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id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cp>Roma, 26 gennaio 2017\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo scade il 31 dicembre 2019.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le parti, condividendo l’esigenza di allineare e armonizzare le\nprescrizioni contrattuali del CCNL con quelle del Testo Unico 28 luglio 2015\nsulla rappresentanza, decidono di istituire una Commissione con il compito di\nindividuare nel mese di marzo 2017 e comunque nell’arco di tempo necessario\nalla stesura del testo contrattuale, le soluzioni per il recepimento delle\nparti che il T.U. demanda alla regolamentazione contrattuale sui capitoli\npresenti e non nel testo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione sarà composta da 3 rappresentanti delle Associazioni\nCooperative e da 3 rappresentanti di Fim, Fiom e Uilm.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale di Fim, Fiom e Uilm\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Commissione lavorerà, nell’ambito di tale armonizzazione, anche allo\nscopo di favorire il massimo coinvolgimento dei lavoratori, di valorizzazione\ndegli iscritti e del ruolo della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>MINIMI TABELLARI - LIVELLI RETRIBUTIVI MENSILI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"60%\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"67*\">\n  \u003Ccol width=\"189*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"26%\">\u003Cp align=\"center\">categorie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74%\">\u003Cp align=\"center\">livelli retributivi mensili in vigore\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_payscale1_year\">\u003Cp align=\"center\">dal 1° gennaio 2015\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"26%\">\u003Cp align=\"justify\">1a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74%\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_payscale1_start\">\u003Cp align=\"center\">1.297,81\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"26%\">\u003Cp align=\"justify\">2a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74%\">\u003Cp align=\"center\">1.432,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"26%\">\u003Cp align=\"justify\">3a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74%\">\u003Cp align=\"center\">1.588,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"26%\">\u003Cp align=\"justify\">3a super\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74%\">\u003Cp align=\"center\">1.622,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"26%\">\u003Cp align=\"justify\">4a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74%\">\u003Cp align=\"center\">1.657,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"26%\">\u003Cp align=\"justify\">5a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74%\">\u003Cp align=\"center\">1.774,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"26%\">\u003Cp align=\"justify\">6a \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74%\">\u003Cp align=\"center\">1.902,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"26%\">\u003Cp align=\"justify\">7a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74%\">\u003Cp align=\"center\">2.040,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"26%\">\u003Cp align=\"justify\">8a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74%\">\u003Cp align=\"center\">2.219,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"26%\">\u003Cp align=\"justify\">9a \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74%\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_payscale1_end\">\u003Cp align=\"center\">2.445,79\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via sperimentale e per la vigenza del presente CCNL vengono introdotte le\nseguenti modalità di definizione dei minimi contrattuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per l’anno 2016 sono confermati i minimi per livello alla tabella di cui\nsopra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- a decorrere dal 2017, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del\nCCNL, i minimi contrattuali, per livello, saranno adeguati sulla base della\ndinamica inflattiva consuntivata misurata con “l’IPCA al netto degli\nenergetici importati” così come fornita dall’ISTAT applicata ai minimi\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si incontreranno nel mese di maggio di ciascun anno di vigenza del\nCCNL per calcolare, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, gli incrementi\ndei minimi contrattuali per livello con i criteri di cui al punto\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In fase di prima applicazione nel mese di giugno 2017 si prenderà a\nriferimento il tasso medio di variazione dell’anno 2016 sul 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti procederanno all’adeguamento dell’indennità di trasferta\nforfetizzata e dell’indennità oraria di reperibilità con le stesse\nmodalità di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2017 gli aumenti dei minimi tabellari assorbono\ngli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che\nsiano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché\ngli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in\nsede aziendale successivamente alla medesima data ad esclusione degli importi\nretributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione\nlavorativa (ad esempio: indennità\u002Fmaggiorazioni per straordinario, turni,\nnotturno, festivo).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCEONLY_trigger\">\u003Cp>Ai lavoratori in forza alla data del 1° marzo 2017 verrà corrisposta con\nla retribuzione afferente al mese di marzo 2017 una somma forfettaria una\ntantum uguale per tutti, pari ad 80,00 euro lordi suddivisibili in quote\nmensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1°\ngennaio-31 marzo 2017. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà\nconsiderata, a questi effetti, come mese intero.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cp>Sono utili ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i periodi di\nsospensione o riduzione della prestazione per malattia, infortunio, gravidanza\ne puerperio, congedo parentale, congedo matrimoniale comprese tutte le\ntipologie della CIG.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Non sono utili ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i casi di\naspettativa non retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi\nsugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o\ncontrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120\nc.c. l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° giugno 2017 le aziende attiveranno a beneficio di tutti\ni lavoratori dipendenti piani di “benefici flessibili” per un costo massimo\ndi 100 euro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza 1° giugno 2018 e 1° giugno 2019 tale importo è elevato,\nrispettivamente, a 150 euro e 200 euro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione IV, Titolo IV\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Premio di risultato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’erogazione del Premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a\npriori e sarà totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed\navverrà secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione IV - Titolo IV - RETRIBUZIONE ED ALTRI ISTITUTI ECONOMICI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 15 - Previdenza complementare.\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori ai quali si applica il presente Contratto, una volta superato\nil periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione\nnazionale COOPERLAVORO costituito allo scopo di erogare prestazioni\npensionistiche complementari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° giugno 2017, a favore dei lavoratori iscritti le aziende\ncontribuiscono con un’aliquota pari al 2% dei minimi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° giugno 2017 i lavoratori iscritti hanno diritto alla\ncontribuzione di cui al comma precedente versando una contribuzione almeno pari\nall’1,2% del minimo contrattuale, mediante trattenuta mensile in busta paga,\nsalvo l’esercizio di opzioni individuali per contribuzioni più elevate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A favore dei medesimi lavoratori l’azienda verserà al Fondo pensione il\ntrattamento di fine rapporto maturato nell’anno secondo quanto previsto dalle\ndisposizioni vigenti. I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in\ndata antecedente al 29 aprile 1993 possono optare all’atto dell’iscrizione\na COOPERLAVORO per una quota annua di trattamento di fine rapporto da destinare\nal Fondo pensione pari al 40%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’obbligo contributivo, così come disciplinato ai commi precedenti, è\nassunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori\niscritti a COOPERLAVORO di cui al primo comma. All’atto di iscrizione del\nsingolo lavoratore si procederà al versamento della quota di iscrizione a\ncarico dell’azienda e del lavoratore così come definite dal Fondo\nPensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire l’adesione al Fondo, quale strumento di integrazione\npensionistica del sistema previdenziale pubblico, le aziende, una volta\nall’anno, consegneranno ai lavoratori non iscritti una scheda informativa\ncontenente indicazioni sui vantaggi derivanti dall’iscrizione a COOPERLAVORO\ne, a tutti i lavoratori, eventuale materiale informativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scheda informativa ed il materiale informativo di cui al comma precedente\nsaranno predisposti dagli uffici del Fondo Cometa in accordo con le Parti\nistitutive del Fondo e disponibili sul sito www.Cooperlavoro.it.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti promuoveranno anche iniziative congiunte al fine di informare e\nsensibilizzare i lavoratori sulla importanza della Previdenza complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge\nvigenti e quanto previsto dagli accordi in materia disponibili anche sul sito\nwww.Cooperlavoro.it.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente Contratto, confermando la scelta di\nconsiderare il Fondo COOPERLAVORO come uno strumento idoneo a soddisfare i\nbisogni previdenziali dei lavoratori metalmeccanici cooperativi, sollecitano\ncoerenti provvedimenti di legge finalizzati allo sviluppo dei Fondi\nnegoziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, si impegnano, mediante apposite iniziative, a sollecitare le\nistituzioni deputate ad introdurre una minore tassazione dei rendimenti\nfinanziari e a definire interventi normativi che, con precise garanzie a tutela\ndel risparmio previdenziale e della sua rivalutazione, favoriscano gli\ninvestimenti nell’economia reale in modo da consentire migliori rendimenti\nfinanziari per i lavoratori ed un sostegno alla crescita economica del nostro\nPaese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano, altresì, a perseguire una politica che favorisca gli\ninvestimenti socialmente responsabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione IV Art. 1 - Assunzione.\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inserire al terzo comma: ………………………… la modulistica\nriguardante l’iscrizione a COOPERLAVORO e la scheda informativa di cui\nall’art. 15, Sezione Quarta, Titolo IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione IV - Titolo IV - RETRIBUZIONE ED ALTRI ISTITUTI ECONOMICI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Ch3>Art. 16 - Assistenza Sanitaria Integrativa\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° ottobre 2017, e fermo restando quanto previsto ai commi\n7 e 8, tutti i lavoratori in forza alla medesima data sono iscritti al Fondo di\nassistenza sanitaria integrativa che sarà individuato tra le Parti entro il 31\nmarzo 2017, privilegiando le esperienze cooperative, ciò allo scopo di erogare\nprestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario\nNazionale, con l’obiettivo di assicurare prestazioni omogenee nei settori\nmetalmeccanici e cooperativi. È fatta salva la facoltà, da parte del\nlavoratore, di esercitare rinuncia scritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti successivamente a tale data saranno iscritti al Fondo\ncon la prima finestra utile, così come definite nel Regolamento del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto all’iscrizione al Fondo i lavoratori, non in prova, con\ncontratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time, con contratto\ndi apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a\n5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione; in tale ultimo caso l’iscrizione\nè automaticamente prolungata in caso di proroga del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dal 1° ottobre 2017 una\ncontribuzione pari a 156 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro\nl’una) a totale carico dell’azienda comprensiva delle coperture per i\nfamiliari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi\ndella legge n. 76 del 20 maggio 2016 con analoghe condizioni reddituali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione di cui al comma precedente è altresì dovuta: per i\nlavoratori in aspettativa per malattia, per i lavoratori sospesi interessati\ndall’istituto della CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo\ndi 12 mesi, per i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento\ncollettivo di cui alla legge n. 223\u002F1991 ovvero ai sensi dell’art. 7, legge\nn. 604\u002F1966, che beneficiano della NASPI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno inoltre iscriversi, con copertura a loro totale carico, secondo le\nmodalità e gli importi previsti dal Regolamento del Fondo, i familiari non\nfiscalmente a carico appartenenti al nucleo familiare ivi compresi i conviventi\ndi fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di forme di sanità integrativa unilateralmente riconosciute dal\ndatore di lavoro la contribuzione a carico dell’azienda per ogni singolo\ndipendente non potrà essere inferiore a decorrere dal 1° ottobre 2017 a 156\neuro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro l’una).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui siano già presenti in azienda forme di sanità integrativa\nderivanti da accordi collettivi, ai lavoratori non coperti si applica quanto\nprevisto dal primo comma; per i lavoratori coperti da altre forme di assistenza\nsanitaria integrativa le parti in sede aziendale procederanno ad una\narmonizzazione dei contenuti dell’accordo anche al fine di adeguare la\ncontribuzione a carico del datore di lavoro in misura non inferiore a 156 euro\nannui entro il 31 dicembre 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di quanto previsto ai commi 7 e 8, l’importo di 156 euro annui\ncostituisce l’unico parametro di riferimento da considerare per il confronto\ncon altre forme di assistenza sanitaria integrativa fornite da eventuali\ndiversi gestori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione I - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti in sede di stesura del testo contrattuale si impegnano a realizzare\nun aggiornamento della presente disciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, le parti provvederanno all’aggiornamento dei compiti degli\nosservatori in materia di monitoraggio ed analisi dei Premi di risultato, anche\nalla luce di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 26 luglio\n2016, finalizzato a promuovere e favorire la diffusione della contrattazione di\nsecondo livello avente come obiettivo incrementi di produttività,\nredditività, qualità, efficienza ed innovazione e consentire la fruizione\ndelle agevolazioni fiscali previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui sopra le parti, a livello territoriale, valuteranno\ncongiuntamente la possibilità e le modalità di iniziative di promozione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra al fine di migliorare la competitività delle imprese ed\naccrescere il potere di acquisto e il welfare per i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I temi e le procedure per rafforzare la cultura della prevenzione e la\nsicurezza sul lavoro, la formazione congiunta RLS e Rspp per una migliore\ncollaborazione sulle tematiche della sicurezza e una migliore comprensione del\ndocumento di valutazione dei rischi oltre che progetti formativi per la miglior\nqualificazione degli RLS saranno ricompresi nei compiti di coordinamento e\nindirizzo dell’Osservatorio di cui all’art. 1, sez. prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parimenti allo stesso Osservatorio sarà demandato il compito di indirizzare\nle azioni in materia di politiche attive del lavoro per promuovere\nl’occupabilità, la riqualificazione e il reinserimento lavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano di istituire una Commissione nazionale, di carattere\nanche intersettoriale, che fornirà indirizzi per promuovere la sperimentazione\ndi iniziative di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori nell’impresa\ncooperativa anche in relazione alle innovazioni legislative in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione IV, Titolo VI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 7 - Formazione continua\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti considerano strategico l’investimento delle imprese e dei\nlavoratori in materia di formazione continua, finalizzata ad aggiornare,\nperfezionare o sviluppare conoscenze e competenze professionali a partire da\nuna campagna diffusa di recupero del gap sulle competenze digitali, in stretta\nconnessione con l’innovazione tecnologica ed organizzativa del processo\nproduttivo e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° gennaio 2017 le aziende coinvolgeranno i lavoratori in\nforza a tempo indeterminato, nell’arco di ogni triennio, in percorsi di\nformazione continua della durata di 24 ore pro-capite, realizzabili secondo le\nmodalità di erogazione individuate da Fondimpresa, elaborando progetti\naziendali, ovvero aderendo a progetti territoriali o settoriali. La formazione\nin materia di sicurezza di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008 non è\ncomputabile ai fini del presente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in forza a tempo indeterminato entro la fine del secondo anno\ndel triennio, che non siano stati coinvolti in percorsi formativi di cui al\ncomma 2 entro la medesima data e per i quali non sia programmato un\ncoinvolgimento entro il terzo anno, saranno riconosciute, fino a concorrenza\ndelle ore sopra quantificate, 24 ore pro-capite, di cui 2\u002F3 a carico\ndell’azienda, per partecipare ad iniziative di formazione continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto soggettivo di cui al comma precedente, sarà esigibile per\niniziative formative sulle quali l’azienda, anche d’intesa con la R.S.U.,\nha dato informazione ai lavoratori o, in subordine, per partecipare a\niniziative formative finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali,\nlinguistiche, digitali, tecniche o gestionali, impiegabili nel contesto\nlavorativo dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le iniziative di cui al comma 4 devono essere realizzate da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)enti di cui all'art. 1 della legge 40\u002F87 riconosciuti dal Ministero del\nLavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) enti in possesso di accreditamento secondo le normative regionali che\nconsente di svolgere attività di formazione continua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)enti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI\nEN ISO 9001:2008, settore EA 37 in corso di validità per le sedi di\nsvolgimento delle attività formative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)Università pubbliche e private riconosciute e Istituti tecnici che\nrilasciano titoli di istruzione secondaria superiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)l’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine della fruizione del diritto soggettivo, durante il terzo anno del\ntriennio, il lavoratore farà richiesta scritta entro 10 giorni lavorativi\nprima dell’inizio dell’attività formativa alla quale intende partecipare,\nproducendo, su richiesta dell’azienda, la documentazione necessaria\nall’esercizio del diritto soggettivo di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore eventualmente non fruite, non saranno cumulabili con le ore di\ncompetenza del successivo triennio, salvo che non siano state fruite per\nesigenze tecnico-organizzative, compreso il superamento della percentuale\nmassima complessiva di assenza contemporanea di cui al comma 10 del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le iniziative formative svolte saranno debitamente documentate dall’ente\nerogatore o dall’azienda e saranno registrate in applicazione della normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le iniziative formative di cui al comma 4, l’azienda, anche integrando\nle risorse pubbliche e private a disposizione, sosterrà direttamente i costi\nfino a un massimo di 300 euro (sono in corso verifiche tecniche per introdurre\nuna formulazione adeguata rispetto alle norme fiscali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi per partecipare alle\niniziative formative di cui al presente articolo e all’art. 8, salvo diversa\nintesa aziendale, saranno di norma il 3% complessivo della forza occupata\nnell’unità produttiva, coerentemente con le esigenze tecnico-organizzative.\nNelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti\ndall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano, per quanto di loro competenza, a dare opportuna\ndiffusione delle novità normative in materia di formazione continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Commissioni Paritetiche, Aziendali, Territoriali e Nazionale, di cui\nall’art. 4, Sezione prima, effettueranno il monitoraggio dell’attuazione\ndel presente articolo secondo quanto ivi specificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, sarà oggetto di\ninformativa alla R.S.U. Eventuali divergenze circa l’osservanza delle\ncondizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto\ntra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui permanga divergenza circa la corrispondenza fra le\ncaratteristiche del corso che il dipendente intende frequentare e quanto\nprevisto dal presente articolo, la risoluzione viene demandata - in unico grado\n- alla decisione della Commissione territoriale di cui all’art. 4, punto\n4.2., Sezione prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione territoriale decide all’unanimità entro venti giorni dalla\ndata di ricevimento della istanza che le parti, congiuntamente o\ndisgiuntamente, avranno inoltrato, con raccomandata a.r. o Posta Elettronica\nCertificata, tramite le rispettive Organizzazioni sindacali territorialmente\ncompetenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione IV, Titolo VI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° gennaio 2017 sarà determinato, all’inizio di ogni\ntriennio, il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per\nl’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 7 annue per tre e per\nil numero totale dei dipendenti occupati nell’azienda in quella data, salvo i\nconguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'unità\nproduttiva per frequentare i corsi di studio in seguito elencati o per\nfrequentare i corsi di formazione continua di cui all’art. 7 saranno di norma\nil 3% complessivo della forza occupata nell’unità produttiva, coerentemente\ncon le esigenze tecnico-organizzative. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli\neventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta\npercentuale saranno arrotondati all'unità superiore. Sono esclusi dal computo\ndella percentuale di assenza, i permessi per i giorni di esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, indipendentemente dalle percentuali di assenza, favoriranno la\nfrequenza di corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri compatibilmente\ncon le esigenze tecnico-organizzative. Dovrà essere comunque garantito in ogni\nreparto lo svolgimento dell’attività produttiva, mediante accordi con la\nRappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, intendono\nfrequentare, corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di studio\nriferibile al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente\n(QEQ), di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del\n23 aprile 2008, così come recepita dall’Accordo sottoscritto in sede di\nConferenza Stato-Regioni il 20 dicembre 2012 e recepito dal Decreto del\nMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero\ndell’istruzione, dell’università e della Ricerca del 13 febbraio 2013,\nhanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi\nretribuiti a carico del monte ore triennale come sopra definito. Tali permessi,\nquantificati nella tabella seguente, potranno essere fruiti anche in un solo\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare la tipologia dei corsi ammissibili, gli istituti erogatori,\nnonché i permessi retribuiti a carico del monte ore di cui al comma 1, sono\nspecificati, in relazione alla durata dei suddetti corsi, come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 6pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"100%\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 6pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"14*\">\n  \u003Ccol width=\"76*\">\n  \u003Ccol width=\"58*\">\n  \u003Ccol width=\"57*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"5%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Tipologia corsi\n        (1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Istituti erogatori\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Permessi\n        retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">a carico del monte ore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di cui al comma 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Rapporto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">fra ore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di permesso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">retribuito\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">e ore di frequenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">ai corsi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"5%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Corsi per l’alfabetizzazione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e l’assolvimento dell’obbligo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di istruzione degli adulti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">finalizzati al conseguimento \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dei livelli 1 e 2 del QEQ\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"23%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Centri Provinciali \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di Istruzione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per gli Adulti, di cui \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">all’art. 1, c. 632 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">della legge 27 dicembre \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">2006 n. 296 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e del decreto del MIUR \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del 25 ottobre 2007\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">250 ore\n        triennali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u002F3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">sino a concorrenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">delle 250 ore (2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"5%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Corsi di lingua\n        italiana \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per lavoratori stranieri \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al fine di agevolarne \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">l’integrazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"5%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Corsi finalizzati a\n        conseguire \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">un titolo legale di studio \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">che faccia riferimento \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ai livelli 3 e 4 del QEQ\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Istituti di Istruzione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e istituzioni formative \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del sistema di IeFP \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e IFTS legalmente\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">riconosciuti a livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">statale o regionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">150 ore triennali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u002F2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">sino a concorrenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">delle 150 ore (3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"5%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"30%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Corsi volti a\n        conseguire \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">un titolo di istruzione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">terziaria (livelli 5, 6, 7, 8\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del QEQ)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Università, ITS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">150 ore triennali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli studenti di cui alla lettera D) potranno fruire di 16 ore, non a carico\ndel monte ore di cui al comma 1, per la preparazione di ogni ulteriore esame\nqualora siano già state fruite le 150 ore e superati i 9 esami nel triennio. A\ntali fini non sono considerati esami tutte le cosiddette prove in itinere,\nquali, ad esempio, esoneri, parziali, idoneità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedi Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche\nnazionali, allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È possibile fruire di due ore di permesso ogni tre ore di corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È possibile fruire di un’ora di permesso ogni due ore di corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli studenti di cui alla lettera D) potranno fruire, ogni triennio o\nfrazione, dei permessi retribuiti per un periodo pari al doppio della durata\ndel corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore farà richiesta scritta almeno 1 mese prima dell’inizio del\ncorso al quale intende partecipare e 15 giorni prima dell’esame che intende\nsostenere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta dell’azienda il lavoratore dovrà produrre le certificazioni\nnecessarie all’esercizio del diritto di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili\nconguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che\nil presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni\nindicate, è costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti sopra definiti si intendono cumulabili limitatamente\nal conseguimento di livelli successivi del QEQ.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio\nfinalizzati all’acquisizione di titoli di studio riferibili a tutti i livelli\ndel QEQ presso gli istituti erogatori su elencati, saranno immessi, su loro\nrichiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la\npreparazione agli esami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario\ne durante i riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, che devono sostenere prove di esame, possono\nusufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di prova che\ncostituiscono l’esame. Questi permessi non sono a carico del monte ore di cui\nal comma 1 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati\nsostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di\nservizio, i congedi per la formazione previsti dal successivo art. 9 del\npresente Titolo, i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di\nservizio potranno richiedere nel corso dell’anno 120 ore di permesso non\nretribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro-quota, in\nsede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative\ndell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In fase di stesura, le Parti si impegnano ad armonizzare quanto previsto dal\npresente articolo con le specificità cooperative contenute nell’art. 8 della\nprevigente norma contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE D’INTENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel riconoscere l’importanza del contratto di apprendistato di I\ne III livello quali strumenti di integrazione tra sistema di istruzione e\nlavoro, si impegnano a definire una specifica disciplina, tenendo altresì\nconto di quanto già definito nell’Accordo Interconfederale del 26 luglio\n2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Trasferta.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimborso spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede,\ndallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti\no nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle\nspese dagli stessi sostenute nell’interesse del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spetterà il rimborso delle spese relative ai pasti e pernottamento secondo\nle regole che seguono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavoratore venga\ninviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km. dalla sede,\nstabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato\neffettivamente trasferito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso del pasto serale è dovuto al lavoratore che, usando dei\nnormali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda,\nnon possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le\nore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di\norigine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il rimborso delle spese di pernottamento è dovuto al lavoratore che, per\nragioni servizio usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a\ndisposizione dall’azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro\nle ore 22. Tale rimborso non sarà erogato nel caso in cui risulti in modo\ninconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha\nsopportato spese nell’interesse del datore di lavoro relative al\npernottamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla\ndistanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa\nnon retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e\nconsumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a\ndisposizione dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si farà luogo al rimborso delle spese dei pasti qualora il lavoratore\npossa usufruire dei servizi messi a disposizione dall'azienda quali: buoni\npasto, convenzioni con ristoratori o possa consumare il pasto presso la propria\nmensa aziendale o quella del cliente in cui sia stato comandato a prestare il\nproprio lavoro; in quest’ultimo caso, ove sia stata sostenuta una spesa\nmaggiore rispetto a quella della mensa di provenienza, si provvederà al\nrimborso della differenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi dei suddetti rimborsi spese saranno riferiti ai trattamenti\naziendali in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese effettive di viaggio, corrispondenti ai mezzi di trasporto forniti\no autorizzati dall’azienda saranno dalle stesse anticipate. Saranno\ncorrisposti adeguati anticipi sulle prevedibili spese vive necessarie per\nl’espletamento della trasferta ed il saldo verrà effettuato unitamente alla\ncorresponsione della retribuzione come disciplinato dall’art. 4, Sezione IV,\nTitolo IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) In alternativa al rimborso delle spese come sopra specificato, è\npossibile sostituire, anche in modo parziale, il rimborso con un’indennità\ndi trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale e per il\npernottamento i cui importi sono pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"69%\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 10pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"212*\">\n  \u003Ccol width=\"44*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"100%\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">Misura\n        dell’indennità dal 1° gennaio 2014\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83%\">\u003Cp align=\"justify\">Trasferta intera\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">42,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83%\">\u003Cp align=\"justify\">Quota per il pasto meridiano o\n        serale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">11,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83%\">\u003Cp align=\"justify\">Quota per il pernottamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">19,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15\nper cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il\npernottamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo gli\nimporti di cui alla precedente tabella sono maggiorati del 10 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di\nottenere il rimborso forfettario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata dalla presente\nlettera continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per\ntutti gli istituti di legge e\u002Fo di Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia nell’ipotesi A) che nell’ipotesi B) le parti confermano che non\nsaranno erogati rimborsi nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad\nesempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese\nnell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in trasferta dovrà attenersi alle norme contrattuali per\nquanto riguarda la disciplina sul lavoro e alle istruzioni impartite\ndall’azienda per quanto riguarda l’esecuzione del lavoro cui sia adibito;\ninoltre, secondo le disposizioni impartite dall’azienda, dovrà provvedere\nalla registrazione del materiale avuto in consegna e delle ore di lavoro\ncompiute, ad inviare rapporti periodici che fossero richiesti dall’azienda\nsull’andamento del lavoro e ad attuare tutto quanto necessario per la sua\nbuona esecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in trasferta non dovrà effettuare prestazioni straordinarie,\nnotturne e festive se non sia stato esplicitamente autorizzato dall’azienda o\nda coloro cui l’azienda abbia conferito detto potere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che con il presente articolo hanno inteso fissare un\ntrattamento minimo e non già ammettere riduzioni delle condizioni nel\ncomplesso più favorevoli godute dai singoli o derivanti da accordi aziendali o\nprovinciali, le quali in ogni caso assorbono fino a concorrenza i miglioramenti\ndiscendenti dal presente articolo rispetto alle situazioni in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento per il tempo di viaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di prevedere lo svolgimento del normale orario di lavoro presso il\nluogo in cui è richiesta la prestazione lavorativa, al lavoratore comandato in\ntrasferta, ad esclusione del personale direttivo, spetta un compenso per il\ntempo di viaggio, preventivamente approvato dall’azienda, in base ai mezzi di\ntrasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione\ne viceversa, nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo\ncoincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento\no cantiere di origine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Cp>b)la corresponsione di un importo pari all’85 per cento per le ore\neccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di\nqualsiasi maggiorazione ex art. 7, Sezione quarta, Titolo III (lavoro\nstraordinario, notturno e festivo).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all’azienda per il necessario\nriscontro agli effetti del compenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà della contrattazione aziendale prevedere la forfetizzazione dei\ntempi di viaggio e\u002Fo del trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che il compenso per il tempo di viaggio effettuato al di\nfuori del normale orario di lavoro continua ad essere escluso dal calcolo della\nretribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e\u002Fo di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende porranno attenzione al rispetto del tempo minimo di riposo\ngiornaliero di cui all’art. 7 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trasferte con pernottamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze\ntecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo\npresso il quale è stato comandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso delle spese o l’indennità forfettaria di trasferta sono\ndovuti ininterrottamente per tutto l’arco temporale fra l’inizio ed il\ntermine della trasferta, compresi anche i giorni festivi nonché per i giorni\ndi eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per\ntutta la durata del cantiere o dell'opera presso il quale o per la quale lo\nstesso è stato comandato dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico\ndella sede, stabilimento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione a\ncottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia, avrà diritto\nalla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre\nprecedente all'invio in trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende comunicheranno al lavoratore, con un preavviso minimo di 7\ngiorni, salvo casi imprevedibili ed eccezionali, la destinazione e la\npresumibile durata della trasferta, ove la stessa sia prevista superiore a 4\nmesi. Resta salva la facoltà dell’azienda di destinare a diverso luogo di\nlavoro\u002Fcantiere il lavoratore interessato ogniqualvolta ricorrano esigenze\ntecniche od organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto per\nun periodo massimo di giorni 10, al termine dei quali il lavoratore potrà\nrichiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio\ncon i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento.\nResta salva la facoltà per l’azienda di disporre il rientro del lavoratore\nin qualsiasi momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il\ntrattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il\nperiodo di degenza saranno riconosciute le sole spese di pernottamento, fino ad\nun massimo di 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro\ncertificazione medica o non ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere\nsaranno esaminati caso per caso, ai fini dell’eventuale estensione del\ntrattamento di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta salva la facoltà per l’azienda di provvedere a proprie spese, al\nrientro del lavoratore, dichiarato trasportabile dal medico, fino alla di lui\nabitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al medesimo è\ndovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e\ndelle eventuali spese sostenute di vitto e pernottamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive e\ncontinuative, verranno rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri\nnella sede normale di lavoro oppure, ma sempre con il limite di spese di cui\nsopra, qualora rientri nella propria abitazione. In tal caso verrà inoltre\nriconosciuto il trattamento relativo al tempo di viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno essere concessi,\ncompatibilmente con le esigenze del lavoro, dei permessi durante i quali\ncesserà ogni forma di retribuzione e di trattamento economico di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a 4\nmesi continuativi l’azienda concederà, a richiesta scritta del lavoratore,\nuna licenza minima di tre giorni dei quali uno retribuito, saranno altresì\nriconosciuti il tempo di viaggio, il rimborso delle spese per i mezzi di\ntrasporto autorizzati occorrenti per raggiungere lo stabilimento o cantiere di\norigine e per il ritorno e il rimborso dei pasti consumati durante il\nviaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore avrà la facoltà di recuperare - secondo le necessità\nproduttive aziendali - un giorno di permesso non retribuito nei 60 giorni\nsuccessivi alla data di godimento della licenza sopraddetta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza dal diritto di cui sopra,\ndi effettuare la suddetta richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla\nmaturazione del diritto medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, concederà la\nlicenza medesima entro un periodo non superiore a 30 giorni dalla data della\nrichiesta avanzata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiesta di permessi per eventi o cause particolari di cui\nall'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, l'azienda rimborserà le spese per\ni mezzi di trasporto occorrenti e con esclusione di ogni altro rimborso\nspese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aziende di manutenzione e di installazione di impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese cooperative di manutenzione e di installazione di impianti\ncomunicheranno, su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie o delle\nstrutture territoriali delle organizzazioni sindacali sottoscritte, la\ndislocazione dei cantieri quando essi occupino almeno 25 dipendenti per oltre 4\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende di installazione di impianti con più unità produttive le\nRappresentanze sindacali unitarie potranno istituire organi di\ncoordinamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi sindacali di cui i suddetti organi di coordinamento potranno\nusufruire sono regolamentati dalla vigente normativa in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONI A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non si esimerà, salvo motivati e comprovati impedimenti, dal\nprestare la propria opera in trasferta, nel rispetto delle norme del presente\nContratto e con particolare riferimento a quelle dettate nella Sezione seconda\n«Diritti sindacali».\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende che abbiano una prassi applicativa della disciplina prevista al\npunto XI) del precedente CCNL, in alternativa alla disciplina di cui al\npresente articolo, continueranno nella sua applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono osservate le disposizioni e le norme previste in materia dal D.L.\n193\u002F2016 (c.d. Decreto Fiscale) convertito nella L. 225\u002F2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione IV, Titolo I\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di età superiore ai 52 anni se uomini e 48 se donne potranno\nessere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare, a\nrichiesta del lavoratore, in sede sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di altri trasferimenti individuali dovrà tenersi conto delle\nobiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il\ntrasferimento, direttamente ovvero tramite i componenti delle Rappresentanze\nsindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non\ninferiore a 20 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione\nalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, di\nesame congiunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti\nnell’ambito di un raggio di 25 Km dalla sede, dallo stabilimento, dal\nlaboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero\nstati effettivamente trasferiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra non si cumula con le eventuali regolamentazioni in materia\nderivanti da accordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione IV - Titolo I\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 bis - Lavori Pubblici di servizi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il comparto della installazione di impianti tecnologici è caratterizzato da\nsignificative quote di mercato che comprendono la gestione degli impianti\naffidata tramite appalti di durata predeterminata nel tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all’ambito degli appalti pubblici di servizi come\nindividuato alle lettere fff) e ggg), art. 1, legge 28 gennaio 2016 n. 11 e\ndall’art. 50 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le parti, nel rispetto della libera\nconcorrenza tra aziende, intendono valorizzare principi etici e comportamenti\ndi responsabilità sociale volti a salvaguardare l’occupazione\ncompatibilmente con le esigenze organizzative delle imprese coinvolte ed anche\nal fine di contrastare fenomeni distorsivi della concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cessazione di appalto, l’azienda uscente ne darà preventiva\ncomunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria con un preavviso, salvo\nfatti improvvisi, di norma non inferiore a 20 giorni antecedenti la data di\ncessazione. Su richiesta anche disgiunta di ciascuna delle parti, verrà\nattivato un tavolo di confronto invitando l’impresa subentrante e\ncoinvolgendo, a richiesta, le rispettive organizzazioni sindacali e\ndatoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il confronto che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data\ndell’incontro indicata nella convocazione si attiverà sui seguenti punti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)valutazione delle attività prestate dall’impresa uscente con quanto\noggetto del nuovo bando di gara;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)al fine di individuare i lavoratori interessati al “cambio appalto” si\nterrà conto degli addetti allo specifico appalto che risultino in forza alla\nscadenza del contratto di appalto con un rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato in essere da almeno dodici mesi prima della predetta scadenza; il\nsuddetto limite temporale non si applica esclusivamente per il personale in\nforza sull’appalto che è stato inserito in sostituzione di dipendenti che\nhanno interrotto, nel corso dei dodici mesi precedenti la scadenza del\ncontratto di appalto, il rapporto di lavoro con la società uscente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l’impresa subentrante illustrerà eventuali necessità occupazionali\ncorrelate alla propria organizzazione ed alle condizioni dell’appalto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)le parti, in considerazione del quadro risultante dall’analisi dei\nprecedenti punti, e in funzione della eventuale presenza nel bando di gara di\nspecifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del\npersonale impiegato, verificheranno, fermo restando quanto previsto dalla\nlegislazione vigente, possibili soluzioni per il personale coinvolto laddove\ncoerenti con l’organizzazione dell’impresa subentrante e tenuto conto delle\ncondizioni tecniche ed economiche del bando di gara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda uscente non è tenuta al pagamento del preavviso, di cui\nall’art. 1, Sezione Quarta - Titolo VIII - nonché la sua indennità\nsostitutiva, ai lavoratori assunti dall’impresa subentrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMMISSIONE PARITETICA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Cp>DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che l’attuale sistema di inquadramento professionale,\nrisalente al 1973, debba essere aggiornato e rivisto, tenuto conto dei profondi\ncambiamenti dei fattori e dei modelli di organizzazione del lavoro intervenuti\nin questi anni, con particolare riferimento alla evoluzione dei mercati e delle\nimprese, alla crescente digitalizzazione ed alle ulteriori evoluzioni connesse\na Industria 4.0, comportanti una trasformazione della prestazione lavorativa e\ndelle professionalità ad essa connesse e che già hanno indotto a ricercare in\nvarie aziende specifici adattamenti inquadramentali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra, concordano che, a partire dal mese di giugno\n2017, la già costituita Commissione paritetica proseguirà l’attività\navviata al fine di completare l’approfondimento finalizzato alla definizione\ndi una proposta da sottoporre alla decisione finale delle Parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, la Commissione paritetica procederà alla ridefinizione\ndelle attuali declaratorie aggiornando i profili professionali e le relative\nfigure, anche in considerazione di specifiche caratteristiche dei diversi\nsettori, avendo riguardo, quali criteri di valutazione della professionalità,\nalla responsabilità gerarchico-funzionale, alla competenza tecnico-specifica,\nalle competenze trasversali, ai fattori di polivalenza, polifunzionalità,\nmiglioramento continuo ed innovazione correlati ai nuovi sistemi integrati di\ngestione operativa, sicurezza e organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale fase di approfondimento dovrà concludersi entro il 31 maggio 2018 e,\nqualora la valutazione della proposta sia positiva, le Parti stipulanti\nprocederanno a consolidarne i risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contestualmente, a partire dal mese di giugno 2017, verrà avviata una\nsperimentazione, da parte delle aziende che daranno la loro disponibilità, di\nadattamenti classificatori con particolare riferimento a modelli per fasce\u002Faree\nprofessionali, tenendo conto della composizione ed alternanza di mansioni e\ncompiti nonché di programmi formativi mirati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende interessate ne daranno comunicazione alla Commissione Paritetica\nnazionale trasmettendo la soluzione sperimentalmente convenuta in sede\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione paritetica nazionale monitorerà le sperimentazioni che si\nrealizzeranno sulla scorta della presente intesa e, a richiesta congiunta,\nfornirà supporto alla sperimentazione. La Commissione, inoltre, analizzerà,\nanche attraverso appositi incontri seminariali, i casi aziendali già in\nessere, individuando i contenuti più coerenti con gli obiettivi della\nsperimentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questa fase di approfondimento e sperimentazione dovrà concludersi entro il\n31 dicembre 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sperimentazioni realizzate, le analisi relative ai casi aziendali, i\nrisultati conseguiti e le eventuali problematicità costituiranno la base utile\nper una valutazione conclusiva e conseguente proposta da sottoporre alle Parti\nstipulanti al fine di procedere alla definizione, entro la vigenza del presente\nCCNL, di un sistema di inquadramento per aree\u002Ffasce professionali che tenga\nconto delle complessità esistenti nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti definiranno tempi, gradualità e criteri del passaggio\nal sistema concordemente identificato fermo restando che, in fase di prima\napplicazione, il reinquadramento dei lavoratori dovrà essere attuato senza\nperdite né vantaggi per le aziende e i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Ch2>Sezione IV, Titolo III - ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>- omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca del Tempo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, a fronte della disponibilità dei lavoratori a ridurre il proprio\norario di lavoro in prossimità del pensionamento ed anche in relazione alle\nimportanti modifiche intervenute riguardo agli ammortizzatori sociali,\nconvengono sull’opportunità, previa necessaria verifica degli aspetti\nnormativi, fiscali e contributivi, di promuovere una “Banca del tempo” che\npermetta ai lavoratori di accantonare le ore di PAR in conto ore, le ore di\nstraordinario nonché le giornate di ferie aggiuntive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, con l’obiettivo di individuare opportune soluzioni, entro 3\nmesi dalla data di stipula del presente CCNL, sarà costituita un’apposita\nCommissione paritetica con il compito di presentare una proposta operativa da\nsottoporre alle Parti stipulanti nei tempi tecnici che si renderanno\nnecessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferie e Par solidali - Dichiarazioni delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, ritenendo che la possibilità, prevista dall’art. 24 del D.Lgs.\n14 settembre 2015 n. 151, dei lavoratori di cedere volontariamente, a titolo\ngratuito, ai propri colleghi che si trovino nella condizione di assistere figli\nminori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure\ncostanti, una quota di Par accantonati in Conto ore o di ferie aggiuntive\nmonetizzabili, costituisca uno strumento da valorizzare e promuovere, si\nimpegnano ad approfondire con le Istituzioni competenti le tematiche relative\nal trattamento fiscale e contributivo delle ore di ferie\u002FPar versate in banca\nsolidale anche nel caso in cui le ore cedute siano in numero superiore o\ninferiore a quelle effettivamente necessarie nonché le modalità di\nvalorizzazione delle ore di ferie\u002FPar cedute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da sistemare, alla fine, nelle norme riguardanti i “rapporti di\nlavoro”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno essere definite in sede aziendale con la Rsu soluzioni che in una\nlogica di miglioramento dell’efficienza e di orientamento al risultato\nfavoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e una gestione\npositiva dell’invecchiamento attivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-FLEXWORK_trigger\">\u003Cp>Lavoro agile - Dichiarazione delle parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-green_trigger\">\u003Cp>Le Parti, considerate le esigenze legate alla conciliazione dei tempi di\nvita e di lavoro, i vantaggi in termini di sostenibilità ambientale e di\nmiglioramento dell’efficienza dei modelli organizzativi e consapevoli della\nnecessità di accompagnare i cambiamenti già in atto dovuti all’impiego\ndelle nuove tecnologie, ritengono che il lavoro agile, quale modalità\nflessibile di esecuzione della prestazione di lavoro, costituisca uno strumento\nutile per consentire una maggiore adattabilità alle diverse e nuove esigenze\ndei lavoratori e delle aziende.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>A tal fine, le Parti, successivamente all’approvazione della normativa di\nlegge attualmente all’esame del Parlamento, valuteranno l’opportunità di\ndefinire la materia nell’ambito del CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione IV, Titolo III\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 10 - Ferie\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inserire nel testo dell'articolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d’origine dei\nlavoratori migranti, fatto salvo quanto definito tra le parti in sede\naziendale, le aziende con più di 150 dipendenti, nell’ambito della\npercentuale massima del 3% dei lavoratori in forza (con arrotondamento\nall’unità superiore), e le aziende fino a 150 dipendenti, nell’ambito\ndella percentuale massima del 2% (con arrotondamento all’unità superiore),\nvaluteranno positivamente, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative,\nl’accoglimento delle richieste, secondo l’ordine cronologico di\npresentazione, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di\nassenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli\naltri permessi retribuiti previsti dal Contratto eventualmente disponibili. Nel\ncaso di valutazione negativa, l’azienda informerà il lavoratore, che potrà\nfarsi assistere da un componente della RSU, sui motivi del diniego e si\nadopererà per individuare un’idonea soluzione in relazione alle sue\nobiettive e comprovate necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione IV, Titolo V\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 1 - Ambiente di lavoro - Salute e sicurezza\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, il\nrispetto dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile delle attività produttive\nsono valori condivisi dalle parti a tutti i livelli e costituiscono obiettivi\ncomuni dell’azienda e dei lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi\nprevisti dalle disposizioni legislative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente con questi obiettivi, il datore di lavoro, i dirigenti e\npreposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile\ndel servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per\nla sicurezza collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e\nresponsabilità, per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e\nmigliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative, i\nlivelli di salute nei luoghi di lavoro e di tutela dell’ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>B) Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità\nproduttiva, oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione\ndella salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di\nlegge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i\nrappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace\nil servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei\nrischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono\nesposti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•provvede affinché gli RLS siano consultati preventivamente e\ntempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,\nprogrammazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o\nunità produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•provvede affinché i lavoratori incaricati dell’attività di\nprevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso\ndi pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque,\ndi gestione dell’emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito\nall’organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve\nvalutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei\npreparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i\nrischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli\nriguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell’assunzione,\ndel trasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove\nattrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati\npericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di\nprevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed\nadeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al\nproprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere\nperiodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero\nall’insorgenza di nuovi rischi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•informa periodicamente i lavoratori, di norma trimestralmente, previa\nconsultazione con gli R.l.s., attraverso gli strumenti interni utilizzati\n(mail, comunicazioni cartacee, etc.), circa i temi della salute e sicurezza con\nparticolare riferimento alle tipologie di infortunio e di quasi infortunio\neventualmente ricorrenti e alle misure di prevenzione previste nonché alle\nproblematiche emerse negli incontri periodici con gli R.l.s.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della\npropria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su\ncui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente\nalla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della\nprevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in\nmateria e sono altresì titolari di specifici diritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori in particolare devono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai\nfini della protezione collettiva ed individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle\nprescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono\nesposti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>-utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le\nsostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature\ndi lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi\nforniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta\nconservazione;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari,\napparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di\nprotezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono\na conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito\ndelle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o\npericoli, fermo restando l’obbligo di non rimuovere o modificare senza\nautorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo,\ndandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione\ndelle misure di prevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e\nsicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle\nproprie mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricevere a loro richiesta copia della cartella sanitaria ivi compresi gli\nesiti degli accertamenti sanitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati\ndegli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo\ngrave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad\nevitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo\nnell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno essere sperimentate modalità di coinvolgimento attivo dei\nlavoratori nell’organizzazione dell’attività di prevenzione finalizzata al\nmiglioramento della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. In\nparticolare nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti potranno essere\nprogrammati due incontri all’anno nell’ambito dell’area di esecuzione\ndelle operazioni industriali per gruppi di lavoratori, gestiti da RSPP e\npresenti i Preposti e gli RLS, per esaminare eventuali fattori di rischio o\ncriticità e prospettare possibili soluzioni. La partecipazione sarà a carico\ndell’azienda e dei lavoratori in un rapporto pari 1\u002F1 secondo modalità\ndefinite d’intesa con la Rsu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno altresì essere sperimentati i cosiddetti break formativi\nconsistenti in un aggiornamento del lavoratore sulla sicurezza attraverso brevi\nmomenti formativi (15-20 minuti al max) da collocarsi durante l’orario di\nlavoro in funzione delle esigenze tecnico-organizzative nel corso dei quali,\nsotto la supervisione del docente\u002FRSPP affiancato dal preposto e dal RLS, il\nlavoratore ripercorre le procedure operative di sicurezza dell’area di\ncompetenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) In ogni unità produttiva sono istituiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione\ne protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel\ntempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di\nmodifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative\nai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati\ncronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal\nlavoro di almeno un giorno; nel registro sono annotati il nome, il cognome, la\nqualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze\ndell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il\nregistro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero\ndel lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo\ndi vigilanza; le parti prendono atto che il registro infortuni è stato\neliminato dall’art. 21 comma 4, d.lgs. 151\u002F2015 ed in sede di stesura\nprovvederanno ad aggiornare il testo contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a\nsorveglianza sanitaria, tenuta ed aggiornata a cura del medico competente\nincaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale\ne nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati\npersonali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In tale\ncartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di\nassunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le\nmalattie professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di\nlegge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale\nè riportata l’attività svolta dai lavoratori, l’agente cancerogeno\nutilizzato e, ove nota, l’esposizione ed il grado della stessa. I R.l.s.\nhanno accesso a detto registro secondo quanto previsto dall’art. 243 del\nD.lgs. n. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E) In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il\nrappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto\ndall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995 in applicazione dell’art. 18\ndel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (attuale art. 47, D.Lgs. 9 aprile 2008, n.\n81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.l.s.) sono attribuiti,\nin particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione\npreventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità e\nnei limiti previsti dalle norme vigenti e dalle procedure aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I R.l.s., in funzione del contesto organizzativo, dovranno essere dotati di\nadeguati elementi di identificazione (ad esempio cartellino, badge, spilla,\necc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 18, 35 e 50 del D.Lgs. 9 aprile\n2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, il datore di\nlavoro è tenuto a dare informazioni ai R.l.s. sugli infortuni intervenuti, con\nindicazione delle cause e della prognosi e sull’andamento delle malattie\nprofessionali e della sorveglianza sanitaria e a consegnare al Rappresentante\ndei lavoratori per la sicurezza, su richiesta scritta dello stesso, copia del\ndocumento di valutazione dei rischi, previa sottoscrizione di apposito verbale\ndi consegna. In presenza di appalti, il committente consegnerà ai R.l.s. copia\ndel DUVRI per consentirne la consultazione all’interno dei locali aziendali,\nsecondo quanto previsto dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I R.l.s. sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei\ndocumenti ricevuti ed esclusivamente connesso all’espletamento delle proprie\nfunzioni rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi\nlavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere\nsanitario riguardanti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di\nun’apposita riunione, oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di\nrischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in\nazienda, anche qualora ritenga, come previsto dall’art. 50, lett. o) del\nD.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106,\nche le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di\nlavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la\nsicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora\nsiano d’accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti,\npotranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune\naccordo, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le\nmodalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni\nsono a carico delle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti che competono ad ogni R.l.s., di cui all’Accordo\ninterconfederale 22 giugno 1995, sono elevati a 50 ore annue nelle unità\nproduttive che occupano da 51 a 100 dipendenti, e a 70 ore annue nelle unità\nproduttive che occupano da 101 a 300 dipendenti, a 72 ore annue nelle unità\nproduttive che occupano da 301 a 1.000 dipendenti, a 76 ore annue in quelle\noltre i 1.000 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti in sede aziendale ovvero gli organismi paritetici territoriali\npossono concordare progetti formativi per gli R.l.s. quantitativamente più\nampi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a\nquanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall’Accordo\ninterconfederale 22 giugno 1995.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F) Negli stabilimenti di cui all’art. 2, primo comma, D.Lgs. 17 agosto\n1999, n. 334, come modificato dal D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238, su\nrichiesta delle R.S.U., è istituito il Rappresentante dei Lavoratori per la\nSicurezza e l’Ambiente (R.l.s.a.) che, fermo restando il numero complessivo\ndi rappresentanti già previsto dalle norme contrattuali, subentra nella\ntitolarità dei diritti, del ruolo e delle attribuzioni previsti dalla legge e\ndalle norme contrattuali per il Rappresentante dei lavoratori per la\nsicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli R.l.s.a. svolgono il loro ruolo anche in materia ambientale\ncollaborando, nell’ambito delle proprie funzioni, al raggiungimento degli\nobiettivi di tutela della salute e dell’ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le aziende, fermo restando quanto previsto dal Decreto legge 26\nmaggio 2009, n. 138, forniranno agli R.l.s.a., nel corso di specifici incontri\nannuali, informazioni finalizzate alla comprensione dei sistemi di gestione\nambientali adottati nello stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della istituzione degli R.l.s.a., le parti in sede aziendale\novvero gli organismi paritetici territoriali possono concordare specifiche\niniziative di formazione sui temi ambientali per gli R.l.s.a. nell’ambito\ndegli obblighi di formazione previsti dalle discipline vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G) “Quasi Infortuni” (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, ritenendo utile la rilevazione dei “quasi infortuni” ai fini\ndello sviluppo della cultura della prevenzione e del miglioramento continuo\ndella sicurezza sul lavoro, convengono che potranno essere sperimentati a\nlivello aziendale, previa valutazione congiunta tra RSPP e RLS, sistemi e\nmodalità per la segnalazione dei quasi infortuni nell’intento di individuare\nopportune misure gestionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio nazionale di cui all’art. 1 della Sezione Prima,\nraccogliendo le esperienze segnalate da RLS e RSPP, potrà individuare le\nmigliori pratiche ed agevolarne la diffusione sul territorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si definisce “near miss” o “quasi infortunio” qualsiasi evento,\ncorrelato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla\nsalute (malattia) o morte ma, solo per puro caso, non lo ha fatto: un evento\nquindi che ha in sé la potenzialità di produrre infortunio ma non lo fa solo\nper fortuna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione IV, Titolo VI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Congedi parentali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>Ai fini e per gli effetti dell’art. 32 del Decreto legislativo n. 151 del\n26 marzo 2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela\ne sostegno della maternità e della paternità, come modificato dall’art. 1,\ncomma 339 della legge n. 228\u002F2012 riguardante l’adeguamento della normativa\nnazionale alla Direttiva 2010\u002F18\u002FUe e dall’art. 7 del Decreto legislativo n.\n80 del 15 giugno 2015, Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di\nvita e di lavoro, in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge 10\ndicembre 2014, n. 183, il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni\nbambino nei primi suoi dodici anni di vita hanno diritto al congedo parentale\nche può essere utilizzato su base oraria, giornaliera o continuativa per un\nperiodo complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a undici mesi\nqualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un\nperiodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro\ncompete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di\nmaternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del\nparto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi,\nelevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro\nper un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato\nnon superiore a dieci mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale spetta al genitore richiedente, anche qualora l’altro\ngenitore non ne abbia diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’utilizzo su base oraria dei periodi di congedo parentale è frazionabile\nper gruppi di 2 o 4 ore giornaliere riproporzionati, rispettivamente, ad\nun’ora e a 2 ore, per i part-time pari o inferiori a 20 ore settimanali. Esso\nnon potrà essere programmato per un periodo inferiore ad una giornata\nlavorativa nel mese di utilizzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’esercizio del diritto ai congedi parentali, il genitore è\ntenuto a presentare, di norma almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al\ndatore di lavoro indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo\nrichiesto e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione\nsostitutiva; nel caso di utilizzo del congedo su base oraria o giornaliera, il\ngenitore è tenuto a presentare al datore di lavoro un piano di programmazione\nmensile entro 7 giorni prima della fine del mese precedente a quello di\nfruizione, indicando il numero di giornate equivalenti alle ore\ncomplessivamente richieste nel periodo e il calendario dei giorni in cui sono\ncollocati i permessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tali\ntermini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza\ntempestivamente e comunque entro 2 ore dall’inizio del turno di lavoro e a\npresentare la richiesta scritta con la relativa certificazione entro due giorni\nlavorativi dall’inizio dell’assenza dal lavoro; nel caso di utilizzo del\ncongedo su base oraria il permesso, in questo caso, non potrà essere inferiore\na 4 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cp>I criteri di calcolo per la determinazione della base oraria e della\nequiparazione del monte ore utilizzabile relativo al normale orario settimanale\ndi 40 ore sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni medi annui 365,25 : 7 giorni in una settimana = 52,18 settimane medie\nannue x 40 ore settimanali = 2.087,20 ore annue : 12 mesi = 173,93 ore medie\nmensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto il periodo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.044 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 7 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.218 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 10 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.740 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di congedo fruite dalla madre lavoratrice e\u002Fo dal padre lavoratore\nverranno detratte dal monte ore come sopra determinato che costituisce\nparametro di riferimento anche nei casi di fruizione dei permessi a giornate o\nperiodi continuativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La base di calcolo della singola ora di congedo equivale ad un\ncentosettantatreesimo (1\u002F173) della retribuzione media globale mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora per ragioni non prevedibili e indipendenti dalla volontà della\nmadre lavoratrice e\u002Fo del padre lavoratore e dell’azienda, l’utilizzo delle\nore programmate, e comunicate all’Inps, subisca modifiche tali che non\npermettono, nel mese di utilizzo, l’intero conguaglio delle ore in giornate\nequivalenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le ore residue saranno anticipate nel mese di utilizzo alla lavoratrice\ne\u002Fo al lavoratore e conguagliate dall’azienda all’Inps nel mese successivo\nal mese di fruizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso di risoluzione del rapporto di lavoro le ore residue non\nconguagliabili all’Inps, perché frazioni di giornata equivalente, saranno\ncoperte con l’utilizzo delle ore residue di ferie o Par.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione IV, Titolo VI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 10 - Permessi per eventi, e cause particolari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ed ex art. 33, L. 104\u002F1992\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma della legge 8 marzo\n2000, n. 53, e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al\ndecreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il\nlavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito\nall’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge,\nanche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non\nconvivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della\nlavoratrice o del lavoratore medesimi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di\nlavoro dell’evento che dà titolo al permesso medesimo ed i giorni nei quali\nsarà utilizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti\nindicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque\ngiorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del\nmedico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o\ndel medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della\nstruttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di richiesta del permesso per decesso di uno dei soggetti indicati\nal primo comma, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la\nrelativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione\nsostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso\no dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della\nnecessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il\nlavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa\nall’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento\ndell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro\ncomplessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della\nlavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che\nsono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di\nproduzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a\ndocumentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga\naccertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a\nriprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il\ncorrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri\neventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste\ndalle presenti disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità\nconcordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento\ndell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli\ninterventi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti\ndall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive\nmodificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il diritto del lavoratore a fruire dei permessi di cui alla\nnorma citata e compatibilmente con i suoi bisogni di assistenza, a livello\naziendale potranno essere definite le modalità di informazione al fine di\nconsentire una migliore organizzazione delle attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUOTA CONTRIBUZIONE UNA TANTUM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende mediante affissione in bacheca, da effettuare a partire dal 1°\nmarzo e fino al 31 marzo 2017, comunicheranno che in occasione del rinnovo del\nCCNL i sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai lavoratori non\niscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 35,00 euro da\ntrattenere sulla retribuzione afferente al mese di giugno 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende distribuiranno, insieme alle buste paga di aprile 2017,\nl’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la\nrichiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnata all’azienda entro il\n15 maggio 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende daranno tempestiva comunicazione, tramite le associazioni\ncooperative alle organizzazioni sindacali territoriali, del numero delle\ntrattenute effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote trattenute verranno versate sul CC\u002Fbancario intestato a FIM, FIOM e\nUILM, CONTRATTI IMPRESE COOPERATIVE, presso BNL Roma, via Bissolati 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IBAN IT68G0100503200000000045109\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start_date":44,"CBA_MEMTRAD4_1":48,"jobclassifaction1":52,"trainingprogrammes":55,"pensionfund":58,"tempagency":61,"sicknesspay":65,"healthinsurance":69,"healthandsafetypolicy":73,"healthandsafetytraining":77,"protectiveclothing":81,"paidmaternityleave":85,"deathrelatives":89,"marriage":93,"WORKHOURS_trigger":97,"hourspweek_select":101,"PAIDLEAV_trigger":105,"FLEXWORK_trigger":108,"PAYSCALES_trigger":112,"WAGES_payscale1_start":116,"WAGES_payscale1_end":119,"WAGES_payscale1_year":122,"STRUCINCR_trigger":125,"ONCEONLY_trigger":129,"green_trigger":133},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start_date","Roma, 26 gennaio 2017 Il presente accord","Roma, 26 gennaio 2017\n\n\n\nIl presente accordo scade il 31 dicembre 2019.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"CBA_MEMTRAD4_1","FIOM-CGIL FIM-CISL UILM-UIL Roma, 26 gen","FIOM-CGIL\n\nFIM-CISL\n\nUILM-UIL\n\n\n\nRoma, 26 gennaio 2017",{"bindId":53,"name":54,"text":54},"jobclassifaction1","DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE",{"bindId":56,"name":57,"text":57},"trainingprogrammes","Art. 7 - Formazione continua",{"bindId":59,"name":60,"text":60},"pensionfund","Art. 15 - Previdenza complementare.",{"bindId":62,"name":63,"text":64},"tempagency","b)la corresponsione di un importo pari a","b)la corresponsione di un importo pari all’85 per cento per le ore\neccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di\nqualsiasi maggiorazione ex art. 7, Sezione quarta, Titolo III (lavoro\nstraordinario, notturno e festivo).",{"bindId":66,"name":67,"text":68},"sicknesspay","Art. 10 - Permessi per eventi, e cause p","Art. 10 - Permessi per eventi, e cause particolari\n\ned ex art. 33, L. 104\u002F1992",{"bindId":70,"name":71,"text":72},"healthinsurance","Art. 16 - Assistenza Sanitaria Integrati","Art. 16 - Assistenza Sanitaria Integrativa",{"bindId":74,"name":75,"text":76},"healthandsafetypolicy","Art. 1 - Ambiente di lavoro - Salute e s","Art. 1 - Ambiente di lavoro - Salute e sicurezza",{"bindId":78,"name":79,"text":80},"healthandsafetytraining","B) Il datore di lavoro all’interno dell’","B) Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità\nproduttiva, oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione\ndella salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di\nlegge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i\nrappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace\nil servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei\nrischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono\nesposti.",{"bindId":82,"name":83,"text":84},"protectiveclothing","-utilizzare correttamente i macchinari, ","-utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le\nsostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature\ndi lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi\nforniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta\nconservazione;",{"bindId":86,"name":87,"text":88},"paidmaternityleave","Ai fini e per gli effetti dell’art. 32 d","Ai fini e per gli effetti dell’art. 32 del Decreto legislativo n. 151 del\n26 marzo 2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela\ne sostegno della maternità e della paternità, come modificato dall’art. 1,\ncomma 339 della legge n. 228\u002F2012 riguardante l’adeguamento della normativa\nnazionale alla Direttiva 2010\u002F18\u002FUe e dall’art. 7 del Decreto legislativo n.\n80 del 15 giugno 2015, Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di\nvita e di lavoro, in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge 10\ndicembre 2014, n. 183, il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni\nbambino nei primi suoi dodici anni di vita hanno diritto al congedo parentale\nche può essere utilizzato su base oraria, giornaliera o continuativa per un\nperiodo complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a undici mesi\nqualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un\nperiodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.",{"bindId":90,"name":91,"text":92},"deathrelatives","Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, ","Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma della legge 8 marzo\n2000, n. 53, e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al\ndecreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il\nlavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito\nall’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge,\nanche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non\nconvivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della\nlavoratrice o del lavoratore medesimi.",{"bindId":94,"name":95,"text":96},"marriage","Sono utili ai fini della maturazione del","Sono utili ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i periodi di\nsospensione o riduzione della prestazione per malattia, infortunio, gravidanza\ne puerperio, congedo parentale, congedo matrimoniale comprese tutte le\ntipologie della CIG.",{"bindId":98,"name":99,"text":100},"WORKHOURS_trigger","Sezione IV, Titolo III - ORARIO DI LAVOR","Sezione IV, Titolo III - ORARIO DI LAVORO\n\n\n\nArt. 5 - Orario di lavoro",{"bindId":102,"name":103,"text":104},"hourspweek_select","I criteri di calcolo per la determinazio","I criteri di calcolo per la determinazione della base oraria e della\nequiparazione del monte ore utilizzabile relativo al normale orario settimanale\ndi 40 ore sono i seguenti:",{"bindId":106,"name":107,"text":107},"PAIDLEAV_trigger","Art. 10 - Ferie",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"FLEXWORK_trigger","Lavoro agile - Dichiarazione delle parti","Lavoro agile - Dichiarazione delle parti\n\n\n\nLe Parti, considerate le esigenze legate alla conciliazione dei tempi di\nvita e di lavoro, i vantaggi in termini di sostenibilità ambientale e di\nmiglioramento dell’efficienza dei modelli organizzativi e consapevoli della\nnecessità di accompagnare i cambiamenti già in atto dovuti all’impiego\ndelle nuove tecnologie, ritengono che il lavoro agile, quale modalità\nflessibile di esecuzione della prestazione di lavoro, costituisca uno strumento\nutile per consentire una maggiore adattabilità alle diverse e nuove esigenze\ndei lavoratori e delle aziende.\n\nA tal fine, le Parti, successivamente all’approvazione della normativa di\nlegge attualmente all’esame del Parlamento, valuteranno l’opportunità di\ndefinire la materia nell’ambito del CCNL.",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"PAYSCALES_trigger","MINIMI TABELLARI - LIVELLI RETRIBUTIVI M","MINIMI TABELLARI - LIVELLI RETRIBUTIVI MENSILI\n\n\n\n",{"bindId":117,"name":118,"text":118},"WAGES_payscale1_start","1.297,81",{"bindId":120,"name":121,"text":121},"WAGES_payscale1_end","2.445,79",{"bindId":123,"name":124,"text":124},"WAGES_payscale1_year","dal 1° gennaio 2015",{"bindId":126,"name":127,"text":128},"STRUCINCR_trigger","A decorrere dal 1° gennaio 2017 gli aume","A decorrere dal 1° gennaio 2017 gli aumenti dei minimi tabellari assorbono\ngli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che\nsiano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché\ngli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in\nsede aziendale successivamente alla medesima data ad esclusione degli importi\nretributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione\nlavorativa (ad esempio: indennità\u002Fmaggiorazioni per straordinario, turni,\nnotturno, festivo).",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"ONCEONLY_trigger","Ai lavoratori in forza alla data del 1° ","Ai lavoratori in forza alla data del 1° marzo 2017 verrà corrisposta con\nla retribuzione afferente al mese di marzo 2017 una somma forfettaria una\ntantum uguale per tutti, pari ad 80,00 euro lordi suddivisibili in quote\nmensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1°\ngennaio-31 marzo 2017. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà\nconsiderata, a questi effetti, come mese intero.",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"green_trigger","Le Parti, considerate le esigenze legate","Le Parti, considerate le esigenze legate alla conciliazione dei tempi di\nvita e di lavoro, i vantaggi in termini di sostenibilità ambientale e di\nmiglioramento dell’efficienza dei modelli organizzativi e consapevoli della\nnecessità di accompagnare i cambiamenti già in atto dovuti all’impiego\ndelle nuove tecnologie, ritengono che il lavoro agile, quale modalità\nflessibile di esecuzione della prestazione di lavoro, costituisca uno strumento\nutile per consentire una maggiore adattabilità alle diverse e nuove esigenze\ndei lavoratori e delle aziende.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>CCNL Aziende cooperative metalmeccaniche 2017-2019 - 2017\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2017-01-26\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2019-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività manifatturiere\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Metallurgia\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        UILM - Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici, FIOM - Federazione Impiegati Operai Metallurgici, FIM - Federazione Italiana metalmeccanici\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Professional risks\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: The CBA explicitly refers to the law % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;Not specified giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;-9.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;-9.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            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