[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:it-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fccnl-cemento-2025-2027":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":23,"data":31,"children":175,"content_type_view":176,"extra_breadcrumbs":177,"body":179,"body_blocks":190,"related_pages":194},2373,"contratti-collettivi-nazionali","Contratti Collettivi Nazionali",null,"","\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali","collective_agreements.collectiveagreementoverview","it_IT","2025-08-07T09:20:00.300985+00:00","2026-04-02T09:33:42.301073+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2373\u002Fedit\u002F",[16,19,22],{"title":17,"slug":18},"Italia","it-it",{"title":20,"slug":21},"Lavorare in Italia","lavoro-in-italia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":8,"image":24,"canonical":25,"robots":26,"og_type":27,"twitter_card":28,"locale":18,"created_at":29,"last_modified_at":30},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-07T11:20:00.300985+02:00","2026-04-02T11:33:42.426027+02:00",{"cba":32,"clauses":43,"details":173,"translations":174},{"id":33,"uid":34,"url":35,"name":36,"locale":11,"override_title":8,"title":37,"browser_title":38,"browser_description":39,"text":40},"ccnl-cemento-2025-2027","45272588-ba7a-11f0-882b-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Fitaly\u002Fccnl-cemento-2025-2027\u002Fccnl-cemento-2025-2027\u002F","CCNL Cemento 2025-2027","CCNL Cemento 2025-2027 - 2025","Italy - CCNL Cemento 2025-2027 - 2025","CCNL Cemento 2025-2027 - 2025 - Attività manifatturiere",{"name":41,"data":42},"CCNL Cemento 2025-2027.html","\n\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New25\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\n\u003Cdiv class=\"toc\">\n\u003Cul>\n  \u003Cli>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"toc\">\u003Cul>\u003Cli>\u003Ca href=\"#L38\">Art. 2 Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione\n    (CBMC) - Sistema di relazioni industriali - Sviluppo sostenibile e\n    Responsabilità sociale d'impresa \u003C\u002Fa>\n    \u003Cul>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L40\">I. Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione\n        (CBMC)\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L86\">II.Sistema di relazioni industriali\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n    \u003C\u002Ful>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L206\">Art. 21 Periodo di prova\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L230\">Art. 25 Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L264\">Art. 29 Classificazione del personale\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L418\">Art. 34 Lavoro a turni\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L434\">Art. 39 Congedi\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L478\">Art. 40 Aspettativa\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L490\">Art. 44 Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari\n    contrattuali mensili\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L536\">Art. 47 Giorni festivi\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L552\">Art. 51 bis Elemento di garanzia retributiva\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L574\">Art. 52 Mensa\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L600\">Art. 54 bis Assistenza legale\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L612\">Art. 55 Malattia e infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L640\">Art. 58 Tutela genitorialità\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L670\">Art. 61 Previdenza complementare - Assistenza Sanitaria\n    Integrativa - Banca ore solidale\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L760\">Art. 61 bis Lavaggio indumenti\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L774\">Art. 70 Decorrenza e durata\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L782\">Art. 73 Lavori pesanti e disagiati\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L796\">Art. 74 Premio di anzianità\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L826\">Art. 76 Preavviso di licenziamento e di\n  dimissioni\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch1>Verbale di Accordo tra Federbeton (già Federmaco Federazione Italiana dei\nMateriali di Base per le Costruzioni fino al 31.12.2019)\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>Feneal - Uil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Filca- Cis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fillea - Cgil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è stato stipulato il presente accordo - che decorre dal 1° gennaio 2025 al\n31 dicembre 2027 - per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro\n15 marzo 2022 per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del\ncemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle\nmalte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione\npromiscua di cemento, calce,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityotherclause\">\u003Cp>L'uso nel presente Verbale di Accordo delgenere maschile universale è da\nintendersi riferito sia ai lavoratori che alle lavoratrici ed é adoperato in\nsenso neutro e senza alcuna connotazione sessista rispondendo unicamente ad\nesigerne di chiarezza linguistica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Ch3 id=\"L38\">Art. 2 Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) -\nSistema di relazioni industriali - Sviluppo sostenibile e Responsabilità\nsociale d'impresa \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4 id=\"L40\">I. Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le Parti - nel convenire sull'utilità di procedere a un ulteriore\nrafforzamento del sistema di relazioni sindacali in atto nelle Aziende che\napplicano il vigente ccnl attraverso la costruzione di un compiuto sistema\npartecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateralità -\nconfermano di istituire un Organismo bilaterale nel settore dell'industria del\ncemento e dei materiali da costruzione, denominato Comitato Bilaterale dei\nMateriali da Costruzione (CBMC).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CBMC, al momento della costituzione, sarà composto da sei rappresentanti\ndelle Organizzazioni sindacali e da sei rappresentanti di Federbeton. Il CBMC\nsi riunirà, in via ordinaria, due volte l'anno e, in via straordinaria,\nogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta di una delle due\ncomponenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•l'inserimento dei settori ai quali viene\napplicato il presente ccnl tra quelli destinatari delle risorse nazionali ed\neuropee finalizzate a traguardare la transizione ecologica dell'economia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•l'attivazione di un coordinamento con i\nMinisteri interessati al fine di facilitare la transizione ecologica attraverso\nmisure di semplificazione normativa e finanziamenti adeguati,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•l'opportunità di indirizzare parte degli\ninvestimenti richiamati nei due precedenti punti verso il mantenimento degli\nattuali livelli occupazionali, sostenendo l'attuale forza lavoro anche con\nadeguate attività formative verso il green job, con l'obiettivo di creare\nanche nuovi posti di lavoro nell'ambito dei processi di decarbonizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•l'andamento congiunturale dei settori anche con\nriferimento alle importazioni e alle esportazioni dei prodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•l'approvvigionamento della materia prima con\nriferimento alle norme di legge sull'attività estrattiva e la loro\napplicazione in sede amministrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•l'utilizzo dei combustibili non convenzionali e\nil risparmio energetico con riguardo alla stima degli effetti indotti\nsull'occupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•le possibilità di sviluppo del settore sia in\ntermini di modalità di produzione che di possibilità di impiego del\nprodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•la formazione professionale sulla base di quanto\nconvenuto all'art. 3 (Formazione e crescita professionale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•le tematiche della sicurezza sul lavoro e della\ntutela dell'ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le\nistituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal ecepimento in\nlegge del- le direttive dell'Unione europea in materia. Per tali materie vedasi\ninoltre quanto previsto all'art. 6 (Tutela salute dei lavoratori e tutela\nambientale - Prevenzione e sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• la verifica dell'applicazione, per le Aziende\ndel settore cemento, dell'Accordo Europeo Multisettoriale, sottoscritto il 25\naprile 2006, sulla protezione dei lavoratori che manipolano e utilizzano la\nsilice cristallina e i prodotti che la contengono, il cui testo le parti\nrecepiscono nel presente contratto collettivo nazionale di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•il monitoraggio degli andamenti occupazionali e\ndelle tipologie contrattuali presenti nelle Aziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•il monitoraggio sull'andamento e copertura del\nsecondo livello di contrattazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• il monitoraggio dell'evoluzione tecnologica\n(Impresa 4.0), dei settori rappresentati e sue ricadute su riconversione,\nformazione, riqualificazione, occupazione e innovazione irganizzativa anche\nrispetto a nuove modalità di lavoro flessibile e agile;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•l'avvicendamento generazionale, l'attività di\ntutoraggio formativo, l'alternanza scuola lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-green_trigger\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale e\nle relazioni con il territorio nel quale gravitano le attività industriali dei\nsettori rappresentati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Qualora insorgessero problemi per la costituzione o il funzionamento del\nCBMC, le Parti stipulanti il presente ccnl interverranno per individuare le\nrelative soluzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti potranno inoltre esprimere autonome valutazioni sulle iniziative di\npolitica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CBMC, per la sua attività, si avvarrà di dati forniti dalle Parti\nstipulanti o provenienti da istituzioni o enti pubblici ovvero da organismi\nspecializzati sulle specifiche materie, concordemente individuati e potrà\nesprimere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni del CBMC, in relazione alle materie all'esame, potranno\nprendere parte tecnici esterni (es. funzionari o tecnici di servizi pubblici,\ndocenti universitari, ecc.) preventivamente scelti dalle Parti stipulanti il\npresente ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'approfondimento e\u002Fo lo sviluppo delle materie allo stesso assegnate o\nda esso stesso delegate, il CBMC potrà avvalersi del supporto tecnico del\n\"Gruppo di lavoro sull'nquadramento\" di cui all'29 Classificazione del\npersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4 id=\"L86\">II.Sistema di relazioni industriali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>A. Settore cemento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.I risultati delle attività di monitoraggio del Comitato Bilaterale dei\nMateriali da Costruzione (CBMC) saranno oggetto di esame delle Parti stipulanti\nin apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì\nfornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni\ndelle parti, informazioni complessive riguardanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•i dati di aggiornamento annuale sulla struttura\ndel settore e i loro riflessi sull'occupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•le previsioni annuali degli investimenti nel\nsettore, classificati secondo le principali finalità perseguite e le loro\nlocalizzazioni per grandi aree geografiche nonché le eventuali ricadute\noccupazionali prevedibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•gli andamenti annuali dell'occupazione\ncomplessiva, ripartita per categoria, con specifico riferimento a quella\ngiovanile e a quella femminile e ai problemi di inserimento dei lavoratori\nextracomunitari in applica- zione delle norme di legge che li riguardano; e\nprevisioni sui fabbisogni e sugli indirizzi di formazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•i dati Istat sulla dinamica delle retribuzioni e\ndel costo del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• i dati anche comparativi sulla produttività e\ncompetitività del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• gli andamenti aggregati a livello nazionale\ndelle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle\nassenze per malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione guadagni e\naltre causali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con cadenza annuale, su richiesta delle Organizzazioni sindacali competenti,\nsaranno fornite dall'Associazione imprenditoriale stipulante informazioni\nriguardo gli investimenti significativi previsti sugli impianti, anche\ncoinvolgenti l'occupazione, le trasformazioni produttive, le condizioni\nambientàli ed ecologiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre con cadenza annuale, anche in ottemperanza della Circolare INPS n. 76\ndel 14 aprile 2015, le Aziende sono tenute a completare i dati riguardanti i\nlavoratori iscritti ai sindacati nel flussi mensile INPS UNIEMENS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con cadenza annuale e su richiesta delle organizzazioni sindacali firmatarie\ndel presente contratto collettivo nazionale di lavoro, entro il mese di\ngennaio, le Aziende sono tenute a fornire l'elenco degli iscritti e le\npercentuali di rappresentanza delle organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta di una delle Parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare\nposizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del CBMC in\nsede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca\ninformazione e valutazione. Per specifici temi le Parti potranno convenire di\ncondurre approfondimenti alla pesenza di rappesentanze pubbliche aventi\ncompetenza istituzionale e potestà\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.In presenza di specifiche situazion concernenti il settore e l'occupazione\na livello regionale, su richiesta di una delle Parti, l'Associazione\nimprenditoriale stipulante e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori\ncompetenti promuoveranno apposito incontro, da svolgersi presso l'Associazione\nimprenditoriale, per valutazioni autonome delle Parti sulle specifiche\nsituazioni convenute come \u002F oggetto dell'incontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in tali occasioni, potranno ricercare posizioni comuni da far\nvalere, ove occorra, nelle sedi istituzionali territorialmente competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale occasione saranno in particolare valutate situazioni di crisi, di\neventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva e di\nmobilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma, annualmente, ove possibile in occasione degli incontri di cui al\n1° comma del presente punto 2), a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei\nlaboratori competenti, saranno fornite dall'Associazione imprenditoriale\nstipulante, per il livello regionale, le previsioni degli investimenti\nriguardanti significativi ampliamenti e\u002Fo trasformazione degli impianti\nesistenti e\u002Fo nuovi insediamenti industriali e illustrate le eventuali\nimplicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulla qualificazione\nprofessionale, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed\necologiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle regioni ove siano presenti soltanto una o piú unta produttive\nappartenenti ad un'unica Società gli incontri di cui sopra saranno assorbiti\nda quelli previsti ai successivi punti 3) e 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte\ntra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), i Gruppi\nindustriali - intendendo per Gruppo Aziende industriali di particolare\nimportanza, operanti anche in più settori regolati dal presente contratto,\narticolate in più stabilimenti e sedi dislocati in varie aree del territorio\nnazionale nonché Aziende che a seguito di scorporo si costituiscono con più\nragioni sociali diverse ovvero Aziende che detengano la partecipazione di\ncontrollo al capitale sociale in altra azienda operante nei settori cui si\napplica il presente contratto - forniranno alle Organizzazioni sindacali\nnazionali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, in apposito incontro da\nsvolgersi presso la sede dell'Associazione imprenditoriale, informazioni\nprevisionali circa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•i propri programmi di investimento che\ncomportino diversificazioni produttive e\u002Fo significativi ampliamenti o\nmodifiche strutturali degli impianti esistenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• eventuali nuovi insediamenti, loro\nlocalizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•la distribuzione del personale ripartito per\ncategoria (quadri, impiegati, intermedi e operai), per gruppi professionali di\nclassificazione, pertipologia di impiego e per sesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•l'andamento complessivo del lavoro straordinario\ne dei turni di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• le assenze dal lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•l'andamento della fruizione delle ferie e dei\npermessi per riduzione d'orario ed ex festività l'eventuale ricorso alla CIG\nordinaria e straordinaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•le attività conferite in appalto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•il rapporto biennale di genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•la Dichiarazione Non Finanziaria ex Dlgs n. 254\ndel 30 dicembre 2016 (già Bilancio di Sostenibilità);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•l'eventuale ricorso all'intelligenza artificiale\ne possibili ricadute organizzative e\u002Fo occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Gruppi industriali dei settori rappresentati forniranno altresì\ninformazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sul- le\niniziative tesi al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti\nall'attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti\nl'attività estrattiva, su iniziative formative, nonché sulle linee generali\ndi sicurezza e di significativi processi aziendali di riorganizzazione, di\nristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi oggetti la\ncadenza dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta da fatti\nspecifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori\npotranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi\nsull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto,\nper i casi di specie, dalla legge n. 164\u002F1975 e successive modificazioni e\nintegrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla predetta informativa, saranno illustrate le eventuali\nimplicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti\nambientali ed ecologici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le informazioni previsionali di cui sopra saranno fornite, su richiesta,\nalle singole R.S.U. per quanto di interesse relativo alle rispettive unità\nproduttive facenti parte del gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte\ntra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni\ndelle Aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno\n30 lavoratori dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al\nprecedente punto 3), daranno, ove richieste, alla R.S.U. nel corso di apposito\nincontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali,\ninformazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che\ncomportino diversificazioni produttive e\u002Fo significativi ampliamenti e\u002Fo modi-\nfiche strutturali degli impianti esistenti e\u002Fo eventuali nuovi insediamenti,\nloro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, la distribuzione del\npersonale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai), per\ngruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso\nnonché sull'andamento complessivo del lavoro supplementare e straordinario,\ndei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro, della CIG ordinaria e\nstraordinaria, della fruizione delle ferie e dei permessi per riduzione\nd'orario ed ex festività, il rapporto biennale di genere, la Dichiarazione Non\nFinanziaria ex Dlgs n. 254 del 30 dicembre 2016 (già Bilancio di\nSostenibilità), l'eventuale ricorso all'intelligenza artificiale e possibili\nricadute organizzative e\u002Fo occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le direzioni delle Aziende daranno altresì informazioni su sostanziali\ninnovazioni tecnologiche sui progetti e sulle iniziative tese al risparmio\nenergetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche\nnormative regionali con particolare riferimento alle norme in materia\nestrattiva e ai relativi riflessi sulle attività di cava nonché sulle linee\ngenerali di significativi processi di ristrutturazione e di riconversione\nproduttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza della informativa sarà quella\nobiettivamente richiesta dai fatti specifici in tempi immediati e le\nOrganizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni\nper gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo\nrestando quanto previsto, per i casi di specie, dalla legge n. 164\u002F1975 e\nsuccessive modificazioni e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla predetta informativa saranno illustrate le eventuali\nimplicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti\nambientali ed ecologici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che l'Avviso comune tra Federbeton, Feneal - Uil, Filca\n- Cisl e FiIlea - Cgil sulla decarbonizzazione del settore cemento e la\ntransizione ecologica, sottoscritto'in data 6 ottobre 2021, diventi un allegato\nal presente ccnl (Allegato n. 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>B. Settori Calce, Gesso e Malte\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.I risultati delle attività di monitoraggio del Comitato Bilaterale dei\nMateriali da Costruzione (CBMC) saranno oggetto di esame delle Parti stipulanti\nin apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì\nfornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni\ndelle parti, informazioni complessive riguardanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•la realtà strutturale dell'intero comparto e le\nprospettive produttive di ciascuno dei settori interessati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•significativi processi di ristrutturazione e\nriconversione produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•le previsioni degli investimenti complessivi del\nsettore riguardanti significativi ampliamenti e\u002Fo trasformazioni degli impianti\nesistenti e\u002Fo nuovi insediamenti industriali e loro localizzazioni per grandi\naree geografiche, che comportino riflessi sull'occupazione, sulle prospettive\nproduttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta di una delle Parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare\nposizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del CBMC in\nsede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca\ninformazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di\ncondurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze publiche aventi\ncompetenza istituzionale e potestà decisoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le Parti a livello\nnazionale e di cui al precedente punto 1) i Gruppi industriali operanti nei\nsettori della calce o del gesso o delle malte - intendendosi per Gruppo Aziende\ncon più di 200 dipendenti e aventi stabilimenti ubicati in almeno due regioni\n- fornirà alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei\nlavoratori stipulanti il presente contratto, su richiesta delle stesse, in\napposito incontro che sarànuto presso la sede della Associazione\nimprenditoriale, informazioni concernenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•l'andamento recente e quello prevedibile\ndell'attività aziendale, non- ché la sua situazione economica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•gli investimenti realizzati nel biennio\nprecedente e quelli in programma perii biennio successivo ripartiti per\nampliamenti, nuovi impianti e a fini ambientali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•la situazione, la struttura e l'andamento\nprevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli\noccupazionali, le relative misure di contrasto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•la distribuzione del personale ripartito per\ncategoria (quadri, impiega- ti, intermedi e operai), per gruppi professionali\ndi classificazione, per tipologia di impiego e per sesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• le decisioni che siano suscettibili di\ncomportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti\ndi lavoro in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•il rapporto biennale di genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• la Dichiarazione Non Finanziaria ex Dlgs n. 54\ndel 30 dicembre 2016 (già Bilancio di Sostenibilità);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•l'eventuale ricorso all'intelligenza artificiale\ne possibili ricadute organizzative e\u002Fo occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Di norma annualmente presenti i resultati e la valutazioni svolte tra le\nParti a livellonazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni delle\nAziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno 30\nlavoratori dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al precedente\npunto 2), daranno, ove richieste, alla R.S.U. nel corso di apposito incontro,\ncon l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali,\ninformazioni concernenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•l'andamento recente e quello prevedibile\ndell'attività aziendale, non- ché la sua situazione economica; gli\ninvestimenti realizzati nel biennio precedente e quelli in programma per il\nbiennio successivo ripartiti per ampliamenti, nuovi impianti e a fini\nambientali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•la situazione, la struttura e l'andamento\nprevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli\noccupazionali, le relative misure di contrasto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•la distribuzione del personale ripartito per\ncategoria (quadri, impiegati, intermedi, operai), gruppi professionali di\nclassificazione, per tipologia di impiego e per sesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•le decisioni che siano suscettibili di\ncomportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione lavoro e dei contratti di\nlavoro in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•il rapporto biennale di genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•la Dichiarazione Non Finanziaria ex Dlgs n. 254\ndel 30 dicembre 2016 (già Bilancio di Sostenibilità);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-newtech_trigger\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•l'eventuale ricorso all'intelligenza artificiale\ne possibili ricadute organizzative e\u002Fo occupazionali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3 id=\"L206\">Art. 21 Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° maggio 2013 i periodi di prova, fermi restando i limiti di\nlegge, sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•sei mesi di effettivo servizio per i lavoratori\nappartenenti all’area direttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•quattro mesi di effettivo servizio per quelli\nappartenenti all’area concettuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•tre mesi di effettivo servizio per quelli\nappartenenti all’area specialistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•un mese di effettivo servizio per quelli\nappartenenti all’area qualificata ed esecutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno esentati dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già\nsuperato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova, la retribuzione non potrà essere inferiore al\nminimo tabellare più l’indennità di contingenza e l’elemento distinto\ndella retribuzione (EDR) previsti per l’Area e il Livello per il quale il\nlavoratore è assunto in prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere in qualsiasi\nmomento il rapporto di lavoro, senza l’obbligo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento o dimissioni durante il periodo de prova, il\nlavoratore avrà diritto alla retribuzione indicata nella lettera di assunzione\nafferente il periodo per il quale è stato mantenuto in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, superato il periodo di prova, venga confermato, si\nintenderà assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha\niniziato il periodo di prova.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3 id=\"L230\">Art. 25 Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Assistente\u002FCapoturno: intermedio AC1\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cem>Declaratoria AC\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono all'area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi e operai\nche ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata\nautonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più\ncomplesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree\u002Flivelli inferiori;\nil tutto nell'ambito delle direttive e degli obiettivi specifici definiti\ndall'Azienda per il settore\u002Ffunzione di appartenenza. Sono in possesso di\nadeguata preparazione teorica\u002Fprofessionale e\u002Fo di esperienza specialistica\nconsolidata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cem>Profilo di riferimento\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Referenti al coordinamento di lavoratori addetti ai reparti di produzione in\nunità produttive a ciclo completo tradizionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Capo servizi meccanici -Responsabile manutenzione meccanica:\nimpiegato AD2 Declaratoria AD\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono all'area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni\ndirettive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con\nautonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi\naziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica\naccompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di\nrilevante responsabilità economica\u002Fgestionale o di elevata professionalità\nnell'ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento\ndirettivo di uffici o servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cem>Profilo di riferimento\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti al coordinamento di più servizi, reparti o settori di attività con\napprofondite conoscenze teorico-pratiche con responsabilità organizzativa e di\nindirizzo per la migliore efficacia tecnico - gestionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cem>Aree di attività\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•Ha la responsabilità della manutenzione\nmeccanica del macchinario fisso e mobile dell'intero ciclo produttivo e dei\nmezzi mobili di stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•Organizza e sovrintende, tramite referenti,\nall'attività dell'officina meccanica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•Sovrintende ai lavori di manutenzione meccanica\ne di nuovo impianto affidati in appalto o contratto d'opera e con la relativa\ncontabilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3 id=\"L264\">Art. 29 Classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>A) DECLARATORIE AREE PROFESSIONALI E LIVELLI PER AREA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area direttiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono all'area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni\ndirettive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con\nautonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi\naziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica\naccompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di\nrilevante responsabilità economica\u002Fgestionale o di elevata professionalità\nnell'ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento\ndirettivo di uffici o servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>III° Livello Profili (AD3)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• appartengono a questo livello i lavoratori con\nfunzioni direttive o che svolgono mansioni di particolare rilevanza e\nresponsabilità con facoltà decisionale e di iniziativa nella organizzazione\ndel lavoro e per il buon andamento di attività aziendali con notevole\nesperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni e\nadeguata preparazione teorica, che sono preposti demandati alla attività di\ncoordinamento di più servizi o uffici di rilevante importanza, anche\nproduttivi, fondamentali ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli\nobiettivi aziendali ovvero svolgono attività di alta professionalità e\nimportanza per il perseguimento degli stessi fini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>II° Livello - Profili (AD2) \u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area concettuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono all'area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi e operai\nche ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata\nautonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più\ncomplesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree\u002Flivelli inferiori;\nil tutto nell'ambito delle direttive e degli obiettivi specifici definiti\ndall'Azienda per il settore\u002Ffunzione di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono in possesso di adeguata preparazione teorica\u002Fprofessionale e\u002Fo di\nesperanza specialistica consolidata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>III° Livello - Profili (AC3)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•addetti a mansioni tecniche con compiti di\ncontrollo di singoli servizi amministrativi, di manutenzione o di attività di\nnuovi impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• nelle cementerie a ciclo completo, titolari di\nmagazzino, con il coordinamento di risorse e funzioni relative all'intero ciclo\ndegli acquisti di beni e servizi, in prima persona o in stretta collaborazione\ncon gli enti centrali dell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• specialista di supporto commerciale che propone\nsoluzioni tecniche e commerciali specifiche per le esigenze del cliente nel\nrispetto delle procedure e del codice etico aziendale sul mercato nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•tecnici con comprovata esperianza e conoscenza\ndi manutenzione predittiva di cementeria a ciclo completo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intermedi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• referenti alla programmazione, distribuzione e\norganizzazione operativa degli interventi di manutenzione meccanica\u002Felettrica o\nelettroapparecchistica sia per la conservazione di impianti e macchine sia dei\nnuovi impianti; supervisionano ai collaudi dei lavori affidati a terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>II° Livello - Profili (AC2)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lmpiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• disegnatore progettista che sviluppa schizzi o\nschemi di massima con eventuale utilizzo di sistemi CAD\u002FCAM;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•addetti a mansioni amministrative con specifica\ncompetenza nelle varie branche della contabilità o di processi di trattamento\ndati del ciclo attivo e passivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• acquisitore di ordini con adeguata\nesperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• informatico di stabilimento di cementerie a\nciclo completo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intermedi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• referenti al coordinamento di diverse attività\ndi manutenzione in cicli tecnologici di elevata complessità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• referenti alla conduzione dell'intero ciclo\ntecnologico di cementeria a ciclo completo tradizionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• referenti alla conduzione e al controllo\ndell'intero ciclo tecnologico operanti in sala centralizzata di cementeria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• specialisti elettrici\u002Felettronici, che\ninterpretando schemi e disegni montano e riparano circuiti elettronici di\nregolazione automatica di elevata complessità, provvedendo alla diagnosi dei\nguasti, individuano le modalità più efficaci di intervento provvedendo,\ndirettamente o con l'ausilio di altri lavoratori, alle operazioni necessarie\nper il ripristino della efficienza; comple le verifiche teniche di niche di\nlavori affidati a terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>I° Livello - Profili (AC1)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•addetti alle operazioni amministrative connesse\ncon la consegna dei prodotti finiti avvalendosi di videoterminali o personal\ncomputer;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•addetti ai vari servizi amministrativi di\nstabilimento 0 unità! commerciali. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intermedi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• referenti al coordinamento di lavoratori\naddetti ai reparti di produzione in unità produttive a ciclo completo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• referenti alle attività di cava 0 miniera con\ncompiti di sorveglianza ai fini della legge su miniere e cave;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• referenti alle attività di montaggio e di\nmanutenzione (edile, meccanica, elettrica, elettronica ecc.) attrezzature,\nmacchine e impianti del ciclo produttivo completo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•assistenti di laboratorio con prolungata e\ncomprovata esperienza, operanti in unità produttive a ciclo completo, con\ncompiti di supervisione di tutte le attività, compresa la taratura delle\nattrezzature, di controllo qualitativo per il rispetto degli standards\nprefissati, compresi quelli previsti dalla certificazione di qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•conduttori dell'intero ciclo tecnologico di\ncementeria con sala centralizzata, che conoscono le caratteristiche\nstrutturali, funzionali e i parametri di controllo di tutti gli impianti e che\nne assicurano la normale efficienza anche attraverso ispezioni e interventi a\nreparto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• specialista provetto di manutenzione\nmeccanica\u002Felettrica in possesso di prolungata e comprovata esperienza che,\nutilizzando anche apparecchiature ad alta precisione, effettua le ispezioni e\nle rilevazioni necessarie per la programmazione della manutenzione su impianti\ne macchine di elevata complessità; compie le verifiche tecniche di lavori\naffidati a terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• specialista di processo con specifiche\nconoscenze teorico-pratiche acquisite mediante prolungata esperienza che compie\ninterventi periodici di controllo delle condizioni di esercizio di macchine e\nimpianti di elevata complessità secondo procedure - predeterminate, al fine di\nevidenziare eventuali anomalie di funzioi amento per la prevenzione di guasti,\nprovvede aIle verifiche tecniche di lavori di manutenzione e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cem>Area specialistica\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono all'area specialisticai lavoratori impiegati, intermedi e\noperai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze\nprofessionali specifiche perfezionate con processi formativi 0 con consolidata\nesperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase\noperativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad\naree\u002Flivelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartitedai responsabili\ndi funzione\u002Fsettore di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>III° Livello - Profili (AS3)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•disegnatori d'ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•addetti a uffici o servizi che, oltre alle\ncaratteristiche di cui al precedente livello, abbiano maturato significativa\nesperienza nell'area di competenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•addetti di segreteria con adeguata\nesperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intermedi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•referenti ai reparti dei centri di\nmacinazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•capi squadra di lavoratori di singoli reparti\ndel ciclo produttivo completo. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>\u003Cstrong>\"Gruppo di lavoro sull'inquadramento\"\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano la piena operatività del \"Gruppo di lavoro\nsull'inquadramento\" formato da un massimo di sei rappresentanti di Federbeton\ndi cui tre componenti permanenti effettivi e da un massimo di sei\nrappresentanti delle Organizzazioni sindacali di cui tre componenti permanenti\neffettivi, a cui affidare l'analisi in sede tecnica dell'inquadramento\nprofessionale dei settori ai quali si applica il presente ceni, realizzando una\nricognizione che consideri anche i cambiamenti organizzativi e tecnologici\nimpattanti sull'organizzazione del lavoro con particolare riferimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•all'adeguatezza della descrizione dei profili,\nal rispetto parità uomo\u002F donna, alla mutata struttura produttiva dei settori\nrappresentati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•agli ostacoli che frenano la valorizzazione del\npersonale femminile con l'obiettivo di valorizzarne la professionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•alle innovazioni tecnologiche venutesi a\ndeterminare dall'entrata in vigore dell'attuale classificazione in Aree\nProfessionali e Livelli; alla valorizzazione delle competenze richieste nei\ndiversi ruoli ed acquisite anche tramite idonei percorsi formativi;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•all'aggiornamento, alla chiarificazione e alla\nsemplificazione dell'art. 73 - Lavori pesanti e disagiati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•all'aggiornamento dei profili professionali dei\nsettori calce, gesso e malte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•all'eventuale inserimento nei pofili\nprofessionali del settore cemento di specifiche professionalità relative\nall'utilizzo dei combustibili solidi secondari e delle nuove tecnologie.1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il \"Gruppo di lavoro sull'inquadramento\", verificato il lavoro già compiuto\ndalle precedenti Commissioni, dovrà esaminare l'andamento applicativo del\npresente articolo contrattuale e l'inserimento nell'inquadramento di nuove\nposizioni professionali che venissero a configurarsi nei settori a cui si\napplica il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che gli articoli del contratto di specifico interesse\ndel \"Gruppo di lavoro sull'inquadramento\" sono l'art. 25 (Apprendistato\nprofessionalizzante), l'art. 29 (Classificazione del personale) nonché l'art.\n31 (Mutamento di mansioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a riattivare l'operatività del \"Gruppo di lavoro\nsull'inquadramento\" nominando i rispettivi componenti, alla stipula del\npresente ccnl individuando contestualmente la prima sessione di incontro che si\nterrà entro il 30 settembre 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il \"Gruppo di lavoro sull'inquadramento\" si riunirà, di norma, con cadenza\ntrimestrale ed è tenuto a fornire le risultanze dei suoi lavori alle Parti\nfirmatarie del presente ccnl entro il 30 giugno 2027.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel \"Gruppo di lavoro sull'inquadramento\" le Parti si impegnano a garantire\nadeguata rappresentanza sia al comparto del cemento che a quelli della calce,\ngesso e malte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cem>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che eventuali variazioni agli inquadramenti\nindividuali determinati dalle modifiche apportate alla presente disciplina\ncontrattuale saranno operate, in sede di prima applicazione, entro il termine\ndi dodici mesi dalla data disottoscrizione del presente ceni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3 id=\"L418\">Art. 34 Lavoro a turni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno prestare l’opera nel turno per ciascuno di essi\nstabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni a evitare che le\nstesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni\nfestivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro eseguito di domenica a norma di legge, e\u002Fo nelle ore notturne\ncomprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali\ndi maggiorazione previste dall’art. 71 (Lavoro straordinario, festivo e\nnotturno). Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici, sarà applicata\nsulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di\ncontingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità) una maggiorazione\ndel:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•40 per cento per le ore lavorate di notte; 41\nper cento per le ore lavorate di notte a decorrere dal 1° gennaio 2016; 42 per\ncento per le ore lavorate di notte a decorrere dal 1° gennaio 2017;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• 5 per cento per le ore lavorate di giorno (sia\nnel caso di tre turni, sia nel caso di due turni); 5,5 per cento per le ore\nlavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni) a\ndecorrere dal 1° gennaio 2023; 6 per cento per le ore lavorate di giorno (sia\nnel caso di tre turni, sia nel caso di due turni) a decorrere dal 1° gennaio\n2024; 6,5 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni,\nsia nel caso di due turni) a decorrere dal 1° luglio 2026; 7 per cento per le\nore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni) a\ndecorrere dal 1° luglio 2027;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• 40 per cento per le ore lavorate di giorno\nnella domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di\nmiglior favore eventualmente riconosciuti a livello aziendale per lo stesso\ntitolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3 id=\"L434\">Art. 39 Congedi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>\u003Cstrong>A) Permessi per eventi e cause particolari - Permessi per assistenza\nfamiliari Permessi per nascita e\u002Fo adozione di un figlio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma, della legge 8 marzo\n2000, n 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto\ninterministeriale 21 luglio 2000 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno\ndiritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di\ndecesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente\nseparato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un\nsoggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratri o del lavoratore\nmedesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di decesso di un parente di primo grado (genitori, figli), il\nlavoratore ha diritto a tre giorni retribuiti per ciascun evento luttuoso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di decesso di un affine di primo grado (suoceri, generi, nuore), il\nlavoratore ha diritto a un giorno di permesso retribuito per ciascuh evento\nluttuoso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>II diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno di cui\nal primo comma è riconosciuto anche al lavoratore che si assenti per assistere\nfamiliari in dialisi o sottoposti a gravi interventi chirurgici e\u002Fo alle\neventuali terapie ad essi connesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno di cui\nal primo comma è riconosciuto anche al lavoratore che si assenti per assistere\nfamiliari in dialisi o sottoposti a gravi interventi chirurgici e\u002Fo alle\neventuali terapie ad essi connesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>Al padre in occasione della nascita e\u002Fo adozione del figlio avrà diritto a\ndieci giorni di “congedo obbligatorio” nonché “un giorno di astensione\nfacoltativa” quest’ultimo in sostituzione di un giorno di astensione\nobbligatoria spettante di diritto la madre entrambi retribuiti. In occasione\ndella nascita e\u002Fo adozione di un figlio, i dieci giorni valgono anche per le\ncoppie omogenitoriali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il congedo dovrà essere fruito entro i primi cinque mesi dalla nascita del\nfiglio o entro inque mesi dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Cp>Questi commi vanno spostati nell’art. 58 tutela genitorialita B1) Congedi\nper le donne lavoratrici vittime di violenza\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>\u003Cem>Dichiarazione comune\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti firmatarie del presente ccnl badiscono la ferma condanna verso ogni\nforma di violenza contro le donne, nella convinzione che il contrasto a questo\ntipo specifico di violenza non sia una gestione privata, mariwa resmnsabilità\ncollettiva, dovendone riconoscere la gravità indipendentemente dal contesto in\ndui essa si manifesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, nei confronti dei settori a prevalente presenza maschile\ncome quelli rappresentati del cemento, calce, gesso e malte, assume un valore\nancora più rilevante il richiamo alla responsabilità individuale e collettiva\nnel riconoscere, prevenire e contrastare comportamenti violenti, sessisti o\nsegnali di disagio in un contesto lavorativo che può rappresentare non solo un\nambiente nel quale gli abusi avvengano, ma anche un'area di protezione e\nrifugio da violenze che spesso si verificano in contesti extra-lavorativi quali\nla famiglia e le relazioni di coppia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La violenza di genere è una violazione dei diritti umani che colpisce tutte\nle fasce sociali e culturali, e che può essere affrontata soltanto con un\nimpegno diffuso e condiviso e i luoghi di lavoro, in quanto spazi di comunità\ne relazione, possono e devono contribuire alla diffusione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di una cultura del rispetto e dell'attenzione verso l'altro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale prospettiva, le Parti si impegnano - ciascuno in relazione al\nproprio ruolo e con azioni condivise - a fare in modo che in tutte le Aziende\nche applicano il presente ceni vengano sostenuti comportamenti e scelte\nsocialmente responsabili nelle relazioni industriali e nella contrattazione di\nsecondo livello volti a favorire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• l'organizzazione di azioni mirate di\nsensibilizzazione, di prevenzione, di formazione e d'informazione a tutti i\ndipendenti sulla violenza di genere, in particolare in occasione del 25\nnovembre \"Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le\ndonne\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• le iniziative dirette a promuovere nei luoghi\ndi lavoro la cultura del rispetto della dignità della persona contrastando le\nviolenze e le molestie di genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em\">• la previsione di campagne di comunicazione\nrivolte a tutti i dipendenti per sostenere la cultura inclusiva nonché la\nsensibilizzazione sulle misure e sui comportamenti per contrastare la violenza\ndi genere, a partire dal linguaggio e dal superamento degli Stereotipi\ndiscriminatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•la promozione del benessere nei luoghi di\nlavoro, dello specifico ruolo del lavoro e dei colleghi come rete di ascolto,\nsupporto e prevenzione nei confronti di possibili situazioni di disagio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• l'avvio di progetti che stimolino la\nconsapevolezza e il cambiamento culturale anche mediante collaborazioni con\nAssociazioni, psicologi, Magistrati, esperti di queste tematiche e realta dei\nsingoli territori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3 id=\"L478\">Art. 40 Aspettativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto dall'art. 17 (Permessi per cariche sindacali\nAspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali) al lavoratore che abbia\nsuperato il periodo di prova potrà essere concesso, compatibilmente con le\nesigenze di servizio, un periodo di aspettativa, fino ad un massimo di 18 mesi,\nper gravi motivi familiari che dovranno essere comprovati e giustificati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo non sarà retribuito né computato agli effetti dell'anzianità\ndi servizio, né di alcun istituto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora dovessero venir meno i motivi per i quali è stata concessa\nl'aspettativa, il lavoratore ha l'obbligo di riprendere servizio entro 15\ngiorni dalla data in cui i motivi stessi sono venuti a cessare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che non si presenti in servizio entro il suddetto termine o\nentro 15 giorni dalla scadenzi • dell'aspettativa sarà considerato\ndimissionario, salvo che non gli sia stata concessa dall'Azienda, per\ndocumentati motivi, una breve proroga comunque non superiore a giorni 15.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che dovessero eventualmente essere assunti in sostituzione,\nverrà comunicato per iscritto che essi sono assunti a termine in provvisoria\nsostituzione di quelli in aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Ch3 id=\"L490\">Art. 44 Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari contrattuali\nmensili\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I minimi tabellari contrattuali in vigore al 31 dicembre 2024 sono\nincrementati, a partire dalle date sóttoindicate, dei seguenti importi lordi\nmensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"WordSection1\">\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable class=\"MsoNormalTable\" border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"652\" style=\"width:489.0pt;border-collapse:collapse;border:none\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr style=\"height:24.25pt\">\n      \u003Ctd width=\"652\" colspan=\"7\" style=\"width:489.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:24.25pt\">\u003Cp class=\"MsoNormal\" align=\"center\" style=\"text-align:center\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan lang=\"IT\" style=\"color:windowtext\">Aumenti\n        retributivi mensili\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr style=\"height:59.3pt\">\n      \u003Ctd width=\"125\" style=\"width:93.5pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:   none;padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:59.3pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">Area\n        professionale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" style=\"width:33.85pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:59.3pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">Livelli\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" style=\"width:49.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:   solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .5pt 0cm .5pt;   height:59.3pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">Parametri\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\" style=\"width:83.55pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:59.3pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:14.0pt;text-align:center;   line-height:107%\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;line-height:   107%;color:windowtext\">Aumenti\n        dal 01\u002F10\u002F2025\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:107%\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;line-height:   107%;color:windowtext\">(euro\n        mese)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" style=\"width:85.0pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:59.3pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:14.0pt;text-align:center;   line-height:105%\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;line-height:   105%;color:windowtext\">Aumenti\n        dal 01\u002F10\u002F2026\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:97%\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">(euro\n        mese)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" style=\"width:78.25pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:59.3pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:15.0pt;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">Aumenti\n        dal 01\u002F10\u002F2027\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:95%\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">(euro\n        mese)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" style=\"width:65.05pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:59.3pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">Totale\n        euro\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr style=\"height:18.95pt\">\n      \u003Ctd width=\"125\" rowspan=\"3\" style=\"width:93.5pt;border:solid windowtext 1.0pt;   border-top:none;padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">Area\n        direttiva\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" style=\"width:33.85pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">3°\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" style=\"width:49.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:   solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .5pt 0cm .5pt;   height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">210\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\" style=\"width:83.55pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">90,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" style=\"width:85.0pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   text-indent:1.0pt;line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;color:windowtext\">90,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" style=\"width:78.25pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">82,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" style=\"width:65.05pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">262,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr style=\"height:18.95pt\">\n      \u003Ctd width=\"45\" style=\"width:33.85pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">2°\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" style=\"width:49.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:   solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .5pt 0cm .5pt;   height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">188\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\" style=\"width:83.55pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">80,57\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" style=\"width:85.0pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   text-indent:1.0pt;line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;color:windowtext\">80,57\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" style=\"width:78.25pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">73,86\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" style=\"width:65.05pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">235,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr style=\"height:18.95pt\">\n      \u003Ctd width=\"45\" style=\"width:33.85pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">1°\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" style=\"width:49.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:   solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .5pt 0cm .5pt;   height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">172\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\" style=\"width:83.55pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">73,71\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" style=\"width:85.0pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   text-indent:1.0pt;line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;color:windowtext\">73,71\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" style=\"width:78.25pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">67,57\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" style=\"width:65.05pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">214,99\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr style=\"height:18.95pt\">\n      \u003Ctd width=\"125\" rowspan=\"3\" style=\"width:93.5pt;border:solid windowtext 1.0pt;   border-top:none;padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">Area\n        concettuale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" style=\"width:33.85pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">3°\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" style=\"width:49.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:   solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .5pt 0cm .5pt;   height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">163\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\" style=\"width:83.55pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">69,86\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" style=\"width:85.0pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   text-indent:1.0pt;line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;color:windowtext\">69,86\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" style=\"width:78.25pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">64,04\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" style=\"width:65.05pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">203,76\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr style=\"height:18.95pt\">\n      \u003Ctd width=\"45\" style=\"width:33.85pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">2°\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" style=\"width:49.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:   solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .5pt 0cm .5pt;   height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">157\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\" style=\"width:83.55pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">67,29\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" style=\"width:85.0pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   text-indent:1.0pt;line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;color:windowtext\">67,29\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" style=\"width:78.25pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">61,68\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" style=\"width:65.05pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">196,26\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr style=\"height:18.7pt\">\n      \u003Ctd width=\"45\" style=\"width:33.85pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.7pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">1°\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" style=\"width:49.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:   solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .5pt 0cm .5pt;   height:18.7pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">149\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\" style=\"width:83.55pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.7pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">63,86\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" style=\"width:85.0pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.7pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   text-indent:1.0pt;line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;color:windowtext\">63,86\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" style=\"width:78.25pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.7pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">58,54\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" style=\"width:65.05pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.7pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">186,26\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr style=\"height:19.7pt\">\n      \u003Ctd width=\"125\" rowspan=\"3\" style=\"width:93.5pt;border:solid windowtext 1.0pt;   border-top:none;padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:19.7pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">Area\n        specialistica\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" style=\"width:33.85pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:19.7pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">3°\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" style=\"width:49.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:   solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .5pt 0cm .5pt;   height:19.7pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">140\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\" style=\"width:83.55pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:19.7pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">60,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" style=\"width:85.0pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:19.7pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">60,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" style=\"width:78.25pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:19.7pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">55,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" style=\"width:65.05pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:19.7pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">175,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr style=\"height:18.5pt\">\n      \u003Ctd width=\"45\" style=\"width:33.85pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.5pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">2°\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" style=\"width:49.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:   solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .5pt 0cm .5pt;   height:18.5pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">134\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\" style=\"width:83.55pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.5pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">57,43\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" style=\"width:85.0pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.5pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   text-indent:1.0pt;line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;color:windowtext\">57,43\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" style=\"width:78.25pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.5pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">52,64\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" style=\"width:65.05pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.5pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">167,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr style=\"height:19.2pt\">\n      \u003Ctd width=\"45\" style=\"width:33.85pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:19.2pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">1°\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" style=\"width:49.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:   solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .5pt 0cm .5pt;   height:19.2pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">129\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\" style=\"width:83.55pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:19.2pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">55,29\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" style=\"width:85.0pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:19.2pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   text-indent:1.0pt;line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;color:windowtext\">55,29\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" style=\"width:78.25pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:19.2pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">50,68\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" style=\"width:65.05pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:19.2pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">161,26\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr style=\"height:19.2pt\">\n      \u003Ctd width=\"125\" rowspan=\"2\" style=\"width:93.5pt;border:solid windowtext 1.0pt;   border-top:none;padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:19.2pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">Area\n        qualificata\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" style=\"width:33.85pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:19.2pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">2°\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" style=\"width:49.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:   solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .5pt 0cm .5pt;   height:19.2pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">121\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\" style=\"width:83.55pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:19.2pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">51,86\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" style=\"width:85.0pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:19.2pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   text-indent:1.0pt;line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;color:windowtext\">51,86\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" style=\"width:78.25pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:19.2pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">47,54\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" style=\"width:65.05pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:19.2pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">151,26\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr style=\"height:18.95pt\">\n      \u003Ctd width=\"45\" style=\"width:33.85pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">1°\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" style=\"width:49.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:   solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .5pt 0cm .5pt;   height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">116\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\" style=\"width:83.55pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">49,71\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" style=\"width:85.0pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   text-indent:1.0pt;line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;color:windowtext\">49,71\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" style=\"width:78.25pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">45,57\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" style=\"width:65.05pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">144,99\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr style=\"height:18.95pt\">\n      \u003Ctd width=\"125\" style=\"width:93.5pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:   none;padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">Area\n        esecutiva\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" style=\"width:33.85pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">1°\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" style=\"width:49.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:   solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm .5pt 0cm .5pt;   height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"color:windowtext\">100\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\" style=\"width:83.55pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">42,86\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" style=\"width:85.0pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   text-indent:1.0pt;line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;color:windowtext\">42,86\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" style=\"width:78.25pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">39,29\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" style=\"width:65.05pt;border-top:none;border-left:none;   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;   padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:18.95pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cspan style=\"font-size:11.0pt;   color:windowtext\">125,01\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr style=\"height:19.7pt\">\n      \u003Ctd width=\"652\" colspan=\"7\" style=\"width:489.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;   border-top:none;padding:0cm .5pt 0cm .5pt;height:19.7pt\">\u003Cp class=\"Egyb0\" align=\"center\" style=\"margin-bottom:0cm;text-align:center;   line-height:normal\">\u003Cspan class=\"Egyb\">\u003Cb>\u003Cspan style=\"font-size:9.5pt;   color:windowtext\">Salvo\n        errori e\u002Fo omissioni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp class=\"MsoNormal\">Gli incrementi dei minimi riportati in tabella sono\ncomprensivi del recupero dello scostamento tra inflazione prevista e quella\nconsuntivata relativamente agli anni 2022, 2023 e 2024 senza ulteriori\nverifiche e conguagli.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nel 2027, terzo anno di vigenza del contratto, in caso di scostamenro tra\nl'inflazione prevista e quella reale giudicato significativo e comunicato\ndall'organismo competente nel mese di maggio giugno, le Parti si incontreranno\nper valutare l'eventuale ricaduta in termini di variazione dei minimi da\nattuare entro la vigenza de contratto utilizzando i criteri di calcolo\nusualmente impiegati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3 id=\"L536\">Art. 47 Giorni festivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sono considerati giorni festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le festività cadenti in periodo di sospensione del lavoro, si fa\nriferimento alle norme di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>A partire dall'anno 2008 ai lavoratori saranno lasciate libere, nelle\nvigilie delle festività di Capodanno e di Natale, le ore pomeridiane. Per i\nlavoratori turnisti la disposizione di cui trattasi si applica riconoscendo 4\nore di riposo compensativo ai lavoratori del 2° turno per ciascuna vigilia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dall'anno 2026 anche ai lavoratori turnisti del primo e del terzo\nturno verranno riconosciute 4 ore di riposo compensativo per ciascuna delle\nvigilie delle festività di Capodanno e di Natale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3 id=\"L552\">Art. 51 bis Elemento di garanzia retributiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 2012, ai dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1°\ngennaio di ogni anno nelle aziende prive di riconoscimenti economici derivanti\nda contrattazione di secondo livello, a livello di Gruppo aziendale o di unità\nproduttiva (premio di risultato, premio di produzione, erogazioni di cui\nall'art 51 comma 7 o altri istituti retributivi comunque soggetti a\ncontribuzione) e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre)\nnon abbiano percepito altri trattamenti economici collettivi comunque soggetti\na contribuzione oltre a quanto spettante dal presente ccnl sarà riconosciuto\nun importo annuo pari a 120,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a\nconcorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello\nfissato dal ccnl.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'importo\ndell'elemento di garanzia retributiva sarà di 150,00 euro lordi annui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•A decorrere dal 1° gennaio 2021 l'importo\ndell'elemento di garanzia retributiva sarà di 170 euro lordi annui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•A decorrere dal 1° gennaio 2026 l'importo\ndell'elemento di garanzia retributiva sarà di 300,00 (trecento\u002F00) euro lordi\nannui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere\nl'elemento di garanzia retributiva ai lavoratori dipendenti a tempo determinato\ndi durata superiore a 6 mesi e alle altre tipologie di lavoro subordinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di\ngiugno ed è corrisposto pro - quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti\nsono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non\nconsecutivo, nell'anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15\ngiorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo\nsarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale\norario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine\nrapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli\nistituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale,\ned è quindi comprensivo degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento\ndi corresponsione dell'elemento di garanzia, fermo restando i criteri di\nmaturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della\nliquidazione delle competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall'adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in\ncomprovate situazioni di difficoltà economico - produttiva con ricorso ad\nammortizzatori sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elemento di garanzi come soppra definito, sarà a ogni effetto di\ncompetenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti\nretributivi percepiti è assunto dalle Parti quale parametro di riferimento ai\nfini del riconoscimento dell'istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Ch3 id=\"L574\">Art. 52 Mensa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fatte salve le situazioni in atto e considerata sia la struttura dei settori\nsia la varietà delle situazioni di fatto che non consentono di pervenire a una\nregolamentazione uniforme dell'istituto, si conviene che la possibilità di\nattuazione del servizio di mensa sarà affrontata onde pervenire ad idonee\nsoluzioni aziendali o locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, con almeno\nottanta dipendenti, le Direzioni e le R.S.U. si incontreranno al fine sopra\nindicato, tenendo conto delle situazioni obiettive nelle singole unità\nproduttive quali, a esempio, la distanza dallo stabilimento rispetto alla\nresidenza della prevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in forza\ne lavoratori che utilizzino il servizio ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, dove sarà realizzata la\nmensa, il concorso delle Aziende al costo del pasto non sarà inferiore al\n70%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° gennaio 2026 il costo del pasto sarà interamente\nsostenuto da ciascuna Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti gli stabilimenti ove sarà istituita la mensa, al lavoratore che\nnon partecipi alla medesima per cause dipendenti dalle esigenze di servizio o\nda accertati motivi di salute verrà corrisposta una indennità sostitutiva\nnella misura di euro 1,50 per ogni giorno di presenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza 1° gennaio 2026 la già menzionata indennità sostitutiva\nviene definita in euro 2,00 (due\u002F00) per ogni giorno di presenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità assorbe fino a concorrenza quanto aziendalmente corrisposto\nallo stesso titolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli adetti dipendenti dalle Aziende dei settori a cui si applica il\npresente ccnl appartenenti a unità produttive con meno di ottanta dipendenti,\nsarà riconosciuta una indennità sostitutiva di mensa per ogni giorno di\npresenza dello stesso importo dell'eventuale indennità che la medesima Azienda\neroghi ai lavoratori appartenenti a unità produttive con più di ottanta\naddetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli addetti dipendenti dalle Aziende dei settori a cui si applica il\npresente ceni, appartenenti a unità produttive con meno di ottanta dipendenti,\nsarà riconosciuta una indennità sostitutiva di mensa nella misura di euro\n1,50 per ogni giorno di presenza qualora risulti non attivato il servizio di\nmensa, il ticket-restaurant o non sia prevista una analoga indennità\nsostitutiva a livello di singola unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cem>Nota a verbale\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocatnente atto che le disposizioni del presente\narticolo non si cumulano con diversi trattamenti già pprevisti alo stesso\ntitolo a livello aziendale fermo restando, ove esistenti, eventuali conpizioni\ndi lavore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3 id=\"L600\">Art. 54 bis Assistenza legale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa\ngrave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle\nfunzioni svolte, ai lavoratori sarà assicurata la copertura delle spese per\nl'assistenza legale e la facoltà di farsi assistere da un legale di propria\nfiducia in caso di procedimenti penali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni responsabilità civile verso terzi connessa all'esercizio delle proprie\nfunzioni è a carico dell'Azienda, sempre fatte salve le ipotesi di colpa grave\no dolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assistenza legale disciplinata dal primo comma è espressamente assicurata\ndalle Aziende anche ai preposti di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 81 del 9\naprile 2008 e successive modifiche e integrazioni nell'esercizio delle loro\nfunzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le clausole indicate nei precedenti commi non operano in relazione a eventi\nrelativi alla circolazione di veicoli o comunque disciplinati dalle norme del\n\"Codice della Strada\" vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende riconoscono l'opportunità di favorire interventi formativi e di\naggiornamento professionale finalizzati al perfezionamento dei livelli di\npreparazione ed esperienza professionali in connessione con le esigenze\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3 id=\"L612\">Art. 55 Malattia e infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le assenze debitamente documentate e certificate dalle strutture sanitarie\npubbliche o convenzionate che richiedano il ricorso a terapie salvavita\n(intensive, oncologiche o di emodialisi) non verranno computate ai fini dei\ntermini di cui al primo comma per ulteriori dieci mesi e pertanto per un\nperiodo complessivo di 24 mesi di calendario, raggiunti anche con più periodi\ndi assenza, nell'ambito dei 30 mesi di calendario immediatamente precedenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Scaduti i termini della conservazione del posto senza che il lavoratore\nabbia ripreso servizio, l'Azienda può risolvere il rapporto di lavoro\ncorrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità\nsostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nal lavoratore di riprendere il servizio, il lavoratore stesso può risolvere il\nrapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò\nnon avvenga e l'Azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane\nsospeso a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la conservazione del posto ai lavoratori assenti per cause di\nmalattia o infortunio non sul lavoro sarà riconosciuto da parte dell'Azienda,\nnell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, un trattamento\neconomico fino al raggiungimento delle seguenti misure della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR,\neventuali aumenti periodici di anzianità), aumentata dell'ex premio di\nproduzione, nonché della maggiorazione media per lavoro a turno, per coloro\nche lavorano a turni avvicendati in via continuativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•100 per cento per i primi 8 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•50 per cento per ulteriori 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento alle malattie di cui al terzo comma del presente articolo, i\ngià menzionati periodi di corresponsione della retribuzione sono così\ndisciplinati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•100 per cento per i primi 10 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•50 per cento per ulteriori 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze indicate al terzo comma del presente articolo, debitamente\ndocumentate e certificate dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate,\nnon verranno considerate, fino ad un massimo di due mesi, ai fini del computo\ndei periodi utili a stabilire il trattamento economico così come previsto dal\ncomma precedente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKFAM_trigger\">\u003Ch3 id=\"L640\">Art. 58 Tutela genitorialità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le\nrelative norme in vigore e in particolare quelle di cui al D. Lgs. 26 marzo\n2001 n. 151 e della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e successive modifiche e\nintegrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>La lavoratrice e\u002Fo il lavoratore in caso di congedo Alternativo (D. Lgs. 26\nmarzo 2001 n. 151 art. 28) riceve ricevono, inoltre, un trattamento di\nassistenza, ad integrazione di quello di legge, fino al raggiungimento del 100%\ndella retribuzione mensile di fatto netta per l’assenza obbligatoria di cui\nall’art. 22, primo comma del decreto di cui sopra.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>È riconosciuto, a per il congedo parentale di cui all’art. 32 del D. Lgs.\n26 marzo 2001, n. 151, un trattamento di assistenza aggiuntivo a quello\nprevisto dalla legge, così modulato: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•per la lavoratrice madre e per il lavoratore\npadre, una integrazione fino al raggiungimento del 50 dell’80% della\nretribuzione globale di fatto, per i primi cinque mesi di congedo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•per il lavoratore\u002Flavoratrice mono genitore, un\nulteriore periodo retribuito di due mesi, da usufruire entro l’ottavo anno di\nvita del bambino. Nei casi di adozione, sempre con riferimento al\nlavoratore\u002Flavoratrice mono genitore, il periodo retribuito di due mesi di cui\nal presente punto, potrà essere usufruito entro otto anni dalla data di\naccoglimento del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al padre in occasione della nascita e\u002Fo adozione del figlio avrà diritto a\ndieci giorni di congedo obbligatorio” nonché “un giorno di astensione\nfacoltativa” quest’ultimo in sostituzione di un giorno di astensione\nobbligatoria spettante di diritto la madre entrambi retribuiti. In occasione\ndella nascita e\u002Fo adozione di un figlio, i dieci giorni valgono anche per le\ncoppie omogenitoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo dovrà essere fruito entro i primi cinque mesi dalla nascita del\nfiglio o entro cinque mesi dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Per fruire di tali permessi, il lavoratore è tenuto a preavvertire il\ndatore di lavoro dell’evento che dà titolo al “congedo obbligatorio”\noppure a “un giorno di astensione facoltativa” e i giorni di utilizzo. Nei\ngiorni di permesso, non sono considerati i giorni festivi e quelli non\nlavorativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto la possibilità di frazionare\nad ore ad fruizione del congedo parentale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale su base oraria potrà esser fruito, sia dal perdonale a\ntempo pieno che dal pepenale riempo parziale, nei pcimi 12 anni del figlio fino\nad un massimo di meta dell’orario medio giornaliero previsto in azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori non turnisti il congedo parentale potrà essere fruito, sia\ndal personale a tempo pieno che dal personale a tempo parziale, per periodi\nminimi di due ore giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo parentale ad ore deve essere presentata\nall’azienda con un preavviso non inferiore a due giorni lavorativi, allegando\nla domanda presentata all’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con\naltre tipologie di permessi o riposi disciplinati dalla normativa vigente a\ntutela della maternità e della paternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono tatti salvi gli eventuali accordi aziendali di miglior favore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3 id=\"L670\">Art. 61 Previdenza complementare - Assistenza Sanitaria\nIntegrativa - Banca ore solidale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Previdenza Complementare\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione a Concreto, \"Fondo nazionale pensione complementare a\ncapitalizzazione per i lavoratori dell'industria del cemento, della calce e\nsuoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di\nbase per le costruzioni\", istituito con l'Accordo 27 gennaio 1999 tra Federmaco\ne Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil e costituito con atto notarile in data\n19 maggio 1999, e cosi ripartita a partire dal 1° luglio 2017:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•aliquota contributiva a carico dell'Azienda\n:1,90% della retribuzione utile per il calcolo del TFR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•aliquota contributiva a carico del lavoratore:\n1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•100% dell'accantonamento TFR annualmente\nmaturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28\naprile 1993;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•0% dell'accantonamento TFR annualmente maturato\nnell'anno, per gli altri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza 1° luglio 2020, i lavoratori ai quali si applica il presente\nceni e che non risultino iscritti al Fondo Concreto o ad altro Fondo di\nPrevidenza Complementare al quale il datore di lavoro versi contribuzione, o\nsia stato richiesto di accantonare quote di TFR saranno obbligatoriamente\niscritti al Fondo Concreto (comparto Garantito) con un contributo fisso mensile\npari a euro 5,00 a carico dell'Azienda, salvo espressa volontà contraria da\nparte del lavoratore da manifestarsi entro trenta giorni dall'avvenuta\nadesione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I suddetti lavoratori, al momento in cui attiveranno a prorio carico la\nquota ordinaria di contribuzione nonché la quota di TFR prevista dalle Fonti\nIstitutive de Fondo Concreto, avranno diritto alla quota contributiva a carico\ndell'Aziena. in ostituzione del contributo fisso mensile sopra citato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di adesione da parte del lavoratore ad altra forma di previdenza, il\ndiritto al contributo fisso mensile di euro 5,00 a carico dell'Azienda decade\ndal momento dell'adesione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dal 1° luglio 2020, l'aliquota contributiva a carico\ndell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,15% della retribuzione utile\nper il calcolo del TFR e, pertanto sarà pari al 2,05% della retribuzione utile\nper il calcolo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dal 1° luglio 2021, l'aliquota contributiva a carico\ndell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,15% della retribuzione utile\nper il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,20% della retribuzione\nutile per il calcolo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dal 1° luglio 2022, l'aliquota contributiva a carico\ndell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile\nper il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,30% della retribuzione\nutile per il calcolo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dal 1° luglio 2023, l'aliquota contributiva a carico\ndell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile\nper il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,40% della retribuzione\nutile per il calcolo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dal 1° luglio 2024, l'aliquota contributiva a carico\ndell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile\nper il calcolo del TFR e, pertanto sarà pari al 2,50% della retribuzione utile\nper il calcolo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•Con decorrenza dal 1° luglio 2026, l'aliquota\ncontributiva a carico dell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,15% della\nretribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,65 %\ndella retribuzione utile per il calcolo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•Con decorrenza dal 1° luglio 2027, l'aliquota\ncontributiva a carico dell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,15% della\nretribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,80 %\ndella retribuzione utile per il calcolo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aliquota contributiva carico del lavoratore rimane fissata all'1,40% della\nretribuzione utile per il calcolo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota descrizione, di euro 12,91 e dovuta \"una tantum\" dai lavoratcri che\nsi iscrivono a Concreto, è a carico dell'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno a essere\ncalcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex\nindennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri spettanza di\nciascun lavoratore, fermo restando che la materia, di competenza dpi Consiglio\ndi amministrazione (C.d.A.) di Concreto, sarà portata all'esame del\npredetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modifiche delle misure della contribuzione minima obbligatoria sono\nstabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori componenti dell'Assemblea di Concreto, le Aziende\nassicureranno un permesso retribuito individuale di 8 ore per la partecipazione\nall'Assemblea stessa nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del\nbiglietto di viaggio andata e ritorno in seconda classe in treno. Per i\ncomponenti dell'Assemblea provenienti dalle isole sarà riconosciuta la\ncombinazione nave\u002Ftreno in seconda classe ovvero volo aereo low cost.\nL'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli\nOrgani di Concreto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che l'obbligo per l'Azienda del versamento della\ncontribuzione prevista dal ccnl è dovuto esclusivamente a favre dei lavoratori\niscritti a Conereto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>\u003Cstrong>Assistenza Sanitaria Integrativa\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti ai quali si applica il presente ccnl, al superamento del\nperiodo di prova, vengono iscritti obbligatoriamente al Fondo di assistenza\nsanitaria integrativa - fondo Altea, fondo intersettoriale costituito fra\nFeneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil allo scopo di erogare prestazioni\nintegrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il finanziamento al Fondo è assicurato secondo la scadenza di seguito\nriportata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 1° gennaio 2016, la contribuzione di 13,00 euro mensili per ogni\ndipendente sarà interamente a carico dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 1° gennaio 2024, la contribuzione a carico dell'azienda per ogni\ndipendente sarà elevata da 13,00 a 15,00 euro mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 1° gennaio 2026, la contribuzione a carico dell'azienda per ogni\ndipendente sarà elevata da 15,00 (quindici\u002F00) a 18,00 (diciotto\u002FOO) euro\nmensili sul presupposto di realizzare un miglioramento del Piano delle\nprestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le previsioni del\nVerbale di Accordo del 9 maggio 2014 tra Federmaco e le Segreterie Nazionali di\nFeneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil (Allegato n. 4 del presente ceni) e\ndel Regolamento del fondo Altea (www.fondoaltea.it).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove un lavoratore iscritto al fondo Altea cessi la sua iscrizione al fondo,\ndecadrà automaticamente la contribuzione da parte della agènda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti il presente contratto rinviano alla contrattazione di\nsecondo livello anche la possibilità di integrare prestazioni di welfare,\nmesse a disposizione dai Piani del Fondo Altea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si attiveranno presso il fondo Altea perché valuti\nl'individuazione delle opportune modalità per la permanenza nel fondo dei\nlavoratori che - maturata una congrua durata di adesione in costanza di\nrapporto di lavoro - accedano in maniera continuativa al pensionamento, con\noneri a carico degli stessi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Banca ore solidale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti il presente contratto, al fine di dare concreta\nattuazione alle previsioni dell'art. 24 del D. LGS 151\u002F2015, stabiliscono che\nla materia potrà essere oggetto di specifica definizione con rubrica \"Banca\nore solida nell'ambito della contrattazione di secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cem>Note a Verbale\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto al collocamento\nobbligatorio è regolato dalle disposizioni di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende considereranno con la massima attenzione, nell'ambito delle\nproprie possibilità tecnico\u002Forganizzative, le opportunità db inserimento dei\ndisabili in funzione delle capacità lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle esigenze di bilanciamento delle esigenze personali e\nfamiliari con quelle del lavoro nonché di flessibilità organizzativa, con la\ncontrattazione di secondo livello potranno essere realizzate iniziative di\nlavoro flessibile che tengano conto delle necessità e delle specificità\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3 id=\"L760\">Art. 61 bis Lavaggio indumenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Con decorrenza 1° gennaio 2027, per il solo personale operativo di unità\nproduttive del cemento calce, gesso e malte, (operai, intermedi e impiegati\ntecnici) viene istituita una specifica “indennità lavaggio tute” del\nvalore di euro 10,00 (dieci\u002F00) lordi mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo così definito si intende omnicomprensivo di ogni incidenza\nsugli istituti retributivi indiretti, non essendo pertanto utile alla\ndeterminazione del valore dei relativi ratei di tali istituti vigenti e\u002Fo di\nsuccessiva introduzione (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:\nratei di ferie, riduzioni di orario di lavoro, ex-festività, tredicesima\nmensilità). Parimenti, le parti convengono espressamente che, ai sensi\ndell’art. 2120, 2° comma del Codice civile, detto importo è escluso dalla\nbase di calcolo del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità suddetta verrà meno nel caso di modifica delle mansioni che\ncomportino collocazioni in ruoli per i quali la medesima indennità non risulti\nspettante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di introduzione nella disciplna delle singole Aziende che applicano\nil presente ceni di una previsione di analogo tenore, prevarrà la misura di\nmiglior favore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Ch3 id=\"L774\">Art. 70 Decorrenza e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fatte salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il\npresente contratto - che ha valenza per il triennio 2025, 2026 e 2027- decorre\ndal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confermando quanto indicato nell'art. 1 (Sistema contrattuale), la disdetta\ndel ccnl dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza con\nraccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata\n(PEC). In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che\nnon sia stato sostituito dal successivo contratto collettivo nazionale di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono\ncorrelate ed inscindibili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Ch3 id=\"L782\">Art. 73 Lavori pesanti e disagiati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e delia\nsicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per\nmigliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi\ndi lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e\nl'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i\ncompensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i\nsuddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali\nesistano eventuali percentuali di maggiorazione o indennità per causali\nulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le Parti s'impegnano a che la\nmateria venga riesaminata a quel livello nello spirito e alla luce dei criteri\nutilizzati a livello nazionale per addivenire a una razionalizzazione e a una\nsistemazione della materia stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Dichiarazione comune\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti nel convenire sull'utilità di procedere ad una più approfondita\nricognizione sul numero e sull'entità dei lavori pesanti e disagiati,\nindividuano nel Gruppo di lavoro sull'inquadramento di cui all'art. 29\n(Classificazione del personale) l'organo al quale demandare, nel corso della\nvigenza del presente ccnl, il compito di procedere ad un aggiornamento, una\nchiarificazione e una semplificazione della materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3 id=\"L796\">Art. 74 Premio di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che abbia conseguito complessivamente, anche in aree, livelli\ne categorie diversi, presso la stessa Azienda salvo quanto disposto dal\npenultimo comma dell’art. 59 (Trasferimenti) i periodi di anzianità\nsottoindicati, compete un premio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale premio sarà corrisposto in due quote:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. al compimento del quindicesimo anno di\nanzianità di servizio (operai, intermedi e impiegati);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. al compimento del ventitreesimo anno di\nanzianità di servizio (intermedi e impiegati)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in ragione rispettivamente di un importo pari alla retribuzione mensile\n(minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR,\neventuali aumenti periodici di anzianità) percepita all’atto della\nmaturazione del diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° gennaio 2027 la quota relativa al già menzionato punto\nb. (compimento del ventitreesimo anno di anzianità di servizio) sarà estesa\nanche alla categoria degli operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>In via transitoria per il biennio 2025 e 2026 il premio al ventitreesimo\nanno anzianità di servizio è riconosciuto anche agli operai - in forza alla\ndata di sottoscrizione del presente ccnl - che ne abbiano maturato i requisiti\ne che cessino il rapporto di lavoro per pensionamento, prepensionamento o\ndecesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>A scelta del lavoratore da rendere nota all’Azienda entro il mese di\ncompimento della maturazione del diritto il premio potrà essere versato al\nFondo Pensione Concreto di cui all’art. 61 (Previdenza Complementare -\nAssistenza Sanitaria integrativa - Banca ore solidale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, è\ncomputabile, agli effetti della percezione delle quote di premio, anche il\nperiodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda salvo quanto\ndisposto dal penultimo comma dell’art. 59 (Trasferimenti) prima della detta\nrisoluzione sempre che l’interruzione non abbia avuto durata superiore a un\nanno; è ferma ogni caso la non comutabilita del suddetto periodo di assenza\ndal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Chiarimenti a verbale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, provenendo dalla categoria operai o intermedi e abbia\ngià percepito la prima quota del premio di anzianità in base alle\ndisposizioni del contratto di lavoro relativo a dette qualifiche, avrà diritto\na usufruire della sola seconda quota di premio prevista per gli intermedi e per\ngli impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore abbia già percepito, ambedue le quote di premio,\nsarà considerato estinto il suo diritto al premio di anzianita come avoratore\nappartenente alla qualifica impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Dichiarazione comune\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni del presente\narticolo, non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso\ntitolo a livello aziendale, fermo restando - ove esistenti - eventuali\ncondizioni di miglior favore compreso il premio “fedeli alla miniera”.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3 id=\"L826\">Art. 76 Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente articolo entra in vigore dal 1° gennaio 2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da\nnessuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue\na seconda dell'anzianità di servizio e della Are professionale cui appartiene\nil lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Operai Intermedi - Impiegati\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)lavoratori che, hanno superato il periododi prova e hanno una anzianitàdi\nservizio finoa5 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•15 giorni pergliappartenenti all'areaesecutiva e\nall'area qualificata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•30 giorni pergliappartenenti\nall'areaspecialistica e all'area concettuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•60 giorni pergliappartenenti\nall'areadirettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)lavoratori con una anzianità di servizio da oltre 5 anni e fino a 10\nanni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•un mese per gli appartenenti all'area esecutiva\ne all'area qualificata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•due mesi per gli appartenenti all'area\nspecialistica e all'area concettuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•tre mesi per gli appartenenti all'area\ndirettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)lavoratori con una anzianità di servizio da oltre 10 anni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•un mese e quindici giorni per gli appartenenti\nall'area esecutiva e all'area qualificata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•tre mesi per gli appartenenti all'area\nspecialistica e all'area concettuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•quattro mesi per gli appartenenti all'area\ndirettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni, i termini sopra indicati, sono ridotti di un\nterzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di\ndimissioni o di licenziamento il periodo di preavviso si calcola dal giorno\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Allegato al Verbale di Accordo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Quota contribuzione una tantum a favore di Feneal - Uil, Filca -\nCisl e Fillea - Cgil\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende, entro il............................... informeranno i\nlavoratori che in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di\nlavoro, le Organizzazioni sindacali stipulanti Feneal - Uil, Filca - Cisl e\nFillea - Cgil chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato, una quota\nassociativa straordinaria a titolo di \"contributo per rinnovo contratto\" di\n30,00 (trenta\u002F00) euro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che nei confronti dei lavoratori iscritti alle sopra richiamate\nOrganizzazioni sindacali, non si dovrà procedere ad alcuna trattenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il........................... èriconosciuta la possibilità di\nmanifestare la non accettazione della trattenuta stessa, da comunicare\nall'Azienda per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende effettueranno la trattenuta ai lavoratori non iscritti a Feneal -\nUil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil, che non abbiano manifestato espressamente la\nnon accettazione, sulla retribuzione corrisposta nel mese\ndi...................................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote trattenute verranno versate dalle Aziende sul seguente conto\ncorrente bancario:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>presso Banca Popolare di Sondrio Filiale 054 Roma - AG. 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IBAN: IT 83 F 05696 03200 000012811X17\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"JOBTYPE_descriptions":48,"apprenticeships":52,"pensionfund":56,"contracttrial":60,"legalassistance_trigger":64,"sicknesspay":68,"longtermillness":72,"healthcareaccess":75,"healthandsafetypolicy":79,"protectiveclothing":83,"funeralpay":87,"WORKFAM_trigger":91,"paidmaternityleavepay":95,"maternityotherclause":99,"paidpaternityleave":103,"deathrelatives":105,"violence":109,"violenceleave":113,"equalityotherclause":117,"discrimination":121,"flexible_work_options":125,"TRADEUNLEAV_trigger":129,"SCHEDULE_trigger":133,"STRUCINCR_trigger":137,"NOCTPREM_trigger":141,"HARDSHIP_trigger":145,"SENIOR_trigger":149,"mealvouchers":153,"direct_participation_hrs":157,"green_trigger":161,"newtech_trigger":165,"SUNDAY_trigger":169},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Art. 70 Decorrenza e durata Fatte salve ","Art. 70 Decorrenza e durata\n\nFatte salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il\npresente contratto - che ha valenza per il triennio 2025, 2026 e 2027- decorre\ndal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027.\n\nConfermando quanto indicato nell'art. 1 (Sistema contrattuale), la disdetta\ndel ccnl dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza con\nraccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata\n(PEC). In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che\nnon sia stato sostituito dal successivo contratto collettivo nazionale di\nlavoro.\n\nLe disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono\ncorrelate ed inscindibili.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"JOBTYPE_descriptions","Art. 29 Classificazione del personale A)","Art. 29 Classificazione del personale\n\nA) DECLARATORIE AREE PROFESSIONALI E LIVELLI PER AREA\n\nArea direttiva\n\nDeclaratoria\n\nAppartengono all'area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni\ndirettive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con\nautonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi\naziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica\naccompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di\nrilevante responsabilità economica\u002Fgestionale o di elevata professionalità\nnell'ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento\ndirettivo di uffici o servizi.\n\nIII° Livello Profili (AD3)\n\nImpiegati:\n\n• appartengono a questo livello i lavoratori con\nfunzioni direttive o che svolgono mansioni di particolare rilevanza e\nresponsabilità con facoltà decisionale e di iniziativa nella organizzazione\ndel lavoro e per il buon andamento di attività aziendali con notevole\nesperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni e\nadeguata preparazione teorica, che sono preposti demandati alla attività di\ncoordinamento di più servizi o uffici di rilevante importanza, anche\nproduttivi, fondamentali ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli\nobiettivi aziendali ovvero svolgono attività di alta professionalità e\nimportanza per il perseguimento degli stessi fini.\n\nII° Livello - Profili (AD2) \n\nArea concettuale\n\nDeclaratoria\n\nAppartengono all'area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi e operai\nche ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata\nautonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più\ncomplesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree\u002Flivelli inferiori;\nil tutto nell'ambito delle direttive e degli obiettivi specifici definiti\ndall'Azienda per il settore\u002Ffunzione di appartenenza.\n\nSono in possesso di adeguata preparazione teorica\u002Fprofessionale e\u002Fo di\nesperanza specialistica consolidata.\n\nIII° Livello - Profili (AC3)\n\nImpiegati:\n\n•addetti a mansioni tecniche con compiti di\ncontrollo di singoli servizi amministrativi, di manutenzione o di attività di\nnuovi impianti;\n\n• nelle cementerie a ciclo completo, titolari di\nmagazzino, con il coordinamento di risorse e funzioni relative all'intero ciclo\ndegli acquisti di beni e servizi, in prima persona o in stretta collaborazione\ncon gli enti centrali dell'azienda;\n\n• specialista di supporto commerciale che propone\nsoluzioni tecniche e commerciali specifiche per le esigenze del cliente nel\nrispetto delle procedure e del codice etico aziendale sul mercato nazionale\n\n•tecnici con comprovata esperianza e conoscenza\ndi manutenzione predittiva di cementeria a ciclo completo.\n\nIntermedi:\n\n• referenti alla programmazione, distribuzione e\norganizzazione operativa degli interventi di manutenzione meccanica\u002Felettrica o\nelettroapparecchistica sia per la conservazione di impianti e macchine sia dei\nnuovi impianti; supervisionano ai collaudi dei lavori affidati a terzi.\n\nII° Livello - Profili (AC2)\n\nlmpiegati:\n\n• disegnatore progettista che sviluppa schizzi o\nschemi di massima con eventuale utilizzo di sistemi CAD\u002FCAM;\n\n•addetti a mansioni amministrative con specifica\ncompetenza nelle varie branche della contabilità o di processi di trattamento\ndati del ciclo attivo e passivo;\n\n• acquisitore di ordini con adeguata\nesperienza.\n\n• informatico di stabilimento di cementerie a\nciclo completo.\n\nIntermedi:\n\n• referenti al coordinamento di diverse attività\ndi manutenzione in cicli tecnologici di elevata complessità;\n\n• referenti alla conduzione dell'intero ciclo\ntecnologico di cementeria a ciclo completo tradizionale;\n\n• referenti alla conduzione e al controllo\ndell'intero ciclo tecnologico operanti in sala centralizzata di cementeria.\n\nOperai:\n\n• specialisti elettrici\u002Felettronici, che\ninterpretando schemi e disegni montano e riparano circuiti elettronici di\nregolazione automatica di elevata complessità, provvedendo alla diagnosi dei\nguasti, individuano le modalità più efficaci di intervento provvedendo,\ndirettamente o con l'ausilio di altri lavoratori, alle operazioni necessarie\nper il ripristino della efficienza; comple le verifiche teniche di niche di\nlavori affidati a terzi.\n\nI° Livello - Profili (AC1)\n\nImpiegati:\n\n•addetti alle operazioni amministrative connesse\ncon la consegna dei prodotti finiti avvalendosi di videoterminali o personal\ncomputer;\n\n•addetti ai vari servizi amministrativi di\nstabilimento 0 unità! commerciali. \n\nIntermedi:\n\n• referenti al coordinamento di lavoratori\naddetti ai reparti di produzione in unità produttive a ciclo completo;\n\n• referenti alle attività di cava 0 miniera con\ncompiti di sorveglianza ai fini della legge su miniere e cave;\n\n• referenti alle attività di montaggio e di\nmanutenzione (edile, meccanica, elettrica, elettronica ecc.) attrezzature,\nmacchine e impianti del ciclo produttivo completo;\n\n•assistenti di laboratorio con prolungata e\ncomprovata esperienza, operanti in unità produttive a ciclo completo, con\ncompiti di supervisione di tutte le attività, compresa la taratura delle\nattrezzature, di controllo qualitativo per il rispetto degli standards\nprefissati, compresi quelli previsti dalla certificazione di qualità.\n\nOperai:\n\n•conduttori dell'intero ciclo tecnologico di\ncementeria con sala centralizzata, che conoscono le caratteristiche\nstrutturali, funzionali e i parametri di controllo di tutti gli impianti e che\nne assicurano la normale efficienza anche attraverso ispezioni e interventi a\nreparto;\n\n• specialista provetto di manutenzione\nmeccanica\u002Felettrica in possesso di prolungata e comprovata esperienza che,\nutilizzando anche apparecchiature ad alta precisione, effettua le ispezioni e\nle rilevazioni necessarie per la programmazione della manutenzione su impianti\ne macchine di elevata complessità; compie le verifiche tecniche di lavori\naffidati a terzi;\n\n• specialista di processo con specifiche\nconoscenze teorico-pratiche acquisite mediante prolungata esperienza che compie\ninterventi periodici di controllo delle condizioni di esercizio di macchine e\nimpianti di elevata complessità secondo procedure - predeterminate, al fine di\nevidenziare eventuali anomalie di funzioi amento per la prevenzione di guasti,\nprovvede aIle verifiche tecniche di lavori di manutenzione e\n\nArea specialistica\n\nDeclaratoria\n\nAppartengono all'area specialisticai lavoratori impiegati, intermedi e\noperai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze\nprofessionali specifiche perfezionate con processi formativi 0 con consolidata\nesperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase\noperativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad\naree\u002Flivelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartitedai responsabili\ndi funzione\u002Fsettore di competenza.\n\nIII° Livello - Profili (AS3)\n\nImpiegati:\n\n•disegnatori d'ordine;\n\n•addetti a uffici o servizi che, oltre alle\ncaratteristiche di cui al precedente livello, abbiano maturato significativa\nesperienza nell'area di competenza;\n\n•addetti di segreteria con adeguata\nesperienza.\n\nIntermedi:\n\n•referenti ai reparti dei centri di\nmacinazione;\n\n•capi squadra di lavoratori di singoli reparti\ndel ciclo produttivo completo. \n\n\"Gruppo di lavoro sull'inquadramento\"\n\nLe Parti confermano la piena operatività del \"Gruppo di lavoro\nsull'inquadramento\" formato da un massimo di sei rappresentanti di Federbeton\ndi cui tre componenti permanenti effettivi e da un massimo di sei\nrappresentanti delle Organizzazioni sindacali di cui tre componenti permanenti\neffettivi, a cui affidare l'analisi in sede tecnica dell'inquadramento\nprofessionale dei settori ai quali si applica il presente ceni, realizzando una\nricognizione che consideri anche i cambiamenti organizzativi e tecnologici\nimpattanti sull'organizzazione del lavoro con particolare riferimento:\n\n•all'adeguatezza della descrizione dei profili,\nal rispetto parità uomo\u002F donna, alla mutata struttura produttiva dei settori\nrappresentati;\n\n•agli ostacoli che frenano la valorizzazione del\npersonale femminile con l'obiettivo di valorizzarne la professionalità;\n\n•alle innovazioni tecnologiche venutesi a\ndeterminare dall'entrata in vigore dell'attuale classificazione in Aree\nProfessionali e Livelli; alla valorizzazione delle competenze richieste nei\ndiversi ruoli ed acquisite anche tramite idonei percorsi formativi;\n\n•all'aggiornamento, alla chiarificazione e alla\nsemplificazione dell'art. 73 - Lavori pesanti e disagiati;\n\n•all'aggiornamento dei profili professionali dei\nsettori calce, gesso e malte;\n\n•all'eventuale inserimento nei pofili\nprofessionali del settore cemento di specifiche professionalità relative\nall'utilizzo dei combustibili solidi secondari e delle nuove tecnologie.1\n\nIl \"Gruppo di lavoro sull'inquadramento\", verificato il lavoro già compiuto\ndalle precedenti Commissioni, dovrà esaminare l'andamento applicativo del\npresente articolo contrattuale e l'inserimento nell'inquadramento di nuove\nposizioni professionali che venissero a configurarsi nei settori a cui si\napplica il presente contratto.\n\nLe Parti confermano che gli articoli del contratto di specifico interesse\ndel \"Gruppo di lavoro sull'inquadramento\" sono l'art. 25 (Apprendistato\nprofessionalizzante), l'art. 29 (Classificazione del personale) nonché l'art.\n31 (Mutamento di mansioni).\n\nLe Parti si impegnano a riattivare l'operatività del \"Gruppo di lavoro\nsull'inquadramento\" nominando i rispettivi componenti, alla stipula del\npresente ccnl individuando contestualmente la prima sessione di incontro che si\nterrà entro il 30 settembre 2025.\n\nIl \"Gruppo di lavoro sull'inquadramento\" si riunirà, di norma, con cadenza\ntrimestrale ed è tenuto a fornire le risultanze dei suoi lavori alle Parti\nfirmatarie del presente ccnl entro il 30 giugno 2027.\n\nNel \"Gruppo di lavoro sull'inquadramento\" le Parti si impegnano a garantire\nadeguata rappresentanza sia al comparto del cemento che a quelli della calce,\ngesso e malte.\n\nDichiarazione a verbale\n\nLe Parti si danno atto che eventuali variazioni agli inquadramenti\nindividuali determinati dalle modifiche apportate alla presente disciplina\ncontrattuale saranno operate, in sede di prima applicazione, entro il termine\ndi dodici mesi dalla data disottoscrizione del presente ceni.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"apprenticeships","Art. 25 Apprendistato professionalizzant","Art. 25 Apprendistato professionalizzante\n\nAssistente\u002FCapoturno: intermedio AC1\n\nDeclaratoria AC\n\nAppartengono all'area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi e operai\nche ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata\nautonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più\ncomplesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree\u002Flivelli inferiori;\nil tutto nell'ambito delle direttive e degli obiettivi specifici definiti\ndall'Azienda per il settore\u002Ffunzione di appartenenza. Sono in possesso di\nadeguata preparazione teorica\u002Fprofessionale e\u002Fo di esperienza specialistica\nconsolidata.\n\nProfilo di riferimento\n\nReferenti al coordinamento di lavoratori addetti ai reparti di produzione in\nunità produttive a ciclo completo tradizionale.\n\nCapo servizi meccanici -Responsabile manutenzione meccanica:\nimpiegato AD2 Declaratoria AD\n\nAppartengono all'area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni\ndirettive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con\nautonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi\naziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica\naccompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di\nrilevante responsabilità economica\u002Fgestionale o di elevata professionalità\nnell'ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento\ndirettivo di uffici o servizi.\n\nProfilo di riferimento\n\nAddetti al coordinamento di più servizi, reparti o settori di attività con\napprofondite conoscenze teorico-pratiche con responsabilità organizzativa e di\nindirizzo per la migliore efficacia tecnico - gestionale.\n\nAree di attività\n\n•Ha la responsabilità della manutenzione\nmeccanica del macchinario fisso e mobile dell'intero ciclo produttivo e dei\nmezzi mobili di stabilimento.\n\n•Organizza e sovrintende, tramite referenti,\nall'attività dell'officina meccanica.\n\n•Sovrintende ai lavori di manutenzione meccanica\ne di nuovo impianto affidati in appalto o contratto d'opera e con la relativa\ncontabilità.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"pensionfund","Art. 61 Previdenza complementare - Assis","Art. 61 Previdenza complementare - Assistenza Sanitaria\nIntegrativa - Banca ore solidale\n\nPrevidenza Complementare\n\nLa contribuzione a Concreto, \"Fondo nazionale pensione complementare a\ncapitalizzazione per i lavoratori dell'industria del cemento, della calce e\nsuoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di\nbase per le costruzioni\", istituito con l'Accordo 27 gennaio 1999 tra Federmaco\ne Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil e costituito con atto notarile in data\n19 maggio 1999, e cosi ripartita a partire dal 1° luglio 2017:\n\n•aliquota contributiva a carico dell'Azienda\n:1,90% della retribuzione utile per il calcolo del TFR;\n\n•aliquota contributiva a carico del lavoratore:\n1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR;\n\n•100% dell'accantonamento TFR annualmente\nmaturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28\naprile 1993;\n\n•0% dell'accantonamento TFR annualmente maturato\nnell'anno, per gli altri lavoratori.\n\nCon decorrenza 1° luglio 2020, i lavoratori ai quali si applica il presente\nceni e che non risultino iscritti al Fondo Concreto o ad altro Fondo di\nPrevidenza Complementare al quale il datore di lavoro versi contribuzione, o\nsia stato richiesto di accantonare quote di TFR saranno obbligatoriamente\niscritti al Fondo Concreto (comparto Garantito) con un contributo fisso mensile\npari a euro 5,00 a carico dell'Azienda, salvo espressa volontà contraria da\nparte del lavoratore da manifestarsi entro trenta giorni dall'avvenuta\nadesione.\n\nI suddetti lavoratori, al momento in cui attiveranno a prorio carico la\nquota ordinaria di contribuzione nonché la quota di TFR prevista dalle Fonti\nIstitutive de Fondo Concreto, avranno diritto alla quota contributiva a carico\ndell'Aziena. in ostituzione del contributo fisso mensile sopra citato.\n\nIn caso di adesione da parte del lavoratore ad altra forma di previdenza, il\ndiritto al contributo fisso mensile di euro 5,00 a carico dell'Azienda decade\ndal momento dell'adesione stessa.\n\nCon decorrenza dal 1° luglio 2020, l'aliquota contributiva a carico\ndell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,15% della retribuzione utile\nper il calcolo del TFR e, pertanto sarà pari al 2,05% della retribuzione utile\nper il calcolo del TFR.\n\nCon decorrenza dal 1° luglio 2021, l'aliquota contributiva a carico\ndell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,15% della retribuzione utile\nper il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,20% della retribuzione\nutile per il calcolo del TFR.\n\nCon decorrenza dal 1° luglio 2022, l'aliquota contributiva a carico\ndell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile\nper il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,30% della retribuzione\nutile per il calcolo del TFR.\n\nCon decorrenza dal 1° luglio 2023, l'aliquota contributiva a carico\ndell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile\nper il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,40% della retribuzione\nutile per il calcolo del TFR.\n\nCon decorrenza dal 1° luglio 2024, l'aliquota contributiva a carico\ndell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile\nper il calcolo del TFR e, pertanto sarà pari al 2,50% della retribuzione utile\nper il calcolo del TFR.\n\n•Con decorrenza dal 1° luglio 2026, l'aliquota\ncontributiva a carico dell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,15% della\nretribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,65 %\ndella retribuzione utile per il calcolo del TFR.\n\n•Con decorrenza dal 1° luglio 2027, l'aliquota\ncontributiva a carico dell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,15% della\nretribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,80 %\ndella retribuzione utile per il calcolo del TFR.\n\nL'aliquota contributiva carico del lavoratore rimane fissata all'1,40% della\nretribuzione utile per il calcolo del TFR.\n\nLa quota descrizione, di euro 12,91 e dovuta \"una tantum\" dai lavoratcri che\nsi iscrivono a Concreto, è a carico dell'Azienda.\n\nLe contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno a essere\ncalcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex\nindennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri spettanza di\nciascun lavoratore, fermo restando che la materia, di competenza dpi Consiglio\ndi amministrazione (C.d.A.) di Concreto, sarà portata all'esame del\npredetto\n\nLe modifiche delle misure della contribuzione minima obbligatoria sono\nstabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro.\n\nAi lavoratori componenti dell'Assemblea di Concreto, le Aziende\nassicureranno un permesso retribuito individuale di 8 ore per la partecipazione\nall'Assemblea stessa nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del\nbiglietto di viaggio andata e ritorno in seconda classe in treno. Per i\ncomponenti dell'Assemblea provenienti dalle isole sarà riconosciuta la\ncombinazione nave\u002Ftreno in seconda classe ovvero volo aereo low cost.\nL'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli\nOrgani di Concreto.\n\nLe Parti confermano che l'obbligo per l'Azienda del versamento della\ncontribuzione prevista dal ccnl è dovuto esclusivamente a favre dei lavoratori\niscritti a Conereto.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"contracttrial","Art. 21 Periodo di prova A partire dal 1","Art. 21 Periodo di prova\n\nA partire dal 1° maggio 2013 i periodi di prova, fermi restando i limiti di\nlegge, sono i seguenti:\n\n•sei mesi di effettivo servizio per i lavoratori\nappartenenti all’area direttiva;\n\n•quattro mesi di effettivo servizio per quelli\nappartenenti all’area concettuale;\n\n•tre mesi di effettivo servizio per quelli\nappartenenti all’area specialistica;\n\n•un mese di effettivo servizio per quelli\nappartenenti all’area qualificata ed esecutiva.\n\nSaranno esentati dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già\nsuperato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni.\n\nTale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.\n\nDurante il periodo di prova, la retribuzione non potrà essere inferiore al\nminimo tabellare più l’indennità di contingenza e l’elemento distinto\ndella retribuzione (EDR) previsti per l’Area e il Livello per il quale il\nlavoratore è assunto in prova.\n\nDurante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere in qualsiasi\nmomento il rapporto di lavoro, senza l’obbligo di preavviso.\n\nIn caso di licenziamento o dimissioni durante il periodo de prova, il\nlavoratore avrà diritto alla retribuzione indicata nella lettera di assunzione\nafferente il periodo per il quale è stato mantenuto in servizio.\n\nIl lavoratore che, superato il periodo di prova, venga confermato, si\nintenderà assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha\niniziato il periodo di prova.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"legalassistance_trigger","Art. 54 bis Assistenza legale In caso di","Art. 54 bis Assistenza legale\n\nIn caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa\ngrave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle\nfunzioni svolte, ai lavoratori sarà assicurata la copertura delle spese per\nl'assistenza legale e la facoltà di farsi assistere da un legale di propria\nfiducia in caso di procedimenti penali.\n\nOgni responsabilità civile verso terzi connessa all'esercizio delle proprie\nfunzioni è a carico dell'Azienda, sempre fatte salve le ipotesi di colpa grave\no dolo.\n\nL'assistenza legale disciplinata dal primo comma è espressamente assicurata\ndalle Aziende anche ai preposti di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 81 del 9\naprile 2008 e successive modifiche e integrazioni nell'esercizio delle loro\nfunzioni.\n\nLe clausole indicate nei precedenti commi non operano in relazione a eventi\nrelativi alla circolazione di veicoli o comunque disciplinati dalle norme del\n\"Codice della Strada\" vigente.\n\nLe Aziende riconoscono l'opportunità di favorire interventi formativi e di\naggiornamento professionale finalizzati al perfezionamento dei livelli di\npreparazione ed esperienza professionali in connessione con le esigenze\naziendali.\n\nArt. 55 Malattia e infortunio non sul lavoro",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"sicknesspay","Art. 55 Malattia e infortunio non sul la","Art. 55 Malattia e infortunio non sul lavoro\n\nLe assenze debitamente documentate e certificate dalle strutture sanitarie\npubbliche o convenzionate che richiedano il ricorso a terapie salvavita\n(intensive, oncologiche o di emodialisi) non verranno computate ai fini dei\ntermini di cui al primo comma per ulteriori dieci mesi e pertanto per un\nperiodo complessivo di 24 mesi di calendario, raggiunti anche con più periodi\ndi assenza, nell'ambito dei 30 mesi di calendario immediatamente precedenti.\n\nScaduti i termini della conservazione del posto senza che il lavoratore\nabbia ripreso servizio, l'Azienda può risolvere il rapporto di lavoro\ncorrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità\nsostitutiva del preavviso.\n\nQualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nal lavoratore di riprendere il servizio, il lavoratore stesso può risolvere il\nrapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò\nnon avvenga e l'Azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane\nsospeso a tutti gli effetti.\n\nDurante la conservazione del posto ai lavoratori assenti per cause di\nmalattia o infortunio non sul lavoro sarà riconosciuto da parte dell'Azienda,\nnell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, un trattamento\neconomico fino al raggiungimento delle seguenti misure della retribuzione\n\n(minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR,\neventuali aumenti periodici di anzianità), aumentata dell'ex premio di\nproduzione, nonché della maggiorazione media per lavoro a turno, per coloro\nche lavorano a turni avvicendati in via continuativa:\n\n•100 per cento per i primi 8 mesi;\n\n•50 per cento per ulteriori 4 mesi.\n\nIn riferimento alle malattie di cui al terzo comma del presente articolo, i\ngià menzionati periodi di corresponsione della retribuzione sono così\ndisciplinati:\n\n•100 per cento per i primi 10 mesi;\n\n•50 per cento per ulteriori 6 mesi.\n\nLe assenze indicate al terzo comma del presente articolo, debitamente\ndocumentate e certificate dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate,\nnon verranno considerate, fino ad un massimo di due mesi, ai fini del computo\ndei periodi utili a stabilire il trattamento economico così come previsto dal\ncomma precedente.",{"bindId":73,"name":70,"text":74},"longtermillness","Art. 55 Malattia e infortunio non sul lavoro\n\nLe assenze debitamente documentate e certificate dalle strutture sanitarie\npubbliche o convenzionate che richiedano il ricorso a terapie salvavita\n(intensive, oncologiche o di emodialisi) non verranno computate ai fini dei\ntermini di cui al primo comma per ulteriori dieci mesi e pertanto per un\nperiodo complessivo di 24 mesi di calendario, raggiunti anche con più periodi\ndi assenza, nell'ambito dei 30 mesi di calendario immediatamente precedenti.",{"bindId":76,"name":77,"text":78},"healthcareaccess","Assistenza Sanitaria Integrativa I dipen","Assistenza Sanitaria Integrativa\n\nI dipendenti ai quali si applica il presente ccnl, al superamento del\nperiodo di prova, vengono iscritti obbligatoriamente al Fondo di assistenza\nsanitaria integrativa - fondo Altea, fondo intersettoriale costituito fra\nFeneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil allo scopo di erogare prestazioni\nintegrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.\n\nSono fatte salve le condizioni di miglior favore.\n\nIl finanziamento al Fondo è assicurato secondo la scadenza di seguito\nriportata.\n\nDal 1° gennaio 2016, la contribuzione di 13,00 euro mensili per ogni\ndipendente sarà interamente a carico dell'azienda.\n\nDal 1° gennaio 2024, la contribuzione a carico dell'azienda per ogni\ndipendente sarà elevata da 13,00 a 15,00 euro mensili.\n\nDal 1° gennaio 2026, la contribuzione a carico dell'azienda per ogni\ndipendente sarà elevata da 15,00 (quindici\u002F00) a 18,00 (diciotto\u002FOO) euro\nmensili sul presupposto di realizzare un miglioramento del Piano delle\nprestazioni.\n\nPer quanto qui non espressamente richiamato valgono le previsioni del\nVerbale di Accordo del 9 maggio 2014 tra Federmaco e le Segreterie Nazionali di\nFeneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil (Allegato n. 4 del presente ceni) e\ndel Regolamento del fondo Altea (www.fondoaltea.it).\n\nOve un lavoratore iscritto al fondo Altea cessi la sua iscrizione al fondo,\ndecadrà automaticamente la contribuzione da parte della agènda\n\nLe Parti stipulanti il presente contratto rinviano alla contrattazione di\nsecondo livello anche la possibilità di integrare prestazioni di welfare,\nmesse a disposizione dai Piani del Fondo Altea.\n\nLe Parti si attiveranno presso il fondo Altea perché valuti\nl'individuazione delle opportune modalità per la permanenza nel fondo dei\nlavoratori che - maturata una congrua durata di adesione in costanza di\nrapporto di lavoro - accedano in maniera continuativa al pensionamento, con\noneri a carico degli stessi.",{"bindId":80,"name":81,"text":82},"healthandsafetypolicy","•le tematiche della sicurezza sul lavoro","•le tematiche della sicurezza sul lavoro e della\ntutela dell'ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le\nistituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal ecepimento in\nlegge del- le direttive dell'Unione europea in materia. Per tali materie vedasi\ninoltre quanto previsto all'art. 6 (Tutela salute dei lavoratori e tutela\nambientale - Prevenzione e sicurezza sul lavoro",{"bindId":84,"name":85,"text":86},"protectiveclothing","Art. 61 bis Lavaggio indumenti Con decor","Art. 61 bis Lavaggio indumenti\n\nCon decorrenza 1° gennaio 2027, per il solo personale operativo di unità\nproduttive del cemento calce, gesso e malte, (operai, intermedi e impiegati\ntecnici) viene istituita una specifica “indennità lavaggio tute” del\nvalore di euro 10,00 (dieci\u002F00) lordi mensili.\n\nL’importo così definito si intende omnicomprensivo di ogni incidenza\nsugli istituti retributivi indiretti, non essendo pertanto utile alla\ndeterminazione del valore dei relativi ratei di tali istituti vigenti e\u002Fo di\nsuccessiva introduzione (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:\nratei di ferie, riduzioni di orario di lavoro, ex-festività, tredicesima\nmensilità). Parimenti, le parti convengono espressamente che, ai sensi\ndell’art. 2120, 2° comma del Codice civile, detto importo è escluso dalla\nbase di calcolo del trattamento di fine rapporto.\n\nL'indennità suddetta verrà meno nel caso di modifica delle mansioni che\ncomportino collocazioni in ruoli per i quali la medesima indennità non risulti\nspettante.\n\nIn caso di introduzione nella disciplna delle singole Aziende che applicano\nil presente ceni di una previsione di analogo tenore, prevarrà la misura di\nmiglior favore.",{"bindId":88,"name":89,"text":90},"funeralpay","In via transitoria per il biennio 2025 e","In via transitoria per il biennio 2025 e 2026 il premio al ventitreesimo\nanno anzianità di servizio è riconosciuto anche agli operai - in forza alla\ndata di sottoscrizione del presente ccnl - che ne abbiano maturato i requisiti\ne che cessino il rapporto di lavoro per pensionamento, prepensionamento o\ndecesso.",{"bindId":92,"name":93,"text":94},"WORKFAM_trigger","Art. 58 Tutela genitorialità Per la tute","Art. 58 Tutela genitorialità\n\nPer la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le\nrelative norme in vigore e in particolare quelle di cui al D. Lgs. 26 marzo\n2001 n. 151 e della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e successive modifiche e\nintegrazioni.\n\nLa lavoratrice e\u002Fo il lavoratore in caso di congedo Alternativo (D. Lgs. 26\nmarzo 2001 n. 151 art. 28) riceve ricevono, inoltre, un trattamento di\nassistenza, ad integrazione di quello di legge, fino al raggiungimento del 100%\ndella retribuzione mensile di fatto netta per l’assenza obbligatoria di cui\nall’art. 22, primo comma del decreto di cui sopra.\n\nÈ riconosciuto, a per il congedo parentale di cui all’art. 32 del D. Lgs.\n26 marzo 2001, n. 151, un trattamento di assistenza aggiuntivo a quello\nprevisto dalla legge, così modulato: \n\n•per la lavoratrice madre e per il lavoratore\npadre, una integrazione fino al raggiungimento del 50 dell’80% della\nretribuzione globale di fatto, per i primi cinque mesi di congedo;\n\n•per il lavoratore\u002Flavoratrice mono genitore, un\nulteriore periodo retribuito di due mesi, da usufruire entro l’ottavo anno di\nvita del bambino. Nei casi di adozione, sempre con riferimento al\nlavoratore\u002Flavoratrice mono genitore, il periodo retribuito di due mesi di cui\nal presente punto, potrà essere usufruito entro otto anni dalla data di\naccoglimento del bambino.\n\nAl padre in occasione della nascita e\u002Fo adozione del figlio avrà diritto a\ndieci giorni di congedo obbligatorio” nonché “un giorno di astensione\nfacoltativa” quest’ultimo in sostituzione di un giorno di astensione\nobbligatoria spettante di diritto la madre entrambi retribuiti. In occasione\ndella nascita e\u002Fo adozione di un figlio, i dieci giorni valgono anche per le\ncoppie omogenitoriali.\n\nIl congedo dovrà essere fruito entro i primi cinque mesi dalla nascita del\nfiglio o entro cinque mesi dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.\n\n-Per fruire di tali permessi, il lavoratore è tenuto a preavvertire il\ndatore di lavoro dell’evento che dà titolo al “congedo obbligatorio”\noppure a “un giorno di astensione facoltativa” e i giorni di utilizzo. Nei\ngiorni di permesso, non sono considerati i giorni festivi e quelli non\nlavorativi\n\nLa Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto la possibilità di frazionare\nad ore ad fruizione del congedo parentale\n\nIl congedo parentale su base oraria potrà esser fruito, sia dal perdonale a\ntempo pieno che dal pepenale riempo parziale, nei pcimi 12 anni del figlio fino\nad un massimo di meta dell’orario medio giornaliero previsto in azienda\n\nPer i lavoratori non turnisti il congedo parentale potrà essere fruito, sia\ndal personale a tempo pieno che dal personale a tempo parziale, per periodi\nminimi di due ore giornaliere.\n\nLa richiesta di congedo parentale ad ore deve essere presentata\nall’azienda con un preavviso non inferiore a due giorni lavorativi, allegando\nla domanda presentata all’INPS.\n\nÈ esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con\naltre tipologie di permessi o riposi disciplinati dalla normativa vigente a\ntutela della maternità e della paternità.\n\nSono tatti salvi gli eventuali accordi aziendali di miglior favore.",{"bindId":96,"name":97,"text":98},"paidmaternityleavepay","La lavoratrice e\u002Fo il lavoratore in caso","La lavoratrice e\u002Fo il lavoratore in caso di congedo Alternativo (D. Lgs. 26\nmarzo 2001 n. 151 art. 28) riceve ricevono, inoltre, un trattamento di\nassistenza, ad integrazione di quello di legge, fino al raggiungimento del 100%\ndella retribuzione mensile di fatto netta per l’assenza obbligatoria di cui\nall’art. 22, primo comma del decreto di cui sopra.",{"bindId":100,"name":101,"text":102},"maternityotherclause","Al padre in occasione della nascita e\u002Fo ","Al padre in occasione della nascita e\u002Fo adozione del figlio avrà diritto a\ndieci giorni di “congedo obbligatorio” nonché “un giorno di astensione\nfacoltativa” quest’ultimo in sostituzione di un giorno di astensione\nobbligatoria spettante di diritto la madre entrambi retribuiti. In occasione\ndella nascita e\u002Fo adozione di un figlio, i dieci giorni valgono anche per le\ncoppie omogenitoriali.",{"bindId":104,"name":101,"text":102},"paidpaternityleave",{"bindId":106,"name":107,"text":108},"deathrelatives","A) Permessi per eventi e cause particola","A) Permessi per eventi e cause particolari - Permessi per assistenza\nfamiliari Permessi per nascita e\u002Fo adozione di un figlio\n\nAi sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma, della legge 8 marzo\n2000, n 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto\ninterministeriale 21 luglio 2000 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno\ndiritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di\ndecesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente\nseparato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un\nsoggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratri o del lavoratore\nmedesimi.\n\nIn caso di decesso di un parente di primo grado (genitori, figli), il\nlavoratore ha diritto a tre giorni retribuiti per ciascun evento luttuoso.\n\nIn caso di decesso di un affine di primo grado (suoceri, generi, nuore), il\nlavoratore ha diritto a un giorno di permesso retribuito per ciascuh evento\nluttuoso.",{"bindId":110,"name":111,"text":112},"violence","Dichiarazione comune Le Parti firmatarie","Dichiarazione comune\n\nLe Parti firmatarie del presente ccnl badiscono la ferma condanna verso ogni\nforma di violenza contro le donne, nella convinzione che il contrasto a questo\ntipo specifico di violenza non sia una gestione privata, mariwa resmnsabilità\ncollettiva, dovendone riconoscere la gravità indipendentemente dal contesto in\ndui essa si manifesta.\n\nIn particolare, nei confronti dei settori a prevalente presenza maschile\ncome quelli rappresentati del cemento, calce, gesso e malte, assume un valore\nancora più rilevante il richiamo alla responsabilità individuale e collettiva\nnel riconoscere, prevenire e contrastare comportamenti violenti, sessisti o\nsegnali di disagio in un contesto lavorativo che può rappresentare non solo un\nambiente nel quale gli abusi avvengano, ma anche un'area di protezione e\nrifugio da violenze che spesso si verificano in contesti extra-lavorativi quali\nla famiglia e le relazioni di coppia.\n\nLa violenza di genere è una violazione dei diritti umani che colpisce tutte\nle fasce sociali e culturali, e che può essere affrontata soltanto con un\nimpegno diffuso e condiviso e i luoghi di lavoro, in quanto spazi di comunità\ne relazione, possono e devono contribuire alla diffusione\n\ndi una cultura del rispetto e dell'attenzione verso l'altro.\n\nIn tale prospettiva, le Parti si impegnano - ciascuno in relazione al\nproprio ruolo e con azioni condivise - a fare in modo che in tutte le Aziende\nche applicano il presente ceni vengano sostenuti comportamenti e scelte\nsocialmente responsabili nelle relazioni industriali e nella contrattazione di\nsecondo livello volti a favorire:\n\n• l'organizzazione di azioni mirate di\nsensibilizzazione, di prevenzione, di formazione e d'informazione a tutti i\ndipendenti sulla violenza di genere, in particolare in occasione del 25\nnovembre \"Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le\ndonne\";\n\n• le iniziative dirette a promuovere nei luoghi\ndi lavoro la cultura del rispetto della dignità della persona contrastando le\nviolenze e le molestie di genere;\n\n• la previsione di campagne di comunicazione\nrivolte a tutti i dipendenti per sostenere la cultura inclusiva nonché la\nsensibilizzazione sulle misure e sui comportamenti per contrastare la violenza\ndi genere, a partire dal linguaggio e dal superamento degli Stereotipi\ndiscriminatori;\n\n•la promozione del benessere nei luoghi di\nlavoro, dello specifico ruolo del lavoro e dei colleghi come rete di ascolto,\nsupporto e prevenzione nei confronti di possibili situazioni di disagio;\n\n• l'avvio di progetti che stimolino la\nconsapevolezza e il cambiamento culturale anche mediante collaborazioni con\nAssociazioni, psicologi, Magistrati, esperti di queste tematiche e realta dei\nsingoli territori.",{"bindId":114,"name":115,"text":116},"violenceleave","Questi commi vanno spostati nell’art. 58","Questi commi vanno spostati nell’art. 58 tutela genitorialita B1) Congedi\nper le donne lavoratrici vittime di violenza",{"bindId":118,"name":119,"text":120},"equalityotherclause","L'uso nel presente Verbale di Accordo de","L'uso nel presente Verbale di Accordo delgenere maschile universale è da\nintendersi riferito sia ai lavoratori che alle lavoratrici ed é adoperato in\nsenso neutro e senza alcuna connotazione sessista rispondendo unicamente ad\nesigerne di chiarezza linguistica.",{"bindId":122,"name":123,"text":124},"discrimination","\"Gruppo di lavoro sull'inquadramento\" Le","\"Gruppo di lavoro sull'inquadramento\"\n\nLe Parti confermano la piena operatività del \"Gruppo di lavoro\nsull'inquadramento\" formato da un massimo di sei rappresentanti di Federbeton\ndi cui tre componenti permanenti effettivi e da un massimo di sei\nrappresentanti delle Organizzazioni sindacali di cui tre componenti permanenti\neffettivi, a cui affidare l'analisi in sede tecnica dell'inquadramento\nprofessionale dei settori ai quali si applica il presente ceni, realizzando una\nricognizione che consideri anche i cambiamenti organizzativi e tecnologici\nimpattanti sull'organizzazione del lavoro con particolare riferimento:\n\n•all'adeguatezza della descrizione dei profili,\nal rispetto parità uomo\u002F donna, alla mutata struttura produttiva dei settori\nrappresentati;\n\n•agli ostacoli che frenano la valorizzazione del\npersonale femminile con l'obiettivo di valorizzarne la professionalità;\n\n•alle innovazioni tecnologiche venutesi a\ndeterminare dall'entrata in vigore dell'attuale classificazione in Aree\nProfessionali e Livelli; alla valorizzazione delle competenze richieste nei\ndiversi ruoli ed acquisite anche tramite idonei percorsi formativi;",{"bindId":126,"name":127,"text":128},"flexible_work_options","• il monitoraggio dell'evoluzione tecnol","• il monitoraggio dell'evoluzione tecnologica\n(Impresa 4.0), dei settori rappresentati e sue ricadute su riconversione,\nformazione, riqualificazione, occupazione e innovazione irganizzativa anche\nrispetto a nuove modalità di lavoro flessibile e agile;",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 40 Aspettativa Salvo quanto previst","Art. 40 Aspettativa\n\nSalvo quanto previsto dall'art. 17 (Permessi per cariche sindacali\nAspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali) al lavoratore che abbia\nsuperato il periodo di prova potrà essere concesso, compatibilmente con le\nesigenze di servizio, un periodo di aspettativa, fino ad un massimo di 18 mesi,\nper gravi motivi familiari che dovranno essere comprovati e giustificati.\n\nTale periodo non sarà retribuito né computato agli effetti dell'anzianità\ndi servizio, né di alcun istituto contrattuale.\n\nQualora dovessero venir meno i motivi per i quali è stata concessa\nl'aspettativa, il lavoratore ha l'obbligo di riprendere servizio entro 15\ngiorni dalla data in cui i motivi stessi sono venuti a cessare.\n\nIl lavoratore che non si presenti in servizio entro il suddetto termine o\nentro 15 giorni dalla scadenzi • dell'aspettativa sarà considerato\ndimissionario, salvo che non gli sia stata concessa dall'Azienda, per\ndocumentati motivi, una breve proroga comunque non superiore a giorni 15.",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"SCHEDULE_trigger","A partire dall'anno 2008 ai lavoratori s","A partire dall'anno 2008 ai lavoratori saranno lasciate libere, nelle\nvigilie delle festività di Capodanno e di Natale, le ore pomeridiane. Per i\nlavoratori turnisti la disposizione di cui trattasi si applica riconoscendo 4\nore di riposo compensativo ai lavoratori del 2° turno per ciascuna vigilia.\n\nA partire dall'anno 2026 anche ai lavoratori turnisti del primo e del terzo\nturno verranno riconosciute 4 ore di riposo compensativo per ciascuna delle\nvigilie delle festività di Capodanno e di Natale.",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"STRUCINCR_trigger","Art. 44 Aumenti retributivi e nuovi mini","Art. 44 Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari contrattuali\nmensili\n\nI minimi tabellari contrattuali in vigore al 31 dicembre 2024 sono\nincrementati, a partire dalle date sóttoindicate, dei seguenti importi lordi\nmensili.\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n      Aumenti\n        retributivi mensili\n      \n    \n    \n      Area\n        professionale\n      \n      Livelli\n      \n      Parametri\n      \n      Aumenti\n        dal 01\u002F10\u002F2025\n\n        (euro\n        mese)\n      \n      Aumenti\n        dal 01\u002F10\u002F2026\n\n        (euro\n        mese)\n      \n      Aumenti\n        dal 01\u002F10\u002F2027\n\n        (euro\n        mese)\n      \n      Totale\n        euro\n      \n    \n    \n      Area\n        direttiva\n      \n      3°\n      \n      210\n      \n      90,00\n      \n      90,00\n      \n      82,50\n      \n      262,50\n      \n    \n    \n      2°\n      \n      188\n      \n      80,57\n      \n      80,57\n      \n      73,86\n      \n      235,00\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      172\n      \n      73,71\n      \n      73,71\n      \n      67,57\n      \n      214,99\n      \n    \n    \n      Area\n        concettuale\n      \n      3°\n      \n      163\n      \n      69,86\n      \n      69,86\n      \n      64,04\n      \n      203,76\n      \n    \n    \n      2°\n      \n      157\n      \n      67,29\n      \n      67,29\n      \n      61,68\n      \n      196,26\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      149\n      \n      63,86\n      \n      63,86\n      \n      58,54\n      \n      186,26\n      \n    \n    \n      Area\n        specialistica\n      \n      3°\n      \n      140\n      \n      60,00\n      \n      60,00\n      \n      55,00\n      \n      175,00\n      \n    \n    \n      2°\n      \n      134\n      \n      57,43\n      \n      57,43\n      \n      52,64\n      \n      167,50\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      129\n      \n      55,29\n      \n      55,29\n      \n      50,68\n      \n      161,26\n      \n    \n    \n      Area\n        qualificata\n      \n      2°\n      \n      121\n      \n      51,86\n      \n      51,86\n      \n      47,54\n      \n      151,26\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      116\n      \n      49,71\n      \n      49,71\n      \n      45,57\n      \n      144,99\n      \n    \n    \n      Area\n        esecutiva\n      \n      1°\n      \n      100\n      \n      42,86\n      \n      42,86\n      \n      39,29\n      \n      125,01\n      \n    \n    \n      Salvo\n        errori e\u002Fo omissioni\n      \n    \n  \n\n\n\nGli incrementi dei minimi riportati in tabella sono\ncomprensivi del recupero dello scostamento tra inflazione prevista e quella\nconsuntivata relativamente agli anni 2022, 2023 e 2024 senza ulteriori\nverifiche e conguagli.\n\n\nNel 2027, terzo anno di vigenza del contratto, in caso di scostamenro tra\nl'inflazione prevista e quella reale giudicato significativo e comunicato\ndall'organismo competente nel mese di maggio giugno, le Parti si incontreranno\nper valutare l'eventuale ricaduta in termini di variazione dei minimi da\nattuare entro la vigenza de contratto utilizzando i criteri di calcolo\nusualmente impiegati.",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"NOCTPREM_trigger","•40 per cento per le ore lavorate di not","•40 per cento per le ore lavorate di notte; 41\nper cento per le ore lavorate di notte a decorrere dal 1° gennaio 2016; 42 per\ncento per le ore lavorate di notte a decorrere dal 1° gennaio 2017;",{"bindId":146,"name":147,"text":148},"HARDSHIP_trigger","Art. 73 Lavori pesanti e disagiati Ferme","Art. 73 Lavori pesanti e disagiati\n\nFerme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e delia\nsicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per\nmigliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi\ndi lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e\nl'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.\n\nChiarimento a verbale\n\nLe percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i\ncompensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i\nsuddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali\nesistano eventuali percentuali di maggiorazione o indennità per causali\nulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le Parti s'impegnano a che la\nmateria venga riesaminata a quel livello nello spirito e alla luce dei criteri\nutilizzati a livello nazionale per addivenire a una razionalizzazione e a una\nsistemazione della materia stessa.\n\nDichiarazione comune\n\nLe Parti nel convenire sull'utilità di procedere ad una più approfondita\nricognizione sul numero e sull'entità dei lavori pesanti e disagiati,\nindividuano nel Gruppo di lavoro sull'inquadramento di cui all'art. 29\n(Classificazione del personale) l'organo al quale demandare, nel corso della\nvigenza del presente ccnl, il compito di procedere ad un aggiornamento, una\nchiarificazione e una semplificazione della materia.",{"bindId":150,"name":151,"text":152},"SENIOR_trigger","Art. 74 Premio di anzianità Al lavorator","Art. 74 Premio di anzianità\n\nAl lavoratore che abbia conseguito complessivamente, anche in aree, livelli\ne categorie diversi, presso la stessa Azienda salvo quanto disposto dal\npenultimo comma dell’art. 59 (Trasferimenti) i periodi di anzianità\nsottoindicati, compete un premio di anzianità.\n\nTale premio sarà corrisposto in due quote:\n\na. al compimento del quindicesimo anno di\nanzianità di servizio (operai, intermedi e impiegati);\n\nb. al compimento del ventitreesimo anno di\nanzianità di servizio (intermedi e impiegati)\n\nin ragione rispettivamente di un importo pari alla retribuzione mensile\n(minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR,\neventuali aumenti periodici di anzianità) percepita all’atto della\nmaturazione del diritto.\n\nA far data dal 1° gennaio 2027 la quota relativa al già menzionato punto\nb. (compimento del ventitreesimo anno di anzianità di servizio) sarà estesa\nanche alla categoria degli operai.\n\nIn via transitoria per il biennio 2025 e 2026 il premio al ventitreesimo\nanno anzianità di servizio è riconosciuto anche agli operai - in forza alla\ndata di sottoscrizione del presente ccnl - che ne abbiano maturato i requisiti\ne che cessino il rapporto di lavoro per pensionamento, prepensionamento o\ndecesso.\n\nA scelta del lavoratore da rendere nota all’Azienda entro il mese di\ncompimento della maturazione del diritto il premio potrà essere versato al\nFondo Pensione Concreto di cui all’art. 61 (Previdenza Complementare -\nAssistenza Sanitaria integrativa - Banca ore solidale).\n\nNel caso in cui sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, è\ncomputabile, agli effetti della percezione delle quote di premio, anche il\nperiodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda salvo quanto\ndisposto dal penultimo comma dell’art. 59 (Trasferimenti) prima della detta\nrisoluzione sempre che l’interruzione non abbia avuto durata superiore a un\nanno; è ferma ogni caso la non comutabilita del suddetto periodo di assenza\ndal lavoro.\n\nChiarimenti a verbale\n\nIl lavoratore che, provenendo dalla categoria operai o intermedi e abbia\ngià percepito la prima quota del premio di anzianità in base alle\ndisposizioni del contratto di lavoro relativo a dette qualifiche, avrà diritto\na usufruire della sola seconda quota di premio prevista per gli intermedi e per\ngli impiegati.\n\nQualora il lavoratore abbia già percepito, ambedue le quote di premio,\nsarà considerato estinto il suo diritto al premio di anzianita come avoratore\nappartenente alla qualifica impiegato.\n\nDichiarazione comune\n\nLe Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni del presente\narticolo, non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso\ntitolo a livello aziendale, fermo restando - ove esistenti - eventuali\ncondizioni di miglior favore compreso il premio “fedeli alla miniera”.",{"bindId":154,"name":155,"text":156},"mealvouchers","Art. 52 Mensa Fatte salve le situazioni ","Art. 52 Mensa\n\nFatte salve le situazioni in atto e considerata sia la struttura dei settori\nsia la varietà delle situazioni di fatto che non consentono di pervenire a una\nregolamentazione uniforme dell'istituto, si conviene che la possibilità di\nattuazione del servizio di mensa sarà affrontata onde pervenire ad idonee\nsoluzioni aziendali o locali.\n\nPertanto, nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, con almeno\nottanta dipendenti, le Direzioni e le R.S.U. si incontreranno al fine sopra\nindicato, tenendo conto delle situazioni obiettive nelle singole unità\nproduttive quali, a esempio, la distanza dallo stabilimento rispetto alla\nresidenza della prevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in forza\ne lavoratori che utilizzino il servizio ecc.\n\nNelle unità produttive, comprese le sedi centrali, dove sarà realizzata la\nmensa, il concorso delle Aziende al costo del pasto non sarà inferiore al\n70%.\n\nA partire dal 1° gennaio 2026 il costo del pasto sarà interamente\nsostenuto da ciascuna Azienda.\n\nIn tutti gli stabilimenti ove sarà istituita la mensa, al lavoratore che\nnon partecipi alla medesima per cause dipendenti dalle esigenze di servizio o\nda accertati motivi di salute verrà corrisposta una indennità sostitutiva\nnella misura di euro 1,50 per ogni giorno di presenza.\n\nCon decorrenza 1° gennaio 2026 la già menzionata indennità sostitutiva\nviene definita in euro 2,00 (due\u002F00) per ogni giorno di presenza.\n\nTale indennità assorbe fino a concorrenza quanto aziendalmente corrisposto\nallo stesso titolo\n\nAgli adetti dipendenti dalle Aziende dei settori a cui si applica il\npresente ccnl appartenenti a unità produttive con meno di ottanta dipendenti,\nsarà riconosciuta una indennità sostitutiva di mensa per ogni giorno di\npresenza dello stesso importo dell'eventuale indennità che la medesima Azienda\neroghi ai lavoratori appartenenti a unità produttive con più di ottanta\naddetti.\n\nAgli addetti dipendenti dalle Aziende dei settori a cui si applica il\npresente ceni, appartenenti a unità produttive con meno di ottanta dipendenti,\nsarà riconosciuta una indennità sostitutiva di mensa nella misura di euro\n1,50 per ogni giorno di presenza qualora risulti non attivato il servizio di\nmensa, il ticket-restaurant o non sia prevista una analoga indennità\nsostitutiva a livello di singola unità produttiva.\n\nNota a verbale\n\nLe Parti si danno reciprocatnente atto che le disposizioni del presente\narticolo non si cumulano con diversi trattamenti già pprevisti alo stesso\ntitolo a livello aziendale fermo restando, ove esistenti, eventuali conpizioni\ndi lavore.",{"bindId":158,"name":159,"text":160},"direct_participation_hrs","Art. 2 Comitato Bilaterale dei Materiali","Art. 2 Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) -\nSistema di relazioni industriali - Sviluppo sostenibile e Responsabilità\nsociale d'impresa \n\nI. Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC)\n\nLe Parti - nel convenire sull'utilità di procedere a un ulteriore\nrafforzamento del sistema di relazioni sindacali in atto nelle Aziende che\napplicano il vigente ccnl attraverso la costruzione di un compiuto sistema\npartecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateralità -\nconfermano di istituire un Organismo bilaterale nel settore dell'industria del\ncemento e dei materiali da costruzione, denominato Comitato Bilaterale dei\nMateriali da Costruzione (CBMC).\n\nIl CBMC, al momento della costituzione, sarà composto da sei rappresentanti\ndelle Organizzazioni sindacali e da sei rappresentanti di Federbeton. Il CBMC\nsi riunirà, in via ordinaria, due volte l'anno e, in via straordinaria,\nogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta di una delle due\ncomponenti.\n\n•l'inserimento dei settori ai quali viene\napplicato il presente ccnl tra quelli destinatari delle risorse nazionali ed\neuropee finalizzate a traguardare la transizione ecologica dell'economia;\n\n•l'attivazione di un coordinamento con i\nMinisteri interessati al fine di facilitare la transizione ecologica attraverso\nmisure di semplificazione normativa e finanziamenti adeguati,\n\n•l'opportunità di indirizzare parte degli\ninvestimenti richiamati nei due precedenti punti verso il mantenimento degli\nattuali livelli occupazionali, sostenendo l'attuale forza lavoro anche con\nadeguate attività formative verso il green job, con l'obiettivo di creare\nanche nuovi posti di lavoro nell'ambito dei processi di decarbonizzazione;\n\n•l'andamento congiunturale dei settori anche con\nriferimento alle importazioni e alle esportazioni dei prodotti;\n\n•l'approvvigionamento della materia prima con\nriferimento alle norme di legge sull'attività estrattiva e la loro\napplicazione in sede amministrativa;\n\n•l'utilizzo dei combustibili non convenzionali e\nil risparmio energetico con riguardo alla stima degli effetti indotti\nsull'occupazione;\n\n•le possibilità di sviluppo del settore sia in\ntermini di modalità di produzione che di possibilità di impiego del\nprodotto;\n\n•la formazione professionale sulla base di quanto\nconvenuto all'art. 3 (Formazione e crescita professionale);\n\n•le tematiche della sicurezza sul lavoro e della\ntutela dell'ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le\nistituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal ecepimento in\nlegge del- le direttive dell'Unione europea in materia. Per tali materie vedasi\ninoltre quanto previsto all'art. 6 (Tutela salute dei lavoratori e tutela\nambientale - Prevenzione e sicurezza sul lavoro\n\n• la verifica dell'applicazione, per le Aziende\ndel settore cemento, dell'Accordo Europeo Multisettoriale, sottoscritto il 25\naprile 2006, sulla protezione dei lavoratori che manipolano e utilizzano la\nsilice cristallina e i prodotti che la contengono, il cui testo le parti\nrecepiscono nel presente contratto collettivo nazionale di lavoro;\n\n•il monitoraggio degli andamenti occupazionali e\ndelle tipologie contrattuali presenti nelle Aziende;\n\n•il monitoraggio sull'andamento e copertura del\nsecondo livello di contrattazione;\n\n• il monitoraggio dell'evoluzione tecnologica\n(Impresa 4.0), dei settori rappresentati e sue ricadute su riconversione,\nformazione, riqualificazione, occupazione e innovazione irganizzativa anche\nrispetto a nuove modalità di lavoro flessibile e agile;\n\n•l'avvicendamento generazionale, l'attività di\ntutoraggio formativo, l'alternanza scuola lavoro\n\n•lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale e\nle relazioni con il territorio nel quale gravitano le attività industriali dei\nsettori rappresentati.\n\nQualora insorgessero problemi per la costituzione o il funzionamento del\nCBMC, le Parti stipulanti il presente ccnl interverranno per individuare le\nrelative soluzioni.\n\nLe Parti potranno inoltre esprimere autonome valutazioni sulle iniziative di\npolitica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro.\n\nIl CBMC, per la sua attività, si avvarrà di dati forniti dalle Parti\nstipulanti o provenienti da istituzioni o enti pubblici ovvero da organismi\nspecializzati sulle specifiche materie, concordemente individuati e potrà\nesprimere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.\n\nAlle riunioni del CBMC, in relazione alle materie all'esame, potranno\nprendere parte tecnici esterni (es. funzionari o tecnici di servizi pubblici,\ndocenti universitari, ecc.) preventivamente scelti dalle Parti stipulanti il\npresente ceni.\n\nPer l'approfondimento e\u002Fo lo sviluppo delle materie allo stesso assegnate o\nda esso stesso delegate, il CBMC potrà avvalersi del supporto tecnico del\n\"Gruppo di lavoro sull'nquadramento\" di cui all'29 Classificazione del\npersonale.\n\nII.Sistema di relazioni industriali\n\nA. Settore cemento\n\n1.I risultati delle attività di monitoraggio del Comitato Bilaterale dei\nMateriali da Costruzione (CBMC) saranno oggetto di esame delle Parti stipulanti\nin apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì\nfornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni\ndelle parti, informazioni complessive riguardanti:\n\n•i dati di aggiornamento annuale sulla struttura\ndel settore e i loro riflessi sull'occupazione;\n\n•le previsioni annuali degli investimenti nel\nsettore, classificati secondo le principali finalità perseguite e le loro\nlocalizzazioni per grandi aree geografiche nonché le eventuali ricadute\noccupazionali prevedibili;\n\n•gli andamenti annuali dell'occupazione\ncomplessiva, ripartita per categoria, con specifico riferimento a quella\ngiovanile e a quella femminile e ai problemi di inserimento dei lavoratori\nextracomunitari in applica- zione delle norme di legge che li riguardano; e\nprevisioni sui fabbisogni e sugli indirizzi di formazione professionale;\n\n•i dati Istat sulla dinamica delle retribuzioni e\ndel costo del lavoro;\n\n• i dati anche comparativi sulla produttività e\ncompetitività del settore;\n\n• gli andamenti aggregati a livello nazionale\ndelle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle\nassenze per malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione guadagni e\naltre causali.\n\nCon cadenza annuale, su richiesta delle Organizzazioni sindacali competenti,\nsaranno fornite dall'Associazione imprenditoriale stipulante informazioni\nriguardo gli investimenti significativi previsti sugli impianti, anche\ncoinvolgenti l'occupazione, le trasformazioni produttive, le condizioni\nambientàli ed ecologiche.\n\nSempre con cadenza annuale, anche in ottemperanza della Circolare INPS n. 76\ndel 14 aprile 2015, le Aziende sono tenute a completare i dati riguardanti i\nlavoratori iscritti ai sindacati nel flussi mensile INPS UNIEMENS.\n\nCon cadenza annuale e su richiesta delle organizzazioni sindacali firmatarie\ndel presente contratto collettivo nazionale di lavoro, entro il mese di\ngennaio, le Aziende sono tenute a fornire l'elenco degli iscritti e le\npercentuali di rappresentanza delle organizzazioni sindacali.\n\nA richiesta di una delle Parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare\nposizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del CBMC in\nsede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca\ninformazione e valutazione. Per specifici temi le Parti potranno convenire di\ncondurre approfondimenti alla pesenza di rappesentanze pubbliche aventi\ncompetenza istituzionale e potestà\n\n2.In presenza di specifiche situazion concernenti il settore e l'occupazione\na livello regionale, su richiesta di una delle Parti, l'Associazione\nimprenditoriale stipulante e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori\ncompetenti promuoveranno apposito incontro, da svolgersi presso l'Associazione\nimprenditoriale, per valutazioni autonome delle Parti sulle specifiche\nsituazioni convenute come \u002F oggetto dell'incontro.\n\nLe Parti, in tali occasioni, potranno ricercare posizioni comuni da far\nvalere, ove occorra, nelle sedi istituzionali territorialmente competenti.\n\nIn tale occasione saranno in particolare valutate situazioni di crisi, di\neventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva e di\nmobilità.\n\nDi norma, annualmente, ove possibile in occasione degli incontri di cui al\n1° comma del presente punto 2), a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei\nlaboratori competenti, saranno fornite dall'Associazione imprenditoriale\nstipulante, per il livello regionale, le previsioni degli investimenti\nriguardanti significativi ampliamenti e\u002Fo trasformazione degli impianti\nesistenti e\u002Fo nuovi insediamenti industriali e illustrate le eventuali\nimplicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulla qualificazione\nprofessionale, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed\necologiche.\n\nNelle regioni ove siano presenti soltanto una o piú unta produttive\nappartenenti ad un'unica Società gli incontri di cui sopra saranno assorbiti\nda quelli previsti ai successivi punti 3) e 4).\n\n3.Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte\ntra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), i Gruppi\nindustriali - intendendo per Gruppo Aziende industriali di particolare\nimportanza, operanti anche in più settori regolati dal presente contratto,\narticolate in più stabilimenti e sedi dislocati in varie aree del territorio\nnazionale nonché Aziende che a seguito di scorporo si costituiscono con più\nragioni sociali diverse ovvero Aziende che detengano la partecipazione di\ncontrollo al capitale sociale in altra azienda operante nei settori cui si\napplica il presente contratto - forniranno alle Organizzazioni sindacali\nnazionali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, in apposito incontro da\nsvolgersi presso la sede dell'Associazione imprenditoriale, informazioni\nprevisionali circa:\n\n•i propri programmi di investimento che\ncomportino diversificazioni produttive e\u002Fo significativi ampliamenti o\nmodifiche strutturali degli impianti esistenti;\n\n• eventuali nuovi insediamenti, loro\nlocalizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro;\n\n•la distribuzione del personale ripartito per\ncategoria (quadri, impiegati, intermedi e operai), per gruppi professionali di\nclassificazione, pertipologia di impiego e per sesso;\n\n•l'andamento complessivo del lavoro straordinario\ne dei turni di lavoro;\n\n• le assenze dal lavoro;\n\n•l'andamento della fruizione delle ferie e dei\npermessi per riduzione d'orario ed ex festività l'eventuale ricorso alla CIG\nordinaria e straordinaria;\n\n•le attività conferite in appalto;\n\n•il rapporto biennale di genere;\n\n•la Dichiarazione Non Finanziaria ex Dlgs n. 254\ndel 30 dicembre 2016 (già Bilancio di Sostenibilità);\n\n•l'eventuale ricorso all'intelligenza artificiale\ne possibili ricadute organizzative e\u002Fo occupazionali.\n\nI Gruppi industriali dei settori rappresentati forniranno altresì\ninformazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sul- le\niniziative tesi al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti\nall'attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti\nl'attività estrattiva, su iniziative formative, nonché sulle linee generali\ndi sicurezza e di significativi processi aziendali di riorganizzazione, di\nristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi oggetti la\ncadenza dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta da fatti\nspecifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori\npotranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi\nsull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto,\nper i casi di specie, dalla legge n. 164\u002F1975 e successive modificazioni e\nintegrazioni.\n\nIn relazione alla predetta informativa, saranno illustrate le eventuali\nimplicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti\nambientali ed ecologici.\n\nLe informazioni previsionali di cui sopra saranno fornite, su richiesta,\nalle singole R.S.U. per quanto di interesse relativo alle rispettive unità\nproduttive facenti parte del gruppo.\n\n4.Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte\ntra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni\ndelle Aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno\n30 lavoratori dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al\nprecedente punto 3), daranno, ove richieste, alla R.S.U. nel corso di apposito\nincontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali,\ninformazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che\ncomportino diversificazioni produttive e\u002Fo significativi ampliamenti e\u002Fo modi-\nfiche strutturali degli impianti esistenti e\u002Fo eventuali nuovi insediamenti,\nloro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, la distribuzione del\npersonale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai), per\ngruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso\nnonché sull'andamento complessivo del lavoro supplementare e straordinario,\ndei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro, della CIG ordinaria e\nstraordinaria, della fruizione delle ferie e dei permessi per riduzione\nd'orario ed ex festività, il rapporto biennale di genere, la Dichiarazione Non\nFinanziaria ex Dlgs n. 254 del 30 dicembre 2016 (già Bilancio di\nSostenibilità), l'eventuale ricorso all'intelligenza artificiale e possibili\nricadute organizzative e\u002Fo occupazionali.\n\nLe direzioni delle Aziende daranno altresì informazioni su sostanziali\ninnovazioni tecnologiche sui progetti e sulle iniziative tese al risparmio\nenergetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche\nnormative regionali con particolare riferimento alle norme in materia\nestrattiva e ai relativi riflessi sulle attività di cava nonché sulle linee\ngenerali di significativi processi di ristrutturazione e di riconversione\nproduttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza della informativa sarà quella\nobiettivamente richiesta dai fatti specifici in tempi immediati e le\nOrganizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni\nper gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo\nrestando quanto previsto, per i casi di specie, dalla legge n. 164\u002F1975 e\nsuccessive modificazioni e integrazioni.\n\nIn relazione alla predetta informativa saranno illustrate le eventuali\nimplicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti\nambientali ed ecologici.\n\nLe Parti convengono che l'Avviso comune tra Federbeton, Feneal - Uil, Filca\n- Cisl e FiIlea - Cgil sulla decarbonizzazione del settore cemento e la\ntransizione ecologica, sottoscritto'in data 6 ottobre 2021, diventi un allegato\nal presente ccnl (Allegato n. 7).\n\nB. Settori Calce, Gesso e Malte\n\n1.I risultati delle attività di monitoraggio del Comitato Bilaterale dei\nMateriali da Costruzione (CBMC) saranno oggetto di esame delle Parti stipulanti\nin apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì\nfornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni\ndelle parti, informazioni complessive riguardanti:\n\n•la realtà strutturale dell'intero comparto e le\nprospettive produttive di ciascuno dei settori interessati;\n\n•significativi processi di ristrutturazione e\nriconversione produttiva;\n\n•le previsioni degli investimenti complessivi del\nsettore riguardanti significativi ampliamenti e\u002Fo trasformazioni degli impianti\nesistenti e\u002Fo nuovi insediamenti industriali e loro localizzazioni per grandi\naree geografiche, che comportino riflessi sull'occupazione, sulle prospettive\nproduttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.\n\nA richiesta di una delle Parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare\nposizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del CBMC in\nsede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca\ninformazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di\ncondurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze publiche aventi\ncompetenza istituzionale e potestà decisoria.\n\n2.Tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le Parti a livello\nnazionale e di cui al precedente punto 1) i Gruppi industriali operanti nei\nsettori della calce o del gesso o delle malte - intendendosi per Gruppo Aziende\ncon più di 200 dipendenti e aventi stabilimenti ubicati in almeno due regioni\n- fornirà alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei\nlavoratori stipulanti il presente contratto, su richiesta delle stesse, in\napposito incontro che sarànuto presso la sede della Associazione\nimprenditoriale, informazioni concernenti:\n\n•l'andamento recente e quello prevedibile\ndell'attività aziendale, non- ché la sua situazione economica;\n\n•gli investimenti realizzati nel biennio\nprecedente e quelli in programma perii biennio successivo ripartiti per\nampliamenti, nuovi impianti e a fini ambientali;\n\n•la situazione, la struttura e l'andamento\nprevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli\noccupazionali, le relative misure di contrasto;\n\n•la distribuzione del personale ripartito per\ncategoria (quadri, impiega- ti, intermedi e operai), per gruppi professionali\ndi classificazione, per tipologia di impiego e per sesso;\n\n• le decisioni che siano suscettibili di\ncomportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti\ndi lavoro in essere.\n\n•il rapporto biennale di genere;\n\n• la Dichiarazione Non Finanziaria ex Dlgs n. 54\ndel 30 dicembre 2016 (già Bilancio di Sostenibilità);\n\n•l'eventuale ricorso all'intelligenza artificiale\ne possibili ricadute organizzative e\u002Fo occupazionali.\n\n3. Di norma annualmente presenti i resultati e la valutazioni svolte tra le\nParti a livellonazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni delle\nAziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno 30\nlavoratori dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al precedente\npunto 2), daranno, ove richieste, alla R.S.U. nel corso di apposito incontro,\ncon l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali,\ninformazioni concernenti:\n\n•l'andamento recente e quello prevedibile\ndell'attività aziendale, non- ché la sua situazione economica; gli\ninvestimenti realizzati nel biennio precedente e quelli in programma per il\nbiennio successivo ripartiti per ampliamenti, nuovi impianti e a fini\nambientali;\n\n•la situazione, la struttura e l'andamento\nprevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli\noccupazionali, le relative misure di contrasto;\n\n•la distribuzione del personale ripartito per\ncategoria (quadri, impiegati, intermedi, operai), gruppi professionali di\nclassificazione, per tipologia di impiego e per sesso;\n\n•le decisioni che siano suscettibili di\ncomportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione lavoro e dei contratti di\nlavoro in essere.\n\n•il rapporto biennale di genere;\n\n•la Dichiarazione Non Finanziaria ex Dlgs n. 254\ndel 30 dicembre 2016 (già Bilancio di Sostenibilità);\n\n•l'eventuale ricorso all'intelligenza artificiale\ne possibili ricadute organizzative e\u002Fo occupazionali.",{"bindId":162,"name":163,"text":164},"green_trigger","•lo sviluppo sostenibile, la tutela ambi","•lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale e\nle relazioni con il territorio nel quale gravitano le attività industriali dei\nsettori rappresentati.",{"bindId":166,"name":167,"text":168},"newtech_trigger","•l'eventuale ricorso all'intelligenza ar","•l'eventuale ricorso all'intelligenza artificiale\ne possibili ricadute organizzative e\u002Fo occupazionali.",{"bindId":170,"name":171,"text":172},"SUNDAY_trigger","• 40 per cento per le ore lavorate di gi","• 40 per cento per le ore lavorate di giorno\nnella domenica.\n\nLe suddette maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di\nmiglior favore eventualmente riconosciuti a livello aziendale per lo stesso\ntitolo.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>CCNL Cemento 2025-2027 - 2025\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2025-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2027-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività manifatturiere\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Fabbricazione di cemento, calce e gesso\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FeNEAL - Federazione Nazionale Edili Affini e Legno, FILCA - Federazione Italiana lavoratori costruzioni e affini, FILLEA - Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie affini ed Estrattive\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;240 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;10 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;-9.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;39.29\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2027-10\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;140 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;140&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;15 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp;2.0 per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[178],{"title":37,"slug":33},[180],{"type":181,"data":182},"call_to_action_body_block",{"title":183,"description":184,"variant":185,"link":186},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":183,"url":187,"description":183,"rel":188,"type":189},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[191],{"type":181,"data":192},{"title":183,"description":184,"variant":185,"link":193},{"title":183,"url":187,"description":183,"rel":188,"type":189},[]]