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Durante tale periodo e per il mese successivo alla\nscadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali\nné procedono ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del\npresente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato, è\nriconosciuta una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei\nbenefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.\nL'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat\ndell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi\ndei beni energetici importati, applicata agli stipendi. Dopo sei mesi di\nvacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>TITOLO II RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Capo I Sistema delle relazioni sindacali \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Art. 3\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Obiettivi e strumenti\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il CONI e le OO.SS. rappresentative della dirigenza convergono pienamente\nsugli obiettivi di efficacia, efficienza, trasparenza e modernizzazione\ndell'ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il sistema delle relazioni sindacali definito nel presente titolo intende\nvalorizzare, anche nella chiarezza delle procedure, oltre a quelli negoziali, i\nmomenti di confronto non negoziali, espressione dei diritti di informazione, di\nconsultazione e di partecipazione riconosciuti alle OO.SS. rappresentative, nel\nrispetto delle prerogative specifiche della funzione dirigenziale e nell'ottica\ndi una consapevole assunzione di ruolo da parte dei singoli dirigenti e quadri.\nEsso è il prioritario strumento per costruire relazioni stabili tra\namministrazione e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione\nconsapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca\nconsiderazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e\nrisoluzione dei conflitti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico del CONI a\nvantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si migliora la qualità delle decisioni assunte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale,\nnonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma del CONI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità del datore di lavoro\nCONI e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso il CONI, si\narticolano nei seguenti modelli relazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)partecipazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)contrattazione integrativa di livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di\ndialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale del CONI, in\nmateria di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a\ngarantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua\nvolta, in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-informazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-confronto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-organismi paritetici di partecipazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di\ncontratti che obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti\nsottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche,\nanche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all'articolo\n9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i\npresupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di legge in\nmateria di trasparenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 4\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Informazione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni\nsindacali e per l'utilizzo degli strumenti ad esse riconducibili. Pertanto,\nessa è resa preventivamente e in forma scritta dal CONI ai soggetti sindacali\ndi cui all'articolo 7 secondo quanto previsto dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle\ndisposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione\npuntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte del CONI, ai soggetti\nsindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione\ntrattata e di esaminarla.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L'informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a\nconsentire ai soggetti sindacali di cui all'articolo 7 di procedere a una\nvalutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed\nesprimere osservazioni e proposte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi\narticoli 36, 37, 54 e 55, nelle distinte sezioni del presente CCNL, prevedano\nil confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la\nloro attivazione, nonché la pesatura della rilevanza delle responsabilità\namministrative e gestionali delle posizioni organizzative di cui al comma 2\ndell'articolo 62.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.L'informazione va resa almeno 5 giorni prima dell'adozione degli atti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 5\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Confronto\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo\napprofondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di\nconsentire ai soggetti sindacali di cui all'articolo 7, di esprimere\nvalutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle\nmisure che il CONI intende adottare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli\nelementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la\ninformazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, CONI e soggetti\nsindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è\nrichiesto da questi ultimi. L'incontro può anche essere proposto dal CONI\ncontestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si\nsvolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del\nconfronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Sono oggetto di confronto le materie indicate, nelle distinte sezioni del\npresente CCNL, agli articoli 36 e 54. Fermo restando quanto previsto dai commi\n917 - 921 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n.234, sono altresì\noggetto di confronto gli atti di organizzazione\u002Friorganizzazione degli uffici\nivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, gli andamenti\noccupazionali, le misure di innovazione e sperimentazione gestionale ed i\nriflessi di tali misure sulla determinazione delle funzioni dirigenziali, sulla\nloro articolazione, sulle connesse responsabilità dei dirigenti, nonché i\ncriteri per l'affidamento degli incarichi professionali, fra i quali vanno\ncomunque considerati attitudini, requisiti, esperienze e curriculum del\nquadro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 6\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Organismo paritetico per l'innovazione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.L'organismo paritetico per l'innovazione realizza una modalità\nrelazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni\nsindacali di cui all'articolo 7, su tutto ciò che abbia una dimensione\nprogettuale di carattere organizzativo o riorganizzativo del CONI, anche\ncomplessa e sperimentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L'organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano\nstabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e\ninnovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della\nqualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle\npolitiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e\ndi lavoro, al fine di formulare proposte al CONI o alle parti negoziali della\ncontrattazione integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L'organismo paritetico per l'innovazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)è istituito entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ha composizione paritetica ed è formato da un componente per la categoria\ndirigenti e un componente per la categoria dei quadri designati da ciascuna\ndelle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 7, nonché da una\nrappresentanza del CONI, con rilevanza pari alla componente sindacale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta CONI\nmanifesti un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa,\nper modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)può trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di\nfattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle\nmaterie di competenza di quest'ultima, o al CONI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)svolge analisi, indagini e studi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)redige un report annuale delle proprie attività ed un verbale di ogni\nriunione effettuata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati\nprogetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 7 o da\ngruppi di lavoratori. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla\nloro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. d).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.L'organismo paritetico per l'innovazione monitora gli effetti applicativi\ndel presente CCNL ed avanza alle parti negoziali della contrattazione\ncollettiva nazionale proposte correttive che dovessero ravvisarsi come\nnecessarie ai fini della salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, commi 917-921,\ndella legge 30 dicembre 2021, n. 234, dei trattamenti economici e normativi in\nessere alla data di cessione dei contratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 7\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, tempi e procedure\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle\nprocedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, come\nindividuata al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata\nal comma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello unico e\naccentrato. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa\nnazionale sono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria\nfirmatarie del presente CCNL triennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato\nil presidente, sono designati dalla Giunta nazionale del CONI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il CONI provvede a costituire la delegazione datoriale di cui al comma 3\nentro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il CONI convoca la delegazione sindacale di cui al comma 2 per l'avvio del\nnegoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque\nnon prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria\ndelegazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Sono oggetto di contrattazione integrativa le materie indicate, nelle\ndistinte sezioni del presente CCNL, dagli articoli 43 e 55.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di\ncomportamento indicati dall'articolo 3, comma 1, decorsi inutilmente sessanta\ngiorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive\nprerogative e libertà di iniziativa e decisione. Qualora non si raggiunga\nl'accordo sulle materie indicate nelle distinte sezioni del presente CCNL, ed\nil protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla\nfunzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di\ncomportamento di cui all'articolo 8, il CONI può provvedere, in via\nprovvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva\nsottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri\nalla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni\nnegoziali è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori\n45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Il Segretario generale del CONI effettua il controllo sulla compatibilità\ndei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio\ne la relativa certificazione degli oneri viene trasmessa alla Giunta nazionale\ndel CONI. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita\ndalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è\ninviata al Segretario generale del CONI entro dieci giorni dalla\nsottoscrizione. In caso di rilievi da parte del Segretario generale del CONI,\nla trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici\ngiorni senza rilievi, la Giunta Nazionale del CONI può autorizzare il\npresidente della delegazione trattante datoriale alla sottoscrizione del\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole\ncirca tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi\nconservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso il CONI, dei\nsuccessivi contratti collettivi integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Il contratto integrativo ha durata triennale e non può essere in\ncontrasto con i vincoli risultanti dal presente CCNL. Le clausole difformi sono\nnulle e non possono essere applicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 8\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Ch4>Clausole di raffreddamento\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di\nresponsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è\norientato alla prevenzione dei conflitti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato\nrelativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative\nunilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni\nragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti\nnon assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 9\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Interpretazione autentica\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità\nsull'interpretazione del presente CCNL, ovvero dell'accordo integrativo, le\nparti stipulanti, anche su richiesta di una di esse, si incontreranno per\ndefinire consensualmente il significato della clausola controversa ed evitare\nil contenzioso. Il procedimento deve essere attivato, di norma, entro 15 giorni\ndalla richiesta e concludersi nei successivi 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L'accordo sull'interpretazione della clausola controversa sostituisce, con\neffetto retroattivo, la norma medesima salvo diverso accordo tra le parti\nstipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Capo II Diritti sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Art. 10\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Contributi sindacali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Nei confronti dei dirigenti e dei quadri che ne facciano richiesta\nmediante consegna diretta di una delega debitamente sottoscritta, il CONI\nprovvederà alla trattenuta dei contributi sindacali in favore delle\norganizzazioni sindacali alle quali i dirigenti e i quadri aderiscono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La delega dovrà contenere l'indicazione della organizzazione sindacale\ncui il CONI verserà l'importo della trattenuta mensile e del mese di\ndecorrenza. La misura della trattenuta viene definita da ciascuna\norganizzazione sindacale e comunicata per iscritto al CONI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le deleghe di sottoscrizione del contributo sindacale dovranno prevedere\nsul modulo, in conformità alla normativa di cui al decreto legislativo 10\nagosto 2018, n. 101, la dicitura: \"Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione\ndei miei dati personali, ai sensi dell'articolo_13 GDPR - Regolamento generale\nsulla protezione dei dati (UE\u002F2016\u002F679), consento al loro trattamento nella\nmisura necessarie per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche\nche i dati riguardanti l'iscrizione sindacale siano comunicati al datore di\nlavoro CONI e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di\nobblighi previsti dalla legge o dai contratti\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Sono confermate le deleghe in atto alla data di sottoscrizione del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.In caso di omessa dicitura o dichiarazione, la delega di iscrizione non\npotrà essere inoltrata ai fini dei successivi adempimenti e verrà restituita\nal dirigente o al quadro che l'ha sottoscritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.In costanza di rapporto di lavoro la delega avrà validità permanente,\nsalvo revoca da parte del dirigente o del quadro, che potrà intervenire in\nqualsiasi momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Nel caso in cui la retribuzione mensile non sia dovuta, non si farà luogo\nad alcuna trattenuta né a successivo recupero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.L'importo delle trattenute sarà versato mensilmente dal CONI su conto\ncorrente bancario o postale secondo le indicazioni che verranno fornite per\nciascun anno dalle organizzazioni sindacali di cui al primo comma del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Ch4>Art. 11\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Diritti di assemblea e di affissione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto possono\nindire, in locali idonei di cui il CONI abbia disponibilità e nei limiti di 20\nore annue, assemblee del personale dirigente ai fini dell'esercizio del diritto\ndi assemblea di cui all'articolo_20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La convocazione sarà comunicata al CONI con l'indicazione specifica\ndell'ordine del giorno e con un preavviso minimo di 48 ore, tenendo comunque\nconto delle correlate esigenze organizzative e logistiche. Contestualmente\ndovranno essere comunicati al CONI i nominativi dei dirigenti esterni del\nsindacato che si intenda eventualmente far partecipare all'assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il diritto di affissione è regolato dall'articolo 25 della legge 20\nmaggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il CONI metterà a disposizione delle organizzazioni sindacali firmatarie\nappositi spazi, accessibili a tutti i dirigenti e a tutti i quadri, per\nl'affissione di comunicazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il CONI si impegna a mettere a disposizione delle organizzazioni sindacali\nfirmatarie del presente CCNL che ne facciano richiesta idonee soluzioni\ntecnologiche, (bacheca elettronica, possibilità di ricevere comunicati sulla\ncasella di posta dell'ente CONI, ecc.) per la pubblicazione di notizie, testi e\ncomunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Le modalità\ntecniche ed organizzative per l'istituzione della bacheca saranno definite\ndalle parti, tenendo conto, oltre che dei relativi costi di attivazione, dei\nprincipi della massima accessibilità dei dirigenti e dei quadri e della piena\nresponsabilità delle organizzazioni sindacali per quanto pubblicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 12 Locali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il CONI si impegna a verificare, unitamente alle organizzazioni sindacali\nfirmatarie, la possibilità di mantenere l'uso di un locale per ciascuna\nrappresentanza sindacale di cui al precedente articolo 7, ovvero a concederne\nl'utilizzazione comune a due o più organizzazioni, secondo criteri che saranno\ndefiniti dalle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 13\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch4>Permessi sindacali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.I dirigenti e i quadri che siano membri degli organi direttivi nazionali e\nregionali\u002Fterritoriali, nonché delle rappresentanze nazionali delle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, possono usufruire, per\nl'espletamento di qualsiasi attività rientrante nel loro mandato, di permessi\nsindacali retribuiti, giornalieri o orari, che il datore di lavoro CONI si\nimpegna a concedere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.I dipendenti di cui al comma 1 hanno diritto di usufruire dei permessi\ngiornalieri a condizione che siano espressamente richiesti per iscritto dalle\nOO.SS. firmatarie e che siano comunicati al CONI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui\nai commi precedenti è determinato in ragione di 180 minuti ogni anno per ogni\ndirigente e per ogni quadro in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente con\nriferimento all'intero ambito di applicazione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La ripartizione dei permessi di cui al comma 2 viene effettuata sulla base\ndella rappresentatività nel comparto, desumibile dal dato associativo riferito\nal 31 dicembre di ciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Le funzioni e le cariche di cui al comma 1 e i nominativi dei dirigenti\ndegli organismi direttivi delle strutture sindacali e le relative variazioni\ndovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al CONI dalle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.La durata dall'assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui\nil dipendente si allontana dal posto di lavoro per svolgere attività sindacale\nfino al suo rientro in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.In tutti i casi in cui le riunioni preparatorie e quelle riguardanti le\nsessioni di confronto, di contrattazione integrativa e di organismo paritetico\nfra i soggetti titolari della contrattazione integrativa nazionale si svolgono\ndurante l'orario di lavoro, il CONI considererà la partecipazione alle\nriunioni attività di servizio a tutti gli effetti. Tale opportunità sarà\nriconosciuta nei limiti massimi di un rappresentante per ciascuna delle\nOrganizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa, accreditato\nin delegazione trattante, dipendente del CONI, ferma restando la possibilità\nper altri eventuali rappresentanti di fruire dei permessi di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI SU ISTITUTI NORMATIVI ED ECONOMICI,\nVALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ INTERNE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Capo I Disposizioni comuni su istituti normativi \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Art. 14\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Il contratto individuale di lavoro\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il rapporto di lavoro tra l'interessato e il CONI si costituisce mediante\ncontratto individuale che ne regola il contenuto in conformità alle\ndisposizioni di legge, con particolare riguardo ai commi 917 - 921\ndell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n.234, alla normativa dell'Unione\neuropea ed alle disposizioni del presente contratto collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il contratto di lavoro individuale è stipulato in forma scritta. In esso\nsono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il\nfunzionamento dello stesso e, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'identità delle parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la data di inizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l'inquadramento giuridico (primo dirigente o dirigente superiore, quadro\ndi primo livello o quadro di secondo livello) e il trattamento economico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)l'incarico iniziale affidato edogni successiva variazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)la sede di prima destinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il contratto individuale di lavoro specifica che il rapporto di lavoro è\nregolato dalla disciplina del contratto collettivo vigente, anche per quanto\nriguarda le cause di risoluzione del contratto di lavoro ed i termini di\npreavviso. Per il solo personale dirigente è altresì inserita la clausola di\nesclusività del rapporto di lavoro la cui mancata sottoscrizione impedisce di\ndar luogo alla stipulazione del contratto. A tal fine, l'interessato, sotto la\nsua responsabilità, deve dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di\naspettativa dal successivo articolo 24, di non avere altri rapporti di impiego\npubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di\ninconferibilità o incompatibilità ai sensi dell'articolo 20 del d. lgs. n.\n39\u002F2013 e ss.mm.ii.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>4.Prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale,\nil CONI invita l'interessato a presentare il certificato penale di data non\nanteriore a tre mesi ed ogni altro documento che ritenga utile e necessario in\nrelazione alle funzioni per le quali egli è assunto. L'interessato potrà\nessere sottoposto a visita medica al solo scopo di certificare l'idoneità alle\nmansioni attribuitegli. È vietata, ai sensi di legge, la richiesta di esami\nparticolari, quali ad esempio test di gravidanza o di HIV.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5.L'interessato deve dichiarare la residenza e il domicilio e dovrà\nnotificare tempestivamente i successivi cambiamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Il CONI, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto\nindividuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta\ndalla normativa vigente, assegnandogli un termine non inferiore a trenta\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 7, il CONI comunica di non\ndar luogo alla stipulazione del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch4>Art. 15\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Periodo di prova\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Stante la cessione del contratto di cui ai commi 917 - 921 dell'articolo 1\ndella Legge 30 dicembre 2021, n. 234, i dirigenti e i quadri assunti in\nservizio non sono soggetti ad alcun periodo di prova.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch4>Art. 16\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Congedi per le donne vittime di violenza\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza\ndi genere, debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24 del decreto\nlegislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per\nmotivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni\nlavorativi, da fruire su base giornaliera nell'arco temporale di tre anni,\ndecorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato e\nretribuiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.\n80.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice che intenda\nfruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al CONI -\ncorredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di\nprotezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di\ncalendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo\nperiodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il periodo di cui al precedente comma 1 è computato ai fini\ndell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è\nutile ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.\nPer detto periodo spetta l'intera retribuzione prevista dall'articolo 41, comma\n1 lettere a), b), c), d), e) e dall'articolo 59, comma 1, lettere a), b), c),\nd), ed e).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in specifici\npercorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di\ntrasferimento ad altro datore di lavoro ubicato in un comune diverso da quello\ndi residenza. In presenza delle condizioni previste dal quadro normativo\nvigente, i datori di lavoro interessati, d'intesa con la dipendente, procedono\nentro 15 giorni dalla richiesta alla cessione del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con\nl'aspettativa per motivi personali e familiari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 17\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Ch4>Unioni civili\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno\nadempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello\nstesso sesso di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76, le disposizioni dei CCNL\nriferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole\n«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna\ndelle parti dell'unione civile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch4>Art. 18\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Ferie e altri istituti collegati\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.I dirigenti e i quadri hanno diritto per ogni anno di servizio a un\nperiodo di 28 giorni di ferie retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Al personale di cui al comma 1 sono altresì attribuite 4 giornate di\nriposo all'anno in sostituzione delle festività soppresse, da usufruire\nnell'anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le festività del S. Patrono e le ricorrenze considerate festive dalle\nnorme contrattuali in vigore per il personale non dirigente sono tali anche per\ni dirigenti e per i quadri, purché ricadenti in giorno lavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Ai sensi dei commi 917 - 921 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021,\nn.234, ai dirigenti e ai quadri ceduti sono riconosciuti le ferie e i permessi\nresidui non ancora goduti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Nell'anno di cessazione del servizio, la durata delle ferie è determinata\nin proporzione al servizio prestato in ragione di dodicesimi. La frazione di un\nmese superiore a 15 giorni è considerata a tali effetti come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.I dirigenti e i quadri che hanno usufruito dei permessi retribuiti di cui\nall'articolo 20, conservano il diritto alle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Le ferie fino a quattro settimane sono un diritto irrinunciabile. Il\npredetto periodo non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie\nnon godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei casi in cui\nle vigenti disposizioni di legge ne consentano la monetizzabilità. Esse vanno\nfruite nel corso dell'anno di calendario di riferimento, tenendo in\nconsiderazione le esigenze oggettive di servizio. Costituisce specifica\nresponsabilità del dirigente e del quadro programmare ed organizzare le sue\nferie tenendo conto delle esigenze di servizio, coordinandosi con quelle\ngenerali della struttura di appartenenza, in modo che sia assicurata, durante\nla sua assenza, la continuità dell'attività della struttura con riguardo alle\nesigenze di servizio ordinarie e straordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Le ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o sospese per\nmotivi di servizio. In tal caso i dirigenti e i quadri hanno diritto al\nrimborso delle spese documentate del viaggio necessario per rientrare in sede e\nper quello di ritorno nella località dalla quale sono stati richiamati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.In presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non abbiano\nreso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno\nessere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze\ndi servizio assolutamente indifferibili tale termine può essere prorogato fino\nalla fine dell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si\nprotraggono per più di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Le assenze per malattia non riducono le ferie spettanti anche se si\nprotraggono o per l'intero anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di non\nmonetizzabilità delle ferie, in caso di cessazione del rapporto di lavoro,\nqualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di\nservizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del\ntrattamento economico di cui al comma 1.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>13.Sono considerati festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.le domeniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.il 1° gennaio - Capodanno; il 6 gennaio - Epifania;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il lunedì dopo Pasqua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 25 aprile - Anniversario della Liberazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 1° maggio - Festa del Lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 2 giugno - Festa della Repubblica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 15 agosto - Assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 1° novembre - Ognissanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'8 dicembre - Immacolata Concezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 25 dicembre - Natale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 26 dicembre - S. Stefano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente\npresta la sua opera, purché ricadente in giorno lavorativo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixeddays\">\u003Cp>14.A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo\nall'anno in sostituzione delle festività soppresse. Le suddette giornate\npossono essere fruite anche in modo frazionato per periodi non inferiori alla\nmetà dell'orario giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere\ninferiore alle 24 ore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>16.Ai dipendenti che prestano servizio nei giorni festivi, esclusa la\nricorrenza del Santo Patrono per la quale è prevista la sola giornata di\nriposo compensativo, compete una maggiorazione retributiva e un'intera giornata\ndi riposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.In caso di coincidenza di una delle festività di cui al comma 1, lett.\nb) e c) con altri giorni festivi, o con il giorno di riposo domenicale o\nperiodico, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai\nlavoratori interessati un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della\nretribuzione di cui all'articolo 59, comma 2, lett. b).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>18.Ai dipendenti professanti religioni diverse da quella cattolica viene\nriconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo\ndi quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità\ndell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi n. 516\u002F1988 e n. 101\u002F1989.\nLe ore lavorative non prestate il sabato, laddove l'articolazione dell'orario\ndi lavoro preveda la prestazione dell'attività per detto giorno, sono\nrecuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun\ncompenso straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 19\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Cessione delle ferie\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Su base volontaria ed a titolo gratuito, i dirigenti e i quadri possono\ncedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente del contingente speciale ad\nesaurimento del CONI, anche di diversa qualifica, che abbia necessità di\nprestare assistenza a familiari conviventi che necessitino di cure costanti per\nparticolari condizioni di salute:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le quattro\nsettimane annuali di cui deve fruire ai sensi dell'articolo 10 del decreto\nlegislativo 8 aprile 2003, n.66, anche se relative ad anni precedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui\nall'articolo 18, comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità indicate al\ncomma 1 possono presentare specifica richiesta al CONI, di utilizzo di ferie e\ndelle giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna\ndomanda, previa presentazione di adeguata certificazione comprovante lo stato\ndi necessità di cure, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o\nconvenzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il CONI, ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a tutto il\npersonale l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria,\nformalizzano per iscritto la propria disponibilità, indicando il numero di\ngiorni di ferie o di riposo che intendono cedere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi\nquello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura\nproporzionale tra tutti i lavoratori offerenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia\ninferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le\ngiornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i\nrichiedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito\ndella integrale fruizione delle giornate di ferie e di festività soppresse\nallo stesso spettanti e maturate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Una volta acquisite, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le\ngiornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al\nperdurare delle necessità che ne hanno giustificato la cessione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti la richiesta prima\ndella fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da\nparte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti,\nsecondo criteri di proporzionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà oggetto di\napposita sessione negoziale diretta a valorizzarne gli effetti e\nl'estendibilità della stessa a necessità ulteriori o diverse rispetto a\nquelle indicate al comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 20\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Permessi retribuiti\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Al dirigente e al quadro è concesso di assentarsi dal servizio, sulla\nbase di idonea documentazione, nei seguenti casi ed entro i limiti di seguito\nelencati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tre giorni per gravi e particolari motivi personali o familiari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cp>•tre giorni consecutivi per nascita figli;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•otto giorni per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai\ngiorni di svolgimento delle prove;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•visite mediche di controllo richieste dai competenti organismi del\nServizio Sanitario Nazionale, dell'INPS e dell'INAIL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>•tre giorni lavorativi, per ogni evento, in caso di decesso del coniuge,\ndi un parente o di un affine entro ii secondo grado o del convivente, purché\nla stabile convivenza con ii lavoratore o la lavoratrice risulti da\ncertificazione anagrafica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cp>2.Dirigenti e quadri hanno altresì diritto ad un permesso di 15 giorni\nconsecutivi in occasione del matrimonio nonché in caso di unione civile\nprevista e disciplinata dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Ai dirigenti e ai quadri sono riconosciuti specifici permessi per\nl'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami\ndiagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima\ndi 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede\ndi lavoro. L'assenza è giustificata mediante attestazione di presenza, anche\nin ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della\nstruttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.I permessi di cui ai commi precedenti possono essere fruiti\ncumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli\neffetti dell'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5-TDurante i predetti periodi ai dirigenti e ai quadri spetta l'intera\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.I permessi di cui all'articolo 33 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n.\n104 e ss.mm.ii., non sono computati ai fini del raggiungimento del limite\nfissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Cp>7.In aggiunta ai permessi di cui ai commi precedenti i dirigenti e i quadri\nhanno altresì diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi\nretribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch4>Art. 21\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Assenze per malattia\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>1.I dirigenti e i quadri assenti per malattia hanno diritto alla\nconservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Qualora l'assenza sia\ndovuta a malattia oncologica, sclerosi multipla, distrofia muscolare o a\ndegenze ospedaliere ad esse connesse, il dirigente ha diritto alla\nconservazione del posto per ulteriori dodici mesi, con retribuzione intera fino\na 18 mesi e nella misura del 70% per ii restante periodo. Ai fini della\nmaturazione di detti periodi, si sommano tutte le assenze per malattia\nintervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-covid\">\u003Cp>2.In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre\nassimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento\nriabilitativo per soggetti affetti da AIDS o per quelli a cui viene prescritto\na seguito delle complicanze derivanti dall'infezione da COVID-19, ai fini del\npresente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia\ni relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di\nassenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente\nazienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il\ndirigente e il quadro hanno diritto in ogni caso all'intera retribuzione. Tale\ndisciplina si applica anche ai giorni di assenza dovuti agli effetti\ncollaterali delle terapie indicate al presente comma comportanti incapacità\nlavorativa e debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale,\nstruttura convenzionata o dal medico competente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Raggiunti i periodi di conservazione del posto previsti di cui al comma 1,\nal dirigente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi\nparticolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo non superiore a\n18 mesi non retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 3, su\nrichiesta del dirigente, il CONI può procedere all'accertamento delle sue\ncondizioni di salute, secondo modalità previste dalle vigenti disposizioni, al\nfine di verificare eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica\na svolgere qualsiasi proficuo lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Superati i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 3,\noppure nel caso in cui, a seguito dell'accertamento di cui al comma 4, il\ndirigente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo\nlavoro, il CONI può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro\ncorrispondendo al dirigente l'indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 3 del\npresente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità a tutti gli\neffetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Per la somministrazione della terapia emodialitica verranno concessi\npermessi retribuiti che sono comunque esclusi dal computo dei periodi previsti\ndal comma 1 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti\nda TBC e dei dirigenti in particolari condizioni psicofisiche\n(tossicodipendenza ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Il trattamento economico spettante ai dirigenti assenti per malattia è il\nseguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.intera retribuzione di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a), b), c) e\nd), per i primi 9 mesi di assenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di\nassenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.50% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 6 mesi di\nassenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Il trattamento economico spettante ai quadri assenti per malattia è il\nseguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.intera retribuzione di cui all'articolo 59, comma 1, lettere a), b), c),\nd), ed e) per i primi 9 mesi di assenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di\nassenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.50% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 6 mesi di\nassenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.L'assenza per malattia ovvero ii suo eventuale proseguimento deve essere\ncomunicata immediatamente al CONI, al quale va inviata anche la relativa\ncertificazione medica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Il CONI dispone ii controllo della malattia di norma fin dal primo giorno\ndi assenza, attraverso le competenti aziende sanitarie locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso\ndalla residenza deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo\ndove può essere reperito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia\nascrivibile a responsabilità di terzi, il dirigente e il quadro sono tenuti a\ndarne comunicazione al CONI, il quale ha diritto di recuperare presso il terzo\nresponsabile le retribuzioni da esso corrisposte durante il periodo di assenza\nai sensi dei commi 9 e 10, compresi gli oneri riflessi inerenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch4>Art. 22\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro e per malattia dovuta a\ncausa di servizio, i dirigenti e i quadri hanno diritto alla conservazione del\nposto fino a completa guarigione clinica o stabilizzazione della patologia\ncomprovata da certificato medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.In tale periodo al dirigente e al quadro spetta, rispettivamente, l'intera\nretribuzione prevista dall'articolo 41, comma 1 lettere a), b), c), d), e) e\ndall'articolo 59, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Decorso il periodo di conservazione del posto, il CONI ha facoltà di\nrisolvere il rapporto di lavoro, corrispondendo al dirigente e al quadro\nl'indennità sostitutiva del preavviso. Nel caso in cui il CONI decida di non\nprocedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, per l'ulteriore periodo di\nassenza al dirigente e al quadro non spetta alcuna retribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 23\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Congedi parentali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>1.Al personale dirigente e quadro si applicano le vigenti disposizioni in\nmateria di tutela della maternità e della paternità contenute nella Legge 8\nmarzo 2000, n. 53 e ss.mm.ii. e nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e\nss.mm.ii.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>2.Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi del\ndecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.ii, anche nell'ipotesi di cui\nall'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.ii,\nspetta l'intera retribuzione prevista, nelle distinte sezioni del presente\nCCNL, agli articoli 47 e 59.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\n\n\u003Cp>3.In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di\nastensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di\nun periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la\nmadre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo\nobbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano\ndecorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo ritorno a casa del\nfiglio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea\ncertificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della\nlavoratrice consentano il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al\nlavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del\ndecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.ii.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'articolo\n32, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e\nss.mm.ii., per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri,\ni primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non\nriducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono\nretribuiti secondo la disciplina del comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareleave\">\u003Cp>5.Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al\ncompimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'articolo\n47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 alle lavoratrici madri ed ai\nlavoratori padri è riconosciuto il diritto di assentarsi per periodi\ncorrispondenti alle malattie dei figli di età non superiore a tre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di\nfruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che\nricadano all'interno degli stessi Tale modalità di computo trova applicazione\nanche nel caso di fruizione frazionata, dove i diversi periodi di assenza non\nsiano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>7.Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal\nlavoro, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001,\nn. 151 e ss.mm.ii, la lavoratrice madre o il lavoratore presentano la relativa\ndomanda, con la indicazione della durata, al CONI di norma quindici giorni\nprima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può\nessere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché\nsia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale\ndisciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'orinario periodo\ndi astensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 24\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Aspettativa\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Al dirigente e al quadro che ne faccia richiesta per giustificati motivi\npotrà essere concesso un periodo di aspettativa; durante tale periodo non è\ndovuta retribuzione, ma decorre l'anzianità agli effetti del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Le aspettative per funzioni pubbliche elettive, cariche sindacali\nprovinciali o nazionali, incarichi governativi e volontariato restano\ndisciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 25\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Congedi per eventi e cause particolari\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.I dirigenti e i quadri possono chiedere, nei casi previsti dall'articolo\n4, commi 2 e 4, della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e ss.mm.ii., un periodo di\ncongedo continuativo o frazionato non superiore a due anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il periodo di congedo di cui al comma 1 non si cumula con le assenze per\nmalattia o per infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 26\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Mobilità nazionale, internazionale ed europea temporanea\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.I dirigenti e i quadri possono essere collocati fuori ruolo per assumere\nun impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso\nenti o organismi nazionali ed internazionali, nonché esercitare funzioni,\nanche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori\nruolo è autorizzato dalla Giunta Nazionale del CONI. Il contingente di\npersonale collocato fuori ruolo non può superare complessivamente 1 unità per\nognuna delle due sezioni del presente CCNL, è disposto per un tempo\ndeterminato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del\ntermine, o revocato prima di detta scadenza. La durata del distacco non può\nessere inferiore a sei mesi né superiore a due anni con possibilità di\nproroga fino a quattro anni ed in casi eccezionali di ulteriori due anni\naddizionali al termine dei 4 anni. Per il distacco è necessario l'assenso\ndell'interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L'esperienza maturata con il distacco di cui al comma 1 è titolo\npreferenziale valutabile, a parità di altre condizioni, per l'accesso a\nposizioni economiche superiori o a progressioni di carriera all'interno del\nCONI, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto, comunque non\ninferiore a un anno continuativo, senza demerito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il CONI tiene conto dell'esperienza maturata con il distacco di cui al\ncomma 1 nell'assegnazione del dipendente alla fine del periodo di distacco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 27\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Fascicolo personale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Per ogni dirigente o quadro, la struttura organizzativa cui compete la\ngestione delle risorse umane conserva, in un apposito fascicolo personale,\nanche digitale, tutti gli atti e i documenti, prodotti dal Coni o\ndall'interessato, che attengono al percorso professionale, all'attività svolta\ned ai fatti più significativi che lo riguardano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Relativamente agli atti e ai documenti conservati nel fascicolo personale\nè assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni\nvigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il dirigente o quadro ha diritto a prendere visione liberamente degli atti\ne documenti inseriti nel proprio fascicolo personale e a richiederne\nl'integrazione con ulteriore documentazione, anche relativa a corsi di\nformazione, esperienze professionali o titoli conseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch4>Art. 28\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Formazione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.La formazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti e dei quadri\nsono assunti dall'ente CONI come metodo permanente teso ad assicurare il\ncostante adeguamento delle competenze manageriali e professionali allo sviluppo\ndel contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire\nil consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e\nall'innovazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Gli interventi formativi, anche individuali, secondo le singole finalità,\nhanno sia contenuti di formazione al ruolo, per sostenere processi di mobilità\no di ordinaria rotazione, sia contenuti di formazione allo sviluppo, per\nsostenere processi di inserimento in funzioni di maggiore criticità ovvero\nemergenti nell'evoluzione dei processi di trasformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L'aggiornamento e la formazione continui costituiscono l'elemento\ncaratterizzante le identità professionali, da consolidare in una prospettiva\naperta anche alla dimensione ed alle esperienze europee ed internazionali.\nEntro tale quadro di riferimento culturale e professionale, gli interventi\nformativi hanno, in particolare, l'obiettivo di curare e sviluppare ii\npatrimonio cognitivo necessario a ciascun dirigente e quadro, in relazione alle\nresponsabilità attribuite, per l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione\ndelle risorse umane, finanziarie, tecniche e di controllo, finalizzato\nall'accrescimento dell'efficienza\u002Fefficacia della struttura e del miglioramento\ndella qualità dei servizi resi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.L'ente CONI, in relazione al proprio bilancio e alle specifiche sfere di\nautonomia e di flessibilità organizzativa ed operativa, definisce annualmente,\nla quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di\nformazione dei dirigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi\npercorsi formativi, anche individuali, viene concordata con gli interessati ed\nè considerata servizio utile a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.I dirigenti e i quadri possono, inoltre, partecipare, senza oneri per il\nCONI, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque,\nin linea con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine può\nessere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio\ndella durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Qualora il CONI riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di\nformazione e aggiornamento svolte dal dirigente o dal quadro ai sensi del comma\n6 con l'attività di servizio e l'incarico affidato, concorre con un proprio\ncontributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Ai sensi del comma 12 dell'articolo 1 della Legge 31 gennaio 1992, n. 138,\nl'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e all'area dei quadri e\nquella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei\ndirigenti e dei quadri possono essere svolte da apposite strutture del CONI o,\nsulla base di specifiche convenzioni, dalla Scuola nazionale\ndell'amministrazione - SNA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Il CONI può stipulare convenzioni con altri enti, privati o pubblici,\nuniversità e agenzie formative per la formazione e l'aggiornamento\nprofessionale dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Al finanziamento delle attività di formazione il CONI provvede\nutilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al\npersonale destinatario del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 29\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Congedi per la formazione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.I congedi per la formazione, disciplinati dall'articolo 5 della Legge 8\nmarzo 2000, n. 53 e ss.mm.ii., sono concessi salvo comprovate esigenze di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Ai dirigenti e ai quadri possono essere concessi, a richiesta, congedi per\nla formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale con\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato destinatario del presente CCNL,\nverificato annualmente sulla base della consistenza del personale dirigente del\nCONI al 31 dicembre di ciascun anno. I criteri per la relativa utilizzazione\nvengono concordati direttamente con il dirigente o il quadro interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, da attribuire secondo\nprincipi di rotazione, i dirigenti e i quadri interessati in possesso della\nprescritta anzianità, devono presentare al CONI una specifica domanda,\ncontenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della\ndata di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere\npresentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività formative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei\nlimiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Al fine di contemperare le esigenze organizzative del CONI con l'interesse\nformativo del richiedente, qualora la concessione del congedo possa determinare\ngrave pregiudizio alla funzionalità del servizio, il CONI può differire la\nfruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta\ndell'interessato tale periodo può essere più ampio per consentire la utile\npartecipazione al corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Al dirigente e al quadro, durante il periodo di congedo, si applica\nl'articolo 5, comma 3, della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e ss.mm.ii. Nel caso di\ninfermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo\ndi comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di\ncomunicazione al CONI ed ai controlli, si applicano le disposizioni previste\ndall'articolo 21 e, ove si tratti di malattia dovuta a causa di servizio,\ndall'articolo 22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Il dipendente che abbia dovuto interrompere ii congedo formativo ai sensi\ndei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formative con\ndiritto di priorità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Capo II Disposizioni comuni su istituti economici\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Art. 30\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Copertura assicurativa\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il CONI stipula apposita polizza assicurativa a favore dei dirigenti e dei\nquadri autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto, in occasione di\ntrasferte o per adempimenti di servizio, per il tempo necessario all'esecuzione\ndelle stesse prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tale polizza è rivolta alla copertura dei rischi che non sono compresi\nnell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di\nproprietà del dirigente e a beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del\ndirigente stesso o delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il CONI stipula una polizza sanitaria ed assicurativa infortuni in favore\ndel personale destinatario del presente CCNL a copertura dei rischi di\ninvalidità e premorienza, con un capitale assicurato non inferiore a quattro\nannualità in caso di premorienza e a sei annualità in caso di invalidità\npermanente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il CONI stipula una polizza assicurativa per cause di morte ed invalidità\ndiverse da quelle di cui al comma precedente, con un massimale pari a quattro\nvolte la retribuzione annua lorda del dirigente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 31\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Trattamento di trasferta\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il presente articolo si applica ai dirigenti e ai quadri che prestano la\nloro attività lavorativa in località diversa dal comune sede di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, è\ndovuto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.Un'indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Euro 100,00 per ogni periodo di 24 ore di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Per le trasferte di durata inferiore alle 12 ore il trattamento economico\ndi cui al punto 1) è calcolato ad ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B.Il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i mezzi di\ntrasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Ai soli fini dell'indennità di trasferta, di cui al comma 2 lettera A,\nnel computo delle ore di trasferta, si considera anche il tempo occorrente per\nil viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.I dirigenti e i quadri inviati in trasferta possono essere autorizzati a\nservirsi del loro mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi\nlocalità diversa dall'ordinaria sede di servizio, qualora l'uso di tale mezzo\nrisulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso, si applica\nl'articolo 36 e agli interessati spetta l'indennità di cui al comma 2 lettera\nA, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale\ncustodia del mezzo. Inoltre, viene prevista un'indennità chilometrica pari a\n1\u002F5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro. I criteri di\nindividuazione delle distanze e del prezzo della benzina sono demandati a\nspecifica disciplina di cui al successivo comma 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Per le trasferte di durata superiore alle 12 ore è dovuto il rimborso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)delle spese sostenute per ii pernottamento in alberghi, come da normativa\ndell'ente CONI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)delle spese per uno o due pasti giornalieri fino ad un massimo di Euro\n90,00 giornalieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)delle spese sostenute per la prima colazione, nel limite di Euro 7,00, se\nla trasferta ha inizio prima delle ore 8 e per i giorni successivi, se non sia\ncompresa nel trattamento di pernottamento in albergo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Per la trasferta di durata non inferiore alle 8 ore, compete ii rimborso\ndelle spese per il primo pasto e quelle relative alla prima colazione, se la\ntrasferta ha avuto inizio dalle ore 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.L'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240\ngiorni di trasferta continuativa nella medesima località.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.I dirigenti e i quadri inviati in trasferta, ai sensi del presente\narticolo, possono chiedere un'anticipazione, di norma non superiore al 90% del\ntrattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Il CONI, previa informativa alle organizzazioni sindacali, seguita a\nrichiesta da incontro, stabilisce, in funzione delle proprie esigenze\norganizzative, la disciplina delle trasferte per gli aspetti di dettaglio, non\nregolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione\nnecessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali, con particolare\nriferimento all'uso dei taxi e degli altri mezzi di trasporto., i criteri e le\ncondizioni per il richiamo in sede, in presenza di particolari esige di\nservizio, la eventuale individuazione di ulteriori casi di rimborso spese non\ncompresi nella disciplina di cui ai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente\narticolo con le seguenti modifiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.l'indennità di trasferta giornaliera e pari a Euro 124,00 e sarà sempre\nliquidata per intero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.i rimborsi per i pasti di cui al comma 5 lettera b) e c) sono incrementati\ndel 30%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 32\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Trattamento di trasferimento\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.I dirigenti e i quadri possono essere trasferiti, tenuto anche conto degli\nesiti dei processi di valutazione, presso una sede di lavoro situata in\nun'altra città per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Previo consenso dell'interessato, il CONI può disporre il trasferimento\nall'estero in caso di apertura di sedi secondarie o di rappresentanza. In tal\ncaso il rimborso delle spese di viaggio, la misura dell'indennità e la\ndeterminazione somme di cui al successivo comma 4, sono concordati con il\ndirigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Ai dirigenti e ai quadri trasferiti in altra sede per motivi organizzativi\no di servizio, quando dal trasferimento deriva la necessita di cambiare\nresidenza, deve essere corrisposto o il rimborso delle spese documentate del\nviaggio per loro e per i familiari conviventi, nonché il rimborso delle spese\ndocumentate di trasporto per gli effetti personali (mobilio, bagagli, ecc.),\nprevi opportuni accordi da prendersi con il CONI. Inoltre, al dirigente e al\nquadro spetta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.l'indennità di trasferta di cui all'articolo 31 per i primi trenta\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.un'indennità di trasferimento stabilita nella misura di 3,5 mensilità\nper il dirigente o quadro con carichi di famiglia e di 2,5 mensilità per il\ndirigente o quadro senza carichi di famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.I dirigenti e i quadri hanno diritto, altresì, al rimborso\ndell'indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione,\nregolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del\ntrasferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Al dirigente o al quadro trasferito è riconosciuta per due anni una somma\npari al 50% della spesa sostenuta e debitamente documentata per la locazione di\nun'abitazione rispondente alle esigenze del nucleo familiare, secondo\npreventive intese con il dirigente interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Qualora il trasferimento avvenga su richiesta del dirigente o del quadro,\nil CONI non è tenuto a riconoscere alcuna indennità o rimborso. In questa\nipotesi vengono riconosciuti giorni di permesso retribuito, da concordare con\nl'interessato, per consentire il trasloco ove lo stesso si trasferisce con la\nfamiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.I rimborsi e le indennità riconosciute dal presente articolo sono esclusi\ndal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e\ndi legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 33\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Ch4>Servizio mensa e buoni pasto\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il CONI, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente\ncon le risorse disponibili, può istituire un servizio mensa, in gestione\ndiretta o mediante convenzione con terzi, oppure attribuire ai dirigenti e ai\nquadri, in alternativa, buoni pasto sostitutivi in formato elettronico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Usufruiscono della mensa o dei buoni pasto i dirigenti e i quadri non in\ntrasferta, che proseguano la loro attività lavorativa anche nelle ore\npomeridiane.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Capo III Valorizzazione delle professionalità interne\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Art. 34\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente al\ncontingente ad esaurimento\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed\neffettivamente utilizzate dal CONI, secondo i principi di ragionevolezza e buon\nandamento e fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 40 e 56 in\nmateria di inquadramento in fase di prima applicazione del presente CCNL, con\ndeliberazione della Giunta nazionale del CONI è istituita la commissione per\nla progressione in carriera del personale appartenente al contingente speciale\nad esaurimento (di seguito \"la commissione\"), di cui ai commi 917 - 921\ndell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n.234. La commissione è\npresieduta dal Segretario generale del CONI ed è composta da due dirigenti del\nCONI di qualifica apicale. Le funzioni di segretario della commissione sono\nsvolte da un funzionario del CONI. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai\ncommi precedenti l'ufficio del personale trasmette alla commissione tutti gli\nelementi valutativi e informativi in suo possesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Fermo restando il diverso termine in sede di prima applicazione del\npresente CCNL, fissato per il 15 luglio 2022, entro il 15 gennaio di ogni anno,\nper la progressione in carriera del personale di cui al comma 1, il CONI rende\nnoti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.i posti disponibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.i requisiti richiesti per l'ammissione al procedimento di valutazione\ncomparativa, i titoli di servizio rientranti nelle categorie dei titoli ammessi\na valutazione e i criteri per l'attribuzione a ciascuno di essi del relativo\npunteggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.l'elenco nominativo del personale in possesso dei requisiti richiesti per\nl'ammissione al procedimento di valutazione comparativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.l'avvio del procedimento di valutazione comparativa ai fini della\nprogressione in carriera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Per ciascun dipendente ammesso allo scrutinio, ai fini della valutazione\ncomparativa, la Commissione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)esamina la documentazione contenuta nel fascicolo personale, provvede a\nriportare in un'apposita scheda individuale i titoli di servizio posseduti\nrientranti nelle categorie dei titoli ammessi a valutazione e ad attribuire a\nciascuno di essi un punteggio sulla base dei criteri formulati. I dipendenti\ninteressati possono chiedere di essere sentiti dalla Commissione per la\nprogressione in carriera per eventuali chiarimenti in ordine alla\ndocumentazione contenuta nel fascicolo personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)predispone la graduatoria contenente l'indicazione per ciascun dipendente\ndel punteggio totale conseguito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SEZIONE SECONDA: DIRIGENTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>TITOLO I INTRODUZIONE ALLA SEZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Art. 35\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Destinatari della Sezione \"Dirigenti\"\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1. La presente sezione si applica ai dirigenti con rapporto di lavoro a\ntempo indeterminato di cui ai commi 917 - 921 dell'articolo 1 della Legge 30\ndicembre 2021, n. 234 ricompresi nel contingente speciale ad esaurimento del\nCONI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>TITOLO II RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Art. 36\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Confronto: materie\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Sono oggetto di confronto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle\nfunzioni e alle connesse responsabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-monitoring\">\u003Cp>b)le linee di indirizzo e i criteri generali per l'individuazione delle\nmisure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c)la gestione delle iniziative socioassistenziali in favore dei\ndirigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione\nconsensuale, anche in caso di attivazione di piani di incentivazione\nall'esodo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività\nformative e di aggiornamento, ivi compresa l'individuazione, nel piano della\nformazione, dell'obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell'anno,\nnonché la quota annuale da destinare al finanziamento delle attività di\nformazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)fermo restando quanto previsto dai commi 917 - 921 dell'articolo 1 della\nLegge 30 dicembre 2021, n.234, le procedure ed i criteri per l'affidamento,\nl'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, secondo i principi\ndi trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.\n165, con riferimento, per quanto concerne la procedura, alla preventiva\nconoscibilità delle posizioni dirigenziali disponibili ed alla preventiva\nacquisizione delle disponibilità dei dirigenti interessati e, per quanto\nattiene ai criteri, alle attitudini e capacità professionali, ai risultati\nconseguiti in precedenza ed alla relativa valutazione di performance\nindividuale, alle specifiche competenze organizzative possedute, alle\nesperienze di direzione attinenti all'incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 37\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Contrattazione integrativa: materie\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>l.Sono oggetto di contrattazione integrativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e\naggiornamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai\nrisultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di\nspecifici progetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance dei\ndirigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari debbono\nessere esonerati dallo sciopero ai sensi della Legge 12 giugno 1990, n.146 e\nss.mm.ii.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo,\nattivabili nei limiti delle risorse destinate a tale specifica finalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)la destinazione delle risorse eventualmente derivanti dall'applicazione\ndell'articolo 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Art. 38\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch4>Funzioni dirigenziali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.I dirigenti sono prestatori di lavoro che ricoprono, ai sensi\ndell'articolo 2094 codice civile, nella struttura organizzativa del CONI un\nruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e\npotere decisionale, tenuto conto delle specificità sancite ai commi 917 - 921\ndell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dalla legge 31 gennaio\n1992, n. 138, dal decreto legislativo 23 Luglio 1999, n. 242 e ss.mm.ii., e dal\ndecreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5 convertito senza modificazioni dalla legge\n24 marzo 2021, n. 43. Esplicano le loro funzioni al fine di promuovere,\ncoordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi del CONI, compiendo atti\ne provvedimenti amministrativi con autonomi poteri di spesa, secondo le\nspecifiche delibere o deleghe assegnate dagli organi deliberativi, ed\norganizzando, altresì, le risorse umane e strumentali loro affidate ed il\nrelativo controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nell'ambito dei rapporti di lavoro dirigenziale a tempo indeterminato,\ntutti gli incarichi e le loro variazioni sono conferiti per iscritto. I\nconseguenti obiettivi attribuiti ai dirigenti avranno durata correlata ai\nprogrammi del CONI, che faranno riferimento ai quadrienni olimpici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tutti i dirigenti a tempo indeterminato hanno diritto ad un incarico\ndirigenziale. Gli incarichi vengono attribuiti in base ad una graduazione delle\nposizioni ricoperte, disposte dal Segretario generale del CONI in qualità di\nresponsabile del personale che provvede con proprio Ordine di Servizio sulla\nbase dell'Organigramma assunto. Nella scelta di attribuzione delle posizioni di\nresponsabilità più elevate, relative alle diverse attività e agli uffici o\nservizi diretti, vengono considerati, prioritariamente, i dirigenti con\nmaggiore anzianità di servizio nella qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il CONI formula in via preventiva i criteri e le modalità per\nl'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali nel\nrispetto della normativa vigente. Tali criteri, prima della definitiva\ndeterminazione, sono oggetto di confronto con le rappresentanze sindacali ai\nsensi del precedente articolo 36, comma 1, lett. f).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.La modifica e revoca degli incarichi è notificata al dirigente con atti\nscritti motivati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 39\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Impegno di lavoro\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente CONI, il dirigente\norganizza la sua presenza in servizio ed il suo tempo di lavoro correlandoli in\nmodo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed\nall'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione\nagli obiettivi ed ai programmi da realizzare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini\nun'interruzione o una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o\nsettimanale o comunque derivante da giorni di festività, al dirigente deve\nessere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un\nadeguato recupero del tempo di riposo fisiologico sacrificato alle necessità\ndi servizio a titolo di riposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 40\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Inquadramento nelle qualifiche dirigenziali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.In sede di prima applicazione del presente CCNL, il personale dirigente\nceduto dalla Sport e Salute S.p.A. operante alle dipendenze del CONI alla data\ndi sottoscrizione del presente CCNL è inquadrato con effetto automatico dalla\ndata di cui al precedente articolo 2, comma 2, nelle qualifiche dirigenziali\ncon le specifiche ed in base ai requisiti indicati nella tabella A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali in materia di\ncriteri e requisiti relativi alle modalità di selezione, la commissione di cui\nal precedente articolo 34 formula alla Giunta nazionale le proposte di\ngraduatorie di merito relative all'accesso alla dirigenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Art. 41\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Struttura della retribuzione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.La struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti\nvoci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.stipendio tabellare di cui al successivo articolo 42;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.retribuzione individuale di anzianità (RIA), ove acquisita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.retribuzione individuale (RI) di cui al successivo articolo 43;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.assegno ad personam (AP), ove acquisito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.retribuzione professionale dirigenti (RPD) di cui al successivo articolo\n45, in relazione alla professionalità posseduta, alle capacità manageriali e\ndi gestione maturate, determinata con riferimento al mercato del lavoro ed\nall'anzianità di servizio posseduta nelle qualifiche dirigenziali, tenuto\nconto della \"specificità dello sport\", nei suoi aspetti singoli ed essenziali,\nche lo distinguono fondamentalmente da qualsiasi altro settore dell'attività e\ndi prestazione di servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.retribuzione di risultato (RR) di cui al successivo articolo 45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il trattamento economico di cui ai commi precedenti remunera tutte le\nfunzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 42\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Stipendio tabellare dei dirigenti\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.A decorrere dal 1° gennaio 2022, lo stipendio tabellare annuo lordo,\ncomprensivo del rateo di tredicesima mensilità, è confermato rispettivamente\nin €73.484,00, per i dirigenti con anzianità nella qualifica fino a tre anni\ncompiuti, e in € 80.593,00, per i dirigenti con anzianità nella qualifica\ncon almeno tre anni compiuti, come riveniente dall'articolo 42, comma 9 del\n\"CCNL del personale dirigente della Sport e Salute e delle Federazioni Sportive\nNazionali 2018—2021\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nell'ambito di un'apposita sessione negoziale, le parti, tenuto conto\ndello sviluppo delle dinamiche inflattive in atto, nonché delle retribuzioni\ncorrisposte nell'Ente in forza dei contratti collettivi applicati, valuteranno\nl'opportunità di procedere ad interventi di rivalutazione delle retribuzioni\ndi cui al comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 43\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Retribuzione individuale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.A decorrere dal 1° gennaio 2022, per I dirigenti è confermata la\nretribuzione individuale (RI) in godimento, di cui all'articolo 4 del CCNL del\npersonale dirigente della CONI Servizi e delle Federazioni Sportive Nazionali\nbiennio economico 2008-2009 e successivi incrementi contrattuali\nintervenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i dipendenti promossi a dirigenti,\nla retribuzione individuale (RI), da corrispondersi mensilmente per tredici\nmensilità, è stabilita in €1.845,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-oncerise_detail\">\u003Ch4>Art. 44\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Fatto salvo quanto previsto per la retribuzione di risultato (RR) di cui\nal successivo articolo 51 comma 5, nel mese di dicembre ai dirigenti viene\ncorrisposta, oltre alle normali dodici competenze mensili, una tredicesima\nmensilità costituita dalle voci della retribuzione di cui all'articolo 41\ncomma 1 lett. a), b), c), d), ed e).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La tredicesima mensilità e corrisposta per intero ai dirigenti (primi\ndirigenti) e ai direttori (dirigenti superiori) in servizio continuativo dal\n1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. Nell'ambito di tale periodo, nei\ncasi di assunzione, cessazione dal servizio o sospensione parziale o totale\ndella retribuzione che siano intervenuti in corso di periodo, la tredicesima è\ndovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio presso il CONI.\nPer le frazioni di mese vengono computati i giorni di effettivo servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.La tredicesima non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa per\nmotivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la\nsospensione o la privazione del trattamento economico; non è dovuta, inoltre,\nal personale cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 49 comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Per i periodi di assenza per malattia o altra condizione che comporti la\nriduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità\nrelativo a tali periodi e ridotto nella stessa proporzione della riduzione del\ntrattamento economico.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch4>Art. 45\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Retribuzione professionale dirigenti e retribuzione di risultato\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.A decorrere dal 1° gennaio 2022, secondo quanto riportato nell'allegata\ntabella D, per i dirigenti la retribuzione professionale dirigenti (RPD), da\ncorrispondersi mensilmente per tredici mensilità, nel rispetto della\ndecorrenza e del limite massimo degli scatti di anzianità stabiliti al comma\nsuccessivo, è stabilita dal prodotto ottenuto moltiplicando:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.per € 12,50 ogni mese di anzianità compiuto nella qualifica\ndirigenziale presso il CONI, CONI Servizi S.p.A. ovvero Sport e Salute S.p.A.,\nper i primi 36 mesi di anzianità (primo scatto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.per € 13,00 ogni mese di anzianità compiuto nella qualifica\ndirigenziale presso il CONI, CONI Servizi S.p.A. ovvero Sport e Salute S.p.A.,\nper i primi 90 mesi di anzianità (secondo scatto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.per € 13,50 ogni mese di anzianità compiuto nella qualifica\ndirigenziale presso il CONI, CONI Servizi S.p.A. ovvero Sport e Salute S.p.A.,\nper i primi 200 mesi di anzianità (terzo scatto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.per € 15,00 ogni mese di anzianità compiuto nella qualifica\ndirigenziale presso il CONI, CONI Servizi S.p.A. ovvero Sport e Salute S.p.A.,\nraggiunti i 240 mesi di anzianità (quarto scatto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il limite massimo degli scatti di anzianità della RPD di cui al\nprecedente comma 1 è fissato in quattro e ciascuno scatto di anzianità\ndecorre sempre dal mese successivo a quello in cui si matura, come di seguito\nspecificato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-36 mesi di anzianità (primo scatto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-90 mesi di anzianità (secondo scatto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-200 mesi di anzianità (terzo scatto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-240 mesi di anzianità (quarto scatto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.A decorrere dal 1° gennaio 2022, è destinata alla retribuzione di\nrisultato (RR) di ciascun dirigente, per ogni anno, una somma pari almeno al\n25% delle voci retributive di cui al precedente articolo 41, comma 1 lett. a),\nc), d), ed e), secondo quanto riportato nell'allegata tabella E.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch4>Art. 46\u003C\u002Fh4>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\n\n\u003Ch4>Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il trattamento di fine rapporto spettante in caso di risoluzione del\nrapporto di lavoro e disciplinato dall'articolo 2120 del cod. civ. e successive\nmodifiche ed integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Le voci retributive a base del calcolo per la determinazione della quota\nT.F.R. sono quelle di cui al comma 1 dell'articolo 41.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le somme dovute per il caso di cessazione del rapporto debbono essere\nversate all'interessato alla cessazione dal servizio, in tempi compatibili con\ni necessari adempimenti, anche di natura contabile, entro 60 giorni dalla data\ndi cessazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il CONI concederà ai dirigenti anticipazioni sul trattamento di fine\nrapporto secondo i casi previsti dalla vigente legislazione. I criteri di\npriorità per la definizione della graduatoria ed eventuali fattispecie\nulteriori per l'anticipazione del trattamento medesimo saranno oggetto di\napposito regolamento, emanato dal da ore di lavoro previa informativa alle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL seguito, a richiesta, da\nincontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Le parti convengono di attivare, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del\npresente CCNL, un'apposita sessione negoziale, al fine di individuare le\nsoluzioni e le modalità attraverso le quali addivenire all'istituzione di un\nfondo di previdenza complementare o all'adesione a forme di previdenza\ncomplementare già esistenti, definendo le quote di contribuzione da porre a\ncarico dei dirigenti. Le parti concordano, altresì, che, a far data dal 1°\ngennaio 2022, la quota di contribuzione da porre a carico del CONI e da\ndestinare alla predetta forma di previdenza complementare, sia determinata\nnella misura dell'1% della retribuzione di cui all'articolo 41.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch4>Art. 47\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Responsabilità civile e penale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.La responsabilità civile verso terzi per atti o fatti connessi\nall'esercizio delle funzioni espletate dal dirigente è a carico del CONI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il CONI assume le necessarie iniziative per la copertura assicurativa\ndella responsabilità civile a favore dei responsabili degli uffici e delle\nstrutture organizzative esposti a rischio in ragione delle funzioni rivestite,\nper i danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti e atti connessi\nall'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, con\nesclusione dei fatti od omissioni commessi con dolo o colpa grave.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.I dirigenti colpiti da misure restrittive della libertà personale per\nfatti non connessi all'esercizio delle funzioni loro attribuite sono sospesi\ndal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di\ndetenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. Resta ferma la\npossibilità del CONI di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 49,\ncomma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.I dirigenti rinviati a giudizio per fatti direttamente connessi\nall'esercizio delle funzioni lo attribuite hanno diritto al rimborso di tutte\nle spese per ogni grado di giudizio. Possono farsi assistere da un legale di\nloro fiducia, scelto d'intesa con il CONI, che si farà carico del relativo\nonere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il rinvio a giudizio per il caso di cui al comma precedente non\ncostituisce giustificato motivo di licenziamento e, in caso di privazione della\nlibertà personale, il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con\ndecorrenza della retribuzione per tutta la durata dello stato di detenzione o,\ncomunque, dello stato restrittivo della libertà, salvo quanto disposto\ndall'articolo 50.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Le garanzie e le tutele anzidette si applicano anche dopo l'estinzione del\nrapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del\nrapporto stesso e non sono applicabili in caso di dolo o colpa grave accertati\ncon sentenza passata in giudicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Il dirigente che a seguito dell'apertura di procedimento di cui al\nprecedente comma 4, dovesse recedere dal contratto motivando il recesso con\nl'avvenuto rinvio a giudizio, ha diritto, oltre al T.F.R., ad un trattamento\npari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di\nlicenziamento e ad un'indennità supplementare al T.F.R. pari alla metà del\ncorrispettivo del preavviso individuale maturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Il diritto al trattamento previsto dal comma precedente è subordinato\nalla formale e tempestiva comunicazione al CONI della notifica ricevuta\ndell'avviso di reato a seguito del quale sia stato successivamente rinviato a\ngiudizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 48\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Cause di cessazione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.La cessazione del rapporto di lavoro ha luogo nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.per dimissioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.al compimento dell'età fissata dalle vigenti disposizioni di legge per il\nconseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.per malattia o conseguenze di infortunio, la cui durata abbia superato il\nperiodo stabilito dal presente contratto per la conservazione del posto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.per decesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.per recesso del datore di lavoro CONI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.per risoluzione consensuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nel caso di dimissioni del dirigente, questi deve darne comunicazione\nscritta al CONI rispettando i termini di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 49\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Recesso del CONI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Qualora il CONI intenda recedere ai sensi dell'articolo 2118 codice\ncivile, è tenuto a darne comunicazione scritta all'interessato con la\ncontestuale specificazione dei motivi che rendono giustificabile il\nlicenziamento e, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 2, con l'osservanza dei\ntermini di preavviso. Tra i motivi che il CONI può indicare a giustificazione\ndel recesso non è ricompreso il recesso per eccedenza di cui all'articolo 24\ndella Legge n. 223\u002F1991.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il recesso per giusta causa è regolato dall'articolo 2119 codice civile.\nCostituiscono giusta causa di recesso del CONI fatti o comportamenti del\ndirigente, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da\nimpedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 50\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale è\nobbligatoriamente sospeso dal servizio, salvo che il CONI non intenda procedere\nai sensi del precedente articolo 49. Analogamente si procede nelle fattispecie\npreviste dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012,\nn. 235, in quanto applicabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia,\nse non revocata, per tutto il periodo di applicazione delle misure restrittive\ndella libertà personale. Decorso tale termine l'interessato è riammesso in\nservizio, fatta salva la possibilità per il CONI di recedere con le procedure\ndi cui al precedente articolo 49.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è\ncorrisposta un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare,\ndell'eventuale maturato economico personale, nonché l'assegno per il nucleo\nfamiliare, ove spettante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.In caso di sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non\nsussiste o l'imputato non lo ha commesso, quanto corrisposto nel periodo di\nsospensione cautelare a titolo di assegno alimentare, verrà conguagliato con\nquanto sarebbe spettato al dirigente a titolo di retribuzione per il periodo di\nsospensione, ove fosse rimasto in servizio, unitamente agli interessi\nlegali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 51\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Conciliazione ed arbitrato\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria avverso\ngli atti applicativi dell'articolo 49, previo esperimento del tentativo\nobbligatorio di conciliazione, il dirigente può attivare le procedure di\nconciliazione ed arbitrato innanzi ad un collegio arbitrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo di lettera raccomandata con\navviso di ricevimento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione\nscritta di licenziamento. Il ricorso non ha effetto sospensivo del recesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il Collegio di Conciliazione è composto da tre membri. Il dirigente\nricorrente e il CONI designano un componente ciascuno e i due componenti così\ndesignati nominano di comune accordo, entro 5 giorni dalla loro designazione,\nil componente, con funzioni di presidente, in posizione di terzietà rispetto\nad entrambe le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La designazione del componente da parte del dirigente interessato è\neffettuata con l'atto di ricorso. La designazione di pertinenza del CONI è da\nquesto comunicata per iscritto al ricorrente entro 5 giorni dalla ricezione del\nricorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.In caso di mancato accordo sulla nomina del presidente o comunque di\nmancato rispetto dei termini per la designazione dei componenti, questi vengono\ndesignati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella\ncui circoscrizione ha sede legale il CONI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Il Collegio, presenti le parti in causa, rinnoverà il tentativo di\nconciliazione e avuta l'irrevocabile adesione esplicita alla procedura\narbitrate di entrambe le parti alla prima riunione davanti al Collegio,\nprocederà all'interrogatorio e all'istruttoria. Le parti saranno interrogate\nsu quanto costituisce materia della controversia e delle loro dichiarazioni\nsarà redatto verbale. Il Collegio, su istanza di parte e nel rispetto del\ncontraddittorio, potrà assumere prove testimoniali al fine dell'istruttoria\ndella controversia, assegnando alle parti termini per deduzioni istruttorie\nscritte e produzioni documentali. Dell'istruttoria sarà redatto processo\nverbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, tenendo conto anche\ndell'eventuale carenza di motivazione contestuale del licenziamento, nonché\ndell'eventuale assenza immotivata di una delle parti, emetterà il proprio\nlodo, entro 60 giorni dalla data di riunione, dandone tempestiva comunicazione\nalle parti interessate, salva la facoltà del presidente di disporre una\nproroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, in relazione a necessita\ninerenti allo svolgimento della procedura. Nella pronuncia del lodo si applica\nl'articolo 429, comma 3, c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Qualora il Collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso del\ndirigente riconoscendo l'infondatezza dei motivi che hanno reso giustificabile\nil licenziamento, disporrà a carico del CONI un'indennità supplementare\ndeterminata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze\nemerse, tra un minimo pari al corrispettivo del distinto preavviso maturato,\nmaggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al\ncorrispettivo di 48 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.L'indennità supplementare di cui al comma precedente è automaticamente\naumentata di 24 mensilità ove il dirigente abbia un'anzianità di servizio\nsuperiore a 10 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Le mensilità di cui ai commi 8 e 9 comprendono, per i dirigenti, le voci\ndi cui all'articolo 41, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Il Collegio provvederà alla liquidazione delle spese di procedura\narbitrale come disposto dall'articolo 412 ter c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Nel caso in cui il rinnovato tentativo di conciliazione previsto dal\npresente articolo abbia esito positivo, l'accordo intervenuto non è\nimpugnabile e ciò in base agli articoli 411, comma 3, c.p.c. e 2113, comma 4,\ncod. civ., come modificati dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 52\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Termini di preavviso\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Salvo i casi previsti dall'articolo 48, lett. b) e d) e quello del recesso\nper giusta causa nei casi previsti dall'articolo 48 lett. a), c) ed e), i\ntermini per la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso o con la\ncorresponsione della relativa indennità sostitutiva sono fissati come\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.12 mesi per i dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.ulteriori 30 giorni per ogni successivo anno o frazione di anno pari o\nsuperiore a sei mesi, fino ad un massimo di altri 24 mesi di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui al comma 1 sono\nridotti ad un quarto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.I termini di preavviso decorrono dal primo giorno di ciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di cui al\ncomma 1 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari\nall'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso\ndeterminata sulla base dell'articolo 41, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e)\nper i dirigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il CONI ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al\ndirigente l'importo della retribuzione, come sopra determinata, per il periodo\ndi preavviso da lui non osservato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.È facoltà della parte che riceve la comunicazione di recesso risolvere\nanticipatamente il rapporto, con il consenso dell'altra parte, sia all'inizio\nche durante il periodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie.\nPertanto, in caso di preavviso lavorato, si dà luogo al pagamento sostitutivo\ndelle ferie non godute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità lavorativa a tutti\ngli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.In caso di decesso del dirigente il CONI corrisponde agli aventi diritto\nl'indennità di preavviso, secondo quanto stabilito dall'articolo 2122 cod.\nciv., nonché il corrispettivo per i giorni di ferie maturati e non goduti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SEZIONE TERZA: QUADRI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>TITOLO I INTRODUZIONE ALLA SEZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Art. 53\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Destinatari della Sezione \"Quadri\"\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.La presente sezione si applica ai quadri con rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato di cui ai commi 917 - 921 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre\n2021, n. 234 ricompresi nel contingente speciale ad esaurimento del CONI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>TITOLO II RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Art. 54\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Confronto\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1. Sono oggetto di confronto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i criteri per l'accesso alla categoria di quadro di cui al successivo\narticolo 56, comma 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i criteri per la definizione delle procedure selettive per l'attribuzione\ndella qualifica di quadro super di cui al successivo articolo 56, comma 4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i criteri per il conferimento e la revoca ai quadri super degli incarichi\ndi cui al successivo articolo 58;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)le linee di indirizzo e criteri generali per l'individuazione delle misure\nconcernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)la gestione delle iniziative socioassistenziali in favore dei quadri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione\nconsensuale, anche in caso di attivazione di piani di incentivazione\nall'esodo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività\nformative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della\nformazione, dell'obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell'anno,\nnella consapevolezza che la formazione ha in particolare l'obiettivo di curare\ne sviluppare il patrimonio cognitivo necessario a ciascun quadro, in relazione\nalle responsabilità attribuitegli, per l'ottima utilizzo dei sistemi operativi\ndi gestione delle risorse umane, finanziare e tecniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 55\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Contrattazione integrativa\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1. Sono oggetto di contrattazione integrativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e\naggiornamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai\nrisultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di\nspecifici progetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance dei\nquadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)l'individuazione delle posizioni organizzative i cui titolari quadri\ndebbono essere esonerati dallo sciopero ai sensi della Legge n. 146\u002F1990 e\nsuccessive modifiche ed integrazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo,\nattivabili nei limiti delle risorse destinate a tale specifica finalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)la destinazione delle risorse eventualmente derivanti dall'applicazione\ndell'articolo 43 della Legge 27 dicembre 1997,n. 449.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Art. 56\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Attività e funzioni\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.I quadri destinatari del presente CCNL costituiscono, al pari della\ndirigenza, una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi del\nCONI. Di qui l'inclusione dei quadri in un'area di contrattazione comune con la\ndirigenza, ferma restando la fondamentale distinzione di ruoli e di funzioni e\nla conseguente necessità di una distinta disciplina contrattuale. Appartiene a\ntale categoria il personale che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 maggio\n1985, n. 190, svolge con carattere continuativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•funzioni specialistiche, anche in posizione di staff, di rilevante\nimportanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi del CONI,\nche espleta con un elevato grado di autonomia decisionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•funzioni di responsabilità di importanti unità organizzative\u002Fstrutture,\nesercitate con elevato grado di autonomia e discrezionalità di poteri, per\nl'attuazione di programmi stabiliti dalla Direzione da cui dipendono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.In termini di conoscenza, responsabilità ed autonomia, i suddetti\nlavoratori appartenenti alla categoria dei quadri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sono in possesso di una approfondita conoscenza delle discipline\nspecifiche dell'ambito professionale di appartenenza e di quelle degli ambiti\ncorrelati, nonché di una elevata specializzazione per la ricerca, la\nprogettazione e lo sviluppo di studi, metodologie e sistemi innovativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•hanno la responsabilità di garantire i risultati finali di importanti e\ncomplesse unità organizzative o strutture aziendali, sia in termini di\nottimizzazione delle risorse umane, tecniche e finanziarie loro affidate, che\ndella piena rispondenza dei contributi altamente qualificati forniti agli\nobiettivi stabiliti dall'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell'ambito del mandato ricevuto, operano con discrezionalità di poteri\nsulla base delle sole direttive generali stabilite dalla Direzione da cui\ndipendono e in rapporto alle strategie dell'ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L'accesso alla categoria di quadro avviene attraverso la valorizzazione\ndelle professionalità interne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La categoria prevede due livelli denominati: quadro 1 e quadro super.\nFerme restando le funzioni attribuite dal precedente comma 1 ad entrambi i\nlivelli, il livello quadro super è attribuito ai quadri le cui funzioni siano\ndi elevata specializzazione ovvero comportino l'esercizio di attività di\nsintesi delle funzioni di uno o più lavoratori appartenenti alla medesima\ncategoria dei quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 57\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Impegno di lavoro\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente CONI, il quadro assicura\nla propria presenza in servizio e la propria disponibilità per il regolare\nsvolgimento delle attività, organizzando i propri impegni di lavoro, anche\nesterni, in correlazione con le esigenze della struttura e con le\nresponsabilità connesse all'incarico professionale, nel rispetto degli\nindirizzi organizzativi generali e in armonia con le istanze di coordinamento,\nai vari livelli, di ciascuna area professionale, ove previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini\nun'interruzione o una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o\nsettimanale o comunque derivante da giorni di festività, al quadro deve essere\ncomunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato\nrecupero del tempo di riposo fisiologico sacrificato alle necessità di\nservizio a titolo di riposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 58\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Incarichi di natura organizzativa permanente\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle esigenze\norganizzative e di servizio, il CONI può conferire ai quadri incarichi di\nnatura organizzativa permanente che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni\ndi appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di maggiore\nresponsabilità, per i quali è attribuita una specifica indennità di\nposizione organizzativa di cui al successivo articolo 62.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Art. 59\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Struttura della retribuzione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.La struttura della retribuzione dei quadri si compone delle seguenti\nvoci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.stipendio tabellare di cui al successivo articolo 60;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.ulteriori elementi della retribuzione, come rivenienti dall'art. 56 del\n\"CCNL del personale non dirigente della Sport e Salute e delle Federazioni\nSportive Nazionali 2018—20211\" e costituenti i compensi di natura fissa e\ncontinuativa del trattamento economico acquisito al momento della cessione del\ncontratto di cui ai commi 917 - 921 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre\n2021, n. 234;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.retribuzione di incarico permanente, ove acquisita, di cui al successivo\narticolo 62;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.retribuzione individuale di cui al successivo articolo 63;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.retribuzione di risultato di cui al successivo articolo 63.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il trattamento economico di cui ai commi precedenti remunera tutte le\nfunzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 60\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Stipendio tabellare dei quadri\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.A decorrere dal 1° gennaio 2022, lo stipendio tabellare annuo lordo,\ncomprensivo del rateo di tredicesima mensilità, è confermato rispettivamente\nin € 46.074,23 per i quadri 1 e in € 49.361,71 per i quadri super, come\nriveniente dalla Tabella B allegata al \"CCNL del personale non dirigente della\nSport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali 2018—20211\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nell'ambito di un'apposita sessione negoziale, le parti, tenuto conto\ndello sviluppo delle dinamiche inflattive in atto, nonché delle retribuzioni\ncorrisposte nell'Ente in forza dei contratti collettivi applicati, valuteranno\nl'opportunità di procedere ad interventi di rivalutazione delle retribuzioni\ndi cui al comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 61\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Fatto salvo quanto previsto per la retribuzione di risultato (RR) di cui\nal successivo articolo 63 comma 2, nel mese di dicembre ai quadri viene\ncorrisposta, oltre alle normali dodici competenze mensili, una tredicesima\nmensilità costituita dalle voci della retribuzione di cui all'articolo 59\ncomma 1 lett. a), b), c), d) ed e).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La tredicesima mensilità e corrisposta per intero ai quadri 1 e ai quadri\nsuper in servizio continuativo dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso\nanno. Nell'ambito di tale periodo, nei casi di assunzione, cessazione dal\nservizio o sospensione parziale o totale della retribuzione che siano\nintervenuti in corso di periodo, la tredicesima è dovuta in ragione di un\ndodicesimo per ogni mese di servizio presso il CONI. Per le frazioni di mese\nvengono computati i giorni di effettivo servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.La tredicesima non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa per\nmotivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la\nsospensione o la privazione del trattamento economico; non è dovuta, inoltre,\nal personale cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 31 comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Per i periodi di assenza per malattia o altra condizione che comporti la\nriduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità\nrelativo a tali periodi e ridotto nella stessa proporzione della riduzione del\ntrattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 62\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Retribuzione di incarico permanente\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai quadri che abbiano avuto il\nconferimento di incarichi di cui al precedente articolo 58, comma 1, è\nassegnata la retribuzione di incarico permanente annua lorda, comprensiva del\nrateo di tredicesima mensilità, costituente la voce retributiva di cui al\nprecedente articolo 59, comma 1, lett. d).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La retribuzione di incarico permanente annua lorda di cui al comma 1 varia\nda un minimo di € 4.000,00 ad un massimo di € 26.000,00 annui lordi,\ntenendo conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità\namministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 63\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Retribuzione individuale e retribuzione di risultato\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i quadri 1 e quadri super è\ndestinata alla retribuzione individuale annua lorda, comprensiva del rateo di\ntredicesima mensilità, una somma pari ad € 3.250,00, alla quale si\naggiungono il superminimo e l'elemento distinto della retribuzione\neventualmente in godimento, come rivenienti dall'articolo 56, comma 3 del \"CCNL\ndel personale non dirigente della Sport e Salute e delle Federazioni Sportive\nNazionali 2018—20211\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.A decorrere dal 1° gennaio 2022, è destinata alla retribuzione di\nrisultato di ciascun quadro 1 e super, per ogni anno, una somma pari\nrispettivamente almeno al 20% dello stipendio tabellare di cui all'articolo 60,\nsecondo quanto riportato nell'allegata tabella E.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 64\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il trattamento di fine rapporto spettante in caso di risoluzione del\nrapporto di lavoro e disciplinato dall'articolo 2120 codice civile e successive\nmodifiche ed integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Le voci retributive a base del calcolo per la determinazione della quota\nT.F.R. sono quelle di cui all'articolo 59.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le somme dovute per il caso di cessazione del rapporto debbono essere\nversate all'interessato alla cessazione dal servizio, in tempi compatibili con\ni necessari adempimenti, anche di natura contabile, entro 60 giorni dalla data\ndi cessazione. ,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il CONI concederà ai quadri anticipazioni sul trattamento di fine\nrapporto secondo i casi previsti dalla vigente legislazione. I criteri di\npriorità per la definizione della graduatoria ed eventuali fattispecie\nulteriori per l'anticipazione del trattamento medesimo saranno oggetto di\napposito regolamento, emanato dal da ore di lavoro previa informativa alle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL seguito, a richiesta, da\nincontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>6. Le parti convengono di attivare, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del\npresente CCNL, un'apposita sessione negoziale, al fine di individuare le\nsoluzioni e le modalità attraverso le quali addivenire all'istituzione di un\nfondo di previdenza complementare o all'adesione a forme di previdenza\ncomplementare già esistenti, definendo le quote di contribuzione da porre a\ncarico dei quadri. Le parti concordano, altresì, che, a far data dal 1°\ngennaio 2022, la quota di contribuzione da porre a carico del CONI e da\ndestinare alla predetta forma di previdenza complementare, sia determinata\nnella misura dell'1% della retribuzione di cui all'articolo 59.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 65\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Responsabilità civile e penale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.La responsabilità civile verso terzi per atti o fatti connessi\nall'esercizio delle funzioni espletate dal quadro è a carico del CONI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il CONI assume le necessarie iniziative per la copertura assicurativa\ndella responsabilità civile a favore dei quadri responsabili delle strutture\norganizzative esposti a rischio in ragione delle funzioni rivestite, per i\ndanni cagionati a terzi in conseguenza di fatti e atti connessi\nall'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, con\nesclusione dei fatti od omissioni commessi con dolo o colpa grave.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.I quadri colpiti da misure restrittive della libertà personale per fatti\nnon connessi all'esercizio delle funzioni loro attribuite sono sospesi dal\nservizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di\ndetenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. Resta ferma la\npossibilità del CONI di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 67.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.I quadri rinviati a giudizio per fatti direttamente connessi all'esercizio\ndelle funzioni lo attribuite hanno diritto al rimborso di tutte le spese per\nogni grado di giudizio. Possono farsi assistere da un legale di loro fiducia,\nscelto d'intesa con il CONI, che si farà carico del relativo onere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il rinvio a giudizio per il caso di cui al comma precedente non\ncostituisce giustificato motivo di licenziamento e, in caso di privazione della\nlibertà personale, il quadro avrà diritto alla conservazione del posto con\ndecorrenza della retribuzione per tutta la durata dello stato di detenzione o,\ncomunque, dello stato restrittivo della libertà, salvo quanto disposto\ndall'articolo 66.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Le garanzie e le tutele anzidette si applicano anche dopo l'estinzione del\nrapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del\nrapporto stesso e non sono applicabili in caso di dolo o colpa grave accertati\ncon sentenza passata in giudicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Il quadro che a seguito dell'apertura di procedimento di cui al precedente\ncomma 4, dovesse recedere dal contratto motivando il recesso con l'avvenuto\nrinvio a giudizio, ha diritto, oltre al T.F.R., ad un trattamento pari\nall'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e\nad un'indennità supplementare al T.F.R. pari alla metà del corrispettivo del\npreavviso individuale maturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Il diritto al trattamento previsto dal comma precedente è subordinato\nalla formale e tempestiva comunicazione al CONI della notifica ricevuta\ndell'avviso di reato a seguito del quale sia stato successivamente rinviato a\ngiudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI CON IL PERSONALE NON DIRIGENTE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Art. 66\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Norme disciplinari\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1. Per il personale destinatario della sezione quadri del presente CCNL\nvengono applicati e gestiti in comune con il restante personale non dirigente\nle disposizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale del personale non\ndirigente CONI del contingente speciale ad esaurimento, di cui ai commi 917 -\n921 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, inerenti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.obblighi del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.sanzioni e procedimento disciplinare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.codice disciplinare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.sospensione cautelare in caso di procedimento penale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.procedimento di conciliazione e arbitrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 67\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Cessazione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Per il personale destinatario della sezione quadri del presente CCNL\nvengono applicati e gestiti in comune con il restante personale non dirigente\nle disposizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale del personale non\ndirigente CONI del contingente speciale ad esaurimento, di cui ai commi 917 -\n921 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, inerenti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.cessazione del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.preavviso di licenziamento e dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch2>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch4>Art. 68\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Disposizioni comuni con il personale non dirigente\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1. Per il personale destinatario del presente CCNL vengono applicati e\ngestiti in comune con il restante personale gli istituti previsti dal Contratto\nCollettivo Nazionale del personale non dirigente CONI del contingente speciale\nad esaurimento, di cui ai commi 917 - 921 dell'articolo 1 della Legge 30\ndicembre 2021, n. 234, per quanto concerne:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.fondo di previdenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Cp>b.welfare integrativo (interventi di natura assistenziale riguardanti\nl'assicurazione sanitaria integrativa, contributi per asili nido, scuole\nmaterne ed elementari, borse di studio, sussidi, centri estivi);\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c.anticipazione sul trattamento di quiescenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.copertura assicurativa in occasione di missioni o per adempimenti di\nservizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al\ntempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di\nservizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.lavoro agile e da remoto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 69\u003C\u002Fh4>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Conferme\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione per i\ndirigenti, in quanto compatibili con le previsioni del presente CCNL e non\ndisapplicate, le disposizioni del vigente \"CCNL del personale dirigente della\nSport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali 2018\u002F2021\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione per i quadri,\nin quanto compatibili con le previsioni del presente CCNL e non disapplicate,\nle disposizioni del vigente \"CCNL del personale non dirigente della Sport e\nSalute e delle Federazioni Sportive Nazionali 2018\u002F2021\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Ch2>Tabella A\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>(Articolo 46, comma 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLA DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI CONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"388\">\u003Cp>Sport e Salute S.p.A.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"255\">\u003Cp>CONI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"388\">\u003Cp>POSIZIONE A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"255\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"388\">\u003Cp>Dirigente con incarico di responsabilità di struttura\n        complessa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Per incarichi di responsabilità di strutture complesse si intendono\n        gli Uffici centrali, come da Regolamento degli uffici e dei servizi del\n        CONI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"255\">\u003Cp>Dirigente\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>con responsabilità di direttore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"388\">\u003Cp>POSIZIONE B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"255\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"388\">\u003Cp>Dirigente con incarico di responsabilità di struttura\n        semplice\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"255\">\u003Cp>Dirigente\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Tabella B\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>(Articolo 56, comma 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLA DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NEL RUOLO DEI QUADRI CONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"388\">\u003Cp>Sport e Salute S.p.A.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"255\">\u003Cp>CONI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"388\">\u003Cp>POSIZIONE A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"255\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"388\">\u003Cp>Quadro Super e\u002Fo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Quadro 1 con lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e\n        lauree Magistrali (Decreto Interministeriale 9 luglio 2009),\n        accompagnate da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in\n        funzioni specialistiche e\u002Fo di responsabilità che possono richiedere\n        l'iscrizione ad albi e\u002Fo registri professionali.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"255\">\u003Cp>Quadro Super\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"388\">\u003Cp>POSIZIONE B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"255\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"388\">\u003Cp>Quadro 1 con diploma scuola secondaria di secondo\n        grado\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"388\">\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"255\">\u003Cp>Quadro 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Ch2>Tabella C\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>(Articolo 48)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_selected_period\">\u003Cp>STIPENDIO TABELLARE DELLA DIRIGENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dirigenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"388\">\u003Cp>Inquadramento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"246\">\u003Cp>Stipendio tabellare (ST)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"388\">\u003Cp>Dirigente\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(con anzianità nella qualifica fino a tre anni)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"246\">\u003Cp>73.484,00 (1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"388\">\u003Cp>Dirigente\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(con anzianità nella qualifica con almeno tre anni compiuti)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"246\">\u003Cp>80.593,00 (1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) lordo annuale per 13 mensilità, come rinveniente dall’articolo 42,\ncomma 9 del “CCNL del personale dirigente della Sport e Salute e delle\nFederazioni Sportive Nazionali 2018—2021”\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Tabella D\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>(Articolo 45)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RETRIBUZIONE PROFESSIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dirigenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"246\">\u003Cp>Inquadramento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>Retribuzione professionale dei dirigenti (1)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(RPD)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Individuale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(RI)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"246\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Dirigente\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>prodotto ottenuto moltiplicando per € 15,00 ogni\n        mese di anzianità compiuto nella qualifica dirigenziale presso il\n        CONI, CONI Servizi S.p.A. ovvero Sport e Salute S.p.A., raggiunti i 240\n        mesi di anzianità (quarto scatto); per € 13,50 per i primi 200 mesi\n        di anzianità (terzo scatto); per € 13,00 per i primi 90 mesi di\n        anzianità (secondo scatto); per € 12,50 per i primi 36 mesi di\n        anzianità (primo scatto).\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp>maturato economico in Sport e Salute ove acquisito \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>ovvero \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>1.845,00 (1)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>(1) € mese per 13 mesi. Dal 1° gennaio 2024 il moltiplicando della\nRetribuzione professionale dei dirigenti (RPD) è incrementato di €1,5 per il\nprimo, secondo e terzo scatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Tabella E\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>(Articolo 45, comma 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dirigenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp>Inquadramento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"263\">\u003Cp>Retribuzione di risultato (RR) (1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"234\">\u003Cp>Corresponsione (2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"146\">\u003Cp>Dirigente\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"263\">\u003Cp>pari almeno al 25 % delle voci retributive di cui al\n        precedente articolo 47, comma 1 lett. a), c), d), e) e f)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"234\">\u003Cp>80% della RR viene corrisposto per 12 mensilità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>20% della RR viene corrisposto entro il 31 marzo dell'anno\n        successivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>(1) L’incremento percentuale della retribuzione di risultato (RR) avviene\nin conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, del Regolamento\ndegli uffici e dei servizi del CONI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) L'anticipazione è sospesa nei casi in cui il comportamento\ndell'interessato non risulti conforme a quanto previsto dagli accordi\nintegrativi in tema di produttività. Si rimanda alla contrattazione collettiva\nintegrativa di cui all’articolo 7, per la disciplina compiuta della\nretribuzione di risultato (RR), in coerenza con i principi di merito,\npremialità e criteri di cui al vigente quadro normativo in materia di\nincentivazione della produttività e qualità della prestazione lavorativa, di\nvalutazione e misurazione della performance, nonché con quanto previsto per il\npersonale non dirigente in materia di premi di retribuzione, già definiti\npremi aziendali di produzione nel CCNL Sport e salute S.p.A..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Tabella F\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>(Articolo 59, comma 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRATTAMENTO ECONOMICO DEI QUADRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>Inquadramento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp>Stipendio tabellare (ST) (1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp>Retribuzione Individuale (RI) (2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"351\">\u003Cp>Retribuzione di risultato (RP) (3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>Quadri super\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp>49.361,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp>3.250,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"351\">\u003Cp>pari almeno al 20% dello stipendio tabellare (ST) 80%\n        della RR viene corrisposto per 12 mensilità 20% della RR viene\n        corrisposto entro il 31 marzo dell'anno successivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>Quadri 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp>46.074,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp>3.250,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"351\">\u003Cp>pari almeno al 20% dello stipendio tabellare (ST) 80%\n        della RR viene corrisposto per 12 mensilità 20% della RR viene\n        corrisposto entro il 31 marzo dell'anno successivo\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"351\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"217\">\u003Cp>Inquadramento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"341\">\u003Cp>Retribuzione di incarico permanente (RIP)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"217\">\u003Cp>Quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"341\">\u003Cp>da 4.000,00 (minimo) a 26.000,00 (massimo)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Lordo annuale per 13 mensilità, come rinveniente dalla Tabella B\nallegata al “CCNL del personale non dirigente della Sport e Salute e delle\nFederazioni Sportive Nazionali 2018—2021”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Lordo annuale per 13 mensilità: alla retribuzione individuale (RI) si\naggiungono il superminimo, l'indennità di funzione quadri e l’elemento\ndistinto della retribuzione eventualmente in godimento, come rivenienti\ndall’articolo 56, comma 3 del “CCNL del personale non dirigente della Sport\ne Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali 2018—20211”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) L'anticipazione è sospesa nei casi in cui il comportamento\ndell'interessato non risulti conforme a quanto previsto dagli accordi\nintegrativi in tema di produttività. Si rimanda alla contrattazione collettiva\nintegrativa di cui all’articolo 7, per la disciplina compiuta della\nretribuzione di risultato (RR), in coerenza con i principi di merito,\npremialità e criteri di cui al vigente quadro normativo in materia di\nincentivazione della produttività e qualità della prestazione lavorativa, di\nvalutazione e misurazione della performance, nonché con quanto previsto per il\npersonale non dirigente in materia di premi di retribuzione, già definiti\npremi aziendali di produzione nel CCNL Sport e salute S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"JOBTYPE_descriptions":48,"trainingfund":52,"trainingprogrammes":56,"pensionfund":58,"jobclassifaction1":62,"contracttrial":66,"contractseverancepay":70,"legalassistance_trigger":74,"sicknesspay":78,"longtermillness":82,"disabilitypay":86,"healthcareaccess":90,"hivpolicy":94,"covid":98,"monitoring":102,"funeralpay":106,"paidmaternityleave":110,"paidmaternityleavepay":114,"maternitydiscrimination":118,"childcareleave":120,"deathrelatives":124,"marriage":128,"educationtuition":132,"violenceleave":136,"discrimination":140,"PAIDLEAV_trigger":144,"bankholidays1":148,"PAYSCALES_trigger":152,"PAYSCALES_selected_period":156,"SUNDAY_trigger":160,"SENIOR_trigger":164,"mealvouchers":168,"strikes_trigger":172,"direct_participation_hrs":176,"TRADEUNLEAV_trigger":180,"oncerise_detail":184,"holidaysfixeddays":188,"ADMINISTRATIVE_trigger":192,"paidpaternityleavepay":196},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e proce","Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto\n\n1.Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre\n2024, sia per la parte giuridica che per la parte economica.\n\n2.Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,\nsalvo diversa prescrizione del presente contratto.\n\n3.Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed\nautomatico sono applicati dal CONI entro trenta giorni dalla data di\nstipulazione di cui al comma 2.\n\n4.Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in\nanno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera\nraccomandata o a mezzo pec, almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato\nsuccessivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva.\nIn caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in\nvigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto\ncollettivo.\n\n5.In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto\ncollettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo\ndel contratto o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla\nsua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire\nl'apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla\nscadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali\nné procedono ad azioni dirette.\n\n6.A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del\npresente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato, è\nriconosciuta una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei\nbenefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.\nL'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat\ndell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi\ndei beni energetici importati, applicata agli stipendi. Dopo sei mesi di\nvacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"JOBTYPE_descriptions","Funzioni dirigenziali 1.I dirigenti sono","Funzioni dirigenziali\n\n1.I dirigenti sono prestatori di lavoro che ricoprono, ai sensi\ndell'articolo 2094 codice civile, nella struttura organizzativa del CONI un\nruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e\npotere decisionale, tenuto conto delle specificità sancite ai commi 917 - 921\ndell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dalla legge 31 gennaio\n1992, n. 138, dal decreto legislativo 23 Luglio 1999, n. 242 e ss.mm.ii., e dal\ndecreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5 convertito senza modificazioni dalla legge\n24 marzo 2021, n. 43. Esplicano le loro funzioni al fine di promuovere,\ncoordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi del CONI, compiendo atti\ne provvedimenti amministrativi con autonomi poteri di spesa, secondo le\nspecifiche delibere o deleghe assegnate dagli organi deliberativi, ed\norganizzando, altresì, le risorse umane e strumentali loro affidate ed il\nrelativo controllo.\n\n2.Nell'ambito dei rapporti di lavoro dirigenziale a tempo indeterminato,\ntutti gli incarichi e le loro variazioni sono conferiti per iscritto. I\nconseguenti obiettivi attribuiti ai dirigenti avranno durata correlata ai\nprogrammi del CONI, che faranno riferimento ai quadrienni olimpici.\n\n3.Tutti i dirigenti a tempo indeterminato hanno diritto ad un incarico\ndirigenziale. Gli incarichi vengono attribuiti in base ad una graduazione delle\nposizioni ricoperte, disposte dal Segretario generale del CONI in qualità di\nresponsabile del personale che provvede con proprio Ordine di Servizio sulla\nbase dell'Organigramma assunto. Nella scelta di attribuzione delle posizioni di\nresponsabilità più elevate, relative alle diverse attività e agli uffici o\nservizi diretti, vengono considerati, prioritariamente, i dirigenti con\nmaggiore anzianità di servizio nella qualifica.\n\n4.Il CONI formula in via preventiva i criteri e le modalità per\nl'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali nel\nrispetto della normativa vigente. Tali criteri, prima della definitiva\ndeterminazione, sono oggetto di confronto con le rappresentanze sindacali ai\nsensi del precedente articolo 36, comma 1, lett. f).\n\n5.La modifica e revoca degli incarichi è notificata al dirigente con atti\nscritti motivati.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"trainingfund","Art. 28 Formazione 1.La formazione e l'a","Art. 28\n\nFormazione\n\n1.La formazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti e dei quadri\nsono assunti dall'ente CONI come metodo permanente teso ad assicurare il\ncostante adeguamento delle competenze manageriali e professionali allo sviluppo\ndel contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire\nil consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e\nall'innovazione.\n\n2.Gli interventi formativi, anche individuali, secondo le singole finalità,\nhanno sia contenuti di formazione al ruolo, per sostenere processi di mobilità\no di ordinaria rotazione, sia contenuti di formazione allo sviluppo, per\nsostenere processi di inserimento in funzioni di maggiore criticità ovvero\nemergenti nell'evoluzione dei processi di trasformazione.\n\n3.L'aggiornamento e la formazione continui costituiscono l'elemento\ncaratterizzante le identità professionali, da consolidare in una prospettiva\naperta anche alla dimensione ed alle esperienze europee ed internazionali.\nEntro tale quadro di riferimento culturale e professionale, gli interventi\nformativi hanno, in particolare, l'obiettivo di curare e sviluppare ii\npatrimonio cognitivo necessario a ciascun dirigente e quadro, in relazione alle\nresponsabilità attribuite, per l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione\ndelle risorse umane, finanziarie, tecniche e di controllo, finalizzato\nall'accrescimento dell'efficienza\u002Fefficacia della struttura e del miglioramento\ndella qualità dei servizi resi.\n\n4.L'ente CONI, in relazione al proprio bilancio e alle specifiche sfere di\nautonomia e di flessibilità organizzativa ed operativa, definisce annualmente,\nla quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di\nformazione dei dirigenti.\n\n5.La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi\npercorsi formativi, anche individuali, viene concordata con gli interessati ed\nè considerata servizio utile a tutti gli effetti.\n\n6.I dirigenti e i quadri possono, inoltre, partecipare, senza oneri per il\nCONI, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque,\nin linea con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine può\nessere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio\ndella durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.\n\n7.Qualora il CONI riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di\nformazione e aggiornamento svolte dal dirigente o dal quadro ai sensi del comma\n6 con l'attività di servizio e l'incarico affidato, concorre con un proprio\ncontributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.\n\n8.Ai sensi del comma 12 dell'articolo 1 della Legge 31 gennaio 1992, n. 138,\nl'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e all'area dei quadri e\nquella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei\ndirigenti e dei quadri possono essere svolte da apposite strutture del CONI o,\nsulla base di specifiche convenzioni, dalla Scuola nazionale\ndell'amministrazione - SNA.\n\n9.Il CONI può stipulare convenzioni con altri enti, privati o pubblici,\nuniversità e agenzie formative per la formazione e l'aggiornamento\nprofessionale dei dipendenti.\n\n10.Al finanziamento delle attività di formazione il CONI provvede\nutilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al\npersonale destinatario del presente CCNL.",{"bindId":57,"name":54,"text":55},"trainingprogrammes",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"pensionfund","6. Le parti convengono di attivare, entr","6. Le parti convengono di attivare, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del\npresente CCNL, un'apposita sessione negoziale, al fine di individuare le\nsoluzioni e le modalità attraverso le quali addivenire all'istituzione di un\nfondo di previdenza complementare o all'adesione a forme di previdenza\ncomplementare già esistenti, definendo le quote di contribuzione da porre a\ncarico dei quadri. Le parti concordano, altresì, che, a far data dal 1°\ngennaio 2022, la quota di contribuzione da porre a carico del CONI e da\ndestinare alla predetta forma di previdenza complementare, sia determinata\nnella misura dell'1% della retribuzione di cui all'articolo 59.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"jobclassifaction1","Tabella A (Articolo 46, comma 1) TABELLA","Tabella A\n\n(Articolo 46, comma 1)\n\nTABELLA DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI CONI\n\n\n\n\n  \n    \n      Sport e Salute S.p.A.\n      \n      CONI\n      \n    \n    \n      POSIZIONE A\n      \n       \n      \n    \n    \n      Dirigente con incarico di responsabilità di struttura\n        complessa\n\n        Per incarichi di responsabilità di strutture complesse si intendono\n        gli Uffici centrali, come da Regolamento degli uffici e dei servizi del\n        CONI\n      \n      Dirigente\n\n        con responsabilità di direttore\n      \n    \n    \n      POSIZIONE B\n      \n       \n      \n    \n    \n      Dirigente con incarico di responsabilità di struttura\n        semplice\n      \n      Dirigente\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nTabella B\n\n(Articolo 56, comma 2)\n\nTABELLA DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NEL RUOLO DEI QUADRI CONI\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n      Sport e Salute S.p.A.\n      \n      CONI\n      \n    \n    \n      POSIZIONE A\n      \n       \n      \n    \n    \n      Quadro Super e\u002Fo\n\n        Quadro 1 con lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e\n        lauree Magistrali (Decreto Interministeriale 9 luglio 2009),\n        accompagnate da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in\n        funzioni specialistiche e\u002Fo di responsabilità che possono richiedere\n        l'iscrizione ad albi e\u002Fo registri professionali.\n      \n      Quadro Super\n      \n    \n    \n      POSIZIONE B\n      \n       \n      \n    \n    \n      Quadro 1 con diploma scuola secondaria di secondo\n        grado",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"contracttrial","Art. 15 Periodo di prova 1.Stante la ces","Art. 15\n\nPeriodo di prova\n\n1.Stante la cessione del contratto di cui ai commi 917 - 921 dell'articolo 1\ndella Legge 30 dicembre 2021, n. 234, i dirigenti e i quadri assunti in\nservizio non sono soggetti ad alcun periodo di prova.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"contractseverancepay","Art. 46 Trattamento di fine rapporto 1.I","Art. 46\n\nTrattamento di fine rapporto\n\n1.Il trattamento di fine rapporto spettante in caso di risoluzione del\nrapporto di lavoro e disciplinato dall'articolo 2120 del cod. civ. e successive\nmodifiche ed integrazioni.\n\n2.Le voci retributive a base del calcolo per la determinazione della quota\nT.F.R. sono quelle di cui al comma 1 dell'articolo 41.\n\n3.Le somme dovute per il caso di cessazione del rapporto debbono essere\nversate all'interessato alla cessazione dal servizio, in tempi compatibili con\ni necessari adempimenti, anche di natura contabile, entro 60 giorni dalla data\ndi cessazione.\n\n4.Il CONI concederà ai dirigenti anticipazioni sul trattamento di fine\nrapporto secondo i casi previsti dalla vigente legislazione. I criteri di\npriorità per la definizione della graduatoria ed eventuali fattispecie\nulteriori per l'anticipazione del trattamento medesimo saranno oggetto di\napposito regolamento, emanato dal da ore di lavoro previa informativa alle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL seguito, a richiesta, da\nincontro.\n\n5.Le parti convengono di attivare, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del\npresente CCNL, un'apposita sessione negoziale, al fine di individuare le\nsoluzioni e le modalità attraverso le quali addivenire all'istituzione di un\nfondo di previdenza complementare o all'adesione a forme di previdenza\ncomplementare già esistenti, definendo le quote di contribuzione da porre a\ncarico dei dirigenti. Le parti concordano, altresì, che, a far data dal 1°\ngennaio 2022, la quota di contribuzione da porre a carico del CONI e da\ndestinare alla predetta forma di previdenza complementare, sia determinata\nnella misura dell'1% della retribuzione di cui all'articolo 41.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"legalassistance_trigger","Art. 47 Responsabilità civile e penale 1","Art. 47\n\nResponsabilità civile e penale\n\n1.La responsabilità civile verso terzi per atti o fatti connessi\nall'esercizio delle funzioni espletate dal dirigente è a carico del CONI.\n\n2.Il CONI assume le necessarie iniziative per la copertura assicurativa\ndella responsabilità civile a favore dei responsabili degli uffici e delle\nstrutture organizzative esposti a rischio in ragione delle funzioni rivestite,\nper i danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti e atti connessi\nall'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, con\nesclusione dei fatti od omissioni commessi con dolo o colpa grave.\n\n3.I dirigenti colpiti da misure restrittive della libertà personale per\nfatti non connessi all'esercizio delle funzioni loro attribuite sono sospesi\ndal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di\ndetenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. Resta ferma la\npossibilità del CONI di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 49,\ncomma 2.\n\n4.I dirigenti rinviati a giudizio per fatti direttamente connessi\nall'esercizio delle funzioni lo attribuite hanno diritto al rimborso di tutte\nle spese per ogni grado di giudizio. Possono farsi assistere da un legale di\nloro fiducia, scelto d'intesa con il CONI, che si farà carico del relativo\nonere.\n\n5.Il rinvio a giudizio per il caso di cui al comma precedente non\ncostituisce giustificato motivo di licenziamento e, in caso di privazione della\nlibertà personale, il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con\ndecorrenza della retribuzione per tutta la durata dello stato di detenzione o,\ncomunque, dello stato restrittivo della libertà, salvo quanto disposto\ndall'articolo 50.\n\n6.Le garanzie e le tutele anzidette si applicano anche dopo l'estinzione del\nrapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del\nrapporto stesso e non sono applicabili in caso di dolo o colpa grave accertati\ncon sentenza passata in giudicato.\n\n7.Il dirigente che a seguito dell'apertura di procedimento di cui al\nprecedente comma 4, dovesse recedere dal contratto motivando il recesso con\nl'avvenuto rinvio a giudizio, ha diritto, oltre al T.F.R., ad un trattamento\npari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di\nlicenziamento e ad un'indennità supplementare al T.F.R. pari alla metà del\ncorrispettivo del preavviso individuale maturato.\n\n8.Il diritto al trattamento previsto dal comma precedente è subordinato\nalla formale e tempestiva comunicazione al CONI della notifica ricevuta\ndell'avviso di reato a seguito del quale sia stato successivamente rinviato a\ngiudizio.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"sicknesspay","Art. 21 Assenze per malattia 1.I dirigen","Art. 21\n\nAssenze per malattia\n\n1.I dirigenti e i quadri assenti per malattia hanno diritto alla\nconservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Qualora l'assenza sia\ndovuta a malattia oncologica, sclerosi multipla, distrofia muscolare o a\ndegenze ospedaliere ad esse connesse, il dirigente ha diritto alla\nconservazione del posto per ulteriori dodici mesi, con retribuzione intera fino\na 18 mesi e nella misura del 70% per ii restante periodo. Ai fini della\nmaturazione di detti periodi, si sommano tutte le assenze per malattia\nintervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.\n\n2.In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre\nassimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento\nriabilitativo per soggetti affetti da AIDS o per quelli a cui viene prescritto\na seguito delle complicanze derivanti dall'infezione da COVID-19, ai fini del\npresente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia\ni relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di\nassenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente\nazienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il\ndirigente e il quadro hanno diritto in ogni caso all'intera retribuzione. Tale\ndisciplina si applica anche ai giorni di assenza dovuti agli effetti\ncollaterali delle terapie indicate al presente comma comportanti incapacità\nlavorativa e debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale,\nstruttura convenzionata o dal medico competente.\n\n3.Raggiunti i periodi di conservazione del posto previsti di cui al comma 1,\nal dirigente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi\nparticolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo non superiore a\n18 mesi non retribuiti.\n\n4.Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 3, su\nrichiesta del dirigente, il CONI può procedere all'accertamento delle sue\ncondizioni di salute, secondo modalità previste dalle vigenti disposizioni, al\nfine di verificare eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica\na svolgere qualsiasi proficuo lavoro.\n\n5.Superati i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 3,\noppure nel caso in cui, a seguito dell'accertamento di cui al comma 4, il\ndirigente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo\nlavoro, il CONI può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro\ncorrispondendo al dirigente l'indennità sostitutiva del preavviso.\n\n6.I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 3 del\npresente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità a tutti gli\neffetti.\n\n7.Per la somministrazione della terapia emodialitica verranno concessi\npermessi retribuiti che sono comunque esclusi dal computo dei periodi previsti\ndal comma 1 del presente articolo.\n\n8.Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti\nda TBC e dei dirigenti in particolari condizioni psicofisiche\n(tossicodipendenza ecc.).\n\n9.Il trattamento economico spettante ai dirigenti assenti per malattia è il\nseguente:\n\na.intera retribuzione di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a), b), c) e\nd), per i primi 9 mesi di assenza;\n\nb.90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di\nassenza;\n\nc.50% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 6 mesi di\nassenza.\n\n10.Il trattamento economico spettante ai quadri assenti per malattia è il\nseguente:\n\na.intera retribuzione di cui all'articolo 59, comma 1, lettere a), b), c),\nd), ed e) per i primi 9 mesi di assenza;\n\nb.90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di\nassenza;\n\nc.50% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 6 mesi di\nassenza.\n\n11.L'assenza per malattia ovvero ii suo eventuale proseguimento deve essere\ncomunicata immediatamente al CONI, al quale va inviata anche la relativa\ncertificazione medica.\n\n12.Il CONI dispone ii controllo della malattia di norma fin dal primo giorno\ndi assenza, attraverso le competenti aziende sanitarie locali.\n\n13.Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso\ndalla residenza deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo\ndove può essere reperito.\n\n14.Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia\nascrivibile a responsabilità di terzi, il dirigente e il quadro sono tenuti a\ndarne comunicazione al CONI, il quale ha diritto di recuperare presso il terzo\nresponsabile le retribuzioni da esso corrisposte durante il periodo di assenza\nai sensi dei commi 9 e 10, compresi gli oneri riflessi inerenti.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"longtermillness","1.I dirigenti e i quadri assenti per mal","1.I dirigenti e i quadri assenti per malattia hanno diritto alla\nconservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Qualora l'assenza sia\ndovuta a malattia oncologica, sclerosi multipla, distrofia muscolare o a\ndegenze ospedaliere ad esse connesse, il dirigente ha diritto alla\nconservazione del posto per ulteriori dodici mesi, con retribuzione intera fino\na 18 mesi e nella misura del 70% per ii restante periodo. Ai fini della\nmaturazione di detti periodi, si sommano tutte le assenze per malattia\nintervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"disabilitypay","Art. 22 Infortuni sul lavoro e malattie ","Art. 22\n\nInfortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio\n\n1.In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro e per malattia dovuta a\ncausa di servizio, i dirigenti e i quadri hanno diritto alla conservazione del\nposto fino a completa guarigione clinica o stabilizzazione della patologia\ncomprovata da certificato medico.\n\n2.In tale periodo al dirigente e al quadro spetta, rispettivamente, l'intera\nretribuzione prevista dall'articolo 41, comma 1 lettere a), b), c), d), e) e\ndall'articolo 59, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e).\n\n3.Decorso il periodo di conservazione del posto, il CONI ha facoltà di\nrisolvere il rapporto di lavoro, corrispondendo al dirigente e al quadro\nl'indennità sostitutiva del preavviso. Nel caso in cui il CONI decida di non\nprocedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, per l'ulteriore periodo di\nassenza al dirigente e al quadro non spetta alcuna retribuzione.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"healthcareaccess","DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 6","DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI\n\nArt. 68\n\nDisposizioni comuni con il personale non dirigente\n\n1. Per il personale destinatario del presente CCNL vengono applicati e\ngestiti in comune con il restante personale gli istituti previsti dal Contratto\nCollettivo Nazionale del personale non dirigente CONI del contingente speciale\nad esaurimento, di cui ai commi 917 - 921 dell'articolo 1 della Legge 30\ndicembre 2021, n. 234, per quanto concerne:\n\na.fondo di previdenza;\n\nb.welfare integrativo (interventi di natura assistenziale riguardanti\nl'assicurazione sanitaria integrativa, contributi per asili nido, scuole\nmaterne ed elementari, borse di studio, sussidi, centri estivi);\n\nc.anticipazione sul trattamento di quiescenza;\n\nd.copertura assicurativa in occasione di missioni o per adempimenti di\nservizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al\ntempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di\nservizio;\n\ne.lavoro agile e da remoto.\n\nArt. 69",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"hivpolicy","4.Prima di procedere alla stipulazione d","4.Prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale,\nil CONI invita l'interessato a presentare il certificato penale di data non\nanteriore a tre mesi ed ogni altro documento che ritenga utile e necessario in\nrelazione alle funzioni per le quali egli è assunto. L'interessato potrà\nessere sottoposto a visita medica al solo scopo di certificare l'idoneità alle\nmansioni attribuitegli. È vietata, ai sensi di legge, la richiesta di esami\nparticolari, quali ad esempio test di gravidanza o di HIV.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"covid","2.In caso di patologie gravi che richied","2.In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre\nassimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento\nriabilitativo per soggetti affetti da AIDS o per quelli a cui viene prescritto\na seguito delle complicanze derivanti dall'infezione da COVID-19, ai fini del\npresente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia\ni relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di\nassenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente\nazienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il\ndirigente e il quadro hanno diritto in ogni caso all'intera retribuzione. Tale\ndisciplina si applica anche ai giorni di assenza dovuti agli effetti\ncollaterali delle terapie indicate al presente comma comportanti incapacità\nlavorativa e debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale,\nstruttura convenzionata o dal medico competente.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"monitoring","b)le linee di indirizzo e i criteri gene","b)le linee di indirizzo e i criteri generali per l'individuazione delle\nmisure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"funeralpay","Capo II Disposizioni comuni su istituti ","Capo II Disposizioni comuni su istituti economici\n\nArt. 30\n\nCopertura assicurativa\n\n1.Il CONI stipula apposita polizza assicurativa a favore dei dirigenti e dei\nquadri autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto, in occasione di\ntrasferte o per adempimenti di servizio, per il tempo necessario all'esecuzione\ndelle stesse prestazioni.\n\n2.Tale polizza è rivolta alla copertura dei rischi che non sono compresi\nnell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di\nproprietà del dirigente e a beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del\ndirigente stesso o delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.\n\n3.Il CONI stipula una polizza sanitaria ed assicurativa infortuni in favore\ndel personale destinatario del presente CCNL a copertura dei rischi di\ninvalidità e premorienza, con un capitale assicurato non inferiore a quattro\nannualità in caso di premorienza e a sei annualità in caso di invalidità\npermanente.\n\n4.Il CONI stipula una polizza assicurativa per cause di morte ed invalidità\ndiverse da quelle di cui al comma precedente, con un massimale pari a quattro\nvolte la retribuzione annua lorda del dirigente.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"paidmaternityleave","1.Al personale dirigente e quadro si app","1.Al personale dirigente e quadro si applicano le vigenti disposizioni in\nmateria di tutela della maternità e della paternità contenute nella Legge 8\nmarzo 2000, n. 53 e ss.mm.ii. e nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e\nss.mm.ii.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"paidmaternityleavepay","2.Alle lavoratrici madri in astensione o","2.Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi del\ndecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.ii, anche nell'ipotesi di cui\nall'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.ii,\nspetta l'intera retribuzione prevista, nelle distinte sezioni del presente\nCCNL, agli articoli 47 e 59.\n\n3.In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di\nastensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di\nun periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la\nmadre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo\nobbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano\ndecorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo ritorno a casa del\nfiglio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea\ncertificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della\nlavoratrice consentano il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al\nlavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del\ndecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.ii.",{"bindId":119,"name":96,"text":97},"maternitydiscrimination",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"childcareleave","5.Successivamente al periodo di astensio","5.Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al\ncompimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'articolo\n47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 alle lavoratrici madri ed ai\nlavoratori padri è riconosciuto il diritto di assentarsi per periodi\ncorrispondenti alle malattie dei figli di età non superiore a tre anni.\n\n6.I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di\nfruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che\nricadano all'interno degli stessi Tale modalità di computo trova applicazione\nanche nel caso di fruizione frazionata, dove i diversi periodi di assenza non\nsiano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"deathrelatives","•tre giorni lavorativi, per ogni evento,","•tre giorni lavorativi, per ogni evento, in caso di decesso del coniuge,\ndi un parente o di un affine entro ii secondo grado o del convivente, purché\nla stabile convivenza con ii lavoratore o la lavoratrice risulti da\ncertificazione anagrafica.",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"marriage","2.Dirigenti e quadri hanno altresì dirit","2.Dirigenti e quadri hanno altresì diritto ad un permesso di 15 giorni\nconsecutivi in occasione del matrimonio nonché in caso di unione civile\nprevista e disciplinata dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76.",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"educationtuition","b.welfare integrativo (interventi di nat","b.welfare integrativo (interventi di natura assistenziale riguardanti\nl'assicurazione sanitaria integrativa, contributi per asili nido, scuole\nmaterne ed elementari, borse di studio, sussidi, centri estivi);",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"violenceleave","Art. 16 Congedi per le donne vittime di ","Art. 16\n\nCongedi per le donne vittime di violenza\n\n1.La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza\ndi genere, debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24 del decreto\nlegislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per\nmotivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni\nlavorativi, da fruire su base giornaliera nell'arco temporale di tre anni,\ndecorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato e\nretribuiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.\n80.\n\n2.Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice che intenda\nfruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al CONI -\ncorredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di\nprotezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di\ncalendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo\nperiodo.\n\n3.Il periodo di cui al precedente comma 1 è computato ai fini\ndell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è\nutile ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.\nPer detto periodo spetta l'intera retribuzione prevista dall'articolo 41, comma\n1 lettere a), b), c), d), e) e dall'articolo 59, comma 1, lettere a), b), c),\nd), ed e).\n\n4.La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in specifici\npercorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di\ntrasferimento ad altro datore di lavoro ubicato in un comune diverso da quello\ndi residenza. In presenza delle condizioni previste dal quadro normativo\nvigente, i datori di lavoro interessati, d'intesa con la dipendente, procedono\nentro 15 giorni dalla richiesta alla cessione del contratto.\n\n5.I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con\nl'aspettativa per motivi personali e familiari.",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"discrimination","Unioni civili 1.Al fine di assicurare l'","Unioni civili\n\n1.Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno\nadempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello\nstesso sesso di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76, le disposizioni dei CCNL\nriferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole\n«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna\ndelle parti dell'unione civile.",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"PAIDLEAV_trigger","Art. 18 Ferie e altri istituti collegati","Art. 18\n\nFerie e altri istituti collegati\n\n1.I dirigenti e i quadri hanno diritto per ogni anno di servizio a un\nperiodo di 28 giorni di ferie retribuite.\n\n2.Al personale di cui al comma 1 sono altresì attribuite 4 giornate di\nriposo all'anno in sostituzione delle festività soppresse, da usufruire\nnell'anno solare.\n\n3.Le festività del S. Patrono e le ricorrenze considerate festive dalle\nnorme contrattuali in vigore per il personale non dirigente sono tali anche per\ni dirigenti e per i quadri, purché ricadenti in giorno lavorativo.\n\n4.Ai sensi dei commi 917 - 921 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021,\nn.234, ai dirigenti e ai quadri ceduti sono riconosciuti le ferie e i permessi\nresidui non ancora goduti.\n\n5.Nell'anno di cessazione del servizio, la durata delle ferie è determinata\nin proporzione al servizio prestato in ragione di dodicesimi. La frazione di un\nmese superiore a 15 giorni è considerata a tali effetti come mese intero.\n\n6.I dirigenti e i quadri che hanno usufruito dei permessi retribuiti di cui\nall'articolo 20, conservano il diritto alle ferie.\n\n7.Le ferie fino a quattro settimane sono un diritto irrinunciabile. Il\npredetto periodo non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie\nnon godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei casi in cui\nle vigenti disposizioni di legge ne consentano la monetizzabilità. Esse vanno\nfruite nel corso dell'anno di calendario di riferimento, tenendo in\nconsiderazione le esigenze oggettive di servizio. Costituisce specifica\nresponsabilità del dirigente e del quadro programmare ed organizzare le sue\nferie tenendo conto delle esigenze di servizio, coordinandosi con quelle\ngenerali della struttura di appartenenza, in modo che sia assicurata, durante\nla sua assenza, la continuità dell'attività della struttura con riguardo alle\nesigenze di servizio ordinarie e straordinarie.\n\n8.Le ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o sospese per\nmotivi di servizio. In tal caso i dirigenti e i quadri hanno diritto al\nrimborso delle spese documentate del viaggio necessario per rientrare in sede e\nper quello di ritorno nella località dalla quale sono stati richiamati.\n\n9.In presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non abbiano\nreso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno\nessere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze\ndi servizio assolutamente indifferibili tale termine può essere prorogato fino\nalla fine dell'anno successivo.\n\n10.Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si\nprotraggono per più di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero.\n\n11.Le assenze per malattia non riducono le ferie spettanti anche se si\nprotraggono o per l'intero anno.\n\n12.Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di non\nmonetizzabilità delle ferie, in caso di cessazione del rapporto di lavoro,\nqualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di\nservizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del\ntrattamento economico di cui al comma 1.",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"bankholidays1","13.Sono considerati festivi: a.le domeni","13.Sono considerati festivi:\n\na.le domeniche;\n\nb.il 1° gennaio - Capodanno; il 6 gennaio - Epifania;\n\nil lunedì dopo Pasqua;\n\nil 25 aprile - Anniversario della Liberazione;\n\nil 1° maggio - Festa del Lavoro;\n\nil 2 giugno - Festa della Repubblica;\n\nil 15 agosto - Assunzione;\n\nil 1° novembre - Ognissanti;\n\nl'8 dicembre - Immacolata Concezione;\n\nil 25 dicembre - Natale;\n\nil 26 dicembre - S. Stefano;\n\nc.la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente\npresta la sua opera, purché ricadente in giorno lavorativo.",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"PAYSCALES_trigger","Tabella C (Articolo 48) STIPENDIO TABELL","Tabella C\n\n(Articolo 48)\n\nSTIPENDIO TABELLARE DELLA DIRIGENZA\n\nDirigenti\n\n\n\n\n  \n    \n      Inquadramento\n      \n      Stipendio tabellare (ST)\n      \n    \n    \n      Dirigente\n\n        (con anzianità nella qualifica fino a tre anni)\n      \n      73.484,00 (1)\n      \n    \n    \n      Dirigente\n\n        (con anzianità nella qualifica con almeno tre anni compiuti)\n      \n      80.593,00 (1)\n      \n    \n  \n\n\n\n\n(1) lordo annuale per 13 mensilità, come rinveniente dall’articolo 42,\ncomma 9 del “CCNL del personale dirigente della Sport e Salute e delle\nFederazioni Sportive Nazionali 2018—2021”\n\n\n\nTabella D\n\n(Articolo 45)\n\nRETRIBUZIONE PROFESSIONALE\n\nDirigenti\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n      Inquadramento\n      \n      Retribuzione professionale dei dirigenti (1)\n\n        (RPD)\n      \n      Retribuzione\n\n        Individuale\n\n        (RI)\n      \n    \n    \n       \n\n         \n\n         \n\n        Dirigente\n\n         \n\n         \n      \n      prodotto ottenuto moltiplicando per € 15,00 ogni\n        mese di anzianità compiuto nella qualifica dirigenziale presso il\n        CONI, CONI Servizi S.p.A. ovvero Sport e Salute S.p.A., raggiunti i 240\n        mesi di anzianità (quarto scatto); per € 13,50 per i primi 200 mesi\n        di anzianità (terzo scatto); per € 13,00 per i primi 90 mesi di\n        anzianità (secondo scatto); per € 12,50 per i primi 36 mesi di\n        anzianità (primo scatto).\n      \n      maturato economico in Sport e Salute ove acquisito \n\n        \n\n        ovvero \n\n        1.845,00 (1)\n\n         \n      \n    \n  \n\n\n(1) € mese per 13 mesi. Dal 1° gennaio 2024 il moltiplicando della\nRetribuzione professionale dei dirigenti (RPD) è incrementato di €1,5 per il\nprimo, secondo e terzo scatto.\n\n\n\nTabella E\n\n(Articolo 45, comma 3)\n\nRETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA\n\nDirigenti\n\n\n\n\n  \n    \n      Inquadramento\n      \n      Retribuzione di risultato (RR) (1)\n      \n      Corresponsione (2)\n      \n    \n    \n      Dirigente\n      \n      pari almeno al 25 % delle voci retributive di cui al\n        precedente articolo 47, comma 1 lett. a), c), d), e) e f)\n      \n      80% della RR viene corrisposto per 12 mensilità\n\n        20% della RR viene corrisposto entro il 31 marzo dell'anno\n        successivo\n      \n    \n  \n\n\n(1) L’incremento percentuale della retribuzione di risultato (RR) avviene\nin conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, del Regolamento\ndegli uffici e dei servizi del CONI.\n\n(2) L'anticipazione è sospesa nei casi in cui il comportamento\ndell'interessato non risulti conforme a quanto previsto dagli accordi\nintegrativi in tema di produttività. Si rimanda alla contrattazione collettiva\nintegrativa di cui all’articolo 7, per la disciplina compiuta della\nretribuzione di risultato (RR), in coerenza con i principi di merito,\npremialità e criteri di cui al vigente quadro normativo in materia di\nincentivazione della produttività e qualità della prestazione lavorativa, di\nvalutazione e misurazione della performance, nonché con quanto previsto per il\npersonale non dirigente in materia di premi di retribuzione, già definiti\npremi aziendali di produzione nel CCNL Sport e salute S.p.A..\n\n\n\nTabella F\n\n(Articolo 59, comma 1)\n\nTRATTAMENTO ECONOMICO DEI QUADRI\n\n\n\n\n  \n    \n      Inquadramento\n      \n      Stipendio tabellare (ST) (1)\n      \n      Retribuzione Individuale (RI) (2)\n      \n      Retribuzione di risultato (RP) (3)\n      \n    \n    \n      Quadri super\n      \n      49.361,65\n      \n      3.250,00\n      \n      pari almeno al 20% dello stipendio tabellare (ST) 80%\n        della RR viene corrisposto per 12 mensilità 20% della RR viene\n        corrisposto entro il 31 marzo dell'anno successivo\n      \n    \n    \n      Quadri 1\n      \n      46.074,23\n      \n      3.250,00\n      \n      pari almeno al 20% dello stipendio tabellare (ST) 80%\n        della RR viene corrisposto per 12 mensilità 20% della RR viene\n        corrisposto entro il 31 marzo dell'anno successivo\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n  \n    \n      Inquadramento\n      \n      Retribuzione di incarico permanente (RIP)\n      \n    \n    \n      Quadri\n      \n      da 4.000,00 (minimo) a 26.000,00 (massimo)\n      \n    \n  \n",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"PAYSCALES_selected_period","STIPENDIO TABELLARE DELLA DIRIGENZA Diri","STIPENDIO TABELLARE DELLA DIRIGENZA\n\nDirigenti\n\n\n\n\n  \n    \n      Inquadramento\n      \n      Stipendio tabellare (ST)\n      \n    \n    \n      Dirigente\n\n        (con anzianità nella qualifica fino a tre anni)\n      \n      73.484,00 (1)\n      \n    \n    \n      Dirigente\n\n        (con anzianità nella qualifica con almeno tre anni compiuti)\n      \n      80.593,00 (1)\n      \n    \n  \n\n\n\n\n(1) lordo annuale per 13 mensilità, come rinveniente dall’articolo 42,\ncomma 9 del “CCNL del personale dirigente della Sport e Salute e delle\nFederazioni Sportive Nazionali 2018—2021”",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"SUNDAY_trigger","16.Ai dipendenti che prestano servizio n","16.Ai dipendenti che prestano servizio nei giorni festivi, esclusa la\nricorrenza del Santo Patrono per la quale è prevista la sola giornata di\nriposo compensativo, compete una maggiorazione retributiva e un'intera giornata\ndi riposo compensativo.\n\n17.In caso di coincidenza di una delle festività di cui al comma 1, lett.\nb) e c) con altri giorni festivi, o con il giorno di riposo domenicale o\nperiodico, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai\nlavoratori interessati un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della\nretribuzione di cui all'articolo 59, comma 2, lett. b).",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"SENIOR_trigger","Art. 45 Retribuzione professionale dirig","Art. 45\n\nRetribuzione professionale dirigenti e retribuzione di risultato\n\n1.A decorrere dal 1° gennaio 2022, secondo quanto riportato nell'allegata\ntabella D, per i dirigenti la retribuzione professionale dirigenti (RPD), da\ncorrispondersi mensilmente per tredici mensilità, nel rispetto della\ndecorrenza e del limite massimo degli scatti di anzianità stabiliti al comma\nsuccessivo, è stabilita dal prodotto ottenuto moltiplicando:\n\na.per € 12,50 ogni mese di anzianità compiuto nella qualifica\ndirigenziale presso il CONI, CONI Servizi S.p.A. ovvero Sport e Salute S.p.A.,\nper i primi 36 mesi di anzianità (primo scatto);\n\nb.per € 13,00 ogni mese di anzianità compiuto nella qualifica\ndirigenziale presso il CONI, CONI Servizi S.p.A. ovvero Sport e Salute S.p.A.,\nper i primi 90 mesi di anzianità (secondo scatto);\n\nc.per € 13,50 ogni mese di anzianità compiuto nella qualifica\ndirigenziale presso il CONI, CONI Servizi S.p.A. ovvero Sport e Salute S.p.A.,\nper i primi 200 mesi di anzianità (terzo scatto);\n\nd.per € 15,00 ogni mese di anzianità compiuto nella qualifica\ndirigenziale presso il CONI, CONI Servizi S.p.A. ovvero Sport e Salute S.p.A.,\nraggiunti i 240 mesi di anzianità (quarto scatto).\n\n2.Il limite massimo degli scatti di anzianità della RPD di cui al\nprecedente comma 1 è fissato in quattro e ciascuno scatto di anzianità\ndecorre sempre dal mese successivo a quello in cui si matura, come di seguito\nspecificato:\n\n-36 mesi di anzianità (primo scatto);\n\n-90 mesi di anzianità (secondo scatto);\n\n-200 mesi di anzianità (terzo scatto);\n\n-240 mesi di anzianità (quarto scatto).\n\n3.A decorrere dal 1° gennaio 2022, è destinata alla retribuzione di\nrisultato (RR) di ciascun dirigente, per ogni anno, una somma pari almeno al\n25% delle voci retributive di cui al precedente articolo 41, comma 1 lett. a),\nc), d), ed e), secondo quanto riportato nell'allegata tabella E.\n\nArt. 46",{"bindId":169,"name":170,"text":171},"mealvouchers","Servizio mensa e buoni pasto 1.Il CONI, ","Servizio mensa e buoni pasto\n\n1.Il CONI, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente\ncon le risorse disponibili, può istituire un servizio mensa, in gestione\ndiretta o mediante convenzione con terzi, oppure attribuire ai dirigenti e ai\nquadri, in alternativa, buoni pasto sostitutivi in formato elettronico.\n\n2.Usufruiscono della mensa o dei buoni pasto i dirigenti e i quadri non in\ntrasferta, che proseguano la loro attività lavorativa anche nelle ore\npomeridiane.",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"strikes_trigger","Clausole di raffreddamento 1.Il sistema ","Clausole di raffreddamento\n\n1.Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di\nresponsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è\norientato alla prevenzione dei conflitti.\n\n2.Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato\nrelativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative\nunilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni\nragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.\n\n3.Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti\nnon assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"direct_participation_hrs","Art. 11 Diritti di assemblea e di affiss","Art. 11\n\nDiritti di assemblea e di affissione\n\n1.Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto possono\nindire, in locali idonei di cui il CONI abbia disponibilità e nei limiti di 20\nore annue, assemblee del personale dirigente ai fini dell'esercizio del diritto\ndi assemblea di cui all'articolo_20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\n\n2.La convocazione sarà comunicata al CONI con l'indicazione specifica\ndell'ordine del giorno e con un preavviso minimo di 48 ore, tenendo comunque\nconto delle correlate esigenze organizzative e logistiche. Contestualmente\ndovranno essere comunicati al CONI i nominativi dei dirigenti esterni del\nsindacato che si intenda eventualmente far partecipare all'assemblea.\n\n3.Il diritto di affissione è regolato dall'articolo 25 della legge 20\nmaggio 1970, n. 300.\n\n4.Il CONI metterà a disposizione delle organizzazioni sindacali firmatarie\nappositi spazi, accessibili a tutti i dirigenti e a tutti i quadri, per\nl'affissione di comunicazioni.\n\n5.Il CONI si impegna a mettere a disposizione delle organizzazioni sindacali\nfirmatarie del presente CCNL che ne facciano richiesta idonee soluzioni\ntecnologiche, (bacheca elettronica, possibilità di ricevere comunicati sulla\ncasella di posta dell'ente CONI, ecc.) per la pubblicazione di notizie, testi e\ncomunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Le modalità\ntecniche ed organizzative per l'istituzione della bacheca saranno definite\ndalle parti, tenendo conto, oltre che dei relativi costi di attivazione, dei\nprincipi della massima accessibilità dei dirigenti e dei quadri e della piena\nresponsabilità delle organizzazioni sindacali per quanto pubblicato.\n\nArt. 12 Locali\n\n1.Il CONI si impegna a verificare, unitamente alle organizzazioni sindacali\nfirmatarie, la possibilità di mantenere l'uso di un locale per ciascuna\nrappresentanza sindacale di cui al precedente articolo 7, ovvero a concederne\nl'utilizzazione comune a due o più organizzazioni, secondo criteri che saranno\ndefiniti dalle parti.\n\nArt. 13\n\nPermessi sindacali\n\n1.I dirigenti e i quadri che siano membri degli organi direttivi nazionali e\nregionali\u002Fterritoriali, nonché delle rappresentanze nazionali delle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, possono usufruire, per\nl'espletamento di qualsiasi attività rientrante nel loro mandato, di permessi\nsindacali retribuiti, giornalieri o orari, che il datore di lavoro CONI si\nimpegna a concedere.\n\n2.I dipendenti di cui al comma 1 hanno diritto di usufruire dei permessi\ngiornalieri a condizione che siano espressamente richiesti per iscritto dalle\nOO.SS. firmatarie e che siano comunicati al CONI.\n\n3.Il monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui\nai commi precedenti è determinato in ragione di 180 minuti ogni anno per ogni\ndirigente e per ogni quadro in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente con\nriferimento all'intero ambito di applicazione del presente CCNL.\n\n4.La ripartizione dei permessi di cui al comma 2 viene effettuata sulla base\ndella rappresentatività nel comparto, desumibile dal dato associativo riferito\nal 31 dicembre di ciascun anno.\n\n5.Le funzioni e le cariche di cui al comma 1 e i nominativi dei dirigenti\ndegli organismi direttivi delle strutture sindacali e le relative variazioni\ndovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al CONI dalle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.\n\n6.La durata dall'assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui\nil dipendente si allontana dal posto di lavoro per svolgere attività sindacale\nfino al suo rientro in servizio.\n\n7.In tutti i casi in cui le riunioni preparatorie e quelle riguardanti le\nsessioni di confronto, di contrattazione integrativa e di organismo paritetico\nfra i soggetti titolari della contrattazione integrativa nazionale si svolgono\ndurante l'orario di lavoro, il CONI considererà la partecipazione alle\nriunioni attività di servizio a tutti gli effetti. Tale opportunità sarà\nriconosciuta nei limiti massimi di un rappresentante per ciascuna delle\nOrganizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa, accreditato\nin delegazione trattante, dipendente del CONI, ferma restando la possibilità\nper altri eventuali rappresentanti di fruire dei permessi di cui al presente\narticolo.",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"TRADEUNLEAV_trigger","Permessi sindacali 1.I dirigenti e i qua","Permessi sindacali\n\n1.I dirigenti e i quadri che siano membri degli organi direttivi nazionali e\nregionali\u002Fterritoriali, nonché delle rappresentanze nazionali delle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, possono usufruire, per\nl'espletamento di qualsiasi attività rientrante nel loro mandato, di permessi\nsindacali retribuiti, giornalieri o orari, che il datore di lavoro CONI si\nimpegna a concedere.\n\n2.I dipendenti di cui al comma 1 hanno diritto di usufruire dei permessi\ngiornalieri a condizione che siano espressamente richiesti per iscritto dalle\nOO.SS. firmatarie e che siano comunicati al CONI.\n\n3.Il monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui\nai commi precedenti è determinato in ragione di 180 minuti ogni anno per ogni\ndirigente e per ogni quadro in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente con\nriferimento all'intero ambito di applicazione del presente CCNL.\n\n4.La ripartizione dei permessi di cui al comma 2 viene effettuata sulla base\ndella rappresentatività nel comparto, desumibile dal dato associativo riferito\nal 31 dicembre di ciascun anno.\n\n5.Le funzioni e le cariche di cui al comma 1 e i nominativi dei dirigenti\ndegli organismi direttivi delle strutture sindacali e le relative variazioni\ndovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al CONI dalle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.\n\n6.La durata dall'assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui\nil dipendente si allontana dal posto di lavoro per svolgere attività sindacale\nfino al suo rientro in servizio.\n\n7.In tutti i casi in cui le riunioni preparatorie e quelle riguardanti le\nsessioni di confronto, di contrattazione integrativa e di organismo paritetico\nfra i soggetti titolari della contrattazione integrativa nazionale si svolgono\ndurante l'orario di lavoro, il CONI considererà la partecipazione alle\nriunioni attività di servizio a tutti gli effetti. Tale opportunità sarà\nriconosciuta nei limiti massimi di un rappresentante per ciascuna delle\nOrganizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa, accreditato\nin delegazione trattante, dipendente del CONI, ferma restando la possibilità\nper altri eventuali rappresentanti di fruire dei permessi di cui al presente\narticolo.",{"bindId":185,"name":186,"text":187},"oncerise_detail","Art. 44 Tredicesima mensilità 1.Fatto sa","Art. 44\n\nTredicesima mensilità\n\n1.Fatto salvo quanto previsto per la retribuzione di risultato (RR) di cui\nal successivo articolo 51 comma 5, nel mese di dicembre ai dirigenti viene\ncorrisposta, oltre alle normali dodici competenze mensili, una tredicesima\nmensilità costituita dalle voci della retribuzione di cui all'articolo 41\ncomma 1 lett. a), b), c), d), ed e).\n\n2.La tredicesima mensilità e corrisposta per intero ai dirigenti (primi\ndirigenti) e ai direttori (dirigenti superiori) in servizio continuativo dal\n1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. Nell'ambito di tale periodo, nei\ncasi di assunzione, cessazione dal servizio o sospensione parziale o totale\ndella retribuzione che siano intervenuti in corso di periodo, la tredicesima è\ndovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio presso il CONI.\nPer le frazioni di mese vengono computati i giorni di effettivo servizio.\n\n3.La tredicesima non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa per\nmotivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la\nsospensione o la privazione del trattamento economico; non è dovuta, inoltre,\nal personale cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 49 comma 2.\n\n4.Per i periodi di assenza per malattia o altra condizione che comporti la\nriduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità\nrelativo a tali periodi e ridotto nella stessa proporzione della riduzione del\ntrattamento economico.",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"holidaysfixeddays","14.A tutti i dipendenti sono altresì att","14.A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo\nall'anno in sostituzione delle festività soppresse. Le suddette giornate\npossono essere fruite anche in modo frazionato per periodi non inferiori alla\nmetà dell'orario giornaliero.\n\n15.Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere\ninferiore alle 24 ore.",{"bindId":193,"name":194,"text":195},"ADMINISTRATIVE_trigger","7.In aggiunta ai permessi di cui ai comm","7.In aggiunta ai permessi di cui ai commi precedenti i dirigenti e i quadri\nhanno altresì diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi\nretribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge vigenti.",{"bindId":197,"name":198,"text":199},"paidpaternityleavepay","•tre giorni consecutivi per nascita figl","•tre giorni consecutivi per nascita figli;","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>CCNL_CONI_2022-2024_Dirigenti_e_Quadri - 2022\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2022-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2024-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Divertimento, cultura, sport\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività di club sportivi  , Gestione di impianti sportivi  , Altre attività sportive  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;In a government funded organisation, government subsidized organisation, public corporation\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FPS - Federazione dei lavoratori pubblici e servizi, UILPA - Unione Italiana del Lavoro Pubblica Amministrazione, FP - Federazione dei Lavoratori della Funzione Pubblica, FIALP - Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Pubblici\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Employee involvement in the monitoring\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;3 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;28.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;5.6 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Primo dell’Anno (1° gennaio), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;16.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp;-10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Years\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;46074.23\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;12.5 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;3 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp; per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[205],{"title":37,"slug":33},[207],{"type":208,"data":209},"call_to_action_body_block",{"title":210,"description":211,"variant":212,"link":213},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i 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