[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:it-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fccnl-cooperative-metalmeccaniche-2013":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":23,"data":31,"children":148,"content_type_view":149,"extra_breadcrumbs":150,"body":152,"body_blocks":163,"related_pages":167},2373,"contratti-collettivi-nazionali","Contratti Collettivi Nazionali",null,"","\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali","collective_agreements.collectiveagreementoverview","it_IT","2025-08-07T09:20:00.300985+00:00","2026-04-02T09:33:42.301073+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2373\u002Fedit\u002F",[16,19,22],{"title":17,"slug":18},"Italia","it-it",{"title":20,"slug":21},"Lavorare in Italia","lavoro-in-italia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":8,"image":24,"canonical":25,"robots":26,"og_type":27,"twitter_card":28,"locale":18,"created_at":29,"last_modified_at":30},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-07T11:20:00.300985+02:00","2026-04-02T11:33:42.426027+02:00",{"cba":32,"clauses":43,"details":146,"translations":147},{"id":33,"uid":34,"url":35,"name":36,"locale":11,"override_title":8,"title":37,"browser_title":38,"browser_description":39,"text":40},"ccnl-cooperative-metalmeccaniche-2013","16ee19b6-c3f0-11ed-9910-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Fitaly\u002Fccnl-cooperative-metalmeccaniche-2013\u002Fccnl-cooperative-metalmeccaniche-2013\u002F","ccnl cooperative metalmeccaniche 2013","ccnl cooperative metalmeccaniche 2013 - 2013","Italy - ccnl cooperative metalmeccaniche 2013 - 2013","ccnl cooperative metalmeccaniche 2013 - 2013 - Attività manifatturiere",{"name":41,"data":42},"ccnl cooperative metalmeccaniche 2013.html","\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>ccnl cooperative 2013o\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>IPOTESI DI ACCORDO\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>per il rinnovo del CCNL agli addetti alle aziende cooperative\nmetalmeccaniche.\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AGCI Produzione e lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANCPL Legacoop\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Federlavoro e Servizi – Confcooperative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CBA_MEMTRAD4_1\">\u003Cp>FIM-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIOM-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILM-UIL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 13 maggio 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INCREMENTO DEI MINIMI PER LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1A tranche dal 1° Maggio 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2A tranche dal 1° gennaio 2014\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3A tranche dal 1 ° gennaio 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TOTALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21,88\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28,13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31,24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>81,25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2a\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25,59\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32,91\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36,56\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>95,06\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3a\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30,19\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>38,81\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>43,13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>112,13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4a\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31,94\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>41,06\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45,63\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>118,63\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5a\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>50,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>130,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6a\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>38,72\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>49,78\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>55,31\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>143,81\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7a\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>41,56\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>53,44\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>59,38\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>154,38\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8a\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45,94\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>59,06\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>65,63\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>170,63\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9a\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>50,65\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>65,12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>72,36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>188,13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tabella degli incrementi retributivi sopra riportati si basa sugli\nscostamenti inflattivi verificati per il triennio precedente, nonché sui\nriferimenti inflattivi vigenti per glranlN 2013-2014-2015.(\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° maggio 2013 nei minimi tabellari sarà conglobato\nl’importo dell’elemento distinto della retribuzione di cui all’Accordo\nInterconfederale del 31 luglio 1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' erogata una somma pari a € 140,00 lordi alla 5a categoria,\nriparametrata, con la retribuzione relativa al mese di maggio 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2014 FElemento Perequativo - di cui\nall’articolo 13, Sezione Quarta, Titolo IV - è elevato a 485 euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INQUADRAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dal 1° gennaio 2014 è istituito un nuovo livello di inquadramento\nintermedio tra la 3a e la 4a categoria denominato 3a Super con parametro\nintermedio. Il presente articolato assorbe e sostituisce la 3a Erp già\nprevista in contratto con assorbimento fino a concorrenza di eventuali\nemolumenti corrisposti aziendalmente ad analogo titolo. La declaratoria del\nnuovo livello è quella oggi prevista per la 3a Erp e le parti si impegnano a\ndefinirne i profili tassativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con effetto dal 1° gennaio 2014 le parti si impegnano a verificare e\nsemplificare la mobilità la 2a e la 3a categoria, tenendo conto delle\nspecifiche norme contrattuali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con effetto 1° gennaio 2014 le parti si impegnano a rivedere i profili\nattualmente presenti in contratto, eliminando quelli non più attuali e\ninserendone di nuovi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto previsto ai precedenti punti verrà realizzato durante la fase di\nstesura del testo contrattuale al fine di riportare la nuova disciplina già\nnel testo a stampa del nuovo Ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la fase di stesura del testo contrattuale opererà un’ apposita\nCommissione con l’obiettivo di istituire, già a partire dal 1° gennaio\n2014, un nuovo livello intermedio tra la 4a e la 5a categoria denominato 4a\nSuper definendone declaratoria e profili tassativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività della Commissione di cui alla “Dichiarazione allegata\nall’Accordo di rinnovo del 20 febbraio 2008 sul sistema d’inquadramento”\nviene prorogata, per le parti sulle quali non è intervenuta successiva\ndisciplina contrattuale, al giugno 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REGOLE CONTRATTUALI E PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, in sede di stesura del testo contrattuale, si impegnano ad\narmonizzare ed integrare i testi di cui alla Premessa e alla Sezione terza del\nCCNL, alla luce delle modifiche ed integrazioni che saranno definite dagli\nAccordi interconfederali, sottoscritti dalle Associazioni Cooperative con le\nOrganizzazioni Sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali ulteriori accordi che dovessero intervenire tra le rispettive\nConfederazioni delle categorie firmatarie il presente CCNL e successivamente\nalla fase di stesura del testo contrattuale, saranno oggetto di esame tra le\nparti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le\npattuizioni qui definite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione prima - sistema di relazioni sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Commissioni per la formazione professionale e l'apprendistato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Omissis -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.3. Commissioni aziendali per la formazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle Aziende che occupano complessivamente più di 1000 lavoratori, di cui\nalmeno 300 occupati presso una stessa unità produttiva, sarà costituita, su\nrichiesta di una delle parti, una Commissione paritetica sulla formazione\nprofessionale, formata da non più di 3 componenti rispettivamente in\nrappresentanza della Direzione e della Rappresentanza sindacale unitaria,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione terza - sistema di regole contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. Ibis. - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni\ndi miglior favore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente Contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono\ncorrelative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro\ntrattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del precedente comma si considerano costituenti un unico\nistituto il complesso degli istituti di carattere normativo-regolamentare\n(norme generali disciplinari, ferie, preavviso e trattamento di fine rapporto,\nmalattia ed infortunio, puerperio).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Ch3>Decorrenza e durata.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Art. 2.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Cp>Il presente accordo, fatto salvo quanto previsto per i singoli istituti,\ndecorre dal 1° gennaio 2013 e scade il 31 dicembre 2015.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione Quarta- Titolo I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4. - Tipologie contrattuali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Considerando la peculiarità dell’impresa cooperativa, ove i lavoratori\ncostituiscono una risorsa imprescindibile per il suo sviluppo, le tipologie\ncontrattuali previste dal presente articolo costituiscono anche una modalità\npropedeutica alla eventuale inclusione nella base sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’interno della procedura informativa prevista dal punto B) dell’art.\n4, sezione prima, le parti verificheranno periodicamente l’eventuale\nsussistenza delle condizioni per il consolidamento di detti rapporti di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Contratto di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 368\u002F2001 come modificato dalla\nlegge 28 giugno 2012 n. 92, nelle seguenti ipotesi il ricorso a rapporti di\nlavoro a tempo determinato è ammesso nei limiti del 20 % dei rapporti di\nlavoro a tempo indeterminato mediamente in essere nell'impresa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 ) produzioni e lavorazioni che per ragioni di carattere tecnico o per\ncondizioni operative o per i ristretti tempi di realizzazione sono tali da non\npotere essere programmate e realizzate con il personale in forza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavorazioni complesse che richiedono maestranze diverse, per\nspecializzazioni, da quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia\npossibilità di assicurare continuità d'impiego nell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•copertura di posizioni lavorative non ancora stabilizzate nei normali\nassetti produttivi e organizzativi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•realizzazione di tipologie produttive nuove per l'azienda;vi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per l’esecuzione di attività di installazione soggette a particolari\ncondizioni climatico- ambientali, che non consentono la protrazione delle\nlavorazioni in altro periodo dell’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•operazioni di manutenzione straordinaria di impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La percentuale di cui al comma precedente si intende comprensiva anche dei\ncontratti di somministrazione di lavoro stipulati nelle ipotesi di cui alla\nlettera C), dell’articolo 4, Sezione IV, Titolo I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La media di cui sopra è computata con riferimento alla media annua dei\nlavoratori a tempo indeterminato in forza nell'anno solare precedente. La\nfrazione eventualmente risultante dal rapporto percentuale è arrotondata\nall'unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare complessivamente\nalmeno sette tra contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione\ndi lavoro a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo dei\nlavoratori a tempo indeterminato dell'impresa cooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con\ncontratto a tempo determinato spettano tutti i trattamenti previsti dal\npresente contratto collettivo ed ogni altro trattamento in atto in azienda, che\nsiano compatibili con la natura del contratto a termine, in proporzione al\nperiodo lavorativo prestato. Per i contratti con durata fino a 36 mesi,\nnell’ambito della durata dei contratti medesimi, i periodi di conservazione\ndel posto e di trattamento economico previsti dall'art.2, Sezione Quarta -\nTitolo VI per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti si\napplicano il principio di proporzionalità diretta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È delegata alla contrattazione aziendale la eventuale definizione di quanto\nprevisto dall'art. 1, comma 1 -bis, secondo periodo, del D.Lgs. n. 368 del 6\nsettembre 2001 come modificato dalla legge 28 giugno 2012 n. 92.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi aziendali riguardanti il Premio di risultato stabiliscono\nmodalità e criteri per la determinazione e corresponsione di tale Premio; in\nassenza di disciplina contrattuale aziendale il Premio di risultato sarà\nriconosciuto ai lavoratori a tempo determinato in forza alla data di erogazione\novvero di comunicazione dei risultati di cui al quarto comma dell'art. 12,\nSezione quarta, Titolo IV, in proporzione diretta al periodo di servizio\ncomplessivamente prestato nell'anno di riferimento del premio stesso, ancorché\nin virtù di più contratti a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori con contratto a tempo determinato saranno formati in modo\nsufficiente ed adeguato in materia di sicurezza e di salute, con particolare\nriferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, così come\nprevisto dall'art. 1, Sezione quarta, Titolo V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese informano i lavoratori operanti a tempo determinato dei posti\nvacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’ambito\ndell’unità produttiva di appartenenza. Tali informazioni possono essere\nfomite anche mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>L’assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in\ncongedo di maternità, paternità o parentale può essere anticipata fino a due\nmesi prima dell’inizio del congedo, secondo quanto previsto dall’art. 4,\nsecondo comma, D.Lgs., 26 marzo 2001, n. 151.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato o di successiva assunzione\na tempo indeterminato di lavoratore già impiegato a termine si terrà conto\ncomplessivamente di tutti i periodi di lavoro effettuati dal lavoratore presso\nil medesimo datore di lavoro, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, ai\nfini dell’applicazione delle discipline di cui agli aumenti periodici\nd’anzianità e alla mobilità professionale, purché non interrotti da\nperiodi di non lavoro superiori a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4-ter e comma 3, del D.Lgs 6\nsettembre 2001, n. 368 come modificato dai successivi interventi legislativi,\noltre alle attività stagionali definite dal DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e\nsuccessive modifiche e integrazione, le parti concordano che sono attività\nstagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di\nintensificazione dell’attività lavorativa in determinati e limitati periodi\ndell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’individuazione della stagionalità così definita nonché la\ndeterminazione dei periodi di intensificazione dell’attività produttiva, che\nnon possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell’arco\ndell’anno solare, saranno concordate dalla Direzione aziendale con la\nRappresentanza sindacale unitaria d’intesa con le strutture territoriali\ndelle Organizzazioni sindacali stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs\n6 settembre 2001, n. 368 come modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, i\ntermini ridotti di intervallo nella successione di contratti a termine con il\nmedesimo lavoratore si applicano nei casi di assunzione in sostituzione di\nlavoratori assenti nonché nei casi di assunzione dei lavoratori posti in cassa\nintegrazione guadagni, iscritti nelle liste di mobilità ovvero percettori\ndell’Aspi ed in ogni altro caso previsto dagli accordi aziendali stipulati\ndalla Rappresentanza sindacale unitaria d’intesa con le strutture\nterritoriali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Cp>•lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine\npresso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo\nsuperiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo\nindeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi alla\nscadenza del contratto a termine con riferimento alle mansioni già espletate\nin esecuzione dei rapporti a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionale\ncome sopra definita, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a\ntermine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza di cui ai due commi precedenti può essere\nesercitato a condizione che il lavoratore manifesti in forma scritta al datore\ndi lavoro la propria volontà in tal senso entro rispettivamente sei mesi e tre\nmesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro stesso e si estingue entro\nun anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di una concomitanza di più aspiranti che abbiano maturato i\nrequisiti e manifestato nei termini previsti la volontà di avvalersi del\ndiritto di precedenza, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato\nil maggior periodo di lavoro a termine; in caso di parità si farà riferimento\nalla maggiore età anagrafica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma, semestralmente, la Direzione fornisce alla Rappresentanza\nsindacale unitaria, all’interno della informazione aziendale e alle strutture\nterritoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Contratto\ntramite l’Associazione territoriale di competenza, i dati sulle dimensioni\nquantitative e i motivi del ricorso ai contratti a termine anche con specifico\nriferimento alle esigenze stagionali, la durata dei contratti medesimi nonché\nla qualifica dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda, con mansioni\nequivalenti, sia periodi di lavoro con rapporto di lavoro a termine che periodi\ndi lavoro con contratto di somministrazione, acquisiscono il diritto ad essere\nassunti a tempo indeterminato qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due\ntipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi comprensivi\ndell’eventuale proroga in deroga assistita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che a tali fini, così come previsto dalla legge, non si\ncomputano i periodi di lavoro svolto con contratto di lavoro a tempo\ndeterminato per attività stagionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale\npuò costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed alla\narticolazione della prestazione di lavoro, in quanto applicato in rapporto alle\nesigenze dell’impresa ed all’interesse del lavoratore. Il lavoratore a\ntempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno\ncomparabile e di un trattamento riproporzionato in ragione della ridotta\nentità della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro ad orario ridotto potrà essere di tipo orizzontale,\nverticale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è di tipo\norizzontale quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista\nin relazione all’orario normale giornaliero di lavoro; è di tipo verticale\nquando l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno ma limitatamente a\nperiodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, o dell’anno; è\ndi tipo misto quando, attraverso una combinazione delle precedenti modalità,\nsono previste giornate ad orario ridotto limitatamente a periodi predeterminati\nnel corso della settimana, del mese o dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale\ngiornaliero ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere\nstipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli\nimpianti; in tale ultimo caso e nel caso in cui il part-time verticale\ncomprenda i giorni del fine settimana, l’attivazione sarà oggetto di esame\npreventivo con la Rappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto.\nIn esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, del\npresente titolo, la durata della prestazione lavorativa e la collocazione\ntemporale dell’orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al\nmese e all’anno così come previsto dalle norme vigenti, nonché le altre\neventuali condizioni concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto\ndi precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a\nparità di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico-organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-FLEXWORK_trigger\">\u003Cp>Clausole flessibili ed elastiche\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Possono essere concordate le clausole flessibili relative alla variazione\ndella collocazione temporale della prestazione di lavoro e, nei rapporti di\nlavoro a tempo parziale di tempo verticale o misto, anche clausole elastiche\nrelative alla variazione in aumento della durata della prestazione, nel\nrispetto di quanto di seguito previsto. In tali casi il consenso del lavoratore\ndeve essere formalizzato attraverso uno specifico atto scritto; il lavoratore\npuò farsi assistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitaria o,\nin assenza, a livello territoriale, da un rappresentante delle organizzazioni\nsindacali stipulanti il C.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai\nsensi del comma precedente deve essere esercitata dal datore di lavoro con un\npreavviso di almeno 7 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di variazione della collocazione temporale della prestazione al\nlavoratore sarà corrisposta per le ore oggetto di modifica una maggiorazione\ndella retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 10% da computare su gli\nelementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario,\nnotturno e festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa è\nconsentita per una quantità annua non superiore al 25 per cento della normale\nprestazione annua a tempo parziale e per le ore di lavoro prestate in aumento\ndovrà essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione nella misura\nonnicomprensiva pari al 15% da computare su gli elementi utili al calcolo delle\nmaggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che abbia aderito alle clausole flessibili o elastiche, previa\ncomunicazione scritta da presentare con un preavviso di almeno 7 giorni\nlavorativi corredata da adeguata documentazione, è esonerato dal relativo\nadempimento nei casi di cui al paragrafo “Richiesta del lavoratore di\ntrasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale” e nei seguenti\ncasi sopravvenuti e per il periodo di tempo in cui essi sussistano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il\nlavoratore in orari definiti incompatibili con le variazioni d’orario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•necessità di sottoporsi in orari non compatibili con le variazioni\npattuite a terapie o cicli di cura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•altre fattispecie di impossibilità all’adempimento, di analoga valenza\nsociale rispetto a quelle sopra riportate, e come tali congiuntamente\nriconosciute in sede aziendale tra Direzione e R.s.u ovvero tra azienda e\nlavoratore interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro supplementare e straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le volte che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale\nsettimanale, è consentita la prestazione di lavoro supplementare in\nriferimento a specifiche esigenze tecniche o organizzative o produttive o\namministrative, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie e\nsalvo comprovati impedimenti individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore\nsettimanali e per una quantità annua non superiore al 50 per cento della\nnormale prestazione annua a tempo parziale ed è compensato con una\nmaggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al\ncalcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Per\nle prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva\nsarà pari al 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie si applica la\ndisciplina contrattuale di cui all’art. 7, Sezione quarta, Titolo III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che\ncomportano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata\ndall’unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla\ntrasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale\nverticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è\ntrasformato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che\ncomportano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata\ndall’unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla\ntrasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale\nverticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è\ntrasformato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende con più di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della\npercentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo\npieno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•accoglierà le richieste motivate, e debitamente documentate, da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri\nfamiliari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza,\ngravemente ammalati o portatori di handicap;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore\ninteressato, le richieste motivate, e debitamente documentate, da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità\nalternativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici e di\nriabilitazione per tossicodipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•necessità di studio connesse al conseguimento della scuola\ndell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma\nuniversitario o di laurea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende fino a 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della\npercentuale massima complessiva del 3 per cento dei lavoratori in forza a tempo\npieno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore\ninteressato, le richieste motivate, e debitamente documentate, dalle ragioni\nindicate al comma precedente alle lettere a) e b); i casi di cui alla lettera\na) hanno la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo\npieno a part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da\nquelle precedentemente indicate tenuto conto delle esigenze\ntecnico-organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla\ninfungibilità o allo scostamento dalla percentuale massima complessiva, sarà\nsvolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare\nuna idonea soluzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto\ndi lavoro a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le suddette\nmotivazioni, le medesime motivazioni costituiscono comprovato impedimento\nindividuale alle clausole flessibili o elastiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto\ndi lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata\nche, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa\ncomunicazione all’interessato sarà fornita entro 30 giorni dalla\nrichiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo\nparziale con durata predeterminata è consentita l’assunzione di personale\ncon contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro\ndel lavoratore sostituito fino a quando l’interessato osserverà il tempo di\nlavoro parziale trattandosi di una ragione di carattere sostitutivo di cui\nall'art. 1 comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368 come modificato dagli\ninterventi legislativi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Informazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La direzione comunicherà annualmente alla Rappresentanza sindacale\nunitaria, all'interno della informazione aziendale, i dati a consuntivo\nsull'andamento delle assunzioni a tempo parziale e sulle richieste di\ntrasformazione a part-time da parte di lavoratori assunti a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’applicazione delle clausole elastiche o flessibili per gruppi omogenei\ndi lavoratori sarà oggetto di informazione preventiva alla Rappresentanza\nsindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune {da valutare la collocazione')\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti ritengono che il part-time possa costituire un efficace strumento\nper consentire la transizione intergenerazionale finalizzata ad incentivare\nl’assunzione di giovani a fronte della disponibilità dei lavoratori più\nanziani a ridurre il proprio orario di lavoro in prossimità del\npensionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le parti sollecitano coerenti provvedimenti di legge necessari a\nconsentirne la realizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Lavoro in somministrazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È rinviata alla contrattazione aziendale la eventuale definizione di quanto\nprevisto dall’art. 1, comma 1 -bis, secondo periodo, del D.Lgs. n. 368 del 6\nsettembre 2001 come modificato dalla legge 28 giugno 2012 n. 92.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È rinviata alla contrattazione aziendale la eventuale definizione di quanto\nprevisto dall’art. 1, comma 1 -bis, secondo periodo, del D.Lgs. n. 368 del 6\nsettembre 2001 come modificato dalla legge 28 giugno 2012 n. 92.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La somministrazione di lavoro a tempo determinato, esente da motivazione, è\ninoltre ammessa per l’utilizzo di soggetti che possono accedere al\ncollocamento obbligatorio ovvero con una invalidità certificata di almeno il\n20 percento, di soggetti condannati ammessi al regime di semilibertà nonché\ndi soggetti in via di dimissione o dimessi dagli Istituti di Pena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi aziendali riguardanti il Premio di risultato stabiliscono\nmodalità e criteri per la determinazione e corresponsione di tale Premio; in\nassenza di disciplina contrattuale aziendale il Premio di risultato sarà\nriconosciuto ai lavoratori somministrati a tempo determinato in missione alla\ndata di erogazione ovvero di comunicazione dei risultati di cui al quarto comma\ndeipari. 12, Sezione quarta, Titolo IV, in proporzione diretta al periodo di\nmissione complessivamente prestato nell’anno di riferimento del premio\nstesso, ancorché in virtù di più missioni a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clausola di salvaguardia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Da spostare in calce all’Art. 9 - Appalti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti concordano di istituire una Commissione sugli Appalti finalizzata a\nrealizzare una modifica della normativa contrattuale anche alla luce delle\nnovità introdotte dai recenti interventi legislativi con conclusione dei\nlavori entro 6 mesi dall’avvio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7. - Trasferta.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Trattamento economico di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede,\ndallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti\no nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un’indennità di\ntrasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese\ndagli stessi sostenute nell’interesse del datore di lavoro relative al\npernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura\nretributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano\nattività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede\naziendale e\u002Fo di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che l’indennità così come disciplinata nel presente\narticolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante\nper tutti gli istituti di legge e\u002Fo di Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Misura dell’indennità\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>dal 1° gennaio 2014\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Trasferta intera\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>42,80\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Quota per il pasto meridiano o serale\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11,72\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Quota per il pernottamento\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19,36\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Art. 1. - Entrata ed uscita in azienda.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’entrata e l’uscita dei lavoratori dall'azienda, è regolata dalle\ndisposizioni aziendali in atto che dovranno definire l'orario di accesso allo\nstabilimento e quello di inizio del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo che all'inizio dell'orario di lavoro il lavoratore dovrà\ntrovarsi al suo posto per iniziare il lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire\nda un quarto d’ora o mezz’ora dopo l’inizio dell’orario di lavoro che\navrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15\nminuti o oltre i 15 e fino ai 30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove non sussistano impedimenti di carattere tecnico, organizzativo e\nproduttivo e fatte salve le prassi in atto, potranno essere definiti in sede\naziendale sistemi di flessibilità in entrata ed in uscita dell’orario di\nlavoro giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2. - Contrazione temporanea dell 'orario di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ferma restando l’utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze\naziendali, degli strumenti di legge vigenti in materia di Cassa integrazione\nguadagni e mobilità e di contratti di solidarietà, le parti convengono che a\nfronte di casi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione\naziendale che determinino esuberi occupazionali sia opportuno un comportamento\nche tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un\nminore impiego della forza lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di necessità di sospensioni dell’attività lavorativa, previo un\nesame con la Rappresentanza sindacale unitaria che si intenderà esaurito\ndecorsi i termini previsti dalle procedure relative al primo comma, potrà\nessere utilizzato, anche in modo collettivo, quanto accantonato in conto ore\noltre che le giornate di ferie residue, escluse quelle in corso di maturazione\nnell’anno corrente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3. - Sospensione ed interruzione del lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza\nmaggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle\ninterruzioni stesse, quando queste, nella giornata, non superino nel loro\ncomplesso i 60 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino nel loro\ncomplesso i 60 minuti, se l’azienda trattiene il lavoratore nella sede di\nlavoro questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le\nore di presenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista quando\nrimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volontà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale\naccordo tra le Organizzazioni sindacali territoriali per il prolungamento di\ntale termine, il lavoratore potrà risolvere il rapporto con diritto a tutte le\nindennità relative compreso il preavviso, nonché al trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4. - Recuperi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 3 è ammesso il recupero\na regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o a\nseguito di interruzione delle forniture o per le interruzioni di lavoro\nconcordate ira le Organizzazioni sindacali territoriali o tra la Direzione e la\nRappresentanza sindacale unitaria o anche, per casi individuali, fra le parti\ninteressate. Le modalità di recupero sono definite in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione quarta - Titolo III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40\nore. Essa può essere computata anche come durata media in un periodo non\nsuperiore ai 12 mesi nei casi previsti al comma successivo e secondo quanto\nprevisto nel paragrafo relativo all’orario plurisettimanale, salvi gli\naccordi aziendali in materia. Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai\nsoli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fìssati nei termini e\nsecondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla\nsettimana, la durata normale dell'orario di lavoro risulterà da una media\nplurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale contrattuale\nviene stabilita dalla Direzione aziendale, anche in modo non uniforme, previo\nesame con la Rappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa\ndi massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione per quanto disciplinato nel\nparagrafo Orario plurisettimanale e per il personale di cui all’allegato al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da\naffiggersi in luogo accessibile a tutti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro sono contate con l’orologio dello stabilimento o\nreparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni\ngiornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni\nstabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati\nreparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dal 1° luglio 1978 tutti i lavoratori addetti a turni\navvicendati beneficiar» di mezz’ora retribuita per la refezione nelle ore di\npresenza in azienda. Da tale disciplina son esclusi i lavoratori a turni\navvicendati, i quali già usufruiscano nell’ambito delle 8 ore di presenza di\npause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il\nconsumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente\nconcesse ad altro titolo. Laddove se ne ravvisi l’esigenza, le parti in sede\naziendale potranno concordare diverse modalità di regolazione della mezz’ora\nretribuita per la refezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di\npresenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro\nquando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine\nmassimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia\npossibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore\nsiano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione od\nal lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere\neccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Queste\nprolungate prestazioni, per le ore che eccedono l’orario giornaliero\ndeterminato in applicazione del comma terzo, saranno considerate straordinarie\ne come tali retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per\nle 8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni\nlavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni\nallo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera\nesclusivamente in ore notturne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando l’assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne\ncostituisca una innovazione, sarà consentito al lavoratore di richiedere\nl’accertamento sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro in\nore notturne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario di lavoro nel settore siderurgico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>La durata massima dell'orario normale per gli addetti al settore\nsiderurgico, salvo quanto previsto dalle norme di legge e relative deroghe ed\neccezioni, rimane confermata in 40 ore settimanali fermo quant’altro\nstabilito dal presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori turnisti in aggiunta a quanto previsto successivamente a\ntitolo di Permessi annui retribuiti hanno diritto a godere di giornate di\nriposo retribuito nel corso dell'anno solare a compenso delle festività\nindividualmente lavorate nello stesso periodo oltre il numero di 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione\nlavorativa per le 8 ore del turno successivo, ha la facoltà di effettuare un\nriposo compensativo, non retribuito, di pari durata nella giornata seguente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore abbia prolungato la sua prestazione lavorativa\ndi 4 ore, il relativo riposo compensativo non retribuito potrà essere\neffettuato entro il mese successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario plurisettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hoursovertimemax\">\u003Cp>L’orario plurisettimanale, la cui media è di 40 ore settimanali di lavoro\nordinario in un periodo non superiore a 12 mesi, potrà essere attivato, per\nintervenute ragioni produttive, dalla Direzione aziendale per un massimo di 64\nore annue, da realizzarsi per l’intera forza, reparti o gruppi di lavoratori,\ncon un massimo di orario settimanale di 48 ore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell'orario\nsettimanale di cui al presente punto saranno preventivamente esaminate dalla\nDirezione aziendale e dalla Rappresentanza sindacale unitaria; tale esame\ncongiunto, finalizzato ad un accordo, si intenderà esaurito decorsi 15 giorni\ndalla data dell’incontro indicata nella convocazione. Nel corso dell’esame\ncongiunto verranno indicati i gruppi dei lavoratori interessati, le ore\nnecessarie e la loro collocazione temporale, i periodi previsti di supero e di\nriduzione. Le modalità di attivazione saranno comunicate ai lavoratori\ninteressati con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto all’attivazione\ndell’orario plurisettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione ai lavoratori sarà fornita mediante affissione in luogo\naccessibile a tutti gli interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario\ncontrattuale settimanale normale sia nei periodi di superamento che in quelli\ndi minore prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale settimanale normale sarà\nriconosciuta ai lavoratori interessati una maggiorazione della retribuzione\nnella misura onnicomprensiva del 10% per le ore prestate dal lunedì al\nvenerdì e del 25% per le ore prestate al sabato da computare sugli elementi\nutili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e\nfestivo. Qualora in casi eccezionali, il recupero della maggiore prestazione in\nregime di orario plurisettimanale non risulti possibile, la Direzione\naziendale, con adeguato preavviso, potrà concordare con la Rappresentanza\nsindacale unitaria la riprogrammazione del recupero e\u002Fo in tutto o in parte,\npotrà concordare la compensazione delle ore di maggior prestazione non\nrecuperate conguagliando le maggiorazioni già erogate alla percentuale\nonnicomprensiva del 50% o la destinazione delle ore stesse alla Banca ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di mancato accordo, esperita un’ulteriore verifica in sede\nterritoriale, la programmazione dei recuperi rimane quella precedentemente\nconcordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attuazione dell’orario plurisettimanale è impegnativa per tutti i\nlavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati\nimpedimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata prestazione, per i suddetti impedimenti, delle ore di\nsupero pur partecipando alla riduzione potranno essere effettuate compensazioni\ntramite recuperi ovvero con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto\ndisponibili ore di P.a.r., ore di ferie ovvero ore accantonate in conto ore o\nbanca ore ovvero anche permessi non retribuiti, tenendo conto in questo caso\ndella preferenza espressa dal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp>Permessi annui retribuiti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata dell’orario normale contrattuale di 40 ore\nsettimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed\nin misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi annui\nretribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 ore precedentemente\nriconosciute a titolo di riduzione d’orario e 32 ore in sostituzione delle\nfestività abolite).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come definito\nnelle norme sul campo di applicazione del Contratto, sono invece previsti,\nsempre in ragione di anno di servizio o frazione di esso, 15,5 permessi annui\nretribuiti di 8 ore, pari a complessive 124 ore di cui 92 ore precedentemente\nriconosciute a titolo di riduzione d’orario e di armonizzazione della 39A ora\ne 32 ore in sostituzione delle festività abolite; non si modificano eventuali\nregimi più favorevoli di armonizzazione stabiliti a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo di transazione novativa, a soluzione del contenzioso derivante dal\nC.c.n.l. 16 luglio 1979, l’accordo del 1° settembre 1983 ha riconosciuto\nun’ulteriore riduzione di orario pari ad un permesso retribuito annuo di 8\nore, per i lavoratori delle imprese appartenenti ai sottosettori indicati nella\n«Tabella allegata» alle «Modifiche apportate all’art. 5, Disciplina\ngenerale, Sezione terza, del C.C.N.L. 1° maggio 1976, dall’accordo 16 luglio\n1979», non più riportate nei successivi contratti collettivi di categoria.\nTale riduzione resta confermata per i soli lavoratori in forza al 31 dicembre\n2012. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in essere in materia; le parti si\nincontreranno in sede aziendale per verificare l’eventuale armonizzazione\ndegli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riduzioni di orario di cui ai commi precedenti non si applicano fino a\nconcorrenza ai prestatori che osservano orari di lavoro articolati, secondo\nmodalità non specificamente previste dal Contratto di categoria e con orari\nsettimanali o plurisettimanali di lavoro effettivo, inferiori alle 40 ore,\nquale, ad esempio, il turno di sei ore per sei giornate settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di\n15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno e\u002Fo quelli di sabato\ne domenica, è inoltre riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un\npermesso annuo retribuito di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o\nfrazione di esso, assorbibile fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni\ndefinite negli accordi aziendali. Per gli stessi lavoratori turnisti addetti al\nsettore siderurgico, tale permesso di 8 ore è monetizzato e riconosciuto a\ndecorrere dal 1 ° gennaio 2000; la monetizzazione è corrisposta insieme alla\ntredicesima mensilità al valore retributivo sul quale la stessa è\ncomputata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previo esame congiunto tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale\nunitaria che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data\ndell’incontro indicata nella convocazione, che si svolgerà, di norma, entro\nil mese di maggio di ciascun anno, una quota dei suddetti permessi annui\nretribuiti fino ad un massimo di 5, può essere utilizzata per la fruizione\ncollettiva anche per singoli reparti o gruppi di lavoratori; di questi, in\nfunzione delle esigenze produttive ed organizzative, fino a 3 permessi potranno\nessere resi non fruibili entro l'anno e il relativo pagamento avverrà con la\nretribuzione del mese di dicembre qualora il lavoratore, entro il mese di\nnovembre, non ne chieda l’accantonamento nell’apposito Conto ore\nindividuale successivamente definito. L’azienda informerà preventivamente i\nlavoratori di tale scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rimanenti permessi, a cui si aggiungono quelli non utilizzati\ncollettivamente, sono a disposizione del singolo lavoratore e sono fruiti su\nrichiesta da effettuarsi almeno 15 giorni prima e nel rispetto di un tasso di\nassenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5 per cento dei lavoratori\nnormalmente addetti al turno. Nel caso in cui le richieste superino tale tetto,\nsi farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di 15 giorni, la\nfruizione dei \\\\ i\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>permessi richiesti avverrà compatibilmente con le specifiche esigenze\naziendali e mediante 1 rotazione che non implichi complessivamente assenza a\ntale titolo superiore al 10 per cento, y\u002FLV comprensivo del 5 per cento di cui\nal comma precedente, dei lavoratori normalmente addetti V&gt; al turno, in\nrelazione alle diverse riduzioni di orario a regime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rimanenti permessi, a cui si aggiungono quelli non utilizzati\ncollettivamente, sono a disposizione del singolo lavoratore e sono fruiti su\nrichiesta da effettuarsi almeno 15 giorni prima e nel rispetto di un tasso di\nassenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5 per cento dei lavoratori\nnormalmente addetti al turno. Nel caso in cui le richieste superino tale tetto,\nsi farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di 15 giorni, la\nfruizione dei \\\\ i\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>permessi richiesti avverrà compatibilmente con le specifiche esigenze\naziendali e mediante 1 rotazione che non implichi complessivamente assenza a\ntale titolo superiore al 10 per cento, y\u002FLV comprensivo del 5 per cento di cui\nal comma precedente, dei lavoratori normalmente addetti V&gt; al turno, in\nrelazione alle diverse riduzioni di orario a regime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nei casi in cui non siano rispettate le percentuali di assenza indicate\nprecedentemente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quando si determinino situazioni produttive che, per il loro carattere\nimprorogabile, impongano il rinvio nel modo indicato della fruizione\nmedesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito della percentuale massima di assenza sarà data priorità alle\nrichieste motivate dalle necessità di studio connesse al conseguimento della\nscuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma\nuniversitario o di laurea e per i lavoratori migranti dalla necessità di\nsvolgere le attività burocratiche connesse alla loro condizione nonché per\nfestività previste dalla religione di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi tassativi di esigenze motivate da lutti familiari o da improvvisi\neventi morbosi di familiari entro il primo grado i lavoratori, fermo restando\nquanto previsto dall'art. 10, Sez. Quarta - Titolo VI, potranno assentarsi dal\nlavoro utilizzando i permessi a fruizione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>Nel caso di lutti familiari il lavoratore è tenuto a preavvertire\nl’azienda dei giorni di permesso che si intendono fruire, i quali devono\nessere utilizzati entro 15 giorni dal decesso, ovvero entro 30 giorni per i\nlavoratori extracomunitari, nonché a documentare l’evento con la relativa\ncertificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nel caso di improvvisi eventi morbosi dei figli fino al compimento dei 13\nanni o di altri familiari conviventi entro il primo grado il lavoratore è\ntenuto ad avvertire l’azienda entro due ore dall’inizio del turno di lavoro\ned a presentare idonea documentazione giustificativa entro il termine massimo\ndi cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti potrà essere\neffettuata, con esclusione del personale addetto a turni avvicendati e\ncompatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per\ngruppi di 4 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla possibilità di programmare all’interno del nuovo assetto degli\norari, tenendo conto delle esigenze tecniche e impiantistiche,\nl’utilizzazione delle ore di permesso annw precedentemente riconosciute a\ntitolo di riduzione d’orario annuo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla possibilità di programmare all’interno del nuovo assetto degli\norari, tenendo conto delle esigenze tecniche e impiantistiche,\nl’utilizzazione delle ore di permesso annw precedentemente riconosciute a\ntitolo di riduzione d’orario annuo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze\nsindacali unitarie, diverse modalità di fruizione delle ore di permesso annuo\nretribuito di cui al presente articolo compatibilmente con le specifiche\nesigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione\nconfluiscono in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo di\n24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo le\nmodalità di preavviso ed alle condizioni precedentemente indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora\naccantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della\nscadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1 permessi annui retribuiti di cui al presente articolo assorbono e\nsostituiscono i permessi per riduzione d’orario, ivi inclusi quelli derivanti\ndall’armonizzazione della 39A ora per il settore siderurgico, e quelli in\nsostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 come\nmodificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, già derivanti\ndall’applicazione dei C.c.n.l. del 16 luglio 1979, 1° settembre 1983, 18\ngennaio 1987 e 14 dicembre 1990.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fatto salvo quanto già previsto dal presente articolo e ferma restando\nla possibilità di accordi aziendali in materia, è permessa la deroga al\nriposo minimo giornaliero per le attività di lavoro a turni esclusivamente\nogni volta che il lavoratore, in via eccezionale e su sua richiesta scritta, è\nautorizzato a cambiare turno e non può fruire fra la fine del servizio di una\nsquadra e l'inizio di quello della squadra successiva del riposo minimo\ngiornaliero che in ogni caso sarà almeno pari ad 8 ore; in tale ipotesi sarà\nriconosciuta una protezione adeguata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale fornirà annualmente alla Rappresentanza sindacale\nunitaria informazioni circa l'utilizzo della presente deroga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti si danno reciprocamente atto che la presente disciplina\ncontrattuale non dà attuazione a quanto previsto dall'art. 4 e dall'art. 8,\nterzo comma, del Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e, pertanto, ai soli\nfini legali restano fermi i limiti d'orario ed i criteri di computo fissati dal\nDecreto legislativo citato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato all 'art. 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione, riparazione degli\nimpianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali\ndella settimana senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale addetto alla vigilanza dell’azienda e degli impianti. Personale\naddetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale che lavora a turni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia\nsaltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del\npomeriggio del sabato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5\u002Fbis - Flessibilità dei regimi di orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte di specifiche esigenze tecniche, organizzative e\u002Fo produttive (fra\nle quali eventi connessi a particolari situazioni di mercato o previsioni di\nvendita) ed anche in relazione alle finalità di tutela dei livelli di\noccupazione, l’orario settimanale di cui all’art. 5, comma 1, può essere\nrealizzato (mediante forme di flessibilità settimanali e\u002Fo plurisettimanali\ndei regimi d’orario) anche come media in un arco temporale di 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le necessità di ordine tecnico-organizzativo e\u002Fo produttive di cui sopra,\nche giustificano il ricorso alle succitate forme di flessibilità dei regimi di\norario, saranno preventivamente esaminate tra la Direzione aziendale e la\nRsu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali regimi di orario potranno essere attuati, anche per singole unità\nproduttive o reparti mediante settimane con prestazioni superiori all’orario\ncontrattuale compensate da periodi con prestazioni inferiori al medesimo\norario, con un massimo di orario settimanale di 48 ore e con una durata minima\ndi 32 ore o formule compensative equivalenti, anche come previsto dal\nsuccessivo comma, per i lavoratori addetti a turni si specifica che, nel caso\nin cui l’orario normale di lavoro sia articolato dal lunedì al venerdì, la\ndurata massima settimanale sarà di 48 ore con il vincolo di un solo turno\nlavorabile di sabato, ovvero 46 ore con 2 turni lavorabili nelle giornate di\nsabato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi con prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella contrattuale\npotranno essere realizzati anche mediante l’attribuzione di giornate di\nriposo retribuito per singoli lavoratori (con alternanza fra gli addetti del\nreparto o unità produttiva) o con il prolungamento dei periodi di ferie\ncollettive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti altresì concordano che a livello aziendale verranno convenute,\ntramite accordo, le modalità di attuazione oltre che i tempi di\nimplementazione dell’orario settimanale di cui al \\ presente articolo con le\nRsu e le Oo.Ss. territoriali, le parti si danno atto che tale contrattazione\naziendale non ha carattere ostativo rispetto alle norme del ceni, le parti'\nconvengono che, a seconda delle esigenze di tempestività, l’incontro avrà\nluogo non oltre il terzo giorno dalla comunicazione della direzione aziendale\nalle rsu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di servizio prestate in regime di flessibilità oltre le 40\nsettimanali saranno retribuite con una maggiorazione omnicomprensiva del 10%,\nper le ore prestate dal lunedì al venerdì, e del 15% per le ore prestate il\nsabato, calcolata sugli stessi elementi validi per la retribuzione del lavoro\nstraordinario. In ogni caso l’orario effettuato in regime di flessibilità\nnon potrà essere considerato come straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riequilibrio fra le settimane con prestazione lavorativa eccedente e le\nsettimane con prestazione inferiore all’orario contrattuale avverrà di\nregola nei 6 mesi successivi a quello nel quale la prestazione in flessibilità\nsi è realizzata, prorogabili a 12 a fronte di specifiche necessità tecniche,\norganizzative e\u002Fo produttive da motivare alla Rappresentanza Sindacale\nUnitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora al termine del suddetto periodo di riferimento, la prestazione\neffettiva del lavoratore dovesse risultare mediamente inferiore alle 40 ore\nsettimanali, la compensazione avverrà (sentito il lavoratore) mediante\ntrattenuta di una somma corrispondente alla retribuzione percepita in eccedenza\nrispetto alle ore effettivamente lavorate o con assorbimento di un numero\nequivalente di ore di Rol o di permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al contrario, se al termine del periodo di riferimento la prestazione\neffettiva del lavoratore dovesse risultare mediamente superiore alle 40 ore\nsettimanali, il ri equilibrio si realizzerà mediante pagamento delle ore\neccedenti come straordinario, con relativa maggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori modalità applicative delle flessibilità orarie, eventualmente\nnecessarie per cogliere particolari specifici aziendali e coerenti con le\ndisposizioni del presente articolo, potranno essere verificate e concordate a\nlivello aziendale. Sempre a livello aziendale, fra cooperativa e Rappresentanza\nSindacale Unitaria, andranno armonizzate le gestioni flessibili dei regimi\nd’orario con le Riduzioni dell’orario di lavoro previste dall’art. 5 e\nverificate le eventuali esigenze (riferite a lavoratori interessati dalla\nflessibilità oraria) di lavoro straordinario a fronte di situazioni\nparticolari e contingenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalla data di firma del presente contratto viene soppresso il\npunto 5 del protocollo 1 settembre 1983, parte integrante dell’art.5 della\nSezione Quarta, Titolo III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti prenderanno in considerazione in sede nazionale l’evoluzione\ndella politica industriale nel Mezzogiorno per esaminare l’applicazione\npresso i nuovi insediamenti produttivi di articolazioni e di regimi di orario,\ndiversi da quelli previsti dal presente articolo, con lo scopo di assicurare un\nampliamento dei livelli di occupazione e una più elevata utilizzazione degli\nimpianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione Quarta - Titolo III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6. - Reperibilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>- Omissis -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2014, per l'effettivo svolgimento dei turni di\nreperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico,\navente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi\ndi intervento e tra loro non cumulabili, non inferiori ai seguenti valori\nespressi in euro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>b) compenso giornaliero\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>c) compenso settimanale\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Livello\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16 ORE (giorno LAVORATO)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>24 ORE (GIORNO LIBERO)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>24 ORE FESTIVE\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 GIORNI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 GIORNI CON FESTIVO\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1-2-3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4,82\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7,22\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7,81\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>31,30\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>31,89\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>34,29\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4-5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5,72\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8,99\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9,63\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>37,61\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>38,25\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>41,52\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Superiore al 5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6,58\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10,81\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11,40\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>43,71\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>44,30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>48,52\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Omissis -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione quarta - Titolo III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l’orario\ngiornaliero fissato in applicazione del 3° comma dell’art. 5 del presente\nTitolo, salve le deroghe e le eccezioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro\nstraordinario, rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti di 2 ore giornaliere e 8\nore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 5 del Decreto\nlegislativo 8 aprile 2003, n. 66, viene fissato un limite massimo complessivo\ndi 200 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le aziende fino a 200 dipendenti\nil limite massimo individuale annuo è fissato in 250 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica nonché\nper le operazioni di varo e prove di collaudo a mare i limiti massimi annuali\nsuddetti sono fissati in ore 250. Per l’attività di manutenzione,\ninstallazione e montaggi il limite massimo annuo è fissato in 260 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai precedenti due commi deve essere\nconsiderata la definizione che dell’orario dà la legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve avere carattere\neccezionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell’azienda darà\ninformazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito\nincontro, alla Rappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione, di\ninstallazione e di montaggio per le quali è prevista una comunicazione agli\nstessi organismi a scopo informativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro notturno, ai fini retributivi, decorre dalle 12 ore successive\nall’inizio del turno del mattino per ciascun gruppo lavorativo; tuttavia non\nsi considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un’ora\ngiornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dal\nl’ari. 9 del presente Titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>per lavoro non a turni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>per lavoro a turni\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>a) lavoro straordinario: \n\n        \u003Cp>prime due ore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>ore successive\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>25%\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">25%\n\n        \u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>b)notturno fino alle ore 22\n\n        \u003Cp>notturno oltre le ore 22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20% \n\n        \u003Cp>30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">15%\n\n        \u003C\u002Fdiv>\u003Cp>15%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>c) festivo\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>50%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Ctd>50%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Fdiv>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>d)festivo con riposo compensativo\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>e) straordinario festivo \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>55%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>55%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>f)straordinario festivo con riposo compensativo\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>35%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>35%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>g)straordinario notturno (prime 2 ore)\n\n        \u003Cp>straordinario notturno (ore successivo)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>50%\n\n        \u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>40%\n\n        \u003Cp>45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>h)notturno festivo\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>60%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>55%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>i)notturno festivo con riposo compensativo\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>35%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>l)straordinario notturno festivo\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>75%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>65%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>m)straordinario notturno festivo con riposo compensativo\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>55%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>50%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° giugno 2013 per il lavoro notturno dei lavoratori\nturnisti di cui alle lettere b) h) e i) di cui sopra, la percentuale di\nmaggiorazione sarà elevata alla misura onnicomprensiva rispettivamente pari al\n20%, 60% e 35%. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla\nretribuzione oraria come definita dal 2° comma dell'art. 3, Sezione quarta,\nTitolo IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere\nlavoro straordinario, notturno e festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni (dal\nlunedì al venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario,\nnella giornata del sabato, nei limiti della misura settimanale, oltre le 2 ore\ngiornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e\nmanutenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ istituita la Banca ore per tutti i lavoratori e per tutte le ore di\nstraordinario prestate secondo la disciplina appresso definita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro\nil mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di volere il\nriposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le\nmaggiorazioni attualmente previste dal Contratto nazionale nel periodo di paga\nsuccessivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione\ndella prestazione straordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla\nprestazione straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le\nmodalità e quantità già previste per il \"Conto ore\". Per le ore di\nstraordinario che confluiscono nella Banca-ore verrà corrisposta la\nmaggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro\nstraordinario nelle varie modalità di esplicazione, da computare sugli\nelementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario,\nnotturno e festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro\nstraordinario, dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà\ncorrisposta secondo la normale prassi aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle R.S.U., saranno fomite informazioni, in forma aggregata sul rapporto\ntra ore accantonate e le ore di straordinario effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo\nle modalità ed alle condizioni già previste per l’utilizzo dei permessi\nannui retribuiti di cui al paragrafo Permessi annui retribuiti di cui\nall’art. 5, del presente Titolo III. Al termine del periodo, le eventuali ore\nancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la scelta effettuata dal lavoratore circa l’accantonamento delle ore di\nstraordinario in Banca ore riguarda l’insieme, non frazionabile, delle ore\neffettuate nel mese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le ore accantonate nella Banca ore sono disponibili per il lavoratore\nalle condizioni previste dal Contratto a decorrere dal mese successivo al loro\naccantonamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione quarta- Titolo III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Ch3>Art. 8. - Riposo settimanale.\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale coincide con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica,\ngodranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere\nprefissato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale\ncon la domenica anche per coloro che lavorano a turni ed affinché i turni\nabbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l’orario di lavoro debba\ndecorrere dal lunedì alla domenica compresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il\nlavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe\ndovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita - all’art. 7, del\npresente Titolo III - per il lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione Quarta - Titolo IV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Ch3>Art. 16. - Assistenza Sanitaria Integrativa - Welfare Aziendale\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Nelle more della costituzione di un fondo di assistenza sanitaria\nintegrativa promosso dalle Centrali Cooperative, i lavoratori ai quali si\napplica il presente Contratto, al superamento del periodo di prova, possono\nvolontariamente iscriversi ad un Fondo Cooperativo di assistenza sanitaria\nintegrativa che le parti andranno ad individuare anche tra i Fondi Cooperativi\ngià esistenti, costituito allo scopo di erogare prestazioni integrative\nrispetto a quelle fomite dal Servizio Sanitario Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D’intesa con le parti costitutive di tale Fondo, è istituita una sua\nspecifica sezione dedicata ai lavoratori delle cooperative applicanti il\ncontratto metalmeccanico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ altresì costituito un Comitato di Sorveglianza -paritetico tra\nrappresentanze cooperative e sindacali- al fine di verificare che siano\nriconosciute le stesse prestazioni assicurate in altri Fondi Sanitari nazionali\ndel settore metalmeccanico, oltre che coordinare periodicamente i rapporti tra\nFondo e iscritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I suindicati assetti e le relative modalità operative saranno stabilite,\ndalle sottoscritte parti nazionali, entro il 30 giugno 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il finanziamento è assicurato dalla contribuzione di imprese e lavoratori\nsecondo le quantità e le scadenze di seguito riportate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a decorrere dal 1° gennaio 2013, due euro mensili a carico\ndell’azienda per ogni lavoratore che abbia volontariamente aderito e un euro\nmensile a carico del lavoratore aderente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a decorrere dal 1° gennaio 2014, quattro euro mensili a carico\ndell’azienda per ogni lavoratore che abbia volontariamente aderito e due euro\nmensili a carico del lavoratore aderente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a decorrere dal 1° gennaio 2016, sei euro mensili a carico\ndell’azienda per ogni lavoratore che abbia volontariamente aderito e tre euro\nmensili a carico del lavoratore aderente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa della completa operatività della sezione dedicata di predetto\nFondo, si concorda che le somme individuate saranno opportunamente\naccantonate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti inoltre si impegnano a verificare le possibili sinergie di sistema\ncon i fondi od enti di assistenza sanitaria integrativa già esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi integrativi e i trattamenti aziendali di\nmiglior favore che prevedano l’erogazione di prestazioni di assistenza\nsanitaria integrativa, le quali continueranno ad essere assolte secondo le\nmodalità ivi contenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>b) Le parti sono consapevoli delle opportunità che modelli di welfare\naziendale possono offrire per migliorare complessivamente le condizioni di\nbenessere dei lavoratori e di competitività dell’impresa; per ciò\nvalorizzando, ispirandosi ai principi delle pari opportunità, le competenze e\nfavorendo la crescita professionale delle lavoratrici e dei lavoratori. In tale\nambito, potranno valutarsi azioni di conciliazione vita e lavoro, nonché\nprocessi di accompagnamento all’eventuale prolungamento della vita\nlavorativa. Ma più in generale le parti si adopereranno per migliorare la\nqualità e la sicurezza del lavoro e per promuovere le azioni a sostegno delle\npolitiche di welfare.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le parti convengono altresì di utilizzare l’Osservatorio Nazionale di cui\nall’art. 1 Sezione Prima, per la raccolta, il monitoraggio e la diffusione\ndelle buone pratiche promananti dalla contrattazione di secondo livello, al\nfine di fornire, alle cooperative e ai loro lavoratori, i riferimenti utili per\nlo sviluppo di tali percorsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art.16 – Assistenza Sanitaria Integratariva – Welfare Aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nelle more della costituzione di un fondo di assistenza sanitaria\nintegrativa promosso dalle Centrali Cooperative, i lavoratori ai quali si\napplica il presente Contratta, al superamento del periodo di prova, possono\nvolontariamente iscriversi ad un Fondo Cooperativo di assistenza sanitaria\nintegrativa che le parti andranno ad individuare anche tra i Fondi Cooperativi\ngià esistenti, costituito allo scopo di erogare prestazioni integrative\nrispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D’intesa con le parti costitutive di tale Fondo, è istituita una sua\nspecifica sezione dedicata ai lavoratori delle cooperative applicanti il\ncontratto metalmeccanico. È altresì costituito un Comitato di Sorveglianza-\nparitetico tra rappresentanze cooperative e sindacali – al fine di verificare\nche siano riconosciute le stesse prestazioni assicurate in altri Fondi Sanitari\nNazionali del settore metalmeccanico, oltre che coordinare periodicamente i\nrapporti tra Fondo e iscritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I suindicati assetti e le relative modalità operative saranno stabilite,\ndalle sottoscritte parti nazionali, entro il 30 Giugno 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il finanziamento è assicurato dalla contribuzione di imprese e lavoratori\nsecondo le quantità e le scadenze di seguito riportate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A decorrere dal 1° gennaio 2013, due euro mensili a carico\ndell’azienda per ogni lavoratore che abbia volontariamente aderito e un euro\nmensile a carico del lavoratore aderente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A decorrere dal 1° gennaio 2014, quattro euro mensili a carico\ndell’azienda per ogni lavoratore che abbia volontariamente aderito a due euro\nmensili a carico del lavoratore aderente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A decorrere dal 1° gennaio 2016, sei euro mensili a carico\ndell’azienda per ogni lavoratore che abbia volontariamente aderito e tre euro\nmensili a carico del lavoratore aderente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa della completa operatività della sezione dedicata al predetto\nFondo, si concorda che le somme individuate saranno opportunamente accantonate.\nLe parti inoltre si impegnano a verificare le possibili sinergie di sistema con\ni fondi od enti di assistenza sanitaria integrativa già esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi integrativi e i trattamenti aziendali di\nmiglior favore che prevedevano l’erogazione di prestazioni di assistenza\nsanitaria integrativa, le quali continueranno ad essere assolte secondo le\nmodalità ivi convenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SICDIS_trigger\">\u003Ch3>Art. 2 Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Comunicazione e certificazione dell’assenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il primo\ngiorno d’assenza (fine turno) comunicando il domicilio presso cui si trova se\ndiverso da quello noto all’azienda e inviare entro il secondo giorno\ndall’inizio dell’assenza il protocollo del certificato medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere\ncomunicata all’azienda con le stesse modalità di cui al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di\ngiustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel\nrispetto dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore\nassente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, e\nper tutta la durata della malattia, a trovarsi a disposizione nel domicilio\ncomunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore\n17.00 alle ore 19.00, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite per\ndisposizioni legislative o amministrative locali o nazionali, di tutti i giorni\ncompresi i domenicali o festivi, per consentire l’accertamento del suo stato\ndi salute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per\nmotivi inerenti la malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari\ncomunicati preventivamente, salvo casi di forza maggiore, all’azienda e\nsuccessivamente documentati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l’obbligo\ndi comunicare all’azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora,\nanche se temporanei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conservazione del posto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul\nlavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per\nun periodo, definito comporto breve, di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•183 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni\ncompiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•274 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino\nai 6 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•365 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 6 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione del posto, definito\ncomporto prolungato, nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da\nun’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di\ncalendario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>quando si siano verificate almeno due malattie comportanti, ciascuna, una\nassenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il comporto prolungato è pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: 274 giorni di\ncalendario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: 411 giorni\ndi calendario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per anzianità di servizio oltre i 6 anni: 548 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I suddetti periodi di conservazione del posto e le causali di prolungamento\nsi intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni\nprecedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta salvo quanto previsto dalle norme in materia per la conservazione del\nposto dei lavoratori affetti da TBC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il periodo di conservazione del posto, fermo restando quanto\nprevisto nel paragrafo Aspettativa, ove l’azienda risolva il rapporto di\nlavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal\npresente Contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l’indennità\nsostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nal lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di\nlavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e\nl’azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso salvo la\ndecorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspettativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta\nscritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica,\ndebitamente comprovata che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti\nmansioni e comunque di durata non\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta\nscritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica,\ndebitamente comprovata che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti\nmansioni e comunque di durata non\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>superiore a complessivi 42 mesi continuativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà\ndecorrenza di anzianità per tutti gli istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in aspettativa con anzianità di servizio superiore ad 8 anni\npotrà chiedere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita,\nche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>superiore a complessivi 42 mesi continuativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà\ndecorrenza di anzianità per tutti gli istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in aspettativa con anzianità di servizio superiore ad 8 anni\npotrà chiedere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita,\nche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia\nripreso servizio, l’azienda potrà procedere alla risoluzione del\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne l’assistenza e il trattamento di malattia per i\nlavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o\ninfortunio non sul lavoro, nell’ambito della conservazione del posto, una\nintegrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni\nlegislative e\u002Fo di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento\neconomico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato, operando\na tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine il lavoratore non in prova avrà diritto, nei limiti massimi di\nconservazione del posto di lavoro e fatto salvo quanto disposto al successivo\n6° comma del presente paragrafo, al seguente trattamento economico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>•alla intera retribuzione globale per i primi 122 giorni di calendario e\nall’80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di\nservizio fino a tre anni compiuti;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•alla intera retribuzione globale per i primi 153 giorni di calendario e\nall’80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di\nservizio da tre a sei anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla intera retribuzione globale per i primi 214 giorni di calendario e\nall’80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di\nservizio oltre i sei anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto trattamento economico ricomincia ex novo in caso di malattia o\ninfortunio non sul lavoro intervenuto dopo un periodo di 61 giorni di\ncalendario dalla ripresa del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni\ncontinuativi sono retribuiti con l’intera retribuzione globale in aggiunta al\ntrattamento economico di cui sopra fino ad un massimo di 61 giorni di\ncalendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tali fini il lavoratore fornirà all’azienda le dovute informazioni che\ndovranno essere trattate nel rispetto delle norme in materia sulla tutela della\nprivacy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a\nconcorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti\naziendali o locali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future,\ncon conseguente assorbimento fino a concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa sopra indicati,\nl’assenza per malattia, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione\ndel posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe\nla maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie,\ntredicesima, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive di cui al\nsettimo comma dell’art. 10, Sezione quarta, Titolo III, ne sospende la\nfruizione nelle seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva\nagli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento\nnecessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato d’infe\ndisposizioni contrattuali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui, durante il suddetto triennio, si siano verificate assenze\nper malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi pari o\nsuperiore a 7, l’ottava e le successive assenze di durata non superiore a 5\ngiorni verranno computate in misura doppia ai fini del calcolo dei limiti di\ntrattamento economico; a tali effetti non verranno considerate le assenze\ndovute a ricovero ospedaliero compreso il day hospital, alle malattie connesse\nallo stato di gravidanza ed ai trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle\nfattispecie di cui alla prima nota a verbale del presente articolo, fruiti\npresso enti ospedalieri e risultanti da apposita certificazione e quindi\nsaranno retribuiti ad intera retribuzione globale, fatti salvi i periodi di\nconservazione del posto precedentemente definiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme finali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o\naffetti da morbo di Cooley nonché dei lavoratori affetti da neoplasie, da\nepatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie, nonché casi\nparticolari di analoga gravità sarà considerata dalle aziende con la massima\nattenzione facendo riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che i lavoratori soggetti\nall'assicurazione obbligatoria di malattia sono quelli individuati dal terzo\ncomma, lettere a) e b), dell'allegato n. 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene che la durata delle assenze, definite dai successivi punti a) e\nb), nonché ribadito il tetto massimo previsto, saranno computate al 50% e ciò\nsia al fine del calcolo del trattamento economico, sia al fine della loro\nincidenza sui periodi di conservazione del posto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni\ncontinuativi, fino ad un\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene che la durata delle assenze, definite dai successivi punti a) e\nb), nonché ribadito il tetto massimo previsto, saranno computate al 50% e ciò\nsia al fine del calcolo del trattamento economico, sia al fine della loro\nincidenza sui periodi di conservazione del posto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni\ncontinuativi, fino ad un\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>massimo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•60 giorni complessivi,per anzianitàdiservizio fino a 3anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•75 giorni complessivi,per anzianitàdiservizio oltre i 3anni e fino a 6\ncompiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•90 giorni complessivi,per anzianitàdiservizio oltre i 6anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) i periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi, fino\nad un massimo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•60 giorni complessivi,per anzianitàdiservizio fino a 3armi compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•75 giorni complessivi,per anzianitàdiservizio oltre i 3anni e fino a 6\ncompiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•90 giorni complessivi,per anzianitàdiservizio oltre i 6anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>massimo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•60 giorni complessivi,per anzianitàdiservizio fino a 3anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•75 giorni complessivi,per anzianitàdiservizio oltre i 3anni e fino a 6\ncompiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•90 giorni complessivi,per anzianitàdiservizio oltre i 6anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) i periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi, fino\nad un massimo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•60 giorni complessivi,per anzianitàdiservizio fino a 3armi compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•75 giorni complessivi,per anzianitàdiservizio oltre i 3anni e fino a 6\ncompiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•90 giorni complessivi,per anzianitàdiservizio oltre i 6anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e comunque fino ad un tetto massimo di 120 giorni complessivi per gli eventi\ndi cui ai punti a) e b) unitariamente considerati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende entro il mese di gennaio di ogni anno invieranno a ciascun\nlavoratore un modulo riassuntivo dei singoli periodi di assenza per malattia\nintervenuti nell'anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma Transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende forniranno ai lavoratori tempestiva comunicazione della nuova\ndisciplina del trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro\nmediante affissione in luogo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e comunque fino ad un tetto massimo di 120 giorni complessivi per gli eventi\ndi cui ai punti a) e b) unitariamente considerati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende entro il mese di gennaio di ogni anno invieranno a ciascun\nlavoratore un modulo riassuntivo dei singoli periodi di assenza per malattia\nintervenuti nell'anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma Transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende forniranno ai lavoratori tempestiva comunicazione della nuova\ndisciplina del trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro\nmediante affissione in luogo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>accessibile del nuovo testo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>accessibile del nuovo testo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti in fase di stesura valuteranno l’opportunità di inserire\nulteriori patologie tra quelle gravi di cui ai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della conservazione del posto di lavoro, il calcolo in mesi delle\nassenze effettuate antecedentemente al 1° maggio 2013 deve essere adeguato in\ngiorni di calendario di cui ai corrispondenti periodi di conservazione del\nposto di lavoro previsti dalla presente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico previsto dalla presente normativa si applica agli\neventi morbosi che intervengono a partire dal 1° maggio 2013. Per i soli\neventi in corso al 30 aprile 2013 che proseguono successivamente al 1° maggio\n2013 continuano ad applicarsi i trattamenti economici precedentemente\nprevisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avendo con l’Accordo di rinnovo ampiamente riformulato il presente\narticolo, le parti concordano di attivare un monitoraggio congiunto della sua\nconcreta applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione quarta - Titolo VI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 1 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico per gli infortuni sul lavoro in relazione ai\nrichiami ivi contenuti alle norme sul trattamento per malattia, sarà\ncoerentemente armonizzato in sede di stesura contrattuale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 7 e 8 - Diritto allo studio ed alla formazione professionale.\nFacilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei\nlavoratori studenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Da inserire come premessa ad entrambi gli articoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di attivare una apposita commissione finalizzata a\nrealizzare durante la fase di stesura del testo contrattuale una\nsemplificazione delle normative contrattuali di cui agli artt. 7 ed 8\nrendendole coerenti e compatibili con l’evoluzione della legislazione in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo VIII-Risoluzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da\nnessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come\nsegue a seconda dell’anzianità e della categoria professionale cui\nappartiene il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Anni di servizio\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6a e 7a categoria professionale\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4a, 5a e 5a Superiore categoria professionale\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2a e 3a categoria professionale\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1a categoria professionale\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Fino a 5 anni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 mesi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 mese e 15 giorni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10 giorni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7 giorni\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Oltre 5 e fino 10 anni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 mesi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 mesi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20 giorni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15 giorni\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Oltre i 10 anni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4 mesi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 mesi e 15 giorni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 mese\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20 giorni\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di\ndimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini\ndi preavviso deve corrispondere all’altra un'indennità pari all’importo\ndella retribuzione per il periodo di mancato preavviso come di seguito\nstabilito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Anni di servizio\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6a e 7a categoria professionale\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4a, 5a e 5a Superiore categoria professionale\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2a e 3a categoria professionale\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1a categoria professionale\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Fino a 5 anni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 mensilità\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1,5 mensilità\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,33 mensilità\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,2 mensilità\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Oltre 5 e fino 10 anni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 mensilità\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 mensilità\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,67 mensilità\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,5 mensilità\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Oltre i 10 anni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4 mensilità\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2,5 mensilità\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 mensilità\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,67 mensilità\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento\nl’azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova\noccupazione; la distribuzione e la\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento\nl’azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova\noccupazione; la distribuzione e la\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto\nalle esigenze dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione dell’art. 4, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la\nconvalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali può essere\nvalidamente effettuata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in sede sindacale, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura\ncivile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in sede aziendale se il lavoratore è assistito da un componente della\nrappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore\nche all’atto del licenziamento si trovi in sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch2>CONTRATTO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NELL'INDUSTRIA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>COOPERATIVA METALMECCANICA\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono che l’apprendistato professionalizzante può\ncostituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività\ndelle imprese ed al contempo, grazie anche ai suoi contenuti formativi, un\nistituto di accesso al lavoro capace di favorire una occupazione stabile e di\nqualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina\ndà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito\nsull'apprendistato professionalizzante dal “Testo unico dell ’ apprendi\nstato\" Decreto Legislativo n. 167\u002F2011 così come modificato dalla Legge n.\n92\u002F2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1. - Norme generali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo\nindeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, ai\nsensi dell’art. 1, comma 1, del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D.Lgs 167\u002F2011, e al conseguimento di una qualifica professionale a fini\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di età non\ninferiore ai diciotto anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non\nsuperiore ai ventinove.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie dalla 3A\nalla 9A, con riferimento, per quest’ultima, ai lavoratori che svolgono\nattività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della\nrealizzazione degli obiettivi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato è subordinata\na quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 2 del D.Lgs n. 167\u002F2011 (in\nfase di stesura del testo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>contrattuale le parti provvederanno ad esplicitare circa le suddette\ndisposizioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista non potrà essere retribuito a cottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente\ncontratto, valgono per gli apprendisti le norme del vigente Contratto\ncollettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2. - Durata del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del contratto di apprendistato è pari a 36 mesi. Per i\nlavoratori in possesso di titolo di studio (diploma di istruzione secondaria\nsuperiore o terziaria) inerente alla professionalità da conseguire tale durata\nsarà ridotta di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno assunti lavoratori con inquadramento finale in 7° , 8° e\n9°categoria solo se in possesso di laurea inerente. Le figure professionali\nper le quali è prevista la mobilità in 3A così come stabilito dall’art. 1,\nlett. C) punto II e III (linee a catena) del Titolo II, al termine del periodo\ndi apprendistato saranno inquadrate in 3A categoria; per le sole figure\nprofessionali \\ addette a produzioni in serie svolte su linee a catena o di\nmontaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi,\nsemplici e ripetitive e comunque non ricomprendibili nella declaratoria della\n3A categoria, la durata massima sarà pari a 24 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3. Valorizzazione di precedenti periodi di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di apprendistato professionalizzante o i periodi di apprendistato\nper la qualifica e per il diploma professionale svolti, per una durata pari\nalmeno a 12 mesi, presso più datori di lavoro, saranno valorizzati ai fini\ndella durata complessiva del periodo di apprendistato, purché non separati da\ninterruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse\nattività. In tal caso la durata del contratto di apprendistato sarà ridotta\ndi 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del\ncontratto, il datore di lavoro è tenuto a registrare l’esperienza di\napprendistato nel libretto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale documentazione deve essere presentata dal lavoratore all'atto\ndell'assunzione, per ottenere il riconoscimento della riduzione della durata\ndel contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>Art. 4. - Formazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La formazione professionalizzante si caratterizza per essere un percorso,\nintegrato nell’attività lavorativa, personalizzato sulla base delle\nconoscenze di partenza dell’apprendista e delle competenze\ntecnico-professionali e specialistiche da conseguire (standard professionali di\nriferimento).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che gli standard professionali di riferimento sono\nquelli risultanti dagli schemi esemplificativi dei profili formativi definiti\ndalla Commissione Nazionale per la Formazione Professionale e l’Apprendistato\nil 28 marzo 2006 (che saranno allegati in fase di stesura al presente\ncontratto) o da altri specifici profili eventualmente presenti in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes_newtech\">\u003Cp>Le parti in via esemplificativa individuano le seguenti tematiche collegate\nalla realtà aziendale\u002Fprofessionale: conoscenza dei prodotti e servizi di\nsettore e del contesto aziendale; conoscenza dell’organizzazione del lavoro\nin impresa e ruolo dell’apprendista nell’impresa; conoscenza ed\napplicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;\nconoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed\nutilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro; conoscenza ed utilizzo\ndelle misure di sicurezza individuale e di tutela\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di\ncontesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di\ncontesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI, il cui\nschema è allegato al presente C.c.n.L, il percorso formativo del lavoratore in\ncoerenza con gli standard professionali di riferimento relativi alla qualifica\na fini contrattuali da conseguire e con le conoscenze ed abilità già\npossedute dallo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue\ncomprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico\nprevista dall’accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere\nsvolta anche on the job e in affi armamento. La formazione professionalizzante\nsarà integrata, laddove esistente, dall’offerta formativa pubblica,\nfinalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di\nprevisto dal comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs 167\u002F2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde\nvalutazione dell’apprendista, dell’impresa e del tutor\u002Freferente\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali,\neventualmente acquisita, saranno registrate nel libretto formativo del\ncittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti\ndel contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività\nformativa utilizzando il modello allegato al presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutor\u002FReferente aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza\ndi un tutor\u002Freferente aziendale nominativamente indicato nel PFI, in possesso\ndi adeguata professionalità ed esperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor\u002Freferente aziendale, gestisce l’accoglienza nel contesto\nlavorativo e favorisce l’inserimento e l’integrazione dell’apprendista in\nazienda, contribuisce alla definizione del Piano Formativo Individuale,\nverifica la progressione dell’apprendimento e attesta, anche ai fini\ndell’art. 7, comma 1, del D.Lgs 167\u002F2011, il percorso formativo compilando la\nscheda di rilevazione dell’attività formativa, allegata al presente\ncontratto. Tale scheda sarà firmata anche dall’apprendista per presa\nvisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor può essere lo stesso imprenditore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5. - Organismi paritetici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Nazionale per la Formazione Professionale di cui all'art. 8\npunto 8.1, Sezione prima, del Contratto collettivo nazionale, svolgerà i\nseguenti compiti con riferimento al contratto di apprendistato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aggiungere nuovi schemi esemplificativi di profili formativi a quelli già\nallegati al presente contratto, anche mediante forme di collaborazione con\nl’Isfol, sulla base di specifici profili presenti in azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Commissioni territoriali per la formazione professionale di cui all'art.\n8, punto 8.2., Sezione prima, avranno il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•predisporre o aggiornare, sulla base dei fabbisogni rilevati nel\nterritorio, profili formativi coerenti con quelli elaborati dalla Commissione\nNazionale ed allegati al presente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• monitorare l’utilizzo dell’istituto nel territorio anche con\nriferimento alla fruizione dell’offerta formativa predisposta dalle\nRegioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 Assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella lettera di assunzione oltre alle indicazioni di cui all’articolo 1,\nSezione quarta, Titolo I, del Contratto collettivo nazionale, saranno precisate\nla qualifica professionale oggetto del contratto di apprendistato, la categoria\ndi ingresso, la progressione di cui al successivo art. 8 e la categoria di\ndestinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla lettera di assunzione verrà allegato il Piano Formativo\nIndividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>Art. 7. - Periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l'atto scritto. La\ndurata del periodo di prova è pari alla durata ordinaria prevista dal\ncontratto collettivo nazionale vigente per il livello di inquadramento\niniziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal\ncontratto senza l'obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva\ne saranno retribuite le ore o giornate di lavoro effettivamente prestate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o\ndi infortunio l’apprendista sarà ammesso a completare il periodo di prova\nstesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un numero di giorni\npari alla metà della durata della prova.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Cp>Art. 8. - Inquadramento e retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di\ndue livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà\ncorrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di\ninquadramento nel primo periodo. Nel secondo periodo, l’inquadramento sarà\ninferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione\nsarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel terzo periodo, fermo restando l’inquadramento come disciplinato al\nprecedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il\nlivello di destinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito\nriportata fatte salve diverse intese fra le parti contraenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Durata complessiva Mesi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Primo periodo Mesi\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Secondo periodo Mesi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Terzo periodo Mesi\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>36\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>24\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>Art. 9. - Tredicesima mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, l’apprendista ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della\ngratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso\nl'azienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10. - Malattia ed infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il periodo di conservazione del posto e il trattamento\neconomico per infortunio e malattia dell’apprendista non in prova, si applica\nquanto previsto dagli artt. 1 e 2, Sezione quarta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 - Prolungamento del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio\nsuperiore a trenta giorni, il contratto sarà prolungato per un periodo pari\nalla durata dell’assenza. In caso di assenze superiori a trenta giorni per\ncause diverse da quelle indicate, le parti del contratto individuale di lavoro\ndefiniranno la possibilità di prolungamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>Art. 12 — Previdenza complementare.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di cui al presente contratto che si iscrivono a\nCOOPERLAVORO, le aziende contribuiscono con un'aliquota pari airi,5% della\nretribuzione ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari ed elemento\nretributivo per 1’8° e la 9° categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stessa contribuzione di cui al comma precedente è dovuta dai lavoratori\niscritti, mediante trattenuta mensile in busta paga, salvo l’esercizio di\nopzioni individuali per contribuzioni più elevate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’aliquota a carico dell'azienda\naumenterà all’1,6% a condizione che il lavoratore contribuisca almeno in\npari misura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 —Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori apprendisti possono iscriversi al Fondo sanitario cooperativo\ndi cui all’art.16 del Titolo IV della Sezione Quarta, alle medesime\ncondizioni previste per i lavoratori a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14. - Recesso o attribuzione della qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14. - Recesso o attribuzione della qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato\nverrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti\nprevisti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati\ndal contratto collettivo nazionale di lavoro ad esclusione degli aumenti\nperiodici di anzianità. Per il lavoratore in possesso di diploma di scuola\nmedia superiore inerente alla qualifica a fini contrattuali da acquisire, che\nvenga mantenuto in servizio, ai fini della mobilità professionale di cui\nall’art. 1, lett. C), punto IV, Sezione quarta, Titolo II, il periodo di\napprendistato sarà considerato utile in misura pari a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono l’importanza dell’apprendistato di alta formazione\ne di ricerca per la formazione di figure professionali di alto profilo in grado\ndi favorire, a valle di un percorso di formazione e lavoro, lo sviluppo di idee\ne progetti innovativi nelle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, pertanto, si impegnano, per incentivare il ricorso\nall’apprendistato di alta formazione e di ricerca, a diffondere le\nConvenzioni stipulate con gli Istituti Tecnici e Professionali, con le\nUniversità e con gli Istituti di Ricerca quali buone prassi attivate nei\nterritori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO n.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Protocollo d’intesa per la salvaguardia del patrimonio professionale del\nsettore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>metalmeccanico finalizzato ad evitare i licenziamenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si sono incontrate le delegazioni cooperative del settore metalmeccanico e\nle categorie sindacali al fine di individuare le azioni da mettere in campo per\nsalvaguardare il patrimonio professionale del comparto metalmeccanico\ncooperativo, in coerenza con gli obiettivi definiti nella lettera delle\nassociazioni cooperative allegata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante rincontro le parti hanno condiviso quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•IL CONTESTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le associazioni cooperative rappresentano una situazione di un sistema di\nimprese che ha risentito pesantemente degli effetti della crisi, registrando\nuna caduta degli ordini, in media del 20%, con punte del 60% in alcuni\ncomparti; ciò ha comportato una flessione del fatturato oscillante, come dato\naggregato, tra il 10% e il 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Settore ha comunque evidenziato una stabilità occupazionale tra i soci e\ni lavoratori delle cooperative, seppur facendo un importante ricorso agli\nammortizzatori sociali e con una dinamica di significativa contrazione dei\ncontratti a termine e di somministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le previsioni attese per il 2013 non sono di ripresa, ma di mantenimento dei\nvolumi produttivi, con un prevedibile peggioramento sul fronte occupazionale,\nanche in conseguenza, in alcuni casi, del totale utilizzo degli ammortizzatori\nsociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale situazione di perdurante crisi economica ed in un contesto di un\nrecupero della domanda molto lento, l’iniziativa delle cooperative e delle\nparti sociali si dovrà caratterizzare lungo due assi fondamentali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la difesa delle imprese attraverso politiche di consolidamento e di crescita\nC dimensionale, ciò favorendo iniziative di collaborazione ed integrazione\nimprenditoriali ed aziendali, politiche di rete e di network, azioni di\ninnovazione e diversificazione produttiva, con particolare attenzione verso le\nopportunità della green economy, e di quelle della internazionalizzazione,\nimplementando la ricerca di nuovi prodotti e la collaborazione industriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il supporto alla promozione di nuova cooperazione industriale, la cui\ndomanda potrebbe crescere, come già registrato in passato, in conseguenza\ndegli effetti della crisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese cooperative, in ragione degli scopi alla base della loro\ncostituzione mutualistica e anche come scelta intrinseca alla loro natura,\nhanno sviluppato la loro crescita nel mercato sempre rispondendo anche alle\nesigenze di stabilità della forza lavoro; ne costituiscono testimonianza le\nclassifiche delle maggiori industrie di alcuni comparti del settore, che\ndimostrano la capacità delle imprese cooperative di operare in un contesto\nparticolarmente complesso, competitivo e selettivo, per ciò rappresentando\nquindi una “risposta possibile e di qualità” alla crisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli effetti sulla forza lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dati rilevati evidenziano, in prima battuta, una riduzione significativa\ndella forza lavoro nel corso dell’ultimo trimestre 2012 e, relativamente alle\nprevisioni in possesso sulla auspicata lenta ripresa degli ordinativi nel 2013,\nè facile supporre una ulteriore tensione occupazionale. La portata\nprevisionale di tale criticità, secondo analisi ormai convergenti dei centri\nstudi cooperativi, potrà riguardare, per l’insieme delle cooperative\naderenti, un 5% del complesso della forza lavoro (compresi i contratti a\ntermine).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese e la crisi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È evidente che in questo quadro si presenta quanto ormai urgente ridefinire\nuna vera e propria politica industriale del settore che fissi gli obiettivi\nstrutturali e le direttrici di sviluppo a medio e lungo termine, nonché le\nrisorse necessarie per il loro conseguimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali obiettivi sono sinteticamente individuabili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Favorire e implementare un processo di internazionalizzazione delle\naziende, almeno di quelle che ne hanno le potenzialità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Promuovere processi di unificazione di quei comparti produttivi capaci di\nelevare efficacemente la dimensione dell’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Incoraggiare, anche tramite agevolazioni, il sistema imprenditoriale a\ninnovare sia il prodotto (in termini di materiali ecocompatibili e meno\ncostosi) sia il processo, attraverso una più marcata ingegnerizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso si ravvisa, per le imprese, l’esigenza di rilanciare le\nproprie linee di sviluppo; per far ciò occorre preservare, al più alto\nlivello possibile, le proprie strutture di servizio e produttive, sia nel breve\nche nel medio termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•AZIONI CONCORDATE PER CONTRASTARE GLI EFFETTI RECESSIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese cooperative interessate da processi di riorganizzazione e\u002Fo di\nriduzione del loro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese cooperative interessate da processi di riorganizzazione e\u002Fo di\nriduzione del loro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>volumi di attività, metteranno in campo ogni azione utile ad evitare\nl’interruzione dei rapporti di lavoro, attraverso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’individuazione di percorsi aziendali di mobilità intema tra\ncomparti, la verifica della! possibilità di distacchi tra le aziende e unità\nproduttive del gruppo, nonché la valutazione di percorsi di reimpiego in\ncooperative e aziende metalmeccaniche territorialmente limitrofe con\ncompatibili attività produttive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’utilizzo di forme di flessibilità concordata della prestazione di\nlavoro, al fine di cogliere ogni opportunità di mercato, correlando\nl’organizzazione produttiva, soprattutto in questa fase di difficoltà\neconomica, alla dinamica degli ordinativi. Tali interventi possono riguardare\nla rimodulazione dell’orario settimanale sulla base di quanto previsto\ndall’articolo 5 e 5-bis, Sezione Quarta, Titolo III e una gestione flessibile\ne concordata di permessi e ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’attivazione delle procedure di consultazione previste dalle norme di\nlegge e contrattuali, intese a favorire il ricorso, laddove necessario, a\nperiodi di CIGO o CIGS, contratti di solidarietà e ammortizzatori sociali in\nderoga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali impegni saranno accompagnati da periodi di formazione e\nriqualificazione professionale del personale interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora i processi di riduzione dell’attività siano tali da rendere alla\nfine necessarie anche interruzioni dei rapporti di lavoro, le parti ritengono\nindispensabile individuare percorsi e risorse in grado di salvaguardare\ncomunque le professionalità coinvolte, tra queste comprendendo anche i\nlavoratori a termine la cui prestazione abbia avuto una durata di almeno sei\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•PERCORSI E RISORSE DA METTERE A DISPOSIZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA\nPROFESSIONALITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano di esplorare tutte le possibilità e le modalità di\nattivazione delle misure necessarie ossia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’utilizzo, nel fondo interprofessionale cooperativo FONCOOP, dei bandi\nsettoriali, aziendali e pluriaziendali previsti per sostenere la formazione di\ntutti i lavoratori coinvolti nei processi di ristrutturazione; tale azione\nverrà svolta di concerto con gli Enti Bilaterali di Formazione cooperativi\nnazionali e territoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la partecipazione a finanziamenti pubblici nazionali e regionali in\nragione di una programmazione predisposta dagli Enti di Formazione regionali,\nd’intesa con quelli territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le organizzazioni firmatarie del presente protocollo demandano a specifici\nconfronti di livello aziendale per concordare gli interventi e le relative\nmodalità attuative delle misure di cui al punto 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre le stesse organizzazioni sottoscriveranno entro 30 giorni dalla\npresente intesa, un accordo per l’utilizzo dei fondi FONCOOP di cui alla\nlettera a) del punto 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infine le organizzazioni firmatarie impegnano le rispettive rappresentanze\nterritoriali a realizzare quanto previsto alle lettere a) e b) del punto 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si rincontreranno nel corso del secondo semestre del 2013 per una\nverifica delle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>azioni promosse dal presente protocollo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_end_date":48,"CBA_MEMTRAD4_1":52,"jobclassifaction1":56,"trainingprogrammes":60,"apprenticeships":63,"pensionfund":67,"contracttrial":70,"tempagency":74,"SICDIS_trigger":78,"sicknessmaxdays":82,"disabilitypay":86,"healthinsurance":90,"healthandsafetypolicy":94,"trainingprogrammes_newtech":98,"paidpaternityleave":102,"deathrelatives":106,"longtermillness":110,"hourspday_select":114,"hoursovertimemax":118,"PAIDLEAV_trigger":122,"schedulesrestpw":125,"FLEXWORK_trigger":128,"ONCERISE_trigger":131,"NOCTPREM_trigger":135,"OVERTIME_trigger":139,"SUNDAY_trigger":143},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Decorrenza e durata. Art. 2. Il presente","Decorrenza e durata.\n\nArt. 2.\n\nIl presente accordo, fatto salvo quanto previsto per i singoli istituti,\ndecorre dal 1° gennaio 2013 e scade il 31 dicembre 2015.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"cbadate_end_date","Il presente accordo, fatto salvo quanto ","Il presente accordo, fatto salvo quanto previsto per i singoli istituti,\ndecorre dal 1° gennaio 2013 e scade il 31 dicembre 2015.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"CBA_MEMTRAD4_1","FIM-CISL FIOM-CGIL UILM-UIL","FIM-CISL\n\nFIOM-CGIL\n\nUILM-UIL",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"jobclassifaction1","Art. 8. - Inquadramento e retribuzione. ","Art. 8. - Inquadramento e retribuzione.\n\nIl livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di\ndue livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà\ncorrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di\ninquadramento nel primo periodo. Nel secondo periodo, l’inquadramento sarà\ninferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione\nsarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello.\n\nNel terzo periodo, fermo restando l’inquadramento come disciplinato al\nprecedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il\nlivello di destinazione.\n\nLa durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito\nriportata fatte salve diverse intese fra le parti contraenti.\n\nLa retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Durata complessiva Mesi\n      Primo periodo Mesi\n      \n      Secondo periodo Mesi\n      Terzo periodo Mesi\n    \n    \n      36\n      \n      12\n      12\n      1\n    \n    \n      30\n      10\n      10\n      10\n    \n    \n      24\n      8\n      8\n      8",{"bindId":61,"name":62,"text":62},"trainingprogrammes","Art. 4. - Formazione.",{"bindId":64,"name":65,"text":66},"apprenticeships","CONTRATTO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DE","CONTRATTO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA\n\nDELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NELL'INDUSTRIA\n\nCOOPERATIVA METALMECCANICA",{"bindId":68,"name":69,"text":69},"pensionfund","Art. 12 — Previdenza complementare.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"contracttrial","Art. 7. - Periodo di prova. Per l'assunz","Art. 7. - Periodo di prova.\n\nPer l'assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l'atto scritto. La\ndurata del periodo di prova è pari alla durata ordinaria prevista dal\ncontratto collettivo nazionale vigente per il livello di inquadramento\niniziale.\n\nDurante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal\ncontratto senza l'obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva\ne saranno retribuite le ore o giornate di lavoro effettivamente prestate.\n\nNel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o\ndi infortunio l’apprendista sarà ammesso a completare il periodo di prova\nstesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un numero di giorni\npari alla metà della durata della prova.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"tempagency","•lavoratore che, nell’esecuzione di uno ","•lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine\npresso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo\nsuperiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo\nindeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi alla\nscadenza del contratto a termine con riferimento alle mansioni già espletate\nin esecuzione dei rapporti a termine.\n\nIl lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionale\ncome sopra definita, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a\ntermine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"SICDIS_trigger","Art. 2 Trattamento in caso di malattia e","Art. 2 Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"sicknessmaxdays","•alla intera retribuzione globale per i ","•alla intera retribuzione globale per i primi 122 giorni di calendario e\nall’80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di\nservizio fino a tre anni compiuti;",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"disabilitypay","Art. 1 - Infortuni sul lavoro e malattie","Art. 1 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.\n\nIl trattamento economico per gli infortuni sul lavoro in relazione ai\nrichiami ivi contenuti alle norme sul trattamento per malattia, sarà\ncoerentemente armonizzato in sede di stesura contrattuale.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"healthinsurance","Art. 16. - Assistenza Sanitaria Integrat","Art. 16. - Assistenza Sanitaria Integrativa - Welfare Aziendale",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"healthandsafetypolicy","b) Le parti sono consapevoli delle oppor","b) Le parti sono consapevoli delle opportunità che modelli di welfare\naziendale possono offrire per migliorare complessivamente le condizioni di\nbenessere dei lavoratori e di competitività dell’impresa; per ciò\nvalorizzando, ispirandosi ai principi delle pari opportunità, le competenze e\nfavorendo la crescita professionale delle lavoratrici e dei lavoratori. In tale\nambito, potranno valutarsi azioni di conciliazione vita e lavoro, nonché\nprocessi di accompagnamento all’eventuale prolungamento della vita\nlavorativa. Ma più in generale le parti si adopereranno per migliorare la\nqualità e la sicurezza del lavoro e per promuovere le azioni a sostegno delle\npolitiche di welfare.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"trainingprogrammes_newtech","Le parti in via esemplificativa individu","Le parti in via esemplificativa individuano le seguenti tematiche collegate\nalla realtà aziendale\u002Fprofessionale: conoscenza dei prodotti e servizi di\nsettore e del contesto aziendale; conoscenza dell’organizzazione del lavoro\nin impresa e ruolo dell’apprendista nell’impresa; conoscenza ed\napplicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;\nconoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed\nutilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro; conoscenza ed utilizzo\ndelle misure di sicurezza individuale e di tutela",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"paidpaternityleave","L’assunzione di lavoratori a termine per","L’assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in\ncongedo di maternità, paternità o parentale può essere anticipata fino a due\nmesi prima dell’inizio del congedo, secondo quanto previsto dall’art. 4,\nsecondo comma, D.Lgs., 26 marzo 2001, n. 151.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"deathrelatives","Nel caso di lutti familiari il lavorator","Nel caso di lutti familiari il lavoratore è tenuto a preavvertire\nl’azienda dei giorni di permesso che si intendono fruire, i quali devono\nessere utilizzati entro 15 giorni dal decesso, ovvero entro 30 giorni per i\nlavoratori extracomunitari, nonché a documentare l’evento con la relativa\ncertificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"longtermillness","La situazione dei lavoratori sottoposti ","La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o\naffetti da morbo di Cooley nonché dei lavoratori affetti da neoplasie, da\nepatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie, nonché casi\nparticolari di analoga gravità sarà considerata dalle aziende con la massima\nattenzione facendo riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"hourspday_select","La durata massima dell'orario normale pe","La durata massima dell'orario normale per gli addetti al settore\nsiderurgico, salvo quanto previsto dalle norme di legge e relative deroghe ed\neccezioni, rimane confermata in 40 ore settimanali fermo quant’altro\nstabilito dal presente Contratto.\n\n•lavoratori turnisti in aggiunta a quanto previsto successivamente a\ntitolo di Permessi annui retribuiti hanno diritto a godere di giornate di\nriposo retribuito nel corso dell'anno solare a compenso delle festività\nindividualmente lavorate nello stesso periodo oltre il numero di 7.\n\n•lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione\nlavorativa per le 8 ore del turno successivo, ha la facoltà di effettuare un\nriposo compensativo, non retribuito, di pari durata nella giornata seguente.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"hoursovertimemax","L’orario plurisettimanale, la cui media ","L’orario plurisettimanale, la cui media è di 40 ore settimanali di lavoro\nordinario in un periodo non superiore a 12 mesi, potrà essere attivato, per\nintervenute ragioni produttive, dalla Direzione aziendale per un massimo di 64\nore annue, da realizzarsi per l’intera forza, reparti o gruppi di lavoratori,\ncon un massimo di orario settimanale di 48 ore.",{"bindId":123,"name":124,"text":124},"PAIDLEAV_trigger","Permessi annui retribuiti.",{"bindId":126,"name":127,"text":127},"schedulesrestpw","Art. 8. - Riposo settimanale.",{"bindId":129,"name":130,"text":130},"FLEXWORK_trigger","Clausole flessibili ed elastiche",{"bindId":132,"name":133,"text":134},"ONCERISE_trigger","Art. 9. - Tredicesima mensilità. Nel cas","Art. 9. - Tredicesima mensilità.\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, l’apprendista ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della\ngratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso\nl'azienda.",{"bindId":136,"name":137,"text":138},"NOCTPREM_trigger","15% ","15%\n\n        ",{"bindId":140,"name":141,"text":142},"OVERTIME_trigger","25% ","25%\n\n        ",{"bindId":144,"name":145,"text":145},"SUNDAY_trigger","50%","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl cooperative metalmeccaniche 2013 - 2013\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2013-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2015-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività manifatturiere\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Metallurgia\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FIOM - Federazione Impiegati Operai Metallurgici, FIM - Federazione Italiana metalmeccanici, UILM - Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;122 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Professional risks\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: The CBA explicitly refers to the law % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;Not specified giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;-9.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;-9.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;115 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;50&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[151],{"title":37,"slug":33},[153],{"type":154,"data":155},"call_to_action_body_block",{"title":156,"description":157,"variant":158,"link":159},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":156,"url":160,"description":156,"rel":161,"type":162},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[164],{"type":154,"data":165},{"title":156,"description":157,"variant":158,"link":166},{"title":156,"url":160,"description":156,"rel":161,"type":162},[]]