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CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LEGACOOP SETTORE CULTURAUILCOM – UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il vigore e la vitalità della creazione artistica dipendono soprattutto dal\nbenessere materiale e intellettuale degli artisti e lavoratori dello spettacolo\ne produzione culturale in quanto individui e in quanto collettività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nonostante la produzione e la maggiore diffusione di opere artistiche o\nletterarie e il sorgere di vere e proprie industrie culturali, la maggior parte\ndegli artisti vive ancora in condizioni di vita precarie e indegne del loro\nruolo sociale…..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“La società non ha solamente il dovere ma tutto l'interesse a sostenere\ngli artisti, i tecnici dello spettacolo e della produzione culturale tenuto\nconto del ruolo indispensabile che essi svolgono per migliorare la qualità\ndella vita nella società e del contributo che forniscono per il consolidamento\ndella democrazia.”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla relazione della Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione\ne i mezzi d'informazione del Parlamento europeo seguita da una proposta di\nrisoluzione che è stata poi votata all'unanimità e depositata il 25 febbraio\n1999.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER ARTISTI, TECNICI,\nAMMINISTRATIVI E AUSILIARI DIPENDENTI DA SOCIETA’ COOPERATIVE E IMPRESE\nSOCIALI OPERANTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE CULTURALE E DELLO SPETTACOLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi interconfederali inerenti gli assetti contrattuali, le politiche\ndel lavoro e di sostegno al sistema produttivo costituiscono il quadro di\nriferimento sulle cui linee le Parti, nel rispetto della piena autonomia\nimprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle\norganizzazioni del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei\nlavoratori, consapevoli dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali,\nconvengono di realizzare un sistema relazionale e partecipativo basato su\ninformazione, confronto e contrattazione, coerentemente con le esigenze delle\ncooperative e dei lavoratori, funzionale all’individuazione degli aspetti\ninnovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali, anche con riferimento\nall’organizzazione del lavoro nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire il rispetto delle intese e prevenire la\nconflittualità, le Parti firmatarie si impegnano a corretti e proficui\nrapporti, favorendo l’approfondimento dei problemi del settore, la\nrealizzazione di un avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di\ngestione degli accordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine è istituita una Commissione paritetica nazionale composta da 6\nmembri di volta in volta nominati dalle parti firmatarie del presente C.C.N.L.,\nla quale a richiesta di una delle Parti, assolverà compiti inerenti la\nconciliazione per le controversie vertenti sulle materie del presente\nContratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la stipula del presente C.C.N.L. le Parti hanno inteso definire un unico\nriferimento contrattuale con regole certe ed omogenee per l’intero settore\nper salvaguardare l’esercizio di una concorrenza leale, rispettare le\nesigenze delle cooperative e la tutela dei diritti dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente C.C.N.L. valgono le vigenti\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>Il presente C.C.N.L., sottoscritto da A.G.C.I. Culturalia – FederCultura\nConfcooperative – Legacoop settore Cultura e le organizzazioni sindacali dei\nlavoratori comparativamente più rappresentative della categoria a livello\nnazionale: SLC.CGIL – FIStel.CISL – UILCOM.UIL , è un complesso unitario e\ninscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme il trattamento\nminimo e inderogabile per i lavoratori delle imprese di cui al primo comma\ndella presente premessa ed è condizione necessaria per il godimento dei\nbenefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti disposizioni\nregionali, nazionali e comunitarie nonché per l’accesso alla formazione\ncontinua erogata dai fondi interprofessionali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Relativamente alla salvaguardia delle condizioni di miglior favore, il\npresente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i\nprecedenti contratti collettivi nazionali riguardanti le imprese cooperative di\ncui al primo comma della presente premessa, nonché le norme e le consuetudini\nlocali, in quanto da esso disciplinate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La premessa costituisce parte integrante del presente C.C.N.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO I – NORME GENERALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>ART. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente C.C.N.L. disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio\ndella Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le società cooperative e\nimprese sociali cooperative operanti nel settore dello spettacolo e produzione\nculturale e i lavoratori che prestano la loro attività nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo\nesemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Produzione, realizzazione, promozione e distribuzione di spettacoli\nteatrali, musicali, di ballo, di spettacoli viaggianti, di attività circensi,\nartisti di strada e di figura e spettacoli artistici in genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Produzioni radio – televisive, cinematografiche, multimediali, prodotti\naudiovisivi, prodotti attraverso il doppiaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Servizi tecnici, logistici, organizzativi e gestionali per la realizzazione\ndi spettacoli dal vivo e non;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Servizi formativi e didattici di discipline inerenti le professionalità\npreviste nel presente C.C.N.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>ART. 2 - DECORRENZA E DURATA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente C.C.N.L. ha durata triennale e decorre dal 1 gennaio 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il C.C.N.L. si intenderà prorogato di anno in anno se non disdettato nei\ntermini e secondo le modalità previste dagli accordi interconfederali. In caso\ndi disdetta, il presente contratto resterà in vigore finché non sia stato\nsostituito da successivo contratto nazionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 3 - DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contributi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cooperativa, su delega individuale del lavoratore, tratterrà i\ncontributi sindacali per devolverli all’organizzazione sindacale dal\nlavoratore nella misura indicata nella delega.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del\nrilascio e dovrà essere inoltrata in forma scritta alla cooperativa di\nappartenenza e all’organizzazione sindacale interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>Permessi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che rivestono cariche sindacali in seno alle organizzazioni\nfirmatarie del contratto hanno diritto di usufruire, compatibilmente con le\nesigenze di servizio, di permessi retribuiti per l'espletamento del loro\nmandato, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta almeno 24\nore prima per iscritto dalle organizzazioni sopra citate e, comunque, in misura\nnon superiore a 80 ore in ragione di anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Assemblee\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento delle assemblee retribuite durante l'orario di lavoro è pari\na 10 ore all'anno, compensate con la retribuzione ordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20\nmaggio 1970, n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la convocazione sarà comunicata alla direzione della cooperativa con un\npreavviso di almeno 24 ore e con l'indicazione specifica dell'ora di inizio e\ntermine dell'assemblea e dell'ordine del giorno. Dovranno altresì essere\npreventivamente comunicati alla Direzione della cooperativa i nominativi dei\ndirigenti esterni delle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L. che\ninterverranno alla assemblea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L. e\u002Fo le R.S.U. convocheranno\nl'assemblea retribuita in orario di lavoro possibilmente alla fine o all'inizio\ndelle prestazioni lavorative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L. e\u002Fo le R.S.U., nel convocare\nassemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l'orario di\nlavoro, terranno conto, per quanto possibile, delle esigenze relative alla\ncontinuazione della normale attività per gli altri lavoratori non interessati\nalle assemblee;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà comunque\naver luogo secondo criteri tali da non pregiudicare lo svolgimento dei compiti\naffidati negli spettacoli e rappresentazioni e, in genere, delle manifestazioni\naperte al pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le cooperative metteranno a disposizione spazi idonei per la comunicazione e\nlo svolgimento delle assemblee.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rappresentanze sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituzione della R.S.U.\u002FR.S.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad iniziativa delle Associazioni sindacali sottoscrittrici il C.C.N.L., in\nciascuna cooperativa viene costituita la R.S.U., Rappresentanza Sindacale\nUnitaria dei lavoratori, di cui agli accordi Interconfederale da AGCI,\nConfcooperative, Legacoop e C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. ‑ che si intendono,\ncon il presente C.C.N.L., recepiti nel settore sia relativamente alla\ncostituzione che alla composizione delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Composizione della R.S.U.\u002FR.S.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto stabilito al punto precedente, per la composizione\ndelle liste le Associazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse\nqualifiche e del genere dei lavoratori in forza in cooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della R.S.U. subentrano alle R.S.A. e ai dirigenti delle R.S.A.\ndi cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 per titolarità di diritti, permessi,\nagibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di\nagente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto\nprevisto dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti di ciascun componente la R.S.U. si applica la tutela di cui\nagli artt. 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti la R.S.U. restano in carica 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni sindacali comunicheranno alle direzioni delle cooperative i\nnominativi dei componenti la R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi per i componenti della R.S.U.\u002FR.S.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni delle R.S.U. od in\nalternativa delle R.S.A. sono previsti permessi retribuiti secondo i criteri e\nle procedure di cui all’articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e\npermessi non retribuiti per le finalità e secondo i criteri di cui\nall’articolo 24 della legge medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comitati di cantiere ed assemblea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la rappresentanza nei “cantieri” degli interessi dei lavoratori nei\nconfronti dell’impresa, con particolare riferimento al rispetto delle norme\nsulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, è\nconsentito agli stessi lavoratori di costituire selettivamente, ovvero per\ndesignazione delle OO.SS. territoriali firmatarie il C.C.N.L., tra i lavoratori\nimpegnati nel cantiere stesso, un comitato composto da non più di tre membri\nall’interno dei quali sarà nominato il RLS Temporaneo (RLST).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 4 – SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nella consapevolezza dell'importanza del ruolo che le relazioni sindacali\nassumono anche al fine di contribuire alla soluzione dei complessi problemi del\nsettore, si conviene sull'opportunità di istituire articolati livelli di\nincontro fra le parti firmatarie del presente contratto, per l'esame di\nspecifiche tematiche di interesse settoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno altresì atto che non potranno essere ripetute le materie\npreviste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre\nmaterie oltre quelle previste per ciascun livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Informazioni a livello nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando l'autonomia e le rispettive distinte attribuzioni le parti\nstipulanti convengono di promuovere, di norma annualmente, e comunque su\nrichiesta motivata di una delle due parti, incontri a livello nazionale al fine\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esaminare l’evoluzione legislativa in materia di società cooperative e\ndel settore spettacolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esaminare lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa\ndell’occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile\ne di sviluppo del settore con riferimento anche al tipo di committenza\nnazionale e\u002Fo internazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>monitorare il livello di applicazione del presente C.C.N.L. ovvero il\nrispetto dello stesso sia per quanto attiene alla parte economica, sia alla\nparte normativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esaminare la possibilità di far realizzare programmi formativi e\u002Fo di\nqualificazione professionale dei lavoratori, in relazione alle modifiche\ndell'organizzazione del lavoro, all'organismo paritetico di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Informazioni a livello territoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, a livello regionale e\u002Fo provinciale su richiesta di una delle\nparti saranno effettuati incontri fra i rappresentanti delle organizzazioni\nstipulanti per l'esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi\nper i singoli territori allo scopo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>valutare iniziative in materia di formazione e riqualificazione\nprofessionale, anche in riferimento alle indicazioni espresse a livello\nnazionale dalle parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>valutare la necessità di iniziative in materia di controllo e prevenzione\ndelle malattie professionali nonché in materia di sicurezza sul lavoro, alla\nluce delle norme di legge e degli Accordi interconfederali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Informazioni a livello aziendale per imprese di dimensioni nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti convengono di promuovere, di norma annualmente, e\ncomunque su richiesta motivata di una delle due parti, incontri a livello\nnazionale, nell’ambito del sistema di informazioni esistente, per le imprese\ndistribuite sul territorio nazionale con almeno 100 dipendenti per un esame\ncongiunto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle\nmalattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di\nmisure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori alla\nluce delle norme legislative e contrattuali in vigore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sulla filiera degli appalti di attività regolate dal presente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sulla consistenza numerica dell'organico e sui diversi tipi di rapporto di\nlavoro esistenti nella Cooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso di appositi incontri fra l'impresa e la rappresentanza sindacale\nformeranno oggetto di esame e confronto preventivo su:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale\ndel personale, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e\u002Fo\ntrasformazioni tecnologiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le possibili soluzioni in materia di mobilità e flessibilità nell'ottica\ndella migliore organizzazione del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'attuazione dei modelli e dell’articolazione di orario definiti dal\nvigente C.C.N.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Informazioni a livello aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al livello aziendale formeranno oggetto di esame e confronto preventivo\nprogrammi di innovazioni tecnologiche \u002Fo piani di riorganizzazione e\u002Fo di\nristrutturazioni, esame sugli appalti inerenti le attività regolate dal\npresente contratto anche al fine di valutare le eventuali implicazioni sui\nlivelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro, sulla professionalità\ndei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente le imprese forniranno informazioni alle R.S.U.\u002FR.S.A., ovvero,\nove non ancora costituite alle segreterie territoriali delle OO.SS. firmatarie\ndel presente contratto sulle seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) la consistenza numerica del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) i programmi di formazione ed aggiornamento professionale del\npersonale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) misure in materia di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento alle tematiche oggetto dell’informazione di cui al presente\npunto, su richiesta scritta di una delle parti, verrà attivata una procedura\ndi esame e confronto articolata attraverso appositi incontri che iniziano di\nnorma entro 48 ore dalla ricezione della richiesta e che si concludono nel\ntermine di 15 giorni dalla ricezione dell’informazione, ovvero entro un\ntermine più breve per oggettivi motivi di urgenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo in cui si svolge la procedura, l’azienda non adotta\nprovvedimenti sulle materie in esame e le OO.SS. territoriali non assumono\nsulle stesse iniziative conflittuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti affronteranno in appositi incontri i problemi di inserimento dei\nlavoratori stranieri, in applicazione delle norme di legge che li\nriguardano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 5 - STRUMENTI NAZIONALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti sono consapevoli che sia necessario realizzare un sistema di\nmoderne relazioni sindacali che contempli una comune e approfondita conoscenza\ndelle linee di sviluppo del settore, degli andamenti economico-produttivi,dei\npunti di forza e di debolezza del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti valorizzano, pertanto, il ruolo della bilateralità attraverso la\nraccolta, lo studio di dati e di informazioni utili a conoscere tempestivamente\nle occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare\neventuali fattori di rischio per verificare la possibilità del loro\nsuperamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, le Parti istituiscono un\nOsservatorio Nazionale che fornirà un supporto tecnico per l’esame delle\nopportunità in tema di occupazione, formazione e qualificazione professionale\ned evoluzioni legislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio sarà composto in modo paritetico dalle Parti firmatarie il\npresente CCNL e si doterà di un proprio Regolamento che fisserà le regole del\nsuo funzionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio attuerà ogni utile iniziativa volta alle realizzazione\ndegli obiettivi di cui sopra, e in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>programma ed effettua relazioni sul quadro economico e produttivo del\nsettore, e sull relative prospettive di sviluppo, lo stato e le previsioni\noccupazionali, coordinando indagini e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle\nParti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui\nall’art. 4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale,\nanche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in\ncollaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esamina la classificazione al fine di ricercare coerenza tra le attuali\ndeclaratorie e le relative esemplificazioni ed individuare figure professionali\nnon previste nell’attuale classificazione e formulare osservazioni e proposte\nin merito alle Parti firmatarie e agli enti competenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esamina e approfondisce le problematiche di settore legate a: mercato del\nlavoro, aspetti previdenziali, diritto d’autore e di immagine, certificazione\nprofessionale e agibilità, rapporti con la pubblica amministrazione,\nevoluzione legislativa sull’intrattenimento e spettacolo, anche al fine di\nfornire alle Parti firmatarie utili elementi per effettuare azioni congiunte\nnei confronti delle amministrazioni competenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esamina ed elabora proposte in materia di promozione della sicurezza sul\nlavoro nello spettacolo e negli allestimenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso di ogni vigenza contrattuale all’osservatorio è demandata\nl’organizzazione, la realizzazione, la promozione e diffusione di almeno 3\nprogetti inerenti a tematiche individuate, contestualmente al rinnovo del\nC.C.N.L., con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro,\nall’organizzazione del lavoro e formazione professionale ed evoluzione\nlegislativa. Tali progetti, unitamente all’attività dell’Osservatorio,\nsaranno finanziariamente sostenuti, oltre che con le risorse eventualmente\nstornate dal costituendo Ente bilaterale Confederale, con un versamento annuale\nda parte delle cooperative, quantitativamente così definito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cooperative da 0 a 40 dipendenti 15 euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cooperative da 41 a 100 dipendenti 30 euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cooperative da 101 a 200 dipendenti 50 euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cooperative da 201 dipendenti e oltre 70 euro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, in base a quanto sopra definito, per il triennio di vigenza del\npresente C.C.N.L., le Parti individuano i tre argomenti di seguito elencati,\nrelativamente ai quali l'Osservatorio avrà il compito di strutturare,\npromuovere, organizzare e realizzare i relativi progetti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Fabbisogni formativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Evoluzione legislativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la progettazione, realizzazione e attuazione delle finalità a cui è\npreposto, l'Osservatorio, qualora non possa provvedere direttamente con\nstrutture proprie ai fabbisogni professionali e produttivi necessari, si\navvarrà di strutture qualificate da ricercare nell'ambito della\nBilateralità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch2>TITOLO II - SICUREZZA DEI LAVORATORI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>ART.6 - TUTELA DELLA SALUTE E AMBIENTE DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Cooperativa riconosce come diritto – dovere primario la tutela della\nsalute e della sicurezza dei lavoratori e si impegna a rispettare rigorosamente\nle normative in vigore in materia di Salute e Sicurezza e a seguire gli\nadempimenti legati alle buone prassi e linee guida specifiche per il settore\ndello spettacolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, la cooperativa e i lavoratori osserveranno quanto previsto\ndalle seguenti disposizioni e indirizzi: Indirizzi operativi\ntecnico-organizzativi per l’allestimento e la gestione delle opere\nprovvisionali e delle attrezzature da impiegare nella produzione e\nrealizzazione di spettacoli ed eventi simili”, pubblicate dal coordinamento\ntecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con ciò si ritiene di garantire la sicurezza non solo dei lavoratori delle\nimprese che rispettano le norme, ma anche di contrastare le irregolarità del\nsettore per far si che tutti gli attori del processo – dall’artista e il\nsuo entourage, alle aziende organizzatrici, produttrici ed esecutrici dello\nspettacolo – adeguino i loro comportamenti a principi di legalità e\ncorrettezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stante le difficoltà di calare le disposizioni del T.U. D.lgs. 81\u002F2008 in\nun settore straordinario come quello dello spettacolo, le Parti firmataria del\npresente C.C.N.L. si impegnano a promuovere la sicurezza nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, occorre considerare che la caratteristica principale\ndell’attività di spettacolo, è che i tempi sono contingentati: lo show deve\ncominciare all’ora stabilita, il disallestimento deve essere effettuato entro\nun certo termine affinché si possa proseguire con il tour.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’attività svolta da artisti e tecnici in spettacoli di musica dal\nvivo e in locali da ballo occorre tener conto della oggettiva necessità di\ndeterminare il rischio di rumore con modalità non ordinarie, considerando la\nperiodicità e assiduità del rumore cui viene sottoposto il lavoratore,\npoiché il volume acustico di emissione della musica è per natura stessa del\nlavoro difficilmente modificabile ed in certi casi parte inalienabile della\nproduzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori\ndel settore ed il corretto svolgimento delle attività di spettacolo, i\nsoggetti firmatari del presente CCNL convengono di demandare a livello\naziendale e di settore, concordandoli con i RLS e le OOSS, la pianificazione e\nimplementazione degli interventi da mettere in atto nei propri posti di lavoro,\nconsiderando l’impatto che un non attento uso dello strumento legislativo\npotrebbe avere sull’esistenza in vita delle formazioni artistiche e tecniche.\nPertanto reputano opportuna l’introduzione di forme di verifica e adeguamento\nperiodico delle Linee Guida e dei Codici di Buone Prassi del settore\nspettacolo, che tengano in considerazione le innovazioni tecnologiche e\nculturali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto questo considerato, la cooperativa è tenuta inoltre a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sviluppare la crescita professionale e culturale di ogni singola risorsa,\nquale condizione di successo per la Sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>considerare tutti i soggetti coinvolti nei processi produttivi (fornitori,\ncommittenti, appaltatori e sub appaltatori) come facenti parte del sistema\nsicurezza, al fine di condividere lo stesso approccio in materia di tutela\ndella salute e sicurezza dei lavoratori e coinvolgendoli nel programma di\nmiglioramento continuo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>impegnarsi per il miglioramento continuo delle proprie prestazioni nel campo\ndella salute e sicurezza dei lavoratori, con il coinvolgimento di tutti i\nlavoratori e la diffusione di tali principi agli altri partner aziendali\n(clienti, fornitori, amministrazioni pubbliche)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ridurre e prevenire i rischi ed i pericoli connessi con l’attività\nlavorativa svolta dai lavoratori al fine di raggiungere l’obiettivo\n“infortuni zero”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obblighi dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetyext\">\u003Cp>Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di\nquella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli\neffetti delle sue azioni o omissioni, in conformità alla sua formazione, alle\nistruzioni e ai mezzi forniti dalla cooperativa. Ogni lavoratore è tenuto a\nrispettare le norme in materia di salute e sicurezza nel lavoro impartite dalla\ncooperativa e previste dal T.U. Sicurezza – D.lgs. n. 81\u002F2008, art. 20 .\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I lavoratori devono in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dalla\ncooperativa per la loro attività specifica ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla cooperativa, dai\ndirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed\nindividuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro i DPI- dispositivi di\nsicurezza messi a loro disposizione dalla cooperativa e monitorarne le date di\nscadenza e revisione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>segnalare immediatamente alla cooperativa qualsiasi eventuale condizione di\npericolo e rischio mal gestito di cui vengano a conoscenza sul luogo di\nlavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o\ndi segnalazione o di controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro\ncompetenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non presentarsi al lavoro in stato psicofisico alterato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che svolgono attività in regime di appalto di servizi devono\nesporre la tessera di riconoscimento, consegnata dalla cooperativa corredata di\nfotografia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui i lavoratori tecnici lavorino all’allestimento di\nstrutture in cantieri temporanei o mobili devono collaborare con la direzione\ndella cooperativa agli adempimenti relativi alla redazione del POS- Piano\nOperativo di Sicurezza e consegna dei documenti di legge al committente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve rifiutare l’esecuzione della prestazione nel caso\nriscontri pericolo grave, immediato e che non può essere evitato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Preposto di fatto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al preposto di fatto viene riconosciuto il trattamento retributivo spettante\nal preposto nominato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto ad eleggere un Rappresentante dei Lavoratori per\nla Sicurezza “RLS”; il numero dei rappresentanti previsto dalla legge è di\nuno fino a 200 lavoratori, tre rappresentanti fino a 1000 lavoratori e sei\noltre. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. HYPERLINK\n\"id:9557099;1\"50 del D.lgs. n. 81\u002F2008, al Rappresentante per la Sicurezza\nspettano permessi retribuiti pari a 40 ore annue. Ha diritto ad una formazione\nparticolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di\nlavoro, da svolgersi durante l'orario di lavoro per un numero minimo di 32 ore\nlavorative senza oneri economici a carico del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS ha diritto di ricevere copia del documento di valutazione dei rischi.\nL’accesso ai luoghi di lavoro del RLS deve essere preventivamente segnalata\nalla cooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cooperativa consulta il rappresentante su tutti gli eventi previsti dalla\nlegge: il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di\nformulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di\nconsultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a\nfarne un uso connesso alla sua funzione, nel rispetto delle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione ai lavoratori sulla sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i lavoratori devono partecipare alle iniziative di formazione sulla\nsicurezza organizzate dal datore di lavoro e rispettare quanto prescritto dalle\nnorme di sicurezza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch2>TITOLO III - PREVIDENZA COMPLEMENTARE\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\n\n\u003Ch3>ART. 7- COOPERLAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono, ai sensi del D.lgs. 5dicembre2005, n. 252 e successive\nmodificazioni e\u002Fo integrazioni, di individuare nel Fondo Pensione COOPERLAVORO\nil soggetto attuatore della forma di previdenza complementare per i lavoratori\ndelle cooperative del settore spettacolo. I lavoratori ai quali si applica il\npresente C.C.N.L., una volta superato il periodo di prova, possono iscriversi\nsu base volontaria al Fondo Pensione COOPERLAVORO, costituito allo scopo di\nerogare prestazioni pensionistiche complementari a favore, fra gli altri, dei\nsoci lavoratori e dei dipendenti delle cooperative dello spettacolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A favore dei lavoratori iscritti, le aziende contribuiscono con\nun’aliquota pari all’1%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del\ncalcolo del T.F.R. Tale obbligo contributivo è assunto dalle aziende solo ed\nesclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione\nCOOPERLAVORO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto al contributo a carico azienda, di cui al precedente\ncapoverso, i lavoratori iscritti al Fondo che hanno optato per il versamento,\nmediante trattenuta mensile in busta paga, di un contributo minimo pari\nall’1% calcolato sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. Il\nlavoratore iscritto può liberamente incrementare la contribuzione a proprio\ncarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A favore dei medesimi lavoratori l’azienda verserà al Fondo l’intero\nimporto del T.F.R maturando nell’anno, così come previsto dal D.lgs. n.\n252\u002F2005. I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data\nantecedente al 29 aprile 1993 possono scegliere, all’atto dell’iscrizione a\nCOOPERLAVORO, di destinarvi una quota pari al 30% del T.F.R. maturando, con\nequivalente minor accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le contribuzioni di cui ai precedenti capoversi decorrono dal mese di\npresentazione all’azienda della domanda di adesione al Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto del primo versamento contributivo successivo all’adesione, sia\nin forma esplicita che tacita, del lavoratore a COOPERLAVORO, l’azienda versa\na titolo di quota di iscrizione, a proprio carico, l’importo di Euro 10,00\n(dieci\u002F00) per ciascun nuovo iscritto. Tale importo può essere adeguato\nannualmente dagli organi sociali del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trasferimento per cambio datore di lavoro. Preso atto delle deliberazioni\nCOVIP, le Parti concordano che, in caso di cambio appalto o di cessione di ramo\nd’azienda o in qualsiasi altro caso in cui è notorio il passaggio, senza\nsoluzione di continuità, del lavoratore ad altro ente facente parte\ndell’area dei destinatari di COOPERLAVORO, l’azienda cedente comunichi\nall’azienda subentrante l’elenco dei lavoratori iscritti al Fondo coinvolti\nnel trasferimento. Il medesimo elenco deve essere inviato anche al Fondo.\nL’azienda subentrante è tenuta a continuare la contribuzione al Fondo, senza\nintervallo alcuno, senza obbligo di versamento della quota di iscrizione e\nsenza necessità di alcun’altra comunicazione da parte del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rinvio. Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni\ndi legge vigenti e quanto previsto dagli atti istitutivi del Fondo Pensione\n(accordo interconfederale del 12 febbraio 1998 e intercategoriale del 6 maggio\n1998).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO IV - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>ART. 8 – CONTRATTO INDIVIDUALE DI ASSUNZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il contratto di assunzione o di scrittura dovrà risultare da apposito atto\nscritto redatto in duplice copia e dovrà contenere la categoria professionale,\nil livello di inquadramento con l’indicazione in termini generali delle\nmansioni attribuite al lavoratore e la retribuzione spettante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contratto di assunzione potrà essere prevista una maggiorazione della\nretribuzione in relazione all’utilizzo di attrezzature, strumenti musicali,\nabiti di scena o altre dotazioni proprie del lavoratore. La dotazione deve\nessere conforme alle normative in merito alla composizione e utilizzo secondo\nmarcatura CE ed EN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formano parte della contrattazione individuale tra le parti il compenso per\nriprese audio e video, il diritto d’immagine, le royalties e i diritti\nd’autore, il diritto alla citazione del nome del tecnico o artista sui\nsupporti audio e video e su tutti i supporti materiali e digitali ai sensi\ndella legge 22 aprile 1941 n. 633 ed artt. 2575 – 2583 c.c..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto individuale di assunzione dovrà regolamentare anche tutti gli\neventuali diritti relativi alle opere cinematografiche, audiovisive, sequenze\ndi immagini, opere musicali ed artistiche in genere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART.9 - CONTRATTI A TERMINE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 368\u002F2001 ultimo periodo, gli\nintervalli di tempo tra la stipula di un contratto a tempo determinato e quello\nsuccessivo sono rispettivamente di 10 o 20 giorni a seconda se il primo\ncontratto è di durata fino a 6 mesi o superiore a 6 mesi. Vengono fatte salve\nulteriori riduzioni di intervallo che dovessero intervenire con normativa\nsuccessiva o con contrattazione di secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Ch3>ART. 10 - LAVORO INTERMITTENTE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro\nirregolare o sommerso in considerazione delle caratteristiche proprie del\nsettore, contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale e da\nuna attività che riveste i caratteri della stagionalità e della ciclicità,\nladdove la cooperativa sia impossibilitata a prevedere e calendarizzare\npreventivamente le prestazioni del lavoratore sia nelle modalità che nella\ntempistica concordano sulla opportunità di determinare i casi di ricorso al\ncontratto di lavoro intermittente così come disciplinato dal D.lgs. 276\u002F2003\nartt. 33-40 e successive integrazioni e modificazioni per le figure\nprofessionali destinatarie del presente contratto collettivo esclusivamente\nnelle ipotesi di attività finalizzate alla programmazione, gestione,\nrealizzazione, allestimento e disallestimento di spettacoli, di manifestazioni\ncinematografiche e radiotelevisive, sportive e fieristiche, per corsi di\nformazione e laboratori didattici inerenti le materie in esercizio delel\nprofessionalità contenute nel presente CCNL, oltre che tipologie di attività\npreviste dal D.M. 23\u002F10\u002F2004, qualora dette prestazioni non siano\nprogrammabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Forma del contratto individuale e dell'informazione del lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti\nelementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indicazione della durata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indicazione del preavviso di chiamata del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico e normativo minimo spettante al lavoratore, ferma\nrestando per i lavoratori per i quali non è previsto l’obbligo di rispondere\nalla chiamata, la possibilità di rinegoziare il trattamento minimo ogni\nqualvolta venga chiamato a dare la prestazione lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è\nlegittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché\ndelle modalità di rilevazione della prestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di\nattività dedotta in contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore ha obblighi di informazione non soltanto nei confronti del\nlavoratore, ma anche nei confronti delle R.S.U., che deve informare con cadenza\nannuale sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di disponibilità se c’è obbligo di rispondere alla\nchiamata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto all’indennità spetta, per altro, soltanto se il lavoratore si\nobbliga a rispondere alla chiamata: in questo caso il rifiuto ingiustificato di\nrispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la\nrestituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo\nsuccessivo all'ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del\ndanno nella misura della retribuzione giornaliera per una giornata di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowanceperc1\">\u003Cp>La misura dell’indennità da corrispondersi al lavoratore per i periodi\nnei quali garantisce la propria disponibilità è pari al 20% della\nretribuzione prevista dal presente C.C.N.L., prendendo come riferimento: minimo\ntabellare, indennità di contingenza, E.D.R., ratei di mensilità aggiuntivi\nnel caso il lavoratore venga chiamato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per la determinazione delle quote orarie si assume come coefficiente\ndivisore orario quello riferito alle parti specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto all’indennità di disponibilità non matura in caso di malattia\no di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla\nchiamata, nel qual caso il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il\ndatore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. In difetto di\ncomunicazione, il lavoratore perde il diritto alla indennità di disponibilità\nper un periodo di venti giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico e normativo del lavoro intermittente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti\ndalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente a parità di mansioni\nsvolte deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico diretto\ne indiretto comunque non inferiore a quanto previsto dal presente C.C.N.L. per\nlavoratori di pari livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore\nintermittente è proporzionato, in ragione della prestazione lavorativa\neffettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della\nretribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e\ndei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale,\nmaternità, congedi parentali. Il trattamento retributivo non può comunque\nessere inferiore al 50% della paga giornaliera relativa al livello di\ninquadramento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexworktxt\">\u003Ch3>ART. 11 –TELELAVORO E LAVORO A DISTANZA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Telelavoro e il lavoro a distanza sono forme di organizzazione e di\nsvolgimento del lavoro in cui l’attività lavorativa viene regolarmente\nsvolta al di fuori dei locali del datore di lavoro, e rappresenta una\nvariazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le cui\ntradizionali dimensioni di spazio e tempo risultano modificate in virtù\ndell'adozione di strumenti di lavoro informatici e\u002Fo telematici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali prestazioni a distanza sono caratterizzate da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delocalizzazione della prestazione rispetto alla organizzazione\ndatoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>utilizzo di una tecnologia informatica e telematica tale da consentire il\ncollegamento tra lavoratore e la cooperativa o con l'organizzazione di settore\ncui la prestazione stessa inerisce;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il legame di natura subordinata con la cooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo meramente esemplificativo le prestazioni che possono essere rese a\ndistanza possono essere: trascrizione di musiche, montaggio audio e video,\nprogettazione di luci, scenografie e coreografie, ricerche bibliografiche,\narrangiamenti e composizioni musicali, sceneggiature, programmazione di\nsoftware musicali, illustrazioni, creazione di fumetti, lezioni di musica e\nteatro, piccolo artigianato artistico, elementi scenografici e altre creazioni\nper produzioni teatrali, musicali e cinematografiche, web designing,\ninserimento dati su supporti informatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti di telelavoro e di lavoro a distanza possono essere instaurati ex\nnovo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali\nfisici della sede della cooperativa o dei committenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoro è disciplinato dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno\n2004 in recepimento dell’Accordo Quadro Europeo del 16\u002F7\u002F2002 diretto a\nstabilire la regolamentazione nazionale dell’istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoratore o lavoratore a distanza è in organico presso la struttura\nlavorativa individuata nella lettera di assunzione. I rapporti di Telelavoro\nsaranno disciplinati secondo i seguenti principi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VOLONTARIETA’ e REVERSIBILITA’: Volontarietà delle parti e possibilità\ndi reversibilità del rapporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ATTO SCRITTO: le modalità pratiche di espletamento della prestazione\nlavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da\natto scritto, costituente l'accordo di inizio o di trasformazione della\nmodalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione\no trasformazione del Telelavoro e lavoro a distanza e dovrà prevedere la\ndefinizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime\ndi lavoro a distanza, quali la determinazione dell'orario (intermittente,\nparziale, totale o senza vincoli);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>POSTAZIONI DI LAVORO: Il datore di lavoro provvede alla installazione - in\ncomodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti, salvo diversa pattuizione –\ndella attrezzatura necessaria al telelavoro idonea alle esigenze dell'attività\nlavorativa. La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza\ndella cooperativa e sono a carico della cooperativa tutte le spese connesse\nall'installazione e gestione della postazione di Telelavoro presso il domicilio\ndel lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso venga utilizzata strumentazione di proprietà del lavoratore potrà\nessere prevista una maggiorazione della retribuzione in relazione\nall’utilizzo di tale attrezzatura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ORARIO DI LAVORO: Inapplicabilità al telelavoratore delle norme sull'orario\ndi lavoro, e degli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della\nprestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro. Il lavoratore\npotrà svolgere la propria attività professionale collocando i tempi della\nprestazione in piena autonomia, fermo restando il rispetto delle scadenze\nconcordate con la cooperativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARI OPPORTUNITA’: Pari opportunità rispetto a progressioni di carriera,\niniziative formative ed altre occasioni che si determino nella struttura\nlavorativa. Analoga garanzia del mantenimento dello stesso impegno\nprofessionale, ossia di analoghi livelli qualitativi dell'attività svolta\nnella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INVIOLABILITA DEL DOMICILIO DEL LAVORATORE: Inviolabilità del domicilio del\nlavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l'allestimento della\npostazione e l'adempimento degli obblighi che gravano sul datore. Eventuali\nvisite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere\nconcordate con il telelavoratore, con congruo anticipo rispetto\nall'effettuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso -\ndi rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o\nmensile, da concordarsi a livello individuale per la ricezioni di eventuali\ncomunicazioni da parte del datore di lavoro. In caso di motivata\nimpossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al datore di\nlavoro anche per via telematica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RETRIBUZIONE: per il lavoratore a distanza è quella prevista dal presente\nC.C.N.L. per la tipologia di prestazione specifica. I parametri retributivi\nverranno concordati di volta in volta dalle parti tenendo conto del tempo medio\nimpiegato per analoghe prestazioni svolte presso la sede della cooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni\ndel singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e\u002Fo telematici,\nnon costituiscono violazione dell'art. 4 della legge n. 300\u002F70 e delle norme\ncontrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INTERRUZIONI TECNICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina, dovuti a\nguasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno\nconsiderati a carico del datore di lavoro, che provvederà ad intervenire\nperché il guasto sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi\nragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del\nlavoratore nella struttura lavorativa, limitatamente al tempo necessario per\nripristinare il sistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONI SUL LUOGO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 81\u002F08 e successive modifiche e\nintegrazioni saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del\nresponsabile di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte\ndel delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle\ndisposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e\nalle attrezzature tecniche ad essa collegate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la\npostazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non\nmanomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza\ne della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo\nspazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative\nai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà essere informato sul corretto uso degli strumenti e la\ncooperativa è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si\nattenga alle suddette disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di\naccesso all'attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa,\ntramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di\nconnessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a\nconsentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse\nsindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso\nnella struttura lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal\nvigente C.C.N.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata,\nrappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione\nlavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione\ndella struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al potere\ndirettivo e disciplinare del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 12 - LAVORO A TEMPO PARZIALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per lavoro a tempo parziale s'intende il rapporto di lavoro prestato con\norario ridotto rispetto a quello stabilito nel presente C.C.N.L. per ciascuna\nparte specifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione sarà proporzionata all'orario svolto avendo come\nriferimento il valore della retribuzione concordata comunque non inferiore alla\nretribuzione prevista dal presente C.C.N.L. per il livello di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il part-time può svilupparsi su tutti i giorni della settimana\n(orizzontale) o solo su alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno\n(verticale) o in forma c.d. mista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'instaurazione del rapporto part-time dovrà risultare da atto scritto con\nl'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione\ntemporale dell'orario, la retribuzione e gli altri elementi previsti dal\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clausola flessibile (collocazione dell’orario) ed elastica (variazione\ndella durata): in relazione alla particolare esplicazione ed articolazione\ndell'attività di intrattenimento e spettacolo, per far fronte a specifiche\nnecessità aziendali il datore di lavoro potrà variare con il preavviso di\nalmeno 2 giorni la collocazione temporale o la durata della prestazione\nlavorativa, previo consenso del lavoratore, che può avvenire anche al momento\ndella stipula del contratto individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso alle clausole flessibili ed elastiche comporta per il lavoratore\nuna maggiorazione del 10% della retribuzione riferita alle ore non coincidenti\ncon l’orario prestabilito. Il rifiuto del lavoratore a dare il proprio\nconsenso non integra gli estremi di giustificato motivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite applicando una\nmaggiorazione convenzionalmente stabilita nella misura del 35% comprensiva di\ntutti gli istituti differiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le norme previste dal\ndecreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61 e successive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 13 – INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ – CAUSA DI FORZA MAGGIORE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione o sospensione dell'attività del lavoro dovuta a\ncause tecniche (a titolo esemplificativo: guasto all'apparecchiatura sonora e\u002Fo\nda ripresa, interruzione della erogazione dell'energia elettrica, ecc.) e in\ngenerale a cause di forza maggiore e calamità naturali, non si terrà conto\nnel conteggio della retribuzione delle interruzioni di durata fino a 2 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro perdute a causa di interruzioni dovute a cause tecniche o a\ncausa di forza maggiore o calamità naturali, potranno dalla cooperativa essere\nrecuperate nella stessa giornata, prolungando l’orario di lavoro al massimo\ndi 1 ora senza retribuzione e senza maggiorazione di straordinario, anche nei\ngiorni seguenti e fino al totale recupero delle ore perdute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>ART. 14 - DIVISE E ATTREZZATURE, VESTIARIO DI SCENA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise o abiti\ndi scena la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che lo spettacolo necessiti di abiti di scena, trucchi e\nacconciature particolari per specifica richiesta del datore di lavoro, questi\nsaranno forniti gratuitamente dalla cooperativa in condizioni igienico\nsanitarie adeguate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 15 - RIMBORSI SPESE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in trasferta per necessità di servizio saranno rimborsate a\npiè di lista le spese sostenute per trasporto, vitto e alloggio e purché\ndocumentate e preventivamente concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 16 - INDENNITA’ DI TRASFERTA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In alternativa al rimborso delle spese a piè di lista, la cooperativa può\nriconoscere al lavoratore in trasferta fuori del comune ove è stabilita la\nsede di lavoro un’indennità forfetaria giornaliera il cui importo deve\nessere concordato di volta in volta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 17- INDENNITA’ DI TRASFERTISTA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La condizione di trasfertista deve essere indicata nella lettera di\nassunzione o con accordo scritto tra le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività\nlavorative in luoghi sempre variabili e diversi e per cui non sia possibile\nindividuare una sede di lavoro, spetta una indennità di trasfertista per tutti\ni giorni retribuiti, compresi quindi i giorni festivi, di ferie e di malattia,\nsenza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui l’attività debba svolgersi in luoghi sempre diversi ma\nall’interno di un territorio circoscritto , l’occasione di svolgimento\ndell’attività per incarico della cooperativa in un luogo diverso, dà\ndiritto, per le indennità o rimborsi eventualmente percepiti, al trattamento\nprevisto per le trasferte comuni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays2\">\u003Ch3>ART. 18 - FESTIVITA'\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente Contratto sono considerati giorni festivi le\nDomeniche ovvero il giorno di riposo settimanale sostitutivo e le seguenti\nricorrenze (legge 260\u002F49):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il primo giorno dell'anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il giorno dell'Epifania\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il giorno di Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il giorno di lunedì dopo Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il giorno 25 aprile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il giorno 1° maggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il giorno 2 giugno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il giorno 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), limitatamente al Comune di\nRoma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il giorno dell'Assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il giorno di Ognissanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il giorno dell'Immacolata Concezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il giorno di Natale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il giorno 26 dicembre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la ricorrenza del Patrono locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora in tali giornate non vi sia prestazione di lavoro, il trattamento\neconomico è compreso nella retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di coincidenza della festività con la domenica ovvero con il giorno\ndi riposo compensativo, il lavoratore avrà diritto ad un ventiseiesimo\naggiuntivo della retribuzione mensile o ad un trentesimo in caso di lavoratore\ndi cui al punto A articolo 24 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il dipendente sia chiamato a prestare servizio in tali giorni avrà\ndiritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite, calcolata con le\nmodalità e le maggiorazioni previste dal successivo art. 22 Parte comune del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ipotesi che, per la coincidenza di una delle festività su elencate con\nla festa del Patrono locale (intendendo per tale quello dove ha sede la\ncooperativa), il dipendente perda il trattamento economico a questa relativo,\nla cooperativa, in sostituzione, riconoscerà un giorno di riposo compensativo\nda stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento alla legge 5 marzo 1977 n. 54, contenente disposizioni in\nmateria di giorni festivi, ed al DPR 28 dicembre 1985 n. 792, al dipendente che\nha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Giuseppe, Ascensione,\nCorpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Pietro e\nPaolo), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un\ngiorno di riposo compensativo da stabilire di comune accordo secondo le\nesigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di\nnovembre, giorno di celebrazione della Festa dell'unità nazionale, spetterà,\noltre alla normale retribuzione contrattuale senza maggiorazione per le ore\neffettivamente prestate in tale giorno, spetterà un giorno di riposo\nretribuito compensativo. Al dipendente che sia stato assente in tale giornata\nper riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione\ngiornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli\neffetti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Ch3>ART. 19 - RIPOSO SETTIMANALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto, in conformità delle vigenti norme di legge, ad un\nriposo di almeno ventiquattro ore non retribuite ( fatto salvo quanto\ndiversamente previsto al successivo art. 24 punto A) ogni sei giornate\nconsecutive di lavoro da cumulare con il riposo giornaliero. La fruizione dei\nsuddetti periodi di riposo consecutivo dovrà essere garantita entro un periodo\nnon superiore a 14 giorni, e comunque assicurando al lavoratore la fruizione\ndel riposo non oltre la 96 ora di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 20 - RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO ANNUO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fermo restando l'orario normale contrattuale previsto per le specifiche\ncategorie, è concordata una riduzione del monte ore annuo, a titolo di riposi\nindividuali retribuiti, con le modalità di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel primo anno di rapporto di lavoro, 2 giornate in ragione di anno (ovvero\nun monte ore annuo pari all'orario medio giornaliero, previsto per la specifica\ncategoria di appartenenza, moltiplicato per 2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con anzianità superiore a 12 mesi ulteriori n. 2 giornate in ragione d'anno\nper un complessivo di 4 (ovvero un monte ore annuo pari all'orario medio\ngiornaliero, previsto per la specifica categoria di appartenenza, moltiplicato\nper 4);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con anzianità superiore a 24 mesi n. 6 giornate complessive in ragione\nd'anno (ovvero un monte ore annuo pari all'orario medio giornaliero, previsto\nper la specifica categoria di appartenenza, moltiplicato per 6);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione maturerà per dodicesimi in proporzione ai mesi interi di\nservizio prestato a partire dal 12° mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>ART. 21 - FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei primi 12 mesi di rapporto di lavoro il dipendente maturerà 24 giorni di\nferie in ragione d'anno; a partire dal 13° mese di anzianità il dipendente\nmaturerà 26 giorni di ferie retribuite in ragione di anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scelta del periodo feriale verrà stabilita di comune accordo\ncompatibilmente con le esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spettano tanti\ndodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di effettivo servizio\nprestato, computandosi come mese intero la frazione di mese eguale o superiore\nai 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di\nferie, la cooperativa è tenuta a riconoscergli, sia per il rientro in sede sia\nper il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il rimborso delle\nspese e il trattamento di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota di maturazione è proporzionalmente ridotta per le frazioni di\nanno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 2\nsettimane ininterrotte di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Ch3>ART. 22 - MAGGIORAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con la\nretribuzione maggiorata delle percentuali di seguito stabilite:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cp>lavoro straordinario diurno28 %\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cp>lavoro notturno65 %\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>lavoro straordinario notturno90 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoro festivo 65 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoro straordinario festivo90 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoro prestato nelle festività nazionali ed infrasettimanali70 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cp>domenica 10 %\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore\nassorbe la minore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch3>ART.23 - FLESSIBILITA’ E BANCA ORE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Flessibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di esigenze impreviste e non programmabili, è consentita alle Parti\nla facoltà di superare l’orario settimanale di cui all’art. 47 - 1°\ncomma, 52 - 1° comma del presente C.C.N.L. nella misura massima di 10 ore con\nrecupero nei successivi 6 mesi delle ore lavorate in eccedenza. Qualora\ncomprovate esigenze organizzative sopravvenute non permettano il recupero\ntotale di tale monte ore, per le ore non recuperate è corrisposta la\nretribuzione con la maggiorazione del 70%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di secondo livello può prevedere un innalzamento del\nlimite di cui all’art. 47 - 1° comma e all’art. 52- 1° comma, fino ad un\nmassimo di 20 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ed il lavoratore possono concordare il ricorso\nall’istituto della banca ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può essere obbligato a ricorrere a questo istituto, che\nha fini di compensazione tra le esigenze della società e del singolo\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero massimo di ore di lavoro che potranno essere accantonate\nindividualmente non potrà eccedere le 120 ore annue. Oltre questa soglia le\nore aggiuntive verranno retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso alla banca ore deve essere fatto su base individuale e per\niscritto, e non può comunque derogare quanto previsto in materia di orario di\nlavoro dal D.lgs. 66\u002F03. Il lavoratore ha la possibilità ogni 12 mesi di\nmodificare la propria scelta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore lavorate in eccedenza debbono essere compensate entro i 12 mesi\nsuccessivi alla maturazione del diritto e comportano a favore del lavoratore il\nsolo pagamento di un quinto della maggiorazione prevista per lo straordinario.\nOltre i 12 mesi le ore aggiuntive verranno retribuite con le maggiorazioni\npreviste per il lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 24 - RETRIBUZIONE ED ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per retribuzione s'intende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) il minimo retributivo previsto per il livello cui il lavoratore è\nassegnato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) gli aumenti periodici d'anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) eventuali trattamenti ad personam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità previste dal presente contratto o da particolari accordi\naziendali fanno parte della retribuzione qualora siano corrisposte al\nlavoratore in forma continuativa e con carattere di corrispettività rispetto\nalla normale prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono elementi aggiuntivi della retribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) il compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) le eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze o per\nparticolari prestazioni o incarichi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) la tredicesima mensilità ed eventuali gratifiche aventi carattere\ncontinuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al successivo punto \"A) Norme particolari per\nil personale assunto a termine”, la retribuzione giornaliera del personale\namministrativo e tecnico si ottiene dividendo quella mensile per 26. La\nretribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 173.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione giornaliera del personale artistico, fatto salvo quanto\nprevisto al successivo punto A), si ottiene dividendo quella mensile per 26. La\nretribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 156.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE ASSUNTO A TERMINE, CON SCRITTURA DI\nDURATA INFERIORE A UN ANNO PER LA PRODUZIONE\u002FRAPPRESENTAZIONE E CIRCUITAZIONE\nDELLO SPETTACOLO O MANIFESTAZIONE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale assunto a termine per la produzione ovvero rappresentazione\ne circuitazione di uno spettacolo o manifestazione artistica, con scrittura di\ndurata non superiore a 12 mesi, il valore giornaliero della retribuzione si\nottiene dividendo per 30 (trenta) la retribuzione mensile prevista per il\nlivello di appartenenza ovvero, qualora superiore, quanto eventualmente\npattuito tra lavoratore e cooperativa al momento della scrittura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tali lavoratori il giorno di riposo settimanale, fruito con le modalità\npreviste dal presente C.C.N.L., sarà riconosciuto come riposo retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto di lavoro le\ncooperative liquideranno quanto dovuto a titolo di gratifica natalizia, ferie,\nROL e il Trattamento di fine rapporto contestualmente alla corresponsione della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo fine le retribuzioni giornaliere dovranno essere integrate di un\nimporto percentuale della retribuzione giornaliera stessa, corrispondente al\ntotale delle incidenze percentuali dei suddetti istituti, paria al 25,30%\n(venticinque,30 percento).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>ART. 25 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il Trattamento di fine rapporto, fatto salvo quanto\nprevisto al precedente punto A) per i contratti a termine inferiori ai 12 mesi,\ntrovano applicazione le norme previste nella legge 29 maggio 1982 n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che aderiscono ad un Fondo Pensione l’azienda si farà\ncarico di versare la quota giornaliera di TFR al Fondo prescelto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>ART. 26 - SCATTI DI ANZIANITA’\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda il personale\na tempo indeterminato avrà diritto a 5 scatti biennali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa, per ciascun\nlivello di inquadramento, come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"635\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"68\">\n  \u003Ccol width=\"73\">\n  \u003Ccol width=\"63\">\n  \u003Ccol width=\"54\">\n  \u003Ccol width=\"54\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003Ccol width=\"54\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">LIVELLI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">Q.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">4°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">5°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">6°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>SCATTO €\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">44,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">40,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">34,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">29,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">27,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">24,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"center\">21,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a\nquello in cui si compie il biennio d'anzianità. Essi non potranno comunque\nessere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né i futuri\naumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti maturati o da\nmaturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimangono tuttavia assorbiti gli aumenti concessi per lo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio di livello, l'importo per aumenti già maturati sarà\nrivalutato nella misura del valore unitario previsto per il nuovo livello\nd'inquadramento. Fermo restando in ogni caso il numero massimo di 5 aumenti,\nl'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento nel livello di provenienza sarà\nconsiderata utile ai fini della maturazione del successivo aumento nel nuovo\nlivello d'inquadramento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>ART. 27 - TREDICESIMA MENSILITA’ O GRATIFICA NATALIZIA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In occasione delle feste di Natale sarà corrisposta al lavoratore una\nmensilità di importo pari alla intera retribuzione mensile percepita dal\nlavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno il\nlavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della\ntredicesima mensilità o della gratifica natalizia quanti sono i mesi interi di\nservizio prestati presso la cooperativa. La frazione di mese superiore a 15\ngiorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoratore che presta servizio saltuario o ridotto, l'ammontare della\ntredicesima mensilità o della gratifica natalizia sarà ridotto in proporzione\nal minor orario di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch2>TITOLO V - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria unica articolata\nsu sette livelli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Q –QUADRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 maggio 1985 n. 190,\nappartengono alla categoria “Quadri” I lavoratori\u002Flavoratrici che svolgono\ncon carattere continuativo funzioni di rilevante importanza ai fini dello\nsviluppo e dell'attuazione degli obiettivi della cooperativa, dalla\nresponsabilità di unità organizzative di particolare rilevanza per\nl'attività aziendale, da ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento\ndella finalità prefissate nonché dal possesso di equivalenti professionalità\ne competenze tecnico-specialistiche il cui apporto risulti determinante nel\nprocesso di formazione delle decisioni gestionali e di sviluppo\ndell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori\u002Flavoratrici ai quali è richiesta la conoscenza completa di\ntecniche e procedure specialistiche, nonché notevole esperienza e capacità\nprofessionale di natura amministrativa, tecnica od artistica che possono\nimplicare il coordinamento e la programmazione del lavoro proprio ed altrui e\u002Fo\nl’espletamento di autonome attività specialistiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2°LIVELLO:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori\u002Flavoratrici con mansioni di concetto e\u002Fo specializzati che, in\ncondizioni di autonomia operativa nell’ambito del proprio lavoro, svolgono\nincarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale\naccompagnata da esperienza acquisita nell’esercizio della professione stessa\ne che possono comportare l’assunzione di iniziative sotto il controllo di\nsuperiori, anche con l’ausilio di altro personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3°LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori\u002Flavoratrici di concetto che, sulla base di sommarie ed essenziali\ndisposizioni dei livelli superiori, con autonomia e responsabilità dei\nrisultati, eseguano attività specialistiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4°LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori\u002Flavoratrici d’ordine che, seguendo istruzioni precise e\ndettagliate, svolgano attività di servizio con compiti meramente esecutivi,\nnonché Lavoratori\u002Flavoratrici che, in palcoscenico, nei laboratori, nei\nsettori di manutenzione, compiano lavori per l’esecuzione dei quali siano\nnecessarie competenze tecnico- pratiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5°LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori\u002Flavoratrici con mansioni generiche che, senza esperienza\nspecifica, svolgono attività di servizio seguendo istruzioni precise e\ndettagliate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori\u002Flavoratrici per cui è richiesto il possesso di elementari\nconoscenze pratiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono mansioni che non richiedono specifiche capacità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allievi ovvero Tirocinanti intesi come soggetti che svolgono attività\nformativa con affiancamento diretto nella produzione per 1 anno per il 5\nlivello, 2 anni per il 4 e 3 anni per il 3°.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO VI- ASSENZE DAL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>ART. 29 - MALATTIA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha\nl'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia alla cooperativa da\ncui dipende. Resta inoltre fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare\ntempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di\nreperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i\nsuccessivi controlli medico-fiscali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto obbligo al lavoratore di fornire, qualora espressamente richiesto\ndal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo del\ncertificato di malattia comunicatogli dal medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale caso il datore di lavoro, dopo la notizia di malattia ricevuta dal\nlavoratore, dovrà consultare e stampare l'attestazione di malattia tramite i\nservizi telematici messi a disposizione dall'I.N.P.S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il medico non proceda all'invio on-line del certificato di\nmalattia ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il\nlavoratore presenta tale documentazione al proprio datore di lavoro secondo le\nmodalità tradizionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza che dovesse risultare ingiustificata potrà essere contestata al\nlavoratore secondo quanto previsto dalle norme disciplinari del successivo art.\n44.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obblighi del lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel luogo indicato per la reperibilità\ndalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, al fine di\nconsentire l'effettuazione delle visite di controllo,ovvero durante le fasce\norarie previste dalla legge al momento della malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal\ndomicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici,\nnonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore,\ndei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare preventiva notizia al datore di\nlavoro, l’assenza ingiustificata alla prima visita di controllo determina la\nperdita del trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia. La seconda\nassenza determina la riduzione al 50% del trattamento per il residuo periodo.\nAlla terza assenza si interrompe l’erogazione dell’indennità con le\nconseguenze disciplinari previste all’articolo 36 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cp>Periodo di comporto per malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla\nconservazione del posto per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni\nnell’arco dei 365, calcolato a ritroso dall’evento morboso in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi i periodi di cui al paragrafo precedente, perdurando la malattia,\nin assenza della richiesta di aspettativa di cui al comma successivo, il datore\ndi lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle\nindennità di cui al presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di malattia è considerato utile al fine dell'anzianità di\nservizio a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspettativa non retribuita per malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori ammalati, la conservazione del posto, secondo\nle modalità previste per il periodo di comporto, sarà prolungata a richiesta\ndel lavoratore per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non\nsuperiore a 120 giorni (centoventi), a condizione che siano esibiti dal\nlavoratore regolari certificati medici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa, di cui al\nprecedente comma, dovranno presentare richiesta prima della scadenza del\ncentottantesimo giorno di assenza per malattia. Nei casi di gravi patologie\ncertificate, i termini dell’aspettativa possono essere prorogati sino ad un\nmassimo di 36 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Trattamento economico di malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di malattia previsto dal presente articolo, i lavoratori\navranno diritto al 100% della retribuzione netta prevista contrattualmente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a\ncarico dell’I.N.P.S.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>ART. 30 - INFORTUNIO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le cooperative sono tenute ad assicurare il lavoratore soggetto\nall’obbligo assicurativo presso l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul\nlavoro e le malattie professionali secondo le vigenti norme legislative e\nregolamentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di\nlieve entità, al proprio datore di lavoro. Il datore di lavoro che non abbia\npotuto inoltrare la prescritta denuncia all'I.N.A.I.L., a causa del lavoratore\nche abbia trascurato di ottemperare all'obbligo di invio della certificazione\nalla cooperativa, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante\ndal ritardo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico per infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'articolo HYPERLINK \"id:150354;1\"73 del D.P.R. 30 giugno 1965,\nn. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione\nper la giornata in cui avviene l'infortunio e una indennità pari al 60%\n(sessanta per cento) della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni\nsuccessivi (periodo di carenza).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza di cui al\ncomma precedente, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore assente\nper inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una\nintegrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL, fino a raggiungere l’80%\n(ottanta per cento) della retribuzione media giornaliera, calcolata con le\nmodalità stabilite dallo stesso I.N.A.I.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di tempo determinato l’integrazione va corrisposta fino\nall’esaurimento del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 31 - DONAZIONE DI SANGUE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che dona il sangue o suoi componenti ha diritto al permesso\nretribuito secondo la legge vigente, previa comunicazione dell’assenza alla\ncooperativa entro il giorno precedente e successiva presentazione del\ncertificato rilasciato dal centro di raccolta autorizzato dal Ministero della\nSalute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - PERMESSI A LAVORATORI STUDENTI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi di studio universitari,\ndi scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,\nstatali, paritarie, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate\nal rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a un giorno di permesso\nretribuito per lo svolgimento di ciascun esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - ASPETTATIVE NON RETRIBUITE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>AI lavoratore con rapporto a tempo indeterminato, che presenti motivata\nrichiesta, potrà essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 34 - ASPETTATIVE PER ESIGENZE PERSONALI E FAMILIARI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53, i\ndipendenti assunti a tempo indeterminato possono richiedere per gravi e\ndocumentati motivi personali o familiari, un periodo di congedo, continuativo o\nfrazionato, non superiore a due anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di aspettativa il dipendente ha diritto alla\nconservazione del posto, non ha diritto alla retribuzione e il periodo di\ncongedo non è computato nell'anzianità di servizio, né ai fini\nprevidenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di aspettativa, il dipendente non può svolgere alcun\ntipo di attività lavorativa senza preventiva autorizzazione del datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 35 – TOSSICODIPENDENTI ED ETILISTI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori tossicodipendenti assunti a tempo indeterminato, che accedano\nai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle\nAziende Sanitarie Locali o di altre strutture terapeutico riabilitative e\nsocio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per\nil tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta\nall'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non\nsuperiore a tre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono a loro volta essere\nposti, a domanda, in aspettativa per concorrere al programma terapeutico e\nsocio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il competente servizio ne\nattesti la necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cooperativa, compatibilmente con le esigenze di servizio concederà, a\nrichiesta, ai lavoratori etilisti un periodo di aspettativa non retribuita per\ndocumentata necessità di terapie riabilitative da eseguire presso il Servizio\nSanitario Nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle\ncompetenti Istituzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aspettativa non potrà essere superiore ai 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la sostituzione dei lavoratori di cui sopra è consentito il ricorso\nall'assunzione a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO VII-TUTELA DELLA MATERNITA’\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Ch3>ART. 36 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di\nlavoro copia della domanda di maternità presentata all’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato\nattestante la data del parto o certificato di ingresso in famiglia in caso di\nadozione. Tale disposizione vale anche per il padre adottivo o affidatario nel\ncaso in cui la moglie, in accordo con lui, vi abbia rinunciato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È vietato adibire le donne al lavoro notturno, dall'accertamento dello\nstato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-timeoff\">\u003Cp>Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per\nl'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche\nspecialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario\ndi lavoro. Per la fruizione di detti permessi la lavoratrice deve presentare al\ndatore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente, la relativa\ndocumentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione\ndegli esami.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le dimissioni volontarie della lavoratrice presentate nel periodo in cui\nopera il divieto di licenziamento devono essere comunicate dalla lavoratrice\nstessa anche alla Direzione Territoriale del Lavoro, che le convalida. A tale\nconvalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro. In tale caso\nla lavoratrice ha diritto al TFR e ad una indennità pari a quella spettante in\ncaso di preavviso indipendentemente dal motivo delle dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale diritto spetta anche alla lavoratrice\u002Flavoratore adottivi o affidatari,\nqualora le dimissioni siano state rassegnate entro un anno dall'effettivo\ningresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria. Qualora la\nlavoratrice ometta di richiedere la convalida amministrativa, nonostante la\ncooperativa abbia intimato di ottemperarvi con atto scritto, il rapporto si\nintende risolto per mutuo consenso decorsi 60 giorni dalla intimazione. La\nlavoratrice\u002Flavoratore che intende avvalersi del diritto all'astensione\nfacoltativa deve darne comunicazione al datore di lavoro con preavviso di\nalmeno 15 giorni precisando il periodo in cui intende assentarsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e\npuerperio, valgono le norme di legge e i relativi regolamenti vigenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>ART. 37 - CONGEDO DI MATERNITÀ (EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA) GENITORE\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"762\" cellspacing=\"1\" cellpadding=\"5\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"84\">\n  \u003Ccol width=\"166\">\n  \u003Ccol width=\"476\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">Durata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"166\">\u003Cp align=\"center\">Periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"476\">\u003Cp align=\"center\">Godimento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">Madre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"166\">\u003Cp>5 mesi più eventuali altri periodi che siano\n        autorizzati da l'Ispet -torato del Lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"476\">\u003Cp>- Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- Dopo il parto (la nascita del bambino): 3 o 4\n        mesi, più periodo non goduto prima del parto quando questo è\n        prematuro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"84\" height=\"26\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd width=\"84\" height=\"26\">\u003Cp align=\"center\">Padre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"166\">\u003Cp>1 giorno  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"476\">\u003Cp align=\"center\">In occasione della nascita del bambino\n        (c. 24 art. 4 D.lgs. 92\u002F2012)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd width=\"476\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">Padre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"166\">\u003Cp align=\"center\">3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"476\">\u003Cp align=\"center\">Dopo la nascita del bambino nei casi\n        sotto specificati\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"476\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice può scegliere, nell'ambito dei 5 mesi di astensione\nobbligatoria, se astenersi dal lavoro 1 o 2 mesi prima della data presunta del\nparto. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione\nobbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi\ndi astensione obbligatoria per puerperio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno\naggiunti al periodo di astensione dopo il parto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave\ninfermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Ch3>ART. 38 - CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"763\" cellspacing=\"1\" cellpadding=\"5\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"96\">\n  \u003Ccol width=\"166\">\n  \u003Ccol width=\"465\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">Genitore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"166\">\u003Cp align=\"center\">Durata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"465\">\u003Cp align=\"center\">Periodo Godimento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">Madre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"166\">\u003Cp>6 mesi continuativi o frazionati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"465\">\u003Cp>Nei primi 8 anni di vita del bambino\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">Padre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"166\">\u003Cp>6 mesi  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>anche frazionati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"465\">\u003Cp align=\"justify\">Nei primi 8 anni di vita del bambino.\n        Documentazione da presentare: una dichiarazione da cui risulti la\n        rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa\n        entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del\n        datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta\n        rinuncia.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non\npossono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi\nd'astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più\nal padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire\nalla lavoratrice\u002F lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua\ndiscrezione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternity_nursing_breaks_duration\">\u003Ch3>ART. 39- RIPOSI ORARI (allattamento)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"1\" cellpadding=\"5\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"96\">\n  \u003Ccol width=\"446\">\n  \u003Ccol width=\"177\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">Genitore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"446\">\u003Cp align=\"center\">Durata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">Periodo Godimento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">Madre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"446\">\u003Cp>2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi di 1 ora\n        ciascuno cumulabili. Tali riposi comportano il diritto della\n        lavoratrice ad uscire dalla sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp>Nel primo anno di vita del bambino.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">Padre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"446\">\u003Cp>2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi di 1 ora\n        ciascuno cumulabili. Tali riposi, comportano il diritto del lavoratore\n        padre ad uscire dalla sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp>Nel primo anno di vita del bambino.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto all'astensione per allattamento spetta al padre in alternativa\nalla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, ovvero nel caso in cui\ni figli siano affidati al solo padre.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 40– MALATTIA DEL BAMBINO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"725\" cellspacing=\"1\" cellpadding=\"5\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"106\">\n  \u003Ccol width=\"593\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">Genitore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"593\">\u003Cp align=\"center\">Durata e Periodo Godimento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">Madre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"593\">\u003Cp align=\"justify\">Senza limiti fino ai 3 anni del\n        bambino, dietro presentazione di certificato medico. 5 giorni l'anno\n        dai 3 agli 8 anni del bambino, dietro presentazione di certificato\n        medico. La malattia del bambino con ricovero ospedaliero interrompe le\n        ferie del genitore.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">Padre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"593\">\u003Cp align=\"justify\">Senza limiti fino ai 3 anni del\n        bambino, dietro presentazione di certificato medico. 5 giorni l'anno\n        dai 3 agli 8 anni del bambino, dietro presentazione di certificato\n        medico. La malattia del bambino con ricovero ospedaliero interrompe le\n        ferie del genitore.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto all'astensione per la malattia dei bambini spetta\nalternativamente al padre o alla madre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch2>TITOLO VIII - APPRENDISTATO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>ART. 41 - APPRENDISTATO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A) Finalità dell’Istituto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato il comune interesse all'utilizzo dell'istituto, le Parti, in\nconformità con le direttive dell'Unione Europea e a quanto disposto dal D.lgs.\nn.167\u002F2011, ritengono che l'istituto dell'apprendistato, quale contratto di\nlavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei\ngiovani, sia un valido strumento sia per il raggiungimento delle capacità\nlavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo,\nsia per l'incremento dell'occupazione giovanile. L’importanza\ndell’apprendistato nel settore dello spettacolo è del resto evidente se si\nconsiderano l’ampia presenza di giovani e la forte precarietà degli\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato\nprofessionalizzante ex art. 4, D.lgs. 167\u002F2011, le Parti determinano, per\nciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli articoli\nsuccessivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione per la\nacquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, i\ncontenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento\ndella qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la\nregistrazione nel libretto formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Cooperative che svolgono la propria attività in cicli stagionali è\npossibile attivare contratti di apprendistato anche a tempo determinato. Agli\napprendisti assunti per la stagione, che non siano incorsi in provvedimenti\ndisciplinari, sarà riconosciuto il diritto di precedenza per le eventuali\nassunzioni riguardanti la stagione successiva, inerenti mansioni compatibili\ncon quelle già svolte. I periodi di apprendistato ancorché a termine saranno\nutili al completamento dell’iter professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Ammissibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di\nistruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo\nle seguenti tre tipologie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma\nprofessionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire\nle competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e\nmansioni comprese dal 1° al 5° livello del C.C.N.L. .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta di una delle parti firmatarie del C.C.N.L., in presenza\ndell'opportunità di disciplinare ulteriori profili formativi, le parti a\nlivello nazionale si riuniranno entro giorni 60 dalla richiesta per sviluppare\ntali profili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Assunzione: Requisiti del contratto, limiti numerici e di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 2 del T.U. 167\u002F2011, ai fini dell'assunzione di un\nlavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono\nessere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il\ntrattamento economico, la qualifica e relativo livello che potrà essere\nacquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato. Il\npiano formativo individuale dovrà essere definito e consegnato al lavoratore\nunitamente al contratto di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In virtù dell'articolo 2 comma 3 del D.lgs. n. 167\u002F2011, le parti\nconvengono che il numero di apprendisti che le imprese hanno facoltà di\noccupare rispetto ai lavoratori qualificati e specializzati in servizio presso\nla stessa non può superare il rapporto di tre a due. Il datore di lavoro che\nnon abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che\ncomunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in\nnumero non superiore a tre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del D. lgs. N.\n167\u002F2011, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante o contratto di mestiere i giovani di età compresa tra i 18\ned i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale,\nconseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, il\ncontratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere\nstipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto\nin servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui periodo di apprendistato sia\ngià venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti. A tale fine non si\ncomputano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa\ned i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La\nlimitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio\nprecedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova dell’apprendista è uguale al periodo di prova del\nlavoratore qualificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende o in caso di\napprendistato a tempo determinato, sarà computato presso la nuova, ai fini del\ncompletamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché\nl'addestramento ed il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività,\ncome risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e\nl'altro, una interruzione superiore ad un anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente\nlegislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito\ndell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano\ncon quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti\nmassimi di durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla\nbase dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà\ndeterminato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi\nrelativi ai profili professionali, così come previsto dal presente\nC.C.N.L..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato\nprecedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare,\nall'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul\nlibretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza di\ncorsi di formazione esterna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E) Obblighi del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha l'obbligo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue\ndipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per\ndiventare lavoratore qualificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in\ngenere a quelle a incentivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti all’attività o al\nmestiere per il quale è stato assunto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla\nretribuzione, i permessi occorrenti per l’acquisizione della formazione,\ninterna o esterna alle singole cooperative, finalizzata alla acquisizione di\ncompetenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa di\nriferimento);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di registrare le competenze acquisite all'interno del libretto formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F) Doveri dell’apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi\nincaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli\ninsegnamenti che gli vengono impartiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prestare la sua attività con la massima diligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>frequentare con assiduità e diligenza i corsi di formazione previsti nel\npiano formativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e\nle norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché\nquesti ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G) Trattamento normativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso\ntrattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della\nqualifica per la quale egli compie il percorso formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di insegnamento previste dal piano formativo sono comprese\nnell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia,\ninfortunio, maternità o altra causa di sospensione involontaria del rapporto\nsuperiore a trenta giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al\nD.lgs. 151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato non è considerato utile ai fini della\nmaturazione dell'istituto contrattuale degli scatti di anzianità previsti dal\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>H) Trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico per gli apprendisti è determinato applicando le\nsottoindicate percentuali sul minimo contrattuale mensile, come previsto\ndall'articolo 59 del C.C.N.L., relativo alle posizioni economiche in cui è\ninquadrata la mansione professionale da conseguire, per la quale è svolto\nl'apprendistato, con le seguenti progressioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 1° al 12° mese: 70%della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13° al 24° mese: 80% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 25° al 36° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine dell'apprendistato la posizione economica d'inquadramento sarà\nquella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I) Malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto, oltre a quanto\nprevisto dalla legislazione vigente per la sua qualifica, allo stesso\ntrattamento del dipendente qualificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal superamento del\nperiodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova, qualora previsto, l'apprendista avrà diritto a\npercepire il solo trattamento INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L) Durata dell'apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da\nconseguire secondo le scadenze espresse in mesi per le seguenti categorie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 1 e 2 36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 3 e 424 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 518 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>M) Estinzione del rapporto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di apprendistato si estingue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al compimento del periodo massimo stabilito dal contratto, mediante disdetta\na norma dell'articolo 2118 c.c., ossia previo preavviso o corresponsione\ndell'indennità sostitutiva prevista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N) Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato\nprofessionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi\nprofessionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna,\nanche mediante l'affiancamento, o esterna, finalizzato all’acquisizione\ndell’insieme delle corrispondenti competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le\neventuali competenze trasversali - di base da acquisire sono individuate,\nquanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione\ncon gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di\nconoscenze e di competenze possedute in ingresso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O) La “formazione interna”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato\nprofessionalizzante ex art 4 comma 2 D.lgs.167\u002F2011, le parti definiscono la\nnozione, i contenuti e le modalità di intervento della formazione aziendale,\nnonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini\ncontrattuali e i criteri di registrazione nel libretto formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata - intesa come durata del contratto e monte ore annuo di formazione\n– (come previsto dai successivi punti Q e R) e le modalità di erogazione\ndella formazione stessa per l'acquisizione delle competenze\ntecnico-professionali e specialistiche sono individuate dai percorsi formativi\nrelativi ai profili professionali allegati al presente articolo che\ncostituiscono parte integrante dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>P) Tutor aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve\nessere garantita la presenza di un tutor aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di\napprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie\nall'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra\nl'eventuale formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul luogo di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro può delegare tale\nfunzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a\nquella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti\npuò essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma\nformativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in\ncaso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze\nacquisite dall’apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione\nda parte del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni\nal fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di\ntutor, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lett. d) del D.lgs. n.167\u002F2011, avente\nil compito di controllare la realizzazione del programma formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Q) Durata della formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato\nprofessionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna\nall'azienda, secondo quanto definito dai percorsi formativi relativi ai profili\nprofessionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte integrante\ndello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma\nprofessionale e per il contratto di apprendistato di alta formazione di\nricerca, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalla normativa\nnazionale e dalle Regioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come\nquelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai\nfini dell'assolvimento degli obblighi formativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>R) Formazione: contenuti e modalità di erogazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività formative, strutturate in una forma modulare, sono articolate\nin contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere\nprofessionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, tra loro connessi\ne complementari finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività formative a carattere trasversale di base saranno definite ed\nerogate secondo la disciplina regionale sentite le parti sociali nel rispetto\ndi quanto definito nelle linee guida.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di disciplina regionale, è facoltà dell’impresa procedere\ndirettamente all’erogazione della formazione, perseguendo gli obiettivi\nformativi articolati nelle seguenti aree finalizzate a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto\nformativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze relazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>organizzazione ed economia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>disciplina del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contenuti dei percorsi tecnico-professionali a carattere\nprofessionalizzante, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali\nsia settoriali sia professionali specialistiche, da conseguire mediante\nl’esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti\nobiettivi formativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere e sapere applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature,\nmacchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di erogazione della formazione dovranno essere coerenti con\nl'obiettivo di acquisizione di specifiche competenze sia trasversali di base,\nsia tecnico professionali per il conseguimento di una delle qualifiche\nindividuate dalle declaratorie e per la cui concreta determinazione si rimanda\nall'allegato e alle linee guida per l’apprendistato dell’accordi\nstato-regioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione svolta deve essere registrata a cura del datore di lavoro in\nconformità alle disposizioni legislative vigenti nell'apposito libretto\nformativo o, in mancanza, su appositi supporti informatici o su fogli firma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili formativi per ciascuna mansione sono riportati in allegato al\npresente C.C.N.L..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S) Rinvio alla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di\napprendistato e di istruzione e formazione professionale, le Parti fanno\nespresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in\nmateria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO IX - NORME DISCIPLINARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>ART. 42 - OBBLIGHI DEL LAVORATORE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve essere scrupoloso nell'adempimento dei suoi doveri e deve\ntenere una condotta corretta nelle reciproche relazioni. Deve tenere un\ncontegno rispondente alle mansioni affidategli e, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>eseguire diligentemente le mansioni assegnategli osservando le istruzioni\nimpartite dal responsabile di settore, dal direttore d’orchestra o direttore\ndi scena;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>avere cura dei costumi e della strumentazione a lui affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>collaborare con i compagni di lavoro con spirito di cooperazione e reciproco\nrispetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>osservare tutte le disposizioni del regolamento interno della cooperativa,\npurché non contrastino con le norme del presente C.C.N.L. e con le leggi in\nvigore e che rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>osservare le istruzioni e le disposizioni impartite dal datore di lavoro,\ndal dirigente e dai preposti ai fini della protezione collettiva e\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 43 - OBBLIGO DI FEDELTA’\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 2015 del codice civile, il prestatore di lavoro non\npuò divulgare notizie che riguardino l’organizzazione e i metodi di\nproduzione dell’impresa, né può farne uso in modo da recare pregiudizio\nall’impresa cooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il dipendente viola tale obbligo il datore di lavoro può applicare nei\nconfronti del dipendente adeguate sanzioni disciplinari. Il datore di lavoro\npotrà, inoltre, ricorrere in giudizio contro il lavoratore per ottenere il\nrisarcimento del danno causato dalla violazione dell’obbligo di fedeltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 44- PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le infrazioni del lavoratore nell’esercizio delle proprie funzioni\npotranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti\nprovvedimenti disciplinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rimprovero verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>multa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sospensione dal lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimprovero verbale sarà inflitto al lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che compia qualunque atto che arrechi pregiudizio all’immagine della\ncooperativa, ovvero qualsiasi altra mancanza di analoga gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Che compia il lavoro con disattenzione di natura involontaria e con mancanze\ndi lieve entità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimprovero scritto sarà inflitto al lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che compia con negligenza il proprio lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che non giustifichi l’assenza al lavoro con tempestiva comunicazione al\nresponsabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione\nsenza giustificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La multa, da devolvere all’Osservatorio di cui all’articolo 5 del\npresente contratto, sarà inflitta al lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che sia in ritardo rispetto all’inizio del lavoro o lo sospenda o ne\nanticipi la cessazione per più tre volte senza giustificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che rechi offesa ai compagni di lavoro e committenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trattenga documenti della cooperativa (fatture, ricevute, presenze) oltre le\ndate concordate con l’ufficio amministrativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione, fino ad un massimo di 10 giorni, sarà inflitta al\nlavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che abusi del nome della cooperativa per compiere azioni contrarie alla\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza o in\ncondizioni psico-fisiche alterate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel caso si rifiuti di adempiere agli obblighi di formazione o visite\nmediche obbligatorie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che compia qualunque atto che pregiudichi la sicurezza propria e dei\ncolleghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che compia azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento potrà essere adottato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel caso in cui il lavoratore non si presenti al lavoro senza\ngiustificazione e senza darne tempestiva comunicazione al responsabile per più\ndi tre volte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel caso di recidiva nelle mancanze precedenti che rechino pregiudizio alla\nsicurezza dei locali, del personale e degli spettatori per negligenza e\ncolpa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che compia mancanze tanto gravi da non consentire la prosecuzione neanche\nprovvisoria del rapporto di lavoro (licenziamento per giusta causa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano\ntrascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha\ndato causa come previsto dall’art. 7, commi 2 e 5 della legge 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi\n18 mesi dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE II - NORME PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO X- SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO –AMMINISTRATIVI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>ART.45 - DEFINIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE\nAMMINISTRATIVO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il personale amministrativo viene distinto nei livelli di seguito\ndefiniti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:\ndirettore CED (Centro Elaborazione dati); direttore sedi decentrate della\ncooperativa; direttore risorse umane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:\nresponsabile servizio amministrativo e contabile; responsabile di un’area con\npiù uffici e\u002Fo servizi; esperto di sviluppo organizzativo; esperto di\ncontrollo e gestione budget.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:\nanalista CED (Centro elaborazione dati); analista di costi aziendali;\nresponsabile di un ufficio; collaboratore addetto alla redazione dei bilanci;\nimpiegato di concetto, eventualmente addetto ai rapporti con la clientela o\nalla amministrazione del personale interno in forma autonoma e completa;\naddetto marketing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:\ncontabile di concetto; collaboratore indagini e ricerca documenti presso\npubblici uffici; impiegato amministrativo preposto allo svolgimento di mansioni\nquali: contabilizzare dati e chiudere conti; addetto al settore paghe preposto\nallo svolgimento di mansioni quali rilevare, contabilizzare dati ed effettuare\ndenunce periodiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:\naddetto alla rilevazione delle presenze dei dipendenti e redazione della\nrelativa modulistica; segretario con cumulo di mansioni esclusivamente\nd'ordine; centralista a cui è richiesta la conoscenza di una o più lingue\nstraniere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:\nlavoratori che eseguono, su istruzioni precise e dettagliate, mansioni\nsemplici, avvalendosi anche di macchinari, strumenti informatici e\u002Fo supporti\nelettro-contabili; addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni\npresso Enti e Uffici sia pubblici che privati; autista, centralinista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:\naddetto alle pulizie; fattorino; usciere; custode.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART.46 - PERIODO DI PROVA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro degli impiegati potrà essere risolto anticipatamente\nse il lavoratore non supera il periodo di prova così stabilito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri, Livelli 1,2,33 mesi di effettivo lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livelli 4,5,61 mese di effettivo lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i rapporti di lavoro a tempo determinato il periodo di prova previsto è\npari al 10% della durata del contratto, fermi restando i limiti di cui\nsopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del periodo di prova sia il datore di lavoro sia il lavoratore ha\ndiritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza\nobbligo di preavviso, né di indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova senza che si sia proceduto alla disdetta del\nrapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 47 - ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ferme restando le deroghe ed eccezioni previste dalla legge per quei\ndipendenti cui si applicano le limitazioni dell’orario di lavoro ai sensi\ndelle vigenti disposizioni di legge, l’orario di lavoro è fissato in regime\nnormale in 40 ore settimanali, articolate in massimo 6 giorni, con un massimo\ndi 9 ore ed un minimo di 4 ore giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distribuzione dell’orario di lavoro settimanale è disposta dalla\ndirezione della cooperativa, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali\ncon indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione\nnelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale\ndistribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, con almeno\n48 ore di anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 4\nore, salvo diverse intese a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove l’orario di lavoro giornaliero sia ripartito in due prestazioni, la\ndurata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 7 ore,\nentro la durata complessiva di 10 ore, con una pausa massima di due ore, salvo\ndiverse intese a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’orario giornaliero programmato sia superiore alle 6 ore, ma non\na 7 ore, sarà garantita una pausa di almeno 10 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’orario giornaliero programmato sia superiore alle 7 ore sarà\neffettuato in due prestazioni, ciascuna delle quali di durata non inferiore a\ntre ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’intervallo per il pasto non potrà superare le due ore, né essere\ninferiore alla mezz’ora. Tale intervallo potrà essere diversamente\nquantificato con specifico accordo da stipularsi a livello aziendale o\nterritoriale con le OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 66\u002F2003, la durata\nmedia dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un\nperiodo di 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo\ndeterminato di durata inferiore ai 12 mesi, la durata media dell’orario di\nlavoro deve essere calcolata con riferimento all’intera durata del rapporto\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento agli artt. 7 e 17 del D.lgs. 66\u002F2003, le parti concordano, in\nragione delle specifiche caratteristiche dell’attività, che il riposo\ngiornaliero di 11 ore possa essere fruito frazionatamente ferma restando la\ngaranzia di almeno 8 ore continuative di riposo . Le modalità di tale\nutilizzazione frazionata dovranno essere preventivamente definiti tra la\ncooperativa e le strutture sindacali aziendali, in assenza di queste le\nstrutture territoriali delle OOSS firmatarie del presente C.C.N.L..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti\ndall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 66\u002F2003, in caso di\neccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle\nattraverso l’assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei\ncasi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa\ndar luogo ad un pericolo grave ed immediato, ovvero ad un danno alle persone o\nalla produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La direzione aziendale e la RSU\u002FRSA e, in mancanza di queste ultime le\nstrutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L., possono\nconcordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in\nalternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro\nstraordinario. In tal caso, le prestazioni straordinarie eseguite non saranno\ncomputate ai fini della durata media dell’orario di lavoro di cui\nall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 66\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario multiperiodale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto\nlegislativo 8 aprile 2003, n. 66, si conviene che la direzione della\ncooperativa possa programmare l’utilizzo del normale orario di lavoro\nsettimanale, di cui al comma 1, anche come media di un arco temporale definito,\ncomunque non inferiore a 4 settimane né superiore a 52 settimane, prevedendo\norari settimanali non superiori alle 48 ore distribuite su un massimo di 2\nprestazioni giornaliere ed un massimo di ore giornaliere non superiori a 9.\nPertanto, fermo restando il rispetto delle 40 ore settimanali da realizzarsi\nnello spazio temporale nel quale tale multiperiodalità è programmata,\nl’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei\n5 o 6 giorni della settimana, prevedendo orari giornalieri non superiori alle 9\nore e non inferiori a 4 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione\nmultiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale\nscattano le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il lavoratore\npercepirà la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia\nnei periodi di superamento, sia in quelli di corrispondente riduzione\ndell’orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano\nvariazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro\nstraordinario spettanti ai lavoratori, né della collocazione temporale del\nrelativo pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 48 - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo casi imprevedibili o\nd'urgenza o di forza maggiore, deve essere richiesto e autorizzato nella\ngiornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun lavoratore potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario,\nnotturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati\nmotivi di impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti di orario di cui\nall'art. 47 del presente C.C.N.L., ovvero, in caso di regime di\nmultiperiodalità, l’orario effettuato in eccedenza a quanto previsto dal\nterzultimo comma del precedente art. 47.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera lavoro notturno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per gli impiegati che non lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro non è\ndirettamente connesso con lo spettacolo o con le altre attività di spettacolo,\nil lavoro prestato tra le ore 22 e le ore 6;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per gli impiegati addetti allo spettacolo, il lavoro prestato dal termine\ndello spettacolo, e comunque dopo le ore 1, fino alle ore 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera lavoro festivo quello compiuto nel giorno di riposo settimanale\ne nelle festività di cui all'art. 18 del presente C.C.N.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per riposo settimanale si intende: nell’ambito della programmazione\nmultiperiodale quello indicato dalla programmazione stessa nel rispetto delle\nnorme del presente C.C.N.L.. Negli altri casi il giorno di riposo è\ncoincidente con la domenica ovvero il giorno sostitutivo precedentemente\nindicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con la\nretribuzione maggiorata delle percentuali di cui all’art. 22 Titolo IV Parte\nComune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 49 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il preavviso di licenziamento verrà dato per iscritto con i seguenti\ntermini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"768\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"239\">\n  \u003Ccol width=\"240\">\n  \u003Ccol width=\"240\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"center\">Quadro e 1° livello.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp align=\"center\">2° e 3° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp align=\"center\">4° - 5° - 6° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"center\">60 giorni di calendario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp align=\"center\">45 giorni di calendario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp align=\"center\">30 giorni di calendario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE III – NORME PER I TECNICI E GLI OPERAI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XI – SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO –TECNICI ED OPERAI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 50 -DEFINIZIONE PROFILI PROFESSIONALI DEI TECNICI E OPERAI DELLO\nSPETTACOLO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il personale tecnico e operaio viene distinto nei livelli di seguito\ndefiniti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>produttore esecutivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>organizzatore generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>direttore di produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>architetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>regista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ispettore di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>direttore di scena;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>direttore di palco;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>capo scenografo realizzatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>light designer;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sound-engineering;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tour manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>casting director;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>scenografo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>head rigger (NCR3);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>location manager;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>amministratore di compagnia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>bozzettista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>story board-artist;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aiuto regista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>capo squadra luci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sceneggiatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>amministratore produzioni cinematografiche, teatrali e audiovisive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>operatore di console;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mixer video;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fonico di messa in onda, fonico di palco e fonico di sala;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>segretario di compagnie teatrali e cinematografiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>insegnante e formatore tecnici specializzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cassiere di produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>operatore video;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>recordista video;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto RVM;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto produzione film di animazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>documentarista audiovisivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>truccatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>parrucchiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sarto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico del montaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico di effetti speciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico video;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fotografo di scena;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico macchinista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dimmerista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>microfonista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>grafico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>documentarista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>creatore di fumetti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>illustrazioni e disegni finalizzati all’animazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>back liner;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>arredatore di scena;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attrezzista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>elettricista di scena e di set cine televisivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figurinista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico del suono;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico luci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico addetto alle manifestazioni di moda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assistente al montaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assistente di scena;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aiuto di riprese cinematografiche e audiovisive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico di proiezione in digitale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto alla duplicazione di supporti audio-video;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>controllo camere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aiuto segretario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>proiezionista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>P.A.man.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gruppista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>up rigger e ground rigger (NCR1 e NRC2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>intagliatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>modellatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>decoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>soggettista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>montatore video;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>elettricista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assistente di produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico strutturista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pontarolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>scaffolder;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto ai trasporti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>maestranza teatrale, cinematografica e di imprese audiovisive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>arrampicatore (climber);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aiuto tecnici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>autista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 6:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>manovale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>facchino di palco;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto alle pulizie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>usciere, fattorino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>guardiano diurno e notturno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>maschera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>custode, guardarobiere, portiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>allievo tecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tirocinante tecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>hostess.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>ART. 51 - PERIODO DI PROVA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro dei tecnici e degli operai potrà essere risolto\nanticipatamente se il lavoratore non supera il periodo di prova così\nstabilito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri, Livelli 1,2,33 mesi di effettivo lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livelli 4,5,61 mese di effettivo lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i rapporti di lavoro a tempo determinato il periodo di prova previsto è\npari al 10% della durata del contratto, fermi restando i limiti di cui\nsopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del periodo di prova sia il datore di lavoro sia il lavoratore ha\ndiritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza\nobbligo di preavviso, né di indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova senza che si sia proceduto alla disdetta del\nrapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Ch3>ART. 52 - ORARIO DI LAVORO DEI TECNICI ED OPERAI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ferme restando le deroghe ed eccezioni previste dalla legge per quei\ndipendenti cui si applicano le limitazioni dell’orario di lavoro ai sensi\ndelle vigenti disposizioni di legge, l’orario di lavoro è fissato in regime\nnormale in 40 ore settimanali, articolate in massimo 6 giorni, con un massimo\ndi 9 ore ed un minimo di 4 ore giornaliere.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La distribuzione dell’orario di lavoro settimanale è disposta dalla\ndirezione della cooperativa, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali\ncon indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione\nnelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale\ndistribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, con almeno\n48 ore di anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 4\nore, salvo diverse intese a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove l’orario di lavoro giornaliero sia ripartito in due prestazioni, la\ndurata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 7 ore,\nentro la durata complessiva di 12 ore, con una pausa massima di due ore, salvo\ndiverse intese a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’orario giornaliero programmato sia superiore alle 6 ore, ma non\na 7 ore, sarà garantita una pausa di almeno 10 minuti. Per i lavoratori “su\nfune”, ogni 4 ore continuative di lavoro sarà garantita una pausa di 30\nminuti. In caso di orario ordinario programmato superiore alle 8 ore, la pausa\nè di 40 minuti a metà del periodo programmato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’orario giornaliero programmato sia superiore alle 7 ore sarà\neffettuato in due prestazioni, ciascuna delle quali di durata non inferiore a\ntre ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’intervallo per il pasto non potrà superare le due ore, né essere\ninferiore alla mezz’ora. Tale intervallo potrà essere diversamente\nquantificato con specifico accordo da stipularsi a livello aziendale o\nterritoriale con le OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale tecnico impegnato in tournée e\u002Fo trasferte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di solo trasferimento in tournee, ai soli fini retribuitivi al\nlavoratore sarà riconosciuta una indennità economica pari al compenso\ngiornaliero pattuito, oltre all’abbattimento di 8 ore da calcolarsi ai soli\nfini dell’orario settimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimento, allestimento e spettacolo, ovvero di allestimento,\nspettacolo e trasferimento, l’abbattimento è di 9 ore giornaliere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimento e prova ovvero di prova e trasferimento,\nl’abbattimento è di 9 ore giornaliere. L’effettuazione di prove è\ntuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 66\u002F2003, la durata\nmedia dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un\nperiodo di 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo\ndeterminato di durata inferiore ai 12 mesi, la durata media dell’orario di\nlavoro deve essere calcolata con riferimento all’intera durata del rapporto\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento agli artt. 7 e 17 del D.lgs. 66\u002F2003, le parti concordano, in\nragione delle specifiche caratteristiche dell’attività di produzione di\nspettacoli, che il riposo giornaliero di 11 ore può essere fruito\nfrazionatamente, ferma restando la garanzia di almeno 8 ore continuative di\nriposo tra il termine del turno giornaliero e l’inizio del turno inerente il\ngiorno successivo. Le modalità di tale utilizzazione frazionata dovranno\nessere preventivamente definiti tra la cooperativa e le strutture sindacali\naziendali, in assenza di queste le strutture territoriali delle OOSS firmatarie\ndel presente C.C.N.L..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora particolari ed oggettive esigenze dell’attività di spettacolo non\nconsentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo\ngiornaliero, la cooperativa e le RSU\u002FRSA o, in mancanza di queste ultime, le\nstrutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L.,\nconcorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui\nall’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 66\u002F2003 garantendo comunque\nalmeno 8 ore giornaliere di riposo continuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti\ndall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 66\u002F2003, in caso di\neccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle\nattraverso l’assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei\ncasi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa\ndar luogo ad un pericolo grave ed immediato, ovvero ad un danno alle persone o\nalla produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La direzione aziendale e la RSU\u002FRSA e, in mancanza di queste ultime le\nstrutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L., possono\nconcordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in\nalternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro\nstraordinario. In tal caso, le prestazioni straordinarie eseguite non saranno\ncomputate ai fini della durata media dell’orario di lavoro di cui\nall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 66\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario multiperiodale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto\nlegislativo 8 aprile 2003, n. 66, si conviene che la direzione della\ncooperativa possa programmare l’utilizzo del normale orario di lavoro\nsettimanale, di cui al comma 1, anche come media di un arco temporale definito,\ncomunque non inferiore a 4 settimane ne superiore a 52 settimane, prevedendo\norari settimanali non superiori alle 48 ore distribuite su un massimo di 2\nprestazioni giornaliere ed un massimo di ore giornaliere non superiori a 9.\nPertanto, fermo restando il rispetto delle 40 ore settimanali da realizzarsi\nnello spazio temporale nel quale tale multiperiodalità è programmata,\nl’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei\n5 o 6 giorni della settimana, prevedendo orari giornalieri non superiori alle 9\nore e non inferiori a 4 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione\nmultiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale\nscattano le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il lavoratore\npercepirà la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia\nnei periodi di superamento, sia in quelli di corrispondente riduzione\ndell’orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano\nvariazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro\nstraordinario spettanti ai lavoratori, né della collocazione temporale del\nrelativo pagamento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 53 - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per I tecnici e gli operai si considera lavoro straordinario quello\neccedente i limiti di orario di cui all'art. 52 del presente C.C.N.L.., ovvero,\nin caso di regime di multiperiodalità, l’orario effettuato in eccedenza a\nquanto previsto dal terzultimo comma del precedente art. 52.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con la\nretribuzione maggiorata delle percentuali di cui all’art. 22 Titolo IV Parte\nComune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 54 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il preavviso di licenziamento verrà dato per iscritto con i seguenti\ntermini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"512\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"239\">\n  \u003Ccol width=\"240\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"center\">Quadro e 1° - 2° - 3° livello.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp align=\"center\">4° - 5° - 6° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"center\">1 mese di effettivo lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"240\">\u003Cp align=\"center\">15 giorni di effettivo lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 2118 c.c. in mancanza di preavviso il recedente è tenuto\na versare all'altra parte una indennità equivalente all'importo della\nretribuzione globale che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE IV - NORME SPECIFICHE PER ARTISTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XII – SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - ARTISTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>ART. 55 - DEFINIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEGLI ARTISTI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il personale artistico viene distinto nei livelli di seguito definiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Regista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direttore d’orchestra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compositore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attore protagonista e\u002Fo coprotagonista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° parte orchestra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Concertista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° Ballerino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sostituto Direttore d’orchestra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Maestro collaboratore con obbligo di direzione orchestrale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direttore del coro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direttore di ballo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direttore di banda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Maestro d’armi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Professore d’orchestra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cantante Lirico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Maestro del coro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Maestro del ballo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cantante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coreografo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tersicoreo di fila con obbligo di solista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ballerino e Mimo con obbligo di solista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Artista del circo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Insegnante di discipline artistiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo Animatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Maestro di banda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conduttore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stunt-man;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disk jockey.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vocalista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Suggeritore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bandista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orchestrale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intrattenitore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Marionettista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Burattinaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ballerino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Illusionista\u002FPrestigiatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presentatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allievo attore in possesso di diploma di scuola qualificata con meno 100 gg\ndi prestazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Animatore in strutture turistiche e di spettacolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figurante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Animatore di feste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indossatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fotomodello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allievo attore non in possesso di diploma di scuola qualificata attore con\n100 gg di prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 6:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Tirocinanti delle varie discipline: lavoratori che non hanno maturato\nalmeno 120 giorni nella funzione artistica per il quale viene attivato il\nrapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Allievo attore con meno 100 gg di prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 56 - PERIODO DI PROVA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro degli artisti potrà essere risolto anticipatamente se\nil lavoratore non supera il periodo di prova così stabilito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livelli 1° e 2°20 giorni di effettivo lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livelli 3°, 4°, 5 e 6° 7 giorni di effettivo lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i rapporti di lavoro a tempo determinato il periodo di prova previsto è\npari al 10% della durata del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del periodo di prova sia il datore di lavoro sia il lavoratore\nhanno diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento\nsenza obbligo di preavviso, né di indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova senza che si sia proceduto alla disdetta del\nrapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova degli artisti deve essere preceduto da un provino o\naudizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova non può essere utilizzato per valutare la\nprofessionalità degli artisti ma l’idoneità a svolgere l’attività\nprofessionale all’interno dell’organico della cooperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 57 - ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ARTISTICO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le successive norme particolari per Ballerini, Professori di\norchestra e Maestri del coro, l'orario normale di lavoro del personale\nartistico è fissato in 156 ore medie mensili con un massimo, in regime\nordinario di lavoro così stabiliti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sole prove, 48 ore settimanali e 8 ore giornaliere nell’ipotesi\ndi due prestazioni, e 7 ore giornaliere (con una pausa di almeno 15 minuti)\nnell’ipotesi di una unica prestazione continuata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di spettacolo e prova o prova e spettacolo, 8 ore giornaliere; 7 ore\ngiornaliere (con una pausa di almeno 15 minuti) nell’ipotesi in cui non vi\nsia intervallo tra lo spettacolo e la prova o la prova e lo spettacolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di solo trasferimento in tournee, ai soli fini retribuitivi al\nlavoratore sarà riconosciuta una indennità economica pari al compenso\ngiornaliero pattuito, oltre all’abbattimento di 8 ore da calcolarsi ai soli\nfini dell’orario settimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimento e spettacolo, ovvero di spettacolo e trasferimento,\nl’abbattimento è di 9 ore giornaliere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimento e prova, ovvero di prova e trasferimento,\nl’abbattimento è di 9 ore giornaliere. L’effettuazione di prove è\ntuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimento, prova e spettacolo, ovvero prova, spettacolo e\ntrasferimento, ovvero spettacolo, prova e trasferimento, di 8 ore giornaliere.\nInoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un\nintervallo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione della suddetta media mensile si fa riferimento\nad un periodo di 12 mesi ovvero, per le scritture a tempo determinato,\nall’intera durata della scrittura, sicché, fermi restando i limiti\ngiornalieri e settimanali, l’orario mensile può essere diversamente\nripartito nei singoli mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contratto a chiamata la media mensile sarà calcolata sulle\neffettive prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti dell’esaurimento dell’orario ordinario di lavoro in\ngiornata di spettacolo, va computata l’effettiva durata dello spettacolo, in\nmisura comunque non inferiore a 4 ore, comprensive del tempo eventualmente\ndedicato al trucco ed allo strucco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto diversamente pattuito a livello aziendale, tra le due\nprestazioni giornaliere deve intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo,\nun intervallo di almeno 1 ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le\nprestazioni lavorative giornaliere e ai fini del computo dell’orario mensile\nesaurisce forfettariamente 8 ore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel\nnormale orario di lavoro giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra la fine di una giornata lavorativa e l’inizio della successiva\ndovranno intercorrere almeno 11 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora particolari ed oggettive esigenze dell’attività di spettacolo non\nconsentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo\ngiornaliero, la cooperativa e le RSU\u002FRSA o, in mancanza di queste ultime, le\nstrutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L.,\nconcorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui\nall’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 66\u002F2003 garantendo comunque\nalmeno 8 ore giornaliere di riposo continuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo dedicato al trucco ed allo strucco in occasione degli spettacoli o\ndelle prove generali deve essere computato nel normale orario giornaliero di\nlavoro, nel limite massimo complessivo di 1 ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche il tempo quotidianamente dedicato alle prove di trucco e di costumi\ndeve essere computato nel normale orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la prova dei costumi, l’artista è tenuto a mettere a disposizione\ndell’impresa nell’ambito dell’orario giornaliero, due ore divisibili in\ndue turni non protraibili oltre le ore 21. Il limite in questione opera\nperaltro solamente nel caso in cui la prova dei costumi venga effettuata in una\nsartoria ubicata fuori della sede del teatro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del D.lgs. 66\u002F2003, avuto riguardo alle\nparticolari esigenze organizzative dell’attività di produzione e di\nesecuzione degli spettacoli, la durata media dell’orario di lavoro deve\nessere calcolata con riferimento all’intera durata della scrittura\ncontrattuale per gli scritturati a tempo determinato ovvero con riferimento a\n12 mesi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORE PARTICOLARI PER I BALLERINI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando l’orario medio mensile di cui al primo comma del presente\nart. 57, l’orario di lavoro individuale giornaliero del ballerino è fissato\nin 7 ore suddivise in 2 prestazioni tra le quali dovrà intercorrere, salvo il\ncaso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno 2 ore. In caso di\nprestazioni continuate d’assieme, la durata normale giornaliera del lavoro\nindividuale non potrà superare le 6 ore. Per le prestazioni di solo balletto\nil ballerino ha diritto per ogni ora e mezza di prestazione, a 10 minuti di\nriposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’intervallo di 2 ore che, tranne il caso di doppio spettacolo, deve\nintercorrere tra le due prestazioni giornaliere, può essere ridotto con intese\na livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente al debutto, il ballerino è tenuto, oltre allo spettacolo,\nad effettuare 2 ore di prove giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le\nprestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro (7 ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORME PARTICOLARI PER I PROFESSORI D’ORCHESTRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando l’orario medio mensile di cui al primo comma del presente\nart. 57, l’orario di lavoro individuale giornaliero del professore\nd’orchestra è fissato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prove di sola orchestra ovvero di prove di orchestra con coro e\u002Fo\ninterpreti vari: 5 ore suddivise in due prestazioni; 4 ore in caso di unica\nprestazione continuata, con diritto a 15 minuti di riposo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prove d’assieme; 6 ore se la prestazione è divisa in due\nturni; 5,30 ore se la prestazione è continuata; 6 ore se la prestazione\nd’assieme continuata è riferita alle prove generali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prove miste: una prova di sola orchestra ovvero una prova di\norchestra con coro e\u002Fo interpreti vari della durata di 2 ore e 30 minuti, e una\nprova d’assieme di 3 ore e 30 minuti di durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prova e spettacolo, o spettacolo e prova: oltre allo spettacolo,\n2 ore di prove giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le\nprestazioni lavorative giornaliere, in regime normale di lavoro (7 ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i professori di orchestra accompagnatori di tutte le prove dello\nspettacolo l’orario di lavoro è stabilito negli stessi termini dell’orario\ndi lavoro dei ballerini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORME PARTICOLARI PER I MAESTRI DEL CORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando l’orario medio mensile di cui al primo comma del presente\nArt. 57, l’orario di lavoro individuale giornaliero del maestro del coro è\nfissato in 7 ore suddivise in due prestazioni, tra le quali dovrà\nintercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno due\nore. In caso di prestazioni continuate di assieme la durata normale giornaliera\ndel lavoro individuale non potrà superare le 6 ore. Qualora al corista vengano\nrichieste nell’arco della giornata unicamente prestazioni vocali, l’orario\ndi lavoro è fissato in 5 ore suddivise in due prestazioni, ovvero in 4 ore in\ncaso di unica prestazione continuata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente al debutto il maestro del coro è tenuto, oltre allo\nspettacolo, ad effettuare 2 ore di prove giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART.58 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il preavviso sarà di 7 giorni di calendario per tutte le categorie. Ai\nsensi dell'art. 2118 C.C. in mancanza di preavviso il recedente è tenuto a\nversare all'altra parte una indennità equivalente all'importo della\nretribuzione globale che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XIII – TABELLE PAGA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Ch3>ART. 59 – MINIMI TABELLARI – TABELLE PAGA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cspan style=\"font-size: 11pt\">\u003Cbr>\n\u003Cbr>\n\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"788\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"24\">\n  \u003Ccol width=\"80\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"96\">\n  \u003Ccol width=\"96\">\n  \u003Ccol width=\"93\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"124\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"24\">\u003Cp>liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>Parametro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>Paga Base\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp>Contingenza.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp>Minimo mensile\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>Minimale giornaliero\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>25,30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp>Totale minimo giornaliero\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"24\">\u003Cp align=\"center\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">212,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.539,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">591,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">2.131,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp align=\"center\">71,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">17,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">89,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"24\">\u003Cp align=\"center\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">191,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.388,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">587,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">1.975,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp align=\"center\">65,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">16,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">82,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"24\">\u003Cp align=\"center\">2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">160,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.163,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">580,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">1.743,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp align=\"center\">58,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">14,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">72,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"24\">\u003Cp align=\"center\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">145,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.054,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">577,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">1.631,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp align=\"center\">54,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">13,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">68,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"24\">\u003Cp align=\"center\">4°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">130,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">944,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">573,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">1.518,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp align=\"center\">50,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">12,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">63,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"24\">\u003Cp align=\"center\">5°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">118,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">859,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">571,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">1.431,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp align=\"center\">47,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">12,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">59,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"24\">\u003Cp align=\"center\">6°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">100,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">726,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">567,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"center\">1.294,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp align=\"center\">43,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">10,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">54,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE 2 - Norma transitoria (valida per il periodo di vigenza del\npresente C.C.N.L.)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il carattere di novità che il presente C.C.N.L. segna nel panorama della\nproduzione dello spettacolo, offrendo alle aziende appartenenti al campo di\napplicazione a cui si rivolge, uno strumento unico di regolazione dei rapporti\ndi lavoro dipendente in forza alle cooperative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che nell'area di operatività del presente C.C.N.L., la \"dinamica\"\ncontrattuale registra da alcuni anni, una pericolosa fase di stallo con\nconseguenti effetti negativi nel necessario aggiornamento delle parti normative\ned un insostenibile depauperamento dei trattamenti economici dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che le parti firmatarie hanno, fin dal primo confronto aperto per la\ndefinizione del presente C.C.N.L., condiviso la ferma volontà di evitare che\nla sottoscrizione dello stesso potesse dare spazio, alle aziende utilizzatrici,\nper un uso teso a produrre nell'area di pertinenza un effetto dumping basato\nsulla riduzione sia dei trattamenti economici che dei diritti e delle tutele\nper i lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>stante che unitamente alla volontà di non produrre dumping è\nindispensabile evitare che le cooperative utilizzatrici del presente C.C.N.L.\npossano subire dumping, le parti hanno dovuto tenere conto della situazione\neconomica e normativa che caratterizza l'insieme dei contratti che operano nel\nsettore, individuando, con particolare riferimento ai trattamenti economici,\nuna sintesi compatibile nella quantificazione dei compensi, dei diritti e delle\ntutele dei lavoratori, prevedendo una clausola di salvaguardia da utilizzare\nnel corso della vigenza contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, in base a quanto sopra premesso si concorda di assumere la\npresente clausola di salvaguardia come parametro di riferimento la dinamica del\nC.C.N.L. per i dipendenti dai teatri stabili pubblici e quindi qualora nel\ncorso della vigenza del presente contratto venga rinnovato il suddetto\ncontratto di \"riferimento\" con relativo adeguamento dei trattamenti economici,\nla stessa % di incremento ai vari livelli, sarà applicata, entro i sei mesi\nsuccessivi, anche ai minimi tabellari previsti del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDICE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO I – NORME GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Decorrenza e durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Diritti sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Sistema di relazioni sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Strumenti nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO II - SICUREZZA DEI LAVORATORI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 - Tutela della salute e ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO III - PREVIDENZA COMPLEMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 - Cooperlavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO IV - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 - Contratto individuale di assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 - contratti a termine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art . 10 - Lavoro intermittente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art . 11 - Telelavoro e lavoro a distanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art .12 - lavoro a tempo parziale (parte generale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art . 13 - Interruzione di attività - Causa di forza maggiore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14 - Divise e attrezzature, vestiario di scena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15 - Rimborsi spese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 16 - Indennità di trasferta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 17 - Indennità di trasfertista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 18 - Festività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 19 - Riposo settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 20 - Riduzione dell’orario di lavoro annuo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 21 - Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 22- Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 23 - Flessibilità e banca ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 24 - retribuzione ed elementi della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 25 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 26 - Scatti di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 27 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO V - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 28 Classificazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO VI- ASSENZE DAL LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.29 - Malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 30 - Infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.31 - Donazione di sangue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.32 - Permessi a lavoratori studenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.33 - Aspettative non retribuite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.34 - Aspettative per esigenze personali e familiari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.35 - Tossicodipendenti ed etilisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO VII-TUTELA DELLA MATERNITA’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 36 - Astensione obbligatoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 37 - Congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) genitore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 38 - Congedo parentale (ex astensione facoltativa)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 39 - Riposi orari (allattamento)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 40 - Malattia del bambino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO VIII - APPRENDISTATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 41 - Apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo IX - NORME DISCIPLINARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 42 - Obblighi del lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 43 - Obbligo di fedeltà\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 44 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE II - NORME PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO X- SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO -AMMINISTRATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 45 - Definizione dei profili professionali del personale\namministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 46 - Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 47 - Orario di lavoro del personale amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art . 48 - Lavoro straordinario, notturno e festivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 49 - Preavviso di licenziamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE III - NORME PER I TECNICI E GLI OPERAI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO XI – SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO –TECNICI ED OPERAI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 50 - Definizione profili professionali dei tecnici e operai dello\nspettacolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 51- Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 52 - Orario di lavoro dei tecnici ed operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 53 - Lavoro straordinario e notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 54 - Preavviso di licenziamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE IV - NORME SPECIFICHE PER ARTISTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO XII – SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - ARTISTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.55 - Definizione dei profili professionali degli artisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 56 - Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 57 - Orario di lavoro del personale artistico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 58 - Preavviso di licenziamento o dimissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO XIII – TABELLE PAGA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 59 - Minimi tabellari – Tabelle paga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PAGE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PAGE 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            ",{"disabilitypay":44,"hourspday_select":48,"maxsicknesspay":52,"cbadate_end":56,"ONCERISE_trigger":60,"cbasignmultiple":64,"maternity_nursing_breaks_duration":68,"hourspweek_select":72,"childcare":75,"pregnancy":79,"trainingfund":81,"cbadate_start":85,"OVERTIME_trigger":87,"paidmaternityleavepay":91,"overtimeallowanceperc1_general":95,"shiftallowancetype":98,"apprenticeships":101,"paidpaternityleaveduration":105,"SUNDAY_trigger":109,"cbamemtrad":111,"protectiveclothing":115,"healthandsafetypolicy":119,"flexible_work_options":123,"breastfeeding_dangerouswork":127,"contracttrial":131,"sicknesspay":135,"JOBTYPE_descriptions":139,"healthandsafetyext":143,"dayspweek_select":147,"schedulesrestpw":149,"TRADEUNLEAV_trigger":153,"SCHEDULE_trigger":157,"longtermillness":159,"tempagency":163,"NOCTPREM_trigger":167,"sundayallowanceperc1":169,"PAYSCALES_trigger":172,"bankholidays2":176,"timeoff":180,"pensionfund":184,"SENIOR_trigger":188,"trainingprogrammes":192,"paidmaternityleave":194,"standbyallowanceperc1":198,"contractseverancepay":202,"PAIDLEAV_trigger":206,"CONSIGN_trigger":210,"flexworktxt":212},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"disabilitypay","ART. 30 - INFORTUNIO Le cooperative sono","ART. 30 - INFORTUNIO\n\nLe cooperative sono tenute ad assicurare il lavoratore soggetto\nall’obbligo assicurativo presso l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul\nlavoro e le malattie professionali secondo le vigenti norme legislative e\nregolamentari.\n\nIl lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di\nlieve entità, al proprio datore di lavoro. Il datore di lavoro che non abbia\npotuto inoltrare la prescritta denuncia all'I.N.A.I.L., a causa del lavoratore\nche abbia trascurato di ottemperare all'obbligo di invio della certificazione\nalla cooperativa, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante\ndal ritardo stesso.\n\nTrattamento economico per infortunio\n\nAi sensi dell'articolo HYPERLINK \"id:150354;1\"73 del D.P.R. 30 giugno 1965,\nn. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione\nper la giornata in cui avviene l'infortunio e una indennità pari al 60%\n(sessanta per cento) della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni\nsuccessivi (periodo di carenza).\n\nA decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza di cui al\ncomma precedente, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore assente\nper inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una\nintegrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL, fino a raggiungere l’80%\n(ottanta per cento) della retribuzione media giornaliera, calcolata con le\nmodalità stabilite dallo stesso I.N.A.I.L.\n\nIn caso di tempo determinato l’integrazione va corrisposta fino\nall’esaurimento del rapporto di lavoro.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"hourspday_select","ART. 52 - ORARIO DI LAVORO DEI TECNICI E","ART. 52 - ORARIO DI LAVORO DEI TECNICI ED OPERAI\n\nFerme restando le deroghe ed eccezioni previste dalla legge per quei\ndipendenti cui si applicano le limitazioni dell’orario di lavoro ai sensi\ndelle vigenti disposizioni di legge, l’orario di lavoro è fissato in regime\nnormale in 40 ore settimanali, articolate in massimo 6 giorni, con un massimo\ndi 9 ore ed un minimo di 4 ore giornaliere.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"maxsicknesspay","Periodo di comporto per malattia Durante","Periodo di comporto per malattia\n\nDurante la malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla\nconservazione del posto per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni\nnell’arco dei 365, calcolato a ritroso dall’evento morboso in corso.\n\nTrascorsi i periodi di cui al paragrafo precedente, perdurando la malattia,\nin assenza della richiesta di aspettativa di cui al comma successivo, il datore\ndi lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle\nindennità di cui al presente contratto.\n\nIl periodo di malattia è considerato utile al fine dell'anzianità di\nservizio a tutti gli effetti.\n\nAspettativa non retribuita per malattia\n\nNei confronti dei lavoratori ammalati, la conservazione del posto, secondo\nle modalità previste per il periodo di comporto, sarà prolungata a richiesta\ndel lavoratore per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non\nsuperiore a 120 giorni (centoventi), a condizione che siano esibiti dal\nlavoratore regolari certificati medici.\n\nI lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa, di cui al\nprecedente comma, dovranno presentare richiesta prima della scadenza del\ncentottantesimo giorno di assenza per malattia. Nei casi di gravi patologie\ncertificate, i termini dell’aspettativa possono essere prorogati sino ad un\nmassimo di 36 mesi.\n\nTrattamento economico di malattia\n\nDurante il periodo di malattia previsto dal presente articolo, i lavoratori\navranno diritto al 100% della retribuzione netta prevista contrattualmente.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"cbadate_end","ART. 2 - DECORRENZA E DURATA Il presente","ART. 2 - DECORRENZA E DURATA\n\nIl presente C.C.N.L. ha durata triennale e decorre dal 1 gennaio 2015.\n\nIl C.C.N.L. si intenderà prorogato di anno in anno se non disdettato nei\ntermini e secondo le modalità previste dagli accordi interconfederali. In caso\ndi disdetta, il presente contratto resterà in vigore finché non sia stato\nsostituito da successivo contratto nazionale.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"ONCERISE_trigger","ART. 27 - TREDICESIMA MENSILITA’ O GRATI","ART. 27 - TREDICESIMA MENSILITA’ O GRATIFICA NATALIZIA\n\nIn occasione delle feste di Natale sarà corrisposta al lavoratore una\nmensilità di importo pari alla intera retribuzione mensile percepita dal\nlavoratore stesso.\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno il\nlavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della\ntredicesima mensilità o della gratifica natalizia quanti sono i mesi interi di\nservizio prestati presso la cooperativa. La frazione di mese superiore a 15\ngiorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.\n\nPer il lavoratore che presta servizio saltuario o ridotto, l'ammontare della\ntredicesima mensilità o della gratifica natalizia sarà ridotto in proporzione\nal minor orario di servizio prestato.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"cbasignmultiple","AGCI-CULTURALIA rappresentata dal Presid","AGCI-CULTURALIA\n\nrappresentata dal Presidente Carlo Scarzanella, dal direttore AGCI Filippo\nTuri, assistiti dal responsabile delle relazioni industriali Giuseppe Gizzi;\n\n\n\n\n\nFEDERCULTURA-CONFCOOPERATIVE\n\nrappresentata dal Presidente Andrea Ferraris e da una delegazione composta\nda Lanfranco Massari, Tiziana Pirola, Michelangelo Rubino, Marco D’Alò,\nFranco Pagnoni, e Debora Violi, assistita dal Capo del Servizio\nSindacale-Giuslavoristico di Confcooperative Sabina Valentini e da Federico\nBaldelli;\n\n\n\n\n\nLEGACOOP SETTORE CULTURA\n\nrappresentata dal Presidente Roberto Calari e da una delegazione composta\ndal direttore di Legacoop, Giancarlo Ferrari, dall’amministratore di\nLegacoop, Giuseppe Davanzo e Chiara Chiappa, assistita dal responsabile\ndell’Ufficio Politiche del lavoro, relazioni industriali e previdenza, Carlo\nMarignani, e da Claudio Riciputi;",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"maternity_nursing_breaks_duration","ART. 39- RIPOSI ORARI (allattamento) Gen","ART. 39- RIPOSI ORARI (allattamento)\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Genitore\n      \n      Durata\n      \n      Periodo Godimento\n      \n    \n    \n      Madre\n      \n      2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi di 1 ora\n        ciascuno cumulabili. Tali riposi comportano il diritto della\n        lavoratrice ad uscire dalla sede di lavoro.\n      \n      Nel primo anno di vita del bambino.\n      \n    \n    \n      Padre\n      \n      2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi di 1 ora\n        ciascuno cumulabili. Tali riposi, comportano il diritto del lavoratore\n        padre ad uscire dalla sede di lavoro.\n      \n      Nel primo anno di vita del bambino.\n      \n    \n  \n\n\n\n\nIl diritto all'astensione per allattamento spetta al padre in alternativa\nalla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, ovvero nel caso in cui\ni figli siano affidati al solo padre.",{"bindId":73,"name":50,"text":74},"hourspweek_select","ART. 52 - ORARIO DI LAVORO DEI TECNICI ED OPERAI\n\nFerme restando le deroghe ed eccezioni previste dalla legge per quei\ndipendenti cui si applicano le limitazioni dell’orario di lavoro ai sensi\ndelle vigenti disposizioni di legge, l’orario di lavoro è fissato in regime\nnormale in 40 ore settimanali, articolate in massimo 6 giorni, con un massimo\ndi 9 ore ed un minimo di 4 ore giornaliere.\n\nLa distribuzione dell’orario di lavoro settimanale è disposta dalla\ndirezione della cooperativa, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali\ncon indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione\nnelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale\ndistribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, con almeno\n48 ore di anticipo.\n\nLa durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 4\nore, salvo diverse intese a livello aziendale.\n\nOve l’orario di lavoro giornaliero sia ripartito in due prestazioni, la\ndurata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 7 ore,\nentro la durata complessiva di 12 ore, con una pausa massima di due ore, salvo\ndiverse intese a livello aziendale.\n\nQualora l’orario giornaliero programmato sia superiore alle 6 ore, ma non\na 7 ore, sarà garantita una pausa di almeno 10 minuti. Per i lavoratori “su\nfune”, ogni 4 ore continuative di lavoro sarà garantita una pausa di 30\nminuti. In caso di orario ordinario programmato superiore alle 8 ore, la pausa\nè di 40 minuti a metà del periodo programmato.\n\nQualora l’orario giornaliero programmato sia superiore alle 7 ore sarà\neffettuato in due prestazioni, ciascuna delle quali di durata non inferiore a\ntre ore.\n\nL’intervallo per il pasto non potrà superare le due ore, né essere\ninferiore alla mezz’ora. Tale intervallo potrà essere diversamente\nquantificato con specifico accordo da stipularsi a livello aziendale o\nterritoriale con le OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L..\n\nPer il personale tecnico impegnato in tournée e\u002Fo trasferte:\n\nIn caso di solo trasferimento in tournee, ai soli fini retribuitivi al\nlavoratore sarà riconosciuta una indennità economica pari al compenso\ngiornaliero pattuito, oltre all’abbattimento di 8 ore da calcolarsi ai soli\nfini dell’orario settimanale;\n\nIn caso di trasferimento, allestimento e spettacolo, ovvero di allestimento,\nspettacolo e trasferimento, l’abbattimento è di 9 ore giornaliere;\n\nIn caso di trasferimento e prova ovvero di prova e trasferimento,\nl’abbattimento è di 9 ore giornaliere. L’effettuazione di prove è\ntuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore.\n\nAi sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 66\u002F2003, la durata\nmedia dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un\nperiodo di 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo\ndeterminato di durata inferiore ai 12 mesi, la durata media dell’orario di\nlavoro deve essere calcolata con riferimento all’intera durata del rapporto\ndi lavoro.\n\nIn riferimento agli artt. 7 e 17 del D.lgs. 66\u002F2003, le parti concordano, in\nragione delle specifiche caratteristiche dell’attività di produzione di\nspettacoli, che il riposo giornaliero di 11 ore può essere fruito\nfrazionatamente, ferma restando la garanzia di almeno 8 ore continuative di\nriposo tra il termine del turno giornaliero e l’inizio del turno inerente il\ngiorno successivo. Le modalità di tale utilizzazione frazionata dovranno\nessere preventivamente definiti tra la cooperativa e le strutture sindacali\naziendali, in assenza di queste le strutture territoriali delle OOSS firmatarie\ndel presente C.C.N.L..\n\nQualora particolari ed oggettive esigenze dell’attività di spettacolo non\nconsentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo\ngiornaliero, la cooperativa e le RSU\u002FRSA o, in mancanza di queste ultime, le\nstrutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L.,\nconcorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui\nall’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 66\u002F2003 garantendo comunque\nalmeno 8 ore giornaliere di riposo continuativo.\n\nIl ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti\ndall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 66\u002F2003, in caso di\neccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle\nattraverso l’assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei\ncasi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa\ndar luogo ad un pericolo grave ed immediato, ovvero ad un danno alle persone o\nalla produzione.\n\nLa direzione aziendale e la RSU\u002FRSA e, in mancanza di queste ultime le\nstrutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L., possono\nconcordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in\nalternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro\nstraordinario. In tal caso, le prestazioni straordinarie eseguite non saranno\ncomputate ai fini della durata media dell’orario di lavoro di cui\nall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 66\u002F2003.\n\nOrario multiperiodale\n\nConsiderato quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto\nlegislativo 8 aprile 2003, n. 66, si conviene che la direzione della\ncooperativa possa programmare l’utilizzo del normale orario di lavoro\nsettimanale, di cui al comma 1, anche come media di un arco temporale definito,\ncomunque non inferiore a 4 settimane ne superiore a 52 settimane, prevedendo\norari settimanali non superiori alle 48 ore distribuite su un massimo di 2\nprestazioni giornaliere ed un massimo di ore giornaliere non superiori a 9.\nPertanto, fermo restando il rispetto delle 40 ore settimanali da realizzarsi\nnello spazio temporale nel quale tale multiperiodalità è programmata,\nl’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei\n5 o 6 giorni della settimana, prevedendo orari giornalieri non superiori alle 9\nore e non inferiori a 4 ore.\n\nL’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione\nmultiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale\nscattano le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste.\n\nResta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il lavoratore\npercepirà la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia\nnei periodi di superamento, sia in quelli di corrispondente riduzione\ndell’orario contrattuale.\n\nLe Parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano\nvariazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro\nstraordinario spettanti ai lavoratori, né della collocazione temporale del\nrelativo pagamento.",{"bindId":76,"name":77,"text":78},"childcare","ART. 38 - CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIO","ART. 38 - CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA)\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Genitore\n      \n      Durata\n      \n      Periodo Godimento\n      \n    \n    \n      Madre\n      \n      6 mesi continuativi o frazionati\n      \n      Nei primi 8 anni di vita del bambino\n      \n    \n    \n      Padre\n      \n      6 mesi  \n\n        anche frazionati\n      \n      Nei primi 8 anni di vita del bambino.\n        Documentazione da presentare: una dichiarazione da cui risulti la\n        rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa\n        entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del\n        datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta\n        rinuncia.\n      \n    \n  \n\n\n\n\nLe astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non\npossono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi\nd'astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più\nal padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire\nalla lavoratrice\u002F lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua\ndiscrezione.",{"bindId":80,"name":70,"text":71},"pregnancy",{"bindId":82,"name":83,"text":84},"trainingfund","Il presente C.C.N.L., sottoscritto da A.","Il presente C.C.N.L., sottoscritto da A.G.C.I. Culturalia – FederCultura\nConfcooperative – Legacoop settore Cultura e le organizzazioni sindacali dei\nlavoratori comparativamente più rappresentative della categoria a livello\nnazionale: SLC.CGIL – FIStel.CISL – UILCOM.UIL , è un complesso unitario e\ninscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme il trattamento\nminimo e inderogabile per i lavoratori delle imprese di cui al primo comma\ndella presente premessa ed è condizione necessaria per il godimento dei\nbenefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti disposizioni\nregionali, nazionali e comunitarie nonché per l’accesso alla formazione\ncontinua erogata dai fondi interprofessionali.",{"bindId":86,"name":58,"text":59},"cbadate_start",{"bindId":88,"name":89,"text":90},"OVERTIME_trigger","ART. 22 - MAGGIORAZIONI PER LAVORO STRAO","ART. 22 - MAGGIORAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO\n\nIl lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con la\nretribuzione maggiorata delle percentuali di seguito stabilite:\n\nlavoro straordinario diurno28 %\n\nlavoro notturno65 %\n\nlavoro straordinario notturno90 %\n\nlavoro festivo 65 %\n\nlavoro straordinario festivo90 %\n\nlavoro prestato nelle festività nazionali ed infrasettimanali70 %\n\ndomenica 10 %\n\nLe percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore\nassorbe la minore.",{"bindId":92,"name":93,"text":94},"paidmaternityleavepay","Per quanto non previsto dal presente con","Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e\npuerperio, valgono le norme di legge e i relativi regolamenti vigenti.",{"bindId":96,"name":97,"text":97},"overtimeallowanceperc1_general","lavoro straordinario diurno28 %",{"bindId":99,"name":100,"text":100},"shiftallowancetype","lavoro notturno65 %",{"bindId":102,"name":103,"text":104},"apprenticeships","TITOLO VIII - APPRENDISTATO ART. 41 - AP","TITOLO VIII - APPRENDISTATO\n\nART. 41 - APPRENDISTATO\n\nA) Finalità dell’Istituto\n\nConsiderato il comune interesse all'utilizzo dell'istituto, le Parti, in\nconformità con le direttive dell'Unione Europea e a quanto disposto dal D.lgs.\nn.167\u002F2011, ritengono che l'istituto dell'apprendistato, quale contratto di\nlavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei\ngiovani, sia un valido strumento sia per il raggiungimento delle capacità\nlavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo,\nsia per l'incremento dell'occupazione giovanile. L’importanza\ndell’apprendistato nel settore dello spettacolo è del resto evidente se si\nconsiderano l’ampia presenza di giovani e la forte precarietà degli\nstessi.\n\nIn attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato\nprofessionalizzante ex art. 4, D.lgs. 167\u002F2011, le Parti determinano, per\nciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli articoli\nsuccessivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione per la\nacquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, i\ncontenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento\ndella qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la\nregistrazione nel libretto formativo.\n\nPer le Cooperative che svolgono la propria attività in cicli stagionali è\npossibile attivare contratti di apprendistato anche a tempo determinato. Agli\napprendisti assunti per la stagione, che non siano incorsi in provvedimenti\ndisciplinari, sarà riconosciuto il diritto di precedenza per le eventuali\nassunzioni riguardanti la stagione successiva, inerenti mansioni compatibili\ncon quelle già svolte. I periodi di apprendistato ancorché a termine saranno\nutili al completamento dell’iter professionale.\n\nB) Ammissibilità\n\nFerme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di\nistruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo\nle seguenti tre tipologie:\n\ncontratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma\nprofessionale;\n\ncontratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;\n\ncontratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.\n\nL'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire\nle competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale.\n\nL'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e\nmansioni comprese dal 1° al 5° livello del C.C.N.L. .\n\nSu richiesta di una delle parti firmatarie del C.C.N.L., in presenza\ndell'opportunità di disciplinare ulteriori profili formativi, le parti a\nlivello nazionale si riuniranno entro giorni 60 dalla richiesta per sviluppare\ntali profili.\n\n\n\n\n\nC) Assunzione: Requisiti del contratto, limiti numerici e di età.\n\nAi sensi dell’art. 2 del T.U. 167\u002F2011, ai fini dell'assunzione di un\nlavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono\nessere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il\ntrattamento economico, la qualifica e relativo livello che potrà essere\nacquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato. Il\npiano formativo individuale dovrà essere definito e consegnato al lavoratore\nunitamente al contratto di assunzione.\n\nIn virtù dell'articolo 2 comma 3 del D.lgs. n. 167\u002F2011, le parti\nconvengono che il numero di apprendisti che le imprese hanno facoltà di\noccupare rispetto ai lavoratori qualificati e specializzati in servizio presso\nla stessa non può superare il rapporto di tre a due. Il datore di lavoro che\nnon abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che\ncomunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in\nnumero non superiore a tre.\n\nIn applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del D. lgs. N.\n167\u002F2011, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante o contratto di mestiere i giovani di età compresa tra i 18\ned i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale,\nconseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, il\ncontratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere\nstipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.\n\nLe imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto\nin servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui periodo di apprendistato sia\ngià venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti. A tale fine non si\ncomputano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa\ned i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La\nlimitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio\nprecedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.\n\nIl periodo di prova dell’apprendista è uguale al periodo di prova del\nlavoratore qualificato.\n\nD) Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato.\n\nIl periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende o in caso di\napprendistato a tempo determinato, sarà computato presso la nuova, ai fini del\ncompletamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché\nl'addestramento ed il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività,\ncome risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e\nl'altro, una interruzione superiore ad un anno.\n\nLe Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente\nlegislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito\ndell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano\ncon quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti\nmassimi di durata.\n\nIl riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla\nbase dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà\ndeterminato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi\nrelativi ai profili professionali, così come previsto dal presente\nC.C.N.L..\n\nPer ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato\nprecedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare,\nall'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul\nlibretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza di\ncorsi di formazione esterna.\n\nE) Obblighi del datore di lavoro.\n\nIl datore di lavoro ha l'obbligo:\n\ndi impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue\ndipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per\ndiventare lavoratore qualificato;\n\ndi non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in\ngenere a quelle a incentivo;\n\ndi non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti all’attività o al\nmestiere per il quale è stato assunto;\n\ndi accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla\nretribuzione, i permessi occorrenti per l’acquisizione della formazione,\ninterna o esterna alle singole cooperative, finalizzata alla acquisizione di\ncompetenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa di\nriferimento);\n\ndi registrare le competenze acquisite all'interno del libretto formativo.\n\nF) Doveri dell’apprendista.\n\nL'apprendista deve:\n\nseguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi\nincaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli\ninsegnamenti che gli vengono impartiti;\n\nprestare la sua attività con la massima diligenza;\n\nfrequentare con assiduità e diligenza i corsi di formazione previsti nel\npiano formativo;\n\nosservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e\nle norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché\nquesti ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.\n\nG) Trattamento normativo.\n\nL’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso\ntrattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della\nqualifica per la quale egli compie il percorso formativo.\n\nLe ore di insegnamento previste dal piano formativo sono comprese\nnell'orario di lavoro.\n\nIl periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia,\ninfortunio, maternità o altra causa di sospensione involontaria del rapporto\nsuperiore a trenta giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al\nD.lgs. 151\u002F2001.\n\nIl periodo di apprendistato non è considerato utile ai fini della\nmaturazione dell'istituto contrattuale degli scatti di anzianità previsti dal\npresente contratto.\n\nH) Trattamento economico.\n\nIl trattamento economico per gli apprendisti è determinato applicando le\nsottoindicate percentuali sul minimo contrattuale mensile, come previsto\ndall'articolo 59 del C.C.N.L., relativo alle posizioni economiche in cui è\ninquadrata la mansione professionale da conseguire, per la quale è svolto\nl'apprendistato, con le seguenti progressioni:\n\ndal 1° al 12° mese: 70%della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\n\n13° al 24° mese: 80% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\n\ndal 25° al 36° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire.\n\nAlla fine dell'apprendistato la posizione economica d'inquadramento sarà\nquella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.\n\nI) Malattia.\n\nDurante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto, oltre a quanto\nprevisto dalla legislazione vigente per la sua qualifica, allo stesso\ntrattamento del dipendente qualificato.\n\nLa disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal superamento del\nperiodo di prova.\n\nDurante il periodo di prova, qualora previsto, l'apprendista avrà diritto a\npercepire il solo trattamento INPS.\n\nL) Durata dell'apprendistato.\n\nIl rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da\nconseguire secondo le scadenze espresse in mesi per le seguenti categorie:\n\nlivello 1 e 2 36 mesi\n\nlivello 3 e 424 mesi\n\nlivello 518 mesi\n\nM) Estinzione del rapporto di apprendistato.\n\nIl rapporto di apprendistato si estingue:\n\nal compimento del periodo massimo stabilito dal contratto, mediante disdetta\na norma dell'articolo 2118 c.c., ossia previo preavviso o corresponsione\ndell'indennità sostitutiva prevista;\n\nper licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.\n\nN) Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato\nprofessionalizzante.\n\nSi definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi\nprofessionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna,\nanche mediante l'affiancamento, o esterna, finalizzato all’acquisizione\ndell’insieme delle corrispondenti competenze.\n\nA tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le\neventuali competenze trasversali - di base da acquisire sono individuate,\nquanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione\ncon gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di\nconoscenze e di competenze possedute in ingresso.\n\nO) La “formazione interna”.\n\nIn attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato\nprofessionalizzante ex art 4 comma 2 D.lgs.167\u002F2011, le parti definiscono la\nnozione, i contenuti e le modalità di intervento della formazione aziendale,\nnonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini\ncontrattuali e i criteri di registrazione nel libretto formativo.\n\nLa durata - intesa come durata del contratto e monte ore annuo di formazione\n– (come previsto dai successivi punti Q e R) e le modalità di erogazione\ndella formazione stessa per l'acquisizione delle competenze\ntecnico-professionali e specialistiche sono individuate dai percorsi formativi\nrelativi ai profili professionali allegati al presente articolo che\ncostituiscono parte integrante dello stesso.\n\nP) Tutor aziendale.\n\nAll'apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve\nessere garantita la presenza di un tutor aziendale.\n\nIl tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di\napprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie\nall'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra\nl'eventuale formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul luogo di\nlavoro.\n\nNelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro può delegare tale\nfunzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a\nquella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti\npuò essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma\nformativo.\n\nAl termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in\ncaso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze\nacquisite dall’apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione\nda parte del datore di lavoro.\n\nLe parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni\nal fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di\ntutor, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lett. d) del D.lgs. n.167\u002F2011, avente\nil compito di controllare la realizzazione del programma formativo.\n\nQ) Durata della formazione.\n\nL'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato\nprofessionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna\nall'azienda, secondo quanto definito dai percorsi formativi relativi ai profili\nprofessionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte integrante\ndello stesso.\n\nPer il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma\nprofessionale e per il contratto di apprendistato di alta formazione di\nricerca, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalla normativa\nnazionale e dalle Regioni.\n\nLe attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come\nquelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai\nfini dell'assolvimento degli obblighi formativi.\n\nR) Formazione: contenuti e modalità di erogazione.\n\nLe attività formative, strutturate in una forma modulare, sono articolate\nin contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere\nprofessionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, tra loro connessi\ne complementari finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi.\n\nLe attività formative a carattere trasversale di base saranno definite ed\nerogate secondo la disciplina regionale sentite le parti sociali nel rispetto\ndi quanto definito nelle linee guida.\n\nIn assenza di disciplina regionale, è facoltà dell’impresa procedere\ndirettamente all’erogazione della formazione, perseguendo gli obiettivi\nformativi articolati nelle seguenti aree finalizzate a:\n\naccoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto\nformativo;\n\ncompetenze relazionali;\n\norganizzazione ed economia;\n\ndisciplina del rapporto di lavoro;\n\nsicurezza sul lavoro.\n\nI contenuti dei percorsi tecnico-professionali a carattere\nprofessionalizzante, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali\nsia settoriali sia professionali specialistiche, da conseguire mediante\nl’esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti\nobiettivi formativi:\n\nconoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;\n\nconoscere e sapere applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\n\nconoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;\n\nconoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature,\nmacchinari e strumenti di lavoro);\n\nconoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\n\nconoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\n\nLe modalità di erogazione della formazione dovranno essere coerenti con\nl'obiettivo di acquisizione di specifiche competenze sia trasversali di base,\nsia tecnico professionali per il conseguimento di una delle qualifiche\nindividuate dalle declaratorie e per la cui concreta determinazione si rimanda\nall'allegato e alle linee guida per l’apprendistato dell’accordi\nstato-regioni.\n\nLa formazione svolta deve essere registrata a cura del datore di lavoro in\nconformità alle disposizioni legislative vigenti nell'apposito libretto\nformativo o, in mancanza, su appositi supporti informatici o su fogli firma.\n\nI profili formativi per ciascuna mansione sono riportati in allegato al\npresente C.C.N.L..\n\n\n\n\n\n\n\nS) Rinvio alla legge.\n\nPer quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di\napprendistato e di istruzione e formazione professionale, le Parti fanno\nespresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in\nmateria.",{"bindId":106,"name":107,"text":108},"paidpaternityleaveduration","Durata Periodo Godimento Madre 5 mesi pi","Durata\n      \n      Periodo\n      \n      Godimento\n      \n    \n    \n      Madre\n      \n      5 mesi più eventuali altri periodi che siano\n        autorizzati da l'Ispet -torato del Lavoro\n      \n      - Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese  \n\n        - Dopo il parto (la nascita del bambino): 3 o 4\n        mesi, più periodo non goduto prima del parto quando questo è\n        prematuro\n      \n    \n    \n      Padre\n      \n      1 giorno  \n      \n      In occasione della nascita del bambino\n        (c. 24 art. 4 D.lgs. 92\u002F2012)\n      \n    \n    \n      Padre\n      \n      3 mesi\n      \n      Dopo la nascita del bambino nei casi\n        sotto specificati",{"bindId":110,"name":89,"text":90},"SUNDAY_trigger",{"bindId":112,"name":113,"text":114},"cbamemtrad","SLC-CGIL rappresentata dal Segretario Ge","SLC-CGIL\n\nrappresentata dal Segretario Generale Massimo Cestaro e dai Segretari\nNazionali Barbara Apuzzo, Walter Pilato, Emanuela Bizzi, Michele Azzola, Cinzia\nMaiolini, assistiti da Silvano Conti, Carlo Tarlini, Umberto Carretti ed Enrico\nMassaro;\n\n\n\n\n\nFISTEL-CISL\n\nrappresentata dal Segretario Generale Vito Antonio Vitale e dai Segretari\nNazionali Gigi Pezzini, Laura Ferrarese, Paolo Gallo, Maurizio Giustini ed una\ndelegazione delle segreterie territoriali;\n\n\n\n\n\nUILCOM-UIL\n\nrappresentata dal Segretario Generale Salvo Ugliarolo e dai Segretari\nNazionali Fabio Benigni, Pierpaolo Mischi, Fabio Giuseppe Gozzo, Roberto Di\nFrancesco, Rossella Manfrini;",{"bindId":116,"name":117,"text":118},"protectiveclothing","ART. 14 - DIVISE E ATTREZZATURE, VESTIAR","ART. 14 - DIVISE E ATTREZZATURE, VESTIARIO DI SCENA\n\nQuando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise o abiti\ndi scena la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.\n\nNel caso che lo spettacolo necessiti di abiti di scena, trucchi e\nacconciature particolari per specifica richiesta del datore di lavoro, questi\nsaranno forniti gratuitamente dalla cooperativa in condizioni igienico\nsanitarie adeguate.",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"healthandsafetypolicy","TITOLO II - SICUREZZA DEI LAVORATORI ART","TITOLO II - SICUREZZA DEI LAVORATORI\n\nART.6 - TUTELA DELLA SALUTE E AMBIENTE DI LAVORO\n\nLa Cooperativa riconosce come diritto – dovere primario la tutela della\nsalute e della sicurezza dei lavoratori e si impegna a rispettare rigorosamente\nle normative in vigore in materia di Salute e Sicurezza e a seguire gli\nadempimenti legati alle buone prassi e linee guida specifiche per il settore\ndello spettacolo.\n\nIn particolare, la cooperativa e i lavoratori osserveranno quanto previsto\ndalle seguenti disposizioni e indirizzi: Indirizzi operativi\ntecnico-organizzativi per l’allestimento e la gestione delle opere\nprovvisionali e delle attrezzature da impiegare nella produzione e\nrealizzazione di spettacoli ed eventi simili”, pubblicate dal coordinamento\ntecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro.\n\nCon ciò si ritiene di garantire la sicurezza non solo dei lavoratori delle\nimprese che rispettano le norme, ma anche di contrastare le irregolarità del\nsettore per far si che tutti gli attori del processo – dall’artista e il\nsuo entourage, alle aziende organizzatrici, produttrici ed esecutrici dello\nspettacolo – adeguino i loro comportamenti a principi di legalità e\ncorrettezza.\n\nStante le difficoltà di calare le disposizioni del T.U. D.lgs. 81\u002F2008 in\nun settore straordinario come quello dello spettacolo, le Parti firmataria del\npresente C.C.N.L. si impegnano a promuovere la sicurezza nel settore.\n\nIn particolare, occorre considerare che la caratteristica principale\ndell’attività di spettacolo, è che i tempi sono contingentati: lo show deve\ncominciare all’ora stabilita, il disallestimento deve essere effettuato entro\nun certo termine affinché si possa proseguire con il tour.\n\nPer l’attività svolta da artisti e tecnici in spettacoli di musica dal\nvivo e in locali da ballo occorre tener conto della oggettiva necessità di\ndeterminare il rischio di rumore con modalità non ordinarie, considerando la\nperiodicità e assiduità del rumore cui viene sottoposto il lavoratore,\npoiché il volume acustico di emissione della musica è per natura stessa del\nlavoro difficilmente modificabile ed in certi casi parte inalienabile della\nproduzione.\n\nAl fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori\ndel settore ed il corretto svolgimento delle attività di spettacolo, i\nsoggetti firmatari del presente CCNL convengono di demandare a livello\naziendale e di settore, concordandoli con i RLS e le OOSS, la pianificazione e\nimplementazione degli interventi da mettere in atto nei propri posti di lavoro,\nconsiderando l’impatto che un non attento uso dello strumento legislativo\npotrebbe avere sull’esistenza in vita delle formazioni artistiche e tecniche.\nPertanto reputano opportuna l’introduzione di forme di verifica e adeguamento\nperiodico delle Linee Guida e dei Codici di Buone Prassi del settore\nspettacolo, che tengano in considerazione le innovazioni tecnologiche e\nculturali.\n\nTutto questo considerato, la cooperativa è tenuta inoltre a:\n\nsviluppare la crescita professionale e culturale di ogni singola risorsa,\nquale condizione di successo per la Sicurezza;\n\nconsiderare tutti i soggetti coinvolti nei processi produttivi (fornitori,\ncommittenti, appaltatori e sub appaltatori) come facenti parte del sistema\nsicurezza, al fine di condividere lo stesso approccio in materia di tutela\ndella salute e sicurezza dei lavoratori e coinvolgendoli nel programma di\nmiglioramento continuo;\n\nimpegnarsi per il miglioramento continuo delle proprie prestazioni nel campo\ndella salute e sicurezza dei lavoratori, con il coinvolgimento di tutti i\nlavoratori e la diffusione di tali principi agli altri partner aziendali\n(clienti, fornitori, amministrazioni pubbliche)\n\nridurre e prevenire i rischi ed i pericoli connessi con l’attività\nlavorativa svolta dai lavoratori al fine di raggiungere l’obiettivo\n“infortuni zero”.\n\nObblighi dei lavoratori\n\nOgni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di\nquella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli\neffetti delle sue azioni o omissioni, in conformità alla sua formazione, alle\nistruzioni e ai mezzi forniti dalla cooperativa. Ogni lavoratore è tenuto a\nrispettare le norme in materia di salute e sicurezza nel lavoro impartite dalla\ncooperativa e previste dal T.U. Sicurezza – D.lgs. n. 81\u002F2008, art. 20 .\n\nI lavoratori devono in particolare:\n\npartecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dalla\ncooperativa per la loro attività specifica ;\n\nsottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente;\n\nosservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla cooperativa, dai\ndirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed\nindividuale;\n\nutilizzare correttamente le attrezzature di lavoro i DPI- dispositivi di\nsicurezza messi a loro disposizione dalla cooperativa e monitorarne le date di\nscadenza e revisione;\n\nsegnalare immediatamente alla cooperativa qualsiasi eventuale condizione di\npericolo e rischio mal gestito di cui vengano a conoscenza sul luogo di\nlavoro\n\nnon rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o\ndi segnalazione o di controllo;\n\nnon compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro\ncompetenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri\nlavoratori;\n\nnon presentarsi al lavoro in stato psicofisico alterato;\n\nI lavoratori che svolgono attività in regime di appalto di servizi devono\nesporre la tessera di riconoscimento, consegnata dalla cooperativa corredata di\nfotografia;\n\nNel caso in cui i lavoratori tecnici lavorino all’allestimento di\nstrutture in cantieri temporanei o mobili devono collaborare con la direzione\ndella cooperativa agli adempimenti relativi alla redazione del POS- Piano\nOperativo di Sicurezza e consegna dei documenti di legge al committente.\n\nIl lavoratore deve rifiutare l’esecuzione della prestazione nel caso\nriscontri pericolo grave, immediato e che non può essere evitato.\n\n\n\nPreposto di fatto\n\nAl preposto di fatto viene riconosciuto il trattamento retributivo spettante\nal preposto nominato.\n\nRappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS:\n\nI lavoratori hanno diritto ad eleggere un Rappresentante dei Lavoratori per\nla Sicurezza “RLS”; il numero dei rappresentanti previsto dalla legge è di\nuno fino a 200 lavoratori, tre rappresentanti fino a 1000 lavoratori e sei\noltre. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. HYPERLINK\n\"id:9557099;1\"50 del D.lgs. n. 81\u002F2008, al Rappresentante per la Sicurezza\nspettano permessi retribuiti pari a 40 ore annue. Ha diritto ad una formazione\nparticolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di\nlavoro, da svolgersi durante l'orario di lavoro per un numero minimo di 32 ore\nlavorative senza oneri economici a carico del lavoratore.\n\nIl RLS ha diritto di ricevere copia del documento di valutazione dei rischi.\nL’accesso ai luoghi di lavoro del RLS deve essere preventivamente segnalata\nalla cooperativa.\n\nLa cooperativa consulta il rappresentante su tutti gli eventi previsti dalla\nlegge: il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di\nformulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di\nconsultazione.\n\nIl rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a\nfarne un uso connesso alla sua funzione, nel rispetto delle norme di legge.\n\nFormazione ai lavoratori sulla sicurezza\n\nTutti i lavoratori devono partecipare alle iniziative di formazione sulla\nsicurezza organizzate dal datore di lavoro e rispettare quanto prescritto dalle\nnorme di sicurezza.",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"flexible_work_options","ART.23 - FLESSIBILITA’ E BANCA ORE Fless","ART.23 - FLESSIBILITA’ E BANCA ORE\n\nFlessibilità\n\nIn caso di esigenze impreviste e non programmabili, è consentita alle Parti\nla facoltà di superare l’orario settimanale di cui all’art. 47 - 1°\ncomma, 52 - 1° comma del presente C.C.N.L. nella misura massima di 10 ore con\nrecupero nei successivi 6 mesi delle ore lavorate in eccedenza. Qualora\ncomprovate esigenze organizzative sopravvenute non permettano il recupero\ntotale di tale monte ore, per le ore non recuperate è corrisposta la\nretribuzione con la maggiorazione del 70%.\n\nLa contrattazione di secondo livello può prevedere un innalzamento del\nlimite di cui all’art. 47 - 1° comma e all’art. 52- 1° comma, fino ad un\nmassimo di 20 ore.\n\nBanca ore\n\nIl datore di lavoro ed il lavoratore possono concordare il ricorso\nall’istituto della banca ore.\n\nIl lavoratore non può essere obbligato a ricorrere a questo istituto, che\nha fini di compensazione tra le esigenze della società e del singolo\nlavoratore.\n\nIl numero massimo di ore di lavoro che potranno essere accantonate\nindividualmente non potrà eccedere le 120 ore annue. Oltre questa soglia le\nore aggiuntive verranno retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro\nstraordinario.\n\nIl ricorso alla banca ore deve essere fatto su base individuale e per\niscritto, e non può comunque derogare quanto previsto in materia di orario di\nlavoro dal D.lgs. 66\u002F03. Il lavoratore ha la possibilità ogni 12 mesi di\nmodificare la propria scelta.\n\nLe ore lavorate in eccedenza debbono essere compensate entro i 12 mesi\nsuccessivi alla maturazione del diritto e comportano a favore del lavoratore il\nsolo pagamento di un quinto della maggiorazione prevista per lo straordinario.\nOltre i 12 mesi le ore aggiuntive verranno retribuite con le maggiorazioni\npreviste per il lavoro straordinario.",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"breastfeeding_dangerouswork","ART. 36 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA La lav","ART. 36 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA\n\nLa lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di\nlavoro copia della domanda di maternità presentata all’INPS.\n\nLa lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato\nattestante la data del parto o certificato di ingresso in famiglia in caso di\nadozione. Tale disposizione vale anche per il padre adottivo o affidatario nel\ncaso in cui la moglie, in accordo con lui, vi abbia rinunciato.\n\nÈ vietato adibire le donne al lavoro notturno, dall'accertamento dello\nstato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.",{"bindId":132,"name":133,"text":134},"contracttrial","ART. 51 - PERIODO DI PROVA Il rapporto d","ART. 51 - PERIODO DI PROVA\n\n\n\nIl rapporto di lavoro dei tecnici e degli operai potrà essere risolto\nanticipatamente se il lavoratore non supera il periodo di prova così\nstabilito:\n\nQuadri, Livelli 1,2,33 mesi di effettivo lavoro\n\nLivelli 4,5,61 mese di effettivo lavoro\n\nPer i rapporti di lavoro a tempo determinato il periodo di prova previsto è\npari al 10% della durata del contratto, fermi restando i limiti di cui\nsopra.\n\nNel corso del periodo di prova sia il datore di lavoro sia il lavoratore ha\ndiritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza\nobbligo di preavviso, né di indennità.\n\nTrascorso il periodo di prova senza che si sia proceduto alla disdetta del\nrapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.",{"bindId":136,"name":137,"text":138},"sicknesspay","ART. 29 - MALATTIA Salvo il caso di gius","ART. 29 - MALATTIA\n\nSalvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha\nl'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia alla cooperativa da\ncui dipende. Resta inoltre fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare\ntempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di\nreperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i\nsuccessivi controlli medico-fiscali.\n\nÈ fatto obbligo al lavoratore di fornire, qualora espressamente richiesto\ndal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo del\ncertificato di malattia comunicatogli dal medico.\n\nIn tale caso il datore di lavoro, dopo la notizia di malattia ricevuta dal\nlavoratore, dovrà consultare e stampare l'attestazione di malattia tramite i\nservizi telematici messi a disposizione dall'I.N.P.S.\n\nNel caso in cui il medico non proceda all'invio on-line del certificato di\nmalattia ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il\nlavoratore presenta tale documentazione al proprio datore di lavoro secondo le\nmodalità tradizionali.\n\nL'assenza che dovesse risultare ingiustificata potrà essere contestata al\nlavoratore secondo quanto previsto dalle norme disciplinari del successivo art.\n44.\n\nObblighi del lavoratore\n\nIl lavoratore è tenuto a trovarsi nel luogo indicato per la reperibilità\ndalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, al fine di\nconsentire l'effettuazione delle visite di controllo,ovvero durante le fasce\norarie previste dalla legge al momento della malattia.\n\nSalvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal\ndomicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici,\nnonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore,\ndei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare preventiva notizia al datore di\nlavoro, l’assenza ingiustificata alla prima visita di controllo determina la\nperdita del trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia. La seconda\nassenza determina la riduzione al 50% del trattamento per il residuo periodo.\nAlla terza assenza si interrompe l’erogazione dell’indennità con le\nconseguenze disciplinari previste all’articolo 36 del presente contratto.\n\nPeriodo di comporto per malattia\n\nDurante la malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla\nconservazione del posto per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni\nnell’arco dei 365, calcolato a ritroso dall’evento morboso in corso.\n\nTrascorsi i periodi di cui al paragrafo precedente, perdurando la malattia,\nin assenza della richiesta di aspettativa di cui al comma successivo, il datore\ndi lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle\nindennità di cui al presente contratto.\n\nIl periodo di malattia è considerato utile al fine dell'anzianità di\nservizio a tutti gli effetti.\n\nAspettativa non retribuita per malattia\n\nNei confronti dei lavoratori ammalati, la conservazione del posto, secondo\nle modalità previste per il periodo di comporto, sarà prolungata a richiesta\ndel lavoratore per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non\nsuperiore a 120 giorni (centoventi), a condizione che siano esibiti dal\nlavoratore regolari certificati medici.\n\nI lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa, di cui al\nprecedente comma, dovranno presentare richiesta prima della scadenza del\ncentottantesimo giorno di assenza per malattia. Nei casi di gravi patologie\ncertificate, i termini dell’aspettativa possono essere prorogati sino ad un\nmassimo di 36 mesi.\n\nTrattamento economico di malattia\n\nDurante il periodo di malattia previsto dal presente articolo, i lavoratori\navranno diritto al 100% della retribuzione netta prevista contrattualmente.\n\nIl datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a\ncarico dell’I.N.P.S.",{"bindId":140,"name":141,"text":142},"JOBTYPE_descriptions","TITOLO V - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE","TITOLO V - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\n\nArt. 28 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\n\nI lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria unica articolata\nsu sette livelli:\n\nQ –QUADRI\n\nAi sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 maggio 1985 n. 190,\nappartengono alla categoria “Quadri” I lavoratori\u002Flavoratrici che svolgono\ncon carattere continuativo funzioni di rilevante importanza ai fini dello\nsviluppo e dell'attuazione degli obiettivi della cooperativa, dalla\nresponsabilità di unità organizzative di particolare rilevanza per\nl'attività aziendale, da ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento\ndella finalità prefissate nonché dal possesso di equivalenti professionalità\ne competenze tecnico-specialistiche il cui apporto risulti determinante nel\nprocesso di formazione delle decisioni gestionali e di sviluppo\ndell'azienda.\n\n1° LIVELLO\n\nLavoratori\u002Flavoratrici ai quali è richiesta la conoscenza completa di\ntecniche e procedure specialistiche, nonché notevole esperienza e capacità\nprofessionale di natura amministrativa, tecnica od artistica che possono\nimplicare il coordinamento e la programmazione del lavoro proprio ed altrui e\u002Fo\nl’espletamento di autonome attività specialistiche.\n\n2°LIVELLO:\n\nLavoratori\u002Flavoratrici con mansioni di concetto e\u002Fo specializzati che, in\ncondizioni di autonomia operativa nell’ambito del proprio lavoro, svolgono\nincarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale\naccompagnata da esperienza acquisita nell’esercizio della professione stessa\ne che possono comportare l’assunzione di iniziative sotto il controllo di\nsuperiori, anche con l’ausilio di altro personale.\n\n3°LIVELLO\n\nLavoratori\u002Flavoratrici di concetto che, sulla base di sommarie ed essenziali\ndisposizioni dei livelli superiori, con autonomia e responsabilità dei\nrisultati, eseguano attività specialistiche.\n\n4°LIVELLO\n\nLavoratori\u002Flavoratrici d’ordine che, seguendo istruzioni precise e\ndettagliate, svolgano attività di servizio con compiti meramente esecutivi,\nnonché Lavoratori\u002Flavoratrici che, in palcoscenico, nei laboratori, nei\nsettori di manutenzione, compiano lavori per l’esecuzione dei quali siano\nnecessarie competenze tecnico- pratiche.\n\n5°LIVELLO\n\nLavoratori\u002Flavoratrici con mansioni generiche che, senza esperienza\nspecifica, svolgono attività di servizio seguendo istruzioni precise e\ndettagliate.\n\n6° LIVELLO\n\nLavoratori\u002Flavoratrici per cui è richiesto il possesso di elementari\nconoscenze pratiche.\n\nLavoratori che eseguono mansioni che non richiedono specifiche capacità.\n\nAllievi ovvero Tirocinanti intesi come soggetti che svolgono attività\nformativa con affiancamento diretto nella produzione per 1 anno per il 5\nlivello, 2 anni per il 4 e 3 anni per il 3°.",{"bindId":144,"name":145,"text":146},"healthandsafetyext","Ogni lavoratore deve prendersi cura dell","Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di\nquella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli\neffetti delle sue azioni o omissioni, in conformità alla sua formazione, alle\nistruzioni e ai mezzi forniti dalla cooperativa. Ogni lavoratore è tenuto a\nrispettare le norme in materia di salute e sicurezza nel lavoro impartite dalla\ncooperativa e previste dal T.U. Sicurezza – D.lgs. n. 81\u002F2008, art. 20 .",{"bindId":148,"name":50,"text":51},"dayspweek_select",{"bindId":150,"name":151,"text":152},"schedulesrestpw","ART. 19 - RIPOSO SETTIMANALE Il lavorato","ART. 19 - RIPOSO SETTIMANALE\n\nIl lavoratore ha diritto, in conformità delle vigenti norme di legge, ad un\nriposo di almeno ventiquattro ore non retribuite ( fatto salvo quanto\ndiversamente previsto al successivo art. 24 punto A) ogni sei giornate\nconsecutive di lavoro da cumulare con il riposo giornaliero. La fruizione dei\nsuddetti periodi di riposo consecutivo dovrà essere garantita entro un periodo\nnon superiore a 14 giorni, e comunque assicurando al lavoratore la fruizione\ndel riposo non oltre la 96 ora di lavoro.",{"bindId":154,"name":155,"text":156},"TRADEUNLEAV_trigger","Permessi sindacali I lavoratori che rive","Permessi sindacali\n\nI lavoratori che rivestono cariche sindacali in seno alle organizzazioni\nfirmatarie del contratto hanno diritto di usufruire, compatibilmente con le\nesigenze di servizio, di permessi retribuiti per l'espletamento del loro\nmandato, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta almeno 24\nore prima per iscritto dalle organizzazioni sopra citate e, comunque, in misura\nnon superiore a 80 ore in ragione di anno.",{"bindId":158,"name":151,"text":152},"SCHEDULE_trigger",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"longtermillness","Nei confronti dei lavoratori ammalati, l","Nei confronti dei lavoratori ammalati, la conservazione del posto, secondo\nle modalità previste per il periodo di comporto, sarà prolungata a richiesta\ndel lavoratore per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non\nsuperiore a 120 giorni (centoventi), a condizione che siano esibiti dal\nlavoratore regolari certificati medici.\n\nI lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa, di cui al\nprecedente comma, dovranno presentare richiesta prima della scadenza del\ncentottantesimo giorno di assenza per malattia. Nei casi di gravi patologie\ncertificate, i termini dell’aspettativa possono essere prorogati sino ad un\nmassimo di 36 mesi.",{"bindId":164,"name":165,"text":166},"tempagency","ART. 10 - LAVORO INTERMITTENTE Le Parti,","ART. 10 - LAVORO INTERMITTENTE\n\nLe Parti, al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro\nirregolare o sommerso in considerazione delle caratteristiche proprie del\nsettore, contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale e da\nuna attività che riveste i caratteri della stagionalità e della ciclicità,\nladdove la cooperativa sia impossibilitata a prevedere e calendarizzare\npreventivamente le prestazioni del lavoratore sia nelle modalità che nella\ntempistica concordano sulla opportunità di determinare i casi di ricorso al\ncontratto di lavoro intermittente così come disciplinato dal D.lgs. 276\u002F2003\nartt. 33-40 e successive integrazioni e modificazioni per le figure\nprofessionali destinatarie del presente contratto collettivo esclusivamente\nnelle ipotesi di attività finalizzate alla programmazione, gestione,\nrealizzazione, allestimento e disallestimento di spettacoli, di manifestazioni\ncinematografiche e radiotelevisive, sportive e fieristiche, per corsi di\nformazione e laboratori didattici inerenti le materie in esercizio delel\nprofessionalità contenute nel presente CCNL, oltre che tipologie di attività\npreviste dal D.M. 23\u002F10\u002F2004, qualora dette prestazioni non siano\nprogrammabili.\n\nForma del contratto individuale e dell'informazione del lavoratore\n\nIl contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti\nelementi:\n\nindicazione della durata;\n\nindicazione del preavviso di chiamata del lavoratore;\n\nIl trattamento economico e normativo minimo spettante al lavoratore, ferma\nrestando per i lavoratori per i quali non è previsto l’obbligo di rispondere\nalla chiamata, la possibilità di rinegoziare il trattamento minimo ogni\nqualvolta venga chiamato a dare la prestazione lavorativa;\n\nindicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è\nlegittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché\ndelle modalità di rilevazione della prestazione;\n\ni tempi e le modalità di pagamento della retribuzione;\n\nle misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di\nattività dedotta in contratto.\n\nIl datore ha obblighi di informazione non soltanto nei confronti del\nlavoratore, ma anche nei confronti delle R.S.U., che deve informare con cadenza\nannuale sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.\n\nL’indennità di disponibilità se c’è obbligo di rispondere alla\nchiamata.\n\nIl diritto all’indennità spetta, per altro, soltanto se il lavoratore si\nobbliga a rispondere alla chiamata: in questo caso il rifiuto ingiustificato di\nrispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la\nrestituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo\nsuccessivo all'ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del\ndanno nella misura della retribuzione giornaliera per una giornata di\nlavoro.\n\nLa misura dell’indennità da corrispondersi al lavoratore per i periodi\nnei quali garantisce la propria disponibilità è pari al 20% della\nretribuzione prevista dal presente C.C.N.L., prendendo come riferimento: minimo\ntabellare, indennità di contingenza, E.D.R., ratei di mensilità aggiuntivi\nnel caso il lavoratore venga chiamato.\n\nPer la determinazione delle quote orarie si assume come coefficiente\ndivisore orario quello riferito alle parti specifiche.\n\nIl diritto all’indennità di disponibilità non matura in caso di malattia\no di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla\nchiamata, nel qual caso il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il\ndatore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. In difetto di\ncomunicazione, il lavoratore perde il diritto alla indennità di disponibilità\nper un periodo di venti giorni.\n\nIl trattamento economico e normativo del lavoro intermittente.\n\nFermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti\ndalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente a parità di mansioni\nsvolte deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico diretto\ne indiretto comunque non inferiore a quanto previsto dal presente C.C.N.L. per\nlavoratori di pari livello.\n\nIl trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore\nintermittente è proporzionato, in ragione della prestazione lavorativa\neffettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della\nretribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e\ndei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale,\nmaternità, congedi parentali. Il trattamento retributivo non può comunque\nessere inferiore al 50% della paga giornaliera relativa al livello di\ninquadramento.",{"bindId":168,"name":89,"text":90},"NOCTPREM_trigger",{"bindId":170,"name":171,"text":171},"sundayallowanceperc1","domenica 10 %",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"PAYSCALES_trigger","ART. 59 – MINIMI TABELLARI – TABELLE PAG","ART. 59 – MINIMI TABELLARI – TABELLE PAGA\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n      \n      Parametro\n      \n      Paga Base\n      \n      Contingenza.\n      \n      Minimo mensile\n      \n      Minimale giornaliero\n      \n      25,30%\n      \n      Totale minimo giornaliero\n      \n    \n    \n      Q\n      \n      212,03\n      \n      1.539,80\n      \n      591,76\n      \n      2.131,56\n      \n      71,05\n      \n      17,98\n      \n      89,03\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      191,13\n      \n      1.388,02\n      \n      587,43\n      \n      1.975,45\n      \n      65,85\n      \n      16,66\n      \n      82,51\n      \n    \n    \n      2°\n      \n      160,19\n      \n      1.163,38\n      \n      580,05\n      \n      1.743,43\n      \n      58,11\n      \n      14,71\n      \n      72,82\n      \n    \n    \n      3°\n      \n      145,15\n      \n      1.054,11\n      \n      577,11\n      \n      1.631,22\n      \n      54,37\n      \n      13,76\n      \n      68,13\n      \n    \n    \n      4°\n      \n      130,10\n      \n      944,80\n      \n      573,60\n      \n      1.518,41\n      \n      50,61\n      \n      12,81\n      \n      63,42\n      \n    \n    \n      5°\n      \n      118,40\n      \n      859,83\n      \n      571,33\n      \n      1.431,16\n      \n      47,71\n      \n      12,07\n      \n      59,78\n      \n    \n    \n      6°\n      \n      100,00\n      \n      726,23\n      \n      567,92\n      \n      1.294,15\n      \n      43,14\n      \n      10,92\n      \n      54,05\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nNOTA A VERBALE 2 - Norma transitoria (valida per il periodo di vigenza del\npresente C.C.N.L.)",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"bankholidays2","ART. 18 - FESTIVITA' Agli effetti del pr","ART. 18 - FESTIVITA'\n\nAgli effetti del presente Contratto sono considerati giorni festivi le\nDomeniche ovvero il giorno di riposo settimanale sostitutivo e le seguenti\nricorrenze (legge 260\u002F49):\n\n- il primo giorno dell'anno\n\n- il giorno dell'Epifania\n\n- il giorno di Pasqua\n\n- il giorno di lunedì dopo Pasqua\n\n- il giorno 25 aprile\n\n- il giorno 1° maggio\n\n- il giorno 2 giugno\n\n- il giorno 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), limitatamente al Comune di\nRoma\n\n- il giorno dell'Assunzione\n\n- il giorno di Ognissanti\n\n- il giorno dell'Immacolata Concezione\n\n- il giorno di Natale\n\n- il giorno 26 dicembre\n\n- la ricorrenza del Patrono locale.\n\n\n\nQualora in tali giornate non vi sia prestazione di lavoro, il trattamento\neconomico è compreso nella retribuzione mensile.\n\nIn caso di coincidenza della festività con la domenica ovvero con il giorno\ndi riposo compensativo, il lavoratore avrà diritto ad un ventiseiesimo\naggiuntivo della retribuzione mensile o ad un trentesimo in caso di lavoratore\ndi cui al punto A articolo 24 del presente CCNL.\n\nQualora il dipendente sia chiamato a prestare servizio in tali giorni avrà\ndiritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite, calcolata con le\nmodalità e le maggiorazioni previste dal successivo art. 22 Parte comune del\npresente contratto.\n\nNell'ipotesi che, per la coincidenza di una delle festività su elencate con\nla festa del Patrono locale (intendendo per tale quello dove ha sede la\ncooperativa), il dipendente perda il trattamento economico a questa relativo,\nla cooperativa, in sostituzione, riconoscerà un giorno di riposo compensativo\nda stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali.\n\nIn riferimento alla legge 5 marzo 1977 n. 54, contenente disposizioni in\nmateria di giorni festivi, ed al DPR 28 dicembre 1985 n. 792, al dipendente che\nha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Giuseppe, Ascensione,\nCorpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Pietro e\nPaolo), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un\ngiorno di riposo compensativo da stabilire di comune accordo secondo le\nesigenze aziendali.\n\nAl dipendente che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di\nnovembre, giorno di celebrazione della Festa dell'unità nazionale, spetterà,\noltre alla normale retribuzione contrattuale senza maggiorazione per le ore\neffettivamente prestate in tale giorno, spetterà un giorno di riposo\nretribuito compensativo. Al dipendente che sia stato assente in tale giornata\nper riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione\ngiornaliera.\n\nIl 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli\neffetti.",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"timeoff","Le lavoratrici gestanti hanno diritto a ","Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per\nl'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche\nspecialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario\ndi lavoro. Per la fruizione di detti permessi la lavoratrice deve presentare al\ndatore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente, la relativa\ndocumentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione\ndegli esami.",{"bindId":185,"name":186,"text":187},"pensionfund","TITOLO III - PREVIDENZA COMPLEMENTARE AR","TITOLO III - PREVIDENZA COMPLEMENTARE\n\nART. 7- COOPERLAVORO\n\nLe Parti convengono, ai sensi del D.lgs. 5dicembre2005, n. 252 e successive\nmodificazioni e\u002Fo integrazioni, di individuare nel Fondo Pensione COOPERLAVORO\nil soggetto attuatore della forma di previdenza complementare per i lavoratori\ndelle cooperative del settore spettacolo. I lavoratori ai quali si applica il\npresente C.C.N.L., una volta superato il periodo di prova, possono iscriversi\nsu base volontaria al Fondo Pensione COOPERLAVORO, costituito allo scopo di\nerogare prestazioni pensionistiche complementari a favore, fra gli altri, dei\nsoci lavoratori e dei dipendenti delle cooperative dello spettacolo.\n\nA favore dei lavoratori iscritti, le aziende contribuiscono con\nun’aliquota pari all’1%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del\ncalcolo del T.F.R. Tale obbligo contributivo è assunto dalle aziende solo ed\nesclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione\nCOOPERLAVORO.\n\nHanno diritto al contributo a carico azienda, di cui al precedente\ncapoverso, i lavoratori iscritti al Fondo che hanno optato per il versamento,\nmediante trattenuta mensile in busta paga, di un contributo minimo pari\nall’1% calcolato sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. Il\nlavoratore iscritto può liberamente incrementare la contribuzione a proprio\ncarico.\n\nA favore dei medesimi lavoratori l’azienda verserà al Fondo l’intero\nimporto del T.F.R maturando nell’anno, così come previsto dal D.lgs. n.\n252\u002F2005. I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data\nantecedente al 29 aprile 1993 possono scegliere, all’atto dell’iscrizione a\nCOOPERLAVORO, di destinarvi una quota pari al 30% del T.F.R. maturando, con\nequivalente minor accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto.\n\nLe contribuzioni di cui ai precedenti capoversi decorrono dal mese di\npresentazione all’azienda della domanda di adesione al Fondo.\n\nAll’atto del primo versamento contributivo successivo all’adesione, sia\nin forma esplicita che tacita, del lavoratore a COOPERLAVORO, l’azienda versa\na titolo di quota di iscrizione, a proprio carico, l’importo di Euro 10,00\n(dieci\u002F00) per ciascun nuovo iscritto. Tale importo può essere adeguato\nannualmente dagli organi sociali del Fondo.\n\nTrasferimento per cambio datore di lavoro. Preso atto delle deliberazioni\nCOVIP, le Parti concordano che, in caso di cambio appalto o di cessione di ramo\nd’azienda o in qualsiasi altro caso in cui è notorio il passaggio, senza\nsoluzione di continuità, del lavoratore ad altro ente facente parte\ndell’area dei destinatari di COOPERLAVORO, l’azienda cedente comunichi\nall’azienda subentrante l’elenco dei lavoratori iscritti al Fondo coinvolti\nnel trasferimento. Il medesimo elenco deve essere inviato anche al Fondo.\nL’azienda subentrante è tenuta a continuare la contribuzione al Fondo, senza\nintervallo alcuno, senza obbligo di versamento della quota di iscrizione e\nsenza necessità di alcun’altra comunicazione da parte del lavoratore.\n\nRinvio. Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni\ndi legge vigenti e quanto previsto dagli atti istitutivi del Fondo Pensione\n(accordo interconfederale del 12 febbraio 1998 e intercategoriale del 6 maggio\n1998).",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"SENIOR_trigger","ART. 26 - SCATTI DI ANZIANITA’ Per l'anz","ART. 26 - SCATTI DI ANZIANITA’\n\nPer l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda il personale\na tempo indeterminato avrà diritto a 5 scatti biennali.\n\nGli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa, per ciascun\nlivello di inquadramento, come segue:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      LIVELLI\n      \n      Q.\n      \n      1°\n      \n      2°\n      \n      3°\n      \n      4°\n      \n      5°\n      \n      6°\n      \n    \n    \n      SCATTO €\n      \n      44,00\n      \n      40,00\n      \n      34,50\n      \n      29,00\n      \n      27,00\n      \n      24,00\n      \n      21,00\n      \n    \n  \n\n\n\n\nGli aumenti decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a\nquello in cui si compie il biennio d'anzianità. Essi non potranno comunque\nessere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né i futuri\naumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti maturati o da\nmaturare.\n\nRimangono tuttavia assorbiti gli aumenti concessi per lo stesso titolo.\n\nIn caso di passaggio di livello, l'importo per aumenti già maturati sarà\nrivalutato nella misura del valore unitario previsto per il nuovo livello\nd'inquadramento. Fermo restando in ogni caso il numero massimo di 5 aumenti,\nl'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento nel livello di provenienza sarà\nconsiderata utile ai fini della maturazione del successivo aumento nel nuovo\nlivello d'inquadramento.",{"bindId":193,"name":83,"text":84},"trainingprogrammes",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"paidmaternityleave","ART. 37 - CONGEDO DI MATERNITÀ (EX ASTEN","ART. 37 - CONGEDO DI MATERNITÀ (EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA) GENITORE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Durata\n      \n      Periodo\n      \n      Godimento\n      \n    \n    \n      Madre\n      \n      5 mesi più eventuali altri periodi che siano\n        autorizzati da l'Ispet -torato del Lavoro\n      \n      - Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese  \n\n        - Dopo il parto (la nascita del bambino): 3 o 4\n        mesi, più periodo non goduto prima del parto quando questo è\n        prematuro\n      \n    \n    \n      Padre\n      \n      1 giorno  \n      \n      In occasione della nascita del bambino\n        (c. 24 art. 4 D.lgs. 92\u002F2012)\n      \n    \n    \n      Padre\n      \n      3 mesi\n      \n      Dopo la nascita del bambino nei casi\n        sotto specificati\n      \n    \n  \n\n\n\n\nLa lavoratrice può scegliere, nell'ambito dei 5 mesi di astensione\nobbligatoria, se astenersi dal lavoro 1 o 2 mesi prima della data presunta del\nparto. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione\nobbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi\ndi astensione obbligatoria per puerperio.\n\nQuando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno\naggiunti al periodo di astensione dopo il parto.\n\nL'astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave\ninfermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre.",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"standbyallowanceperc1","La misura dell’indennità da corrisponder","La misura dell’indennità da corrispondersi al lavoratore per i periodi\nnei quali garantisce la propria disponibilità è pari al 20% della\nretribuzione prevista dal presente C.C.N.L., prendendo come riferimento: minimo\ntabellare, indennità di contingenza, E.D.R., ratei di mensilità aggiuntivi\nnel caso il lavoratore venga chiamato.",{"bindId":203,"name":204,"text":205},"contractseverancepay","ART. 25 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P","ART. 25 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO\n\nPer quanto riguarda il Trattamento di fine rapporto, fatto salvo quanto\nprevisto al precedente punto A) per i contratti a termine inferiori ai 12 mesi,\ntrovano applicazione le norme previste nella legge 29 maggio 1982 n. 297.\n\nPer i lavoratori che aderiscono ad un Fondo Pensione l’azienda si farà\ncarico di versare la quota giornaliera di TFR al Fondo prescelto.",{"bindId":207,"name":208,"text":209},"PAIDLEAV_trigger","ART. 21 - FERIE Nei primi 12 mesi di rap","ART. 21 - FERIE\n\n\n\nNei primi 12 mesi di rapporto di lavoro il dipendente maturerà 24 giorni di\nferie in ragione d'anno; a partire dal 13° mese di anzianità il dipendente\nmaturerà 26 giorni di ferie retribuite in ragione di anno.\n\nLa scelta del periodo feriale verrà stabilita di comune accordo\ncompatibilmente con le esigenze di servizio.\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spettano tanti\ndodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di effettivo servizio\nprestato, computandosi come mese intero la frazione di mese eguale o superiore\nai 15 giorni.\n\nQualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di\nferie, la cooperativa è tenuta a riconoscergli, sia per il rientro in sede sia\nper il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il rimborso delle\nspese e il trattamento di trasferta.\n\nLa quota di maturazione è proporzionalmente ridotta per le frazioni di\nanno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 2\nsettimane ininterrotte di lavoro.",{"bindId":211,"name":165,"text":166},"CONSIGN_trigger",{"bindId":213,"name":214,"text":215},"flexworktxt","ART. 11 –TELELAVORO E LAVORO A DISTANZA ","ART. 11 –TELELAVORO E LAVORO A DISTANZA\n\nIl Telelavoro e il lavoro a distanza sono forme di organizzazione e di\nsvolgimento del lavoro in cui l’attività lavorativa viene regolarmente\nsvolta al di fuori dei locali del datore di lavoro, e rappresenta una\nvariazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le cui\ntradizionali dimensioni di spazio e tempo risultano modificate in virtù\ndell'adozione di strumenti di lavoro informatici e\u002Fo telematici.\n\nTali prestazioni a distanza sono caratterizzate da:\n\ndelocalizzazione della prestazione rispetto alla organizzazione\ndatoriale;\n\nutilizzo di una tecnologia informatica e telematica tale da consentire il\ncollegamento tra lavoratore e la cooperativa o con l'organizzazione di settore\ncui la prestazione stessa inerisce;\n\nil legame di natura subordinata con la cooperativa.\n\nA titolo meramente esemplificativo le prestazioni che possono essere rese a\ndistanza possono essere: trascrizione di musiche, montaggio audio e video,\nprogettazione di luci, scenografie e coreografie, ricerche bibliografiche,\narrangiamenti e composizioni musicali, sceneggiature, programmazione di\nsoftware musicali, illustrazioni, creazione di fumetti, lezioni di musica e\nteatro, piccolo artigianato artistico, elementi scenografici e altre creazioni\nper produzioni teatrali, musicali e cinematografiche, web designing,\ninserimento dati su supporti informatici.\n\nI rapporti di telelavoro e di lavoro a distanza possono essere instaurati ex\nnovo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali\nfisici della sede della cooperativa o dei committenti.\n\nIl telelavoro è disciplinato dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno\n2004 in recepimento dell’Accordo Quadro Europeo del 16\u002F7\u002F2002 diretto a\nstabilire la regolamentazione nazionale dell’istituto.\n\nIl telelavoratore o lavoratore a distanza è in organico presso la struttura\nlavorativa individuata nella lettera di assunzione. I rapporti di Telelavoro\nsaranno disciplinati secondo i seguenti principi:\n\nVOLONTARIETA’ e REVERSIBILITA’: Volontarietà delle parti e possibilità\ndi reversibilità del rapporto;\n\nATTO SCRITTO: le modalità pratiche di espletamento della prestazione\nlavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da\natto scritto, costituente l'accordo di inizio o di trasformazione della\nmodalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione\no trasformazione del Telelavoro e lavoro a distanza e dovrà prevedere la\ndefinizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime\ndi lavoro a distanza, quali la determinazione dell'orario (intermittente,\nparziale, totale o senza vincoli);\n\nPOSTAZIONI DI LAVORO: Il datore di lavoro provvede alla installazione - in\ncomodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti, salvo diversa pattuizione –\ndella attrezzatura necessaria al telelavoro idonea alle esigenze dell'attività\nlavorativa. La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza\ndella cooperativa e sono a carico della cooperativa tutte le spese connesse\nall'installazione e gestione della postazione di Telelavoro presso il domicilio\ndel lavoratore.\n\nNel caso venga utilizzata strumentazione di proprietà del lavoratore potrà\nessere prevista una maggiorazione della retribuzione in relazione\nall’utilizzo di tale attrezzatura;\n\nORARIO DI LAVORO: Inapplicabilità al telelavoratore delle norme sull'orario\ndi lavoro, e degli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della\nprestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro. Il lavoratore\npotrà svolgere la propria attività professionale collocando i tempi della\nprestazione in piena autonomia, fermo restando il rispetto delle scadenze\nconcordate con la cooperativa;\n\nPARI OPPORTUNITA’: Pari opportunità rispetto a progressioni di carriera,\niniziative formative ed altre occasioni che si determino nella struttura\nlavorativa. Analoga garanzia del mantenimento dello stesso impegno\nprofessionale, ossia di analoghi livelli qualitativi dell'attività svolta\nnella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;\n\nINVIOLABILITA DEL DOMICILIO DEL LAVORATORE: Inviolabilità del domicilio del\nlavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l'allestimento della\npostazione e l'adempimento degli obblighi che gravano sul datore. Eventuali\nvisite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere\nconcordate con il telelavoratore, con congruo anticipo rispetto\nall'effettuazione.\n\nÈ fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso -\ndi rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o\nmensile, da concordarsi a livello individuale per la ricezioni di eventuali\ncomunicazioni da parte del datore di lavoro. In caso di motivata\nimpossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al datore di\nlavoro anche per via telematica;\n\nRETRIBUZIONE: per il lavoratore a distanza è quella prevista dal presente\nC.C.N.L. per la tipologia di prestazione specifica. I parametri retributivi\nverranno concordati di volta in volta dalle parti tenendo conto del tempo medio\nimpiegato per analoghe prestazioni svolte presso la sede della cooperativa.\n\nLe Parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni\ndel singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e\u002Fo telematici,\nnon costituiscono violazione dell'art. 4 della legge n. 300\u002F70 e delle norme\ncontrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.\n\nINTERRUZIONI TECNICHE\n\nInterruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina, dovuti a\nguasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno\nconsiderati a carico del datore di lavoro, che provvederà ad intervenire\nperché il guasto sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi\nragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del\nlavoratore nella struttura lavorativa, limitatamente al tempo necessario per\nripristinare il sistema.\n\n\n\nMISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONI SUL LUOGO DI LAVORO\n\nIn ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 81\u002F08 e successive modifiche e\nintegrazioni saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del\nresponsabile di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte\ndel delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle\ndisposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e\nalle attrezzature tecniche ad essa collegate.\n\nCiascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la\npostazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non\nmanomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli\nstessi.\n\nIn ogni caso, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza\ne della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo\nspazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative\nai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati.\n\nIl lavoratore dovrà essere informato sul corretto uso degli strumenti e la\ncooperativa è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si\nattenga alle suddette disposizioni.\n\nDIRITTI SINDACALI\n\nAi lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di\naccesso all'attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa,\ntramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di\nconnessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a\nconsentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse\nsindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso\nnella struttura lavorativa.\n\nL'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal\nvigente C.C.N.L.\n\nLe Parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata,\nrappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione\nlavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione\ndella struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al potere\ndirettivo e disciplinare del datore di lavoro.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl artisti, tecnici, amministrativi e ausiliari dipendenti da società cooperative e imprese sociali produzione culturale e spettacolo 2015-2018 - 2015\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2015-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2018-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Divertimento, cultura, sport\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;In a co-operative organisation\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;1 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;24.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;3.42 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Easter Sunday (first Sunday after the full moon following 21st March), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1294.15\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;165 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceperc1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;120 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;110&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;21.0 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[221],{"title":37,"slug":33},[223],{"type":224,"data":225},"call_to_action_body_block",{"title":226,"description":227,"variant":228,"link":229},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":226,"url":230,"description":226,"rel":231,"type":232},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[234],{"type":224,"data":235},{"title":226,"description":227,"variant":228,"link":236},{"title":226,"url":230,"description":226,"rel":231,"type":232},[]]