n30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno\nnei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione è del 50%. Si\nconsidera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 6.\nSi considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui\nall'art. 49 o nelle giornate programmate come riposo settimanale.\n\nIl lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato\npreventivamente per iscritto, espressamente dall'Associazione.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"ADMINISTRATIVE_trigger","Art. 59 - Permessi per cariche elettive ","Art. 59 - Permessi per cariche elettive\n\n\n\nL’art. 31, legge 300\u002F70, riconosce ai dipendenti che siano eletti membri\ndel Parlamento Nazionale e\u002Fo Europeo e delle Assemblee regionali (ovvero siano\nchiamati ad altre Funzioni Pubbliche) il diritto, a richiesta, ad essere\ncollocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro\nmandato.\n\nIl periodo di aspettativa è considerato utile ai fini del riconoscimento\ndel diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della\nassicurazione generale obbligatoria o dei trattamenti sostitutivi della\nmedesima.\n\nI dipendenti chiamati a ricoprire le cariche di membri di Consigli Comunali,\nProvinciali, e di altri Enti Territoriali hanno diritto di disporre del tempo\nnecessario per l’esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi,\ncome previsto dalla normativa vigente.",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"holidaysdays","Art. 50 - Ferie Tutti i dipendenti hanno","Art. 50 - Ferie\n\n\n\nTutti i dipendenti hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni\nlavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia\ndistribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni feriali\ndeve essere sempre effettuato con riferimento a sei giornate lavorative\nsettimanali.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"paidmaternityleavepay","Trattamento economico Nel caso in cui l'","Trattamento economico\n\n\n\nNel caso in cui l'Associazione si avvalga del rapporto con l'INPS\nrelativamente alla maternità, la lavoratrice percepirà, per tutto il periodo\ndi congedo di maternità, una indennità giornaliera pari all'80% della\nretribuzione a carico dell'INPS, anche in attuazione degli artt. 7, comma 6 e\n12 comma 2 del T.U. n. 152\u002F2001. Il congedo di maternità è computato nella\nanzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla\ntredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.\n\nPer il medesimo periodo di congedo, la lavoratrice avrà diritto a percepire\ndalla Associazione, una integrazione della retribuzione fino a raggiungerne il\n100% e la 13a mensilità limitatamente alla aliquota corrispondente al 20%\ndella retribuzione di cui all'art. 47.",{"bindId":121,"name":106,"text":122},"overtimeallowanceperc1_general","Il lavoro supplementare e straordinario può a richiesta del dipendente, e\ncompatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo\nsostitutivo entro i successivi 90 giorni. Ferma restando la facoltà di cui\nsopra, il lavoro supplementare e quello straordinario saranno compensati da una\nquota oraria della retribuzione in atto maggiorata del 20%. Per il lavoro\nsupplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni\nconsiderati festivi per legge la quota di retribuzione oraria è maggiorata del\n30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno\nnei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione è del 50%. Si\nconsidera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 6.\nSi considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui\nall'art. 49 o nelle giornate programmate come riposo settimanale.",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"apprenticeships","Art. 26 - Apprendistato Le assunzioni di","Art. 26 - Apprendistato\n\n\n\nLe assunzioni di personale con contratto di apprendistato avverranno secondo\nle norme di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.lgs. 167\u002F2011.\n\nPossono essere assunte\u002Fi come apprendiste\u002Fi i giovani di età non inferiore\nai 16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli\nobiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e\nsuccessive modificazioni e\u002Fo integrazioni.\n\nSono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla\ntutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli\nadolescenti.\n\nQualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti di\netà sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di\nhandicap sono computate nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e\nsuccessive modificazioni e\u002Fo integrazioni.\n\nIl rapporto di apprendistato si estingue, trasformandosi in rapporto di\nlavoro a tempo indeterminato, alla scadenza del termine di 18 mesi per i\nprofili compresi nei livelli 1°, 2°, 3° e 4° e di 24 mesi nei livelli 5° e\n6°.\n\nAgli apprendisti e alle apprendiste sono garantiti, senza operare ritenuta\nalcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria\nai corsi di insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie\nannue e di 3 ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso\ndi titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale\nidoneo rispetto all'attività da svolgere.\n\nAl termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata alle\ninteressate ed agli interessati idonea certificazione della avvenuta\nformazione.\n\nAlle apprendiste e agli apprendisti spetta il 90% della retribuzione di cui\nall'art. 67 per i primi 6 mesi, il 95% per i successivi 6 mesi ed il 100% di\ntale retribuzione a partire dal tredicesimo mese.",{"bindId":128,"name":106,"text":122},"SUNDAY_trigger",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"cbamemtrad","le Federazioni Nazionali: -CGIL\u002FFP Nazio","le Federazioni Nazionali:\n\n\n\n-CGIL\u002FFP Nazionale: Dettori Rossana, Taranto Cecilia, Bozzi Adriana, De\nSantis Fabio, Lo Verso Marco, Liverani Enrico, Vanoli Manuela;\n\n-CISL\u002FFP Nazionale: Faverin Giovanni, Volpato Daniela e Di Girolamo\nGabriella;\n\n-UIL\u002FFPL Nazionale: Torluccio Giovanni, Perna Bartolomeo e Bennardo Alfio",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"trainingprogrammes","Art. 62 - Qualificazione, riqualificazio","Art. 62 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento\n\nprofessionale ed ECM - Educazione continua in medicina\n\n\n\nLe parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da\nfavorire la partecipazione dei dipendenti ai corsi di qualificazione,\nriqualificazione o aggiornamento necessari ad una sempre migliore\nqualificazione delle prestazioni. A tal fine per la formazione e\nl'aggiornamento del personale la struttura reperisce annualmente una quota di\nrisorse da destinarsi a iniziative specifiche, attraverso apposito fondo. La\nstruttura nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo realizza iniziative di\nformazione e aggiornamento.\n\nAl personale dell'area amministrativa, tecnica,\nsocio-sanitaria-assistenziale-educativa, nella misura massima annua del 10%\ndelle addette e degli addetti in servizio, competono permessi retribuiti\nindividuali fino ad un massimo di 150 ore annue.\n\nAl personale dell'area sanitaria competono permessi retribuiti fino ad un\nmassimo di 94 ore annue.\n\nAl personale dell'area medica competono permessi retribuiti fino ad un\nmassimo di 110 ore annue.\n\nOve l'Associazione, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi\ncome sopra descritti, gli stessi saranno integralmente retribuiti.\n\nIn sede di confronto aziendale verranno individuate le priorità in base\nalle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del\npersonale, compatibilmente con le esigenze di servizio.\n\nVerranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l'identificazione\ndelle priorità per l'accesso ai corsi indicando i criteri di riparto\nall'interno delle singole qualifiche.\n\nIn tale ambito le parti potranno altresì definire idonei processi formativi\nprevedendo anche la possibilità del superamento dei tetti indicati e\ndell'eventuale utilizzo della riduzione di orario di cui all'art. 44.\n\nI dipendenti che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno\nfornire alla direzione aziendale il certificato di iscrizione al corso, il\ncalendario delle lezioni, e, successivamente, i certificati di regolare\nfrequenza.\n\nLe parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli\nOrganismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi\nformativi.",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"MEALALL_trigger","Le Associazioni provvederanno, ove possi","Le Associazioni provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di\nmensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità\nsostitutive. Qualora tra le modalità sostitutive venisse individuato l'uso di\nun ticket il valore facciale dello stesso viene definito in sede locale\nnell'ambito del rapporto tra le parti con un valore minimo di € 5,16.",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"protectiveclothing","Art. 76 - Abiti di servizio Al personale","Art. 76 - Abiti di servizio\n\n\n\nAl personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una\ndivisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle\nprestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e\nspese dell'Associazione.\n\nLa spesa relativa compresa quella della manutenzione ordinaria è a carico\ndell'Associazione.\n\nAi dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti\ntutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo\nconto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e di igiene e\nsicurezza nei luoghi di lavoro.",{"bindId":146,"name":147,"text":148},"WORKHOURS_trigger","Titolo VII - ORARIO DI LAVORO Art. 45 - ","Titolo VII - ORARIO DI LAVORO\n\n\n\nArt. 45 - Orario di lavoro\n\n\n\nL'orario di lavoro ordinario settimanale, per tutte i dipendenti è fissato\nin 36 ore, da articolare su 6 giorni o su 5 giorni a seconda della\norganizzazione aziendale. Per i dipendenti inquadrati nella categoria F\nl'orario settimanale ordinario è di 38 ore.\n\nL'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati\ndall'Associazione con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo\nl'orario settimanale in turni giornalieri, sentite le rappresentanze\nsindacali.\n\nI criteri per la formulazione dei turni di servizio e l'organizzazione del\nlavoro sono stabiliti, entro il primo trimestre di attività di ciascun anno,\ndalle Associazioni di intesa con le rappresentanze sindacali.\n\nAgli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle\ncomprese nei turni di servizio, fermo restando, quanto previsto dal successivo\narticolo 46 del presente contratto.\n\nAl personale in servizio, alla data del 31\u002F12\u002F2012, le 30 ore di riduzione\ndi orario di cui all’art. 44 del CCNL 2002-2005 saranno trasformate in\nretribuzione.\n\nL’operazione di monetizzazione avviene come segue.\n\nViene determinato il valore annuo dei permessi per Riduzione di orario sulla\nbase della retribuzione mensile, di ogni singolo dipendente, in godimento nel\nmese di gennaio 2013.\n\nIl valore annuo determinato come sopra, viene diviso per 13 e diventa, a\ntutti gli effetti, elemento della retribuzione lorda mensile.\n\nIl predetto valore verrà inserito nella retribuzione mensile a titolo di\nElemento di Monetizzazione Riduzione di Orario con la descrizione\n“EMRO”.\n\nL’Elemento di Monetizzazione Riduzione di Orario “EMRO\" non potrà\nessere assorbito da futuri aumenti contrattuali e sarà soggetto agli\nincrementi derivanti dai futuri rinnovi contrattuali.\n\n\n\nArt. 46 - Riposo settimanale\n\n\n\nTutti i dipendenti hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in\nun giorno che normalmente deve coincidere con la domenica. Per il personale in\nturno il riposo settimanale è successivo alla giornata di fine turno.\nComunque, nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica,\nquesta verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa\nretribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione\ndella indennità festiva.\n\nIl riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.\n\n\n\nArt. 47 - Elementi della retribuzione\n\n\n\nLa retribuzione lorda è composta dai seguenti elementi:\n\n\n\n-retribuzione base;\n\n-ERC elemento di reinquadramento contrattuale (di cui alla tabella C\ndell'art. 67 del presente CCNL);\n\n- EMRO elemento non assorbibile ex art. 45;\n\n- retribuzione individuale di anzianità;\n\n-indennità per mansioni superiori;\n\n- elemento integrativo derivante dalla contrattazione di 2° livello;\n\n- ogni altro elemento retributivo corrisposto al dipendente.\n\n\n\nLa retribuzione giornaliera è determinata sulla base di 1\u002F26 degli elementi\nche compongono la retribuzione con esclusione dell’elemento integrativo\nderivante dalla contrattazione di 2° livello.\n\nLa retribuzione oraria è determinata dividendo la retribuzione giornaliera,\ncome sopra calcolata, per 6, per i dipendenti con orario di lavoro di 36 ore\nsettimanali e per 6,33 per i dipendenti con orario di lavoro di 38 ore\nsettimanali.\n\nIn presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, permessi non\nretribuiti, assenze ingiustificate, ecc.) la retribuzione mensile sarà\ndecurtata in rapporto e nella misura della durata della prestazione lavorativa\nnon resa, facendo riferimento ai parametri retributivi orari\u002Fgiornalieri come\nsopra determinati.\n\n\n\nArt. 48 - Pronta disponibilità\n\n\n\nIl servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale ed è\ncaratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per\nlo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla\nchiamata.\n\nLa valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di\ntale istituto nonché le modalità dello stesso sono demandate al rapporto tra\nle parti in sede aziendale.\n\nNel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come\ngiorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 49 del\npresente CCNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario\nsettimanale. Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di\nfuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e\nminima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di € 24,00 lorde per ogni 12 ore.\nQualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minima\ndurata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata\nstessa, maggiorata del 10%.\n\nIn caso di chiamata l'attività prestata viene retribuita come lavoro\nstraordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di\nservizio ed a richiesta dell'interessata\u002Fo. Di norma non possono essere\npreviste per ciascun dipendente più di 5 turni mensili di pronta\ndisponibilità.",{"bindId":150,"name":151,"text":152},"standbyallowanceamount1","Nel caso in cui la pronta disponibilità ","Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come\ngiorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 49 del\npresente CCNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario\nsettimanale. Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di\nfuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e\nminima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di € 24,00 lorde per ogni 12 ore.\nQualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minima\ndurata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata\nstessa, maggiorata del 10%.\n\nIn caso di chiamata l'attività prestata viene retribuita come lavoro\nstraordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di\nservizio ed a richiesta dell'interessata\u002Fo. Di norma non possono essere\npreviste per ciascun dipendente più di 5 turni mensili di pronta\ndisponibilità.",{"bindId":154,"name":155,"text":156},"breastfeeding_dangerouswork","È vietato adibire le lavoratrici al tras","È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi,\nnonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi,\nfaticosi ed insalubri sono indicati dall'art. 5 del decreto del Presidente\ndella Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'Allegato A), Testo\nunico n. 151\u002F2001.",{"bindId":158,"name":159,"text":160},"contracttrial","Art. 21 - Periodo di prova L'assunzione ","Art. 21 - Periodo di prova\n\n\n\nL'assunzione in servizio del dipendente avviene secondo i seguenti periodi\ndi prova che debbono risultare da atto scritto:\n\n\n\n-90 gg. di calendario per i dipendenti inquadrati nelle categorie A e B;\n\n-120 gg. per tutte gli altri dipendenti.\n\n\n\nDurante tale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del\nrapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova,\novvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice ed al lavoratore spetta la\nretribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro compiuto nonché ai\nratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine\nrapporto di lavoro maturato.\n\nDetta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella\nstabilita contrattualmente per la qualifica, cui appartengono i dipendenti\ninteressati.\n\nOve il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il dipendente\nsarà ammessa\u002Fo a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di\nriprendere il servizio entro novanta giorni; in caso contrario il rapporto di\nlavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti con la data di inizio della\nassenza.\n\nTrascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla\ndisdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermata\u002Fo in\nservizio.\n\n\n\nNota a verbale:\n\n\n\nIn riferimento agli ultimi disposti legislativi le parti convengono di\nrinviare la definizione contrattuale degli istituti dall’art. 22 all’art.\n26 ad una commissione tecnica da chiudersi entro sei mesi dalla firma del\npresente CCNL e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.",{"bindId":162,"name":46,"text":163},"sicknesspay","Art. 63 - Trattamento economico di malattia e infortunio\n\n\n\nIn caso di assenza per malattia e infortunio il dipendente deve informare\nimmediatamente, di norma prima dell'inizio del turno di servizio,\nl'Associazione secondo le rispettive competenze e trasmettere l'attestazione di\nmalattia entro due giorni dalla data di rilascio.\n\nL’Associazione è tenuta ad anticipare per conto dell'INPS le indennità\npreviste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia, inoltre, se la\nmalattia è riconosciuta ed assistita dall'INPS, e l'infortunio dall'INAIL, la\nstessa è tenuta ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a\nraggiungere:\n\n\n\na)il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per\nmalattia nell'arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia,\ncomputando altresì la malattia in corso. Si fa salva ogni eventuale modifica\nche potrà avvenire a livello legislativo o di accordi interconfederali in\nmateria. Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione\ndella malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve comunque\nessere superiore a quello che il dipendente avrebbe percepito al netto se\navesse lavorato, a titolo di emolumenti, stipendiali fissi e non variabili. La\ncorresponsione della integrazione va corrisposta in base alle norme di legge.\nL’Associazione può recedere dal rapporto allorquando il dipendente si\nassenti oltre il limite di diciotto mesi complessivi nell'arco di un\ntriennio;\n\nb)il 100% della retribuzione globale fino al 365° giorno di assenza per\ninfortunio. L'Associazione è tenuta ad anticipare il 40% della retribuzione,\nsalvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL con conseguente obbligo del\ndipendente di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto\ntrattamento non deve essere comunque superiore a quello che il dipendente\navrebbe percepito al netto se avesse lavorato a titolo di emolumenti\nstipendiali fissi e non variabili.\n\nNon si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.\n\nNel caso in cui l'infortunio o malattia sia ascrivibile a responsabilità di\nterzi, resta salva la facoltà dell’Associazione recuperare dal terzo\nresponsabile le somme da essa corrisposte a titolo di retribuzione e contributi\nsubentrando nella titolarità delle corrispondenti azioni legali nei limiti del\ndanno subito. Per i dipendenti affetti da Tbc si richiamano espressamente le\ndisposizioni legislative che regolano la materia.",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"MAXHOURS_trigger","Art. 69 - Lavoro supplementare, straordi","Art. 69 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno\n\n\n\nIl tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare le 50\nore annue per dipendente. Il lavoro supplementare e straordinario non può\nessere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro.",{"bindId":169,"name":170,"text":171},"longtermillness","I dipendenti affetti da patologie oncolo","I dipendenti affetti da patologie oncologiche, per le quali risulti una\ncapacità lavorativa accertata da Commissione medica, hanno diritto alla\ntrasformazione immediata del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale\ne, a richiesta, nuovamente a tempo pieno.",{"bindId":173,"name":135,"text":174},"trainingfund","Art. 62 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento\n\nprofessionale ed ECM - Educazione continua in medicina\n\n\n\nLe parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da\nfavorire la partecipazione dei dipendenti ai corsi di qualificazione,\nriqualificazione o aggiornamento necessari ad una sempre migliore\nqualificazione delle prestazioni. A tal fine per la formazione e\nl'aggiornamento del personale la struttura reperisce annualmente una quota di\nrisorse da destinarsi a iniziative specifiche, attraverso apposito fondo. La\nstruttura nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo realizza iniziative di\nformazione e aggiornamento.",{"bindId":176,"name":177,"text":178},"jobsecuritymothers","Divieto di licenziamento Le lavoratrici ","Divieto di licenziamento\n\n\n\nLe lavoratrici non potranno essere licenziate dall'inizio del periodo di\ngravidanza fino al termine del periodo di congedo di maternità, nonché fino\nad un anno di età del bambino salvo i casi previsti dall'art. 54 del D.lgs. 26\nmarzo 2001, n. 151. Il divieto opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza; pertanto la lavoratrice eventualmente licenziata durante il periodo\ndi divieto, ai fini della reintegrazione, è tenuta a presentare al datore di\nlavoro idonea certificazione da cui risulti l'esistenza, all'epoca del\nlicenziamento, delle condizioni che lo vietavano.\n\n\n\nDivieto di sospensione dal lavoro\n\n\n\nDurante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice\nnon potrà essere sospesa dal lavoro salvo il caso di sospensione della\nattività della Associazione o del reparto cui essa addetta, purché dotato di\nautonomia funzionale.\n\nI predetti divieti operano anche nei confronti del padre lavoratore, nei\ncasi in cui la legge consente allo stesso la fruizione del congedo di\npaternità.\n\n\n\nDiritto al rientro\n\n\n\nAl termine del congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, salvo\nespressa rinuncia, di rientrare nella stessa unità produttiva ove era occupata\nall'inizio della gravidanza o in altra ubicata nello stesso comune e di\npermanervi fino al compimento di un anno di età del bambino, con le stesse\nmansioni o mansioni equivalenti.\n\nLo stesso diritto compete al padre lavoratore che abbia usufruito del\ncongedo di paternità.",{"bindId":180,"name":181,"text":182},"dayspweek_select","Art. 45 - Orario di lavoro L'orario di l","Art. 45 - Orario di lavoro\n\n\n\nL'orario di lavoro ordinario settimanale, per tutte i dipendenti è fissato\nin 36 ore, da articolare su 6 giorni o su 5 giorni a seconda della\norganizzazione aziendale. Per i dipendenti inquadrati nella categoria F\nl'orario settimanale ordinario è di 38 ore.",{"bindId":184,"name":185,"text":186},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 15 - Permessi per cariche sindacali","Art. 15 - Permessi per cariche sindacali\n\n\n\nI dipendenti componenti i Comitati direttivi delle Organizzazioni sindacali\nnazionali, regionali, comprensoriali o zonali (per comprensorio o zona deve\nintendersi quella in cui è insita la presenza delle strutture sindacali\nconfederali - Camera del lavoro - Unione sindacale territoriale - Camera\nsindacale territoriale) di categoria e confederali, hanno diritto per\nl'espletamento delle attività sindacali, a permessi retribuiti per partecipare\na convegni a livello nazionale indetti dalle Organizzazioni sindacali\nfirmatarie del presente contratto.\n\nInoltre, hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 ore al\nmese non cumulabili quando l'assenza del lavoro venga espressamente richiesta\nper iscritto almeno 48 ore prima dalla responsabile o dal responsabile\nterritoriale delle Organizzazioni sindacali sopra indicate, salvo il\nverificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio di\ncui deve essere data comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente\ncontratto.\n\nI nominativi dei dipendenti di cui al 1° comma e le eventuali variazioni\ndovranno essere comunicati per iscritto dalle OO.SS. predette\nall’Associazione in cui il dipendente presta servizio.\n\nNon si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative\nsindacali convocate dall'Associazione.\n\nIn caso di dipendenti con rapporto a tempo parziale i permessi di cui al\npresente articolo vengono ridotti in proporzione all’orario settimanale\nsvolto.",{"bindId":188,"name":189,"text":190},"SCHEDULE_trigger","Art. 46 - Riposo settimanale Tutti i dip","Art. 46 - Riposo settimanale\n\n\n\nTutti i dipendenti hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in\nun giorno che normalmente deve coincidere con la domenica. Per il personale in\nturno il riposo settimanale è successivo alla giornata di fine turno.\nComunque, nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica,\nquesta verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa\nretribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione\ndella indennità festiva.\n\nIl riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.",{"bindId":192,"name":193,"text":194},"paidpaternityleave","Congedo di paternità obbligatorio L'art.","Congedo di paternità obbligatorio\n\n\n\nL'art. 4 c. 24 della legge 92\u002F2012 ha introdotto, in via sperimentale per il\nperiodo 2013-2015, l'obbligo per il padre lavoratore di astenersi dal lavoro\nper un giorno entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio. La giornata di\nastensione dal lavoro è retribuita al 100% a carico dell'INPS.\n\nIl lavoratore deve comunicare la data in cui usufruirà della giornata di\ncongedo obbligatorio con almeno 15 giorni di preavviso. Nel caso in cui il\nlavoratore intenda usufruire della giornata di astensione in concomitanza con\nla nascita del figlio, per comunicare il giorno dell’astensione dovrà fare\nriferimento alla data presunta del parto.\n\n\n\nCongedo di paternità facoltativo\n\n\n\nL'art. 4 c. 24 della legge 92\u002F2012 ha altresì introdotto, in via\nsperimentale per il periodo 2013-2015, la facoltà per il padre lavoratore di\nastenersi dal lavoro per ulteriori due giorni entro i primi 5 mesi dalla\nnascita del figlio.\n\nLe giornate di astensione dal lavoro sono retribuite al 100% a carico\ndell’INPS. Le giornate di astensione dal lavoro sono alternative a quelle\nspettanti alla madre. Il padre lavoratore dovrà pertanto allegare alla\nrichiesta di congedo di maternità, da consegnare con almeno 15 giorni di\npreavviso, anche una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di\nmaternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli\nrichiesti dal padre.\n\nLa dichiarazione di non fruizione del congedo di maternità da parte della\nmadre va presentata anche al datore di lavoro della madre.",{"bindId":196,"name":197,"text":198},"educationtuition","Art. 71 - Assegni familiari o aggiunta d","Art. 71 - Assegni familiari o aggiunta di famiglia\n\n\n\nGli assegni familiari o le quote aggiunte di famiglia sono erogate\u002Fi secondo\nle norme di legge vigenti.",{"bindId":200,"name":86,"text":201},"breastfeeding_workingtime","Riposi giornalieri\n\n\n\nDurante il primo anno di vita del bambino il dipendente ha diritto di\nusufruire di due riposi giornalieri retribuiti di un'ora ciascuno. Nel caso di\norario giornaliero inferiore a 6 ore spetterà un solo riposo di un'ora.\n\nI riposi di cui sopra spettano al padre lavoratore qualora la madre non se\nne avvalga o non sia lavoratrice; gli stessi sono considerati ore lavorative\nagli effetti della durata e della retribuzione.",{"bindId":203,"name":204,"text":205},"tempagency","Art. 25 - Lavoro temporaneo Il contratto","Art. 25 - Lavoro temporaneo\n\n\n\nIl contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24\ngiugno 1997, n. 196, oltre che nei casi previsti dal comma 2, dell'art. 1,\nlett. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti\nfattispecie:\n\n\n\n-per particolari punte di attività;\n\n-per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;\n\n-per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano\nl'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente\nimpiegate dalla Associazione o che presentino carattere eccezionale o che siano\ncarenti a livello locale.\n\n\n\nLe prestatrici e i prestatori di lavoro temporaneo impiegate\u002Fi per le\nfattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun\ntrimestre la media dell'8% dei dipendenti occupati dalla Associazione\nutilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.\n\nIn alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro\ntemporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro\ntemporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a\ntempo indeterminato in atto nella sezione dell'Associazione.\n\nLe qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per\ngli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. a della legge 24 giugno 1997, n. 196,\nè vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le\n\"professionalità intermedie\" di cui all'art. 22 del presente CCNL.\n\nI dipendenti con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto\ndelle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione aziendale ai sensi del\npunto 2 dell'art. 7 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito.\n\nL'Associazione comunicherà preventivamente alle R.S.U., o in loro assenza\nalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti\ndi fornitura di lavoro temporaneo da stipulare e il motivo del ricorso agli\nstessi.\n\nOve ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta\ncomunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula\ndel contratto in questione.\n\nAnnualmente l'Associazione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa è\ntenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei\ncontratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi,\nil numero e la qualifica dei dipendenti interessati.",{"bindId":207,"name":208,"text":209},"extrapayfirmperformancesec","Il premio variabile sarà definito in rel","Il premio variabile sarà definito in relazione all'andamento di parametri,\ndeterminati in sede di contrattazione a livello territoriale o di Associazione,\ntra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano i seguenti:\nassenze, provvedimenti disciplinari.",{"bindId":211,"name":212,"text":213},"NOCTPREM_trigger","Art. 72 - Indennità Al dipendente, ove n","Art. 72 - Indennità\n\n\n\nAl dipendente, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità\nlorde a partire dal 1° gennaio 2004:\n\n\n\n-indennità per servizio notturno nella misura di € 2,74 per ora;",{"bindId":215,"name":216,"text":217},"cbasignsingle","-AVIS (Associazione Volontari Italiani d","-AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) - sede nazionale, con\nsede a Milano, viale E. Forlanini 23, nelle persone di Saturni Vincenzo\n(Presidente Nazionale) e Mattivi Renato (Segretario Generale)",{"bindId":219,"name":220,"text":221},"PAYSCALES_trigger","Tabella A) Classificazione del personale","Tabella A)\n\n\n\nClassificazione del personale con i minimi tabellari in vigore\n\nfino al 30 settembre 2012\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n\n        \n        \n      \n      iniziale\n\n        \n        \n      \n      1\n\n        \n        \n      \n      2\n\n        \n        \n      \n      3\n\n        \n        \n      \n      4\n\n        \n        \n      \n      5\n\n        \n        \n      \n      6\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      A\n      \n      1.368,98\n      \n      1.406,94\n      \n      1.443,92\n      \n      1.465,94\n      \n      1.491,11\n      \n      1.516,70\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      B\n      \n      1.479,35\n      \n      1.521,91\n      \n      1.566,21\n      \n      1.594,11\n      \n      1.627,29\n      \n      1.666,16\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      BS\n      \n      1.532,82\n      \n      1.580,72\n      \n      1.627,44\n      \n      1.660,73\n      \n      1.715,81\n      \n      1.772,74\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      C\n      \n      1.695,68\n      \n      1.748,29\n      \n      1.809,29\n      \n      1.870,78\n      \n      1.961,19\n      \n      2.055,97\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      D\n      \n      1.841,16\n      \n      1.908,58\n      \n      1.970,06\n      \n      2.031,07\n      \n      2.092,56\n      \n      2.155,37\n      \n      2.233,36\n      \n    \n    \n      DS\n      \n      1.985,56\n      \n      2.063,44\n      \n      2.143,43\n      \n      2.225,70\n      \n      2.293,94\n      \n      2.365,02\n      \n      2.462,52\n      \n    \n    \n      D2\u002FD3\u002FD4\n      \n      3.331,54\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nIl reinquadramento del personale è riportato nella sottostante\n\ntabella B.\n\n\n\n\n\nTabella B)\n\n\n\nReinquadramento del personale\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      inquadramento attuale\n\n        \n        \n      \n      retribuzione attuale\n      \n      inquadramento nuovo\n      \n      retribuzione nuova\n      \n      ERC \n        \n\n        non assorbibile\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      totale retribuzione nuovo inquadramento\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      BS5\n      \n      1.772,74\n      \n      C1\n      \n      1.748,29\n      \n      24,45\n      \n      1.772,74\n      \n    \n    \n      BS4\n      \n      1.715,81\n      \n      C\n      \n      1.695,68\n      \n      20,13\n      \n      1.715,81\n      \n    \n    \n      BS3\n      \n      1.660,73\n      \n      B5\n      \n      1.666,16\n      \n      5,43\n      \n      1.666,16\n      \n    \n    \n      BS2\n      \n      1.627,44\n      \n      B4\n      \n      1.627,29\n      \n      0,15\n      \n      1.627,44\n      \n    \n    \n      BS1\n      \n      1.580,72\n      \n      B2\n      \n      1.566,21\n      \n      14,51\n      \n      1.580,72\n      \n    \n    \n      BS\n      \n      1.532,82\n      \n      B1\n      \n      1.521,91\n      \n      10,91\n      \n      1.532,82\n      \n    \n    \n      D6\n      \n      2.233,36\n      \n      D5\n      \n      2.155,37\n      \n      77,99\n      \n      2.233,36\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nLa nuova classificazione del personale al 30 settembre 2012 è riportata\nnella sottostante tabella C.\n\n\n\n\n\nTabella C)\n\n\n\nNuova classificazione del personale con i minimi tabellari\n\nin vigore fino al 30 settembre 2012\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n\n        \n        \n      \n      iniziale\n\n        \n        \n      \n      1\n\n        \n        \n      \n      2\n\n        \n        \n      \n      3\n\n        \n        \n      \n      4\n\n        \n        \n      \n      5\n\n        \n        \n      \n      6\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      A\n      \n      1.368,98\n      \n      1.406,94\n      \n      1.443,92\n      \n      1.465,94\n      \n      1.491,11\n      \n      1.516,70\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      B\n      \n      1.479,35\n      \n      1.521,91\n      \n      1.566,21\n      \n      1.594,11\n      \n      1.627,29\n      \n      1.666,16\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      C\n      \n      1.695,68\n      \n      1.748,29\n      \n      1.809,29\n      \n      1.870,78\n      \n      1.961,16\n      \n      2.055,97\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      D\n      \n      1.841,16\n      \n      1.908,59\n      \n      1.970,06\n      \n      2.031,07\n      \n      2.092,56\n      \n      2.155,37\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      E\n      \n      1.985,56\n      \n      2.063,44\n      \n      2.143,43\n      \n      2.225,70\n      \n      2.293,94\n      \n      2.365,02\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      F\n      \n      3.331,54\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\nGli incrementi contrattuali e le relative decorrenze sono riportati nelle\nsottostanti tabelle D, E ed F.\n\n\n\n\n\nTabella D)\n\n\n\nMinimi tabellari in vigore dal 1° ottobre 2012\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n\n        \n        \n      \n      iniziale\n\n        \n        \n      \n      1\n\n        \n        \n      \n      2\n\n        \n        \n      \n      3\n\n        \n        \n      \n      4\n\n        \n        \n      \n      5\n\n        \n        \n      \n      6\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      A\n      \n      1.382,67\n      \n      1.421,01\n      \n      1.458,36\n      \n      1.480,60\n      \n      1.506,02\n      \n      1.531,87\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      B\n      \n      1.494,14\n      \n      1.537,13\n      \n      1.581,87\n      \n      1.610,05\n      \n      1.643,56\n      \n      1.682,82\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      C\n      \n      1.712,64\n      \n      1.765,77\n      \n      1.827,38\n      \n      1.889,49\n      \n      1.980,80\n      \n      2.076,53\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      D\n      \n      1.859,57\n      \n      1.927,68\n      \n      1.989,76\n      \n      2.051,38\n      \n      2.113,49\n      \n      2.176,92\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      E\n      \n      2.005,42\n      \n      2.084,07\n      \n      2.164,86\n      \n      2.247,96\n      \n      2.316,88\n      \n      2.388,67\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      F\n      \n      3.364,86\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\ntabella E)\n\n\n\nMinimi tabellari in vigore dal 1° novembre 2012\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n\n        \n        \n      \n      iniziale\n\n        \n        \n      \n      1\n\n        \n        \n      \n      2\n\n        \n        \n      \n      3\n\n        \n        \n      \n      4\n\n        \n        \n      \n      5\n\n        \n        \n      \n      6\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      A\n      \n      1.396,36\n      \n      1.435,08\n      \n      1.472,80\n      \n      1.495,26\n      \n      1.520,93\n      \n      1.547,03\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      B\n      \n      1.508,94\n      \n      1.552,35\n      \n      1.597,53\n      \n      1.625,99\n      \n      1.659,84\n      \n      1.699,48\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      C\n      \n      1.729,59\n      \n      1.783,26\n      \n      1.845,48\n      \n      1.908,20\n      \n      2.000,41\n      \n      2.097,09\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      D\n      \n      1.877,98\n      \n      1.946,76\n      \n      2.009,46\n      \n      2.071,69\n      \n      2.134,41\n      \n      2.198,48\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      E\n      \n      2.025,27\n      \n      2.104,71\n      \n      2.186,30\n      \n      2.270,21\n      \n      2.339,82\n      \n      2.412,32\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      F\n      \n      3.398,17\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nTabella F)\n\n\n\nMinimi tabellari in vigore dal 1° dicembre 2012\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n\n        \n        \n      \n      iniziale\n\n        \n        \n      \n      1\n\n        \n        \n      \n      2\n\n        \n        \n      \n      3\n\n        \n        \n      \n      4\n\n        \n        \n      \n      5\n\n        \n        \n      \n      6\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      A\n      \n      1.410,05\n      \n      1.449,15\n      \n      1.487,24\n      \n      1.509,92\n      \n      1.535,84\n      \n      1.562,20\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      B\n      \n      1.523,73\n      \n      1.567,57\n      \n      1.613,20\n      \n      1.641,93\n      \n      1.676,11\n      \n      1.716,14\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      C\n      \n      1.746,55\n      \n      1.800,74\n      \n      1.863,57\n      \n      1.926,90\n      \n      2.020,03\n      \n      2.117,65\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      D\n      \n      1.896,39\n      \n      1.965,85\n      \n      2.029,16\n      \n      2.092,00\n      \n      2.155,34\n      \n      2.220,03\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      E\n      \n      2.045,13\n      \n      2.125,34\n      \n      2.207,73\n      \n      2.292,47\n      \n      2.362,76\n      \n      2.435,97\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      F\n      \n      3.431,49\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n  \n",{"bindId":223,"name":224,"text":225},"code_application","3)uniformarsi, nell'ambito del rapporto ","3)uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle\ndisposizioni contenute nel presente contratto, alle norme previste dal D.lgs.\n81\u002F2008 e s.m.i.",{"bindId":227,"name":228,"text":229},"timeoff","Le lavoratrici gestanti hanno diritto a ","Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per\nl'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche\nspecialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario\ndi lavoro.\n\nPer la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano apposita istanza\ne successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa\nattestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.",{"bindId":231,"name":177,"text":178},"maternitydiscrimination",{"bindId":233,"name":234,"text":235},"bankholidays1","Titolo VIII - FESTIVITÀ E FERIE Art. 49 ","Titolo VIII - FESTIVITÀ E FERIE\n\n\n\nArt. 49 - Festività\n\n\n\nTutti i dipendenti devono fruire di un giorno di riposo in occasione di\nciascuna delle seguenti festività:\n\n\n\n1) Capodanno (1° gennaio);\n\n2) Epifania (6 gennaio);\n\n3) anniversario della Liberazione (25 aprile);\n\n4) lunedì di Pasqua (mobile);\n\n5) festa del lavoro (1° maggio);\n\n6) festa della Repubblica (2 giugno);\n\n7) Assunzione della Madonna (15 agosto);\n\n8) Ognissanti (1° novembre);\n\n9) Immacolata Concezione (8 dicembre);\n\n10) S. Natale (25 dicembre);\n\n11) S. Stefano (26 dicembre);\n\n12) Santo Patrono (mobile).\n\n\n\nIn occasione delle suddette festività decorre a favore dei dipendenti la\nnormale retribuzione di cui al precedente art. 47.\n\nI dipendenti che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia\nprestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad\nun corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di\nservizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non\nfruita, in giornata stabilita dalla Associazione sentito l'interessata\u002Fo.\n\nIn occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno\ndi riposo settimanale o con la domenica, la lavoratrice ed il lavoratore ha\ndiritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale\nstabilito dalla Associazione in accordo con l'interessata\u002Fo.\n\nIn caso di orario di lavoro organizzato su 5 giorni, il sabato - ai fini del\nprecedente comma - viene considerato come un giorno di riposo.\n\nIn caso ciò non fosse possibile verrà riconosciuto 1\u002F26 della retribuzione\nmensile.",{"bindId":237,"name":238,"text":239},"hivpolicy","Art. 20 - Visite mediche Prima della ass","Art. 20 - Visite mediche\n\n\n\nPrima della assunzione in servizio l'Associazione potrà accertare - con\noneri a proprio carico - l’idoneità fisica del dipendente e sottoporlo a\nvisita medica da parte di Organi sanitari pubblici, con costi a carico della\nparte datoriale.\n\nSuccessivamente alla assunzione dei dipendenti, nel rispetto della\nlegislazione vigente, potranno essere sottoposti ad eventuali accertamenti solo\nad opera degli Organi sanitari pubblici; gli oneri per gli eventuali\naccertamenti periodici di prevenzione ove previsti dal D.lgs. 81\u002F2008 e s.m.i.\nnon ricadranno a carico del dipendente.",{"bindId":241,"name":242,"text":243},"SENIOR_trigger","Art. 68 - Retribuzione individuale di an","Art. 68 - Retribuzione individuale di anzianità\n\n\n\nSi confermano gli importi in godimento corrisposti a titolo di\nanzianità.",{"bindId":245,"name":246,"text":247},"mealvouchers","Art. 75 - Mensa e vitto Hanno diritto al","Art. 75 - Mensa e vitto\n\n\n\nHanno diritto alla mensa tutti i dipendenti il cui orario di lavoro non\npreveda una interruzione superiore a 2 ore.\n\nIl personale distaccato fruirà, ove possibile, del servizio mensa della\nstruttura ospitante, utilizzando le apposite convenzioni stipulate\ndall'Associazione.\n\nLe Associazioni provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di\nmensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità\nsostitutive. Qualora tra le modalità sostitutive venisse individuato l'uso di\nun ticket il valore facciale dello stesso viene definito in sede locale\nnell'ambito del rapporto tra le parti con un valore minimo di € 5,16.\n\nIl pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e l’interruzione\nva rilevata con i normali mezzi di controllo.\n\nIl dipendente è tenuta\u002Fo a corrispondere il costo del pasto, fissato nella\nmisura di € 1,00 per la durata del presente contratto, ove fruisca del\nservizio mensa.",{"bindId":249,"name":250,"text":251},"legalassistance_trigger","Art. 37 - Patrocinio legale dei dipenden","Art. 37 - Patrocinio legale dei dipendenti per fatti connessi\n\nall'espletamento dei compiti di ufficio\n\n\n\nL'Associazione nella tutela dei propri diritti ed interessi ove si verifichi\nl'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti\ndella dipendente e del dipendente per fatti e\u002Fo atti direttamente connessi\nall'adempimento dei compiti di ufficio ed allorquando non sussista accertata\nnegligenza o colpa della dipendente o del dipendente che comportino l'adozione\ndi provvedimenti disciplinari o di risoluzione del rapporto di lavoro,\nassumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto di interessi, ogni onere\ndi difesa fino alla apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio,\nfacendo assistere la dipendente o il dipendente da un legale.\n\nL'Associazione potrà esigere dalla dipendente o dal dipendente,\neventualmente condannata\u002Fo con sentenza passata in giudicato per fatti a lei o\na lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri\nsostenuti per la sua difesa.",{"bindId":253,"name":254,"text":255},"paidmaternityleave","Congedo di maternità Ferma restando la d","Congedo di maternità\n\n\n\nFerma restando la durata complessiva del congedo di maternità, che è di\ncinque mesi e un giorno, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal\nlavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro\nmesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio\nsanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini\ndella prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale\nopzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.\n\nIn caso di parto prematuro i giorni di astensione obbligatoria non goduti\nprima del parto si aggiungeranno al periodo di astensione obbligatoria\nsuccessiva al parto.\n\nPrima dell'inizio del congedo di maternità la lavoratrice dovrà presentare\nall'Associazione la seguente documentazione:\n\n\n\n-domanda su apposito modulo predisposto dall'INPS;\n\n-certificato medico di gravidanza indicante, fra l'altro, il mese di\ngestazione alla data della visita e la data presunta del parto;\n\n-la lavoratrice, per usufruire dei diritti conseguenti al parto, deve\ninoltrare alla Associazione e all'INPS, entro 30 giorni dall'evento, il\ncertificato di nascita del bambino o dichiarazione sostitutiva.\n\n\n\nTrattamento economico\n\n\n\nNel caso in cui l'Associazione si avvalga del rapporto con l'INPS\nrelativamente alla maternità, la lavoratrice percepirà, per tutto il periodo\ndi congedo di maternità, una indennità giornaliera pari all'80% della\nretribuzione a carico dell'INPS, anche in attuazione degli artt. 7, comma 6 e\n12 comma 2 del T.U. n. 152\u002F2001. Il congedo di maternità è computato nella\nanzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla\ntredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.\n\nPer il medesimo periodo di congedo, la lavoratrice avrà diritto a percepire\ndalla Associazione, una integrazione della retribuzione fino a raggiungerne il\n100% e la 13a mensilità limitatamente alla aliquota corrispondente al 20%\ndella retribuzione di cui all'art. 47.\n\nPer le festività cadenti nel predetto periodo la lavoratrice percepirà\ndall'istituzione una indennità integrativa di quella a carico INPS, in modo da\nraggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera.\n\nNel caso in cui il datore di lavoro non si avvalga del rapporto con l'INPS\nrelativamente alla maternità, è tenuto a versare alla lavoratrice il 100%\ndella retribuzione prevista, compresi tutti gli oneri ed accessori.\n\n\n\nRiposi giornalieri\n\n\n\nDurante il primo anno di vita del bambino il dipendente ha diritto di\nusufruire di due riposi giornalieri retribuiti di un'ora ciascuno. Nel caso di\norario giornaliero inferiore a 6 ore spetterà un solo riposo di un'ora.\n\nI riposi di cui sopra spettano al padre lavoratore qualora la madre non se\nne avvalga o non sia lavoratrice; gli stessi sono considerati ore lavorative\nagli effetti della durata e della retribuzione.\n\nIn caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore di\npermesso aggiuntive possono essere utilizzate anche dall’altro genitore.\n\n\n\nDivieto di lavoro notturno\n\n\n\nDall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno\ndi età del bambino, la lavoratrice non potrà essere adibita a lavoro dalle\nore 24.00 alle ore 6.00.\n\nFino a tre anni di età del bambino, la lavoratrice madre o in alternativa\nil padre convivente non sono obbligati a prestare lavoro notturno.\n\nFino ai dodici anni di età del figlio purché convivente, la lavoratrice o\nil lavoratore unico genitore affidatario non sono obbligati a prestare lavoro\nnotturno.\n\nNon sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il\nlavoratore che abbiano a carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5\nfebbraio 1992, n. 104.\n\n\n\nDivieto di licenziamento\n\n\n\nLe lavoratrici non potranno essere licenziate dall'inizio del periodo di\ngravidanza fino al termine del periodo di congedo di maternità, nonché fino\nad un anno di età del bambino salvo i casi previsti dall'art. 54 del D.lgs. 26\nmarzo 2001, n. 151. Il divieto opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza; pertanto la lavoratrice eventualmente licenziata durante il periodo\ndi divieto, ai fini della reintegrazione, è tenuta a presentare al datore di\nlavoro idonea certificazione da cui risulti l'esistenza, all'epoca del\nlicenziamento, delle condizioni che lo vietavano.\n\n\n\nDivieto di sospensione dal lavoro\n\n\n\nDurante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice\nnon potrà essere sospesa dal lavoro salvo il caso di sospensione della\nattività della Associazione o del reparto cui essa addetta, purché dotato di\nautonomia funzionale.\n\nI predetti divieti operano anche nei confronti del padre lavoratore, nei\ncasi in cui la legge consente allo stesso la fruizione del congedo di\npaternità.\n\n\n\nDiritto al rientro\n\n\n\nAl termine del congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, salvo\nespressa rinuncia, di rientrare nella stessa unità produttiva ove era occupata\nall'inizio della gravidanza o in altra ubicata nello stesso comune e di\npermanervi fino al compimento di un anno di età del bambino, con le stesse\nmansioni o mansioni equivalenti.\n\nLo stesso diritto compete al padre lavoratore che abbia usufruito del\ncongedo di paternità.\n\n\n\nDimissioni\n\n\n\nNel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di\noperatività del divieto di licenziamento, compete alla lavoratrice una\nindennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità\npreviste dall'art. 28. Tale diritto compete al padre lavoratore che abbia\nusufruito del congedo di paternità. La disposizione trova applicazione anche\nnel caso di adozione o affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel\nnucleo familiare.\n\nLa risoluzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei tre anni del\nbambino è condizionata alla convalida delle dimissioni da parte della\nDirezione Territoriale del Lavoro competente per territorio e comunque secondo\nquanto disciplinato dalla normativa vigente.\n\n\n\nCongedo di paternità obbligatorio",{"bindId":257,"name":258,"text":259},"JOBTITLE_trigger","Titolo VI - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONAL","Titolo VI - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\n\n\n\nLe norme di inquadramento e classificazione del personale tendono al\nmiglioramento della funzionalità dei servizi resi, all'accrescimento della\nefficacia di gestione, alla razionalizzazione della organizzazione del lavoro,\nfavorendo la motivazione del personale attraverso il riconoscimento delle\nprofessionalità e della qualità delle prestazioni individuali.\n\nA decorre dal 1° ottobre 2012 il sistema di classificazione è\narticolato:\n\n\n\n-in 6 categorie denominate rispettivamente A, B, C, D, E ed F. Le categorie\nA, B, C, D ed E sono articolate in 6 posizioni economiche.\n\nLa categoria F, nella quale viene collocato il personale con funzioni\ndirettive, è articolata in una posizione economica.\n\n\n\n1)\n\nIn sede di prima applicazione del presente CCNL si modifica la\nclassificazione del personale di cui al CCNL 2006-2009 prevedendo la\nsoppressione delle categorie Bs e Ds in:\n\n\n\n-in categoria B vengono ricollocati i dipendenti di provenienza dalla\ncategoria Bs a Bs3;\n\n-in categoria C vengono ricollocati i dipendenti di provenienza dalla\ncategoria Bs4 e Bs5.\n\n\n\nAl fine di garantire il mantenimento della retribuzione lorda, la differenza\nretributiva, derivante dal nuovo inquadramento, verrà attribuita, al\ndipendente in forza, quale elemento di reinquadramento contrattuale (ERC).\n\nL’ERC non potrà essere assorbito da futuri aumenti contrattuali e sarà\nsoggetto agli incrementi derivanti dai futuri rinnovi contrattuali.\n\n\n\n2)\n\nI dipendenti inquadrati nella posizione D6 saranno inquadrati nella\nposizione D5 con garanzia del mantenimento della retribuzione lorda mensile in\ngodimento.\n\nAl fine di garantire il mantenimento della retribuzione lorda, la differenza\nretributiva, derivante dal nuovo inquadramento, verrà attribuita, al\ndipendente in forza, quale elemento di reinquadramento contrattuale (ERC).\n\nL’ERC non potrà essere assorbito da futuri aumenti contrattuali e sarà\nsoggetto agli incrementi derivanti dai futuri rinnovi contrattuali.\n\n\n\n3)\n\nLa categoria Ds si ricolloca nella categoria E.\n\nLa categoria E sarà articolata su 5 posizioni economiche (oltre a quella\niniziale) e viene eliminata la posizione economica Ds6.\n\nI dipendenti inquadrati nella posizione Ds6 saranno inquadrati nella\nposizione E5 con garanzia del mantenimento della retribuzione lorda mensile in\ngodimento.\n\nAl fine di garantire il mantenimento della retribuzione lorda, la differenza\nretributiva, derivante dal nuovo inquadramento, verrà attribuita, al\ndipendente in forza, quale elemento di reinquadramento contrattuale (ERC).\n\nL’ERC non potrà essere assorbito da futuri aumenti contrattuali e sarà\nsoggetto agli incrementi derivanti dai futuri rinnovi contrattuali.\n\n\n\n4)\n\nViene introdotta per i dipendenti dell’area dei direttivi (area\namministrativa, area sanitaria, area medica) la categoria F.\n\n\n\nPer conseguenza i minimi contrattuali attualmente in vigore riportati nella\n“TABELLA A” dell’articolo 67 del presente CCNL sono riposizionati nel\nnuovo sistema di classificazione del personale, riportato nella “TABELLA C”\ndel medesimo articolo.\n\nIl riposizionamento e l’importo dell’ERC sono dettagliati nella\n“TABELLA B” del medesimo articolo del presente CCNL.\n\n\n\nArt. 40 - Declaratoria delle categorie e conseguenti inquadramenti\n\n\n\nCategoria A)\n\n\n\nComprende posizioni di lavoro che comportano attività esecutive di natura\ntecnica, tecnica-manuale, assistenziali richiedenti una specifica preparazione\ntecnica e professionale anche approfondibile con esperienze di lavoro,\npossesso, se del caso, di particolari abilitazioni, qualificazione o\npatente.\n\nLe posizioni di lavoro sono caratterizzate da:\n\n\n\n-pulizia degli ambienti in relazione allo svolgimento della terapia, ivi\ncomprese le apparecchiature, strumentazioni e attrezzi, compreso il loro\nriordino anche a fine lavoro;\n\n-conduzione e piccola manutenzione e pulizia di autoveicoli;\n\n-trasporto di materiale economale, sanitario e biologico;\n\n-aiuto al personale infermieristico;\n\n-addetto al ristoro donatori e pulizia dei locali, utensili, ecc.;\n\n-magazziniere.\n\n\n\nL'attività lavorativa comporta responsabilità della corretta esecuzione\ndei compiti che sono stati affidati e il contributo del dipendente alla\nprogrammazione e gestione dei servizi.\n\nLo svolgimento delle suddette mansioni presuppone conoscenze specifiche nel\nrispettivo ramo di attività acquisiti anche attraverso corsi teorico-pratici\ndi formazione e qualificazione.\n\n\n\nCategoria B)\n\n\n\nComprende posizioni di lavoro che comportano attività di natura\namministrativa d'ordine, di vigilanza e controllo, tecnico e\u002Fo di\nspecializzazione tecnologica di sostegno.\n\nLe funzioni di lavoro sono caratterizzate da:\n\n\n\n-apporto individuale finalizzato al miglioramento ed alla semplificazione\ndelle procedure anche con l'utilizzo di apparecchiature elettroniche;\n\n-conduzioni, uso e manutenzione di macchinari, strumenti ed impianti anche\ncomplessi, per cui occorre una formazione tecnica e professionale, che comporta\nanche abilitazione, qualificazione o patente;\n\n-conduzione e manutenzione di strumenti elettronici, elettromedicali\nconnessi con le attività di raccolta sangue ed elettromeccanici;\n\n-inserimento ed elaborazione dati, archiviazione ed esecuzione di semplici\nprocedure, trasmissione in dattilografia;\n\n-conduzione piccola manutenzione e pulizia di pulmini ed automezzi che\nrichiedono la patente D\u002FK;\n\n-magazziniere specializzato con compiti di gestione e controllo\napprovvigionamento, preparazione materiale e farmaci per punti di raccolta.\n\n\n\nLe posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da\nprescrizioni tecniche di carattere generale, ovvero da prestazioni\nparticolareggiate nell'ambito di procedure o prassi definite; la posizione\nconferisce piena responsabilità dei propri compiti e delle singole operazioni,\ni cui risultati sono soggetti a verifiche complete, periodiche oppure\nimmediate.\n\n\n\nCategoria C)\n\n\n\nComprende posizioni di lavoro che comportano la esecuzione di funzioni\ntecniche, funzioni di natura amministrativa con svolgimento di mansioni\ntecniche, amministrative e contabili, che presuppongono una applicazione\nconcettuale e una valutazione di merito dei casi concreti, ed inoltre di\nprogrammazione, di studio.\n\nLa funzione comporta attività di informazione e ricezione di documenti,\ndisimpegno di mansioni di segreteria e di collaborazione con figure\nprofessionali più elevate.\n\nLe posizioni lavorative si concretizzano per:\n\n\n\n-particolare e personale competenza per operazioni su attrezzature o\napparati complessi che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica\ndel lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;\n\n-apporto individuale e nel lavoro di gruppo, in funzione di compiti\nassegnati, finalizzato al miglioramento del servizio;\n\n-uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative\nimpegnative;\n\n-collaborazione, competenze organizzative composizione di lavoro a più\nelevato contenuto professionale;\n\n-uso di apparecchiature elettroniche anche complesse, mediante\nprogrammazione strutturata, produzione di software, ecc.;\n\n-addetto risorse umane con apporto di lavoro proprio e in gruppo in funzione\ndei compiti assegnati;\n\n-contabile junior con competenze di base;\n\n-addetto ufficio paghe.\n\n\n\nIl dipendente in questa posizione economica ha responsabilità nella\nattuazione dei programmi di lavoro e delle attività direttamente svolte.\n\n\n\nCategoria D)\n\n\n\nComprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni\namministrative direttive, didattiche e di coordinamento il cui svolgimento\npresuppone competenza, capacità e responsabilità professionale da esplicarsi\nnel settore in cui operano, nonché in équipes interdisciplinari e in generale\nnella organizzazione del lavoro, attuazione di programmi e collaborazione alla\nloro formulazione, coordinamento dei servizi, al raggiungimento della\nottimizzazione dei servizi nonché al mantenimento dei rapporti esterni e\ninterni conformemente al ruolo ricoperto, secondo le direttive ricevute.\n\nPuò comportare, altresì, responsabilità organizzative, indirizzo e\ncoordinamento di una unità non complessa o gruppo di lavoro.\n\nLe posizioni lavorative si concretizzano per:\n\n\n\n-l'impiego di apparecchiature, anche delicate e complesse, nell'esercizio\ndelle attività;\n\n- la responsabilità diretta delle attività alle quali si è preposti;\n\n- contabile senior;\n\n- infermiere;\n\n-addetto alla segreteria specializzato con funzione di organizzazione\neventi, predisposizione ed elaborazione di dati statistici complessi, cura\ndelle relazioni pubbliche\u002Fistituzionali, creazione ed aggiornamento siti web\ncomplessi.\n\n\n\nTutte le posizioni di lavoro possono comportare compiti di indirizzo, guida,\ncoordinamento e controllo nei confronti di unità operative a minor contenuto\nprofessionale o della unità operativa cui si è preposti.\n\nLe funzioni implicano responsabilità nella attuazione dei programmi di\nlavoro, delle attività direttamente svolte, delle istruzioni emanate,\nnell'attività di indirizzo dell'eventuale unità operativa.\n\n\n\nCategoria E)\n\n\n\nComprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni\namministrative direttive, tecniche, di coordinamento, di indirizzo delle\nattività, di formazione permanente del personale, di facilitazioni del lavoro\ndi équipes, il cui svolgimento presuppone una elevata, qualificata ed\napprofondita competenza e capacità professionale, nonché un costante\naggiornamento nella propria disciplina.\n\nL'attività comporta autonomia decisionale, in relazione alla specificità e\ncomplessità dei servizi di cui si è responsabili, nella osservanza delle\ndirettive impartite dall’amministrazione.\n\nLa posizione di lavoro può, altresì, comportare la supervisione e il\ncontrollo di una serie di funzioni operative, di unità operative complesse.\n\nTale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento\ndella organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità.\n\n\n\n- Coordinatori sanitari e tecnico\u002Fsanitari.\n\n\n\nAll'atto della assunzione i nuovi dipendenti vengono inquadrati nella prima\nposizione economica della categoria ad essi spettante sulla base delle\ndeclaratorie e dei relativi profili professionali.\n\n\n\nCategoria F)\n\n\n\nComprende posizioni di lavoro che comportano elevate responsabilità\nfunzionali ed elevata preparazione professionale e\u002Fo particolari\nspecializzazioni.\n\nTale posizione è caratterizzata da elevata responsabilità nella direzione,\norganizzazione e coordinamento di altri dipendenti.\n\n\n\n- Direttore generale\n\n- Direttore Amministrativo\n\n- Responsabile sanitario\n\n\n\nArt. 41 - Norma di progressione economica nella categoria\n\n\n\nL'inquadramento del personale nelle posizioni economiche superiori della\nmedesima categoria, si realizza allorquando, in rapporto all'organizzazione\naziendale, sulla base di percorsi lavorativi, formativi, di riqualificazione\ne\u002Fo di aggiornamento, venga acquisita maggiore professionalità anche\nattraverso attestati d'aggiornamento professionale e\u002Fo specifiche conoscenze\nche consentano l’utilizzazione del personale in mansioni lavorative più\nqualificate e che richiedono maggiore autonomia.\n\nSarà valutata anche la richiesta di disponibilità alla integrazione delle\nmansioni e alla acquisizione di parte di competenze riferite ad altre posizioni\nlavorative di pari o diversa posizione economica.\n\nViene demandato al secondo livello di contrattazione, insieme alla\ndefinizione di ulteriori elementi di valutazione e di indicatori di\nprofessionalità, la determinazione delle modalità concrete attraverso cui si\nrealizzano le condizioni di sviluppo della progressione economica nella\ncategoria, anche attraverso il riconoscimento dell'esperienza maturata nel\nservizio.\n\nNel secondo livello di contrattazione è possibile integrare i criteri\nprevisti per la progressione orizzontale.\n\n\n\nArt. 42 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse\n\n\n\nIl dipendente deve essere adibito alle mansioni inerenti alla categoria e\nqualifica di assunzione oppure a mansioni equivalenti a norma dell'art. 13\ndella legge del 20 maggio 1970, n. 300.\n\nIl dipendente, purché in possesso dei necessari titoli professionali\nprevisti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le\nparti e fatte salve le attribuzioni del personale responsabile del servizio,\npuò essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti\nalla sua categoria o qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento\nsostanziale della posizione economica e professionale del dipendente medesimo.\nAl dipendente chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica\nsuperiore, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della\nloro esplicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita,\nmaggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore\nmedesima e quella di inquadramento, sempreché tali mansioni siano svolte per\nnon meno di 30 giorni continuativi.\n\nL'assegnazione di mansioni superiori, per periodi inferiori a 30 giorni deve\nrisultare da atto scritto da inserire nel fascicolo personale\ndell'interessata\u002Fo. I periodi relativi non sono cumulabili. Nel caso di\nassegnazione a mansioni superiori, che devono risultare da atto scritto, il\ndipendente ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e\nl'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo\nper sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del\nposto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, e sempre secondo quanto\ndisposto dall'art. 13 della legge di cui al 1° comma, ove applicabile.\n\n\n\nArt. 43 - Cumulo delle mansioni\n\n\n\nAi dipendenti che sono assegnati alla esplicazione di più mansioni di\ndiverse categorie e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell’articolo\nprecedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la\nqualifica corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest’ultima\nabbia carattere di prevalenza nel tempo.\n\nIn caso di non prevalenza di tempo delle mansioni superiori, per le ore di\nlavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione\npercepita, dovrà essere corrisposta al dipendente la differenza tra il livello\npertinente alla mansione superiore e quella di inquadramento.\n\n\n\nArt. 44 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica\n\n\n\nLe associazioni nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto fisicamente\ninidoneo in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti alla\npropria qualifica dall'ufficio sanitario a tanto preposto, fatta salva la\ninidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno nel rispetto del\npotere organizzativo delle associazioni, ogni utile tentativo per il loro\nrecupero, dietro loro richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della\nqualifica rivestita, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo,\nin relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le\ncapacità residuali del dipendente.\n\nDal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica\nretributiva della nuova qualifica rivestita conservando le eventuali differenze\na titolo di condizione di miglior favore fino ad esaurimento.",{"bindId":261,"name":262,"text":263},"contractseverancepay","Art. 78 - Trattamento di fine rapporto I","Art. 78 - Trattamento di fine rapporto\n\n\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica\nimpiegatizia deve essere corrisposta una indennità di anzianità sino al 31\nmaggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno\nintero di servizio.\n\nPer il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della\nanzianità precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti contratti\ncollettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una\nmensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà\nraggiunto con la seguente gradualità:\n\n\n\n1)15\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre\n1971 al 30 dicembre 1972;\n\n2)20\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre\n1972 al 29 dicembre 1973;\n\n3)25\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30 novembre\n1973 al 30 dicembre 1973;\n\n4)30\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre\n1973.\n\n\n\nPer il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è\ncommisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31 dicembre\n1973 al 31 maggio 1982.\n\nLe frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si\ncomputano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si\ncomputano come mese intero.\n\nPer tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si\napplica la legge 29 maggio 1982, n. 297.\n\nLe voci che rientrano nel t.f.r. sono esclusivamente le seguenti:\n\n\n\n- retribuzione come da inquadramento;\n\n- retribuzione individuale di anzianità;\n\n- indennità per mansioni superiori;\n\n- superminimi;\n\n- assegni \"ad personam\";\n\n- premio di incentivazione;\n\n- tredicesima mensilità;\n\n- indennità sostitutiva del preavviso;\n\n- elemento di reinquadramento contrattuale (ERC)\n\n- elemento di monetizzazione riduzione orario (EMRO)",{"bindId":265,"name":114,"text":266},"PAIDLEAV_trigger","Art. 50 - Ferie\n\n\n\nTutti i dipendenti hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni\nlavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia\ndistribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni feriali\ndeve essere sempre effettuato con riferimento a sei giornate lavorative\nsettimanali.\n\nIn occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del\ndipendente la normale retribuzione.\n\nAl dipendente che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto\nall'intero periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio,\nspetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1\u002F12 del periodo feriale agli\nstessi spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Le frazioni\nsuperiori a 15 giorni sono considerate mese intero.\n\nIl dipendente ha diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività\nsoppresse, a quattro giornate di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie,\nda fruirsi di norma entro l'anno solare.\n\nL'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti, sulla base dei\ncriteri concordati, entro il primo trimestre di ogni anno di attività,\ngarantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, non inferiore a giorni 15,\nsentita\u002Fo l'interessata\u002Fo.\n\nLe rimanenti ferie devono essere godute su richiesta del dipendente e sono\nassegnate dall'Associazione in qualunque momento dell'anno in relazione alle\nesigenze di servizio.\n\nIn relazione a imprescindibili esigenze di servizio, la fruizione delle\nferie può essere procrastinata al 30 giugno dell'anno successivo.\n\nNon è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale\ndelle ferie.\n\nL'insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle\nstrutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle\nferie.",{"bindId":268,"name":269,"text":270},"part_time_excluded","Il trattamento economico e normativo del","Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro\npart-time, che si applicherà proporzionalmente all'entità della prestazione\nlavorativa, è identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo\npieno di pari categoria e posizione economica, ivi comprese competenze fisse e\nperiodiche.",{"bindId":272,"name":273,"text":274},"CONSIGN_trigger","Art. 48 - Pronta disponibilità Il serviz","Art. 48 - Pronta disponibilità\n\n\n\nIl servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale ed è\ncaratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per\nlo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla\nchiamata.\n\nLa valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di\ntale istituto nonché le modalità dello stesso sono demandate al rapporto tra\nle parti in sede aziendale.\n\nNel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come\ngiorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 49 del\npresente CCNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario\nsettimanale. Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di\nfuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e\nminima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di € 24,00 lorde per ogni 12 ore.\nQualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minima\ndurata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata\nstessa, maggiorata del 10%.\n\nIn caso di chiamata l'attività prestata viene retribuita come lavoro\nstraordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di\nservizio ed a richiesta dell'interessata\u002Fo. Di norma non possono essere\npreviste per ciascun dipendente più di 5 turni mensili di pronta\ndisponibilità.",{"bindId":276,"name":277,"text":278},"deathrelatives","Art. 57 - Permessi per lutto o gravi mot","Art. 57 - Permessi per lutto o gravi motivi\n\n\n\nIn presenza dei gravi motivi previsti dal D.M. 278\u002F2000 ed in caso di\ndecesso della moglie, del marito, della convivente o del convivente risultante\ndallo stato di famiglia, dei figli, della sorella, del fratello, dei genitori,\ndei nonni, dei suoceri, spetta al dipendente un permesso retribuito di 5\n(cinque) giorni consecutivi.",{"bindId":280,"name":281,"text":282},"funeralpay","Art. 31 - Indennità in caso di decesso I","Art. 31 - Indennità in caso di decesso\n\n\n\nIn caso di decesso del dipendente, compete il trattamento economico previsto\ndal Titolo XII del presente CCNL che deve essere liquidato agli aventi diritto,\ngiuste le disposizioni contenute nell'art. 2122 del codice civile.",{"bindId":284,"name":285,"text":286},"direct_participation_hrs","Art. 14 - Assemblea I dipendenti hanno d","Art. 14 - Assemblea\n\n\n\nI dipendenti hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché\ndurante lo stesso nei limiti di 15 ore annue per le quali verrà corrisposta la\nnormale retribuzione.\n\nL'Associazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo\nsvolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità o\ngruppi di dipendenti e sono indette nella misura di 10 ore annue dalle\nR.S.U.\u002FR.S.A. di cui all'art. 13 del presente CCNL e nella misura di 5 ore\nannue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.\n\nDella convocazione della riunione deve essere data alla amministrazione\ntempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono\npartecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, dirigenti\nesterni dei Sindacati firmatari del presente CCNL. Lo svolgimento delle\nassemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi alle esigenze\nproprie della utenza.",{"bindId":288,"name":289,"text":290},"strikes_trigger","In presenza di eventuali assenze non ret","In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, permessi non\nretribuiti, assenze ingiustificate, ecc.) la retribuzione mensile sarà\ndecurtata in rapporto e nella misura della durata della prestazione lavorativa\nnon resa, facendo riferimento ai parametri retributivi orari\u002Fgiornalieri come\nsopra determinati.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl dipendenti avis 2010 - 2012 - 2010\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2010-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2012-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Assistenza sanitaria, servizio sociale, servizi alla persona\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore non profit\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;The relationship between work and health\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;3 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;5 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;90 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;36.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5 or 6 (in the calculation of working day hours we refer to six days per week)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;4.16\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;30.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp;-10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1449.15\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;13.69\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp; al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceamount1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;these periods are outside scheduled working hours, with maximum duration of 12 hours and a minimum duration of 4 hours, with a gross compensation of € 24.00 for every 12 hours. \n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;130&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp;5.16 per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[296],{"title":37,"slug":33},[298],{"type":299,"data":300},"call_to_action_body_block",{"title":301,"description":302,"variant":303,"link":304},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del 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