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Con la stipulazione del presente CCNL le parti firmatarie\nhanno inteso contemperare esigenze produttive delle imprese e bisogni di tutela\ndei lavoratori, sia attraverso strumenti e istituti già esistenti, sia\ndefinendo nuovi contenuti negoziali. In questo spirito esse sottolineano la\nnecessità che, in sede applicativa, vengano in particolare valorizzati alcuni\nelementi che hanno contribuito in maniera significativa alla definizione degli\nequilibri negoziali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la concertazione a tutti i livelli della struttura contrattuale, come\nstrumento di amministrazione delle regole concordate e di prevenzione dei\nconflitti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la bilateralità, con particolare riguardo alle funzioni che potranno\nessere svolte dall'Ente bilaterale nazionale della distribuzione\ncooperativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il “welfare complementare”, sia in riferimento al Fondo di assistenza\nsanitaria integrativa, che a quello di previdenza complementare per i\nlavoratori della distribuzione cooperativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le regole in materia di tutela della libertà e dignità dei lavoratori e\ndelle lavoratrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aderenza alle indicazioni della Unione europea, con particolare\nriferimento a quelle tracciate nell'ambito della cosiddetta strategia europea\nper l'occupazione, le parti firmatarie del presente CCNL, infine, concordano\nsul valore della formazione, di base e continua, come strumento in grado di\ncontribuire agli obiettivi della occupabilità e della adattabilità dei\nlavoratori, assicurando il perseguimento di più elevati livelli di occupazione\nstabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Validità e sfera di applicazione del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale\ndipendente dalle Cooperative di consumatori, dai Consorzi da queste costituiti,\nnonché dipendenti di Società costituite o comunque controllate dalle predette\ncooperative o consorzi, che appartengano al settore della distribuzione, del\nTerziario e dei Servizi. Esso si applica altresì al personale dei laboratori\nannessi e al personale dei reparti commerciali delle cooperative con attività\npromiscua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve\nessere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, che ha\nefficacia in tutto il territorio nazionale è complessivamente migliorativo\nrispetto al precedente CCNL, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i\nprecedenti contratti collettivi nazionali, provinciali, aziendali, accordi\nspeciali, usi e consuetudini riferentisi ai medesimi settori e categorie\nindicati nel precedente comma. Sono fatte salve, per tutti i lavoratori, le\nrelative condizioni di miglior favore comunque acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di\nlegge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della applicazione del presente contratto i Consorzi vengono\nconsiderati, a tutti gli effetti, aziende autonome, in quanto autogestiti, a\ntermine dei singoli Statuti, dalle Cooperative delle rispettive zone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla applicazione del presente CCNL alle Società controllate,\nnei casi in cui si verificasse la necessità di un cambiamento di applicazione\ndi contratto, le Parti si incontreranno preventivamente per esaminare le\nnecessarie armonizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte I - RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Organizzazione del sistema.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, rilevato che rientra negli obiettivi comuni la realizzazione di\ncondizioni che consentano una più marcata presenza della cooperazione nel\nPaese e una sempre maggiore efficienza e competitività delle Cooperative nel\nsettore distributivo anche quale premessa indispensabile per sviluppare\nl'occupazione, riconoscono l'importanza di favorire, a tal fine, lo sviluppo di\nun sistema di corrette relazioni sindacali e la ricerca di comportamenti\ncoerenti, anche negoziali, da parte dei propri rappresentati per affermare un\nprocesso di più larga partecipazione, nel quadro di una comune concezione di\nvalori di democrazia economica e d'impresa, anche attraverso l'esercizio dei\ndiritti sindacali e un migliore utilizzo degli strumenti di cui al presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti il presente CCNL concordano di organizzare un sistema di\nrelazioni sindacali come sotto specificato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-informazione ai livelli: nazionale, regionale e aziendale, con le modalità\nstabilite dall'art. 2 (Diritti di informazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-partecipazione e confronto per le materie e con le modalità indicate negli\nartt. 3 e 5;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contrattazione collettiva al livello nazionale e al 2° livello di\ncontrattazione con le modalità e i contenuti stabiliti nell'art. 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Definizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) informazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si intende la trasmissione programmata e di norma preventiva di informazioni\ndi interesse comune nel rispetto degli obblighi di riservatezza derivanti dalle\nnorme di legge e del CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) confronto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si intende lo scambio di informazioni, opinioni e valutazioni finalizzate al\nraggiungimento di una intesa e svolto, nella pari dignità delle Parti,\npreventivamente alla assunzione di decisioni, ferma restando la successiva\npiena responsabilità e autonomia di scelta delle Parti, le Parti stesse in\nsede aziendale devono, preventivamente al confronto, definirne la durata in\nrelazione alla specificità dei temi da trattare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) contrattazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si intende l'obbligo ad aprire una trattativa finalizzata al raggiungimento\ndi un accordo secondo quanto previsto dalla legge e dal CCNL. L'esito della\ntrattativa, non soggetta a procedure o limiti temporali, è tuttavia rimesso\nalla autonomia contrattuale delle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Strumenti per una efficace gestione delle relazioni sindacali vengono\ndefiniti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Osservatorio nazionale (art. 11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Commissione paritetica nazionale (CPN)(art. 12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ente bilaterale nazionale (EBN)(art. 13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa della costituzione dell'EBN le Parti convengono di confermare la\nfunzionalità del Comitato Misto paritetico Nazionale e delle sue articolazioni\ndistrettuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo contesto e a tutti i livelli assume valore politico una etica di\nrapporti che salvaguardi il pluralismo sindacale che si è realizzato nella\nesperienza italiana quale patrimonio positivo delle OO.SS. e Cooperative\nfirmatarie del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sono impegnate a perseguire comportamenti, politiche contrattuali e\npolitiche salariali coerenti con gli obiettivi di politica dei redditi, di\nsalvaguardia e sviluppo dell’occupazione e di incremento della\nproduttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto\nperseguiranno indirizzi di efficienza, innovazione e sviluppo delle proprie\nattività che nelle compatibilità di mercato siano tali da poter contenere i\nprezzi entro i livelli necessari alla politica dei redditi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che le innovazioni in materia di relazioni sindacali,\nstruttura contrattuale e diritti individuali, esprimono l'intendimento di\nperseguire gli obiettivi comuni di democrazia economica e di partecipazione ai\nprocessi di sviluppo della cooperazione e dell'occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La coerente gestione del CCNL nel rispetto, a tutti i livelli, di quanto\nprevisto nel sistema di relazioni sindacali, costituisce un impegno delle Parti\ne può consentire, alla verifica, di aprire la strada ad ulteriori\navanzamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di risolvere eventuali controversie sul sistema delle relazioni\nindicate nel presente articolo su richiesta anche di una delle Parti e nel\nrispetto di quanto previsto si ricorrerà a un confronto tra le Organizzazioni\nfirmatarie il presente contratto a livello territoriale prima e a livello\nnazionale poi, da esaurirsi entro 20 giorni dalla data di richiesta. Trascorso\ntale periodo ed esperite le procedure, le Parti riprenderanno libertà di\nazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di risolvere eventuali controversie di interpretazione e di\napplicazione di interi istituti e di singole clausole contrattuali, con\nesclusione della materia delle sanzioni disciplinari, su richiesta anche di una\ndelle Parti e nel rispetto di quanto previsto, verrà attivata la CPN di cui\nall'art. 12 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno periodicamente, di norma ogni 6 mesi o\nanticipatamente su richiesta, al fine di valutare le relazioni intercorrenti\ntra la normativa contrattuale e la legislazione emanata in materia di rapporto\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Diritti di informazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e di\nresponsabilità gestionali delle Imprese cooperative e le rispettive distinte\nresponsabilità delle Associazioni cooperative e delle OO.SS. dei lavoratori,\nconcordano il seguente sistema di informazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL una adeguata\nconoscenza delle problematiche relative ai rilevanti fenomeni collegati ai\nprocessi di sviluppo e ristrutturazione e alle relative innovazioni\ntecnico-organizzative, nonché ai loro riflessi sulla organizzazione del lavoro\ne sui livelli occupazionali e professionali, saranno fornite le informazioni\nstabilite ai diversi livelli di competenza come sotto specificato (nazionale,\nregionale, aziendale) allo scopo di consentire anche l'attivazione di una\neventuale fase di confronto sui progetti di cui all'art. 3 (Partecipazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma annualmente, entro il 1° quadrimestre, saranno fornite, nel corso\ndi un apposito incontro, informazioni globali, articolate per tipologia\nstrutturale, riferite alle prospettive del settore, alla evoluzione complessiva\ndel sistema di imprese cooperative associate, agli orientamenti inerenti alle\nmodificazioni tecnico-organizzative e ai prevedibili riflessi sugli andamenti\noccupazionali e sulla struttura della occupazione, suddivisa per livelli e per\ntipologia dei contratti di assunzione, con particolare riferimento alla\noccupazione giovanile e femminile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo ambito e nei suoi termini più generali l'informazione riguarderà\ninoltre la costituzione di nuove Società, i mutamenti degli assetti societari,\nle affiliazioni, le concentrazioni, le fusioni, le acquisizioni di rilevanti\npartecipazioni societarie; essa avverrà nel rispetto dei tempi di decisione\ndelle imprese e sarà preventiva nei termini di cui al successivo art. 5, punto\n3) (Procedure). Tale informazione si riferirà anche alle articolazioni\nregionali e\u002Fo interregionali interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno altresì fornite informazioni globali in materia di politiche\ncommerciali, con riferimento ai rapporti con la produzione, alla struttura dei\nconsumi e al ruolo della cooperazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno fornite informazioni da ciascuna Associazione cooperativa sui piani\ndi attività di responsabilità sociale previsti, valutando quali attività\npotranno essere intraprese con iniziative congiunte o sinergiche. A tali\nincontri parteciperanno le OO.SS. competenti per livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso degli incontri saranno fornite informazioni anche sui problemi\ninerenti alla riforma del settore distributivo e sulle iniziative reciproche\nverso i pubblici poteri per porre in atto politiche coerenti per il\nrinnovamento del settore distributivo, nel quadro di una riorganizzazione\nsettoriale e territoriale che consenta alla cooperazione di consumatori di\nsvilupparsi nel territorio nazionale attraverso una qualificata presenza\nstrutturale e commerciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni cooperative nazionali, a fronte di propri progetti\nstrategici di rilevanza nazionale e\u002Fo territoriale forniranno, nel corso di\nappositi incontri, alle Segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie del\npresente CCNL, informazioni relative alle caratteristiche dei progetti, ai\npiani di investimento e ai tempi di realizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli stessi incontri saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete\ncommerciale e i conseguenti effetti sulla occupazione, le problematiche\ninerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario di apertura\ndei negozi, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come\ndisciplinati dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Livello regionale\u002Fdistrettuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma annualmente, entro il 1° quadrimestre, dalle Associazioni delle\ncooperative saranno fornite alle strutture regionali interessate delle OO.SS.\nfirmatarie del presente CCNL, nel corso di un apposito incontro, informazioni\nglobali riferite ai processi di sviluppo e di ristrutturazione delle\ncooperative associate, con particolare riferimento ai programmi che comportano\nnuovi insediamenti o processi di mobilità dei lavoratori, nonché informazioni\nsugli andamenti occupazionali e sulla struttura della occupazione, con\nparticolare riferimento alla occupazione giovanile e femminile, e sui processi\ndi esternalizzazione. Saranno altresì fornite informazioni globali sulle\npolitiche commerciali, sulla struttura e sull'andamento complessivo dei prezzi\ndei prodotti di più largo consumo e sui rapporti con la produzione. Saranno\nfornite informazioni sui piani di attività di responsabilità sociale che si\nsvilupperanno nel territorio. A tali incontri parteciperanno le OO.SS.\ncompetenti per livello. Le informazioni di cui sopra, se riferite alle imprese\ncooperative fino a 50 dipendenti, ove anche finalizzate alla contrattazione di\n2° livello, saranno necessariamente più articolate e suddivise, con\nparticolare riferimento ai nuovi insediamenti e alla loro localizzazione,\nnonché alle implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di\noccupazione e di mobilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto incontro verterà anche sulla opportunità di raccordare la\npresenza e lo sviluppo della cooperazione distributiva con i programmi degli\nEnti pubblici territoriali e con le necessità complessive del settore\ndistributivo nel territorio, in una prospettiva riformatrice, mettendo in atto\niniziative reciproche volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono tale\nsviluppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione di prevedibili provvedimenti legislativi e\u002Fo amministrativi\nrelativi agli orari degli esercizi commerciali, le Organizzazioni cooperative e\nquelle sindacali competenti per livello, concorderanno incontri specifici prima\ndella adozione dei provvedimenti da parte dell'Autorità competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che qualora il diritto di informazione, per la\nqualità e la dimensione delle materie, interessi più Regioni, il confronto\navverrà fra Associazioni distrettuali e i rappresentanti delle OO.SS.\nregionali interessate e\u002Fo le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete\ncommerciale e i conseguenti effetti sulla occupazione, le problematiche\ninerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario di apertura\ndei negozi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le provincie di Trento e Bolzano il livello regionale è sostituito dal\nlivello provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle imprese con oltre 50 dipendenti saranno fornite alle strutture delle\nOO.SS. firmatarie del presente contratto e alle RSU\u002FRSA di cui all'art. 17,\ncomma 1), rispettivamente lett. c) e lett. b) nel corso di un apposito incontro\nda tenersi di norma entro il 1° quadrimestre dell'anno e comunque su richiesta\ndi una delle Parti, informazioni riguardanti le prospettive della impresa, del\nconsorzio, o delle società da essi costituite o controllate, i programmi di\nsviluppo e innovazioni tecnologiche e le conseguenti riorganizzazioni\naziendali, con particolare riferimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)ai nuovi insediamenti e alla loro localizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)agli accordi intervenuti in materia di costituzione di nuove Società e\u002Fo\nmutamenti di assetti societari, concentrazioni, fusioni, acquisizione di\nrilevanti partecipazioni societarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)alle prevedibili implicazioni in materia di organizzazione del lavoro,\ndi occupazione e di mobilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)ai programmi di formazione professionale nelle imprese con oltre 200\ndipendenti, secondo le previsioni di cui al comma 5) dell'art. 33;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V)al rapporto biennale sulla situazione del personale per le imprese con\noltre 100 dipendenti, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198\n(cd. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI)ai fenomeni di terziarizzazione, affiliazione, utilizzo lavori atipici\n(tali informazioni saranno fornite, in termini preventivi, anche a livello di\nsingola unità produttiva);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII)agli inserimenti relativi alle categorie protette;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII)al calendario delle aperture domenicali e festive (tali informazioni\nsaranno fornite anche a livello di singola unità produttiva).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante l'incontro saranno fornite, inoltre, informazioni sulla struttura e\nsulla organizzazione aziendale, sulla dinamica e sulla struttura della\noccupazione, anche in ordine alla tipologia di impiego utilizzata (a tempo\npieno, a tempo parziale, a tempo determinato), suddivisa per livelli e sui\nprogrammi formativi: saranno altresì forniti dati derivanti dal bilancio\nconsuntivo e dalle attività della impresa, nonché dati riferiti al bilancio\npreventivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno fornite altresì informazioni sugli aspetti generali delle politiche\ncommerciali e su quelle che saranno adottate dalla cooperativa a favore e a\ntutela dei consumatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno infine fornite informazioni sul piano delle attività di\nresponsabilità sociale definito dalla impresa nel rapporto con la propria base\nsociale. A tale incontro parteciperanno le OO.SS. competenti per livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le informazioni suddette saranno fornite con la necessaria tempestività ai\nfini della utilità del confronto anche in relazione alla possibile attivazione\ndi quanto previsto al successivo art. 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che le informazioni fornite ai livv. A), B) e C), ad\nesclusione di quelle aventi carattere strategico comunicate alle Segreterie\ndelle OO.SS. firmatarie, laddove siano state espresse in forma scritta saranno\ntrasmesse anche all'Osservatorio nazionale per contribuire ad alimentare la\nbanca dati dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Partecipazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo sviluppo della partecipazione è considerato da entrambe le Parti di\nvalore strategico e ritenuto indispensabile per far sì che le persone siano\nstimolate a realizzare appieno le proprie capacità, ad affrontare nuovi\nproblemi, a conseguire quella crescita che deriva dal lavoro a contatto con gli\naltri. Informazione, coinvolgimento e partecipazione, in un quadro di politiche\ncondivise finalizzate allo sviluppo competitivo della impresa cooperativa e\nalla stabilità e alla permanente crescita professionale della occupazione,\ncostituiscono gli elementi essenziali delle relazioni sindacali in cui le Parti\nsi impegnano e che intendono affermare nelle cooperative di consumatori,\nindividuando opportuni percorsi di realizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono che tematiche quali l'efficienza della organizzazione del\nlavoro, il coinvolgimento delle persone nella definizione e nel conseguimento\ndegli obiettivi economici e produttivi delle singole strutture organizzative\nnelle quali operano, così come la “motivazione al lavoro” nella impresa\ncooperativa, da far crescere anche nella attività quotidiana in termini di\nimpegno e responsabilità personale, debbano far parte del confronto sulla\npartecipazione che occorre sviluppare. Competitività della impresa\ncooperativa, pari opportunità e buona occupazione sono obiettivi condivisi e\npraticabili nelle singole strutture organizzative e rappresentano fattori da\npromuovere per dare valore al lavoro. Lo sviluppo della partecipazione è\nconsiderato dalle Parti fattore strategico e indispensabile alla crescita\nprofessionale e alla corresponsabilizzazione necessaria per promuovere appieno\nle capacità delle singole persone e affrontare al meglio i processi di\ncambiamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Occorre pertanto individuare ambiti concreti nei quali proseguire le\nsperimentazioni in corso e intraprendere l'avvio di nuovi processi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questi gli elementi essenziali, costitutivi del processo partecipativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lo sviluppo del confronto è elemento essenziale delle relazioni tra le\nParti a tutti i livelli, va diffuso e promosso in quanto atteggiamento\nunificante, fondato sulla collaborazione e sul dialogo; è svolto anche al fine\ndi prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto ed è finalizzato al\nmiglioramento sostenibile delle condizioni in essere, sia per le imprese che\nper i lavoratori. Esso si basa sulla informazione permanente e la conoscenza\ndei fenomeni organizzativi ed economici del sistema impresa e della evoluzione\ndel contesto sociale ed economico di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>centro delle sperimentazioni partecipative sono le imprese cooperative e le\nsingole unità produttive e dalle esperienze concrete attivate potranno essere\nindividuati i tratti e le linee di sviluppo unificanti del processo della\npartecipazione nella distribuzione cooperativa. Tali modelli partecipativi\nsperimentali potranno prevedere specifiche regolamentazioni condivise (livelli\ndi interlocuzione, materie, tempi e procedure) per facilitare l'esercizio della\ninformazione e del confronto nella pari dignità, fermo restando per ciascuna\nParte la libertà di assumere le proprie scelte e responsabilità. In ragione\ndel valore di tale sperimentazione le Parti condividono la necessità di\ncoinvolgere nella gestione dei processi partecipativi i rispettivi livelli di\nrappresentanza senza esclusione alcuna e nella piena singola autonomia\ndecisionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>un livello nazionale permanente di confronto sulle informazioni e di\npromozione della partecipazione ha sede nell'EBN; esso opera secondo le\nmodalità e con le finalità di cui all'art. 14;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityotherclause\">\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>progetti di partecipazione e azioni positive per la parità tra uomini e\ndonne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso della vigenza del CCNL le Parti daranno vita, promosso dall'EBN, a\nun convegno per la valutazione comune del bilancio provvisorio conseguito dal\nprocesso partecipativo, l'individuazione degli ulteriori sviluppi, la\nsegnalazione argomentata delle sperimentazioni partecipative più\nsignificative, il rilancio della azione comune sul tema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuna cooperativa, previo confronto con le RSA\u002FRSU, proporrà\nl'elaborazione, di norma entro il mese di novembre di ciascun anno, di un\nprogramma annuale di azioni positive per la parità tra uomini e donne\nfinalizzato a fornire proposte utili alla integrazione e alle pari\nopportunità, individuando eventuali vincoli rimovibili, e favorendo azioni\nutili a conciliare i tempi di vita dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti\nin percorsi di studio e\u002Fo aventi particolari condizioni di bisogno connessi\nalle cd. “questioni sociali”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto programma potrà essere oggetto di condivisione tra la Direzione della\ncooperativa e le stesse OO.SS. e le RSA\u002FRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In seno a ciascuna cooperativa, le Parti potranno istituire Organismi\nparitetici dotati di competenze di coordinamento, verifica e controllo su\nspecifici progetti attinenti alla responsabilità sociale delle imprese\ncooperative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente CCNL non contiene, né\ndirettamente né indirettamente, formulazioni tali da consentire azioni\ndiscriminanti e che le iniziative in esso richiamate costituiscono una delle\npunte più avanzate nel panorama contrattuale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Responsabilità sociale dell'impresa cooperativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo gli indirizzi contenuti nel Libro verde della Comunità europea\nsulla Responsabilità sociale di impresa, le imprese adottano in maniera\nvolontaria comportamenti socialmente responsabili e piani di attività\nconseguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese cooperative adottano comportamenti socialmente responsabili,\npoiché questo fa parte del modo di fare impresa che è caratteristico per una\ncooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La responsabilità sociale si determina nel confronto con i soggetti esterni\ne con coloro sui quali ricadono le conseguenze delle decisioni assunte\ndall'impresa e si pone l'obiettivo fondamentale di far crescere la\ncollettività interna e di garantire un proficuo inserimento nel territorio\ndove l'impresa opera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di affidare all'EBN il compito di verificare, in via\npreventiva e in fase di attuazione, significative attività di responsabilità\nsociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Confronto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confronto sui progetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle informazioni di maggiore interesse, di cui all'art. 2,\ninerenti ai più significativi piani di sviluppo e ristrutturazione, le\nconseguenti innovazioni tecnico-organizzative nei comparti commerciali e i loro\nriflessi sulla organizzazione del lavoro, sui livelli occupazionali e\nprofessionali, le OO.SS. competenti per livello potranno avanzare formale\nrichiesta per l'apertura di una fase di confronto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano all'obbligo della riservatezza rispetto alle\ninformazioni acquisite. Nel caso di violazione dell'obbligo, le Parti si\nincontreranno per valutare le conseguenze e decidere le opportune\niniziative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimane inteso che le informazioni relative a tale confronto saranno riferite\nalla fase successiva l'iter formativo del progetto iniziale proprio delle\ncooperative, e preventive rispetto alla definizione del progetto finale e del\nrelativo piano di fattibilità, in modo da consentire alle OO.SS. e alle\nRSU\u002FRSA una effettiva partecipazione ai medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, a seguito della decisione assunta dalla impresa per nuovi\ninvestimenti, si concorderanno incontri specifici per dare vita ad un confronto\nsui progetti della organizzazione del lavoro funzionale all'investimento, della\ndistribuzione degli orari e della composizione degli organici e delle\nprofessionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono altresì sulla utilità di pervenire ad intese aziendali\nche prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche, forme di\ncorresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo, attraverso nuove\nmodalità di partecipazione diretta dei lavoratori stessi ad elementi di\norganizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedure.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente al precedente punto 2), si conviene che la richiesta di\nconfronto dovrà essere inoltrata per iscritto alla azienda e alla associazione\ncooperativa competente per territorio entro 6 giorni dal momento in cui le\ninformazioni sono state fornite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda interessata e l'associazione cooperativa competente per livello,\nricevuta la richiesta di cui al comma precedente, attiveranno il confronto con\nle OO.SS. competenti per livello realizzando concretamente la partecipazione\ndel sindacato sulle problematiche in esame, anche per favorire le occasioni di\nsviluppo occupazionale e di crescita professionale, di miglioramento delle\ncondizioni complessive di lavoro, nonché per superare i punti di debolezza\naziendali, anche attraverso adeguate forme di flessibilità organizzativa e di\nmobilità, di cui all'art. 36, basata sulla riutilizzazione economicamente\nvalida delle risorse produttive e professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La suddetta fase di confronto dovrà essere avviata entro 10 giorni dalla\nrichiesta da una delle Parti ed esaurita entro 10 giorni dalla data della\nriunione in cui il confronto stesso è stato avviato, salvo le proroghe che le\nParti concorderanno. In ogni caso, fino all'esaurimento della procedura di cui\nsopra, le OO.SS. non daranno luogo a manifestazioni di conflittualità inerenti\nagli argomenti in oggetto, né le imprese daranno attuazione ai loro piani e\nprogetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito della procedura suddetta le Parti possono istituire per i\nlivelli di competenza, a partire da quello aziendale, Comitati consultivi\nparitetici formati per il livello nazionale e\u002Fo regionale da rappresentanti\ndelle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni cooperative competenti per\nlivello e, per il livello aziendale, dalle aziende interessate, dalle RSU\u002FRSA e\ndalle OO.SS. competenti per livello, con il compito di esprimere la valutazione\nattraverso un parere formale, obbligatorio, ma non vincolante, nonché\nindicazioni di eventuali opzioni o programmi alternativi. Detti Comitati\npotranno redigere un apposito verbale sottoscritto dai componenti da\ntrasmettere alle rispettive Organizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Comitati paritetici suddetti, costituiti dai rappresentanti di cui sopra,\nsaranno composti da 6 membri nominati in rappresentanza delle OO.SS. e\u002Fo\nRSU\u002FRSA e da 6 membri nominati dalla Associazione cooperativa competente per\nlivello o dalla azienda interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordi di avvio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorirne il successo le Parti, a fronte di nuovi insediamenti e\nad ampliamenti di rilevante importanza di insediamenti già esistenti,\navvieranno confronti preventivi tesi a definire accordi di avvio, anche in\nriferimento a quanto previsto all'art. 7, sulle materie relative alla\norganizzazione del lavoro e all'utilizzo degli impianti, alla occupazione\nquali-quantitativa e alla articolazione dell'orario, alle flessibilità\norganizzative. Il confronto dovrà essere avviato in tempo utile per esaurirsi\ndi norma 1 mese prima del nuovo insediamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Livello di confronto regionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto della validità di attivare a livello regionale\nmomenti di confronto per giungere a positive intese operative in merito a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)attivazione dei Comitati Consultivi Paritetici per l'esercizio del diritto\nalla informazione di cui all'art. 5 (Procedure), comma 4);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)confronti sulle norme vigenti o emanande in tema di orari commerciali\ndagli enti pubblici competenti per verificarne i riflessi eventuali con gli\norari di punti di vendita. A fronte di tali verifiche le Parti potranno\nassumere orientamenti comuni con cui confrontarsi con gli enti pubblici\npredetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)verifiche generali sulla applicazione del contratto di lavoro nelle\ncooperative di piccole dimensioni qualora richiesto dalle OO.SS. stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Deroghe temporanee agli istituti del CCNL.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire la capacità delle imprese di aderire alle esigenze\ndegli specifici contesti produttivi, derivanti da situazioni di crisi o in\npresenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico e\noccupazionale della impresa, a livello aziendale con le RSA e RSU\ncongiuntamente con le OO.SS. possono essere definite intese aventi per oggetto\nmodifiche temporanee degli istituti del CCNL che disciplinano la prestazione\nlavorativa, l'orario e l'organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dalla suddetta negoziazione i diritti individuali stabiliti da\nnorme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in sede di EBN, procederanno ad un monitoraggio sulla applicazione\ndella presente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato accordo tra le Parti, al fine di procedere a una\nricomposizione del dissenso, sia che si sia verificato tra le Parti oppure che\npervenga da una sola Organizzazione, si procederà entro 30 giorni\ndall'avvenuta richiesta a una ulteriore fase di confronto in sede di\nCommissione nazionale appositamente costituita, con l'obiettivo di ricercare\nuna intesa condivisa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di validazione delle intese saranno oggetto di un accordo tra\nle Federazioni sindacali firmatarie del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Livelli della contrattazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che la contrattazione viene effettuata esclusivamente su\n2 livelli: nazionale per il 1° livello e aziendale per il 2°.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le province di Trento e Bolzano, per quanto attiene la contrattazione di\n2° livello, in sostituzione della contrattazione integrativa aziendale potrà\nessere effettuata la contrattazione integrativa provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Procedure del negoziato contrattuale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti per i rispettivi livelli di competenza si atterranno alle procedure\ndi seguito indicate, ritenute funzionali alla tempestiva conclusione delle\nvertenze e all'intento di prevenire il conflitto ed evitare carenze\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Rinnovo del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL avrà durata triennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. si impegnano a presentare la piattaforma rivendicativa per il\nrinnovo del contratto in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative\n6 mesi prima della scadenza del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni cooperative si impegnano ad iniziare le trattative entro 20\ngiorni decorrenti dalla data di ricevimento della piattaforma. In occasione del\nprimo incontro, oltre alla illustrazione dei contenuti della piattaforma, tra\nle delegazioni trattanti si definirà il percorso del negoziato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i 6 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del\ncontratto e comunque per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data\ndi presentazione della piattaforma di rinnovo, le Parti non assumeranno\niniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla tempestiva presentazione della piattaforma sindacale nei tempi previsti\ndal comma 1) è collegata la previsione di un meccanismo che, dalla data di\nscadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica a favore\ndei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Rinnovo dei contratti di secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi aziendali sono rinnovabili nel rispetto del principio della\nautonomia dei cicli negoziali, e con l'intento di non produrre la loro\nsovrapponibilità. Le Parti hanno la facoltà di concordare modalità e tempi\ndi sospensione delle trattative del contratto integrativo aziendale, in\nconcomitanza del rinnovo del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di avviare le trattative per il 2° livello di contrattazione\nterritoriale la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire\nl'apertura delle trattative 2 mesi prima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste\nsindacali, nel rispetto delle norme e delle procedure contrattuali, le aziende\nsi impegnano ad iniziare le trattative stabilendo il percorso del negoziato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei 2 mesi antecedenti la scadenza del contratto e fino a 2 mesi successivi\nla scadenza dello stesso saranno garantite condizioni di normalità sindacale\ncon esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla\npredetta piattaforma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ritardo della presentazione della piattaforma, il periodo\ncomplessivo di 4 mesi, di cui al precedente comma, si applica dalla data di\neffettiva presentazione della piattaforma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Funzioni e materie - Secondo livello di contrattazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di 2° livello si svolge in azienda una sola volta nel\nperiodo di vigenza del CCNL, si esercita per le materie delegate dal presente\nCCNL e dalla legge e riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi\nrispetto a quelli definiti dal CCNL medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di 2° livello hanno durata triennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 2° livello di contrattazione è di competenza della RSU\u002FRSA unitamente\nalle OO.SS. firmatarie competenti per livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni retributive del livello di contrattazione aziendale sono\nstrettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di\nprogrammi, concordati tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di\nproduttività, qualità, efficienza, efficacia o altri elementi di\ncompetitività di cui le imprese dispongono, nonché al contributo dei\nlavoratori e al risultato economico della impresa, al fine di incentivare\nconcretamente la partecipazione attiva dei lavoratori stessi. Pertanto tali\nerogazioni hanno natura variabile, non automatica né predeterminabile e non\nsono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il\nTFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerati i vantaggi che in ragione della funzione specifica e innovativa\ndegli istituti della contrattazione aziendale possono derivare all'intero\nsistema produttivo, attraverso il miglioramento dell'efficienza aziendale e dei\nrisultati di gestione dell'impresa, queste erogazioni devono avere\ncaratteristiche tali da consentire l'applicazione dei trattamenti contributivi\ne fiscali agevolati previsti da vigenti leggi in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale potrà concordare norme riguardanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella\nrealizzazione di programmi, concordati tra le Parti, aventi come obiettivo\nincrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di\ncui le imprese dispongono, nonché ai risultati legati all'andamento economico\ndella impresa medesima; per i Consorzi tali erogazioni potranno essere\ncollegate ai risultati delle cooperative associate. Tali erogazioni devono\nrispondere alle caratteristiche di cui ai commi 3) e 4) del presente\narticolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) articolazione dell'orario di lavoro e per l'utilizzo della flessibilità\ndell'orario mediante turni unici continuati, fasce orarie differenziate, orari\nspezzati anche combinati tra loro e forme di flessibilità dell'orario di\nlavoro di cui al comma 2) dell'art. 118 e all'art. 119;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) problematiche connesse alla organizzazione del lavoro e agli organici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) mobilità per motivi di ristrutturazione, concentrazione e sviluppo\naziendale, anche verso Società controllate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) inquadramento delle mansioni non esemplificate nei profili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) problemi connessi al mercato del lavoro, riferiti alla utilizzazione\ndelle diverse tipologie di contratto: contratti part-time, tempo determinato,\napprendistato, somministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori, ambiente e\nsicurezza nei luoghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) pari opportunità uomo-donna secondo quanto previsto dalle norme di\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) determinazione dei periodi feriali ai sensi dell'art. 134;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) modalità di svolgimento dell'attività dei Patronati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge 20\nmaggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), e da altre norme di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) l'assistenza sanitaria integrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m) le deroghe temporanee agli istituti del CCNL, ai sensi dell'art. 7;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti\ndel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, potranno essere concordati interventi di formazione e\nriqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a\nlivello nazionale e comunitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i gerenti o gestori di cui al liv. 3) si procederà in sede aziendale\nalla fissazione di un elemento aggiuntivo alla retribuzione tabellare, in\nrelazione all’entità del negozio gestito, commisurata al numero dei\ndipendenti e\u002Fo al volume delle vendite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - STRUMENTI DELLE RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Osservatorio nazionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di raccogliere, elaborare e utilizzare gli elementi di conoscenza\nnecessari a un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco\nsotto specificati, le Parti convengono di costituire, all'interno dell'EBN,\nl'Osservatorio nazionale sulla distribuzione cooperativa, secondo le modalità\ndi funzionamento di cui al relativo regolamento, con lo scopo precipuo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)confrontare i reciproci orientamenti, individuando eventuali proposte di\napprofondimento, in merito alla evoluzione della normativa nazionale e\ncomunitaria del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)realizzare una informazione reciproca in materia di politiche del lavoro e\ndi riforma del sistema distributivo, anche al fine di individuare iniziative\nnei confronti delle competenti Autorità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)analizzare la struttura del settore della distribuzione cooperativa,\nnonché quella della occupazione suddivisa per sesso, tipologia di contratto e\nper livelli di inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)seguire l'andamento della occupazione femminile e acquisire conoscenze\nadeguate alla specificità della materia allo scopo di individuare azioni\npositive volte a concretizzare le pari opportunità, collaborando a tal fine\ncon la CPN per le pari opportunità, di cui al comma 2) dell'art. 37;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)rilevare eventuali problematiche derivanti dall'inserimento in azienda di\nlavoratori extracomunitari, tossicodipendenti, etilisti e portatori di handicap\ne individuare le iniziative che possono concorrere alla loro soluzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)sviluppare una analisi generale dei fabbisogni formativi del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) svolgere indagini e approfondire lo stato delle relazioni sindacali anche\na livello europeo, l'evoluzione e gli esiti della contrattazione collettiva del\nsettore, esaminando le dinamiche contrattuali nel complesso della distribuzione\ncommerciale e quelle del costo del lavoro anche in rapporto alla legislazione e\ncontribuzione sociale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) seguire lo sviluppo del lavoro somministrato - nell'ambito delle norme\nstabilite dalla legislazione e dalle intese tra le parti sociali - e dei lavori\natipici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)sviluppare analisi sui sistemi di partecipazione nella distribuzione\ncommerciale e cooperativa in Italia e in Europa e sul dialogo sociale\neuropeo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a\nlivello aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto\nstabilito dalla legge n. 936\u002F1986 di riforma del CNEL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) ricevere intese a livello aziendale relative a durate diverse da quelle\npreviste dall'art. 81 del CCNL in materia di apprendistato\nprofessionalizzante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) monitorare attraverso una specifica Commissione, in seno all'Osservatorio\nnazionale, le esigenze formative dei Quadri della distribuzione cooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello nazionale si effettueranno degli incontri al fine di monitorare le\npolitiche del lavoro, quanto previsto in materia di assistenza sanitaria\nintegrativa, nonché le iniziative formative svolte per la categoria dei Quadri\nmediante il coinvolgimento di una rappresentanza degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio nazionale istruisce, su istanza di una delle parti\nstipulanti, la ricognizione di problemi sorti relativi agli effetti derivanti\ndall'attuazione delle norme contrattuali, con riferimento a sistemi di\nflessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove modalità di\nsvolgimento della attività lavorativa, della organizzazione del lavoro, delle\ninnovazioni tecnologiche e delle altre materie affidate dalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le elaborazioni e le proposte della sezione dell'Osservatorio\nnazionale saranno presentate nel corso di un apposito incontro alle parti\nstipulanti il CCNL per consentire, anche attraverso la sottoscrizione di uno\nspecifico accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente\ncontratto, ivi compresa l'individuazione di nuove figure professionali di 2°\nlivello per le quali consentire l'instaurazione del rapporto di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Commissione paritetica nazionale (CPN).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituita a Roma, presso la sede di ANCC, la CPN. Tale Commissione\nopererà al fine di assicurare il rispetto delle intese intercorse, esaminando\ntutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti e\ndi singole clausole del contratto, con esclusione della materia delle sanzioni\ndisciplinari. Della CPN fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata r\u002Fr, le OO.SS.\nterritoriali facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL e\u002Fo\nle Cooperative aderenti alle rispettive Associazioni tramite le Associazioni\nterritoriali di competenza. La data della convocazione sarà fissata d'accordo\ntra le Parti entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma\npresente e l'intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La\nCommissione, prima di deliberare, può convocare le Parti in controversia per\nacquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia\nstessa. Le deliberazioni della CPN sono trasmesse in copia alle parti\ninteressate, le quali potranno darne attuazione trasferendone i contenuti in un\nverbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 410 e ss.\nc.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In pendenza di procedura presso la Commissione nazionale, cioè per 45\ngiorni dalla sua attivazione, le parti interessate non potranno prendere alcuna\niniziativa sia sindacale che legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto relativo al funzionamento della CPN potrà provvedere la\nCommissione stessa con proprie deliberazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Ente bilaterale nazionale (EBN).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di istituire l'EBN della distribuzione cooperativa il\nquale, oltre a svolgere il ruolo di strumento comune per la gestione di compiti\naventi valenza nazionale, di seguito indicati, potrà assumere in sé compiti e\nfunzioni finalizzati ai diversi territori nei quali si articola la presenza\ndella distribuzione cooperativa, per essere quindi accreditato presso le\nRegioni e partecipare attraverso le necessarie progettualità ai relativi\nfinanziamenti per la ricerca e la formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti definiranno le modalità costitutive dell'EBN, il relativo\nregolamento di funzionamento e le materie ad esso demandate, fermo restando\nquanto già definito all'art. 14.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il finanziamento dello stesso le Parti convengono di destinare un\ncontributo dello 0,03% da parte aziendale e dello 0,01% da parte del\nlavoratore, derivante dal contributo di assistenza contrattuale di cui all'art.\n223 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, a fronte della costituzione dell'EBN confederale della\ncooperazione, valuteranno le modalità di raccordo con esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di eventuali accordi in materia, stipulati a livello\nterritoriale, anche di natura interconfederale, le Parti si impegnano a\nrealizzare le opportune armonizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Compiti dell'Ente bilaterale nazionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Compiti principali di tale Ente sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)attivare rapporti con gli enti pubblici, sia al fine di migliorare le\nconoscenze che per favorire la reperibilità sul mercato occupazionale delle\nfigure professionali necessarie alle imprese cooperative di settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)effettuare l'esame dell'andamento del mercato del lavoro, riferito al\nsettore distributivo del Terziario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle\nimprese di cui alla sfera di applicazione del CCNL sulla base dei rispettivi\nprogrammi di ristrutturazione e sviluppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) svolgere anche funzioni di promozione di convenzioni per la realizzazione\ndei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196\u002F1997 e del D.M.\n25 maggio 1998;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) svolgere quanto previsto in merito ai contratti a tempo parziale di 8 ore\nsettimanali, di cui all'art. 106, comma 5);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) esprime parere di conformità su progetti presentati per l'assunzione di\napprendisti in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia, con le\nprocedure di cui all'art. 66 del CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) ricevere dalle imprese che non hanno contrattazione aziendale i programmi\ndi flessibilità realizzati, curandone la registrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) effettuare quanto previsto per il Mezzogiorno dall'art. 61 del CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)ricevere intese a livello aziendale relative a durate diverse da quelle\npreviste dall'art. 81 del CCNL in materia di apprendistato\nprofessionalizzante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)monitorare e verificare i risultati ottenuti dalle attività formative\nsvolte in azienda nell'interesse dei lavoratori e delle imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)progettare, coordinare e promuovere politiche formative complessive di\nsistema per le singole Associazioni cooperative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) monitorare le situazioni di crisi e offrire alle Parti conoscenza piena e\naggiornata di questi processi, onde consentire loro, alle Parti di concerto con\nle imprese e le OO.SS. a livello territoriale, gli opportuni interventi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)verificare, in via preventiva e in fase di attuazione, significative\nattività di responsabilità sociale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)costituire una sede permanente di confronto sulle informazioni e di\npromozione della partecipazione nell'ambito di un Comitato di sorveglianza\nsulla partecipazione appositamente costituito tra i rappresentanti delle OO.SS.\ne delle Associazioni cooperative. In tale sede si darà corso a modalità\norganizzate di confronto periodico su temi fondamentali per la vita delle\nimprese cooperative quali i modelli di sviluppo, il confronto competitivo nel\nmercato, lo sviluppo della occupazione nelle sue caratteristiche e l'evoluzione\ndella legislazione in materia di orari commerciali e rete distributiva. Saranno\naltresì centrali nel confronto, il servizio ai consumatori, l'organizzazione\ndi sistema della distribuzione cooperativa e l'analisi dei modelli di\norganizzazione del lavoro adottati. Impegno fondamentale di questo centro del\nconfronto sulla partecipazione nell'ambito della distribuzione cooperativa\nsarà lo stimolo e la promozione di un sistema diffuso di sperimentazioni\npartecipative a livello di singole imprese cooperative. Sono altresì obiettivi\ncondivisi la conoscenza e messa in rete delle sperimentazioni stesse, l'ascolto\ndegli attori aziendali che ne sono stati promotori, la valorizzazione delle\nesperienze maturate e la diffusione delle conoscenze relative ai risultati\nconseguiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)dare vita a un convegno, nel corso della vigenza del CCNL, per la\nvalutazione comune del bilancio provvisorio conseguito dal processo\npartecipativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)procedere alla verifica degli effetti prodotti a livello aziendale e di\nsistema dalla introduzione del part-time con orario sperimentale a 30 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q)insediare una apposita Commissione che avrà il compito di monitorare e\nanalizzare i dati complessivi delle imprese cooperative, operando i necessari\nraccordi in merito al verificarsi di tassi anomali di assenze per malattia al\nfine di svolgere azioni positive per il contenimento di tali anomalie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r) procedere a un monitoraggio sulla applicazione della normativa delle\nderoghe previste dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presso tale Ente hanno sede le Commissioni di conciliazione secondo quanto\nprevisto dall'art. 211 e l'Osservatorio nazionale di cui all'art. 11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBN coordinerà la propria attività con la Commissione prevista dal CCNL\nper le pari opportunità, stabilendo un rapporto funzionale e di collaborazione\ncon gli Enti bilaterali confederali regionali (COOP FORM), in merito alle\niniziative individuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che, in attesa della costituzione dell'EBN e delle sue\narticolazioni a livello territoriale, il Comitato Misto Paritetico Nazionale,\ncostituito in base alla previgente normativa contrattuale del CCNL, rimarrà\noperativo per le materie espressamente demandate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo III - WELFARE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 15 - Fondo di previdenza complementare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che PREVICOOPER è il fondo di previdenza complementare, costituito\ndalle parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 29 novembre\n1996 (vedi Statuto del Fondo - allegato 5), destinato ai lavoratori dipendenti\nda imprese della distribuzione cooperativa, le Parti convengono che il\ncontributo inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello\n0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei\ndatori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota\nassociativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i\ntermini e le modalità di seguito elencati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 1° gennaio 2005 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per\nogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05% della retribuzione utile per il\ncomputo del TFR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 1° gennaio 2006 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per\nogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,55% della retribuzione utile per il\ncomputo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene stabilito l'obbligo di effettuare un versamento al momento della\nadesione al Fondo, a titolo di iscrizione, pari ad € 15,50 di cui € 3,62 a\ncarico del dipendente, le cui modalità di esecuzione sono definite dal\nregolamento del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari di PREVICOOPER sono i lavoratori dipendenti, assunti con\ncontratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato,\ncosì come previsto dall'art. 78 del CCNL, nonché i lavoratori assunti a tempo\ndeterminato, ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa\nabbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno, delle imprese\nrientranti nella sfera di applicazione del CCNL della Distribuzione\ncooperativa, nonché delle imprese o rilevanti rami di azienda acquisiti da\nparte di imprese della distribuzione cooperativa nei limiti di cui all'allegato\n5) del CCNL sottoscritto in data 3 dicembre 1994 e successive modifiche e\u002Fo\nconferme, nonché i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui agli accordi\nstipulati in data 2 luglio e 9 settembre 1998 dalle Associazioni cooperative\n(ANCD LEGACOOP, FEDERCONSUMO CCI) e dalle OO.SS. (FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e\nUILTuCS-UIL).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ai lavoratori nuovi assunti venga consegnato il materiale di informazione\ndi PREVICOOPER e la scheda di adesione al Fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) ai lavoratori assunti a tempo determinato, iscritti a PREVICOOPER, venga\nfornito, ad ogni eventuale riassunzione, il modulo di riattivazione della\ncontribuzione al Fondo medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il materiale informativo consegnato sarà a carico del Fondo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Ch3>Art. 16 - Assistenza sanitaria integrativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno istituito un Fondo di assistenza sanitaria integrativa, con\nlo scopo di garantire i trattamenti assistenziali sanitari integrativi delle\nprestazioni sanitarie pubbliche rese dal SSN, a favore degli iscritti\ndipendenti delle imprese a cui si applica il CCNL della distribuzione\ncooperativa, denominato COOPERSALUTE, che risponde ai requisiti previsti dal\nD.lgs. n. 314\u002F1997 e s.m.i. (vedi Statuto, allegato 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Fondo aderiscono le imprese che applicano il CCNL per dipendenti da\nimprese della distribuzione cooperativa, ovvero i CCNL di settori affini che lo\nprevedano esplicitamente, che hanno l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti\nai quali per effetto delle normative contrattuali è prevista l'assistenza\nsanitaria integrativa in costanza di rapporto di lavoro, che assumono così la\nqualifica di iscritti al Fondo e beneficiari delle prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° dicembre 2006 sono iscritti al Fondo COOPERSALUTE i\nlavoratori dipendenti delle imprese a cui si applica il CCNL della\nDistribuzione cooperativa, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo\npieno e con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei Quadri, per i quali\ncontinuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 58\ndel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° agosto 2008 sono iscritti al Fondo COOPERSALUTE i\nlavoratori delle imprese a cui si applica il CCNL della Distribuzione\ncooperativa, assunti con contratto di apprendistato, sia a tempo pieno che a\ntempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il finanziamento del fondo COOPERSALUTE è dovuto un contributo a carico\ndell'impresa, pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per il personale assunto a tempo pieno: € 10,00 mensili per ciascun\niscritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per il personale assunto a tempo parziale: € 7,00 mensili per ciascun\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi sono versati al fondo COOPERSALUTE con la periodicità e le\nmodalità stabilite dal regolamento del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È dovuta al fondo COOPERSALUTE una quota ‘una tantum’ di iscrizione, a\ncarico dell'impresa, pari ad € 30,00 per ciascun iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il regolamento del fondo COOPERSALUTE può consentire l'iscrizione la\nprosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il\npossesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in una logica di valorizzazione della assistenza sanitaria\nintegrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse\nnecessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali\nincrementi ripartizioni diverse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria integrativa del personale delle\nimprese della distribuzione cooperativa trentina, le Parti sono giunte, in data\n6 novembre 2009, a una intesa relativa al territorio trentino, così come\nrisulta dal relativo Accordo (vedi allegato 8).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IV - DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Dirigenti sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da\nconsiderarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di Consigli o Comitati direttivi nazionali o periferici delle OO.SS. di\ncategoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) di RSA costituite, ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970 n.\n300 nelle imprese che, nell'ambito dello stesso comune, occupano più di 8\ndipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie\ndelle Organizzazioni stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) della RSU, costituita in luogo delle RSA, nelle imprese che nell'ambito\ndello stesso comune occupano più di 8 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. interessate devono comunicare, con lettera raccomandata, alle\ncooperative e alle Associazioni rappresentative di queste ultime, i nominativi\ndei dirigenti sindacali di cui al comma 1), lett. a) e b), mentre per i\ndirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all'art. 29\ndell'Accordo interconfederale del 13 settembre 1994 (vedi allegato 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lett. a) del presente\narticolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per\npartecipare alle riunioni degli Organi suddetti, nella misura massima di 80 ore\nannue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Contributi sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che l'impresa provvederà alla trattenuta del contributo\nassociativo-sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna\ndi una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo\nda trattenere e la O.S. a cui l'impresa dovrà versarla. Quest'ultima,\ngarantendo la segretezza della scelta del lavoratore, trasmetterà l'importo\ndella trattenuta alla O.S. prescelta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Diritti sindacali delle Rappresentanze dell'art. 17,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>comma 1), lett. b).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle RSA previste dall'art. 17, comma 1), lett. b) del presente CCNL,\ntrovano applicazione le disposizioni della legge 20 maggio 1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le assemblee indette dalle rappresentanze di cui al precedente comma\ntrovano applicazione le disposizioni per lo svolgimento delle assemblee\ncontenute nell'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Le procedure e le\nmodalità sono quelle stabilite dal successivo art. 28.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - RSU: Compiti, funzioni e composizione delle RSU.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal\nloro voto e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei\nSindacati categoriali e delle Confederazioni, svolgono, unitamente alle\nFederazioni FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS, le attività negoziali per le materie\nproprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel CCNL, nonché\nin attuazione delle politiche confederali delle OO.SS. di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle cooperative che occupano più di 5 e fino a 15 dipendenti la RSU di\ncui all'art. 17, comma 1), lett. c) è costituita da 1 componente. Qualora la\nCooperativa abbia più di 8 e fino a 15 dipendenti, operanti in unità\nproduttive situate in regioni geografiche diverse, la RSU di cui sopra è\ncostituita da 3 componenti. Le Parti si danno atto che quanto previsto al\npresente comma è applicabile alle sole cooperative aderenti alla\nCONFCOOPERATIVE\u002FFEDERCONSUMO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU delle cooperative fino a 15 dipendenti potrà essere costituita a\nlivello interaziendale o per area territoriale o circoscrizionale ed essere\neletta dai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate. Il bacino\ninteraziendale e le aree territoriali o circoscrizionali di competenza, nonché\nle modalità di ripartizione degli oneri tra le cooperative sono definite\nmediante accordo tra le Parti a livello regionale e delle province autonome di\nTrento e Bolzano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle cooperative che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 8\ndipendenti, anche se ciascuna unità produttiva singolarmente considerata non\nraggiunge tali limiti, la RSU di cui all'art. 17, comma 1), lett. c), è\ncostituita da 3 componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle cooperative che occupano più di 15 dipendenti la RSU di cui all'art.\n17, comma 1), lett. c) è costituita da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)1 componente nelle unità produttive in cui sono occupati più di 8 e fino\na 15 dipendenti, garantendosi comunque in tali unità la rappresentanza di 3\ncomponenti, qualora le altre unità produttive della impresa siano costituite\nciascuna da un numero di dipendenti uguale o inferiore ad 8;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da almeno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)3 componenti nelle unità produttive in cui sono occupati più di 15 e\nfino a 200 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)3 componenti, per ogni 300 dipendenti o frazioni di essi, nelle unità\nproduttive in cui sono occupati da 201 a 3.000 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)in aggiunta ai componenti di cui alla lett. c), 3 per ogni 500 dipendenti\no frazione di essi, nelle unità produttive in cui è occupato un numero di\ndipendenti superiore a 3.000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Composizione delle RSU.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la RSU è\ncomposta come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) da 16 a 70 dipendenti: 3 rappresentanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) da 71 a 90 dipendenti: 4 rappresentanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) da 91 a 120 dipendenti: 5 rappresentanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) da 121 a 200 dipendenti: 8 rappresentanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) da 201 a 300 dipendenti: 10 rappresentanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) da 301 a 600 dipendenti: 12 rappresentanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) da 601 a 900 dipendenti: 15 rappresentanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive che occupano più di 900 dipendenti la RSU è\nincrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1.000 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 22 - Permessi sindacali retribuiti delle RSU.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti delle RSU di cui alla lett. c) del precedente art. 17 hanno\ndiritto per l'espletamento del loro mandato a permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)a 3 componenti la RSU costituita nelle unità produttive che occupano più\ndi 15 e fino a 200 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)a 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità\nproduttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) a 3 componenti per ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità\nproduttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente\nlett. b);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) per la RSU costituita nelle cooperative che occupano più di 5 e fino a\n15 dipendenti il diritto a permessi retribuiti spetta ai componenti indicati\nespressamente ai punti 1) e 3) del precedente art. 20, secondo le fattispecie\nivi previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi spettanti alle RSU di cui al presente articolo saranno pari a 15\nore mensili nelle unità produttive che occupano più di 200 dipendenti e a 2\nore annue per ciascun dipendente nelle unità produttive che occupano fino a\n200 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui ai commi precedenti\ndevono darne comunicazione scritta alla cooperativa di regola 24 ore prima come\nsegue: nei casi di cui alla lett. b), comma 1) dell'art. 17 tramite la RSA; nei\ncasi di cui alla lett. c), comma 1) dell'art. 17 tramite la RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni di miglior favore nei confronti delle OO.SS.\nche siano state eventualmente convenute e sottoscritte in accordi collettivi\naziendali, in materia di numero dei dirigenti delle RSA, diritti, permessi e\nlibertà sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle stesse sedi negoziali si procederà, a parità di costi,\nall'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in\nordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le\nParti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole\ncondizioni di miglior favore dovranno permettere alle OO.SS. con le quali si\nerano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Clausola di salvaguardia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS., dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970 n.\n300, che siano firmatarie del presente Accordo o, comunque, aderiscono alla\ndisciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della\nRSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della\nnorma sopra menzionata e dichiarano automaticamente decadute le RSA, i Consigli\ndei delegati, nonché il delegato aziendale, precedentemente costituiti, al\nmomento della costituzione della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Permessi sindacali retribuiti delle RSU.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti le RSU composte ai sensi dell'art. 21 del presente CCNL\nusufruiranno, complessivamente, dei permessi retribuiti spettanti ai componenti\nindicati all'art. 22, punto 2), lett. a), b), c) e d), secondo le modalità\npreviste al punto 3) dello stesso art. 22 (Unità produttive che occupano fino\ne oltre 200 dipendenti).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Regole di elezione della RSU ed esercizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>dei diritti sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne la disciplina della elezione della RSU e l'esercizio dei\ndiritti sindacali valgono le norme contenute nell'accordo tra le Associazioni\ncooperative e le OO.SS. dei lavoratori firmato il 12 ottobre 1995 (vedi\nallegato 3), applicativo dell'Accordo interconfederale Centrali Cooperative\nAGCI, CCI, LNC e M e Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL sottoscritto in\ndata 13 settembre 1994 (vedi allegato 2), che diventano parte integrante del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU potranno essere costituite unicamente su iniziativa delle OO.SS. dei\nlavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL e\nl'iniziativa dovrà essere esercitata almeno 3 mesi prima della scadenza del\nmandato. Il rinnovo potrà avvenire anche su iniziativa delle stesse RSU. Altre\nOrganizzazioni avranno viceversa il solo diritto di presentare liste a\ncondizione che raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi\ndiritto al voto e accettino espressamente e formalmente il contenuto del\nProtocollo 13 settembre 1994 (vedi allegato 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente testo integra e sostituisce quanto definito nell'Accordo del 18\nsettembre 2007 (vedi allegato 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Permessi non retribuiti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti le RSU hanno diritto a permessi non retribuiti per la\npartecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura\nsindacale, in misura non superiore a 8 giorni all'anno. I lavoratori che\nintendono esercitare il diritto di cui al precedente comma devono darne\ncomunicazione scritta alla cooperativa di regola 3 giorni prima tramite la\nRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee\nregionali, ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono,\na richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata\ndel loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a\nricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Affissioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di affissione negli appositi spazi di cui all'art. 25 della legge\n20 maggio 1970 n. 300 è esteso alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Assemblea.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 2 dipendenti, i\nlavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la\ntrattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette riunioni avranno luogo su convocazione delle RSU\u002FRSA e\u002Fo delle OO.SS.\nin base a quanto previsto dall'art. 6 dell'allegato Accordo firmato in data 12\nottobre 1995 (vedi allegato 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convocazione sarà comunicata alla Direzione entro la fine dell'orario di\nlavoro del 2° giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione\nspecifica dell'ordine del giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro e anche\ndurante l'orario di lavoro, entro un limite massimo di 12 ore annue, per le\nquali verrà corrisposta la normale retribuzione di fatto di cui all'art.\n184.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nelle\nunità o gruppi di essi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente ai lavoratori Quadri, le ore di assemblea previste dal CCNL,\noltre che essere utilizzate nella unità produttiva possono essere utilizzate\nanche in riunioni in unica sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso alla Cooperativa,\ndirigenti esterni delle OO.SS. stipulanti il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo\ncon modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle\npersone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e di consentire il servizio\ndi vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con\nl'intervento delle OO.SS. locali aderenti o facenti capo alle Federazioni\nnazionali stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove si costituiscano RSU interaziendali o di area territoriale o\ncircoscrizionale (art. 20, punto 3 del presente CCNL) il diritto di assemblea\nviene esercitato su convocazione delle OO.SS. territorialmente competenti delle\nFederazioni sindacali stipulanti il CCNL o della stessa RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Referendum.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Cooperativa consentirà nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori\ndall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su\nmaterie inerenti all'attività sindacale, indetti dalla RSU\u002FRSA o,\nunitariamente, dalle OO.SS., con diritto di partecipazione di tutti i\nlavoratori appartenenti alla unità aziendale e alla categoria particolarmente\ninteressata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite da\naccordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di\nesercizio della attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si\nrinvia alla legge 20 maggio 1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Distacco sindacale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella comune intesa di cui alla premessa contrattuale le parti contraenti\nconvengono che potrà essere avanzata dalle Organizzazioni dei lavoratori\nstipulanti il presente contratto richiesta di esonero retribuito per distacco\nsindacale nelle cooperative con almeno 200 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale richiesta verrà discussa in sede aziendale tra la Direzione, con\nl'assistenza della rispettiva Associazione cooperativa competente per\nterritorio, e la O.S. richiedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II - MERCATO DEL LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo V - LAVORO DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>AD ASSUNZIONE OBBLIGATORIA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Assunzioni obbligatorie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato\ndalle disposizioni vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al riguardo le Parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento\nnelle strutture aziendali, nell'ambito delle possibilità tecnico-organizzative\ndi queste, degli invalidi e dei portatori di handicap in funzione della loro\ncapacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie\ncategorie, anche su segnalazione e partecipazione delle RSU\u002FRSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità\nlavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in\nconsiderazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si\nadopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei\nprovvedimenti necessari per dare attuazione ai “sistemi di lavoro protetto”\ndi cui all'art. 25 della legge 30 marzo 1971 n. 118. Su tale punto convengono\ndi intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del Lavoro e della\nSanità, affinché il problema venga considerato e affrontato con la massima\nsensibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, in sede aziendale le Parti promuoveranno incontri specifici per\nesaminare le problematiche concernenti le “barriere architettoniche” nei\nluoghi di lavoro. In questo quadro le Parti si adopereranno per individuare\ninterventi atti a superare le “barriere architettoniche” compatibilmente\ncon le esigenze impiantistiche e\u002Fo tecniche-organizzative. Allo scopo verranno\nanche attivate idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste\ndalle leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Lavoratori a rischio di esclusione sociale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 4 bis, comma 3) del D.lgs. 21 aprile 2000 n. 181, le\nimprese si atterranno agli eventuali criteri di assunzione, definiti dai\ncompetenti Enti regionali, di lavoratori particolarmente a rischio di\nesclusione sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VI - FORMAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Contenuti, obiettivi e strumenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>della formazione professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono che la valorizzazione delle risorse umane rivesta\nimportanza strategica ai fini dello sviluppo delle imprese cooperative e della\noccupazione. Convengono che la formazione professionale rivolta alla\nacquisizione di cultura e conoscenze adeguate anche attraverso le nuove\ntecnologie è uno strumento utile negli attuali processi di innovazione, per\ncontribuire a riqualificare il lavoro e sviluppare le professionalità, nonché\nper facilitare la mobilità dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerando quanto definito nel precedente comma i lavoratori hanno diritto\nad essere formati professionalmente al fine di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)corrispondere più adeguatamente alle esigenze della attività produttiva\ndell'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)arricchire e consolidare le proprie competenze professionali per\naccrescere le prospettive di progressione di carriera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)accrescere le proprie prospettive di occupabilità e di mobilità nel\nmercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)qualificare ulteriormente la propria prestazione professionale per il\nraggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio e quindi per la\nsoddisfazione dei soci e consumatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V)facilitare il proprio reinserimento dopo eventuali periodi di aspettativa\nprevisti dal presente CCNL e dalle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questo diritto trova particolare valorizzazione in vista dell'aggiornamento\nprofessionale dei lavoratori adulti reso necessario dalla evoluzione tecnica e\ndai nuovi orientamenti del mercato del lavoro, così come dalla esigenza,\nparticolarmente avvertita nel comparto della distribuzione cooperativa, di\ndiffondere e migliorare le conoscenze in tema di sicurezza alimentare (D.lgs.\nn. 193\u002F2007) e di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81\u002F2008). Misure\nspecifiche potranno essere adottate al fine dell'inserimento di lavoratori\ndisoccupati di lunga durata e di persone portatrici di handicap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di cui sopra è esercitato attraverso la partecipazione alle\nattività formative previste dai programmi aziendali e\u002Fo, per le figure di\nelevata professionalità e per i QQuadri, dai Centri di formazione nazionali\ndelle singole Associazioni cooperative firmatarie. In questo contesto viene\nconsiderata positivamente e favorita la volontà dei singoli a partecipare a\npercorsi formativi, anche individuali, coerenti con le esigenze professionali e\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare l'esercizio effettivo di tale diritto, condizione\nessenziale per lo sviluppo delle imprese cooperative, le Parti convengono che\nla realizzazione di quanto sopra è demandato al confronto aziendale per\nl’elaborazione di programmi e di attività formative. Modalità, criteri,\nfinalità e risultati di tali programmi formeranno oggetto di valutazione\ncomune tra le Parti. La definizione dei programmi esecutivi è di competenza\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività formative svolte nell'interesse di ogni lavoratore e delle\nimprese promuoventi saranno oggetto di monitoraggio e di verifica dei risultati\nottenuti da parte dell'Ente bilaterale \u002FComitato misto paritetico, in termini\ndi miglioramento complessivo della efficacia della azione imprenditoriale\ncooperativa e della realizzazione della sua responsabilità sociale in questo\nspecifico campo di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti manifestano il loro impegno, al fine di contenere l'incidenza sui\ncosti aziendali della realizzazione delle attività formative, a concordare\nmodalità di ricorso ai finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le Parti convengano di far ricorso ai finanziamenti pubblici,\nnazionali e comunitari, compresi quelli del dialogo sociale per la formazione\niniziale e continua, i programmi e i progetti esecutivi saranno concordati tra\nle parti stipulanti ai vari livelli di competenza. In questo ambito l'EBN\npotrà essere un utile strumento per progettare, coordinare e promuovere\npolitiche formative complessive di sistema per le singole Associazioni\ncooperative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti individuano in FON-COOP (Fondo paritetico interprofessionale per la\nformazione continua per le imprese cooperative) il Fondo cui le imprese faranno\nriferimento per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al\nfinanziamento di programmi per la formazione continua.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i progetti di cui al precedente punto le Parti si incontreranno a\nscadenze concordate per verificare lo stato di avanzamento del progetto\nformativo e per valutare gli eventuali interventi necessari. A conclusione del\nsingolo programma formativo le Parti si incontreranno per la valutazione\ncomplessiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo contesto le Parti convengono sulla opportunità che siano\nrealizzati aziendalmente progetti formativi specifici per componenti di RSU\u002FRSA\ne per i lavoratori interessati, finalizzati alla diffusione della cultura\ninerente alle materie di cui all'art. 3 (Partecipazione) e alla conoscenza di\nstrumenti finalizzati alla gestione degli accordi aziendali, realizzati o da\nrealizzare, in tema di salario-obiettivi di produttività e redditività,\nnonché progetti specifici volti a promuovere e a diffondere cultura in tema di\nambiente e sicurezza. Tali progetti saranno definiti fra le Parti e da queste\ngestiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VII - APPALTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Disciplina degli appalti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le norme che disciplinano la materia di cui all'art. 1655\nc.c., le Parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti e\ndelle terziarizzazioni debba trovare il suo fondamento in un principio di\ncorrettezza nei rapporti. A tal proposito le Direzioni delle imprese appaltanti\ninformeranno preventivamente le RSU\u002FRSA e le OO.SS. competenti per territorio\nsulla natura delle attività da conferire in appalto e sulle caratteristiche\ndelle relative imprese appaltatrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove l'impresa intenda procedere alla stipulazione di un contratto di\nappalto, le RSU\u002FRSA e le OO.SS. competenti a livello di territorio potranno, a\nseguito delle informazioni ricevute, attivare la procedura di confronto di cui\nall'art. 5 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese che intendessero avviare processi di terziarizzazione,\nesternalizzazione e appalti che riguardino attività gestite dalla impresa\nmediante proprio personale, convocherà le RSU\u002FRSA e le OO.SS. competenti per\nterritorio informandole preventivamente sui seguenti temi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attività che vengono conferite a terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratori che vengono coinvolti in tali processi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contrattazione collettiva applicata e relativo trattamento economico\ncomplessivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assunzione del rischio di impresa da parte dei terzi subentranti\nnell'attività conferita in appalto e dei conseguenti obblighi, inseriti nel\nrelativo contratto derivanti dalle norme di legge in tema di contribuzione\nobbligatoria e di salute e sicurezza sul lavoro, nonché dell'obbligo di\nrispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione\ncollettiva nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale procedura si esaurirà entro 45 giorni dalla convocazione delle RSU\u002FRSA\ne delle OO.SS. competenti per territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stipulazione dei contratti di appalto e i processi di terziarizzazione\nsaranno comunque subordinati alla inclusione nei contratti stessi di clausole\nche prevedano l'obbligo delle imprese appaltatrici di applicare i rispettivi\nCCNL di categoria firmati da OO.SS. comparativamente più rappresentative a\nlivello nazionale, nonché l'obbligo di comprovare la regolarità dei\nversamenti contributivi attraverso l'esibizione del DURC e l'impegno al\nrispetto delle norme previdenziali e antinfortunistiche e degli obblighi\nderivanti dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 e dalle altre leggi in materia di\nlavoro. In caso di appalto o terziarizzazione a cooperative di lavoro, queste\ndovranno risultare aderenti alle Centrali cooperative firmatarie del presente\ncontratto, nonché garantire l'applicazione della normativa di cui alla legge 3\naprile 2001 n. 142 e successive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori delle imprese appaltatrici che svolgono la loro attività con\ncarattere continuativo presso le imprese appaltanti possono usufruire, previo\naccordo, delle mense aziendali e dei locali appositi per lo svolgimento delle\nassemblee sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le concessioni di opere e\u002Fo servizi in appalto, con organizzazione propria\ndell'impresa appaltatrice, saranno limitate ai casi imposti da esigenze\ntecniche, organizzative, di gestione ed economiche, che potranno essere oggetto\ndi verifica in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VIII - TRASFERIMENTO DI AZIENDA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Disciplina del trasferimento di azienda.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 c.c., un trasferimento\nd'azienda in cui sono occupati più di 15 lavoratori, anche nel caso in cui il\ntrasferimento riguardi una parte della azienda, cedente e cessionario sono\ntenuti al rispetto degli obblighi di informazione e di esame congiunto previsti\ndall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428. Il cedente e il cessionario\ndevono pertanto darne comunicazione per iscritto, almeno 25 giorni prima che\nsia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta\nun'intesa vincolante tra le Parti, alle rispettive RSU\u002FRSA delle unità\nproduttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In\nmancanza delle predette RSA, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei\nconfronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e\npuò essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite della\nAssociazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.\nL'informazione deve riguardare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i motivi del programmato trasferimento d'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta scritta delle RSU\u002FRSA o dei Sindacati di categoria, comunicata\nentro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente,\nil cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro 7 giorni dal\nricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con soggetti sindacali\nrichiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi 10 giorni\ndal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli obblighi di informazione e di esame congiunto previsti dal presente\narticolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al\ntrasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata\ntrasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non\ngiustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi\nprevisti dal presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi\ndell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IX - MOBILITÀ\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Processi di riorganizzazione e mobilità dei lavoratori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per affrontare gli effetti sull'occupazione conseguenti ai processi di\nsviluppo, riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, al fine di garantire\nl'occupazione in rapporto alla contrattazione degli organici, si conviene di\ncontrattare tra le Parti, a livello aziendale di competenza, la mobilità\naziendale, definendone e concordandone in sede di confronto le modalità, i\nlimiti territoriali e i criteri obiettivi che dovranno garantire la\nprofessionalità dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch2>Titolo X - PARI OPPORTUNITÀ, AZIONI POSITIVE, TUTELA DELLA DIGNITÀ\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DELLA PERSONA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della\nRaccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni\nlegislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca\nfinalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale\nfemminile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra è costituita dalle Parti una Commissione\nParitetica Nazionale per le pari opportunità composta da 6 rappresentanti per\nciascuna delle due parti stipulanti - Associazione Nazionale Cooperative di\nConsumatori (LNC e M), Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo e\ndella Distribuzione (CCI), Associazione Italiana Cooperative di Consumo\n(AGCI-AGRITAL), Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e\nServizi (FILCAMS-CGIL), Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi\nCommerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL), Unione Italiana Lavoratori\nTurismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL). Analoghe Commissioni potranno, su\nrichiesta delle Parti, essere costituite a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compiti della Commissione Nazionale consistono nel:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)raccogliere e analizzare le informazioni contenute nel Rapporto sulla\nsituazione del personale che sarà trasmesso dalle aziende con oltre 100\ndipendenti, le quali sono tenute a redigerlo, almeno ogni 2 anni ai sensi\ndell'art. 46 del D.lgs. n. 198\u002F2006; tali rapporti saranno trasmessi\nall'EBN;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)studiare le problematiche connesse alle molestie sessuali nei luoghi di\nlavoro di cui al successivo art. 38, verificando l’eventuale consistenza del\nfenomeno nelle cooperative al fine di individuare le iniziative atte a\nprevenirle;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)predisporre schemi di progetti di azioni positive a favore del personale\nfemminile, con particolare riferimento a quanto previsto dai punti c), d) ed e)\ndell'art. 42 del D.lgs. n. 198\u002F2006;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)proporre iniziative di formazione professionale di concerto con l'EBN per\nfavorire le donne in percorso di carriera e nella riqualificazione dopo le\nassenze dal lavoro per lungo periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli schemi di progetto di formazione professionale, qualora concordemente\ndefiniti a livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le\nOO.SS. e l'eventuale adesione a uno di essi da parte delle aziende costituisce\ntitolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di\nlegge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente la Commissione nazionale elaborerà un rapporto complessivo\nsulle iniziative intraprese.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Ch3>Art. 38 - Molestie sessuali - Misure da adottare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>per la prevenzione e la repressione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>delle molestie sessuali nell'ambiente di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni delle cooperative e le imprese cooperative opereranno in\nmodo da assicurare ai propri lavoratori condizioni e relazioni di lavoro che\nassicurino una cultura di tolleranza e di reciproco rispetto tra sessi, di\ndignità della persona e delle scelte sessuali dei propri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS., le rappresentanze sindacali e i lavoratori opereranno per creare\nun clima di lavoro in cui la pratica delle molestie sessuali sia considerata\ninaccettabile e pertanto possono contribuire a far sì che nei luoghi di lavoro\nsi adottino norme di condotta tra colleghi ispirate al principio di correttezza\ne dignità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Definizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerate molestie sessuali ogni atto o comportamento, anche verbale,\na connotazione sessuale, che sia indesiderato e che, di per sé ovvero per la\nsua insistenza, sia percepibile, secondo ragionevolezza, come arrecante offesa\nalla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile\ndi creare un clima di intimidazione nei suoi confronti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assumeranno rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che,\nesplicitamente o implicitamente, siano accompagnate da minacce o ricatti da\nparte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla\ncostituzione, allo svolgimento e alla estinzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Prevenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si riconosce che il tema delle molestie sessuali sul luogo di lavoro\ncostituisce materia di interesse sindacale e del lavoro ai sensi dell'art. 20,\ncomma 2) della legge 20 maggio 1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A cura delle parti stipulanti le disposizioni in materia di molestie\nsessuali dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori (ad es.\nmediante affissione in ogni singola unità produttiva e in luogo accessibile a\ntutti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede aziendale si dedicherà la necessaria attenzione alla formazione\nculturale del personale ai fini del rispetto delle norme di prevenzione o dei\ncodici di comportamento in materia di molestie sessuali sui luoghi di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, a livello aziendale o territoriale potranno essere adottate\nopportune iniziative congiunte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si realizzeranno specifici interventi formativi anche per il personale con\nfunzioni direttive sulla specifica tematica delle molestie sessuali in ambiente\ndi lavoro, al fine di una migliore attività di prevenzione e di crescita\nculturale di tutti i lavoratori nel rispetto dei principi fondanti della\ndistintività e dei valori del lavoro in cooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, a livello aziendale o territoriale, in caso di richiesta di una\ndelle parti firmatarie il CCNL di attivare appositi Organi (persona fisica od\nOrgano collegiale), si impegnano ad aprire un confronto per valutare\nl'opportunità di costituire o indicare un apposito Organo deputato a ricevere\nnotizie, segnalazioni o denunce di molestie sessuali, dal quale ogni lavoratore\npossa anche ricevere assistenza o consulenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene fatto salvo quanto già previsto a livello aziendale sulla materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Garanzie e riservatezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i soggetti comunque coinvolti nella trattazione di eventuali casi di\nmolestie sessuali saranno tenuti all'assoluto riserbo sui fatti e sulle notizie\ndi cui vengono a conoscenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti di chi ha\ndenunciato o segnalato casi di molestia sessuale, ovvero di chi ha testimoniato\nper l'accertamento dei fatti, sarà ritenuta assolutamente riprovevole sul\npiano etico e valutabile sotto il profilo disciplinare, così come previsto\ndalle norme del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il comportamento di chi denuncia, ovvero riferisce molestie sessuali poi\naccertate inesistenti, sarà ritenuto riprovevole sul piano etico e valutabile\nsotto il profilo disciplinare, così come previsto dalle norme del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che si è accertato essere\nstati vittime di molestie sessuali le aziende si adopereranno per favorirne la\nricollocazione nell'ambiente di lavoro, garantendo la riservatezza e un\nadeguato sostegno psicologico e morale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Ch3>Art. 39 - “Mobbing” - Misure da adottare per la prevenzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e la repressione di ogni forma di violenza morale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e persecuzione psicologica (mobbing negli ambienti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di lavoro).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconfermano il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad\nessere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria integrità\npsicofisica e nella personalità morale a prescindere dalle funzioni e ruoli\nsvolti nell'ambito dell'attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Definizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono da considerarsi violenze morali e persecuzioni psicologiche (mobbing),\nnell'ambito del rapporto di lavoro, tutte quelle azioni e tutti quei\ncomportamenti che, attuati in modo sistematico, duraturo e con evidente\npremeditazione, mirano a discriminare, screditare, offendere o vessare il\nlavoratore e comunque a danneggiarlo nella sua personalità e dignità,\nincidendo sulla di lui situazione privata e professionale, nonché sulle\nrelazioni sociali, oltre che sulla salute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Prevenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A cura delle parti stipulanti le disposizioni in materia di mobbing dovranno\nessere portate a conoscenza di tutti i lavoratori (per es. mediante affissione\nin ogni singola unità produttiva e in luogo accessibile a tutti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si riconosce che il tema del mobbing rientra nelle materie di interesse\nsindacale e del lavoro ai sensi dell'art. 20, comma 2) della legge 19 maggio\n1970 n. 300 e pertanto a livello aziendale si potranno anche attivare, previo\npreventivo confronto, iniziative congiunte atte a favorire azioni positive per\nla prevenzione di quanto definito in materia di mobbing dal presente\nprotocollo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede aziendale si dedicherà la necessaria attenzione alla formazione del\npersonale con funzioni direttive e degli addetti alle attività di\ncoordinamento e gestione del personale sulla specifica tematica del\n“mobbing”, fornendo loro le necessarie informazioni e supporti per un\npositivo inserimento nell'ambito organizzativo dei lavoratori, nonché le\ninformazioni relative alle misure adottate per la prevenzione di ogni forma di\npersecuzione sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le iniziative formative realizzate delle imprese saranno oggetto di un\napposito incontro informativo, di norma nel 1° quadrimestre di ogni anno, con\nle RSU\u002FRSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali iniziative e la loro pratica attuazione potranno essere affidate anche\nad esperti della materia e saranno orientate alla prevenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, a livello aziendale o territoriale, in caso di richiesta di una\ndelle parti firmatarie il presente CCNL di attivare appositi Organi (persona\nfisica od Organo collegiale), si impegnano ad aprire un confronto per valutare\nl'opportunità di costituire o indicare un apposito Organo (persona fisica od\nOrgano collegiale) deputato a ricevere notizie, segnalazioni o denunce di\nmobbing, dal quale ogni lavoratore possa anche ricevere assistenza e\nconsulenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale realizzazione di tale Organo avverrà in via sperimentale e\ncon una durata che preveda comunque una verifica intermedia allo stesso livello\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Garanzie e riservatezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i soggetti comunque coinvolti nella trattazione di eventuali casi di\nviolenza morale e persecuzione psicologica saranno tenuti all'assoluto riserbo\nsui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza. Ogni forma di\nritorsione, diretta o indiretta, nei confronti di chi ha denunciato o segnalato\ncasi di violenza morale e persecuzione psicologica, ovvero di chi ha\ntestimoniato per l'accertamento dei fatti, sarà da ritenersi assolutamente\nriprovevole sul piano etico e senz'altro valutabile sotto il profilo\ndisciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il comportamento di chi denuncia, ovvero riferisce fatti e circostanze poi\naccertati inesistenti, sarà da considerarsi assolutamente riprovevole sul\npiano etico e senz'altro valutabile sotto il profilo disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori che si è accertato essere stati vittime di\nviolenze morali e persecuzioni psicologiche le aziende si adopereranno per\nfavorirne il reinserimento nell'ambiente di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte III - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XI - ASSUNZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Norme\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in\nvigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D.lgs. 26 maggio 1997 n. 152, l'assunzione dovrà risultare da\natto scritto, contenente le seguenti indicazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la data di inizio del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la durata dell'eventuale periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante\nl'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede\ndel datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di\nlavoro a tempo determinato o indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)la qualifica del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)il livello di inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)il trattamento economico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)il rinvio alle norme del CCNL applicato con riguardo alle condizioni di\nlavoro previste dalla legge e non espressamente sopraindicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Documenti per l'assunzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'assunzione possono essere richiesti i seguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)certificato del titolo di studio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)documentazione dei precedenti rapporti di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)eventuali altri documenti richiesti dalle disposizioni di legge, nazionali\ne regionali, in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)libretto di idoneità sanitaria o altra documentazione richiesta dall'Ente\nregionale, per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e\nvendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14 della legge 30 aprile 1962\nn. 283 e all'art. 37 del DPR 26 marzo 1980 n. 327 concernente il regolamento di\nattuazione della legge stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)documentazioni e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle leggi\nprevidenziali e fiscali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003 n.\n196);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)eventuali altri documenti e certificati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cooperativa è tenuta a rilasciare ricevuta dei documenti richiesti e\nconsegnati dal lavoratore. Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali\nsuccessivi mutamenti di residenza e di domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 42 - Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti\nlimiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Quadri e liv. 1): 150 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 2) e 3): 60 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 4) e 5): 45 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. 6): 30 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 1, legge n. 9 del 2009, il periodo indicato per Quadri e\nliv. 1) deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i\nrestanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere\ninferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica alla quale il\nlavoratore stesso è stato attribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere rescisso in\nqualsiasi momento, da una parte e dall'altra, senza preavviso. In tale caso\nspettano al lavoratore il TFR, i ratei di ferie e delle mensilità\nsupplementari, calcolati per 12simi in base ai mesi di servizio prestati in\ncooperativa, computandosi per mese intero le frazioni di mese superiori ai 15\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle Parti abbia dato\nregolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata e il\nperiodo sarà computato nell'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo\ncostituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a\ntutti i precedenti CCNL del settore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Ch2>Titolo XII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione I - NORME GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Inquadramento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica, fondata su\ndeclaratorie e profili, articolata in livelli, in ciascuno dei quali sono\ncomprese diverse categorie di lavoratori anche se, agli effetti delle norme di\nlegge o delle disposizioni contrattuali, mutualistiche, previdenziali e simili,\nprevedono, allo stato, trattamento differenziato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai singoli livelli corrispondono altrettanti livelli di retribuzione minima\ntabellare nazionale, di cui ai successivi artt. 185 e 187.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche e i\nrequisiti per l'inquadramento delle mansioni nel livello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto\nprofessionale delle mansioni in essi considerate e hanno valore\nesemplificativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le mansioni non rappresentate nei profili, l'inquadramento sarà\neffettuato sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili\ndelle qualifiche indicate in ciascun livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono che la nuova classificazione unica non modifica le\nnorme contenute nel CCNL 1° gennaio 1971 e nei CCNL precedenti per i relativi\nperiodi in vigore, riguardanti i diversi trattamenti del personale con mansioni\nimpiegatizie e del personale con mansioni non impiegatizie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro\nefficacia sia nell'ambito di ciascun istituto e delle singole norme, che\nnell'ambito dell'intero contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nuova classificazione, pertanto, non modifica le sfere di applicazione di\nleggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra\nmansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate\nnel CCNL 1° gennaio 1971, quali il trattamento per richiamo alle armi,\nl'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra\nnormativa in vigore ed emananda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istituzione del livello QQQuadri nella classificazione, salvo quanto\nstabilito dalla legge 13 maggio 1985 n. 190 e dalle norme della successiva\nsezione II del presente titolo, non comporta per essi modificazioni alla\napplicazione delle norme per il personale con mansioni impiegatizie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale in materia di sfera di applicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e di classificazione del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono altresì sulla necessità di procedere a un\napprofondimento finalizzato alla integrazione della sfera di applicazione del\npresente CCNL e della classificazione generale del personale. In particolare,\nterranno in considerazione le figure emergenti dei vari settori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Livelli di inquadramento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I requisiti di appartenenza alla categoria dei Quadri sono definiti alla\nsuccessiva sezione II del presente titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori, inseriti nei diversi servizi\naziendali, dotati di necessaria competenza professionale accompagnata da\nnotevole esperienza di lavoro acquisita anche nell'esercizio della funzione\nstessa, ai quali sono affidate mansioni che implicano la responsabilità\ngestionale e\u002Fo il coordinamento e il controllo delle attività di importanti\nstrutture aziendali, disponendo dei necessari poteri per l'attuazione delle\ndirettive loro impartite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori responsabili dell'andamento funzionale e organizzativo di una\ngrande unità di vendita che, nell'ambito delle politiche aziendali e delle\nprocedure stabilite e nel rispetto delle disposizioni di legge, assicurano la\nrazionale gestione del punto di vendita. Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabili di negozio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, nell'ambito della propria attività e sulla base delle\ndirettive ricevute, svolgono, con autonomia operativa, rilevanti compiti di\nelaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi e\u002Fo\ntecnici, coordinando, se necessario, l'attività di altri lavoratori o uffici\nposti alle loro dipendenze, o lavoratori che svolgono compiti di coordinamento\ne controllo della corretta contabilizzazione dei fatti amministrativi, della\npreparazione dei bilanci infrannuali e annuali e della tenuta dei libri\ncontabili. Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capi di un ufficio autonomo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capi contabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base alle indicazioni ricevute e alla valutazione dei\ndati a loro forniti, effettuano acquisti di rilevante impegno e\u002Fo complessità\nin relazione alla entità, alla estensione della gamma merceologica e dei\nfornitori, tali da richiedere specifiche conoscenze tecniche relative al\nsettore merceologico di competenza e alle tecniche di vendita della\ncooperativa; i suddetti lavoratori impostano e concludono le relative\ntrattative, definiscono i fornitori, le condizioni e le clausole di acquisto,\npartecipano alla definizione delle scelte della gamma merceologica insieme alle\ncooperative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- compratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori con responsabilità tecnica e organizzativa che dirigono e\ncoordinano l'attività di un magazzino di settore merceologico con\narticolazione di funzioni organizzative interne sufficientemente autonome e che\ncoordinano almeno 2 responsabili di settori organizzativi interni e assicurano,\nnel rispetto delle direttive e delle procedure stabilite, la razionale gestione\ndelle varie fasi di attività del magazzino. Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capi magazzinieri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, nell'ambito della propria attività di intervento sui punti\ndi vendita e sulla base di indicazioni ricevute dai responsabili dei settori di\nappartenenza, hanno la responsabilità di elaborare, con relativa autonomia,\nprogrammi operativi e di dare ad essi pratica attuazione, con apporti tecnici\ndiretti, nell'ambito delle linee di politica aziendale stabilite nei vari\nsettori, assicurandone la corretta applicazione. Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistenti di direzione: commerciale, personale, strutture etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, coordinati dal responsabile di negozio di cui all'ex liv.\n1S) o Quadri, sotto la propria responsabilità, coordinano e controllano\nl'andamento funzionale e organizzativo del settore “food e non food” a\ngamma merceologica completa. Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capi settori di negozio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori responsabili dell'andamento funzionale e organizzativo del\nreparto di ipermercato loro affidato, di rilevante impegno in relazione alla\ncomplessità organizzativa, alla entità e alla estensione della gamma\nmerceologica e del numero dei fornitori, che operano sulla base delle direttive\ndel capo diretto gestendo la contrattualistica degli acquisti e sono\nresponsabili degli obiettivi concordati di vendita, di servizio, dei costi e\ndel margine del reparto di competenza. Sono altresì responsabili della\norganizzazione, della gestione, sviluppo delle risorse umane, assicurando il\nrispetto delle procedure aziendali e delle norme di legge di propria\ncompetenza. Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capi reparto ipermercato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori adibiti al Centro elettronico di elaborazione dati che studiano e\ndefiniscono le funzioni aziendali individuandone i flussi informativi e le\ncorrelazioni logiche, semplificandone le fasi di realizzazione; studiano il\ndimensionamento dell'hardware; studiano, sperimentano e gestiscono il software\ndi base. Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analista programmatore di sistema\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che studiano, definiscono e descrivono le funzioni logiche delle\napplicazioni; definiscono nei vari aspetti gli archivi sui supporti\ndell'elaboratore e i flussi; concordano con l'utente i documenti di input e di\noutput; definiscono i diagrammi di flusso della procedura; producono tutta la\ndocumentazione necessaria per i programmatori, predisponendo, se del caso, le\nrelative misure organizzative e assegnando ai programmatori i compiti per la\nrealizzazione dei programmi; effettuano il test della intera procedura prima\ndel rilascio al settore operativo. Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analisti di procedura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analisti che svolgano anche funzioni di programmatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analisti responsabili di area applicativa con compiti di coordinamento e\npianificazione di gruppi di analisti del liv. 2) e\u002Fo programmatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori responsabili della validità della integrità della catalogazione\ne dell'aggiornamento dei dati contenuti in un “data-base”. Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- data-base administrator\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che sovrintendono al personale addetto all'elaboratore operante\nin multiprogrammazione e in teleprocessing locale e remoto, compreso RJE,\nnonché alle unità periferiche ad esso collegate e alle apparecchiature\nausiliarie; schedulano i lavori sull'elaboratore con la diretta responsabilità\ndella produzione dei risultati in tempo utile; sovrintendono alla gestione dei\nterminali remoti (a distanza); predispongono e aggiornano le procedure per\nl'esecuzione dei lavori. Lavoratori che, in possesso di notevole conoscenza\ndelle tecniche della elaborazione elettronica dei dati e di sufficiente\nesperienza acquisita nel campo scientifico, sono responsabili dell'andamento\nfunzionale e organizzativo del Centro EDP. Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo Centro EDP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabili di settore operativo EDP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabili sala macchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto che\nsvolgono compiti, che possono anche essere di coordinamento e di controllo, per\ni quali è richiesta una adeguata competenza professionale accompagnata da\nnotevole esperienza di lavoro acquisita anche nell'esercizio della funzione\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori responsabili dell'andamento di strutture di vendita non previsti\nai livelli superiori che, nel rispetto delle disposizioni di legge, nonché\nnell'ambito delle politiche e delle procedure stabilite, assicurano la\nrazionale gestione del punto di vendita. Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabili di negozio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ispettori alle vendite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori specializzati e\u002Fo con requisiti e capacità professionali\ntecnico-organizzative comunque conseguiti che, in base alle indicazioni del\nloro diretto superiore, hanno la responsabilità funzionale dei reparti di una\ngrande struttura di vendita di cui all'ex liv. 1S) o Quadro, per la cui\nattività e funzionalità necessitano di superfici, strutture e addetti (sia\nd’ordine che specializzati) di ragguardevole entità e numero e comunque quei\nlavoratori che dirigono strutture di reparto o di area merceologica che, per\nnumero di addetti e\u002Fo complessità e quantità delle attività, sono\nobiettivamente assimilabili alle strutture di reparto di cui sopra, quali i\nreparti di macelleria aventi tali caratteristiche. Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capi reparto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori con responsabilità tecnica e organizzativa delle attività di\nmagazzino relative al proprio settore i quali, anche coordinando altri\nlavoratori, provvedono, con l'osservanza dei metodi e delle procedure\nstabilite, al controllo della qualità e della quantità delle merci in arrivo\ne in partenza, curando la compilazione delle prescritte documentazioni e\nprovvedono, ove necessario, alla reintegrazione dell'assortimento della gamma\nmerceologica. Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazzinieri consegnatari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni generali e anche avvalendosi di\nprocedure esistenti, provvedono, nell'ambito della loro attività, all'analisi,\nal controllo e alla imputazione di fatti amministrativi e contabili, formulano\nsituazioni preventive e consuntive necessarie alla stesura di risultanze\neconomiche e patrimoniali, oppure effettuano analisi, controllo e sintesi della\nsituazione delle partite di rilevante entità e complessità relative a tutte\nle voci del piano dei conti, disponendo gli interventi tecnici idonei alla\nrettifica e all'aggiornamento delle voci medesime, dei documenti, delle\nscritture e delle situazioni contabili; lavoratori che, con equivalente\ncontenuto professionale, svolgono anche compiti di coordinamento e controllo\ndell'attività dell'ufficio a cui sono preposti. Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contabili con mansioni di concetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capi ufficio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base alle indicazioni ricevute e a metodologie esistenti,\nnell'ambito del proprio Centro di attività e attenendosi ad istruzioni loro\nimpartite relative ai criteri di scelta dei fornitori, a clausole e condizioni\nda applicare, effettuano approvvigionamenti che richiedono il possesso di\nadeguate conoscenze merceologiche nonché, ove richiesto, assistono e\ncollaborano con i compratori di cui al liv. 1). Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- compratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a procedure\nesistenti, eseguono e controllano da consolle e\u002Fo video i vari cicli di lavoro\ndell'elaboratore, assicurando la regolarità del ciclo di elaborazione con\ninterventi di ordine di rettifica, stabilendo le priorità delle elaborazioni\nda eseguire e coordinando il lavoro degli altri operatori. Lavoratori che, in\nbase alle istruzioni ricevute o con riferimento alle metodologie esistenti,\npredispongono i programmi di lavoro sull'elaboratore. Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capi turno operatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatori con conoscenza delle procedure e con autonomia gestionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di documentazione ricevuta dall'analista, con\nriferimento a metodologie esistenti, scrivono e codificano i programmi nel\nlinguaggio di programmazione; compongono i relativi diagrammi e la\ndocumentazione necessaria; eseguono i test di prova controllandone i risultati;\neseguono modifiche e migliorie ai programmi esistenti e\u002Fo partecipano alla\nstesura delle procedure e alla formazione dell'utente. Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori addetti a mansioni che permettono l'acquisizione di conoscenze\ntecnico-pratiche necessarie per svolgere mansioni di livello superiore per un\nperiodo massimo di 18 mesi. Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analisti di sistema o di procedura in training etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori responsabili a livello funzionale e organizzativo del reparto di\nipermercato loro affidato che svolgono compiti operativamente autonomi sulla\nbase di specifiche direttive del capo diretto, attenendosi a istruzioni loro\nimpartite relative alle scelte dei fornitori, a clausole e condizioni da\napplicare e che gestiscono in tale ambito, anche parzialmente, la\ncontrattualistica degli acquisti. Sono responsabili degli obiettivi assegnati\ndi vendite, di servizio, dei costi e del margine di competenza; sono\nresponsabili altresì dell’organizzazione del lavoro e della gestione delle\nrisorse umane e assicurano il rispetto delle procedure aziendali e delle norme\ndi legge per quanto di competenza. Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capi reparto di ipermercato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto e con\nfunzioni per le quali si richiede una adeguata preparazione professionale,\nnonché i lavoratori che compiono lavori e operazioni la cui esecuzione\nrichiede specifiche conoscenze tecniche e adeguate capacità di esecuzione\npratica comunque acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 180.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori inquadrati al liv. 3) sulla base della specifica declaratoria ai\nquali, oltre alle mansioni previste dal proprio profilo professionale, vengono\naffidate con carattere di continuità funzioni di coordinamento di più\nlavoratori anche di pari livello e di raccordo con il superiore diretto.\nEsempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coordinatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, oltre a possedere le caratteristiche del profilo 3) del liv.\n3) (parametro 167) e svolgere le relative mansioni (frigorista,\nelettricista-impiantista, meccanico-motorista), compiono - con maggiore\nabilità professionale e autonomia operativa, espressione di particolari,\nspecifiche competenze - lavori che presuppongono comprovate conoscenze di\ntecnologie avanzate relative al funzionamento di impianti e macchinari\ncomplessi, coordinando anche altri lavoratori. Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operai specializzati provetti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori di cui al profilo professionale 4) del liv. 3) (parametro 167)\nche coordinano almeno 2 macellai provetti. Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capi reparto macelleria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 167.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori con formazione specifica relativa allo svolgimento di lavori o\nfunzioni che si esplicano attraverso procedure e tecniche definite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori adibiti a compiti di guida, controllo e coordinamento di reparto\no squadra con apporti tecnici e pratici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che sanno eseguire correttamente e in autonomia le operazioni\ninerenti alla loro specializzazione per la cui esecuzione occorre la relativa\ncapacità tecnico-pratica. Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operaio specializzato provetto (frigorista, elettricista-impiantista,\nmeccanico-motorista);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gastronomo preparatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori con adeguate e specifiche capacità professionali acquisite\nmediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica che, in autonomia\noperativa, nell'ambito delle mansioni e procedure assegnate, svolgono con\nperizia tutte le fasi di lavoro quali taglio, disossatura, sfesatura,\nrimondatura, taglio a filo (a mano o a macchina), presentazione in vassoio,\nrifilatura dei tagli e confezionamento. Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- macellaio specializzato provetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base alle indicazioni ricevute, hanno la responsabilità\ntecnico-organizzativa del reparto loro affidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capi reparto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che conducono prevalentemente autoarticolati, autotreni o\nequivalenti mezzi pesanti. In sede aziendale si darà pratica attuazione al\npassaggio di livello, previa verifica dell'esistenza delle condizioni di cui\nsopra. Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista consegnatario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori responsabili di negozio con funzioni di vendita e che coordinano\nun massimo di 8 addetti. Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gerenti o gestori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capi negozio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede locale tra le parti competenti si conviene di esaminare casi\nspecifici che giustifichino il passaggio al liv. 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la particolare attività svolta dai gerenti o gestori delle cooperative\ndelle province di Trento e Bolzano, la determinazione dell'esatto inquadramento\nè demandata a livello provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base alle norme in uso nel loro campo di attività,\nsvolgono compiti di segreteria, redigono corrispondenza anche avvalendosi di\nappunti stenografici, raccolgono, curandone l'archiviazione, dati e documenti,\nselezionandoli e ordinandoli per corredare pratiche o per trasmettere\ninformazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- segretari di direzione con mansioni di concetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con sufficiente apporto di apprezzamento e di iniziativa\npropria, nell'ambito di procedure operative relative al sistema contabile\nadottato nello specifico campo di competenza, rilevano e sviluppano dati anche\ndiversi per l'elaborazione di situazioni riepilogative o rendiconti,\neffettuando anche l'imputazione ai conti, nonché interventi operativi sulle\nposizioni contabili dei clienti, fornitori etc. ed eseguendo, se del caso,\noperazioni di cassa con effettuazione delle relative scritturazioni\ncontabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contabili\u002Fimpiegati amministrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che effettuano, in base a precise istruzioni e secondo schemi\npreordinati, la preparazione e l'avviamento dell'elaboratore elettronico;\nseguono le fasi operative e coadiuvano l'operatore consollista nella gestione\ndella consolle e\u002Fo video; conducono il macchinario ausiliario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatori di sistema di elaborazione elettronica dei dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori addetti a mansioni che permettono l'acquisizione di conoscenze\nteorico-pratiche necessarie a svolgere mansioni di livello superiore per un\nmassimo di 18 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmatori junior.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, nell'ambito delle procedure stabilite, effettuano il filtro\ne la preparazione di tutti i documenti da passare in perforazione e\u002Fo\nregistrazione elettronica e ne curano la distribuzione agli addetti alla\nperforazione e\u002Fo registrazione elettronica in modo funzionale alla\norganizzazione del lavoro e\u002Fo effettuano il filtro, il controllo di merito e lo\nsmistamento ai vari utenti dei documenti in uscita dal calcolatore,\narchiviandone in maniera sistematica le copie di competenza dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- codificatori addetti al filtro documenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con comprovata esperienza nella attività specifica, hanno\nla responsabilità dei controlli qualitativi e quantitatividel ricevimento\nmerci, sistemazione e suddivisione per l'allestimento e lo stoccaggio delle\nstesse, riordino e gestione dei resi e curano la relativa documentazione\namministrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ricevitore responsabile merci di ipermercato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori addetti agli uffici amministrativi, tecnici e commercialiche, con\nsufficiente apporto di apprezzamento e di iniziativa propria nell'ambito di\nprocedure operative definite, svolgono attività e mansioni di concetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegati di concetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni o lavori\nche richiedono adeguata preparazione professionale acquisita con la necessaria\nesperienza di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 155.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori ai quali, oltre alle mansioni previste dal proprio profilo\nprofessionale o mansioni promiscue di equivalente contenuto, vengono attribuite\ncon carattere di continuità, nell'ambito della organizzazione del lavoro in\natto, mansioni di coordinamento di più lavoratori anche di pari livello e di\nraccordo con il superiore diretto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coordinatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto cassa centrale ipermercato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti chiariscono che l'individuazione di tale profilo non comporta\nl'introduzione generalizzata, indipendente dai modelli organizzativi concordati\ntra le Parti, bensì tale profilo viene riconosciuto in stretto rapporto a\nmodelli di organizzazione del lavoro concordati che esplicitamente lo\nprevedano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore in possesso di specifiche conoscenze professionali acquisite con\nadeguata esperienza lavorativa al banco salumi, gastronomia, pesce o carni, in\ngrado di fornire utili indicazioni per il buon andamento dell'attività al\nbanco e di porre la propria esperienza ai fini dell'affiancamento addestrativo\ncon compiti di semplice coordinamento operativo di altri addetti, che svolge al\nsuddetto banco in modo continuativo le seguenti operazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-uso delle macchine, attrezzature e strumenti di lavoro in dotazione al\nreparto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavorazione e taglio, riducendo al minimo scarti e dispersioni nonché\npesature, confezionamento di prodotti sia al banco tradizionale che a libero\nservizio; lavorazione e taglio, eviscerazione e pulizia prodotto, nonché\npesatura e confezionamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-applicazione di tecniche di servizio con particolare riferimento alla\npresentazione del prodotto e alla fornitura di indicazione e consigli alla\nclientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conservazione dei prodotti o rotazione dei prodotti in assortimento,\nassicurando una buona presentazione degli stessi e offrendo una costante\nimmagine di freschezza e di pulizia, nell'assoluto rispetto delle norme\nigienico-sanitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- salumiere banconiere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto qualificato al banco pesce\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto qualificato al banco carni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro 144.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori addetti agli uffici amministrativi, tecnici e commerciali che,\nnel rispetto delle procedure prestabilite, svolgono attività e mansioni\nd'ordine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita: addetto\nall'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali\nl'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relative registrazioni, di\npreparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione\ndello scoperto e di rifornimento merci dei banchi o scaffalature, di\nmovimentazione fisica delle merci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori addetti alla vendita al pubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori di magazzino addetti alle operazioni di preparazione e\nmovimentazione, trasporto e consegna delle merci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori addetti all'insieme delle operazioni nei magazzini di\nsmistamento, Centri di distribuzione e\u002Fo depositi, con oltre 18 mesi di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato e\u002Fo contabile d'ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stenodattilografo e dattilografo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- centralinista telefonico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- perforatore\u002Fverificatore su schede;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- registratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- verificatore su supporti magnetici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- videista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- commesso alle vendite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alle operazioni ausiliarie di vendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operai specializzati: autista consegnatario; autisti non compresi nel liv.\n3);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- preparatore di commissioni; carrellista-mulettista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori addetti al Centro EDP con funzioni esecutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- perforatore verificatore su schede\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- registratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- verificatore su supporti magnetici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- videista (perforazione, verifica e\u002Fo registrazione su video)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto data-entry\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori con capacità di compiere lavori\nod operazioni che chiedono il possesso di normali conoscenze di lavoro comunque\nacquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori di primo impiego in attesa del tempo utile di formazione per\nl'inserimento nel liv. 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale\nlibero servizio: addetti all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita,\nintendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e\nrelative registrazioni, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di\nmarcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli\nstessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-commessi alla vendita per i primi 18 mesi di servizio per coloro che non\nhanno fatto l'apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita per i primi 18 mesi di\nservizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, Centri\ndi distribuzione e\u002Fo depositi per i primi 18 mesi di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti alla vigilanza e\u002Fo sorveglianza diurna e notturna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- guardiano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- custode\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- portiere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- usciere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Personale generico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al confezionamento e\u002Fo prezzatura merci di magazzino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al carico e scarico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a semplici operazioni per\nla cui esecuzione non occorre alcuna preparazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti alle pulizie anche con mezzi meccanici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti alla classificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I gestori o gerenti, di cui al liv. 3), sono quei prestatori d'opera che\nhanno in consegna il negozio o lo spaccio tradizionale sotto la loro\nresponsabilità e ne rispondono, a norma delle disposizioni del presente CCNL,\nai fini della disciplina, dell'inventario e\u002Fo dell'andamento degli affari, ai\ndirigenti della cooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Note alla classificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che l'assegnazione dei lavoratori al parametro\nsuperiore del medesimo livello di inquadramento avviene esclusivamente in\nrelazione ai contenuti della declaratoria contrattuale del livello stesso e\nche, con l'istituzione del doppio parametro retributivo suddetto, non hanno\ninteso istituire un livello superiore di mansioni. Pertanto, riconfermano il\nprincipio della equivalenza delle mansioni all'interno di ciascun livello a\ntutti gli effetti contrattuali e, principalmente, ai fini della eventuale\nmobilità aziendale che le Parti non hanno inteso ulteriormente vincolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti retributivi derivanti dalla differenza fra i nuovi parametri e\nquelli preesistenti nello stesso livello assorbono fino a concorrenza le\nindennità previste in sede aziendale a titolo equivalente, comunque\ndenominato, per le relative figure professionali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Passaggi di qualifica.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 13, legge n. 300\u002F1970, il prestatore di lavoro deve\nessere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle\ncorrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero\na mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna\ndiminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori\nil prestatore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta, e\nl'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo\nper sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del\nposto, dopo un periodo non superiore a 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Attività prevalente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad eccezione delle mansioni relative alle qualifiche di addetto alle\noperazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio o\ndi addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, Centri di\ndistribuzione e\u002Fo depositi (livv. 4 e 5) in caso di mansioni promiscue si farà\nriferimento alla attività prevalente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale,\nsempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di\naddestramento e non abbia carattere accessorio e complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso, fermo restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore\ncompeterà l'inquadramento al livello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Trattamento economico - Anzianità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione\ncontrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all'atto\ndella promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo\nlivello, manterrà la relativa eccedenza come assegno ‘ad personam’. In\nogni caso tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità\ne dalla ex indennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 48 - Responsabilità civili e penali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori con funzioni di carattere direttivo e a quelli con\nresponsabilità di direzione esecutiva, nei casi in cui le norme di legge o di\nregolamento attribuiscano loro specifiche responsabilità civili o penali,\nanche in presenza di apposite deleghe nei rapporti con terzi, è riconosciuta\nl'assistenza legale e la copertura di eventuali spese connesse, in caso di\nprocedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e\nrelative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni\nsvolte.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione II - NORME APPLICABILI ALLA CATEGORIA DEI QUADRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Requisiti di appartenenza alla categoria Quadri.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La categoria di Quadro, prevista dalla legge 13 maggio 1985 n. 190, è\nattribuita a quei lavoratori subordinati che, senza appartenere alla categoria\ndei dirigenti, sono titolari delle posizioni organizzative aziendali di\nmaggiore rilievo per ampiezza e natura che richiedono un elevato contenuto\nprofessionale ed esercitano, con carattere continuativo, mansioni nelle quali\nsono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovrintendenza\ne coordinamento di altri lavoratori, responsabilità e autonomia nella gestione\ndelle risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati delle\nmansioni svolte. Tali lavoratori svolgono un ruolo di fondamentale importanza\nai fini del perseguimento degli obiettivi aziendali, in rapporto con la\nsovrastante struttura dirigenziale. È pertanto obiettivo delle imprese\ncooperative porre in essere azioni che valorizzino la categoria di Quadro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'interno dei criteri generali assumono particolare rilevanza quelli\nconnessi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)alle conoscenze specifiche elevate nel proprio campo di competenza,\naccompagnate da una esperienza lavorativa in ruoli direttivi maturata nella\nazienda, o in aziende similari, valide e temporalmente consolidate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)alla istruzione o formazione di base buona e diversificata che consenta\ndi rapportare le problematiche della posizione a quelle più ampie della\ngestione aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)alla capacità innovativa e\u002Fo all'attitudine a lavorare per obiettivi\nglobali e integrati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)alla capacità gestionale riferita, in particolare, alla utilizzazione\ndelle risorse umane e strumentali e alla collaborazione con altre unità\norganizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede aziendale tra la Direzione e la rappresentanza sindacale dei Quadri\nsi provvederà, se del caso, alla loro integrazione o specificazione, tenuta di\nconto la particolare struttura organizzativa dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Profili.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° profilo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in armonia con gli indirizzi e gli obiettivi generali\nstabiliti dalla Direzione aziendale, programmano e organizzano le attività\nproduttive e funzionali di unità organizzative molto rilevanti per dimensione\ne complessità, in funzione del raggiungimento degli obiettivi aziendali, sia\nin termini di efficacia che di efficienza, nell'area di responsabilità di\nruolo attribuita e che sono chiamati a collaborare con un particolare\ncontributo d'iniziative alla formulazione dei suddetti programmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabili di strutture organizzative di rilevante complessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° profilo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di direttive generali aziendali, nell'ambito del\nproprio campo di attività (amministrativo, tecnico, acquisti e vendite etc.) e\ncon la necessaria conoscenza dei settori correlati, svolgono analisi ed\nelaborazioni complesse di problematiche finalizzate al conseguimento degli\nobiettivi della cooperativa, provvedendo alla loro impostazione e sviluppo e\ncurandone le relative fasi di esecuzione. A tal fine possono avvalersi\ndell'apporto di altri lavoratori non gerarchicamente subordinati, realizzandone\nil coordinamento operativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- specialisti di settore aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° profilo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, nell'ambito delle politiche aziendali e sotto la propria\nresponsabilità, dirigono e assicurano l'andamento funzionale e organizzativo\ndelle strutture di vendita cui sono preposti, composte dal supermercato\nalimentari e dal magazzino non alimentari a gamma merceologica completa,\nnonché lavoratori che dirigono ed assicurano l'andamento funzionale e\norganizzativo di strutture di vendita le quali, per i dati complessivi di\ndimensioni, numero di addetti, complessità e quantità delle attività, sono\nobiettivamente assimilabili alla struttura di vendita di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabili di negozio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° profilo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori adibiti al Centro elettronico di elaborazioni dati che studiano e\ndefiniscono le funzioni aziendali individuandone i flussi informativi e le\ncorrelazioni logiche, semplificandone le fasi di realizzazione; studiano il\ndimensionamento dell'hardware; studiano, sperimentano e gestiscono il software\ndi base, coordinando altri analisti e\u002Fo programmatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabili analisi del sistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° profilo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali\nstabiliti dalla Direzione aziendale, sono preposti alla responsabilità di\nsettori merceologici di rilevante importanza (per numero di merceologie, di\nreferenze, di fornitori e per volume d'affari) e complessità (merceologiche,\ndi mercato e procedurali), ed operano con elevata autonomia decisionale e\nmargini di discrezionalità nella determinazione delle condizioni\nd'acquisto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capi settore con compiti di guida e coordinamento operativo dei\ncompratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° profilo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori in possesso di notevoli conoscenze nella\u002Fe disciplina\u002Fe di\npropria competenza che collaborano con la Direzione aziendale, fornendo\ncontributi originali e creativi alla elaborazione delle strategie dell'impresa\ne alla determinazione degli obiettivi nonché, nella fase realizzativa, alla\nelaborazione di programmi e\u002Fo di progetti e\u002Fo di sistemi di controllo ad alta\nspecializzazione e di notevole interesse aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progettisti - ricercatori - responsabili di analisi e programmazione\ngenerale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7° profilo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in armonia con gli indirizzi e gli obiettivi generali,\nrelativi all'area di loro competenza, stabiliti dalla Direzione aziendale o dal\nDirettore dell'ipermercato, decidono sulle scelte di gestione commerciale dei\nreparti da loro coordinati (politica degli assortimenti, degli acquisti e delle\nvendite) e sono responsabili per l'area di competenza degli obiettivi\nconcordati di vendita, servizio, costi, margine, sviluppo risorse umane,\nnonché del coordinamento dei capi reparto e garantiscono l'applicazione di\ntutte le norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capi area ipermercato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Attribuzione della categoria e procedure.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attribuzione della categoria di Quadro è operata dalla azienda sulla base\ndella rispondenza della professionalità e delle responsabilità ai criteri\nsopra enunciati in relazione alla particolare struttura organizzativa\naziendale. L'attribuzione della categoria di Quadro, unitamente alla\nindicazione della funzione attribuita, verrà comunicata dalla azienda ai\nlavoratori interessati e contemporaneamente alla rappresentanza sindacale dei\nQuadri stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che le sottoindicate procedure non sospendono l'efficacia\nimmediata dei provvedimento di attribuzione, i lavoratori che ritengono di\nessere stati ingiustamente non inclusi nella categoria Quadro, potranno\npresentare direttamente o tramite la loro rappresentanza sindacale o la O.S. a\ncui sono iscritti o conferiscono mandato, motivato ricorso alla Direzione\naziendale, la quale, valutate le osservazioni, aprirà il confronto di merito\nentro 15 giorni dal ricorso stesso allo scopo di dare definitiva risposta entro\ni successivi 10 giorni, salvo eventuali proroghe da concordarsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Trattamento economico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai Quadri, oltre al trattamento retributivo stabilito dalla contrattazione\ncollettiva, in considerazione dell'importanza e delle responsabilità connesse\nal loro ruolo, nonché alle modalità di svolgimento della prestazione, viene\nriconosciuta una indennità di funzione determinata nella misura minima di €\n41,32 lordi mensili per 14 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta indennità di funzione, unitamente ad altre indennità, quote\nsalariali o emolumenti a titolo equivalente, erogati in sede aziendale,\nconcorrerà a formare un'unica voce retributiva denominata indennità di\nfunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede aziendale potranno essere concordate quote salariali aggiuntive\naventi le caratteristiche di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)incrementi della indennità di funzione eventualmente articolati in gradi,\nin ragione dei fattori specifici di cui ai punti da I) a IV) del comma 2)\ndell'art. 49;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)assegni variabili collegati ai risultati conseguiti in rapporto agli\nobiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 1991 l'indennità di funzione di cui al comma 1)\nè incrementata di € 10,33 lordi mensili. Tale aumento non è assorbibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 1995 l'indennità medesima è ulteriormente\nincrementata di € 77,47 lordi, elevando, di conseguenza, l'indennità di\nfunzione ad € 129,11 lordi mensili. Tale aumento è assorbibile al 50% da\nindennità similari, da eventuali superminimi individuali, nonché da elementi\nretributivi concessi con clausole espresse di assorbimento, ovvero a titolo di\nacconto o di anticipazione sul presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'indennità di funzione, di cui al comma\n5), è incrementata di € 51,65 lordi per 14 mensilità, assorbibili al 65%\nsecondo le modalità di cui al comma 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° luglio 2008 l'indennità di funzione, di cui al comma\n6), è incrementata di € 70,00 lordi per 14 mensilità, assorbibili al 50%\nsecondo le modalità di cui al comma 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, a far data dal 1° luglio 2008, l'indennità di funzione\nminima è dell'importo di € 215,76 lordi, in caso di assorbimento, e di €\n250,76 in caso diverso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Responsabilità civile.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme di attuazione dell'art. 5 della legge 13 maggio 1985 n. 190 sono\ndefinite all'art. 48 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall'art. 48, i Quadri sono comunque\nesonerati da corrispondere somme a titolo di risarcimento danni nei confronti\ndi terzi in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 5 della legge 13 maggio\n1985 n. 190 in quanto a carico dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Informazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre a quanto previsto dall'art. 33, si riconosce per il Quadro il diritto\nad essere informato circa le strategie, i progetti e gli obiettivi della\nimpresa e i risultati, nonché ad essere consultato sulla definizione degli\nobiettivi dell'area di attività di sua competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 55 - Formazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione professionale è parte integrante della attività lavorativa\ndei Quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione all'art. 33, con particolare riferimento al comma 4), si darà\nluogo a un incontro annuale tra la Direzione aziendale e la Rappresentanza\nsindacale dei Quadri per esaminare congiuntamente i programmi formativi e di\naggiornamento professionale, nonché i relativi preventivi di spesa. La\nformazione per la categoria di Quadro avrà anche contenuti di managerialità\nche ne valorizzi il ruolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali programmi comprenderanno iniziative a favore del personale femminile al\nfine di incrementare la presenza delle donne nell'area Quadri, nonché\niniziative specifiche per la loro riqualificazione dopo le assenze di lungo\nperiodo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli investimenti formativi saranno realizzati anche attraverso l'attivazione\ndi progetti collegati ai programmi europei con particolare riferimento al\ndialogo sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I processi in atto nei mercati nazionali e internazionali impongono alle\ncooperative di raccogliere le sfide della competitività. In questo contesto le\nParti considerano di rilievo strategico il ruolo e la professionalità dei\nQuadri. A tal fine le imprese cooperative realizzeranno progetti nazionali\ncomuni di formazione, mediante la valorizzazione del ruolo delle Scuole ed Enti\nnazionali (ad es.: Scuola Coop di Montelupo - ANCC Coop; Società elabora ed\nIRECOOP - CONFCOOPERATIVE; Enti formativi delle OO.SS.) e gli Enti bilaterali.\nDi tali progetti verrà data adeguata informazione alle OO.SS. stipulanti il\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di istituire una Commissione in seno all'Osservatorio\nnazionale con compiti di monitorare le esigenze formative dei Quadri della\ndistribuzione cooperativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Mutamento provvisorio di mansioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assegnazione temporanea del lavoratore a mansioni di Quadro, di cui agli\nartt. 49 e 50, sempreché non si tratti di sostituzione di lavoratore assente\ncon diritto alla conservazione del posto, diverrà definitiva quando siano\ntrascorsi 180 giorni di effettivo lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all'art. 6 della legge 13 maggio 1985 n. 190, come\nmodificato dall'art. 1, legge 2 aprile 1986 n. 106, l'assegnazione temporanea\ndel Quadro a mansioni superiori alla qualifica di Quadro, ovvero dirigenziali,\nche non sia avvenuta per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla\nconservazione del posto, non può essere di durata superiore a 180 giorni di\neffettivo lavoro. Trascorso tale periodo la predetta assegnazione temporanea\ndiventa definitiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assegnazione provvisoria a mansioni superiori, agli interessati\nsarà corrisposta una indennità pari alla differenza fra il trattamento\neconomico contrattuale del sostituto e del sostituito con riferimento alla\nretribuzione di cui all'art. 168.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Trasferimento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto all'art. 153, ai Quadri sarà riconosciuto,\nper un periodo massimo di 12 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del\ncanone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello\noccupato nella località di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Quadro che abbia compiuto il 55° anno di età può opporsi al\ntrasferimento disposto dalla cooperativa in caso di gravi e comprovati\nmotivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Assistenza sanitaria integrativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai Quadri delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente\nCCNL saranno garantite le prestazioni sanitarie integrative del SSN,\nconsiderate condizioni di base, dell'allegato 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali prestazioni saranno attuate con un idoneo strumento operativo che sarà\nprescelto da ciascuna Associazione cooperativa al quale si uniformeranno le\ncooperative associate. A cura di ciascuna Associazione cooperativa verrà data\npreventivamente informazione alle OO.SS. stipulanti e ai Quadri in merito allo\nstrumento operativo prescelto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dal 1° gennaio 2009 le prestazioni sanitarie integrative a\nfavore del Quadro comprenderanno il nucleo familiare fiscalmente a carico,\ninteso come coniuge o convivente ‘more uxorio’ e figli fino a 26 anni,\nprevedendo la facoltà da parte del Quadro di includere a proprie spese i\ncomponenti del nucleo familiare non fiscalmente a carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il finanziamento delle prestazioni, nei limiti dei massimali e alle\ncondizioni di base previste, è individuato nell'importo complessivo annuo di\n€ 1.000,00 a carico della impresa e di € 100,00 a carico del Quadro a\ndecorrere dal 1° gennaio 2009.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Quadro concorre all'eventuale quota di iscrizione alla Cassa o al Fondo\nmutualistico nella misura massima di € 30,00 da versare ‘una tantum’.\nSarà a carico delle imprese l'eventuale quota di servizio o di\nconvenzionamento annuale richiesta dalla Cassa o dal Fondo mutualistico nel\nlimite dell'importo annuo di € 30,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adesione alla forma integrativa sanitaria e la relativa copertura\nassistenziale è volontaria da parte del Quadro, che vi può rinunciare dandone\ncomunicazione scritta alla azienda. In caso di non adesione del Quadro non vi\nsaranno oneri a carico delle imprese in relazione alle previsioni del presente\narticolo. L'adesione è vincolante per tutta la vigenza contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in relazione al presente articolo, specificano che, pur rimanendo\ninalterate le somme a carico della parte datoriale, riguardo all'assistenza\nsanitaria integrativa è facoltà del Quadro integrare la contribuzione a suo\ncarico al Fondo sanitario per estendere le prestazioni dell'assistenza\nsanitaria integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ordine a quanto sopra esposto, l'azienda provvederà, su richiesta\nscritta del Quadro, ad anticipare la somma necessaria per l'integrazione,\nprovvedendo al recupero mensilizzato della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di variazioni legislative riguardanti l'assistenza sanitaria, le\nParti si impegnano ad apportare al presente articolo gli aggiornamenti e le\nmodifiche che risultino opportune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che i finanziamenti e le prestazioni sanitarie definiti\nnel contesto del presente rinnovo del CCNL di settore sono previsti con la\nfinalità di garantire ai Quadri, nell'arco temporale di valenza del CCNL\nstesso, un efficace e sensibile miglioramento della qualità dell’assistenza\nsanitaria integrativa preesistente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, costituirà impegno delle Parti monitorare, tramite richieste di\ninformazioni periodiche alle Casse, l'andamento delle prestazioni sanitarie\ndefinite e quelle erogate, anche al fine di ricercare, durante la vigenza del\nCCNL, le eventuali possibilità di miglioramento, a parità di costi, delle\ncondizioni di base.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sull'obiettivo di estendere le coperture assistenziali\nsanitarie ai Quadri in quiescenza, che intendano aderire, con onere a loro\ncarico, alle Casse o Fondi mutualistici di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità e i relativi costi saranno determinati dalle Casse o Fondi di\nriferimento e saranno oggetto di valutazione delle parti firmatarie del CCNL,\nper la definizione di uno specifico accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Orario di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle particolari funzioni espletate, l'orario di lavoro\ndei Quadri, fermo restando quanto previsto dal comma 1) dell'art. 123, terrà\nconto delle oggettive esigenze di flessibilità connesse a tale funzione,\napplicandosi, pertanto, quanto previsto dalla legislazione vigente sulla\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ciò non contrasti con l'organizzazione del lavoro aziendale in atto, il\nQuadro potrà usufruire di orari giornalieri flessibili in entrata e in uscita\nperiodicamente predeterminati e concordati con la Direzione competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione III - ASSETTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI DIRETTIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Assetto retributivo dei lavoratori direttivi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano, in sede aziendale, ad intervenire sull'assetto\nretributivo dei lavoratori con funzioni di carattere direttivo e\u002Fo altamente\nqualificati, non appartenenti alla categoria Quadri, mediante la previsione o\nl’eventuale rivalutazione delle quote salariali aggiuntive esistenti al fine\ndi cogliere e valorizzare i contenuti professionali delle prestazioni, sia in\nrapporto alle particolari modalità di svolgimento delle prestazioni medesime,\nsia in rapporto alle situazioni del mercato del lavoro, adeguate alle\nspecifiche funzioni svolte nell'ambito del sistema organizzativo aziendale,\ntenendo conto dei seguenti criteri che possono essere presenti congiuntamente o\nalternativamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)capacità propositive in relazione ai processi decisionali, in riferimento\nalle proprie funzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)incidenza della funzione stessa e della responsabilità nella\norganizzazione aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)gestione di procedure basate sull'impiego di tecnologie complesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) complessità delle strutture aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) situazione del mercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali indennità potranno essere riassorbite dalla contrattazione collettiva,\nse espressamente previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che con l'istituzione delle fasce retributive\nsuddette non hanno inteso mettere in discussione la scala classificatoria\nstabilita dal vigente CCNL. Pertanto esse riconfermano il principio della\nequivalenza delle mansioni all'interno dei rispettivi livelli di inquadramento\na tutti gli effetti contrattuali e, principalmente, ai fini della eventuale\nmobilità aziendale che le Parti non intendono ulteriormente vincolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XIII - TIPOLOGIE CONTRATTUALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Premesse generali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Efficienza, competitività, processi di stabilizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Occupazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La competizione nella quale sono impegnate le imprese della distribuzione\ncooperativa richiede una grande capacità di efficienza organizzativa, di\nsalvaguardia della loro competitività, di contenimento e controllo dei\ncosti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una organizzazione del lavoro più efficace, che produca anche incrementi di\nproduttività, socialmente sostenibili, è un obiettivo da perseguire che\nrichiede l'impegno di entrambe le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo contesto, l'equa distribuzione dei carichi di lavoro, la\nflessibilità degli orari, l'utilizzo ben finalizzato delle varie tipologie di\nimpiego sono orientati in modo da incrementare, nel pieno rispetto degli\naccordi collettivi, nazionale e aziendali, l'efficienza e la produttività del\nlavoro, unitamente al soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sono consapevoli che la distribuzione cooperativa si propone di\nrispondere positivamente a molteplici esigenze (qualità, convenienza,\nservizio) in un contesto in cui i tempi e le modalità di consumo evolvono\nrapidamente e l'efficienza organizzativa e il miglioramento gestionale, nel\nrispetto dei contratti di lavoro, sono condizioni attraverso le quali l'impresa\ncooperativa può produrre ricchezza da ridistribuire a vantaggio del potere di\nacquisto delle fasce più deboli dei consumatori e anche dei lavoratori,\nvalorizzando il collegamento tra retribuzioni e produttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distribuzione cooperativa è presente e vuole svilupparsi in un mercato\ncompetitivo che non vede tutti gli operatori commerciali operare, sull'intero\nterritorio nazionale, nel rispetto delle regole legali e contrattuali che si\napplicano al lavoro, né vede una pratica omogenea di relazioni sindacali\nprofonde e radicate come quelle storicamente presenti nella distribuzione\ncooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie si propongono di considerare queste complesse esigenze e\ncondizioni, agendo in modo che le opportune risposte ai problemi di\nflessibilità, di incremento e di stabilizzazione della occupazione che si\npongono, promuovano comunque la partecipazione dei lavoratori nell'ambito di\nregole condivise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nello specifico, la flessibilità dell'orario di lavoro, per produrre i suoi\neffetti positivi sulla produttività e sulla stabilizzazione occupazionale,\ndovrà essere esigibile tramite la realizzazione di confronti finalizzati alle\nintese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È evidente che, a fronte di un incremento effettivo di flessibilità,\nrealizzata attraverso il confronto con le OO.SS. nelle singole realtà\norganizzative, corrisponderà per le imprese della distribuzione cooperativa\nuna maggiore possibilità di intervento incisivo per stabilizzare l'occupazione\nsia con trasformazioni da part-time a full-time che con incrementi dell'orario\ndei part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esiste una indubbia correlazione tra questi due aspetti, che il presente\nCCNL pone come obiettivo di orientamento alle azioni delle Parti nella\nspecificità di ciascuna impresa; i punti di equilibrio rispetto ad essi\ndovranno essere definiti nelle imprese, in quel “confronto finalizzato ad\nintese” di cui agli artt. 116, 117 e 118 sulla distribuzione e flessibilità\ndell'orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come conseguenza di quanto sopra detto e degli impegni programmatici ivi\ncontenuti, le Parti si impegnano a farne derivare anche un nuovo rapporto, più\nequilibrato, di distribuzione del lavoro tra part-time e full-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Sviluppo nel Mezzogiorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese della distribuzione cooperativa sono impegnate nella\nrealizzazione di nuovi insediamenti nelle regioni meridionali, oltre che nella\ngestione di quelli esistenti; i piani di sviluppo conseguenti costituiscono\noggetto di informazione e consultazione con le OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questi piani il valore della legalità che porta con sé la cooperazione,\nil rispetto del lavoro, la cultura consumerista cui è orientata la politica\ncommerciale delle imprese trovano una loro ulteriore conferma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'occupazione è tutelata da accordi collettivi e dunque da regole certe,\ncondivise e praticate e ciò con evidente diversità rispetto a quanto accade\nin molti casi nelle realtà commerciali esistenti in queste Regioni, dove il\nlavoro nero e irregolare è così diffuso e praticato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che efficienza, competitività e sviluppo della\noccupazione debbono essere a fondamento di questi processi e si impegnano\ncongiuntamente a rendere concreto, nelle forme e nei modi che si renderanno\nnecessari, il loro pieno sostegno a questi importanti processi di sviluppo\ndella cooperazione, riconoscendo ad essi valenza sociale oltre che\neconomica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questa visione comune le Parti si impegnano a fare ogni sforzo per\naffermare concretamente i valori del lavoro e della legalità: le imprese\nponendo a fondamento del proprio sviluppo il rispetto dei diritti dei\nlavoratori sanciti dalle leggi e dai contratti e le OO.SS. impegnandosi a\nrealizzare, in tale ambito, accordi che diano alle imprese le condizioni di una\nvera capacità competitiva delle loro strutture, anche sul versante del lavoro\ne del suo costo, al fine di favorirne il successo durevole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi di avvio, così come quelli per la gestione delle situazioni di\npossibili crisi che si realizzeranno, saranno pertanto orientati a fare\ncrescere una nuova presenza della cooperazione in questi territori e a\nconsolidarla nel tempo, in una condizione di vero equilibrio competitivo\nrispetto al mercato esistente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono altresì di affidare all'Ente bilaterale nazionale il\ncompito di monitorare queste situazioni e di offrire alle stesse Parti\nconoscenza piena e aggiornata di questi processi onde consentire loro, quando\nnecessario, di concerto con le imprese e con le OO.SS. a livello territoriale,\ngli opportuni interventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Politiche di sostegno alla nuova occupazione stabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e per il recupero della produttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire la crescita di nuova occupazione stabile, da perseguire\nanche mediante un riequilibrio competitivo e il recupero della produttività,\nle Parti concordano di dare attuazione alla seguente disciplina sperimentale in\nmateria di orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutti i lavoratori assunti a far data dalla sottoscrizione del presente\nCCNL, fermo restando il godimento di 32 ore di permessi retribuiti relativi\nalle festività soppresse, le ulteriori 72 ore di permessi retribuiti (per un\ntotale di 104 ore), verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi 2 anni\ndalla assunzione e in misura pari al 100%, decorsi 4 anni dall'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasformazione a tempo indeterminato, di contratti a tempo\ndeterminato, apprendistato e inserimento, il computo dei 48 mesi di cui al\nprecedente comma decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando\nesclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del lavoro successivi a\nfar data dalla sottoscrizione del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il conseguimento di nuova occupazione stabile dovrà essere ricercato,\nnell'arco di validità della presente disciplina, attraverso la riduzione\ndell'utilizzo di contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione\ne l'incremento dell'orario medio del part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire tale obiettivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- In luogo delle percentuali di contingentamento dei contratti a tempo\ndeterminato e di somministrazione, le Parti convengono di stabilire le seguenti\npercentuali di riferimento come segue: per i lavoratori assunti con contratto a\ntempo determinato il riferimento alla percentuale indicata dall'art. 100, comma\n1) è stabilita in 13%, mentre quella stabilita per i lavoratori impiegati\nprevia stipulazione di contratto di somministrazione a tempo determinato di cui\nall'art. 102 è determinata in 13% e non potranno complessivamente superare il\n22% annuo dell'organico in forza nella singola unità produttiva con contratto\na tempo indeterminato e con contratto di apprendistato. Rimangono invariate le\naltre disposizioni contenute negli articoli relativi a tali istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Al fine di favorire un adeguato inserimento professionale dei nuovi\nassunti, nel quadriennio di maturazione dei permessi di cui sopra saranno\ndestinate 36 ore di formazione aggiuntiva ‘on the job’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Le Parti effettueranno una verifica 6 mesi prima della scadenza del CCNL\ndei risultati ottenuti con la sperimentazione, ivi compresa quella relativa\nalla formazione, al fine di valutarne l'efficacia in relazione agli obiettivi\ndella presente disciplina sperimentale, da misurarsi tanto sulla\nstabilizzazione della occupazione quanto sul recupero della produttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- In riferimento alla maggiore produttività effettivamente registrata le\nParti potranno valutare in sede aziendale modalità di collegamento di tale\nincremento con la parte variabile della retribuzione dei lavoratori assunti in\ndata successiva alla stipulazione del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione I - DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Premesse generali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il D.lgs. 14 settembre 2011 n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma\ndell'art. 1, comma 30 della legge n. 247\u002F2007) è intervenuto a disciplinare in\nun unico organico testo di legge il contratto di apprendistato come strumento\nnegoziale prioritario per favorire l'incremento dell'occupazione giovanile e\nper l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione\nlavorativa, definendolo nelle seguenti tipologie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) apprendistato di alta formazione e ricerca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il D.lgs. n. 167\u002F2011 ha rimesso agli accordi interconfederali ovvero ai\ncontratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni\ndei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul\npiano nazionale la disciplina generale del contratto di apprendistato nel\nrispetto dei principi espressamente dalla stessa norma indicati, nonché le\nmodalità di erogazione della formazione aziendale nell'apprendistato di tipo\na) e, relativamente all'apprendistato di tipo b), la durata e le modalità di\nerogazione della formazione, la qualificazione contrattuale da conseguire, la\ndurata del contratto (purché entro il limite massimo indicato),\nl'individuazione delle figure professionali dell'artigianato (a cui poter\napplicare la superiore durata massima) e le specifiche modalità di svolgimento\ndel contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'Accordo collettivo nazionale dell'apprendistato, stipulato in data 13\ngiugno 2012, le Parti intendono disciplinare il contratto di apprendistato per\nquanto dalla legge rimesso alla loro competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte I - DISCIPLINA GENERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Forma del contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato, il patto di prova e il relativo piano\nformativo individuale devono essere redatti in forma scritta. Nel contratto\ndevono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di\nprova, il livello di inquadramento iniziale, eventualmente quello intermedio e\nquello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto\ne la durata del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo individuale, allegato 14) al presente Accordo, dovrà\nessere definito entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto ovvero, per le\ntipologie di cui alle lett. a) e c) dell'art. 1, D.lgs. n. 167\u002F2011, nei\ndiversi termini individuati dai soggetti competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contratto di apprendistato la durata massima del periodo di prova,\ndurante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro\nsenza preavviso, è fissata nei seguenti termini con riferimento al livello\ninizialmente riconosciuto al momento dell’assunzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. 1): 5 mesi di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 2) e 3): 60 giorni di lavoro effettivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 4) e 5): 45 giorni di lavoro effettivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. 6): 30 giorni di lavoro effettivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Limiti numerici.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 2, comma 3) del D.lgs. n. 167\u002F2011, il numero complessivo\ndi apprendisti che l'impresa può assumere, anche tramite agenzia di\nsomministrazione, non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e\nqualificati in servizio presso l'impresa stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori specializzati o\nqualificati, o comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere\napprendisti in numero non superiore a 3, anche tramite agenzie di\nsomministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Procedure di applicabilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese cooperative, che intendono assumere apprendisti, debbono\npresentare domanda corredata dal piano formativo predisposto sulla base di\nprogetti standard all'Ente Bilaterale nazionale, il quale esprimerà il proprio\nparere di conformità in rapporto alle norme previste in materia di\napprendistato, ai programmi di formazione indicati dalla impresa o alla\nregolamentazione dei profili formativi definiti dalle Regioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove l'Ente bilaterale non si esprima nel termine di 15 giorni dal\nricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano altresì che i datori di lavoro che hanno sedi in più\nRegioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è\nubicata la sede legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa della costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale, il parere di\nconformità continuerà ad essere rilasciato dagli attuali Comitati Misti\nParitetici Territoriali ovvero da quello Nazionale, con relativo obbligo di\ninformazione sull'attività svolta da parte di quelli Territoriali al Comitato\nMisto Paritetico Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Tutor o referente aziendale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento dell'avvio della attività formativa è individuato dall'impresa\nun tutor ovvero un referente aziendale, sia esso interno che esterno, con il\ncompito di seguire l'attuazione del programma formativo degli apprendisti allo\nstesso affidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor o il referente aziendale sono i soggetti che ricoprono la funzione\naziendale individuata dalla impresa nel piano formativo e dovranno possedere un\nlivello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista\nconseguirà alla fine del periodo di apprendistato ed essere provvisti di\nadeguate competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'apprendistato professionalizzante, qualora l'azienda intenda\navvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna,\nquest'ultima metterà a disposizione un tutor o un referente per\nl'apprendistato provvisti di adeguate competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Obblighi del datore di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha l'obbligo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)impartire o far impartire nella sita azienda, all'apprendista alle sue\ndipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per\ndiventare lavoratore qualificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in\ngenere a quelle a incentivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o\nche non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato\nassunto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna alla\nretribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo\nindividuale, computando le ore di formazione all'interno dell'orario di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami\nrelativi al conseguimento dei titoli di studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Doveri dell'apprendista.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi\nincaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli\ninsegnamenti che gli vengono impartiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) prestare la sua opera con la massima diligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività\nformative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle\nmodalità ivi previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina\ncontrattuale nazionale della Distribuzione Cooperativa e le norme contenute\nnegli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano\nin contrasto con le norme contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente Accordo,\nanche se in possesso di un titolo di studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Prolungamento del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia, infortunio o di altra causa di sospensione involontaria\ndel rapporto superiore a 30 giorni consecutivi, il periodo di apprendistato\nsarà corrispondentemente prolungato, con il conseguente posticipo anche dei\ntermini connessi ai benefici contributivi e fermo restando il proseguimento\ndell'iter formativo stabilito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova\nscadenza del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Recesso durante il periodo di apprendistato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di apprendistato le Parti possono recedere dal continuo\nunicamente per giusta causa o giustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Recesso alla scadenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza del contratto, qualora una delle Parti intenda recedere dal\nrapporto, sarà tenuta, ai sensi dell'art. 2, lett. m), D.lgs. n. 167\u002F2011, a\ncomunicarlo all'altra con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente\ndella scadenza del periodo di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato preavviso, ai sensi dell'art. 2118 c.c. si applica la\ndisciplina contrattuale del CCNL della Distribuzione Cooperativa in materia di\nindennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nessuna delle Parti eserciti la suddetta facoltà di recesso, il\nrapporto proseguirà come ordinario rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato effettuato in precedenza presso altre aziende\ndello stesso settore merceologico e per le stesse mansioni sarà computato ai\nfini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché\nnon vi sia stata una interruzione superiore a 1 anno tra la fine dell'ultimo\nrapporto di lavoro e la nuova assunzione dell'apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come\nquelle svolte presso gli Istituti di formazione o altri Enti riconosciuti dalle\nRegioni in tal senso, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi\nformativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di apprendista minorenne, l'impresa si impegna ad informare\nperiodicamente, comunque ad intervalli non superiori ai 6 mesi, la sua famiglia\no chi esercita la potestà dei genitori, dei risultati dell'addestramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della stipula del contratto individuale, in attesa della\nnormativa di attuazione del libretto formativo, il dipendente tramite idonea\ndocumentazione o autocertificazione dichiarerà eventuali periodi di\napprendistato, come da modulistica allegata, svolti nell'arco dei 12 mesi\nprecedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa informerà periodicamente la RSU\u002FRSA dei risultati complessivi\ndegli apprendisti in forza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Riconoscimento della qualifica professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e registrazione nel libretto formativo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà\nl'avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all'apprendista della\neventuale acquisizione della qualifica professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza del libretto formativo di cui all'art. 2, comma 1), lett. i) del\nD.lgs. n. 276\u002F2003, la predetta attestazione della formazione svolta varrà\nanche ai fini dell'attestazione del percorso formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 - Trattamento normativo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista ha diritto, durante tutto il periodo di apprendistato, allo\nstesso trattamento normativo previsto dal CCNL di categoria per i lavoratori\ndella qualifica per cui egli compie l'apprendistato, fatto salvo quanto\nespressamente regolamentato dal presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato, ove stipulato a tempo parziale, comporterà,\nlimitatamente al periodo formativo, lo svolgimento di una prestazione di durata\nnon inferiore al 60% della prestazione prevista per il tempo pieno, ferme\nrestando, per l'apprendistato professionalizzante, le ore di formazione e le\ndurate indicate nell'allegata tabella 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatti salvi gli accordi esistenti, è comunque demandata alla contrattazione\ndi livello aziendale la possibilità di modificare la percentuale di cui\nsopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - Trattamento economico.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 2, lett. c) del D.lgs. n. 167\u002F2011, i livelli di\ninquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli\napprendisti saranno i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di 2 livelli inferiori rispetto a quello in cui è inquadrata la qualifica\nprofessionale per cui è svolto l'apprendistato per i primi 24 mesi dal liv. 4)\nal liv. 1) e di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la\nqualifica professionale per cui è svolto l'apprendistato per la restante\ndurata dello stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la qualifica\nprofessionale per cui è svolto l'apprendistato per l'intera durata del\npercorso di apprendistato per il liv. 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dalle seguenti\ncomponenti retributive:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- paga base nazionale conglobata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità di contingenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3° elemento provinciale o in assenza di questo da quello nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva, se da\nquesta esplicitamente convenuti, o aziendalmente riconosciuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Percentuale di conferma.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le cooperative non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano\nmantenuto in servizio almeno l’80% dei lavoratori il cui contratto di\napprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei 24 mesi\nprecedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati, che abbiano svolto\nl'intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tal fine non si\ncomputano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta\ncausa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo\ndi prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano\nrifiutato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano quando nel\nbiennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato\novvero fino a 3 contratti di apprendistato per le Imprese Minori di cui al CCNL\ndella Distribuzione Cooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Previdenza complementare e assistenza integrativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato è riconosciuto il\ndiritto alla fruizione della assistenza sanitaria integrativa e della\nprevidenza complementare alle condizioni previste per tutti gli altri\nlavoratori, salvo per la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro\nche, per tutto il periodo di apprendistato, sarà pari all'1,55%, comprensivo\ndello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il\ncomputo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Formazione finanziata – FONCOOP.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione\nnell'ambito della progettazione formativa dell'impresa tramite il Fondo\nFONCOOP, ai sensi dell'art. 19, comma 7) della legge n. 2 del 28 gennaio\n2009.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Sfera di applicazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e\nmansioni previste dal CCNL della Distribuzione Cooperativa, ad eccezione del\nliv. 6) e della categoria di Quadro. Relativamente al liv. 1) di inquadramento\nsono escluse dal contratto di apprendistato quelle figure professionali per le\nquali viene richiesta una specifica abilitazione professionale certificata dal\nsuperamento di un esame di stato e conseguente iscrizione ad albo\nprofessionale, nonché le seguenti figure professionali espressamente\nesemplificate nei profili di: capi contabili, analisti programmatori di\nsistema, analisti di procedura, data base administrator, capo Centro EDP. Le\nParti si danno atto che l'utilizzo del contratto di apprendistato per le\nqualifiche del liv. 1) non pregiudicherà i percorsi interni di carriera, che\ncontinueranno pertanto ad essere valorizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 3, comma 1) del D.lgs. n. 167\u002F2011, potranno essere\nassunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età\ncompresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni per\ni soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del\nD.lgs. n. 226\u002F2005.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Durata dell'apprendistato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 4, comma 2) del D.lgs. n. 167\u002F2011, salvo quanto previsto\ndal successivo art. 20, il periodo di apprendistato professionalizzante, tenuto\ndalle Parti conto del tipo di qualificazione da conseguire, non potrà superare\nle seguenti durate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"14%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"128*\">\n  \u003Ccol width=\"128*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"50%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"50%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"50%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"50%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"50%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"50%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"50%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"50%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 - Figure professionali dell'artigianato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 4, comma 2) del D.lgs. n. 167\u002F2011, e quindi in deroga al\nprecedente art. 81 del presente Accordo, le Parti hanno individuato le figure\nprofessionali aventi contenuti di competenze omologhi e sovrapponibili a quelli\ndelle figure artigiane e per le quali quindi è possibile che i contratti di\napprendistato siano stipulati per una durata sino a 5 anni. Tali figure\nprofessionali sono quelle indicate nell'allegata tabella 2) che è da\nintendersi parte integrante del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 - Durata, contenuti e modalità di erogazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>dell'impegno formativo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno convenuto di definire la durata e il contenuto del percorso\nformativo dell'apprendista assunto con contratto di apprendistato\nprofessionalizzante in relazione alla qualificazione da conseguire e quindi\nalla acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze. I requisiti,\nsia qualitativi che quantitativi, di tale formazione professionalizzante sono\nindicati nelle allegate tabelle 1) e 2), che devono intendersi come parte\nintegrante del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione a carattere professionalizzante può essere svolta sia sul\nlavoro, sia in aula, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza e\nstrumenti di e-learning, laddove in tal caso l'attività di accompagnamento\npotrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso mezzi di tele\naffiancamento o video comunicazione da remoto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza del libretto formativo la registrazione della formazione erogata,\nsia interna in affiancamento sia esterna, potrà avvenire anche attraverso\nsupporti informatici o fogli firma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che il periodo di formazione dovrà terminare di norma\n30 giorni prima della scadenza del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte III - CONTRATTI DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E DIPLOMA PROFESSIONALE E DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84 - Contratto di apprendistato per la qualifica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e per il diploma professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 3, comma 1) del D.lgs. n. 167\u002F2011, possono essere\nassunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma\nprofessionale, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti\nche abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del 25° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del contratto, rimessa alla determinazione delle Parti in\nrelazione alla qualifica o al diploma da conseguire, non potrà essere\nsuperiore, per la sua componente formativa, a 3 anni ovvero 4 nel caso di\ndiploma quadriennale regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente ai profili formativi le imprese si atterranno ai regolamenti\nadottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La modalità di erogazione della formazione aziendale sarà determinata\nall'interno dell'Ente bilaterale di cui al CCNL della Distribuzione Cooperativa\ne dovrà rispettare gli standard generali fissati dalle Regioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 85 - Apprendistato di alta formazione e ricerca.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 167\u002F2011 possono essere assunti con\ncontratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un\ndiploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e\ndella alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione\ntecnica superiore di cui all'art. 69 della legge n. 144\u002F1999, nonché per il\npraticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze\nprofessionali i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato e con\nriferimento ai soli profili che attengono alla formazione le imprese si\natterranno alle normative regionali, in difetto delle quali il contratto potrà\nessere comunque attivato in forza delle convenzioni stipulate dalle singole\nimprese o dalle loro Associazioni con le Università, gli Istituti tecnici e\nprofessionali e le Istituzioni formative o di ricerca di cui all'art. 5, comma\n2) del D.lgs. n. 167\u002F2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte IV - DISPOSIZIONI FINALI, RINVIO ALLA LEGGE E DECORRENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 86 - Disposizioni finali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina del contratto di apprendistato di cui alla presente sezione è\nstata introdotta dall'Accordo nazionale stipulato il 13 giugno 2012 e\nsostituisce integralmente quella contenuta nel CCNL di categoria con scadenza\nal 31 dicembre 2010, rimasta in vigore fino al 25 aprile 2012 ai sensi\ndell'art. 7, comma 7) del D.lgs. 167\u002F2011, e rispetto alla quale peraltro\ncostituisce, nel suo complesso, una condizione di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel darsi atto che il presente Accordo è stato sottoscritto nel\nrispetto dei principi enunciati dal D.lgs. n. 167\u002F2011 e in ottemperanza ai\nrinvii da questo disposti alla contrattazione collettiva nazionale, confermano\nche la disciplina dell'istituto dell'apprendistato costituisce materia\ndemandata esclusivamente alla contrattazione collettiva di livello nazionale e\nche, conseguentemente, ogni vigente accordo di 2° livello esclusivamente\ninerente alla disciplina dell'istituto stesso dovrà ritenersi non più\napplicabile e quindi automaticamente sostituito dal presente Accordo nazionale.\nSono fatte salve le disposizioni degli accordi integrativi che hanno\ndisciplinato la materia in attuazione del D.lgs. n. 276\u002F2003, in quanto\ncompatibili con le vigenti disposizioni di legge e del presente Accordo. Sono\nfatti salvi i contratti individuali di apprendistato stipulati prima\ndell'entrata in vigore del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto\ndell'apprendistato a conclusione delle attuali trattative sulla riforma del\nmercato del lavoro, le Parti si impegnano ad incontrarsi per operare le\nnecessarie e opportune armonizzazioni e\u002Fo modificazioni ai contenuti del\npresente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato dalla presente disciplina le Parti espressamente\nrinviano alle disposizioni di legge vigenti in materia e in particolare al\nTesto unico di cui al D.lgs. n. 167\u002F2011. (art. 25 dell'Accordo\nsull'Apprendistato - Rinvio alla Legge).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Chiarimento a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che le norme del presente Accordo dovranno essere\narmonizzate, a livello territoriale, con le eventuali regolamentazioni delle\nprovince autonome di Trento e Bolzano, in materia di durata e formazione\ndell'apprendistato professionalizzante, previste in relazione alle speciali\ncompetenze assegnate alle predette province anche a seguito di accordi\ninterconfederali provinciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 87 - Decorrenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina di cui alla presente sezione decorre dalla data di\nsottoscrizione (13 giugno 2012) del relativo Accordo nazionale di riordino\ndella disciplina del contratto di apprendistato per i dipendenti da imprese\ndella distribuzione cooperativa di cui formano parte integrante le tabelle ad\nesso allegate (v. allegato 14).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedi Avvertenze, pag. 24, punto 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione II - CONTRATTO DI INSERIMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 88 - Normativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di inserimento, finalizzato a realizzare l'inserimento ovvero\nil reinserimento nel mercato del lavoro di specifiche categorie di soggetti, è\ndisciplinato dal capo II del titolo VI del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La regolamentazione contenuta nel presente titolo contrattuale è pertanto\nadottata sulla base della riferita normativa legale e in conformità della\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 89 - Campo di applicazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle categorie di soggetti che possono essere assunti con\ncontratto di inserimento di cui all'art. 54, comma 1) del D.lgs. n. 276\u002F2003,\nsi intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in\nbase a quanto stabilito all'art. 1, comma 1) del D.lgs. n. 181\u002F2000, come\nsostituito dall'art. 1, comma 1) del D.lgs. n. 297\u002F2002, coloro che, dopo aver\nperso un posto di lavoro o aver cessato una attività autonoma, siano alla\nricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 90 - Ammissibilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di inserimento è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni\npreviste dall'art. 44 del presente contratto, con esclusione delle figure\nprofessionali individuate nel liv. 6) di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 91 - Piano individuale di inserimento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 55, comma 2) del D.lgs. n. 276\u002F2003, le modalità di\ndefinizione dei piani individuali di inserimento sono determinate come\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ogni singolo piano di inserimento, tenuto conto delle peculiari esigenze\ntecniche, organizzative e produttive della azienda, dovrà essere predisposto\nin modo da garantire la realizzazione del progetto individuale di\ninserimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la durata e il contenuto della formazione teorica e le modalità\ndell'addestramento pratico saranno dalla azienda modulati in ragione sia del\ngrado e della tipologia delle capacità professionali eventualmente già\nacquisite dal lavoratore in precedenti esperienze lavorative, sia della\ntipologia e natura dei titoli di studio o professionali di cui lo stesso sia\neventualmente in possesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per i soggetti al primo impiego, ovvero in caso di inserimento per\nqualifiche di particolare contenuto professionale o specialistico le aziende\nvaluteranno l'opportunità di assegnare al lavoratore un tutor a cui fare\nriferimento nel corso dell'addestramento pratico che si realizzerà\nnell'espletamento della attività lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)fermi restando i criteri di modulazione indicati alla precedente lett. b),\nla formazione teorica non potrà in ogni caso risultare inferiore alle 16 ore e\nsarà prevalentemente dedicata allo specifico apprendimento di nozioni\nantinfortunistiche, di disciplina del rapporto di lavoro e di organizzazione\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diverse e\u002Fo ulteriori modalità di definizione dei piani individuali di\ninserimento potranno essere determinate dalla contrattazione collettiva di 2°\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I risultati della attività formativa rivolta all'insieme dei lavoratori di\ncui al presente titolo saranno oggetto di informazione e verifica con la\nRSU\u002FRSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 92 - Durata del contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i limiti indicati dall'art. 57, comma 1) del D.lgs. n.\n276\u002F2003, la durata del contratto di inserimento nel limite massimo di 18 mesi,\nad esclusione dei lavoratori di cui all'art. 54, comma 1), lett. f), la cui\ndurata può essere estesa fino a 36 mesi, sarà concordata individualmente in\nfunzione della realizzazione del progetto di inserimento definito con il\nconsenso del lavoratore, tenuto conto, in caso di reinserimento, delle\nesperienze professionali in precedenza acquisite dal lavoratore e del grado di\ncompatibilità di queste con il nuovo contesto lavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 93 - Disciplina del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assunto con contratto di inserimento si applicano per quanto\ncompatibili le disposizioni di cui al D.lgs. n. 368\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diverse previsioni potranno essere definite dalla contrattazione collettiva\ndi 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di prova da apporre al contratto di\ninserimento è fissata dall'art. 42 del presente contratto con riferimento al\nlivello di assunzione iniziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assunto con contratto di inserimento si applicano le\ndisposizioni relative alla malattia e infortunio di cui al titolo XVII del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 94 - Trattamento economico.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 59, comma 1) del D.lgs. n. 276\u002F2003, per tutta la durata\ndel rapporto di inserimento l'inquadramento del lavoratore sarà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di 2 livelli inferiori rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione\nprofessionale per cui è svolto il contratto di inserimento per la prima metà\ndel periodo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione\nprofessionale per cui è svolto il contratto di inserimento per la seconda\nmetà del periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'inserimento da conseguire sia quello corrispondente alle\nqualifiche indicate nel liv. 5), l'inquadramento del lavoratore sarà inferiore\ndi un solo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 95 - Percentuale di conferma.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina di cui al presente titolo non è applicabile alle imprese che\nal momento in cui dovrebbe avvenire l'assunzione risultino non avere mantenuto\nin servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 75% dei\nlavoratori il cui contratto di inserimento sia già venuto a scadere nei 18\nmesi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli\nlicenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato\nsuperamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di\ninserimento, abbiano rifiutato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a\ntempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano quando nei 18\nmesi precedenti sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 96 - Anzianità di servizio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di\nlavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nella\nanzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 97 - Disposizione finale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dalla presente sezione il contratto di inserimento\nè disciplinato dalle disposizioni legali vigenti e in particolare dalle norme\ncontenute nel titolo VI, capo II del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedi Avvertenze, pag. 24, punto 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione III - CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 98 - Contratto di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le specifiche ipotesi previste dall'art. 8, comma 2), legge\nn. 223\u002F1991 e dall'art. 4 del D.lgs. n. 151\u002F2001, le Parti, nell'ambito della\npropria autonomia contrattuale convengono che rientrano nei casi di legittima\napposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le\nesigenze che abbiano carattere temporaneo o contingente in presenza di\nspecifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo quali in\nparticolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)incrementi di attività produttiva in dipendenza di ordini, commesse o\nprogetti straordinari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)periodi di più intensa attività non ricorrenti nell'arco dell'anno,\nderivanti da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i\nnormali organici aziendali, ivi comprese le aperture domenicali e festive e i\nperiodi interessati da iniziative commerciali e\u002Fo promozionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)aperture di nuove unità produttive e\u002Fo ristrutturazioni di punti di\nvendita o di singoli reparti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)sostituzioni di lavoratori che, nell'ambito di progetti di\nristrutturazione aziendale o di riqualificazione professionale, siano\ntemporaneamente assenti per formazione o addestramento, sia che questi vengano\neffettuati all'interno della impresa che all'esterno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V)attività a carattere stagionale e intensificazione della attività\nlavorativa in determinati periodi dell'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI)esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel\ntempo aventi carattere straordinario od occasionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII)attività legate alla manutenzione degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII) attività legate alla applicazione delle normative di legge in materia\ndi tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IX)sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>X)affiancamento preliminare alla sostituzione di un lavoratore assente,\nentro il limite massimo di 2 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di 2° livello potrà specificare ulteriori ragioni di\ncarattere tecnico, organizzativo, produttivo, a fronte delle quali è\nconsentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro\nsubordinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale che,\noltre quanto previsto nel comma 1), rientrano nei casi di legittima apposizione\ndel termine alla durata del contratto ragioni di carattere sostitutivo quali,\nin particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi\ncompresi malattia, infortunio, maternità, aspettative, congedi, ferie, mancato\nrispetto dei termini di preavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)sostituzione di lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività\ne\u002Fo ad altra sede, oppure distaccati presso altre aziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le\nmansioni assegnate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) sostituzione di lavoratori temporaneamente passati da tempo pieno a tempo\nparziale, relativamente alle ore non effettuate dal titolare del rapporto di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e\u002Fo\naddestramento diverse da quelle di cui al punto IV) del comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla contrattazione di 2° livello è demandato il compito di definire le\ncondizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di precedenza nelle\nassunzioni a tempo determinato dei lavoratori che abbiano prestato attività\nlavorativa con contratto a tempo determinato presso la stessa impresa con la\nmedesima qualifica e mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 5, comma 4 quater) del D.lgs. n. 368\u002F2001, come\nmodificato dall'art. 21, comma 3) del D.L. n. 112\u002F2008, convertito in legge 6\nagosto 2008 n. 133, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più\ncontratti a termine presso la stessa impresa, abbia prestato attività\nlavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle\nassunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i\nsuccessivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione\ndei rapporti a termine. La contrattazione collettiva di 2° livello potrà\naumentare il periodo di efficacia del diritto di precedenza di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 5, comma 4 quinquies) del D.lgs. n. 368\u002F2001, il\nlavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività a carattere\nstagionale ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da\nparte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 5, comma 4 sexies) del D.lgs. n. 368\u002F2001, il diritto di\nprecedenza di cui ai precedenti commi 5) e 6) può essere esercitato a\ncondizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al\ndatore di lavoro entro rispettivamente 6 mesi e 3 mesi dalla data di cessazione\ndel rapporto di lavoro e si estingue entro 1 anno dalla data di cessazione del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedi Avvertenze, pag. 24, punto 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 99 - Successione dei contratti a tempo determinato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma per il resto la disciplina della successione di contratti a tempo\ndeterminato di cui all'art. 5 del D.lgs. 6 settembre 2001 n. 368, come\nmodificato e integrato dall'art. 1, comma 40) della legge 24 dicembre 2007 n.\n247, e dall'art. 21, comma 2) del D.L. n. 112\u002F2008, convertito in legge 6\nagosto 2008 n. 133, e ferma restando l'applicazione delle disposizioni\ntransitorie di cui all'art. 1, comma 43) della stessa legge n. 247\u002F2007, le\nParti, nell'ottica della stabilizzazione occupazionale prevista dal capitolo su\n“Efficienza, competitività, processi di stabilizzazione occupazionale”,\nconvengono che le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente\ncontratto non si avvarranno della facoltà di deroga, prevista dal comma 4 bis)\ndell'art. 5 del D.lgs. n. 368\u002F2001, e quindi della possibilità di stipulare un\nulteriore successivo contratto a tempo determinato. A fronte di motivate\nesigenze tecnico-organizzative riscontrate dalle Parti, potranno essere\ndefinite disposizioni diverse con accordi collettivi stipulati a livello\nterritoriale o aziendale dalle OO.SS. stipulanti il vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 5, comma 4 ter), D.lgs. n. 368\u002F2001, le disposizioni di\ncui all'art. 5, comma 4 bis) del medesimo decreto legislativo, non trovano\napplicazione nei casi previsti dalla contrattazione a livello aziendale e per\nquelle attività a carattere stagionale che insistono in determinati e\nreiterati periodi dell'anno e per le attività legate alla peculiarità del\nterritorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore abbia prestato servizio nei 2 anni precedenti per\nalmeno 2 contratti con le stesse mansioni presso la stessa azienda, il periodo\ndi prova per la nuova assunzione non verrà richiesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 100 - Percentuale di lavoratori assumibili con contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di lavoro a tempo determinato ed esenzioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro\nsubordinato previste dalla normativa vigente, le Parti convengono che\nl'utilizzo dei contratti a tempo determinato, di cui all'art. 99, non potrà\nsuperare il 13% annuo dell'organico in forza nell'unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Semestralmente verrà fatta dalle Parti una verifica sull'andamento\ndell'utilizzo percentuale dell'istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate\ncon contratto di inserimento, nonché quelle effettuate ex art. 4 del D.lgs. n.\n151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle singole unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti è\nconsentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per 4\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle singole unità produttive che occupino da 16 a 30 dipendenti è\nconsentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per 6\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esenti dalle limitazioni quantitative di cui ai precedenti commi i\ncontratti a tempo determinato conclusi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 151\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per le ragioni di cui ai punti V) e VI), comma 1) dell'art. 98;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per le ragioni di cui al punto III, comma 1) dell'art. 98, con il limite\ntemporale di 12 mesi relativamente all'avvio di nuove attività, elevabile\ndalla contrattazione di 2° livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) per tutte le ragioni sostitutive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) con i lavoratori di età superiore ai 55 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le esclusioni di cui al precedente comma, i lavoratori\nassunti con contratto a tempo determinato e i lavoratori impiegati previa\nstipulazione di contratto di somministrazione a tempo determinato di cui\nall'art. 101 non potranno complessivamente superare il 22% annuo dell'organico\nin forza nella singola unità produttiva con contratto a tempo indeterminato e\ncon contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito della contrattazione di 2° livello possono essere realizzate\nintese diverse con riferimento ai limiti di cui ai precedenti commi 1) e 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le percentuali di assunzioni con contratti a termine\ndefinite da accordi aziendali in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 101 - Contratto di somministrazione a tempo determinato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 276\u002F2003 le Parti, nell'ambito della\npropria autonomia contrattuale, convengono che rientrano, nei casi per i quali\nè consentito il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato, specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo e\norganizzativo quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel\ntempo aventi carattere straordinario od occasionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)incrementi di attività produttiva e periodi di più intensa attività,\nanche ricorrenti nell'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti\nproduttivi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)attività connesse agli inventari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V)attività legate alla manutenzione degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI)attività legate alla applicazione delle normative di legge in materia di\ntutela e sicurezza nei luoghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII)attività legate all'applicazione di specifiche normative di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII)adempimenti di pratiche o di attività di natura\ntecnico-contabile-amministrativa a carattere saltuario che non sia possibile\nespletare con l'organico in servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IX)esigenze di lavoro temporaneo per organizzazione di fiere, mostre,\nmercati, nonché per le attività connesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>X)necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria,\nnonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di 2° livello potrà indicare ulteriori ragioni di\ncarattere tecnico, produttivo, organizzativo a fronte delle quali è consentita\nla stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale che,\noltre a quanto previsto dal comma 1), si può utilizzare il contratto di\nsomministrazione a tempo determinato per le seguenti ipotesi di sostituzione di\nlavoratori assenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi\ncompresi malattia, infortunio, maternità, aspettative, congedi, ferie, mancato\nrispetto dei termini di preavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni\nassegnate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) sostituzione di lavoratori temporaneamente passati da tempo pieno a tempo\nparziale, relativamente alle ore non effettuate dal titolare del rapporto di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e\u002Fo\naddestramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di 2° livello potrà indicare ulteriori ragioni di\ncarattere sostitutivo a fronte delle quali è consentita l'utilizzazione del\ncontratto di somministrazione a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 102 - Percentuali di lavoratori impiegabili\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>previa stipulazione di contratto di somministrazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di lavoro a tempo determinato ed esenzioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le ragioni di stipulazione di contratti di somministrazione a\ntempo determinato previste dalla normativa vigente, le Parti convengono che\nl'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a\ntempo determinato non potrà superare il 13% annuo dell'organico in forza nella\nunità produttiva, assunto con contratto a tempo indeterminato e con contratto\ndi apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle singole unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti è\nconsentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a\ntempo determinato per 2 lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle singole unità produttive che occupino da 16 a 30 dipendenti è\nconsentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a\ntempo determinato per 5 lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e i lavoratori\nimpiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato non potranno\ncomplessivamente superare il 22% annuo dell'organico in forza nell'unità\nproduttiva, assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito della contrattazione di 2° livello possono essere realizzate\nintese diverse con riferimento al limite di cui ai precedenti commi 1) e 4),\nnonché stabilite modalità e criteri delle erogazioni economiche, così come\nprevisto dal comma 4) dell'art. 23 del D.lgs. n. 276\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le percentuali di impiego di lavoratori, previa\nstipulazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato,\ndefinite da accordi aziendali in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che i lavoratori, impiegati previa stipulazione di contratti di\nsomministrazione a tempo determinato attivati per ragioni sostitutive, sono da\nconsiderarsi sempre aggiuntivi al limite percentuale fissato dal presente\narticolo o dalla contrattazione di 2° livello in materia di utilizzo dei\ncontratti di somministrazione a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione IV - IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 103 - Nozioni, principi generali e finalità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto in cui l'orario di\nlavoro, fissato dal contratto individuale, risulta comunque inferiore a quello\nnormale fissato dall'art. 3, comma 1) del D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 o al\nminore orario normale fissato dal CCNL applicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività\nnell'ambito della giornata, della settimana, del mese e dell'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)risposta ad esigenze individuali dei lavoratori anche già occupati,\ncompatibilmente con le esigenze aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per favorire l'incremento\ndell'occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti\nprincipi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)volontarietà da entrambe le Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei\nlavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse\nmansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) modificabilità della articolazione dell'orario inizialmente concordato\nsulla base di intese volontarie fra le Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili\ncon la natura del rapporto stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) disponibilità delle imprese cooperative a fornire adeguate informazioni\nalle RSU\u002FRSA o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali a richiesta delle stesse\nin materia di lavoro supplementare e clausole elastiche, al fine di un\nconfronto anche finalizzato a possibili intese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 104 - Diritto di precedenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 1, comma 44), lett. e) della legge n. 247\u002F2007, il\nlavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in\nrapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni\ncon contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di\nquelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, assunti con contratto a tempo indeterminato della\ndurata di 8 e, rispettivamente, di 16 ore settimanali ai sensi dell'art. 106,\ncomma 5), avranno diritto di precedenza, al momento in cui cessa la condizione\ndi studente, con riguardo al passaggio del proprio rapporto di lavoro a 20 ore\nsettimanali, in caso di nuove assunzioni a tempo parziale e a tempo\nindeterminato con orario di lavoro settimanale di 20 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 105 - Normativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato secondo quanto\nprevisto dal D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compatibilmente con le esigenze aziendali, fino a 8 anni di vita del\nbambino, il genitore può richiedere, secondo modalità e norme definite a\nlivello aziendale, il passaggio a tempo parziale. Al termine del periodo il\ngenitore riprenderà il lavoro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di gestione del lavoro a tempo parziale saranno contrattate\npreventivamente tra le Parti in sede aziendale. In tale ambito la collocazione\ntemporale della prestazione lavorativa a tempo parziale sarà compresa nelle\narticolazioni dell'orario di lavoro di cui all'art. 116.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 106 - Forma e contenuto del contratto individuale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai\nfini e per gli effetti di cui all'art. 8 del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, nel contratto di\nlavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della\nprestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con\nriferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. 25 febbraio 2000 n.\n61, il trattamento economico e normativo del lavoratore a tempo parziale è\nriproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa,\nrispetto a quello dei dipendenti dello stesso livello contrattuale che\neffettuano l'orario normale di lavoro. Sono fatti salvi eventuali accordi\naziendali realizzati sulla materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che la prestazione lavorativa con orario giornaliero fino a 4\nore non potrà essere frazionata nella stessa giornata, salvo espressa\nrichiesta del lavoratore, le modalità di svolgimento della prestazione\nindividuale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2), saranno fissate, tra\nl'impresa e il lavoratore, di norma, entro i seguenti limiti (minimi):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)20 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario\nsettimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)80 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)600 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario\nannuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale indeterminato\ne anche a termine della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato\no, qualora previsto dalla contrattazione collettiva aziendale, in altro giorno\ndella settimana e fino a 16 ore, per le giornate festive e quelle precedenti le\nfestività, a cui potranno accedere studenti, donne e\u002Fo lavoratori anche\noccupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro. Diverse previsioni\npotranno essere definite previo accordo aziendale e, laddove non si eserciti la\ncontrattazione collettiva aziendale, previo parere vincolante di conformità\ndell'Ente bilaterale nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle specifiche realtà territoriali e aziendali e alle\nparticolari condizioni dei lavoratori, al 2° livello di contrattazione\npotranno essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia\ndi durata della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 107 - Part-time con orario sperimentale a 30 ore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità ai principi e alle finalità dalle Parti espressi e condivisi\nnelle premesse enunciate all'art. 61 del presente continuo e quindi nella\nprecipua ottica di creare condizioni che consentano, da un lato, al lavoratore\na tempo parziale di incrementare, anche in via temporanea, il proprio orario di\nlavoro e nel contempo di arricchire la propria professionalità e, dall'altro,\nalle particolari imprese di adottare forme organizzative di flessibilità dei\nrapporti a tempo parziale, le Parti potranno ricercare soluzioni sperimentali\nfinalizzate all'incremento dell'orario di lavoro dei part-time in coerenza con\ni principi di flessibilità richiesti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con questi riferimenti, a livello aziendale, a seguito di verifica della\nsussistenza di condizioni organizzative ed economico \u002Fgestionali che lo\nconsentano, le Parti potranno definire accordi per l'introduzione di una forma\nsperimentale di part-time a 30 ore settimanali medie e a 1.560 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che tale forma di part-time sperimentale è finalizzato\na dare luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività,\nredditività, innovazione ed efficienza organizzativa indicati all'art. 224\n(Detassazione degli istituti che danno luogo ad incrementi di produttività),\nnonché a favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale forma di part-time sperimentale sarà realizzata tramite progetti da\nconcordare al 2° livello di contrattazione. Tali progetti prevederanno\nl'adesione dei lavoratori anche attraverso la volontaria trasformazione\ndell'accordo individuale di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che, a seguito della introduzione di tale forma di\npart-time sperimentale, in sede di Ente Bilaterale, si procederà alla verifica\ndegli effetti prodotti a livello aziendale e di sistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 108 - Lavoro supplementare e lavoro straordinario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, il cui limite è\ndato dall'orario normale settimanale di lavoro del tempo pieno, richiede il\nconsenso del lavoratore interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementare saranno retribuite con la quota oraria della\nretribuzione di fatto di cui all'art. 184, secondo le modalità previste\ndall'art. 187, e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente\ndeterminata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti,\nivi compreso il TFR, da calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione di\nfatto di cui all'art. 184.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di fatto di cui\nall'art. 184, esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su\nogni altro istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 1, comma 3) del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, così come\nmodificato dall'art. 46, comma 1) del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, le Parti\nconvengono di ritenere ammissibile, fatto salvo il consenso del lavoratore, nei\nrapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e misto, l'effettuazione\ndi lavoro supplementare sino a concorrenza dell'orario normale settimanale di\nlavoro del tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle ore di lavoro straordinario, intendendosi per tali quelle svolte oltre\nil limite del tempo pieno, si applica la vigente disciplina legale e\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che la presente\ndisciplina del lavoro supplementare è globalmente di miglior favore per il\nlavoratore rispetto a quella prevista dall'art. 3 del D.lgs. 25 febbraio 2000\nn. 61, e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore annuale di lavoro supplementare sarà comunicato alle RSU\u002FRSA,\nsu specifica richiesta delle stesse, per consentire alle Parti, con verifica di\nnorma semestrale, il monitoraggio circa l'utilizzo dello stesso, al fine della\nstabilizzazione degli orari, nell'ambito di quanto previsto dal capitolo su\n“Efficienza, competitività, processi di stabilizzazione occupazionale”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch3>Art. 109 - Clausole flessibili e clausole elastiche.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La variazione della collocazione temporale della prestazione a tempo\nparziale (clausola flessibile) può avvenire mediante la stipula nel contratto\nindividuale di un patto avente ad oggetto una clausola flessibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il patto può essere stipulato anche quando il rapporto di lavoro a tempo\nparziale è instaurato a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella stipulazione del patto il lavoratore può chiedere di farsi assistere\nda un componente della rappresentanza sindacale (RSU\u002FRSA) da lui indicato o, in\nassenza di questa, dalla O.S. territoriale a cui aderisce o conferisce\nmandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La variazione della collocazione temporale della prestazione del lavoratore\na tempo parziale può avvenire in ragione di esigenze tecniche, organizzative,\nproduttive o sostitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La variazione in aumento, anche delimitata nel tempo, della durata della\nprestazione del lavoratore a tempo parziale (clausola elastica) può avvenire\nmediante l'inserimento nel contratto di lavoro, anche se stipulato a tempo\ndeterminato, di una clausola elastica, in ragione di esigenze di carattere\ntecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. È demandato alla\ncontrattazione collettiva di 2° livello stabilire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il limite massimo di detta variabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 7),\nD.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, come modificato dall'art. 46, comma 1) del\nD.lgs. 10 settembre 2003 n. 276;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le specifiche compensazioni di carattere retributivo, ovvero nelle diverse\nforme convenute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le modalità con cui può procedersi alla variazione in aumento della\ndurata della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella temporanea assenza di regolamentazione collettiva di 2° livello\nrelativamente alle clausole di cui al comma 1), le ore di lavoro normali\neffettivamente oggetto di variazione verranno retribuite con una maggiorazione\npari all'1,5%, comprensiva di tutti gli istituti indiretti e differiti, ivi\ncompreso il TFR, da calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione di fatto\ndi cui all'art. 184.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa le parti interessate possono concordare una indennità\nannuale pari ad almeno € 120,00 da corrispondere per quote mensili. Tale\nindennità non incide sugli istituti indiretti e differiti, di legge e di\ncontratto, ivi compreso il TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella temporanea assenza di regolamentazione collettiva di 2° livello\nrelativamente alle clausole di cui al comma 2), il limite massimo della\nvariabilità in aumento della prestazione lavorativa è stabilito nel 30% della\nprestazione lavorativa concordata. Le ore di lavoro in aumento relative alle\nclausole elastiche verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione\ndi fatto e con la maggiorazione del 35% + 1,5% (36,50%) comprensiva di tutti\ngli istituti indiretti e differiti, ivi compreso il TFR, da calcolarsi sulla\nquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 184.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento\nla durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione\ntemporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un\npreavviso non inferiore a quanto previsto dalla vigente legislazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il\nlavoratore potrà recedere, ai sensi dell'art. 1373, comma 2) c.c., dal patto\ndi cui ai commi 1) e 2), accompagnando alla propria dichiarazione di volontà\nl'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)esigenze di carattere familiare conseguenti a paternità o maternità;\ninabilità del coniuge, figlio o convivente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)esigenze di tutela della salute, certificate dal competente Servizio\nSanitario Pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o\nautonoma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la contrattazione di 2° livello potrà prevedere la possibilità di\nrecesso anche in caso di esigenze di studio, determinando le condizioni di\nammissibilità di queste ultime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di 2° livello può altresì individuare ulteriori ragioni\nobiettive in forza delle quali possa avvenire il recesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano ferme le condizioni di miglior favore già concordate nel 2°\nlivello di contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale rifiuto della lavoratrice\u002Flavoratore alla sottoscrizione di\nclausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato\nmotivo di licenziamento, né può comportare l'adozione di provvedimenti\ndisciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le ragioni di cui al precedente comma 6) consistano in esigenze di\nnatura transitoria, il lavoratore potrà, anziché recedere dal patto,\nchiederne la sospensione temporanea degli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dichiarazione di recesso dal patto e la richiesta della sua sospensione\nnon potranno intervenire prima che siano decorsi 6 mesi dalla data della\nstipulazione del patto stesso e dovranno comunque essere corredate dalla\nnecessaria documentazione di cui al comma 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di comprovata e obiettiva urgenza la dichiarazione di recesso\ndal patto, da comunicarsi in forma scritta tramite raccomandata a\u002Fr o\nraccomandata a mano, dovrà essere accompagnata da un preavviso di 1 mese in\nfavore del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha a sua volta diritto di recedere in forma scritta dal\npatto relativo alle clausole elastiche e flessibili per esigenze di carattere\ntecnico, organizzativo, produttivo, decorsi almeno 6 mesi dalla data della sua\nstipulazione e con un preavviso di 1 mese in favore del prestatore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Ch3>Art. 110 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 12 bis, comma 1) del D.lgs. n. 61\u002F2000, i lavoratori\naffetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità\nlavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita,\naccertata da una Commissione medica istituita presso l'AUSL territorialmente\ncompetente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo\npieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di\nlavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di\nlavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve\ndisposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2) del D.lgs. n. 61\u002F2000, in caso di\npatologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del\nlavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la\nlavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità\nlavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3)\ndella legge 5 febbraio 1992 n. 104, alla quale è stata riconosciuta una\npercentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua\nin quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di\nquanto previsto dalla tabella di cui al Decreto del Ministro della Sanità 5\nfebbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.\n47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del\ncontratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del medesimo art. 12 bis, comma 3), in caso di richiesta del\nlavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore\nagli anni 13 o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art.\n3, legge 4 febbraio 1992 n. 104, è riconosciuta la priorità alla\ntrasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 111 - Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli fini della applicabilità della disciplina di cui al titolo III\ndella legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni, i lavoratori a\ntempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della\nloro prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione V - IL CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 112 - Regole applicabili al lavoro ripartito.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 41, D.lgs. n. 276\u002F2003, il contratto di lavoro ripartito,\nstipulato in forma scritta, è il contratto con il quale 2 lavoratori assumono\nin solido l'adempimento di una unica e identica prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1), i lavoratori\nhanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento\nsostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione\ntemporale dell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla\nquantità di lavoro effettivamente prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto, comunque determinata, nei confronti di uno dei\nlavoratori coobbligati non comporterà l'estinzione dell'intero vincolo\ncontrattuale qualora il lavoratore rimasto in forza si renda disponibile ad\nadempiere, integralmente o parzialmente, la prestazione lavorativa e il datore\ndi lavoro accetti di trasformare l'originario contratto ripartito in un normale\ncontratto di lavoro subordinato, a tempo pieno ovvero a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto, comunque determinata, nei confronti di uno dei\nlavoratori coobbligati non comporterà ugualmente l'estinzione dell'intero\nvincolo contrattuale qualora le Parti, entro 1 mese dall'evento, si accordino\nper consentire il subentro di altro lavoratore e quindi la prosecuzione\ndell'originario rapporto ripartito. Nelle more del suddetto periodo e salvo\ndiverso accordo tra le Parti, il lavoratore rimasto in forza assumerà\ntemporaneamente l'obbligo di rendere l'intera prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il 20 febbraio di ogni anno le imprese comunicheranno all'Ente\nbilaterale nazionale il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati\nnell'anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XIV - ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione I - IL TEMPO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Art. 113 - Durata settimanale - Lavoro effettivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario normale di lavoro è fissato in 38 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto della disciplina di cui all'art. 8 del D.lgs. 8 aprile 2003 n.\n66, ai fini di cui al comma 1) non si considerano come lavoro effettivo il\ntempo necessario per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia\nall'interno che all'esterno delle imprese, le soste comprese tra l'inizio e la\nfine dell'orario giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro dei minori di cui alle disposizioni di legge non può\ndurare senza interruzione più di 4 ore e mezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La determinazione della paga oraria sarà effettuata con i divisori\nconvenzionali di cui all'art. 187 riferiti all'orario normale effettivo di\nlavoro settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con le finalità di cui all'art. 61, lett. c) e con la\ndisciplina sui permessi dello stesso articolo, al comma 2), nell'arco di\nvigenza del presente contratto l'orario settimanale di lavoro per i lavoratori\nassunti successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo di\nrinnovo è fissato in 40 ore settimanali, con il relativo divisore di cui\nall'art. 187 (divisore 168), al quale fare riferimento per l'applicazione delle\nflessibilità e dello straordinario, di cui agli artt. 117, 118, 125 e 126.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 114 - Lavoro fuori sede.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ove egli\npresta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto\nindicatogli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine\ndella giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del\nnormale orario di lavoro, quanto è necessario al lavoratore - in rapporto alla\ndistanza e al mezzo di locomozione - per raggiungere la sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento, quando necessario,\nsaranno rimborsate dall'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 115 – Permessi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento all'orario normale di lavoro di cui all'art. 113, comma 1), a\nfar data dal 1° gennaio 1994 le ore di permesso retribuite annue sono\nstabilite in 24.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento alle imprese minori trova applicazione la Disciplina Speciale\ndi cui al titolo XV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di permessi individuali il lavoratore ne farà richiesta con almeno\n24 ore di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma tali permessi dovranno essere goduti entro l'anno di maturazione e\ncomunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo; a tale data, se non\nusufruiti, decadranno e le corrispondenti ore saranno pagate con la\nretribuzione in atto al momento della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prestazione lavorativa ridotta, dovuta ad inizio o cessazione del\nrapporto di lavoro, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà\ncorrisposto 1\u002F12 dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero\ndi anzianità di servizio, non computandosi, a tal fine, i periodi di cui non\nè dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge o\ndi contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Ch3>Art. 116 - Distribuzione dell'orario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si concorda che la distribuzione dell'orario di lavoro sarà realizzata\nprevio confronto sui criteri, finalizzato a una intesa con le RSU\u002FRSA, al fine\ndi conseguire, nella sua articolazione e tenendo conto degli orari di apertura,\ni seguenti obiettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la migliore utilizzazione dei fattori produttivi e della forza lavoro, per\nincrementare la competitività e la produttività aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il miglioramento del servizio ai consumatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il pieno utilizzo degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il miglioramento delle condizioni complessive di lavoro dei dipendenti, da\nconseguire anche attraverso il tendenziale restringimento del nastro orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra le Parti convengono che la\ndistribuzione dell'orario di lavoro di cui al comma 1) si realizzerà, con\narticolazioni dell'orario di lavoro essenzialmente riscontrabili in turni unici\ncontinuati, fasce orarie differenziate e orari spezzati anche diversamente\ncombinati tra loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine potranno essere attuate, anche in via sperimentale nell'ambito\ndell'esercizio della contrattazione aziendale, forme diversificate di orario di\nlavoro anche per gruppi di dipendenti e\u002Fo per aree professionali in rapporto\nalle diverse tipologie strutturali. Le articolazioni dell'orario di lavoro, di\ncui sopra, saranno attuate in modo da far fronte più efficacemente anche ai\nperiodi di maggiore attività produttiva e agli orari di maggiore\nconcentrazione delle vendite e dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni comunicati e\nstabiliti ai sensi del comma 1) anche se questi siano predisposti soltanto per\ndeterminati reparti o uffici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoro sia organizzato in turni, questi devono risultare\nda apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale\ninteressato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la disciplina legale dell'orario di lavoro, le imprese\nterranno quale riferimento generale per la distribuzione dell'orario di lavoro\ngiornaliero quello della durata dell'orario normale di lavoro di 8 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si darà luogo alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giornate\nladdove non sussistano obiettivi impedimenti di carattere tecnico,\norganizzativo o produttivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 117 - Flessibilità dell'orario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base di quanto previsto dalla premessa al titolo XIII (Tipologie\ncontrattuali) si concorda che l'attuazione di forme di flessibilità\ndell'orario di lavoro sia finalizzata al raggiungimento di risultati positivi\nsulla produttività e sulla qualità del servizio attraverso una maggiore\nefficienza organizzativa, tenendo conto al contempo e delle esigenze dei\nlavoratori e di risultati positivi occupazionali, anche con incremento di orari\ndei rapporti a tempo parziale e\u002Fo con trasformazione dei rapporti a tempo\nparziale in rapporto a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo quadro, per far fronte alle variazioni della intensità\nlavorativa, l'azienda attiverà il confronto finalizzato ad intese a livello\naziendale per realizzare diversi regimi di orario con il superamento e con la\nriduzione dell'orario normale settimanale di cui all'art. 113. Il superamento\ndell'orario normale settimanale sarà consentito sino al limite massimo di 42\nore e per un massimo di 24 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte della prestazione delle ore aggiuntive, ai sensi del precedente\ncomma, l'impresa riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dei 12 mesi\nsuccessivi all'inizio della flessibilità, e in un periodo di minore intensità\nlavorativa, una pari entità di ore di riduzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario\nnormale settimanale di cui all'art. 113, comma 1), sia nei periodi di\nsuperamento che in quelli di riduzione dell'orario medesimo, senza aumenti o\ndecurtazioni retributive, tranne nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro\nper i quali saranno effettuati i relativi conguagli in ragione degli orari\neffettuati nel periodo di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di\nricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora\nsuccessiva all'orario definito per settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 118 - Accordi aziendali sui regimi flessibili di orario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito del 2° livello di contrattazione, per far fronte alle\nvariazioni della intensità lavorativa, le Parti potranno realizzare accordi\nsul seguente regime di orario con il limite di seguito previsto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino\nal limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diversi limiti dell'orario settimanale e periodi di durata potranno essere\nconvenuti a fronte di specifiche esigenze organizzative. Resta inteso che fino\nai limiti di 44 ore settimanali e per un massimo di 24 settimane l'incremento\ndel monte ore annuo di permessi retribuiti, di cui all'art. 115, sarà pari a\n45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale\nsettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di\nflessibilità definito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle\nore e utilizzato dal lavoratore in riposi compensativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 119 - Procedure.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi,\nl'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dei 12 mesi\nsuccessivi all'inizio della flessibilità, e in un periodo di minore intensità\nlavorativa, una pari entità di ore di riduzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario\nnormale settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli\ndi corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire il confronto sulla realizzazione della flessibilità\ndell'orario le imprese provvederanno a comunicare alle RSU\u002FRSA e alle OO.SS.\ncompetenti per livello il programma di flessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa provvederà altresì a comunicare, con congruo preavviso, ai\nlavoratori interessati il programma definito di flessibilità; le eventuali\nvariazioni dovranno essere tempestivamente comunicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui\nall'art. 118, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca\ndelle ore, saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore\nstraordinarie entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di\nmaturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese senza contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il\nprogramma di flessibilità all'Ente bilaterale\u002FComitato misto paritetico\nregionale competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 120 - Banca delle ore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in\ncondizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'art. 118, che sono a\ndisposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore\nla cui fruizione avverrà con le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione delle\nore maturate non dovrà superare il 10% della manodopera presente al lavoro\nnella singola unità produttiva o reparto, escludendo dai periodi dell'anno\ninteressati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per\nla giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco\ndella settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della manodopera\npresente al lavoro nella singola unità produttiva o reparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno\nessere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al 31 dicembre di ogni anno l'impresa fornirà al lavoratore l'estratto\nconto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi\nmovimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Ch3>Art. 121 - Lavoro ordinario notturno.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che per la definizione di lavoro notturno e di lavoratore\nnotturno ai fini della applicazione del D.lgs. n. 66\u002F2003 e successive\nmodificazioni, valgono i criteri e le norme da quest'ultimo definiti, il lavoro\neffettuato dalle ore 22 alle 6 ai soli fini retributivi è compensato con la\nquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 184 e con la\nmaggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione normale di cui all'art.\n183.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 122 - Orario ipermercati.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti considerano acquisita la compatibilità, in termini organizzativi,\ntra l'attività di vendita al pubblico negli ipermercati - intendendosi per\ntali le strutture di vendita al pubblico con una superficie di vendita\nsuperiore a mq. 4.500 - e l'interesse dei lavoratori a fruire dell'orario di\nlavoro settimanale di 37 ore, nonché a migliorare le modalità della\nprestazione, in quanto tali strutture di vendita consentono interventi\norganizzativi coordinati e finalizzati ad assicurare il miglioramento della\nproduttività, come pure recuperi nella qualità del lavoro e del servizio,\nciò anche tenendo conto delle esigenze di competitività sul mercato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sede appropriata per la valutazione delle migliori condizioni atte a\nrealizzare l'incontro tra i diversi interessi rappresentati è pertanto quella\naziendale e a tal fine la materia è demandata dal presente CCNL alla\ncontrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso e alla luce di quanto sopra, negli ipermercati delle\nimprese di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL che realizzeranno\nla settimana lavorativa di 37 ore, ricorrendo agli strumenti previsti dal CCNL\nstesso in materia di distribuzione degli orari di cui all'art. 116 e di\nflessibilità, la pratica attuazione di questa avviene, come previsto dal 1°\ngennaio 1994, utilizzando anche le 8 ore di permessi di cui all'art. 107 del\nCCNL del 1° gennaio 2003 e le ulteriori 16 ore di cui al CCNL del 20 dicembre\n1990 (vedi allegato 13).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra, gli accordi integrativi aziendali in essere,\nmigliorativi della presente normativa, mantengono la loro validità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 123 - Personale con funzioni direttive.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)preposto alla direzione tecnica o amministrativa della impresa o di una\nparte di essa, con la diretta responsabilità dell'andamento del servizio\naffidato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II) le cui funzioni richiedono un autonomo e discrezionale uso dell'orario\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III) è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario di lavoro per il\ntempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioni, senza\ncompenso per il lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, in via del tutto eccezionale, previa autorizzazione della Direzione\naziendale, si verifichino prestazioni lavorative notturne e festive\n(ristrutturazioni, innovazioni tecniche, organizzative etc.) si procederà al\npagamento delle stesse con le relative maggiorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tuttavia, in casi eccezionali, quando per le funzioni e i compiti ad esso\nassegnati il suddetto personale sia soggetto a svolgerli in maniera non\nquantificabile e non controllabile, purché autorizzato espressamente dalla\nDirezione aziendale, potrà essere istituita una particolare indennità\neconomica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'individuazione dei casi in questione e la misura della indennità predetta\nsarà definita tra le Parti in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai gerenti o gestori e ai capi negozio di cui al liv. 3), nonché ai capi\nreparto, tenuti a prestare servizio anche dopo l'orario normale di lavoro per\nil tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad essi affidati,\ncompete, nel caso in cui partecipino alla vendita, il compenso per il lavoro\nstraordinario prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 124 - Lavoro discontinuo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario normale settimanale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui\ne di semplice attesa e custodia, intendendosi per tali quelli di cui alla\ntabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657, è fissato in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 42 ore dal 1° gennaio 1990.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora sussistano fondati motivi che la riduzione settimanale di orario\npossa determinare una dequalificazione del servizio, una contrazione delle\nvendite o ingiustificati appesantimenti gestionali, l'orario di lavoro potrà\nessere di 44 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore eccedenti l'orario normale contrattuale, di cui al precedente comma\n1), e fino alle 44 ore, saranno recuperate con le modalità stabilite al comma\n5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore intercorrenti fra l'orario normale di lavoro settimanale contrattuale\ne le 44 ore non sono da considerarsi lavoro straordinario a nessun effetto\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di cui sopra e quelle derivanti dal monte ore di riduzione di orario\nstabilite dal successivo comma 9) saranno utilizzate, previa contrattazione\naziendale e comunque in accordo tra le Parti, a titolo di permesso individuale\novvero con diverse modalità, tra le quali quelle stabilite dall'art. 118. Ciò\nin contemperanza tanto con le esigenze dei lavoratori quanto con quelle\ndell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono considerati addetti a lavori discontinui e di semplice attesa e\ncustodia, di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657, i\nlavoratori aventi le qualifiche e le attribuzioni sotto elencate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i magazzinieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli addetti ai centralini telefonici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli autisti che compiono anche operazioni di carico e scarico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i fattorini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i commessi di negozio o spaccio nei comuni con più di 5 mila abitanti (in\ncaso di contestazione si farà ricorso ai dati forniti dal sindaco dei\nrispettivi comuni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle imprese che abbiano in prevalenza negozi e spacci ove non è\napplicabile il comma precedente del presente articolo, potranno essere\nesaminate in sede aziendale eventuali soluzioni atte a eliminare ingiustificate\nsperequazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro non potrà comunque superare le 8 ore giornaliere e le 40\nore settimanali per i minori tra i 16 e i 18 anni compiuti. Restano ferme le\ncondizioni di miglior favore in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore di riduzione di orario, stabilito in 112 ore annue dal CCNL\n1984, viene elevato a 116 ore in ragione di anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'incremento del monte ore, gli assorbimenti dal medesimo per l'attuazione\ndella riduzione dell'orario settimanale di cui al comma 1) e l'utilizzazione\ndelle ore residue saranno attuati con le stesse decorrenze e modalità\nstabilite dall'art. 107 del CCNL del 1° gennaio 2003 per gli altri lavoratori\n(vedi allegato 13).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 125 - Lavoro straordinario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro\nprestato oltre l'orario normale di lavoro settimanale definito dall'art. 113\ndel presente contratto, ad eccezione dei periodi di flessibilità di cui agli\nartt. 117 e 118.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale\norario di lavoro fissato dal presente contratto. Il ricorso al lavoro\nstraordinario deve avere carattere eccezionale e deve trovare obiettiva\ngiustificazione in necessità di ordine tecnico-organizzativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato\ndal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le necessità di ordine tecnico-organizzativo che giustificano il ricorso al\nlavoro straordinario saranno preventivamente esaminate tra la Direzione della\nimpresa e la RSU, quando il ricorso ad esso non sia causato da necessità\nimpreviste e indifferibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro straordinario saranno comunque contenute nei limiti\ndi 250 ore annue riferite al singolo dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione straordinaria, su richiesta del lavoratore, potrà essere\nrecuperata con riposi compensativi, compatibilmente con le esigenze\norganizzative e produttive, fermo restando il diritto alla sola\nmaggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la gestione dei riposi compensativi si fa riferimento all'art. 115,\ncommi 3) e 4) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Ch3>Art. 126 - Maggiorazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cp>Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti\nl'orario normale di lavoro previsto dagli artt. 113 e 124 del presente\ncontratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto,\ndi cui all'art. 184 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota\noraria della retribuzione normale di cui all'art. 183:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- del 20% per la prestazione di lavoro fino alla 48a ora settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- del 25% per le prestazioni eccedenti la 48a ora settimanale\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cp>Le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi verranno\nretribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 184\ne con la maggiorazione del 35% sulla retribuzione normale di cui all'art.\n183.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore straordinarie di lavoro prestato la notte - intendendosi per tali\nquelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di\nturni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della\nretribuzione di fatto di cui all'art. 184 e con la maggiorazione del 55% sulla\nquota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 183.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni, la\nmaggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla\nquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 184, tenendo conto,\nper il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del\nperiodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili\ntra loro né con altre maggiorazioni. In caso di più maggiorazioni concorrenti\nsi applicherà unicamente la maggiorazione più alta.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 127 - Pagamento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre\nil mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura\ndella impresa, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che\ndovrà essere esibito in visione, a richiesta delle OO.SS. territoriali e\u002Fo\ndelle RSU\u002FRSA presso la sede dell'impresa. Il registro di cui sopra può essere\nsostituito da altra idonea documentazione nelle imprese che abbiano la\ncontabilità automatizzata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione II - I RIPOSI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Ch3>Art. 128 - Riposo settimanale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della vigente disciplina in materia (art. 9, D.lgs. 8 aprile 2003\nn. 66 e successive modifiche) il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un\nperiodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la\ndomenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'art. 7 del\nD.lgs. n. 66\u002F2003. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come\nmedia in un periodo non superiore a 14 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità applicative del riposo settimanale saranno oggetto di confronto\na livello aziendale, nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 2), punto B)\ndel presente contratto, tenuto conto degli accordi esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le imprese siano autorizzate allo svolgimento della attività\ndomenicale dei negozi o degli spacci o magazzini ai sensi delle disposizioni\nlegali vigenti in materia, esse sono tenute a dare il riposo settimanale ai\npropri dipendenti, senza corresponsione di maggiorazione straordinaria per le\nore normali di lavoro prestate la domenica. Le modalità di attuazione delle\naperture domenicali e festive saranno oggetto di confronto a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 129 - Trattamento retributivo del lavoro nei giorni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di riposo settimanale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, di cui al D.lgs.\n8 aprile 2003 n. 66, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del\n35% sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 183, fermo\nrestando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo ai sensi\ndell'art. 128, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 130 - Riposo giornaliero.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo giornaliero deve essere fruito ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n.\n66\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 1) del D.lgs. n.\n66\u002F2003, si demanda alla contrattazione aziendale o territoriale la\npossibilità di stabilire modalità diverse di fruizione del periodo di riposo\ngiornaliero, garantendo comunque la sicurezza e la salute psicofisica dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa di regolamentazione che sarà attuata dalla contrattazione di 2°\nlivello territoriale o aziendale, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive\npotrà essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte nella ipotesi del\ncambio del turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che la garanzia di un riposo minimo di 9 ore consecutive\npotrebbe rappresentare una adeguata protezione dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 131 - Festività.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle appresso\nindicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I) Festività nazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) 25 aprile (ricorrenza della Liberazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) 1° maggio (festa dei Lavoratori)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) 2 giugno (festa della Repubblica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II) Festività infrasettimanali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) 1° giorno dell'anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) 6 gennaio (Epifania)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) lunedì dopo Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) 15 agosto (festa dell'Assunzione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) 1° novembre (Ognissanti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) 8 dicembre (Immacolata Concezione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) 25 dicembre (S. Natale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) 26 dicembre (S. Stefano)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Ch3>Art. 132 - Lavoro festivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni di cui\nall'art. 131, dovranno essere retribuite come lavoro straordinario festivo\nnella misura e con le modalità previste dagli artt. 126 e 187 del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di coincidenza di una delle festività infrasettimanali o nazionali\ncon una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposta ai\nlavoratori retribuiti in misura fissa, e cioè non variabile in relazione alle\nfestività cadenti nel periodo di paga, un ulteriore importo pari alla quota\ngiornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 184.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento sarà applicato anche alla festività del 4 novembre, la\ncui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese relativo, in\nbase alla legge del 5 marzo 1977 n. 54.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 133 - Ferie: computo dei giorni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 1980 e in concomitanza col godimento delle ferie\ndello stesso anno, il personale di cui al presente contratto ha diritto a un\nperiodo annuale di ferie nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando\nche la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di\nlavoro settimanale - è comunque considerata di 6 giorni lavorativi - dal\nlunedì al sabato - agli effetti del computo delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le\nfestività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e, pertanto,\nil periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e\nle festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto reciprocamente che la nuova disciplina della misura e\ndel computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso\nnormativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori che al 1° gennaio 1974 già usufruivano di un\nperiodo di ferie di 30 giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni)\nverranno mantenute le condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 134 - Determinazione del periodo delle ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo delle ferie sarà fissato dalla impresa cooperativa\ncompatibilmente con le esigenze della impresa cooperativa stessa, sentite le\nistanze dei lavoratori e tenuto conto degli usi e consuetudini locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie potranno essere frazionate in non più di 2 periodi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il godimento delle ferie è sospeso in caso di sopravvenienza di malattia\nregolarmente denunciata e riconosciuta dall'Istituto competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di agevolarne il rientro e la permanenza nel Paese di origine, i\nlavoratori stranieri non cittadini della Unione europea possono richiedere,\ncompatibilmente con le esigenze aziendali, la fruizione non frazionata delle\nferie nonché, sempre compatibilmente con le esigenze aziendali e nel rispetto\ncomunque delle normative di legge vigenti in materia, di cumulare e di fruire\nin un unico periodo continuativo le ferie maturate in un anno e quelle da\nmaturare nell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione, per qualunque ragione, del rapporto di lavoro, il\nlavoratore, che dovesse avere già anticipatamente fruito delle ferie, sarà\ntenuto a rimborsare alla azienda gli importi retributivi corrispostigli e\ncorrispondenti alle ferie non effettivamente maturate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione\ndi fatto di cui all'art. 184.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 135 - Ratei ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro spetteranno al lavoratore\ntanti 12simi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di\neffettivo servizio prestati per l'anno di competenza, computandosi per mese\nintero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per 26 la\nretribuzione mensile di fatto di cui all'art. 184.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 136 - Interruzione delle ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ragioni di servizio l'impresa potrà richiamare il lavoratore prima del\ntermine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a\ncompletare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle\nspese sostenute sia per l'anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente\nal luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 137 - Irrinunciabilità delle ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono irrinunciabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le\nstesse garanzie e modalità previste dal comma 2) dell'art. 127, per il lavoro\nstraordinario. Nelle imprese che abbiano l'amministrazione automatizzata detto\nregistro può essere sostituito da altra idonea documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione III - PERMESSI E CONGEDI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 138 - Permessi individuali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In casi speciali e giustificati la cooperativa potrà concedere, in\nqualunque epoca dell'anno, permessi retribuiti con facoltà di dedurli da\nquelli individuali di cui agli artt. 115 e 124 ovvero, ove esauriti, dalle\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 1) dell'art. 4 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 il\nlavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all'anno\nin caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, di un parente\nentro il 2° grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da\ncertificazione anagrafica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ulteriori decessi nell'arco dell'anno il lavoratore avrà diritto\nad ulteriori 2 giorni di congedo retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo quanto previsto, in relazione ai casi di documentata grave\ninfermità, dal 2° periodo dell'art. 4, comma 1) della legge n. 53\u002F2000.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai padri lavoratori in occasione della nascita di un figlio verrà\nriconosciuto 1 giorno di permesso retribuito.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Permessi non retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che per gravi e comprovati motivi familiari dovessero recarsi\nall'estero possono su loro richiesta ricorrere, compatibilmente con l'esigenza\ndella impresa cooperativa, all'utilizzo di permessi non retribuiti da\nutilizzarsi in continuità con il periodo annuale di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 139 - Permessi elettorali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi elettorali sono regolamentati dall'art. 11 della legge 21 marzo\n1990 n. 53 che così recita: “L'art. 119 del Testo Unico n. 361\u002F1957 è\nsostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi\ndella Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli\nUffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di\ncandidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o\ngruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal\nlavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative\noperazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1) sono\nconsiderati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti lavoratori dovranno produrre alle aziende, oltre alla copia del\ncertificato di chiamata al seggio (o di nomina a rappresentante di lista o, in\noccasione di referendum, di rappresentante dei partiti o gruppi politici\nrappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum), anche un secondo\nattestato firmato dal Presidente, di effettiva presenza al seggio e dell'orario\ndi chiusura delle operazioni elettorali. Per coloro che svolgono l'incarico di\nPresidente la certificazione potrà essere vistata dal Vicepresidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 140 - Permessi di Consigliere di parità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore o la lavoratrice nominati consigliere o consigliera di parità\nhanno diritto a permessi retribuiti e non retribuiti per l'espletamento del\nloro mandato. Per la disciplina di tali permessi si applica quanto previsto\ndall'art. 17 del D.lgs. n. 198\u002F2006.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 141 - Permessi per corsi regolari di studio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione primaria, secondaria e qualificazione professionale\nstatali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio\ndi titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di\nlavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Sempre\nsu loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e dal\nlavorare durante i riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere\nprove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti. Sono\nriconosciuti permessi retribuiti tutti i giorni di esami e 2 giorni precedenti\ngli esami stessi per un massimo di 5 esami l'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell'anno solare\n120 ore di permesso non retribuito il cui uso verrà programmato\ntrimestralmente ‘pro quota’, compatibilmente con le esigenze produttive e\norganizzative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati\nsostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il lavoratore dovrà\nesibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato,\ndichiarazione, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimangono salve le condizioni di migliore favore stabilite da accordi\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi, in materia di\ncongedi per la formazione si applica quanto previsto dall'art. 5 della legge 8\nmarzo 2000 n. 53.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 142 - Diritto allo studio: permessi delle 150 ore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che, fuori dalle ipotesi di cui al precedente art. 141, volendo\nmigliorare la propria cultura anche in relazione alla attività aziendale,\nintendano frequentare, presso Istituti pubblici, parificati o riconosciuti,\ncorsi istituiti in base a disposizione di legge, anche monografici e\nprofessionali, o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento\nscolastico a tali istituti, o master universitari promossi da università\npubbliche o private legalmente riconosciute, possono usufruire di permessi\nretribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i\ndipendenti, che sarà determinato all'inizio di ogni triennio, a decorrere dal\n1° febbraio 1984, moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del\nnumero totale dei dipendenti occupati presso ciascuna azienda o unità\nproduttiva a tale data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dal lavoro non\ndevono superare il 2% del totale della forza lavoro occupata; inoltre dovrà\nessere garantito in ogni reparto lo svolgimento della attività produttiva. I\npermessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore ‘pro\ncapite’ per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso\nal quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore\ncorrispondente almeno al doppio di quelle richieste come permesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati inoltreranno domanda alla Direzione nei termini e\ncon le modalità che saranno concordati a livello aziendale. Tali termini, di\nnorma, non saranno inferiori al semestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di 1\u002F3 del monte\nore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le\ncondizioni di cui al comma 1), la Direzione e la RSU stabiliranno, tenendo\npresenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi,\ni criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo\nrestando quanto previsto al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari\nrequisiti e sempreché ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi\nprecedenti. L'interessato dovrà far pervenire alla impresa un certificato di\niscrizione al corso e, successivamente, certificati con l'indicazione delle ore\ndi frequenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal\npresente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e la\nRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili\nconguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruite, fermo rimanendo che\nil presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni\nindicate al comma 2), è costituito dalla regolare frequenza all'intero\ncorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora siano promossi da Istituti e\u002Fo Enti pubblici corsi specifici per la\nscolarizzazione e l'approfondimento della lingua in favore di lavoratori\nextracomunitari, questi potranno usufruire dei permessi di cui al presente\narticolo con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti di cui al presente articolo non sono cumulabili con\nquelli previsti dal precedente art. 141.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 143 - Congedi e permessi per handicap.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi\nnonché, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000, i familiari\nlavoratori che assistano con continuità e in via esclusiva un parente o un\naffine entro il 3° grado portatore di handicap, ancorché non convivente,\npossono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 5\nfebbraio 1992 n. 104, e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)il periodo di astensione facoltativa post-partum fruibile fino ai 3 anni\ndi età del bambino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)in alternativa al punto I), 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino\nai 3 anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)dopo il 3° anno di età del bambino, 3 giorni di permesso ogni mese,\nindennizzati a carico dell'INPS anche per colui che assiste una persona con\nhandicap in situazione di gravità, parente o affine entro il 3° grado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le agevolazioni di cui ai punti I), II) e III) sono fruibili a condizione\nche il bambino o la persona con handicap non sia ricoverato a tempo pieno\npresso Istituti specializzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il genitore, parente o affine convivente di handicappato, può scegliere la\nsede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio\nconsenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertata può\nusufruire dei permessi di cui ai punti II) e III) e delle agevolazioni di cui\nal comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 144 - Congedo matrimoniale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre\nmatrimonio, un congedo straordinario della durata di 15 giorni di\ncalendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compatibilmente con le esigenze della cooperativa, questa dovrà concedere\nil congedo straordinario nell'epoca scelta dal lavoratore. In ogni caso, se\nrichiesto, la cooperativa dovrà concedere il congedo non frazionabile, con\ndecorrenza dal 3° giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha l'obbligo di esibire alla cooperativa, alla fine del\ncongedo, regolare documentazione dell'atto di matrimonio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo del congedo straordinario per matrimonio il lavoratore è\nconsiderato ad ogni effetto in attività di servizio conservando il diritto\nalla retribuzione di fatto di cui all'art. 184.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XV - DISCIPLINA PER LE IMPRESE MINORI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 145 - Premessa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono la necessità di salvaguardare l'equilibrio economico e\nla stessa presenza sul territorio delle imprese minori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono infatti che tali presenze della distribuzione\ncooperativa consentono il mantenimento di un servizio essenziale, garantendo ai\nresidenti dei piccoli centri e delle realtà periferiche o di prossimità la\npossibilità di acquistare sul posto beni di prima necessità di qualità e a\nprezzi convenienti, contribuendo a contenere il fenomeno dello spopolamento e\ndel degrado di tante zone del nostro Paese, e con condizioni di lavoro\nregolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, pertanto, convengono sulla necessità di limitare lo svantaggio\ncompetitivo a carico di tali imprese e di tali unità produttive, che ad esse\nobiettivamente deriva in ragione della loro stessa ubicazione e della\nconseguente alta incidenza dei costi di gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Condizioni di maggiore flessibilità organizzativa concretamente esigibili\nper i punti di vendita e per le imprese di tale tipologia contribuiscono\nindubbiamente al mantenimento sia della funzione sociale da essi garantita sia\ndei livelli di occupazione nei territori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto premesso, le Parti hanno convenuto di riservare alle imprese minori,\ncome definite dal successivo art. 146, la Disciplina Speciale contenuta nel\npresente titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 146 - Nozione di imprese minori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per imprese minori della distribuzione cooperativa si intendono le imprese\nche gestiscono unità produttive prevalentemente riferite alla tipologia\n“superette” e\u002Fo a tipologie equivalenti o inferiori per volumi di vendita,\ne che di norma occupino il numero di addetti non superiore a 300 unità,\nriferiti al tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della attribuzione a una impresa della qualifica di impresa minore\nsi procederà, in sede di confronto al 2° livello, alla verifica della\nsussistenza della prevalenza della tipologia “superette” nella rete\ndistributiva aziendale, riferita all'insieme delle unità produttive\n“superette” e\u002Fo tipologia inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 147 - Orario di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario normale di lavoro nelle imprese di cui al presente titolo è\nfissato per tutti i lavoratori in 40 ore settimanali con applicazione del\ndivisore convenzionale 168.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione della particolare gravità della situazione economica in\ncui versano attualmente le imprese minori della distribuzione cooperativa\nidentificate nel presente titolo e che occupano fino ad una media per unità\nproduttiva di 15 addetti equivalenti f.t., i permessi individuali annui sono\nriconosciuti nella misura di 60 ore per tutti i lavoratori dipendenti per il\nperiodo di vigenza del presente CCNL. Al termine di detto periodo i permessi di\ncui sopra saranno pari ad 88 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le altre imprese minori, i permessi individuali per il\nraggiungimento dell'orario settimanale di 40 ore sono determinati in 104. Per\ngli assunti dopo la data di sottoscrizione del presente CCNL ed entro la\nvigenza dello stesso, tali permessi (104) saranno maturati con la modalità\nprevista all'art. 61, lett. C).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per far fronte alle variazioni della intensità lavorativa l'impresa\nattiverà il confronto a livello aziendale o territoriale finalizzato ad\nintese, per realizzare diversi regimi di orario con il superamento e con la\nriduzione dell'orario normale di cui sopra. Il superamento sarà consentito,\nfino al limite massimo di 44 ore e la riduzione fino ad un minimo di 24 ore\nsettimanali e per un massimo di 26 settimane, anche non consecutive, nel corso\ndi un anno dall'inizio della flessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previo confronto a livello aziendale o territoriale, in armonia con quanto\ndisposto dall'art. 4, comma 4) del D.lgs. n. 66\u002F2003 e a fronte delle ragioni\ntecniche obiettivamente insite nella particolare organizzazione del lavoro\ndelle imprese minori, il periodo per il calcolo della durata media massima\ndell'orario di lavoro è consentito che sia applicabile sino ad un massimo di\n12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario\nnormale settimanale, sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione\ndell'orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di cui sopra e quelle derivanti dal monte ore di riduzione di orario\nstabilite dall'art. 115 saranno utilizzate, in accordo tra le Parti, a titolo\ndi permesso individuale ovvero con diverse modalità, tra le quali quelle\nstabilite dall'art. 119. Ciò in contemperanza tanto con le esigenze dei\nlavoratori quanto con quelle dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento alle imprese minori che occupino fino a 30 unità lavorative\ne una media aziendale per singola unità produttiva non superiore a 3 unità,\nle Parti in sede di contrattazione aziendale o territoriale potranno definire\ndiverse modalità di gestione delle ore di cui al 1° capoverso del presente\ncomma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento a quanto previsto al comma 1) dell'art. 147, ai lavoratori\nche alla data di sottoscrizione del presente Accordo hanno in essere un\nrapporto di lavoro part-time, si garantirà il mantenimento della retribuzione\npercepita e rapportata alla precedente normativa sull'orario di lavoro a 38\nore, attraverso la previsione di due specifiche componenti retributive, che\nsaranno attribuite a far data dal 1° gennaio 2012:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)la retribuzione derivante dall'applicazione del nuovo orario di lavoro a\n40 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)un assegno ‘ad personam’ individuale, assorbibile, pari alla\ndifferenza tra la retribuzione rapportata a 38 ore percepita al 31 dicembre\n2011 e quella derivante dal nuovo orario in vigore dal 1° gennaio 2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 148 - Inquadramento del personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È demandata alla contrattazione collettiva territoriale o aziendale la\npossibilità di prevedere la definizione o la ridefinizione di profili che\nrappresentino l'effettivo contenuto delle singole professionalità e il loro\ninquadramento in relazione alle oggettive specificità e caratteristiche delle\nimprese cooperative e delle unità produttive di cui al presente titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 149 - Contratto a tempo parziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stabiliscono che il limite minimo della durata della prestazione\nlavorativa del contratto a tempo parziale, previo confronto in sede aziendale,\npossa essere fissato in 16 ore settimanali per i negozi fino a 30\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 150 - Norma di rinvio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo resta applicabile\nla generale disciplina del rapporto di lavoro contenuta nel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XVI - TRASFERTE E TRASFERIMENTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 151 - Trasferta.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A quei dipendenti che per ragioni di necessità aziendali sono comandati\ntemporaneamente a prestare la loro attività in località diverse dal luogo di\nlavoro ove prestano abitualmente servizio, l'azienda rimborserà le spese\nsostenute, graduate secondo le distanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I suddetti rimborsi e le eventuali indennità di trasferta saranno stabiliti\nin sede aziendale a seconda dei casi specifici. I rimborsi saranno\ncorrispondenti alle maggiori spese sostenute dal dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ottenere i rimborsi e l'indennità di trasferta di cui al presente\narticolo il dipendente dovrà presentare adeguata documentazione e attenersi\nalle disposizioni in materia impartite dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 152 - Condizioni e limiti del trasferimento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A norma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il lavoratore non\npuò essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per\ncomprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore non accetti il trasferimento ai sensi del comma\nprecedente, fermo restando il diritto a tutte le indennità previste dal\npresente contratto, potrà essere soggetto al licenziamento con le procedure\npreviste dalla legge 15 luglio 1966 n. 604 e della legge 20 maggio 1970 n. 300,\ncome modificate dalla legge 11 maggio 1990 n. 108.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento,\nal rimborso delle spese per il ritorno suo e della famiglia nel luogo di\nprovenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento,\nsalvo i casi di forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 153 - Trasferimenti con cambio di residenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Modalità di comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento dei dipendenti che determini il cambiamento di residenza\nverrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45\ngiorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Trattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di cui al precedente comma, ai dipendenti sarà riconosciuto,\nper un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso della eventuale differenza del\ncanone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello\noccupato nella località di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trasferimenti di residenza danno diritto al pagamento delle indennità qui\ndi seguito specificate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A chi non abbia familiari a carico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)il rimborso della spesa effettiva di viaggio secondo la via più breve;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del\nbagaglio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)il rimborso della eventuale perdita del canone di locazione qualora non\nsia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a subaffitto; tale\nrimborso va corrisposto per un massimo di 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)una indennità di trasferimento da determinarsi in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A chi abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi\ndi alimenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)il rimborso delle spese effettive di viaggio secondo la via più breve,\nper sé e per le persone della sua famiglia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del\nbagaglio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)il rimborso per l'eventuale perdita del canone di locazione ove non sia\nstato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale\nrimborso va corrisposto per un massimo di 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)una indennità di trasferimento da determinarsi in sede aziendale, per\nsé e per ciascun convivente a suo carico; per i figli conviventi a carico\nl'indennità di trasferimento è ridotta a 3\u002F5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità di trasferimento di cui al presente articolo saranno\ncorrisposte per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il\ntrasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà\ndiritto a percepire le diarie suddette fino a 8 giorni dopo l'arrivo del\nmobilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 154 - Trasferimenti senza cambio di residenza per esigenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di ristrutturazione, concentrazione etc.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando, per esigenza di ristrutturazione, concentrazione etc. il dipendente\nvenga assegnato stabilmente ad un luogo di lavoro diverso da quello dove presta\nabitualmente servizio, e ciò non comporti il cambio di residenza, la\npossibilità o meno di applicare le disposizioni di cui al precedente articolo,\ncomma 3), punti 3.1) e 3.2), sarà esaminata in sede aziendale tra la Direzione\ndell'impresa e la RSU\u002FRSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XVII - AMBIENTE, SALUTE, MALATTIA E INFORTUNIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 155 - Normative generali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro\nle imprese si impegnano al rispetto delle normative legali vigenti, con\nparticolare riferimento agli obblighi discendenti dall'art. 2087 c.c.,\ndall'art. 9, legge n. 300\u002F1970 e dal D.lgs. n. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istituzione e le attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza sono\nregolate ai sensi degli artt. 47, 48, 49 e 50 del D.lgs. n. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dalla\nnormativa legale vigente mediante propri rappresentanti, i cui nominativi\ndovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle imprese. I\nrappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole imprese le modalità\nper lo svolgimento della loro attività.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-monitoring\">\u003Ch3>Art. 156 - Videoterminali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che le apparecchiature informatiche, dotate di\nvideoterminale, di cui alla Direttiva del Consiglio CEE del 29 maggio 1990,\nsono da considerarsi un comune strumento di lavoro che agevola lo svolgimento\ndella attività lavorativa. Per la tutela della salute e sicurezza dei\nlavoratori addetti all'impiego di tali apparecchiature si applicano le norme di\ncui al D.lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di installazione di nuove apparecchiature informatiche dotate di\nvideoterminale l'impresa cooperativa fornirà alle strutture aziendali delle\nOO.SS. firmatarie del presente contratto le informazioni relative alla loro\ncollocazione e alle caratteristiche ergonomiche dei posti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di utilizzo prevalente e continuato delle apparecchiature\ninformatiche dotate di videoterminale l'attività lavorativa degli operatori\ndovrà essere organizzata con periodiche interruzioni durante le quali saranno\nassegnati ad altri compiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applica in ogni caso quanto previsto dagli artt. 172 e ss. del D.lgs. n.\n81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di pregiudizio alla salute, accertato dagli Organi competenti,\ndovuto all'utilizzo di apparecchiature informatiche dotate di videoterminali,\nla lavoratrice, durante il periodo della gestazione, dovrà essere adibita\nobbligatoriamente ad altre mansioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 157 - Iscrizione al Servizio sanitario nazionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito della normativa del SSN il datore di lavoro ha l'obbligo di\nrilasciare ai propri dipendenti, all'atto della assunzione, la certificazione\neventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento\nai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al SSN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 158 - Definizione di malattia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti di quanto previsto nei successivi articoli del presente titolo,\nsi intende per “malattia” ogni alterazione dello stato di salute, qualunque\nsia la causa da cui dipende, che comporti l’incapacità al lavoro specifico\nal quale il lavoratore è addetto o che comunque comporti la necessità di\nassistenza medica o la somministrazione di sussidi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 159 - Comunicazione e certificazione medica.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di giustificato e comprovato impedimento, in caso di malattia o\ninfortunio, nonché in caso di prosecuzione della malattia stessa, il\nlavoratore ha l'obbligo di darne immediata notizia alla cooperativa da cui\ndipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso 1 giorno dall'inizio della\nassenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze\npreviste dagli artt. 207 e 208 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ammalato è tenuto altresì:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)a far recapitare alla cooperativa o a trasmettere, a mezzo raccomandata\na\u002Fr, il regolare certificato medico, entro 2 giorni dal relativo rilascio,\ncontenente l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia,\nnonché i successivi certificati nel caso di prolungamento della malattia\nstessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)a sottoporsi ad eventuale visita di controllo da parte degli Istituti\nprevidenziali competenti, nel rispetto dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970\nn. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ritardo nell'invio e nella presentazione del certificato medico\nattestante la denuncia o la continuazione della malattia non sarà corrisposta\nalcuna indennità per i giorni di ritardo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni mutamento di domicilio o dimora, anche se temporaneo, nel corso del\nperiodo di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro, deve essere\ncomunicato tempestivamente dal lavoratore all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 160 - Doveri del lavoratore ammalato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le\nprescrizioni mediche inerenti alla permanenza presso il proprio domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore\n10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19, al fine di consentire l'effettuazione delle\nvisite di controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo\nsiano effettuate, a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione\ndell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli\nindicati al comma 2) del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai\nnuovi criteri organizzativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal\ndomicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici,\nnonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore,\ndei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia alla azienda da\ncui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al\ncomma 2) del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni\npreviste dall'art. 5 del D.L. n. 463\u002F1983, convertito con legge n. 638\u002F1983. La\nmancata reperibilità del lavoratore e l'inosservanza dell'obbligo di cui al\ncomma 1) dell'art. 167 del presente CCNL, salvo i casi di giustificata e\ncomprovata necessità per i quali incombe sul lavoratore l'onere della prova,\ndarà luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dagli artt.\n207 e 208 del CCNL, con l'osservanza delle procedure stabilite dall'art.\n209.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 161 - Azioni positive per la verifica e il contenimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di tassi anomali di morbilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel convenire che il verificarsi di tassi anomali di assenze per\nmalattia rappresenta un problema cui dare la dovuta attenzione, in quanto\nproduttivo di effetti negativi per l'efficienza organizzativa della impresa e\ndella sua produttività, ritengono necessario affrontare tale fenomeno in tutti\ni suoi aspetti, per verificarne le cause e ricercare le possibili soluzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale sarà individuato dalle Parti il tasso medio fisiologico\ndi assenza per malattia della cooperativa, in relazione al contesto in cui\nopera (territorio, confronto competitivo, tipologia di rete etc.) e alla serie\nstorica rilevata del fenomeno, mentre in sede di Ente bilaterale (ovvero, in\nprima applicazione, in sede di Commissione paritetica nazionale), verrà\ninsediata una apposita Commissione che avrà il compito di monitorare e\nanalizzare i dati complessivi delle imprese cooperative, operando i necessari\nraccordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte di significativi scostamenti dai valori medi di assenza\nfisiologica, a livello aziendale potranno essere individuati e concordati\nstrumenti e soluzioni atti a contrastare e prevenire eventuali anomalie, al\nfine di ricondurre il fenomeno riscontrato entro i suddetti limiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, alla ricerca obiettiva delle soluzioni idonee sarà correlato\nanche il miglioramento della organizzazione del lavoro e delle sue condizioni\ngenerali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Ch3>Art. 162 - Diritti del lavoratore ammalato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ammalato non in prova o infortunato sul lavoro ha diritto alla\nconservazione del posto per tutto il periodo di malattia o di infortunio fino\nad avvenuta guarigione clinica purché:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)non si tratti di malattie croniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)il periodo eccedente i 180 giorni, per anno solare, sia considerato di\naspettativa senza retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tuttavia il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di\nservizio in caso di prosecuzione del rapporto o di decesso del lavoratore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 163 - Tubercolosi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti\nsanitari o Case di cura a carico dell'Assicurazione obbligatoria Tbc o dello\nStato, delle province e dei comuni o a proprie spese, hanno diritto alla\nconservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a\ncausa della malattia tubercolare; oppure, in caso di ricovero, fino a 6 mesi\ndopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o\nstabilizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata\nl'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso\ndi contestazione in merito alla inidoneità stessa valgono le procedure\npreviste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al\nlavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuta nell’anzianità\ndi servizio un periodo massimo di 18 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 164 - Trattamento economico.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento economico di malattia ai\nlavoratori valgono le norme di legge che regolano la materia e\u002Fo le eventuali\naltre norme emanate dagli Enti preposti e dagli Istituti assicurativi\ncompetenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa cooperativa corrisponderà agli aventi diritto ai sensi dell'art.\n1 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazioni in legge 29\nfebbraio 1980 n. 33, le indennità di malattia e di maternità a carico\ndell'INPS, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detto trattamento con\nquello dei contributi e delle altre somme dovute all'INPS, seguendo in ogni\ncaso le modalità stabilite dall'Istituto medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cp>L'impresa cooperativa corrisponderà a tutti i lavoratori, ivi compresi gli\napprendisti assenti per malattia, nell'ambito della conservazione del posto,\nuna integrazione di quanto il lavoratore percepisce dall'INPS, in base alle\nnorme vigenti, fino al raggiungimento del normale trattamento economico\ncomplessivo che il lavoratore avrebbe percepito effettuando la normale\nprestazione lavorativa, operando i relativi conguagli al termine del periodo di\ntrattamento contrattuale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se l'indennità di malattia è corrisposta dall'INPS in misura ridotta, la\ncooperativa non è tenuta ad integrare la parte di indennità non corrisposta\ndall'Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la corresponsione della normale retribuzione per i primi 3\ngiorni di malattia (periodo di carenza), l'integrazione a carico della\ncooperativa non è dovuta per i giorni in cui l'INPS non corrisponda, per\nqualsiasi motivo, l'indennità di malattia da esso dovuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di malattia di cui sopra è esteso anche al lavoratore\naffetto da Tbc nel limite massimo di 180 giorni, dopo di che avrà diritto solo\na una indennità integrativa di € 15,49 mensili per tutto il periodo in cui\nsi mantiene il diritto del lavoratore stesso alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro la cooperativa è tenuta\na rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero\ndi giornate di malattia indennizzate nel periodo precedente alla data di\nrisoluzione del rapporto di lavoro relativo all'anno di calendario in corso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 165 - Assicurazione contro gli infortuni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul\nlavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo\nassicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di\nlieve entità, alla propria cooperativa; quando il lavoratore abbia trascurato\ndi ottemperare all'obbligo predetto e la cooperativa, non essendo venuta\naltrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la\nprescritta denuncia all'INAIL, la cooperativa medesima resta esonerata da ogni\ne qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 166 - Trattamento economico per infortunio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'integrazione a carico dell'impresa cooperativa di cui ai commi 3), 4) e 5)\ndell'art. 164 è estesa anche ai lavoratori colpiti da infortunio, ivi compresi\ngli apprendisti, sempre nel limite massimo di 180 giorni e con le stesse\nmodalità di erogazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cooperativa anticiperà sotto forma di prestito, in ogni caso\ninfruttifero, al termine del periodo di trattamento contrattuale, le indennità\ndi infortunio dovute dall'INAIL per gli infortuni le cui infermità superino i\n7 giorni consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di anticipazione è limitato a 2 mesi, salvo migliori condizioni\nda stabilirsi in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha l'obbligo di consegnare alla cooperativa le somme erogate\ndall'INAIL in data immediatamente successiva a quella del ricevimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni di cui sopra costituiscono anticipi di cassa e saranno\nsoggette a conguaglio in sede di corresponsione delle competenze spettanti ai\nlavoratori, tenendo conto della entità delle indennità corrisposte dal\npredetto Istituto assicuratore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 167 - Ripresa del lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, dichiarato dagli Istituti previdenziali e assicurativi in\ngrado di riprendere servizio, dovrà presentarsi al lavoro il giorno\nimmediatamente successivo alla accertata guarigione, salvo il caso di legittimo\nimpedimento. Ove il lavoratore non ottemperi a quanto sopra e la\ngiustificazione del ritardo non sia sufficiente, la cooperativa resta esonerata\ndall'obbligo della conservazione del posto e il lavoratore sarà considerato\ndimissionario, a meno che non abbia impugnato l'accertamento dell'Istituto\nrichiedendo il giudizio di un Collegio medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze\nalimentari, di cui alla legge 30 aprile 1962 n. 283, ha l'obbligo, in caso di\nmalattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare alla azienda, al rientro\nin servizio, il certificato medico dal quale risulta che il lavoratore non\npresenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ripresa del lavoro da parte del lavoratore determina di diritto lo\nscioglimento, senza preavviso, del rapporto di lavoro della persona\neventualmente assunta in sua sostituzione, purché a questa sia stata data\nnotizia per iscritto, all'atto della assunzione, del carattere provvisorio del\nrapporto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti contraenti convengono che, nel caso di disposizioni di legge\nmodificative delle prestazioni economiche degli Istituti previdenziali, si\nriuniranno per un riesame della indennità a carico delle cooperative. In ogni\ncaso l'ammontare complessivo delle indennità a carico degli Istituti e delle\nimprese non potrà superare il 100% del normale trattamento economico\ncomplessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito effettuando la normale\nprestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 168 - Norme di rinvio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e\ninfortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XVIII - GRAVIDANZA E PUERPERIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Ch3>Art. 169 - Astensione obbligatoria dal lavoro e trattamento economico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice deve astenersi dal\nlavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel\ncertificato medico di gravidanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto\nstesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)per i 3 mesi dopo il parto e, ai sensi dell'art. 16, comma 1), lett. d)\ndel D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, qualora il parto avvenga in data anticipata\nrispetto a quella presunta, per i giorni non goduti di astensione obbligatoria\nprima del parto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice ha facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese\nprecedente il parto e nei 4 mesi successivi al parto, a condizione che il\nmedico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai\nfini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che\ntale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del\nnascituro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo\ndi gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento\ndi 1 anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge\n(licenziamento per giusta causa, cessazione della attività della azienda,\nultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o\ncessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era\nstato stipulato).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui\nopera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro\nmediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea\ncertificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento,\ndelle condizioni che lo vietavano.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 4 del DPR 25 novembre 1976 n. 1026, la mancata\nprestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di\ncessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della\ncertificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia\ncomputato nella anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle\nferie, alle mensilità supplementari e al TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti\nil periodo di divieto di licenziamento, la cooperativa è obbligata a\nconservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto\nstesso. I periodi di assenza obbligatoria, indicati ai punti I), II) e III) del\ncomma 1), devono essere computati nella anzianità di servizio a tutti gli\neffetti contrattuali, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari,\nalle ferie e al TFR.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice ha diritto a una\nindennità pari rispettivamente all'80% della retribuzione, posta a carico\ndell'INPS dall'art. 74 della legge 23 dicembre 1978 n. 833. Secondo le\nmodalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1,\nD.L. n. 633 del 1979, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33. L'importo\nanticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti\nall'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soli periodi indicati nel comma 1) di cui ai punti I), II) e III),\nrelativamente alla astensione obbligatoria, l'indennità di cui al comma\nprecedente verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 100%\ndella retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in\ncaso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l'indennità economica\ndell'INPS non raggiunga un importo superiore, a decorrere dal 1° gennaio\n2000.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori\nstagionali l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di\nmaternità agli aventi diritto, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. n.\n633\u002F1979, convertito con legge n. 33\u002F1980.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che abbiano adottato\nbambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applicano gli\nartt. 26, 27 e 31 del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Ch3>Art. 170 - Congedo parentale e trattamento economico.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, nei primi 8 anni di\nvita del bambino ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro. Le\nastensioni dal lavoro della madre lavoratrice e del padre lavoratore non\npossono complessivamente eccedere il limite dei 10 mesi, salvo quanto previsto\ndal successivo comma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito del predetto limite il diritto di astenersi dal lavoro\ncompete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria,\nper un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non\nsuperiore a 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)qualora ci sia un solo genitore, per un periodo continuativo o\nfrazionato non superiore a 10 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per\nun periodo non inferiore a 3 mesi, il limite di cui al punto II) del precedente\ncomma è elevato a 7 mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro\ndei genitori, di cui al comma 1) del presente articolo, è elevato a 11\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo il genitore\nè tenuto a concedere al datore di lavoro un preavviso non inferiore a 15\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i periodi di congedo parentale, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 26\nmarzo 2001 n. 151, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta, fino al 3° anno\ndi età del bambino, una indennità pari al 30% della retribuzione, posta a\ncarico dell'INPS dall'art. 74 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, secondo le\nmodalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi del D.L. 633\ndel 1979, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33. L'importo anticipato dal\ndatore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS,\nsecondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fuori dei casi di cui sopra e fino al compimento dell'8° anno di vita del\nbambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, è dovuta\nuna indennità ai sensi del comma 4), punto 2), lett. b) dell'art. 3 della\nlegge 8 marzo 2000 n. 53.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente articolo, ai sensi degli artt. 36 e 37 del\nD.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, trovano applicazione anche nei confronti dei\ngenitori adottivi o affidatari. Qualora all'atto dell'adozione e\ndell'affidamento il minore abbia un'età compresa fra i 6 e i 12 anni, il\ndiritto di astensione dal lavoro può essere esercitato nei primi 3 anni\ndall'ingresso del minore nel nucleo familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 2) dell'art. 4 del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, le\nassunzioni di lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di\nlavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa può avvenire anche con\nanticipo fino a 1 mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Ch3>Art. 171 - Congedi dei genitori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1°\nanno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la\ngiornata. Il riposo è 1 solo quando l'orario giornaliero di lavoro è\ninferiore a 6 ore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla\nmadre, al padre lavoratore ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 26 marzo 2001 n.\n151. La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata\nin ogni caso all'esplicito consenso scritto della madre. Inoltre il diritto ai\nriposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in cui il\npadre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di astensione\nobbligatoria o di astensione facoltativa o quando, per altre cause, l'obbligo\ndella prestazione lavorativa sia interamente sospeso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di riposo di cui al comma 1) hanno la durata di 1 ora ciascuno e\nsono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro e della\nretribuzione; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dalla\nazienda. Ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, in caso di\nparto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive,\nrispetto a quelle previste dalla legge, possono essere utilizzate anche dal\npadre lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_workingtime\">\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per detti riposi è dovuta dall'INPS una indennità pari all'intero\nammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio\ncon gli importi contributivi dovuti all'Ente assicuratore ai sensi dell'art. 43\ndel D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti\ndalle vigenti normative di legge in materia di orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice e, alternativamente, il padre lavoratore, previa\ndichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 4, DPR 28 dicembre 2000 n. 445,\nattestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi\ngiorni per il medesimo motivo, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro durante\nle malattie del bambino di età inferiore a 8 anni, ovvero di età compresa tra\ni 3 e gli 8 anni nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun\ngenitore, dietro presentazione di certificato medico ai sensi dell'art. 47 del\nD.lgs. 26 marzo 2001 n. 151.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe le\nferie in godimento da parte del genitore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Ch3>Art. 172 - Congedo di paternità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il padre lavoratore ha diritto di usufruire del congedo di paternità alle\ncondizioni e nei termini fissati dagli artt. 28, 29, 30 e 31, comma 3) del\nD.lgs. 26 marzo 2001 n. 151.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 173 - Certificazione di gravidanza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire alla cooperativa\nil certificato medico rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico del\nSSN e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per usufruire dei benefici connessi col parto e il puerperio la lavoratrice\nè tenuta ad inviare alla impresa cooperativa, entro il 15° giorno successivo\nal parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficio di\nStato civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegni le dimissioni\ndurante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, si osserva\nla disciplina stabilita dall'art. 200.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria o puerperio la\nlavoratrice ha diritto a una indennità integrativa di quella a carico\ndell'INPS, da corrispondersi a carico della impresa cooperativa in modo da\nraggiungere complessivamente l'intera quota giornaliera della retribuzione di\nfatto di cui all'art. 184.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui al presente titolo sono state recepite in\nottemperanza alle norme di legge in materia vigente, ivi compreso il D.lgs. 26\nmarzo 2001 n. 151.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XIX - ASPETTATIVE NON RETRIBUITE E SOSPENSIONI DAL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 174 - Tossicodipendenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori tossicodipendenti, assunti a tempo indeterminato, che accedano\nai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i Servizi sanitari delle\nUSL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno\ndiritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la\nsospensione della prestazione lavorativa è dovuta all'esecuzione del\ntrattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 3\nanni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la sostituzione dei lavoratori di cui sopra è consentito il ricorso\nalla assunzione a tempo determinato, ai sensi della vigente normativa di legge\ne di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono a loro volta essere\nposti, a domanda, in aspettativa per concorrere al programma terapeutico e\nsocio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il competente servizio ne\nattesti la necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 175 - Etilisti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa cooperativa, compatibilmente con le esigenze di servizio\nconcederà, a richiesta, ai lavoratori etilisti un periodo di aspettativa non\nretribuita per documentata necessità di terapie riabilitative da eseguire\npresso il SSN o presso Strutture specializzate riconosciute dalle competenti\nIstituzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aspettativa non potrà essere superiore ai 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 176 - Esigenze personali e familiari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 2) dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53 i\ndipendenti delle imprese cooperative possono richiedere per gravi e documentati\nmotivi familiari un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non\nsuperiore a 2 anni. Durante il periodo di congedo il dipendente ha diritto alla\nconservazione del posto, non ha diritto alla retribuzione e il periodo di\ncongedo non è computato nella anzianità di servizio, né ai fini\nprevidenziali. Durante il periodo di congedo il dipendente non può svolgere\nalcun tipo di attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente alla individuazione dei gravi motivi, nonché per la procedura\ne le modalità di richiesta, le Parti faranno riferimento a quanto previsto dal\nDecreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278. Eventuali modalità differenti\nda quanto previsto da tale decreto interministeriale potranno essere stabilite\ndalla contrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È demandata alla contrattazione di 2° livello l'eventuale indicazione\ndelle modalità di partecipazione ai corsi di formazione che si dovessero\nritenere necessari per il reinserimento del lavoratore che ha usufruito del\nperiodo di congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 177 - Obblighi del lavoratore in aspettativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori in aspettativa sono tenuti ad osservare gli obblighi derivanti\ndall'art. 2105 c.c. e non dovranno prestare attività lavorativa presso altri\ndatori di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 178 - Procedure - Limiti – Sostituzioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati alla aspettativa di cui al presente titolo\navanzeranno formale richiesta alla Direzione della azienda dalla quale\ndipendono, con un preavviso di almeno 6 giorni dalla data di inizio della\naspettativa stessa, fornendo la necessaria documentazione probatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'accoglimento della richiesta sarà seguito l'ordine di presentazione,\ndando priorità ai casi con motivazione di ordine sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori in aspettativa presso ciascuna azienda non potranno superare il\n2% del numero dei lavoratori in forza al momento della presentazione della\nrichiesta, salvo diversa disposizione di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta percentuale non comprende i casi derivanti da aspettative non\nretribuite per maternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le assenze di lungo periodo di cui al presente titolo sono considerate\na tutti gli effetti contrattuali e previdenziali come aspettative non\nretribuite e, come tali, non danno luogo alla maturazione dell'anzianità di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di aspettativa le imprese cooperative,\ncompatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, favoriranno il\nreinserimento lavorativo dei dipendenti, alla luce delle indicazioni delle\nStrutture sanitarie specializzate, secondo quanto disposto dalla vigente\nlegislazione, anche attraverso la loro temporanea utilizzazione in idonei orari\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trattamenti di cui al presente titolo non sono cumulabili con quanto\neventualmente già previsto in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori in aspettativa di cui al presente titolo potranno essere\nsostituiti con lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ai sensi\ndell'art. 98.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 179 - Casi di sospensione dell'attività lavorativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dall'impresa\ncooperativa e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto\nalla retribuzione di fatto di cui all'art. 184 per tutto il periodo della\nsospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche\ncalamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XX - ANZIANITÀ DI SERVIZIO E SCATTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 180 - Decorrenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato\na far parte del personale della cooperativa, quali che siano le mansioni ad\nesso affidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi criteri diversi di decorrenza della anzianità\nespressamente previsti, per singoli istituti contrattuali, ai fini della\nmaturazione dei relativi diritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le norme contrattuali relative all'anzianità di servizio non si\nriferiscono comunque al TFR che trova regolamentazione specifica nell'art. 202\ndel presente contratto e nelle disposizioni della legge 29 maggio 1982 n.\n297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 181 - Frazioni di anno.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di\nanzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti\ncontrattuali, per 12simi, computandosi come mese intero le frazioni di mese\nsuperiori a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per mesi si intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio, marzo\netc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype2\">\u003Ch3>Art. 182 - Scatti di anzianità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'anzianità di servizio maturata, a decorrere dal 21° anno di età,\npresso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso\ncommerciale facente capo alla stessa Società), il personale avrà diritto a 10\nscatti triennali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori in età superiore ai 18 anni e che non abbiano compiuto il 21°\nanno, trascorso un triennio nella impresa cooperativa a far data dal 1° luglio\n1975, hanno diritto alla maturazione del 1° scatto di anzianità con\ndecorrenza del relativo godimento il mese successivo al 30 giugno 1978.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi lordi degli scatti sono determinati in cifra fissa, per ciascun\nlivello di inquadramento, nelle seguenti misure e con la seguente\ndecorrenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"41%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"73*\">\n  \u003Ccol width=\"183*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"28%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"28%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\n        1° aprile 1987\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"28%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"28%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"28%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"28%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"28%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"28%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"28%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,51\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"bottom\">\u003Ctd width=\"72%\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati\nsuccessivamente al 1° gennaio 1974 saranno calcolati in base ai valori\nindicati nella tabella di cui al presente articolo, senza liquidazione di\narretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi\nprecedenti, viene corrisposto con decorrenza dal 1° giorno del mese\nimmediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale (da CCNL 21 gennaio 1988).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di superare il congelamento degli scatti stabiliti al\ncomma 5) del presente articolo e di adeguare gradualmente il loro importo ai\nvalori normali indicati nell'apposita tabella opportunamente rivalutata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale adeguamento sarà effettuato con le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al momento della maturazione del nuovo scatto sarà operato il calcolo\ncomplessivo moltiplicando il numero degli scatti maturati per il relativo\nimporto previsto in tabella. Da tale prodotto sarà sottratto l'importo degli\nscatti maturati successivamente al 1° gennaio 1974 opportunamente rivalutati\nin base ai presenti valori e quello degli scatti bloccati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la differenza sarà corrisposta gradualmente con quote semestrali pari ad un\n1\u002F3 della differenza stessa a far data dal 6° mese successivo a quello in cui\nè maturato l'ultimo scatto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>analogamente si procederà per coloro che hanno già maturato il 10°\nscatto. In tal caso le differenze saranno corrisposte alla maturazione del\ntriennio di anzianità successivo a quello di maturazione del 10° scatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria (da CCNL 21 gennaio 1988).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto della opportunità di provvedere, a livello\naziendale, ad anticipare i benefici previsti dalla nota a verbale di cui sopra\nai lavoratori per i quali non si verifichi il compimento del triennio per\nrisoluzione del rapporto di lavoro dovuto al raggiungimento dell'età\npensionabile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XXI - TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 183 - Retribuzione normale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione normale del lavoratore è distinta nelle seguenti voci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)paga base nazionale conglobata di cui all'art. 185, comprensiva della\nindennità di caro pane prevista dalla legge, dei punti di indennità di\ncontingenza scattati fino al 31 gennaio 1977, degli elementi autonomi di cui\nall'art. 6 dell'Accordo interconfederale 14 febbraio 1975 e da tutti gli\naumenti contrattuali a questo titolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)indennità di contingenza (scala mobile) determinata in attuazione della\nlegge 26 febbraio 1986 n. 38 e successive modificazioni, nonché dell'Accordo\ninterconfederale 31 luglio 1992 (appendice 1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)terzi elementi nazionali o provinciali dove esistenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del\nprecedente art. 182;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V)altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 1995 l'importo di € 10,33, corrisposto a\ntitolo di elemento distinto della retribuzione ai sensi dell'Accordo\ninterconfederale 31 luglio 1992 è stato conglobato nella indennità di\ncontingenza di cui alla legge 26 febbraio 1986 n. 38, così come modificata\ndalla legge 13 luglio 1990 n. 191.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, al 1° gennaio 1995, l'importo della indennità di\ncontingenza spettante al personale qualificato al 1° novembre 1991 è stato\naumentato di € 10,33 lordi per tutti i livelli. Contestualmente, le imprese\ncooperative hanno cessato di corrispondere il predetto elemento distinto della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 184 - Retribuzione di fatto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art.\n183, nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere\ncontinuativo ad esclusione dei rimborsi spese, dei compensi per lavoro\nstraordinario, delle gratificazioni straordinarie o ‘una tantum’ e di ogni\nelemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti\ncontrattuali, ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale agli artt. 183 e 184.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile,\nsia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione\nalle festività, ai permessi retribuiti e alle giornate di riposo settimanale\ndi legge cadenti nel periodo di paga e si riferisce pertanto a tutte le\ngiornate del mese di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Ch3>Art. 185 - Aumenti retributivi mensili e minimi tabellari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalle scadenze di seguito verranno erogati i seguenti aumenti\nretributivi mensili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"79%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"24*\">\n  \u003Ccol width=\"52*\">\n  \u003Ccol width=\"62*\">\n  \u003Ccol width=\"62*\">\n  \u003Ccol width=\"57*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"9%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">decorrenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\n        1.1.11\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\n        1.9.11\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\n        1.4.12\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"9%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">par.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">incremento mensile\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">incremento mensile\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">incremento mensile\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"9%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">255\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"9%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">232\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"9%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">202\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"9%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">180\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"9%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">167\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">11,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"9%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">155\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"9%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">144\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"9%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">130\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">9,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">11,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"9%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">9,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(segue)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"95%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"19*\">\n  \u003Ccol width=\"44*\">\n  \u003Ccol width=\"52*\">\n  \u003Ccol width=\"50*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"39*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"8%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">decorrenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal 1.10.12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal 1.4.13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal 1.10.13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">a regime\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"8%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">par.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">incremento mensile\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">incremento mensile\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">incremento mensile\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"8%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">255\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">152,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"8%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">232\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">138,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"8%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">202\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">120,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"8%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">180\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">107,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"8%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">167\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">99,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"8%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">155\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">92,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"8%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">144\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">86,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"8%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">130\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">77,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"8%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">11,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">11,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">11,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">59,72\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"95%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"bottom\">\u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A copertura del periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 novembre 2011 verrà\nerogato un “conguaglio retributivo” riferito alle tabelle di cui sopra\ncalcolato sulla base dei singoli mesi di presenza e dei ratei di 13a e 14a\nmensilità. Tale conguaglio, ammontante per l'intero periodo ad € 182,00,\nriferito al liv. 4) (parametro 144) a tempo pieno, è da considerarsi\nonnicomprensivo di qualsiasi altra spettanza ed è utile ai soli fini del\nTFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"39%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"66*\">\n  \u003Ccol width=\"190*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"26%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">liv. \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">importo da erogare\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"26%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">322,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"26%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">293,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"26%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">255,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"26%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">227,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"26%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">211,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"26%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">195,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"26%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">182,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"26%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">164,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"26%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">126,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I suddetti importi a conguaglio saranno erogati ai lavoratori in forza al\nmomento della stipula del presente Accordo con la retribuzione di dicembre\n2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui ai commi precedenti non vengono considerate le frazioni di\nmese inferiore a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono\ncomputati come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza,\npuerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° gennaio 2011 - 30\nnovembre 2011, che hanno dato luogo a pagamento di indennità a carico\ndell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, sono\nconsiderate utili ai fini della maturazione degli importi di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dalle date\nsuccessivamente indicate, la paga base nazionale conglobata lorda per ciascun\nlivello d'inquadramento è la seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"98%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"16*\">\n  \u003Ccol width=\"37*\">\n  \u003Ccol width=\"69*\">\n  \u003Ccol width=\"69*\">\n  \u003Ccol width=\"65*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"6%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"98%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"6%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">decorrenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\n        1.1.2011\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\n        1.9.2011\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"25%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\n        1.4.2012\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">par.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">liv. \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">paga\n        base nazionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">paga\n        base nazionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"25%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">paga\n        base nazionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">255\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.647,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.670,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"25%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.697,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">232\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.499,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.519,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"25%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.544,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">202\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.305,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.323,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"25%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.344,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">180\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.163,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.179,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"25%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.198,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">167\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.079,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.094,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"25%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.111,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">155\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.001,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.015,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"25%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.031,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">144\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">930,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">943,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"25%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">958,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">130\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">839,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">851,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"25%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">865,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">646,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">655,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"25%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">665,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(segue)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"98%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"16*\">\n  \u003Ccol width=\"37*\">\n  \u003Ccol width=\"69*\">\n  \u003Ccol width=\"69*\">\n  \u003Ccol width=\"65*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"6%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">decorrenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\n        1.10.2012\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\n        1.4.2013\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"25%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\n        1.10.2013\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">par.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">paga\n        base nazionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">paga\n        base nazionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"25%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">paga\n        base nazionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">255\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.725,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.753,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"25%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.782,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">232\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.569,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.595,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"25%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.621,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">202\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.366,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.389,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"25%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.411,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">180\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.218,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.238,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"25%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.258,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">167\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.130,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.148,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"25%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.167,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">155\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.048,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.066,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"25%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.083,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">144\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">974,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">990,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"25%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.006,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">130\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">879,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">894,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"25%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">908,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"6%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">676,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">687,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"25%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">698,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per i minori la suddetta paga base nazionale conglobata lorda dovrà essere\nragguagliata al minore orario di lavoro effettuato a norma dell'art. 18 della\nlegge 17 ottobre 1967 n. 977.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'indennità di contingenza spettante dal 1° gennaio 1995, vedi\nappendice 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 186 - Eccedenze collettive.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eccedenze collettive preesistenti alla entrata in vigore del CCNL 1°\ngennaio 1974 e quelle derivanti dal nuovo assetto salariale nazionale rimangono\ncongelate e saranno corrisposte come elemento collettivo anche ai lavoratori\nassunti dopo l'entrata in vigore del sopra citato CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per eccedenze collettive preesistenti si intendono quegli elementi salariali\nderivanti dalla contrattazione in aggiunta al salario nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali eccedenze saranno considerate elementi aggiuntivi ai minimi tabellari\nnazionali e fanno parte integrante della retribuzione di fatto ad eccezione di\nquanto espressamente previsto dalle specifiche norme contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti da cooperative operanti in province nelle quali non siano in\natto eccedenze collettive, comunque determinate ai sensi dei precedenti commi,\nspetteranno, in aggiunta ad € 1,03 mensili previsti dall'art. 75 del CCNL 1°\nottobre 1976, € 1,03 mensili dal 1° luglio 1981 e ulteriori € 1,03 mensili\ndal 1° gennaio 1982, fino a raggiungere un minimo di eccedenze collettive (3°\nelemento) di € 3,10 mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 187 - Divisori convenzionali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si\nottiene dividendo l'importo mensile per 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene\ndividendo l'importo mensile per i seguenti divisori orari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-184: per il personale la cui durata normale di lavoro è di 42 ore e mezzo\nsettimanali e fino a 44 ore settimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 182: per il personale la cui durata normale di lavoro è di 42 ore\nsettimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 168: per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore\nsettimanali e 39 ore settimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 167: per il personale la cui durata normale di lavoro è di 38 ore e mezzo\nsettimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 165: per il personale la cui durata normale di lavoro è di 38 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese cooperative minori di cui al titolo XV trova applicazione la\ndisciplina ivi prevista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui\nal presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia\nper le trattenute sia per il pagamento delle prestazioni lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta confermato che alla determinazione della quota oraria di retribuzione\ndi cui al presente articolo, nonché agli artt. 183 e 184 non concorrono i\nratei di mensilità supplementari di cui all'art. 190. Tale criterio di\ndeterminazione della quota oraria di retribuzione è utile ai fini della\napplicazione delle maggiorazioni per lavoro straordinario di cui all'art. 126 e\ndelle maggiorazioni per lavoro supplementare nel lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 188 - Indennità di cassa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni\ndisciplinari, al seguente personale normalmente adibito ad operazioni di cassa\ncon carattere di continuità - cassiere comune non di negozio, cassiere di\nnegozio - quando detto personale abbia la piena e completa responsabilità\ndella gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi eventuali differenze -\ncompete una ”indennità di cassa o di maneggio di denaro” nella misura del\n5% della paga base nazionale conglobata per le rispettive qualifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 189 - Corresponsione della retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le retribuzioni dovranno essere corrisposte a mezzo busta paga o foglio paga\nove dovrà essere chiaramente specificato il periodo di lavoro a cui la\nretribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione stessa, la misura e\nl'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che\nconcorrono a formare la somma globale contenuta nella busta paga stessa,\nnonché tutte le ritenute effettuate. Il prospetto paga deve recare la firma,\nsigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 190 - Mensilità supplementari (13a e 14a).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le cooperative dovranno\ncorrispondere al personale un importo pari a 1 mensilità della retribuzione di\nfatto di cui all'art. 184 (esclusi gli assegni familiari) nella misura dovuta\nal lavoratore nel mese di novembre ad eccezione di quanto non dovuto ai sensi\ndi legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 13a\nmensilità, per quanti sono i mesi interi di servizio prestati nella\ncooperativa, intendendosi per tali le frazioni di mese superiori ai 15\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall'ammontare della 13a mensilità saranno detratti i ratei relativi ai\nperiodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione\nper una delle cause previste dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il 30 giugno di ogni anno le imprese cooperative dovranno\ncorrispondere al personale dipendente una 14a mensilità con le stesse norme e\nmodalità previste per la 13a mensilità, di cui al presente articolo, da\ncalcolarsi con riferimento alla retribuzione in atto nel mese di giugno salvo\ndiverse regolamentazioni da realizzarsi in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XXII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 191 - Recesso per giusta causa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 2119 c.c. ciascuno dei contraenti può recedere dal\ncontratto di lavoro prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo\ndeterminato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato,\nqualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche\nprovvisoria, del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione del recesso deve essere effettuata da parte\ndell'interessato per iscritto a mezzo lettera raccomandata a\u002Fr, o con altro\nmezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei\nmotivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al comma 1) del\npresente articolo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)l'irregolare, grave e dolosa scritturazione o timbratura di schede di\ncontrollo delle presenze di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)il danneggiamento volontario di beni dell'azienda e\u002Fo di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)l'esecuzione, senza permesso, di lavoro nell'azienda per conto proprio o\ndi terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V)i comportamenti gravemente riprovevoli ai danni dei colleghi, quali\nminacce, persecuzioni, anche psicologiche e molestie sessuali ai sensi del\nD.lgs. 30 maggio 2005 n. 145.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il contratto è a tempo indeterminato al prestatore che recede per giusta\ncausa compete l'indennità prevista all'art. 201.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 192 - Motivazione del licenziamento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla legge 11 maggio 1990 n. 108, la cooperativa deve\ncomunicare il licenziamento per iscritto a mezzo di lettera raccomandata a\u002Fr, o\ncon altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento da parte\ndell'interessato, che può chiedere per iscritto, entro 15 giorni dalla\ncomunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso; in tal caso la\ncooperativa è tenuta ad indicarli per iscritto entro 7 giorni dalla\nrichiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al\nprecedente comma è inefficace.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i\nlavoratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)in periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)ultrasessantacinquenni in possesso dei requisiti per il pensionamento di\nvecchiaia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 193 - Licenziamento simulato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa\nimpresa cooperativa deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando\nsia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e\nsempre che sia provata la simulazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova contraria - se\nla nuova assunzione venga effettuata con contratto di lavoro subordinato entro\n1 mese dal licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 194 - Nullità del licenziamento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 4 della legge 15 luglio 1966 n. 604 il licenziamento\ndeterminato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a\nun sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo,\nindipendentemente dalla motivazione adottata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e s.m.i. è nullo\naltresì il licenziamento determinato da motivi razziali, di lingua o di sesso,\no legato alla condizione di handicap o di età del lavoratore interessato, alle\nsue convinzioni personali, nonché al suo orientamento sessuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 195 - Nullità del licenziamento a causa di matrimonio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 198\u002F2006 è nullo il licenziamento della\nlavoratrice attuato a causa di matrimonio; a tali effetti si presume disposto\nper causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo\nintercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio,\nin quanto segua la celebrazione, e la scadenza di 1 anno dalla celebrazione\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice\nverificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di\nmatrimonio, ma è stato intimato in relazione a una delle 4 ipotesi di cui alle\nlett. a), b), c) e d) di cui all'art. 54, comma 3) del D.lgs. 26 marzo 2001 n.\n151 di seguito indicate: colpa grave da parte della lavoratrice costituente\ngiusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro, cessazione della\nattività della azienda cui la lavoratrice è addetta, ultimazione della\nprestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o risoluzione del\nrapporto di lavoro per scadenza del termine, esito negativo della prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla\nlavoratrice nel periodo specificato nel comma 1) del presente articolo, si\napplica quanto previsto dal successivo art. 184.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 196 - Consultazione della RSU.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di adozione di un provvedimento di licenziamento per giustificato\nmotivo oggettivo, la cooperativa consulterà la RSU\u002FRSA prima che la decisione\nsia adottata dagli Organi competenti della impresa cooperativa stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo la stessa\nprocedura sarà adottata dall'impresa su richiesta scritta del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 197 - Trattamento economico del lavoratore dimissionario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con lettera raccomandata\no con altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto\ndei termini di preavviso stabiliti dall'art. 200 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il dipendente non abbia dato preavviso, la cooperativa ha facoltà di\nritenergli una somma corrispondente alla retribuzione del periodo di mancato\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta del dimissionario la cooperativa può rinunciare al preavviso,\nfacendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove invece la cooperativa intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto\nprima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere\nal lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione\ndel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 198 - Modalità delle dimissioni a causa di matrimonio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità dell'art. 35 del D.lgs. n. 198\u002F2006 le dimissioni presentate\ndalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle\npubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di\n1 anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultano confermate entro\n1 mese dalla Direzione Provinciale del Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha\ndiritto al TFR previsto dall'art. 202 con esclusione della indennità\nsostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche in questo caso le dimissioni debbono essere rassegnate per iscritto\ncon l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 200 e confermate, a\npena di nullità, alla Direzione Provinciale del Lavoro entro il termine di 1\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 199 - Convalida delle dimissioni della lavoratrice madre\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e del lavoratore padre.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 la richiesta di dimissioni\npresentata dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre, qualora abbia\nusufruito del congedo per maternità o paternità, durante il 1° anno di vita\ndel bambino o nel 1° anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento,\ndeve essere convalidata dal Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del\nLavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice o il lavoratore dimissionari di cui sopra hanno diritto,\noltre al TFR previsto dall'art. 187 e ad una indennità pari a quella di\npreavviso, prevista all'art. 186 nei termini di cui all'art. 185.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 200 - Termini del preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I) fino a 5 anni di servizio compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Quadri e liv. 1): 60 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 2) e 3): 30 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 4) e 5): 20 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. 6): 15 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Quadri e liv. 1): 90 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 2) e 3): 45 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 4) e 5): 30 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. 6): 20 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III) oltre i 10 anni di servizio compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Quadri e liv. 1): 120 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 2) e 3): 60 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 4) e 5): 45 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. 6): 20 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di cui ai punti I), II) e III) del comma 1) si intendono di\ncalendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso di cui sopra decorrono dal 1° o dal 16° giorno di\nciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 201 - Effetti del mancato preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 2) dell'art. 2118 c.c., in caso di mancato preavviso, al\nlavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della\nretribuzione di fatto di cui all'art. 184, corrispondente al periodo di\npreavviso di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13a e 14a\nmensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 202 - Determinazione del trattamento di fine rapporto (TFR).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto\na un TFR determinato dall'art. 2120 c.c. secondo le norme del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il TFR è\ncalcolato con le modalità e con le misure previste dall'art. 97 del CCNL 19\ndicembre 1979 e dalla relativa norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti del comma 2) dell'art. 2120 c.c. sono escluse\ndalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR le somme\ncorrisposte ai seguenti titoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)i rimborsi spese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)le somme concesse occasionalmente a titolo di ‘una tantum’,\ngratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)i compensi per lavoro straordinario e supplementare, per lavoro festivo\ne per il lavoro prestato in regime di flessibilità ed elasticità di cui\nall'art. 109;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)le indennità sostitutive di preavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V)le indennità sostitutive di ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI)le indennità di trasferta e di trasferimento non aventi carattere\ncontinuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota\ndi esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII)le indennità economiche corrisposte dagli (o per conto degli) Istituti\nassistenziali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII)le prestazioni in natura, quando si prevede un corrispettivo a carico\ndel lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IX)altri elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva di\n2° livello.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 203 - Decesso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di decesso del dipendente il TFR e l'indennità sostitutiva del\npreavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme di legge\nvigenti in materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 204 - Corresponsione del TFR.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il TFR deve essere corrisposto all'atto della cessazione del servizio,\ndedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici\nnecessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, ai sensi dell'art. 2120\nc.c. e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al\nlavoratore sarà conteggiato l'interesse legale con decorrenza dal giorno della\neffettiva cessazione dal servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che, giusto quanto previsto dall'art. 2120 c.c. in\nmateria di anticipazioni sul TFR, a livello aziendale sono operative apposite\nnormative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende in cui tali normative non siano state ancora definite, le\nParti si incontreranno a quel livello per provvedervi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XXIII - DOVERI DEI LAVORATORI - NORME DISCIPLINARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 205 - Rapporti fra i lavoratori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti tra i lavoratori saranno improntati alla reciproca correttezza. I\nrapporti tra questi e i rappresentanti legali e i dirigenti della cooperativa\nsaranno improntati ai sensi di reciproca correttezza, nello spirito di una\ncomune costante collaborazione al buon andamento della cooperativa e allo\nsviluppo del movimento cooperativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 206 - Obblighi dei lavoratori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, nello svolgimento della sua attività nella impresa\ncooperativa, deve compiere il suo dovere e osservare le disposizioni impartite\ndalla Direzione, le norme contrattuali e regolamentari, previste dall'art. 220,\nanche in relazione a quanto previsto in applicazione delle normative di cui al\nD.lgs. n. 193\u002F2007 e al D.lgs. n. 81\u002F2008 e relative disposizioni aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve usare modi cortesi con i consumatori e non divulgare i\nsegreti di ufficio; è altresì responsabile moralmente e materialmente della\nesecuzione delle mansioni affidategli e risponde in proprio dei danni arrecati\nalla cooperativa, nei limiti ad esso imputabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà comunicare immediatamente alla azienda ogni mutamento\ndella propria residenza e, se diversa, della sua stabile dimora, sia durante il\nservizio che durante i congedi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 207 - Giustificazione delle assenze.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore\nl'onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso\nla cooperativa entro le 24 ore per gli eventuali accertamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante\nquote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all'art. 184 quante sono\nle giornate di assenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal\nsuccessivo art. 208.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 208 - Provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti\nprovvedimenti che saranno deliberati in relazione alla entità delle mancanze e\nalle circostanze che le accompagnano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)biasimo inflitto per iscritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)multa nella misura non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V)licenziamento disciplinare, con o senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1) ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2) esegua con negligenza il lavoro affidatogli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3) si assenti dal lavoro fino a 3 giorni nell'anno solare senza comprovata\ngiustificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.4) non dia immediata notizia alla azienda di ogni mutamento della propria\nresidenza o, se diversa, della sua stabile dimora ai sensi dell'art. 206, comma\n3);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.5) non osservi le norme sulla prevenzione antinfortunistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.6) commetta recidiva nelle mancanze pur lievi che hanno comportato biasimo\nscritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.7) e altre mancanze di analoga gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si\napplica nei confronti del lavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1)arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata\nresponsabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2) si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.3) si assenti dal lavoro fino a 4 giorni senza giustificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.4)commetta recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque\ndelle mancanze che prevedono o hanno comportato la multa, salvo i casi\ndell'assenza ingiustificata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.5) e altre mancanze di analoga gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto V)\n(Licenziamento disciplinare) si applica per le seguenti mancanze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.1) assenza ingiustificata superiore a 4 giorni o recidiva oltre la terza\nvolta nell'anno solare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.2) giusta causa ai sensi dell'art. 191 e grave mancanza degli obblighi di\ncui agli artt. 205 e 206;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.3) recidiva nei ritardi oltre la terza volta nell'anno solare dopo formale\ndiffida per iscritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.4) l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto di\nufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.5)infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione,\ndepositi, vendite e trasporti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.6) l'esecuzione, in concorrenza con l'attività della azienda, di lavoro\nper conto proprio o di terzi anche fuori dall'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.7) nei casi di ammanchi di inventario che per la loro entità o per la\nloro recidiva siano imputabili a colpa grave del lavoratore, fermo restando, in\ntal caso, l'obbligo di osservare la procedura di contestazione di cui all'art.\n194 del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.8) e altre mancanze di analoga gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti di cui ai punti II), III), IV) e V) del comma 1) del\npresente articolo devono essere comunicati per iscritto e motivati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento disciplinare la cooperativa informerà del\nprovvedimento la RSU\u002FRSA, come previsto dall'art. 196 del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori\ndipendenti presso l'INPS. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della\ndocumentazione relativa al versamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 209 - Contestazione degli addebiti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari di cui ai punti II), III), IV) e V) del comma\n1) dell'art. 208 non possono essere adottati nei confronti del lavoratore senza\navergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua\ndifesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione del biasimo verbale,\nnon possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla\ncontestazione per iscritto del fatto che ne ha dato causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda\nimpugnare la legittimità del provvedimento, ha facoltà di avvalersi delle\nnorme di legge o del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non specificatamente previsto dal presente articolo si fa\nriferimento all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare di cui all'art. 7 della\nlegge n. 300\u002F1970 (Statuto dei lavoratori) dovrà essere comunicata al\nlavoratore con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a certificare la\ndata di ricevimento entro 21 giorni dalla scadenza del termine assegnato al\nlavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle\ncontrodeduzioni e di decisione nel merito anche derivanti dalla complessità\ndella organizzazione aziendale, il termine di cui sopra può essere prorogato\ndi 60 giorni, purché l'impresa cooperativa ne dia preventiva comunicazione\nscritta al lavoratore interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 210 - Procedimento penale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il dipendente sia sottoposto a procedimento penale per un reato non\ncolposo ovvero anche colposo se commesso ai danni dell'impresa cooperativa e\u002Fo\nnell'esercizio delle sue funzioni, l'impresa cooperativa ha facoltà di\nsospenderlo dal servizio e dalla retribuzione fino alla definizione del\ngiudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il successivo comma, all'esito definitivo del giudizio l'impresa\ncooperativa valuterà se riammettere il dipendente al lavoro ovvero se\nprocedere in via disciplinare ai sensi dell'art. 208 e con le procedure di cui\nall'art. 209; fermo restando che il periodo di sospensione non sarà computato\nagli effetti della anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione il lavoratore ha diritto\nin ogni caso alla riammissione in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XXIV - CONCILIAZIONE E ARBITRATO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 211 - Conciliazione in sede sindacale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto dagli art. 412 ter c.p.c., per tutte le\ncontroversie individuali, singole o plurime, relative alla applicazione del\npresente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti\ndi lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente\ncontratto, è possibile promuovere il tentativo di conciliazione in sede\nsindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da\nesperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale presso\nl'Associazione cooperativa, o la O.S. competente per territorio, alla quale\naderisce o conferisce mandato la cooperativa o il lavoratore interessato,\noppure dove ha sede l'Ente bilaterale nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione di conciliazione territoriale è composta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per le imprese della distribuzione cooperativa, da un rappresentante della\nstessa Associazione delle cooperative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per i dipendenti, da un rappresentante della O.S. territoriale di una\ndelle Federazioni firmatarie del presente contratto, a cui il lavoratore sia\niscritto o conferisca mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a\nrichiedere il tentativo di conciliazione tramite la O.S. alla quale sia\niscritta e\u002Fo abbia conferito mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Associazione delle cooperative ovvero la O.S. dei lavoratori che\nrappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia\nalla Commissione di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata a\u002Fr,\ntrasmissione a mezzo fax, consegna a mano in duplice copia o con altro mezzo\nidoneo a certificare la data di ricevimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricevuta la comunicazione, la Commissione di conciliazione provvederà,\nentro 20 giorni, alla convocazione delle Parti fissando il giorno, l'ora e la\nsede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a\ncura della Commissione presso la Direzione provinciale del lavoro competente\nper territorio e a tal fine deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)contenere il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il\nrapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)attestare la presenza dei rappresentanti della O.S. e della Associazione\ncooperativa, le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione\nProvinciale del Lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)attestare la presenza delle Parti, personalmente comparse o correttamente\nrappresentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le Parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra\nloro insorta possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di\nconciliare la stessa ai fini e per gli effetti dell'art. 2113, comma 4) c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono\ninterpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata\nalla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia\nrelativa alla applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, questa\nverrà sospesa fino alla conclusione della procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa o il lavoratore interessato, qualora non intenda avvalersi della\nprocedura di conciliazione di cui al presente articolo, anche tramite e con\nl'assistenza delle rispettive Organizzazioni firmatarie del presente Accordo,\npuò promuovere il tentativo di conciliazione di cui agli artt. 410 e 412\nquater c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 212 - Arbitrato irrituale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il tentativo di conciliazione di cui al precedente articolo non riesca e\nferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto\nprevisto dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, ciascuna delle Parti può deferire\nla controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istanza della Parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale\nprecedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a\ndefinire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la\nparte stessa aderisce e\u002Fo conferisce mandato all'altra parte. L'istanza,\nsottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata a\u002Fr\no raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del\ntentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra Parte è tenuta a manifestare\nla propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15\ngiorni dal ricevimento della istanza, con facoltà di presentare\ncontestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le\nParti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura\narbitrale, con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno\nantecedente alla prima udienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio è composto da 3 membri, di cui 2 nominati da ciascuna delle\nParti, ovvero sia dall'Associazione della cooperativa e dalla O.S. territoriale\n(FILCAMS o FISASCAT o UILTuCS), a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca\nmandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo\ndalle predette Organizzazioni territoriali; in difetto dal Presidente del\nTribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle Parti o di una\ndi esse. Il Collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il\ntentativo di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I 2 membri designati in rappresentanza di ciascuna delle Parti possono\ncoincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle\nstesse Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente del Collegio provvede a fissare, entro 15 giorni dalla sua\nnomina, la data di convocazione del Collegio, il quale ha facoltà di procedere\nad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'interrogatorio libero delle Parti ed eventuali testi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura\ndelle Parti e dei procuratori di queste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) eventuali ulteriori mezzi istruttori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi,\nil Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima\nriunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la\nfacoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori\n15 giorni, in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della\nprocedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è\nistituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 412 ter c.p.c. e svolge le\nproprie funzioni sulla base di apposito regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XXV - CAUZIONI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 213 - Norme generali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cooperativa stabilirà per iscritto di volta in volta, sentita la RSU,\nl'ammontare della cauzione che dovrà essere prestata da quei lavoratori ai\nquali essa ritiene di doverla chiedere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cauzione sarà costituita da titoli dello Stato depositati presso un\nIstituto bancario o presso la Cassa aziendale che eserciti attività similari -\nqualora esista - e vincolati alla cooperativa, oppure potrà essere versata in\nlibretto di risparmio parimenti vincolato alla cooperativa, la quale lascerà\nregolare ricevuta con gli estremi dei titoli e del libretto che le vengono\nconsegnati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli interessi e gli eventuali premi restano a disposizione del lavoratore,\nil quale ha sempre diritto a prelevarli senza alcuna formalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cauzione potrà essere prestata su richiesta del lavoratore, con il\nconsenso della cooperativa, mediante polizza di garanzia costituita presso un\nIstituto assicuratore o con fidejussione bancaria. In tal caso la cooperativa\navrà facoltà di provvedere al pagamento dei relativi premi, rivalendosi sulla\nretribuzione del prestatore di opera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cauzione rimane di proprietà del lavoratore o dei suoi aventi diritto e\nnon può, comunque, confondersi con i beni della cooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 214 - Rivalsa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa cooperativa ha diritto di rivalersi sulla cauzione per gli\neventuali danni subiti, previa contestazione al prestatore d'opera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di disaccordo dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione\nattraverso la O.S. competente ai sensi dell'art. 211.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 215 - Recupero.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistono valide\nragioni di contestazione da parte della cooperativa, il prestatore d'opera\ndovrà essere posto in condizioni di poter ritirare senz'altro la cauzione\nprestata entro il termine di 15 giorni dalla data di cessazione del\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XXVI - CALO MERCI E INVENTARIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 216 - Calo merci.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le merci affidate ai gerenti o gestori di negozi o di spacci di generi\nalimentari devono essere poste a loro carico al netto dei cali, delle tare e\ndelle perdite per cottura a cui le merci stesse siano soggette rispetto\nall'effettivo peso di consegna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le merci stesse saranno poste a carico dei gerenti o gestori al prezzo\nfissato dalla cooperativa per la vendita al pubblico o segnate negli appositi\nbollettini di carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I gerenti o gestori hanno diritto di controllare il peso, il calo, la tara,\nil valore e la qualità delle merci assunte in carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione della variabilità dei cali, delle tare e delle perdite\nper cottura, in rapporto alle condizioni di ambiente, di clima, di trasporto,\ndi manipolazione e preparazione delle merci, la determinazione dell'entità di\ndetti cali, tare e perdite per cottura, sarà fissata al momento della\nassunzione, fermo restando il diritto reciproco delle Parti di chiedere\nl’eventuale revisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 217 - Inventario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli inventari dei negozi o spacci affidati ai gerenti o gestori saranno\neffettuati dalla cooperativa o da chi per essa, in qualsiasi momento; in ogni\ncaso però dovranno essere effettuati almeno 2 inventari per ogni esercizio\nannuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia di ogni inventario, controfirmata dalle due Parti, dovrà essere\nrilasciata al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni eventuale deficienza, emergente dalle risultanze contabili, dovrà\nessere contestata per iscritto, entro il mese successivo alla effettuazione\ndell'inventario, all'interessato, il quale entro 8 giorni dovrà comunicare per\niscritto alla cooperativa le eventuali eccezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cooperativa dovrà tenere conto delle contestazioni formulate dal gerente\no gestore, specie quando queste si riferiscono a cali, tare, perdite per\ncottura, deterioramento delle merci etc., comuni all'esercizio del negozio o\nspaccio. Le deficienze non giustificate, emergenti dopo tale controllo, saranno\ncomunicate per iscritto all'interessato, che avrà l'obbligo di rifonderle nel\ntermine massimo di 8 giorni dalla ricevuta comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui dall'inventario emergono diversità di valutazioni\nsull'esito delle risultanze contabili, il gerente o gestore ha facoltà di\nrichiedere, con motivata domanda, un immediato inventario di verifica con la\nprocedura di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La mancata verifica inventariale nei termini sopra specificati esonera il\ngestore o il gerente dalla responsabilità di eventuali differenze riscontrate\ntardivamente, salvo i casi perseguibili per legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XXVII - Coabitazione, vitto e alloggio, concessioni crediti\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ai clienti.\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 218 - Modalità della coabitazione, vitto e alloggio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale disciplina della coabitazione, vitto e alloggio è demandata in\nsede aziendale. Resta inteso comunque che se la retribuzione viene in parte\ncorrisposta attraverso la concessione di un alloggio, i locali di abitazione\nsono dati in uso e non in affitto e per la sola durata del rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 219 - Norme per i crediti ai clienti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando gli spacci siano affidati ai responsabili dei punti di vendita, la\ncooperativa è tenuta a stabilire precise norme scritte circa la concessione\ndel credito ai clienti e ai soci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette norme dovranno essere affisse nei punti di vendita e comunicate ai\nresponsabili degli stessi che ne dovranno rilasciare ricevuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando siano affisse nei locali della cooperativa, dovranno portare la firma\ndel rappresentante legale della cooperativa ed essere controfirmate dal\nresponsabile del punto di vendita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la vendita a credito sia consentita, sentita la RSU, la cooperativa\ndovrà fissare precise norme in proposito e specialmente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)i limiti del credito concesso ai clienti e ai soci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)i limiti della responsabilità del responsabile del punto di vendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)il comportamento del responsabile del punto di vendita quando si trovi\ndi fronte ai limiti del credito consentito ai clienti e ai soci nei casi di\ninsolvibilità di questi per i debiti contratti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)tutte le norme che in materia saranno ritenute più opportune in\nconformità con la legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di tali norme la vendita a credito deve intendersi vietata.\nQuando la vendita a credito è autorizzata dalla cooperativa questa è tenuta,\ncontemporaneamente alla verifica dell'inventario, a controllare la posizione\ndei clienti e soci debitori e impartire in proposito opportune disposizioni\nscritte al responsabile del punto di vendita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui per qualche cliente o qualche socio debba essere superato il\nlimite di credito stabilito, la cooperativa dovrà impartire per iscritto\napposite disposizioni al responsabile del punto di vendita; contrariamente,\nquesti dovrà opporre rifiuto ad ogni richiesta di maggior credito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese per ogni eventuale azione privata o legale inerente al recupero dei\ncrediti autorizzati saranno a carico della cooperativa. Saranno invece a carico\ndel responsabile del punto di vendita i danni e le spese derivanti dalla\nconcessione di credito non autorizzato o superante i limiti stabiliti dalla\ncooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questi casi la cooperativa potrà farsi rimborsare dal dipendente,\ntuttavia essa è sempre tenuta a prestarsi per il recupero di tali crediti a\nfavore del responsabile del punto di vendita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli interessi sui crediti non potranno essere posti a carico del\nresponsabile del punto di vendita, salvo il caso in cui si tratti di crediti\nconcessi in violazione delle disposizioni ricevute dalla cooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XXVIII - REGOLAMENTI AZIENDALI E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 220 - Regolamenti aziendali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I regolamenti aziendali non possono essere in contrasto con le norme di\nlegge e di contratto e devono essere preventivamente esaminati con la RSU\u002FRSA\nprima della loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 221 - Abbigliamento da lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando viene fatto obbligo al personale di indossare divise o abiti da\nlavoro o grembiuli, le spese relative sono a carico della cooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È parimenti a carico della cooperativa la spesa relativa agli indumenti che\ni lavoratori sono tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario o\nper particolari lavorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese relative agli indumenti di cui al comma 1) del presente articolo\npossono essere sostituite con una indennità aggiuntiva della retribuzione, che\nsarà fissata in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cooperativa è tenuta a fornire, salvo ulteriori necessità relative agli\naddetti a reparti particolari, almeno 2 divise l'anno al personale dipendente.\nIl dipendente avrà buona cura degli indumenti stessi messi a sua\ndisposizione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XXIX - DISPOSIZIONI FINALI - DECORRENZA E DURATA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 222 - Commissione paritetica nazionale per la classificazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>dei lavoratori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto agli artt. 43 e 44 del presente contratto, le\nParti convengono di istituire uno strumento di studio per una gestione più\nflessibile e dinamica della classificazione del personale, al fine di\nidentificare le peculiarità, le professionalità e l'evoluzione di profili\nprofessionali esemplificativi nell'ambito delle imprese, in rapporto ai\nprocessi di trasformazione della organizzazione del lavoro e alla introduzione\ndi tecnologie innovative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine durante la vigenza del presente contratto opererà una\nCommissione paritetica nazionale per lo studio delle problematiche connesse\nalla evoluzione della classificazione dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Composizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione è composta da 12 membri effettivi di cui 6 designati dalle\nAssociazioni delle imprese cooperative stipulanti e 6 dalle OO.SS. dei\nlavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT- CISL e UILTuCS-UIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Compiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sviluppare uno studio sulla attuale classificazione, ivi compresi i\nlavoratori Quadri, nonché la ricerca delle coerenze tra le attuali\ndeclaratorie contrattuali e le relative esemplificazioni, formulando eventuali\nproposte di aggiornamento. In relazione a processi di innovazione\ntecnologica\u002Forganizzativa di particolare rilevanza si procederà a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.individuare figure professionali non previste nella attuale\nclassificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.esaminare l'evoluzione dei profili professionali esemplificativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.esaminare le esperienze di contrattazione realizzate a livello aziendale\nin merito alla professionalità in stretto rapporto con le modifiche ed\nevoluzioni della organizzazione del lavoro e le innovazioni\ntecnico\u002Forganizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Modalità operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione si riunirà di norma quadrimestralmente o a richiesta di una\ndelle Parti a fronte di una esigenza di revisione dinamica della\nclassificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione procederà alla analisi del contenuto delle figure\nprofessionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali\ne ricorrendo ad elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei. Le\nconclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti\ne, se accolte, integreranno il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione è presieduta a turno da uno dei componenti delle Parti e\ndelibera alla unanimità sulle proposte da sottoporre alle parti stipulanti e\nin ordine agli indirizzi e ai metodi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, di norma nel 2° semestre, la Commissione riporterà alle parti\nstipulanti in uno specifico incontro i risultati degli studi compiuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questa sede verranno presentati tanto i risultati del lavoro sui quali\nsia stata raggiunta unanimità di pareri della Commissione, quanto di quelli\nche costituiscano la posizione di una delle parti componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sei mesi prima della scadenza contrattuale la Commissione presenterà alle\nParti un rapporto conclusivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 223 - Contributo di servizio contrattuale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la pratica realizzazione di quanto previsto nei titoli precedenti e per\nassicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei\nlavoratori, le Associazioni cooperative stipulanti, la Federazione italiana\nlavoratori del commercio, albergo-mensa e servizi (FILCAMS-CGIL), la\nFederazione italiana sindacati addetti commerciali, affini e del turismo\n(FISASCAT-CISL) e l'Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi\n(UILTuCS-UIL), procederanno alla riscossione dei contributi di servizio\ncontrattuale secondo il regolamento allegato al presente articolo che ne fa\nparte integrante (allegato 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente\ncapoverso tanto le imprese che i rispettivi dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le misure contributive e le relative norme di esazione di ripartizione\nformeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le Parti\ned eventualmente con l'Istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le\nnorme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente\ncontratto e non possono essere subite deroghe nei confronti dei soggetti ai\nquali il contratto stesso si applica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il\ncontenuto del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 224 - Detassazione degli istituti che danno luogo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ad incrementi di produttività.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che l'applicazione dei seguenti istituti dà luogo ad\nincrementi di produttività, qualità, competitività, redditività,\ninnovazione ed efficienza organizzativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro supplementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- compensi per clausole elastiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro a turno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro notturno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- premi variabili di rendimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- part-time sperimentale a 30 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività\naziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed\nefficienza organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già\ncontenuti, in accordi o intese anche verbali fatte al 2° livello di\ncontrattazione territoriale o aziendale, i relativi trattamenti daranno luogo\nai benefici di cui all'art. 1, comma 47) della legge n. 220\u002F2010 in materia di\nimposta sostitutiva o ad altre leggi vigenti in materia di agevolazioni\nfiscali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 225 - Elemento economico di garanzia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, in assenza di contrattazione di 2° livello, applicheranno\nquanto previsto dal presente articolo in materia di elemento economico di\ngaranzia subordinatamente alla verifica congiunta di sostenibilità degli oneri\nconseguenti, secondo i seguenti principi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- verrà erogato con la retribuzione di novembre 2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- compete ai lavoratori a tempo indeterminato, nonché agli apprendisti e\nagli assunti con contratto di inserimento in forza al 31 ottobre 2013, che\nrisultino iscritti al libro unico da almeno 6 mesi; l'azienda calcolerà\nl'importo spettante, secondo le modalità dell'art. 181, in proporzione della\neffettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo dal\n1° gennaio 2011 al 31 ottobre 2013 per i lavoratori a tempo parziale l'importo\nsarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o\ncontrattuale, in quanto le Parti ne hanno definito l'ammontare in senso\nonnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il TFR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'importo è assorbito, sino a concorrenza da ogni trattamento economico\nindividuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL che\nvenga corrisposto successivamente al 1° gennaio 2011 l'istituto ha natura\nsperimentale ed è legato esclusivamente alla durata del presente rinnovo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'importo è determinato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"97%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"89*\">\n  \u003Ccol width=\"74*\">\n  \u003Ccol width=\"47*\">\n  \u003Ccol width=\"47*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"35%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Quadri e livv. 1) e 2)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livv.\n        3) e 4)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livv.\n        5) e 6)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"35%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Aziende \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">fino a 10 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">115\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">85 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"35%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Aziende \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a partire da 11 dipendenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">140\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">125 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">110 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 226 - Decorrenza e durata.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2011 e avrà vigore fino al 31\ndicembre 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche\napportate con il presente Accordo di rinnovo decorrono dalla data di\nsottoscrizione dell'Accordo stesso (22 dicembre 2011).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto si intenderà rinnovato per la stessa durata di cui al comma 1)\nse non disdetto almeno 3 mesi prima della sua scadenza con raccomandata a\u002Fr. In\ncaso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia\nstato sostituito dal successivo CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 1)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO INTERCONFEDERALE SULLE NUOVE RELAZIONI INDUSTRIALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>- ASSOCIAZIONI COOPERATIVE\u002FCONFEDERAZIONI SINDACALI (5 aprile 1990)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la Confederazione Cooperative Italiane (CCI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la Lega Nazionale Cooperative e Mutue (LNCeM)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGIL, CISL e UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>condividono l'obiettivo di consolidare e sviluppare il sistema delle imprese\ncooperative di fronte alla prospettiva del mercato unico europeo, alle\ntrasformazioni dello stato sociale e infine ai mutamenti in atto nelle\ntecnologie e nell'organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel mercato unico europeo dei prodotti e del lavoro l'impresa cooperativa\npotrà contribuire con la sua esperienza storica ed istituzionale alla\ncostruzione di un modello di maggiore democrazia economica, che lo stesso\nStatuto dell'impresa europea attualmente in discussione intende promuovere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte della crisi di funzionamento e della necessità di riforma dello\nstato sociale matura la convinzione della opportunità di una riorganizzazione\ndei servizi sociali e collettivi. In tale direzione le Parti ritengono che\nl'impresa cooperativa può offrire, oltre ad efficienza e funzionalità dei\nservizi, forme adeguate di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini\nutenti, anche dal lato della loro gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa cooperativa può dare una risposta significativa sia alla\nrichiesta quantitativa e qualitativa di occupazione, anche con la promozione di\nnuova imprenditorialità soprattutto nel Mezzogiorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cooperazione, infatti, per realizzare i suoi obiettivi sociali e di\nsviluppo deve promuovere il coinvolgimento attivo e intelligente dei lavoratori\nnei processi aziendali e nella organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione professionale ai diversi livelli, se coniugata con\nl'organizzazione efficiente ed efficace dei diversi ruoli aziendali, è\ncondizione per l'impresa di competitività sui mercati, così come per i\nlavoratori è condizione per concorrere attivamente alle trasformazioni dei\nsistemi organizzativi e professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che la democrazia economica è un valore connaturato\nalla impresa cooperativa, che ha nella autogestione dei soci e nella\npartecipazione dei lavoratori i perni essenziali del suo esercizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di relazioni sindacali, definito nel presente Protocollo, si\npropone di rendere più compiuta la democrazia economica attraverso rapporti\npiù partecipativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale proposito le relazioni sindacali fra le Parti si ispireranno ai\nseguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)il reciproco riconoscimento delle Parti e il relativo ruolo\ncontrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)l'instaurazione di un sistema di rapporti che organizzi con regolarità e\nsistematicità il confronto fra le Parti su temi di interesse comune;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)la definizione di un sistema di informazioni e di consultazione preventiva\nche preveda adeguati strumenti di partecipazione dei lavoratori, anche al fine\ndi rendere fisiologica la dialettica fra le parti sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)la riorganizzazione degli assetti contrattuali, estendendo la\ncontrattazione autonoma ai settori scoperti e assicurando certezza circa lo\nsvolgimento della contrattazione integrativa negli ambiti, nei tempi e ai\nlivelli concordati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)la definizione di nuove regole e procedure di ricorso volte a prevenire e\nraffreddare il conflitto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)la definizione di un quadro di impegni congiunti - oggetto di un documento\nspecifico - per lo sviluppo e la promozione specie nel Mezzogiorno di nuove\nimprese cooperative sia nei settori a maggiore tradizione cooperativa, sia nei\nsettori nuovi quali i servizi sociali, i servizi alle imprese, il terziario\navanzato, che rivestono particolare interesse per il Paese e nei quali la forma\ncooperativa offre soluzioni efficienti e razionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Rapporti tra le Centrali cooperative AGCI, CCI, LNCeM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e CGIL, CISL e UIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Livello interconfederale nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di confrontarsi annualmente e comunque ogniqualvolta una\ndelle Parti ne faccia richiesta, a livello confederale nazionale, sui temi di\ninteresse comune, quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le problematiche connesse al mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le politiche di formazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le pari opportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le politiche occupazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lo sviluppo della cooperazione e la relativa legislazione di sostegno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le strategie imprenditoriali e sociali della cooperazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i processi di ristrutturazione, innovazione e riorganizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la competitività del settore cooperativo nei mercati nazionali e\ninternazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'andamento delle relazioni sindacali e le linee di riforma degli assetti\ncontrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'analisi delle dinamiche retributive e del costo del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lo sviluppo del Mezzogiorno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la tutela dell'ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.1) Conferenza nazionale sulla cooperazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di realizzare con periodicità biennale la Conferenza\nnazionale sullo stato e lo sviluppo della cooperazione in Italia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Conferenza sarà organizzata dalle Parti avvalendosi del contributo\ndell'Osservatorio nazionale sulla cooperazione, di cui al successivo punto 5),\nnonché con l'apporto di autorevoli esperti della cooperazione, delle relazioni\nsindacali e delle politiche economiche e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Conferenza dovrà richiamare una attenzione maggiore sui problemi della\ncooperazione e del lavoro, nella prospettiva del mercato unico europeo. In tale\nsede saranno posti in risalto i problemi propri del mondo della cooperazione\n(legislazione, investimenti, innovazione tecnologica, mercato etc.) e gli\naspetti salienti delle relazioni sindacali (occupazione e problematiche del\nmercato del lavoro; contrattazione collettiva).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Livello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma annualmente o su richiesta di una delle Parti, a livello regionale,\nverranno attivate consultazioni tra le Organizzazioni regionali delle Centrali\ncooperative e delle Confederazioni sindacali sulle materie di cui al precedente\npunto A), riferite allo specifico territorio regionale, secondo metodologie e\nstrumenti definiti a tale livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Livello settoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che sistemi di consultazione e di informazione che\nregolano i rapporti sindacali sono previsti dai CCNL stipulati dalle\nAssociazioni cooperative di settore e dalle Federazioni sindacali di categoria.\nLa sede di rinnovo contrattuale sarà occasione di verifica di tali sistemi\nanche alla luce della presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Democrazia d'impresa e partecipazione dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono l'importanza e la validità delle procedure di\ninformazione e consultazione preventiva basate sul principio della richiesta di\nun parere formale obbligatorio non vincolante, così come previsto dai CCNL\nstipulati dalle Associazioni cooperative di settore e dalle Federazioni\nsindacali di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stipula dei prossimi CCNL costituirà occasione per una verifica di tali\nprocedure al fine di estenderne e favorirne l'applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, fermo restando le loro specifiche autonomie e responsabilità,\nnonché la peculiarità delle imprese cooperative, si sentono impegnate a\nfavorire nelle imprese stesse la ricerca di forme di partecipazione dei\nlavoratori ai processi di sviluppo aziendale nel quadro di una comune\nconcezione di valori di democrazia industriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le Parti convengono sulla utilità di pervenire ad intese aziendali\nche prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche, forme di\ncorresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo, attraverso nuove\nmodalità di partecipazione diretta dei lavoratori medesimi ai micro-processi\nproduttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Formazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, ritenendo che la valorizzazione delle risorse umane riveste\nimportanza strategica ai fini dello sviluppo del sistema delle imprese\ncooperative e dell’occupazione, convengono che la formazione professionale\npermanente indirizzata all'acquisizione di una cultura adeguata alla diffusione\ndelle nuove tecnologie è uno strumento utile, negli attuali processi di\ninnovazione tecnologica, per contribuire a riqualificare il lavoro e sviluppare\nla professionalità, nonché per facilitare la mobilità dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono la necessità di un impegno per contribuire a dare una\nnuova identità all'attuale sistema di formazione professionale per renderlo\npiù adeguato alle esigenze espresse dal mondo del lavoro e della\ncooperazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò premesso, le Parti si impegnano a definire entro 3 mesi Organismi\nparitetici a cui demandare i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)promuovere e stimolare la realizzazione, da parte degli enti competenti,\ndi strumenti funzionali all'adeguamento della offerta formativa ai fabbisogni\ndi professionalità espressi dal mercato del lavoro, nonché il miglioramento\ndella qualità e della efficienza dell’offerta formativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)promuovere la domanda di formazione permanente dei lavoratori progettando\nla tipologia dei corsi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)individuare e proporre modelli base di formazione teorica per i giovani\nassunti con contratto di formazione-lavoro e per i giovani apprendisti e per le\nfasce deboli del mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)progettare e promuovere iniziative volte alla intensificazione e al\nmiglioramento dell'orientamento professionale anche attraverso\niniziative-pilota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti definiranno le forme più opportune di intervento comune a livello\nterritoriale sulle problematiche sopra citate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra concordato fa salvi il ruolo e le competenze delle rispettive\nstrutture formative esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pari opportunità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Specificità femminile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono la necessità di assumere la specificità femminile e\ndi garantire il superamento di ogni eventuale forma di discriminazione nel\nlavoro e nello sviluppo professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Fasce deboli del mercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel quadro di iniziative per la valorizzazione delle risorse umane le Parti\nsi danno atto della necessità di sviluppare interventi specifici di promozione\ndella occupazione e dello sviluppo professionale delle fasce deboli del mercato\ndel lavoro (cassa integrati, handicappati, ultraventinovenni, extracomunitari),\nanche eliminando gli eventuali ostacoli che precludono il pieno dispiegarsi\ndelle professionalità in rapporto agli avanzamenti di responsabilità e di\ncarriera. Nei settori della cooperazione si opererà per favorire l'inserimento\ndi lavoratori extracomunitari in coerenza con quanto disposto dalla legge n. 39\ndel 28 febbraio 1990.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Osservatorio nazionale sulla cooperazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di costituire un Osservatorio nazionale sulla\ncooperazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio nazionale è l'Organismo paritetico di consultazione\npermanente fra le Parti a livello orizzontale sui temi delle relazioni\nsindacali e dello sviluppo della cooperazione. Esso progetterà iniziative di\nanalisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune\ninteresse scelti di volta in volta dalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la realizzazione delle iniziative di cui sopra l'Osservatorio si\navvarrà dell'apporto di qualificate strutture esistenti all'interno delle\nAssociazioni firmatarie e anche esterne, individuando le fonti di finanziamento\ndi ogni singola iniziativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio sarà costituito da un Consiglio paritetico di 12 componenti\ndesignati entro 3 mesi dalle parti contraenti. Il Consiglio ha il compito di\nelaborare entro i successivi 3 mesi un regolamento per il funzionamento\ndell'Osservatorio, il programma di attività e di individuare le fonti di\nfinanziamento. Il progetto complessivo sarà sottoposto all'approvazione delle\nParti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Linea per la contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla opportunità di affermare un nuovo sistema di\nrelazioni sindacali in grado di conferire certezza e programmabilità ai loro\nrapporti e di favorire forme di partecipazione alla vita e alle scelte di\nimpresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo quadro le Parti individuano le linee di riordino degli assetti\ncontrattuali che guideranno le rispettive Associazioni di settore e le\nFederazioni di categoria nello svolgimento della contrattazione collettiva ai\nvari livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali linee riguardano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-comportamenti contrattuali coerenti con la necessità di non concorrere a\ndeterminare tensioni inflazionistiche, al fine anche di diminuire il\ndifferenziale rispetto agli altri Paesi industrializzati e di salvaguardare la\ncompetitività delle imprese cooperative rispetto alle imprese concorrenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il riconoscimento di 2 livelli negoziali: quello nazionale di categoria (o\ndi comparto per grandi settori della cooperazione) e quello integrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'impegno a non riproporre allo stesso titolo, nelle piattaforme\nintegrative, le materie che hanno già ottenuto soluzioni negoziali nei CCNL,\npurché non espressamente rinviati al livello integrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'impegno a disporre di un intervallo di tempo per lo svolgimento della\ncontrattazione integrativa che dovrà realizzarsi in tempi intermedi tra un\nrinnovo e l'altro del CCNL, onde evitare sovrapposizioni anche prevedendo\nl'allungamento della durata degli stessi CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le materie e il livello della contrattazione integrativa, nonché le\nrelative modalità e tempi di svolgimento saranno individuati dalle rispettive\nAssociazioni di settore e Federazioni sindacali di categoria nell'ambito del\nrinnovo o della stipula dei CCNL. Gli incrementi retributivi al livello\naziendale verranno commisurati a parametri oggettivi e verificabili di\nproduttività, redditività delle singole imprese e saranno utilizzati anche al\nfine di valorizzare la professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla opportunità che tutti i settori ove sono presenti\nimprese cooperative siano coperti da contrattazione collettiva nazionale.\nPertanto, per i settori non coperti da CCNL autonomi della cooperazione, le\nParti definiranno congiuntamente alle rispettive Associazioni di settore e\nFederazioni di categoria le modalità per pervenire ad idonee soluzioni\nnegoziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Socio lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che l'adesione alla cooperativa pone il socio lavoratore nel\ndiritto-dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di\ndirezione, di partecipare alla elaborazione e alla realizzazione dei processi\nproduttivi e di sviluppo dell’azienda, di partecipare al rischio di impresa e\nquindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di\ncontribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel\ncontempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali,\nle Centrali cooperative e CGIL, CISL, UIL, riaffermando il loro comune impegno\nper una sempre più ampia diffusione di cultura cooperativa e di democrazia\nnella gestione di tale impresa, convengono sulla necessità che, all'atto della\nstipula di nuovi contratti collettivi autonomi interessanti comparti o settori\ncaratterizzati da presenza di cooperative di produzione-lavoro e di lavoro\nvengano disposte norme ispirate ai principi di cui sopra e - ferme restando le\nprerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali - riferite, per\nquanto attiene al trattamento economico complessivo dei soci lavoratori delle\ncooperative, a quanto previsto dai CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Procedure per la prevenzione del conflitto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con lo spirito del presente Accordo, volto a migliorare le\nrelazioni reciproche ai vari livelli, Centrali cooperative e CGIL, CISL e UIL\nconvengono le seguenti procedure per una rapida soluzione delle\ncontroversie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Controversie economiche collettive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle richieste dei lavoratori, formalizzate in piattaforme rivendicative,\npresentate dalle OO.SS. di CGIL, CISL e UIL a livello della contrattazione\nnazionale di settore e a livello integrativo, sarà dato riscontro dalle\ncontroparti entro 20 giorni dalla formulazione delle richieste medesime,\nattraverso un incontro fra le delegazioni delle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di favorire il buon esito del negoziato, durante tale periodo di\ntempo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad\nazioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Controversie relative all'applicazione del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali controversie riguardanti l’interpretazione e applicazione\ndelle norme del presente Accordo verranno sottoposte per iscritto alle\nOrganizzazioni confederali firmatarie le quali, tramite una apposita\nCommissione paritetica, sono impegnate ad esaminarle e ad emettere il proprio\nparere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il parere sia espresso concordemente, avrà valore vincolante per le\nParti in causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Controversie relative alle parti obbligatorie dei contratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le eventuali controversie relative alle parti obbligatorie dei CCNL si\nadirà ad un primo tentativo di conciliazione tra le Parti, al livello in cui\ninsorge la controversia, da concludersi entro 15 giorni dalla data di notifica\nscritta. In caso di esito negativo si esperirà un secondo tentativo di\nconciliazione fra le Parti, ai livelli immediatamente superiori delle\nrispettive Organizzazioni, entro i successivi 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutta la durata delle procedure di conciliazione entrambe le Parti si\nasterranno da azioni dirette e dall'adottare decisioni unilaterali sulla\nmateria in esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Controversie individuali e plurime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie individuali e plurime, sorte a seguito di discordanti\ninterpretazioni degli accordi e dei contratti collettivi intercorsi tra le\nparti firmatarie del presente Protocollo e le Organizzazioni ad esse aderenti,\nsaranno esaminate e possibilmente risolte secondo la procedura che segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- un primo tentativo di conciliazione diretto tra le Parti a livello\naziendale da effettuarsi entro 15 giorni dall'insorgere della controversia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-qualora le Parti constatino l'impossibilità di comporre la controversia,\nil tentativo di conciliazione passa ad una Commissione paritetica istituita\ndalle Parti preferibilmente a livello regionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di esito negativo delle procedure conciliative, le suddette\nCommissioni saranno integrate da un componente con le funzioni di arbitro. La\ndecisione dovrà essere emessa entro 15 giorni dall'inizio del provvedimento\narbitrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale fine, insorta la controversia, le Parti richiederanno ai soggetti\ninteressati il mandato a conciliare e a transigere, così da porre in essere\nuna conciliazione o una transazione non impugnabile ex artt. 2113 c.c. e 410 e\n411 c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esaurimento della procedura di conciliazione costituisce condizione di\npercettibilità dell'azione giudiziaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini suddetti,\nle Parti si asterranno da azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I CCNL armonizzeranno le loro normative ai principi convenuti con la\npresente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 5 aprile 1990\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oneri sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AGCI, CCI, LNCeM e CGIL, CISL, UIL convengono sulla necessità di ridurre il\ndivario, oggi eccessivo, tra l'ammontare del costo del lavoro e il livello\ndelle retribuzioni, constatando che ciò determina difficoltà nella\ndefinizione delle dinamiche retributive e costituisce un elemento di riduzione\ndella competitività che si aggiunge ad altri, quali l’inefficienza dei\nservizi, nella penalizzazione delle imprese italiane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rilevando inoltre le negative conseguenze che determinano le ricorrenti\nincertezze e la variabilità nella adozione di misure di fiscalizzazione degli\noneri sociali, concordano sulla urgenza della adozione di provvedimenti che\nprevedano il passaggio, anche graduale, alla fiscalità generale di oneri oggi\ngravanti sul costo del lavoro ma destinati a finanziare forme di assistenza a\ndisposizione di tutti i cittadini (assistenza sanitaria, Assicurazione Tbc,\nasili nido, assistenza malattia pensionati, ENAOLI). Considerato inoltre che il\nsistema degli oneri sociali, totalmente gravante sulle retribuzioni lorde,\ntende a penalizzare le imprese a più alta densità del fattore lavoro e\npertanto la stragrande maggioranza delle imprese cooperative, valutano con\ninteresse e attenzione l'ipotesi di assumere a parziale riferimento per la\ncontribuzione previdenziale altri indicatori economici in misura tale da non\nscoraggiare né l'innovazione di processo, né l'occupazione e la\nvalorizzazione delle professionalità. Le Parti assumono l'impegno a condurre\nverso tali obiettivi una azione concertata nei confronti dei pubblici poteri,\nnonché per un comune intervento nelle sedi competenti al fine di rimuovere le\ncause del costante appesantimento della contribuzione previdenziale che rende\nparticolarmente difficile la situazione economica delle cooperative di\nproduzione e lavoro. Concordano altresì di incontrarsi per analizzare le\nparticolari problematiche di vari settori della cooperazione in materia di\nnormative previdenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dalla lett. B) di pag. 4 (Livello\nterritoriale) del Protocollo di nuove relazioni industriali del 5 aprile 1990,\nle Centrali cooperative confermano che il testo convenuto non preclude la\npossibilità di consultazioni tra le Parti anche al livello di singoli\nterritori provinciali, in quanto demanda al livello regionale la definizione\ndelle modalità e degli strumenti della consultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 2)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO INTERCONFEDERALE SULLE RSU - ASSOCIAZIONI COOPERATIVE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u002FCONFEDERAZIONI SINDACALI (13 settembre 1994)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Protocollo d'intesa per la costituzione delle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- LNCeM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CCI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- AGCI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CGIL, CISL, UIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In base a quanto è convenuto nel Protocollo del 23 luglio 1993 firmato\ndalle Parti sociali e dal Governo si conviene alla seguente Disciplina\nGenerale, come da accordo-quadro, delle RSU nelle cooperative e loro Società\ncollegate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo I - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1- Ambito e iniziativa per la costituzione delle RSU.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU possono essere costituite su iniziative delle Associazioni sindacali\nfirmatarie del Protocollo 23 luglio 1993 nelle unità produttive nelle quali le\nimprese cooperative abbiano più di 15 lavoratori e nelle unità produttive\ndelle imprese cooperative agricole secondo quanto previsto dall'art. 35 della\nlegge n. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche le OO.SS. firmatarie del CCNL applicato nella impresa cooperativa\npossono assumere l'iniziativa, ovvero quelle abilitate alla presentazione delle\nliste elettorali e che hanno formalmente aderito al presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'iniziativa deve essere esercitata da parte delle OO.SS. possibilmente\nentro il 31 dicembre 1994.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rinnovo potrà avvenire anche su iniziative delle stesse RSU e\nl'iniziativa dovrà essere esercitata almeno 3 mesi prima della scadenza del\nmandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Sistema elettivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A suffragio universale e a scrutinio segreto sono eletti 2\u002F3 dei seggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle OO.SS. firmatarie del CCNL applicato nella unità produttiva è\nriservato il terzo residuo dei seggi mediante elezione o designazione in\nproporzione dei voti ricevuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella definizione dei Collegi elettorali, al fine della distribuzione dei\nseggi, le OO.SS. terranno conto anche delle categorie professionali (operai,\nimpiegati e quadri) con dimensioni significative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di\ngenere attraverso una coerente applicazione della norma antidiscriminatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Numero dei componenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa 23 luglio 1993, sotto\nil titolo “Rappresentanze sindacali”, al punto B) (Vincolo della parità\ndei costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o\naccordi collettivi di lavoro, il numero dei componenti le RSU sarà pari almeno\na:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano\nfino a 200 lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive\nche occupano fino a 3.000 lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)3 componenti ogni 500 o frazione di 500 lavoratori nelle unità produttive\ndi maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett.\nb).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e modalità di esercizio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità\ndei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per\neffetto delle disposizioni di cui al titolo 3) della legge n. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste\nnei confronti delle Associazioni sindacali dai CCNL o accordi collettivi di\ndiverso livello, in materia di numero dei dirigenti della RSA, diritti,\npermessi e libertà sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle stesse sedi negoziali si procederà, a parità di costi,\nall'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in\nordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della RSU. In tale\noccasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le Parti\ndefiniranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole\ncondizioni di miglior favore dovranno permettere alle OO.SS. con le quali si\nerano convenute di mantenere una specifica agibilità sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito sono fatti salvi in favore delle Organizzazioni aderenti alle\nAssociazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell’unità produttiva, i\nseguenti diritti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'Assemblea dei\nlavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite,\nspettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, legge n.\n300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)diritto di affissione di cui all'art. 25, legge n. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Compiti e funzioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri\ne nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni\ndi legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU e le competenti strutture territoriali delle Associazioni sindacali\nfirmatarie del CCNL possono stipulare il contratto collettivo aziendale di\nlavoro nelle materie, con le procedure, modalità e limiti stabiliti dal CCNL\napplicato nella unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Durata e sostituzione nell'incarico.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali\ndecadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo\nstesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima\nlista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle\nAssociazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell’unità produttiva,\nsarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse\nAssociazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono\nsuperare il 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente\nobbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente\nAccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Decisioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni relative a materie di competenza delle RSU sono assunte dalle\nstesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle OO.SS. dei\nlavoratori stipulanti il presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Clausola di salvaguardia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS., dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970 n.\n300, che siano firmatarie del presente Accordo o, comunque, aderiscano alla\ndisciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU\nrinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma\nsopra menzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo II - DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Modalità per indire le elezioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato della RSU, le Associazioni\nsindacali di cui all'art. 1, titolo I del presente Accordo, congiuntamente o\ndisgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante\ncomunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a\ndisposizione della RSU e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la\npresentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione\ndell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla\nmezzanotte del 15° giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - “Quorum” per la validità delle elezioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente Accordo favoriranno la più\nampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà\ndei lavoratori aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui il “quorum” non sia stato raggiunto, la Commissione\nelettorale e le OO.SS. determineranno le modalità per una eventuale nuova\nconsultazione nell'unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Elettorato attivo e passivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in\nprova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in forza\nalla unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo art. 12, la\ncontrattazione di categoria regolerà limiti di esercizio del diritto di\nelettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Presentazione delle liste.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate\ndalle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Associazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e del CCNL\napplicato nell'unità produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio Statuto e\natto costitutivo a condizione che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)la lista sia correlata da un numero di firme di lavoratori della unità\nproduttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista e i\nmembri della Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il\ndivieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di\nuna lista, la Commissione elettorale di cui all'art. 13, dopo la scadenza del\ntermine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione\ndelle liste stesse ai sensi dell'art. 15, inviterà il lavoratore interessato a\noptare per una delle liste. Dovrà scegliere a quale lista candidarsi pena la\ndecadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1\u002F3 il\nnumero dei componenti la RSU da eleggere nel Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Commissione elettorale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della\nconsultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione\nelettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la composizione della stessa ogni Organizzazione abilitata alla\npresentazione di liste potrà designare un lavoratore appartenente all’unità\nproduttiva, non candidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Compiti della Commissione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la\nsua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle\nliste stesse ai requisiti previsti dal presente Accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)verificare la valida presentazione delle liste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che\ndovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al\npresente Accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i\nsoggetti interessati, ivi comprese le Associazioni sindacali presentatrici di\nliste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Affissioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori a\ncura della Commissione elettorale mediante affissione nell'albo di cui all'art.\n9, almeno 8 giorni prima della data fissata per le elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Scrutatori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno\nscrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non\ncandidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore\nche precedono l'inizio delle votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Segretezza del voto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per\nlettera, né per interposta persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Schede elettorali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste\ndisposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà\nestratto a sorte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio; la loro\npreparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza\ne la regolarità del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione\ndal Presidente del seggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla\nintestazione della lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce\ndi scrittura o analoghi segni di individuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Preferenze.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista\nda lui votata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta\napposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del\ncandidato preferito nell'apposito spazio della scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come\nvotazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il\nvoto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a\nliste differenti, rende nulla la scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di voto apposto a una lista e di preferenza data a candidati di\nliste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nullo il\nvoto di preferenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Modalità della votazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione\nelettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da\npermettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle\nesigenze della produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero\nrichiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando\nperaltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto la\nsegretezza del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma\ncontestualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di\ntutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le\naziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Composizione del seggio elettorale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio elettorale è composto dagli scrutatori di cui all'art. 16, parte\nII del presente Accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione\nelettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Attrezzatura del seggio elettorale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna\nelettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla\napertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve\ninoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al\nvoto presso di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Riconoscimento degli elettori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del\nseggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento\npersonale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del\nseggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le\noperazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Compiti del Presidente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedente\nart. 22 la firma accanto al suo nominativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Operazioni di scrutinio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle\noperazioni di tutti i seggi dell'unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale\ndello scrutinio, su cui dovrà essere dato conto anche delle eventuali\ncontestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione\n(schede, elenchi etc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più\nseggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel\nproprio verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma\nprecedente provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale\n(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva\nconvalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione\nelettorale e la Direzione aziendale in modo da garantire l’integrità e ciò\nalmeno per 3 mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato\ndella Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Attribuzione dei seggi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della elezione dei 2\u002F3 dei componenti della RSU, il numero dei seggi\nsarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti\nconseguiti dalle singole liste concorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il residuo terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di\ncomposizione della RSU previste dall'art. 2, comma 1), parte I del presente\nAccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi saranno\nattribuiti in relazione ai voti di preferenza, in relazione all'ordine nella\nlista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Ricorsi alla Commissione elettorale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede\nalla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni\nelettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della\nCommissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che\nsiano presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende\nconfermata l'assegnazione dei seggi di cui al comma 1) e la Commissione ne dà\natto nel verbale di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la\nCommissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale\nsuddetto la conclusione alla quale è pervenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a\nciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato\nliste elettorali entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma\nprecedente e notificata a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso,\nsempre a cura della Commissione elettorale, alla Associazione cooperativa\nterritoriale che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Comitato dei garanti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10\ngiorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello\nprovinciale, da un membro designato da ciascuna delle OO.SS., presentatrici di\nliste, interessate al ricorso, da un rappresentante della Associazione\ncooperativa locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell'UPLMO o\nda un suo delegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato si pronuncerà entro il termine di 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nomina a seguito di elezione o designazione dei componenti della RSU, una\nvolta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla\nDirezione aziendale per il tramite della locale Organizzazione cooperativa di\nappartenenza a cura delle OO.SS. di rispettiva appartenenza dei componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Adempimenti della Direzione aziendale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale\nl'elenco dei lavoratori aventi diritto al voto nella singola unità produttiva\ne quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni\nelettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Clausola finale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle\nparti firmatarie previo preavviso di 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 3)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>realizzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ANCC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ANCD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CONFCOOPERATIVE\u002FFEDERCONSUMO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- AGCI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILCAMS\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISASCAT\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILTuCS\u002FUIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In Roma, addì 12 ottobre 1995\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Protocollo assume, integra e modifica la disciplina generale in\nmateria di RSU, contenuta nel Protocollo 13 settembre 1994 stipulato tra\nCentrali cooperative e CGIL, CISL e UIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso soddisfa l'esigenza di adeguare le regole generali alle specificità e\npeculiarità delle imprese della distribuzione cooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Sistema elettivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(sostituisce l'art. 2 del Protocollo 13 settembre 1994).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A suffragio universale e a scrutinio segreto sono eletti 2\u002F3 dei seggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL è riservato il terzo residuo dei\nseggi mediante elezione in proporzione ai voti ricevuti nell'ambito dei 2\u002F3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella definizione dei Collegi elettorali, al fine della distribuzione dei\nseggi, le OO.SS. terranno conto anche delle categorie professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di\ngenere attraverso una coerente applicazione della norma antidiscriminatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Durata e sostituzione nell'incarico.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali\ndecadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo\nstesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima\nlista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni dei componenti le RSU non possono superare il 50% degli\nstessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo\nrinnovo, secondo le modalità previste dal presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Modalità per indire le elezioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU potranno essere costituite unicamente su iniziativa delle\nOrganizzazioni dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti il\npresente CCNL, e l'iniziativa dovrà essere esercitata almeno 3 mesi prima\ndella scadenza del mandato. Il rinnovo potrà avvenire anche su iniziativa\ndelle stesse RSU. Altre Organizzazioni avranno viceversa il solo diritto di\npresentare liste a condizione che raccolgano il 5% delle firme sul totale dei\nlavoratori aventi diritto al voto e accettino espressamente e formalmente il\ncontenuto del Protocollo del 13 settembre 1994 (parte modificata dall'Accordo\ndel 18 settembre 2007 e recepita nell'art. 24 del CCNL - vedi allegato 14).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti abilitati ad indire le elezioni provvederanno ad indire le\nelezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda\nmetterà a disposizione della RSU, e da inviare alla Direzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di\npubblicazione dell'annuncio di cui sopra: l'ora di scadenza si intende fissata\nalla mezzanotte del 15° giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Permessi sindacali e monte ore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU per l'espletamento dei loro compiti usufruiranno di una quota del\nmonte ore dei permessi sindacali di cui al punto 3) dell'art. 29 del presente\nCCNL (vedi CCNL 3 dicembre 1994), pari al 70% di cui il 10% sarà utilizzato\nper il funzionamento dei coordinamenti unitari compresi quelli femminili, se\nesistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 30% sarà utilizzato per le attività proprie delle singole\nOrganizzazioni FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS in base ad intese da definirsi tra\nle parti sindacali a livello territoriale, che dovranno essere comunicate alla\nDirezione aziendale interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di cui al comma 2) dell'art. 29 (vedi CCNL 3 dicembre 1994) è\nesercitabile tramite le RSU o direttamente dalle rispettive OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Revoca delle RSU.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A maggioranza assoluta (50% + 1) del Collegio elettorale i lavoratori\npossono revocare il mandato a componenti o alla totalità della RSU. La revoca\ndeve essere formalizzata con voto a scrutinio segreto in assemblea ove\npartecipino almeno i 2\u002F3 dei lavoratori del Collegio interessato. La\nconvocazione della Assemblea del Collegio, nei limiti del monte ore previsto\ndalle norme contrattuali, deve essere richiesta da non meno di 1\u002F3 dei\nlavoratori componenti il medesimo Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 – Assemblee.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutte le unità produttive in cui è costituita la RSU il monte ore per\nle assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70% a disposizione delle\nRSU, il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e\nUILTuCS tramite la RSU, o direttamente dalle singole OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Attribuzione dei seggi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della elezione dei 2\u002F3 dei componenti della RSU, il numero dei seggi\nsarà ripartito secondo il criterio proporzionale puro in relazione ai voti\nconseguiti dalle singole liste concorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il residuo terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di\ncomposizione della RSU previsto dall'art. 1 del presente Protocollo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle liste che avranno conseguito voti i seggi saranno\nattribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli\ncandidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora 2 o più liste ottengano lo stesso numero di preferenze e,\nattraverso il sistema di calcolo, non sia possibile attribuire il seggio o i\nseggi, si procederà al ballottaggio con nuova votazione del Collegio\nelettorale e risulterà attribuito il\u002Fi seggio\u002Fi alla\u002Fe lista\u002Fe che\navrà\u002Favranno ottenuto il maggior numero di voti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora 2 o più candidati della stessa lista ottengano lo stesso numero di\nvoti di preferenza, la designazione sarà data al candidato che abbia maggiore\nanzianità di iscrizione al Sindacato presso l'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove una delle tre Federazioni confederali che abbia partecipato alla\ncompetizione elettorale non abbia un proprio rappresentante nella RSU, la\nstessa potrà partecipare alla attività sindacale aziendale con propri\ndirigenti esterni; possibilità comunque riconosciuta ad ogni O.S. firmataria\ndel CCNL applicato e che abbia propri esponenti in seno alle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Clausole per la provincia autonoma di Bolzano\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e Valle d'Aosta.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo è valido per tutto il territorio nazionale con\nl'esclusione della provincia autonoma di Bolzano e della Valle d'Aosta, nelle\nParti riguardanti i sindacati extra-confederali, in base alle disposizioni di\nleggi vigenti in tali territori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Ch3>Art. 9 - Permessi per le funzioni elettorali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I membri del Comitato elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio\nelettorale, i componenti sindacali del Comitato dei garanti, nel caso in cui\nsiano in forza alla unità produttiva, dovranno espletare i loro incarichi al\ndi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando\nin via eccezionale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 29\ndel CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i\npoteri e le tutele già previste dalla legge e dal CCNL a favore dei dirigenti\ndelle RSA, e ora trasferite ai componenti le RSU in forza del presente\nAccordo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Rappresentanza dei Quadri.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di una specifica rappresentanza dei WQQQuadri nell'ambito delle RSU,\nin ogni singola azienda, potrà essere costituito un Collegio elettorale in cui\ni lavoratori con la qualifica di Quadro possano eleggere la propria\nrappresentanza. La procedura per la presentazione delle liste e per la\nvotazione e per l'attribuzione dei seggi è quella prevista dal presente\nAccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato elettorale concorderà con la Direzione aziendale le procedure\natte a consentire l'esercizio del diritto di voto ad ogni Quadro operante nelle\nunità produttive aziendali, che eserciterà il proprio diritto in unico\nCollegio elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che la rappresentanza dei Quadri sarà costituita da almeno 1\nrappresentante e comunque sarà ricompresa nel numero complessivo dei\ncomponenti delle RSU eleggibili nelle varie unità produttive che compongono\nl'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito del monte ore dei permessi sindacali retribuiti spettanti\ncomplessivamente alle RSU si definirà a livello aziendale la quota parte di\nloro competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Elettorato attivo e passivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in\nprova, in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l'eleggibilità degli operai, degli impiegati e dei quadri\nnon in prova, in forza alla unità produttiva possono essere candidati nelle\nliste elettorali e quindi eleggibili lavoratori non a tempo indeterminato il\ncui contratto di assunzione consente, alla data delle elezioni, una durata\nresidua di rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nomina, a seguito di elezione dei componenti della RSU, una volta\ndefiniti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione e\np.c. alla locale Associazione cooperativa di appartenenza a cura delle OO.SS.\ndi rispettiva appartenenza dei componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clausola finale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente Protocollo valgono le norme contenute\nin quello interconfederale del 13 settembre 1994.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 4)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>MODIFICA DELL'ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In Roma, il 18 settembre 2007\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ANCC coop\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ANCD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CONFCOOPERATIVE\u002FFEDERCONSUMO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- AGCI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILCAMS\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISASCAT\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il presente Accordo le Parti, a modifica dell'art. 3 dell'Accordo per la\ncostituzione delle RSU sottoscritto il 12 ottobre 1995 e quindi in deroga\nall'art. 1 dell'Accordo interconfederale delle RSU del 13 settembre 1994,\nstipulano e convengono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 1.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU saranno costituite unicamente su iniziativa delle OO.SS. dei\nlavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti il CCNL per i dipendenti da\nimprese della distribuzione cooperativa e, in caso di presenza delle RSU, già\ncostituite e in scadenza, anche da queste ultime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 2.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente modificato dal presente Accordo, resta in\nvigore la disciplina contenuta negli accordi citati in premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 5)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>STATUTO “PREVICOOPER”\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È costituito il “Fondo pensione complementare nazionale a\ncapitalizzazione dei dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa -\nPREVICOOPER”, in forma abbreviata “Fondo pensione PREVICOOPER“ di seguito\ndenominato “Fondo” o “PREVICOOPER” in attuazione dell'Accordo stipulato\nil 6 dicembre 1996 quale parte integrante del CCNL sottoscritto il 3 dicembre\n1994, nonché dall'Accordo sottoscritto il 31 marzo 1998 tra l'Associazione\nnazionale delle cooperative di consumatori (ANCC-LNCeM), l'Associazione\nnazionale delle cooperative fra dettaglianti (ANCD - LNCeM), la Federazione\nnazionale delle cooperative di consumo e della distribuzione (CCI),\nl'Associazione italiana cooperative di consumo (AGCI) e FILCAMS-CGIL,\nFISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL e s.m.i. (di seguito denominato “fonte\nistitutiva”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui\nal successivo art. 37.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo ha sede in Roma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Forma giuridica.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto\nall'Albo tenuto dalla COVIP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 – Scopo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del\npensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema\nobbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla\ngestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e alla\nerogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia\ndi previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Regime della forma pensionistica.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni\npensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione\neffettuata e in base al principio della capitalizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 – Destinatari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari di PREVICOOPER sono i lavoratori dipendenti, assunti con\ncontratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i lavoratori assunti a tempo\ndeterminato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa\nabbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno, delle imprese\nrientranti nella sfera di applicazione del CCNL della distribuzione\ncooperativa, nonché delle imprese o rilevanti rami di azienda acquisiti da\nparte di imprese della distribuzione cooperativa nei limiti di cui all'allegato\n5) del CCNL sottoscritto il 3 dicembre 1994 e successive modifiche e\u002Fo\nconferme, nonché i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui agli accordi\nstipulati il 2 luglio e 9 settembre 1998 dalle associazioni cooperative (ANCD\nLega - FEDERCONSUMO CCI) e dalle OO.SS. (FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e\nUILTuCS-UIL).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di accordi collettivi nazionali di lavoro che prevedano\nl'adesione al Fondo, possono essere associati lavoratori, e conseguentemente le\nimprese dalle quali gli stessi dipendono, di settori “affini”, i cui CCNL\nsiano stipulati dalle stesse OO.SS. dei lavoratori che stipulano il CCNL che\nistituisce il Fondo. L'associazione al Fondo di tali lavoratori e imprese deve\nessere preventivamente concordata, mediante apposito accordo collettivo\nnazionale stipulato per ciascun settore, tra le citate OO.SS. dei lavoratori e\nle rispettive Organizzazioni imprenditoriali di settore, che stabiliscono anche\ni relativi tempi di adesione. I settori “affini” di cui sopra sono i\nseguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dipendenti di amministratori di condominio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratori domestici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratori dipendenti Studi professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dipendenti Studi professionali tecnici e Società operanti nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dipendenti di Istituti di vigilanza privata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dipendenti da farmacie private;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dipendenti da Aziende farmaceutiche speciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dipendenti da proprietari di fabbricati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La possibilità di adesione al Fondo a seguito degli accordi di cui al comma\n2) deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari della forma pensionistica complementare, previa delibera dei\ncompetenti dirigenti, sono altresì i dipendenti dei soggetti sottoscrittori\ndel CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa previa\nstipula di apposita fonte istitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono associati a PREVICOOPER:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i destinatari di cui ai precedenti commi che abbiano sottoscritto la\ndomanda di adesione a PREVICOOPER e le imprese dalle quali tali destinatari\ndipendono;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) i lavoratori che percepiscono a carico di PREVICOOPER la pensione\ncomplementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) i lavoratori che hanno aderito con conferimento tacito del TFR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) i soggetti fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 12 del TUIR, degli\niscritti a PREVICOOPER che ne facciano esplicita richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della accettazione della domanda di adesione presentata dal\nlavoratore risulta iscritta a PREVICOOPER anche l'impresa dalla quale il\nmedesimo lavoratore dipende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono restare associati al Fondo, previo accordo sindacale stipulato ai\nsensi della normativa vigente in materia di trasferimenti di azienda, i\nlavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi\ndell'art. 47 della legge n. 428\u002F1990 e s.m.i., ovvero per effetto di mutamento\ndella attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al precedente comma\n1) e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo\ndi previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione\ndella qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione del rapporto di lavoro per qualunque causa non determina la\nperdita della qualità di associato, né interrompe l'anzianità ai fini della\nmaturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Scelte di investimento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto in 3 comparti,\ndifferenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da\nassicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)comparto Sicuro, con patrimonio investito in strumenti finanziari, anche\nderivati, di natura obbligazionaria con un limite minimo del 90% e in strumenti\nfinanziari, anche derivati, di natura azionaria per la restante parte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)comparto Bilanciato, con patrimonio investito in strumenti finanziari,\nanche derivati, di natura azionaria con un limite massimo del 30% e in\nstrumenti finanziari, anche derivati, di natura obbligazionaria per la restante\nparte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)comparto Dinamico, con patrimonio investito in strumenti finanziari, anche\nderivati, di natura azionaria con un limite massimo del 60% e in strumenti\nfinanziari, anche derivati, di natura obbligazionaria per la restante parte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il comparto Sicuro è garantito ed è destinato ad accogliere anche il\nconferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di\ntale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione\nindividuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di\ncui al successivo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far\nconfluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale\ndestinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione\nindividuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di 1 anno\ndalla iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento\neffettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di\ngestione del rischio utilizzate, nonché della ripartizione strategica delle\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Spese.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo ‘una tantum’ in\ncifra fissa a carico dell'aderente e del datore di lavoro nella misura\ndeterminata dalla fonte istitutiva, denominato quota di iscrizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)spese relative alla fase di accumulo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)direttamente a carico dell'aderente denominate quota associativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)in % della retribuzione utile per la determinazione del TFR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii)in cifra fissa nei seguenti casi: versamento volontario della\ncontribuzione da parte del lavoratore in caso di sospensione del rapporto di\nlavoro con sospensione integrale della retribuzione o in caso di aspettativa\nnon retribuita; mantenimento della posizione a seguito di perdita dei requisiti\ndi partecipazione; versamenti da parte o per conto dei soggetti fiscalmente a\ncarico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del singolo\ncomparto a copertura degli oneri relativi all'investimento delle risorse\nfinanziarie, compresi gli oneri per i servizi resi dalla banca depositaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)spese relative alla fase di erogazione delle rendite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati\nnella nota informativa. L'Organo di amministrazione definisce i criteri e le\nmodalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella nota\ninformativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui\nvengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese\ngravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li\nindica nel bilancio, nella nota informativa e nella comunicazione periodica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Contribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di\ncontributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il\nconferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR\nmaturando.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e\ndei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra\nfissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma\n2) del D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 (e s.m.i.), di seguito definito\n“Decreto”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le predette misure minime, riportate nella nota informativa,\nl'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio\ncarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad\neccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella nota\ninformativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR\nmaturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del\nlavoratore, né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi.\nQualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del\ndatore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la\ncontribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo\ncontributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del\nTFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi\nmomento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto\ndall'art. 8, comma 12) del decreto (cd. contribuzione da abbuoni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di soggetti fiscalmente a carico dei destinatari, il finanziamento\ndel Fondo è attuato mediante il versamento di contributi da parte degli stessi\no dei soggetti nei confronti dei quali sono a carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il\nraggiungimento della età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di\nappartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere\nalmeno 1 anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza\ncomplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di\nretribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento\nretributivo a carico delle imprese effettivamente corrisposto, come previsto\ndalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi collettivi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale\ndella retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a\ncarico delle imprese è sospesa, ferma restando la facoltà del lavoratore\nassociato a PREVICOOPER di proseguire volontariamente il versamento della\ncontribuzione a suo carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta del lavoratore associato di avvalersi, in costanza dei\nrequisiti di partecipazione a PREVICOOPER, della facoltà di trasferire la\npropria posizione pensionistica presso altro Fondo pensione ovvero presso una\nforma pensionistica individuale ai sensi del successivo art. 12, comma 1),\ndetermina, a partire dal 1° giorno del 2° mese successivo alla presentazione\ndella istanza, la cessazione dell'obbligo di contribuzione a PREVICOOPER sia in\ncapo all’impresa che in capo al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a\nreintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative\ndefinite con l'apposita regolamentazione di cui ai successivi commi. Inoltre,\nil datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al\nmancato adempimento contributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ritardato versamento, anche parziale, dei contributi\ncontrattualmente dovuti, le imprese associate sono tenute:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)al versamento dei contributi evasi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)al versamento di una somma equivalente all'eventuale incremento\npercentuale del valore della quota del fondo registrato nel periodo di\nritardato pagamento dei contributi dovuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)al versamento degli interessi di mora calcolati in base al tasso legale\nmaggiorato di 5 punti percentuali su base annua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)a risarcire PREVICOOPER di eventuali danni di natura economica e\npatrimoniale causati dal ritardato versamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il ritardo si protragga oltre i 6 mesi, la maggiorazione di cui al\npunto c) è elevata a 10 punti percentuali su base annua, fatta salva la\nfacoltà dell'Organo amministrativo di intraprendere tutte le azioni ritenute\nutili per la tutela degli interessi di PREVICOOPER.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme di cui alle lett. a) e b) del precedente comma sono accreditate\nsulle posizioni individuali di cui al successivo art. 9, mentre le somme di cui\nalle lett. c) e d) del precedente comma sono destinate alla copertura degli\noneri amministrativi di PREVICOOPER.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Determinazione della posizione individuale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di\nciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi\nderivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai\nversamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è\nridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese\ndirettamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1), lett. a) e\nb1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei\ncomparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione\ndel valore della quota dello stesso nel periodo considerato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il\npatrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le\nplusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della\nposizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della\nposizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine\ndi ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla\nbase del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi\ndisponibili per la valorizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Prestazioni pensionistiche.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al\nmomento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti\nnel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno 5 anni di\npartecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide\ndi proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8), art. 8,\nha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle\nprestazioni pensionistiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione della anzianità necessaria per la richiesta\ndelle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di\npartecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente\nper i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione\nindividuale. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano\nerogate con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso\nalle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione\ndell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo\nsuperiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la\nriduzione della capacità di lavoro a meno di 1\u002F3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione\npensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione\nindividuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in\ncapitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali\nnon si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene\nconvertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore\ndell'aderente il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al\n50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6) e 7), legge 8 agosto 1995\nn. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera\nposizione maturata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto\nantecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma\npensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della\nlegge 23 ottobre 1992 n. 421, può richiedere la liquidazione della intera\nprestazione pensionistica complementare in capitale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di\ncedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a\ncarico degli Istituti di previdenza obbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e\nintenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione\nindividuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle\ncondizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso\nsi applica quanto previsto dall'art. 12, commi 5) e 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Erogazione della rendita.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il\nFondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle\ndisposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di\nassicurazione di cui all'art. 2, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il\nvalore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di\nrisultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di\ncapitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita\nvitalizia immediata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convenzione deve necessariamente prevedere i principi che regolano la\nclausola di reversibilità delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto\nprevisto dall'art. 11, comma 5) del decreto, nonché i criteri da utilizzare\nper l'adeguamento delle rendite periodiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può\ntrasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica\ncomplementare decorso un periodo minimo di 2 anni di partecipazione al\nFondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda\ni requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica\ncomplementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività\nlavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di\ncessazione della attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un\nperiodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in\ncaso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, Cassa\nintegrazione guadagni ordinaria o straordinaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità\npermanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1\u002F3 o\na seguito di cessazione della attività lavorativa che comporti l'inoccupazione\nper un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia\nconsentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la\nmaturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche\ncomplementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14,\ncomma 5) del decreto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in\nassenza di contribuzione. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio\ndel diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è\nriscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati,\nsiano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la\nposizione individuale resta acquisita al Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori dei suddetti casi non sono previste altre forme di riscatto\ndella posizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette\nfacoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine\nmassimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di\ntrasferimento o riscatto è quello risultante al 1° giorno di valorizzazione\nutile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle\ncondizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano\nla cessazione della partecipazione al Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Anticipazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aderente può conseguire una anticipazione della posizione individuale\nmaturata nei seguenti casi e misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese\nsanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai\nfigli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti\nStrutture pubbliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per\nl'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la\nrealizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione\nordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di\nristrutturazione edilizia, di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 1)\ndell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per la\nsoddisfazione di ulteriori sue esigenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in\nmateria di anticipazioni sono riportate in apposito documento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono\neccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle\nanticipazioni percepite e non reintegrate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione della anzianità necessaria per esercitare il\ndiritto alla anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione\na forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo\nstesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a\nscelta dell'aderente e in qualsiasi momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le anticipazioni di cui al comma 1), lett. a), sono sottoposte agli stessi\nlimiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le\npensioni a carico degli Istituti di previdenza obbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte IV - PROFILI ORGANIZZATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Organi del Fondo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono Organi del Fondo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) l'Assemblea dei delegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) il Consiglio di amministrazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) il Presidente e il Vicepresidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) il Collegio sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Assemblea dei delegati - Criteri di costituzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>e composizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea è formata da 60 componenti, di seguito denominati\n“Delegati”, dei quali 30 in rappresentanza dei lavoratori e 30 in\nrappresentanza delle imprese, eletti sulla base del regolamento elettorale che\ncostituisce parte integrante delle fonti istitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I delegati restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora uno dei delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per\nqualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo\nstabilite dal regolamento elettorale. Il delegato subentrante ai sensi del\npresente articolo cessa dalla carica contestualmente ai delegati in carica\nall'atto della sua elezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Assemblea dei delegati - Attribuzioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea in seduta ordinaria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)elegge e revoca i componenti il Consiglio di amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)elegge i componenti il Collegio sindacale e revoca i sindaci quando\nricorra una giusta causa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)elegge il Presidente del Collegio sindacale tra i sindaci che appartengono\nalla componente che non ha espresso il Presidente del Fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)conferisce l'incarico del controllo contabile e lo revoca quando ricorra\nuna giusta causa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)conferisce l'incarico della revisione e certificazione del bilancio, con\nfacoltà di assegnarlo a soggetto incaricato del controllo contabile, purché\nne abbia i requisiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori,\ndei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)approva il bilancio di esercizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti\nincaricati del controllo contabile e della revisione contabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)delibera su eventuali proposte, formulate dal Consiglio di\namministrazione, in materia di indirizzi generali della attività di\nPREVICOOPER;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)delibera sull'esclusione degli associati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)delibera su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea in seduta straordinaria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) delibera le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) delibera lo scioglimento di PREVICOOPER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Assemblea dei delegati - Modalità di funzionamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e deliberazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione su\ndelibera dello stesso Consiglio di amministrazione, mediante avviso -\ncontenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e\nl'elenco delle materie da trattare - diretto a ciascun delegato e a ciascun\ncomponente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta convocazione dovrà essere inviata all'indirizzo notificato al Fondo\ndai predetti soggetti almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione\ncon mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In casi di\nparticolare urgenza, la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione\ndel Presidente, è ammessa la convocazione con spedizione dell'avviso con\ntelegramma o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento,\nda spedire almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, purché\npervenga ai destinatari entro il giorno seguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno 1 volta all'anno, entro\n4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta\nmotivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno 1\u002F10\ndei delegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la\npresenza della metà più 1 dei delegati e delibera a maggioranza dei presenti.\nIn seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il\nnumero dei delegati intervenuti e delibera con il voto favorevole della\nmaggioranza dei presenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, anche in seconda\nconvocazione, con la presenza di almeno i 3\u002F4 dei delegati e delibera con il\nvoto favorevole di almeno 2\u002F3 dei presenti. Per la delibera di scioglimento del\nFondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno 3\u002F4 dei\ndelegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni delegato ha diritto a 1 voto. Ogni delegato può, mediante delega\nscritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro delegato della componente di\nappartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per\nassemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può\nessere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun delegato può essere portatore di una sola delega.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I delegati che siano allo stesso tempo componenti del Consiglio di\namministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione\ndel bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o,\nin mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il\nproprio Presidente. Il Presidente della Assemblea designa un segretario ed\neventualmente 2 scrutatori. Spetta al Presidente della Assemblea di constatare\nla regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento\nall'Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il verbale di riunione della Assemblea ordinaria è redatto dal segretario\ned è sottoscritto dallo stesso, dal Presidente ed eventualmente dagli\nscrutatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il verbale di riunione della Assemblea straordinaria è redatto da un\nnotaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e composizione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 12\ncomponenti, di cui metà eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei\nlavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati. A\ntal fine i delegati in rappresentanza dei lavoratori e i delegati in\nrappresentanza delle imprese provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei\nconsiglieri di propria competenza. L'elezione del Consiglio di amministrazione\navviene con le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, dalle\nOrganizzazioni datoriali e sindacali firmatarie della fonte istitutiva di cui\nal precedente art. 1, a condizione che le liste medesime siano sottoscritte da\nalmeno 1\u002F10 dei delegati in Assemblea eletti in rappresentanza, a seconda dei\ncasi, delle imprese associate ovvero dei lavoratori associati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)sulla base di liste di candidati presentate da almeno 1\u002F10 dei delegati in\nAssemblea eletti in rappresentanza, a seconda dei casi, delle imprese associate\novvero dei lavoratori associati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le liste sono composte da un numero di candidati non superiore al numero\ndei consiglieri eleggibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)i consiglieri in rappresentanza dei lavoratori associati sono eletti\nsecondo le seguenti regole:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)sono eletti consiglieri i candidati della lista che, ai primi due\nscrutini, abbia ottenuto il voto favorevole di almeno i 2\u002F3 degli aventi\ndiritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii)a partire dal 3° scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste\nche nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti e\nrisultano eletti consiglieri i candidati della lista che abbia ottenuto il\nmaggior numero di voti degli aventi diritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i consiglieri in rappresentanza delle imprese associate sono eletti con il\nsistema proporzionale. A tal fine si applicano le seguenti regole:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il\nnumero di voti validi ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti validi\ncomplessivamente espressi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii)si divide il numero dei consiglieri fra le liste concorrenti che abbiano\nottenuto voti validi in proporzione alla percentuale di voti validi ottenuti da\nciascuna di esse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iii)qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più\nconsiglieri non siano stati attribuiti ad alcuna lista, si procede alla\nattribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato\n“resto”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e\nprofessionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e\nincompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di\nincompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli amministratori durano in carica per massimo 3 esercizi, scadono alla\ndata della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo\nall'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di\n3 mandati consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati e i\nconsiglieri eletti in rappresentanza delle imprese associate costituiscono un\nCollegio unico e indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse\ndel Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Cessazione e decadenza degli amministratori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nel corso del mandato uno o più amministratori dovessero cessare\ndall'incarico per qualsiasi motivo, il Consiglio di amministrazione convoca\nentro 20 giorni i delegati della Parte cui gli amministratori cessati dalla\ncarica facevano riferimento. I delegati provvedono alla sostituzione degli\namministratori cessati ai sensi del precedente art. 18.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme\ncon quelli in carica all'atto della loro nomina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se, per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi, risulta sostituita\noltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli amministratori in\ncarica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove\nelezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora venissero a cessare tutti gli amministratori, deve essere convocata\nd'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei sindaci, il quale può compiere\nnel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3\nriunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si\nprocede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e\nstraordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente\nStatuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al\nconseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti alla Assemblea. In\nparticolare, il Consiglio di amministrazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vicepresidente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) convoca l'Assemblea e ne definisce l'ordine del giorno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) provvede all'organizzazione di PREVICOOPER;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) definisce gli indirizzi generali di gestione di PREVICOOPER;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) predispone il preventivo di spesa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)predispone il bilancio di esercizio e l'allegata relazione illustrativa\ndell'andamento della gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)definisce i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella\nscelta degli investimenti nel rispetto della normativa vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e\ndal presente Statuto, i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio del\nFondo, scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione vigente e stipula\nle relative convenzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) individua la banca depositaria e stipula la relativa convenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) individua il soggetto cui affidare la gestione amministrativa del Fondo e\nstipula la relativa convenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) individua la Compagnia di assicurazione cui affidare l’erogazione delle\nprestazioni pensionistiche complementari e stipula la relativa convenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) verifica i risultati di gestione mediante l'adozione di parametri\noggettivi e confrontabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)esercita i diritti di voto inerenti ai valori mobiliari di proprietà del\nFondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)propone alla Assemblea la scelta della Società cui affidare la\ncertificazione del bilancio di PREVICOOPER;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)predispone la nota informativa relativa alle caratteristiche di\nPREVICOOPER, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni emanate\nda COVIP;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli associati in\nmateria di andamento finanziario e amministrativo del Fondo nel rispetto delle\ndisposizioni al riguardo emanate da COVIP;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q)vigila sulla insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza\ndi un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r)sovrintende alla gestione ordinaria di PREVICOOPER;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s) determina l'importo della quota associativa annua, sulla base del\npreventivo di spesa, tenuto conto anche di quanto stabilito dalla fonte\nistitutiva di cui al precedente art. 1;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t) ha facoltà di proporre le modifiche statutarie ritenute idonee ad un\npiù funzionale assetto di PREVICOOPER;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u) ha l'obbligo di attuare le modifiche statutarie che si rendano necessarie\nai sensi del successivo art. 36, comma 2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v) indice le elezioni per il rinnovo della Assemblea secondo quanto disposto\nal riguardo dal regolamento elettorale e convoca l'Assemblea neo-eletta per il\nsuo insediamento entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>w) nomina il Direttore generale responsabile del Fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>x)riferisce a COVIP, in presenza di vicende che possano incidere\nsull'equilibrio di PREVICOOPER i provvedimenti che si intendono adottare per la\nsalvaguardia delle condizioni di equilibrio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>y)fornisce al Comitato dei garanti, di cui alla fonte istitutiva richiamata\nal precedente art. 1, tutte le notizie necessarie per valutare lo stato di\napplicazione dell'accordo istitutivo di PREVICOOPER e, in particolare, il\nbilancio di esercizio di PREVICOOPER e i dati relativi alle adesioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>z)definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio del\nFondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e responsabilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le convocazioni sono effettuate dal Presidente tutte le volte che lo ritenga\nnecessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1\u002F3 dei suoi componenti. Le\nconvocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e\ndell’eventuale documentazione, sono inviate all'indirizzo notificato al Fondo\ndai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci\nmediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15\ngiorni prima della data della riunione e nei casi di urgenza con mezzi da\ninviare almeno 5 giorni prima della riunione che, oltre a garantire la prova\ndell'avvenuto ricevimento, pervengano ai destinatari entro il giorno successivo\na quello di spedizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio si riunisce almeno 1 volta all'anno per deliberare in ordine al\nbilancio di esercizio, al preventivo di spesa, all’attività in corso, ai\nprogrammi gestionali e alla esecuzione di quanto stabilito dall'Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza\neffettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio e delibera con il voto\nfavorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto\ndi chi presiede. Sono considerati presenti anche i consiglieri e i sindaci\ncollegati con la sede della riunione mediante mezzi di telecomunicazione. Le\ndelibere aventi ad oggetto le materie di cui agli artt. 6, 27, 28 e 30, nonché\nle materie di cui al precedente art. 20, comma 2), lett. a), d), h), i), j),\nk), l), t), u) e x) sono assunte con il voto favorevole dei 3\u002F4 dei presenti.\nPer le delibere aventi ad oggetto le materie di cui agli artt. 6, 7 e 9 è\ncomunque necessaria la presenza di almeno 2 amministratori, di cui almeno 1\neletto in rappresentanza dei lavoratori e almeno 1 eletto in rappresentanza\ndelle imprese, in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4,\ncomma 2), lett. a) o b) del Decreto del Ministro del lavoro n. 211 del 14\ngennaio 1997 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito\nlibro, il relativo verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal\nsegretario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e\ndal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e\ndalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il\nFondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si\ntratti di funzioni in concreto attribuite a uno o più amministratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti degli amministratori si applicano le disposizioni di cui agli\nartt. 2391, comma 1), 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2629 bis c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Presidente e Vicepresidente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente e il Vicepresidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di\namministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti\nrappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in\ngiudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente del Fondo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sovrintende al funzionamento di PREVICOOPER;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di\namministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)su esplicito mandato del Consiglio stipula le convenzioni in nome e per\nconto di PREVICOOPER;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di vigilanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) comunica a COVIP le situazioni di conflitto di interesse che siano venute\nad esistenza, specificandone la natura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)trasmette a COVIP ogni variazione della fonte istitutiva di cui al\nprecedente art. 1, unitamente a una nota nella quale sono evidenziate le\nmodifiche apportate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga\nattribuito dal Consiglio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)riferisce a COVIP sulle vicende che possano incidere sull'equilibrio di\nPREVICOOPER, e sui provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia\ndelle condizioni di equilibrio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente ha altresì facoltà di compiere, previa informazione e\nconsultazione del Vicepresidente, tutti gli atti di ordinaria e di\nstraordinaria amministrazione, in attuazione delle delibere del Consiglio di\namministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di impedimento del Presidente è sostituito dal Vicepresidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, può\ndelegare una parte delle proprie funzioni al Vicepresidente o ad uno o più\ncomponenti del Consiglio di amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente il Consiglio è\npresieduto dal più anziano di età dei consiglieri presenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Direttore generale responsabile del Fondo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Direttore generale responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di\namministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Direttore generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di\nonorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di\nineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente. Il\nvenir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza\ndall'incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di amministrazione deve accertare il possesso in capo al\nDirettore generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché\nl'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in\nmaniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di\namministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si\napplicano le disposizioni di cui all'art. 2396 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spetta in particolare al Direttore generale responsabile del Fondo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse\ndegli aderenti, nel rispetto della normativa vigente, nonché delle\ndisposizioni del presente Statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per\nciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate,\ndati e notizie sulla attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione\nprevista dalla normativa vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sulla adozione di\nprassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Direttore generale responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla\nCOVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i\nprovvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di\nequilibrio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Collegio dei sindaci - Criteri di costituzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio dei sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2\nsupplenti eletti dalla Assemblea, di cui la metà eletta in rappresentanza dei\nlavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro\nassociati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elezione del Collegio dei sindaci avviene con le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, dalle\nOrganizzazioni dei datori e dalle OO.SS. firmatarie della fonte istitutiva di\ncui al precedente art. 1, a condizione che le liste medesime siano sottoscritte\nda almeno 1\u002F10 dei delegati in Assemblea eletti in rappresentanza delle imprese\nassociate ovvero dei lavoratori associati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)sulla base di liste di candidati presentate da almeno 1\u002F10 dei delegati in\nAssemblea eletti in rappresentanza delle imprese associate ovvero dei\nlavoratori associati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei\nrevisori eleggibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)il voto viene espresso contrassegnando la lista prescelta. Non è ammesso\nil voto di preferenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i sindaci in rappresentanza dei lavoratori associati e delle imprese\nassociate sono eletti, disgiuntamente, secondo le seguenti regole:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)sono eletti sindaci i candidati della lista che, ai primi 2 scrutini,\nabbia ottenuto il voto favorevole di almeno i 2\u002F3 degli aventi diritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii)a partire dal 3° scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste\nche nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti e\nrisultano eletti revisori i candidati della lista che abbiano ottenuto il\nmaggior numero di voti degli aventi diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i componenti del Collegio dei sindaci devono possedere i requisiti di\nonorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di\nineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di\nincompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti del Collegio dei sindaci durano in carica per massimo 3\nesercizi e scadono alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del\nbilancio relativo al 3° esercizio della carica. Possono essere riconfermati\nper non più di 3 mandati consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il\nperiodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa\ncomponente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in\ncui il Collegio è stato ricostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Collegio dei sindaci - Attribuzioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio dei sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila\nsull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di\ncorretta amministrazione e in particolare sulla adeguatezza dell'assetto\norganizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto\nfunzionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado\ndi incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti\nnecessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio. Il Collegio ha\naltresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate\nin grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione\ndel Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali\nabbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità,\nsia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali\nirregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 c.c., ultimo comma, si sia\nmanifestato un dissenso in seno al Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Collegio dei sindaci - Modalità di funzionamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e responsabilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga\nnecessario e comunque almeno ogni 90 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le convocazioni sono fatte con contestuale trasmissione dell'ordine del\ngiorno e della eventuale documentazione e sono inviate all'indirizzo notificato\nal Fondo da ciascun componente del Collegio sindacale con mezzi che\ngarantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima della\ndata della riunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio\ndei sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei sindaci e le\nrelative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio\nsociale, a 2 riunioni del Collegio, decadono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del\nConsiglio di amministrazione e della Assemblea e sono convocati con le stesse\nmodalità. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo a 2 Assemblee\nconsecutive o, durante un esercizio sociale, a 2 riunioni consecutive del\nConsiglio di amministrazione, decadono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la\ndiligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità\ndelle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui\ndocumenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essi sono responsabili in solido con gli amministratori per i fatti o le\nomissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non\nsi sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi\ndella loro carica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci è disciplinata\ndall'art. 2407 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 bis - Controllo contabile.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su designazione della Assemblea il controllo contabile del Fondo è\nesercitato da un revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel\nregistro istituito presso il Ministero della Giustizia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'incarico ha durata di 3 esercizi, con scadenza alla data della assemblea\nconvocata per l'approvazione del bilancio del 3° esercizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La revoca dell'incarico può avvenire solo per giusta causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delibera di conferimento dell'incarico dovrà essere trasmessa alla COVIP\ne il soggetto incaricato dovrà essere riportato nella nota informativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il soggetto cui è attribuito il controllo contabile:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)verifica almeno ogni 90 giorni la regolare tenuta della contabilità e la\ncorretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle\nscritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme\nche lo disciplinano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)esprime un giudizio sul bilancio di esercizio con apposita relazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) può chiedere al Consiglio di amministrazione documenti e notizie utili\nal controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) può procedere ad ispezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il soggetto incaricato del controllo contabile e il Collegio sindacale si\nscambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei\nrispettivi compiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Incarichi di gestione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono\nintegralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori\nabilitati ai sensi della normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla\nnormativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13) del\ndecreto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle\nprocedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire\nla trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità\ngestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta\ndei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle\nistruzioni della COVIP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle\nconvenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del decreto,\ndelle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle\nprevisioni di cui al presente Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori\nsulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle\ndisposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Banca depositaria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso una unica “banca\ndepositaria”, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto\ndelegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca\ndepositaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue\nla procedura prevista dall'art. 6, comma 6) del decreto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza\nritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo\nè incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Conflitti di interesse.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in\nmateria di conflitti di interesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Gestione amministrativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Fondo spetta curare ogni attività inerente alla gestione amministrativa;\nin particolare al Fondo compete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca\ndepositaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) la tenuta della contabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) la raccolta e gestione delle adesioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) la gestione delle prestazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di\ncontrollo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)la predisposizione della modulistica e delle note informative, della\nrendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) gli adempimenti fiscali e civilistici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate,\nin tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi\namministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla\nbase di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi\namministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza\ndei dati personali nel rispetto della normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli\naderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento\ndegli obblighi assunti con la convenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e del rendimento del patrimonio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e\ndei libri contabili richiesti dalla COVIP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della\ncomposizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al\nPresidente del Collegio dei sindaci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del\npatrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle\ndisposizioni emanate dalla COVIP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone\nalla approvazione della Assemblea dei delegati il bilancio consuntivo\ndell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione degli\namministratori sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei sindaci e da\nquella del revisore o della Società incaricata del controllo contabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il bilancio, le relazioni degli amministratori e dei sindaci e del revisore\no della Società incaricata del controllo contabile devono restare depositati\nin copia presso la sede del Fondo durante i 15 giorni che precedono\nl'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Modalità di adesione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di\nadesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori\nche hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta\ndalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla\nnormativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di\npartecipazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle\ninformazioni fornite al Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il\ntramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del\npresente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del\nFondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della\ncontribuzione a carico del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La domanda di adesione viene esaminata dal Presidente o da persona da lui\ndelegata, il quale nei 30 giorni successivi alla ricezione può richiedere\nulteriore documentazione a corredo della domanda oppure rifiutarla, qualora non\nsussistano i requisiti per la partecipazione al Fondo in capo al soggetto che\nsottoscrive la domanda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La domanda di adesione si intende accettata se entro i 30 giorni successivi\nalla sua ricezione non è stata rifiutata ovvero se entro lo stesso termine non\nè stata richiesta ulteriore documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza dei requisiti di partecipazione al Fondo, l'adesione ha effetto\ndal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro\ndei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti\nistitutive, dei Patronati, nonché negli spazi che ospitano momenti\nistituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti\nistitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla\nbase dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta\nadesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo\nl'esercizio delle scelte di sua competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la nota\ninformativa, il bilancio e l’eventuale relazione della Società di revisione,\nil documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2) e tutte le altre\ninformazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni\nCOVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet del\nFondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità alle disposizioni della COVIP viene inviata annualmente\nall'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione\nindividuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini delle comunicazioni da parte di PREVICOOPER, gli associati possono\neleggere domicilio presso l'impresa in cui prestano servizio nel rispetto delle\nnorme a tutela della riservatezza dei dati personali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Comunicazioni e reclami.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono\ninterloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali\nmodalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella nota informativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte VI - NORME FINALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Modifica dello Statuto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modifiche dello Statuto sono deliberate dalla Assemblea straordinaria del\nFondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le\nmodifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di\ndisposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni,\nistruzioni o indicazioni della COVIP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza\ndell'Assemblea dei delegati alla prima riunione utile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>del patrimonio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il\nFondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di\nsopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo\novvero il funzionamento del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del\nFondo a seguito di conforme accordo tra le Parti indicate al precedente art.\n1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci hanno l'obbligo di\nsegnalare tempestivamente agli altri Organi del Fondo, nonché alla COVIP tutti\ngli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del\nFondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli\nadempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli\naderenti, nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i\npoteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Rinvio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa\nriferimento alla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 6)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>STATUTO DEL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PER I DIPENDENTI DA IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>“COOPERSALUTE”\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Costituzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È costituito il “Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i\ndipendenti da imprese della distribuzione cooperativa - COOPERSALUTE”,\ndenominato anche “Fondo COOPERSALUTE”, di seguito per brevità denominato\n“COOPERSALUTE” ovvero “Fondo”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo COOPERSALUTE si colloca all'interno della politica di promozione\ndei Fondi di assistenza sanitaria integrativa promossa dal movimento\ncooperativo e dalle Federazioni nazionali di categoria FILCAMS, FISASCAT,\nUILTuCS e dalle OO.SS. CGIL, CISL e UIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istituzione del Fondo è prevista dall'art. 15 del verbale di accordo\nsottoscritto il 2 luglio 2004 tra l’Associazione nazionale cooperative di\nconsumatori (ANCC Coop), l’Associazione nazionale delle cooperative fra\ndettaglianti (ANCD CONAD), la Federazione nazionale cooperative di consumo e\ndella distribuzione (FEDERCONSUMO -CONFCOOPERATIVE) e l’Associazione italiana\ncooperative di consumo (AGCI) (di seguito per brevità denominate anche\n“Associazioni cooperative”) e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL (di\nseguito denominate per brevità anche “Organizzazioni sindacali”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo ha natura giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi degli\nartt. 36 e ss. c.c. e non persegue fini di lucro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Sede.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo ha sede in Roma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea dei delegati del Fondo, ravvisandone la necessità, può\nistituire sedi secondarie o periferiche anche in altre località, purché in\nItalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Durata.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del Fondo è illimitata, salvo quanto previsto dal punto h)\ndell'art. 8 dello Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurancerelatives\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Ch3>Art. 4 - Scopi e finalità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo ha lo scopo di garantire i trattamenti assistenziali sanitari\nintegrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche rese dal SSN, a favore degli\niscritti dipendenti delle imprese a cui si applica il CCNL della distribuzione\ncooperativa, nonché promuovere iniziative utili per la salute degli iscritti,\ncampagne di prevenzione alla salute, anche eventualmente rivolte al nucleo\nfamiliare dell'iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La gestione di tali trattamenti assistenziali sanitari è stata istituita e\naffidata al Fondo dal verbale di accordo di cui all'art. 1 del presente\nStatuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la vita del Fondo è vietato distribuire utili o avanzi di gestione,\nnonché fondi e riserve di capitale, salvo che la destinazione o la\ndistribuzione non siano imposte dalla legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Soci.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soci del Fondo sono l’Associazione nazionale cooperative di consumatori\n(ANCC Coop), l’Associazione nazionale delle cooperative fra dettaglianti\n(ANCD CONAD), la Federazione nazionale cooperative di consumo e della\ndistribuzione (FEDERCONSUMO-CONFCOOPERATIVE) e l’Associazione italiana\ncooperative di consumo (AGCI) da una parte e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e\nUILTuCS-UIL dall'altra, parti firmatarie del CCNL dei dipendenti delle imprese\ndella distribuzione cooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Iscritti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assumono la qualifica di iscritti all'Ente i lavoratori dipendenti assunti a\ntempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, ai quali si\napplica il CCNL per i dipendenti della distribuzione cooperativa, ovvero i\ncontratti di settori affini che lo prevedano esplicitamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono altresì essere iscritti, con le modalità e i limiti previsti dal\nregolamento, coloro che, per qualsiasi causa, hanno perso il possesso dei\nrequisiti richiesti per l'iscrizione e ai quali il Fondo autorizzi la\nprosecuzione volontaria della contribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'iscrizione al Fondo cessa a seguito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del\nFondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)cessazione, per qualsiasi causa, della qualifica di iscritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)esclusione, disposta in presenza di omissioni contributive, secondo quanto\nprevisto dal regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Organi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono Organi del Fondo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) l'Assemblea dei delegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) il Consiglio direttivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) il Presidente e il Vicepresidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) il Collegio sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le cariche di cui alle lett. b), c) e d) hanno la durata di 4 esercizi,\nrestano in carica fino alla approvazione del bilancio del 4° esercizio e sono\nrieleggibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La funzione di ciascuno dei componenti degli Organi statutari ha termine nel\ncaso in cui la designazione sia revocata dal socio che l'aveva espressa, ovvero\nin caso di decadenza e\u002Fo dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti assente\ningiustificato per almeno 4 riunioni consecutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei predetti casi, qualora si tratti di componenti dell’assemblea o del\nConsiglio direttivo, il socio che ne ha fatto la designazione provvede a una\nnuova designazione nel più breve tempo e in ogni caso entro 30 giorni\nsuccessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I sostituti rimangono in carica per la durata del quadriennio in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La decadenza per qualsiasi ragione del Presidente o Vicepresidente da\ncomponente degli Organi comporta la decadenza dalla carica ricoperta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Assemblea dei delegati.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea dei delegati del Fondo è composta da 24 componenti designati\ndai soci, dei quali 12 nominati dalle Associazioni cooperative e 12 nominati\ndalle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La designazione viene effettuata secondo i criteri decisi e approvati dalle\nrispettive Organizzazioni nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I delegati durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o\ndimissioni. Entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo\nintervenuta, i rispettivi soci provvederanno alla sostituzione dei delegati di\npropria competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attribuzioni dell'Assemblea dei delegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nomina il Consiglio direttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) nomina il Collegio sindacale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)approva il rendiconto della gestione annuale e il bilancio preventivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)delibera l'eventuale indennità di carica e\u002Fo di presenza per i componenti\ndel Consiglio direttivo, nonché gli emolumenti del Collegio sindacale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)esamina ogni questione che il Consiglio direttivo ritenga di\nsottoporgli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)approva eventuali modifiche statutarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)delibera lo scioglimento del Fondo e la nomina dei liquidatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)definisce le linee strategiche e programmatiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio direttivo\nmediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della\nadunanza e l'elenco delle materie da trattare diretto a ciascun delegato e a\nciascun componente del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale. Detta\nconvocazione dovrà essere inviata all'indirizzo notificato al Fondo dai\npredetti soggetti almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con\nmezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In casi di particolare urgenza, la cui sussistenza è rimessa alla prudente\nvalutazione del Presidente, è ammessa la convocazione con spedizione\ndell'avviso con telegramma o con altro mezzo che garantisca la prova\ndell'avvenuto ricevimento, da spedire almeno 5 giorni prima della data fissata\nper la riunione, purché pervenga ai destinatari entro il giorno seguente, ad\nesclusione delle riunioni riguardanti la sopracitata lett. f) per le quali la\nconvocazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata e\nle relative delibere, per essere valide, devono essere ratificate in forma\nscritta dai soci di cui all'art. 5, entro 30 giorni dalla data della delibera\nstessa. L'Assemblea è convocata, entro 180 giorni dalla chiusura\ndell'esercizio, almeno 1 volta l'anno per l'approvazione del bilancio di\nesercizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata dal Presidente del Consiglio\ndirettivo quando ne faccia richiesta motivata almeno 1\u002F10 dei delegati, purché\nnella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la\npresenza della metà più 1 dei delegati e delibera a maggioranza dei\npresenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia\nil numero dei delegati intervenuti e delibera con il voto favorevole della\nmaggioranza dei presenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni vengono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di\nimpedimento, dal Vicepresidente o, in caso di impedimento anche di\nquest'ultimo, dal componente più anziano della stessa Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'inizio viene nominato un segretario che provvede a redigere il verbale\ndella riunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la riunione riguardante la sopracitata lett. g) la convocazione deve\nessere effettuata almeno 30 giorni prima della data fissata e le relative\ndelibere, per essere valide, devono essere ratificate in forma scritta dai soci\ndi cui all'art. 5, entro 30 giorni dalla data della delibera medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Consiglio direttivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio direttivo è costituito da 12 componenti nominati dalla\nAssemblea dei delegati, dei quali 6 in rappresentanza delle Associazioni\ncooperative e 6 in rappresentanza delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga\nnecessario o lo richieda almeno 1\u002F3 dei suoi componenti. La convocazione dovrà\nessere inviata, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, con\nmezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza,\nalmeno 5 giorni prima della riunione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora durante il mandato vengano a cessare per qualsiasi motivo uno o più\namministratori, il Consiglio direttivo convoca entro 20 giorni i delegati della\nAssemblea della parte cui gli amministratori cessati dalla carica facevano\nriferimento. I delegati provvedono su indicazione del socio di riferimento alla\nsostituzione degli amministratori cessati ai sensi del precedente art. 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Funzioni del Consiglio direttivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)delibera la stipula con Enti previdenziali e\u002Fo fiscali, Istituti bancari o\npostali, di convenzioni finalizzate alla riscossione delle somme previste dal\nVerbale di accordo 2 luglio 2004 di cui all'art. 1 del presente Statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) delibera gli atti necessari per l'attuazione dello scopo sociale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)redige il rendiconto annuale di gestione e del bilancio preventivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) convoca l'Assemblea dei delegati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)delibera e attua qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria\namministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)delibera il piano triennale dell'attività del Fondo anche sulla scorta\ndelle indicazioni dei soci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)svolge attività di monitoraggio sull'andamento della gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)decide l'assunzione del personale, nonché l'eventuale nomina del\nDirettore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)approva il regolamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto che si rendessero\nnecessarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)vigila sull'esecuzione di tutte le delibere assunte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della\nmaggioranza dei componenti del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza\ndei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Sono\nconsiderati presenti anche i consiglieri e i sindaci collegati con la sede\ndella riunione mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Fondo o, in sua assenza, dal\nVicepresidente, e i verbali, una volta approvati, vanno trascritti nel relativo\nlibro vidimato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni del Consiglio direttivo deve essere invitato il Collegio dei\nsindaci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Presidente e Vicepresidente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente è eletto, nel rispetto del principio di alternanza, a turno\ntra i consiglieri che siedono in Consiglio direttivo in rappresentanza delle\nAssociazioni e i consiglieri che siedono in rappresentanza delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Vicepresidente deve essere eletto fra i consiglieri che appartengono alla\ncomponente associativa che non ha espresso il Presidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, dà esecuzione alle\ndelibere del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei delegati, impartisce le\ndisposizioni generali e ne controlla l'esecuzione. In caso di assenza o di\nimpedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal\nVicepresidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente e il Vicepresidente agiscono con poteri e firma congiunta per\ngli atti autorizzati dal Consiglio direttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Collegio sindacale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio sindacale è composto da 2 membri effettivi e da 2 supplenti, da\neleggere tra i nominativi designati dai soci, aventi il requisito della\niscrizione all'Albo dei revisori contabili, secondo la seguente modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1 componente effettivo e 1 supplente sono nominati su designazione delle\nOO.SS.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1 componente effettivo e 1 supplente sono nominati su designazione delle\nAssociazioni cooperative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il componente con funzione di Presidente è eletto su designazione della\ncomponente associativa che non esprime il Presidente del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora uno o più dei suoi componenti decada o dia le dimissioni,\nsubentrerà il sindaco supplente indicato dalla stessa parte associativa; nel\ncaso decadano o diano le dimissioni 2 sindaci indicati dalla stessa Parte, o lo\nstesso Presidente, il Presidente del Consiglio direttivo convocherà\nimmediatamente l'Assemblea dei delegati perché venga integrato il Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione del Fondo, accerta la\nregolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle\nrisultanze dei libri, alle scritture contabili e allo Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Collegio spettano i compiti e i doveri previsti dall'art. 2403 e ss.\nc.c., ivi compreso il controllo contabile ex art. 2409 bis c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio redige la relazione sul rendiconto annuale depositandola almeno\n15 giorni prima della data fissata per la riunione della Assemblea indetta per\nl'approvazione del suddetto bilancio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I sindaci effettivi e il Direttore, se nominato, devono essere invitati alle\nsedute dell’Assemblea dei delegati e alle riunioni del Consiglio\ndirettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Entrate del Fondo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituiscono entrate del Fondo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le somme versate per la gestione dei trattamenti assistenziali sanitari\nprevisti dal CCNL di categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-come quota di contribuzione ordinaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-come quota versata alla gestione a titolo di ‘una tantum’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i proventi straordinari di qualsiasi specie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le rivalutazioni, i rendimenti, gli interessi attivi e di mora, le\nrendite, i ricavi e i proventi di gestione, nonché le liberalità versate da\nenti o singoli privati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Patrimonio sociale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituiscono il patrimonio sociale del Fondo tutti i mezzi patrimoniali del\nFondo, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a\nincrementare quanto previsto dal precedente art. 12, qualsiasi bene che a\nqualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità del Fondo, i contributi e\nla quota ‘una tantum’ versati al Fondo in applicazione del CCNL, i\ncontributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti,\ndonazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio del Fondo,\nche saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dello\nstesso Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del Fondo sia\ndurante la vita che in caso di scioglimento del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Esercizio sociale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di\nciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rendiconto consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il\n30 giugno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno\nprecedente a quello di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Scioglimento - Cessazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lo scioglimento del Fondo è necessaria la decisione unanime dei soci\nespressa per iscritto; tale scioglimento viene quindi deliberato dalla\nAssemblea dei delegati che viene convocata con raccomandata inviata almeno 30\ngiorni prima della riunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di scioglimento del Fondo o, comunque, di cessazione per qualsiasi\ncausa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà\ndevoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per\nattività e iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo del\nFondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Regolamento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'attuazione del presente Statuto il Fondo può dotarsi di un\nregolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio direttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Disposizioni finali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia autentica dello Statuto vigente sarà consegnata a ciascun socio entro\n1 mese dalla sua approvazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Rinvio alle leggi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto è fatto riferimento\nalle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano,\nalla contrattazione collettiva nazionale di categoria e ai regolamenti di\nattuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 7)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>GARANZIE DI ASSISTENZA SANITARIA PER I QUADRI DIPENDENTI DA IMPRESE DELLA\nDISTRIBUZIONE COOPERATIVA AI SENSI DELL'ART. 57 DEL CCNL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le garanzie sono prestate a favore del solo personale avente la qualifica di\nQuadro e si intendono valide:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-durante il permanere del rapporto di lavoro con una delle imprese aderenti\na una delle Associazioni cooperative firmatarie il presente CCNL, e fino alla\nprima scadenza annuale delle garanzie dopo la cessazione del rapporto\nstesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indipendentemente dalle condizioni fisiche del Quadro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le garanzie sono prestate a favore del Quadro e possono essere estese, su\nrichiesta dello stesso, ai familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le garanzie vengono attivate mediante l'iscrizione del Quadro alla Cassa\nprescelta dalla Associazione cooperativa di appartenenza della azienda dalla\nquale dipende il Quadro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aree di intervento delle garanzie assistenziali sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ospedalizzazione con o senza intervento chirurgico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- prestazioni extraospedaliere di alta specializzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- prestazioni odontoiatriche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- prestazioni fisioterapiche esclusivamente a seguito di infortunio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- prestazioni di prevenzione sanitaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- prestazioni di diagnosi comparativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-prestazioni per stati di non autosufficienza: tali prestazioni sono\nopzionali e il relativo contributo annuale è a totale carico del Quadro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali prestazioni vengono garantite dalle Casse prescelte dalle Associazioni\ncooperative mediante apposita convenzione stipulata con un Istituto\nassicurativo di primaria importanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto sopra esplicitato, le caratteristiche delle singole\nprestazioni sono parte integrante di ogni singola convenzione stipulata sopra\nrichiamata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà cura delle Casse inviare al Quadro iscritto una guida per la corretta\nutilizzazione delle garanzie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 8)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DEL PERSONALE DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVE TRENTINE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 6 novembre 2009, presso la sede della Federazione trentina delle\ncooperative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Cooperazione salute società di mutuo soccorso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Fondo sanitario nazionale delle imprese della distribuzione cooperativa\n“COOPERSALUTE”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si conviene e si stipula quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa, assunti con\ncontratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, sono\ndestinatari di trattamento di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 14 del\nCCNL 1° gennaio 2003 per i dipendenti da imprese della distribuzione\ncooperativa dal 1° aprile 2007 COOPERSALUTE eroga le prestazioni\nsanitario-integrative attraverso i piani sanitari deliberati tempo per tempo\ndal Fondo nazionale COOPERSALUTE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i dipendenti assunti, con il CCNL per i dipendenti da imprese della\ndistribuzione cooperativa, sono iscritti al Fondo nazionale COOPERSALUTE,\nindipendentemente da quale ente eroghi le prestazioni di assistenza sanitaria\nsancite dal piano sanitario, in virtù di accordo sottoscritto dalle parti\nfirmatarie il 26 giugno 2009;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel richiamato art. 14 del CCNL, nella versione definitiva del Testo unico\ndello stesso a seguito del rinnovo del 25 luglio 2008, è stata prevista una\ndichiarazione a verbale del seguente tenore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Le Parti, in relazione alla iniziativa in corso nel territorio trentino\nda parte della Federazione trentina della cooperazione, aderente a\nCONFCOOPERATIVE, si impegnano a valutare i problemi di raccordo tra il Fondo\nnazionale COOPERSALUTE e l'iniziativa stessa, con l'intento di giungere a una\nintesa che ne regoli gli aspetti di gestione sulla base dei principi e delle\nprevisioni stabilite dal presente articolo”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le parti contrattuali a livello nazionale hanno sottoscritto l'Accordo in\ndata 26 giugno 2009, con il quale è stato sancito il percorso inerente alla\ngestione della assistenza sanitaria per la provincia di Trento da parte della\nMutua cooperazione salute, sulla scorta delle riconosciute specificità della\nOrganizzazione territoriale della cooperazione di consumo trentina, delle sue\ncaratteristiche intersettoriali e di rappresentanza unitaria del movimento\ncooperativo in capo alla Federazione trentina della cooperazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a seguito del confronto svolto, le Parti hanno convenuto in ordine al\npredetto accordo nazionale i seguenti presupposti e principi, da attuarsi\nmediante la presente convenzione di gestione tra i soggetti a cui è affidata\nla responsabilità diretta in materia di assistenza sanitaria integrativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.versamento a COOPERSALUTE, da parte delle cooperative di consumo della\nprovincia di Trento che applicano il CCNL della distribuzione cooperativa,\ndella quota di iscrizione ‘una tantum’ pari ad € 30,00 per ciascun\niscritto, con le modalità definite dal regolamento del Fondo COOPERSALUTE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.delega di COOPERSALUTE alla Mutua cooperazione salute per tutti gli\naspetti di gestione della assistenza sanitaria integrativa in quel territorio,\ncon riscossione diretta da parte della Mutua del contributo a carico delle\nimprese previsto dal punto 4), art. 15 del CCNL 25 luglio 2008 ed erogazione di\nprestazioni identiche per full-time e part-time, con responsabilità diretta,\nnegli stessi termini previsti dalla convenzione di COOPERSALUTE con i gestori\ndel piano sanitario, qualora si registrasse un passivo o un attivo di bilancio\nrelativo alle prestazioni erogate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.svolgimento da parte di COOPERSALUTE, in stretto rapporto con le parti\nfirmatarie il CCNL, della attività di verifica circa l'attuazione anche a\nlivello della provincia di Trento delle garanzie previste dalle convenzioni di\ngestione realizzate da COOPERSALUTE con i suoi gestori in materia di\nprestazioni sanitarie, nonché della attività di verifica della loro\nimplementazione nel territorio; qualsiasi accordo con la Mutua cooperazione\nsalute dovrà comunque garantire prestazioni minime uguali o almeno equivalenti\na quelle erogate da COOPERSALUTE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.coinvolgimento delle parti sociali territoriali nella gestione\ncontrattuale e organizzativa della convenzione con la Mutua cooperazione\nsalute, e impegno delle parti firmatarie il presente Accordo ad incontrarsi\nannualmente e in prima seduta entro il 30 aprile 2010 per la verifica della\ncoerenza dei comportamenti dei soggetti coinvolti, sulla base dei principi e\npresupposti qui definiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le premesse formano parte integrante e inscindibile del presente Accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutti gli aspetti di gestione della assistenza sanitaria integrativa, per i\ndipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa trentina aventi\ndiritto in base alle norme del CCNL di categoria, vengono demandati da\nCOOPERSALUTE alla Mutua trentina “Cooperazione salute - Società di mutuo\nsoccorso”, in quanto Ente della cooperazione trentina operante esclusivamente\nsu quel territorio per l'erogazione di prestazioni sanitarie integrative, con\nun progetto di intercooperazione e di coinvolgimento dei soci cooperatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cooperazione salute pertanto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-agisce sostanzialmente quale mandatario esclusivo con mandato non cedibile\ndel Fondo nazionale COOPERSALUTE nei confronti dei dipendenti aventi diritto in\nbase alla applicazione del CCNL per le imprese della distribuzione\ncooperativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riscuote direttamente il contributo ordinario mensile a carico delle\nimprese citate previsto al punto (comma) 4), art. 15 del CCNL 25 luglio 2008, a\nfronte della erogazione di prestazioni identiche per il personale full-time e\npart-time;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-risponde direttamente della erogazione delle prestazioni previste in base\nal piano sanitario approvato secondo il successivo punto 5) e risponde altresì\nper eventuali contenziosi relativi alla gestione della assistenza sanitaria\nintegrativa avvenuti in periodo precedente la presente convenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i dipendenti assunti a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato\nda imprese della distribuzione cooperativa trentina e, segnatamente, i\ndipendenti delle famiglie cooperative associate alla Federazione trentina della\ncooperazione e di Trento sviluppo srl, aderiscono direttamente anche a\n“Cooperazione salute” Società di mutuo soccorso, diventandone soci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per ogni lavoratore a tempo indeterminato in forza al 1° novembre 2009 e\nper ogni lavoratore che sarà successivamente assunto a tempo indeterminato,\nnonché con contratto di apprendistato a decorrere dal 1° novembre 2009 verrà\nversata al Fondo nazionale COOPERSALUTE, come previsto dall'accordo nazionale,\nla quota ‘una tantum’ di € 30,00 di cui al comma 6), art. 15 del CCNL 25\nluglio 2008. La Federazione trentina della cooperazione provvederà all'invio a\nCOOPERSALUTE di un elenco complessivo dei predetti lavoratori, e mensilmente\nl'elenco dei nuovi assunti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al personale delle cooperative trentine avente diritto alla assistenza viene\ngarantito un piano sanitario complessivamente non inferiore o equivalente a\nquello deliberato tempo per tempo da COOPERSALUTE, tenuto conto delle\nspecificità del sistema sanitario della provincia di Trento di comune accordo\ntra la Federazione trentina e le OO.SS. territoriali nell'ambito del\ncoinvolgimento delle parti territoriali in una gestione bilaterale della\npresente convenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti migliorativi concordati in sede\nterritoriale tra la Federazione trentina della cooperazione e le OO.SS. di\ncategoria della provincia di Trento con la Mutua cooperazione salute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di tali eventuali contenuti migliorativi, come in generale di ogni modifica\nfutura al piano sanitario, saranno informati gli Organismi di COOPERSALUTE, al\nfine di consentire la verifica contemplata al punto 3) dell'Accordo 26 giugno\n2009 citato nelle premesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in tema di assistenza ai lavoratori iscritti e gestione delle pratiche di\nsussidio e delle prestazioni in forma diretta, COOPERSALUTE delega, in\nparticolare, la Mutua della cooperazione trentina “Cooperazione salute\nSocietà di mutuo soccorso” a tenere, in suo nome e per suo conto, i rapporti\ncon gli iscritti, sia relativi alla informazione, sia riferiti all'invio e\ntrattazione della documentazione relativa alle richieste di sussidio, rimborso\netc., e alle richieste di prestazioni in forma diretta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al Fondo nazionale COOPERSALUTE sarà fornito su richiesta, dalla Mutua,\nreport dell'andamento economico della gestione assistenziale e comunque ogni\nanno, entro febbraio, sarà inviato un report riepilogativo dell'andamento\ndella gestione riferita all'anno precedente. Analogo contenuto informativo\nsarà reso da COOPERSALUTE alla Mutua cooperazione salute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la presente convenzione decorre dalla data di stipula fino al rinnovo del\nCCNL 25 luglio 2008. Resta altresì inteso che la presente convenzione si\nadeguerà automaticamente per le parti che fanno riferimento agli articoli del\nCCNL vigenti per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, laddove\nquesti siano modificati dalle parti firmatarie il richiamato CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COOPERSALUTE e Cooperazione salute auspicano che le parti firmatarie il CCNL\nrafforzino e sviluppino la collaborazione in materia di assistenza sanitaria\nintegrativa, che con il presente Accordo viene avviata, anche oltre la vigenza\ndel CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, confermato e sottoscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trento, 6 novembre 2009\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 9)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SPACCI DI PICCOLE DIMENSIONI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori retribuiti a provvigione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme varie (dal CCNL 13 marzo 2002).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Computo della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di\nlavoro corrisponderà, durante il periodo di ferie, una quota pari alla media\ndelle provvigioni percepite dagli altri colleghi del negozio o del reparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende con un solo dipendente spetterà al dipendente stesso, durante\nil periodo di ferie, la media mensile delle provvigioni degli ultimi 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie e viene sostituito da\nun altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto a\nuna quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella\nspettante al suo sostituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli spacci delle cooperative nei quali le varie mansioni necessarie al\nloro funzionamento sono affidate a una sola persona - anche se autorizzata\ndalla cooperativa a farsi sostituire dai familiari, nonché ad attendere ad\naltre occupazioni compatibili con le esigenze dello spaccio, ferma restando la\nsua responsabilità nei confronti della cooperativa stessa - in deroga al\ndisposto di cui agli artt. 168 ex art. 173 e art. 175, il trattamento economico\nspettante al lavoratore di cui sopra sarà determinato caso per caso, con\naccordi aziendali. La figura del lavoratore, come descritta, non resta\nmodificata - e pertanto non decade la deroga - qualora lo spaccio fruisca dei\nservizi della cooperativa da cui dipenda per l'approvvigionamento, la\ncontabilità e il controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la determinazione del trattamento economico di cui al 1° capoverso\navvenga in forma percentuale, verrà fissato comunque un minimo garantito di\nretribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme del presente articolo si applicano anche agli spacci che, oltre\nalla persona di cui sopra, occupino un apprendista, fermo restando che il\ntrattamento dell'apprendista è regolato dalle norme generali del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme del presente articolo continueranno ad avere applicazione nei\nCentri fino a 3.000 abitanti, purché il volume delle vendite dello spaccio non\nsuperi la somma che sarà stabilita in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzione a provvigione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale addetto alla vendita, retribuito in tutto o in parte a\nprovvigione, la parte fissa della retribuzione e il tasso di provvigione\ndovranno essere determinati dalla cooperativa caso per caso sulla base media\nannuale delle vendite e comunicati per iscritto. Con tale sistema dovrà essere\nassicurata al personale una media mensile, riferita al periodo non eccedente\nl'anno, che sia superiore almeno del 5% alla paga base nazionale conglobata di\ncui all'art. 168 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dovrà essere comunque effettuato mensilmente il versamento di una somma\npari al minimo come sopra stabilito, tutte le volte che tale minimo, tra\nstipendio e provvigione, non sia raggiunto, fermo restando il conguaglio alla\nfine del periodo di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mensilità supplementari (13a e 14a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuale\nil calcolo dell'importo della 13a e 14a mensilità dovrà essere effettuato\nsulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno\ncorrente o nel periodo di minor servizio prestato presso la cooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 10)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>REGOLAMENTO PER LE TRATTENUTE DEL CONTRIBUTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DI SERVIZIO CONTRATTUALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 1.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo di servizio contrattuale di cui all'art. 208 del presente CCNL\nviene fissato nella misura dello 0,10% sull'ammontare delle retribuzioni\nmensili lorde e sono tenuti a corrisponderlo tanto le cooperative che i propri\ndipendenti cui si applica il predetto contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 2.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ritenuta ai lavoratori sarà effettuata dalle aziende rientranti nella\nsfera di applicazione del CCNL in coincidenza con il pagamento delle\nretribuzioni mensili, le quali provvederanno a versare i relativi importi alle\nOO.SS. stipulanti entro il mese in cui avviene la ritenuta mediante accredito\nsul c\u002Fc bancario intestato alla Federazione FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e\nUILTuCS-UIL, che sarà indicato dalle stesse OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 3.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi a carico delle aziende di cui al precedente art. 1 saranno\nversati alle rispettive Associazioni nazionali con le modalità indicate dalle\nAssociazioni medesime, entro lo stesso periodo di cui al precedente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 4.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese cooperative, tramite le rispettive Associazioni nazionali,\ninvieranno semestralmente alle OO.SS. firmatarie del presente contratto un\nresoconto statistico inerente alla attuazione del presente regolamento,\nspecificando il numero dei dipendenti e gli altri dati riferiti alla esazione\ndel contributo di servizio contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno 1 volta l'anno per la verifica di quanto previsto\nnel presente regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 11)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PROTOCOLLO PER LE ACQUISIZIONI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'Associazione nazionale delle cooperative di consumatori (LNCeM);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la Federazione nazionale cooperative di consumo e della distribuzione\n(CCI);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'Associazione italiana cooperative di consumo (AGCI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILCAMS\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISASCAT\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILTuCS\u002FUIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>stipulanti il CCNL 3 dicembre 1994 per le imprese della distribuzione\ncooperativa, firmatarie del presente Protocollo, convengono che le imprese o\nrilevanti rami di azienda acquisiti da parte di Cooperative del settore\nmedesimo o da Società da esse controllate continueranno, per un periodo di 42\nmesi, a dare applicazione al CCNL e alla contrattazione aziendale in atto al\nmomento della acquisizione, assicurandone il rispetto dei cicli negoziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di cui sopra si darà applicazione al CCNL per i\nlavoratori dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 12)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PROTOCOLLO DI INTESA PER L'APPLICAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>del D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 (Omissis)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 13)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 107 del CCNL 1° gennaio 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Monte ore di riduzione - Criteri di applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore di riduzione d'orario in ragione di anno è determinato come\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ore 88 per il periodo dal 1° aprile 1987 (data di decorrenza del CCNL)\nfino al 31 dicembre 1988;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ore 96 (88 + 8) per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989 (ore\n48 per il I semestre 1989);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ore 104 (96 + 8) dal 1° luglio 1989 (ore 52 per il II semestre 1989).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale riduzione è comprensiva delle 32 ore relative alle ex 4 festività\nabolite dalla legge 5 marzo 1977 n. 54, con esclusione quindi della festività\ndell'Epifania reintrodotta con DPR 28 dicembre 1985 n. 792, e delle ore di\nriduzione di cui all'art. 22 del CCNL 1° febbraio 1983.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione dell'orario di lavoro settimanale avverrà con le seguenti\nmodalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)dal 1° aprile 1987 (data di decorrenza del CCNL) fino al 30 giugno 1989\nla riduzione di orario di lavoro sarà attuata secondo quanto stabilito in sede\naziendale previa utilizzazione delle 88 ore di cui al comma 1), punto I), che\ndal 1° gennaio 1989 salgono a 96 ore per effetto di 8 ore annue di nuova\nriduzione di orario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989 la riduzione dell'orario di\nlavoro settimanale a 38 ore e mezzo sarà attuata mediante assorbimento di 36\nore dal monte ore di cui al comma 1), punto III); (52 - 36 = 16 ore residue per\nil II semestre 1989);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)dal 1° gennaio 1990 con l'adozione dell'orario settimanale di 38 ore e\nmezzo residuano 32 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)dal 1° gennaio 1990 con l'adozione dell'orario di lavoro settimanale a\n38 ore saranno assorbite 96 ore dal monte ore di cui al comma 1), punto III)\n(104 - 96 = 8 ore residue).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le 32 ore residue o le 8 ore residue, di cui ai precedenti punti III) e IV),\nsaranno utilizzate come permessi individuali o con diverse modalità tra cui\nquelle stabilite dal successivo art. 108.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di incremento del monte ore di cui al comma 1) (8 ore dal 1° gennaio\n1989 e ulteriori 8 ore dal 1° luglio 1989) non troveranno applicazione o\nsaranno applicate fino a concorrenza laddove le riduzioni d'orario in essere\neffettuate con destinazione di ore aggiuntive a carico delle aziende rispetto a\nquelle stabilite dal precedente CCNL siano, rispettivamente, superiori o\ninferiori a quelle stabilite dalla presente regolamentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prestazione lavorativa ridotta, dovuta ad inizio o cessazione del\nrapporto di lavoro, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà\ncorrisposto 1\u002F12 dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero\ndi anzianità di servizio, non computandosi a tal fine i periodi in cui non è\ndovuta, a carico del datore di lavoro, la retribuzione secondo norma di legge o\ndi contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente regolamentazione unitamente a quella dei successivi articoli in\nmateria sostituisce a tutti gli effetti quella prevista dall'Accordo\ninterconfederale 10 maggio 1977 sulle festività abolite, fermo restando quanto\nprevisto dall'art. 104.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di permessi individuali, il lavoratore ne farà richiesta con\nalmeno 24 ore di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma tali permessi dovranno essere goduti entro l'anno di maturazione e\ncomunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo; a tale data, se non\nusufruiti, decadranno e le corrispondenti ore saranno pagate con la\nretribuzione in atto al momento della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore residue di cui al presente articolo e all'art. 116 sono incrementate\ndi 16 ore annue per le imprese con oltre 15 dipendenti con il seguente\nscaglionamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 ore a decorrere dal 1° gennaio 1992\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 ore a decorrere dal 1° gennaio 1993\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 ore a decorrere dal 1° gennaio 1994\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali 16 ore non sono assorbibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 14)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch2>ACCORDO 13 GIUGNO 2012 DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER I DIPENDENTI DA IMPRESE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente Disciplina è da intendersi parte integrante del CCNL della\ndistribuzione cooperativa sottoscritto il 22 dicembre 2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il D.lgs. 14 settembre 2011 n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma\ndell'art. 1, comma 30), legge n. 247\u002F2007) è intervenuto a disciplinare in un\nunico organico testo di legge il contratto di apprendistato come strumento\nnegoziale prioritario per favorire l'incremento della occupazione giovanile e\nper l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione\nlavorativa, definendolo nelle seguenti tipologie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) apprendistato di alta formazione e ricerca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il D.lgs. n. 167\u002F2011 ha rimesso agli accordi interconfederali ovvero ai\ncontratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da Associazioni\ndei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul\npiano nazionale la disciplina generale del contratto di apprendistato nel\nrispetto dei principi espressamente dalla stessa norma indicati, nonché le\nmodalità di erogazione della formazione aziendale nell'apprendistato di tipo\na) e, relativamente all'apprendistato di tipo b), la durata e le modalità di\nerogazione della formazione, la qualificazione contrattuale da conseguire, la\ndurata del contratto (purché entro il limite massimo indicato),\nl'individuazione delle figure professionali dell'artigianato (a cui poter\napplicare la superiore durata massima) e le specifiche modalità di svolgimento\ndel contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il presente Accordo collettivo nazionale le Parti intendono disciplinare\nil contratto di apprendistato per quanto dalla legge rimesso alla loro\ncompetenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte I - DISCIPLINA GENERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Forma del contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato, il patto di prova e il relativo piano\nformativo individuale devono essere redatti in forma scritta. Nel contratto\ndevono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di\nprova, il livello di inquadramento iniziale, eventualmente quello intermedio e\nquello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto\ne la durata del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo individuale, allegato al presente Accordo, dovrà essere\ndefinito entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto ovvero, per le\ntipologie di cui alle lett. a) e c) dell'art. 1, D.lgs. n. 167\u002F2011, nei\ndiversi termini individuati dai soggetti competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contratto di apprendistato la durata massima del periodo di prova,\ndurante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro\nsenza preavviso, è fissata nei seguenti termini con riferimento al livello\ninizialmente riconosciuto al momento dell’assunzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. 1): 5 mesi di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 2) e 3): 60 giorni di lavoro effettivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 4) e 5): 45 giorni di lavoro effettivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. 6): 30 giorni di lavoro effettivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Limiti numerici.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 2, comma 3), D.lgs. n. 167\u002F2011, il numero complessivo di\napprendisti che l'impresa può assumere, anche tramite agenzia di\nsomministrazione, non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e\nqualificati in servizio presso l'impresa stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori specializzati o\nqualificati, o comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere\napprendisti in numero non superiore a 3, anche tramite agenzie di\nsomministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Procedure di applicabilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese cooperative, che intendono assumere apprendisti, debbono\npresentare domanda corredata dal piano formativo, predisposto sulla base di\nprogetti standard, all'Ente bilaterale nazionale, il quale esprimerà il\nproprio parere di conformità in rapporto alle norme previste in materia di\napprendistato, ai programmi di formazione indicati dalla impresa o alla\nregolamentazione dei profili formativi definiti dalle Regioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove l'Ente bilaterale non si esprima nel termine di 15 giorni dal\nricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano altresì che i datori di lavoro che hanno sedi in più\nRegioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è\nubicata la sede legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa della costituzione dell'Ente bilaterale nazionale, il parere di\nconformità continuerà ad essere rilasciato dagli attuali Comitati misti\nparitetici territoriali ovvero da quello nazionale, con relativo obbligo di\ninformazione sulla attività svolta da parte di quelli territoriali al Comitato\nmisto paritetico nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Tutor o referente aziendale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento dell'avvio della attività formativa è individuato dalla impresa\nun tutor ovvero un referente aziendale, sia esso interno che esterno, con il\ncompito di seguire l'attuazione del programma formativo degli apprendisti allo\nstesso affidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor o il referente aziendale sono i soggetti che ricoprono la funzione\naziendale individuata dalla impresa nel piano formativo e dovranno possedere un\nlivello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista\nconseguirà alla fine del periodo di apprendistato ed essere provvisti di\nadeguate competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'apprendistato professionalizzante, qualora l'azienda intenda\navvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna,\nquest'ultima metterà a disposizione un tutor o un referente per\nl'apprendistato provvisti di adeguate competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Obblighi del datore di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha l'obbligo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)impartire o far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue\ndipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per\ndiventare lavoratore qualificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in\ngenere a quelle a incentivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o\nche non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato\nassunto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna alla\nretribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo\nindividuale, computando le ore di formazione all'interno dell'orario di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami\nrelativi al conseguimento dei titoli di studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Doveri dell'apprendista.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi\nincaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli\ninsegnamenti che gli vengono impartiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) prestare la sua opera con la massima diligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività\nformative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle\nmodalità ivi previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina\ncontrattuale nazionale della distribuzione cooperativa e le norme contenute\nnegli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano\nin contrasto con le norme contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente Accordo,\nanche se in possesso di un titolo di studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota agli artt. 6 e 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente normativa è da intendersi come specificazione di quanto\nprevisto sulla materia dal CCNL della distribuzione cooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Prolungamento del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia, infortunio o di altra causa di sospensione involontaria\ndel rapporto superiore a 30 giorni consecutivi, il periodo di apprendistato\nsarà corrispondentemente prolungato, con il conseguente posticipo anche dei\ntermini connessi ai benefici contributivi e fermo restando il proseguimento\ndell'iter formativo stabilito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova\nscadenza del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Recesso durante il periodo di apprendistato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di apprendistato le Parti possono recedere dal contratto\nunicamente per giusta causa o giustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Recesso alla scadenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza del contratto, qualora una delle Parti intenda recedere dal\nrapporto, sarà tenuta, ai sensi dell'art. 2, lett. m), D.lgs. n. 167\u002F2011, a\ncomunicarlo all'altra con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente\ndella scadenza del periodo di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato preavviso, ai sensi dell'art. 2118 c.c. si applica la\ndisciplina contrattuale del CCNL della distribuzione cooperativa in materia di\nindennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nessuna delle Parti eserciti la suddetta facoltà di recesso, il\nrapporto proseguirà come ordinario rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato effettuato in precedenza presso altre aziende\ndello stesso settore merceologico e per le stesse mansioni sarà computato ai\nfini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché\nnon vi sia stata una interruzione superiore a 1 anno tra la fine dell'ultimo\nrapporto di lavoro e la nuova assunzione dell'apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come\nquelle svolte presso gli Istituti di formazione o altri enti riconosciuti dalle\nRegioni in tal senso, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi\nformativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di apprendista minorenne, l'impresa si impegna ad informare\nperiodicamente, comunque ad intervalli non superiori ai 6 mesi, la sua famiglia\no chi esercita la potestà, dei risultati dell'addestramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della stipula del contratto individuale, in attesa della\nnormativa di attuazione del libretto formativo, il dipendente tramite idonea\ndocumentazione o autocertificazione dichiarerà eventuali periodi di\napprendistato, come da modulistica allegata, svolti nell'arco dei 12 mesi\nprecedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa informerà periodicamente le RSU\u002FRSA dei risultati complessivi\ndegli apprendisti in forza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Riconoscimento della qualifica professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e registrazione nel libretto formativo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà\nl'avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all'apprendista della\neventuale acquisizione della qualifica professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza del libretto formativo di cui all'art. 2, comma 1), lett. i),\nD.lgs. n. 276\u002F2003, la predetta attestazione della formazione svolta varrà\nanche ai fini dell'attestazione del percorso formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Trattamento normativo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista ha diritto, durante tutto il periodo di apprendistato, allo\nstesso trattamento normativo previsto dal CCNL di categoria per i lavoratori\ndella qualifica per cui egli compie l'apprendistato, fatto salvo quanto\nespressamente regolamentato dal presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato, ove stipulato a tempo parziale, comporterà,\nlimitatamente al periodo formativo, lo svolgimento di una prestazione di durata\nnon inferiore al 60% della prestazione prevista per il tempo pieno, ferme\nrestando, per l'apprendistato professionalizzante, le ore di formazione e le\ndurate indicate nell'allegata tabella 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatti salvi gli accordi esistenti, è comunque demandata alla contrattazione\ndi livello aziendale la possibilità di modificare la percentuale di cui\nsopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Trattamento economico.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 2, lett. c), del D.lgs. n. 167\u002F2011, i livelli di\ninquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli\napprendisti saranno i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di 2 livelli inferiori rispetto a quello in cui è inquadrata la qualifica\nprofessionale per cui è svolto l'apprendistato per i primi 24 mesi dal liv. 4)\nal liv. 1) e di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la\nqualifica professionale per cui è svolto l'apprendistato per la restante\ndurata dello stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la qualifica\nprofessionale per cui è svolto l'apprendistato per l'intera durata del\npercorso di apprendistato per il liv. 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dalle seguenti\ncomponenti retributive:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-paga base nazionale conglobata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità di contingenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3° elemento provinciale o, in assenza di questo, da quello nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva, se da\nquesta esplicitamente convenuti, o aziendalmente riconosciuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Percentuale di conferma.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le cooperative non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano\nmantenuto in servizio almeno l'80% dei lavoratori il cui contratto di\napprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei 24 mesi\nprecedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati, che abbiano svolto\nl'intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tal fine non si\ncomputano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta\ncausa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo\ndi prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano\nrifiutato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano quando nel\nbiennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato,\novvero fino a 3 contratti di apprendistato per le imprese minori di cui al CCNL\ndella distribuzione cooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Previdenza complementare e assistenza integrativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato è riconosciuto il\ndiritto alla fruizione della assistenza sanitaria integrativa e della\nprevidenza complementare alle condizioni previste per tutti gli altri\nlavoratori, salvo per la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro\nche, per tutto il periodo di apprendistato, sarà pari all'1,55%, comprensivo\ndello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il\ncomputo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Fondo FONCOOP.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione\nnell'ambito della progettazione formativa della impresa tramite il Fondo\nFONCOOP, ai sensi dell'art. 19, comma 7) della legge n. 2 del 28 gennaio\n2009.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Sfera di applicazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e\nmansioni previste dal CCNL della distribuzione cooperativa, ad eccezione del\nliv. 6) e della categoria di Quadro. Relativamente al liv. 1) di inquadramento\nsono escluse dal contratto di apprendistato quelle figure professionali per le\nquali viene richiesta una specifica abilitazione professionale certificata dal\nsuperamento di un esame di Stato e conseguente iscrizione ad albo\nprofessionale, nonché le seguenti figure professionali espressamente\nesemplificate nei profili di: capi contabili, analisti programmatori di\nsistema, analisti di procedura, data base administrator, capo Centro EDP. Le\nParti si danno atto che l'utilizzo del contratto di apprendistato per le\nqualifiche del liv. 1) non pregiudicherà i percorsi interni di carriera, che\ncontinueranno pertanto ad essere valorizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 3, comma 1), D.lgs. n. 167\u002F2011, potranno essere assunti\ncon contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa\ntra i 18 anni e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni per i\nsoggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del\nD.lgs. n. 226\u002F2005.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Durata dell'apprendistato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 4, comma 2), D.lgs. n. 167\u002F2011, salvo quanto previsto\ndal successivo art. 20, il periodo di apprendistato professionalizzante, tenuto\ndalle Parti conto del tipo di qualificazione da conseguire, non potrà superare\nle seguenti durate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. 1: 36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. 2): 36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. 3S): 36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. 3): 36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. 4S): 36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. 4): 36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. 5): 36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Figure professionali dell'artigianato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 4, comma 2), D.lgs. n. 167\u002F2011, e quindi in deroga al\nprecedente art. 19 del presente Accordo, le Parti hanno individuato le figure\nprofessionali aventi contenuti di competenze omologhi e sovrapponibili a quelli\ndelle figure artigiane e per le quali quindi è possibile che i contratti di\napprendistato siano stipulati per una durata sino a 5 anni. Tali figure\nprofessionali sono quelle indicate nell'allegata tabella 2) che è da\nintendersi parte integrante del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Durata, contenuti e modalità di erogazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>dell'impegno formativo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno convenuto di definire la durata e il contenuto del percorso\nformativo dell'apprendista assunto con contratto di apprendistato\nprofessionalizzante in relazione alla qualificazione da conseguire e quindi\nalla acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze. I requisiti,\nsia qualitativi che quantitativi, di tale formazione professionalizzante sono\nindicati nelle allegate tabelle 1) e 2), che devono intendersi come parte\nintegrante del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione a carattere professionalizzante può essere svolta sia sul\nlavoro, sia in aula, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza e\nstrumenti di “e-learning”, laddove in tal caso l'attività di\naccompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso\nmezzi di tele affiancamento o video comunicazione da remoto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza del libretto formativo la registrazione della formazione erogata,\nsia interna in affiancamento sia esterna, potrà avvenire anche attraverso\nsupporti informatici o fogli firma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che il periodo di formazione dovrà terminare di norma\n30 giorni prima della scadenza del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte III - CONTRATTI DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E DIPLOMA PROFESSIONALE E DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Contratto di apprendistato per la qualifica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e per il diploma professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 3, comma 1), D.lgs. n. 167\u002F2011, possono essere assunti\ncon contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale,\nanche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano\ncompiuto 15 anni e fino al compimento del 25° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del contratto, rimessa alla determinazione delle Parti in\nrelazione alla qualifica o al diploma da conseguire, non potrà essere\nsuperiore, per la sua componente formativa, a 3 anni ovvero 4 nel caso di\ndiploma quadriennale regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente ai profili formativi, le imprese si atterranno ai regolamenti\nadottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La modalità di erogazione della formazione aziendale sarà determinata\nall'interno dell'Ente bilaterale di cui al CCNL della distribuzione cooperativa\ne dovrà rispettare gli standard generali fissati dalle Regioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Apprendistato di alta formazione e ricerca.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 167\u002F2011 possono essere assunti con\ncontratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un\ndiploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e\ndell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione\ntecnica superiore di cui all'art. 69 della legge n. 144\u002F1999, nonché per il\npraticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze\nprofessionali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato e con\nriferimento ai soli profili che attengono alla formazione, le imprese si\natterranno alle normative regionali, in difetto delle quali il contratto potrà\nessere comunque attivato in forza delle convenzioni stipulate dalle singole\nimprese o dalle loro Associazioni con le Università, gli Istituti tecnici e\nprofessionali e le Istituzioni formative o di ricerca di cui all'art. 5, comma\n2), D.lgs. n. 167\u002F2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte IV - DISPOSIZIONI FINALI, RINVIO ALLA LEGGE E DECORRENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Disposizioni finali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina del contratto di apprendistato di cui presente Accordo\nsostituisce integralmente quella contenuta nel CCNL di categoria, rimasta in\nvigore fino al 25 aprile 2012 ai sensi dell'art. 7, comma 7), D.lgs. n.\n167\u002F2011, e rispetto alla quale peraltro costituisce, nel suo complesso, una\ncondizione di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel darsi atto che il presente Accordo è stato sottoscritto nel\nrispetto dei principi enunciati dal D.lgs. n. 167\u002F2011 e in ottemperanza ai\nrinvii da questo disposti alla contrattazione collettiva nazionale, confermano\nche la disciplina dell'istituto dell'apprendistato costituisce materia\ndemandata esclusivamente alla contrattazione collettiva di livello nazionale e\nche, conseguentemente, ogni vigente accordo di 2° livello esclusivamente\ninerente alla disciplina dell'istituto stesso dovrà ritenersi non più\napplicabile e quindi automaticamente sostituito dal presente Accordo nazionale.\nSono fatte salve le disposizioni degli accordi integrativi che hanno\ndisciplinato la materia in attuazione del D.lgs. n. 276\u002F2003, in quanto\ncompatibili con le vigenti disposizioni di legge e del presente Accordo. Sono\nfatti salvi i contratti individuali di apprendistato stipulati prima della\nentrata in vigore del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto\ndell'apprendistato a conclusione delle attuali trattative sulla riforma del\nmercato del lavoro, le Parti si impegnano ad incontrarsi per operare le\nnecessarie e opportune armonizzazioni e\u002Fo modificazioni ai contenuti del\npresente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che le norme del presente Accordo dovranno essere\narmonizzate, a livello territoriale, con le eventuali regolamentazioni delle\nprovince autonome di Trento e Bolzano, in materia di durata e formazione\ndell'apprendistato professionalizzante, previste in relazione alle speciali\ncompetenze assegnate alle predette province anche a seguito di accordi\ninterconfederali provinciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Rinvio alla legge.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato dal presente Accordo, le Parti espressamente\nrinviano alle disposizioni di legge vigenti in materia e in particolare al\nTesto unico di cui al D.lgs. n. 167\u002F2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Decorrenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo, di cui parte integrante formano le allegate tabelle 1)\ne 2), il piano formativo e il modello di autocertificazione, decorre dalla data\nodierna e la relativa normativa sostituisce integralmente la corrispondente\ndisciplina del vigente CCNL di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"124*\">\n  \u003Ccol width=\"113*\">\n  \u003Ccol width=\"18*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"49%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">profili\n        professionali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">ore\n        complessive di formazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">comprensiva dell'offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"7%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">durata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"49%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">inquadramento finale al liv. 1):\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- approfondita conoscenza professionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">tecnico-scientifica e responsabilità \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">gestionale;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- capacità di trasmissione di competenze \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">professionali;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- coordinamento e controllo di importanti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">strutture aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">260 ore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(per gli apprendisti in possesso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di diploma di istruzione superiore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di 2° livello, grado o laurea universitaria,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">220 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"7%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"49%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">inquadramento finale al liv. 2):\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- approfondita conoscenza tecnico­-organizzativa\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con responsabilità organizzativa funzionale \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di negozi, reparti o singoli uffici;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- capacità di trasmissione competenze \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">professionali;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- elevata abilità professionale \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e\u002Fo autonomia operativa;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">240 ore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(per gli apprendisti in possesso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di diploma di istruzione superiore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di 2° livello, grado o laurea universitaria,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">200 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"7%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"49%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">inquadramento finale al liv. 3S):\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- specifiche competenze tecniche e adeguate \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">capacità di esecuzione pratica;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- capacità di coordinamento e di trasmissione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di competenze professionali;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">220 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"7%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"49%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">inquadramento finale al liv. 3):\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- particolari conoscenze tecniche con capacità \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">tecnico-pratica;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- capacità di coordinamento e trasmissione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di competenze professionali;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">210 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"7%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"49%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">inquadramento finale al liv. 4S):\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- specifiche conoscenze tecniche e particolari \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">capacità tecnico-pratiche;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- capacità di coordinamento e trasmissione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di competenze professionali;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">190 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"7%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"49%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">inquadramento al liv. 4):\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- normali conoscenze tecniche con capacità \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">tecnico-pratiche;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">180 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"7%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"49%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">inquadramento finale al liv. 5): \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- semplici conoscenze pratiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">160 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"7%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"68*\">\n  \u003Ccol width=\"71*\">\n  \u003Ccol width=\"19*\">\n  \u003Ccol width=\"97*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"27%\">\u003Cp align=\"center\">tipologie di profilo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"28%\">\u003Cp align=\"center\">qualifiche omologhe\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">a quelle artigiane\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"8%\">\u003Cp align=\"center\">du\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>ra\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>ta\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38%\">\u003Cp align=\"center\">ore complessive\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di formazione professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">comprensive della offerta formativa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">pubblica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"27%\">\u003Cp align=\"justify\">vendita e funzioni ausiliarie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"28%\">\u003Cp align=\"justify\">- macellaio specializzato \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">provetto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- gastronomo preparatore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"8%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">48 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38%\">\u003Cp align=\"justify\">inquadramento finale al liv. 3):\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- 280 ore di formazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"27%\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"28%\">\u003Cp align=\"justify\">- gastronomo preparatore \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- salumiere banconiere \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- addetto qualificato \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al banco del pesce\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- addetto qualificato \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al banco carni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"8%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">48 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38%\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">inquadramento finale al liv. 4S):\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- 240 ore di formazione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(funzione di coordinamento)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"27%\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"28%\">\u003Cp align=\"justify\">- addetti di macelleria,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">gastronomia, salumeria,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">formaggi, panetteria,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">pasticceria, cucina \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e pescheria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"8%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">42 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38%\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">inquadramento finale al liv. 4):\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- 210 ore di formazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"27%\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">servizio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"28%\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- disegnatore tecnico\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"8%\">\u003Cp align=\"center\">48 mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38%\">\u003Cp align=\"justify\">inquadramento finale al liv. 3):\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- 280 ore di formazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"27%\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">manutenzione\u002F assistenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"28%\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- operaio specializzato \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">provetto (frigorista,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">elettricista-\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">impiantista,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">meccanico-\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">motorista)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"8%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">48 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38%\">\u003Cp align=\"justify\">inquadramento finale al liv. 3S):\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- 300 ore di formazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">inquadramento finale al liv. 3):\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- 280 ore di formazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"27%\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"28%\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- operaio specializzato \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">provetto autista\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">consegnatario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"8%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">48 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38%\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">inquadramento finale al liv. 3):\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- 280 ore di formazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">inquadramento finale al liv. 4):\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- 200 ore di formazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"27%\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">logistica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"28%\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- addetti alle operazioni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di preparazione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e movimentazione, trasporto \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e consegna merci\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"8%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">42 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38%\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">inquadramento finale al liv. 4):\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- 200 ore di formazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"27%\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"28%\">\u003Cp align=\"justify\">- specialisti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">logistica\u002F\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">controllo qualità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"8%\">\u003Cp align=\"center\">48 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38%\">\u003Cp align=\"justify\">inquadramento finale al liv. 2):\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- 340 ore di formazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PFI relativo all'assunzione del\u002Fla sig.\u002Fra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ragione sociale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sede (indirizzo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAP (comune)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>partita IVA codice fiscale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>telefono fax\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e-mail\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>legale rappresentante (nome e cognome)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dati anagrafici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cognome nome\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cittadinanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nato\u002Fa a il\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>residenza prov.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>telefono fax\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>domicilio (se diverso dalla residenza) prov.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>telefono fax\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e-mail\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dati relativi alle esperienze formative e di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non conclusi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esperienze lavorative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>periodi di apprendistato precedentemente svolti dichiarati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal dipendente nella autocertificazione sottoscritta appositamente dal\ndipendente stesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) dal al\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) dal al\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) dal al\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) dal al\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspetti normativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>data di assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualifica ai fini contrattuali, da conseguire\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria\u002Flivello di inquadramento iniziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria\u002Flivello di inquadramento finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TUTOR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutor aziendale sig.\u002Fra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria\u002Flivello di inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>anni di esperienza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree tematiche aziendali\u002Fprofessionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PFI ha lo scopo di delineare le competenze tecnico-professionali e\nspecialistiche coerenti con la qualifica professionale, ai fini contrattuali,\nda conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro\nrelativi al rischio specifico e dei mezzi di protezione individuali, propri\ndella figura professionale, nonché i temi della innovazione di prodotto,\nprocesso e contesto. La formazione indicata nel presente PFI è quella da\nattestare nell'apposito modulo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indicare le competenze tecnico-professionali e specialistiche ritenute\nidonee per la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da conseguire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolazione e modalità di erogazione della formazione (è possibile\nbarrare più opzioni):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) “on the job”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) esercitazioni di gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) testimonianze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) “action learning”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) visite aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) ( altro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>data\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>firma apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>firma\u002Ftimbro azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPENDICE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attestazione dell'attività formativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATI APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nome e cognome\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>luogo di nascita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>data di nascita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>residente in\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>titolo di studio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assunto in apprendistato professionalizzante dal al\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per conseguire la qualifica di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATI IMPRESA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ragione sociale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indirizzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>telefono fax\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e-mail\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nominativo del tutor aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>formazione effettuata durante il contratto di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"126*\">\n  \u003Ccol width=\"29*\">\n  \u003Ccol width=\"54*\">\n  \u003Ccol width=\"47*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"49%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">competenze\n        generali\u002Fspecifiche\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">- insegnamento (con riferimento al PFI)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">durata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">in ore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u002Fperiodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">modalità adottata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">firma tutor\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">e apprendista\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"49%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"11%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ore \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">periodo \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">( ) on\n        the job\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) altro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">tutor\u002F\n        referente\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"18%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">apprendista\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"49%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"11%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ore \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">periodo \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">( ) on\n        the job \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) altro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">tutor\u002F referente\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"18%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">apprendista\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"49%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"11%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ore \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">periodo \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">( ) on\n        the job \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) affiancamento \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) altro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">tutor\u002F\n        referente\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"18%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">apprendista\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"49%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">totale \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ore \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>firma tutor\u002Freferente aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>timbro e firma dell'azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>firma apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>data\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>autocertificazione del dipendente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sottoscritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dichiara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di avere svolto i seguenti periodi di apprendistato con la relativa\nformazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) dal al\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) dal al\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) dal al\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) dal al\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) dal al\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) dal al\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) dal al\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) dal al\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>data\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>firma apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>firma\u002Ftimbro azienda\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPENDICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Appendice 1)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO INTERCONFEDERALE 31 LUGLIO 1992\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TABELLE INDENNITÀ DI CONTINGENZA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità di contingenza determinata in attuazione della legge 26 febbraio\n1986 n. 38 e successive modificazioni spettante al personale qualificato al 1°\ngennaio 1995 in riferimento all'art. 168, comma 1), punto II) del presente\nCCNL:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"50%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"98*\">\n  \u003Ccol width=\"158*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"38%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_selected_comments_txt\">\u003Ctr>\u003Ctd width=\"38%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">importo lordo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1° gennaio 2002\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"38%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">541,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"38%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">538,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"38%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">533,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"38%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3 (par. 180)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">529,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"38%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">528,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"38%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4 (par. 155)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">525,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"38%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">524,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"38%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">522,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"38%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">517,25\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"62%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Appendice 2)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PROTOCOLLO SULLA POLITICA DEI REDDITI E DELL'OCCUPAZIONE,\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>SUGLI ASSETTI CONTRATTUALI, SULLE POLITICHE DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>E SUL SOSTEGNO AL SISTEMA PRODUTTIVO (estratto) (23 luglio 1993)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Politica dei redditi e dell'occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La politica dei redditi è uno strumento indispensabile della politica\neconomica, finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione\ndel reddito attraverso il contenimento dell’inflazione e dei redditi\nnominali, per favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale\nmediante l'allargamento della base produttiva e una maggiore competitività del\nsistema delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare il Governo, d'intesa con le Parti sociali, opererà con\npolitiche di bilancio tese:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)all'ottenimento di un tasso di inflazione allineato alla media dei Paesi\ncomunitari economicamente più virtuosi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)alla riduzione del debito e del deficit dello Stato e alla stabilità\nvalutaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attuale fase d'inserimento nella Unione europea sottolinea la centralità\ndegli obiettivi indicati e la necessità di pervenire all'ampliamento delle\nopportunità di lavoro attraverso il rafforzamento della efficienza e della\ncompetitività delle imprese, con particolare riferimento ai settori non\nesposti alla concorrenza internazionale, e della pubblica amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una politica dei redditi così definita unitamente all'azione di riduzione\ndella inflazione, consente di mantenere l'obiettivo della difesa del potere\nd'acquisto delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici. Le Parti\nritengono che azioni coerenti di politica di bilancio e di politica dei\nredditi, quali quelle sopraindicate, concorreranno ad allineare il costo del\ndenaro in Italia con quello del resto d'Europa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Governo dichiara di voler collocare le sessioni di confronto con le parti\nsociali sulla politica dei redditi in tempi coerenti con i processi decisionali\nin materia di politica economica, in modo da tener conto dell'esito del\nconfronto nell'esercizio dei propri poteri e delle proprie responsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sessione di maggio-giugno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno indicati, prima della presentazione del documento di programmazione\neconomico-finanziaria, gli obiettivi della politica di bilancio per il\nsuccessivo triennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sessione punterà a definire, previa una fase istruttoria che selezioni e\nqualifichi gli elementi di informazione necessari, comunicandoli\npreventivamente alle Parti, con riferimento anche alla dinamica della spesa\npubblica, obiettivi comuni sui tassi di inflazione programmati, sulla crescita\ndel PIL e sull'occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sessione di settembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito degli aspetti attuativi della politica di bilancio, da trasporre\nnella legge finanziaria, saranno definite le misure applicative degli strumenti\ndi attuazione della politica dei redditi, individuando le coerenze dei\ncomportamenti delle Parti nell'ambito dell'autonomo esercizio delle rispettive\nresponsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegni delle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dagli obiettivi comuni sui tassi di inflazione programmati, il\nGoverno e le Parti sociali individueranno i comportamenti da assumere per\nconseguire i risultati previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I titolari d'impresa, tra cui lo Stato e i soggetti pubblici gestori di\nimprese, perseguiranno indirizzi di efficienza, innovazione e sviluppo delle\nproprie attività che, nelle compatibilità di mercato, siano tali da poter\ncontenere i prezzi entro livelli necessari alla politica dei redditi. Il\nGoverno come datore di lavoro terrà un coerente comportamento anche nella\ncontrattazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti e nelle dinamiche\nsalariali non soggette alla contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti perseguiranno comportamenti, politiche contrattuali e politiche\nsalariali coerenti con gli obiettivi di inflazione programmata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle suddette sessioni il Governo definirà i modi e i tempi di\nattivazione di interventi tempestivi di correzione di comportamenti difformi\ndalla politica dei redditi. Il Governo opererà in primo luogo nell'ambito\ndella politica della concorrenza, attivando tutte le misure necessarie a una\nmaggiore apertura al mercato. Il Governo dovrà altresì disporre di strumenti\nfiscali e parafiscali, con particolare riferimento agli oneri componenti il\ncosto del lavoro, atti a dissuadere comportamenti difformi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si ribadisce l'opportunità di creare idonei strumenti per l'accertamento\ndelle reali dinamiche dell'intero processo di formazione dei prezzi. È perciò\nnecessaria la costituzione di uno specifico Osservatorio dei prezzi, che\nverifichi le dinamiche sulla base di appositi studi economici di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rapporto annuale sull'occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella sessione di maggio il Governo predisporrà un rapporto annuale sulla\noccupazione, corredato di dati aggiornati per settori e aree geografiche, nel\nquale saranno identificati gli effetti sulla occupazione del complesso delle\npolitiche di bilancio, dei redditi e monetarie, nonché dei comportamenti dei\nsoggetti privati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base di tali dati il Governo sottoporrà alle Parti le misure,\nrientranti nelle sue responsabilità, capaci di consolidare o allargare la base\noccupazionale. Tra esse, con particolare riguardo alle aree di crisi\noccupazionale e con specifica attenzione alla necessità di accrescere\nl'occupazione femminile, così come previsto dalla legge n. 125\u002F1991:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la programmazione e, quando necessaria, l'accelerazione degli investimenti\npubblici, anche di concerto con le Amministrazioni regionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la programmazione coordinata del Fondo per l'occupazione e degli altri\nfondi aventi rilievo per l'occupazione, compresa la definizione e\nfinalizzazione delle risorse destinate all'attivazione di nuove iniziative\nproduttive economicamente valide;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la definizione di programmi di interesse collettivo, predisposti dallo\nStato d'intesa con le Regioni, nei quali avvalersi di giovani disoccupati di\nlunga durata e di lavoratori in CIGS o in mobilità, affidando la realizzazione\ndi tali programmi a soggetti qualificati e verificandone costantemente\nl'efficacia e gli effetti occupazionali attraverso gli Organi preposti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la programmazione del Fondo per la formazione professionale e\ndell'utilizzo dei Fondi comunitari, d'intesa con le Regioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Assetti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli assetti contrattuali prevedono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un CCNL di categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un 2° livello di contrattazione, aziendale o alternativamente\nterritoriale, laddove previsto, secondo l'attuale prassi, nell'ambito di\nspecifici settori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la\nmateria retributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dinamica degli effetti economici del contratto sarà coerente con i tassi\ndi inflazione programmata assunti come obiettivo comune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la definizione di detta dinamica sarà tenuto conto delle politiche\nconcordate nelle sessioni di politica dei redditi e dell'occupazione,\ndell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere d'acquisto delle\nretribuzioni, delle tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro,\ndel raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore. In sede di\nrinnovo biennale dei minimi contrattuali, ulteriori punti di riferimento del\nnegoziato saranno costituiti dalla comparazione tra l'inflazione programmata e\nquella effettiva intervenuta nel precedente biennio, da valutare anche alla\nluce delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del Paese, nonché\ndall'andamento delle retribuzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non\nripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del\nlivello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati\nconseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le Parti, aventi\ncome obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di\ncompetitività di cui le imprese dispongano, compresi i margini di\nproduttività, che potrà essere utilizzata per riconoscere gli aumenti\nretributivi a livello di CCNL, nonché ai risultati legati all'andamento\neconomico della impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica e innovativa\ndegli istituti della contrattazione aziendale e dei vantaggi che da essi\npossono derivare all'intero sistema produttivo attraverso il miglioramento\ndella efficienza aziendale e dei risultati di gestione, ne saranno definiti le\ncaratteristiche e il regime contributivo-previdenziale mediante un apposito\nprovvedimento legislativo promosso dal Governo, tenuto conto dei vincoli di\nfinanza pubblica e della salvaguardia della prestazione previdenziale dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale o territoriale è prevista secondo le modalità\ne negli ambiti di applicazione che saranno definiti dal contratto nazionale di\ncategoria nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo\nalle piccole imprese. Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche la\ntempistica, secondo il principio della autonomia dei cicli negoziali, le\nmaterie e le voci nelle quali essa si articola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la\ndefinizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le Parti valutano\nle condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche\noccupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della\ncompetitività e delle condizioni essenziali di redditività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo di 2° livello ha durata quadriennale. Nel corso della sua vigenza\nle Parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari, svolgeranno procedure di\ninformazione, consultazione, verifica o contrattazione previste dalle leggi,\ndai CCNL, dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la\ngestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni aziendali quali le\ninnovazioni tecnologiche, organizzative e i processi di ristrutturazione che\ninfluiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione, anche in\nrelazione alla legge sulle pari opportunità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL di categoria definisce le procedure per la presentazione delle\npiattaforme contrattuali nazionali, aziendali o territoriali, nonché i tempi\ndi apertura dei negoziati al fine di minimizzare i costi connessi ai rinnovi\ncontrattuali ed evitare periodi di vacanze contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le piattaforme contrattuali per il rinnovo dei CCNL saranno presentate in\ntempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della\nscadenza dei contratti. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla\nscadenza, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad\nazioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà,\ncome conseguenza a carico della Parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione\no lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità\ndi vacanza contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Governo si impegna a promuovere, entro la fine del 1997, un incontro di\nverifica tra le Parti finalizzato alla valutazione del sistema contrattuale\nprevisto dal presente Protocollo al fine di apportare, ove necessario, gli\neventuali correttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità di vacanza contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza\ndel CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo\nnon ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero\ndalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento\nprovvisorio della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione\nprogrammato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa\nl’ex indennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% della\ninflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto\nl'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rappresentanze sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, al fine di una migliore regolamentazione del sistema di relazioni\nindustriali e contrattuali, concordano quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente Protocollo riconoscono come\nRappresentanza sindacale aziendale unitaria nelle singole unità produttive\nquella disciplinata dall'intesa quadro tra CGIL, CISL e UIL sulle RSU,\nsottoscritta il 1° marzo 1991. Al fine di assicurare il necessario raccordo\ntra le Organizzazioni stipulanti i contratti nazionali e le rappresentanze\naziendali titolari delle deleghe assegnate dai contratti medesimi, la\ncomposizione delle rappresentanze deriva per 2\u002F3 da elezione da parte di tutti\ni lavoratori e per 1\u002F3 da designazione o elezione da parte delle Organizzazioni\nstipulanti il CCNL, che hanno presentato liste, in proporzione ai voti\nottenuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il passaggio dalla disciplina delle RSA a quello delle RSU deve avvenire a\nparità di trattamento legislativo e contrattuale, nonché a parità di costi\nper l'azienda in riferimento a tutti gli istituti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la comunicazione all'azienda e all'Organizzazione imprenditoriale di\nappartenenza dei rappresentanti sindacali componenti le RSU ai sensi del punto\na) sarà effettuata per iscritto a cura delle OO.SS.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le imprese, secondo modalità previste nei CCNL, metteranno a disposizione\ndelle OO.SS. quanto è necessario per lo svolgimento delle attività\nstrumentali all'elezione delle predette RSU come, in particolare, l'elenco dei\ndipendenti e gli spazi per l'effettuazione delle operazioni di voto e di\nscrutinio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la legittimazione a negoziare al 2° livello le materie oggetto di rinvio da\nparte del CCNL è riconosciuta alle RSU e alle OO.SS. territoriali dei\nlavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti il medesimo CCNL, secondo le\nmodalità determinate dal CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti auspicano un intervento legislativo finalizzato, tra l'altro, a una\ngeneralizzazione della efficacia soggettiva dei contratti collettivi aziendali\nche siano espressione della maggioranza dei lavoratori, nonché alla\neliminazione delle norme legislative in contrasto con tali principi. Il Governo\nsi impegna ad emanare un apposito provvedimento legislativo inteso a garantire\nl'efficacia ‘erga omnes’ nei settori produttivi dove essa appaia necessaria\nal fine di normalizzare le condizioni concorrenziali delle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi validi per\nogni tipo di rapporto di lavoro. Per il rapporto di lavoro con la pubblica\namministrazione resta fermo il D.L. n. 29\u002F1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGIL, CISL, UIL e CNA, CASA e CLAAI dichiarano che, per quanto riguarda la\nstruttura contrattuale e retributiva, l'Accordo interconfederale 3 agosto\u002F3\ndicembre 1992 tra le Organizzazioni dei lavoratori e le Organizzazioni\nartigiane per il comparto dell'artigianato è compatibile con il presente\nProtocollo, fatta salva la clausola di armonizzazione prevista dall'accordo\ninterconfederale stesso nella norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Politiche del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Governo predisporrà un organico disegno di legge per modificare il\nquadro normativo in materia di gestione del mercato del lavoro e delle crisi\noccupazionali, al fine di renderlo più adeguato alle esigenze di un Governo\nattivo e consensuale e di valorizzare le opportunità occupazionali che il\nmercato del lavoro può offrire se dotato di una più ricca strumentazione che\nlo avvicini agli assetti in atto negli altri Paesi europei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il disegno di legge verrà redatto, attraverso un costruttivo confronto con\nle parti sociali, sulla base delle linee-guida di seguito indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Governo si impegna, inoltre, a completare la disciplina del mercato del\nlavoro operata con la legge n. 223\u002F1991, integrandola con la nuova normativa\nsul collocamento obbligatorio per gli invalidi già in discussione in\nParlamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestione delle crisi occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Revisione della normativa della Cassa integrazione per crisi aziendale\nonde renderla più funzionale al governo delle eccedenze di personale e delle\nconnesse vertenze. Si dovrà mirare, in particolare, alla semplificazione e\naccelerazione delle procedure di concessione dell'intervento, prevedendo un\ntermine massimo di 40 giorni. Nell'ambito dei limiti finanziari annuali\nstabiliti dal CIPI, il Ministro del Lavoro gestisce l'intervento con l'ausilio\ndegli Organi collegiali, periferici e centrali, di governo del mercato del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'intervento della CIGS per crisi può essere richiesto dalla impresa anche\ndurante le procedure iniziate ai sensi dell'art. 24 della legge n. 223\u002F1991,\nquando sia intervenuto accordo sindacale in vista dell'obiettivo di ricercare\nsoluzioni funzionali al reimpiego dei lavoratori eccedenti con la\ncollaborazione degli Organismi periferici del Ministero del Lavoro e in\nparticolare delle Agenzie per l'impiego, della Regione, delle Associazioni\nimprenditoriali e dei lavoratori o degli Enti bilaterali da esse costituiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) previsione delle modalità per la valorizzazione del contributo che le\nRegioni e gli Enti locali possono offrire alla composizione delle controversie\nin materia di eccedenze del personale attraverso l'utilizzazione delle\ncompetenze in materia di formazione professionale e di tutte le altre risorse\ndi cui essi dispongono;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)con la gradualità richiesta dalle condizioni della finanza pubblica,\nelevazione del trattamento ordinario di disoccupazione sino al 40%, per\nconsentire un suo più efficiente impiego sia da un punto di vista generale,\nper soddisfare in maniera adeguata le esigenze di protezione del reddito e le\nesigenze di razionale governo del mercato del lavoro sia, in particolare, con\nriferimento ai settori che non ricadono nel campo di applicazione della CIGS,\nnonché alle forme di lavoro discontinuo e stagionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)adozione di misure legislative che fino al 31 dicembre 1995 consentano\nalle imprese che occupano fino a 50 dipendenti e rientrano nel campo di\napplicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), di usufruire\ndi quest'ultimo trattamento in termini più ampi degli attuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modificazione della disciplina della CIGO, prevedendo che nel computo della\ndurata del predetto trattamento il periodo settimanale venga determinato con\nriferimento a un monte ore correlato al numero di dipendenti occupati\nnell'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)al fine di conseguire il mantenimento e la crescita occupazionale nel\nsettore dei servizi, si ritiene ormai matura una riconsiderazione del sistema\ndegli sgravi contributivi concessi in alcune aree del Paese, del sistema di\nfiscalizzazione degli oneri sociali, nonché degli ammortizzatori sociali, al\nfine dell'approntamento di una disciplina di agevolazione e di gestione delle\ncrisi che tenga conto delle peculiarità operative del settore Terziario. Si\nprevede pertanto l’istituzione di un tavolo specifico, coordinato dal\nMinistero del Lavoro, con le parti sociali del settore, e delle diverse\ncategorie in esso incluse, per la predisposizione dei necessari provvedimenti\ndi legge, in armonia con la politica della concorrenza a livello comunitario, e\nnel quadro delle compatibilità finanziarie del bilancio dello Stato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Occupazione giovanile e formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Il contratto di apprendistato va mantenuto nella funzione tradizionale di\naccesso teorico-pratico a qualifiche specifiche di tipo tecnico. Ne va comunque\nvalorizzata la funzione di sviluppo della professionalità, anche mediante\nl'intervento degli Enti bilaterali e delle Regioni, e la certificazione dei\nrisultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I programmi di insegnamento complementare potranno essere presentati alle\nRegioni per il successivo inoltro al Fondo sociale europeo. In relazione\nall'ampliamento dell'obbligo scolastico sarà consentito, attraverso la\ncontrattazione collettiva, uno spostamento della soglia di età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la disciplina del contratto di formazione-lavoro va ridefinita prevedendo\nuna generalizzazione del limite di età a 32 anni, e individuando 2 diverse\ntipologie contrattuali, che consentano di modularne l'intervento formativo e la\ndurata in funzione delle diverse esigenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme rimanendo le attuali disposizioni in materia di durata massima del\ncontratto, per le professionalità medio-alte sarà previsto un potenziamento e\nuna migliore programmazione degli impegni formativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le professionalità medio-basse, ovvero per quelle più elevate che\nrichiedano solamente una integrazione formativa, il contratto di\nformazione-lavoro per il 1° anno di durata sarà caratterizzato da formazione\nminima di base (informazione sul rapporto di lavoro, sulla specifica\norganizzazione del lavoro e sulla prevenzione ambientale e antinfortunistica) e\nda una acquisizione formativa derivante dalla esperienza lavorativa e\ndall'affiancamento. I contratti collettivi potranno inquadrare i giovani\nassunti con questa tipologia di contratto a livelli inferiori rispetto a quelli\ncui esso è finalizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non potranno aver luogo assunzioni con il contratto di formazione-lavoro\npresso imprese nelle quali non siano stati convertiti a tempo indeterminato\nalmeno il 60% dei contratti di formazione-lavoro stipulati precedentemente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Va inoltre prevista una verifica dei risultati formativi raggiunti, da\ncompiere, con la partecipazione degli Enti bilaterali, secondo la\nclassificazione CEE delle qualifiche, e che potrà consistere, per le\nqualifiche medio-alte, in una apposita certificazione. Le Regioni dovranno\ndisciplinare, secondo criteri uniformi, le modalità di accesso dei progetti\nformativi ai finanziamenti del Fondo sociale europeo. L'armonizzazione con il\nsistema formativo avverrà nella riforma della legge n. 845\u002F1978.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riattivazione del mercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle iniziative previste nella sezione “politica dei redditi\ne della occupazione”, oltre ai programmi di interesse collettivo a favore dei\ngiovani disoccupati del Mezzogiorno ivi previsti, per agevolare l'insediamento\ndi nuove iniziative produttive nelle aree deboli, di cui alla legge n.\n488\u002F1992, le parti sociali potranno contrattare appositi pacchetti di misure di\npolitica attiva, di flessibilità e di formazione professionale, con la\ncollaborazione delle Agenzie per l'impiego e delle Regioni. Tali pacchetti\npotranno prevedere una qualifica di base e la corresponsione di un salario\ncorrispondente alle ore di lavoro prestato, escluse le ore devolute alla\nformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno definite le azioni positive per le pari opportunità uomo-donna che\nconsiderino l'occupazione femminile come una priorità nei progetti e negli\ninterventi, attraverso la piena applicazione delle leggi nn. 125 e 215, un\nampliamento del loro finanziamento, una loro integrazione con gli altri\nstrumenti legislativi e contrattuali, con particolare riferimento alla politica\nattiva del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le misure già approntate sui contratti di solidarietà, si\nprocederà ad una modernizzazione della normativa vigente in materia di regimi\ndi orario, valorizzando pienamente le acquisizioni contrattuali del nostro\nPaese e sostenendone l'ulteriore sviluppo, nella tutela dei diritti\nfondamentali alla sicurezza, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo della\noccupazione e l'incremento della competitività delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per rendere più efficiente il mercato del lavoro va disciplinato anche nel\nnostro Paese il lavoro interinale. La disciplina deve offrire garanzie idonee\nad evitare che il predetto istituto possa rappresentare il mezzo per la\ndestrutturazione di lavori stabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, il ricorso al lavoro interinale sarà consentito alle\naziende del settore industriale e terziario, con esclusione delle qualifiche di\nesiguo contenuto professionale. Il ricorso al lavoro interinale sarà ammesso\nnei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali\nassetti produttivi dell'azienda, nei casi di sostituzione dei lavoratori\nassenti, nonché nei casi previsti dai CCNL applicati dall'azienda\nutilizzatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina deve prevedere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che l'impresa fornitrice sia munita di apposita autorizzazione pubblica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che i trattamenti economici e normativi del rapporto di lavoro alle\ndipendenze delle dette imprese siano disciplinati da contratti collettivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che si agevoli la continuità del rapporto con l'impresa fornitrice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che quest'ultima si impegni a garantire un trattamento minimo mensile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che il lavoratore abbia diritto, per i periodi lavorati presso l'impresa\nutilizzatrice, a un trattamento non inferiore a quello previsto per i\nlavoratori dipendenti da quest'ultima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi 6 mesi senza che sia intervenuta la stipula del CCNL, la\ndisciplina che sarebbe stata di competenza dello stesso, sarà emanata con\nregolamento del Ministro del Lavoro, sentite le Parti sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo 2 anni di applicazione, va prevista una verifica tra le Parti, promossa\ndal Governo, mirante a valutare la possibilità di un ampliamento dell'ambito\ndi applicazione dell'istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Forme particolari di lavoro a tempo determinato, gestite da Organismi\npromossi o autorizzati dalle Agenzie per l'impiego, possono essere previste in\nfunzione della promozione della ricollocazione e riqualificazione dei\nlavoratori in mobilità o titolari di trattamenti speciali di\ndisoccupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Ministro del Lavoro si impegna ad approfondire la possibilità di una\nriforma delle Agenzie per l'impiego mirata a consentire ad esse di operare nel\npredetto campo, escludendo comunque l'ipotesi della instaurazione di un\nrapporto di lavoro con le stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Ministro del Lavoro si impegna a predisporre, attraverso il confronto con\nle Parti sociali, una riforma degli strumenti di governo del mercato del lavoro\nagricolo, mirata a favorire l'occupazione e un uso più efficiente e razionale\ndelle risorse pubbliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Ministro del Lavoro si impegna a ridefinire l'assetto organizzativo degli\nuffici periferici del Ministero del Lavoro perché questi possano adempiere ai\nnecessari compiti di politica attiva del lavoro e di esprimere il massimo di\nsinergie con la Regione e le Parti sociali. Si impegna inoltre perché ne\nrisulti un rafforzamento della funzione ispettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Appendice 3)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO QUADRO 22 gennaio 2009\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RIFORMA DEGLI ASSETTI CONTRATTUALI (Omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Appendice 4)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO INTERCONFEDERALE fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>del 28 giugno 2011 (Omissis).\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_end":44,"cbadate_start":48,"cbasignmultiple":50,"cbamemtrad":54,"trainingprogrammes":58,"apprenticeships":62,"trainingfund":66,"pensionfund":70,"contracttrial":74,"jobclassifaction1":78,"contractseverancepay":82,"tempagency":86,"sicknesspay":90,"disabilitypay":94,"maxsicknesspay":98,"sicknessmaxdays":102,"healthcareaccess":106,"healthinsurance":110,"healthandsafetypolicy":112,"protectiveclothing":116,"monitoring":120,"healthinsurancerelatives":124,"healthcareaccessrelatives":128,"longtermillness":130,"ONCERISE_trigger":134,"ONCERISE2_trigger":138,"NOCTPREM_trigger":140,"SUNDAY_trigger":144,"OVERTIME_trigger":148,"overtimeallowanceperc1_general":152,"overtimeallowancetype":156,"sundayallowancetype":160,"SENIOR_trigger":164,"longserviceallowancetype":168,"longserviceallowancetype2":172,"legalassistance_trigger":175,"STRUCINCR_trigger":179,"PAYSCALES_trigger":183,"sexualhar":187,"violence":191,"equalitymonitoring":195,"eqtraining":199,"hourspweek_select":203,"PAIDLEAV_trigger":207,"bankholidays1":211,"schedulesrestpw":215,"TRADEUNLEAV_trigger":219,"ADMINISTRATIVE_trigger":223,"flexible_work_options":227,"hourspday_select":231,"dayspweek_select":235,"childcare":239,"nursingmothers":243,"deathrelatives":247,"breastfeeding_workingtime":251,"paidpaternityleave":255,"paidpaternityleaveduration":259,"paidmaternityleaveduration":263,"paidmaternityleavepay":267,"jobsecuritymothers":271,"maternitydiscrimination":275,"maternityotherclause":279,"equalityotherclause":283,"funeralpay":287,"PAYSCALES_selected_comments_txt":291},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_end","decorrenza: 1° gennaio 2011 scadenza: 31","decorrenza: 1° gennaio 2011\n\nscadenza: 31 dicembre 2013",{"bindId":49,"name":46,"text":47},"cbadate_start",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"cbasignmultiple","-Associazione nazionale delle cooperativ","-Associazione nazionale delle cooperative di consumatori - ANCC COOP (Lega\nnazionale delle cooperative e mutue);\n\n-Federazione nazionale cooperative di consumo e della distribuzione\n(Confederazione cooperative italiane);\n\n-Associazione italiana cooperative di consumo (AGCI)",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"cbamemtrad","-Federazione italiana lavoratori commerc","-Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi\n(FILCAMS-CGIL);\n\n-Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del\nturismo (FISASCAT-CISL);\n\n-Unione italiana lavoratori turismo e commercio e servizi (UILTUCS-UIL).",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"trainingprogrammes","Art. 55 - Formazione. 1) La formazione p","Art. 55 - Formazione.\n\n\n\n1)\n\nLa formazione professionale è parte integrante della attività lavorativa\ndei Quadri.\n\n\n\n2)\n\nIn relazione all'art. 33, con particolare riferimento al comma 4), si darà\nluogo a un incontro annuale tra la Direzione aziendale e la Rappresentanza\nsindacale dei Quadri per esaminare congiuntamente i programmi formativi e di\naggiornamento professionale, nonché i relativi preventivi di spesa. La\nformazione per la categoria di Quadro avrà anche contenuti di managerialità\nche ne valorizzi il ruolo.\n\n\n\n3)\n\nTali programmi comprenderanno iniziative a favore del personale femminile al\nfine di incrementare la presenza delle donne nell'area Quadri, nonché\niniziative specifiche per la loro riqualificazione dopo le assenze di lungo\nperiodo.\n\n\n\n4)\n\nGli investimenti formativi saranno realizzati anche attraverso l'attivazione\ndi progetti collegati ai programmi europei con particolare riferimento al\ndialogo sociale.\n\n\n\n5)\n\nI processi in atto nei mercati nazionali e internazionali impongono alle\ncooperative di raccogliere le sfide della competitività. In questo contesto le\nParti considerano di rilievo strategico il ruolo e la professionalità dei\nQuadri. A tal fine le imprese cooperative realizzeranno progetti nazionali\ncomuni di formazione, mediante la valorizzazione del ruolo delle Scuole ed Enti\nnazionali (ad es.: Scuola Coop di Montelupo - ANCC Coop; Società elabora ed\nIRECOOP - CONFCOOPERATIVE; Enti formativi delle OO.SS.) e gli Enti bilaterali.\nDi tali progetti verrà data adeguata informazione alle OO.SS. stipulanti il\npresente CCNL.\n\n\n\nLe Parti convengono di istituire una Commissione in seno all'Osservatorio\nnazionale con compiti di monitorare le esigenze formative dei Quadri della\ndistribuzione cooperativa.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"apprenticeships","ACCORDO 13 GIUGNO 2012 DI RIORDINO DELLA","ACCORDO 13 GIUGNO 2012 DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA\n\nDEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER I DIPENDENTI DA IMPRESE\n\nDELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA\n\n\n\nLa presente Disciplina è da intendersi parte integrante del CCNL della\ndistribuzione cooperativa sottoscritto il 22 dicembre 2012.\n\n\n\nPremesse.\n\n\n\nIl D.lgs. 14 settembre 2011 n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma\ndell'art. 1, comma 30), legge n. 247\u002F2007) è intervenuto a disciplinare in un\nunico organico testo di legge il contratto di apprendistato come strumento\nnegoziale prioritario per favorire l'incremento della occupazione giovanile e\nper l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione\nlavorativa, definendolo nelle seguenti tipologie:\n\n\n\na) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale\n\nb) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere\n\nc) apprendistato di alta formazione e ricerca\n\n\n\nIl D.lgs. n. 167\u002F2011 ha rimesso agli accordi interconfederali ovvero ai\ncontratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da Associazioni\ndei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul\npiano nazionale la disciplina generale del contratto di apprendistato nel\nrispetto dei principi espressamente dalla stessa norma indicati, nonché le\nmodalità di erogazione della formazione aziendale nell'apprendistato di tipo\na) e, relativamente all'apprendistato di tipo b), la durata e le modalità di\nerogazione della formazione, la qualificazione contrattuale da conseguire, la\ndurata del contratto (purché entro il limite massimo indicato),\nl'individuazione delle figure professionali dell'artigianato (a cui poter\napplicare la superiore durata massima) e le specifiche modalità di svolgimento\ndel contratto.\n\nCon il presente Accordo collettivo nazionale le Parti intendono disciplinare\nil contratto di apprendistato per quanto dalla legge rimesso alla loro\ncompetenza.\n\n\n\nParte I - DISCIPLINA GENERALE\n\n\n\nArt. 1 - Forma del contratto.\n\n\n\n1)\n\nIl contratto di apprendistato, il patto di prova e il relativo piano\nformativo individuale devono essere redatti in forma scritta. Nel contratto\ndevono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di\nprova, il livello di inquadramento iniziale, eventualmente quello intermedio e\nquello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto\ne la durata del periodo di apprendistato.\n\n\n\n2)\n\nIl piano formativo individuale, allegato al presente Accordo, dovrà essere\ndefinito entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto ovvero, per le\ntipologie di cui alle lett. a) e c) dell'art. 1, D.lgs. n. 167\u002F2011, nei\ndiversi termini individuati dai soggetti competenti.\n\n\n\nArt. 2 - Periodo di prova.\n\n\n\nNel contratto di apprendistato la durata massima del periodo di prova,\ndurante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro\nsenza preavviso, è fissata nei seguenti termini con riferimento al livello\ninizialmente riconosciuto al momento dell’assunzione:\n\n\n\n- liv. 1): 5 mesi di calendario\n\n- livv. 2) e 3): 60 giorni di lavoro effettivo\n\n- livv. 4) e 5): 45 giorni di lavoro effettivo\n\n- liv. 6): 30 giorni di lavoro effettivo\n\n\n\nArt. 3 - Limiti numerici.\n\n\n\nAi sensi dell'art. 2, comma 3), D.lgs. n. 167\u002F2011, il numero complessivo di\napprendisti che l'impresa può assumere, anche tramite agenzia di\nsomministrazione, non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e\nqualificati in servizio presso l'impresa stessa.\n\nL'impresa che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori specializzati o\nqualificati, o comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere\napprendisti in numero non superiore a 3, anche tramite agenzie di\nsomministrazione.\n\n\n\nArt. 4 - Procedure di applicabilità.\n\n\n\n1)\n\nLe imprese cooperative, che intendono assumere apprendisti, debbono\npresentare domanda corredata dal piano formativo, predisposto sulla base di\nprogetti standard, all'Ente bilaterale nazionale, il quale esprimerà il\nproprio parere di conformità in rapporto alle norme previste in materia di\napprendistato, ai programmi di formazione indicati dalla impresa o alla\nregolamentazione dei profili formativi definiti dalle Regioni.\n\n\n\n2)\n\nOve l'Ente bilaterale non si esprima nel termine di 15 giorni dal\nricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.\n\n\n\n3)\n\nLe Parti concordano altresì che i datori di lavoro che hanno sedi in più\nRegioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è\nubicata la sede legale.\n\n\n\nNota.\n\n\n\nIn attesa della costituzione dell'Ente bilaterale nazionale, il parere di\nconformità continuerà ad essere rilasciato dagli attuali Comitati misti\nparitetici territoriali ovvero da quello nazionale, con relativo obbligo di\ninformazione sulla attività svolta da parte di quelli territoriali al Comitato\nmisto paritetico nazionale.\n\n\n\nArt. 5 - Tutor o referente aziendale.\n\n\n\n1)\n\nAl momento dell'avvio della attività formativa è individuato dalla impresa\nun tutor ovvero un referente aziendale, sia esso interno che esterno, con il\ncompito di seguire l'attuazione del programma formativo degli apprendisti allo\nstesso affidati.\n\n\n\n2)\n\nIl tutor o il referente aziendale sono i soggetti che ricoprono la funzione\naziendale individuata dalla impresa nel piano formativo e dovranno possedere un\nlivello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista\nconseguirà alla fine del periodo di apprendistato ed essere provvisti di\nadeguate competenze.\n\n\n\n3)\n\nPer l'apprendistato professionalizzante, qualora l'azienda intenda\navvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna,\nquest'ultima metterà a disposizione un tutor o un referente per\nl'apprendistato provvisti di adeguate competenze.\n\n\n\nArt. 6 - Obblighi del datore di lavoro.\n\n\n\nIl datore di lavoro ha l'obbligo di:\n\n\n\n1)impartire o far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue\ndipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per\ndiventare lavoratore qualificato;\n\n2)non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in\ngenere a quelle a incentivo;\n\n3)non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o\nche non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato\nassunto;\n\n4)consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna alla\nretribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo\nindividuale, computando le ore di formazione all'interno dell'orario di\nlavoro;\n\n5)accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami\nrelativi al conseguimento dei titoli di studio.\n\n\n\nArt. 7 - Doveri dell'apprendista.\n\n\n\nL'apprendista deve:\n\n\n\n1)seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi\nincaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli\ninsegnamenti che gli vengono impartiti;\n\n2) prestare la sua opera con la massima diligenza;\n\n3) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività\nformative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle\nmodalità ivi previste;\n\n4)osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina\ncontrattuale nazionale della distribuzione cooperativa e le norme contenute\nnegli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano\nin contrasto con le norme contrattuali e di legge.\n\n\n\nL'apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente Accordo,\nanche se in possesso di un titolo di studio.\n\n\n\nNota agli artt. 6 e 7.\n\n\n\nLa presente normativa è da intendersi come specificazione di quanto\nprevisto sulla materia dal CCNL della distribuzione cooperativa.\n\n\n\nArt. 8 - Prolungamento del periodo di apprendistato.\n\n\n\n1)\n\nIn caso di malattia, infortunio o di altra causa di sospensione involontaria\ndel rapporto superiore a 30 giorni consecutivi, il periodo di apprendistato\nsarà corrispondentemente prolungato, con il conseguente posticipo anche dei\ntermini connessi ai benefici contributivi e fermo restando il proseguimento\ndell'iter formativo stabilito.\n\n\n\n2)\n\nIn tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova\nscadenza del periodo di apprendistato.\n\n\n\nArt. 9 - Recesso durante il periodo di apprendistato.\n\n\n\nDurante il periodo di apprendistato le Parti possono recedere dal contratto\nunicamente per giusta causa o giustificato motivo.\n\n\n\nArt. 10 - Recesso alla scadenza.\n\n\n\nAlla scadenza del contratto, qualora una delle Parti intenda recedere dal\nrapporto, sarà tenuta, ai sensi dell'art. 2, lett. m), D.lgs. n. 167\u002F2011, a\ncomunicarlo all'altra con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente\ndella scadenza del periodo di formazione.\n\nIn caso di mancato preavviso, ai sensi dell'art. 2118 c.c. si applica la\ndisciplina contrattuale del CCNL della distribuzione cooperativa in materia di\nindennità sostitutiva del preavviso.\n\nQualora nessuna delle Parti eserciti la suddetta facoltà di recesso, il\nrapporto proseguirà come ordinario rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato.\n\n\n\nArt. 11 - Riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato.\n\n\n\n1)\n\nIl periodo di apprendistato effettuato in precedenza presso altre aziende\ndello stesso settore merceologico e per le stesse mansioni sarà computato ai\nfini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché\nnon vi sia stata una interruzione superiore a 1 anno tra la fine dell'ultimo\nrapporto di lavoro e la nuova assunzione dell'apprendista.\n\n\n\n2)\n\nLe attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come\nquelle svolte presso gli Istituti di formazione o altri enti riconosciuti dalle\nRegioni in tal senso, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi\nformativi.\n\n\n\n3)\n\nNel caso di apprendista minorenne, l'impresa si impegna ad informare\nperiodicamente, comunque ad intervalli non superiori ai 6 mesi, la sua famiglia\no chi esercita la potestà, dei risultati dell'addestramento.\n\n\n\n4)\n\nAl momento della stipula del contratto individuale, in attesa della\nnormativa di attuazione del libretto formativo, il dipendente tramite idonea\ndocumentazione o autocertificazione dichiarerà eventuali periodi di\napprendistato, come da modulistica allegata, svolti nell'arco dei 12 mesi\nprecedenti.\n\n\n\n5)\n\nL'impresa informerà periodicamente le RSU\u002FRSA dei risultati complessivi\ndegli apprendisti in forza.\n\n\n\nArt. 12 - Riconoscimento della qualifica professionale\n\ne registrazione nel libretto formativo.\n\n\n\n1)\n\nAl termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà\nl'avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all'apprendista della\neventuale acquisizione della qualifica professionale.\n\n\n\n2)\n\nIn assenza del libretto formativo di cui all'art. 2, comma 1), lett. i),\nD.lgs. n. 276\u002F2003, la predetta attestazione della formazione svolta varrà\nanche ai fini dell'attestazione del percorso formativo.\n\n\n\nArt. 13 - Trattamento normativo.\n\n\n\n1)\n\nL'apprendista ha diritto, durante tutto il periodo di apprendistato, allo\nstesso trattamento normativo previsto dal CCNL di categoria per i lavoratori\ndella qualifica per cui egli compie l'apprendistato, fatto salvo quanto\nespressamente regolamentato dal presente Accordo.\n\n\n\n2)\n\nIl contratto di apprendistato, ove stipulato a tempo parziale, comporterà,\nlimitatamente al periodo formativo, lo svolgimento di una prestazione di durata\nnon inferiore al 60% della prestazione prevista per il tempo pieno, ferme\nrestando, per l'apprendistato professionalizzante, le ore di formazione e le\ndurate indicate nell'allegata tabella 1).\n\nFatti salvi gli accordi esistenti, è comunque demandata alla contrattazione\ndi livello aziendale la possibilità di modificare la percentuale di cui\nsopra.\n\n\n\nArt. 14 - Trattamento economico.\n\n\n\n1)\n\nAi sensi dell'art. 2, lett. c), del D.lgs. n. 167\u002F2011, i livelli di\ninquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli\napprendisti saranno i seguenti:\n\n\n\n-di 2 livelli inferiori rispetto a quello in cui è inquadrata la qualifica\nprofessionale per cui è svolto l'apprendistato per i primi 24 mesi dal liv. 4)\nal liv. 1) e di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la\nqualifica professionale per cui è svolto l'apprendistato per la restante\ndurata dello stesso;\n\n-di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la qualifica\nprofessionale per cui è svolto l'apprendistato per l'intera durata del\npercorso di apprendistato per il liv. 5).\n\n\n\n2)\n\nIl trattamento economico dell'apprendista è determinato dalle seguenti\ncomponenti retributive:\n\n\n\n-paga base nazionale conglobata;\n\n-indennità di contingenza;\n\n-3° elemento provinciale o, in assenza di questo, da quello nazionale;\n\n-eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva, se da\nquesta esplicitamente convenuti, o aziendalmente riconosciuti.\n\n\n\nArt. 15 - Percentuale di conferma.\n\n\n\nLe cooperative non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano\nmantenuto in servizio almeno l'80% dei lavoratori il cui contratto di\napprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei 24 mesi\nprecedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati, che abbiano svolto\nl'intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tal fine non si\ncomputano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta\ncausa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo\ndi prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano\nrifiutato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato.\n\nLe limitazioni di cui al presente articolo non si applicano quando nel\nbiennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato,\novvero fino a 3 contratti di apprendistato per le imprese minori di cui al CCNL\ndella distribuzione cooperativa.\n\n\n\nArt. 16 - Previdenza complementare e assistenza integrativa.\n\n\n\nAi lavoratori assunti con contratto di apprendistato è riconosciuto il\ndiritto alla fruizione della assistenza sanitaria integrativa e della\nprevidenza complementare alle condizioni previste per tutti gli altri\nlavoratori, salvo per la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro\nche, per tutto il periodo di apprendistato, sarà pari all'1,55%, comprensivo\ndello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il\ncomputo del TFR.\n\n\n\nArt. 17 - Fondo FONCOOP.\n\n\n\nLe Parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione\nnell'ambito della progettazione formativa della impresa tramite il Fondo\nFONCOOP, ai sensi dell'art. 19, comma 7) della legge n. 2 del 28 gennaio\n2009.\n\n\n\nParte II - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE\n\n\n\nArt. 18 - Sfera di applicazione.\n\n\n\n1)\n\nL'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e\nmansioni previste dal CCNL della distribuzione cooperativa, ad eccezione del\nliv. 6) e della categoria di Quadro. Relativamente al liv. 1) di inquadramento\nsono escluse dal contratto di apprendistato quelle figure professionali per le\nquali viene richiesta una specifica abilitazione professionale certificata dal\nsuperamento di un esame di Stato e conseguente iscrizione ad albo\nprofessionale, nonché le seguenti figure professionali espressamente\nesemplificate nei profili di: capi contabili, analisti programmatori di\nsistema, analisti di procedura, data base administrator, capo Centro EDP. Le\nParti si danno atto che l'utilizzo del contratto di apprendistato per le\nqualifiche del liv. 1) non pregiudicherà i percorsi interni di carriera, che\ncontinueranno pertanto ad essere valorizzati.\n\n\n\n2)\n\nAi sensi dell'art. 3, comma 1), D.lgs. n. 167\u002F2011, potranno essere assunti\ncon contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa\ntra i 18 anni e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni per i\nsoggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del\nD.lgs. n. 226\u002F2005.\n\n\n\nArt. 19 - Durata dell'apprendistato.\n\n\n\nAi sensi dell'art. 4, comma 2), D.lgs. n. 167\u002F2011, salvo quanto previsto\ndal successivo art. 20, il periodo di apprendistato professionalizzante, tenuto\ndalle Parti conto del tipo di qualificazione da conseguire, non potrà superare\nle seguenti durate:\n\n\n\n- liv. 1: 36 mesi\n\n- liv. 2): 36 mesi\n\n- liv. 3S): 36 mesi\n\n- liv. 3): 36 mesi\n\n- liv. 4S): 36 mesi\n\n- liv. 4): 36 mesi\n\n- liv. 5): 36 mesi\n\n\n\nArt. 20 - Figure professionali dell'artigianato.\n\n\n\nAi sensi dell'art. 4, comma 2), D.lgs. n. 167\u002F2011, e quindi in deroga al\nprecedente art. 19 del presente Accordo, le Parti hanno individuato le figure\nprofessionali aventi contenuti di competenze omologhi e sovrapponibili a quelli\ndelle figure artigiane e per le quali quindi è possibile che i contratti di\napprendistato siano stipulati per una durata sino a 5 anni. Tali figure\nprofessionali sono quelle indicate nell'allegata tabella 2) che è da\nintendersi parte integrante del presente Accordo.\n\n\n\nArt. 21 - Durata, contenuti e modalità di erogazione\n\ndell'impegno formativo.\n\n\n\n1)\n\nLe Parti hanno convenuto di definire la durata e il contenuto del percorso\nformativo dell'apprendista assunto con contratto di apprendistato\nprofessionalizzante in relazione alla qualificazione da conseguire e quindi\nalla acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze. I requisiti,\nsia qualitativi che quantitativi, di tale formazione professionalizzante sono\nindicati nelle allegate tabelle 1) e 2), che devono intendersi come parte\nintegrante del presente Accordo.\n\n\n\n2)\n\nLa formazione a carattere professionalizzante può essere svolta sia sul\nlavoro, sia in aula, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza e\nstrumenti di “e-learning”, laddove in tal caso l'attività di\naccompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso\nmezzi di tele affiancamento o video comunicazione da remoto.\n\n\n\n3)\n\nIn assenza del libretto formativo la registrazione della formazione erogata,\nsia interna in affiancamento sia esterna, potrà avvenire anche attraverso\nsupporti informatici o fogli firma.\n\n\n\n4)\n\nLe Parti concordano che il periodo di formazione dovrà terminare di norma\n30 giorni prima della scadenza del contratto.\n\n\n\nParte III - CONTRATTI DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA\n\nE DIPLOMA PROFESSIONALE E DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA\n\n\n\nArt. 22 - Contratto di apprendistato per la qualifica\n\ne per il diploma professionale.\n\n\n\n1)\n\nAi sensi dell'art. 3, comma 1), D.lgs. n. 167\u002F2011, possono essere assunti\ncon contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale,\nanche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano\ncompiuto 15 anni e fino al compimento del 25° anno di età.\n\n\n\n2)\n\nLa durata del contratto, rimessa alla determinazione delle Parti in\nrelazione alla qualifica o al diploma da conseguire, non potrà essere\nsuperiore, per la sua componente formativa, a 3 anni ovvero 4 nel caso di\ndiploma quadriennale regionale.\n\n\n\n3)\n\nRelativamente ai profili formativi, le imprese si atterranno ai regolamenti\nadottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.\n\n\n\n4)\n\nLa modalità di erogazione della formazione aziendale sarà determinata\nall'interno dell'Ente bilaterale di cui al CCNL della distribuzione cooperativa\ne dovrà rispettare gli standard generali fissati dalle Regioni.\n\n\n\nArt. 23 - Apprendistato di alta formazione e ricerca.\n\n\n\n1)\n\nAi sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 167\u002F2011 possono essere assunti con\ncontratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un\ndiploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e\ndell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione\ntecnica superiore di cui all'art. 69 della legge n. 144\u002F1999, nonché per il\npraticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze\nprofessionali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.\n\n\n\n2)\n\nPer la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato e con\nriferimento ai soli profili che attengono alla formazione, le imprese si\natterranno alle normative regionali, in difetto delle quali il contratto potrà\nessere comunque attivato in forza delle convenzioni stipulate dalle singole\nimprese o dalle loro Associazioni con le Università, gli Istituti tecnici e\nprofessionali e le Istituzioni formative o di ricerca di cui all'art. 5, comma\n2), D.lgs. n. 167\u002F2011.\n\n\n\nParte IV - DISPOSIZIONI FINALI, RINVIO ALLA LEGGE E DECORRENZA\n\n\n\nArt. 24 - Disposizioni finali.\n\n\n\n1)\n\nLa disciplina del contratto di apprendistato di cui presente Accordo\nsostituisce integralmente quella contenuta nel CCNL di categoria, rimasta in\nvigore fino al 25 aprile 2012 ai sensi dell'art. 7, comma 7), D.lgs. n.\n167\u002F2011, e rispetto alla quale peraltro costituisce, nel suo complesso, una\ncondizione di miglior favore.\n\n\n\n2)\n\nLe Parti, nel darsi atto che il presente Accordo è stato sottoscritto nel\nrispetto dei principi enunciati dal D.lgs. n. 167\u002F2011 e in ottemperanza ai\nrinvii da questo disposti alla contrattazione collettiva nazionale, confermano\nche la disciplina dell'istituto dell'apprendistato costituisce materia\ndemandata esclusivamente alla contrattazione collettiva di livello nazionale e\nche, conseguentemente, ogni vigente accordo di 2° livello esclusivamente\ninerente alla disciplina dell'istituto stesso dovrà ritenersi non più\napplicabile e quindi automaticamente sostituito dal presente Accordo nazionale.\nSono fatte salve le disposizioni degli accordi integrativi che hanno\ndisciplinato la materia in attuazione del D.lgs. n. 276\u002F2003, in quanto\ncompatibili con le vigenti disposizioni di legge e del presente Accordo. Sono\nfatti salvi i contratti individuali di apprendistato stipulati prima della\nentrata in vigore del presente Accordo.\n\n\n\n3)\n\nQualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto\ndell'apprendistato a conclusione delle attuali trattative sulla riforma del\nmercato del lavoro, le Parti si impegnano ad incontrarsi per operare le\nnecessarie e opportune armonizzazioni e\u002Fo modificazioni ai contenuti del\npresente Accordo.\n\n\n\nChiarimento a verbale.\n\n\n\nLe Parti si danno atto che le norme del presente Accordo dovranno essere\narmonizzate, a livello territoriale, con le eventuali regolamentazioni delle\nprovince autonome di Trento e Bolzano, in materia di durata e formazione\ndell'apprendistato professionalizzante, previste in relazione alle speciali\ncompetenze assegnate alle predette province anche a seguito di accordi\ninterconfederali provinciali.\n\n\n\nArt. 25 - Rinvio alla legge.\n\n\n\nPer quanto non disciplinato dal presente Accordo, le Parti espressamente\nrinviano alle disposizioni di legge vigenti in materia e in particolare al\nTesto unico di cui al D.lgs. n. 167\u002F2011.\n\n\n\nArt. 26 - Decorrenza.\n\n\n\nIl presente Accordo, di cui parte integrante formano le allegate tabelle 1)\ne 2), il piano formativo e il modello di autocertificazione, decorre dalla data\nodierna e la relativa normativa sostituisce integralmente la corrispondente\ndisciplina del vigente CCNL di categoria.\n\n\n\nTabella 1)\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      profili\n        professionali\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      ore\n        complessive di formazione\n\n        comprensiva dell'offerta formativa pubblica\n\n        \n        \n      \n      durata\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      inquadramento finale al liv. 1):\n\n        \n        \n\n        - approfondita conoscenza professionale\n\n        tecnico-scientifica e responsabilità \n\n        gestionale;\n\n        - capacità di trasmissione di competenze \n\n        professionali;\n\n        - coordinamento e controllo di importanti \n\n        strutture aziendali;\n\n        \n        \n      \n      260 ore\n\n        (per gli apprendisti in possesso\n\n        di diploma di istruzione superiore\n\n        di 2° livello, grado o laurea universitaria,\n\n        220 ore)\n      \n      36\n\n        mesi\n      \n    \n    \n      inquadramento finale al liv. 2):\n\n        \n        \n\n        - approfondita conoscenza tecnico­-organizzativa\n        \n\n        con responsabilità organizzativa funzionale \n\n        di negozi, reparti o singoli uffici;\n\n        - capacità di trasmissione competenze \n\n        professionali;\n\n        - elevata abilità professionale \n\n        e\u002Fo autonomia operativa;\n\n        \n        \n      \n      240 ore\n\n        (per gli apprendisti in possesso\n\n        di diploma di istruzione superiore\n\n        di 2° livello, grado o laurea universitaria,\n\n        200 ore)\n      \n      36\n\n        mesi\n      \n    \n    \n      inquadramento finale al liv. 3S):\n\n        \n        \n\n        - specifiche competenze tecniche e adeguate \n\n        capacità di esecuzione pratica;\n\n        - capacità di coordinamento e di trasmissione \n\n        di competenze professionali;\n\n        \n        \n      \n      220 ore\n      \n      36\n\n        mesi\n      \n    \n    \n      inquadramento finale al liv. 3):\n\n        \n        \n\n        - particolari conoscenze tecniche con capacità \n\n        tecnico-pratica;\n\n        - capacità di coordinamento e trasmissione \n\n        di competenze professionali;\n\n        \n        \n      \n      210 ore\n      \n      36 \n\n        mesi\n      \n    \n    \n      inquadramento finale al liv. 4S):\n\n        \n        \n\n        - specifiche conoscenze tecniche e particolari \n\n        capacità tecnico-pratiche;\n\n        - capacità di coordinamento e trasmissione \n\n        di competenze professionali;\n\n        \n        \n      \n      190 ore\n      \n      36 \n\n        mesi\n      \n    \n    \n      inquadramento al liv. 4):\n\n        \n        \n\n        - normali conoscenze tecniche con capacità \n\n        tecnico-pratiche;\n\n        \n        \n      \n      180 ore\n      \n      36 \n\n        mesi\n      \n    \n    \n      inquadramento finale al liv. 5): \n\n        \n        \n\n        - semplici conoscenze pratiche\n      \n      160 ore\n      \n      36 \n\n        mesi\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\nTabella 2)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      tipologie di profilo\n      \n      qualifiche omologhe\n\n        a quelle artigiane\n      \n      du\n\n        ra\n\n        ta\n\n        \n      \n      ore complessive\n\n        di formazione professionalizzante\n\n        comprensive della offerta formativa\n\n        pubblica\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      vendita e funzioni ausiliarie\n      \n      - macellaio specializzato \n\n        provetto\n\n        - gastronomo preparatore\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        48 mesi\n      \n      inquadramento finale al liv. 3):\n\n        \n        \n\n        - 280 ore di formazione\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      - gastronomo preparatore \n\n        - salumiere banconiere \n\n        - addetto qualificato \n\n        al banco del pesce\n\n        - addetto qualificato \n\n        al banco carni\n\n        \n        \n      \n      \n        \n        \n\n        48 mesi\n      \n      \n        \n\n        inquadramento finale al liv. 4S):\n\n        \n        \n\n        - 240 ore di formazione \n\n        (funzione di coordinamento)\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      - addetti di macelleria,\n\n        gastronomia, salumeria,\n\n        formaggi, panetteria,\n\n        pasticceria, cucina \n\n        e pescheria\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        42 mesi\n      \n      \n        \n\n        inquadramento finale al liv. 4):\n\n        \n        \n\n        - 210 ore di formazione\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        servizio\n      \n      \n        \n\n        - disegnatore tecnico\n      \n      48 mesi\n\n        \n        \n      \n      inquadramento finale al liv. 3):\n\n        \n        \n\n        - 280 ore di formazione\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        manutenzione\u002F assistenza\n      \n      \n        \n\n        - operaio specializzato \n\n        provetto (frigorista,\n\n        elettricista-\n\n        \n\n        impiantista,\n\n        meccanico-\n\n        \n\n        motorista)\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        48 mesi\n      \n      inquadramento finale al liv. 3S):\n\n        \n        \n\n        - 300 ore di formazione\n\n        \n        \n\n        inquadramento finale al liv. 3):\n\n        \n        \n\n        - 280 ore di formazione\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        - operaio specializzato \n\n        provetto autista\n\n        consegnatario\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        48 mesi\n      \n      \n        \n\n        inquadramento finale al liv. 3):\n\n        \n        \n\n        - 280 ore di formazione\n\n        \n        \n\n        inquadramento finale al liv. 4):\n\n        \n        \n\n        - 200 ore di formazione\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        logistica\n      \n      \n        \n\n        - addetti alle operazioni \n\n        di preparazione \n\n        e movimentazione, trasporto \n\n        e consegna merci\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        42 mesi\n      \n      \n        \n\n        inquadramento finale al liv. 4):\n\n        \n        \n\n        - 200 ore di formazione\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      - specialisti\n\n        logistica\u002F\n\n        \n\n        controllo qualità\n      \n      48 mesi\n      \n      inquadramento finale al liv. 2):\n\n        \n        \n\n        - 340 ore di formazione\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\nPIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)\n\n\n\nPFI relativo all'assunzione del\u002Fla sig.\u002Fra:\n\n\n\nAZIENDA\n\n\n\nragione sociale\n\nsede (indirizzo)\n\nCAP (comune)\n\npartita IVA codice fiscale\n\ntelefono fax\n\ne-mail\n\nlegale rappresentante (nome e cognome)\n\n\n\nAPPRENDISTA\n\n\n\ndati anagrafici\n\ncognome nome\n\ncodice fiscale\n\ncittadinanza\n\nscadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)\n\nnato\u002Fa a il\n\nresidenza prov.\n\nvia\n\ntelefono fax\n\ndomicilio (se diverso dalla residenza) prov.\n\nvia\n\ntelefono fax\n\ne-mail\n\ndati relativi alle esperienze formative e di lavoro\n\ntitoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione\n\nnon conclusi\n\n\n\n\n\nesperienze lavorative\n\nperiodi di apprendistato precedentemente svolti dichiarati\n\ndal dipendente nella autocertificazione sottoscritta appositamente dal\ndipendente stesso:\n\n\n\n1) dal al\n\n2) dal al\n\n3) dal al\n\n4) dal al\n\n\n\nFormazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato:\n\n\n\na)\n\nb)\n\nc)\n\nd)\n\n\n\nAspetti normativi.\n\n\n\ndata di assunzione\n\nqualifica ai fini contrattuali, da conseguire\n\ndurata\n\ncategoria\u002Flivello di inquadramento iniziale\n\ncategoria\u002Flivello di inquadramento finale\n\n\n\nTUTOR\n\n\n\ntutor aziendale sig.\u002Fra\n\ncategoria\u002Flivello di inquadramento\n\nanni di esperienza\n\n\n\nContenuti formativi\n\n\n\nAree tematiche aziendali\u002Fprofessionali\n\n\n\nIl PFI ha lo scopo di delineare le competenze tecnico-professionali e\nspecialistiche coerenti con la qualifica professionale, ai fini contrattuali,\nda conseguire.\n\nIn questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro\nrelativi al rischio specifico e dei mezzi di protezione individuali, propri\ndella figura professionale, nonché i temi della innovazione di prodotto,\nprocesso e contesto. La formazione indicata nel presente PFI è quella da\nattestare nell'apposito modulo.\n\nIndicare le competenze tecnico-professionali e specialistiche ritenute\nidonee per la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da conseguire:\n\n\n\n1)\n\n2)\n\n3)\n\n4)\n\n5)\n\n6)\n\n7)\n\n\n\nArticolazione e modalità di erogazione della formazione (è possibile\nbarrare più opzioni):\n\n\n\n( ) “on the job”\n\n( ) affiancamento\n\n( ) esercitazioni di gruppo\n\n( ) testimonianze\n\n( ) “action learning”\n\n( ) visite aziendali\n\n( ) ( altro)\n\n\n\ndata\n\n\n\nfirma apprendista\n\n\n\nfirma\u002Ftimbro azienda\n\n\n\nAPPENDICE\n\n\n\nAttestazione dell'attività formativa.\n\n\n\nDATI APPRENDISTA\n\n\n\nnome e cognome\n\ncodice fiscale\n\nluogo di nascita\n\ndata di nascita\n\nresidente in\n\nvia\n\ntitolo di studio\n\nassunto in apprendistato professionalizzante dal al\n\nper conseguire la qualifica di\n\n\n\nDATI IMPRESA\n\n\n\nragione sociale\n\nindirizzo\n\ntelefono fax\n\ne-mail\n\nnominativo del tutor aziendale\n\nformazione effettuata durante il contratto di apprendistato\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      competenze\n        generali\u002Fspecifiche\n\n        - insegnamento (con riferimento al PFI)\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      durata\n\n        in ore\n\n        \u002Fperiodo\n\n        \n        \n      \n      modalità adottata\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      firma tutor\n\n        e apprendista\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n\n        ore \n\n        periodo \n      \n      ( ) on\n        the job\n\n        ( ) affiancamento\n\n        ( ) altro\n\n        \n        \n      \n      tutor\u002F\n        referente\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        apprendista\n\n        \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        ore \n\n        periodo \n      \n      ( ) on\n        the job \n\n        ( ) affiancamento\n\n        ( ) altro\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        tutor\u002F referente\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        apprendista\n\n        \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n\n        ore \n\n        periodo \n      \n      ( ) on\n        the job \n\n        ( ) affiancamento \n\n        ( ) altro\n\n        \n        \n      \n      tutor\u002F\n        referente\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        apprendista\n\n        \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n\n        totale \n\n        ore \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nfirma tutor\u002Freferente aziendale\n\n\n\ntimbro e firma dell'azienda\n\n\n\nfirma apprendista\n\n\n\ndata\n\n\n\nautocertificazione del dipendente\n\n\n\nIl sottoscritto\n\ndichiara\n\ndi avere svolto i seguenti periodi di apprendistato con la relativa\nformazione:\n\n\n\n1) dal al\n\n2) dal al\n\n3) dal al\n\n4) dal al\n\n5) dal al\n\n6) dal al\n\n7) dal al\n\n8) dal al\n\n\n\ndata\n\n\n\nfirma apprendista\n\n\n\nfirma\u002Ftimbro azienda",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"trainingfund","9) Le Parti individuano in FON-COOP (Fon","9)\n\nLe Parti individuano in FON-COOP (Fondo paritetico interprofessionale per la\nformazione continua per le imprese cooperative) il Fondo cui le imprese faranno\nriferimento per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al\nfinanziamento di programmi per la formazione continua.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"pensionfund","Art. 15 - Fondo di previdenza complement","Art. 15 - Fondo di previdenza complementare.\n\n\n\n1)\n\nPremesso che PREVICOOPER è il fondo di previdenza complementare, costituito\ndalle parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 29 novembre\n1996 (vedi Statuto del Fondo - allegato 5), destinato ai lavoratori dipendenti\nda imprese della distribuzione cooperativa, le Parti convengono che il\ncontributo inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello\n0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei\ndatori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota\nassociativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i\ntermini e le modalità di seguito elencati:\n\n\n\n-dal 1° gennaio 2005 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per\nogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05% della retribuzione utile per il\ncomputo del TFR;\n\n-dal 1° gennaio 2006 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per\nogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,55% della retribuzione utile per il\ncomputo del TFR.\n\n\n\n2)\n\nLa contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.\n\n\n\n3)\n\nViene stabilito l'obbligo di effettuare un versamento al momento della\nadesione al Fondo, a titolo di iscrizione, pari ad € 15,50 di cui € 3,62 a\ncarico del dipendente, le cui modalità di esecuzione sono definite dal\nregolamento del Fondo.\n\n\n\n4)\n\nDestinatari di PREVICOOPER sono i lavoratori dipendenti, assunti con\ncontratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato,\ncosì come previsto dall'art. 78 del CCNL, nonché i lavoratori assunti a tempo\ndeterminato, ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa\nabbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno, delle imprese\nrientranti nella sfera di applicazione del CCNL della Distribuzione\ncooperativa, nonché delle imprese o rilevanti rami di azienda acquisiti da\nparte di imprese della distribuzione cooperativa nei limiti di cui all'allegato\n5) del CCNL sottoscritto in data 3 dicembre 1994 e successive modifiche e\u002Fo\nconferme, nonché i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui agli accordi\nstipulati in data 2 luglio e 9 settembre 1998 dalle Associazioni cooperative\n(ANCD LEGACOOP, FEDERCONSUMO CCI) e dalle OO.SS. (FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e\nUILTuCS-UIL).\n\n\n\n5)\n\nLe Parti concordano che:\n\n\n\na)ai lavoratori nuovi assunti venga consegnato il materiale di informazione\ndi PREVICOOPER e la scheda di adesione al Fondo;\n\nb) ai lavoratori assunti a tempo determinato, iscritti a PREVICOOPER, venga\nfornito, ad ogni eventuale riassunzione, il modulo di riattivazione della\ncontribuzione al Fondo medesimo.\n\n\n\n6)\n\nIl materiale informativo consegnato sarà a carico del Fondo.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"contracttrial","Art. 42 - Periodo di prova. 1) La durata","Art. 42 - Periodo di prova.\n\n\n\n1)\n\nLa durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti\nlimiti:\n\n\n\n- Quadri e liv. 1): 150 giorni\n\n- livv. 2) e 3): 60 giorni\n\n- livv. 4) e 5): 45 giorni\n\n- liv. 6): 30 giorni\n\n\n\n2)\n\nAi sensi dell'art. 1, legge n. 9 del 2009, il periodo indicato per Quadri e\nliv. 1) deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i\nrestanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.\n\n\n\n3)\n\nDurante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere\ninferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica alla quale il\nlavoratore stesso è stato attribuito.\n\n\n\n4)\n\nDurante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere rescisso in\nqualsiasi momento, da una parte e dall'altra, senza preavviso. In tale caso\nspettano al lavoratore il TFR, i ratei di ferie e delle mensilità\nsupplementari, calcolati per 12simi in base ai mesi di servizio prestati in\ncooperativa, computandosi per mese intero le frazioni di mese superiori ai 15\ngiorni.\n\n\n\n5)\n\nTrascorso il periodo di prova senza che nessuna delle Parti abbia dato\nregolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata e il\nperiodo sarà computato nell'anzianità di servizio.\n\n\n\nDichiarazione a verbale.\n\n\n\nLe Parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo\ncostituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a\ntutti i precedenti CCNL del settore.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"jobclassifaction1","Titolo XII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONA","Titolo XII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\n\n\n\nSezione I - NORME GENERALI\n\n\n\nArt. 43 - Inquadramento.\n\n\n\n1)\n\nI lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica, fondata su\ndeclaratorie e profili, articolata in livelli, in ciascuno dei quali sono\ncomprese diverse categorie di lavoratori anche se, agli effetti delle norme di\nlegge o delle disposizioni contrattuali, mutualistiche, previdenziali e simili,\nprevedono, allo stato, trattamento differenziato.\n\n\n\n2)\n\nAi singoli livelli corrispondono altrettanti livelli di retribuzione minima\ntabellare nazionale, di cui ai successivi artt. 185 e 187.\n\n\n\n3)\n\nLa declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche e i\nrequisiti per l'inquadramento delle mansioni nel livello stesso.\n\n\n\n4)\n\nI profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto\nprofessionale delle mansioni in essi considerate e hanno valore\nesemplificativo.\n\n\n\n5)\n\nPer le mansioni non rappresentate nei profili, l'inquadramento sarà\neffettuato sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili\ndelle qualifiche indicate in ciascun livello.\n\n\n\nChiarimento a verbale.\n\n\n\n1)\n\nLe Parti ribadiscono che la nuova classificazione unica non modifica le\nnorme contenute nel CCNL 1° gennaio 1971 e nei CCNL precedenti per i relativi\nperiodi in vigore, riguardanti i diversi trattamenti del personale con mansioni\nimpiegatizie e del personale con mansioni non impiegatizie.\n\n\n\n2)\n\nI diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro\nefficacia sia nell'ambito di ciascun istituto e delle singole norme, che\nnell'ambito dell'intero contratto.\n\n\n\n3)\n\nLa nuova classificazione, pertanto, non modifica le sfere di applicazione di\nleggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra\nmansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate\nnel CCNL 1° gennaio 1971, quali il trattamento per richiamo alle armi,\nl'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra\nnormativa in vigore ed emananda.\n\n\n\n4)\n\nL'istituzione del livello QQQuadri nella classificazione, salvo quanto\nstabilito dalla legge 13 maggio 1985 n. 190 e dalle norme della successiva\nsezione II del presente titolo, non comporta per essi modificazioni alla\napplicazione delle norme per il personale con mansioni impiegatizie.\n\n\n\n5)\n\nDichiarazione a verbale in materia di sfera di applicazione\n\ne di classificazione del personale.\n\n\n\n6)\n\nLe Parti convengono altresì sulla necessità di procedere a un\napprofondimento finalizzato alla integrazione della sfera di applicazione del\npresente CCNL e della classificazione generale del personale. In particolare,\nterranno in considerazione le figure emergenti dei vari settori.\n\n\n\nArt. 44 - Livelli di inquadramento.\n\n\n\nQuadri.\n\n\n\nI requisiti di appartenenza alla categoria dei Quadri sono definiti alla\nsuccessiva sezione II del presente titolo.\n\n\n\nLivello 1).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori, inseriti nei diversi servizi\naziendali, dotati di necessaria competenza professionale accompagnata da\nnotevole esperienza di lavoro acquisita anche nell'esercizio della funzione\nstessa, ai quali sono affidate mansioni che implicano la responsabilità\ngestionale e\u002Fo il coordinamento e il controllo delle attività di importanti\nstrutture aziendali, disponendo dei necessari poteri per l'attuazione delle\ndirettive loro impartite.\n\n\n\nProfili.\n\n\n\n1)\n\nLavoratori responsabili dell'andamento funzionale e organizzativo di una\ngrande unità di vendita che, nell'ambito delle politiche aziendali e delle\nprocedure stabilite e nel rispetto delle disposizioni di legge, assicurano la\nrazionale gestione del punto di vendita. Esempio:\n\n\n\n- responsabili di negozio.\n\n\n\n2)\n\nLavoratori che, nell'ambito della propria attività e sulla base delle\ndirettive ricevute, svolgono, con autonomia operativa, rilevanti compiti di\nelaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi e\u002Fo\ntecnici, coordinando, se necessario, l'attività di altri lavoratori o uffici\nposti alle loro dipendenze, o lavoratori che svolgono compiti di coordinamento\ne controllo della corretta contabilizzazione dei fatti amministrativi, della\npreparazione dei bilanci infrannuali e annuali e della tenuta dei libri\ncontabili. Esempi:\n\n\n\n- capi di un ufficio autonomo\n\n- capi contabili\n\n\n\n3)\n\nLavoratori che, in base alle indicazioni ricevute e alla valutazione dei\ndati a loro forniti, effettuano acquisti di rilevante impegno e\u002Fo complessità\nin relazione alla entità, alla estensione della gamma merceologica e dei\nfornitori, tali da richiedere specifiche conoscenze tecniche relative al\nsettore merceologico di competenza e alle tecniche di vendita della\ncooperativa; i suddetti lavoratori impostano e concludono le relative\ntrattative, definiscono i fornitori, le condizioni e le clausole di acquisto,\npartecipano alla definizione delle scelte della gamma merceologica insieme alle\ncooperative.\n\n\n\nEsempio:\n\n\n\n- compratori\n\n\n\n4)\n\nLavoratori con responsabilità tecnica e organizzativa che dirigono e\ncoordinano l'attività di un magazzino di settore merceologico con\narticolazione di funzioni organizzative interne sufficientemente autonome e che\ncoordinano almeno 2 responsabili di settori organizzativi interni e assicurano,\nnel rispetto delle direttive e delle procedure stabilite, la razionale gestione\ndelle varie fasi di attività del magazzino. Esempio:\n\n\n\n- capi magazzinieri\n\n\n\n5)\n\nLavoratori che, nell'ambito della propria attività di intervento sui punti\ndi vendita e sulla base di indicazioni ricevute dai responsabili dei settori di\nappartenenza, hanno la responsabilità di elaborare, con relativa autonomia,\nprogrammi operativi e di dare ad essi pratica attuazione, con apporti tecnici\ndiretti, nell'ambito delle linee di politica aziendale stabilite nei vari\nsettori, assicurandone la corretta applicazione. Esempio:\n\n\n\n- assistenti di direzione: commerciale, personale, strutture etc.\n\n\n\n6)\n\nLavoratori che, coordinati dal responsabile di negozio di cui all'ex liv.\n1S) o Quadri, sotto la propria responsabilità, coordinano e controllano\nl'andamento funzionale e organizzativo del settore “food e non food” a\ngamma merceologica completa. Esempio:\n\n\n\n- capi settori di negozio\n\n\n\n7)\n\nLavoratori responsabili dell'andamento funzionale e organizzativo del\nreparto di ipermercato loro affidato, di rilevante impegno in relazione alla\ncomplessità organizzativa, alla entità e alla estensione della gamma\nmerceologica e del numero dei fornitori, che operano sulla base delle direttive\ndel capo diretto gestendo la contrattualistica degli acquisti e sono\nresponsabili degli obiettivi concordati di vendita, di servizio, dei costi e\ndel margine del reparto di competenza. Sono altresì responsabili della\norganizzazione, della gestione, sviluppo delle risorse umane, assicurando il\nrispetto delle procedure aziendali e delle norme di legge di propria\ncompetenza. Esempio:\n\n\n\n- capi reparto ipermercato\n\n\n\n8)\n\nLavoratori adibiti al Centro elettronico di elaborazione dati che studiano e\ndefiniscono le funzioni aziendali individuandone i flussi informativi e le\ncorrelazioni logiche, semplificandone le fasi di realizzazione; studiano il\ndimensionamento dell'hardware; studiano, sperimentano e gestiscono il software\ndi base. Esempio:\n\n\n\n- analista programmatore di sistema\n\n\n\n9)\n\nLavoratori che studiano, definiscono e descrivono le funzioni logiche delle\napplicazioni; definiscono nei vari aspetti gli archivi sui supporti\ndell'elaboratore e i flussi; concordano con l'utente i documenti di input e di\noutput; definiscono i diagrammi di flusso della procedura; producono tutta la\ndocumentazione necessaria per i programmatori, predisponendo, se del caso, le\nrelative misure organizzative e assegnando ai programmatori i compiti per la\nrealizzazione dei programmi; effettuano il test della intera procedura prima\ndel rilascio al settore operativo. Esempi:\n\n\n\n- analisti di procedura;\n\n- analisti che svolgano anche funzioni di programmatore;\n\n-analisti responsabili di area applicativa con compiti di coordinamento e\npianificazione di gruppi di analisti del liv. 2) e\u002Fo programmatori.\n\n\n\n10)\n\nLavoratori responsabili della validità della integrità della catalogazione\ne dell'aggiornamento dei dati contenuti in un “data-base”. Esempio:\n\n\n\n- data-base administrator\n\n\n\n11)\n\nLavoratori che sovrintendono al personale addetto all'elaboratore operante\nin multiprogrammazione e in teleprocessing locale e remoto, compreso RJE,\nnonché alle unità periferiche ad esso collegate e alle apparecchiature\nausiliarie; schedulano i lavori sull'elaboratore con la diretta responsabilità\ndella produzione dei risultati in tempo utile; sovrintendono alla gestione dei\nterminali remoti (a distanza); predispongono e aggiornano le procedure per\nl'esecuzione dei lavori. Lavoratori che, in possesso di notevole conoscenza\ndelle tecniche della elaborazione elettronica dei dati e di sufficiente\nesperienza acquisita nel campo scientifico, sono responsabili dell'andamento\nfunzionale e organizzativo del Centro EDP. Esempi:\n\n\n\n- capo Centro EDP\n\n- responsabili di settore operativo EDP\n\n- responsabili sala macchine\n\n\n\nLivello 2).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto che\nsvolgono compiti, che possono anche essere di coordinamento e di controllo, per\ni quali è richiesta una adeguata competenza professionale accompagnata da\nnotevole esperienza di lavoro acquisita anche nell'esercizio della funzione\nstessa.\n\n\n\nProfili.\n\n\n\n1)\n\nLavoratori responsabili dell'andamento di strutture di vendita non previsti\nai livelli superiori che, nel rispetto delle disposizioni di legge, nonché\nnell'ambito delle politiche e delle procedure stabilite, assicurano la\nrazionale gestione del punto di vendita. Esempi:\n\n\n\n- responsabili di negozio\n\n- ispettori alle vendite\n\n\n\n2)\n\nLavoratori specializzati e\u002Fo con requisiti e capacità professionali\ntecnico-organizzative comunque conseguiti che, in base alle indicazioni del\nloro diretto superiore, hanno la responsabilità funzionale dei reparti di una\ngrande struttura di vendita di cui all'ex liv. 1S) o Quadro, per la cui\nattività e funzionalità necessitano di superfici, strutture e addetti (sia\nd’ordine che specializzati) di ragguardevole entità e numero e comunque quei\nlavoratori che dirigono strutture di reparto o di area merceologica che, per\nnumero di addetti e\u002Fo complessità e quantità delle attività, sono\nobiettivamente assimilabili alle strutture di reparto di cui sopra, quali i\nreparti di macelleria aventi tali caratteristiche. Esempio:\n\n\n\n- capi reparto\n\n\n\n3)\n\nLavoratori con responsabilità tecnica e organizzativa delle attività di\nmagazzino relative al proprio settore i quali, anche coordinando altri\nlavoratori, provvedono, con l'osservanza dei metodi e delle procedure\nstabilite, al controllo della qualità e della quantità delle merci in arrivo\ne in partenza, curando la compilazione delle prescritte documentazioni e\nprovvedono, ove necessario, alla reintegrazione dell'assortimento della gamma\nmerceologica. Esempio:\n\n\n\n- magazzinieri consegnatari\n\n\n\n4)\n\nLavoratori che, sulla base di indicazioni generali e anche avvalendosi di\nprocedure esistenti, provvedono, nell'ambito della loro attività, all'analisi,\nal controllo e alla imputazione di fatti amministrativi e contabili, formulano\nsituazioni preventive e consuntive necessarie alla stesura di risultanze\neconomiche e patrimoniali, oppure effettuano analisi, controllo e sintesi della\nsituazione delle partite di rilevante entità e complessità relative a tutte\nle voci del piano dei conti, disponendo gli interventi tecnici idonei alla\nrettifica e all'aggiornamento delle voci medesime, dei documenti, delle\nscritture e delle situazioni contabili; lavoratori che, con equivalente\ncontenuto professionale, svolgono anche compiti di coordinamento e controllo\ndell'attività dell'ufficio a cui sono preposti. Esempi:\n\n\n\n- contabili con mansioni di concetto\n\n- capi ufficio\n\n\n\n5)\n\nLavoratori che, in base alle indicazioni ricevute e a metodologie esistenti,\nnell'ambito del proprio Centro di attività e attenendosi ad istruzioni loro\nimpartite relative ai criteri di scelta dei fornitori, a clausole e condizioni\nda applicare, effettuano approvvigionamenti che richiedono il possesso di\nadeguate conoscenze merceologiche nonché, ove richiesto, assistono e\ncollaborano con i compratori di cui al liv. 1). Esempio:\n\n\n\n- compratori\n\n\n\n6)\n\nLavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a procedure\nesistenti, eseguono e controllano da consolle e\u002Fo video i vari cicli di lavoro\ndell'elaboratore, assicurando la regolarità del ciclo di elaborazione con\ninterventi di ordine di rettifica, stabilendo le priorità delle elaborazioni\nda eseguire e coordinando il lavoro degli altri operatori. Lavoratori che, in\nbase alle istruzioni ricevute o con riferimento alle metodologie esistenti,\npredispongono i programmi di lavoro sull'elaboratore. Esempi:\n\n\n\n- capi turno operatori;\n\n-operatori con conoscenza delle procedure e con autonomia gestionale.\n\n\n\n7)\n\nLavoratori che, sulla base di documentazione ricevuta dall'analista, con\nriferimento a metodologie esistenti, scrivono e codificano i programmi nel\nlinguaggio di programmazione; compongono i relativi diagrammi e la\ndocumentazione necessaria; eseguono i test di prova controllandone i risultati;\neseguono modifiche e migliorie ai programmi esistenti e\u002Fo partecipano alla\nstesura delle procedure e alla formazione dell'utente. Esempio:\n\n\n\n- programmatori\n\n\n\n8)\n\nLavoratori addetti a mansioni che permettono l'acquisizione di conoscenze\ntecnico-pratiche necessarie per svolgere mansioni di livello superiore per un\nperiodo massimo di 18 mesi. Esempio:\n\n\n\n- analisti di sistema o di procedura in training etc.\n\n\n\n9)\n\nLavoratori responsabili a livello funzionale e organizzativo del reparto di\nipermercato loro affidato che svolgono compiti operativamente autonomi sulla\nbase di specifiche direttive del capo diretto, attenendosi a istruzioni loro\nimpartite relative alle scelte dei fornitori, a clausole e condizioni da\napplicare e che gestiscono in tale ambito, anche parzialmente, la\ncontrattualistica degli acquisti. Sono responsabili degli obiettivi assegnati\ndi vendite, di servizio, dei costi e del margine di competenza; sono\nresponsabili altresì dell’organizzazione del lavoro e della gestione delle\nrisorse umane e assicurano il rispetto delle procedure aziendali e delle norme\ndi legge per quanto di competenza. Esempio:\n\n\n\n- capi reparto di ipermercato\n\n\n\nLivello 3).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto e con\nfunzioni per le quali si richiede una adeguata preparazione professionale,\nnonché i lavoratori che compiono lavori e operazioni la cui esecuzione\nrichiede specifiche conoscenze tecniche e adeguate capacità di esecuzione\npratica comunque acquisite.\n\n\n\nParametro 180.\n\n\n\nProfili.\n\n\n\n1)\n\nLavoratori inquadrati al liv. 3) sulla base della specifica declaratoria ai\nquali, oltre alle mansioni previste dal proprio profilo professionale, vengono\naffidate con carattere di continuità funzioni di coordinamento di più\nlavoratori anche di pari livello e di raccordo con il superiore diretto.\nEsempio:\n\n\n\n- coordinatori\n\n\n\n2)\n\nLavoratori che, oltre a possedere le caratteristiche del profilo 3) del liv.\n3) (parametro 167) e svolgere le relative mansioni (frigorista,\nelettricista-impiantista, meccanico-motorista), compiono - con maggiore\nabilità professionale e autonomia operativa, espressione di particolari,\nspecifiche competenze - lavori che presuppongono comprovate conoscenze di\ntecnologie avanzate relative al funzionamento di impianti e macchinari\ncomplessi, coordinando anche altri lavoratori. Esempio:\n\n\n\n- operai specializzati provetti\n\n\n\n3)\n\nLavoratori di cui al profilo professionale 4) del liv. 3) (parametro 167)\nche coordinano almeno 2 macellai provetti. Esempio:\n\n\n\n- capi reparto macelleria\n\n\n\nParametro 167.\n\n\n\nProfili.\n\n\n\n1)\n\nLavoratori con formazione specifica relativa allo svolgimento di lavori o\nfunzioni che si esplicano attraverso procedure e tecniche definite.\n\n\n\n2)\n\nLavoratori adibiti a compiti di guida, controllo e coordinamento di reparto\no squadra con apporti tecnici e pratici.\n\n\n\n3)\n\nLavoratori che sanno eseguire correttamente e in autonomia le operazioni\ninerenti alla loro specializzazione per la cui esecuzione occorre la relativa\ncapacità tecnico-pratica. Esempi:\n\n\n\n-magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita;\n\n-operaio specializzato provetto (frigorista, elettricista-impiantista,\nmeccanico-motorista);\n\n-gastronomo preparatore.\n\n\n\n4)\n\nLavoratori con adeguate e specifiche capacità professionali acquisite\nmediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica che, in autonomia\noperativa, nell'ambito delle mansioni e procedure assegnate, svolgono con\nperizia tutte le fasi di lavoro quali taglio, disossatura, sfesatura,\nrimondatura, taglio a filo (a mano o a macchina), presentazione in vassoio,\nrifilatura dei tagli e confezionamento. Esempio:\n\n\n\n- macellaio specializzato provetto\n\n\n\n5)\n\nLavoratori che, in base alle indicazioni ricevute, hanno la responsabilità\ntecnico-organizzativa del reparto loro affidato.\n\nEsempio:\n\n\n\n- capi reparto\n\n\n\n6)\n\nLavoratori che conducono prevalentemente autoarticolati, autotreni o\nequivalenti mezzi pesanti. In sede aziendale si darà pratica attuazione al\npassaggio di livello, previa verifica dell'esistenza delle condizioni di cui\nsopra. Esempio:\n\n\n\n- autista consegnatario.\n\n\n\n7)\n\nLavoratori responsabili di negozio con funzioni di vendita e che coordinano\nun massimo di 8 addetti. Esempi:\n\n\n\n- gerenti o gestori\n\n- capi negozio\n\n\n\nNota.\n\n\n\nIn sede locale tra le parti competenti si conviene di esaminare casi\nspecifici che giustifichino il passaggio al liv. 2).\n\n\n\nNota a verbale.\n\n\n\nPer la particolare attività svolta dai gerenti o gestori delle cooperative\ndelle province di Trento e Bolzano, la determinazione dell'esatto inquadramento\nè demandata a livello provinciale.\n\n\n\n8)\n\nLavoratori che, in base alle norme in uso nel loro campo di attività,\nsvolgono compiti di segreteria, redigono corrispondenza anche avvalendosi di\nappunti stenografici, raccolgono, curandone l'archiviazione, dati e documenti,\nselezionandoli e ordinandoli per corredare pratiche o per trasmettere\ninformazioni.\n\nEsempio:\n\n\n\n- segretari di direzione con mansioni di concetto.\n\n\n\n9)\n\nLavoratori che, con sufficiente apporto di apprezzamento e di iniziativa\npropria, nell'ambito di procedure operative relative al sistema contabile\nadottato nello specifico campo di competenza, rilevano e sviluppano dati anche\ndiversi per l'elaborazione di situazioni riepilogative o rendiconti,\neffettuando anche l'imputazione ai conti, nonché interventi operativi sulle\nposizioni contabili dei clienti, fornitori etc. ed eseguendo, se del caso,\noperazioni di cassa con effettuazione delle relative scritturazioni\ncontabili.\n\nEsempio:\n\n\n\n- contabili\u002Fimpiegati amministrativi.\n\n\n\n10)\n\nLavoratori che effettuano, in base a precise istruzioni e secondo schemi\npreordinati, la preparazione e l'avviamento dell'elaboratore elettronico;\nseguono le fasi operative e coadiuvano l'operatore consollista nella gestione\ndella consolle e\u002Fo video; conducono il macchinario ausiliario.\n\nEsempio:\n\n\n\n- operatori di sistema di elaborazione elettronica dei dati.\n\n\n\n11)\n\nLavoratori addetti a mansioni che permettono l'acquisizione di conoscenze\nteorico-pratiche necessarie a svolgere mansioni di livello superiore per un\nmassimo di 18 mesi.\n\nEsempio:\n\n\n\n- programmatori junior.\n\n\n\n12)\n\nLavoratori che, nell'ambito delle procedure stabilite, effettuano il filtro\ne la preparazione di tutti i documenti da passare in perforazione e\u002Fo\nregistrazione elettronica e ne curano la distribuzione agli addetti alla\nperforazione e\u002Fo registrazione elettronica in modo funzionale alla\norganizzazione del lavoro e\u002Fo effettuano il filtro, il controllo di merito e lo\nsmistamento ai vari utenti dei documenti in uscita dal calcolatore,\narchiviandone in maniera sistematica le copie di competenza dell'azienda.\n\nEsempio:\n\n\n\n- codificatori addetti al filtro documenti.\n\n\n\n13)\n\nLavoratori che, con comprovata esperienza nella attività specifica, hanno\nla responsabilità dei controlli qualitativi e quantitatividel ricevimento\nmerci, sistemazione e suddivisione per l'allestimento e lo stoccaggio delle\nstesse, riordino e gestione dei resi e curano la relativa documentazione\namministrativa.\n\nEsempio:\n\n\n\n- ricevitore responsabile merci di ipermercato.\n\n\n\n14)\n\nLavoratori addetti agli uffici amministrativi, tecnici e commercialiche, con\nsufficiente apporto di apprezzamento e di iniziativa propria nell'ambito di\nprocedure operative definite, svolgono attività e mansioni di concetto.\n\nEsempio:\n\n\n\n- impiegati di concetto.\n\n\n\nLivello 4).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni o lavori\nche richiedono adeguata preparazione professionale acquisita con la necessaria\nesperienza di lavoro.\n\n\n\nParametro 155.\n\n\n\nProfili.\n\n\n\n1)\n\nLavoratori ai quali, oltre alle mansioni previste dal proprio profilo\nprofessionale o mansioni promiscue di equivalente contenuto, vengono attribuite\ncon carattere di continuità, nell'ambito della organizzazione del lavoro in\natto, mansioni di coordinamento di più lavoratori anche di pari livello e di\nraccordo con il superiore diretto.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n- coordinatore\n\n- addetto cassa centrale ipermercato\n\n\n\nNota a verbale.\n\n\n\nLe Parti chiariscono che l'individuazione di tale profilo non comporta\nl'introduzione generalizzata, indipendente dai modelli organizzativi concordati\ntra le Parti, bensì tale profilo viene riconosciuto in stretto rapporto a\nmodelli di organizzazione del lavoro concordati che esplicitamente lo\nprevedano.\n\n\n\n2)\n\nLavoratore in possesso di specifiche conoscenze professionali acquisite con\nadeguata esperienza lavorativa al banco salumi, gastronomia, pesce o carni, in\ngrado di fornire utili indicazioni per il buon andamento dell'attività al\nbanco e di porre la propria esperienza ai fini dell'affiancamento addestrativo\ncon compiti di semplice coordinamento operativo di altri addetti, che svolge al\nsuddetto banco in modo continuativo le seguenti operazioni:\n\n\n\n-uso delle macchine, attrezzature e strumenti di lavoro in dotazione al\nreparto;\n\n-lavorazione e taglio, riducendo al minimo scarti e dispersioni nonché\npesature, confezionamento di prodotti sia al banco tradizionale che a libero\nservizio; lavorazione e taglio, eviscerazione e pulizia prodotto, nonché\npesatura e confezionamento;\n\n-applicazione di tecniche di servizio con particolare riferimento alla\npresentazione del prodotto e alla fornitura di indicazione e consigli alla\nclientela;\n\n-conservazione dei prodotti o rotazione dei prodotti in assortimento,\nassicurando una buona presentazione degli stessi e offrendo una costante\nimmagine di freschezza e di pulizia, nell'assoluto rispetto delle norme\nigienico-sanitarie.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n- salumiere banconiere\n\n- addetto qualificato al banco pesce\n\n- addetto qualificato al banco carni\n\n\n\nParametro 144.\n\n\n\nProfili.\n\n\n\n1)\n\nLavoratori addetti agli uffici amministrativi, tecnici e commerciali che,\nnel rispetto delle procedure prestabilite, svolgono attività e mansioni\nd'ordine.\n\n\n\n2)\n\nLavoratori addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita: addetto\nall'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali\nl'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relative registrazioni, di\npreparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione\ndello scoperto e di rifornimento merci dei banchi o scaffalature, di\nmovimentazione fisica delle merci.\n\n\n\n3)\n\nLavoratori addetti alla vendita al pubblico.\n\n\n\n4)\n\nLavoratori di magazzino addetti alle operazioni di preparazione e\nmovimentazione, trasporto e consegna delle merci.\n\n\n\n5)\n\nLavoratori addetti all'insieme delle operazioni nei magazzini di\nsmistamento, Centri di distribuzione e\u002Fo depositi, con oltre 18 mesi di\nservizio.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n- impiegato e\u002Fo contabile d'ordine;\n\n- stenodattilografo e dattilografo;\n\n- centralinista telefonico;\n\n- perforatore\u002Fverificatore su schede;\n\n- registratore;\n\n- verificatore su supporti magnetici;\n\n- videista;\n\n- commesso alle vendite;\n\n- addetto alle operazioni ausiliarie di vendita;\n\n- operai specializzati: autista consegnatario; autisti non compresi nel liv.\n3);\n\n- preparatore di commissioni; carrellista-mulettista.\n\n\n\n6)\n\nLavoratori addetti al Centro EDP con funzioni esecutive.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n- perforatore verificatore su schede\n\n- registratore\n\n- verificatore su supporti magnetici\n\n- videista (perforazione, verifica e\u002Fo registrazione su video)\n\n- addetto data-entry\n\n\n\nLivello 5).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori con capacità di compiere lavori\nod operazioni che chiedono il possesso di normali conoscenze di lavoro comunque\nacquisite.\n\n\n\nProfili.\n\n\n\n1)\n\nLavoratori di primo impiego in attesa del tempo utile di formazione per\nl'inserimento nel liv. 4).\n\n\n\n2)\n\nAddetti alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale\nlibero servizio: addetti all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita,\nintendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e\nrelative registrazioni, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di\nmarcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli\nstessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di\nservizio.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n-commessi alla vendita per i primi 18 mesi di servizio per coloro che non\nhanno fatto l'apprendistato;\n\n-addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita per i primi 18 mesi di\nservizio;\n\n- addetti all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, Centri\ndi distribuzione e\u002Fo depositi per i primi 18 mesi di servizio.\n\n\n\n3)\n\nAddetti alla vigilanza e\u002Fo sorveglianza diurna e notturna.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n- guardiano\n\n- custode\n\n- portiere\n\n- usciere\n\n\n\n4) Personale generico.\n\n\n\nEsempi:\n\n\n\n- addetto al confezionamento e\u002Fo prezzatura merci di magazzino\n\n- addetto al carico e scarico\n\n\n\nLivello 6).\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori adibiti a semplici operazioni per\nla cui esecuzione non occorre alcuna preparazione professionale.\n\n\n\nEsempio:\n\n\n\n- addetti alle pulizie anche con mezzi meccanici.\n\n\n\nChiarimenti alla classificazione.\n\n\n\nI gestori o gerenti, di cui al liv. 3), sono quei prestatori d'opera che\nhanno in consegna il negozio o lo spaccio tradizionale sotto la loro\nresponsabilità e ne rispondono, a norma delle disposizioni del presente CCNL,\nai fini della disciplina, dell'inventario e\u002Fo dell'andamento degli affari, ai\ndirigenti della cooperativa.\n\n\n\nNote alla classificazione.\n\n\n\n1)\n\nLe Parti si danno atto che l'assegnazione dei lavoratori al parametro\nsuperiore del medesimo livello di inquadramento avviene esclusivamente in\nrelazione ai contenuti della declaratoria contrattuale del livello stesso e\nche, con l'istituzione del doppio parametro retributivo suddetto, non hanno\ninteso istituire un livello superiore di mansioni. Pertanto, riconfermano il\nprincipio della equivalenza delle mansioni all'interno di ciascun livello a\ntutti gli effetti contrattuali e, principalmente, ai fini della eventuale\nmobilità aziendale che le Parti non hanno inteso ulteriormente vincolare.\n\n\n\n2)\n\nGli aumenti retributivi derivanti dalla differenza fra i nuovi parametri e\nquelli preesistenti nello stesso livello assorbono fino a concorrenza le\nindennità previste in sede aziendale a titolo equivalente, comunque\ndenominato, per le relative figure professionali.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"contractseverancepay","Art. 202 - Determinazione del trattament","Art. 202 - Determinazione del trattamento di fine rapporto (TFR).\n\n\n\n1)\n\nIn ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto\na un TFR determinato dall'art. 2120 c.c. secondo le norme del presente\narticolo.\n\n\n\n2)\n\nPer i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il TFR è\ncalcolato con le modalità e con le misure previste dall'art. 97 del CCNL 19\ndicembre 1979 e dalla relativa norma transitoria.\n\n\n\n3)\n\nAi sensi e per gli effetti del comma 2) dell'art. 2120 c.c. sono escluse\ndalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR le somme\ncorrisposte ai seguenti titoli:\n\n\n\nI)i rimborsi spese;\n\nII)le somme concesse occasionalmente a titolo di ‘una tantum’,\ngratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;\n\nIII)i compensi per lavoro straordinario e supplementare, per lavoro festivo\ne per il lavoro prestato in regime di flessibilità ed elasticità di cui\nall'art. 109;\n\nIV)le indennità sostitutive di preavviso;\n\nV)le indennità sostitutive di ferie;\n\nVI)le indennità di trasferta e di trasferimento non aventi carattere\ncontinuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota\ndi esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;\n\nVII)le indennità economiche corrisposte dagli (o per conto degli) Istituti\nassistenziali;\n\nVIII)le prestazioni in natura, quando si prevede un corrispettivo a carico\ndel lavoratore;\n\nIX)altri elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva di\n2° livello.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"tempagency","Art. 101 - Contratto di somministrazione","Art. 101 - Contratto di somministrazione a tempo determinato.\n\n\n\n1)\n\nAi sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 276\u002F2003 le Parti, nell'ambito della\npropria autonomia contrattuale, convengono che rientrano, nei casi per i quali\nè consentito il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato, specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo e\norganizzativo quali:\n\n\n\nI)esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel\ntempo aventi carattere straordinario od occasionale;\n\nII)incrementi di attività produttiva e periodi di più intensa attività,\nanche ricorrenti nell'anno;\n\nIII)temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti\nproduttivi aziendali;\n\nIV)attività connesse agli inventari;\n\nV)attività legate alla manutenzione degli impianti;\n\nVI)attività legate alla applicazione delle normative di legge in materia di\ntutela e sicurezza nei luoghi di lavoro;\n\nVII)attività legate all'applicazione di specifiche normative di legge;\n\nVIII)adempimenti di pratiche o di attività di natura\ntecnico-contabile-amministrativa a carattere saltuario che non sia possibile\nespletare con l'organico in servizio;\n\nIX)esigenze di lavoro temporaneo per organizzazione di fiere, mostre,\nmercati, nonché per le attività connesse;\n\nX)necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria,\nnonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti.\n\n\n\n2)\n\nLa contrattazione di 2° livello potrà indicare ulteriori ragioni di\ncarattere tecnico, produttivo, organizzativo a fronte delle quali è consentita\nla stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato.\n\n\n\n3)\n\nLe Parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale che,\noltre a quanto previsto dal comma 1), si può utilizzare il contratto di\nsomministrazione a tempo determinato per le seguenti ipotesi di sostituzione di\nlavoratori assenti:\n\n\n\na)sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi\ncompresi malattia, infortunio, maternità, aspettative, congedi, ferie, mancato\nrispetto dei termini di preavviso;\n\nb)sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni\nassegnate;\n\nc) sostituzione di lavoratori temporaneamente passati da tempo pieno a tempo\nparziale, relativamente alle ore non effettuate dal titolare del rapporto di\nlavoro;\n\nd)sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e\u002Fo\naddestramento.\n\n\n\n4)\n\nLa contrattazione di 2° livello potrà indicare ulteriori ragioni di\ncarattere sostitutivo a fronte delle quali è consentita l'utilizzazione del\ncontratto di somministrazione a tempo determinato.\n\n\n\nArt. 102 - Percentuali di lavoratori impiegabili\n\nprevia stipulazione di contratto di somministrazione\n\ndi lavoro a tempo determinato ed esenzioni.\n\n\n\n1)\n\nFerme restando le ragioni di stipulazione di contratti di somministrazione a\ntempo determinato previste dalla normativa vigente, le Parti convengono che\nl'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a\ntempo determinato non potrà superare il 13% annuo dell'organico in forza nella\nunità produttiva, assunto con contratto a tempo indeterminato e con contratto\ndi apprendistato.\n\n\n\n2)\n\nNelle singole unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti è\nconsentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a\ntempo determinato per 2 lavoratori.\n\n\n\n3)\n\nNelle singole unità produttive che occupino da 16 a 30 dipendenti è\nconsentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a\ntempo determinato per 5 lavoratori.\n\n\n\n4)\n\nLe assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e i lavoratori\nimpiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato non potranno\ncomplessivamente superare il 22% annuo dell'organico in forza nell'unità\nproduttiva, assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di\napprendistato.\n\n\n\n5)\n\nNell'ambito della contrattazione di 2° livello possono essere realizzate\nintese diverse con riferimento al limite di cui ai precedenti commi 1) e 4),\nnonché stabilite modalità e criteri delle erogazioni economiche, così come\nprevisto dal comma 4) dell'art. 23 del D.lgs. n. 276\u002F2003.\n\n\n\n6)\n\nSono fatte salve le percentuali di impiego di lavoratori, previa\nstipulazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato,\ndefinite da accordi aziendali in essere.\n\n\n\n7)\n\nResta inteso che i lavoratori, impiegati previa stipulazione di contratti di\nsomministrazione a tempo determinato attivati per ragioni sostitutive, sono da\nconsiderarsi sempre aggiuntivi al limite percentuale fissato dal presente\narticolo o dalla contrattazione di 2° livello in materia di utilizzo dei\ncontratti di somministrazione a tempo determinato.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"sicknesspay","Art. 164 - Trattamento economico. 1) Per","Art. 164 - Trattamento economico.\n\n\n\n1)\n\nPer quanto concerne l'assistenza e il trattamento economico di malattia ai\nlavoratori valgono le norme di legge che regolano la materia e\u002Fo le eventuali\naltre norme emanate dagli Enti preposti e dagli Istituti assicurativi\ncompetenti.\n\n\n\n2)\n\nL'impresa cooperativa corrisponderà agli aventi diritto ai sensi dell'art.\n1 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazioni in legge 29\nfebbraio 1980 n. 33, le indennità di malattia e di maternità a carico\ndell'INPS, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detto trattamento con\nquello dei contributi e delle altre somme dovute all'INPS, seguendo in ogni\ncaso le modalità stabilite dall'Istituto medesimo.\n\n\n\n3)\n\nL'impresa cooperativa corrisponderà a tutti i lavoratori, ivi compresi gli\napprendisti assenti per malattia, nell'ambito della conservazione del posto,\nuna integrazione di quanto il lavoratore percepisce dall'INPS, in base alle\nnorme vigenti, fino al raggiungimento del normale trattamento economico\ncomplessivo che il lavoratore avrebbe percepito effettuando la normale\nprestazione lavorativa, operando i relativi conguagli al termine del periodo di\ntrattamento contrattuale.\n\n\n\n4)\n\nSe l'indennità di malattia è corrisposta dall'INPS in misura ridotta, la\ncooperativa non è tenuta ad integrare la parte di indennità non corrisposta\ndall'Istituto.\n\n\n\n5)\n\nFerma restando la corresponsione della normale retribuzione per i primi 3\ngiorni di malattia (periodo di carenza), l'integrazione a carico della\ncooperativa non è dovuta per i giorni in cui l'INPS non corrisponda, per\nqualsiasi motivo, l'indennità di malattia da esso dovuta.\n\n\n\n6)\n\nIl trattamento di malattia di cui sopra è esteso anche al lavoratore\naffetto da Tbc nel limite massimo di 180 giorni, dopo di che avrà diritto solo\na una indennità integrativa di € 15,49 mensili per tutto il periodo in cui\nsi mantiene il diritto del lavoratore stesso alla conservazione del posto.\n\n\n\n7)\n\nAl momento della risoluzione del rapporto di lavoro la cooperativa è tenuta\na rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero\ndi giornate di malattia indennizzate nel periodo precedente alla data di\nrisoluzione del rapporto di lavoro relativo all'anno di calendario in corso.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"disabilitypay","Art. 165 - Assicurazione contro gli info","Art. 165 - Assicurazione contro gli infortuni.\n\n\n\n1)\n\nLe aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul\nlavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo\nassicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.\n\n\n\n2)\n\nIl lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di\nlieve entità, alla propria cooperativa; quando il lavoratore abbia trascurato\ndi ottemperare all'obbligo predetto e la cooperativa, non essendo venuta\naltrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la\nprescritta denuncia all'INAIL, la cooperativa medesima resta esonerata da ogni\ne qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.\n\n\n\nArt. 166 - Trattamento economico per infortunio.\n\n\n\n1)\n\nL'integrazione a carico dell'impresa cooperativa di cui ai commi 3), 4) e 5)\ndell'art. 164 è estesa anche ai lavoratori colpiti da infortunio, ivi compresi\ngli apprendisti, sempre nel limite massimo di 180 giorni e con le stesse\nmodalità di erogazione.\n\n\n\n2)\n\nLa cooperativa anticiperà sotto forma di prestito, in ogni caso\ninfruttifero, al termine del periodo di trattamento contrattuale, le indennità\ndi infortunio dovute dall'INAIL per gli infortuni le cui infermità superino i\n7 giorni consecutivi.\n\n\n\n3)\n\nIl periodo di anticipazione è limitato a 2 mesi, salvo migliori condizioni\nda stabilirsi in sede aziendale.\n\n\n\n4)\n\nIl lavoratore ha l'obbligo di consegnare alla cooperativa le somme erogate\ndall'INAIL in data immediatamente successiva a quella del ricevimento.\n\n\n\n5)\n\nLe erogazioni di cui sopra costituiscono anticipi di cassa e saranno\nsoggette a conguaglio in sede di corresponsione delle competenze spettanti ai\nlavoratori, tenendo conto della entità delle indennità corrisposte dal\npredetto Istituto assicuratore.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"maxsicknesspay","L'impresa cooperativa corrisponderà a tu","L'impresa cooperativa corrisponderà a tutti i lavoratori, ivi compresi gli\napprendisti assenti per malattia, nell'ambito della conservazione del posto,\nuna integrazione di quanto il lavoratore percepisce dall'INPS, in base alle\nnorme vigenti, fino al raggiungimento del normale trattamento economico\ncomplessivo che il lavoratore avrebbe percepito effettuando la normale\nprestazione lavorativa, operando i relativi conguagli al termine del periodo di\ntrattamento contrattuale.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"sicknessmaxdays","Art. 162 - Diritti del lavoratore ammala","Art. 162 - Diritti del lavoratore ammalato.\n\n\n\n1)\n\nIl lavoratore ammalato non in prova o infortunato sul lavoro ha diritto alla\nconservazione del posto per tutto il periodo di malattia o di infortunio fino\nad avvenuta guarigione clinica purché:\n\n\n\nI)non si tratti di malattie croniche;\n\nII)siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;\n\nIII)il periodo eccedente i 180 giorni, per anno solare, sia considerato di\naspettativa senza retribuzione.\n\n\n\n2)\n\nTuttavia il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di\nservizio in caso di prosecuzione del rapporto o di decesso del lavoratore.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"healthcareaccess","Art. 16 - Assistenza sanitaria integrati","Art. 16 - Assistenza sanitaria integrativa.\n\n\n\n1)\n\nLe Parti hanno istituito un Fondo di assistenza sanitaria integrativa, con\nlo scopo di garantire i trattamenti assistenziali sanitari integrativi delle\nprestazioni sanitarie pubbliche rese dal SSN, a favore degli iscritti\ndipendenti delle imprese a cui si applica il CCNL della distribuzione\ncooperativa, denominato COOPERSALUTE, che risponde ai requisiti previsti dal\nD.lgs. n. 314\u002F1997 e s.m.i. (vedi Statuto, allegato 6).\n\n\n\n2)\n\nAl Fondo aderiscono le imprese che applicano il CCNL per dipendenti da\nimprese della distribuzione cooperativa, ovvero i CCNL di settori affini che lo\nprevedano esplicitamente, che hanno l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti\nai quali per effetto delle normative contrattuali è prevista l'assistenza\nsanitaria integrativa in costanza di rapporto di lavoro, che assumono così la\nqualifica di iscritti al Fondo e beneficiari delle prestazioni.\n\n\n\n3)\n\nA decorrere dal 1° dicembre 2006 sono iscritti al Fondo COOPERSALUTE i\nlavoratori dipendenti delle imprese a cui si applica il CCNL della\nDistribuzione cooperativa, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo\npieno e con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei Quadri, per i quali\ncontinuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 58\ndel presente contratto.\n\n\n\n4)\n\nA decorrere dal 1° agosto 2008 sono iscritti al Fondo COOPERSALUTE i\nlavoratori delle imprese a cui si applica il CCNL della Distribuzione\ncooperativa, assunti con contratto di apprendistato, sia a tempo pieno che a\ntempo parziale.\n\n\n\n5)\n\nPer il finanziamento del fondo COOPERSALUTE è dovuto un contributo a carico\ndell'impresa, pari a:\n\n\n\n-per il personale assunto a tempo pieno: € 10,00 mensili per ciascun\niscritto;\n\n-per il personale assunto a tempo parziale: € 7,00 mensili per ciascun\niscritto.\n\n\n\n6)\n\nI contributi sono versati al fondo COOPERSALUTE con la periodicità e le\nmodalità stabilite dal regolamento del Fondo.\n\n\n\n7)\n\nÈ dovuta al fondo COOPERSALUTE una quota ‘una tantum’ di iscrizione, a\ncarico dell'impresa, pari ad € 30,00 per ciascun iscritto.\n\n\n\n8)\n\nIl regolamento del fondo COOPERSALUTE può consentire l'iscrizione la\nprosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il\npossesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.\n\n\n\nDichiarazione a verbale.\n\n\n\n1)\n\nLe Parti, in una logica di valorizzazione della assistenza sanitaria\nintegrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse\nnecessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali\nincrementi ripartizioni diverse.\n\n\n\n2)\n\nPer quanto riguarda l'assistenza sanitaria integrativa del personale delle\nimprese della distribuzione cooperativa trentina, le Parti sono giunte, in data\n6 novembre 2009, a una intesa relativa al territorio trentino, così come\nrisulta dal relativo Accordo (vedi allegato 8).",{"bindId":111,"name":108,"text":109},"healthinsurance",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"healthandsafetypolicy","Art. 155 - Normative generali. Per la tu","Art. 155 - Normative generali.\n\n\n\nPer la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro\nle imprese si impegnano al rispetto delle normative legali vigenti, con\nparticolare riferimento agli obblighi discendenti dall'art. 2087 c.c.,\ndall'art. 9, legge n. 300\u002F1970 e dal D.lgs. n. 81\u002F2008.\n\nL'istituzione e le attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza sono\nregolate ai sensi degli artt. 47, 48, 49 e 50 del D.lgs. n. 81\u002F2008.\n\nGli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dalla\nnormativa legale vigente mediante propri rappresentanti, i cui nominativi\ndovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle imprese. I\nrappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole imprese le modalità\nper lo svolgimento della loro attività.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"protectiveclothing","Art. 221 - Abbigliamento da lavoro. 1) Q","Art. 221 - Abbigliamento da lavoro.\n\n\n\n1)\n\nQuando viene fatto obbligo al personale di indossare divise o abiti da\nlavoro o grembiuli, le spese relative sono a carico della cooperativa.\n\n\n\n2)\n\nÈ parimenti a carico della cooperativa la spesa relativa agli indumenti che\ni lavoratori sono tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario o\nper particolari lavorazioni.\n\n\n\n3)\n\nLe spese relative agli indumenti di cui al comma 1) del presente articolo\npossono essere sostituite con una indennità aggiuntiva della retribuzione, che\nsarà fissata in sede aziendale.\n\n\n\n4)\n\nLa cooperativa è tenuta a fornire, salvo ulteriori necessità relative agli\naddetti a reparti particolari, almeno 2 divise l'anno al personale dipendente.\nIl dipendente avrà buona cura degli indumenti stessi messi a sua\ndisposizione.",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"monitoring","Art. 156 - Videoterminali. 1) Le Parti c","Art. 156 - Videoterminali.\n\n\n\n1)\n\nLe Parti convengono che le apparecchiature informatiche, dotate di\nvideoterminale, di cui alla Direttiva del Consiglio CEE del 29 maggio 1990,\nsono da considerarsi un comune strumento di lavoro che agevola lo svolgimento\ndella attività lavorativa. Per la tutela della salute e sicurezza dei\nlavoratori addetti all'impiego di tali apparecchiature si applicano le norme di\ncui al D.lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.i.\n\n\n\n2)\n\nIn caso di installazione di nuove apparecchiature informatiche dotate di\nvideoterminale l'impresa cooperativa fornirà alle strutture aziendali delle\nOO.SS. firmatarie del presente contratto le informazioni relative alla loro\ncollocazione e alle caratteristiche ergonomiche dei posti di lavoro.\n\nIn caso di utilizzo prevalente e continuato delle apparecchiature\ninformatiche dotate di videoterminale l'attività lavorativa degli operatori\ndovrà essere organizzata con periodiche interruzioni durante le quali saranno\nassegnati ad altri compiti.\n\n\n\n3)\n\nSi applica in ogni caso quanto previsto dagli artt. 172 e ss. del D.lgs. n.\n81\u002F2008.\n\n\n\n4)\n\nIn caso di pregiudizio alla salute, accertato dagli Organi competenti,\ndovuto all'utilizzo di apparecchiature informatiche dotate di videoterminali,\nla lavoratrice, durante il periodo della gestazione, dovrà essere adibita\nobbligatoriamente ad altre mansioni.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"healthinsurancerelatives","Art. 4 - Scopi e finalità. Il Fondo ha l","Art. 4 - Scopi e finalità.\n\n\n\nIl Fondo ha lo scopo di garantire i trattamenti assistenziali sanitari\nintegrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche rese dal SSN, a favore degli\niscritti dipendenti delle imprese a cui si applica il CCNL della distribuzione\ncooperativa, nonché promuovere iniziative utili per la salute degli iscritti,\ncampagne di prevenzione alla salute, anche eventualmente rivolte al nucleo\nfamiliare dell'iscritto.\n\nLa gestione di tali trattamenti assistenziali sanitari è stata istituita e\naffidata al Fondo dal verbale di accordo di cui all'art. 1 del presente\nStatuto.\n\nDurante la vita del Fondo è vietato distribuire utili o avanzi di gestione,\nnonché fondi e riserve di capitale, salvo che la destinazione o la\ndistribuzione non siano imposte dalla legge.",{"bindId":129,"name":126,"text":127},"healthcareaccessrelatives",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"longtermillness","Art. 110 - Lavoratori affetti da patolog","Art. 110 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche.\n\n\n\nAi sensi dell'art. 12 bis, comma 1) del D.lgs. n. 61\u002F2000, i lavoratori\naffetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità\nlavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita,\naccertata da una Commissione medica istituita presso l'AUSL territorialmente\ncompetente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo\npieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di\nlavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di\nlavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve\ndisposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.\n\nAi sensi dell'art. 12 bis, comma 2) del D.lgs. n. 61\u002F2000, in caso di\npatologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del\nlavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la\nlavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità\nlavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3)\ndella legge 5 febbraio 1992 n. 104, alla quale è stata riconosciuta una\npercentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua\nin quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di\nquanto previsto dalla tabella di cui al Decreto del Ministro della Sanità 5\nfebbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.\n47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del\ncontratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.\n\nAi sensi del medesimo art. 12 bis, comma 3), in caso di richiesta del\nlavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore\nagli anni 13 o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art.\n3, legge 4 febbraio 1992 n. 104, è riconosciuta la priorità alla\ntrasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"ONCERISE_trigger","Art. 190 - Mensilità supplementari (13a ","Art. 190 - Mensilità supplementari (13a e 14a).\n\n\n\n1)\n\nIn coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le cooperative dovranno\ncorrispondere al personale un importo pari a 1 mensilità della retribuzione di\nfatto di cui all'art. 184 (esclusi gli assegni familiari) nella misura dovuta\nal lavoratore nel mese di novembre ad eccezione di quanto non dovuto ai sensi\ndi legge.\n\n\n\n2)\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 13a\nmensilità, per quanti sono i mesi interi di servizio prestati nella\ncooperativa, intendendosi per tali le frazioni di mese superiori ai 15\ngiorni.\n\n\n\n3)\n\nDall'ammontare della 13a mensilità saranno detratti i ratei relativi ai\nperiodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione\nper una delle cause previste dal presente contratto.\n\n\n\n4)\n\nEntro il 30 giugno di ogni anno le imprese cooperative dovranno\ncorrispondere al personale dipendente una 14a mensilità con le stesse norme e\nmodalità previste per la 13a mensilità, di cui al presente articolo, da\ncalcolarsi con riferimento alla retribuzione in atto nel mese di giugno salvo\ndiverse regolamentazioni da realizzarsi in sede aziendale.",{"bindId":139,"name":136,"text":137},"ONCERISE2_trigger",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"NOCTPREM_trigger","Art. 121 - Lavoro ordinario notturno. Fe","Art. 121 - Lavoro ordinario notturno.\n\n\n\nFermo restando che per la definizione di lavoro notturno e di lavoratore\nnotturno ai fini della applicazione del D.lgs. n. 66\u002F2003 e successive\nmodificazioni, valgono i criteri e le norme da quest'ultimo definiti, il lavoro\neffettuato dalle ore 22 alle 6 ai soli fini retributivi è compensato con la\nquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 184 e con la\nmaggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione normale di cui all'art.\n183.",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"SUNDAY_trigger","Art. 132 - Lavoro festivo. 1) Le ore di ","Art. 132 - Lavoro festivo.\n\n\n\n1)\n\nLe ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni di cui\nall'art. 131, dovranno essere retribuite come lavoro straordinario festivo\nnella misura e con le modalità previste dagli artt. 126 e 187 del presente\ncontratto.\n\n\n\n2)\n\nNel caso di coincidenza di una delle festività infrasettimanali o nazionali\ncon una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposta ai\nlavoratori retribuiti in misura fissa, e cioè non variabile in relazione alle\nfestività cadenti nel periodo di paga, un ulteriore importo pari alla quota\ngiornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 184.\n\n\n\n3)\n\nTale trattamento sarà applicato anche alla festività del 4 novembre, la\ncui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese relativo, in\nbase alla legge del 5 marzo 1977 n. 54.",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"OVERTIME_trigger","Art. 126 - Maggiorazioni. 1) Le ore di l","Art. 126 - Maggiorazioni.\n\n\n\n1)\n\nLe ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti\nl'orario normale di lavoro previsto dagli artt. 113 e 124 del presente\ncontratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto,\ndi cui all'art. 184 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota\noraria della retribuzione normale di cui all'art. 183:\n\n\n\n- del 20% per la prestazione di lavoro fino alla 48a ora settimanale\n\n- del 25% per le prestazioni eccedenti la 48a ora settimanale\n\n\n\n2)\n\nLe ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi verranno\nretribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 184\ne con la maggiorazione del 35% sulla retribuzione normale di cui all'art.\n183.\n\n\n\n3)\n\nLe ore straordinarie di lavoro prestato la notte - intendendosi per tali\nquelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di\nturni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della\nretribuzione di fatto di cui all'art. 184 e con la maggiorazione del 55% sulla\nquota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 183.\n\n\n\n4)\n\nPer i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni, la\nmaggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla\nquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 184, tenendo conto,\nper il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del\nperiodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a 6 mesi.\n\n\n\n5)\n\nLe varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili\ntra loro né con altre maggiorazioni. In caso di più maggiorazioni concorrenti\nsi applicherà unicamente la maggiorazione più alta.",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"overtimeallowanceperc1_general","Le ore di lavoro straordinario, intenden","Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti\nl'orario normale di lavoro previsto dagli artt. 113 e 124 del presente\ncontratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto,\ndi cui all'art. 184 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota\noraria della retribuzione normale di cui all'art. 183:\n\n\n\n- del 20% per la prestazione di lavoro fino alla 48a ora settimanale\n\n- del 25% per le prestazioni eccedenti la 48a ora settimanale",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"overtimeallowancetype","1) Le ore di lavoro straordinario, inten","1)\n\nLe ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti\nl'orario normale di lavoro previsto dagli artt. 113 e 124 del presente\ncontratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto,\ndi cui all'art. 184 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota\noraria della retribuzione normale di cui all'art. 183:\n\n\n\n- del 20% per la prestazione di lavoro fino alla 48a ora settimanale\n\n- del 25% per le prestazioni eccedenti la 48a ora settimanale",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"sundayallowancetype","Le ore straordinarie di lavoro prestato ","Le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi verranno\nretribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 184\ne con la maggiorazione del 35% sulla retribuzione normale di cui all'art.\n183.",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"SENIOR_trigger","Art. 182 - Scatti di anzianità. 1) Per l","Art. 182 - Scatti di anzianità.\n\n\n\n1)\n\nPer l'anzianità di servizio maturata, a decorrere dal 21° anno di età,\npresso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso\ncommerciale facente capo alla stessa Società), il personale avrà diritto a 10\nscatti triennali.\n\n\n\n2)\n\nI lavoratori in età superiore ai 18 anni e che non abbiano compiuto il 21°\nanno, trascorso un triennio nella impresa cooperativa a far data dal 1° luglio\n1975, hanno diritto alla maturazione del 1° scatto di anzianità con\ndecorrenza del relativo godimento il mese successivo al 30 giugno 1978.\n\n\n\n3)\n\nGli importi lordi degli scatti sono determinati in cifra fissa, per ciascun\nlivello di inquadramento, nelle seguenti misure e con la seguente\ndecorrenza:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      livello\n\n        \n        \n      \n      dal\n        1° aprile 1987\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Quadri\n      \n      27,82\n      \n    \n    \n      1\n      \n      26,64\n      \n    \n    \n      2\n      \n      24,52\n      \n    \n    \n      3\n      \n      21,79\n      \n    \n    \n      4\n      \n      19,93\n      \n    \n    \n      5\n      \n      18,84\n      \n    \n    \n      6\n      \n      16,51\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n4)\n\nIn occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati\nsuccessivamente al 1° gennaio 1974 saranno calcolati in base ai valori\nindicati nella tabella di cui al presente articolo, senza liquidazione di\narretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.\n\n\n\n5)\n\nL'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi\nprecedenti, viene corrisposto con decorrenza dal 1° giorno del mese\nimmediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di\nanzianità.\n\n\n\nNota a verbale (da CCNL 21 gennaio 1988).\n\n\n\n1)\n\nLe Parti convengono di superare il congelamento degli scatti stabiliti al\ncomma 5) del presente articolo e di adeguare gradualmente il loro importo ai\nvalori normali indicati nell'apposita tabella opportunamente rivalutata.\n\n\n\n2)\n\nTale adeguamento sarà effettuato con le seguenti modalità:\n\n\n\n2.1)\n\nal momento della maturazione del nuovo scatto sarà operato il calcolo\ncomplessivo moltiplicando il numero degli scatti maturati per il relativo\nimporto previsto in tabella. Da tale prodotto sarà sottratto l'importo degli\nscatti maturati successivamente al 1° gennaio 1974 opportunamente rivalutati\nin base ai presenti valori e quello degli scatti bloccati;\n\n\n\n2.2)\n\nla differenza sarà corrisposta gradualmente con quote semestrali pari ad un\n1\u002F3 della differenza stessa a far data dal 6° mese successivo a quello in cui\nè maturato l'ultimo scatto;\n\n\n\n2.3)\n\nanalogamente si procederà per coloro che hanno già maturato il 10°\nscatto. In tal caso le differenze saranno corrisposte alla maturazione del\ntriennio di anzianità successivo a quello di maturazione del 10° scatto.\n\n\n\nNorma transitoria (da CCNL 21 gennaio 1988).\n\n\n\nLe Parti si danno atto della opportunità di provvedere, a livello\naziendale, ad anticipare i benefici previsti dalla nota a verbale di cui sopra\nai lavoratori per i quali non si verifichi il compimento del triennio per\nrisoluzione del rapporto di lavoro dovuto al raggiungimento dell'età\npensionabile.",{"bindId":169,"name":170,"text":171},"longserviceallowancetype","livello dal 1° aprile 1987 Quadri 27,82 ","livello\n\n        \n        \n      \n      dal\n        1° aprile 1987\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Quadri\n      \n      27,82\n      \n    \n    \n      1\n      \n      26,64\n      \n    \n    \n      2\n      \n      24,52\n      \n    \n    \n      3\n      \n      21,79\n      \n    \n    \n      4\n      \n      19,93\n      \n    \n    \n      5\n      \n      18,84\n      \n    \n    \n      6\n      \n      16,51",{"bindId":173,"name":166,"text":174},"longserviceallowancetype2","Art. 182 - Scatti di anzianità.\n\n\n\n1)\n\nPer l'anzianità di servizio maturata, a decorrere dal 21° anno di età,\npresso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso\ncommerciale facente capo alla stessa Società), il personale avrà diritto a 10\nscatti triennali.",{"bindId":176,"name":177,"text":178},"legalassistance_trigger","Art. 48 - Responsabilità civili e penali","Art. 48 - Responsabilità civili e penali.\n\n\n\nAi lavoratori con funzioni di carattere direttivo e a quelli con\nresponsabilità di direzione esecutiva, nei casi in cui le norme di legge o di\nregolamento attribuiscano loro specifiche responsabilità civili o penali,\nanche in presenza di apposite deleghe nei rapporti con terzi, è riconosciuta\nl'assistenza legale e la copertura di eventuali spese connesse, in caso di\nprocedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e\nrelative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni\nsvolte.",{"bindId":180,"name":181,"text":182},"STRUCINCR_trigger","Art. 185 - Aumenti retributivi mensili e","Art. 185 - Aumenti retributivi mensili e minimi tabellari.\n\n\n\n1)\n\nA decorrere dalle scadenze di seguito verranno erogati i seguenti aumenti\nretributivi mensili:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      decorrenza\n\n        \n        \n      \n      dal\n        1.1.11\n\n        \n        \n      \n      dal\n        1.9.11\n\n        \n        \n      \n      dal\n        1.4.12\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      par.\n      \n      livelli\n      \n      incremento mensile\n\n        \n        \n      \n      incremento mensile\n\n        \n        \n      \n      incremento mensile\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      255\n      \n      Quadri\n      \n      17,71\n      \n      23,02\n      \n      26,56\n      \n    \n    \n      232\n      \n      1\n      \n      16,11\n      \n      20,94\n      \n      24,17\n      \n    \n    \n      202\n      \n      2\n      \n      14,03\n      \n      18,24\n      \n      21,04\n      \n    \n    \n      180\n      \n      3S\n      \n      12,50\n      \n      16,25\n      \n      18,75\n      \n    \n    \n      167\n      \n      3\n      \n      11,60\n      \n      15,08\n      \n      17,40\n      \n    \n    \n      155\n      \n      4S\n      \n      10,76\n      \n      13,99\n      \n      16,15\n      \n    \n    \n      144\n      \n      4\n      \n      10,00\n      \n      13,00\n      \n      15,00\n      \n    \n    \n      130\n      \n      5\n      \n      9,03\n      \n      11,74\n      \n      13,54\n      \n    \n    \n      100\n      \n      6 \n      \n      6,94\n      \n      9,03\n      \n      10,42\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n(segue)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      decorrenza\n      \n      dal 1.10.12\n      \n      dal 1.4.13\n      \n      dal 1.10.13\n      \n      totale\n\n        a regime\n      \n    \n    \n      par.\n      \n      livelli\n      \n      incremento mensile\n\n        \n        \n      \n      incremento mensile\n\n        \n        \n      \n      incremento mensile\n\n        \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      255\n      \n      Quadri\n      \n      28,33\n      \n      28,33\n      \n      28,33\n      \n      152,28\n      \n    \n    \n      232\n      \n      1\n      \n      25,78\n      \n      25,78\n      \n      25,78\n      \n      138,56\n      \n    \n    \n      202\n      \n      2\n      \n      22,44\n      \n      22,44\n      \n      22,44\n      \n      120,63\n      \n    \n    \n      180\n      \n      3S\n      \n      20,00\n      \n      20,00\n      \n      20,00\n      \n      107,50\n      \n    \n    \n      167\n      \n      3\n      \n      18,56\n      \n      18,56\n      \n      18,56\n      \n      99,76\n      \n    \n    \n      155\n      \n      4S\n      \n      17,22\n      \n      17,22\n      \n      17,22\n      \n      92,56\n      \n    \n    \n      144\n      \n      4\n      \n      16,00\n      \n      16,00\n      \n      16,00\n      \n      86,00\n      \n    \n    \n      130\n      \n      5\n      \n      14,44\n      \n      14,44\n      \n      14,44\n      \n      77,63\n      \n    \n    \n      100\n      \n      6\n      \n      11,11\n      \n      11,11\n      \n      11,11\n      \n      59,72",{"bindId":184,"name":185,"text":186},"PAYSCALES_trigger"," decorrenza dal 1.1.2011 dal 1.9.2011 da","\n        \n      \n      decorrenza\n\n        \n        \n      \n      dal\n        1.1.2011\n\n        \n        \n      \n      dal\n        1.9.2011\n\n        \n        \n      \n      dal\n        1.4.2012\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      par.\n\n        \n        \n      \n      liv. \n\n        \n        \n      \n      paga\n        base nazionale\n\n        \n        \n      \n      paga\n        base nazionale\n\n        \n        \n      \n      paga\n        base nazionale\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      255\n      \n      Quadri\n      \n      1.647,65\n      \n      1.670,67\n      \n      1.697,23\n      \n    \n    \n      232\n      \n      1\n      \n      1.499,02\n      \n      1.519,96\n      \n      1.544,13\n      \n    \n    \n      202\n      \n      2\n      \n      1.305,20\n      \n      1.323,44\n      \n      1.344,48\n      \n    \n    \n      180\n      \n      3S\n      \n      1.163,04\n      \n      1.179,29\n      \n      1.198,04\n      \n    \n    \n      167\n      \n      3\n      \n      1.079,03\n      \n      1.094,11\n      \n      1.111,51\n      \n    \n    \n      155\n      \n      4S\n      \n      1.001,52\n      \n      1.015,51\n      \n      1.031,66\n      \n    \n    \n      144\n      \n      4\n      \n      930,43\n      \n      943,43\n      \n      958,43\n      \n    \n    \n      130\n      \n      5\n      \n      839,97\n      \n      851,71\n      \n      865,25\n      \n    \n    \n      100\n      \n      6\n      \n      646,12\n      \n      655,15\n      \n      665,57\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n(segue)\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      decorrenza\n\n        \n        \n      \n      dal\n        1.10.2012\n\n        \n        \n      \n      dal\n        1.4.2013\n\n        \n        \n      \n      dal\n        1.10.2013\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      par.\n\n        \n        \n      \n      liv.\n\n        \n        \n      \n      paga\n        base nazionale\n\n        \n        \n      \n      paga\n        base nazionale\n\n        \n        \n      \n      paga\n        base nazionale\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      255\n      \n      Quadri\n      \n      1.725,56\n      \n      1.753,89\n      \n      1.782,22\n      \n    \n    \n      232\n      \n      1\n      \n      1.569,91\n      \n      1.595,69\n      \n      1.621,47\n      \n    \n    \n      202\n      \n      2\n      \n      1.366,92\n      \n      1.389,36\n      \n      1.411,80\n      \n    \n    \n      180\n      \n      3S\n      \n      1.218,04\n      \n      1.238,04\n      \n      1.258,04\n      \n    \n    \n      167\n      \n      3\n      \n      1.130,07\n      \n      1.148,63\n      \n      1.167,19\n      \n    \n    \n      155\n      \n      4S\n      \n      1.048,88\n      \n      1.066,10\n      \n      1.083,32\n      \n    \n    \n      144\n      \n      4\n      \n      974,43\n      \n      990,43\n      \n      1.006,43\n      \n    \n    \n      130\n      \n      5\n      \n      879,69\n      \n      894,13\n      \n      908,57\n      \n    \n    \n      100\n      \n      6\n      \n      676,68\n      \n      687,79\n      \n      698,90\n      \n    \n  \n\n\n\n\n3)",{"bindId":188,"name":189,"text":190},"sexualhar","Art. 38 - Molestie sessuali - Misure da ","Art. 38 - Molestie sessuali - Misure da adottare\n\nper la prevenzione e la repressione\n\ndelle molestie sessuali nell'ambiente di lavoro.\n\n\n\nA) Premessa.\n\n\n\nLe Associazioni delle cooperative e le imprese cooperative opereranno in\nmodo da assicurare ai propri lavoratori condizioni e relazioni di lavoro che\nassicurino una cultura di tolleranza e di reciproco rispetto tra sessi, di\ndignità della persona e delle scelte sessuali dei propri lavoratori.\n\nLe OO.SS., le rappresentanze sindacali e i lavoratori opereranno per creare\nun clima di lavoro in cui la pratica delle molestie sessuali sia considerata\ninaccettabile e pertanto possono contribuire a far sì che nei luoghi di lavoro\nsi adottino norme di condotta tra colleghi ispirate al principio di correttezza\ne dignità.\n\n\n\nB) Definizione.\n\n\n\nSono considerate molestie sessuali ogni atto o comportamento, anche verbale,\na connotazione sessuale, che sia indesiderato e che, di per sé ovvero per la\nsua insistenza, sia percepibile, secondo ragionevolezza, come arrecante offesa\nalla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile\ndi creare un clima di intimidazione nei suoi confronti.\n\nAssumeranno rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che,\nesplicitamente o implicitamente, siano accompagnate da minacce o ricatti da\nparte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla\ncostituzione, allo svolgimento e alla estinzione del rapporto di lavoro.\n\n\n\nC) Prevenzione.\n\n\n\nSi riconosce che il tema delle molestie sessuali sul luogo di lavoro\ncostituisce materia di interesse sindacale e del lavoro ai sensi dell'art. 20,\ncomma 2) della legge 20 maggio 1970 n. 300.\n\nA cura delle parti stipulanti le disposizioni in materia di molestie\nsessuali dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori (ad es.\nmediante affissione in ogni singola unità produttiva e in luogo accessibile a\ntutti).\n\nIn sede aziendale si dedicherà la necessaria attenzione alla formazione\nculturale del personale ai fini del rispetto delle norme di prevenzione o dei\ncodici di comportamento in materia di molestie sessuali sui luoghi di\nlavoro.\n\nPertanto, a livello aziendale o territoriale potranno essere adottate\nopportune iniziative congiunte.\n\nSi realizzeranno specifici interventi formativi anche per il personale con\nfunzioni direttive sulla specifica tematica delle molestie sessuali in ambiente\ndi lavoro, al fine di una migliore attività di prevenzione e di crescita\nculturale di tutti i lavoratori nel rispetto dei principi fondanti della\ndistintività e dei valori del lavoro in cooperativa.\n\nLe Parti, a livello aziendale o territoriale, in caso di richiesta di una\ndelle parti firmatarie il CCNL di attivare appositi Organi (persona fisica od\nOrgano collegiale), si impegnano ad aprire un confronto per valutare\nl'opportunità di costituire o indicare un apposito Organo deputato a ricevere\nnotizie, segnalazioni o denunce di molestie sessuali, dal quale ogni lavoratore\npossa anche ricevere assistenza o consulenza.\n\nViene fatto salvo quanto già previsto a livello aziendale sulla materia.\n\n\n\nD) Garanzie e riservatezza.\n\n\n\nTutti i soggetti comunque coinvolti nella trattazione di eventuali casi di\nmolestie sessuali saranno tenuti all'assoluto riserbo sui fatti e sulle notizie\ndi cui vengono a conoscenza.\n\nOgni forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti di chi ha\ndenunciato o segnalato casi di molestia sessuale, ovvero di chi ha testimoniato\nper l'accertamento dei fatti, sarà ritenuta assolutamente riprovevole sul\npiano etico e valutabile sotto il profilo disciplinare, così come previsto\ndalle norme del CCNL.\n\nIl comportamento di chi denuncia, ovvero riferisce molestie sessuali poi\naccertate inesistenti, sarà ritenuto riprovevole sul piano etico e valutabile\nsotto il profilo disciplinare, così come previsto dalle norme del CCNL.\n\nNei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che si è accertato essere\nstati vittime di molestie sessuali le aziende si adopereranno per favorirne la\nricollocazione nell'ambiente di lavoro, garantendo la riservatezza e un\nadeguato sostegno psicologico e morale.",{"bindId":192,"name":193,"text":194},"violence","Art. 39 - “Mobbing” - Misure da adottare","Art. 39 - “Mobbing” - Misure da adottare per la prevenzione\n\ne la repressione di ogni forma di violenza morale\n\ne persecuzione psicologica (mobbing negli ambienti\n\ndi lavoro).\n\n\n\nA) Premessa.\n\n\n\nLe Parti riconfermano il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad\nessere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria integrità\npsicofisica e nella personalità morale a prescindere dalle funzioni e ruoli\nsvolti nell'ambito dell'attività lavorativa.\n\n\n\nB) Definizione.\n\n\n\nSono da considerarsi violenze morali e persecuzioni psicologiche (mobbing),\nnell'ambito del rapporto di lavoro, tutte quelle azioni e tutti quei\ncomportamenti che, attuati in modo sistematico, duraturo e con evidente\npremeditazione, mirano a discriminare, screditare, offendere o vessare il\nlavoratore e comunque a danneggiarlo nella sua personalità e dignità,\nincidendo sulla di lui situazione privata e professionale, nonché sulle\nrelazioni sociali, oltre che sulla salute.\n\n\n\nC) Prevenzione.\n\n\n\nA cura delle parti stipulanti le disposizioni in materia di mobbing dovranno\nessere portate a conoscenza di tutti i lavoratori (per es. mediante affissione\nin ogni singola unità produttiva e in luogo accessibile a tutti).\n\nSi riconosce che il tema del mobbing rientra nelle materie di interesse\nsindacale e del lavoro ai sensi dell'art. 20, comma 2) della legge 19 maggio\n1970 n. 300 e pertanto a livello aziendale si potranno anche attivare, previo\npreventivo confronto, iniziative congiunte atte a favorire azioni positive per\nla prevenzione di quanto definito in materia di mobbing dal presente\nprotocollo.\n\nIn sede aziendale si dedicherà la necessaria attenzione alla formazione del\npersonale con funzioni direttive e degli addetti alle attività di\ncoordinamento e gestione del personale sulla specifica tematica del\n“mobbing”, fornendo loro le necessarie informazioni e supporti per un\npositivo inserimento nell'ambito organizzativo dei lavoratori, nonché le\ninformazioni relative alle misure adottate per la prevenzione di ogni forma di\npersecuzione sul lavoro.\n\nLe iniziative formative realizzate delle imprese saranno oggetto di un\napposito incontro informativo, di norma nel 1° quadrimestre di ogni anno, con\nle RSU\u002FRSA.\n\nTali iniziative e la loro pratica attuazione potranno essere affidate anche\nad esperti della materia e saranno orientate alla prevenzione.\n\nLe Parti, a livello aziendale o territoriale, in caso di richiesta di una\ndelle parti firmatarie il presente CCNL di attivare appositi Organi (persona\nfisica od Organo collegiale), si impegnano ad aprire un confronto per valutare\nl'opportunità di costituire o indicare un apposito Organo (persona fisica od\nOrgano collegiale) deputato a ricevere notizie, segnalazioni o denunce di\nmobbing, dal quale ogni lavoratore possa anche ricevere assistenza e\nconsulenza.\n\nL’eventuale realizzazione di tale Organo avverrà in via sperimentale e\ncon una durata che preveda comunque una verifica intermedia allo stesso livello\ncontrattuale.\n\n\n\nD) Garanzie e riservatezza.\n\n\n\nTutti i soggetti comunque coinvolti nella trattazione di eventuali casi di\nviolenza morale e persecuzione psicologica saranno tenuti all'assoluto riserbo\nsui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza. Ogni forma di\nritorsione, diretta o indiretta, nei confronti di chi ha denunciato o segnalato\ncasi di violenza morale e persecuzione psicologica, ovvero di chi ha\ntestimoniato per l'accertamento dei fatti, sarà da ritenersi assolutamente\nriprovevole sul piano etico e senz'altro valutabile sotto il profilo\ndisciplinare.\n\nIl comportamento di chi denuncia, ovvero riferisce fatti e circostanze poi\naccertati inesistenti, sarà da considerarsi assolutamente riprovevole sul\npiano etico e senz'altro valutabile sotto il profilo disciplinare.\n\nNei confronti dei lavoratori che si è accertato essere stati vittime di\nviolenze morali e persecuzioni psicologiche le aziende si adopereranno per\nfavorirne il reinserimento nell'ambiente di lavoro.",{"bindId":196,"name":197,"text":198},"equalitymonitoring","Titolo X - PARI OPPORTUNITÀ, AZIONI POSI","Titolo X - PARI OPPORTUNITÀ, AZIONI POSITIVE, TUTELA DELLA DIGNITÀ\n\nDELLA PERSONA\n\n\n\nArt. 37 - Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità.\n\n\n\n1)\n\nLe Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della\nRaccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni\nlegislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca\nfinalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale\nfemminile.\n\n\n\n2)\n\nIn relazione a quanto sopra è costituita dalle Parti una Commissione\nParitetica Nazionale per le pari opportunità composta da 6 rappresentanti per\nciascuna delle due parti stipulanti - Associazione Nazionale Cooperative di\nConsumatori (LNC e M), Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo e\ndella Distribuzione (CCI), Associazione Italiana Cooperative di Consumo\n(AGCI-AGRITAL), Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e\nServizi (FILCAMS-CGIL), Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi\nCommerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL), Unione Italiana Lavoratori\nTurismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL). Analoghe Commissioni potranno, su\nrichiesta delle Parti, essere costituite a livello aziendale.\n\n\n\n3)\n\nI compiti della Commissione Nazionale consistono nel:\n\n\n\nI)raccogliere e analizzare le informazioni contenute nel Rapporto sulla\nsituazione del personale che sarà trasmesso dalle aziende con oltre 100\ndipendenti, le quali sono tenute a redigerlo, almeno ogni 2 anni ai sensi\ndell'art. 46 del D.lgs. n. 198\u002F2006; tali rapporti saranno trasmessi\nall'EBN;\n\nII)studiare le problematiche connesse alle molestie sessuali nei luoghi di\nlavoro di cui al successivo art. 38, verificando l’eventuale consistenza del\nfenomeno nelle cooperative al fine di individuare le iniziative atte a\nprevenirle;\n\nIII)predisporre schemi di progetti di azioni positive a favore del personale\nfemminile, con particolare riferimento a quanto previsto dai punti c), d) ed e)\ndell'art. 42 del D.lgs. n. 198\u002F2006;\n\nIV)proporre iniziative di formazione professionale di concerto con l'EBN per\nfavorire le donne in percorso di carriera e nella riqualificazione dopo le\nassenze dal lavoro per lungo periodo.\n\n\n\n4)\n\nGli schemi di progetto di formazione professionale, qualora concordemente\ndefiniti a livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le\nOO.SS. e l'eventuale adesione a uno di essi da parte delle aziende costituisce\ntitolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di\nlegge in materia.\n\n\n\n5)\n\nAnnualmente la Commissione nazionale elaborerà un rapporto complessivo\nsulle iniziative intraprese.",{"bindId":200,"name":201,"text":202},"eqtraining","3) Tali programmi comprenderanno iniziat","3)\n\nTali programmi comprenderanno iniziative a favore del personale femminile al\nfine di incrementare la presenza delle donne nell'area Quadri, nonché\niniziative specifiche per la loro riqualificazione dopo le assenze di lungo\nperiodo.",{"bindId":204,"name":205,"text":206},"hourspweek_select","Art. 113 - Durata settimanale - Lavoro e","Art. 113 - Durata settimanale - Lavoro effettivo.\n\n\n\n1)\n\nL'orario normale di lavoro è fissato in 38 ore settimanali.",{"bindId":208,"name":209,"text":210},"PAIDLEAV_trigger","Art. 133 - Ferie: computo dei giorni. 1)","Art. 133 - Ferie: computo dei giorni.\n\n\n\n1)\n\nA decorrere dal 1° gennaio 1980 e in concomitanza col godimento delle ferie\ndello stesso anno, il personale di cui al presente contratto ha diritto a un\nperiodo annuale di ferie nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando\nche la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di\nlavoro settimanale - è comunque considerata di 6 giorni lavorativi - dal\nlunedì al sabato - agli effetti del computo delle ferie.\n\n\n\n2)\n\nDal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le\nfestività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e, pertanto,\nil periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e\nle festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.\n\n\n\nDichiarazione a verbale.\n\n\n\n1)\n\nLe Parti si danno atto reciprocamente che la nuova disciplina della misura e\ndel computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso\nnormativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia.\n\n\n\n2)\n\nNei confronti dei lavoratori che al 1° gennaio 1974 già usufruivano di un\nperiodo di ferie di 30 giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni)\nverranno mantenute le condizioni di miglior favore.\n\n\n\nArt. 134 - Determinazione del periodo delle ferie.\n\n\n\n1)\n\nIl periodo delle ferie sarà fissato dalla impresa cooperativa\ncompatibilmente con le esigenze della impresa cooperativa stessa, sentite le\nistanze dei lavoratori e tenuto conto degli usi e consuetudini locali.\n\n\n\n2)\n\nLe ferie potranno essere frazionate in non più di 2 periodi.\n\n\n\n3)\n\nIl godimento delle ferie è sospeso in caso di sopravvenienza di malattia\nregolarmente denunciata e riconosciuta dall'Istituto competente.\n\n\n\n4)\n\nAl fine di agevolarne il rientro e la permanenza nel Paese di origine, i\nlavoratori stranieri non cittadini della Unione europea possono richiedere,\ncompatibilmente con le esigenze aziendali, la fruizione non frazionata delle\nferie nonché, sempre compatibilmente con le esigenze aziendali e nel rispetto\ncomunque delle normative di legge vigenti in materia, di cumulare e di fruire\nin un unico periodo continuativo le ferie maturate in un anno e quelle da\nmaturare nell'anno successivo.\n\nIn caso di risoluzione, per qualunque ragione, del rapporto di lavoro, il\nlavoratore, che dovesse avere già anticipatamente fruito delle ferie, sarà\ntenuto a rimborsare alla azienda gli importi retributivi corrispostigli e\ncorrispondenti alle ferie non effettivamente maturate.\n\n\n\n5)\n\nDurante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione\ndi fatto di cui all'art. 184.",{"bindId":212,"name":213,"text":214},"bankholidays1","Art. 131 - Festività. Le festività che d","Art. 131 - Festività.\n\n\n\nLe festività che dovranno essere retribuite sono quelle appresso\nindicate:\n\n\n\nI) Festività nazionali:\n\n\n\n1) 25 aprile (ricorrenza della Liberazione)\n\n2) 1° maggio (festa dei Lavoratori)\n\n3) 2 giugno (festa della Repubblica)\n\n\n\nII) Festività infrasettimanali:\n\n\n\n1) 1° giorno dell'anno\n\n2) 6 gennaio (Epifania)\n\n3) lunedì dopo Pasqua\n\n4) 15 agosto (festa dell'Assunzione)\n\n5) 1° novembre (Ognissanti)\n\n6) 8 dicembre (Immacolata Concezione)\n\n7) 25 dicembre (S. Natale)\n\n8) 26 dicembre (S. Stefano)\n\n9) solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"schedulesrestpw","Art. 128 - Riposo settimanale. 1) Ai sen","Art. 128 - Riposo settimanale.\n\n\n\n1)\n\nAi sensi della vigente disciplina in materia (art. 9, D.lgs. 8 aprile 2003\nn. 66 e successive modifiche) il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un\nperiodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la\ndomenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'art. 7 del\nD.lgs. n. 66\u002F2003. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come\nmedia in un periodo non superiore a 14 giorni.\n\n\n\n2)\n\nLe modalità applicative del riposo settimanale saranno oggetto di confronto\na livello aziendale, nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 2), punto B)\ndel presente contratto, tenuto conto degli accordi esistenti.\n\n\n\n3)\n\nQualora le imprese siano autorizzate allo svolgimento della attività\ndomenicale dei negozi o degli spacci o magazzini ai sensi delle disposizioni\nlegali vigenti in materia, esse sono tenute a dare il riposo settimanale ai\npropri dipendenti, senza corresponsione di maggiorazione straordinaria per le\nore normali di lavoro prestate la domenica. Le modalità di attuazione delle\naperture domenicali e festive saranno oggetto di confronto a livello\naziendale.\n\n\n\nArt. 129 - Trattamento retributivo del lavoro nei giorni\n\ndi riposo settimanale.\n\n\n\nLe ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, di cui al D.lgs.\n8 aprile 2003 n. 66, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del\n35% sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 183, fermo\nrestando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo ai sensi\ndell'art. 128, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.\n\n\n\nArt. 130 - Riposo giornaliero.\n\n\n\n1)\n\nIl riposo giornaliero deve essere fruito ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n.\n66\u002F2003.\n\n\n\n2)\n\nAi sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 1) del D.lgs. n.\n66\u002F2003, si demanda alla contrattazione aziendale o territoriale la\npossibilità di stabilire modalità diverse di fruizione del periodo di riposo\ngiornaliero, garantendo comunque la sicurezza e la salute psicofisica dei\nlavoratori.\n\n\n\n3)\n\nIn attesa di regolamentazione che sarà attuata dalla contrattazione di 2°\nlivello territoriale o aziendale, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive\npotrà essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte nella ipotesi del\ncambio del turno.\n\n\n\n4)\n\nLe Parti convengono che la garanzia di un riposo minimo di 9 ore consecutive\npotrebbe rappresentare una adeguata protezione dei lavoratori.",{"bindId":220,"name":221,"text":222},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 22 - Permessi sindacali retribuiti ","Art. 22 - Permessi sindacali retribuiti delle RSU.\n\n\n\n1)\n\nI componenti delle RSU di cui alla lett. c) del precedente art. 17 hanno\ndiritto per l'espletamento del loro mandato a permessi retribuiti.\n\n\n\n2)\n\nIl diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:\n\n\n\na)a 3 componenti la RSU costituita nelle unità produttive che occupano più\ndi 15 e fino a 200 dipendenti;\n\nb)a 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità\nproduttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;\n\nc) a 3 componenti per ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità\nproduttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente\nlett. b);\n\nd) per la RSU costituita nelle cooperative che occupano più di 5 e fino a\n15 dipendenti il diritto a permessi retribuiti spetta ai componenti indicati\nespressamente ai punti 1) e 3) del precedente art. 20, secondo le fattispecie\nivi previste.\n\n\n\n3)\n\nI permessi spettanti alle RSU di cui al presente articolo saranno pari a 15\nore mensili nelle unità produttive che occupano più di 200 dipendenti e a 2\nore annue per ciascun dipendente nelle unità produttive che occupano fino a\n200 dipendenti.\n\n\n\n4)\n\nI lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui ai commi precedenti\ndevono darne comunicazione scritta alla cooperativa di regola 24 ore prima come\nsegue: nei casi di cui alla lett. b), comma 1) dell'art. 17 tramite la RSA; nei\ncasi di cui alla lett. c), comma 1) dell'art. 17 tramite la RSU.\n\n\n\n5)\n\nSono fatte salve le condizioni di miglior favore nei confronti delle OO.SS.\nche siano state eventualmente convenute e sottoscritte in accordi collettivi\naziendali, in materia di numero dei dirigenti delle RSA, diritti, permessi e\nlibertà sindacali.\n\n\n\n6)\n\nNelle stesse sedi negoziali si procederà, a parità di costi,\nall'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in\nordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della RSU.\n\n\n\n7)\n\nIn tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le\nParti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole\ncondizioni di miglior favore dovranno permettere alle OO.SS. con le quali si\nerano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.\n\n\n\nArt. 23 - Clausola di salvaguardia.\n\n\n\n\n\nLe OO.SS., dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970 n.\n300, che siano firmatarie del presente Accordo o, comunque, aderiscono alla\ndisciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della\nRSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della\nnorma sopra menzionata e dichiarano automaticamente decadute le RSA, i Consigli\ndei delegati, nonché il delegato aziendale, precedentemente costituiti, al\nmomento della costituzione della RSU.\n\nArt. 24 - Permessi sindacali retribuiti delle RSU.\n\n\n\nI rappresentanti le RSU composte ai sensi dell'art. 21 del presente CCNL\nusufruiranno, complessivamente, dei permessi retribuiti spettanti ai componenti\nindicati all'art. 22, punto 2), lett. a), b), c) e d), secondo le modalità\npreviste al punto 3) dello stesso art. 22 (Unità produttive che occupano fino\ne oltre 200 dipendenti).",{"bindId":224,"name":225,"text":226},"ADMINISTRATIVE_trigger","Art. 9 - Permessi per le funzioni eletto","Art. 9 - Permessi per le funzioni elettorali.\n\n\n\nI membri del Comitato elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio\nelettorale, i componenti sindacali del Comitato dei garanti, nel caso in cui\nsiano in forza alla unità produttiva, dovranno espletare i loro incarichi al\ndi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando\nin via eccezionale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 29\ndel CCNL.\n\nResta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i\npoteri e le tutele già previste dalla legge e dal CCNL a favore dei dirigenti\ndelle RSA, e ora trasferite ai componenti le RSU in forza del presente\nAccordo.",{"bindId":228,"name":229,"text":230},"flexible_work_options","Art. 109 - Clausole flessibili e clausol","Art. 109 - Clausole flessibili e clausole elastiche.\n\n\n\n1)\n\nLa variazione della collocazione temporale della prestazione a tempo\nparziale (clausola flessibile) può avvenire mediante la stipula nel contratto\nindividuale di un patto avente ad oggetto una clausola flessibile.\n\nIl patto può essere stipulato anche quando il rapporto di lavoro a tempo\nparziale è instaurato a tempo determinato.\n\nNella stipulazione del patto il lavoratore può chiedere di farsi assistere\nda un componente della rappresentanza sindacale (RSU\u002FRSA) da lui indicato o, in\nassenza di questa, dalla O.S. territoriale a cui aderisce o conferisce\nmandato.\n\nLa variazione della collocazione temporale della prestazione del lavoratore\na tempo parziale può avvenire in ragione di esigenze tecniche, organizzative,\nproduttive o sostitutive.\n\n\n\n2)\n\nLa variazione in aumento, anche delimitata nel tempo, della durata della\nprestazione del lavoratore a tempo parziale (clausola elastica) può avvenire\nmediante l'inserimento nel contratto di lavoro, anche se stipulato a tempo\ndeterminato, di una clausola elastica, in ragione di esigenze di carattere\ntecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. È demandato alla\ncontrattazione collettiva di 2° livello stabilire:\n\n\n\na)il limite massimo di detta variabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 7),\nD.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, come modificato dall'art. 46, comma 1) del\nD.lgs. 10 settembre 2003 n. 276;\n\nb)le specifiche compensazioni di carattere retributivo, ovvero nelle diverse\nforme convenute;\n\nc)le modalità con cui può procedersi alla variazione in aumento della\ndurata della prestazione lavorativa.\n\n\n\n3)\n\nNella temporanea assenza di regolamentazione collettiva di 2° livello\nrelativamente alle clausole di cui al comma 1), le ore di lavoro normali\neffettivamente oggetto di variazione verranno retribuite con una maggiorazione\npari all'1,5%, comprensiva di tutti gli istituti indiretti e differiti, ivi\ncompreso il TFR, da calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione di fatto\ndi cui all'art. 184.\n\nIn alternativa le parti interessate possono concordare una indennità\nannuale pari ad almeno € 120,00 da corrispondere per quote mensili. Tale\nindennità non incide sugli istituti indiretti e differiti, di legge e di\ncontratto, ivi compreso il TFR.\n\n\n\n4)\n\nNella temporanea assenza di regolamentazione collettiva di 2° livello\nrelativamente alle clausole di cui al comma 2), il limite massimo della\nvariabilità in aumento della prestazione lavorativa è stabilito nel 30% della\nprestazione lavorativa concordata. Le ore di lavoro in aumento relative alle\nclausole elastiche verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione\ndi fatto e con la maggiorazione del 35% + 1,5% (36,50%) comprensiva di tutti\ngli istituti indiretti e differiti, ivi compreso il TFR, da calcolarsi sulla\nquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 184.\n\n\n\n5)\n\nL'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento\nla durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione\ntemporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un\npreavviso non inferiore a quanto previsto dalla vigente legislazione.\n\n\n\n6)\n\nDurante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il\nlavoratore potrà recedere, ai sensi dell'art. 1373, comma 2) c.c., dal patto\ndi cui ai commi 1) e 2), accompagnando alla propria dichiarazione di volontà\nl'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:\n\n\n\na)esigenze di carattere familiare conseguenti a paternità o maternità;\ninabilità del coniuge, figlio o convivente;\n\nb)esigenze di tutela della salute, certificate dal competente Servizio\nSanitario Pubblico;\n\nc)necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o\nautonoma;\n\nd)la contrattazione di 2° livello potrà prevedere la possibilità di\nrecesso anche in caso di esigenze di studio, determinando le condizioni di\nammissibilità di queste ultime.\n\n\n\nLa contrattazione di 2° livello può altresì individuare ulteriori ragioni\nobiettive in forza delle quali possa avvenire il recesso.\n\n\n\n7)\n\nRestano ferme le condizioni di miglior favore già concordate nel 2°\nlivello di contrattazione.\n\n\n\n8)\n\nL'eventuale rifiuto della lavoratrice\u002Flavoratore alla sottoscrizione di\nclausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato\nmotivo di licenziamento, né può comportare l'adozione di provvedimenti\ndisciplinari.\n\n\n\n9)\n\nQualora le ragioni di cui al precedente comma 6) consistano in esigenze di\nnatura transitoria, il lavoratore potrà, anziché recedere dal patto,\nchiederne la sospensione temporanea degli effetti.\n\n\n\n10)\n\nLa dichiarazione di recesso dal patto e la richiesta della sua sospensione\nnon potranno intervenire prima che siano decorsi 6 mesi dalla data della\nstipulazione del patto stesso e dovranno comunque essere corredate dalla\nnecessaria documentazione di cui al comma 6).\n\n\n\n11)\n\nSalvo i casi di comprovata e obiettiva urgenza la dichiarazione di recesso\ndal patto, da comunicarsi in forma scritta tramite raccomandata a\u002Fr o\nraccomandata a mano, dovrà essere accompagnata da un preavviso di 1 mese in\nfavore del datore di lavoro.\n\n\n\n12)\n\nIl datore di lavoro ha a sua volta diritto di recedere in forma scritta dal\npatto relativo alle clausole elastiche e flessibili per esigenze di carattere\ntecnico, organizzativo, produttivo, decorsi almeno 6 mesi dalla data della sua\nstipulazione e con un preavviso di 1 mese in favore del prestatore di\nlavoro.",{"bindId":232,"name":233,"text":234},"hourspday_select","Art. 116 - Distribuzione dell'orario. 1)","Art. 116 - Distribuzione dell'orario.\n\n\n\n1)\n\nSi concorda che la distribuzione dell'orario di lavoro sarà realizzata\nprevio confronto sui criteri, finalizzato a una intesa con le RSU\u002FRSA, al fine\ndi conseguire, nella sua articolazione e tenendo conto degli orari di apertura,\ni seguenti obiettivi:\n\n\n\n-la migliore utilizzazione dei fattori produttivi e della forza lavoro, per\nincrementare la competitività e la produttività aziendale;\n\n-il miglioramento del servizio ai consumatori;\n\n-il pieno utilizzo degli impianti;\n\n-il miglioramento delle condizioni complessive di lavoro dei dipendenti, da\nconseguire anche attraverso il tendenziale restringimento del nastro orario.\n\n\n\n2)\n\nPer il conseguimento degli obiettivi di cui sopra le Parti convengono che la\ndistribuzione dell'orario di lavoro di cui al comma 1) si realizzerà, con\narticolazioni dell'orario di lavoro essenzialmente riscontrabili in turni unici\ncontinuati, fasce orarie differenziate e orari spezzati anche diversamente\ncombinati tra loro.\n\n\n\n3)\n\nA tal fine potranno essere attuate, anche in via sperimentale nell'ambito\ndell'esercizio della contrattazione aziendale, forme diversificate di orario di\nlavoro anche per gruppi di dipendenti e\u002Fo per aree professionali in rapporto\nalle diverse tipologie strutturali. Le articolazioni dell'orario di lavoro, di\ncui sopra, saranno attuate in modo da far fronte più efficacemente anche ai\nperiodi di maggiore attività produttiva e agli orari di maggiore\nconcentrazione delle vendite e dei servizi.\n\n\n\n4)\n\nIl lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni comunicati e\nstabiliti ai sensi del comma 1) anche se questi siano predisposti soltanto per\ndeterminati reparti o uffici.\n\n\n\n5)\n\nNel caso in cui il lavoro sia organizzato in turni, questi devono risultare\nda apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale\ninteressato.\n\n\n\n6)\n\nFerma restando la disciplina legale dell'orario di lavoro, le imprese\nterranno quale riferimento generale per la distribuzione dell'orario di lavoro\ngiornaliero quello della durata dell'orario normale di lavoro di 8 ore.\n\n\n\n7)\n\nSi darà luogo alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giornate\nladdove non sussistano obiettivi impedimenti di carattere tecnico,\norganizzativo o produttivo.",{"bindId":236,"name":237,"text":238},"dayspweek_select","7) Si darà luogo alla distribuzione dell","7)\n\nSi darà luogo alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giornate\nladdove non sussistano obiettivi impedimenti di carattere tecnico,\norganizzativo o produttivo.",{"bindId":240,"name":241,"text":242},"childcare","Art. 170 - Congedo parentale e trattamen","Art. 170 - Congedo parentale e trattamento economico.\n\n\n\n1)\n\nAi sensi dell'art. 32 del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, nei primi 8 anni di\nvita del bambino ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro. Le\nastensioni dal lavoro della madre lavoratrice e del padre lavoratore non\npossono complessivamente eccedere il limite dei 10 mesi, salvo quanto previsto\ndal successivo comma 3).\n\n\n\n2)\n\nNell'ambito del predetto limite il diritto di astenersi dal lavoro\ncompete:\n\n\n\nI)alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria,\nper un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;\n\nII)al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non\nsuperiore a 6 mesi;\n\nIII)qualora ci sia un solo genitore, per un periodo continuativo o\nfrazionato non superiore a 10 mesi.\n\n\n\n3)\n\nQualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per\nun periodo non inferiore a 3 mesi, il limite di cui al punto II) del precedente\ncomma è elevato a 7 mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro\ndei genitori, di cui al comma 1) del presente articolo, è elevato a 11\nmesi.\n\n\n\n4)\n\nAi fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo il genitore\nè tenuto a concedere al datore di lavoro un preavviso non inferiore a 15\ngiorni.\n\n\n\n5)\n\nPer i periodi di congedo parentale, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 26\nmarzo 2001 n. 151, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta, fino al 3° anno\ndi età del bambino, una indennità pari al 30% della retribuzione, posta a\ncarico dell'INPS dall'art. 74 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, secondo le\nmodalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi del D.L. 633\ndel 1979, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33. L'importo anticipato dal\ndatore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS,\nsecondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 dello stesso.\n\n\n\n6)\n\nFuori dei casi di cui sopra e fino al compimento dell'8° anno di vita del\nbambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, è dovuta\nuna indennità ai sensi del comma 4), punto 2), lett. b) dell'art. 3 della\nlegge 8 marzo 2000 n. 53.\n\n\n\n7)\n\nLe disposizioni del presente articolo, ai sensi degli artt. 36 e 37 del\nD.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, trovano applicazione anche nei confronti dei\ngenitori adottivi o affidatari. Qualora all'atto dell'adozione e\ndell'affidamento il minore abbia un'età compresa fra i 6 e i 12 anni, il\ndiritto di astensione dal lavoro può essere esercitato nei primi 3 anni\ndall'ingresso del minore nel nucleo familiare.\n\n\n\n8)\n\nAi sensi del comma 2) dell'art. 4 del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, le\nassunzioni di lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di\nlavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa può avvenire anche con\nanticipo fino a 1 mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione.",{"bindId":244,"name":245,"text":246},"nursingmothers","Art. 171 - Congedi dei genitori. 1) Il d","Art. 171 - Congedi dei genitori.\n\n\n\n1)\n\nIl datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1°\nanno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la\ngiornata. Il riposo è 1 solo quando l'orario giornaliero di lavoro è\ninferiore a 6 ore.",{"bindId":248,"name":249,"text":250},"deathrelatives","2) Ai sensi del comma 1) dell'art. 4 del","2)\n\nAi sensi del comma 1) dell'art. 4 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 il\nlavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all'anno\nin caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, di un parente\nentro il 2° grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da\ncertificazione anagrafica.\n\nIn caso di ulteriori decessi nell'arco dell'anno il lavoratore avrà diritto\nad ulteriori 2 giorni di congedo retribuito.\n\nResta fermo quanto previsto, in relazione ai casi di documentata grave\ninfermità, dal 2° periodo dell'art. 4, comma 1) della legge n. 53\u002F2000.",{"bindId":252,"name":253,"text":254},"breastfeeding_workingtime","4) Per detti riposi è dovuta dall'INPS u","4)\n\nPer detti riposi è dovuta dall'INPS una indennità pari all'intero\nammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.",{"bindId":256,"name":257,"text":258},"paidpaternityleave","Art. 172 - Congedo di paternità. Il padr","Art. 172 - Congedo di paternità.\n\n\n\nIl padre lavoratore ha diritto di usufruire del congedo di paternità alle\ncondizioni e nei termini fissati dagli artt. 28, 29, 30 e 31, comma 3) del\nD.lgs. 26 marzo 2001 n. 151.",{"bindId":260,"name":261,"text":262},"paidpaternityleaveduration","3) Ai padri lavoratori in occasione dell","3)\n\nAi padri lavoratori in occasione della nascita di un figlio verrà\nriconosciuto 1 giorno di permesso retribuito.",{"bindId":264,"name":265,"text":266},"paidmaternityleaveduration","Art. 169 - Astensione obbligatoria dal l","Art. 169 - Astensione obbligatoria dal lavoro e trattamento economico\n\n\n\n\n\n1)\n\nDurante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice deve astenersi dal\nlavoro:\n\n\n\nI)per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel\ncertificato medico di gravidanza;\n\nII)per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto\nstesso;\n\nIII)per i 3 mesi dopo il parto e, ai sensi dell'art. 16, comma 1), lett. d)\ndel D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, qualora il parto avvenga in data anticipata\nrispetto a quella presunta, per i giorni non goduti di astensione obbligatoria\nprima del parto.\n\n\n\n2)\n\nLa lavoratrice ha facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese\nprecedente il parto e nei 4 mesi successivi al parto, a condizione che il\nmedico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai\nfini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che\ntale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del\nnascituro.",{"bindId":268,"name":269,"text":270},"paidmaternityleavepay","7) Durante il periodo di assenza obbliga","7)\n\nDurante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice ha diritto a una\nindennità pari rispettivamente all'80% della retribuzione, posta a carico\ndell'INPS dall'art. 74 della legge 23 dicembre 1978 n. 833. Secondo le\nmodalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1,\nD.L. n. 633 del 1979, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33. L'importo\nanticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti\nall'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 dello stesso.\n\n\n\n8)\n\nPer i soli periodi indicati nel comma 1) di cui ai punti I), II) e III),\nrelativamente alla astensione obbligatoria, l'indennità di cui al comma\nprecedente verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 100%\ndella retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in\ncaso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l'indennità economica\ndell'INPS non raggiunga un importo superiore, a decorrere dal 1° gennaio\n2000.",{"bindId":272,"name":273,"text":274},"jobsecuritymothers","3) La lavoratrice ha diritto alla conser","3)\n\nLa lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo\ndi gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento\ndi 1 anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge\n(licenziamento per giusta causa, cessazione della attività della azienda,\nultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o\ncessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era\nstato stipulato).",{"bindId":276,"name":277,"text":278},"maternitydiscrimination","4) Il divieto di licenziamento opera in ","4)\n\nIl divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui\nopera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro\nmediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea\ncertificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento,\ndelle condizioni che lo vietavano.",{"bindId":280,"name":281,"text":282},"maternityotherclause","6) In caso di malattia prodotta dallo st","6)\n\nIn caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti\nil periodo di divieto di licenziamento, la cooperativa è obbligata a\nconservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto\nstesso. I periodi di assenza obbligatoria, indicati ai punti I), II) e III) del\ncomma 1), devono essere computati nella anzianità di servizio a tutti gli\neffetti contrattuali, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari,\nalle ferie e al TFR.",{"bindId":284,"name":285,"text":286},"equalityotherclause","d) progetti di partecipazione e azioni p","d)\n\nprogetti di partecipazione e azioni positive per la parità tra uomini e\ndonne.\n\n\n\nNel corso della vigenza del CCNL le Parti daranno vita, promosso dall'EBN, a\nun convegno per la valutazione comune del bilancio provvisorio conseguito dal\nprocesso partecipativo, l'individuazione degli ulteriori sviluppi, la\nsegnalazione argomentata delle sperimentazioni partecipative più\nsignificative, il rilancio della azione comune sul tema.\n\nCiascuna cooperativa, previo confronto con le RSA\u002FRSU, proporrà\nl'elaborazione, di norma entro il mese di novembre di ciascun anno, di un\nprogramma annuale di azioni positive per la parità tra uomini e donne\nfinalizzato a fornire proposte utili alla integrazione e alle pari\nopportunità, individuando eventuali vincoli rimovibili, e favorendo azioni\nutili a conciliare i tempi di vita dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti\nin percorsi di studio e\u002Fo aventi particolari condizioni di bisogno connessi\nalle cd. “questioni sociali”.\n\nDetto programma potrà essere oggetto di condivisione tra la Direzione della\ncooperativa e le stesse OO.SS. e le RSA\u002FRSU.\n\nIn seno a ciascuna cooperativa, le Parti potranno istituire Organismi\nparitetici dotati di competenze di coordinamento, verifica e controllo su\nspecifici progetti attinenti alla responsabilità sociale delle imprese\ncooperative.\n\nLe Parti si danno reciprocamente atto che il presente CCNL non contiene, né\ndirettamente né indirettamente, formulazioni tali da consentire azioni\ndiscriminanti e che le iniziative in esso richiamate costituiscono una delle\npunte più avanzate nel panorama contrattuale.",{"bindId":288,"name":289,"text":290},"funeralpay","Art. 203 - Decesso. In caso di decesso d","Art. 203 - Decesso.\n\n\n\nIn caso di decesso del dipendente il TFR e l'indennità sostitutiva del\npreavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme di legge\nvigenti in materia.",{"bindId":292,"name":293,"text":294},"PAYSCALES_selected_comments_txt","livelli importo lordo dal 1° gennaio 200","livelli\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      importo lordo\n\n        dal 1° gennaio 2002\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Quadri\n      \n      541,85\n      \n    \n    \n      1\n      \n      538,83\n      \n    \n    \n      2\n      \n      533,85\n      \n    \n    \n      3 (par. 180)\n      \n      529,98\n      \n    \n    \n      3\n      \n      528,28\n      \n    \n    \n      4 (par. 155)\n      \n      525,92\n      \n    \n    \n      4\n      \n      524,49\n      \n    \n    \n      5\n      \n      522,18\n      \n    \n    \n      6\n      \n      517,25","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl cooperative di consumo per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa 2011-2013 - 2011\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2011-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2013-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Commercio al dettaglio\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;In a co-operative organisation\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILCAMS - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, FISASCAT - Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo, UIL TuCS - Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Professional risks, Musculoskeletal solicitation of workstations\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;1 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;38.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;26.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Pentecost Monday \u002F Whit Monday \u002F Monday of the Holy Spirit \u002F Deluge Monday - Kataklysmos (day after Pentecost \u002F seventh Monday after Easter), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1207.15\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;11.11\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;125 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario: &rarr;&nbsp;125 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;135&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;16.51 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;3 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[300],{"title":37,"slug":33},[302],{"type":303,"data":304},"call_to_action_body_block",{"title":305,"description":306,"variant":307,"link":308},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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