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2024\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>In data 13 settembre 2022\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fisascat Cisl, Uiltucs Uil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confcommercio Salute Sanità e Cura , assistita da Confcommercio Imprese per\nl'Italia quali rappresentanti delle organizzazioni datoriale e sindacali si è\nstipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL) che si riferisce ai\nrapporti di lavoro di diritto privato per il personale dipendente dalle realtà\ndel settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché da\ntutte le altre istituzioni di assistenza associate ad Confcommercio Salute\nSanità e Cura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sommario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO I6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VALIDITÀ' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - DECORRENZA E DURATA7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - CONDIZIONI DIMIGLIOR FAVORE7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO II7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RELAZIONI SINDACALI7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE PARTI8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 - GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE PER L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA\nDEL CCNL 10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 - ENTE BILATERALE NAZIONALE11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 - PARI OPPORTUNITÀ11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10 - AZIONI E CONGEDI A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO III12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DIRITTI SINDACALI12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 - RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 -ASSEMBLEE12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 - PERMESSI PER CARICHE SINDACALI13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14 - TRATTENUTE ASSOCIATIVE13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15 - LICENZIAMENTO E TRASFERIMENTO DI DIRIGENTI SINDACALI13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 16 - AFFISSIONI SINDACALI14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO IV14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 17-ASSUNZIONE14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 18 -PERIODO DI PROVA15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 19 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 20 - LAVORO DOMICILIARE E IN ASSISTENZA ESTERNO18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 21 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 22-APPRENDISTATO 20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 23 - PERCENTUALI COMPLESSIVE DI AMMISSIBILITÀ (TEMPO DETERMINATO\nSOMMINISTRATI-APPRENDISTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.24 LAVORO A TEMPO PARZIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO V\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 25 - TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI IN PARTICOLARI\nCONDIZIONI PSICOFISICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 26 - TUTELA POPOLAZIONE LAVORATIVA ANZIANA E PREVENZIONE28\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 27 - TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI PORTATORI DI\nHANDICAP28\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art, 28 - SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 29 -TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 30 - DIVISE E INDUMENTI DI SERVIZIO29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 31 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 32 - DONAZIONI DI SANGUE E\u002FO DI MIDOLLO29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 33 - ASSISTENZA LEGALE30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 34- RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI NEI LORO\nRAPPORTI CON\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'UTENZA30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 35 - RITIRO DELLA PATENTE30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 36 - UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO PER RAGIONI DI SERVIZIO30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 37 - DIRITTO ALLO STUDIO30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art, 38 - QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INQUADRAMENTO31\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 39 -CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE31\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 40 - MANSIONI DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI34\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 41 - MANSIONI PROMISCUE34\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 42 - PASSAGGIO DI LIVELLO34\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 43 - PASSAGGIO AD ALTRA MANSIONE PER INIDONEITÀ FISICA.34\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 44-DISCIPLINA QUADRI35\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRATTAMENTO ECONOMICO36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 45 - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 46 - RETRIBUZIONE MENSILE NAZIONALE CONGLOBATA36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 47 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE37\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 48- TREDICESIMA MENSILITÀ37\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 49 - QUATTORDICESIMA MENSILITÀ37\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 50 - SCATTI DI ANZIANITÀ37\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 51 - USO DELLA MENSA E DELL'ALLOGGIO38\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ORARIO DI LAVORO38\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 52 - ORARIO DI LAVORO 38\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 53 - RIPOSO SETTIMANALE39\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 54 - LAVORO STRAORDINARIO40\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 55 - LAVORO ORDINARIO NOTTURNO EFESTIVO40\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 56 - FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI40\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 57- FERIE41\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 58-FERIE SOLIDALI41\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 59- REPERIBILITÀ42\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 60 - RICHIAMO IN SERVIZIO43\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 61-MISSIONE43\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 62 - TRASFERIMENTI DI RESIDENZA43\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 63 - CONDIZIONI DI TRASFERIBILITÀ43\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO VI43\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PERMESSI ASPETTATIVE CONGEDI.43\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 64 - ASPETTATIVA PER RICHIAMO ALLE ARMI, ASPETTATIVA PER SERVIZIO\nCIVILE44\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 65 - TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ44\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 66 - CONGEDO MATRIMONIALE\u002FUNIONI CIVILI46\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 67 - PERMESSI RETRIBUITI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI46\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 68 - ULTERIORI PERMESSI47\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 69 - PERMESSI VOLTI ALLA PREVENZIONE48\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 70 - PERMESSI PER FUNZIONI ELETTORALI, REFERENDUM48\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 71 - BANCA ORE48\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 72 - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA49\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 73 - MALATTIA ED INFORTUNIO49\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO VII51\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI51\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 74 - DOVERI DEL PERSONALE51\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 75 - RITARDI ED ASSENZE51\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 76 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI51\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO Vili53\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO53\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 77 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI53\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 78 - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE54\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 79 - CAMBI DI GESTIONE54\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 80 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO54\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO IX55\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 81 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE 55\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ART. 82 - FORMAZIONE CONTINUA55\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ART. 83-QUADRI FOR55\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ART. 85 - CASSA ASSISTENZA SANITARIA \"QU.A.S.\"56\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ART. 86 - TRATTAMENTO ECONOMICO PROGRESSIVO56\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 87 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E ARMONIZZAZIONE DEI CCNL DI SETTORE57\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATI58\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO 1 - PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER LA PRIMA APPLICAZIONE DEL\nPRESENTE CCNL NELLE ISTITUZIONI IN CUI SONO VIGENTI ALTRI CCNL58\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO 2 - ACCORDO PER L'ELEZIONE DELLE RSU NELLE REALTÀ* DI CUI ALLA\nSFERA DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPLICAZIONE DEL CCNL CONFCOMMERCIO SALUTE SANITÀ E CURA60\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO 3 - ACCORDO PER L'APPLICAZIONE DEL D. LGS. 81\u002F0867\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO 4 - RESPONSABILITÀ' SOCIALE DELL'IMPRESA70\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO I\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica\nintegralmente a tutte le dipendenti ed ai dipendenti di Associazioni,\nFondazioni, Enti ed altre Iniziative Organizzate, operanti nel settore\nassistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché a tutte le altre\nIstituzioni di assistenza e beneficenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per iniziative operanti nel settore socio-sanitario le Parti intendono\nriferirsi a quelle rientranti nell'area di cui al D.PC.M. 29 novembre 2001,\nallegato l.C, e successive modificazioni ed integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo ricadono nella sfera di applicazione del presente\ncontratto le seguenti iniziative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area socio-sanitaria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>istituzioni che gestiscono servizi di tipo socio-assistenziale, previsti\ndalle attuali disposizioni legislative regionali, quali ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•istituti di assistenza domiciliare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•case albergo funzionali ai servizi socio-sanitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•case protette;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•case di cura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•case di riposo con reparto protetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•residenze sanitarie assistenziali (RSA);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•RSA aperta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-senior living;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•servizi di assistenza territoriale domiciliare, anche nella modalità di\nco abitazioni gestite da istituzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi per portatori di handicap, comunque denominati (istituti\nassistenziali, centri di riabilitazione, istituti psico-medico-pedagogici,\ncomunità alloggio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•struttura servizi specialistici per immagini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•strutture di riabilitazione funzionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assistenza socio-sanitaria svolta da terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area socio-assistenziale educativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•istituti che perseguono, a norma delle costituzioni o dello Statuto,\nfinalità di culto, religione, assistenza e beneficenza, quali servizi per\nsoggetti in stato di disagio sociale, comunque denominati (comunità di\naccoglienza, centri di assistenza, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•servizi per minori comunque denominati (istituti educativo-assistenziali,\ncomunità alloggio, etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•centri di aggregazione giovanile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•servizi di animazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•centri di psicoterapia dell'età evolutiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•centri culturali e ricreativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comunità terapeutiche per dipendenti da sostanze e da alcool;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•consultori familiari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•servizi per la cronicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•servizi per il recupero da ludopatia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate\nattraverso strutture comunitarie semiresidenziali e residenziali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-asili nido;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tagesmutter o altre figure di assistenza domiciliare all'infanzia\ncomunque denominate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono incluse nel campo di applicazione anche le attività connesse e\u002Fo\naccessorie ai servizi sopra citati, anche se affidate a terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di istituzioni che svolgono attività miste, pur vigendo il\nprincipio dell'attività prevalente svolta dal datore di lavoro, è possibile\ndefinire accordi integrativi specifici aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne circostanze non previste, totalmente o parzialmente, dal\npresente contratto si rimanda alle norme di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti riconoscono per le realtà aderenti a Confcommercio\nSalute Sanità e Cura il presente CCNL come unico contratto da applicarsi nei\nrapporti di lavoro di tipo privato nel settore socio-assistenziale, sociale,\nsociosanitario, educativo e si impegnano ad assumere comportamenti coerenti su\ntutto il territorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel confermare l'esclusiva dei rapporti contrattuali per le dipendenti ed i\ndipendenti delle istituzioni ricomprese nel presente CCNL, le parti stipulanti\nil presente contratto si impegnano a favorire corrette e costruttive relazioni\na tutti i livelli anche al fine di realizzare la migliore gestione ed il più\npuntuale rispetto del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme del presente contratto devono essere considerate sotto ogni aspetto\ned a qualsiasi fine correlate e inscindibili tra di loro. Al fine di facilitare\nl'applicazione del presente contratto nelle realtà aziendali che applicavano\nin precedenza altro CCNL, viene previsto un Protocollo di prima applicazione\n(allegato 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Ch3>Art. 2 - DECORRENZA E DURATA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente contratto ha durata triennale dal 1* gennaio 2022 al 31 dicembre\n2024 sia per la parte economica che per quella normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto può essere disdetto da una delle parti contraenti almeno sei\nmesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A\u002FR con avviso di ricevimento o\naltro mezzo idoneo a certificare la ricezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno\nin anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che avrà dato disdetta del contratto dovrà comunicare alle altre\nparti le sue proposte almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata\ncon avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la ricezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno tre mesi prima della scadenza\ndel contratto. Durante il periodo delle trattative di rinnovo e per un massimo\ndi sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma le parti contraenti\nnon potranno assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni\ndirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove il primo incontro per il rinnovo del contratto avvenga entro\nsessanta giorni dalla richiesta di convocazione effettuata da una delle Parti\nche hanno sottoscritto il presente contratto, il termine di cui sopra è\naumentato a otto mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la\nscadenza di cui sopra fino alla data di decorrenza del successivo accordo di\nrinnovo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel caso di superiorità contrattuale viene fatto salvo il mantenimento, sui\nsingoli istituti, a titolo integrativo collettivo, delle condizioni di fatto\nesistenti a livello territoriale e di Istituzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Istituzioni che applicano per la prima volta il presente contratto,\nsi procederà ad una valutazione complessiva dei rispettivi trattamenti,\nsecondo i criteri e le modalità previste negli appositi protocolli di cui\nall'art. 1 e all'Allegato 1 del presente CCNL, nell'ambito del rapporto tra le\nparti in sede locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, le eventuali eccedenze saranno mantenute a titolo di assegno\n\"ad personam\" non assorbibile da futuri aumenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO II\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 4 DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE PARTI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che\nconsentano l'utilizzo di strumenti per la definizione e la applicazione degli\naccordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di\ntutte le componenti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare le Parti ritengono necessaria una più incisiva\npartecipazione delle rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori negli\nindispensabili interventi di riorganizzazione dell'intero sistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò richiede anche una rivisitazione del sistema di relazioni sindacali\nche, da un lato, confermi ed uniformi gli ambiti di intervento e le materie\noggi regolate dai CCNL e, dall'altro, introduca nuove materie come, ad esempio,\nil benessere organizzativo, le buone prassi, la conciliazione dei tempi di vita\ne di lavoro, lo stress da lavoro correlato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti intendono costruire un innovativo sistema di relazioni fondato\nsulla responsabilità sociale dell'impresa, che rappresenta una parte delle\nfondamenta su cui si poggiano gli obiettivi di sviluppo e di crescita del\nsettore, anche nel quadro delle direttive europee in tema di informazione e\nconsultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sedi di informazione e confronto sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, anche in modalità di\nvideoconferenza, le stesse si incontreranno in particolare per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Primo livello nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•analizzare l'andamento del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valutare ! programmi ed i progetti di sviluppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e\nqualitativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione\nfinalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore\nnonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2A) Secondo livello regionale e territoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si\nincontreranno anche in modalità di videoconferenza in particolare per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare\nattenzione all'assetto dei servizi, al dato occupazionale ed alla necessità in\ntermini di reperibilità connesse ai singoli servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione\naffinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto\ndell'applicazione del presente CCNL, e dei costi conseguenti nei regimi di\nconvenzione od accreditamento; verificare lo stato di definizione o\napplicazione delle normative regionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•verificare i programmi ed i progetti di sviluppo anche in relazione\nall'evoluzione dei rapporti di committenza con la Pubblica Amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica\nAmministrazione affinché vengano attivati e\u002Fo potenziati i corsi di\nqualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale\ndelle realtà interessate dal presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•coordinare soluzioni di problematiche comuni a più Istituzioni o\nenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello di istituzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>restando le competenze proprie delle amministrazioni interessate,\nannualmente e su richiesta,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello di istituzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>restando le competenze proprie delle amministrazioni interessate,\nannualmente e su richiesta,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>verranno fornite alle R.S.A.\u002FR.S.U., e alle Organizzazioni sindacali\nterritoriali stipulanti del CCNL adeguate informazioni riguardanti gli\nandamenti occupazionali, le innovazioni sull'organizzazione del lavoro e sul\nfunzionamento dei servizi, eventuali trasformazioni e\u002Fo programmi di sviluppo,\ni regolamenti aziendali e loro modifiche ed il sistema degli accreditamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, in caso di significative evoluzioni sui dati occupazionali e sui\nprocessi organizzativi, le relative informazioni verranno tempestivamente\nfornite alle R.S.A.\u002FR.S.U. e\u002Fo alle Organizzazioni sindacali territoriali\nstipulanti il CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per eventuali processi di esternalizzazione \u002Finternalizzazione e\nterziarizzazione di servizi o parte di essi, sarà data tempestiva informazione\npreventiva alle R.S.A.\u002FR.S.U. e alle OO.SS. territoriali stipulanti del\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga\nsu due livelli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Primo livello - Nazionale, su tutti i titoli e le tematiche proprie del\npresente CCNL. Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti\nstipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Secondo livello - Regionale\u002FTerritoriale o di Istituzione, sugli\nargomenti e le materie espressamente rinviatevi dai singoli articoli del\npresente CCNL. Sono titolari della contrattazione di secondo livello in sede\nregionale\u002Fterritoriale Confcommercio Salute Sanità e Cura e le 00.SS.\nstipulanti del presente CCNL, in sede di Istituzione le Direzioni degli Enti e\nle R.S.U.\u002FR.S.A. congiuntamente alle OO.SS. stipulanti sulla base di quanto\nprevisto dai vigenti accordi interconfederali in materia e dal presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le materie consegnate a livello decentrato si dovranno concretizzare nel\ncontratto integrativo di secondo livello, precisando i luoghi e i tempi del\nproprio svolgimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e\nnon ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente\ncorrelate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati\ntra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e\naltri elementi di competitività di cui le Istituzioni e gli Enti dispongono,\ncompresi i margini di produttività che potranno essere impegnati per accordo\ntra le parti nonché ai risultati legati all'andamento economico\ndell'istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, al secondo livello di contrattazione sono demandate le\nseguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sede Regionale o Sede Territoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Interventi e\u002Fo erogazioni per specifiche figure professionali, a fronte\ndi situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•definizione di principi, parametri e fasce salariali per gli accordi da\nattuare a livello di Istituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•definizione della copertura degli eventuali rischi derivanti\ndall'utilizzo del mezzo proprio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•protocollo di prima applicazione di cui all'Allegato 1;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•inquadramento di eventuali figure professionali non previste dal vigente\nCCNL, con applicazione per analogia delle relative declaratorie e profili\nprofessionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il controllo ed il monitoraggio del livello di applicazione del CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'andamento occupazionale del settore a livello regionale, nonché, in\ncaso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di\ncontrasto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la promozione della formazione permanente, anche attraverso intese\nregionali (cfr. art. 5 L. 53\u002F2000);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•definizione di accordi per l'erogazione di salario variabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sede di Istituzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prima applicazione contrattuale nelle Istituzioni che applicano altri\nCCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contingenti di personale per la garanzia dei servizi minimi essenziali\ncosì come previsto dall'art. 6;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sul luogo di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•criteri per l'accesso ai corsi di qualificazione, riqualificazione ed\naggiornamento professionale e per l'esercizio del diritto allo studio previsti\ndagli artt. 39 e 40;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali durate settimanali differenziate dell'orario di lavoro diverse\nda 38 ore medie così come previsto dall'art. 52;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali articolazioni orarie basate su di una programmazione annuale\ndell'orario di lavoro così come previsto dall'art. 52;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ritiro della patente: assegnazione ad altri lavori così come previsto\ndall'art. 35;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•definizione della copertura dei rischi derivanti dall'eventuale utilizzo\ndel mezzo proprio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•modalità particolari per l'uso delle divise ed indumenti di lavoro così\ncome previsto dall'art. 30;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attuazione di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attuazione dei protocolli di prima applicazione contrattuale ai sensi\ndell'Allegato 1;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•articolazione degli orari di lavoro così come previsto dall'art. 52\nsecondo comma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•determinazione dei servizi di reperibilità così come previsto dall'art.\n59;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•regolamentazione della banca delle ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•definizione di accordi per l'erogazione di salario variabile, qualora non\ndefinito in sede Regionale o Territoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la programmazione dell'epoca e dei turni di ferie del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le modalità di fruizione del diritto allo studio, qualificazione,\nriqualificazione, aggiornamento professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ogni altra materia espressamente rinviata dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di presentazione della piattaforma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione\nregionale\u002Fterritoriale\u002Faziendale, la piattaforma sarà presentata in tempo\nutile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza\ndell'eventuale accordo precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le piattaforme saranno presentate dalle 00.SS. Territorialì\u002Fregìonali\nstipulanti del presente accordo a Confcommercio Salute Sanità e Cura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti considerati i termini di durata del presente CCNL, dichiarano che\nle piattaforme integrative di secondo livello dovranno essere presentate entro\n18 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dalle leggi 12.6.1990, n. 146 e 11.4.2000,\nn. 83, le parti individuano in ambito assistenziale, sociale, socio-sanitario,\neducativo i seguenti servizi minimi essenziali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prestazioni medico-sanitarie anche a carattere ambulatoriale,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prestazioni di igiene ed assistenza finalizzate ad assicurare la tutela\ndegli utenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•confezione, distribuzione, somministrazione del vitto e sanificatone del\nmateriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali servizi minimi essenziali verranno garantiti in tutte le unità\nproduttive applicanti il presente CCNL secondo i contenuti e le modalità\npreviste dalla L. 12.6.1990, n. 146 e successive modifiche o integrazioni.\nNell'ambito del rapporto tra le parti in sede regionale potranno essere\nindividuate strutture di altra natura nelle quali applicare i servizi minimi\nessenziali di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno\nindividuati, in sede di istituzione, appositi contingenti di personale che\ndovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti !\nservizi minimi essenziali sopra individuati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE PER L’INTERPRETAZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>AUTENTICA DEL CCNL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A livello nazione viene costituita una Commissione Paritetica con funzioni\ndi interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente CCNL, la\nquale è chiamata ad esprimersi in caso di controversie relative\nall'interpretazione e applicazione di istituti, articoli o singoli dispositivi\ndel CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica è composta da membri designati dai firmatari del\nCCNL e resta in carica per tutta la durata del contratto o rinnovo\ncontrattuale, nel limite massimo di durata dell'incarico di anni 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla CPN potranno rivolgersi le rappresentanze territoriali e regionali\naderenti a Confcommercio SSC, nonché le singole istituzioni e datori di\nlavoro, le rappresentanze sindacali a livello regionale, territoriale o di\nistituzione tramite PEC della Commissione Paritetica, indicando con precisione\nl'argomento per il quale viene richiesto l'intervento della CPN, fornendo\nadeguate spiegazioni utili per la comprensione dello stesso. La CPN si riunisce\nentro 30 giorni anche in modalità di videoconferenza - dal ricevimento del\nquesito\u002Fcontroversia\u002Frichiesta di interpretazione autentica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro sei mesi dalla firma del contratto, la Commissione paritetica\ndefinirà, attraverso apposito accordo, la modalità per dare vita alle\ncommissioni di conciliazione ed arbitrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - ENTE BILATERALE NAZIONALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro sei mesi dalla stipula del\npresente contratto per la costituzione di un Ente bilaterale nazionale di\nsettore, nonché definire le modalità di funzionamento e di svolgimento degli\nscopi dello stesso. Le Parti convengono di istituire l'Ente Bilaterale\nNazionale, regolato da apposito statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su\nbase paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente Bilaterale promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in\nmateria di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione\ncon le Regioni e gli altri Enti competenti. In particolare, l'Ente svolge le\nazioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti\ncorsi di studio che, garantendo la finalità di contribuire a miglioramento\nculturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più\nelevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle\nattività del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente svolge, inoltre, attraverso apposite Commissioni Paritetiche,\ncomposte da almeno 3 membri rappresentanti, designati dalle 00.58. nazionali\nstipulanti il presente contratto, le funzioni previste all'art. 10, a sostegno\ndelle donne vittime di violenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il funzionamento e lo svolgimento degli scopi di cui al presente\ncontratto, l'Ente sarà finanziato con un contributo fisso annuale pari a 5\neuro per ciascun lavoratore a carico del datore di lavoro, e 3 euro a carico\ndel lavoratore, da riscuotere attraverso apposita convenzione da stipulare con\nIÌNPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota di cui ai commi precedenti sarà dovuta a decorrere dal\nfunzionamento dell'Ente e sarà da considerarsi parte integrante del\ntrattamento economico complessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istituzione che ometta il versamento della suddetta quota è tenuta a\ncorrispondere al lavoratore un elemento distintivo della retribuzione non\nassorbibile di importo pari a 12 euro annui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Ch3>Art. 9 - PARI OPPORTUNITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti il presente contratto collettivo concordano che\ncondizioni di eguali opportunità devono essere garantite nell'applicazione\ndegli istituti del CCNL con riferimento al genere, etnia, religione, credo\npolitico, orientamento sessuale, età, nonché verso i soggetti in situazione\ndi svantaggio sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adozione di piani di azioni positive finalizzate a promuovere\nl'occupabilità, la crescita professionale e il benessere lavorativo ed\norganizzativo devono essere poste in essere ad opera delle parti firmatarie,\nanche attraverso la nomina di apposita Commissione Paritetica ad hoc, e\nfinanziate - oltre che dalla partecipazione a gare e bandi\neuropei\u002Fnazionali\u002Fregionali\u002Fprovinciali - anche dalla bilateralità di settore\ndi cui agli articoli 7 e 8.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch3>Art. 10 - AZIONI E CONGEDI A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le istituzioni aderenti a Confcommercio Salute Sanità e Cura si impegnano -\nanche attraverso il sostengo dell'ente bilaterale - a favorire, su richiesta\ndella lavoratrice vittima di violenza, il trasferimento verso altra unità\nproduttiva ubicata in provincia e\u002Fo regione diversa da quella di residenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente bilaterale potrà fungere da collegamento tra le diverse istituzioni\nal fine di consentire anche altre forme di trasferimento, anche temporaneo (es.\ndistacco).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta alla promozione del trasferimento ad altra città della\nlavoratrice, che dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui\nall'art. 2103 c.c. (mutamento di mansioni), le istituzioni si impegnano\naltresì a fornire - senza alcun costo a carico della lavoratrice - un supporto\nnella ricerca di un nuovo alloggio ed a riconoscere, ai soli soggetti\nbeneficiari del congedo straordinario di cui all'art 24 D.lgs. 80\u002F2015 -\nun'indennità di trasferimento pari a due mensilità lorde di retribuzione\ndella lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.lgs. 80\u002F2015 e successive\nmodificazioni ed integrazioni, debitamente certificati dai servizi sociali del\nComune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il\ndiritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione\nper un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, così come previsto dalla\ncitata norma di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la\nlavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il\ndatore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con\nl'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la\ncertificazione attestante l'inserimento nei percorsi di cui al precedente\ncomma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di congedo di cui al comma 1 è computato ai fini dell'anzianità\ndi servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie,\ndella tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del\ntrattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo, la lavoratrice, posto quanto previsto dal\ncomma 3, ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima\nretribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.\nL'indennità viene anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i\ncontributi dovuti all'lnps, secondo le modalità previste per la corresponsione\ndei trattamenti economici di maternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco\ntemporale di tre anni, la lavoratrice può scegliere tra la fruizione\ngiornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è\nconsentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese\nimmediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sussistendo le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 24 del d.lgs. citato e\na richiesta della lavoratrice, il congedo di cui al comma 1 sarà prorogato per\nulteriori 90 giorni con diritto al pagamento di un'indennità pari al 70 %\ndella retribuzione corrente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice a tempo pieno ha diritto alla trasformazione del rapporto di\nlavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale o orizzontale, anche per un\nperiodo temporaneo. A richiesta della lavoratrice il rapporto di lavoro a tempo\nparziale deve essere nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo\npieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione di cui al comma 1, può\npresentare domanda di trasferimento presso altro appalto, anche ubicato in\naltro comune. Entro 7 giorni dalla suddetta comunicazione, l'istituzione,\nverificata la disponibilità di posizioni lavorative in altri appalti, si\nimpegna a trasferire la lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice, al termine del percorso di protezione può chiedere di\nessere esonerata dai turni disagiati per un periodo di un anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Ch2>TITOLO III\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU (Rappresentanze\nSindacali Unitarie), costituite sulla base del protocollo concordato tra le\nparti ed allegato al presente CCNL, di cui fa parte integrante, ovvero le RSA\n(Rappresentanze Sindacali Aziendali), sino alla costituzione delle\nsopraindicate RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è\ncomposta dalle RSU, ovvero dalle RSA in caso di non costituzione della RSU, e\ndalle 00.SS. territoriali stipulanti del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, per l'espletamento dei\nsuoi compiti e funzioni, è garantito il monte ore retribuito di cui all'art.\n23 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12-ASSEMBLEE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nelle Istituzioni ove siano occupati più di dieci dipendenti, o tale numero\nvenga raggiunto sommando le dipendenti o i dipendenti di più istituti facenti\ncapo al medesimo Ente nell'ambito comunale, provinciale e regionale, le\nlavoratrici ed ! lavoratori hanno diritto di riunirsi durante l'orario di\nlavoro nei limiti di dodici ore annue per le quali verrà corrisposta la\nnormale retribuzione, anche allorquando l'assemblea si svolga in modalità di\nvideoconferenza, purché ne sia certificata la partecipazione da parte delle\norganizzazioni sindacali coinvolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento\ndelle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici\ne dei lavoratori o gruppi di esse\u002Fi e sono indette nella misura di 10 (dieci)\nore annue dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 11 del presente CCNL e\nnella misura di due ore annue dalle 00.85. stipulanti il presente CCNL. Della\nconvocazione della riunione deve essere data aH'Amministrazione tempestiva\ncomunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono\npartecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione entro i\ntermini suddetti, dirigenti esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL.\nLe riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata,\nprendendo a riferimento le ore richieste nella comunicazione di convocazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in\nsede di Istituzione tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la\nregolare funzionalità della stessa, in considerazione della sua finalità\nricettiva e di pubblica utilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - PERMESSI PER CARICHE SINDACALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'istituzione riconoscerà un monte ore pari a mezz'ora per dipendente,\ndirettamente alle 00.SS. stipulanti il presente accordo, da utilizzare per i\nrispettivi coordinamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici ed i lavoratori componenti i Consigli o Comitati Direttivi\nnazionali e periferici delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente\nCCNL, nella misura di uno per Ente e per ogni Organizzazione Sindacale\nstipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per\npartecipare alle riunioni degli organismi suddetti, nelle misure massime\nappresso indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•24 (ventiquattro) ore annue nelle Istituzioni con un numero di dipendenti\nnon inferiore a 6 (sei) ma non superiore a 15 (quindici);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•52 (cinquantadue) ore annue nelle Istituzioni con oltre 15 (quindici)\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti sindacali di cui al 1° comma hanno inoltre diritto, nei termini\nindicati, a permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 (otto) giorni\nall'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici ed i lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al\npresente articolo debbono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di\nregola 3 (tre) giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive\nOO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - TRATTENUTE ASSOCIATIVE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'Istituzione provvederà alla trattenuta del contributo associativo\nsindacale, nei confronti delle organizzazioni sindacali nella misura dell'1%\ndello stipendio base mensile e per 14 mensilità ai lavoratori che ne facciano\nrichiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente\nsottoscritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lettera di delega conterrà l'indicazione delle modalità di versamento\nalle quali l'istituzione dovrà attenersi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega avrà validità dal primo giorno del mese successivo a quello di\nricevimento da parte dell'istituzione e si intenderà tacitamente rinnovata\nqualora non pervenga lettera di disdetta. La disdetta, che dovrà essere\ncomunicata congiuntamente con raccomandata ricevuta di ritorno, avrà valore\nnelle modalità previste nella lettera di delega sottoscritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini degli obbligatori adempimenti dell'istituzione saranno operate\ntrattenute per contributi associativi sindacali solo ed esclusivamente nella\nforma e nella misura stabilita dal comma 1, che pertanto non saranno presi in\nalcun modo in considerazione disposizione norme in contrasto con quelle di cui\nal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - LICENZIAMENTO E TRASFERIMENTO DI DIRIGENTI SINDACALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il licenziamento e il trasferimento dall'unità produttiva all'altra delle\nlavoratrici e dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigente sindacale di\ncui all'art. 11 sarà soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 18 e 22\ndella l.20.5.70 n.300 e successive modifiche o integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mandato di rappresentante sindacale o dirigente sindacale conferito alle\ndipendenti ed ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla\nspecialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del\ncontratto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - AFFISSIONI SINDACALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le R.S.A.\u002FR.S.U. e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL,\nhanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro\npredispone in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno\ndell'istituto, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di\ninteresse sindacale e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità con quanto previsto dall'art. 27 della legge 300\u002F1970, nelle\nStrutture con almeno 200 dipendenti, alle rappresentanze sindacali aziendali è\nassegnato, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle Istituzioni con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze\nsindacali aziendali, hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di\nun locale idoneo per le loro riunioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TITOLO IV\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 17-ASSUNZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'assunzione del personale avviene nell'osservanza delle leggi vigenti in\nmateria di impiego privato. L'assunzione deve risultare da atto scritto\ncontenente le seguenti indicazioni: identità delle parti, luogo o luoghi di\nlavoro, sede e domicilio del datore di lavoro, data di assunzione, periodo di\nprova, tipologia di contratto, qualifica, inquadramento, orario di lavoro\nsettimanale, retribuzione, CCNL applicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Documenti di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196\u002F2003 e successive\nmodificazioni e integrazioni e dalla Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive\nmodificazioni e integrazioni, all'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà\npresentare o consegnare i seguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•carta d'identità o documentoequipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•autocertificazione di nascita,residenza e cittadinanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•certificato di sana e robustacostituzione eidoneità allo svolgimento\ndelle mansioni assegnate se\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>previsto dalla normativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni per nucleo\nfamiliare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•certificato generale penale e dei carichi pendenti o quanto previsto da\nnormative specifiche sulla base del servizio svolto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•libretto sanitario, ove richiesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•titolo di studio o di qualifica professionale (diplomi - certificati di\nabilitazione - patenti - attestati, ecc.) in relazione alla qualifica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È a carico del lavoratore qualunque rinnovo dei documenti suddetti,\nrichiesti dalla legge e di comunicare la variazione dello stato civile, qualora\nquesto impatti nelle detrazioni fiscali e negli assegni famigliari, e della\nresidenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione di cittadini stranieri extracomunitari avverrà secondo le\nleggi e le disposizioni vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Istituto rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori documenti previsti o prevedibili dall'osservanza delle leggi di\nimpiego privati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, all'atto della assunzione, nasceranno autorizzazione al\ntrattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016\u002F679 e D.Lgs 196\u002F2003 e\nsuccessive modifiche e\u002Fo integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle caratteristiche dell'istituto verranno attuate tutte le\nforme di prevenzione e vaccinazione connesse ai rischi professionali ed il\npersonale è tenuto a sottoponisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, in considerazione della specificità dell'attività svolta,\nconvengono di promuovere l'esclusione dalla riserva di cui alla legge 23 luglio\n1991 n. 223 nonché dalla quota di obbligo di cui all'articolo 3 L.68\u002F99 le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assunzioni delle lavoratrici e dei lavoratori appartenenti alle seguenti\nqualifiche professionali: quadri,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatore socio\nassistenziale, addetto all'assistenza di base o altrimenti definito, operatore\ntecnico di assistenza, operatore socio-sanitario, operatore socio sanitario\nspecializzato, operatore generico di assistenza, fisiochinesi-terapista,\nfisioterapista, terapista occupazionale, infermiere, educatore, animatore. Ciò\nin quanto i predetti profili professionali costituiscono figure di natura\ntecnico esecutiva ai fini dell'articolo 3 co.3 L. 12\u002F3\u002F99 n. 68.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 18 -PERIODO DI PROVA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La durata del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Quadro - Livello 1°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>120 giorni di effettivo servizio\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Livello 2°-3° \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>90 giorni di effettivo servizio\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Livello 3’ - 4“ S - 4 - 5° S - 5 “ - 6° S\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>60 giorni di effettivo servizio\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Livello 6°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>45 giorni di effettivo servizio\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Livello 7°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30 giorni di effettivo servizio\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi\nmomento da una parte o dall'altra, senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato\nformale disdetta scritta, l'assunzione del lavoratore si intenderà\nconfermata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova,\nal lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate di lavoro compiuto,\nnonché i ratei di ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità e il\ntrattamento di fine rapporto maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il periodo di prova venga interrotto a causa di malattia il lavoratore\nsarà ammesso a completare il periodo di prova stesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che, nel settore socio-assistenziale, il contratto di\nlavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione della particolarità del settore ed al fine di garantire\nla continuità assistenziale, le parti convengono che, in determinate\ncondizioni, il contratto possa essere assoggettato ad un termine di\nscadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Apposizione del termine, durata massima e successione di contratti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D.Lgs. 81\u002F2015 così come modificato dalla I. 96\u002F2018 e s.m.i.\nal contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine al ricorrere\ndei presupposti e secondo modalità, condizioni, termini e limiti previsti\ndalle disposizioni normative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei contratti a tempo determinato il termine è elevato a 36 mesi, nel\nrispetto dei contenuti di cui all'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di\nmissione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti\ntra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo\ndeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Clausola di stabilizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei riguardi delle categorie di lavoratori di cui alla precedente lettera\na), la facoltà di assunzione a tempo determinato, oppure di proroga e\u002Fo\nrinnovo che superi il termine di 24 mesi non è esercitarle dai datori di\nlavoro che, al momento della stessa, risultino non avere trasformato in\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 20% per cento dei lavoratori\nil cui contratto a termine, arrotondato all'unità superiore, comunque\neccedente il termine dei 24 mesi, sia venuto a scadere nell'anno civile (1°\ngennaio - A tale fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi,\nquelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di\nlavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di\nlavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre esclusi dal computo i lavoratori\nimpiegati in attività stagionali di cui all'art. 21, comma 1 del D.Lgs\n81\u002F2015. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel\nperiodo precedente sia venuto a scadere un solo contratto a tempo\ndeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente fornirà ogni 12 mesi alle OO.SS., congiuntamente alle R.S.U., o in\nmancanza alle R.S.A. o alle 00.58. territoriali firmatarie del presente\ncontratto informazioni relative alla trasformazione dei rapporti di lavoro a\ntempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Requisiti contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici\ngiorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non\nrisulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore\ndi lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della\nprestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione\ndelle esigenze in base alle quali è stipulato. In caso di proroga dello stesso\nrapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo\neccede i dodici mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Cp>•Divieti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sarà ammessa l'assunzione a termine nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di\nsciopero;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•da parte di Enti od Istituzioni che non abbiano effettuato la valutazione\ndei rischi ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità\nproduttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a\nlicenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della I. 23 luglio\n1991, n.223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui\nsi riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale\ncontratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti,\novvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della I. 23 luglio 1991,\nn.223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei\nrapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di\nintegrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si\nriferisce il contratto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Proroga e rinnovi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e,\nsuccessivamente, solo in presenza delle medesime condizioni normative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La proroga, oltre l'anno, è ammessa per tutti i casi previsti dalla\nnormativa attualmente vigente, ivi comprese sostituzioni di dipendenti con\ndiritto alla conservazione del posto di lavoro. In tali casi si intende\nderogabile il termine intercorrente fra il termine di un rapporto e l'inizio\ndel successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di violazione di quanto sopra disposto, il contratto si trasforma in\ncontratto a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati\nanche in assenza delle predette condizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro sette giorni\ndalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero dieci\ngiorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi,\nil secondo contratto si trasfoema in contratto a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei\nconfronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con\ndecreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle\nipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di\ncui al precedente periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del\ndecreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.1525.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che in materia di rinnovi vale anche quanto previsto alla\nprecedente lettera a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prosecuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi i limiti di durata massima, se il rapporto di lavoro continua dopo la\nscadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il\ndatore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione\ndella retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per\ncento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno\nulteriore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di\ncontratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno\nnegli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato\ndalla scadenza dei predetti termini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Diritto di precedenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo\ndeterminato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un\nperiodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo\nindeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi\ncon riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a\ntermine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al Capo Ili del decreto\nlegislativo n.151 del 2001, e successive modificazioni, usufruito\nnell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di\nlavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a\nconseguire il diritto di precedenza di cui al comma 1. Alle medesime\nlavoratrici è altresì riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al comma 1,\nil diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal\ndatore di lavoro entro ! successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni\ngià espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività\nstagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo\ndeterminato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività\nstagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto\nscritto di cui all'articolo 19, comma 4 del Digs 81\u002F2015, e può essere\nesercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria\nvolontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di\ncessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre\nmesi nel caso di cui al comma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data\ndi cessazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione\nprevisti dal C.C.N.L. per il personale a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, entro il termine per la predisposizione del rendiconto di\nesercizio, il datore di lavoro informa le R.S.A. o la R.S.U. o, in mancanza, le\nOO.SS. territoriali firmatarie del presente C.C.N.L. circa il rispetto delle\npercentuali previste dal presente articolo e l'eventuale piano di\nstabilizzazione del personale precario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Principio di non discriminazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici ed i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato\navranno diritto allo stesso trattamento economico e normativo spettante ai\nlavoratori assunti a tempo indeterminato di pari livello. Gli istituti legati\nall'anzianità o alla durata del servizio saranno applicati secondo criteri di\nproporzionalità. Gli stessi lavoratori a tempo determinato dovranno ricevere\nuna formazione sufficiente e adeguata allo svolgimento delle mansioni oggetto\ndel contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti firmatarie convengono che, in caso di variazioni normative, si\nreincontreranno per l'armonizzazione del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - LAVORO DOMICILIARE E IN ASSISTENZA ESTERNO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Definizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del presente CCNL si definisce lavoro domiciliare , in assistenza\nesterna o teleassistenza il lavoro prestato da personale dipendente della\nmedesima istituzione all'esterno dell'unità produttiva principale di\nriferimento per alcune ore al giorno\u002Fore o giorni alla settimana o\nesclusivamente presso abitazioni private, anche in regime di coabitazione, di\npersone con le quali il datore di lavoro - anche in virtù di convenzione con\nsoggetti pubblici - abbia un vincolo contrattuale per l'attività di assistenza\nsanitaria\u002Finfermieristica\u002Ffisioterapica o di altra attività tipica del datore\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prestazione lavorativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro la cui prestazione viene erogata in toto o in parte\ncome assistenza domiciliare o esterna può essere instaurato a tempo pieno o\nparziale sia ab origine che in seguito. Resta inteso che il lavoratore è in\norganico presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione, salvo\nmodifiche successivamente intercorse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rapporti di lavoro in assistenza domiciliare o esterna saranno\ndisciplinati secondo i seguenti principi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•volontarietà delle parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b}atto scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati,\nmantenuti e\u002Fo modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i\nrientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa viene svolta\nsecondo le modalità del presente articolo, che ne faccia richiesta, potrà\nessere assistito dalla RSU\u002FRSA, congiuntamente con le strutture territoriali di\nuna delle 00.SS. stipulanti il presente accordo. Le modalità pratiche di\nespletamento della prestazione lavorativa in assistenza domiciliare o esterna\nsaranno concordate tra le parti e potranno essere oggetto di contrattazione di\nsecondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La modalità di lavoro di cui al presente articolo potrà essere svolta sia\na tempo determinato che indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che non sia stato assunto ab inizio con contratto che prevede\nlo svolgimento della propria attività lavorativa in modalità di lavoro\ndomiciliare o assistenza esterna possono rinunciare al patto di \"lavoro\ndomiciliare o in tele assistenza\" nelle seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comprovate esigenze familiari di cura di cui all'art. 3, della\n1.104\u002F90;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esigenze di cura di figli minori di età inferiore ai 3 anni, ovvero 10\nanni in caso di unico genitore affidatario; tale norma si applica anche in caso\ndi adozione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•motivi di salute del lavoratore, debitamente provati da idonea\ncertificazione medica o in seguito a prescrizione del medico competente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mancata applicazione degli obblighi previsti all'art. 4, D.Lgs.\n81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale diniego del lavoratore a firmare l'accordo per il lavoro\ndomiciliare non può costituire oggetto di contestazione disciplinare, come\naltresì il diritto di ripensamento nelle ipotesi di cui al comma\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove necessario, si prevede la dotazione di strumenti di lavoro (es.\nmateriali di consumo, ausili e dispositivi, etc.) che formeranno un kit di\nlavoro, la cui cura e manutenzione rientra tra i doveri di diligenza del\nlavoratore, ivi inclusa la richiesta di ripristino al datore di lavoro. Il Kit\ndovrà essere adeguato al tipo di soggetto a cui il lavoratore è chiamato a\nprestare assistenza domiciliare o esterna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Utilizzo del mezzo proprio per la prestazione di lavoro in assistenza\ndomiciliare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove il datore di lavoro non metta a disposizione un mezzo aziendale o\nservizio di trasporto privato alternativo (taxi) per gli spostamenti, l'uso del\nmezzo proprio del lavoratore sarà indennizzato con un rimborso chilometrico\nsecondo le tabelle Aci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La attività da svolgersi in assistenza domiciliare o esterna potrà\noccupare parte o l'intera articolazione oraria giornaliera o settimanale, anche\nin base alle richieste del soggetto assistito o dell'ente con cui il datore di\nlavoro è convenzionato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale\norario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta del datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove la prestazione in assistenza domiciliare preveda lo svolgimento di\nun tragitto superiore a quello verso la sede di lavoro o nel caso di\nspostamenti tra diversi utenti, il tempo di spostamento aggiuntivo rispetto a\nquello verso la sede di lavoro o tra diversi utenti è da considerarsi orario\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Diritti sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle lavoratrici e ai lavoratori che espletino anche in modalità esclusiva\nla loro attività in assistenza domiciliare o esterna, viene riconosciuto il\ndiritto di accesso alle attività sindacali (alla partecipazione alle attività\nsindacali, nonché, le agibilità) alla stessa stregua degli altri dipendenti\nche operano presso l'istituzione, ferma restando la titolarità piena dei\ndiritti di cui al titolo III L.300\u002F70. L'ammontare delle ore di assemblea\nriconosciute al lavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo\ndel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Controlli a distanza delle prestazioni svolte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro provvederà ad illustrare preventivamente al lavoratore\nle modalità di controllo, monitoraggio e di valutazione del lavoro svolto,\nconcordate con le organizzazioni sindacali, in modo di garantire la trasparenza\ndei controlli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni del\nsingolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e\u002Fo telematici saranno\npresentati alle RSU\u002FRSA e alle rappresentanze territoriali delle 00.58.\nstipulanti il presente contratto per verificare che non violino le previsioni\ndell'art. 4 della Legge n. 300\u002F70 e delle norme contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore sarà comunque informato sui rischi associati al lavoro e\nsulle precauzioni da prendere, in particolare sui rischi in cui incorre\nnell'attività domiciliare o in assistenza esterna. Secondo la normativa\nvigente (D.lgs. 81\u002F2008 e successive modificazioni ed integrazioni) il datore\ndi lavoro - previo consenso del soggetto assistito - potrà effettuare un\nsopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile alla sicurezza o di\naltro delegato, finalizzato a garantire che l'ambiente di lavoro in cui opera\nil lavoratore sia adeguato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes_remote\">\u003Cp>In ogni caso, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 81\u002F2008, ciascun lavoratore\ndeve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella\ndelle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente\nalla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di\nlavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre il lavoratore\nalle visite mediche periodiche e specialistiche indicate, nonché alla\nformazione necessaria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 21 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•contratti di somministrazione di lavoro sono soggetti alla disciplina di\nlegge vigente e si riferiscono alla medesima fattispecie contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato nelle\nipotesi previste dall'articolo 31 del Digs. 81\u002F2015 e s.m.i., sia a tempo\nindeterminato che determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency_max\">\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato non potranno superare per ciascun anno il 20% delle lavoratrici e\ndei lavoratori dipendenti occupati nell’istituto e comunque nel rispetto del\nlimite di 36 mesi di cui all'art. 19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano esclusi dal computo i lavoratori impiegati in sostituzione di\npersonale assente e i lavoratori svantaggiati. Relativamente alla\nsomministrazione a tempo indeterminato si applicano le percentuali massime di\nricorso di cui all'art.31 co.2 D.lgs.81\u002F2015 e succ.mod.int.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di\nlavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal\npresente Contratto e dai diversi livelli di contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, l'istituto che utilizza il contratto di somministrazione, anche\nper il tramite deirconfcommercio Salute Sanità e Cura, è tenuto a comunicare\nalle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alla Rappresentanza Sindacale\nUnitaria o, in mancanza, delle 00.SS. territoriali, stipulanti del presente\nCCNL, il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata di\nciascuno degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' vietata l'utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione\nlavoro -in conformità con l’articolo 32 D.lgs.81\u002F2015 e s.m.i.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di\nsciopero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi\nprecedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della\nlegge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse\nmansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del\nlavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni,\nche interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il\ncontratto di somministrazione di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione\ndei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della\nsicurezza dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 22 - APPRENDISTATO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Finalità dell'istituto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato il comune interesse all'utilizzo dell'istituto, le parti nel\nritenere che tale tipologia d'impiego rientri nell'ambito del confronto sul\nmercato del lavoro, vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di\nlavoro con contenuto formativo, in conformità con le direttive dell'unione\nEuropea, da quanto disposto dal D.lgs. 81\u002F2015, ritengono che l'istituto\ndell'apprendistato, quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato\nalla formazione ed alla occupazione dei giovani, sia un valido strumento, sia\nper il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal\nsistema scolastico a quello lavorativo, che per l'incremento dell'occupazione\ngiovanile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato è un istituto che ha come fine l'acquisizione delle\ncompetenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso\ndi transizione tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire\nl'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di acquisire\nuna professionalità ed esperienza idonea ad offrire servizi altamente\nqualificati che, unitamente ai processi d'informatizzazione, sono\nindispensabili per la soddisfazione degli Utenti e degli Enti committenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato,\nal fine di con sentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina\nlegale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa,\nconcordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare\ni problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire\nper fornire una risposta adeguata alle esigenze delle istituzioni dei settori\nrappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità, conformi da\nparte degli apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato\nprofessionalizzante ex art. 4, D.Lgs 167\u002F2011 e Digs 81\u002F2015 , le parti\ndeterminano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli\narticoli successivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione\nper l'acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, i\ncontenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento\ndella qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la\nregistrazione nel libretto formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ammissibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di\nistruzione e di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ha\nlo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le\nquali occorra un percorso di formazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e\nmansioni comprese nelle categorie: 6, 5, 4, 4s, 3, 3s e 2, ovvero nelle\nposizioni economiche dal sesto al secondo della classificazione del personale,\ndi cui all'art. 39 del CCNL. E' invece escluso per le professioni sanitarie di\ncui al DM 29\u002F03\u002F01, gli educatori professionali di cui alla L. 205\u002F17, i medici\ne gli psicologi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta di una delle parti stipulanti del CCNL, in presenza\ndell'opportunità di disciplinare l'apprendistato per altre qualifiche o per\nspecifici settori, le parti a livello nazionale si riuniranno entro giorni 60\nper sviluppare ulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali\nda allegare al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Requisiti del contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un\ncontratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del\ncontratto, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e\nrelativo livello che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata\ndel periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale potrà essere\ndefinito e consegnato al lavoratore entro i trenta giorni successivi alla\nstipulazione del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Proporzione numerica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In virtù dell'art. 2 comma 3 del D.lgs. n. 167\u002F2011, le parti convengono\nche il numero di apprendisti che le istituzioni hanno facoltà di occupare non\npuò superare 1'25% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio\npresso l'istituzione stessa. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie\ndipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in\nnumero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a\ntre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Limiti di età\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4\ncomma 1 del D.lgs. 167\u002F2011, potranno essere assunti con il contratto di\napprendistato professionalizzante o contratto di mestiere i giovani di età\ncompresa tra ! 18 e ! 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica\nprofessionale, conseguita ai sensi del d.lgs. 226\u002F2005, il contratto di\napprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire\ndal diciassettesimo anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono altresì essere assunti, ai sensi dell'art. 4 Digs. 81\u002F2015, i\nlavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di\ndisoccupazione indipendentemente dai limiti di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Percentuale di conferma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le istituzioni non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano\nmantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui periodo di\napprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A\ntale fine non si computano ! lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati\nper giusta causa, e ! rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del\nperiodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La limitazione di cui al primo comma non si applica quando nel biennio\nprecedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere convenuto tra le parti un periodo di prova, risultante da atto\nscritto, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore\nqualificato inquadrato al medesimo livello finale d'inquadramento durante il\nquale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato effettuato presso altre istituzioni sarà\ncomputato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal\npresente contratto, purché l'addestramento e il percorso formativo si\nriferiscano alle stesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non\nsia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente\nlegislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito\ndell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano\ncon quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti\nmassimi di durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla\nbase dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà\ndeterminato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi\nrelativi ai profili professionali, così come previsto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato\nprecedentemente prestati presso altre istituzioni, l'apprendista deve\ndocumentare, all’atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati\nregistrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale\nfrequenza di corsi di formazione esterna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Obblighi del datore di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha l'obbligo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a impartire o, far impartire dai soggetti individuati, all'apprendista\nalle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la\ncapacità per diventare lavoratore qualificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in\ngenere a quelle a incentivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione o\nal mestiere per il quale è sta to assunto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla\nretribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione,\nfinalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali (nei limiti\nprevisti dalla normativa regionale di riferimento);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•registrare le competenze acquisite all'interno del libretto formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Doveri dell'apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi\nincaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli\ninsegnamenti che gli vengono impartiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prestare la sua opera con la massima diligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo\nsvolgimento della formazione presenti all'interno del piano formativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto\ne le norme con-tenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché\nquesti ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del\npresente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento normativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso\ntrattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della\nqualifica per la quale egli compie il percorso formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di insegnamento di cui alla precedente lettera G), sono comprese\nnell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi, altresì, i contratti di apprendistato già esistenti alla\ndata di stipula del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia,\ninfortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a\ntrenta giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.Lgs. 151\u002F2001.\nIn tale ipotesi II datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova\nscadenza del contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato non è considerato utile ai fini della\nmaturazione dell'istituto contrattuale degli scatti di anzianità previsti dal\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la\ndisciplina prevista dal D.lgs. n. 66\u002F03, pertanto essi possono svolgere anche\nlavoro straordinario e notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico per gli apprendisti è determinato applicando le\nsottoindicate percentuali sul minimo contrattuale conglobato mensile, come\nprevisto all'art. 46 del CCNL, relativo alle posizioni economiche in cui è\ninquadrata la mansione professionale da conseguire, per la quale è svolto\nl'apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I livelli di inquadramento professionale ed il conseguente trattamento\neconomico per i la-voratori assunti con contratto di apprendistato saranno i\nseguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per contratti di durata fino a 18 mesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 1° al 9° mese: 85% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 10° al 18° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per contratti di durata fino a 24 mesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal l°-al 12° mese: 85% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 13°al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per contratti di durata fino a 36 mesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 1° al 18° mese: 85% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 19° al 36° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine dell'apprendistato la posizione economica di inquadramento sarà\nquella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m.Malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto, oltre a quanto\nprevisto dalla legislazione vigente per la sua qualifica allo stesso\ntrattamento del dipendente qualificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal superamento del\nperiodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova, qualora previsto, l'apprendista avrà diritto a\npercepire il solo trattamento INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n.Durata del rapporto di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da\nconseguire secondo le scadenze espresse in mesi per le seguenti categorie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5° S —5° - 6°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18 mesi\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4° 5-4°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>24 mesi\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2°-3° 5-3°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>36 mesi\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del contratto instaurato nei confronti degli operatori socio\nsanitari effettivamente operanti in servizi e strutture socio sanitarie (4s)\nviene ridotta a 18 mesi, con la seguente progressione retributiva: dal 1° al\n9° mese: 85%; dal 10° al 18° mese: 90%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o.Estinzione del rapporto di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di apprendistato si estingue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al compimento del periodo massimo stabilito dal contratto, mediante disdetta\na norma dell'art 2118 c.c., ossia previo preavviso o corresponsione\ndell'indennità sostitutiva prevista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>; &gt;- *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per avvenuto conseguimento della qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal\nrapporto, sarà tenuta a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni\ndecorrente dalla scadenza del periodo di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p.Prìncipi generali in materia di formazione dell'apprendistato\nprofessionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al sensi dell'art. 44 del D. Lsg n. 81\u002F2015, comma 2, la durata della\nformazione varia da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi. Il piano\nindividuale formativo ha la durata complessiva di 120 ore nell'arco dei 36 mesi\ne rapportata e riproporzionata in caso di contratti di apprendistato di durata\ninferiore a 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi\nprofessionalizzanti da rea-lizzarsi, attraverso modalità di formazione\ninterna, anche mediante affiancamento, o esterna finalizzato all'acquisizione\ndell'insieme delle corrispondenti competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le\neventuali competenze trasversali di base da acquisire sono individuate, quanto\na contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli\nobiettivi di professionslizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e\ndi competenze possedute in ingresso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q.Formazione interna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato\nprofessionalizzante ex art. 4 comma 2 D.lgs. 167\u002F2011 e D.gs. 81\u002F2015, comma 2,\nle parti definiscono la nozione, i contenuti e le modalità di intervento della\nformazione aziendale, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica\nprofessionale ai fini contrattuali e i criteri di registrazione nel libretto\nformativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti inoltre individuano la durata - intesa come durata del contratto e\nmonte ore annuo di formazione - (come previsto dai successivi punti S e T) e le\nmodalità di erogazione della formazione stessa, per l'acquisizione delle\ncompetenze tecnico professionali e specialistiche così come specificato\nall'interno dei percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati\nal presente articolo, che costituiscono parte integrante dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r.Tutor aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve\nessere garantita la presenza di un tutor aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di\napprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie\nall'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra\nl'eventuale formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul luogo di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle istituzioni con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale\nfunzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a\nquella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle istituzioni fino a 15\ndipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero\nprogramma formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l'istituto intenda avvalersi, per l'erogazione della\nformazione, di una struttura di formazione esterna messa a disposizione\ndall'Associazione datoriale, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un\nreferente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in\ncaso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze\nacquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione\nda parte del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni\nal fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di\ntutor, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 167\u002F2011, avente il\ncompito di controllare la realizzazione del programma formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Durata della formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato\nprofessionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna\nall'azienda, secondo quanto definito all'interno dei percorsi formativi\nrelativi ai profili professionali allegati al presente articolo, che\ncostituiscono parte integrante dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma\nprofessionale e per il con-tratto di apprendistato di alta formazione di\nricerca, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalla normativa\nnazionale e dalle Regioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come\nquelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai\nfini dell'assolvimento degli obblighi formativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario\nnormale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale frequenza dell'apprendista a percorsi di formazione per\nconseguire particolari qualifiche (Coordinatore, Educatore, OSS, Animatore\neco.) saranno computate come ore di formazione esterna ad ogni effetto di\nlegge, purché inerente al piano formativo dell'apprendista e formalizzabili\nnel libretto dell'apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t.Formazione: contenuti e modalità di erogazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in\ncontenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere\nprofessionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, tra loro connessi\ne complementari finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività formative a carattere trasversale di base saranno realizzate\ncon il contributo delle Regioni, sentite le parti sociali, e dovranno\nperseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti aree finalizzate\na:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto\nformativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le Regioni non provvedano a predisporre l'offerta formativa di cui\nsopra, è facoltà dell'istituzione procedere direttamente alla erogazione\ndella formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contenuti e ! percorsi tecnico-professionali a carattere\nprofessionalizzante, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali\nsia settoriali sia professionali specialistiche, da conseguire mediante\nesperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti\nobiettivi formativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di erogazione della formazione dovranno essere coerenti con\nl'obiettivo di acquisizione di specifiche competenze sia trasversali di base,\nsia tecnico professionali per il conseguimento di una delle qualifiche\nindividuate dalle declaratorie e per la cui concreta determinazione si rimanda\nall'allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione svolta deve essere registrata a cura del datore di lavoro in\nconformità alle disposizioni legislative vigenti nell'apposito libretto\nformativo in mancanza su appositi supporti informatici o su fogli firma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u.Rinvio alia legge\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di\napprendistato e di istruzione e formazione professionale, le parti fanno\nespresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in\nmateria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - PERCENTUALI COMPLESSIVE DI AMMISSIBILITÀ (TEMPO DETERMINATO -\nSOMMINISTRATI - APPRENDISTI)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che, in ogni Istituzione che applica il presente CCNL,\nl'utilizzo di personale con . contratto di lavoro a tempo determinato di cui al\nprecedente art. 19, ad eccezione della lettera c) di detto articolo, con\ncontratto di somministrazione di lavoro di cui al precedente art. 21, ed infine\ncon contratto di apprendistato di cui al precedente art. 22 non possa\ncomplessivamente superare il 30% del personale in servizio al 01\u002F01 con\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - LAVORO A TEMPO PARZIALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Norme di carattere generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D.Lgs. n. 81\u002F2015, gli Istituti possono procedere ad assunzioni\na tempo parziale per prestazioni di attività a orario inferiore rispetto a\nquello ordinario previsto dal presente CCNL e\u002Fo per periodi predeterminati nel\ncorso della settimana, del mese o dell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità\npreviste dall'articolo relativo alle assunzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa la\ntrasformazione de! rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e\nviceversa, anche per periodi di tempo temporanei\u002Fcontingentati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. L'orario\ndi lavoro, convenuto tra le parti, deve risultare da atto scritto, con\nprecisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribuzione\ndell'orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatte\nsalve le clausole di elasticità concordate tra le parti interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata\nnell'arco della giornata. Eventuali richieste di trasformazione dell'orario da\npart-time a full time hanno priorità di trasformazione, rispetto ad eventuali\nnuove assunzioni per le stesse funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro o\ndi trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo\nparziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro supplementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per II personale assunto part-time è ammesso, per periodi brevi e per\nesigenze momentanee e straordinarie, oltre all'orario settimanale concordato,\nil lavoro supplementare, previo consenso del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni in aggiunta a quelle inizialmente pattuite nel contratto\nindividuale e fino al raggiungimento del tempo pieno saranno compensate con\nquote orarie ordinarie maggiorate di una percentuale pari al 36%. Tale\npercentuale è comprensiva della quota per rateo ferie, tredicesima,\nquattordicesima e trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore supplementari e\u002Fo straordinarie di cui al presente articolo, su\nrichiesta del dipendente, confluiranno nella \"Banca - Ore\" prevista all'art.\n71, anche al fine di agevolare la conciliazione lavoro famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore\nche rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ricorre nei suoi\nconfronti il giustificato motivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale che ne faccia richiesta scritta sarà riconosciuto, il\nconsolidamento nell'orario settimanale di lavoro ordinario di una quota pari\nalmeno al 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi\nprecedenti, in via continuativa e non occasionale, fino a concorrenza\ndell'orario pieno settimanale contrattuale. Sono esclusi dal consolidamento i\ncasi di lavoro supplementare per sostituzione di personale avente diritto alla\nconservazione del posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Clausole elastiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le clausole elastiche - ai sensi dell'articolo 6 co.4\u002F5 D.lgs. 81\u002F2015 -\npossono essere previste con accordo scritto tra lavoratore e Istituzione. Dette\nclausole consentono la variazione della collocazione temporale della\nprestazione lavorativa, ovvero la variazione in aumento della sua durata. Il\nlavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le\ndiverse intese fra le parti. La misura massima dell'aumento delle ore non\npotrà eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a\ntempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disponibilità del lavoratore a svolgere l'attività lavorativa con le\nmodalità di variazione temporale comporta una maggiorazione della retribuzione\noraria in atto, pari al 15%, per le ore effettivamente interessate dalla\nvariazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla clausola\nelastica nelle ipotesi previste dall’art. 10, primo comma, della Legge 20\nmaggio 1970 n. ZOO, oppure qualora sia affetto da patologie oncologiche,\nnonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali\nresidui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli\neffetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica\nistituita presso l'azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente,\noppure in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative\ningravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore,\nnonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale\ne permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità, ai sensi\ndell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia\nnecessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti\nquotidiani della vita, oppure qualora il lavoratore abbia un figlio convivente\ndi età non superiore a tredici anni o abbia un figlio convivente portatore di\nhandicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104 del 1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 8, comma 3, D.Lgs n. 81\u002F2015, il lavoratore affetto da\npatologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative\ningravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa,\neventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita,\naccertata da una commissione medica istituita presso l'Azienda Unità Sanitaria\nLocale territorialmente competente, ha diritto alla trasformazione del rapporto\ndi lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale orizzontale, verticale o\nmisto. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è\ntrasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Priorità alla trasformazione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 8, comma 4, D.Lgs n. 81\u002F2015, in caso di patologie\noncologiche o gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti riguardanti il\nconiuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il\nlavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità\nlavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma\n3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con necessità di assistenza continua\nin quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è\nriconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo\npieno in rapporto a tempo parziale, anche temporanea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non\nsuperiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap a norma\ndell'articolo 3 della Legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella\ntrasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo\nparziale, anche temporanea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in\nrapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni\ncon contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di\nmansioni di pari livello e categoria rispetto a quelle oggetto del rapporto di\nlavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo\nparentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a\ntempo parziale entro i limiti del congedo ancora spettante, con una riduzione\ndi orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar\ncorso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso il\nperiodo del congedo, il lavoratore riprende il normale orario di lavoro\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di necessità di assunzione di personale a tempo parziale il datore\ndi lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già\ndipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello\nstesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo\naccessibile a tutti nei locali dell'istituzione, e a prendere in considerazione\nle domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a\ntempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori dei casi di cui alle lettere precedenti, l'istituzione, al\nmomento in cui procederà a nuove conversioni di rapporti da tempo pieno a\npart-time, cercherà di favorire le richieste di trasformazione, avanzate dai\nlavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo\nvalori decrescenti di priorità:- assistenza diretta e continuativa nei\nconfronti di figlio affetto da patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva,\nper le quali il programma terapeutico e\u002Fo riabilitativo richieda il diretto\ncoinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la patria potestà;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non\nsuperiore a 10 anni, laddove manchi l'altro genitore a causa di vedovanza,\nseparazione, divorzio, o assenza di vincolo matrimoniale senza convivenza di\nfatto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non\nsuperiore ai 3 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>situazione dei dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente\nriconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Istituzione favorisce la possibilità di passaggio a part-time per il\npersonale femminile al rientro della maternità per un periodo predeterminato,\nfino al compimento di tre anni del bambino, senza successiva variazione\ntemporale dell orano di lavoro così come stabilito in sede di concessione del\npart-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO V\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-support_disabilities\">\u003Ch3>Art. 25 - TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI IN PARTICOLARI\nCONDIZIONI PSICOFISICHE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Alle dipendenti e ai dipendenti per i quali sia stata attestata, da una\nstruttura pubblica o da struttura convenzionata riconosciuta dalle leggi\nvigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo\ncronico, grave debilitazione psicofisica e ludopatia e che si impegnino ad un\nprogetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture\nmedesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla legge 26 giugno 1990 n.\n162. Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e\u002Fo\naspettative non maturerà a favore del lavoratore alcun beneficio derivante\ndagli istituti previsti dal presente contratto. Altresì si conviene che si\npossa attivare la loro sostituzione in base a quanto previsto dall'art. 19.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - TUTELA POPOLAZIONE LAVORATIVA ANZIANA E PREVENZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il progressivo invecchiamento della popolazione lavorativa anche per effetto\ndell'attuale legislazione in materia pensionistica, necessita di azioni e\npolitiche di gestione del personale, finalizzate a prevenire ogni forma di\ninidoneità allo svolgimento della propria attività professionale dei\nlavoratori e le conseguenti ricadute sull'organizzazione dei servizi valutando\nanche il ricorso a procedure di staffetta generazionale tra i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo ambito si possono considerare le diverse cause che concorrono\nall'insorgenza delle problematiche fisiche a carico dei lavoratori, oltre al\nfenomeno dell'invecchiamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•su richiesta del lavoratore, valutare momentanee esclusioni dal lavoro\nnotturno da parte del Medico Competente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ampliare le causali di ricorso al part-time, nella contrattazione di\nsecondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Ch3>Art. 27 - TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI PORTATORI DI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>HANDICAP\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici\no portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n. 104,\nalla Legge 238\u002F2000 e agli artt. 19 e 20 della Legge 53\u002F2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione dei permessi di cui all'art. 33 commi 2 e 3 della già\nmenzionata legge n. 104 non comporterà riduzione degli istituti\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro può richiedere una programmazione dei permessi,\nverosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare\npreventivamente le giornate di assenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad\nuna effettiva assistenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le\nloro rappresentanze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predeterminazione di tali criteri deve altresì garantire il mantenimento\ndella capacità produttiva dell'istituzione e senza comprometterne, il buon\nandamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I progetti finalizzati all'attuazione della normativa in materia di\neliminazione delle barriere architettoniche a livello di singolo Ente o\nistituzione saranno conformi alla legge 5 febbraio 1992 n. 104.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 29 -TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>Le Parti rinviano la normativa in materia di salute ed ambiente di lavoro\nall'applicazione del d.lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.i. e circolari intervenute\nsuccessivamente, per la cui applicazione si fa riferimento al protocollo di cui\nall'allegato 3.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 30 - DIVISE E INDUMENTI DI SERVIZIO\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\n\n\u003Cp>L'Istituzione è tenuta a fornire al lavoratore due forniture di abiti da\nlavoro all'anno, quando necessario, con reintegro previa riconsegna del vecchio\nabito inutilizzabile per normale usura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le divise ed i particolari indumenti che devono essere obbligatoriamente\nindossati dal personale durante lo svolgimento del servizio, la cui finalità\nè la riconoscibilità del soggetto quale appartenente all'istituzione, sono a\ntotale carico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le divise ed i particolari indumenti devono essere usati esclusivamente\ndurante il servizio e tenuti con proprietà e decoro, secondo le leggi\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La manutenzione delle divise è a carico del lavoratore, salvo quanto\nprevisto dalle disposizioni normative regionali, ivi incluso il lavaggio, stiro\ne ordinaria manutenzione degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore per i tempi di vestizione e svestizione, vengono concessi 15\nminuti giornalieri retribuiti complessivi. Si demandano alla contrattazione\naziendale le modalità di attuazione del tempo di vestizione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici ed i lavoratori che fanno parte di organizzazioni di\nvolontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991\nn. 266 ai fini dell'espletamento di attività di volontariato possono\nrichiedere di usufruire, ai sensi dell'art. 17 della stessa, compatibilmente\ncon le esigenze di servizio, di tutte le forme di flessibilità di orario e\u002Fo\nturnazioni previste dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede decentrata, nell'ambito del rapporto tra le parti, saranno definite\nle modalità di esercizio del diritto in questione e potranno determinarsi\nanche forme e criteri particolari finalizzati a consentire lo svolgimento\ndell'attività di volontariato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - DONAZIONI DI SANGUE E\u002FO DI MIDOLLO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che dona il sangue e\u002Fo suoi componenti e\u002Fo il midollo hanno\ndiritto al permesso retribuito, secondo la legge vigente, in coincidenza con la\ndonazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 33 - ASSISTENZA LEGALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Alle lavoratrici ed ai lavoratori è riconosciuta l'assistenza legale in\ncaso di procedimenti civili o penali relativi a fatti direttamente connessi con\nl'esercizio delle funzioni svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che detti procedimenti accertino l'esistenza di colpa grave o dolo\nle spese legali resteranno a carico del lavoratore. Parimenti avverrà nel caso\ndi provvedimenti disciplinari definitivi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI NEI\nLORO RAPPORTI CON L'UTENZA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro\nrapporti di lavoro con l'utenza e verso terzi di cui alla legge dell'8 marzo\n2017, n. 24, verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile, la\ncui stipulazione non comporterà alcun onere a carico delle\u002Fdei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - RITIRO DELLA PATENTE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al lavoratore con qualifica di autista o che per necessità di servizio sia\ntenuto al possesso di una patente di guida, che per motivi che non comportano\nil licenziamento in tronco sia stata ritirata la patente necessaria per\nl'esercizio della propria attività, viene riconosciuto il diritto alla\nconservazione del posto per un periodo di 12 mesi senza percepire retribuzione\nalcuna né maturare altra indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante questo periodo, previo accordo tra le parti in sede di Istituto e\nqualora ve ne sia la possibilità, al lavoratore potranno essere assegnati ad\naltri lavori; in questo caso competerà la retribuzione del livello\ncorrispondente ai lavori assegnati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO PER RAGIONI DI SERVIZIO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'utilizzo del proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio sarà\neffettuato in situazioni contingenti che si determinassero in relazione ai\nbisogni dell'utenza e previa autorizzazione del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i relativi compensi, si darà applicazione alle tabelle chilometriche\nALI. La copertura dei rischi derivanti da tale utilizzo sarà oggetto di\nconfronto a livello regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - DIRITTO ALLO STUDIO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per l'esercizio del diritto allo studio si fa riferimento a quanto previsto\ndalla Legge 20 maggio 1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, per il conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del\ndiploma universitario o di laurea, titoli legalmente riconosciuti, verranno\nconcessi permessi retribuiti in misura di 30 ore annue pro - capite. La\nconcessione del monte ore di cui al presente articolo è vincolata alle stesse\ncondizioni di fruibilità di cui al successivo art. 38.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dei permessi di cui al presente articolo, potranno altresì usufruire i\nlavoratori migranti per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati,\ne\u002Fo perfezionamento della lingua italiana, anche dal punto di vista tecnico -\noperativo, organizzati da istituti riconosciuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da\nfavorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ai corsi di\nqualificazione, riqualificazione o aggiornamento professionale necessari ad una\nsempre migliore qualificazione delle prestazioni, richiesti\ndall’organizzazione del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale scopo le lavoratrici ed i lavoratori, nella misura massima annua del\n15% del personale a tempo indeterminato presente ed in servizio al 31 dicembre\ndell'anno precedente nelle Istituzioni o singole Unità Operative, potranno\nusufruire di permessi retribuiti individuali sino ad un massimo di 120 ore\nannue complessive per unità produttiva, le cui modalità di fruizione saranno\ndefinite a livello di istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati superasse\nil limite massimo del 15% le parti si incontreranno a livello locale per\ndefinire i criteri di priorità per l'accesso ai corsi. Nelle Istituzioni o\nUnità Operative che occupano fino a 20 dipendenti, il diritto è comunque\nriconosciuto ad un massimo di 2 (due) lavoratrici o lavoratori nel corso\ndell'anno. In ogni Unità Operativa e, nell'ambito di questa, per ogni singolo\nsettore o reparto dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale\nattività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai\nsensi del presente articolo dovrà specificare il corso al quale intende\npartecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non\ncoincidenti con l'orario di lavoro, per un numero di ore doppio di quelle\nchieste come permesso retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta\nall'istituzione nei termini e con le modalità che saranno concordate con il\ndatore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al\ntrimestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici ed i lavoratori dovranno fornire all'istituzione un\ncertificato di iscrizione al corso e successivamente la documentazione\nattestante l'effettiva frequenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la dipendente o il dipendente diano le dimissioni entro i due anni\nsuccessivi alla concessione dei permessi, le ore di permesso concesse a tal\nfine saranno trattenute dalle somme erogate con l'ultima retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parimenti qualora la dipendente o il dipendente non consegua il titolo,\nl'attestato o il credito formativo per il quale sono stati concessi i permessi,\nle ore di permesso concesse verranno recuperate o trattenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli\norganismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi\nformativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione ECM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'Educazione Continua in Medicina l'Confcommercio Salute Sanità e Cura\nverificherà le condizioni per favorire la partecipazione dei lavoratori ai\ncorsi per l'acquisizione dei crediti formativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di partecipazione a corsi E.C. M. (Educazione Continua in Medicina)\nle parti con-vengono che il 50% delle ore necessarie al conseguimento dei\ncrediti formativi dell'anno sarà a carico delle Istituzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La concessione del monte ore di cui al comma precedente è vincolata alle\nstesse condizioni di fruibilità del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INQUADRAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 39 -CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici ed ! lavoratori dipendenti dalle Istituzioni ed Enti di cui\nall'art. 1 del presente CCNL sono classificati come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri (Declaratoria)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanza a quanto previsto\ndalla legge 13 maggio 1985, n, 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi\ni dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro\nattribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli\nobiettivi dell'istituzione nell'ambito di strategie e programmi aziendali\ndefiniti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata\ne quindi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali\nanche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o\nservizi di particolare complessità operativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ovvero \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello V\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato\ncontenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva di\nunità operativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Direttore diunità operativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Direttore diunità organizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capo area;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Medico specialista con più di 24 mesi di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono compiti\noperativamente autonomi e\u002Fo con funzioni di coordinamento di diversi profili\nprofessionali, nonché specifiche professionalità tecniche e\u002Fo amministrative\nanche con l'impiego di attrezzature delicate e complesse nell'esercizio\ndell'attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Segretario con funzioni direttive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capo settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Responsabile di ufficio\u002Freparto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Responsabile dei sistemi informatici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aiuto direttore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Psicopedagogista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Psicologo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sociologo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Pedagogista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Medico specialistafino a 24 mesidi anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Altro personale inpossesso dilaureaspecialistica o a ciclo unico che\nsvolge le mansioni attinenti al\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>titolodi studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3° super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo livello appartengono i lavoratori in possesso di specifiche\nabilitazioni regionali o nazionali e che svolgono mansioni specialistiche\ncaratterizzate da autonomia operativa e da approfondita preparazione teorica e\npratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Terapista della riabilitazione, fisioterapista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fisiochinesiterapista, logopedista, psicomotricista, terapista della\nneuro e psicomotricità della età evolutiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assistente sociale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Infermiere professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Vigilatrice d'infanzia, infermiere pediatrico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Educatore professionale socio sanitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Educatore professionale socio pedagogico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Terapista occupazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Animatore professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Mediatore culturale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Altro personale in possesso di diploma di laurea di primo livello che\nsvolge le mansioni attinenti al titolo di studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto\no prevalentemente tali che richiedono particolari conoscenze teoriche ed\nadeguata esperienza; nonché mansioni caratterizzate da autonomia operativa e\npreparazione teorica e pratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impiegato di concetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Segretario e\u002Fo economo di settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Educatore con 24 mesi di anzianità nellastruttura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capocuoco;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Maestro del Lavoro o altrimenti definitonelleattività di laboratorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Infermiere generico ad esaurimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4° super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività che\nrichiedono specifiche conoscenze teoriche e particolari capacità conseguite\nattraverso corsi professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore Socio-sanitario a soggetti non autosufficienti, in possesso di\ntitolo riconosciuto da normative nazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore di assistenza, o altrimenti definito, a soggetti non\nautosufficienti in possesso di titolo riconosciuto da normative regionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore tecnico di assistenza aisoggettinon autosufficienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Coordinatore dei servizi ausiliari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Puericultrice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Educatore fino a 24 mesi di anzianitànellastruttura enellamansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo livello appartengono I lavoratori che svolgono attività che\nrichiedono particolari capacità tecnico specialistiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore socio sanitario a soggetti autosufficienti in possesso di\ntitolo riconosciuto da normative nazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore di assistenza, o altrimenti definito, a soggetti\nautosufficienti con titolo riconosciuto da normative regionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore tecnico di assistenza a soggetti autosufficienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impiegato amministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operaio specializzato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Cuoco;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore generico di assistenza formato con 24 mesi di anzianità nella\nstruttura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività tecniche\ne\u002Fo socio-assistenziali verso persone autosufficienti e\u002Fo non autosufficienti,\nche presuppongono una generica preparazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore di assistenza generica formato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Animatore-accompagnatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operaio qualificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Centralinista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impiegato d’ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capo guardarobiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Bagnino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Autista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aiuto Cuoco;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto aiservizi operativi d'ingresso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 6°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività\ntecnico-esecutive la cui esecuzione presuppone un normale addestramento pratico\ned elementari conoscenze tecniche, nel rispettivo ramo di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operaio generico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Portiere - Custode;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Bidello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fattorino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operai addetti: lavanderia; stireria; guardaroba; cucina; magazzino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Personale di servizio esclusivamente addetto ai piani e\u002Fo sala da\npranzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 7°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo livello appartengono lavoratori che svolgono mansioni semplici e\ntecnico-esecutive, i compiti attribuiti consistono in attività di carattere\nripetitivo e semiripetitivo, di pulizia e\u002Fo facchinaggio anche con l'utilizzo\ndi strumenti, apparecchiature e macchinari semplici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Personale di fatica e\u002Fo pulizia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - MANSIONI DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è\nstato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia\nsuccessivamente acquisito o a cui sia stato assegnato, ovvero a mansioni\nequivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il prestatore di lavoro ha\ndiritto al trattamento corrispondente alla nuova attività svolta e\nl'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia luogo per\nsostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,\ndopo un periodo continuativo superiore a sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - MANSIONI PROMISCUE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di mansioni promiscue si fa riferimento all'attività prevalente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore\ncompeterà l'inquadramento al livello superiore in proporzione alla quantità\ndi lavoro svolto con mansione superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per attività prevalente si intende quella di maggior valore professionale,\nsempre che venga abitualmente prestata e non si tratti di un normale periodo di\naddestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - PASSAGGIO DI LIVELLO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore promosso al livello superiore ha diritto alla retribuzione\ncontrattuale del nuovo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore percepisca, all'atto della promozione, una\nretribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la\nrelativa eccedenza come assegno \"ad personam\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - PASSAGGIO AD ALTRA MANSIONE PER INIDONEITÀ FISICA.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Gli Enti, nel caso in cui alla dipendente o al dipendente venga riconosciuta\ndalle istituzioni preposte l'inidoneità fisica in via permanente\nall'espletamento delle mansioni inerenti alla loro qualifica, fatta salva la\ninidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno ai fini del\nmantenimento del posto di lavoro e nell'ambito delle loro potestà\norganizzative, ogni utile tentativo per il recupero della dipendente o del\ndipendente, dietro loro richiesta, in mansioni diverse da quelle solitamente\nsvolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - DISCIPLINA QUADRI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come stabilità all'art. 39, appartengono alla categoria dei quadri, in\nottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n, 190, i prestatori\ndi lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere\ncontinuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo\nsviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'istituzione nell'ambito di\nstrategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata\ndimensione e struttura anche decentrata e quindi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali\nanche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o\nservizi di particolare complessità operativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ovvero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed\nelevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla\ndefinizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e\nl’attuazione degli obiettivi dell'istituzione, verificandone la fattibilità\neconomico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione\nsia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare\nesecuzione e rispondendo dei risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Formazione e aggiornamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza\ndi realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei\nquadri, le istituzioni favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale\ncategoria di lavoratori, in base a quanto previsto dalla successiva lettera\nc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di formazione scelte dall'istituzione per l'aggiornamento e lo\nsviluppo professionale dei singoli quadri saranno - come eventuali costi di\nviaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate\nlavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno - sia per l'eventuale\ncosto di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal\nmonte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assegnazione della qualifica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di quadro, che non sia\navvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione\ndel posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Polizza assicurativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la\ncopertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o\npenali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti\ndirettamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istituzione è tenuta altresì ad assicurare i quadri contro il rischio di\nresponsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle\nproprie funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trasferimenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall' art. 61, il trasferimento dei quadri\nche determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per\niscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni, ovvero di 70 giorni\nper coloro che abbiano familiari a carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto,\nper un periodo massimo di 12 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del\ncanone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello\noccupato nella località di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il quadro che abbia compiuto il 55° anno di età, può opporsi al\ntrasferimento disposto dal datore di lavoro esclusivamente in caso di gravi e\ncomprovati motivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il datore di lavoro intenda confermare il trasferimento, il quadro può\nfare ricorso al Collegio di conciliazione previsto alla successiva lettera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto ivi non riportato, si fa riferimento alla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Collegio di conciliazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' istituito a cura delle Associazioni territoriali competenti, aderenti\nalle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di conciliazione che dovrà\npronunciarsi sui ricorsi previsti dall'ultimo comma dell'articolo\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla\nOrganizzazione imprenditoriale CONFCOMMERCIO SALUTE SANITÀ E CURA\nterritorialmente competente, un altro designato congiuntamente dalle\norganizzazioni sindacali sottoscriventi il presente contratto, un terzo, con\nfunzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette\nOrganizzazioni territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente del Collegio\narbitrale, quest'ultimo sarà designato su richiesta di una o di entrambe le\nOrganizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per\nterritorio. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli\nstessi criteri sopra indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere\nsostituito di volta in volta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le parti. La\nsegreteria del Collegio è istituita presso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Associamone imprenditoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istanza della parte sarà presentata dall'organizzazione cui aderisce e\u002Fo\nconferisce mandato. La citata Organizzazione inoltrerà al Collegio, a mezzo\nraccomandata a. r., il ricorso, sottoscritto dal dipendente, entro i venti\ngiorni successivi alla data della conferma del trasferimento di cui al 4°\ncomma del precedente art. 112.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Presidente, ricevuto l'incarico, provvede a fissare entro 15 giorni la\ndata di convocazione del Collegio, il quale è tenuto a pronunciarsi entro i 30\ngiorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità di funzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori quadri è costituita,\noltre che da quella di competenza della categoria e posizione economica di\nappartenenza, da una indennità di funzione, con decorrenza dalla data di\nriconoscimento della qualifica di quadro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità mensile minima sarà pari a 100 euro per 14 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione mensile globale del\nlavoratore sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•salario minimo conglobato del livello di inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali scatti di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali superminimi e\u002Fo assegni\"ad personam\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di funzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•altre indennità previste dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo giornaliero della retribuzione si ottiene dividendo per 26\nl'importo mensile. L'importo orario della retribuzione si ottiene dividendo\nl'importo mensile per 164.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Ch3>Art. 46 - RETRIBUZIONE MENSILE NAZIONALE CONGLOBATA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Inquadramento\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Retribuzione di partenza\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dal 1° settembre 2022\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dal 1° settembre 2023\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Quadro\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.785,69 €\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.863,82 €\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.882,46 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.679,40 €\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.752,87 €\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.770,40 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.583,74 €\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.653,03 €\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.669,56 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3°S\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>1.466,81 €\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.530,98 €\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.546,29 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4° S\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.339,27 €\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.397,86 €\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.411,84 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.296,76 €\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.353,49 €\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.367,02 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5° S\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.275,52 €\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.331,32 €\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.344,63 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.243,60 €\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.298,01 €\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.310,99 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6° S\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.211,73 €\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.264,74 €\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.277,39 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.179,83 €\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.231,45 €\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.243,76 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.094,79 €\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.142,69 €\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.154,12 €\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito\nprospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui\nla retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, e di tutti gli\naltri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché tutte le\nritenute effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il prospetto paga deve recare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro\no di chi ne fa le veci. Il prospetto paga potrà essere consegnato anche in\nmodalità telematica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando le condizioni di miglior favore in uso, la retribuzione\nverrà corrisposta entro e non oltre il 15 del mese successivo alla\nmaturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-oncerise_detail\">\u003Ch3>Art. 48- TREDICESIMA MENSILITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Entro il 20 dicembre di ciascun anno l'istituzione corrisponderà al\npersonale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di\ncui all'art. 45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della\n13“ mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di\nmese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 49 - QUATTORDICESIMA MENSILITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto\nsarà corrisposto, entro la fine del mese di luglio di ogni anno, un importo\npari ad una mensilità della retribuzione di cui all'art. 45 in atto al 30\ngiugno immediatamente precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto a percepire l'intero\nammontare della 14’ mensilità solo nel caso in cui abbiano prestato servizio\nper i dodici mesi precedenti il 1° luglio; nel caso di inizio o cessazione del\nrapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la suddetta data, al\nlavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di\nservizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono assorbibili nella 14“ mensilità le gratifiche, indennità o\npremi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della 14°\nmensilità, si fa riferimento alle analoghe norme dell'articolo riguardanti la\n13° mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per i periodi di assenza\nobbligatoria per gravidanza o puerperio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 50 - SCATTI DI ANZIANITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Alle lavoratrici ed ai lavoratori, per i periodi successivi alla loro\nassunzione, spettano scatti triennali di anzianità per l'attività svolta\npresso la stessa Istituzione, fino ad un massimo di 10 (dieci) scatti. Gli\nimporti mensili degli scatti sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Quadro\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>34,00 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>31,98 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30,15 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3° S\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>27,93 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>26,92 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4°S\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>25,50 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>24,69 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5° S\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>24,29 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23,68 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6° S\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23,07 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22,46 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20,85 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo degli scatti, determinato secondo i criteri di cui ai commi\nprecedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese\nimmediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.\nGli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e\nsuccessivi aumenti di merito. L'anzianità di servizio decorre dal giorno in\ncui il lavoratore è stato assunto dall'istituzione, quali che siano le\nmansioni ad esso affidate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - USO DELLA MENSA E DELL’ALLOGGIO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nelle sedi ove esiste il servizio di somministrazione dei pasti e\u002Fo la\ndisponibilità dell'alloggio, il personale che ne usufruisce è tenuto a\nrimborsare gli importi corrispettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potrà usufruire della somministrazione dei pasti soltanto il personale in\nservizio e in turno. Il vitto e l'alloggio non costituiscono ad alcun titolo\nelemento della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Art. 52 - ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Normativa di carattere generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>L'orario settimanale di lavoro normale è di 38 ore; l'orario giornaliero\nnon può superare normalmente le 8 ore per il personale operante su orario\nfisso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della definizione e\u002Fo introduzione e di sostanziali innovazioni dei\nsistemi di orario di lavoro, l'articolazione degli stessi sarà discussa a\nlivello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e\u002Fo le 00.SS. di cui\nall'art. 11 del presente CCNL al fine di conciliare, per quanto possibile, le\nesigenze prioritarie dei servizi con le necessità dei lavoratori e di\ngarantire l'effettivo godimento del riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L'importo giornaliero della retribuzione si ottiene dividendo per 26\nl'importo mensile. L'importo orario della retribuzione si ottiene dividendo\nl'importo mensile per 164.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente\nprestate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'interno della stessa Istituzione, e\u002Fo nelle singole unità operative,\npotranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze\ndei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi\ndi distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in\nfasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per\nquanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da\nciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una\ncompensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore\nrispetto a quello normale riferito al primo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di\nlavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per\nlavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella\nprevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni\ndi durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei\nconsecutive, fermo restando il diritto al godimento del riposo settimanale di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere concordate al livello di Istituzione durate dell'orario di\nlavoro settimanale medio diverse da 38 ore settimanali con le adeguate\ncompensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale; in\ntal caso il periodo massimo entro il quale realizzare l'orario normale di\nlavoro medio è di dodici mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo stesso livello di Istituzione, per particolari esigenze organizzative\nlegate alla continuità del servizio, potrà altresì essere concordato che\nqualora il lavoratore non possa usufruire del riposo settimanale, dovrà essere\ngarantito un equivalente riposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il predetto riposo compensativo dovrà essere goduto entro i sette giorni\nsuccessivi. In fase di prima applicazione, sono fatti salvi gli accordi in\nmateria attualmente in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5\u002F3\u002F1977 n. 54 ed al D.P.R.\n28\u002F1\u002F1985 n. 792 sono state assorbite nel normale orario di lavoro di cui al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Riposo giornaliero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un riposo giornaliero di\nundici ore consecutive ogni ventiquattro ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 17 del Digs. 66\u002F2003, qualora, in relazione ad esigenze\nlegate alla continuità dell'assistenza nei confronti degli utenti, il servizio\nvenga erogato mediante turni di lavoro, il riposo giornaliero potrà essere\nfruito in maniera non consecutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti rendono esplicito che con l'indicazione della non consecutività\ndella fruizione del riposo giornaliero hanno inteso esprimere la volontà di\nfrazionare il riposo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso sarà comunque garantita una frazione di riposo consecutivo non\ninferiore a 8 ore, previa informazione e consultazione con le 00.SS. firmatarie\ne R.S.A.\u002FR.S.U., e comunque per un massimo di due volte al mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi stipulati al secondo livello potranno stabilire\nulteriori e\u002Fo diverse deroghe alla continuità della fruizione che, in ogni\ncaso, non potrà essere inferiore alle 7 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In fase di prima applicazione, sono fatti salvi gli accordi decentrati già\nraggiunti in merito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le pause di durata superiore a 10 minuti in conformità all'art.8 D.lgs.\n66\u002F2003 e succ. mod.int. non sono retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Riduzione di orario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto ad un pacchetto di riduzione\ndi orario di lavoro pari a nove giornate lavorative annue, convenzionalmente\nassimilate a 57,66 ore, comprensive della festività del 4 novembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette giornate e quelle di cui all'art. 56 verranno assorbite, fino a\nconcorrenza, nel caso di Enti e\u002Fo lavoratrici o lavoratori non a tempo parziale\nche eventualmente attuino orari lavorativi inferiori a 38 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non vengano completamente utilizzate o assorbite, le giornate\nresidue potranno essere accantonate nella \"Banca-Ore\" di cui all'Art. 71 del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 53 - RIPOSO SETTIMANALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ogni dipendente ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore consecutive,\nnormalmente coincidente con la domenica. Negli ambiti di lavoro in cui vengono\nerogate prestazioni anche nei giorni di domenica, il riposo settimanale sarà\nfruito in altro giorno della settimana e la relativa retribuzione non subirà\nalcuna maggiorazione, fatta eccezione per la competenza contrattuale di cui\nall'art. 5\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Ch3>Art. 54 - LAVORO STRAORDINARIO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono\nrispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventiva mente\nautorizzate dall'Amministrazione o da persona dalla stessa autorizzata e\ncomunque non possono superare, di norma, le 160 ore all'anno pro-capite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro straordinario di cui al precedente comma, nonché le\nrelative maggiorazioni, vengono riconosciute di norma nel mese di effettuazione\ndella prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>E' considerato lavoro straordinario notturno quello effettuato dalle ore 22\nalle ore 6, sempre che non trattasi di regolare turno di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si darà luogo alla maggiorazione per lavoro straordinario in caso di ore\nlavorate eccedenti il normale orario di lavoro su base annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote di maggiorazione per il lavoro straordinario sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diurno 25%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Notturno 40%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Festivo diurno 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Festivo notturno 60%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili fra loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la determinazione della paga oraria agli effetti del computo del lavoro\nstraordinario diurno, festivo, notturno, festivo-notturno, la retribuzione\nmensile di cui all'art. 45 viene divìsa per 164.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario sarà retribuito secondo quanto indicato dal\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta del dipendente il lavoro straordinario potrà essere compensato\ncon riposo sostitutivo da accantonare nella \"Banca-ore\" di cui all'art. 71,\nfatta salva la corresponsione della sola maggiorazione prevista all'articolo\nseguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Ch3>Art. 55 - LAVORO ORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In aggiunta alla normale retribuzione spettante alla dipendente ed al\ndipendente, competono le seguenti maggiorazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Servizio ordinario notturno in turno 20%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Servizio ordinario notturno non in turno 25%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Servizio ordinario domenicale e\u002Fo festivo 15%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Servizio festivo - notturno 25%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili tra loro. È considerato lavoro\nordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6; esso non potrà\nsuperare le otto ore in media in un periodo di riferimento di due settimane.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per la determinazione della paga oraria agli effetti del computo del lavoro\nordinario diurno, festivo, notturno, festivo-notturno, la retribuzione mensile\ndi cui all'art. 45 viene divisa per 164.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 56 - FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di\nriposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: Capodanno, Epifania,\nAnniversario della Liberazione, Lunedì di Pasqua, Festa del Lavoro, Festa\ndella Repubblica, Assunzione di Maria, Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo\nNatale, Santo Stefano, Santo Patrono.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In occasione delle suddette festività decorre a favore delle lavoratrici e\ndei lavoratori la retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giornaliera di cui all'art. 45.I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera\nnelle suddette giornate avranno diritto ad un corrispondente riposo\nsupplementare retribuito da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio\no all'accantonamento delle ore che potranno confluire, su richiesta del\nlavoratore, nella \"Banca -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ore\" di cui all'art. 71 del presente CCNL. Nel caso che le esigenze di\nservizio non permettano il predetto^.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>40a accantonamento, l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento, in aggiunta\nalla normale retribuzione, delle ore lavorate maggiorate sulla base di quanto\nprevisto dall'art. 54.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con\nla domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto alle\nlavoratrici ed ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione\ngiornaliera di cui all art. 45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di\nriposo settimanale non domenicale, la contrattazione di secondo livello potrà\nprevedere l'Accantonamento in \"Banca Ore\" di cui all'art. 71 di un giorno di\nriposo retribuito. In mancanza di accordo di secondo livello, l’istituzione\nprocederà alla retribuzione della festività nella misura di 1\u002F26 della\nretribuzione mensile lorda. In caso di coincidenza di una festività nazionale\no infrasettimanale con altra festività di cui sopra, sarà concordata altra\nfestività sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che nelle Istituzioni e nelle unità operative in cui\nsono adottate articolazioni annuali dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 52\nottavo comma, che contemplino nel monte ore di riposo anche le festività di\ncui sopra, le lavoratrici ed ! lavoratori non avranno diritto ad alcun\nulteriore giorno di riposo, le stesse lavoratrici e gli stessi lavoratori, se\nin servizio nelle suddette festività, avranno diritto alla maggiorazione\nprevista dall'art. 55.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 57 - FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cp>Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni\nlavorativi nell'arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa,\nquale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, è comunque considerata\ndi 6 gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche\ne le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e\npertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le\ndomeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle\nstrutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione\ndi cui all'art. 45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di ferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle\nesigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei\nlavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi, le\nferie potranno essere fruite dal lavoratore in non più di due periodi\nnell'arco dell'anno. Le chiusure annuali delle Istituzioni sono computate nelle\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni o di licenziamento, spetteranno al lavoratore tanti\ndodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di\neffettivo servizio prestato per l'anno di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso\ndi licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eccezionalmente, il datore di lavoro potrà richiamare per ragioni di\nservizio il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando\nil diritto del lavoratore di fruire di detto periodo in epoca successiva e il\ndiritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per\ntornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente,\nné per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla al lavoratore che\nspontaneamente si presenti in servizio durante il periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di\ngodere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un\nrimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è\npossibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti\nprevisti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58-FERIE SOLIDALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Si istituiscono le ferie solidali, ai sensi della normativa vigente, al fine\ndi permettere l’assistenza di figli minorenni, e dei famigliari di primo\ngrado in linea diretta che si trovino in condizioni di salute grave e che\nrichiedano un'assistenza costante. Le ferie solidali si attivano tra i\ndipendenti indipendentemente dalla qualifica di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cessione delle ferie deve essere a titolo gratuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È possibile cedere le ferie eccedenti alle 4 settimane (si dovrà fruire di\nalmeno 20 giorni se si articola l'orario settimanale su 5 giorni, ovvero 24 nel\ncaso di orario su 6 giorni). Ne consegue che il dipendente potrà cedere fino\nad un massimo di 8 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente deve produrre specifica richiesta, reiterabile, alla Direzione\ndi appartenenza per massimo 30 giorni di ferie e giornate di riposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione, appena ricevuta la richiesta, rende nota a tutto il personale\nl'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che intendano aderire alla richiesta, su base volontaria\nformalizzano la propria decisione, indicando il numero dei giorni di ferie o di\nriposo che vogliono cedere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il numero dei giorni offerti superi quello dei giorni\nrichiesti, la cessione è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli\nofferenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie cedute dai colleghi vengono messe nella disponibilità del\nrichiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la\ncessione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Ch3>Art. 59-REPERIBILITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pur con carattere di eccezionalità, il datore di lavoro può prevedere per\ntaluni servizi l'obbligo della reperibilità dei lavoratori. La reperibilità\nconsiste per il lavoratore nel porsi, al di fuori del proprio orario di lavoro,\nnella condizione di essere prontamente rintracciato, in modo tale da\nraggiungere nel più breve lasso di tempo il luogo ove intervenire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Reperibilità esterna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore sia reperibile al di fuori della struttura,\ndetta reperibilità esterna:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•potrà avere una durata massima individuale di 96 ore mensili e non\npotrà essere svolta per più di 8 volte nel mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•darà diritto ad un compenso orario non inferiore a Euro 1,00 e non\nsuperiore a Euro 2,00 da definire nella contrattazione regionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È demandata alla contrattazione regionale, in relazione alle\ncaratteristiche tecnico-organizzative delle strutture, la individuazione dei\nservizi, il trattamento economico ed i periodi di reperibilità esterna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Reperibilità interna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore sia reperibile nelle ore notturne all'interno\ndella struttura, per detta reperibilità interna:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al lavoratore è data la possibilità di dormire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowanceamount1\">\u003Cp>•detta reperibilità è retribuita nella misura fissa di Euro 21,00 per\nnotte in aggiunta alia normale retribuzione mensile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•detta reperibilità interna andrà programmata tra la Direzione ed i\nlavoratori interessati e la relativa prestazione va contenuta, di norma, entro\n10 volte al mese, salvo casi particolari connessi alle dimensioni della\nstruttura ed alla sua organizzazione (es. comunità alloggio, gruppi-famiglia,\necc.).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•E' demandata alla contrattazione regionale, in relazione alle\ncaratteristiche tecnico-organizzative delle strutture, la individuazione dei\nservizi ed i periodi di reperibilità interna. Le parti convengono che detto\nistituto non costituisce orario di lavoro e non è sostitutivo del lavoro\nnotturno laddove previsto; pertanto, qualora il lavoratore fosse chiamato ad\nintervenire in reperibilità, le ore di servizio prestate saranno retribuite\ncome lavoro straordinario notturno, ai sensi dell'art. 54.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - RICHIAMO IN SERVIZIO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Si ha richiamo in servizio quando, per motivazioni organizzative legate alla\ncontinuità del servizio, il lavoratore che si trova in riposo venga richiamato\nad effettuare una prestazione lavorativa con un preavviso non superiore a 24\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione darà luogo a quanto previsto dall'art. 54.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - MISSIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'Istituzione ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea\nfuori dalla sua sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso al personale compete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese effettive di viaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese postali, telefoniche ed altre, sostenute in\nesecuzione del mandato nell'interesse dell'istituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•una diaria non inferiore al doppio della retribuzione giornaliera;\nqualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un\nterzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le missioni di durata superiori al mese sarà corrisposta una diaria\nridotta del 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino\nviaggi abituali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In luogo delle diarie di cui alla lettera d) del primo comma, nonché della\ndiaria di cui al 3° e 4° comma del presente articolo, il datore di lavoro ha\nfacoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e\nalloggio. Nel caso di servizi in sede diversa da quella abituale, l'istituzione\nha facoltà di corrispondere il vitto e l'alloggio in natura, con trattamento\nuniforme per tutto il personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva\ndel viaggio e quella di soggiorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - TRASFERIMENTI DI RESIDENZA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•trasferimenti di sede di lavoro richiesti dal datore di lavoro che\ncomportano anche il cambio di residenza danno diritto alle seguenti\nindennità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del\nbagaglio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato\npossibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto. Tale rimborso va\ncorrisposto per un massimo di 12 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il\nlavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente\narticolo fino a otto giorni dopo l'arrivo del mobilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - CONDIZIONI DI TRASFERIBILITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A norma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e art. 2103 c.c., il\nlavoratore non può essere trasferito da una Istituzione all'altra se non per\ncomprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento,\nal rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di\nprovenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento,\nsalvo i casi di forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO VI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PERMESSI ASPETTATIVE CONGEDI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - ASPETTATIVA PER RICHIAMO ALLE ARMI, ASPETTATIVA PER SERVIZIO\nCIVILE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Aspettativa volontaria per servizio civile è regolamentata secondo le norme\nlegislative vigenti e quanto concordato all'art. 68: \"Volontariato e servizio\ncivile\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di richiamo alle armi il personale con mansioni\nimpiegatizie avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940,\nn. 653.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, nei confronti dei quali non trova applicazione la legge 10\ngiugno 1940, n. 653, hanno diritto, in caso di richiamo alle armi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il primo mese, all'intera retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il secondo e terzo mese, alla metà della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento previsto dalle norme di legge contrattuali a favore dei\nrichiamati ha termine con la cessazione dell'attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine del richiamo sia in caso di invio in congedo come in quello di\ninvio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a\ndisposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il\ntermine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto la durata superiore ad un\nmese, di otto giorni se ha avuto durata superiore ad un mese ma non a sei mesi,\ndi quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che senza giustificato impedimento il lavoratore non si ponga a\ndisposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato\ndimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla\ndurata del contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di richiamo durante il periodo di prova, il rapporto resta\nsospeso sino alla fine del richiamo e il periodo trascorso in servizio militare\nnon è computato agli effetti dell'anzianità di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il\nposto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo\nperiodo è computato agli effetti della anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 65 - TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Norme di carattere generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative in materia di\ntutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal d.lgs. n.\n151\u002F2001, dal d.lgs. n. 80\u002F2015 e dal d.lgs. n. 105\u002F2022, a cui si fa\nespressamente riferimento per quanto non previsto dal presente Contratto e\nstabilito nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria,\nle lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta\ndel parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN\nattesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria\nprima del parto sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria\npost-partum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cp>In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è\nprevisto dalla legge il divieto di licenziamento. Le stesse devono essere\nconvalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche\nSociali competente; la lavoratrice madre, così come il lavoratore padre che\nabbia fruito del congedo di paternità, ha diritto all'indennità sostitutiva\ndel preavviso. Le dimissioni volontarie devono essere convalidate dal Servizio\nIspettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente fino al\nterzo anno di vita del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche\ncontemporaneamente, può usufruire dell'astensione facoltativa dal lavoro per\nun periodo, anche frazionato, con le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7\nmesi quando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a tre\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 11 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale è fruibile nella singola giornata in modalità oraria\npari alla metà dell'orario medio giornaliero, riferito al mese precedente nel\ncorso del quale ha inizio il congedo parentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>Il diritto del congedo parentale è riconosciuto anche se l'altro genitore\nnon ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non può\nsuperare complessivamente i 10 mesi, elevabili a 11 quando il padre beneficia\ndi 7 mesi di astensione.Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo\ndi maternità) il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire\nun'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera.\u002F\nDurante il periodo di astensione facoltativa (congedo parentale) il lavoratore\ne la lavoratrice hanno diritto a percepire un'indennità pari al 30% della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il beneficio spetta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fino al compimento dei sei anni di vita del bambino e per un periodo\ncomplessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fino a 8 anni se il reddito del singolo genitore interessato sia inferiore a\n2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione\nGenerale obbligatoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da 8 anni e un giorno fino al compimento di 12 anni di età il congedo\nparentale non è indennizzabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo parentale deve essere comunicata al datore di lavoro\ncon un preavviso non inferiore ai 5 giorni di calendario (c. 3 art. 7 del D.\nLgs. 80\u002F2015). Il datore di lavoro non può opporre rifiuto alla richiesta di\ncongedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale di cui al presente articolo spetta anche nel caso di\nadozione nazionale ed internazionale e di affidamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi ed affidatari,\nqualunque sia l'età del minore, entro 12 anni dall'ingresso del minore in\nfamiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale può essere fruito anche nella modalità ad ore, nella\nmisura del 50% della prestazione lavorativa giornaliera o di altra percentuale\nconcordata tra le parti (datore di lavoro e lavoratore), in misura comunque non\ninferiore al 50% dell'orario normale giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità è dovuta, con le stesse modalità dei genitori naturali, entro\ngli 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cp>•Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed\nentro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci\ngiorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non\ncontinuativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i giorni obbligatori di astensione riconosciuti al padre e per il\ncongedo di un giorno eventualmente goduto in sostituzione della madre, è\nriconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•congedi di cui al punto precedente si applicano anche al padre adottivo o\naffidatario e il termine del quinto mese decorre dall'effettivo ingresso in\nfamiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall'ingresso del minore\nin Italia nel caso di adozione internazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•padre è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al\ndatore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici\ngiorni prima dei medesimi. Il datore di lavoro dovrà, a sua volta, comunicare\nall'INPS, attraverso il flusso UNIEMENS, le giornate di congedo fruite. Solo in\ncaso di congedo facoltativo, il padre dovrà allegare alla sua richiesta una\ndichiarazione di rinuncia della madre al congedo obbligatorio di maternità per\nun numero di giornate pari a quelle richieste dal padre. Tale dichiarazione\ndeve essere presentata anche al datore di lavoro della madre. I congedi di cui\nalle lettere a) e b) non possono essere frazionati ad ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cp>•Riposi giornalieri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi\norari retribuiti della durata di un'ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se\nl'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate\nlavorative a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10\nLegge n.1204\u002F71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle\npreviste possono essere utilizzate dal padre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre\nlavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di adozione e\u002Fo affidamento si fa riferimento alla normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Malattia del figlio La lavoratrice madre e\u002Fo il lavoratore padre possono\nfruire dì assenza dal lavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni\ndi vita dello stesso, su certificazione del medico curante del SSN o con esso\nconvenzionato. Il relativo periodo di assenza è solo computato nell'anzianità\ndi servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la malattia del figlio in età compresa tra ! tre e gli otto anni,\nentrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro\nnel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Il\nrelativo periodo di assenza è computato solo nell'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente punto d), si applicano\nanche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto\ndal punto 6 dell'art. 3 della legge n. 53\u002F2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Permessi per esami prenatali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-timeoff\">\u003Cp>Ai sensi del D. Lgs 25 novembre 1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno\nla possibilità di assentarsi dal lavoro per l'effettuazione di esami\nprenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza\nperdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l'orario\ndi lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Ch3>Art. 66 - CONGEDO MATRIMONIALE\u002FUNIONI CIVILI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il personale non in prova ha diritto ad un congedo retribuito di 15\n(quindici) giorni di calendario per contrarre matrimonio o per contrarre unione\ncivile. La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal\nlavoratore con almeno 15 (quindici) giorni di calendario di anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale ha l'obbligo di esibire, alla fine del congedo, regolare\ndocumentazione. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e\nil pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone\nanche dello stesso sesso, di cui alla L. 71\u002F16, le disposizioni di cui al\npresente CCNL contenenti le parole \"coniuge\u002Fconiugi\" o termini equivalenti, si\napplicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - PERMESSI RETRIBUITI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>In applicazione dell'art. 1 D.M. 21 luglio 2000 n. 278, recante il\nregolamento di attuazione dell'art. 4 L. 8.3.2000 n. 53 il lavoratore ha\ndiritto a 3 giorni annui di permessi retribuiti per decesso o documentata grave\ninfermità del coniuge o di un parente entro il 2' grado anche non convivente.\nIn alternativa possono essere concordate modalità diverse di utilizzo dei\npermessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione del permesso è così dettagliata:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•nei 3 giorni non sono considerati i festivi e i giorni non lavorativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i permessi sono cumulabili con quelli spettanti per assistere persone\nhandicappate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la diversa modalità di utilizzo deve essere concordata mediante una\nriduzione di orario di lavoro distribuito su un arco maggiore di 3 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'utilizzo del permesso deve essere preceduto dalla comunicazione al\ndatore di lavoro e la fruizione deve avvenire entro 7 giorni dall'evento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La documentazione da presentare per usufruire dei permessi consiste nella\ncertificazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con\nesso convenzionato, del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta\ne, nel caso di ricovero o intervento chirurgico, della relativa struttura\nsanitaria o nel certificato di morte, nel caso di permesso fruito per decesso\ndel coniuge o parente entro il secondo grave anche non convivente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gravi e documentate ragioni familiari il lavoratore ha diritto ad un\ncongedo non retribuito pari ad un massimo di 2 anni (con diritto alla\nconservazione del posto). Il congedo non si computa nell'anzianità di servizio\nné ai fini previdenziali in quanto ! relativi periodi possono essere\nriscattati dal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il regolamento attuativo individua i gravi motivi nei seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•necessità che derivano dal decesso dei familiari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•bisogno di cura e assistenza ai familiari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•situazioni di grave disagio personale con esclusione dei casi di\nmalattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•situazioni conseguenti al verificarsi di determinate patologie a carico\ndei familiari (perdita autonomia personale; malattie che richiedono continui\nmonitoraggi ed esami; malattie che richiedono la partecipazione attiva nel\ntrattamento sanitario; patologie dell'infanzia evolutiva con necessità di\nprogrammi terapeutici)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Familiari aventi diritto all'assistenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•membri famiglia anagrafica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se\nnon conviventi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•coniuge, figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle,\nanche se non conviventi. L'Ente il datore di lavoro deve, entro 10 giorni dalla\nrichiesta, concedere o meno il congedo, anche frazionato, dovendo in caso di\nrifiuto dare le motivazioni di ordine produttivo o organizzativo e definire il\ntempo di concessione. Il dipendente può chiedere il riesame della domanda nei\nsuccessivi 20 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono previste agevolazioni per i lavoratori, anche a tempo determinato per\nportare assistenza a figli, parenti o affini entro il 3\" grado, coniuge, sé\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisito per poter usufruire del diritto è la certificazione di grave\nhandicap, da parte del soggetto disabile, eseguita a norma dell'art. 4 della\nLegge 104\u002F92.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente ai permessi per i figli si fa riferimento all'art. 65 in\nmateria di maternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore affetto da grave disabilità o che assiste parente o affine\nentro il 3\" grado disabile anche non convivente, ha diritto a tre giorni di\npermesso mensile retribuito oppure a due ore di permesso giornaliero (con\norario superiore alle 6 ore quotidiane) o a un'ora di permesso giornaliero (se\nl'orario è pari o inferiore alle 6 ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre ai predetti permessi, il genitore di un figlio gravemente disabile o\nil lavoratore disabile o chi assiste un familiare disabile ha diritto a non\nessere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso, ed a\nscegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza della persona a\ncui presta assistenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quello non contenuto nel presente articolato, si fa riferimento\nalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione dei permessi, in conformità a quanto previsto dagli interpelli\ndel Ministero del lavoro n. 1\u002F2008 e n.31\u002F2012 può prevedere una\nprogrammazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile,\ncome richiamato altresì all'articolo 29 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - ULTERIORI PERMESSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Volontariato e servizio civile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La società può concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, un\nperiodo di aspettativa di durata non superiore ad un anno, ai lavoratori che ne\nfacciano richiesta in quanto aderenti alle Organizzazioni di volontariato di\nprotezione civile di cui al D.PR. n. 194\u002F2001. A tali lavoratori potrà essere\ninoltre riconosciuta la possibilità di usufruire, compatibilmente con le\nesigenze organizzative e produttive, delle forme di flessibilità dell'orario\ndi lavoro o delle turnazioni previste dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La società può concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai\nlavoratori con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante ai\nsensi degli artt. 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive\nmodificazioni, che intendano prestare la loro opera in Paesi in via di\nsviluppo, un periodo di aspettativa di durata anche superiore a quella massima\ndi un anno. L'aspettativa di cui ai due commi che precedono comporta la perdita\ndell'intera retribuzione e determina la sospensione del rapporto di lavoro a\ntutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tutela delle dipendenze da sostanze stupefacenti, psicotrope ed\nalcooliche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori tossicodipendenti si applicano le disposizioni contenute nella\nlegge 22 dicembre 1975, n. 685, così come modificate dalla legge 26 giugno\n1990, n. 162.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione dell'art. 29 della legge 26 giugno 1990, n. 162 e del D.PR. 9\nottobre 1990, n. 309, i lavoratori assunti a tempo indeterminato di cui viene\naccertato lo stato di tossicodipendenza, ! quali intendano accedere ai\nprogrammi terapeutici e di riabilitazione presso idonee strutture pubbliche o\nprivate, hanno diritto, nel rispetto delle richiamate condizioni di legge, ad\nun periodo di aspettativa non retribuito per\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutta la durata della terapia e comunque non superiore a tre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono a loro volta\nrichiedere un periodo di aspettativa non retribuito per la durata di tre mesi,\nqualora il Servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità, al\nprogramma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aspettativa di cui ai commi II e III che precedono comporta la sospensione\ndel rapporto di lavoro a tutti gli effetti economici e normativi. Ai fini\nprevidenziali i lavoratori interessati potranno procedere al riscatto ovvero al\nversamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della\nprosecuzione volontaria, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa all'aspettativa di cui sopra potranno essere concessi\npermessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata\ndalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo\ndel lavoro in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il\nmantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda. In tal caso\nsaranno valutate con favore le domande intese ad ottenere l'applicazione del\nlavoratore presso uffici più vicini alla struttura terapeutica di cui sopra\nnonché alle attività più adeguate alla condizione dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tutele di cui al presente articolo trovano applicazione, alle medesime\ncondizioni e con le modalità di cui ai punti che precedono, anche nei\nconfronti dei lavoratori a tempo indeterminato di cui sia accertato lo stato di\nalcool-dipendenza e che accedano ai programmi terapeutici e riabilitativi\npresso i servizi sanitari delle strutture terapeutico-riabilitative e\nsocio-assistenziali abilitate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - PERMESSI VOLTI ALLA PREVENZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>È inoltre riconosciuto un giorno di permesso retribuito aggiuntivo ai\nlavoratori che ricorrono a check-up medici di prevenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Ch3>Art. 70 - PERMESSI PER FUNZIONI ELETTORALI, REFERENDUM\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In conformità alle vigenti norme di legge, indipendentemente dal normale\nperiodo di ferie previsto dal presente CCNL, alle lavoratrici ed ai lavoratori\nchiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali per le elezioni del\nParlamento nazionale, per le elezioni comunali, provinciali, regionali ed\neuropee, nonché le consultazioni referendarie, saranno concessi 3 (tre) giorni\ndi permesso retribuito in coincidenza con le operazioni di voto e scrutinio, ai\nsensi dell'art. 119 del D.PR.,30 marzo 1957 n. 361 e dell'art. 1 della legge 30\naprile 1978 n. 178.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di permessi di cui al precedente comma non pregiudicano il\nnormale periodo di ferie e non sono cumulabili con il riposo settimanale di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione dei permessi deve essere debitamente documentata.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - BANCA ORE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nella Banca Ore potrà essere accumulato l'accantonamento che il lavoratore,\nnel corso dell'anno, maturano a vari titoli, per le quali verrà corrisposta\nnel mese di competenza la maggiorazione laddove dovuta. A titolo\nesemplificativo e non esaustivo, potranno confluire nella Banca Ore le residue\ngiornate di riduzione orario di lavoro previste dall'art. 52, i riposi\nsostitutivi delle prestazioni straordinarie di cui all'art. 54, i recuperi\ndelle festività coincidenti con il giorno di riposo non domenicale di cui\nall'art. 56 del CCNL, ed in genere ogni altro recupero di prestazioni rispetto\nagli obblighi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potranno godere, in qualunque periodo dell'anno e\ncompatibilmente con le esigenze di servizio, di permessi di breve durata che\nandranno detratti dalla Banca-Ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Istituzioni pagheranno, entro il 30 giugno di ciascun anno, i residui\norari a credito relativi ad anni precedenti eventualmente non usufruiti. Alla\nstessa data o, se anteriore, alla cessazione del rapporto di lavoro, verranno\ntrattenuti dalle retribuzioni eventuali residui orari rimasti a debito. Nessuna\nmaggiorazione è dovuta per lavoro straordinario o supplementare per i\nlavoratori che hanno richiesto di usufruire dell'istituto della banca ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La liquidazione dei saldi positivi banca ore potrà avvenire, a scelta del\ndatore di lavoro, anche su base mensile, fermo restando la trattenuta dei saldi\nnegativi al 30 giugno dell'anno successivo o, se anteriore, alla cessazione del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore ad un anno, che ne\nfacciano richiesta può essere concessa, per gravi e comprovate necessità\npersonali e per cause di malattia di familiari, fermo restando la salvaguardia\ndelle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione e senza\ndecorrenza dell'anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 (sei)\nmesi nell'arco della vigenza contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 73 - MALATTIA ED INFORTUNIO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per malattia od infortunio si intende ogni alterazione dello stato di\nsalute, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è\naddetto, accertata dagli Enti assistenziali presso i quali i lavoratori sono\nassicurati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Malattìa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere\ncomunicata al datore di lavoro secondo quanto indicato nell'art. 75. Inoltre,\nla lavoratrice ed il lavoratore devono inviare all'istituto stesso entro due\ngiorni dall'inizio dell'assenza idonea certificazione sanitaria attestante\nl'incapacità lavorativa, nonché i successivi certificati di prolungamento\ndella malattia entro lo stesso termine. L'Istituzione ha diritto di effettuare\nil controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi\ndegli Istituti pubblici competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione\ndel posto per un massimo di 180 giorni nell'arco dell'anno solare, trascorsi i\nquali, e perdurando la malattia, l’istituzione potrà procedere al\nlicenziamento con la corresponsione dell'indennità di anzianità e di\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e\u002Fo\ntemporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o\nchemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i\nrelativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di\nassenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla\ncompetente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tali giornate\nil dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal\npresente articolo, tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come\nservizio effettivamente prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La conservazione del posto nei confronti dei lavoratori in malattia potrà\nessere prorogata, previa richiesta del dipendente per un ulteriore periodo,\nfino ad un massimo di giorni 180 di calendario, alle seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che tale periodo sia considerato di \"aspettativa\" senza retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al\nprecedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. o PEC\nprima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia e firmare\nespressa accettazione della suddetta condizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con\nconnotazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge 104\u002F1992) o affetti da\npatologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita periodicamente\ndocumentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, fino a un massimo\ndi 3 mesi di aspettativa di cui al comma precedente il lavoratore ha diritto a\nun'indennità pari al 30% della retribuzione di fatto. Nel caso in cui, alla\nscadenza del periodo di malattia o della successiva aspettativa non retribuita,\nil lavoratore presentasse le dimissioni, sarà applicato il trattamento\nprevisto per il licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del\ncomputo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di\nanzianità, della 13° e 14° mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle prestazioni sanitarie del servizio sanitario nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ad una indennità pari al 50% della normale retribuzione percepita per i\ngiorni di malattia dal 4“ al 20°, e pari a 2\u002F3 della normale retribuzione\nper i giorni successivi, da corrispondersi dall'INPS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non in prova avrà altresì diritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi\ndall'istituzione, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti\nmisure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 100% della normale retribuzione per i giorni dal 1° al 3°;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 90% della norma retribuzione per i giorni dal 4° al 17°;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 100% della normale retribuzione per i giorni dal 18° in poi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle anticipazioni di cui alla legge 29\u002F12\u002F1980, n. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di prevenire situazioni di abuso, nel corso di ciascun anno di\ncalendario (1° gennaio - 31 dicembre) e nei limiti di quanto previsto dal\npresente articolo, l'integrazione di cui al punto 1) della lettera c) al comma\nprecedente, cosiddetto periodo di carenza, viene corrisposta al 100% per il\nprimo evento, al 90% per il secondo evento, all'80% per il terzo evento, al 70%\nper il quarto evento, al 60% per il quinto evento, mentre cesserà di essere\ncorrisposta a partire dal sesto evento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal sesto evento, l'integrazione di cui a! punto 2) della\nlettera c) a! comma precedente, viene corrisposta al 100%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che hanno 60 anni di età anagrafica o almeno 30 anni di\nanzianità di servizio all'interno della stessa azienda e\u002Fo nel settore, non si\napplica quanto prescritto nei due commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono computabili, ai soli fini dell'applicazione della disciplina\nprevista ai precedenti tre commi, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti\ncause:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 15\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sclerosi multipla o progressiva e le patologie che richiedono terapie\nsalvavita, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di\ngravidanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità a carico delle Istituzioni non sono dovute se l'INPS non\ncorrisponde per qualsiasi motivo le indennità di cui alla lettera b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tubercolosi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento dei lavoratori affetti da tubercolosi, si fa riferimento\nalle norme legislative vigenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>•Infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale che ha subito infortunio ha diritto al trattamento economico\nstabilito per la malattia fino al 180° giorno e alla conservazione del posto\nsino alla guarigione clinica dai postumi dell'infortunio medesimo regolarmente\ndenunciato all'INAIL. Le indennità dovute dall'INAIL saranno anticipate\ndall'istituzione alle normali scadenze del periodo di retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori aventi diritto sono tenuti a comunicare tempestivamente\nall'istituzione l'avvenuta liquidazione a pagamento da parte dell'INAIL delle\nindennità spettanti, onde permettere all'Amministrazione di contabilizzare\nl'evento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di malattia o infortunio denunciati dopo la notificazione del\npreavviso le norme relative alla conservazione del posto ed al relativo\ntrattamento economico sono applicabili nei limiti di scadenza del preavviso\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento alla normativa relativa alla malattia e all'infortunio con la\ndizione \"anno solare\" si intende il periodo dal primo gennaio al trentuno\ndicembre di ogni anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TITOLO VII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 74 DOVERI DEL PERSONALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora all'Ente datore di lavoro possa effettivamente riconoscersi la\nqualità di organizzazione di tendenza, il personale la cui specifica attività\nesprima le tendenze e le finalità ideologico-religiose proprie dell'Ente\nstesso e serva alle sue finalità si asterrà da comportamenti contraddittori\nnell'ambito della prestazione lavorativa (o anche extra lavorativa ove sussista\nla possibilità di incidenza sull'efficacia della prestazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina del lavoro sarà regolata, oltre che dagli articoli seguenti,\nda un eventuale regolamento interno aziendale, che dovrà essere affisso in\nluogo ben visibile a tutte le dipendenti e a tutti i dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con\ngli articoli del presente contratto e della Legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il prestatore d'opera, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro,\ndipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Essi devono\nusare modi educati verso i colleghi, il pubblico, gli ospiti e i superiori e\nosservare le disposizioni ricevute. In armonia con la dignità personale del\nprestatore d'opera, i superiori imposteranno i rapporti con loro a sensi di\ncollaborazione e di rispetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È vietato al prestatore di opera ritornare nei locali di lavoro e\nintrattenersi oltre l'orario di lavoro prescritto, salvo che per ragioni\nautorizzate dalla Direzione dell'Ente. E' vietato altresì sostare durante le\nore di riposo intermedio in locali diversi da quelli destinati al personale\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 - RITARDI ED ASSENZE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti al rispetto dell'orario di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I ritardi e\u002Fo le assenze giustificati e dovuti a motivi di eccezionalità o\nforza maggiore daranno luogo a trattenuta dalla retribuzione secondo quanto\nstabilito nei regolamenti interni aziendali, se conformi al presente CCNL e\nalle normative vigenti. Nel caso del ritardo, la mancata giustificazione o la\nrecidiva per la terza volta nell'anno solare daranno luogo, oltre alla\ntrattenuta, anche ai provvedimenti disciplinari di cui al successivo art.\n76.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso di grave e legittimo impedimento, di cui sempre incombe al\nlavoratore l'onere della prova, le assenze e le prosecuzioni delle stesse\ndebbono essere comunicate tempestivamente prima dell'inizio del servizio e\nsuccessivamente idoneamente certificate entro 48 ore. Parimenti devono essere\ntempestivamente comunicati anche i rientri dalle assenze stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assenza non preavvertita e\u002Fo non giustificata, saranno applicati\ni provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 76.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le mancanze delle dipendenti e dei dipendenti saranno punite in relazione\nalla loro gravità e alla loro recidività. I provvedimenti disciplinari per le\ninfrazioni alle norme del presente contratto e alle norme di cui all'articolo\nprecedente o alle disposizioni emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•biasimo inflitto verbalmente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•biasimo inflitto per iscritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•multa sino a quattro ore di normale retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sospensione sino a dieci giorni dal lavoro e dalla retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•licenziamento disciplinare senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Normalmente il biasimo verbale e quello scritto saranno inflitti nei casi di\nprima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di\nrecidiva per mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Incorre\nnei provvedimenti della multa o della sospensione la dipendente o il dipendente\nche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•manchi di rispetto verso gli ospiti, solleciti o accetti mance dagli\nospiti e loro familiari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assuma sul lavoro un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i\nsoggetti esterni ed i colleghi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non si presenti al lavoro senza giustificato motivo; ritardi l'inizio del\nlavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; ometta di preavvertire e\u002Fo\ngiustificare le assenze come previsto dal precedente art. 75;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure che lo esegua\ncon negligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•introduca e\u002Fo assuma senza autorizzazione bevande alcoliche o\nstupefacenti negli ambienti di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoro dell'istituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza o di\nalterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•partecipi a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il\nlitigio non assuma caratteri di rissa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•bestemmi nei luoghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)violi o non osservi le norme igienico-sanitarie di cui alle disposizioni\ndi legge qualora non diversamente sanzionato dalle stesse, nonché le misure di\nprevenzione infortuni e le disposizioni a tale scopo emanate\ndall'istituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)ometta di comunicare le eventuali variazioni del domicilio o della\nresidenza, nonché le variazioni dei dati personali forniti all'atto\ndell'assunzione, nei casi in cui vi sia tale obbligo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in orario di lavoro utilizzi il telefono cellulare per fini personali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la\nperdita dell'indennità di preavviso potrà essere inflitto per le mancanze\npiù gravi e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rissa o vie di fatto sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assenza in giustificata oltre il 40 giorno o per tre volte nell'anno\nsolare nei giorni precedenti o seguenti ai festivi o alle ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•recidiva in una qualsiasi mancanza di pari gravità che abbia dato luogo\na due sospensioni nel corso dell'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•furto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•danneggiamento volontario o per negligenza grave e dimostrata di impianti\no di materiale della Istituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•atto implicante dolo o colpa grave con danno dell'istituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alterazioni dolose dei sistemi di controllo di presenza della\nIstituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare\ngravi danni alle persone o alle cose;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•insubordinazione grave verso i superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•violazione delle norme in materia di armi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•abbandono del posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione del\nlavoro o di ordini ricevuti che implichino pregiudizio all'incolumità delle\npersone o alla sicurezza degli ambienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•inosservanza delle norme mediche per malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gravi comportamenti lesivi della dignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla\ndocumentazione inerente l'assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•compia nei confronti di colleghi, utenti o soggetti esterni atti o\nmolestie, anche di carattere sessuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 I provvedimenti\ndisciplinari, di cui al presente articolo ad eccezione del biasimo verbale, non\npossono essere adottati nei confronti del lavoratore senza aver preventivamente\ncontestato per iscritto l'addebito e senza averlo sentito a loro difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso i provvedimenti disciplinari di cui ai precedenti commi del\npresente articolo, ad eccezione del biasimo verbale, non possono essere\napplicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto\ndel fatto che ha dato loro causa e non oltre 30 giorni dalla data di\npresentazione delle giustificazioni. L'importo delle multe, non costituente\nriconoscimento di danno, è devoluto all'INPS. Sospensione cautelare In caso di\nmancanze che prevedono il licenziamento senza preavviso, il datore di lavoro\npotrà disporre la sospensione cautelare della dipendente o del dipendente con\neffetto immediato per un periodo massimo di 6 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro comunicherà per iscritto agli interessati i fatti\nrilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni\ncontrarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui le giustificazioni siano anche parzialmente accolte, la\ndipendente o il dipendente saranno reintegrati nel loro posto di lavoro e\nverrà loro corrisposta la retribuzione per il periodo della sospensione\ncautelare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo\nindeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte dell'Ente quanto in\nquello di dimissioni del lavoratore, deve avvenire nelle modalità previste\ndalla normativa vigente in forma unicamente telematica (vedi art. 5 del D.Lgs.\n24.9.2016, n. 185).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione da parte del datore di lavoro deve avvenire in forma scritta,\ntramite uno dei seguenti sistemi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Pec;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•RaccomandataA\u002FR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Raccomandataa mano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso - espressi in giorni di calendario - sono i\nseguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Quadri e 1° livello\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>90gg\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2° livello\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>60gg\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3° S-3° livello\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30 gg\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4° S-4 ° livello\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>25 gg\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5° S- 5° livello\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>25 gg\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6° livello\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15 gg\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7° livello\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10 gg\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni, i termini di preavviso devono essere rispettati\nanche dal lavoratore assunto a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso per il personale inquadrato dal 4° al 6° livello\ncompresi, in caso di licenziamento da parte dell'Ente, sono incrementati di 15\n(quindici) giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•termini di preavviso decorrono dalla fine o dal giorno 16 di ciascun\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del 2° comma dell'art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato\npreavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente\nall'importo della retribuzione di cui all'art. 45 corrispondente al periodo di\ncui ai commi precedenti, comprensiva dei ratei di 13° e 14° mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la dipendente od il dipendente, in caso di dimissioni non abbia dato il\npreavviso, l'Ente ha facoltà di trattenere una somma corrispondente alla\nretribuzione del periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•licenziamento individuale è soggetto alle norme delle leggi 15 luglio\n1966 n° 604, 20 maggio 1970 n. 300 e 11 maggio 1990 n° 108.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - CAMBI DI GESTIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In considerazione del fatto che il settore di cui trattasi è fortemente\ncaratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti d'appalto ed\nè soggetto a rilevanti cambiamenti sul piano della gestione, le parti,\nsottolineando la necessità di operare, ai diversi livelli, ivi compresi quelli\nistituzionali, ai fini di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro\nacquisite, concordano quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di cessazione della gestione dell'attività o servizio o di parte\ndi questi, la parte datoriale cessante ne darà formale, preventiva e\ntempestiva informazione, almeno 15 giorni prima che il nuovo contratto abbia\nesecuzione, alle rappresentanze sindacali dell'istituzione e alle OO.SS.\nterritoriali competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella comunicazione di cui al comma precedente dovranno essere fornite le\nseguenti informazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•consistenza numerica degli addetti interessati, indicando coloro che sono\nin forza e occupati da almeno 4 mesi esclusivamente nell'appalto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•orario contrattuale settimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•livello di inquadramento e data di attribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•data di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuale impiego di funzioni di coordinamento e pianificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale comunicazione è contestualmente inviata all'azienda subentrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte datoriale subentrante, anch’essa con la massima tempestività\npossibile e comunque prima del verificarsi dell’evento, darà a sua volta\nformale notizia alle 00.SS. territoriali circa l’inizio della nuova gestione\ne si impegna a garantire le condizioni economiche, normative, e professionali,\ngià percepite da ogni singolo lavoratore derivanti dall’applicazione del\nCCNL, ivi compresi gli scatti di anzianità e dagli eventuali accordi\nintegrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di modifiche o mutamenti significativi nell’organizzazione del\nlavoro o nelle modalità di servizio o nelle tecnologie produttive o scelte,\nanche da parte del committente, comportanti eventuali ripercussioni sul dato\noccupazionale, le parti attiveranno un confronto al fine di armonizzare le\nmutate esigenze tecnicoorganizzative dell'appalto con il mantenimento dei\nlivelli occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 80 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Oltre al preavviso di cui all’art. 77 o, in difetto, alla corrispondente\nindennità, il lavoratore assunto a tempo indeterminato e determinato avrà\ndiritto, sia in caso di licenziamento, sia in caso di dimissioni, ad una\nindennità commisurata ad una mensilità di retribuzione di cui all’art. 45\nper ogni anno di servizio prestato per tutta la durata del rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il calcolo dell'indennità va effettuato per tutto il personale e per\nl'intera anzianità sulla base della retribuzione di cui all’art. 45,\nmaggiorata dei ratei di 13° e 14° mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non costituiscono accessori computabili agli effetti del presente articolo,\ni rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario, l'aggiunta di famiglia,\nle gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le indennità non\ncontinuative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di anno saranno conteggiate per 12° e la frazione di mese pari\no superiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>In caso di decesso della dipendente o del dipendente, il TFR e l'indennità\ndi preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le norme del\nCodice Civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityotherclause\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>Ferma restando la normativa vigente in materia, per quanto riguarda le\nanticipazioni del T.F.R. ed in subordine alle seguenti causali, verrà\ncorrisposta per:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•ristrutturazione prima casa di abitazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•grave danneggiamento della propria abitazione a seguito di calamità\nnaturale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•spese pre-adottive in caso di adozione internazionale e affido\nconseguente a violenza domestica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•necessità di affitto per donne in caso di violenza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TITOLO IX\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>WELFARE CONTRATTUALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 81 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di estendere anche ai lavoratori a cui viene applicato\nil presente contratto, l'istituzione del fondo di previdenza complementare, con\nla possibilità di aderire ai fondi contrattuali di previdenza complementare,\nattraverso l'adesione al Fondo \"Fon.Te.\" già costituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota di iscrizione, di contribuzione, nonché di TFR saranno così\nregolamentate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il contributo a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore iscritto\nal fondo Fon. Te. sarà pari all'l,05% della contribuzione utile ai fini del\nTFR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il contributo minimo a carico del lavoratore sarà pari allo 0,55% della\nretribuzione utile per il computo del TFR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota di iscrizione una tantum pari a 15,49 euro sarà così\nripartita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•11,88 euro a carico del datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•3,61 euro a carico del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota di TFR da versare al Fondo è regolata dalla normativa in\nvigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura della quota associativa annuale nonché i termini e le modalità\ndi versamento della contribuzione e del TFR sono stabiliti dal Fondo. Per\nquanto non espressamente previsto dal presente articolo, trova applicazione lo\nStatuto di Fon.Te.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, nel riconfermare l'importanza svolta dalla previdenza\ncomplementare nell'ambito del sistema previdenziale, concordano di diffonderne\nla conoscenza e promuoverne lo sviluppo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Ch3>ART. 82 - FORMAZIONE CONTINUA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti individuano in For.Te., il Fondo cui le istituzioni faranno\nriferimento per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al\nfinanziamento di programmi per la formazione continua.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>ART. 83 - QUADRIFOR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di valorizzare l'apporto dei quadri e il loro sviluppo professionale\ne per mantenere nel tempo la loro partecipazione ai processi produttivi e\ngestionali, le parti convengono sull'opportunità di favorire la realizzazione\ndi adeguati investimenti formativi, anche attraverso l'attivazione di progetti\ncollegati ai programmi europei con particolare riferimento al dialogo\nsociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogo impegno viene assunto per quanto concerne i sistemi di\ncomunicazione, al fine di trasferire a tali figure professionali tutte le\nconoscenze relative all'istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra indicato verrà realizzato favorendo la parità di sviluppo\nprofessionale del personale femminile nell'istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le parti individuano in QUADRIFOR, Istituto per lo sviluppo della\nformazione dei quadri del settore, l’Ente cui le istituzioni faranno\nriferimento per offrire ai quadri opportunità di formazione nell'ambito delle\nfinalità di cui al 1° comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo obbligatorio annuo a favore di QUADRIFOR è pari a euro 75,00\n(settantacinque\u002FOOD), di cui euro 50,00 (cinquanta\u002F00) a carico azienda e euro\n25,00 (venticinque\u002F00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei\nquadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l'attribuzione\ndella qualifica di quadro e con la presente disciplina, per tale personale, è\nstata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985. n.\n190.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>ART. 84 - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di prevedere una forma di assistenza sanitaria\nintegrativa in favore dei lavoratori compresi nella sfera di applicazione del\npresente contratto e, a tal fine, di far richiesta di aderire al Fondo di\nassistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario,\ndistribuzione e servizi (Fondo EST) a parità di contribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, a decorrere dal 1* gennaio 2023, saranno iscritti al Fondo i\nlavoratori assunti a tempo indeterminato, con esclusione dei quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione al Fondo, che ne cura la riscossione come da proprio\nregolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in 10 euro mensili a carico\ndel datore di lavoro, e 2 euro, salva diversa disposizione concordata a livello\naziendale, a carico del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le\nmodalità stabilite dal regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istituzione che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad\nerogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile\ndi importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che\nrientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora prevista, è inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico\ndelle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo,\npari a 30 euro per ciascun lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale n. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano ad incontrarsi nel corso della vigenza contrattuale\nper verificare l'andamento degli iscritti e la sostenibilità della\ncontribuzione con lo scopo di ridefinire la quota una tantum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale n. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte\nnormativa\u002F economica del presente CCNL si è tenuto conto dell'incidenza delle\nquote e dei contributi previsti per il finanziamento del Fondo dì Assistenza\nSanitaria Integrativa (Fondo EST). Il trattamento economico complessivo\nrisulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da\nconsiderarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo, nonché\nla quota una tantum, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed\nassumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 85 - CASSA ASSISTENZA SANITARIA \"QU.A.S.\"\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Cassa di assistenza sanitaria per i quadri è di seguito disciplinata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa è pari a euro 350,00\na carico del datore di lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratore\nappartenente alla categoria dei quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per\nla promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di\ncategoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del CCNL,\nl'istituzione che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta\nalternativamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ad erogare al lavoratore un Elemento distinto della retribuzione non\nassorbibile di importo pari ad euro 35,00 lordi, da corrispondere per 14\nmensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite\nda Qu.A.S., sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti\nsociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Cassa di assistenza sanitaria per i quadri è disciplinata da apposito\nregolamento concordato fra le parti che hanno stipulato il presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>ART. 86 - TRATTAMENTO ECONOMICO PROGRESSIVO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>a. Norma generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano di applicare a tutti gli assunti dopo la sottoscrizione\ndel presente accordo, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato,\nesclusi gli apprendisti, un Trattamento Economico Progressivo (TEP),\ncaratterizzato dalla maturazione, nell'arco temporale massimo di 36 mesi, di\nalcuni istituti contrattuali, secondo una gradualità crescente progressiva.\nTali istituti sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rateo di quattordicesima\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Riduzione oraria di lavoro (ROL)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Scatti di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il punto 1) la gradualità è così definita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i primi 12 mesi la percentuale di maturazione è pari al 20%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 13° mese al 24° mese la percentuale di maturazione è pari al 45%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 25° mese al 36° mese la percentuale di maturazione è pari al 70% a\nfar data dal 37' mese la percentuale di maturazione è pari al 100%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il punto 2):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per i primi 18 mesi nessuna maturazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per i successivi 18 mesi la percentuale di maturazione è pari al 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a far data dal 37° mese la percentuale di maturazione è pari al 100%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il punto 3):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il periodo di maturazione dell'anzianità di servizio ai fini\ndell'attribuzione del primo scatto di anzianità decorrerà dal 37' mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Condizioni di portabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le precedenti condizioni si applicano alla situazione economica e normativa\nin cui il lavoratore si trova al momento delle corrispondenti decorrenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo dell'\"arco temporale massimo di 36 mesi\" si sommeranno\ntutti i periodi di effettivo servizio prestati, presso Istituzioni ed Enti che\napplicano il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, compresi i\ncambi di gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in considerazione della particolare situazione in cui versa il\nsettore, concordano di applicare in via sperimentale per questa vigenza\ncontrattuale la maturazione progressiva dei ratei di 14a nelle modalità sopra\nindividuate. Resta inteso che, fatta salva la scadenza delle situazioni in\nessere, al prossimo rinnovo contrattuale, le Parti si riservano di verificare\nle condizioni che hanno dato origine alla presente sperimentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 87 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E ARMONIZZAZIONE DEI CCNL DI SETTORE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti condividono che i minimi retributivi, definiti dal\npresente CCNL, sottoscritto tra le stesse parti, debbano costituire una\nprevisione non diversificabile in altri accordi collettivi di pari livello\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tali ragioni, qualora dovessero intervenire previsioni diversificate a\nvalenza economica in altri contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle\nparti firmatarie del presente contratto, che insistano sulla medesima sfera di\napplicazione, le Parti si incontreranno per una valutazione dei suddetti\naccordi al fine di armonizzare gli elementi di cui al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 1 - PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER LA PRIMA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>APPLICAZIONE DEL PRESENTE CCNL NELLE ISTITUZIONI IN CUI SONO VIGENTI ALTRI\nCCNL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Con riferimento all'art. 1 del presente CCNL commi terzo, quarto e quinto,\nin particolare ai principio condiviso di attribuire al presente CCNL, per le\nrealtà aderenti a Confcommercio Salute Sanità e Cura, la funzione di unico\nstrumento per la regolazione dei rapporti di lavoro privati nei settori di\ncompetenza, le parti convengono che, nel caso di prima introduzione del\npresente CCNL in sostituzione di altri contratti collettivi, al 2° livello di\ncontrattazione verranno realizzati appositi protocolli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'applicazione di detti protocolli nelle singole istituzioni avverrà\nattraverso accordi attuativi con le 00.SS. stipulanti il presente contratto e\nle rappresentanze aziendali aventi l'obiettivo di garantire, nei confronti del\npersonale in servizio, gli eventuali diritti acquisiti ed il mantenimento delle\neventuali condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In carenza di protocollo di 2= livello che definisca ie modalità ed i\ncriteri per l’armonizzazione contrattuale, l'accordo applicativo aziendale si\nispirerà ai seguenti criteri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trasformazione dell'inquadramento del personale in servizio nel sistema\ndi classificazione di cui all'art. 39 del presente CCNL avverrà sulla base\ndelle mansioni effettivamente svolte, tenendo conto del possesso di titoli\nprofessionali specificamente previsti da leggi nazionali e\u002Fo regionali\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo aziendale conterrà la conversione dell'inquadramento dei profili\nesistenti nei nuovi livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali inquadramenti in atto a livelli superiori verranno mantenuti\nattraverso ad personam ad esaurimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base dell'inquadramento attribuito, per ciascun lavoratore verrà\neffettuata la comparazione tra il precedente trattamento retributivo\nomnicomprensivo su base annua derivante dal precedente contratto ed il nuovo\ntrattamento annuo derivante dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno escluse dalla comparazione le eventuali somme collegate\nall'anzianità di servizio, salvo quanto successivamente precisato al punto\n\"Scatti di anzianità\", nonché i superminimi o assegni \"ad personam\" qualora\nesistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono altresì considerati, in questa fase, gli eventuali premi di\nproduttività in vigore al livello regionale\u002Fterritoriale ai sensi dell'art. 5\ndel CCNL Confcommercio Salute Sanità e Cura, né qualsiasi altra erogazione\nderivante dal livello decentrato di contrattazione relativamente alle parti\nvariabili, che andranno pertanto attribuite successivamente alla riconversione\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trattamenti presi in considerazione sono quelli in atto al momento della\nstipula dell'accordo di armonizzazione contrattuale in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella comparazione si potranno verificare le seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento complessivo annuo Confcommercio Salute Sanità e Cura è\nsuperiore a quello in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo caso viene data immediata applicazione alle tabelle retributive\nConfcommercio Salute Sanità e Cura in vigore al momento dell'accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento complessivo annuo Confcommercio Salute Sanità e Cura è\ninferiore a quello in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo caso, in aggiunta alle tabelle retributive Confcommercio Salute\nSanità e Cura in vigore al momento dell'accordo, verrà erogata la differenza\nin quote mensili (quattordicesimi) a titolo di superminimo \"ad personam non\nassorbibile\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Scatti di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valori di riferimento per gli scatti di anzianità che matureranno\nsuccessivamente alla data di stipula dell'accordo applicativo sono quelli\nprevisti dal CCNL Confcommercio Salute Sanità e Cura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratore a cui si applica il nuovo regime contrattuale Confcommercio\nSalute Sanità e Cura manterrà l'importo in cifra degli aumenti maturati nel\nregime contrattuale di provenienza. Detto importo verrà\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tradotto in numero di aumenti d'anzianità (e\u002Fo frazioni di aumento)\ndividendo l'importo stesso per la misura dello scatto di anzianità\nConfcommercio Salute Sanità e Cura corrispondente al livello d'inquadramento.\nLe eventuali frazioni di scatto verranno corrisposte come superminimo\nassorbibile con la maturazione del successivo scatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quattordicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore a cui si applica il nuovo regime contrattuale Confcommercio\nSalute Sanità e Cura, che precedentemente non percepiva la quattordicesima\nmensilità, si applica il trattamento economico progressivo di cui all'art. 86,\npunto 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore a cui si applica il nuovo regime contrattuale che già\npercepiscano mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità, ove la\nparte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l'intero importo\ndi una mensilità, si applica la differenza tra l'ammontare della 14°\nmensilità e l'importo in atto percepito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il precedente orario contrattuale fosse inferiore a 38 ore\nsettimanali, il personale in forza alla data dell'accordo manterrà il\nprecedente orario di lavoro settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella comparazione dell'orario di lavoro deve tenersi conto anche delle\nriduzioni di orario previste all'art. 52.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base di intese al livello aziendale, in relazione alle peculiari\nspecificità del servizio, potrà essere concordato per tutti un orario di\nlavoro di 38 ore settimanali, fermo restando che la differenza delle ore su\nbase annuale verrà compensata con una somma equivalente alle maggiori ore di\nlavoro che risulteranno prestate rispetto al precedente contratto, ovvero, se\nconcordato, accantonata nella \"Banca Ore\" di cui al CCNL Confcommercio Salute\nSanità e Cura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il contratto in atto prevedesse un numero di giorni di ferie annuali\nsuperiore a 26, ai lavoratori in forza alla data della stipula dell'accordo di\nprima applicazione verranno valorizzate nel contatore presente nel cedolino\npaga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Altri Istituti contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli altri istituti contrattuali verranno applicati secondo quanto previsto\ndal CCNL Confcommercio Salute Sanità e Cura, tenuto conto che la valutazione\ncomparativa tra i vari contratti è condotta a livello complessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 2 - ACCORDO PER L'ELEZIONE DELLE RSU NELLE REALTÀ' DI CUI ALLA\nSFERA DI APPLICAZIONE DEL CCNL CONFCOMMERCIO SALUTE SANITÀ E CURA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>PRIMA PARTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ambito ed iniziative per la costituzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle realtà nelle quali siano occupati più di 15 dipendenti a tempo\nindeterminato, compresi gli apprendisti, si potrà dar luogo alla costituzione\ndelle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), sulla base di liste presentate\nad iniziativa unitaria delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo\ndel 26 Novembre 2015, nonché del presente accordo e del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno altresì potere di iniziativa a presentare liste le associazioni,\ndiverse dalle organizzazioni sindacali suddette, purché formalmente costituite\nin sindacato con un proprio statuto ed atto costitutivo, ed a condizione\nche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al\nvoto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>accettino espressamente e formalmente con un atto scritto il contenuto del\npresente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Composizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio\nuniversale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella composizione delle liste si favorirà una adeguata rappresentanza\ndelle diverse professioni nonché una adeguata rappresentanza di genere\nattraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Designazione nelle liste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa la designazione nella lista di organizzazione di lavoratori\naderenti ad altra organizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Numero del Componenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto dal protocollo del 26 Novembre 2015, sotto\nil titolo \"rappresentanze sindacali\" il numero dei componenti delle RSU è\ncosì determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N° 3 rappresentanti da 16 a 50 addetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N° 6 rappresentanti da 51 a 150 addetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N° 9 rappresentanti da 151 a 200 addetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N° 12 rappresentanti da 201 a 300 addetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N° 15 rappresentanti da 301 a 500 addetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N° 18 rappresentanti da 501 addetti in poi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il computo dei componenti le RSU si fa riferimento al numero totale\ndegli addetti, come stabilito al punto 1 del presente accordo, delle diverse\nrealtà facenti capo alla medesima istituzione nell'ambito provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Compiti e funzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU elette e formalmente insediate, subentrano alle RSA o alle analoghe\nstrutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella\ntitolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni a essi spettanti sia per\neffetto delle disposizioni della Legge 300\u002F1970 che di altre leggi, sia per\nquelle disciplinate da CCNL o accordi collettivi secondo le modalità ed entro\ni limiti che saranno determinati in sede di contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal\nvoto e in quanto espressione della articolazione organizzativa dei sindacati di\ncategoria e delle Confederazioni svolgono, unitamente alle Federazioni\nstipulanti il presente accordo e il CCNL Confcommercio Salute Sanità e Cura,\nle attività negoziali per le materie proprie del livello di istituzione,\nsecondo le modalità definite dallo stesso CCNL nonché in attuazione delle\npolitiche Confederali delle OO.SS. di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della\ncontrattazione ai vari livelli, l'attività sindacale affidata alla RSU\npresuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni dell'organizzazione\nsindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti le RSU subentrano ai dirigenti delle RSA e delle strutture\nsindacali esistenti comunque denominate nella titolarità dei diritti,\npermessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle\ndisposizioni di cui al titolo Ili della legge 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste da CCNL o da\naccordi collettivi di diverso livello in materia di numero dei dirigenti della\nRSA o di strutture analoghe comunque denominate, diritti, permessi e libertà\nsindacali nei confronti delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL o\naccordi collettivi di diverso livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si procederà all'armonizzazione, nell'ambito dei singoli istituti\ncontrattuali, anche in ordine alla quota di libertà sindacali da trasferire ai\ncomponenti della RSU e, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, si\ndefiniranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole\ncondizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali\ncon le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità\nsindacale a livello di azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In favore delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e il presente\naccordo, sono fatti salvi i seguenti diritti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei\nlavoratori durante l'orario di lavoro, nei limiti di un terzo delle ore\ndisponibili per effetto di disposizioni contrattuali, restando le rimanenti\nriservate alla iniziativa della RSU;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•diritto ai permessi retribuiti nella quota parte riservata alle\norganizzazioni come definita dal CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•diritto alle aspettative sindacali secondo le disposizioni vigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•diritto ai permessi non retribuiti di cui all'Art. 24 Legge n°\n300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•diritto di sede per lo svolgimento delle riunioni e di affissione secondo\nle disposizioni vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le organizzazioni sindacali di categoria, aderenti al presente accordo\nrestano titolari di altri diritti, libertà sindacali, permessi e tutele\ndisposti, in aggiunta a quanto previsto nella Legge n° 300\u002F1970, dalla\ncontrattazione ai diversi livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di regolamenti attuativi di comparto o di CCNL sarà determinata la\nquota parte di tali diritti, libertà sindacali e tutele da mantenere alla\ndisponibilità delle organizzazioni sindacali stesse e la corrispondente quota\nda riservare alle RSU per l'espletamento dei compiti e delle funzioni ad esse\nspettanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durata e sostituzione nell'incarico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti le RSU restano in carica tre anni e possono essere rieletti\nnelle successive elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU uscente, unitamente alle organizzazioni sindacali di cui al primo\ncomma del punto 1 del presente accordo, provvederà ad indire le elezioni\nmediante comunicazione ai lavoratori e alla direzione aziendale secondo le\nmodalità stabilite dal presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato rinnovo entro il termine di 30 giorni dalla data di\nscadenza del mandato, le OO.SS. territoriali indicheranno alla direzione\ndell'istituto o dell'ente, nel rispetto dello spirito del presente accordo, le\nproprie decisioni in merito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni di un componente elettivo, lo stesso sarà sostituito\ndal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono\nconcernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU\ncon conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità\npreviste dal presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Revoca delle RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A maggioranza assoluta (50% + 1) del collegio elettorale i lavoratori\npossono revocare il mandato a componenti o alla totalità delle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La revoca deve essere formalizzata con voto a scrutinio segreto in\nassemblea, ove partecipino almeno i due terzi deijavoratori aventi diritto al\nvoto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convocazione dell'assemblea del collegio, nei limiti del monte ore\ncontrattuale, deve essere richiesta da non meno di 1\u002F3 dei lavoratori del\nmedesimo collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Clausola di salvaguardia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art 19 Legge\n300\u002F1970, che siano firmatarie del presente regolamento nonché quelle che\naderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di\nelezione della RSU, nella realtà interessata e al fine di evitare\nsovrapposizione di rappresentanza, rinunciano formalmente ed espressamente a\ncostituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di RSU e fino alla loro elezione e formale insediamento, le RSA\ncostituite ai sensi della legge 300\u002F70 svolgeranno le funzioni ad esse\ndemandate dalla stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Decisioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni di competenza della RSU sono assunte a maggioranza dei\ncomponenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esecutivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la complessità della realtà lo richieda può essere individuato un\norganismo di co-ordinamento denominato Esecutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dell'Esecutivo devono far parte rappresentanti sia del settore che delle\naree contrattuali in proporzione al numero degli eletti nella RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Esecutivo coordina il lavoro della RSU e ne attua le decisioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatti salvi i poteri decisionali e di indirizzo delle RSU, nonché di\ncomposizione della delegazione negoziale, di norma quest'ultima è costituita\ndall'Esecutivo anche con eventuali integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma il numero dei componenti dell'Esecutivo non può superare il 20%\ndel numero dei componenti la RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Coordinatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma in ogni RSU deve essere individuato un coordinatore organizzativo\navente il compito di convocare la RSU e tenere gli atti relativi al\nfunzionamento della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza dell'esecutivo, il coordinatore organizzativo viene individuato\nal suo interno e le sue attività vengono svolte di concerto e su mandato\ndell'esecutivo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riunioni straordinarie della RSU possono essere richieste per iscritto da un\nterzo dei suoi componenti, in tal caso il coordinatore ha l'obbligo di\nconvocare la RSU assicurando a tutti i componenti la possibilità di\npartecipare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SECONDA PARTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Modalità per indire le elezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attivazione delle procedure per indire le elezioni delle RSU compete,\ncongiuntamente, alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e\ndel CCNL Confcommercio Salute Sanità e Cura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni saranno indette mediante comunicazione da affiggere\nnell'apposito albo che l'istituzione o l'ente metterà a disposizione e da\ninviare alla Direzione Aziendale, la quale dovrà contenere anche ! termini\nentro i quali dovranno pervenire eventuali designazioni nella commissione\nelettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di rinnovo della RSU, le medesime organizzazioni sindacali,\nunitamente alla RSU uscente, attiveranno le procedure previste dal presente\naccordo almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU\ninteressata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Termine per la presentazione delle liste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine per la presentazione delle liste è fissato in 15 giorni dalla\ndata di attivazione 90\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della procedura ovvero di pubblicazione all'albo della indizione delle\nelezioni da parte delle organizzazioni sindacali competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Commissione elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della\nconsultazione, nelle singole realtà viene costituita una commissione\nelettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla\npresentazione di lista potrà designare un lavoratore dipendente\ndell'istituzione o ente, non candidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La costituzione della commissione sarà coordinata dalle organizzazioni che\nhanno attivato la procedura al fine di consentire a tutte le organizzazioni\naventi diritto di poter designare il proprio rappresentante in seno alla\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Compiti della commissione elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Elettorale ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ricevere la presentazione delle liste e l'elenco degli aventi diritto al\nvoto,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•deliberare su ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste\nstesse ai requisiti previsti dal presente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•verificare la valida presentazione delle liste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•portare a conoscenza dei lavoratori le liste dei candidati mediante\naffissione negli ap-positi spazi riservati all'attività sindacale almeno 8\ngiorni prima della data fissata delle ele-zioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che\ndovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività\ndella realtà interessata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al\npresente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i\nsoggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici\ndelle liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quorum per la validità delle elezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo\nfavoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni\nelettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà\ndei lavoratori aventi il diritto al voto. Nei casi in cui detto quorum non sia\nstato raggiunto, la commissione elettorale e le organizzazioni sindacali\nprenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in\nrelazione alla situazione venutasi a determinare nell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elettorato attivo e passivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto di voto e di eleggibilità tutti i lavoratori dipendenti con\ncontratto a tempo indeterminato e gli apprendisti e con contratto a tempo\ndeterminato con scadenza di almeno 6 mesi successivi alla data delle\nelezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Presentazione delle liste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali che intendono concorrere alle elezioni, dopo\nl'attivazione del percorso unitario da parte delle 00.88. firmatarie del\npresente CCNL purché in possesso dei requisiti richiesti dal punto 1 prima\nparte del presente accordo, devono presentare le liste dei candidati al\nComitato elettorale almeno 10 giorni prima della data fissata per le\nelezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le liste dei candidati devono essere controfirmate da un numero di\npresentatori almeno pari al 5% dei lavoratori dipendenti e tempo indeterminato,\ncompresi gli apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i\nmembri della commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti\ncompreso in più di una lista, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del\ntermine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione\ndelle liste stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle\nliste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Scrutatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' in facoltà delle organizzazioni presentatrici di lista di designare uno\nscrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non\ncandidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore\nche precedono l'inizio delle votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di designazione di scrutatori per tutte le liste concorrenti, il\nruolo di scrutatori viene assunto dai componenti la Commissione Elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Segretezza del voto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per\nlettera né per interposta persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Schede elettorali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente tutte le liste\ndisposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza\nsarà estratto a sorte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la\nsegretezza e la regolarità del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione\ndal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla\nintestazione della lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce\ndi scrittura o analoghi segni di individuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Preferenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista\nda lui votata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta\napposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero esprimendo la\npreferenza negli appositi spazi sulla scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come\nvotazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il\nvoto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a\nliste differenti, rende nulla la scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di\nlista differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti\ndi preferenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità della votazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il luogo ed il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione\nelettorale, previo accordo con la Direzione della realtà interessata in modo\ntale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto. Qualora\nl'ubicazione delle strutture e il numero dei votanti lo dovessero richiedere,\npotranno essere stabiliti più luoghi di votazione evitando peraltro eccessivi\nfrazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del\nvoto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle elezioni riguardanti più strutture le votazioni avranno luogo, di\nnorma, contestualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di\ntutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le\nrealtà interessate almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le\nvotazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Composizione seggio elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio è composto dagli scrutatori e da un Presidente nominato dalla\nCommissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attrezzatura del seggio elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna\nelettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla\napertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve,\ninoltre, poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi il diritto\nal voto presso di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Riconoscimento degli elettori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di\nriconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno\nessere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale\ncircostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni\nelettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Certificazione della votazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'elenco di cui al precedente punto 14 a fianco del nome dell'elettore,\nsarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al\nvoto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operazioni di scrutinio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle\noperazioni elettorali in tutti i seggi interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio\nconsegnerà il verbale dello scrutinio stesso, nel quale dovrà essere dato\natto anche delle eventuali contestazioni, unitamente al materiale della\nvotazione (schede, elenchi, ecc.) alla Commissione elettorale che, in caso di\npiù seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in\napposito verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma\nprecedente, provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale\n(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi. Il piego sigillato, dopo la definitiva\nconvalida della RSU, sarà conservato secondo accordi tra la Commissione\nelettorale e la Direzione della realtà interessata in modo da garantirne la\nintegrità e ciò almeno per tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della\nCommissione elettorale e di un delegato della Direzione. I verbali saranno\nconservati dalla RSU e dalla Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attribuzione dei seggi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'elezione della RSU, il numero dei seggi sarà ripartito,\nsecondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle\nsingole liste concorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno\nattribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti da singoli candidati. In\ncaso di parità di voti vale l'ordine di lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ricorsi alla Commissione elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede\nalla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni\nelettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della\nCommissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che\nsiano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende\nconfermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne\ndà atto nel verbale di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove invece siano stati presentati reclami nei termini suddetti, la\nCommissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale\nsuddetto la conclusione alla quale è pervenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovranno essere notificati a\nciascun rappresentante delle Organizzazioni Sindacali che abbiano presentato\nliste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comitato dei garanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro le decisioni della Commissione Elettorale è ammesso ricorso entro 10\ngiorni ad apposito Comitato dei garanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato\nda ciascuna delle Organizzazioni presentatrici di liste interessate al ricorso,\ne presieduto da Direttore della ITL da un suo delegato. Il Comitato si\npronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comunicazione della nomina dei componenti della RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nomina a seguito di elezione o designazione dei componenti della RSU, una\nvolta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla\nDirezione della realtà interessate a cura delle Organizzazioni sindacali di\nrispettiva appartenenza dei componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Adempimenti della Direzione della realtà interessata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione della realtà interessate metterà a disposizione della\nCommissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto e quanto\nè necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni\nelettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Clausola finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle\nparti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 3 - ACCORDO PER L'APPLICAZIONE DEL D. LGS. 81\u002F08\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Tra le 00.SS. stipulanti e l'Confcommercio Salute Sanità e Cura si\nconviene, in riferimento allo specifico articolo del CCNL sottoscritto tra le\nparti ed in riferimento di quanto contenuto dal D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e\nAccordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le\nProvince autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi\ndell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.\n(Repertorio atti n. 221 del 21 dicembre 2015 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito D.Lgs. n.\n81\u002F2008, sono state razionalizzate e coordinate le disposizioni in materia di\ntutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; - che il decreto\nlegislativo 3 agosto 2009, n. 106, di seguito D.Lgs. n. 106\u002F2009, ha apportato\ncorrezioni e integrazioni al D. Lgs. n. 81\u002F2008;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che la pratica attuazione del sopra citato decreto nelle unità\nlavorative operanti nel settore socio-sanitario così come definite nella sfera\ndi applicazione del presente CCNL è volta inoltre a favorire la cultura della\nprevenzione e protezione in tema di salute e sicurezza e che tale finalità,\nnell'ambito di particolari attività professionali, va anche intesa e rivolta\nnon solo nei confronti degli addetti ma anche degli utenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le competenze che Kart. 51 del D.Lgs. n. 81\u002F2008 assegna agli Organismi\nparitetici; tutto ciò premesso e considerate le peculiarità strutturali del\nsettore, le parti convengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PRIMA PARTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RAPPRESENTANTI PER I LAVORATORI PER LA SICUREZZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza\n(R.L.S.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81\u002F2008 il numero dei Rappresentanti per\nla sicurezza è così individuato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1 (uno) Rappresentante Lavoratore per la Sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•considerata la peculiarità strutturale del settore, è possibile\ndefinire il numero dei Rappresentanti per la sicurezza a livello territoriale\n(regione - provincia - comune - bacino). Tale possibilità è realizzabile,\nnell'ambito del 2° livello di contrattazione, con specifici accordi che\npotranno prevedere anche l'organismo Paritetico Provinciale (OPP). Gli accordi\nrealizzati dovranno comunque essere conformi sia alle norme che sono previste\ndal D.Lgs. n. 81\u002F2008 che coerenti con quanto contenuto dal presente accordo di\napplicazione. Il Rappresentante per la sicurezza, in conformità a quanto\nprevede il D.Lgs. n. 81\u002F2008 all'art. 50, comma 2, non può subire pregiudizio\nalcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti\nvalgono le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Procedure per l'individuazione del Rappresentante per \u002Fa sicurezza e\nmodalità di elezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla costituzione della Rappresentanza dei lavoratori si procede mediante\nelezione diretta da parte dei lavoratori e occupati presso l'azienda così come\nsopra definiti, con le diverse modalità d'impiego e\u002Fo di prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto al voto tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero\ndei lavoratori\u002Faddetti che prestano la loro attività nell'istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere eletti tutti i partecipanti al computo del numero dei\nlavoratori dell'istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risulterà eletto il lavoratore\u002Faddetto che avrà ottenuto il maggior numero\ndi voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza\nsemplice degli aventi diritto. Prima dell'elezione i lavoratori stabiliranno le\nregole per l'elezione e nomineranno, al loro interno, il segretario che dopo lo\nspoglio delle schede oppure delle diverse modalità di voto stabilite dai\nlavoratori, provvederà a redigere il verbale di elezione.Copia del verbale\nsarà consegnata dal segretario al datore di lavoro e da questi, ove\ncostituito, tempestivamente inviata all’Organismo Paritetico Provinciale, che\nprovvederà ad iscrivere il\u002Fi nominativo\u002Fi in apposita lista e trasmetterlo\u002Fi\nagli enti preposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esito delia votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante\naffissione in luogo accessibile a tutti. La Rappresentanza dei lavoratori per\nla sicurezza dura in carica almeno 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scaduto tale periodo, essa manterrà comunque le sue prerogative, in via\nprovvisoria, fino all'entrata in carica della nuova rappresentanza e comunque\nnon oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni dall'incarico del Rappresentante dei lavoratori per\nla sicurezza oppure di risoluzione del rapporto di lavoro, lo stesso sarà\nsostituito dal primo dei non eletti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza, rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre\n60 (sessanta) giorni dalle dimissioni oppure dalla data di risoluzione del\nrapporto di lavoro. In tal caso al dimissionario competono le sole ore di\npermesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di\ndurata nella funzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le date e gli orari delle elezioni di rinnovo potranno svolgersi con le\nmodalità richiamate al comma 6 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle\npersone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il\nnormale svolgimento dell'attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>! rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti e\u002Fo designati\nsaranno chiamati a partecipare anche alle iniziative formative predisposte e\ngestite secondo quanto definito dal presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Procedure per l'individuazione del Rappresentante della sicurezza\nterritoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora I lavoratori all'esito della procedura abbiano inequivocabilmente\ndeciso di non eleggere un Rappresentante della sicurezza interno allo studio\ne\u002Fo impresa di servizi, i datori di lavoro potranno fare riferimento al\nRappresentante per la sicurezza territoriale individuato dall'OPP in base ai\nrequisiti che verranno definiti entro 3 mesi dalla stipula dell'accordo\nterritoriale di cui al punto b) dell'art. 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza, la\ncui disciplina legale è contenuta all'art. 50 del D.Lgs. n. 81\u002F2008, le parti\nconcordano sulle seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Consultazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell'art. 50, comma 1, lett. e) ed f) del D.Lgs. n. 81\u002F2008,\nil Rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione\nivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Rappresentante può consultare il documento dì valutazione dei rischi di\ncui all'art. 17, comma 1, lett. a), oppure il documento di autocertificazione\nai sensi dell'art. 29, comma 5, e la relativa documentazione nonché\nl'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, in attuazione all'art. 50, del D. Lgs. n. 81\u002F2008,\nconsulta il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti gli eventi\nper i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ricevute le notizie e le\ninformazioni di cui al comma precedente, è tenuto a farne un uso strettamente\nconnesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto industriale,\nprofessionale e in materia di tutela dei dati. Della consultazione potrà\nessere redatto un verbale. Il verbale della consultazione deve riportare le\nosservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante per la sicurezza. Il\nRappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone\nla propria firma sul verbale della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti e durata della formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la\nsicurezza. Nel rispetto dei contenuti minimi richiamati al comma 11 dell'art.\n37 del D.Lgs. n. 81\u002F2008, la formazione avrà una durata di almeno 32 ore\niniziali, di cui 12 (dodici) sui rischi specifici presenti nel settore di 4\n(quattro) ore annue per i datori di lavoro che occupano da 15 a 50 lavoratori e\ndi 8 (otto) ore annue per i datori di lavoro che occupano più di 50\ndipendenti, quale obbligo di aggiornamento e avverrà secondo il programma e i\nmoduli formativi predisposti dalle parti firmatarie il C.C.N.L. sugli argomenti\ndi seguito indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>principi giuridici comunitari e nazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>principali soggetti coinvolti e ! relativi obblighi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>definizione e individuazione dei fattori di rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>valutazione dei rischi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di\nprevenzione e protezione; aspetti normativi dell'attività di rappresentanza\ndei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nozioni di tecnica della comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•corsi di formazione, ove costituiti gli Enti bilaterali regionali, devono\nessere organizzati in collaborazione con l’OPP (Organismo Paritetico\nProvinciale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPP si riserva di valutare la congruità del corso organizzato con\nprincipi stabiliti dal presente CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione non può comportare oneri economici a carico del\nRappresentante dei lavoratori per la sicurezza e sarà svolta mediante permessi\nretribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SECONDA PARTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modelli di organizzazione e di gestione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti - attraverso gli Organismi paritetici - si impegnano alla\npredisposizione di modelli di organizzazione e gestione esimenti dalla\nresponsabilità amministrativa delle persone giuridiche, come previsto\ndall'art. 30 del D. Lgs, n, 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•modello di organizzazione e gestione, al fine di avere efficacia esimente\ndalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, dovrà avere le\ncaratteristiche indicate dai commi da 1 a 4 dell'art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30 del D.Lgs. n. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adozione del modello di organizzazione e gestione per i datori di lavoro\naventi fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi\ndell'art. 11 del D.Lgs. n, 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 4 - RESPONSABILITÀ' SOCIALE DELL'IMPRESA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti sostengono lo sviluppo di un'impresa socialmente responsabile\nattraverso l'impegno di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno in relazione al\nproprio ruolo, ad integrare i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie\nattività e nei rapporti interni ed esterni, operando responsabilmente, con la\nconsapevolezza dei propri diritti e doveri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad ogni livello si opererà in modo coerente per sviluppare e dare\nattuazione alle norme contenute nel presente CCNL riconducibili ad un impegno\nsociale dell'impresa, complessivamente considerata e dei singoli che operano in\nessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti aziendali potranno impegnarsi in tal senso sottoscrivendo un patto\nd responsabilità sociale che formalizzerà il reciproco impegno a\ncomportamenti coerenti con quanto sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, al fine di sostenere valori, principi e strumenti socialmente\nresponsabili sono impegnate, con le scelte contrattuali, nei seguenti\nambiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Solidarietà, assistenza sociale, \"welfare\", bilanciamento delle esigenze\nlavorative con quelle personali: attenzione alle problematiche connesse\nall'inserimento e alla prestazione dei lavoratori diversamente abili e di altre\ncategorie dello svantaggio sociale, nonché alla ricollocazione dei lavoratori\ninidonei;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>agevolazione delle attività di volontariato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>integrazione della copertura previdenziale e dell'assistenza sanitaria a\nlivello settoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>agibilità specifiche nel caso di particolari esigenze personali o\nsituazioni familiari, studenti lavoratori, donatori, reinserimento di\nlavoratori e lavoratrici assenti per malattia, maternità-paternità e congedi\nparentali, attraverso il riconoscimento di permessi, aspettative, part-time,\ntelelavoro e la individuazione di ulteriori iniziative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Formazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>investimento per la formazione, progettazione di attività di formazione\ncontinua, anche attraverso la realizzazione di patti formativi, agevolazione\ndella formazione individuale e adesione alle attività realizzate dall'OBC, al\nfine di migliorare la competitività delle imprese, la professionalità dei\nlavoratori, la loro occupabilità e l'inserimento dei lavoratori stranieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>individuazione di attività formative specifiche nei confronti dei\nRappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, salute e ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-green_trigger\">\u003Cp>•Misure a sostegno dell'occupazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>possibilità di ricorrere a tutti gli strumenti offerti dalla legislazione e\ndal CCNL, funzionali al rafforzamento dell'impresa, alla salvaguardia ed allo\nsviluppo dell'occupazione, per favorire l'occupabilità senza pregiudicare la\nbase di occupazione stabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>diffusione e sviluppo di politiche volte alle pari opportunità tra uomini e\ndonne, anche in ordine ai percorsi di crescita e sviluppo professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>applicazione degli strumenti individuati per favorire l'occupazione,\nl'avvio, lo sviluppo dell'attività produttiva, la gestione delle ricadute\noccupazionali, anche con ricorso a risorse derivanti dalla contrattazione di\nsecondo livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>condivisione di specifiche opportunità ed esigenze, utili a sostenere e\u002Fo\nmigliorare la competitività dell'impresa e la sua occupazione in situazioni di\ncongiuntura particolari. Miglioramento continuo del livello di sicurezza e\nsalute sul luogo di lavoro e tutela dell'ambiente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>diffusione di comportamenti consapevoli e partecipati delle norme\ncontrattuali e di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>realizzazione di una strategia ambientale basata sulla prevenzione e sul\nmetodo partecipativo di condivisione degli obiettivi, coniugando la tutela\ndella salute e della sicurezza sul lavoro, di rispetto dell'ambiente, di\noccupazione, di sviluppo dell'innovazione, di competitività delle imprese;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>miglioramento del livello di formazione, informazione e coinvolgimento di\ntutti i lavoratori e dei loro rappresentanti per la realizzazione degli\nobiettivi^\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>adozione ed integrazione di sistemi di gestione in forma volontaria, che\ntengano in debita considerazione anche le opere, e i servizi conferiti in\nappalto, per una prevenzione sistematica dei fattori di rischio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a prevedere un incontro in tempi utili ad addivenire\nalla definizione dei contenuti previsti dall'art 7 del vigente CCNL\nConfcommercio Salute Sanità e Cura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_end_date":48,"CBA_MNCOMPA_1":50,"JOBTYPE_descriptions":54,"apprenticeships":58,"trainingfund":62,"trainingprogrammes_remote":66,"pensionfund":70,"disabilityfund":74,"contracttrial":78,"contractseverancepay":82,"legalassistance_trigger":86,"tempagency":90,"tempagency_max":94,"sicknesspay":98,"disabilitypay":102,"healthcareaccess":106,"healthandsafetypolicy":110,"protectiveclothing":114,"funeralpay":118,"paidmaternityleave":122,"maternitydiscrimination":126,"paidpaternityleaveduration":130,"childcare":134,"deathrelatives":138,"marriage":142,"nursingmothers":146,"discrimination":150,"violenceleave":154,"equalityotherclause":158,"support_disabilities":162,"green_trigger":166,"strikes_trigger":170,"direct_participation_hrs":174,"ADMINISTRATIVE_trigger":178,"hourspweek_select":182,"hourspday_select":186,"SCHEDULE_trigger":190,"PAIDLEAV_trigger":194,"holidaysdays":198,"MAXHOURS_trigger":202,"bankholidays1":206,"PAYSCALES_trigger":210,"oncerise_detail":214,"ONCERISE2_trigger":218,"SENIOR_trigger":222,"CONSIGN_trigger":226,"standbyallowanceamount1":230,"NOCTPREM_trigger":234,"hivpolicy":238,"timeoff":240},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Art. 2 - DECORRENZA E DURATA Il presente","Art. 2 - DECORRENZA E DURATA\n\nIl presente contratto ha durata triennale dal 1* gennaio 2022 al 31 dicembre\n2024 sia per la parte economica che per quella normativa.\n\nIl contratto può essere disdetto da una delle parti contraenti almeno sei\nmesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A\u002FR con avviso di ricevimento o\naltro mezzo idoneo a certificare la ricezione.\n\nIn caso di mancata disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno\nin anno.\n\nLa parte che avrà dato disdetta del contratto dovrà comunicare alle altre\nparti le sue proposte almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata\ncon avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la ricezione.\n\nIl negoziato per il rinnovo ha inizio almeno tre mesi prima della scadenza\ndel contratto. Durante il periodo delle trattative di rinnovo e per un massimo\ndi sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma le parti contraenti\nnon potranno assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni\ndirette.\n\nLaddove il primo incontro per il rinnovo del contratto avvenga entro\nsessanta giorni dalla richiesta di convocazione effettuata da una delle Parti\nche hanno sottoscritto il presente contratto, il termine di cui sopra è\naumentato a otto mesi.\n\nIl presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la\nscadenza di cui sopra fino alla data di decorrenza del successivo accordo di\nrinnovo.",{"bindId":49,"name":46,"text":47},"cbadate_end_date",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"CBA_MNCOMPA_1","CONFCOMMERCIO SALUTE SANITÀ E CURA nelle","CONFCOMMERCIO SALUTE SANITÀ E CURA nelle persone del presidente Luca\nPallavicini, Paolo Veardo; Senofonte Demitry; Daniele Pallavicini;\n\ncon l'assistenza di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA nelle persone della\nvicepresidente Donatella Prampolini Manzini, Guido Lazzarelli, Paolo Baldazzi,\nLaura Indice, Ruben Schiavo, Paolo Uniti;",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"JOBTYPE_descriptions","Art. 39 -CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE L","Art. 39 -CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\n\nLe lavoratrici ed ! lavoratori dipendenti dalle Istituzioni ed Enti di cui\nall'art. 1 del presente CCNL sono classificati come segue:\n\nQuadri (Declaratoria)\n\nAppartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanza a quanto previsto\ndalla legge 13 maggio 1985, n, 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi\ni dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro\nattribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli\nobiettivi dell'istituzione nell'ambito di strategie e programmi aziendali\ndefiniti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata\ne quindi:\n\nabbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali\nanche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o\nservizi di particolare complessità operativa;\n\novvero \n\nLivello V\n\nA questo livello appartengono i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato\ncontenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva di\nunità operativa.\n\nA titolo esemplificativo e non esaustivo:\n\n•Direttore diunità operativa;\n\n•Direttore diunità organizzativa;\n\n•Capo area;\n\n•Medico specialista con più di 24 mesi di anzianità.\n\nLivello 2°\n\nA questo livello appartengono i lavoratori che svolgono compiti\noperativamente autonomi e\u002Fo con funzioni di coordinamento di diversi profili\nprofessionali, nonché specifiche professionalità tecniche e\u002Fo amministrative\nanche con l'impiego di attrezzature delicate e complesse nell'esercizio\ndell'attività.\n\nA titolo esemplificativo e non esaustivo:\n\n•Segretario con funzioni direttive;\n\n•Capo settore;\n\n•Responsabile di ufficio\u002Freparto;\n\n•Responsabile dei sistemi informatici;\n\n•Aiuto direttore;\n\n•Psicopedagogista;\n\n•Psicologo;\n\n•Sociologo;\n\n•Pedagogista;\n\n•Medico specialistafino a 24 mesidi anzianità;\n\n•Altro personale inpossesso dilaureaspecialistica o a ciclo unico che\nsvolge le mansioni attinenti al\n\ntitolodi studio.\n\nLivello 3° super\n\nA questo livello appartengono i lavoratori in possesso di specifiche\nabilitazioni regionali o nazionali e che svolgono mansioni specialistiche\ncaratterizzate da autonomia operativa e da approfondita preparazione teorica e\npratica.\n\nA titolo esemplificativo e non esaustivo:\n\n•Terapista della riabilitazione, fisioterapista;\n\n•Fisiochinesiterapista, logopedista, psicomotricista, terapista della\nneuro e psicomotricità della età evolutiva;\n\n•Assistente sociale;\n\n•Infermiere professionale;\n\n•Vigilatrice d'infanzia, infermiere pediatrico;\n\n•Educatore professionale socio sanitario;\n\n•Educatore professionale socio pedagogico;\n\n•Terapista occupazionale;\n\n•Animatore professionale;\n\n•Mediatore culturale;\n\n•Altro personale in possesso di diploma di laurea di primo livello che\nsvolge le mansioni attinenti al titolo di studio.\n\nLivello 3°\n\nA questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto\no prevalentemente tali che richiedono particolari conoscenze teoriche ed\nadeguata esperienza; nonché mansioni caratterizzate da autonomia operativa e\npreparazione teorica e pratica.\n\nA titolo esemplificativo e non esaustivo:\n\n•Impiegato di concetto;\n\n•Segretario e\u002Fo economo di settore;\n\n•Educatore con 24 mesi di anzianità nellastruttura;\n\n•Capocuoco;\n\n•Maestro del Lavoro o altrimenti definitonelleattività di laboratorio;\n\n•Infermiere generico ad esaurimento.\n\nLivello 4° super\n\nA questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività che\nrichiedono specifiche conoscenze teoriche e particolari capacità conseguite\nattraverso corsi professionali.\n\nA titolo esemplificativo e non esaustivo:\n\n•Operatore Socio-sanitario a soggetti non autosufficienti, in possesso di\ntitolo riconosciuto da normative nazionali;\n\n•Operatore di assistenza, o altrimenti definito, a soggetti non\nautosufficienti in possesso di titolo riconosciuto da normative regionali;\n\n•Operatore tecnico di assistenza aisoggettinon autosufficienti;\n\n•Coordinatore dei servizi ausiliari;\n\n•Puericultrice;\n\n•Educatore fino a 24 mesi di anzianitànellastruttura enellamansione.\n\nLivello 4°\n\nA questo livello appartengono I lavoratori che svolgono attività che\nrichiedono particolari capacità tecnico specialistiche.\n\nA titolo esemplificativo e non esaustivo:\n\n•Operatore socio sanitario a soggetti autosufficienti in possesso di\ntitolo riconosciuto da normative nazionali;\n\n•Operatore di assistenza, o altrimenti definito, a soggetti\nautosufficienti con titolo riconosciuto da normative regionali;\n\n•Operatore tecnico di assistenza a soggetti autosufficienti;\n\n•Impiegato amministrativo;\n\n•Operaio specializzato;\n\n•Cuoco;\n\n•Operatore generico di assistenza formato con 24 mesi di anzianità nella\nstruttura.\n\nLivello 5°\n\nA questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività tecniche\ne\u002Fo socio-assistenziali verso persone autosufficienti e\u002Fo non autosufficienti,\nche presuppongono una generica preparazione.\n\nA titolo esemplificativo e non esaustivo:\n\n•Operatore di assistenza generica formato;\n\n•Animatore-accompagnatore;\n\n•Operaio qualificato;\n\n•Centralinista;\n\n•Impiegato d’ordine;\n\n•Capo guardarobiere;\n\n•Bagnino;\n\n•Autista;\n\n•Aiuto Cuoco;\n\n•Addetto aiservizi operativi d'ingresso.\n\nLivello 6°\n\n\n\nA questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività\ntecnico-esecutive la cui esecuzione presuppone un normale addestramento pratico\ned elementari conoscenze tecniche, nel rispettivo ramo di attività.\n\nA titolo esemplificativo e non esaustivo:\n\n•Operaio generico;\n\n•Portiere - Custode;\n\n•Bidello;\n\n•Fattorino;\n\n•Operai addetti: lavanderia; stireria; guardaroba; cucina; magazzino;\n\n•Personale di servizio esclusivamente addetto ai piani e\u002Fo sala da\npranzo;\n\nLivello 7°\n\nA questo livello appartengono lavoratori che svolgono mansioni semplici e\ntecnico-esecutive, i compiti attribuiti consistono in attività di carattere\nripetitivo e semiripetitivo, di pulizia e\u002Fo facchinaggio anche con l'utilizzo\ndi strumenti, apparecchiature e macchinari semplici.\n\nA titolo esemplificativo e non esaustivo:\n\n1) Personale di fatica e\u002Fo pulizia.",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"apprenticeships","Art. 22 - APPRENDISTATO •Finalità dell'i","Art. 22 - APPRENDISTATO\n\n•Finalità dell'istituto\n\nConsiderato il comune interesse all'utilizzo dell'istituto, le parti nel\nritenere che tale tipologia d'impiego rientri nell'ambito del confronto sul\nmercato del lavoro, vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di\nlavoro con contenuto formativo, in conformità con le direttive dell'unione\nEuropea, da quanto disposto dal D.lgs. 81\u002F2015, ritengono che l'istituto\ndell'apprendistato, quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato\nalla formazione ed alla occupazione dei giovani, sia un valido strumento, sia\nper il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal\nsistema scolastico a quello lavorativo, che per l'incremento dell'occupazione\ngiovanile.\n\nL'apprendistato è un istituto che ha come fine l'acquisizione delle\ncompetenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso\ndi transizione tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire\nl'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di acquisire\nuna professionalità ed esperienza idonea ad offrire servizi altamente\nqualificati che, unitamente ai processi d'informatizzazione, sono\nindispensabili per la soddisfazione degli Utenti e degli Enti committenti.\n\nLe parti concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato,\nal fine di con sentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.\n\nA tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina\nlegale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa,\nconcordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare\ni problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire\nper fornire una risposta adeguata alle esigenze delle istituzioni dei settori\nrappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità, conformi da\nparte degli apprendisti.\n\nIn attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato\nprofessionalizzante ex art. 4, D.Lgs 167\u002F2011 e Digs 81\u002F2015 , le parti\ndeterminano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli\narticoli successivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione\nper l'acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, i\ncontenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento\ndella qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la\nregistrazione nel libretto formativo.\n\n•Ammissibilità\n\nFerme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di\nistruzione e di formazione.\n\nIl Contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ha\nlo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le\nquali occorra un percorso di formazione professionale.\n\nL'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e\nmansioni comprese nelle categorie: 6, 5, 4, 4s, 3, 3s e 2, ovvero nelle\nposizioni economiche dal sesto al secondo della classificazione del personale,\ndi cui all'art. 39 del CCNL. E' invece escluso per le professioni sanitarie di\ncui al DM 29\u002F03\u002F01, gli educatori professionali di cui alla L. 205\u002F17, i medici\ne gli psicologi.\n\nSu richiesta di una delle parti stipulanti del CCNL, in presenza\ndell'opportunità di disciplinare l'apprendistato per altre qualifiche o per\nspecifici settori, le parti a livello nazionale si riuniranno entro giorni 60\nper sviluppare ulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali\nda allegare al presente articolo.\n\n•Requisiti del contratto\n\nAi fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un\ncontratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del\ncontratto, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e\nrelativo livello che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata\ndel periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale potrà essere\ndefinito e consegnato al lavoratore entro i trenta giorni successivi alla\nstipulazione del contratto.\n\n•Proporzione numerica\n\nIn virtù dell'art. 2 comma 3 del D.lgs. n. 167\u002F2011, le parti convengono\nche il numero di apprendisti che le istituzioni hanno facoltà di occupare non\npuò superare 1'25% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio\npresso l'istituzione stessa. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie\ndipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in\nnumero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a\ntre.\n\n•Limiti di età\n\nLe parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4\ncomma 1 del D.lgs. 167\u002F2011, potranno essere assunti con il contratto di\napprendistato professionalizzante o contratto di mestiere i giovani di età\ncompresa tra ! 18 e ! 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica\nprofessionale, conseguita ai sensi del d.lgs. 226\u002F2005, il contratto di\napprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire\ndal diciassettesimo anno di età.\n\nPossono altresì essere assunti, ai sensi dell'art. 4 Digs. 81\u002F2015, i\nlavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di\ndisoccupazione indipendentemente dai limiti di età.\n\n•Percentuale di conferma\n\nLe istituzioni non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano\nmantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui periodo di\napprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A\ntale fine non si computano ! lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati\nper giusta causa, e ! rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del\nperiodo di prova.\n\nLa limitazione di cui al primo comma non si applica quando nel biennio\nprecedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.\n\n\n\n•Periodo di prova\n\nPuò essere convenuto tra le parti un periodo di prova, risultante da atto\nscritto, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore\nqualificato inquadrato al medesimo livello finale d'inquadramento durante il\nquale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.\n\n•Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato\n\nIl periodo di apprendistato effettuato presso altre istituzioni sarà\ncomputato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal\npresente contratto, purché l'addestramento e il percorso formativo si\nriferiscano alle stesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non\nsia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un\nanno.\n\nLe parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente\nlegislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito\ndell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano\ncon quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti\nmassimi di durata.\n\nIl riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla\nbase dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà\ndeterminato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi\nrelativi ai profili professionali, così come previsto dal presente CCNL.\n\nPer ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato\nprecedentemente prestati presso altre istituzioni, l'apprendista deve\ndocumentare, all’atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati\nregistrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale\nfrequenza di corsi di formazione esterna.\n\n•Obblighi del datore di lavoro\n\nIl datore di lavoro ha l'obbligo:\n\n•a impartire o, far impartire dai soggetti individuati, all'apprendista\nalle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la\ncapacità per diventare lavoratore qualificato;\n\n•di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in\ngenere a quelle a incentivo;\n\n•di non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione o\nal mestiere per il quale è sta to assunto;\n\n•di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla\nretribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione,\nfinalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali (nei limiti\nprevisti dalla normativa regionale di riferimento);\n\n•registrare le competenze acquisite all'interno del libretto formativo.\n\n•Doveri dell'apprendista\n\nL'apprendista deve:\n\n•seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi\nincaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli\ninsegnamenti che gli vengono impartiti;\n\n•prestare la sua opera con la massima diligenza;\n\n•frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo\nsvolgimento della formazione presenti all'interno del piano formativo;\n\n•osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto\ne le norme con-tenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché\nquesti ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.\n\nL'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del\npresente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.\n\n•Trattamento normativo\n\nL’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso\ntrattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della\nqualifica per la quale egli compie il percorso formativo.\n\nLe ore di insegnamento di cui alla precedente lettera G), sono comprese\nnell'orario di lavoro.\n\nSono fatti salvi, altresì, i contratti di apprendistato già esistenti alla\ndata di stipula del presente CCNL.\n\nIl periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia,\ninfortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a\ntrenta giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.Lgs. 151\u002F2001.\nIn tale ipotesi II datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova\nscadenza del contratto di apprendistato.\n\nIl periodo di apprendistato non è considerato utile ai fini della\nmaturazione dell'istituto contrattuale degli scatti di anzianità previsti dal\npresente contratto.\n\nAgli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la\ndisciplina prevista dal D.lgs. n. 66\u002F03, pertanto essi possono svolgere anche\nlavoro straordinario e notturno.\n\n•Trattamento economico\n\nIl trattamento economico per gli apprendisti è determinato applicando le\nsottoindicate percentuali sul minimo contrattuale conglobato mensile, come\nprevisto all'art. 46 del CCNL, relativo alle posizioni economiche in cui è\ninquadrata la mansione professionale da conseguire, per la quale è svolto\nl'apprendistato.\n\nI livelli di inquadramento professionale ed il conseguente trattamento\neconomico per i la-voratori assunti con contratto di apprendistato saranno i\nseguenti:\n\n•per contratti di durata fino a 18 mesi:\n\ndal 1° al 9° mese: 85% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\n\ndal 10° al 18° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire.\n\n•per contratti di durata fino a 24 mesi:\n\ndal l°-al 12° mese: 85% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\n\ndal 13°al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire.\n\n•per contratti di durata fino a 36 mesi:\n\ndal 1° al 18° mese: 85% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\n\ndal 19° al 36° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\n\nAlla fine dell'apprendistato la posizione economica di inquadramento sarà\nquella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.\n\nm.Malattia\n\nDurante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto, oltre a quanto\nprevisto dalla legislazione vigente per la sua qualifica allo stesso\ntrattamento del dipendente qualificato.\n\nLa disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal superamento del\nperiodo di prova.\n\nDurante il periodo di prova, qualora previsto, l'apprendista avrà diritto a\npercepire il solo trattamento INPS.\n\nn.Durata del rapporto di apprendistato\n\nIl rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da\nconseguire secondo le scadenze espresse in mesi per le seguenti categorie:\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      5° S —5° - 6°\n      18 mesi\n    \n    \n      4° 5-4°\n      24 mesi\n    \n    \n      2°-3° 5-3°\n      36 mesi\n    \n  \n\n\n\n\nLa durata del contratto instaurato nei confronti degli operatori socio\nsanitari effettivamente operanti in servizi e strutture socio sanitarie (4s)\nviene ridotta a 18 mesi, con la seguente progressione retributiva: dal 1° al\n9° mese: 85%; dal 10° al 18° mese: 90%.\n\no.Estinzione del rapporto di apprendistato\n\nIl rapporto di apprendistato si estingue:\n\nal compimento del periodo massimo stabilito dal contratto, mediante disdetta\na norma dell'art 2118 c.c., ossia previo preavviso o corresponsione\ndell'indennità sostitutiva prevista;\n\n; >- *\n\nper licenziamento per giusta causa o giustificato motivo;\n\nper avvenuto conseguimento della qualifica.\n\nAlla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal\nrapporto, sarà tenuta a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni\ndecorrente dalla scadenza del periodo di formazione.\n\np.Prìncipi generali in materia di formazione dell'apprendistato\nprofessionalizzante\n\nAl sensi dell'art. 44 del D. Lsg n. 81\u002F2015, comma 2, la durata della\nformazione varia da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi. Il piano\nindividuale formativo ha la durata complessiva di 120 ore nell'arco dei 36 mesi\ne rapportata e riproporzionata in caso di contratti di apprendistato di durata\ninferiore a 36 mesi.\n\nSi definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi\nprofessionalizzanti da rea-lizzarsi, attraverso modalità di formazione\ninterna, anche mediante affiancamento, o esterna finalizzato all'acquisizione\ndell'insieme delle corrispondenti competenze.\n\nA tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le\neventuali competenze trasversali di base da acquisire sono individuate, quanto\na contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli\nobiettivi di professionslizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e\ndi competenze possedute in ingresso.\n\nq.Formazione interna\n\nIn attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato\nprofessionalizzante ex art. 4 comma 2 D.lgs. 167\u002F2011 e D.gs. 81\u002F2015, comma 2,\nle parti definiscono la nozione, i contenuti e le modalità di intervento della\nformazione aziendale, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica\nprofessionale ai fini contrattuali e i criteri di registrazione nel libretto\nformativo.\n\nLe parti inoltre individuano la durata - intesa come durata del contratto e\nmonte ore annuo di formazione - (come previsto dai successivi punti S e T) e le\nmodalità di erogazione della formazione stessa, per l'acquisizione delle\ncompetenze tecnico professionali e specialistiche così come specificato\nall'interno dei percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati\nal presente articolo, che costituiscono parte integrante dello stesso.\n\nr.Tutor aziendale\n\nAll'apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve\nessere garantita la presenza di un tutor aziendale.\n\nIl tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di\napprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie\nall'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra\nl'eventuale formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul luogo di\nlavoro.\n\nNelle istituzioni con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale\nfunzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a\nquella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle istituzioni fino a 15\ndipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero\nprogramma formativo.\n\nNel caso in cui l'istituto intenda avvalersi, per l'erogazione della\nformazione, di una struttura di formazione esterna messa a disposizione\ndall'Associazione datoriale, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un\nreferente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.\n\nAl termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in\ncaso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze\nacquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione\nda parte del datore di lavoro.\n\nLe parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni\nal fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di\ntutor, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 167\u002F2011, avente il\ncompito di controllare la realizzazione del programma formativo.\n\n5. Durata della formazione\n\nL'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato\nprofessionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna\nall'azienda, secondo quanto definito all'interno dei percorsi formativi\nrelativi ai profili professionali allegati al presente articolo, che\ncostituiscono parte integrante dello stesso.\n\nPer il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma\nprofessionale e per il con-tratto di apprendistato di alta formazione di\nricerca, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalla normativa\nnazionale e dalle Regioni.\n\nLe attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come\nquelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai\nfini dell'assolvimento degli obblighi formativi.\n\nLe ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario\nnormale di lavoro.\n\nL'eventuale frequenza dell'apprendista a percorsi di formazione per\nconseguire particolari qualifiche (Coordinatore, Educatore, OSS, Animatore\neco.) saranno computate come ore di formazione esterna ad ogni effetto di\nlegge, purché inerente al piano formativo dell'apprendista e formalizzabili\nnel libretto dell'apprendista.\n\nt.Formazione: contenuti e modalità di erogazione\n\nLe attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in\ncontenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere\nprofessionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, tra loro connessi\ne complementari finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi.\n\nLe attività formative a carattere trasversale di base saranno realizzate\ncon il contributo delle Regioni, sentite le parti sociali, e dovranno\nperseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti aree finalizzate\na:\n\n•accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto\nformativo\n\n•competenze relazionali\n\n•organizzazione ed economia\n\n•disciplina del rapporto di lavoro\n\n•sicurezza sul lavoro\n\nQualora le Regioni non provvedano a predisporre l'offerta formativa di cui\nsopra, è facoltà dell'istituzione procedere direttamente alla erogazione\ndella formazione.\n\nI contenuti e ! percorsi tecnico-professionali a carattere\nprofessionalizzante, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali\nsia settoriali sia professionali specialistiche, da conseguire mediante\nesperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti\nobiettivi formativi:\n\n•conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale\n\n•conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità\n\n•conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro\n\n•conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)\n\n•conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale\n\n•conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto\n\nLe modalità di erogazione della formazione dovranno essere coerenti con\nl'obiettivo di acquisizione di specifiche competenze sia trasversali di base,\nsia tecnico professionali per il conseguimento di una delle qualifiche\nindividuate dalle declaratorie e per la cui concreta determinazione si rimanda\nall'allegato.\n\nLa formazione svolta deve essere registrata a cura del datore di lavoro in\nconformità alle disposizioni legislative vigenti nell'apposito libretto\nformativo in mancanza su appositi supporti informatici o su fogli firma.\n\nu.Rinvio alia legge\n\nPer quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di\napprendistato e di istruzione e formazione professionale, le parti fanno\nespresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in\nmateria.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"trainingfund","ART. 82 - FORMAZIONE CONTINUA Le parti i","ART. 82 - FORMAZIONE CONTINUA\n\nLe parti individuano in For.Te., il Fondo cui le istituzioni faranno\nriferimento per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al\nfinanziamento di programmi per la formazione continua.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"trainingprogrammes_remote","In ogni caso, ai sensi dell'art. 20 del ","In ogni caso, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 81\u002F2008, ciascun lavoratore\ndeve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella\ndelle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente\nalla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di\nlavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre il lavoratore\nalle visite mediche periodiche e specialistiche indicate, nonché alla\nformazione necessaria.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"pensionfund","Art. 81 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE Le pa","Art. 81 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE\n\nLe parti convengono di estendere anche ai lavoratori a cui viene applicato\nil presente contratto, l'istituzione del fondo di previdenza complementare, con\nla possibilità di aderire ai fondi contrattuali di previdenza complementare,\nattraverso l'adesione al Fondo \"Fon.Te.\" già costituito.\n\nLa quota di iscrizione, di contribuzione, nonché di TFR saranno così\nregolamentate:\n\n•il contributo a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore iscritto\nal fondo Fon. Te. sarà pari all'l,05% della contribuzione utile ai fini del\nTFR;\n\n•il contributo minimo a carico del lavoratore sarà pari allo 0,55% della\nretribuzione utile per il computo del TFR;\n\nLa quota di iscrizione una tantum pari a 15,49 euro sarà così\nripartita:\n\n•11,88 euro a carico del datore di lavoro;\n\n•3,61 euro a carico del lavoratore.\n\nLa quota di TFR da versare al Fondo è regolata dalla normativa in\nvigore.\n\nLa misura della quota associativa annuale nonché i termini e le modalità\ndi versamento della contribuzione e del TFR sono stabiliti dal Fondo. Per\nquanto non espressamente previsto dal presente articolo, trova applicazione lo\nStatuto di Fon.Te.\n\nLe parti, nel riconfermare l'importanza svolta dalla previdenza\ncomplementare nell'ambito del sistema previdenziale, concordano di diffonderne\nla conoscenza e promuoverne lo sviluppo.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"disabilityfund","Art. 27 - TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI","Art. 27 - TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI PORTATORI DI\n\nHANDICAP\n\nPer quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici\no portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n. 104,\nalla Legge 238\u002F2000 e agli artt. 19 e 20 della Legge 53\u002F2000.\n\nLa fruizione dei permessi di cui all'art. 33 commi 2 e 3 della già\nmenzionata legge n. 104 non comporterà riduzione degli istituti\ncontrattuali.\n\nIl datore di lavoro può richiedere una programmazione dei permessi,\nverosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove:\n\n•il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare\npreventivamente le giornate di assenza;\n\n•purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad\nuna effettiva assistenza;\n\n•segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le\nloro rappresentanze;\n\nLa predeterminazione di tali criteri deve altresì garantire il mantenimento\ndella capacità produttiva dell'istituzione e senza comprometterne, il buon\nandamento.\n\nArt. 28 - SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE\n\nI progetti finalizzati all'attuazione della normativa in materia di\neliminazione delle barriere architettoniche a livello di singolo Ente o\nistituzione saranno conformi alla legge 5 febbraio 1992 n. 104.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"contracttrial","Art. 18 -PERIODO DI PROVA La durata del ","Art. 18 -PERIODO DI PROVA\n\nLa durata del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Quadro - Livello 1°\n      120 giorni di effettivo servizio\n    \n    \n      Livello 2°-3° \n      90 giorni di effettivo servizio\n    \n    \n      Livello 3’ - 4“ S - 4 - 5° S - 5 “ - 6° S\n      60 giorni di effettivo servizio\n    \n    \n      Livello 6°\n      45 giorni di effettivo servizio\n    \n    \n      Livello 7°\n      30 giorni di effettivo servizio\n    \n  \n\n\nDurante il periodo di prova il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi\nmomento da una parte o dall'altra, senza preavviso.\n\nTrascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato\nformale disdetta scritta, l'assunzione del lavoratore si intenderà\nconfermata.\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova,\nal lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate di lavoro compiuto,\nnonché i ratei di ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità e il\ntrattamento di fine rapporto maturati.\n\nOve il periodo di prova venga interrotto a causa di malattia il lavoratore\nsarà ammesso a completare il periodo di prova stesso.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"contractseverancepay","Art. 80 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O","Art. 80 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO\n\nOltre al preavviso di cui all’art. 77 o, in difetto, alla corrispondente\nindennità, il lavoratore assunto a tempo indeterminato e determinato avrà\ndiritto, sia in caso di licenziamento, sia in caso di dimissioni, ad una\nindennità commisurata ad una mensilità di retribuzione di cui all’art. 45\nper ogni anno di servizio prestato per tutta la durata del rapporto di\nlavoro.\n\nIl calcolo dell'indennità va effettuato per tutto il personale e per\nl'intera anzianità sulla base della retribuzione di cui all’art. 45,\nmaggiorata dei ratei di 13° e 14° mensilità.\n\nNon costituiscono accessori computabili agli effetti del presente articolo,\ni rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario, l'aggiunta di famiglia,\nle gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le indennità non\ncontinuative.\n\nLe frazioni di anno saranno conteggiate per 12° e la frazione di mese pari\no superiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero.\n\nIn caso di decesso della dipendente o del dipendente, il TFR e l'indennità\ndi preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le norme del\nCodice Civile.\n\nFerma restando la normativa vigente in materia, per quanto riguarda le\nanticipazioni del T.F.R. ed in subordine alle seguenti causali, verrà\ncorrisposta per:\n\n•ristrutturazione prima casa di abitazione;\n\n•grave danneggiamento della propria abitazione a seguito di calamità\nnaturale;\n\n•spese pre-adottive in caso di adozione internazionale e affido\nconseguente a violenza domestica;\n\n•necessità di affitto per donne in caso di violenza.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"legalassistance_trigger","Art. 33 - ASSISTENZA LEGALE Alle lavorat","Art. 33 - ASSISTENZA LEGALE\n\nAlle lavoratrici ed ai lavoratori è riconosciuta l'assistenza legale in\ncaso di procedimenti civili o penali relativi a fatti direttamente connessi con\nl'esercizio delle funzioni svolte.\n\nNel caso che detti procedimenti accertino l'esistenza di colpa grave o dolo\nle spese legali resteranno a carico del lavoratore. Parimenti avverrà nel caso\ndi provvedimenti disciplinari definitivi.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"tempagency","Art. 21 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A T","Art. 21 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO\n\n•contratti di somministrazione di lavoro sono soggetti alla disciplina di\nlegge vigente e si riferiscono alla medesima fattispecie contrattuale.\n\n•contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato nelle\nipotesi previste dall'articolo 31 del Digs. 81\u002F2015 e s.m.i., sia a tempo\nindeterminato che determinato.\n\nI lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato non potranno superare per ciascun anno il 20% delle lavoratrici e\ndei lavoratori dipendenti occupati nell’istituto e comunque nel rispetto del\nlimite di 36 mesi di cui all'art. 19.\n\nRestano esclusi dal computo i lavoratori impiegati in sostituzione di\npersonale assente e i lavoratori svantaggiati. Relativamente alla\nsomministrazione a tempo indeterminato si applicano le percentuali massime di\nricorso di cui all'art.31 co.2 D.lgs.81\u002F2015 e succ.mod.int.\n\nAlle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di\nlavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal\npresente Contratto e dai diversi livelli di contrattazione.\n\nAnnualmente, l'istituto che utilizza il contratto di somministrazione, anche\nper il tramite deirconfcommercio Salute Sanità e Cura, è tenuto a comunicare\nalle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alla Rappresentanza Sindacale\nUnitaria o, in mancanza, delle 00.SS. territoriali, stipulanti del presente\nCCNL, il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata di\nciascuno degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.\n\nE' vietata l'utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione\nlavoro -in conformità con l’articolo 32 D.lgs.81\u002F2015 e s.m.i.:\n\n•per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di\nsciopero;\n\n•presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi\nprecedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della\nlegge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse\nmansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;\n\n•presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del\nlavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni,\nche interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il\ncontratto di somministrazione di lavoro;\n\n•da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione\ndei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della\nsicurezza dei lavoratori.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"tempagency_max","I lavoratori assunti con contratto di so","I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato non potranno superare per ciascun anno il 20% delle lavoratrici e\ndei lavoratori dipendenti occupati nell’istituto e comunque nel rispetto del\nlimite di 36 mesi di cui all'art. 19.\n\nRestano esclusi dal computo i lavoratori impiegati in sostituzione di\npersonale assente e i lavoratori svantaggiati. Relativamente alla\nsomministrazione a tempo indeterminato si applicano le percentuali massime di\nricorso di cui all'art.31 co.2 D.lgs.81\u002F2015 e succ.mod.int.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"sicknesspay","Art. 73 - MALATTIA ED INFORTUNIO Per mal","Art. 73 - MALATTIA ED INFORTUNIO\n\nPer malattia od infortunio si intende ogni alterazione dello stato di\nsalute, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è\naddetto, accertata dagli Enti assistenziali presso i quali i lavoratori sono\nassicurati.\n\n•Malattìa\n\nL'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere\ncomunicata al datore di lavoro secondo quanto indicato nell'art. 75. Inoltre,\nla lavoratrice ed il lavoratore devono inviare all'istituto stesso entro due\ngiorni dall'inizio dell'assenza idonea certificazione sanitaria attestante\nl'incapacità lavorativa, nonché i successivi certificati di prolungamento\ndella malattia entro lo stesso termine. L'Istituzione ha diritto di effettuare\nil controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi\ndegli Istituti pubblici competenti.\n\n•Comporto\n\nDurante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione\ndel posto per un massimo di 180 giorni nell'arco dell'anno solare, trascorsi i\nquali, e perdurando la malattia, l’istituzione potrà procedere al\nlicenziamento con la corresponsione dell'indennità di anzianità e di\npreavviso.\n\nIn caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e\u002Fo\ntemporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o\nchemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i\nrelativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di\nassenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla\ncompetente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tali giornate\nil dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal\npresente articolo, tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come\nservizio effettivamente prestato.\n\nLa conservazione del posto nei confronti dei lavoratori in malattia potrà\nessere prorogata, previa richiesta del dipendente per un ulteriore periodo,\nfino ad un massimo di giorni 180 di calendario, alle seguenti condizioni:\n\n•che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;\n\n•che tale periodo sia considerato di \"aspettativa\" senza retribuzione.\n\n•lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al\nprecedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. o PEC\nprima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia e firmare\nespressa accettazione della suddetta condizione.\n\nPer i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con\nconnotazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge 104\u002F1992) o affetti da\npatologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita periodicamente\ndocumentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, fino a un massimo\ndi 3 mesi di aspettativa di cui al comma precedente il lavoratore ha diritto a\nun'indennità pari al 30% della retribuzione di fatto. Nel caso in cui, alla\nscadenza del periodo di malattia o della successiva aspettativa non retribuita,\nil lavoratore presentasse le dimissioni, sarà applicato il trattamento\nprevisto per il licenziamento.\n\n•periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del\ncomputo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di\nanzianità, della 13° e 14° mensilità.\n\nc. Trattamento economico\n\nDurante il periodo di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto:\n\n•alle prestazioni sanitarie del servizio sanitario nazionale.\n\n•ad una indennità pari al 50% della normale retribuzione percepita per i\ngiorni di malattia dal 4“ al 20°, e pari a 2\u002F3 della normale retribuzione\nper i giorni successivi, da corrispondersi dall'INPS;\n\nIl lavoratore non in prova avrà altresì diritto:\n\n•ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi\ndall'istituzione, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti\nmisure:\n\n•il 100% della normale retribuzione per i giorni dal 1° al 3°;\n\n•il 90% della norma retribuzione per i giorni dal 4° al 17°;\n\n•il 100% della normale retribuzione per i giorni dal 18° in poi;\n\n•alle anticipazioni di cui alla legge 29\u002F12\u002F1980, n. 33.\n\nAl fine di prevenire situazioni di abuso, nel corso di ciascun anno di\ncalendario (1° gennaio - 31 dicembre) e nei limiti di quanto previsto dal\npresente articolo, l'integrazione di cui al punto 1) della lettera c) al comma\nprecedente, cosiddetto periodo di carenza, viene corrisposta al 100% per il\nprimo evento, al 90% per il secondo evento, all'80% per il terzo evento, al 70%\nper il quarto evento, al 60% per il quinto evento, mentre cesserà di essere\ncorrisposta a partire dal sesto evento.\n\nA decorrere dal sesto evento, l'integrazione di cui a! punto 2) della\nlettera c) a! comma precedente, viene corrisposta al 100%.\n\nAi lavoratori che hanno 60 anni di età anagrafica o almeno 30 anni di\nanzianità di servizio all'interno della stessa azienda e\u002Fo nel settore, non si\napplica quanto prescritto nei due commi precedenti.\n\nNon sono computabili, ai soli fini dell'applicazione della disciplina\nprevista ai precedenti tre commi, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti\ncause:\n\n•ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;\n\n•evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 15\ngiorni;\n\n•sclerosi multipla o progressiva e le patologie che richiedono terapie\nsalvavita, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale;\n\n•gli eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di\ngravidanza.\n\nLe indennità a carico delle Istituzioni non sono dovute se l'INPS non\ncorrisponde per qualsiasi motivo le indennità di cui alla lettera b).\n\n•Tubercolosi\n\nPer il trattamento dei lavoratori affetti da tubercolosi, si fa riferimento\nalle norme legislative vigenti.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"disabilitypay","•Infortunio Il personale che ha subito i","•Infortunio\n\nIl personale che ha subito infortunio ha diritto al trattamento economico\nstabilito per la malattia fino al 180° giorno e alla conservazione del posto\nsino alla guarigione clinica dai postumi dell'infortunio medesimo regolarmente\ndenunciato all'INAIL. Le indennità dovute dall'INAIL saranno anticipate\ndall'istituzione alle normali scadenze del periodo di retribuzione.\n\nI lavoratori aventi diritto sono tenuti a comunicare tempestivamente\nall'istituzione l'avvenuta liquidazione a pagamento da parte dell'INAIL delle\nindennità spettanti, onde permettere all'Amministrazione di contabilizzare\nl'evento.\n\nNel caso di malattia o infortunio denunciati dopo la notificazione del\npreavviso le norme relative alla conservazione del posto ed al relativo\ntrattamento economico sono applicabili nei limiti di scadenza del preavviso\nstesso.\n\nIn riferimento alla normativa relativa alla malattia e all'infortunio con la\ndizione \"anno solare\" si intende il periodo dal primo gennaio al trentuno\ndicembre di ogni anno.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"healthcareaccess","ART. 84 - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATI","ART. 84 - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA\n\nLe Parti concordano di prevedere una forma di assistenza sanitaria\nintegrativa in favore dei lavoratori compresi nella sfera di applicazione del\npresente contratto e, a tal fine, di far richiesta di aderire al Fondo di\nassistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario,\ndistribuzione e servizi (Fondo EST) a parità di contribuzione.\n\nPertanto, a decorrere dal 1* gennaio 2023, saranno iscritti al Fondo i\nlavoratori assunti a tempo indeterminato, con esclusione dei quadri.\n\nLa contribuzione al Fondo, che ne cura la riscossione come da proprio\nregolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in 10 euro mensili a carico\ndel datore di lavoro, e 2 euro, salva diversa disposizione concordata a livello\naziendale, a carico del lavoratore.\n\nI contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le\nmodalità stabilite dal regolamento.\n\nL'istituzione che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad\nerogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile\ndi importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che\nrientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 45.\n\nQualora prevista, è inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico\ndelle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo,\npari a 30 euro per ciascun lavoratore.\n\nDichiarazione a verbale n. 1\n\nLe Parti si impegnano ad incontrarsi nel corso della vigenza contrattuale\nper verificare l'andamento degli iscritti e la sostenibilità della\ncontribuzione con lo scopo di ridefinire la quota una tantum.\n\nDichiarazione a verbale n. 2\n\nLe Parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte\nnormativa\u002F economica del presente CCNL si è tenuto conto dell'incidenza delle\nquote e dei contributi previsti per il finanziamento del Fondo dì Assistenza\nSanitaria Integrativa (Fondo EST). Il trattamento economico complessivo\nrisulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da\nconsiderarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo, nonché\nla quota una tantum, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed\nassumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il\npresente CCNL.\n\nART. 85 - CASSA ASSISTENZA SANITARIA \"QU.A.S.\"\n\nLa Cassa di assistenza sanitaria per i quadri è di seguito disciplinata:\n\nIl contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa è pari a euro 350,00\na carico del datore di lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratore\nappartenente alla categoria dei quadri.\n\nGli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per\nla promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di\ncategoria.\n\nCon decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del CCNL,\nl'istituzione che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta\nalternativamente:\n\n•ad erogare al lavoratore un Elemento distinto della retribuzione non\nassorbibile di importo pari ad euro 35,00 lordi, da corrispondere per 14\nmensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 45.\n\n•ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite\nda Qu.A.S., sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti\nsociali.\n\nLa Cassa di assistenza sanitaria per i quadri è disciplinata da apposito\nregolamento concordato fra le parti che hanno stipulato il presente\ncontratto.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"healthandsafetypolicy","Art. 29 -TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE","Art. 29 -TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO\n\nLe Parti rinviano la normativa in materia di salute ed ambiente di lavoro\nall'applicazione del d.lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.i. e circolari intervenute\nsuccessivamente, per la cui applicazione si fa riferimento al protocollo di cui\nall'allegato 3.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"protectiveclothing","Art. 30 - DIVISE E INDUMENTI DI SERVIZIO","Art. 30 - DIVISE E INDUMENTI DI SERVIZIO\n\nL'Istituzione è tenuta a fornire al lavoratore due forniture di abiti da\nlavoro all'anno, quando necessario, con reintegro previa riconsegna del vecchio\nabito inutilizzabile per normale usura.\n\nLe divise ed i particolari indumenti che devono essere obbligatoriamente\nindossati dal personale durante lo svolgimento del servizio, la cui finalità\nè la riconoscibilità del soggetto quale appartenente all'istituzione, sono a\ntotale carico del datore di lavoro.\n\nLe divise ed i particolari indumenti devono essere usati esclusivamente\ndurante il servizio e tenuti con proprietà e decoro, secondo le leggi\nvigenti.\n\nLa manutenzione delle divise è a carico del lavoratore, salvo quanto\nprevisto dalle disposizioni normative regionali, ivi incluso il lavaggio, stiro\ne ordinaria manutenzione degli stessi.\n\nAl lavoratore per i tempi di vestizione e svestizione, vengono concessi 15\nminuti giornalieri retribuiti complessivi. Si demandano alla contrattazione\naziendale le modalità di attuazione del tempo di vestizione.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"funeralpay","In caso di decesso della dipendente o de","In caso di decesso della dipendente o del dipendente, il TFR e l'indennità\ndi preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le norme del\nCodice Civile.\n\nFerma restando la normativa vigente in materia, per quanto riguarda le\nanticipazioni del T.F.R. ed in subordine alle seguenti causali, verrà\ncorrisposta per:",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"paidmaternityleave","Art. 65 - TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA","Art. 65 - TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ\n\n•Norme di carattere generale\n\nA tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative in materia di\ntutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal d.lgs. n.\n151\u002F2001, dal d.lgs. n. 80\u002F2015 e dal d.lgs. n. 105\u002F2022, a cui si fa\nespressamente riferimento per quanto non previsto dal presente Contratto e\nstabilito nel presente articolo.\n\nFerma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria,\nle lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta\ndel parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN\nattesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.\n\nIn caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria\nprima del parto sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria\npost-partum.\n\nIn caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è\nprevisto dalla legge il divieto di licenziamento. Le stesse devono essere\nconvalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche\nSociali competente; la lavoratrice madre, così come il lavoratore padre che\nabbia fruito del congedo di paternità, ha diritto all'indennità sostitutiva\ndel preavviso. Le dimissioni volontarie devono essere convalidate dal Servizio\nIspettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente fino al\nterzo anno di vita del bambino.\n\nNei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche\ncontemporaneamente, può usufruire dell'astensione facoltativa dal lavoro per\nun periodo, anche frazionato, con le seguenti modalità:\n\nla madre lavoratrice, per un periodo non superiore a 6 mesi;\n\nil padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7\nmesi quando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a tre\nmesi;\n\nqualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 11 mesi.\n\nIl congedo parentale è fruibile nella singola giornata in modalità oraria\npari alla metà dell'orario medio giornaliero, riferito al mese precedente nel\ncorso del quale ha inizio il congedo parentale.\n\nIl diritto del congedo parentale è riconosciuto anche se l'altro genitore\nnon ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non può\nsuperare complessivamente i 10 mesi, elevabili a 11 quando il padre beneficia\ndi 7 mesi di astensione.Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo\ndi maternità) il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire\nun'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera.\u002F\nDurante il periodo di astensione facoltativa (congedo parentale) il lavoratore\ne la lavoratrice hanno diritto a percepire un'indennità pari al 30% della\nretribuzione.\n\nIl beneficio spetta:\n\nfino al compimento dei sei anni di vita del bambino e per un periodo\ncomplessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito;\n\nfino a 8 anni se il reddito del singolo genitore interessato sia inferiore a\n2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione\nGenerale obbligatoria;\n\nda 8 anni e un giorno fino al compimento di 12 anni di età il congedo\nparentale non è indennizzabile.\n\nLa richiesta di congedo parentale deve essere comunicata al datore di lavoro\ncon un preavviso non inferiore ai 5 giorni di calendario (c. 3 art. 7 del D.\nLgs. 80\u002F2015). Il datore di lavoro non può opporre rifiuto alla richiesta di\ncongedo.\n\nIl congedo parentale di cui al presente articolo spetta anche nel caso di\nadozione nazionale ed internazionale e di affidamento.\n\nIl congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi ed affidatari,\nqualunque sia l'età del minore, entro 12 anni dall'ingresso del minore in\nfamiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.\n\nIl congedo parentale può essere fruito anche nella modalità ad ore, nella\nmisura del 50% della prestazione lavorativa giornaliera o di altra percentuale\nconcordata tra le parti (datore di lavoro e lavoratore), in misura comunque non\ninferiore al 50% dell'orario normale giornaliero.\n\nL'indennità è dovuta, con le stesse modalità dei genitori naturali, entro\ngli 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia.\n\n•Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità\n\nIl padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed\nentro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci\ngiorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non\ncontinuativa.\n\nPer i giorni obbligatori di astensione riconosciuti al padre e per il\ncongedo di un giorno eventualmente goduto in sostituzione della madre, è\nriconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della\nretribuzione.\n\n•congedi di cui al punto precedente si applicano anche al padre adottivo o\naffidatario e il termine del quinto mese decorre dall'effettivo ingresso in\nfamiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall'ingresso del minore\nin Italia nel caso di adozione internazionale.\n\n•padre è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al\ndatore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici\ngiorni prima dei medesimi. Il datore di lavoro dovrà, a sua volta, comunicare\nall'INPS, attraverso il flusso UNIEMENS, le giornate di congedo fruite. Solo in\ncaso di congedo facoltativo, il padre dovrà allegare alla sua richiesta una\ndichiarazione di rinuncia della madre al congedo obbligatorio di maternità per\nun numero di giornate pari a quelle richieste dal padre. Tale dichiarazione\ndeve essere presentata anche al datore di lavoro della madre. I congedi di cui\nalle lettere a) e b) non possono essere frazionati ad ore.\n\n•Riposi giornalieri\n\nI riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi\norari retribuiti della durata di un'ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se\nl'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate\nlavorative a tutti gli effetti.\n\nIn caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10\nLegge n.1204\u002F71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle\npreviste possono essere utilizzate dal padre.\n\nI riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre\nlavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice.\n\nIn caso di adozione e\u002Fo affidamento si fa riferimento alla normativa\nvigente.\n\n•Malattia del figlio La lavoratrice madre e\u002Fo il lavoratore padre possono\nfruire dì assenza dal lavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni\ndi vita dello stesso, su certificazione del medico curante del SSN o con esso\nconvenzionato. Il relativo periodo di assenza è solo computato nell'anzianità\ndi servizio.\n\nDurante la malattia del figlio in età compresa tra ! tre e gli otto anni,\nentrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro\nnel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Il\nrelativo periodo di assenza è computato solo nell'anzianità di servizio.\n\nle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente punto d), si applicano\nanche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto\ndal punto 6 dell'art. 3 della legge n. 53\u002F2000.\n\n•Permessi per esami prenatali\n\nAi sensi del D. Lgs 25 novembre 1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno\nla possibilità di assentarsi dal lavoro per l'effettuazione di esami\nprenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza\nperdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l'orario\ndi lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"maternitydiscrimination","In caso di dimissioni volontarie present","In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è\nprevisto dalla legge il divieto di licenziamento. Le stesse devono essere\nconvalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche\nSociali competente; la lavoratrice madre, così come il lavoratore padre che\nabbia fruito del congedo di paternità, ha diritto all'indennità sostitutiva\ndel preavviso. Le dimissioni volontarie devono essere convalidate dal Servizio\nIspettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente fino al\nterzo anno di vita del bambino.\n\nNei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche\ncontemporaneamente, può usufruire dell'astensione facoltativa dal lavoro per\nun periodo, anche frazionato, con le seguenti modalità:",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"paidpaternityleaveduration","•Congedo obbligatorio e facoltativo di p","•Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità\n\nIl padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed\nentro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci\ngiorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non\ncontinuativa.\n\nPer i giorni obbligatori di astensione riconosciuti al padre e per il\ncongedo di un giorno eventualmente goduto in sostituzione della madre, è\nriconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della\nretribuzione.",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"childcare","Il diritto del congedo parentale è ricon","Il diritto del congedo parentale è riconosciuto anche se l'altro genitore\nnon ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non può\nsuperare complessivamente i 10 mesi, elevabili a 11 quando il padre beneficia\ndi 7 mesi di astensione.Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo\ndi maternità) il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire\nun'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera.\u002F\nDurante il periodo di astensione facoltativa (congedo parentale) il lavoratore\ne la lavoratrice hanno diritto a percepire un'indennità pari al 30% della\nretribuzione.\n\nIl beneficio spetta:\n\nfino al compimento dei sei anni di vita del bambino e per un periodo\ncomplessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito;\n\nfino a 8 anni se il reddito del singolo genitore interessato sia inferiore a\n2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione\nGenerale obbligatoria;\n\nda 8 anni e un giorno fino al compimento di 12 anni di età il congedo\nparentale non è indennizzabile.\n\nLa richiesta di congedo parentale deve essere comunicata al datore di lavoro\ncon un preavviso non inferiore ai 5 giorni di calendario (c. 3 art. 7 del D.\nLgs. 80\u002F2015). Il datore di lavoro non può opporre rifiuto alla richiesta di\ncongedo.\n\nIl congedo parentale di cui al presente articolo spetta anche nel caso di\nadozione nazionale ed internazionale e di affidamento.\n\nIl congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi ed affidatari,\nqualunque sia l'età del minore, entro 12 anni dall'ingresso del minore in\nfamiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.\n\nIl congedo parentale può essere fruito anche nella modalità ad ore, nella\nmisura del 50% della prestazione lavorativa giornaliera o di altra percentuale\nconcordata tra le parti (datore di lavoro e lavoratore), in misura comunque non\ninferiore al 50% dell'orario normale giornaliero.\n\nL'indennità è dovuta, con le stesse modalità dei genitori naturali, entro\ngli 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia.",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"deathrelatives","In applicazione dell'art. 1 D.M. 21 lugl","In applicazione dell'art. 1 D.M. 21 luglio 2000 n. 278, recante il\nregolamento di attuazione dell'art. 4 L. 8.3.2000 n. 53 il lavoratore ha\ndiritto a 3 giorni annui di permessi retribuiti per decesso o documentata grave\ninfermità del coniuge o di un parente entro il 2' grado anche non convivente.\nIn alternativa possono essere concordate modalità diverse di utilizzo dei\npermessi.\n\nLa fruizione del permesso è così dettagliata:",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"marriage","Art. 66 - CONGEDO MATRIMONIALE\u002FUNIONI CI","Art. 66 - CONGEDO MATRIMONIALE\u002FUNIONI CIVILI\n\nIl personale non in prova ha diritto ad un congedo retribuito di 15\n(quindici) giorni di calendario per contrarre matrimonio o per contrarre unione\ncivile. La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal\nlavoratore con almeno 15 (quindici) giorni di calendario di anticipo.\n\nIl personale ha l'obbligo di esibire, alla fine del congedo, regolare\ndocumentazione. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e\nil pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone\nanche dello stesso sesso, di cui alla L. 71\u002F16, le disposizioni di cui al\npresente CCNL contenenti le parole \"coniuge\u002Fconiugi\" o termini equivalenti, si\napplicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"nursingmothers","•Riposi giornalieri I riposi durante il ","•Riposi giornalieri\n\nI riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi\norari retribuiti della durata di un'ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se\nl'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate\nlavorative a tutti gli effetti.\n\nIn caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10\nLegge n.1204\u002F71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle\npreviste possono essere utilizzate dal padre.\n\nI riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre\nlavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice.",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"discrimination","Art. 9 - PARI OPPORTUNITÀ Le parti stipu","Art. 9 - PARI OPPORTUNITÀ\n\nLe parti stipulanti il presente contratto collettivo concordano che\ncondizioni di eguali opportunità devono essere garantite nell'applicazione\ndegli istituti del CCNL con riferimento al genere, etnia, religione, credo\npolitico, orientamento sessuale, età, nonché verso i soggetti in situazione\ndi svantaggio sociale.\n\nL'adozione di piani di azioni positive finalizzate a promuovere\nl'occupabilità, la crescita professionale e il benessere lavorativo ed\norganizzativo devono essere poste in essere ad opera delle parti firmatarie,\nanche attraverso la nomina di apposita Commissione Paritetica ad hoc, e\nfinanziate - oltre che dalla partecipazione a gare e bandi\neuropei\u002Fnazionali\u002Fregionali\u002Fprovinciali - anche dalla bilateralità di settore\ndi cui agli articoli 7 e 8.",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"violenceleave","Art. 10 - AZIONI E CONGEDI A SOSTEGNO DE","Art. 10 - AZIONI E CONGEDI A SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA\n\nLe istituzioni aderenti a Confcommercio Salute Sanità e Cura si impegnano -\nanche attraverso il sostengo dell'ente bilaterale - a favorire, su richiesta\ndella lavoratrice vittima di violenza, il trasferimento verso altra unità\nproduttiva ubicata in provincia e\u002Fo regione diversa da quella di residenza.\n\nL'Ente bilaterale potrà fungere da collegamento tra le diverse istituzioni\nal fine di consentire anche altre forme di trasferimento, anche temporaneo (es.\ndistacco).\n\nIn aggiunta alla promozione del trasferimento ad altra città della\nlavoratrice, che dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui\nall'art. 2103 c.c. (mutamento di mansioni), le istituzioni si impegnano\naltresì a fornire - senza alcun costo a carico della lavoratrice - un supporto\nnella ricerca di un nuovo alloggio ed a riconoscere, ai soli soggetti\nbeneficiari del congedo straordinario di cui all'art 24 D.lgs. 80\u002F2015 -\nun'indennità di trasferimento pari a due mensilità lorde di retribuzione\ndella lavoratrice.\n\nLe lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.lgs. 80\u002F2015 e successive\nmodificazioni ed integrazioni, debitamente certificati dai servizi sociali del\nComune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il\ndiritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione\nper un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, così come previsto dalla\ncitata norma di legge.\n\nAi fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la\nlavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il\ndatore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con\nl'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la\ncertificazione attestante l'inserimento nei percorsi di cui al precedente\ncomma.\n\nIl periodo di congedo di cui al comma 1 è computato ai fini dell'anzianità\ndi servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie,\ndella tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del\ntrattamento di fine rapporto.\n\nDurante il periodo di congedo, la lavoratrice, posto quanto previsto dal\ncomma 3, ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima\nretribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.\nL'indennità viene anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i\ncontributi dovuti all'lnps, secondo le modalità previste per la corresponsione\ndei trattamenti economici di maternità.\n\nIl congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco\ntemporale di tre anni, la lavoratrice può scegliere tra la fruizione\ngiornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è\nconsentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese\nimmediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.\n\nSussistendo le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 24 del d.lgs. citato e\na richiesta della lavoratrice, il congedo di cui al comma 1 sarà prorogato per\nulteriori 90 giorni con diritto al pagamento di un'indennità pari al 70 %\ndella retribuzione corrente.\n\nLa lavoratrice a tempo pieno ha diritto alla trasformazione del rapporto di\nlavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale o orizzontale, anche per un\nperiodo temporaneo. A richiesta della lavoratrice il rapporto di lavoro a tempo\nparziale deve essere nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo\npieno.\n\nLa lavoratrice inserita nei percorsi di protezione di cui al comma 1, può\npresentare domanda di trasferimento presso altro appalto, anche ubicato in\naltro comune. Entro 7 giorni dalla suddetta comunicazione, l'istituzione,\nverificata la disponibilità di posizioni lavorative in altri appalti, si\nimpegna a trasferire la lavoratrice.\n\nLa lavoratrice, al termine del percorso di protezione può chiedere di\nessere esonerata dai turni disagiati per un periodo di un anno.",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"equalityotherclause","Ferma restando la normativa vigente in m","Ferma restando la normativa vigente in materia, per quanto riguarda le\nanticipazioni del T.F.R. ed in subordine alle seguenti causali, verrà\ncorrisposta per:\n\n•ristrutturazione prima casa di abitazione;\n\n•grave danneggiamento della propria abitazione a seguito di calamità\nnaturale;\n\n•spese pre-adottive in caso di adozione internazionale e affido\nconseguente a violenza domestica;\n\n•necessità di affitto per donne in caso di violenza.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"support_disabilities","Art. 25 - TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI","Art. 25 - TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI IN PARTICOLARI\nCONDIZIONI PSICOFISICHE\n\nAlle dipendenti e ai dipendenti per i quali sia stata attestata, da una\nstruttura pubblica o da struttura convenzionata riconosciuta dalle leggi\nvigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo\ncronico, grave debilitazione psicofisica e ludopatia e che si impegnino ad un\nprogetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture\nmedesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla legge 26 giugno 1990 n.\n162. Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e\u002Fo\naspettative non maturerà a favore del lavoratore alcun beneficio derivante\ndagli istituti previsti dal presente contratto. Altresì si conviene che si\npossa attivare la loro sostituzione in base a quanto previsto dall'art. 19.",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"green_trigger","•Misure a sostegno dell'occupazione: pos","•Misure a sostegno dell'occupazione:\n\npossibilità di ricorrere a tutti gli strumenti offerti dalla legislazione e\ndal CCNL, funzionali al rafforzamento dell'impresa, alla salvaguardia ed allo\nsviluppo dell'occupazione, per favorire l'occupabilità senza pregiudicare la\nbase di occupazione stabile;\n\ndiffusione e sviluppo di politiche volte alle pari opportunità tra uomini e\ndonne, anche in ordine ai percorsi di crescita e sviluppo professionale;\n\napplicazione degli strumenti individuati per favorire l'occupazione,\nl'avvio, lo sviluppo dell'attività produttiva, la gestione delle ricadute\noccupazionali, anche con ricorso a risorse derivanti dalla contrattazione di\nsecondo livello;\n\ncondivisione di specifiche opportunità ed esigenze, utili a sostenere e\u002Fo\nmigliorare la competitività dell'impresa e la sua occupazione in situazioni di\ncongiuntura particolari. Miglioramento continuo del livello di sicurezza e\nsalute sul luogo di lavoro e tutela dell'ambiente:\n\ndiffusione di comportamenti consapevoli e partecipati delle norme\ncontrattuali e di legge;\n\nrealizzazione di una strategia ambientale basata sulla prevenzione e sul\nmetodo partecipativo di condivisione degli obiettivi, coniugando la tutela\ndella salute e della sicurezza sul lavoro, di rispetto dell'ambiente, di\noccupazione, di sviluppo dell'innovazione, di competitività delle imprese;",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"strikes_trigger","•Divieti Non sarà ammessa l'assunzione a","•Divieti\n\nNon sarà ammessa l'assunzione a termine nei seguenti casi:\n\n•per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di\nsciopero;",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"direct_participation_hrs","TITOLO III DIRITTI SINDACALI Art. 11 - R","TITOLO III\n\nDIRITTI SINDACALI\n\nArt. 11 - RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE\n\nLe rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU (Rappresentanze\nSindacali Unitarie), costituite sulla base del protocollo concordato tra le\nparti ed allegato al presente CCNL, di cui fa parte integrante, ovvero le RSA\n(Rappresentanze Sindacali Aziendali), sino alla costituzione delle\nsopraindicate RSU.\n\nPer la contrattazione nei luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è\ncomposta dalle RSU, ovvero dalle RSA in caso di non costituzione della RSU, e\ndalle 00.SS. territoriali stipulanti del CCNL.\n\nAlla rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, per l'espletamento dei\nsuoi compiti e funzioni, è garantito il monte ore retribuito di cui all'art.\n23 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.\n\nArt. 12-ASSEMBLEE\n\nNelle Istituzioni ove siano occupati più di dieci dipendenti, o tale numero\nvenga raggiunto sommando le dipendenti o i dipendenti di più istituti facenti\ncapo al medesimo Ente nell'ambito comunale, provinciale e regionale, le\nlavoratrici ed ! lavoratori hanno diritto di riunirsi durante l'orario di\nlavoro nei limiti di dodici ore annue per le quali verrà corrisposta la\nnormale retribuzione, anche allorquando l'assemblea si svolga in modalità di\nvideoconferenza, purché ne sia certificata la partecipazione da parte delle\norganizzazioni sindacali coinvolte.\n\nL'Ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento\ndelle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici\ne dei lavoratori o gruppi di esse\u002Fi e sono indette nella misura di 10 (dieci)\nore annue dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 11 del presente CCNL e\nnella misura di due ore annue dalle 00.85. stipulanti il presente CCNL. Della\nconvocazione della riunione deve essere data aH'Amministrazione tempestiva\ncomunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono\npartecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione entro i\ntermini suddetti, dirigenti esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL.\nLe riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata,\nprendendo a riferimento le ore richieste nella comunicazione di convocazione\n\nLe ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in\nsede di Istituzione tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la\nregolare funzionalità della stessa, in considerazione della sua finalità\nricettiva e di pubblica utilità.\n\nArt. 13 - PERMESSI PER CARICHE SINDACALI\n\nL'istituzione riconoscerà un monte ore pari a mezz'ora per dipendente,\ndirettamente alle 00.SS. stipulanti il presente accordo, da utilizzare per i\nrispettivi coordinamenti.\n\nLe lavoratrici ed i lavoratori componenti i Consigli o Comitati Direttivi\nnazionali e periferici delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente\nCCNL, nella misura di uno per Ente e per ogni Organizzazione Sindacale\nstipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per\npartecipare alle riunioni degli organismi suddetti, nelle misure massime\nappresso indicate:\n\n•24 (ventiquattro) ore annue nelle Istituzioni con un numero di dipendenti\nnon inferiore a 6 (sei) ma non superiore a 15 (quindici);\n\n•52 (cinquantadue) ore annue nelle Istituzioni con oltre 15 (quindici)\ndipendenti.\n\nI dirigenti sindacali di cui al 1° comma hanno inoltre diritto, nei termini\nindicati, a permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 (otto) giorni\nall'anno.\n\nLe lavoratrici ed i lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al\npresente articolo debbono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di\nregola 3 (tre) giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive\nOO.SS.\n\nArt. 14 - TRATTENUTE ASSOCIATIVE\n\nL'Istituzione provvederà alla trattenuta del contributo associativo\nsindacale, nei confronti delle organizzazioni sindacali nella misura dell'1%\ndello stipendio base mensile e per 14 mensilità ai lavoratori che ne facciano\nrichiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente\nsottoscritta.\n\nLa lettera di delega conterrà l'indicazione delle modalità di versamento\nalle quali l'istituzione dovrà attenersi.\n\nLa delega avrà validità dal primo giorno del mese successivo a quello di\nricevimento da parte dell'istituzione e si intenderà tacitamente rinnovata\nqualora non pervenga lettera di disdetta. La disdetta, che dovrà essere\ncomunicata congiuntamente con raccomandata ricevuta di ritorno, avrà valore\nnelle modalità previste nella lettera di delega sottoscritta.\n\nAi fini degli obbligatori adempimenti dell'istituzione saranno operate\ntrattenute per contributi associativi sindacali solo ed esclusivamente nella\nforma e nella misura stabilita dal comma 1, che pertanto non saranno presi in\nalcun modo in considerazione disposizione norme in contrasto con quelle di cui\nal presente articolo.\n\nArt. 15 - LICENZIAMENTO E TRASFERIMENTO DI DIRIGENTI SINDACALI\n\nIl licenziamento e il trasferimento dall'unità produttiva all'altra delle\nlavoratrici e dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigente sindacale di\ncui all'art. 11 sarà soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 18 e 22\ndella l.20.5.70 n.300 e successive modifiche o integrazioni.\n\n\n\nIl mandato di rappresentante sindacale o dirigente sindacale conferito alle\ndipendenti ed ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla\nspecialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del\ncontratto a termine.\n\nArt. 16 - AFFISSIONI SINDACALI\n\nLe R.S.A.\u002FR.S.U. e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL,\nhanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro\npredispone in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno\ndell'istituto, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di\ninteresse sindacale e del lavoro.\n\nIn conformità con quanto previsto dall'art. 27 della legge 300\u002F1970, nelle\nStrutture con almeno 200 dipendenti, alle rappresentanze sindacali aziendali è\nassegnato, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale.\n\nNelle Istituzioni con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze\nsindacali aziendali, hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di\nun locale idoneo per le loro riunioni.",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"ADMINISTRATIVE_trigger","Art. 70 - PERMESSI PER FUNZIONI ELETTORA","Art. 70 - PERMESSI PER FUNZIONI ELETTORALI, REFERENDUM\n\nIn conformità alle vigenti norme di legge, indipendentemente dal normale\nperiodo di ferie previsto dal presente CCNL, alle lavoratrici ed ai lavoratori\nchiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali per le elezioni del\nParlamento nazionale, per le elezioni comunali, provinciali, regionali ed\neuropee, nonché le consultazioni referendarie, saranno concessi 3 (tre) giorni\ndi permesso retribuito in coincidenza con le operazioni di voto e scrutinio, ai\nsensi dell'art. 119 del D.PR.,30 marzo 1957 n. 361 e dell'art. 1 della legge 30\naprile 1978 n. 178.\n\nLe giornate di permessi di cui al precedente comma non pregiudicano il\nnormale periodo di ferie e non sono cumulabili con il riposo settimanale di\nlegge.\n\nLa fruizione dei permessi deve essere debitamente documentata.",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"hourspweek_select","Art. 52 - ORARIO DI LAVORO •Normativa di","Art. 52 - ORARIO DI LAVORO\n\n•Normativa di carattere generale\n\nL'orario settimanale di lavoro normale è di 38 ore; l'orario giornaliero\nnon può superare normalmente le 8 ore per il personale operante su orario\nfisso.\n\nAll'atto della definizione e\u002Fo introduzione e di sostanziali innovazioni dei\nsistemi di orario di lavoro, l'articolazione degli stessi sarà discussa a\nlivello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e\u002Fo le 00.SS. di cui\nall'art. 11 del presente CCNL al fine di conciliare, per quanto possibile, le\nesigenze prioritarie dei servizi con le necessità dei lavoratori e di\ngarantire l'effettivo godimento del riposo settimanale.\n\nL'importo giornaliero della retribuzione si ottiene dividendo per 26\nl'importo mensile. L'importo orario della retribuzione si ottiene dividendo\nl'importo mensile per 164.\n\nL'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente\nprestate.\n\nAll'interno della stessa Istituzione, e\u002Fo nelle singole unità operative,\npotranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze\ndei servizi.\n\nIn relazione alle peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi\ndi distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in\nfasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per\nquanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da\nciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione.\n\nI sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una\ncompensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore\nrispetto a quello normale riferito al primo comma.\n\nConseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di\nlavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per\nlavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella\nprevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale\nretribuzione.\n\n\n\nIl numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni\ndi durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei\nconsecutive, fermo restando il diritto al godimento del riposo settimanale di\nlegge.\n\nPossono essere concordate al livello di Istituzione durate dell'orario di\nlavoro settimanale medio diverse da 38 ore settimanali con le adeguate\ncompensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale; in\ntal caso il periodo massimo entro il quale realizzare l'orario normale di\nlavoro medio è di dodici mesi.\n\nAllo stesso livello di Istituzione, per particolari esigenze organizzative\nlegate alla continuità del servizio, potrà altresì essere concordato che\nqualora il lavoratore non possa usufruire del riposo settimanale, dovrà essere\ngarantito un equivalente riposo compensativo.\n\nIl predetto riposo compensativo dovrà essere goduto entro i sette giorni\nsuccessivi. In fase di prima applicazione, sono fatti salvi gli accordi in\nmateria attualmente in essere.\n\nLe quattro festività abolite di cui alla Legge 5\u002F3\u002F1977 n. 54 ed al D.P.R.\n28\u002F1\u002F1985 n. 792 sono state assorbite nel normale orario di lavoro di cui al\npresente articolo.\n\n•Riposo giornaliero\n\nLe lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un riposo giornaliero di\nundici ore consecutive ogni ventiquattro ore.\n\nAi sensi dell'art. 17 del Digs. 66\u002F2003, qualora, in relazione ad esigenze\nlegate alla continuità dell'assistenza nei confronti degli utenti, il servizio\nvenga erogato mediante turni di lavoro, il riposo giornaliero potrà essere\nfruito in maniera non consecutiva.\n\nLe parti rendono esplicito che con l'indicazione della non consecutività\ndella fruizione del riposo giornaliero hanno inteso esprimere la volontà di\nfrazionare il riposo stesso.\n\nIn tal caso sarà comunque garantita una frazione di riposo consecutivo non\ninferiore a 8 ore, previa informazione e consultazione con le 00.SS. firmatarie\ne R.S.A.\u002FR.S.U., e comunque per un massimo di due volte al mese.\n\nI contratti collettivi stipulati al secondo livello potranno stabilire\nulteriori e\u002Fo diverse deroghe alla continuità della fruizione che, in ogni\ncaso, non potrà essere inferiore alle 7 ore.\n\nIn fase di prima applicazione, sono fatti salvi gli accordi decentrati già\nraggiunti in merito.\n\nLe pause di durata superiore a 10 minuti in conformità all'art.8 D.lgs.\n66\u002F2003 e succ. mod.int. non sono retribuite.\n\n•Riduzione di orario\n\nLe lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto ad un pacchetto di riduzione\ndi orario di lavoro pari a nove giornate lavorative annue, convenzionalmente\nassimilate a 57,66 ore, comprensive della festività del 4 novembre.\n\nLe predette giornate e quelle di cui all'art. 56 verranno assorbite, fino a\nconcorrenza, nel caso di Enti e\u002Fo lavoratrici o lavoratori non a tempo parziale\nche eventualmente attuino orari lavorativi inferiori a 38 ore settimanali.\n\nQualora non vengano completamente utilizzate o assorbite, le giornate\nresidue potranno essere accantonate nella \"Banca-Ore\" di cui all'Art. 71 del\npresente CCNL.",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"hourspday_select","L'orario settimanale di lavoro normale è","L'orario settimanale di lavoro normale è di 38 ore; l'orario giornaliero\nnon può superare normalmente le 8 ore per il personale operante su orario\nfisso.\n\nAll'atto della definizione e\u002Fo introduzione e di sostanziali innovazioni dei\nsistemi di orario di lavoro, l'articolazione degli stessi sarà discussa a\nlivello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e\u002Fo le 00.SS. di cui\nall'art. 11 del presente CCNL al fine di conciliare, per quanto possibile, le\nesigenze prioritarie dei servizi con le necessità dei lavoratori e di\ngarantire l'effettivo godimento del riposo settimanale.",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"SCHEDULE_trigger","Art. 53 - RIPOSO SETTIMANALE Ogni dipend","Art. 53 - RIPOSO SETTIMANALE\n\nOgni dipendente ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore consecutive,\nnormalmente coincidente con la domenica. Negli ambiti di lavoro in cui vengono\nerogate prestazioni anche nei giorni di domenica, il riposo settimanale sarà\nfruito in altro giorno della settimana e la relativa retribuzione non subirà\nalcuna maggiorazione, fatta eccezione per la competenza contrattuale di cui\nall'art. 5",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"PAIDLEAV_trigger","Art. 57 - FERIE Il personale dipendente ","Art. 57 - FERIE\n\nIl personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni\nlavorativi nell'arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa,\nquale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, è comunque considerata\ndi 6 gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie.\n\nDal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche\ne le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e\npertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le\ndomeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.\n\nL'insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle\nstrutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle\nferie.\n\nDurante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione\ndi cui all'art. 45.\n\nIl periodo di ferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle\nesigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei\nlavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi, le\nferie potranno essere fruite dal lavoratore in non più di due periodi\nnell'arco dell'anno. Le chiusure annuali delle Istituzioni sono computate nelle\nferie.\n\nIn caso di dimissioni o di licenziamento, spetteranno al lavoratore tanti\ndodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di\neffettivo servizio prestato per l'anno di competenza.\n\nA tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese\nintero.\n\nLe ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso\ndi licenziamento.\n\nEccezionalmente, il datore di lavoro potrà richiamare per ragioni di\nservizio il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando\nil diritto del lavoratore di fruire di detto periodo in epoca successiva e il\ndiritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per\ntornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.\n\nLe ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente,\nné per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla al lavoratore che\nspontaneamente si presenti in servizio durante il periodo di ferie.\n\nNel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di\ngodere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un\nrimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è\npossibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti\nprevisti dalla legge.\n\nArt. 58-FERIE SOLIDALI\n\nSi istituiscono le ferie solidali, ai sensi della normativa vigente, al fine\ndi permettere l’assistenza di figli minorenni, e dei famigliari di primo\ngrado in linea diretta che si trovino in condizioni di salute grave e che\nrichiedano un'assistenza costante. Le ferie solidali si attivano tra i\ndipendenti indipendentemente dalla qualifica di inquadramento.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nLa cessione delle ferie deve essere a titolo gratuito.\n\nÈ possibile cedere le ferie eccedenti alle 4 settimane (si dovrà fruire di\nalmeno 20 giorni se si articola l'orario settimanale su 5 giorni, ovvero 24 nel\ncaso di orario su 6 giorni). Ne consegue che il dipendente potrà cedere fino\nad un massimo di 8 giorni.\n\nIl dipendente deve produrre specifica richiesta, reiterabile, alla Direzione\ndi appartenenza per massimo 30 giorni di ferie e giornate di riposo.\n\nLa Direzione, appena ricevuta la richiesta, rende nota a tutto il personale\nl'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente.\n\nI dipendenti che intendano aderire alla richiesta, su base volontaria\nformalizzano la propria decisione, indicando il numero dei giorni di ferie o di\nriposo che vogliono cedere.\n\nNel caso in cui il numero dei giorni offerti superi quello dei giorni\nrichiesti, la cessione è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli\nofferenti.\n\nLe ferie cedute dai colleghi vengono messe nella disponibilità del\nrichiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la\ncessione.",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"holidaysdays","Il personale dipendente ha diritto ad un","Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni\nlavorativi nell'arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa,\nquale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, è comunque considerata\ndi 6 gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie.\n\nDal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche\ne le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e\npertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le\ndomeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.",{"bindId":203,"name":204,"text":205},"MAXHOURS_trigger","Art. 54 - LAVORO STRAORDINARIO Le presta","Art. 54 - LAVORO STRAORDINARIO\n\n\n\nLe prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono\nrispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventiva mente\nautorizzate dall'Amministrazione o da persona dalla stessa autorizzata e\ncomunque non possono superare, di norma, le 160 ore all'anno pro-capite.\n\nLe ore di lavoro straordinario di cui al precedente comma, nonché le\nrelative maggiorazioni, vengono riconosciute di norma nel mese di effettuazione\ndella prestazione lavorativa.",{"bindId":207,"name":208,"text":209},"bankholidays1","Art. 56 - FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASET","Art. 56 - FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI\n\nTutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di\nriposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: Capodanno, Epifania,\nAnniversario della Liberazione, Lunedì di Pasqua, Festa del Lavoro, Festa\ndella Repubblica, Assunzione di Maria, Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo\nNatale, Santo Stefano, Santo Patrono.",{"bindId":211,"name":212,"text":213},"PAYSCALES_trigger","Art. 46 - RETRIBUZIONE MENSILE NAZIONALE","Art. 46 - RETRIBUZIONE MENSILE NAZIONALE CONGLOBATA\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Inquadramento\n      Retribuzione di partenza\n      Dal 1° settembre 2022\n      Dal 1° settembre 2023\n    \n    \n      Quadro\n      1.785,69 €\n      1.863,82 €\n      1.882,46 €\n    \n    \n      1°\n      1.679,40 €\n      1.752,87 €\n      1.770,40 €\n    \n    \n      2°\n      1.583,74 €\n      1.653,03 €\n      1.669,56 €\n    \n    \n      3°S\n      1.466,81 €\n      \n      1.530,98 €\n      1.546,29 €\n    \n    \n      4° S\n      1.339,27 €\n      1.397,86 €\n      1.411,84 €\n    \n    \n      4°\n      1.296,76 €\n      1.353,49 €\n      1.367,02 €\n    \n    \n      5° S\n      1.275,52 €\n      1.331,32 €\n      1.344,63 €\n    \n    \n      5°\n      1.243,60 €\n      1.298,01 €\n      1.310,99 €\n    \n    \n      6° S\n      1.211,73 €\n      1.264,74 €\n      1.277,39 €\n    \n    \n      6°\n      1.179,83 €\n      1.231,45 €\n      1.243,76 €\n    \n    \n      7°\n      1.094,79 €\n      1.142,69 €\n      1.154,12 €",{"bindId":215,"name":216,"text":217},"oncerise_detail","Art. 48- TREDICESIMA MENSILITÀ Entro il ","Art. 48- TREDICESIMA MENSILITÀ\n\nEntro il 20 dicembre di ciascun anno l'istituzione corrisponderà al\npersonale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di\ncui all'art. 45.\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della\n13“ mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di\nmese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero.",{"bindId":219,"name":220,"text":221},"ONCERISE2_trigger","Art. 49 - QUATTORDICESIMA MENSILITÀ Al p","Art. 49 - QUATTORDICESIMA MENSILITÀ\n\nAl personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto\nsarà corrisposto, entro la fine del mese di luglio di ogni anno, un importo\npari ad una mensilità della retribuzione di cui all'art. 45 in atto al 30\ngiugno immediatamente precedente.\n\nLe lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto a percepire l'intero\nammontare della 14’ mensilità solo nel caso in cui abbiano prestato servizio\nper i dodici mesi precedenti il 1° luglio; nel caso di inizio o cessazione del\nrapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la suddetta data, al\nlavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di\nservizio prestato.\n\nNon sono assorbibili nella 14“ mensilità le gratifiche, indennità o\npremi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.\n\nPer quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della 14°\nmensilità, si fa riferimento alle analoghe norme dell'articolo riguardanti la\n13° mensilità.\n\nNessun obbligo incombe al datore di lavoro per i periodi di assenza\nobbligatoria per gravidanza o puerperio.",{"bindId":223,"name":224,"text":225},"SENIOR_trigger","Art. 50 - SCATTI DI ANZIANITÀ Alle lavor","Art. 50 - SCATTI DI ANZIANITÀ\n\nAlle lavoratrici ed ai lavoratori, per i periodi successivi alla loro\nassunzione, spettano scatti triennali di anzianità per l'attività svolta\npresso la stessa Istituzione, fino ad un massimo di 10 (dieci) scatti. Gli\nimporti mensili degli scatti sono i seguenti:\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Quadro\n      34,00 €\n    \n    \n      1°\n      31,98 €\n    \n    \n      2°\n      30,15 €\n    \n    \n      3° S\n      27,93 €\n    \n    \n      3°\n      26,92 €\n    \n    \n      4°S\n      25,50 €\n    \n    \n      4°\n      24,69 €\n    \n    \n      5° S\n      24,29 €\n    \n    \n      5°\n      23,68 €\n    \n    \n      6° S\n      23,07 €\n    \n    \n      6°\n      22,46 €\n    \n    \n      7°\n      20,85 €\n    \n  \n\n\n\n\n\n\nL'importo degli scatti, determinato secondo i criteri di cui ai commi\nprecedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese\nimmediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.\nGli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e\nsuccessivi aumenti di merito. L'anzianità di servizio decorre dal giorno in\ncui il lavoratore è stato assunto dall'istituzione, quali che siano le\nmansioni ad esso affidate.",{"bindId":227,"name":228,"text":229},"CONSIGN_trigger","Art. 59-REPERIBILITÀ Pur con carattere d","Art. 59-REPERIBILITÀ\n\nPur con carattere di eccezionalità, il datore di lavoro può prevedere per\ntaluni servizi l'obbligo della reperibilità dei lavoratori. La reperibilità\nconsiste per il lavoratore nel porsi, al di fuori del proprio orario di lavoro,\nnella condizione di essere prontamente rintracciato, in modo tale da\nraggiungere nel più breve lasso di tempo il luogo ove intervenire.\n\n•Reperibilità esterna\n\nNel caso in cui il lavoratore sia reperibile al di fuori della struttura,\ndetta reperibilità esterna:\n\n•potrà avere una durata massima individuale di 96 ore mensili e non\npotrà essere svolta per più di 8 volte nel mese.\n\n•darà diritto ad un compenso orario non inferiore a Euro 1,00 e non\nsuperiore a Euro 2,00 da definire nella contrattazione regionale;\n\nÈ demandata alla contrattazione regionale, in relazione alle\ncaratteristiche tecnico-organizzative delle strutture, la individuazione dei\nservizi, il trattamento economico ed i periodi di reperibilità esterna.\n\n•Reperibilità interna\n\nNel caso in cui il lavoratore sia reperibile nelle ore notturne all'interno\ndella struttura, per detta reperibilità interna:\n\n•al lavoratore è data la possibilità di dormire;\n\n•detta reperibilità è retribuita nella misura fissa di Euro 21,00 per\nnotte in aggiunta alia normale retribuzione mensile;\n\n•detta reperibilità interna andrà programmata tra la Direzione ed i\nlavoratori interessati e la relativa prestazione va contenuta, di norma, entro\n10 volte al mese, salvo casi particolari connessi alle dimensioni della\nstruttura ed alla sua organizzazione (es. comunità alloggio, gruppi-famiglia,\necc.).\n\n•E' demandata alla contrattazione regionale, in relazione alle\ncaratteristiche tecnico-organizzative delle strutture, la individuazione dei\nservizi ed i periodi di reperibilità interna. Le parti convengono che detto\nistituto non costituisce orario di lavoro e non è sostitutivo del lavoro\nnotturno laddove previsto; pertanto, qualora il lavoratore fosse chiamato ad\nintervenire in reperibilità, le ore di servizio prestate saranno retribuite\ncome lavoro straordinario notturno, ai sensi dell'art. 54.",{"bindId":231,"name":232,"text":233},"standbyallowanceamount1","•detta reperibilità è retribuita nella m","•detta reperibilità è retribuita nella misura fissa di Euro 21,00 per\nnotte in aggiunta alia normale retribuzione mensile;\n\n•detta reperibilità interna andrà programmata tra la Direzione ed i\nlavoratori interessati e la relativa prestazione va contenuta, di norma, entro\n10 volte al mese, salvo casi particolari connessi alle dimensioni della\nstruttura ed alla sua organizzazione (es. comunità alloggio, gruppi-famiglia,\necc.).",{"bindId":235,"name":236,"text":237},"NOCTPREM_trigger","Art. 55 - LAVORO ORDINARIO NOTTURNO E FE","Art. 55 - LAVORO ORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO\n\nIn aggiunta alla normale retribuzione spettante alla dipendente ed al\ndipendente, competono le seguenti maggiorazioni:\n\nServizio ordinario notturno in turno 20%\n\nServizio ordinario notturno non in turno 25%\n\nServizio ordinario domenicale e\u002Fo festivo 15%\n\nServizio festivo - notturno 25%\n\nLe diverse maggiorazioni non sono cumulabili tra loro. È considerato lavoro\nordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6; esso non potrà\nsuperare le otto ore in media in un periodo di riferimento di due settimane.",{"bindId":239,"name":68,"text":69},"hivpolicy",{"bindId":241,"name":242,"text":243},"timeoff","Ai sensi del D. Lgs 25 novembre 1996, n.","Ai sensi del D. Lgs 25 novembre 1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno\nla possibilità di assentarsi dal lavoro per l'effettuazione di esami\nprenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza\nperdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l'orario\ndi lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl confcommercio salute sanità e cura 2022-2024 - 2022\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2022-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2024-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Assistenza sanitaria, servizio sociale, servizi alla persona\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FISASCAT - Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo, Uiltucs-UIL - Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 80 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;10 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;38.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;26.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;11.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1154,12\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2022-09\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;120 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceamount1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;21.0\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;150&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;20.85 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;3 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[249],{"title":37,"slug":33},[251],{"type":252,"data":253},"call_to_action_body_block",{"title":254,"description":255,"variant":256,"link":257},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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