[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:it-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fccnl-coni-2022-2024-personale-non-dirigente":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":23,"data":31,"children":265,"content_type_view":266,"extra_breadcrumbs":267,"body":269,"body_blocks":280,"related_pages":284},2373,"contratti-collettivi-nazionali","Contratti Collettivi Nazionali",null,"","\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali","collective_agreements.collectiveagreementoverview","it_IT","2025-08-07T09:20:00.300985+00:00","2026-04-02T09:33:42.301073+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2373\u002Fedit\u002F",[16,19,22],{"title":17,"slug":18},"Italia","it-it",{"title":20,"slug":21},"Lavorare in Italia","lavoro-in-italia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":8,"image":24,"canonical":25,"robots":26,"og_type":27,"twitter_card":28,"locale":18,"created_at":29,"last_modified_at":30},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-07T11:20:00.300985+02:00","2026-04-02T11:33:42.426027+02:00",{"cba":32,"clauses":43,"details":263,"translations":264},{"id":33,"uid":34,"url":35,"name":36,"locale":11,"override_title":8,"title":37,"browser_title":38,"browser_description":39,"text":40},"ccnl-coni-2022-2024-personale-non-dirigente","3d14be92-8866-11ef-bc43-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Fitaly\u002Fccnl-coni-2022-2024-personale-non-dirigente\u002Fccnl-coni-2022-2024-personale-non-dirigente\u002F","CCNL CONI 2022-2024 Personale non dirigente","CCNL CONI 2022-2024 Personale non dirigente - 2022","Italy - CCNL CONI 2022-2024 Personale non dirigente - 2022","CCNL CONI 2022-2024 Personale non dirigente - 2022 - Divertimento, cultura, sport",{"name":41,"data":42},"CCNL CONI 2022-2024 firmato Personale non dirigente.html","\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; 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Durante tale periodo e per il mese successivo alla\nscadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali\nné procedono ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del\npresente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato, è\nriconosciuta una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei\nbenefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.\nL'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat\ndell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi\ndei beni energetici importati, applicata agli stipendi. Dopo sei mesi di\nvacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO II RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Ch4>Art. 3 Obiettivi e strumenti\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il sistema delle relazioni sindacali definito nel presente titolo intende\nvalorizzare, anche nella chiarezza delle procedure, oltre a quelli negoziali, i\nmomenti di confronto non negoziali, espressione dei diritti di informazione,\nconsultazione e partecipazione riconosciuti alle OO.SS. rappresentative, in\nmodo da costruire relazioni stabili tra amministrazione e soggetti sindacali,\nimprontate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e\ntrasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi,\nnonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico del CONI\ncon gli interessi dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si migliora la qualità delle decisioni assunte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale,\nnonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma del CONI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità del datore di lavoro\nCONI e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso il CONI, si\narticolano nei seguenti modelli relazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)partecipazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)contrattazione integrativa di livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di\ndialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale del CONI, in\nmateria di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a\ngarantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua\nvolta, in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-informazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-confronto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-organismi paritetici di partecipazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di\ncontratti che obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti\nsottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche,\nanche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all'articolo\n9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i\npresupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di legge in\nmateria di trasparenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 4\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Informazione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni\nsindacali e per l'utilizzo degli strumenti ad esse riconducibili. Pertanto,\nessa è resa preventivamente e in forma scritta dal CONI ai soggetti sindacali\ndi cui all'articolo 7 secondo quanto previsto dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle\ndisposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione\npuntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte del CONI, ai soggetti\nsindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione\ntrattata e di esaminarla.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L'informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a\nconsentire ai soggetti sindacali di cui all'articolo 7 di procedere a una\nvalutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed\nesprimere osservazioni e proposte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali il CCNL preveda\nil confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la\nloro attivazione. Costituiscono inoltre oggetto di informazione gli esiti della\nverifica del conseguimento degli obiettivi produttivi pianificati ai sensi\ndegli articoli 64 e 65.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.L'informazione va resa almeno 5 giorni prima dell'adozione degli atti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 5 Confronto\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo\napprofondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di\nconsentire ai soggetti sindacali di cui all'articolo 7, di esprimere\nvalutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle\nmisure che il CONI intende adottare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli\nelementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la\ninformazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, CONI e soggetti\nsindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è\nrichiesto da questi ultimi. L'incontro può anche essere proposto dal CONI\ncontestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si\nsvolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del\nconfronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-newtech_trigger\">\u003Cp>3.Oltre alle materie espressamente indicate nelle disposizioni inerenti ai\nsingoli istituti, sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui\nall'articolo 7:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione aventi\neffetti generali sull'organizzazione del lavoro;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•le linee generali di riorganizzazione degli uffici, di innovazione e di\nsperimentazione gestionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le politiche di outsourcing e di esternalizzazione dei servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i processi di mobilità interna ed i criteri generali di priorità per la\nmobilità tra sedi di lavoro del CONI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione\norganizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini\ndell'attribuzione della relativa indennità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del\nlavoro da remoto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'andamento dell'occupazione e delle politiche occupazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nei termini di legge, le politiche in materia di piano triennale dei\nfabbisogni di personale, progressioni tra le aree, assunzioni, anche con\ncontratti di lavoro atipico, nonché i programmi di ricorso allo straordinario,\nall'orario elastico e plurisettimanale, alle turnazioni e al lavoro in fascia\npomeridana;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i processi di trasferimento di sede di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri per valutare la rilevanza degli incarichi conferiti al\npersonale dell'area EP ai sensi dell'art. 18, comma 6 (Incarichi al personale\ndell'area EP);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi del personale\ndell'area EP;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i piani, la programmazione per lo sviluppo della sicurezza e dell'igiene\nnei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di\nrappresentante per la sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 6 Organismo paritetico per l'innovazione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.L'organismo paritetico per l'innovazione realizza una modalità\nrelazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni\nsindacali di cui all'articolo 7, su tutto ciò che abbia una dimensione\nprogettuale di carattere organizzativo o riorganizzativo del CONI, anche\ncomplessa e sperimentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L'organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano\nstabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e\ninnovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della\nqualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle\npolitiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e\ndi lavoro, al fine di formulare proposte al CONI o alle parti negoziali della\ncontrattazione integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L'organismo paritetico per l'innovazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)è istituito entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente\nCCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da\nciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 7, nonché da una\nrappresentanza del CONI, con rilevanza pari alla componente sindacale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta CONI\nmanifesti un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa,\nper modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)può trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di\nfattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle\nmaterie di competenza di quest'ultima, o al CONI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)svolge analisi, indagini e studi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)redige un report annuale delle proprie attività ed un verbale di ogni\nriunione effettuata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati\nprogetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 7 o da\ngruppi di lavoratori. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla\nloro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. d).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.L'organismo paritetico per l'innovazione monitora gli effetti applicativi\ndel presente CCNL ed avanza alle parti negoziali della contrattazione\ncollettiva nazionale proposte correttive che dovessero ravvisarsi come\nnecessarie ai fini della salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, commi 917-921,\ndella legge 30 dicembre 2021, n. 234, dei trattamenti economici e normativi in\nessere alla data di cessione dei contratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, tempi, procedure e\nmaterie\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.La contrattazione integrativa si svolge, a livello unico e accentrato, tra\nle delegazioni di parte sindacale e quella di parte datoriale, rispettivamente\ncostituite dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria\nfirmatarie del presente CCNL e dai titolari del potere di rappresentanza del\nCONI o loro delegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Oltre alle materie espressamente indicate nelle disposizioni inerenti ai\nsingoli istituti, sono oggetto di contrattazione integrativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i criteri per la determinazione e l'attribuzione dei trattamenti economici\ncorrelati alla performance organizzativa e individuale di cui agli articoli 64\ne 65 (premio CONI di risultato, premio individuale e progetti speciali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'eventuale rideterminazione delle risorse di cui al comma 2 dell'art. 64,\nai sensi del comma 3 dello stesso articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali\nspecifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione colletiva, ivi inclusi\nquelli derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997,\nn. 449;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)i criteri generali concernenti le metodologie di valutazione della\nperformance organizzativa e individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i criteri per la definizione dei trattamenti economici di cui all'art. 49,\ncomma 7;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)la definizione del numero di \"differenziali stipendiali\" di cui all'art.\n16 attribuibili nell'anno per ciascuna area;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)l'integrazione e la ponderazione dei criteri per l'attribuzione delle\nprogressioni economiche nei limiti di quanto previsto dall'art. 16;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)i criteri per l'effetuazione delle progressioni tra le aree di cui\nall'art. 19;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)l'individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze\nai sensi dell'art. 21, nonché la definizione dei criteri, in caso di\nistituzione di nuove famiglie professionali, per il passaggio alle stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Cp>j)i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo\nsvolgimento di attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute o\ncomportanti l'assunzione di responsabilità;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>k)l'elevazione dei limiti massimi previsti per l'indennità di posizione\norganizzativa di cui all'art. 17;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)gli importi dell'indennità di specifiche responsabilità di cui all'art.\n17, comma 8;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)l'aggiornamento del valore delle indennità di trasferta e di\ntrasferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato del\npersonale dell'area EP e la definizione della misura percentuale di cui\nall'art. 66;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)i criteri per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale\nin favore dei dipendenti ai sensi dell'art. 67;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)i criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile e da remoto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q)i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle\ninnovazioni tecnologiche inerenti all'organizzazione del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r)le implicazioni sul rapporto di lavoro dei piani operativi di\nesternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell'Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s)le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento\ndell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla\nsicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni\nvigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t)la copertura assicurativa del personale, anche di carattere sanitario,\ncompresa quella relativa all'uso delle attrezzature utilizzate nel lavoro a\ndistanza di cui al Titolo V;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Cp>u)le iniziative per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di\npari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>v)i criteri per la individuazione dei congedi per la formazione di cui\nall'articolo 42;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>w)i criteri per la ripartizione dei permessi per il diritto allo studio di\ncui all'articolo 43;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>x)le condizioni per la fruizione dei buoni pasto, nei limiti di quanto\nprevisto all'articolo 73;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>y)le linee di indirizzo e di programmazione generale delle attività di\nformazione, riqualificazione e aggiornamento professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>z)l'individuazione di ulteriori aree e\u002Fo settori ove è possibile ricorrere\nall'utilizzo dell'orario di lavoro elastico, plurisettimanale, su turni e in\nfascia pomeridiana, nonché le modalità di recupero delle prestazioni non rese\nnel caso di contrazione dell'orario rispetto alle 36 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a\ntutte le materie di cui al precedente comma 2. I criteri relativi all'utilizzo\ndelle risorse da rendere annualmente disponibili per le finalità previste dal\npresente CCNL sono negoziati con cadenza annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui\nall'art. 7, comma 1, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.La contrattazione di cui al presente articolo viene attivata previa\ndisdetta degli accordi in essere e presentazione della nuova piattaforma da\ninoltrarsi almeno due mesi prima della scadenza. La parte che ha ricevuto le\nproposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data\ndi ricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle richieste\ndi rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per\nun periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle\nproposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né\nprocederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole\ncirca tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi\nconservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso il CONI, dei\nsuccessivi contratti collettivi integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Il Segretario generale del CONI effettua il controllo sulla compatibilità\ndei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio\ne la relativa certificazione degli oneri viene trasmessa alla Giunta nazionale\ndel CONI. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita\ndalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è\ninviata al Segretario generale del CONI entro dieci giorni dalla\nsottoscrizione. In caso di rilievi da parte del Segretario generale del CONI,\nla trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici\ngiorni senza rilievi, la Giunta Nazionale del CONI può autorizzare il\npresidente della delegazione trattante datoriale alla sottoscrizione del\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Il contratto integrativo non può essere in contrasto con i vincoli\nrisultanti dal presente CCNL. Le clausole difformi sono nulle e non possono\nessere applicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 8 Clausole di raffreddamento\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di\nresponsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è\norientato alla prevenzione dei conflitti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato\nrelativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative\nunilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni\nragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti\nnon assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 9 Interpretazione autentica\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità\nsull'interpretazione del presente CCNL, ovvero dell'accordo integrativo, le\nparti stipulanti, anche su richiesta di una di esse, si incontreranno per\ndefinire consensualmente il significato della clausola controversa ed evitare\nil contenzioso. Il procedimento deve essere attivato, di norma, entro 15 giorni\ndalla richiesta e concludersi nei successivi 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L'accordo sull'interpretazione della clausola controversa sostituisce, con\neffetto retroattivo, la norma medesima salvo diverso accordo tra le parti\nstipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 10 Contributi sindacali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Nei confronti dei dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna\ndiretta di una delega debitamente sottoscritta, il CONI provvederà alla\ntrattenuta dei contributi sindacali in favore delle organizzazioni sindacali\nalle quali i dipendenti aderiscono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La delega dovrà contenere l'indicazione della organizzazione sindacale\ncui il CONI verserà l'importo della trattenuta mensile e del mese di\ndecorrenza. La misura della trattenuta viene definita da ciascuna\norganizzazione sindacale e comunicata per iscritto al CONI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le deleghe di sottoscrizione del contributo sindacale dovranno prevedere\nsul modulo, in conformità alla normativa di cui al decreto legislativo 10\nagosto 2018, n. 101, la dicitura: \"Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione\ndei miei dati personali, ai sensi dell'articolo_13 GDPR - Regolamento generale\nsulla protezione dei dati (UE\u002F2016\u002F679), consento al loro trattamento nella\nmisura necessarie per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche\nche i dati riguardanti l'iscrizione sindacale siano comunicati al datore di\nlavoro CONI e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di\nobblighi previsti dalla legge o dai contratti\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Sono confermate le deleghe in atto alla data di sottoscrizione del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.In caso di omessa dicitura o dichiarazione, la delega di iscrizione non\npotrà essere inoltrata ai fini dei successivi adempimenti e verrà restituita\nal dipendente che l'ha sottoscritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.In costanza di rapporto di lavoro la delega avrà validità permanente,\nsalvo revoca da parte del dipendente, che potrà intervenire in qualsiasi\nmomento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Nel caso in cui la retribuzione mensile non sia dovuta, non si farà luogo\nad alcuna trattenuta né a successivo recupero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.L'importo delle trattenute sarà versato mensilmente dal CONI su conto\ncorrente bancario o postale secondo le indicazioni che verranno fornite per\nciascun anno dalle organizzazioni sindacali di cui al primo comma del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Ch4>Art. 11 Diritti di assemblea e di affissione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto possono\nindire, in locali idonei di cui il CONI abbia disponibilità e nei limiti di 30\nore annue, assemblee del personale ai fini dell'esercizio del diritto di\nassemblea di cui all'articolo20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La convocazione sarà comunicata al CONI con l'indicazione specifica\ndell'ordine del giorno e con un preavviso minimo di 48 ore, tenendo comunque\nconto delle correlate esigenze organizzative e logistiche. Contestualmente\ndovranno essere comunicati al CONI i nominativi dei dipendenti esterni del\nsindacato che si intenda eventualmente far partecipare all'assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il diritto di affissione è regolato dall'articolo 25 della legge 20\nmaggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il CONI metterà a disposizione delle organizzazioni sindacali firmatarie\nappositi spazi, accessibili a tutti i dipendenti, per l'affissione di\ncomunicazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il CONI si impegna a mettere a disposizione delle organizzazioni sindacali\nfirmatarie del presente CCNL che ne facciano richiesta idonee soluzioni\ntecnologiche, (bacheca elettronica, possibilità di ricevere comunicati sulla\ncasella di posta dell'ente, ecc...) per la pubblicazione di notizie, testi e\ncomunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Le modalità\ntecniche ed organizzative per l'istituzione della bacheca saranno definite\ndalle parti, tenendo conto, oltre che dei relativi costi di attivazione, dei\nprincipi della massima accessibilità dei dipendenti e della piena\nresponsabilità delle organizzazioni sindacali per quanto pubblicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 12 Locali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il CONI si impegna a verificare, unitamente alle organizzazioni sindacali\nfirmatarie, la possibilità di mantenere l'uso di un locale per ciascuna\nrappresentanza sindacale di cui al precedente articolo 7, ovvero a concederne\nl'utilizzazione comune a due o più organizzazioni, secondo criteri che saranno\ndefiniti dalle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch4>Art. 13 Permessi sindacali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.I dipendenti che siano membri degli organi direttivi nazionali e\nregionali\u002Fterritoriali, nonché delle rappresentanze nazionali delle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, possono usufruire, per\nl'espletamento di qualsiasi attività rientrante nel loro mandato, di permessi\nsindacali retribuiti, giornalieri o orari, che il datore di lavoro CONI si\nimpegna a concedere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.I dipendenti di cui al comma 1 hanno diritto di usufruire dei permessi\ngiornalieri a condizione che siano espressamente richiesti per iscritto dalle\nOO.SS. firmatarie e che siano comunicati al CONI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui\nai commi precedenti è determinato in ragione di 180 minuti ogni anno per ogni\ndipendente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente con riferimento\nall'intero ambito di applicazione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La ripartizione dei permessi di cui al comma 3 viene effettuata sulla base\ndella rappresentatività nel comparto, desumibile dal dato associativo riferito\nal 31 dicembre di ciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Le funzioni e le cariche di cui al comma 1 e i nominativi dei dirigenti\ndegli organismi direttivi delle strutture sindacali e le relative variazioni\ndovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al CONI dalle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.La durata dall'assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui\nil dipendente si allontana dal posto di lavoro per svolgere attività sindacale\nfino al suo rientro in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.In tutti i casi in cui le riunioni preparatorie e quelle riguardanti le\nsessioni di confronto, di contrattazione integrativa e di organismo paritetico\nfra i soggetti titolari della contrattazione integrativa nazionale si svolgono\ndurante l'orario di lavoro, il CONI considererà la partecipazione alle\nriunioni attività di servizio a tutti gli effetti. Tale opportunità sarà\nriconosciuta nei limiti massimi di un rappresentante per ciascuna delle\nOrganizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa, accreditato\nin delegazione trattante, dipendente del CONI, ferma restando la possibilità\nper altri eventuali rappresentanti di fruire dei permessi di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch2>TITOLO III ORDINAMENTO PROFESSIONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch4>Art. 14 Obiettivi e finalità\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il nuovo modello classificatorio persegue la finalità di fornire al CONI\nuno strumento innovativo ed efficace di gestione del personale e\ncontestualmente offrire ai dipendenti un percorso agevole e incentivante di\nsviluppo professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tenuto conto di quanto stabilito dai commi 917 - 921 dell'articolo 1 della\nLegge 30 dicembre 2021, n. 234, l'ordinamento professionale di cui al presente\nTitolo si pone altresì l'obiettivo di armonizzare i sistemi di classificazione\nrispettivamente previsti dal CCNL del personale non dirigente della Sport e\nSalute Spa e delle Federazioni Sportive Nazionali relativo al quadriennio\n2018\u002F2021 e dal CCNL del personale non dirigente del comparto delle Funzioni\nCentrali relativo al triennio 2019-2021.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 15 Classificazione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di\nflessibilità funzionali alle esigenze organizzative del CONI, è articolato in\nquattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze,\nabilità e competenze professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area degli operatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area degli assistenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area dei funzionari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area delle elevate professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Ai fini della classificazione legale delle aree di cui al comma 1, il\npersonale inquadrato nelle aree degli operatori, degli assistenti, dei\nfunzionari e delle elevate professionalità è considerato personale\nimpiegatizio secondo quanto previsto dall'art. 2095 cod. civ. Le aree sopra\ndescritte rappresentano ciascuna un diverso livello di inquadramento ai sensi\ndell'art. 2103 cod. civ.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme\ndei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima. Le stesse\ncorrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità\nnecessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività\nlavorative, secondo quanto previsto dall'allegato A. All'interno dell'Area si\nha equivalenza e fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in\nrelazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.In coerenza con i relativi contenuti, nell'area sono individuate le\nfamiglie professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da\ncompetenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune.\nNell'ambito delle famiglie professionali vengono definite le competenze\nprofessionali caratterizzanti ciascuna famiglia nonché, ove richiesti,\nspecifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali,\nesperienze lavorative o professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato\nassunto e le mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, fatte\nsalve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni\nprofessionali. Il personale, tuttavia, ove sia necessario, è tenuto a svolgere\ntemporaneamente anche attività complementari ed accessorie alle proprie,\nancorché riferibili ad area inferiore o superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Il dipendente che esplica prevalentemente mansioni previste in una\ndeterminate area non potrà essere assegnato a mansioni inferiori, salvo quanto\nstabilito nei successivi punti a) e b) ed al successivo comma 8. Lo svolgimento\ndi mansioni rientranti in area diversa non dà luogo al passaggio nella nuova\ncategoria quando sia dovuto alle seguenti motivazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione\ndel posto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)esigenze organizzative, tecniche, di produttività e di risultato, di\ndurata non superiore a mesi sei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Lo svolgimento di mansioni previste in area superiore dà diritto, per il\nperiodo corrispondente, al riconoscimento della retribuzione a quest'ultima\nrelativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. In conformità dell'art. 2103, comma 2, del cod. civ. in caso di modifica\ndegli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del\nlavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello\ndi inquadramento immediatamente inferiore purché rientranti nella medesima\ncategoria legale, solo nel caso in cui ii nuovo assetto organizzativo non\nconsenta più al datore di lavoro di continuare a far svolgere le mansioni\nprecedentemente svolte né sia possibile adibire il dipendente a mansioni\ndiverse ma comunque rientranti nella medesima area contrattuale di\ninquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.L'assegnazione di mansioni di area inferiore ai sensi del comma precedente\ndeve essere compatibile, ove possibile, con il mantenimento della\nprofessionalità acquisita al fine di consentire la possibile riassegnazione\nalle mansioni precedentemente svolte, ovvero a mansioni riconducibili all'area\ndi appartenenza, laddove per qualsiasi causa ripristinabili in capo al medesimo\nlavoratore, eventualmente intervenendo con specifici percorsi di formazione.\nFatto salvo l'espresso consenso del dipendente, non è consentita\nl'assegnazione di mansioni per le quali sia necessario il possesso di licenze\nche non siano state richieste al momento dell'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.In ogni caso il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena\ndi nullità, ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di\ninquadramento e del trattamento retributivo in godimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Il datore di lavoro dà priorità alla riassegnazione delle precedenti\nmansioni ai dipendenti che abbiano subito una modifica delle stesse ai sensi\ndel comma 8 prima di procedere a nuove assunzioni per posizioni già ricoperte\ndai predetti dipendenti. La stessa priorità è riservata anche rispetto ad\neventuali assegnazioni delle medesime mansioni a dipendenti passati a categoria\nsuperiore successivamente all'applicazione del precedente comma 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Lo svolgimento di mansioni previste in categoria inferiore, dipendente\ndalle necessità sopraindicate, non comporta riduzione della retribuzione fatta\neccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di\nsvolgimento della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Le esigenze tecniche, organizzative e produttive che danno origine a\nmansioni rientranti in categorie diverse ivi comprese quelle previste dal comma\n5 e con esclusione di quelle derivanti dall'applicazione del comma 8, sono\noggetto di informazione di cui all'art. 4 Qualora motivi di urgenza non\nconsentano l'informazione preventiva, le suddette esigenze potranno essere\noggetto di informazione successiva, da effettuarsi entro sette giorni\ndall'avvenuto affidamento. La modifica degli assetti organizzativi aziendali\nche determini ii ricorso al precedente comma 8 costituisce oggetto di confronto\ndi cui all'art. 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 16 Progressioni economiche all'interno delle aree\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale\nprogressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni\nproprie dell'area e della famiglia professionale, agli stessi possono essere\nattribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più \"differenziali\nstipendiali\" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello\nstipendio. La misura annua lorda di ciascun \"differenziale stipendiale\", da\ncorrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata,\ndistintamente per ciascuna area del sistema di classificazione, nell'allegata\ntabella 1. La medesima tabella evidenzia altresì il numero massimo di\n\"differenziali stipendiali\" attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il\nperiodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area. A tal fine, si\nconsiderano i \"differenziali stipendiali\" conseguiti dall'entrata in vigore\ndella presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L'attribuzione dei \"differenziali stipendiali\", che si configura come\nprogressione economica all'interno dell'area e non determina l'attribuzione di\nmansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area - attivata\nannualmente in relazione alle risorse destinate a tale finalità e gestita\ndalla Commissione di cui al successivo art. 20 - nel rispetto delle modalità e\ndei criteri di seguito specificati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi\n2 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica orizzontale; ai\nfini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di\ndecorrenza delle progressioni economiche effettuate. È inoltre condizione\nnecessaria l'assenza, negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari\nsuperiori alla multa di cui all'art. 78, comma 1, lett. c);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.il numero di \"differenziali stipendiali\" attribuibili nell'anno per\nciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui\nall'articolo 7, in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la\ncopertura finanziaria degli stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.non è possibile attribuire più di un \"differenziale\nstipendiale\"\u002Fdipendente per ciascuna procedura selettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.i \"differenziali stipendiali\" sono attribuiti, fino a concorrenza del\nnumero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla\nprocedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.esperienza professionale maturata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui\nall'articolo 7, correlati alle capacità culturali e professionali acquisite\nanche attraverso i percorsi formativi previsti dal presente CCNL e dal CONI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede\ndi contrattazione integrativa di cui all'articolo 7; in ogni caso al criterio\ndi cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore\nal 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2 della lettera d) non può\nessere attribuito un peso superiore al 40% del totale; \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche\norizzontali da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo\ncomplessivamente non superiore al 3% della somma dei punteggi ottenuti con\nl'applicazione dei criteri di cui ai punti 2 e 3 della lettera d). Tale\npunteggio, definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'articolo\n7, può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi\ndall'ultima progressione economica attribuita al dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.in sede di contrattazione integrativa di cui all'articolo 7, possono\nessere inoltre definiti i criteri di priorità in caso di parità dei punteggi\ndeterminati ai sensi delle lettere d), e) ed f), nel rispetto del principio di\nnon discriminazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.in fase di prima applicazione, il CONI, tenuto conto di quanto stabilito\ndall'articolo 21, comma 3, riconosce a tutto il personale destinatario del\npresente CCNL un differenziale stipendiale di ingresso, nei valori di cui al\nprecedente comma 1, da corrispondersi, per il solo anno 2022, mediante un\nacconto ed un saldo di pari importo con le retribuzioni relative ai mesi di\nluglio e dicembre 2022. A decorrere dal 1° gennaio 2023 tale differenziale è\ncorrisposto, ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 1, su base\nmensile per tredici mensilità. I differenziali stipendiali attribuiti ai sensi\ndella presente lettera non sono presi in considerazione ai fini\ndell'applicazione di quanto previsto dal precedente comma 2, lett. a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.A decorrere dal 1° gennaio 2023, le progressioni economiche di cui al\npresente articolo sono finanziate con risorse aventi caratteristiche di\ncertezza, stabilità e continuità e sono attribuite a decorrere dal 1°\ngennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui\nal comma 2, lett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Ai \"differenziali stipendiali\" di cui al presente articolo si applica\nquanto previsto all'articolo 63 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo\nsistema di classificazione professionale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 17 Posizioni organizzative e professionali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione di cui al presente titolo\nil CONI, sulla base del proprio ordinamento e delle specificità riconosciute\ndal quadro normativo nazionale ed internazionale vigente, ed in relazione alle\nesigenze organizzative e di servizio, può conferire ai dipendenti dell'Area\ndei Funzionari, effettivamente in servizio, incarichi a termine di natura\norganizzativa o professionale che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di\nappartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di maggiore responsabilità\ne professionalità, anche implicanti iscrizione ad albi e\u002Fo registri di\nprofessioni regolamentate ovvero ad elenchi e registri tenuti dalle pubbliche\namministrazioni per precipui incarichi con prevalente contenuto professionali,\nper i quali è attribuita una specifica indennità di posizione\norganizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.I valori dell'indennità di cui al comma 1 sono ricompresi tra un minimo\ndi Euro 1.200,00 ed un massimo di Euro 2.600,00 annui lordi per 13 mensilità e\nsono definiti, per ciascuna posizione organizzativa, in relazione alle risorse\ndestinate alla remunerazione degli incarichi nonché alla graduazione degli\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il limite massimo di cui al comma 2 può essere elevato in sede di\ncontrattazione integrativa, ai sensi dell'articolo 7. In caso di elevazione del\nlimite massimo, è possibile prevedere che l'indennità di posizione\norganizzativa possa assorbire lo straordinario e\u002Fo altre voci del trattamento\neconomico accessorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti con atto scritto e motivato,\nper un periodo non superiore a tre anni, tenendo conto dei requisiti culturali,\ndelle attitudini e delle capacità professionali dei dipendenti in relazione\nalla natura ed alle caratteristiche degli incarichi affidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato a\nseguito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•intervenuti mutamenti organizzativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valutazione negativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•violazione di obblighi che diano luogo a sanzioni disciplinari o misure\ncautelari di sospensione dal servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.La revoca dell'incarico comporta la perdita della indennità di posizione\ne la riassegnazione del dipendente alle funzioni della famiglia professionale\ndi appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.La valutazione dei risultati delle attività svolte dai dipendenti cui\nsono stati conferiti gli incarichi avviene con cadenza annuale in base ai\ncriteri ed alle procedure del sistema di valutazione adottato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Il CONI può attribuire al personale dell'area degli assistenti compiti\nche, pur rientrando nelle funzioni proprie dell'area di appartenenza,\ncomportano l'assunzione di specifiche responsabilità. In tale ipotesi, previa\ncontrattazione integrativa di cui all'art. 7, è possibile riconoscere a tale\npersonale un'indennità di specifiche responsabilità, accessoria, il cui\nimporto, non superiore a € 1.000 annui lordi, viene definito tenendo conto\ndel livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite,\ndalla specializzazione richiesta dai compiti affidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.I criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo\nsvolgimento di attività comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità\nsono definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 18 Incarichi al personale dell'Area EP\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il CONI attribuisce al personale dell'Area EP incarichi ad elevata\nautonomia e responsabilità che si configurano quale elemento sostanziale\ndell'appartenenza all'Area.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Le responsabilità connesse agli incarichi di cui presente articolo\npossono avere prevalente contenuto gestionale ovvero, nel caso in cui sia\nrichiesta l'iscrizione ad albi e\u002Fo registri di professioni regolamentate ovvero\nad elenchi e registri tenuti dalle pubbliche amministrazioni per precipui\nincarichi con prevalente contenuto professionale. In ogni caso, essi sono\nconferiti su posizioni di elevata responsabilità, con elevata autonomia\ndecisionale, previamente individuate dalle amministrazioni, in base alle\nproprie esigenze organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Ai fini del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, il\nCONI tiene conto delle competenze professionali possedute in relazione a quelle\nrichieste nelle posizioni da coprire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Gli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo sono\nrinnovabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.La revoca dell'incarico conferito può aver luogo, prima della sua\nscadenza, per ragioni organizzative ovvero a seguito di valutazione di\nperformance, ai sensi del comma 7, che accerti risultati non positivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.In corrispondenza di ciascun incarico, in base ad una preventiva\nvalutazione della rilevanza delle responsabilità assunte e di altri fattori di\ncomplessità organizzativa e\u002Fo professionale, il CONI definisce un valore\nannuale lordo di retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima\nmensilità, compreso tra un minimo di € 11.000,00 ed un massimo di €\n29.000,00. La retribuzione di posizione è corrisposta mensilmente ed è\nattribuita a valere sulle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di\nrisultato di cui all'articolo 66 (Trattamento economico del personale della\nnuova area EP).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Lo svolgimento dell'incarico è valutato con i criteri e le procedure del\nsistema di valutazione di performance adottato dal CONI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Con cadenza annuale, ove l'attività sia stata positivamente valutata ai\nsensi del comma 7, è inoltre attribuita la retribuzione di risultato, a valere\nsulle risorse destinate a retribuzione di posizione e di risultato di cui\nall'articolo 66 (Trattamento economico del personale della nuova Area EP), in\nbase al livello di valutazione conseguito. Tale trattamento assorbe tutte le\ncompetenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo\nnazionale per il restante personale, compreso il compenso per il lavoro\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.In caso di temporanea assenza o impedimento del titolare di un incarico,\nil CONI può affidare un incarico ad interim ad altro dipendente inquadrato\nnell'Area EP. Lo svolgimento dell'incarico ad interim è retribuito con un\nimporto, attribuito a titolo di retribuzione di risultato, non superiore al 20%\ndel valore economico di posizione dell'incarico conferito, a valere sulle\nrisorse di cui all'articolo 66 (Trattamento economico del personale della nuova\nArea EP).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 19 Progressioni tra le aree\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Le progressioni tra un'area e quella immediatamente superiore avvengono\ntramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal\ndipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti\ndisciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di\nstudio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area\ndall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi\nrivestiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate, in\nfase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro\nil termine del 30 settembre 2022, le progressioni tra le aree hanno luogo con\nprocedure valutative, gestite dalla Commissione di cui al successivo art. 20,\ncui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati\nnella allegata tabella 2 di corrispondenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.ll CONI definisce, previa contrattazione integrativa di cui all'art. 7, i\ncriteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 2, sulla base dei\nseguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali sarà attribuito un peso\npercentuale non inferiore al 25%:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.esperienza maturata nell'area di provenienza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.titolo di studio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze\nacquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es.\ncompetenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti\nlavorativi, le abilitazioni professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Al fine di riconoscerne la professionalità nel tempo acquisita, ai\ndipendenti del contingente speciale ad esautimento che, alla data di\nsottoscrizione del presente CCNL, risultino inquadrati nei parametri\nretributivi A4, B4 e C4 e siano in possesso dei requisiti indicati nella\ntabella 3 sarà corrisposta -fino al momento dell'eventuale passaggio all'area\nsuperiore ovvero fino all'eventuale attribuzione del terzo differenziale\nstipendiale di cui all'art. 16- un'indennità denominata \"indennità apicale\nconsolidato\" (IAC). L'indennità di cui al precedente periodo è corrisposta in\nunica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno,\nnelle misure indicate nella medesima tabella 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.In caso di progressioni tra le aree il dipendente, nel rispetto della\ndisciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite.\nConserva, inoltre, la retribuzione individuale di anzianità (RIA).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.I criteri per l'effettuazione delle progressioni di cui al presente\narticolo sono definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art.\n7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 20 Commissione per la progressione in carriera del personale\nappartenente al contingente ad esaurimento\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed\neffettivamente utilizzate dal CONI, secondo i principi di ragionevolezza e buon\nandamento e fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 46 e 56 in\nmateria di inquadramento in fase di prima applicazione del presente CCNL, con\ndeliberazione della Giunta nazionale del CONI è istituita la commissione per\nla progressione in carriera del personale appartenente al contingente speciale\nad esaurimento (di seguito \"la commissione\"), di cui ai commi 917 - 921\ndell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n.234. La commissione è\npresieduta dal Segretario generale del CONI ed è composta da due dirigenti del\nCONI di qualifica apicale. Le funzioni di segretario della commissione sono\nsvolte da un funzionario del CONI. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai\ncommi precedenti l'ufficio del personale trasmette alla commissione tutti gli\nelementi valutativi e informativi in suo possesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Entro il 15 gennaio di ogni anno, per la progressione in carriera del\npersonale di cui al comma 1 dell'art.19, il CONI rende noti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.i posti disponibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.i requisiti richiesti per l'ammissione al procedimento di valutazione\ncomparativa, i titoli di servizio rientranti nelle categorie dei titoli ammessi\na valutazione e i criteri per l'attribuzione a ciascuno di essi del relativo\npunteggio, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.l'elenco nominativo del personale in possesso dei requisiti richiesti per\nl'ammissione al procedimento di valutazione comparativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.l'avvio del procedimento di valutazione comparativa ai fini della\nprogressione in carriera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Per ciascun dipendente ammesso allo scrutinio, ai fini della valutazione\ncomparativa, la Commissione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)esamina la documentazione contenuta nel fascicolo personale, provvede a\nriportare in un'apposita scheda individuale i titoli di servizio posseduti\nrientranti nelle categorie dei titoli ammessi a valutazione e ad attribuire a\nciascuno di essi un punteggio sulla base dei criteri formulati. I dipendenti\ninteressati possono chiedere di essere sentiti dalla Commissione per la\nprogressione in carriera per eventuali chiarimenti in ordine alla\ndocumentazione contenuta nel fascicolo personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)predispone la graduatoria contenente l'indicazione per ciascun dipendente\ndel punteggio totale conseguito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 21 Norme di prima applicazione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Al fine di consentire al CONI di procedere agli adempimenti necessari\nall'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore\nil giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a due mesi dalla\nsottoscrizione definitiva del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dall'entrata in vigore del presente CCNL ed entro il termine di cui al\ncomma 1, il CONI, in sede di contrattazione integrativa di cui all'articolo 7,\ndefinisce le famiglie professionali del nuovo ordinamento professionale\nall'interno delle quali confluiscono, nel rispetto della tabella 4 di\ntrasposizione automatica nel sistema di classificazione, i profili\nprofessionali definiti sulla base del precedente sistema ordinamentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente\nTitolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto\nautomatico dalla stessa data secondo la tabella 4 di trasposizione automatica\nnel sistema di classificazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch4>Art. 22 Il contratto individuale di lavoro\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto collettivo nel\nrispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Contenuti e condizioni dei contratti individuali di lavoro ceduti dalla\nSport e Salute Spa al CONI ai sensi dell'art. 1, commi 917-919, della Legge 30\ndicembre 2021 sono automaticamente uniformati alla disciplina introdotta con il\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch4>Art. 23 Periodo di prova\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Stante la cessione del contratto di cui ai commi 917 - 921 dell'articolo 1\ndella Legge 30 dicembre 2021, n. 234, i dipendenti assunti in servizio non sono\nsoggetti ad alcun periodo di prova.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch4>Art. 24 Congedi per le donne vittime di violenza\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza\ndi genere, debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24 del decreto\nlegislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per\nmotivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni\nlavorativi, da fruire su base giornaliera nell'arco temporale di tre anni,\ndecorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato e\nretribuiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.\n80.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice che intenda\nfruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al CONI -\ncorredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di\nprotezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di\ncalendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo\nperiodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il periodo di cui al precedente comma 1 è computato ai fini\ndell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è\nutile ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.\nPer detto periodo spetta l'intera retribuzione prevista dall'articolo 36, comma\n2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o\ngiornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma 1. La fruizione su\nbase oraria avviene in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del\nmese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da\ntempo pieno a tempo parziale. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente\ntrasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della\nlavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in specifici\npercorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di\ntrasferimento ad altro datore di lavoro ubicato in un comune diverso da quello\ndi residenza. In presenza delle condizioni previste dal quadro normativo\nvigente, i datori di lavoro interessati, d'intesa con la dipendente, procedono\nentro 15 giorni dalla richiesta alla cessione del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con\nl'aspettativa per motivi personali e familiari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityotherclause\">\u003Ch4>Art. 25 Unioni civili\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno\nadempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello\nstesso sesso di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76, le disposizioni dei CCNL\nriferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole\n«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna\ndelle parti dell'unione civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 26 Transizione di genere\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Al fine di eliminare situazioni di disagio ed evitare che possano\ndeterminarsi forme di discriminazioni nei confronti del lavoratore che ha\nintrapreso il percorso di transizione di genere di cui alla legge n. 164\u002F1982 e\ns.m.i., il CONI riconosce un'identità alias - con modalità che saranno\nspecificate in apposita regolamentazione interna - al dipendente che ne faccia\nrichiesta supportata da adeguata documentazione medica. L'identità alias da\nutilizzare -al posto del nominativo effettivo risultante nel fascicolo\npersonale di cui all'art. 40 (Fascicolo personale), riguarda, a titolo\nesemplificativo, il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta\nelettronica, la targhetta sulla porta d'ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Non si conformano all'identità alias e restano pertanto invariate tutte\nle documentazioni e tutti i provvedimenti attinenti al dipendente in\ntransizione di genere che hanno rilevanza strettamente personale (come ad\nesempio la busta paga, la matricola, i sistemi di rilevazione e lettura\ninformatizzata della presenza, i provvedimenti disciplinari) o la\nsottoscrizione di atti e provvedimenti da parte del lavoratore interessato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch4>Art. 27 Ferie e festività\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.I dipendenti hanno diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di 28\ngiorni di ferie retribuite.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Ai sensi dei commi 917 - 921 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021,\nn.234, ai dipendenti ceduti sono riconosciuti le ferie e i permessi residui non\nancora goduti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Nell'anno di cessazione del servizio, la durata delle ferie è determinata\nin proporzione al servizio prestato in ragione di dodicesimi. La frazione di un\nmese superiore a 15 giorni è considerata a tali effetti come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.I dipendenti che hanno usufruito dei permessi retribuiti di cui\nall'articolo 29, conservano il diritto alle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Le ferie fino a quattro settimane sono un diritto irrinunciabile. Il\npredetto periodo non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie\nnon godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei casi in cui\nle vigenti disposizioni di legge ne consentano la monetizzabilità. Esse vanno\nfruite nel corso dell'anno di calendario di riferimento, in periodi\nprestabiliti secondo oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle\nrichieste del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Le ferie possono essere fruite, secondo termini da stabilirsi in modo da\ngarantire il regolare funzionamento dei servizi, in più periodi dell'anno,\nfatto salvo il diritto del dipendente di usufruire, previa specifica richiesta,\ndi un periodo continuativo non inferiore a due settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Le ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o sospese per\nmotivi di servizio. In tal caso i dipendenti hanno diritto al rimborso delle\nspese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno\nnella località dalla quale sono stati richiamati, nonché all'indwennità di\nmissione per la durata del medesimo viaggio. I dipendenti hanno inoltre diritto\nal rimborso delle spese anticipate o comunque sostenute per il periodo di ferie\nnon godute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso\npossibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, la fruizione delle\nferie deve avvenire entro il primo semestre dell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con\nle esigenze servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie che residuano al\n31 dicembre entro il mese di giugno dell'anno successivo, purchè la relativa\nrichiesta sia inoltrata non oltre il mese di aprile. Nel caso di mancato\nrispetto dei termini di cui al presente comma, la fruizione delle ferie verrà\ndisposta d'ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si\nprotraggono per più di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. Il\nCONI deve essere posto in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di\ncompiere gli accertamenti dovuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettante anche\nse si protraggono per l'intero anno. In tal caso la fruizione delle ferie è\npreviamente autorizzata dal dirigente, in relazione alle esigenze di servizio,\nanche in deroga ai termini di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di non\nmonetizzabilità delle ferie, in caso di cessazione del rapporto di lavoro,\nqualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di\nservizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del\ntrattamento economico di cui al comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>13.Sono considerati festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.le domeniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.il 1° gennaio - Capodanno; il 6 gennaio - Epifania;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il lunedì dopo Pasqua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 25 aprile - Anniversario della Liberazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 1° maggio - Festa del Lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 2 giugno - Festa della Repubblica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 15 agosto - Assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 1° novembre - Ognissanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'8 dicembre - Immacolata Concezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 25 dicembre - Natale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 26 dicembre - S. Stefano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente\npresta la sua opera, purché ricadente in giorno lavorativo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>14.A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo\nall'anno in sostituzione delle festività soppresse. Le suddette giornate\npossono essere fruite anche in modo frazionato per periodi non inferiori alla\nmetà dell'orario giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>15.Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere\ninferiore alle 24 ore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>16.Ai dipendenti che prestano servizio nei giorni festivi, esclusa la\nricorrenza del Santo Patrono per la quale è prevista la sola giornata di\nriposo compensativo, compete una maggiorazione retributiva e un'intera giornata\ndi riposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.In caso di coincidenza di una delle festività di cui al comma 1, lett.\nb) e c) con altri giorni festivi, o con il giorno di riposo domenicale o\nperiodico, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai\nlavoratori interessati un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della\nretribuzione di cui all'articolo 59, comma 2, lett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Ai dipendenti professanti religioni diverse da quella cattolica viene\nriconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo\ndi quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità\ndell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi n. 516\u002F1988 e n. 101\u002F1989.\nLe ore lavorative non prestate il sabato, laddove l'articolazione dell'orario\ndi lavoro preveda la prestazione dell'attività per detto giorno, sono\nrecuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun\ncompenso straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 28 Cessione delle ferie\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Su base volontaria ed a titolo gratuito, i dipendenti possono cedere, in\ntutto o in parte, ad altro dipendente del contingente speciale ad esaurimento\ndel CONI, anche di diversa qualifica, che abbia necessità di prestare\nassistenza a familiari conviventi che necessitino di cure costanti per\nparticolari condizioni di salute:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le quattro\nsettimane annuali di cui deve fruire ai sensi dell'articolo 10 del decreto\nlegislativo 8 aprile 2003, n.66, anche se relative ad anni precedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui\nall'articolo 27, comma 14.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità indicate al\ncomma 1 possono presentare specifica richiesta al CONI, di utilizzo di ferie e\ndelle giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna\ndomanda, previa presentazione di adeguata certificazione comprovante lo stato\ndi necessità di cure, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o\nconvenzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il CONI, ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a tutto il\npersonale l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria,\nformalizzano per iscritto la propria disponibilità, indicando il numero di\ngiorni di ferie o di riposo che intendono cedere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi\nquello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura\nproporzionale tra tutti i lavoratori offerenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia\ninferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le\ngiornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i\nrichiedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito\ndella integrale fruizione delle giornate di ferie e di festività soppresse\nallo stesso spettanti e maturate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Una volta acquisite, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le\ngiornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al\nperdurare delle necessità che ne hanno giustificato la cessione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti la richiesta prima\ndella fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da\nparte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti,\nsecondo criteri di proporzionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà oggetto di\napposita sessione negoziale diretta a valorizzarne gli effetti e\nl'estendibilità della stessa a necessità ulteriori o diverse rispetto a\nquelle indicate al comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 29 Permessi retribuiti\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.A domanda del dipendente e sulla base di idonea documentazione, sono\nconcessi nell'anno solare permessi retribuiti nei seguenti casi ed entro i\nlimiti di seguito elencati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tre giorni per particolari motivi personali o familiari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>•tre giorni lavorativi consecutivi per nascita figli;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•otto giorni per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai\ngiorni di svolgimento delle prove;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>•visite mediche di controllo richieste dai competenti organismi del\nServizio Sanitario Nazionale, dell'INPS e dell'INAIL;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>•tre giorni lavorativi, per ogni evento, in caso di decesso del coniuge,\ndi un parente o di un affine entro ii secondo grado o del convivente, purché\nla stabile convivenza con ii lavoratore o la lavoratrice risulti da\ncertificazione anagrafica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cp>2.I dipendenti hanno altresì diritto ad un permesso di 15 giorni\nconsecutivi in occasione del matrimonio nonché in caso di unione civile\nprevista e disciplinata dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.I dipendenti che partecipano a gare sportive in rappresentanza della\nnazionale italiana hanno diritto fino a 45 giorni per la preparazione e la\npartecipazione a manifestazioni agonistiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di\nvisite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su\nbase sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali,\ncomprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.\nL'assenza è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine\nall'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura,\nanche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.I permessi di cui ai commi precedenti possono essere fruiti\ncumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli\neffetti dell'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Durante i predetti periodi ai dipendenti spetta l'intera retribuzione\nprevista dall'art. 57 con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e\ndelle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la\nsalute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.I permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n.\n104 e ss.mm.ii., non sono computati ai fini del raggiungimento del limite\nfissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.In aggiunta ai permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti hanno\naltresì diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti\nprevisti da specifiche disposizioni di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Nell'ambito delle previsioni contenute nella legge n. 266\u002F1991 e nel\nregolamento approvato con D.P.R. n. 194\u002F2001 per le attività di protezione\ncivile, il datore di lavoro favorisce la partrecipazione del personale alle\nattività delle associazioni di volontariato mediante idonea articolazione\ndegli orari di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 30 Permessi orari a recupero\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Previa valutazione del responsabile dell'unità organizzativa, può essere\nconcesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per\nbrevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non\npossono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di\nlavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso\ndell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per\nconsentire al responsabile della struttura di adottare le misure organizzative\nnecessarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate di norma non\noltre i successivi 30 giorni, secondo le disposizioni del dirigente o\nresponsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione\nviene proporzionalmente decurtata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il CONI favorirà il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a\nterapie o esami specialistici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Ch4>Art. 31 Portatori di handicap\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Al fine di valorizzare pienamente la capacità e le potenzialità dei\nlavoratori portatori di handicap, il CONI individua e realizza le iniziative\nper una corretta attuazione della disciplina della legge n. 68\u002F1999, anche con\nriferimento a quanto previsto dall'art. 24 della legge n. 104\u002F1992 e successive\nmodifiche ed integrazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte\nnella citata legge trovano applicazione le agevolazioni di cui agli arti. 21 e\n33 della legge medesima, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 32 Mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente\nallo svolgimento dei compiti del proprio profilo professionale, non si potrà\nprocedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o\npsichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperare lo stesso\ndipendente al servizio, impiegandolo in altro profilo riferito alla stessa\ncategoria\u002Farea di inquadramento, anche assicurando un adeguato percorso di\nriqualificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.In caso di mancanza di posti, previo consenso dell'interessato, il\ndipendente può essere impiegato in un profilo di categoria immediatamente\ninferiore, con mantenimento del trattamento retributivo, non riassorbibile,\ndella posizione economica di provenienza, ove questa sia più favorevole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.I posti che eventualmente si rendessero vacanti sono prioritariamente\ndestinati alla ricollocazione dei dipendenti interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch4>Art. 33 Igiene e sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il CONI riconosce la priorità della tutela della salute dei lavoratori e\ndell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine adotterà, ai sensi\ndella vigente normativa, tutte le misure idonee a tutelare la salubrità e la\nsicurezza degli ambienti di lavoro e degli impianti, compresi quelli sportivi,\ne a garantire la prevenzione delle malattie professionali, nel rispetto delle\ndisposizioni di cui al d.lgs. n. 81\u002F2008 e al D.M. 18 marzo1996 e successive\nmodifiche e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.In particolare, nel rispetto delle previsioni di legge, il datare di\nlavoro provvede a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•predisporre visite preventive e controlli periodici per tutti i\nlavoratori che svolgono attività esposte a rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fornire tutte le indicazioni atte ad un'efficace prevenzione, attuando\ninterventi specifici e tempestivi idonei alla eliminazione dei fattori di\nrischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assicurare idonee iniziative per mantenere la salubrità degli ambienti\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-green_trigger\">\u003Cp>•fornire un'adeguata e aggiornata informazione ai lavoratori sui rischi\nper la sicurezza e la salute connessi alle attività del CONI, sulle misure e\nsulle attività di protezione e prevenzione adottate in relazione agli\nspecifici rischi, sulle normative di sicurezza e di tutela ambientale, nonché\nsulle disposizioni aziendali adottate in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•garantire, durante l'orario di lavoro e senza oneri a carico dei\ndipendenti, la formazione dei dipendenti medesimi in materia di sicurezza e\nsalute.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceverà, ai sensi\ndella normativa vigente, una formazione particolare in materia di salute e\nsicurezza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulla normativa in materia di\nsicurezza e salute, nonché sulle principali tecniche di controllo e\nprevenzione dei rischi specifici esistenti nel proprio ambito di\nrappresentanza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 34 Assenze per malattia\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.L'assenza per malattia, ovvero il suo eventuale proseguimento, deve essere\ncomunicata aN'ufficio di appartenenza entro le ore 9,30 del primo giorno di\nassenza, ovvero prima dell'inizio dell'orario di lavoro se in turno o in orario\nelastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il dipendente ha l'obbligo di osservare le norme relative al rilascio ed\nalla trasmissione per via telematica dei certificati di malattia ed è tenuto a\ncomunicare, a richiesta del CONI, il numero del protocollo identificativo del\ncertificato e dell'attestato di malattia. Il dipendente ha altresì l'obbligo\ndi comunicare tempestivamente alla propria struttura di appartenenza anche i\ngiorni di prognosi prescritti dal medico curante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il controllo della malattia da parte del CONI è disposto, di norma, fin\ndal primo giorno di assenza, secondo le vigenti disposizioni in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso\ndalla sua residenza deve dame tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo\ndove può essere reperito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Fatte salve le esclusioni dall'obbligo di reperibilità previste dall'art.\n1 del D.M. 11 gennaio 2016, il dipendente assente per malattia, ancorché\nautorizzato formalmente in via generica ad uscire dall'abitazione dal medico\ncurante, è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di reperibilità fin\ndal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni\ndomenicali e festivi, per consentire il controllo dell'incapacità lavorativa,\ndalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Sono fatte salve eventuali, documentate effettive necessità di assentarsi\ndal domicilio per visite mediche, prestazioni, terapie sanitarie e accertamenti\nspecialistici regolarmente prescritti connessi alla malattia, o per altri\ngiustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva\ninformazione al datore di lavoro, nonché idonea dimostrazione delle comprovate\nnecessità che impediscono l'osservanza delle fasce orarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia\nascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne\ncomunicazione al datore di lavoro, il quale ha diritto di recuperare presso il\nterzo responsabile le retribuzioni da esso corrisposte durante il periodo di\nassenza ai sensi del comma 9, compresi gli oneri riflessi inerenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Il dipendente non in prova assente per malattia ha diritto alla\nconservazione posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione\ndi detto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre\nanni precedenti l'episodio morboso in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>9.Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è\nil seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.intera retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi di assenza, comprese\nle indennità pensionabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di\nassenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>c. 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 6 mesi di\nassenza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>10.Il dipendente assente a causa di malattia oncologica, sclerosi multipla o\ndistrofia muscolare, malattie cronico-degenerative ingravescenti o di degenze\nospedaliere ad esse connesse, ha diritto alla conservazione del posto per\nulteriori dodici mesi, con retribuzione intera fino a 18 mesi e nella misura\ndel 70% per il restante periodo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>11.Raggiunti i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 8 e 10,\nal dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi\nparticolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo non superiore a\n18 mesi non retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 11, su\nrichiesta del dipendente, il datore di lavoro può procedere all'accertamento\ndelle sue condizioni di salute, secondo modalità previste dalle vigenti\ndisposizioni, al fine di verificare eventuali cause di assoluta e permanente\ninidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Superati i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 8 e 10,\noppure nel caso in cui, a seguito dell'accertamento di cui al comma 12, il\ndipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi\nproficuo lavoro, il datore di lavoro può procedere alla risoluzione del\nrapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 11 del\npresente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità a tutti gli\neffetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Per la somministrazione della terapia emodialitica verranno concessi\npermessi retribuiti che sono comunque esclusi dal computo dei periodi previsti\ndal comma 8 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela dei dipendenti\naffetti da TBC o in particolari condizioni psicofisiche (tossicodipendenza\necc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-covid\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hiv\">\u003Cp>17.In caso di patologie gravi, anche di carattere cronico-degenerative\ningravescenti, che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad\nesempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per\nsoggetti affetti da AIDS e per quelli a cui viene prescritto a seguito delle\ncomplicanze derivanti dall'infezione da Covid-19, ai fini del presente\narticolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i\nrelativi giorni di ricovero ospedaliero, domiciliare o di day-hospital ed i\ngiorni di assenza dovuti alle citate terapie e agli effetti collaterali delle\nstesse, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale op\nstruttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso\nall'intera retribuzione fissa mensile nonché alle quote di salario accessorio,\nanche derivanti da disposizioni speciali, con esclusione dei compensi per\nlavoro straordinario, turnazione, orario elastico, plurisettimanale o fascia\npomeridiana. Tale disciplina si applica altresì ai giorni di assenza dovuti\nagli effetti collaterali delle terapie indicate al presente comma, comportanti\nincapacità lavorativa e debitamente certificati dalla competente azienda\nsanitaria locale, struttura convenzionata o dal medico competente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>18.La disciplina di cui al comma 17 si applica ai mutilati o invalidi di\nguerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla\nprima alla quinta della tabella A, di cui al D.P.R. n. 834\u002F1981, per i giorni\ndi eventuali cure termali, la cui necessità, correlata alla gravità dello\nstato di invalidità, sia debitamente documentata dal competente servizio della\nazienda sanitaria locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch4>Art. 35 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro e per malattia dovuta a\ncausa di servizio, i dipendenti hanno diritto alla conservazione del posto fino\na completa guarigione clinica o stabilizzazione della patologia comprovata da\ncertificato medico. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione,\ncomprensiva del trattamento economico accessorio, esclusi i compensi per\nprestazioni di lavoro straordinario, in turno, in orario elestico,\nplurisettimanale o in fascia pomeridiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nei casi di malattia professionale, al dipendente spetta l'intera\nretribuzione, comprensiva del trattamento economico accessorio, esclusi i\ncompensi per prestazioni di lavoro straordinario, in turno, in orario elestico,\nplurisettimanale o in fascia pomeridiana, per tutto il periodo di conservazione\ndel posto di cui all'art. 34.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le assenze di cui al presente articolo non sono cumulabili, ai fini del\ncalcolo del periodo di comporto, con le assenze per malattia di cui all'art.\n34.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento\ndell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia\ncollegata a causa di servizio eventuali disabilità, trova applicazione l'art.\n1, comma 7, della legge n. 68\u002F1999. Nel caso di lavoratori che divengono\ninabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o\nmalattia, trova applicazione l'art. 4, comma 4, della stessa legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch4>Art. 36 Congedi dei genitori\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Al personale destinatario del presente CCNL si applicano le vigenti\ndisposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute\nnella Legge 8 marzo 2000, n. 53 e ss.mm.ii. e nel decreto legislativo 26 marzo\n2001, n. 151 e ss.mm.ii.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nel periodo di congedo di maternità e paternità, alla lavoratrice o al\nlavoratore spetta l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di\ntredicesima ove maturati, nonché le quote di salario accessorio, ivi comprese\nquelle derivanti da disposizioni speciali, compresa l'indennità di posizione\norganizzativa e la retribuzione di posizione, con esclusione dei compensi per\nlavoro straordinario, in turnazione, in orario elastico, plurisettimanale o in\nfascia pomeridiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cp>3.Qualora il parto intervenga prima della data presunta, la lavoratrice ha\ncomunque diritto ad usufruire del congedo per l'intera durata. In caso di parto\nprematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di congedo di maternità.\nQualora il figlio abbia necessità di un periodo di degenza presso una\nstruttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere\nla sospensione del congedo di maternità post-parto e dell'eventuale restante\nperiodo ante-parto non fruito, fino alla data delle dimissioni del figlio; la\nrichiesta può essere esercitata una sola volta per ogni figlio ed è\nsubordinata alla produzione di attestazione medica che dichiari la\ncompatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività\nlavorativa. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i\nperiodi di riposo di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>4.Nell'ambito del periodo di congedo parentale previsto dall'art. 32, comma\n1, del d.lgs. n. 151\u002F2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i\nlavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo\nfrazionato, qualora goduti entro i primi tre anni di vita del bambino, non\nriducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono\nretribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, in\nturnazione, in orario elastico, plurisettimanale o in fascia pomeridiana e\ndelle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la\nsalute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Successivamente al periodo di congedo di cui al comma 2 e sino al\ncompimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47,\ncomma 1, del d.lgs. n. 151\u002F2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri\nè riconosciuto il diritto di assentarsi per periodi corrispondenti alle\nmalattie dei figli di età non superiore a tre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.I periodi di assenza di cui al precedente comma 4, nel caso di fruizione\ncontinuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano\nall'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche\nnel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano\nintervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.In attuazione delle previsioni dell'art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. n.\n151\u002F2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre\n2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari possono fruire\nanche su base oraria dei periodi di congedo parentale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>8.Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo di cui\nall'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151\u002F2001, la lavoratrice madre o il\nlavoratore padre presentano la relativa domanda, con l'indicazione della\ndurata, all'INPS e all'ufficio di appartenenza, cinque giorni prima della data\ndi decorrenza del periodo di congedo, salvo casi di oggettiva impossibilità.\nLa domanda può essere inviata al CONI anche a mezzo di raccomandata con avviso\ndi ricevimento o altro strumento telematico idoneo a gartantire la certezza\ndell'invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova\napplicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 39 del d.lgs.\nn. 151\u002F2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive, rispetto a quelle previste\ndal comma 1 dello stesso art. 39, possono essere utilizzate anche dal padre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 37 Aspettativa\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia\nformale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le\nesigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze\npersonali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità,\nper un periodo massimo di due anni ogni cinque lavorati, frazionabile in\nperiodi di durata non inferiore ad un mese, nell'arco del quinquennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per\nl'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno d'età, tali periodi,\npur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianità, sono utili\nai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico ai sensi\ndell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge n. 335\u002F1995 e successive e\nintegrazioni e nei limiti ivi previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in\nconsiderazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo dei periodi\ndi conservazione del posto previsti dall'art. 34.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Qualora il CONI, durante il periodo di aspettativa o congedo non\nretribuito, accerti che sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la\nconcessione, invita il dipendente a riprendere servizio nel termine di quindici\ngiorni. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può chiedere di riprendere\nservizio anticipatamente. L'eventuale rifiuto del CONI deve essere motivato,\nprevia verifica delle possibili soluzioni che possono consentire l'accoglimento\ndella richiesta, anche destinando il lavoratore ad altra struttura o unità\noperativa. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità\nsostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di\ncomprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza\ndel periodo di aspettativa o del termine di cui al presente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Le aspettative per funzioni pubbliche elettive, cariche sindacali\nprovinciali o nazionali, incarichi governativi e volontariato restano\ndisciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 38 Congedi per eventi e cause particolari\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.I dipendenti possono chiedere, nei casi previsti dall'articolo 4, commi 2\ne 4, della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e ss.mm.ii., un periodo di congedo\ncontinuativo o frazionato non superiore a due anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il periodo di congedo di cui al comma 1 non si cumula con le assenze per\nmalattia o per infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 39 Mobilità nazionale, internazionale ed europea temporanea\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.I dipendenti possono essere collocati fuori ruolo per assumere un impiego\no un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o\norganismi nazionali ed internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di\ncarattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo è\nautorizzato dalla Giunta Nazionale del CONI. Il contingente di personale\ncollocato fuori ruolo non può superare complessivamente le 4 unità, è\ndisposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato\nalla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. La durata del\ndistacco non può essere inferiore a sei mesi né superiore a due anni con\npossibilità di proroga fino a quattro anni ed in casi eccezionali di ulteriori\ndue anni addizionali al termine dei 4 anni. Per il distacco è necessario\nl'assenso dell'interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L'esperienza maturata con il distacco di cui al comma 1 è titolo\npreferenziale valutabile, a parità di altre condizioni, per l'accesso a\nposizioni economiche superiori o a progressioni di carriera all'interno del\nCONI, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto, comunque non\ninferiore a un anno continuativo, senza demerito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il CONI tiene conto dell'esperienza maturata con il distacco di cui al\ncomma 1 nell'assegnazione del dipendente alla fine del periodo di distacco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 40 Fascicolo personale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Per ogni dipendente, la struttura organizzativa cui compete la gestione\ndelle risorse umane conserva, in un apposito fascicolo personale, anche\ndigitale, tutti gli atti e i documenti, prodotti dal CONI o dall'interessato,\nche attengono al percorso professionale, all'attività svolta ed ai fatti più\nsignificativi che lo riguardano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Relativamente agli atti e ai documenti conservati nel fascicolo personale\nè assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni\nvigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il dipendente ha diritto a prendere visione liberamente degli atti e\ndocumenti inseriti nel proprio fascicolo personale e a richiederne\nl'integrazione con ulteriore documentazione, anche relativa a corsi di\nformazione, esperienze professionali o titoli conseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch4>Art. 41 Formazione, qualificazione e aggiornamento professionale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Le Parti riconoscono la funzione strategica che l'addestramento, la\nqualificazione e l'aggiornamento professionale assumono nella valorizzazione\ndelle risorse e nella capacità di fornire al mondo dello sport servizi\ncaratterizzati dall'adeguato livello di efficacia e qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Le Parti individuano quindi nella formazione un fondamentale strumento di\ngestione, indispensabile anche al fine di garantire processi e opportunità di\narricchimento e di crescita professionale dei dipendenti - favorendone in tal\nmodo le progressioni nel sistema ordinamentale e le possibilità di accesso\nalla mobilità interaziendale - e di contribuire altresì alla realizzazione\ndegli obiettivi programmati, in quanto finalizzata allo sviluppo del sistema\norganizzativo e ad elevare il grado di motivazione e di consapevolezza nei\nconfronti degli obiettivi strategici da perseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.A tale scopo il CONI si impegna a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valutare i bisogni formativi collettivi ed individuali, attraverso le\nevidenze espresse dal sistema di valutazione del personale nonché attraverso\nspecifiche analisi strutturate, a definirne le priorità e a sviluppare le\nrelative iniziative, attraverso i previsti momenti di confronto con le\norganizzazioni sindacali, in un'ottìca complessiva di sistema; in questa\nottica, entro il 31 marzo di ogni anno il CONI si impegna a presentare il piano\nformativo finalizzato agli obiettivi di cui al presente articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•favorire il più ampio accesso del personale alle iniziative\naddestrative\u002Fformative ed a garantire, in coerenza con gli specifici obiettivi\ne programmi aziendali, pari opportunità di partecipazione per tutti i\ndipendenti interessati ai relativi interventi addestrativi\u002Fformativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La formazione e l'aggiornamento professionale del personale sono assunti\nquale supporto ai processi di cambiamento e quale metodo permanente per la\nvalorizzazione della capacità e delle attitudini dei lavoratori, in quanto\norientati a far conseguire un più elevato grado di operatività e di autonomia\nai lavoratori medesimi e a stimolarne ed accompagnarne la crescita\nprofessionale attraverso la previsione di interventi che, in relazione alle\nesigenze rilevate, consentano al dipendente di accedere a percorsi formativi\nmirati ed attivati a sostegno delle progressioni economiche e di carriera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.I percorsi di formazione, tenuto conto degli obiettivi insiti nei\nprogrammi da cui scaturiscono e di quanto specificatamente previsto nell'ambito\ndel sistema delle relazioni sindacali, possono concludersi con l'accertamento\ncirca il grado di apprendimento e l'accrescimento della professionalità del\nsingolo dipendente, e gli esiti degli interventi formativi, debitamente\ncertificati, daranno luogo, ove previsto, ai crediti formativi, che\nconcorreranno, congiuntamente agli altri parametri destinati a regolare gli\nsviluppi nelle aree superiori, alla valutazione finale volta a stabilire\nl'idoneità al passaggio. L'esito dei corsi e gli eventuali crediti acquisiti\nattraverso gli stessi costituiscono comunque un fattore di cui il CONI terrà\nconto ai fini della determinazione dei passaggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Le iniziative di formazione, fatta eccezione per quelle che riguardano il\npersonale inquadrato nell'area delle elevate professionalità, quelle che\ninteressano materie attinenti specifiche mansioni svolte e quelle inerenti\nspecifiche necessità di natura organizzativa e\u002Fo produttiva, sono rivolte a\ntutto il personale destinatario del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Il personale che partecipa alla attività di formazione è considerato in\nservizio a tutti gli effetti. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario\ndi lavoro e, quando interessano la formazione di aula e si svolgono fuori della\nsede di servizio, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i\npresupposti, il trattamento di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Al fine di consentire un sempre più stretto collegamento fra contenuti\nformativi ed apprendimento scaturente direttamente dalle esperienze di lavoro,\ned al fine di facilitare la partecipazione alle iniziative di formazione che si\ndovranno caratterizzare anche per un'ampia componente di sviluppo digitale,\npossono essere programmate anche iniziative di formazione a distanza, di\nformazione attraverso comunità di pratica e di apprendimento, di formazione\nsul posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.I dipendenti possono, inoltre, partecipare, senza oneri per il CONI, a\ncorsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in\nlinea con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine può essere\nconcesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della\ndurata massima di tre mesi nell'arco di un anno. Qualora il CONI riconosca\nl'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte\ndal dipendente ai sensi del comma 6 con l'attività di servizio e l'incarico\naffidato, concorre con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente\ndocumentata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Ai sensi del comma 12 dell'articolo 1 della Legge 31 gennaio 1992, n.\n138, l'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e all'area legale\ndei quadri e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento\nprofessionale dei dirigenti e del personale possono essere svolte da apposite\nstrutture del CONI o, sulla base di specifiche convenzioni, dalla Scuola\nnazionale dell'amministrazione - SNA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Il CONI può stipulare convenzioni con altri enti, privati o pubblici,\nuniversità e agenzie formative per la formazione e l'aggiornamento\nprofessionale dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>12.Al finanziamento delle attività di formazione il CONI provvede\nutilizzando una quota annua di risorse non inferiore all'1% del monte salari\nrelativo al personale destinatario del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 42 Congedi per la formazione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.I congedi per la formazione, disciplinati dall'articolo 5 della Legge 8\nmarzo 2000, n. 53 e ss.mm.ii., sono concessi salvo comprovate esigenze di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Ai dipendenti possono essere concessi, a richiesta, congedi per la\nformazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale, con\narrotondamenti all'unità superiore, delle diverse aree in servizio con\nrapporto di lavoro a tempo indetermionato; il numero complessivo dei congedi\nviene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31\ndicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa di cui all'art.7\ndefinisce i criteri per la relativa utilizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, da attribuire secondo\nprincipi di rotazione, i dipendenti interessati devono presentare al CONI una\nspecifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che\nintendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa.\nTale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle\nattività formative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei\nlimiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Al fine di contemperare le esigenze organizzative del CONI con l'interesse\nformativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare\ngrave pregiudizio alla funzionalità del servizio, il CONI può differire la\nfruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta\ndell'interessato tale periodo può essere più ampio per consentire la utile\npartecipazione al corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Al dipendente, durante il periodo di congedo, si applica l'articolo 5,\ncomma 3, della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e ss.mm.ii. Nel caso di infermità\nprevisto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di\ncomporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di\ncomunicazione al CONI ed ai controlli, si applicano le disposizioni previste\ndall'articolo 34 e, ove si tratti di malattia dovuta a causa di servizio,\ndall'articolo 35.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Il dipendente che abbia dovuto interrompere ii congedo formativo ai sensi\ndei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formative con\ndiritto di priorità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 43 Diritto allo studio\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Ai dipendenti sono concessi, anche in aggiunta alle attività formative\nprogrammate dal CONI, speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150\nore individuali per ciascun anno, nel limite massimo previsto dagli accordi\nintegrativi in materia. Il CONI, con atti organizzativi interni, provvede a\nripartire tra le varie unità operative territoriali il contingente di\npersonale di cui al presente comma, definendo i relativi criteri e modalità\noperative in sede di contrattazione integrativa di cui all'articolo 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.I permessi di cui al comma 1 sono concessi di norma per la partecipazione\na corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari,\npost-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di\nqualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o\ncomunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati\nprofessionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, per la preparazione e\nsuccessiva discussione della tesi di laurea finale al termine degli studi\nuniversitari, per la frequenza di corsi organizzati dall'Unione Europea e per\nsostenere i relativi esami. Gli stessi permessi sono concessi anche per la\npartecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti\nsvantaggiati sul piano lavorativo dal punto di vista sociale o psico-fisico. I\npermessi sono concessi, inoltre, anche per la frequenza di scuole finalizzate\nalla preparazione di esami di Stato per il rilascio di titoli professionali\nriconosciuti dall'ordinamento pubblico. Qualora i predetti corsi siano seguiti\nda remoto, i permessi saranno riconosciuti dietro presentzione della\ndocumentazione relativa all'iscrizione ed agli esami sostenuti e producendo\nattestazione della partecipazione alle lezioni attraverso collegamento\ntelematico durante l'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il personale interessato ai corsi ha diritto, compatibilmente con le\nesigenze aziendali, all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la\nfrequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere\nobbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni\nfestivi o di riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai\nsensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente\nordine di priorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.dipendenti che frequentino corsi di formazione in materia di integrazione\ndi soggetti svantaggiati sul piano lavorativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti\nuniversitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai\nprogrammi relativi agli anni precedenti ovvero siano in regola con il piano\ndegli studi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti\nl'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la\nprima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per\ngli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla\nlettera b);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si\ntrovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza\nè accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della\nscuola secondaria di primo grado, della scuola secondaria di secondo grado,\nuniversitari o post-universitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5\nsussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti\nche non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per\nlo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente\ndi età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano\noggetto di informazione successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti\ninteressati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di\niscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione o, se non\nprevisto, altra idonea documentazione concordata con il CONI e, comunque,\nquello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle\npredette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come\naspettativa per motivi personali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il\ndipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo, può\nutilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti\ndall'art. 29.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 44 Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1. I dipendenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della\nlegge n. 476\u002F1984, oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla\nlegge n. 398\u002F1989, sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di\nstudio senza assegni per tutta la durata del corso o della borsa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 45 Contratto part-time\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il CONI può procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo\npieno a part-time secondo le modalità di seguito stabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e in funzione della\npossibile utilizzazione del lavoratore interessato, le domande per la\ntrasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non\npotranno comportare per le prestazioni in part time orizzontale, di norma, una\nriduzione superiore al 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.In caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, la durata di\nquest'ultimo può essere determinata nel tempo, nella misura non inferiore a 6\nmesi e non superiore a tre anni. Al termine del periodo al lavoratore verranno\ngarantite, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, le\nmedesime mansioni, ove le stesse fossero state modificate a seguito della\ntrasformazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a\ntempo parziale a titolo definitivo potrà richiedere, trascorsi due anni dalla\ntrasformazione, il rientro al tempo pieno, eventualmente anche in mansioni\ndiverse purché riconducibili alla medesima categoria\u002Farea contrattuale. Il\nCONI, compatibilmente con le esigenze di natura organizzativa e produttiva,\npotrà accogliere la relativa domanda. Trascorsi 15 giorni dal ricevimento\ndella domanda senza che lo stesso abbia fornito risposta, la domanda si intende\nrespinta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5, del d. lgs. 81\u002F2015, il CONI darà\npriorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo\nparziale ai seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti\nriguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della\nlavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una\npersona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con\nconnotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5\nfebbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto\nnon in grado di compier gli atti quotidiani della vita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio\nconvivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104\ndel 1992\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Ai lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie\ncronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità\nlavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie\nsalvavita, accertata da una commissione medica presso l'azienda unità\nsanitaria locale territorialmente competente, viene riconosciuto il diritto\nalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il\nmedesimo diritto è riconosciuto alle donne vittime di violenze di genere ai\nsensi dell'art. 24, comma 6, del d. lgs. 80\u002F2015. Su richiesta del lavoratore\nil rapporto di lavoro deve essere nuovamente trasformato in rapporto a tempo\npieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo\nparentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del capo V\ndel d. lgs. 151\u002F2001, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo\nparziale, purché con una riduzione non superiore al 50%. Il CONI è tenuto a\ndar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Il trattamento economico, riferito a tutte le competenze, seguirà i\ncriteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa rispetto\nai lavoratori a tempo pieno della stessa categoria e dello stesso parametro\nretributivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n.\n81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni\ndi ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in\nmisura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time\nverticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni\ne\u002Fo alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di\nproporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste\ndalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In\npresenza di part-time verticale è comunque riconosciuto per intero il periodo\ndi congedo di maternità e paternità dal lavoro previsto dal d.lgs. n.\n151\u002F2001; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di\ncongedo di maternità e paternità, è commisurato alla durata prevista per la\nprestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i\npermessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con\nquelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è\ncommisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di\npart-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e\nper il preavviso, che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente\nlavorati. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale\nsono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Il lavoratore con contratto part-time può essere chiamato a svolgere\nlavoro supplementare o straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre il limite\ndell'orario di lavoro concordato tra le parti sino al raggiungimento\ndell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.In presenza di specifiche esigenze organizzative o di servizio non\nprevedibili ed improvvise, ossia legate al ciclo produttivo in cui è inserito\nil lavoratore o per lavori legati a scadenze importanti, è consentita la\nprestazione di lavoro supplementare nella misura massima del 10 % dell'orario\nsettimanale, da calcolarsi in media mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Le prestazioni di lavoro supplementare sono retribuite con la\nmaggiorazione oraria del 15%, da calcolarsi sulla retribuzione oraria di cui\nall'articolo 59, comma 3, e comprensiva di ogni incidenza sugli istituti\ncontrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.In caso di superamento del limite stabilito al precedente comma 11 è\nprevista la maggiorazione oraria del 30% ovvero, su richiesta del lavoratore e\ncompatibilmente con le esigenze di servizio, il godimento di riposi\ncompensativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Nel rapporto di lavoro part-time può essere richiesto lo svolgimento di\nprestazioni lavorative straordinarie nella misura massima del 10 % della durata\ndell'orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori al\nmese, secondo le modalità previste per i lavoratori a tempo pieno. In tal caso\nè prevista la maggiorazione oraria del 30% ovvero, su richiesta del lavoratore\ne compatibilmente con le esigenze di servizio, il godimento di riposi\ncompensativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.L'eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare le prestazioni\nstraordinarie e supplementari richieste non costituisce infrazione disciplinare\nné integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Il CONI si impegna a valutare la richiesta di modifica del contratto da\nparte del lavoratore in conseguenza del lavoro supplementare svolto in via non\nmeramente occasionale nei sei mesi precedenti. La richiesta viene soddisfatta\nprevia verifica sull'utilizzo del lavoro supplementare e straordinario\neffettuato dal lavoratore stesso nel predetto arco di tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.A seguito di accordo scritto con il lavoratore, a fronte di obiettive\nesigenze di servizio, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di\nlavoro part-time secondo modalità che consentano la variazione della\ncollocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata\novvero, nei rapporti di tipo verticale o misto, la variazione in aumento della\ndurata della prestazione (clausole elastiche). Per obiettive esigenze di\nservizio si intendono quelle necessitate da sopravvenute esigenze organizzative\ne funzionali dovute a fatti straordinari inerenti alla funzionalità dell'ente.\nLe clausole sono applicabili anche su richiesta del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.L'eventuale rifiuto del dipendente a stipulare i patti suddetti non\nconsente l'adozione di provvedimenti disciplinari né integra gli estremi del\ngiustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore può disdettare il patto\nscritto concernente la clausola elastica al ricorrere delle condizioni previste\ndall'art. 8, commi da 3 a 5, del d. lgs. 81\u002F2015 ovvero di quelle di cui\nall'art. 10, comma 1, della 1. 300\u002F1970. Per il personale in servizio alla data\ndi sottoscrizione del presente CCNL cui contratto non preveda la clausola\nelastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del\npredetto accordo scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.In caso di clausola elastica, il CONI comunicherà con un preavviso di\nalmeno dieci giorni la variazione della prestazione. Il lavoratore che sia\nchiamato ad effettuare la propria prestazione in regime di elasticità avrà\ndiritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria del 10 %.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.In caso di clausola elastica, la variabilità in aumento della durata\ndella prestazione lavorativa non potrà eccedere il 50% delle ore concordate\nper il part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.In presenza di nuove assunzioni per pari categoria\u002Farea professionale è\ndata priorità al passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza che ne\nabbiano fatto o ne facciano richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch2>TITOLO V LAVORO A DISTANZA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Capo I Lavoro agile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Art. 46\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Definizione e principi generali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il lavoro agile di cui alla legge n. 81\u002F2017 è una delle possibili\nmodalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e\nattività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali\nsussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con\ntale modalità. Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi e\nl'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di\nvita e di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-remote_work_requirements\">\u003Cp>2.Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro\nsubordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di\norganizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o\ndi luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte\nall'interno dei locali del CONI e in parte all'esterno di questi, senza una\npostazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di\nlavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per la tipologia di attività\nsvolta dai lavoratori e\u002Fo per assicurare la protezione dei dati trattati, il\nlavoratore concorda con CONI i luoghi ove è possibile svolgere l'attività. In\nogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a\ndistanza il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che\ngarantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e\nsicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione\ninformatica ed ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee\na garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in\npossesso dell'Ente che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine CONI\nconsegna al lavoratore una specifica informativa in materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non\nmodifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti\ncontrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente\nconserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in\npresenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a\nquello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le\nmedesime mansioni esclusivamente all'interno del CONI, con le precisazioni di\ncui al presente Titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il CONI garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunità\nrispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alla\nincentivazione della performance e alle iniziative formative previste per tutti\ni dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 47 Accesso al lavoro agile\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è\nconsentito a tutti i lavoratori - siano essi con rapporto di lavoro a tempo\npieno o parziale - con le precisazioni di cui al presente Titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il CONI individua, previo confronto di cui all'art.5, le attività che\npossono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e\nquelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non\nremotizzabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il CONI nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze\ndi benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento\ndei servizi, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività.\nFatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle\nnormative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di\ngarantire prestazioni adeguate, CONI - previa contrattazione integrativa di cui\nall'art. 7 - avrà cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori\nche si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre\nmisure.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 48 Accordo individuale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.L'accordo individuale è stipulato per iscritto ai fini della regolarità\namministrativa e della prova. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della legge n.\n81\u002F2017, esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta\nall'esterno dei locali del CONI, anche con riguardo alle forme di esercizio del\npotere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal\nlavoratore che di norma vengono forniti dal CONI. L'accordo deve inoltre\ncontenere almeno i seguenti elementi essenziali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)durata dell'accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o\na tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede\nabituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da\nsvolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)modalità di recesso, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30\ngiorni salve le ipotesi previste dall'art. 19 legge n. 81\u002F2017;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)ipotesi di giustificato motivo di recesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)indicazione delle fasce di cui all'art. 49 (Articolazione della\nprestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione), lett. a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori\na quelli previsti per il lavoratore in presenza, e le misure tecniche e\norganizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle\nstrumentazioni tecnologiche di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore\ndi lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali del CONI\nnel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 300\u002F1970 e\ns.m.i.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)l'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate\nnell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dal\nCONI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può\nrecedere dall'accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso\nsia a tempo determinato o a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 49 Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla\ndisconnessione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.La prestazione lavorativa in modalità agile può essere articolata nelle\nseguenti fasce temporali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)fascia di contattabilità - nella quale il lavoratore è contattabile sia\ntelefonicamente che via mail o con altre modalità similari. Tale fascia oraria\nnon può essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)fascia di inoperabilità - nella quale il lavoratore non può erogare\nalcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di\nriposo consecutivo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile\n2003 a cui il lavoratore è tenuto nonchè il periodo di lavoro notturno tra le\nore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nelle fasce di contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ne\nricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai\ncontratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i\npermessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali, i\npermessi per assemblea, i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104\u002F1992.\nIl dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è\nsollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per la fascia di\ncontattabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowance_remote\">\u003Cp>3.Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità\nagile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro\ndisagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.In caso di problematiche di natura tecnica e\u002Fo informatica, e comunque in\nogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo\nsvolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente\nrallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio\ndirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere\ntemporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può\nrichiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro\nin presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione\nlavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può\nessere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile\nper la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in\nservizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non\nfruite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando\nquanto previsto dal comma 1, lett. b) e fatte salve le attività funzionali\nagli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia\ndi cui al comma 1, lett. a) non sono richiesti i contatti con i colleghi o con\nil dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle\ne-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione\nal sistema informativo del CONI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Al dipendente in lavoro agile potranno essere corrisposti, previa\ncontrattazione integrativa di cui all'art. 7, trattamenti economici correlati\nalla performance finalizzati a riconoscere gli incrementi di produttività\nconseguiti per effetto dei nuovi modelli organizzativi e di servizio connessi\nal lavoro agile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes_remote\">\u003Ch4>Art. 50 Formazione nel lavoro agile\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del\nlavoro agile, nell'ambito delle attività del piano della formazione saranno\npreviste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di\ntale modalità di svolgimento della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La formazione di cui al comma 1 dovrà perseguire l'obiettivo di\naddestrare il personale all'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli\naltri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere\nmoduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la\ndelega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Capo II Altre forme di lavoro a distanza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Art. 51 Lavoro da remoto\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il lavoro da remoto può essere prestato anche, con vincolo di tempo e nel\nrispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in\nmateria di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di\nadempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della\nprestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il\ndipendente è assegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l'ausilio di\ndispositivi tecnologici, messi a disposizione dal CONI - può essere svolto\nnelle forme seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività\nlavorativa dal domicilio del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato\nda centri satellite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il\nlavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della\nprestazione lavorativa presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento\nal rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì\ngarantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e\ncontrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio, con particolare\nriferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il CONI, previo confronto di cui all'art.5, può adottare il lavoro da\nremoto con vincolo di tempo - con il consenso del lavoratore e, di norma, in\nalternanza con il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio - nel caso di\nattività, previamente individuate dallo stesso CONI, ove è richiesto un\npresidio costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che\nconsentano la continua operatività ed il costante accesso alle procedure di\nlavoro ed ai sistemi informativi oltreché affidabili controlli automatizzati\nsul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il CONI concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l'attività\nlavorativa ed è tenuto alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della\nvalutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente,\ncon frequenza almeno semestrale. Nel caso di telelavoro domiciliare, concorda\ncon il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio per effettuare la\nsuddetta verifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Al lavoro da remoto di cui al presente articolo, si applica quanto\nprevisto in materia di lavoro agile all'art. 48 (Accordo individuale) con\neccezione del comma 1, lett. e) dello stesso, art. 49 (Articolazione della\nprestazione in modalità agile), commi 4 e 5 e art. 50 (Formazione).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TITOLO VI ORARIO DI LAVORO E SUE ARTICOLAZIONI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch4>Art. 52\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Orario di lavoro\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cp>\u003Cstrong>PARAGRAFO A - Orario normale di lavoro\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>1.L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali distribuito su\ncinque giorni lavorativi, di norma dal lunedì al venerdì, per una durata\ngiornaliera ed un'articolazione indicate all'allegata tabella 5. In sede di\ncontrattazione integrativa di cui all'articolo 7, potranno essere individuate\neventuali deroghe alla disciplina in materia di inizio della prestazione, nel\nlimite dell'anticipazione alle ore 8.00, in relazione alla specificità degli\nambiti lavorativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Ferma restando la distribuzione dell'orario settimanale su cinque giorni,\na fronte di particolari esigenze di servizio, il CONI potrà disciplinare\nl'orario di lavoro con l'utilizzo degli istituti di cui ai successivi paragrafi\nB, C, D e E.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>PARAGRAFO B Orario elastico\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L'orario elastico, inteso come possibilità di anticipare o posticipare\nl'orario di entrata o di uscita garantendo la presenza in servizio in\ndeterminate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze\ndell'utenza, costituisce strumento diretto a garantire la funzionalità di\nspecifici settori quali, a titolo esemplificativo, quelli connessi agli\nimpianti sportivi, afferenti alle attività tecnico sportive, di Preparazione\nOlimpica e di Alto Livello, nell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport,\nnei servizi di assistenza agli Organi dell'ente e quelli erogati per le\nattività territoriali del CONI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.A fronte delle esigenze indicate al comma 3, ferma restando la normale\ndurata dell'orario giornaliero indicata al comma 1, al lavoratore può essere\nrichiesto, previo preavviso non inferiore a 5 giorni, di dare inizio alla\nprestazione nella fascia oraria tra le ore 8.00 e le 12.30, con conseguente\ntermine dell'orario di lavoro al completamento dell'orario previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Allo stesso dipendente non può essere richiesto di effettuare prestazioni\ncon orario articolato ai sensi del comma 4 per più di tre settimane\nconsecutive e, complessivamente, per più di 120 giorni nel corso dell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Al medesimo dipendente non è possibile richiedere una prestazione in\nregime di orario elastico prima che siano trascorsi dieci giorni dal precedente\nperiodo in cui ha effettuato prestazioni nello stesso regime di orario o in\nquello previsto al successivo comma 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Al lavoratore chiamato ad effettuare la prestazione secondo le modalità\ndi cui al precedente comma 4, per ciascuna giornata interessata dalla\nparticolare articolazione dell'orario, è corrisposta una maggiorazione della\nretribuzione oraria di cui all'articolo 59, con l'aggiunta del rateo di\ntredicesima mensilità, pari al 15%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Per le stesse esigenze indicate al comma 3, ferma restando la normale\ndurata dell'orario giornaliero e settimanale indicata al comma 1, al lavoratore\npuò essere richiesto, previo preavviso non inferiore a 5 giorni, di collocare\nla prestazione anche nella giornata del sabato, con conseguente collocazione\ndella giornata non lavorativa in altro giorno della settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Allo stesso dipendente non può essere richiesto di effettuare prestazioni\ncon orario articolato ai sensi del comma 8 per più di tre settimane\nconsecutive e, complessivamente, per più di 24 giorni nel corso dell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Al medesimo dipendente non è possibile richiedere una prestazione nel\nregime di orario previsto dal comma 8 prima che siano trascorsi dieci giorni\ndal precedente periodo in cui ha effettuato prestazioni nello stesso regime di\norario o in quello previsto al precedente comma 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Allo stesso lavoratore può essere richiesta anche una prestazione\narticolata in maniera tale che risulti quale combinazione delle due diverse\nfattispecie individuate rispettivamente ai commi 4 e 8 entro il limite di nove\nvolte l'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Al lavoratore chiamato ad effettuare la prestazione ai sensi del comma 8\nè corrisposta, limitatamente alla giornata lavorativa del sabato, una\nmaggiorazione della retribuzione oraria di cui all'articolo 59, con l'aggiunta\ndel rateo di tredicesima mensilità, pari al 15%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Per fare fronte alle necessità di cui ai commi 4 e 8 si tiene\nprioritariamente conto della espressa manifestazione di volontà del lavoratore\npurché compatibile in termini di competenze, responsabilità e profilo\nprofessionale. La volontarietà potrà essere espressa anche per il superamento\ndei limiti e degli intervalli previsti ai commi precedenti, fermo restando il\nrispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di riposi e pause.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Restano esclusi dall'effettuazione delle prestazioni in regime di orario\nelastico i dipendenti che possono far valere i sottoelencati motivi di\nimpedimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.l'assistenza a propri familiari portatori di handicap grave ovvero ad\nanziani conviventi non autosufficienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.l'assistenza a figli minori di anni 8;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.le particolari condizioni di cui all'art. 26, comma 17, che determinano\nper il lavoratore la necessità di ricorrere a terapie e cure da praticarsi in\nparticolari orari che non risultano compatibili con l'effettuazione dell'orario\nelastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le situazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere documentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>PARAGRAFO C — Orario plurisettimanale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.L'orario plurisettimanale, inteso come orario realizzato come media su un\narco di più settimane, costituisce strumento diretto a far fronte alle\nesigenze indicate al comma 3 per variazioni dell'intensità lavorativa che\nrichiedono, in alcuni periodi ed in determinate aree o settori, una\nconcentrazione dell'orario settimanale con prestazioni lavorative superiori\nalle 36 ore sino a 46, anche su 6 giorni, con conseguente riduzione delle\nprestazioni lavorative, anche su 4 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Allo stesso dipendente non può essere richiesto, fermo restando un\npreavviso non inferiore a due settimane, di effettuare prestazioni in regime di\norario plurisettimanale in positivo per più di quattro settimane all'anno, di\ncui due consecutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Al medesimo dipendente non è possibile richiedere una prestazione in\nregime di orario plurisettimanale prima che sia trascorsa una settimana dal\nprecedente periodo in cui ha effettuato prestazioni nello stesso regime di\norario. Il medesimo intervallo deve essere osservato anche nel caso in cui al\nmedesimo dipendente siano richieste prestazioni articolate secondo gli istituti\ndell'orario elastico e dell'orario plurisettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Al dipendente che effettua le prestazioni in orario plurisettimanale è\ncorrisposta, limitatamente al numero di ore che superano le 36, la\nmaggiorazione della retribuzione oraria di cui all'articolo 59, con l'aggiunta\ndel rateo di tredicesima mensilità, pari al 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Allo stesso lavoratore può essere richiesta una prestazione articolata\nin maniera tale che risulti quale combinazione dell'orario plurisettimanale con\nle due diverse fattispecie individuate rispettivamente ai precedenti commi 4 e\n8 entro il limite di quattro volte l'anno, fatta salva la volontarietà del\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Per fare fronte alle necessità per cui si fa ricorso all'orario\nplurisettimanale si tiene prioritariamente conto della espressa manifestazione\ndi volontà del lavoratore purché compatibile in termini di competenze,\nresponsabilità e profilo professionale. La volontarietà potrà essere\nespressa anche per il superamento dei limiti e degli intervalli previsti ai\ncommi precedenti, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di\nlegge in materia di riposi e pause.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Restano esclusi dall'effettuazione delle prestazioni in regime di orario\nplurisettimanale i dipendenti che possono far valere i sottoelencati motivi di\nimpedimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.l'assistenza a propri familiari portatori di handicap grave ovvero ad\nanziani conviventi non autosufficienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.l'assistenza a figli minori di anni 8;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.le particolari condizioni di cui all'art. 26, comma 17, che determinano\nper il lavoratore 1 necessità di ricorrere a terapie e cure da praticarsi in\nparticolari orari cle non risultano compatibili con l'esercizio dell'orario\nelastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le situazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere documentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>PARAGRAFO D — Lavoro a turni\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Per le strutture che richiedono stabilmente un'erogazione giornaliera di\nservizi per almeno 11 ore, il CONI, in relazione alle proprie esigenze\norganizzative, di servizio o funzionali, istituisce turni giornalieri di\nlavoro, ai sensi delle leggi vigenti, consistenti in qualsiasi metodo di\norganizzazione del lavoro, anche a squadre, in base al quale dei lavoratori\nsiano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un\ndeterminato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo\no discontinuo, e che comporti la necessità per i lavoratori medesimi di\ncompiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di\nsettimane. In particolare, sono soggetti a turnazioni, a titolo\nesemplificativo, i lavoratori addetti agli impianti sportivi, alla conduzione\ndi automezzi, alle centrali telefoniche, alle attività direttamente connesse\nalla salvaguardia degli impianti ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della\ncorresponsione delle maggiorazioni di cui al successivo comma 25, sono\nprogrammate con cadenza mensile dal responsabile della struttura e devono\nessere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una\ndistribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario\nantimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla\narticolazione adottata in azienda. Il lavoratore assegnato ad uffici per i\nquali sono istituiti turni di lavoro non può esimersi dall'effettuazione dei\nturni medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.Nello sviluppo della turnazione di servizio la durata dei turni può\nanche comprendere periodi di limitata sovrapposizione quando emerga l'esigenza\ndi evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il passaggio delle\nconsegne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25.Al personale comandato in turni è corrisposta l'indennità di cui\nall'allegata tabella 6 per ciascuna giornata di effettivo servizio. A decorrere\ndal termine di cui all'art. 21, comma 1, al personale turnista è corrisposta\nuna indennità giornaliera di turno di importo pari a € 19,50 per l'area dei\nfunzionari, a € 16,00 per l'area degli assistenti e a € 13,40 per l'area\ndegli operatori. Allo stesso personale sono altresì corrisposte le seguenti\nmaggiorazioni della retribuzione oraria di cui all'art. 59, con esclusione\ndell'elemento distinto della retribuzione e con l'aggiunta del rateo di\ntredicesima mensilità, che compensano interamente il disagio derivante dalla\nparticolare articolazione dell'orario di lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)fasciaA, perlavoro prestato fra leore6,00 e le ore 8,30, maggiorazione del\n12%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)fasciaB, perlavoro prestato tra leore18,00 e le ore 22,00, maggiorazione\ndel 12%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)fasciaC, perlavoro prestato tra leore22,00 e le ore 6,00, maggiorazione\ndel 100%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)fasciafestiva, per le giornate di cui all'art. 40, maggiorazione del\n100%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)fascia notturna festiva, maggiorazione del 105%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26.Le maggiorazioni di cui al precedente comma, nr. 1), 2) e 3) non sono\ncumulabili con quelle di cui ai nr. 4) e 5). Restano esclusi dall'effettuazione\ndelle prestazioni in regime di orario su turni i dipendenti che possono far\nvalere i sottoelencati motivi di impedimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'assistenza a propri familiari portatori di handicap grave ovvero ad\nanziani conviventi non autosufficienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'assistenza a figli minori di anni 8;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le particolari condizioni di cui all'art. 26, comma 17, che determinano\nper il lavoratore 1 necessità di ricorrere a terapie e cure da praticarsi in\nparticolari orari cle non risultano compatibili con l'esercizio dell'orario\nelastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le situazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere documentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>PARAGRAFO E — Lavoro in fascia pomeridiana\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.Laddove non sia configurabile il lavoro su turni e nelle strutture per le\nquali sia necessario assicurare i servizi con continuità ed efficacia, può\nessere adottata l'articolazione oraria in fascia pomeridiana, entro il limite\ndi 3 giomi a settimana per ciascun dipendente. L'inizio della prestazione\nlavorativa è programmato dal responsabile della struttura nella fascia oraria\ntra le ore 11 e le ore 12, con una flessibilità di 15 minuti e con conseguente\nprosecuzione della prestazione fino al completamento della stessa, fatto salvo\nun intervallo di pausa di 30 minuti, da collocare tra le 14 e le 15,30. La\nprogrammazione del lavoro in fascia pomeridiana è stabilita, di norma, con\ncadenza mensile dal responsabile della struttura ed a comunicata, con atto\nformale, con un preavviso minimo di 15 giorni, fatte salve le situazioni di\nnecessità o urgenza che non consentano il rispetto del suddetto termine. La\ncomunicazione può contenere altresì l'indicazione dell'intervallo di pausa,\nnel rispetto della fascia sopraindicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28.Per fare fronte alle necessità per cui si fa ricorso al lavoro in fascia\npomeridiana si tiene prioritariamente conto della espressa manifestazione di\nvolontà del lavoratore purché compatibile in termini di competenze,\nresponsabilità e profilo professionale. La volontarietà potrà essere\nespressa anche per il superamento dei limiti previsti ai commi precedenti,\nfermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di\nriposi e pause.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29.Al personale che effettua la prestazione in fascia pomeridiana è\ncorrisposta la maggiorazione del 18% della retribuzione oraria di cui all'art.\n56, comma 4 lett. b), con esclusione dell'elemento distinto della retribuzione\ne con l'aggiunta del rateo di tredicesima mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30.Restano esclusi dall'effettuazione delle prestazioni in regime di orario\nplurisettimanale i dipendenti che possono far valere i sottoelencati motivi di\nimpedimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'assistenza a propri familiari portatori di handicap grave ovvero ad\nanziani conviventi non autosufficienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'assistenza a figli minori di anni 8;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le particolari condizioni di cui all'art. 26, comma 17, che determinano\nper il lavoratore la necessità di ricorrere a terapie e cure da praticarsi in\nparticolari orari che non risultano compatibili con l'effettuazione dell'orario\nin fascia pomeridiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le situazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere documentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31.Fatta salva la volontarietà del dipendente e fermo restando il rispetto\ndelle vigenti disposizioni di legge in materia di riposi e pause, al fine di\nsalvaguardare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro il ricorso alla\ncombinazione delle articolazioni orarie previste ai paragrafi B, C, D ed E non\npotrà riguardare lo stesso dipendente nell'arco della medesima settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32.Tenuto conto del processo di innovazione organizzativa in atto,\nnell'ambito di un'apposita sessione negoziale da aprire ai sensi dell'art.7\nentro il 31 luglio 2022 si procederà, nell'ottica di una loro eventuale\nrivisitazione, ad una attenta analisi della rispondenza del regime orario e\ndegli strumenti definiti nel presente articolo alle rinnovate esigenze\norganizzative e funzionali del CONI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Ch4>Art. 53 Lavoro straordinario\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare\nsituazioni di lavoro eccezionali, e pertanto, non possono essere utilizzate\ncome fattore ordinario di programmazione e copertura del tempo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nel rispetto dei limiti previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del d.lgs.\nn. 66\u002F2003, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l'orario\nnormale giornaliero e settimanale stabilito dal CCNL in base alle disposizioni\nimpartite dal CONI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.La prestazione di lavoro straordinario è disposta dal responsabile della\nstruttura, unicamente sulla base delle esigenze di servizio individuate dal\nCONI, con un preavviso minimo non inferiore a 4 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>4.La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata\nmaggiorando la quota oraria del lavoro ordinario, come calcolata ai sensi\ndell'articolo 59, incrementata del rateo di tredicesima mensilità, del 15% per\nlo straordinario diurno, del 30% per quello festivo e del 50% per quello\nnotturno. Per lavoro notturno s'intende quello prestato tra le ore 22 e le\n6.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5.Il lavoratore non può esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario\nsalvo per giustificati e documentati motivi di carattere personale o\nfamiliare.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6.In considerazione delle specifiche esigenze del CONI riferite a picchi di\nattività derivanti dall'organizzazione e dalla partecipazione a manifestazioni\nsportive, le parti stabiliscono in 12 mesi il periodo di riferimento previsto\ndall'articolo 4 del d.lgs. n. 66\u002F2003.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Ch4>Art. 54 Reperibilità\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il servizio di pronta reperibilità può essere istituito dal CONI,\ndurante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, per\nassicurare essenziali e indifferibili prestazioni riferite a servizi di\nemergenza, aree di pronto intervento, funzionalità degli impianti a fronte di\nguasti o anomalie ovvero per sopperire ad altre esigenze imprevedibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L'obbligo della reperibilità consiste nell'impegno, da parte del\nlavoratore, di lasciare al CONI indicazioni idonee a consentirgli di ricevere,\nponendosi in condizione di soddisfarle, le eventuali chiamate del datore\nmedesimo fuori dell'orario normale di lavoro, per essere in grado di\nraggiungere entro un'ora il luogo di lavoro indicato dal datare stesso. Al fine\ndi favorire le condizioni per rispondere tempestivamente alle chiamate, ai\nlavoratori in reperibilità saranno forniti idonei strumenti di\ncomunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il periodo di reperibilità è remunerato con un compenso di Euro 8,00 per\nogni 12 ore continuative. Detto compenso è frazionabile in misura non\ninferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione alla durata del turno di\nreperibilità maggiorato, in tal caso, del 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Quando la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto\nad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna\nprestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo non comporta, comunque,\nalcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.In caso di chiamata in servizio, le ore di lavoro prestate vengono\nretribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, con recupero\norario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui al comma\n3; sono fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per prestazioni notturne,\nfestive o notturne-festive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Sono oggetto di contrattazione integrativa di cui all'articolo 7, oltre\nall'individuazione del periodo massimo di reperibilità e della durata massima\ndella prestazione in caso di chiamata in servizio, il limite massimo di\ncollocazione in reperibilità nell'arco di uno o più mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 55 Riposo compensativo\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Al dipendente che, per particolari ed episodiche esigenze di servizio, sia\nchiamato a lavorare nel giorno di riposo settimanale, deve essere corrisposta\nla maggiorazione oraria dell'80% della retribuzione di cui all'articolo 59, con\ndiritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e, comunque,\nnon oltre il bimestre successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove per esigenze\ndi servizio non sia possibile consentire la fruizione del riposo compensativo\nentro il bimestre successivo, dà titolo ad un compenso sostitutivo commisurato\nal lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro\nstraordinario festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L'attività prestata eccezionalmente in giorno feriale non lavorativo, a\nrichiesta del dipendente, dà titolo a equivalente riposo compensativo o alla\ncorresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che\nsia stato prestato l'orario contrattuale settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento\naccessorio collegato alla prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art 56 Banca delle ore\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Al fine di consentire ai lavoratori di fruire delle prestazioni di lavoro\nstraordinario o delle prestazioni di lavoro supplementare, in modo retribuito o\ncome permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto\nindividuale per ciascun lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di\nprestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite\ncomplessivo di 50 ore annue, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di\nmaturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in\nretribuzione o come permessi compensativi, anche per periodi più brevi\nrispetto all'intera durata della prestazione ordinaria giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata\ned al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve\nessere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o\nsupplementare vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Il limite complessivo annuo individuale indicato al precedente comma 2\npotrà essere rivisitato in sede di contrattazione integrativa di cui all'art.\n7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO VII TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch4>Art. 57 Struttura della retribuzione del personale delle aree Operatori,\nAssistenti, Funzionari\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.La struttura della retribuzione del personale delle aree operatori,\nassistenti e funzionari si compone delle seguenti voci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.stipendio, che si compone di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-stipendio tabellare corrispondente all'area di inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-differenziale stipendiale, secondo la nuova disciplina di cui agli articoli\n16 (Progressione economica all'intemo dell'area) e 63 (Trattamento economico\nnell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) a cui si\napplicano i medesimi effetti previsti all'art. 61 (Effetti dei nuovi\nstipendi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.retribuzione individuale di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.compensi per lavoro straordinario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e\nindividuale di cui agli articoli 64 e 65 (Premio CONI di risultato, Premio\nindividuale, Progetti speciali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.altri compensi e indennità previsti in base al CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le voci di cui alle lettere a) secondo alinea e b) sono corrisposte \"ove\nacquisite\", mentre le voci dalla lettera c) alla lettera f) sono corrisposte\n\"ove spettanti\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L'entrata in vigore del presente articolo coincide con quella del sistema\ndi classificazione di cui al Titolo III indicata all'art. 21, comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 58 Struttura della retribuzione del personale dell’area EP\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.La struttura della retribuzione del personale dell'area EP si compone\ndelle seguenti voci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)stipendio tabellare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)retribuzione individuale di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)retribuzione di posizione, di cui al comma 6, dell'art.18;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)retribuzione di risultato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)incentivi alla mobilità territoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)altri compensi spettanti in base a specifiche disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Le voci di cui alle lettere d), e) ed f) sono corrisposte ove\nspettanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Al personale di cui al presente articolo è corrisposta la tredicesima\nmensilità in misura pari a un tredicesimo delle voci di cui alle lett. a), b)\ne c) spettanti nel mese di dicembre. Al personale inquadrato nell'area dei\nfunzionari che transita nell'area EP si applicano i principi di garanzia di cui\nal successivo articolo 63.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.L'entrata in vigore del presente articolo coincide con quella del sistema\ndi classificazione di cui al Titolo III indicata all'art. 21, comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 59 Retribuzione e sue definizioni\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dal\nCONI, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo giorno del mese. Qualora nel giorno\nstabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo, il pagamento è\neffettuato il precedente giorno lavorativo. Sono fatti salvi i termini di\npagamento relativi alle voci del trattamento economico accessorio per le quali\nla contrattazione integrativa preveda diverse modalità temporali di\nerogazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico mensile\ndello stipendio tabellare di ciascuna area e del differenziale stipendiale, ove\nacquisito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base\nmensile, dalla retribuzione individuale di anzianità e da altri eventuali\nassegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. retribuzione globale di fatto, annuale: è costituita dall'importo della\nretribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo\ndella tredicesima mensilità nonché l'importo annuo della retribuzione\nvariabile e delle indennità contrattuali percepite nell'anno di riferimento;\nsono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni\nmensili per 156.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente\nretribuzione mensile per 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.L'entrata in vigore del presente articolo coincide con quella del sistema\ndi classificazione di cui al Titolo III indicata all'art. 21, comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 60 Stipendi tabellari\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari decorrenti dall'1\u002F1\u002F2022\nsono indicati nell'allegata tabella 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nell'ambito di un'apposita sessione negoziale, da aprire entro trenta\ngiorni dalla definitiva sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali relativo al\ntriennio 2022-2024, le parti, tenuto conto dello sviluppo delle dinamiche\ninflattive in atto, nonché delle retribuzioni corrisposte nell'Ente in forza\ndei contratti collettivi applicati, valuteranno l'opportunità di procedere ad\ninterventi di rivalutazione delle retribuzioni tabellari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 61 Effetti dei nuovi stipendi\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 60 hanno\neffetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario,\nsul trattamento di quiescenza, sul trattamento di fine rapporto, sulla\nindennità corrisposta nell'ipotesi di sospensione dal servizio in caso di\nprocedimento penale, sull'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122\nc.c., sull'indennità sostitutiva del preavviso, sulle ritenute assistenziali e\nprevidenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 62 Istituzione e disciplina deN'indennità di ente\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.È istituita, con decorrenza dal 1\u002F1\u002F2022, l'indennità di ente per il\npersonale delle aree operatori, assistenti e funzionari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L'indennità di ente ha carattere di generalità e natura fissa e\nricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L'indennità di ente è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o\nsospensione previsti per il trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini\ndella determinazione della base di calcolo dell'indennità di anzianità.\nL'istituzione dell'indennità di ente non modifica le modalità di\ndeterminazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico\nanche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335\u002F1995.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. L'indennità di ente viene corrisposta negli importi mensili indicati\nnella allegata tabella 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.L'indennità di ente di cui al presente articolo è inclusa nella base di\ncalcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 63 Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di\nclassificazione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.A decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di\nclassificazione professionale prevista dall'art. 21, comma 1, lo stipendio\ntabellare delle nuove aree di inquadramento è stabilito negli importi di cui\nall'allegata tabella 9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Con decorrenza dalla data indicata al comma 1, al personale in servizio\nalla medesima data sono mantenuti a titolo di differenziale stipendiale di cui\nall'art. 57 (Struttura della retribuzione del personale delle aree operatori,\nassistenti e funzionari):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari in corrispondenza\ndi ciascun parametro retributivo ed i nuovi stipendi tabellari di cui al comma\n1, indicati in tabella 9;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.l'assegno ad personam di cui all'art. 56, comma 2, terzo alinea del CCNL\npersonale non dirigente della Sport e Salute Spa e delle Federazioni Sportive\nNazionali 2018\u002F2021 laddove esistente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.l'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 57 del CCNL\npersonale non dirigente della Sport e Salute Spa e delle Federazioni Sportive\nNazionali 2018\u002F2021, ove maturato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.il superminimo di cui all'art. 56, comma 3, lett. g) del CCNL personale\nnon dirigente della Sport e Salute Spa e delle Federazioni Sportive Nazionali\n2018\u002F2021 qualora percepito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il \"differenziale stipendiale\" cessa di essere corrisposto in caso di\nprogressione ad area superiore, fatta salva la quota dello stesso eventualmente\nnecessaria a garantire l'invarianza della retribuzione fissa annua in\ngodimento, nel caso in cui la retribuzione fissa annua dell'area di nuovo\ninquadramento risulti inferiore alla predetta retribuzione fissa in godimento.\nIn tal caso il differenziale sarà aumentato degli importi e per i destinatari\ndi cui alla tabella 13.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il \"differenziale stipendiale\" di cui al comma 2 non pregiudica\nl'attribuzione degli ulteriori \"differenziali stipendiali\" di cui all'art. 16\n(Progressioni economiche all'interno delle aree) che, ove conseguiti, si\naggiungono allo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCEONLY_trigger\">\u003Ch4>Art. 64 Trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e\nindividuale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.I trattamenti economici di cui al presente articolo sono finalizzati alla\npromozione di significativi miglioramenti della qualità delle prestazioni e\ndei servizi erogati dal CONI, anche attraverso l'incentivazione dell'impegno\nindividuale e la valorizzazione delle professionalità. Essi si articolano nei\ndiversi istituti del Premio CONI di Risultato e del Premio Individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.A decorrere dal 1° gennaio 2022 è complessivamente destinata al\nfinanziamento dei trattamenti economici correlati alla performance\norganizzativa e individuale, per ciascun anno, una somma pari al 35% dei minimi\ntabellari di area di cui alla Tabella 9 moltiplicata per il numero medio dei\ndipendenti inquadrati nelle medesime aree nell'anno di riferimento. Nel caso di\ncessazione anticipata del rapporto avvenuta a qualsiasi titolo durante l'anno\nsi terrà conto, in ogni caso, del periodo di lavoro effettivamente prestato. I\ntrattamenti economici di cui al presente comma sono corrisposti sulla base di\ncriteri definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, l'ammontare delle\nrisorse di cui al comma 2 potrà essere rideterminato a fronte dell'attivazione\ndi nuovi servizi o di significativi processi di riorganizzazione che richiedano\nun ampliamento delle competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Alle risorse di cui al comma 2 si aggiungono, quali risorse una-tantum da\ncorrispondere a titolo di performance organizzativa, eventuali disponibilità\nresidue di precedenti annualità non utilizzate. Le risorse di cui al comma 2\npossono altresì essere integrate con quelle derivanti dai contratti di\nsponsorizzazione e dagli accordi di collaborazione di cui all'art. 43 della\nlegge n. 449\u002F1997.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Una quota pari al 30% delle risorse di cui al comma 2 è annualmente\ndestinata al finanziamento dei trattamenti economici correlati al premio\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Attraverso il Premio CONI di Risultato vengono erogati compensi diretti ad\nincentivare la performance organizzativa. Esso è erogato in misura pari\nall'80% attraverso anticipazioni mensili e, per la restante quota, nel mese di\nmarzo di ciascun anno successivo a quello di valutazione, ad intervenuta\nverifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Il Premio Individuale è correlato al merito e all'impegno dimostrato dal\nsingolo lavoratore; ha carattere selettivo ed è erogato, nel mese di marzo di\nciascun anno successivo a quello di valutazione, previa valutazione della\nperformance individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.I sistemi di incentivazione e i criteri generali concernenti le\nmetodologie di misurazione e valutazione della performance organizzativa e\nindividuale sono oggetto di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Il pagamento dei compensi di cui al presente articolo è disposto previa\nverifica dei risultati conseguiti. Gli esiti di detta verifica formano oggetto\ndi informazione ai sensi dell'articolo 4.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 65 Progetti speciali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 31 gennaio 1992, n. 138, il\nCONI elabora, in relazione ad esigenze organizzative di carattere eccezionale e\ncomunque connesse al perseguimento dei fini istituzionali, progetti speciali a\ntermine a ciò finalizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, sono definiti i\ncriteri per la corresponsione al personale che partecipa all'elaborazione e\nalla realizzazione dei progetti, di compensi incentivanti la produttività nel\nlimite massimo dello 0,10 per cento delle entrate complessive del bilancio di\nprevisione del CONI al netto delle eventuali partite di giro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il pagamento dei compensi è disposto previa verifica e valutazione in\nsede di confronto di cui all'art. 5 dei risultati conseguiti. Gli esiti di\ndetta verifica formano oggetto di informazione ai sensi dell'art. 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 66 Trattamento economico del personale della nuova Area EP\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.La retribuzione tabellare del personale della nuova area EP è stabilita\nin un importo annuo lordo complessivo pari a 35.000 euro, comprensivo di\ntredicesima mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La retribuzione complessiva annua lorda corrisposta per tredici mensilità\ndel personale della nuova area EP non può superare il valore massimo di €\n70.000 annui lordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Alla retribuzione di risultato è destinata una somma pari almeno al 15%\ndelle voci retribuitive di cui all'art.58, comma 1, lettere a) e c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 67 Welfare integrativo\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il CONI disciplina, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art.\n7, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei\npropri dipendenti, tra i quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.contributi a favore di attività culturali, sportive, ricreative e con\nfinalità sociale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali\nordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare\nspese non differibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio\nsanitario nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L'onere complessivo a carico del bilancio del CONI per la concessione dei\nbenefici previsti dal punto a) al punto d) del comma 1 non può superare un\nimporto pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di\nprevisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>3.L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lett. e) potrà avvenire\nmediante successiva istituzione di - ovvero adesione a - un fondo di assistenza\nsanitaria integrativa del servizio sanitario nazionale. Il finanziamento a\ncarico del CONI troverà copertura in risorse distinte da quelle di cui al\ncomma 2.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Fino alla stipula del primo accordo integrativo di cui al comma 1\ncontinuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali e gli accordi di\ncomparto relativi ai benefici assistenziali e sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 68 Il sistema di valutazione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Previa contrattazione integrativa di cui all'art. 7, il CONI definisce i\ncontenuti, le fasi, i tempi, le modalità e i soggetti del sistema di\nmisurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dell'applicazione del sistema di cui al comma 1 il CONI fornisce\nannualmente informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente\nCCNL, al fine di monitorarne gli effetti ed individuare interventi correttivi\nvolti a rendere il sistema medesimo sempre più rispondente alle finalità alle\nquali è indirizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 69 Trattamento di trasferta\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la\npropria attività lavorativa in località fuori dal comune sede di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Per ciascuna giornata di trasferta al personale di cui al comma 1, oltre\nalla normale retribuzione, compete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.l'indennità giornaliera, avente natura non retributiva, di cui alla\ntabella 10, e che remunera anche il tempo occorrente per il viaggio e le\nprestazioni effettuate oltre il normale orario giornaliero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i mezzi di\ntrasporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Per le trasferte di durata inferiore all'orario giornaliero di lavoro e\nfino alle 12 ore il trattamento economico di cui al precedente comma 2, lett.\na), è calcolato ad ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Ai fini del completamento dell'orario giornaliero il tempo occorrente per\nil viaggio costituisce periodo utile per il relativo calcolo. Esso non\ndetermina l'attribuzione di alcuna indennità ed è altresì computato, per il\nsolo rientro in sede, ai fini del rispetto del periodo di riposo giornaliero di\ncui all'art. 7 del d.lgs. 66\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il dipendente può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di\ntrasporto, sempreché la trasferta riguardi località diverse dall' ordinaria\nsede di servizio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei\nnormali servizi di linea. In tal caso si applica l'art. 71 (Copertura\nassicurativa) e al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera\na), il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale\ncustodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo\ndi un litro di benzina per ogni chilometro. I criteri di individuazione delle\ndistanze e del prezzo della benzina sono demandati alla specifica disciplina di\ncui al successivo comma 9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il\nrimborso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.della spesa sostenuta per il pernottamento in alberghi come da normativa\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. della spesa per uno o due pasti, fino a concorrenza di Euro 65,00\ngiornalieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. della spesa sostenuta per la prima colazione, nel limite di 7,00 Euro,\nqualora la trasferta abbia inizio prima delle ore 8.15 e, per i giorni\nsuccessivi, non sia compresa nel trattamento di pernottamento in albergo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso\nper il primo pasto nonché quelle relative alla prima colazione, qualora la\ntrasferta abbia inizio prima delle ore 8.15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.II personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per\ncollaborare con personale di area dirigenziale, o facente parte di delegazione\nufficiale del CONI, è autorizzato a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni\nnelle misure previste per la dirigenza o per i componenti della predetta\ndelegazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.L'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240\ngiorni di trasferta continuativa nella medesima località.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.II dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo può\nrichiedere un'anticipazione, di norma non superiore al 90%, del trattamento\ncomplessivo presumibilmente spettante per la trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.I datori di lavoro stabiliscono, in funzione delle proprie esigenze\norganizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non\nregolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione\nnecessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali, con particolare\nriferimento all'uso dei taxi e degli altri mezzi di trasporto, i criteri e le\ncondizioni per il richiamo in sede in presenza di particolari esigenze di\nservizio, la eventuale individuazione di ulteriori casi di rimborso spese non\nricompresi nella previsione di cui ai commi precedenti, i limiti e le modalità\nattuative della disciplina di cui al successivo art. 70. La suddetta disciplina\ndi dettaglio sarà oggetto di informazione sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente\narticolo con le seguenti modifiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.l'indennità di trasferta giornaliera è determinata ai sensi\ndell'allegata tabella 11;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.i rimborsi dei pasti di cui al comma 6, lett. b) e c), sono incrementati\ndel 35%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.A decorrere dal termine previsto dall'art. 21, comma 1, l'indennità\ngiornaliera di cui al comma 2, lett. a) e al comma 11, lett. a) del presente\narticolo è corrisposta nelle misure indicate nella tabella 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Al personale in servizio presso i CONI Point comandato a prestare la\npropria ordinaria attività lavorativa presso la Sede del Comitato Regionale\ncompete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i mezzi di\ntrasporto e, nel caso di autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio, il\nrimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del\nmezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di\nbenzina per ogni chilometro e si applica l'art. 71 (Copertura assicurativa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 70 Trattamento di trasferimento\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il datore di lavoro, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e\nproduttive, può disporre il trasferimento della sede di lavoro del dipendente\nin altra città, con un preavviso scritto di un mese in caso di trasferimento\nentro 75 chilometri, di due mesi entro 250, di quattro mesi oltre 250. Nel\ndisporre i trasferimenti terrà conto, altresì, dell'anzianità aziendale e\ndei carichi di famiglia dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Previo consenso del lavoratore interessato il CONI può disporre,\naltresì, il trasferimento all'estero in caso di apertura di sedi secondarie o\ndi rappresentanza. In tal caso i termini di preavviso, il rimborso delle spese\ndi viaggio e la misura dell'indennità, nonché la determinazione della somma\ndi cui al successivo comma 7, sono concordati con il lavoratore interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano il rispetto dei\ntermini di cui al comma 1, il dipendente viene considerato in trasferta fino\nalla scadenza dei termini medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di\nservizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve\nessere corrisposto il rimborso delle spese documentate del viaggio per sé e\nper i familiari conviventi, nonché il rimborso delle spese documentate di\ntrasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio ecc.), previ opportuni\naccordi da prendersi con il datare di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Al dipendente competono anche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.l'indennità di trasferta di cui all'art. 69, commi 2 e 12, per i primi\ntrenta giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.una indennità di trasferimento, variabile in funzione del carico di\nfamiglia, da un minimo di 3 mensilità ad un massimo di 6 mensilità, da\nstabilire in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, calcolate\ncon riferimento alla retribuzione individuale mensile, con esclusione\ndell'elemento distinto della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Il dipendente ha altresì diritto al rimborso dell'indennizzo per\nanticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato\nquando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Al dipendente che, a seguito del trasferimento, abbia trasferito la\nresidenza è riconosciuta, per un anno, una somma pari al 50% della spesa\nsostenuta e debitamente documentata per la locazione di una abitazione non di\nlusso rapportata alle esigenze del nucleo familiare, secondo preventive intese\ncon il dipendente interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna indennità o\nrimborso qualora il trasferimento avvenga a domanda del lavoratore. In tal caso\nvengono riconosciuti giorni di permesso retribuito, secondo criteri da definire\nin sede di contrattazione integrativa di cui all'art.7, per effettuare il\ntrasloco ove il lavoratore si trasferisce con la famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Ch4>Art. 71 Copertura assicurativa\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il CONI assume le necessarie iniziative per la copertura assicurativa\ndella responsabilità civile dei dipendenti che operino in condizioni di piena\nautonomia, con assunzione di responsabilità diretta verso l'esterno, ivi\ncompreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il CONI stipula apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti\nautorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio\nfuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, per il tempo necessario per\nl'esecuzione delle prestazioni di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.La polizza suddetta è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi\nnell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di\nproprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso\ndel dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il\ntrasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il CONI stipula una polizza assicurativa infortuni in favore dei propri\ndipendenti a copertura dei rischi di invalidità e premorienza con un capitale\nassicurato non inferiore a due annualità in caso di premorienza e a tre\nannualità in caso di invalidità permanente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch4>Art. 72 Patrocinio legale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il CONI , anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi\nl'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti\ndi un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento\ndel servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio\ncarico, a condizione che il procedimento non sia stato avviato su iniziativa\ndel datore medesimo o che lo stesso non sia controparte nel procedimento, ogni\nonere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il\ndipendente da un legale di comune gradimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La disciplina di cui al comma precedente si applica anche a favore dei\ndipendenti cessati dal servizio qualora gli atti o i fatti per i quali venga\naperto il procedimento di responsabilità si riferiscano al periodo in cui il\ndipendente era in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o\ncolpa grave, il CONI ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la\nsua difesa in ogni stato e grado del giudizio, salvo che il dipendente abbia\nadempiuto ad una specifica disposizione del datore stesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Ch4>Art. 73 Servizio mensa e buoni pasto\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il CONI può istituire un servizio mensa, in gestione diretta o mediante\nconvenzione con terzi, ovvero, in alternativa, attribuire al personale buoni\npasto sostitutivi in formato elettronico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Possono usufruire della mensa o del buono pasto sostitutivo i dipendenti,\nnon in trasferta, che prestino attività lavorativa per una durata complessiva,\nnell'arco della giornata, di almeno 6,30 ore effettive, con una pausa non\ninferiore a 30 minuti, e con una presenza effettiva, successiva alla pausa, di\ndurata da definire in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Fatto salvo quanto verrà successivamente disposto in materia a seguito\ndegli esiti della contrattazione integrativa di cui al comma precedente, le\nparti confermano la disciplina del servizio mensa e del buono pasto vigente nel\ncomparto alla data di sottoscrizione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch4>Art. 74 Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Oltre alle normali dodici competenze mensili, in occasione della\nricorrenza natalizia ai lavoratori sarà corrisposta una tredicesima mensilità\ndi importo ragguagliato alla retribuzione individuale mensile di cui all'art.\n59, comma 2 lett. b), in godimento al 10 dicembre di ogni anno e, in caso di\ncessazione dal servizio, in godimento al momento della cessazione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi\ndell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio\nprestati presso l'azienda. Per le frazioni di mese vengono computati i giorni\ndi effettivo servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il\ncalcolo dei dodicesimi di cui sopra.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch4>Art. 75 Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il trattamento di fine rapporto spettante in caso di risoluzione del\nrapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 2120 del cod. civ. come modificato\ndalla legge n. 297\u002F1982 e successive modifiche ed integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La retribuzione annua per la determinazione della quota del trattamento di\nfine rapporto spettante è composta dalla retribuzione individuale di cui\nall'art. 59, comma 2, lettera b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le somme dovute per il caso di cessazione del rapporto debbono essere\nversate all'interessato alla cessazione dal servizio in tempi compatibili con i\nnecessari adempimenti, anche di natura contabile, entro 60 giorni dalla data di\ncessazione fatte salve specifiche disposizioni di legge che stabiliscano\nscadenze diverse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il CONI concederà ai lavoratori anticipazioni sul trattamento di fine\nrapporto secondo i casi previsti dalla vigente legislazione. I criteri di\npriorità per la definizione della graduatoria ed eventuali fattispecie\nulteriori per l'anticipazione del trattamento medesimo saranno oggetto di\napposito regolamento, emanato dal CONI previa informativa alle organizzazioni\nsindacali firmatarie del presente CCNL seguita, a richiesta, da incontro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch4>Art. 76 Previdenza complementare\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1. Le parti convengono di avviare una sessione negoziale per approfondire\ngli ambiti di eventuale adesione a Fondi di previdenza complementari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TITOLO VIII NORME DISCIPLINARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch4>Art. 77 Obblighi del personale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1. Nel rispetto dei principi enunciati negli artt. 2104 e 2105 del cod.\nciv., il dipendente deve tenere un contegno disciplinato e rispondente ai\ndoveri inerenti all'esplicazione delle mansioni assegnategli, ed in\nparticolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dal\nCONI per la rilevazione ed il controllo delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del responsabile\ndella struttura o di chi ne fa le veci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione le mansioni\nassegnategli, osservando le norme del presente contratto e le disposizioni per\nl'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal CONI ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)non trarre profitto da quanto forma oggetto delle sue funzioni e non\nfornire a terzi informazioni o comunicazioni riservate che possano, anche\nindirettamente, essere utilizzate con pregiudizio degli interessi del CONI o\ncontrari a quanto disposto dal d. lgs. n. 196\u002F2003; non esplicare, direttamente\no per interposta persona, anche fuori dell'orario di lavoro, mansioni ed\nattività, a titolo gratuito o oneroso, che siano in contrasto con l'obbligo di\nfedeltà di cui all'art. 2105 cod. civ. o comunque in concorrenza o conflitto\ndi interessi con il CONI ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)astenersi da qualunque attività a titolo gratuito od oneroso o da\nqualunque altra forma di partecipazione in imprese od organizzazioni di\nfornitori, concorrenti e distributori che abbiano avuto o che abbiano tuttora\nrapporti con il CONI ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)durante l'orario di lavoro non attendere ad occupazioni estranee al\nservizio e, in periodi di malattia od infortunio, ad attività lavorativa\nancorché non remunerata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite per l'esecuzione\ndella prestazione; se le disposizioni sono palesemente illegittime, il\ndipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi le ha\nimpartite; se le disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il\ndovere di darvi esecuzione, salvo che esse siano espressamente vietate dalla\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>h)avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti,\nstrumenti e automezzi a lui affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)non valersi di mezzi di comunicazione o di trasporto o di quanto è di\nproprietà del CONI per ragioni che non siano di servizio;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>j)osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali\ndel CONI da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano\ndebitamente autorizzate, persone estranee nei locali non aperti al pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale, ove tale\ncompito rientri nelle responsabilità attribuite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)comunicare al CONI la propria residenza e, ove non coincidenti, il\ndomicilio e la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle\nstesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)in caso di malattia, comunicarla al CONI con le modalità disciplinate\nall'art. 34;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti del CONI che\npossano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi propri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)rifiutare qualsiasi compenso a qualunque titolo offerto dalla clientela in\nconnessione agli adempimenti della prestazione lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)non rilasciare interviste, dichiarazioni o, comunque, divulgare notizie a\nmezzi di informazione che possano arrecare nocumento al CONI e che riguardino,\ndirettamente o anche indirettamente, le attività del CONI, senza la preventiva\nautorizzazione dal CONI salvo che costituisca l'esercizio di un diritto\nsindacale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q)nell'esercizio delle mansioni assegnate e comunque durante la permanenza\nin servizio, mantenere comportamenti improntati al massimo rispetto della\ncondizione sessuale, della dignità e dei diritti della persona. Il CONI , in\nconformità del disposto dell'art. 2087 cod. civ., si attiverà per contrastare\na tutti i livelli comportamenti tenuti in violazione dei predetti obblighi,\nonde evitare situazioni di disagio che possano influenzare esplicitamente o\nimplicitamente il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 78 Sanzioni e procedimento disciplinare\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Le violazioni da parte dei lavoratori dei doveri di cui all'art. 77 del\npresente contratto danno luogo, secondo la gravità, all'applicazione delle\nseguenti sanzioni disciplinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)rimprovero verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)multa di importo variabile non superiore a quattro ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di dieci\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici\ngiorni fino ad un massimo di sei mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)licenziamento con preavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)licenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il CONI , salvo il caso di rimprovero verbale, non può adottare alcun\nprovvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa\ncontestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e comunque\nentro venti giorni da quando il CONI è venuto a conoscenza del fatto, e senza\naverlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero\ndi un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce\nmandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano\ntrascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato\ncausa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione della difesa del\ndipendente la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Le sanzioni del rimprovero verbale e scritto sono irrogate dal\nresponsabile della struttura in cui il dipendente lavora. Nel caso in cui la\nsanzione da comminare non sia di sua competenza, il responsabile della\nstruttura segnala entro 10 giorni al CONI , i fatti da contestare al dipendente\nper l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione\nall'interessato. La mancata comunicazione nel termine predetto darà corso\nall'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla\ncomunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Qualora, anche nel corso del procedimento, emerga che la sanzione da\napplicare non sia di spettanza del responsabile della struttura, questi, entro\n5 giorni, trasmette tutti gli atti al datare di lavoro, dandone contestuale\ncomunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue comunque senza\nsoluzione di continuità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data\ndi contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro\ntale data il procedimento si estingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Al dipendente o, su espressa delega, al suo difensore è consentito\nl'accesso a tutti g atti istruttori riguardanti il procedimento a suo\ncarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Il CONI, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni\naddotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al\ncomma 1. Il datore medesimo, ove ritenga che non vi sia luogo a procedere\ndisciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione\nall'interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari\ndecorsi due anni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle\neventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il\ntermine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi\nintermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei\nprincipi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle\nsituazioni giuridiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 79 Codice disciplinare\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle\nsanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di\nciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri\ngenerali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza e\nimperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)rilevanza degli obblighi violati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal\ndipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)grado di rilevanza del danno o pericolo causato al CONI , agli utenti o a\nterzi, e del disservizio determinatosi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare\nriguardo al comportamento del lavoratore nei confronti del CONI , degli altri\ndipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del\nbiennio previsto al comma 9 dell'art. 78;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)concorso nella infrazione di più lavoratori in accordo tra loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La recidiva nelle mancanze previste ai commi seguenti, già sanzionate nel\nbiennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle\npreviste nell'ambito dei medesimi commi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od\nomissione tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è\napplicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette\ninfrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale al massimo\ndella multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando\nl'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per\nmalattia, nonché dell'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)condotta non conforme a principi di correttezza verso il CONI o altri\ndipendenti o nei confronti del pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei\nlocali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione\nalle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di\nsicurezza sul lavoro, ove non ne sia derivato danno o disservizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del\npatrimonio del CONI , nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge\nn. 300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque,\nnell'assolvimento dei compiti assegnati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi specificamente\nnellelettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o\npericolo per il CONI , per gli utenti e per i terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle ritenute per multa sarà destinato alle attività sociali in\nfavore dei dipendenti di cui all'art. 67.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione\ndella retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando\nl'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato\nl'applicazione del massimo della multa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario\nabbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è\ndeterminata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del\nservizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei\ndoveri del dipendente, agli eventuali danni causati al datore di lavoro, agli\nutenti o ai terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, nell'assumere il\nservizio presso la sede di lavoro assegnata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico durante lo\nstato di malattia o infortunio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto\ndella stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori\nnei confronti di altri dipendenti o di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche nei\nconfronti di dipendenti, di utenti o di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)manifestazioni ingiuriose nei confronti del datore di lavoro, fatta salva\nla libertà di pensiero ai sensi dell'art. l della legge 300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>j)atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, che siano lesivi\ndella dignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi ostili e\ndenigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica\nnei confronti di un altro dipendente;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>l)violazione di doveri di comportamento, non ricompresi specificatamente\nnelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato grave danno al datore di\nlavoro o a terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione\ndella retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica,\ngraduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1,\nper:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 5 quando sia stata\ncomminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dallo stesso\ncomma 5 presentino caratteri di particolare gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o\ndella vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,\ndistrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza del datore di lavoro o\nad esso affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento\nnegligente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti\naggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione\npsicol i.pa nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un\ndanno in ambito lavorativo, o addirittura, di escluderlo dal contesto\nlavorativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di\nparticolare gravità che siano lesivi della dignità della persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Cp>Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è\nprivato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere\ndall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso un'indennità pari al 50% della\nretribuzione base mensile, nonché gli assegni del nucleo familiare, ove\nspettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini\ndell'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>7.La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per\nviolazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia\ncon il datore di lavoro e da non consentire la prosecuzione del rapporto. Tra\nqueste, sono da ricomprendere in ogni caso le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze\npreviste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio,\nin una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6\nmesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al\ncomma 8, lett. a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera d);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dal datore di lavoro per\nriconosciute e motivate esigenze di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dal datore di lavoro,\nquando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo\nsuperiore a quindici giorni; qualora il dipendente riprenda servizio si applica\nla sanzione di cui al comma 6;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una\nsituazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento\nnegligente, ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità\nad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di\nsistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e\ndi forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un\ncollega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di\nescluderlo dal contesto lavorativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere\nsessuale, che siano lesivi della dignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per\ndelitti commessi fuori del servizio e pur non attinenti in via diretta al\nrapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili\ncon la prosecuzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per\nviolazioni dei doveri di comportamento, anche nei confronti di terzi, di\ngravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con il\ndatore di lavoro e da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del\nrapporto di lavoro. In particolare, la sanzione si applica nelle seguenti\nfattispecie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o\ndiffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto\nnegli ambienti di lavoro, anche con utenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori\nservizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne\nconsenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica\ngravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di\ndocumenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione\ndel contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di\ndocumenti falsi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti\ndolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità\ntale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)condanna passata in giudicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i delitti indicati dall'art. 10, comma 1, del d. lgs. 235\u002F2012 in\nquanto applicabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o\nbeni di spettanza o di pertinenza del datore di lavoro o ad esso affidati, o\ninfine per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per aver dolosamente percepito somme indebite a danno dell'utenza o per\naver accettato compensi, anche non in danaro, o per qualsiasi partecipazione a\nbenefici ottenuti o sperati, in relazione ad affari trattati per ragioni di\nufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri d'ufficio che\npossano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio al datore di lavoro o a\nterzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per aver dolosamente alterato, falsificato o sottratto documenti,\nregistri o atti del datore di lavoro o ad esso affidati, al fine di trarne\nprofitto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per gravi delitti commessi in servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici\nuffici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque\nsanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto\nall'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui\nal presente CCNL, e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle\nsanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la\nmassima pubblicità mediante affissione in luogo idoneo accessibile e visibile\na tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere\nsostituita con altre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 80 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale\nil datore di lavoro inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia\npenale. Il procedimento disciplinare è avviato o proseguito, altresì, anche\nnel caso in cui il datore di lavoro venga a conoscenza dell'esistenza di un\nprocedimento penale a carico del dipendente per fatti che assumono rilevanza\ndisciplinare o per i quali sia stato già avviato il procedimento\ndisciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte,\nfatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito o\nconcluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni che\ncomportino la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della\nretribuzione per un periodo superiore a 10 giorni, nei casi di particolare\ncomplessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando\nall'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti ad irrogare la\nsanzione, il datore di lavoro può sospendere il procedimento disciplinare fino\nal termine di quello penale, fatta salva la possibilità di adottare la\nsospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con\nl'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene\ndefinito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il\nfatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o\nche il dipendente medesimo non lo ha commesso, il datare di lavoro ad istanza\ndi parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi\ndall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento\ndisciplinare per adeguare l'atto conclusivo alle risultanze del giudizio\npenale, modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del\ngiudizio penale. In caso di riammissione in servizio, la stessa avverrà con\ndecorrenza dalla data del licenziamento corrispondendo al dipendente le somme\ndovute se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi per\nservizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il\nprocesso penale con una sentenza irrevocabile di condanna il datore di lavoro\nriapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive\nall'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto,\naltresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto\naddebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del\nlicenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 il procedimento disciplinare è,\nrispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione\ndella sentenza al datore di lavoro ovvero dalla presentazione dell'istanza di\nriapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla\nriapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della\ncontestazione dell'addebito ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto\nnell'art. 79. Ai fini delle determinazioni conclusive, il datore di lavoro nel\nprocedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'art.\n653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 79, come conseguenza\ndelle condanne penali citate nei commi 7, lett h), e 8, lett b), non ha\ncarattere automatico essendo correlata all'esperimento del procedimento\ndisciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 79 comma 7, lettera h), e\ncomma 8, lett. b), e successivamente assolto a seguito di revisione del\nprocesso, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla\nriammissione in servizio nella medesima sede o in altra, su sua richiesta, nel\nmedesimo parametro retributivo della categoria di appartenenza con decorrenza\ndell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Il dipendente riammesso ai sensi del comma 7, è reinquadrato, nella\ncategoria e nella posizione economica in cui è confluita quella posseduta al\nmomento del licenziamento, qualora fosse intervenuta una nuova classificazione\ndel personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e\ni figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al\ndipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità\ncomunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 81 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà\npersonale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione\nper la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo\ndella libertà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il datore di lavoro, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di\nrestrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione\ndel dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del\ncomma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della\nretribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che\nnon comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato\na giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque,\nper fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione\ndisciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 79, commi 7 e 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97\u002F2001,\nin alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere\napplicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora\nintervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione\ncondizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n.\n97\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto\ndall'art. 80, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento\npenale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Al dipendente sospeso ai sensi dei commi 2 e 3 sono corrisposti\nun'indennità pari al 50% della retribuzione base mensile nonché gli assegni\ndel nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove\nspettanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.In tutti i casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito\ndi condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal\nlicenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto\ndovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi\ne funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i\nperiodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito\ndel giudizio disciplinare riattivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di\nprocedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un\nperiodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la\nsospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 82 Disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del\npresente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla\ndata del loro inizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 83 Procedimento di conciliazione e arbitrato - Norma di rinvio\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1. Ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria per la\ntutela dei diritti ed interessi derivanti dal presente CCNL, le Parti\nconvengono di demandare ad una apposita sessione di contrattazione, da avviarsi\nentro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, la previsione e la\ndisciplina di un procedimento di conciliazione ed arbitrato che consenta la\ncomposizione stragiudiziale delle eventuali controversie che possano insorgere\ntra datori di lavoro e i singoli lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO IX CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch4>Art. 84 Cessazione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo nei\nseguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.per dimissioni del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.d'ufficio, senza bisogno di preavviso, al raggiungimento dei requisiti per\nil conseguimento della pensione di vecchiaia, fatto salvo specifico accordo con\nil dipendente per la prosecuzione del rapporto di lavoro entro i limiti\nstabiliti dalla legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.per risoluzione consensuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.per malattia o conseguenze di infortunio, la cui durata abbia superato il\nperiodo stabilito dal presente contratto per la conservazione del posto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.per decesso del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo ai sensi delle\nleggi n. 604\u002F1966 e 108\u002F1990.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, lett. d), i datori\ndi lavoro, laddove possibile ed in base ai dati anagrafici e contributivi a\nloro noti, si impegnano a comunicare al dipendente la scadenza dei termini per\nil raggiungimento dei requisiti per il conseguimento della pensione di\nvecchiaia e gli effetti che ne derivano sulla cessazione del rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 85 Preavviso di licenziamento e dimissioni\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il recesso dal rapporto di lavoro deve essere comunicato per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per i lavoratori non in\nprova previsti al precedente art. 84, ad eccezione dell'ipotesi di cui alla\nlett. e) del medesimo articolo e dell'ipotesi di giusta causa, i termini di\npreavviso sono così fissati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.2 mesi per i dipendenti con anzianità fino a cinque anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.3 mesi per i dipendenti oltre i 5 anni di servizio fino a dieci\ncompiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.4 mesi per i dipendenti che hanno superato i dieci anni di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Ai fini del computo dei predetti termini si tiene conto anche del servizio\nprestato alle dipendenze dell'Ente CONI, delle FSN, della CONI Servizi S.p.A.\novvero della Sport e Salute S.p.A..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti della metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.I termini di preavviso decorrono dal primo o dal giorno 16 di ciascun\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti\ntermini di preavviso è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità\npari all'importo della retribuzione individuale per il periodo di mancato\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Il datore di lavoro ha diritto di trattenere su quanto da esso dovuto al\ndipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di\npreavviso da questi eventualmente non lavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.E' facoltà della parte che riceve la disdetta risolvere il rapporto di\nlavoro, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso, con il consenso\ndell'altra parte senza effettuazione, né compensazione con indennità\nsostitutiva, totale o parziale del periodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>9.In caso di morte del lavoratore l'indennità è corrisposta in base a\nquanto previsto dall'art. 2122 cod. civ.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 86 Conferme\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1. Per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto\ncompatibili con le previsioni del presente CCNL e non disapplicate, le\ndisposizioni del vigente \"CCNL del personale non dirigente della Sport e Salute\ne delle Federazioni Sportive Nazionali 2018\u002F2021\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato A\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>ALLEGATI E TABELLE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>AREA DEGLI OPERATORI:\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono attività di supporto\nstrumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che\nnon presuppongono conoscenze specifiche e\u002Fo qualificazioni professionali,\ncorrispondenti a ruoli ampiamenti fungibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specifiche professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscenze generali di base per svolgere compiti semplici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•capacità pratiche necessarie a risolvere problemi utilizzando metodi,\nstrumenti, materiali e informazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•responsabilità di portare a termine compiti, di risolvere problemi di\nroutine e di completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti\nalle circostanze che si presentano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti di base per l'accesso: assolvimento dell'obbligo scolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>AREA DEGLI ASSISTENTI:\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Appartengono a quest'area i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo\nproduttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di\nprocesso e\u002Fo processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure\npredeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche.\nTale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad\ninterpretare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel\nproprio contesto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specifiche professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscenze teoriche esaurienti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•capacità pratiche necessarie a risolvere problemi di media complessità,\nin un ambito specializzato di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•responsabilità di risultato su ambiti circoscritti (fasi di processo o\nprocessi) ed eventualmente con responsabilità di supervisionare il lavoro di\ncolleghi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti di base per l'accesso: scuola secondaria di secondo grado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>AREA DEI FUNZIONARI:\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Appartengono a quest'area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi\nproduttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che nel quadro di indirizzi\ngenerali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo\nal raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei\nservizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni,\nl'integrazione\u002Ffacilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento\ndelle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta\ndi moduli e strutture organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specifiche professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscenze specialistiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•competenze necessarie ad affrontare problemi complessi, anche al fine di\nsviluppare conoscenze e procedure nuove\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•capacità di lavoro in autonomia accompagnato da capacità gestionali,\norganizzative e professionali atte a consentire la gestione efficace dei\nprocessi affidati ed il conseguimento degli obiettivi assegnati,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•responsabilità amministrative e di risultato sui processi affidati, con\npossibilità di autonoma assunzione di atti e decisioni, anche amministrative,\nin conformità agli ordinamenti di ciascuna amministrazione; le responsabilità\npossono estendersi anche alla conduzione di team di lavoro e di unità\norganizzative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti di base per l'accesso: laurea (triennale o magistrale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>AREA DELLE ELEVATE PROFESSIONALITÀ':\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Appartengono a quest'area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi\nproduttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che, ai fini del\nraggiungimento degli obiettivi stabiliti, svolgono funzioni di elevato\ncontenuto professionale e specialistico e\u002Fo coordinano e gestiscono processi\narticolati di significativa importanza e responsabilità assicurando la\nqualità dei servizi e dei risultati, l'ottimizzazione delle risorse\neventualmente affidate, attraverso la responsabilità diretta di moduli o\nstrutture organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specifiche professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscenze altamente specialistiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•competenze adeguate ad affrontare, con elevata consapevolezza critica,\nproblemi di notevole complessità,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di\ncapacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo\nsvolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni\norganizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e\u002Fo\ndi funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti\nanche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in\nordine alle funzioni specialistiche e\u002Fo organizzative affidate, inclusa la\nresponsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative\nderivanti dalle funzioni organizzate affidate e\u002Fo conseguenti ad espressa\ndelega di funzioni da parte del dirigente in conformità agli ordinamenti delle\namministrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti di base per l'accesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>laurea magistrale accompagnata, di norma, da un periodo pluriennale di\nesperienza lavorativa in funzioni specialistiche e\u002Fo di responsabilità che\npossono anche richiedere l'iscrizione ad albi professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Tabella 1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Misura annua lorda e numero massimo dei differenziali stipendiali (Art. 16,\ncomma 1)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Misura annua lorda differenziale stipendiale\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Numero massimo di differenziali attribuibili\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Funzionari\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 2.250,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Assistenti\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.250,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Operatori\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 800,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Tabella 2\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Tabella di corrispondenza (Art. 19, comma 2)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Requisiti\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Da Area degli Operatori ad Area degli Assistenti\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di\nesperienza maturata nell'Area degli Operatori e\u002Fo nell'equivalente area\ncategoria del precedente sistema di classificazione (Categoria A);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>oppure\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza\nmaturata nell'Area degli Operatori e\u002Fo nell'equivalente categoria del\nprecedente sistema di classificazione (Categoria A);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Da Area degli Assistenti ad Area dei Funzionari\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata\nnell'Area degli assistenti e\u002Fo nell'equivalente categoria del precedente\nsistema di classificazione (Categoria B);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>oppure\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di\nesperienza maturata nell'Area degli assistenti e\u002Fo nell'equivalente categoria\ndel precedente sistema di classificazione (Categoria B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Da Area dei Funzionari a Area delle Elevate\nProfessionalità\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) laurea magistrale ed almeno 3 anni di esperienza lavorativa in funzioni\nspecialistiche e\u002Fo di responsabilità che possono anche richiedere l'iscrizione\nad albi professionali maturata nell'Area dei Funzionari e\u002Fo nell'equivalente\ncategoria del precedente sistema di classificazione (Catergoria C).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Tabella 3\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Indennità apicale consolidato (IAC) Art. 19, comma 4\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>Categoria e parametro di inquadramento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>Requisiti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp>Importo IAC\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>C4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>Almeno 6 anni di effettivo servizio nel parametro e 12\n        anni di permanenza nella categoria C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp>€ 500,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>B4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>Almeno 5 anni di effettivo servizio nel parametro e 10\n        anni di permanenza in categoria B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp>€ 425,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>A4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>Almeno 4 anni di effettivo servizio nel parametro e 8\n        anni di permanenza nella categoria A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp>€ 350,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Tabella 4\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Tabella di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione\n(Art. 21, comma 2)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>C4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>C3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>C2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>►\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"152\">\u003Cp>AREA FUNZIONARI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"132\" rowspan=\"3\">\u003Cp>B4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>B3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>B2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" rowspan=\"3\">\u003Cp>►\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"152\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"152\">\u003Cp>AREA ASSISTENTI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"152\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"132\" rowspan=\"3\">\u003Cp>A4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>A3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>A2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Al\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" rowspan=\"3\">\u003Cp>►\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"152\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"152\">\u003Cp>AREA OPERATORI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"152\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Tabella 5\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Articolazione orario di lavoro (Art. 52, comma 1)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Opzione 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"5\" width=\"40\">\u003Cp>dal lunedi al giovedì\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>Entrata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"117\">\u003Cp>9’00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>Flessibilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp>8,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>9,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>Pausa pranzo (1\u002F2 orai tra\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp>12t45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>14 30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>Uscita\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"117\">\u003Cp>17 00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>Flessibilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp>16,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>17,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"39\" rowspan=\"4\">\u003Cp>venerdi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp>Entrata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"117\">\u003Cp>9 0’\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp>Flessibilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>8,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>9,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp>Uscita\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"117\">\u003Cp>15,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp>Flessibilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>14,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>15,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Opzione 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"5\" width=\"24\">\u003Cp>da lunedì al venerdì\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"88\">\u003Cp>Entrata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"123\">\u003Cp>9,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"88\">\u003Cp>Flessibilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>8,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"59\">\u003Cp>9,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"88\">\u003Cp>Pausa pranzo (1\u002F2 ora)tra\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>12y45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"59\">\u003Cp>14,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"88\">\u003Cp>Uscita\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"123\">\u003Cp>16,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"88\">\u003Cp>Flessibilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>15,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"59\">\u003Cp>17,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Tabella 6\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Indennità di turno (Art. 52, comma 25)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>Posizione economica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>Indennità giornaliera\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>C4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>19,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>C3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>18,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>16,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>16,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp>B4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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\u003Cp>economica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"152\">\u003Cp>Dal 1 gennaio 2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>C4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"152\">\u003Cp>31.924,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>C3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"152\">\u003Cp>29.486,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"152\">\u003Cp>26.906,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"152\">\u003Cp>26.445,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd 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border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>Categorie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp>Nuove aree\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>Valori indennità mensile\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp>Funzionari\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>146,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp>Assistenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>127,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\">\u003Cp>Operatori\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"190\">\u003Cp>87,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Tabella 9\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Stipendi tabellari delle nuove aree Valore mensile per 13 mensilità (Art.\n63, comma 1)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"254\">\u003Cp>Area\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"211\">\u003Cp>Minimo tabellare di Area (1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"254\">\u003Cp>Area dei FUNZIONARI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"211\">\u003Cp>25.460,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"254\">\u003Cp>Area degli ASSISTENTI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"211\">\u003Cp>20.964,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"254\">\u003Cp>Area degli OPERATORI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"211\">\u003Cp>19.923,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorrente dalla data di applicazione del nuovo sistema di\nclassificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Tabella 10\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Indennità di trasferta nazionale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"160\">\u003Cp>Posizione economica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp>Ine\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"326\">\u003Cp>ennità di trasferta nazionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp>Dal lun. al ven. e sab. con recupero &gt; 12 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp>Sab.senza recupero &gt; 12 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\">\u003Cp>Dom. e festivi con recupero &gt; 12 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp>C4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp>88,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp>200,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\">\u003Cp>180,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp>C3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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width=\"160\">\u003Cp>Al\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp>95,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp>150,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\">\u003Cp>140,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Tabella 12\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>valori indennità di trasferta a decorrere dal termine di cui aN'art.21,\ncomma 1\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>Trasferte\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>nazionali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>Dal lun. al ven. e sab. con\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>recupero &gt; 12 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>Sab. senza recupero &gt; 12 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>Dom. e festivi con recupero &gt; 12 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>Trasferte\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>internazionali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>Dal lun. al ven. e sab. con recupero &gt; 12 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>Sab. senza recupero &gt; 12 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp>Dom. e festivi con recupero &gt; 12 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>Area dei funzionari\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>88,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>200,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Ch3>Tabella 13\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Tabella degli aumenti differenziali per passaggi di aree (Art. 63, comma\n3)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"168\">\u003Cp>Posizione economica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"149\">\u003Cp>Area\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp>Importo (1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"168\">\u003Cp>B4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>►\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"149\">\u003Cp>AREA ASSISTENTI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp>314,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"168\">\u003Cp>A4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>►\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"149\">\u003Cp>AREA OPERATORI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp>156,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Importo annuale calcolato su 13 mensilità\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_end_date":48,"newtech_trigger":50,"green_trigger":54,"JOBTYPE_descriptions":58,"trainingprogrammes":62,"trainingprogrammes_remote":66,"trainingfund":70,"pensionfund":74,"disabilityfund":78,"contracttrial":82,"contractseverancepay":86,"legalassistance_trigger":90,"sicknesspay":94,"longtermillness":98,"disabilitypay":102,"healthcareaccess":106,"healthinsurance":110,"healthandsafetypolicy":114,"protectiveclothing":118,"hivpolicy":122,"hiv":126,"covid":130,"funeralpay":132,"direct_participation_hrs":136,"strikes_trigger":140,"WAGES_determined":144,"OVERTIME_trigger":148,"NOCTPREM_trigger":152,"CONSIGN_trigger":156,"HARDSHIP_trigger":160,"SUNDAY_trigger":164,"mealvouchers":167,"ONCERISE_trigger":171,"ONCEONLY_trigger":175,"STRUCINCR_trigger":179,"SCHEDULE_trigger":183,"PAIDLEAV_trigger":187,"bankholidays1":191,"TRADEUNLEAV_trigger":195,"flexible_work_options":199,"overtimeallowance_remote":203,"violenceleave":207,"sexualhar":211,"equalityotherclause":215,"marriage":219,"deathrelatives":223,"childcare":227,"paidpaternityleave":231,"paidmaternityleave":235,"nursingmothers":239,"educationtuition":243,"equalitymonitoring":247,"hourspweek_select":251,"dayspweek_select":255,"remote_work_requirements":259},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e proce","Art. 2\n\nDurata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto\n\n1.Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre\n2024, sia per la parte giuridica che per la parte economica.",{"bindId":49,"name":46,"text":47},"cbadate_end_date",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"newtech_trigger","3.Oltre alle materie espressamente indic","3.Oltre alle materie espressamente indicate nelle disposizioni inerenti ai\nsingoli istituti, sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui\nall'articolo 7:\n\n•l'introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione aventi\neffetti generali sull'organizzazione del lavoro;",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"green_trigger","•fornire un'adeguata e aggiornata inform","•fornire un'adeguata e aggiornata informazione ai lavoratori sui rischi\nper la sicurezza e la salute connessi alle attività del CONI, sulle misure e\nsulle attività di protezione e prevenzione adottate in relazione agli\nspecifici rischi, sulle normative di sicurezza e di tutela ambientale, nonché\nsulle disposizioni aziendali adottate in materia;\n\n•garantire, durante l'orario di lavoro e senza oneri a carico dei\ndipendenti, la formazione dei dipendenti medesimi in materia di sicurezza e\nsalute.",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"JOBTYPE_descriptions","TITOLO III ORDINAMENTO PROFESSIONALE Art","TITOLO III ORDINAMENTO PROFESSIONALE\n\nArt. 14 Obiettivi e finalità\n\n1.Il nuovo modello classificatorio persegue la finalità di fornire al CONI\nuno strumento innovativo ed efficace di gestione del personale e\ncontestualmente offrire ai dipendenti un percorso agevole e incentivante di\nsviluppo professionale.\n\n2.Tenuto conto di quanto stabilito dai commi 917 - 921 dell'articolo 1 della\nLegge 30 dicembre 2021, n. 234, l'ordinamento professionale di cui al presente\nTitolo si pone altresì l'obiettivo di armonizzare i sistemi di classificazione\nrispettivamente previsti dal CCNL del personale non dirigente della Sport e\nSalute Spa e delle Federazioni Sportive Nazionali relativo al quadriennio\n2018\u002F2021 e dal CCNL del personale non dirigente del comparto delle Funzioni\nCentrali relativo al triennio 2019-2021.\n\n\n\nArt. 15 Classificazione\n\n1.Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di\nflessibilità funzionali alle esigenze organizzative del CONI, è articolato in\nquattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze,\nabilità e competenze professionali:\n\nArea degli operatori\n\nArea degli assistenti\n\nArea dei funzionari\n\nArea delle elevate professionalità.\n\n2.Ai fini della classificazione legale delle aree di cui al comma 1, il\npersonale inquadrato nelle aree degli operatori, degli assistenti, dei\nfunzionari e delle elevate professionalità è considerato personale\nimpiegatizio secondo quanto previsto dall'art. 2095 cod. civ. Le aree sopra\ndescritte rappresentano ciascuna un diverso livello di inquadramento ai sensi\ndell'art. 2103 cod. civ.\n\n3.Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme\ndei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima. Le stesse\ncorrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità\nnecessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività\nlavorative, secondo quanto previsto dall'allegato A. All'interno dell'Area si\nha equivalenza e fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in\nrelazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro.\n\n4.In coerenza con i relativi contenuti, nell'area sono individuate le\nfamiglie professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da\ncompetenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune.\nNell'ambito delle famiglie professionali vengono definite le competenze\nprofessionali caratterizzanti ciascuna famiglia nonché, ove richiesti,\nspecifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali,\nesperienze lavorative o professionali.\n\n5.Ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato\nassunto e le mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, fatte\nsalve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni\nprofessionali. Il personale, tuttavia, ove sia necessario, è tenuto a svolgere\ntemporaneamente anche attività complementari ed accessorie alle proprie,\nancorché riferibili ad area inferiore o superiore.\n\n6.Il dipendente che esplica prevalentemente mansioni previste in una\ndeterminate area non potrà essere assegnato a mansioni inferiori, salvo quanto\nstabilito nei successivi punti a) e b) ed al successivo comma 8. Lo svolgimento\ndi mansioni rientranti in area diversa non dà luogo al passaggio nella nuova\ncategoria quando sia dovuto alle seguenti motivazioni:\n\na)sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione\ndel posto di lavoro;\n\nb)esigenze organizzative, tecniche, di produttività e di risultato, di\ndurata non superiore a mesi sei.\n\n7.Lo svolgimento di mansioni previste in area superiore dà diritto, per il\nperiodo corrispondente, al riconoscimento della retribuzione a quest'ultima\nrelativa.\n\n8. In conformità dell'art. 2103, comma 2, del cod. civ. in caso di modifica\ndegli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del\nlavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello\ndi inquadramento immediatamente inferiore purché rientranti nella medesima\ncategoria legale, solo nel caso in cui ii nuovo assetto organizzativo non\nconsenta più al datore di lavoro di continuare a far svolgere le mansioni\nprecedentemente svolte né sia possibile adibire il dipendente a mansioni\ndiverse ma comunque rientranti nella medesima area contrattuale di\ninquadramento.\n\n9.L'assegnazione di mansioni di area inferiore ai sensi del comma precedente\ndeve essere compatibile, ove possibile, con il mantenimento della\nprofessionalità acquisita al fine di consentire la possibile riassegnazione\nalle mansioni precedentemente svolte, ovvero a mansioni riconducibili all'area\ndi appartenenza, laddove per qualsiasi causa ripristinabili in capo al medesimo\nlavoratore, eventualmente intervenendo con specifici percorsi di formazione.\nFatto salvo l'espresso consenso del dipendente, non è consentita\nl'assegnazione di mansioni per le quali sia necessario il possesso di licenze\nche non siano state richieste al momento dell'assunzione.\n\n10.In ogni caso il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena\ndi nullità, ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di\ninquadramento e del trattamento retributivo in godimento.\n\n11.Il datore di lavoro dà priorità alla riassegnazione delle precedenti\nmansioni ai dipendenti che abbiano subito una modifica delle stesse ai sensi\ndel comma 8 prima di procedere a nuove assunzioni per posizioni già ricoperte\ndai predetti dipendenti. La stessa priorità è riservata anche rispetto ad\neventuali assegnazioni delle medesime mansioni a dipendenti passati a categoria\nsuperiore successivamente all'applicazione del precedente comma 8.\n\n12.Lo svolgimento di mansioni previste in categoria inferiore, dipendente\ndalle necessità sopraindicate, non comporta riduzione della retribuzione fatta\neccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di\nsvolgimento della prestazione lavorativa.\n\n13.Le esigenze tecniche, organizzative e produttive che danno origine a\nmansioni rientranti in categorie diverse ivi comprese quelle previste dal comma\n5 e con esclusione di quelle derivanti dall'applicazione del comma 8, sono\noggetto di informazione di cui all'art. 4 Qualora motivi di urgenza non\nconsentano l'informazione preventiva, le suddette esigenze potranno essere\noggetto di informazione successiva, da effettuarsi entro sette giorni\ndall'avvenuto affidamento. La modifica degli assetti organizzativi aziendali\nche determini ii ricorso al precedente comma 8 costituisce oggetto di confronto\ndi cui all'art. 5.\n\n\n\nArt. 16 Progressioni economiche all'interno delle aree\n\n1.Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale\nprogressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni\nproprie dell'area e della famiglia professionale, agli stessi possono essere\nattribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più \"differenziali\nstipendiali\" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello\nstipendio. La misura annua lorda di ciascun \"differenziale stipendiale\", da\ncorrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata,\ndistintamente per ciascuna area del sistema di classificazione, nell'allegata\ntabella 1. La medesima tabella evidenzia altresì il numero massimo di\n\"differenziali stipendiali\" attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il\nperiodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area. A tal fine, si\nconsiderano i \"differenziali stipendiali\" conseguiti dall'entrata in vigore\ndella presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro.\n\n2.L'attribuzione dei \"differenziali stipendiali\", che si configura come\nprogressione economica all'interno dell'area e non determina l'attribuzione di\nmansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area - attivata\nannualmente in relazione alle risorse destinate a tale finalità e gestita\ndalla Commissione di cui al successivo art. 20 - nel rispetto delle modalità e\ndei criteri di seguito specificati:\n\na.possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi\n2 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica orizzontale; ai\nfini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di\ndecorrenza delle progressioni economiche effettuate. È inoltre condizione\nnecessaria l'assenza, negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari\nsuperiori alla multa di cui all'art. 78, comma 1, lett. c);\n\nb.il numero di \"differenziali stipendiali\" attribuibili nell'anno per\nciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui\nall'articolo 7, in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la\ncopertura finanziaria degli stessi;\n\nc.non è possibile attribuire più di un \"differenziale\nstipendiale\"\u002Fdipendente per ciascuna procedura selettiva;\n\nd.i \"differenziali stipendiali\" sono attribuiti, fino a concorrenza del\nnumero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla\nprocedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:\n\n1.media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite;\n\n2.esperienza professionale maturata;\n\n3.ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui\nall'articolo 7, correlati alle capacità culturali e professionali acquisite\nanche attraverso i percorsi formativi previsti dal presente CCNL e dal CONI;\n\ne. la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede\ndi contrattazione integrativa di cui all'articolo 7; in ogni caso al criterio\ndi cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore\nal 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2 della lettera d) non può\nessere attribuito un peso superiore al 40% del totale; \n\nf. per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche\norizzontali da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo\ncomplessivamente non superiore al 3% della somma dei punteggi ottenuti con\nl'applicazione dei criteri di cui ai punti 2 e 3 della lettera d). Tale\npunteggio, definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'articolo\n7, può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi\ndall'ultima progressione economica attribuita al dipendente;\n\ng.in sede di contrattazione integrativa di cui all'articolo 7, possono\nessere inoltre definiti i criteri di priorità in caso di parità dei punteggi\ndeterminati ai sensi delle lettere d), e) ed f), nel rispetto del principio di\nnon discriminazione;\n\nh.in fase di prima applicazione, il CONI, tenuto conto di quanto stabilito\ndall'articolo 21, comma 3, riconosce a tutto il personale destinatario del\npresente CCNL un differenziale stipendiale di ingresso, nei valori di cui al\nprecedente comma 1, da corrispondersi, per il solo anno 2022, mediante un\nacconto ed un saldo di pari importo con le retribuzioni relative ai mesi di\nluglio e dicembre 2022. A decorrere dal 1° gennaio 2023 tale differenziale è\ncorrisposto, ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 1, su base\nmensile per tredici mensilità. I differenziali stipendiali attribuiti ai sensi\ndella presente lettera non sono presi in considerazione ai fini\ndell'applicazione di quanto previsto dal precedente comma 2, lett. a).\n\n3.A decorrere dal 1° gennaio 2023, le progressioni economiche di cui al\npresente articolo sono finanziate con risorse aventi caratteristiche di\ncertezza, stabilità e continuità e sono attribuite a decorrere dal 1°\ngennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui\nal comma 2, lett. b).\n\n4.Ai \"differenziali stipendiali\" di cui al presente articolo si applica\nquanto previsto all'articolo 63 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo\nsistema di classificazione professionale).\n\nArt. 17 Posizioni organizzative e professionali\n\n1.Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione di cui al presente titolo\nil CONI, sulla base del proprio ordinamento e delle specificità riconosciute\ndal quadro normativo nazionale ed internazionale vigente, ed in relazione alle\nesigenze organizzative e di servizio, può conferire ai dipendenti dell'Area\ndei Funzionari, effettivamente in servizio, incarichi a termine di natura\norganizzativa o professionale che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di\nappartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di maggiore responsabilità\ne professionalità, anche implicanti iscrizione ad albi e\u002Fo registri di\nprofessioni regolamentate ovvero ad elenchi e registri tenuti dalle pubbliche\namministrazioni per precipui incarichi con prevalente contenuto professionali,\nper i quali è attribuita una specifica indennità di posizione\norganizzativa.\n\n2.I valori dell'indennità di cui al comma 1 sono ricompresi tra un minimo\ndi Euro 1.200,00 ed un massimo di Euro 2.600,00 annui lordi per 13 mensilità e\nsono definiti, per ciascuna posizione organizzativa, in relazione alle risorse\ndestinate alla remunerazione degli incarichi nonché alla graduazione degli\nstessi.\n\n3.Il limite massimo di cui al comma 2 può essere elevato in sede di\ncontrattazione integrativa, ai sensi dell'articolo 7. In caso di elevazione del\nlimite massimo, è possibile prevedere che l'indennità di posizione\norganizzativa possa assorbire lo straordinario e\u002Fo altre voci del trattamento\neconomico accessorio.\n\n4.Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti con atto scritto e motivato,\nper un periodo non superiore a tre anni, tenendo conto dei requisiti culturali,\ndelle attitudini e delle capacità professionali dei dipendenti in relazione\nalla natura ed alle caratteristiche degli incarichi affidati.\n\n5.Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato a\nseguito di:\n\n•inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento;\n\n•intervenuti mutamenti organizzativi;\n\n•valutazione negativa;\n\n•violazione di obblighi che diano luogo a sanzioni disciplinari o misure\ncautelari di sospensione dal servizio.\n\n6.La revoca dell'incarico comporta la perdita della indennità di posizione\ne la riassegnazione del dipendente alle funzioni della famiglia professionale\ndi appartenenza.\n\n7.La valutazione dei risultati delle attività svolte dai dipendenti cui\nsono stati conferiti gli incarichi avviene con cadenza annuale in base ai\ncriteri ed alle procedure del sistema di valutazione adottato.\n\n8.Il CONI può attribuire al personale dell'area degli assistenti compiti\nche, pur rientrando nelle funzioni proprie dell'area di appartenenza,\ncomportano l'assunzione di specifiche responsabilità. In tale ipotesi, previa\ncontrattazione integrativa di cui all'art. 7, è possibile riconoscere a tale\npersonale un'indennità di specifiche responsabilità, accessoria, il cui\nimporto, non superiore a € 1.000 annui lordi, viene definito tenendo conto\ndel livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite,\ndalla specializzazione richiesta dai compiti affidati.\n\n9.I criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo\nsvolgimento di attività comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità\nsono definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7.\n\nArt. 18 Incarichi al personale dell'Area EP\n\n1.Il CONI attribuisce al personale dell'Area EP incarichi ad elevata\nautonomia e responsabilità che si configurano quale elemento sostanziale\ndell'appartenenza all'Area.\n\n2.Le responsabilità connesse agli incarichi di cui presente articolo\npossono avere prevalente contenuto gestionale ovvero, nel caso in cui sia\nrichiesta l'iscrizione ad albi e\u002Fo registri di professioni regolamentate ovvero\nad elenchi e registri tenuti dalle pubbliche amministrazioni per precipui\nincarichi con prevalente contenuto professionale. In ogni caso, essi sono\nconferiti su posizioni di elevata responsabilità, con elevata autonomia\ndecisionale, previamente individuate dalle amministrazioni, in base alle\nproprie esigenze organizzative.\n\n3.Ai fini del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, il\nCONI tiene conto delle competenze professionali possedute in relazione a quelle\nrichieste nelle posizioni da coprire.\n\n4.Gli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo sono\nrinnovabili.\n\n5.La revoca dell'incarico conferito può aver luogo, prima della sua\nscadenza, per ragioni organizzative ovvero a seguito di valutazione di\nperformance, ai sensi del comma 7, che accerti risultati non positivi.\n\n6.In corrispondenza di ciascun incarico, in base ad una preventiva\nvalutazione della rilevanza delle responsabilità assunte e di altri fattori di\ncomplessità organizzativa e\u002Fo professionale, il CONI definisce un valore\nannuale lordo di retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima\nmensilità, compreso tra un minimo di € 11.000,00 ed un massimo di €\n29.000,00. La retribuzione di posizione è corrisposta mensilmente ed è\nattribuita a valere sulle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di\nrisultato di cui all'articolo 66 (Trattamento economico del personale della\nnuova area EP).\n\n7.Lo svolgimento dell'incarico è valutato con i criteri e le procedure del\nsistema di valutazione di performance adottato dal CONI.\n\n8.Con cadenza annuale, ove l'attività sia stata positivamente valutata ai\nsensi del comma 7, è inoltre attribuita la retribuzione di risultato, a valere\nsulle risorse destinate a retribuzione di posizione e di risultato di cui\nall'articolo 66 (Trattamento economico del personale della nuova Area EP), in\nbase al livello di valutazione conseguito. Tale trattamento assorbe tutte le\ncompetenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo\nnazionale per il restante personale, compreso il compenso per il lavoro\nstraordinario.\n\n9.In caso di temporanea assenza o impedimento del titolare di un incarico,\nil CONI può affidare un incarico ad interim ad altro dipendente inquadrato\nnell'Area EP. Lo svolgimento dell'incarico ad interim è retribuito con un\nimporto, attribuito a titolo di retribuzione di risultato, non superiore al 20%\ndel valore economico di posizione dell'incarico conferito, a valere sulle\nrisorse di cui all'articolo 66 (Trattamento economico del personale della nuova\nArea EP).\n\nArt. 19 Progressioni tra le aree\n\n1.Le progressioni tra un'area e quella immediatamente superiore avvengono\ntramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal\ndipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti\ndisciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di\nstudio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area\ndall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi\nrivestiti.\n\n2.Al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate, in\nfase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro\nil termine del 30 settembre 2022, le progressioni tra le aree hanno luogo con\nprocedure valutative, gestite dalla Commissione di cui al successivo art. 20,\ncui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati\nnella allegata tabella 2 di corrispondenza.\n\n3.ll CONI definisce, previa contrattazione integrativa di cui all'art. 7, i\ncriteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 2, sulla base dei\nseguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali sarà attribuito un peso\npercentuale non inferiore al 25%:\n\na.esperienza maturata nell'area di provenienza;\n\nb.titolo di studio;\n\nc.competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze\nacquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es.\ncompetenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti\nlavorativi, le abilitazioni professionali.\n\n4.Al fine di riconoscerne la professionalità nel tempo acquisita, ai\ndipendenti del contingente speciale ad esautimento che, alla data di\nsottoscrizione del presente CCNL, risultino inquadrati nei parametri\nretributivi A4, B4 e C4 e siano in possesso dei requisiti indicati nella\ntabella 3 sarà corrisposta -fino al momento dell'eventuale passaggio all'area\nsuperiore ovvero fino all'eventuale attribuzione del terzo differenziale\nstipendiale di cui all'art. 16- un'indennità denominata \"indennità apicale\nconsolidato\" (IAC). L'indennità di cui al precedente periodo è corrisposta in\nunica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno,\nnelle misure indicate nella medesima tabella 3.\n\n5.In caso di progressioni tra le aree il dipendente, nel rispetto della\ndisciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite.\nConserva, inoltre, la retribuzione individuale di anzianità (RIA).\n\n6.I criteri per l'effettuazione delle progressioni di cui al presente\narticolo sono definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art.\n7.\n\nArt. 20 Commissione per la progressione in carriera del personale\nappartenente al contingente ad esaurimento\n\n1.Al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed\neffettivamente utilizzate dal CONI, secondo i principi di ragionevolezza e buon\nandamento e fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 46 e 56 in\nmateria di inquadramento in fase di prima applicazione del presente CCNL, con\ndeliberazione della Giunta nazionale del CONI è istituita la commissione per\nla progressione in carriera del personale appartenente al contingente speciale\nad esaurimento (di seguito \"la commissione\"), di cui ai commi 917 - 921\ndell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n.234. La commissione è\npresieduta dal Segretario generale del CONI ed è composta da due dirigenti del\nCONI di qualifica apicale. Le funzioni di segretario della commissione sono\nsvolte da un funzionario del CONI. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai\ncommi precedenti l'ufficio del personale trasmette alla commissione tutti gli\nelementi valutativi e informativi in suo possesso.\n\n2.Entro il 15 gennaio di ogni anno, per la progressione in carriera del\npersonale di cui al comma 1 dell'art.19, il CONI rende noti:\n\na.i posti disponibili;\n\nb.i requisiti richiesti per l'ammissione al procedimento di valutazione\ncomparativa, i titoli di servizio rientranti nelle categorie dei titoli ammessi\na valutazione e i criteri per l'attribuzione a ciascuno di essi del relativo\npunteggio, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali;\n\nc.l'elenco nominativo del personale in possesso dei requisiti richiesti per\nl'ammissione al procedimento di valutazione comparativa;\n\nd.l'avvio del procedimento di valutazione comparativa ai fini della\nprogressione in carriera.\n\n3.Per ciascun dipendente ammesso allo scrutinio, ai fini della valutazione\ncomparativa, la Commissione:\n\na)esamina la documentazione contenuta nel fascicolo personale, provvede a\nriportare in un'apposita scheda individuale i titoli di servizio posseduti\nrientranti nelle categorie dei titoli ammessi a valutazione e ad attribuire a\nciascuno di essi un punteggio sulla base dei criteri formulati. I dipendenti\ninteressati possono chiedere di essere sentiti dalla Commissione per la\nprogressione in carriera per eventuali chiarimenti in ordine alla\ndocumentazione contenuta nel fascicolo personale;\n\nb)predispone la graduatoria contenente l'indicazione per ciascun dipendente\ndel punteggio totale conseguito.\n\nArt. 21 Norme di prima applicazione\n\n1.Al fine di consentire al CONI di procedere agli adempimenti necessari\nall'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore\nil giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a due mesi dalla\nsottoscrizione definitiva del presente CCNL.\n\n2.Dall'entrata in vigore del presente CCNL ed entro il termine di cui al\ncomma 1, il CONI, in sede di contrattazione integrativa di cui all'articolo 7,\ndefinisce le famiglie professionali del nuovo ordinamento professionale\nall'interno delle quali confluiscono, nel rispetto della tabella 4 di\ntrasposizione automatica nel sistema di classificazione, i profili\nprofessionali definiti sulla base del precedente sistema ordinamentale.\n\n3.Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente\nTitolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto\nautomatico dalla stessa data secondo la tabella 4 di trasposizione automatica\nnel sistema di classificazione.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"trainingprogrammes","Art. 41 Formazione, qualificazione e agg","Art. 41 Formazione, qualificazione e aggiornamento professionale\n\n1.Le Parti riconoscono la funzione strategica che l'addestramento, la\nqualificazione e l'aggiornamento professionale assumono nella valorizzazione\ndelle risorse e nella capacità di fornire al mondo dello sport servizi\ncaratterizzati dall'adeguato livello di efficacia e qualità.\n\n2.Le Parti individuano quindi nella formazione un fondamentale strumento di\ngestione, indispensabile anche al fine di garantire processi e opportunità di\narricchimento e di crescita professionale dei dipendenti - favorendone in tal\nmodo le progressioni nel sistema ordinamentale e le possibilità di accesso\nalla mobilità interaziendale - e di contribuire altresì alla realizzazione\ndegli obiettivi programmati, in quanto finalizzata allo sviluppo del sistema\norganizzativo e ad elevare il grado di motivazione e di consapevolezza nei\nconfronti degli obiettivi strategici da perseguire.\n\n3.A tale scopo il CONI si impegna a:\n\n•valutare i bisogni formativi collettivi ed individuali, attraverso le\nevidenze espresse dal sistema di valutazione del personale nonché attraverso\nspecifiche analisi strutturate, a definirne le priorità e a sviluppare le\nrelative iniziative, attraverso i previsti momenti di confronto con le\norganizzazioni sindacali, in un'ottìca complessiva di sistema; in questa\nottica, entro il 31 marzo di ogni anno il CONI si impegna a presentare il piano\nformativo finalizzato agli obiettivi di cui al presente articolo;\n\n•favorire il più ampio accesso del personale alle iniziative\naddestrative\u002Fformative ed a garantire, in coerenza con gli specifici obiettivi\ne programmi aziendali, pari opportunità di partecipazione per tutti i\ndipendenti interessati ai relativi interventi addestrativi\u002Fformativi.\n\n4.La formazione e l'aggiornamento professionale del personale sono assunti\nquale supporto ai processi di cambiamento e quale metodo permanente per la\nvalorizzazione della capacità e delle attitudini dei lavoratori, in quanto\norientati a far conseguire un più elevato grado di operatività e di autonomia\nai lavoratori medesimi e a stimolarne ed accompagnarne la crescita\nprofessionale attraverso la previsione di interventi che, in relazione alle\nesigenze rilevate, consentano al dipendente di accedere a percorsi formativi\nmirati ed attivati a sostegno delle progressioni economiche e di carriera.\n\n5.I percorsi di formazione, tenuto conto degli obiettivi insiti nei\nprogrammi da cui scaturiscono e di quanto specificatamente previsto nell'ambito\ndel sistema delle relazioni sindacali, possono concludersi con l'accertamento\ncirca il grado di apprendimento e l'accrescimento della professionalità del\nsingolo dipendente, e gli esiti degli interventi formativi, debitamente\ncertificati, daranno luogo, ove previsto, ai crediti formativi, che\nconcorreranno, congiuntamente agli altri parametri destinati a regolare gli\nsviluppi nelle aree superiori, alla valutazione finale volta a stabilire\nl'idoneità al passaggio. L'esito dei corsi e gli eventuali crediti acquisiti\nattraverso gli stessi costituiscono comunque un fattore di cui il CONI terrà\nconto ai fini della determinazione dei passaggi.\n\n6.Le iniziative di formazione, fatta eccezione per quelle che riguardano il\npersonale inquadrato nell'area delle elevate professionalità, quelle che\ninteressano materie attinenti specifiche mansioni svolte e quelle inerenti\nspecifiche necessità di natura organizzativa e\u002Fo produttiva, sono rivolte a\ntutto il personale destinatario del presente CCNL.\n\n7.Il personale che partecipa alla attività di formazione è considerato in\nservizio a tutti gli effetti. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario\ndi lavoro e, quando interessano la formazione di aula e si svolgono fuori della\nsede di servizio, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i\npresupposti, il trattamento di trasferta.\n\n8.Al fine di consentire un sempre più stretto collegamento fra contenuti\nformativi ed apprendimento scaturente direttamente dalle esperienze di lavoro,\ned al fine di facilitare la partecipazione alle iniziative di formazione che si\ndovranno caratterizzare anche per un'ampia componente di sviluppo digitale,\npossono essere programmate anche iniziative di formazione a distanza, di\nformazione attraverso comunità di pratica e di apprendimento, di formazione\nsul posto di lavoro.\n\n9.I dipendenti possono, inoltre, partecipare, senza oneri per il CONI, a\ncorsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in\nlinea con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine può essere\nconcesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della\ndurata massima di tre mesi nell'arco di un anno. Qualora il CONI riconosca\nl'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte\ndal dipendente ai sensi del comma 6 con l'attività di servizio e l'incarico\naffidato, concorre con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente\ndocumentata.\n\n10.Ai sensi del comma 12 dell'articolo 1 della Legge 31 gennaio 1992, n.\n138, l'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e all'area legale\ndei quadri e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento\nprofessionale dei dirigenti e del personale possono essere svolte da apposite\nstrutture del CONI o, sulla base di specifiche convenzioni, dalla Scuola\nnazionale dell'amministrazione - SNA.\n\n11.Il CONI può stipulare convenzioni con altri enti, privati o pubblici,\nuniversità e agenzie formative per la formazione e l'aggiornamento\nprofessionale dei dipendenti.\n\n12.Al finanziamento delle attività di formazione il CONI provvede\nutilizzando una quota annua di risorse non inferiore all'1% del monte salari\nrelativo al personale destinatario del presente CCNL.\n\nArt. 42 Congedi per la formazione\n\n1.I congedi per la formazione, disciplinati dall'articolo 5 della Legge 8\nmarzo 2000, n. 53 e ss.mm.ii., sono concessi salvo comprovate esigenze di\nservizio.\n\n2.Ai dipendenti possono essere concessi, a richiesta, congedi per la\nformazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale, con\narrotondamenti all'unità superiore, delle diverse aree in servizio con\nrapporto di lavoro a tempo indetermionato; il numero complessivo dei congedi\nviene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31\ndicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa di cui all'art.7\ndefinisce i criteri per la relativa utilizzazione.\n\n3.Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, da attribuire secondo\nprincipi di rotazione, i dipendenti interessati devono presentare al CONI una\nspecifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che\nintendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa.\nTale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle\nattività formative.\n\n4.Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei\nlimiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.\n\n5.Al fine di contemperare le esigenze organizzative del CONI con l'interesse\nformativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare\ngrave pregiudizio alla funzionalità del servizio, il CONI può differire la\nfruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta\ndell'interessato tale periodo può essere più ampio per consentire la utile\npartecipazione al corso.\n\n6.Al dipendente, durante il periodo di congedo, si applica l'articolo 5,\ncomma 3, della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e ss.mm.ii. Nel caso di infermità\nprevisto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di\ncomporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di\ncomunicazione al CONI ed ai controlli, si applicano le disposizioni previste\ndall'articolo 34 e, ove si tratti di malattia dovuta a causa di servizio,\ndall'articolo 35.\n\n7.Il dipendente che abbia dovuto interrompere ii congedo formativo ai sensi\ndei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formative con\ndiritto di priorità.\n\nArt. 43 Diritto allo studio\n\n1.Ai dipendenti sono concessi, anche in aggiunta alle attività formative\nprogrammate dal CONI, speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150\nore individuali per ciascun anno, nel limite massimo previsto dagli accordi\nintegrativi in materia. Il CONI, con atti organizzativi interni, provvede a\nripartire tra le varie unità operative territoriali il contingente di\npersonale di cui al presente comma, definendo i relativi criteri e modalità\noperative in sede di contrattazione integrativa di cui all'articolo 7.\n\n2.I permessi di cui al comma 1 sono concessi di norma per la partecipazione\na corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari,\npost-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di\nqualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o\ncomunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati\nprofessionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, per la preparazione e\nsuccessiva discussione della tesi di laurea finale al termine degli studi\nuniversitari, per la frequenza di corsi organizzati dall'Unione Europea e per\nsostenere i relativi esami. Gli stessi permessi sono concessi anche per la\npartecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti\nsvantaggiati sul piano lavorativo dal punto di vista sociale o psico-fisico. I\npermessi sono concessi, inoltre, anche per la frequenza di scuole finalizzate\nalla preparazione di esami di Stato per il rilascio di titoli professionali\nriconosciuti dall'ordinamento pubblico. Qualora i predetti corsi siano seguiti\nda remoto, i permessi saranno riconosciuti dietro presentzione della\ndocumentazione relativa all'iscrizione ed agli esami sostenuti e producendo\nattestazione della partecipazione alle lezioni attraverso collegamento\ntelematico durante l'orario di lavoro.\n\n3.Il personale interessato ai corsi ha diritto, compatibilmente con le\nesigenze aziendali, all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la\nfrequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere\nobbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni\nfestivi o di riposo settimanale.\n\n4.Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai\nsensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente\nordine di priorità:\n\na.dipendenti che frequentino corsi di formazione in materia di integrazione\ndi soggetti svantaggiati sul piano lavorativo;\n\nb.dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti\nuniversitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai\nprogrammi relativi agli anni precedenti ovvero siano in regola con il piano\ndegli studi;\n\nc.dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti\nl'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la\nprima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per\ngli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla\nlettera b);\n\nd.dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si\ntrovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).\n\n5.Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza\nè accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della\nscuola secondaria di primo grado, della scuola secondaria di secondo grado,\nuniversitari o post-universitari.\n\n6.Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5\nsussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti\nche non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per\nlo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente\ndi età.\n\n7.L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano\noggetto di informazione successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del\npresente contratto.\n\n8.Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti\ninteressati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di\niscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione o, se non\nprevisto, altra idonea documentazione concordata con il CONI e, comunque,\nquello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle\npredette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come\naspettativa per motivi personali.\n\n9.Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il\ndipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo, può\nutilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti\ndall'art. 29.\n\nArt. 44 Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio\n\n1. I dipendenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della\nlegge n. 476\u002F1984, oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla\nlegge n. 398\u002F1989, sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di\nstudio senza assegni per tutta la durata del corso o della borsa.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"trainingprogrammes_remote","Art. 50 Formazione nel lavoro agile 1.Al","Art. 50 Formazione nel lavoro agile\n\n1.Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del\nlavoro agile, nell'ambito delle attività del piano della formazione saranno\npreviste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di\ntale modalità di svolgimento della prestazione.\n\n2.La formazione di cui al comma 1 dovrà perseguire l'obiettivo di\naddestrare il personale all'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli\naltri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere\nmoduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la\ndelega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"trainingfund","12.Al finanziamento delle attività di fo","12.Al finanziamento delle attività di formazione il CONI provvede\nutilizzando una quota annua di risorse non inferiore all'1% del monte salari\nrelativo al personale destinatario del presente CCNL.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"pensionfund","Art. 76 Previdenza complementare 1. Le p","Art. 76 Previdenza complementare\n\n1. Le parti convengono di avviare una sessione negoziale per approfondire\ngli ambiti di eventuale adesione a Fondi di previdenza complementari.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"disabilityfund","Art. 31 Portatori di handicap 1.Al fine ","Art. 31 Portatori di handicap\n\n1.Al fine di valorizzare pienamente la capacità e le potenzialità dei\nlavoratori portatori di handicap, il CONI individua e realizza le iniziative\nper una corretta attuazione della disciplina della legge n. 68\u002F1999, anche con\nriferimento a quanto previsto dall'art. 24 della legge n. 104\u002F1992 e successive\nmodifiche ed integrazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche.\n\n2.Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte\nnella citata legge trovano applicazione le agevolazioni di cui agli arti. 21 e\n33 della legge medesima, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"contracttrial","Art. 23 Periodo di prova 1.Stante la ces","Art. 23 Periodo di prova\n\n1.Stante la cessione del contratto di cui ai commi 917 - 921 dell'articolo 1\ndella Legge 30 dicembre 2021, n. 234, i dipendenti assunti in servizio non sono\nsoggetti ad alcun periodo di prova.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"contractseverancepay","Art. 75 Trattamento di fine rapporto 1.I","Art. 75 Trattamento di fine rapporto\n\n1.Il trattamento di fine rapporto spettante in caso di risoluzione del\nrapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 2120 del cod. civ. come modificato\ndalla legge n. 297\u002F1982 e successive modifiche ed integrazioni.\n\n2.La retribuzione annua per la determinazione della quota del trattamento di\nfine rapporto spettante è composta dalla retribuzione individuale di cui\nall'art. 59, comma 2, lettera b).\n\n3.Le somme dovute per il caso di cessazione del rapporto debbono essere\nversate all'interessato alla cessazione dal servizio in tempi compatibili con i\nnecessari adempimenti, anche di natura contabile, entro 60 giorni dalla data di\ncessazione fatte salve specifiche disposizioni di legge che stabiliscano\nscadenze diverse.\n\n4.Il CONI concederà ai lavoratori anticipazioni sul trattamento di fine\nrapporto secondo i casi previsti dalla vigente legislazione. I criteri di\npriorità per la definizione della graduatoria ed eventuali fattispecie\nulteriori per l'anticipazione del trattamento medesimo saranno oggetto di\napposito regolamento, emanato dal CONI previa informativa alle organizzazioni\nsindacali firmatarie del presente CCNL seguita, a richiesta, da incontro.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"legalassistance_trigger","Art. 72 Patrocinio legale 1.Il CONI , an","Art. 72 Patrocinio legale\n\n1.Il CONI , anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi\nl'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti\ndi un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento\ndel servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio\ncarico, a condizione che il procedimento non sia stato avviato su iniziativa\ndel datore medesimo o che lo stesso non sia controparte nel procedimento, ogni\nonere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il\ndipendente da un legale di comune gradimento.\n\n2.La disciplina di cui al comma precedente si applica anche a favore dei\ndipendenti cessati dal servizio qualora gli atti o i fatti per i quali venga\naperto il procedimento di responsabilità si riferiscano al periodo in cui il\ndipendente era in servizio.\n\n3.In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o\ncolpa grave, il CONI ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la\nsua difesa in ogni stato e grado del giudizio, salvo che il dipendente abbia\nadempiuto ad una specifica disposizione del datore stesso.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"sicknesspay","9.Il trattamento economico spettante al ","9.Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è\nil seguente:\n\na.intera retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi di assenza, comprese\nle indennità pensionabili;\n\nb. 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di\nassenza;\n\nc. 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 6 mesi di\nassenza.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"longtermillness","10.Il dipendente assente a causa di mala","10.Il dipendente assente a causa di malattia oncologica, sclerosi multipla o\ndistrofia muscolare, malattie cronico-degenerative ingravescenti o di degenze\nospedaliere ad esse connesse, ha diritto alla conservazione del posto per\nulteriori dodici mesi, con retribuzione intera fino a 18 mesi e nella misura\ndel 70% per il restante periodo.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"disabilitypay","Art. 35 Infortuni sul lavoro e malattie ","Art. 35 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio\n\n1.In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro e per malattia dovuta a\ncausa di servizio, i dipendenti hanno diritto alla conservazione del posto fino\na completa guarigione clinica o stabilizzazione della patologia comprovata da\ncertificato medico. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione,\ncomprensiva del trattamento economico accessorio, esclusi i compensi per\nprestazioni di lavoro straordinario, in turno, in orario elestico,\nplurisettimanale o in fascia pomeridiana.\n\n2.Nei casi di malattia professionale, al dipendente spetta l'intera\nretribuzione, comprensiva del trattamento economico accessorio, esclusi i\ncompensi per prestazioni di lavoro straordinario, in turno, in orario elestico,\nplurisettimanale o in fascia pomeridiana, per tutto il periodo di conservazione\ndel posto di cui all'art. 34.\n\n3.Le assenze di cui al presente articolo non sono cumulabili, ai fini del\ncalcolo del periodo di comporto, con le assenze per malattia di cui all'art.\n34.\n\n4.Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento\ndell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia\ncollegata a causa di servizio eventuali disabilità, trova applicazione l'art.\n1, comma 7, della legge n. 68\u002F1999. Nel caso di lavoratori che divengono\ninabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o\nmalattia, trova applicazione l'art. 4, comma 4, della stessa legge.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"healthcareaccess","3.L'erogazione delle prestazioni di cui ","3.L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lett. e) potrà avvenire\nmediante successiva istituzione di - ovvero adesione a - un fondo di assistenza\nsanitaria integrativa del servizio sanitario nazionale. Il finanziamento a\ncarico del CONI troverà copertura in risorse distinte da quelle di cui al\ncomma 2.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"healthinsurance","Art. 71 Copertura assicurativa 1.Il CONI","Art. 71 Copertura assicurativa\n\n1.Il CONI assume le necessarie iniziative per la copertura assicurativa\ndella responsabilità civile dei dipendenti che operino in condizioni di piena\nautonomia, con assunzione di responsabilità diretta verso l'esterno, ivi\ncompreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.\n\n2.Il CONI stipula apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti\nautorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio\nfuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, per il tempo necessario per\nl'esecuzione delle prestazioni di servizio.\n\n3.La polizza suddetta è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi\nnell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di\nproprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso\ndel dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il\ntrasporto.\n\n4.Il CONI stipula una polizza assicurativa infortuni in favore dei propri\ndipendenti a copertura dei rischi di invalidità e premorienza con un capitale\nassicurato non inferiore a due annualità in caso di premorienza e a tre\nannualità in caso di invalidità permanente.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"healthandsafetypolicy","Art. 33 Igiene e sicurezza sul lavoro 1.","Art. 33 Igiene e sicurezza sul lavoro\n\n1.Il CONI riconosce la priorità della tutela della salute dei lavoratori e\ndell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine adotterà, ai sensi\ndella vigente normativa, tutte le misure idonee a tutelare la salubrità e la\nsicurezza degli ambienti di lavoro e degli impianti, compresi quelli sportivi,\ne a garantire la prevenzione delle malattie professionali, nel rispetto delle\ndisposizioni di cui al d.lgs. n. 81\u002F2008 e al D.M. 18 marzo1996 e successive\nmodifiche e integrazioni.\n\n2.In particolare, nel rispetto delle previsioni di legge, il datare di\nlavoro provvede a:\n\n•predisporre visite preventive e controlli periodici per tutti i\nlavoratori che svolgono attività esposte a rischio;\n\n•fornire tutte le indicazioni atte ad un'efficace prevenzione, attuando\ninterventi specifici e tempestivi idonei alla eliminazione dei fattori di\nrischio;\n\n•assicurare idonee iniziative per mantenere la salubrità degli ambienti\ndi lavoro;\n\n•fornire un'adeguata e aggiornata informazione ai lavoratori sui rischi\nper la sicurezza e la salute connessi alle attività del CONI, sulle misure e\nsulle attività di protezione e prevenzione adottate in relazione agli\nspecifici rischi, sulle normative di sicurezza e di tutela ambientale, nonché\nsulle disposizioni aziendali adottate in materia;\n\n•garantire, durante l'orario di lavoro e senza oneri a carico dei\ndipendenti, la formazione dei dipendenti medesimi in materia di sicurezza e\nsalute.\n\n3.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceverà, ai sensi\ndella normativa vigente, una formazione particolare in materia di salute e\nsicurezza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulla normativa in materia di\nsicurezza e salute, nonché sulle principali tecniche di controllo e\nprevenzione dei rischi specifici esistenti nel proprio ambito di\nrappresentanza.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"protectiveclothing","h)avere cura dei locali, mobili, oggetti","h)avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti,\nstrumenti e automezzi a lui affidati;\n\ni)non valersi di mezzi di comunicazione o di trasporto o di quanto è di\nproprietà del CONI per ragioni che non siano di servizio;",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"hivpolicy","•visite mediche di controllo richieste d","•visite mediche di controllo richieste dai competenti organismi del\nServizio Sanitario Nazionale, dell'INPS e dell'INAIL;",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"hiv","17.In caso di patologie gravi, anche di ","17.In caso di patologie gravi, anche di carattere cronico-degenerative\ningravescenti, che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad\nesempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per\nsoggetti affetti da AIDS e per quelli a cui viene prescritto a seguito delle\ncomplicanze derivanti dall'infezione da Covid-19, ai fini del presente\narticolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i\nrelativi giorni di ricovero ospedaliero, domiciliare o di day-hospital ed i\ngiorni di assenza dovuti alle citate terapie e agli effetti collaterali delle\nstesse, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale op\nstruttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso\nall'intera retribuzione fissa mensile nonché alle quote di salario accessorio,\nanche derivanti da disposizioni speciali, con esclusione dei compensi per\nlavoro straordinario, turnazione, orario elastico, plurisettimanale o fascia\npomeridiana. Tale disciplina si applica altresì ai giorni di assenza dovuti\nagli effetti collaterali delle terapie indicate al presente comma, comportanti\nincapacità lavorativa e debitamente certificati dalla competente azienda\nsanitaria locale, struttura convenzionata o dal medico competente.",{"bindId":131,"name":128,"text":129},"covid",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"funeralpay","9.In caso di morte del lavoratore l'inde","9.In caso di morte del lavoratore l'indennità è corrisposta in base a\nquanto previsto dall'art. 2122 cod. civ.",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"direct_participation_hrs","Art. 11 Diritti di assemblea e di affiss","Art. 11 Diritti di assemblea e di affissione\n\n1.Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto possono\nindire, in locali idonei di cui il CONI abbia disponibilità e nei limiti di 30\nore annue, assemblee del personale ai fini dell'esercizio del diritto di\nassemblea di cui all'articolo20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\n\n2.La convocazione sarà comunicata al CONI con l'indicazione specifica\ndell'ordine del giorno e con un preavviso minimo di 48 ore, tenendo comunque\nconto delle correlate esigenze organizzative e logistiche. Contestualmente\ndovranno essere comunicati al CONI i nominativi dei dipendenti esterni del\nsindacato che si intenda eventualmente far partecipare all'assemblea.\n\n3.Il diritto di affissione è regolato dall'articolo 25 della legge 20\nmaggio 1970, n. 300.\n\n4.Il CONI metterà a disposizione delle organizzazioni sindacali firmatarie\nappositi spazi, accessibili a tutti i dipendenti, per l'affissione di\ncomunicazioni.\n\n5.Il CONI si impegna a mettere a disposizione delle organizzazioni sindacali\nfirmatarie del presente CCNL che ne facciano richiesta idonee soluzioni\ntecnologiche, (bacheca elettronica, possibilità di ricevere comunicati sulla\ncasella di posta dell'ente, ecc...) per la pubblicazione di notizie, testi e\ncomunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Le modalità\ntecniche ed organizzative per l'istituzione della bacheca saranno definite\ndalle parti, tenendo conto, oltre che dei relativi costi di attivazione, dei\nprincipi della massima accessibilità dei dipendenti e della piena\nresponsabilità delle organizzazioni sindacali per quanto pubblicato.\n\nArt. 12 Locali\n\n1.Il CONI si impegna a verificare, unitamente alle organizzazioni sindacali\nfirmatarie, la possibilità di mantenere l'uso di un locale per ciascuna\nrappresentanza sindacale di cui al precedente articolo 7, ovvero a concederne\nl'utilizzazione comune a due o più organizzazioni, secondo criteri che saranno\ndefiniti dalle parti.\n\nArt. 13 Permessi sindacali\n\n1.I dipendenti che siano membri degli organi direttivi nazionali e\nregionali\u002Fterritoriali, nonché delle rappresentanze nazionali delle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, possono usufruire, per\nl'espletamento di qualsiasi attività rientrante nel loro mandato, di permessi\nsindacali retribuiti, giornalieri o orari, che il datore di lavoro CONI si\nimpegna a concedere.\n\n2.I dipendenti di cui al comma 1 hanno diritto di usufruire dei permessi\ngiornalieri a condizione che siano espressamente richiesti per iscritto dalle\nOO.SS. firmatarie e che siano comunicati al CONI.\n\n3.Il monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui\nai commi precedenti è determinato in ragione di 180 minuti ogni anno per ogni\ndipendente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente con riferimento\nall'intero ambito di applicazione del presente CCNL.\n\n4.La ripartizione dei permessi di cui al comma 3 viene effettuata sulla base\ndella rappresentatività nel comparto, desumibile dal dato associativo riferito\nal 31 dicembre di ciascun anno.\n\n5.Le funzioni e le cariche di cui al comma 1 e i nominativi dei dirigenti\ndegli organismi direttivi delle strutture sindacali e le relative variazioni\ndovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al CONI dalle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.\n\n6.La durata dall'assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui\nil dipendente si allontana dal posto di lavoro per svolgere attività sindacale\nfino al suo rientro in servizio.\n\n7.In tutti i casi in cui le riunioni preparatorie e quelle riguardanti le\nsessioni di confronto, di contrattazione integrativa e di organismo paritetico\nfra i soggetti titolari della contrattazione integrativa nazionale si svolgono\ndurante l'orario di lavoro, il CONI considererà la partecipazione alle\nriunioni attività di servizio a tutti gli effetti. Tale opportunità sarà\nriconosciuta nei limiti massimi di un rappresentante per ciascuna delle\nOrganizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa, accreditato\nin delegazione trattante, dipendente del CONI, ferma restando la possibilità\nper altri eventuali rappresentanti di fruire dei permessi di cui al presente\narticolo.",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"strikes_trigger","Art. 3 Obiettivi e strumenti 1.Il sistem","Art. 3 Obiettivi e strumenti\n\n1.Il sistema delle relazioni sindacali definito nel presente titolo intende\nvalorizzare, anche nella chiarezza delle procedure, oltre a quelli negoziali, i\nmomenti di confronto non negoziali, espressione dei diritti di informazione,\nconsultazione e partecipazione riconosciuti alle OO.SS. rappresentative, in\nmodo da costruire relazioni stabili tra amministrazione e soggetti sindacali,\nimprontate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e\ntrasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi,\nnonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"WAGES_determined","Tabella 7 Retribuzione tabellare annua V","Tabella 7\n\nRetribuzione tabellare annua Valori in euro per 12 mensilità cui\naggiungere la 13A mensilità (Art. 60, comma 1)\n\n\n\n\n  \n    \n      Posizione\n\n        economica\n      \n      Dal 1 gennaio 2022\n      \n    \n    \n      C4\n      \n      31.924,44\n      \n    \n    \n      C3\n      \n      29.486,15\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      26.906,45\n      \n    \n    \n      C1\n      \n      26.445,11\n      \n    \n    \n      B4\n      \n      26.155,23\n      \n    \n    \n      B3\n      \n      24.552,80\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      22.493,59\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      22.153,90\n      \n    \n    \n      A4\n      \n      22.009,31\n      \n    \n    \n      A3\n      \n      21.120,54\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      20.089,60\n      \n    \n    \n      Al\n      \n      19.389,11",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"OVERTIME_trigger","Art. 53 Lavoro straordinario 1.Le presta","Art. 53 Lavoro straordinario\n\n1.Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare\nsituazioni di lavoro eccezionali, e pertanto, non possono essere utilizzate\ncome fattore ordinario di programmazione e copertura del tempo di lavoro.\n\n2.Nel rispetto dei limiti previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del d.lgs.\nn. 66\u002F2003, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l'orario\nnormale giornaliero e settimanale stabilito dal CCNL in base alle disposizioni\nimpartite dal CONI.\n\n3.La prestazione di lavoro straordinario è disposta dal responsabile della\nstruttura, unicamente sulla base delle esigenze di servizio individuate dal\nCONI, con un preavviso minimo non inferiore a 4 ore.\n\n4.La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata\nmaggiorando la quota oraria del lavoro ordinario, come calcolata ai sensi\ndell'articolo 59, incrementata del rateo di tredicesima mensilità, del 15% per\nlo straordinario diurno, del 30% per quello festivo e del 50% per quello\nnotturno. Per lavoro notturno s'intende quello prestato tra le ore 22 e le\n6.\n\n5.Il lavoratore non può esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario\nsalvo per giustificati e documentati motivi di carattere personale o\nfamiliare.\n\n6.In considerazione delle specifiche esigenze del CONI riferite a picchi di\nattività derivanti dall'organizzazione e dalla partecipazione a manifestazioni\nsportive, le parti stabiliscono in 12 mesi il periodo di riferimento previsto\ndall'articolo 4 del d.lgs. n. 66\u002F2003.",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"NOCTPREM_trigger","4.La misura oraria dei compensi per lavo","4.La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata\nmaggiorando la quota oraria del lavoro ordinario, come calcolata ai sensi\ndell'articolo 59, incrementata del rateo di tredicesima mensilità, del 15% per\nlo straordinario diurno, del 30% per quello festivo e del 50% per quello\nnotturno. Per lavoro notturno s'intende quello prestato tra le ore 22 e le\n6.\n\n5.Il lavoratore non può esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario\nsalvo per giustificati e documentati motivi di carattere personale o\nfamiliare.",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"CONSIGN_trigger","Art. 54 Reperibilità 1.Il servizio di pr","Art. 54 Reperibilità\n\n1.Il servizio di pronta reperibilità può essere istituito dal CONI,\ndurante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, per\nassicurare essenziali e indifferibili prestazioni riferite a servizi di\nemergenza, aree di pronto intervento, funzionalità degli impianti a fronte di\nguasti o anomalie ovvero per sopperire ad altre esigenze imprevedibili.\n\n2.L'obbligo della reperibilità consiste nell'impegno, da parte del\nlavoratore, di lasciare al CONI indicazioni idonee a consentirgli di ricevere,\nponendosi in condizione di soddisfarle, le eventuali chiamate del datore\nmedesimo fuori dell'orario normale di lavoro, per essere in grado di\nraggiungere entro un'ora il luogo di lavoro indicato dal datare stesso. Al fine\ndi favorire le condizioni per rispondere tempestivamente alle chiamate, ai\nlavoratori in reperibilità saranno forniti idonei strumenti di\ncomunicazione.\n\n3.Il periodo di reperibilità è remunerato con un compenso di Euro 8,00 per\nogni 12 ore continuative. Detto compenso è frazionabile in misura non\ninferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione alla durata del turno di\nreperibilità maggiorato, in tal caso, del 10%.\n\n4.Quando la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto\nad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna\nprestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo non comporta, comunque,\nalcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.\n\n5.In caso di chiamata in servizio, le ore di lavoro prestate vengono\nretribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, con recupero\norario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui al comma\n3; sono fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per prestazioni notturne,\nfestive o notturne-festive.\n\n6.Sono oggetto di contrattazione integrativa di cui all'articolo 7, oltre\nall'individuazione del periodo massimo di reperibilità e della durata massima\ndella prestazione in caso di chiamata in servizio, il limite massimo di\ncollocazione in reperibilità nell'arco di uno o più mesi.",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"HARDSHIP_trigger","j)i criteri per l'attribuzione delle ind","j)i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo\nsvolgimento di attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute o\ncomportanti l'assunzione di responsabilità;",{"bindId":165,"name":154,"text":166},"SUNDAY_trigger","4.La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata\nmaggiorando la quota oraria del lavoro ordinario, come calcolata ai sensi\ndell'articolo 59, incrementata del rateo di tredicesima mensilità, del 15% per\nlo straordinario diurno, del 30% per quello festivo e del 50% per quello\nnotturno. Per lavoro notturno s'intende quello prestato tra le ore 22 e le\n6.",{"bindId":168,"name":169,"text":170},"mealvouchers","Art. 73 Servizio mensa e buoni pasto 1.I","Art. 73 Servizio mensa e buoni pasto\n\n1.Il CONI può istituire un servizio mensa, in gestione diretta o mediante\nconvenzione con terzi, ovvero, in alternativa, attribuire al personale buoni\npasto sostitutivi in formato elettronico.\n\n2.Possono usufruire della mensa o del buono pasto sostitutivo i dipendenti,\nnon in trasferta, che prestino attività lavorativa per una durata complessiva,\nnell'arco della giornata, di almeno 6,30 ore effettive, con una pausa non\ninferiore a 30 minuti, e con una presenza effettiva, successiva alla pausa, di\ndurata da definire in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7.\n\n3.Fatto salvo quanto verrà successivamente disposto in materia a seguito\ndegli esiti della contrattazione integrativa di cui al comma precedente, le\nparti confermano la disciplina del servizio mensa e del buono pasto vigente nel\ncomparto alla data di sottoscrizione del presente CCNL.",{"bindId":172,"name":173,"text":174},"ONCERISE_trigger","Art. 74 Tredicesima mensilità 1.Oltre al","Art. 74 Tredicesima mensilità\n\n1.Oltre alle normali dodici competenze mensili, in occasione della\nricorrenza natalizia ai lavoratori sarà corrisposta una tredicesima mensilità\ndi importo ragguagliato alla retribuzione individuale mensile di cui all'art.\n59, comma 2 lett. b), in godimento al 10 dicembre di ogni anno e, in caso di\ncessazione dal servizio, in godimento al momento della cessazione stessa.\n\n2.Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi\ndell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio\nprestati presso l'azienda. Per le frazioni di mese vengono computati i giorni\ndi effettivo servizio prestato.\n\n3.Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il\ncalcolo dei dodicesimi di cui sopra.",{"bindId":176,"name":177,"text":178},"ONCEONLY_trigger","Art. 64 Trattamenti economici correlati ","Art. 64 Trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e\nindividuale\n\n1.I trattamenti economici di cui al presente articolo sono finalizzati alla\npromozione di significativi miglioramenti della qualità delle prestazioni e\ndei servizi erogati dal CONI, anche attraverso l'incentivazione dell'impegno\nindividuale e la valorizzazione delle professionalità. Essi si articolano nei\ndiversi istituti del Premio CONI di Risultato e del Premio Individuale.\n\n2.A decorrere dal 1° gennaio 2022 è complessivamente destinata al\nfinanziamento dei trattamenti economici correlati alla performance\norganizzativa e individuale, per ciascun anno, una somma pari al 35% dei minimi\ntabellari di area di cui alla Tabella 9 moltiplicata per il numero medio dei\ndipendenti inquadrati nelle medesime aree nell'anno di riferimento. Nel caso di\ncessazione anticipata del rapporto avvenuta a qualsiasi titolo durante l'anno\nsi terrà conto, in ogni caso, del periodo di lavoro effettivamente prestato. I\ntrattamenti economici di cui al presente comma sono corrisposti sulla base di\ncriteri definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7.\n\n3.In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, l'ammontare delle\nrisorse di cui al comma 2 potrà essere rideterminato a fronte dell'attivazione\ndi nuovi servizi o di significativi processi di riorganizzazione che richiedano\nun ampliamento delle competenze.\n\n4.Alle risorse di cui al comma 2 si aggiungono, quali risorse una-tantum da\ncorrispondere a titolo di performance organizzativa, eventuali disponibilità\nresidue di precedenti annualità non utilizzate. Le risorse di cui al comma 2\npossono altresì essere integrate con quelle derivanti dai contratti di\nsponsorizzazione e dagli accordi di collaborazione di cui all'art. 43 della\nlegge n. 449\u002F1997.\n\n5.Una quota pari al 30% delle risorse di cui al comma 2 è annualmente\ndestinata al finanziamento dei trattamenti economici correlati al premio\nindividuale.\n\n6.Attraverso il Premio CONI di Risultato vengono erogati compensi diretti ad\nincentivare la performance organizzativa. Esso è erogato in misura pari\nall'80% attraverso anticipazioni mensili e, per la restante quota, nel mese di\nmarzo di ciascun anno successivo a quello di valutazione, ad intervenuta\nverifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.\n\n7.Il Premio Individuale è correlato al merito e all'impegno dimostrato dal\nsingolo lavoratore; ha carattere selettivo ed è erogato, nel mese di marzo di\nciascun anno successivo a quello di valutazione, previa valutazione della\nperformance individuale.\n\n8.I sistemi di incentivazione e i criteri generali concernenti le\nmetodologie di misurazione e valutazione della performance organizzativa e\nindividuale sono oggetto di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7.\n\n9.Il pagamento dei compensi di cui al presente articolo è disposto previa\nverifica dei risultati conseguiti. Gli esiti di detta verifica formano oggetto\ndi informazione ai sensi dell'articolo 4.",{"bindId":180,"name":181,"text":182},"STRUCINCR_trigger","Tabella 13 Tabella degli aumenti differe","Tabella 13\n\nTabella degli aumenti differenziali per passaggi di aree (Art. 63, comma\n3)\n\n\n\n\n  \n    \n      Posizione economica\n      \n       \n      \n      Area\n      \n      Importo (1)\n      \n    \n    \n      B4\n      \n      ►\n      \n      AREA ASSISTENTI\n      \n      314,03\n      \n    \n    \n      A4\n      \n      ►\n      \n      AREA OPERATORI\n      \n      156,63\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nImporto annuale calcolato su 13 mensilità",{"bindId":184,"name":185,"text":186},"SCHEDULE_trigger","15.Il riposo settimanale cade normalment","15.Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere\ninferiore alle 24 ore.",{"bindId":188,"name":189,"text":190},"PAIDLEAV_trigger","Art. 27 Ferie e festività 1.I dipendenti","Art. 27 Ferie e festività\n\n1.I dipendenti hanno diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di 28\ngiorni di ferie retribuite.",{"bindId":192,"name":193,"text":194},"bankholidays1","13.Sono considerati festivi: a.le domeni","13.Sono considerati festivi:\n\na.le domeniche;\n\nb.il 1° gennaio - Capodanno; il 6 gennaio - Epifania;\n\nil lunedì dopo Pasqua;\n\nil 25 aprile - Anniversario della Liberazione;\n\nil 1° maggio - Festa del Lavoro;\n\nil 2 giugno - Festa della Repubblica;\n\nil 15 agosto - Assunzione;\n\nil 1° novembre - Ognissanti;\n\nl'8 dicembre - Immacolata Concezione;\n\nil 25 dicembre - Natale;\n\nil 26 dicembre - S. Stefano;\n\nc.la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente\npresta la sua opera, purché ricadente in giorno lavorativo.",{"bindId":196,"name":197,"text":198},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 13 Permessi sindacali 1.I dipendent","Art. 13 Permessi sindacali\n\n1.I dipendenti che siano membri degli organi direttivi nazionali e\nregionali\u002Fterritoriali, nonché delle rappresentanze nazionali delle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, possono usufruire, per\nl'espletamento di qualsiasi attività rientrante nel loro mandato, di permessi\nsindacali retribuiti, giornalieri o orari, che il datore di lavoro CONI si\nimpegna a concedere.\n\n2.I dipendenti di cui al comma 1 hanno diritto di usufruire dei permessi\ngiornalieri a condizione che siano espressamente richiesti per iscritto dalle\nOO.SS. firmatarie e che siano comunicati al CONI.\n\n3.Il monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui\nai commi precedenti è determinato in ragione di 180 minuti ogni anno per ogni\ndipendente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente con riferimento\nall'intero ambito di applicazione del presente CCNL.\n\n4.La ripartizione dei permessi di cui al comma 3 viene effettuata sulla base\ndella rappresentatività nel comparto, desumibile dal dato associativo riferito\nal 31 dicembre di ciascun anno.\n\n5.Le funzioni e le cariche di cui al comma 1 e i nominativi dei dirigenti\ndegli organismi direttivi delle strutture sindacali e le relative variazioni\ndovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al CONI dalle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.\n\n6.La durata dall'assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui\nil dipendente si allontana dal posto di lavoro per svolgere attività sindacale\nfino al suo rientro in servizio.\n\n7.In tutti i casi in cui le riunioni preparatorie e quelle riguardanti le\nsessioni di confronto, di contrattazione integrativa e di organismo paritetico\nfra i soggetti titolari della contrattazione integrativa nazionale si svolgono\ndurante l'orario di lavoro, il CONI considererà la partecipazione alle\nriunioni attività di servizio a tutti gli effetti. Tale opportunità sarà\nriconosciuta nei limiti massimi di un rappresentante per ciascuna delle\nOrganizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa, accreditato\nin delegazione trattante, dipendente del CONI, ferma restando la possibilità\nper altri eventuali rappresentanti di fruire dei permessi di cui al presente\narticolo.",{"bindId":200,"name":201,"text":202},"flexible_work_options","TITOLO V LAVORO A DISTANZA Capo I Lavoro","TITOLO V LAVORO A DISTANZA\n\nCapo I Lavoro agile\n\nArt. 46\n\nDefinizione e principi generali\n\n1.Il lavoro agile di cui alla legge n. 81\u002F2017 è una delle possibili\nmodalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e\nattività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali\nsussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con\ntale modalità. Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi e\nl'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di\nvita e di lavoro.\n\n2.Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro\nsubordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di\norganizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o\ndi luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte\nall'interno dei locali del CONI e in parte all'esterno di questi, senza una\npostazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di\nlavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per la tipologia di attività\nsvolta dai lavoratori e\u002Fo per assicurare la protezione dei dati trattati, il\nlavoratore concorda con CONI i luoghi ove è possibile svolgere l'attività. In\nogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a\ndistanza il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che\ngarantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e\nsicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione\ninformatica ed ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee\na garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in\npossesso dell'Ente che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine CONI\nconsegna al lavoratore una specifica informativa in materia.\n\n3.Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non\nmodifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti\ncontrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente\nconserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in\npresenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a\nquello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le\nmedesime mansioni esclusivamente all'interno del CONI, con le precisazioni di\ncui al presente Titolo.\n\n4.Il CONI garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunità\nrispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alla\nincentivazione della performance e alle iniziative formative previste per tutti\ni dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza.\n\nArt. 47 Accesso al lavoro agile\n\n1.L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è\nconsentito a tutti i lavoratori - siano essi con rapporto di lavoro a tempo\npieno o parziale - con le precisazioni di cui al presente Titolo.\n\n2.Il CONI individua, previo confronto di cui all'art.5, le attività che\npossono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e\nquelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non\nremotizzabili.\n\n3.Il CONI nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze\ndi benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento\ndei servizi, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività.\nFatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle\nnormative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di\ngarantire prestazioni adeguate, CONI - previa contrattazione integrativa di cui\nall'art. 7 - avrà cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori\nche si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre\nmisure.\n\nArt. 48 Accordo individuale\n\n1.L'accordo individuale è stipulato per iscritto ai fini della regolarità\namministrativa e della prova. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della legge n.\n81\u002F2017, esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta\nall'esterno dei locali del CONI, anche con riguardo alle forme di esercizio del\npotere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal\nlavoratore che di norma vengono forniti dal CONI. L'accordo deve inoltre\ncontenere almeno i seguenti elementi essenziali:\n\na)durata dell'accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o\na tempo indeterminato;\n\nb)modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede\nabituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da\nsvolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza;\n\nc)modalità di recesso, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30\ngiorni salve le ipotesi previste dall'art. 19 legge n. 81\u002F2017;\n\nd)ipotesi di giustificato motivo di recesso;\n\ne)indicazione delle fasce di cui all'art. 49 (Articolazione della\nprestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione), lett. a);\n\nf)i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori\na quelli previsti per il lavoratore in presenza, e le misure tecniche e\norganizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle\nstrumentazioni tecnologiche di lavoro;\n\ng)le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore\ndi lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali del CONI\nnel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 300\u002F1970 e\ns.m.i.;\n\nh)l'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate\nnell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dal\nCONI.\n\n2.In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può\nrecedere dall'accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso\nsia a tempo determinato o a tempo indeterminato.\n\nArt. 49 Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla\ndisconnessione\n\n1.La prestazione lavorativa in modalità agile può essere articolata nelle\nseguenti fasce temporali:\n\na)fascia di contattabilità - nella quale il lavoratore è contattabile sia\ntelefonicamente che via mail o con altre modalità similari. Tale fascia oraria\nnon può essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro;\n\nb)fascia di inoperabilità - nella quale il lavoratore non può erogare\nalcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di\nriposo consecutivo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile\n2003 a cui il lavoratore è tenuto nonchè il periodo di lavoro notturno tra le\nore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo.\n\n2.Nelle fasce di contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ne\nricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai\ncontratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i\npermessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali, i\npermessi per assemblea, i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104\u002F1992.\nIl dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è\nsollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per la fascia di\ncontattabilità.\n\n3.Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità\nagile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro\ndisagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.\n\n4.In caso di problematiche di natura tecnica e\u002Fo informatica, e comunque in\nogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo\nsvolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente\nrallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio\ndirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere\ntemporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può\nrichiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro\nin presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione\nlavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.\n\n5.Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può\nessere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile\nper la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in\nservizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non\nfruite.\n\n6.Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando\nquanto previsto dal comma 1, lett. b) e fatte salve le attività funzionali\nagli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia\ndi cui al comma 1, lett. a) non sono richiesti i contatti con i colleghi o con\nil dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle\ne-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione\nal sistema informativo del CONI.\n\n7.Al dipendente in lavoro agile potranno essere corrisposti, previa\ncontrattazione integrativa di cui all'art. 7, trattamenti economici correlati\nalla performance finalizzati a riconoscere gli incrementi di produttività\nconseguiti per effetto dei nuovi modelli organizzativi e di servizio connessi\nal lavoro agile.\n\nArt. 50 Formazione nel lavoro agile\n\n1.Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del\nlavoro agile, nell'ambito delle attività del piano della formazione saranno\npreviste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di\ntale modalità di svolgimento della prestazione.\n\n2.La formazione di cui al comma 1 dovrà perseguire l'obiettivo di\naddestrare il personale all'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli\naltri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere\nmoduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la\ndelega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.\n\nCapo II Altre forme di lavoro a distanza\n\nArt. 51 Lavoro da remoto\n\n1.Il lavoro da remoto può essere prestato anche, con vincolo di tempo e nel\nrispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in\nmateria di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di\nadempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della\nprestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il\ndipendente è assegnato.\n\n2.Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l'ausilio di\ndispositivi tecnologici, messi a disposizione dal CONI - può essere svolto\nnelle forme seguenti:\n\na)telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività\nlavorativa dal domicilio del dipendente;\n\nb)altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato\nda centri satellite.\n\n3.Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il\nlavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della\nprestazione lavorativa presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento\nal rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì\ngarantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e\ncontrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio, con particolare\nriferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.\n\n4.Il CONI, previo confronto di cui all'art.5, può adottare il lavoro da\nremoto con vincolo di tempo - con il consenso del lavoratore e, di norma, in\nalternanza con il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio - nel caso di\nattività, previamente individuate dallo stesso CONI, ove è richiesto un\npresidio costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che\nconsentano la continua operatività ed il costante accesso alle procedure di\nlavoro ed ai sistemi informativi oltreché affidabili controlli automatizzati\nsul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario\ndi lavoro.\n\n5.Il CONI concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l'attività\nlavorativa ed è tenuto alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della\nvalutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente,\ncon frequenza almeno semestrale. Nel caso di telelavoro domiciliare, concorda\ncon il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio per effettuare la\nsuddetta verifica.\n\n6.Al lavoro da remoto di cui al presente articolo, si applica quanto\nprevisto in materia di lavoro agile all'art. 48 (Accordo individuale) con\neccezione del comma 1, lett. e) dello stesso, art. 49 (Articolazione della\nprestazione in modalità agile), commi 4 e 5 e art. 50 (Formazione).",{"bindId":204,"name":205,"text":206},"overtimeallowance_remote","3.Nelle giornate in cui la prestazione l","3.Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità\nagile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro\ndisagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.",{"bindId":208,"name":209,"text":210},"violenceleave","Art. 24 Congedi per le donne vittime di ","Art. 24 Congedi per le donne vittime di violenza\n\n1.La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza\ndi genere, debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24 del decreto\nlegislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per\nmotivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni\nlavorativi, da fruire su base giornaliera nell'arco temporale di tre anni,\ndecorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato e\nretribuiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.\n80.\n\n2.Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice che intenda\nfruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al CONI -\ncorredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di\nprotezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di\ncalendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo\nperiodo.\n\n3.Il periodo di cui al precedente comma 1 è computato ai fini\ndell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è\nutile ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.\nPer detto periodo spetta l'intera retribuzione prevista dall'articolo 36, comma\n2.\n\n4.La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o\ngiornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma 1. La fruizione su\nbase oraria avviene in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del\nmese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.\n\n5.La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da\ntempo pieno a tempo parziale. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente\ntrasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della\nlavoratrice.\n\n6.La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in specifici\npercorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di\ntrasferimento ad altro datore di lavoro ubicato in un comune diverso da quello\ndi residenza. In presenza delle condizioni previste dal quadro normativo\nvigente, i datori di lavoro interessati, d'intesa con la dipendente, procedono\nentro 15 giorni dalla richiesta alla cessione del contratto.\n\n7.I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con\nl'aspettativa per motivi personali e familiari.",{"bindId":212,"name":213,"text":214},"sexualhar","j)atti e comportamenti, ivi comprese le ","j)atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, che siano lesivi\ndella dignità della persona;\n\nk)sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi ostili e\ndenigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica\nnei confronti di un altro dipendente;",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"equalityotherclause","Art. 25 Unioni civili 1. Al fine di assi","Art. 25 Unioni civili\n\n1. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno\nadempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello\nstesso sesso di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76, le disposizioni dei CCNL\nriferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole\n«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna\ndelle parti dell'unione civile.\n\nArt. 26 Transizione di genere\n\n1.Al fine di eliminare situazioni di disagio ed evitare che possano\ndeterminarsi forme di discriminazioni nei confronti del lavoratore che ha\nintrapreso il percorso di transizione di genere di cui alla legge n. 164\u002F1982 e\ns.m.i., il CONI riconosce un'identità alias - con modalità che saranno\nspecificate in apposita regolamentazione interna - al dipendente che ne faccia\nrichiesta supportata da adeguata documentazione medica. L'identità alias da\nutilizzare -al posto del nominativo effettivo risultante nel fascicolo\npersonale di cui all'art. 40 (Fascicolo personale), riguarda, a titolo\nesemplificativo, il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta\nelettronica, la targhetta sulla porta d'ufficio.\n\n2.Non si conformano all'identità alias e restano pertanto invariate tutte\nle documentazioni e tutti i provvedimenti attinenti al dipendente in\ntransizione di genere che hanno rilevanza strettamente personale (come ad\nesempio la busta paga, la matricola, i sistemi di rilevazione e lettura\ninformatizzata della presenza, i provvedimenti disciplinari) o la\nsottoscrizione di atti e provvedimenti da parte del lavoratore interessato.",{"bindId":220,"name":221,"text":222},"marriage","2.I dipendenti hanno altresì diritto ad ","2.I dipendenti hanno altresì diritto ad un permesso di 15 giorni\nconsecutivi in occasione del matrimonio nonché in caso di unione civile\nprevista e disciplinata dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76.",{"bindId":224,"name":225,"text":226},"deathrelatives","•tre giorni lavorativi, per ogni evento,","•tre giorni lavorativi, per ogni evento, in caso di decesso del coniuge,\ndi un parente o di un affine entro ii secondo grado o del convivente, purché\nla stabile convivenza con ii lavoratore o la lavoratrice risulti da\ncertificazione anagrafica.",{"bindId":228,"name":229,"text":230},"childcare","4.Nell'ambito del periodo di congedo par","4.Nell'ambito del periodo di congedo parentale previsto dall'art. 32, comma\n1, del d.lgs. n. 151\u002F2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i\nlavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo\nfrazionato, qualora goduti entro i primi tre anni di vita del bambino, non\nriducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono\nretribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, in\nturnazione, in orario elastico, plurisettimanale o in fascia pomeridiana e\ndelle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la\nsalute.\n\n5.Successivamente al periodo di congedo di cui al comma 2 e sino al\ncompimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47,\ncomma 1, del d.lgs. n. 151\u002F2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri\nè riconosciuto il diritto di assentarsi per periodi corrispondenti alle\nmalattie dei figli di età non superiore a tre anni.\n\n6.I periodi di assenza di cui al precedente comma 4, nel caso di fruizione\ncontinuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano\nall'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche\nnel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano\nintervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.\n\n7.In attuazione delle previsioni dell'art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. n.\n151\u002F2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre\n2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari possono fruire\nanche su base oraria dei periodi di congedo parentale.",{"bindId":232,"name":233,"text":234},"paidpaternityleave","•tre giorni lavorativi consecutivi per n","•tre giorni lavorativi consecutivi per nascita figli;",{"bindId":236,"name":237,"text":238},"paidmaternityleave","Art. 36 Congedi dei genitori 1.Al person","Art. 36 Congedi dei genitori\n\n1.Al personale destinatario del presente CCNL si applicano le vigenti\ndisposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute\nnella Legge 8 marzo 2000, n. 53 e ss.mm.ii. e nel decreto legislativo 26 marzo\n2001, n. 151 e ss.mm.ii.\n\n2.Nel periodo di congedo di maternità e paternità, alla lavoratrice o al\nlavoratore spetta l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di\ntredicesima ove maturati, nonché le quote di salario accessorio, ivi comprese\nquelle derivanti da disposizioni speciali, compresa l'indennità di posizione\norganizzativa e la retribuzione di posizione, con esclusione dei compensi per\nlavoro straordinario, in turnazione, in orario elastico, plurisettimanale o in\nfascia pomeridiana.\n\n3.Qualora il parto intervenga prima della data presunta, la lavoratrice ha\ncomunque diritto ad usufruire del congedo per l'intera durata. In caso di parto\nprematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di congedo di maternità.\nQualora il figlio abbia necessità di un periodo di degenza presso una\nstruttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere\nla sospensione del congedo di maternità post-parto e dell'eventuale restante\nperiodo ante-parto non fruito, fino alla data delle dimissioni del figlio; la\nrichiesta può essere esercitata una sola volta per ogni figlio ed è\nsubordinata alla produzione di attestazione medica che dichiari la\ncompatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività\nlavorativa. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i\nperiodi di riposo di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 151\u002F2001.",{"bindId":240,"name":241,"text":242},"nursingmothers","3.Qualora il parto intervenga prima dell","3.Qualora il parto intervenga prima della data presunta, la lavoratrice ha\ncomunque diritto ad usufruire del congedo per l'intera durata. In caso di parto\nprematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di congedo di maternità.\nQualora il figlio abbia necessità di un periodo di degenza presso una\nstruttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere\nla sospensione del congedo di maternità post-parto e dell'eventuale restante\nperiodo ante-parto non fruito, fino alla data delle dimissioni del figlio; la\nrichiesta può essere esercitata una sola volta per ogni figlio ed è\nsubordinata alla produzione di attestazione medica che dichiari la\ncompatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività\nlavorativa. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i\nperiodi di riposo di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 151\u002F2001.",{"bindId":244,"name":245,"text":246},"educationtuition","Nella sospensione dal servizio prevista ","Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è\nprivato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere\ndall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso un'indennità pari al 50% della\nretribuzione base mensile, nonché gli assegni del nucleo familiare, ove\nspettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini\ndell'anzianità di servizio.",{"bindId":248,"name":249,"text":250},"equalitymonitoring","u)le iniziative per l'attuazione delle d","u)le iniziative per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di\npari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive;",{"bindId":252,"name":253,"text":254},"hourspweek_select","PARAGRAFO A - Orario normale di lavoro 1","PARAGRAFO A - Orario normale di lavoro\n\n1.L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali distribuito su\ncinque giorni lavorativi, di norma dal lunedì al venerdì, per una durata\ngiornaliera ed un'articolazione indicate all'allegata tabella 5. In sede di\ncontrattazione integrativa di cui all'articolo 7, potranno essere individuate\neventuali deroghe alla disciplina in materia di inizio della prestazione, nel\nlimite dell'anticipazione alle ore 8.00, in relazione alla specificità degli\nambiti lavorativi.\n\n2.Ferma restando la distribuzione dell'orario settimanale su cinque giorni,\na fronte di particolari esigenze di servizio, il CONI potrà disciplinare\nl'orario di lavoro con l'utilizzo degli istituti di cui ai successivi paragrafi\nB, C, D e E.",{"bindId":256,"name":257,"text":258},"dayspweek_select","1.L'orario ordinario di lavoro è di 36 o","1.L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali distribuito su\ncinque giorni lavorativi, di norma dal lunedì al venerdì, per una durata\ngiornaliera ed un'articolazione indicate all'allegata tabella 5. In sede di\ncontrattazione integrativa di cui all'articolo 7, potranno essere individuate\neventuali deroghe alla disciplina in materia di inizio della prestazione, nel\nlimite dell'anticipazione alle ore 8.00, in relazione alla specificità degli\nambiti lavorativi.",{"bindId":260,"name":261,"text":262},"remote_work_requirements","2.Il lavoro agile è una modalità di esec","2.Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro\nsubordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di\norganizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o\ndi luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte\nall'interno dei locali del CONI e in parte all'esterno di questi, senza una\npostazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di\nlavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per la tipologia di attività\nsvolta dai lavoratori e\u002Fo per assicurare la protezione dei dati trattati, il\nlavoratore concorda con CONI i luoghi ove è possibile svolgere l'attività. In\nogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a\ndistanza il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che\ngarantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e\nsicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione\ninformatica ed ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee\na garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in\npossesso dell'Ente che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine CONI\nconsegna al lavoratore una specifica informativa in materia.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>CCNL CONI 2022-2024 Personale non dirigente - 2022\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2022-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2024-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Divertimento, cultura, sport\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;In a government funded organisation, government subsidized organisation, public corporation\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;90&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;270 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Professional risks\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;3 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;7.2\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;36.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;28.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;5.6 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;12.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Years\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;20440.19\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;13.0\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;150 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceamount1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;8.0\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;130&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[268],{"title":37,"slug":33},[270],{"type":271,"data":272},"call_to_action_body_block",{"title":273,"description":274,"variant":275,"link":276},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":273,"url":277,"description":273,"rel":278,"type":279},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[281],{"type":271,"data":282},{"title":273,"description":274,"variant":275,"link":283},{"title":273,"url":277,"description":273,"rel":278,"type":279},[]]