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Graziano Marcovecchio, con l'intervento del vicepresidente\nper i Rapporti sindacali dr. Massimo Noviello, assistiti dal direttore dr. Ezio\nBorreani, dal vicedirettore ing. Walter Da Riz e dalla dr.ssa Serena Facello,\ncon la partecipazione dei sigg. dr. Alessandro Bassetto, dr. Alberto Binetti,\ndr. Massimo Boccaccio, dr. Luca Bollettino, dr. Andrea Borgatti, dr.ssa\nVeronica Brandini, dr. Antonello Carraro, sig. Simone Carresi, dr. Francesco\nCipriani, dr. Paolo Cugini, geom. Paolo Daniel, dr. Marco Ferrari, dr.ssa\nVittoria Fraccola, dr. Leonardo Gestri, dr.ssa Loretana Giannetti, dr.ssa\nAnnalisa Girardi, dr.ssa Annamaria Lalla, rag. Stefano Lavorini, dr. Emanuele\nLumaca, dr. Marco Marcolini, dr. Ferdinando Mastrovito, dr. Antonino Messina,\ndr. Roberto Minenna, dr.ssa Giulia Montisci, sig. Pierfrancesco Piccioni, dr.\nMarco Poggianti, dr. Lelio Prandi, dr.ssa Fabiana Roberti, dr. Gaetano Russo,\ndr. Giorgio Zaia; e con l'intervento dell’Associazione Industriale Lombarda,\ndell'Unione Parmense degli Industriali, dell’Unione Industriale di Cuneo,\ndell'Unione Industriali di Savona nelle persone dei sigg.: dr.ssa Stefania\nCerioni, dr. Giorgio Reggi, dr.ssa Stefania Bergia e dr. Mattia Minuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FILCTEM\u002FCGIL, rappresentata dal segretario generale Marco Falcinelli, dal\nsegretario nazionale Sonia Tosoni, dal funzionario nazionale Maurizio Bertona e\ndagli altri componenti la delegazione trattante: Sebastiano Agnello, Massimo\nAndolfo, Fausto Bullone, Paolo Caldarulo, Filippo Capuana, Simone Cavalieri,\nMichele Corso, Mattia Cusan, Luciano D’Alessio, Giovanni Del Borrello,\nGiuseppe Dentato, Emilio Di Cola, Espedito Di Falco, Ermanno Donghi,\nMassimiliano Faetti, Danilo Falcone, Giuseppe Freduzzi, Valentino Gavelli,\nSebastiano Ghiozzi, Giovanni Maggioni, Mirko Marcheschi, Gaetano Marino,\nGiuseppe Marisi, Maurizio Mazza, Luca Misuracchi, Domenico Molinari, Domenico\nMotti, Rachid Nofiss, Mauro Olivero, Giuseppe Pappagallo, Antonio Parente,\nMichele Pettenò, Andrea Piccolo, Filippo Racano, Bruno Ruffinoni, Andrea Saia,\nIssa Sanau, Rodolfo Scalpellini, Davide Scianatico, Simone Silvan, Emiliano\nSilvestri, Patrizia Sperandio, Ambra Tessera, Gabriele Tordiglione, Daniele\nVidotto, Massimo Zaghini e Michele Zampieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FEMCA\u002FCISL nazionale, rappresentata dalla segretaria generale Nora\nGarofalo, dai segretari nazionali Lorenzo Zoli, Giovanni Rizzuto, Sebastiano\nTripoli, Raffaele Salvatoni, dal segretario di comparto Luciano Tramannoni,\ncongiuntamente alla Delegazione trattante del settore Vetro e del Comitato\nEsecutivo Nazionale, assistiti dalla segretaria generale nazionale Annamaria\nFurlan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILTEC\u002FUIL, rappresentata dal segretario generale Paolo Pirani, dal\ntesoriere Emma Borzellino, dai segretari nazionali Daniela Piras, Rosaria\nPucci, Andrea Bottaro, Daniele Bailo e dal funzionario nazionale Alessandro\nRossini, assistiti dalla Delegazione trattante del comparto con l’assistenza\ndella UIL, rappresentata dal segretario generale Pierpaolo Bombardieri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SFERA DI APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL si applica a tutte le Aziende e ai lavoratori da esse\ndipendenti che producono vetro a macchina, a mano, a soffio; decorano, lavorano\ne posano in opera vetri, cristalli e specchi, effettuano la lavorazione di\nfiale, siringhe, termometri e densimetri, producono apparecchi per uso\nscientifico e sanitario, articoli di vetro per addobbi in genere e simili;\ntrasformano lastre di vetro e di cristallo in vetro e cristallo temperato,\naccoppiato, stratificato, unito al perimetro e di sicurezza in genere, nonché\na tutte le Aziende che producono lampade elettriche, valvole termoioniche,\ndisplay, quarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e lavorazioni di metallo\ninerenti le lampade e valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati\ned apparecchi termostatici (denominate anche Aziende che producono lampade e\ndisplay).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo I\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>I. RELAZIONI INDUSTRIALI A LIVELLO NAZIONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>1. Osservatorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema Osservatorio, di natura non negoziale, si articola sui livelli\nnazionale e aziendale con l'obiettivo di favorire l'integrazione e il\ncoordinamento tra i diversi livelli e valorizzare la partecipazione delle\nrispettive strutture territoriali ed aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio costituisce l’istanza naturale di confronto orientato\nall’individuazione delle criticità del settore e parimenti delle\nopportunità di sviluppo, per la promozione di iniziative nei confronti delle\nAutorità e degli ‘opinion makers’ tese al sostegno delle attività del\nsettore, alla difesa e al rafforzamento della competitività del sistema\nindustriale del vetro in Italia e della relativa occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel riconfermare il valore e l'efficacia dell’Osservatorio\nnazionale, consolidati negli anni dal continuo rafforzamento dei contenuti\ninformativi previsti, ne auspicano una migliore articolazione che consenta\nanche di intraprendere iniziative di sostegno congiunto del settore nei\nconfronti delle Istituzioni e della opinione pubblica, per il rilancio delle\nattività e la salvaguardia dell’occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sostegno al Made in Italy\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sull'importanza di sviluppare iniziative mirate al\nsostegno del Made in Italy, ritenendone in particolare l’interesse per i\ncomparti del vetro artistico e del vetro per uso domestico, nonché per quei\ncomparti del vetro cavo per i quali il design, lo styling e la funzionalità\nsono elementi caratterizzanti del brand italiano. Tutto ciò con la finalità\ndi diffondere la conoscenza e l’apprezzamento delle caratteristiche e dei\nparametri qualitativi presso enti di promozione, organizzazioni di acquisto e\ndi distribuzione, nonché più ampiamente presso il grande pubblico dei\nconsumatori, anche in occasione di fiere ed esposizioni, in Italia e\nall'estero, per tramite di pubblicazioni specializzate e media di ampia\ndiffusione e di ogni mezzo di divulgazione ritenuto più appropriato,\nverificando anche la possibilità di accedere a strumenti pubblici di\nfinanziamento riservati ad iniziative di tale natura. Individuano nella\nsensibilizzazione sulla qualità e sulla originalità dei prodotti, sulla loro\ntracciabilità e sul rispetto dell’etica del lavoro e della responsabilità\nsociale, al fine di preservarne la garanzia di autenticità e la valorizzazione\ndei marchi, gli obiettivi prioritari di tali iniziative, anche in funzione del\ncontrasto alle pratiche di concorrenza sleale e di aggressività delle\nimportazioni, con specifica preoccupazione per quelle di provenienza\nextra-europea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questione energetica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sono consapevoli che il costo dell’energia è una delle\ncomponenti che maggiormente influenzano il costo finale del prodotto delle\nattività del settore, che in larga misura si caratterizzano ad elevato\nfabbisogno di energia o ‘energy intensive’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esprimono viva preoccupazione per l'estrema dipendenza del Sistema-Paese da\nfonti energetiche che sono fuori dall’ambito nazionale, situazione che\ncondiziona la disponibilità e il controllo delle stesse e che costringe gli\napprovvigionamenti ad un regime di prezzi di acquisto dell'energia decisamente\nsuperiori alla media europea, determinando così un rilevante svantaggio\ncompetitivo a danno dell'industria nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ritengono vitale per la difesa della competitività del settore\nintraprendere tutte le iniziative più appropriate presso le Autorità di\nGoverno, presso le Autorità di regolazione del mercato dell’energia, presso\ngli enti di gestione e di distribuzione, al fine di rappresentare l’esigenza\nindifferibile di una politica energetica e tariffaria non penalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distretti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende del vetro artistico e del vetro piano per l'arredamento sono\nprevalentemente localizzate in ambiti geografici individuati e presentano\nproprie peculiarità. Si caratterizzano per il pregio delle attività esercite\ne dei prodotti. Le Parti le ritengono pertanto meritevoli di attenzione e di\napprofondimento conoscitivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Concordano di riservare apposita sezione dell’Osservatorio all'esame delle\ncaratteristiche e delle specificità di questi comparti, esame che sarà\ncondotto con la partecipazione dei rappresentanti delle realtà locali e potrà\nriguardare anche le attività contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istruzione tecnica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La qualificazione professionale del personale è fattore rilevante di\nsuccesso delle attività del settore e condizione indispensabile per il loro\nefficiente funzionamento; fattore decisivo per la produttività e la qualità\ndel lavoro, nella ricerca della innovazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito delle iniziative di formazione, le Parti attribuiscono estrema\nimportanza all’istruzione e alla qualificazione tecnica, mirata\nall’apprendimento delle competenze di mestiere peculiari alle attività del\nsettore. Auspicano relazioni funzionali a tali obiettivi tra le Aziende e gli\nIstituti tecnici, che consentano ai rappresentanti delle Aziende e delle OO.SS.\ndi contribuire in modo fattivo all’orientamento dei giovani nelle loro scelte\nscolastiche finalizzate al loro ingresso nel mondo del lavoro, al trasferimento\ndelle competenze di mestiere, anche promuovendo la costituzione di Comitati\ntecnico scientifici presso gli Istituti scolastici di indirizzo tecnico, con la\npartecipazione di rappresentanti delle Aziende e delle OO.SS. Considerano di\ngrande importanza sul territorio promuovere incontri di orientamento delle\nImprese e dei rappresentanti dei lavoratori con i giovani e favorire esperienze\nduali di alternanza scuola-lavoro mirate alla conoscenza del mondo produttivo\nmanifatturiero, alla divulgazione dell’attrattività delle Imprese del\nsettore in quanto datori di lavoro e all’orientamento. Individuano\nnell’apprendistato lo strumento contrattuale che più di ogni altra ferma\ngarantisce l'efficacia per la transizione dei giovani dalla scuola al lavoro,\nin quanto assicura la necessaria integrazione tra formazione - interna e\ntrasversale - e prime esperienze lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In termini più ampi, concordano sulla necessità di promuovere le\niniziative utili a favorire il dialogo tra scuola e mondo del lavoro,\nattraverso una maggiore collaborazione tra sistema educativo di istruzione e\nformazione professionale e mondo del lavoro, tenuto conto delle rispettive\ncompetenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tali finalità le Parti promuoveranno specifiche iniziative presso il\nMIUR con l’intento di realizzare appositi e mirati protocolli di\nintervento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sostenibilità ed economia circolare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tema della transizione verso l’economia circolare è nell’agenda\neuropea e nazionale, nuovo paradigma di organizzazione sociale, politica ed\neconomica mirata a mutare profondamente l'approccio collettivo ai consumi,\nall'uso intelligente delle risorse, alla salvaguardia dell’ambiente,\nnell'interesse della presente e delle future generazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questa direzione l'Italia si annovera a buon diritto tra i Paesi più\nvirtuosi, all’avanguardia per le soluzioni fin qui adottate e per i risultati\nraggiunti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il vetro, per le sue proprietà di materiale permanente, è uno dei maggiori\ncontributori dei processi di realizzazione dell’economia circolare. Materiale\ndalle componenti totalmente naturali, trasparente, inerte, versatile,\nriciclabile integralmente e per infinite volte, il vetro offre alle sue\nnumerosissime applicazioni al servizio dei più ricorrenti bisogni della vita\nun valido presidio di sicurezza e funzionalità, soluzioni efficaci ed evolute,\nrispettose dell’ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il vetro, infatti, è un materiale “di base” al servizio di numerosi\nsettori strategici della nostra economia: le costruzioni, le infrastrutture,\nl'automotive e i trasporti, l’energia rinnovabile, l’alimentare, la\nfarmaceutica, la cosmetica, i mobili e l’arredo di interni, gli oggetti e le\nsuppellettili per la casa, le lane isolanti e i filati di rinforzo per una\nvasta gamma di materiali compositi, le lampade, il vetro artistico. Le Parti\nriconoscono l’impegno profuso e i progressi ottenuti dalle Aziende che fanno\nparte del settore del Vetro sul fronte della riduzione dei consumi di energia,\ndel contenimento delle emissioni climalteranti, dell’uso virtuoso delle\nrisorse, della valorizzazione dei residui della produzione e dei consumi -\nmediante il riciclo e grazie all’attività ventennale del Consorzio per il\nrecupero del vetro - della sostenibilità del prodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rinnovano le reciproche dichiarazioni di impegno nel perseguire le prossime\ntappe di questo percorso virtuoso, consapevoli che altri ambiziosi traguardi\nandranno raggiunti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riconoscono nell’Osservatorio nazionale la sede naturale di esame e di\nconfronto sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e della circolarità, da\ncui emergano le proposte e le istanze congiunte del settore del Vetro, da\nindirizzare ai governanti e alle Istituzioni nell’interesse della\ncollettività tutta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1. Osservatorio nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, al fine di analizzare congiuntamente quei fenomeni sociali ed\neconomici che abbiano un riflesso sulle scelte contrattuali, ritengono di\nsviluppare l’attività dell’Osservatorio nazionale quale sede permanente di\nincontro tra le Parti. L’Osservatorio - ferma restando l’autonomia\ndell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli\nimprenditori e delle OO.SS. - analizzerà e valuterà con la periodicità\nrichiesta dai problemi in discussione, e comunque di norma con periodicità\nannuale, le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione\ncomplessiva del settore del Vetro e dei singoli comparti che lo compongono, al\nfine di individuare le occasioni di sviluppo e i momenti di eventuale\ncriticità. Le analisi svolte dalle Parti all’interno dell’Osservatorio\nnazionale potranno fornire elementi oggetto di valutazione per l’attività di\ncompetenza delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a specifiche problematiche normative e\u002Fo economiche, nonché\ndi politica industriale, ASSOVETRO e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL\nsvolgeranno i relativi approfondimenti all’interno dell’Osservatorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno, in particolare, oggetto d’esame congiunto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’andamento del mercato nazionale e internazionale, nonché le\nprospettive produttive del settore, l’andamento dell’import-export e i dati\nprevisionali sugli investimenti e sulla ricerca con l’indicazione relativa ai\ncomparti produttivi di più significativa rilevanza e gli effetti\nsull’occupazione, con particolare riguardo alle aree di crisi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le problematiche occupazionali e gli effetti sull’organizzazione del\nlavoro derivanti dall’introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche e da\nsignificative ristrutturazioni industriali, in relazione anche alla\npossibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione\nprofessionale dei lavoratori interessati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i problemi relativi ai conferimenti di servizi e attività di appalto con\nriferimento alla occupazione e alla sicurezza sul lavoro nel contesto della\nterziarizzazione delle attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’andamento della contrattazione aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le modalità di applicazione della normativa sull’orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli sviluppi della normativa sia nazionale che comunitaria in materia di\norario di lavoro, valutandone gli impatti sul settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lo stato di attuazione degli accordi interconfederali sui CAE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i temi generali che riguardano i lavoratori con qualifica di Quadro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le prospettive di allineamento sul fronte della legislazione italiana e\ncomunitaria del trattamento normativo di operai e impiegati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le novità legislative italiane e dell’Unione Europea che hanno diretto\nriflesso sul settore del Vetro e sulle normative contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'elaborazione e il sostegno di programmi di sviluppo settoriali, in\nfunzione anche della loro capacità di favorire azioni mirate all'incremento\ndei consumi vetrari nell'economia nazionale, al risparmio energetico, alla\ndifesa dell’ambiente e dell’occupazione da presentare alle Pubbliche\nAutorità e agli Organi legislativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'andamento dei costi, compreso quello del lavoro, anche rispetto ai\nprincipali Paesi concorrenti e il rapporto tra il costo del lavoro stesso e le\nleggi in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, anche ai fini\ndi una valutazione della competitività internazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'andamento delle retribuzioni di fatto con riferimento ai principali\nistituti retributivi, con periodicità e metodologie da definire\ncongiuntamente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’andamento dell’occupazione in particolare di quella giovanile nei\ndiversi settori merceologici con riferimento alle aree di crisi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>-le tematiche inerenti alle molestie sessuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le tematiche inerenti al mobbing;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le tematiche relative ai lavoratori di cui alla legge n. 190\u002F85\n(Quadri);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la presenza di lavoratori immigrati nell’industria del vetro e la loro\nintegrazione nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al loro grado di\nalfabetizzazione e conoscenza della lingua italiana;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-valorizzazione della figura del delegato sociale, ove esistente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’andamento dell’occupazione femminile, in particolare nelle aree di\ncrisi, con le relative possibili azioni finalizzate al conseguimento delle pari\nopportunità secondo le previsioni dei D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198; nonché di\nquanto dovesse essere stabilito da nuove disposizioni legislative in merito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su quest’ultima problematica le Parti, nel confermare l’impegno alle\npari opportunità sia all’accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera\navvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno\nla migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì\nsuggerimenti per l’auspicato dialogo tra le parti confederali sulla\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno individuate azioni informative e formative da indicare alle Imprese\nper facilitare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito\ndi assenze per maternità e paternità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-support_disabilities\">\u003Cp>-la possibilità di promuovere progetti per l'abbattimento delle barriere\narchitettoniche e per l’inserimento lavorativo mirato di lavoratori\nextracomunitari, disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche\nin relazione alla utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previsti\ndalle leggi nazionali e regionali, oltreché comunitarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le possibilità di concorrere alla diffusione della conoscenza presso le\nAziende di elenchi di Imprese cooperative con personale appartenente alle fasce\ndeboli, per la realizzazione di attività esterne.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora talune delle problematiche affrontate in sede di Osservatorio\nnazionale dovessero presentarsi in ambiti territoriali significativi e\u002Fo in\naree congiuntamente individuate incidendo sulla sfera di competenza locale, le\nproblematiche stesse formeranno oggetto di esame all’interno\ndell’Osservatorio nazionale da parte delle Organizzazioni nazionali\nimprenditoriali e sindacali firmatarie il CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi previsti al comma precedente l’Osservatorio nazionale, su\nsegnalazione anche delle Organizzazioni territoriali imprenditoriali e\nsindacali e di concerto con tali Organizzazioni, potrà articolarsi a livello\nterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno oggetto d’esame congiunto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i dati previsionali sugli investimenti e la ricerca con la specificazione\nrelativa ai comparti produttivi e l’indicazione degli effetti\nsull’occupazione derivanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i problemi relativi ai conferimenti di servizi ed attività di appalto con\nriferimento alla occupazione e alla sicurezza nel contesto della\nterziarizzazione delle attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’andamento della occupazione con riferimento ai contratti di lavoro\nspeciali e alla normativa introdotta all’art. 57;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di\nassenze per maternità e paternità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la possibilità di promuovere progetti per l'abbattimento delle barriere\narchitettoniche e per l’inserimento lavorativo mirato delle categorie dello\nsvantaggio sociale, anche in relazione alla utilizzabilità dei finanziamenti e\nalle modalità previsti dalle leggi regionali, oltreché comunitarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’individuazione all’interno della RSU delle competenze del delegato\nsociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Regioni con scarsa concentrazione di stabilimenti dei singoli\nsettori, le Associazioni a livello nazionale potranno individuare\nconsensualmente aree interregionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio esaminerà altresì le problematiche delle aree del\ncomparto del Vetro artistico, con l’eventuale partecipazione dei\nrappresentanti delle realtà locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2. Sezione ambiente e sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tematiche relative all’ambiente e sicurezza nei loro riflessi\nall’interno e all'esterno delle fabbriche e i problemi della sicurezza, anche\nalla luce di quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, saranno oggetto di\nuna sezione apposita nell’ambito dell’Osservatorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riserveranno momenti di verifica a tali temi nelle loro\nripercussioni nazionali e comunitarie, anche allo scopo di valutare\ncongiuntamente eventuali proposte da sottoporre agli Organi di Governo e\nlegislativi competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno oggetto di esame congiunto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i problemi connessi ai siti produttivi complessi caratterizzati dalla\npresenza di più Imprese, ivi comprese quelle che svolgono lavori in\nappalto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la definizione di criteri di gestione degli aspetti ambientali e di\nsicurezza nei lavori in appalto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le evoluzioni delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore con\nriguardo alle problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento di\nparticolare rilievo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le proposte comuni per agevolare la gestione degli adempimenti richiesti\ndalla legge e modalità di eventuali rapporti con le Istituzioni nazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i contenuti e le formule operative per promuovere la formazione\nsull’ambiente e sulla sicurezza, con particolare riferimento ai\nrappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e alla Commissione Ambiente di\ncui al successivo paragrafo, in collegamento con l’Organismo Bilaterale\nInterconfederale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le modalità di costituzione di una anagrafe delle CA\u002FRLSSA, nel rispetto\ndel D.lgs. 196\u002F2003, al fine di agevolarne lo scambio di esperienze e\ninformazioni. In tale ambito saranno approfondite inoltre le modalità per la\npredisposizione di una banca dei dati disponibili sulle statistiche degli\nincidenti e degli infortuni occorsi nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le tematiche riguardanti le emissioni nell'atmosfera, gli scarichi idrici,\ni rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’evoluzione in materia di esposizione ai fattori di rischio chimici,\nfisici e biologici della normativa nazionale e comunitaria e in mancanza della\nnormativa ACGIH. Eventuali integrazioni delle tabelle dell'ACGIH, a fronte di\ndimostrate situazioni di rischio derivanti da agenti chimici non previsti\ndall’American Conference, andranno esaminate sulla base di proposte di limiti\ndi provata applicabilità avanzate da enti scientifici nazionali e\ninternazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le problematiche eventualmente poste dal D.lgs. 81\u002F2008 sulla protezione\ndei lavoratori contro i rischi derivanti dalla esposizione al rumore, allo\nscopo anche di svolgere nelle sedi competenti una azione per ottenere che alla\nriduzione del rumore alla fonte contribuiscano anche i progettisti e i\ncostruttori di macchinari e attrezzature ad uso dell’industria vetraria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le problematiche concernenti l'uso di videoterminali alla luce anche del\nD.lgs. 81\u002F2008 e successive modifiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il grado di applicazione dell’Accordo Europeo multisettoriale sulla\nprotezione dei lavoratori attraverso la corretta manipolazione e utilizzo della\nsilice cristallina e dei prodotti che la contengono, sottoscritto il 25 aprile\n2006, dalle Organizzazioni imprenditoriali rappresentative dei settori\nestrattivi e utilizzatori della silice e le OO.SS., in attuazione degli artt.\n138 e 139 del trattato di Amsterdam (modificativo del trattato sulla Unione\nEuropea). Le Parti favoriranno la partecipazione alla raccolta volontaria dei\ndati, a livello di sito, e il loro consolidamento attraverso il sistema di\n“report on line” curato dal Consiglio NEPSI. Con cadenza biennale le Parti\nesamineranno i dati aggregati di settore che saranno diffusi dal Consiglio\nNEPSI e adotteranno le iniziative ritenute utili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la realizzazione di un incontro dedicato alla valutazione dei risultati\nraggiunti in area ambiente e sicurezza e alla individuazione di possibili aree\ndi intervento di comune interesse, sulla cui base potranno essere definiti\nanche contenuti e modalità di realizzazione della giornata nazionale Salute,\nSicurezza e Ambiente, da realizzarsi con cadenza annuale, senza pregiudizio\ndella normale attività e senza oneri aggiuntivi per l’Impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.3. Sezione formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene ai temi della formazione, questi costituiranno oggetto di\nattenta valutazione allo scopo di promuovere la valorizzazione professionale\ndelle risorse umane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno oggetto di particolare attenzione i seguenti temi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il monitoraggio della normativa vigente in materia di formazione\nprofessionale sia a livello nazionale che comunitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’individuazione delle specifiche esigenze formative del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la promozione presso i Ministeri competenti delle iniziative idonee a\nsostenere le esigenze del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’individuazione delle iniziative italiane e comunitarie per il\nfinanziamento dei processi formativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'individuazione delle modalità per poter disporre delle risorse generate\ndal contributo a carico delle Imprese (0,30%) per la formazione continua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’analisi del tema complessivo della formazione, in considerazione della\nrilevanza della questione e in relazione alla evoluzione delle esigenze\nformative derivanti anche dalla introduzione di nuove tecnologie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’analisi delle necessità formative di carattere linguistico derivanti\ndalle verifiche sulla presenza di lavoratori immigrati di cui al precedente\npunto 1.1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la verifica delle condizioni di realizzazione di stages con particolare\nriferimento alle opportunità offerte da percorsi formativi in collaborazione\ncon la scuola e l’università.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione della specificità delle problematiche proprie della\nindustria del vetro tradizionale, le Organizzazioni territoriali competenti\nstudieranno le opportune iniziative per favorire la formazione e la\nriqualificazione professionale dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.4. Sezione mercato del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di rendere funzionale il rapporto tra Imprese e lavoratori\nall’interno del mercato del lavoro in relazione sia alle innovazioni previste\ndagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente sia alle\nopportunità offerte dalla innovazione tecnologica, le Parti riservano alla\nanalisi del mercato del lavoro una sezione dell’Osservatorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno oggetto di esame congiunto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la valutazione delle modalità di applicazione dei rapporti di lavoro\nspeciali con riferimento ai contratti a termine e ai contratti di\nsomministrazione con particolare riferimento alla normativa introdotta\nall’art. 57, all’apprendistato e ai contratti a tempo parziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’analisi dell’utilizzo degli stages con particolare attenzione alle\niniziative che coinvolgono le Università e le Imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’approfondimento delle possibilità e le opportunità di sviluppo del\ntelelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. RELAZIONI INDUSTRIALI A LIVELLO AZIENDALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti riconoscono il valore positivo di informazione e\nconsultazione al livello aziendale, concordano che scambi informativi utili\nalla conoscenza delle questioni attinenti alle attività di impresa e un\ndialogo costante finalizzato alla ricerca di soluzioni condivise vadano in ogni\ncaso realizzati in modo da essere efficaci attraverso la ricerca del\nriequilibrio degli interessi di impresa con quelli dei lavoratori e con\nrelazioni costruttive tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, nel\nrispetto dei reciproci diritti ed obblighi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono l'opportunità di definire al livello di impresa\nstrumenti e modalità utili a realizzare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un processo di informazione e consultazione sindacale positivo e\ncostruttivo in modo particolare nelle fasi più importanti di cambiamento che\ncoinvolgono l’Impresa e i lavoratori interessati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un dialogo aperto, trasparente e produttivo utile a prevenire il conflitto\ne nella ricerca di soluzioni adeguate e compatibili con le esigenze del mercato\ne della buona occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che lo sviluppo di relazioni industriali partecipative\nè da considerarsi elemento fondamentale per garantire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rispetto delle regole ed etica nei comportamenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tempestività nell'affrontare i problemi e nella definizione delle\nsoluzioni negoziali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coerenza nell’applicazione delle intese realizzate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-efficace attuazione dei sistemi organizzativi e la loro necessaria\nflessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1. OSSERVATORIO AZIENDALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, in occasione di uno specifico incontro ASSOVETRO, per i gruppi\nindustriali, individuabili nei complessi produttivi aventi più stabilimenti\nsituati nel territorio nazionale - almeno 2 unità in due differenti regioni -\nporterà a conoscenza di FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, congiuntamente\nalle RSU:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) i dati previsionali di investimenti e relative localizzazioni per nuovi\ninsediamenti e\u002Fo riconversioni produttive o per potenziamento, ammodernamento o\ntrasformazione di quelli esistenti per un esame congiunto dei prevedibili\neffetti relativi alla occupazione, agli orientamenti produttivi, alle\nlocalizzazioni, alle condizioni ambientali, con la necessaria riservatezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le prospettive produttive anche in relazione ai mercati e alle relative\nimplicazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l’ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti\naccordate, ai sensi della vigente legislazione, dallo Stato o dalle Regioni,\nspecificandone le leggi di riferimento; i finanziamenti per la formazione\nprofessionale erogati dalla UE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)il numero degli occupati distinti per sesso e per classi di età, con\nspecificazione dei dati relativi alla composizione della occupazione\nfemminile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)la spesa globale destinata alla ricerca, la sua incidenza sul totale degli\ninvestimenti, con l’indicazione delle sue principali finalizzazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)gli effetti sulla organizzazione del lavoro e gli eventuali riflessi sulla\noccupazione derivanti dalla introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche\ne da significative ristrutturazioni industriali, in relazione anche alla\neventualità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione, natura\ndelle attività professionali dei lavoratori interessati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)l’andamento della occupazione giovanile e di quella femminile, in\nrelazione agli accordi interconfederali sui contratti di formazione lavoro e\ncon l’attenzione volta al tema delle pari opportunità, nella osservanza di\nquanto previsto dal D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, nonché delle future\nspecifiche disposizioni legislative in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)elementi conoscitivi sulla utilizzazione dei contratti di apprendistato,\npart-time, contratti a termine, nonché prestazioni di fornitura di lavoro\ntemporaneo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)elementi conoscitivi in merito ai congedi dei genitori e l’estensione\ndel sostegno ai genitori di soggetti disabili e i congedi per la formazione,\ndisciplinati dalla legge 8 marzo 2000 n. 53;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)l'andamento delle iscrizioni dei lavoratori della Impresa a FONCHIM;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)elementi conoscitivi sulle problematiche connesse con l’inserimento\nlavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori disabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)natura delle attività conferite in appalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne in particolare le problematiche dell’occupazione\nfemminile e delle pari opportunità vi sarà la partecipazione e l’apporto di\nlavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle\nspecificità della materia. Qualora dal loro esame, in relazione anche alle\nrisultanze del rapporto di cui all’art. 46, D.lgs. n. 198\u002F2006, fossero\nindividuate azioni positive miranti a concretizzare le pari opportunità e a\nvalorizzare la professionalità delle donne, le Parti ne faranno oggetto di un\nmomento di specifico approfondimento nell'ambito dell’Osservatorio nazionale.\nAnaloga procedura sarà eseguita con riferimento alle specifiche problematiche\nriguardanti i lavoratori disabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta di FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL si darà luogo ad un\nincontro, a livello nazionale, tra il gruppo e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e\nUILTEC-UIL, presso ASSOVETRO, per verificare le realizzazioni, nel contesto\nnazionale, relativamente alle previsioni di investimento e ai loro effetti\nindicati alla lett. a). La verifica nell’ambito delle realtà di fabbrica\navverrà con la medesima procedura, in appositi incontri tra le Parti, con\nl’intervento della Direzione aziendale e delle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes_green\">\u003Cp>Annualmente, le Imprese caratterizzate da un solo stabilimento con più di\n100 dipendenti, porteranno a conoscenza dei competenti sindacati dei\nlavoratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) i dati previsionali di investimenti e relative localizzazioni per nuovi\ninsediamenti e\u002Fo riconversioni produttive o per potenziamento, ammodernamento o\ntrasformazione di quelli esistenti per un esame congiunto dei prevedibili\neffetti relativi alla occupazione, agli orientamenti produttivi, alle\nlocalizzazioni, alle condizioni ecologiche e ambientali, con la necessaria\nriservatezza;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b)le prospettive produttive anche in relazione ai mercati e alle relative\nimplicazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l'ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti\naccordate, ai sensi della vigente legislazione, dallo Stato o dalle Regioni,\nspecificandone le leggi di riferimento; i finanziamenti per la formazione\nprofessionale erogati dalla UE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)il numero degli occupati distinti per sesso e per classi di età, con\nspecificazione dei dati relativi alfa composizione della occupazione\nfemminile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)gli effetti sulla organizzazione del lavoro e gli eventuali riflessi sulla\noccupazione derivanti dalla introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche\ne da significative ristrutturazioni industriali, in relazione anche alla\neventualità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione\nprofessionale dei lavoratori interessati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)l’andamento della occupazione giovanile e di quella femminile e con\nl’attenzione volta al tema delle pari opportunità, della osservanza di\nquanto previsto dal D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, nonché delle eventuali\nfuture specifiche disposizioni legislative in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)elementi conoscitivi sulla utilizzazione dei contratti di apprendistato,\npart-time, contratti a termine, nonché somministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)elementi conoscitivi sulle problematiche connesse con l’inserimento\nlavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di\nhandicap;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)elementi conoscitivi in merito ai congedi dei genitori e l’estensione\ndel sostegno ai genitori di soggetti disabili e i congedi per la formazione\ndisciplinati dalla legge 8 marzo 2000 n. 53;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)natura delle attività conferite in appalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Cp>Per quanto concerne in particolare le problematiche dell’occupazione\nfemminile e delle pari opportunità vi sarà la partecipazione e l’apporto di\nlavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle\nspecificità della materia. Qualora dal loro esame, in relazione anche alle\nrisultanze del rapporto di cui all’art. 46, D.lgs. 198 dell’11 aprile 2006,\nfossero individuate azioni positive miranti a concretizzare le pari\nopportunità e a valorizzare la professionalità delle donne, le Parti ne\nfaranno oggetto di un momento di specifico approfondimento nell’ambito\ndell’Osservatorio nazionale attraverso l’attivazione del Comitato misto in\nesso previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analoga procedura sarà eseguita con riferimento alle specifiche\nproblematiche riguardanti i portatori di handicap.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L’informativa e la verifica avverranno, in appositi incontri tra le Parti,\ncon l’intervento delle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Imprese caratterizzate da un solo stabilimento con un numero di\ndipendenti compreso tra 80 e 100, le Associazioni industriali locali forniranno\nannualmente per iscritto ai competenti sindacati dei lavoratori, e per\nconoscenza alle RSU, le notizie di cui al precedente punto c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che, con riguardo alla informativa di cui al presente\nCapitolo, la cadenza della informazione relativa agli argomenti previsti\nrispettivamente dalle lett. f) ed e) potrà essere diversa da quella annuale in\npresenza di fatti specifici che la giustifichino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo II - RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA, SOSTENIBILITÀ\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>E OCCUPABILITÀ\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabilità sociale dell'Impresa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sostengono lo sviluppo di comportamenti socialmente responsabili\nattraverso l’impegno di tutti i soggetti coinvolti in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impegno sociale della Impresa e dei soggetti che in essa operano si\nrealizza dando attuazione a norme e sviluppando iniziative previste dalla\nlegislazione vigente e\u002Fo richiamate nel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riferimenti utili ad orientare l’impegno del settore sul tema della\nresponsabilità sociale dell’Impresa sono individuati all'interno dei\nseguenti ambiti e saranno oggetto di esame congiunto in occasione\ndell'Osservatorio nazionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-adozione volontaria da parte delle Imprese di certificazioni ambientali e\nsociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valorizzazione e diffusione anche congiunta delle esperienze più\nsignificative che salvaguardino una corretta concorrenzialità, contrastando il\ndumping ambientale, sociale ed etico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzo nella contrattazione di secondo livello di parametri quali\nl'adozione di codici etici e certificazioni ambientali e sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-misure per il miglioramento continuo della sicurezza e dell’ambiente di\nlavoro, l’informazione e la formazione dei lavoratori su tali materie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-solidarietà sociale e tutela delle fasce deboli degli occupati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sviluppo della formazione continua per il miglioramento della\ncompetitività della Impresa e la valorizzazione della professionalità dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sviluppo del welfare contrattuale nelle Aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di Osservatorio nazionale le Parti monitoreranno le iniziative\naziendali adottate secondo i criteri sopraddetti e, allo scopo di valorizzare e\ndiffondere le migliori prassi esistenti, cureranno l’elaborazione e la\ndiffusione di riferimenti utili ad orientare l’impegno del settore sulla\nresponsabilità sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sostenibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importanza del ruolo dell’Impresa nella società, in quanto produce e\nfornisce beni e servizi necessari al vivere civile, offre possibilità di\nlavoro e di reddito, è protagonista e stimolo del cambiamento e della\ninnovazione, costituisce riferimento per la collettività, presuppone\nl’assunzione di linee di gestione e comportamenti esemplari e orientati alla\nresponsabilità. Le Parti individuano nel rispetto delle seguenti\nraccomandazioni il profilo della Azienda socialmente responsabile che lavora\nnella prospettiva della sostenibilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-opera nel rispetto delle leggi e dei contratti, compresi i contratti di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cura l'efficienza dei processi di lavorazione ed è impegnata a ricercarne\nil miglioramento continuo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assicura la qualità e l’efficacia dei prodotti e dei servizi che offre\nal mercato durante l’intero loro ciclo di vita ed è orientata a soddisfare i\nbisogni dei clienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è costantemente impegnata sulla innovazione, alla ricerca continua di\nsoluzioni evolutive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-garantisce ai propri dipendenti condizioni di lavoro appropriate e tutela\nla loro sicurezza e salute sul luogo di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-corrisponde ai propri dipendenti un trattamento retributivo rispettoso\ndelle prescrizioni di legge e contrattuali e comunque adeguato alla qualità e\nquantità del lavoro prestato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-bandisce ogni genere di discriminazione qualunque ne sia la ragione, di\norigine, di razza, di genere, di orientamento sessuale, di credo politico o\nreligioso, di appartenenza sindacale, al momento della costituzione del\nrapporto di lavoro, durante il suo svolgimento e fino alla sua conclusione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non fa ricorso al lavoro minorile o al lavoro obbligato, nemmeno\nindirettamente, a mezzo della prestazione di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rispetta le libertà sindacali e il loro esercizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cura la crescita professionale dei propri dipendenti, anche attraverso le\niniziative di formazione appropriate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tiene un comportamento di correttezza, buona fede e trasparenza nei\nconfronti dei fornitori, dei clienti e delle Istituzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-evita ogni azione che possa contrastare con le regole della libera\nconcorrenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rifugge ogni pratica che abbia finalità di corruzione sia di pubblici\nfunzionari che di privati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-intrattiene relazioni positive con le comunità nel cui territorio svolge\nla propria attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-adotta le misure appropriate per limitare l’impatto delle proprie\nattività sull’ambiente circostante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono di attivarsi per diffondere la cultura della\nresponsabilità sociale e della sostenibilità e per incoraggiare i\nresponsabili aziendali e i lavoratori ad ispirare la loro condotta a queste\nraccomandazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Occupabilità e bilanciamento generazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti esprimono la più viva preoccupazione per l’abnorme livello di\ndisoccupazione che affligge le giovani generazioni; il rischio correlato non\ncomporta soltanto la perdita quasi certa per il mondo del lavoro di intere\nfasce di età della popolazione giovanile, ma anche l'impossibilità di\nrecuperarne le capacità e le competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo stesso modo le Parti si fanno carico del disagio sociale che la recente\nriforma del sistema pensionistico è destinata a produrre negli anni a venire:\nl'allungamento della vita lavorativa comporterà bisogni di adattamento a\ncondizioni di lavoro non agevoli per i lavoratori in età avanzata, aprendo\nproblematiche di natura sanitaria, di idoneità lavorativa, di sostenibilità\ndei carichi di lavoro, di efficienza e di motivazione personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senza sottacere il dramma di coloro che perdono il posto di lavoro senza\nancora essere in possesso dei requisiti per poter accedere alla pensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti auspicano che il Governo e gli Istituti previdenziali siano in\ngrado di mettere a disposizione gli stanziamenti necessari a finanziare\ninterventi mirati ad accompagnare gli ultimi anni di carriera professionale dei\nlavoratori anziani, con modalità di lavoro utili alla valorizzazione della\nloro esperienza, anche in funzione del trasferimento delle competenze ai più\ngiovani, nella convinzione che, nello spirito della solidarietà tra\ngenerazioni, varrà a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro in\nstaffetta ai lavoratori più maturi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti auspicano che in questo ambito, in occasione di operazioni di\nriorganizzazione, il sistema di relazioni industriali potrà individuare\nsoluzioni appropriate e condivise, volte ad accompagnare i processi di\nagevolazione all'esodo finalizzati al ricambio generazionale, al fine di\nrendere più competitive le Imprese e sostenere l’occupazione nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo III - PREVIDENZA COMPLEMENTARE, ASSISTENZA SANITARIA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>INTEGRATIVA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, IMPRESE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DI DIMENSIONE COMUNITARIA, DECENTRAMENTO,\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>RISTRUTTURAZIONI, MODIFICHE ORGANIZZATIVE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>E PRODUTTIVE, APPALTI E LAVORO A DOMICILIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>Previdenza complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura\nprevidenziale per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, hanno\nattivato una forma di previdenza complementare integrativa a capitalizzazione\nsu base volontaria ad ambito nazionale settoriale realizzata tramite\nl’adesione del settore vetrario al FONCHIM (Fondo Pensione Complementare per\ni Lavoratori dell’industria Chimica e Farmaceutica e dei settori affini).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contributi e spese di gestione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le contribuzioni dovute da Azienda e lavoratore per ogni lavoratore iscritto\nal FONCHIM sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dal 1° settembre 2001):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1,20% a carico dell’Impresa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1,20% a carico del lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla quota di TFR da maturare nell’anno (a decorrere dal 1° gennaio\n2000):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28.4.1993;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-33% per tutti gli altri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dal 1° gennaio 2010):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1,30% a carico dell’Impresa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1,30% a carico del lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla quota di TFR da maturare nell’anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al 28.4.1993;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 33% per tutti gli altri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dal 1° febbraio 2013):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1,40% a carico dell’Impresa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1,40% a carico del lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla quota di TFR da maturare nell’anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al 28.4.1993;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 33% per tutti gli altri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dal 1° febbraio 2016):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1,50% a carico dell’Impresa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1,50% a carico del lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla quota di TFR da maturare nell’anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al 28.4.1993;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 33% per tutti gli altri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo che a decorrere dal 1° gennaio 2008 l'Impresa verserà per ogni\nlavoratore dipendente iscritto a FONCHIM un ulteriore contributo destinato\nesclusivamente al fondo di categoria fissato nello 0,20% della retribuzione\nutile per il calcolo del TFR, che verrà messa a disposizione degli Organi\nsociali di FONCHIM affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura\nassicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente. Tale contributo\npassa allo 0,25% con decorrenza gennaio 2022.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratti a termine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° settembre 2001 i diritti e gli obblighi previsti dal\nvigente CCNL in materia di previdenza complementare sono estesi ai rapporti di\nlavoro con contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato, di\ndurata continuativa superiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diritti ed obblighi si applicano dal momento del superamento del periodo di\nprova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi per i componenti l’Assemblea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori eletti componenti della Assemblea di FONCHIM, per la\npartecipazione alle riunioni di tale Organo sono riconosciuti, compatibilmente\ncon le esigenze di servizio, permessi retribuiti fino a 1 giorno per ogni\nassemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate\ndagli Organi di FONCHIM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specificità settoriali lampade e display\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contributi e spese di gestione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le contribuzioni dovute da Azienda e lavoratore per ogni lavoratore iscritto\nal FONCHIM sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dal 1° gennaio 2004):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1,50% a carico dell’Impresa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1,50% a carico del lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sulla quota di TFR da maturare nell’anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28.4.1993;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 33% per tutti gli altri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo che a decorrere dal 1° luglio 2008 l’Impresa verserà per\nogni lavoratore dipendente iscritto a FONCHIM un ulteriore contributo destinato\nesclusivamente al Fondo di categoria fissato nello 0,20% della retribuzione\nutile per il calcolo del TFR, che verrà messa a disposizione degli Organi\nsociali di FONCHIM, affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una\ncopertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente. Tale\ncontributo passa allo 0,25% con decorrenza gennaio 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>Assistenza Sanitaria Integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si riporta di seguito, in carattere corsivo, quanto definito in occasione\ndel precedente CCNL 9 dicembre 2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti, dopo la firma del presente contratto, con apposita\nCommissione paritetica, si incontreranno per concordare un sistema di\nassistenza sanitaria integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione paritetica avrà il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esaminare il quadro normativo in materia di assistenza sanitaria\nintegrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuare le forme e le modalità di attivazione dell’assistenza\nsanitaria integrativa a vantaggio dei lavoratori occupati in servizio attivo\nnel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eseguire tutte le attività necessarie all’avvio della forma di\nassistenza sanitaria integrativa e alla informazione dei lavoratori, con\ndecorrenza da aprile 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fin d’ora le Parti convengono sui seguenti principi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) ricorso a una forma a contribuzione definita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)adozione di caratteristiche tali da consentire l’applicazione del regime\ncontributivo e fiscale stabilito dalla legge per le forme di assistenza\nsanitaria integrative del SSN (art. 10, DPR 917\u002F86 e DM 31.3.2008);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)adesione dei lavoratori su base volontaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)pariteticità della contribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)un contributo paritetico per il finanziamento del sistema pari ad € 8,00\nmensili per ciascun dipendente aderente a partire dal 1° aprile 2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)dell’onere aziendale relativo ai costi dell’assistenza sanitaria si\nterrà conto in sede di contrattazione collettiva nazionale per il triennio\n2013-2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno fatti salvi gli accordi a livello aziendale o territoriale e\u002Fo ogni\neventuale forma o situazione aziendale in atto alla data di entrata in vigore\ndel presente contratto, che prevedano l'istituzione o l’adesione a polizze,\nCasse o Fondi di assistenza sanitaria integrativa al livello aziendale. Le\nImprese in cui operano tali forme integrative saranno escluse dal versamento\ndel contributo, salvo che con accordo aziendale si stabilisca la confluenza\nnella forma nazionale di assistenza sanitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si riporta di seguito, in carattere corsivo, quanto definito in occasione\ndel precedente CCNL 19 luglio 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Facendo riferimento a quanto previsto al capitolo II, paragrafo\n“Assistenza sanitaria integrativa” del CCNL “Vetro-Lampade”, al 19\nluglio 2013 (data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del contratto di\nlavoro), le Parti si danno reciprocamente che è stata effettuata\ncongiuntamente la ricognizione delle possibili soluzioni utili alla istituzione\ndel sistema di assistenza sanitaria integrativa e, avendone condiviso le\nvalutazioni, ribadiscono l’impegno ad assicurarne, appena definite le\ncondizioni operative e di adesione, l’avvio e il conseguente apporto\ncontributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si riporta di seguito, in carattere corsivo, quanto definito in occasione\ndel presente CCNL 27 luglio 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti richiamano la disciplina programmatica, di cui al paragrafo\n“Assistenza integrativa” del capitolo III del CCNL, e la disciplina\napplicativa di cui all’Accordo 4 luglio 2014 (allegato 7 al presente CCNL)\nistitutivo del sistema di assistenza sanitaria integrativa per il settore del\nvetro e delle lampade (a partire dal 1° gennaio 2015).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, con l’intento di promuovere una maggiore adesione da parte\ndei lavoratori alla assistenza sanitaria integrativa, viene stabilito che, a\ndecorrere dal 1° gennaio 2019, la contribuzione al sistema, di cui al punto 2)\ndel citato Accordo 4 luglio 2014, che ammonta ad € 16,00 su base mensile (per\n12 mensilità), attualmente stabilita in forma paritetica nell’importo di €\n8,00, sia ripartita in € 3,00 a carico del lavoratore ed € 13,00 a carico\ndella Azienda che lo impiega.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si raccomanda inoltre che, secondo quanto previsto al punto 4) del citato\nAccordo 4 luglio 2014, in relazione al carattere sperimentale del 1° triennio\ndi applicazione (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017) e alla prevista\nverifica al termine del 2° anno (2016), la Commissione Paritetica, di cui\nall’accordo, dia avvio all’esame sull’andamento della gestione del\nsistema di assistenza sanitaria integrativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Imprese di dimensione comunitaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di favorire il dialogo sociale europeo, le Parti nell’ambito\ndell'attività dell’Osservatorio nazionale, valuteranno le problematiche\nconnesse con la Direttiva 94\u002F45\u002FCE, recepita con l’Accordo interconfederale\n27 novembre 1996, nelle Imprese o Gruppi di dimensione comunitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti monitoreranno altresì il percorso di recepimento della direttiva\ndi “rifusione” della normativa CAE, Direttiva 2009\u002F38\u002FCE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decentramento, ristrutturazioni, modifiche organizzative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e produttive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Direzioni degli stabilimenti con più di 70 dipendenti informeranno\npreventivamente in apposito incontro le RSU e, tramite le locali Associazioni\nimprenditoriali, il competente Sindacato dei lavoratori, sia sulle operazioni\ndi scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di\nimportanti fasi della attività produttiva in atto - anche mediante la\nstipulazione di contratti di lavoro subordinato a domicilio e di contratti di\nappalto - che sulle operazioni di ristrutturazione, qualora tutto ciò comporti\nmodifiche del sistema produttivo o dell’organizzazione del lavoro che\ninfluiscano sull’occupazione complessiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appalti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di\nlegge in materia. Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda\ndirettamente pertinenti alle attività di trasformazione proprie dell’Azienda\nstessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa. Saranno invece\nappaltate le operazioni di manutenzione ordinaria continuativa che devono\nessere necessariamente svolte al di fuori dei normali turni di lavoro, per le\nquali sia accertata, previo esame con le RSU, l’impossibilità di effettuarle\ncon personale in forza in Azienda nei particolari turni all’uopo\npredisposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, alla\nefficienza, alla migliore utilizzazione degli impianti e al miglioramento delle\ncondizioni ambientali, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti\nsi dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività\nstesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di\ncontinuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che\nle attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza\nlavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati\nsecondo specifici accordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte\ndell’Azienda appaltatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di appalto continuativi svolti in azienda saranno limitati ai\ncasi imposti da esigenze tecniche, organizzative e da economicità gestionali\nche, su richiesta delle RSU, potranno formare oggetto di verifica con la\nDirezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che\nsiano relativi ad attività diverse da quelle proprie della Azienda\nappaltante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di attività affidate con contratti di appalto continuativi saranno\ncomunicate alle RSU le eventuali variazioni inerenti ai soggetti appaltatori di\ntali attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende appaltanti devono esigere dalle Aziende appaltatrici il rispetto\ndelle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le Aziende\nappaltatrici stesse, e di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche e\ndi protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione al\nrumore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro in caso di affidamento di lavori ad Imprese appaltatrici\no a lavoratori autonomi verifica l’idoneità tecnico professionale di tali\nsoggetti e fornisce informazioni sia sui rischi specifici presenti negli\nambienti in cui sono destinati ad operare sia sulle misure di prevenzione e di\nemergenza adottate in relazione alla propria attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di Aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei\nservizi aziendali (mense, servizi di pronto soccorso, servizi igienici) con\nopportune intese tra Azienda appaltante e Azienda appaltatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Direzioni degli stabilimenti con più di 70 dipendenti informeranno le\nRSU almeno una volta l’anno, o su richiesta delle stesse in caso di nuovi\ncontratti, sulla natura, i contenuti, gli obiettivi, le prescrizioni di\nsicurezza relative alle attività conferite in appalto e il relativo CCNL\napplicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro a domicilio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18 dicembre 1973 n. 877, le\nAssociazioni territoriali imprenditoriali trasmetteranno ai competenti\nSindacati dei lavoratori un elenco delle Aziende associate che si avvalgono di\nprestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni 6 mesi la stessa\nAssociazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le\neventuali variazioni del suddetto elenco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere\nprevisionale sull'andamento del fenomeno riferito alle Aziende associate e sui\nprevedibili riflessi sull’occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Direzioni degli stabilimenti con più di 70 dipendenti informeranno\nperiodicamente le RSU sui casi di eventuale ricorso al lavoro a domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>FORMAZIONE PROFESSIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti considerano strategico l’impegno delle Imprese e dei lavoratori\nin materia di formazione finalizzata a valorizzare le risorse umane, a\nmigliorare la loro occupabilità e il loro arricchimento professionale, anche\nin relazione alle innovazioni tecnologiche e organizzative, agli obiettivi di\nqualità, di sicurezza e di mercato, ad esigenze di sviluppo della cultura di\nimpresa nella quale cresca la partecipazione e il coinvolgimento dei\nlavoratori. Le Parti si riservano un più ampio ruolo di indirizzo e, ferme\nrestando le iniziative formative che ciascuna Impresa potrà autonomamente\nprogettare ed attivare, convengono di promuovere iniziative congiunte in\nmateria di formazione con particolare riguardo a quelle sostenute da risorse\nfinanziarie pubbliche o ricadenti negli indirizzi espressi dal Fondo\ninterprofessionale FONDIMPRESA costituito da CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e\nUIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le finalità di cui al presente accordo col termine formazione continua\nsi intende anche la formazione comunque sostenuta da risorse finanziarie\npubbliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione della formazione continua\nnelle Imprese, le Parti, a livello nazionale, sottolineano l’importanza del\nruolo di una Commissione bilaterale per la formazione continua formata da\nesperti interni alle proprie Organizzazioni, con la finalità di individuare\ngli ambiti e i temi della formazione continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente con quanto indicato in premessa, la Commissione assumerà un\nruolo di indirizzo, di analisi dei fabbisogni formativi settoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, la Commissione indirizzerà il proprio intervento nelle\nseguenti aree:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tenere rapporti con le Istituzioni (nazionali e regionali) preposte alla\nformazione professionale, FONDIMPRESA e le sue articolazioni territoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-avviare un flusso di informazioni sulle opportunità di finanziamento\npubblico in materia di formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assistere le Imprese nella realizzazione delle iniziative di formazione,\nanche per quanto concerne la disponibilità di enti di formazione di comprovata\nesperienza e competenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere e organizzare iniziative sulla formazione continua riguardanti\nil settore con particolare riferimento allo strumento degli avvisi di\nFONDIMPRESA;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-condividere piani formativi di settore o di comparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione è un tema trasversale, funzionale sia alla produttività sia\nalla occupabilità, e deve essere considerata uno strumento essenziale per la\nqualità delle risorse umane, per la qualità delle relazioni industriali, per\nsviluppare ed incentivare una cultura di relazioni partecipative utile anche a\ngarantire l’esigibilità delle norme del CCNL, la certezza delle regole, la\ncoerenza ed eticità dei comportamenti a tutti i livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È necessario diffondere la consapevolezza che la formazione è essenziale e\nnon risponde solo ad esigenze aziendali ma anche ad esigenze del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sono impegnate ad incentivare la realizzazione di progetti\nformativi finalizzati ad accrescere la cultura di relazioni industriali\ncostruttive e a migliorare l’esigibilità delle norme contenute nel CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra, nell’ambito della RSU sarà identificato il\ndelegato alla formazione che seguirà in modo particolare la tematica della\nformazione continua e la definizione dei piani condivisi di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione programmatica e partecipazione ai costi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono l'importanza strategica per la competitività delle\nimprese della valorizzazione delle risorse umane realizzata attraverso\ninterventi che possano contribuirne a favorire la crescita professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sulla rilevanza dei seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-evoluzione dei sistemi di formazione professionale funzionale alla\nintroduzione di nuove tecnologie e di nuove forme organizzative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-motivazione dei lavoratori all’aggiornamento connesso con lo sviluppo\ndella cultura di impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-miglioramento delle capacità da parte dei lavoratori di soddisfare le\nesigenze imposte dalle innovazioni tecnologiche e organizzative dagli obiettivi\ndi qualità e dal mercato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'Interno dell’Osservatorio nazionale è istituita una sezione sulla\nformazione professionale. L’utilizzazione delle risorse esterne per il\nfinanziamento delle iniziative formative deve contribuire a finanziare in\nmaniera significativa i costi della formazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I costi di frequenza per la partecipazione ai corsi di formazione devono\nessere ripartiti, previo confronto con la RSU, sulla base del principio della\npartecipazione paritetica di Imprese e lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la frequenza ai corsi di formazione i lavoratori utilizzano i permessi e\nriposi a vario titolo spettanti, ivi comprese le ore accumulate nel conto ore\nindividuale di cui all’art. 19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Investimento per la formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la frequenza ai corsi di formazione le Parti concordano l'utilizzazione\ndi 1,5 giornate di riposo, spettanti ai sensi dell'art. 17 ai lavoratori non in\nturni avvicendati nel ciclo continuo, per la partecipazione a corsi di\nformazione i cui contenuti e programmi saranno definiti e concordati a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda i turnisti del ciclo continuo, per i quali i riposi\ndell'art. 17 sono computati ai fini della determinazione dell'orario di lavoro\nannuo di cui all’art. 16 (art. 15 del capitolo VIII per i settori delle\nlampade e display), fermo restando l’orario di lavoro, questi frequenteranno\ni corsi di formazione per 1,5 giornate aggiuntive rispetto all'orario annuale\nper le quali non sarà corrisposto alcun trattamento retributivo aggiuntivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Imprese concorreranno, in modo paritetico, con ulteriori 1,5 giornate\nalla effettiva realizzazione dei corsi di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che, per garantire una maggiore flessibilità allo\nsviluppo dei progetti formativi, il periodo di riferimento per l’applicazione\ndell’investimento sulla formazione potrà durare fino ad un massimo di 24\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che la normativa sull’investimento per la formazione\nsia attivata a partire dal 1° gennaio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a monitorare ed indirizzare la corretta attuazione\ndell'istituto dell’investimento per la formazione con interventi appropriati\nai rispettivi livelli aziendali e territoriali, quando necessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Certificazione delle attività formative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze acquisite dal lavoratore saranno registrate nel libretto\nformativo del cittadino secondo le modalità definite dalla normativa in\nmateria e dalle indicazioni che saranno fornite dal Ministero competente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo IV - OCCUPAZIONE ED ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Le Parti, consapevoli che eventuali casi di crisi, ristrutturazioni,\nriorganizzazioni e\u002Fo riconversioni aziendali che determinino problemi\noccupazionali debbano essere oggetto di un attento controllo, convengono\nsull’opportunità di un’azione di orientamento e di salvaguardia delle\nImprese e dell’occupazione che - fatte salve le singole specifiche esigenze\ntecnico organizzative delle Imprese stesse e nel rispetto della autonomia del\nlivello aziendale - contribuisca ad individuare possibili soluzioni che ne\nriducano le conseguenze sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per rispondere all’obiettivo sopra indicato le Parti, ferma restando\nl'utilizzabilità, in rapporto alle diversificate esigenze delle Imprese e dei\nlavoratori, degli strumenti di legge in materia di contratti di solidarietà,\nCassa integrazione guadagni e mobilità, contratti part-time e altri e\nsuccessivi interventi, indicano alle Direzioni e alle RSU delle Imprese i\nseguenti strumenti e percorsi, che dovranno tenere conto delle compatibilità\ntecnico organizzative delle Imprese:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)utilizzo collettivo della riduzione dell’orario nel ciclo annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previa valutazione dell’entità delle eccedenze, della tipologia del\nlavoro e della omogeneità e fungibilità professionale, le Imprese e le RSU\npotranno prendere in considerazione la realizzazione temporanea e reversibile\ndi una riduzione collettiva dell’orario di lavoro utilizzando, sia per il\npersonale giornaliero che per quello turnista:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tutti i riposi e le riduzioni contrattualmente previsti agli artt. 15, 16 e\n17 del contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i residui individuali di ferie e riduzioni di orario non ancora goduti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la possibile utilizzazione delle ferie eccedenti le 4 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)ulteriori riduzioni di orario attraverso i contratti di solidarietà,\ncosì come previsto dalla vigente legislazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di Osservatorio nazionale saranno esaminate le esperienze che\ndovessero essere realizzate e ne sarà diffusa la conoscenza nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle\nImprese costituisce comune obiettivo delle Parti e che la crescita\ndell’occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di\ncompetitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le Parti,\nriconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al\npresente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi,\nconvengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nel capitolo I\ndel presente contratto la corretta attuazione delle norme del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In situazioni di esuberanza di personale connesse a crisi aziendali\nstrutturali che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla\nsituazione occupazionale locale e alla situazione produttiva, in particolar\nmodo nel Mezzogiorno, le parti stipulanti potranno verificare, nel quadro della\nspecifica disciplina legislativa, richiamata dal capitolo precedente, la\npossibilità di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Speciale con forme di\nrotazione del personale e regimi di orario di lavoro ridotti rispetto a quelli\nnormali, nonché a forme part-time di lavoro, a condizione che sia soddisfatta\nl'esigenza a dimensionare l’organico aziendale alle effettive necessità\nproduttive che risultino compatibili con le esigenze tecnico produttive e\norganizzative, che non siano ostacolati processi di mobilità, che vengano\ncreate le condizioni per evitare, anche attraverso compensazioni, gli eventuali\noneri economici derivanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo V - ISTITUZIONI DI CARATTERE SINDACALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti in materia fanno espresso richiamo al Testo Unico sulla\nRappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad iniziativa delle Associazioni sindacali stipulanti il CCNL in ciascuna\nunità produttiva con più di 15 dipendenti viene costituita la Rappresentanza\nSindacale Unitaria dei lavoratori (RSU) di cui all’Accordo interconfederale\n“Testo unico sulla Rappresentanza\" secondo la disciplina per indire le\nelezioni ivi prevista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU è composta dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da\ntutte le associazioni sindacali richiamate al punto precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la composizione delle liste, le Associazioni sindacali dovranno tener\nconto delle diverse qualifiche (operai, impiegati e quadri) e del genere dei\nlavoratori in forza all’unità lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei componenti la RSU è pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100\ndipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-4 componenti nelle unità da 101 a 200 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 9 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 11 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 27 componenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti la RSU restano in carica 3 anni a decorrere dalla data di\neffettuazione delle elezioni. I nominativi saranno comunicati per iscritto alla\nDirezione aziendale per il tramite della Associazione industriale territoriale\ncompetente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive con oltre 300 dipendenti la RSU, ferma restando la\npropria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, si avvarrà per i\nrapporti con la Direzione aziendale di un Comitato esecutivo eletto tra i suoi\ncomponenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui all’art. 1, CCNL\n21.11.1990 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di\ncui alla legge 300\u002F70 per titolarità di diritti, permessi, compiti di tutela\ndei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del\nlivello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti di ciascun componente la RSU eletto o designato nell’ambito\ndel numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente punto\n3) si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22, legge 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni sindacali comunicheranno alla Direzione aziendale i\nnominativi dei beneficiari per il tramite della Associazione industriale\nterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di\npermessi retribuiti per un monte ore annuo globale in ragione di 2,5 ore per\ndipendente in forza all’unità produttiva. Di tale monte ore sono ammessi a\nbeneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell’esercizio\ndei compiti ad essa affidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai\ndirigenti della RSA ai sensi dell’art. 23, legge 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive che occupano da 16 a 40 dipendenti i componenti\ndella RSU disporranno di un monte ore annuo pari a 100.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni sindacali FILCTEM, FEMCA e UILTEC per lo svolgimento della\nloro attività associativa all’interno delle unità produttive disporranno\nannualmente di 1\u002F3 del monte ore di permessi retribuiti globalmente a\ndisposizione delle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi devono essere richiesti, di norma, per iscritto e con preavviso\ndi almeno 24 ore. Il godimento degli stessi deve avvenire in modo da non\npregiudicare il buon andamento della attività produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi saranno usufruiti dai componenti la RSU espressamente delegati\ndalle citate Associazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni connesse con l’elezione della RSU saranno svolte\ncompatibilmente con le esigenze produttive. Allo scopo saranno presi opportuni\naccordi con la Direzione aziendale, in particolare per il luogo e il calendario\ndella votazione. La Direzione aziendale per parte sua fornirà l’elenco dei\ndipendenti con diritto di voto, secondo la richiamata disciplina prevista\ndall’Accordo interconfederale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Ch3>Art. 2 - Assemblee\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti potranno\nessere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle RSU e dalle\nOrganizzazioni provinciali aderenti alle Organizzazioni dei lavoratori\nfirmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza presso\nl’unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e\ndel lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei, posti a disposizione dalla\nAzienda nella unità produttiva. Eventuali diverse modalità potranno essere\nconcordate con le RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assemblee saranno svolte in modo tale da consentire la partecipazione di\ntutti i lavoratori interessati, assicurando l’ordinato eventuale arresto e la\npronta ripresa del lavoro e garantendo, nei cicli continui e lavorazioni a\nturno, la normale prosecuzione dell’attività produttiva con modalità da\nconcordare tra le Direzioni aziendali e le RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle lavorazioni a turni e a ciclo continuo la partecipazione di tutti i\nlavoratori potrà essere assicurata articolando l’assemblea secondo la\ndistribuzione dei turni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assemblee saranno normalmente tenute all’inizio o alla fine\ndell’orario di lavoro o della sosta giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni del\nsindacato che ha costituito la RSU o che ha promosso l’assemblea, previamente\nindicati al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU e le Organizzazioni provinciali di cui al comma 1) del presente\narticolo, che intendono convocare l’assemblea, dovranno far pervenire alla\nDirezione aziendale interessata, normalmente almeno 3 giorni lavorativi prima\ndella data prevista per l’assemblea stessa, una comunicazione scritta\ncontenente l'indicazione del giorno, dell’ora di inizio e della durata\npresunta, nonché l’ordine del giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l’esigenza di uno\nspostamento della data dell'assemblea saranno comunicate entro 24 ore dalle\nAssociazioni territoriali dei datori di lavoro a quelle dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU e le Organizzazioni provinciali provvederanno a dare comunicazione\ndell’assemblea mediante avviso negli albi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro è limitato a 12\nore all'anno, compensate, per ciascun partecipante, con la retribuzione di\nfatto che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l’attività\nlavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove dette assemblee riguardino gruppi di lavoratori, potranno aver luogo\ndurante l’orario di lavoro quando non impediscano la normale attività dei\nlavoratori ad esse non interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto numero di 12 ore verrà calcolato per anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive che occupino\npiù di 10 dipendenti e fino a 15 dipendenti. In tali unità le assemblee\ndurante l’orario di lavoro non potranno superare le 8 ore all’anno\ncompensate secondo t criteri di cui al precedente comma 10). Tali assemblee\nsaranno tenute, ove possibile, all’interno della Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale ai commi 3) e 4), art. 2 (Assemblee)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il diritto dei lavoratori a partecipare alle assemblee\ndurante il proprio orario di lavoro, le modalità che verranno concordate tra\nle Direzioni aziendali e le RSU dovranno essere tali da assicurare, nei cicli\ncontinui e lavorazioni a turno, le necessarie compatibilità tra il diritto di\npartecipare all’assemblea da parte dei lavoratori e l’esigenza della\nnormale prosecuzione dell’attività produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specificità settoriali lampade e display\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga a quanto previsto dal comma 10) del presente articolo lo\nsvolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro è limitato a 10 ore\nall’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Ch3>Art. 3 - Permessi per cariche sindacali\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che siano membri di Organi direttivi di OO.SS. dei lavoratori\ndella categoria potranno essere concessi brevi permessi, senza retribuzione,\nper il disimpegno delle loro funzioni, quando il permesso venga espressamente\nrichiesto per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino effettivi\nimpedimenti di ordine tecnico aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni\nsindacali, delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali\nad esse aderenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno essere\nconcessi nell’ambito di ogni stabilimento, per il disimpegno delle loro\nfunzioni, brevi permessi retribuiti, fino ad un massimo di 130 ore annue per\nAziende fino a 100 dipendenti e fino ad un massimo di 170 ore annue per le\nAziende con oltre 100 dipendenti complessivamente per ciascuna delle OO.SS.\nfirmatarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il permesso dovrà essere espressamente preavvisato per iscritto dalle\nOrganizzazioni predette alla Azienda, tramite l’Organizzazione territoriale\ndei datori di lavoro. L’appartenenza agli Organi di cui al comma 1) e le\nvariazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle\nOrganizzazioni predette a quella territoriale degli Industriali, che\nprovvederà a comunicarle alla Azienda cui il lavoratore appartiene.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Aspettative per cariche sindacali e pubbliche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee\nregionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a\nrichiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata\ndel loro mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire\ncariche sindacali provinciali e nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che dimostrino di essere chiamati a ricoprire cariche\nsindacali o pubbliche diverse da quelle esplicitamente indicate nei commi\nprecedenti è concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un\nmassimo di 2 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante l’aspettativa non compete retribuzione alcuna e il rapporto di\nlavoro viene sospeso con la sola conservazione del posto. Tali periodi di\nsospensione non sono computabili come anzianità a nessun effetto\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il TFR detti periodi sono considerati ai fini della rivalutazione di cui\nal comma 4), art. 1, legge 297\u002F82.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Affissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati territoriali di categoria,\naderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, di far\naffiggere in apposito albo comunicazioni firmate da uno dei segretari dei\nsindacati medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro\nha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori\nall’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati\ninerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Versamento contributi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la riscossione dei contributi sindacali l'Impresa provvederà a\ntrattenere, sulla retribuzione del lavoratore che ne faccia richiesta,\nl'importo del contributo associativo su delega. All’Impresa verrà consegnata\ndelega individuale da ritenersi con validità annuale debitamente sottoscritta\ndal lavoratore. La delega dovrà contenere l'indicazione della O.S. cui\nl’Impresa dovrà versare il contributo, nonché della percentuale dell’1%\nda calcolare sul minimo tabellare e IPO per le Aziende delle prime lavorazioni\ndel vetro ovvero sul minimo tabellare e indennità di contingenza per tutte le\naltre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale delega, rilasciata secondo le indicazioni del presente articolo, si\nintenderà tacitamente rinnovata anno per anno, salvo esplicita disdetta da\nparte dell’interessato, da comunicare almeno 30 giorni prima della normale\nscadenza, che sarà operativa dai 1° gennaio dell’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Impresa trasmetterà l’importo della trattenuta al sindacato di\nspettanza mediante versamento a un Istituto bancario sul conto corrente dallo\nstesso indicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattenute e i relativi versamenti dovranno essere effettuati\nmensilmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Reclami e controversie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l'applicazione\ndelle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dovranno essere sottoposte a\ntentativo di composizione pacifica secondo le procedure di cui al presente\narticolo, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso\nall’Autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono escluse, dalle procedure che seguono, le controversie relative ai\nlicenziamenti individuali e collettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Controversie individuali e plurime\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma\ndisciplinante il rapporto di lavoro o ritenga di ricorrere contro un\nprovvedimento aziendale, presenterà reclamo verbale al superiore diretto.\nQuest'ultimo, entro 1 settimana, comunicherà verbalmente al reclamante\nl’accettazione o il rigetto del reclamo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero nel caso in\ncui il reclamo venga respinto, il lavoratore può riproporre entro 10 giorni il\nreclamo tramite la RSU dinanzi alla Direzione aziendale. Il reclamo deve essere\nesaminato e discusso entro 10 giorni dalla presentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora problemi relativi all'applicazione delle norme contrattuali in\nvigore riguardino più lavoratori o comunque coinvolgano un interesse\ncollettivo, la RSU può assumere l’iniziativa di proporre la questione\ndinanzi alla locale Direzione aziendale, informandone contemporaneamente le\nAssociazioni sindacali locali di categoria. La questione deve essere discussa\nentro 20 giorni dalla richiesta della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non si raggiunga un accordo tra Direzione aziendale e RSU, il\nlavoratore interessato, o la RSU in caso di controversia plurima, può\nsottoporre il suo reclamo all’esame di una o più OO.SS. firmatarie del\npresente contratto, territorialmente competente. Questa potrà richiedere,\nentro 10 giorni dal mancato accordo, alla Organizzazione dei datori di lavoro\ncompetente per territorio un esame congiunto della controversia che dovrà\nessere compiuto entro 10 giorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata conciliazione, la controversia potrà essere sottoposta\nentro 10 giorni all'esame delle Organizzazioni nazionali di categoria che la\nesamineranno entro i 10 giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Controversie di interpretazione contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi controversia sulla interpretazione del presente contratto sarà\nesaminata dalle competenti Organizzazioni nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Ch3>Art. 7 bis - Relazioni sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la\nconflittualità le Parti assumono l’impegno, anche in relazione a quanto\nprevisto dal Protocollo d’intesa 22 gennaio 1983, di favorire, in caso di\ncontroversie collettive, l’esperimento di tentativi idonei per una possibile\nsoluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra\nDirezione aziendale e RSU. In particolare, qualora la controversia abbia ad\noggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali e di\nlegge, nonché l’informazione di cui al capitolo I del presente CCNL,\nl’esame avverrà - a richiesta di una delle parti aziendali - con\nl’intervento delle Organizzazioni stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione della delicatezza e specificità dei processi nel settore,\nle Parti, tenuto anche conto di quanto previsto dall'Accordo interconfederale\n25 gennaio 1990 sulle procedure per la prevenzione del conflitto, convengono\nsulla esigenza di integrare i contenuti del suindicato articolo, prevedendo un\ncodice di comportamento nell’ipotesi di conflitti aziendali di lavoro, da\ndefinire a livello locale e ispirato a principi che tutelino la sicurezza dei\nlavoratori, la salvaguardia degli impianti e dell’ambiente. Le Parti,\nconsapevoli che gli impianti a ciclo continuo, in occasione di azioni\nconflittuali rischiano di subire fenomeni di deterioramento progressivo e di\nobsolescenza accelerata, condividono di definire, a livello aziendale, tra\nImpresa e RSU ed eventualmente rispettive Organizzazioni a livello\nterritoriale, intese sulla prevenzione del conflitto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale spirito le Parti concordano sulla utilità che in sede locale\nvengano realizzati accordi, assoggettabili ad eventuali verifiche, aventi\nl’obiettivo di garantire in ogni occasione le condizioni di sicurezza dei\nlavoratori e l’integrità degli impianti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Patronati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in merito allo svolgimento della attività degli Istituti di\nPatronato, ai sensi dell’art. 12, legge 25.5.1970 n. 300, all’interno\ndell’Azienda convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Patronati svolgeranno i compiti previsti dalla legge 30 marzo 2001 n. 152,\nnei confronti dei singoli lavoratori interessati mediante propri\nrappresentanti, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica\nrilasciato dalle rispettive Direzioni provinciali dei Patronati stessi, i quali\ndovranno segnalare le eventuali variazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I predetti rappresentanti dei Patronati svolgeranno le proprie funzioni nel\nlocale che verrà messo a disposizione per l’esercizio della loro\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lo svolgimento della stessa verranno concordati con le Direzioni\naziendali i giorni e gli orari atti a consentire i contatti con i lavoratori al\ndi fuori dell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo VI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le assunzioni valgono le norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della assunzione l'Azienda è tenuta a comunicare al lavoratore\nper iscritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) la data di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)l’inquadramento ai sensi del successivo art. 11;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)la località ove deve prestare servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)il trattamento economico iniziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)la durata dell'eventuale periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)l’indicazione che il rapporto viene regolato dal presente CCNL e da\neventuali sue successive modifiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)tutte le altre condizioni eventualmente concordate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)documentazione sulla previdenza complementare: scheda informativa FONCHIM,\nmodulo di iscrizione e copia dello Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della assunzione il lavoratore deve presentare i documenti\nrichiesti dalla Azienda per la costituzione e l'amministrazione del rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a comunicare all'atto della assunzione la propria\nresidenza e domicilio e a notificare poi i successivi eventuali mutamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda terrà presso l’Ufficio Personale una copia del presente CCNL,\nche potrà essere consultata dai lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 10 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Durante il periodo di\nprova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli obblighi del presente\ncontratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso; la\nretribuzione non potrà essere inferiore ai minimi fissati per le\ncategorie\u002Flivelli alle cui mansioni il lavoratore è stato assegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il suddetto periodo la risoluzione del rapporto potrà aver luogo da\nciascuna delle due Parti in qualsiasi momento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora alla scadenza del periodo di prova l'Azienda non procederà alla\ndisdetta del rapporto il lavoratore si intenderà confermato in servizio e la\nsua anzianità avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di\nassunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del periodo di prova è disciplinata dalle seguenti tabelle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SETTORI MECCANIZZATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"64%\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"46*\">\n  \u003Ccol width=\"128*\">\n  \u003Ccol width=\"82*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">durata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(mesi)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u002FP.O.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32%\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\">\u003Cp align=\"center\">A e B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\">\u003Cp align=\"center\">C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\">\u003Cp align=\"center\">C1 – D2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32%\">\u003Cp>gruppi 1 e 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\">\u003Cp align=\"center\">D1 – D2 (gr. 3) - D3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32%\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\">\u003Cp align=\"center\">E - F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"54%\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"55*\">\n  \u003Ccol width=\"104*\">\n  \u003Ccol width=\"97*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp align=\"center\">durata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(mesi)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41%\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41%\">\u003Cp align=\"center\">8-7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41%\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41%\">\u003Cp align=\"center\">5 - 6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38%\">\u003Cp align=\"center\">gruppi 1 e 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41%\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38%\">\u003Cp align=\"center\">gruppo 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41%\">\u003Cp align=\"center\">4, 3, 2 e 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SETTORI A SOFFIO, A MANO E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"58%\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"111*\">\n  \u003Ccol width=\"94*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp align=\"center\">durata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(mesi)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43%\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43%\">\u003Cp align=\"center\">9 – 8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp>gruppo 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43%\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp>gruppo 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43%\">\u003Cp align=\"center\">8a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp>gruppo 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43%\">\u003Cp align=\"center\">7 e 6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp>gruppo 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43%\">\u003Cp align=\"center\">5, 4, 3, 2 e 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SETTORI DELLA PRODUZIONE DI LAMPADE E DISPLAY\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 6pt\">\u003Cspan style=\"font-size: 8pt\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 6pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"73%\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 6pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"41*\">\n  \u003Ccol width=\"108*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"56*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">durata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(mesi)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42%\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42%\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>gruppo 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp>quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42%\">\u003Cp align=\"center\">B e C \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>gruppo 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp>impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42%\">\u003Cp align=\"center\">D, E, G, H e I\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>gruppo 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp>impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42%\">\u003Cp align=\"center\">D, E ed F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>gruppo 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp>Q.S.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42%\">\u003Cp align=\"center\">E, F, G, H, I ed L\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\">\u003Cp>gruppo 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp>operai\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di cui al gruppo 3), ai fini del raggiungimento del periodo\ndi prova di cui alle precedenti tabelle, sono considerate le prestazioni\neffettuate nella stessa Azienda e medesima mansione per altri rapporti (anche\ncome lavoratori somministrati) nei 12 mesi precedenti l'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di cui al comma precedente viene comunque fissato un periodo di\nprova minimo di 1 settimana dal momento dell’assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è ridotto da 6 a 4 mesi e mezzo, da 5 a 3 mesi e mezzo,\nda 4 a 3 mesi per i seguenti lavoratori di cui al gruppo 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per gli amministrativi che abbiano già prestato servizio, con analoghe\nmansioni, per almeno un biennio, presso altre Aziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per i tecnici che abbiano già prestato servizio, con analoghe mansioni,\nper almeno un biennio, presso altre Aziende che esercitano la stessa\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo e per\nlicenziamento, durante i primi 2 mesi di prova per i lavoratori di cui alle\ncatt. A, B e C (livelli 6°, 7°, 8° e 9°) del gruppo 1) e durante i primi 10\ngiorni di effettiva prestazione per gli altri lavoratori di cui al gruppo 1),\nla retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.\nQualora il licenziamento avvenga oltre i limiti predetti, al lavoratore di cui\nal gruppo 1) verrà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del\nmese in corso, a seconda che la soluzione avvenga entro la prima o la seconda\nquindicina del mese stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui ai gruppi 2) e 3), che nel corso o al termine del\nperiodo di prova non vengano trattenuti o si dimettano, hanno diritto al\npagamento della retribuzione per il solo periodo di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori di cui al gruppo 1) che vengano licenziati durante il periodo\ndi prova verranno concessi i ratei della 13a mensilità con le disposizioni di\ncui al successivo art. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specificità settoriali lampade e display\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a 3 mesi e a 2 mesi per i\nseguenti lavoratori di cui al gruppo 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per gli amministrativi che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio\nper almeno un biennio presso altre Aziende che esercitano la stessa\nattività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per i tecnici che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per\nalmeno un biennio presso altre Aziende che esercitano la medesima attività.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo VII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DEI SETTORI MECCANIZZATI, DELLE SECONDE LAVORAZIONI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DEL VETRO E DEI SETTORI A SOFFIO, A MANO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Ch3>Art. 11 - Classificazione del personale delle Aziende\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>delle prime lavorazioni del vetro (settori meccanizzati)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono inquadrati nella scala classificatoria composta delle\nseguenti 6 categorie nell’ambito delle quali sono previste figure\nprofessionali con mansioni contrattualmente considerate equivalenti,\ndistribuite su diverse posizioni organizzative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"70%\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 10pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"59*\">\n  \u003Ccol width=\"80*\">\n  \u003Ccol width=\"59*\">\n  \u003Ccol width=\"59*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">categorie\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31%\">\u003Cp align=\"center\">posizioni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">organizzative\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">qualifica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">parametro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">207\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"31%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">201\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">I\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">184\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"31%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">I\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">179\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">I\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">161\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"31%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">QS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">157\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31%\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">O\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">152\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"31%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">I-QS-O\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">147\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"31%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">I-QS-O\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">134\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31%\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">O\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">128\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"31%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">I-QS-O\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">125\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"31%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">I-O\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">112\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">O\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inquadramento dei lavoratori nelle categorie viene effettuato sulla base\ndelle declaratorie e dei profili come indicato nelle successive tabelle.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La declaratoria determina per ciascuna categoria le caratteristiche e i\nrequisiti indispensabili per l’inquadramento nella categoria stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili distribuiti nell’ambito delle diverse posizioni organizzative\ndescrivono il contenuto professionale delle mansioni in esso individuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mansioni, il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai\nprofili, verranno inquadrate nell’ambito della medesima qualifica, sulla base\ndella declaratoria della categoria pertinente, con l’ausilio del riferimento\nanalogico ai profili delle posizioni organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distinzione tra i quadri, impiegati, qualifiche speciali e operai viene\nmantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari,\ncontrattuali etc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque\nfanno riferimento a tali qualifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini suddetti, il collegamento fra l’inquadramento e il trattamento\nnormativo è indicato nella tabella precedente (gruppo 1: quadro e qualifica\nimpiegatizia; gruppo 2: qualifica speciale; gruppo 3: qualifica operaia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’importanza delle nuove forme di organizzazione dovesse far\nemergere nuove figure professionali caratterizzate o meno dalla polivalenza\n(intesa come intervento su più posizioni di lavoro all’interno della\nmedesima posizione organizzativa o livello) e\u002Fo polifunzionalità (intesa come\nesercizio di mansioni svolte su più posizioni organizzative o su diversi\nlivelli) che comportino un incremento di professionalità da costituire un\npunto di riferimento per l’intero settore, Direzioni aziendali e RSU potranno\nproporre al livello nazionale di valutare le eventuali integrazioni o\ninserimenti al sistema classificatorio, valutazione da effettuarsi con\nfrequenza annuale, in prossimità dell’Osservatorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che tali attività si articoleranno in linea di massima\nnel rispetto del principio di invarianza del costo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di verificare l’emersione di nuove figure professionali da\nsottoporre alle parti stipulanti al fine di valutarne l’inserimento nel\nsistema di classificazione, verrà costituita entro fine 2020 una Commissione\nParitetica. La Commissione, nello svolgimento dei lavori, potrà fare ricorso\nad esperti. A tali fini, intese aziendali sulla valutazione e sperimentazione\ndi nuovi profili professionali non riconducibili all’attuale inquadramento,\nindividuabili per effetto della innovazione tecnologica e delle specificità\ndelle lavorazioni, potranno essere di riferimento per i lavori della\nCommissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA A)\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"50%\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"83*\">\n  \u003Ccol width=\"83*\">\n  \u003Ccol width=\"90*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"32%\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32%\">\u003Cp align=\"center\">pos. org.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">qualifiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"32%\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32%\">\u003Cp align=\"center\">A2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"32%\">\u003Cp align=\"center\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori con la qualifica di Quadro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili Posizione Organizzativa 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"378\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"106\">\n  \u003Ccol width=\"116\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">pos. org.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">qualifiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">A2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili Quadri (gruppo 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratore al quale sono attribuite, con carattere di continuità, autonome\nfunzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il\ncontrollo di unità organizzative di notevole importanza e complessità con\nelevata discrezionalità di poteri al fine dello sviluppo e realizzazione degli\nobiettivi aziendali, nonché il lavoratore al quale sono attribuite funzioni\nspecialistiche di rilevanza fondamentale equivalenti in termini di ampiezza,\nnatura e autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi\ndell'Impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili Posizione Organizzativa 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"51%\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"78*\">\n  \u003Ccol width=\"83*\">\n  \u003Ccol width=\"95*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"31%\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32%\">\u003Cp align=\"center\">pos. org.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">qualifiche\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"31%\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"32%\">\u003Cp align=\"center\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili Quadri (gruppo 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratore al quale sono attribuite, con carattere di continuità, autonome\nfunzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il\ncontrollo di unità organizzative importanti e complesse con discrezionalità\ndi poteri per l'attuazione degli obiettivi aziendali ovvero il lavoratore con\nfunzioni specialistiche di elevato livello equivalente per ampiezza, natura e\nautonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"50%\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"83*\">\n  \u003Ccol width=\"83*\">\n  \u003Ccol width=\"90*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"32%\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32%\">\u003Cp align=\"center\">pos. org.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">qualifiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"32%\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"32%\">\u003Cp align=\"center\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">I\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"32%\">\u003Cp align=\"center\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">I\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati che in possesso di\nnotevoli conoscenze tecniche o amministrative o commerciali e con notevole\nesperienza svolgono funzioni direttive per l’attuazione delle disposizioni\naziendali, nonché lavoratori con funzioni specialistiche di livello\nequivalente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili Posizione Organizzativa 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"389\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"106\">\n  \u003Ccol width=\"128\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">pos. org.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">qualifiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">I\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili impiegati (gruppo 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratore che, in possesso di competenze professionali elevate ed adeguata\nspecializzazione, svolge con discrezionalità di poteri, autonomia e facoltà\ndi iniziativa funzioni direttive che possono prevedere la gestione sia di\nunità organizzative che di gruppi di lavoro oppure di pluralità di discipline\nin ambiti organizzativi complessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili Posizione Organizzativa 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"378\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"106\">\n  \u003Ccol width=\"116\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">pos. org.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">qualifiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">I\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili impiegati (gruppo 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratore che, nell’ambito amministrativo, tecnico e commerciale, svolge\ncon discrezionalità di poteri e facoltà d'iniziativa funzioni direttive per\nl’attuazione delle disposizioni aziendali, nonché il lavoratore con funzioni\ndi livello equivalente per ampiezza e natura per le quali è richiesta\nparticolare competenza professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"378\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"106\">\n  \u003Ccol width=\"116\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">pos. org.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">qualifiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">I\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">QS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati e con qualifica\nspeciale che, in possesso di adeguate conoscenze tecniche o amministrative e\ncon rilevante specifica esperienza, in condizioni di autonomia operativa,\nsvolgono compiti di guida e coordinamento, nonché i lavoratori con funzioni\nequivalenti per ampiezza e natura per le quali è richiesta particolare\ncompetenza professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili Posizione Organizzativa 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"378\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"106\">\n  \u003Ccol width=\"116\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">pos. org.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">qualifiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">I\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili impiegati (gruppo 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratore che, in possesso di particolari e approfondite conoscenze in\ncampo tecnico, amministrativo o commerciale accompagnate da rilevante specifica\nesperienza, svolge con ampia autonomia operativa nell’ambito dei propri\ncompiti, importanti mansioni di concetto che possono anche implicare la\nconduzione e il coordinamento di unità organizzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili Posizione Organizzativa 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"378\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"106\">\n  \u003Ccol width=\"116\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">pos. org.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">qualifiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">QS\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili qualifica speciale (gruppo 2):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratore che, in possesso di capacità tecniche particolarmente elevate\nnel settore manutenzione, esercita, in condizioni di autonomia operativa\nnell’ambito dei propri compiti e con ampio potere di iniziativa, la guida, il\ncontrollo e il coordinamento di squadre di lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"389\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"106\">\n  \u003Ccol width=\"128\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\" height=\"25\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">pos. org.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">qualifiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"105\" height=\"23\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">D3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">O\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">D2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">I QS O\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">D1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">I QS O\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati che, in condizioni di\nautonomia operativa, svolgono mansioni esecutive tecnico amministrative o\ncommerciali di contenuto complesso, che richiedono una approfondita\npreparazione professionale e una considerevole esperienza di lavoro specifica,\nnonché i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportano\niniziativa e autonomia operativa nell’ambito del proprio lavoro, mansioni per\nle quali si richiede una particolare e specifica conoscenza tecnica o\namministrativa comunque acquisita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori con qualifica speciale il cui\ncompito consiste nella guida, coordinamento e controllo di un gruppo di\nlavoratori con apporto di competenza tecnico pratica, nonché i lavoratori che,\ncon potere di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della\nlavorazione, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo\ndi lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori operai che, in autonomia\noperativa, compiono a regola d’arte lavori particolarmente difficoltosi o\neseguono operazioni particolarmente complesse, richiedenti notevoli conoscenze\ntecniche acquisite con specifica preparazione professionale, nonché i\nlavoratori con approfondita preparazione ed elevata competenza professionali\naccompagnate da notevole esperienza acquisita nell’esercizio della mansione\ned eventualmente in possesso di diploma tecnico professionale che svolgono in\ncondizioni di autonomia operativa operazioni di rilevante delicatezza e\ncomplessità ed effettuano interventi che risultino risolutivi per l’ottimale\nfunzionamento degli impianti e\u002Fo apparecchiature, coordinando all’occorrenza\naltri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili Posizione Organizzativa 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"378\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"106\">\n  \u003Ccol width=\"116\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\" height=\"20\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">pos. org.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">qualifiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"105\" height=\"19\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">D3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">O\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili tassativi operai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-strumentista manutentore, in possesso di diploma tecnico professionale o di\npreparazione equivalente e con notevole esperienza che, operando sull’intera\ngamma degli impianti e delle apparecchiature elettriche, elettroniche,\nmeccaniche di tecnologia particolarmente complessa, effettua interventi\nrisolutivi per l'individuazione e l’eliminazione di qualsiasi guasto:\nprovvede alla revisione e alla messa a punto dei singoli componenti, nonché\nalla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima, contribuendo alla\nformulazione di proposte migliorative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, in possesso di diploma tecnico professionale o di\npreparazione equivalente derivante da pluriennale anzianità specifica nella\nmansione, con profonda conoscenza dei processi di formatura vetro\u002Fcavo, opera\nin unità organizzative complesse in condizione di autonomia operativa e potere\ndi iniziativa, intervenendo sulla conduzione dei canali e sul coordinamento dei\ncambi di lavorazione: imposta ed assicura, mediante l’utilizzo di\napparecchiature elettroniche, la corretta regolazione delle macchine al fine di\nconseguire l’ottimizzazione del processo produttivo sia in termini\nqualitativi che quantitativi, curando anche la registrazione, l'aggiornamento e\nl’archivio delle schede di temporizzazione delle macchine stesse per ogni\nsingolo articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, in possesso di diploma tecnico professionale o di\npreparazione equivalente derivante da pluriennale anzianità specifica nella\nmansione, con profonda conoscenza dell'area produttiva di appartenenza e dei\nprocessi produttivi connessi, all’interno della produzione ‘float’ ovvero\ndella lavorazione per il vetro auto, esercita, in condizioni di autonomia\noperativa, compiti di supporto e coordinamento di una squadra di lavoratori,\nverificando la rispondenza della produzione in termini qualitativi e\nquantitativi, mantenendo l'attività di conduzione di una parte\u002Fmacchina del\nprocesso produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili Posizione Organizzativa 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pos. org.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"378\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"106\">\n  \u003Ccol width=\"116\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\" height=\"21\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">pos. org.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">qualifiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"105\" height=\"19\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">D2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">I QS O\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili impiegati (gruppo 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegato tecnico con compito di coordinamento e controllo nell'ambito dei\nsettori di produzione e dei servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegato tecnico che, sulla base di schemi di massima, studia e realizza\ndisegni costruttivi di congegni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegato amministrativo con particolare competenza nella contabilità\ngenerale o industriale o nell'ambito commerciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-programmatore di Centro elettronico che, sulla base di istruzione e\nmetodologie esistenti, realizza i programmi controllandone i risultati e\napportandovi variazioni e migliorie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segretaria stenodattilografa con ottima conoscenza di lingue estere che,\nservendosi anche di apparecchiature elettroniche, redige corrispondenza,\ngestisce gli archivi, appronta prospetti e statistiche, tiene aggiornata\nl'agenda degli impegni e provvede all’organizzazione logistica di riunioni e\nviaggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili operai (gruppo 3):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, in possesso di diploma tecnico professionale o di\npreparazione equivalente, con notevole esperienza derivante da pluriennale\nanzianità specifica nella mansione, con profonda conoscenza dei processi di\nformazione del vetro cavo, responsabile di più macchine e\u002Fo linee formatrici,\nindividua i difetti, le cause dei guasti e opera difficoltosi interventi che\nrisultino risolutivi ai fini del regolare andamento della lavorazione, effettua\nl’avvio e la regolazione delle macchine formatrici in condizioni di autonomia\noperativa, difficoltosi interventi per la sostituzione di parti delle macchine,\nnonché interventi meccanici per il buon funzionamento delle stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-strumentista manutentore che, in possesso di adeguata competenza tecnica\napplicata a più rami di specializzazione (meccanica, elettrica, idraulica)\nopera sulla pluralità degli impianti e\u002Fo apparecchiature esistenti in azienda,\npurché siano tra loro differenti per caratteristiche, al fine di individuare\ned eliminare qualsiasi guasto. Provvede alla revisione e alla messa a punto dei\nsingoli componenti con interventi che risultino risolutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-strumentista elettronico che, sulla intera gamma delle apparecchiature\nelettroniche complesse (analizzatori etc.) o, in mancanza, sulla pluralità di\nquelle esistenti in azienda, purché siano tra loro differenti per\ncaratteristiche, opera per l’individuazione e l’eliminazione di qualsiasi\nguasto e per la taratura (sia dopo la revisione sia all’atto\ndell'installazione), effettuando interventi che risultino risolutivi. Provvede\ninoltre alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima e partecipa\nalla formulazione di proposte migliorative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, in condizioni di autonomia operativa, esegue varie analisi\ndi laboratorio chimico-fisiche di prodotti, materie prime e altri componenti\nchimici di lavorazione, effettua vari tipi di analisi mediante l'uso di tutte\nle strumentazioni esistenti in azienda e ne sintetizza i risultati con\nannotazioni, coordinando all’occorrenza altri analisti di laboratorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili Posizione Organizzativa 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pos. org.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"378\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"106\">\n  \u003Ccol width=\"116\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\" height=\"21\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">pos. org.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">qualifiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"105\" height=\"19\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">D1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">I QS O\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili impiegati (gruppo 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore esperto di Centro elettronico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-disegnatore che provvede autonomamente allo sviluppo grafico di particolari\ncostruttivi, avvalendosi anche di apparecchiature elettroniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segretaria stenodattilografa che, avvalendosi anche di apparecchiature\nelettroniche e con conoscenza di lingue estere, redige corrispondenza semplice,\nesegue lavori di archivio e provvede al reperimento di dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili operai (gruppo 3):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>settore “Vetro piano”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore sala comandi float (spout bagno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1° operatore linea float;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore bagno, capace di sostituire completamente l’operatore sala\ncomandi float;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore linea taglio computerizzato che, in condizione di autonomia\noperativa, imposta il programma di taglio sul computer di processo,\nottimizzando la resa del prodotto attraverso interventi adattativi rispetto\nall’andamento della qualità del vetro in uscita, nell’ambito di schemi\nproduttivi prefissati, trasmettendo a mezzo terminale i dati di produzione\nall’unità centrale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-stimatore di processo della qualità che, dopo adeguato addestramento\ntecnico specifico, teorico e pratico e con notevole esperienza derivante da\npluriennale anzianità nella mansione, in base a standard produttivi\nprestabiliti, oltre ad eseguire i controlli e le rilevazioni statistiche delle\nproprietà visive, chimico-fisiche e dimensionali del prodotto con l’ausilio\ndi apposita strumentazione, autonomamente determina gli standard qualitativi ed\neffettua proiezioni sulla base dei controlli eseguiti, consentendo così alla\nproduzione di intervenire tempestivamente sul processo per il mantenimento di\ncondizioni ottimali di qualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, in condizioni di autonomia operativa, esegue, sulla base di\nmetodologie standardizzate ed avvalendosi della strumentazione di laboratorio,\nanalisi chimico-fisiche di prodotti, materie prime e altri componenti\nausiliari. Riporta i risultati su appositi moduli o, all’occorrenza, su carte\ndiagrammate, fornendo in tempo reale alla produzione i risultati e i parametri\nindispensabili per il controllo del processo vetrario, con particolare\nriferimento al vetro colorato. Provvede, altresì, alla taratura delle\napparecchiature di laboratorio, quali spettrofotometri, spettrometri a raggi X\netc. con l’ausilio di standards.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Vetro temperato e accoppiato, edilizia ed auto, argentato”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, in possesso di adeguate conoscenze tecniche ed esperienza\nappropriata conduce, in condizioni di autonomia operativa, linee a più presse\nautomatiche per costampaggio di guarnizioni su vetri temperati, impostando i\nprogrammi di pressatura su computer e gestendo l’ispezione finale per\nl'ottimizzazione della resa del prodotto; esegue interventi correttivi di\nregolazione e manutenzione che assicurino la continuità produttiva e la\nqualità del prodotto, con compiti di coordinamento meramente operativo;\ntrasmette a mezzo terminale i dati di produzione all’elaboratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduttore linea a freddo computerizzata per vetri temperati o accoppiati\nche, in condizione di autonomia operativa, imposta il programma di taglio del\nvetro sul computer, ottimizzando la resa del prodotto attraverso interventi\nadattativi rispetto all’andamento della qualità del vetro in uscita,\nnell’ambito di schemi produttivi prefissati, trasmettendo a mezzo terminale i\ndati di produzione all’elaboratore e assicurando direttamente e da solo la\nqualità del prodotto con la relativa ispezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduttore linea di assemblaggio e ispezione finale automatizzata per vetri\naccoppiati auto che, in condizione di autonomia operativa, imposta il programma\ndi pressatura su computer e segue il programma della linea di ispezione finale,\nottimizzando la resa del prodotto attraverso interventi adattativi rispetto\nall’andamento della qualità del vetro in uscita, anche per l’autoclave,\ntrasmettendo a mezzo terminale i dati di produzione all’elaboratore e\nassicurando la qualità del prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduttore di linee autoclave automatizzate che, in condizioni di autonomia\noperativa, imposta cicli di produzione per vari tipi di prodotto, attraverso\ninterventi adattativi rispetto all’andamento della qualità, trasmettendo i\ndati di produzione all’elaboratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduttore di linee completamente robotizzate di controllo e saldatura e\nimballo del vetro temperato e accoppiato che, tramite elaboratore, compila\nschede e istogrammi per il controllo del processo produttivo, trasmettendo i\ndati dal terminale all’elaboratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduttore impianto tempera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduttore forni di curvatura dei vetri accoppiati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tagliatore e molatore a mano per prototipi auto fuoriserie (mansione\nprevalente).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Vetro cavo”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, in possesso di notevole esperienza derivante da pluriennale\nanzianità nella mansione, preposto alla conduzione di macchine formatrici con\nresponsabilità della produzione delle medesime, esegue difficoltose operazioni\nal fine di assicurarne il regolare funzionamento, secondo le prescrizioni di\nesercizio e provvedendo alle relative registrazioni, anche a mezzo\nvideoterminale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, in possesso di particolare e approfondita conoscenza\ntecnico-operativa specifica derivante anche da notevole esperienza, esegue, con\nautonomia operativa ed eventualmente in base a disegno, qualsiasi lavoro di\ncostruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ogni tipo di impianto\nelettrico, elettronico e strumentale, effettuandone la messa a punto e\nregolazione secondo gli standard di funzionamento e che, in grado di\nindividuare qualsiasi guasto, effettua interventi che risultino risolutivi, con\neventuali compiti di coordinamento operativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, in possesso di approfondita conoscenza teorico-pratica\nderivante da addestramento specifico e pluriennale esperienza nella mansione\nesegue, in unità organizzative complesse, su tutte le linee di produzione in\nmodo autonomo il controllo delle caratteristiche di qualità del prodotto\n(funzionali, dimensionali, estetiche), definite nelle relative schede tecniche,\nmediante l’utilizzo di apparecchiature anche elettroniche, coordinando i\nflussi informativi e l’operatività che ne consegue consentendo alla\nproduzione - anche attraverso tempestive segnalazioni - il raggiungimento e il\nmantenimento dei livelli qualitativi espressi nei capitolati tecnici; che\nvaluta altresì la conformità del prodotto anche con riferimento alle\nnormative di certificazione; che compila l’apposita modulistica anche tramite\nvideoterminale, ivi comprese le schede di conformità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Tubo di vetro”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fonditore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Fibre isolanti”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fibratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore di produzione che, in possesso di notevole esperienza e\npreparazione, con autonomia operativa provvede alla regolazione e al controllo\ndi più macchine di produzione secondo le prescrizioni di esercizio,\nassicurandone il regolare funzionamento, con eventuali compiti di coordinamento\ne provvedendo alle relative registrazioni anche a mezzo videoterminale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Fibre tessili”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- regolatore filiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-regolatore appretti con compiti di controllo della preparazione appretti,\neffettuando anche analisi di laboratorio e coordinamento del personale addetto\nalla preparazione appretti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, in condizione di autonomia operativa, assicura, oltre alle\nnormali operazioni di fine linea unifilo, l’eventuale avviamento in manuale\ndell'impianto, la regolazione della linea e l’esecuzione completa di cambi di\nprogramma nel quadro di un sistema integrato della gestione della\nproduzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Fibre ottiche”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, in possesso di specifiche conoscenze tecniche, ha maturato\nuna considerevole esperienza nella conduzione degli impianti di fabbricazione\ndella fibra ottica su più fasi di lavorazione (deposizione e compattamento\nfilatura e stretching; deposizione e compattamento caratterizzazione prodotto;\nfilatura e stretching caratterizzazione prodotto) e che, nel quadro di\nspecifici piani di addestramento definiti, dopo avere ricevuto adeguata\nqualificazione da parte degli istruttori, provvede, su indicazione di questi\nultimi, all’addestramento tecnico ed operativo di altri lavoratori per\nmetterli in condizione di assicurare il corretto funzionamento degli impianti\nnel rispetto delle specifiche di produzione, di qualità e del ciclo di lavoro,\nsuggerendo gli eventuali correttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili comuni a tutti i settori (gruppo 3):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, in possesso di adeguata esperienza, conduce congiuntamente\nforni fusori e impianti di composizione centralizzati, effettuando le opportune\nmanovre di regolazione e di controllo, eseguendo i necessari interventi in caso\ndi guasti e provvedendo altresì alle annotazioni prescritte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore di manutenzione che, in possesso di adeguate conoscenze tecniche\ne capacità pratiche con poliprofessionalità nei rami meccanico, elettrico,\nelettronico - con una alta specializzazione in almeno uno dei tre rami\nsuindicati - effettua interventi che assicurano l’efficienza e il regolare\nfunzionamento degli impianti e delle macchine, con eventuali compiti di\ncoordinamento meramente operativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA E)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"378\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"106\">\n  \u003Ccol width=\"116\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\" height=\"14\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">pos. org.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">qualifiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\" height=\"14\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">E3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">O\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\" height=\"14\">\u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">E2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">I QS O\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\" height=\"14\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">E1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">I O\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati che svolgono semplici\nmansioni d’ufficio che richiedono una generica preparazione professionale,\nnonché i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una\nadeguata preparazione professionale comunque acquisita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori con qualifica speciale che\nsvolgono mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano\nnormalmente attribuite agli altri addetti della qualifica operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori operai che compiono lavori od\noperazioni che richiedono il possesso di adeguate capacità pratiche e normali\nconoscenze tecniche, nonché i lavoratori che, nel rispetto degli standard\nfissati, compiono lavori od operazioni le cui complessità o difficoltà\nrichiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche,\nnonché i lavoratori che, in possesso di approfondita conoscenza, eseguono\nsulle linee di produzione controlli qualitativi con riferimento alle normative\nsulla certificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili Posizione Organizzativa 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pos. org.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"378\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"106\">\n  \u003Ccol width=\"116\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\" height=\"13\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">pos. org.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">qualifiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"105\" height=\"13\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">E3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">O\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili operai (gruppo 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Produzione lastre”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore di linea di taglio su ciclo continuo che determina la resa del\nprodotto attraverso interventi adattativi rispetto all'andamento della qualità\ndel vetro in uscita, trasmettendo i dati di produzione alla fabbricazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Vetro temperato e accoppiato, edilizia ed auto, argentato\netc.”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore che, in possesso di adeguate conoscenze tecniche ed esperienza\nappropriata, esegue le operazioni di stampa serigrafica provvedendo alla\npreparazione delle paste, al settaggio delle macchine e garantendo la qualità\ndel prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, in possesso di adeguate conoscenze tecniche ed esperienza\nappropriata, è in grado di sostituire i titolari su più posizioni\norganizzative 2) della categoria E), garantendo comunque la qualità del\nprodotto in autocontrollo e svolgendo manutenzioni di 1° livello sugli\nimpianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore con compiti di coordinamento nella fase di collaudo finale\nqualitativo e dimensionale di volumi con relative annotazioni o\nsegnalazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Vetro cavo”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, in possesso di approfondita conoscenza tecnico-pratica\nderivante da addestramento specifico e\u002Fo pluriennale esperienza nella mansione,\nesegue su tutte le linee di produzione in modo autonomo la determinazione dei\nlivelli qualitativi della produzione mediante il controllo delle\ncaratteristiche tecniche del prodotto, definite nei capitolati e\u002Fo nelle schede\ntecniche utilizzando apparecchiature e strumentazioni (di cui cura il\nfunzionamento e il ripristino), curando il flusso delle informazioni alla\nproduzione per la gestione e il miglioramento dei processi, facendo riferimento\nnell'operatività alle eventuali normative di certificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “fibre tessili”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore addetto appretti con compiti di preparazione e verifica delle\nspecifiche di fabbricazione e di controllo ed interventi sugli impianti;\neffettua anche analisi, utilizzando strumenti di laboratorio ed apparecchiature\ninformatiche con compiti di registrazione sull'andamento dell'attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore, capo macchina velo, che assicura la corretta conduzione\ndell’impianto, compresa la fase di avviamento e quella di fermata, con\ncompiti di controllo e regolazione, secondo i parametri e i processi di\nqualità indicati dal reparto. Il controllo e la regolazione comprendono\nl'impianto automatico della preparazione legante, il processo completo di\nformazione e impregnazione compresi i fili di rinforzo, l'impianto di\ncaricamento automatico della fibra e l'impianto di abbattimento fumi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore, operatore fine linea velo che, oltre alle normali operazioni\nproprie della mansione (inserimento tubotti in macchina, controllo e ripristino\ndi dispositivi di regolazione e di sicurezza, impianto automatico di imballo\ndei rotoli, impianto evacuazione degli sfridi), assicura in collegamento con il\ncapo macchina gli interventi necessari per permettere una corretta\nfabbricazione del prodotto nel rispetto dei parametri di processo e di qualità\nindicati dal reparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili Posizione Organizzativa 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"378\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"106\">\n  \u003Ccol width=\"116\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\" height=\"21\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">pos. org.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">qualifiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"105\" height=\"20\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">E2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">I QS O\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Profili impiegati (gruppo 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti agli uffici amministrativi che compiono operazioni ricorrenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti allo svolgimento di pratiche commerciali semplici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disegnatore non esclusivamente lucidista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili operai (gruppo 3):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>settore “Produzione lastre”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore incaricato della conduzione di una o più macchine di\nproduzione, che esegue operazioni difficoltose che comportano anche interventi\ncorrettivi e controlli di apparecchiature per assicurarne il regolare\nfunzionamento o che effettui altri lavori, anche manuali, di equivalente\nimpegno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi\nmeccanici, elettrici o elettrotecnici, idraulici, di muratura, di falegnameria,\nsu apparecchiature, macchinari e impianti o che svolge i lavori di equivalente\nnatura inerenti alla propria mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi\nspeciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia\nresponsabile dell’allestimento degli ordini su specifica distinta di carico,\nnonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità\ndi criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Vetro temperato e accoppiato, edilizia ed auto, argentato\netc.”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore addetto alle fasi di lavorazione manuale difficoltosa su lastre\nin relazione alla loro dimensione o forma o che effettui altri lavori di\nequivalente impegno e difficoltà o incaricato della conduzione di impianti di\ntempera o simili (*), che esegue operazioni che comportano anche interventi\ncorrettivi e controlli di apparecchiature per assicurarne il regolare ciclo di\nfunzionamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi\nmeccanici, elettrici o elettronici, idraulici, di muratura, di falegnameria, su\napparecchiature, macchinari e impianti o che svolge i lavori inerenti al\nproprio mestiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi\nspeciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia\nresponsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico,\nnonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità\ndi criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore addetto al taglio semi-automatizzato del vetro su linee\ncollegate a forni di tempera (vetro temperato) e piegatura (vetro accoppiato)\nche esegue in autonomia operazioni comportanti anche interventi correttivi e\ncontrolli di apparecchiature per assicurare il regolare ciclo di funzionamento\ne la qualità del prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore addetto alla saldatura di terminali su lunotti termici (vetro\ntemperato), che esegue in autonomia operazioni comportanti anche interventi\ncorrettivi e controlli di apparecchiature per assicurare il regolare ciclo di\nfunzionamento e la qualità del prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore addetto al costampaggio di guarnizioni su vetri temperati, che\nesegue in autonomia operazioni comportanti anche interventi correttivi e\ncontrolli di apparecchiature per assicurare il regolare ciclo di funzionamento\ne la qualità del prodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per simili si intendono anche le macchine che richiedono operazioni la cui\ndifficoltà è equivalente a quella dell’impianto di tempera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Vetro cavo”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore incaricato della conduzione, regolazione e controllo di\nimpianti, apparecchiature o macchinari, che esegue difficoltose operazioni al\nfine di assicurarne il regolare funzionamento per la migliore produzione,\nsecondo le prescrizioni di esercizio e provvedendo ad eventuali relative\nregistrazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che esegue difficoltosi interventi di manutenzione e\u002Fo\nsostituzione di parti di impianti, apparecchiature o macchinari e provvede alla\nsuccessiva messa a punto e regolazione degli stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi\nmeccanici, elettrici o elettrotecnici, idraulici, di muratura, di falegnameria,\nsu apparecchiature, macchinari e impianti o che svolge i lavori di equivalente\nnatura inerenti alla propria mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi\nspeciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia\nresponsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico,\nnonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità\ndi criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, in possesso di particolare ed elevata capacità - derivante\nanche da notevole esperienza specifica acquisita nello svolgimento della\nmedesima mansione - effettua con perizia e carattere di continuità, in modo\nautonomo, nel rispetto delle procedure e degli standard definiti, la\ndeterminazione di qualità di prodotti per la profumeria, aventi\ncaratteristiche estetico- qualitative accentuate, richiedenti selezioni\nparticolarmente complesse ed accurate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore addetto in modo continuativo al controllo di qualità che, in\npossesso di particolare ed elevata capacità derivante anche da notevole\nesperienza, esegua in modo autonomo nel rispetto delle prescrizioni di\nesercizio la determinazione del livello qualitativo della produzione mediante\nil controllo statistico delle sue caratteristiche morfologiche\u002Fdimensionali\navvalendosi di adeguata strumentazione, effettuando le relative registrazioni\nsu appositi moduli e dando tempestiva segnalazione di eventuali anomalie, in\nmodo da assicurare risultati aderenti agli standard fissati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Tubo di vetro”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che esegue difficoltose operazioni che comportano conoscenze\ntecniche e particolari capacità pratiche e richiedono interventi correttivi e\ncontrolli per la conduzione di uno o più apparecchiature o forni fusori per\nvetro, al fine di assicurarne il regolare funzionamento secondo le prescrizioni\ndi esercizio, provvedendo alle relative annotazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore incaricato della conduzione, regolazione e controllo di più\nmacchine tiratrici, che esegue difficoltose operazioni al fine di assicurarne\nil regolare funzionamento per la migliore produzione, secondo le prescrizioni\ndi esercizio e provvedendo ad eventuali relative registrazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, in base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue controlli e\nrilievi statistici delle proprietà dimensionali, visive e chimico-fisiche del\nprodotto, con l’ausilio di apposita strumentazione, provvedendo alle relative\nannotazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi\nmeccanici, elettrici od elettronici, idraulici, di muratura e di carpenteria su\napparecchiature, macchinari e impianti, ovvero che svolge i lavori di\nequivalente natura inerenti alla propria mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi\nspeciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia\nresponsabile dell’allestimento degli ordini su specifica distinta di carico,\nnonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità\ndi criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Fibre”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore incaricato della conduzione di una o più macchine o di forni\nproduttivi per vetro, le cui operazioni, che comportano conoscenze tecniche e\nparticolari capacità pratiche, richiedono interventi correttivi o controlli di\napparecchiature con le eventuali relative annotazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore che, in base a metodi di lavoro prefissati, esegue varie\nanalisi e rilievi chimici o fisici di una certa difficoltà, provvedendo alle\nrelative annotazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi\nmeccanici, elettrici o elettronici, idraulici, di muratura, di falegnameria, su\napparecchiature, macchinari e impianti o che svolge i lavori di equivalente\nnatura inerenti alla propria mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi\nspeciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia\nresponsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico,\nnonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità\ndi criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Fibre ottiche”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore addetto alla conduzione di torni di deposizione e fornaci di\ncompattamento e ad operazioni ausiliarie sulle preforme che, in base a\nprocedure operative implicanti supervisione ricevuta sul modo di operare e con\nspecifiche conoscenze tecniche, esegue, nel rispetto di standard prefissati, le\noperazioni di preparazione, conduzione e controllo delle macchine con le\nrelative registrazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore addetto alla conduzione complessiva di impianti di filatura e\nstretching che, in possesso di specifiche conoscenze tecniche e sulla base di\nprocedure operative implicanti supervisione ricevuta sul modo di operare,\nesegue, nel rispetto di standard prefissati, le operazioni di preparazione,\nconduzione e controllo degli impianti in ciascuna posizione lavorativa prevista\ncon le relative registrazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, in base a procedure operative implicanti supervisione\nricevuta sul modo di lavorare con specifiche conoscenze tecniche, esegue, nel\nrispetto degli standard prefissati, la bobinatura e ribobinatura e il controllo\nfinale del prodotto, i controlli dimensionali e fisico-ottici della fibra per\ndeterminare la caratterizzazione completa del prodotto, avvalendosi delle\nstrumentazioni di misura a lettura diretta ed effettuando le relative\nregistrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili Posizione Organizzativa 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"363\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"95\">\n  \u003Ccol width=\"113\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">categoria\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">pos.\n        org\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">qualifiche\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">E\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">E1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">I\n        O\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili impiegati (gruppo 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti a mansioni semplici di ufficio o di scritturazione e copia, nonché\ndattilografi addetti a centralini telefonici di normale difficoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili operai (gruppo 3):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>settore “Produzione lastre”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che esegue operazioni secondo procedure definite che richiedono\nl'impiego di macchine o attrezzature di normali difficoltà o che esegue lavori\nmanuali di equivalente impegno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli\nelevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari o per il traino di\nattrezzature mobili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore di officina o di manutenzione che esegue interventi o lavori di\nnormale impegno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Vetro temperato e accoppiato, edilizia ed auto, argentato”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore che, su macchine e con l’ausilio di attrezzature, esegue\noperazioni di normale difficoltà secondo procedure definite o che effettua\noperazioni manuali di equivalente impegno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore di officina o di manutenzione che esegue interventi o lavori di\nnormale impegno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che esegue il controllo di qualità visivo e dimensionale\nsecondo le specifiche previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli\nelevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari o per il traino di\nattrezzature mobili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che esegue l’imballo e il confezionamento del prodotto finito,\nsecondo le specifiche previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Vetro cavo”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, addetto al funzionamento di macchine, esegue operazioni\nrichiedenti il possesso di adeguate capacità pratiche e normali conoscenze\ntecniche, ovvero esegue altri lavori di equivalente impegno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli\nelevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari o per il traino di\nattrezzature mobili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che esegue normali interventi di manutenzione e\u002Fo sostituzione\ndi parti di impianti, apparecchiature o macchinari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, in possesso di esperienza derivante da anzianità nello\nsvolgimento della medesima mansione, effettua, secondo procedure definite, la\ndeterminazione di qualità di prodotti e materiali che richiedono selezioni\nparticolarmente accurate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore di officina e di manutenzione che esegue interventi o lavori di\nnormale impegno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Tubo di vetro”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore che predispone ed esegue normali e semplici regolazioni di\nmacchine, anche con l’ausilio di tabelle e indici di riferimento, al fine di\nassicurarne il regolare funzionamento, provvedendo alle relative\nannotazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che esegue il controllo di qualità visiva e dimensionale con\nl’ausilio di semplici strumenti di misura provvedendo alle relative\nannotazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore di officina o di manutenzione che esegue interventi o lavori di\nnormale impegno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli\nelevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari o per il traino di\nattrezzature mobili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aiutanti di lavoratori del livello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Fibre”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, in base a metodi di lavoro prefissati, esegue misure\nchimico-fisiche correnti su un solo prodotto o materia prima anche con\nl’aiuto di strumenti, provvedendo alle relative annotazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che predispone, secondo le consegne ricevute, le normali e\nsemplici regolazioni di macchine, previste su opportune scale o indici di\nriferimento, al fine di assicurarne il regolare funzionamento o esegue altri\nlavori di equivalente impegno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore incaricato del controllo visivo ed eventuale scarto dei prodotti\nprima dell'imballo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica dei carrelli\nelevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari o per il traino di\nattrezzature mobili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore di officina o di manutenzione che esegue interventi o lavori di\nnormale impegno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Fibre ottiche”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, sulla base di specifiche e metodi di lavoro prefissati,\ncoadiuva il conduttore degli impianti di filatura eseguendo semplici interventi\nin fase di avviamento e a ciclo, curando l’evacuazione del ridotto,\neffettuando misure geometriche sul rivestimento sulla base di scale opportune e\nindici di riferimento e controllando visivamente la conformità del prodotto\nstesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, sulla base di specifiche e metodi di lavoro prefissati,\ncura la bobinatura su bobine di misura, la ribobinatura su bobine di spedizione\ne il controllo finale della fibra, eseguendo semplici operazioni manuali e\nnormali regolazioni \u002Fcontrolli di processo, effettuando le relative\nregistrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA F)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pos. org.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"378\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"106\">\n  \u003Ccol width=\"116\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\" height=\"20\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">pos. org.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">qualifiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\" height=\"21\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">F1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">O\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori operai che svolgono mansioni,\nlavori ed operazioni che richiedono generiche conoscenze professionali e\ncapacità pratiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili Posizione Organizzativa 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"378\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"106\">\n  \u003Ccol width=\"116\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\" height=\"20\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">pos. org.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">qualifiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\" height=\"21\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">F1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">O\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili operai (gruppo 3):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti a lavori di carico e scarico a mano, generici di pulizia, lavaggio\nmanuale e analoghi lavori di fatica e aiutanti di operai a livello\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 bis – Classificazione del personale delle seconde lavorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del vetro e settori a soffio, a mano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e con macchine semiautomatiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono inquadrati in una unica scala classificatoria composta da\n8 livelli nei settori delle seconde lavorazioni del vetro e da 9 livelli nei\nsettori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche. L'inquadramento delle\nvarie mansioni nei singoli livelli viene effettuato sulla base delle relative\ndeclaratorie e profili come più sottoindicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche e i\nrequisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nel livello\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili determinano il livello minimo del contenuto professionale che una\nmansione deve presentare per essere inquadrata nel corrispondente livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili\nminimi verranno inquadrate, nell’ambito della medesima qualifica, sulla base\ndella declaratoria pertinente, con l’ausilio del riferimento analogico al\nrelativo profilo minimo e a quelli contigui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distinzione tra quadri, impiegati, qualifiche speciali e operai viene\nmantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari,\ncontrattuali etc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque\nfanno riferimento a tali qualifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini suddetti, il collegamento fra l’inquadramento e il trattamento\nnormativo è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gruppo 1) - quadro e qualifica impiegatizia: livv. 9), 8), 7), 6),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5), 4), 3) e 2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gruppo 2) – qualifica speciale: livv. 6), 5), 4) e 3);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gruppo 3) – qualifica operaia: livv. 8), 7), 6), 5), 4), 3), 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Note a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I livelli di inquadramento definiti nel presente contratto sono raggruppati\nnelle seguenti aree:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"45%\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 8pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"74*\">\n  \u003Ccol width=\"58*\">\n  \u003Ccol width=\"74*\">\n  \u003Ccol width=\"50*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"52%\">\u003Cp align=\"center\">lavorazioni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"48%\">\u003Cp align=\"center\">tradizionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"29%\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">aree\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29%\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">aree\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"29%\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29%\">\u003Cp align=\"center\">9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"29%\">\u003Cp align=\"center\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29%\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"29%\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29%\">\u003Cp align=\"center\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"29%\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29%\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"29%\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29%\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"29%\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29%\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"29%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29%\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"29%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"29%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"29%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’importanza delle nuove forme di organizzazione dovesse far\nemergere nuove figure professionali caratterizzate o meno dalla polivalenza\n(intesa come intervento su più posizioni di lavoro all’interno della\nmedesima posizione organizzativa o livello) e\u002Fo polifunzionalità (intesa come\nesercizio di mansioni svolte su più posizioni organizzative o su diversi\nlivelli) che comportino un incremento di professionalità da costituire un\npunto di riferimento per l’intero settore, Direzioni aziendali e RSU potranno\nproporre al livello nazionale di valutare le eventuali integrazioni o\ninserimenti al sistema classificatorio, valutazione da effettuarsi con\nfrequenza annuale, in prossimità dell’Osservatorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che tali attività si articoleranno in linea di massima\nnel rispetto del principio di invarianza del costo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di verificare l’emersione di nuove figure professionali da\nsottoporre alle parti stipulanti al fine di valutarne l'inserimento nel sistema\ndi classificazione, verrà costituita entro fine 2020 una Commissione\nParitetica. La Commissione, nello svolgimento dei lavori, potrà fare ricorso\nad esperti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tali fini, intese aziendali sulla valutazione e sperimentazione di nuovi\nprofili professionali, non riconducibili all’attuale inquadramento,\nindividuabili per effetto dell’innovazione tecnologia e delle specificità\ndelle lavorazioni, potranno essere di riferimento per i lavori della\nCommissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratorie e profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore seconde lavorazioni del vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8° livello A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori (gruppo 1, Quadri) ai quali sono attribuite, con carattere di\ncontinuità, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il\ncoordinamento e il controllo di più unità organizzative di notevole\nimportanza e complessità con elevata discrezionalità di poteri al fine dello\nsviluppo e realizzazione degli obiettivi aziendali, nonché i lavoratori ai\nquali sono attribuite funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale\nequivalenti in termini di ampiezza, natura e autonomia ai fini dello sviluppo e\ndella realizzazione degli obiettivi dell'Impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori (gruppo 1, Quadri) ai quali sono attribuite, con carattere di\ncontinuità, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il\ncoordinamento e il controllo di unità organizzative importanti e complesse con\ndiscrezionalità di poteri per l'attuazione degli obiettivi aziendali ovvero i\nlavoratori con funzioni specialistiche di elevato livello equivalente per\nampiezza, natura e autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli\nobiettivi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori (gruppo 1) che nell’ambito amministrativo, tecnico e\ncommerciale svolgono con discrezionalità di poteri e facoltà d'iniziativa\nfunzioni direttive per l’attuazione delle disposizioni aziendali, nonché i\nlavoratori con funzioni di livello equivalente per ampiezza e natura per le\nquali è richiesta particolare competenza professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° livello A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori (gruppo 1) che, in possesso di particolari e approfondite\nconoscenze in campo tecnico, amministrativo o commerciale, accompagnate da\nrilevante e specifica esperienza, svolgono con ampia autonomia operativa\nnell’ambito dei compiti loro attribuiti, importanti mansioni di concetto che\npossono implicare anche la conduzione e il coordinamento di unità\norganizzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori (gruppo 1) che svolgono mansioni di concetto che comportano\niniziativa e autonomia operativa nell’ambito del proprio lavoro, mansioni per\nle quali si richiede una particolare e specifica conoscenza tecnica o\namministrativa comunque acquisita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profili minimi (gruppo 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegato tecnico con compito di coordinamento e controllo nell'ambito dei\nsettori di produzione e dei servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegato tecnico che, sulla base di schemi di massima, studia e realizza\ndisegni costruttivi di congegni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegato amministrativo con particolare competenza nella contabilità\ngenerale o industriale, o nell’ambito commerciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-programmatore di Centro elettronico che, sulla base d’istruzioni e\nmetodologie esistenti, realizza i programmi controllandone i risultati e\napportandovi variazioni e migliorie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori (gruppo 2) che, con potere di iniziativa in rapporto alla\ncondotta e ai risultati della lavorazione, svolgono compiti di guida, controllo\ne coordinamento di un gruppo di lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori (gruppo 3) con approfondita preparazione ed elevata competenza\nprofessionali accompagnate da notevole esperienza acquisita nell’esercizio\ndella mansione ed eventualmente in possesso di diploma tecnico professionale\nche svolgono in condizioni di autonomia operativa operazioni di rilevante\ndelicatezza e complessità ed effettuano interventi che risultino risolutivi\nper l’ottimale funzionamento degli impianti e\u002Fo apparecchiature, coordinando\nall’occorrenza altri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori (gruppo 1) che, in condizioni di autonomia operativa,\nsvolgono mansioni esecutive tecnico-amministrative o commerciali di contenuto\ncomplesso, che richiedono una approfondita preparazione professionale e una\nconsiderevole esperienza di lavoro specifica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profili minimi (gruppo 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segretaria stenodattilografa con perfetta conoscenza di almeno una lingua\nestera che, avvalendosi anche di apparecchiature elettroniche, redige\ncorrispondenza e gestisce gli archivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori (gruppo 2) il cui compito consiste nella guida, coordinamento\ne controllo di un gruppo di lavoratori con apporto di competenza\ntecnico-pratica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori (gruppo 3) che, in autonomia operativa, compiono a regola\nd'arte lavori particolarmente difficoltosi ed eseguono operazioni\nparticolarmente complesse, richiedenti notevoli conoscenze tecniche acquisite\ncon specifica preparazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profilo comune a tutti i settori (gruppo 3):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore responsabile della manutenzione che, in possesso di particolari\nconoscenze teorico-pratiche, ed eventualmente in possesso di diploma tecnico\nprofessionale, effettua in condizioni di autonomia operativa interventi\nrisolutivi che assicurano l’efficienza e il regolare funzionamento degli\nimpianti e delle macchine, con compiti di coordinamento meramente operativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori (gruppo 1) che svolgono mansioni esecutive che richiedono una\nadeguata preparazione professionale comunque acquisita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori (gruppo 2) che svolgono mansioni particolari di fiducia o\nresponsabilità che non siano normalmente attribuite agli altri addetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori (gruppo 3) che, nel rispetto degli standard fissati, compiano\nlavori od operazioni le cui complessità o difficoltà richiedono specifiche\nconoscenze tecniche e particolari capacità pratiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profili minimi (gruppo 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti agli uffici amministrativi che compiono operazioni ricorrenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti allo svolgimento di pratiche commerciali semplici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-disegnatore non esclusivamente lucidista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profili minimi (gruppo 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>settore “Trasformazione e posa in opera vetri - cristalli piani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- vetri uniti al perimetro e accoppiati”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore addetto alla lavorazione manuale o con macchinari anche di parti\naccessorie di metallo o simili, che comporti difficoltosi interventi,\nspecifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche o che effettui\naltri lavori di equivalente impegno e difficoltà;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore addetto alla posa in opera di qualunque volume piano e curvato\nsu qualsiasi tipo di serramento o con parti metalliche accessorie su qualsiasi\nvano, che comporti difficoltosi interventi, specifiche conoscenze tecniche e\nparticolari capacità pratiche o che effettui altri lavori di equivalente\nimpegno e difficoltà;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore addetto ad impianti di argentatura, molatura, tempera o simili,\nil quale esegua operazioni che comportano interventi correttivi e controllo di\napparecchiature e preparati per assicurarne il regolare completo ciclo di\nfunzionamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, addetto alla conduzione di autocarri con mansioni di\nmeccanico, esegue operazioni di carico e scarico anche con mezzi di\nsollevamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi\nspeciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia\nresponsabile dell’allestimento degli ordini su specifica distinta di carico,\nnonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità\ndi criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Fiale - Siringhe”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore incaricato della conduzione, regolazione e controllo di uno o\npiù impianti, apparecchiature o macchinari, che esegue difficoltose operazioni\nal fine di assicurarne il perfetto funzionamento per la migliore produzione,\nsecondo le prescrizioni di esercizio, provvedendo al cambio lavoro e relative\nregistrazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi\nmeccanici, elettrici od elettronici, idraulici su apparecchiature, macchinari e\nimpianti o che svolge i lavori inerenti al proprio mestiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi\nspeciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia\nresponsabile dell’allestimento degli ordini su specifica distinta di carico,\nnonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità\ndi criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Termometri, densimetri e apparecchi scientifici e simili”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che esegue a mano o a macchina difficoltose operazioni che\ncomportano conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche per il\ncontrollo di qualità e il funzionamento di qualsiasi tipo di strumento finito\na perfetta regola d’arte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che esegue difficoltosi interventi di manutenzione e\u002Fo\nsostituzione di parti di impianti, apparecchiature o macchinari e provveda alla\nsuccessiva messa a punto e regolazione degli stessi o che svolge i lavori\ninerenti al proprio mestiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi\nspeciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia\nresponsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico,\nnonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità\ndi criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Decorazione”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore incaricato della regolazione, messa a punto e controllo di\napparecchiature, impianti o macchine, che esegue difficoltosi interventi al\nfine di assicurarne il perfetto funzionamento per la migliore produzione\nsecondo le prescrizioni di esercizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore di servizi ausiliari che, in possesso di specifiche conoscenze\ntecniche, svolge tutti i lavori inerenti al proprio mestiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi\nelettrici, elettronici, idraulici, meccanici, di montaggi, revisione, cambio\nmacchine o che svolge i lavori inerenti al proprio mestiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi\nspeciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia\nresponsabile dell’allestimento degli ordini su specifica distinta di carico,\nnonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità\ndi criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori (gruppo 1) che svolgono semplici mansioni d’ufficio che\nrichiedono una generica preparazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori od operazioni che richiedono il\npossesso di adeguate capacità pratiche e normali conoscenze tecniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profili minimi (gruppo 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti a mansioni semplici di ufficio o di scritturazione e copia, nonché\ndattilografi, addetti alle macchine fatturatrici e contabili, addetti a\ncentralini telefonici di normale difficoltà;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profili minimi (gruppo 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>settore “Trasformazione e posa in opera vetri - cristalli piani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- vetri uniti al perimetro e accoppiati”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, su impianti di argentatura, molatura, tempera o simili o\ncon l'ausilio di attrezzature, esegua operazioni di normale difficoltà,\nsecondo procedure ben definite o che effettui altri lavori manuali di\nequivalente impegno e difficoltà anche di parti accessorie di metallo o\nsimili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore addetto alla posa in opera di prodotti vetrari su qualsiasi tipo\ndi serramento con mastici e regoli fermavetro che richiedono operazioni di\nnormale impegno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore di officina, di falegnameria o di manutenzione che esegue\ninterventi o lavori di normale impegno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Fiale - Siringhe”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore che, addetto al funzionamento e conduzione di una o più\nmacchine, esegue, secondo procedure definite, impegnative operazioni\nrichiedenti il possesso di capacità pratiche e normali conoscenze tecniche che\nconsentano di garantire il livello qualitativo del prodotto - dimensioni e\nserigrafia - provvedendo ad eventuali registrazioni ovvero esegue altri lavori\ndi equivalente impegno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli\nelevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che esegue normali interventi di manutenzione e\u002Fo sostituzione\ndi parti di impianti, apparecchiature o macchinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Termometri, densimetri e apparecchi scientifici e simili”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che esegue, secondo procedure definite, adeguate lavorazioni a\nmano o a macchina, richiedenti buone capacità pratiche e normali conoscenze\ntecniche e capacità pratiche per il controllo di qualità e il funzionamento\ndi un solo tipo di strumento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che esegue normali interventi di manutenzione e\u002Fo sostituzione\ndi parti di impianti, apparecchiature o macchinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Decorazione”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, addetto alla conduzione di macchine, esegue, secondo\nprocedure definite, operazioni richiedenti il possesso di adeguate capacità\npratiche e normali conoscenze tecniche ovvero esegue altri lavori di\nequivalente impegno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli\nelevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che esegue normali interventi di regolazione, manutenzione e\u002Fo\nsostituzione di parti di impianti, attrezzature o macchine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore di officina o di manutenzione che esegue interventi o lavori di\nnormale impegno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che compiono lavori od operazioni che richiedono normali\nconoscenze pratiche e che compiono lavori manuali semplici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profili minimi (gruppo 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>settori “Trasformazione e posa in opera vetri - cristalli piani - vetri\nuniti al perimetro e accoppiati”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore che esegue operazioni, secondo procedure definite, che\nrichiedono l'impiego di attrezzature di semplice uso o che esegue semplici\nlavori manuali anche su linee produttive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aiutanti di lavoratori di livelli superiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Fiale - Siringhe”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore addetto alla assistenza di macchine che, secondo procedure\ndefinite, esegue sulle stesse operazioni semplici o complementari che\nrichiedono il possesso di capacità pratiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che effettua, secondo procedure definite, operazioni di scelta e\ndi confezionamento del prodotto finito anche con l'impiego di attrezzature di\nsemplice uso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aiutanti di lavoratori di livelli superiori nei servizi ausiliari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Termometri, densimetri e apparecchi scientifici e simili”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, secondo procedure definite, è addetto alla assistenza di\nmacchine e attrezzature per l'esecuzione di operazioni limitate o complementari\nche richiedono il possesso di capacità pratiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che effettua, secondo procedure definite, operazioni di scelta\ndel prodotto anche con l’impiego di attrezzature o macchinari di facile\nuso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aiutanti di lavoratori di livelli superiori nei servizi ausiliari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore “Decorazione”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, secondo procedure definite, è addetto alla assistenza di\nmacchine o attrezzature per l’esecuzione di operazioni semplici che\nrichiedono il possesso di normali conoscenze pratiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore che effettua, secondo procedure definite, la cernita e il\nconfezionamento del prodotto anche con l’uso di attrezzature;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aiutanti di lavoratori di livelli superiori nei servizi ausiliari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratorie e profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settori non meccanizzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9° livello A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori (gruppo 1, Quadri) ai quali sono attribuite, con carattere di\ncontinuità, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il\ncoordinamento e il controllo di più unità organizzative di notevole\nimportanza e complessità con elevata discrezionalità di poteri al fine dello\nsviluppo e realizzazione degli obiettivi aziendali, nonché i lavoratori ai\nquali sono attribuite funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale\nequivalenti in termini di ampiezza, natura e autonomia ai fini dello sviluppo e\ndella realizzazione degli obiettivi dell'Impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori (gruppo 1, Quadri) ai quali sono attribuite, con carattere di\ncontinuità, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il\ncoordinamento e il controllo di unità organizzative importanti e complesse con\ndiscrezionalità di poteri per l’attuazione degli obiettivi aziendali ovvero\ni lavoratori con funzioni specialistiche di elevato livello equivalente per\nampiezza, natura e autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli\nobiettivi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8° livello A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori (gruppo 3) che, in possesso di elevata capacità\nprofessionale, con spiccate doti creative e sensibilità artistica, realizzano\narticoli di particolare pregio e singolare maestria, guidando, controllando e\ncoordinando un gruppo di operai (piazza);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profili minimi (gruppo 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° maestro soffiatore e apritore assortimento oltre ø 5O\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vetro artistico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° maestro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine\nsemiautomatiche, bulbi per lampade elettriche etc., vetro neutro soffiato,\ncanna massiccia etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>flamrex a soffio, a presso e hardex:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- maestro soffiatore prima piazza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori (gruppo 1) che nell’ambito amministrativo, tecnico e\ncommerciale svolgono con discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa\nfunzioni direttive per l’attuazione delle disposizioni aziendali, nonché i\nlavoratori con funzioni di livello equivalente per ampiezza e natura per le\nquali è richiesta particolare competenza professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori (gruppo 3) che, in possesso di notevole capacità tecnica e\nprofessionale derivata da comprovata esperienza acquisita nell’intera gamma\ndelle lavorazioni, coordinando, guidando e controllando un gruppo di lavoratori\n(piazza), realizza articoli di difficile fattura aperti a mano, soffiati o\nmodellati a caldo con il particolare sistema di lavorazione definito a “mano\nvolante”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profili minimi (gruppo 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- apritore e soffiatore piazza assortimento e contenitori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- soffiatore globi oltre ø 40 di grande difficoltà\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vetro artistico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- maestro attacca gambi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-2° maestro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-maestro molatore e\u002Fo incisore in grado di ricavare sculture, figure e\noggetti di alto valore, attraverso modifiche sostanziali di manufatti\ngrezzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine\nsemiautomatiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>bulbi per lampade elettriche etc., vetro neutro soffiato, canna massiccia\netc.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- apritore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>flamrex a soffio, a pressa e hardex:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- maestro soffiatore seconda piazza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori (gruppo 1) che svolgono mansioni di concetto che comportano\niniziativa e autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro, mansioni per\nle quali si richiede una particolare e specifica conoscenza tecnica o\namministrativa comunque acquisita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profili minimi (gruppo 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegato tecnico con compito di coordinamento e controllo nell’ambito\ndei settori di produzione e dei servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegato tecnico che, sulla base di schemi di massima, studia e realizza\ndisegni costruttivi di congegni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegato amministrativo con particolare competenza nella contabilità\ngenerale o industriale o nell’ambito commerciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegato amministrativo con compiti di controllo e particolare competenza\nnel settore magazzino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-programmatore di Centro elettronico che, sulla base di istruzioni e\nmetodologie esistenti, realizza i programmi controllandone i risultati ed\neffettuando interventi risolutivi nell’ambito dei compiti assegnatigli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori (gruppo 2) che, con potere di iniziativa in rapporto alla\ncondotta e ai risultati della lavorazione, svolgono compiti di guida, controllo\ne coordinamento di un gruppo di operai;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori (gruppo 3) che, in possesso di approfondite conoscenze\ntecniche e di affinate capacità pratiche, svolgono responsabilmente e a regola\nd’arte, nelle fasi finali delle lavorazioni, interventi su prodotti di\nnotevoli dimensioni e\u002Fo di difficoltosa realizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profili minimi (gruppo 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- levavetro pressa grande fantasia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- levavetro piazza assortimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- scannellatore rifinito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- levaparaison oltre ø 40\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- levatore ultima coperta piazza soffiato (levaparaison)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- levatore a centrifuga oltre kg. 6 di vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- soffiatore globi da ø 30 a ø 40\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- maestro molatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- apritore piazza bastarda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vetro artistico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° forcellante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- servente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- levaparaison oltre ø 40\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- levatore ultima coperta piazza soffiato (levaparaison)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- soffiatore globi da ø 30 a ø 40\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- maestro molatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine\nsemiautomatiche, bulbi per lampade elettriche etc.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- soffiatore bulbi per valvole speciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vetro neutro soffiato, canna massiccia etc.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- maestro cannettista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- maestro soffiatore prima piazza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori (gruppo 1) che, in condizioni di autonomia operativa,\nsvolgono mansioni esecutive tecnico-amministrative o commerciali di contenuto\ncomplesso, che richiedono una approfondita preparazione professionale e una\nconsiderevole esperienza di lavoro specifica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profili minimi (gruppo 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore esperto di Centro elettronico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegato con ottima conoscenza di almeno una lingua estera che svolge, in\ncondizioni di autonomia operativa, complesse funzioni amministrative o\ncommerciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, in condizioni di autonomia operativa e con responsabilità\nin ordine ai risultati e adempimenti, attende alle movimentazioni di magazzino\ne sovraintende alle spedizioni, con l'ausilio del Centro elettronico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori (gruppo 3) che, in possesso di particolari conoscenze tecniche\ne con notevole capacità pratica, compiono, a regola d’arte, lavori od\noperazioni complessi e difficoltosi, coordinando gruppi di lavoratori di grado\ninferiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profili minimi (gruppo 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fonditore a padelle o a bacino giornaliero (vaschette)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coupagista senza piede e articoli speciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile piazza piastra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° composizioniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- levavetro alla centrifuga oltre kg. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- giantilé calici a gambo tirato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile magazzino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- soffiatore globi fino a ø 30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attacca piedi calici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- soffiatore calici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore pressa grande fantasia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- apritore piazza riflettori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- levaparaison da ø 30 a ø 40\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- levatore pressa piccola fantasia oltre ø 30 o criteri equivalenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- levavetro piazza bastarda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- macchinista e levavetro macchine semiautomatiche oltre ø 30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o criteri equivalenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vetro artistico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- levaparaison da ø 30 a ø 40\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- incisore a mola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fonditore a padelle o a bacino giornaliero (vaschette)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° molatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° montatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° imballatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° composizioniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile del magazzino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e con macchine semiautomatiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- maestro fiascaio lavori speciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tagliatore e levavetro macchine semiautomatiche a cammelloni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tagliatore, levavetro e soffiatore macch.ne semiautomatiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a damigiane oltre l. 5, lavori speciali e cammelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>bulbi per lampade elettriche etc.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° fonditore a padelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- soffiatore bulbi, palloncini e thermos\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vetro neutro soffiato, canna massiccia etc.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- maestro soffiatore seconda piazza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° composizioniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>flamrex a soffio, a presso e hardex\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ottica e semiottica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- soffiatore globi e cilindri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori (gruppo 1) che svolgono mansioni esecutive che richiedono una\nadeguata preparazione professionale comunque acquisita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profili minimi (gruppo 2):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti agli uffici amministrativi che compiono operazioni ricorrenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti allo svolgimento di pratiche commerciali semplici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disegnatore non esclusivamente lucidista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori (gruppo 2) il cui compito consiste nella guida, coordinamento\ne controllo di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica o\nche svolgono mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano\nnormalmente attribuite agli operai;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori od operazioni la cui\ncomplessità o difficoltà richiedono specifiche conoscenze tecniche e\nparticolari capacità pratiche, coordinando, all’occorrenza, altri lavoratori\ndi grado inferiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profili minimi (gruppo 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- levatore alla piastra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tagliatore e levatore a pressina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto preparazione e montaggio stampi in metallo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° sottofonditore a padelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- macchinista e levavetro alla centrifuga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pallinaio oltre ø 25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fonditore a bacino (ciclo continuo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- smerigliatore a lucido\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- scalottatore e ribruciatore a caldo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore pressa piccola fantasia (fino a ø 35)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o criteri equivalenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pressatore prismi e pendagli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- scannellatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- macchinista e levavetro macchine semiautomatiche fino a ø 30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o criteri equivalenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- levaparaison\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- incamiciatore e levavetro fino a ø 35\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale di manutenzione (attrezzista, meccanico, tornitore,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>stampista, elettricista, elettromeccanico)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vetro artistico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- velatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- molatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- serventino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° sottofonditore a padelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale di manutenzione (attrezzista, meccanico, tornitore,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>stampista, elettricista, elettromeccanico)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e con macchine semiautomatiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tagliatore e levavetro macchine automatiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>bulbi per lampade elettriche etc.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fonditore a padelle o a bacino giornaliero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vetro neutro soffiato, canna massiccia etc.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- soffiatore fialone e biberons\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fonditore a padelle o a bacino giornaliero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- levaparaison piazza assortimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>flamrex a soffio, a pressa e hardex:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stampatore serigrafico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° molatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- levavetro e pressatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° rettificatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° apritore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- maestro soffiatore terza piazza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ottica e semiottica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sbacchettatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori (gruppo 1) che svolgono semplici mansioni di ufficio che\nrichiedono una generica preparazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori od operazioni che richiedono il\npossesso di adeguate capacità pratiche e normali conoscenze tecniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profili minimi (gruppo 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2° sottofonditore a padelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sabbiatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- foratore al trapano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sceglitore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- spianatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- leva piedi, leva gambi, leva cordoni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- montatori articoli da illuminazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- appuntellatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- acidatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- molatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tagliatore dischi diamantati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- soffiatore semiautomatiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lucidatore a nastro, a sughero e ad acido\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista e carrellista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- temperista\u002Fsceglitore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pallinaio fino a ø 25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- scalottatore e ribruciatore a freddo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aiuto stenditore\u002Fsagomatore alla piastra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vetro artistico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2° sottofonditore a padelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sabbiatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- acidatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- foratore al trapano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- spianatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- leva piedi, leva gambi, leva cordoni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- montatore articoli da illuminazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- imballatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tagliatore a sega circolare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lucidatore a nastro e a sughero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista\u002Fcarrellista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e con macchine semiautomatiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- temperista con responsabilità conduzione tempera e scelta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista e carrellista meccanici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>bulbi per lampade elettriche etc.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° composizioniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- macchinista responsabile macchine automatiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vetro neutro soffiato, canna massiccia etc.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- levaparaison\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fonditore a bacino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- temperista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale di officina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>flamrex a soffio, a pressa e hardex:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° ribruciatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tiracanne\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2° apritore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ottica e semiottica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pressatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- padellista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fonditore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori ed operazioni che richiedono\nnormali conoscenze pratiche e che eseguono interventi manuali specifici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profili minimi (gruppo 3):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- smerigliatore a lucido prismi e pendagli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con macchine semiautomatiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- incartatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- serraforme\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tranciatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- staccatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tiragambi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- scaricatore alle tempere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- portiere con centralino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto a manutenzioni semplici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- decoratore artistico a pennello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vetro artistico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impaccatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- incartatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- scaricatore alle tempere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- portiere con centralino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto a manutenzioni semplici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e con macchine semiautomatiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sorvegliante carico e scarico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- carrellista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- serraforme\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fonditore a bacino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- scaricatore alle tempere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- arrangiatore a damigiane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- staccatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- composizioniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti a manutenzioni varie (falegname, muratore ecc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aiutante maestro lavori speciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- portiere con centralino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>bulbi per lampade elettriche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conduttore macchine automatiche palloncini e tubo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- staccatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- levavetro bulbi, palloncini e thermos\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° gassometraio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vetro neutro soffiato, canna massiccia etc.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sottofonditore a padelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- portiere con centralino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al controllo ribruciatura e calibratura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tiracanna e tagliacanna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- serraforme\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>flamrex a soffio, a pressa e hardex:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- molatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al montaggio e al tiro isolatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conduttore macchine per verniciatura moulage\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ottica e semiottica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sottofonditore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- composizioniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- levaposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti a mansioni varie (falegname, muratore etc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- copritore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori ed operazioni che richiedono\nnormali conoscenze pratiche e che compiono lavori manuali semplici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profili minimi (gruppo 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- portantino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- macinatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aiuto composizioniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manovale generico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vetro artistico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- portantino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manovale generico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e con macchine semiautomatiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rivestitore\u002Ftrice damigiane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impaccatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- portantino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tranciatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ferrazziere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- macinatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al magazzino materiali e merci varie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manovale generico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>bulbi per lampade elettriche etc.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ballatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impastatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- macinatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aiuto composizioniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manovale generico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vetro neutro soffiato, canna massiccia etc.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- portantino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sceglitore\u002Ftrice\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aiuto bruciatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manovale generico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>flamrex a soffio, a pressa e hardex:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- portantino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- calibratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tagliatubo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- vuotamescolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- chiudistampo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti alla capsulazione, laccatura, paraffinatura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manovale generico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ottica e semiottica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pallinaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manovale generico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti prospettano la possibilità di utilizzare lavoratori - in\nparticolare “primi maestri” - quiescenti per limiti d’età e in possesso\ndi attestato di ex maestro vetraio, per finalità formative onde conservare il\npatrimonio professionale maturato nella tradizione e promuovere, attraverso lo\nstimolo e il confronto, lo sviluppo della creatività della sensibilità\nartistica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 12 – Quadri e lavoratori con funzioni direttive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai Quadri e ai lavoratori che svolgono funzioni direttive per l’attuazione\ndelle disposizioni aziendali si conviene di riconoscere la copertura delle\nspese e l’assistenza legale, garantita attraverso la messa a disposizione, da\nparte della Azienda, di professionisti nell’ambito dei quali il dipendente\nopererà la sua scelta.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Quanto sopra verrà riconosciuto in caso di procedimenti civili o penali per\ncause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente\nconnessi con l’esercizio delle funzioni svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai Quadri si conviene di riconoscere, in caso di trasferimento di proprietà\ndella Azienda, un trattamento - aggiuntivo al TFR - pari a 1\u002F3 della indennità\nsostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento, sempre che, entro\n90 giorni dalla data legale dell’avvenuto cambiamento, procedano alla\nrisoluzione del rapporto di lavoro senza effettuazione del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assegnazione provvisoria a mansioni corrispondenti al livello di\nQuadro che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto\nalla conservazione del posto, l’attribuzione della qualifica di Quadro sarà\neffettuata trascorso un periodo di 5 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di\nbrevetti e diritti di autore al Quadro, previa espressa autorizzazione\naziendale, è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di\neffettuazione di relazioni su lavori compiuti dallo stesso con riguardo alle\nspecifiche attività svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori suindicati si conviene di riconoscere interventi formativi e\ndi aggiornamento professionale per favorire adeguati livelli di preparazione ed\nesperienza professionale, quale supporto delle responsabilità loro\naffidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’allegato 1 (tabelle retributive) sono riportati gli importi della\nindennità di funzione riconosciuta ai lavoratori con qualifica di Quadro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel convenire che con la regolamentazione di cui agli artt. 11 e\n12 si è data attuazione al disposto della legge 190\u002F1985, si danno atto che\ncaratteristiche indispensabili della categoria dei Quadri sono costituite:\ndallo svolgimento con carattere di continuità di autonome funzioni direttive\nche implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di unità\norganizzative importanti e complesse con discrezionalità di poteri per\nl’attuazione degli obiettivi aziendali, nonché dalla attribuzione di\nfunzioni specialistiche di elevato livello equivalente per ampiezza, natura e\nautonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Cumulo di mansioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Aziende delle prime lavorazioni del vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(settori meccanizzati)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore, al quale nell'ambito della categoria di appartenenza vengano\naffidate mansioni relative ad una o più posizioni organizzative, è\nriconosciuta la posizione organizzativa superiore purché lo svolgimento delle\nmansioni relative a quest’ultima abbia carattere di prevalenza e avvenga con\nnormale continuità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Aziende delle seconde lavorazioni del vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e per quelle della produzione del vetro eseguito a soffio,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a mano e con macchine semiautomatiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori di cui al gruppo 3) che sono assegnati con carattere di\ncontinuità alla esplicazione di mansioni di diversi livelli sarà attribuito\nil livello corrispondente alla mansione superiore sempre che quest’ultima\nabbia almeno carattere di equivalenza di tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Aziende della produzione di lampade e display\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità alla\nesplicazione di mansioni di diversi livelli sarà attribuito il livello\ncorrispondente alla mansione superiore sempre che quest’ultima abbia almeno\ncarattere di equivalenza di tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 – Passaggio temporaneo di mansioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Aziende delle prime lavorazioni del vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(settori meccanizzati)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mobilità e cumulo delle mansioni nella categoria professionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.il lavoratore, in relazione ad esigenze aziendali organizzative, tecniche,\nproduttive e di mercato, può essere adibito a qualunque mansione relativa alle\nposizioni organizzative della categoria nella quale risulta inquadrato nel\nrispetto dei gruppi (qualifica) di appartenenza (gruppo 1: impiegati e quadri,\ngruppo 2: intermedi, gruppo 3: operai). Il passaggio definitivo dalla qualifica\nimpiegatizia a quella operaia è consentito previo consenso del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1.Al di fuori dei casi di cui al successivo punto 1.2), il lavoratore\nadibito continuativamente a mansioni relative ad una diversa posizione\norganizzativa passa, a tutti gli effetti, dopo 60 giorni di effettiva\nprestazione, nella nuova posizione organizzativa. Nel caso di passaggio ad una\nposizione organizzativa inferiore sarà mantenuta l'indennità di posizione\norganizzativa di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2.L'effettuazione di mansioni relative ad una posizione organizzativa\ndiversa da quella di originario inquadramento non dà luogo al passaggio di\nposizione quando è motivata da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sostituzione di altro lavoratore assente per motivi che danno luogo alla\nconservazione del posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a queste fattispecie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'effettuazione di mansioni relative ad una posizione organizzativa\nsuperiore comporta il riconoscimento della differenza fra le relative\nindennità di posizione organizzativa per il periodo relativo alla loro\neffettuazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’effettuazione di mansioni relative alla posizione organizzativa\ninferiore comporta il mantenimento della indennità di posizione organizzativa\ndi provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Aziende delle seconde lavorazioni e per le Aziende\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della produzione del vetro eseguito a soffio, a mano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e con macchine semiautomatiche e per le Aziende\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della produzione di lampade e display\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato\ntemporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello, purché\nciò non comporti alcun peggioramento economico, né un mutamento sostanziale\ndella sua posizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello\nsuperiore al proprio dovrà essere corrisposta la retribuzione contrattuale\ninerente al predetto livello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che disimpegni continuativamente mansioni superiori al proprio\nlivello ha diritto al passaggio definitivo al livello superiore, salvo le\neccezioni di cui al penultimo comma:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- decorsi 2 mesi se disimpegni mansioni proprie dei lavoratori di cui ai\ngruppi 2) e 3);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- decorsi 3 mesi se disimpegni mansioni proprie dei lavoratori di cui al\ngruppo 1) - qualifica impiegatizia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di cui al gruppo 1) - qualifica impiegatizia - agli effetti\ndel passaggio di livello previsto dal presente articolo, l'anzidetto periodo di\n3 mesi potrà anche non essere svolto continuativamente purché, entro 8 mesi\ndall’inizio del mutamento delle mansioni, venga compiuto nella nuova mansione\nun periodo continuativo di mesi 2 e questo sia completato con ulteriori periodi\ncomunque non inferiori ciascuno a giorni 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio di livello non può aver luogo nei casi in cui le mansioni in\nlivello superiore sono esplicate in sostituzione di altro lavoratore assente\nper malattia, infortunio, maternità, ferie, aspettativa, chiamata alle armi,\nrichiamo alle armi (di durata non superiore a quella del servizio di leva per i\nlavoratori di cui al gruppo 1) - qualifica impiegatizia - e di durata non\nsuperiore a 7 mesi per gli altri lavoratori), salvo il caso di mancata\nriammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di cui al gruppo 1) - qualifica impiegatizia - la\ndisciplina di cui al precedente comma si applica anche nel caso di sostituzione\nper trasferta, a condizione che l’assenza per quest'ultimo motivo non superi\nil periodo di 1 anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * * * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle parti stipulanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in materia di organizzazione del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l’autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive\ndistinte responsabilità, le Parti dichiarano che lo sviluppo della\nproduttività tecnico\u002Feconomica passa anche attraverso un miglior utilizzo di\ntutte le risorse tecniche ed umane e la valorizzazione della professionalità\nche possono essere ricercate mediante nuove forme organizzative consistenti in\nuna diversa distribuzione di mansioni del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale ricerca può comprendere, da parte delle Aziende, l’accorpamento di\npiù mansioni – senza, peraltro, escluderne le singole effettuazioni - anche\nmediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività\ne realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili non superiori a 6 mesi\nsupportate all’occorrenza da iniziative di addestramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’attivazione delle fasi sperimentali reversibili è necessaria la\nconsultazione preventiva e l’esame delle questioni connesse con le RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia la sperimentazione che l’adozione definitiva della nuova distribuzione\npossono comprendere sistemi di rotazione nell’ambito di mansioni appartenenti\na non più di due livelli contigui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove\nfigure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni\nmedesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno\ninquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie\ncontrattuali e utilizzando per analogia i profili esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa\nl’eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con la RSU assistita dai\ncomponenti del gruppo interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende condividono l’opportunità di ricercare, nel rispetto e nella\nconcreta attuazione della normativa in materia di parità, soluzioni tendenti a\nsuperare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori\ntradizionalmente femminili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine del conseguimento di una maggiore produttività tecnico \u002Feconomica\ndelle Imprese e di una più elevata professionalità dei lavoratori,\nsoprattutto in relazione alla introduzione di nuove tecnologie, potranno essere\nsperimentate - con carattere di reversibilità - nuove forme di organizzazione\ndel lavoro caratterizzate anche da figure professionali polivalenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo VIII - ORARIO DI LAVORO, RIPOSO SETTIMANALE,\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>FESTIVITÀ E FERIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Art. 15 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata massima dell’orario normale di lavoro stabilita\ndalla legge con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale\ndell’orario contrattuale per il singolo lavoratore è fissata in 40 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori non in turni sarà altresì considerata normale una durata\nsettimanale della prestazione lavorativa di 39 ore, da attuare mediante\nl’assorbimento di corrispondenti quote di riduzione di orario di lavoro\npreviste negli ultimi 3 commi del presente articolo. In attuazione di quanto\nprevisto all’art. 4, D.lgs. 66\u002F2003, si conviene che il periodo di\nriferimento per il calcolo della durata media dell’orario di lavoro, fatti\nsalvi i limiti di cui all’art. 4, comma 4), D.lgs. n. 66\u002F2003, considerate le\nesigenze tecnico-organizzative settoriali, sarà definito in accordi collettivi\nconclusi a livello aziendale tra la RSU, le OO.SS. territorialmente competenti\ne l’Azienda ovvero al livello di distretto industriale. Per i maestri fiascai\ne aiutanti maestri della bofferia toscana; per gli operai addetti alla piazza\nsemiautomatica: tagliatori, levatori, soffiatori, portantini e impilatori che\nfabbricano damigiane da l. 5\u002F7 fino a l. 60, l’orario normale di lavoro è\nfissato in 36 ore settimanali con un massimo di 6 ore giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando gli operai addetti alla piazza semiautomatica come sopra specificati\nproducono damigiane inferiori a l. 5\u002F7, osserveranno l’orario di 40 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>L’orario settimanale di lavoro dei lavoratori non in turni verrà di norma\ndistribuito su 5 giorni. Diverse distribuzioni dell’orario, nonché\nl’applicazione dell’orario di cui al comma 2) saranno attuate qualora lo\nrichiedessero le esigenze tecnico-produttive, organizzative e logistiche, da\nconfrontare con la RSU. Per i settori del vetro bianco e colorato a soffio, a\npressa e con macchine semiautomatiche e del vetro artistico si rinvia alle\nnorme particolari di cui all’allegato 5).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In relazione alle esigenze tecnico-produttive la possibilità di eseguire il\nlavoro domenicale non collegato al ciclo continuo, nonché quello notturno non\ncompreso in turni, sarà previamente esaminata tra Direzione aziendale e\nRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le prassi aziendali in essere e fermo restando quanto previsto\nal comma 3) del presente articolo, l’orario normale di lavoro, con esclusione\ndi quello dei turnisti del ciclo continuo di cui al successivo art. 16, può\nessere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le\nAziende attueranno programmi comprendenti prestazioni lavorative superiori alle\n40 ore e settimane lavorative inferiori a tale limite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso sopra indicato non costituisce lavoro straordinario quello attuato\noltre le 40 ore settimanali. Tuttavia le ore di lavoro prestato oltre le 40 ore\nsettimanali sono compensate con la maggiorazione del 10%. Tali maggiorazioni\nnon sono cumulabili con quelle di cui all’art. 19, intendendosi che la\nmaggiore assorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata settimanale dell’orario contrattuale in 40 ore,\nle quote orarie di riduzione dell’orario di lavoro sono state pari a 40, in\nragione d'anno, sino al 31 dicembre 1987, secondo quanto stabilito dal\nProtocollo d’intesa 22 gennaio 1983.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori 16 ore di riduzione dell’orario di lavoro sono state\nriconosciute, in ragione d’anno, con decorrenza 1° gennaio 1988 dal CCNL 7\nmarzo 1987.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l’orario di lavoro è stato\nridotto di ulteriori 8 ore sempre in ragione d’anno; per il settore della\ntrasformazione (cd. seconde lavorazioni del vetro) questa riduzione è entrata\ninvece in vigore dal 1° gennaio 1995.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conformemente al disposto dell'art. 18, comma 2), legge 26 aprile 1934 n.\n635, si conviene che il riposo intermedio del personale minorile potrà essere\nridotto a 1 ora al giorno nei casi di prestazione superiore alle 8 ore\ngiornaliere e a mezzora al giorno nei casi di prestazione non superiore alle 8\nore giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le situazioni di orario inferiori esistenti nelle Aziende si fa rinvio a\nquanto definito dal Protocollo d’intesa 22.01.83 al punto 11).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Turnisti del ciclo continuo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata dell’orario settimanale di lavoro di cui al\nprecedente art. 15, l’orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle\nlavorazioni a ciclo continuo - intese come tali quelle che si svolgono su turni\navvicendati sull’intero arco settimanale di 7 giorni, nonché quelle dei\nlavoratori addetti alle lavorazioni che si svolgono su 2 turni per 7 giorni -\nè stato pari a 236,5 giornate lavorative annue sino al 31.12.1991, a 236\ngiornate lavorative sino al 31.12.1993, a 235 giornate lavorative annue sino al\n30.6.2000, a 234,5 giornate lavorative annue sino al 30.6.2001, pari a 234\ngiornate lavorative sino al 30.6.2002, pari a 233,5 giornate lavorative annue\nsino al 30.6.2006; a decorrere dall’1.7.2006 è pari a 232,5 giornate\nlavorative annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal comma 2), art. 16, CCNL 7.3.1987, la\ncollocazione in ragione d’anno delle 7,5, delle 8, delle 9, delle 9,5, delle\n10, delle 10,5 e delle 11,5 giornate di riposo che comprendono le 40 ore di\nriduzione d'orario di cui al Protocollo d'intesa 22.1.1983 e le ulteriori 6,5\ngiornate, sarà definita con la RSU tenendo conto delle flessibilità connesse\nalle esigenze tecnico-produttive delle Aziende e senza operare conguagli\nindividuali tra i riposi in questione e il numero delle festività lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di riposo di cui al comma precedente assorbono quanto, a\nqualsiasi titolo, già concesso o concordato nelle Aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi che dovessero verificarsi, al termine di ogni anno solare,\nsostanziali scostamenti tra l'orario contrattuale annuo e l’orario di fatto,\nla RSU potrà richiedere alla Direzione aziendale i motivi di tale\nscostamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i criteri applicativi dell’orario di cui al presente\narticolo, la RSU e la Direzione aziendale ricercheranno soluzioni per regimi di\norario che, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, siano tali da\nsuperare gli scostamenti obiettivamente non giustificati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme di attuazione del trattamento economico dei turnisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetti alle lavorazioni a ciclo continuo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le festività lavorate il relativo trattamento retributivo sarà\ncostituito dalla normale retribuzione mensilizzata di cui all’art. 29 con\nl’aggiunta del compenso per le ore effettivamente prestate nelle festività\nstesse maggiorate della percentuale per lavoro in giorni festivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Note a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riduzioni di orario di lavoro di cui sopra devono intendersi assorbibili,\nfino a concorrenza, in quote di riduzione di orario eventualmente definite da\nprovvedimenti di legge successivi alla data di stipula del presente contratto,\nivi compresi provvedimenti di reintroduzione di festività soppresse o\nprovvedimenti di istituzione di nuove festività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che le riduzioni di orario di lavoro concordate a\npartire dal 1° luglio 2006 sono da applicarsi su base annua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le situazioni di orario inferiori esistenti nelle Aziende si fa rinvio a\nquanto definito dal Protocollo d’intesa 22.1.1983 al punto 11).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell’orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori non in turni avvicendati nel ciclo continuo hanno diritto di\ngodere annualmente, sotto forma di permessi individuali, di 4 giorni di riposo\nin sostituzione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale 26.01.1977\nper le ex festività religiose, nonché dalla legge n. 54 del 5.3.1977 e\nsuccessivo DPR 28.12.1985 n. 792.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, a fronte della ex festività nazionale del 4 novembre sarà\ncorrisposto, in occasione del pagamento della retribuzione del mese di agosto,\nun trattamento economico complessivo pari a 4\u002F175 della retribuzione mensile.\nSempre in occasione del pagamento della retribuzione del mese di agosto,\nulteriori 4\u002F175 verranno riconosciuti a partire dal 2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni “semicontinue” (3 turni\nper 5 giorni o 3 turni per 6 giorni), che prestino la loro attività nel turno\nnotturno, hanno diritto di godere, in aggiunta ai 4 giorni di riposo di cui al\ncomma 1) concessi a fronte delle ex festività religiose, di tante giornate di\nriposo quante sono le festività effettivamente lavorate in luogo del\ntrattamento economico corrispondente e comunque di 2 ulteriori giornate di\nriposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi di cui ai punti precedenti assorbono quanto a qualsiasi titolo già\nconcesso o concordato in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di riduzione dell’orario di lavoro si richiama quanto stabilito\nagli ultimi 2 commi del precedente art. 15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Note a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le situazioni di orario inferiori esistenti nelle Aziende si fa rinvio a\nquanto definito dal Protocollo d’intesa 22.1.1983, punto 11).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento degli ulteriori 4\u002F175 della retribuzione mensile previsto a\npartire dal 2004 deve ritenersi assorbibile in caso di riduzioni di orario\neventualmente definite da provvedimenti di legge successivi alla data di\nstipula del presente contratto, ivi compresi provvedimenti di reintroduzione di\nfestività soppresse o provvedimenti di istituzione di nuove festività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e custodia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice\nattesa o custodia si fa riferimento alle leggi in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata massima dell’orario normale di lavoro, stabilita\ndai vigenti accordi interconfederali in 10 ore giornaliere o 60 ore\nsettimanali, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle\nimmediate adiacenze, la durata settimanale dell’orario contrattuale di lavoro\ndei lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia\nrimane fissata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- discontinui già con orario normale di 50 ore settimanali: ore 48\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- discontinui già con orario normale di 45 ore settimanali: ore 43\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- discontinui già con orario normale di 42 ore settimanali: ore 40\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore di lavoro prestate secondo i rispettivi orari contrattuali di cui\nal precedente comma, ai suddetti lavoratori verrà corrisposta la retribuzione\ndeterminata in base ai criteri di cui alle “Clausole Generali”, che\nprecedono le tabelle retributive allegate al presente contratto, fatto salvo\nquanto indicato nella nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiamano le\ndisposizioni di cui all’art. 15, fermo restando che i criteri applicativi\nrelativi alla riduzione dell’orario di lavoro dovranno risultare compatibili\ncon la particolare natura delle mansioni svolte dai lavoratori discontinui, di\nsemplice attesa o custodia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti delle modalità di corresponsione della retribuzione, fermo\nrestando quanto previsto all’art. 29, il coefficiente di cui al punto b) di\ndetto articolo risulterà dal seguente rapporto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-175\u002F175 per i discontinui già con orario normale di 42 ore settimanali;\n186\u002F175 per i discontinui già con orario normale di 45 ore settimanali;\n208\u002F175 per i discontinui già con orario normale di 50 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti della determinazione della retribuzione oraria, i divisori di\ncui all’art. 28 saranno rispettivamente pari a 175, 186, 208.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia\nsaranno considerati alla stregua degli addetti a mansioni continue, qualora il\ncumulo delle mansioni da essi normalmente espletate tolga di fatto il carattere\ndella discontinuità del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione afferente all’ultima ora dell’orario settimanale pari a\n48 e 43 h è maggiorata con la percentuale del 18%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno e festivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario (oltre l’orario di legge di 40 ore settimanali di\ncui al comma 1, art. 13, legge 24 giugno 1997 n. 196) deve avere carattere\neccezionale e trovare obiettiva giustificazione in necessità indifferibili e\ndi durata temporanea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano ad esempio in tali ipotesi l’esigenza di soddisfare\nl’andamento del mercato in relazione a stagionalità, a situazioni di punte\nproduttive impreviste, a specifiche operazioni di magazzino, a inderogabili\ntermini di consegna, a situazioni anomale di assenze dal lavoro; la necessità\ndi salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti, l’assolvimento di\nindifferibili incombenze amministrative e di legge in particolari periodi\ndell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le esigenze di cui sopra saranno tempestivamente comunicate alla RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di là dei casi previsti dal comma 2), eventuali ipotesi di lavoro\nsupplementare e straordinario saranno contrattate preventivamente tra Direzione\naziendale e RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Direzioni aziendali comunicheranno alla RSU i dati a consuntivo\nconcernenti le prestazioni supplementari e straordinarie. In tale occasione\nsaranno altresì forniti elementi di obiettiva motivazione del ricorso al\nlavoro straordinario di cui al comma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso di urgenza per il lavoro straordinario, la prestazione di\nlavoro oltre l’orario contrattuale potrà essere richiesta tenendo conto\ndelle esigenze personali del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che dovrà essere assicurata la continuità del processo\nproduttivo e la regolarità della produzione, ribadito inoltre che il lavoro\nstraordinario deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva\ngiustificazione escludendo correlazioni con l’organico, nelle lavorazioni in\nturno di cui ai precedenti artt. 16 e 17, comma 3), il lavoratore del turno\nsmontante non può abbandonare il posto di lavoro senza avere avuto la\nnecessaria sostituzione che dovrà avvenire entro il periodo di tempo massimo\ndi 2 ore con l’iniziativa della Azienda per le ricerche del sostituto, fatti\nsalvi eventuali accordi aziendali in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di prestazione relative alla protrazione del turno saranno compensate\ncon le percentuali di maggiorazione sottoindicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>È lavoro festivo, ai fini dell’applicazione delle percentuali di cui\nappresso, quello effettuato in giornata di riposo compensativo di lavoro\ndomenicale, di domenica senza riposo compensativo e nelle ricorrenze festive di\ncui all’art. 23.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario (dalla 41a alla 48a) 18%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario diurno feriale (49a ora) 22%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario diurno feriale (ore successive) 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario notturno 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro in giorni festivi 55%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro notturno non compreso in turni avvicendati 32%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario festivo 65%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro domenicale con riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non compreso in turni avvicendati 10%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni in percentuale sopraddette non sono cumulabili,\nintendendosi che la maggiore assorbe la minore. Le percentuali suddette\nverranno calcolate, per i lavoratori di cui al gruppo 3), sulla quota oraria\ndegli elementi della retribuzione mensile, indicati nell'art. 28, ottenuta\nsecondo i criteri contemplati nello stesso articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui sopra, la quota oraria per i cottimisti va maggiorata della\npercentuale minima contrattuale di cottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di cui al gruppo 2) la quota oraria, agli effetti di cui\nsopra, si ottiene dividendo per 173 la retribuzione mensile di cui all’art.\n28.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla\nlegge e dal presente contratto, il lavoro straordinario, notturno e festivo,\nsalvo giustificati motivi individuali di impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto stabilito dall’art. 17, D.lgs. n. 66\u002F2003,\npotranno essere concordate deroghe alla durata minima del riposo giornaliero,\nprevisto all’art. 7 del citato decreto 66\u002F2003, mediante accordi collettivi\nconclusi a livello aziendale tra la RSU, le OO.SS. territorialmente competenti\ne l’Azienda ovvero al livello di distretto industriale. Sono comunque fatte\nsalve le intese in materia già sottoscritte alla data di entrata in vigore dal\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conto ore individuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate mensilmente con le\nmaggiorazioni retributive di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene alle quote orarie le Parti convengono che - al di fuori\ndelle ipotesi previste all’ultimo comma del presente articolo - a partire dal\n1° gennaio 2002, le stesse saranno accantonate nella misura del 50% in un\nconto ore individuale ed evidenziate in busta paga; per il restante 50% delle\nquote il lavoratore potrà esercitare, entro la fine di ogni anno per l'anno\nsuccessivo, la propria scelta in ordine all’accantonamento nel conto ore\nindividuale in alternativa al pagamento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote orarie non retribuite ed accantonate nel conto ore individuale\npossono essere fruite, sotto forma di riposi compensativi, da utilizzarsi entro\n12 mesi dall’anno di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive con meno di 150 dipendenti la misura delle quote\norarie da accantonare nel conto ore è del 40%; per il restante 60% delle quote\nil lavoratore potrà esercitare la propria scelta, entro la fine di ogni anno\nper l’anno successivo, in ordine all’accantonamento nel conto ore\nindividuale in alternativa alla retribuzione delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’utilizzazione delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla\ndurata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione\ndovrà essere realizzata in prima istanza tenendo conto delle esigenze\ntecniche, organizzative e produttive dell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, oltre che per le attività formative, potranno utilizzare i\nrecuperi relativi alle ore maturate anche per necessità personali e\nfamiliari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza semestrale la Direzione aziendale e la RSU esamineranno gli\nandamenti del lavoro straordinario e le modalità di utilizzo delle ore\naccantonate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non rientrano nel conto ore individuale di cui sopra le prestazioni di\nlavoro straordinario riconducibili alle seguenti fattispecie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assenze improvvise nell’avvicendamento dei turni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manutenzioni straordinarie e non programmabili; interventi atti ad\nassicurare il ripristino dell’efficienza produttiva degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-montaggio e rifacimento degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assolvimento di indifferibili incombenze derivanti da innovazioni\namministrative e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Note a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la categoria dei lavoratori di cui al gruppo 1) la retribuzione oraria,\nai soli effetti del calcolo delle maggiorazioni di cui agli artt. 19 e 20,\nviene ottenuta dividendo per 165 la retribuzione mensile composta dagli\nelementi di cui all’art. 28.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di cui al gruppo 2), agli effetti di quanto previsto al\ncomma 15) del presente articolo, sono fatte salve le situazioni individuali in\natto al 1° maggio 1983.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno all’interno dell’Osservatorio per valutare\neventuali problematiche relative al conto ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si riservano inoltre di effettuare ogni utile iniziativa di\nmonitoraggio sullo strumento del conto ore in funzione della situazione\neconomico-produttiva dei settori al fine di verificarne l’effettiva\npraticabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Lavoro normale notturno e lavoro in turni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sottoindicate percentuali di maggiorazione, aventi carattere\ncontinuativo, saranno calcolate sulla quota oraria degli elementi della\nretribuzione mensile, indicati all’art. 28, ottenuta secondo i criteri nello\nstesso contemplati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui sopra la quota oraria per i cottimisti va maggiorata della\npercentuale minima contrattuale di cottimo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro svolto in turno diurno feriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1° e 2° turno avvicendato)(dall’1.10.03): 2,00%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro svolto in turno diurno feriale (1° e 2° turno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per i turni avvicendati semicontinui e a ciclo continuo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>articolati su 3 turni)(dall’1.10.03): 1,33%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro notturno compreso in turni avvicendati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(fino al 30.09.03): 42,00%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(dall’1.10.03): 43,34%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro svolto normalmente di notte: 32,00%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro domenicale con riposo compensativo (turnisti): 38,00%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro domenicale notturno compreso in turni avvicendati: 58,00%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle suddette percentuali di maggiorazione sarà computato nelle\nferie, festività, gratifica natalizia e TFR nell’intera misura per il lavoro\nsvolto normalmente di notte e nella misura che risulterà dalla incidenza delle\nprestazioni effettuate in turni per le altre maggiorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che al lavoratore adibito anche solo temporaneamente al\nlavoro notturno compreso in turni avvicendati compete la maggiorazione prevista\ndall’art. 20.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro notturno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indennità in cifra fissa per le prestazioni effettivamente fornite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro effettuato in turno notturno in aggiunta alle maggiorazioni\npreviste dal presente articolo, per le prestazioni effettivamente svolte per un\nminimo di 6 ore tra le ore 22 e le 6, sarà corrisposto un importo in cifra\nfissa pari ad € 1,00 per turno con decorrenza 1° gennaio 2005; a partire dal\n1° gennaio 2006 l’importo passerà ad € 2,5; a partire dal 1° gennaio\n2008 l’importo passerà ad € 3,5; a partire dal 1° gennaio 2009\nl’importo passerà ad € 4,5; a partire dal 1° aprile 2016 l’importo\npasserà ad € 5,5; a partire dal 1° settembre 2022 l’importo passerà ad\n€ 6,50.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali importi si devono intendere in senso onnicomprensivo e tengono conto di\nogni incidenza senza riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e\u002Fo di\nlegge, diretti e\u002Fo indiretti in genere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, in attuazione di quanto previsto al comma 2), art. 2120 c.c., le\nParti convengono che tali importi sono esclusi dalla base di calcolo del TFR.\nL’indennità di cui sopra è assorbibile da analoghe erogazioni concordate a\nlivello aziendale anteriormente al 23.09.04 ad eccezione degli accordi che\nabbiano espressamente previsto clausole di non assorbimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Aziende delle seconde lavorazioni del vetro (trasformazione) e per le\nAziende del vetro a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche le decorrenze\npreviste dal presente articolo a partire dal 1° ottobre 2003 sono spostate al\n1° dicembre 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla introduzione delle percentuali di maggiorazione per il 1°\ne 2° turno e al passaggio della maggiorazione per lavoro notturno compreso in\nturni avvicendati dal 42% al 43,34% (decorrenza 1.10.03), le Parti convengono\nl'assorbimento di importi riconosciuti a tale titolo per accordi aziendali\nanteriori al 29 novembre 2002, ad eccezione degli accordi che abbiano\nespressamente previsto clausole di non assorbimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 bis - Indennità media di turno ex turnisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 21.11.90 al lavoratore turnista a ciclo continuo in forza da\noltre 20 anni e con una anzianità contributiva IVS di almeno 30 anni che venga\ndefinitivamente adibito dall'Azienda, per esigenze tecnico-produttive, a lavori\nin regime di orario giornaliero, sarà conservata a titolo di EDR, in cifra\nfissa, l’indennità media di turno precedentemente percepita, in ragione di\ntanti 30simi per quanti sono gli anni effettivamente prestati in turno, con un\nmassimo di 30\u002F30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2008 al lavoratore turnista a ciclo continuo in\nforza da oltre 20 anni e con una anzianità contributiva IVS di almeno 28 anni\nche venga definitivamente adibito dall’Azienda, per esigenze\ntecnico-produttive, a lavori in regime di orario giornaliero, sarà conservata\na titolo di EDR, in cifra fissa, l’indennità media di turno precedentemente\npercepita, in ragione di tanti 28simi per quanti sono gli anni effettivamente\nprestati in turno, con un massimo di 28\u002F28.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 19 giugno 2020 al lavoratore turnista a ciclo continuo in\nforza da oltre 20 anni e con una anzianità contributiva IVS di almeno 28 anni\nche venga non temporaneamente adibito dall’Azienda, per esigenze\ntecnico-produttive, ad altra attività resa in regime di orario giornaliero o\ndi semiturno, sarà conservata a titolo di EDR, in cifra fissa, l’indennità\nmedia di turno precedentemente percepita, in ragione di tanti 28simi per quanti\nsono gli anni effettivamente prestati in turno, con un massimo di 28\u002F28. Resta\ninteso che l’EDR cesserà di essere corrisposto qualora il lavoratore torni\nad essere adibito al lavoro in turni continui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Note a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti chiariscono che quanto previsto nel presente articolo è esteso al\nlavoratore che esegue le sue prestazioni in turni 3 x 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti chiariscono che per semiturno si intendono le prestazioni in turni\n2x5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Ch3>Art. 21 - Lavoro delle donne\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale femminile si applicano le norme di cui alle leggi sulla parità\ndi trattamento tra uomini e donne.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 22 - Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale dovrà cadere di domenica e non potrà avere una\ndurata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge,\nin quanto siano applicabili alle Aziende o ai lavoratori regolati dal presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui, in relazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 66\u002F03 sul\nriposo settimanale, di regola in coincidenza con la domenica, i lavoratori\nsiano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto\nriposo in altro giorno della settimana che dovrà essere prefissato e si\nchiamerà riposo compensativo, con diritto al trattamento previsto dai\nprecedenti artt. 19 e 20.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di spostamento della normale giornata di riposo compensativo\nprefissata, al lavoratore non preavvertito almeno 48 ore prima sarà dovuta la\nmaggiorazione per il lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, in relazione alle mansioni svolte, gode del riposo\nsettimanale normalmente di domenica e che venga chiamato a sostituire altro\nlavoratore turnista, in tale giorno sarà retribuito con la maggiorazione\nprevista per il lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays2\">\u003Ch3>Art. 23 - Festività - Trattamento economico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerate festività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo delle stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l’Anniversario della Liberazione (25 aprile); la Festa del Lavoro (1°\nmaggio); la Festa della Repubblica (2 giugno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Capodanno (1° gennaio); Epifania (6 gennaio); Lunedì di Pasqua (mobile);\nAssunzione (15 agosto); Ognissanti (1° novembre); Immacolata Concezione (8\ndicembre); S. Natale (25 dicembre); S. Stefano (26 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo\nstabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la ricorrenza del S. Patrono coincida con una delle ricorrenze di\ncui alle lett. a), b) e c), le Organizzazioni territoriali degli industriali e\ndei lavoratori interessate stabiliranno di comune accordo la sostituzione della\nfesta del S. Patrono con altra giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore il quale esegua la prestazione di lavoro nelle giornate di cui\nalla lett. a), b), c) e d) avrà diritto, oltre alla retribuzione mensile, a\ntante quote orarie di retribuzione quante sono le ore di lavoro effettivamente\nprestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora taluna delle festività di cui alle lett. b) e c) cada di domenica,\nè dovuta ai lavoratori, in aggiunta alla retribuzione mensile, 1 giornata di\nretribuzione nella misura di 1\u002F25 della retribuzione mensile, composta dagli\nelementi contemplati dall’art. 28.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 24 - Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, a decorrere dal 1° gennaio 1991, ha diritto, per ogni anno\ndi servizio, ad un periodo di ferie retribuite, nei termini sottoindicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori di cui ai gruppi 1), 2) e 3):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-20 giorni lavorativi per anzianità di servizio fino a 4 anni compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 21 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 4 anni e fino a 9\nanni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 22 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 9 anni e fino a 14\nanni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-24 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 14 anni e fino a 19\nanni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-25 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 19 anni compiuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2), in forza al 21 novembre 1990,\nconserveranno ‘ad personam’, quale condizione di miglior favore, la misura\ndi ferie già maturate ai sensi della precedente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli stessi lavoratori continueranno altresì a maturare le maggiori misure\ndi ferie secondo la precedente normativa fino al 31 dicembre 1998.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente a tale data, per tutti i lavoratori varranno esclusivamente\nle nuove misure di ferie, così come definite nel presente articolo, ferme\ncomunque restando le misure di ferie singolarmente già maturate fino alla\npredetta data del 31 dicembre 1998.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori turnisti addetti alle macchine formatrici del settore vetro\ncavo automatico, in forza al 21 novembre 1990, conserveranno il diritto ad\nulteriori 3 giorni di ferie annuali fino al limite massimo di 28 giorni\nlavorativi. Per i predetti lavoratori, assunti successivamente al 21 novembre\n1990, vengono mantenuti i 3 giorni aggiuntivi di cui alla precedente normativa,\nentro il limite massimo di 25 giorni complessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli effetti del presente articolo, per giorni lavorativi si intendono\nquelli di effettiva prestazione, salvo quanto previsto dall’allegato 5) al\npresente contratto per i settori del vetro bianco e colorato, a soffio etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scelta dell’epoca per il godimento delle ferie sarà fatta di comune\naccordo fra le Parti, compatibilmente con le esigenze di lavoro,\ncontemporaneamente per reparto, per scaglioni o individualmente. Comunque nei\nlimiti del possibile, compatibilmente con le esigenze di lavoro, l’Azienda\nterrà conto degli eventuali desideri del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e in caso di\ngiustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere\ncompensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione\ndovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura in atto\nal momento della liquidazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di un effettivo godimento delle ferie è ammessa la possibilità di\nfruizione delle stesse entro 30 mesi dal termine dell’anno di maturazione. La\nprogrammazione relativa a tali periodi sarà realizzata a livello aziendale\nentro il 1° semestre di ogni anno nel rispetto delle prassi aziendali in atto\no in occasione dell’apposita riunione per la definizione dei calendari\nannui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del periodo di\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro comunque avvenuta, spetterà\nal lavoratore il pagamento delle ferie in ragione di tanti 12simi per quanti\nsono i mesi di servizio prestato, considerando la frazione di mese superiore a\n15 giorni come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di ferie collettive, al lavoratore di cui al gruppo 3) che non\nabbia maturato il diritto alle ferie intere, competeranno tanti 12simi delle\nstesse per quanti sono i mesi di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo delle\nferie, l’Azienda è tenuta a corrispondergli, sia per il rientro in sede che\nper il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di\ntrasferta previsto dall’art. 40 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di consentire la cessione a titolo gratuito dei riposi e\ndelle ferie maturati da parte di ogni lavoratore, fermi restando i diritti di\ncui al D.lgs. 66\u002F2003, ai colleghi dipendenti delle stessa unità produttiva al\nfine di consentire loro di assistere i figli minori che per particolari\ncondizioni di salute necessitano di cure costanti, previo consenso dei\nlavoratori interessati e nella misura e modalità concordate con la Direzione\naziendale, dando priorità ai riposi accantonati nel conto ore e in ogni caso\nmaturati negli anni precedenti a quello della richiesta. La contrattazione\naziendale potrà disciplinare misure e modalità per la cessione di ferie e\nriposi da parte dei lavoratori e l’accantonamento delle relative ore per le\nmodalità sopra descritte. Al fine di agevolarne l’utilizzo, le Parti si\nimpegnano alla predisposizione di apposite linee-guida entro fine 2021.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Situazioni particolari determinate da accordi in sede locale in materia di\nferie saranno oggetto di esame da parte delle Organizzazioni competenti, al\nfine di un loro allineamento con i criteri determinati al riguardo nel presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo IX - TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Elemento della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sono elementi retributivi i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)paga mensile o stipendio (minimo tabellare, indennità di posizione\norganizzativa nelle Aziende delle prime lavorazioni del vetro - settori\nmeccanizzati - scatti di anzianità, eventuale elemento retributivo individuale\ndi cui all’art. 35, eventuali superminimi comunque denominati);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)indennità di contingenza (nelle Aziende delle seconde lavorazioni del\nvetro e in quelle della produzione del vetro a soffio, a mano e con macchine\nsemiautomatiche);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)eventuali indennità continuative e di ammontare determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono elementi aggiuntivi della retribuzione i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)compensi per eventuale lavoro oltre l’orario contrattuale, lavoro\nstraordinario, notturno, festivo e in turni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze (alloggio\netc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)provvigioni, interessenze etc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)13a mensilità, premio speciale ed eventuali gratifiche aventi carattere\ncontinuativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)EDR (Protocollo interconfederale 31.7.1992).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Minimi tabellari contrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto disposto al comma successivo, i minimi tabellari mensili in\nvigore dal 1° gennaio 2021, 1° gennaio 2022 sono riportati nelle allegate\ntabelle (A, B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decorrenze degli incrementi dei trattamenti contrattuali mensili sono\nposticipate secondo quanto indicato nell’allegata tabella A bis) per le\nAziende della produzione del vetro piano e della produzione della lana e del\nfilato di vetro, secondo quanto indicato nella tabella B bis) per le Aziende\ndelle seconde lavorazioni del vetro piano e secondo quanto indicato nella\ntabella C) per Aziende del vetro artistico e tradizionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specificità settoriali lampade e display\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I minimi tabellari mensili in vigore dal 1° gennaio 2021, 1° gennaio 2022\nsono riportati nella allegata tabella D) parte integrante, a tutti gli effetti,\ndel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Indennità di contingenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I valori dell’indennità di contingenza relativi al semestre novembre\n1991\u002Faprile 1992 (cfr. Protocollo 31.07.1992 Governo\u002FParti sociali) sono\nriportati nelle allegate tabelle (E ed F).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specificità settoriali lampade e display\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I valori dell’indennità di contingenza sono riportati nell’allegata\ntabella G).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Retribuzione oraria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° gennaio 2001 la retribuzione oraria si ottiene dividendo\nla retribuzione mensile per 173.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella\ncomposta dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-retribuzione minima tabellare (composta da minimo tabellare più indennità\ndi posizione organizzativa nelle Aziende delle prime lavorazioni del vetro -\nsettori meccanizzati), scatti di anzianità, eventuale elemento retributivo\nindividuale di cui all’art. 35, eventuali superminimi, indennità di\ncontingenza (per le Aziende delle seconde lavorazioni del vetro e per le\nAziende della produzione del vetro a mano, a soffio e con macchine\nsemiautomatiche).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione all’adozione del divisore di cui ai commi 1) e 2) del\npresente articolo per la determinazione della retribuzione oraria, i\ntrattamenti aziendali ragguagliati ad ora dovranno essere riproporzionati così\nda evitare oneri e vantaggi per le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specificità settoriali lampade e display\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di cui al gruppo 1) e 2) per determinare la quota\ngiornaliera dello stipendio mensile si divide lo stipendio stesso per 25\n(venticinque).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Corresponsione della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori di cui al gruppo 3) la retribuzione sarà corrisposta mediante\nbuste sulle quali saranno specificati, oltre i singoli elementi di competenza\nche la compongono, le eventuali trattenute che su essa gravano, il nome del\nlavoratore, la categoria e la posizione organizzativa ovvero il livello di\nappartenenza e il periodo di paga cui la retribuzione stessa si riferisce.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori di cui ai gruppi 2) e 1) la retribuzione sarà corrisposta ad\nogni fine mese con la specificazione degli elementi costitutivi liquidabili\nmensilmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che ne facciano richiesta potrà essere concesso un acconto\nmensile fino ad un massimo dell’80% della retribuzione maturata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che l’Azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento della\nretribuzione, decorreranno per i lavoratori di cui ai gruppi 2) e 1), di pieno\ndiritto, gli interessi nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di\nsconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma 2); inoltre, i suddetti\nlavoratori avranno facoltà di risolvere il rapporto, con diritto alla\ncorresponsione della indennità di anzianità e dell'indennità sostitutiva del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della\nretribuzione, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte della\nretribuzione non contestata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione normale ai lavoratori di cui al gruppo 3) sarà corrisposta\nin misura mensile, fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è\ncompensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei\ngiorni, in base alle ore effettivamente lavorate e che la diminuzione\ndell’orario di lavoro è stata effettuata a parità di retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) ai lavoratori che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per\nl’intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto\nper ferie, festività o per altre cause che comportano il diritto alla\nretribuzione, verrà liquidata l'intera retribuzione mensile. In tal modo si\nintenderanno compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie, le altre assenze\nretribuibili e le festività di cui all’art. 23, escluse solo quelle\ncoincidenti con la domenica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore\na 1 mese, o comunque per parte dell’orario contrattuale, verrà detratta una\nquota di retribuzione proporzionale alle ore non lavorate. Le quote relative\nalle ore normali non lavorate, o comunque non retribuibili, nell’ambito\ndell’orario contrattuale, saranno calcolate in base alla retribuzione oraria\nottenuta applicando coefficiente orario 1\u002F173 di cui al precedente art. 28.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale in ordine alla retribuzione dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di cui al gruppo 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono mensilizzati il minimo tabellare, l’indennità di posizione\norganizzativa (nelle Aziende delle prime lavorazioni del vetro - settori\nmeccanizzati), gli scatti di anzianità, l’eventuale elemento retributivo\nindividuale di cui all’art. 35, gli eventuali superminimi e l’indennità di\ncontingenza (per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro e per quelle\ndella produzione del vetro a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno essere altresì mensilizzati anche altri elementi diversi da quelli\nsopraindicati qualora la loro natura e le loro caratteristiche lo\nconsentano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non verranno invece mensilizzati i compensi che per la loro specifica natura\nsono liquidati per le sole ore o giornate di effettiva prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Reclami sulla retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata\nsulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta,\ndovrà essere fatto all’atto del pagamento, pena la decadenza del reclamo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli errori di pura contabilità, contestati dal lavoratore di cui al\ngruppo 3) entro 5 giorni da quello della paga, l’ufficio manodopera\nprovvederà all'immediato regolamento delle differenze allo stesso spettanti.\nTrascorso tale periodo, le differenze segnalate successivamente saranno\ncomprese nella busta del periodo di paga immediatamente seguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) dovranno contestare gli errori di pura\ncontabilità entro 1 anno dal giorno del pagamento per il regolamento\ndell’eventuale differenza che risultasse comprovata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Regolamentazione del lavoro a cottimo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro\na cottimo sia collettivo che individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore di\ncui al gruppo 3) o ad una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato\ndella misurazione dei tempi di lavorazione, oppure la prestazione sia vincolata\nalla osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza\ndell’organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione\npiù intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un\nrisultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso\nil lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere\nretribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette\nalla disciplina del lavoro a cottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tariffe di cottimo (a tempo o a prezzo) devono essere fissate dalla\nAzienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, al\nlavoratore di normale capacità od operosità, il conseguimento di un utile di\ncottimo non inferiore al 12% degli importi costituiti da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le Aziende delle prime lavorazioni del vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- settori meccanizzati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-minimi di paga base (dedotti gli importi di contingenza conglobata al 29\nmaggio 2001) e indennità di posizione organizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le Aziende delle seconde lavorazioni del vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e per quelle della produzione del vetro a soffio, a mano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e con macchine semiautomatiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- minimi di paga base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale condizione si presume adempiuta quando la generalità - intendendosi\nper tale almeno i 2\u002F3 - dei lavoratori a cottimo in un medesimo reparto con la\nstessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile di cottimo\nnon inferiore al suddetto 12%, il che non esclude la revisione delle tariffe\nnei casi in cui detto complesso di lavoratori venga riconosciuto di capacità\nod operosità superiore alla normale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di altre forme di retribuzione a rendimento, soggette alla\ndisciplina del lavoro a cottimo, al lavoratore di cui al gruppo 3) dovrà\ncomunque essere garantita un percentuale del minimo di paga base corrispondente\na quella minima di cottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui un lavoratore lavorante a cottimo non riesca a conseguire il\nminimo previsto dal punto 2) per cause a lui non imputabili e salvo l'ipotesi\ndi tempestiva richiesta di mutamento delle condizioni di emissione della\ntariffa, di cui al punto 15), la retribuzione gli verrà integrata fino al\nraggiungimento del suddetto minimo di cottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai\nsindacati provinciali dei lavoratori, a titolo informativo, i criteri generali\ndei sistemi di cottimo in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi e ai\ncoefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi\ndi calcolo dell’utile di cottimo. L’Azienda comunicherà inoltre le\nmodificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora\ntali modificazioni assumano rilevante importanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali comunicazioni avranno finalità informative, essendo ammesse solo\ncontestazioni di carattere applicativo secondo la procedura prevista\ndall’art. 7, lett. A) del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di\ncui al punto 5) potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra la O.S. che\nrappresenta l’Azienda e i Sindacati provinciali dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esame congiunto potrà essere richiesto altresì a seguito della\ncomunicazione di modificazioni di rilevante importanza al solo fine di\naccertare se si sia in presenza di un nuovo sistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della\ncomunicazione informativa di cui al comma 1) del punto 5), purché non alteri\nil sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del\ncomma precedente, fermo restando l’obbligo della comunicazione\ninformativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia\ncollettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto\nalle norme di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui al gruppo 3) lavoranti a cottimo dovranno essere messi a\nconoscenza, all’inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei\nreparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi -\ndel lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a\nprezzo), nonché di ogni elemento necessario per il computo dell'utile di\ncottimo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda comunicherà al lavoratore gli elementi riepilogativi di computo\ndel suo guadagno di cottimo nel periodo di paga e, a richiesta, anche con\nriferimento ai risultati delle singole tariffe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere\nfornita per tariffe le quali, data la contemporaneità della loro applicazione,\ncostituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non\ncontemporaneamente, per le quali, data la brevità della loro durata,\nnormalmente non si effettua la rilevazione dei tempi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intende per periodo di assestamento delle tariffe di cottimo il tempo\ntecnico necessario perché le condizioni di lavoro possano ritenersi\nsufficientemente stabilizzate; pertanto, in caso di saltuario impiego della\ntariffa, i singoli periodi sono cumulati al fine di stabilire la durata\ncomplessiva del periodo di assestamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo sarà concordato tra le\nParti direttamente interessate; ove il periodo di assestamento superi i 2 mesi,\npotrà essere richiesto l’intervento delle rispettive Organizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di assestamento sarà concessa al lavoratore una\nintegrazione del guadagno di cottimo realizzato con le tariffe in corso di\nassestamento, in modo che il guadagno stesso non sia inferiore all'80% di\nquello medio realizzato nel trimestre precedente alla variazione della\nlavorazione; nei casi in cui il periodo di assestamento sarà determinato per\nun periodo superiore ai 2 mesi, per il tempo eccedente tale periodo\nl'integrazione prevista nel presente punto sarà dell’85%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terminato il periodo di assestamento nessuna integrazione spetterà al\nlavoratore quando la nuova tariffa risponde ai requisiti stabiliti dal presente\narticolo, salvo quanto disposto ai successivi punti 14) e 15).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tariffe stabilite potranno essere variate allorché sia superato il\nperiodo di assestamento solo nel caso in cui vengano apportate modifiche\ntecniche e organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni di\ntempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tariffa modificata è da considerarsi come una nuova tariffa ai fini del\nperiodo di assestamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora venissero accertate, su tempestiva richiesta del lavoratore\ninteressato, variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro,\ncome ad esempio variazioni nelle caratteristiche del materiale, difetti di\nlavorazione preesistenti, che abbiano influenzato negativamente il rendimento\ndella tariffa e delle quali non fu potuto tener conto nelle condizioni di\nemissione della tariffa stessa, verranno corrisposti benefìci in proporzione\nal grado di variazione riscontrato e limitatamente alla durata della\nvariazione, tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non\nimputabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di\ncottimo, la RSU potrà intervenire presso _______ per congiuntamente accertarne\nle cause.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ricorra l’ipotesi di cui al punto 7) del presente articolo, un esame\ndi merito potrà essere effettuato in sede sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando i lavoratori lavorino con tariffe già assestate, il conteggio dei\nguadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga\nindipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa. Agli effetti del conteggio\ndel guadagno di cottimo saranno escluse le ore di interruzione dovute a cause\nnon dipendenti dalla volontà del lavoratore, fermo quanto previsto dal punto\n9) circa la facoltà di richiedere la comunicazione dei risultati delle singole\ntariffe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa la compensazione tra i risultati di tariffe assestate e\nquelli di tariffe in corso di assestamento. Per queste ultime, ove i loro\nrisultati siano in parte eccedenti e in parte inferiori al minimo di cottimo,\nl’eccedenza rispetto a detto minimo non potrà essere utilizzata per\nintegrazione, prevista dal punto 4) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a\ncottimo ultimato e al lavoratore devono essere corrisposti, allo scadere dei\nsingoli periodi di paga, acconti di circa il 90% del presumibile guadagno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento\nquando il cottimo è ancora in corso ha diritto alla liquidazione\ndell’eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia\nil lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia\nultimato, il lavoratore avrà diritto ad un acconto sulla base della\npresumibile liquidazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il lavoratore passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella\nmedesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo,\nsempre che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I concottimisti, intesi per tali i lavoratori di cui al gruppo 3)\ndell’art. 11, direttamente vincolati al ritmo lavorativo di altri lavoratori\na cottimo e che, pur essendo soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a\nquella propria del lavoro ad economia, non possono essere retribuiti a cottimo,\nparteciperanno ai benefìci del cottimo in relazione al proprio contributo. La\nmisura della partecipazione di cui sopra si intende riferita alle\ncaratteristiche di ciascuna Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai\nsindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali di determinazione della\npercentuale di partecipazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda porterà tempestivamente a conoscenza dei concottimisti la misura\ndella loro partecipazione, nonché le sue variazioni, qualora trasformazioni\ndella situazione tecnica od organizzativa della produzione comportassero\nmodificazioni nei criteri di attribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo e\nin particolare quelli relativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di\ncottimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)alle tariffe di assestamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)in caso di modifiche tecniche e organizzative nelle condizioni di\nesecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle\nvariazioni di tempo in più o in meno determinate dalle modifiche suddette;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di\ncui al punto 15);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)al conteggio e alla liquidazione dei cottimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia; saranno presentati\ndai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l'esito, potrà\navanzare reclamo scritto alla Direzione, tramite la RSU, perché venga esperito\nil tentativo di conciliazione tra la RSU stessa e la Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e\ncomunque non oltre 7 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i 15\ngiorni successivi in sede sindacale tra le OO.SS. territoriali rispettive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Protocollo di chiarimento all’art. 31, punto 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’Azienda non adotti il cronometraggio o altri sistemi di\nmisurazione dei tempi, indicherà che le produzioni normali sono fissate in\nbase a stima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione, ne darà\nindicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L’Azienda indicherà\ninoltre i criteri generali per l’adozione dei coefficienti di correzione dei\ntempi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda indicherà altresì il metodo e il modo di calcolo degli utili\ndi cottimo (ad esempio: moltiplicazione della paga oraria per il tempo\nrisparmiato, rispetto a quello assegnato, che sarà stato comunicato al\nlavoratore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Premio di partecipazione - Contrattazione di 2° livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale, che si\nrealizza su base triennale, riguarda materie e istituti diversi e non\nripetitivi rispetto a quelli propri del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto si conviene che lo strumento contrattuale a contenuto economico\nidoneo per la realizzazione del secondo livello di contrattazione è, in\nazienda, il premio denominato “di partecipazione”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel comune intento di migliorare l’efficienza delle Aziende, le Parti si\ndanno altresì atto che detto premio, la cui validità ha durata triennale,\ndeve porsi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di\nredditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della\ncompetitività aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che, ai fini della non sovrapponibilità dei cicli\nnegoziali, la contrattazione di secondo livello non potrà svolgersi nel\nperiodo dei 6 mesi antecedenti e dei 6 mesi successivi alla scadenza del CCNL.\nGli accordi aziendali con scadenza in tale periodo avranno efficacia per\nulteriori 12 mesi successivi alla loro scadenza. Il valore del premio per\nobiettivi relativo a tale periodo di ultrattività resta quello stabilito per\nl’ultimo anno di vigenza dell’accordo aziendale, fermo restando che quanto\neventualmente da erogarsi a tale titolo sarà proporzionato al raggiungimento\ndegli obiettivi già fissati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * * * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente con i princìpi di cui alla premessa, in ciascuna unità\nproduttiva viene costituito, attraverso contrattazione con la RSU, un premio\nvariabile di partecipazione collegato ad obiettivi e programmi concordati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La realizzazione degli obiettivi e il conseguimento dei risultati\ndetermineranno, a consuntivo, l’entità della erogazione, che potrà essere\ndifferenziata in modo da tener conto delle condizioni di lavoro e delle diverse\nmodalità della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, nelle unità produttive viene individuata la scala di erogazioni\nin rapporto alla entità dei risultati conseguiti, adottando opportune formule\ne parametri di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del negoziato le Parti valuteranno le condizioni produttive e\noccupazionali della Impresa e le relative prospettive. In tale contesto le\nParti esamineranno le possibilità di utilizzare le risorse derivanti dai\nprogrammi di miglioramento della produttività e dell’andamento economico\ndella Impresa, in funzione anche della occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accordo aziendale, nel fissare i parametri e gli indici da assumere come\nbase di riferimento, selezionerà - anche in rapporto alle diverse\ncaratteristiche delle unità produttive - le scelte sul peso che i parametri di\nproduttività e di andamento economico debbono rispettivamente avere nel\ndeterminare le erogazioni e il grado di reciproca influenza dei diversi\nparametri tra di loro ai fini del calcolo delle erogazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel definire l’accordo aziendale, le Parti potranno indicare forme, tempi\ne altre clausole per la verifica dei risultati e per il riesame degli obiettivi\nconcordati in rapporto a rilevanti modificazioni delle condizioni delle unità\nproduttive e dell’Impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti aziendali, per il successivo accordo da realizzare in relazione\nalle nuove condizioni e obiettivi, definiranno gli indici da assumere come base\ndi riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto dell’istituzione dei premi di partecipazione i premi di\nproduzione di cui all’art. 32 del CCNL 21 novembre 1990 e istituti\nretributivi analoghi definiti a livello aziendale, non correlati con elementi\nobiettivi, restano fissati definitivamente nelle cifre già concordate.\nAll’atto della istituzione dei premi di partecipazione, eventuali parti\nvariabili dei premi di produzione e analoghi istituti collegati, con elementi\nobiettivi ancora in vigore, ove non sostituiti, sono adeguati tenendo conto dei\nnuovi premi di partecipazione e delle loro regole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che le linee-guida al premio di partecipazione\nriportate in allegato 3) fanno parte integrante del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCEONLY_trigger\">\u003Ch3>Art. 32 bis - Premio di produzione (ex art. 32, CCNL 21.11.1990)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Imprese delle prime lavorazioni aventi non più di 150 dipendenti e per\nquelle delle seconde lavorazioni (che si siano attenute alla clausola di\nesclusione dal premio di partecipazione (punto 10) delle linee-guida, Accordo\n1° marzo 1996) che non applichino la normativa sulla contrattazione di secondo\nlivello di cui al precedente art. 32, riconoscono il premio di produzione o\nl’indennità di esso sostitutiva nelle seguenti percentuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le Aziende delle prime lavorazioni del vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(settori meccanizzati):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-5% del complesso dei minimi tabellari e delle indennità di posizione\norganizzativa dedotti gli importi di cui alla tabella riportata in allegato\n2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le Aziende delle prime lavorazioni del vetro (settori a soffio, a mano e\ncon macchine semiautomatiche), per quelle delle seconde lavorazioni del vetro e\nper quelle delle lampade e display:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5% del complesso dei minimi tabellari - dedotti gli importi di cui alla\ntabella riportata in allegato 2).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 33 - Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione delle feste di Natale l’Azienda corrisponderà al lavoratore\nuna 13a mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto.\nLa corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla Vigilia di\nNatale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, al lavoratore verranno corrisposti tanti 12simi dell'ammontare della\n13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’Azienda.\nLa frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questo effetto,\ncome mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si farà luogo a trattenute sulla 13a mensilità per le assenze dal\nlavoro dovute ad infortunio o malattia, entro i rispettivi limiti della\nconservazione del posto, nonché per l’assenza obbligatoria per gravidanza e\npuerperio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Premio speciale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fine giugno verrà corrisposto un premio speciale nella misura di 100 ore\ndi retribuzione costituita da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le Aziende delle prime lavorazioni del vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- settori meccanizzati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-minimo tabellare in vigore, dedotti gli importi di cui alla tabella\nriportata in allegato 2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità di posizione organizzativa in atto al momento della\ncorresponsione del premio stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scatti di anzianità in atto al momento della corresponsione del premio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuale elemento retributivo individuale di cui al successivo art. 35;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le Aziende della produzione del vetro eseguito a soffio, a mano e con\nmacchine semiautomatiche e per le Aziende delle seconde lavorazioni del\nvetro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-minimo tabellare in vigore alle singole scadenze - dedotti gli importi di\ncui alla tabella riportata in allegato 2), aumentato dell’importo degli\nscatti di anzianità in atto al momento della corresponsione del premio\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso\ndell’anno al lavoratore saranno concessi tanti 12simi di premio per quanti\nsono i mesi di servizio prestati presso l’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non saranno detratti i ratei di premio afferenti a periodi di assenza dal\nlavoro per gravidanza, puerperio, malattia e infortunio entro i rispettivi\nlimiti della conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analoghe corresponsioni o gratificazioni già in atto presso le Aziende\nsaranno assorbite fino a concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale agli artt. 33 e 34 (13a mensilità e Premio\nspeciale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dal comma 3), art. 33 e dal comma 4), art.\n34, le Parti chiariscono che per il periodo di infortunio sul lavoro o malattia\nprofessionale nel quale il lavoratore percepisce esclusivamente il trattamento\neconomico erogato dagli Istituti assicuratori, l'Azienda dedurrà\ndall’importo della 13a mensilità e del premio speciale le quote già\ncorrisposte a tale titolo al lavoratore dai predetti Istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specificità settoriali lampade e display\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il comma 1) del presente articolo viene sostituito dalla seguente\nformulazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Alla fine di giugno di ogni anno sarà corrisposto ai lavoratori un\npremio speciale nella misura del 9,5% del minimo tabellare mensile”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 35 - Scatti di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Aziende delle prime lavorazioni del vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- settori meccanizzati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio prestato,\nalla corresponsione, a titolo di aumento periodico di anzianità, di un importo\nin cifra fissa pari ad euro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"411\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 9pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"116\">\n  \u003Ccol width=\"162\">\n  \u003Ccol width=\"83\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">categorie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">posizioni organizzative\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">importo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">17,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">17,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">16,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">16,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">14,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">14,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">13,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">13,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">12,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">12,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">12,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">8,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero massimo degli scatti biennali è pari a 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli scatti di anzianità decorreranno dal 1° giorno del mese successivo a\nquello in cui si compie il biennio di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio di posizione organizzativa e\u002Fo categoria il lavoratore\nmanterrà l’importo degli scatti di anzianità maturati nella posizione\norganizzativa e\u002Fo categoria di provenienza. Successivamente avrà diritto a\nmaturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne\noccorreranno per raggiungere il numero massimo maturabile indicato nel comma\n2), nell'importo previsto per la nuova posizione organizzativa e\u002Fo categoria di\ninquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cifra residua necessaria per raggiungere l’importo massimo degli scatti\ndella posizione organizzativa e\u002Fo categoria di assegnazione sarà attribuita al\nlavoratore nel biennio o nei bienni successivi alla data di completamento dei 5\nscatti di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di posizione\norganizzativa e\u002Fo categoria sarà utile agli effetti della maturazione del\nsuccessivo scatto di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti\ndi merito, né questi potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità\nmaturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Aziende delle seconde lavorazioni del vetro e della produzione del\nvetro eseguito a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio prestato,\nalla corresponsione, a titolo di aumento periodico di anzianità, di un importo\nin cifra fissa pari ad euro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"611\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"94\">\n  \u003Ccol width=\"117\">\n  \u003Ccol width=\"95\">\n  \u003Ccol width=\"239\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"227\">\u003Cp align=\"center\">settori\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">della trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"350\">\u003Cp align=\"center\">settori a soffio, a mano\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">e con macchine semiautomatiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">importo \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"center\">importo \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">8,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"center\">8,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"center\">9,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">12,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">12,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"center\">12,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">13,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"center\">12,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">14,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"center\">13,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">16,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"center\">14,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">17,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"center\">16,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"center\">17,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero massimo degli aumenti biennali di anzianità è pari a 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli scatti di anzianità decorreranno dal 1° giorno del mese successivo a\nquello in cui si compie il biennio di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l’importo degli\nscatti di anzianità maturati nel livello di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori\nscatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere\nil numero massimo maturabile indicato nel comma 2), nell’importo previsto per\nil nuovo livello di inquadramento. La cifra residua necessaria per raggiungere\nl’importo massimo degli scatti del livello di assegnazione sarà attribuita\nal lavoratore nel biennio o nei bienni successivi alla data di completamento\ndei 5 scatti di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà\nutile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti\ndi merito, né questi potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità\nmaturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi di cui alle operazioni eseguite dalle Aziende in applicazione\ndei commi 2) e 3) della norma transitoria e dei commi 2), 3) e 4) della nota a\nverbale, poste in calce all’art. 35, CCNL 28.10.79 continueranno ad essere\ncorrisposti ai lavoratori sotto la voce distinta “elemento retributivo\nindividuale”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specificità settoriali lampade e display\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende della produzione delle lampade e display:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori, per ogni biennio di anzianità maturata presso la stessa\nazienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale\nfacente capo alla stessa Società), avranno diritto mensilmente,\nindipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad un aumento retributivo\nstabilito nella misura sottoindicata fino a raggiungere l’importo complessivo\ncorrispondente a 5 aumenti periodici riferiti al livello di inquadramento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"222\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"83\">\n  \u003Ccol width=\"105\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"204\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">settori \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Lampade e Display\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">importo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">17,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">17,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">16,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">14,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">13,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">12,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">G\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">12,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">H\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">10,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">I\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">L\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">8,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini suddetti sarà considerata utile esclusivamente l’anzianità\nmaturata successivamente all’1.1.1980. Gli aumenti periodici di anzianità\ngià maturati o da maturare non possono comunque essere assorbiti da precedenti\no successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono essere\nassorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal 1° giorno del mese\nimmediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio di livello il lavoratore manterrà l’importo in cifra\ndegli aumenti periodici eventualmente maturati nel livello di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo sarà proporzionato al valore dello scatto nel nuovo livello al\nfine della individuazione del numero degli scatti che da quel momento si\nconsiderano maturati dal lavoratore. Il lavoratore avrà successivamente\ndiritto a maturare ulteriori aumenti periodici (o frazione) fino a raggiungere\nl’importo complessivo corrispondente a 5 aumenti periodici riferiti\nall’ultimo livello di inquadramento; la frazione di biennio in corso al\nmomento del passaggio di livello verrà considerata utile agli effetti della\nmaturazione del successivo biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Ch3>Art. 36 - Riparazioni a caldo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione della varietà della struttura tecnica degli impianti che\nrende difficile la regolamentazione su base nazionale delle riparazioni a\ncaldo, resta inteso che ai lavoratori adibiti alle predette riparazioni sarà\ncorrisposta una particolare maggiorazione da fissarsi mediante accordi\naziendali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Indennità di maneggio denaro - cauzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore di cui al gruppo 1), la cui mansione consista nel maneggio di\ndenaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità, ha diritto a una\nindennità mensile pari all’8% del minimo tabellare della categoria di\nappartenenza e della indennità di posizione organizzativa, ovvero del minimo\ntabellare del livello di appartenenza e della indennità di contingenza di cui\nalle allegate tabelle E) ed F).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme eventualmente richieste al lavoratore predetto a titolo di cauzione\ndovranno essere depositate e vincolate, al nome del garante e del garantito,\npresso un Istituto di credito di comune gradimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli interessi relativi matureranno a favore del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Alloggio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nella località ove il lavoratore di cui al gruppo 1) svolge\nnormalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né\nadeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con\nCentri abitati e il perimetro del più vicino Centro abitato disti oltre km. 5,\nl’Azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un\nadeguato indennizzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Ritenute per risarcimento danni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I danni che comportano trattenute per risarcimento devono essere contestati\nal lavoratore non appena venuti a conoscenza della azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette trattenute devono essere rateizzate in modo che l’importo di ogni\nsingola trattenuta non superi il 10% della retribuzione mensile di fatto, salvo\nche non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Trasferte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori di cui ai gruppi 3) e 2) inviati dalla Azienda in servizio\nfuori Comune, oltre alla normale retribuzione mensilizzata di fatto dovrà\nessere corrisposto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio,\ncorrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso per eventuali altre spese sostenute per il necessario\nespletamento della missione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il rimborso per spese di vitto e alloggio da concordarsi preventivamente\nfra le Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)una indennità pari al 25% della retribuzione giornaliera (1\u002F25 di paga e\ncontingenza mensili) se la missione dura oltre 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20%\ndella retribuzione nel caso di missione di lunga durata e con decorrenza\ndall'inizio del 2° mese, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca\ncaratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna\nnormalmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore di cui al gruppo 1) in missione per esigenze di servizio\ndovrà essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio,\ncorrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso delle eventuali altre spese vive sostenute per il necessario\nespletamento della missione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità\nquando la durata del servizio comporti per il lavoratore tali spese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera\n(quest'ultima calcolata dividendo per 25 lo stipendio e la contingenza mensili)\nse la missione dura oltre le 12 ore e fino a 6 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di cui alla lett. d) viene ridotta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) al 25% della retribuzione per i periodi di missione da 7 fino a 30\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) al 20% della retribuzione nel caso di missione di lunga durata e con\ndecorrenza dall'inizio del 2° mese, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi\ncostituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna\nnormalmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per\nanticipazioni e improvvise protrazioni di orario richieste dalla missione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore\ndelle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale\ngiornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate con le percentuali di\ncui all’art. 19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad\nun’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e\nproduttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento dei lavoratori di età superiore ai 55 anni potrà avvenire\ncon il consenso degli interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che sia trasferito da uno stabilimento ad un altro della\nstessa Azienda situato in diversa località, per cui si verifichi come\nconseguenza l’effettivo cambio di domicilio, sarà corrisposto l'importo\npreviamente concordato con l’Azienda delle spese di trasporto per sé e per i\nfamiliari che con lui si trasferiscono, nonché delle masserizie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre a quanto sopra previsto sarà corrisposta al lavoratore una indennità\ndi trasferimento nella misura e secondo le modalità appresso indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Lavoratori di cui ai gruppi 3) e 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di cui al punto 1) del presente articolo, l’indennità di\ntrasferimento sarà pari a 110 ore di retribuzione globale se il lavoratore non\nè coniugato e a 210 ore di retribuzione globale se il lavoratore è\nconiugato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori trasferiti di cui al suddetto punto 1) non potranno avere nella\nnuova sede un trattamento economico inferiore a quello che percepivano prima\ndel trasferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Lavoratori di cui al gruppo 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di cui al punto 2) del presente articolo, l’indennità di\ntrasferimento risulterà pari a mezza mensilità della retribuzione globale di\nfatto se il lavoratore non è coniugato e ad 1 mensilità della retribuzione\nglobale di fatto se il lavoratore è coniugato. Inoltre, qualora il nucleo\nfamiliare del lavoratore di cui al suddetto punto 2) sia composto di 3 o più\npersone, verrà corrisposta dalla Azienda, per ogni componente del nucleo\nanzidetto dal terzo in poi, una indennità supplementare pari all’importo di\n4 giornate di retribuzione di fatto per ogni familiare che con lui si\ntrasferisca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore di cui al punto 2) trasferito conserva il trattamento\neconomico goduto precedentemente, escluse soltanto quelle indennità e\ncompetenze che non siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari\nprestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova\ndestinazione, mentre avrà diritto invece alla corresponsione di quelle\nindennità e competenze particolari che siano in atto per la generalità dei\nlavoratori dello stabilimento presso cui viene trasferito o che siano inerenti\nalle specifiche sue nuove prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un\nindennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto della abitazione,\nesso avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un\nmassimo di 3 mesi di pigione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha\ndiritto al TFR e alla indennità di preavviso nelle misure e secondo i termini\nprevisti per il proprio livello di appartenenza, salvo che per i lavoratori di\ncui ai livelli 5°, 6°, 7° e 8° del gruppo 1) sia stato pattuito il diritto\ndell’Azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso il lavoratore che\nnon accetti il trasferimento ha diritto al TFR escluso il preavviso. Tuttavia,\nqualora la mancata accettazione del trasferimento da parte dei lavoratori di\ncui ai livelli 5°, 6°, 7° e 8° del gruppo 1) dipenda da comprovata forza\nmaggiore riconosciuta dalla Azienda, è dovuto anche il preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore di cui al gruppo 1) che chieda il trasferimento non competono\nle indennità di cui sopra salvo il caso di richiesta di trasferimento per\ncomprovate necessità familiari riconosciute dalla Azienda, nella quale ipotesi\nquesti rimborserà le sole spese di viaggio e di trasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori di cui al gruppo 1) il trasferimento deve essere comunicato\nper iscritto almeno 1 mese prima della data della sua effettuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che viene trasferito per esigenze della Azienda e che entro\nl’anno successivo al trasferimento venga licenziato per motivi non\ndisciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del\ntrasferimento, saranno rimborsate le spese che egli abbia effettivamente\nsostenute per tale rientro con lo stesso trattamento fissato più sopra per il\ntrasferimento dovuto ad esigenze di servizio, sempreché il rientro avvenga\nentro 1 mese dalla risoluzione del rapporto di lavoro e sia chiesto prima della\nliquidazione delle spettanze dovute per la cessazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte di un lavoratore avente almeno 10 anni di anzianità di\nservizio presso l’Azienda e il cui decesso avvenga entro 1 anno dal\ntrasferimento, sempre che tale trasferimento sia stato disposto per esigenze\ndella Azienda, saranno rimborsate ai congiunti che lo abbiano seguito nel\ntrasferimento le spese per il rientro nella località di residenza del\nlavoratore prima del trasferimento sempre che il rientro avvenga entro 3 mesi\ndalla morte del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti chiariscono che il consenso di cui al comma 2) del presente\narticolo è da richiedere ai lavoratori nel caso in cui il trasferimento\ncomporti l'effettivo cambio di domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Passaggi di qualifica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio di qualifica nella stessa Azienda non comporta di per sé\nrisoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo X - INIZIO E CESSAZIONE, INTERRUZIONE, SOSPENSIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>E RIDUZIONE DI LAVORO, SOSPENSIONE DEL RAPPORTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Inizio e cessazione del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’entrata nello stabilimento dei lavoratori di cui ai gruppi 3) e 2) sarà\nregolata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) il primo segnale sarà dato 20 minuti prima dell’ora fissata per\nl’inizio del lavoro; a questo segnale sarà aperto il cancello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il secondo segnale sarà dato 5 minuti prima dell’ora fissata per\nl'inizio del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il terzo segnale sarà dato all’ora fissata per l'inizio del lavoro; a\nquesto segnale sarà chiuso il cancello e ogni lavoratore dovrà iniziare il\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi 10 minuti dal terzo segnale resta in facoltà della Direzione di\nammettere i ritardatari. La cessazione del lavoro è indicata dal segnale dato\nall’ora della cessazione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo diverse consuetudini locali, l'orario di lavoro degli addetti alla\nposa in opera di prodotti vetrari inizierà in cantiere o in parti di edifici,\nquando questi sono situati nel Comune ove ha sede l’Azienda. A tal fine le\nAziende provvederanno a fornire ai lavoratori interessati una informativa\nperiodica preventiva dei luoghi ove i lavoratori stessi dovranno espletare la\nloro opera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Interruzione di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore di cui al gruppo 3), che si presenti allo stabilimento e che\nnon possa iniziare il lavoro per cause indipendenti dalla sua volontà e che\nnon sia stato preavvisato almeno 6 ore prima della impossibilità di prestare\nil lavoro, sarà retribuito per tutta la giornata lavorativa salva la facoltà\ndella Azienda di adibirlo ad altre attività. Per le giornate successive, per\nle sospensioni non integrabili ai sensi delle vigenti disposizioni sulla Cassa\nintegrazione, ai lavoratori di cui al presente articolo non preavvisati almeno\n6 ore prima sarà corrisposto il 75% della paga giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino nel loro\ncomplesso i 60 minuti, se l’Azienda trattiene il lavoratore di cui al gruppo\n3) nello stabilimento, questi ha diritto alla corresponsione della paga per\ntutte le ore di presenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di blocco al forno si mantengono le norme consuetudinarie in\nvigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Sospensione di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sospensioni del lavoro disposte dalla Azienda non interrompono\nl’anzianità agli effetti del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi 15 giorni dall'inizio della sospensione, salvo eventuali accordi\ntra le OO.SS. per il prolungamento di tale periodo, il lavoratore potrà\nrisolvere il rapporto di lavoro, con diritto al TFR, ai ratei delle ferie e\ndella gratifica natalizia maturati, nonché al preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) lo stipendio globale mensile, la\ncontingenza e l’eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni, in caso di\nsospensione di lavoro o di riduzione della durata dell’orario di cui al\nprecedente art. 15, disposti dalla Azienda o dalle competenti Autorità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Riduzione di lavoro e turni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di riduzione di lavoro, l’Azienda procederà, compatibilmente con\nle esigenze tecniche, alla riduzione dell’orario di lavoro o alla formazione\ndi turni prima di ridurre il personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Recuperi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È ammesso il recupero a retribuzione normale delle ore di lavoro perdute a\ncausa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordate dalle Parti nel\nlimite massimo di 12 ore complessive e purché il recupero non superi 1 ora\ngiornaliera e sia effettuato in un periodo di tempo non superiore alle 4\nsettimane immediatamente successive a quella in cui è avvenuta\nl'interruzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Permessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che ne faccia domanda per giustificati motivi, l'Azienda\nconsentirà, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi di breve\ncongedo con facoltà di non corrispondere la retribuzione ove non sia possibile\nil recupero delle ore di permesso godute. Tali brevi congedi non sono\ncomputabili in conto ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il calcolo dell’eventuale ritenuta si dividerà la retribuzione\nmensile percepita dall’interessato in base a 1\u002F25 per ogni giornata di\npermesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>Nel caso di nascita di figli verrà garantito al dipendente padre 1 giorno\ndi permesso retribuito da fruire entro 5 mesi dalla data del parto. Tale\npermesso assorbe e non si cumula a quanto eventualmente già concesso a livello\naziendale prima della data di stipula del presente accordo o da provvedimenti\ndi legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda potrà concedere a richiesta, compatibilmente con le esigenze\nproduttive, permessi non retribuiti ai lavoratori che abbiano assunto la tutela\nvolontaria a termini di legge di minori stranieri non accompagnati. Le\neventuali criticità alla concessione di tali permessi potranno essere oggetto\ndi confronto, su richiesta, da parte della RSU con la finalità di trovare\nsoluzioni condivise.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Al fine di contemperare il diritto ai permessi mensili di cui all’art. 33,\nlegge n. 104\u002F1992, con le normali esigenze organizzative e tecnico-produttive\ndella Impresa il lavoratore titolare dei permessi stabiliti dall’art. 33\ndella predetta legge comunica trimestralmente per iscritto al datore di lavoro\nil calendario di prevista fruizione dei permessi, al fine di agevolare le\nnecessarie sostituzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore informerà il datore di lavoro della necessità di modificare\nla data di fruizione del permesso il prima possibile e comunque con un\npreavviso di almeno 3 giorni lavorativi, salvo nei casi di comprovata\nindifferibilità e urgenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specificità settoriali Lampade e Display\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la ritenuta di cui al comma 2) si farà riferimento al seguente\ndivisore: ore lavorative mese\u002F173.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 bis - Aspettativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda può concedere al lavoratore, che abbia maturato una anzianità\ndi servizio non inferiore a 2 anni e che ne faccia richiesta per comprovate e\nriconosciute necessità personali o familiari, un limitato periodo di\naspettativa non retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoratore in condizioni di accertata tossicodipendenza, ai sensi\ndella legge n. 162\u002F1990, nonché per quello con familiari a carico in\ncondizioni documentate di tossicodipendenza, ovvero per i lavoratori affetti da\npatologie alcol-correlate, ai sensi della legge n. 125\u002F2001, l’aspettativa di\ncui al comma precedente prescinde dal requisito di 2 anni di anzianità di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta aspettativa non è considerata ad alcun effetto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch3>Art. 48 ter - Iniziative per le vittime della violenza di genere\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La condizione delle lavoratrici interessate a percorsi di protezione a\nmotivo di violenza di genere, debitamente certificati dalla Autorità, sarà\nvalutata dalla Azienda con la massima attenzione, nel rispetto della privacy\ndelle persone coinvolte, verificando la necessità\u002Fopportunità, nonché la\nfattibilità - compatibilmente con le esigenze organizzative - di misure\nulteriori rispetto a quanto previsto dall’art. 24, D.lgs. n. 80\u002F2015. Per le\nviolenze di genere nel suo complesso e non solo femminili, potranno essere\noggetto di valutazione, a titolo semplificativo, anche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la rimodulazione dell’orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’ampliamento del periodo di aspettativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’accesso all’istituto delle ferie solidali, ove previsto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la possibilità di spostamento, su richiesta, in altri stabilimenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del Gruppo\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Ch3>Art. 49 - Congedo matrimoniale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le norme di legge e dell’accordo interconfederale vigenti\nin materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un periodo\ndi congedo di 14 giorni lavorativi con decorrenza della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di cui ai gruppi 2) e 3) resta fermo il diritto della\nAzienda di trattenere dal trattamento economico di cui sopra i rimborsi\neffettuati dall’INPS a tale titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo matrimoniale non può essere computato nel periodo di ferie, né\nin quello di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui sopra si intenderanno integrate o sostituite fino a\nconcorrenza da quelle derivanti da norme di legge o da accordi interconfederali\nche dovessero intervenire in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo, per giorni lavorativi si intendono\nquelli di calendario (dal lunedì al sabato), escluse le festività\ninfrasettimanali e le domeniche.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 50 - Trattamento per maternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la tutela fisica ed economica in caso di maternità si fa riferimento\nalle vigenti disposizioni di legge. Inoltre, la lavoratrice riceverà un\ntrattamento di assistenza ad integrazione del trattamento di legge, fino a\nraggiungere il 100% della normale retribuzione globale di fatto per i primi 5\nmesi di assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la lavoratrice dipendente non ne possa usufruire, tale trattamento\npotrà essere esteso, in alternativa, al lavoratore padre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, sarà anticipato\nmensilmente alle lavoratrici il trattamento a carico dell'Istituto\nassicuratore, a condizione che quest'ultimo sia abilitato dalla lavoratrice a\nrimettere direttamente all’Azienda l'indennità da esso liquidata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se durante il periodo di gravidanza e puerperio interviene malattia, si\napplicheranno le disposizioni di cui all’art. 52 a partire dal giorno in cui\nsi manifesta la malattia stessa, quando queste risultino più favorevoli alla\nlavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>Le Aziende cureranno l’assunzione di iniziative per facilitare, in caso di\nnecessità, il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a\nseguito di assenze per maternità, attraverso percorsi informativi e\nformativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Servizio di leva e richiamo alle armi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il caso di chiamata alle armi per il servizio di leva e di richiamo alle\narmi si fa riferimento alle norme di legge che regolano la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 52 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>non sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire alla Azienda di predisporre i necessari adattamenti\norganizzativi, l'assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore\nalla Azienda stessa prima dell’inizio dell’orario di lavoro; il lavoratore\ndeve inoltre consegnare o far pervenire alla Azienda idonea attestazione medica\nprevista dalle disposizioni di legge in materia, non oltre il giorno successivo\nall’inizio dell’assenza, salvo il caso di giustificato impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve\nessere comunicata alla Azienda prima dell’inizio dell’orario di lavoro del\ngiorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e attestata da\nsuccessivi certificati medici che devono pervenire alla Azienda entro il giorno\nsuccessivo dalla scadenza del periodo di assenza per malattia indicata nel\ncertificato medico precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, cui deve essere tempestivamente comunicato dal lavoratore ogni\neventuale mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia, ha facoltà di\nfar controllare la malattia del lavoratore con le modalità e secondo le\nprocedure stabilite dalle vigenti disposizioni di legge; per quanto concerne in\nparticolare il controllo delle assenze per malattia è stabilito quanto\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il lavoratore, nel caso in cui sia autorizzato ad uscire dal medico curante,\nha l'obbligo di farsi trovare disponibile per l'effettuazione delle visite di\ncontrollo nel proprio domicilio, ovvero in quello da lui comunicato ai sensi\ndel comma precedente, nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 10 alle 12 e dalle\nore 17 alle 19 o negli eventuali diversi orari che fossero previsti per\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal\ndomicilio per visite, prestazioni e\u002Fo accertamenti specialistici, nonché per\nle visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione alla\nAzienda, indicando il nuovo orario di reperibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di ciascuna delle comunicazioni di cui ai commi precedenti o in\ncaso di ritardo oltre i termini sopraindicati, salvo il caso di giustificato\nimpedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Conservazione del posto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione del servizio per malattia, il lavoratore non in\nprova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) mesi 9 per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) mesi 12 per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>compiuti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) mesi 16 per anzianità di servizio oltre 6 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comunque, il lavoratore decade dal diritto alla conservazione del posto,\nquando nell’arco temporale di 36 mesi abbia cumulato più assenze\ncomplessivamente superiori ai limiti di conservazione del posto\nsopraindicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Ai soli effetti del comporto di malattia, i mesi devono intendersi composti\ndi 30 giorni di calendario. Il ricovero ospedaliero di durata pari o superiore\na 20 giorni e fino a 60, afferente a uno o più eventi morbosi, sospende per\nuna sola volta nell’arco temporale di 36 mesi il decorso del comporto di cui\nal comma 1), per un massimo di 60 giorni dall’inizio dell’evento. Ai soli\nfini del calcolo utile alla determinazione del periodo di conservazione del\nposto di lavoro per gli eventi morbosi riferibili a patologie oncologiche, e a\npatologie cronico-degenerative di difficile trattamento e cura con le comuni\nterapie, la sospensione del decorso del comporto di cui al comma precedente\npuò avvenire per i giorni di assenza per malattia anche non continuativi,\nrichiesti per terapie salvavita, certificati dalla struttura pubblica o\nconvenzionata, per un massimo di 360 giorni dall’inizio dell'evento\nnell’arco temporale di 36 mesi. Il dato sensibile, riferibile alla\ncertificazione delle patologie oncologiche e delle patologie\ncronico-degenerative di difficile trattamento e cura con le comuni terapie,\nprodotto a cura dell’interessato, sarà trattato dalla Azienda nel rispetto\ndella normativa prevista dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. La malattia\nsopravvenuta durante il periodo di godimento delle ferie, regolarmente\ncomunicata e certificata, secondo le vigenti disposizioni di legge e di\ncontratto, interrompe il decorso delle ferie stesse nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b)malattia la cui durata sia superiore a 8 giorni consecutivi compreso il\nricovero ospedaliero. L’assenza per malattia o infortunio, nei limiti dei\nperiodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione\ndella anzianità di servizio a tutti gli effetti (13a mensilità, TFR etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il termine della conservazione del posto, ove l’Azienda risolva\nil rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo\nprevisto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa\nl’indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia oltre il termine suddetto non\nconsenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può\nrisolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove, superato il periodo di conservazione del posto, il rapporto di lavoro\nnon sia risolto né ad iniziativa della Azienda, né ad iniziativa del\nlavoratore, il rapporto di lavoro stesso rimarrà sospeso, salvo decorrenza\ndella anzianità ai soli effetti del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori di cui al gruppo 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende corrisponderanno al lavoratore di cui al gruppo 3) assente per\nmalattia, nell’ambito del periodo di conservazione del posto, una\nintegrazione di quanto il lavoratore percepisce dagli Istituti ed Enti\nassicuratori, in forza di disposizioni legislative e\u002Fo di altre norme, fino al\nraggiungimento delle seguenti misure della normale retribuzione globale netta\nche il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: intera retribuzione per\ni primi 3 mesi e mezzo, 70% della retribuzione per i 2 mesi e mezzo successivi\ne 50% della retribuzione per i 3 mesi restanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti: intera\nretribuzione per i primi 5 mesi, 70% della retribuzione per il successivo mese\ne mezzo e 50% per i restanti 5 mesi e mezzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per anzianità di servizio oltre 6 anni: intera retribuzione per i primi 8\nmesi e 50% per i restanti 8 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda corrisponderà l’anticipazione, alle normali scadenze dei\nperiodi di paga, delle indennità a carico dei competenti Istituti a condizione\nche le anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e\nprevidenziali e che venga garantito il loro sollecito rimborso da parte degli\nIstituti interessati attraverso conguaglio o altro analogo sistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È diritto della Azienda rivalersi nei confronti del lavoratore delle quote\nanticipate sia per conto degli Istituti assicuratori sia per conto proprio,\nquando le erogazioni stesse non sono dovute per inadempienza del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi, l’Azienda\ncorrisponderà la normale retribuzione globale netta che il lavoratore di cui\nal gruppo 3) avrebbe percepito se avesse lavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del trattamento economico complessivo di cui al presente punto\nC), le Aziende opereranno i relativi conguagli al termine dei rispettivi\nperiodi di trattamento contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti\naziendali o locali o, comunque, derivanti da Istituzioni sociali e aziendali o\nda norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento fino a\nconcorrenza, eccezion fatta per quei trattamenti corrispondenti allo stesso\ntitolo, derivanti dalla sola quota di partecipazione dei lavoratori alle\nIstituzioni di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne l’assistenza e il trattamento di malattia per i\nlavoratori di cui al gruppo 3) valgono le norme regolanti la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche\nl'infermità derivante da infortunio non sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico dei lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) è il\nseguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: intera retribuzione\nglobale per i primi 3 mesi e mezzo, 70% della retribuzione globale per i 2 mesi\ne mezzo successivi e metà retribuzione globale per i 3 mesi restanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti: intera\nretribuzione globale per i primi 5 mesi, 70% della retribuzione globale per il\nsuccessivo mese e mezzo e metà retribuzione globale per i restanti 5 mesi e\nmezzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per anzianità di servizio oltre 6 anni: intera retribuzione globale per i\nprimi 8 mesi e metà retribuzione globale per gli 8 mesi restanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di cui al gruppo 2) resta fermo che l’anzidetto\ntrattamento economico verrà corrisposto dalla Azienda in ogni caso con\ndeduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti\nprevidenziali e assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti\ndall’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio per i\nlavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) valgono le norme regolanti la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche\nl'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione\nobbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La situazione dei lavoratori assenti dal lavoro per malattie di natura e\ndurata particolarmente gravi sarà considerata dall’Azienda con la massima\nattenzione e pertanto, in relazione a tali fattispecie, sarà concessa, su\nrichiesta del lavoratore e con l’eventuale interessamento della RSU una\naspettativa non retribuita successiva allo scadere del termine di conservazione\ndel posto, che non potrà comunque essere superiore a mesi 12. In relazione a\ntali fattispecie l’Azienda valuterà l’eventuale richiesta di anticipo del\nTFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specificità settoriali Lampade e Display\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normativa trova applicazione per gli eventi iniziati a decorrere dal 30\nagosto 2010.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 53 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>o malattia professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Denuncia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne gli obblighi assicurativi, di assistenza e soccorso o\ncomunque per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le\ndisposizioni di legge che regolano la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed\neffettuate le denunce di legge, l’infortunio sul lavoro, anche se consente la\ncontinuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente\ndal lavoratore al proprio superiore diretto. Quando l’infortunio accade al\nlavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più\nvicino posto di soccorso, procurando, ove possibile, le relative\ntestimonianze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assenza per malattia professionale, il lavoratore dovrà\nattenersi alle disposizioni del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Conservazione del posto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante l’assenza dal lavoro causata da infortunio sul lavoro o malattia\nprofessionale, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del\nposto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il\nquale egli percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata con il\nrilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto\nassicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo della invalidità temporanea o del periodo di degenza\no convalescenza per malattia professionale o per infortunio sul lavoro, entro\n48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato\nimpedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa\ndel lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il termine di conservazione del posto, ove l’Azienda risolva il\nrapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo\nprevisto dal presente contratto per il caso di licenziamento, compresa\nl’indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della infermità oltre i termini di conservazione\ndel posto di cui ai punti 1) e 2) non consenta al lavoratore di riprendere\nservizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto\nal solo TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ciò non avvenga e l’Azienda non proceda al licenziamento, il rapporto\nrimane sospeso, salvo la decorrenza della anzianità agli effetti del TFR e del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza per malattia professionale o infortunio, nei limiti dei periodi\nfissati dal presente articolo per la conservazione del posto, non interrompe la\nmaturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (gratifica\nnatalizia, ferie, TFR etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori di cui al gruppo 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore infortunato di cui alla presente lett. C) ha diritto alla\nintera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio.\nInoltre, l’Azienda corrisponderà al suddetto lavoratore assente per\ninfortunio sul lavoro o malattia professionale una integrazione di quanto il\nlavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e\u002Fo di altre norme,\nfino al raggiungimento delle seguenti misure della normale retribuzione globale\nnetta che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per anzianità di servizio fino a 6 anni compiuti: intera retribuzione per\ni primi 3 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per anzianità di servizio oltre 6 anni: intera retribuzione per i primi 4\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e in caso di ricaduta nello stesso evento entro il periodo massimo di 2 mesi\ndalla ripresa del lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: intera retribuzione per\ni primi 3 mesi e mezzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti: intera\nretribuzione per i primi 4 mesi e mezzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per anzianità di servizio oltre 6 anni: intera retribuzione per i primi\n6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda corrisponderà, alle normali scadenze dei periodi di paga,\nl’anticipazione delle indennità a carico dell’Istituto, a condizione che\nle anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e\nche venga garantito il loro sollecito rimborso da parte dell’Istituto\nattraverso conguaglio o altro analogo sistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i periodi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale eccedenti\ni limiti di cui al precedente comma, il lavoratore percepirà il normale\ntrattamento economico erogato dagli Istituti assicuratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi le Aziende\ncorrisponderanno la normale retribuzione globale netta che il lavoratore\navrebbe percepito se avesse lavorato. Agli effetti del trattamento economico\ncomplessivo di cui al comma 1) del presente punto c), le Aziende opereranno i\nrelativi conguagli al termine dei rispettivi periodi di trattamento\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti\naziendali o da norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento\nfino a concorrenza, eccezion fatta per quei trattamenti corrisposti allo stesso\ntitolo derivanti dalla sola quota di partecipazione dei lavoratori alle\nistituzioni di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è\nsubordinato al riconoscimento della malattia professionale o dell’infortunio\nsul lavoro da parte dei rispettivi Istituti assicuratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico dei lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2), coperti da\nassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie\nprofessionali è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per anzianità di servizio fino a 6 anni compiuti: intera retribuzione\nglobale per i primi 3 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per anzianità di servizio oltre 6 anni: intera retribuzione globale per i\nprimi 4 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e in caso di ricaduta nello stesso evento entro il periodo massimo di 2 mesi\ndalla ripresa del lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: intera retribuzione\nglobale per i primi 3 mesi e mezzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 non compiuti: intera\nretribuzione globale per i primi 4 mesi e mezzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per anzianità di servizio oltre 6 anni: intera retribuzione globale per i\nprimi 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anzidetto trattamento economico verrà corrisposto dall’Azienda in ogni\ncaso, con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli\nIstituti previdenziali e assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti\ndall’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i periodi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale eccedenti\nlimiti di cui al comma 1) del punto C), il lavoratore percepirà il normale\ntrattamento economico erogato dagli Istituti assicuratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specificità settoriali Lampade e Display\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normativa trova applicazione per gli eventi iniziati a decorrere dal 30\nagosto 2010.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\u003Ch3>Art. 54 - Fondo di solidarietà\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta definita per legge la normativa del Fondo di solidarietà, di cui\nal punto 12) del Protocollo d’intesa 22 gennaio 1983, sottoscritto dal\nGoverno e dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Aziende si\nimpegnano a provvedere mensilmente alla riscossione delle quote di\npartecipazione volontaria dei lavoratori e al loro versamento al Fondo o presso\nIstituti di credito.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch2>Capitolo XI - AMBIENTE DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-green_trigger\">\u003Cp>Le Parti confermano l’importanza dei valori della tutela della salute,\ndella sicurezza sul luogo di lavoro, del rispetto dell’ambiente, dello\nsviluppo sostenibile e concordano sulla necessità di diffondere adeguati\ncomportamenti finalizzati alla applicazione delle norme contrattuali e di legge\ne al miglioramento continuo, nella consapevolezza della ridotta presenza nel\nsettore di aspetti di criticità derivanti dalla produzione o emissione di\nsostanze fortemente inquinanti e nella consapevolezza, altresì, della assenza\ndi impianti a rischio di incidente rilevante. L’evolversi del quadro\nnormativo, negli ultimi 20 anni, ha comportato lo sviluppo all'interno delle\naziende di azioni e di programmi che permettono un costante monitoraggio dei\nvari temi ambientali e di sicurezza tra cui:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Integrated Prevention Pollution Control (IPPC) Emissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Rifiuti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Scarico delle acque Riciclo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di riciclo le Parti sono consapevoli della attenzione specifica\ndel settore alla promozione e alla realizzazione di interventi mirati ad\nincrementare la qualità e la quantità del riciclo del vetro. Tale politica\npermette di realizzare cospicui vantaggi tecnologici e ambientali, quali la\nriduzione del quantitativo di rifiuti, mediante il loro riciclaggio, la\nriduzione delle emissioni dai forni fusori in conseguenza dei risparmi\nenergetici diretti e indiretti che ne derivano, nonché la riduzione della\nquantità delle materie prime impiegate nel processo. Anche in materia di\nambiente di lavoro le Parti concordano che il settore debba continuare a\npromuovere modelli applicativi e gestionali commisurati alla tipicità e\nspecificità dei propri cicli produttivi, i quali sono caratterizzati, tra\nl’altro, dalla limitata presenza di sostanze e di prodotti chimici\npericolosi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono utile al raggiungimento dell’obiettivo comune del\nmiglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e di\ntutela dell’ambiente l’adozione di specifici modelli di controllo e di\ngestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che, al fine di aumentare la conoscenza e la\nconsapevolezza di tali tematiche all’interno della azienda, sia opportuno\nampliare l’attività di informazione indirizzata, in prima istanza, alla\nCA\u002FRLSSA e, poi, alla generalità dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stabiliscono, inoltre, che le delegazioni trattanti potranno\nvalutare e definire di volta in volta momenti partecipativi della CA\u002FRLSSA ad\nintegrazione di quelli già indicati dal D.lgs. 81\u002F2008, individuando\ncondizioni e modalità da tradurre in norma contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Commissione Ambiente\u002FRLSSA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità\nproduttive i lavoratori eleggono, all’interno della RSU, il Rappresentante\nper la Sicurezza, Salute e Ambiente (RLSSA), anche in attuazione di quanto\nprevisto dal D.lgs. 81\u002F2008. Il RLSSA subentra nella titolarità dei diritti,\ndel ruolo e delle attribuzioni previsti dal D.lgs. 81\u002F2008 e dalla precedente\nregolamentazione contrattuale per il Rappresentante dei Lavoratori per la\nSicurezza (Commissione Ambiente\u002FRLS) con competenza nelle materie di carattere\nambientale già prevista dalla precedente regolamentazione contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Numero di RLSSA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a\n100 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-2 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 101 a\n200 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a\n450 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori\ndimensioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I RLSSA eletti dai lavoratori costituiscono la Commissione Ambiente e ad\nessi sono attribuiti i compiti previsti dal D.lgs. 81\u002F2008; partecipano alla\ntrattazione con la Direzione aziendale di materie dell’ambiente, igiene e\nsicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, i RLSSA, oltre ai permessi\ngià previsti per la RSU, utilizzeranno permessi retribuiti pari a 40 ore annue\nper ogni rappresentante. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e a fronte di\nesigenze che derivano dalle competenze in campo ambientale saranno riconosciute\nulteriori 8 ore annue di permesso retribuito. I permessi di cui al presente\npunto 2) assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti\nper lo stesso titolo. Nella gestione delle agibilità previste dal D.lgs.\n81\u002F2008, dall’Accordo interconfederale 22.6.1995 e dal CCNL, saranno\nassicurate le condizioni per l’adeguato svolgimento della attività della\nCommissione Ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora i permessi previsti per la CA\u002FRLSSA non vengano interamente\nutilizzati nel corso dell'anno, tali permessi potranno essere utilizzati\nnell’anno successivo a quello di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si\napplicheranno direttamente le specifiche norme dell’Accordo interconfederale\n22.6.1995.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la formazione e l’aggiornamento dei componenti la CA\u002FRLSSA le aziende\nfaranno riferimento alle formule operative che saranno predisposte in sede di\nOsservatorio nazionale definite in maniera congiunta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Imprese attuano la formazione dei componenti la CA\u002FRLSSA come prevista\ndalle norme di legge, dall’Accordo interconfederale 22.6.95 e dal presente\ncontratto, tenendo conto, altresì, dei contenuti e delle formule operative che\nverranno predisposte dall’Osservatorio nazionale. I contenuti del corso\npotranno essere riferiti alle fasi del processo produttivo, nonché agli\naspetti attinenti alla gestione e alla manutenzione degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti seguiranno la formazione dei RLSSA anche attraverso una anagrafe\naggiornata degli stessi, da realizzarsi con gli opportuni collegamenti con gli\nOrganismi paritetici istituiti dall’Accordo interconfederale 22.6.1995.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze acquisite dal lavoratore saranno registrate nel libretto\nformativo del cittadino secondo le modalità definite dalla normativa in\nmateria e dalle indicazioni che saranno fornite dal Ministero competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare del D.lgs.\n81\u002F2008 la Commissione Ambiente\u002FRLSSA ha le seguenti attribuzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è consultata preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione\ndei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della\nattività di prevenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è consultata sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,\nalla attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione\ndei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riceve informazioni e documentazione aziendale inerente alla valutazione\ndei rischi, alle misure di prevenzione e quelle inerenti alle sostanze e alle\nmiscele pericolose;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riceve informazioni dai servizi di vigilanza in merito ad argomenti\nattinenti alla salute e alla sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ha la facoltà di presentare proposte per l’elaborazione,\nl’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a\ntutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presenta proposte ai fini della informazione, della sensibilizzazione e\ndella formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli\ninfortuni e delle malattie professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle\nAutorità competenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-partecipa alle iniziative congiunte con la RSU e la Direzione aziendale per\nla realizzazione di iniziative in materia di prevenzione, igiene e\nsicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-avverte il responsabile dell’Azienda dei rischi individuati nel corso\ndella sua attività, estendendo tale sorveglianza anche alla realizzazione di\nopere e servizi in appalto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è informata in ordine alla definizione di piani che prevedano\ncertificazioni ambientali e di sicurezza nell'ambito della riunione periodica\ncui al D.lgs. 81\u002F2008; in occasione di tale riunione potrà essere predisposta\nuna nota informativa di aggiornamento da diffondere a tutti i lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si rende disponibile alla frequenza della necessaria attività\nformativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è informata sull’attività di monitoraggio sugli ambienti di lavoro del\nmedico competente e sull’esito della stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è informata sulle modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria\ne in particolare della sua programmazione, nell’obiettivo di facilitarne la\nrealizzazione ed evitare possibili disagi al lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-partecipa a quei sopralluoghi specifici del medico competente eventualmente\nprogrammati dalla Direzione aziendale a seguito di comunicazioni effettuate dal\nRLSSA;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è coinvolta nella fase di definizione dei Piani di Azione conseguenti alla\nvalutazione dello stress da lavoro correlato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In un'ottica di partecipazione e conoscenza condivisa delle problematiche\ndella sicurezza e dell'ambiente, le aziende portano a conoscenza della RSU i\nseguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-informazioni sulle attività formative della Commissione Ambiente\u002FRLSSA\nrealizzate e sulle conseguenti azioni di aggiornamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-informazioni sulle attività di formazione alla sicurezza dei lavoratori,\nanche neo-assunti, realizzate con riferimento alle linee-guida predisposte\ndall’Osservatorio nazionale, anche in collegamento con l’Organismo\nBilaterale Interconfederale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-informazioni attinenti agli eventuali rischi, cui sono esposti i\nlavoratori, connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi\nnoti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale\nche internazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di\nlavoro e la sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-informazioni in merito agli elementi conoscitivi forniti alle\nAmministrazioni Pubbliche relative alle normative nazionali ed europee\nconcernenti la legislazione ambientale in materia di grandi rischi, di\nvalutazione di impatto ambientale, di trattamento e smaltimento dei rifiuti e\ndi emissioni in relazione ai fattori che caratterizzano il ciclo produttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse\nnel ciclo produttivo, o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva,\ninformazioni sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche\nsia a livello nazionale che internazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-informazioni sui piani di emergenza, compresi l’attrezzatura di\nsicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno\ndello stabilimento in caso di incidente rilevante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto\nintervento per le sostanze pericolose trasportate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-informazioni tramite scheda definita a livello nazionale, tenendo conto\nanche delle esperienze già realizzate, sulle caratteristiche tossicologiche\ndelle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, note sulla base delle\nacquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che a livello\ninternazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito della attuale disponibilità delle ore di assemblee annuali, 1\nora sarà dedicata e gestita congiuntamente tra RLS\u002FRLSSA\u002FCA e RSPP per\ndiscutere e confrontarsi con i lavoratori sui temi della salute, della\nsicurezza e dell’ambiente. Nelle aziende con più siti produttivi è\nincoraggiato il coordinamento su queste tematiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di rappresentanze sindacali, il rappresentante per la sicurezza\nè eletto dai lavoratori al loro interno, nei numeri di cui al punto 1) del\npresente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specificità settoriali Lampade e Display\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(norma inserita nell’Accordo di confluenza entrato in vigore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 30 agosto 2010)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino alla scadenza del loro mandato il numero dei RLSSA (di cui al punto 1\ndel presente articolo) rimane fissato nel numero previsto all’art. 46, CCNL 5\ngiugno 2007 per gli addetti alle industrie produttrici di lampade elettriche,\nvalvole termoioniche, cinescopi, quarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e\nlavorazioni di metallo inerenti alle lampade e alle valvole, ai tubi\nfluorescenti e luminescenti, ai tubi sagomati e agli apparecchi\ntermostatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico\ndel datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi\nrispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale formazione deve\ncomunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero\ndi dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve\ncomprendere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze generali sugli obblighi e sui diritti previsti dalla normativa\nin materia di igiene e sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze generali sui rischi della attività e sulle relative misure di\nprevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-metodologie sulla valutazione del rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-metodologie minime di comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Ambiente di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che è necessario eliminare le condizioni ambientali\nnocive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori,\npolveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose, superi i limiti previsti dalle\nnorme nazionali, comunitarie o, come criterio residuale, ecceda i livelli\nmassimi stabiliti dalle tabelle aggiornate adottate dalla ACGIH, né sono\ntollerabili ambienti di lavoro ove il rumore nonché il calore e l’umidità\ncomportino pericolo all'integrità psicofisica del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di recepire contrattualmente l’elaborazione di nuove\ntabelle con carattere cogente assunte dalle competenti Autorità italiane e di\nprocedere all’esame di eventuali integrazioni da apportare alla predetta\ntabella ACGIH, sulla base di proposte di limiti di provata applicabilità\navanzate da Enti scientifici nazionali e internazionali. Le Imprese renderanno\ndisponibile alla CA\u002FRLSSA l’accesso a tale elaborazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di istituire un archivio aggiornato recante la raccolta\ndelle schede di sicurezza relative alle sostanze impiegate nel ciclo\nproduttivo, conformi alla legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di realizzazione di nuove unità produttive, così come in quelle\nesistenti saranno valutate, nei limiti delle tecnologie esistenti, le misure\nidonee a ridurre i livelli di rumore nei luoghi di lavoro. Anche per rendere\nattuabili le disposizioni di cui al D.lgs. 81\u002F2008 che privilegiano gli\ninterventi alla fonte, le Parti, nell’ambito delle rispettive autonomie,\nsvolgeranno nelle sedi competenti interventi per ottenere che alla riduzione\ndel rumore alla fonte contribuiscano concretamente i progettisti e i\ncostruttori di macchinari e attrezzature ad uso della industria vetraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella considerazione che il citato decreto legislativo prevede deroghe per\nsituazioni lavorative particolari nelle quali può ritenersi compresa quella\nrelativa al settore della fabbricazione del vetro, le Parti si attiveranno\npresso i Ministeri competenti affinché venga data l’interpretazione\nautentica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Ambiente\u002FRLSSA sarà informata dei programmi di investimenti\nconcernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la sicurezza. Per la\nrealizzazione di tali programmi, che dovessero comportare la provvisoria\nfermata totale o parziale degli impianti, potranno essere utilizzati i\nlavoratori interessati in altre attività all’interno dello stabilimento; ove\nciò non fosse possibile, soluzioni alternative saranno esaminate con la\nCommissione Ambiente\u002FRLSSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi che l’attuazione dei programmi concernenti il risanamento\ne\u002Fo la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza dovesse\nripercuotersi significativamente sui livelli occupazionali, la Direzione\naziendale procederà ad un esame con la Commissione Ambiente\u002FRLSSA, da\nesaurirsi entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell’azienda dei\nprogrammi stessi e senza che nel frattempo vengano assunte iniziative\nunilaterali da entrambi le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esame di cui sopra, entro il termine complessivo suindicato, potrà\navvenire su richiesta di una delle due parti aziendali con la partecipazione\ndelle rispettive Organizzazioni territoriali o nazionali, al fine anche di\nindividuare le più opportune iniziative nei confronti delle Istituzioni\ncompetenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto l’art. 9 della legge n. 300 prevede in materia di prevenzione e\ntutela della salute di lavoratori, vengono riconosciuti alla Commissione\nAmbiente\u002FRLSSA i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- partecipazione alla ricerca delle cause che hanno determinato la\nsituazione ambientale nella quale siano superati i limiti massimi di cui sopra\ne delle altre che hanno determinato condizioni ambientali nocive e\nparticolarmente gravose comportanti pericolo per l'integrità psicofisica del\nlavoratore e alla predisposizione delle misure atte ad eliminarle. Delegati dei\nlavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni\nambientali in discussione, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo\nstesso, e comunque non superiore a 6, partecipano alla discussione in uno con\nla Commissione Ambiente\u002FRLSSA, con il riconoscimento della retribuzione di\nfatto in quanto la discussione si svolga in orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- promozione della ricerca, della elaborazione e dell’attuazione di tutte\nle misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e la loro integrità\nfisica, anche in occasione della ricostruzione dei forni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esame con la Direzione aziendale delle eventuali esigenze di manutenzione\nfinalizzata alla prevenzione e sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-partecipazione all’aggiornamento dei registri dei dati ambientali e\nbiostatistici e dei libretti di rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presentazione di proposte ai fini della informazione, della\nsensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione\ndegli infortuni e delle malattie professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esame con la Direzione aziendale per concordare, ogniqualvolta se ne\nravvisi congiuntamente l’esigenza, l’effettuazione di rilevazioni dei dati\nambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive. Tali rilevazioni\nverranno affidate ai Servizi di Igiene ambientale e medicina del lavoro delle\nASL in relazione a quanto previsto dall’art. 20, ultimo comma, legge 833\u002F78 o\na Istituti o Enti specializzati di diritto pubblico, scelti d’intesa tra le\nDirezioni aziendali e le Commissione Ambiente\u002FRLSSA. L’onere della spesa\ndelle rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze\nnocive sarà assunto dalle Aziende nei casi in cui la scelta degli Istituti e\ndegli Enti di diritto pubblico avvenga di comune accordo. In caso di mancato\naccordo sulla scelta dell’Ente o Istituto di diritto pubblico si farà\nricorso a tecnici particolarmente qualificati, iscritti agli albi\nprofessionali. I medici e i tecnici degli Istituti, Enti e Servizi cui è\naffidata la rilevazione di dati ambientali sono tenuti al segreto sulle\ntecnologie e tecniche di produzione di cui vengano a conoscenza. Le Parti hanno\npiena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle\nrilevazioni ambientali che dovranno essere annotati nell’apposito “registro\ndei dati ambientali”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-partecipa agli incontri dedicati all'analisi dei mancati incidenti e delle\ntematiche inerenti all’inquinamento acustico e al microclima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui, a seguito delle rilevazioni ambientali (anche tenuto conto\ndei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti) vengano\nindividuate situazioni di particolare rischio, sulla scorta della indicazione\ndel medico competente, le Parti concorderanno di volta in volta l’attuazione\ndi accertamenti medici specifici per il personale interessato all’area di\nrischio individuata, che potranno essere effettuati a cura e a carico dei\ncompetenti Istituti assicuratori e previdenziali se ciò è possibile, in\nmaniera idonea e tempestivamente. I risultati dei suddetti accertamenti saranno\ncomunicati ai lavoratori interessati. Le Aziende assumeranno a proprio carico\ngli eventuali oneri degli accertamenti di cui sopra, da effettuarsi al di fuori\ndell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende forniranno alla Commissione Ambiente\u002FRLSSA su richiesta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i\nlavoratori, connessi all’uso di sostanze nel ciclo produttivo, rischi noti\nsulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che\ninternazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)informazioni sugli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove\nsostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate e sulle\nrelative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che\ninternazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)informazioni sulle proprietà chimico-fisiche delle sostanze nocive o\npericolose suscettibili di venire in contatto con l’uomo, nonché sulla loro\nclassificazione di pericolosità ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272\u002F2008 e\nsuccessive modifiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)informazioni sulla attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di\nrischio svolta, in relazione a quanto previsto dall’art. 21, legge 833\u002F78,\nnell’ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari\nregionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)informazioni circa i rischi potenziali cui sono esposti i lavoratori a\ncausa del rumore e l’obbligo da parte degli stessi di conformarsi alle misure\ndi protezione e prevenzione, sulla base di quanto stabilito dal D.lgs.\n81\u002F2008;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)informazioni in ordine agli elementi conoscitivi che, in base alla vigente\nlegislazione nazionale e tenuto conto delle direttive UE della CEE in tema di\nambiente, devono eventualmente essere forniti alle competenti Amministrazioni\npubbliche, in materia di grandi rischi, impatto ambientale, emissioni\natmosferiche, trattamento e smaltimento dei rifiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)informazioni sulle iniziative in materia di sicurezza da parte delle\nImprese appaltatrici, anche per consentire alle RSU stesse di esprimere\neventuali proposte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)informazioni sulle eventuali attività di formazione per ambiente, in\nconformità dei criteri indicati al penultimo comma del precedente punto 5);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)informazioni tempestive sui casi di infortunio sul lavoro di particolare\ngravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di appalti le Parti convengono che, per le attività conferite ad\nImprese terze, la gestione degli aspetti di Sicurezza, Salute e Ambiente debba\nprevedere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valutazione e selezione delle Imprese appaltatrici tenendo in debito conto\nil loro modello organizzativo qualificato in materia di Sicurezza, Salute e\nAmbiente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-una attività di coordinamento tra le Imprese promossa dalla Impresa\ncommittente con la partecipazione dei rispettivi RLSSA;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-informazione da parte della Impresa committente alle proprie CA\u002FRLSSA sul\nprogramma dei lavori e sulle attività di coordinamento concordate con le\nImprese appaltatrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli aspetti di cui al presente articolo le Parti potranno definire,\nnell’ambito dell’Osservatorio Nazionale, criteri di gestione complessiva\ndegli appalti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, sarà esaminata con\nCA\u002FRLSSA la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi\ncontinua, volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori adibiti all’utilizzo continuativo nell’arco della\ngiornata del videoterminale saranno studiate dalle aziende soluzioni volte ad\nattuare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-una adeguata sistemazione sotto il profilo ergonomico del posto di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-una visita oculistica nell’ambito del SSN;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’utilizzazione degli idonei mezzi di schermatura, eventualmente\nnecessari a norma del D.lgs. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende sono tenute all'istituzione dei seguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)il registro dei dati ambientali, tenuto aggiornato a cura della Azienda.\nIn esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni\nperiodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono\ndeterminare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole\nregistrazioni saranno affisse nei reparti interessati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura della\nAzienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici\ndelle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per\ninfortunio, malattie professionali e malattie comuni; il registro sarà tenuto\ndalla Azienda a disposizione della RSU e del lavoratore interessato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)la cartella personale sanitaria e di rischio tenuta e aggiornata a cura\ndel medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo di\nsegreto professionale e nel rispetto delle norme e delle procedure in materia\ndi trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa in\nmateria di privacy. In tale raccolta saranno annotati i risultati delle visite\nmediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, nonché i\ndati relativi alle malattie professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il personale femminile, saranno annotati i dati relativi\na concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del\nbambino, equilibri ormonali, patologia dell’apparato genitale e del seno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali dati saranno forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte\ndalla lavoratrice e rilasciate dalle ASL o dai Consultori o dal medico\ncurante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i\ndati relativi a reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali\nagenti di rischio e la durata della esposizione, nonché se il lavoro è svolto\no meno in turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore e il medico curante da lui autorizzato possono prendere\nvisione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e\ninformazioni dal medico competente ed estratti del libretto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà\nconsegnato al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del SSN e degli\nEnti di diritto pubblico preposti, nell’ambito delle Regioni, alla tutela\ndella salute dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di movimentazione manuale dei carichi in sede di valutazione dei\nrischi costituiranno elementi di riferimento le disposizioni previste dal\nD.lgs. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che quanto previsto nel presente articolo attua il\ndisposto dell’art. 9, legge n. 300 e che le disposizioni contenute nel\npresente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o con\naltre norme comunque obbligatorie per le Aziende, disciplinanti in tutto o in\nparte le stesse materie, con particolare riferimento al SSN.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo XII - RAPPORTI DI LAVORO SPECIALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 57 - Contratto a termine e somministrazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che abbia intrattenuto con la stessa Azienda sia rapporti di\nlavoro a tempo determinato che in somministrazione a tempo determinato, per\nmotivazioni non collegate ad esigenze stagionali (di cui al successivo art. 60\nter), acquisisce il diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro qualora\nla somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 54 mesi\ncomplessivi, anche non consecutivi (fatte salve diverse regolamentazioni\naziendali secondo quanto previsto all’art. 51, D.lgs. 81\u002F2015 e dagli artt.\n19 e ss. e 30 e ss. del medesimo D.lgs. 81\u002F2015).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency_max\">\u003Cp>Il numero di lavoratori occupati nell’azienda con contratto di lavoro a\ntempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato non\npotrà superare la percentuale del 30% complessivamente intesa per i due\nistituti, intesa come media annua e riferita a lavoratori con contratto a tempo\nindeterminato occupati nella Impresa al 31 dicembre dell’anno precedente\n(fatte salve diverse regolamentazioni aziendali secondo quanto previsto\nall’art. 51, D.lgs. 81\u002F2015, dagli artt. 19 e ss. e 30 e ss. del medesimo\nD.lgs. 81\u002F2015).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale frazione unità è arrotondata alla unità superiore. Nei casi\nin cui il rapporto percentuale dia un risultato inferiore a 10, resta ferma la\npossibilità di istituire fino a 10 contratti complessivi a tempo determinato o\ndi somministrazione a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le Parti stabiliscono che, ai fini della previsione di legge, si intende per\nfase di avvio di nuove attività l’avvio di nuove linee produttive per un\narco temporale individuato in 24 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo quanto previsto dall’art. 51, D.lgs. 81\u002F2015 e dagli artt. 19 e\nss. e 30 e ss. del medesimo D.lgs. 81\u002F2015 sono fatte salve diverse\nregolamentazioni previste sulla base di contrattazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori con contratto a tempo determinato e con contratto di\nsomministrazione la contrattazione di secondo livello trova applicazione\nsecondo criteri e modalità definiti nell’ambito della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normativa prevista al presente articolo trova applicazione a far data dal\n1° marzo 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stabiliscono che la disposizione di cui al comma 2) del presente\narticolo non si applica alle Aziende con un solo stabilimento e non si applica\nalle Aziende delle seconde lavorazioni del vetro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, a livello nazionale, potranno valutare, entro la vigenza del\npresente contratto, come rimodulare la disposizione di cui al comma 2) del\npresente articolo anche alle Aziende delle seconde lavorazioni del vetro in\nfunzione delle esigenze di carattere produttivo ed organizzativo delle\nstesse.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 58 - Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti con la seguente normativa completano e integrano la disciplina di\nlegge dell’apprendistato professionalizzante per le Imprese che applicano il\nCCNL, regolando tutti gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva, ai\nsensi di quanto disposto dal D.lgs. 81\u002F2015, al fine di rendere operativo un\ncontratto di lavoro a carattere formativo che riveste una importanza\nsignificativa per il settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che l’apprendistato professionalizzante,\ncaratterizzato da un percorso formativo specifico secondo il tipo di\nprofessionalità da conseguire, è una forma di lavoro idonea a coniugare i\nfabbisogni aziendali di personale qualificato con le esigenze formative del\nlavoratore. In questo senso l’apprendistato professionalizzante, così come\nregolamentato nel presente articolo, rappresenta uno strumento strutturale di\ninserimento lavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono la necessità di valorizzare la formazione svolta sotto\nla responsabilità delle Imprese, anche ‘on the job’ e in affiancamento,\nche andrà certificata secondo modalità da definire alla luce delle future\ndisposizioni di legge. Gli interventi formativi potranno essere realizzati\nanche attraverso forme di finanziamento pubblico e\u002Fo per il tramite di\nFONDIMPRESA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'assunzione di giovani in apprendistato è prevista la forma scritta\ndel contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale\n(PFI).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova stabilito per il contratto di apprendistato è pari a 6\nmesi; il periodo di prova non potrà comunque superare il 40% della durata del\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni di legge e contrattuali, le Parti possono\nrecedere dal contratto di apprendistato con preavviso, di 15 giorni, decorrente\ndal medesimo termine del periodo di apprendistato, ai sensi di quanto disposto\ndall’art. 2118 c.c. In caso di recesso, durante il preavviso si applica il\ntrattamento normativo ed economico previsto per il periodo di apprendistato. In\ncaso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come\nordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima dell’apprendistato professionalizzante va da un minimo\ndi 6 mesi fino a 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PFI ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell’apprendista e di\nindividuare le competenze da acquisire in relazione a quelle già possedute e\nindicare i contenuti di eventuali esperienze di lavoro e l’articolazione\ndella formazione. Il PFI dovrà avere la forma scritta ed essere definito in\nforma sintetica, contestualmente alla stipula del contratto secondo quanto\ndefinito nelle linee-guida riportate in allegato 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno della\nAzienda o di altra Azienda del Gruppo o all’esterno della Azienda in apposita\nstruttura di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore annue medie di formazione, compresa la formazione generale e\nspecifica per la sicurezza sul lavoro prevista dall’Accordo Stato-Regioni 21\ndicembre 2011, sono stabilite tra 60 e 80 complessive, comprensive, fino a\nconcorrenza, anche di quelle che saranno eventualmente previste dalla offerta\nformativa pubblica ai sensi dell’art. 44, comma 3), D.lgs. n. 81\u002F2015. Tale\nmonte ore sarà modulato in relazione alla complessità delle competenze\nnecessarie alla qualificazione professionale da conseguire, indicata dalle\nParti nel PFI dell’apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Imprese che hanno nel proprio organico lavoratori con contratto di\napprendistato professionalizzante designano una persona che svolge le funzioni\ndi tutor al fine assicurare lo svolgimento della formazione interna e il\nnecessario raccordo con la formazione esterna, laddove prevista, il quale\npotrà verificare periodicamente lo stato di avanzamento del progetto\nformativo. Può svolgere la finzione di tutor il datore di lavoro o un\nlavoratore con inquadramento pari o superiore a quello di destinazione del\nlavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-partecipare attivamente alla definizione del PFI del lavoratore in\napprendistato professionalizzante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-facilitare il lavoratore nelle fasi di apprendimento e presidiare\nl’andamento del processo nelle sue diverse fasi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assicurare la congruenza dell’attività svolta in azienda rispetto agli\nobiettivi formativi identificati nel piano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-facilitare l’inserimento del lavoratore in apprendistato\nprofessionalizzante all’interno del contesto organizzativo aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze acquisite dal lavoratore saranno registrate nel libretto\nformativo del cittadino secondo le modalità definite dalla normativa in\nmateria e dalle indicazioni che saranno fornite dal Ministero competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa di quanto sopra, fatte salve le prassi aziendali in atto, le\nattività formative saranno registrate in linea con le indicazioni fornite con\nil modello di riferimento di cui allegato 4) e la loro attestazione sarà\nfornita al lavoratore su richiesta dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La qualificazione professionale, al cui conseguimento è finalizzato il\ncontratto, è determinata sulla base della figura professionale\ncontrattualmente individuata dalle Parti del rapporto di apprendistato ai sensi\ndell’art. 11 del CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le relative competenze sono suddivise in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)competenze generali di carattere trasversale, previste dalla offerta\nformativa pubblica se resa disponibile dalle Regioni e Province autonome di\nTrento e Bolzano ai sensi dell'art. 44, comma 3), D.lgs. n. 81\u002F2015 o\nespressamente demandate dalle medesime al CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)competenze tecnico-professionali specifiche, caratteristiche delle aree\nprofessionali di seguito individuate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Amministrazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Commerciale e Logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Personale, Organizzazione e Sistemi informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Ricerca e sviluppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Servizi vari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze tecnico-professionali specifiche e quelle generali, in caso di\nespresso demando al CCNL ai sensi di quanto sopra previsto, da inserire nel\nPFI, devono essere individuate all'interno di quelle riportate in allegato 4) e\nmodulate in relazione alla attività da svolgere, al ruolo da ricoprire e alle\ncaratteristiche dimensionali e merceologiche dell'Impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori assunti con apprendistato professionalizzante all’atto\ndell’assunzione l’inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore\ndi più di 2 posizioni organizzative\u002Flivelli (per le Aziende delle seconde\nlavorazioni e per quelle del vetro a soffio a mano e con macchine\nsemiautomatiche e per le Aziende dei settori lampade e display) riferiti alla\nmedesima qualifica professionale rispetto a quelle\u002Fi della qualifica\nprofessionale da acquisire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso il 50% del periodo riferibile al contratto di apprendistato\nprofessionalizzante, al lavoratore al quale sia stato assegnato, ai sensi del\ncomma precedente, un inquadramento inferiore di 2 posizioni\norganizzative\u002Flivelli rispetto a quello della qualifica professionale da\nacquisire sarà riconosciuto l’inquadramento alla posizione\norganizzativa\u002Flivello immediatamente superiore a quella\u002Fo di inquadramento\niniziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensioni, superiori a 30 giorni continuativi di calendario,\ndel rapporto di apprendistato professionalizzante per malattia, infortunio o\naltra causa di sospensione involontaria, la durata del rapporto stesso può\nessere prolungata, di comune accordo tra le Parti, per un periodo congruo\nladdove tale assenza avesse comportato l'impossibilità di completare il\npercorso formativo programmato e comunque non superiore ad un limite massimo di\n6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato di un lavoratore\nche abbia già svolto un periodo di lavoro continuativo o frazionato in\nmansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto di\napprendistato professionalizzante, purché la durata dell’apprendistato sia\nalmeno il doppio del periodo di lavoro pregresso; in questi casi, gli obblighi\ndi formazione, dedotti nel PFI, potranno essere, riproporzionati in funzione\nanche di formazione già erogata in occasione dei precedenti rapporti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che, nelle Imprese che occupano almeno 50 dipendenti,\nl'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto\ndi lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la\nnuova assunzione, di almeno il 25% degli apprendisti dipendenti dallo stesso\ndatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per\nrecesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per\ngiusta causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita\nl'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati,\novvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti\npregressi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale informerà annualmente la RSU sull’andamento delle\nassunzioni con apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di secondo livello troverà applicazione secondo criteri e\nmodalità definiti nell’ambito della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente regolamentazione trova applicazione, per i contratti stipulati a\nfar data dal 1° marzo 2017 su tutto il territorio nazionale in armonia con le\nvigenti norme di legge nazionali e regionali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Part-time\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 e\nsuccessive modificazioni si intende part-time il rapporto di lavoro con\nprestazione ad orario ridotto rispetto all’orario normale fissato dal CCNL\nche viene quindi, a far data dal 1° marzo 2017, regolato come segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro part-time si deve stipulare per iscritto. In esso\ndevono essere indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) le mansioni e gli elementi previsti dall'art. 9 del vigente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario\ncon riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno (nel caso di\nlavoro articolato in turni, l’indicazione può avvenire tramite rinvio alla\nprogrammazione dei turni di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare\nclausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della\nprestazione e, nel caso di part-time verticale o misto, anche clausole\nelastiche di aumento della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la sottoscrizione delle clausole elastiche il lavoratore potrà farsi\nassistere da un componente delle RSU indicato dal lavoratore medesimo e\nl’eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del\ngiustificato motivo del licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della stipula del contratto part-time le Imprese informeranno il\nlavoratore sui riflessi in materia previdenziale di cui all’art. 11, D.lgs.\nn. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione mensile spettante ai lavoratori part-time si ottiene\napplicando la seguente formula: (RO X hs)\u002F40.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RO = retribuzione ordinaria contrattualmente prevista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il tempo pieno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>hs = numero di ore settimanali del rapporto part-time\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria si ottiene applicando alla retribuzione mensile come\nsopra calcolata il divisore risultante dalla seguente formula: (173 x\nhs)\u002F40.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto delle diverse tipologie di rapporto di lavoro part-time, il\nperiodo di prova, riferito all’effettivo servizio, sarà determinato in un\nnumero di ore che non potrà comunque comportare una durata di prestazione,\nriferita ai mesi di calendario, superiore a quella prevista nella seguente\ntabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"98%\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 8pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"53*\">\n  \u003Ccol width=\"53*\">\n  \u003Ccol width=\"57*\">\n  \u003Ccol width=\"61*\">\n  \u003Ccol width=\"31*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(seconde lavorazioni)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp align=\"center\">livello \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(settori a mano e a soffio)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\">\u003Cp align=\"center\">livello \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(settore lampade\u002Fdisplay)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"center\">limite mensile\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">A e B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">8, 7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp align=\"center\">9-8\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(gruppo 1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\">\u003Cp align=\"center\">A, B, C\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(gruppi 1 e 2)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"center\">6 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(gruppo 1)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"center\">5 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">C1-D2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(gruppi 1 e 2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">5-6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(gruppi 1 e 2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(gruppo 1)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"center\">4 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\">\u003Cp align=\"center\">D, E, F, G, H e I\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(gruppo 1)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\">\u003Cp align=\"center\">D, E e F\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(gruppo 2)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">D1-D2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(gruppo 3)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">D3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(gruppo 3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp align=\"center\">7-6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(gruppo 3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\">\u003Cp align=\"center\">E, F, G, H, I e L\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(gruppo 3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">E-F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\">\u003Cp align=\"center\">4, 3, 2 e 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp align=\"center\">5, 4, 3, 2 e 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro part-time potrà essere attuato con riferimento a\ntutti giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale), nonché a\nperiodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno\n(part-time verticale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali modalità attuative del lavoro part-time potranno tra loro combinarsi\nnell’ambito del singolo rapporto di lavoro (part-time misto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Impresa, in relazione a esigenze tecniche, produttive, organizzative o\ndi mercato potrà, con preavviso di 7 giorni, modificare temporalmente la\nprestazione lavorativa inizialmente concordata. Per le ore di lavoro prestate\nal di fuori dell’orario inizialmente concordato sarà riconosciuta al\nlavoratore la maggiorazione del 10% comprensiva della incidenza degli istituti\nretributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le esigenze di cui sopra comportino la necessità di risposte\nurgenti e tempestive, il termine di preavviso potrà essere ridotto. In questo\ncaso, per le ore di lavoro prestate al di fuori dell’orario inizialmente\nconcordato e per un numero di giorni pari alla differenza tra il preavviso\neffettivamente dato dalla Impresa e il normale preavviso di 7 giorni, sarà\nriconosciuta al lavoratore la maggiorazione del 20% comprensiva della incidenza\ndegli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. La RSU\nsarà informata sulle modalità operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro eccedente quello concordato (lavoro supplementare) potrà essere\nsvolto fino ai seguenti limiti annuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-part-time fino a 4 ore giornaliere: 50% dell’orario annuo previsto dal\nrapporto part-time;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-part-time fino a 5 ore giornaliere: 30% dell’orario annuo previsto dal\nrapporto part-time;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-part-time fino a 6 ore giornaliere: 20% dell’orario annuo previsto dal\nrapporto part-time;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-part-time oltre 6 ore giornaliere: 10% dell’orario annuo previsto dal\nrapporto part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni supplementari, comprese nei limiti quantitativi di cui al\nprecedente comma, saranno retribuite con la maggiorazione del 10% comprensiva\ndella incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e\ndifferiti. Le ore eventualmente prestate oltre i limiti quantitativi di cui al\nprecedente comma comporteranno una maggiorazione del 50% comprensiva\ndell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e\ndifferiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale si applica, in\nquanto compatibile, la normativa sul lavoro straordinario valida per il\nrapporto di lavoro a tempo pieno. Le prestazioni supplementari saranno\nretribuite con la maggiorazione del 10% comprensiva della incidenza degli\nistituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra previsto in termini di lavoro supplementare è applicabile\nanche a tutte le ipotesi di contratto part-time a termine di durata superiore a\n1 mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Imprese comunicheranno alle RSU i dati a consuntivo, nonché gli elementi\ndi obiettiva giustificazione concernenti le prestazioni supplementari dei\nrapporti di lavoro part-time. Vista la particolare natura del rapporto a tempo\nparziale resta inteso che ad esso non si applica la disciplina del conto ore,\ncome disciplinata dall’art. 19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso di ogni anno il lavoratore a tempo parziale ha diritto a ferie ed\nex-festività con decorrenza della retribuzione di fatto secondo i termini\nsottoindicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)part-time orizzontale: il periodo previsto dal CCNL resta invariato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)part-time verticale: il periodo previsto dal CCNL dovrà essere\nriproporzionato in relazione alla prestazione concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente a quanto previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno, in\ncaso di interruzione del servizio per malattia o infortunio, l'Impresa\ngarantisce al lavoratore non in prova la conservazione del posto secondo i\nseguenti termini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) mesi 8 per gli aventi anzianità di servizio fino a 3 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) mesi 10 per gli aventi anzianità di servizio fino a 6 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) mesi 12 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 6 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 1° gennaio 2021 il lavoratore in regime di part-time orizzontale avrà\ndiritto alla conservazione del posto per un periodo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) mesi 9 per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) mesi 12 per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>compiuti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) mesi 16 per anzianità di servizio oltre 6 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto di lavoro\nsuindicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 36 mesi e saranno\nquantificati facendo riferimento alla prestazione dovuta nei periodi stessi.\nNel rapporto di lavoro part-time verticale o misto il periodo di conservazione\ndel posto di lavoro non potrà superare l'80% della prestazione annua\nconcordata, fermo restando il riferimento ad un arco temporale pari a 36 mesi\nnel caso di più assenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli eventi morbosi riferibili a patologie oncologiche e a patologie\ncronico-degenerative di difficile trattamento e cura con le comuni terapie, si\nrichiama quanto previsto all’art. 52 in materia di sospensione del decorso\ndel comporto ai soli fini del calcolo utile alla determinazione del periodo di\nconservazione del posto di lavoro per i giorni di assenza per malattia anche\nnon continuativi, richiesti per terapie salvavita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche per i lavoratori a tempo parziale si applicano, ove compatibili, le\nmaggiorazioni previste dall’art. 19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno deve\navvenire con il consenso delle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time deve\navvenire con l’accordo delle Parti risultante da atto scritto con le\nmodalità previste dall’art. 8, comma 2), D.lgs. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della trasformazione le parti contraenti potranno concordare la\npossibilità e le condizioni per l'eventuale ripristino del rapporto di lavoro\na tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 8, comma 3), D.lgs. n. 81\u002F2015, i lavoratori affetti da\npatologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative\ningravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa accertata\ndalla Autorità, hanno diritto, su richiesta, alla trasformazione del rapporto\ndi lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge, per quanto non\nespressamente disciplinato dalla presente regolamentazione, le norme e gli\nistituti del CCNL, nonché gli accordi aziendali dovranno considerarsi\napplicabili, in quanto compatibili con la natura del rapporto part-time,\nsecondo criteri di proporzionalità. Restano salve le condizioni di miglior\nfavore eventualmente concordate al livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla modifica del periodo di comporto per i lavoratori in\nregime di part-time orizzontale, le Parti concordano che, ai lavoratori che al\n31 dicembre 2020 abbiano già superato il periodo di comporto secondo la\nnormativa precedentemente in vigore, continuerà ad applicarsi tale\nnormativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch3>Art. 60 - Telelavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-remote_work_same\">\u003Cp>Le Parti considerano il telelavoro una modalità della prestazione\nfinalizzata a cogliere le esigenze organizzative della Impresa e,\ncompatibilmente con le stesse, le esigenze dei dipendenti. Per telelavoro si\nintende la prestazione effettuata in via normale e con continuità dal\ndipendente, presso il proprio domicilio o in luogo idoneo diverso, ma comunque\nfisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, con il prevalente\nsupporto di strumenti telematici. Lo svolgimento di prestazione in telelavoro\nnon muta la natura giuridica del rapporto di lavoro. Non è considerabile\nattività in telelavoro quella svolta anche in via telematica o con\ncollegamento remoto da operatori di vendita, lavoratori addetti alla assistenza\ntecnica presso la clientela etc. Sono altresì esclusi dalla presente\ndisciplina i Call-center organizzati in autonome unità produttive.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-expenses_remote\">\u003Cp>La postazione di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per\nl’effettuazione della prestazione, così come la manutenzione e le spese di\ngestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei\nsistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura\nassicurativa della stessa, sono a carico della Impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di interruzioni del circuito telematico od eventuali fermi macchina\ndovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente, l’Impresa si impegna ad\nintervenire per una rapida risoluzione del guasto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, sarà facoltà\ndell’Impresa definire con il dipendente il rientro presso l’Impresa stessa,\nlimitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti telelavoristi le clausole normative ed economiche del CCNL\nsi intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente articolo,\nlimitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata della prestazione complessivamente prevista\ndall'art. 15 del CCNL, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno\nsvilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come\ncollocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come\ndurata giornaliera della stessa, ferma restando una definita fascia di\nreperibilità nell’ambito dell’orario di lavoro in atto nella Impresa. Tali\nmodalità saranno definite a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti svolgenti prestazione in telelavoro si applicano le norme\nvigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti\nche svolgono analoga attività lavorativa in azienda, ferma restando\nl’esistenza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge per le\nabitazioni civili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal senso l’Impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a\ngarantire, per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla\nriservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l’idoneità\ndel posto di lavoro, nonché le condizioni di esercizio del controllo da parte\ndel responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato\nalla sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro\nnel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e\na non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e\ndella propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo\nspazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni\nricevute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività di telelavoro potrà prevedere rientri periodici nella Impresa\nper motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi,\nper colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non\ntelelavorabili, per quanto previsto dal successivo punto 12) e per altre\nmotivazioni definite a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a\ncustodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati e ad\nattenersi alle istruzioni ricevute dalla Impresa per l’esecuzione del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In nessun caso il dipendente può eseguire sulla postazione in dotazione\nlavoro per conto proprio e\u002Fo per terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che le modalità di svolgimento delle prestazioni del\ndipendente, così come individuate nel presente articolo contrattuale, non\ncostituiscono violazione dell’art. 4, legge 300\u002F70 e delle norme contrattuali\nin vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso all’attività\nsindacale che si svolge nell’Impresa, eventualmente anche tramite apposita\nconnessione informatica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro sarà concordata\ntra Impresa e dipendente, fatti salvi i casi in cui la sopra regolamentata\nmodalità della prestazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) sia stata prevista all’atto dell’assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) sia l’unica modalità di prestazione prevista nell'Impresa per la\nspecifica mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui l’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro\nsia concordata tra Impresa e dipendente, è facoltà delle Parti stesse\ndefinire la possibilità e le condizioni per l’eventuale ripristino delle\nprecedenti modalità della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti al\ntelelavoro, le Parti si incontreranno per verificare la compatibilità e\ncoerenza del presente accordo con le stesse ed eventualmente procedere con le\nnecessarie armonizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 bis - Lavoro agile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoro agile è una modalità flessibile di svolgimento della prestazione\nlavorativa, laddove ne ricorrano le condizioni, stabilita mediante accordo tra\nAzienda e lavoratore e regolata dalla legge. In quanto strumento orientato ad\nincrementare la produttività e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e\ndi lavoro, le Parti intendono promuoverne l’utilizzo, anche in via\nsperimentale, e si impegnano alla predisposizione di apposite linee-guida entro\nfine 2021.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 ter - Attività stagionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Si identificano come stagionali, oltre a quelle individuate nelle norme di\nlegge, quelle attività richieste da esigenze tecnico- produttivo di tipo\ntemporaneo e periodico ricorrenti in determinati periodi dell’anno in quanto\nconnesse alle stagioni climatiche o a stagionalità individuate come tali nei\nsettori a valle e a monte del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’individuazione di ulteriori ipotesi di stagionalità dovute a\nparticolari esigenze tecnico-produttive è demandata alla contrattazione\ncollettiva aziendale che, in assenza di rappresentanza sindacale in Azienda,\nsarà realizzata con le OO.SS. firmatarie del CCNL a livello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo XIII - CLAUSOLE PARTICOLARI RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Volontariato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di volontariato, le Parti si richiamano alle disposizioni di cui\nall’art. 17, comma 6 bis), D.lgs. n. 117\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, ai lavoratori che facciano parte di Organizzazioni iscritte\nnegli appositi registri e che espletano l’attività di volontariato\nnell’ambito del comune di abituale dimora e zone limitrofe, le Imprese\nconsentiranno, compatibilmente con l’organizzazione aziendale, turni di\nlavoro che agevolino lo svolgimento di tale attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Facilitazioni per lavoratori studenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione primaria secondaria e di qualificazione professionale,\nstatali, pareggiate o legalmente riconosciute e comunque abilitate al rilascio\ndi titoli di studio legali, ovvero regolari corsi universitari, hanno diritto a\nturni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli\nesami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti lavoratori saranno inoltre possibilmente agevolati con\nl’assegnazione di orari di lavoro vigenti in Azienda, ai fini della frequenza\nai corsi e della preparazione agli esami; agli stessi fini non saranno ad essi\nrichieste prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.\nPotranno altresì usufruire di un periodo di 2 mesi di aspettativa all’anno,\nsenza retribuzione, ma computabile ai soli effetti della rivalutazione di cui\nal comma 4), art. 1, legge n. 297\u002F82.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere\nprove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per usufruire delle facilitazioni previste dal presente articolo i\nlavoratori interessati dovranno presentare la documentazione necessaria a\ndimostrare la partecipazione alle prove di esame e la frequenza ai corsi cui\nsono iscritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Diritto allo studio per altri corsi di formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendono frequentare corsi di studio presso Istituti di\nistruzione pubblici, riconosciuti o parificati, al fine di conseguire il titolo\ndi scuola dell’obbligo o di migliorare e ampliare, anche in relazione alla\nattività aziendale, la propria preparazione, potranno usufruire a richiesta di\npermessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali ‘pro capite’\ne nei limiti di un monte ore globale distribuito tra tutti i dipendenti\ndell’unità produttiva. Il monte ore complessivo di permessi retribuiti a\ncarico dell'Azienda e a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del\ndiritto allo studio sarà determinato all’inizio di ogni triennio\nmoltiplicando ore 150 per un fattore pari al decimo del numero totale dei\ndipendenti occupati nell’unità produttiva a tale data, salvi i conguagli\nsuccessivi da effettuarsi annualmente in relazione alle effettive variazioni\ndel numero dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le 150 ore ‘pro capite’ per triennio potranno essere usufruibili\nmediante concentrazione anche in un solo anno. I lavoratori che\ncontemporaneamente potranno assentarsi dalla unità produttiva per frequentare\ni corsi di studio non dovranno superare in ciascun turno lavorativo il 2,50%\ndel totale della forza occupata nel turno stesso; nell’unità produttiva\nstessa dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della\nnormale attività produttiva. Il lavoratore che richiederà di assentarsi con\npermessi retribuiti ai sensi della presente norma dovrà specificare il corso\ndi studio al quale intende partecipare, che dovrà comportare le frequenze,\nanche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, a un numero di ore\ndoppio di quelle richieste come permesso retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta\nalla Azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello\naziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre salvo nei\ncasi in cui i bandi di concorso prevedano termini inferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento del terzo del\nmonte ore triennale o determini comunque l’insorgere di situazioni\ncontrastanti con le condizioni di cui al comma 2), la Direzione aziendale e la\nRSU, fermo restando quanto previsto al comma 4) stesso, stabiliranno, tenendo\npresenti le istanze espresse dai lavoratori, la riduzione per concorso dei\ndiritti individuali sul monte ore complessivo fissando i criteri obiettivi\n(quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio etc.)\nper l’identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di\nore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire alla Azienda un\ncertificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di\neffettiva frequenza con l’indicazione delle ore lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal\npresente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione aziendale\ne la RSU. Le Aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti\nmensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruite, fermo\nrestando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle\ncondizioni indicate al comma 4), è costituito dalla regolare frequenza\ndell’intero corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trattamenti di cui ai paragrafi a) e b), ferme restando le rispettive\ncondizioni di applicabilità, sono cumulabili in capo agli stessi\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si precisa che per la frequenza ai corsi di studio dei lavoratori studenti\nle 50 ore ‘pro capite’ annue retribuite previste dal comma 4), art. 57,\nCCNL 9 gennaio 1974, sono assorbite nelle 150 ore, di cui alla lett. b) del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 63 - Indumenti di lavoro e somministrazioni sociali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attribuzione degli indumenti di lavoro ai lavoratori di cui ai gruppi 2)\ne 3), nonché ai lavoratori di cui al gruppo 1) che svolgono la propria\nattività nei reparti di lavorazione, qualora il lavoro cui essi sono addetti\ncomporti una usura eccezionale del vestiario e la necessità di speciali\nindumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso, è stabilita mediante accordi\nprovinciali o aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta comunque ferma l’obbligatorietà della fornitura gratuita degli\nindumenti di lavoro stabilita a norma di legge, nonché di quelli dei quali\nl’Azienda prescriva l’uso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le eventuali somministrazioni speciali si fa riferimento alle\ndisposizioni di legge e alle normative specifiche, ferme restando le eventuali\nconsuetudini in atto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Mense aziendali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto, che rende\ndifficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno continuate le\nmense aziendali e interaziendali esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta peraltro la possibilità di accordi locali in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i fanciulli e gli adolescenti si fa riferimento alla legge 17 ottobre\n1967 n. 977 e successive modifiche e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Benemerenze nazionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori di cui al gruppo 1) che si trovino nelle condizioni appresso\nindicate e che non abbiano già goduto della concessione verrà riconosciuta\nagli effetti del preavviso una maggiore anzianità convenzionale nella seguente\nmisura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) mutilati e invalidi di guerra: 1 anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) ex combattenti che abbiano prestato servizio, almeno per 6 mesi, in zona\ndi operazione o ad essi parificati a norma di legge: 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)decorati al valore, promossi al merito di guerra, feriti in guerra: 6\nmesi. Le predette anzianità sono cumulabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità deve\nessere corredata dallo stato di servizio rilasciato dall'Autorità militare,\nnonché integrata dalla prova del mancato godimento precedente, da consegnare\nall’Ufficio personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Portatori di handicap\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le\nproprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle\nproprie strutture dei portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi\ndelle leggi nn. 68\u002F99 e 104\u002F92, in funzione della capacità lavorativa degli\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne le assenze facoltative e i permessi in caso di minori\ncon handicap di accertata gravità si fa riferimento all’art. 33, legge 5\nfebbraio 1992 n. 104, il cui contenuto si intende integralmente richiamato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 bis - Reinserimento lavorativo e accomodamento ragionevole\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono l'importanza sociale del reinserimento del lavoratore\ndisabile o divenuto non più idoneo alle mansioni per le quali è stato\nassunto, anche in riferimento alle disposizioni della Convenzione ONU sui\ndiritti delle persone con disabilità e della Direttiva 2000\u002F78\u002FCE, come\nrecepite in Italia nel D.lgs. n. 216\u002F2003. A tal fine dichiarano di ispirare le\nproprie iniziative ai contenuti dell’Accordo interconfederale sottoscritto da\nCONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL il 12 dicembre 2018, “Salute e sicurezza -\nAttuazione del Patto della fabbrica”; in particolare, ribadiscono la\nnecessità di garantire, secondo logiche di ragionevolezza e di buona fede, il\nbilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti e l’impegno,\nrivolto ad individuare le possibili soluzioni attraverso l'analisi di modalità\ntecnologiche, organizzative o contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo XIV - NORME DI COMPORTAMENTO E DISCIPLINARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Rapporti in azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla\nesplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte\ndall'Azienda per il controllo delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni\nassegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le\nistruzioni impartite dai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’Azienda; non trarre\nprofitto, con danno dell’imprenditore, di quanto forma oggetto delle sue\nfunzioni nella Azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della\nproduzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto\nil contratto di lavoro, delle notizie attinte durante il servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’imprenditore, a sua volta, non potrà con speciali convenzioni, eccezion\nfatta per l’art 2125 ex., restringere l’ulteriore attività professionale\ndel suo dipendente, dopo cessato il rapporto contrattuale al di là dei limiti\nsegnati nel precedente comma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui\naffidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nella\norganizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Devono fra l’altro essere evitati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza\ndi determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e\ninfluenzino decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo\nprofessionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando\nnella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli della attività\nlavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Regolamento interno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dai\nvigenti accordi interconfederali, deve essere esposto in luogo chiaramente\nvisibile a tutti i lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Assenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le assenze, salvo giustificati motivi d’impedimento, devono essere\ncomunicate con la massima tempestività per consentire alla Azienda di far\nfronte alle esigenze di carattere organizzativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giustificazioni devono essere presentate al mattino successivo al primo\ngiorno di assenza, salvo giustificati motivi d’impedimento. Le assenze non\ngiustificate potranno dare luogo all’applicazione dei provvedimenti di cui\nall’articolo seguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le infrazioni alle norme disciplinari del presente contratto o ai\nregolamenti interni potranno essere punite, a seconda della gravità delle\nmancanze, con i provvedimenti seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) richiamo verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) richiamo scritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) sospensione dallo stipendio e dal lavoro fino a 3 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti\ndel lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza\naverlo sentito a sua difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante della O.S. cui\naderisce o conferisca mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale\nnon possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla\ncontestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Decorso tale\ntermine, i provvedimenti stessi saranno emessi entro i 20 giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi 2\nanni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricade sotto i provvedimenti disciplinari di cui ai punti 1), 2) e 3) il\nlavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza\ngiustificati motivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione\nsenza regolare permesso e senza giustificati motivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con\nnegligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)arrechi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al\nmateriale di lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)sia trovato addormentato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)introduca abusivamente bevande alcoliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)trasgredisca alle disposizioni del presente contratto e ai regolamenti\ninterni o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale,\nall'igiene e alla sicurezza dello stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di maggiore gravità o recidiva la Direzione potrà infliggere la\nsospensione prevista al punto 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle multe per motivi disciplinari sarà devoluto alle\nIstituzioni assistenziali e previdenziali aziendali o, in mancanza di queste,\nalle Istituzioni pubbliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione di cui al punto 4) si può applicare a quelle mancanze le\nquali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno\naccompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore\npunizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel\ndisposto dei punti 1), 2) e 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specificità settoriali Lampade e Display\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normativa trova applicazione per le infrazioni commesse a decorrere dal\n30 agosto 2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Licenziamento per punizione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel provvedimento di licenziamento senza preavviso incorre il lavoratore che\ncommetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro, che provochi\nalla Azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione\ncon lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni delittuose a termini di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)furto o danneggiamento volontario o commesso con colpa grave al materiale\ndello stabilimento o al materiale di lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)trafugamento di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzioni degli\nstessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)lavorazione, costruzione o commercio per conto di terzi, fuori dello\nstabilimento, di articoli analoghi a quelli prodotti dalla Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)assenze ingiustificate che si prolunghino per 4 giorni consecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)insubordinazione verso i superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)diverbio litigioso seguito da vie di fatto e\u002Fo rissa nello\nstabilimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza\nl’autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio conto o per conto\nterzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)abbandono del posto di lavoro che arrechi pregiudizio alla incolumità\ndelle persone e\u002Fo alla sicurezza degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)recidiva nelle mancanze di cui all’art. 71 che abbiano dato luogo a 3\nsospensioni nei 24 mesi precedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)trasgressioni previste al punto i) dell'art. 71 relativo alla morale e\nalla sicurezza che comportino una gravità tale da non risultare adeguata, nel\ncaso concreto, l’applicazione della sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi previsti dalle lett. a), b), c) il lavoratore di cui al comma 1) è\ntenuto a risarcire il danno eventuale all’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del\nlavoratore colpevole di mancanze relative a doveri, le quali siano così gravi\nda non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto\nd’impiego.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità\nnelle quali sia incorso il predetto lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specificità settoriali Lampade e Display\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normativa trova applicazione per le infrazioni commesse a decorrere dal\n30 agosto 2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo XV - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del lavoratore non in prova non\npuò essere risolto da nessuna delle due parti senza un periodo di preavviso,\nsecondo le modalità e i termini appresso indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie ed è\nconsiderato utile ai fini del computo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini\ndi preavviso, di cui ai seguenti punti a), b) e c), deve corrispondere\nall’altra una indennità pari all’importo della retribuzione corrispondente\nal periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Termini di preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Lavoratori di cui al gruppo 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento del lavoratore di cui alla lett. a) del presente articolo\nnon in prova o le sue dimissioni possono aver luogo in qualunque giorno della\nsettimana, con un preavviso di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 12 giorni lavorativi per anzianità fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 16 giorni lavorativi per anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 20 giorni lavorativi per anzianità oltre i 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per aziende della produzione di Lampade e Display:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 12 giorni lavorativi per anzianità fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 18 giorni lavorativi per anzianità oltre 5 e fino a 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 24 giorni lavorativi per anzianità oltre i 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda può esonerare il lavoratore di cui alla lett. a) del presente\narticolo dalla prestazione di lavoro, corrispondendogli la retribuzione per le\nore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Lavoratori di cui al gruppo 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore di cui alla lett. b) del presente articolo ha diritto ai\nseguenti termini di preavviso di licenziamento, con decorrenza dalla metà o\ndalla fine di ciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende delle prime lavorazioni del vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- settori meccanizzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"734\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"383\">\n  \u003Ccol width=\"151\">\n  \u003Ccol width=\"150\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp align=\"center\">anni di servizio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">categoria E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">categorie C-D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp align=\"center\">fino a 5 anni compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">1\u002F2 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp align=\"center\">oltre 5 e fino a 10 anni compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">1 mese e 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp align=\"center\">oltre 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">1 mese e 1\u002F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e per quelle della produzione del vetro a soffio,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a mano e con macchine semiautomatiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"734\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"397\">\n  \u003Ccol width=\"143\">\n  \u003Ccol width=\"186\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"397\" height=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">anni di\n        servizio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">liv. 3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livv. 5) e 6)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"397\" height=\"58\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">fino a 5\n        anni compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u002F2 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"397\" height=\"58\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">oltre 5 e fino a 10 anni compiuti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1 mese\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1 mese e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"397\" height=\"58\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">oltre 10\n        anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 mese e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende della produzione di Lampade e Display\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"745\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"383\">\n  \u003Ccol width=\"162\">\n  \u003Ccol width=\"150\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp align=\"center\">anni di servizio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">categorie D-E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">categoria F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp align=\"center\">fino a 5 anni compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">1 mese e 1\u002F2 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp align=\"center\">oltre 5 e fino a 10 anni compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">1 mese e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp align=\"center\">oltre 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di cui sopra sono ridotti della metà in caso di dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà della Parte che riceve il preavviso, ai sensi del comma 1),\ndi troncare il rapporto sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, senza\nche da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non\ncompiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al\nlavoratore di cui alla lett. b) del presente articolo dei permessi per la\nricerca di una nuova occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dal datore\ndi lavoro in rapporto alle esigenze dell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Lavoratori di cui al gruppo 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore di cui alla lett. c) del presente articolo ha diritto ai\nseguenti termini di preavviso di licenziamento, con decorrenza dalla metà o\ndalla fine di ciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende delle prime lavorazioni del vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- settori meccanizzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"272\">\n  \u003Ccol width=\"140\">\n  \u003Ccol width=\"151\">\n  \u003Ccol width=\"150\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"272\">\u003Cp align=\"center\">anni di servizio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">categoria E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">categorie C-D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">categorie A-B \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"272\">\u003Cp align=\"center\">fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">1 mese e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"272\">\u003Cp align=\"center\">oltre 5 e fino a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">1 mese e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"272\">\u003Cp align=\"center\">oltre 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">4 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e per quelle della produzione del vetro a soffio,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a mano e con macchine semiautomatiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"98%\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"84*\">\n  \u003Ccol width=\"61*\">\n  \u003Ccol width=\"50*\">\n  \u003Ccol width=\"61*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"33%\">\u003Cp align=\"center\">anni di servizio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\">\u003Cp align=\"center\">livv. 2), 3) e 4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">livv. 5) e 6)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\">\u003Cp align=\"center\">livv. 7), 8) e 9)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"33%\">\u003Cp align=\"center\">fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\">\u003Cp align=\"center\">1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">1 mese e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"33%\">\u003Cp align=\"center\">oltre 5 e fino a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\">\u003Cp align=\"center\">1 mese e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\">\u003Cp align=\"center\">3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"33%\">\u003Cp align=\"center\">oltre 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\">\u003Cp align=\"center\">4 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Aziende della produzione di Lampade e Display\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"100%\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 9pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"82*\">\n  \u003Ccol width=\"41*\">\n  \u003Ccol width=\"45*\">\n  \u003Ccol width=\"44*\">\n  \u003Ccol width=\"45*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"32%\">\u003Cp align=\"center\">anni di servizio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">livv. A-B-C\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">livv. D-E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">livv. F-G\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">livv. H-I\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"32%\">\u003Cp align=\"center\">fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">1 mese e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">15 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"32%\">\u003Cp align=\"center\">oltre 5 e fino a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1 mese e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"32%\">\u003Cp align=\"center\">oltre 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">4 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1 mese e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di cui sopra sono ridotti della metà in caso di dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto al\nlavoratore di cui alla lett. c) del presente articolo un importo corrispondente\nalla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non\ndato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il datore di lavoro rinunzi al preavviso dato dal lavoratore\ndimissionario di cui alla lett. c) del presente articolo, a questi sarà dovuto\nun importo pari al 50% della retribuzione dovuta per il periodo di preavviso di\ndimissioni, sempreché il lavoratore dimissionario non abbia prestato servizio\nper un periodo pari alla metà del preavviso di dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoratore di cui alla lett. c) del presente articolo il periodo di\npreavviso sarà computato agli effetti del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà del lavoratore di cui alla lett. c) del presente articolo che\nriceve il preavviso ai sensi del comma 1), di troncare il rapporto sia\nall'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo\ndi indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il periodo di\npreavviso il datore di lavoro deve concedere dei permessi al lavoratore di cui\nalla lett. c) del presente articolo per la ricerca di nuove occupazioni; la\ndistribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di\nlavoro in rapporto alle esigenze dell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori di cui alle lett. b) e c) del presente articolo, tanto il\nlicenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 74 - Trattamento di fine rapporto (TFR)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota annua del TFR è pari a 30\u002F30 per tutti i lavoratori (decorrenza\n1° gennaio 1987) (*). La retribuzione annua da prendere in considerazione agli\neffetti del TFR secondo quanto disciplinato dalla legge 297\u002F82 è quella\ncomposta esclusivamente dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- minimo contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- scatti di anzianità ed elemento retributivo individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contingenza ex lege 297\u002F1982;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-premio di produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-compenso per lavoro discontinuo sino alle 48 ore settimanali (50 ore\nsettimanali per i settori Lampade e Display);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità di alloggio, indennità per lavorazioni nocive, indennità di\nmensa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-provvigioni, interessenze, cottimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-13a mensilità e premio speciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-maggiorazioni per lavoro normale notturno e lavoro in turni aventi\ncarattere continuativo ex art. 20.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il periodo precedente cfr. tabella ex CCNL 7.3.1987.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anticipo TFR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stabiliscono che è ammessa la concessione della anticipazione per\nuna seconda volta nel corso del rapporto di lavoro per le causali previste\ndalla normativa vigente, subordinatamente all’assolvimento da parte della\nAzienda delle richieste di prima anticipazione, all'interno delle percentuali e\nrelative modalità applicative previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si stabilisce inoltre che, in relazione all'acquisto della prima casa di\nabitazione, sarà possibile ottenere l'anticipo per l'acquisto effettuato prima\ndella maturazione degli 8 anni di anzianità al momento della effettiva\nmaturazione dell’anzianità, subordinatamente all’assolvimento da parte\ndella Azienda delle richieste di prima anticipazione all'interno delle\npercentuali e relative modalità applicative previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specificità Lampade e Display\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà della Azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre\ndal TFR quanto l’impiegato percepisca per eventuali atti di previdenza (Cassa\npensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si richiamano le disposizioni del CCNL 31 ottobre 1979 (per gli addetti alle\nindustrie produttrici di lampade elettriche, valvole termoioniche, cinescopi,\nquarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e lavorazioni di metallo inerenti\nalle lampade e valvole, ai tubi fluorescenti e luminescenti, ai tubi sagomati e\nagli apparecchi termostatici) relative alle anticipazioni sull’indennità di\nanzianità corrisposte ai lavoratori in forza all’11.5.1976 e al 31.10.1979\nsecondo gli accordi stipulati in pari data.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 75 - Indennità in caso di morte e invalidità permanente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte del lavoratore, l’indennità sostitutiva del preavviso e\nil TFR devono essere corrisposti al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico\ndel lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2°\ngrado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza delle persone indicate al comma 1), le indennità predette sono\nattribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell’art.\n2122 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le\nfrazioni di esse, la 13a mensilità o le frazioni di essa e ogni altro diritto\nche sarebbe spettato al lavoratore defunto in caso di normale licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro potrà richiedere che la vivenza a carico sia comprovata\nmediante atto di notorietà, a norma di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte o di licenziamento del lavoratore di cui al gruppo 1) in\ndipendenza di sopraggiunta invalidità permanente, per i suddetti lavoratori\nche non abbiano raggiunto il 10° anno di servizio si applicano le disposizioni\ndel DL 10 agosto 1945 n. 708.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - Calcolo indennità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La liquidazione delle ferie, della indennità sostitutiva del preavviso e\ndella gratifica natalizia sarà calcolata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)se il lavoratore di cui al gruppo 3) lavora ad economia, sulla base\ndell’ultima retribuzione globale percepita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)se il lavoratore di cui al gruppo 3) lavora a cottimo o con altra forma di\nincentivo, sulla media della retribuzione globale afferente alle ultime 2\nquindicine o alle ultime 4 settimane di prestazione d'opera.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Certificato di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa\nche l’abbia determinata, l’Azienda rilascerà al lavoratore di cui ai\ngruppi 3) e 2), sia che questi abbia sia che non abbia libretto di lavoro, un\ncertificato con l’indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso\nè stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore di cui al gruppo 1) sarà messo a disposizione, in uno con gli\naltri documenti dalla legge prescritti, un certificato contenente\nl’indicazione del tempo durante il quale egli ha svolto la sua attività\nnella Azienda, del livello e delle mansioni disimpegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale certificato dovrà essere specificato se il suddetto lavoratore\nabbia goduto delle maggiorazioni di anzianità previste dall’art. 66 e, nel\ncaso in cui non ne abbia goduto, dovrà esserne indicato il motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Restituzione documenti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro,\nl’Azienda dovrà consegnare al lavoratore i documenti dovutigli regolarmente\naggiornati e di cui il lavoratore rilascerà ricevuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Trasferimento di proprietà, cessazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e fallimento di azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento di proprietà o la trasformazione della Azienda, salvo che\nil cedente non provveda all’integrale liquidazione, non risolvono il rapporto\ndi lavoro e il lavoratore conserverà i diritti acquisiti e gli obblighi\nderivanti dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di fallimento, seguito da licenziamento del lavoratore e in caso di\ncessazione della Azienda, il lavoratore avrà diritto, oltreché alla normale\nindennità sostitutiva di preavviso, al TFR e a quanto altro gli compete in\nbase al presente contratto e al suo contratto individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo XVI - CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>- Trattamento di miglior favore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono\ncorrelative e inscindibili fra loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma l’inscindibilità di cui sopra le Parti, col presente contratto, non\nhanno inteso sostituire o modificare le condizioni più favorevoli al\nlavoratore attualmente in servizio, che dovranno pertanto essere mantenute\n‘ad personam’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di\nlegge e gli accordi interconfederali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 81 - Decorrenza e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2020 e sarà valido sino al 31\ndicembre 2022. Successivamente esso si intenderà rinnovato di anno in anno se\nnon disdetto da una delle due Parti con lettera raccomandata a\u002Fr almeno 6 mesi\nprima della sua scadenza. Durante tale periodo la Parte che ha ricevuto le\nrichieste di modifica del contratto dovrà dare riscontro entro 20 giorni dalle\nrichieste medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i 6 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del\ncontratto e comunque per un periodo complessivamente pari a 7e mesi dalla data\ndi presentazione delle proposte di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative\nunilaterali né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 82 - Esclusiva di stampa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto, conforme all’originale, da distribuire\ngratuitamente ai lavoratori in forza al 1° gennaio 2020, è edito dalle parti\nstipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusiva a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo le indicazioni delle OO.SS. stipulanti, le Aziende effettueranno ai\nlavoratori non iscritti alle Organizzazioni medesime una ritenuta a titolo di\ncontributo straordinario ‘una tantum’ per il rinnovo del contratto, le cui\ncondizioni e modalità saranno regolate da apposito accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo XVII - SETTORI LAMPADE E DISPLAY\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sulla base di quanto previsto nell’Accordo programmatico tra\nASSOVETRO-ASSOLAMPADE e FILCEM-FEMCA-UILCEM dell’8 maggio 2008;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- considerate le linee di impostazione contrattuale e le analogie tra\nl’impianto normativo riferibile alle aziende produttrici di lampade e display\ne l'impianto normativo del presente CCNL (per le aziende industriali che\nproducono e trasformano articoli in vetro e per i lavoratori da esse\ndipendenti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- avendo ritenuto comunque di dover mantenere la visibilità e le\nspecificità dei settori Lampade e Display attraverso apposite norme\nfinalizzate alla salvaguardia delle caratteristiche del settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>hanno concordato la confluenza dei settori Lampade e Display nel presente\nCCNL (per le aziende industriali che producono e trasformano articoli in vetro\ne per i lavoratori da esse dipendenti) secondo la regolamentazione di seguito\nspecificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL da applicare ai lavoratori dei settori Lampade e Display è\ncostituito da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) norme previste dal CCNL per le aziende industriali che producono e\ntrasformano articoli in vetro e per i lavoratori da esse dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)norme integralmente sostitutive di quelle corrispondenti previste dal CCNL\nper le aziende industriali che producono e trasformano articoli in vetro e per\ni lavoratori da esse dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)disposizioni contrattuali specifiche inserite in calce o evidenziate\nall’interno degli articoli contrattuali riguardanti le aziende industriali\nche producono e trasformano articoli in vetro e per i lavoratori da esse\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali norme si applicano dal 30 luglio 2010, fatte salve le diverse\ndecorrenze specificamente previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elenco delle norme del capitolo XVI (settori Lampade e Display) che\nsostituiscono integralmente le corrispondenti norme del CCNL 9 dicembre 2010\ncontenute nei capitoli da I a XV di cui al precedente punto b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>capitolo VII: CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 11: Classificazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>capitolo VIII: ORARIO DI LAVORO, RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E FERIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>intero capitolo VIII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 15: Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. l6: Turnisti del ciclo continuo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 17: Riposi aggiuntivi e riduzione dell’orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 18: Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 19: Lavoro straordinario, notturno e festivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 20: Lavoro normale notturno e lavoro in turni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 20 bis: Indennità media di turno ex turnisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 21: Lavoro delle donne\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 22: Riposo settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 23: Festività - Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 24: Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 40: Trasferte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 63: Indumenti di lavoro e somministrazioni sociali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il quadro completo delle norme previste per i settori Lampade e Display\nsi richiamano di seguito le disposizioni che sono evidenziate all’interno dei\ncapitoli da I a XV di cui al precedente gruppo c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>capitolo III: PREVIDENZA COMPLEMENTARE, etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previdenza complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>capitolo V: ISTITUZIONI DI CARATTERE SINDACALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 2: Assemblee\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>capitolo VI: COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 10: Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>capitolo VII: CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 13: Cumulo di mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 14: Passaggio temporaneo di mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>capitolo IX: TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 26: Minimi tabellari contrattuali (vedi tabelle allegate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e cap. XVII)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 27: Indennità di contingenza (vedi tabelle allegate e cap. XVII)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 28: Retribuzione oraria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 32 bis: Premio di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 34: Premio speciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 35: Scatti anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>capitolo X: INDENNIZZO E CESSAZIONE, INTERRUZIONE, SOSPENSIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E RIDUZIONE DI LAVORO, SOSPENSIONE DEL RAPPORTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DI LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 48: Permessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 52: Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro art.\n53: Trattamento in caso di infortunio sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o malattia professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>capitolo XI: AMBIENTE DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 55: Commissione Ambiente\u002FRLSSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>capitolo XII: RAPPORTI DI LAVORO SPECIALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 58: Apprendistato (vedi anche profili formativi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 59: Part-time\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>capitolo XIV: NORME DI COMPORTAMENTO E DISCIPLINARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 71: Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 72: Licenziamento per punizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>capitolo XV: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 73: Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 74: Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 1)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>tabelle retributive\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Classificazione del personale (ex art. 13, CCNL Lampade)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inquadramento dei lavoratori nei livelli previsti viene effettuato sulla\nbase delle relative declaratorie e profili professionali, di seguito\nriportati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La declaratoria determina le caratteristiche e i requisiti che, con riguardo\nai criteri di conoscenza, responsabilità e autonomia, sono indispensabili per\ninquadrare la mansione nel livello considerato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili professionali determinano il minimo contenuto professionale che\nuna mansione deve presentare per essere inquadrata nel corrispondente\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili\nminimi verranno inquadrate sulla base della declaratoria pertinente, e con\nl’ausilio del riferimento analogico ai relativi profili professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distinzione tra quadri, impiegati, qualifiche speciali ed operai viene\nmantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari,\ncontrattuali, sindacali etc.) che prevedono un trattamento differenziato e che\ncomunque fanno riferimento a tali qualifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini suddetti il collegamento fra l’inquadramento e il trattamento\nnormativo è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- quadri: liv. A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegati: livv. B - C - D - E - F - G - H -I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- qualifiche speciali: livv. D - E - F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operai: livv. E - F - G - H - I - L\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui al liv. A) è attribuita la\nqualifica di Quadro. In applicazione di quanto previsto dall’art. 2, legge n.\n190\u002F1985, le Parti si danno atto che i requisiti indispensabili per\nl’attribuzione della qualifica di Quadro sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lo svolgimento con carattere continuativo di funzioni di rilevante\nimportanza ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi\ndell’Impresa, in collaborazione con la Direzione da cui dipendono per la\nrelativa definizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la gestione, il coordinamento e il controllo di importanti unità\norganizzative, con discrezionalità di poteri per l’attuazione dei programmi\nstabiliti dalla Direzione da cui dipendono, oppure per l’espletamento di\nautonome funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per l’Impresa, in\nrelazione all’elevato livello, all’ampiezza e alla natura dei compiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli fini di facilitare la comprensione delle norme del CCNL si precisa\nche ogniqualvolta si indicano i lavoratori di gruppo 1) si fa riferimento a\nquadri e impiegati, gruppo 2) a qualifiche speciali, gruppo 3) a operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Regolamentazione per gli appartenenti alle qualifiche speciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Criteri di appartenenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando la natura del lavoro sia tale che, non potendo dar luogo al\nriconoscimento della qualifica impiegatizia, comporti tuttavia per il\nlavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a\nquelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e dei profili\npertinenti si applicherà il trattamento della presente regolamentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono da considerare, agli effetti del presente articolo, i lavoratori che\nesplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle\ndegli operai classificati nella categoria massima operaia oppure coloro che\nguidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di\nparticolare competenza tecnico-pratica, sempreché non partecipino con\nininterrotta continuità al lavoro manuale. Restano pertanto escluse le\nmansioni di ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili già regolate\ndalle classificazioni operaie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clausole di rinvio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non contemplato nella presente regolamentazione si rinvia alle\ndisposizioni normative stabilite dal presente contratto per gli impiegati di\npari livello, in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato giuridico\ndegli appartenenti alle categorie speciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'importanza delle nuove forme di organizzazione dovesse far\nemergere nuove figure professionali caratterizzate o meno dalla polivalenza\n(intesa come intervento su più posizioni di lavoro all’interno della\nmedesima posizione organizzativa o livello) e\u002Fo polifunzionalità (intesa come\nesercizio di mansioni svolte su più posizioni organizzative o su diversi\nlivelli) che comportino un incremento di professionalità da costituire un\npunto di riferimento per l’intero settore, Direzioni aziendali e RSU potranno\nproporre al livello nazionale di valutare le eventuali integrazioni o\ninserimenti al sistema classificatorio, valutazione da effettuarsi con\nfrequenza annuale, in prossimità dell’Osservatorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che tali attività si articoleranno in linea di massima\nnel rispetto del principio di invarianza del costo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di verificare l’emersione di nuove figure professionali da\nsottoporre alle parti stipulanti al fine di valutarne l’inserimento nel\nsistema di classificazione, verrà costituita entro la fine del 2020 una\nCommissione Paritetica. La Commissione, nello svolgimento dei lavori, potrà\nfare ricorso ad esperti. A tali fini, intese aziendali sulla valutazione e\nsperimentazione di nuovi profili professionali, non riconducibili all’attuale\ninquadramento, individuabili per effetto della innovazione tecnologica e delle\nspecificità delle lavorazioni, potranno essere di riferimento per i lavori\ndella Commissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori, con qualifica di Quadro, che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sono in possesso di approfondite conoscenze interdisciplinari, acquisite\nattraverso un elevato grado di istruzione o equivalente formazione e una\nconsolidata esperienza direttiva maturata nell'esercizio di funzioni di\nrilevante importanza, oppure di una elevata preparazione specialistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-hanno la responsabilità di garantire i risultati complessivi di unità\norganizzative importanti e complesse, di fondamentale rilevanza al fine del\nconseguimento degli obiettivi dell’Impresa o di equivalenti attività di\nelevata specializzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operano con ampi poteri discrezionali nell’ambito delle direttive\nstrategiche definite a livello aziendale, contribuendo alla definizione degli\nobiettivi dell'Impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sono in possesso di conoscenze generali e diversificate, acquisite\nattraverso un elevato grado di istruzione o equivalente formazione e una\nsignificativa esperienza direttiva maturata con un prolungato esercizio della\nfunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-hanno la responsabilità di garantire i risultati di unità organizzative\ndiversificate o di attività di alta specializzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operano in condizioni di ampia autonomia direttiva con specifici poteri\ndiscrezionali, ricevendo una supervisione dei risultati complessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAPO PROGETTO SISTEMI INFORMATIVI (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base delle esigenze aziendali guida le attività di analisi di\nprogetti informatici definendone, con il supporto del gruppo di progetto, le\nspecifiche, gli standard, la configurazione hardware e software e gli output\nattesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestisce le attività di sviluppo dei progetti garantendo, in fase di\nrealizzazione, la conformità degli output attesi e il rispetto di tempistiche\ne costi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Garantisce la redazione della documentazione di supporto al progetto e\nfornisce adeguata assistenza agli utenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>KEY ACCOUNT (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Garantisce, in base agli obiettivi di vendita concordati e nel rispetto\ndelle politiche di vendita, il risultato commerciale dei clienti primari\nassegnati in termini di volumi, fatturato, margini lordi, esposizione\ncommerciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collabora alla definizione dei piani di vendita di breve e medio termine per\ni propri clienti e opera per la loro realizzazione. Partecipa alla ideazione e\nalla realizzazione delle azioni promozionali. Acquisisce e valuta informazioni\nsull’andamento del mercato e sulle azioni della concorrenza, esaminandone le\nimplicazioni commerciali con la funzione superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Provvede, personalmente o avvalendosi delle funzioni specialistiche,\nall'informazione, formazione e alla consulenza tecnica sui prodotti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PRODUCT MANAGER (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i prodotti\u002Fcanale di competenza, definisce il piano di marketing in\nredazione agli obiettivi di vendita concordati in termini di volumi, margini,\nmix e canali distributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Concorda con la forza vendita le campagne promozionali \u002Fpubblicitarie, ne\ncoordina la realizzazione e ne valuta i risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestisce il lancio di nuovi prodotti nell’area di competenza, curandone il\nposizionamento sul mercato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Garantisce la realizzazione della documentazione informativa e tecnica\ndestinata alla diffusione sia interna che esterna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESPONSABILE ACQUISTI (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle politiche e delle procedure aziendali, nell’ambito dei\nmandati ricevuti, svolge tutte le attività necessarie alla migliore\nnegoziazione e all’acquisto dei materiali, prodotti e\u002Fo servizi, ottimizzando\ni fattori di prezzo, qualità e servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collabora alla definizione del piano degli acquisti, elabora le previsioni\ndi andamento dei prezzi e compie analisi di scostamento dal piano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segue lo sviluppo dell’ordine e verifica il rispetto delle condizioni\npattuite; promuove, e se necessario, contestazioni delle merci e\u002Fo servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Provvede alla ricerca, qualificazione e valutazione dei fornitori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coordina l’attività di più settori amministrativi, garantendo la\ncorretta gestione di tutti gli adempimenti, nel rispetto delle norme\ntributarie, legali, amministrative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Garantisce, nel rispetto delle procedure aziendali, la corretta imputazione\ndei dati e delle informazioni per la redazione dei documenti amministrativi e\nfornisce gli elementi di valutazione dell’andamento economico-finanziario\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Partecipa alla definizione e realizzazione di progetti di miglioramento\ndell’efficienza ed efficacia dei processi contabili e amministrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Garantisce l'efficienza e la funzionalità di impianti, macchinari,\nattrezzature e servizi dell’unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestisce e controlla gli interventi di manutenzione, garantendo la razionale\nutilizzazione delle risorse disponibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coordina la costruzione e\u002Fo l’installazione di nuovi impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Promuove, in collaborazione con le altre funzioni aziendali e con gli enti\nesterni, la ricerca di soluzioni tecniche per il miglioramento\ndell’efficienza degli impianti e dei macchinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITÀ (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collabora nella determinazione delle politiche della qualità, definisce le\nprocedure operative nel rispetto delle norme di riferimento, assicurandone la\ncorretta applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Garantisce un sistema di informazione idoneo a valutare e tenere sotto\ncostante controllo l’andamento tendenziale della qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elabora ed attiva piani di miglioramento della qualità, promuovendone la\ndiffusione in tutta l’organizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mantiene i rapporti con gli enti di certificazione e normalizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESPONSABILE DI PRODUZIONE (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestisce più settori produttivi diversificati per caratteristiche\ntecnologiche\u002Forganizzative, garantendo il raggiungimento dei risultati, in\nconformità alle direttive aziendali e promuovendo le opportune azioni di\nmiglioramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Opera, in collaborazione con le altre funzioni aziendali, per la soluzione\ndelle problematiche tecniche, organizzative e di programmazione relative ai\nsettori di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESPONSABILE LOGISTICA - PIANIFICAZIONE (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In base alle previsioni di vendita e alla capacità produttiva provvede a\ndefinire il piano dei fabbisogni di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Garantisce l’elaborazione dei relativi programmi e ne verifica la coerenza\ne adeguatezza con gli andamenti reali delle vendite, provvedendo\ntempestivamente ad eventuali variazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collabora alla definizione dei livelli di stock e ne controlla gli\nandamenti, proponendo eventuali azioni correttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Propone e partecipa, in contatto con le funzioni di produzione e vendita, a\nprogetti di miglioramento del servizio logistico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESPONSABILE VENDITE (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’area di competenza garantisce il raggiungimento degli obiettivi di\nvendita concordati in termini di: volumi, fatturato, margini lordi, esposizione\ncommerciale. A tal fine svolge funzioni di pianificazione, coordinamento e\ncontrollo della rete di vendita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collabora alla definizione delle previsioni di vendita, opera per la loro\nrealizzazione, individua le cause di eventuali scostamenti dei risultati\neffettivi e promuove le azioni commerciali conseguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cura la realizzazione e la valutazione delle azioni promozionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESPONSABILE RICERCA E SVILUPPO (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assicura e coordina le attività di sviluppo e industrializzazione dei\nprodotti e dei processi produttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Promuove, in collaborazione con le altre funzioni aziendali,\nl’applicazione di tecnologie innovative sui prodotti organizzando l’insieme\ndelle operazioni o modifiche volte al passaggio dal prototipo al ciclo di\nproduzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cura la conformità dei prodotti con le normative tecniche vigenti e\ngestisce la redazione di specifiche e documentazioni necessarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SPECIALISTA DI ILLUMINOTECNICA (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Provvede alla progettazione di impianti di illuminazione civile, industriale\ne artistica di significativa rilevanza, curandone lo studio e le rilevazioni\nilluminotecniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fornisce consulenza illuminotecnica specialistica sia al personale di\nvendita sia al cliente per la definizione della resa ottimale degli impianti di\nilluminazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Redige relazioni tecniche e documentazione specialistica destinata sia\nall’interno che all’esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sono in possesso di conoscenze generali e complesse nel proprio settore di\nattività, acquisite attraverso un elevato grado di istruzione o equivalente\nformazione e una approfondita esperienza tecnico-gestionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-hanno la responsabilità di garantire i risultati di unità organizzative\ncomplesse o di attività specialistiche di livello equivalente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operano in condizioni di autonomia direttiva entro limiti predefiniti\nnell’ambito della unità organizzativa di appartenenza, ricevendo una\nverifica del risultato complessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPRATORE (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base dei programmi ricevuti concorre alla definizione del piano degli\nacquisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compie ricerche di mercato per individuare i migliori fornitori nel proprio\nsettore di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del mandato ricevuto, conduce trattative di acquisto,\ndefinendo complessivamente con il fornitore prezzi, quantità, modalità di\npagamento, termini di consegna e le clausole accessorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Effettua analisi sulla efficacia economica delle azioni di acquisto e\npartecipa allo studio e messa in atto di eventuali azioni di integrazione\nazienda-fornitore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>JUNIOR PRODUCT MANAGER (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i prodotti\u002Fcanale di competenza collabora alla definizione del piano di\nmarketing, seguendone direttamente particolari aspetti nella fase di\nrealizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In base agli indirizzi ricevuti, concorda le azioni promozionali e\npubblicitarie, ne segue l’attuazione e ne analizza i risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su indicazione del responsabile, provvede alla realizzazione di materiali\ninformativi e tecnici destinati alla diffusione sia interna che esterna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROMOTORE VENDITE (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Predispone e realizza, sia per l’interno che per la clientela, programmi\ndi informazione e formazione tecnica sulle caratteristiche e l’impiego dei\nprodotti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sviluppa progetti e relative applicazioni per rispondere a specifiche\nesigenze della clientela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Svolge, in base ai piani concordati e in coerenza con le politiche\ncommerciali dell’azienda, tutte le azioni di sostegno tecnico e di vendita\nfinalizzate a promuovere i prodotti dell’azienda presso i clienti attivi e\npotenziali dell’area assegnata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assicura la trasmissione del flusso degli ordini e\u002Fo delle informazioni di\nmercato alle funzioni aziendali di servizio al cliente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Garantisce, sulla base delle procedure aziendali di riferimento, il rispetto\ndi tutti gli adempimenti di legge e contrattuali riferiti al rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Promuove, con riferimento alle nuove norme di legge e di contratto,\nl’impostazione e l’applicazione delle relative procedure.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Supervisiona il corretto svolgimento delle operazioni relative alla\nelaborazione delle retribuzioni e dei successivi adempimenti, intervenendo in\ncaso di anomalie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mantiene i contatti con gli enti esterni relativi al settore di\ncompetenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESPONSABILE CED (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assicura, nel rispetto delle esigenze aziendali, l’elaborazione dei dati\nsul sistema informativo, garantendo il corretto utilizzo degli impianti\nhardware e delle procedure e fornendo la necessaria assistenza agli utenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Garantisce il rispetto delle procedure aziendali di salvataggio, di\nsicurezza e di protezione dei dati. Provvede alla manutenzione delle procedure\ndel CED e collabora all’implementazione e allo sviluppo di nuove\napplicazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESPONSABILE MAGAZZINO (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coordina le attività del magazzino e della distribuzione fisica di\nmateriali e prodotti, garantendo il rispetto degli adempimenti amministrativi,\nfiscali e doganali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestisce le attività di ricevimento, stoccaggio e spedizione di materiali e\nprodotti, identificando e segnalando anomalie nei livelli di stock. Garantisce\nl’efficienza e la sicurezza dei mezzi e attrezzature affidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Organizza gli itinerari dei vettori in una logica di efficienza e servizio\nal cliente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESPONSABILE QUALITÀ (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Garantisce la gestione e assicura il coordinamento di tutte le attività di\ncontrollo-qualità relative ai processi, ai prodotti finiti e alle materie\nprime, nel rispetto delle procedure e dei programmi stabiliti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Effettua analisi sistematiche dei dati di qualità, e collabora con le altre\nfunzioni aziendali nelle attività finalizzate al miglioramento dei processi e\ndei prodotti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESPONSABILE REPARTO PRODUTTIVO (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestisce un reparto di produzione complesso che, per contenuto tecnologico\ne\u002Fo organizzativo, richiede competenze specialistiche approfondite e contatti\ninterfunzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Garantisce la realizzazione dei programmi di produzione nel rispetto degli\nobiettivi di qualità ed efficienza assegnati, disponendo i necessari\ninterventi atti ad ottimizzare le variabili tecniche, organizzative ed\neconomiche del reparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Garantisce la gestione delle attività del settore amministrativo di\ncompetenza, assicurando l’adempimento di tutti gli obblighi fiscali e\ntributari di riferimento, nel rispetto delle procedure aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il corretto svolgimento delle attività di competenza si interfaccia con\nle funzioni aziendali e\u002Fo con gli enti esterni coinvolti nel processo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collabora alla impostazione e realizzazione di azioni di miglioramento\norganizzativo e\u002Fo di efficacia del servizio fornito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONE (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Programma e organizza gli interventi di manutenzione nel settore di\ncompetenza, definendone le priorità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestisce e controlla l’attività del personale assegnato, dando\nl’assistenza necessaria per gli interventi particolarmente complessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Garantisce la corretta esecuzione degli interventi nell'ambito delle\npriorità fissate e nel rispetto delle norme di sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analizza le cause dei guasti per l’eliminazione\u002Frisoluzione dei problemi e\nper la stesura dei programmi di manutenzione a breve\u002Fmedio termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESPONSABILE UFFICIO PROGRAMMAZIONE (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In base al piano dei fabbisogni, definisce il programma di dettaglio delle\nsingole linee di produzione, pianificandone l’ottimale utilizzo e accertando\nla disponibilità dei materiali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segue l’andamento dei programmi, intervenendo per modificare gli stessi in\nrelazione alle esigenze aziendali, garantendo l’adeguatezza degli interventi,\nin collaborazione con le altre funzioni aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESPONSABILE DI PROGETTAZIONE (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Provvede alla definizione e allo sviluppo di progetti con il responsabile di\nfunzione, nel rispetto delle risorse tecniche ed economiche assegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assicura la realizzazione delle attività interne ed esterne di\nprogettazione di macchinari, impianti ed attrezzature.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue direttamente lo sviluppo di disegni di maggiore complessità, nonché\nla stesura dei capitolati tecnici necessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VENDITORE (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Svolge, in base ai piani concordati e in coerenza con le politiche\ncommerciali dell’Azienda, tutte le azioni di contatto e di sostegno tecnico\nfinalizzate al conseguimento del risultato di vendita dei clienti\u002Fcanali\nassegnati, in termini di: quantità, mix prodotti, condizioni di pagamento,\nesposizione commerciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assicura la trasmissione del flusso degli ordini alle funzioni aziendali\nincaricate della evasione in una ottica di servizio al cliente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dà attuazione alle azioni promozionali decise dalla Azienda per\nclienti\u002Fcanali, sia attivi che potenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assicura una costante attività di rilevazione sull’andamento del mercato\ne sulle azioni della concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sono in possesso di conoscenze specialistiche complesse nel proprio settore\ndi attività, acquisite attraverso un adeguato grado di istruzione o\nequivalente formazione e qualificata esperienza tecnico-organizzativa, per lo\nsvolgimento di attività che richiedono particolari capacità e abilità\ngestionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-hanno la responsabilità di assicurare la gestione di attività\nspecialistiche di articolata complessità e\u002Fo la responsabilità di assicurare\nla guida, il coordinamento e il controllo dell'attività di significativi\ngruppi di lavoratori, in assenza di livelli di coordinamento superiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operano in condizioni di autonomia decisionale, nell’ambito di differenti\nprocedure e di processi implicanti scelte tra differenti opzioni, ricevendo una\nverifica dei risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CORRISPONDENTE COMMERCIALE ESTERO (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mantiene rapporti con i clienti esteri utilizzando, per lo svolgimento della\npropria attività, più lingue straniere con normale continuità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Definisce, nell’ambito del mandato ricevuto, le condizioni commerciali e\nassicura che l'evasione degli ordini avvenga con modalità e nei tempi\nconcordati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Svolge le attività necessarie per assicurare il rispetto delle condizioni\ndi pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROGRAMMATORE SENIOR (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base dell'analisi funzionale, compie l'analisi informatica di\nprocedure complesse e ne sviluppa i programmi utilizzando i linguaggi e gli\nstandard definiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Svolge le prove tecniche di funzionamento dei programmi, provvedendo\nall’individuazione e alla eliminazione di eventuali errori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Predispone la documentazione di riferimento del programma e fornisce\nadeguata assistenza agli utenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mantiene e aggiorna i programmi esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SPECIALISTA DI PROGETTAZIONE (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sviluppa nel dettaglio progetti relativi a macchinari, impianti e\nattrezzature, integrando conoscenze inerenti al processo produttivo, alla\ntecnologia del prodotto e ai materiali utilizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segue con il responsabile del progetto la realizzazione, l'installazione e\nl'avviamento di macchinari, impianti e attrezzature, collaborando alla\nrisoluzione di eventuali anomalie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAPO TURNO OPERATIVO (QS)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esercita, in condizioni di autonomia decisionale e operativa, in assenza di\nlivelli di coordinamento superiore, la guida, il coordinamento e il controllo\ndi significativi gruppi di lavoratori di produzione e manutenzione,\nottimizzandone l’impiego.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Effettua interventi articolati e complessi al fine di assicurare\nl’utilizzo degli impianti e delle macchine, in funzione dei programmi di\nproduzione e manutenzione ricevuti, e il raggiungimento degli standard\nqualitativi\u002Fquantitativi prefissati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello E)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sono in possesso di conoscenze specialistiche elevate nel proprio settore\ndi attività, acquisite attraverso un adeguato grado di istruzione o\nequivalente formazione e consolidata esperienza precedente per lo svolgimento\ndi attività che richiedono capacità di analisi ed elevate abilità\ntecnico-professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-hanno la responsabilità di assicurare la conformità del risultato di\nelevate attività specialistiche e\u002Fo la responsabilità di assicurare la guida,\nil coordinamento e il controllo dell’attività di un significativo gruppo di\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operano in condizioni di specifica autonomia decisionale, nell'ambito di\nprocedure e\u002Fo di processi implicanti scelte tra opzioni definite, ricevendo una\nverifica dei risultati della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO APPROVVIGIONAMENTI DI LOGISTICA (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assicura, sulla base dei programmi ricevuti, la determinazione dei\nfabbisogni di materiali o prodotti, curando l’emissione degli ordini di\nacquisto e\u002Fo approvvigionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compie verifiche e solleciti sui fornitori per assicurare il rispetto dei\ntermini di consegna. Contribuisce alla determinazione della valutazione dei\nfornitori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO EVASIONE ORDINI (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Svolge, secondo le procedure operative di riferimento, tutte le attività di\nevasione degli ordini, accertando la conformità delle condizioni di vendita,\nla disponibilità del prodotto e i termini di consegna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fornisce alla forza di vendita e al cliente informazioni sullo stato di\navanzamento dell’ordine e sul rispetto dei termini di pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fornisce al cliente i dati tecnici per la corretta identificazione del\nprodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO PAGHE E STIPENDI (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base delle procedure aziendali di riferimento svolge più attività\narticolate relative alla amministrazione del personale e alla gestione paghe e\nstipendi entrando in contatto con vari enti interni ed esterni\nall’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procede alla definizione, elaborazione e controllo di statistiche e\nconsuntivi riferiti al settore di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO PROGETTAZIONE (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue, nell'ambito di progetti relativi a impianti, macchinari e\nattrezzature, specifiche attività di calcolo e disegno tecnico, collaborando\nalle successive fasi di esecuzione ed implementazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTABILE (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue, sulla base delle procedure operative del sistema di contabilità\naziendale, la rilevazione, la registrazione e l’elaborazione dei dati\nrelativi ai movimenti contabili, assicurando l’attendibilità e la\nconformità degli stessi, anche attraverso contatti con enti interni ed esterni\nall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OPERATORE CED (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestisce, secondo le procedure di riferimento e le istruzioni ricevute, il\ncalendario di elaborazione della sala macchine, assicurando il rispetto delle\nscadenze, la conformità delle elaborazioni e il salvataggio dei dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assicura, intervenendo con regolazioni ed operazioni di ripristino,\nl’eliminazione di eventuali anomalie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TECNICO DI LABORATORIO QUALITÀ (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue, sulla base di metodi e tecniche di rilevazione prefissati,\nl’analisi della difettosità dei prodotti, dei processi e dei materiali,\neffettuando la registrazione dei dati e provvedendo alla elaborazione dei\nrelativi report; partecipa alle azioni e agli interventi correttivi\nnecessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAPO SQUADRA DI PRODUZIONE O MANUTENZIONE (QS)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esercita, con potere di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati\ndi attività tecnologicamente complesse, la guida, il controllo e il\ncoordinamento di una squadra di lavoratori di produzione o di manutenzione,\nottimizzando l'impiego delle risorse umane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Effettua gli interventi operativi necessari al fine di realizzare il\nprogramma di produzione e\u002Fo manutenzione ricevuto, nel rispetto degli standard\nqualitativi\u002Fquantitativi assegnati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COSTRUTTORE POLIVALENTE DI OFFICINA (O)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue, attraverso l’interpretazione critica dei disegni con scelta delle\nsequenze delle operazioni, delle modalità e dei mezzi di esecuzione, qualsiasi\ncostruzione di prototipi e\u002Fo di piccole serie di elevato grado di difficoltà,\nin relazione al ristretto campo di tolleranza, agli accoppiamenti da realizzare\ne al grado di finitura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Effettua interventi di costruzione, su banco e sulle varie macchine\nutensili, provvedendo ad attrezzaggi complessi e alla scelta degli utensili,\nanche in relazione ai diversi materiali da usare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MANUTENTORE POLIVALENTE (O)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue l’individuazione e l’eliminazione di qualsiasi tipo di guasto\nmeccanico o elettromeccanico\u002Felettronico, attraverso l'interpretazione critica\ndi disegni e\u002Fo schemi funzionali, con scelta della sequenza delle operazioni,\ndelle modalità e dei mezzi di esecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Effettua interventi risolutivi per la manutenzione, il montaggio e\nl'installazione di macchine e impianti complessi, provvedendo ove necessario\nalla revisione e\u002Fo costruzione di pezzi, sia su banco che su macchine utensili,\novvero alla revisione e messa a punto di singoli componenti, verificandone il\ncorretto funzionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Propone e suggerisce i miglioramenti e le innovazioni finalizzati ad\nassicurare una costante efficienza degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OPERATORE POLIVALENTE DI PRODUZIONE (O)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue congiuntamente su macchinari, impianti e attrezzature, interventi\ncomplessi di elevata difficoltà per il funzionamento, l’attrezzaggio, il\ncontrollo, la messa a punto e la manutenzione di tutte le linee di produzione,\ndiversificate sia per macchinari che per tecnologia produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Correlando, con diagnosi critica di causa-effetto, la qualità e la\nquantità del prodotto ad eventuali anomalie e\u002Fo difetti dei macchinari e\u002Fo del\nciclo produttivo, procede alla individuazione dei guasti ed effettua gli\ninterventi e le regolazioni necessari per il ripristino delle condizioni\nottimali di funzionamento di tutte le linee di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Provvede eventualmente alla formazione del personale di produzione,\nsostituendolo, se del caso, a tutti gli effetti, e assicura l'efficienza, con\napporto di collaborazione critica, di tutto il complesso dei macchinari,\nimpianti e attrezzature di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello F)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sono in possesso di conoscenze specialistiche articolate su più segmenti\ndel processo tecnologico e\u002Fo delle procedure, acquisite attraverso un adeguato\ngrado di istruzione o equivalente formazione ed esperienza precedente, per lo\nsvolgimento di attività che richiedono notevoli capacità ed abilità\noperative con contributi di valutazione critica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- hanno la responsabilità di assicurare la conformità del risultato,\nattraverso attività articolate riferite a procedure proprie dell’area di\nappartenenza e\u002Fo interventi articolati su più fasi del processo tecnologico,\ne\u002Fo la responsabilità della guida, del coordinamento e del controllo della\nattività di un gruppo di lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operano in condizioni di ampia autonomia operativa nell’ambito di\nprocedure e\u002Fo di processi standardizzati, ricevendo una supervisione sul\nrisultato delle attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO DI SETTORE (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue, nel rispetto di procedure prestabilite, attività articolate di\nnatura tecnica, amministrativa o commerciale, relative alla raccolta, alla\nregistrazione e al trattamento di dati e informazioni, assicurandone la\nrispondenza a specifiche esigenze operative del settore di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAPO GRUPPO (QS)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esercita, in condizioni di autonomia operativa, in rapporto ai risultati\ndelle attività assegnate, la guida, il controllo e il coordinamento di altri\nlavoratori, assicurando il corretto utilizzo delle risorse umane assegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Effettua gli interventi operativi necessari per assicurare la conformità\ndei risultati delle attività tecnico\u002Forganizzative di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COSTRUTTORE DI OFFICINA (O)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue, con valutazione del ciclo e interpretazione del disegno, lavori di\ncostruzione di notevole grado di difficoltà in relazione al campo di\ntolleranza prefissato, utilizzando più macchine utensili, con complesse\noperazioni di attrezzaggio e sostituzione degli utensili, provvedendo, se del\ncaso, ad aggiustaggio su banco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MANUTENTORE (O)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Effettua, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti,\nl’individuazione dei guasti, eseguendo, mediante interventi di elevata\nprecisione e di natura complessa, aggiustaggio, riparazione, montaggio,\ncostruzione, manutenzione e messa a punto di macchinari, impianti e\nattrezzature.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di impianti ausiliari complessi provvede anche alla loro\nconduzione, programmando ed effettuando interventi di manutenzione,\nassicurandone la piena efficienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OPERATORE LINEA PRODUZIONE (O)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue complesse operazioni di notevole difficoltà per il funzionamento,\nl’attrezzaggio, il controllo, la messa a punto e l’ordinaria manutenzione\ndi tutte le macchine componenti le linee di produzione, intervenendo in tutte\nle fasi della lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue controlli di prodotto\u002Fprocesso per assicurare il rispetto degli\nstandard qualitativi\u002Fquantitativi e di efficienza della linea, individuando i\nguasti e le anomalie ed effettuando interventi e\u002Fo regolazioni di elevata\nprecisione, con interpretazione critica di schemi costruttivi e funzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello G)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sono in possesso di conoscenze specialistiche limitate ad un segmento del\nprocesso tecnologico e\u002Fo delle procedure, acquisite attraverso il necessario\ntirocinio, per lo svolgimento di attività che richiedono particolari capacità\ned abilità operative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-hanno la responsabilità di assicurare la conformità del risultato\nspecifico della attività assegnata, accertando la rispondenza qualitativa e\nquantitativa agli standard prefissati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operano in condizioni di specifica autonomia operativa, nell’ambito di\nprocedure e\u002Fo di processi standardizzati, ricevendo una supervisione\nsull’attività e un controllo del risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO ARCHIVIO - CENTRALINISTA (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue, sulla base di istruzioni specifiche, compiti di archiviazione,\nreperimento, riproduzione e smistamento di documenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente provvede al presidio del posto operatore del centralino\ntelefonico e degli altri sistemi di comunicazione, assicurandone il\nfunzionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO INSERIMENTO DATI (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue, sulla base di istruzioni specifiche, operazioni di inserimento dati,\nutilizzando i normali strumenti d’ufficio e verificando l’accuratezza delle\nregistrazioni effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO MACCHINE UTENSILI (O)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue con macchine utensili lavori di precisione, rispettando tolleranze\nristrette mediante l'impiego di semplici calcoli d’officina e strumenti di\nmisura, operando su disegni o schemi predeterminati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO MAGAZZINO (O)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue, oltre ai normali compiti previsti per l’addetto movimentazione,\noperazioni di ricevimento, preparazione, distribuzione e inventario di\nmateriali e prodotti, verificando la corrispondenza dei tipi e delle quantità\nrispetto ai documenti di riferimento, provvedendo alle necessarie registrazioni\ne segnalando eventuali discordanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Provvede alla manutenzione ordinaria dei mezzi assegnati in uso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO MANUTENZIONE MACCHINE E IMPIANTI (O)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue interventi di costruzione e\u002Fo manutenzione di macchinari, impianti e\nattrezzature, individuando i guasti ed effettuando le necessarie riparazioni\ntramite l’interpretazione di schemi costruttivi e funzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di impianti ausiliari, provvede anche alla loro conduzione,\neseguendo i necessari controlli e le prescritte registrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO PREPARAZIONI CHIMICHE (O)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue, in base a metodi di lavoro prestabiliti, la preparazione di tutti i\nprodotti chimici utilizzati nel ciclo di produzione, assicurandone, con\nadeguati analisi e controlli, la corrispondenza agli standard\nqualitativi\u002Fquantitativi e provvedendo alle necessarie registrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO PROVE E COLLAUDI (O)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue su materiali, semilavorati e prodotti, prove e collaudi non integrati\nnelle linee di produzione, con l’impiego di strumenti e apparecchiature\ncomplesse, valutando i parametri funzionali, dimensionali e\u002Fo chimico-fisici,\ncorrelati fra loro per la determinazione del livello di qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO VIGILANZA (O)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue compiti di presidio, protezione e salvaguardia del patrimonio\naziendale, effettuando controlli sul movimento di persone, mezzi e merci nei\nluoghi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUTISTA (O)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre ad eseguire i normali compiti previsti per il fattorino, conduce\nautomezzi con possibilità di carico e scarico del mezzo, effettuando gli\ninterventi di ordinaria manutenzione e di riparazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO ALL’AREA PRODUTTIVA (O)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre ad eseguire le normali attività produttive con i contenuti\nprofessionali previsti dai profili operai descritti al liv. H), provvede alla\nsostituzione dell’operatore macchine di produzione in caso di assenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OPERATORE MACCHINE DI PRODUZIONE (O)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Provvede al funzionamento, predisposizione, controllo, messa a punto e\nordinaria manutenzione di una o più macchine, anche collegate fra loro e\nfacenti parte di una linea di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Individua i guasti ed effettua i necessari interventi correttivi e di\nregolazione, per assicurare la conformità del prodotto ai parametri di\nqualità e quantità prefissati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue controlli di prodotto\u002Fprocesso, provvedendo alle prescritte\nregistrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello H)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sono in possesso di conoscenze specifiche articolate relative alle\noperazioni e agli strumenti di lavoro, acquisite attraverso un addestramento\nadeguato, per lo svolgimento di attività che richiedono buona capacità e\nabilità esecutiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-hanno la responsabilità della accuratezza nella esecuzione della attività\nassegnata e dell’accertamento della conformità dei risultati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operano in condizioni di autonomia esecutiva, sulla base di istruzioni\ngenerali, nell’ambito di procedure e\u002Fo di processi standardizzati, ricevendo\nun controllo sulla attività e sul risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO ARCHIVIO (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue, sulla base di istruzioni specifiche, compiti di archiviazione,\nreperimento, riproduzione e smistamento di documenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO MACCHINE DI PRODUZIONE (O)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre ad eseguire i normali compiti di addetto di produzione, provvede alla\nfunzionalità di una o più macchine, effettuando semplici operazioni di\nmanutenzione e attrezzaggio senza l’intervento di personale tecnico di\nlivello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI PRESERIE (O)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre ad eseguire i normali compiti di addetto di produzione, provvede alla\nrealizzazione, sulla base della documentazione di layout, con l’impiego delle\nattrezzature prescritte, di assemblaggi completi di preserie di prodotti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO A PROCESSI PRODUTTIVI (O)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre ad eseguire i normali compiti di addetto di produzione, provvede ad\neseguire operazioni di mantenimento della regolarità del processo produttivo,\nfornendo il necessario supporto tecnicoorganizzativo al responsabile\noperativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sono in possesso di conoscenze specifiche relative alle operazioni e agli\nstrumenti di lavoro, acquisite attraverso un addestramento adeguato, per lo\nsvolgimento di attività che richiedono una buona capacità esecutiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-hanno la responsabilità della accuratezza nella esecuzione dei compiti\nassegnati e dell'accertamento dei risultati dell’attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operano in condizioni di autonomia esecutiva sulla base di istruzioni\ndettagliate nell’ambito di procedure e\u002Fo di processi standardizzati,\nricevendo un controllo sul modo di operare e sul risultato delle attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO A LAVORI SEMPLICI DI UFFICIO (I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue, sulla base di istruzioni dettagliate, attività d'ufficio\nsemplici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO (O)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue operazioni manuali di confezionamento di prodotti finiti, accertando\nla corrispondenza per quantità e tipo alle istruzioni ricevute; provvede alla\nmovimentazione dei materiali necessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO AL CONTROLLO (O)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue sui prodotti, semilavorati e materiali, operazioni di controllo\nvisivo, dimensionale e di misura, secondo metodi prestabiliti, mediante impiego\ndi attrezzature e\u002Fo strumenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO DI PRODUZIONE (O)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue operazioni di alimentazione e scarico su macchine e linee di\nproduzione, di assemblaggio e di imballo, effettuando i prescritti controlli e\ngli interventi di ripristino in caso di anomalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO MOVIMENTAZIONE (O)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue, utilizzando carrelli a mano e\u002Fo con conduzione a bordo, operazioni\ndi trasporto, carico e scarico di materiali e prodotti in zone e posti\nprestabiliti, nel rispetto delle istruzioni ricevute e delle norme d’uso dei\nmezzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FATTORINO (O)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue operazioni di trasporto, consegna, ritiro di materiali e documenti\ne\u002Fo commissioni di varia natura presso uffici interni e\u002Fo esterni, secondo gli\nitinerari e la programmazione predefinita, anche con l’uso di autovettura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello L)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sono in possesso di conoscenze generiche per l’esecuzione di operazioni\nmanuali semplici e\u002Fo ripetitive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-hanno la responsabilità dell’esecuzione accurata delle operazioni\nassegnate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operano sulla base di semplici istruzioni, ricevendo un controllo sulle\nmodalità di esecuzione e sul risultato delle operazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO A LAVORI MANUALI SEMPLICI DEL CICLO PRODUTTIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Tali lavoratori saranno inquadrati al liv. I, dopo un periodo di 6 mesi di\neffettiva prestazione nel liv. L)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO AI LAVORI AUSILIARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue lavori di trasporto, carico e scarico a mano, pulizia e analoghi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo VIII (sostitutivo) - ORARIO DI LAVORO, RIPOSO SETTIMANALE,\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>FESTIVITÀ E FERIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa all'intero capitolo VIII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I successivi artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bis, 21, 22, 23 e 24 che\ncompongono l’intero capitolo VIII, sostituiscono integralmente le\ncorrispondenti norme contenute nella Disciplina Generale (corrispondente al\ncapitolo VIII). Le norme contenute nel presente capitolo VIII, pur presentando\nla medesima rubrica delle norme contenute nel corrispondente capitolo VIII\ndella Disciplina Generale, presentano contenuti non necessariamente omogenei\ncon le norme corrispondenti. Il quadro complessivo della disciplina contenuta\nnel capitolo VIII, comunque, pur nelle diversità caratterizzanti il settore\nLampade e Display, risulta completo ed omogeneo con le norme corrispondenti\ndella Disciplina Generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Orario di lavoro (ex art. 16, CCNL Lampade)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima dell’orario normale è disciplinata dalle norme di legge\ne nulla viene innovato rispetto a tali disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata settimanale dell’orario normale di lavoro viene confermata in 40\nore e normalmente viene distribuita in 5 giorni. Eventuali distribuzioni\ndiverse dell’orario settimanale stesso potranno essere effettuate previo\naccordo, da concludersi entro 20 giorni dalla richiesta aziendale, tra\nDirezione e RSU. L’operatività della decisione aziendale sarà sospesa per\ntale arco di tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende verificheranno con la RSU la possibilità di adottare per i\nlavoratori giornalieri, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative\naziendali, regimi di orario articolati su 39 ore settimanali utilizzando, fino\na concorrenza, i riposi aggiuntivi di cui all’art. 17, le ore di riduzione di\norario di cui al Protocollo d’intesa 22.1.1983, nonché le riduzioni di\norario di lavoro di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto all’art. 4, D.lgs. 66\u002F2003, si conviene\nche il periodo di riferimento per il calcolo della durata media dell’orario\ndi lavoro, fatti salvi i limiti di cui all’art. 4, comma 4), D.lgs. 66\u002F2003,\nconsiderate le esigenze tecnico- organizzative settoriali, sarà definito in\naccordi collettivi conclusi a livello aziendale tra la RSU, le OO.SS.\nterritorialmente competenti e l’azienda. In relazione alle esigenze di una\nrigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, le Parti si danno\natto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi\nsettimanali, tenendo conto altresì dell’assenteismo medio per mobilità,\ninfortuni e altre assenze retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di assicurare in tempo utile - mediante adeguata\ncalendarizzazione definita a livello aziendale con la RSU - l’effettivo\ngodimento dei riposi e delle riduzioni di orario di cui all’art. 22, al\nProtocollo d’intesa 22.1.1983 e alle riduzioni di orario di cui al presente\narticolo, anche per la parte eventualmente non utilizzata ai fini indicati dal\ncomma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale; esso\ndeve trovare giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di\ndurata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di\norganico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano, ad esempio, in tali ipotesi le necessità di far fronte ad\nesigenze di mercato legate a situazioni di punta e\u002Fo commesse con vincolanti\ntermini di consegna, a cambi di tipo di lavorazione, al raggiungimento del\nprogramma settimanale di produzione, ove non realizzato per cause non\ndipendenti dalla volontà delle Parti, ad esigenze di manutenzione delle\nmacchine, nonché alla salvaguardia della efficienza degli impianti e di far\nfronte ad adempimenti amministrativi e\u002Fo di legge concentrati in particolari\nmomenti dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le esigenze di cui sopra saranno comunicate alla RSU tempestivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori dei casi previsti dal comma 7), eventuali casi di lavoro\nstraordinario saranno contrattati preventivamente tra la Direzione aziendale e\nla RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Direzioni aziendali comunicheranno alla RSU i dati a consuntivo\nconcernenti le prestazioni straordinarie. In tale occasione saranno altresì\nforniti elementi di obiettiva motivazione del ricorso al lavoro straordinario\ndi cui al comma 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario normale di lavoro di cui al comma 1) del presente articolo può\nessere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le\naziende attueranno, previa contrattazione delle modalità operative da\neffettuarsi anche tenendo conto delle informazioni sulle previsioni produttive\ndi mercato di cui all’art. 1, programmi comprendenti prestazioni lavorative\nsuperiori alle 40 ore e settimane lavorative inferiori a tale limite; le\nmodalità operative dovranno essere definite con tempestività e comunque entro\n20 giorni dalla data della richiesta aziendale; al termine di tale periodo il\nprogramma sarà attuato. Gli scostamenti dal programma definito saranno\ntempestivamente portati a conoscenza della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso sopra indicato non costituisce lavoro straordinario quello attuato\noltre le 40 ore settimanali. Tuttavia, le ore di lavoro prestato oltre le 8\ngiornaliere o nella giornata di sabato sono compensate con la maggiorazione del\n10% del minimo tabellare più contingenza. Tali maggiorazioni non sono\ncumulabili con quelle di cui al successivo art. 17, intendendosi che la\nmaggiore assorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo\ncontinuo (2x7 e 3x7) sarà pari a 234 giornate lavorative annue a decorrere\ndall’1.1.1994, a 233,5 giornate lavorative annue a decorrere dall’1.7.2002\ne a 232,5 giornate lavorative annue a decorrere dall’1.1.2006.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La collocazione rispettivamente dei 27, dei 27,5 e 28,5 giorni conseguenti -\nche comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli di cui\nall’art. 22, sia le 40 ore di riduzione di orario di cui al Protocollo\nd’intesa 22.1.1983, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato\nnelle aziende - sarà contrattata, a livello aziendale, senza operare conguagli\nindividuali tra i giorni in questione e il numero delle festività lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi di cui al comma precedente assorbono quanto a qualsiasi titolo già\nconcesso o concordato nelle aziende e quanto previsto da provvedimenti di legge\nsuccessivi alla data di stipulazione del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in\napposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore,\ndall’effettuare turni giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno\nstabilito dall’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei turni regolari periodici, là dove il mantenimento del flusso produttivo\nlo richieda, il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro\nsenza prima avere avuto la sostituzione del turno montante, fermo restando il\nriconoscimento delle maggiorazioni stabilite per il lavoro straordinario,\nnonché l’iniziativa della Azienda per la ricerca del sostituto,\nnell’osservanza degli obblighi di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all’art. 21.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto stabilito dall'art. 17, D.lgs. 66\u002F2003, potranno\nessere concordate deroghe alla durata minima del riposo giornaliero previsto\ndall'art. 7 del citato Decreto 66\u002F2003, mediante accordi conclusi a livello\naziendale tra la RSU, le OO.SS. territorialmente competenti e l’Azienda. Sono\ncomunque fatte salve le intese in materia già sottoscritte alla data di\nentrata in vigore del CCNL 5 giugno 2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla\nlegge e dal presente contratto, il lavoro straordinario, notturno e festivo,\nsalvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario,\nnonché il lavoro festivo, dovrà essere disposto e autorizzato dalla Direzione\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando la durata normale contrattuale dell’orario di lavoro di 40\nore settimanali e quanto stabilito dal Protocollo d’intesa 22.1.1983, verrà\nriconosciuta una ulteriore riduzione dell’orario di lavoro, in ragione\nd'anno, secondo le seguenti gradualità e misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)turnisti 3x5 e 3x6 in turni ciascuno di 8 ore giornaliere: 4 ore a\ndecorrere dall’1.1.1988, 8 ore a decorrere dall’1.1.1989, 8 ore a decorrere\ndall’1.1.1990, 4 ore a decorrere dall’1.1.1993, 4 ore a decorrere\ndall’1.1.1994, 4 ore a decorrere dall’1.7.1994;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)giornalieri, turnisti 2x5 e 2x6, turnisti 3x5 e 3x6, ciascuno di durata\ninferiore alle 8 ore giornaliere: 4 ore a decorrere dall’1.1.1988, 8 ore a\ndecorrere dall’1.1.1989, 4 ore a decorrere dall’1.1.1990, 4 ore a decorrere\ndall’1.1.1993, 4 ore a decorrere dall’1.1.1994.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di istituire il conto ore individuale nel quale\nconfluiscono le prestazioni straordinarie effettuate in aggiunta agli orari di\nlavoro contrattualmente definiti, secondo quanto previsto ai due commi\nsuccessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dall’1.1.2001 per le ore straordinarie (non determinate da messa\na punto di nuovi investimenti, mancato cambio turno, manutenzione straordinaria\nnon programmata, comprese le esigenze di ripristino degli impianti, casi di\nforza maggiore causati da eventi esterni al ciclo produttivo), si provvederà,\nferma restando la corresponsione della maggiorazione dovuta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-all’accantonamento delle quote orarie nella misura del 50% su apposito\nconto ore individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al pagamento o all’accantonamento del restante 50% nel conto ore, secondo\nla volontà manifestata dal lavoratore all’inizio di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con cadenza semestrale la Direzione aziendale e la RSU esamineranno le\nmodalità di utilizzo delle ore accantonate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’utilizzazione delle ore accantonate, che saranno evidenziate in busta\npaga, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori\ncontemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile,\ntenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. I lavoratori\nutilizzeranno i recuperi relativi alle ore maturate, sia per necessità\npersonali o familiari, sia per le esigenze di formazione continua, di cui al\ncapitolo III, entro l’anno successivo a quello di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conformemente al disposto dell’art. 20, legge 17 ottobre 1967 n. 977, si\nconviene che il riposo intermedio del personale minorile può essere ridotto a\nmezzora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavori preparatori e complementari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di perseguire l'obiettivo del più ampio ed effettivo\nutilizzo degli impianti ai fini produttivi. Al riguardo, fermo restando\nl’orario settimanale contrattualmente previsto, a livello aziendale saranno\nindividuati mutamenti organizzativi e\u002Fo di distribuzione di orario atti a\ntrovare le soluzioni nel rispetto dei parametri qualitativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maggiorazione di cui al comma 13) non si applica nei casi di lavoro a\nturni in cui l'orario contrattuale di 40 ore si realizzi in un ciclo\nplurisettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riduzioni di orario sopra previste saranno assorbite sino a concorrenza,\nalle scadenze previste, da riduzioni di orario di lavoro e\u002Fo riposi aggiuntivi\ngià concessi e\u002Fo concordati a livello aziendale, a qualsiasi titolo e sotto\nqualsiasi forma e, pertanto, non troveranno applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori turnisti 3x5 e 3x6 di cui al punto a), 4 delle\n8 ore di riduzione che ricorreranno dall’1.1.1990 saranno riproporzionate\nsecondo la seguente formula in relazione al numero delle settimane\neffettivamente lavorate in turno notturno: (47:3=15,66; l5,66:100=x:4h).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che con quanto stabilito ai commi 4) e 22) del presente\narticolo è stata data completa attuazione ai rinvii alla contrattazione\ncollettiva disposti dagli artt. 4 e 7, come richiamato al comma 1), art. 17,\nD.lgs. 66\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale comune agli artt. 16, 18 e 23\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riduzioni di orario di lavoro di cui sopra devono intendersi assorbibili\nfino a concorrenza in quote di riduzione di orario definite da provvedimenti di\nlegge successivi alla data di stipula del presente contratto, ivi compresi\nprovvedimenti di reintroduzione di festività soppresse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le situazioni di orario esistenti nelle aziende si fa rinvio a quanto\ndefinito dal Protocollo d’intesa 22.1.1983, punto 11).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle\nimprese costituisce comune obiettivo delle Parti e che la crescita\ndell’occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di\ncompetitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le Parti,\nriconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al\npresente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi,\nconvengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nel capitolo I\ndel presente contratto, la corretta attuazione delle norme del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Turnisti del ciclo continuo (ex art. 16, CCNL Lampade)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Vedasi articolo precedente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell’orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(ex art. 23, CCNL Lampade)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per effetto del DPR 28.12.85 n. 792 i lavoratori hanno diritto di godere\nannualmente di 4 giornate di riposo in sostituzione di quanto previsto\ndall’Accordo interconfederale 16.1.77 per le ex festività religiose.\nInoltre, in occasione del pagamento della retribuzione del mese di agosto, a\nfronte della ex festività del 4 novembre e in sostituzione del trattamento per\ndetta festività previsto dal precitato accordo interconfederale, verrà\nerogato un trattamento aggiuntivo pari a 8 quote orarie della retribuzione\nmensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni “semicontinue” (3 turni\nper 5 o 6 giorni settimanali) che prestino la loro attività nel turno notturno\nhanno diritto di godere, in aggiunta ai 4 giorni di riposo di cui al comma 1),\ntante giornate di riposo quante sono le festività di cui all’art. 23,\neffettivamente lavorate e 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al\nlavoro prestato in turno notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi di cui ai commi precedenti assorbono quanto a qualsiasi titolo già\nconcesso o concordato nelle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne l’anno 2003, il trattamento aggiuntivo di cui al comma\n1) del presente articolo è pari a 4 quote orarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavorazioni “semicontinue” di cui al comma 2) sono quelle che si\nsvolgono ininterrottamente per 5 o 6 giorni settimanali, ivi comprese le\nfestività di cui all’art. 23.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo il\ntrattamento di cui al presente articolo è sostituito da quello per essi\nstabilito dall’art. 15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che intento comune è quello di realizzare un maggior\nlivello di produttività mediante un più intenso e razionale utilizzo degli\nimpianti. A tal fine le Parti riconoscono l’esigenza di contenere i periodi\ndi fermata collettiva. Pertanto, il godimento di riposi aggiuntivi dovrà tener\nconto della esigenza suindicata, coerentemente con quanto espressamente\nenunciato al punto 11) del Protocollo d’intesa 22.1.1983.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che, in caso di provvedimenti di legge successivi alla\ndata di stipula del presente CCNL, che dispongano riduzioni di orario, o\nreintroduzione di festività soppresse, il trattamento aggiuntivo di cui al\ncomma 1) del presente articolo sarà assorbito fino a concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Addetti a lavori discontinui o di semplice custodia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(ex art. 76, CCNL Lampade)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la\ndurata dell’orario normale di lavoro è quella stabilita dalla legge nella\nmisura di 10 ore giornaliere o 60 settimanali, salvo per i discontinui con\nalloggio negli stabilimenti o nelle immediate adiacenze, per i quali vigono le\nnorme contenute nell’Accordo interconfederale 23 maggio 1946.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori\ndiscontinui:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti alla portineria, guardiani diurni e notturni, uscieri, infermieri,\ngli autisti non addetti al trasporto merci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo\ndella pausa per la refezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai discontinui la durata settimanale dell’orario contrattuale\ndi lavoro viene fissata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- discontinui già con orario normale di 72 ore settimanali: ore 60\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- discontinui già con orario normale di 60 ore settimanali: ore 50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- discontinui già con orario normale di 54 ore settimanali: ore 45\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ripartizione dell’orario settimanale contrattuale potrà essere\ndeterminata anche in modo non uniforme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore prestate entro il limite del normale orario contrattuale\nsettimanale dell’operaio continuo, compete al discontinuo lo stesso\ntrattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore prestate oltre l’orario contrattuale degli altri lavoratori (40 ore\nsettimanali) saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale se non\neccedono l’orario contrattuale settimanale di cui al comma 4) del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui non sia possibile osservare i limiti dell’orario\ncontrattuale, per ogni ora di lavoro effettuata oltre il limite di cui al comma\n4) del presente articolo e fino agli orari settimanali di legge, all’operaio\nsarà corrisposto, oltre la quota oraria della normale retribuzione, un\ncompenso pari al 20% del minimo di paga base e indennità di contingenza del\nlivello cui l’operaio appartiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia\nsono considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue qualora\nil cumulo delle mansioni da essi normalmente espletate tolga il carattere della\ndiscontinuità del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno, festivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(lavoro in turni) (ex art. 17 - I parte, CCNL Lampade)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)lavoro straordinario diurno (feriale):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) dalla 41a alla 48a ora settimanale (su minimo tabellare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e indennità di contingenza): 20%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) oltre la 48a ora settimanale: 26%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) lavoro straordinario notturno (feriale): 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) lavoro straordinario notturno (festivo): 65%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: 38%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) lavoro in giorni festivi: 60%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) lavoro domenicale con riposo compensativo: 15%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) lavoro notturno compreso in turni avvicendati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(fino al 30.6.2004): 40%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(dall’1.7.2004): 41,5%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) lavoro diurno compreso in turni avvicendati: 5,0%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) lavoro domenicale con riposo compensativo (turnisti): 15%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) lavoro domenicale notturno compreso in turni avvicendati: 45%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni in percentuale sopraddette non sono cumulabili,\nintendendosi che la maggiore assorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di cui sopra vanno calcolate (ove non diversamente previsto)\nsulla quota oraria della retribuzione di cui ai punti 1) e 2), art. 25,\ncomprensiva, per i cottimisti, della percentuale minima contrattuale di\ncottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di lavoro straordinario e festivo, al lavoratore competono, per le\nore di lavoro prestato, oltre alla retribuzione mensile, le corrispondenti\nquote di retribuzione oraria maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con gli incrementi delle maggiorazioni previste ai nn. 4) e 7) del presente\narticolo si intendono definiti, per la durata contrattuale, i trattamenti\neconomici relativi al lavoro notturno in turni avvicendati e al lavoro notturno\nnon compreso in turni avvicendati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che al lavoratore adibito al lavoro notturno compreso in\nturni avvicendati anche solo temporaneamente compete la relativa\nmaggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Lavoro normale notturno e lavoro in turni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(ex artt. 18, 19 e 17 - II parte, CCNL Lampade)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati\nbeneficeranno di mezzora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in\nAzienda. I benefìci che discendono dalla presente norma verranno assorbiti\nfino a concorrenza da eventuali trattamenti particolari, vigenti nelle aziende\nin materia di intervallo per la refezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati i quali\ngià usufruiscono nell’ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite\ncomplessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti,\nad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro\ntitolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni\navvicendati, le relative maggiorazioni previste dal CCNL saranno computate\nnella retribuzione agli effetti delle festività e delle ferie sulla base della\nmaggiorazione media relativa al ciclo completo dei turni al quale il lavoratore\npartecipa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale maggiorazione media sarà computata anche agli effetti della 13a\nmensilità, corrispondendo tanti 12simi per quanti sono i mesi per i quali il\nlavoratore abbia prestato lavoro a turni, computando come mese intero la\nfrazione di mese superiore a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LAVORO NOTTURNO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità in cifra fissa per prestazioni effettivamente fornite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro effettuato in turno notturno, in aggiunta alle maggiorazioni\npreviste per le prestazioni effettivamente svolte per un minimo di 6 ore tra le\nore 22 e le 6, è corrisposto un importo in cifra fissa pari ad € 1,00 per\nturno con decorrenza 1° gennaio 2005; a partire dal 1° gennaio 2006\nl’importo è fissato ad € 2,50; a partire dal 1° aprile 2016 l’importo\nè fissato ad € 3,50; a partire dal 1° settembre 2022 l’importo è fissato\nad € 4,50.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali importi si devono intendere in senso omnicomprensivo e tengono conto di\nogni incidenza senza riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e\u002Fo di\nlegge, diretti e\u002Fo indiretti in genere. Inoltre, in attuazione di quanto\nprevisto al comma 2), art. 2120 c.c., le Parti convengono che tali importi sono\nesclusi dalla base di calcolo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui sopra è assorbibile da analoghe erogazioni concordate\na livello aziendale anteriormente al 12 novembre 2004, ad eccezione degli\naccordi che abbiano espressamente previsto clausole di non assorbimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Art. 20 bis - Indennità media di turno ex turnisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(ex art. 18, CCNL Lampade)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.1.2004 al lavoratore turnista addetto da oltre 20 anni\nin azienda a lavorazioni a ciclo continuo (2x7 e 3x7) e con una anzianità\ncontributiva ai fini pensionistici di almeno 30 anni, che venga definitivamente\nadibito dall'Azienda, per esigenze tecnico-produttive, a lavoro in regime di\norario giornaliero, sarà conservata in cifra fissa ‘ad personam’\nl’indennità media di turno ultimamente percepita, in ragione di tanti 30simi\nquanti sono gli anni effettivamente prestati in turno a ciclo continuo, con un\nmassimo di 30\u002F30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.1.2008 al lavoratore turnista addetto da oltre 20 anni\nin azienda a lavorazioni a ciclo continuo (2x7 e 3x7) e con una anzianità\ncontributiva ai fini pensionistici di almeno 28 anni, che venga definitivamente\nadibito dall’Azienda, per esigenze tecnico-produttive, a lavoro in regime di\norario giornaliero, sarà conservata in cifra fissa ‘ad personam’\nl’indennità media di turno ultimamente percepita, in ragione di tanti 28simi\nper quanti sono gli anni effettivamente prestati in turno a ciclo continuo, con\nun massimo di 28\u002F28.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 19 giugno 2020 al lavoratore turnista addetto da oltre 20\nanni in azienda a lavorazioni a ciclo continuo (2x7 e 3x7) e con una anzianità\ncontributiva ai fini pensionistici di almeno 28 anni, che venga non\ntemporaneamente adibito dalla Azienda, per esigenze tecnico-produttive, ad\naltra attività resa in regime di orario giornaliero o di semiturno, sarà\nconservata in cifra fissa ‘ad personam’ l'indennità media di turno\nultimamente percepita, in ragione di tanti 28simi per quanti sono gli anni\neffettivamente prestati in turno a ciclo continuo, con un massimo di 28\u002F28.\nResta inteso che la cifra ‘ad personam’ cesserà di essere corrisposta\nqualora il lavoratore torni ad essere adibito al lavoro in turni continui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti chiariscono che per semiturno si intendono le prestazioni in turni\n2x5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Lavoro delle donne\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedasi Disciplina Generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedasi Disciplina Generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Festività (ex art. 21, CCNL Lampade)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sono considerate festività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (1° maggio),\nFondazione della Repubblica (2 giugno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Capodanno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Lunedì di Pasqua (mobile),\nAssunzione (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), Immacolata Concezione (8\ndicembre), Natale (25 dicembre), S. Stefano (26 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festività di\ncui ai punti b) e c) si fa riferimento alle disposizioni di legge e agli\naccordi interconfederali vigenti in materia; uguali norme e trattamento\neconomico saranno osservati per la festività del S. Patrono di cui al punto\nd).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli appartenenti alla qualifica operaia il trattamento economico per le\nfestività è disciplinato nella relativa regolamentazione particolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(ex art 82 CCNL Lampade)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico spettante al personale operaio in occasione delle\nfestività di cui ai precedenti punti b), c) e d) è regolato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nel caso che la festività cada dal lunedì al venerdì (nella ipotesi di\nnormale distribuzione dell’orario di lavoro), qualora non vi sia prestazione\nd’opera, il trattamento relativo è compreso nella retribuzione mensile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)nel caso che la festività cada di sabato, si intende compensata nel\ntrattamento per ferie stabilito all’art. 24;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)nel caso che la festività coincida con la domenica, è dovuto, in\naggiunta alla retribuzione mensile, un compenso pari a 6,66 quote orarie della\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui al presente articolo per quanto riguarda i lavoratori\nretribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili non\ncompresi nella retribuzione mensile, comprenderà il valore di tali quote\nmobili calcolate sul guadagno medio del mese precedente o delle ultime 4\nsettimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Art. 24 – Ferie (ex art. 22, CCNL Lampade)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel corso di ogni anno il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo\n(ferie), con decorrenza della retribuzione mensile, secondo i termini\nsottoindicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori con anzianità di servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) fino a 15 anni compiuti: 4 settimane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) oltre 15 anni compiuti: 5 settimane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo la retribuzione\ngiornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nel\nmese precedente o nelle ultime 4 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella determinazione delle misure di cui sopra e del relativo trattamento\neconomico si è tenuto conto delle festività di cui ai punti b), c) e d), art.\n23, cadenti di sabato, che in tal modo si intendono interamente compensate.\nPertanto i trattamenti di miglior favore al riguardo eventualmente in atto\nvengono assorbiti fino a concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di orario settimanale distribuito su 5 giorni, 5 giorni di ferie\nequivarranno a 1 settimana; identico rapporto si applicherà in caso di\ngodimento di singole giornate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di distribuzione dell’orario normale di lavoro su un arco di più\nsettimane, come previsto dall’art. 15, comma 12), le ferie eventualmente\ngodute dal lavoratore saranno conteggiate in base al particolare orario di\nlavoro fissato in azienda nello stesso periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo feriale ha normalmente carattere continuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le festività infrasettimanali e nazionali di cui all’art. 23, cadenti nei\ngiorni di ferie, non sono computabili come ferie, ad eccezione di quelle\ncoincidenti con il sabato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’epoca delle ferie sarà stabilita tenuto conto delle esigenze della\nAzienda e dell’interesse dei lavoratori. Il godimento delle ferie avverrà\nnell’anno feriale di maturazione. Qualora ciò non risultasse praticabile, al\nfine di un effettivo godimento delle ferie residue, è ammessa la possibilità\ndi fruizione delle stesse entro 36 mesi dal termine dell’anno di maturazione.\nLa relativa programmazione dovrà essere realizzata entro 6 mesi dal termine\ndell’anno successivo a quello di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con cadenza annuale la Direzione aziendale e la RSU esamineranno le\nmodalità di utilizzo delle ferie residue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ferie collettive o individuali, al lavoratore che non abbia\nmaturato il diritto alle ferie intere competeranno tanti 12simi quanti sono i\nmesi di anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso non potrà essere considerato come ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni al lavoratore\nspetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai 12simi maturati. Le\nfrazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno considerate a questi effetti\ncome mese intero. Analogamente le eventuali giornate di ferie maturate e non\ngodute saranno compensate con una indennità sostitutiva corrispondente alla\nnormale retribuzione, in atto al momento della liquidazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo\ndi ferie, l’Azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il\nrientro in sede sia per l’eventuale ritorno nella località dove godeva le\nferie stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di consentire la cessione a titolo gratuito dei riposi e\ndelle ferie maturati da parte di ogni lavoratore, fermi restando i diritti di\ncui al D.lgs. 66\u002F2003, ai colleghi dipendenti della stessa unità produttiva al\nfine di consentire loro di assistere i figli minori che per particolari\ncondizioni di salute necessitano di cure costanti, previo consenso dei\nlavoratori interessati e nella misura e modalità concordate con la Direzione\naziendale, dando priorità ai riposi accantonati nel conto ore e in ogni caso\nmaturati negli anni precedenti a quello della richiesta. La contrattazione\naziendale potrà disciplinare misure e modalità per la cessione di ferie e\nriposi da parte dei lavoratori e l’accantonamento delle relative ore per le\nmodalità sopra descritte. Al fine di agevolarne l’utilizzo, le Parti si\nimpegnano alla predisposizione di apposite linee-guida entro fine 2021.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Particolare attenzione sarà prestata dall’Azienda per permettere il\ngodimento dei periodi di ferie il più possibile continuativo ai lavoratori\nimmigrati che abbiano esigenze di rientrare nella nazione d’origine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La somma da corrispondere all'inizio del periodo feriale potrà essere\ncalcolata con approssimazione e conguagliata nel periodo di paga successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che intento comune è quello di realizzare un maggior\nlivello di produttività mediante un più intenso utilizzo degli impianti. A\ntal fine le Parti riconoscono l'esigenza di contenere i periodi di fermata\ncollettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto il godimento di ferie e di riposi aggiuntivi dovrà tener conto\ndella esigenza suindicata coerentemente con i criteri espressamente enunciati\nal punto II del Protocollo d'intesa 22.1.1983.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per i lavoratori in forza al 21.5.1999 le eventuali condizioni di miglior\nfavore derivanti dal presente articolo trovano applicazione a decorrere\ndall'1.1.2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per i lavoratori in forza al 21.5.1999 restano in vigore, qualora\ncostituiscano condizione di miglior favore, i periodi di ferie previsti dal\nCCNL 16 dicembre 1994 (CCNL Lampade), di seguito riportati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri, impiegati, qualifiche speciali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-4 settimane per anzianità di servizio fino a 2 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 settimane più 1 giorno per anzianità di servizio oltre i 2 anni e fino\nagli 8 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-4 settimane più 3 giorni per anzianità di servizio oltre gli 8 anni e\nfino ai 18 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-5 settimane per anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale alla norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dizioni “fino ai 2 anni compiuti”, “oltre i 2 anni e fino agli 8\nanni compiuti”, “oltre i 18 anni”, significano che per i primi due\nperiodi di ferie vale lo scaglione di 4 settimane, per i successivi 6 periodi\nferiali vale lo scaglione di 4 settimane più 1 giorno, per i successivi 10\nperiodi lo scaglione di 4 settimane più 3 giorni e per i successivi periodi lo\nscaglione di 5 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il quadro e l’impiegato abbiano goduto, nel corso del 1°\nanno di anzianità di servizio, le frazioni di ferie dello scaglione di 4\nsettimane, le rimanenti frazioni del detto scaglione saranno corrisposte nel\nperiodo feriale del 3° anno di anzianità insieme alle frazioni dello\nscaglione di 4 settimane più 1 giorno. Le rimanenti frazioni di questo\nscaglione saranno godute nel periodo feriale del 9° anno di anzianità,\ninsieme alle frazioni di questo scaglione di 4 settimane più 3 giorni. Così\nle rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale\ndel 19° anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 5\nsettimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 settimane per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 settimane più 3 giorni per anzianità di servizio oltre i 10 anni e\nfino ai 18 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5 settimane per anzianità di servizio oltre i 18 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale alla norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dizioni “fino a 10 anni compiuti”, “oltre i 10 anni e fino ai 18\nanni compiuti”, “oltre i 18 anni” significano che per i primi 10 periodi\nferiali vale lo scaglione di 4 settimane, per i successivi 8 periodi feriali\nvale lo scaglione di 4 settimane più 3 giorni e per i successivi periodi lo\nscaglione di 5 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’operaio abbia goduto, nel 1° anno di anzianità di\nservizio, le frazioni di ferie dello scaglione di 4 settimane, le rimanenti\nfrazioni del detto scaglione saranno corrisposte nel periodo feriale dell'11°\nanno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 4 settimane più 3\ngiorni. Le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo\nferiale del 19° anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 5\nsettimane. L'eventuale mutamento di qualifica intervenuto dopo il 21.5.1999 non\ndà luogo alla attribuzione della condizione di miglior favore eventualmente\nprevista dalla presente norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Trasferte (ex art. 85, CCNL Lampade)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>All’operaio in missione per esigenze di servizio, l’Azienda\ncorrisponderà, oltre alla normale retribuzione di fatto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali\nmezzi di trasporto impiegati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso di spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità\nquando la durata della missione obblighi l’operaio ad incontrare tali\nspese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l’espletamento\ndella missione, sempreché siano autorizzate e comprovate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)una indennità di trasferta pari al 30% della normale retribuzione\ngiornaliera di fatto, comprensiva della contingenza. Tale indennità non sarà\ndovuta nel caso che l’assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore.\nQuando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennità\nverrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’operaio venga inviato in missione fuori sede, per\nincarichi che richiedano la sua permanenza con pernottamento fuori della\nnormale residenza per periodi superiori a 1 mese, l’indennità di cui alla\nlett. d) dopo il 1° mese verrà corrisposta nella misura del 21%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui alla lett. d) verrà corrisposta nella misura del 21%\nquando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle\nmansioni che l’operaio normalmente disimpegna (es: autista non adibito alle\naltre mansioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai inviati in trasferta per addestramento, aggiornamento e\nformazione professionale, l’indennità verrà concordata di volta in volta\ncon l’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all’operaio delle\nprestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell’orario normale\ngiornaliero, o nel corso della missione si rendesse necessario\nl’effettuazione di lavoro oltre il limite dell'orario normale giornaliero,\nche possa essere comprovato e giustificato, tale prestazione supplementare si\nconsidererà come straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun\neffetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti\naziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all’operaio la\nfacoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(ex art. 93 CCNL lampade)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al quadro e all'impiegato in missione per esigenze di servizio l’Azienda\ncorrisponderà, oltre alla normale retribuzione mensile:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali\nmezzi di trasporto impiegati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso di spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità,\nquando la durata della missione obblighi l'impiegato ad incontrare tali\nspese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il rimborso delle eventuali spese sostenute per l’espletamento della\nmissione, sempreché siano autorizzate e comprovate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)una indennità di trasferta pari al 40% della retribuzione giornaliera\n(stipendio di fatto e contingenza).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui al punto d) non sarà dovuta nel caso che l’assenza\ndalla sede per missione non superi le 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore tale indennità\nverrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il quadro o l'impiegato venga inviato in missione per\nincarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori dalla\nnormale residenza per periodi superiori a 1 mese, l’indennità di cui alla\nlett. d), dopo il 1° mese, verrà corrisposta nella misura del 30%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria o\nprevalente, l’eventuale indennità di missione potrà essere concordata\ndirettamente con l’Azienda. Parimenti, per il quadro o l’impiegato inviato\nin trasferta per addestramento, aggiornamento o formazione professionale,\nl’indennità verrà concordata di volta in volta con l’Azienda.\nL'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun\neffetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti\naziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al quadro e\nall’impiegato la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più\nfavorevole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Indumenti di lavoro e somministrazioni sociali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(ex art. 49, CCNL Lampade)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’Azienda dovrà fornire gratuitamente ai lavoratori gli indumenti di\nlavoro obbligatori a norma di legge e quelli dei quali essa ne prescrive\nl’uso. Inoltre, fornirà tute e vestaglie agli operai addetti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- alla coloritura a spruzzo di lampade, alla spolveratura di tubi\nfluorescenti, ai laboratori chimici, ai banchi trafilatura, al lavaggio\npalloncini e virole, alla smerigliatura, all’argentatura, alla\ncarbonizzazione bulbi e valvole, alla tranciature di metalli carburati, alla\nsaldatura e montaggio valvole, alla vetriatura a mano, alla sala macchine\ncentrale (compressori pompe), alla sabbiatura, alla conduttura delle caldaie,\nall’officina produzione gas;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-inoltre ai tubisti addetti alla saldatura autogena e agli addetti\nprevalentemente al trasporto o allo scarico di materiali o materie\nimbrattanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda provvederà al cambio degli indumenti a presentazione di quelli\nridotti inservibili e metterà i lavoratori in condizioni di poterli custodire\ne conservare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le lavorazioni oltre quelle sopra specificate, le quali, data la loro\nnatura, comportano una particolare usura degli indumenti di lavoro, le Aziende\nforniranno agli operai interessati gli indumenti stessi partecipando nella\nspesa relativa in regione del 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, inoltre, fornirà tute e vestaglie a quegli impiegati tecnici\nle cui prestazioni sono connesse con quelle degli operai, qualora il lavoro cui\nsono addetti comporti un’usura eccezionale del vestiario e la necessità di\nspeciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 1)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TABELLE RETRIBUTIVE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Clausole generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto disposto al comma successivo, i minimi tabellari mensili in\nvigore dal 1° gennaio 2021, 1° gennaio 2022, sono riportati nelle tabelle A),\nB), C) e D).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decorrenze degli incrementi dei trattamenti contrattuali mensili sono\nposticipate secondo quanto indicato nell’allegata tabella A bis) per le\nAziende della produzione del vetro piano e della produzione della lana e del\nfilato di vetro, secondo quanto indicato nella tabella B bis) per le Aziende\ndelle seconde lavorazioni del vetro piano e secondo quanto indicato nella\ntabella C) per le Aziende del vetro artistico e tradizionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incrementi dei minimi tabellari mensili derivanti dalle variazioni di\ncategoria o diposizione organizzativa ovvero di livello e\u002Fo dalla istituzione\ndi nuovi valori parametrali saranno assorbiti dai superminimi individuali o da\nquelli collettivi contrattati, comunque denominati, per i quali sia stata\nprevista la possibilità di assorbimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Minimo tabellare lavoratori addetti ai lavori discontinui,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di semplice attesa o custodia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il minimo tabellare mensile dei lavoratori discontinui già con orari\nnormali di 42 ore settimanali è quello del lavoratore di corrispondente\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quelli già con orari normali di 45 ore settimanali, il minimo tabellare\nmensile è quello del lavoratore di corrispondente livello diviso per 175 e\nmoltiplicato per 186, escludendo dal calcolo i 137 punti di contingenza\nmaturati sino al 31.1.1977.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quelli già con orari normali di 50 ore settimanali, il minimo tabellare\nmensile è quello del lavoratore di corrispondente livello diviso per 175 e\nmoltiplicato per 208, escludendo dal calcolo i 137 punti di contingenza\nmaturati sino al 31.1.1977\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>Minimi contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SETTORI MECCANIZZATI (PRODUZIONE DEL VETRO,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CON ESCLUSIONE DEI SETTORI DEL VETRO PIANO E DELLE LANE E FILATI) (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"92%\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 8pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"26*\">\n  \u003Ccol width=\"26*\">\n  \u003Ccol width=\"36*\">\n  \u003Ccol width=\"45*\">\n  \u003Ccol width=\"41*\">\n  \u003Ccol width=\"41*\">\n  \u003Ccol width=\"41*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">cat.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">P.O.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"14%\">\u003Cp align=\"center\">param.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"34%\">\u003Cp align=\"center\">minimi al 1.1.2021\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"32%\">\u003Cp align=\"center\">minimi al 1.1.2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">min.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">IPO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">min.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">IPO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">1.507,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">1.532,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\">\u003Cp align=\"center\">112\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.624,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.652,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\">\u003Cp align=\"center\">125\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">129,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">132,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\">\u003Cp align=\"center\">128\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">166,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">169,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\">\u003Cp align=\"center\">134\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.844,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.877,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\">\u003Cp align=\"center\">147\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">131,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">134,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\">\u003Cp align=\"center\">152\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">181,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">186,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\">\u003Cp align=\"center\">157\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">2.077,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">2.116,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\">\u003Cp align=\"center\">161\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">39,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">40,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\">\u003Cp align=\"center\">179\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">2.301,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">2.345,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\">\u003Cp align=\"center\">184\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">57,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">58,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\">\u003Cp align=\"center\">201\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">2.520,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">2.570,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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width=\"47*\">\n  \u003Ccol width=\"38*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">cat.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">P.O.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">param.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"34%\">\u003Cp align=\"center\">minimi al 1.6.2021\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"33%\">\u003Cp align=\"center\">minimi al 1.6.2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">min.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">IPO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">min.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">IPO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">1.507,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">1.532,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">112\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.624,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.652,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">125\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">129,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">132,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">128\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">166,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">169,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">134\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.844,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.877,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">147\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">131,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">134,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">152\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">181,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">186,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">157\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">2.077,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">2.116,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">161\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">39,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">40,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">179\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">2.301,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">2.345,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">184\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">57,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">58,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">201\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">2.520,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">2.570,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">207\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">59,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">60,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Più € 10,33 a titolo di EDR (ex Protocollo interconfederale 31.7.92)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE (SECONDE LAVORAZIONI DEL VETRO,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CON ESCLUSIONE DELLE SECONDE LAVORAZIONI DEL VETRO PIANO) (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: 8pt\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"88%\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 8pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"25*\">\n  \u003Ccol width=\"25*\">\n  \u003Ccol width=\"33*\">\n  \u003Ccol width=\"45*\">\n  \u003Ccol width=\"43*\">\n  \u003Ccol width=\"47*\">\n  \u003Ccol width=\"38*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">cat.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">P.O.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">param.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"34%\">\u003Cp align=\"center\">minimi al 1.6.2021\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"33%\">\u003Cp align=\"center\">minimi al 1.6.2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">min.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">IPO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">min.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">IPO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">1.507,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">1.532,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">112\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.624,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.652,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">125\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">129,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">132,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">128\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">166,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">169,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">134\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.844,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.877,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">147\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">131,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">134,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">152\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">181,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">186,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">157\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">2.077,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">2.116,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">161\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">39,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">40,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">179\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">2.301,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">2.345,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">184\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">57,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">58,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">201\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">2.520,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">2.570,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"13%\">\u003Cp align=\"center\">207\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">59,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">60,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella B bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE (SECONDE LAVORAZIONI DEL VETRO PIANO) (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"79%\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 8pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"28*\">\n  \u003Ccol width=\"38*\">\n  \u003Ccol width=\"95*\">\n  \u003Ccol width=\"95*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">param.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">minimi al 1.1.21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">minimi al 1.1.22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">990,00 (**)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">1.014,62 (**)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">112\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">1.109,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">1.137,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">125\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">1.237,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">1.268,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">134\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">1.326,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">1.359,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">147\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">1.454,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">1.490,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"justify\">5A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">152\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">1.504,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">1.542,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">157\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">1.555,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">1.593,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"justify\">6A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">161\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">1.593,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">1.633,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">179\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">1.773,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">1.817,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"justify\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">201\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">1.988,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">2.038,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"justify\">8A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\">\u003Cp align=\"center\">207\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">2.047,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\">\u003Cp align=\"center\">2.098,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Più € 10,33 a titolo di EDR (ex Protocollo interconfederale 31.7.92)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(**)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Più € 5,16 di superminimo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SETTORI A SOFFIO, A MANO E CON MACCHINE SEMI-AUTOMATICHE (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"80%\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 8pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"27*\">\n  \u003Ccol width=\"36*\">\n  \u003Ccol width=\"101*\">\n  \u003Ccol width=\"93*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\">\u003Cp align=\"center\">param.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39%\">\u003Cp align=\"center\">minimi al 1.6.21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36%\">\u003Cp align=\"center\">minimi al 1.6.22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39%\">\u003Cp align=\"center\">990,00 (**)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36%\">\u003Cp align=\"center\">1.014,62 (**)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\">\u003Cp align=\"center\">112\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39%\">\u003Cp align=\"center\">1.109,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36%\">\u003Cp align=\"center\">1.137,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\">\u003Cp align=\"center\">125\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39%\">\u003Cp align=\"center\">1.237,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36%\">\u003Cp align=\"center\">1.268,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\">\u003Cp align=\"center\">134\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39%\">\u003Cp align=\"center\">1.326,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36%\">\u003Cp align=\"center\">1.359,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\">\u003Cp align=\"center\">147\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39%\">\u003Cp align=\"center\">1.454,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36%\">\u003Cp align=\"center\">1.490,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">5A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\">\u003Cp align=\"center\">152\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39%\">\u003Cp align=\"center\">1.504,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36%\">\u003Cp align=\"center\">1.542,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\">\u003Cp align=\"center\">157\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39%\">\u003Cp align=\"center\">1.555,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36%\">\u003Cp align=\"center\">1.593,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">6A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\">\u003Cp align=\"center\">161\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39%\">\u003Cp align=\"center\">1.593,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36%\">\u003Cp align=\"center\">1.633,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\">\u003Cp align=\"center\">179\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39%\">\u003Cp align=\"center\">1.773,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36%\">\u003Cp align=\"center\">1.817,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\">\u003Cp align=\"center\">201\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39%\">\u003Cp align=\"center\">1.988,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36%\">\u003Cp align=\"center\">2.038,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"justify\">8A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\">\u003Cp align=\"center\">207\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39%\">\u003Cp align=\"center\">2.047,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36%\">\u003Cp align=\"center\">2.098,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Più € 10,33 a titolo di EDR (ex Protocollo interconfederale 31.7.92)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(**)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Più € 5,28 di superminimo\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SETTORI LAMPADE E DISPLAY\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"75%\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 8pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"30*\">\n  \u003Ccol width=\"45*\">\n  \u003Ccol width=\"90*\">\n  \u003Ccol width=\"90*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">param.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">minimi al 1.1.21\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">minimi al 1.1.22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"justify\">L\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">955,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">979,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"justify\">I\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">114,6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">1.095,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">1.123,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"justify\">H\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">117\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">1.131,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">1.159,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"justify\">G\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">126\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">1.198,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">1.228,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"justify\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">138,9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">1.316,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">1.349,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">149,3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">1.419,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">1.454,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">153\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">1.479,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">1.515,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">172,6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">1.646,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">1.687,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">191\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">1.823,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">1.868,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"12%\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"18%\">\u003Cp align=\"center\">214,9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">2.024,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">2.075,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elemento aggiuntivo della retribuzione per i lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con la qualifica di Quadro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elemento aggiuntivo della retribuzione per i lavoratori con la qualifica\ndi Quadro, inquadrati ai sensi dell'art. 11 nella categoria A) per le aziende\ndei settori meccanizzati e ai sensi dell’art. 11 bis nei livv. 8) e 8A) per i\nsettori della trasformazione (seconda lavorazione del vetro) e nei livelli 9) e\n9A) per i settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche e inquadrati\nai sensi dell’art. 11 (norma sostitutiva contenuta nel capitolo XVII) nel\nliv. A) per i settori Lampade e Display è pari ad € 60,00 mensili lordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDENNITÀ DI CONTINGENZA SEMESTRE 1991-1992\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella E)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE (SECONDE LAVORAZIONI DEL VETRO)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"256\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"94\">\n  \u003Ccol width=\"128\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">importi contingenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">512,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">514,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">517,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">518,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">521,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"justify\">5A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">521,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">522,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"justify\">6A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">523,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">528,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"justify\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">532,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"justify\">8A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">532,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella F)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SETTORI A SOFFIO, A MANO E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"244\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"83\">\n  \u003Ccol width=\"128\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">importi contingenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">512,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">514,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">515,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">516,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">518,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">521,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">523,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">528,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">8A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">528 17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">532,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">9A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">532,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella G)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SETTORI LAMPADE E DISPLAY\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"244\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"83\">\n  \u003Ccol width=\"128\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">indennità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">531,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">530,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">526,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">521,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">521,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">518,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">G\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">516,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">H\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">514,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">I\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">514,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">L\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">512,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-onceonlyperc1\">\u003Ch2>Allegato 2)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>IMPORTI PER LE DETRAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 32 BIS\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>(PREMIO DI PRODUZIONE) E 34 (PREMIO SPECIALE)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Tabella A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMPORTI RIFERIBILI ALLE AZIENDE DELLE PRIME LAVORAZIONI DEL VETRO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"69%\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 8pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"58*\">\n  \u003Ccol width=\"58*\">\n  \u003Ccol width=\"25*\">\n  \u003Ccol width=\"114*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">parametro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">PO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45%\">\u003Cp align=\"center\">importi da detrarre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">F1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45%\">\u003Cp align=\"center\">558,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"23%\" height=\"50\">\u003Cp align=\"center\">112\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">125\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">128\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">E1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">E2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">E3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45%\">\u003Cp align=\"center\">556,98\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">560,03\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">560,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"23%\" height=\"50\">\u003Cp align=\"center\">134\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">147\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">152\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">D1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">D2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">D3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45%\">\u003Cp align=\"center\">586,25\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">614,14\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">614,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"23%\" height=\"27\">\u003Cp align=\"center\">157\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">161\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">C1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45%\">\u003Cp align=\"center\">614,67\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">615,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"23%\" height=\"27\">\u003Cp align=\"center\">179\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">184\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">B1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45%\">\u003Cp align=\"center\">620,52\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">620,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"23%\" height=\"26\">\u003Cp align=\"center\">201\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">207\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">A1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">A2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45%\">\u003Cp align=\"center\">624,49\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">624,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMPORTI RIFERIBILI ALLE AZIENDE DELLE SECONDE LAVORAZIONI DEL VETRO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"58%\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"68*\">\n  \u003Ccol width=\"55*\">\n  \u003Ccol width=\"132*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"27%\">\u003Cp align=\"center\">parametro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52%\">\u003Cp align=\"center\">importi da detrarre\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"27%\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52%\">\u003Cp align=\"center\">42,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"27%\">\u003Cp align=\"center\">112\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52%\">\u003Cp align=\"center\">42,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"27%\">\u003Cp align=\"center\">125\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52%\">\u003Cp align=\"center\">52,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"27%\">\u003Cp align=\"center\">128\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp align=\"center\">3A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52%\">\u003Cp align=\"center\">52,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"27%\">\u003Cp align=\"center\">134\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52%\">\u003Cp align=\"center\">67,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"27%\">\u003Cp align=\"center\">147\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52%\">\u003Cp align=\"center\">92,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"27%\">\u003Cp align=\"center\">152\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp align=\"center\">5A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52%\">\u003Cp align=\"center\">92,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"27%\">\u003Cp align=\"center\">157\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"52%\">\u003Cp 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E TRADIZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"61%\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 8pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"72*\">\n  \u003Ccol width=\"56*\">\n  \u003Ccol width=\"128*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"28%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">parametro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">importi da\n        detrarre\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"28%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">42,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"28%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">108\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">43,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"28%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">116\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">44,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"28%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">124\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">53,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"28%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">135\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">72,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"28%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">207\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">9A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">72,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMPORTI RIFERIBILI ALLE AZIENDE DELLE LAMPADE E DISPLAY\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"58%\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"70*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"135*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">parametro \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">importi da\n        detrarre\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">L\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">45,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"27%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">112\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">I\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">44,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">125\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">H\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">53,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">134\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">G\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">67,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">147\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">92,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">152\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">92,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">157\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">92,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">179\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">92,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">201\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">92,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">207\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">92,38\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"58%\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"53%\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ch2>Allegato 3)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>LINEE-GUIDA SUL PREMIO DI PARTECIPAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che la contrattazione di secondo livello riguarda materie e\nistituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del presente CCNL,\nlo strumento contrattuale a contenuto economico che la realizza è il premio\ndenominato di partecipazione. Detto premio, la cui erogazione è in funzione\ndel raggiungimento di obiettivi definiti, è ispirato a logiche di conoscenza\ndegli andamenti aziendali da parte dei lavoratori, affinché contribuiscano al\nmiglioramento della competitività aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la negoziazione di tale premio si assumono a riferimento obiettivi di\nincremento della produttività e della redditività delle Imprese, condizioni\nessenziali perché si possa realizzare lo sviluppo economico e sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il metodo per la contrattazione economica di secondo livello può delinearsi\ncome segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-trasparenza nella considerazione delle condizioni specifiche della Impresa\ne negli obiettivi di miglioramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-programmi di intervento condivisi dalle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-estrema chiarezza nelle rispettive autonomie delle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-reciproca credibilità e coerenza di comportamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, con l’art. 32 del contratto, che si intende integralmente\nrichiamato, hanno assunto l'impegno di concordare le presenti linee-guida con\nlo scopo di facilitare l’applicazione della relativa norma in tutte le\nIMPRESE soggette all'obbligo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel soddisfare l’impegno le Parti esprimono l’auspicio che con la\ncontrattazione del secondo livello si realizzi la diffusione di un positivo\nsistema di relazioni industriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La norma contrattuale indica chiaramente come il premio di partecipazione\nsia un istituto tipicamente aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le presenti linee-guida rappresentano i riferimenti generali per lo\nsvolgimento della negoziazione aziendale, posto che le soluzioni concrete\ndovranno essere realizzate a livello delle singole realtà. Questa esigenza va\ntenuta ben presente in un settore quale quello vetrario caratterizzato da\nnotevoli differenze strutturali tra le Imprese in termini di dimensioni,\ncomparti di appartenenza, mercati etc., che incidono profondamente sul costo\ndel lavoro, sulle scelte strategiche e sui comportamenti delle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che i suddetti elementi devono essere tenuti presenti nel\nnegoziato di 2° livello e che il sistema negoziale si indirizza a realtà\nmolto diverse tra di loro, circostanza quest’ultima che va opportunamente\nconsiderata, vanno ribaditi alcuni concetti generali quali ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il punto di riferimento per il premio di partecipazione è il\nraggiungimento di obiettivi condivisi per il progressivo miglioramento della\nproduttività e della redditività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il modello di relazioni industriali delineato dall’art. 32, attraverso il\nsistema di partecipazioni, presuppone la piena legittimazione dei soggetti\naziendali e la capacità di avviare confronti basati su necessari elementi di\nvalutazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-convenire sugli obiettivi e programmi cui collegare il premio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-seguire l'andamento dei parametri di riferimento, con incontri di verifica.\nA tal fine, potranno essere assunte iniziative di carattere formativo nei\nconfronti delle RSU;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione ai lavoratori\na tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione è demandata alla\ncontrattazione di secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio di partecipazione è di per sé variabile, in quanto correlato al\nraggiungimento degli obiettivi concordati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'entità del premio è calcolata a consuntivo in funzione del\nraggiungimento degli obiettivi stessi, che costituisce il presupposto per il\nfinanziamento del premio stesso; la relativa erogazione avverrà\nsuccessivamente al periodo di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano a pieno titolo nel concetto di miglioramento della produttività\nprogrammi e azioni che accrescano e consolidino la qualità dei prodotti dei\nprocessi e servizi, riducano i costi e migliorino l’efficienza\ndell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo di esempi, non esaustivi, si elencano in allegato alcuni parametri\ndi riferimento utili per misurare la produttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito di ciascun accordo andranno definiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli obiettivi da conseguire e gli indici\u002Fparametri di riferimento della\nredditività e della produttività e loro correlazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le quantità di premio collegate all'andamento degli indici di cui\nsopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si allega un elenco esemplificativo e non esaustivo di parametri di\nriferimento per la determinazione della redditività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come previsto al comma 1) dell’art. 32, il contratto di secondo livello ha\nvalidità triennale. Resta fermo quanto previsto al comma 4) del citato art.\n32, in materia di non sovrapponibilità dei cicli negoziali. Va peraltro tenuto\npresente che diversi sopravvenienti fattori significativi per l'Impresa, previo\naccordo delle Parti, possono motivare la variazione di obiettivi\u002Fprogrammi e\nparametri all’interno del triennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questa variabilità va fronteggiata definendo con l’accordo triennale le\nregole, condizioni e modalità per percepire i significativi fattori di cui\nsopra e per realizzare eventuali variazioni per il futuro senza pregiudicare il\ncarattere triennale del negoziato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La natura collettiva del premio non esclude che le cifre da erogare possano\nessere differenziate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ribadita la natura esclusivamente variabile, le Parti si adopereranno\naffinché i contenuti economici dei premi di partecipazione raggiunti secondo\nle linee sopraindicate godano delle agevolazioni previste dalle leggi in\nmateria fiscale e contributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 13 marzo 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ESEMPI DI PARAMETRI DI PRODUTTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- volume prodotto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- volume spedito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- resa (rapporto tra produzione “buona” e producibile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- quantità ore lavorate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- scarti di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- reclami dai clienti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- prodotti a norma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- utilizzo impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- bilancio materiali (consumi energetici, consumi specifici)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tempi progetti rispetto ai preventivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rendimento processo a servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tempi di attraversamento dei prodotti in lavorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- consumi energetici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- efficacia sistema prevenzione di sicurezza (interna ed esterna)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ESEMPI DI PARAMETRI DI REDDITIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- margine operativo lordo (MOL)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- risultato corrente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- utile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 4)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>APPRENDISTATO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Competenze generali e professionali dei settori del vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e delle lampade e display\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze generali del settore vetro e delle lampade e display\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(in caso di previsione ed espresso demando alle materie definite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal CCNL ad opera della disciplina regionale competente)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE RELAZIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro e\nal ruolo professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e\u002Fo\nesterna);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analizzare e risolvere situazioni problematiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- definire la propria collocazione nell’ambito di una struttura\norganizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ORGANIZZAZIONE ED ECONOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro\nnell'Impresa (dei rispettivi settori);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i principali elementi economici e commerciali della Impresa: le\ncondizioni e i fattori di redditività della Impresa (produttività, efficacia\ne efficienza); il contesto di riferimento di una Impresa (forniture, reti,\nmercato, moneta europea etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla\nsoddisfazione del cliente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di\nlavoro e gli istituti contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SICUREZZA SUL LAVORO (MISURE COLLETTIVE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla\nsicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere i principali fattori di rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle attività formative per apprendisti il primo modulo deve essere\ndedicato all'accoglienza, alla valutazione del livello di ingresso\ndell’apprendista e all’analisi del piano formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze professionali specifiche del settore del vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e delle lampade e display\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Area professionale: amministrazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza generale del mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi\nprodotti\u002Fservizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza generale dell’organizzazione dell’Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza del servizio di amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza degli elementi del bilancio aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione dei flussi informativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sistemi di contabilità generale ed analitica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione e funzioni degli enti ed uffici esterni con cui si rapporta\nl’Azienda, quali amministrazione finanziaria, banche, revisori e sindaci\netc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Area professionale commerciale e logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza generale del mercato di riferimento, dell’Azienda e dei suoi\nprodotti\u002Fservizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza generale dell’organizzazione dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine,\ncaratteristiche merceologiche, destinazione d’uso e caratteristiche di\nimpiego;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione degli spazi di magazzino e conoscenza delle tecniche di\nmagazzinaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-movimentazione interne delle merci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-trattamento dei dati del magazzino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-preparazione dei documenti per il trasporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza, utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo, in\nrelazione alle esigenze del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza di base delle normative relative al trasporto delle merci,\ninclusi gli aspetti relativi alla circolazione e sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attività inerenti alla corretta gestione dei veicoli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nozioni sulla movimentazione e trasporto delle merci pericolose;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sviluppo di attenzione alla innovazione dei metodi e della organizzazione\ndel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze sulla rete commerciale e distributiva dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza delle procedure relative alla gestione dei rapporti con la\nclientela in merito a termini di consegna, prezzi, modifiche agli ordini\netc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-programmazione delle azioni di vendita ed elementi di base del marketing\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestione della trattativa commerciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-organizzazione e programmazione della logistica aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza delle tipologie di spedizione e trasporto delle merci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestione dei flussi informativi delle merci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nozioni sulla movimentazione e trasporto delle merci pericolose;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nozioni sui contenuti dei contratti di agenzia e rappresentanza\ncommerciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze sulla conduzione delle ricerche di mercato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-organizzazione e funzioni degli enti ed uffici esterni con cui si rapporta\nl’azienda, quali vettori di spedizione, Centri logistici etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Area Professionale Manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza generale del mercato di riferimento dall’azienda e dei suoi\nprodotti\u002Fservizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza generale dell’organizzazione dell’Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza delle principali materie prime in termini di origine,\ncaratteristiche merceologiche, destinazione d’uso e caratteristiche di\nimpiego;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze di base delle principali macchine e attrezzature impiegate\nnell’Azienda e relative tecniche di manutenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza delle macchine utensili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-interpretazione del disegno tecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza degli standard e delle modalità operative per la realizzazione\ndei programmi di manutenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza o utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo,\nin relazione alle esigenze del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sviluppo di attenzione alla innovazione dei metodi e della organizzazione\ndel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in\nmateria di prevenzione\u002Fprotezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza del sistema di manutenzione ordinaria e straordinaria\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze di base delle principali macchine e attrezzature impiegate\nnell’azienda e relative tecniche di manutenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-messa a punto, regolazione dei parametri di qualità delle macchine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuazione ed eliminazione dei guasti e malfunzionamenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze sulla modalità di predisposizione dei programmi di\nmanutenzione, ivi comprese le priorità di intervento in relazione agli\nobiettivi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza e funzionamento degli altri enti, anche esterni, coinvolti nel\nprocesso di manutenzione delle macchine e degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Area Professionale, Personale Organizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e Sistemi Informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza generale del mercato di riferimento dell'Azienda e dei suoi\nprodotti\u002Fservizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza generale dell’organizzazione dell’Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza del CCNL e degli eventuali contratti aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza dell’organizzazione e gestione dell’archivio cartaceo ed\nelettronico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze di base delle tecniche di selezione del personale e sviluppo\norganizzativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze di base necessarie all’elaborazione delle retribuzioni e ai\nconseguenti adempimenti contributivi e fiscali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza dei principi e delle tecniche di tutela della privacy;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza e utilizzo dei sistemi di elaborazione elettronica dei dati e\ndei mezzi periferici che interagiscono col sistema operativo principale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza e applicazione delle tecniche in materia di sicurezza\ninformatica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sviluppo di attenzione alla innovazione dei metodi e della organizzazione\ndel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in\nmateria di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la\nsicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-organizzazione e funzioni degli enti ed uffici esterni con cui si rapporta\nl’Azienda, quali ad esempio gli Enti previdenziali e assicurativi etc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nozioni sulla conduzione delle trattative sindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elaborazione di piani retributivi e dei sistemi incentivanti per il\npersonale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nozioni sui criteri per una corretta conduzione di un Centro elaborazione\ndati e per l’addestramento all’uso dei programmi da parte del personale\nutente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza delle norme riguardanti la privacy e la gestione degli impianti\ndi videosorveglianza e controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Area Professionale: Produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza generale del mercato di riferimento delle aziende e dei suoi\nprodotti\u002Fservizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza generale della organizzazione delle aziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza delle principali materie prime in termini di origine,\ncaratteristiche merceologiche, destinazione d’uso e caratteristiche di\nimpiego;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza del ciclo di produzione e dei relativi macchinari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza dei principi base del controllo di qualità di prodotto e di\nprocesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza della struttura e delle principali caratteristiche dei prodotti\nrealizzati, delle relative tecnologie e dei principali processi di trattamento\ndel prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza delle operazioni di base per l’avvio, la gestione, l’uso e\nla regolazione delle macchine in dotazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo,\nin relazione alle esigenze del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sviluppo di attenzione alla innovazione dei metodi e della organizzazione\ndel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in\nmateria di prevenzione\u002Fprotezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capacità di interagire con le altre aree aziendali interessate, in\nparticolare con logistica e manutenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza delle procedure volte alla predisposizione di programmi di\nproduzione e di piani produttivi di dettaglio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza delle procedure volte a definire gli standard qualitativi\nprodotti e di processo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nozioni sull’ottimizzazione degli obiettivi produttivi, qualità ed\nefficienza dell’unità di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-modalità di predisposizione dei consuntivi utili al controllo dei fattori\ndi produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nozioni sulla conduzione di impianti e programmazione della produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nozioni sulla composizione del costo di produzione con riferimento ai\nfattori che lo compongono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Area professionale qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza generale del mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi\nprodotti\u002Fservizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza generale dell’organizzazione dell’Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza del ciclo di lavorazione e dei principali macchinari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza delle principali materie prime in termini di origine,\ncaratteristiche merceologiche, destinazione d’uso e caratteristiche di\nimpiego;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza dei principi base del controllo qualità di prodotto e di\nprocesso nelle varie fasi di lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza dei metodi, delle procedure e degli strumenti per la verifica e\nvalutazione del livello qualitativo del prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza delle procedure per segnalare le anomalie non risolvibili\nmediante intervento immediato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper predisporre, sulla base di istruzioni ricevute, i campioni da\nanalizzare e le strumentazioni relative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo,\nin relazione alle esigenze del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sviluppo di attenzione alla innovazione dei metodi e della organizzazione\ndel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in\nmateria di igiene, prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul\nlavoro e protezione dagli incendi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza dei principi base delle procedure di certificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza delle procedure volte alla predisposizione dei piani di\ncontrollo, prova o collaudo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze delle normative di riferimento per i controlli qualitativi di\nlaboratorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza delle problematiche relative al comportamento dei materiali\nnelle lavorazioni successive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza delle problematiche legate alla industrializzazione e alla\nemissione di specifiche di processo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo,\nin relazione alle esigenze del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-modalità di predisposizione dei piani di controllo, prova e collaudo e\nanalisi e certificazione dei risultati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-interazione con le altre funzioni aziendali interessate all’applicazione\ndelle procedure di qualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capacità di gestione delle procedure per il conseguimento e mantenimento\ndelle certificazioni di qualità e rapporto con i relativi enti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capacità di gestione delle relazioni con la clientela post-vendita,\ngestione reclami del consumatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nozioni su certificazione ISO 9000 con particolare riferimento ai processi\ndi standardizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Area professionale ricerca e sviluppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza, generale del mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi\nprodotti\u002Fservizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza del ciclo di lavorazione e delle principali macchine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza delle principali materie prime in termini di origine,\ncaratteristiche merceologiche, destinazione d’uso e caratteristiche di\nimpiego;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza delle attrezzature di officina e del loro corretto impiego;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza degli strumenti di misura e del loro uso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza delle modalità per esecuzioni di prove fisico-chimiche e\ntecnologiche su materiali, semilavorati e prodotti finiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sviluppo di attenzione alla innovazione del metodo e della organizzazione\ndel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-acquisire conoscenza sulle varie fasi di ricerca e sviluppo e relativa\nlegislazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Area professionale: servizi vari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza generale del mercato di riferimento dell’Azienda e dei suoi\nprodotti servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza generale dell’organizzazione dell’Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza della organizzazione degli uffici e delle funzioni aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attività inerenti alla corretta gestione dei veicoli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza dell'uso delle principali attrezzature d’ufficio e di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza e utilizzo dei sistemi informativi e del software applicativo,\nin relazione alle esigenze del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sviluppo di attenzione alla innovazione, dei metodi e della organizzazione\ndel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capacità di operare nel rispetto dalle norme e delle buone prassi in\nmateria di igiene, prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul\nlavoro e protezione dagli incendi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza della gestione dei flussi informativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza della organizzazione e della gestione dell’archivio cartaceo\ned elettronico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-organizzazione delle riunioni di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze di lingue straniere in relazione alle esigenze del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza dei principi e delle tecniche di tutela della privacy;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza di base dei sistemi informativi e del software applicativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sviluppo di attenzione alla innovazione dei metodi e della organizzazione\ndel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-organizzazione e funzioni degli enti ed uffici esterni con cui si rapporta\nl’Azienda, quali Società di sorveglianza, Autorità di pubblica sicurezza\netc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza delle norme riguardanti la privacy e la gestione degli impianti\ndi videosorveglianza e controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le Aree professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le attività formative a carattere professionalizzante potranno inoltre\nriguardare il recupero delle conoscenze scolastiche linguistico-matematiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPRENDISTATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LINEE-GUIDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI) PER IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PFI ha lo scopo di delineare le competenze coerenti con la figura\nprofessionale di destinazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PFI relativo all'assunzione del\u002Fla sig.ra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ragione sociale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sede (indirizzo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAP (comune)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>partita IVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>telefono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fax\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e-mail\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>legale rappresentante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(nome e cognome)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATI ANAGRAFICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nome e cognome\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAP (Comune)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cittadinanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>luogo e data di nascita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>residente in\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATI RELATIVI AD ESPERIENZE FORMATIVE E DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>titoli di studio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ed eventuali percorsi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di istruzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non conclusi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esperienze lavorative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>periodi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>svolti dal _____\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al _____\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>formazione extrascolastica compresa quella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASPETTI NORMATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>data di assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualifica,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai fini contrattuali,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da conseguire\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e posizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>organizzativa\u002Flivello di inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iniziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria e posizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>organizzativa\u002Flivello di inquadramento finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. TUTOR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutor aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria\u002Flivello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>anni di esperienza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. CONTENUTI FORMATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze da conseguire\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze generali di carattere trasversale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indicare le competenze professionali generali di carattere trasversale\nprescelte tra quelle previste dal CCNL nel presente allegato (da complire in\ncaso di demando della legislazione regionale alle materie definite dal CCNL, in\nmancanza dell’offerta formativa pubblica di cui all’art. 44, comma 3),\nD.lgs. 81\u002F15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. ________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. ________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. ________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(altro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo aver individuato l’area professionale in cui si colloca la figura di\ndestinazione dell’apprendista, indicare le competenze tecnico-professionali\nspecifiche prescelte tra quelle declinate dal CCNL nel\n________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. _________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. _________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. _________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(altro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Articolazione e modalità di erogazione della formazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) on the job\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) esercitazioni di gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) testimonianze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) action learning\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) visite aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) altro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>firma tutor aziendale _____________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>timbro e firma dell’Azienda _____________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>firma apprendista _____________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>data _______________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MODELLO RIFERIMENTO ATTESTAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dati Apprendista\u002FImpresa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nome e cognome\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>luogo e data di nascita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>residente in\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>titolo di studio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assunto in apprendistato professionalizzante dal ______ al _______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figura professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di destinazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ragione sociale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sede (indirizzo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>telefono\u002Ffax\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e-mail\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nominativo del tutor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ruolo del tutor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nell'Impresa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione effettuata durante il contratto formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze generali\u002Fspecifiche insegnamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in ore\u002Fperiodo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>modalità adottata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>firma tutor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. ore: ___\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) on the job\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) altro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>firma tutor:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>periodo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal ________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al ________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>firma apprendista:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. ore : ___\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) on the job\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) altro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>firma tutor:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>periodo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal ________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al ________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>firma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>apprendista:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. ore: ___\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) on the job\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) altro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>firma tutor:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>periodo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>firma apprendista:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>totale ore ___\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>firma tutor aziendale ______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>timbro e firma dell’Azienda ______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>firma apprendista ______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>data\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 5)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>NORME PARTICOLARI SULL’ORARIO DI LAVORO NEI SETTORI DEL VETRO BIANCO E\nCOLORATO A SOFFIO, PRESSA E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>E DEL VETRO ARTISTICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in considerazione delle particolari esigenze tecnologiche e\nproduttive dei settori del vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e con\nmacchine semiautomatiche e del vetro artistico, convengono che l’orario di\nlavoro settimanale degli operai addetti ai settori stessi sarà di norma\ndistribuito su 6 giorni (dal lunedì al sabato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso per i pressatori, soffiatori, levatori del vetro bianco e\ncolorato a soffio e a pressa, nonché per il personale addetto alla lavorazione\ndiretta coi medesimi, compresi i temperisti e i ferrazzieri, l'orario di 40 ore\nsettimanali è fissato con un massimo di 7 ore giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte della distribuzione su 6 giorni dell’orario contrattuale di 40\nore settimanali, 6 giorni di riposo feriale, comunque goduti, saranno\nragguagliati a 5 giorni di ferie agli effetti delle misure di cui all’art.\n24. Nel caso di godimento di periodo feriale inferiore a 6 giorni, si\nadotteranno criteri proporzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le festività coincidenti con la giornata di sabato si richiamano le\nprecisazioni del chiarimento a verbale all’art. 24, CCNL 7.3.1987.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la riduzione d’orario si rinvia a quanto previsto dagli ultimi 3 commi\ndell’art. 15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 6)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PAUSE NEI SETTORI DEL VETRO BIANCO, A SOFFIO, PRESSA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE E DEL VETRO ARTISTICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Tenuto conto delle consuetudini esistenti nelle lavorazioni a caldo del\nvetro dei settori non meccanizzati, e fermo restando la durata dell’orario di\nlavoro settimanale di cui all’art. 15 del presente contratto, si conviene\nsulla opportunità di pervenire ad una regolamentazione a carattere uniforme\nsul piano nazionale in materia di pause.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le diverse intese e situazioni aziendali e locali in atto, a\ndecorrere dal 1° gennaio 1980 la durata della pausa retribuita per il ciclo\ndelle lavorazioni a caldo è stata stabilita in 50 minuti settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’utilizzazione della pausa, le cui modalità di fruizione potranno essere\nesaminate a livello regionale, senza pregiudizio per l’organizzazione\ntecnico-produttiva delle Aziende, dovrà comunque garantire lo svolgimento\ncompleto delle normali fasi di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le situazioni di orario inferiore esistenti nelle Aziende si fa rinvio a\nquanto definito dal Protocollo d’intesa 22.01.83 al punto 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 7)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 4 luglio 2014 a Roma,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ASSOVETRO (Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro),\nrappresentata dal vicepresidente per le Relazioni industriali dott. Ezio\nBorreani, assistito dal direttore dell’Associazione ing. Giorgio De Giovanni\ne dal dott. Alberto Binetti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FILCTEM\u002FCGIL, rappresentata dal sig. Giancarlo Straini e dal sig. Maurizio\nBertona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FEMCA\u002FCISL, rappresentata dal sig. Angelo Colombini e dal sig. Luciano\nTramannoni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UILTEC\u002FUIL, rappresentata dal sig. Riccardo Marcelli e dal sig. Igor\nBonatesta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al capitolo II, CCNL 9 dicembre 2010, per le Aziende industriali che\nproducono e trasformano articoli in vetro, comprese le Aziende che producono\nlampade e display, al paragrafo Assistenza Sanitaria Integrativa è previsto\nche le parti stipulanti, dopo la firma del CCNL, con apposita Commissione\nParitetica, si incontrino per concordare un sistema di assistenza sanitaria\nintegrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti hanno altresì convenuto il ricorso a una forma a contribuzione\ndefinita, l'adozione di caratteristiche tali da consentire l'applicazione del\nregime contributivo e fiscale agevolato per le forme di assistenza sanitaria\nintegrative del Servizio sanitario, l'adesione dei lavoratori su base\nvolontaria, la pariteticità della contribuzione ed infine un contributo\nparitetico per il finanziamento del sistema pari ad € 8,00 mensili per\nciascun dipendente aderente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti hanno convenuto, infine, che siano fatti salvi gli accordi a\nlivello aziendale o territoriale e\u002Fo ogni eventuale forma o situazione\naziendale in atto al 9 dicembre 2010, che abbiano già previsto l'istituzione o\nl’adesione a polizze, Casse o Fondi di assistenza sanitaria integrativa al\nlivello aziendale; le Parti hanno definito che le Imprese in cui operano tali\nforme integrative siano escluse dal versamento del contributo, salvo che con\naccordo aziendale si stabilisca la confluenza nella nuova forma nazionale di\nassistenza sanitaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al 19 luglio 2013 (data di sottoscrizione dell’Accordo di rinnovo del\nCCNL), facendo riferimento a quanto previsto al capitolo III, paragrafo\n“Assistenza sanitaria integrativa” del CCNL “Vetro-Lampade”, le Parti\nsi sono date atto reciprocamente che è stata effettuata congiuntamente la\nricognizione delle possibili soluzioni utili alla istituzione del sistema di\nassistenza sanitaria integrativa e, avendone condiviso le valutazioni, hanno\nribadito l'impegno ad assicurarne, appena definite le condizioni operative e di\nadesione, l’avvio e il conseguente apporto contributivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Commissione Paritetica ha condotto in numerose riunioni una analisi\napprofondita delle diverse tipologie di sistemi di assistenza sanitaria\nintegrativa (gestione diretta in proprio, modalità assicurativa, adesione a\nFondi già operanti) e ha condotto una adeguata indagine comparativa tra i\nsoggetti gestori operanti nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla scorta delle informazioni raccolte e delle valutazioni ed analisi\nconseguenti, la Commissione Paritetica ha formulato la proposta finale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso, convengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A beneficio di tutte le Aziende rientranti nella sfera di applicabilità del\nCCNL per le Aziende industriali che producono e trasformano articoli in vetro,\ncomprese le Aziende che producono lampade e display, ASSOVETRO formulerà\nl’adesione della categoria al sistema di assistenza sanitaria integrativa\ngestito dal Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Energia (FASIE), previa\nverifica delle condizioni statutarie e regolamentari dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adesione dovrà rispettare modalità e condizioni specifiche di\nammissione al sistema di assistenza sanitaria integrativa gestito dal FASIE,\nche di seguito vengono precisate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Adesione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adesione al sistema ha carattere volontario e necessita di espressa\nmanifestazione di volontà del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adesione del lavoratore determina per l’Azienda l’onere di\ncontribuzione di cui al successivo punto 2) dal momento della accettazione\ndella domanda di iscrizione da parte del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Contribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione, che ammonta ad € 16,00 su base mensile, per 12\nmensilità, interamente destinata alla copertura delle prestazioni di\nassistenza sanitaria, salvo la quota destinata a coprire i costi di gestione,\nè così ripartita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 8,00 a carico del lavoratore aderente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 8,00 a carico dell’Azienda che lo impiega\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Piano Sanitario specifico vetro-lampade\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(FASIE per i dipendenti del CCNL Vetro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni saranno rese secondo il Nomenclatore FASIE per i dipendenti\nVetro CCNL appositamente concepito per le esigenze dei lavoratori del settore,\nche si allega (allegato 1) - in versione da confermare - come parte integrante\ndel presente accordo. In allegato 2) si riporta la scheda riassuntiva - in\nversione da confermare. Le Parti si riservano le necessarie verifiche sul\nNomenclatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adesione a FASIE sarà a carattere sperimentale per un periodo di 3\nanni, a partire dal 1° gennaio 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del 2° anno la Commissione paritetica esaminerà l’andamento\ndella gestione al fine di valutare la conferma del sistema FASIE adottato, alla\nfine del periodo sperimentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Clausola di salvaguardia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese che, in virtù di accordi a livello aziendale o territoriale e\u002Fo\ndi ogni eventuale forma o situazione aziendale in atto al 9 dicembre 2010,\nabbiano istituito o aderito a polizze, Casse o Fondi di assistenza sanitaria\nintegrativa, al livello aziendale o di unità produttiva, che risultino attive,\nrestano libere di mantenere le suddette forme integrative - con interdizione\nper tutti i dipendenti della Azienda o della unità produttiva interessata di\niscriversi a FASIE - ovvero di optare, anche in un momento successivo, in via\nesclusiva e solo su base collettiva attraverso apposito accordo aziendale, per\nla confluenza nella nuova forma nazionale di assistenza sanitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Governance del Fondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono l’importanza che rappresentanti del settore del\nvetro, di parte datoriale e di parte sindacale, entrino a far parte degli\nOrganismi di gestione del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti danno mandato ad ASSOVETRO di formalizzare l’adesione al sistema\ndi assistenza sanitaria integrativa gestito dal Fondo Assistenza Sanitaria\nIntegrativa Energia (FASIE) a valere per i dipendenti occupati in servizio\nattivo nelle Aziende rientranti nella sfera di applicabilità del CCNL per le\nAziende industriali che producono e trasformano articoli in vetro, comprese le\nAziende che producono lampade e display, i quali intendano aderire su base\nvolontaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOVETRO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCTEM-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEMCA-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTEC-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 8)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TESTO UNICO SULLA RAPPRESENTANZA CONFONDUSTRIA - CGIL, CISL e UIL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Roma, 10 gennaio 2014\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte I - MISURA E CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DI CATEGORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la misura e la certificazione della rappresentanza delle OO.SS. aderenti\nalle Confederazioni firmatarie dell’Accordo interconfederale 28 giugno 2011,\ndel Protocollo d’intesa 31 maggio 2013 e del presente Accordo, ai fini della\ncontrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono i dati\nassociativi (deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori)\ne i dati elettorali ottenuti (voti espressi) in occasione delle elezioni delle\nRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro provvederà, alle condizioni e secondo le modalità\ncontenute nel presente Accordo, ad effettuare la rilevazione del numero delle\ndeleghe dei dipendenti iscritti alle OO.SS. di categoria aderenti alle\nConfederazioni firmatarie dell’Accordo interconfederale 28 giugno 2011, del\nProtocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega dovrà contenere l’indicazione della O.S. di categoria e del\nconto corrente bancario al quale il datore di lavoro dovrà versare il\ncontributo associativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo associativo non potrà essere inferiore ad un valore\npercentuale di una retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare\nin vigore, nel mese di gennaio di ciascun anno, che ogni singolo CCNL\nindividuerà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intenda revocare la delega dovrà rilasciare apposita\ndichiarazione scritta e la revoca, ai fini della rilevazione del numero delle\ndeleghe, avrà effetto al termine del mese nel quale è stata notificata al\ndatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La raccolta delle nuove deleghe dovrà avvenire mediante l’utilizzo di un\nmodulo suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente l'indicazione\ndel sindacato beneficiario del contributo, sarà trasmessa al datore di lavoro\ne la seconda, sempre a cura del lavoratore, sarà inviata al medesimo\nsindacato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Imprese accetteranno anche le deleghe a favore delle OO.SS. di categoria\nche aderiscano e si obblighino a rispettare integralmente i contenuti del\npresente Accordo, nonché dell’Accordo interconfederale 28 giugno 2011 e del\nProtocollo 31 maggio 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero delle deleghe viene rilevato dall’INPS tramite una apposita\nsezione nelle dichiarazioni aziendali (UNIEMENS).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL, tramite apposita convenzione, definiranno\ncon l’INPS l'introduzione nelle dichiarazioni mensili UNIEMENS di una\napposita sezione per la rilevazione annuale del numero delle deleghe sindacali\nrelative a ciascun ambito di applicazione del CCNL. Per questo scopo, le OO.SS.\nfirmatarie del presente accordo procederanno a catalogare i CCNL di categoria,\nattribuendo a ciascun contratto uno specifico codice, che sarà comunicato\nanche al CNEL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. firmatarie del presente accordo attribuiranno uno specifico codice\nidentificativo a tutte le OO.SS. di categoria interessate a partecipare alla\nrilevazione della propria rappresentanza per gli effetti della stipula dei CCNL\ne ne daranno tempestiva informativa all’INPS, a CONFINDUSTRIA e al CNEL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun datore di lavoro, attraverso il modulo UNIEMENS, indicherà\nnell’apposita sezione il codice del CCNL applicato e il numero delle deleghe\nricevute per ogni singola O.S. di categoria con relativo codice identificativo,\nnonché la forma di rappresentanza presente nelle unità produttive con più di\n15 dipendenti. Ulteriori dati potranno essere rilevati secondo le modalità\ndefinite nella convenzione con l’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In forza della specifica convenzione, l’INPS elaborerà annualmente i dati\nraccolti e, per ciascun CCNL, aggregherà il dato relativo alle deleghe\nraccolte da ciascuna O.S. di categoria relativamente al periodo\ngennaio-dicembre di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero degli iscritti, ai fini della rilevazione della rappresentanza di\nciascuna O.S. di categoria su base nazionale, sarà determinato dividendo il\nnumero complessivo delle rilevazioni mensili, effettuate in virtù delle\ndeleghe, per 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’anno 2014 si rileveranno le deleghe relative al 2° semestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dati raccolti dall’INPS saranno trasmessi - previa definizione di un\nProtocollo d’intesa con i firmatari del Protocollo 31 maggio 2013 e del\npresente Accordo - al CNEL, che li pondererà con i consensi ottenuti nelle\nelezioni periodiche delle RSU da rinnovare ogni 3 anni. I dati degli iscritti\nrilevati dall’INPS in relazione alle unità produttive che superino i 15\ndipendenti e in cui siano presenti RSA, ovvero non sia presente alcuna forma di\nrappresentanza sindacale, saranno trasmessi, entro febbraio dell’anno\nsuccessivo a quello di rilevazione, al CNEL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per consentire la raccolta dei dati relativi ai consensi ottenuti dalle\nsingole OO.SS. di categoria in occasione delle elezioni delle RSU nei singoli\nluoghi di lavoro, copia del verbale di cui al punto 19) della sezione III della\nparte II del presente Accordo dovrà essere trasmesso a cura della Commissione\nelettorale al Comitato Provinciale dei Garanti (o analogo Organismo che dovesse\nessere costituito per lo scopo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’invio dei verbali è previsto sia per le RSU che verranno elette\nsuccessivamente all’entrata in vigore del presente Accordo, sia per quelle\nelette antecedentemente ancora validamente in carica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato Provinciale dei Garanti (o analogo Organismo che dovesse essere\ncostituito per lo scopo) raccoglierà tutti i dati relativi alle RSU\nvalidamente in carica al 31 luglio di ogni anno, desumendoli dai singoli\nverbali elettorali pervenuti al Comitato medesimo, raggruppandoli per ciascuna\nO.S. di categoria, e li trasmette al CNEL entro gennaio dell’anno successivo\na quello di rilevazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CNEL provvederà a sommare ai voti conseguiti da ciascuna O.S. di\ncategoria il numero degli iscritti risultanti nelle unità produttive con più\ndi 15 dipendenti ove siano presenti RSA, ovvero non sia presente alcuna forma\ndi rappresentanza sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il mese di aprile il CNEL provvederà alla ponderazione del dato\nelettorale con il dato associativo - con riferimento ad ogni singolo CCNL -\nsecondo quanto previsto ai punti 4) e 5) del Protocollo d’intesa 31 maggio\n2013, ossia determinando la media semplice fra la percentuale degli iscritti\n(sulla totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle\nelezioni delle RSU sul totale dei votanti, quindi, con un peso del 50% per\nciascuno dei due dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Effettuata la ponderazione, il CNEL comunicherà alle parti stipulanti il\npresente Accordo il dato di rappresentanza di ciascuna O.S. di categoria\nrelativo ai singoli CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dati sulla rappresentanza saranno determinati e comunicati dal CNEL entro\nmaggio dell’anno successivo a quello della rilevazione e, per il 2015,\nsaranno utili, oltre che per il raggiungimento della soglia del 5%:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per la verifica della maggioranza del 50% + 1 per tutti i rinnovi\ncontrattuali che saranno sottoscritti dopo la comunicazione effettuata dal\nCNEL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ai fini della misurazione delle maggioranze relative alle piattaforme di\nrinnovo per i contratti che scadono dal novembre 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente e di regola, i dati comunicati dal CNEL saranno validamente\nutilizzabili, oltre che per il raggiungimento della soglia del 5%, anche per la\ndeterminazione della maggioranza del 50% + 1:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ai fini della sottoscrizione dei CCNL, in base all’ultimo dato\ndisponibile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ai fini della presentazione delle piattaforme, in base al dato disponibile\n6 mesi prima della scadenza del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II – REGOLAMENTAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione I: REGOLE GENERALI SULLE FORME DELLA RAPPRESENTANZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IN AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti contraenti il presente Accordo concordano che in ogni singola\nunità produttiva con più di 15 dipendenti dovrà essere adottata una sola\nforma di rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di unità produttive con più di 15 dipendenti ove non siano mai\nstate costituite forme di rappresentanza sindacale, le OO.SS. sindacali\nfirmatarie del presente Accordo concordano che, qualora non si proceda alla\ncostituzione di RSU ma si opti per il diverso modello della RSA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) dovrà essere garantita l'invarianza dei costi aziendali rispetto alla\nsituazione che si sarebbe determinata con la costituzione della RSU;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)alla scadenza della RSA l’eventuale passaggio alle RSU potrà avvenire\nse deciso dalle OO.SS. che rappresentino, a livello nazionale, la maggioranza\ndel 50% + 1 come determinata nella parte I del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi in cui trova applicazione l’art. 2112 c.c. e che\ndeterminino rilevanti mutamenti nella composizione delle unità produttive\ninteressate, ferma restando la validità della RSU in carica fino alla\ncostituzione della nuova RSU, si procederà a nuove elezioni entro 3 mesi dal\ntrasferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione II: MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le seguenti regole in materia di RSU riprendono la disciplina contenuta\nnell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 con gli adeguamenti alle nuove\nintese interconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le seguenti regole trovano applicazione per le procedure di costituzione\ndelle nuove RSU e per il rinnovo di quelle già esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ambito ed iniziativa per la costituzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali il datore\ndi lavoro occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle OO.SS. di categoria\naderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo interconfederale 28\ngiugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo\ninterconfederale,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo del numero dei dipendenti, i lavoratori con contratto di\nlavoro a part-time saranno computati in misura proporzionale all’orario di\nlavoro contrattuale mentre i lavoratori con contratto a tempo determinato\nsaranno computati in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli\nultimi 2 anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno potere di iniziativa anche le OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL\napplicato nella unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate\nalla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4), sezione III, a\ncondizione che abbiano comunque effettuato adesione formale al contenuto\ndell’Accordo interconfederale 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e\ndel presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’iniziativa di cui al comma 1) può essere esercitata, congiuntamente o\ndisgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra\nindividuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche\ndalla RSU ove validamente esistente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Composizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio\nuniversale e a scrutinio segreto tra liste concorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella definizione dei Collegi elettorali, al fine della distribuzione dei\nseggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai,\nimpiegati e quadri di cui all’art. 2095 c.c., nei casi di incidenza\nsignificativa delle stesse nella base occupazionale dell’unità produttiva,\nper garantire un’adeguata composizione della rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di\ngenere, attraverso una coerente applicazione delle norme\nantidiscriminatorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Numero dei componenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei componenti le RSU sarà pari almeno a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano\nfino a 200 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive\nche occupano fino a 3.000 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive\ndi maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett.\nb).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e modalità di esercizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità\ndi diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti; per\neffetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste\nnei confronti delle associazioni sindacali dai CCNL o accordi collettivi di\ndiverso livello, in materia di numero dei dirigenti della RSA, diritti,\npermessi e libertà sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio della invarianza\ndei costi, alla armonizzazione nell’ambito dei singoli istituti contrattuali,\nanche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della\nRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le\nParti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole\ncondizioni di miglior favore dovranno permettere alle OO.SS. con le quali si\nerano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi in favore delle OO.SS. di categoria firmatarie il CCNL\napplicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei\nlavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite,\nspettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 24, legge n.\n300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)diritto di affissione di cui all’art. 25 della legge n. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Clausola di armonizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri\ne nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni\ndi legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Durata e sostituzione nell'incarico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali\ndecadono automaticamente. In caso di dimissioni, il componente sarà sostituito\ndal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono\nconcernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU\ncon conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità\npreviste dal presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della RSU\ndetermina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non\neletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Decisioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni relative a materie di competenza delle RSU sono assunte dalle\nstesse, a maggioranza, in base a quanto previsto nella parte III del presente\nAccordo che recepisce i contenuti dell’Accordo interconfederale 28 giugno\n2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU costituite nelle unità produttive di imprese plurilocalizzate\npotranno dare vita ad Organi o a procedure di coordinamento fissandone\nespressamente poteri e competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Clausola di salvaguardia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie\ndell’Accordo interconfederale 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e\ndel presente Accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in essi\ncontenuta partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano\nformalmente ed espressamente a costituire RSA, ai sensi dell’art. 19, legge\n20 maggio 1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, le OO.SS. di categoria aderenti alle Confederazioni\nfirmatarie dell’Accordo interconfederale 28 giugno 2011, del Protocollo 31\nmaggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque ad essi aderiscano, si\nimpegnano a non costituire RSA nelle realtà in cui siano state o vengano\ncostituite RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio dalle RSA alle RSU potrà avvenire solo se definito\nunitariamente dalle OO.SS. aderenti alle Confederazioni firmatarie del\nProtocollo 31 maggio 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione III: DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Modalità per indire le elezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato della RSU, le associazioni\nsindacali di cui al punto 1), sezione II del presente Accordo, congiuntamente o\ndisgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante\ncomunicazione da affiggere nell’apposito albo che l’Azienda metterà a\ndisposizione della RSU e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la\npresentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione\ndell’annuncio di cui sopra; l’ora di scadenza si intende fissata alla\nmezzanotte del 15° giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Quorum per la validità delle elezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente Accordo favoriranno la più\nampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà\ndei lavoratori aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione\nelettorale e le OO.SS. operanti all’interno dell’Azienda prenderanno ogni\ndeterminazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla\nsituazione venutasi a determinare nella unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Elettorato attivo e passivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto di votare tutti gli apprendisti, gli operai, gli impiegati e i\nquadri non in prova in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni.\nHanno altresì diritto al voto i lavoratori assunti con contratto di lavoro a\ntempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l’eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in\nprova in forza all’unità produttiva, candidati nelle liste di cui al\nsuccessivo punto 4), la contrattazione di categoria, che non abbia già\nregolato la materia in attuazione dell’Accordo 20 dicembre 1993, dovrà\nregolare l’esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a\ntempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Presentazione delle liste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate\ndalle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)OO.SS. di categoria aderenti a Confederazioni firmatarie del presente\nAccordo oppure dalle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL applicato\nnell'unità produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed\natto costitutivo a condizione che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) accettino espressamente, formalmente ed integralmente i contenuti del\npresente Accordo, dell’Accordo interconfederale 28 giugno 2011 e del\nProtocollo 31 maggio 2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti\ndalla unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto nelle aziende\ncon oltre 60 dipendenti. Nelle aziende di dimensione compresa fra 16 e 59\ndipendenti la lista dovrà essere corredata da almeno 3 firme di lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista e i\nmembri della Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il\ndivieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di\nuna lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5), dopo la scadenza del\ntermine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione\ndelle liste stesse ai sensi del punto 7), inviterà il lavoratore interessato a\noptare per una delle liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 2\u002F3 il\nnumero dei componenti la RSU da eleggere nel Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Commissione elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della\nconsultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione\nelettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la composizione della stessa ogni Organizzazione abilitata alla\npresentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall’unità\nproduttiva, non candidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Compiti della Commissione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la\nsua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle\nliste stesse ai requisiti previsti dal presente Accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) verificare la valida presentazione delle liste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che\ndovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al\npresente Accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i\nsoggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di\nliste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Affissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori,\na cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al\npunto 1), almeno 8 giorni prima della data fissata per le elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Scrutatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno\nscrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non\ncandidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore\nche precedono l'inizio delle votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Segretezza del voto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per\ninterposta persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Schede elettorali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste\ndisposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contemporaneità della presentazione, l’ordine di precedenza\nsarà estratto a sorte. Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti\ndel seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da\ngarantire la segretezza e la regolarità del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della\nvotazione dal presidente del seggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla\nintestazione della lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce\ndi scrittura o analoghi segni di individuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Preferenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della\nlista da lui votata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta\napposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del\ncandidato preferito nell’apposito spazio della scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come\nvotazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il\nvoto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze date a\nliste differenti, rende nulla la scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di\nliste differenti si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti\ndi preferenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Modalità della votazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione\nelettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da\npermettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto\ndelle esigenze della produzione. Qualora l’ubicazione degli impianti e il\nnumero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più\nluoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per\nconservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma\ncontestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a\nconoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell’albo esistente\npresso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le\nvotazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Composizione del seggio elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8), parte III del\npresente Accordo e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Attrezzatura del seggio elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna\nelettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla\napertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori\naventi diritto al voto presso di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Riconoscimento degli elettori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al presidente del\nseggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento\npersonale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del\nseggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le\noperazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Compiti del Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presidente farà apporre all’elettore, nell’elenco di cui al\nprecedente punto 14), la firma accanto al suo nominativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Operazioni di scrutinio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle\noperazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine dello scrutinio, a cura del presidente del seggio, il verbale\ndello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali\ncontestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione\n(schede, elenchi etc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più\nseggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel\nproprio verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma\nprecedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale\n(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva\nconvalida della RSU, sarà conservato secondo accordi tra la Commissione\nelettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne l’integrità e ciò\nalmeno per 3 mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato\ndella Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Attribuzione dei seggi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’elezione dei componenti della RSU, il numero dei seggi sarà\nripartito, secondo il criterio proporzionale, con applicazione del metodo dei\nresti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste\nconcorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti\nsufficiente alla attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati\nseguendo l’ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in\ncaso di parità di voti di preferenza, in relazione all’ordine nella\nlista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Ricorsi alla Commissione elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede\nall’assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni\nelettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della\nCommissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che\nsiano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende\nconfermata l’assegnazione dei seggi di cui al comma 1) e la Commissione ne\ndà atto nel verbale di cui sopra, che sarà trasmesso al Comitato provinciale\ndei Garanti (o analogo Organismo costituito per lo scopo di rilevare i\nrisultati elettorali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la\nCommissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale\nsuddetto la conclusione alla quale è pervenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a\nciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato\nliste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma\nprecedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta ovvero a mezzo posta\nelettronica certificata, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione\nelettorale, al Comitato provinciale dei Garanti (o analogo Organismo che\ndovesse essere costituito per lo scopo) e alla Associazione industriale\nterritoriale che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Comitato provinciale dei Garanti (o analogo Organismo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che dovesse essere costituito per lo scopo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10\ngiorni ad apposito Comitato Provinciale dei Garanti (o analogo Organismo che\ndovesse essere costituito per lo scopo). Tale Comitato è composto, a livello\nprovinciale, da un membro designato da ciascuna delle OO.SS. presentatrici di\nliste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell’Associazione\nindustriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore della DTL o\nda un suo delegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nomina dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali\nricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite\ndella locale Organizzazione imprenditoriale di appartenenza a cura delle OO.SS.\ndi rispettiva appartenenza dei componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22. Adempimenti della Direzione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale\nl’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità\nproduttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle\noperazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte III - TITOLARITÀ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NAZIONALE DI CATEGORIA E AZIENDALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei tratta menti economici e\nnormativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel\nterritorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle\nOO.SS. firmatarie del presente Accordo e dell’Accordo interconfederale 28\ngiugno 2011 e del Protocollo 31 maggio 2013, che abbiano, nell'ambito di\napplicazione del CCNL, una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando\na tal fine la media fra il dato associativo (percentuale delle iscrizioni\ncertificate) e il dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi)\ncome risultante dalla ponderazione effettuata dal CNEL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto della libertà e autonomia di ogni O.S., le Federazioni di\ncategoria - per ogni singolo CCNL - decideranno le modalità di definizione\ndella piattaforma e della delegazione trattante e le relative attribuzioni con\nproprio regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito, e in coerenza con le regole definite nella presente intesa,\nle OO.SS. favoriranno, in ogni categoria, la presentazione di piattaforme\nunitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti dalla legge, ai\nsensi dell’art. 19 e ss., legge 20 maggio 1970 n. 300, si intendono\npartecipanti alla negoziazione le Organizzazioni che abbiano raggiunto il 5% di\nrappresentanza, secondo i criteri concordati nel presente Accordo, e che\nabbiano partecipato alla negoziazione in quanto hanno contribuito alla\ndefinizione della piattaforma e hanno fatto parte della delegazione trattante\nl’ultimo rinnovo del CCNL definito secondo le regole del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al 2° paragrafo, in assenza di piattaforma\nunitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni categoria, che la negoziazione\nsi avvii sulla base della piattaforma presentata da OO.SS. che abbiano\ncomplessivamente un livello di rappresentatività nel settore pari almeno al\n50% + 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I CCNL sottoscritti formalmente dalle OO.SS. che rappresentino almeno il 50%\n+1 della rappresentanza, come sopra determinata, previa consultazione\ncertificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice - le cui\nmodalità saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto -\nsaranno efficaci ed esigibili. La sottoscrizione formale dell’Accordo, come\nsopra descritta, costituirà l’atto vincolante per entrambe le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rispetto delle procedure sopra definite comporta che gli accordi in tal\nmodo conclusi sono efficaci ed esigibili per l’insieme dei lavoratori e delle\nlavoratrici, nonché pienamente esigibili per tutte le Organizzazioni aderenti\nalle parti firmatarie della presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, le parti firmatarie e le rispettive federazioni si\nimpegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto\nagli accordi così definiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate e\ncon le modalità previste dal CCNL di categoria o dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono\nefficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le\nassociazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie\ndell’Accordo interconfederale 28 giugno 2011, del Protocollo d'intesa 31\nmaggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque tali accordi abbiano\nformalmente accettato, operanti all'interno della Azienda, se approvati dalla\nmaggioranza dei componenti delle RSU elette secondo le regole interconfederali\nconvenute con il presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di presenza delle RSA, costituite ex art. 19, legge n. 300\u002F70, i\nsuddetti contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati\ndalle RSA costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che,\nsingolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza\ndelle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori\ndell'Azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione,\nrilevati e comunicati ai sensi della presente intesa. Ai fini di garantire\nanaloga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di\nlavoro, come previsto per le RSU, anche le RSA di cui all’art. 19, legge 20\nmaggio 1970 n. 300, quando presenti, durano in carica 3 anni. Inoltre, i\ncontratti collettivi aziendali approvati dalle RSA con le modalità sopra\nindicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle RSA a\nseguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del\ncontratto, da almeno una O.S. espressione di una delle Confederazioni sindacali\nfirmatarie del presente Accordo o almeno dal 30% dei lavoratori della Impresa.\nPer la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50%\npiù 1 degli aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto\nespresso dalla maggioranza semplice dei votanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali possono attivare strumenti di articolazione\ncontrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli\nspecifici contesti produttivi. I con tratti collettivi aziendali possono\npertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese\nmodificative delle regolamentazioni contenute nei CCNL nei limiti e con le\nprocedure previste dagli stessi CCNL. Ove non previste e in attesa che i\nrinnovi definiscano la materia nel CCNL applicato nella Azienda, i contratti\ncollettivi aziendali conclusi con le rappresentanze sindacali operanti in\nazienda d’intesa con le relative OO.SS. territoriali di categoria espressione\ndelle Confederazioni sindacali firmatarie del presente Accordo interconfederale\no che comunque tali accordi abbiano formalmente accettato, al fine di gestire\nsituazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo\nsviluppo economico e occupazionale dell’Impresa, possono definire intese\nmodificative con riferimento agli istituti del CCNL che disciplinano la\nprestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Le intese\nmodificative così definite esplicano l’efficacia generale come disciplinata\nnel presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte IV - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CLAUSOLE E ALLE PROCEDURE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DI RAFFREDDAMENTO E ALLE CLAUSOLE SULLE CONSEGUENZE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DELL’INADEMPIMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie dell’Accordo interconfederale 28 giugno 2011, del\nProtocollo d’intesa 31 maggio 2013 ovvero del presente Accordo convengono\nsulla necessità di definire disposizioni volte a prevenire e a sanzionare\neventuali azioni di contrasto di ogni natura, finalizzate a compromettere il\nregolare svolgimento dei processi negoziali come disciplinati dagli Accordi\ninterconfederali vigenti, nonché l’esigibilità e l'efficacia dei contratti\ncollettivi stipulati nel rispetto dei principi e delle procedure contenute\nnelle intese citate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto i CCNL di categoria, sottoscritti alle condizioni di cui al\nProtocollo d’intesa 31 maggio 2013 e del presente Accordo, dovranno definire\nclausole e\u002Fo procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le\nParti, l’esigibilità degli impegni assunti con il CCNL di categoria e a\nprevenire il conflitto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I medesimi CCNL dovranno, altresì, determinare le conseguenze sanzionatorie\nper gli eventuali comportamenti attivi od omissivi che impediscano\nl’esigibilità dei CCNL di categoria stipulati ai sensi della presente\nintesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni definite dai CCNL, al solo scopo di salvaguardare il\nrispetto delle regole concordate nell’Accordo 28 giugno 2011, del Protocollo\n31 maggio 2013 e nel presente Accordo, dovranno riguardare i comportamenti di\ntutte le parti contraenti e prevedere sanzioni, anche con effetti pecuniari,\novvero che comportino la temporanea sospensione di diritti sindacali di fonte\ncontrattuale e di ogni altra agibilità derivante dalla presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali, approvati alle condizioni previste e\ndisciplinate nella parte III del presente Accordo, che definiscono clausole di\ntregua sindacale e sanzionatorie, finalizzate a garantire l’esigibilità\ndegli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto\nvincolante, oltre che per il datore di lavoro, per tutte le rappresentanze\nsindacali dei lavoratori, nonché per le associazioni sindacali espressioni\ndelle confederazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, o per le\nOrganizzazioni che ad esso abbiano formalmente aderito, e non per i singoli\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie della presente intesa si impegnano a fare rispettare le\nregole qui concordate e si impegnano, altresì, affinché le rispettive\nOrganizzazioni di categoria ad esse aderenti e le rispettive articolazioni a\nlivello territoriale e aziendale si attengano a quanto pattuito nel presente\nAccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via transitoria, e in attesa che i rinnovi dei CCNL definiscano la\nmateria disciplinata dalla parte IV del presente Accordo, le parti contraenti\nconcordano che eventuali comportamenti non conformi agli accordi siano oggetto\ndi una procedura arbitrale da svolgersi a livello confederale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le Organizzazioni di categoria appartenenti ad una delle\nConfederazioni firmatarie del presente Accordo, ovvero che comunque tale\nAccordo abbiano formalmente accettato, sono obbligate a richiedere alle\nrispettive Confederazioni la costituzione di un Collegio di conciliazione e\narbitrato composto, pariteticamente, da un rappresentante delle OO.SS.\nconfederali interessate e da altrettanti rappresentanti di CONFINDUSTRIA,\nnonché da un ulteriore membro, che riveste la carica di presidente,\nindividuato di comune accordo o, in mancanza di accordo, a sorteggio fra\nesperti della materia indicati in una apposita lista definita di comune\naccordo, entro 30 giorni, dalle parti stipulanti il presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella decisone del Collegio, che dovrà intervenire entro 10 giorni dalla\nsua composizione, dovranno essere previste le misure da applicarsi nei\nconfronti delle OO.SS. e dei datori di lavoro in caso di inadempimento degli\nobblighi assunti con il presente Accordo e, in particolare, dell’obbligo di\nfarne rispettare i contenuti alle rispettive articolazioni, a tutti i\nlivelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene poi istituita, a cura delle parti firmatarie del presente Accordo, una\nCommissione interconfederale permanente con lo scopo di favorirne e monitorarne\nl'attuazione, nonché di garantirne l’esigibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione sarà composta, pariteticamente, da 6 membri, designati da\nCONFINDUSTRIA e dalle 3 OO.SS. più rappresentative al momento della\ncomposizione della Commissione tra esperti in materia di diritto del lavoro e\ndi relazioni industriali. Un settimo componente della Commissione\ninterconfederale, che assumerà funzioni di presidente, sarà individuato fra\nesperti della materia indicati in una apposita lista definita di comune\naccordo. La Commissione potrà avvalersi della consulenza di esperti. Ai\ncomponenti non spetta alcuna indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere\nconfermati una sola volta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le clausole che disciplinano l'esigibilità per i singoli CCNL\ndi categoria, la Commissione interconfederale stabilisce, con proprio\nregolamento, da definire entro 3 mesi dalla stipula del presente Accordo, le\nmodalità del proprio funzionamento e i poteri di intervento per garantire\nl’esigibilità dei contenuti del presente Accordo, definendo ogni\ncontroversia anche attraverso lo svolgimento di un giudizio arbitrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione interconfederale provvede all’autonoma gestione delle spese\nrelative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un\napposito Fondo istituito a tale scopo dalle parti stipulanti il presente\nAccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo potrà costituire oggetto di disdetta e recesso ad opera\ndelle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 10 gennaio 2014\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFINDUSTRIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGIL CISL UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 9)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>CONTENUTI E INDIRIZZI DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>E DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI CONFINDUSTRIA E CGIL, CISL, UIL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Le ragioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL ritengono che un sistema di relazioni\nindustriali più efficace e partecipativo sia necessario per qualificare e\nrealizzare i processi di trasformazione e di digitalizzazione nella manifattura\ne nei servizi innovativi, tecnologici e di supporto all'industria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questa prospettiva e in un quadro di riferimento condiviso ritengono\nnecessario definire al livello interconfederale percorsi e linee di indirizzo\nper le relazioni industriali al fine di assicurare una governance equilibrata\nalla contrattazione collettiva e alla bilateralità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL si pongono, infatti, l'obiettivo di\nrealizzare con questo accordo un ammodernamento del sistema delle relazioni\nindustriali e della contrattazione collettiva al fine di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>contribuire fattivamente alla crescita del Paese, alla riduzione delle\ndisuguaglianze nella distribuzione del reddito, alla crescita dei salari, al\nnecessario miglioramento della competitività attraverso l’incremento della\nproduttività delle imprese, al rafforzamento dell’occupabilità delle\nlavoratrici e dei lavoratori e alla creazione di posti di lavoro\nqualificati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sono convinte che avere relazioni industriali autorevoli, dinamiche\ne qualificate costituisca un fattore di sviluppo, capace di incidere\npositivamente su un sistema economico-produttivo che deve essere in grado di\nvincere le sfide poste dai mercati sempre più globalizzati, dalla tecnologia e\ndai conseguenti cambiamenti del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con questo accordo, dunque, CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL intendono\ndefinire linee-guida per una riforma dei contenuti e delle modalità delle\nrelazioni industriali e degli assetti della contrattazione collettiva, nonché\ndefinire principi di indirizzo su alcune questioni di comune interesse, che è\nvolontà condivisa mettere al centro del prosieguo del confronto, al fine di\naddivenire ad ulteriori concrete intese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Il contesto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’economia italiana sta registrando una fase di ripresa e di crescita\neconomica che va sostenuta e irrobustita, anche al fine di recuperare il gap\ncompetitivo e i differenziali che permangono rispetto alle altre maggiori\neconomie concorrenti. È una fase economica che necessita di una ulteriore\nimplementazione degli investimenti, sia pubblici che privati, orientati alla\ninnovazione, al potenziamento delle infrastrutture, alla competitività, a\nsostegno della domanda interna e al superamento dei divari territoriali a\npartire dalle aree del Mezzogiorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È, infatti, fondamentale tradurre la ripresa in crescita economica ma,\nsoprattutto, è importante lavorare insieme per consolidare le condizioni per\nuno sviluppo del sistema economico e sociale del Paese. I processi di\ntrasformazione in atto interrogano, infatti, sia la società che l'economia\nitaliana e mettono al centro del dibattito i temi della qualità del lavoro,\nunitamente a quello della crescita della quantità dei posti di lavoro, della\nriduzione dei differenziali retributivi di genere, del contrasto al lavoro\nirregolare e in elusione e del tasso di occupazione tra la popolazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Occorre proseguire il potenziamento delle politiche per i giovani a partire\ndalle misure dirette a migliorare sempre più il rapporto tra scuola e lavoro.\nOccorre consolidare le filiere dell'istruzione e della formazione\nprofessionale, anche attraverso gli Istituti Tecnici Superiori e percorsi\nuniversitari orientati alle materie STEM e un forte impegno per una formazione\ncontinua di qualità che deve poter coinvolgere tutte le lavoratrici e i\nlavoratori. È necessario, in altre parole, favorire l'incontro domanda-offerta\nnel mercato del lavoro, i percorsi di formazione e riqualificazione\nprofessionale, le politiche attive e il sostegno alle transizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono indispensabili per il Paese, inoltre, Imprese che investano ancora di\npiù in ricerca e sviluppo. Serve, più in generale, un significativo aumento\ndella competitività e della produttività accompagnata da una crescita dei\nsalari. In questa prospettiva, un aumento della occupazione qualificata e la\nrealizzazione di forme di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori\nsono un obiettivo comune da perseguire. Occorrono strumenti di politica\neconomica sempre più mirati ad accompagnare la ripresa e ad implementare\nl’occupazione e un quadro stabile di investimenti pubblici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si può prescindere da un'ampia condivisione degli obiettivi da\nperseguire entro una attenta lettura delle dinamiche e delle politiche europee.\nSi vogliono individuare riferimenti certi e condivisi verso cui orientare\nopportunamente le relazioni industriali e la contrattazione collettiva, in modo\nda cogliere tutte quelle opportunità che, anche attraverso misure economiche\nadeguate, si possono perseguire sul fronte della competitività, dei redditi da\nlavoro, del rilancio della domanda interna, che sono fattori importanti per la\ncrescita dell'economia e lo sviluppo del sistema Paese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su questi temi, CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL ritengono opportuno avviare\nun confronto fattivo e partecipato, anche con le Istituzioni pubbliche, con\nl'obiettivo di concorrere all'individuazione delle soluzioni più idonee al\nsuperamento di queste criticità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tre obiettivi centrali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tre questioni rivestono, a giudizio di CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL, una\nparticolare rilevanza, pertanto, saranno affrontate prioritariamente in modo da\ncogliere altrettanti importanti obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL sono, infatti, convinte che serva:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)condividere una strategia di sviluppo, coordinata e coerente con le\ntrasformazioni in atto, basata su formazione, ricerca e innovazione, volta a\ndare all’economia del Paese una crescita sostenibile e inclusiva, capace di\naffrontare e ridurre i dualismi produttivi, occupazionali e territoriali.\nServe, a tal fine, estendere e qualificare gli investimenti privati e\nrilanciare quelli pubblici, con particolare riferimento all’utilizzo dei\nFondi strutturali. In particolare, per il Mezzogiorno occorre una strategia che\nsostenga tali investimenti, valorizzando i patti territoriali, dando attuazione\nagli accordi interconfederali, anche attraverso una più estesa e qualificata\ncontrattazione di secondo livello mirata allo sviluppo produttivo e\noccupazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)avere un mercato del lavoro più dinamico ed equilibrato che favorisca\nl'inserimento al lavoro dei giovani e delle donne e che potenzi\nl’investimento nelle politiche del lavoro per un sistema di politiche attive\npiù efficace e più equo, tutelando e sostenendo al contempo le transizioni\noccupazionali e lavorative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)rafforzare le misure di sostegno ad un modello di relazioni sindacali\nautonomo, innovativo e partecipativo, che sostenga la competitività dei\nsettori e delle filiere produttive, nonché il valore e la qualità del lavoro\ne favorisca, anche attraverso la diffusione della contrattazione di secondo\nlivello, i processi di trasformazione in atto e il collegamento virtuoso fra\ninnovazioni, produttività del lavoro e retribuzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Democrazia e misura della rappresentanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Democrazia sindacale, misurazione e certificazione della rappresentanza\ncostituiscono uno dei pilastri fondamentali del modello di relazioni sindacali\ntra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 sono stati,\ninfatti, fissati, ai fini della contrattazione nazionale di categoria e di\nquella aziendale, i principi e le procedure volti a rafforzare l’autonomia\nnegoziale delle parti sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Testo Unico fissa, altresì, regole chiare e condivise per la\nrappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro e nei\nsettori merceologici in cui si articola la rappresentanza di CONFINDUSTRIA,\nfissa inoltre per rendere efficaci ed esigibili gli accordi sottoscritti\ndemandando ai CCNL di categoria la definizione delle procedure per la “previa\nconsultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il consolidamento di questo pilastro delle relazioni industriali è\nindispensabile anche per il perseguimento degli obiettivi di questo accordo che\nsi pone in continuità con le precedenti intese interconfederali ed è coerente\ncon i principi sanciti dal legislatore costituzionale in tema di contrattazione\ncollettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tale ultima ragione, l’attuazione di queste intese dovrebbe essere\nsostenuta dalla piena e leale collaborazione delle Istituzioni, essendo\nfinalizzate a rendere universale ed effettiva l’acquisizione dei dati\nrelativi alla misura della rappresentanza (iscritti e voti). La certificazione\ndella misura dei dati della rappresentanza delle parti stipulanti i singoli\nCCNL è, infatti, la prima condizione per realizzare quel sistema di relazioni\nsindacali previsto dal dettato costituzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questo percorso, per essere compiuto e pienamente efficace, necessita,\nquindi, della misurazione della rappresentanza anche di parte datoriale.\nConoscere l’effettivo livello di rappresentanza di entrambe le parti\nstipulanti un CCNL, infatti, è indispensabile se si vuole davvero contrastare\nla proliferazione di contratti collettivi, stipulati da soggetti senza nessuna\nrappresentanza certificata, finalizzati esclusivamente a dare “copertura\nformale” a situazioni di vero e proprio “dumping contrattuale” che\nalterano la concorrenza fra Imprese e danneggiano lavoratrici e lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In quest'ottica CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL, nel definire i reciproci\nimpegni in materia, ritengono utile che si definisca un percorso condiviso\nanche con le altre Associazioni datoriali per arrivare ad un modello di\ncertificazione della rappresentanza datoriale capace di garantire una\ncontrattazione collettiva con efficacia ed esigibilità generalizzata, nel\nrispetto dei principi della democrazia, della libertà di associazione e del\npluralismo sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per consolidare la funzione della contrattazione collettiva nel sistema\ndelle relazioni industriali, contrastando fenomeni di dumping contrattuale,\nCONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL credono opportuno che il CNEL - anche\nattraverso l'apposito gruppo di lavoro per il potenziamento della banca dati\nsulla contrattazione collettiva - possa accompagnare e favorire questo\npercorso, rendendosi disponibile a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)effettuare una precisa ricognizione dei perimetri della contrattazione\ncollettiva nazionale di categoria al fine di delinearne un quadro generale e\nconsentire alle parti sociali di valutarne l'adeguatezza rispetto ai processi\ndi trasformazione in corso nell'economia italiana. La ricognizione dei\nperimetri contrattuali potrà consentire alle parti sociali, se del caso, di\napportarne i necessari correttivi, intervenendo sugli ambiti di applicazione\ndella contrattazione collettiva nazionale di categoria, anche al fine di\ngarantire una più stretta correlazione tra CCNL applicato e reale attività di\nimpresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)effettuare un'attenta ricognizione dei soggetti che, nell'ambito dei\nperimetri contrattuali, risultino essere firmatari di CCNL di categoria\napplicati alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti ai settori oggetto di\nindagine, affinché diventi possibile, sulla base di dati oggettivi, accertarne\nl'effettiva rappresentatività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL, inoltre, si impegnano, in seguito alle\nricognizioni di cui alle lett. a) e b), a proporre, laddove se ne ravvisasse la\nnecessità, l’adozione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, di regole\nche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assicurino il rispetto dei perimetri della contrattazione collettiva e dei\nsuoi contenuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-garantiscano coerenza e funzionalità al sistema della contrattazione\ncollettiva e impediscano - specie a soggetti privi di adeguato livello di\nrappresentatività certificata - di violare o forzare arbitrariamente i\nperimetri e gli ambiti di applicazione dei CCNL di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL ritengono che l'efficacia generalizzata dei\ncontratti collettivi di lavoro costituisca un elemento qualificante del sistema\ndelle relazioni industriali e che le intese in materia di rappresentanza\npossano costituire, attraverso il loro recepimento, il presupposto per\nl’eventuale definizione di un quadro normativo in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL avvieranno, in parallelo, un confronto in\nsede tecnica per valutare gli effetti dei processi di trasformazione del\nmanifatturiero conseguenti alla crescente terziarizzazione dell’economia e\nalle integrazioni funzionali rese possibili dalla digitalizzazione. Ne\nvaluteranno, quindi, gli effetti sulla contrattazione collettiva delle Imprese\naderenti a CONFINDUSTRIA che operano nell’area dei servizi innovativi e\ntecnologici di supporto al manifatturiero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL avvertono la necessità di semplificare e\nrendere certi i processi negoziali. In questo senso credono, anzitutto,\nopportuno dare piena attuazione all'intero Testo Unico sulla rappresentanza che\n- proprio per valorizzare l'autonomia sindacale - ha fissato i principi di un\nsistema di relazioni sindacali democratico, orientato alla prevenzione dei\nconflitti, diretto ad assicurare efficacia ed esigibilità alle intese\nraggiunte comprese le parti da definire nei CCNL di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Principi per regolare assetti e contenuti della contrattazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>collettiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I continui processi di innovazione e trasformazione dei settori produttivi e\ndel mondo del lavoro, i cui effetti debbono saper esser accompagnati dalla\ncontrattazione, rendono opportuno adottare nelle relazioni industriali un\nmodello di “governance adattabile” in grado di assicurare coerenza di\nsistema, pur nel rispetto delle differenti peculiarità che connotano i\nsettori, i territori e le aziende dove la contrattazione collettiva del Sistema\nCONFINDUSTRIA si esercita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È convinzione comune, infatti, che la competitività delle imprese e la\nvalorizzazione del lavoro si possano meglio conseguire affidando ai diversi\nlivelli di contrattazione collettiva compiti e funzioni distinte entro un\nquadro regolatorio flessibile, ma coerente nel suo disegno complessivo e,\nquindi, organico e certo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL intendono, pertanto, definire qui le linee\ndi indirizzo generale entro le quali la contrattazione collettiva, ai suoi\ndifferenti livelli, dovrà svolgersi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)la contrattazione collettiva continuerà ad articolarsi su due livelli,\nnazionale e aziendale, ovvero territoriale laddove esistente secondo le prassi\nin essere, e dovrà garantire, per ciascuno dei due livelli, specifiche\ncaratteristiche e funzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)la contrattazione collettiva - nel quadro delle riforme finalizzate alla\ncompetitività delle imprese e alla crescita della produttività - dovrà\ncontribuire a determinare le condizioni per migliorare il valore reale dei\ntrattamenti economici e, nel contempo, favorire la crescita del valore aggiunto\ne dei risultati aziendali, nonché la valorizzazione dei contenuti\nprofessionali e delle competenze tecniche ed organizzative che il lavoro delle\npersone può esprimere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)il CCNL di categoria dovrà assolvere la sua principale funzione di fonte\ndi regolazione dei rapporti di lavoro e di garante dei trattamenti economici e\nnormativi comuni a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati sul\nterritorio nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D)il CCNL di categoria conserverà la sua funzione di regolatore delle\nrelazioni sindacali del settore, disciplinando anche le principali iniziative\ndi bilateralità in coerenza con le linee di indirizzo definite negli accordi\ninterconfederali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E)il CCNL di categoria dovrà individuare il trattamento economico\ncomplessivo (TEC) e il trattamento economico minimo (TEM);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F)il trattamento economico complessivo (TEC) sarà costituito dal\ntrattamento economico minimo (TEM), come determinato alla lett. H), e da tutti\nquei trattamenti economici - nei quali, limitatamente a questi fini, sono da\nricomprendere fra gli altri anche le eventuali forme di welfare - che il CCNL\ndi categoria qualificherà come “comuni a tutti i lavoratori del settore”,\na prescindere dal livello di contrattazione a cui il medesimo CCNL di categoria\nne affiderà la disciplina. Il CCNL di categoria avrà cura di evidenziare in\nmodo chiaro la durata e la causa di tali trattamenti economici e il livello di\ncontrattazione a cui vengono affidati dovendosi, comunque, disciplinare, per i\nmedesimi trattamenti, gli eventuali effetti economici in sommatoria fra il 1°\ne il 2° livello di contrattazione collettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G)il CCNL di categoria dovrà incentivare lo sviluppo virtuoso -\nquantitativo e qualitativo - della contrattazione di secondo livello,\norientando le intese aziendali - raggiunte anche attraverso i percorsi definiti\nnell'Accordo interconfederale 14 luglio 2016 - ovvero quelle territoriali\n(laddove esistenti, secondo le prassi in essere), verso il riconoscimento di\ntrattamenti economici strettamente legati a reali e concordati obiettivi di\ncrescita della produttività aziendale, di qualità, di efficienza, di\nredditività, di innovazione, valorizzando i processi di digitalizzazione e\nfavorendo forme e modalità di partecipazione delle lavoratrici e dei\nlavoratori. Al fine di favorire la diffusione virtuosa della contrattazione\ncollettiva di secondo livello, CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL confermano\nl’impegno a svolgere un attento monitoraggio dell’attuazione dei contenuti\ndell’Accordo 14 luglio 2016 e ad assumere le iniziative opportune per\ndiffonderne la più ampia ed efficace applicazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>H)il CCNL di categoria individuerà i minimi tabellari per il periodo di\nvigenza contrattuale, intesi quali trattamento economico minimo (TEM). La\nvariazione dei valori del TEM (minimi tabellari) avverrà - secondo le regole\ncondivise, per norma o prassi, nei singoli CCNL - in funzione degli scostamenti\nregistrati nel tempo dall'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi\nmembri della Comunità europea, depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni\nenergetici importati come calcolato dall’ISTAT. Il CCNL di categoria, in\nragione dei processi di trasformazione e\u002Fo di innovazione organizzativa, potrà\nmodificare il valore del TEM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Relazioni industriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È volontà comune di CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL intervenire\nprioritariamente, attraverso specifiche intese, su alcuni ambiti che sempre\npiù stanno interessando le relazioni industriali e la contrattazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) welfare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) formazione e competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) mercato del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) partecipazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Welfare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La difficile tenuta del sistema di welfare universale, dovuto alla bassa\ncrescita, all'andamento demografico e alla continua riduzione dell'incidenza\nsul PIL della spesa per servizi, producono un aumento delle diseguaglianze\nnella nostra società, ne modificano gli equilibri e ne rallentano lo sviluppo.\nCONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL ritengono, innanzitutto, necessario\nsalvaguardare il carattere universale del welfare pubblico, migliorandone la\nqualità e il livello delle coperture sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL sono convinte che forme di bilateralità\npossano integrare il sistema di relazioni industriali e del modello\ncontrattuale, contribuendo alla realizzazione di un welfare contrattuale\nintegrato e coordinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo contesto, CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL ritengono che lo\nsviluppo del welfare contrattuale, che deve mantenere la sua natura integrativa\nai diversi livelli, possa rappresentare un terreno di crescita del benessere\norganizzativo e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nel quadro di\nun miglioramento complessivo della produttività e delle condizioni di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il welfare contrattuale opera, però, nei vari ambiti della contrattazione\ncollettiva, in modo differenziato e disomogeneo, rendendo evidente la\nnecessità di creare le condizioni per un miglior coordinamento delle\niniziative, a partire da un modello di governance che si dimostri capace di\nottimizzare e qualificare i contenuti della contrattazione in materia di\nwelfare integrativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per conseguire questo obiettivo le Parti ritengono necessario fissare, con\naccordi di livello interconfederale, alcune linee di indirizzo per la\ncontrattazione collettiva con riferimento a materie di interesse generale -\nquali, ad esempio, la previdenza complementare e l'assistenza sanitaria\nintegrativa, la tutela della non autosufficienza, le prestazioni di welfare\nsociale e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - per consentire,\nanche nei settori privi di specifiche iniziative, una maggiore universalità\ndelle tutele.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo contesto la previdenza complementare, in particolare, assume un\nruolo sempre più importante, anche alla luce delle recenti modifiche normative\nche hanno introdotto ulteriori misure ispirate al criterio della maggiore\nflessibilità in entrata e in uscita dai Fondi pensione, agevolando al contempo\nla copertura di un bisogno crescente di protezione sociale e facendo del\nsecondo pilastro, sempre più, un elemento qualificante del nostro sistema di\nprotezione sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL ritengono che occorra rafforzare il secondo\npilastro, sia in termini di crescita dimensionale dei Fondi (rilancio adesioni\ne quindi, aumento di patrimoni gestiti) che di diversificazione delle loro\nscelte di portafoglio, anche al fine di contribuire al sostegno dell’economia\nreale del Paese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le Parti ritengono opportuno avviare, quanto prima, un confronto\ncon le Istituzioni finalizzato a migliorare la fiscalità di vantaggio sulle\nprestazioni dei Fondi pensione e la riduzione della tassazione sui rendimenti,\nnonché ad ottenere la revisione della disciplina sui benefìci fiscali per gli\ninvestimenti dei Fondi anche nell’economia reale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono, inoltre, che, in questo quadro, sia logico e coerente\ntutelare la centralità della contrattazione collettiva e rispettare i\ncontenuti obbligatori dei contratti collettivi sulla disciplina della\nprevidenza complementare, nonché gli equilibri negoziali che ne scaturiscono.\nLa contribuzione alla previdenza complementare - in qualsiasi forma essa si\nrealizzi - e la sua destinazione sono, infatti, frutto di un equilibrio\ncontrattuale complessivo tra le OO.SS. di rappresentanza delle lavoratrici e\ndei lavoratori e le parti datoriali. La messa in discussione di questo\nprincipio, da parte del legislatore, non solo incide sull’autonomia\ncontrattuale collettiva alterandone gli equilibri ma, cosa ben più grave,\nmette in discussione la funzione oggi assegnata ai Fondi, quale secondo\npilastro di un sistema che vede nella previdenza complementare una necessaria\nforma di integrazione e di sussidiarietà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Formazione e competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL sono persuase che la competitività del\nsistema produttivo e delle imprese si Fondi sempre più sul patrimonio di\ncompetenze delle lavoratrici e dei lavoratori e, per questo motivo, sono\nconvinte che serva intensificare gli investimenti in questa direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo quadro occorre anche potenziare gli strumenti per la\ncertificazione delle competenze che vengono acquisite negli ambiti di\napprendimento formali, non formali e informali, così da rafforzare la\ncapacità di attivazione delle lavoratrici e dei lavoratori nel mondo del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes_newtech\">\u003Cp>CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL ritengono, pertanto, di far leva sul nostro\nsistema educativo, puntando a migliorare l'orientamento e l’efficacia\ndell'offerta scolastica, della formazione professionale e dell'istruzione\nterziaria, avendo come obiettivo condiviso quello del rafforzamento e della\nacquisizione delle competenze, della occupabilità dei giovani da conseguirsi\nanche attraverso l'innalzamento dei livelli di istruzione, il miglioramento\ndella qualità dell'offerta formativa, un più stretto collegamento con il\nmondo del lavoro, nonché con l’adeguamento delle competenze delle\nlavoratrici e dei lavoratori coinvolti nei processi di trasformazione del\nlavoro e di digitalizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL intendono valorizzare la qualità dei\npercorsi virtuosi di alternanza scuola-lavoro. Occorre supportare le\nistituzioni formative, promuovere la capacità formativa delle imprese e\ndistinguere le esperienze lavorative vere e proprie, disciplinate dagli\nstrumenti contrattuali che uniscono formazione e lavoro, come l'apprendistato,\nche deve essere rafforzato e qualificato quale forma di ingresso prevalente nel\nmercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Vanno, pertanto, incoraggiati percorsi formativi di ampio respiro che,\nprendendo le mosse dall'alternanza, evolvano nell'instaurazione di rapporti di\nlavoro “qualificati”, come quelli rappresentati dalle forme di\napprendistato “duale”. Le Parti si impegnano, a tal fine, ad individuare e\npromuovere azioni e soluzioni che moltiplichino le imprese coinvolte in questi\npercorsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È, altresì, condivisa la volontà di rafforzare le ulteriori forme\nproficue di integrazione fra scuola e lavoro con particolare riferimento al\nmondo degli Istituti Tecnici Superiori, coinvolti nei percorsi di “Impresa\n4.0”, senza penalizzare quelle realtà che operano in territori\nstrutturalmente svantaggiati in termini occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Così come si ritiene necessario incrementare le sinergie e i punti di\ncontatto con il mondo delle università, specie quelle STEM, che grande\ngiovamento possono dare alla ricerca e al trasferimento tecnologico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo stesso modo le Parti condividono la necessità di sviluppare la\nformazione continua e attivarsi nei confronti del Governo perché, anche\nattraverso i Fondi interprofessionali, si possa avviare un grande piano di\nformazione, incentivato fiscalmente, per adeguare ed accrescere le competenze\ndi chi è attualmente al lavoro, a partire dai livelli più bassi, per ridurre\ne anticipare le ricadute che l’innovazione tecnologica può avere\nsull'occupazione anche valutando la possibilità di accedere al credito di\nimposta per la formazione previsto dalla legge di bilancio. In tal modo si\nriuscirà ad operare in maniera più fattiva nell’incentivare un sistema\nintegrato dell'apprendimento permanente, quale garanzia della occupazione\nstabile, nonché di sviluppo di competenze coerenti con l'evoluzione\ntecnologica. Anche per il proseguimento di queste finalità i Fondi\ninterprofessionali devono poter fruire dell'interezza del contributo destinato\nalla formazione continua e contare sulla regolarità dei trasferimenti da parte\ndell’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per queste finalità le Parti condividono la necessità di valorizzare\nmaggiormente il ruolo e l’attività di FONDIMPRESA, destinando, in\napplicazione delle linee definite dal Comitato di indirizzo strategico, quote\nsempre più importanti delle risorse del conto di sistema verso i contenuti\nformativi connessi con la piena valorizzazione degli investimenti realizzati\nnell’ambito delle misure previste dal piano “Impresa 4.0”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL auspicano, inoltre, l’introduzione di\napposite disposizioni regolamentari che facilitino il pieno coinvolgimento di\nFONDIMPRESA, anche attraverso un’apposita gestione separata, nei processi di\nriqualificazione professionale definiti con intese sindacali in coerenza con\nquanto stabilito nell’Accordo interconfederale 1° settembre 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Garantire la salute e la sicurezza sui posti di lavoro resta per\nCONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL un obiettivo prioritario e un ambito\nprivilegiato per sviluppare un sistema di relazioni industriali responsabile e\npartecipato. A dieci anni dalla adozione del Testo Unico sulla salute e\nsicurezza sul lavoro pare opportuno aprire una nuova fase di analisi e di\nproposta per rendere più efficace il quadro regolatorio e favorire il\nradicamento di un’autentica cultura della sicurezza che metta al centro la\npersona, privilegi la prevenzione, la formazione e gli investimenti,\nvalorizzando il sistema complessivo della pariteticità, nonché la\nsemplificazione e la certezza della normativa. In quest’ottica, le Parti\nritengono necessario riprendere il confronto, portando a compimento il processo\ndi attuazione del Testo Unico sulla salute e la sicurezza - con particolare\nriferimento ai temi della rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori a\nlivello aziendale e territoriale - per favorire, attraverso forme di\npartecipazione organizzativa, il diffondersi di una consapevole e matura\ncultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per favorire il perseguimento di questo importante obiettivo CONFINDUSTRIA e\nCGIL, CISL, UIL ritengono opportuno valorizzare ogni possibile sinergia con le\niniziative istituzionali dell’INAIL con particolare riferimento alle\nattività di prevenzione, ricerca e formazione che sono affidate all'istituto.\nÈ opportuno, infatti, dare sempre maggiore efficacia e sistematicità a queste\nfunzioni svolte dall’INAIL, perché possono certamente costituire un punto di\nriferimento importante nella progettazione delle iniziative da mettere in\ncampo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La revisione del sistema tariffario offrirà, altresì, importanti\nindicazioni per consentire a CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL una ponderata\nvalutazione dei nuovi livelli di sostenibilità economica e finanziaria\ndell’istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Mercato del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contrattazione collettiva, investimenti e formazione sono le tre priorità\nper affrontare il tema della riduzione dei tassi di disoccupazione e favorire,\nin misura maggiore e in termini più qualitativi, l'inclusione dei giovani nel\nmercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al tempo stesso, CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL ritengono importante\nsostenere e accompagnare l’attuazione di quelle iniziative dirette ad\naffrontare sia le fasi di transizione del mercato del lavoro - con l'obiettivo\ndi migliorarne il funzionamento e, contestualmente, supportare le politiche\nattive per l'occupazione - sia la gestione delle situazioni di crisi,\nattraverso un utilizzo flessibile degli ammortizzatori sociali per la\nsalvaguardia dei livelli occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono, infatti, convinte della necessità di rendere il nostro mercato del\nlavoro più dinamico ed inclusivo, risultato che si potrà ottenere\npotenziando, non solo la rete dei soggetti pubblici e privati che operano per\nfavorire l’incontro domanda offerta di lavoro ma, anche, dotando il Paese di\nun forte coordinamento nazionale che sappia garantire livelli essenziali dei\nservizi, valorizzando contemporaneamente le specificità territoriali. Decisivo\nin questo ambito è soprattutto l'investimento su percorsi formativi di\nqualità finalizzati al reinserimento lavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questa comune volontà si è già esplicitata - per quanto concerne le\nprassi del confronto sindacale in situazioni di crisi aziendali - nell'Accordo\ninterconfederale 1° settembre 2016. Tali temi, in parte recepiti dalla Legge\ndi Bilancio 2018, devono continuare a essere materia di interlocuzione con il\nGoverno per favorire la loro completa applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'introduzione della possibilità di utilizzare l’Assegno di\nRicollocazione (ADR), su base volontaria già durante la fruizione della Cassa\nIntegrazione, dovrà comunque avvenire in coerenza con le intese contenute\nnell’Accordo interconfederale 1° settembre 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sui temi della formazione continua, con particolare riferimento al mercato\ndel lavoro, le Parti valorizzeranno, nel rispetto delle norme di legge, il\nruolo di FONDIMPRESA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta, peraltro, evidente la necessità di guidare questo importante\nprocesso di trasformazione del mercato del lavoro, contrastando gli effetti\nnegativi sulla occupazione che, ‘medio tempore’, potrebbero derivare anche\ndalla non piena coincidenza dei tempi di attuazione delle riforme che hanno\nridefinito gli strumenti delle politiche passive con la messa a regime della\nriforma delle politiche attive. Anche alla luce di tale problematica le Parti\nsi impegnano ad approfondire il confronto tra loro con l'obiettivo di formulare\nproposte e individuare soluzioni che abbiano come obiettivo la tutela e la\nriqualificazione delle attività produttive e dei livelli occupazionali che\nrestano una linea guida fondamentale della contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Partecipazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I cambiamenti economici, produttivi e tecnologici che stanno interessando il\nnostro sistema industriale e manifatturiero richiedono coinvolgimento e\npartecipazione e determinano una diversa relazione tra impresa e lavoratrici e\nlavoratori. Si vanno diffondendo, peraltro, in particolare nelle Imprese\ncollocate nelle filiere produttive più dinamiche ed innovative, modalità di\npartecipazione più efficaci ed incisive rispetto al passato con particolare\nriferimento agli aspetti di natura organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questi processi, a giudizio di CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL, vanno\nsostenuti con un sistema di relazioni industriali più flessibile che\nincoraggi, soprattutto, attraverso l'estensione della contrattazione di secondo\nlivello, quei processi di cambiamento culturale capaci di accrescere nelle\nimprese le forme e gli strumenti della partecipazione organizzativa. In questo\nquadro, con particolare riferimento ai processi 4.0, si configurano le\ncondizioni ideali anche per percorsi di sperimentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maggiore autonomia e la responsabilità che questa intesa\ninterconfederale assegna alle parti stipulanti il CCNL di categoria potranno,\naltresì, consentire di valorizzare, nei diversi ambiti settoriali, i percorsi\npiù adatti per la partecipazione organizzativa, contribuendo, anche per questa\nvia, alla competitività delle Imprese e alla valorizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL considerano, altresì, una opportunità la\nvalorizzazione di forme di partecipazione nei processi di definizione degli\nindirizzi strategici dell’Impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFINDUSTRIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ratifica dell’Accordo 28 febbraio 2018\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 9 marzo 2018\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 10)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ACCORDO QUADRO SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CONFINDUSTRIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CGIL, CISL e UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>preso atto dell’Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 dal\ntitolo “Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro”,\nin qualità di Organizzazioni italiane affiliate a BUSINESSEUROPE e CES, hanno\nproceduto alla traduzione e recepimento dell’articolato (allegato A).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione dell’Accordo le Parti ribadiscono che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei\nluoghi di lavoro, secondo le definizioni dell’Accordo, è inaccettabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- è, pertanto, riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici\ne dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che\nconfigurano molestie o violenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i comportamenti molesti o la violenza subiti nel luogo di lavoro vanno\ndenunciati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le lavoratrici, i lavoratori e le Imprese hanno il dovere di collaborare\nal mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di\nognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di\neguaglianza e di reciproca correttezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL si impegnano a dare un'ampia diffusione\nall'accordo, a promuovere l'individuazione sul territorio delle procedure di\ngestione più adeguate, e alla adozione della dichiarazione (allegato B)\nall’interno delle unità produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di gestire le suddette situazioni, le Parti concordano che le\nrispettive Associazioni datoriali e OO.SS. sul territorio, entro 3 mesi dalla\nsottoscrizione della presente dichiarazione, si incontrino per individuare,\nattuando se del caso anche una procedura informale ai sensi del punto 4)\ndell’Accordo, le strutture più adeguate al fine di assicurare una\nassistenza, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista legale, a\ncoloro che siano stati vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, alla luce di quanto previsto dall’Accordo, si allega un modello\ndi dichiarazione riferito alla non tollerabilità di certi comportamenti\n(molestie e\u002Fo violenza), che potrà essere direttamente adottato in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta salva, in ogni caso, la facoltà per ogni singola Impresa di adottare\nautonome procedure e dichiarazioni interne, nel rispetto dei contenuti\ndell’Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFINDUSTRIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 25 gennaio 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Traduzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ACCORDO QUADRO SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. INTRODUZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli\nall'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali\ndelle organizzazioni di successo. Questa è la ragione per cui le molestie e la\nviolenza sono inaccettabili. BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e ETUC (nonché il\nComitato di collegamento EUROCADRES\u002FCEC) le condannano in tutte le loro forme.\nRitengono che sia interesse reciproco dei datori di lavoro e dei lavoratori e\ndelle lavoratrici affrontare tale questione, che può avere delle gravi\nconseguenze di carattere sociale ed economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La legislazione comunitaria e quella nazionale stabiliscono l’obbligo dei\ndatori di lavoro di proteggere i lavoratori e le lavoratrici dalle molestie e\ndalla violenza nel luogo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Differenti forme di molestie e di violenza possono presentarsi sul luogo di\nlavoro. Queste possono essere di natura fisica, psicologica e\u002Fo sessuale,\ncostituire episodi isolati o comportamenti più sistematici, avvenire tra\ncolleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio,\nclienti, pazienti, studenti etc.,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>andare da casi minori di mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi\ninclusi reati che richiedono l’intervento delle pubbliche Autorità. Le parti\nsociali europee riconoscono che le molestie e la violenza possono\npotenzialmente presentarsi in qualsiasi luogo di lavoro e riguardare qualunque\nlavoratore o lavoratrice, indipendentemente dalla dimensione aziendale, dal\nrispettivo settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto\ndi lavoro. Tuttavia, alcuni gruppi e settori possono essere più a rischio.\nCiò non significa che tutti i posti di lavoro e tutti i lavoratori e le\nlavoratrici sono a rischio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo riguarda quelle forme di molestie e di violenza di\ncompetenza delle parti sociali che corrispondono alla descrizione fatta al\nparagrafo 3) sotto riportato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. FINALITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La finalità del presente accordo è di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle\nlavoratrici e dei loro rappresentanti sulle molestie e sulla violenza nei\nluoghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fornire ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle lavoratrici e ai loro\nrappresentanti ad ogni livello, un quadro di azione concrete per individuare,\nprevenire e gestire i problemi derivanti da molestie e violenza nei luoghi di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. DESCRIZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le molestie e la violenza sono dovute a comportamenti inaccettabili di uno o\npiù individui e possono avere diverse forme, alcune delle quali sono più\nfacilmente identificabili di altre. L’ambiente di lavoro può influire\nsull’esposizione delle persone alle molestie e alla violenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono\nripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e\u002Fo umiliazioni in contesto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in\ncontesto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori,\no da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare\nla dignità della persona, di nuocere alla salute e\u002Fo di creare un ambiente di\nlavoro ostile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. PREVENIRE, INDIVIDUARE E GESTIRE I CASI DI MOLESTIE E DI VIOLENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maggiore consapevolezza e una formazione adeguata dei superiori e dei\nlavoratori e delle lavoratrici possono ridurre l’eventualità di molestie e\nviolenza nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese sono chiamate ad adottare una dichiarazione che sottolinei che le\nmolestie e la violenza non verranno tollerate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dichiarazione specificherà le procedure da seguire qualora si\nverifichino dei casi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le procedure possono includere una fase informale nella quale una persona\nindicata di comune accordo dalle parti sociali sia disponibile a fornire\nconsulenza e assistenza. Procedure già adottate possono essere idonee per\naffrontare le molestie e la violenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una adeguata procedura sarà ispirata, ma non limitata, ai seguenti\naspetti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è interesse di tutte le Parti procedere con la necessaria discrezione per\nproteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte nel\ncaso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito\nritardo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tutte le Parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con correttezza\ne imparzialità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i casi segnalati devono essere fondati su informazioni particolareggiate,\nle false accuse non devono essere tollerate e possono dare luogo ad un’azione\ndisciplinare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-può rivelarsi utile un’assistenza esterna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora venga accertato che si sono verificate delle molestie o violenze,\noccorre adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno\nposte in essere. Ciò può includere un’azione disciplinare che può\ncomprendere il licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le vittime riceveranno sostegno e, se necessario, verranno assistite nel\nprocesso di reinserimento. I datori di lavoro, consultati i lavoratori e le\nlavoratrici e\u002Fo i loro rappresentanti elaborano, attuano e verificano\nl’efficacia di queste procedure per prevenire e affrontare i problemi che si\ndovessero presentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove opportuno, le disposizioni del presente Capitolo possono essere\napplicate nei casi di violenza esterna posta in essere, ad esempio, da parte di\nclienti, pazienti e studenti etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. ATTUAZIONE E FOLLOW-UP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 139 del Trattato, il presente Accordo quadro volontario\na livello Europeo impegna i membri di BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ed ETUC\n(nonché il Comitato di collegamento EUROCADRES\u002FCEC) ad attuarlo in conformità\nalle specifiche procedure e prassi delle parti sociali in ciascun Stato membro\ne nei Paesi dello spazio economico europeo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le parti firmatarie invitano le rispettive Organizzazioni affiliate\nnei Paesi candidati ad applicare il presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni affiliate forniranno un resoconto sulla applicazione del\npresente accordo al Comitato per il Dialogo Sociale. Nei primi 3 anni dalla\ndata di sottoscrizione del presente accordo, il Comitato per il Dialogo Sociale\npredisporrà annualmente una tabella riepilogativa sulla evoluzione in corso\nrelativamente alla applicazione dell’accordo. Un rapporto completo sulle\nmisure attuative adottate sarà predisposto dal Comitato per il Dialogo Sociale\ne verrà adottata dalle parti sociali europee nel corso del 4° anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie valuteranno e rivedranno l’accordo in qualsiasi\nmomento a decorrere dal 5° anno dalla data della firma, se richiesto da una di\nesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di controversie sul contenuto del presente accordo, le\nOrganizzazioni affiliate interessate possono congiuntamente o separatamente\nrivolgersi alle parti firmatarie, che risponderanno congiuntamente o\nseparatamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’applicazione del presente accordo, le Associazioni aderenti alle\nparti firmatarie eviteranno oneri superflui a carico delle piccole e medie\nImprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’applicazione del presente accordo non costituisce valida base per\nridurre il livello protezione fornito ai lavoratori e alle lavoratrici\nnell’ambito dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di\nconcludere, a livello adeguato, incluso quello europeo, accordi che lo adattino\ne\u002Fo integrino in modo da tener conto di specifiche necessità delle parti\nsociali interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firme:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>John Monks\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>segretario generale ETUC (per conto della delegazione sindacale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Philippe de Buck\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>segretario generale BUSINESSEUROPE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hans-Werner Müller\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>segretario generale UEAPME\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rainer Plassmann\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>segretario generale CEEP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ai sensi dell’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di\nlavoro”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del 26 aprile 2007\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda _______________________________ ritiene inaccettabile ogni atto\no comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro,\ne si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le\nhanno poste in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni\npreviste dall’Accordo e qui di seguito riportato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono\nripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e\u002Fo umiliazioni in contesto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in\ncontesto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori,\no da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare\nla dignità della persona, di nuocere alla salute e\u002Fo di creare un ambiente di\nlavoro ostile”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può\nessere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza e\nche vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un\nambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite\nle relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca\ncorrettezza, anche in attuazione dell’Accordo delle parti sociali europee del\n26 aprile 2007 e della Dichiarazione congiunta del 25 gennaio 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma del datore di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_end":48,"jobclassifaction1":50,"apprenticeships":54,"trainingprogrammes":58,"trainingprogrammes_green":62,"trainingprogrammes_newtech":66,"pensionfund":70,"unemploymentfund":74,"contracttrial":78,"contractseverancepay":82,"legalassistance_trigger":86,"tempagency":90,"tempagency_max":94,"green_trigger":98,"direct_participation_hrs":102,"strikes_trigger":106,"ONCERISE_trigger":110,"SENIOR_trigger":114,"SUNDAY_trigger":118,"HARDSHIP_trigger":122,"PAYSCALES_trigger":126,"ONCEONLY_trigger":130,"onceonlyperc1":134,"hourspday_select":138,"hourspweek_select":142,"PAIDLEAV_trigger":146,"bankholidays2":150,"SCHEDULE_trigger":154,"TRADEUNLEAV_trigger":158,"discrimination":162,"equalitymonitoring":166,"support_disabilities":170,"violenceleave":174,"violence":178,"paidmaternityleave":182,"maternitydiscrimination":186,"paidpaternityleave":190,"marriage":194,"healthcareaccess":198,"healthandsafetypolicy":202,"protectiveclothing":206,"funeralpay":210,"sicknesspay":214,"longtermillness":218,"disabilitypay":222,"flexible_work_options":226,"remote_work_same":230,"expenses_remote":234},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Art. 81 - Decorrenza e durata Il present","Art. 81 - Decorrenza e durata\n\n\n\nIl presente contratto decorre dal 1° gennaio 2020 e sarà valido sino al 31\ndicembre 2022. Successivamente esso si intenderà rinnovato di anno in anno se\nnon disdetto da una delle due Parti con lettera raccomandata a\u002Fr almeno 6 mesi\nprima della sua scadenza. Durante tale periodo la Parte che ha ricevuto le\nrichieste di modifica del contratto dovrà dare riscontro entro 20 giorni dalle\nrichieste medesime.\n\nDurante i 6 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del\ncontratto e comunque per un periodo complessivamente pari a 7e mesi dalla data\ndi presentazione delle proposte di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative\nunilaterali né procederanno ad azioni dirette.",{"bindId":49,"name":46,"text":47},"cbadate_end",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"jobclassifaction1","Art. 11 - Classificazione del personale ","Art. 11 - Classificazione del personale delle Aziende\n\ndelle prime lavorazioni del vetro (settori meccanizzati)\n\n\n\nI lavoratori sono inquadrati nella scala classificatoria composta delle\nseguenti 6 categorie nell’ambito delle quali sono previste figure\nprofessionali con mansioni contrattualmente considerate equivalenti,\ndistribuite su diverse posizioni organizzative:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n\n        categorie\n\n        \n        \n      \n      posizioni\n\n        organizzative\n      \n      \n        \n\n        qualifica\n      \n      \n        \n\n        parametro\n      \n    \n    \n      A\n      \n      2\n      \n      Q\n      \n      207\n      \n    \n    \n      1\n      \n      Q\n      \n      201\n      \n    \n    \n      B\n      \n      2\n      \n      I\n      \n      184\n      \n    \n    \n      1\n      \n      I\n      \n      179\n      \n    \n    \n      C\n      \n      2\n      \n      I\n      \n      161\n      \n    \n    \n      1\n      \n      QS\n      \n      157\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        D\n      \n      3\n      \n      O\n      \n      152\n      \n    \n    \n      2\n      \n      I-QS-O\n      \n      147\n      \n    \n    \n      1\n      \n      I-QS-O\n      \n      134\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        E\n      \n      3\n      \n      O\n      \n      128\n      \n    \n    \n      2\n      \n      I-QS-O\n      \n      125\n      \n    \n    \n      1\n      \n      I-O\n      \n      112\n      \n    \n    \n      F\n      \n      1\n      \n      O\n      \n      100\n      \n    \n  \n\n\n\n\nL’inquadramento dei lavoratori nelle categorie viene effettuato sulla base\ndelle declaratorie e dei profili come indicato nelle successive tabelle.\n\nLa declaratoria determina per ciascuna categoria le caratteristiche e i\nrequisiti indispensabili per l’inquadramento nella categoria stessa.\n\nI profili distribuiti nell’ambito delle diverse posizioni organizzative\ndescrivono il contenuto professionale delle mansioni in esso individuate.\n\nLe mansioni, il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai\nprofili, verranno inquadrate nell’ambito della medesima qualifica, sulla base\ndella declaratoria della categoria pertinente, con l’ausilio del riferimento\nanalogico ai profili delle posizioni organizzative.\n\nLa distinzione tra i quadri, impiegati, qualifiche speciali e operai viene\nmantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari,\ncontrattuali etc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque\nfanno riferimento a tali qualifiche.\n\nAi fini suddetti, il collegamento fra l’inquadramento e il trattamento\nnormativo è indicato nella tabella precedente (gruppo 1: quadro e qualifica\nimpiegatizia; gruppo 2: qualifica speciale; gruppo 3: qualifica operaia).\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nQualora l’importanza delle nuove forme di organizzazione dovesse far\nemergere nuove figure professionali caratterizzate o meno dalla polivalenza\n(intesa come intervento su più posizioni di lavoro all’interno della\nmedesima posizione organizzativa o livello) e\u002Fo polifunzionalità (intesa come\nesercizio di mansioni svolte su più posizioni organizzative o su diversi\nlivelli) che comportino un incremento di professionalità da costituire un\npunto di riferimento per l’intero settore, Direzioni aziendali e RSU potranno\nproporre al livello nazionale di valutare le eventuali integrazioni o\ninserimenti al sistema classificatorio, valutazione da effettuarsi con\nfrequenza annuale, in prossimità dell’Osservatorio nazionale.\n\nLe Parti concordano che tali attività si articoleranno in linea di massima\nnel rispetto del principio di invarianza del costo.\n\nAllo scopo di verificare l’emersione di nuove figure professionali da\nsottoporre alle parti stipulanti al fine di valutarne l’inserimento nel\nsistema di classificazione, verrà costituita entro fine 2020 una Commissione\nParitetica. La Commissione, nello svolgimento dei lavori, potrà fare ricorso\nad esperti. A tali fini, intese aziendali sulla valutazione e sperimentazione\ndi nuovi profili professionali non riconducibili all’attuale inquadramento,\nindividuabili per effetto della innovazione tecnologica e delle specificità\ndelle lavorazioni, potranno essere di riferimento per i lavori della\nCommissione.\n\n\n\nCATEGORIA A)\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n\n        \n        \n      \n      pos. org.\n      \n      qualifiche\n      \n    \n    \n      A\n      \n      A2\n      \n      Q\n      \n    \n    \n      A1\n      \n      Q\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questa categoria i lavoratori con la qualifica di Quadro.\n\n\n\nProfili Posizione Organizzativa 2)\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n\n        \n        \n      \n      pos. org.\n      \n      qualifiche\n      \n    \n    \n      A\n      \n      A2\n      \n      Q\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\nProfili Quadri (gruppo 1):\n\n\n\nlavoratore al quale sono attribuite, con carattere di continuità, autonome\nfunzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il\ncontrollo di unità organizzative di notevole importanza e complessità con\nelevata discrezionalità di poteri al fine dello sviluppo e realizzazione degli\nobiettivi aziendali, nonché il lavoratore al quale sono attribuite funzioni\nspecialistiche di rilevanza fondamentale equivalenti in termini di ampiezza,\nnatura e autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi\ndell'Impresa.\n\n\n\nProfili Posizione Organizzativa 1)\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n      \n      pos. org.\n\n        \n        \n      \n      qualifiche\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      A\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      A1\n      \n      Q\n      \n    \n  \n\n\n\n\nProfili Quadri (gruppo 1):\n\n\n\nlavoratore al quale sono attribuite, con carattere di continuità, autonome\nfunzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il\ncontrollo di unità organizzative importanti e complesse con discrezionalità\ndi poteri per l'attuazione degli obiettivi aziendali ovvero il lavoratore con\nfunzioni specialistiche di elevato livello equivalente per ampiezza, natura e\nautonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi\naziendali.\n\n\n\nCATEGORIA B)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n\n        \n        \n      \n      pos. org.\n      \n      qualifiche\n      \n    \n    \n      B\n      \n      B2\n      \n      I\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      I\n      \n    \n  \n\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questa categoria i lavoratori impiegati che in possesso di\nnotevoli conoscenze tecniche o amministrative o commerciali e con notevole\nesperienza svolgono funzioni direttive per l’attuazione delle disposizioni\naziendali, nonché lavoratori con funzioni specialistiche di livello\nequivalente.\n\n\n\nProfili Posizione Organizzativa 2)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n\n        \n        \n      \n      pos. org.\n      \n      qualifiche\n      \n    \n    \n      B\n      \n      B2\n      \n      I\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\nProfili impiegati (gruppo 1):\n\n\n\nlavoratore che, in possesso di competenze professionali elevate ed adeguata\nspecializzazione, svolge con discrezionalità di poteri, autonomia e facoltà\ndi iniziativa funzioni direttive che possono prevedere la gestione sia di\nunità organizzative che di gruppi di lavoro oppure di pluralità di discipline\nin ambiti organizzativi complessi.\n\n\n\nProfili Posizione Organizzativa 1)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n\n        \n        \n      \n      pos. org.\n      \n      qualifiche\n      \n    \n    \n      B\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      B1\n      \n      I\n      \n    \n  \n\n\n\n\nProfili impiegati (gruppo 1):\n\n\n\nlavoratore che, nell’ambito amministrativo, tecnico e commerciale, svolge\ncon discrezionalità di poteri e facoltà d'iniziativa funzioni direttive per\nl’attuazione delle disposizioni aziendali, nonché il lavoratore con funzioni\ndi livello equivalente per ampiezza e natura per le quali è richiesta\nparticolare competenza professionale.\n\n\n\nCATEGORIA C)\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n        \n      \n      pos. org.\n      \n      qualifiche\n      \n    \n    \n      C\n      \n      C2\n      \n      I\n      \n    \n    \n      C1\n      \n      QS\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questa categoria i lavoratori impiegati e con qualifica\nspeciale che, in possesso di adeguate conoscenze tecniche o amministrative e\ncon rilevante specifica esperienza, in condizioni di autonomia operativa,\nsvolgono compiti di guida e coordinamento, nonché i lavoratori con funzioni\nequivalenti per ampiezza e natura per le quali è richiesta particolare\ncompetenza professionale.\n\n\n\nProfili Posizione Organizzativa 2)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n\n        \n        \n      \n      pos. org.\n      \n      qualifiche\n      \n    \n    \n      C\n      \n      C2\n      \n      I\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\nProfili impiegati (gruppo 1):\n\n\n\nlavoratore che, in possesso di particolari e approfondite conoscenze in\ncampo tecnico, amministrativo o commerciale accompagnate da rilevante specifica\nesperienza, svolge con ampia autonomia operativa nell’ambito dei propri\ncompiti, importanti mansioni di concetto che possono anche implicare la\nconduzione e il coordinamento di unità organizzate.\n\n\n\nProfili Posizione Organizzativa 1)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n\n        \n        \n      \n      pos. org.\n      \n      qualifiche\n      \n    \n    \n      C\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      C1\n      \n      QS\n\n        \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\nProfili qualifica speciale (gruppo 2):\n\n\n\nlavoratore che, in possesso di capacità tecniche particolarmente elevate\nnel settore manutenzione, esercita, in condizioni di autonomia operativa\nnell’ambito dei propri compiti e con ampio potere di iniziativa, la guida, il\ncontrollo e il coordinamento di squadre di lavoratori.\n\n\n\nCATEGORIA D)\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n      \n      pos. org.\n      \n      qualifiche\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        D\n      \n      D3\n      \n      O\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      I QS O\n      \n    \n    \n      D1\n      \n      I QS O\n      \n    \n  \n\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questa categoria i lavoratori impiegati che, in condizioni di\nautonomia operativa, svolgono mansioni esecutive tecnico amministrative o\ncommerciali di contenuto complesso, che richiedono una approfondita\npreparazione professionale e una considerevole esperienza di lavoro specifica,\nnonché i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportano\niniziativa e autonomia operativa nell’ambito del proprio lavoro, mansioni per\nle quali si richiede una particolare e specifica conoscenza tecnica o\namministrativa comunque acquisita.\n\nAppartengono a questa categoria i lavoratori con qualifica speciale il cui\ncompito consiste nella guida, coordinamento e controllo di un gruppo di\nlavoratori con apporto di competenza tecnico pratica, nonché i lavoratori che,\ncon potere di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della\nlavorazione, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo\ndi lavoratori.\n\nAppartengono a questa categoria i lavoratori operai che, in autonomia\noperativa, compiono a regola d’arte lavori particolarmente difficoltosi o\neseguono operazioni particolarmente complesse, richiedenti notevoli conoscenze\ntecniche acquisite con specifica preparazione professionale, nonché i\nlavoratori con approfondita preparazione ed elevata competenza professionali\naccompagnate da notevole esperienza acquisita nell’esercizio della mansione\ned eventualmente in possesso di diploma tecnico professionale che svolgono in\ncondizioni di autonomia operativa operazioni di rilevante delicatezza e\ncomplessità ed effettuano interventi che risultino risolutivi per l’ottimale\nfunzionamento degli impianti e\u002Fo apparecchiature, coordinando all’occorrenza\naltri lavoratori.\n\n\n\nProfili Posizione Organizzativa 3)\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n      \n      pos. org.\n      \n      qualifiche\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        D\n      \n      D3\n      \n      O\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nProfili tassativi operai:\n\n\n\n-strumentista manutentore, in possesso di diploma tecnico professionale o di\npreparazione equivalente e con notevole esperienza che, operando sull’intera\ngamma degli impianti e delle apparecchiature elettriche, elettroniche,\nmeccaniche di tecnologia particolarmente complessa, effettua interventi\nrisolutivi per l'individuazione e l’eliminazione di qualsiasi guasto:\nprovvede alla revisione e alla messa a punto dei singoli componenti, nonché\nalla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima, contribuendo alla\nformulazione di proposte migliorative;\n\n-lavoratore che, in possesso di diploma tecnico professionale o di\npreparazione equivalente derivante da pluriennale anzianità specifica nella\nmansione, con profonda conoscenza dei processi di formatura vetro\u002Fcavo, opera\nin unità organizzative complesse in condizione di autonomia operativa e potere\ndi iniziativa, intervenendo sulla conduzione dei canali e sul coordinamento dei\ncambi di lavorazione: imposta ed assicura, mediante l’utilizzo di\napparecchiature elettroniche, la corretta regolazione delle macchine al fine di\nconseguire l’ottimizzazione del processo produttivo sia in termini\nqualitativi che quantitativi, curando anche la registrazione, l'aggiornamento e\nl’archivio delle schede di temporizzazione delle macchine stesse per ogni\nsingolo articolo;\n\n-lavoratore che, in possesso di diploma tecnico professionale o di\npreparazione equivalente derivante da pluriennale anzianità specifica nella\nmansione, con profonda conoscenza dell'area produttiva di appartenenza e dei\nprocessi produttivi connessi, all’interno della produzione ‘float’ ovvero\ndella lavorazione per il vetro auto, esercita, in condizioni di autonomia\noperativa, compiti di supporto e coordinamento di una squadra di lavoratori,\nverificando la rispondenza della produzione in termini qualitativi e\nquantitativi, mantenendo l'attività di conduzione di una parte\u002Fmacchina del\nprocesso produttivo.\n\n\n\nProfili Posizione Organizzativa 2)\n\n\n\ncategoria\n\npos. org.\n\nqualifiche\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n      \n      pos. org.\n      \n      qualifiche\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        D\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      D2\n      \n      I QS O\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nProfili impiegati (gruppo 1):\n\n\n\n-impiegato tecnico con compito di coordinamento e controllo nell'ambito dei\nsettori di produzione e dei servizi;\n\n-impiegato tecnico che, sulla base di schemi di massima, studia e realizza\ndisegni costruttivi di congegni;\n\n-impiegato amministrativo con particolare competenza nella contabilità\ngenerale o industriale o nell'ambito commerciale;\n\n-programmatore di Centro elettronico che, sulla base di istruzione e\nmetodologie esistenti, realizza i programmi controllandone i risultati e\napportandovi variazioni e migliorie;\n\n-segretaria stenodattilografa con ottima conoscenza di lingue estere che,\nservendosi anche di apparecchiature elettroniche, redige corrispondenza,\ngestisce gli archivi, appronta prospetti e statistiche, tiene aggiornata\nl'agenda degli impegni e provvede all’organizzazione logistica di riunioni e\nviaggi.\n\n\n\nProfili operai (gruppo 3):\n\n\n\n-lavoratore che, in possesso di diploma tecnico professionale o di\npreparazione equivalente, con notevole esperienza derivante da pluriennale\nanzianità specifica nella mansione, con profonda conoscenza dei processi di\nformazione del vetro cavo, responsabile di più macchine e\u002Fo linee formatrici,\nindividua i difetti, le cause dei guasti e opera difficoltosi interventi che\nrisultino risolutivi ai fini del regolare andamento della lavorazione, effettua\nl’avvio e la regolazione delle macchine formatrici in condizioni di autonomia\noperativa, difficoltosi interventi per la sostituzione di parti delle macchine,\nnonché interventi meccanici per il buon funzionamento delle stesse;\n\n-strumentista manutentore che, in possesso di adeguata competenza tecnica\napplicata a più rami di specializzazione (meccanica, elettrica, idraulica)\nopera sulla pluralità degli impianti e\u002Fo apparecchiature esistenti in azienda,\npurché siano tra loro differenti per caratteristiche, al fine di individuare\ned eliminare qualsiasi guasto. Provvede alla revisione e alla messa a punto dei\nsingoli componenti con interventi che risultino risolutivi;\n\n-strumentista elettronico che, sulla intera gamma delle apparecchiature\nelettroniche complesse (analizzatori etc.) o, in mancanza, sulla pluralità di\nquelle esistenti in azienda, purché siano tra loro differenti per\ncaratteristiche, opera per l’individuazione e l’eliminazione di qualsiasi\nguasto e per la taratura (sia dopo la revisione sia all’atto\ndell'installazione), effettuando interventi che risultino risolutivi. Provvede\ninoltre alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima e partecipa\nalla formulazione di proposte migliorative;\n\n-lavoratore che, in condizioni di autonomia operativa, esegue varie analisi\ndi laboratorio chimico-fisiche di prodotti, materie prime e altri componenti\nchimici di lavorazione, effettua vari tipi di analisi mediante l'uso di tutte\nle strumentazioni esistenti in azienda e ne sintetizza i risultati con\nannotazioni, coordinando all’occorrenza altri analisti di laboratorio.\n\n\n\nProfili Posizione Organizzativa 1)\n\n\n\ncategoria\n\npos. org.\n\nqualifiche\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n      \n      pos. org.\n      \n      qualifiche\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        D\n\n        \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      D1\n      \n      I QS O\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nProfili impiegati (gruppo 1):\n\n\n\n- operatore esperto di Centro elettronico;\n\n-disegnatore che provvede autonomamente allo sviluppo grafico di particolari\ncostruttivi, avvalendosi anche di apparecchiature elettroniche;\n\n-segretaria stenodattilografa che, avvalendosi anche di apparecchiature\nelettroniche e con conoscenza di lingue estere, redige corrispondenza semplice,\nesegue lavori di archivio e provvede al reperimento di dati.\n\n\n\nProfili operai (gruppo 3):\n\n\n\nsettore “Vetro piano”:\n\n\n\n- operatore sala comandi float (spout bagno);\n\n-1° operatore linea float;\n\n-operatore bagno, capace di sostituire completamente l’operatore sala\ncomandi float;\n\n-operatore linea taglio computerizzato che, in condizione di autonomia\noperativa, imposta il programma di taglio sul computer di processo,\nottimizzando la resa del prodotto attraverso interventi adattativi rispetto\nall’andamento della qualità del vetro in uscita, nell’ambito di schemi\nproduttivi prefissati, trasmettendo a mezzo terminale i dati di produzione\nall’unità centrale;\n\n-stimatore di processo della qualità che, dopo adeguato addestramento\ntecnico specifico, teorico e pratico e con notevole esperienza derivante da\npluriennale anzianità nella mansione, in base a standard produttivi\nprestabiliti, oltre ad eseguire i controlli e le rilevazioni statistiche delle\nproprietà visive, chimico-fisiche e dimensionali del prodotto con l’ausilio\ndi apposita strumentazione, autonomamente determina gli standard qualitativi ed\neffettua proiezioni sulla base dei controlli eseguiti, consentendo così alla\nproduzione di intervenire tempestivamente sul processo per il mantenimento di\ncondizioni ottimali di qualità;\n\n-lavoratore che, in condizioni di autonomia operativa, esegue, sulla base di\nmetodologie standardizzate ed avvalendosi della strumentazione di laboratorio,\nanalisi chimico-fisiche di prodotti, materie prime e altri componenti\nausiliari. Riporta i risultati su appositi moduli o, all’occorrenza, su carte\ndiagrammate, fornendo in tempo reale alla produzione i risultati e i parametri\nindispensabili per il controllo del processo vetrario, con particolare\nriferimento al vetro colorato. Provvede, altresì, alla taratura delle\napparecchiature di laboratorio, quali spettrofotometri, spettrometri a raggi X\netc. con l’ausilio di standards.\n\n\n\nSettore “Vetro temperato e accoppiato, edilizia ed auto, argentato”:\n\n\n\n-lavoratore che, in possesso di adeguate conoscenze tecniche ed esperienza\nappropriata conduce, in condizioni di autonomia operativa, linee a più presse\nautomatiche per costampaggio di guarnizioni su vetri temperati, impostando i\nprogrammi di pressatura su computer e gestendo l’ispezione finale per\nl'ottimizzazione della resa del prodotto; esegue interventi correttivi di\nregolazione e manutenzione che assicurino la continuità produttiva e la\nqualità del prodotto, con compiti di coordinamento meramente operativo;\ntrasmette a mezzo terminale i dati di produzione all’elaboratore;\n\n-conduttore linea a freddo computerizzata per vetri temperati o accoppiati\nche, in condizione di autonomia operativa, imposta il programma di taglio del\nvetro sul computer, ottimizzando la resa del prodotto attraverso interventi\nadattativi rispetto all’andamento della qualità del vetro in uscita,\nnell’ambito di schemi produttivi prefissati, trasmettendo a mezzo terminale i\ndati di produzione all’elaboratore e assicurando direttamente e da solo la\nqualità del prodotto con la relativa ispezione;\n\n-conduttore linea di assemblaggio e ispezione finale automatizzata per vetri\naccoppiati auto che, in condizione di autonomia operativa, imposta il programma\ndi pressatura su computer e segue il programma della linea di ispezione finale,\nottimizzando la resa del prodotto attraverso interventi adattativi rispetto\nall’andamento della qualità del vetro in uscita, anche per l’autoclave,\ntrasmettendo a mezzo terminale i dati di produzione all’elaboratore e\nassicurando la qualità del prodotto;\n\n-conduttore di linee autoclave automatizzate che, in condizioni di autonomia\noperativa, imposta cicli di produzione per vari tipi di prodotto, attraverso\ninterventi adattativi rispetto all’andamento della qualità, trasmettendo i\ndati di produzione all’elaboratore;\n\n-conduttore di linee completamente robotizzate di controllo e saldatura e\nimballo del vetro temperato e accoppiato che, tramite elaboratore, compila\nschede e istogrammi per il controllo del processo produttivo, trasmettendo i\ndati dal terminale all’elaboratore;\n\n-conduttore impianto tempera;\n\n-conduttore forni di curvatura dei vetri accoppiati;\n\n-tagliatore e molatore a mano per prototipi auto fuoriserie (mansione\nprevalente).\n\n\n\nSettore “Vetro cavo”:\n\n\n\n-lavoratore che, in possesso di notevole esperienza derivante da pluriennale\nanzianità nella mansione, preposto alla conduzione di macchine formatrici con\nresponsabilità della produzione delle medesime, esegue difficoltose operazioni\nal fine di assicurarne il regolare funzionamento, secondo le prescrizioni di\nesercizio e provvedendo alle relative registrazioni, anche a mezzo\nvideoterminale;\n\n-lavoratore che, in possesso di particolare e approfondita conoscenza\ntecnico-operativa specifica derivante anche da notevole esperienza, esegue, con\nautonomia operativa ed eventualmente in base a disegno, qualsiasi lavoro di\ncostruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ogni tipo di impianto\nelettrico, elettronico e strumentale, effettuandone la messa a punto e\nregolazione secondo gli standard di funzionamento e che, in grado di\nindividuare qualsiasi guasto, effettua interventi che risultino risolutivi, con\neventuali compiti di coordinamento operativo;\n\n-lavoratore che, in possesso di approfondita conoscenza teorico-pratica\nderivante da addestramento specifico e pluriennale esperienza nella mansione\nesegue, in unità organizzative complesse, su tutte le linee di produzione in\nmodo autonomo il controllo delle caratteristiche di qualità del prodotto\n(funzionali, dimensionali, estetiche), definite nelle relative schede tecniche,\nmediante l’utilizzo di apparecchiature anche elettroniche, coordinando i\nflussi informativi e l’operatività che ne consegue consentendo alla\nproduzione - anche attraverso tempestive segnalazioni - il raggiungimento e il\nmantenimento dei livelli qualitativi espressi nei capitolati tecnici; che\nvaluta altresì la conformità del prodotto anche con riferimento alle\nnormative di certificazione; che compila l’apposita modulistica anche tramite\nvideoterminale, ivi comprese le schede di conformità.\n\n\n\nSettore “Tubo di vetro”:\n\n\n\n- fonditore.\n\n\n\nSettore “Fibre isolanti”:\n\n\n\n- fibratore;\n\n-lavoratore di produzione che, in possesso di notevole esperienza e\npreparazione, con autonomia operativa provvede alla regolazione e al controllo\ndi più macchine di produzione secondo le prescrizioni di esercizio,\nassicurandone il regolare funzionamento, con eventuali compiti di coordinamento\ne provvedendo alle relative registrazioni anche a mezzo videoterminale.\n\n\n\nSettore “Fibre tessili”:\n\n\n\n- regolatore filiere;\n\n-regolatore appretti con compiti di controllo della preparazione appretti,\neffettuando anche analisi di laboratorio e coordinamento del personale addetto\nalla preparazione appretti;\n\n-lavoratore che, in condizione di autonomia operativa, assicura, oltre alle\nnormali operazioni di fine linea unifilo, l’eventuale avviamento in manuale\ndell'impianto, la regolazione della linea e l’esecuzione completa di cambi di\nprogramma nel quadro di un sistema integrato della gestione della\nproduzione.\n\n\n\nSettore “Fibre ottiche”:\n\n\n\n-lavoratore che, in possesso di specifiche conoscenze tecniche, ha maturato\nuna considerevole esperienza nella conduzione degli impianti di fabbricazione\ndella fibra ottica su più fasi di lavorazione (deposizione e compattamento\nfilatura e stretching; deposizione e compattamento caratterizzazione prodotto;\nfilatura e stretching caratterizzazione prodotto) e che, nel quadro di\nspecifici piani di addestramento definiti, dopo avere ricevuto adeguata\nqualificazione da parte degli istruttori, provvede, su indicazione di questi\nultimi, all’addestramento tecnico ed operativo di altri lavoratori per\nmetterli in condizione di assicurare il corretto funzionamento degli impianti\nnel rispetto delle specifiche di produzione, di qualità e del ciclo di lavoro,\nsuggerendo gli eventuali correttivi.\n\n\n\nProfili comuni a tutti i settori (gruppo 3):\n\n\n\n-lavoratore che, in possesso di adeguata esperienza, conduce congiuntamente\nforni fusori e impianti di composizione centralizzati, effettuando le opportune\nmanovre di regolazione e di controllo, eseguendo i necessari interventi in caso\ndi guasti e provvedendo altresì alle annotazioni prescritte;\n\n-lavoratore di manutenzione che, in possesso di adeguate conoscenze tecniche\ne capacità pratiche con poliprofessionalità nei rami meccanico, elettrico,\nelettronico - con una alta specializzazione in almeno uno dei tre rami\nsuindicati - effettua interventi che assicurano l’efficienza e il regolare\nfunzionamento degli impianti e delle macchine, con eventuali compiti di\ncoordinamento meramente operativo.\n\n\n\nCATEGORIA E)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n      \n      pos. org.\n      \n      qualifiche\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      E3\n      \n      O\n      \n    \n    \n      E\n      \n      E2\n      \n      I QS O\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      E1\n      \n      I O\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questa categoria i lavoratori impiegati che svolgono semplici\nmansioni d’ufficio che richiedono una generica preparazione professionale,\nnonché i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una\nadeguata preparazione professionale comunque acquisita.\n\nAppartengono a questa categoria i lavoratori con qualifica speciale che\nsvolgono mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano\nnormalmente attribuite agli altri addetti della qualifica operai.\n\nAppartengono a questa categoria i lavoratori operai che compiono lavori od\noperazioni che richiedono il possesso di adeguate capacità pratiche e normali\nconoscenze tecniche, nonché i lavoratori che, nel rispetto degli standard\nfissati, compiono lavori od operazioni le cui complessità o difficoltà\nrichiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche,\nnonché i lavoratori che, in possesso di approfondita conoscenza, eseguono\nsulle linee di produzione controlli qualitativi con riferimento alle normative\nsulla certificazione.\n\n\n\nProfili Posizione Organizzativa 3)\n\n\n\ncategoria\n\npos. org.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n      \n      pos. org.\n\n        \n        \n      \n      qualifiche\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        E\n      \n      E3\n      \n      O\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nProfili operai (gruppo 3)\n\n\n\nSettore “Produzione lastre”:\n\n\n\n-operatore di linea di taglio su ciclo continuo che determina la resa del\nprodotto attraverso interventi adattativi rispetto all'andamento della qualità\ndel vetro in uscita, trasmettendo i dati di produzione alla fabbricazione.\n\n\n\nSettore “Vetro temperato e accoppiato, edilizia ed auto, argentato\netc.”:\n\n\n\n-operatore che, in possesso di adeguate conoscenze tecniche ed esperienza\nappropriata, esegue le operazioni di stampa serigrafica provvedendo alla\npreparazione delle paste, al settaggio delle macchine e garantendo la qualità\ndel prodotto;\n\n-lavoratore che, in possesso di adeguate conoscenze tecniche ed esperienza\nappropriata, è in grado di sostituire i titolari su più posizioni\norganizzative 2) della categoria E), garantendo comunque la qualità del\nprodotto in autocontrollo e svolgendo manutenzioni di 1° livello sugli\nimpianti;\n\n-lavoratore con compiti di coordinamento nella fase di collaudo finale\nqualitativo e dimensionale di volumi con relative annotazioni o\nsegnalazioni.\n\n\n\nSettore “Vetro cavo”:\n\n\n\n-lavoratore che, in possesso di approfondita conoscenza tecnico-pratica\nderivante da addestramento specifico e\u002Fo pluriennale esperienza nella mansione,\nesegue su tutte le linee di produzione in modo autonomo la determinazione dei\nlivelli qualitativi della produzione mediante il controllo delle\ncaratteristiche tecniche del prodotto, definite nei capitolati e\u002Fo nelle schede\ntecniche utilizzando apparecchiature e strumentazioni (di cui cura il\nfunzionamento e il ripristino), curando il flusso delle informazioni alla\nproduzione per la gestione e il miglioramento dei processi, facendo riferimento\nnell'operatività alle eventuali normative di certificazione.\n\n\n\nSettore “fibre tessili”:\n\n\n\n- lavoratore addetto appretti con compiti di preparazione e verifica delle\nspecifiche di fabbricazione e di controllo ed interventi sugli impianti;\neffettua anche analisi, utilizzando strumenti di laboratorio ed apparecchiature\ninformatiche con compiti di registrazione sull'andamento dell'attività;\n\n-lavoratore, capo macchina velo, che assicura la corretta conduzione\ndell’impianto, compresa la fase di avviamento e quella di fermata, con\ncompiti di controllo e regolazione, secondo i parametri e i processi di\nqualità indicati dal reparto. Il controllo e la regolazione comprendono\nl'impianto automatico della preparazione legante, il processo completo di\nformazione e impregnazione compresi i fili di rinforzo, l'impianto di\ncaricamento automatico della fibra e l'impianto di abbattimento fumi;\n\n-lavoratore, operatore fine linea velo che, oltre alle normali operazioni\nproprie della mansione (inserimento tubotti in macchina, controllo e ripristino\ndi dispositivi di regolazione e di sicurezza, impianto automatico di imballo\ndei rotoli, impianto evacuazione degli sfridi), assicura in collegamento con il\ncapo macchina gli interventi necessari per permettere una corretta\nfabbricazione del prodotto nel rispetto dei parametri di processo e di qualità\nindicati dal reparto.\n\n\n\nProfili Posizione Organizzativa 2)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n      \n      pos. org.\n      \n      qualifiche\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        E\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      E2\n      \n      I QS O\n      \n    \n  \n\n\nProfili impiegati (gruppo 1):\n\n\n\n-addetti agli uffici amministrativi che compiono operazioni ricorrenti;\n\n- addetti allo svolgimento di pratiche commerciali semplici;\n\n- disegnatore non esclusivamente lucidista.\n\n\n\nProfili operai (gruppo 3):\n\n\n\nsettore “Produzione lastre”:\n\n\n\n-lavoratore incaricato della conduzione di una o più macchine di\nproduzione, che esegue operazioni difficoltose che comportano anche interventi\ncorrettivi e controlli di apparecchiature per assicurarne il regolare\nfunzionamento o che effettui altri lavori, anche manuali, di equivalente\nimpegno;\n\n-lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi\nmeccanici, elettrici o elettrotecnici, idraulici, di muratura, di falegnameria,\nsu apparecchiature, macchinari e impianti o che svolge i lavori di equivalente\nnatura inerenti alla propria mansione;\n\n-lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi\nspeciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia\nresponsabile dell’allestimento degli ordini su specifica distinta di carico,\nnonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità\ndi criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.\n\n\n\nSettore “Vetro temperato e accoppiato, edilizia ed auto, argentato\netc.”:\n\n\n\n-lavoratore addetto alle fasi di lavorazione manuale difficoltosa su lastre\nin relazione alla loro dimensione o forma o che effettui altri lavori di\nequivalente impegno e difficoltà o incaricato della conduzione di impianti di\ntempera o simili (*), che esegue operazioni che comportano anche interventi\ncorrettivi e controlli di apparecchiature per assicurarne il regolare ciclo di\nfunzionamento;\n\n-lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi\nmeccanici, elettrici o elettronici, idraulici, di muratura, di falegnameria, su\napparecchiature, macchinari e impianti o che svolge i lavori inerenti al\nproprio mestiere;\n\n-lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi\nspeciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia\nresponsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico,\nnonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità\ndi criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso;\n\n-lavoratore addetto al taglio semi-automatizzato del vetro su linee\ncollegate a forni di tempera (vetro temperato) e piegatura (vetro accoppiato)\nche esegue in autonomia operazioni comportanti anche interventi correttivi e\ncontrolli di apparecchiature per assicurare il regolare ciclo di funzionamento\ne la qualità del prodotto;\n\n-lavoratore addetto alla saldatura di terminali su lunotti termici (vetro\ntemperato), che esegue in autonomia operazioni comportanti anche interventi\ncorrettivi e controlli di apparecchiature per assicurare il regolare ciclo di\nfunzionamento e la qualità del prodotto;\n\n-lavoratore addetto al costampaggio di guarnizioni su vetri temperati, che\nesegue in autonomia operazioni comportanti anche interventi correttivi e\ncontrolli di apparecchiature per assicurare il regolare ciclo di funzionamento\ne la qualità del prodotto.\n\n\n\n(*)\n\nPer simili si intendono anche le macchine che richiedono operazioni la cui\ndifficoltà è equivalente a quella dell’impianto di tempera.\n\n\n\nSettore “Vetro cavo”:\n\n\n\n-lavoratore incaricato della conduzione, regolazione e controllo di\nimpianti, apparecchiature o macchinari, che esegue difficoltose operazioni al\nfine di assicurarne il regolare funzionamento per la migliore produzione,\nsecondo le prescrizioni di esercizio e provvedendo ad eventuali relative\nregistrazioni;\n\n-lavoratore che esegue difficoltosi interventi di manutenzione e\u002Fo\nsostituzione di parti di impianti, apparecchiature o macchinari e provvede alla\nsuccessiva messa a punto e regolazione degli stessi;\n\n-lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi\nmeccanici, elettrici o elettrotecnici, idraulici, di muratura, di falegnameria,\nsu apparecchiature, macchinari e impianti o che svolge i lavori di equivalente\nnatura inerenti alla propria mansione;\n\n-lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi\nspeciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia\nresponsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico,\nnonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità\ndi criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso;\n\n-lavoratore che, in possesso di particolare ed elevata capacità - derivante\nanche da notevole esperienza specifica acquisita nello svolgimento della\nmedesima mansione - effettua con perizia e carattere di continuità, in modo\nautonomo, nel rispetto delle procedure e degli standard definiti, la\ndeterminazione di qualità di prodotti per la profumeria, aventi\ncaratteristiche estetico- qualitative accentuate, richiedenti selezioni\nparticolarmente complesse ed accurate;\n\n-lavoratore addetto in modo continuativo al controllo di qualità che, in\npossesso di particolare ed elevata capacità derivante anche da notevole\nesperienza, esegua in modo autonomo nel rispetto delle prescrizioni di\nesercizio la determinazione del livello qualitativo della produzione mediante\nil controllo statistico delle sue caratteristiche morfologiche\u002Fdimensionali\navvalendosi di adeguata strumentazione, effettuando le relative registrazioni\nsu appositi moduli e dando tempestiva segnalazione di eventuali anomalie, in\nmodo da assicurare risultati aderenti agli standard fissati.\n\n\n\nSettore “Tubo di vetro”:\n\n\n\n-lavoratore che esegue difficoltose operazioni che comportano conoscenze\ntecniche e particolari capacità pratiche e richiedono interventi correttivi e\ncontrolli per la conduzione di uno o più apparecchiature o forni fusori per\nvetro, al fine di assicurarne il regolare funzionamento secondo le prescrizioni\ndi esercizio, provvedendo alle relative annotazioni;\n\n-lavoratore incaricato della conduzione, regolazione e controllo di più\nmacchine tiratrici, che esegue difficoltose operazioni al fine di assicurarne\nil regolare funzionamento per la migliore produzione, secondo le prescrizioni\ndi esercizio e provvedendo ad eventuali relative registrazioni;\n\n-lavoratore che, in base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue controlli e\nrilievi statistici delle proprietà dimensionali, visive e chimico-fisiche del\nprodotto, con l’ausilio di apposita strumentazione, provvedendo alle relative\nannotazioni;\n\n-lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi\nmeccanici, elettrici od elettronici, idraulici, di muratura e di carpenteria su\napparecchiature, macchinari e impianti, ovvero che svolge i lavori di\nequivalente natura inerenti alla propria mansione;\n\n-lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi\nspeciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia\nresponsabile dell’allestimento degli ordini su specifica distinta di carico,\nnonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità\ndi criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.\n\n\n\nSettore “Fibre”:\n\n\n\n-lavoratore incaricato della conduzione di una o più macchine o di forni\nproduttivi per vetro, le cui operazioni, che comportano conoscenze tecniche e\nparticolari capacità pratiche, richiedono interventi correttivi o controlli di\napparecchiature con le eventuali relative annotazioni;\n\n- lavoratore che, in base a metodi di lavoro prefissati, esegue varie\nanalisi e rilievi chimici o fisici di una certa difficoltà, provvedendo alle\nrelative annotazioni;\n\n-lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi\nmeccanici, elettrici o elettronici, idraulici, di muratura, di falegnameria, su\napparecchiature, macchinari e impianti o che svolge i lavori di equivalente\nnatura inerenti alla propria mansione;\n\n-lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi\nspeciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia\nresponsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico,\nnonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità\ndi criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.\n\n\n\nSettore “Fibre ottiche”:\n\n\n\n-lavoratore addetto alla conduzione di torni di deposizione e fornaci di\ncompattamento e ad operazioni ausiliarie sulle preforme che, in base a\nprocedure operative implicanti supervisione ricevuta sul modo di operare e con\nspecifiche conoscenze tecniche, esegue, nel rispetto di standard prefissati, le\noperazioni di preparazione, conduzione e controllo delle macchine con le\nrelative registrazioni;\n\n-lavoratore addetto alla conduzione complessiva di impianti di filatura e\nstretching che, in possesso di specifiche conoscenze tecniche e sulla base di\nprocedure operative implicanti supervisione ricevuta sul modo di operare,\nesegue, nel rispetto di standard prefissati, le operazioni di preparazione,\nconduzione e controllo degli impianti in ciascuna posizione lavorativa prevista\ncon le relative registrazioni;\n\n-lavoratore che, in base a procedure operative implicanti supervisione\nricevuta sul modo di lavorare con specifiche conoscenze tecniche, esegue, nel\nrispetto degli standard prefissati, la bobinatura e ribobinatura e il controllo\nfinale del prodotto, i controlli dimensionali e fisico-ottici della fibra per\ndeterminare la caratterizzazione completa del prodotto, avvalendosi delle\nstrumentazioni di misura a lettura diretta ed effettuando le relative\nregistrazioni.\n\n\n\nProfili Posizione Organizzativa 1)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n\n        \n      \n      pos.\n        org\n      \n      qualifiche\n      \n    \n    \n      E\n      \n      E1\n      \n      I\n        O\n      \n    \n  \n\n\n\n\ncategoria\n\n\n\n\n\nProfili impiegati (gruppo 1):\n\n\n\n-addetti a mansioni semplici di ufficio o di scritturazione e copia, nonché\ndattilografi addetti a centralini telefonici di normale difficoltà.\n\n\n\nProfili operai (gruppo 3):\n\n\n\nsettore “Produzione lastre”:\n\n\n\n-lavoratore che esegue operazioni secondo procedure definite che richiedono\nl'impiego di macchine o attrezzature di normali difficoltà o che esegue lavori\nmanuali di equivalente impegno;\n\n-lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli\nelevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari o per il traino di\nattrezzature mobili;\n\n-lavoratore di officina o di manutenzione che esegue interventi o lavori di\nnormale impegno.\n\n\n\nSettore “Vetro temperato e accoppiato, edilizia ed auto, argentato”:\n\n\n\n- lavoratore che, su macchine e con l’ausilio di attrezzature, esegue\noperazioni di normale difficoltà secondo procedure definite o che effettua\noperazioni manuali di equivalente impegno;\n\n-lavoratore di officina o di manutenzione che esegue interventi o lavori di\nnormale impegno;\n\n-lavoratore che esegue il controllo di qualità visivo e dimensionale\nsecondo le specifiche previste;\n\n-lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli\nelevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari o per il traino di\nattrezzature mobili;\n\n-lavoratore che esegue l’imballo e il confezionamento del prodotto finito,\nsecondo le specifiche previste.\n\n\n\nSettore “Vetro cavo”:\n\n\n\n-lavoratore che, addetto al funzionamento di macchine, esegue operazioni\nrichiedenti il possesso di adeguate capacità pratiche e normali conoscenze\ntecniche, ovvero esegue altri lavori di equivalente impegno;\n\n-lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli\nelevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari o per il traino di\nattrezzature mobili;\n\n-lavoratore che esegue normali interventi di manutenzione e\u002Fo sostituzione\ndi parti di impianti, apparecchiature o macchinari;\n\n-lavoratore che, in possesso di esperienza derivante da anzianità nello\nsvolgimento della medesima mansione, effettua, secondo procedure definite, la\ndeterminazione di qualità di prodotti e materiali che richiedono selezioni\nparticolarmente accurate;\n\n-lavoratore di officina e di manutenzione che esegue interventi o lavori di\nnormale impegno.\n\n\n\nSettore “Tubo di vetro”:\n\n\n\n- lavoratore che predispone ed esegue normali e semplici regolazioni di\nmacchine, anche con l’ausilio di tabelle e indici di riferimento, al fine di\nassicurarne il regolare funzionamento, provvedendo alle relative\nannotazioni;\n\n-lavoratore che esegue il controllo di qualità visiva e dimensionale con\nl’ausilio di semplici strumenti di misura provvedendo alle relative\nannotazioni;\n\n-lavoratore di officina o di manutenzione che esegue interventi o lavori di\nnormale impegno;\n\n-lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli\nelevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari o per il traino di\nattrezzature mobili;\n\n-aiutanti di lavoratori del livello superiore.\n\n\n\nSettore “Fibre”:\n\n\n\n-lavoratore che, in base a metodi di lavoro prefissati, esegue misure\nchimico-fisiche correnti su un solo prodotto o materia prima anche con\nl’aiuto di strumenti, provvedendo alle relative annotazioni;\n\n-lavoratore che predispone, secondo le consegne ricevute, le normali e\nsemplici regolazioni di macchine, previste su opportune scale o indici di\nriferimento, al fine di assicurarne il regolare funzionamento o esegue altri\nlavori di equivalente impegno;\n\n-lavoratore incaricato del controllo visivo ed eventuale scarto dei prodotti\nprima dell'imballo;\n\n-lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica dei carrelli\nelevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari o per il traino di\nattrezzature mobili;\n\n-lavoratore di officina o di manutenzione che esegue interventi o lavori di\nnormale impegno.\n\n\n\nSettore “Fibre ottiche”:\n\n\n\n-lavoratore che, sulla base di specifiche e metodi di lavoro prefissati,\ncoadiuva il conduttore degli impianti di filatura eseguendo semplici interventi\nin fase di avviamento e a ciclo, curando l’evacuazione del ridotto,\neffettuando misure geometriche sul rivestimento sulla base di scale opportune e\nindici di riferimento e controllando visivamente la conformità del prodotto\nstesso;\n\n-lavoratore che, sulla base di specifiche e metodi di lavoro prefissati,\ncura la bobinatura su bobine di misura, la ribobinatura su bobine di spedizione\ne il controllo finale della fibra, eseguendo semplici operazioni manuali e\nnormali regolazioni \u002Fcontrolli di processo, effettuando le relative\nregistrazioni.\n\n\n\nCATEGORIA F)\n\n\n\ncategoria\n\npos. org.\n\nqualifiche\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n      \n      pos. org.\n      \n      qualifiche\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        F\n      \n      \n        \n\n        F1\n      \n      \n        \n\n        O\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questa categoria i lavoratori operai che svolgono mansioni,\nlavori ed operazioni che richiedono generiche conoscenze professionali e\ncapacità pratiche.\n\n\n\nProfili Posizione Organizzativa 1)\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n      \n      pos. org.\n      \n      qualifiche\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        F\n      \n      \n        \n\n        F1\n      \n      \n        \n\n        O\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nProfili operai (gruppo 3):\n\n\n\n- addetti a lavori di carico e scarico a mano, generici di pulizia, lavaggio\nmanuale e analoghi lavori di fatica e aiutanti di operai a livello\nsuperiore.\n\n\n\nArt. 11 bis – Classificazione del personale delle seconde lavorazioni\n\ndel vetro e settori a soffio, a mano\n\ne con macchine semiautomatiche\n\n\n\nI lavoratori sono inquadrati in una unica scala classificatoria composta da\n8 livelli nei settori delle seconde lavorazioni del vetro e da 9 livelli nei\nsettori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche. L'inquadramento delle\nvarie mansioni nei singoli livelli viene effettuato sulla base delle relative\ndeclaratorie e profili come più sottoindicato.\n\nLa declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche e i\nrequisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nel livello\nstesso.\n\nI profili determinano il livello minimo del contenuto professionale che una\nmansione deve presentare per essere inquadrata nel corrispondente livello.\n\nLe mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili\nminimi verranno inquadrate, nell’ambito della medesima qualifica, sulla base\ndella declaratoria pertinente, con l’ausilio del riferimento analogico al\nrelativo profilo minimo e a quelli contigui.\n\nLa distinzione tra quadri, impiegati, qualifiche speciali e operai viene\nmantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari,\ncontrattuali etc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque\nfanno riferimento a tali qualifiche.\n\nAi fini suddetti, il collegamento fra l’inquadramento e il trattamento\nnormativo è il seguente:\n\n\n\ngruppo 1) - quadro e qualifica impiegatizia: livv. 9), 8), 7), 6),\n\n5), 4), 3) e 2);\n\n\n\ngruppo 2) – qualifica speciale: livv. 6), 5), 4) e 3);\n\n\n\ngruppo 3) – qualifica operaia: livv. 8), 7), 6), 5), 4), 3), 2)\n\ne 1).\n\n\n\nNote a verbale\n\n\n\n1.\n\nI livelli di inquadramento definiti nel presente contratto sono raggruppati\nnelle seguenti aree:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      lavorazioni\n\n        \n        \n      \n      tradizionale\n      \n    \n    \n      livelli\n\n        \n        \n      \n      aree\n      \n      livelli\n      \n      aree\n      \n    \n    \n      8\n      \n      1\n      \n      9\n      \n      1\n      \n    \n    \n      7\n      \n      2\n      \n      8\n      \n      2\n      \n    \n    \n      6\n      \n      3\n      \n      7\n      \n      3\n      \n    \n    \n      5\n      \n      6\n      \n    \n    \n      4\n      \n      4\n      \n      5\n      \n      4\n      \n    \n    \n      3\n      \n      4\n      \n    \n    \n      2\n      \n      \n        \n\n        5\n      \n      3\n      \n      \n        \n\n        5\n      \n    \n    \n      2\n      \n    \n    \n      1\n      \n      1\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nQualora l’importanza delle nuove forme di organizzazione dovesse far\nemergere nuove figure professionali caratterizzate o meno dalla polivalenza\n(intesa come intervento su più posizioni di lavoro all’interno della\nmedesima posizione organizzativa o livello) e\u002Fo polifunzionalità (intesa come\nesercizio di mansioni svolte su più posizioni organizzative o su diversi\nlivelli) che comportino un incremento di professionalità da costituire un\npunto di riferimento per l’intero settore, Direzioni aziendali e RSU potranno\nproporre al livello nazionale di valutare le eventuali integrazioni o\ninserimenti al sistema classificatorio, valutazione da effettuarsi con\nfrequenza annuale, in prossimità dell’Osservatorio nazionale.\n\nLe Parti concordano che tali attività si articoleranno in linea di massima\nnel rispetto del principio di invarianza del costo.\n\nAllo scopo di verificare l’emersione di nuove figure professionali da\nsottoporre alle parti stipulanti al fine di valutarne l'inserimento nel sistema\ndi classificazione, verrà costituita entro fine 2020 una Commissione\nParitetica. La Commissione, nello svolgimento dei lavori, potrà fare ricorso\nad esperti.\n\nA tali fini, intese aziendali sulla valutazione e sperimentazione di nuovi\nprofili professionali, non riconducibili all’attuale inquadramento,\nindividuabili per effetto dell’innovazione tecnologia e delle specificità\ndelle lavorazioni, potranno essere di riferimento per i lavori della\nCommissione.\n\n\n\nDeclaratorie e profili\n\n\n\nSettore seconde lavorazioni del vetro\n\n\n\n8° livello A\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n-i lavoratori (gruppo 1, Quadri) ai quali sono attribuite, con carattere di\ncontinuità, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il\ncoordinamento e il controllo di più unità organizzative di notevole\nimportanza e complessità con elevata discrezionalità di poteri al fine dello\nsviluppo e realizzazione degli obiettivi aziendali, nonché i lavoratori ai\nquali sono attribuite funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale\nequivalenti in termini di ampiezza, natura e autonomia ai fini dello sviluppo e\ndella realizzazione degli obiettivi dell'Impresa.\n\n\n\n8° livello\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n-i lavoratori (gruppo 1, Quadri) ai quali sono attribuite, con carattere di\ncontinuità, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il\ncoordinamento e il controllo di unità organizzative importanti e complesse con\ndiscrezionalità di poteri per l'attuazione degli obiettivi aziendali ovvero i\nlavoratori con funzioni specialistiche di elevato livello equivalente per\nampiezza, natura e autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli\nobiettivi aziendali.\n\n\n\n7° livello\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n- i lavoratori (gruppo 1) che nell’ambito amministrativo, tecnico e\ncommerciale svolgono con discrezionalità di poteri e facoltà d'iniziativa\nfunzioni direttive per l’attuazione delle disposizioni aziendali, nonché i\nlavoratori con funzioni di livello equivalente per ampiezza e natura per le\nquali è richiesta particolare competenza professionale.\n\n\n\n6° livello A\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n-i lavoratori (gruppo 1) che, in possesso di particolari e approfondite\nconoscenze in campo tecnico, amministrativo o commerciale, accompagnate da\nrilevante e specifica esperienza, svolgono con ampia autonomia operativa\nnell’ambito dei compiti loro attribuiti, importanti mansioni di concetto che\npossono implicare anche la conduzione e il coordinamento di unità\norganizzate.\n\n\n\n5° livello\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n-i lavoratori (gruppo 1) che svolgono mansioni di concetto che comportano\niniziativa e autonomia operativa nell’ambito del proprio lavoro, mansioni per\nle quali si richiede una particolare e specifica conoscenza tecnica o\namministrativa comunque acquisita;\n\n\n\nprofili minimi (gruppo 1):\n\n\n\n-impiegato tecnico con compito di coordinamento e controllo nell'ambito dei\nsettori di produzione e dei servizi;\n\n-impiegato tecnico che, sulla base di schemi di massima, studia e realizza\ndisegni costruttivi di congegni;\n\n-impiegato amministrativo con particolare competenza nella contabilità\ngenerale o industriale, o nell’ambito commerciale;\n\n-programmatore di Centro elettronico che, sulla base d’istruzioni e\nmetodologie esistenti, realizza i programmi controllandone i risultati e\napportandovi variazioni e migliorie;\n\n-i lavoratori (gruppo 2) che, con potere di iniziativa in rapporto alla\ncondotta e ai risultati della lavorazione, svolgono compiti di guida, controllo\ne coordinamento di un gruppo di lavoratori;\n\n-i lavoratori (gruppo 3) con approfondita preparazione ed elevata competenza\nprofessionali accompagnate da notevole esperienza acquisita nell’esercizio\ndella mansione ed eventualmente in possesso di diploma tecnico professionale\nche svolgono in condizioni di autonomia operativa operazioni di rilevante\ndelicatezza e complessità ed effettuano interventi che risultino risolutivi\nper l’ottimale funzionamento degli impianti e\u002Fo apparecchiature, coordinando\nall’occorrenza altri lavoratori.\n\n\n\n4° livello\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n- i lavoratori (gruppo 1) che, in condizioni di autonomia operativa,\nsvolgono mansioni esecutive tecnico-amministrative o commerciali di contenuto\ncomplesso, che richiedono una approfondita preparazione professionale e una\nconsiderevole esperienza di lavoro specifica;\n\n\n\nprofili minimi (gruppo 1):\n\n\n\n-segretaria stenodattilografa con perfetta conoscenza di almeno una lingua\nestera che, avvalendosi anche di apparecchiature elettroniche, redige\ncorrispondenza e gestisce gli archivi;\n\n-i lavoratori (gruppo 2) il cui compito consiste nella guida, coordinamento\ne controllo di un gruppo di lavoratori con apporto di competenza\ntecnico-pratica;\n\n-i lavoratori (gruppo 3) che, in autonomia operativa, compiono a regola\nd'arte lavori particolarmente difficoltosi ed eseguono operazioni\nparticolarmente complesse, richiedenti notevoli conoscenze tecniche acquisite\ncon specifica preparazione professionale;\n\n\n\nprofilo comune a tutti i settori (gruppo 3):\n\n\n\n-lavoratore responsabile della manutenzione che, in possesso di particolari\nconoscenze teorico-pratiche, ed eventualmente in possesso di diploma tecnico\nprofessionale, effettua in condizioni di autonomia operativa interventi\nrisolutivi che assicurano l’efficienza e il regolare funzionamento degli\nimpianti e delle macchine, con compiti di coordinamento meramente operativo.\n\n\n\n3° livello\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n-i lavoratori (gruppo 1) che svolgono mansioni esecutive che richiedono una\nadeguata preparazione professionale comunque acquisita;\n\n-i lavoratori (gruppo 2) che svolgono mansioni particolari di fiducia o\nresponsabilità che non siano normalmente attribuite agli altri addetti;\n\n-i lavoratori (gruppo 3) che, nel rispetto degli standard fissati, compiano\nlavori od operazioni le cui complessità o difficoltà richiedono specifiche\nconoscenze tecniche e particolari capacità pratiche;\n\n\n\nprofili minimi (gruppo 1):\n\n\n\n-addetti agli uffici amministrativi che compiono operazioni ricorrenti;\n\n-addetti allo svolgimento di pratiche commerciali semplici;\n\n-disegnatore non esclusivamente lucidista;\n\n\n\nprofili minimi (gruppo 3)\n\n\n\nsettore “Trasformazione e posa in opera vetri - cristalli piani\n\n- vetri uniti al perimetro e accoppiati”:\n\n\n\n-lavoratore addetto alla lavorazione manuale o con macchinari anche di parti\naccessorie di metallo o simili, che comporti difficoltosi interventi,\nspecifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche o che effettui\naltri lavori di equivalente impegno e difficoltà;\n\n-lavoratore addetto alla posa in opera di qualunque volume piano e curvato\nsu qualsiasi tipo di serramento o con parti metalliche accessorie su qualsiasi\nvano, che comporti difficoltosi interventi, specifiche conoscenze tecniche e\nparticolari capacità pratiche o che effettui altri lavori di equivalente\nimpegno e difficoltà;\n\n-lavoratore addetto ad impianti di argentatura, molatura, tempera o simili,\nil quale esegua operazioni che comportano interventi correttivi e controllo di\napparecchiature e preparati per assicurarne il regolare completo ciclo di\nfunzionamento;\n\n-lavoratore che, addetto alla conduzione di autocarri con mansioni di\nmeccanico, esegue operazioni di carico e scarico anche con mezzi di\nsollevamento;\n\n-lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi\nspeciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia\nresponsabile dell’allestimento degli ordini su specifica distinta di carico,\nnonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità\ndi criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.\n\n\n\nSettore “Fiale - Siringhe”:\n\n\n\n- lavoratore incaricato della conduzione, regolazione e controllo di uno o\npiù impianti, apparecchiature o macchinari, che esegue difficoltose operazioni\nal fine di assicurarne il perfetto funzionamento per la migliore produzione,\nsecondo le prescrizioni di esercizio, provvedendo al cambio lavoro e relative\nregistrazioni;\n\n-lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi\nmeccanici, elettrici od elettronici, idraulici su apparecchiature, macchinari e\nimpianti o che svolge i lavori inerenti al proprio mestiere;\n\n-lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi\nspeciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia\nresponsabile dell’allestimento degli ordini su specifica distinta di carico,\nnonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità\ndi criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.\n\n\n\nSettore “Termometri, densimetri e apparecchi scientifici e simili”:\n\n\n\n-lavoratore che esegue a mano o a macchina difficoltose operazioni che\ncomportano conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche per il\ncontrollo di qualità e il funzionamento di qualsiasi tipo di strumento finito\na perfetta regola d’arte;\n\n-lavoratore che esegue difficoltosi interventi di manutenzione e\u002Fo\nsostituzione di parti di impianti, apparecchiature o macchinari e provveda alla\nsuccessiva messa a punto e regolazione degli stessi o che svolge i lavori\ninerenti al proprio mestiere;\n\n-lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi\nspeciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia\nresponsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico,\nnonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità\ndi criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.\n\n\n\nSettore “Decorazione”:\n\n\n\n-lavoratore incaricato della regolazione, messa a punto e controllo di\napparecchiature, impianti o macchine, che esegue difficoltosi interventi al\nfine di assicurarne il perfetto funzionamento per la migliore produzione\nsecondo le prescrizioni di esercizio;\n\n-lavoratore di servizi ausiliari che, in possesso di specifiche conoscenze\ntecniche, svolge tutti i lavori inerenti al proprio mestiere;\n\n-lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi\nelettrici, elettronici, idraulici, meccanici, di montaggi, revisione, cambio\nmacchine o che svolge i lavori inerenti al proprio mestiere;\n\n-lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi\nspeciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia\nresponsabile dell’allestimento degli ordini su specifica distinta di carico,\nnonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità\ndi criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.\n\n\n\n2° livello\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n- i lavoratori (gruppo 1) che svolgono semplici mansioni d’ufficio che\nrichiedono una generica preparazione professionale;\n\n-i lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori od operazioni che richiedono il\npossesso di adeguate capacità pratiche e normali conoscenze tecniche;\n\n\n\nprofili minimi (gruppo 1):\n\n\n\n-addetti a mansioni semplici di ufficio o di scritturazione e copia, nonché\ndattilografi, addetti alle macchine fatturatrici e contabili, addetti a\ncentralini telefonici di normale difficoltà;\n\n\n\nprofili minimi (gruppo 3)\n\n\n\nsettore “Trasformazione e posa in opera vetri - cristalli piani\n\n- vetri uniti al perimetro e accoppiati”:\n\n\n\n-lavoratore che, su impianti di argentatura, molatura, tempera o simili o\ncon l'ausilio di attrezzature, esegua operazioni di normale difficoltà,\nsecondo procedure ben definite o che effettui altri lavori manuali di\nequivalente impegno e difficoltà anche di parti accessorie di metallo o\nsimili;\n\n-lavoratore addetto alla posa in opera di prodotti vetrari su qualsiasi tipo\ndi serramento con mastici e regoli fermavetro che richiedono operazioni di\nnormale impegno;\n\n-lavoratore di officina, di falegnameria o di manutenzione che esegue\ninterventi o lavori di normale impegno.\n\n\n\nSettore “Fiale - Siringhe”:\n\n\n\n- lavoratore che, addetto al funzionamento e conduzione di una o più\nmacchine, esegue, secondo procedure definite, impegnative operazioni\nrichiedenti il possesso di capacità pratiche e normali conoscenze tecniche che\nconsentano di garantire il livello qualitativo del prodotto - dimensioni e\nserigrafia - provvedendo ad eventuali registrazioni ovvero esegue altri lavori\ndi equivalente impegno;\n\n-lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli\nelevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari;\n\n-lavoratore che esegue normali interventi di manutenzione e\u002Fo sostituzione\ndi parti di impianti, apparecchiature o macchinari.\n\n\n\nSettore “Termometri, densimetri e apparecchi scientifici e simili”:\n\n\n\n-lavoratore che esegue, secondo procedure definite, adeguate lavorazioni a\nmano o a macchina, richiedenti buone capacità pratiche e normali conoscenze\ntecniche e capacità pratiche per il controllo di qualità e il funzionamento\ndi un solo tipo di strumento;\n\n-lavoratore che esegue normali interventi di manutenzione e\u002Fo sostituzione\ndi parti di impianti, apparecchiature o macchinari.\n\n\n\nSettore “Decorazione”:\n\n\n\n-lavoratore che, addetto alla conduzione di macchine, esegue, secondo\nprocedure definite, operazioni richiedenti il possesso di adeguate capacità\npratiche e normali conoscenze tecniche ovvero esegue altri lavori di\nequivalente impegno;\n\n-lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli\nelevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari;\n\n-lavoratore che esegue normali interventi di regolazione, manutenzione e\u002Fo\nsostituzione di parti di impianti, attrezzature o macchine;\n\n-lavoratore di officina o di manutenzione che esegue interventi o lavori di\nnormale impegno.\n\n\n\n1° livello\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n-i lavoratori che compiono lavori od operazioni che richiedono normali\nconoscenze pratiche e che compiono lavori manuali semplici;\n\n\n\nprofili minimi (gruppo 3)\n\n\n\nsettori “Trasformazione e posa in opera vetri - cristalli piani - vetri\nuniti al perimetro e accoppiati”:\n\n\n\n- lavoratore che esegue operazioni, secondo procedure definite, che\nrichiedono l'impiego di attrezzature di semplice uso o che esegue semplici\nlavori manuali anche su linee produttive;\n\n-aiutanti di lavoratori di livelli superiori.\n\n\n\nSettore “Fiale - Siringhe”:\n\n\n\n-lavoratore addetto alla assistenza di macchine che, secondo procedure\ndefinite, esegue sulle stesse operazioni semplici o complementari che\nrichiedono il possesso di capacità pratiche;\n\n-lavoratore che effettua, secondo procedure definite, operazioni di scelta e\ndi confezionamento del prodotto finito anche con l'impiego di attrezzature di\nsemplice uso;\n\n-aiutanti di lavoratori di livelli superiori nei servizi ausiliari.\n\n\n\nSettore “Termometri, densimetri e apparecchi scientifici e simili”:\n\n\n\n-lavoratore che, secondo procedure definite, è addetto alla assistenza di\nmacchine e attrezzature per l'esecuzione di operazioni limitate o complementari\nche richiedono il possesso di capacità pratiche;\n\n-lavoratore che effettua, secondo procedure definite, operazioni di scelta\ndel prodotto anche con l’impiego di attrezzature o macchinari di facile\nuso;\n\n-aiutanti di lavoratori di livelli superiori nei servizi ausiliari.\n\n\n\nSettore “Decorazione”:\n\n\n\n-lavoratore che, secondo procedure definite, è addetto alla assistenza di\nmacchine o attrezzature per l’esecuzione di operazioni semplici che\nrichiedono il possesso di normali conoscenze pratiche;\n\n- lavoratore che effettua, secondo procedure definite, la cernita e il\nconfezionamento del prodotto anche con l’uso di attrezzature;\n\n- aiutanti di lavoratori di livelli superiori nei servizi ausiliari.\n\n\n\nDeclaratorie e profili\n\n\n\nSettori non meccanizzati\n\n\n\n9° livello A\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n-i lavoratori (gruppo 1, Quadri) ai quali sono attribuite, con carattere di\ncontinuità, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il\ncoordinamento e il controllo di più unità organizzative di notevole\nimportanza e complessità con elevata discrezionalità di poteri al fine dello\nsviluppo e realizzazione degli obiettivi aziendali, nonché i lavoratori ai\nquali sono attribuite funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale\nequivalenti in termini di ampiezza, natura e autonomia ai fini dello sviluppo e\ndella realizzazione degli obiettivi dell'Impresa.\n\n\n\n9° livello\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n-i lavoratori (gruppo 1, Quadri) ai quali sono attribuite, con carattere di\ncontinuità, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il\ncoordinamento e il controllo di unità organizzative importanti e complesse con\ndiscrezionalità di poteri per l’attuazione degli obiettivi aziendali ovvero\ni lavoratori con funzioni specialistiche di elevato livello equivalente per\nampiezza, natura e autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli\nobiettivi aziendali.\n\n\n\n8° livello A\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n-i lavoratori (gruppo 3) che, in possesso di elevata capacità\nprofessionale, con spiccate doti creative e sensibilità artistica, realizzano\narticoli di particolare pregio e singolare maestria, guidando, controllando e\ncoordinando un gruppo di operai (piazza);\n\n\n\nprofili minimi (gruppo 3)\n\n\n\nvetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche:\n\n\n\n- 1° maestro soffiatore e apritore assortimento oltre ø 5O\n\n\n\nvetro artistico:\n\n\n\n- 1° maestro\n\n\n\nfiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine\nsemiautomatiche, bulbi per lampade elettriche etc., vetro neutro soffiato,\ncanna massiccia etc.\n\n\n\nflamrex a soffio, a presso e hardex:\n\n\n\n- maestro soffiatore prima piazza\n\n\n\n8° livello\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n- i lavoratori (gruppo 1) che nell’ambito amministrativo, tecnico e\ncommerciale svolgono con discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa\nfunzioni direttive per l’attuazione delle disposizioni aziendali, nonché i\nlavoratori con funzioni di livello equivalente per ampiezza e natura per le\nquali è richiesta particolare competenza professionale.\n\n\n\n7° livello\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n-i lavoratori (gruppo 3) che, in possesso di notevole capacità tecnica e\nprofessionale derivata da comprovata esperienza acquisita nell’intera gamma\ndelle lavorazioni, coordinando, guidando e controllando un gruppo di lavoratori\n(piazza), realizza articoli di difficile fattura aperti a mano, soffiati o\nmodellati a caldo con il particolare sistema di lavorazione definito a “mano\nvolante”;\n\n\n\nprofili minimi (gruppo 3)\n\n\n\nvetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche:\n\n\n\n- apritore e soffiatore piazza assortimento e contenitori\n\n- soffiatore globi oltre ø 40 di grande difficoltà\n\n\n\nvetro artistico:\n\n\n\n- maestro attacca gambi;\n\n-2° maestro;\n\n-maestro molatore e\u002Fo incisore in grado di ricavare sculture, figure e\noggetti di alto valore, attraverso modifiche sostanziali di manufatti\ngrezzi.\n\n\n\nfiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine\nsemiautomatiche\n\n\n\nbulbi per lampade elettriche etc., vetro neutro soffiato, canna massiccia\netc.:\n\n\n\n- apritore\n\n\n\nflamrex a soffio, a pressa e hardex:\n\n\n\n- maestro soffiatore seconda piazza\n\n\n\n6° livello\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n-i lavoratori (gruppo 1) che svolgono mansioni di concetto che comportano\niniziativa e autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro, mansioni per\nle quali si richiede una particolare e specifica conoscenza tecnica o\namministrativa comunque acquisita;\n\n\n\nprofili minimi (gruppo 1):\n\n\n\n-impiegato tecnico con compito di coordinamento e controllo nell’ambito\ndei settori di produzione e dei servizi;\n\n-impiegato tecnico che, sulla base di schemi di massima, studia e realizza\ndisegni costruttivi di congegni;\n\n-impiegato amministrativo con particolare competenza nella contabilità\ngenerale o industriale o nell’ambito commerciale;\n\n-impiegato amministrativo con compiti di controllo e particolare competenza\nnel settore magazzino;\n\n-programmatore di Centro elettronico che, sulla base di istruzioni e\nmetodologie esistenti, realizza i programmi controllandone i risultati ed\neffettuando interventi risolutivi nell’ambito dei compiti assegnatigli;\n\n\n\n- i lavoratori (gruppo 2) che, con potere di iniziativa in rapporto alla\ncondotta e ai risultati della lavorazione, svolgono compiti di guida, controllo\ne coordinamento di un gruppo di operai;\n\n\n\n-i lavoratori (gruppo 3) che, in possesso di approfondite conoscenze\ntecniche e di affinate capacità pratiche, svolgono responsabilmente e a regola\nd’arte, nelle fasi finali delle lavorazioni, interventi su prodotti di\nnotevoli dimensioni e\u002Fo di difficoltosa realizzazione;\n\n\n\nprofili minimi (gruppo 3)\n\n\n\nvetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche:\n\n\n\n- levavetro pressa grande fantasia\n\n- levavetro piazza assortimento\n\n- scannellatore rifinito\n\n- levaparaison oltre ø 40\n\n- levatore ultima coperta piazza soffiato (levaparaison)\n\n- levatore a centrifuga oltre kg. 6 di vetro\n\n- soffiatore globi da ø 30 a ø 40\n\n- maestro molatore\n\n- apritore piazza bastarda\n\n\n\nvetro artistico:\n\n\n\n- 1° forcellante\n\n- servente\n\n- levaparaison oltre ø 40\n\n- levatore ultima coperta piazza soffiato (levaparaison)\n\n- soffiatore globi da ø 30 a ø 40\n\n- maestro molatore\n\n\n\nfiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine\nsemiautomatiche, bulbi per lampade elettriche etc.:\n\n\n\n- soffiatore bulbi per valvole speciali\n\n\n\nvetro neutro soffiato, canna massiccia etc.:\n\n\n\n- maestro cannettista\n\n- maestro soffiatore prima piazza\n\n\n\n5° livello\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n- i lavoratori (gruppo 1) che, in condizioni di autonomia operativa,\nsvolgono mansioni esecutive tecnico-amministrative o commerciali di contenuto\ncomplesso, che richiedono una approfondita preparazione professionale e una\nconsiderevole esperienza di lavoro specifica;\n\n\n\nprofili minimi (gruppo 1):\n\n\n\n- operatore esperto di Centro elettronico;\n\n-impiegato con ottima conoscenza di almeno una lingua estera che svolge, in\ncondizioni di autonomia operativa, complesse funzioni amministrative o\ncommerciali;\n\n-lavoratore che, in condizioni di autonomia operativa e con responsabilità\nin ordine ai risultati e adempimenti, attende alle movimentazioni di magazzino\ne sovraintende alle spedizioni, con l'ausilio del Centro elettronico;\n\n-i lavoratori (gruppo 3) che, in possesso di particolari conoscenze tecniche\ne con notevole capacità pratica, compiono, a regola d’arte, lavori od\noperazioni complessi e difficoltosi, coordinando gruppi di lavoratori di grado\ninferiore;\n\n\n\nprofili minimi (gruppo 3)\n\n\n\nvetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche:\n\n\n\n- fonditore a padelle o a bacino giornaliero (vaschette)\n\n- coupagista senza piede e articoli speciali\n\n- responsabile piazza piastra\n\n- 1° composizioniere\n\n- levavetro alla centrifuga oltre kg. 2\n\n- giantilé calici a gambo tirato\n\n- responsabile magazzino\n\n- soffiatore globi fino a ø 30\n\n- attacca piedi calici\n\n- soffiatore calici\n\n- operatore pressa grande fantasia\n\n- apritore piazza riflettori\n\n- levaparaison da ø 30 a ø 40\n\n- levatore pressa piccola fantasia oltre ø 30 o criteri equivalenti\n\n- levavetro piazza bastarda\n\n- macchinista e levavetro macchine semiautomatiche oltre ø 30\n\no criteri equivalenti\n\n\n\nvetro artistico:\n\n\n\n- levaparaison da ø 30 a ø 40\n\n- incisore a mola\n\n- fonditore a padelle o a bacino giornaliero (vaschette)\n\n- 1° molatore\n\n- 1° montatore\n\n- 1° imballatore\n\n- 1° composizioniere\n\n- responsabile del magazzino\n\n\n\nfiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio\n\ne con macchine semiautomatiche:\n\n\n\n- maestro fiascaio lavori speciali\n\n- tagliatore e levavetro macchine semiautomatiche a cammelloni\n\n- tagliatore, levavetro e soffiatore macch.ne semiautomatiche\n\na damigiane oltre l. 5, lavori speciali e cammelli\n\n\n\nbulbi per lampade elettriche etc.:\n\n\n\n- 1° fonditore a padelle\n\n- soffiatore bulbi, palloncini e thermos\n\n\n\nvetro neutro soffiato, canna massiccia etc.:\n\n\n\n- maestro soffiatore seconda piazza\n\n- 1° composizioniere\n\n\n\nflamrex a soffio, a presso e hardex\n\n\n\nottica e semiottica:\n\n\n\n- soffiatore globi e cilindri\n\n\n\n4° livello\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n-i lavoratori (gruppo 1) che svolgono mansioni esecutive che richiedono una\nadeguata preparazione professionale comunque acquisita;\n\n\n\nprofili minimi (gruppo 2):\n\n\n\n-addetti agli uffici amministrativi che compiono operazioni ricorrenti;\n\n- addetti allo svolgimento di pratiche commerciali semplici;\n\n- disegnatore non esclusivamente lucidista\n\n\n\n-i lavoratori (gruppo 2) il cui compito consiste nella guida, coordinamento\ne controllo di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica o\nche svolgono mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano\nnormalmente attribuite agli operai;\n\n\n\n- i lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori od operazioni la cui\ncomplessità o difficoltà richiedono specifiche conoscenze tecniche e\nparticolari capacità pratiche, coordinando, all’occorrenza, altri lavoratori\ndi grado inferiore;\n\n\n\nprofili minimi (gruppo 3)\n\n\n\nvetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche:\n\n\n\n- levatore alla piastra\n\n- tagliatore e levatore a pressina\n\n- addetto preparazione e montaggio stampi in metallo\n\n- 1° sottofonditore a padelle\n\n- macchinista e levavetro alla centrifuga\n\n- pallinaio oltre ø 25\n\n- fonditore a bacino (ciclo continuo)\n\n- smerigliatore a lucido\n\n- scalottatore e ribruciatore a caldo\n\n- operatore pressa piccola fantasia (fino a ø 35)\n\no criteri equivalenti\n\n- pressatore prismi e pendagli\n\n- scannellatore\n\n- macchinista e levavetro macchine semiautomatiche fino a ø 30\n\no criteri equivalenti\n\n- levaparaison\n\n- incamiciatore e levavetro fino a ø 35\n\n- personale di manutenzione (attrezzista, meccanico, tornitore,\n\nstampista, elettricista, elettromeccanico)\n\n\n\nvetro artistico:\n\n\n\n- velatore\n\n- molatore\n\n- serventino\n\n- 1° sottofonditore a padelle\n\n- personale di manutenzione (attrezzista, meccanico, tornitore,\n\nstampista, elettricista, elettromeccanico)\n\n\n\nfiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio\n\ne con macchine semiautomatiche:\n\n\n\n- tagliatore e levavetro macchine automatiche\n\n\n\nbulbi per lampade elettriche etc.:\n\n\n\n- fonditore a padelle o a bacino giornaliero\n\n\n\nvetro neutro soffiato, canna massiccia etc.:\n\n\n\n- soffiatore fialone e biberons\n\n- fonditore a padelle o a bacino giornaliero\n\n- levaparaison piazza assortimento\n\n\n\nflamrex a soffio, a pressa e hardex:\n\n\n\n- stampatore serigrafico\n\n- 1° molatore\n\n- levavetro e pressatore\n\n- 1° rettificatore\n\n- 1° apritore\n\n- maestro soffiatore terza piazza\n\n\n\nottica e semiottica\n\n\n\n- sbacchettatore\n\n\n\n3° livello\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n- i lavoratori (gruppo 1) che svolgono semplici mansioni di ufficio che\nrichiedono una generica preparazione professionale;\n\n-i lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori od operazioni che richiedono il\npossesso di adeguate capacità pratiche e normali conoscenze tecniche;\n\n\n\nprofili minimi (gruppo 3)\n\n\n\nvetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche:\n\n\n\n- 2° sottofonditore a padelle\n\n- sabbiatore\n\n- foratore al trapano\n\n- sceglitore\n\n- spianatore\n\n- leva piedi, leva gambi, leva cordoni\n\n- montatori articoli da illuminazione\n\n- appuntellatore\n\n- acidatore\n\n- molatore\n\n- tagliatore dischi diamantati\n\n- soffiatore semiautomatiche\n\n- lucidatore a nastro, a sughero e ad acido\n\n- autista e carrellista\n\n- temperista\u002Fsceglitore\n\n- pallinaio fino a ø 25\n\n- scalottatore e ribruciatore a freddo\n\n- aiuto stenditore\u002Fsagomatore alla piastra\n\n\n\nvetro artistico:\n\n\n\n- 2° sottofonditore a padelle\n\n- sabbiatore\n\n- acidatore\n\n- foratore al trapano\n\n- spianatore\n\n- leva piedi, leva gambi, leva cordoni\n\n- montatore articoli da illuminazione\n\n- imballatore\n\n- tagliatore a sega circolare\n\n- lucidatore a nastro e a sughero\n\n- autista\u002Fcarrellista\n\n\n\nfiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio\n\ne con macchine semiautomatiche:\n\n\n\n- temperista con responsabilità conduzione tempera e scelta\n\n- autista e carrellista meccanici\n\n\n\nbulbi per lampade elettriche etc.:\n\n\n\n- 1° composizioniere\n\n- macchinista responsabile macchine automatiche\n\n\n\nvetro neutro soffiato, canna massiccia etc.:\n\n\n\n- levaparaison\n\n- fonditore a bacino\n\n- temperista\n\n- personale di officina\n\n\n\nflamrex a soffio, a pressa e hardex:\n\n\n\n- 1° ribruciatore\n\n- tiracanne\n\n- 2° apritore\n\n\n\nottica e semiottica:\n\n\n\n- pressatore\n\n- padellista\n\n- fonditore\n\n\n\n2° livello\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n-i lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori ed operazioni che richiedono\nnormali conoscenze pratiche e che eseguono interventi manuali specifici;\n\n\n\nprofili minimi (gruppo 3):\n\n\n\nvetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche:\n\n\n\n- smerigliatore a lucido prismi e pendagli\n\ncon macchine semiautomatiche\n\n- incartatore\n\n- serraforme\n\n- tranciatore\n\n- staccatore\n\n- tiragambi\n\n- scaricatore alle tempere\n\n- portiere con centralino\n\n- addetto a manutenzioni semplici\n\n- decoratore artistico a pennello\n\n\n\nvetro artistico:\n\n\n\n- impaccatore\n\n- incartatore\n\n- scaricatore alle tempere\n\n- portiere con centralino\n\n- addetto a manutenzioni semplici\n\n\n\nfiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio\n\ne con macchine semiautomatiche:\n\n\n\n- sorvegliante carico e scarico\n\n- carrellista\n\n- serraforme\n\n- fonditore a bacino\n\n- scaricatore alle tempere\n\n- arrangiatore a damigiane\n\n- staccatore\n\n- composizioniere\n\n- addetti a manutenzioni varie (falegname, muratore ecc.)\n\n- aiutante maestro lavori speciali\n\n- portiere con centralino\n\n\n\nbulbi per lampade elettriche:\n\n\n\n- conduttore macchine automatiche palloncini e tubo\n\n- staccatore\n\n- levavetro bulbi, palloncini e thermos\n\n- 1° gassometraio\n\n\n\nvetro neutro soffiato, canna massiccia etc.:\n\n\n\n- sottofonditore a padelle\n\n- portiere con centralino\n\n- addetto al controllo ribruciatura e calibratura\n\n- tiracanna e tagliacanna\n\n- serraforme\n\n\n\nflamrex a soffio, a pressa e hardex:\n\n\n\n- molatore\n\n- addetto al montaggio e al tiro isolatori\n\n- conduttore macchine per verniciatura moulage\n\n\n\nottica e semiottica:\n\n\n\n- sottofonditore\n\n- composizioniere\n\n- levaposte\n\n- addetti a mansioni varie (falegname, muratore etc.)\n\n- copritore\n\n\n\n1° livello\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n-i lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori ed operazioni che richiedono\nnormali conoscenze pratiche e che compiono lavori manuali semplici;\n\n\n\nprofili minimi (gruppo 3)\n\n\n\nvetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche:\n\n\n\n- lavatore\n\n- portantino\n\n- macinatore\n\n- aiuto composizioniere\n\n- manovale generico\n\n\n\nvetro artistico\n\n\n\n- lavatore\n\n- portantino\n\n- manovale generico\n\n\n\nfiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio\n\ne con macchine semiautomatiche:\n\n\n\n- rivestitore\u002Ftrice damigiane\n\n- impaccatore\n\n- portantino\n\n- tranciatore\n\n- ferrazziere\n\n- macinatore\n\n- addetto al magazzino materiali e merci varie\n\n- manovale generico\n\n\n\nbulbi per lampade elettriche etc.:\n\n\n\n- ballatore\n\n- impastatore\n\n- macinatore\n\n- aiuto composizioniere\n\n- manovale generico\n\n\n\nvetro neutro soffiato, canna massiccia etc.:\n\n\n\n- portantino\n\n- sceglitore\u002Ftrice\n\n- aiuto bruciatore\n\n- manovale generico\n\n\n\nflamrex a soffio, a pressa e hardex:\n\n\n\n- portantino\n\n- calibratore\n\n- tagliatubo\n\n- vuotamescolo\n\n- chiudistampo\n\n- addetti alla capsulazione, laccatura, paraffinatura\n\n- manovale generico\n\n\n\nottica e semiottica:\n\n\n\n- pallinaio\n\n- manovale generico\n\n\n\nDichiarazione comune\n\n\n\nLe Parti prospettano la possibilità di utilizzare lavoratori - in\nparticolare “primi maestri” - quiescenti per limiti d’età e in possesso\ndi attestato di ex maestro vetraio, per finalità formative onde conservare il\npatrimonio professionale maturato nella tradizione e promuovere, attraverso lo\nstimolo e il confronto, lo sviluppo della creatività della sensibilità\nartistica.",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"apprenticeships","Art. 58 - Apprendistato professionalizza","Art. 58 - Apprendistato professionalizzante\n\nLe Parti con la seguente normativa completano e integrano la disciplina di\nlegge dell’apprendistato professionalizzante per le Imprese che applicano il\nCCNL, regolando tutti gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva, ai\nsensi di quanto disposto dal D.lgs. 81\u002F2015, al fine di rendere operativo un\ncontratto di lavoro a carattere formativo che riveste una importanza\nsignificativa per il settore.\n\nLe Parti riconoscono che l’apprendistato professionalizzante,\ncaratterizzato da un percorso formativo specifico secondo il tipo di\nprofessionalità da conseguire, è una forma di lavoro idonea a coniugare i\nfabbisogni aziendali di personale qualificato con le esigenze formative del\nlavoratore. In questo senso l’apprendistato professionalizzante, così come\nregolamentato nel presente articolo, rappresenta uno strumento strutturale di\ninserimento lavorativo.\n\nLe Parti condividono la necessità di valorizzare la formazione svolta sotto\nla responsabilità delle Imprese, anche ‘on the job’ e in affiancamento,\nche andrà certificata secondo modalità da definire alla luce delle future\ndisposizioni di legge. Gli interventi formativi potranno essere realizzati\nanche attraverso forme di finanziamento pubblico e\u002Fo per il tramite di\nFONDIMPRESA.\n\nPer l'assunzione di giovani in apprendistato è prevista la forma scritta\ndel contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale\n(PFI).\n\nIl periodo di prova stabilito per il contratto di apprendistato è pari a 6\nmesi; il periodo di prova non potrà comunque superare il 40% della durata del\ncontratto.\n\nFerme restando le disposizioni di legge e contrattuali, le Parti possono\nrecedere dal contratto di apprendistato con preavviso, di 15 giorni, decorrente\ndal medesimo termine del periodo di apprendistato, ai sensi di quanto disposto\ndall’art. 2118 c.c. In caso di recesso, durante il preavviso si applica il\ntrattamento normativo ed economico previsto per il periodo di apprendistato. In\ncaso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come\nordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.\n\nLa durata massima dell’apprendistato professionalizzante va da un minimo\ndi 6 mesi fino a 3 anni.\n\nIl PFI ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell’apprendista e di\nindividuare le competenze da acquisire in relazione a quelle già possedute e\nindicare i contenuti di eventuali esperienze di lavoro e l’articolazione\ndella formazione. Il PFI dovrà avere la forma scritta ed essere definito in\nforma sintetica, contestualmente alla stipula del contratto secondo quanto\ndefinito nelle linee-guida riportate in allegato 4).\n\nLa formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno della\nAzienda o di altra Azienda del Gruppo o all’esterno della Azienda in apposita\nstruttura di riferimento.\n\nLe ore annue medie di formazione, compresa la formazione generale e\nspecifica per la sicurezza sul lavoro prevista dall’Accordo Stato-Regioni 21\ndicembre 2011, sono stabilite tra 60 e 80 complessive, comprensive, fino a\nconcorrenza, anche di quelle che saranno eventualmente previste dalla offerta\nformativa pubblica ai sensi dell’art. 44, comma 3), D.lgs. n. 81\u002F2015. Tale\nmonte ore sarà modulato in relazione alla complessità delle competenze\nnecessarie alla qualificazione professionale da conseguire, indicata dalle\nParti nel PFI dell’apprendista.\n\nLe Imprese che hanno nel proprio organico lavoratori con contratto di\napprendistato professionalizzante designano una persona che svolge le funzioni\ndi tutor al fine assicurare lo svolgimento della formazione interna e il\nnecessario raccordo con la formazione esterna, laddove prevista, il quale\npotrà verificare periodicamente lo stato di avanzamento del progetto\nformativo. Può svolgere la finzione di tutor il datore di lavoro o un\nlavoratore con inquadramento pari o superiore a quello di destinazione del\nlavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante.\n\nIl tutor ha il compito di:\n\n\n\n-partecipare attivamente alla definizione del PFI del lavoratore in\napprendistato professionalizzante;\n\n-facilitare il lavoratore nelle fasi di apprendimento e presidiare\nl’andamento del processo nelle sue diverse fasi;\n\n-assicurare la congruenza dell’attività svolta in azienda rispetto agli\nobiettivi formativi identificati nel piano;\n\n-facilitare l’inserimento del lavoratore in apprendistato\nprofessionalizzante all’interno del contesto organizzativo aziendale.\n\n\n\nLe competenze acquisite dal lavoratore saranno registrate nel libretto\nformativo del cittadino secondo le modalità definite dalla normativa in\nmateria e dalle indicazioni che saranno fornite dal Ministero competente.\n\nIn attesa di quanto sopra, fatte salve le prassi aziendali in atto, le\nattività formative saranno registrate in linea con le indicazioni fornite con\nil modello di riferimento di cui allegato 4) e la loro attestazione sarà\nfornita al lavoratore su richiesta dello stesso.\n\nLa qualificazione professionale, al cui conseguimento è finalizzato il\ncontratto, è determinata sulla base della figura professionale\ncontrattualmente individuata dalle Parti del rapporto di apprendistato ai sensi\ndell’art. 11 del CCNL\n\nLe relative competenze sono suddivise in:\n\n\n\na)competenze generali di carattere trasversale, previste dalla offerta\nformativa pubblica se resa disponibile dalle Regioni e Province autonome di\nTrento e Bolzano ai sensi dell'art. 44, comma 3), D.lgs. n. 81\u002F2015 o\nespressamente demandate dalle medesime al CCNL;\n\nb)competenze tecnico-professionali specifiche, caratteristiche delle aree\nprofessionali di seguito individuate:\n\n\n\n1)Amministrazione\n\n2) Commerciale e Logistica\n\n3) Manutenzione\n\n4) Personale, Organizzazione e Sistemi informatici\n\n5) Produzione\n\n6) Qualità\n\n7) Ricerca e sviluppo\n\n8) Servizi vari\n\n\n\nLe competenze tecnico-professionali specifiche e quelle generali, in caso di\nespresso demando al CCNL ai sensi di quanto sopra previsto, da inserire nel\nPFI, devono essere individuate all'interno di quelle riportate in allegato 4) e\nmodulate in relazione alla attività da svolgere, al ruolo da ricoprire e alle\ncaratteristiche dimensionali e merceologiche dell'Impresa.\n\nPer i lavoratori assunti con apprendistato professionalizzante all’atto\ndell’assunzione l’inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore\ndi più di 2 posizioni organizzative\u002Flivelli (per le Aziende delle seconde\nlavorazioni e per quelle del vetro a soffio a mano e con macchine\nsemiautomatiche e per le Aziende dei settori lampade e display) riferiti alla\nmedesima qualifica professionale rispetto a quelle\u002Fi della qualifica\nprofessionale da acquisire.\n\nDecorso il 50% del periodo riferibile al contratto di apprendistato\nprofessionalizzante, al lavoratore al quale sia stato assegnato, ai sensi del\ncomma precedente, un inquadramento inferiore di 2 posizioni\norganizzative\u002Flivelli rispetto a quello della qualifica professionale da\nacquisire sarà riconosciuto l’inquadramento alla posizione\norganizzativa\u002Flivello immediatamente superiore a quella\u002Fo di inquadramento\niniziale.\n\nIn caso di sospensioni, superiori a 30 giorni continuativi di calendario,\ndel rapporto di apprendistato professionalizzante per malattia, infortunio o\naltra causa di sospensione involontaria, la durata del rapporto stesso può\nessere prolungata, di comune accordo tra le Parti, per un periodo congruo\nladdove tale assenza avesse comportato l'impossibilità di completare il\npercorso formativo programmato e comunque non superiore ad un limite massimo di\n6 mesi.\n\nÈ ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato di un lavoratore\nche abbia già svolto un periodo di lavoro continuativo o frazionato in\nmansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto di\napprendistato professionalizzante, purché la durata dell’apprendistato sia\nalmeno il doppio del periodo di lavoro pregresso; in questi casi, gli obblighi\ndi formazione, dedotti nel PFI, potranno essere, riproporzionati in funzione\nanche di formazione già erogata in occasione dei precedenti rapporti.\n\nLe Parti convengono che, nelle Imprese che occupano almeno 50 dipendenti,\nl'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto\ndi lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la\nnuova assunzione, di almeno il 25% degli apprendisti dipendenti dallo stesso\ndatore di lavoro.\n\nDal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per\nrecesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per\ngiusta causa.\n\nQualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita\nl'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati,\novvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti\npregressi.\n\nLa Direzione aziendale informerà annualmente la RSU sull’andamento delle\nassunzioni con apprendistato professionalizzante.\n\nLa contrattazione di secondo livello troverà applicazione secondo criteri e\nmodalità definiti nell’ambito della stessa.\n\nLa presente regolamentazione trova applicazione, per i contratti stipulati a\nfar data dal 1° marzo 2017 su tutto il territorio nazionale in armonia con le\nvigenti norme di legge nazionali e regionali.",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"trainingprogrammes","FORMAZIONE PROFESSIONALE Premessa Le Par","FORMAZIONE PROFESSIONALE\n\n\n\nPremessa\n\n\n\nLe Parti considerano strategico l’impegno delle Imprese e dei lavoratori\nin materia di formazione finalizzata a valorizzare le risorse umane, a\nmigliorare la loro occupabilità e il loro arricchimento professionale, anche\nin relazione alle innovazioni tecnologiche e organizzative, agli obiettivi di\nqualità, di sicurezza e di mercato, ad esigenze di sviluppo della cultura di\nimpresa nella quale cresca la partecipazione e il coinvolgimento dei\nlavoratori. Le Parti si riservano un più ampio ruolo di indirizzo e, ferme\nrestando le iniziative formative che ciascuna Impresa potrà autonomamente\nprogettare ed attivare, convengono di promuovere iniziative congiunte in\nmateria di formazione con particolare riguardo a quelle sostenute da risorse\nfinanziarie pubbliche o ricadenti negli indirizzi espressi dal Fondo\ninterprofessionale FONDIMPRESA costituito da CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e\nUIL.\n\nPer le finalità di cui al presente accordo col termine formazione continua\nsi intende anche la formazione comunque sostenuta da risorse finanziarie\npubbliche.\n\nAllo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione della formazione continua\nnelle Imprese, le Parti, a livello nazionale, sottolineano l’importanza del\nruolo di una Commissione bilaterale per la formazione continua formata da\nesperti interni alle proprie Organizzazioni, con la finalità di individuare\ngli ambiti e i temi della formazione continua.\n\nCoerentemente con quanto indicato in premessa, la Commissione assumerà un\nruolo di indirizzo, di analisi dei fabbisogni formativi settoriali.\n\nIn particolare, la Commissione indirizzerà il proprio intervento nelle\nseguenti aree:\n\n\n\n-tenere rapporti con le Istituzioni (nazionali e regionali) preposte alla\nformazione professionale, FONDIMPRESA e le sue articolazioni territoriali;\n\n-avviare un flusso di informazioni sulle opportunità di finanziamento\npubblico in materia di formazione;\n\n-assistere le Imprese nella realizzazione delle iniziative di formazione,\nanche per quanto concerne la disponibilità di enti di formazione di comprovata\nesperienza e competenza;\n\n-promuovere e organizzare iniziative sulla formazione continua riguardanti\nil settore con particolare riferimento allo strumento degli avvisi di\nFONDIMPRESA;\n\n-condividere piani formativi di settore o di comparto.\n\n\n\nLa formazione è un tema trasversale, funzionale sia alla produttività sia\nalla occupabilità, e deve essere considerata uno strumento essenziale per la\nqualità delle risorse umane, per la qualità delle relazioni industriali, per\nsviluppare ed incentivare una cultura di relazioni partecipative utile anche a\ngarantire l’esigibilità delle norme del CCNL, la certezza delle regole, la\ncoerenza ed eticità dei comportamenti a tutti i livelli.\n\nÈ necessario diffondere la consapevolezza che la formazione è essenziale e\nnon risponde solo ad esigenze aziendali ma anche ad esigenze del lavoratore.\n\nLe Parti sono impegnate ad incentivare la realizzazione di progetti\nformativi finalizzati ad accrescere la cultura di relazioni industriali\ncostruttive e a migliorare l’esigibilità delle norme contenute nel CCNL.\n\nIn relazione a quanto sopra, nell’ambito della RSU sarà identificato il\ndelegato alla formazione che seguirà in modo particolare la tematica della\nformazione continua e la definizione dei piani condivisi di formazione.\n\n\n\nDichiarazione programmatica e partecipazione ai costi\n\n\n\nLe Parti riconoscono l'importanza strategica per la competitività delle\nimprese della valorizzazione delle risorse umane realizzata attraverso\ninterventi che possano contribuirne a favorire la crescita professionale.\n\nLe Parti concordano sulla rilevanza dei seguenti elementi:\n\n\n\n-evoluzione dei sistemi di formazione professionale funzionale alla\nintroduzione di nuove tecnologie e di nuove forme organizzative;\n\n-motivazione dei lavoratori all’aggiornamento connesso con lo sviluppo\ndella cultura di impresa;\n\n-miglioramento delle capacità da parte dei lavoratori di soddisfare le\nesigenze imposte dalle innovazioni tecnologiche e organizzative dagli obiettivi\ndi qualità e dal mercato.\n\n\n\nAll'Interno dell’Osservatorio nazionale è istituita una sezione sulla\nformazione professionale. L’utilizzazione delle risorse esterne per il\nfinanziamento delle iniziative formative deve contribuire a finanziare in\nmaniera significativa i costi della formazione professionale.\n\nI costi di frequenza per la partecipazione ai corsi di formazione devono\nessere ripartiti, previo confronto con la RSU, sulla base del principio della\npartecipazione paritetica di Imprese e lavoratori.\n\nPer la frequenza ai corsi di formazione i lavoratori utilizzano i permessi e\nriposi a vario titolo spettanti, ivi comprese le ore accumulate nel conto ore\nindividuale di cui all’art. 19.\n\n\n\nInvestimento per la formazione\n\n\n\nPer la frequenza ai corsi di formazione le Parti concordano l'utilizzazione\ndi 1,5 giornate di riposo, spettanti ai sensi dell'art. 17 ai lavoratori non in\nturni avvicendati nel ciclo continuo, per la partecipazione a corsi di\nformazione i cui contenuti e programmi saranno definiti e concordati a livello\naziendale.\n\nPer quanto riguarda i turnisti del ciclo continuo, per i quali i riposi\ndell'art. 17 sono computati ai fini della determinazione dell'orario di lavoro\nannuo di cui all’art. 16 (art. 15 del capitolo VIII per i settori delle\nlampade e display), fermo restando l’orario di lavoro, questi frequenteranno\ni corsi di formazione per 1,5 giornate aggiuntive rispetto all'orario annuale\nper le quali non sarà corrisposto alcun trattamento retributivo aggiuntivo.\n\nLe Imprese concorreranno, in modo paritetico, con ulteriori 1,5 giornate\nalla effettiva realizzazione dei corsi di cui sopra.\n\nLe Parti concordano che, per garantire una maggiore flessibilità allo\nsviluppo dei progetti formativi, il periodo di riferimento per l’applicazione\ndell’investimento sulla formazione potrà durare fino ad un massimo di 24\nmesi.\n\nLe Parti concordano che la normativa sull’investimento per la formazione\nsia attivata a partire dal 1° gennaio 2018.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nLe Parti si impegnano a monitorare ed indirizzare la corretta attuazione\ndell'istituto dell’investimento per la formazione con interventi appropriati\nai rispettivi livelli aziendali e territoriali, quando necessari.\n\n\n\nCertificazione delle attività formative\n\n\n\nLe competenze acquisite dal lavoratore saranno registrate nel libretto\nformativo del cittadino secondo le modalità definite dalla normativa in\nmateria e dalle indicazioni che saranno fornite dal Ministero competente.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"trainingprogrammes_green","Annualmente, le Imprese caratterizzate d","Annualmente, le Imprese caratterizzate da un solo stabilimento con più di\n100 dipendenti, porteranno a conoscenza dei competenti sindacati dei\nlavoratori:\n\n\n\na) i dati previsionali di investimenti e relative localizzazioni per nuovi\ninsediamenti e\u002Fo riconversioni produttive o per potenziamento, ammodernamento o\ntrasformazione di quelli esistenti per un esame congiunto dei prevedibili\neffetti relativi alla occupazione, agli orientamenti produttivi, alle\nlocalizzazioni, alle condizioni ecologiche e ambientali, con la necessaria\nriservatezza;",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"trainingprogrammes_newtech","CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL ritengon","CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL ritengono, pertanto, di far leva sul nostro\nsistema educativo, puntando a migliorare l'orientamento e l’efficacia\ndell'offerta scolastica, della formazione professionale e dell'istruzione\nterziaria, avendo come obiettivo condiviso quello del rafforzamento e della\nacquisizione delle competenze, della occupabilità dei giovani da conseguirsi\nanche attraverso l'innalzamento dei livelli di istruzione, il miglioramento\ndella qualità dell'offerta formativa, un più stretto collegamento con il\nmondo del lavoro, nonché con l’adeguamento delle competenze delle\nlavoratrici e dei lavoratori coinvolti nei processi di trasformazione del\nlavoro e di digitalizzazione.\n\nCONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL intendono valorizzare la qualità dei\npercorsi virtuosi di alternanza scuola-lavoro. Occorre supportare le\nistituzioni formative, promuovere la capacità formativa delle imprese e\ndistinguere le esperienze lavorative vere e proprie, disciplinate dagli\nstrumenti contrattuali che uniscono formazione e lavoro, come l'apprendistato,\nche deve essere rafforzato e qualificato quale forma di ingresso prevalente nel\nmercato del lavoro.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"pensionfund","Previdenza complementare Le Parti, al fi","Previdenza complementare\n\n\n\nLe Parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura\nprevidenziale per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, hanno\nattivato una forma di previdenza complementare integrativa a capitalizzazione\nsu base volontaria ad ambito nazionale settoriale realizzata tramite\nl’adesione del settore vetrario al FONCHIM (Fondo Pensione Complementare per\ni Lavoratori dell’industria Chimica e Farmaceutica e dei settori affini).\n\n\n\nContributi e spese di gestione\n\n\n\nLe contribuzioni dovute da Azienda e lavoratore per ogni lavoratore iscritto\nal FONCHIM sono:\n\n\n\nsulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dal 1° settembre 2001):\n\n\n\n- 1,20% a carico dell’Impresa\n\n- 1,20% a carico del lavoratore\n\n\n\nSulla quota di TFR da maturare nell’anno (a decorrere dal 1° gennaio\n2000):\n\n\n\n-100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28.4.1993;\n\n-33% per tutti gli altri lavoratori.\n\n\n\nSulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dal 1° gennaio 2010):\n\n\n\n- 1,30% a carico dell’Impresa\n\n- 1,30% a carico del lavoratore\n\n\n\nSulla quota di TFR da maturare nell’anno:\n\n\n\n- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva\n\nal 28.4.1993;\n\n- 33% per tutti gli altri lavoratori.\n\n\n\nSulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dal 1° febbraio 2013):\n\n\n\n- 1,40% a carico dell’Impresa\n\n- 1,40% a carico del lavoratore\n\n\n\nSulla quota di TFR da maturare nell’anno:\n\n\n\n- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva\n\nal 28.4.1993;\n\n- 33% per tutti gli altri lavoratori.\n\n\n\nSulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dal 1° febbraio 2016):\n\n\n\n- 1,50% a carico dell’Impresa\n\n- 1,50% a carico del lavoratore\n\n\n\nSulla quota di TFR da maturare nell’anno:\n\n\n\n- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva\n\nal 28.4.1993;\n\n- 33% per tutti gli altri lavoratori.\n\n\n\nResta fermo che a decorrere dal 1° gennaio 2008 l'Impresa verserà per ogni\nlavoratore dipendente iscritto a FONCHIM un ulteriore contributo destinato\nesclusivamente al fondo di categoria fissato nello 0,20% della retribuzione\nutile per il calcolo del TFR, che verrà messa a disposizione degli Organi\nsociali di FONCHIM affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura\nassicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente. Tale contributo\npassa allo 0,25% con decorrenza gennaio 2022.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"unemploymentfund","Art. 54 - Fondo di solidarietà Una volta","Art. 54 - Fondo di solidarietà\n\n\n\nUna volta definita per legge la normativa del Fondo di solidarietà, di cui\nal punto 12) del Protocollo d’intesa 22 gennaio 1983, sottoscritto dal\nGoverno e dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Aziende si\nimpegnano a provvedere mensilmente alla riscossione delle quote di\npartecipazione volontaria dei lavoratori e al loro versamento al Fondo o presso\nIstituti di credito.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"contracttrial","Art. 10 - Periodo di prova Il periodo di","Art. 10 - Periodo di prova\n\n\n\nIl periodo di prova deve risultare da atto scritto. Durante il periodo di\nprova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli obblighi del presente\ncontratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso; la\nretribuzione non potrà essere inferiore ai minimi fissati per le\ncategorie\u002Flivelli alle cui mansioni il lavoratore è stato assegnato.\n\nDurante il suddetto periodo la risoluzione del rapporto potrà aver luogo da\nciascuna delle due Parti in qualsiasi momento senza preavviso.\n\nQualora alla scadenza del periodo di prova l'Azienda non procederà alla\ndisdetta del rapporto il lavoratore si intenderà confermato in servizio e la\nsua anzianità avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di\nassunzione.\n\nLa durata del periodo di prova è disciplinata dalle seguenti tabelle:\n\n\n\nSETTORI MECCANIZZATI\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      durata\n\n        (mesi)\n\n        \n        \n      \n      categoria\u002FP.O.\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      6\n      \n      A e B\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      5\n      \n      C2\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      4\n      \n      C1 – D2\n      \n      gruppi 1 e 2\n      \n    \n    \n      2\n      \n      D1 – D2 (gr. 3) - D3\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      2\n      \n      E - F\n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\nSETTORI DELLA TRASFORMAZIONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      durata\n\n        (mesi)\n\n        \n        \n      \n      livelli\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      6\n      \n      8-7\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      5\n      \n      6\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      4\n      \n      5 - 6\n      \n      gruppi 1 e 2\n      \n    \n    \n      2\n      \n      5\n      \n      gruppo 3\n      \n    \n    \n      2\n      \n      4, 3, 2 e 1\n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\nSETTORI A SOFFIO, A MANO E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      durata\n\n        (mesi)\n\n        \n        \n      \n      livelli\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      6\n      \n      9 – 8\n      \n      gruppo 1\n      \n    \n    \n      4\n      \n      6\n      \n      gruppo 1\n      \n    \n    \n      2\n      \n      8a\n      \n      gruppo 3\n      \n    \n    \n      2\n      \n      7 e 6\n      \n      gruppo 3\n      \n    \n    \n      2\n      \n      5, 4, 3, 2 e 1\n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nSETTORI DELLA PRODUZIONE DI LAMPADE E DISPLAY\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      durata\n\n        (mesi)\n\n        \n        \n      \n      livelli\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      6\n      \n      A\n      \n      gruppo 1\n      \n      quadri\n      \n    \n    \n      6\n      \n      B e C \n      \n      gruppo 1\n      \n      impiegati\n      \n    \n    \n      3\n      \n      D, E, G, H e I\n      \n      gruppo 1\n      \n      impiegati\n      \n    \n    \n      3\n      \n      D, E ed F\n      \n      gruppo 2\n      \n      Q.S.\n      \n    \n    \n      2\n      \n      E, F, G, H, I ed L\n      \n      gruppo 3\n      \n      operai\n      \n    \n  \n\n\n\n\nPer i lavoratori di cui al gruppo 3), ai fini del raggiungimento del periodo\ndi prova di cui alle precedenti tabelle, sono considerate le prestazioni\neffettuate nella stessa Azienda e medesima mansione per altri rapporti (anche\ncome lavoratori somministrati) nei 12 mesi precedenti l'assunzione.\n\nNei casi di cui al comma precedente viene comunque fissato un periodo di\nprova minimo di 1 settimana dal momento dell’assunzione.\n\nIl periodo di prova è ridotto da 6 a 4 mesi e mezzo, da 5 a 3 mesi e mezzo,\nda 4 a 3 mesi per i seguenti lavoratori di cui al gruppo 1):\n\n\n\na)per gli amministrativi che abbiano già prestato servizio, con analoghe\nmansioni, per almeno un biennio, presso altre Aziende;\n\nb)per i tecnici che abbiano già prestato servizio, con analoghe mansioni,\nper almeno un biennio, presso altre Aziende che esercitano la stessa\nattività.\n\n\n\nQualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo e per\nlicenziamento, durante i primi 2 mesi di prova per i lavoratori di cui alle\ncatt. A, B e C (livelli 6°, 7°, 8° e 9°) del gruppo 1) e durante i primi 10\ngiorni di effettiva prestazione per gli altri lavoratori di cui al gruppo 1),\nla retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.\nQualora il licenziamento avvenga oltre i limiti predetti, al lavoratore di cui\nal gruppo 1) verrà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del\nmese in corso, a seconda che la soluzione avvenga entro la prima o la seconda\nquindicina del mese stesso.\n\nI lavoratori di cui ai gruppi 2) e 3), che nel corso o al termine del\nperiodo di prova non vengano trattenuti o si dimettano, hanno diritto al\npagamento della retribuzione per il solo periodo di servizio prestato.\n\nAi lavoratori di cui al gruppo 1) che vengano licenziati durante il periodo\ndi prova verranno concessi i ratei della 13a mensilità con le disposizioni di\ncui al successivo art. 33.\n\n\n\nSpecificità settoriali lampade e display\n\n\n\nIl periodo di prova è ridotto rispettivamente a 3 mesi e a 2 mesi per i\nseguenti lavoratori di cui al gruppo 1):\n\n\n\na)per gli amministrativi che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio\nper almeno un biennio presso altre Aziende che esercitano la stessa\nattività;\n\nb)per i tecnici che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per\nalmeno un biennio presso altre Aziende che esercitano la medesima attività.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"contractseverancepay","Art. 74 - Trattamento di fine rapporto (","Art. 74 - Trattamento di fine rapporto (TFR)\n\n\n\nLa quota annua del TFR è pari a 30\u002F30 per tutti i lavoratori (decorrenza\n1° gennaio 1987) (*). La retribuzione annua da prendere in considerazione agli\neffetti del TFR secondo quanto disciplinato dalla legge 297\u002F82 è quella\ncomposta esclusivamente dai seguenti elementi:\n\n\n\n- minimo contrattuale;\n\n- scatti di anzianità ed elemento retributivo individuale;\n\n-aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale;\n\n-contingenza ex lege 297\u002F1982;\n\n-premio di produzione;\n\n-compenso per lavoro discontinuo sino alle 48 ore settimanali (50 ore\nsettimanali per i settori Lampade e Display);\n\n-indennità di alloggio, indennità per lavorazioni nocive, indennità di\nmensa;\n\n-provvigioni, interessenze, cottimo;\n\n-13a mensilità e premio speciale;\n\n-maggiorazioni per lavoro normale notturno e lavoro in turni aventi\ncarattere continuativo ex art. 20.\n\n\n\n(*)\n\nPer il periodo precedente cfr. tabella ex CCNL 7.3.1987.\n\n\n\nAnticipo TFR\n\n\n\nLe Parti stabiliscono che è ammessa la concessione della anticipazione per\nuna seconda volta nel corso del rapporto di lavoro per le causali previste\ndalla normativa vigente, subordinatamente all’assolvimento da parte della\nAzienda delle richieste di prima anticipazione, all'interno delle percentuali e\nrelative modalità applicative previste dalla legge.\n\nSi stabilisce inoltre che, in relazione all'acquisto della prima casa di\nabitazione, sarà possibile ottenere l'anticipo per l'acquisto effettuato prima\ndella maturazione degli 8 anni di anzianità al momento della effettiva\nmaturazione dell’anzianità, subordinatamente all’assolvimento da parte\ndella Azienda delle richieste di prima anticipazione all'interno delle\npercentuali e relative modalità applicative previste dalla legge.\n\n\n\nSpecificità Lampade e Display\n\n\n\nChiarimento a verbale\n\n\n\nÈ in facoltà della Azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre\ndal TFR quanto l’impiegato percepisca per eventuali atti di previdenza (Cassa\npensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall’Azienda.\n\n\n\nNorma transitoria\n\n\n\nSi richiamano le disposizioni del CCNL 31 ottobre 1979 (per gli addetti alle\nindustrie produttrici di lampade elettriche, valvole termoioniche, cinescopi,\nquarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e lavorazioni di metallo inerenti\nalle lampade e valvole, ai tubi fluorescenti e luminescenti, ai tubi sagomati e\nagli apparecchi termostatici) relative alle anticipazioni sull’indennità di\nanzianità corrisposte ai lavoratori in forza all’11.5.1976 e al 31.10.1979\nsecondo gli accordi stipulati in pari data.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"legalassistance_trigger","Art. 12 – Quadri e lavoratori con funzio","Art. 12 – Quadri e lavoratori con funzioni direttive\n\n\n\nAi Quadri e ai lavoratori che svolgono funzioni direttive per l’attuazione\ndelle disposizioni aziendali si conviene di riconoscere la copertura delle\nspese e l’assistenza legale, garantita attraverso la messa a disposizione, da\nparte della Azienda, di professionisti nell’ambito dei quali il dipendente\nopererà la sua scelta.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"tempagency","Art. 57 - Contratto a termine e somminis","Art. 57 - Contratto a termine e somministrazione\n\n\n\nIl lavoratore che abbia intrattenuto con la stessa Azienda sia rapporti di\nlavoro a tempo determinato che in somministrazione a tempo determinato, per\nmotivazioni non collegate ad esigenze stagionali (di cui al successivo art. 60\nter), acquisisce il diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro qualora\nla somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 54 mesi\ncomplessivi, anche non consecutivi (fatte salve diverse regolamentazioni\naziendali secondo quanto previsto all’art. 51, D.lgs. 81\u002F2015 e dagli artt.\n19 e ss. e 30 e ss. del medesimo D.lgs. 81\u002F2015).\n\nIl numero di lavoratori occupati nell’azienda con contratto di lavoro a\ntempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato non\npotrà superare la percentuale del 30% complessivamente intesa per i due\nistituti, intesa come media annua e riferita a lavoratori con contratto a tempo\nindeterminato occupati nella Impresa al 31 dicembre dell’anno precedente\n(fatte salve diverse regolamentazioni aziendali secondo quanto previsto\nall’art. 51, D.lgs. 81\u002F2015, dagli artt. 19 e ss. e 30 e ss. del medesimo\nD.lgs. 81\u002F2015).\n\nL’eventuale frazione unità è arrotondata alla unità superiore. Nei casi\nin cui il rapporto percentuale dia un risultato inferiore a 10, resta ferma la\npossibilità di istituire fino a 10 contratti complessivi a tempo determinato o\ndi somministrazione a tempo determinato.\n\nLe Parti stabiliscono che, ai fini della previsione di legge, si intende per\nfase di avvio di nuove attività l’avvio di nuove linee produttive per un\narco temporale individuato in 24 mesi.\n\nSecondo quanto previsto dall’art. 51, D.lgs. 81\u002F2015 e dagli artt. 19 e\nss. e 30 e ss. del medesimo D.lgs. 81\u002F2015 sono fatte salve diverse\nregolamentazioni previste sulla base di contrattazione aziendale.\n\nPer i lavoratori con contratto a tempo determinato e con contratto di\nsomministrazione la contrattazione di secondo livello trova applicazione\nsecondo criteri e modalità definiti nell’ambito della stessa.\n\nLa normativa prevista al presente articolo trova applicazione a far data dal\n1° marzo 2017.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nLe Parti stabiliscono che la disposizione di cui al comma 2) del presente\narticolo non si applica alle Aziende con un solo stabilimento e non si applica\nalle Aziende delle seconde lavorazioni del vetro.\n\nLe Parti, a livello nazionale, potranno valutare, entro la vigenza del\npresente contratto, come rimodulare la disposizione di cui al comma 2) del\npresente articolo anche alle Aziende delle seconde lavorazioni del vetro in\nfunzione delle esigenze di carattere produttivo ed organizzativo delle\nstesse.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"tempagency_max","Il numero di lavoratori occupati nell’az","Il numero di lavoratori occupati nell’azienda con contratto di lavoro a\ntempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato non\npotrà superare la percentuale del 30% complessivamente intesa per i due\nistituti, intesa come media annua e riferita a lavoratori con contratto a tempo\nindeterminato occupati nella Impresa al 31 dicembre dell’anno precedente\n(fatte salve diverse regolamentazioni aziendali secondo quanto previsto\nall’art. 51, D.lgs. 81\u002F2015, dagli artt. 19 e ss. e 30 e ss. del medesimo\nD.lgs. 81\u002F2015).\n\nL’eventuale frazione unità è arrotondata alla unità superiore. Nei casi\nin cui il rapporto percentuale dia un risultato inferiore a 10, resta ferma la\npossibilità di istituire fino a 10 contratti complessivi a tempo determinato o\ndi somministrazione a tempo determinato.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"green_trigger","Le Parti confermano l’importanza dei val","Le Parti confermano l’importanza dei valori della tutela della salute,\ndella sicurezza sul luogo di lavoro, del rispetto dell’ambiente, dello\nsviluppo sostenibile e concordano sulla necessità di diffondere adeguati\ncomportamenti finalizzati alla applicazione delle norme contrattuali e di legge\ne al miglioramento continuo, nella consapevolezza della ridotta presenza nel\nsettore di aspetti di criticità derivanti dalla produzione o emissione di\nsostanze fortemente inquinanti e nella consapevolezza, altresì, della assenza\ndi impianti a rischio di incidente rilevante. L’evolversi del quadro\nnormativo, negli ultimi 20 anni, ha comportato lo sviluppo all'interno delle\naziende di azioni e di programmi che permettono un costante monitoraggio dei\nvari temi ambientali e di sicurezza tra cui:\n\n\n\n- Integrated Prevention Pollution Control (IPPC) Emissioni\n\n- Rifiuti\n\n- Scarico delle acque Riciclo\n\n\n\nIn materia di riciclo le Parti sono consapevoli della attenzione specifica\ndel settore alla promozione e alla realizzazione di interventi mirati ad\nincrementare la qualità e la quantità del riciclo del vetro. Tale politica\npermette di realizzare cospicui vantaggi tecnologici e ambientali, quali la\nriduzione del quantitativo di rifiuti, mediante il loro riciclaggio, la\nriduzione delle emissioni dai forni fusori in conseguenza dei risparmi\nenergetici diretti e indiretti che ne derivano, nonché la riduzione della\nquantità delle materie prime impiegate nel processo. Anche in materia di\nambiente di lavoro le Parti concordano che il settore debba continuare a\npromuovere modelli applicativi e gestionali commisurati alla tipicità e\nspecificità dei propri cicli produttivi, i quali sono caratterizzati, tra\nl’altro, dalla limitata presenza di sostanze e di prodotti chimici\npericolosi.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"direct_participation_hrs","Art. 2 - Assemblee Nelle singole unità p","Art. 2 - Assemblee\n\n\n\nNelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti potranno\nessere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle RSU e dalle\nOrganizzazioni provinciali aderenti alle Organizzazioni dei lavoratori\nfirmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza presso\nl’unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e\ndel lavoro.\n\nTali assemblee saranno tenute in luoghi idonei, posti a disposizione dalla\nAzienda nella unità produttiva. Eventuali diverse modalità potranno essere\nconcordate con le RSU.\n\nLe assemblee saranno svolte in modo tale da consentire la partecipazione di\ntutti i lavoratori interessati, assicurando l’ordinato eventuale arresto e la\npronta ripresa del lavoro e garantendo, nei cicli continui e lavorazioni a\nturno, la normale prosecuzione dell’attività produttiva con modalità da\nconcordare tra le Direzioni aziendali e le RSU.\n\nNelle lavorazioni a turni e a ciclo continuo la partecipazione di tutti i\nlavoratori potrà essere assicurata articolando l’assemblea secondo la\ndistribuzione dei turni.\n\nLe assemblee saranno normalmente tenute all’inizio o alla fine\ndell’orario di lavoro o della sosta giornaliera.\n\nAlle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni del\nsindacato che ha costituito la RSU o che ha promosso l’assemblea, previamente\nindicati al datore di lavoro.\n\nLe RSU e le Organizzazioni provinciali di cui al comma 1) del presente\narticolo, che intendono convocare l’assemblea, dovranno far pervenire alla\nDirezione aziendale interessata, normalmente almeno 3 giorni lavorativi prima\ndella data prevista per l’assemblea stessa, una comunicazione scritta\ncontenente l'indicazione del giorno, dell’ora di inizio e della durata\npresunta, nonché l’ordine del giorno.\n\nEventuali condizioni eccezionali che comportassero l’esigenza di uno\nspostamento della data dell'assemblea saranno comunicate entro 24 ore dalle\nAssociazioni territoriali dei datori di lavoro a quelle dei lavoratori.\n\nLe RSU e le Organizzazioni provinciali provvederanno a dare comunicazione\ndell’assemblea mediante avviso negli albi aziendali.\n\nLo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro è limitato a 12\nore all'anno, compensate, per ciascun partecipante, con la retribuzione di\nfatto che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l’attività\nlavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro.\n\nOve dette assemblee riguardino gruppi di lavoratori, potranno aver luogo\ndurante l’orario di lavoro quando non impediscano la normale attività dei\nlavoratori ad esse non interessati.\n\nIl suddetto numero di 12 ore verrà calcolato per anno solare.\n\nIl diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive che occupino\npiù di 10 dipendenti e fino a 15 dipendenti. In tali unità le assemblee\ndurante l’orario di lavoro non potranno superare le 8 ore all’anno\ncompensate secondo t criteri di cui al precedente comma 10). Tali assemblee\nsaranno tenute, ove possibile, all’interno della Azienda.\n\n\n\nChiarimento a verbale ai commi 3) e 4), art. 2 (Assemblee)\n\n\n\nFermo restando il diritto dei lavoratori a partecipare alle assemblee\ndurante il proprio orario di lavoro, le modalità che verranno concordate tra\nle Direzioni aziendali e le RSU dovranno essere tali da assicurare, nei cicli\ncontinui e lavorazioni a turno, le necessarie compatibilità tra il diritto di\npartecipare all’assemblea da parte dei lavoratori e l’esigenza della\nnormale prosecuzione dell’attività produttiva.\n\n\n\nSpecificità settoriali lampade e display\n\n\n\nIn deroga a quanto previsto dal comma 10) del presente articolo lo\nsvolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro è limitato a 10 ore\nall’anno.\n\n\n\nArt. 3 - Permessi per cariche sindacali",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"strikes_trigger","Art. 7 bis - Relazioni sindacali Al fine","Art. 7 bis - Relazioni sindacali\n\n\n\nAl fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la\nconflittualità le Parti assumono l’impegno, anche in relazione a quanto\nprevisto dal Protocollo d’intesa 22 gennaio 1983, di favorire, in caso di\ncontroversie collettive, l’esperimento di tentativi idonei per una possibile\nsoluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra\nDirezione aziendale e RSU. In particolare, qualora la controversia abbia ad\noggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali e di\nlegge, nonché l’informazione di cui al capitolo I del presente CCNL,\nl’esame avverrà - a richiesta di una delle parti aziendali - con\nl’intervento delle Organizzazioni stipulanti.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nIn considerazione della delicatezza e specificità dei processi nel settore,\nle Parti, tenuto anche conto di quanto previsto dall'Accordo interconfederale\n25 gennaio 1990 sulle procedure per la prevenzione del conflitto, convengono\nsulla esigenza di integrare i contenuti del suindicato articolo, prevedendo un\ncodice di comportamento nell’ipotesi di conflitti aziendali di lavoro, da\ndefinire a livello locale e ispirato a principi che tutelino la sicurezza dei\nlavoratori, la salvaguardia degli impianti e dell’ambiente. Le Parti,\nconsapevoli che gli impianti a ciclo continuo, in occasione di azioni\nconflittuali rischiano di subire fenomeni di deterioramento progressivo e di\nobsolescenza accelerata, condividono di definire, a livello aziendale, tra\nImpresa e RSU ed eventualmente rispettive Organizzazioni a livello\nterritoriale, intese sulla prevenzione del conflitto.\n\nIn tale spirito le Parti concordano sulla utilità che in sede locale\nvengano realizzati accordi, assoggettabili ad eventuali verifiche, aventi\nl’obiettivo di garantire in ogni occasione le condizioni di sicurezza dei\nlavoratori e l’integrità degli impianti.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"ONCERISE_trigger","Art. 33 - Tredicesima mensilità In occas","Art. 33 - Tredicesima mensilità\n\n\n\nIn occasione delle feste di Natale l’Azienda corrisponderà al lavoratore\nuna 13a mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto.\nLa corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla Vigilia di\nNatale.\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, al lavoratore verranno corrisposti tanti 12simi dell'ammontare della\n13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’Azienda.\nLa frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questo effetto,\ncome mese intero.\n\nNon si farà luogo a trattenute sulla 13a mensilità per le assenze dal\nlavoro dovute ad infortunio o malattia, entro i rispettivi limiti della\nconservazione del posto, nonché per l’assenza obbligatoria per gravidanza e\npuerperio.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"SENIOR_trigger","Art. 35 - Scatti di anzianità Per le Azi","Art. 35 - Scatti di anzianità\n\n\n\nPer le Aziende delle prime lavorazioni del vetro\n\n- settori meccanizzati:\n\n\n\nil lavoratore ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio prestato,\nalla corresponsione, a titolo di aumento periodico di anzianità, di un importo\nin cifra fissa pari ad euro:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      categorie\n      \n      posizioni organizzative\n\n        \n        \n      \n      importo\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      A\n      \n      2\n      \n      17,56\n      \n    \n    \n      1\n      \n      17,56\n      \n    \n    \n      B\n      \n      2\n      \n      16,53\n      \n    \n    \n      1\n      \n      16,53\n      \n    \n    \n      C\n      \n      2\n      \n      14,98\n      \n    \n    \n      1\n      \n      14,98\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        D\n      \n      3\n      \n      13,94\n      \n    \n    \n      2\n      \n      13,94\n      \n    \n    \n      1\n      \n      12,91\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        E\n      \n      3\n      \n      12,39\n      \n    \n    \n      2\n      \n      12,39\n      \n    \n    \n      1\n      \n      10,33\n      \n    \n    \n      F\n      \n      1\n      \n      8,26\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nIl numero massimo degli scatti biennali è pari a 5.\n\nGli scatti di anzianità decorreranno dal 1° giorno del mese successivo a\nquello in cui si compie il biennio di servizio.\n\nIn caso di passaggio di posizione organizzativa e\u002Fo categoria il lavoratore\nmanterrà l’importo degli scatti di anzianità maturati nella posizione\norganizzativa e\u002Fo categoria di provenienza. Successivamente avrà diritto a\nmaturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne\noccorreranno per raggiungere il numero massimo maturabile indicato nel comma\n2), nell'importo previsto per la nuova posizione organizzativa e\u002Fo categoria di\ninquadramento.\n\nLa cifra residua necessaria per raggiungere l’importo massimo degli scatti\ndella posizione organizzativa e\u002Fo categoria di assegnazione sarà attribuita al\nlavoratore nel biennio o nei bienni successivi alla data di completamento dei 5\nscatti di anzianità.\n\nLa frazione di biennio in corso al momento del passaggio di posizione\norganizzativa e\u002Fo categoria sarà utile agli effetti della maturazione del\nsuccessivo scatto di anzianità.\n\nGli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti\ndi merito, né questi potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità\nmaturati o da maturare.\n\n\n\nPer le Aziende delle seconde lavorazioni del vetro e della produzione del\nvetro eseguito a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche:\n\n\n\nil lavoratore ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio prestato,\nalla corresponsione, a titolo di aumento periodico di anzianità, di un importo\nin cifra fissa pari ad euro:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      settori\n\n        della trasformazione\n\n        \n        \n      \n      settori a soffio, a mano\n\n        e con macchine semiautomatiche\n      \n    \n    \n      livello\n\n        \n        \n      \n      importo \n      \n      livello\n      \n      importo \n      \n    \n    \n      1\n      \n      8,26\n      \n      1\n      \n      8,26\n      \n    \n    \n      2\n      \n      10,33\n      \n      2\n      \n      9,30\n      \n    \n    \n      3\n      \n      12,39\n      \n      3\n      \n      10,33\n      \n    \n    \n      4\n      \n      12,91\n      \n      4\n      \n      12,39\n      \n    \n    \n      5\n      \n      13,94\n      \n      5\n      \n      12,65\n      \n    \n    \n      6\n      \n      14,98\n      \n      6\n      \n      13,94\n      \n    \n    \n      7\n      \n      16,53\n      \n      7\n      \n      14,72\n      \n    \n    \n      8\n      \n      17,56\n      \n      8\n      \n      16,53\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      9\n      \n      17,56\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nIl numero massimo degli aumenti biennali di anzianità è pari a 5.\n\nGli scatti di anzianità decorreranno dal 1° giorno del mese successivo a\nquello in cui si compie il biennio di servizio.\n\nIn caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l’importo degli\nscatti di anzianità maturati nel livello di provenienza.\n\nIl lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori\nscatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere\nil numero massimo maturabile indicato nel comma 2), nell’importo previsto per\nil nuovo livello di inquadramento. La cifra residua necessaria per raggiungere\nl’importo massimo degli scatti del livello di assegnazione sarà attribuita\nal lavoratore nel biennio o nei bienni successivi alla data di completamento\ndei 5 scatti di anzianità.\n\nLa frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà\nutile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.\n\nGli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti\ndi merito, né questi potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità\nmaturati o da maturare.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nGli importi di cui alle operazioni eseguite dalle Aziende in applicazione\ndei commi 2) e 3) della norma transitoria e dei commi 2), 3) e 4) della nota a\nverbale, poste in calce all’art. 35, CCNL 28.10.79 continueranno ad essere\ncorrisposti ai lavoratori sotto la voce distinta “elemento retributivo\nindividuale”.\n\n\n\nSpecificità settoriali lampade e display\n\n\n\nPer le aziende della produzione delle lampade e display:\n\n\n\ni lavoratori, per ogni biennio di anzianità maturata presso la stessa\nazienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale\nfacente capo alla stessa Società), avranno diritto mensilmente,\nindipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad un aumento retributivo\nstabilito nella misura sottoindicata fino a raggiungere l’importo complessivo\ncorrispondente a 5 aumenti periodici riferiti al livello di inquadramento:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      settori \n\n        Lampade e Display\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      livello\n      \n      importo\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      A\n      \n      17,56\n      \n    \n    \n      B\n      \n      17,56\n      \n    \n    \n      C\n      \n      16,53\n      \n    \n    \n      D\n      \n      14,46\n      \n    \n    \n      E\n      \n      13,94\n      \n    \n    \n      F\n      \n      12,39\n      \n    \n    \n      G\n      \n      12,39\n      \n    \n    \n      H\n      \n      10,85\n      \n    \n    \n      I\n      \n      10,33\n      \n    \n    \n      L\n      \n      8,26\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nAi fini suddetti sarà considerata utile esclusivamente l’anzianità\nmaturata successivamente all’1.1.1980. Gli aumenti periodici di anzianità\ngià maturati o da maturare non possono comunque essere assorbiti da precedenti\no successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono essere\nassorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.\n\nGli aumenti periodici di anzianità decorrono dal 1° giorno del mese\nimmediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio.\n\nIn caso di passaggio di livello il lavoratore manterrà l’importo in cifra\ndegli aumenti periodici eventualmente maturati nel livello di provenienza.\n\nTale importo sarà proporzionato al valore dello scatto nel nuovo livello al\nfine della individuazione del numero degli scatti che da quel momento si\nconsiderano maturati dal lavoratore. Il lavoratore avrà successivamente\ndiritto a maturare ulteriori aumenti periodici (o frazione) fino a raggiungere\nl’importo complessivo corrispondente a 5 aumenti periodici riferiti\nall’ultimo livello di inquadramento; la frazione di biennio in corso al\nmomento del passaggio di livello verrà considerata utile agli effetti della\nmaturazione del successivo biennio di anzianità.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"SUNDAY_trigger","È lavoro festivo, ai fini dell’applicazi","È lavoro festivo, ai fini dell’applicazione delle percentuali di cui\nappresso, quello effettuato in giornata di riposo compensativo di lavoro\ndomenicale, di domenica senza riposo compensativo e nelle ricorrenze festive di\ncui all’art. 23.\n\nLe percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:\n\n\n\n- lavoro straordinario (dalla 41a alla 48a) 18%\n\n- lavoro straordinario diurno feriale (49a ora) 22%\n\n- lavoro straordinario diurno feriale (ore successive) 30%\n\n- lavoro straordinario notturno 50%\n\n- lavoro in giorni festivi 55%\n\n- lavoro notturno non compreso in turni avvicendati 32%\n\n- lavoro straordinario festivo 65%\n\n- lavoro domenicale con riposo compensativo\n\nnon compreso in turni avvicendati 10%",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"HARDSHIP_trigger","Art. 36 - Riparazioni a caldo In conside","Art. 36 - Riparazioni a caldo\n\n\n\nIn considerazione della varietà della struttura tecnica degli impianti che\nrende difficile la regolamentazione su base nazionale delle riparazioni a\ncaldo, resta inteso che ai lavoratori adibiti alle predette riparazioni sarà\ncorrisposta una particolare maggiorazione da fissarsi mediante accordi\naziendali.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"PAYSCALES_trigger","Minimi contrattuali Tabella A) SETTORI M","Minimi contrattuali\n\n\n\nTabella A)\n\n\n\nSETTORI MECCANIZZATI (PRODUZIONE DEL VETRO,\n\nCON ESCLUSIONE DEI SETTORI DEL VETRO PIANO E DELLE LANE E FILATI) (*)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      cat.\n      \n      P.O.\n      \n      param.\n      \n      minimi al 1.1.2021\n\n        \n        \n      \n      minimi al 1.1.2022\n      \n    \n    \n      min.\n\n        \n        \n      \n      IPO\n      \n      min.\n      \n      IPO\n      \n    \n    \n      F\n      \n      1\n      \n      100\n      \n      1.507,78\n      \n      -\n      \n      1.532,40\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        E\n      \n      1\n      \n      112\n      \n      \n        \n\n        1.624,87\n      \n      -\n      \n      \n        \n\n        1.652,46\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      2\n      \n      125\n      \n      129,55\n      \n      132,75\n      \n    \n    \n      3\n      \n      128\n      \n      166,04\n      \n      169,98\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        D\n      \n      1\n      \n      134\n      \n      \n        \n\n        1.844,92\n      \n      -\n      \n      \n        \n\n        1.877,92\n      \n      -\n      \n    \n    \n      2\n      \n      147\n      \n      131,31\n      \n      134,51\n      \n    \n    \n      3\n      \n      152\n      \n      181,68\n      \n      186,11\n      \n    \n    \n      C\n      \n      1\n      \n      157\n      \n      2.077,55\n      \n      -\n      \n      2.116,21\n      \n      -\n      \n    \n    \n      2\n      \n      161\n      \n      39,64\n      \n      40,62\n      \n    \n    \n      B\n      \n      1\n      \n      179\n      \n      2.301,60\n      \n      -\n      \n      2.345,69\n      \n      -\n      \n    \n    \n      2\n      \n      184\n      \n      57,61\n      \n      58,84\n      \n    \n    \n      A\n      \n      1\n      \n      201\n      \n      2.520,69\n      \n      -\n      \n      2.570,19\n      \n      -\n      \n    \n    \n      2\n      \n      207\n      \n      59,41\n      \n      60,89\n      \n    \n  \n\n\n\n\nTabella A bis)\n\n\n\nSETTORI MECCANIZZATI (PRODUZIONE DEL VETRO - PRODUZIONE VETRO PIANO\n\nE PRODUZIONE LANA E FILATI) (*)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      cat.\n      \n      P.O.\n      \n      param.\n      \n      minimi al 1.6.2021\n\n        \n        \n      \n      minimi al 1.6.2022\n      \n    \n    \n      min.\n\n        \n        \n      \n      IPO\n      \n      min.\n      \n      IPO\n      \n    \n    \n      F\n      \n      1\n      \n      100\n      \n      1.507,78\n      \n      -\n      \n      1.532,40\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        E\n      \n      1\n      \n      112\n      \n      \n        \n\n        1.624,87\n      \n      -\n      \n      \n        \n\n        1.652,46\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      2\n      \n      125\n      \n      129,55\n      \n      132,75\n      \n    \n    \n      3\n      \n      128\n      \n      166,04\n      \n      169,98\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        D\n      \n      1\n      \n      134\n      \n      \n        \n\n        1.844,92\n      \n      -\n      \n      \n        \n\n        1.877,92\n      \n      -\n      \n    \n    \n      2\n      \n      147\n      \n      131,31\n      \n      134,51\n      \n    \n    \n      3\n      \n      152\n      \n      181,68\n      \n      186,11\n      \n    \n    \n      C\n      \n      1\n      \n      157\n      \n      2.077,55\n      \n      -\n      \n      2.116,21\n      \n      -\n      \n    \n    \n      2\n      \n      161\n      \n      39,64\n      \n      40,62\n      \n    \n    \n      B\n      \n      1\n      \n      179\n      \n      2.301,60\n      \n      -\n      \n      2.345,69\n      \n      -\n      \n    \n    \n      2\n      \n      184\n      \n      57,61\n      \n      58,84\n      \n    \n    \n      A\n      \n      1\n      \n      201\n      \n      2.520,69\n      \n      -\n      \n      2.570,19\n      \n      -\n      \n    \n    \n      2\n      \n      207\n      \n      59,41\n      \n      60,89\n      \n    \n  \n\n\n\n\n(*)\n\nPiù € 10,33 a titolo di EDR (ex Protocollo interconfederale 31.7.92)\n\n\n\n\n\nTabella B)\n\n\n\nSETTORI DELLA TRASFORMAZIONE (SECONDE LAVORAZIONI DEL VETRO,\n\nCON ESCLUSIONE DELLE SECONDE LAVORAZIONI DEL VETRO PIANO) (*)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      cat.\n      \n      P.O.\n      \n      param.\n      \n      minimi al 1.6.2021\n\n        \n        \n      \n      minimi al 1.6.2022\n      \n    \n    \n      min.\n\n        \n        \n      \n      IPO\n      \n      min.\n      \n      IPO\n      \n    \n    \n      F\n      \n      1\n      \n      100\n      \n      1.507,78\n      \n      -\n      \n      1.532,40\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        E\n      \n      1\n      \n      112\n      \n      \n        \n\n        1.624,87\n      \n      -\n      \n      \n        \n\n        1.652,46\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      2\n      \n      125\n      \n      129,55\n      \n      132,75\n      \n    \n    \n      3\n      \n      128\n      \n      166,04\n      \n      169,98\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        D\n      \n      1\n      \n      134\n      \n      \n        \n\n        1.844,92\n      \n      -\n      \n      \n        \n\n        1.877,92\n      \n      -\n      \n    \n    \n      2\n      \n      147\n      \n      131,31\n      \n      134,51\n      \n    \n    \n      3\n      \n      152\n      \n      181,68\n      \n      186,11\n      \n    \n    \n      C\n      \n      1\n      \n      157\n      \n      2.077,55\n      \n      -\n      \n      2.116,21\n      \n      -\n      \n    \n    \n      2\n      \n      161\n      \n      39,64\n      \n      40,62\n      \n    \n    \n      B\n      \n      1\n      \n      179\n      \n      2.301,60\n      \n      -\n      \n      2.345,69\n      \n      -\n      \n    \n    \n      2\n      \n      184\n      \n      57,61\n      \n      58,84\n      \n    \n    \n      A\n      \n      1\n      \n      201\n      \n      2.520,69\n      \n      -\n      \n      2.570,19\n      \n      -\n      \n    \n    \n      2\n      \n      207\n      \n      59,41\n      \n      60,89\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nTabella B bis)\n\n\n\nSETTORI DELLA TRASFORMAZIONE (SECONDE LAVORAZIONI DEL VETRO PIANO) (*)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n      \n      param.\n\n        \n        \n      \n      minimi al 1.1.21\n      \n      minimi al 1.1.22\n      \n    \n    \n      1\n      \n      100\n      \n      990,00 (**)\n      \n      1.014,62 (**)\n      \n    \n    \n      2\n      \n      112\n      \n      1.109,93\n      \n      1.137,51\n      \n    \n    \n      3\n      \n      125\n      \n      1.237,30\n      \n      1.268,08\n      \n    \n    \n      4\n      \n      134\n      \n      1.326,06\n      \n      1.359,06\n      \n    \n    \n      5\n      \n      147\n      \n      1.454,47\n      \n      1.490,67\n      \n    \n    \n      5A\n      \n      152\n      \n      1.504,85\n      \n      1.542,28\n      \n    \n    \n      6\n      \n      157\n      \n      1.555,27\n      \n      1.593,93\n      \n    \n    \n      6A\n      \n      161\n      \n      1.593,65\n      \n      1.633,30\n      \n    \n    \n      7\n      \n      179\n      \n      1.773,48\n      \n      1.817,56\n      \n    \n    \n      8\n      \n      201\n      \n      1.988,58\n      \n      2.038,08\n      \n    \n    \n      8A\n      \n      207\n      \n      2.047,85\n      \n      2.098,83\n      \n    \n  \n\n\n\n\n(*)\n\nPiù € 10,33 a titolo di EDR (ex Protocollo interconfederale 31.7.92)\n\n\n\n(**)\n\nPiù € 5,16 di superminimo\n\n\n\nTabella C)\n\n\n\nSETTORI A SOFFIO, A MANO E CON MACCHINE SEMI-AUTOMATICHE (*)\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n      \n      param.\n\n        \n        \n      \n      minimi al 1.6.21\n      \n      minimi al 1.6.22\n      \n    \n    \n      1\n      \n      100\n      \n      990,00 (**)\n      \n      1.014,62 (**)\n      \n    \n    \n      2\n      \n      112\n      \n      1.109,93\n      \n      1.137,51\n      \n    \n    \n      3\n      \n      125\n      \n      1.237,30\n      \n      1.268,08\n      \n    \n    \n      4\n      \n      134\n      \n      1.326,06\n      \n      1.359,06\n      \n    \n    \n      5\n      \n      147\n      \n      1.454,47\n      \n      1.490,67\n      \n    \n    \n      5A\n      \n      152\n      \n      1.504,85\n      \n      1.542,28\n      \n    \n    \n      6\n      \n      157\n      \n      1.555,27\n      \n      1.593,93\n      \n    \n    \n      6A\n      \n      161\n      \n      1.593,65\n      \n      1.633,30\n      \n    \n    \n      7\n      \n      179\n      \n      1.773,48\n      \n      1.817,56\n      \n    \n    \n      8\n      \n      201\n      \n      1.988,58\n      \n      2.038,08\n      \n    \n    \n      8A\n      \n      207\n      \n      2.047,85\n      \n      2.098,83\n      \n    \n  \n\n\n\n\n(*)\n\nPiù € 10,33 a titolo di EDR (ex Protocollo interconfederale 31.7.92)\n\n\n\n(**)\n\nPiù € 5,28 di superminimo",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"ONCEONLY_trigger","Art. 32 bis - Premio di produzione (ex a","Art. 32 bis - Premio di produzione (ex art. 32, CCNL 21.11.1990)\n\n\n\nLe Imprese delle prime lavorazioni aventi non più di 150 dipendenti e per\nquelle delle seconde lavorazioni (che si siano attenute alla clausola di\nesclusione dal premio di partecipazione (punto 10) delle linee-guida, Accordo\n1° marzo 1996) che non applichino la normativa sulla contrattazione di secondo\nlivello di cui al precedente art. 32, riconoscono il premio di produzione o\nl’indennità di esso sostitutiva nelle seguenti percentuali:\n\n\n\nper le Aziende delle prime lavorazioni del vetro\n\n(settori meccanizzati):\n\n\n\n-5% del complesso dei minimi tabellari e delle indennità di posizione\norganizzativa dedotti gli importi di cui alla tabella riportata in allegato\n2);\n\n\n\nper le Aziende delle prime lavorazioni del vetro (settori a soffio, a mano e\ncon macchine semiautomatiche), per quelle delle seconde lavorazioni del vetro e\nper quelle delle lampade e display:\n\n\n\n- 5% del complesso dei minimi tabellari - dedotti gli importi di cui alla\ntabella riportata in allegato 2).",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"onceonlyperc1","Allegato 2) IMPORTI PER LE DETRAZIONI DI","Allegato 2)\n\n\n\nIMPORTI PER LE DETRAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 32 BIS\n\n(PREMIO DI PRODUZIONE) E 34 (PREMIO SPECIALE)\n\n\n\nTabella A)\n\n\n\nIMPORTI RIFERIBILI ALLE AZIENDE DELLE PRIME LAVORAZIONI DEL VETRO\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      parametro\n\n        \n        \n      \n      categoria\n      \n      PO\n      \n      importi da detrarre\n      \n    \n    \n      100\n      \n      F\n      \n      F1\n      \n      558,43\n      \n    \n    \n      112\n\n        125\n\n        128\n      \n      \n        \n\n        E\n      \n      E1\n\n        E2\n\n        E3\n      \n      556,98\n\n        560,03\n\n        560,03\n      \n    \n    \n      134\n\n        147\n\n        152\n      \n      \n        \n\n        D\n      \n      D1\n\n        D2\n\n        D3\n      \n      586,25\n\n        614,14\n\n        614,14\n      \n    \n    \n      157\n\n        161\n      \n      C\n      \n      C1\n\n        C2\n      \n      614,67\n\n        615,91\n      \n    \n    \n      179\n\n        184\n      \n      B\n      \n      B1\n\n        B2\n      \n      620,52\n\n        620,52\n      \n    \n    \n      201\n\n        207\n      \n      A\n      \n      A1\n\n        A2\n      \n      624,49\n\n        624,63\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nTabella B)\n\n\n\n\n\n\nIMPORTI RIFERIBILI ALLE AZIENDE DELLE SECONDE LAVORAZIONI DEL VETRO\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      parametro\n\n        \n        \n      \n      livello\n\n        \n        \n      \n      importi da detrarre\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      100\n      \n      1\n      \n      42,64\n      \n    \n    \n      112\n      \n      2\n      \n      42,03\n      \n    \n    \n      125\n      \n      3\n      \n      52,77\n      \n    \n    \n      128\n      \n      3A\n      \n      52,77\n      \n    \n    \n      134\n      \n      4\n      \n      67,30\n      \n    \n    \n      147\n      \n      5\n      \n      92,38\n      \n    \n    \n      152\n      \n      5A\n      \n      92,38\n      \n    \n    \n      157\n      \n      6\n      \n      92,38\n      \n    \n    \n      161\n      \n      6A\n      \n      92,38\n      \n    \n    \n      179\n      \n      7\n      \n      92,38\n      \n    \n    \n      184\n      \n      7A\n      \n      92,38\n      \n    \n    \n      201\n      \n      8\n      \n      92,38\n      \n    \n    \n      207\n      \n      8A\n      \n      92,38\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nTabella C)\n\n\n\nIMPORTI RIFERIBILI ALLE AZIENDE DEL VETRO ARTISTICO E TRADIZIONALE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      parametro\n\n        \n        \n      \n      livello\n\n        \n        \n      \n      importi da\n        detrarre\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      100\n      \n      1\n      \n      42,68\n      \n    \n    \n      108\n      \n      2\n      \n      43,96\n      \n    \n    \n      116\n      \n      3\n      \n      44,35\n      \n    \n    \n      124\n      \n      4\n      \n      53,01\n      \n    \n    \n      135\n      \n      5\n      \n      60,46\n      \n    \n    \n      148\n      \n      6\n      \n      67,39\n      \n    \n    \n      157\n      \n      7\n      \n      72,67\n      \n    \n    \n      179\n      \n      8\n      \n      72,67\n      \n    \n    \n      181\n      \n      8A\n      \n      72,67\n      \n    \n    \n      201\n      \n      9\n      \n      72,67\n      \n    \n    \n      207\n      \n      9A\n      \n      72,67\n      \n    \n  \n\n\n\n\nTabella D)\n\n\n\nIMPORTI RIFERIBILI ALLE AZIENDE DELLE LAMPADE E DISPLAY\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      parametro \n\n        \n        \n      \n      livello\n\n        \n        \n      \n      importi da\n        detrarre\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      100\n      \n      L\n      \n      45,82\n      \n    \n    \n      112\n      \n      I\n      \n      44,24\n      \n    \n    \n      125\n      \n      H\n      \n      53,01\n      \n    \n    \n      134\n      \n      G\n      \n      67,89\n      \n    \n    \n      147\n      \n      F\n      \n      92,38\n      \n    \n    \n      152\n      \n      E\n      \n      92,38\n      \n    \n    \n      157\n      \n      D\n      \n      92,38\n      \n    \n    \n      179\n      \n      C\n      \n      92,38\n      \n    \n    \n      201\n      \n      B\n      \n      92,38\n      \n    \n    \n      207\n      \n      A\n      \n      92,38",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"hourspday_select","L’orario settimanale di lavoro dei lavor","L’orario settimanale di lavoro dei lavoratori non in turni verrà di norma\ndistribuito su 5 giorni. Diverse distribuzioni dell’orario, nonché\nl’applicazione dell’orario di cui al comma 2) saranno attuate qualora lo\nrichiedessero le esigenze tecnico-produttive, organizzative e logistiche, da\nconfrontare con la RSU. Per i settori del vetro bianco e colorato a soffio, a\npressa e con macchine semiautomatiche e del vetro artistico si rinvia alle\nnorme particolari di cui all’allegato 5).",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"hourspweek_select","Art. 15 - Orario di lavoro Ferma restand","Art. 15 - Orario di lavoro\n\n\n\nFerma restando la durata massima dell’orario normale di lavoro stabilita\ndalla legge con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale\ndell’orario contrattuale per il singolo lavoratore è fissata in 40 ore.\n\nPer i lavoratori non in turni sarà altresì considerata normale una durata\nsettimanale della prestazione lavorativa di 39 ore, da attuare mediante\nl’assorbimento di corrispondenti quote di riduzione di orario di lavoro\npreviste negli ultimi 3 commi del presente articolo. In attuazione di quanto\nprevisto all’art. 4, D.lgs. 66\u002F2003, si conviene che il periodo di\nriferimento per il calcolo della durata media dell’orario di lavoro, fatti\nsalvi i limiti di cui all’art. 4, comma 4), D.lgs. n. 66\u002F2003, considerate le\nesigenze tecnico-organizzative settoriali, sarà definito in accordi collettivi\nconclusi a livello aziendale tra la RSU, le OO.SS. territorialmente competenti\ne l’Azienda ovvero al livello di distretto industriale. Per i maestri fiascai\ne aiutanti maestri della bofferia toscana; per gli operai addetti alla piazza\nsemiautomatica: tagliatori, levatori, soffiatori, portantini e impilatori che\nfabbricano damigiane da l. 5\u002F7 fino a l. 60, l’orario normale di lavoro è\nfissato in 36 ore settimanali con un massimo di 6 ore giornaliere.\n\nQuando gli operai addetti alla piazza semiautomatica come sopra specificati\nproducono damigiane inferiori a l. 5\u002F7, osserveranno l’orario di 40 ore\nsettimanali.",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"PAIDLEAV_trigger","Art. 24 - Ferie Il lavoratore, a decorre","Art. 24 - Ferie\n\n\n\nIl lavoratore, a decorrere dal 1° gennaio 1991, ha diritto, per ogni anno\ndi servizio, ad un periodo di ferie retribuite, nei termini sottoindicati:\n\n\n\nlavoratori di cui ai gruppi 1), 2) e 3):\n\n\n\n-20 giorni lavorativi per anzianità di servizio fino a 4 anni compiuti:\n\n- 21 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 4 anni e fino a 9\nanni compiuti;\n\n- 22 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 9 anni e fino a 14\nanni compiuti;\n\n-24 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 14 anni e fino a 19\nanni compiuti;\n\n-25 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 19 anni compiuti.\n\n\n\nI lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2), in forza al 21 novembre 1990,\nconserveranno ‘ad personam’, quale condizione di miglior favore, la misura\ndi ferie già maturate ai sensi della precedente normativa.\n\nGli stessi lavoratori continueranno altresì a maturare le maggiori misure\ndi ferie secondo la precedente normativa fino al 31 dicembre 1998.\n\nSuccessivamente a tale data, per tutti i lavoratori varranno esclusivamente\nle nuove misure di ferie, così come definite nel presente articolo, ferme\ncomunque restando le misure di ferie singolarmente già maturate fino alla\npredetta data del 31 dicembre 1998.\n\nI lavoratori turnisti addetti alle macchine formatrici del settore vetro\ncavo automatico, in forza al 21 novembre 1990, conserveranno il diritto ad\nulteriori 3 giorni di ferie annuali fino al limite massimo di 28 giorni\nlavorativi. Per i predetti lavoratori, assunti successivamente al 21 novembre\n1990, vengono mantenuti i 3 giorni aggiuntivi di cui alla precedente normativa,\nentro il limite massimo di 25 giorni complessivi.\n\nAi soli effetti del presente articolo, per giorni lavorativi si intendono\nquelli di effettiva prestazione, salvo quanto previsto dall’allegato 5) al\npresente contratto per i settori del vetro bianco e colorato, a soffio etc.\n\nLa scelta dell’epoca per il godimento delle ferie sarà fatta di comune\naccordo fra le Parti, compatibilmente con le esigenze di lavoro,\ncontemporaneamente per reparto, per scaglioni o individualmente. Comunque nei\nlimiti del possibile, compatibilmente con le esigenze di lavoro, l’Azienda\nterrà conto degli eventuali desideri del lavoratore.\n\nNon è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e in caso di\ngiustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere\ncompensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione\ndovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura in atto\nal momento della liquidazione.\n\nAl fine di un effettivo godimento delle ferie è ammessa la possibilità di\nfruizione delle stesse entro 30 mesi dal termine dell’anno di maturazione. La\nprogrammazione relativa a tali periodi sarà realizzata a livello aziendale\nentro il 1° semestre di ogni anno nel rispetto delle prassi aziendali in atto\no in occasione dell’apposita riunione per la definizione dei calendari\nannui.\n\nIl periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del periodo di\npreavviso.\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro comunque avvenuta, spetterà\nal lavoratore il pagamento delle ferie in ragione di tanti 12simi per quanti\nsono i mesi di servizio prestato, considerando la frazione di mese superiore a\n15 giorni come mese intero.\n\nNel caso di ferie collettive, al lavoratore di cui al gruppo 3) che non\nabbia maturato il diritto alle ferie intere, competeranno tanti 12simi delle\nstesse per quanti sono i mesi di anzianità.\n\nQualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo delle\nferie, l’Azienda è tenuta a corrispondergli, sia per il rientro in sede che\nper il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di\ntrasferta previsto dall’art. 40 del presente contratto.\n\nLe Parti concordano di consentire la cessione a titolo gratuito dei riposi e\ndelle ferie maturati da parte di ogni lavoratore, fermi restando i diritti di\ncui al D.lgs. 66\u002F2003, ai colleghi dipendenti delle stessa unità produttiva al\nfine di consentire loro di assistere i figli minori che per particolari\ncondizioni di salute necessitano di cure costanti, previo consenso dei\nlavoratori interessati e nella misura e modalità concordate con la Direzione\naziendale, dando priorità ai riposi accantonati nel conto ore e in ogni caso\nmaturati negli anni precedenti a quello della richiesta. La contrattazione\naziendale potrà disciplinare misure e modalità per la cessione di ferie e\nriposi da parte dei lavoratori e l’accantonamento delle relative ore per le\nmodalità sopra descritte. Al fine di agevolarne l’utilizzo, le Parti si\nimpegnano alla predisposizione di apposite linee-guida entro fine 2021.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\n\n\nSituazioni particolari determinate da accordi in sede locale in materia di\nferie saranno oggetto di esame da parte delle Organizzazioni competenti, al\nfine di un loro allineamento con i criteri determinati al riguardo nel presente\narticolo.",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"bankholidays2","Art. 23 - Festività - Trattamento econom","Art. 23 - Festività - Trattamento economico\n\n\n\nSono considerate festività:\n\n\n\na) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo delle stesse;\n\nb)l’Anniversario della Liberazione (25 aprile); la Festa del Lavoro (1°\nmaggio); la Festa della Repubblica (2 giugno);\n\nc)Capodanno (1° gennaio); Epifania (6 gennaio); Lunedì di Pasqua (mobile);\nAssunzione (15 agosto); Ognissanti (1° novembre); Immacolata Concezione (8\ndicembre); S. Natale (25 dicembre); S. Stefano (26 dicembre);\n\nd)la ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo\nstabilimento.\n\n\n\nQualora la ricorrenza del S. Patrono coincida con una delle ricorrenze di\ncui alle lett. a), b) e c), le Organizzazioni territoriali degli industriali e\ndei lavoratori interessate stabiliranno di comune accordo la sostituzione della\nfesta del S. Patrono con altra giornata.\n\nIl lavoratore il quale esegua la prestazione di lavoro nelle giornate di cui\nalla lett. a), b), c) e d) avrà diritto, oltre alla retribuzione mensile, a\ntante quote orarie di retribuzione quante sono le ore di lavoro effettivamente\nprestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.\n\nQualora taluna delle festività di cui alle lett. b) e c) cada di domenica,\nè dovuta ai lavoratori, in aggiunta alla retribuzione mensile, 1 giornata di\nretribuzione nella misura di 1\u002F25 della retribuzione mensile, composta dagli\nelementi contemplati dall’art. 28.",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"SCHEDULE_trigger","Art. 22 - Riposo settimanale Il riposo s","Art. 22 - Riposo settimanale\n\n\n\nIl riposo settimanale dovrà cadere di domenica e non potrà avere una\ndurata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge,\nin quanto siano applicabili alle Aziende o ai lavoratori regolati dal presente\ncontratto.\n\nNel caso in cui, in relazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 66\u002F03 sul\nriposo settimanale, di regola in coincidenza con la domenica, i lavoratori\nsiano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto\nriposo in altro giorno della settimana che dovrà essere prefissato e si\nchiamerà riposo compensativo, con diritto al trattamento previsto dai\nprecedenti artt. 19 e 20.\n\nNel caso di spostamento della normale giornata di riposo compensativo\nprefissata, al lavoratore non preavvertito almeno 48 ore prima sarà dovuta la\nmaggiorazione per il lavoro festivo.\n\n\n\nChiarimento a verbale\n\n\n\nIl lavoratore che, in relazione alle mansioni svolte, gode del riposo\nsettimanale normalmente di domenica e che venga chiamato a sostituire altro\nlavoratore turnista, in tale giorno sarà retribuito con la maggiorazione\nprevista per il lavoro festivo.",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 3 - Permessi per cariche sindacali ","Art. 3 - Permessi per cariche sindacali\n\n\n\nAi lavoratori che siano membri di Organi direttivi di OO.SS. dei lavoratori\ndella categoria potranno essere concessi brevi permessi, senza retribuzione,\nper il disimpegno delle loro funzioni, quando il permesso venga espressamente\nrichiesto per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino effettivi\nimpedimenti di ordine tecnico aziendale.\n\nAi lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni\nsindacali, delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali\nad esse aderenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno essere\nconcessi nell’ambito di ogni stabilimento, per il disimpegno delle loro\nfunzioni, brevi permessi retribuiti, fino ad un massimo di 130 ore annue per\nAziende fino a 100 dipendenti e fino ad un massimo di 170 ore annue per le\nAziende con oltre 100 dipendenti complessivamente per ciascuna delle OO.SS.\nfirmatarie.\n\nIl permesso dovrà essere espressamente preavvisato per iscritto dalle\nOrganizzazioni predette alla Azienda, tramite l’Organizzazione territoriale\ndei datori di lavoro. L’appartenenza agli Organi di cui al comma 1) e le\nvariazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle\nOrganizzazioni predette a quella territoriale degli Industriali, che\nprovvederà a comunicarle alla Azienda cui il lavoratore appartiene.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"discrimination","Art. 21 - Lavoro delle donne Al personal","Art. 21 - Lavoro delle donne\n\n\n\nAl personale femminile si applicano le norme di cui alle leggi sulla parità\ndi trattamento tra uomini e donne.",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"equalitymonitoring","Per quanto concerne in particolare le pr","Per quanto concerne in particolare le problematiche dell’occupazione\nfemminile e delle pari opportunità vi sarà la partecipazione e l’apporto di\nlavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle\nspecificità della materia. Qualora dal loro esame, in relazione anche alle\nrisultanze del rapporto di cui all’art. 46, D.lgs. 198 dell’11 aprile 2006,\nfossero individuate azioni positive miranti a concretizzare le pari\nopportunità e a valorizzare la professionalità delle donne, le Parti ne\nfaranno oggetto di un momento di specifico approfondimento nell’ambito\ndell’Osservatorio nazionale attraverso l’attivazione del Comitato misto in\nesso previsto.\n\nAnaloga procedura sarà eseguita con riferimento alle specifiche\nproblematiche riguardanti i portatori di handicap.",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"support_disabilities","-la possibilità di promuovere progetti p","-la possibilità di promuovere progetti per l'abbattimento delle barriere\narchitettoniche e per l’inserimento lavorativo mirato di lavoratori\nextracomunitari, disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche\nin relazione alla utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previsti\ndalle leggi nazionali e regionali, oltreché comunitarie;\n\n-le possibilità di concorrere alla diffusione della conoscenza presso le\nAziende di elenchi di Imprese cooperative con personale appartenente alle fasce\ndeboli, per la realizzazione di attività esterne.",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"violenceleave","Art. 48 ter - Iniziative per le vittime ","Art. 48 ter - Iniziative per le vittime della violenza di genere\n\n\n\nLa condizione delle lavoratrici interessate a percorsi di protezione a\nmotivo di violenza di genere, debitamente certificati dalla Autorità, sarà\nvalutata dalla Azienda con la massima attenzione, nel rispetto della privacy\ndelle persone coinvolte, verificando la necessità\u002Fopportunità, nonché la\nfattibilità - compatibilmente con le esigenze organizzative - di misure\nulteriori rispetto a quanto previsto dall’art. 24, D.lgs. n. 80\u002F2015. Per le\nviolenze di genere nel suo complesso e non solo femminili, potranno essere\noggetto di valutazione, a titolo semplificativo, anche:\n\n\n\n- la rimodulazione dell’orario di lavoro\n\n- l’ampliamento del periodo di aspettativa\n\n- l’accesso all’istituto delle ferie solidali, ove previsto\n\n- la possibilità di spostamento, su richiesta, in altri stabilimenti\n\ndel Gruppo",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"violence","-le tematiche inerenti alle molestie ses","-le tematiche inerenti alle molestie sessuali;\n\n-le tematiche inerenti al mobbing;\n\n-le tematiche relative ai lavoratori di cui alla legge n. 190\u002F85\n(Quadri);\n\n-la presenza di lavoratori immigrati nell’industria del vetro e la loro\nintegrazione nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al loro grado di\nalfabetizzazione e conoscenza della lingua italiana;",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"paidmaternityleave","Art. 50 - Trattamento per maternità Per ","Art. 50 - Trattamento per maternità\n\n\n\nPer la tutela fisica ed economica in caso di maternità si fa riferimento\nalle vigenti disposizioni di legge. Inoltre, la lavoratrice riceverà un\ntrattamento di assistenza ad integrazione del trattamento di legge, fino a\nraggiungere il 100% della normale retribuzione globale di fatto per i primi 5\nmesi di assenza.\n\nQualora la lavoratrice dipendente non ne possa usufruire, tale trattamento\npotrà essere esteso, in alternativa, al lavoratore padre.\n\nLimitatamente al periodo di assenza obbligatoria, sarà anticipato\nmensilmente alle lavoratrici il trattamento a carico dell'Istituto\nassicuratore, a condizione che quest'ultimo sia abilitato dalla lavoratrice a\nrimettere direttamente all’Azienda l'indennità da esso liquidata.\n\nSe durante il periodo di gravidanza e puerperio interviene malattia, si\napplicheranno le disposizioni di cui all’art. 52 a partire dal giorno in cui\nsi manifesta la malattia stessa, quando queste risultino più favorevoli alla\nlavoratrice.\n\nLe Aziende cureranno l’assunzione di iniziative per facilitare, in caso di\nnecessità, il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a\nseguito di assenze per maternità, attraverso percorsi informativi e\nformativi.",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"maternitydiscrimination","Le Aziende cureranno l’assunzione di ini","Le Aziende cureranno l’assunzione di iniziative per facilitare, in caso di\nnecessità, il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a\nseguito di assenze per maternità, attraverso percorsi informativi e\nformativi.",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"paidpaternityleave","Nel caso di nascita di figli verrà garan","Nel caso di nascita di figli verrà garantito al dipendente padre 1 giorno\ndi permesso retribuito da fruire entro 5 mesi dalla data del parto. Tale\npermesso assorbe e non si cumula a quanto eventualmente già concesso a livello\naziendale prima della data di stipula del presente accordo o da provvedimenti\ndi legge.\n\nL’azienda potrà concedere a richiesta, compatibilmente con le esigenze\nproduttive, permessi non retribuiti ai lavoratori che abbiano assunto la tutela\nvolontaria a termini di legge di minori stranieri non accompagnati. Le\neventuali criticità alla concessione di tali permessi potranno essere oggetto\ndi confronto, su richiesta, da parte della RSU con la finalità di trovare\nsoluzioni condivise.",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"marriage","Art. 49 - Congedo matrimoniale Ferme res","Art. 49 - Congedo matrimoniale\n\n\n\nFerme restando le norme di legge e dell’accordo interconfederale vigenti\nin materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un periodo\ndi congedo di 14 giorni lavorativi con decorrenza della retribuzione.\n\nPer i lavoratori di cui ai gruppi 2) e 3) resta fermo il diritto della\nAzienda di trattenere dal trattamento economico di cui sopra i rimborsi\neffettuati dall’INPS a tale titolo.\n\nIl congedo matrimoniale non può essere computato nel periodo di ferie, né\nin quello di preavviso.\n\nLe disposizioni di cui sopra si intenderanno integrate o sostituite fino a\nconcorrenza da quelle derivanti da norme di legge o da accordi interconfederali\nche dovessero intervenire in materia.\n\n\n\nChiarimento a verbale\n\n\n\nAgli effetti del presente articolo, per giorni lavorativi si intendono\nquelli di calendario (dal lunedì al sabato), escluse le festività\ninfrasettimanali e le domeniche.",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"healthcareaccess","Assistenza Sanitaria Integrativa Si ripo","Assistenza Sanitaria Integrativa\n\n\n\nSi riporta di seguito, in carattere corsivo, quanto definito in occasione\ndel precedente CCNL 9 dicembre 2010.\n\nLe parti stipulanti, dopo la firma del presente contratto, con apposita\nCommissione paritetica, si incontreranno per concordare un sistema di\nassistenza sanitaria integrativa.\n\nLa Commissione paritetica avrà il compito di:\n\n\n\n- esaminare il quadro normativo in materia di assistenza sanitaria\nintegrativa;\n\n-individuare le forme e le modalità di attivazione dell’assistenza\nsanitaria integrativa a vantaggio dei lavoratori occupati in servizio attivo\nnel settore;\n\n-eseguire tutte le attività necessarie all’avvio della forma di\nassistenza sanitaria integrativa e alla informazione dei lavoratori, con\ndecorrenza da aprile 2013.\n\n\n\nFin d’ora le Parti convengono sui seguenti principi:\n\n\n\na) ricorso a una forma a contribuzione definita;\n\nb)adozione di caratteristiche tali da consentire l’applicazione del regime\ncontributivo e fiscale stabilito dalla legge per le forme di assistenza\nsanitaria integrative del SSN (art. 10, DPR 917\u002F86 e DM 31.3.2008);\n\nc)adesione dei lavoratori su base volontaria;\n\nd)pariteticità della contribuzione;\n\ne)un contributo paritetico per il finanziamento del sistema pari ad € 8,00\nmensili per ciascun dipendente aderente a partire dal 1° aprile 2013;\n\nf)dell’onere aziendale relativo ai costi dell’assistenza sanitaria si\nterrà conto in sede di contrattazione collettiva nazionale per il triennio\n2013-2016.\n\n\n\nSaranno fatti salvi gli accordi a livello aziendale o territoriale e\u002Fo ogni\neventuale forma o situazione aziendale in atto alla data di entrata in vigore\ndel presente contratto, che prevedano l'istituzione o l’adesione a polizze,\nCasse o Fondi di assistenza sanitaria integrativa al livello aziendale. Le\nImprese in cui operano tali forme integrative saranno escluse dal versamento\ndel contributo, salvo che con accordo aziendale si stabilisca la confluenza\nnella forma nazionale di assistenza sanitaria.\n\nSi riporta di seguito, in carattere corsivo, quanto definito in occasione\ndel precedente CCNL 19 luglio 2013.\n\nFacendo riferimento a quanto previsto al capitolo II, paragrafo\n“Assistenza sanitaria integrativa” del CCNL “Vetro-Lampade”, al 19\nluglio 2013 (data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del contratto di\nlavoro), le Parti si danno reciprocamente che è stata effettuata\ncongiuntamente la ricognizione delle possibili soluzioni utili alla istituzione\ndel sistema di assistenza sanitaria integrativa e, avendone condiviso le\nvalutazioni, ribadiscono l’impegno ad assicurarne, appena definite le\ncondizioni operative e di adesione, l’avvio e il conseguente apporto\ncontributivo.\n\nSi riporta di seguito, in carattere corsivo, quanto definito in occasione\ndel presente CCNL 27 luglio 2016.\n\nLe Parti richiamano la disciplina programmatica, di cui al paragrafo\n“Assistenza integrativa” del capitolo III del CCNL, e la disciplina\napplicativa di cui all’Accordo 4 luglio 2014 (allegato 7 al presente CCNL)\nistitutivo del sistema di assistenza sanitaria integrativa per il settore del\nvetro e delle lampade (a partire dal 1° gennaio 2015).\n\nIn particolare, con l’intento di promuovere una maggiore adesione da parte\ndei lavoratori alla assistenza sanitaria integrativa, viene stabilito che, a\ndecorrere dal 1° gennaio 2019, la contribuzione al sistema, di cui al punto 2)\ndel citato Accordo 4 luglio 2014, che ammonta ad € 16,00 su base mensile (per\n12 mensilità), attualmente stabilita in forma paritetica nell’importo di €\n8,00, sia ripartita in € 3,00 a carico del lavoratore ed € 13,00 a carico\ndella Azienda che lo impiega.\n\nSi raccomanda inoltre che, secondo quanto previsto al punto 4) del citato\nAccordo 4 luglio 2014, in relazione al carattere sperimentale del 1° triennio\ndi applicazione (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017) e alla prevista\nverifica al termine del 2° anno (2016), la Commissione Paritetica, di cui\nall’accordo, dia avvio all’esame sull’andamento della gestione del\nsistema di assistenza sanitaria integrativa.",{"bindId":203,"name":204,"text":205},"healthandsafetypolicy","Capitolo XI - AMBIENTE DI LAVORO Premess","Capitolo XI - AMBIENTE DI LAVORO\n\n\n\nPremessa\n\n\n\nLe Parti confermano l’importanza dei valori della tutela della salute,\ndella sicurezza sul luogo di lavoro, del rispetto dell’ambiente, dello\nsviluppo sostenibile e concordano sulla necessità di diffondere adeguati\ncomportamenti finalizzati alla applicazione delle norme contrattuali e di legge\ne al miglioramento continuo, nella consapevolezza della ridotta presenza nel\nsettore di aspetti di criticità derivanti dalla produzione o emissione di\nsostanze fortemente inquinanti e nella consapevolezza, altresì, della assenza\ndi impianti a rischio di incidente rilevante. L’evolversi del quadro\nnormativo, negli ultimi 20 anni, ha comportato lo sviluppo all'interno delle\naziende di azioni e di programmi che permettono un costante monitoraggio dei\nvari temi ambientali e di sicurezza tra cui:\n\n\n\n- Integrated Prevention Pollution Control (IPPC) Emissioni\n\n- Rifiuti\n\n- Scarico delle acque Riciclo\n\n\n\nIn materia di riciclo le Parti sono consapevoli della attenzione specifica\ndel settore alla promozione e alla realizzazione di interventi mirati ad\nincrementare la qualità e la quantità del riciclo del vetro. Tale politica\npermette di realizzare cospicui vantaggi tecnologici e ambientali, quali la\nriduzione del quantitativo di rifiuti, mediante il loro riciclaggio, la\nriduzione delle emissioni dai forni fusori in conseguenza dei risparmi\nenergetici diretti e indiretti che ne derivano, nonché la riduzione della\nquantità delle materie prime impiegate nel processo. Anche in materia di\nambiente di lavoro le Parti concordano che il settore debba continuare a\npromuovere modelli applicativi e gestionali commisurati alla tipicità e\nspecificità dei propri cicli produttivi, i quali sono caratterizzati, tra\nl’altro, dalla limitata presenza di sostanze e di prodotti chimici\npericolosi.\n\nLe Parti ritengono utile al raggiungimento dell’obiettivo comune del\nmiglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e di\ntutela dell’ambiente l’adozione di specifici modelli di controllo e di\ngestione.\n\nLe Parti convengono che, al fine di aumentare la conoscenza e la\nconsapevolezza di tali tematiche all’interno della azienda, sia opportuno\nampliare l’attività di informazione indirizzata, in prima istanza, alla\nCA\u002FRLSSA e, poi, alla generalità dei lavoratori.\n\nLe Parti stabiliscono, inoltre, che le delegazioni trattanti potranno\nvalutare e definire di volta in volta momenti partecipativi della CA\u002FRLSSA ad\nintegrazione di quelli già indicati dal D.lgs. 81\u002F2008, individuando\ncondizioni e modalità da tradurre in norma contrattuale.\n\n\n\nArt. 55 - Commissione Ambiente\u002FRLSSA\n\n\n\n1.\n\nAll’atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità\nproduttive i lavoratori eleggono, all’interno della RSU, il Rappresentante\nper la Sicurezza, Salute e Ambiente (RLSSA), anche in attuazione di quanto\nprevisto dal D.lgs. 81\u002F2008. Il RLSSA subentra nella titolarità dei diritti,\ndel ruolo e delle attribuzioni previsti dal D.lgs. 81\u002F2008 e dalla precedente\nregolamentazione contrattuale per il Rappresentante dei Lavoratori per la\nSicurezza (Commissione Ambiente\u002FRLS) con competenza nelle materie di carattere\nambientale già prevista dalla precedente regolamentazione contrattuale.\n\nNumero di RLSSA:\n\n\n\n- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a\n100 dipendenti;\n\n-2 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 101 a\n200 dipendenti;\n\n- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a\n450 dipendenti;\n\n-6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori\ndimensioni.\n\n\n\nI RLSSA eletti dai lavoratori costituiscono la Commissione Ambiente e ad\nessi sono attribuiti i compiti previsti dal D.lgs. 81\u002F2008; partecipano alla\ntrattazione con la Direzione aziendale di materie dell’ambiente, igiene e\nsicurezza.\n\n\n\n2.\n\nPer l’esercizio delle proprie attribuzioni, i RLSSA, oltre ai permessi\ngià previsti per la RSU, utilizzeranno permessi retribuiti pari a 40 ore annue\nper ogni rappresentante. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e a fronte di\nesigenze che derivano dalle competenze in campo ambientale saranno riconosciute\nulteriori 8 ore annue di permesso retribuito. I permessi di cui al presente\npunto 2) assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti\nper lo stesso titolo. Nella gestione delle agibilità previste dal D.lgs.\n81\u002F2008, dall’Accordo interconfederale 22.6.1995 e dal CCNL, saranno\nassicurate le condizioni per l’adeguato svolgimento della attività della\nCommissione Ambiente.\n\n\n\n3.\n\nQualora i permessi previsti per la CA\u002FRLSSA non vengano interamente\nutilizzati nel corso dell'anno, tali permessi potranno essere utilizzati\nnell’anno successivo a quello di riferimento.\n\n\n\n4.\n\nNelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si\napplicheranno direttamente le specifiche norme dell’Accordo interconfederale\n22.6.1995.\n\n\n\n5.\n\nPer la formazione e l’aggiornamento dei componenti la CA\u002FRLSSA le aziende\nfaranno riferimento alle formule operative che saranno predisposte in sede di\nOsservatorio nazionale definite in maniera congiunta.\n\nLe Imprese attuano la formazione dei componenti la CA\u002FRLSSA come prevista\ndalle norme di legge, dall’Accordo interconfederale 22.6.95 e dal presente\ncontratto, tenendo conto, altresì, dei contenuti e delle formule operative che\nverranno predisposte dall’Osservatorio nazionale. I contenuti del corso\npotranno essere riferiti alle fasi del processo produttivo, nonché agli\naspetti attinenti alla gestione e alla manutenzione degli impianti.\n\nLe Parti seguiranno la formazione dei RLSSA anche attraverso una anagrafe\naggiornata degli stessi, da realizzarsi con gli opportuni collegamenti con gli\nOrganismi paritetici istituiti dall’Accordo interconfederale 22.6.1995.\n\nLe competenze acquisite dal lavoratore saranno registrate nel libretto\nformativo del cittadino secondo le modalità definite dalla normativa in\nmateria e dalle indicazioni che saranno fornite dal Ministero competente.\n\n\n\n6.\n\nAi sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare del D.lgs.\n81\u002F2008 la Commissione Ambiente\u002FRLSSA ha le seguenti attribuzioni:\n\n\n\n-è consultata preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione\ndei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della\nattività di prevenzione;\n\n-è consultata sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,\nalla attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione\ndei lavoratori;\n\n-riceve informazioni e documentazione aziendale inerente alla valutazione\ndei rischi, alle misure di prevenzione e quelle inerenti alle sostanze e alle\nmiscele pericolose;\n\n-riceve informazioni dai servizi di vigilanza in merito ad argomenti\nattinenti alla salute e alla sicurezza;\n\n-ha la facoltà di presentare proposte per l’elaborazione,\nl’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a\ntutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;\n\n-presenta proposte ai fini della informazione, della sensibilizzazione e\ndella formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli\ninfortuni e delle malattie professionali;\n\n-formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle\nAutorità competenti;\n\n-partecipa alle iniziative congiunte con la RSU e la Direzione aziendale per\nla realizzazione di iniziative in materia di prevenzione, igiene e\nsicurezza;\n\n-avverte il responsabile dell’Azienda dei rischi individuati nel corso\ndella sua attività, estendendo tale sorveglianza anche alla realizzazione di\nopere e servizi in appalto;\n\n-è informata in ordine alla definizione di piani che prevedano\ncertificazioni ambientali e di sicurezza nell'ambito della riunione periodica\ncui al D.lgs. 81\u002F2008; in occasione di tale riunione potrà essere predisposta\nuna nota informativa di aggiornamento da diffondere a tutti i lavoratori;\n\n-si rende disponibile alla frequenza della necessaria attività\nformativa;\n\n-è informata sull’attività di monitoraggio sugli ambienti di lavoro del\nmedico competente e sull’esito della stessa;\n\n-è informata sulle modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria\ne in particolare della sua programmazione, nell’obiettivo di facilitarne la\nrealizzazione ed evitare possibili disagi al lavoratore;\n\n-partecipa a quei sopralluoghi specifici del medico competente eventualmente\nprogrammati dalla Direzione aziendale a seguito di comunicazioni effettuate dal\nRLSSA;\n\n-è coinvolta nella fase di definizione dei Piani di Azione conseguenti alla\nvalutazione dello stress da lavoro correlato.\n\n\n\n7.\n\nIn un'ottica di partecipazione e conoscenza condivisa delle problematiche\ndella sicurezza e dell'ambiente, le aziende portano a conoscenza della RSU i\nseguenti elementi:\n\n\n\n-informazioni sulle attività formative della Commissione Ambiente\u002FRLSSA\nrealizzate e sulle conseguenti azioni di aggiornamento;\n\n-informazioni sulle attività di formazione alla sicurezza dei lavoratori,\nanche neo-assunti, realizzate con riferimento alle linee-guida predisposte\ndall’Osservatorio nazionale, anche in collegamento con l’Organismo\nBilaterale Interconfederale;\n\n-informazioni attinenti agli eventuali rischi, cui sono esposti i\nlavoratori, connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi\nnoti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale\nche internazionale;\n\n-i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di\nlavoro e la sicurezza;\n\n-informazioni in merito agli elementi conoscitivi forniti alle\nAmministrazioni Pubbliche relative alle normative nazionali ed europee\nconcernenti la legislazione ambientale in materia di grandi rischi, di\nvalutazione di impatto ambientale, di trattamento e smaltimento dei rifiuti e\ndi emissioni in relazione ai fattori che caratterizzano il ciclo produttivo;\n\n-per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse\nnel ciclo produttivo, o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva,\ninformazioni sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche\nsia a livello nazionale che internazionale;\n\n-informazioni sui piani di emergenza, compresi l’attrezzatura di\nsicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno\ndello stabilimento in caso di incidente rilevante;\n\n-informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto\nintervento per le sostanze pericolose trasportate;\n\n-informazioni tramite scheda definita a livello nazionale, tenendo conto\nanche delle esperienze già realizzate, sulle caratteristiche tossicologiche\ndelle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, note sulla base delle\nacquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che a livello\ninternazionale.\n\n\n\nNell'ambito della attuale disponibilità delle ore di assemblee annuali, 1\nora sarà dedicata e gestita congiuntamente tra RLS\u002FRLSSA\u002FCA e RSPP per\ndiscutere e confrontarsi con i lavoratori sui temi della salute, della\nsicurezza e dell’ambiente. Nelle aziende con più siti produttivi è\nincoraggiato il coordinamento su queste tematiche.\n\n\n\nChiarimenti a verbale\n\n\n\nIn assenza di rappresentanze sindacali, il rappresentante per la sicurezza\nè eletto dai lavoratori al loro interno, nei numeri di cui al punto 1) del\npresente accordo.\n\n\n\nSpecificità settoriali Lampade e Display\n\n(norma inserita nell’Accordo di confluenza entrato in vigore\n\nil 30 agosto 2010)\n\n\n\nFino alla scadenza del loro mandato il numero dei RLSSA (di cui al punto 1\ndel presente articolo) rimane fissato nel numero previsto all’art. 46, CCNL 5\ngiugno 2007 per gli addetti alle industrie produttrici di lampade elettriche,\nvalvole termoioniche, cinescopi, quarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e\nlavorazioni di metallo inerenti alle lampade e alle valvole, ai tubi\nfluorescenti e luminescenti, ai tubi sagomati e agli apparecchi\ntermostatici.\n\nLa formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico\ndel datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi\nrispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale formazione deve\ncomunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero\ndi dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve\ncomprendere:\n\n\n\n-conoscenze generali sugli obblighi e sui diritti previsti dalla normativa\nin materia di igiene e sicurezza sul lavoro;\n\n-conoscenze generali sui rischi della attività e sulle relative misure di\nprevenzione e protezione;\n\n-metodologie sulla valutazione del rischio;\n\n-metodologie minime di comunicazione.\n\n\n\nArt. 56 - Ambiente di lavoro\n\n1.\n\nLe Parti riconoscono che è necessario eliminare le condizioni ambientali\nnocive.\n\n\n\n2.\n\nNon sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori,\npolveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose, superi i limiti previsti dalle\nnorme nazionali, comunitarie o, come criterio residuale, ecceda i livelli\nmassimi stabiliti dalle tabelle aggiornate adottate dalla ACGIH, né sono\ntollerabili ambienti di lavoro ove il rumore nonché il calore e l’umidità\ncomportino pericolo all'integrità psicofisica del lavoratore.\n\n\n\n3.\n\nLe Parti convengono di recepire contrattualmente l’elaborazione di nuove\ntabelle con carattere cogente assunte dalle competenti Autorità italiane e di\nprocedere all’esame di eventuali integrazioni da apportare alla predetta\ntabella ACGIH, sulla base di proposte di limiti di provata applicabilità\navanzate da Enti scientifici nazionali e internazionali. Le Imprese renderanno\ndisponibile alla CA\u002FRLSSA l’accesso a tale elaborazione.\n\n\n\n4.\n\nLe Parti convengono di istituire un archivio aggiornato recante la raccolta\ndelle schede di sicurezza relative alle sostanze impiegate nel ciclo\nproduttivo, conformi alla legislazione vigente.\n\n\n\n5.\n\nNel caso di realizzazione di nuove unità produttive, così come in quelle\nesistenti saranno valutate, nei limiti delle tecnologie esistenti, le misure\nidonee a ridurre i livelli di rumore nei luoghi di lavoro. Anche per rendere\nattuabili le disposizioni di cui al D.lgs. 81\u002F2008 che privilegiano gli\ninterventi alla fonte, le Parti, nell’ambito delle rispettive autonomie,\nsvolgeranno nelle sedi competenti interventi per ottenere che alla riduzione\ndel rumore alla fonte contribuiscano concretamente i progettisti e i\ncostruttori di macchinari e attrezzature ad uso della industria vetraria.\n\nNella considerazione che il citato decreto legislativo prevede deroghe per\nsituazioni lavorative particolari nelle quali può ritenersi compresa quella\nrelativa al settore della fabbricazione del vetro, le Parti si attiveranno\npresso i Ministeri competenti affinché venga data l’interpretazione\nautentica.\n\n\n\n6.\n\nLa Commissione Ambiente\u002FRLSSA sarà informata dei programmi di investimenti\nconcernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la sicurezza. Per la\nrealizzazione di tali programmi, che dovessero comportare la provvisoria\nfermata totale o parziale degli impianti, potranno essere utilizzati i\nlavoratori interessati in altre attività all’interno dello stabilimento; ove\nciò non fosse possibile, soluzioni alternative saranno esaminate con la\nCommissione Ambiente\u002FRLSSA.\n\nNella ipotesi che l’attuazione dei programmi concernenti il risanamento\ne\u002Fo la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza dovesse\nripercuotersi significativamente sui livelli occupazionali, la Direzione\naziendale procederà ad un esame con la Commissione Ambiente\u002FRLSSA, da\nesaurirsi entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell’azienda dei\nprogrammi stessi e senza che nel frattempo vengano assunte iniziative\nunilaterali da entrambi le Parti.\n\nL'esame di cui sopra, entro il termine complessivo suindicato, potrà\navvenire su richiesta di una delle due parti aziendali con la partecipazione\ndelle rispettive Organizzazioni territoriali o nazionali, al fine anche di\nindividuare le più opportune iniziative nei confronti delle Istituzioni\ncompetenti.\n\nPer quanto l’art. 9 della legge n. 300 prevede in materia di prevenzione e\ntutela della salute di lavoratori, vengono riconosciuti alla Commissione\nAmbiente\u002FRLSSA i seguenti compiti:\n\n\n\n- partecipazione alla ricerca delle cause che hanno determinato la\nsituazione ambientale nella quale siano superati i limiti massimi di cui sopra\ne delle altre che hanno determinato condizioni ambientali nocive e\nparticolarmente gravose comportanti pericolo per l'integrità psicofisica del\nlavoratore e alla predisposizione delle misure atte ad eliminarle. Delegati dei\nlavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni\nambientali in discussione, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo\nstesso, e comunque non superiore a 6, partecipano alla discussione in uno con\nla Commissione Ambiente\u002FRLSSA, con il riconoscimento della retribuzione di\nfatto in quanto la discussione si svolga in orario di lavoro;\n\n- promozione della ricerca, della elaborazione e dell’attuazione di tutte\nle misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e la loro integrità\nfisica, anche in occasione della ricostruzione dei forni;\n\n-esame con la Direzione aziendale delle eventuali esigenze di manutenzione\nfinalizzata alla prevenzione e sicurezza;\n\n-partecipazione all’aggiornamento dei registri dei dati ambientali e\nbiostatistici e dei libretti di rischio;\n\n-presentazione di proposte ai fini della informazione, della\nsensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione\ndegli infortuni e delle malattie professionali;\n\n- esame con la Direzione aziendale per concordare, ogniqualvolta se ne\nravvisi congiuntamente l’esigenza, l’effettuazione di rilevazioni dei dati\nambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive. Tali rilevazioni\nverranno affidate ai Servizi di Igiene ambientale e medicina del lavoro delle\nASL in relazione a quanto previsto dall’art. 20, ultimo comma, legge 833\u002F78 o\na Istituti o Enti specializzati di diritto pubblico, scelti d’intesa tra le\nDirezioni aziendali e le Commissione Ambiente\u002FRLSSA. L’onere della spesa\ndelle rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze\nnocive sarà assunto dalle Aziende nei casi in cui la scelta degli Istituti e\ndegli Enti di diritto pubblico avvenga di comune accordo. In caso di mancato\naccordo sulla scelta dell’Ente o Istituto di diritto pubblico si farà\nricorso a tecnici particolarmente qualificati, iscritti agli albi\nprofessionali. I medici e i tecnici degli Istituti, Enti e Servizi cui è\naffidata la rilevazione di dati ambientali sono tenuti al segreto sulle\ntecnologie e tecniche di produzione di cui vengano a conoscenza. Le Parti hanno\npiena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle\nrilevazioni ambientali che dovranno essere annotati nell’apposito “registro\ndei dati ambientali”;\n\n-partecipa agli incontri dedicati all'analisi dei mancati incidenti e delle\ntematiche inerenti all’inquinamento acustico e al microclima.\n\n\n\n7.\n\nNei casi in cui, a seguito delle rilevazioni ambientali (anche tenuto conto\ndei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti) vengano\nindividuate situazioni di particolare rischio, sulla scorta della indicazione\ndel medico competente, le Parti concorderanno di volta in volta l’attuazione\ndi accertamenti medici specifici per il personale interessato all’area di\nrischio individuata, che potranno essere effettuati a cura e a carico dei\ncompetenti Istituti assicuratori e previdenziali se ciò è possibile, in\nmaniera idonea e tempestivamente. I risultati dei suddetti accertamenti saranno\ncomunicati ai lavoratori interessati. Le Aziende assumeranno a proprio carico\ngli eventuali oneri degli accertamenti di cui sopra, da effettuarsi al di fuori\ndell’orario di lavoro.\n\n\n\n8.\n\nLe Aziende forniranno alla Commissione Ambiente\u002FRLSSA su richiesta:\n\n\n\na) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i\nlavoratori, connessi all’uso di sostanze nel ciclo produttivo, rischi noti\nsulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che\ninternazionale;\n\nb)informazioni sugli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove\nsostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate e sulle\nrelative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che\ninternazionale;\n\nc)informazioni sulle proprietà chimico-fisiche delle sostanze nocive o\npericolose suscettibili di venire in contatto con l’uomo, nonché sulla loro\nclassificazione di pericolosità ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272\u002F2008 e\nsuccessive modifiche;\n\nd)informazioni sulla attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di\nrischio svolta, in relazione a quanto previsto dall’art. 21, legge 833\u002F78,\nnell’ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari\nregionali;\n\ne)informazioni circa i rischi potenziali cui sono esposti i lavoratori a\ncausa del rumore e l’obbligo da parte degli stessi di conformarsi alle misure\ndi protezione e prevenzione, sulla base di quanto stabilito dal D.lgs.\n81\u002F2008;\n\nf)informazioni in ordine agli elementi conoscitivi che, in base alla vigente\nlegislazione nazionale e tenuto conto delle direttive UE della CEE in tema di\nambiente, devono eventualmente essere forniti alle competenti Amministrazioni\npubbliche, in materia di grandi rischi, impatto ambientale, emissioni\natmosferiche, trattamento e smaltimento dei rifiuti;\n\ng)informazioni sulle iniziative in materia di sicurezza da parte delle\nImprese appaltatrici, anche per consentire alle RSU stesse di esprimere\neventuali proposte;\n\nh)informazioni sulle eventuali attività di formazione per ambiente, in\nconformità dei criteri indicati al penultimo comma del precedente punto 5);\n\ni)informazioni tempestive sui casi di infortunio sul lavoro di particolare\ngravità.\n\n\n\n9.\n\nIn materia di appalti le Parti convengono che, per le attività conferite ad\nImprese terze, la gestione degli aspetti di Sicurezza, Salute e Ambiente debba\nprevedere:\n\n\n\n-valutazione e selezione delle Imprese appaltatrici tenendo in debito conto\nil loro modello organizzativo qualificato in materia di Sicurezza, Salute e\nAmbiente;\n\n-una attività di coordinamento tra le Imprese promossa dalla Impresa\ncommittente con la partecipazione dei rispettivi RLSSA;\n\n-informazione da parte della Impresa committente alle proprie CA\u002FRLSSA sul\nprogramma dei lavori e sulle attività di coordinamento concordate con le\nImprese appaltatrici.\n\n\n\nPer gli aspetti di cui al presente articolo le Parti potranno definire,\nnell’ambito dell’Osservatorio Nazionale, criteri di gestione complessiva\ndegli appalti.\n\n\n\n10.\n\nLaddove condizioni oggettive lo rendano necessario, sarà esaminata con\nCA\u002FRLSSA la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi\ncontinua, volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di\nlavoro.\n\nPer i lavoratori adibiti all’utilizzo continuativo nell’arco della\ngiornata del videoterminale saranno studiate dalle aziende soluzioni volte ad\nattuare:\n\n\n\n-una adeguata sistemazione sotto il profilo ergonomico del posto di\nlavoro;\n\n-una visita oculistica nell’ambito del SSN;\n\n-l’utilizzazione degli idonei mezzi di schermatura, eventualmente\nnecessari a norma del D.lgs. 81\u002F2008.\n\n\n\n11.\n\nLe Aziende sono tenute all'istituzione dei seguenti documenti:\n\n\n\nA)il registro dei dati ambientali, tenuto aggiornato a cura della Azienda.\nIn esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni\nperiodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono\ndeterminare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole\nregistrazioni saranno affisse nei reparti interessati;\n\nB)il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura della\nAzienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici\ndelle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per\ninfortunio, malattie professionali e malattie comuni; il registro sarà tenuto\ndalla Azienda a disposizione della RSU e del lavoratore interessato;\n\nC)la cartella personale sanitaria e di rischio tenuta e aggiornata a cura\ndel medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo di\nsegreto professionale e nel rispetto delle norme e delle procedure in materia\ndi trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa in\nmateria di privacy. In tale raccolta saranno annotati i risultati delle visite\nmediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, nonché i\ndati relativi alle malattie professionali.\n\n\n\nPer quanto riguarda il personale femminile, saranno annotati i dati relativi\na concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del\nbambino, equilibri ormonali, patologia dell’apparato genitale e del seno.\n\nTali dati saranno forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte\ndalla lavoratrice e rilasciate dalle ASL o dai Consultori o dal medico\ncurante.\n\nIn sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i\ndati relativi a reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali\nagenti di rischio e la durata della esposizione, nonché se il lavoro è svolto\no meno in turno.\n\nIl lavoratore e il medico curante da lui autorizzato possono prendere\nvisione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e\ninformazioni dal medico competente ed estratti del libretto stesso.\n\nAll’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà\nconsegnato al lavoratore.\n\n\n\n12.\n\nI dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del SSN e degli\nEnti di diritto pubblico preposti, nell’ambito delle Regioni, alla tutela\ndella salute dei lavoratori.\n\n\n\n13.\n\nIn materia di movimentazione manuale dei carichi in sede di valutazione dei\nrischi costituiranno elementi di riferimento le disposizioni previste dal\nD.lgs. 81\u002F2008.\n\n\n\n14.\n\nLe Parti si danno atto che quanto previsto nel presente articolo attua il\ndisposto dell’art. 9, legge n. 300 e che le disposizioni contenute nel\npresente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o con\naltre norme comunque obbligatorie per le Aziende, disciplinanti in tutto o in\nparte le stesse materie, con particolare riferimento al SSN.",{"bindId":207,"name":208,"text":209},"protectiveclothing","Art. 63 - Indumenti di lavoro e somminis","Art. 63 - Indumenti di lavoro e somministrazioni sociali\n\n\n\nL’attribuzione degli indumenti di lavoro ai lavoratori di cui ai gruppi 2)\ne 3), nonché ai lavoratori di cui al gruppo 1) che svolgono la propria\nattività nei reparti di lavorazione, qualora il lavoro cui essi sono addetti\ncomporti una usura eccezionale del vestiario e la necessità di speciali\nindumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso, è stabilita mediante accordi\nprovinciali o aziendali.\n\nResta comunque ferma l’obbligatorietà della fornitura gratuita degli\nindumenti di lavoro stabilita a norma di legge, nonché di quelli dei quali\nl’Azienda prescriva l’uso.\n\nPer le eventuali somministrazioni speciali si fa riferimento alle\ndisposizioni di legge e alle normative specifiche, ferme restando le eventuali\nconsuetudini in atto.",{"bindId":211,"name":212,"text":213},"funeralpay","Art. 75 - Indennità in caso di morte e i","Art. 75 - Indennità in caso di morte e invalidità permanente\n\n\n\nIn caso di morte del lavoratore, l’indennità sostitutiva del preavviso e\nil TFR devono essere corrisposti al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico\ndel lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2°\ngrado.\n\nIn mancanza delle persone indicate al comma 1), le indennità predette sono\nattribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell’art.\n2122 c.c.\n\nResta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le\nfrazioni di esse, la 13a mensilità o le frazioni di essa e ogni altro diritto\nche sarebbe spettato al lavoratore defunto in caso di normale licenziamento.\n\nIl datore di lavoro potrà richiedere che la vivenza a carico sia comprovata\nmediante atto di notorietà, a norma di legge.\n\nIn caso di morte o di licenziamento del lavoratore di cui al gruppo 1) in\ndipendenza di sopraggiunta invalidità permanente, per i suddetti lavoratori\nche non abbiano raggiunto il 10° anno di servizio si applicano le disposizioni\ndel DL 10 agosto 1945 n. 708.\n\nArt. 76 - Calcolo indennità\n\n\n\nLa liquidazione delle ferie, della indennità sostitutiva del preavviso e\ndella gratifica natalizia sarà calcolata come segue:\n\n\n\na)se il lavoratore di cui al gruppo 3) lavora ad economia, sulla base\ndell’ultima retribuzione globale percepita;\n\nb)se il lavoratore di cui al gruppo 3) lavora a cottimo o con altra forma di\nincentivo, sulla media della retribuzione globale afferente alle ultime 2\nquindicine o alle ultime 4 settimane di prestazione d'opera.",{"bindId":215,"name":216,"text":217},"sicknesspay","Art. 52 - Trattamento in caso di malatti","Art. 52 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio\n\nnon sul lavoro\n\n\n\nA) Comunicazione\n\n\n\nAl fine di consentire alla Azienda di predisporre i necessari adattamenti\norganizzativi, l'assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore\nalla Azienda stessa prima dell’inizio dell’orario di lavoro; il lavoratore\ndeve inoltre consegnare o far pervenire alla Azienda idonea attestazione medica\nprevista dalle disposizioni di legge in materia, non oltre il giorno successivo\nall’inizio dell’assenza, salvo il caso di giustificato impedimento.\n\nL’eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve\nessere comunicata alla Azienda prima dell’inizio dell’orario di lavoro del\ngiorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e attestata da\nsuccessivi certificati medici che devono pervenire alla Azienda entro il giorno\nsuccessivo dalla scadenza del periodo di assenza per malattia indicata nel\ncertificato medico precedente.\n\nL’Azienda, cui deve essere tempestivamente comunicato dal lavoratore ogni\neventuale mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia, ha facoltà di\nfar controllare la malattia del lavoratore con le modalità e secondo le\nprocedure stabilite dalle vigenti disposizioni di legge; per quanto concerne in\nparticolare il controllo delle assenze per malattia è stabilito quanto\nsegue:\n\nil lavoratore, nel caso in cui sia autorizzato ad uscire dal medico curante,\nha l'obbligo di farsi trovare disponibile per l'effettuazione delle visite di\ncontrollo nel proprio domicilio, ovvero in quello da lui comunicato ai sensi\ndel comma precedente, nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 10 alle 12 e dalle\nore 17 alle 19 o negli eventuali diversi orari che fossero previsti per\nlegge.\n\nSono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal\ndomicilio per visite, prestazioni e\u002Fo accertamenti specialistici, nonché per\nle visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione alla\nAzienda, indicando il nuovo orario di reperibilità.\n\nIn mancanza di ciascuna delle comunicazioni di cui ai commi precedenti o in\ncaso di ritardo oltre i termini sopraindicati, salvo il caso di giustificato\nimpedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata.\n\n\n\nB) Conservazione del posto\n\n\n\nIn caso di interruzione del servizio per malattia, il lavoratore non in\nprova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di:\n\n\n\na) mesi 9 per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti\n\nb) mesi 12 per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni\n\ncompiuti\n\nc) mesi 16 per anzianità di servizio oltre 6 anni\n\n\n\nComunque, il lavoratore decade dal diritto alla conservazione del posto,\nquando nell’arco temporale di 36 mesi abbia cumulato più assenze\ncomplessivamente superiori ai limiti di conservazione del posto\nsopraindicati.\n\nAi soli effetti del comporto di malattia, i mesi devono intendersi composti\ndi 30 giorni di calendario. Il ricovero ospedaliero di durata pari o superiore\na 20 giorni e fino a 60, afferente a uno o più eventi morbosi, sospende per\nuna sola volta nell’arco temporale di 36 mesi il decorso del comporto di cui\nal comma 1), per un massimo di 60 giorni dall’inizio dell’evento. Ai soli\nfini del calcolo utile alla determinazione del periodo di conservazione del\nposto di lavoro per gli eventi morbosi riferibili a patologie oncologiche, e a\npatologie cronico-degenerative di difficile trattamento e cura con le comuni\nterapie, la sospensione del decorso del comporto di cui al comma precedente\npuò avvenire per i giorni di assenza per malattia anche non continuativi,\nrichiesti per terapie salvavita, certificati dalla struttura pubblica o\nconvenzionata, per un massimo di 360 giorni dall’inizio dell'evento\nnell’arco temporale di 36 mesi. Il dato sensibile, riferibile alla\ncertificazione delle patologie oncologiche e delle patologie\ncronico-degenerative di difficile trattamento e cura con le comuni terapie,\nprodotto a cura dell’interessato, sarà trattato dalla Azienda nel rispetto\ndella normativa prevista dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. La malattia\nsopravvenuta durante il periodo di godimento delle ferie, regolarmente\ncomunicata e certificata, secondo le vigenti disposizioni di legge e di\ncontratto, interrompe il decorso delle ferie stesse nei seguenti casi:\n\n\n\na)malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;\n\nb)malattia la cui durata sia superiore a 8 giorni consecutivi compreso il\nricovero ospedaliero. L’assenza per malattia o infortunio, nei limiti dei\nperiodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione\ndella anzianità di servizio a tutti gli effetti (13a mensilità, TFR etc.).\n\n\n\nSuperato il termine della conservazione del posto, ove l’Azienda risolva\nil rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo\nprevisto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa\nl’indennità sostitutiva del preavviso.\n\nQualora la prosecuzione della malattia oltre il termine suddetto non\nconsenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può\nrisolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo TFR.\n\nOve, superato il periodo di conservazione del posto, il rapporto di lavoro\nnon sia risolto né ad iniziativa della Azienda, né ad iniziativa del\nlavoratore, il rapporto di lavoro stesso rimarrà sospeso, salvo decorrenza\ndella anzianità ai soli effetti del preavviso.\n\n\n\nC) Trattamento economico\n\n\n\nLavoratori di cui al gruppo 3)\n\n\n\nLe Aziende corrisponderanno al lavoratore di cui al gruppo 3) assente per\nmalattia, nell’ambito del periodo di conservazione del posto, una\nintegrazione di quanto il lavoratore percepisce dagli Istituti ed Enti\nassicuratori, in forza di disposizioni legislative e\u002Fo di altre norme, fino al\nraggiungimento delle seguenti misure della normale retribuzione globale netta\nche il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato:\n\n\n\na)per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: intera retribuzione per\ni primi 3 mesi e mezzo, 70% della retribuzione per i 2 mesi e mezzo successivi\ne 50% della retribuzione per i 3 mesi restanti;\n\nb)per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti: intera\nretribuzione per i primi 5 mesi, 70% della retribuzione per il successivo mese\ne mezzo e 50% per i restanti 5 mesi e mezzo;\n\nc)per anzianità di servizio oltre 6 anni: intera retribuzione per i primi 8\nmesi e 50% per i restanti 8 mesi.\n\n\n\nL’Azienda corrisponderà l’anticipazione, alle normali scadenze dei\nperiodi di paga, delle indennità a carico dei competenti Istituti a condizione\nche le anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e\nprevidenziali e che venga garantito il loro sollecito rimborso da parte degli\nIstituti interessati attraverso conguaglio o altro analogo sistema.\n\nÈ diritto della Azienda rivalersi nei confronti del lavoratore delle quote\nanticipate sia per conto degli Istituti assicuratori sia per conto proprio,\nquando le erogazioni stesse non sono dovute per inadempienza del lavoratore.\n\nPer i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi, l’Azienda\ncorrisponderà la normale retribuzione globale netta che il lavoratore di cui\nal gruppo 3) avrebbe percepito se avesse lavorato.\n\nAgli effetti del trattamento economico complessivo di cui al presente punto\nC), le Aziende opereranno i relativi conguagli al termine dei rispettivi\nperiodi di trattamento contrattuale.\n\nTale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti\naziendali o locali o, comunque, derivanti da Istituzioni sociali e aziendali o\nda norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento fino a\nconcorrenza, eccezion fatta per quei trattamenti corrispondenti allo stesso\ntitolo, derivanti dalla sola quota di partecipazione dei lavoratori alle\nIstituzioni di cui sopra.\n\nPer quanto concerne l’assistenza e il trattamento di malattia per i\nlavoratori di cui al gruppo 3) valgono le norme regolanti la materia.\n\nAgli effetti del presente articolo è considerata malattia anche\nl'infermità derivante da infortunio non sul lavoro.\n\n\n\nLavoratori di cui ai gruppi 1) e 2)\n\n\n\nIl trattamento economico dei lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) è il\nseguente:\n\n\n\na)per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: intera retribuzione\nglobale per i primi 3 mesi e mezzo, 70% della retribuzione globale per i 2 mesi\ne mezzo successivi e metà retribuzione globale per i 3 mesi restanti;\n\nb) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti: intera\nretribuzione globale per i primi 5 mesi, 70% della retribuzione globale per il\nsuccessivo mese e mezzo e metà retribuzione globale per i restanti 5 mesi e\nmezzo;\n\nc)per anzianità di servizio oltre 6 anni: intera retribuzione globale per i\nprimi 8 mesi e metà retribuzione globale per gli 8 mesi restanti.\n\n\n\nPer i lavoratori di cui al gruppo 2) resta fermo che l’anzidetto\ntrattamento economico verrà corrisposto dalla Azienda in ogni caso con\ndeduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti\nprevidenziali e assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti\ndall’Azienda.\n\nPer l’assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio per i\nlavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) valgono le norme regolanti la materia.\n\nAgli effetti del presente articolo è considerata malattia anche\nl'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione\nobbligatoria.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nLa situazione dei lavoratori assenti dal lavoro per malattie di natura e\ndurata particolarmente gravi sarà considerata dall’Azienda con la massima\nattenzione e pertanto, in relazione a tali fattispecie, sarà concessa, su\nrichiesta del lavoratore e con l’eventuale interessamento della RSU una\naspettativa non retribuita successiva allo scadere del termine di conservazione\ndel posto, che non potrà comunque essere superiore a mesi 12. In relazione a\ntali fattispecie l’Azienda valuterà l’eventuale richiesta di anticipo del\nTFR.\n\n\n\nSpecificità settoriali Lampade e Display\n\n\n\nLa normativa trova applicazione per gli eventi iniziati a decorrere dal 30\nagosto 2010.",{"bindId":219,"name":220,"text":221},"longtermillness","Ai soli effetti del comporto di malattia","Ai soli effetti del comporto di malattia, i mesi devono intendersi composti\ndi 30 giorni di calendario. Il ricovero ospedaliero di durata pari o superiore\na 20 giorni e fino a 60, afferente a uno o più eventi morbosi, sospende per\nuna sola volta nell’arco temporale di 36 mesi il decorso del comporto di cui\nal comma 1), per un massimo di 60 giorni dall’inizio dell’evento. Ai soli\nfini del calcolo utile alla determinazione del periodo di conservazione del\nposto di lavoro per gli eventi morbosi riferibili a patologie oncologiche, e a\npatologie cronico-degenerative di difficile trattamento e cura con le comuni\nterapie, la sospensione del decorso del comporto di cui al comma precedente\npuò avvenire per i giorni di assenza per malattia anche non continuativi,\nrichiesti per terapie salvavita, certificati dalla struttura pubblica o\nconvenzionata, per un massimo di 360 giorni dall’inizio dell'evento\nnell’arco temporale di 36 mesi. Il dato sensibile, riferibile alla\ncertificazione delle patologie oncologiche e delle patologie\ncronico-degenerative di difficile trattamento e cura con le comuni terapie,\nprodotto a cura dell’interessato, sarà trattato dalla Azienda nel rispetto\ndella normativa prevista dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. La malattia\nsopravvenuta durante il periodo di godimento delle ferie, regolarmente\ncomunicata e certificata, secondo le vigenti disposizioni di legge e di\ncontratto, interrompe il decorso delle ferie stesse nei seguenti casi:\n\n\n\na)malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;",{"bindId":223,"name":224,"text":225},"disabilitypay","Art. 53 - Trattamento in caso di infortu","Art. 53 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro\n\no malattia professionale\n\n\n\nA) Denuncia\n\n\n\nPer quanto concerne gli obblighi assicurativi, di assistenza e soccorso o\ncomunque per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le\ndisposizioni di legge che regolano la materia.\n\nAffinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed\neffettuate le denunce di legge, l’infortunio sul lavoro, anche se consente la\ncontinuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente\ndal lavoratore al proprio superiore diretto. Quando l’infortunio accade al\nlavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più\nvicino posto di soccorso, procurando, ove possibile, le relative\ntestimonianze.\n\nNel caso di assenza per malattia professionale, il lavoratore dovrà\nattenersi alle disposizioni del presente articolo.\n\n\n\nB) Conservazione del posto\n\n\n\nDurante l’assenza dal lavoro causata da infortunio sul lavoro o malattia\nprofessionale, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del\nposto:\n\n\n\n1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il\nquale egli percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla\nlegge;\n\n2)in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata con il\nrilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto\nassicuratore.\n\n\n\nAl termine del periodo della invalidità temporanea o del periodo di degenza\no convalescenza per malattia professionale o per infortunio sul lavoro, entro\n48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato\nimpedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa\ndel lavoro.\n\nSuperato il termine di conservazione del posto, ove l’Azienda risolva il\nrapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo\nprevisto dal presente contratto per il caso di licenziamento, compresa\nl’indennità sostitutiva del preavviso.\n\nQualora la prosecuzione della infermità oltre i termini di conservazione\ndel posto di cui ai punti 1) e 2) non consenta al lavoratore di riprendere\nservizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto\nal solo TFR.\n\nOve ciò non avvenga e l’Azienda non proceda al licenziamento, il rapporto\nrimane sospeso, salvo la decorrenza della anzianità agli effetti del TFR e del\npreavviso.\n\nL’assenza per malattia professionale o infortunio, nei limiti dei periodi\nfissati dal presente articolo per la conservazione del posto, non interrompe la\nmaturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (gratifica\nnatalizia, ferie, TFR etc.).\n\n\n\nC) Trattamento economico\n\n\n\nLavoratori di cui al gruppo 3)\n\n\n\nIl lavoratore infortunato di cui alla presente lett. C) ha diritto alla\nintera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio.\nInoltre, l’Azienda corrisponderà al suddetto lavoratore assente per\ninfortunio sul lavoro o malattia professionale una integrazione di quanto il\nlavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e\u002Fo di altre norme,\nfino al raggiungimento delle seguenti misure della normale retribuzione globale\nnetta che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato:\n\n\n\na)per anzianità di servizio fino a 6 anni compiuti: intera retribuzione per\ni primi 3 mesi;\n\nb)per anzianità di servizio oltre 6 anni: intera retribuzione per i primi 4\nmesi;\n\n\n\ne in caso di ricaduta nello stesso evento entro il periodo massimo di 2 mesi\ndalla ripresa del lavoro:\n\n\n\na)per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: intera retribuzione per\ni primi 3 mesi e mezzo;\n\nb) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti: intera\nretribuzione per i primi 4 mesi e mezzo;\n\nc) per anzianità di servizio oltre 6 anni: intera retribuzione per i primi\n6 mesi.\n\n\n\nL’azienda corrisponderà, alle normali scadenze dei periodi di paga,\nl’anticipazione delle indennità a carico dell’Istituto, a condizione che\nle anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e\nche venga garantito il loro sollecito rimborso da parte dell’Istituto\nattraverso conguaglio o altro analogo sistema.\n\nPer i periodi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale eccedenti\ni limiti di cui al precedente comma, il lavoratore percepirà il normale\ntrattamento economico erogato dagli Istituti assicuratori.\n\nPer i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi le Aziende\ncorrisponderanno la normale retribuzione globale netta che il lavoratore\navrebbe percepito se avesse lavorato. Agli effetti del trattamento economico\ncomplessivo di cui al comma 1) del presente punto c), le Aziende opereranno i\nrelativi conguagli al termine dei rispettivi periodi di trattamento\ncontrattuale.\n\nTale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti\naziendali o da norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento\nfino a concorrenza, eccezion fatta per quei trattamenti corrisposti allo stesso\ntitolo derivanti dalla sola quota di partecipazione dei lavoratori alle\nistituzioni di cui sopra.\n\nIl diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è\nsubordinato al riconoscimento della malattia professionale o dell’infortunio\nsul lavoro da parte dei rispettivi Istituti assicuratori.\n\n\n\nLavoratori di cui ai gruppi 1) e 2)\n\n\n\nIl trattamento economico dei lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2), coperti da\nassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie\nprofessionali è il seguente:\n\n\n\na)per anzianità di servizio fino a 6 anni compiuti: intera retribuzione\nglobale per i primi 3 mesi;\n\nb)per anzianità di servizio oltre 6 anni: intera retribuzione globale per i\nprimi 4 mesi;\n\n\n\ne in caso di ricaduta nello stesso evento entro il periodo massimo di 2 mesi\ndalla ripresa del lavoro:\n\n\n\na)per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: intera retribuzione\nglobale per i primi 3 mesi e mezzo;\n\nb)per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 non compiuti: intera\nretribuzione globale per i primi 4 mesi e mezzo;\n\nc)per anzianità di servizio oltre 6 anni: intera retribuzione globale per i\nprimi 6 mesi.\n\n\n\nL'anzidetto trattamento economico verrà corrisposto dall’Azienda in ogni\ncaso, con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli\nIstituti previdenziali e assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti\ndall’Azienda.\n\nPer i periodi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale eccedenti\nlimiti di cui al comma 1) del punto C), il lavoratore percepirà il normale\ntrattamento economico erogato dagli Istituti assicuratori.\n\n\n\nSpecificità settoriali Lampade e Display\n\n\n\nLa normativa trova applicazione per gli eventi iniziati a decorrere dal 30\nagosto 2010.",{"bindId":227,"name":228,"text":229},"flexible_work_options","Art. 60 - Telelavoro Le Parti consideran","Art. 60 - Telelavoro\n\n\n\nLe Parti considerano il telelavoro una modalità della prestazione\nfinalizzata a cogliere le esigenze organizzative della Impresa e,\ncompatibilmente con le stesse, le esigenze dei dipendenti. Per telelavoro si\nintende la prestazione effettuata in via normale e con continuità dal\ndipendente, presso il proprio domicilio o in luogo idoneo diverso, ma comunque\nfisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, con il prevalente\nsupporto di strumenti telematici. Lo svolgimento di prestazione in telelavoro\nnon muta la natura giuridica del rapporto di lavoro. Non è considerabile\nattività in telelavoro quella svolta anche in via telematica o con\ncollegamento remoto da operatori di vendita, lavoratori addetti alla assistenza\ntecnica presso la clientela etc. Sono altresì esclusi dalla presente\ndisciplina i Call-center organizzati in autonome unità produttive.\n\nLa postazione di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per\nl’effettuazione della prestazione, così come la manutenzione e le spese di\ngestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei\nsistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura\nassicurativa della stessa, sono a carico della Impresa.\n\nNel caso di interruzioni del circuito telematico od eventuali fermi macchina\ndovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente, l’Impresa si impegna ad\nintervenire per una rapida risoluzione del guasto.\n\nQualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, sarà facoltà\ndell’Impresa definire con il dipendente il rientro presso l’Impresa stessa,\nlimitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.\n\nPer i dipendenti telelavoristi le clausole normative ed economiche del CCNL\nsi intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente articolo,\nlimitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate.\n\nFerma restando la durata della prestazione complessivamente prevista\ndall'art. 15 del CCNL, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno\nsvilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come\ncollocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come\ndurata giornaliera della stessa, ferma restando una definita fascia di\nreperibilità nell’ambito dell’orario di lavoro in atto nella Impresa. Tali\nmodalità saranno definite a livello aziendale.\n\nAi dipendenti svolgenti prestazione in telelavoro si applicano le norme\nvigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti\nche svolgono analoga attività lavorativa in azienda, ferma restando\nl’esistenza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge per le\nabitazioni civili.\n\nIn tal senso l’Impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a\ngarantire, per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla\nriservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l’idoneità\ndel posto di lavoro, nonché le condizioni di esercizio del controllo da parte\ndel responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato\nalla sicurezza.\n\nIl dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro\nnel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e\na non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi.\n\nIn ogni caso il dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e\ndella propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo\nspazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni\nricevute.\n\nL’attività di telelavoro potrà prevedere rientri periodici nella Impresa\nper motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi,\nper colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non\ntelelavorabili, per quanto previsto dal successivo punto 12) e per altre\nmotivazioni definite a livello aziendale.\n\nIl dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a\ncustodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati e ad\nattenersi alle istruzioni ricevute dalla Impresa per l’esecuzione del\nlavoro.\n\nIn nessun caso il dipendente può eseguire sulla postazione in dotazione\nlavoro per conto proprio e\u002Fo per terzi.\n\nLe Parti convengono che le modalità di svolgimento delle prestazioni del\ndipendente, così come individuate nel presente articolo contrattuale, non\ncostituiscono violazione dell’art. 4, legge 300\u002F70 e delle norme contrattuali\nin vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.\n\nAl dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso all’attività\nsindacale che si svolge nell’Impresa, eventualmente anche tramite apposita\nconnessione informatica.\n\nL’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro sarà concordata\ntra Impresa e dipendente, fatti salvi i casi in cui la sopra regolamentata\nmodalità della prestazione:\n\n\n\nA) sia stata prevista all’atto dell’assunzione;\n\nB) sia l’unica modalità di prestazione prevista nell'Impresa per la\nspecifica mansione.\n\n\n\nNei casi in cui l’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro\nsia concordata tra Impresa e dipendente, è facoltà delle Parti stesse\ndefinire la possibilità e le condizioni per l’eventuale ripristino delle\nprecedenti modalità della prestazione.\n\nNel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti al\ntelelavoro, le Parti si incontreranno per verificare la compatibilità e\ncoerenza del presente accordo con le stesse ed eventualmente procedere con le\nnecessarie armonizzazioni.\n\nArt. 60 bis - Lavoro agile\n\nIl lavoro agile è una modalità flessibile di svolgimento della prestazione\nlavorativa, laddove ne ricorrano le condizioni, stabilita mediante accordo tra\nAzienda e lavoratore e regolata dalla legge. In quanto strumento orientato ad\nincrementare la produttività e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e\ndi lavoro, le Parti intendono promuoverne l’utilizzo, anche in via\nsperimentale, e si impegnano alla predisposizione di apposite linee-guida entro\nfine 2021.",{"bindId":231,"name":232,"text":233},"remote_work_same","Le Parti considerano il telelavoro una m","Le Parti considerano il telelavoro una modalità della prestazione\nfinalizzata a cogliere le esigenze organizzative della Impresa e,\ncompatibilmente con le stesse, le esigenze dei dipendenti. Per telelavoro si\nintende la prestazione effettuata in via normale e con continuità dal\ndipendente, presso il proprio domicilio o in luogo idoneo diverso, ma comunque\nfisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, con il prevalente\nsupporto di strumenti telematici. Lo svolgimento di prestazione in telelavoro\nnon muta la natura giuridica del rapporto di lavoro. Non è considerabile\nattività in telelavoro quella svolta anche in via telematica o con\ncollegamento remoto da operatori di vendita, lavoratori addetti alla assistenza\ntecnica presso la clientela etc. Sono altresì esclusi dalla presente\ndisciplina i Call-center organizzati in autonome unità produttive.",{"bindId":235,"name":236,"text":237},"expenses_remote","La postazione di telelavoro e i collegam","La postazione di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per\nl’effettuazione della prestazione, così come la manutenzione e le spese di\ngestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei\nsistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura\nassicurativa della stessa, sono a carico della Impresa.\n\nNel caso di interruzioni del circuito telematico od eventuali fermi macchina\ndovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente, l’Impresa si impegna ad\nintervenire per una rapida risoluzione del guasto.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>CCNL aziende che producono e trasformano articoli di vetro 2020-2022 - 2020\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2020-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2022-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività manifatturiere\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;270 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;1 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;60 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;20.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;2.85 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;11.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;979,72\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;23,76\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2022-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;132 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario: &rarr;&nbsp;130 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;150&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;8.26 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[243],{"title":37,"slug":33},[245],{"type":246,"data":247},"call_to_action_body_block",{"title":248,"description":249,"variant":250,"link":251},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di 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