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2011, Accordo di rinnovo per il triennio 2012-2014,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo di rinnovo per il triennio 2015-2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e Accordo di rinnovo per il triennio 2018-2020\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pisa, 8 gennaio 2020\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INTRODUZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sottoscrizione del presente contratto tra l’Associazione delle\nFabbricerie Italiane e le parti sindacali di FP-CGIL, CISL-FPS e UIL-FP\nconferma il ruolo centrale della contrattazione nazionale e di secondo livello\nnel settore delle Fabbricerie italiane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il metodo negoziale adottato in questi anni, partito con difficoltà dovute\nalla armonizzazione di diversi contratti applicati fino al momento della prima\nsottoscrizione 6 luglio 2007, si è sviluppato e consolidato con soddisfazione\ntra le Parti raggiungendo i seguenti risultati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sottoscrizione del CCNL per il quadriennio 2008-2011;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Accordo economico\u002Fnormativo per il biennio 2010-2011;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rinnovo del CCNL per il triennio 2012-2014;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Accordi in deroga\u002Favvisi comuni in materia di attività stagionali e\nproroga dei contratti a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rinnovo del CCNL per il triennio 2015-2017;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-infine il rinnovo del triennio 2018-2020 che viene appena siglato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Fabbricerie rappresentano ormai un punto di riferimento internazionale\nper la conservazione delle Cattedrali del nostro Paese e per questo le Parti,\nfin dall’inizio delle trattative, hanno inteso attribuire una forte identità\ndi settore ad un’area che ha la necessità di esprimere una reale\nrappresentanza di categoria e che deve trovare un principio basilare nella\nstipula di un corpo normativo in grado di conferire a tutti gli stakeholders\nprecisi riferimenti di gestione, oltre che puntuali strumenti di disciplina\ncontrattuale coerenti con le necessità di crescita delle Fabbricerie e di\nconseguenza dei propri dipendenti, in una logica di stretta adesione per il\nraggiungimento della propria ‘mission’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È infatti indiscutibile che la vita delle Fabbricerie sia fondata\nsull’elemento umano, a partire dall’impegno delle Deputazioni e del\npersonale impiegato nei numerosi servizi erogati, e quindi è stato\nfondamentale per le Parti ribadire la centralità del rapporto di lavoro a\ntempo indeterminato, ma anche adeguarsi ai numerosi, e spesso tumultuosi,\ncambiamenti legislativi sopraggiunti in questi anni con l’applicazione di\nforme di lavoro flessibili, utilizzabili ovviamente nei limiti previsti e\nnecessari a far fronte alle esigenze tipiche del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per questo un indubbio valore è stato quello di definire, da sempre, un\nassetto contrattuale che nascesse da un proficuo rapporto di approfondimento\ndelle conoscenze e dei problemi di gestione che si potevano generare nelle\ncomplesse attività che le Fabbricerie svolgono per erogare i servizi rivolti\nalla collettività e per la conservazione dell’ingente patrimonio chiamati a\nsovraintendere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo scenario le Parti concordano nel rinnovare le dinamiche di\nconoscenza del lavoro all’interno del settore per comprendere le\ntrasformazioni, anche tecnologiche, alla base del sistema produttivo delle\nFabbricerie per garantire quei percorsi formativi e di apprendimento necessari\nper essere professionalmente competitivi e per rispondere così ai necessari\nadeguamenti organizzativi del lavoro in relazione alle esigenze di crescita del\npersonale, di flessibilità organizzativa e di conciliazione dei tempi di vita\ne di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono l’importanza del ruolo negoziale del livello\naziendale. Anche per questo si è convenuto di inserire nel presente contratto\nuna dichiarazione congiunta tra le Parti all’art. 82, che evidenzia la\nnecessità, per i futuri rinnovi, di condurre una approfondita analisi sui\nflussi del salario accessorio al fine di poter consentire una sempre più\nconsapevole valutazione delle necessità aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sono inoltre consapevoli che il contratto si colloca in un momento\ndi assoluta crisi economica nazionale e internazionale che quindi impone la\nnecessità di rafforzare il sistema di welfare in quanto la modernizzazione del\nmercato del lavoro, per essere efficiente e pienamente operativa, richiede la\npiena e convinta adozione di modelli di relazioni tra azienda e lavoratori di\ntipo partecipativo e cooperativo. Per questo le Parti restano in attesa che si\nconcluda l’analisi del tavolo tecnico appositamente coinvolto, e attualmente\noperativo, per la scelta del Fondo previdenziale, rinviando quindi ad apposita\nspecifica sessione negoziale da tenersi entro il mese di dicembre 2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano inoltre ad intervenire perché a tutti i livelli le\nrelazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate e si impegnano ad\noperare eventuali modifiche e integrazioni alle discipline contenute nel\npresente CCNL che si rendessero necessarie a seguito di ulteriori interventi\nlegislativi nell’arco di vigenza dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Desidero ringraziare, per il complesso lavoro svolto, i componenti delle\ndelegazioni (datoriali e sindacali) che hanno permesso di raggiungere questo\nimportante accordo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per l’Associazione delle Fabbricerie Italiane:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gianluca De Felice, Antonio Punzo, Flavio Galantucci, Lorenzo Luchetti e\nLuigi Pelliccia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le parti sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luigi Salvatore Caracausi, Chiara Severino, Enzo Mastorci, Cinzia Ferrante,\nFederico Bozzanca, Alessandro Purificato, Paolo Camardella, Stefano Soni,\nMaurizio Cellesi, Michelangelo Librandi, Daniele Ilari, Bruno Galante e Flavio\nGambini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pisa, 8 gennaio 2020\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Associazione Fabbricerie Italiane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dott. Pierfrancesco Pacini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il testo che segue è stato redatto innestando sul testo coordinato del CCNL\n2014-2017 le modifiche concordate in esito anche al mutato quadro legislativo\nin materia di rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli allegati ai contratti sono stati riportati in un’unica appendice nella\nquale, per completezza del quadro normativo, è stato inserito anche l’Avviso\ncomune relativo ai contratti a tempo determinato e agli stagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’implementazione delle norme succedutesi nel tempo ha comportato una\nparziale revisione della numerazione degli articoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - GENERALITÀ\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 1 - Durata, decorrenza e procedura di rinnovo contrattuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL viene stipulato in applicazione degli Accordi\ninterconfederali del 28 giugno e del 6 settembre 2011, esso ha durata\ntriennale, sia per la parte normativa che per la parte economica, con\ndecorrenza 1° gennaio 2018, salvo quanto previsto in singole norme, e scadenza\n31 dicembre 2020 e sostituisce, nelle parti modificate, il precedente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proposte per il rinnovo del presente CCNL dovranno essere presentate, da\nparte delle OO.SS. firmatarie, in tempo utile per consentire l’apertura delle\ntrattative 3 mesi prima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’AFI, una volta ricevute per tempo le proposte di rinnovo, dovrà darne\nriscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i 3 mesi antecedenti e il mese successivo alla scadenza del CCNL e,\ncomunque, per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla data di\npresentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative\nunilaterali, né procederanno ad azioni dirette in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL si rinnova tacitamente di anno in anno qualora una delle\nParti non ne dia formale disdetta in forma scritta almeno 3 mesi prima della\nprevista scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto disdettato resta comunque in vigore sino alla applicazione di\nquello successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme del presente contratto si considerano tra loro correlate e\ninscindibili e non cumulabili, neanche parzialmente, con quelle di altri\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo\nnegoziale nazionale per l’interpretazione autentica della norma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Copertura economica per vacanza contrattuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A condizione che siano stati rispettati tempi e procedure di cui ai commi\nprecedenti, in caso di ritardato rinnovo del CCNL, dalla data di scadenza del\ncontratto precedente, sarà erogata una copertura economica (elemento di\nanticipo sui futuri miglioramenti) pari ad € 15,00 per i primi 6 mesi e\nulteriori € 20,00 per il periodo successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elemento di anticipo non incide sul complesso degli istituti\ncontrattuali nazionali e aziendali, e non viene computato ai fini del TFR e dei\ntrattamenti di quiescenza e sarà riassorbito dagli incrementi economici che\nsaranno definiti per gli stipendi tabellari in sede di rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Indici inflattivi e parametri di riferimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti, in applicazione di quanto previsto dagli accordi\ninterconfederali in essere, convengono di assumere, anche per il triennio\n2017-2020, gli indici inflattivi dei prezzi al consumo, previsti dagli\nOrganismi competenti, come elemento di riferimento per la rideterminazione dei\nminimi tabellari nelle misure e con le modalità temporali di cui alle tabelle\nA) e B) riportate in Appendice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La verifica per il recupero di eventuali scostamenti tra gli indici previsti\ne quelli realizzati nel triennio sarà effettuata dalle Parti entro il mese di\ngiugno del 1° anno successivo a quello della scadenza del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - ASSETTI CONTRATTUALI E RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Assetti contrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono che un dialogo costruttivo sia funzionale a creare un\nclima positivo di consenso, a capire le esigenze reciproche e a creare le\npremesse per scelte consapevoli e condivise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo senso le Parti ritengono opportuno consolidare e valorizzare\nl’esperienza maturata nelle precedenti tornate contrattuali definendo\nl’assetto contrattuale e di relazioni sindacali come specificato nei commi\nseguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema contrattuale di cui al presente Titolo intende dare attuazione ai\nprincipi ispiratori dei Protocolli interconfederali del 28\u002F6\u002F2011, del\n31\u002F5\u002F2013 e del Testo Unico del 10\u002F1\u002F2014, le cui disposizioni anche non\nriprodotte si intendono qui integralmente richiamate. In modo particolare le\nParti, come convenuto con Accordo interconfederale del 28\u002F6\u002F2011 ribadiscono\nche “è comune l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della\ncontrattazione collettiva di 2° livello per cui vi è la necessità di\npromuovere l’effettività di garantire una maggiore certezza alle scelte\noperate d’intesa fra aziende e rappresentanze sindacali dei lavoratori”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla luce di quanto sopra, il sistema contrattuale prevede:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) un livello di contrattazione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e\nnormativi comuni per tutti i lavoratori del settore. Alla contrattazione\ncollettiva nazionale partecipano le Organizzazioni di categoria aderenti alle\nConfederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e\nfirmatarie del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono oggetto di contrattazione tutti i titoli e le tematiche del presente\ncontratto con particolare riferimento a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) validità e ambito di applicazione del contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) relazioni sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) diritti sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) norme comportamentali e disciplinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) classificazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) permessi, aspettative e congedi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) formazione professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) welfare contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) criteri generali dei percorsi di crescita professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto aziendale ha per oggetto le materie delegate in tutto o in\nparte dal CCNL o dalla Legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono oggetto di contrattazione a livello locale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i trattamenti economici accessori legati a particolari condizioni di\nlavoro (indennità);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i criteri generali e modalità di ripartizione del premio di risultato,\nove esistente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i criteri per la formulazione di programmi annuali e pluriennali di\nformazione, riqualificazione e aggiornamento del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)i criteri e le modalità per l’esercizio del diritto allo studio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)le linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento\ndell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla\nsicurezza e per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare\nl’attività dei dipendenti disabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)le pari opportunità per le finalità e con le modalità stabilite dalla\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)i contingenti di personale per la garanzia dei servizi essenziali in\noccasione di scioperi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)le modalità applicative di attuazione della reperibilità, dei turni e\ndelle altre articolazioni dell’orario di lavoro, ivi comprese eventuali\ndurate settimanali differenziate dell’orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)modalità di gestione delle eccedenze del personale secondo la disciplina\ne nel rispetto dei tempi e delle procedure prescritte dalla vigente\nnormativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)modalità applicative dei criteri relativi ai percorsi di crescita\nprofessionale dei dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)ulteriori misure di welfare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti aziendali possono anche prevedere, modifiche di regolamentazioni\ndisciplinate dal CCNL, relative alle materie cui al punto 4.2), degli orari,\ndella prestazione lavorativa e della organizzazione del lavoro, prevedendo\nnorme e\u002Fo articolazioni contrattuali volte ad adattare le normative vigenti\nalle esigenze di specifici contesti lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti di parte sindacale che partecipano alla contrattazione aziendale\nsono le RSU o, in loro assenza, le RSA e gli Organismi territoriali delle\nOO.SS. firmatarie del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di 2° livello esplicano efficacia nei confronti di tutto il\npersonale dipendente dell'Ente interessato, avuto riguardo a quanto previsto\ndal punto 4) dell’Accordo interconfederale del 28\u002F6\u002F2011 e del successivo\nProtocollo di intesa del 31\u002F5\u002F2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di Ente la rappresentatività di ciascuna O.S. sarà misurata\nsecondo le procedure di cui alla parte I del Testo Unico in materia di\nmisurazione della rappresentatività a livello nazionale ai fini della\ncontrattazione nazionale di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti aziendali hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto\ndel principio della autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare\nsovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione decentrata è attivata previa disdetta degli accordi in\nessere e presentazione della nuova piattaforma da inoltrarsi almeno 3 mesi\nprima della loro scadenza. Il contratto aziendale disdettato resta in vigore\nfino alla sottoscrizione del nuovo contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti fissano un incontro da effettuarsi entro e non oltre 15 giorni\ndalla richiesta inoltrata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trattativa si sviluppa nei successivi 30 giorni, concludendosi comunque\nentro 45 giorni dall’inizio della procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso tale termine senza pervenire a un accordo, le Parti sono libere di\nassumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e\nresponsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli, ferma restando\nl’impossibilità di applicare un contratto non sottoscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Relazioni sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono inoltre indispensabile che il sistema di relazioni\nsindacali si articoli attraverso rapporti periodici a livello nazionale e\nlocale. In particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.1) Livello nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, al fine di garantire l'informazione e la consultazione possono\nprogrammare incontri annuali su argomenti di rilevanza strategica per il\nsettore e di interesse reciproco, ovvero a seguito di specifica richiesta di\nuna delle parti firmatarie, riguardanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)prospettive e andamento generale del settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) legislazione e ordinamento degli Enti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ricadute di ordine fiscale, legislativo e previdenziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sul settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) mercato del lavoro e politiche formative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) dinamiche del costo del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) salute e sicurezza del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) stato di applicazione del presente contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) andamento occupazionale in termini quantitativi e qualitativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.2) Livello aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, al fine di garantire l’informazione e la consultazione\nprogrammano incontri periodici, con cadenza almeno annuale, ovvero a seguito di\nspecifica richiesta di una delle parti firmatarie, su argomenti di notevole\nrilevanza e di interesse reciproco riguardanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)prospettive e andamento generale dell’Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)linee generali di evoluzione della organizzazione dell’Ente e della\noccupazione anche con riferimento ai rapporti di lavoro atipici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)criteri e procedure per la valutazione e lo sviluppo professionale del\npersonale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)obiettivi e piani generali di formazione e addestramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)dinamiche del costo del lavoro, con riferimento alle politiche retributive\ne contributive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)situazione del personale maschile e femminile in tema di pari\nopportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)adozione e definizione dei turni, delle reperibilità e delle altre\narticolazioni dell’orario di lavoro connessi all’orario di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)eventuali processi di ristrutturazione, riorganizzazione,\nesternalizzazioni e le conseguenti problematiche occupazionali anche con\nriferimento alla realizzazione di programmi formativi e delle riconversioni\nprofessionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)qualità dei servizi erogati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)salute e sicurezza del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)articolazione degli orari dei servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)determinazione obiettivi e programmi per il miglioramento della efficienza\ned efficacia dei servizi resi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità\ndei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi,\ntecnologiche e della domanda di servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)criteri e modalità relativi ai percorsi di carriera professionale dei\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)programmi di sviluppo occupazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)programmi di ristrutturazione connessi a scorpori e\u002Fo esternalizzazione di\nservizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q)piani di sviluppo della organizzazione dell'Ente e connessi\npiani\u002Fprogrammi formativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r)sviluppo professionale del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s)pari opportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t)criteri generali per la mobilità interna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u)misure per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In preparazione dei suddetti incontri gli Enti forniscono alla RSU o, in\nloro assenza, alle RSA e alle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie\ndel presente CCNL i documenti e i dati inerenti agli specifici argomenti\noggetto degli incontri programmati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo III - DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU (Rappresentanze\nSindacali Unitarie), costituite secondo quanto previsto nella parte II del\nTesto Unico sulla rappresentanza sindacale dei 10\u002F1\u002F2014, e le RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni delle RSU avvengono entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL;\nsuccessivamente si rinnovano ogni 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle more della prima elezione delle RSU rimangono in carica le attuali\nrappresentanze sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Assemblea sui posti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti hanno diritto di riunirsi durante l’orario di lavoro in\nassemblee sindacali nei limiti di 12 ore annue senza decurtazione della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento\ndelle assemblee.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Della convocazione della riunione deve essere data alla Amministrazione\ntempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone\ncomunicazione entro i termini suddetti, dirigenti esterni dei sindacati\nfirmatari del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in\nsede di Ente tenendo conto della esigenza di garantire in ogni caso la\nfunzionalità dei servizi, in considerazione delle sue finalità e altresì\nassicurando la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e delle\nattrezzature.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei servizi articolati su turni le assemblee del personale si terranno di\nnorma a inizio o a fine turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 8 - Permessi per cariche sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che risultino, su dichiarazione della O.S. di appartenenza,\ncomponenti dei Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle\nOO.SS. stipulanti il presente contratto, nella misura di 1 per ogni O.S.\nstipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per\npartecipare alle riunioni degli Organismi suddetti, nei limiti di un monte ore\ncomplessivo pari a 60 minuti per ogni dipendente in forza presso l’Ente al 31\ndicembre dell’anno precedente a quello di fruizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ripartizione tra le OO.SS. avverrà in proporzione della loro\nrappresentatività accertata in esito alla misurazione di cui al comma 4.6)\ndell’art. 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tradeunleavdays\">\u003Cp>I dirigenti sindacali di cui al comma 1) hanno inoltre diritto a 8 giorni di\npermessi all’anno non retribuiti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo\ndevono dare comunicazione scritta all’Ente di norma 3 giorni prima tramite i\ncompetenti Organismi delle rispettive OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Permessi per i componenti della RSU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni i componenti della RSU\npossono disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari a 30 minuti\nper dipendente in forza presso l’Ente al 31 dicembre dell’anno precedente a\nquello di fruizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I tempi relativi agli incontri sindacali su convocazione dell’Ente non\nsono computati ai fini del suddetto monte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta dei permessi di cui sopra deve essere effettuata per iscritto\ndalla RSU alla Direzione dell’Ente, con un preavviso di 24 ore, indicando il\nnominativo del beneficiario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon\nandamento dell’attività Ente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Contributi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria\nO.S., firmataria del presente contratto, per la riscossione di una quota\nmensile della retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella\nmisura stabilita dai competenti Organi statutari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega ha validità dal 1° giorno del mese successivo a quello del\nrilascio; la revoca della delega deve essere inoltrata in forma scritta\nall’Ente e alla O.S. interessata e ha efficacia dal mese successivo alla sua\npresentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattenute mensili operate dai singoli Enti devono essere operate sulle\nretribuzioni dei dipendenti sulla base delle deleghe ricevute e sono versate\nentro il giorno 10 del mese successivo alle stesse, secondo le modalità\ncomunicate dalle OO.SS. con accompagnamento di distinta nominativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei\nnominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti\neffettuati alle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Albi per comunicati e stampa sindacale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente mette a disposizione delle RSA aziendali, dei sindacati\nterritoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente\ncontratto e della RSU, in luoghi accessibili a tutti, albi per l’affissione\ndei comunicati e delle pubblicazioni, relative a materia d’interesse\nsindacale e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contestualmente\nconsegnate alla Direzione dell’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di facilitare il flusso di informazioni e comunicazioni di natura\nsindacale, le Parti convengono sulla opportunità di creare, ove ne esistano le\ncondizioni, una bacheca elettronica, il cui utilizzo (accesso, inserimento\netc.) sarà oggetto di regolamentazione in sede di confronto tra le Parti a\nlivello locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Locali per le rappresentanze sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti con più di 15 dipendenti, di norma, mettono a disposizione della\nRSU o della RSA un locale idoneo per la loro attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti con un numero di dipendenti inferiore metteranno a disposizione, di\nvolta in volta, un idoneo locale per la normale attività della RSU o delle\nRSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Regolamentazione del diritto di sciopero\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima della proclamazione dello sciopero, a livello locale o nazionale, le\nParti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo\ndi conciliazione. In caso di mancato accordo le Parti, al fine di dirimere il\nconflitto, possono richiedere rispettivamente l’intervento del Prefetto del\ncapoluogo di provincia o del Ministero del Lavoro. L’esito del tentativo di\nconciliazione deve essere formalizzato in apposito verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le strutture sindacali che proclamano azioni di sciopero sono tenute a darne\ncomunicazione agli Enti con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando\nla durata, le modalità e le motivazioni della astensione dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero le strutture\nsindacali devono darne tempestiva comunicazione agli Enti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) dal 10 al 20 agosto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) dal 23 dicembre al 7 gennaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) dal giovedì precedente la Pasqua al martedì successivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) nella ricorrenza del S. Patrono locale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le astensioni dal lavoro di durata inferiore alla giornata di lavoro sono\neffettuate all’inizio o al termine di ogni singolo turno, secondo\nl’articolazione dell’orario previsto nell’ambito delle unità\norganizzative, in modo da contenere al minimo possibile i disagi per\nl’utenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In concomitanza con giornate di sciopero, proclamato a livello nazionale o\nlocale, le Parti individuano le seguenti tipologie di prestazioni\nindispensabili da garantire, convenendo che a tal fine a livello di Ente\nsaranno definiti criteri, modalità e contingenti di personale coinvolto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) vigilanza e sorveglianza delle Opere monumentali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) gestione e controllo degli impianti convenzionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) gestione e controllo degli impianti di sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) regolare svolgimento dei servizi liturgici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IV - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Contratto individuale di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione del personale avviene nella osservanza delle leggi vigenti in\nmateria di rapporto di lavoro di diritto privato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto individuale di lavoro deve risultare da atto scritto, dello\nstesso copia autentica dovrà essere fornita al dipendente, e deve contenere le\nseguenti indicazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)identità delle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) la tipologia e inizio del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) il termine finale in caso di rapporto a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) luogo o luoghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) data di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)qualifica, inquadramento e livello retributivo iniziale in base a quanto\nprevisto dal presente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)articolazione dell’orario di lavoro nel caso di assunzione a tempo\nparziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Documenti di assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della assunzione il dipendente è tenuto a presentare i seguenti\ndocumenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) carta d’identità o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) titolo di studio o professionale in relazione alla qualifica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)certificato penale e dei carichi pendenti di data non anteriore a 3\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)certificato di idoneità fisica secondo le disposizioni di legge\nvigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) certificato di stato di famiglia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) certificato di residenza anagrafica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) eventuali certificati di servizio prestati in precedenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) certificato di cittadinanza dei Paesi della UE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) permesso di soggiorno, se necessario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La documentazione deve risultare di data non anteriore a 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente è tenuto a comunicare l’eventuale domicilio, ove questo sia\ndiverso dalla residenza, e a certificare tempestivamente ogni successiva\nvariazione di residenza e\u002Fo domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente, all’atto della assunzione, rilascerà autorizzazione al\ntrattamento dei dati personali ai sensi della legge 675\u002F96.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 16 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione in servizio avviene dopo un periodo di prova non superiore a\n3 mesi per l’inquadramento fino all’area B), e a 6 mesi per gli\ninquadramenti superiori; la valutazione del dipendente in prova deve essere\neffettuata superata almeno la metà del periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del\nrapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso e senza alcuna\nmotivazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso, ovvero alla fine dello stesso, al dipendente spetta la\nretribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai\nratei di ferie, delle mensilità aggiuntive e il TFR maturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella\nfissata contrattualmente per l’inquadramento stabilito per il dipendente\ninteressato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, non dovuta a\ncausa di servizio, il dipendente sarà ammesso a completare il periodo di prova\nstesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro 180 giorni; in caso\ncontrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla\ndisdetta dello stesso, il dipendente si intenderà confermato in servizio a\ntempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Forme di lavoro flessibili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 – Principi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la\nforma comune del rapporto di lavoro per il mantenimento e lo sviluppo delle\ncompetenze professionali indispensabili per la realizzazione dei compiti\nstatutari degli Enti, gli stessi potranno fare ricorso a prestazioni di lavoro\nflessibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e come definito e\nregolamentato dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti con le modifiche apportate agli articoli relativi alle forme di\nlavoro flessibili intendono adeguare la normativa contrattuale alle recenti\nmodifiche intervenute in materia per via legislativa, e comunque, per quanto\nnon disciplinato dal presente contratto, si farà riferimento alla disciplina\nlegale e, in particolare, al D.lgs. 81\u002F2015 e al D.L. 87\u002F2018 convertito dalla\nlegge 96\u002F2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un\norario ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 32, comma 6), lett. a)\ndel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo parziale, stipulato in forma scritta ai fini\ndella prova, deve contenere l’indicazione della durata della prestazione\nlavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al\ngiorno, alla settimana, al mese e all'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di articolazione di lavoro in turni, l'indicazione di cui al\ncomma 2) può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)assunzione, nell’ambito della programmazione dei propri fabbisogni di\npersonale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su\nrichiesta dei dipendenti interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei rapporti a tempo parziale, negli enti con più di 15\ndipendenti, non può superare il 30% del personale con rapporto di lavoro a\ntempo pieno e indeterminato. Tale limite può essere elevato al 40% in presenza\ndi richieste motivate con gravi situazioni familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale\nsiano indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il periodo di prova (per i nuovi assunti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il trattamento economico e normativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti\nprincipi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)volontarietà di entrambe le Parti (in caso di trasformazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in\nrelazione alle esigenze degli Enti e quando sia compatibile con le mansioni\nsvolte e\u002Fo da svolgere, fermo restando la volontarietà delle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)priorità di passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei\ndipendenti già in forza e che ne facciano richiesta, rispetto ad eventuali\nnuove assunzioni, per le stesse mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili\ncon la misura del rapporto stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)volontarietà delle Parti in caso di modifiche della articolazione\ndell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione ai processi di trasformazione dei part-time in full-time e\nviceversa gli Enti valuteranno le singole richieste con riferimento a quanto\nprevisto all’art. 8 del D.lgs. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare gli Enti daranno corso, entro 15 giorni dalla richiesta, alla\ntrasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time in sostituzione\ndel congedo parentale, che potrà essere avanzata una sola volta, limitatamente\nalla frazione di congedo non fruito e con una riduzione dell’orario non\nsuperiore al 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto previsto dall’art. 6 del D.lgs. 81\u002F2015\nall’atto della stipula del contratto, o successivamente nel corso del suo\nsvolgimento, le Parti, con specifico atto scritto, potranno concordare clausole\nrelative alla possibilità di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) variare la collocazione temporale della prestazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) variare in aumento la durata della stessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’atto sottoscritto dalle Parti dovrà contenere l’obbligo da parte\ndell’Ente di comunicare al lavoratore con un preavviso di almeno 3 giorni\nlavorativi la disposizione di modifica della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura di aumento della prestazione in ogni caso non potrà essere\nsuperiore al 25% della prestazione pattuita nel contratto individuale di lavoro\ne, comunque entro i limiti dell’orario ordinario previsto dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, a seguito di insorgere di problemi medico\u002Fclinici e\u002Fo di\nordine familiare, e comunque nei casi previsti dall’ art. 8 del D.lgs.\n81\u002F2015, ha il diritto di richiedere la revoca ovvero la modifica delle\nclausole, mediante comunicazione scritta, da inviare all’Ente almeno 5 giorni\nprima, che contenga anche le motivazioni della richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico del personale in regime di part-time è\nproporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le\ncompetenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno\nappartenente alla stessa Area e alla stessa fascia retributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti in regime di part-time orizzontale hanno diritto a un numero di\ngiorni di ferie pari a quello che spetta ai dipendenti a tempo pieno. I\ndipendenti, invece, che adottano la modalità del part-time verticale o\nciclico, o la modalità del part-time week-end, hanno diritto a un numero di\ngiorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente\ncontratto, considerando le peculiarità del rapporto di lavoro qui disciplinato\ncon riferimento alla durata e alle modalità di svolgimento, si applicano, in\nquanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il\nrapporto di lavoro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale vengono\nprioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in\nservizio di pari profilo. Gli stessi possono chiedere di tornare a tempo pieno\nalla scadenza di un biennio dalla trasformazione, sempre che esistono\ncondizioni di impiego che consentono la trasformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Lavoro supplementare\u002Fstraordinario in regime\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro supplementare\u002Fstraordinario eventualmente richieste\ned effettuate, ad eccezione di quelle rientranti nelle clausole di cui\nall’art. 18, saranno retribuite in relazione alla tipologia di prestazione\noraria effettuata (diurna, notturna, festiva) con le relative maggiorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 20 - Prestazioni di lavoro in somministrazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti possono stipulare, per esigenze temporanee, contratti per\nprestazioni di lavoro temporaneo, secondo la disciplina di legge vigente, per\nsoddisfare esigenze a carattere non continuativo e\u002Fo a cadenza periodica, o\ncollegate a situazioni non fronteggiabili con il personale in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di fornitura di lavoro temporaneo possono essere stipulati per\nle seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per qualifiche non previste dall’organico dell’Ente e comunque non\nriconducibili all’area E);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, con diritto alla\nconservazione del posto (con esclusione di quelli assenti perché esercitano il\ndiritto di sciopero e fatti salvi i divieti stabili dalla legge);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)nei casi di punte di più intensa attività, cui non si possa far fronte\ncon il personale in servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per l’esecuzione di particolari lavori che per la loro specificità\nrichiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle\ndel personale in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso\nessere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei limiti\ndi durata e di obbligo di causale previsti per la stipula dei contratti a tempo\ndeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie specificate\nai punti a), c) e d) non potranno superare il tetto del 7%, calcolato su base\nmensile, dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente,\narrotondato, in caso di frazioni, alla unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli Enti con meno di 15 dipendenti il tetto di cui sopra è elevato al\n20%, fermo restando il limite del 30% comprensivo dei contratti a tempo\ndeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I prestatori di lavoro temporaneo, qualora partecipino a programmi o\nprogetti che prevedono l’erogazione di compensi aggiuntivi hanno titolo a\npartecipare alla erogazione dei connessi trattamenti. La contrattazione\nintegrativa decentrata definisce casi, condizioni, criteri e modalità per la\ndeterminazione e corresponsione dei suddetti trattamenti accessori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti sono tenuti, nei riguardi dei prestatori di lavoro temporaneo ad\nassicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione\nrelativi alla sicurezza e prevenzione previsti dalla normativa vigente, in\nparticolare per quanto concerne i rischi specifici connessi alla attività\nlavorativa in cui saranno impegnati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I prestatori di lavoro temporaneo hanno diritto di esercitare presso gli\nEnti utilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla\nlegge n. 300\u002F1970 e possono partecipare alle assemblee del personale\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di fatti disciplinarmente rilevanti da contestare al prestatore\ndi lavoro temporaneo l’Ente comunica tempestivamente alla impresa fornitrice,\ntitolare del potere disciplinare, le circostanze di fatto da contestare ai\nsensi dell’art. 7 della legge n. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti provvedono alla preventiva informazione alle RSU, o alle OO.SS.\naziendali, sul numero, sui motivi, sul contenuto, sulla durata prevista dei\ncontratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine di ciascun anno gli Enti forniscono ai soggetti sindacali di cui\nsopra tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle\npercentuali fissate dal comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di lavoro temporaneo concorrono alla determinazione del limite\ncomplessivo di 24 mesi per i rapporti a tempo determinato intercorsi tra lo\nstesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni\nequivalenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità alle vigenti disposizioni di legge è fatto divieto agli Enti\ndi attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente\narticolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro\ntemporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Disciplina del Contratto Formativo Professionalizzante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(Apprendistato professionalizzante)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina del contratto di formazione professionalizzante è riportata\nin Appendice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Disciplina del rapporto a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al contratto di lavoro può essere apposto un termine di durata non\nsuperiore ai 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto può avere una durata superiore, non eccedente comunque i 24\nmesi, purché sorretto da specifica causale giustificatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il primo contratto, la cui durata non superi i 12 mesi, non necessita\ndell’apposizione della causale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono possibili rinnovi o proroghe del contratto con lo stesso lavoratore per\nle stesse mansioni solo con l’apposizione di una delle seguenti causali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esigenze sostitutive di altri dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non\nprogrammabili dell’attività ordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il limite dei 24 mesi è comprensivo di tutti i rapporti, anche prorogati, e\ndei contratti di somministrazione a tempo determinato nei quali il lavoratore\nè stato utilizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Limite massimo, reiterazione dei contratti e proroghe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il limite complessivo per i rapporti a tempo determinato intercorsi tra lo\nstesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni\ndella stessa area e dello stesso profilo è di 24 mesi ivi compresi i periodi\ndi somministrazione a tempo determinato intercorsi tra gli stessi soggetti e\nper le medesime mansioni; un ulteriore contratto, della durata massima di 12\nmesi è stipulabile tra gli stessi soggetti in sede protetta presso\nl’Ispettorato Territoriale del Lavoro, fatto salvo l’obbligo della causale\ngiustificatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il limite dei 24 mesi non trova applicazione nei confronti delle attività\nstagionali già individuate nell’avviso comune del settore stipulato in data\n18\u002F4\u002F2011 e che si intende integralmente qui richiamato ai sensi del comma 2)\ndell’art. 21 del D.lgs. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine del contratto può essere prorogato, con il consenso del\nlavoratore, e sempre che la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24\nmesi, fino ad un massimo di 4 volte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Termini di intervallo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra la successione di due contratti a termine i periodi di intervallo minimo\ndovranno essere rispettivamente di 10 giorni per i contratti fino a 6 mesi e di\n20 giorni per quelli oltre i 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla assenza di intervalli temporali nel caso di\nassunzioni a termine effettuate per ragioni di carattere sostitutivo (a mero\ntitolo esemplificativo, lavoratrici in maternità, ferie, malattia etc.) e per\nlavoratori impiegati nelle attività stagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Limiti numerici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con\ncontratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere\ncomplessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in\nforza al 1° gennaio, fermo restando il limite del 20% relativo ai tempi\ndeterminati. Il limite non opera per le assunzioni effettuate per attività\nstagionali di cui all'avviso comune riportato in Appendice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel computo non si tiene conto dei rapporti di lavoro a termine stipulati\nper ragioni sostitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono comunque esclusi dal limite percentuale gli Enti con meno di 10\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti stipulati per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- avvio di una nuova attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- introduzione di nuove tecnologie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- implementazione di un rilevante cambiamento organizzativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e gestionale,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>devono essere contenuti nel limite del 6% dei dipendenti a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Diritto di precedenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo\ndeterminato ai sensi nell’avviso comune sottoscritto in data 18\u002F4\u002F2011 in\ntema di stagionalità hanno diritto di precedenza ai sensi del comma 3)\ndell’art. 24 del D.lgs. 81\u002F2015 rispetto a nuove assunzioni a termine da\nparte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali con la\nmedesima qualifica e mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti\nper iscritto la propria volontà al datore di lavoro entro 3 mesi dalla\ncessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto\nindividuale di lavoro e si estingue una volta trascorso 1 anno dalla data di\ncessazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 1) dell’art. 24 del D.lgs. 81\u002F2015 è riconosciuto al\nlavoratore che, nella esecuzione di uno o più contratti a termine presso lo\nstesso Ente abbia prestato con contratto a tempo determinato attività\nlavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, il diritto di precedenza nelle\nassunzioni a tempo indeterminato effettuate dall’Ente entro i successivi 12\nmesi con riferimento alla qualifica e alle mansioni già espletate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale diritto, che deve essere espressamente richiamato nel contratto\nindividuale di lavoro, si esercita mediante richiesta scritta che dovrà essere\navanzata all’Ente entro il termine di 6 mesi dalla data di cessazione del\ncontratto a tempo determinato e si estingue entro 1 anno dalla data di\ncessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora durante l’esecuzione di un contratto a tempo determinato la\nlavoratrice venga collocata in congedo per maternità, il periodo di congedo\nconcorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile ad esercitare\nil diritto di precedenza di cui al comma 5.2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Trattamento economico e normativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale assunto a tempo determinato viene applicato il medesimo\ntrattamento economico e normativo previsto dal presente contratto e dagli\naccordi aziendali per il personale a tempo indeterminato in proporzione alla\ndurata della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Disciplina del rapporto Collaborazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In esito alla attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2), lett.\na) del D.lgs. 81\u002F2015, le Parti hanno inteso disciplinare la materia con\nseparato accordo che viene allegato in Appendice al presente contratto e di cui\ncostituisce parte integrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Lavoro intermittente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale di parte datoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro intermittente (o a chiamata) non è stato disciplinato con il\npresente contratto, tuttavia le Fabbricerie Associate potranno comunque\nutilizzarlo in base agli artt. 13 - 18 del D.lgs.81\u002F2015 secondo le esigenze\nindividuate dai contratti collettivi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch3>Art. 25 - Contratto di lavoro agile (smart working)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di coniugare produttività e conciliazione dei tempi di vita e di\nlavoro dei dipendenti, in applicazione della recente disciplina legislativa in\nmateria, le Parti convengono sulla opportunità di promuovere una nuova\nmodalità flessibile di rapporto di lavoro subordinato, denominato lavoro agile\n(smart working).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Definizione e caratteristiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro agile si intenda la prestazione lavorativa subordinata che viene\neseguita in parte all’interno dei locali dell’Ente e in parte\nall’esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione all’esterno dell’Ente può essere resa con o senza\nl’utilizzo di strumenti tecnologici e senza postazione fissa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione di lavoro resa in regime di lavoro agile si attiva\nesclusivamente su base volontaria, su richiesta degli interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È prerogativa esclusiva degli Enti valutare la sussistenza delle condizioni\nper l’attivazione e l’accoglimento della richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accordo tra l’Ente e il dipendente per l’accesso al contratto di\nlavoro agile dovrà contenere la disciplina dell’esercizio del potere\ndirettivo e di controllo da parte dell’Ente, le modalità di svolgimento\ndelle prestazioni fuori sede, le modalità di utilizzo degli eventuali\nstrumenti tecnologici di proprietà dell’Ente e tutte le misure idonee e\nnecessarie a garantire la protezione dei dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’accordo dovranno altresì essere indicate tutte le misure necessarie\nalla tutela della salute e della sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente in regime di lavoro agile ha diritto allo stesso trattamento\neconomico e normativo analogo a quello applicato ai dipendenti che svolgono le\nstesse mansioni esclusivamente all’interno dell’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di Ente potrà definire criteri che determinino condizioni\ndi priorità per l’accesso al lavoro agile, oltre che individuare ulteriori\nprevisioni che possono agevolare l’utilizzo e l’accesso al lavoro agile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso l’Ente riconosce priorità alle richieste di attivazione del\nrapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei 3 anni\nsuccessivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità ovvero dai\nlavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma\n3) della legge 5 febbraio 1992 n. 104.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo V - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha diritto all’esercizio delle mansioni per le quali è\nstato assunto o a mansioni equivalenti a norma dell’art. 13 della legge n.\n300 del 20\u002F05\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, che debbono risultare da atto\nscritto, il dipendente ha diritto al trattamento corrispondente alla attività\nsvolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia\navuto luogo per sostituzione di dipendente assente con diritto alla\nconservazione del posto, dopo un periodo di 3 mesi consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente chiamato a svolgere mansioni inerenti all’Area superiore\nalla sua deve essere corrisposta in ogni caso, e per tutta la durata della sua\napplicazione, una retribuzione maggiorata della differenza economica tra\nl’Area superiore medesima e quella dell’Area e della fascia di\ninquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Passaggio all’Area professionale superiore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il dipendente all’atto del passaggio a un’Area superiore\npercepisca una retribuzione superiore al minimo tabellare della nuova Area,\nmantiene la relativa eccedenza come assegno riassorbibile con le future\nprogressioni economiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta salva l’inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, quando le\ncompetenti autorità sanitarie riconoscano il dipendente fisicamente inidoneo\nin via permanente all’espletamento delle mansioni inerenti al proprio\ninquadramento, l’Ente - dietro richiesta del dipendente e nell’ambito delle\nproprie facoltà - esperirà ogni utile tentativo per il suo recupero in\nmansioni diverse da quelle proprie dell’inquadramento ricoperto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Art. 29 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti aventi un orario ordinario settimanale superiore a quello definito\nal comma 1) adegueranno lo stesso secondo gli accordi in ambito locale,\ndefiniti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto.\nL’adeguamento avverrà comunque entro la scadenza del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta convenuto che le riduzioni di orario di cui sopra assorbono, sino a\nconcorrenza, i trattamenti contrattuali precedenti in materia di permessi annui\nderivanti da riduzioni di orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima dell’orario di lavoro giornaliero, a qualsiasi titolo\nprestato, non può superare le 10 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle more della completa attuazione della riduzione, le ore eccedenti le 36\nore e fino alla 40a verranno retribuite come lavoro supplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Date le particolari esigenze di servizio degli Enti, per le quali si\nrichiede l’apertura al pubblico e la disponibilità del servizio nell’arco\ndella intera settimana, ivi compresi domeniche e giorni festivi, e in orari\nprolungati durante la giornata, possono inoltre adottarsi, in ciascun Ente, le\nseguenti tipologie di orari funzionali ad assicurare il servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>a) Orario standard\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È quello effettuato con 36 ore settimanali, con eventuale flessibilità\nd’inizio e fine orario di lavoro, distribuite su 6 giorni a settimana in modo\ncontinuato o su 5 giorni con intervallo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Orario in turno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera lavoro in turno quello prestato in modo programmato, ciclico e\navvicendato nell’ambito dei giorni in cui si articola l’espletamento del\nservizio, ivi incluse, le domeniche e i giorni festivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>c) Orario plurisettimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È quello effettuato in particolari periodi dell’anno o in corrispondenza\ndi alcune manifestazioni culturali, turistiche o di eventi straordinari e\ncomporta il superamento dell’orario medio settimanale fino a un massimo di 48\nore settimanali con corrispondente programmazione di riduzione in altro periodo\ndell’anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Durante l’effettuazione dell’orario plurisettimanale, nei periodi di\nsuperamento dell’orario medio settimanale, non si ha diritto a compenso per\nlavoro straordinario fino all’orario giornaliero programmato e, sia nei\nperiodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario medio\nsettimanale, ai dipendenti è corrisposta sempre la retribuzione relativa al\nnormale orario medio contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Orario con sospensione annuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera lavoro con sospensione della attività nell’arco dell’anno\nquello effettuato in periodi ciclici, su base annua, con fasi temporali\nsettimanali e\u002Fo mensili di sospensione di attività e fasi di maggior orario\nsettimanale, fermo restando il massimo di 48 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti interessati a questa tipologia d’orario ricevono in ogni caso\nsempre la retribuzione individuale mensile normale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSECUTVESUNDAYS_trigger\">\u003Cp>Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni\ndi durata superiore alle 36 ore settimanali non potrà superare le 16 settimane\nconsecutive, fermo restando il diritto al riposo settimanale. Il numero di 16\nsettimane può essere elevato fino ad un massimo di 18 settimane a fronte di\norari di servizio configurati in base a ragioni obiettive legate ai flussi\nturistici.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scelta della tipologia di orario operata dall’Ente deve rispondere a\ncriteri di economicità e di funzionalità dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’interno dello stesso Ente, e\u002Fo nelle singole unità operative,\npotranno coesistere più forme di distribuzione dell’orario di lavoro secondo\nle esigenze dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’articolazione degli orari di lavoro sarà oggetto di confronto a livello\ndi Ente con le rappresentanze sindacali al fine di conciliare, per quanto\npossibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le necessità dei\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti procedono all’accertamento dell’osservanza dell’orario di\nlavoro con l’ausilio di strumenti automatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Banca delle ore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire ai dipendenti di fruire della trasformazione delle ore\ndi lavoro supplementare e straordinario come permessi compensativi, è\nistituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun dipendente,\nfermo restando il pagamento delle maggiorazioni dovute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di\nprestazione di lavoro supplementare e straordinario, da utilizzarsi come\npermessi compensativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’utilizzo dei riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata\ne al numero degli interessati, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve\nessere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 31 - Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni dipendente ha diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive,\nnormalmente coincidente con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli ambiti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni\ndi domenica, il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della settimana\ne la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, fatta eccezione\nper le competenze contrattuali spettanti per il lavoro festivo effettuato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno di riposo settimanale è considerato festivo a tutti gli\neffetti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Ch3>Art. 32 - Lavoro ordinario festivo e notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di\ncui all’art. 36 e nelle giornate programmate con riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22 e le\nore 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>Nel caso di lavoro ordinario festivo o notturno è dovuta una maggiorazione\ndella retribuzione oraria in atto nella misura del 20%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno è dovuta una maggiorazione\ndella retribuzione oraria in atto nella misura del 30%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la determinazione della retribuzione oraria agli effetti delle\nmaggiorazioni di cui sopra, la retribuzione mensile di cui all’art. 72, comma\n2), lett. a), viene divisa per 156.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Ch3>Art. 33 - Lavoro supplementare e straordinario diurno,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>festivo e notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare non potrà essere utilizzato come fattore di\nprogrammazione del lavoro, fatta eccezione per gli Enti di cui all’art. 29,\ncomma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale e devono\nrispondere ad effettive esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro supplementare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per il personale che fruisce dell’orario standard: quello effettuato\noltre le 36 ore settimanali e fino alla 40a ora di servizio effettivo\nsettimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per il personale che fruisce delle diverse fattispecie di orari\nprogrammati: quello che decorre dalla prima ora successiva all’orario\nprogrammato e fino a concorrenza delle 4 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro straordinario:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per il personale che fruisce dell’orario standard: quello effettuato\noltre le 40 ore settimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per il personale che fruisce delle diverse fattispecie di orari\nprogrammati: quello che decorre dalla quinta ora successiva all’orario\nprogrammato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 180 ore\nannue per dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cp>Il lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 180 e fino a 240 ore per una\naliquota non superiore al 10% del personale dipendente, ove richiesto, sarà\nutilizzato per comprovate e motivate esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e compatibilmente\ncon le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo, da\nrecuperare comunque entro il mese successivo, salvo richiesta di accantonamento\nnella banca delle ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trasformazione del lavoro straordinario in riposi sostitutivi comporta\ncomunque la corresponsione delle maggiorazioni previste e dell’eventuale\nindennità di turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cp>Il lavoro supplementare diurno è compensato con una maggiorazione del 15%\ndella quota oraria della retribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario diurno è compensato con una maggiorazione del 20%\ndella quota oraria della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare e straordinario prestato in orario notturno o nei\ngiorni festivi, è compensato con una maggiorazione del 30% della quota oraria\ndella retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare e\u002Fo straordinario prestato in orario notturno nei\ngiorni festivi è compensato con una maggiorazione del 50% della quota oraria\ndella retribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Lavoro in turno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti, in relazione alle proprie esigenze, possono istituire turni\ngiornalieri di lavoro in strutture operative che prevedano un orario di\nservizio giornaliero di almeno 10 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite\narticolazioni giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni lavorative svolte in turnazione devono essere distribuite\nnell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione\nequilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano,\npomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata\nnell’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo\ncomunque salve le eventuali esigenze eccezionali. Per turno notturno si intende\nil periodo lavorativo ricompreso tra le ore 22 e le 6 del mattino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente\nil disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i\ncui valori sono stabiliti come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22): maggiorazione\noraria del 10% della retribuzione oraria in atto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione\noraria in atto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione\noraria in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di sostituzione di dipendenti addetti ai rumi avvicendati da parte\ndi dipendenti non addetti a tali turni, le indennità di cui sopra vengono\ncorrisposte secondo la stessa modalità a prestazione effettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che, ove possibile, la copertura del turno per mancato\ncambio avvenga con il prolungamento del turno e con corrispondente entrata in\nturno anticipata del turnista subentrante entro i limiti della prestazione\nmassima giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale procederà alla individuazione e alla\nregolamentazione delle prestazioni lavorative da rendere nei giorni festivi al\nfine di consentire che tali prestazioni non risultino superiori a 3 al mese per\nogni lavoratore. Verranno individuate in sede di contrattazione aziendale\neventuali esigenze eccezionali di deroga del limite alle prestazioni lavorative\nnei giorni festivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Ch3>Art. 35 – Reperibilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto delle particolari caratteristiche di alcuni servizi, gli Enti\npossono disporre l’organizzazione di un servizio di reperibilità nelle 24\nore della giornata per tutti i giorni dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità attuative del servizio di reperibilità vengono definite\nattraverso il confronto locale fra Direzione e Rappresentanze sindacali sulla\nbase dei seguenti principi e criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)avvicendamento del maggior numero dei dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)impegno di reperibilità limitato a un massimo di 10 giorni al mese ‘pro\ncapite’;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)divieto in ogni caso di superamento dei 6 giorni continuativi di\nreperibilità al fine di assicurare il giorno di riposo settimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)diritto al riposo compensativo senza riduzione del debito orario\nsettimanale qualora la reperibilità cada in un giorno festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio di reperibilità viene compensato secondo le seguenti indennità\nfisse giornaliere, in relazione alle rispettive fasce orarie di\ndisponibilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)reperibilità fino a 10 ore giornaliere, indennità pari ad €\n15,00\u002Fgiorno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)reperibilità superiore a 10 e fino a 14 ore, indennità pari ad €\n20,00\u002Fgiorno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)reperibilità superiore a 14 e fino a 24 ore, indennità pari ad €\n30,00\u002Fgiorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le effettive prestazioni di lavoro, effettuate su chiamata, nel corso del\nservizio di reperibilità sono, comunque, regolarmente retribuite secondo le\nnorme relative al lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 36 – Festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti hanno diritto a 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna\ndelle seguenti festività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capodanno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Epifania\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lunedì di Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- anniversario della Liberazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- festa del Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- festa della Repubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Assunzione di Maria SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ognissanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Immacolata Concezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- S. Natale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- S. Stefano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- S. Patrono\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di confronto tra le Parti a livello locale si procederà alla\nindividuazione di una festività, aggiuntiva a quelle di cui al comma 1) legata\nad eventi civili o religiosi di particolare rilevanza locale, a parziale\ncompensazione della riduzione delle giornate di ferie, verificatasi a seguito\ndella applicazione di quanto previsto dall’art. 37 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione delle suddette festività decorre a favore dei dipendenti la\nretribuzione giornaliera di cui all’art. 72, comma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera\nnelle suddette giornate avranno diritto, oltre alle maggiorazioni di cui\nall’art. 32, a un corrispondente riposo supplementare retribuito da fruire\ncompatibilmente con le esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che le esigenze di servizio non permettano tale riposo\nsupplementare, l’Ente è tenuto al pagamento, in aggiunta alla retribuzione\ndi cui al comma 4), di un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera\ndi cui all’art. 72, comma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con\nla domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto al\ndipendente un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera di cui\nall’art. 72, comma 3). In alternativa, il dipendente, a sua richiesta, può\ngodere del trattamento previsto al successivo comma 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di\nriposo settimanale il dipendente ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di\nriposo retribuito in un altro giorno feriale da concordare con la Direzione\ndell’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le esigenze di servizio non consentano tale riposo, al dipendente\ninteressato è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari a\nuna quota giornaliera della retribuzione giornaliera di cui all’art. 72,\ncomma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di coincidenza di una festività nazionale o infrasettimanale con\naltra festività di cui sopra, sarà concordata a livello di Ente altra\nfestività sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 37 – Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale dipendente ha diritto a un periodo di ferie di 30 giorni\nlavorativi nell’arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa,\nquale che sia la distribuzione dell’orario settimanale, è comunque\nconsiderata di 6 giorni, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sostituzione delle festività soppresse il dipendente ha inoltre diritto\na ulteriori 4 giornate di ferie da fruirsi entro l’anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta convenuto che le giornate di ferie, di cui al comma precedente,\nassorbono le ore di permesso retribuito attribuite allo stesso titolo, a norma\ndei contratti di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le\nfestività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto\nil periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e\nle festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’insorgenza della malattia superiore a 3 giorni, tempestivamente\ndenunciata e certificata dal medico di famiglia o, in alternativa, riconosciuta\ndalle strutture sanitarie pubbliche, o comportante il ricovero ospedaliero\ninterrompono il decorso delle ferie. Le ferie sono altresì interrotte in caso\ndi lutto per decesso di parenti (genitori, coniuge, figli, fratelli) o affini\nentro il 2° grado o persone comunque conviventi con il dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di ferie decorre a favore del dipendente la retribuzione\nindividuale di cui all’art. 72.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di ferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle\nesigenze del servizio, tenuto conto delle richieste dei dipendenti, sulla base\ndi un'equa rotazione annuale tra i diversi periodi. A tal fine, entro il mese\ndi maggio di ogni anno, sarà predisposto il piano ferie annuale del\npersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie potranno essere fruite, di norma, in non più di 2 periodi\nnell'arco dell'anno di cui uno nel periodo giugno-settembre per un massimo di\n15 giorni consecutivi, salvo quanto diversamente concordato in sede\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni o di licenziamento, spetteranno al dipendente tanti\ndodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di\neffettivo servizio prestato per l’anno di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese\nintero: viceversa, non viene calcolata la frazione inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie maturate nell’anno di competenza e non godute nell’anno stesso\ndevono essere godute entro i 6 mesi dell’anno successivo, salvo diversa\ndisposizione negoziata a livello locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso\ndi licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eccezionalmente, l’Ente potrà richiamare per ragioni di servizio il\ndipendente prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto\ndello stesso di fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al\nrimborso delle spese comunque sostenute e documentate per l’anticipato\nrientro, e per il ritorno in sede dal luogo dal quale sia stato richiamato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente,\nné per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti il cui personale fruisce di un periodo di ferie diverso da quello\ndi cui al comma 1), attiveranno un confronto tra le Parti a livello locale per\nindividuare tempi e modi per l’adeguamento graduale al nuovo regime entro\nl’arco di tempo della vigenza del presente contratto, fermo restando che\nalmeno il 50% di tale adeguamento deve realizzarsi entro il 1° biennio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexworktxt\">\u003Ch3>Art. 38 - Cessione delle ferie e dei permessi retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>a titolo gratuito\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 24 del D.lgs. 151\u002F2015 e\ncompatibilmente con il diritto ai riposi settimanali e alle ferie annuali\nretribuite i lavoratori potranno cedere a titolo gratuito i permessi retribuiti\ne le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti del medesimo datore di\nlavoro al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che\nper le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne la cessione delle ferie essa potrà avere ad oggetto\nsoltanto i giorni disponibili, vale a dire quelli che in base al CCNL risultano\nin più rispetto al periodo minimo legale di ferie di 4 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle medesime condizioni e sempre compatibilmente con il diritto ai riposi\nsettimanali e alle ferie annuali retribuite è possibile la cessione fra\nlavoratori di tutti o parte dei giorni di permesso aggiuntivi e\u002Fo ulteriori\nrispetto a quelli irrinunciabili e non cedibili in favore del lavoratore che si\ntrovi in particolari condizioni personali e familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette previsioni sono parimenti estese ad ogni altra analoga situazione che,\noltre i figli minori, interessi anche il coniuge, i parenti e gli affini entro\nil 2° grado del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di poter fruire dei presenti benefici, il lavoratore interessato\ndovrà aver utilizzato tutti gli istituti legali e contrattuali\nutilizzabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta dovrà adeguatamente documentare la situazione di gravità alla\nbase della richiesta stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mentre i riposi potranno essere fruiti anche in modalità oraria, le ferie\ndovranno essere invece fruite esclusivamente in modalità giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per meglio consentire l’esercizio di tale diritto presso ogni Fabbriceria\nsarà istituita una apposita “Banca Ore Etica” nella quale i lavoratori, in\nforma anonima, potranno far confluire le proprie ferie aggiuntive e i permessi\nretribuiti maturati, cedibili gratuitamente e volontariamente a favore dei\ncolleghi che versino nelle particolari situazioni di grave necessità regolate\ndal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale, nei limiti di cui al richiamato art. 24 potrà\nindividuare ulteriori soggetti bisognosi di assistenza ai quali estendere tale\ndiritto nonché ipotesi aggiuntive a quelle qui individuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre in sede aziendale potrà inoltre essere concordato l’impegno per la\nFabbriceria a donare un pari numero di quote orarie per ogni donazione\neffettuata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale potrà altresì prevedere che al presentarsi di\nfattispecie di dipendenti che versano nelle richiamate situazioni di necessità\nla Fabbriceria provveda a rendere note le stesse con contestuale avvio di una\neventuale sottoscrizione volontaria da parte dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 39 - Patrocinio legale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o\npenale nei confronti del dipendente per fatti e\u002Fo atti direttamente connessi\nall’adempimento dei compiti d’ufficio e allorquando non sussista accertata\nnegligenza o colpa del dipendente che comporti l’adozione di provvedimenti\ndisciplinari o di risoluzione del rapporto di lavoro, gli Enti, nella tutela\ndei propri diritti ed interessi assumeranno a proprio carico, dove non sussista\nconflitto d’interessi, ogni onere di difesa fino alla apertura del\nprocedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente\nda un legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti potranno esigere dal dipendente, eventualmente condannato con\nsentenza passata in giudicato, per fatti a lui imputati, per averli commessi\nper dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>Titolo VI - ASSENZE, PERMESSI, CONGEDI E ASPETTATIVE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Assenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante l’orario di lavoro, il dipendente non può abbandonare il proprio\nlavoro se non debitamente autorizzato dall’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente è tenuto, in caso di assenza dal lavoro, ad avvertire\nl’Ente nello stesso giorno in cui ha inizio l’assenza, di norma prima\ndell’inizio del turno di servizio, e a giustificarla al più tardi entro il\n2° giorno; il tutto salvo il caso di comprovata forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che, senza giustificazione, è rimasto assente dal lavoro, è\nsoggetto a procedimento disciplinare e, durante l’assenza, perde il diritto\nalla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Permessi a recupero\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente può usufruire, in qualunque periodo dell’anno,\ncompatibilmente con le esigenze di servizio, per giustificati motivi personali\ne familiari, di permessi di breve durata, non superiori alla metà della\ngiornata lavorativa, recuperabili, in accordo con la Direzione dell’Ente, con\naltrettante ore di lavoro, fino a un massimo di 36 ore complessive annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato recupero delle ore di permesso effettuate la retribuzione\nindividuale di cui all’art. 72, comma 2), lett. a), viene proporzionalmente\nridotta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Permessi retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha diritto di usufruire dei seguenti permessi retribuiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)giorni 3 lavorativi per evento di decesso di parenti (genitori, coniuge,\nfigli, fratelli) o affini entro il 2° grado o persone comunque conviventi con\nil dipendente, fruibili anche cumulativamente;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b)18 ore di permesso retribuito nell’anno per particolari motivi personali\ne familiari. Tali permessi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non riducono le ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non sono fruibili per frazioni di ora, sono valutati a tutti gli effetti di\nlegge e contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-possono essere fruiti cumulativamente anche per la durata della intera\ngiornata lavorativa: in tale ipotesi, l’incidenza della assenza sul monte ore\na disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a 6 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di 2° livello previa individuazione delle fattispecie\nprincipali provvederà a regolamentare la materia sulla base di quanto previsto\ndal regolamento allegato al presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)giorni 1 per la donazione di sangue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)i donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti per il\ntempo occorrente al prelievo finalizzato alla individuazione dei dati genetici,\nai prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti\nin attesa di trapianto e all’accertamento della idoneità alla donazione, e\u002Fo\ndi sangue midollare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Cp>e) giorni 3 per i dipendenti chiamati a svolgere funzioni presso gli Uffici\nelettorali per le elezioni del Parlamento nazionale, per le elezioni comunali,\nprovinciali, regionali ed europee, nonché le consultazioni referendarie, in\ncoincidenza con le operazioni di voto e scrutinio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha altresì diritto, ove ricorrano le condizioni, di usufruire\ndi permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge e per\nsostenere esami attinenti alla carriera o al miglioramento professionale,\nlimitatamente al periodo necessario per sostenere le prove stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 bis - Assenze per visite mediche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Assenza per visite mediche che durano per tutta la giornata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza del dipendente che deve sottoporsi a visite mediche, esami\ndiagnostici, analisi e terapie ambulatoriali in regime di ‘day hospital’ o\npresso strutture sanitarie pubbliche o private è da considerare al pari\ndell’assenza per malattia qualora sussistano le seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-permanenza nel luogo di cura per tutto l’arco della giornata\nlavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il tempo impiegato per rientrare dal luogo di cura non permette al\ndipendente di tornare al lavoro entro la fine della giornata lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il medico che esegue la prestazione attesta che la terapia non è\ncompatibile con l’attività lavorativa da svolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Assenza per visite mediche che non durano per tutta la giornata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la visita medica, gli accertamenti diagnostici e le prestazioni\nspecialistiche durino solamente poche ore, non risultando applicabile il\ntrattamento previsto per le assenze per malattia, la corrispondente mancata\nprestazione deve essere coperta mediante l’utilizzo dei permessi retribuiti\ndi cui all’art. 42 fruibili sia su base giornaliera che oraria, o usufruendo\ndell’istituto della banca delle ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Congedo matrimoniale\u002Funioni civili\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha diritto a un congedo straordinario di 15 giorni consecutivi\ndi calendario da usufruire entro 30 giorni dalla data del matrimonio e unioni\ncivili comprovato mediante regolare documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo matrimoniale e per unioni civili deve essere\navanzata dal dipendente con almeno 15 giorni di calendario di anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo matrimoniale e per unioni civili interrompe il periodo di prova\nche si intende prolungato di un eguale periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 44 - Congedi dei genitori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di\ntutela della maternità e della paternità contenute nella legge 53\u002F2000, nel\nD.lgs. 151\u002F2001, nel D.lgs. n. 119 del 18\u002F7\u002F2011 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, in alternativa a quanto disposto dal D.lgs. 151\u002F2001, ai\nsensi della innovazione introdotta dal comma 485) dell’art. 1 della legge\n145\u002F2018, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro\nesclusivamente dopo l’evento del parto entro i 5 mesi successivi allo stesso,\na condizione che il medico specialista del SSN, o con esso convenzionato, e il\nmedico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di\nlavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della\ngestante e del nascituro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i periodi di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha\ndiritto, rispettivamente, alla seguente indennità economica, comprensiva di\nquanto erogato dall’INPS:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)100% della retribuzione individuale per il periodo di astensione\nobbligatoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)30% della retribuzione individuale per il periodo di astensione\nfacoltativa, fatta eccezione per i primi 30 giorni, comprensivi dei giorni\nfestivi, fruibili anche in modo frazionato, per i quali è prevista la\nretribuzione al 100%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di\nastensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di\nun periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la\nmadre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo\nobbligatorio post-parto e il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra\ndalla data di effettivo rientro a casa del figlio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente al periodo di astensione obbligatoria e sino al compimento\ndel 3° anno di vita del bambino, in caso di malattia dello stesso, per le\nlavoratrici madri e, in alternativa, per i dipendenti padri, sono riconosciuti,\nper ciascun anno di età del bambino, 30 giorni di assenza, comprensivi dei\ngiorni festivi, interamente retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di astensione facoltativa retribuiti al 100% e i periodi di\nassenza di cui al precedente comma 3) non riducono le ferie, sono valutati ai\nfini della anzianità di servizio e sono considerati ai fini del TFR, ove\nspettante, con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di parto plurimo i periodi di riposo, di cui all’art. 39 del\nD.lgs. 151\u002F2001, sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate\nanche dal padre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni economiche eventualmente a carico dell’INPS e anticipate\ndall’Ente, sono conguagliate alla fine di ciascun periodo di paga, nel loro\nimporto con quello dei contributi e delle altre somme dovute all’INPS stesso\ndall’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel calcolo delle integrazioni a carico dell’Ente si dovrà tenere conto\ndelle indennità a carico dell’INPS, utilizzando il procedimento di\nlordizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per sottoporsi\nad esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche,\nnel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro (art.\n14, D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per fruire del diritto ad assentarsi dal lavoro per esami prenatali, la\nlavoratrice è tenuta a presentare all’Ente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)specifica domanda, nella quale deve essere indicata la data della\nvisita\u002Fdegli esami;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)documentazione giustificativa, rilasciata dalla struttura cui la\nlavoratrice si è rivolta dalla quale risulti la data e l’orario di\neffettuazione degli esami.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Ch3>Art. 45 - Congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore padre ha diritto a fruire, entro i primi 5 mesi dalla nascita\ndel figlio, di 5 giorni di congedo obbligatorio anche in modo non continuativo,\nma non frazionabili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso ha la possibilità, sempre entro i primi 5 mesi dalla nascita del\nfiglio, di fruire di un ulteriore giorno di congedo, che è facoltativo, che\ncomporterà la riduzione, in egual misura, della disponibilità del periodo di\nastensione obbligatoria \u002Ffacoltativa dalla lavoratrice madre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di congedo di paternità obbligatorio possono essere goduti anche\nin contemporanea al congedo di maternità obbligatorio, o facoltativo della\nmadre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I congedi di cui ai precedenti commi 1) e 2) sono fruibili anche dal padre\nlavoratore adottivo e affidatario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cp>Sia per le assenze per congedo obbligatorio, che per quella per congedo\nfacoltativo, al dipendente compete la retribuzione piena e l’accredito dei\ncontributi figurativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1\u002F1\u002F2020 i giorni di congedo di cui al comma 1), ferme\nrestando le condizioni ivi previste per la loro fruizione, sono elevati a 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Ch3>Art. 46 - Frazionamento del congedo parentale\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione oraria dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 7\ndel D.lgs. 80\u002F2015 e dell’art. 32, comma 1 bis) del T.U. per il personale in\nfull-time e in part-time, è frazionabile fino al minimo di 1 ora continuativa\nda fruire, in linea di massima, all’inizio o al termine della prestazione\nlavorativa prevista per la madre lavoratrice o il padre lavoratore e non può\nessere cumulata con permessi o riposo richiesti a qualsiasi titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso la somma delle ore fruite nell’arco di ciascun mese dovrà\ncorrispondere comunque a giornate intere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’esercizio della facoltà del frazionamento, gli interessati\ndovranno inoltrare all’Ente, con un preavviso minimo di 2 giorni, una\napposita istanza contenente la durata del periodo richiesto e la collocazione\nnella giornata, se il frazionamento richiesto ha natura oraria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch3>Art. 47 - Congedo donne vittime di violenza di genere\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo per le donne vittime di violenza è disciplinato dal D.lgs. n.\n80\u002F2015 e successive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice, inserita nei percorsi relativi alla violenza di genere,\ndebitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai\nCentri antiviolenza o dalle Case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro\nper motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo\ndi 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e\ncontinuativa inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere, debitamente certificati dai Servizi sociali del comune di residenza o\ndai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio, hanno diritto alla sospensione\ndel rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di\nprotezione, per il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non\npuò essere superiore a 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la\nlavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il\ndatore di lavoro o il committente con un termine di preavviso non inferiore a 7\ngiorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a\nprodurre la certificazione di cui ai commi 2) e 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire una\nindennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci\nfisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da\ncontribuzione figurativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità\npreviste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono\nl'importo della indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti\nall'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di\nlavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per\nle prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è\ncorrisposta con le modalità di cui all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1979 n.\n663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo è computato ai fini della anzianità di servizio a tutti gli\neffetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della 13a mensilità e\ndel TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo di cui al comma 1) può essere usufruito su base oraria o\ngiornaliera nell’arco temporale di 3 anni. È demandata alla contrattazione\ndi 2° livello la modalità di fruizione del congedo. In caso di mancata\nregolamentazione da parte della contrattazione di 2° livello, la dipendente\npuò scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su\nbase oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio\ngiornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente\nprecedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice di cui al comma 1) ha diritto alla trasformazione del\nrapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od\norizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente\ntrasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo\npieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente, inoltre, si impegna a valutare con la massima urgenza e priorità\nuna eventuale richiesta di mobilità territoriale, ove possibile, che dovesse\npervenire dalla lavoratrice, laddove tale mobilità sia coerente con il\npercorso di protezione. Il mancato accoglimento della richiesta è da\nconsiderarsi eccezionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle\ndisposizioni di legge in vigore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Congedi per la formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti possono essere concessi, a richiesta, congedi per la\nformazione, di cui all’art. 5 della legge 53\u002F2000, con diritto alla\nconservazione del posto, nella misura percentuale annua complessiva del 10% del\npersonale in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31\ndicembre dell’anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del congedo è pari a 2 mesi nell’arco della vigenza\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la concessione dei congedi di cui al comma 1) i dipendenti interessati\ndevono presentare all’Ente, almeno 60 giorni prima dell’inizio delle\nattività formative, una specifica domanda contenente l’indicazione della\nattività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata\nprevista della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei\nlimiti di cui al comma 3) e secondo la disciplina dei commi 5) e 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1) quando\nricorrono le seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il periodo previsto di assenza superi la durata di 2 mesi consecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la\nfunzionalità dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con\nl’interesse formativo del dipendente, qualora la concessione del congedo\npossa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non\nrisolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3), l’Ente può\ndifferire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di congedo non è computabile nell’anzianità di servizio e non\nè cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di infermità intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia\ndata comunicazione scritta al datore di lavoro, si dà luogo ad interruzione\ndel congedo medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 49 - Formazione aziendale e aggiornamento professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nella consapevolezza che l’attività delle Fabbricerie si fonda\nprincipalmente sugli elementi umani, ritengono che, oltre che interventi sulla\nrazionalizzazione e sul miglioramento continuo dei servizi, sulla comunicazione\ne sulle tecnologie innovative, dovranno essere posti in atto interventi\nprogrammati per la formazione e l’aggiornamento continuo del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appare evidente che tali interventi formativi e\u002Fo di aggiornamento assumono\nuna valenza strategica per sostenere i processi di cambiamento, per consolidare\nima cultura di tipo gestionale improntata al risultato, per accrescere la\nmotivazione e la condivisione nei confronti degli obiettivi programmati dagli\nEnti, per sviluppare l’autonomia e la capacità di innovare e per orientare e\nfavorire i percorsi di carriera del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, per il mantenimento di standard professionali ottimali, che\ndevono costantemente rispondere alla specificità del servizio reso, occorrerà\nsviluppare adeguatamente l’aggiornamento professionale complessivo sia per\ngli aspetti tecnico-operativi sia per la migliore padronanza delle lingue\nstraniere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore impiegate per la partecipazione alle attività formative e di\naggiornamento professionale programmate a livello di Ente, in base a quanto\nprevisti dalla lett. c), comma 4.2) dell’art. 4, qualora pianificate in\norario extra lavorativo, saranno retribuite come lavoro supplementare e\u002Fo\nlavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito di tale attività, allo scopo di agevolare il trasferimento\ndelle conoscenze acquisite e di valorizzare l’esperienza dei lavoratori con\nelevata anzianità aziendale, potranno essere assunte iniziative utili per\nconsentire l’affiancamento da parte degli stessi lavoratori in veste di tutor\nper neo-assunti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze acquisite dal lavoratore partecipante alle suddette attività\nsaranno registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità\ndefinite dalla normativa in materia e le indicazioni che saranno fornite dal\nMinistero competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa di quanto sopra, i risultati delle attività formative saranno\nregistrati nel fascicolo personale del dipendente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di\nistruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione\nprofessionale, statali, equiparate o legalmente riconosciute, o comunque\nabilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro\nrichiesta, ad ore giornaliere di permesso retribuito nel limite massimo di 150\nore individuali retribuite in un triennio, fruibili anche in 1 anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli stessi hanno diritto ad essere ammessi in turni di lavoro che agevolino\nla frequenza ai corsi o la preparazione degli esami e, su loro richiesta,\nsaranno esonerati dal prestare lavoro supplementare e\u002Fo straordinario oltre il\nnormale orario giornaliero di lavoro e durante i riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti, che devono sostenere prove d’esame, compresi quelli\nuniversitari, usufruiscono - su richiesta - di permessi retribuiti giornalieri\nper sostenere le prove d’esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente, l’interessato\ndovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato,\ndichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che\nsiano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il limite individuale di cui al comma 1) è utilizzato annualmente in\nragione di un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno 1\nunità per Ente, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di\nstudio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o in istituti\nregolarmente riconosciuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al\ncomma 6), si procederà, in sede di confronto tra le Parti a livello di Ente, a\ndefinire i criteri di priorità per attribuzione delle ore di cui al comma\n1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti possono attribuire, a richiesta degli interessati, compatibilmente\ncon le proprie esigenze organizzative, permessi e aspettative non retribuite,\nanche di lungo periodo, per consentire momenti di sviluppo culturale e\nprofessionale attraverso periodi di alternanza di studio e lavoro e consentendo\ncosì la partecipazione di dipendenti interessati a corsi di studio, master,\nstage etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Aspettativa per motivi personali e familiari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente, che abbia superato il periodo di prova, che ne faccia\nrichiesta, può essere concessa, per gravi o comprovate necessità personali e\nper cause di malattia di familiari, fermo restando la salvaguardia delle\nesigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza\ndella anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 mesi nell’arco\ndella vigenza contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente potrà fare richiesta per cessare l’aspettativa prima del\ntermine stabilito; l’Ente comunicherà entro 7 giorni dalla richiesta\nl’accettazione o meno della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Aspettativa per chiamata e richiamo alle armi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di chiamata e richiamo alle armi, o di servizio civile, ai sensi\ndella normativa vigente, il dipendente viene collocato in aspettativa per tutto\nil periodo con diritto alla conservazione del posto fino a 1 mese dopo la\ncessazione del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che, salvo caso di comprovato impedimento, non si mette a\ndisposizione dell’Ente entro 1 mese dalla data di cessazione del servizio\npuò essere considerato dimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico previsto dalle norme di legge a favore dei\nrichiamati ha termine con la cessazione del periodo di richiamo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente chiamato a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche\nsindacali provinciali, regionali e nazionali è collocato, su richiesta, in\naspettativa non retribuita, per tutta la durata del mandato, con decorrenza\ndell’anzianità a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine della aspettativa l’Ente assegna al dipendente una posizione di\nlavoro di livello pari a quella di cui era titolare e comportante\nl’espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte prima del mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Permessi retribuiti in situazioni di handicap\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte dalla\nlegge n. 104\u002F92 trovano applicazione le agevolazioni ivi previste con le\nmodificazioni introdotte dalla legge 183\u002F2010 e dal D.lgs. 119\u002F2011, fatti\nsalvi gli accertamenti ivi prescritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi giornalieri di cui alla citata legge possono essere fruiti anche\ncon frazionamento orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi orari e giornalieri sono retribuiti per intero e coperti da\ncontribuzione previdenziale, secondo le disposizioni di legge e utili ai fini\ndella corresponsione delle mensilità aggiuntive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-support_disabilities\">\u003Ch3>Art. 55 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>psicofisiche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti, ai quali sia stata attestata dalla struttura pubblica o dalla\nstruttura associativa convenzionata\u002Faccreditata prevista dalle leggi vigenti la\ncondizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, da alcoolismo cronico o da\ngrave debilitazione psicofisica, purché si impegnino ad un progetto\nterapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle richiamate\nstrutture, usufruiscono delle seguenti misure di sostegno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)concessione di aspettativa non retribuita per infermità per l’intera\ndurata del ricovero presso strutture specializzate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)riduzione dell’orario di lavoro con l’applicazione degli istituti\nnormativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale,\nlimitatamente alla durata del progetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative a favore del\ndipendente non matura alcuna indennità derivante dagli istituti normativi\nprevisti dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VII - MALATTIA, INFORTUNIO E SICUREZZA SUL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 56 - Malattia e infortunio non professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Adempimenti e certificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per malattia e infortunio non professionale il dipendente\ndeve informare immediatamente, di norma prima dell’inizio del turno di\nservizio, la Direzione dell’Ente. Analogamente, deve essere comunicata\nl’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia per\nqualsiasi motivo, il dipendente è tenuto a comunicare entro 2 giorni il numero\ndi protocollo identificativo del certificato e dell’attestato di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui non è prevista la procedura telematica come, a titolo di\nesempio, in occasione di ricovero ospedaliero, il dipendente è tenuto a\nprodurre la certificazione cartacea consegnata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Accertamenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto della normativa vigente, l’Ente ha facoltà di verificare\nl’esistenza della malattia o dell’infortunio e controllarne il decorso\ntramite le strutture sanitarie pubbliche preposte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente assente è tenuto, fin dal 1° giorno d’assenza, a farsi\ntrovare nel domicilio comunicato per il suddetto controllo, in ciascun giorno,\nanche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La mancata osservanza da parte del dipendente degli obblighi sopra indicati,\novvero il rifiuto di sottoporsi a visite di controllo, comporta la perdita del\ntrattamento di malattia ed è sanzionabile sotto il profilo disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Durata e periodo di comporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente, che ha superato il periodo di prova, ha diritto, in caso\nd’assenza per malattia o infortunio, alla conservazione del posto per un\nperiodo di 18 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di comporto il dipendente ha diritto per i primi 12 mesi\nalla intera retribuzione individuale; i successivi 6 mesi decorrono senza\ndiritto ad alcuna retribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di patologie gravi, quali, ad esempio, oncologiche, sclerosi, ictus,\no per interventi chirurgici di trapianto di organi vitali o by-pass coronario,\nil dipendente, che ha superato il periodo di prova, ha diritto, in caso\nd’assenza per malattia o infortunio, alla conservazione del posto per un\nperiodo di 36 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di cui al comma precedente, durante il periodo di comporto il\ndipendente ha diritto per i primi 12 mesi alla intera retribuzione individuale;\nper i successivi 18 mesi la retribuzione è ridotta al 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di degenza ospedaliera, debitamente certificati, non danno luogo\nal raggiungimento dei termini di comporto sopra elencati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la maturazione del periodo di comporto vengono sommate tutte le assenze\nper malattia verificatesi nei 3 anni precedenti l’ultima manifestazione\nmorbosa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta decorso il periodo durante il quale il dipendente ha diritto alla\nconservazione del posto di lavoro, il rapporto di lavoro si risolve di diritto\ncon comunicazione scritta da parte dell’Ente all’interessato che conserva\nil diritto al TFR e alla indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di assenza per malattia viene computato come servizio a tutti gli\neffetti, ad esclusione del periodo durante il quale non decorre alcuna\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cp>4) Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di malattia o di infortunio non professionale il\ndipendente riceve dall’Ente la retribuzione individuale giornaliera a partire\ndal 1° giorno d’assenza per il tempo e nelle misure indicate nel comma 3),\nlett. b) e d).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni economiche eventualmente a carico dell’INPS e anticipate\ndall’Ente, sono conguagliate alla fine di ciascun periodo di paga, nel loro\nimporto con quello dei contributi e delle altre somme dovute all’INPS stesso\ndall’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel calcolo delle integrazioni a carico dell’Ente si dovrà tenere conto\ndelle indennità a carico dell’INPS, utilizzando il procedimento di\nlordizzazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 57 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora ricorra infortunio sul lavoro o malattia professionale, il\ndipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla completa\nguarigione clinica o alla stabilizzazione degli esiti, accertate dall’INAIL e\ncomunque non oltre il periodo previsto dall’art. 56, comma 3), lett. c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul lavoro, anche se esso consente la continuazione\ndella attività lavorativa, il dipendente ha l’obbligo di informare l’Ente\ntempestivamente e comunque non oltre le 24 ore dall’evento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente anticipa l’intero trattamento economico previsto dall’INAIL,\nosservando per i rimborsi le procedure disposte dall’INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le prestazioni economiche a carico dell’INAIL anticipate dall’Ente,\nil dipendente è tenuto a fare avere al proprio Ente gli assegni relativi a\ndette prestazioni non appena sono a lui rimessi dall’INAIL stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio attribuibile alla responsabilità di terzi, l’Ente\npuò rivalersi nei diritti dell’infortunato fino alla concorrenza della somma\nerogata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento dei dipendenti affetti da tubercolosi si fa riferimento\nalle norme legislative vigenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 58 - Tutela della salute e ambiente di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che la cura e il miglioramento continuo dell’ambiente\ndi lavoro e la sicurezza sul lavoro devono essere principi informatori dei\ncomportamenti organizzativi e operativi sia della Direzione dell’Ente che di\ntutto il personale dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra\nindicati la tutela della salute e della sicurezza e individuano nella\nprevenzione lo strumento per eliminare odiminuire i rischi e per migliorare\nl’ambiente e le condizioni di lavoro del personale dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti provvedono a dare piena attuazione, compatibilmente con la natura\ndei luoghi oggetto del patrimonio, alle previsioni normative contenute nei\nDd.lgs. 626\u002F94, 81\u002F08 e 3 agosto 2009 n. 106 e s.m.i. In tale ambito gli Enti\nprovvedono agli accertamenti preventivi e periodici relativi agli ambienti di\nlavoro e alla effettuazione, laddove necessario, delle visite mediche dei\ndipendenti, per i quali sarà stilata una cartella sanitaria e di rischio da\ncustodire presso l’Ente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Rappresentanti per la sicurezza (RLS)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.,\ndall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995 - le cui disposizioni si\nintendono integralmente richiamate - e in relazione alle dimensioni\noccupazionali degli Enti e delle competenze attribuite alla contrattazione\nnazionale di categoria, in merito al RLS si conviene quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)negli Enti con più di 15 dipendenti a tempo indeterminato i lavoratori\neleggono all’interno della RSU, all’atto della costituzione o del rinnovo\no, in assenza all’interno della RSA, 1 RLS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)negli Enti che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato il RLS\nviene eletto dai lavoratori al loro interno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lo svolgimento dei suoi compiti il RLS ha diritto rispettivamente a un\nmassimo di 24 e di 12 ore di permesso retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di permesso del RLS facente parte della RSU o della RSA non incidono\nsul monte ore di permessi delle strutture di rappresentanza sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 60 - Dispositivi di protezione e divise\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti forniscono ai propri dipendenti i dispositivi di protezione\nindividuali e si assicurano che essi siano correttamente utilizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti, laddove le mansioni lo richiedano, forniscono ai dipendenti le\ndivise e\u002Fo gli indumenti di lavoro necessari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VIII - TUTELA DELLA DIGNITÀ DEI DIPENDENTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Portatori di handicap\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti, nell’ambito delle normative di legge vigenti, pongono in essere\ngli interventi organizzativi e logistici ritenuti necessari per favorire\nl’inserimento nella attività lavorativa di soggetti portatori di handicap,\nladdove questi dipendenti siano presenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra gli interventi è inclusa, nella misura consentita dalle condizioni\noggettive, la rimozione delle eventuali barriere architettoniche che fossero\nd’ostacolo alla attività lavorativa di tali soggetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 – Volontariato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, sensibili alle problematiche di carattere sociale e nel rispetto\ndegli indirizzi legislativi, convengono sull’opportunità di considerare\npositivamente, nell’ambito del rapporto di lavoro, le necessità dei\ndipendenti impegnati volontariamente a svolgere una attività o una funzione di\nparticolare significato sociale e umanitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti, in relazione alle disposizioni legislative vigenti, consentono,\ncompatibilmente con le esigenze del servizio, ai dipendenti che fanno parte di\nOrganizzazioni volontarie, di fruire delle forme di flessibilità dell’orario\ndi lavoro in atto a livello di Ente, a norma del presente contratto, di\nflessibilità d’orario anche individuale e di permessi retribuiti e non.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo,\nconcordano di incontrarsi per verificare le eventuali modifiche legislative che\ndovessero intervenire in tema di disciplina della attività di volontariato e\nprestazioni ad essa connesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. 63 - Pari opportunità tra uomo e donna\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto di recepire il D.lgs. n. 198\u002F2006,\ncosiddetto “Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, le Parti promuovono misure volte ad eliminare ogni\ndiscriminazione basata sul sesso che abbia come conseguenza o come scopo di\ncompromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei\ndiritti umani e delle libertà fondamentali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cp>Ogni Ente promuove iniziative, anche su proposta delle rappresentanze\nsindacali volte a verificare non solo il rispetto della normativa sulla\nparità, ma anche a rendere effettive le condizioni di opportunità rimuovendo\ngli ostacoli che ne impediscano la realizzazione nel campo delle assunzioni,\ndella formazione professionale, della retribuzione e della carriera.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che il principio della parità non\nosta al mantenimento o alla adozione di misure che prevedano vantaggi specifici\na favore del sesso sottorappresentato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla contrattazione a livello aziendale è assegnata la funzione di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)esaminare l’andamento occupazionale femminile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire\nuna effettiva parità di opportunità per la collocazione professionale, il\nriconoscimento del valore del lavoro, i processi di sviluppo di carriera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, le Parti si\nimpegnano a costituire a livello di Associazione il Comitato per le Pari\nOpportunità composto in misura paritetica da rappresentanti designati dalle\nOO.SS. firmatarie del presente CCNL e da rappresentanti dell’Associazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Associazione assicura le condizioni e gli strumenti per il funzionamento\ndel Comitato di cui al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Codice di comportamento contro le discriminazioni,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>le molestie e le molestie sessuali,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>nonché contro gli atti di violenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sulla necessità di adottare in ciascuna Fabbriceria un\nCodice di comportamento, le cui linee guida sono riportate in Appendice, e che\npotrà essere maggiormente dettagliato in sede di contrattazione aziendale per\nmeglio rispondere alle singole realtà di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Comitato sul fenomeno del mobbing\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di contrastare forme di sistematica violenza morale o psichica da\nchiunque attuata nei confronti di un dipendente durante lo svolgimento del\nlavoro, le Parti concordano che al Comitato per le pari opportunità tra uomo e\ndonna, di cui al precedente art. 63, vengano attribuite anche le funzioni e i\ncompiti previsti dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Associazione assicura le condizioni e gli strumenti per il funzionamento\ndel Comitato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IX - NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Obblighi del dipendente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente deve prestare l’attività lavorativa con impegno e\nresponsabilità, tenendo una condotta costantemente uniformata a principi di\ndisciplina, dignità e moralità. In particolare deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)osservare le norme del presente Contratto e le disposizioni impartite\ndall’ Ente, e comunque dai superiori, anche con riferimento alle norme\nvigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)informare immediatamente i propri superiori di qualsiasi infortunio che\naccada durante lo svolgimento della attività lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)rispettare l’orario di servizio, adempiendo alle formalità prescritte\ndall’ Ente per il controllo della presenza e non allontanarsi, senza espressa\nautorizzazione del responsabile, dal posto di lavoro durante l’orario di\nservizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni\naffidategli; non trarre profitto, con danno verso l’Ente, in riferimento a\nquanto forma oggetto delle sue funzioni; rispettare il segreto d’ufficio e\nnon svolgere attività contraria agli interessi dell’Ente medesimo. È fatto\nespresso divieto di ricevere compensi o regali sotto qualsiasi forma per\nl’attività svolta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)espletare le sue funzioni tenendo un contegno sempre corretto ed educato,\nche concorra al buon nome dell’Ente; usare sempre rispetto, riguardo e ogni\ndoverosa sollecitudine, sia con gli altri dipendenti, che con gli utenti,\nvenendo sempre incontro alle richieste di questi ultimi, tenuto presente i loro\ndiritti al miglior trattamento e alla maggiore cortesia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)astenersi dallo svolgere, durante l’orario di lavoro, occupazioni\nestranee al servizio, né, durante i periodi di assenza per malattia o\ninfortunio, attendere ad attività che possano ritardare il recupero\npsicofisico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)avere riguardo dei locali, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e\ndegli strumenti a lui affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)non introdurre, senza autorizzazione, persone estranee all’Ente in\nlocali e luoghi non aperti al pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)astenersi dal partecipare all’adozione di provvedimenti dell’Ente in\ngrado di coinvolgere, direttamente o indirettamente interessi propri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)comunicare immediatamente all’Ente ogni mutamento del proprio domicilio\ne\u002Fo residenza sia durante il servizio che durante i periodi di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciò che attiene alla malattia, il dipendente ha l’obbligo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)trascorsi 2 giorni lavorativi dal suo inizio, darà immediata notizia\ndella propria malattia all’Ente, salvo il caso di grave e comprovato\nimpedimento. La mancata comunicazione della assenza, trascorso 1 giorno\nlavorativo dal suo inizio, farà considerare l’assenza stessa\ningiustificata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)attenersi, per quanto attiene alla certificazione attestante l’effettivo\nstato d’infermità alla procedura di cui all’art. 56;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)riprendere servizio alla scadenza del periodo indicato dal certificato del\nmedico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti,\ndalla data indicata sul certificato del medico di controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)comunicare immediatamente all’Ente, salvo il caso di grave e comprovato\nimpedimento, il perdurare dello stato di malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)osservare l’obbligo di reperibilità presso il recapito comunicato\nall’Ente nelle fasce orarie, tutti i giorni (festivi e domenica inclusi)\ndalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Sanzioni e procedure disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La mancata osservanza degli obblighi di cui all’art. 66 determinano,\nsecondo la gravità dell’infrazione, l’applicazione delle seguenti sanzioni\ndisciplinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)richiamo verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)multa d’importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di\nretribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 180\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)licenziamento disciplinare senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale può\nessere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente\ne senza averlo sentito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contestazione al dipendente dei provvedimenti disciplinari più gravi del\nrimprovero verbale viene fatta per iscritto, con la specifica indicazione dei\nfatti costitutivi della infrazione. La contestazione deve essere tempestiva,\ncomunque non oltre i 20 giorni dal momento in cui l’ufficio preposto ha avuto\neffettiva conoscenza della mancanza commessa, e deve contenere l’indicazione\ndel termine entro il quale il dipendente può presentare gli argomenti a\npropria difesa. Detto termine non può essere inferiore a 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente, entro il termine definito dalla lettera di contestazione\nscritta, può presentare le proprie giustificazioni per iscritto, ovvero\nrichiedere di discutere la contestazione stessa facendosi assistere da un\nrappresentante del sindacato cui aderisce o conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione, completata l’istruttoria, la quale dovrà esaurirsi entro 30\ngiorni dal termine concesso al dipendente per le giustificazioni, applica al\ndipendente il provvedimento adottato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il\ndipendente, al quale sia stata comminata una sanzione disciplinare, può\npromuovere, nei 20 giorni successivi, un tentativo di conciliazione ai sensi\ndell’art. 90 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del\nCollegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Codice disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Codice disciplinare deve essere portato a conoscenza dei\ndipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il tipo e\nl’entità delle sanzioni comminate in applicazione dell’articolo\nprecedente, sono determinanti in base ai seguenti criteri generali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)intenzionalità del comportamento e grado della colpa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) rilevanza degli obblighi violati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)entità del danno o grado di pericolo arrecato all’ Ente, agli utenti o\na terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)proporzionalità fra infrazione e sanzione e gradualità della\nsanzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)reiterazione della mancanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale e scritto sono comminate per\nle mancanze di minore entità; le rimanenti sanzioni per le mancanze di maggior\nrilievo. La determinazione della entità della mancanza avviene in applicazione\ndei criteri generali enunciati al comma 1) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi\n2 anni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incorre nei provvedimenti di cui alle lett. a), b), c), e d) dell’articolo\nprecedente, fra i possibili comportamenti sanzionabili, il dipendente che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)adotti una condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti\ndi altri dipendenti, di terzi e non adeguata della sacralità dei luoghi di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)ritardi, senza giustificato motivo, l’inizio del lavoro o lo sospenda o\nne anticipi la cessazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)esegua il lavoro con negligenza o mostri negligenza nella cura dei locali\no di altri beni strumentali affidati al dipendente in ragione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)procuri guasti a cose o impianti comunque esistenti nell’Ente per\ndisattenzione o negligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)adotti comportamenti o procuri molestie lesive della dignità e della\nlibertà della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)trasgredisca l’osservanza del presente contratto, nonché le\ndisposizioni di servizio e dell’orario di lavoro, o ponga in essere\ncomportamenti che arrechino pregiudizio alla disciplina, alla morale,\nall’igiene e alla sicurezza dell’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle normative vigenti e sempre che si configuri un notevole\ninadempimento è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato\nmotivo nei punti previsti dal precedente comma qualora le infrazioni abbiano\ncarattere di particolare gravità; in particolare il licenziamento con\nimmediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)rissa o vie di fatto sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)assenza ingiustificata oltre il 4° giorno o per 3 volte nell’anno\nsolare nei giorni precedenti o seguenti ai festivi o alle ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo ad almeno 2\nsospensioni nel corso dell’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)danneggiamento volontario o per negligenza grave e dimostrata di impianti\no di materiale dell’Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)atto implicante dolo o colpa grave con danno dell’Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)alterazioni dolose dei sistemi di controllo dell’Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)abbandono del posto di lavoro o grave negligenza nella esecuzione del\nlavoro o di ordini ricevuti che implichino pregiudizio alla incolumità delle\npersone o alla sicurezza degli ambienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)gravi e reiterati comportamenti lesivi della dignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)contraffazione o mendace dichiarazione sulla documentazione inerente\nall’assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non\nesaustivo dei casi che potranno dar luogo alla adozione del provvedimento del\nlicenziamento per mancanze gravi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Sospensione cautelare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancanze che prevedono il licenziamento senza preavviso, l’Ente\npotrà disporre la sospensione cautelare del dipendente con effetto immediato,\nonde procedere ad accertamenti preliminari per un periodo massimo di 10 giorni\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente comunicherà per iscritto al dipendente i fatti rilevanti ai fini\ndel provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui le giustificazioni siano accolte, il dipendente sarà\nreintegrato nel posto di lavoro e gli verrà corrisposta la retribuzione per il\nperiodo della sospensione cautelare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo X - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per licenziamento del dipendente ai sensi delle norme disciplinari del\npresente contratto e delle leggi vigenti per i rapporti di diritto privato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per dimissioni del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per morte del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per collocamento a riposo d’ufficio, al raggiungimento dei requisiti\nanagrafici e\u002Fo contributivi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per il\nconseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per malattia o conseguenza d’infortunio, la cui durata abbia superato il\nperiodo di conservazione del posto come previsto dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso l’Ente comunica sempre per iscritto l’intervenuta\nrisoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Termini di preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a\ntempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova nei casi in cui è\ndovuto ai sensi di legge, è fissato secondo la tabella seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"662\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"215\">\n  \u003Ccol width=\"91\">\n  \u003Ccol width=\"91\">\n  \u003Ccol width=\"91\">\n  \u003Ccol width=\"90\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">anzianità\u002Farea\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(giorni)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">B-C\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(giorni)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">D-E\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(giorni)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">Q\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(giorni)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">120\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">oltre 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">150\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti\ntermini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari\nall’importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla\ncorrispondente indennità, è computato nella anzianità di servizio a tutti\ngli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà della Parte che riceve la disdetta di cui al comma 1) del\npresente articolo, cessare il rapporto di lavoro sia all’inizio che nel corso\ndel preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e\nmaturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente\nnon compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XI - TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Retribuzione e sue definizioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico annuale è suddiviso in 14 mensilità e la\nretribuzione viene corrisposta mensilmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione è definita come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)retribuzione base, costituita dai valori tabellari mensili, comprensivi\ndella indennità di contingenza, comunque denominata, come riportati nelle\ntabelle A) e B) riportate in Appendice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)retribuzione individuale con la quale si intende la retribuzione base\nmensile, incrementata dalla eventuale indennità di\nstaff\u002Fresponsabilità\u002Fcoordinamento o di funzione, dal maturato di anzianità,\ndalla progressione di anzianità e da altri eventuali assegni a carattere\ncontinuativo ‘ad personam’;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)retribuzione globale di fatto mensile o annuale, con la quale si intende\nla somma della retribuzione individuale e delle quote di competenze aggiuntive\nper 13a e 14a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo giornaliero della retribuzione si ottiene dividendo per 26 la\nretribuzione base.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo orario della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione\nbase per 156.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, permessi a\nproprio carico, assenze ingiustificate etc.) la retribuzione globale mensile\nsarà decurtata in rapporto e nella misura della durata della prestazione\nlavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai parametri retributivi\ngiornalieri e orari come determinati nei commi 3) e 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 73 - Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il 20 dicembre di ciascun anno sarà corrisposto al personale\ndipendente un importo pari a 1 mensilità della retribuzione di cui all’art.\n72, comma 2), lett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno il dipendente avrà diritto a tanti 12simi dell’ammontare della\n13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come\nmese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la 13a mensilità spettante per i periodi di assenza per\nmalattia, per gravidanza e puerperio si rinvia a quanto riportato negli\nappositi articoli del presente contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 74 - Quattordicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dipendente sarà corrisposto, entro il mese di luglio di ogni\nanno, un importo pari a 1 mensilità della retribuzione di cui all’art. 72,\ncomma 2), lett. b), in atto al 30 giugno immediatamente precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei 12 mesi\nprecedenti la suddetta data, al dipendente saranno corrisposti tanti 12simi per\nquanti sono i mesi del servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli Enti in cui non è prevista l’erogazione della 14a mensilità, in\nfase di prima applicazione e con decorrenza dal 1° giorno dell’anno\nsuccessivo alla prima applicazione del presente contratto, la 14a mensilità è\npari alla retribuzione di cui all’art. 72, comma 2), lett. a); al suo\nfinanziamento si procederà, anche gradualmente, e comunque entro la durata del\npresente contratto, previo confronto con le rappresentanze sindacali, mediante\nl’utilizzo dei fondi destinati a premi e\u002Fo indennità erogati a titolo\ngeneralizzato e\u002Fo a titolo di produttività collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della 14a\nmensilità, si fa riferimento alle analoghe norme riguardanti la 13a\nmensilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Ch3>Art. 75 - Trattamento di famiglia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>- Assegno per il nucleo familiare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli Enti che, stante le vigenti disposizioni, non rientrano fra i datori\ndi lavoro soggetti alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) gestita\ndall’INPS, si stabilisce che al personale dipendente avente diritto verrà\ncorrisposto per i propri familiari un trattamento di famiglia secondo la\ndisciplina vigente per la CUAF.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli interessati sono tenuti a presentare all’Ente tutta la documentazione\noccorrente per l’accertamento del diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di famiglia di cui al presente articolo non è considerato\nretribuzione a nessun effetto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 76 - Progressione di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1\u002F1\u002F2008 è istituita la progressione di anzianità\narticolata in 4 scatti biennali in cifra fissa, come riportato nella tabella C)\nriportata in Appendice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il finanziamento degli scatti di cui al comma 1) sarà posto a carico del\nrinnovo contrattuale nel quale essi si realizzano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-longserviceallowancetype2\">\u003Cp>2 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1\u002F1\u002F2014 gli scatti di anzianità avranno cadenza\ntriennale e pertanto gli scatti con decorrenza in pari data verranno\ncorrisposti con decorrenza dall’1\u002F1\u002F2015. Al personale in servizio che\nmaturerebbe lo scatto successivamente all’1\u002F1\u002F2014 verranno in pari data\nattribuiti i ratei in 24simi maturati alla data del 31\u002F12\u002F2013.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla stessa data cessano di decorrere gli scatti di anzianità previsti dai\nprecedenti contratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote maturate a tale data e gli scatti in maturazione, proporzionalmente\ntemporizzati e monetizzati, sono conservati come maturato individuale di\nanzianità, non riassorbibile, e fanno parte della retribuzione individuale di\ncui all’art. 72, comma 2), lett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il maturato individuale di anzianità è utile ai fini previdenziali e del\nTFR comunque denominato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio ad Area superiore il dipendente conserva l’anzianità\ndi servizio ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero\ndegli stessi il cui valore sarà ragguagliato agli importi previsti per\nl’Area di arrivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Retribuzione accessoria - Indennità varie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre a quelle già menzionate relative a lavoro supplementare,\nstraordinario, festivo, notturno, in turni avvicendati e reperibilità, ove ne\nricorrano le condizioni, al dipendente spettano anche le seguenti\nindennità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) indennità di maneggio valori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) indennità “superfestivi”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) indennità per lavori speciali disagiati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) indennità di staff\u002Fresponsabilità\u002Fcoordinamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) indennità di funzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) indennità di vigilanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le indennità, ad eccezione di quelle di\nstaff\u002Fresponsabilità\u002Fcoordinamento, di funzione e di vigilanza, non hanno\ncarattere continuativo ma vanno attribuite esclusivamente su specifica\nprestazione effettivamente resa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altre tipologie di indennità possono essere individuate a livello locale,\ncon finanziamento a carico del bilancio degli Enti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali indennità derivanti da precedenti regolamentazioni contrattuali\nnazionali, territoriali o aziendali, non più contemplate nel presente CCNL,\nper la parte eventualmente non assorbita nei minimi tabellari, vengono\nmantenute in cifra fissa mensile come assegno ‘ad personam’ non\nriassorbibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Misura delle indennità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Indennità maneggio valori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente, che normalmente maneggia denaro contante e\u002Fo assegni con\nresponsabilità e oneri per errori, ha diritto a una indennità pari ad €\n1,55 per giorno effettivamente lavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità è corrisposta anche a chi sostituisce temporaneamente il\ntitolare del servizio di cassa a qualsiasi titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore in atto, fino a concorrenza\ncon i futuri miglioramenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Indennità “super festivi”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNL è istituita, per\ntutto il personale dipendente, l’indennità per prestazioni lavorative\neffettuate in giorni in cui ricorrono particolari festività (super\nfestivi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine i giorni super festivi sono così individuati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capodanno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Epifania\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° maggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Natale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- S. Patrono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura di detta indennità, aggiuntiva al trattamento economico\nnormalmente corrisposto, è fissata in € 25,00 per prestazioni lavorative di\n6 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per prestazioni ricadenti nelle suddette festività, che risultino inferiori\no eccedenti le 6 ore, l’indennità verrà corrisposta in misura proporzionale\nalla prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Cp>3) Indennità per lavori speciali disagiati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di erogare questa particolare indennità, al fine di\ncompensare condizioni di lavoro più disagiate e\u002Fo sfavorevoli di alcuni\ndipendenti rispetto ad altri che operano in condizioni di normalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’erogazione di questa indennità, da regolamentare a livello di Ente, va\nattribuita esclusivamente in relazione alla specifica prestazione giornaliera e\npuò essere graduata secondo diversi livelli correlati alla specialità e alla\neventuale molteplicità delle condizioni di disagio connessi alla prestazione e\nvaria da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 10,00.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Indennità di staff\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti, non appartenenti all’area Quadri, cui vengono attribuite\nspecifiche responsabilità o che assumano funzione di coordinamento di figure\nprofessionali anche di pari livello, potrà essere riconosciuta una indennità\ndi staff compresa tra € 77,00 ed € 308,00 mensili lordi per 13\nmensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali erogazioni in atto allo stesso titolo assorbiranno, fino a\nconcorrenza, l’indennità di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Indennità di funzione area Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti appartenenti all’Area Quadri è attribuita una indennità di\nfunzione compresa tra € 400,00 ed € 1.500,00 mensili lordi per 13\nmensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali erogazioni in atto allo stesso titolo e i superminimi individuali\nassorbiranno, fino a concorrenza, l’indennità di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di funzione è onnicomprensiva e assorbe ogni e qualsiasi\naltra indennità legata alla prestazione lavorativa, ad eccezione\ndell’indennità di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Indennità di vigilanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale addetto alla vigilanza (guardie giurate) dei monumenti compete\nuna indennità pari ad € 60,00 mensili lordi per 13 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Indennità di trasferta\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di trasferta compete quando un dipendente per motivi di lavoro\nsia impegnato al di fuori del territorio del Comune dove è collocata la sede\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese di viaggio, vitto e pernottamento vengono rimborsate e compensate a\npiè di lista, previa presentazione dei relativi titoli di spesa, in base alle\nmodalità e ai limiti di seguito riportati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimborso delle spese di trasporto comprende quelle di viaggio,\neffettuato con mezzi pubblici, per e dalla località di missione e quelle di\ntrasferimento nell’ambito della stessa località;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso delle spese di alloggio per il pernottamento in alberghi fino\na 4 stelle è riconosciuto quando il protrarsi dell'impegno lavorativo non\nconsenta il rientro in residenza alla sera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le spese per i pasti sono rimborsate le spese fino a concorrenza di €\n50,00 giorno, con un massimale di € 30,00 per singolo pasto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente compete, altresì:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)una indennità pari ad € 24,00 per ogni periodo di 24 ore di\ntrasferta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)un importo, di detta indennità, determinato proporzionalmente per ogni\nora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le\nore eccedenti le 24 ore; nel computo delle ore di trasferta è compreso il\ntempo di viaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il compenso per lavoro straordinario, ove spettante, nel caso che\nl’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo\nsuperiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo\noccorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del\nmezzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferte all’estero i rimborsi per i pasti sono incrementati\ndel 30% e l’indennità di cui al comma 3), lett. a) è incrementata del\n50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Corresponsione della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione, da corrispondere al dipendente di norma entro il 10 del\nmese successivo, dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà\nessere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce,\nl’importo della retribuzione, la misura e l’importo dell’eventuale lavoro\nstraordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare\nl’importo corrisposto, nonché tutte le ritenute effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il prospetto paga deve recare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro\no di chi ne fa le veci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Ch3>Art. 81 - Servizio mensa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti, tenuto conto della distribuzione dell’orario di lavoro,\nistituiscono, previo confronto con le rappresentanze sindacali, un servizio\nmensa, di norma attraverso l’adozione di buoni pasto o ticket-restaurant o\nanche mediante convenzione con terzi o servizio diretto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio mensa, comunque costituito, è fruibile dai dipendenti che\nprestano attività lavorativa superiore alle 6 ore e che copra la fascia oraria\ncompresa tra le ore 12 e le 15 e\u002Fo tra le ore 19 e le 22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo di fruizione dei pasti è considerato al di fuori dell’orario di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso è prevista una partecipazione dei dipendenti al costo del\npasto in misura superiore a 1\u002F3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio è attribuito per ciascun giorno di prestazione effettiva di\nlavoro, e il suo costo costituisce elemento retributivo con effetti su altri\nistituti retributivi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il valore del buono pasto è fissato nella misura del corrispettivo\nfiscalmente esente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 - Premio di risultato e welfare aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti valuteranno, sulla base di verifiche annuali delle condizioni\neconomiche finanziarie e dell’andamento del costo complessivo del personale,\nla possibilità di erogare premi di risultato al personale dipendente, previo\nconfronto tra le Parti a livello locale, con le modalità previste dalla lett.\nb) del comma 4.2) dell’art. 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il triennio 2018-2020 le risorse disponibili per la contrattazione di\nEnte sono pari allo 0,3% della massa salariale riferita all’anno 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimane comunque inteso che, a decorrere dal 2019, la quota minima di risorse\ndi € 20,00 già destinata annualmente alla contrattazione di 2° livello\nviene elevata ad € 25,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli Enti di piccole dimensioni in cui non si svolge nessuna contrattazione\nintegrativa la cifra di cui al comma 3) viene assunta come Elemento di Garanzia\n(EdG) ‘pro capite’, ferme restando le verifiche di cui al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di contrattazione aziendale le Parti potranno prevedere la\ndestinazione delle risorse di cui ai precedenti commi, in tutto o in parte, al\nfinanziamento di piani di welfare aziendale, in applicazione di quanto previsto\ndai commi da 182) a 190) della legge 28\u002F12\u002F2015 n. 208 (Legge di stabilità\n2016).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Le Parti prendono atto delle complessità e delle criticità emerse in\nsede di applicazione dell’art. 82 e, pertanto, la parte datoriale si\nimpegnerà a fornire alle OO.SS. tutta la documentazione relativa al salario\naccessorio al fine di poter consentire una valutazione della proposta economica\ne concordare sulla possibile riscrittura del suddetto articolo”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch2>Titolo XII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>E SVILUPPO PROFESSIONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 - Sistema di classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di classificazione (riportato in Appendice) è strutturato in 5\nAree denominate A), B), C), D) ed E), ciascuna articolata in 6 fasce, e\nnell’Area Quadri articolata in 2 fasce.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni Area individua contenuti professionali omogenei e coerenti rispetto a\nfattori discriminanti, mentre le fasce esprimono professionalità a maturazione\ncrescente nell’ambito dell’Area.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aree sono individuate nelle declaratorie, riportate in Appendice, che\ndescrivono l’insieme delle caratteristiche e dei requisiti indispensabili per\nla classificazione delle posizioni di lavoro, e per ciascuna Area sono indicati\nin modo esemplificativo, ma non esaustivo, alcune mansioni\u002Fprofili\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti procedono, ove necessario, alla individuazione di nuovi profili e\nalla loro collocazione nelle aree e nelle fasce, in base alle loro specifiche\nesigenze organizzative e gestionali e sulla scorta dei processi produttivi in\natto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84 - Criteri di inquadramento del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inquadramento di ciascun dipendente avviene identificando l’Area di\nriferimento in relazione alla complessità delle mansioni \u002Ffunzioni da\nesercitare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla attribuzione del personale a una determinata Area si perviene\nattraverso l’analisi delle mansioni, mediante la verifica della presenza e\ndel grado d’importanza dei seguenti fattori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) conoscenze teoriche e pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) ampiezza e complessità del ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) livello di standardizzazione o autonomia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) responsabilità e finalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) gestione delle informazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attribuzione della fascia da parte degli Enti avviene in funzione del\nlivello di maturazione professionale richiesto e della dimensione e degli\nambiti operativi delle attività da esercitare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di dirimere eventuali controversie, plurime o individuali, in\nmateria di inquadramento è previsto il ricorso al Collegio di conciliazione di\ncui all’art. 90.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 85 - Sviluppo professionale del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla necessità di valorizzare le capacità\nprofessionali del personale, promuovendone lo sviluppo, in linea con le\nesigenze organizzative di efficienza e produttività dell’Ente, di qualità\ndel servizio, nonché della evoluzione delle tecnologie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La mobilità orizzontale, intesa come passaggio di fascia, è il risultato,\nvalutato periodicamente dalla Direzione dell’Ente, sulla base di quanto\nprevisto dall’art. 4, comma 4.1), lett. l) e comma 4.2), lett. j), di un\noggettivo arricchimento delle esperienze, della intercambiabilità delle\nmansioni, della polivalenza dei propri compiti, della acquisizione di\ncompetenze nell’ambito di diverse posizioni lavorative e della messa a frutto\ndelle proprie potenzialità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I passaggi ad Area superiore vengono effettuati dalla Direzione in relazione\nalle esigenze dell’Ente, sulla base di quanto previsto dall’art. 4, comma\n4.1), lett. l), con riferimento ai requisiti della posizione di lavoro\nsuperiore, previa valutazione del merito, delle attitudini e delle\npotenzialità dei dipendenti interessati, sulla base del progressivo e\noggettivo arricchimento delle capacità professionali e delle conoscenze da\nquesti acquisite tramite esperienza di lavoro, partecipazione ad attività\nformative, intercambiabilità delle mansioni, mobilità nell’ambito di\ndiverse posizioni organizzative, impegno e qualità delle prestazioni e\nrisultati conseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 86 - Area Quadri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartiene all’Area Quadri il personale, già in possesso dei requisiti\nprevisti dall’Area E), preposto in funzioni di direzione di unità\norganizzative di tipo semplice o a carattere complesso con elevato grado di\nautonomia decisionale o che esercita nella propria specializzazione\nprofessionale competenze di alto contenuto scientifico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Quadri sono titolari di posizioni e funzioni di importanza strategica ai\nfini della attuazione degli obiettivi dell’Ente e sono responsabili dei\nrisultati professionali e\u002Fo di gestione, della ottimizzazione e della\nintegrazione delle risorse tecniche, economiche, organizzative e dei\n‘know-how’ assegnati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’area Quadri si articola in 2 fasce caratterizzate da assunzione di\nresponsabilità o da esercizio della professione di livello crescente, secondo\nle seguenti declaratorie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fascia Q1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vi appartiene il personale che svolge funzioni di coordinamento, controllo e\nintegrazione di un settore dell’Ente e\u002Fo funzioni professionali a carattere\nscientifico e\u002Fo tecniche altamente specialistiche e notevolmente complesse,\nstrettamente e direttamente connesse agli obiettivi e risultati dell’Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fascia Q2):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vi appartiene il personale che, in possesso delle caratteristiche\nprofessionali della fascia inferiore, abbia maturato una consolidata esperienza\ne la esercita in ambienti e contesti di ampie dimensioni, elevata variabilità\ne particolare importanza e strategicità in relazione ai fini dell’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 87 - Norme per l’Area Quadri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle funzioni direttive espletate e al livello di\nresponsabilità proprio del personale inquadrato nell’Area Quadri si conviene\nquanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Quadri, fermo restando il rispetto dell’orario di lavoro di cui\nall’art. 32, non sono soggetti alla applicazione di rigide normative\nsull’orario di lavoro e alla conseguente disciplina sulla limitazione del\nlavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiori prestazioni effettivamente svolte, anche in giornate festive e\u002Fo\nin orari particolari, sono compensate dalla particolare indennità di funzione,\nfinalizzata in modo esplicito anche a tale titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Responsabilità civile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 5, legge n. 190\u002F85, l’Ente provvede a garantire,\nattraverso apposita polizza assicurativa, il personale interessato dal rischio\ndi responsabilità civile verso terzi conseguente allo svolgimento delle\nmansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Indennità di funzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle funzioni esercitate, ai dipendenti dell’Area Quadri\nviene attribuita una specifica indennità di funzione prevista nel trattamento\nretributivo, corrisposta per 13 mensilità e utile ai fini del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta indennità assorbe ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa\nall’esercizio del ruolo di Quadri e non è cumulabile con l’indennità di\nstaff.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XIII - NORME FINALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 88 - Norma di salvaguardia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli Enti che procedono per la prima volta alla applicazione del presente\ncontratto rimangono in vigore le norme e le procedure previste e concordate\nall’art. 84 del CCNL 2008-2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 89 - Previdenza complementare e sistema di welfare aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in attesa che si concluda l’analisi del tavolo tecnico\nappositamente coinvolto per la scelta del Fondo previdenziale, convengono di\nrinviare ad apposita sessione negoziale gli aspetti relativi a tale articolo da\ntenersi entro dicembre 2020.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 90 - Conciliazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le controversie individuali o plurime relative alla applicazione\ndel presente contratto è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione\nda esperirsi, secondo le norme e le procedure previste per il rapporto di\nlavoro privato, presso il Collegio di Conciliazione istituito in seno alla\nDirezione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityotherclause\">\u003Ch3>Art. 91 - Tutela delle unioni civili\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare l’effettiva tutela dei diritti delle parti delle\nunioni civili, le disposizioni del presente CCNL che si riferiscono al\nmatrimonio si intendono integrate da “e unioni civili” e quelle contenenti\nle parole “coniuge\u002Fconiugi” si intendono applicate anche alle parti delle\nunioni civili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPENDICE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente Appendice contiene:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)tabella A) - Incrementi tabellari nel triennio, decorrenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e calcolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) tabella B) - Minimi tabellari con decorrenza 2017;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) tabella C) - Valore scatti triennali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) sistema di classificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Accordo separato per la Disciplina del rapporto Collaborazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) norme sull’apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Avviso comune deroga assistita nella parte riguardante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le assunzioni stagionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) linee-guida per l'adozione di un Codice di comportamento contro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le discriminazioni, le molestie e le molestie sessuali, nonché\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>contro gli atti di violenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) Regolamento sui permessi ex art. 42\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>Tabella A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INCREMENTI TABELLARI, DECORRENZA E CALCOLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"789\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"38\">\n  \u003Ccol width=\"45\">\n  \u003Ccol width=\"65\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"65\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"65\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">area\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"45\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">fascia\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">param.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"8\" width=\"631\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">m\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">tab.\n        dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.2017\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">0,9%\n        1.1.2018\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tab. \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.2018\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1,3%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.2019\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">tab.\n        1.1.2019\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" 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align=\"center\">1.720,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.744,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">61,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">AF2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">101,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.707,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp 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\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.804,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">63,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">AF4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">105,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.774,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.790,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.813,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.839,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">64,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">AF5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">106,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.792,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.808,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.831,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.857,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">65,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">AF6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">107,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.814,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.830,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.854,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.880,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">66,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"6\" width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">BF1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">111,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.881,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.898,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.923,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.950,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">68,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">BF2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">113,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.911,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.928,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.953,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.980,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">69,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">BF3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">115,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.945,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.962,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.988,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.016,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">70,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">BF4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">117,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.982,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.000,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.026,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.054,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">72,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">BF5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">119,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.008,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.026,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.052,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.081,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">73,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">BF6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">120,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.034,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.052,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.079,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.108,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">74,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"6\" width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">CF1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">118,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.001,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.019,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.046,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.074,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">72,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">CF2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">121,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.053,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.071,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.098,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.127,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">74,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">CF3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">125,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.112,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.131,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.159,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.189,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">76,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">CF4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">129,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.183,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.203,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.231,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">31,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.263,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">79,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">CF5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">131,3001\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.209,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.229,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.258,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">31,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.290,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">80,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">CF6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">132,8439\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.235,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.255,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.285,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">31,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.317,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">81,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"6\" width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">DF1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">130,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.193,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\n        212,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.241,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">31,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.273,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">79,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">DF2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">137,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.307,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.328,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.358,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.391,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">84,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">DF3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">149,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.521,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.543,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.576,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.613,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">91,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">DF4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">156,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.635,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.659,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">34,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.694,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">37,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.731,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">96,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">DF5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">160,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.708,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.732,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">35,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.768,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">38,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.807,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">98,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">DF6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">165,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.791,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.816,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.853,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">39,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.893,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">101,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"6\" width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">EF1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">164,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.760,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.785,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.821,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">39,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.861,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">EF2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">174,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.933,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.959,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">38,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.998,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.040,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">106,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">EF3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">180,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.029,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.056,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">39,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.096,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">43,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.139,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">110,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">EF4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">185,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.113,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.141,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.182,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">44,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.226,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">113,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">EF5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">188,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.165,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.193,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.235,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">45,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.280,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">115,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">EF6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">192,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.238,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.267,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">42,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.309,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">46,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.356,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">117,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">QF1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">190,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.197,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.226,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" 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align=\"center\">3.365,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.396,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">44,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.440,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">48,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.488,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">122,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  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\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A F1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A F3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">AF4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A F5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">A F6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp 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\u003Cp align=\"center\">C F1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C F3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C F4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">CF5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C F6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.074,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp 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align=\"center\">3.139,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.226,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.280,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.356,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Q F1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Q\n        F2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" colspan=\"4\" width=\"413\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.314,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.488,40\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"634\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"95\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella C)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003Cp>VALORE DEGLI SCATTI TRIENNALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"111\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"52\">\n  \u003Ccol width=\"53\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Area\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"111\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"53\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartiene a questa Area il personale in posizioni di lavoro che\nrichiedono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)conoscenze elementari di base teoriche e\u002Fo tecniche relative al settore di\napplicazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)capacità manuali e tecniche riferite alle proprie qualificazioni\nprofessionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti culturali e professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-possesso di licenza della scuola dell’obbligo e specifici titoli o\nattestati di qualifica, ove richiesti per lo svolgimento delle mansioni\nattribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Caratterizzazione dell'attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico-manuali,\ncomportanti l’uso di strumenti, arnesi di lavoro e macchinari complessi di\nuso semplice caratterizzate da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali\nrispetto a più ampi processi produttivi amministrativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)discreta complessità di problemi da affrontare e discreta ampiezza delle\nsoluzioni possibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)relazioni organizzative interne anche tra più soggetti interagenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazione qualifiche\u002Fprofili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore tecnico in formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore tecnico qualificato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- centralinista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartiene a questa Area il personale in posizioni di lavoro che\nrichiedono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)conoscenze teoriche specialistiche di base;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti\ndi intervento operativo proprio del profilo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto\nprofessionale con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti culturali e professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-possesso di licenza della scuola dell’obbligo unita a specifici titoli o\nattestati di qualifica o esperienza pluriennale nel settore di applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Caratterizzazione dell’attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)conoscenze mono-specialistiche acquisibili con la scuola professionale o\nun grado di esperienza pluriennale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)responsabilità di risultati relativi a specifici processi\nproduttivi\u002Famministrativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli\npredefiniti con variabilità delle soluzioni possibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)relazioni organizzative interne anche con posizioni organizzative al di\nfuori delle unità organizzative di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazione qualifiche\u002Fprofili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore tecnico specializzato (operaio specializzato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore addetto alla sorveglianza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartiene a questa Area il personale che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)è in possesso di conoscenze derivanti da istruzione di grado superiore, o\nesperienza pluriennale acquisita in specializzazioni relative a tecnologie,\ntecniche, conoscenze e\u002Fo processi operativi di elevato livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)svolge attività di tipo tecnico, amministrativo e\u002Fo di coordinamento a\ncontenuto professionale ampio e complesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)opera con autonomia e relativa discrezionalità rispetto all’adattamento\ndelle procedure e dei processi relativi alla propria attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)ha responsabilità sui risultati quali-quantitativi delle attività svolte\no coordinate e in particolare sui risultati della discrezionalità\nesercitata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)si avvale di informazioni differenziate e complesse, che scambia con\nterzi, nell’ambito della propria discrezionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti culturali e professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-possesso di diploma di istruzione secondaria o esperienza pluriennale nel\nsettore di applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Caratterizzazione dell’attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)approfondite conoscenze mono-specialistiche acquisibili con la scuola\nsuperiore o un grado di esperienza pluriennale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli anche\nesterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)relazioni organizzative interne anche con posizioni organizzative al di\nfuori delle unità organizzative di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazione delle qualifiche\u002Fprofili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore addetto alla vigilanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- restauratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore esperto addetto alla sorveglianza con funzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di guida museale e\u002Fo con funzioni di accoglienza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo operaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore esperto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ragioniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- geometra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartiene a questa Area il personale in posizioni di lavoro che richiedono,\noltre a conoscenze teoriche specialistiche e\u002Fo gestionali in relazione ai\ntitoli di studio e professionali, autonomia e responsabilità proprie,\ncapacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da\ndiscrezionalità operativa nell’ambito delle strutture operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti culturali e professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-possesso di diploma di istruzione secondaria con esperienza pluriennale nel\nsettore di applicazione o diploma di laurea triennale o titolo equivalente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Caratterizzazione dell’attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)elevata competenza tecnico-professionale acquisita tramite titolo di\nstudio o approfondita conoscenza e maturata esperienza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)autonomia d’iniziativa relativamente alla soluzione di tutti i problemi\ngestionali e organizzativi connessi allo svolgimento dei compiti del settore di\napplicazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali,\nnonché sulle risorse umane, ove affidate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)gestione di informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in\nfunzione degli obiettivi da raggiungere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazione delle qualifiche\u002Fprofili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- specialista settore vigilanza\u002Fsorveglianza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- restauratore esperto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- collaboratore tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico informatico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area E)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartiene a questa Area il personale in posizioni di lavoro che richiedono,\noltre a conoscenze teoriche specialistiche e\u002Fo gestionali in relazione ai\ntitoli di studio e professionali, autonomia e responsabilità proprie,\ncapacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da\ndiscrezionalità operativa nell’ambito delle strutture operative complesse\ncon funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse\numane, coordinamento di attività, iniziative di programmazione e proposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti culturali e professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- possesso di diploma di laurea specialistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Caratterizzazione dell’attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)elevata competenza tecnico-professionale acquisita tramite istruzione\nuniversitaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)autonomia d’iniziativa relativamente alla programmazione e alla\nsoluzione di tutti i problemi gestionali e organizzativi connessi allo\nsvolgimento e al perseguimento dei fini propri dell’Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi egestionali, nonché\nsulle risorse umane, ove affidate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)gestione di informazioni complesse, anche da identificare, interpretandole\ned elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazione delle qualifiche\u002Fprofili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale laureato che svolge mansioni attinenti al titolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di studio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- restauratore esperto coordinatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- collaboratore tecnico esperto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 14 giugno 2017 le parti firmatarie del CCNL del personale\ndipendente dalle Fabbricerie aderenti all'AFI,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>preso atto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che, a seguito della emanazione del D.lgs.81\u002F2015, è sopravvenuta\nl’abrogazione degli articoli dal 61 al 69 bis del D.lgs. 276\u002F2003\nregolamentanti la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative con\nmodalità a progetto,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che il vigente CCNL delle Fabbricerie non contiene una disciplina\nspecifica dei rapporti di Collaborazione e che laddove si sono manifestate\nparticolari esigenze produttive e organizzative gli Enti hanno sempre fatto\nriferimento alla disciplina legale, ora abrogate,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>considerato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che permane comunque, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 81\u002F2015, la\npossibilità di stipulare contratti di collaborazione al verificarsi di alcune\ncondizioni,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che tra queste condizioni il citato art. 2 al comma 2), lett. a), fa\nriferimento ad Accordi Collettivi Nazionali in cui, in ragione delle\nparticolari esigenze produttive ed organizzative del settore, siano previste\ndiscipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo delle\ncollaborazioni,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che nelle Fabbricerie, per il raggiungimento dei fini istituzionali,\npossono presentarsi particolari esigenze produttive e\u002Fo organizzative connesse\na programmi\u002Feventi\u002Fattività cui non risulta possibile far fronte con le\nposizioni lavorative presenti nell'Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che, a seguito del verificarsi di tali esigenze, possono rendersi\nnecessarie prestazioni di lavoro autonomo, per lo più di natura intellettuale\ne limitate nel tempo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>concordano quanto di seguito riportato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo e suo canone\nermeneutico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 2, comma 2) del D.lgs. n. 81\u002F2015 sono ammessi, a titolo\nesemplificativo, rapporti di collaborazione nell’ambito delle seguenti\ntipologie di attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) prestazioni di natura consulenziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) presenza in Comitati scientifici\u002Fdi coordinamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) organizzazione di eventi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) docenza e assistenza in corsi di formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni oggetto dei rapporti di collaborazione si possono riferire\nsia alla attività istituzionale che ad attività correlate e\u002Fo occasionali e\u002Fo\ndiversificate rispetto a quella istituzionale prevalente propria delle\nFabbricerie e possono svolgersi anche all'interno dei locali aziendali, in\nfasce orarie di disponibilità preventivamente concordate tra le Parti, nel\nrispetto delle esigenze tecnico-produttive di cui sopra e della natura\ndell'incarico affidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione è consentita, a far\ndata dalla sottoscrizione del presente Accordo, mediante contratto di\ncollaborazione, redatto in forma scritta in duplice copia, una per ciascuna\ndelle Parti, il quale deve contenere le seguenti previsioni e informazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)identità delle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l’individuazione specifica della attività affidata al collaboratore,\nnonché di eventuali obiettivi, ad essa connessi, definiti di comune accordo\ndalle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la durata del contratto nonché l'individuazione delle forme e modalità\ndi coordinamento con l’Ente, definendone anche eventuali caratteristiche\ntemporali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)l'entità del compenso, la disciplina del regime delle spese sostenute,\nnonché le modalità e i tempi di erogazione del compenso e degli eventuali\nrimborsi spese ove espressamente pattuiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)le eventuali modalità di accesso ai locali della Committente che, nel\ncaso necessarie, potranno essere regolamentate, in maniera omogenea, da\nappositi accordi a livello aziendale, (anche mediante appositi badge e\nstrumenti di controllo accessi, ritenuti necessari ai fini della sicurezza);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli\ninfortuni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)i casi e le modalità di sospensione del rapporto di collaborazione per\nmalattia, infortunio, recupero psicofisico e maternità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)sul lavoro e sulla sicurezza sul lavoro e la relativa formazione (nei\nlimiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia), ove la\nprestazione sia resa nei luoghi di disponibilità della Committente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)le modalità di utilizzo delle strumentazioni e dei mezzi eventualmente\nmessi a disposizione dal Committente per lo svolgimento dell'incarico\naffidato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)le clausole di salvaguardia della proprietà intellettuale per le opere\nd'ingegno eventualmente realizzate dal collaboratore nell'espletamento\ndell'incarico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)le causali di recesso anticipato dal rapporto e le eventuali ipotesi di\nrisoluzione contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto individuale può essere risolto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per mutuo consenso delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)da una delle Parti qualora si verifichi una giusta causa di recesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per comprovati motivi di forza maggiore specificati nel contratto\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collaboratore svolge l'incarico in piena autonomia in riferimento alle\nmodalità di esecuzione della prestazione, pur coordinandosi con l’Ente che\npuò impartire direttive di carattere generale (sia in fase di instaurazione\ndel rapporto che nel corso del suo svolgimento), laddove non si evincano\nincompatibilità con la natura autonoma della prestazione affidata. In\nparticolare, è escluso ogni vincolo o obbligo di subordinazione e ogni\ninteresse della Fabbriceria a disporre della prestazione del Collaboratore in\nforma subordinata. È in facoltà dell’Ente richiedere al Collaboratore\nrelazioni periodiche sullo stato d'avanzamento dell'incarico conferito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collaboratore pattuisce con l’Ente le modalità di accesso ai luoghi di\nsvolgimento dell'incarico, l'eventuale disponibilità alle presenze presso i\nluoghi di lavoro convenuti, in fasce orarie preventivamente concordate tra le\nParti, compatibilmente con gli orari di apertura degli Uffici aziendali,\nnonché l'utilizzo delle strumentazioni necessarie e\u002Fo utili al più proficuo\nassolvimento dell’incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il compenso, determinato di comune accordo dalle Parti, non potrà essere\ninferiore alla corrispondente paga oraria dei lavoratori che svolgono mansioni\nanaloghe e di pari professionalità. La corresponsione avverrà con cadenza di\nnorma mensile. Il Committente e il Collaboratore potranno stabilire nel\ncontratto individuale diverse modalità di erogazione del corrispettivo\neconomico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cp>La maternità, la malattia e l'infortunio non comportano l'estinzione del\nrapporto contrattuale che rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo,\nsalvo la quota maturata antecedentemente alla sospensione del rapporto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto non verrà prorogato ma non potrà essere risolto e il rapporto\nriprenderà regolare esecuzione al termine del periodo di sospensione, salvo\nche questo non superi il termine di durata apposto al contratto. In caso di\nmaternità la durata del rapporto è prorogata per un periodo massimo di 180\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente Accordo, pur dandosi reciprocamente atto\ndella inapplicabilità della legge 300\u002F1970 ai rapporti di cui al presente\nAccordo nazionale, riconoscono comunque agli stessi, con ogni più ampia\ngaranzia e compatibilmente con la natura autonoma del rapporto, le tutele e le\nlibertà individuali e collettive previste dagli art. 1 (Libertà di opinione),\nart. 5 (Accertamenti sanitari), art. 6 (Visite personali di controllo), art. 8\n(Divieto di indagine sulle opinioni), art. 15 (Atti discriminatori), art. 16\n(Trattamenti collettivi discriminatori) e art. 17 (Sindacati di comodo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Collaboratori, senza oneri aggiuntivi per l’Ente, potranno partecipare\nad apposite riunioni convocate, nel limite massimo di 4 ore annue complessive,\ncongiuntamente o disgiuntamente, dalle OO.SS., firmatarie del presente Accordo\nnazionale con un preavviso di almeno 2 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette riunioni potranno svolgersi a livello territoriale all'esterno\ndella struttura, ovvero a livello aziendale nei locali messi a disposizione, di\nvolta in volta dall’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previa richiesta delle OO.SS., firmatarie del presente Accordo nazionale,\nl’Ente concederà ai Collaboratori una apposita bacheca, ubicata all'interno\ndella struttura, sulla quale potranno essere affisse pubblicazioni, testi e\ncomunicati di interesse sindacale specifici per i titolari dei rapporti di cui\nal presente Accordo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la natura autonoma rapporti qui regolamentati, il\ncollaboratore potrà fruire di un periodo di riposo, in prevalenza nei giorni\ndi chiusura aziendale obbligatoria ovvero, in mancanza, di volta in volta\nconvenuto tra le Parti. In tali casi, nulla sarà dovuto come corrispettivo per\ni periodi di riposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Collaboratori, ove concordato tra le Parti, parteciperanno alle riunioni\nfunzionali e derivanti dalle attività oggetto del contratto e tale attività\ndeve ritenersi inclusa tra quelle oggetto dell'incarico conferito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti si impegnano a dare informazione periodica (di norma trimestrale)\nalle RSU ovvero, in mancanza, alle OO.SS. presenti nell’Ente firmatarie del\npresente Accordo, dell'utilizzo dei contratti di collaborazione onde\nconsentirne il monitoraggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano, qualora intervengano modifiche di natura legislativa,\nad incontrarsi per armonizzare il presente Accordo collettivo con la nuova\nnormativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano altresì ad incontrarsi nel corso del 2018 al fine di\nmonitorare la corretta applicazione dell'intesa in seno agli Enti aderenti\nall’AFI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo entra in vigore dal giorno successivo alla sua\nsottoscrizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch2>DISCIPLINA DEL CONTRATTO FORMATIVO PROFESSIONALIZZANTE (CFP)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Apprendistato professionalizzante)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono nell’apprendistato un importante strumento per\nl’acquisizione di competenze necessarie per l’ingresso dei giovani nel\nmercato del lavoro e, in tale contesto, valutate le recenti innovazioni\nlegislative, ritengono di particolare interesse per le Fabbricerie la\nfattispecie dell’Apprendistato professionalizzante di cui all’art. 41 del\nD.lgs. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina applicativa del CFP fa riferimento alle citate norme di legge\ne da quanto disposto nei commi seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Generalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’istituto del contratto di apprendistato rientra tra le forme di lavoro a\ntempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani\ned è valido strumento per il raggiungimento delle capacità lavorative\nnecessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CFP può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29\nanni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un\npercorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali\ne tecnico-professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai\nsensi del D.lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, il CFP può essere stipulato dal 17°\nanno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione dell’apprendista avviene con un contratto scritto, nel\nquale sono indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova,\ndi durata non superiore a quanto previsto per la lavoratrice o il lavoratore\nqualificato inquadrato al medesimo livello di inquadramento finale, il livello\ndi inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che\npotrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di\napprendistato, nonché il piano formativo individuale, redatto dal datore di\nlavoro e definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla\ncontrattazione integrativa, sarà consegnato alla lavoratrice o al lavoratore\nentro 30 giorni dalla stipula del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La qualificazione professionale, al cui conseguimento è finalizzato il\ncontratto, è determinata nel contratto sulla base dei profili o qualifiche\nprofessionali previsti dai sistemi di inquadramento del personale di cui al\nCCNL e\u002Fo al CIA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso\ntrattamento normativo previsto dal presente contratto per i dipendenti della\nqualifica per la quale egli compie i diversi periodi di tirocinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere assunti con CFP i lavoratori destinati a svolgere le mansioni\nproprie delle Aree A) (con riferimento alla fascia A F4), B), C) e D).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CFP si conclude:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al termine del periodo di apprendistato e le parti contraenti potranno\nrecedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto\ndall’art. 2118 c.c., di 30 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso il rapporto prosegue\ncome ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti non potranno procedere alla assunzione di apprendisti con la stessa\nqualifica, qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 50% di\napprendisti di pari qualifica, il cui contratto di lavoro di apprendistato sia\nvenuto a scadere nei 24 mesi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo\ndei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione\ndi particolari normative e istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia e sospensione involontaria del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto, oltre a quanto\nprevisto dalla legislazione vigente per la sua qualifica allo stesso\ntrattamento del dipendente qualificato come previsto dall’art. 56 del vigente\nCCNL, in relazione al proprio trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal superamento del\nperiodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova, qualora previsto, l’apprendista avrà diritto\na percepire il solo trattamento INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia, l’infortunio, il congedo parentale di cui al D.lgs. 151\u002F2001,\nnonché altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore trenta\ngiorni consecutivi comportano la proroga di scadenza del termine del\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età si applica la\ndisciplina prevista dal D.lgs. n. 66\u002F03, pertanto essi possono svolgere anche\nlavoro straordinario e notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata, inquadramento e trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il livello di inquadramento professionale sarà lo stesso nel quale è\ninquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato. Il\ntrattamento economico sarà ragguagliato a quello previsto nel livello\nretributivo per cui è svolto l’apprendistato come da tabella seguente, in\ncui è riportata anche la durata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"412\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"85\">\n  \u003Ccol width=\"65\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"88\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">durata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"322\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Area\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1° anno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">2°anno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"88\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">3° anno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">18 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">95%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">24\n        mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">95%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C-D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"88\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">95%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa e in via sperimentale gli Enti potranno adottare i criteri\nriportati nelle tabelle seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"589\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"52\">\n  \u003Ccol width=\"143\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003Ccol width=\"119\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Area\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">durata complessiva\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(mesi)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1°\n        periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(mesi)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2°\n        periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(mesi)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">3° periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(mesi)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">8 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inquadramento e trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"534\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"52\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"120\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003Ccol width=\"119\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Area\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">posizione finale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1°periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2° periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">3° periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A\n        F4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A\n        F1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A\n        F4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B F1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A F1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A F4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B F1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C F1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A F4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B F1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C F1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">D F1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B F1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C F1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">D F1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in\ncontenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere\nprofessionalizzante di tipo tecnico e operativo, tra loro connessi e\ncomplementari finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività formative a carattere trasversale di base saranno realizzate\ncon il contributo delle Regioni, sentite le parti sociali e dovranno perseguire\ngli obiettivi formativi articolati nelle seguenti 4 aree di contenuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del patto formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenza digitale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementi di base della professione\u002Fmestiere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- igiene e sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le Regioni non provvedano a predisporre l’offerta formativa di cui\nsopra, è facoltà dell’ente procedere direttamente alla erogazione della\nformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante\nesperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi\nformativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le attività, la missione, servizi di settore e il contesto\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le innovazioni di processo, di contesto e di risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche\u002Fmatematiche \u002Finformatiche\nsarà effettuato all’interno dei moduli trasversali di base e\ntecnico-professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione del comma 2), art. 6, D.lgs. 167\u002F2011, relativamente agli\nstandard professionali di riferimento e alla qualifica professionale da\nconseguire, per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e\nspecialistiche, va fatto riferimento alle declaratorie delle Aree e ai gruppi\ndi profili professionali di cui all’allegato 1) del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata della formazione è determinata, per l’intero periodo di\napprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al\nmomento dell’assunzione, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-120 ore per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso di\nlicenza elementare o media;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di 2° grado o di\nistruzione e formazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-40 ore se l’apprendista in possesso di laurea o titolo equivalente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Modalità di erogazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia\ninterni che esterni all’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CFP deve contenere, nel Piano Formativo Individuale, i percorsi formativi\nper l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche\ncoerenti con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai\nsensi del sistema di inquadramento definito nel CCNL. Il recupero eventuale di\nconoscenze linguistico\u002Fmatematiche\u002Finformatiche sarà effettuato all’interno\ndei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel Piano Formativo Individuale sarà indicato un tutor\u002Freferente aziendale,\ninserito nella organizzazione della impresa, quale figura di riferimento per\nl’apprendista, in possesso di adeguata professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al tutor aziendale l’Ente impartirà le istruzioni necessarie\nall’assolvimento delle funzioni di affiancamento all’apprendista durante il\nperiodo di tirocinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in\ncaso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze\nacquisite dall’apprendista ai fini della attestazione della avvenuta\nformazione da parte del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative esterne e interne all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro\nattesta l’attività formativa svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale\nai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto\nformativo del cittadino a cura dell’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito dei principi di cui ai commi precedenti, la contrattazione\naziendale può stabilire specifiche modalità di svolgimento della formazione\nin coerenza con gli andamenti dei periodi lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avviso Comune Deroga Assistita (stralcio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sottoscritto il giorno 18 del mese di aprile 2011 tra l’AFI e le OO.SS.\nnazionale di categoria in attuazione delle disposizioni in materia di contratto\na tempo determinato di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 247\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>…omissis…\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che, oltre ai compiti statutari, l’attività delle Fabbricerie si\ncaratterizza per la fruibilità dei complessi monumentali da parte di\nvisitatori, sia per motivi turistici che per motivi religiosi per tutto\nl’anno solare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che tali flussi, in special modo quelli legati al turismo, sono\ncaratterizzati da notevole variabilità in relazione a fattori legati alla\nstagionalità intesa nella sua accezione più ampia (climatica, legata a eventi\nstraordinari di natura religiosa o a iniziative ed eventi di natura\nculturale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che, pertanto, gli andamenti occupazionali, soprattutto nell’area della\naccoglienza e della sorveglianza dei beni monumentali e museali sono\nstrettamente collegati con l’andamento dei flussi dei visitatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che per garantire un adeguato livello dei servizi di accoglienza e di\nsorveglianza, anche in quegli Enti che garantiscono per l’intero anno la\nfruibilità dei siti, è necessario adeguare, in questi settori, l’organico\nattraverso la stipula di contratti a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che il vigente CCNL del personale dipendente delle Fabbricerie ha tenuto\nconto di tali caratteristiche là dove alla lett. b) del comma 1) dell’art.\n22 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per punte\ndi attività legate a particolari periodi dell’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che la legge n. 247 del 2007 ha introdotto, in tema di rapporti di lavoro\na tempo determinato, un rinvio ad avvisi comuni sottoscritti dai datori di\nlavoro e dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale\nper stabilire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)…omissis…\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le attività stagionali, ulteriori rispetto a quelle definite dal DPR 7\nottobre 1963 n. 1525, per le quali non trovi applicazione il limite di 36 mesi\ndi cui al predetto art. 5, comma 4 bis) del D.lgs. n. 368 del 2001\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nell’ambito della propria autonomia contrattuale,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>…omissis…\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in relazione alla particolarità del settore delle Fabbricerie, in\nattuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto\ndall’art. 5, comma 4 ter) del D.lgs. n. 368 del 2001, così come modificato\ndall’art. 1, comma 40) della legge 24 dicembre 2007 n. 247, la disciplina\nsulla successione dei contratti a tempo determinato di cui al comma 4 bis) del\npredetto art. 5, non trova applicazione nei confronti dei contratti di lavoro\nriconducibili alla stagionalità, quali i contratti a termine stipulati ai\nsensi della lett. b) del comma 1) dell’art. 22 del vigente CCNL dell’AFI,\nlimitatamente ai profili professionali impiegati nell’area della accoglienza\nai visitatori e della sorveglianza dei siti monumentali, e per durata e periodi\nda stabilirsi a livello di contrattazione aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in relazione alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui\nall’art. 5, comma 4 quater) del D.lgs. 6 settembre 2001 n. 368, considerata\nl’esigenza di favorire la stabilizzazione anche dei lavoratori di cui al\npunto 2) del presente avviso comune e la salvaguardia del patrimonio di\nprofessionalità, le Fabbricerie daranno corso prioritariamente alle richieste\npresentate dai lavoratori che abbiano prestato servizio nelle ipotesi di cui\nall’art. 22 del vigente CCNL dell’AFI provvedendo, successivamente al\ntermine dei periodi di cui ai commi 1) e 2) del presente Avviso comune, e\nqualora sia loro proposto un nuovo contratto, ad assumere a tempo indeterminato\ni lavoratori interessati con modalità e tempi da stabilirsi a livello di\ncontrattazione aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le disposizioni del presente Accordo trovano applicazione con decorrenza dal\n14 marzo 2011.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Ch2>LINEE GUIDA PER L’ADOZIONE DI UN CODICE DI COMPORTAMENTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>CONTRO LE DISCRIMINAZIONI, LE MOLESTIE E LE MOLESTIE SESSUALI, NONCHÉ\nCONTRO GLI ATTI DI VIOLENZA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Principi e finalità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavorare in un ambiente sereno in cui i rapporti interpersonali siano\nimprontati alla correttezza, al reciproco rispetto della libertà e dignità\ndella persona è un diritto fondamentale di tutte le lavoratrici e di tutti i\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano, pertanto, a rimuovere ogni ostacolo alla attuazione\ndi questi diritti, in modo da garantire un ambiente di lavoro in cui uomini e\ndonne rispettino l'inviolabilità della persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le discriminazioni, le molestie e le molestie sessuali, nonché gli atti di\nviolenza compromettono la salute, la fiducia, il morale e la motivazione\nlavorativa di colei o colui che le subisce e danneggiano, inoltre, gravemente\nil funzionamento, il clima organizzativo e l'immagine dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammissibile che qualcuno possa approfittare della propria posizione\ndi superiorità gerarchica o della situazione di vulnerabilità (personale,\nfamiliare o sociale) dell'altra\u002Fo per porre in essere atti o comportamenti\ndiscriminatori, di molestia o di molestia sessuale, nonché di violenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni violazione della dignità e della libertà della persona integrante\ndiscriminazione, molestia o molestia sessuale, nonché violenza, costituisce\nillecito disciplinarmente rilevante e deve essere sanzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chi assiste ad atti molesti o discriminatori o violenti deve assumere un\natteggiamento solidale con la persona che ne è vittima e testimoniare nel caso\nsia necessario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chi è vittima di atti di discriminazione, di molestie o di molestie\nsessuali, nonché di violenza all'interno della azienda ha diritto di ottenere\nla cessazione del comportamento indesiderato attraverso idonee procedure\npredisposte dalla azienda tese alla rimozione dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Definizione e criteri di valutazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la definizione di discriminazione, di molestia e di molestia sessuale,\nnonché di violenza, si rimanda alla legislazione vigente, nazionale ed\neuropea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chi subisce la discriminazione, la molestia, anche sessuale, o la violenza\nstabilisce quale comportamento può tollerare e quale considera offensivo o\nsconveniente o indesiderato o intollerabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerate di maggiore gravità le discriminazioni, le molestie, anche\nsessuali, nonché gli atti di violenza qualora siano a motivo di decisioni\ninerenti alla assunzione, all'accesso alla formazione professionale, al\nmantenimento del posto di lavoro, alla promozione, alla retribuzione o a\nqualsiasi altra decisione attinente alla occupazione, allo svolgimento o alla\nestinzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Ambito di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Codice opera nei confronti di tutti coloro che lavorano in\nazienda, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal ruolo rivestito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione dei diversi ambiti di lavoro presenti nel contesto\naziendale saranno previste, se del caso, azioni di tutela diverse a seconda\ndella natura e della particolarità del rapporto intercorrente tra i soggetti\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Incaricato\u002FReferente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda, mediante accordi collettivi aziendali, individua al proprio\ninterno un soggetto incaricato\u002Freferente esterno alla azienda, con esperienza\nprofessionale tra le persone che possiedono qualità morali ed esperienza\nprofessionale atta a svolgere l'incarico assegnato, con la funzione di fornire\nconsulenza e assistenza a chi è oggetto di discriminazione, molestia o\nmolestia sessuale, nonché violenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Incaricato\u002Freferente opererà di concerto con l’azienda, in\nparticolare, con i soggetti che si occupano della gestione del personale e dei\nprocedimenti disciplinari, e di concerto con i rappresentanti delle OO.SS.\npresenti in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Segnalazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda, sentite le OO.SS., adotterà un apposito sistema\nprocedimentalizzato affinché le segnalazioni riguardo agli atti di\ndiscriminazione, molestia o molestia sessuale o di violenza possano avvenire\nliberamente da parte dei soggetti coinvolti o di testimoni, anche con modalità\nanonima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 – Procedura\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Incaricato\u002Freferente, a seguito della segnalazione, assume la\ntrattazione del caso di discriminazione, molestia o molestia sessuale o\nviolenza, informa parte datoriale e le OO.SS. presenti in azienda, e concorda\ncon esse, di concerto con l’azienda, le azioni più idonee, anche\ndisciplinari, per porre termine al comportamento indesiderato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le potenziali azioni esercitabili possono consistere nello svolgimento, nei\nlimiti di legge, di indagini atte ad una valutazione del caso fino ad un\ncolloquio con l'autore dei comportamenti discriminatori o molesti o violenti e\ncomunque in ogni altro atto ritenuto idoneo, nel rispetto delle norme in tema\ndi diritto alla difesa, garanzia del contraddittorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine della procedura saranno adottate le misure ritenute più idonee\nper porre termine all’atteggiamento discriminatorio o molesto o violento e\nper prevenire il suo ricomparire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La segnalazione può essere ritirata in ogni momento e, in tale caso,\naccertata volontà dell’interessato\u002Fparte lesa a non voler procedere, non si\nprocederà oltre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Riservatezza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le persone coinvolte nei casi di discriminazione, molestia o molestia\nsessuale o di violenza sono tenute al segreto sui fatti e sulle notizie di cui\nvengono a conoscenza. La persona che ha subito discriminazione, molestia o\nmolestia sessuale o violenza ha diritto di richiedere l'omissione e\u002Fo la\ncancellazione del proprio nome da ogni documento soggetto per qualsivoglia\nmotivo a pubblicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Dovere di collaborazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coloro che lavorano nella azienda hanno il dovere di contribuire ad\nassicurare un ambiente di lavoro in cui venga rispettata la dignità delle\npersone e in cui le discriminazioni, le molestie o le molestie sessuali,\nnonché le azioni violente non siano né praticate né consentite. Sono,\ninoltre, chiamati ad assumere un atteggiamento solidale con la vittima e a\nprestare testimonianza nel caso di conoscenza dei fatti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Azioni positive e attività di informazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda provvede ad organizzare e attivare regolari e puntuali attività\ndi sensibilizzazione e di formazione rispetto alle problematiche di cui al\npresente Codice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Provvede, inoltre, a recepire le nuove normative nazionali ed europee.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si impegna, ancora, a comunicare e divulgare a tutti i lavoratori il nome e\nil luogo di reperibilità dell’Incaricato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Codice deve avere compiuta diffusione e deve essere affisso in\nazienda unitamente al Codice disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda, in collaborazione con le OO.SS.\u002FRSU adotta tutte le iniziative e\nle misure organizzative ritenute idonee ad assicurare la massima informazione e\nformazione professionale sulle finalità e sulle procedure relative al presente\nCodice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare dovranno essere programmati, su base annuale e pluriennale,\ninterventi formativi - anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati\n- sulle qualità manageriali necessarie al miglioramento del clima relazionale\ne alla prevenzione di molestie e violenza morale, mobbing, molestie sessuali,\nstraining e discriminazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà cura della Azienda mettere a disposizione di ciascun dipendente,\ncollaboratrice\u002Fcollaboratore il Codice, anche attraverso la pubblicazione nel\nsito istituzionale della Azienda e nella intranet aziendale, oltre che\nconsegnare una copia del Codice a tutte\u002Fi le\u002Fi neo-assunti\u002Fe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà altresì cura della Azienda, con la collaborazione della RSU\u002FRSA\npromuovere una azione di monitoraggio con report annuale per valutarne\nl'attuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda, avvalendosi della collaborazione della RSU\u002FRSA, si impegna a dare\nmassima diffusione delle modalità per contattare la\u002Fil Consigliera\u002Fe di\nFiducia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà cura della Amministrazione promuovere, d’intesa con le OO.SS., la\ndiffusione del Codice di condotta anche attraverso assemblee interne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Misure di prevenzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire le migliori condizioni di vita nei luoghi di lavoro e a\ndifesa di norme comportamentali idonee ad assicurare un clima relazionale nel\nquale a tutte le persone siano riconosciuti uguale dignità e rispetto,\nl’Azienda: riconosce che la qualità della prestazione è condizionata sia\ndalla professionalità tecnica, etica, deontologica di ogni\nlavoratrice\u002Flavoratore, sia dalla valorizzazione della sua dignità\nprofessionale e personale. Pertanto ogni lavoratrice\u002Flavoratore dovrà essere\nsensibilizzata\u002Fo a tali valori e stimolata\u002Fo a stabilire buoni rapporti di\ncollaborazione con colleghe e colleghi e altre figure professionali,\nadoperandosi a costruire un clima rispettoso delle diverse individualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si impegna ad ostacolare tutti quegli atteggiamenti offensivi che, ledendo\ni diritti umani, civili, culturali, religiosi, contrastano palesemente con una\nsocietà civile e democratica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si attiva affinché siano particolarmente perseguite e superate le\nviolenze morali e le modalità comunicative di tipo ostile che sono uno degli\naspetti più deleteri del clima lavorativo; finalità degli interventi\npreventivi sarà pertanto quella di costruire un clima relazionale dove la\ngestione stessa dei conflitti sia realizzata in modo più sano e\nconsapevole;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- propone specifici interventi di formazione alle\u002Fai dirigenti, rivolti alla\ngestione del clima relazionale nell’ambito dei singoli settori o servizi e\nalla valorizzazione delle risorse umane, nonché alle necessarie modifiche alla\norganizzazione del lavoro laddove necessarie a tal fine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 – Ritorsioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ritorsione diretta e indiretta nei confronti di chi denuncia\ncomportamenti oggetto del presente Codice è considerata condotta contrastante\ncon i doveri dei dipendenti e di rilievo sul piano disciplinare, cui\ncorrisponderanno da parte della Azienda gli opportuni provvedimenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI (art. 42 del CCNL)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Motivi e giustificativi richiesti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"789\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"427\">\n  \u003Ccol width=\"328\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">MOTIVI\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">GIUSTIFICATIVO\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">nascita\n        figlio\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">autocertificazione o\n        certificato di nascita\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">malattia\n        figlio\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">assistenza al figlio\n        in caso di ricovero\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">visite mediche o\n        accertamenti dei figli, vaccinazioni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">certificazione del\n        medico attestante \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">la presenza del genitore\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">inserimento del\n        figlio all’asilo nido \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">o alla scuola materna\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">certificazione\n        dell’Istituto attestante \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">la presenza del genitore \u003C\u002Fspan>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">partecipazione ai\n        colloqui scolastici dei figli\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">certificazione\n        dell’Istituto attestante \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">la presenza del genitore\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">assistenza al figlio\n        in caso di ricovero\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">certificazione del\n        medico attestante \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">la presenza del genitore\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">matrimonio del\u002Fla\n        figlio\u002Fa limitatamente al giorno\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">della cerimonia\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">autocertificazione o\n        certificato \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">di matrimonio\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">espletamento delle\n        pratiche di adozione o affido\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">autocertificazione o\n        decreto di adozione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">o di affido\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">chiusura scuole\n        (asilo nido, scuola materna, \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">scuola elementare)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">dichiarazione\n        sostitutiva attestante\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">il motivo della chiusura\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">trasloco per cambio\n        residenza\u002Fdomicilio\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">autocertificazione o\n        certificato \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">di residenza\u002Fdomicilio\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">accompagnare parenti\n        e affini entro il 2° grado\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">a visite mediche in caso di\n        invalidità o di inabilità\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">anche temporanea\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">certificazione\n        attestante la presenza, \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">il grado di parentela del\n        paziente\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">e l’invalidità\u002Finabilità\n        \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">assistenza ai parenti\n        e agli affini fino al 2° grado\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">durante il ricovero ospedaliero\n        (compreso day hospital)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">per grave malattia per la quale\n        necessiti la presenza\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">del dipendente\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">certificazione della\n        struttura attestante la presenza\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">grave e documentata\n        infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente\n        entro il 2° grado, anche non convivente, o di un componente della\n        famiglia anagrafica del lavoratore medesimo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">certificato\n        attestante la grave infermità1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">visite per\n        accertamenti medici e\u002Fo ambulatoriali\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">autocertificazione o\n        certificazione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">del medico attestante\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">visite mediche\n        collegiali (es.: accertamento inidoneità,\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">Commissione medica riconoscimento\n        inidoneità da causa \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">di servizio etc.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">autocertificazione o\n        attestazione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">della presenza\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">terapie riabilitative\n        o psicoterapeutiche\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">autocertificazione o\n        certificazione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">del medico\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">permesso per\n        partecipare ai funerali di un parente\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">di 3° e di 4° grado e affini di\n        2° e 3° grado\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">non rientrante nel permesso per\n        lutto\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">autocertificazione o\n        certificato di morte\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">permesso per\n        testimoniare avanti all’Autorità giudiziaria per fatti non di\n        ufficio\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">certificazione\n        rilasciata dall’Autorità giudiziaria\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">permesso per assenza\n        motivata da gravi calamità naturali ovvero condizioni meteo avverse\n        che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di\n        servizio\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">produzione di\n        apposita dichiarazione dell’autorità competente \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">o autocertificazione attestante il\n        motivo del mancato raggiungimento del luogo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"font-style: normal\">di lavoro\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori motivi con relativi giustificativi potranno essere individuati\ndalla contrattazione di 2° livello, ad integrazione di quelli riportati nel\npresente allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedure\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi vanno richiesti in anticipo con domanda scritta indirizzata\nall’Ufficio dei Personale tramite il responsabile della struttura in cui il\nrichiedente presta servizio in tempo utile per consentire alla Amministrazione\ndi valutare la sussistenza o meno di ragioni organizzative e di servizio\nritenute come prevalenti rispetto alla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro 24 ore dalla richiesta e,\ncomunque, in tempo utile per l’esercizio del diritto alla fruizione del\npermesso richiesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il verificarsi di un evento che impedisce la prestazione lavorativa\nnon consenta la presentazione della richiesta in tempo utile, il dipendente,\nprevia tempestiva comunicazione al responsabile della struttura in cui presta\nservizio, può successivamente regolarizzare l’assenza a sanatoria producendo\nla documentazione\u002Fl’autocertificazione del caso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_end":48,"cbasignsingle":50,"cbamemtrad":54,"JOBTYPE_descriptions":58,"trainingprogrammes":62,"apprenticeships":66,"pensionfund":70,"contracttrial":74,"tempagency":78,"disabilitypay":82,"sicknesspay":86,"maxsicknesspay":90,"sicknessmaxdays":94,"longtermillness":98,"healthandsafetypolicy":102,"protectiveclothing":106,"hivpolicy":110,"paidmaternityleave":114,"paidmaternityleavepay":118,"educationtuition":122,"deathrelatives":126,"childcare":130,"paidpaternityleave":134,"paidpaternityleaveduration":138,"paidpaternityleavepay":141,"maternitydiscrimination":145,"violenceleave":149,"violence":153,"sexualhar":157,"equalitymonitoring":159,"eqtraining":163,"eqpromotion":167,"discrimination":169,"support_disabilities":171,"hourspweek_select":175,"dayspweek_select":179,"MAXHOURS_trigger":183,"PAIDLEAV_trigger":187,"bankholidays1":191,"SCHEDULE_trigger":195,"CONSECUTVESUNDAYS_trigger":199,"TRADEUNLEAV_trigger":203,"tradeunleavdays":207,"ADMINISTRATIVE_trigger":211,"flexworktxt":215,"NOCTPREM_trigger":219,"OVERTIME_trigger":223,"overtimeallowancetype":227,"overtimeallowancetype_general":231,"CONSIGN_trigger":235,"HARDSHIP_trigger":239,"SUNDAY_trigger":243,"SENIOR_trigger":247,"mealvouchers":251,"MEALALL_trigger":255,"longserviceallowancetype2":257,"legalassistance_trigger":261,"equalityotherclause":265,"maternityotherclause":269,"flexible_work_options":273,"ONCERISE_trigger":277,"ONCERISE2_trigger":281,"PAYSCALES_trigger":285,"PAYSCALES_table_selection_txt":289,"eqpay":293,"longserviceallowancetype":295},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Art. 1 - Durata, decorrenza e procedura ","Art. 1 - Durata, decorrenza e procedura di rinnovo contrattuale\n\n\n\n1)\n\nIl presente CCNL viene stipulato in applicazione degli Accordi\ninterconfederali del 28 giugno e del 6 settembre 2011, esso ha durata\ntriennale, sia per la parte normativa che per la parte economica, con\ndecorrenza 1° gennaio 2018, salvo quanto previsto in singole norme, e scadenza\n31 dicembre 2020 e sostituisce, nelle parti modificate, il precedente CCNL.",{"bindId":49,"name":46,"text":47},"cbadate_end",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"cbasignsingle","- l’AFI nelle persone, con delega dell’A","- l’AFI nelle persone, con delega dell’Associazione del 15 giugno",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"cbamemtrad","FP-CGIL: Federico Bozzanca Alessandro Pu","FP-CGIL:\n\nFederico Bozzanca\n\nAlessandro Purificato\n\nPaolo Camardella\n\nStefano Soni\n\nMaurizio Cellesi\n\n\n\nCISL-FP:\n\nLuigi Salvatore Caracausi\n\nChiara Severino\n\nEnzo Mastorci\n\nCinzia Ferrante\n\n\n\nUIL-FPL:\n\nMichelangelo Librandi\n\nDaniele Ilari\n\nBruno Galante\n\nFlavio Gambini",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"JOBTYPE_descriptions","Titolo XII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONA","Titolo XII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\n\nE SVILUPPO PROFESSIONALE\n\n\n\nArt. 83 - Sistema di classificazione del personale\n\n\n\n1)\n\nIl sistema di classificazione (riportato in Appendice) è strutturato in 5\nAree denominate A), B), C), D) ed E), ciascuna articolata in 6 fasce, e\nnell’Area Quadri articolata in 2 fasce.\n\n\n\n2)\n\nOgni Area individua contenuti professionali omogenei e coerenti rispetto a\nfattori discriminanti, mentre le fasce esprimono professionalità a maturazione\ncrescente nell’ambito dell’Area.\n\n\n\n3)\n\nLe Aree sono individuate nelle declaratorie, riportate in Appendice, che\ndescrivono l’insieme delle caratteristiche e dei requisiti indispensabili per\nla classificazione delle posizioni di lavoro, e per ciascuna Area sono indicati\nin modo esemplificativo, ma non esaustivo, alcune mansioni\u002Fprofili\nprofessionali.\n\n\n\n4)\n\nGli Enti procedono, ove necessario, alla individuazione di nuovi profili e\nalla loro collocazione nelle aree e nelle fasce, in base alle loro specifiche\nesigenze organizzative e gestionali e sulla scorta dei processi produttivi in\natto.\n\n\n\nArt. 84 - Criteri di inquadramento del personale\n\n\n\n1)\n\nL’inquadramento di ciascun dipendente avviene identificando l’Area di\nriferimento in relazione alla complessità delle mansioni \u002Ffunzioni da\nesercitare.\n\n\n\n2)\n\nAlla attribuzione del personale a una determinata Area si perviene\nattraverso l’analisi delle mansioni, mediante la verifica della presenza e\ndel grado d’importanza dei seguenti fattori:\n\n\n\na) conoscenze teoriche e pratiche\n\nb) ampiezza e complessità del ruolo\n\nc) livello di standardizzazione o autonomia\n\nd) responsabilità e finalità\n\ne) gestione delle informazioni\n\n\n\n3)\n\nL’attribuzione della fascia da parte degli Enti avviene in funzione del\nlivello di maturazione professionale richiesto e della dimensione e degli\nambiti operativi delle attività da esercitare.\n\n\n\n4)\n\nAl fine di dirimere eventuali controversie, plurime o individuali, in\nmateria di inquadramento è previsto il ricorso al Collegio di conciliazione di\ncui all’art. 90.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"trainingprogrammes","Art. 49 - Formazione aziendale e aggiorn","Art. 49 - Formazione aziendale e aggiornamento professionale\n\n\n\n1)\n\nLe Parti, nella consapevolezza che l’attività delle Fabbricerie si fonda\nprincipalmente sugli elementi umani, ritengono che, oltre che interventi sulla\nrazionalizzazione e sul miglioramento continuo dei servizi, sulla comunicazione\ne sulle tecnologie innovative, dovranno essere posti in atto interventi\nprogrammati per la formazione e l’aggiornamento continuo del personale.\n\n\n\n2)\n\nAppare evidente che tali interventi formativi e\u002Fo di aggiornamento assumono\nuna valenza strategica per sostenere i processi di cambiamento, per consolidare\nima cultura di tipo gestionale improntata al risultato, per accrescere la\nmotivazione e la condivisione nei confronti degli obiettivi programmati dagli\nEnti, per sviluppare l’autonomia e la capacità di innovare e per orientare e\nfavorire i percorsi di carriera del personale.\n\n\n\n3)\n\nIn particolare, per il mantenimento di standard professionali ottimali, che\ndevono costantemente rispondere alla specificità del servizio reso, occorrerà\nsviluppare adeguatamente l’aggiornamento professionale complessivo sia per\ngli aspetti tecnico-operativi sia per la migliore padronanza delle lingue\nstraniere.\n\n\n\n4)\n\nLe ore impiegate per la partecipazione alle attività formative e di\naggiornamento professionale programmate a livello di Ente, in base a quanto\nprevisti dalla lett. c), comma 4.2) dell’art. 4, qualora pianificate in\norario extra lavorativo, saranno retribuite come lavoro supplementare e\u002Fo\nlavoro straordinario.\n\n\n\n5)\n\nNell’ambito di tale attività, allo scopo di agevolare il trasferimento\ndelle conoscenze acquisite e di valorizzare l’esperienza dei lavoratori con\nelevata anzianità aziendale, potranno essere assunte iniziative utili per\nconsentire l’affiancamento da parte degli stessi lavoratori in veste di tutor\nper neo-assunti.\n\n\n\n6)\n\nLe competenze acquisite dal lavoratore partecipante alle suddette attività\nsaranno registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità\ndefinite dalla normativa in materia e le indicazioni che saranno fornite dal\nMinistero competente.\n\n\n\n7)\n\nIn attesa di quanto sopra, i risultati delle attività formative saranno\nregistrati nel fascicolo personale del dipendente.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"apprenticeships","DISCIPLINA DEL CONTRATTO FORMATIVO PROFE","DISCIPLINA DEL CONTRATTO FORMATIVO PROFESSIONALIZZANTE (CFP)\n\n\n\n(Apprendistato professionalizzante)\n\n\n\nDichiarazione delle Parti\n\n\n\nLe Parti riconoscono nell’apprendistato un importante strumento per\nl’acquisizione di competenze necessarie per l’ingresso dei giovani nel\nmercato del lavoro e, in tale contesto, valutate le recenti innovazioni\nlegislative, ritengono di particolare interesse per le Fabbricerie la\nfattispecie dell’Apprendistato professionalizzante di cui all’art. 41 del\nD.lgs. 81\u002F2015.\n\nLa disciplina applicativa del CFP fa riferimento alle citate norme di legge\ne da quanto disposto nei commi seguenti.\n\n\n\nGeneralità\n\n\n\nL’istituto del contratto di apprendistato rientra tra le forme di lavoro a\ntempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani\ned è valido strumento per il raggiungimento delle capacità lavorative\nnecessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo.\n\nIl CFP può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29\nanni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un\npercorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali\ne tecnico-professionali.\n\nPer i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai\nsensi del D.lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, il CFP può essere stipulato dal 17°\nanno di età.\n\nL’assunzione dell’apprendista avviene con un contratto scritto, nel\nquale sono indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova,\ndi durata non superiore a quanto previsto per la lavoratrice o il lavoratore\nqualificato inquadrato al medesimo livello di inquadramento finale, il livello\ndi inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che\npotrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di\napprendistato, nonché il piano formativo individuale, redatto dal datore di\nlavoro e definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla\ncontrattazione integrativa, sarà consegnato alla lavoratrice o al lavoratore\nentro 30 giorni dalla stipula del contratto.\n\nLa qualificazione professionale, al cui conseguimento è finalizzato il\ncontratto, è determinata nel contratto sulla base dei profili o qualifiche\nprofessionali previsti dai sistemi di inquadramento del personale di cui al\nCCNL e\u002Fo al CIA.\n\nL’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso\ntrattamento normativo previsto dal presente contratto per i dipendenti della\nqualifica per la quale egli compie i diversi periodi di tirocinio.\n\nPossono essere assunti con CFP i lavoratori destinati a svolgere le mansioni\nproprie delle Aree A) (con riferimento alla fascia A F4), B), C) e D).\n\nIl CFP si conclude:\n\n\n\n-al termine del periodo di apprendistato e le parti contraenti potranno\nrecedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto\ndall’art. 2118 c.c., di 30 giorni;\n\n-per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.\n\n\n\nIn caso di mancato esercizio della facoltà di recesso il rapporto prosegue\ncome ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.\n\nGli Enti non potranno procedere alla assunzione di apprendisti con la stessa\nqualifica, qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 50% di\napprendisti di pari qualifica, il cui contratto di lavoro di apprendistato sia\nvenuto a scadere nei 24 mesi precedenti.\n\nI lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo\ndei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione\ndi particolari normative e istituti.\n\n\n\nMalattia e sospensione involontaria del rapporto di lavoro\n\n\n\nDurante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto, oltre a quanto\nprevisto dalla legislazione vigente per la sua qualifica allo stesso\ntrattamento del dipendente qualificato come previsto dall’art. 56 del vigente\nCCNL, in relazione al proprio trattamento economico.\n\nLa disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal superamento del\nperiodo di prova.\n\nDurante il periodo di prova, qualora previsto, l’apprendista avrà diritto\na percepire il solo trattamento INPS.\n\nLa malattia, l’infortunio, il congedo parentale di cui al D.lgs. 151\u002F2001,\nnonché altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore trenta\ngiorni consecutivi comportano la proroga di scadenza del termine del\ncontratto.\n\nAgli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età si applica la\ndisciplina prevista dal D.lgs. n. 66\u002F03, pertanto essi possono svolgere anche\nlavoro straordinario e notturno.\n\n\n\nDurata, inquadramento e trattamento economico\n\n\n\nIl livello di inquadramento professionale sarà lo stesso nel quale è\ninquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato. Il\ntrattamento economico sarà ragguagliato a quello previsto nel livello\nretributivo per cui è svolto l’apprendistato come da tabella seguente, in\ncui è riportata anche la durata:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      durata\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        Area\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        1° anno\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        2°anno\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        3° anno\n\n        \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      18 mesi\n      \n      A\n      \n      90%\n      \n      95%\n      \n      ---\n      \n    \n  \n  \n    \n      24\n        mesi\n      \n      B\n      \n      90%\n      \n      95%\n      \n      ---\n      \n    \n  \n  \n    \n      36 mesi\n      \n      C-D\n      \n      80%\n      \n      90%\n      \n      95%\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nIn alternativa e in via sperimentale gli Enti potranno adottare i criteri\nriportati nelle tabelle seguenti:\n\n\n\n6) Durata\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Area\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        durata complessiva\n\n        (mesi)\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      1°\n        periodo\n\n        (mesi)\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      2°\n        periodo\n\n        (mesi)\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        3° periodo\n\n        (mesi)\n      \n    \n    \n      A\n      \n      18\n        \n      \n      6 \n      \n      12\n        \n      \n      ---\n      \n    \n    \n      B\n      \n      24 \n      \n      6 \n      \n      8 \n      \n      10 \n      \n    \n    \n      C\n      \n      36 \n      \n      10 \n      \n      12 \n      \n      14 \n      \n    \n    \n      D\n      \n      36 \n      \n      12 \n      \n      12 \n      \n      12 \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nInquadramento e trattamento economico\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Area\n      \n      posizione finale\n      \n      trattamento economico\n\n        1°periodo\n\n        \n        \n      \n      trattamento economico\n\n        2° periodo\n\n        \n        \n      \n      trattamento economico\n\n        3° periodo\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      A\n      \n      A\n        F4\n      \n      A\n        F1\n      \n      A\n        F4\n      \n      ---\n      \n    \n    \n      B\n      \n      B F1\n      \n      A F1\n      \n      A F4\n      \n      B F1\n      \n    \n    \n      C\n      \n      C F1\n      \n      A F4\n      \n      B F1\n      \n      C F1\n      \n    \n    \n      D\n      \n      D F1\n      \n      B F1\n      \n      C F1\n      \n      D F1\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n7) Formazione\n\n\n\nContenuti\n\n\n\nLe attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in\ncontenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere\nprofessionalizzante di tipo tecnico e operativo, tra loro connessi e\ncomplementari finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi.\n\nLe attività formative a carattere trasversale di base saranno realizzate\ncon il contributo delle Regioni, sentite le parti sociali e dovranno perseguire\ngli obiettivi formativi articolati nelle seguenti 4 aree di contenuti:\n\n\n\n- accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione\n\ndel patto formativo\n\n- competenze relazionali\n\n- organizzazione\n\n- disciplina del rapporto di lavoro\n\n- competenza digitale\n\n- elementi di base della professione\u002Fmestiere\n\n- igiene e sicurezza sul lavoro\n\n\n\nQualora le Regioni non provvedano a predisporre l’offerta formativa di cui\nsopra, è facoltà dell’ente procedere direttamente alla erogazione della\nformazione.\n\nI contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante\nesperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi\nformativi:\n\n\n\n-conoscere le attività, la missione, servizi di settore e il contesto\naziendale;\n\n-conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\n\n- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;\n\n-conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\n\n-conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\n\n-conoscere le innovazioni di processo, di contesto e di risultato.\n\n\n\nIl recupero eventuale di conoscenze linguistiche\u002Fmatematiche \u002Finformatiche\nsarà effettuato all’interno dei moduli trasversali di base e\ntecnico-professionali.\n\nIn attuazione del comma 2), art. 6, D.lgs. 167\u002F2011, relativamente agli\nstandard professionali di riferimento e alla qualifica professionale da\nconseguire, per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e\nspecialistiche, va fatto riferimento alle declaratorie delle Aree e ai gruppi\ndi profili professionali di cui all’allegato 1) del CCNL.\n\n\n\nB) Durata\n\n\n\nLa durata della formazione è determinata, per l’intero periodo di\napprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al\nmomento dell’assunzione, in particolare:\n\n\n\n-120 ore per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso di\nlicenza elementare o media;\n\n-80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di 2° grado o di\nistruzione e formazione professionale;\n\n-40 ore se l’apprendista in possesso di laurea o titolo equivalente.\n\n\n\nC) Modalità di erogazione\n\n\n\nLa formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia\ninterni che esterni all’Ente.\n\nIl CFP deve contenere, nel Piano Formativo Individuale, i percorsi formativi\nper l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche\ncoerenti con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai\nsensi del sistema di inquadramento definito nel CCNL. Il recupero eventuale di\nconoscenze linguistico\u002Fmatematiche\u002Finformatiche sarà effettuato all’interno\ndei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.\n\nNel Piano Formativo Individuale sarà indicato un tutor\u002Freferente aziendale,\ninserito nella organizzazione della impresa, quale figura di riferimento per\nl’apprendista, in possesso di adeguata professionalità.\n\nAl tutor aziendale l’Ente impartirà le istruzioni necessarie\nall’assolvimento delle funzioni di affiancamento all’apprendista durante il\nperiodo di tirocinio.\n\nAl termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in\ncaso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze\nacquisite dall’apprendista ai fini della attestazione della avvenuta\nformazione da parte del datore di lavoro.\n\nL’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative esterne e interne all’azienda.\n\nIn caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro\nattesta l’attività formativa svolta.\n\nLa registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale\nai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto\nformativo del cittadino a cura dell’Ente.\n\nNell’ambito dei principi di cui ai commi precedenti, la contrattazione\naziendale può stabilire specifiche modalità di svolgimento della formazione\nin coerenza con gli andamenti dei periodi lavorativi.\n\n\n\nAvviso Comune Deroga Assistita (stralcio)\n\n\n\nsottoscritto il giorno 18 del mese di aprile 2011 tra l’AFI e le OO.SS.\nnazionale di categoria in attuazione delle disposizioni in materia di contratto\na tempo determinato di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 247\n\n\n\n…omissis…\n\n\n\nPremesso\n\n\n\n- che, oltre ai compiti statutari, l’attività delle Fabbricerie si\ncaratterizza per la fruibilità dei complessi monumentali da parte di\nvisitatori, sia per motivi turistici che per motivi religiosi per tutto\nl’anno solare;\n\n\n\n- che tali flussi, in special modo quelli legati al turismo, sono\ncaratterizzati da notevole variabilità in relazione a fattori legati alla\nstagionalità intesa nella sua accezione più ampia (climatica, legata a eventi\nstraordinari di natura religiosa o a iniziative ed eventi di natura\nculturale);\n\n\n\n- che, pertanto, gli andamenti occupazionali, soprattutto nell’area della\naccoglienza e della sorveglianza dei beni monumentali e museali sono\nstrettamente collegati con l’andamento dei flussi dei visitatori;\n\n\n\n- che per garantire un adeguato livello dei servizi di accoglienza e di\nsorveglianza, anche in quegli Enti che garantiscono per l’intero anno la\nfruibilità dei siti, è necessario adeguare, in questi settori, l’organico\nattraverso la stipula di contratti a tempo determinato;\n\n\n\n- che il vigente CCNL del personale dipendente delle Fabbricerie ha tenuto\nconto di tali caratteristiche là dove alla lett. b) del comma 1) dell’art.\n22 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per punte\ndi attività legate a particolari periodi dell’anno;\n\n\n\n- che la legge n. 247 del 2007 ha introdotto, in tema di rapporti di lavoro\na tempo determinato, un rinvio ad avvisi comuni sottoscritti dai datori di\nlavoro e dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale\nper stabilire:\n\n\n\na)…omissis…\n\nb)le attività stagionali, ulteriori rispetto a quelle definite dal DPR 7\nottobre 1963 n. 1525, per le quali non trovi applicazione il limite di 36 mesi\ndi cui al predetto art. 5, comma 4 bis) del D.lgs. n. 368 del 2001\n\n\n\nle Parti\n\n\n\nnell’ambito della propria autonomia contrattuale,\n\n\n\nconvengono quanto segue:\n\n\n\n1)\n\n…omissis…\n\n\n\n2)\n\nin relazione alla particolarità del settore delle Fabbricerie, in\nattuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto\ndall’art. 5, comma 4 ter) del D.lgs. n. 368 del 2001, così come modificato\ndall’art. 1, comma 40) della legge 24 dicembre 2007 n. 247, la disciplina\nsulla successione dei contratti a tempo determinato di cui al comma 4 bis) del\npredetto art. 5, non trova applicazione nei confronti dei contratti di lavoro\nriconducibili alla stagionalità, quali i contratti a termine stipulati ai\nsensi della lett. b) del comma 1) dell’art. 22 del vigente CCNL dell’AFI,\nlimitatamente ai profili professionali impiegati nell’area della accoglienza\nai visitatori e della sorveglianza dei siti monumentali, e per durata e periodi\nda stabilirsi a livello di contrattazione aziendale;\n\n\n\n3)\n\nin relazione alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui\nall’art. 5, comma 4 quater) del D.lgs. 6 settembre 2001 n. 368, considerata\nl’esigenza di favorire la stabilizzazione anche dei lavoratori di cui al\npunto 2) del presente avviso comune e la salvaguardia del patrimonio di\nprofessionalità, le Fabbricerie daranno corso prioritariamente alle richieste\npresentate dai lavoratori che abbiano prestato servizio nelle ipotesi di cui\nall’art. 22 del vigente CCNL dell’AFI provvedendo, successivamente al\ntermine dei periodi di cui ai commi 1) e 2) del presente Avviso comune, e\nqualora sia loro proposto un nuovo contratto, ad assumere a tempo indeterminato\ni lavoratori interessati con modalità e tempi da stabilirsi a livello di\ncontrattazione aziendale;\n\n\n\n4)\n\nle disposizioni del presente Accordo trovano applicazione con decorrenza dal\n14 marzo 2011.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"pensionfund","Art. 89 - Previdenza complementare e sis","Art. 89 - Previdenza complementare e sistema di welfare aziendale\n\n\n\nLe Parti, in attesa che si concluda l’analisi del tavolo tecnico\nappositamente coinvolto per la scelta del Fondo previdenziale, convengono di\nrinviare ad apposita sessione negoziale gli aspetti relativi a tale articolo da\ntenersi entro dicembre 2020.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"contracttrial","Art. 16 - Periodo di prova 1) L’assunzio","Art. 16 - Periodo di prova\n\n\n\n1)\n\nL’assunzione in servizio avviene dopo un periodo di prova non superiore a\n3 mesi per l’inquadramento fino all’area B), e a 6 mesi per gli\ninquadramenti superiori; la valutazione del dipendente in prova deve essere\neffettuata superata almeno la metà del periodo di prova.\n\n\n\n2)\n\nDurante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del\nrapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso e senza alcuna\nmotivazione.\n\n\n\n3)\n\nIn tal caso, ovvero alla fine dello stesso, al dipendente spetta la\nretribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai\nratei di ferie, delle mensilità aggiuntive e il TFR maturato.\n\n\n\n4)\n\nDetta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella\nfissata contrattualmente per l’inquadramento stabilito per il dipendente\ninteressato.\n\n\n\n5)\n\nOve il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, non dovuta a\ncausa di servizio, il dipendente sarà ammesso a completare il periodo di prova\nstesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro 180 giorni; in caso\ncontrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti.\n\n\n\n6)\n\nTrascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla\ndisdetta dello stesso, il dipendente si intenderà confermato in servizio a\ntempo indeterminato.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"tempagency","Art. 20 - Prestazioni di lavoro in sommi","Art. 20 - Prestazioni di lavoro in somministrazione\n\na tempo determinato\n\n\n\n1)\n\nGli Enti possono stipulare, per esigenze temporanee, contratti per\nprestazioni di lavoro temporaneo, secondo la disciplina di legge vigente, per\nsoddisfare esigenze a carattere non continuativo e\u002Fo a cadenza periodica, o\ncollegate a situazioni non fronteggiabili con il personale in servizio.\n\nI contratti di fornitura di lavoro temporaneo possono essere stipulati per\nle seguenti ipotesi:\n\n\n\na)per qualifiche non previste dall’organico dell’Ente e comunque non\nriconducibili all’area E);\n\nb)nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, con diritto alla\nconservazione del posto (con esclusione di quelli assenti perché esercitano il\ndiritto di sciopero e fatti salvi i divieti stabili dalla legge);\n\nc)nei casi di punte di più intensa attività, cui non si possa far fronte\ncon il personale in servizio;\n\nd)per l’esecuzione di particolari lavori che per la loro specificità\nrichiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle\ndel personale in servizio.\n\n\n\nIl termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso\nessere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei limiti\ndi durata e di obbligo di causale previsti per la stipula dei contratti a tempo\ndeterminato.\n\nI prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie specificate\nai punti a), c) e d) non potranno superare il tetto del 7%, calcolato su base\nmensile, dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente,\narrotondato, in caso di frazioni, alla unità superiore.\n\nNegli Enti con meno di 15 dipendenti il tetto di cui sopra è elevato al\n20%, fermo restando il limite del 30% comprensivo dei contratti a tempo\ndeterminato.\n\n\n\n2)\n\nI prestatori di lavoro temporaneo, qualora partecipino a programmi o\nprogetti che prevedono l’erogazione di compensi aggiuntivi hanno titolo a\npartecipare alla erogazione dei connessi trattamenti. La contrattazione\nintegrativa decentrata definisce casi, condizioni, criteri e modalità per la\ndeterminazione e corresponsione dei suddetti trattamenti accessori.\n\n\n\n3)\n\nGli Enti sono tenuti, nei riguardi dei prestatori di lavoro temporaneo ad\nassicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione\nrelativi alla sicurezza e prevenzione previsti dalla normativa vigente, in\nparticolare per quanto concerne i rischi specifici connessi alla attività\nlavorativa in cui saranno impegnati.\n\n\n\n4)\n\nI prestatori di lavoro temporaneo hanno diritto di esercitare presso gli\nEnti utilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla\nlegge n. 300\u002F1970 e possono partecipare alle assemblee del personale\ndipendente.\n\n\n\n5)\n\nIn presenza di fatti disciplinarmente rilevanti da contestare al prestatore\ndi lavoro temporaneo l’Ente comunica tempestivamente alla impresa fornitrice,\ntitolare del potere disciplinare, le circostanze di fatto da contestare ai\nsensi dell’art. 7 della legge n. 300\u002F1970.\n\n\n\n6)\n\nGli Enti provvedono alla preventiva informazione alle RSU, o alle OO.SS.\naziendali, sul numero, sui motivi, sul contenuto, sulla durata prevista dei\ncontratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi.\n\n\n\n7)\n\nAlla fine di ciascun anno gli Enti forniscono ai soggetti sindacali di cui\nsopra tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle\npercentuali fissate dal comma 1).\n\n\n\n8)\n\nI periodi di lavoro temporaneo concorrono alla determinazione del limite\ncomplessivo di 24 mesi per i rapporti a tempo determinato intercorsi tra lo\nstesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni\nequivalenti.\n\n\n\n9)\n\nIn conformità alle vigenti disposizioni di legge è fatto divieto agli Enti\ndi attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente\narticolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro\ntemporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"disabilitypay","Art. 57 - Infortunio sul lavoro e malatt","Art. 57 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale\n\n\n\n1)\n\nQualora ricorra infortunio sul lavoro o malattia professionale, il\ndipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla completa\nguarigione clinica o alla stabilizzazione degli esiti, accertate dall’INAIL e\ncomunque non oltre il periodo previsto dall’art. 56, comma 3), lett. c).\n\n\n\n2)\n\nIn caso di infortunio sul lavoro, anche se esso consente la continuazione\ndella attività lavorativa, il dipendente ha l’obbligo di informare l’Ente\ntempestivamente e comunque non oltre le 24 ore dall’evento.\n\n\n\n3)\n\nL’Ente anticipa l’intero trattamento economico previsto dall’INAIL,\nosservando per i rimborsi le procedure disposte dall’INAIL.\n\n\n\n4)\n\nPer le prestazioni economiche a carico dell’INAIL anticipate dall’Ente,\nil dipendente è tenuto a fare avere al proprio Ente gli assegni relativi a\ndette prestazioni non appena sono a lui rimessi dall’INAIL stesso.\n\n\n\n5)\n\nIn caso di infortunio attribuibile alla responsabilità di terzi, l’Ente\npuò rivalersi nei diritti dell’infortunato fino alla concorrenza della somma\nerogata.\n\n\n\n6)\n\nPer il trattamento dei dipendenti affetti da tubercolosi si fa riferimento\nalle norme legislative vigenti.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"sicknesspay","Art. 56 - Malattia e infortunio non prof","Art. 56 - Malattia e infortunio non professionale\n\n\n\n1) Adempimenti e certificazione\n\n\n\na)\n\nIn caso di assenza per malattia e infortunio non professionale il dipendente\ndeve informare immediatamente, di norma prima dell’inizio del turno di\nservizio, la Direzione dell’Ente. Analogamente, deve essere comunicata\nl’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro.\n\n\n\nb)\n\nIn caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia per\nqualsiasi motivo, il dipendente è tenuto a comunicare entro 2 giorni il numero\ndi protocollo identificativo del certificato e dell’attestato di malattia.\n\n\n\nc)\n\nNel caso in cui non è prevista la procedura telematica come, a titolo di\nesempio, in occasione di ricovero ospedaliero, il dipendente è tenuto a\nprodurre la certificazione cartacea consegnata.\n\n\n\n2) Accertamenti\n\n\n\na)\n\nNel rispetto della normativa vigente, l’Ente ha facoltà di verificare\nl’esistenza della malattia o dell’infortunio e controllarne il decorso\ntramite le strutture sanitarie pubbliche preposte.\n\n\n\nb)\n\nIl dipendente assente è tenuto, fin dal 1° giorno d’assenza, a farsi\ntrovare nel domicilio comunicato per il suddetto controllo, in ciascun giorno,\nanche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.\n\n\n\nc)\n\nLa mancata osservanza da parte del dipendente degli obblighi sopra indicati,\novvero il rifiuto di sottoporsi a visite di controllo, comporta la perdita del\ntrattamento di malattia ed è sanzionabile sotto il profilo disciplinare.\n\n\n\n3) Durata e periodo di comporto\n\n\n\na)\n\nIl dipendente, che ha superato il periodo di prova, ha diritto, in caso\nd’assenza per malattia o infortunio, alla conservazione del posto per un\nperiodo di 18 mesi.\n\n\n\nb)\n\nDurante il periodo di comporto il dipendente ha diritto per i primi 12 mesi\nalla intera retribuzione individuale; i successivi 6 mesi decorrono senza\ndiritto ad alcuna retribuzione.\n\n\n\nc)\n\nIn caso di patologie gravi, quali, ad esempio, oncologiche, sclerosi, ictus,\no per interventi chirurgici di trapianto di organi vitali o by-pass coronario,\nil dipendente, che ha superato il periodo di prova, ha diritto, in caso\nd’assenza per malattia o infortunio, alla conservazione del posto per un\nperiodo di 36 mesi.\n\n\n\nd)\n\nNel caso di cui al comma precedente, durante il periodo di comporto il\ndipendente ha diritto per i primi 12 mesi alla intera retribuzione individuale;\nper i successivi 18 mesi la retribuzione è ridotta al 50%.\n\n\n\ne)\n\nI periodi di degenza ospedaliera, debitamente certificati, non danno luogo\nal raggiungimento dei termini di comporto sopra elencati.\n\n\n\nf)\n\nPer la maturazione del periodo di comporto vengono sommate tutte le assenze\nper malattia verificatesi nei 3 anni precedenti l’ultima manifestazione\nmorbosa.\n\n\n\ng)\n\nUna volta decorso il periodo durante il quale il dipendente ha diritto alla\nconservazione del posto di lavoro, il rapporto di lavoro si risolve di diritto\ncon comunicazione scritta da parte dell’Ente all’interessato che conserva\nil diritto al TFR e alla indennità sostitutiva del preavviso.\n\n\n\nh)\n\nIl periodo di assenza per malattia viene computato come servizio a tutti gli\neffetti, ad esclusione del periodo durante il quale non decorre alcuna\nretribuzione.\n\n\n\n4) Trattamento economico\n\n\n\na)\n\nDurante il periodo di malattia o di infortunio non professionale il\ndipendente riceve dall’Ente la retribuzione individuale giornaliera a partire\ndal 1° giorno d’assenza per il tempo e nelle misure indicate nel comma 3),\nlett. b) e d).\n\n\n\nb)\n\nLe prestazioni economiche eventualmente a carico dell’INPS e anticipate\ndall’Ente, sono conguagliate alla fine di ciascun periodo di paga, nel loro\nimporto con quello dei contributi e delle altre somme dovute all’INPS stesso\ndall’Ente.\n\n\n\n5)\n\nNel calcolo delle integrazioni a carico dell’Ente si dovrà tenere conto\ndelle indennità a carico dell’INPS, utilizzando il procedimento di\nlordizzazione.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"maxsicknesspay","4) Trattamento economico a) Durante il p","4) Trattamento economico\n\n\n\na)\n\nDurante il periodo di malattia o di infortunio non professionale il\ndipendente riceve dall’Ente la retribuzione individuale giornaliera a partire\ndal 1° giorno d’assenza per il tempo e nelle misure indicate nel comma 3),\nlett. b) e d).",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"sicknessmaxdays","b) Durante il periodo di comporto il dip","b)\n\nDurante il periodo di comporto il dipendente ha diritto per i primi 12 mesi\nalla intera retribuzione individuale; i successivi 6 mesi decorrono senza\ndiritto ad alcuna retribuzione.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"longtermillness","c) In caso di patologie gravi, quali, ad","c)\n\nIn caso di patologie gravi, quali, ad esempio, oncologiche, sclerosi, ictus,\no per interventi chirurgici di trapianto di organi vitali o by-pass coronario,\nil dipendente, che ha superato il periodo di prova, ha diritto, in caso\nd’assenza per malattia o infortunio, alla conservazione del posto per un\nperiodo di 36 mesi.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"healthandsafetypolicy","Art. 58 - Tutela della salute e ambiente","Art. 58 - Tutela della salute e ambiente di lavoro\n\n\n\n1)\n\nLe Parti convengono che la cura e il miglioramento continuo dell’ambiente\ndi lavoro e la sicurezza sul lavoro devono essere principi informatori dei\ncomportamenti organizzativi e operativi sia della Direzione dell’Ente che di\ntutto il personale dipendente.\n\n\n\n2)\n\nLe Parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra\nindicati la tutela della salute e della sicurezza e individuano nella\nprevenzione lo strumento per eliminare odiminuire i rischi e per migliorare\nl’ambiente e le condizioni di lavoro del personale dipendente.\n\n\n\n3)\n\nGli Enti provvedono a dare piena attuazione, compatibilmente con la natura\ndei luoghi oggetto del patrimonio, alle previsioni normative contenute nei\nDd.lgs. 626\u002F94, 81\u002F08 e 3 agosto 2009 n. 106 e s.m.i. In tale ambito gli Enti\nprovvedono agli accertamenti preventivi e periodici relativi agli ambienti di\nlavoro e alla effettuazione, laddove necessario, delle visite mediche dei\ndipendenti, per i quali sarà stilata una cartella sanitaria e di rischio da\ncustodire presso l’Ente.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"protectiveclothing","Art. 60 - Dispositivi di protezione e di","Art. 60 - Dispositivi di protezione e divise\n\n\n\n1)\n\nGli Enti forniscono ai propri dipendenti i dispositivi di protezione\nindividuali e si assicurano che essi siano correttamente utilizzati.\n\n\n\n2)\n\nGli Enti, laddove le mansioni lo richiedano, forniscono ai dipendenti le\ndivise e\u002Fo gli indumenti di lavoro necessari.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"hivpolicy","3) Gli Enti provvedono a dare piena attu","3)\n\nGli Enti provvedono a dare piena attuazione, compatibilmente con la natura\ndei luoghi oggetto del patrimonio, alle previsioni normative contenute nei\nDd.lgs. 626\u002F94, 81\u002F08 e 3 agosto 2009 n. 106 e s.m.i. In tale ambito gli Enti\nprovvedono agli accertamenti preventivi e periodici relativi agli ambienti di\nlavoro e alla effettuazione, laddove necessario, delle visite mediche dei\ndipendenti, per i quali sarà stilata una cartella sanitaria e di rischio da\ncustodire presso l’Ente.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"paidmaternityleave","Art. 44 - Congedi dei genitori 1) Al per","Art. 44 - Congedi dei genitori\n\n\n\n1)\n\nAl personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di\ntutela della maternità e della paternità contenute nella legge 53\u002F2000, nel\nD.lgs. 151\u002F2001, nel D.lgs. n. 119 del 18\u002F7\u002F2011 e s.m.i.\n\n\n\n2)\n\nIn particolare, in alternativa a quanto disposto dal D.lgs. 151\u002F2001, ai\nsensi della innovazione introdotta dal comma 485) dell’art. 1 della legge\n145\u002F2018, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro\nesclusivamente dopo l’evento del parto entro i 5 mesi successivi allo stesso,\na condizione che il medico specialista del SSN, o con esso convenzionato, e il\nmedico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di\nlavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della\ngestante e del nascituro.\n\n\n\n3)\n\nPer i periodi di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha\ndiritto, rispettivamente, alla seguente indennità economica, comprensiva di\nquanto erogato dall’INPS:\n\n\n\na)100% della retribuzione individuale per il periodo di astensione\nobbligatoria;\n\nb)30% della retribuzione individuale per il periodo di astensione\nfacoltativa, fatta eccezione per i primi 30 giorni, comprensivi dei giorni\nfestivi, fruibili anche in modo frazionato, per i quali è prevista la\nretribuzione al 100%.\n\n\n\n4)\n\nIn caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di\nastensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di\nun periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la\nmadre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo\nobbligatorio post-parto e il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra\ndalla data di effettivo rientro a casa del figlio.\n\n\n\n5)\n\nSuccessivamente al periodo di astensione obbligatoria e sino al compimento\ndel 3° anno di vita del bambino, in caso di malattia dello stesso, per le\nlavoratrici madri e, in alternativa, per i dipendenti padri, sono riconosciuti,\nper ciascun anno di età del bambino, 30 giorni di assenza, comprensivi dei\ngiorni festivi, interamente retribuiti.\n\n\n\n6)\n\nIl periodo di astensione facoltativa retribuiti al 100% e i periodi di\nassenza di cui al precedente comma 3) non riducono le ferie, sono valutati ai\nfini della anzianità di servizio e sono considerati ai fini del TFR, ove\nspettante, con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita.\n\n\n\n7)\n\nIn caso di parto plurimo i periodi di riposo, di cui all’art. 39 del\nD.lgs. 151\u002F2001, sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate\nanche dal padre.\n\n\n\n8)\n\nLe prestazioni economiche eventualmente a carico dell’INPS e anticipate\ndall’Ente, sono conguagliate alla fine di ciascun periodo di paga, nel loro\nimporto con quello dei contributi e delle altre somme dovute all’INPS stesso\ndall’Ente.\n\n\n\n9)\n\nNel calcolo delle integrazioni a carico dell’Ente si dovrà tenere conto\ndelle indennità a carico dell’INPS, utilizzando il procedimento di\nlordizzazione.\n\n\n\n10)\n\nLe lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per sottoporsi\nad esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche,\nnel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro (art.\n14, D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151).\n\n\n\n11)\n\nPer fruire del diritto ad assentarsi dal lavoro per esami prenatali, la\nlavoratrice è tenuta a presentare all’Ente:\n\n\n\na)specifica domanda, nella quale deve essere indicata la data della\nvisita\u002Fdegli esami;\n\nb)documentazione giustificativa, rilasciata dalla struttura cui la\nlavoratrice si è rivolta dalla quale risulti la data e l’orario di\neffettuazione degli esami.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"paidmaternityleavepay","3) Per i periodi di assenza obbligatoria","3)\n\nPer i periodi di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha\ndiritto, rispettivamente, alla seguente indennità economica, comprensiva di\nquanto erogato dall’INPS:\n\n\n\na)100% della retribuzione individuale per il periodo di astensione\nobbligatoria;\n\nb)30% della retribuzione individuale per il periodo di astensione\nfacoltativa, fatta eccezione per i primi 30 giorni, comprensivi dei giorni\nfestivi, fruibili anche in modo frazionato, per i quali è prevista la\nretribuzione al 100%.",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"educationtuition","Art. 75 - Trattamento di famiglia - Asse","Art. 75 - Trattamento di famiglia\n\n- Assegno per il nucleo familiare\n\n\n\n1)\n\nPer gli Enti che, stante le vigenti disposizioni, non rientrano fra i datori\ndi lavoro soggetti alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) gestita\ndall’INPS, si stabilisce che al personale dipendente avente diritto verrà\ncorrisposto per i propri familiari un trattamento di famiglia secondo la\ndisciplina vigente per la CUAF.\n\n\n\n2)\n\nGli interessati sono tenuti a presentare all’Ente tutta la documentazione\noccorrente per l’accertamento del diritto.\n\n\n\n3)\n\nIl trattamento di famiglia di cui al presente articolo non è considerato\nretribuzione a nessun effetto.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"deathrelatives","1) Il dipendente ha diritto di usufruire","1)\n\nIl dipendente ha diritto di usufruire dei seguenti permessi retribuiti:\n\n\n\na)giorni 3 lavorativi per evento di decesso di parenti (genitori, coniuge,\nfigli, fratelli) o affini entro il 2° grado o persone comunque conviventi con\nil dipendente, fruibili anche cumulativamente;",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"childcare","Art. 46 - Frazionamento del congedo pare","Art. 46 - Frazionamento del congedo parentale\n\n\n\n1)\n\nLa fruizione oraria dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 7\ndel D.lgs. 80\u002F2015 e dell’art. 32, comma 1 bis) del T.U. per il personale in\nfull-time e in part-time, è frazionabile fino al minimo di 1 ora continuativa\nda fruire, in linea di massima, all’inizio o al termine della prestazione\nlavorativa prevista per la madre lavoratrice o il padre lavoratore e non può\nessere cumulata con permessi o riposo richiesti a qualsiasi titolo.\n\n\n\n2)\n\nIn ogni caso la somma delle ore fruite nell’arco di ciascun mese dovrà\ncorrispondere comunque a giornate intere.\n\n\n\n3)\n\nAi fini dell’esercizio della facoltà del frazionamento, gli interessati\ndovranno inoltrare all’Ente, con un preavviso minimo di 2 giorni, una\napposita istanza contenente la durata del periodo richiesto e la collocazione\nnella giornata, se il frazionamento richiesto ha natura oraria.",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"paidpaternityleave","Art. 45 - Congedo obbligatorio e facolta","Art. 45 - Congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore\n\n\n\n1)\n\nIl lavoratore padre ha diritto a fruire, entro i primi 5 mesi dalla nascita\ndel figlio, di 5 giorni di congedo obbligatorio anche in modo non continuativo,\nma non frazionabili.\n\n\n\n2)\n\nLo stesso ha la possibilità, sempre entro i primi 5 mesi dalla nascita del\nfiglio, di fruire di un ulteriore giorno di congedo, che è facoltativo, che\ncomporterà la riduzione, in egual misura, della disponibilità del periodo di\nastensione obbligatoria \u002Ffacoltativa dalla lavoratrice madre.\n\n\n\n3)\n\nI giorni di congedo di paternità obbligatorio possono essere goduti anche\nin contemporanea al congedo di maternità obbligatorio, o facoltativo della\nmadre.\n\n\n\n4)\n\nI congedi di cui ai precedenti commi 1) e 2) sono fruibili anche dal padre\nlavoratore adottivo e affidatario.\n\n\n\n5)\n\nSia per le assenze per congedo obbligatorio, che per quella per congedo\nfacoltativo, al dipendente compete la retribuzione piena e l’accredito dei\ncontributi figurativi.\n\n\n\n6)\n\nA decorrere dall’1\u002F1\u002F2020 i giorni di congedo di cui al comma 1), ferme\nrestando le condizioni ivi previste per la loro fruizione, sono elevati a 7.\n\n\n\nArt. 46 - Frazionamento del congedo parentale",{"bindId":139,"name":136,"text":140},"paidpaternityleaveduration","Art. 45 - Congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore\n\n\n\n1)\n\nIl lavoratore padre ha diritto a fruire, entro i primi 5 mesi dalla nascita\ndel figlio, di 5 giorni di congedo obbligatorio anche in modo non continuativo,\nma non frazionabili.",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"paidpaternityleavepay","Sia per le assenze per congedo obbligato","Sia per le assenze per congedo obbligatorio, che per quella per congedo\nfacoltativo, al dipendente compete la retribuzione piena e l’accredito dei\ncontributi figurativi.",{"bindId":146,"name":147,"text":148},"maternitydiscrimination","La maternità, la malattia e l'infortunio","La maternità, la malattia e l'infortunio non comportano l'estinzione del\nrapporto contrattuale che rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo,\nsalvo la quota maturata antecedentemente alla sospensione del rapporto.",{"bindId":150,"name":151,"text":152},"violenceleave","Art. 47 - Congedo donne vittime di viole","Art. 47 - Congedo donne vittime di violenza di genere\n\n\n\n1)\n\nIl congedo per le donne vittime di violenza è disciplinato dal D.lgs. n.\n80\u002F2015 e successive modifiche.\n\n\n\n2)\n\nLa lavoratrice, inserita nei percorsi relativi alla violenza di genere,\ndebitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai\nCentri antiviolenza o dalle Case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro\nper motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo\ndi 3 mesi.\n\n\n\n3)\n\nLe lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e\ncontinuativa inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere, debitamente certificati dai Servizi sociali del comune di residenza o\ndai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio, hanno diritto alla sospensione\ndel rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di\nprotezione, per il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non\npuò essere superiore a 3 mesi.\n\n\n\n4)\n\nAi fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la\nlavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il\ndatore di lavoro o il committente con un termine di preavviso non inferiore a 7\ngiorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a\nprodurre la certificazione di cui ai commi 2) e 3).\n\n\n\n5)\n\nDurante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire una\nindennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci\nfisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da\ncontribuzione figurativa.\n\n\n\n6)\n\nL'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità\npreviste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.\n\n\n\n7)\n\nI datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono\nl'importo della indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti\nall'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di\nlavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per\nle prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è\ncorrisposta con le modalità di cui all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1979 n.\n663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33.\n\n\n\n8)\n\nTale periodo è computato ai fini della anzianità di servizio a tutti gli\neffetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della 13a mensilità e\ndel TFR.\n\n\n\n9)\n\nIl congedo di cui al comma 1) può essere usufruito su base oraria o\ngiornaliera nell’arco temporale di 3 anni. È demandata alla contrattazione\ndi 2° livello la modalità di fruizione del congedo. In caso di mancata\nregolamentazione da parte della contrattazione di 2° livello, la dipendente\npuò scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su\nbase oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio\ngiornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente\nprecedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.\n\n\n\n10)\n\nLa lavoratrice di cui al comma 1) ha diritto alla trasformazione del\nrapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od\norizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente\ntrasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo\npieno.\n\n\n\n11)\n\nL’Ente, inoltre, si impegna a valutare con la massima urgenza e priorità\nuna eventuale richiesta di mobilità territoriale, ove possibile, che dovesse\npervenire dalla lavoratrice, laddove tale mobilità sia coerente con il\npercorso di protezione. Il mancato accoglimento della richiesta è da\nconsiderarsi eccezionale.\n\n\n\n12)\n\nPer tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle\ndisposizioni di legge in vigore.",{"bindId":154,"name":155,"text":156},"violence","LINEE GUIDA PER L’ADOZIONE DI UN CODICE ","LINEE GUIDA PER L’ADOZIONE DI UN CODICE DI COMPORTAMENTO\n\nCONTRO LE DISCRIMINAZIONI, LE MOLESTIE E LE MOLESTIE SESSUALI, NONCHÉ\nCONTRO GLI ATTI DI VIOLENZA\n\n\n\nArt. 1 - Principi e finalità\n\n\n\n1)\n\nLavorare in un ambiente sereno in cui i rapporti interpersonali siano\nimprontati alla correttezza, al reciproco rispetto della libertà e dignità\ndella persona è un diritto fondamentale di tutte le lavoratrici e di tutti i\nlavoratori.\n\n\n\n2)\n\nLe Parti si impegnano, pertanto, a rimuovere ogni ostacolo alla attuazione\ndi questi diritti, in modo da garantire un ambiente di lavoro in cui uomini e\ndonne rispettino l'inviolabilità della persona.\n\n\n\n3)\n\nLe discriminazioni, le molestie e le molestie sessuali, nonché gli atti di\nviolenza compromettono la salute, la fiducia, il morale e la motivazione\nlavorativa di colei o colui che le subisce e danneggiano, inoltre, gravemente\nil funzionamento, il clima organizzativo e l'immagine dell’azienda.\n\n\n\n4)\n\nNon è ammissibile che qualcuno possa approfittare della propria posizione\ndi superiorità gerarchica o della situazione di vulnerabilità (personale,\nfamiliare o sociale) dell'altra\u002Fo per porre in essere atti o comportamenti\ndiscriminatori, di molestia o di molestia sessuale, nonché di violenza.\n\n\n\n5)\n\nOgni violazione della dignità e della libertà della persona integrante\ndiscriminazione, molestia o molestia sessuale, nonché violenza, costituisce\nillecito disciplinarmente rilevante e deve essere sanzionata.\n\n\n\n6)\n\nChi assiste ad atti molesti o discriminatori o violenti deve assumere un\natteggiamento solidale con la persona che ne è vittima e testimoniare nel caso\nsia necessario.\n\n\n\n7)\n\nChi è vittima di atti di discriminazione, di molestie o di molestie\nsessuali, nonché di violenza all'interno della azienda ha diritto di ottenere\nla cessazione del comportamento indesiderato attraverso idonee procedure\npredisposte dalla azienda tese alla rimozione dello stesso.\n\n\n\nArt. 2 - Definizione e criteri di valutazione\n\n\n\n1)\n\nPer la definizione di discriminazione, di molestia e di molestia sessuale,\nnonché di violenza, si rimanda alla legislazione vigente, nazionale ed\neuropea.\n\n\n\n2)\n\nChi subisce la discriminazione, la molestia, anche sessuale, o la violenza\nstabilisce quale comportamento può tollerare e quale considera offensivo o\nsconveniente o indesiderato o intollerabile.\n\n\n\n3)\n\nSono considerate di maggiore gravità le discriminazioni, le molestie, anche\nsessuali, nonché gli atti di violenza qualora siano a motivo di decisioni\ninerenti alla assunzione, all'accesso alla formazione professionale, al\nmantenimento del posto di lavoro, alla promozione, alla retribuzione o a\nqualsiasi altra decisione attinente alla occupazione, allo svolgimento o alla\nestinzione del rapporto di lavoro.\n\n\n\nArt. 3 - Ambito di applicazione\n\n\n\n1)\n\nIl presente Codice opera nei confronti di tutti coloro che lavorano in\nazienda, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal ruolo rivestito.\n\n\n\n2)\n\nIn considerazione dei diversi ambiti di lavoro presenti nel contesto\naziendale saranno previste, se del caso, azioni di tutela diverse a seconda\ndella natura e della particolarità del rapporto intercorrente tra i soggetti\ninteressati.\n\n\n\nArt. 4 - Incaricato\u002FReferente\n\n\n\n1)\n\nL’azienda, mediante accordi collettivi aziendali, individua al proprio\ninterno un soggetto incaricato\u002Freferente esterno alla azienda, con esperienza\nprofessionale tra le persone che possiedono qualità morali ed esperienza\nprofessionale atta a svolgere l'incarico assegnato, con la funzione di fornire\nconsulenza e assistenza a chi è oggetto di discriminazione, molestia o\nmolestia sessuale, nonché violenza.\n\n\n\n2)\n\nTale Incaricato\u002Freferente opererà di concerto con l’azienda, in\nparticolare, con i soggetti che si occupano della gestione del personale e dei\nprocedimenti disciplinari, e di concerto con i rappresentanti delle OO.SS.\npresenti in azienda.\n\n\n\nArt. 5 - Segnalazioni\n\n\n\n\n\nL’azienda, sentite le OO.SS., adotterà un apposito sistema\nprocedimentalizzato affinché le segnalazioni riguardo agli atti di\ndiscriminazione, molestia o molestia sessuale o di violenza possano avvenire\nliberamente da parte dei soggetti coinvolti o di testimoni, anche con modalità\nanonima.\n\nArt. 6 – Procedura\n\n\n\n1)\n\nL’Incaricato\u002Freferente, a seguito della segnalazione, assume la\ntrattazione del caso di discriminazione, molestia o molestia sessuale o\nviolenza, informa parte datoriale e le OO.SS. presenti in azienda, e concorda\ncon esse, di concerto con l’azienda, le azioni più idonee, anche\ndisciplinari, per porre termine al comportamento indesiderato.\n\n\n\n2)\n\nLe potenziali azioni esercitabili possono consistere nello svolgimento, nei\nlimiti di legge, di indagini atte ad una valutazione del caso fino ad un\ncolloquio con l'autore dei comportamenti discriminatori o molesti o violenti e\ncomunque in ogni altro atto ritenuto idoneo, nel rispetto delle norme in tema\ndi diritto alla difesa, garanzia del contraddittorio.\n\n\n\n3)\n\nAlla fine della procedura saranno adottate le misure ritenute più idonee\nper porre termine all’atteggiamento discriminatorio o molesto o violento e\nper prevenire il suo ricomparire.\n\n\n\n4)\n\nLa segnalazione può essere ritirata in ogni momento e, in tale caso,\naccertata volontà dell’interessato\u002Fparte lesa a non voler procedere, non si\nprocederà oltre.\n\n\n\nArt. 7 - Riservatezza\n\n\n\n1)\n\nTutte le persone coinvolte nei casi di discriminazione, molestia o molestia\nsessuale o di violenza sono tenute al segreto sui fatti e sulle notizie di cui\nvengono a conoscenza. La persona che ha subito discriminazione, molestia o\nmolestia sessuale o violenza ha diritto di richiedere l'omissione e\u002Fo la\ncancellazione del proprio nome da ogni documento soggetto per qualsivoglia\nmotivo a pubblicazione.\n\n\n\nArt. 8 - Dovere di collaborazione\n\n\n\n1)\n\nColoro che lavorano nella azienda hanno il dovere di contribuire ad\nassicurare un ambiente di lavoro in cui venga rispettata la dignità delle\npersone e in cui le discriminazioni, le molestie o le molestie sessuali,\nnonché le azioni violente non siano né praticate né consentite. Sono,\ninoltre, chiamati ad assumere un atteggiamento solidale con la vittima e a\nprestare testimonianza nel caso di conoscenza dei fatti.\n\n\n\nArt. 9 - Azioni positive e attività di informazione\n\n\n\n1)\n\nL’azienda provvede ad organizzare e attivare regolari e puntuali attività\ndi sensibilizzazione e di formazione rispetto alle problematiche di cui al\npresente Codice.\n\n\n\n2)\n\nProvvede, inoltre, a recepire le nuove normative nazionali ed europee.\n\n\n\n3)\n\nSi impegna, ancora, a comunicare e divulgare a tutti i lavoratori il nome e\nil luogo di reperibilità dell’Incaricato.\n\n\n\n4)\n\nIl presente Codice deve avere compiuta diffusione e deve essere affisso in\nazienda unitamente al Codice disciplinare.\n\n\n\n5)\n\nL'Azienda, in collaborazione con le OO.SS.\u002FRSU adotta tutte le iniziative e\nle misure organizzative ritenute idonee ad assicurare la massima informazione e\nformazione professionale sulle finalità e sulle procedure relative al presente\nCodice.\n\n\n\n6)\n\nIn particolare dovranno essere programmati, su base annuale e pluriennale,\ninterventi formativi - anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati\n- sulle qualità manageriali necessarie al miglioramento del clima relazionale\ne alla prevenzione di molestie e violenza morale, mobbing, molestie sessuali,\nstraining e discriminazioni.\n\n\n\n7)\n\nSarà cura della Azienda mettere a disposizione di ciascun dipendente,\ncollaboratrice\u002Fcollaboratore il Codice, anche attraverso la pubblicazione nel\nsito istituzionale della Azienda e nella intranet aziendale, oltre che\nconsegnare una copia del Codice a tutte\u002Fi le\u002Fi neo-assunti\u002Fe.\n\n\n\nSarà altresì cura della Azienda, con la collaborazione della RSU\u002FRSA\npromuovere una azione di monitoraggio con report annuale per valutarne\nl'attuazione.\n\nL'Azienda, avvalendosi della collaborazione della RSU\u002FRSA, si impegna a dare\nmassima diffusione delle modalità per contattare la\u002Fil Consigliera\u002Fe di\nFiducia.\n\nSarà cura della Amministrazione promuovere, d’intesa con le OO.SS., la\ndiffusione del Codice di condotta anche attraverso assemblee interne.\n\n\n\nArt. 10 - Misure di prevenzione\n\n\n\n1)\n\nAl fine di garantire le migliori condizioni di vita nei luoghi di lavoro e a\ndifesa di norme comportamentali idonee ad assicurare un clima relazionale nel\nquale a tutte le persone siano riconosciuti uguale dignità e rispetto,\nl’Azienda: riconosce che la qualità della prestazione è condizionata sia\ndalla professionalità tecnica, etica, deontologica di ogni\nlavoratrice\u002Flavoratore, sia dalla valorizzazione della sua dignità\nprofessionale e personale. Pertanto ogni lavoratrice\u002Flavoratore dovrà essere\nsensibilizzata\u002Fo a tali valori e stimolata\u002Fo a stabilire buoni rapporti di\ncollaborazione con colleghe e colleghi e altre figure professionali,\nadoperandosi a costruire un clima rispettoso delle diverse individualità\n\n\n\n- si impegna ad ostacolare tutti quegli atteggiamenti offensivi che, ledendo\ni diritti umani, civili, culturali, religiosi, contrastano palesemente con una\nsocietà civile e democratica;\n\n\n\n- si attiva affinché siano particolarmente perseguite e superate le\nviolenze morali e le modalità comunicative di tipo ostile che sono uno degli\naspetti più deleteri del clima lavorativo; finalità degli interventi\npreventivi sarà pertanto quella di costruire un clima relazionale dove la\ngestione stessa dei conflitti sia realizzata in modo più sano e\nconsapevole;\n\n\n\n- propone specifici interventi di formazione alle\u002Fai dirigenti, rivolti alla\ngestione del clima relazionale nell’ambito dei singoli settori o servizi e\nalla valorizzazione delle risorse umane, nonché alle necessarie modifiche alla\norganizzazione del lavoro laddove necessarie a tal fine.\n\n\n\nArt. 11 – Ritorsioni\n\n\n\n1)\n\nLa ritorsione diretta e indiretta nei confronti di chi denuncia\ncomportamenti oggetto del presente Codice è considerata condotta contrastante\ncon i doveri dei dipendenti e di rilievo sul piano disciplinare, cui\ncorrisponderanno da parte della Azienda gli opportuni provvedimenti.",{"bindId":158,"name":155,"text":156},"sexualhar",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"equalitymonitoring","Art. 63 - Pari opportunità tra uomo e do","Art. 63 - Pari opportunità tra uomo e donna\n\n\n\n1)\n\nLe Parti si danno reciprocamente atto di recepire il D.lgs. n. 198\u002F2006,\ncosiddetto “Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna”.\n\n\n\n2)\n\nIn particolare, le Parti promuovono misure volte ad eliminare ogni\ndiscriminazione basata sul sesso che abbia come conseguenza o come scopo di\ncompromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei\ndiritti umani e delle libertà fondamentali.\n\n\n\n3)\n\nOgni Ente promuove iniziative, anche su proposta delle rappresentanze\nsindacali volte a verificare non solo il rispetto della normativa sulla\nparità, ma anche a rendere effettive le condizioni di opportunità rimuovendo\ngli ostacoli che ne impediscano la realizzazione nel campo delle assunzioni,\ndella formazione professionale, della retribuzione e della carriera.\n\n\n\n4)\n\nLe Parti si danno reciprocamente atto che il principio della parità non\nosta al mantenimento o alla adozione di misure che prevedano vantaggi specifici\na favore del sesso sottorappresentato.\n\n\n\n5)\n\nAlla contrattazione a livello aziendale è assegnata la funzione di:\n\n\n\na)esaminare l’andamento occupazionale femminile;\n\nb)proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire\nuna effettiva parità di opportunità per la collocazione professionale, il\nriconoscimento del valore del lavoro, i processi di sviluppo di carriera.\n\n\n\n6)\n\nEntro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, le Parti si\nimpegnano a costituire a livello di Associazione il Comitato per le Pari\nOpportunità composto in misura paritetica da rappresentanti designati dalle\nOO.SS. firmatarie del presente CCNL e da rappresentanti dell’Associazione.\n\n\n\n7)\n\nL’Associazione assicura le condizioni e gli strumenti per il funzionamento\ndel Comitato di cui al comma precedente.\n\n\n\nArt. 64 - Codice di comportamento contro le discriminazioni,\n\nle molestie e le molestie sessuali,\n\nnonché contro gli atti di violenza\n\n\n\n\n\nLe Parti concordano sulla necessità di adottare in ciascuna Fabbriceria un\nCodice di comportamento, le cui linee guida sono riportate in Appendice, e che\npotrà essere maggiormente dettagliato in sede di contrattazione aziendale per\nmeglio rispondere alle singole realtà di riferimento.\n\nArt. 65 - Comitato sul fenomeno del mobbing\n\n\n\n1)\n\nAl fine di contrastare forme di sistematica violenza morale o psichica da\nchiunque attuata nei confronti di un dipendente durante lo svolgimento del\nlavoro, le Parti concordano che al Comitato per le pari opportunità tra uomo e\ndonna, di cui al precedente art. 63, vengano attribuite anche le funzioni e i\ncompiti previsti dal presente articolo.\n\n\n\n2)\n\nL’Associazione assicura le condizioni e gli strumenti per il funzionamento\ndel Comitato.",{"bindId":164,"name":165,"text":166},"eqtraining","Ogni Ente promuove iniziative, anche su ","Ogni Ente promuove iniziative, anche su proposta delle rappresentanze\nsindacali volte a verificare non solo il rispetto della normativa sulla\nparità, ma anche a rendere effettive le condizioni di opportunità rimuovendo\ngli ostacoli che ne impediscano la realizzazione nel campo delle assunzioni,\ndella formazione professionale, della retribuzione e della carriera.",{"bindId":168,"name":165,"text":166},"eqpromotion",{"bindId":170,"name":165,"text":166},"discrimination",{"bindId":172,"name":173,"text":174},"support_disabilities","Art. 55 - Tutela dei dipendenti in parti","Art. 55 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni\n\npsicofisiche\n\n\n\n1)\n\nI dipendenti, ai quali sia stata attestata dalla struttura pubblica o dalla\nstruttura associativa convenzionata\u002Faccreditata prevista dalle leggi vigenti la\ncondizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, da alcoolismo cronico o da\ngrave debilitazione psicofisica, purché si impegnino ad un progetto\nterapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle richiamate\nstrutture, usufruiscono delle seguenti misure di sostegno:\n\n\n\na)concessione di aspettativa non retribuita per infermità per l’intera\ndurata del ricovero presso strutture specializzate;\n\nb)concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;\n\nc)riduzione dell’orario di lavoro con l’applicazione degli istituti\nnormativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale,\nlimitatamente alla durata del progetto.\n\n\n\n2)\n\nDurante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative a favore del\ndipendente non matura alcuna indennità derivante dagli istituti normativi\nprevisti dal presente contratto.",{"bindId":176,"name":177,"text":178},"hourspweek_select","Art. 29 - Orario di lavoro 1) L’orario d","Art. 29 - Orario di lavoro\n\n\n\n1)\n\nL’orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore.",{"bindId":180,"name":181,"text":182},"dayspweek_select","a) Orario standard È quello effettuato c","a) Orario standard\n\n\n\nÈ quello effettuato con 36 ore settimanali, con eventuale flessibilità\nd’inizio e fine orario di lavoro, distribuite su 6 giorni a settimana in modo\ncontinuato o su 5 giorni con intervallo.",{"bindId":184,"name":185,"text":186},"MAXHOURS_trigger","c) Orario plurisettimanale È quello effe","c) Orario plurisettimanale\n\n\n\nÈ quello effettuato in particolari periodi dell’anno o in corrispondenza\ndi alcune manifestazioni culturali, turistiche o di eventi straordinari e\ncomporta il superamento dell’orario medio settimanale fino a un massimo di 48\nore settimanali con corrispondente programmazione di riduzione in altro periodo\ndell’anno.",{"bindId":188,"name":189,"text":190},"PAIDLEAV_trigger","Art. 37 – Ferie 1) Il personale dipenden","Art. 37 – Ferie\n\n\n\n1)\n\nIl personale dipendente ha diritto a un periodo di ferie di 30 giorni\nlavorativi nell’arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa,\nquale che sia la distribuzione dell’orario settimanale, è comunque\nconsiderata di 6 giorni, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle\nferie.\n\n\n\n2)\n\nIn sostituzione delle festività soppresse il dipendente ha inoltre diritto\na ulteriori 4 giornate di ferie da fruirsi entro l’anno solare.\n\n\n\n3)\n\nResta convenuto che le giornate di ferie, di cui al comma precedente,\nassorbono le ore di permesso retribuito attribuite allo stesso titolo, a norma\ndei contratti di provenienza.\n\n\n\n4)\n\nDal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le\nfestività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto\nil periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e\nle festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.\n\n\n\n5)\n\nL’insorgenza della malattia superiore a 3 giorni, tempestivamente\ndenunciata e certificata dal medico di famiglia o, in alternativa, riconosciuta\ndalle strutture sanitarie pubbliche, o comportante il ricovero ospedaliero\ninterrompono il decorso delle ferie. Le ferie sono altresì interrotte in caso\ndi lutto per decesso di parenti (genitori, coniuge, figli, fratelli) o affini\nentro il 2° grado o persone comunque conviventi con il dipendente.\n\n\n\n6)\n\nDurante il periodo di ferie decorre a favore del dipendente la retribuzione\nindividuale di cui all’art. 72.\n\n\n\n7)\n\nIl periodo di ferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle\nesigenze del servizio, tenuto conto delle richieste dei dipendenti, sulla base\ndi un'equa rotazione annuale tra i diversi periodi. A tal fine, entro il mese\ndi maggio di ogni anno, sarà predisposto il piano ferie annuale del\npersonale.\n\n\n\n8)\n\nLe ferie potranno essere fruite, di norma, in non più di 2 periodi\nnell'arco dell'anno di cui uno nel periodo giugno-settembre per un massimo di\n15 giorni consecutivi, salvo quanto diversamente concordato in sede\naziendale.\n\n\n\n9)\n\nIn caso di dimissioni o di licenziamento, spetteranno al dipendente tanti\ndodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di\neffettivo servizio prestato per l’anno di competenza.\n\n\n\n10)\n\nA tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese\nintero: viceversa, non viene calcolata la frazione inferiore.\n\n\n\n11)\n\nLe ferie maturate nell’anno di competenza e non godute nell’anno stesso\ndevono essere godute entro i 6 mesi dell’anno successivo, salvo diversa\ndisposizione negoziata a livello locale.\n\n\n\n12)\n\nLe ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso\ndi licenziamento.\n\n\n\n13)\n\nEccezionalmente, l’Ente potrà richiamare per ragioni di servizio il\ndipendente prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto\ndello stesso di fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al\nrimborso delle spese comunque sostenute e documentate per l’anticipato\nrientro, e per il ritorno in sede dal luogo dal quale sia stato richiamato.\n\n\n\n14)\n\nLe ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente,\nné per iscritto.\n\n\n\n15)\n\nGli Enti il cui personale fruisce di un periodo di ferie diverso da quello\ndi cui al comma 1), attiveranno un confronto tra le Parti a livello locale per\nindividuare tempi e modi per l’adeguamento graduale al nuovo regime entro\nl’arco di tempo della vigenza del presente contratto, fermo restando che\nalmeno il 50% di tale adeguamento deve realizzarsi entro il 1° biennio.",{"bindId":192,"name":193,"text":194},"bankholidays1","Art. 36 – Festività 1) I dipendenti hann","Art. 36 – Festività\n\n\n\n1)\n\nI dipendenti hanno diritto a 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna\ndelle seguenti festività:\n\n- Capodanno\n\n- Epifania\n\n- Pasqua\n\n- lunedì di Pasqua\n\n- anniversario della Liberazione\n\n- festa del Lavoro\n\n- festa della Repubblica\n\n- Assunzione di Maria SS.\n\n- Ognissanti\n\n- Immacolata Concezione\n\n- S. Natale\n\n- S. Stefano\n\n- S. Patrono",{"bindId":196,"name":197,"text":198},"SCHEDULE_trigger","Art. 31 - Riposo settimanale 1) Ogni dip","Art. 31 - Riposo settimanale\n\n\n\n1)\n\nOgni dipendente ha diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive,\nnormalmente coincidente con la domenica.\n\n\n\n2)\n\nNegli ambiti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni\ndi domenica, il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della settimana\ne la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, fatta eccezione\nper le competenze contrattuali spettanti per il lavoro festivo effettuato.\n\n\n\n3)\n\nIl giorno di riposo settimanale è considerato festivo a tutti gli\neffetti.",{"bindId":200,"name":201,"text":202},"CONSECUTVESUNDAYS_trigger","Il numero delle settimane per le quali è","Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni\ndi durata superiore alle 36 ore settimanali non potrà superare le 16 settimane\nconsecutive, fermo restando il diritto al riposo settimanale. Il numero di 16\nsettimane può essere elevato fino ad un massimo di 18 settimane a fronte di\norari di servizio configurati in base a ragioni obiettive legate ai flussi\nturistici.",{"bindId":204,"name":205,"text":206},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 8 - Permessi per cariche sindacali ","Art. 8 - Permessi per cariche sindacali\n\n\n\n1)\n\nI dipendenti che risultino, su dichiarazione della O.S. di appartenenza,\ncomponenti dei Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle\nOO.SS. stipulanti il presente contratto, nella misura di 1 per ogni O.S.\nstipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per\npartecipare alle riunioni degli Organismi suddetti, nei limiti di un monte ore\ncomplessivo pari a 60 minuti per ogni dipendente in forza presso l’Ente al 31\ndicembre dell’anno precedente a quello di fruizione.\n\n\n\n2)\n\nLa ripartizione tra le OO.SS. avverrà in proporzione della loro\nrappresentatività accertata in esito alla misurazione di cui al comma 4.6)\ndell’art. 4.\n\n\n\n3)\n\nI dirigenti sindacali di cui al comma 1) hanno inoltre diritto a 8 giorni di\npermessi all’anno non retribuiti.\n\n\n\n4)\n\nI dipendenti che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo\ndevono dare comunicazione scritta all’Ente di norma 3 giorni prima tramite i\ncompetenti Organismi delle rispettive OO.SS.\n\n\n\nArt. 9 - Permessi per i componenti della RSU\n\n\n\n1)\n\nPer l’espletamento dei propri compiti e funzioni i componenti della RSU\npossono disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari a 30 minuti\nper dipendente in forza presso l’Ente al 31 dicembre dell’anno precedente a\nquello di fruizione.\n\n\n\n2)\n\nI tempi relativi agli incontri sindacali su convocazione dell’Ente non\nsono computati ai fini del suddetto monte ore.\n\n\n\n3)\n\nLa richiesta dei permessi di cui sopra deve essere effettuata per iscritto\ndalla RSU alla Direzione dell’Ente, con un preavviso di 24 ore, indicando il\nnominativo del beneficiario.\n\n\n\n4)\n\nLa fruizione dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon\nandamento dell’attività Ente.",{"bindId":208,"name":209,"text":210},"tradeunleavdays","I dirigenti sindacali di cui al comma 1)","I dirigenti sindacali di cui al comma 1) hanno inoltre diritto a 8 giorni di\npermessi all’anno non retribuiti.",{"bindId":212,"name":213,"text":214},"ADMINISTRATIVE_trigger","e) giorni 3 per i dipendenti chiamati a ","e) giorni 3 per i dipendenti chiamati a svolgere funzioni presso gli Uffici\nelettorali per le elezioni del Parlamento nazionale, per le elezioni comunali,\nprovinciali, regionali ed europee, nonché le consultazioni referendarie, in\ncoincidenza con le operazioni di voto e scrutinio.",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"flexworktxt","Art. 38 - Cessione delle ferie e dei per","Art. 38 - Cessione delle ferie e dei permessi retribuiti\n\na titolo gratuito\n\n\n\n1)\n\nNel rispetto di quanto previsto dall’art. 24 del D.lgs. 151\u002F2015 e\ncompatibilmente con il diritto ai riposi settimanali e alle ferie annuali\nretribuite i lavoratori potranno cedere a titolo gratuito i permessi retribuiti\ne le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti del medesimo datore di\nlavoro al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che\nper le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.\n\n\n\n2)\n\nPer quanto concerne la cessione delle ferie essa potrà avere ad oggetto\nsoltanto i giorni disponibili, vale a dire quelli che in base al CCNL risultano\nin più rispetto al periodo minimo legale di ferie di 4 settimane.\n\n\n\n3)\n\nAlle medesime condizioni e sempre compatibilmente con il diritto ai riposi\nsettimanali e alle ferie annuali retribuite è possibile la cessione fra\nlavoratori di tutti o parte dei giorni di permesso aggiuntivi e\u002Fo ulteriori\nrispetto a quelli irrinunciabili e non cedibili in favore del lavoratore che si\ntrovi in particolari condizioni personali e familiari.\n\n\n\n4)\n\nDette previsioni sono parimenti estese ad ogni altra analoga situazione che,\noltre i figli minori, interessi anche il coniuge, i parenti e gli affini entro\nil 2° grado del lavoratore.\n\n\n\n5)\n\nAl fine di poter fruire dei presenti benefici, il lavoratore interessato\ndovrà aver utilizzato tutti gli istituti legali e contrattuali\nutilizzabili.\n\n\n\n6)\n\nLa richiesta dovrà adeguatamente documentare la situazione di gravità alla\nbase della richiesta stessa.\n\n\n\n7)\n\nMentre i riposi potranno essere fruiti anche in modalità oraria, le ferie\ndovranno essere invece fruite esclusivamente in modalità giornaliera.\n\n\n\n8)\n\nPer meglio consentire l’esercizio di tale diritto presso ogni Fabbriceria\nsarà istituita una apposita “Banca Ore Etica” nella quale i lavoratori, in\nforma anonima, potranno far confluire le proprie ferie aggiuntive e i permessi\nretribuiti maturati, cedibili gratuitamente e volontariamente a favore dei\ncolleghi che versino nelle particolari situazioni di grave necessità regolate\ndal presente articolo.\n\n\n\n9)\n\nLa contrattazione aziendale, nei limiti di cui al richiamato art. 24 potrà\nindividuare ulteriori soggetti bisognosi di assistenza ai quali estendere tale\ndiritto nonché ipotesi aggiuntive a quelle qui individuate.\n\n\n\n10)\n\nSempre in sede aziendale potrà inoltre essere concordato l’impegno per la\nFabbriceria a donare un pari numero di quote orarie per ogni donazione\neffettuata.\n\n\n\n11)\n\nLa contrattazione aziendale potrà altresì prevedere che al presentarsi di\nfattispecie di dipendenti che versano nelle richiamate situazioni di necessità\nla Fabbriceria provveda a rendere note le stesse con contestuale avvio di una\neventuale sottoscrizione volontaria da parte dei lavoratori.",{"bindId":220,"name":221,"text":222},"NOCTPREM_trigger","Art. 32 - Lavoro ordinario festivo e not","Art. 32 - Lavoro ordinario festivo e notturno\n\n\n\n1)\n\nSi considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di\ncui all’art. 36 e nelle giornate programmate con riposo settimanale.\n\n\n\n2)\n\nSi considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22 e le\nore 6.\n\n\n\n3)\n\nNel caso di lavoro ordinario festivo o notturno è dovuta una maggiorazione\ndella retribuzione oraria in atto nella misura del 20%.\n\n\n\n4)\n\nNel caso di lavoro ordinario festivo-notturno è dovuta una maggiorazione\ndella retribuzione oraria in atto nella misura del 30%.\n\n\n\n5)\n\nPer la determinazione della retribuzione oraria agli effetti delle\nmaggiorazioni di cui sopra, la retribuzione mensile di cui all’art. 72, comma\n2), lett. a), viene divisa per 156.",{"bindId":224,"name":225,"text":226},"OVERTIME_trigger","Art. 33 - Lavoro supplementare e straord","Art. 33 - Lavoro supplementare e straordinario diurno,\n\nfestivo e notturno\n\n\n\n1)\n\nIl lavoro supplementare non potrà essere utilizzato come fattore di\nprogrammazione del lavoro, fatta eccezione per gli Enti di cui all’art. 29,\ncomma 2).\n\n\n\n2)\n\nLe prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale e devono\nrispondere ad effettive esigenze di servizio.\n\n\n\n3)\n\nÈ considerato lavoro supplementare:\n\n\n\na)per il personale che fruisce dell’orario standard: quello effettuato\noltre le 36 ore settimanali e fino alla 40a ora di servizio effettivo\nsettimanale;\n\nb)per il personale che fruisce delle diverse fattispecie di orari\nprogrammati: quello che decorre dalla prima ora successiva all’orario\nprogrammato e fino a concorrenza delle 4 ore settimanali.\n\n\n\n4)\n\nÈ considerato lavoro straordinario:\n\n\n\na)per il personale che fruisce dell’orario standard: quello effettuato\noltre le 40 ore settimanali;\n\nb)per il personale che fruisce delle diverse fattispecie di orari\nprogrammati: quello che decorre dalla quinta ora successiva all’orario\nprogrammato.\n\n\n\n5)\n\nIl tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 180 ore\nannue per dipendente.\n\n\n\n6)\n\nIl lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 180 e fino a 240 ore per una\naliquota non superiore al 10% del personale dipendente, ove richiesto, sarà\nutilizzato per comprovate e motivate esigenze di servizio.\n\n\n\n7)\n\nIl lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e compatibilmente\ncon le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo, da\nrecuperare comunque entro il mese successivo, salvo richiesta di accantonamento\nnella banca delle ore.\n\n\n\n8)\n\nLa trasformazione del lavoro straordinario in riposi sostitutivi comporta\ncomunque la corresponsione delle maggiorazioni previste e dell’eventuale\nindennità di turno.\n\n\n\n9)\n\nIl lavoro supplementare diurno è compensato con una maggiorazione del 15%\ndella quota oraria della retribuzione.\n\n\n\n10)\n\nIl lavoro straordinario diurno è compensato con una maggiorazione del 20%\ndella quota oraria della retribuzione.\n\n\n\n11)\n\nIl lavoro supplementare e straordinario prestato in orario notturno o nei\ngiorni festivi, è compensato con una maggiorazione del 30% della quota oraria\ndella retribuzione.\n\n\n\n12)\n\nIl lavoro supplementare e\u002Fo straordinario prestato in orario notturno nei\ngiorni festivi è compensato con una maggiorazione del 50% della quota oraria\ndella retribuzione.",{"bindId":228,"name":229,"text":230},"overtimeallowancetype","Il lavoro straordinario oltre il tetto a","Il lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 180 e fino a 240 ore per una\naliquota non superiore al 10% del personale dipendente, ove richiesto, sarà\nutilizzato per comprovate e motivate esigenze di servizio.",{"bindId":232,"name":233,"text":234},"overtimeallowancetype_general","Il lavoro supplementare diurno è compens","Il lavoro supplementare diurno è compensato con una maggiorazione del 15%\ndella quota oraria della retribuzione.",{"bindId":236,"name":237,"text":238},"CONSIGN_trigger","Art. 35 – Reperibilità 1) Tenuto conto d","Art. 35 – Reperibilità\n\n\n\n1)\n\nTenuto conto delle particolari caratteristiche di alcuni servizi, gli Enti\npossono disporre l’organizzazione di un servizio di reperibilità nelle 24\nore della giornata per tutti i giorni dell’anno.\n\n\n\n2)\n\nLe modalità attuative del servizio di reperibilità vengono definite\nattraverso il confronto locale fra Direzione e Rappresentanze sindacali sulla\nbase dei seguenti principi e criteri:\n\n\n\na)avvicendamento del maggior numero dei dipendenti;\n\nb)impegno di reperibilità limitato a un massimo di 10 giorni al mese ‘pro\ncapite’;\n\nc)divieto in ogni caso di superamento dei 6 giorni continuativi di\nreperibilità al fine di assicurare il giorno di riposo settimanale;\n\nd)diritto al riposo compensativo senza riduzione del debito orario\nsettimanale qualora la reperibilità cada in un giorno festivo.\n\n\n\n3)\n\nIl servizio di reperibilità viene compensato secondo le seguenti indennità\nfisse giornaliere, in relazione alle rispettive fasce orarie di\ndisponibilità:\n\n\n\na)reperibilità fino a 10 ore giornaliere, indennità pari ad €\n15,00\u002Fgiorno;\n\nb)reperibilità superiore a 10 e fino a 14 ore, indennità pari ad €\n20,00\u002Fgiorno;\n\nc)reperibilità superiore a 14 e fino a 24 ore, indennità pari ad €\n30,00\u002Fgiorno.\n\n\n\n4)\n\nLe effettive prestazioni di lavoro, effettuate su chiamata, nel corso del\nservizio di reperibilità sono, comunque, regolarmente retribuite secondo le\nnorme relative al lavoro straordinario.",{"bindId":240,"name":241,"text":242},"HARDSHIP_trigger","3) Indennità per lavori speciali disagia","3) Indennità per lavori speciali disagiati\n\n\n\nLe Parti convengono di erogare questa particolare indennità, al fine di\ncompensare condizioni di lavoro più disagiate e\u002Fo sfavorevoli di alcuni\ndipendenti rispetto ad altri che operano in condizioni di normalità.\n\nL’erogazione di questa indennità, da regolamentare a livello di Ente, va\nattribuita esclusivamente in relazione alla specifica prestazione giornaliera e\npuò essere graduata secondo diversi livelli correlati alla specialità e alla\neventuale molteplicità delle condizioni di disagio connessi alla prestazione e\nvaria da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 10,00.",{"bindId":244,"name":245,"text":246},"SUNDAY_trigger","Nel caso di lavoro ordinario festivo o n","Nel caso di lavoro ordinario festivo o notturno è dovuta una maggiorazione\ndella retribuzione oraria in atto nella misura del 20%.",{"bindId":248,"name":249,"text":250},"SENIOR_trigger","Art. 76 - Progressione di anzianità 1) A","Art. 76 - Progressione di anzianità\n\n\n\n1)\n\nA decorrere dall’1\u002F1\u002F2008 è istituita la progressione di anzianità\narticolata in 4 scatti biennali in cifra fissa, come riportato nella tabella C)\nriportata in Appendice.\n\n\n\n2)\n\nIl finanziamento degli scatti di cui al comma 1) sarà posto a carico del\nrinnovo contrattuale nel quale essi si realizzano.\n\n\n\n2 bis)\n\nA decorrere dall’1\u002F1\u002F2014 gli scatti di anzianità avranno cadenza\ntriennale e pertanto gli scatti con decorrenza in pari data verranno\ncorrisposti con decorrenza dall’1\u002F1\u002F2015. Al personale in servizio che\nmaturerebbe lo scatto successivamente all’1\u002F1\u002F2014 verranno in pari data\nattribuiti i ratei in 24simi maturati alla data del 31\u002F12\u002F2013.\n\n\n\n3)\n\nDalla stessa data cessano di decorrere gli scatti di anzianità previsti dai\nprecedenti contratti.\n\n\n\n4)\n\nLe quote maturate a tale data e gli scatti in maturazione, proporzionalmente\ntemporizzati e monetizzati, sono conservati come maturato individuale di\nanzianità, non riassorbibile, e fanno parte della retribuzione individuale di\ncui all’art. 72, comma 2), lett. b).\n\n\n\n5)\n\nIl maturato individuale di anzianità è utile ai fini previdenziali e del\nTFR comunque denominato.\n\n\n\n6)\n\nIn caso di passaggio ad Area superiore il dipendente conserva l’anzianità\ndi servizio ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero\ndegli stessi il cui valore sarà ragguagliato agli importi previsti per\nl’Area di arrivo.",{"bindId":252,"name":253,"text":254},"mealvouchers","Art. 81 - Servizio mensa 1) Gli Enti, te","Art. 81 - Servizio mensa\n\n\n\n1)\n\nGli Enti, tenuto conto della distribuzione dell’orario di lavoro,\nistituiscono, previo confronto con le rappresentanze sindacali, un servizio\nmensa, di norma attraverso l’adozione di buoni pasto o ticket-restaurant o\nanche mediante convenzione con terzi o servizio diretto.\n\n\n\n2)\n\nIl servizio mensa, comunque costituito, è fruibile dai dipendenti che\nprestano attività lavorativa superiore alle 6 ore e che copra la fascia oraria\ncompresa tra le ore 12 e le 15 e\u002Fo tra le ore 19 e le 22.\n\n\n\n3)\n\nIl tempo di fruizione dei pasti è considerato al di fuori dell’orario di\nservizio.\n\n\n\n4)\n\nIn ogni caso è prevista una partecipazione dei dipendenti al costo del\npasto in misura superiore a 1\u002F3.\n\n\n\n5)\n\nIl servizio è attribuito per ciascun giorno di prestazione effettiva di\nlavoro, e il suo costo costituisce elemento retributivo con effetti su altri\nistituti retributivi contrattuali.\n\n\n\n6)\n\nIl valore del buono pasto è fissato nella misura del corrispettivo\nfiscalmente esente.",{"bindId":256,"name":253,"text":254},"MEALALL_trigger",{"bindId":258,"name":259,"text":260},"longserviceallowancetype2","2 bis) A decorrere dall’1\u002F1\u002F2014 gli sca","2 bis)\n\nA decorrere dall’1\u002F1\u002F2014 gli scatti di anzianità avranno cadenza\ntriennale e pertanto gli scatti con decorrenza in pari data verranno\ncorrisposti con decorrenza dall’1\u002F1\u002F2015. Al personale in servizio che\nmaturerebbe lo scatto successivamente all’1\u002F1\u002F2014 verranno in pari data\nattribuiti i ratei in 24simi maturati alla data del 31\u002F12\u002F2013.",{"bindId":262,"name":263,"text":264},"legalassistance_trigger","Art. 39 - Patrocinio legale 1) Ove si ve","Art. 39 - Patrocinio legale\n\n\n\n\n\n1)\n\nOve si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o\npenale nei confronti del dipendente per fatti e\u002Fo atti direttamente connessi\nall’adempimento dei compiti d’ufficio e allorquando non sussista accertata\nnegligenza o colpa del dipendente che comporti l’adozione di provvedimenti\ndisciplinari o di risoluzione del rapporto di lavoro, gli Enti, nella tutela\ndei propri diritti ed interessi assumeranno a proprio carico, dove non sussista\nconflitto d’interessi, ogni onere di difesa fino alla apertura del\nprocedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente\nda un legale.\n\n\n\n2)\n\nGli Enti potranno esigere dal dipendente, eventualmente condannato con\nsentenza passata in giudicato, per fatti a lui imputati, per averli commessi\nper dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.",{"bindId":266,"name":267,"text":268},"equalityotherclause","Art. 91 - Tutela delle unioni civili Al ","Art. 91 - Tutela delle unioni civili\n\n\n\nAl fine di assicurare l’effettiva tutela dei diritti delle parti delle\nunioni civili, le disposizioni del presente CCNL che si riferiscono al\nmatrimonio si intendono integrate da “e unioni civili” e quelle contenenti\nle parole “coniuge\u002Fconiugi” si intendono applicate anche alle parti delle\nunioni civili.",{"bindId":270,"name":271,"text":272},"maternityotherclause","9) In ogni caso l’Ente riconosce priorit","9)\n\nIn ogni caso l’Ente riconosce priorità alle richieste di attivazione del\nrapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei 3 anni\nsuccessivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità ovvero dai\nlavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma\n3) della legge 5 febbraio 1992 n. 104.",{"bindId":274,"name":275,"text":276},"flexible_work_options","Art. 25 - Contratto di lavoro agile (sma","Art. 25 - Contratto di lavoro agile (smart working)\n\n\n\nPremessa\n\n\n\nAllo scopo di coniugare produttività e conciliazione dei tempi di vita e di\nlavoro dei dipendenti, in applicazione della recente disciplina legislativa in\nmateria, le Parti convengono sulla opportunità di promuovere una nuova\nmodalità flessibile di rapporto di lavoro subordinato, denominato lavoro agile\n(smart working).\n\n\n\nDefinizione e caratteristiche\n\n\n\n1)\n\nPer lavoro agile si intenda la prestazione lavorativa subordinata che viene\neseguita in parte all’interno dei locali dell’Ente e in parte\nall’esterno.\n\n\n\n2)\n\nLa prestazione all’esterno dell’Ente può essere resa con o senza\nl’utilizzo di strumenti tecnologici e senza postazione fissa.\n\n\n\n3)\n\nLa prestazione di lavoro resa in regime di lavoro agile si attiva\nesclusivamente su base volontaria, su richiesta degli interessati.\n\n\n\n4)\n\nÈ prerogativa esclusiva degli Enti valutare la sussistenza delle condizioni\nper l’attivazione e l’accoglimento della richiesta.\n\n\n\n5)\n\nL’accordo tra l’Ente e il dipendente per l’accesso al contratto di\nlavoro agile dovrà contenere la disciplina dell’esercizio del potere\ndirettivo e di controllo da parte dell’Ente, le modalità di svolgimento\ndelle prestazioni fuori sede, le modalità di utilizzo degli eventuali\nstrumenti tecnologici di proprietà dell’Ente e tutte le misure idonee e\nnecessarie a garantire la protezione dei dati.\n\n\n\n6)\n\nNell’accordo dovranno altresì essere indicate tutte le misure necessarie\nalla tutela della salute e della sicurezza.\n\n\n\n7)\n\nIl dipendente in regime di lavoro agile ha diritto allo stesso trattamento\neconomico e normativo analogo a quello applicato ai dipendenti che svolgono le\nstesse mansioni esclusivamente all’interno dell’Ente.\n\n\n\n8)\n\nLa contrattazione di Ente potrà definire criteri che determinino condizioni\ndi priorità per l’accesso al lavoro agile, oltre che individuare ulteriori\nprevisioni che possono agevolare l’utilizzo e l’accesso al lavoro agile.\n\n\n\n9)\n\nIn ogni caso l’Ente riconosce priorità alle richieste di attivazione del\nrapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei 3 anni\nsuccessivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità ovvero dai\nlavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma\n3) della legge 5 febbraio 1992 n. 104.",{"bindId":278,"name":279,"text":280},"ONCERISE_trigger","Art. 73 - Tredicesima mensilità 1) Entro","Art. 73 - Tredicesima mensilità\n\n\n\n1)\n\nEntro il 20 dicembre di ciascun anno sarà corrisposto al personale\ndipendente un importo pari a 1 mensilità della retribuzione di cui all’art.\n72, comma 2), lett. b).\n\n\n\n2)\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno il dipendente avrà diritto a tanti 12simi dell’ammontare della\n13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato.\n\n\n\n3)\n\nLe frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come\nmese intero.\n\n\n\n4)\n\nPer quanto riguarda la 13a mensilità spettante per i periodi di assenza per\nmalattia, per gravidanza e puerperio si rinvia a quanto riportato negli\nappositi articoli del presente contratto.",{"bindId":282,"name":283,"text":284},"ONCERISE2_trigger","Art. 74 - Quattordicesima mensilità 1) A","Art. 74 - Quattordicesima mensilità\n\n\n\n1)\n\nAl personale dipendente sarà corrisposto, entro il mese di luglio di ogni\nanno, un importo pari a 1 mensilità della retribuzione di cui all’art. 72,\ncomma 2), lett. b), in atto al 30 giugno immediatamente precedente.\n\n\n\n2)\n\nNel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei 12 mesi\nprecedenti la suddetta data, al dipendente saranno corrisposti tanti 12simi per\nquanti sono i mesi del servizio prestato.\n\n\n\n3)\n\nNegli Enti in cui non è prevista l’erogazione della 14a mensilità, in\nfase di prima applicazione e con decorrenza dal 1° giorno dell’anno\nsuccessivo alla prima applicazione del presente contratto, la 14a mensilità è\npari alla retribuzione di cui all’art. 72, comma 2), lett. a); al suo\nfinanziamento si procederà, anche gradualmente, e comunque entro la durata del\npresente contratto, previo confronto con le rappresentanze sindacali, mediante\nl’utilizzo dei fondi destinati a premi e\u002Fo indennità erogati a titolo\ngeneralizzato e\u002Fo a titolo di produttività collettiva.\n\n\n\n4)\n\nPer quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della 14a\nmensilità, si fa riferimento alle analoghe norme riguardanti la 13a\nmensilità.",{"bindId":286,"name":287,"text":288},"PAYSCALES_trigger","Tabella A) INCREMENTI TABELLARI, DECORRE","Tabella A)\n\n\n\nINCREMENTI TABELLARI, DECORRENZA E CALCOLO\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      area\n      \n      fascia\n      \n      param.\n      \n      m\n      \n    \n    \n      tab.\n        dal\n\n        1.1.2017\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      0,9%\n        1.1.2018\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        tab. \n\n        1.1.2018\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      1,3%\n\n        1.1.2019\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      tab.\n        1.1.2019\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      1,4%\n\n        1.1.2020\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      tab.\n\n        1.1.2020\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      tot.\n        incr.\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      A\n      \n      AF1\n      \n      100\n      \n      1.682,90\n      \n      15,15\n      \n      1.698,05\n      \n      22,07\n      \n      1.720,12\n      \n      24,08\n      \n      1.744,20\n      \n      61,30\n      \n    \n    \n      AF2\n      \n      101,44\n      \n      1.707,07\n      \n      15,36\n      \n      1.722,43\n      \n      22,39\n      \n      1.744,83\n      \n      24,43\n      \n      1.769,30\n      \n      62,18\n      \n    \n    \n      AF3\n      \n      103,46\n      \n      1.741,20\n      \n      15,67\n      \n      1.756,87\n      \n      22,84\n      \n      1.779,71\n      \n      24,92\n      \n      1.804,60\n      \n      63,43\n      \n    \n    \n      AF4\n      \n      105,46\n      \n      1.774,72\n      \n      15,97\n      \n      1.790,69\n      \n      23,28\n      \n      1.813,97\n      \n      25,40\n      \n      1.839,40\n      \n      64,65\n      \n    \n    \n      AF5\n      \n      106,50\n      \n      1.792,29\n      \n      16,13\n      \n      1.808,42\n      \n      23,51\n      \n      1.831,93\n      \n      25,65\n      \n      1.857,60\n      \n      65,29\n      \n    \n    \n      AF6\n      \n      107,82\n      \n      1.814,50\n      \n      16,33\n      \n      1.830,83\n      \n      23,80\n      \n      1.854,63\n      \n      25,96\n      \n      1.880,60\n      \n      66,10\n      \n    \n    \n      B\n      \n      BF1\n      \n      111,81\n      \n      1.881,66\n      \n      16,93\n      \n      1.898,59\n      \n      24,68\n      \n      1.923,28\n      \n      26,93\n      \n      1.950,20\n      \n      68,54\n      \n    \n    \n      BF2\n      \n      113,56\n      \n      1.911,06\n      \n      17,20\n      \n      1.928,26\n      \n      25,07\n      \n      1.953,33\n      \n      27,35\n      \n      1.980,70\n      \n      69,61\n      \n    \n    \n      BF3\n      \n      115,60\n      \n      1.945,46\n      \n      17,51\n      \n      1.962,97\n      \n      25,52\n      \n      1.988,49\n      \n      27,84\n      \n      2.016,30\n      \n      70,87\n      \n    \n    \n      BF4\n      \n      117,79\n      \n      1.982,36\n      \n      17,84\n      \n      2.000,20\n      \n      26,00\n      \n      2.026,20\n      \n      28,37\n      \n      2.054,60\n      \n      72,21\n      \n    \n    \n      BF5\n      \n      119,34\n      \n      2.008,35\n      \n      18,08\n      \n      2.026,43\n      \n      26,34\n      \n      2.052,77\n      \n      28,74\n      \n      2.081,50\n      \n      73,16\n      \n    \n    \n      BF6\n      \n      120,88\n      \n      2.034,33\n      \n      18,31\n      \n      2.052,64\n      \n      26,68\n      \n      2.079,32\n      \n      29,11\n      \n      2.108,40\n      \n      74,10\n      \n    \n  \n  \n    \n      C\n      \n      CF1\n      \n      118,96\n      \n      2.001,91\n      \n      18,02\n      \n      2.019,93\n      \n      26,26\n      \n      2.046,19\n      \n      28,65\n      \n      2.074,80\n      \n      72,92\n      \n    \n    \n      CF2\n      \n      121,99\n      \n      2.053,01\n      \n      18,48\n      \n      2.071,49\n      \n      26,93\n      \n      2.098,42\n      \n      29,38\n      \n      2.127,80\n      \n      74,78\n      \n    \n    \n      CF3\n      \n      125,52\n      \n      2.112,31\n      \n      19,01\n      \n      2.131,32\n      \n      27,71\n      \n      2.159,03\n      \n      30,23\n      \n      2.189,30\n      \n      76,94\n      \n    \n    \n      CF4\n      \n      129,76\n      \n      2.183,66\n      \n      19,65\n      \n      2.203,31\n      \n      28,64\n      \n      2.231,96\n      \n      31,25\n      \n      2.263,20\n      \n      79,54\n      \n    \n    \n      CF5\n      \n      131,3001\n      \n      2.209,65\n      \n      19,89\n      \n      2.229,54\n      \n      28,98\n      \n      2.258,52\n      \n      31,62\n      \n      2.290,10\n      \n      80,49\n      \n    \n    \n      CF6\n      \n      132,8439\n      \n      2.235,63\n      \n      20,12\n      \n      2.255,75\n      \n      29,32\n      \n      2.285,08\n      \n      31,99\n      \n      2.317,10\n      \n      81,44\n      \n    \n  \n  \n    \n      D\n      \n      DF1\n      \n      130,32\n      \n      2.193,19\n      \n      19,74\n      \n      2\n        212,93\n      \n      28,77\n      \n      2.241,70\n      \n      31,38\n      \n      2.273,10\n      \n      79,89\n      \n    \n    \n      DF2\n      \n      137,12\n      \n      2.307,51\n      \n      20,77\n      \n      2.328,28\n      \n      30,27\n      \n      2.358,55\n      \n      33,02\n      \n      2.391,60\n      \n      84,05\n      \n    \n    \n      DF3\n      \n      149,81\n      \n      2.521,16\n      \n      22,69\n      \n      2.543,85\n      \n      33,07\n      \n      2.576,92\n      \n      36,08\n      \n      2.613,00\n      \n      91,84\n      \n    \n    \n      DF4\n      \n      156,62\n      \n      2.635,73\n      \n      23,72\n      \n      2.659,45\n      \n      34,57\n      \n      2.694,02\n      \n      37,72\n      \n      2.731,70\n      \n      96,01\n      \n    \n    \n      DF5\n      \n      160,94\n      \n      2.708,50\n      \n      24,38\n      \n      2.732,88\n      \n      35,53\n      \n      2.768,40\n      \n      38,76\n      \n      2.807,20\n      \n      98,66\n      \n    \n    \n      DF6\n      \n      165,88\n      \n      2.791,66\n      \n      25,12\n      \n      2.816,78\n      \n      36,62\n      \n      2.853,40\n      \n      39,95\n      \n      2.893,40\n      \n      101,69\n      \n    \n  \n  \n    \n      E\n      \n      EF1\n      \n      164,04\n      \n      2.760,60\n      \n      24,85\n      \n      2.785,45\n      \n      36,21\n      \n      2.821,66\n      \n      39,50\n      \n      2.861,20\n      \n      100,56\n      \n    \n    \n      EF2\n      \n      174,31\n      \n      2.933,53\n      \n      26,40\n      \n      2.959,93\n      \n      38,48\n      \n      2.998,41\n      \n      41,98\n      \n      3.040,40\n      \n      106,86\n      \n    \n    \n      EF3\n      \n      180,00\n      \n      3.029,22\n      \n      27,26\n      \n      3.056,48\n      \n      39,73\n      \n      3.096,22\n      \n      43,35\n      \n      3.139,60\n      \n      110,34\n      \n    \n    \n      EF4\n      \n      185,00\n      \n      3.113,36\n      \n      28,02\n      \n      3.141,38\n      \n      40,84\n      \n      3.182,22\n      \n      44,55\n      \n      3.226,80\n      \n      113,41\n      \n    \n    \n      EF5\n      \n      188,09\n      \n      3.165,33\n      \n      28,49\n      \n      3.193,82\n      \n      41,52\n      \n      3.235,34\n      \n      45,29\n      \n      3.280,60\n      \n      115,30\n      \n    \n    \n      EF6\n      \n      192,41\n      \n      3.238,10\n      \n      29,14\n      \n      3.267,24\n      \n      42,47\n      \n      3.309,72\n      \n      46,34\n      \n      3.356,10\n      \n      117,95\n      \n    \n  \n  \n    \n      Q\n      \n      QF1\n      \n      190,00\n      \n      3.197,50\n      \n      28,78\n      \n      3.226,28\n      \n      41,94\n      \n      3.268,22\n      \n      45,76\n      \n      3.314,00\n      \n      116,47\n      \n    \n    \n      QF2\n      \n      200,00\n      \n      3.365,79\n      \n      30,29\n      \n      3.396,08\n      \n      44,15\n      \n      3.440,23\n      \n      48,16\n      \n      3.488,40\n      \n      122,60\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nTabella B)\n\n\n\nMINIMI TABELLARI(decorrenti dal 1° gennaio 2020)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      A\n      \n      A F1\n      \n      A F2\n      \n      A F3\n      \n      AF4\n      \n      A F5\n      \n      \n        \n\n        A F6\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      1.744,20\n      \n      1.769,30\n      \n      1.804,60\n      \n      1.839,40\n      \n      1.857,60\n      \n      1.880,60\n      \n    \n  \n  \n    \n      B\n      \n      \n        \n\n        B F1\n\n        \n        \n      \n      B F2\n      \n      B F3\n      \n      B F4\n      \n      B F5\n      \n      B F6\n      \n    \n    \n      1.950,20\n      \n      1.980,70\n      \n      2.016,30\n      \n      2.054,60\n      \n      2.081,50\n      \n      2.108,40\n      \n    \n  \n  \n    \n      C\n      \n      \n        \n\n        C F1\n\n        \n        \n      \n      C F2\n      \n      C F3\n      \n      C F4\n      \n      CF5\n      \n      C F6\n      \n    \n    \n      2.074,80\n      \n      2.127,80\n      \n      2.189,30\n      \n      2.263,20\n      \n      2.290,10\n      \n      2.317,10\n      \n    \n  \n  \n    \n      D\n      \n      \n        \n\n        D F1\n\n        \n        \n      \n      D F2\n      \n      D F3\n      \n      D F4\n      \n      D F5\n      \n      D F6\n      \n    \n    \n      2.273,10\n      \n      2.391,60\n      \n      2.613,00\n      \n      2.731,70\n      \n      2.807,20\n      \n      2.893,40\n      \n    \n  \n  \n    \n      E\n      \n      \n        \n\n        E F1\n\n        \n        \n      \n      E F2\n      \n      E F3\n      \n      E F4\n      \n      E F5\n      \n      E F6\n      \n    \n    \n      2.861,20\n      \n      3.040,40\n      \n      3.139,60\n      \n      3.226,80\n      \n      3.280,60\n      \n      3.356,10\n      \n    \n  \n  \n    \n      Q\n      \n      \n        \n\n        Q F1\n\n        \n        \n      \n      Q\n        F2\n\n        \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      3.314,00\n      \n      3.488,40\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nTabella C)",{"bindId":290,"name":291,"text":292},"PAYSCALES_table_selection_txt","Tabella B) MINIMI TABELLARI(decorrenti d","Tabella B)\n\n\n\nMINIMI TABELLARI(decorrenti dal 1° gennaio 2020)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      A\n      \n      A F1\n      \n      A F2\n      \n      A F3\n      \n      AF4\n      \n      A F5\n      \n      \n        \n\n        A F6\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      1.744,20\n      \n      1.769,30\n      \n      1.804,60\n      \n      1.839,40\n      \n      1.857,60\n      \n      1.880,60\n      \n    \n  \n  \n    \n      B\n      \n      \n        \n\n        B F1\n\n        \n        \n      \n      B F2\n      \n      B F3\n      \n      B F4\n      \n      B F5\n      \n      B F6\n      \n    \n    \n      1.950,20\n      \n      1.980,70\n      \n      2.016,30\n      \n      2.054,60\n      \n      2.081,50\n      \n      2.108,40\n      \n    \n  \n  \n    \n      C\n      \n      \n        \n\n        C F1\n\n        \n        \n      \n      C F2\n      \n      C F3\n      \n      C F4\n      \n      CF5\n      \n      C F6\n      \n    \n    \n      2.074,80\n      \n      2.127,80\n      \n      2.189,30\n      \n      2.263,20\n      \n      2.290,10\n      \n      2.317,10\n      \n    \n  \n  \n    \n      D\n      \n      \n        \n\n        D F1\n\n        \n        \n      \n      D F2\n      \n      D F3\n      \n      D F4\n      \n      D F5\n      \n      D F6\n      \n    \n    \n      2.273,10\n      \n      2.391,60\n      \n      2.613,00\n      \n      2.731,70\n      \n      2.807,20\n      \n      2.893,40\n      \n    \n  \n  \n    \n      E\n      \n      \n        \n\n        E F1\n\n        \n        \n      \n      E F2\n      \n      E F3\n      \n      E F4\n      \n      E F5\n      \n      E F6\n      \n    \n    \n      2.861,20\n      \n      3.040,40\n      \n      3.139,60\n      \n      3.226,80\n      \n      3.280,60\n      \n      3.356,10\n      \n    \n  \n  \n    \n      Q\n      \n      \n        \n\n        Q F1\n\n        \n        \n      \n      Q\n        F2\n\n        \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      3.314,00\n      \n      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id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2020-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Costruzioni, studi di consulenze tecnici\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;5 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-gender\">\n                Riferimento specifico al genere nella parità di retribuzione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;36.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;12.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;30.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Easter Sunday (first Sunday after the full moon following 21st March), Pentecost Monday \u002F Whit Monday \u002F Monday of the Holy Spirit \u002F Deluge Monday - Kataklysmos (day after Pentecost \u002F seventh Monday after Easter), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;8.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp;3.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1744.2\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseperc1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;1.4&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;120 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceamount1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;15.0\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-hardshipallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;10.0 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;120&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;10.0 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;3 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp; per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[304],{"title":37,"slug":33},[306],{"type":307,"data":308},"call_to_action_body_block",{"title":309,"description":310,"variant":311,"link":312},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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