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dai componenti della Presidenza Nazionale: Roberta Alessandri,\nPaolo Brogi, Rossella Calabrò, Daniele Del Genio, Luisa Del Vecchio, Giovanni\nDi Michele, Francesco Galatioto, Marco Gasparini, Gianluca Mecozzi, Giuseppe\nPisani, Pier Giorgio Silvestrin, Francesco Viti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CNA Produzione rappresentata dal Presidente Roberto Zani e dalla\nCoordinatrice Nazionale Valentina Di Berardino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CNA Artistico e Tradizionale rappresentata dal Presidente Andrea Santolini e\ndal Responsabile Nazionale Gabriele Rotini e dalla portavoce nazionale\nCeramisti Sandra Pelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CNA Servizi alla Comunità rappresentata dal Presidente Nazionale, Franco\nMingozzi, dal Vice-Presidente Nazionale, Francesco Lopedota, e dal Responsabile\nNazionale, Antonella Grasso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assistite dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e\nMedia Impresa - CNA, rappresentata dal Presidente Daniele Vaccarino e dal\nSegretario Generale Sergio Silvestrini, coadiuvati dal Responsabile del\nDipartimento Relazioni Sindacali Stefano Di Niola e dal responsabile\ndell'Ufficio Politiche Contrattuali Maurizio De Carli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFARTIGIANATO Moda, rappresentata dal Presidente Fabio Pietrella e dal\nResponsabile Nazionale Guido radoani;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFARTIGIANATO Chimica, Gomma, Plastica e Vetro rappresentata dal delegato\nPaolo Rolandi e dal Responsabile Nazionale Guido Radoani;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFARTIGIANATO Ceramica rappresentata dal Presidente Antonio Colì e dal\nResponsabile Nazionale Guido Radoani;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assistite dalla Confartigianato Imprese rappresentata dal Presidente Giorgio\nMerletti e dal Segretario Generale Cesare Fumagalli, coadiuvati dal Direttore\ndella Direzione Politiche Sindacali e del Lavoro Riccardo Giovani, dal\nResponsabile del Settore Contrattuale Fabio Antonilli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - CASARTIGIANI, rappresentata\ndal Presidente Dott. Giacomo Basso e dal Direttore generale Dott. Nicola\nMolfese, e con l’intervento del Responsabile Nazionale dell’Area\nManifatturiero CASARTIGIANI Maurizio Pucceri e del Responsabile Nazionale\ndell’Area Servizi CASARTIGIANI Stefano Castronuovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - CLAAI -\nrappresentata dal Presidente Stefano Fugazza, dal Vice Presidente Vicario\nOrazio Platania, dal Vice Presidente Alessandro Limatola e dai Sigg. Walter\nMariani, Ernesto Iemmolo, Giuseppe Megliola, Luigi Quaranta, Giancarlo Carta,\nFrancesco Petrolillo, Ruggero Go, Adolfo Giampaolo, Brama Maurizio, Corbella\nMassimo, Bonaldi Pietro, assistiti dal Segretario Generale Marco Accornero, da\nPasquale Maiocco, Rita Balzoni e Paolo Sebaste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Federazione italiana lavoratori chimici tessili energia manifatturieri\nF.I.L.C.T.E.M. – CGIL rappresentata dal Segretario Generale Emilio Miceli e\ndal Segretario Nazionale Sonia Paoloni, con l'assistenza della Confederazione\nGenerale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.) nella persona del Segretario Generale\nSusanna Camusso e dalla delegazione trattante FILCTEM CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Federazione Energia Moda Chimica ed Affini – F.E.M.C.A. - CISL,\nrappresentata dal Segretario Generale Nora Garofalo, dai Segretari Nazionali\nGianluca Bianco, Raffaele Salvatoni, Sebastiano Tripoli e dai Segretari di\nComparto Giuseppe Ferrante, Giovanni Rizzuto e Stefano Ruvolo, congiuntamente\nal Comitato Esecutivo Nazionale e assistiti dalla Segretaria Generale della\nCISL Anna Maria Furlan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unione Italiana Lavoratori Tessile Energia Chimica U.I.L.T.E.C.-UIL\nrappresentata dal Segretario Generale Paolo Pirani, dai Segretari Nazionali\nDaniele Bailo, Giovanni Bellissima, Daniela Piras, Massimiliano Placido, dal\nFunzionario Edoardo Rossi, dalla Delegazione trattante di comparto, con\nl'assistenza della UIL (Unione Italiana Lavoratori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti con la sottoscrizione del presente CCNL AREA TESSILE-MODA E\nCHIMICA-CERAMICA hanno avviato un processo di unificazione e razionalizzazione\ndelle normative contrattuali esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL è composto da due sezioni “Parte Generale - Relazioni\nSindacali e Bilateralità” e “Disciplina del rapporto di lavoro”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte Generale contiene disposizioni comuni operanti per tutti i Settori\ndi cui alla Sfera di Applicazione, salvo specifiche disposizioni operanti per\nsingoli Settori o Aree.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La “Disciplina del rapporto di lavoro” contiene norme che attengono allo\nsvolgimento del rapporto stesso nell’ambito delle quali vi sono disposizioni\nspeciali, che restano distinte in quanto peculiari ai settori medesimi per\ncaratteristiche tecnico-produttive e figure professionali. Tali specifiche\nnorme costituiscono parte integrante del contratto stesso. In essa è prevista,\ninoltre, una Parte Speciale riguardante operai intermedi\u002Fimpiegati quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso ha validità in tutto il territorio nazionale e impegna le parti\nstipulanti a farlo rispettare ai rispettivi associati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 Campo di applicazione del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese\nartigiane così come definite dalla legislazione vigente dei seguenti\nsettori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Tessile\u002FModa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tessile – Abbigliamento – Calzaturiero compresi i seguenti\ncomparti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Tutto il tessile tradizionale (es…: lana, cotone, seta, tinto-stamperie,\ntessili vari, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Alta moda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi\ncompresa la corsetteria, confezione biancheria da cucina, tavola e letto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Lavorazione e confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Lavorazione o confezione di pellicceria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Bottoni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Lavorazione e confezione di guanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Lavorazione o confezione a mano e\u002Fo su misura di indumenti e generi di\nabbigliamento (compresa la pellicceria su misura), del tessile, del\ncalzaturiero, del pellettiero, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Modisterie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Riparazioni calzature, oggetti in pelle e\u002Fo cuoio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ricamo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Rammendo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Merletti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Bomboniere in tessuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Borse con lavorazione all'uncinetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Retine per capelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Fiori artificiali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Lavorazione e confezione arredi sacri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Scialli in genere, ventagli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Modelli in carta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Oggetti di cucito in genere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta, battitura e lettura di\ndisegni jacquard.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Spazzole, pennelli, produzione fiori secchi, addobbi natalizi, maschere,\npenne e matite, produzione di parrucche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- produzione di bambole, articoli in peluche, giocattoli, ornamenti\nnatalizi, articoli e giochi didattici, articoli e giochi della prima infanzia,\narticoli e giochi per il carnevale, articoli affini, loro accessori, nonché\ntutto ciò che, come corredo, ai giocattoli sia atto ad illustrarne il\nsignificato o completarlo con qualsiasi materia prima (metallo, materie\nplastiche, materie sintetiche, legno, stoffa, ecc.) sia fabbricato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavanderia, puliture a secco, tintoria di abiti ed indumenti,\nsmacchiatorie e stirerie in genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Occhiali o articoli inerenti l'occhialeria (es.: montatura, lenti,\nminuterie, galvanica, coloritura, astucci, ecc.) e che svolgono l'attività di\nottica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che fra le imprese dei comparti sopraindicati sono\ngià comprese quelle che operano in subfornitura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Chimica- Ceramica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese\nartigiane, così come definite dalle normative vigenti esercenti le seguenti\nattività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Chimica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- chimica e settori collegati (cosmetici e profumi, colle e vernici,\nprodotti per detergenze,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cere, candele, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gomma plastica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- prodotti e attrezzature in plastica ad uso civile e ad uso industriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- vetro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- vetroresina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- presidi sanitari (prodotti in gomma o plastica per l'igiene e la\nprofilassi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- prodotti biomedicali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- erboristeria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavorazione lampade;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- trattamento acque;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- depurazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pirotecnica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- trattamento e compostaggio dei rifiuti e dei fanghi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Ceramica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ceramica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- terracotta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- porcellane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gres;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- decorazioni di piastrelle;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- abrasivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- refrattari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i mestieri artistici e tradizionali ed il restauro appartenenti al settore\nceramica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro agli effetti della\ninterpretazione e dell'applicazione del presente contratto la dizione\n\"lavoratore\" si intende indicativa delle categorie quadri, impiegati e\noperai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori vengono\nusate le dizioni separate di quadro, impiegato e di operaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che per quanto concerne il settore dei fiori\nartificiali, il presente contratto non è applicabile a quelle lavorazioni già\nregolamentate da altri CCNL artigiani, e che per quanto concerne il settore\nalta moda, sono fatte salve eventuali contrattazioni a livello provinciale più\nfavorevoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene agli studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta,\nbattitura e lettura di disegni jacquard, ai lavoratori verranno mantenute\ncondizioni normative ed economiche di miglior favore già acquisite, derivanti\nda accordi migliorativi comunque stipulati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli integrativi territoriali per i settori di cui sopra sono assoggettati\nalle norme di cui all' art. 8 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 2 Decorrenza e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente c.c.n.l. scadrà il 31 dicembre 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva di secondo livello si colloca a metà della\nvigenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di\nsottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze\npreviste per i singoli istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la\nscadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di\nrinnovo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 Inscindibilità disposizioni del contratto - Trattamento di miglior\nfavore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra\nloro e non ne è ammessa, pertanto, la parziale applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti\nagevolati e\u002Fo agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a Fondi per la\nformazione professionale da enti pubblici nazionali o regionali o dalla UE, sia\ncompreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme dei CCNL\ne di legge in materia di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l' inscindibilità di cui sopra, le parti dichiarano che con\nil presente contatto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli\npraticate ai lavoratori in forza alla data di applicazione che restano a lui\nassegnate \"ad personam\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di usi le parti fanno riferimento all'art. 2078 del codice\ncivile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 Reclami e controversie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere\nindividuale, ferma restando la possibilità di intervento del delegato o,\nqualora questo non sia previsto, l' accordo diretto tra le parti interessate,\nin caso di mancato accordo, si ricorrerà, ad incontri a livello territoriale,\nper dirimere le controversie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del\npresente contratto saranno deferite all'esame delle Organizzazioni nazionali\nstipulanti per la loro definizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 Esclusività di stampa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle parti\nstipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. E'\nvietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 Distribuzione del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le imprese artigiane metteranno a disposizione dei propri dipendenti copia\ndel presente testo contrattuale. Questa dovrà essere accessibile a ciascun\nlavoratore in qualsiasi momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 Azioni per lo sviluppo del sistema di relazioni e per i rinnovi\ncontrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti, al fine di promuovere le imprese ed i lavoratori del comparto\nattraverso la realizzazione di azioni finalizzate ad implementare le relazioni\nsindacali e a favorire lo sviluppo della contrattazione collettiva, convengono\ndi attivare un sistema che opererà all'interno della bilateralità nazionale e\nche si esplicherà, in particolare, attraverso lo svolgimento delle seguenti\nattività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) sostegno dei costi connessi ai rinnovi contrattuali ed alla stampa dei\ncontratti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) supporto e sostegno alla contrattazione collettiva regionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) raccolta ed analisi degli accordi realizzati a livello territoriale dalle\nparti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) altri argomenti concordati tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che il finanziamento per lo sviluppo del sistema di\nrelazioni di cui al presente articolo venga equamente ripartito fra datori di\nlavoro e lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, entro la data di erogazione della seconda tranche di \"una\ntantum\" - così come previsto nella parte economica - i datori di lavoro\nverseranno la quota dell'importo \"una tantum\" (comprensiva sia della parte a\ncarico dei lavoratori € 6,00 che di quella a carico dei datori di lavoro €\n6,00) complessivamente pari a € 12,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il versamento avverrà sul c\u002Fc che sarà attivato dalle parti, le cui\nrisorse potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità sopra\nstabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la suddetta quota non venga versata ai fini di cui sopra, dovrà\nessere integralmente corrisposta ai lavoratori in occasione della erogazione\ndella seconda rata di \"una tantum\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il finanziamento delle attività di cui sopra si realizza attraverso la\nsuddivisione in parti uguali fra rappresentanze dei datori di lavoro e\nrappresentanze dei lavoratori firmatarie del c.c.n.l. degli importi versati sul\nc\u002Fc appositamente predisposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sezione “Relazioni sindacali e Bilateralità”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana\ndi tutti i settori che compongono il presente CCNL ha assunto nell'economia\ngenerale del Paese, avuto riguardo altresì all’attuale situazione dei\ncomparti, concordano su un sistema di rapporti sindacali che consenta una più\napprofondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, ed in\nparticolare i settori in oggetto, finalizzata al raggiungimento di più\nconsistenti ed elevati livelli occupazionali anche attraverso la realizzazione\ndi un progetto di sviluppo e qualificazione dell' artigianato, la acquisizione\ndi tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e\ndella loro autonomia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli come\nprevisto dai successivi articoli, che si traducano in accordi o intese fra le\nparti, saranno proposte alle istituzioni come criteri di base per la\nconcessione di agevolazioni alle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle parti - Le Organizzazioni artigiane ed i Sindacati dei\nlavoratori si impegnano ad attivare le opportune iniziative e a predisporre,\nanche congiuntamente, progetti che consentano l'accesso ai Fondi europei\ndestinati allo sviluppo delle aree del Mezzogiorno ed alla ricostruzione delle\naree colpite dal recente sisma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 – Sistema Informativo - Relazioni Sindacali – Osservatorio –\nComitato di Indirizzo Strategico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali condividono\nl'esigenza di consolidare i rapporti intercorrenti e riconoscono nel livello\nNazionale e Regionale le Sedi più idonee allo svolgimento e allo sviluppo del\nsistema di informazione individuato nel C.C.N.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti inoltre concordano, nel rispetto della suddivisione dei ruoli già\ndefinita, nella volontà di implementazione dei compiti e delle attività degli\nOsservatori nazionali e regionali di settore, quali strumenti idonei al\nperseguimento delle finalità sotto indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio Nazionale è composto da sei rappresentanti designati da\nFILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL (per ogni sigla un solo membro ha funzione\ndi rappresentanza mentre il secondo assolve funzioni di mera supplenza) e da\nquattro rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali. Il Comitato di\nindirizzo strategico è composto da un rappresentante per ogni OO.SS. e OO.DD.\ne delibera all’unanimità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato ha il compito di orientare l'attività dell'Osservatorio\ndefinendo le priorità di azione, indicando i temi delle ricerche, approvando i\nprogrammi di lavoro e adottando le elaborazioni prodotte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compiti dell'Osservatorio saranno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I. l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di\npolitica economica e ogni altro elemento conoscitivo riguardante\nl’artigianato nel suo complesso, con dati disaggregati per comparto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II. l'acquisizione di informazioni sull'andamento del mercato del lavoro,\nsui flussi occupazionali, apprendistato, occupazione femminile, lavoro a\ndomicilio, contratti a termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III. l'attivazione di iniziative, autonome e congiunte, per ampliare il\nflusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici,\nistituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV. lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a\nqualificare il settore e sviluppare l'occupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V. lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la\nformazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI. l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di\ninnovazione tecnologica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII. produrre rapporti periodici o singole analisi sulle politiche di\nsettore e su particolari argomenti individuati dalle parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII. proporre alle Parti l’adozione congiunta di orientamenti e di\niniziative concertate a favore della difesa e per lo sviluppo dei settori, e a\nsostegno della competitività delle imprese e dell’occupazione da sottoporre\nai competenti Organi Istituzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IX. la promozione e la condivisione di azioni di responsabilità sociale da\nparte delle imprese proponendo progetti di filiera che valorizzino la relazione\ntra aziende committenti e quelle della sub-fornitura, mettendo al centro la\ntracciabilità, la trasparenza e la compatibilità etica delle produzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>X. propone iniziative congiunte sulle politiche industriali anche con il\ncoinvolgimento dei delegati di bacino, concertare iniziative a favore della\ndifesa e sviluppo dei diversi settori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Imprese da tempo attraversano una lunga e complessa fase di\nriposizionamento competitivo aggravate dall’attuale contesto economico che ha\navuto gravi ripercussioni sia sulle aziende che producono in proprio, sia su\nquelle operanti con contratti di subfornitura. In tale contesto risulta quindi\nparticolarmente arduo fronteggiare il fenomeno sempre più dilagante\ncollegabile alla concorrenza sleale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, le Parti, al fine di contrastare fenomeni di dumping economico e\nsociale e di favorire processi sulla responsabilità sociale d’impresa,\nconcordano nell’individuare all’interno dell’Osservatorio una sezione\nspecifica, dedicata all’acquisizione di informazioni, analisi e ricerche\nsulle piccole e medie imprese che operano principalmente per conto terzi,\nconsapevoli che i processi di cui sopra sono realizzati dalla definizione di\ntariffe eque nei rapporti di committenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio, sulla base delle conoscenze comuni acquisite, analizza,\nvaluta e fa sintesi delle proposte che le Organizzazioni sindacali di settore e\nle Associazioni imprenditoriali nazionali di categoria possono congiuntamente\navanzare in ambito di dialogo sociale nelle sedi istituzionali nazionali,\ncomunitarie e internazionali, in materia di politica industriale settoriale,\npolitiche del lavoro, politica commerciale, rispetto dei diritti umani\nfondamentali, impegno contro la contraffazione, le frodi commerciali, le\nevasioni, le elusioni ed il lavoro irregolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ricerca di convergenze e l'individuazione delle possibili soluzioni, a\ncura dell'Osservatorio, sono volte alla valorizzazione di tutto il sistema\ndell’artigiano e delle risorse umane che operano al suo interno, e saranno\nutilizzate per orientare allo sviluppo sostenibile i processi di\nriposizionamento competitivo delle imprese della filiera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le materie oggetto di analisi da parte dell'Osservatorio sono le\nseguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) l'attività produttiva, l'andamento congiunturale e quello dei\nconsumi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) la competitività del settore e dei comparti, anche con riferimento al\nquadro economico internazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) le politiche e le modalità di internazionalizzazione e di decentramento\nproduttivo all'estero, con particolare riferimento all'analisi dei Paesi\ndestinatari, alle tipologie produttive delocalizzate, alle stime dei volumi\ncomplessivi di produzione, alle ricadute occupazionali in Italia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) le politiche di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare\nriferimento ad accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralità di\naziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) l’acquisizione di informazioni sull’andamento del mercato del lavoro,\nsui flussi occupazionali, apprendistato, occupazione femminile, lavoro a\ndomicilio, contratti a termine, nonché l’attivazione di iniziative, autonome\ne congiunte, per ampliare il flusso di tali informazioni, nei confronti degli\nenti pubblici, istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) la dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) le politiche di commercializzazione in Italia e all'estero, con\nparticolare riferimento alle tipologie e all'organizzazione delle reti di\nvendita, alle caratteristiche dei contratti di lavoro adottati e alle ricadute\noccupazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) i costi dell'energia e delle materie prime;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) il monitoraggio e la promozione della contrattazione di secondo livello,\ncon particolare riferimento alle tipologie e caratteristiche dei premi di\nrisultato, nonché allo sviluppo delle rappresentanze sindacali di bacino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) l'andamento delle importazioni e delle esportazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) il commercio internazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>l) gli investimenti, con particolare riguardo a quelli per ricerca e\nformazione, promuovendo piani formativi finanziati attraverso\nFondartigianato;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>m) l'evoluzione della tecnologia e dell'organizzazione aziendale, con\nparticolare riferimento alle conseguenze sull'occupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n) i temi legati al rapporto tra industria e ambiente (con particolare\nriferimento ai problemi derivanti dall'applicazione di leggi nazionali e di\nprovvedimenti comunitari) e all'igiene e sicurezza del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o) iniziative di carattere partecipativo a sostegno delle Imprese e\ndell’occupazione, anche al fine di promuovere una condivisa ed efficace\nazione di responsabilità sociale, un’analisi comparativa (banchmark) delle\nmigliori pratiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p) le iniziative più rilevanti in materia di azioni positive, anche al fine\ndi diffondere le migliori pratiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cp>q) azioni positive volte a favorire le pari opportunità tra uomo e donna\nnell'accesso al lavoro e nei percorsi lavorativi;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>r) le politiche di contenimento dei consumi energetici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s) monitoraggio sulla contrattazione regionale di II Livello e sugli accordi\ndi settore e di politica industriale, concordati anche a livello\nterritoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t) monitoraggio sull’attività delle rappresentanze territoriali per la\nsicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u) lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a\nqualificare il settore e sviluppare l’occupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v) l’esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di\ninnovazione tecnologica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>z) produrre rapporti periodici o singole analisi sulle politiche di settore\ne su particolari argomenti individuati dalle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>w) individuare percorsi di formazione continua sulla base dei dati\ndell'Osservatorio e dell'indagine EBNA sui fabbisogni formativi del settore,\ncon particolare riferimento alla formazione delle donne al rientro della\nmaternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio produce un rapporto annuale sullo stato e sulla struttura del\nsettore, con riferimento ai fattori più significativi per delineare\nl'andamento del settore e le sue tendenze evolutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a\nmettere a disposizione dell'Osservatorio i dati statistici e le informazioni di\ncui dispone, attinenti alle materie sopra elencate, al fine di realizzare una\nsessione specifica anche sulla politica industriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ruolo del comitato paritetico di indirizzo strategico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per contribuire a dare rilievo al settore nei confronti delle istituzioni e\ndegli enti preposti non solo per le materie e per i compiti affidati\nall'osservatorio, in raccordo con le parti sociali, al comitato paritetico di\nindirizzo vengono affidati compiti non solo di orientamento, ma anche rivolti\nad affrontare i principali aspetti legati alle politiche industriali quali (a\npuro titolo di esempio): tutela della qualità, qualificazione delle\nproduzioni, contraffazione, credito, innovazione di processo e di prodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro del comitato di indirizzo dovrà concretizzarsi anche attraverso\nspecifici confronti per definire linee strategiche per singoli aspetti trattati\nda sottoporre alle parti sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre al comitato viene affidato il compito di costruire le linee di\nindirizzo in materia di legalità da sottoporre alle parti sociali sul versante\ndella tracciabilità del prodotto e delle materie prime, dell'eticità' dei\ncomportamenti che si devono sostanziare contro abusi delle normative sul lavoro\ned ambientali, sulla responsabilità nei confronti dei propri fornitori e del\nconsumatore finale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimangono in capo al comitato di indirizzo tutti i compiti di analisi e di\nstudio propedeutici ad affrontare le questioni afferenti alle politiche\nindustriali. in questo senso il comitato di indirizzo può individuare esperti\nprovenienti dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali e sindacali, ai\nquali affidare lo svolgimento degli studi, delle ricerche e delle analisi.\nCiascuna delle parti assume a proprio carico le eventuali spese di utilizzo di\ntale personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato di indirizzo può decidere di approfondire analisi relative a\nsingole realtà di comparto o territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli studi e le analisi condotte all'interno degli Osservatori potranno\nessere utilizzabili anche in relazione alle attività negoziali delle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato di indirizzo si riunisce ordinariamente con cadenza trimestrale\ne straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le\nAssociazioni imprenditoriali ne facciano motivata richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una riunione annuale sarà comunque dedicata, su richiesta delle\nOrganizzazioni sindacali, alle informazioni di cui ai punti da a) a s).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale occasione sarà valutata l’opportunità di aggiornare e\u002Fo\nintegrare documenti di politica industriale sottoscritti tra le Parti\nfirmatarie. Tale incontro si svolgerà di norma preventivamente alla\npresentazione da parte del Governo del disegno di Legge finanziaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attività a livello regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando l'impegno che le parti sociali attiveranno per istituire in\nmodo diffuso i già previsti osservatori regionali sulla contrattazione\npropedeutici ad uno sviluppo della contrattazione di secondo livello, al\nlivello regionale, su richiesta di una delle parti, saranno effettuati incontri\ntra le strutture, rispettivamente individuate, per prendere in esame le\nvalutazioni e le comuni conclusioni raggiunte sia in sede di Osservatorio\nnazionale che in sede territoriale e di distretto definendo in questo modo, una\nmodalità di raccordo tra il lavoro svolto dagli osservatori ai vari\nlivelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio regionale, a integrazione delle sue finalità potrà avere\nanche il compito di predisporre l'acquisizione di dati riguardanti il settore e\nl'acquisizione di informazioni utili al fine di costruire parametri per la\ncontrattazione regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potrà essere, inoltre, compito dell'Osservatorio regionale raccogliere e\nmonitorare gli accordi territoriali e di distretto a favore e dello sviluppo di\ntutti i settori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli osservatori già previsti dalla contrattazione\nregionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dati risultanti dalle attività dell’Osservatorio regionale, saranno\nmessi a disposizione delle Parti nonché dei delegati di bacino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito dei contributi rinvenienti dai settori per effetto del sistema\nbilaterale, l’Ebna individuerà le risorse destinate al finanziamento dei\nprogetti, attività e studi che verranno presentati congiuntamente dalle parti\nper l’approvazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. 9 “Pari opportunità”\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi\nvigenti, concernenti l’occupazione femminile e in armonia con quanto previsto\ndalle Raccomandazioni, Regolamenti e Direttive CEE recepite dallo Stato\nitaliano e in vigore in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla\nopportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla\npromozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non\nconsentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché\nad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della\npersona, in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una\nopportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale logica, le Parti confermano la necessità della effettiva\noperatività, nell’ambito dell’ Osservatorio nazionale, della Commissione\nparitetica nazionale composta da 12 membri (6 designati dalle Organizzazioni\nArtigiane e 6 designati dalle Segreterie nazionali FILCTEM-CGIL, FEMCA CISL e\nUILCEM-UIL) al quale è affidato il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(a)esaminare l’andamento dell’occupazione femminile nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(b)seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in\nmateria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(c)esaminare le problematiche connesse all’accesso del personale femminile\nad attività professionali non tradizionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(d)studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle\nlavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(e)studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei\nluoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le\ncaratteristiche del fenomeno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(f)verificare, con riferimento alla legge 10.4.91 n. 125, ipotesi di schemi\nper la promozione di iniziative di azioni positive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(g)studiare il fenomeno del ‘mobbing’ giungendo ad una sua definizione\ned elaborando proposte condivise da recepire nelle norme contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti condividono l’opportunità di ricerca, nel rispetto e nella\nconcreta attuazione dell’art. 29 D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e successive\nmodificazioni, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna: riordino\ndelle norme esistenti in Italia sulle pari opportunità”, di soluzioni\ntendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionali maschili e\nlavori tradizionalmente femminili promuovendo, ove necessario, iniziative di\nformazione e riqualificazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>In questo quadro sarà oggetto di confronto tra le parti nelle sedi previste\ndal presente contratto l’attivazione di azioni positive finalizzate a\nrimuovere discriminazioni di genere e favorire pari opportunità nell’accesso\nal lavoro e nei percorsi lavorativi ai sensi dell’art. 27 del su richiamato\n“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per il Settore Chimica\u002FCeramica le parti condividono l'opportunità di\nricerca, nel rispetto e nella concreta attuazione dell’art. 29 D.Lgs. 11\naprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, “Codice delle pari\nopportunità tra uomo e donna: riordino delle norme esistenti in Italia sulle\nparti opportunità”, di soluzioni tendenti a superare divisioni professionali\ntra lavori tradizionali maschili e lavori tradizionalmente femminili\npromuovendo, ove necessario, iniziative di formazione e riqualificazione\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo quadro sarà oggetto di confronto tra le parti nelle sedi previste\ndal presente contratto l'attivazione di azioni positive finalizzate a rimuovere\ndiscriminazioni di genere e favorire pari opportunità nell'accesso al lavoro e\nnei percorsi lavorativi ai sensi dell’art. 27 del su richiamato “Codice\ndelle pari opportunità tra uomo e donna”.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Responsabilità sociale di impresa – Area Tessile-Moda.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono nell'attuale sistema di relazioni sindacali, lo\nstrumento principale di promozione e gestione del processo di cambiamento\nculturale che pone al centro la responsabilità sociale dell'impresa quale\nelemento che valorizza il connubio tra progresso economico e quello sociale. in\nquesto senso le parti ritengono che la stessa vada intesa come qualificante\nvalore aggiunto per l'impresa ed i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i\nfornitori, il territorio e le istituzioni. in questo senso si sostiene la\nnecessità di una metodologia partecipativa di rapporti basata sulla\ntrasparenza e completezza degli elementi di informazione perseguendo\ncomportamenti socialmente responsabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal riguardo le parti riconoscono nel comitato paritetico di indirizzo lo\nstrumento idoneo per individuare modalità rivolte al miglioramento dei\nprocessi rivolti nei confronti dei lavoratori e delle imprese, ed anche verso i\nclienti\u002Ffornitori e le istituzioni pubbliche nel loro complesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il comitato si adopererà per la definizione entro tre mesi dalla\nsottoscrizione del contratto, di un protocollo specifico di riferimento – da\nsottoporre alla parti sociali - che preveda la stesura dei principi politici\ncon la definizione di un codice etico a cui le aziende aderenti alla\nbilateralità, dovranno riferirsi che abbia come valori di riferimento : la\nresponsabilità, la trasparenza. l''etica, il rispetto delle leggi, del\ncontratto collettivo di lavoro e dei diritti dei lavoratori, delle condizioni\ndi lavoro, delle norme sulla sicurezza della sostenibilità economica della\nfiliera, lo sviluppo della cultura della responsabilità di impresa dovrà\nprevedere adeguati percorsi formativi, in collaborazione con la costituenda\ncommissione paritetica sulla formazione e bisogni formativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adozione di politiche socialmente responsabili, si dovranno declinare\nall'interno di un percorso che comporti: l'adozione di valori condivisi,\nl'attenzione a tutti gli impatti economici\u002Fsociali con le attività svolte,\nl'adozione di modalità di comunicazione trasparenti che garantiscano alle\nparti interessate le adeguate informazioni, la definizione di codici di\ncomportamento a cui le aziende dovranno riferirsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 Lavorazioni per conto terzi e responsabilità solidale negli\nappalti e nella sub-fornitura - Area Tessile-Moda.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti riaffermano con forza che il \"lavoro\" in Italia in\nqualsiasi forma, debba svolgersi nel rispetto delle normative di legge e delle\nprevisioni della contrattazione collettiva nazionale di lavoro sottoscritta\ndalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro\ncomparativamente più rappresentative, rispettando i dettami dell'Unione\neuropea in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti condannano, pertanto, il mancato rispetto delle disposizioni\nlegislative e\u002Fo contrattuali, causa di dumping e concorrenza sleale da parte di\nalcuni operatori del settore nei confronti delle aziende operanti nel rispetto\ndelle regole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle proprie competenze, le parti, si impegnano, anche con il\ncoinvolgimento degli Organi ispettivi, a porre in essere attività di verifica,\nin tutti i passaggi della filiera produttiva, sulla corretta applicazione della\nnormativa di legge e di contratto collettivo nonché sull'applicazione della\nlegge n. 192\u002F1998 relativa alla \"Disciplina della sub-fornitura nelle attività\nproduttive\" e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276\u002F2003, che in base alla sentenza\ndella Corte costituzionale n. 254\u002F2017, è stato interpretato nel senso che \"il\ncommittente è obbligato in solido (anche) con il sub-fornitore relativamente\nai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi\";\nciò anche in mancanza di una pattuizione contrattuale fra committente e\nappaltatore\u002Fsubappaltatore\u002Fsubfornitore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori e delle\nimprese artigiane operanti per conto terzi e in sub-fornitura dell'area\ntessile-moda, le parti nella volontà di individuare norme a tutela della\ncorretta concorrenza e dell'applicazione del presente c.c.n.l. concordano\nquanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di\ncommessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel\nterritorio nazionale, applicazione del presente contratto collettivo nazionale\ndi lavoro e delle leggi sul lavoro onde scongiurare l'utilizzo di clausole\nvessatorie. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il\ncontratto collettivo di lavoro da loro applicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende committenti devono ritenersi eticamente corresponsabili qualora\neseguano esternazionalizzazioni di segmenti di attività, risparmiando sul\ncosto del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese committenti sono chiamate a vigilare sull'applicazione, da parte\ndelle imprese operanti in filiera, circa la stipula di appalti o contratti di\nsub-fornitura nel rispetto della legge n. 192\u002F1998 e sull'applicazione della\nnormativa di legge e della contrattazione collettiva di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) L'Osservatorio nazionale di settore avrà inoltre il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) acquisire gli elementi necessari alla valutazione dei fenomeni di dumping\nsociale che possano alterare la competizione tra imprese e suggerire criteri di\ncoerenza economica delle commesse, come pure strumenti oggettivi idonei per\nverificare la congruità degli affidamenti in caso di pluralità di\ncommittenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) monitorare il corretto utilizzo di forme scritte dei contratti di\nsub-fornitura in conformità alle normative vigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per\nindividuare eventuali situazioni di aziende che non diano applicazione al\ncontratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le\niniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo\nnazionale di lavoro di pertinenza, invitare per un esame della situazione le\nditte interessate alla committenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far\nregolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, prendere in\nesame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste ed adottare\nle adeguate contromisure;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) verificare il rispetto della \"Clausola sociale\" nelle aree di\ndelocalizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) verificare il rispetto dei cc.cc.nn.l. da parte delle aziende\ncommittenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) verificare il rispetto della legge n. 192\u002F1998 relativa alla \"Disciplina\ndella sub-fornitura nelle attività produttive\" o comunque i casi di\nsubordinazione economica che si dovessero venire a creare nei confronti di\naziende c\u002Fterzi da parte dei committenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni dei\nfenomeni e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per\nil contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando\naltresì, quando necessario, i lavori degli Osservatori regionali che potranno\norganizzarsi anche attraverso specifiche Commissioni all'uopo costituite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Si conviene che le parti a livello regionale\u002Fterritoriale si attivino per\nfavorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e\ndelle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace\npossibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo\nscopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere\niniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela\ndell'occupazione, dei diritti dei lavoratori e alla positiva evoluzione delle\nrelazioni sociali ed industriali nel territorio. In presenza del permanere di\nsituazioni di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e\ndelle misure di cui ai precedenti commi, potranno infine attivarsi nei\nconfronti degli Organismi competenti, per individuare possibili interventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre viene ricondotta così come previsto dall'art. 8, tra i compiti del\nComitato di indirizzo la costruzione di linee-guida, da sottoporre alle parti\nsociali, in materia di legalità, contraffazione, irregolarità del lavoro,\nsulle forme di concorrenza sleale e dumping, sulla responsabilità nei\nconfronti dei committenti e del consumatore finale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a valutare l'inserimento nel presente articolato\ncontrattuale degli esiti dell'azione congiunta condivisa con l'avviso comune\nsottoscritto il 14 dicembre 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 Accordo interconfederale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti intendono confermare la validità del sistema di relazioni\nsindacali definito dagli accordi interconfederali in vigore e dalla specifica\nnormativa del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto le parti convengono sull'integrale recepimento dell'accordo\ninterconfederale del 21 luglio 1988 ( Allegato) e successivi accordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 Sistema contrattuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il modello contrattuale è disciplinato dai vigenti accordi\ninterconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, il modello contrattuale è articolato su due livelli di\ncontrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive\ncompetenze, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a\nloro volta, a livello nazionale e regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede regionale- fermo restando il principio di un solo livello di\ncontrattazione oltre al livello nazionale- è possibile determinare eventuali\ndiverse articolazioni e modalità di svolgimento della contrattazione, anche\naziendali, diverse da quella regionale di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I due livelli di contrattazione, hanno pari cogenza e sono regolati dal\nprincipio d’inscindibilità. Ne consegue che l’applicazione del contratto\ncollettivo nazionale di lavoro comporta l’obbligo, per il datore di lavoro,\ndi applicare anche il contratto collettivo di lavoro regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto collettivo nazionale di categoria avrà durata quadriennale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 Contrattazione collettiva regionale di categoria (CCRL)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva regionale prevista dal presente accordo\nnazionale incontra comuni convenienze ed opportunità per le parti, in quanto\nè in grado di garantire alle imprese il raggiungimento di più elevati livelli\ndi competitività e ai lavoratori il miglioramento delle prospettive\noccupazionali e delle retribuzioni attraverso la definizione di incentivi\neconomici collegati al raggiungimento di obiettivi quali la produttività, la\nqualità, l'efficienza e l'efficacia, nonché altri elementi legati\nall'andamento economico delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne la parte economica, la contrattazione regionale avrà il\ncompito di ridistribuire la produttività del lavoro sulla base di parametri\ncongiuntamente concordati fra le parti a livello regionale. L'erogazione\nsalariale di II livello ha le caratteristiche per consentire l'automatica\napplicazione degli sgravi previsti dalle vigenti norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'obiettivo di cogliere reciproche opportunità dalla contrattazione\ncollettiva regionale, le parti stipulanti il presente contratto potranno, a\nlivello regionale, valutare la possibilità di raggiungere accordi sui temi\nrelativi alle politiche settoriali di sviluppo per il miglioramento della\ncompetitività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 15 Formazione Professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono l'importanza che assume la formazione ai fini\nquantitativi e qualitativi dell'occupazione anche in relazione all'esigenza di\nfornire un'adeguata risposta ai mutamenti tecnologici ed organizzativi del\nsettore della chimica, gomma, plastica e vetro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo quadro le parti opereranno affinché le politiche formative\nelaborate in sede legislativa ed amministrativa, risultino coerenti al comune\nobiettivo di una sempre maggiore valorizzazione delle potenzialità\noccupazionali del mercato del lavoro, al fine di rendere più efficiente\nl'utilizzazione del fattore lavoro nei processi produttivi e di facilitare nel\ncontempo l'incontro tra domanda e offerta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello regionale, al fine di favorire e promuovere, in accordo con l'ente\nregionale, o con l'ente locale a livello territoriale, corsi di formazione\nprofessionale, le parti si impegnano a presentare congiuntamente proposte ed\nindicazioni in merito. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. dichiarano\naltresì la propria disponibilità a partecipare alla programmazione ed\norganizzazione dei corsi stessi. A tal fine le parti si incontreranno nel mese\ndi febbraio di ogni anno per valutare le lavorazioni e i mestieri per i quali\nci sia richiesta di manodopera qualificata e nel contempo per valutare verso\nquali lavorazioni o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi.\nEntro il successivo mese di aprile dovranno essere presentati all'ente regione\no all'ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi,\ndefinendo la durata, le modalità ed i programmi. I corsi dovranno prevedere un\ndeterminato numero di ore di formazione teorica da effettuarsi a carico della\nregione e dell'ente locale ed un certo numero di ore di formazione pratica da\neffettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di\nformazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro tra l'impresa\nnella quale si effettuano ed i giovani che frequentano il corso. Le\nOrganizzazioni artigiane si impegnano ad indicare le imprese disponibili a\nmettere a disposizione i propri locali e le attrezzature per la suddetta\nformazione pratica. Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare\nle possibilità occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti\ndalle imprese presso le quali hanno effettuato formazione pratica. L'attestato\ndi qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un periodo di\noccupazione di 6 (sei) mesi nei quali il giovane è considerato tirocinante ai\nsensi della legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove, a livello regionale, sia stata data attuazione a quanto previsto\ndall'accordo interconfederale del 2 febbraio 1993 in materia di formazione\nprofessionale, la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo\ndovrà essere opportunamente armonizzata\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 Assemblea Sindacale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Area Tessile-Moda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di\npermessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi\ncollettivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e\nle assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L' assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa, ma in\npresenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra\ndatore di lavoro e lavoratori dipendenti. La richiesta di convocazione di\nassemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore anche\nriducibili a 24 ore in caso di urgenza con l'indicazione specifica dell'orario\ndi svolgimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Chimica gomma plastica e vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono riconosciute a titolo di diritto d'assemblea 10 ore annue di\npermessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi\ncollettivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e\nle assemblee si terranno di norma preferibilmente all'inizio o alla fine dello\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa ma in presenza\ndi locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di\nlavoro e lavoratori dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata dai lavoratori -\no dalle Organizzazioni sindacali firmatarie congiuntamente - al datore di\nlavoro con preavviso di 48 ore riducibili a 24 in caso di emergenza con\nl'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di piastrelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di\npermessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi\ncollettivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e\nle assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa, ma in presenza\ndi locali idonei può svolgersi anche all'interno, previ accordi tra datore di\nlavoro e lavoratori dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata dai lavoratori al\ndatore di lavoro con preavviso di 48 ore anche riducibili a 24 ore in caso di\nurgenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 17 Permessi retribuiti per cariche sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' costituito per dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi\nprovinciali o comprensoriali, regionali e nazionali delle Associazioni\nsindacali stipulanti, un monte ore complessivo per azienda, di permessi\nretribuiti che permetta ai suddetti il disimpegno delle loro funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’Area Tessile-Moda e per il Settore Ceramica, Terracotta, Gres e\nDecorazione di Piastrelle tale monte ore sarà di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5 ore mensili, cumulabili nel trimestre, nella misura massima di 8 ore\nnello stesso mese, nelle aziende con più di 8 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 ore annue per ciascun dipendente, con un minimo garantito di 16 ore,\nnelle aziende con 8 o meno di 8 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro tale monte ore sarà di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5 ore annue per ciascun dipendente, con un minimo garantito di 20 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi verranno utilizzati da un solo dipendente della stessa impresa\nnella stessa giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi verranno concessi quando l' assenza dal lavoro venga\nespressamente richiesta per iscritto, di norma con due giorni di anticipo,\ndalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale\nattività di altri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere\ncomunicate per iscritto all'atto della nomina od elezione, dalle Organizzazioni\nprovinciali o comprensoriali, regionali e nazionali dei lavoratori alle\ncorrispettive Associazioni imprenditoriali che provvederanno a comunicarle alla\nazienda in cui il lavoratore è in organico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di\nsegreteria o dirigenti nazionali dei lavoratori oppure chiamati a ricoprire\ncariche pubbliche elettive si fa riferimento all'art. 31 della legge n. 300 del\n20 maggio 1970.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 Affissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa consentirà ai lavoratori ed alle Organizzazioni sindacali di far\naffiggere, in spazi appositi messi a disposizione dall'azienda, comunicazioni\nattinenti alla regolamentazione del rapporto di lavoro e a questioni di natura\nsindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente\ninoltrate al titolare dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di piastrelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa consentirà ai sindacati territoriali di categoria di far\naffiggere, possibilmente in spazi appositi, comunicazioni attinenti alla\nregolamentazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente\ninoltrate al titolare dell'impresa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 Delega sindacale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L' impresa provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti\ndei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta. Detta quota sarà\ncommisurata ad un ammontare pari all'1% della retribuzione netta di fatto,\nsalvo diversa comunicazione delle strutture regionali della\nFILCTEM-FEMCA-UILTEC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della applicazione di tale trattenuta dovrà essere consegnata\nall'imprenditore delega conforme al fac-simile qui riprodotto sottoscritta dal\nlavoratore interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale richiesta avrà validità fino ad eventuale revoca, che può\nintervenire in qualsiasi momento, che decorrerà dal mese successivo a quello\nin cui è stata rimessa per iscritto dall'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Delega fac-simile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nome .....\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cognome .....\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reparto .....\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Abitante a .....\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Via ..... n .......\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett. Direzione della ditta .....\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sottoscritto .....\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operaio - cartellino n. .....\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intermedio - matricola n. .....\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegato - matricola n. .....\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la presente lettera autorizza codesta Direzione ad effettuare,\nsull'ammontare netto delle competenze, la trattenuta relativa al suo contributo\nassociativo sindacale in ragione del ..... da calcolarsi sulla minima tabellare\nmensile e sull'indennità di contingenza per 13 mensilità a favore del\nSindacato .....\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale autorizzazione avrà validità fino ad eventuale revoca espressa per\niscritto. L' importo di tale trattenuta dovrà essere versato mensilmente\ndall'azienda sul c\u002Fc bancario n. ..... intestato al Sindacato territoriale\n.....\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricevuta l' informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi\ndel d. lgs. n. 196\u002F2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria\nper il perseguimento degli scopi statutari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Consento anche che i dati riguardanti l' iscrizione sindacale, siano\ncomunicati al datore di lavoro e agli Enti previdenziali e da questi trattati\nnella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai\ncontratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data .....\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma .....\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.B.: Da inviare al Sindacato territoriale prescelto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 21 Ambiente di lavoro e sicurezza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Area Tessile\u002FModa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori - tramite degli RLST di cui all’Accordo Interconfederale del\n13 settembre 2011- (Allegato ) hanno diritto di controllare l'applicazione\ndelle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e\npromuovere la ricerca, l'elaborazione e l' attuazione di tutte le misure idonee\na tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per concordare l'intervento di ricerca a livello territoriale, le parti si\nincontreranno a livello provinciale e regionale (detto incontro può avvenire\nanche nell'ambito degli incontri fissati dall'art. 8 del presente CCNL) di\nnorma una volta l'anno o su richiesta di una delle parti, per l' attuazione\ndegli interventi nell'ambito della operatività della legge n. 833\u002F1978 e\nsuccessive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere utilizzate le strutture di Patronato delle Organizzazioni\ncontraenti per stipulare convenzioni con la ASL e con gli enti pubblici e\ncentri di ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni contraenti si impegnano a promuovere tutte le iniziative\natte a diffondere una precisa informativa sulle sostanze usate nelle\nlavorazioni in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita\ne di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti – attraverso gli organismi preposti- si impegnano a definire,\ndurante la vigenza contrattuale, linee di indirizzo in materia di\nresponsabilità aziendale su salute e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Chimica\u002FCeramica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL e le Associazioni artigiane intendono\noperare perché si instauri un rapporto di piena compatibilità tra produzione\ne ambiente. In tale ambito, le parti assegnano alle tematiche dell'ambiente un\nvalore di criterio guida per la formulazione delle scelte programmatiche e\nproduttive dei settori interessati al presente c.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assume pertanto particolare rilevanza l'attivazione di iniziative congiunte\nnei confronti dell'istituzione a livello nazionale e di rapporti decentrati\nvolte a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) favorire l'adozione di tecnologie e cicli a basso impatto ambientale, sia\nsul versante della ricerca sia sul versante della diffusione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) favorire la riconversione e ristrutturazione ecologica delle imprese\nartigiane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) favorire da parte pubblica la messa in opera delle strutture e dei\nservizi alle imprese necessari agli adempimenti di legge ed individuare\nstrumenti a carattere consortile atti ad agevolare il rispetto delle leggi di\nsalvaguardia ambientale (depurazione, smaltimento, riciclaggio, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo scopo le parti si attiveranno a tutti i livelli, anche attraverso\nla richiesta di stanziamenti di risorse specifici per i settori artigiani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dell'attività degli Osservatori le parti realizzeranno indagini\nsullo stato di applicazione delle leggi di tutela ambientale (in particolare\nrelativamente alle problematiche dei grandi rischi, delle emissioni in acqua e\naria, dello smaltimento dei rifiuti), finalizzate all'individuazione dei\nproblemi e all'attivazione di iniziative autonome o congiunte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' facoltà dell'Osservatorio avanzare proposte di bonifica o modifica dei\ncicli produttivi che evidenziassero elementi di rischio o pericolosità\nrilevante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' altresì facoltà degli Osservatori realizzare un esame congiunto, dietro\nrichiesta di una delle parti, volto a promuovere, in sede di rapporti\ndecentrati, l'effettuazione di indagini sulle condizioni ambientali interne\nalle imprese. I risultati dell'indagine saranno oggetto di confronto volto a\nrimuovere le cause di rischio o nocività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Osservatori predisporranno anche, attraverso l'utilizzo di risorse messe\na disposizione della pubblica amministrazione, le opportune iniziative a\ncarattere formativo e informativo nei confronti delle imprese, delle\nistituzioni, dei lavoratori e dell'opinione pubblica che si rendessero\nnecessarie nell'adempimento dei compiti loro assegnati dal presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito gli Osservatori acquisiranno le informazioni necessarie a\ndelineare profili di rischio per le singole lavorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro - Area\nChimica\u002FCeramica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Le parti si impegnano ad operare per eliminare le cause che determinano\ncondizioni ambientali nocive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Le Organizzazioni sindacali possono richiedere, nelle sedi previste\ndall'accordo interconfederale facente parte integrale del presente contratto,\ndi partecipare alla ricerca delle cause che rendono presente la nocività\nnell'ambiente di lavoro. Per l'effettuazione delle indagini necessarie sarà\nrichiesto in via prioritaria l'intervento delle strutture pubbliche e\nconvenzionate (Patronati, medicina del lavoro, ASL e centri di servizio).\nNell'effettuazione delle indagini le parti convengono di assumere a riferimento\nle metodiche e i limiti stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of\nGovernmental Industrial Hygienists (TLV) secondo i criteri di applicazione\nindicati nelle tabelle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Tra OO.AA. e rappresentante di bacino, nelle sedi preposte, può essere\nconcordata un'azione particolare per avviare iniziative atte a migliorare le\ncondizioni ambientali nocive particolarmente gravose.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>4) Le imprese informeranno i lavoratori circa eventuali rischi connessi con\nle sostanze impiegate nei cicli produttivi a cui sono esposti, noti sulla base\ndi acquisizione medico-scientifica sia a livello nazionale che internazionale.\nTale informazione potrà realizzarsi attraverso schede delle sostanze\nutilizzate, contenenti i dati chimico-fisici, tossicologici e la\nclassificazione di pericolosità, anche avvalendosi dei dati conoscitivi\ndisponibili presso gli Osservatori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-riskassessment\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>5) Vengono istituiti i libretti sanitari di rischio in cui devono essere\nannotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli\neventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie\nprofessionali. Per quanto riguarda il personale femminile saranno annotati con\nil consenso dell'interessata, anche i dati relativi al concepimento, aborto,\ngravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibrio\normonale, patologia dell'apparato genitale e del seno, dati forniti e\naggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate\ndalle AASSLL o dai consultori o dal medico curante. Il lavoratore ed il medico\ncurante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del\nlibretto personale, che sarà consegnato al lavoratore all'atto della\nrisoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6) Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione e la\nsicurezza dei lavoratori. Tali misure comprendono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la prevenzione dei rischi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e\ndi protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e\u002Fo funzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la formazione adeguata dei lavoratori in relazione ai rischi inerenti al\nposto di lavoro e\u002Fo funzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'adozione di una appropriata organizzazione e dei mezzi di prevenzione e\nprotezione individuale e collettiva necessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>7) Le parti si impegnano ad incontrarsi, a livello regionale, a partire dal\n1° luglio 1995, su richiesta di una delle parti stesse, ogni qualvolta sorga\nla necessità, in rapporto all'applicazione di leggi regionali o nazionali (ad\nesempio, T.U. n. 81\u002F2008 e s.m.i.), o su esplicita richiesta fatta\ndall'Osservatorio previsto dal presente contratto, comunque nell'ambito degli\naccordi interconfederali intervenuti in materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetyprovisions\">\u003Cp>Prevenzione delle malattie professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le visite mediche obbligatorie e relativi accertamenti radiografici\naventi il compito di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento\nalle norme di legge che disciplinano la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le parti, a livello regionale, al fine di svolgere un'attenta\nazione di prevenzione delle malattie professionali si impegnano a verificare\ncongiuntamente la necessità di eventuali controlli sanitari preventivi e\nperiodici ulteriori rispetto alle casistiche e agli obblighi previsti dalle\nnorme vigenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 Diritto alle prestazioni della bilateralità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dalla Delibera del Comitato Esecutivo Ebna\ndel 12 maggio 2010 e dall’Atto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto\nal livello confederale il 30 giugno 2010, nonché dagli accordi\ninterconfederali istitutivi del FSBA del 31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013, le\nparti stabiliscono che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi\ndell’artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non\naderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare\ncontrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e\nnormativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di\ncategoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale\nrappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale\nmatura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti\nal sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa\ndatrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti\nbilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e\nBolzano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.l'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi\nobblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei\nlavoratori; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino\na concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola\nprestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.a decorrere dal 1° luglio 2010, Le imprese non aderenti alla\nbilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a\nciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 25 lordi mensili per\ntredici mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento\naggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti\nretributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti,\nescluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e\nmantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo\nlavoratore in adempimento dell’obbligo di cui al comma 2. In caso di\nlavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto\nproporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si\nottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti,\nl’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione\nriconosciuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stralcio della delibera Ebna del 12 maggio 2010 recepito dalle parti\nfirmatarie del presente CCNL:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.a partire dal 1° luglio 2010 saranno conseguentemente avviati gli\nistituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti\ncollettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi\ndefiniti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una\nquota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determinati\nsulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di\n12.500 Euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a\ntale livello, di prevedere importi superiori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) RAPPRESENTANZA SINDACALE0,10% -12,5 €\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) RAPPRESENTANTE TERRITORIALE SICUREZZA e FORMAZIONE SICUREZZA 0,15% -\n18,75 €\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) ENTE BILATERALE NAZIONALE 0,01% - 1,25 €\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) RAPPRESENTANZA IMPRESE0,25% - 31,25 €\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 0,49% - 61,25 €\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(questo importo è comprensivo dei 34 € stabiliti ai sensi della\nlegislazione vigente e della quota relativa alla gestione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Inoltre, sulla base dell’Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30\ngiugno 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente accordo di rinnovo si\nstabilisce che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A partire dal 1° luglio 2010 le aziende verseranno i contributi alla\nBilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all’interno\ndel modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari\nad Euro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato,\nsarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a\n10,42 €. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore\nsettimanali la quota è ridotta del 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese\nsaranno considerate in regola per quanto attiene ai 34 € di cui al punto 5,\nlettera e).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte\ndi formale richiesta da parte dell’azienda e di invio all’Ebna della\nnecessaria documentazione, l’importo relativo sarà riaccreditato\nall’azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente\nall’insorgere di eventuali problematiche sul punto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno\ncontabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello\nregionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate\nseparatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delibera approvata dal Comitato Esecutivo dell’EBNA in data 12 maggio\n2010 e relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione agli accordi interconfederali del 10 dicembre 2015, del 18\ngennaio 2016 e del 7 febbraio 2018 (Allegati), nonché della Delibera Ebna del\n19 gennaio 2016 le parti firmatarie del presente CCNL concordano che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. A partire dal 1° gennaio 2016 le imprese rientranti nel campo di\napplicazione del titolo I del D.lgs 148\u002F2015 che applicano i CCNL sottoscritti\ndalle categorie delle parti in epigrafe, sono tenute al versamento dei 125 euro\nannui e per queste il già punto c) assume il valore di 2,00 € ed il già\npunto e) assume il valore di 60,50 €, tutto finalizzato al di seguito nuovo\npunto e) - Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle\nProvince autonome di Trento e Bolzano).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. A partire dal 1° gennaio 2016 per le sole imprese che non rientrano nel\ncampo di applicazione del titolo I del D.lgs che applicano i CCNL sottoscritti\ndalle categorie delle parti in epigrafe, sulla scorta dello stesso ultimo D.lgs\ne delle specifiche lettere del Ministero del lavoro ( tra le quali quella Prot.\n29 del 4 gennaio 2015) si ridefiniscono le quote di contribuzione annuali della\nbilateralità artigiana:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rappresentanza Sindacale di\nbacino……………….………………………………………………..12,50€\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione\nSicurezza………………………...18,75€\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•EBNA e funzionamento\nFSBA…………………………………………………………………………….2,00€\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rappresentanza Imprese contrattazione\ncollettiva…………………………………………...31,25€\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province\nautonome di Trento e\nBolzano)…………………………………………………………………………………..……………………..\n27,25€\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•FSBA 0,45% + 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale cifra è comprensiva della quota già raccolta a titolo di FSBA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. La contribuzione dello 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale\na carico dei datori di lavoro decorre dal 1° gennaio 2016, mentre\nl’incremento dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale a carico\ndei lavoratori decorre dal 1° luglio 2016 o dall’effettiva operatività del\nFondo, qualora questa fosse antecedente a tale data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. A partire dal 1° gennaio 2016, per le imprese per le quali non trovano\napplicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del\nD lgs 148\u002F2015 i versamenti richiamati al punto 8) saranno composti dalla somma\ndi una cifra fissa destinata a EBNA pari a 7,65 € al mese per 12 mensilità e\ndi una percentuale destinata a FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile\nprevidenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di lavoro. A partire dal 1°\nluglio 2016, ovvero dalla data di effettiva operatività di FSBA qualora questa\nfosse antecedente, tale percentuale sarà incrementata dello 0,15% della\nretribuzione imponibile previdenziale. L’incremento dello 0,15% sarà a\ncarico dei lavoratori e la relativa somma sarà trattenuta dalla busta paga\ndegli stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. La quota di contribuzione in cifra fissa è dovuta per intero anche per\ni lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte\ndi formale richiesta da parte dell’azienda e di invio all’Ente Bilaterale\nTerritorialmente competente della necessaria documentazione, l’importo\nrelativo sarà riaccreditato all’azienda avente diritto. Le parti si\nincontreranno tempestivamente all’insorgere di eventuali problematiche sul\npunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13 . Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno\ncontabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello\nregionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate\nseparatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>***\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti firmatarie recepiscono l ’Accordo interconfederale del 7 febbraio\n2018 (Allegato) che costituisce parte integrante del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale N.1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le delibere EBNA del 12 maggio 2010 e del 19 gennaio 2016 relative alla\nbilateralità costituiscono parte integrante del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 24 Assistenza sanitaria integrativa – San.Arti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza\nsanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane,\nconvengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del\nFondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l’Artigianato,\nsecondo le modalità stabilite dagli accordi interconfederali in materia di\nassistenza sanitaria integrativa sottoscritti tra Confartigianato Imprese, Cna,\nCasartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1 febbraio 2013, sono pertanto iscritti al Fondo - Sanarti i\ndipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi\ncompresi gli apprendisti nonchè i lavoratori con contratto a tempo determinato\ndi durata almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di\ncontratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente\nprorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo pari a € 10.42 mensili per 12 mensilità è versato al Fondo\ncon la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva\nregionale, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le\nprestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni\ndovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica\nquell’accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI. determina\nl’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà\nessere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce “elemento aggiuntivo\ndella retribuzione” (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità\ncosi come previsto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di\nmatrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l’azienda che ometta il\nversamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i\nlavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie,\nfatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il funzionamento del costituendo Fondo sanitario è stabilito dallo statuto\ne dal regolamento dello stesso che si intendono recepiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>Al suddetto Fondo possono iscriversi anche i familiari dei lavoratori\ndipendenti ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, nonché i titolari\ndi impresa, soci e collaboratori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 25 Previdenza Complementare\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\n\n\u003Cp>Il sistema di previdenza complementare dell’Artigianato è regolato\ndall’accordo istitutivo, dallo Statuto, dal regolamento di Artifond e\ndall'accordo di trasferimento della Forma Pensionistica Complementare per i\nlavoratori dell'artigianato da Artifond a Fon.Te. e confluenza degli attuali\niscritti ad Artifond verso Fon.Te, sottoscritto dalle parti il 27 gennaio 2011\n(Allegato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione al Fondo con riferimento alla retribuzione tabellare è\ncosì determinata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- TFR nelle misure previste dalla contrattazione collettiva e dalle norme di\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1% a carico del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1% a carico dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a fornire al momento dell'assunzione, materiali\ninformativi sulla previdenza complementare nonché a valutare forme di\nestensione dell'iscrizione al fondo pensionistico per i nuovi assunti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 Assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'assunzione del lavoratore è fatta in conformità alle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d. lgs. 152\u002F97, il datore di lavoro\nnella lettera di assunzione da consegnare al lavoratore deve indicare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'identità delle parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o\npredominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi,\nnonché la sede di assunzione o il domicilio del datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la data di inizio del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la tipologia del rapporto di lavoro e l’eventuale durata in caso di\nrapporto di lavoro a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata del periodo di prova se previsto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore,\nnonché l’indicazione del CCNL applicato, le caratteristiche e la descrizione\ndelle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi\ncostitutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i termini del preavviso in caso di recesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•carta di identità o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•stato di famiglia per il capofamiglia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•documenti necessari per fruire degli assegni familiari (per gli aventi\ndiritto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•numero del codice fiscale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro potrà, inoltre, chiedere altri documenti che ritenga\nutili in relazione alle mansioni cui il lavoratore è assegnato (es.\ncertificato penale per i viaggiatori o piazzisti, cassieri, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e\nnotificare i successivi mutamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per il certificato di lavoro si fa riferimento all'art. 2124 del codice\ncivile che recita: \"Se non è obbligatorio il libretto di lavoro all'atto della\ncessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa, l'imprenditore\ndeve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il\nprestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni\nesercitate\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 28 Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Area Tessile\u002FModa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione del lavoratore può essere fatta nell'ambito della qualifica\nper la quale è stato richiesto, per un periodo di prova che dovrà risultare\nda comunicazione scritta, la cui durata non potrà essere superiore a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cdl>\n    \u003Cdd>\n      \u003Ctable width=\"795\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n        \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"140\">\n        \u003Ccol width=\"284\">\n        \u003Ccol width=\"366\">\n        \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Livelli\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"284\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Qualifiche\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"366\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Periodo\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"140\" height=\"11\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n              \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"284\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n              \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"366\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n              \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6º Super \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"284\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Quadri (escluso\n              Occhialeria)\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"366\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6 mesi \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6º \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"284\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Impiegati \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"366\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6 mesi \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5º \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"284\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Impiegati-intermedi \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"366\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3 mesi \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4º \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"284\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Impiegati \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"366\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2 mesi \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n              \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"284\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Operai\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"366\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>7 settimane\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n              \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"284\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n              \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"366\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n              \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3º \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"284\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Impiegati \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"366\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1 mese e 1\u002F2 \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n              \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"284\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Operai \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"366\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6 settimane \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2º \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"284\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Impiegati \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"366\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1 mese \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n              \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"284\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Operai \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"366\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5 settimane \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1º \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"284\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Impiegati (solo\n              Occhialeria)\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"366\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1 mese \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n              \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"284\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Operai \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"366\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4 settimane \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"140\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n              \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"284\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n              \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"366\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n              \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n        \u003C\u002Ftbody>\n      \u003C\u002Ftable>\n    \u003C\u002Fdd>\n\u003C\u002Fdl>\n\n\u003Cp>La malattia, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti\ndurante il periodo di prova, sospendono la prova stessa per un periodo pari\nalla durata dell'evento morboso nell'ambito massimo del periodo di\nconservazione del posto di cui all'art. 97; al termine del periodo di\nastensione dal lavoro riprenderà la decorrenza dal periodo di prova per la\nparte residua. L'integrazione economica a carico del datore di lavoro è dovuta\nesclusivamente per i casi di sospensione del periodo di prova a seguito di\ninfortunio sul lavoro e malattie professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova è ammessa, in qualsiasi momento da entrambe le\nparti, la rescissione del rapporto senza alcun preavviso. In caso di\nrisoluzione del rapporto durante il periodo di prova, al lavoratore sarà\ncorrisposta la retribuzione di fatto pattuita, che comunque non potrà essere\ninferiore a quella contrattualmente prevista, nonché gli eventuali ratei di\ngratifica natalizia, ferie, t.f.r., calcolati secondo i criteri previsti ai\nrispettivi articoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che, in caso di riassunzione di personale già occupato\nnei 12 mesi precedenti presso la stessa azienda, con identica qualifica e\nmansione, il periodo di prova sarà considerato già espletato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Chimica\u002FCeramica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Non è ammessa nè la\nprotrazione nè la rinnovazione. Nel corso del periodo di prova la risoluzione\ndel rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di\nciascuna delle parti senza preavviso nè indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, l'assunzione\ndel lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal\ngiorno dell'assunzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del periodo di prova, rientra nell'effettivo servizio ed è\nregolata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cdl>\n  \u003Cdl>\n    \u003Cdl>\n      \u003Cdl>\n          \u003Cdd>\n            \u003Ctable width=\"407\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n              \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"131\">\n              \u003Ccol width=\"272\">\n              \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n                \u003Ctr valign=\"top\">\n                  \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Livelli\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"272\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Periodo\n                    di prova (mesi)\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n              \u003C\u002Ftbody>\n              \u003Ctbody>\n                \u003Ctr valign=\"top\">\n                  \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7°\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"272\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">mesi\n                    6\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"top\">\n                  \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6°\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"272\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">mesi\n                    6\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"top\">\n                  \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5° S\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"272\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">mesi\n                    4\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"top\">\n                  \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5°\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"272\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">mesi\n                    4\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"top\">\n                  \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4°\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"272\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">mesi\n                    3\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"top\">\n                  \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3°\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"272\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">mesi\n                    2\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"top\">\n                  \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2°\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"272\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">mesi\n                    2\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"top\">\n                  \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1°\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"272\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">mesi\n                    1\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"top\">\n                  \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"272\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n              \u003C\u002Ftbody>\n            \u003C\u002Ftable>\n          \u003C\u002Fdd>\n      \u003C\u002Fdl>\n    \u003C\u002Fdl>\n  \u003C\u002Fdl>\n\u003C\u002Fdl>\n\n\u003Cp>Per il Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazioni di Piastrelle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cdl>\n  \u003Cdl>\n    \u003Cdl>\n      \u003Cdl>\n          \u003Cdd>\n            \u003Ctable width=\"409\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n              \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"126\">\n              \u003Ccol width=\"141\">\n              \u003Ccol width=\"138\">\n              \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n                \u003Ctr valign=\"top\">\n                  \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Livello\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Ab \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">mesi 6\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"top\">\n                  \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Livello\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">mesi 4\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"top\">\n                  \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Livello\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">DE \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">mesi 2\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"top\">\n                  \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Livello\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">F \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">mesi 1\n                    1\u002F2 \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"top\">\n                  \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Livello\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">G \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">mesi 1\n                    \u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n              \u003C\u002Ftbody>\n            \u003C\u002Ftable>\n          \u003C\u002Fdd>\n      \u003C\u002Fdl>\n    \u003C\u002Fdl>\n  \u003C\u002Fdl>\n\u003C\u002Fdl>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti\ndurante il periodo di prova sospendono la prova stessa per un periodo pari alla\ndurata dell'evento morboso nell'ambito massimo del periodo di conservazione del\nposto di cui all’art. 98; al termine del periodo di astensione dal lavoro\nriprenderà la decorrenza del periodo di prova per la parte residua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'integrazione economica a carico del datore di lavoro è dovuta\nesclusivamente per i casi di sospensione del periodo di prova a seguito di\ninfortunio sul lavoro e malattie professionali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 Inquadramento unico per l’Area Tessile\u002FModa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero e per il Settore\nPulitintolavanderia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la ripartizione del personale nelle qualifiche \"operai\",\n\"intermedi\", \"impiegati\", \"quadri\", i lavoratori sono inquadrati in un'unica\nscala classificatoria articolata su sette livelli secondo lo schema che\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"554\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"92\">\n  \u003Ccol width=\"458\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6° super\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"458\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">- quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"458\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">- impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"458\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">- impiegati-\n        intermedi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"458\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">- impiegati-\n        operai\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"458\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">- impiegati-\n        operai\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"458\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">- impiegati-\n        operai\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"92\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"458\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">- operai\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>L'inquadramento unico di cui sopra determina livelli comuni di retribuzione\nminima contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento dei lavoratori nei diversi livelli è determinato dalle\ndeclaratorie e dalle relative esemplificazioni riportate all’art. 30 Settore\nTessile, Abbigliamento, Calzaturiero e Settore Pulitintolavenderia fermo\nrestando che le mansioni non esemplificate nel testo saranno inquadrate per\nanalogia nei vari livelli sulla base dei requisiti e delle caratteristiche\nprofessionali indicati nelle declaratorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali controversie derivanti dall'attribuzione del livello formeranno\noggetto di esame tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a\nlivello territoriale, o in seconda istanza, a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale procedura dovrà esaurirsi entro tre mesi dall'insorgere della\ncontestazione. Eventuali nuove forme di organizzazione del lavoro non implicano\nil riconoscimento automatico di livello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Occhialeria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la ripartizione del personale nelle qualifiche \"operai\",\n\"impiegati\", \"quadri\", i lavoratori sono inquadrati in un'unica scala\nclassificatoria articolata su sei livelli secondo lo schema che segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° livello impiegati\u002Fquadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° livello impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° livello impiegati - operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° livello impiegati - operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° livello impiegati - operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° livello impiegati - operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L' inquadramento unico di cui sopra determina livelli comuni di retribuzione\nminima contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L' inquadramento dei lavoratori nei diversi livelli è determinato dalle\ndeclaratori e dalle relative esemplificazioni riportate all’art 30 Settore\nOcchialeria , fermo restando che le mansioni non esemplificate nel testo\nsaranno inquadrate per analogia nei vari livelli sulla base dei requisiti e\ndelle caratteristiche professionali indicati nelle declaratorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali controversie derivanti dell'attribuzione del livello formeranno\noggetto di esame tra le organizzazioni firmatarie del presente contratto, a\nlivello territoriale, o in secondo istanza, a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale procedura dovrà esaurirsi entro tre mesi dall'insorgere della\ncontestazione. Eventuali nuove forme di organizzazione del lavoro non implicano\nil riconoscimento automatico di livello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 30 Classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il Settore Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori di prima assunzione nel settore per un periodo massimo non\nsuperiore a 9 mesi, nonché i lavoratori addetti a mansioni di manovalanza e\u002Fo\npulizia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori addetti a mansioni di normale complessità e\u002Fo variabilità,\nla cui esecuzione richiede normali capacità pratiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori addetti a mansioni amministrative di mera esecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori addetti a mansioni complesse e\u002Fo variabili, la cui esecuzione\nrichiede capacità tecnico pratiche, acquisite con un medio periodo di\nesperienza di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che su direttive ricevute svolgono mansioni esecutive che\nrichiedono una generica preparazione professionale o corrispondente pratica d'\nufficio, nel rispetto di procedure prestabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori addetti a mansioni di particolare complessità e\nvariabilità, la cui esecuzione richiede buone capacità tecnico pratiche,\nacquisite tramite una consistente esperienza di lavoro e\u002Fo adeguato\ntirocinio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che svolgono mansioni esecutive di carattere tecnico o\namministrativo nel rispetto di procedure prestabilite, anche se complesse, che\nrichiedono una adeguata preparazione professionale od una corrispondente\nesperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che esplicano particolari mansioni di responsabilità\nnell'ambito di direttive intervenendo direttamente, con alto livello di\nspecializzazione, su tutte le fasi della lavorazione e\u002Fo guidando e coordinando\ncon carattere di continuità e con facoltà di iniziativa, il lavoro di altri\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che svolgono attività di carattere tecnico o amministrativo\nsulla base di indicazioni di massima ricevute dal diretto superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori con funzioni direttive che nell'attuazione dei programmi\ngenerali aziendali operano con facoltà decisionale ed autonomia di\niniziativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello Super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello con qualifica di quadro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo alla\ncategoria dei dirigenti, per l' alto livello di responsabilità gestionale ed\norganizzativa attribuito e per l' elevata preparazione specialistica\nconseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione\ndegli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni\ndi rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali\nobiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni Settore Calzaturiero (Tab. A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- taglio e\u002Fo confezioni di pantofole di qualsiasi tipo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tranciatura sottopiede\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tagli delle parti secondarie della tomaia di calzature in succedanei o\ntessuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- orlatura delle parti secondarie della tomaia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- confezioni tacchi e suole\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- spalmatura collanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ribattitura a macchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- spazzolatura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sfibratura della suola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- centralinista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fattorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla semplice registrazione dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- taglio delle parti principali della tomaia in succedaneo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- taglio di parti secondarie della tomaia in pelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operazioni preliminari alla giuntura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- orlatura delle parti principali della tomaia in pelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tranciatura del cuoio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- montaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lissatura di suola applicata sulla calzatura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sfibratura tomaia per lavorazione saldata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- applicazione suola prefresata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- controllo qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazzino e spedizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto\u002Fa vendita al pubblico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementari mansioni di contabilità e\u002Fo amministrazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- normali pratiche d' ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- taglio delle parti principali della tomaia in pelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- orlatura completa della tomaia in pelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- montaggio completo della calzatura in pelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fresatura di suole applicate sulla tomaia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- modellista (sviluppo modello) tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione\ndel personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle\nrelative pratiche d' ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- modellista creativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmatore EDP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà\ndecisionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico programmatore di macchine elettroniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello Super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni Settore Tessile (Tab. A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cardatori che effettuano elementari operazioni di predisposizione della\nmacchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- alla conduzione del ciclo di stampa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- all' orditura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rammendo sul rifinito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tessitura jacquard: velluti operati, quadrettati, a bacchetta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementari mansioni di contabilità e\u002Fo amministrazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazzino e spedizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto a vendita al pubblico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- normali pratiche d' ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- folloni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rammendo sul rifinito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- controllo di qualità della tela\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- messa in carta - disegni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tessitore a mano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- controllo movimento magazzino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ripulitore di carde con smontaggio e montaggio delle stesse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pesatori ricettisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- alle cimatrici e garzatrici del tessuto con semplice regolazione della\nmacchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fuochisti patentati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ausiliari specializzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- specialisti in elettronica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- classificatore stracci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione\ndel personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle\nrelative pratiche d' ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono - Fatto salvo quanto predisposto dalla relativa\ndeclaratoria, per le esemplificazioni relative al comparto tessile (lana -\ncotone - seta - juta - lino e canapa - tessitura sintetica - tessili vari -\necc.) espressamente qui richiamate, le parti convengono di fare riferimento\nalle indicazioni previste nei rispettivi comparti del settore industria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmatore EDP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti alla predisposizione controllo del lavoro esterno con facoltà\ndecisionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico programmatore di macchine elettroniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello Super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni Settore Confezioni (Tab. B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- taglio accessori e parti secondarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stiratura intermedia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cuciture semplici (asole, bottoni, ecc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- centralinista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fattorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla semplice registrazione dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stenditura e taglio con consumi predeterminati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- confezione capo completo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attaccatura di colli, e\u002Fo maniche dei capi spalla, o di altri articoli di\nconfezione con tessuto pregiato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stiratura finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazzino e spedizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto\u002Fa vendita al pubblico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementari mansioni di contabilità e\u002Fo amministrazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- normali pratiche d' ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- taglio e confezione del prototipo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- taglio con capacità di predeterminare i consumi (sviluppo taglie e\u002Fo\ndisegno e preparazione sagome e cartoni)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione\ndel personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle\nrelative pratiche d' ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stilista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- modellista, figurinista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmatore EDP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà\ndecisionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico programmatore di macchine elettroniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello Super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni Settore Maglieria (Tab. B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- segnatura su tessuto comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- taglio accessori e parti secondarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stenditura su tessuto comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dipanatura e\u002Fo roccatura (trasformazione della matassa in rocca)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stiratura intermedia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attaccatura bottoni a macchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- spolatura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- asolatura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ripassatura fasi intermedie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- centralinista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fattorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla semplice registrazione dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- confezioni capo completo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tessitura con rettilinee e\u002Fo circolari e\u002Fo telai cotton con macchine già\nprogrammate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rammendo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stiratura finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazzino e spedizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- segnature e taglio con sagome già predisposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto\u002Fa vendita al pubblico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementari mansioni di contabilità e\u002Fo amministrazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- normali pratiche ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- campionatura (esecutore del prototipo tessitura o taglio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tessitura con qualsiasi tipo di filato e per qualsiasi tipo di tessuto su\ntelai cotton, circolari, rettilinee con capacità di messa a punto delle\nmacchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti al taglio con capacità di predeterminare i consumi (sviluppo\ntaglie e\u002Fo disegno - preparazione sagome e cartoni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione\ndel personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle\nrelative pratiche di ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stilista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- modellista, figurinista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico - programmatore macchine tessitura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmatore EDP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà\ndecisionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico programmatore di macchine elettroniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello Super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni Settore Confezione Pellicceria (Tab. B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- guarniture e rifiniture semplici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- taglio fodere e accessori in tessuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavori di inchiodatura e lavori secondari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cucitura di parti semplici e lineari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stiro foderami ed accessori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- centralinista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fattorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla semplice registrazione dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- confezioni delle parti primarie della pellicceria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- foderatura completa della pelliccia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- riparazione di qualsiasi tipo di pelliccia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementari mansioni di contabilità e\u002Fo amministrazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alle normali pratiche di ufficio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazziniere e spedizioniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto\u002Fa vendita al pubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavori di taglio e\u002Fo accompagnamento di qualsiasi tipo di pelliccia o\nguarnizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- giuntura delle pelli per messa in opera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- confezione completa del capo di sfilata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto responsabile delle prove con segnalazione dei difetti e\ncorrezioni, e partecipazione alla lavorazione manuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sarta - modellista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione\ndel personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle\nrelative pratiche di ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stilista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- modellista, figurinista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmatore EDP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà\ndecisionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico programmatore di macchine elettroniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello Super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni Settore Bottoni (Tab. B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- bollonature\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pesatura e conteggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- preparazione campionari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stampaggio resine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- taglierine semiautomatiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- composizione pani resine e lastre plastiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fustellatura, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pastigliatura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sbavatura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- poffatura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- foratura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tornitura, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- scelta pastiglie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- spruzzatura bottoni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- applicazione a tavole di tintoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- centralinista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fattorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla semplice registrazione dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stampisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tintori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- foratori specializzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- segatori corozo-dum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti all' attrezzatura e alla messa a punto delle seguenti macchine su\nindicazioni generali: seghe, taglierine, sbavatrici, presse, pulitrici,\npoffatrici, foratrici, pastigliatrici, torni automatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti a montaggio stampi resine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazziniere e spedizioniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto\u002Fa vendita al pubblico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementari mansioni di contabilità e\u002Fo amministrazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- normali pratiche di ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- campionatura (esecutore del prototipo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- alle prove su ricette preparate e\u002Fo alla suddivisione degli impasti nella\nlavorazione delle resine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- incisione su stampi a mano o a macchina con relativa messa a punto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fresisti specializzati (sono coloro che fanno e affilano gli utensili\neffettuando lavori per l' esecuzione dei quali è necessaria una capacità\ntecnico pratica che si acquisisce soltanto attraverso il necessario tirocinio e\nche compiono a regola d' arte tutti i lavori inerenti alla loro specialità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione\ndel personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle\nrelative pratiche di ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stilista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- modellista, figurinista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmatore EDP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà\ndecisionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico programmatore di macchine elettroniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello Super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni Trecce - Cappelli di paglia (Tab. B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cucitura dei cappelli di paglia e lavori diversi su qualsiasi forma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- incollatura e tuffatura di centrifuga di smarcatura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- guarnitura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nastrificazione, racellatura, tagliatura, trecciatura, asciugatura,\naspatura, bobbinatura, goffatura, incannaggio, pettinatura, ritorcitura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- centralinista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fattorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla semplice registrazione dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tintoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazziniere e spedizioniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto\u002Fa a vendita al pubblico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nastrificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- selezionatura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- confezione cappello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stiratura e tiratura a mano dei cappelli sulle forme\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- informatura dei cappelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cellorighisti, recellisti di articoli di paglia e simili di fissaggio, di\napprettatura e alle vasche di tintoria e candeggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementari mansioni di contabilità e\u002Fo amministrazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- normali pratiche di ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- meccanico montatore dei reparti di trecciatura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- campionatura, esecutore del prototipo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione\ndel personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle\nrelative pratiche di ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stilista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- modellista, figurinista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti alla predisposizione del lavoro esterno con facoltà\ndecisionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmatore EDP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico programmatore di macchine elettroniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello Super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni Settore Berretti e Cappelli (Tab. B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stiro intermedio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cuciture parti staccate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- taglio foderami e accessori interni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- guarniture semplici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stampaggio delle fodere e marocchini (con e senza composizione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- centralinista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fattorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla semplice registrazione dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- taglio a mano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cucitura del cappello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stiratura finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazziniere e spedizioniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto\u002Fa vendita al pubblico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementari mansioni di contabilità e\u002Fo amministrazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- normali pratiche di ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- campionista, esecutore del prototipo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sviluppo professionale dei modelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- modellatura cappelli feltro (presse e similari)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione\ndel personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle\nrelative pratiche di ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stilista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- figurinista, modellista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti alla predisposizione del lavoro esterno con facoltà\ndecisionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmatore EDP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico programmatore di macchine elettroniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello Super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni Settore Calzetteria (Tab. B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la scelta e l' accoppiamento calze finite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- piegatura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- scatolatura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- centralinista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fattorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla semplice registrazione dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- macchine circolari e rettilinee\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- controllo stiratura calza finita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rimagliatura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- circolari per elastici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cuciture di guarnizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazzino e spedizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto\u002Fa vendita al pubblico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementari mansioni di contabilità e\u002Fo amministrazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- normali pratiche di ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- campionatura esecutore del prototipo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tessitura con qualsiasi tipo di filato con macchine circolari e rettilinee\ncon capacità di messa a punto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione\ndel personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e relative\npratiche di ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stilisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- modellista, figurinista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmatore EDP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà\ndecisionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico programmatore di macchine elettroniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello Super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni Settore Ombrelli (Tab. B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- montaggio impugnature correnti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- montaggio puntine-pezzuole\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- montaggio rosette-graffature\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- centralinista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fattorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla semplice registrazione dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- taglio a materasso su tessuto tinta unita e fantasia o senza riferimento\nobbligato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- montatori impugnature fini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cuciture di particolare complessità (seta, tessuti fantasia o con\nriferimenti obbligatori)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazziniere e spedizioniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto\u002Fa vendita al pubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementari mansioni di contabilità e\u002Fo amministrazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- normali pratiche d' ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- taglio capace di sviluppare qualsiasi modello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavorazioni fusti, capace di sviluppare qualsiasi tipo di fusto e di\neseguirne riparazioni di qualsiasi tipo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- taglio su tessuti fantasia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione\ndel personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle\nrelative pratiche di ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stilisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- modellista, figurinista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmatore EDP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà\ndecisionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico programmatore di macchine elettroniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere decIaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello Super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni Settori Pelli e Cuoio (Tab. B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cuciture semplici a mano e a macchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavori di ripiegatura al tavolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- montaggio cerniere, serrature, rivettature\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- scarnitura parti secondarie dei manufatti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- taglio di foderami e feltri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stiratura oggetti finiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- centralinista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fattorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti alla semplice registrazione dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- taglio di parti secondarie in pelle e tessuti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stampatori a pressa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- filettatura a mano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- scarnitura e spaccatura pelli con macchine predeterminate al banco di\nmontaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cucitura del manufatto in pelle o tessuto prelavato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- applicazioni guarnizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazziniere e spedizioniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto a vendita al pubblico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementari mansioni di contabilità e\u002Fo amministrazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- normali pratiche di ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- taglio di parti primarie in materiali pregiati (rettili, capretti,\ntessuti, ecc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- macchinista che esegue ogni tipo di cucitura su manufatti in materiali\npregiati (rettili, capretti, tessuti, ecc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- confezione e\u002Fo montaggio completo di qualsiasi manufatto fine al banco,\neffettuato in completa autonomia operativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione\ndel personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle\nrelative pratiche di ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmazione EDP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà\ndecisionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico programmatore di macchine elettroniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello Super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni Lavorazione a mano - su misura (Tab. C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esecuzione delle parti secondarie del manufatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esecuzione del manufatto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazzino e spedizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto a vendita al pubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- taglio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- confezione del manufatto completo con mansioni di assistenza alle\nprove.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmatore EDP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico programmatore di macchine elettroniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello Super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni per Studi di Disegni Tessili (Tab. A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad esso appartengono i lavoratori che svolgono mansioni comuni e comunque\nnon attinenti al disegno tessile, messincarte o lucidi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore che esegue mansioni amministrative d' ordine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disegnatore esecutore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- messincartista esecutore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- battitore, leggitore disegni, esecutore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rapportista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lucidista fotografico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lucidista a mano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- modellista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ripetitore di modelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratori che eseguono il lavoro sotto la guida di un lavoratore\nfinito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.B.: Dopo due anni di permanenza al 2o livello si consegue automaticamente\nla categoria superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disegnatore finito che si attiene a direttive sia specifiche che\ngenerali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rapportista finito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- variantista finito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- messincartista finito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- battitore e leggitore finito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lucidista a mano finito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lucidista fotografico finito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- modellista finito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ripetitore di modelli finito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disegnatore finito che si attiene a direttive sia specifiche che generali,\nprovetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rapportista finito provetto e variantista finito provetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- messincartista finito provetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- battitore e leggitore disegni, finito provetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rapportista finito provetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lucidista fotografo finito provetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ripetitore di modelli, finito provetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disegnatore, creatore per ogni difficoltà di lavoro: disegnatore finito\nche si attiene sia a direttive specifiche che generali e che contribuisca, con\napporto di competenze tecnico\u002Fpratiche alla formazione di altri disegnatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- schizzista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato amministrativo di concetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- messincartista finito che si attiene sia alle direttive specifiche che\ngenerali e che contribuisca con apporto di competenze tecnico\u002Fpratiche alla\nformazione di altri messincartisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello Super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedere declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Pulitintolavanderia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1º Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori di prima assunzione nel settore per un periodo massimo non\nsuperiore a 9 mesi, nonché i lavoratori addetti a mansioni di manovalanza e\u002Fo\npulizia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2º Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori addetti a mansioni di normale complessità e\u002Fo variabilità,\nla cui esecuzione richiede normali capacità pratiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori addetti a mansioni amministrative di mera esecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3º Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori addetti a mansioni complesse e\u002Fo variabili, la cui esecuzione\nrichiede capacità tecnico-pratiche, acquisite con un medio periodo di\nesperienza di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che su direttive ricevute svolgono mansioni esecutive che\nrichiedono una generica preparazione professionale o corrispondente pratica di\nufficio, nel rispetto di procedure prestabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4º Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori addetti a mansioni di particolare complessità e\nvariabilità, la cui esecuzione richiede buone capacità tecnico-pratiche\nacquisite tramite una consistente esperienza di lavoro e\u002Fo adeguato\ntirocinio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che svolgono mansioni esecutive di carattere tecnico o\namministrativo nel rispetto di procedure prestabilite, anche se complesse, che\nrichiedono una adeguata preparazione professionale od una corrispondente\nesperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5º Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che esplicano particolari mansioni di responsabilità\nnell'ambito di direttive, intervenendo direttamente, con alto livello di\nspecializzazione, su tutte le fasi della lavorazione e\u002Fo guidando e coordinando\ncon carattere di continuità e con facoltà di iniziativa, il lavoro di altri\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che svolgono attività di carattere tecnico o amministrativo\nsulla base di indicazioni di massima ricevute dal diretto superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6º Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori con funzioni direttive che nella attuazione dei programmi\ngenerali aziendali operano con facoltà decisionale ed autonomia di\niniziativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6º Livello Super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello con qualifica di quadro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il personale con funzioni direttive, il quale, pur non appartenendo alla\ncategoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed\norganizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita,\nè chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi\ndell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante\nimportanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2º Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetti alla stiratura parziale, a mano o mediante l'uso di manichini\ntopper o cabinet di indumenti maschili e femminili in genere, e\u002Fo stiratura di\nindumenti casual e denim.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetti alla stiratura e piegatura a mano e\u002Fo a macchina di lenzuola,\ntovagliati e biancheria in genere o alla numerazione e relativo\nconfezionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetti alla lavatura ad acqua, a mano o a macchina di ogni indumento\nanche per conto terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3º Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetti alla stiratura completa con ferro di \"capospalla\", di abiti,\nmaglieria e camiceria maschili e femminili in genere puliti a secco o ad acqua\nivi comprese le stirerie anche con macchine automatiche e contoterzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetti alla conduttura di macchina di lavaggio ad acqua o a secco, in\ngrado di preparare ed immettere miscele in base ai dosaggi indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetti alla smacchiatura di qualsiasi tipo di tessuto e di macchia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetti alla raccolta, classificazione e numerazione dei capi e alla\ndistribuzione degli stessi, che operano in autonomia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4º Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetti alla tintura su qualsiasi manufatto e con tutte le classi di\ncoloranti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Conduttore di caldaia con patente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetti alla stiratura completa su pressa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Occhialeria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale addetto alla gestione completa del ciclo produttivo con mansioni\ntecniche ed amministrative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che svolgono mansioni richiedenti una particolare preparazione\nprofessionale e\u002Fo guidano e controllano, in condizioni di autonomia\ndecisionale, gruppi di lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegati tecnici ed amministrativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile chimico di galvanica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stylist.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori addetti a mansioni di particolare complessità e\u002Fo variabilità\nla cui esecuzione richiede capacità tecnico pratiche acquisite con una\nconsistente esperienza di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegati tecnici ed amministrativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla realizzazione attrezzature per pantografi, iniettato e\nmetallo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla esecuzione di campioni e modelli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al ciclo completo produttivo delle lenti (collaudo e\nclassificazione delle lenti, sbozzatura delle lenti, lappatura delle lenti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- controllo finale del prodotto in tutti i suoi livelli, componenti e\nqualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori addetti a mansioni complesse e\u002Fo variabili la cui esecuzione\nrichiede capacità tecnico pratiche acquisite con medio periodo di esperienza\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegati d' ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- commessa per i laboratori di ottica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- realizzazione colori, composizione, miscelazione, su indicazioni tecniche\npreventivamente fornite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saldatura a cannello con materiali nobili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore alle macchine che eseguono anche la messa a punto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavaggio con acidi delle lenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- controllo ottico delle lenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- collaudo e classificazione delle lenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sbozzatura delle lenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lappatura delle lenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- applicazione smalti con siringa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori addetti a mansioni di normale complessità e\u002Fo variabilità la\ncui esecuzione richiede adeguate capacità pratiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato d' ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al processo meccanico di galvanizzazione (controllo supporto per\nmetalli preziosi, occhiali o componenti di minuteria);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- galvanica e colorazioni varie senza responsabilità di conduzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saldatura (induzione o elettrica),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto a macchine per le quali occorre l' intervento di altro personale\nper la messa a punto (pantografatura, fresatura, animatura, spessoratura,\ntranciatura, fustellatura, iniezione, colata);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- taglio astucci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cucitura astucci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- bordatura degli astucci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lucidatura astucci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- taglio oculari metalli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sabbiatura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- preparazione della galvanica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- taglio e montaggio filtri (totali, a giorno, nylor, etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- incollaggio astucci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stampigliatura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- piegatura aste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- meniscatura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assemblaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- acetonatura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- burattatura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- finitura (lavaggio, asciugatura, piegature aste, apertura aste,\nmeniscatura, assemblaggio, registrazione, pulitura, confezionatura, etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- avviatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che svolgono lavori di pulizia e lavori non legati direttamente\nalla produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratori di prima assunzione privi di esperienza nel settore (per 12\nmesi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato d'ordine di prima assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori addetti ai settori previsti della sfera di applicazione sono\ninquadrati in una classificazione unica articolata in sei gruppi professionali\ne in otto livelli retributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento dei quadri, impiegati, operai che secondo il sistema di\nclassificazione unica prevista dal presente contratto trova attuazione in sede\naziendale, è teso a garantire ai lavoratori il conseguimento della\nprofessionalità ed una ulteriore valorizzazione delle capacità professionali\nnell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune\ninteresse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, dell'organizzazione del\nlavoro e della produttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per specifiche figure professionali, i cui profili siano previsti in più\nlivelli ai fini dell'inquadramento aziendale, all'atto della assunzione, si\nfarà riferimento all'anzianità professionale già acquistata nel settore e\ncertificata dal libretto personale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le esemplificazioni previste dai profili sono indicative e non esaustive,\nnel senso che esse costituiscono un riferimento analogico anche per figure\nprofessionali eventualmente non indicate e\u002Fo non previste e prevedibili\nattualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo caso saranno le declaratorie a indicare il riferimento al gruppo e\nal livello professionale di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1º livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) i lavoratori che compiono lavori di trasporto, carico e scarico a mano,\npulizia ed analoghi, anche se compiuti in reparti di produzione non\npartecipanti al ciclo produttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) limitatamente alla durata di 9 mesi di permanenza, i lavoratori che\ncompiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali capacità e\nfanno parte del ciclo produttivo. Tali lavoratori dopo il suddetto periodo,\npasseranno al 2º livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per il settore vetro appartengono inoltre a questo livello i seguenti\nprofili professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- portantino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- serraforme;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- arrangiatore alla tempera a nastro e a ferraccia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- applicatore di decalcomanie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manovale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fattorino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2º livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che, per la loro\nesecuzione, richiedono comuni capacità pratiche e normali cognizioni\ntecniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) i lavoratori che svolgano semplici mansioni esecutive di ufficio per le\nquali non occorre una specifica conoscenza professionale, limitatamente alla\ndurata di 9 mesi di permanenza, dopo i quali passano al 3º livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili: Gomma - Plastica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Personale che esegue operazioni manuali su semilavorati o prodotti finiti\n(sbavatura, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti a macchine per le quali sia previsto l'intervento di altro\npersonale per l'attrezzatura, l'avviamento e la messa a punto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale addetto ad operazioni di semplice assemblaggio con adattamento,\neseguito a mano o mediante attrezzature meccaniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale operaio che esegue, in base a metodi di lavoro prestabiliti,\ndeterminazioni correnti, non configurabili come vere e proprie analisi, anche\ncon attrezzature di semplice uso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale operaio che, rispondendo alle caratteristiche indicate nella\ndeclaratoria, è addetto, nei reparti, alla manutenzione corrente (controllo\nlivello olio, ingrassatura, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale addetto alla manovra con conduzione a bordo di mezzi per il\ntrasporto di materiali vari o traino di attrezzature mobili per prelievo,\ndeposito, impilamento in zone e posti prestabiliti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili: Chimica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Personale operaio che, rispondendo alle caratteristiche indicate nella\ndeclaratoria, è addetto, nei reparti, alla manutenzione corrente (controllo\nlivelli olio, ingrassatura, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto a semplici operazioni manuali di confezionamento, imbustamento,\ninscatolamento, applicazione di etichette già predisposte, imballo dei\nprodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale che, in base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue analisi di\nroutine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale addetto alla manovra con conduzione a bordo di mezzi per il\ntrasporto di materiali vari o traino di attrezzature mobili per prelievo,\ndeposito, impilamento in zone e posti prestabiliti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili: Vetroresina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Lavoratori adibiti a pulizia e predisposizione stampi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale operaio che, rispondendo alle caratteristiche indicate nella\ndeclaratoria, è addetto, nei reparti, alla manutenzione corrente (controllo\nlivello olio, ingrassatura, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale addetto alla manovra con conduzione a bordo di mezzi per il\ntrasporto di materiali vari o traino di attrezzature mobili per prelievo,\ndeposito, impilamento in zone e posti prestabiliti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili: Vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prime lavorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Appuntellatore in genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- costruttore materiale refrattario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aiuto composizioniere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tranciatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- incartatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ausiliario di 3ª categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- primo garzone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Seconde lavorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Lucidatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- trapanatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- incartatore\u002Fsceglitore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavorazioni incisioni ad acido;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti al bagno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- inceratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- incisore palline opache;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- macinatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- decoratore a pennello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aiutante operai di livelli superiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3º livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) i lavoratori che svolgono mansioni impiegatizie d'ordine che richiedono\nuna specifica conoscenza professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) i lavoratori che compiono correttamente lavori e operazioni che, per il\nloro grado di difficoltà e complessità, richiedono specifiche capacità\ntecnico-pratiche conseguite attraverso il necessario tirocinio o mediante\nadeguata preparazione tecnica e pratica (apprendistato);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) personale che esegue normali interventi di manutenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili: Impiegati (per tutti i settori)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto ad uffici amministrativi che compie operazioni ricorrenti quali:\nregistrazioni contabili, emissione di note di credito ed addebito, compilazione\nfatture, rilevazione di dati per la contabilizzazione di paghe, stipendi e\ncontributi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto ad ufficio vendite con compiti di corrispondenza, compilazione\nordini e copie commissioni, tenuta delle schede clienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore di macchine elettrocontabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili: Gomma - Plastica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Personale che esegue operazioni manuali di una certa precisione sul\nprodotto secondo metodi prestabiliti con l'impiego di attrezzature e\u002Fo\nstrumenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale addetto alla conduzione di una o più macchine dello stesso\ntipo, che esegue operazioni manuali sul prodotto in lavorazione, secondo metodi\nprestabiliti, intervenendo sulle macchine con operazioni non complesse di\nregolazione e controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale che esegue normali operazioni di avviamento, regolazione e\ncontrollo su apparecchiature o macchinari per assicurare il mantenimento dello\n\"standard\" di produzione, secondo le prescrizioni di esercizio quando ad esso\nne è affidata la conduzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale che in base a norme prestabilite, esegue verifiche, controlli\ne\u002Fo prove su semilavorati o prodotti finiti anche con l'impiego di strumenti di\nmisura di semplice uso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mescolatorista addetto agli impianti per la miscelazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili: Chimica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Personale operaio che esegue operazioni non complesse di regolazione e\ncontrollo su apparecchiature o macchinari, per assicurarne il regolare\nfunzionamento secondo le prescrizioni di esercizio, quando ad esso ne è\naffidata la conduzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale operaio che conduce e controlla macchinari di semplice\nmiscelazione di più sostanze tra loro, anche muniti di sistema di pesatura e\nconfezionamento automatici del prodotto finito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale operaio addetto, in base a metodi di lavoro prestabiliti, alla\npreparazione di paste fosforiche e, nell'industria farmaceutica, di terreni di\nfermentazione, di miscele, di soluzioni di facile e normale esecuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale che in base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue analisi di\nroutine, di natura complessa, anche con l'uso di attrezzature di delicato\nfunzionamento, provvedendo alle relative annotazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alle prove tecniche su prodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al magazzino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili: Vetroresina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori adibiti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- produzione completa di manufatti a spruzzo con predisposizione stampi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- produzione completa di manufatti a mano con preparazione di stampo\n(pulizia ed inceratura);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- finitura manufatto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- applicazione gel-coat a mano e\u002Fo spruzzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- applicazione lana di vetro più resina (stampatura) a mano e\u002Fo a\nspruzzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al magazzino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili: Vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prime lavorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Levapiedi, levamanici, levagambi, levacordoni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pressatore piazza bicchieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- serventino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- incamiciatore globi inferiori cm 30 di diametro (prodotto finito);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sottofonditore a padelle e aiuto fonditore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- levavetro e pressatore prismi e pendagli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- scannellatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- temperista\u002Fsceglitore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- scalottatore e ribruciatore a caldo e a freddo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Seconde lavorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Smerigliatore a lucido;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto tagli opachi comuni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- imbiancatore a sabbia e a nastro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- imballatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- montatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sabbiatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ausiliario di 2ª categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- argentatori di 2ª categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- molatori di 2ª categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- decoratore ed incisori di 2ª categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lucidatore a nastro a sughero e ad acido;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- spianatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- molatore di specchi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tagliatore di lastre di vetro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale operaio addetto alla posa in opera di prodotti vetrari su\nqualsiasi tipo di serramento che richiedono adeguate capacità pratiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili: Presidi sanitari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori adibiti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assemblaggio e produzione di prodotti semplici e d'imbustaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al magazzino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale operaio addetto alla posa in opera di prodotti vetrari su\nqualsiasi tipo di serramento che richiedono adeguate capacità pratiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4º livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività\namministrative caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei\nprincipi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano e\nche richiedono una adeguata esperienza lavorativa maturata nella stessa area\namministrativa o diploma di scuola media superiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) i lavoratori che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso\ndi particolari capacità pratiche e specifiche conoscenze tecniche acquisite\nanche con adeguata esperienza di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) operai specializzati che, in condizioni di autonomia esecutiva\nnell'ambito della propria mansione, compiono su impianti o attrezzature\ncomplesse operazioni di notevole delicatezza o difficoltà, la cui esecuzione\nrichiede rilevanti capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata conoscenza\nteorica e mediante esperienza di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili: Impiegati (per tutti i settori)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Impiegato amministrativo con particolare specifica competenza nella\ncontabilità generale e\u002Fo nell'amministrazione del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore esperto su calcolatori elettronici con capacità di correzioni\nsemplici sui programmi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato addetto ai rapporti con clienti e con i fornitori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disegnatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazziniere che ha la responsabilità del proprio reparto e che\ncontabilizza amministrativamente il movimento di carico e scarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili: Gomma - Plastica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Personale che esegue, anche su diversi prodotti, operazioni manuali di\nprecisione rispettando tolleranze, metodi e norme prestabiliti, con l'impiego\ndi strumenti ed attrezzature complesse anche per ottenere il parziale o totale\nassemblaggio di semilavorati od il prodotto finito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale addetto alla conduzione di una o più macchine dello stesso\ntipo, o ad operazioni manuali sul prodotto in lavorazione che richiedano una\nattenta sorveglianza e varie e complesse regolazioni, unitamente al controllo\ndelle apparecchiature per assicurarne il regolare funzionamento e garantire ai\nprodotti in trasformazione la qualità richiesta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale che esegue con macchine utensili, o manualmente, operazioni e\nlavori di precisione rispettando tolleranze ristrette mediante l'impiego di\ncalcoli di officina o strumenti di misura operando su disegni o schemi\npredeterminati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio di mestiere che, sugli impianti e\u002Fo nelle officine, è in grado di\neseguire lavori specializzati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale addetto alla conduzione di presse con capacità, oltre che di\navviamento, messa a punto e controllo del ciclo produttivo, di montaggio degli\nstampi con interventi di aggiustaggio e manutenzione sugli stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mescolatorista preparatore in piena autonomia delle mescole e\u002Fo\nmiscele.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili: Chimica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialisti di mestiere che negli impianti e nelle officine sono in grado di\neseguire lavori specializzati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conduttore di impianto che, operando in sala quadri (quadrista):\ninterpreta le diverse variabili indicate dagli strumenti; compie le operazioni\nnecessarie a garantire il regolare andamento della lavorazione; trasmette le\nnotizie ed i dati relativi comunicando, a chi di regola, le eventuali\nirregolarità nel funzionamento dell'impianto; ovvero che, in assenza di quadri\ndi regolazione, svolga analoghe mansioni di equivalente delicatezza e\ncomplessità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elettricista che effettua lavori di manutenzione e riparazione di guasti\ncon messa a punto e sostituzione di parti avariate di impianti ed\napparecchiature complesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale di manutenzione che esegue su tutte le macchine e\u002Fo\napparecchiature nella specialità di competenza, gli interventi e regolazioni\nper assicurarne il corretto funzionamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conduttore di macchine automatiche confezionatrici di qualsiasi tipo che\neffettua la regolazione, il cambio dei formati, l'attrezzatura e la\nsostituzione dei pezzi nonchè una accurata manutenzione ordinaria, la cui\nesecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\npratiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla preparazione, con dirette responsabilità, delle composizioni\nprofumate dei saponi e per prodotti della detergenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale operaio addetto alla preparazione ed alla pesatura di materie\nprime e materiali specifici per la produzione di vernici e resine secondo\nformulazioni complesse e non ricorrenti con riproporzionamento dei dosaggi e\nnelle quali si sviluppino reazioni chimiche vere e proprie, con esclusione\nquindi delle semplici miscelazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili: Presidi sanitari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Produzione di semilavorati complessi e linee a minor contenuto tecnico,\ncon compiti di controllo qualità sul prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto laboratorio prove ed analisi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavorazione e\u002Fo assemblaggio di produzioni a maggior contenuto\ntecnologico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- funzioni di controllo sulle produzioni complesse e servizi di manutenzione\ned assistenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- realizzazione di disegni per la documentazione dei prodotti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili: Vetroresina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accedono a questo livello i lavoratori adibiti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- realizzazione di modelli in legno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- estrazione del manufatto dallo stampo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- preparazione di colori e miscelatura resina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- realizzazione dello stampo in vetroresina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili: Vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prime lavorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1º montatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1º imballatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- levavetro piazza assortimento e centrifuga oltre 2 kg;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- scannellatore di 1ª categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- soffiatore calici a gambo riportato e piede basso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- levavetro, tagliatore a vetro fuso, pressatore, sformatore e apritore\npiazzagrande fantasia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- incamiciatore globi oltre 30 cm di diametro (prodotto finito);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attaccapiedi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1º fonditore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1º compositore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1º temperista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale di manutenzione (attrezzista, meccanico, tornitore, stampista,\nelettricista, elettromeccanico);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2º servente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2º forcellante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- levaparaison (levatore ultima coperta);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- soffiatore globi cm 25 di diametro (prodotto finito).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Seconde lavorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Argentatori di 1ª categoria (capaci di predisporre la soluzione\nchimica);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- molatori di 1ª categoria (capaci di eseguire lavorazioni di molatura\nvetro sagomato con prodotto finito);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- decoratori ed incisori con esperienza pluriennale che eseguono ogni tipo\ndi decorazione ed incisione, ivi comprese le figure centrali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tagliatori di 1ª categoria (capaci di eseguire il taglio sagomato su\nvetri e cristalli con prodotto finito);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- smerigliatore di 1ª categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale addetto alla lavorazione manuale (vetrocamera, termoisolante) o\ncon macchinari anche di parti accessorie di metallo o simili, che comporti\ndifficoltosi interventi, specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\npratiche o che effettui altri lavori di equivalente impegno e difficoltà;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale operaio addetto alla posa in opera di qualunque volume piano e\ncurvato su qualsiasi tipo di serramento o con parti metalliche accessorie su\nqualsiasi vano, che comporti difficoltosi interventi, specifiche conoscenze\ntecniche e particolari capacità pratiche o che effettui altri lavori di\nequivalente impegno e difficoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5º livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) i lavoratori il cui compito consiste nella guida, coordinamento e\ncontrollo, in condizioni di relativa autonomia nell'ambito della propria\nmansione, di una normale squadra di operai che svolgono lavori per i quali sono\nrichieste normali capacità e conoscenze pratiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della\npropria mansione, conducono impianti complessi ed eseguono operazioni\nrichiedenti specifiche capacità e conoscenze tecnico-pratiche acquisite anche\ncon adeguata precedente esperienza di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) i lavoratori che con specifica collaborazione ed in relativa autonomia\nsvolgono attività di coordinamento e controllo di carattere amministrativo e\nattività di particolare rilievo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) lavoratori provetti che in condizione di piena autonomia svolgono\noperazioni manutentive complesse che richiedono particolari conoscenze\ntecnico-pratiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili: Impiegati (per tutti i settori)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Impiegato disegnatore progettista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ispettore alle vendite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato tecnico con compito di coordinamento e controllo nell'ambito dei\nsettori di produzione e dei servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegato amministrativo con particolare competenza nella contabilità\ngenerale o nell'ambito commerciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti ad analisi, elaborazioni e ricerche di carattere tecnico o\namministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore esperto su calcolatore elettronico con capacità di programmi\npropri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili: Chimica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operatore esperto su calcolatore elettronico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori che, in condizioni di ampia autonomia e con l'eventuale guida\ndi lavoratori di livello inferiore, svolgono, sulla base di approfondite\nconoscenze teoriche e pratiche, mansioni di natura operativa o manutentiva di\nnotevole rilievo, variabilità e complessità, con spiccata facoltà di\niniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed alla\norganizzazione dei compiti loro affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore che, in condizioni di autonomia funzionale, provvede alla messa\nin tinta di nuovi prodotti speciali, individuando di volta in volta le\nmetodologie da utilizzare, effettuando i controlli chimici e fisici necessari e\nle annotazioni relative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conduttore di impianti (quadrista) che, rispondendo direttamente al\nresponsabile di turno, svolge in condizioni di ampia autonomia, compiti di\nconduttore di impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elettricista che effettua lavori di manutenzione e riparazione di guasti\ncon messa a punto e sostituzione di parti avariate di impianti ed\napparecchiature complesse conoscendone il funzionamento ed interpretando, ove\nrichiesto, schemi complessi e funzionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale di manutenzione che esegue su tutte le macchine e\u002Fo\napparecchiature nella specialità di competenze, gli interventi e regolazioni\nper assicurarne il corretto funzionamento; effettua inoltre analisi e diagnosi\nfornendo indicazioni sulla necessità di eseguire gli interventi di\nmanutenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elettrostrumentista che opera per le regolazioni combinate (elettriche -\nelettroniche - pneumatiche - elettropneumatiche) individua i guasti e provvede\nalla loro eliminazione, comprese la revisione, la taratura e la messa in\nfunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto controllo qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili: Plastica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- I lavoratori che, in condizioni di ampia autonomia e con l'eventuale guida\ndi lavoratori di livello inferiore, svolgono, sulla base di approfondite\nconoscenze teoriche e pratiche, mansioni di natura operativa o manutentiva di\nnotevole rilievo, variabilità e complessità, con spiccata facoltà di\niniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed\nall'organizzazione dei compiti loro affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale addetto alla conduzione di presse con specifiche capacità di\nlavori di aggiustaggio sugli stampi e particolari conoscenze delle\ncaratteristiche delle materie plastiche e gomma da trasformare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conduttore di impianti (quadrista) che, rispondendo direttamente al\nresponsabile di turno, svolge, in condizioni di ampia autonomia, compiti di\nconduttore di impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale di manutenzione che, in condizioni di autonomia esecutiva,\neffettua interventi di natura complessa interessanti diverse professioni\nsull'intera gamma dei relativi macchinari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto controllo qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili: Presidi sanitari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore che in completa autonomia viene adibito a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- servizi di manutenzione ed assistenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- realizzazione di disegni per la documentazione dei prodotti con\ndeterminazione dei cicli e dei tempi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- controllo di produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto controllo qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili: Vetroresina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Lavoratore responsabile del coordinamento di un singolo reparto\nproduttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto controllo qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili: Vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prime lavorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Terzo maestro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attaccagambi calici a gambo riportato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attaccapiedi articoli speciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- apritore piazza mista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- scannellatore specializzato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- soffiatore globi fino a cm 35 di diametro (prodotto finito);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1º forcellante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1º servente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Seconde lavorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Argentatori di 1ª categoria con responsabilità di coordinamento e\ncontrollo di altri lavoratori e dell'attività produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- molatori di 1ª categoria con responsabilità di coordinamento e controllo\ndi altri lavoratori e dell'attività produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- decoratori e incisori con esperienza pluriennale con responsabilità di\ncoordinamento e controllo di altri lavoratori e dell'attività produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tagliatori di 1ª categoria con esperienza pluriennale, con\nresponsabilità di coordinamento e controllo di altri lavoratori e\ndell'attività produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5º livello S\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in possesso di notevole capacità professionale e tecnica\nderivata da comprovata esperienza acquisita nell'intera gamma delle\nlavorazioni, guidando e coordinando un gruppo di lavoratori (piazza) realizzano\narticoli di pregio e difficile fattura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili: Vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prime lavorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2º maestro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- soffiatore globi multipli o globi superiori a cm 35 di diametro (prodotto\nfinito);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attaccagambi articoli speciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6º livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito di funzioni\ntecniche o amministrative, svolgono, in condizione di autonomia operativa e\ndecisionale, mansioni per le quali è richiesta una particolare competenza\nprofessionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio\ndella funzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Tecnico responsabile in turno della conduzione di impianti della massima\ncomplessità che opera con piena padronanza anche in occasione di emergenza,\navviamenti, modifiche di marcia, ecc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico che in piena autonomia dirige un importante reparto di\nproduzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla gestione ed informazione delle problematiche\ntecnico-scientifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili: Vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in possesso di elevata capacità professionale, con spiccate\ndoti creative e sensibilità artistica, realizzano articoli di particolare\npregio e altissima difficoltà di esecuzione, guidando e coordinando un gruppo\ndi operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prime lavorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1º maestro (con riconoscimento salariale del 7º livello);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- apritore piazza assortimento, soffiatore piazza contenitori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7º livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, una\nCommissione tecnica paritetica, composta da rappresentanti delle Associazioni\nartigiane e delle Organizzazioni sindacali, provvederà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ad elaborare una proposta di unificazione degli attuali sistemi di\ninquadramento. Tale proposta non deve comportare nuovi oneri diretti o\nindiretti a carico delle imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ad elaborare una proposta per l'aggiornamento della classificazione del\npersonale con le figure professionali nuove e\u002Fo mancanti dei settori rientranti\nnel campo di applicazione del presente CCNL, con particolare riferimento ai\nsettori degli abrasivi, refrattari, pirotecnica, trattamento e compostaggio dei\nrifiuti e dei fanghi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7\nlivelli professionali ai quali corrispondono i valori minimi tabellari mensili\nindicati dalle tabelle retributive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le seguenti\ndeclaratorie generali e profili professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratorie e livelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartengono i lavoratori sia tecnici che amministrativi con funzioni\ndirettive che abbiano responsabilità diretta e facoltà di iniziativa per\nl'attuazione ed il buon andamento dell'attività, nei limiti delle sole\ndirettive generali del titolare d'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello B\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartengono i lavoratori sia tecnici che amministrativi che, con\nmansioni di autonomia operativa e decisionale, sono preposti alla conduzione,\nguida, controllo e coordinamento dei settori specifici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartengono inoltre i lavoratori che, oltre ad avere la professionalità\ndel livello C, hanno, con continuità, mansioni di ideazione e creazione di\neffettivo beneficio aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Lavoratore amministrativo con autonoma competenza nella contabilità\ngenerale o industriale o nell'ambito tecnico-commerciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ideatore e creatore di modelli realizzati anche con l'ausilio di\nmacchinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ideatore e creatore di disegni e\u002Fo decori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile del settore ricerca grafica e di laboratorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ricercatore grafico e di laboratorio con elevata competenza professionale\ne capacità creativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Grafici con competenza di fotomeccanica con esperienza precedentemente\nacquisita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile della manutenzione su impianti complessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Lavoratore tecnico con compiti di coordinamento e di controllo nell'ambito\ndella produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello C\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartengono i lavoratori amministrativi che sono in grado di gestire il\nproprio lavoro nell'espletamento di compiti di particolare fiducia e\nresponsabilità, tenendo conto delle qualità e complessità del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartengono inoltre i lavoratori che in completa autonomia compiono, con\nottima quantità e qualità di prodotto, lavori che per il loro elevato grado\ndi difficoltà, complessità e delicatezza, richiedono approfondite conoscenze\ned esperienze tecniche, e capacità di coordinamento di altri lavoratori\nqualificati e notevoli capacità ed abilità pratiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Lavoratori amministrativi che esplicano in modo continuativo le mansioni\ndella presente declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Modellista che realizza in autonomia modelli di particolare\ncomplessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Torniante che realizza in autonomia modelli di particolare\ncomplessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Montatori rifinitori che realizzano montaggi e rifiniture di oggetti di\ndifficile esecuzione, oltre ad altre complesse lavorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Pittori e\u002Fo decoratori che eseguono pitture e decori di difficile e\nparticolare esecuzione su proposta di designer o propria creazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Calcatore con procedimento manuale che, con l'ausilio di forme in gesso,\nrealizza, a partire dalla materia prima, pezzi complessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabili di magazzino con totale autonomia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Fioraio che realizza composizioni artistiche di particolare\ndifficoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto al laboratorio e\u002Fo ricerca con responsabilità della messa in\nproduzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ricercatori cromatici con adeguata competenza professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello D\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartengono i lavoratori amministrativi che compiono mansioni che\nrichiedono adeguata preparazione ed esperienza professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartengono inoltre i lavoratori che in posizione di autonomia compiono,\nanche con l'eventuale concorso di altri lavoratori, lavori di notevole\ndelicatezza e difficoltà, la cui esecuzione richiede rilevante capacità\ntecnico-pratica che presuppone la conoscenza delle tecniche del lavoro e\ncomporta una adeguata conoscenza ed esperienza del lavoro stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto agli uffici che compie operazioni contabili e amministrative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ricercatore grafico e di laboratorio con esperienza precedentemente\nacquisita con titolo di studio attinente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile di magazzino che contabilizza, su appositi registri contabili\no in CED, il carico e scarico del magazzino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Torniante provetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Modellista che costruisce, con particolare competenza tecnico-pratica e\nsenza ausilio tecnico, modelli diversi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Pittori e\u002Fo decoratori di figure di particolare e completa difficoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Madrista addetto alla costruzione di modelli o forme originali in gesso o\nresina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Calcatore, montatore, rifinitore che realizza con particolare competenza\ntecnico-pratica, montaggio e rifiniture di oggetti di difficile e particolare\nesecuzione, senza ausilio tecnico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Graffiatore su smalto di oggetti di difficile esecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Scalfitore su crudo di oggetti di difficile esecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Fornaciaio responsabile, conduttore di forni ed incastellatore con compiti\ndi regolazione, controllo e ripristino di tutte le funzioni degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile alla manutenzione e\u002Fo responsabile degli impianti di\ndepurazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Fioraio che realizza composizioni artistiche di particolare difficoltà e\ndelicatezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Decoratore che esegue con particolare competenza tecnico-pratica, senza\nausilio e controllo diretto, pitture e decori di difficile e particolare\nesecuzione su proposta di designer o propria creazione (esecuzione di\ncampionatura).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile alle linee di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello E\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartengono i lavoratori che compiono mansioni amministrative che\nrichiedono normali capacità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartengono inoltre i lavoratori che compiono correttamente quei lavori\ned operazioni che per il loro grado di difficoltà e complessità richiedono\nspecifiche capacità tecnico-pratiche conseguite attraverso il necessario\ntirocinio o mediante adeguata preparazione tecnica e pratica\n(apprendistato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto agli uffici che compie operazioni ricorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Modinatore e calcatore di oggetti complessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Restauratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Modellista di composizioni artistiche di fiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Colatore di forme e tasselli in gesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Fornaciaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Pittore e\u002Fo decoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Graffiatore su smalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Scalfitore su crudo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Aerografista provetto sotto e sopra smalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Smaltatore e invetratore a spruzzo o immersione con vernici o smalti\nparticolari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Pressatore con messa a punto degli stampi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Modellatore su crudo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Madrista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Autista addetto alle consegne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Commesso addetto alla vendita, alla cura dei campionari con mansioni di\nordinamento dei locali di custodia o di vendita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Magazziniere con compiti di registrazione delle partite in entrata ed in\nuscita e di imballaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Rifinitore, applicatore e spugnatore in crudo di oggetti complessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Torniante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Applicatore a mano di decalcomanie di complessa esecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto alla manutenzione di macchina sia automatica che semiautomatica ed\naddetto agli impianti di depurazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Conduttore di forni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Decoratore serigrafico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Disegnatore e riproduttore di disegni su pellicola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Esecutore ed incisore di schermi serigrafici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Esecutori di campioni da progetto o disegno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ricercatore cromatico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ricercatore grafico di laboratorio, grafico di competenza di\nfotomeccanica, ideatore e creatore di modelli, ideatore e creatore di disegni e\ndecori di prima assunzione e senza titolo di studio attinente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetti a macchine semoventi e carrelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartengono i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che per le\nloro esecuzioni richiedono comuni capacità pratiche e normali cognizioni\ntecniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Smaltatore di oggetti comuni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Pittore e\u002Fo decoratore di oggetti semplici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Rifinitore e spugnatore di oggetti in crudo o smaltati, di facile\nesecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Colatore di stampi in gesso su madriforme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Applicatore di decalcomanie, a mano o a macchina, di facile esecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Preparatore e rifinitore di biscotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Modinatore e calcolatore di oggetti semplici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Pressatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Colatore in forme di gesso semplice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Applicatore di manici a mano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto a macchine semiautomatiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Imballatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Incastellatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Torniante di oggetti di facile esecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Dattilografo e centralinista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetti a macchine serigrafiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Aiuto conduttori forni addetti al carico e scarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.B. - Appartengono a questo livello i lavoratori di prima assunzione, con\nmansioni d'ordine, addetti agli uffici amministrativi, i quali dopo 6 mesi di\npermanenza saranno inquadrati al livello previsto per le mansioni svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello G\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questo livello sarà considerato di parcheggio per gli operai di prima\nassunzione ed avrà la durata di 6 mesi; dopo tale periodo saranno inquadrati\nal livello F.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che a livello regionale potranno venir definiti,\nconseguenti all'introduzione di nuove tecnologie, profili specifici da\ninquadrarsi nella scala classificatoria di cui al presente articolo, in\npresenza di figure professionali non previste dallo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, una\nCommissione tecnica paritetica, composta da rappresentanti delle Associazioni\nartigiane e delle Organizzazioni sindacali, provvederà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ad elaborare una proposta di unificazione degli attuali sistemi di\ninquadramento. Tale proposta non deve comportare nuovi oneri diretti o\nindiretti a carico delle imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ad elaborare una proposta per l'aggiornamento della classificazione del\npersonale con le figure professionali nuove e\u002Fo mancanti dei settori rientranti\nnel campo di applicazione del presente CCNL, con particolare riferimento ai\nsettori degli abrasivi, refrattari, pirotecnica, trattamento e compostaggio dei\nrifiuti e dei fanghi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 Commissione paritetica per l'inquadramento - Area Tessile\u002FModa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le Parti\ncostituiranno una commissione tecnica nazionale, che si riunirà e che sarà\ncomposta da un rappresentante per ogni Organizzazione Sindacale ed uno per ogni\nAssociazione Artigiana; alla Commissione, che avrà il compito di verificare la\npossibilità oltre ad aggiornare il sistema di inquadramento con figure\nprofessionali nuove e\u002Fo mancanti, anche lo studio durante la vigenza\ncontrattuale, dell'unificazione degli attuali sistemi classificatori. tale\nlavoro, dovrà tener conto delle nuove figure professionali in relazione anche\nalle avvenute innovazioni di processo e di prodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inoltre attribuiti i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) avviare un approfondimento sulle linee direttrici atte ad un\naggiornamento del sistema di classificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) individuare e procedere all'inquadramento di mansioni nuove nonché di\nquelle che in seguito ad innovazioni tecnologiche, di prodotto o a fronte di\nnuove organizzazioni del lavoro, abbiano subito trasformazioni tali da far\nassumere una diversa tipologia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) esaminare le relative esemplificazioni e procedere all'individuazione dei\ncriteri, anche con eventuale ricorso ad elementi di valutazione concordemente\nritenuti idonei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Consapevoli che i cambiamenti organizzativi e tecnologici da un lato, e\nl’evoluzione dei rapporti tra imprese e mercato dall’altro, possono avere\nriflessi sull’attività lavorativa individuale, si affida alla Commissione\nanche il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•realizzare una ricognizione sui citati cambiamenti organizzativi e\ntecnologici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•analizzare e valutare l’opportunità di proporre l’introduzione di un\nrinnovato sistema di inquadramento professionale che introduca il concetto di\ncompetenza e di conoscenza anziché quello esclusivo di mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le conclusioni della Commissione, che dovranno essere redatte di comune\naccordo tra i componenti, saranno trasmesse alle Parti Sociali entro il 31\nmarzo 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 Minimi Contrattuali- Retribuzione tabellare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi parametrati sui livelli\ndi seguito indicati per ogni Settore a partire dal 1° gennaio 2018, 1°\nottobre 2018, 1° giugno 2019 così come da tabelle che seguono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli\nlavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà\ncorrisposto un importo forfetario \"una tantum\" suddivisibile in quote mensili,\no frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari\na:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•120 euro per i Settori dell’Area Tessile-Moda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•80 euro per i Settori dell’Area Chimica-Ceramica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo \"una tantum\" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari\nimporto: la prima con la retribuzione del mese di marzo 2018, la seconda con la\nretribuzione del mese settembre 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo\nsarà erogato a titolo di \"una tantum\" l’importo di cui sopra nella misura\ndel 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo di \"una tantum\" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i\ncasi di servizio militare, assenza facoltativa \"post-partum\", part-time,\nsospensioni per mancanza di lavoro concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo dell'\"una tantum\" è stato quantificato considerando in esso anche\ni riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine\nlegale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'\"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente\ngià corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno\nconsiderati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di \"una tantum\"\nindicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti\ndalla stessa \"una tantum\" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra\ntali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese\ndi gennaio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di\ndimissioni o licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Struttura della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conglobamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono conglobati in un’unica voce denominata “Retribuzione tabellare” i\nseguenti istituti retributivi: paga base (o minimo tabellare); ex indennità di\ncontingenza; elemento distinto della retribuzione (EDR). Il conglobamento non\nmodifica l’attuale situazione in materia di riflessi economici dei vari\nistituti retributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>TABELLE RETRIBUTIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Tessile Abbigliamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aumenti retributivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"83%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"54*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"50*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 gennaio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 ottobre \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 giugno \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Totale incrementi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6s\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">59,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">55,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">51,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">47,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">45,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">43,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuovi minimi contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"53*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\n        tabellare al 31 dicembre 2017\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\n        tabellare dal 1 gennaio 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\n        tabellare dal 1 ottobre 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\n        tabellare dal 1 giugno 2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6s\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.739,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.759,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.778,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.798,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.628,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.646,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.665,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.683,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.491,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.509,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.526,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.543,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.379,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.395,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.410,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.426,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.323,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.338,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.353,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.368,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.265,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.280,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.294,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.309,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.197,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.210,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.224,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.238,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Tessile Calzaturiero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aumenti retributivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"612\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"112\">\n  \u003Ccol width=\"104\">\n  \u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"105\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 gennaio 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 ottobre 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 giugno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">incrementi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6s\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">59,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">55,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">51,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">47,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">45,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">43,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuovi minimi contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"54*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"50*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\n        tabellare al 31 dicembre 2017\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\n        tabellare al 1 gennaio 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\n        tabellare al 1 ottobre 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\n        tabellare al 1 giugno 2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6s\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.737,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.757,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.777,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.797,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.639,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.658,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.677,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.695,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.498,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.516,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.533,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.550,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.387,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.403,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.418,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.434,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.330,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.346,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.361,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.376,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.274,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.288,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.303,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.317,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.201,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.215,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.229,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.242,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Lavorazioni a mano e su misura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aumenti retributivi \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"665\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"126\">\n  \u003Ccol width=\"117\">\n  \u003Ccol width=\"106\">\n  \u003Ccol width=\"128\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 gennaio \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 ottobre \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 giugno \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Totale \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">incrementi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6s\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">58,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">55,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">46,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">44,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">43,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuovi minimi contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"54*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"50*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione tabellare al 31 dicembre 2017\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione tabellare al 1 gennaio 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione tabellare al 1 ottobre 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione tabellare al 1 giugno 2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6s\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.736,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.756,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.776,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.795,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.620,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.638,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.657,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.675,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.484,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.501,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.518,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.534,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.371,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.387,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.403,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.418,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.315,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.330,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.345,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.359,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.257,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.272,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.286,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.300,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.189,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.202,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.216,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 8pt\" width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.229,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Pulitintolavanderie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aumenti retributivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"612\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"112\">\n  \u003Ccol width=\"104\">\n  \u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"105\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 gennaio 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 ottobre 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 giugno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">incrementi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6s\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">59,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">56,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">51,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">47,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">45,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">43,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuovi minimi contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv style=\"font-size: 9pt\" align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"54*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"50*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\n        tabellare al 31 dicembre 2017\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\n        tabellare al 1 gennaio 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\n        tabellare al 1 ottobre 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\n        tabellare al 1 giugno 2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6s\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.741,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.761,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.781,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.800,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.642,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.661,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.680,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.698,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.494,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.511,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.528,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.545,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.379,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.395,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.411,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.426,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.323,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.338,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.353,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.368,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.268,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.282,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.297,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.311,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.199,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.213,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.226,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.240,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA 1: A decorrere dal 1° luglio 2010 per le imprese di tutti i settori\nricompresi nel presente CCNL non aderenti alla bilateralità e che non versano\nil relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione\npari ad € 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento ai sensi\ndell’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della\nbilateralità”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"635\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"111\">\n  \u003Ccol width=\"520\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Elemento aggiuntivo\n        della retribuzione (E.A.R.)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6s\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA 2: La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI.\ndetermina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario\nche dovrà essere indicato in busta paga sotto la voce “elemento aggiuntivo\ndella retribuzione” (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità\ncosi come previsto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"635\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"111\">\n  \u003Ccol width=\"520\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Elemento aggiuntivo\n        della retribuzione (E.A.R.)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6s\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Occhialeria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aumenti retributivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"112\">\n  \u003Ccol width=\"127\">\n  \u003Ccol width=\"104\">\n  \u003Ccol width=\"104\">\n  \u003Ccol width=\"104\">\n  \u003Ccol width=\"105\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">parametri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 gennaio 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 ottobre 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 giugno \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">incrementi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">136\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">57,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">123\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">51,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">115\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">48,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">108\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">45,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">104\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">43,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"112\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">42,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuovi minimi contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: 9pt\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"54*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"51*\">\n  \u003Ccol width=\"50*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\n        tabellare al 31 dicembre 2017\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\n        tabellare dal 1 gennaio 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\n        tabellare dal 1 ottobre 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\n        tabellare dal dal 1 giugno 2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.688,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.708,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.727,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.746,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.529,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.547,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.564,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.581,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.429,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.446,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.462,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.478,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.342,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.358,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.373,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.388,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.294,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.309,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.324,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.338,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.241,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.255,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.269,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.283,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA 1: A decorrere dal 1° luglio 2010 per le imprese di tutti i settori\nricompresi nel presente CCNL non aderenti alla bilateralità e che non versano\nil relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione\npari ad € 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento ai sensi\ndell’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della\nbilateralità”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"635\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"111\">\n  \u003Ccol width=\"520\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Elemento aggiuntivo\n        della retribuzione (E.A.R.)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>NOTA 2: La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI.\ndetermina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario\nche dovrà essere indicato in busta paga sotto la voce “elemento aggiuntivo\ndella retribuzione” (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità\ncosi come previsto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"635\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"111\">\n  \u003Ccol width=\"520\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Elemento aggiuntivo\n        della retribuzione (E.A.R.)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella degli aumenti retributivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"82%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"32*\">\n  \u003Ccol width=\"56*\">\n  \u003Ccol width=\"56*\">\n  \u003Ccol width=\"56*\">\n  \u003Ccol width=\"56*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">&nbsp;Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 gennaio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 ottobre\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 giugno \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">incrementi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">63,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">59,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5s\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">56,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">53,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">51,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">48,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">45,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"13%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">42,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella dei minimi retributivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"31*\">\n  \u003Ccol width=\"58*\">\n  \u003Ccol width=\"58*\">\n  \u003Ccol width=\"54*\">\n  \u003Ccol width=\"54*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"12%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">&nbsp;Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\n        tabellare al 31 dicembre 2017\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\n        tabellare dal 1 gennaio 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\n        tabellare dal 1 ottobre 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribizione\n        tabellare dal 1 giugno 2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"12%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.880,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.904,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.924,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.944,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"12%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.756,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.779,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.797,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.816,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"12%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5s\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.659,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.680,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.698,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.715,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"12%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.580,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.600,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.617,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.634,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"12%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.497,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.516,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.532,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.548,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"12%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.414,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.432,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.447,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.462,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"12%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.351,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.369,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.383,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.397,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"12%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.263,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"23%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.279,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.292,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.305,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA 1: A decorrere dal 1° luglio 2010 per le imprese di tutti i settori\nricompresi nel presente CCNL non aderenti alla bilateralità e che non versano\nil relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione\npari ad € 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento ai sensi\ndell’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della\nbilateralità”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"635\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"111\">\n  \u003Ccol width=\"520\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Elemento aggiuntivo\n        della retribuzione (E.A.R.)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5 s\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>€ 25,00 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA 2: La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI.\ndetermina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario\nche dovrà essere indicato in busta paga sotto la voce “elemento aggiuntivo\ndella retribuzione” (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità\ncosi come previsto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"635\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"111\">\n  \u003Ccol width=\"520\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Elemento aggiuntivo\n        della retribuzione (E.A.R.)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5 s\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>€ 25,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Settore Ceramica, Terracotta, Gres, Decorazione di piastrelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella degli aumenti retributivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"80%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"31*\">\n  \u003Ccol width=\"61*\">\n  \u003Ccol width=\"61*\">\n  \u003Ccol width=\"61*\">\n  \u003Ccol width=\"41*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"12%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">&nbsp;&nbsp;Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 gennaio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 ottobre \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 giugno \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">incrementi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"12%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">52,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"12%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">47,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"12%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">45,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"12%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">43,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"12%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">42,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"12%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">11,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"12%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">G\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"24%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">38,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella dei minimi retributivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"31*\">\n  \u003Ccol width=\"57*\">\n  \u003Ccol width=\"57*\">\n  \u003Ccol width=\"55*\">\n  \u003Ccol width=\"55*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"12%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">&nbsp;&nbsp;Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\n        tabellare al 31 dicembre 2017\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\n        tabellare dal 1 gennaio 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\n        tabellare dal 1 ottobre 2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Retribuzione\n        tabellare dal 1 giugno 2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"12%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.673,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.691,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.710,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.725,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"12%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.527,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.544,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.561,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.574,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"12%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.447,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.463,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.479,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.492,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"12%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.388,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.403,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.419,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.431,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"12%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.338,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.353,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.368,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.380,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"12%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.295,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.310,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.324,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.336,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"12%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">G\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.221,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.235,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"21%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.248,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"22%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.259,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA 1: A decorrere dal 1° luglio 2010 per le imprese di tutti i settori\nricompresi nel presente CCNL non aderenti alla bilateralità e che non versano\nil relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione\npari ad € 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento ai sensi\ndell’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della\nbilateralità”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"635\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"111\">\n  \u003Ccol width=\"520\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Elemento aggiuntivo\n        della retribuzione (E.A.R.)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">G\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA 2: La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI.\ndetermina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario\nche dovrà essere indicato in busta paga sotto la voce “elemento aggiuntivo\ndella retribuzione” (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità\ncosi come previsto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"635\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"111\">\n  \u003Ccol width=\"520\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Elemento aggiuntivo\n        della retribuzione (E.A.R.)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">G\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"635\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"520\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 Definizione ed elementi della retribuzione contrattuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Retribuzione tabellare o stipendio: le parti hanno inteso indicare i\nminimi contrattuali riportati nelle tabelle allegate e regolati dalle normative\nrelative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Retribuzione di fatto: le parti hanno inteso indicare i seguenti\ncompensi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione tabellare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuale superminimo individuale o collettivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- incentivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aumenti periodici di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuale percentuale di maggiorazione per lavoro a squadre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuale percentuale di maggiorazione per lavoro notturno per il Settore\nCeramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- premio di produzione (unicamente se calcolato e corrisposto in misura\noraria o mensile);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tutti gli altri elementi retributivi comunque denominati di carattere\ncontinuativo corrisposti mensilmente o per periodi brevi, ivi compresa la quota\ndei 25 euro di cui all’articolo “Diritto alle prestazione della\nbilateralità”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Retribuzione globale di fatto: le parti hanno inteso indicare oltre ai\ncompensi di cui al punto 2) quelli attinenti ad elementi retributivi a\ncarattere continuativo che vengono corrisposti o di cui il lavoratore beneficia\na scadenze superiori al mese (gratifica natalizia, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Elemento retributivo regionale: la contrattazione collettiva regionale\npuò prevedere, inoltre, l’erogazione di un ulteriore elemento retributivo\nvariabile collegato alla produttività del settore. Resta inteso che il diritto\nall’erogazione di tale elemento economico sorge solamente in presenza di una\nspecifica previsione contrattuale da parte del contratto collettivo regionale\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale erogazione salariale di II livello avrà le caratteristiche per\nconsentire l’automatica applicazione degli sgravi previsti dalle vigenti\nnorme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 Corresponsione della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore con scadenza periodica,\ncomunque non superiore a quella mensile secondo le consuetudini dell'impresa\ncon le modalità previste dalla Legge 5 gennaio 1953, n. 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La consegna della retribuzione al lavoratore deve essere accompagnata da un\nprospetto paga contenente le seguenti indicazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) estremi del livello del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) elementi costitutivi della retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) elementi costitutivi della trattenuta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) elementi del periodo di paga relativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro sul prospetto di paga dovrà fare esplicito riferimento\nagli estremi del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata a\nquella indicata sulla busta paga, o prospetto, nonché sulla qualità legale\ndella moneta, a condizioni che tale reclamo sia avanzato all'atto del\npagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il reclamo per gli errori contabili non è necessario sia esercitato\nall'atto della riscossione della retribuzione purché venga inoltrato entro 6\nmesi dal riscontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 Tredicesima mensilità per l’Area Chimica\u002FCeramica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In occasione della ricorrenza del S. Natale, l'azienda corrisponderà ai\nlavoratori non in prova una tredicesima mensilità di importo pari alla\nretribuzione mensile di fatto. Per i cottimisti si farà riferimento al\nguadagno medio degli ultimi tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo\ndella tredicesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate\nle sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale,\nassenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell' ambito dei\nprevisti periodi di conservazione del posto, nonché i periodi di assenza per\ngravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge,\nad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 Gratifica feriale per il Settore Ceramica, Terracotta, Gres e\nDecorazione di Piastrelle\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel corso del mese di luglio sarà corrisposta ai lavoratori una gratifica\nferiale nella misura di 50 ore da calcolarsi sui minimi tabellari secondo le\nmodalità di cui all'art. 53.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo dei ratei di gratifica feriale afferenti a periodi di\nassenza dal lavoro per gravidanza, puerperio, malattia ed infortunio, entro i\nlimiti della conservazione del posto, varranno le modalità ed i criteri di\nmaturazione previsti all’art. 35, 3° comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 Determinazione della retribuzione oraria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La retribuzione è oraria e si ottiene dividendo la retribuzione mensile per\n173. In caso di orario settimanale di 36 ore di cui all'art. 46 “Lavoro a\nsquadre” la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile\nper 156.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Ch3>Art. 38 Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro contrattuale è, di norma, di 40 ore settimanali e di\nnorma, di 8 ore giornaliere; questo verrà distribuito normalmente sui primi 5\ngiorni della settimana, fatto salvo quanto previsto dall’art. 41\n“Flessibilità dell’orario di lavoro” e i casi di quelle imprese che\nhanno rapporti diretti con il pubblico ed orari regolamentati dagli enti\nlocali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Resta inteso che le ore lavorate oltre l'orario giornaliero e settimanale\nsaranno compensate con la retribuzione oraria normale di fatto maggiorata delle\npercentuali di cui agli artt. 41,43,45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali ed\ninfrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine del\nraggiungimento dell’orario di lavoro contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive\noccupazionali, per incrementare l’utilizzo delle capacità produttive e\nridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle\nrichieste del mercato, le parti convengono che sarà possibile:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•distribuire diversamente l’orario contrattuale di lavoro nell’ambito\ndella settimana o su cicli di più settimane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•articolare l’orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali\nmultiperiodali, per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo\nnon superiore a 12 mesi, alternando periodi di lavoro con orario diverso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle regole, delle procedure e del sistema di relazioni\nsindacali stabiliti dagli Accordi interconfederali dell’artigianato, le\nmodalità di attuazione dei suddetti schemi di orario o diverse distribuzioni\nod articolazioni dell’orario settimanale saranno concordate fra le parti\nstipulanti il presente CCNL al livello di contrattazione collettiva regionale,\no su delega di quest’ultima a livello territoriale, attraverso la\nconsultazione dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori turnisti, qualora la prestazione superi le sei ore\nconsecutive, si darà luogo a mezz'ora di intervallo retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verbale integrativo del 18 ottobre 2011\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto per i lavoratori turnisti le parti\nconcordano che sono fatti salvi, a tutti gli effetti, eventuali trattamenti\ndifformi verificatisi prima del 25 luglio 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 Durata massima dell’orario di lavoro per l’Area\nTessile\u002FModa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La durata massima dell’orario di lavoro è fissata in 48 ore medie\nsettimanali, comprese le ore di straordinario, calcolate su un periodo di 12\nmesi, così come previsto dall’art. 4 comma 4, del decreto legislativo n.\n66\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima dell’orario di lavoro giornaliero è fissata dalla\nlegislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 Durata media dell’orario di lavoro per l’Area\nChimica\u002FCeramica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi del decreto legislativo n. 66\u002F2003, art. 4, comma 4, la durata\nmedia dell'orario di lavoro, ai fini del citato decreto legislativo, è\ncalcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi. In presenza di particolari\nesigenze organizzative e produttive, le parti, nell'ambito della contrattazione\ncollettiva regionale, potranno concordare l'estensione del suddetto periodo di\nriferimento da 6 a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Ch3>Art 41 Flessibilità dell’orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo\ndi contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del\nlavoro connesso a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità\ndell'orario contrattuale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per fare fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa\ndell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di\norario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino\nal limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 100 ore nell’anno per\nl’Area Tessile\u002FModa. Per l’Area Chimica\u002FCeramica il limite massimo è\nfissato in 96 ore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva regionale potrà modificare il numero delle ore\nmassime annuali previste dal comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte del superamento dell’orario contrattuale corrisponderà, di norma\nentro un periodo di 6 mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una\npari entità di riposi compensativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario\ncontrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di\ncorrispondente riduzione dell’orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la\nmaggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità applicative, relative alla retribuzione delle ore nel periodo di\nrecupero e all’utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e\nper iscritto in tempo utile tra l’azienda e i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori\ninteressati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La\npresente normativa esclude prestazioni domenicali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattativa a livello\nregionale viene prevista la gestione delle modalità applicative dei vari\nstrumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto\nstabilito dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle caratteristiche dimensionali e di organizzazione del\nlavoro delle imprese del settore, sarà possibile a livello di contrattazione\ncollettiva regionale concordare soluzioni idonee in materia di flessibilità\ndell’orario di lavoro rispondenti alle necessità aziendali e dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 Gestione dei regimi di orario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti, a livello regionale o, su esplicito mandato, a livello\nterritoriale possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al\nfine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare\nfronte a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e\u002Fo\nriorganizzative dell' attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo\nla possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di\nrealizzare una continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della\nrelativa retribuzione, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali\ndi sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in\nmaniera coordinata con i suddetti strumenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra questi, le parti individueranno le modalità di costituzione di modelli\ndi \"banca-ore\" riguardanti tutti i lavoratori dell' impresa coinvolta, cui far\naffluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite,\ncontrattualmente e legislativamente disciplinate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito, le parti definiranno gli istituti le cui quantità orarie,\nin tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte-ore dei\nsingoli lavoratori, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione\ndei corrispondenti riposi compensativi, le modalità ed i tempi di liquidazione\ndei residui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti potranno altresì individuare le diverse combinazioni di utilizzo\ndella suddetta \"banca-ore\" con possibili interventi di natura bilaterale a\nsostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 Lavoro straordinario, festivo e notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Tessile\u002FModa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito\ncontestualmente oltre le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario ha carattere volontario; fanno eccezione, salvo\ngiustificati motivi individuali di impedimento, le ore straordinarie richieste\nnei casi di manutenzione, fuori servizio di impianti, inventario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione di lavoro straordinario verrà concordata tra il datore di\nlavoro ed il lavoratore con un limite massimo individuale di 220 ore annue di\ncui un terzo recuperabile tramite riposi compensativi non retribuiti, fruibili\nin ragione della effettuazione di almeno 24 ore di straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La data di godimento dei riposi compensativi maturati verrà concordata\ntenendo conto delle necessità tecnico-produttive dell'impresa e delle esigenze\ndel lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>Per ogni ora straordinaria l'azienda corrisponderà al lavoratore una quota\noraria della retribuzione di fatto maggiorata delle seguenti percentuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario diurno: 30% per le prime 4 ore; 35% per le successive\nore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario notturno: 50%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario festivo: 50%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario notturno-festivo: 50%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>E' considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22 e le 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate domenicali,\nfestive, o di riposo compensativo (ad esclusione di quelle previste alle\nlettere C e D dall'articolo 49 rubricato “Riposo settimanale, festività,\nriposi compensativi e riposi retribuiti”- Area Tessile\u002FModa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne,\ndomenicali o festive dovrà essere preavvisato 24 ore prima, salvo casi urgenti\ned eccezionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il divieto di\nadibire a lavoro notturno le donne ed i minori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione dovute per il lavoro notturno domenicale e\nfestivo, sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"798\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"297\">\n  \u003Ccol width=\"497\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"297\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavoro notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"497\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"297\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavoro domenicale e\n        festivo diurno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"497\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">35%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"297\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">lavoro notturno\n        festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"497\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"798\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"798\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"497\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di cui sopra si applicano sulla retribuzione di fatto\ncomprensiva, per gli addetti a lavoro a squadre, dell'1,05%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili né fra loro, né\ncon quelle previste per il Lavoro Straordinario e la maggiore assorbe la\nminore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori addetti a lavoro notturno, la percentuale di maggiorazione\nrelativa verrà computata agli effetti del trattamento per ferie o gratifica\nnatalizia, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono stati - nell' anno di\nmaturazione dei rispettivi istituti - i mesi nei quali vi è stata la\ncorresponsione della percentuale di lavoro notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di ogni singolo mese non inferiori a due settimane verranno\nconsiderate come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni di legge, verranno considerate come ore di\nlavoro straordinario tutte le ore lavorate al di sopra delle 40 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verranno considerate come ore di lavoro notturno quelle lavorate fra le 22 e\nle 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e\ntemporaneo e trovare giustificazione in necessità aziendali di carattere\nimprescindibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si presenti l'esigenza di effettuare lavoro straordinario le aziende\nne daranno comunicazione preventiva direttamente ai lavoratori o, laddove\nesistano, alle Rappresentanze sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento,\ndi effettuare il lavoro supplementare o straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro straordinario, festivo, notturno ed a turno sono corrisposte\nle seguenti maggiorazioni, in aggiunta alla normale retribuzione da calcolarsi\nsulla retribuzione oraria individuale, più utile di cottimo per i cottimisti,\nsulla retribuzione oraria di fatto per i lavoratori ad economia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cdl>\n    \u003Cdd>\n      \u003Ctable width=\"493\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n        \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"423\">\n        \u003Ccol width=\"66\">\n        \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"423\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1) lavoro\n              straordinario diurno \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">25%\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"423\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2) lavoro\n              straordinario notturno (compreso e non compreso \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">&nbsp;\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"423\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">in turni\n              avvicendati) \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">65%\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"423\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3) lavoro\n              compiuto nei giorni festivi \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">40%\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"423\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4) lavoro\n              straordinario festivo o domenicale \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">60%\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"423\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5) lavoro\n              domenicale festivo con riposo compensativo \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">20%\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"423\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6) lavoro\n              notturno \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">30%\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"423\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7) lavoro nei\n              turni diurni avvicendati \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3%\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"423\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">8) lavoro\n              straordinario festivo notturno \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"423\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">9) lavoro a\n              turni in ciclo continuo notturno \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">40%\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n        \u003C\u002Ftbody>\n      \u003C\u002Ftable>\n    \u003C\u002Fdd>\n\u003C\u002Fdl>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione sopra dette non sono cumulabili,\nintendendosi che la maggiore assorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verranno considerate come ore di lavoro straordinario tutte le ore lavorate\nal di sopra delle 40 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e\ntemporaneo e trovare giustificazione in necessità aziendali di carattere\nimprescindibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quantità di ore di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore\nnon potrà comunque eccedere il tetto delle 280 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si presenti l' esigenza di effettuare lavoro straordinario, le\naziende ne daranno comunicazione preventiva ai rappresentanti dei lavoratori,\nove esistano, e comunque, in mancanza di detti rappresentanti, direttamente ai\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento,\ndi effettuare il lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro straordinario, festivo, notturno ed a turni, sono corrisposte\nle seguenti maggiorazioni, in aggiunta alla normale retribuzione da calcolarsi\nsulla retribuzione oraria individuale, più utili di cottimo per i cottimisti,\nsulla retribuzione oraria di fatto per i lavoratori ad economia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cdl>\n  \u003Cdl>\n    \u003Cdl>\n        \u003Cdd>\n          \u003Ctable width=\"494\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n            \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"395\">\n            \u003Ccol width=\"95\">\n            \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"395\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1) lavoro straordinario\n                  diurno \u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>24% \u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"395\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2) lavoro straordinario\n                  notturno dalle ore 22 alle 6 \u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>45% \u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"395\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3) lavoro straordinario\n                  festivo (oltre le 8 ore) \u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>45% \u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"395\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4) lavoro notturno non\n                  compreso in turni avvicendati \u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>30% \u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"395\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5) lavoro notturno\n                  compreso in turni avvicendati \u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>10% \u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"395\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6) lavoro festivo \u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>35% \u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"395\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>7) lavoro nei giorni\n                  domenicali per gli addetti a turni avvicendati nei turni\n                  diurni \u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>10% \u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"395\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>8) lavoro nei giorni\n                  domenicali per gli addetti a turni avvicendati nei turni\n                  notturni \u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"95\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>20% \u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n            \u003C\u002Ftbody>\n          \u003C\u002Ftable>\n        \u003C\u002Fdd>\n    \u003C\u002Fdl>\n  \u003C\u002Fdl>\n\u003C\u002Fdl>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione sopra dette non sono cumulabili,\nintendendosi che la maggiore assorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 Banca ore individuale per l’Area Tessile\u002FModa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di\nstraordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità oraria\ndelle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al precedente\narticolo, può avvenire per l' intero ammontare delle ore straordinarie\nprestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente\nmaggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l' impresa ed il\nlavoratore medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale recupero si realizzerà, entro un periodo di 12 mesi dall' inizio dell'\naccumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi\ndi minore attività produttiva o di caduta ciclica dell' attività stessa. Il\nlavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e\nstraordinarie ha diritto al riconoscimento di un' ulteriore quantità di ore\npermesso retribuito pari al 4% delle ore accumulate come previsto dal comma\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del\nlavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive\ndell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l' importo\ncorrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data:\ntale importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della\nliquidazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e\nstraordinarie accumulate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno\ndefinire specifiche modalità attuative e regolamentazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 Flessibilità individuale – Banca ore per l’Area\nChimica\u002FCeramica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In alternativa a quanto previsto dall'art. 41, è possibile recuperare tutte\nle ore di lavoro supplementare e straordinario svolto compresa la traduzione in\ntermini di quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti secondo le\nmodalità di cui all'art. 43 Settore Chimica, Gomma, Plastica, Vetro e Settore\nCeramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle, purchè tale volontà\nrisulti da un atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 18 mesi\ndall'inizio dell'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni tenuto conto\ndei periodi di minore attività produttiva e delle esigenze del lavoratore,\ncompatibilmente queste ultime con le esigenze tecnico-produttive o\norganizzative dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore\nsupplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore\nquantità di ore di permesso retribuite pari al 5% delle ore accumulate come\nprevisto dal comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di 18 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo\ncorrispondente alle ore eventualmente ancora non recuperate, al valore della\nretribuzione oraria vigente al momento della erogazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e\nstraordinarie accumulate, nonchè la traduzione in quantità orarie delle\nrelative maggiorazioni e l'ulteriore quota di ore di permesso maturata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto entro 15 giorni dal ricevimento della busta paga ad\nevidenziare eventuali errori e\u002Fo non corrispondenza relativamente ai dati ivi\nindicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il suo carattere innovativo, le parti, in sede nazionale e di\nOsservatori regionali, procederanno a verificare l'efficacia della presente\nnormativa e dei suoi esiti, entro 2 anni dalla stipula del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, in sede di confronto\nregionale, possono essere definite specifiche regolamentazioni di costituzione\ne di recupero del monte-ore accumulato dai singoli lavoratori, avvalendosi\ndella istituzione di un meccanismo di banca-ore territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 Lavoro a squadre per l’Area Tessile\u002FModa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>E' considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si\navvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore.\nL' orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi\ncompreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora. La distribuzione dell'orario\ndi lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'art. 38\ne comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggere all'entrata dello\nstabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto disposto dall'art. 38, l'orario ordinario\ncontrattuale sarà ragguagliato a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel lavoro a squadre deve essere consentito per ogni turno l' intervallo di\nmezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione\nmensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di\nriposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di introduzione di un' organizzazione del lavoro, finalizzata al\nmaggiore utilizzo degli impianti, che comporti la distribuzione della\nprestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l' orario\nsettimanale contrattuale è di 36 ore con la retribuzione di 40 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i turni fino a 6 ore non è previsto l' intervallo di riposo. Le\neventuali prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornaliere di lavoro\neffettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo\neccedente aumentate della maggiorazione di straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modificazioni dei turni devono essere comunicate 24 ore prima mediante\navviso collocato in luogo chiaramente visibile salvo i casi di forza\nmaggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque\nfruire - all' atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di\nriposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione\nalle norme di cui all'art. 38.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà\ncorrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale maggiorazione verrà computata agli effetti del trattamento di ferie,\ngratifica natalizia e TFR in ragione di tanti dodicesimi quanti sono stati i\nmesi nei quali vi è stata la corresponsione della percentuale del lavoro a\nsquadre, nell'anno solare. Le frazioni di ogni singolo mese non inferiori a 2\nsettimane verranno considerate come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al\n1° comma del presente articolo è stata determinata attuando la facoltà\nprevista dalla legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 Turnisti a ciclo continuo per l’Area Chimica\u002FCeramica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I turnisti a ciclo continuo in servizio continuativo nelle 24 ore su sette\ngiorni alla settimana godranno nel corso dell'anno solare secondo intese\naziendali, di tante giornate di riposo compensativo per quante sono state le\nfestività infrasettimanali lavorate. Il godimento di riposi compensativi\ncomporterà per ciascuna ora lavorata nelle festività la corresponsione della\nsola maggiorazione prevista dall'art. 43 per il Settore Chimica,\nGomma-Plastica, Vetro e per il Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione\ndi Piastrelle.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 Operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o\ncustodia per il Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice\nattesa o custodia di cui alla tabella annessa al R.D. del 6 dicembre 1923, n.\n2657, non può superare le 10 ore giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale limitazione non riguarda i custodi e i portieri aventi alloggio nei\nlocali dell'impresa e nelle immediate adiacenze per i quali valgono le\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario contrattuale di lavoro per il singolo operaio viene ridotto a 50\nore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro normale eccedente le 8 ore giornaliere sarà retribuito\ncon la paga oraria ridotta al 65%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 Riposo settimanale, festività, riposi compensativi e riposi\nretribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>Area Tessile\u002FModa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide con la\ndomenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori la domenica,\ngodrà oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal\npresente contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno\ndella settimana da concordare.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>Oltre ai giorni di cui sopra sono considerati festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Capodanno: 1º gennaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Epifania: 6 gennaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Giorno dell'Angelo: lunedì di Pasqua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Anniversario Liberazione: 25 aprile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Festa del Lavoro: 1º maggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Festa della Repubblica: 2 giugno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Assunzione M.V.: 15 agosto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Ognissanti: 1º novembre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Immacolata Concezione: 8 dicembre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) S. Natale: 25 dicembre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) S. Stefano: 26 dicembre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) Il giorno del Santo patrono del luogo ove ha sede l'impresa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la festività del Santo patrono coincida con altra festività le\nparti stabiliranno lo spostamento della festività ad altra data o il pagamento\ndella stessa. Per tale festività valgono le norme di legge stabilite per le\nfestività infrasettimanali di cui ai punti 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La festività del Santo patrono potrà essere sostituita di comune accordo\ntra le Organizzazioni stipulanti a livello territoriale tenuto conto delle\nconsuetudini locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciò che riguarda il trattamento economico delle festività si rimanda\nagli articoli 111 (Parte operai) e 115 (Parte quadri, impiegati e\nintermedi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) I lavoratori usufruiranno di 4 giorni di riposo compensativo retribuito\n(8 ore per regime di prestazione su 5 giorni e 6,34 ore per prestazione su 6\ngiorni, a parità di retribuzione rispetto alle 40 ore) in relazione alla\nsoppressione delle festività di cui alla legge n. 54\u002F1977. Detti riposi\ncompensativi dovranno essere usufruiti tramite permessi giornalieri, collettivi\no individuali e dovranno essere utilizzati entro l'anno solare. Detta\nutilizzazione verrà concordata tra le parti a livello aziendale, qualora le\nparti verifichino per ragioni indipendenti da reciproche volontà che le\nfestività non venissero fruite, le stesse verranno retribuite nel periodo di\npaga immediatamente successivo alla fine dell'anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente al trattamento economico della festività civile del 4\nnovembre, spostata alla domenica (legge n. 54\u002F1977), vale quanto previsto per\nle festività cadenti in domenica dagli articoli 111 (Parte operai) e 115\n(Parte quadri, impiegati e intermedi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività SS.\nPietro e Paolo, i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo\ncompensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) è sostituita dalla seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore annue. Tali\npermessi saranno utilizzati previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore,\nin base alle esigenze delle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le parti verifichino che per ragioni indipendenti da reciproche\nvolontà tali permessi non venissero fruiti, in tutto o in parte, gli stessi\nverranno monetizzati entro la fine dell'anno solare successivo a quello di\nmaturazione e saranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al\nmomento della loro scadenza. Le medesime scadenze si applicano anche ai riposi\ncompensativi di cui all’art. 49 Area Tessile\u002FModa lett. C). Per i criteri di\nmaturazione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni sul godimento delle\nferie (in dodicesimi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cp>Area Chimica\u002FCeramica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica. Per il\npersonale di attesa o custodia e per quello adibito a turni di tipo continuo il\nriposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà\n\"riposo compensativo\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo l'impresa\ndovrà preavvisare il lavoratore possibilmente 48 ore prima.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In mancanza di preavviso nel termine di almeno 24 ore il lavoratore che\npresterà la sua opera nella giornata di riposo compensativo, avrà diritto ad\nuna maggiorazione pari a quella per il lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli lavoratori impiegati del Settore Ceramica, Terracotta, Gres e\nDecorazione di Piastrelle, per il lavoro eventualmente prestato nel giorno\ndestinato al riposo settimanale, sarà corrisposta, in aggiunta alla normale\nretribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e la concessione\nal lavoratore di un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerate festività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) capodanno (1° gennaio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Epifania;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) lunedì di Pasqua (mobile);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) anniversario della liberazione (25 aprile);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) festa dei lavoratori (1° maggio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) festa della repubblica (2 giugno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Assunzione (15 agosto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) Ognissanti (1° novembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) Immacolata Concezione (8 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m) il Natale (25 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n) S. Stefano (26 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o) la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo\nstabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la ricorrenza del Santo Patrono venisse a cadere in giornate di\nfestività nazionale o infrasettimanale, la sostituzione sarà concordata\nnell'ambito delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Festività soppresse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle quattro festività religiose soppresse dalla legge n.\n54\u002F1977 e successive modificazioni (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini,\nSS. Pietro e Paolo) si conviene che i lavoratori fruiranno di altrettanti\npermessi giornalieri retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei\nSS. Pietro e Paolo, i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo\ncompensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di godimento dei permessi giornalieri di cui sopra, da\nusufruire individualmente o collettivamente, saranno concordati tra datore di\nlavoro e lavoratori tenendo presente le particolari esigenze dell'azienda.\nDetti permessi non potranno essere usufruiti in periodi immediatamente\nprecedenti o successivi ai periodi feriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il godimento dei permessi di cui sopra deve realizzarsi entro il 31 dicembre\ndi ogni anno e non è cumulabile di anno in anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la festività civile del 4 novembre la medesima verrà\nretribuita come festività coincidente con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 Permessi retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che a partire dal 1º luglio 1991 ogni lavoratore avrà\ndiritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e\nlavoratori, singolarmente o collettivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in\ndodicesimi considerando un dodicesimo la frazione di mese superiore a 15\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi dovranno essere utilizzati nel corso dell'anno. La parte\neventualmente non utilizzata sarà direttamente retribuita al lavoratore entro\nil 31 gennaio dell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che, a partire dal 1° gennaio 1993, ogni lavoratore\navrà diritto a permessi retribuiti, pari a 16 ore per anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi saranno usufruiti, singolarmente o collettivamente, sulla base\ndi intese da convenire con l' imprenditore compatibilmente con le esigenze\ntecnico-produttive dell' impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi, considerando\nun dodicesimo la frazione di mese superiore a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi dovranno essere utilizzati nel corso dell' anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di non utilizzo, saranno direttamente retribuiti al lavoratore entro\nil 31 gennaio dell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 Permessi retribuiti straordinari Area Chimica\u002FCeramica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Con riferimento e in attuazione dell’articolo 4 della legge n. 53\u002F2000 al\nlavoratore che sia colpito da grave lutto per la perdita di un familiare\ndiretto (genitore, figlio\u002Ffiglia, coniuge, fratello\u002Fsorella, convivente more\nuxorio) verrà concesso un permesso straordinario retribuito di tre giorni\nlavorativi secondo le modalità e gli obblighi fissati al comma 1\ndell’articolo 4 della suddetta legge e all’articolo 1 del D.P.C.M.\n21\u002F7\u002F2000 n. 278.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 52 Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Area Tessile\u002FModa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di\nferie pari a 4 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tre settimane di ferie verranno godute consecutivamente mentre la quarta\nsettimana potrà essere goduta in separato periodo. I periodi di godimento\ndelle ferie saranno concordati con adeguato anticipo, tenendo conto sia delle\nesigenze tecniche dell'azienda sia delle esigenze del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni periodo settimanale verrà compensato con la retribuzione di fatto\ncorrispondente all'orario settimanale contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di godimento frazionato, il periodo settimanale equivarrà a 5\ngiorni lavorativi qualora vi sia una distribuzione dell'orario settimanale su 5\ngiorni. In caso di anticipo della concessione di ferie, l' anzianità agli\neffetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà dalla data di\nmaturazione. Agli effetti della maturazione delle ferie, verranno computate le\nsospensioni della prestazione del lavoro non dipendenti dalla volontà del\nlavoratore (ad esclusione delle sospensioni per mancanza di lavoro concordate\nfra le parti), nonché dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale,\nperiodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche\ndisposizioni di legge. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle\nferie intere spetterà 1\u002F12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese pari o\nsuperiore a 2 settimane. Per le festività elencate all'art. 49 Area\nTessile\u002FModa che cadano nel corso delle ferie si deciderà aziendalmente se\nqueste determinino prolungamento o meno del periodo stesso e si applicheranno\nconseguentemente i relativi trattamenti economici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di ferie non si\npresenti al lavoro senza giustificato motivo sarà considerato\ndimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni particolari per il Settore Occhialeria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di giustificato impedimento il godimento del periodo di ferie può\nessere completato, entro il mese di aprile dell’anno successivo, a quello di\nmaturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di ferie non si\npresenti al lavoro senza giustificato motivo sarà considerato\ndimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° gennaio 1995 i lavoratori di età superiore a 16 anni,\nche hanno una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, hanno\ndiritto ogni anno ad un periodo di ferie con la retribuzione commisurata\nall'orario contrattuale pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 settimane (pari a 160 ore) fino a 10 anni di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 settimane e 2 giorni (pari a 176 ore) oltre i 10 anni di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 settimane e 3 giorni (pari a 184 ore) oltre i 15 anni di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni la durata delle ferie,\nai sensi dell'art. 23 della legge 977 del 1967, non dovrà essere inferiore a\n30 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che abbia un' anzianità di dodici mesi consecutivi presso la\nstessa impresa ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie con la\ncorresponsione della retribuzione di fatto nella misura di 4 settimane pari a\n160 ore lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori con anzianità superiore a 12 anni, viene riconosciuto, a\ndecorrere dall' 1-7-1996, un ulteriore giorno di ferie, pari a 8 ore\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 Criteri di calcolo dei ratei di maturazione per l’Area\nChimica\u002FCeramica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per tutti gli istituti contrattuali che maturano in ragione d'anno nel caso\ndi inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al\nlavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi dei predetti istituti per\nquanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni, daranno luogo alla\nmaturazione di 1\u002F12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 Permessi brevi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Durante l’orario di lavoro il lavoratore non potrà lasciare il proprio\nposto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall’azienda senza esserne\nautorizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tuttavia, brevi permessi, da richiedersi normalmente nella prima ora di\nlavoro, saranno concessi per giustificati motivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Ch3>Art. 55 Permessi per decesso o grave infermità del coniuge o di parente\nentro il 2° grado\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sulla base di quanto previsto dall’art. 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53,\nal lavoratore sarà concesso un permesso retribuito di tre giorni lavorativi\nall'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di\nun parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile\nconvivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione\nanagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il\nlavoratore o la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse\nmodalità di espletamento dell'attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 Aspettativa per l’Area Chimica\u002FCeramica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di specifica richiesta da parte del lavoratore, per ragioni di\nmalattia verrà riconosciuto un periodo massimo di aspettativa pari a sei\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di richiesta motivata (non per malattia) da parte del\nlavoratore, l'azienda ha facoltà di concedere un periodo massimo di 9 mesi di\naspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In entrambi i casi sopra indicati il periodo di aspettativa non comporterà\nalcun onere per l'azienda, e pertanto le relative operazioni sono a costo\nzero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di specifica richiesta da parte del lavoratore, per ragioni di\nmalattia verrà riconosciuto un periodo massimo di aspettativa pari a 8\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di richiesta motivata (non per malattia) da parte del\nlavoratore, l'azienda ha facoltà di concedere un periodo massimo di 6 mesi di\naspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In entrambi i casi sopra indicati il periodo di aspettativa non comporterà\nalcun onere per l'azienda, e pertanto le relative operazioni sono a costo\nzero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 Sospensione ed interruzione del lavoro per l’Area\nChimica\u002FCeramica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione dal lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo\neventuali accordi tra le Organizzazioni sindacali periferiche per il\nprolungamento di tale termine, il lavoratore può richiedere il licenziamento\ncon diritto a tutte le indennità compreso il preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione dal lavoro di breve durata, dovuto a cause di forza\nmaggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle\ninterruzioni stesse, quando queste - nel loro complesso - non superino i 60\nminuti nella giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzioni di lavoro che superino nel loro complesso i 60\nminuti nella giornata, qualora l'impresa trattenga il lavoratore nel\nlaboratorio, questi avrà diritto alla corresponsione della retribuzione per\ntutte le ore di presenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 Aspettative per documentate gravi necessità personali e\u002Fo\nfamiliari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodi di aspettativa, oltre a quelli previsti dalle norme vigenti, possono\nessere concessi su richiesta scritta del dipendente, purché sussistano\ndocumentate e gravi necessità personali e\u002Fo familiari, senza che ciò comporti\nnessun onere a carico dell’impresa né gravi compromissioni dell’attività\nproduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, al termine del periodo di aspettativa di cui al comma\nprecedente, potrà partecipare a corsi di riqualificazione o di aggiornamento\nprofessionale al di fuori dell’orario di lavoro. L’azienda, compatibilmente\ncon le esigenze tecnico-organizzative, inserirà il lavoratore in turni di\nlavoro che ne agevolino la frequenza ai corsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 Aspettative per lavoratori tossicodipendenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda le aspettative per i lavoratori tossicodipendenti e per\ni loro familiari, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 80 del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 Lavoratori donatori di midollo osseo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al lavoratore donatore di midollo osseo saranno riconosciuti i diritti\nprevisti dall’art. 5 della legge 6 marzo 2001 n. 52.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 Obbligo di forma scritta per le richieste di aspettativa e congedo\nparentale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tutti i periodi di aspettativa di cui agli articoli 58 e 59, nonché i\nperiodi di congedo e aspettativa dei genitori nei primi otto anni di vita del\nbambino, previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, dovranno essere\ncomunicati per iscritto all’azienda, salvo i casi di oggettiva\nimpossibilità, con un preavviso non inferiore a 15 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per sostituire i lavoratori assenti per aspettativa possono essere assunti\naltrettanti lavoratori a tempo determinato come previsto dall’art. 69.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 Norma di non onerosità per l’azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I periodi di aspettativa di cui agli articoli 58 e 59 non sono retribuiti e\nnon devono comportare alcun onere per l’azienda, incluso il trattamento di\nfine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Ch3>Art. 63 Disciplina dei congedi parentali su base oraria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In recepimento del comma 1-ter dell'articolo 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.\n151, il congedo parentale potrà essere fruito da parte di ciascun genitore\nanche su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero\ndel periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del\nquale ha inizio il congedo parentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In detto caso la fruizione su base oraria potrà essere ammessa per periodi\npari a un minimo di 4 ore giornaliere, previa comunicazione da parte del\nlavoratore al datore di lavoro di 15 giorni e previo accordo fra le parti in\nrelazione alla fungibilità del lavoratore e all'organizzazione aziendale\novvero dei turni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questi casi è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del\ncongedo parentale con permessi o riposi previsti dal decreto legislativo n.\n151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 Congedo matrimoniale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Area Tessile\u002FModa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore non in prova sarà concesso, in occasione del suo matrimonio,\nun periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario.\nDurante il periodo di congedo per gli stessi impiegati ed intermedi decorrerà\nla normale retribuzione di fatto mensile, l'operaio e l'apprendista hanno\ndiritto al pagamento di 80 ore di retribuzione di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai, gli apprendisti e gli intermedi il trattamento economico di\ncui sopra è corrisposto dall'azienda in via anticipata ed è comprensivo\ndell'assegno Inps.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore salvo casi\neccezionali con un anticipo di 6 giorni di calendario. La celebrazione del\nmatrimonio dovrà essere documentata entro i 30 giorni successivi dal termine\ndel periodo di congedo tramite il certificato di matrimonio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Chimica\u002FCeramica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di matrimonio compete al lavoratore un periodo di congedo di sedici\ngiorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione. Il\ntrattamento di cui sopra è corrisposto dall'impresa con deduzione di tutte le\nsomme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta del congedo deve essere avanzata - salvo casi eccezionali - dal\nlavoratore con un preavviso di almeno sei giorni. La celebrazione del\nmatrimonio dovrà essere documentata entro i trenta giorni successivi\nall'inizio del periodo di congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui sopra si intenderanno integrate o sostituite fino a\nconcorrenza da quelle derivanti da norme di legge o da accordi interconfederali\nche dovessero intervenire in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 65 Tutela della Maternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di\ngravidanza e puerperio si fa riferimento alle vigenti norme di legge ed in\nparticolare al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il T.U. delle disposizioni\nlegislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della\npaternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Tessile\u002FModa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° dicembre 2008 durante il periodo di astensione\nobbligatoria dal lavoro, e comunque per un periodo di 5 mesi, alle lavoratrici\nsarà erogata un'integrazione del trattamento corrisposto dall'istituto\nassicuratore fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netta\nmensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro sarà computato ai fini\ndell'anzianità di servizio, della gratifica natalizia e delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice riceverà un trattamento di assistenza ad integrazione del\ntrattamento di legge, fino a raggiungere il 100 per cento della normale\nretribuzione netta di fatto, durante il periodo di assenza obbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allorché se ne manifestasse l'esigenza, anche in relazione all'assetto\ntecnico-organizzativo dell'impresa, l'azienda potrà individuare il percorso\npiù idoneo per agevolare il reinserimento del lavoratore al rientro\ndall'assenza obbligatoria o facoltativa per maternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice riceverà un trattamento di assistenza, ad integrazione del\ntrattamento di legge, fino a raggiungere il 100 per cento della normale\nretribuzione netta di fatto, per i primi 5 mesi di assenza, sempre che\nl'assenza complessiva per maternità successiva alla data del parto non superi\ni 7 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le parti si incontreranno entro 90 giorni per individuare\npercorsi e proposte in relazione a quanto sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, al fine di incrementare l’occupazione femminile e di dare valore\nsociale al sostegno della lavoratrice madre, si impegnano a promuovere in tutte\nle sedi istituzionali proposte e soluzioni tali da trasferire i costi totali\ndella maternità sulla fiscalità generale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 Servizio militare e volontariato civile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Area Tessile\u002FModa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o richiamo\nalle armi si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore ripresentatosi nei termini di 30 giorni dopo il compimento del\nservizio militare di leva sarà riconosciuto - agli effetti della anzianità -\nil periodo trascorso sotto le armi. Per il richiamo alle armi si fa riferimento\nalle leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma\nvolontaria, risolve il rapporto di lavoro, senza il diritto al riconoscimento\ndei benefici di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori cui sia attribuita la qualifica di volontario in servizio\ncivile, che beneficiano del rinvio del servizio militare, hanno diritto alla\nconservazione del posto di lavoro secondo le norme di legge previste per la\nchiamata alle armi per il servizio di leva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani\nmaggiorenni i quali, in possesso dei requisiti previsti e prescindendo dai fini\ndi lucro, assumono un impegno di lavoro nei Paesi in via di sviluppo della\ndurata di almeno 2 anni, per l’esercizio di attività dirette alla\nrealizzazione di programmi di cooperazione internazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal DPR 194\u002F2001 compatibilmente con\nl’organizzazione e con le esigenze tecnico-produttive delle aziende ed in\ncasi di calamità naturali ed eventi eccezionali, il datore di lavoro potrà\nconcedere ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato\niscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge 226\u002F91 e che prestino\nnell’ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e\ngratuita, permessi non retribuiti per l’espletamento di siffatte attività di\nvolontariato o ricorrendo ad istituti contrattuali quali la flessibilità degli\norari, le ferie, i permessi, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compatibilmente con l’organizzazione e con le esigenze tecnico-produttive,\nle imprese, sempre nell’ambito di programmi certificati e verificabili,\nvaluteranno le richieste di aspettativa non retribuita per periodi prolungati\ndi volontariato nazionale e\u002Fo internazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali aspettative non potranno comunque essere superiori a sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Chimica\u002FCeramica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere\nagli obblighi di leva o servizi sostitutivi, disciplinato dalle vigenti\ndisposizioni di legge a norma delle quali il rapporto di lavoro rimane sospeso\nper tutto il periodo di servizio militare, il lavoratore ha diritto alla\nconservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto periodo è considerato utile come anzianità di servizio presso\nl'impresa. Per il computo del t.f.r. detto periodo sarà utile ai fini della\nsola rivalutazione dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il lavoratore ha\ndiritto, oltre che alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle\ndisposizioni in vigore all'atto del richiamo alle armi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo, e previo\npreavviso da darsi al datore di lavoro entro 10 giorni dalla data del congedo,\nil lavoratore è tenuto a presentarsi all'imprenditore entro un mese dalla data\ndi cessazione del servizio militare, salvo che trattasi di richiamo non\nsuperiore a 30 giorni nel qual caso si fa riferimento alle vigenti disposizioni\ndi legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso contrario il lavoratore sarà considerato dimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 67 Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Settore Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero e per il Settore\nPulitintolavanderia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i lavoratori, per l'anzianità maturata presso una stessa azienda,\nhanno diritto a maturare quattro aumenti biennali periodici di anzianità,\nfissati nelle seguenti misure mensili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"768\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"162\">\n  \u003Ccol width=\"602\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"602\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Importi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6° super \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"602\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">15,49 euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"602\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">12.91 euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"602\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">10.85 euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"602\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">9,30 euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"602\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">8,26 euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"602\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7,75 euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"602\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7,23 euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Apprendisti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"602\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5,16 euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a\nquello in cui si compie il biennio di anzianità. Detti aumenti periodici non\nassorbono, né possono essere assorbiti, da eventuali aumenti di merito o\nsuperminimi, salvo il caso in cui tali assorbimenti sono stati espressamente\nprevisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di fatto e per gli\noperai non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di\nretribuzione a incentivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio di livello successivo all'entrata in vigore della nuova\nregolamentazione, il lavoratore conserverà in cifra l'importo maturato ed\navrà diritto ad ulteriori aumenti periodici di anzianità biennali del nuovo\nlivello, fino a concorrenza con l'importo massimo raggiungibile del nuovo\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di biennio, in corso al momento del passaggio di livello, sarà\nutile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendisti: All'atto del passaggio in qualifica, all'apprendista saranno\nintegrati, sulla base della nuova qualifica conseguita, i valori degli aumenti\nperiodici già maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme transitorie per il Settore Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai e gli apprendisti, in forza al 31-7-1980, conserveranno in cifra\ngli importi degli aumenti periodici di anzianità già maturati a tale data.\nPer i lavoratori che non abbiano già maturato a tale data il massimo degli\nscatti previsti dalla normativa precedente, la frazione di biennio in corso di\nmaturazione al 31-7-1980 sarà trasformata in cifra (ventiquattresimi) sulla\nbase della retribuzione e della contingenza in atto al 31-7-1980, che verrà\nerogata a partire dal 1-8-1980.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti importi in cifra (scatti interi e\u002Fo ventiquattresimi) saranno\nassorbiti all' atto della maturazione dei primi 4 scatti previsti dal nuovo\nregime, nella misura del 25% ad ogni nuovo scatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli impiegati e gli intermedi in forza al 31-7-1980 conserveranno in cifra\ngli importi degli aumenti di anzianità maturati entro tale data, inclusi i\nventiquattresimi dello scatto in corso di maturazione, da calcolarsi sul minimo\ne sulla contingenza in vigore al 1-1-1980.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni scatto intero maturato al 1-7-1980 verrà erogata la somma di euro\n1,55 (lire 3.000) a titolo di mancata rivalutazione annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme di cui ai due commi precedenti verranno erogate a partire dal\n1-8-1980.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1-8-1980 gli impiegati e gli intermedi di cui sopra avranno\ndiritto a maturare tanti aumenti periodici interi nella nuova normativa fino al\nraggiungimento del numero massimo stabilito dalla previgente regolamentazione\n(10 scatti biennali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme transitorie per il Settore Pulitintolavanderia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai e gli apprendisti in forza al 30 aprile 1981, conserveranno in\ncifra gli importi degli aumenti periodici di anzianità già maturati a tale\ndata. Per i lavoratori che non abbiano già maturato a tale data il massimo\ndegli scatti previsti dalla normativa precedente, la frazione di biennio in\ncorso di maturazione al 30 aprile 1981 sarà trasformata in cifra\n(ventiquattresimi) sulla base della retribuzione e della contingenza in atto al\n30 aprile 1981, che verrà erogata a partire dal 1º gennaio 1981.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti importi in cifra (scatti interi e\u002Fo ventiquattresimi) saranno\nassorbiti all'atto della maturazione dei primi 4 scatti previsti dal nuovo\nregime, nella misura del 25% ad ogni nuovo scatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli impiegati e gli intermedi in forza al 30 aprile 1981 conserveranno in\ncifra gli importi degli aumenti di anzianità maturati entro tale data, inclusi\ni ventiquattresimi dello scatto in corso di maturazione, da calcolarsi sul\nminimo e sulla contingenza in vigore al 1º gennaio 1981.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni scatto intero maturato al 30 aprile 1981 verrà erogata la somma di\neuro 1,55 (lire 3.000) a titolo di mancata rivalutazione annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme di cui ai due commi precedenti verranno erogate a partire dal 1º\nmaggio 1981.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1º maggio 1981 gli impiegati e gli intermedi di cui sopra\navranno diritto a maturare tanti aumenti periodici interi nella nuova normativa\nfino al raggiungimento del numero massimo stabilito dalla previgente\nregolamentazione (10 scatti biennali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Occhialeria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non apprendista ha diritto a maturare a partire dal 1º maggio\n1996 per ogni biennio di servizio presso la stessa impresa, 5 aumenti periodici\nbiennali che saranno riconosciuti nelle misure di seguito indicate per ciascun\nlivello di appartenenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cdl>\n  \u003Cdl>\n    \u003Cdl>\n      \u003Cdl>\n        \u003Cdl>\n            \u003Cdd>\n              \u003Ctable width=\"529\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n                \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"117\">\n                \u003Ccol width=\"408\">\n                \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n                  \u003Ctr valign=\"top\">\n                    \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Livelli\u003C\u002Fp>\n                    \u003C\u002Ftd>\n                    \u003Ctd width=\"408\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Importi\u003C\u002Fp>\n                    \u003C\u002Ftd>\n                  \u003C\u002Ftr>\n                  \u003Ctr valign=\"top\">\n                    \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6º\u003C\u002Fp>\n                    \u003C\u002Ftd>\n                    \u003Ctd width=\"408\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">21,69\n                      euro\u003C\u002Fp>\n                    \u003C\u002Ftd>\n                  \u003C\u002Ftr>\n                  \u003Ctr valign=\"top\">\n                    \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5º\u003C\u002Fp>\n                    \u003C\u002Ftd>\n                    \u003Ctd width=\"408\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">18,59\n                      euro\u003C\u002Fp>\n                    \u003C\u002Ftd>\n                  \u003C\u002Ftr>\n                  \u003Ctr valign=\"top\">\n                    \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4º\u003C\u002Fp>\n                    \u003C\u002Ftd>\n                    \u003Ctd width=\"408\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">16,53\n                      euro\u003C\u002Fp>\n                    \u003C\u002Ftd>\n                  \u003C\u002Ftr>\n                  \u003Ctr valign=\"top\">\n                    \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3º\u003C\u002Fp>\n                    \u003C\u002Ftd>\n                    \u003Ctd width=\"408\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">14,46\n                      euro\u003C\u002Fp>\n                    \u003C\u002Ftd>\n                  \u003C\u002Ftr>\n                  \u003Ctr valign=\"top\">\n                    \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2º\u003C\u002Fp>\n                    \u003C\u002Ftd>\n                    \u003Ctd width=\"408\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">13,43\n                      euro\u003C\u002Fp>\n                    \u003C\u002Ftd>\n                  \u003C\u002Ftr>\n                  \u003Ctr valign=\"top\">\n                    \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1º\u003C\u002Fp>\n                    \u003C\u002Ftd>\n                    \u003Ctd width=\"408\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">12,39\n                      euro\u003C\u002Fp>\n                    \u003C\u002Ftd>\n                  \u003C\u002Ftr>\n                \u003C\u002Ftbody>\n              \u003C\u002Ftable>\n            \u003C\u002Fdd>\n        \u003C\u002Fdl>\n      \u003C\u002Fdl>\n    \u003C\u002Fdl>\n  \u003C\u002Fdl>\n\u003C\u002Fdl>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici maturati o da maturare non potranno essere assorbiti\nda precedenti o successivi aumenti per merito, né gli aumenti per merito\npotranno essere assorbiti dagli aumenti periodici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio di livello, l'importo degli aumenti periodici verrà\ncongelato in cifra ed il lavoratore avrà diritto a maturare tanti aumenti\nperiodici o frazioni di essi nel nuovo livello fino a raggiungere l'importo\ncorrispondente a 5 aumenti del nuovo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di biennio in corso di maturazione all'atto del passaggio di\nlivello, verrà considerata utile al fine della maturazione del successivo\naumento periodico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizione transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti gli importi maturati a titolo di scatti e\u002Fo aumenti periodici di\nanzianità o comunque espressamente attribuiti per compensare l'anzianità di\nservizio al 30 aprile 1996 verranno congelati in cifra ed il lavoratore avrà\ndiritto a maturare tanti aumenti periodici o frazione di essi per il livello di\nappartenenza fino a raggiungere l'importo corrispondente a cinque nuovi aumenti\nperiodici (comprensivi della parte congelata in cifra).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il biennio in corso di maturazione all'atto di entrata in vigore del\npresente contratto, verrà trasformato in ventiquattresimi e liquidato in\ncifre, secondo le disposizioni precedentemente in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda\nindipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni\nbiennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa\ndifferenziata per ciascun livello retributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo degli aumenti - rapportato a mese - è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cdl>\n  \u003Cdl>\n    \u003Cdl>\n      \u003Cdl>\n          \u003Cdd>\n            \u003Ctable width=\"235\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n              \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"87\">\n              \u003Ccol width=\"144\">\n              \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n                \u003Ctr valign=\"top\">\n                  \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Livelli\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Importi in euro\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"top\">\n                  \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>7°\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>18,59\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"top\">\n                  \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6°\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>17,04\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"top\">\n                  \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5° S\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>16,01\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"top\">\n                  \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5°\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>15,49\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"top\">\n                  \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4°\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>14,46\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"top\">\n                  \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3°\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>12,91\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"top\">\n                  \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2°\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>11,88\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n                \u003Ctr valign=\"top\">\n                  \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1°\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                  \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>9,30\u003C\u002Fp>\n                  \u003C\u002Ftd>\n                \u003C\u002Ftr>\n              \u003C\u002Ftbody>\n            \u003C\u002Ftable>\n          \u003C\u002Fdd>\n      \u003C\u002Fdl>\n    \u003C\u002Fdl>\n  \u003C\u002Fdl>\n\u003C\u002Fdl>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1-9-1980 vengono istituiti n. 5 aumenti periodici biennali di\nanzianità in cifra fissa per ciascun livello secondo gli importi qui di\nseguito riportati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello A ................................................... Euro 11,36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello B ................................................... Euro 9,39\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello C ................................................... Euro 8,78\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello D ................................................... Euro 8,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello E ................................................... Euro 7,75\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello F ................................................... Euro 7,23\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello G ................................................... Euro 6,97\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i lavoratori compiuto il 20° anno di età, compresi quelli\nattualmente in forza ed esclusi gli apprendisti, hanno diritto a maturare 5\naumenti periodici di anzianità in base al nuovo regime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli impiegati in forza al 31-8-1980 non potranno comunque superare il tetto\ndi 14 aumenti periodici biennali di anzianità da calcolarsi sommando gli\nscatti precedentemente maturati a quelli da maturarsi secondo il nuovo\nregime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° mese immediatamente successivo a\nquello in cui si compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore, il valore degli\nscatti maturati dal 1-9-1980 sarà rivalutato secondo la cifra indicata in\ntabella e corrispondente al nuovo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori\nscatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere\nil numero massimo maturabile secondo la normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà\nutile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti\ndi merito né questi potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità\nmaturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria Al 31-8-1980 è stato corrisposto ai lavoratori un importo\ncalcolato in tanti ventiquattresimi di aumento periodico di anzianità per\nquanti sono i mesi intercorrenti dalla maturazione dell' ultimo aumento\nperiodico o dalla data di assunzione fino a tale data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo è stato calcolato secondo il vecchio regime, ed in\nparticolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per gli operai, in base al minimo tabellare al 1-2-1980;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per gli impiegati, in base al minimo tabellare contingenza al 1-2-1980.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della corresponsione del primo aumento periodico biennale di\nanzianità, secondo il nuovo regime, è stato assorbito agli operai un importo\npari al valore di un aumento periodico secondo il vecchio regime o dei\nventiquattresimi congelati al 31-8-1980.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 68 Regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti considerano il contratto di apprendistato lo strumento privilegiato\nper il rilancio dell'occupazione giovanile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato, finalizzato alla formazione di figure\nprofessionali con competenze coerenti e utilizzabili nel contesto\norganizzativo, costituisce per le imprese dei settori dell'Area tessile-moda e\nchimica-ceramica un istituto di qualità per l'ingresso dei giovani nel mercato\ndel lavoro, nonché uno strumento indispensabile di trasmissione delle\ncompetenze e dei mestieri essenzialmente finalizzato alla sua positiva\nconclusione e consolidamento della posizione a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Norme generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D.Lgs. n. 81\u002F2015 l'apprendistato professionalizzante o\ncontratto di mestiere è un contratto di lavoro a tempo indeterminato\nfinalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina dell'apprendistato professionalizzante è regolata dalle\nvigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente c.c.n.l. e da\neventuali disposizioni stabilite da accordi e contratti regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Età di assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con\nsoggetti aventi l'età prevista per legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 81\u002F2015 per soggetti in\npossesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto\nlegislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal\ndiciassettesimo anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Forma e contenuto del contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è\nnecessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale\ndevono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo\ndi formazione; la durata del periodo di apprendistato che coincide con il\nperiodo di formazione; la retribuzione; il periodo di prova; il rinvio al Piano\nformativo individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed\nogni altra indicazione contrattuale utile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il\nPiano formativo individuale (PFI).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato può essere instaurato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per il Settore tessile-moda per i profili dei lavoratori operai,\nintermedi ed impiegati dei livelli dal 2° al 6° S e dal 2° al 6° per\nl'occhialeria e per le relative mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per Settori chimica, gomma-plastica, vetro per i profili dei lavoratori\noperai, intermedi ed impiegati dei livelli dal 7° al 3° (2° per gli\nimpiegati) e per le relative mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per il Settore ceramica, terracotta, gres e decorazione di piastrelle per\ni profili dei lavoratori operai, intermedi ed impiegati dal livello A al\nlivello E e per le relative mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra le parti può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella\nlettera di assunzione, non superiore ai 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere\ndal rapporto di lavoro senza l'obbligo del preavviso o della relativa\nindennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le giornate di lavoro\neffettivamente prestate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia insorta durante il periodo di prova l'apprendista ha\ndiritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 1 mese\ndecorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le modalità\ndel comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Apprendistato presso altri datori di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori\ndi lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché\nriguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore\nai 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato\neventualmente svolto per la qualifica e per il diploma professionale,\nsempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non\nsia superiore a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato\nprecedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare\nall'atto dell'assunzione i periodi già compiuti e la frequenza di quei corsi\nche siano obbligatori per legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo\ndi apprendistato da svolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri\nperiodi di apprendistato presso altre imprese è quella relativa al semestre\nnel quale il precedente periodo è stato interrotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Durata dell'apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base\ndelle seguenti misure in relazione alla qualifica da raggiungere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Tessile-Moda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° gruppo (livelli 4°, 5° , 6° e 6° super): durata: 5 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2° gruppo (livello 3°): durata: 5 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3° gruppo (livello 2°): durata: 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il livello 6° Super non è previsto per il Settore occhialeria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° gruppo (livelli, 5°s, 6°, 7°): durata: 5 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2° gruppo (livelli 4° e 5°): durata: 4 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3° gruppo (livello 3°, 2°): durata: 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli apprendisti del settore vetro artistico, le durate\ndell'apprendistato in nessun caso potranno essere inferiori a quelle\ndeterminate ai sensi della regolamentazione dell'apprendistato di cui al\nc.c.n.l. 11 luglio 2000. In tale ipotesi, la progressione retributiva sarà la\nmedesima del gruppo di pari durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di piastrelle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° gruppo (livelli A e B): durata: 5 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2° gruppo (livelli C e D): durata: 4 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3° gruppo (livello E): durata: 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che le durate dell'apprendistato del livello E in nessun caso\npotranno essere inferiori a quelle determinate ai sensi della regolamentazione\ndell'apprendistato di cui al c.c.n.l. 30 marzo 1993 e dell'ipotesi di accordo\ndel 29 gennaio 1998. In tale ipotesi, la progressione retributiva sarà la\nmedesima del II Gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati amministrativi la durata è ridotta a 3 anni, a tutti gli\neffetti contrattuali ivi compresi quelli retributivi. Per gli impiegati tecnici\nla durata è quella prevista dai rispettivi gruppi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti che all'atto dell'assunzione risultano essere in possesso\ndi un titolo di studio post-obbligo o di una laurea riconducibile alla\nqualifica da raggiungere, il periodo di durata del contratto di apprendistato\nè ridotto di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora a seguito del conseguimento della qualifica o diploma professionale\nai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parti trasformino\nil contratto in \"apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere\" la\ndurata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere\nquella prevista dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che qualora la durata dell'apprendistato per la qualifica o il\ndiploma professionale sia pari alla durata del contratto di apprendistato\nprofessionalizzante, l'apprendista dovrà comunque svolgere un ulteriore\nperiodo di apprendistato professionalizzante. In questo caso la durata massima\nè di 1 anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale è\nritenuto utile ai fini della determinazione della progressione retributiva\ndell'apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6-bis. Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di\napprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire\ndalla data di sottoscrizione del presente accordo, in tutti i casi di\nsospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il\nlavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente\nnormativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale,\nrichiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro\nper crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato\nè prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di\nsospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60 giorni\ndi calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del calcolo di tale periodo devono essere presi in considerazione\nanche più periodi sospensivi di breve durata non inferiori a 10 giorni di\ncalendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di\nlavoro deve comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di\napprendistato e le ragioni della proroga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che la sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali\nod occupazionali deve essere stabilita da un apposito accordo sindacale o, in\nalternativa, da specifica procedura concordata tra le Associazioni artigiane e\nle Organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione\ndella progressione retributiva dell'apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione\ndelle percentuali sotto indicate sulla retribuzione tabellare prevista dal\npresente c.c.n.l., relativa al livello salariale nel quale il lavoratore sarà\ninquadrato al termine del periodo di apprendistato al lordo delle ritenute\nprevidenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto\ndell'apprendista potrà superare - per effetto delle minori trattenute\ncontributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a\ngodere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla\nqualificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area tessile-moda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"511\" cellspacing=\"1\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"45\">\n  \u003Ccol width=\"37\">\n  \u003Ccol width=\"40\">\n  \u003Ccol width=\"42\">\n  \u003Ccol width=\"43\">\n  \u003Ccol width=\"42\">\n  \u003Ccol width=\"45\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003Ccol width=\"51\">\n  \u003Ccol width=\"44\">\n  \u003Ccol width=\"40\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">Gruppi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37\">\u003Cp align=\"justify\">I sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"justify\">II sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp align=\"justify\">III sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">IV sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp align=\"justify\">V sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">VI sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">VII sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">VIII sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\">\u003Cp align=\"justify\">IX sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"justify\">X sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37\">\u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp align=\"justify\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">88%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">93%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\">\u003Cp align=\"justify\">93%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37\">\u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp align=\"justify\">91%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">91%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">96%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37\">\u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">96%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"511\" cellspacing=\"1\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"45\">\n  \u003Ccol width=\"37\">\n  \u003Ccol width=\"40\">\n  \u003Ccol width=\"43\">\n  \u003Ccol width=\"44\">\n  \u003Ccol width=\"41\">\n  \u003Ccol width=\"45\">\n  \u003Ccol width=\"47\">\n  \u003Ccol width=\"51\">\n  \u003Ccol width=\"43\">\n  \u003Ccol width=\"40\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">Gruppi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37\">\u003Cp align=\"justify\">I sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"justify\">II sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">III sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\">\u003Cp align=\"justify\">IV sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">V sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">VI sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"47\">\u003Cp align=\"justify\">VII sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">VIII sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">IX sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"justify\">X sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37\">\u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\">\u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"47\">\u003Cp align=\"justify\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">95%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37\">\u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\">\u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"47\">\u003Cp align=\"justify\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37\">\u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\">\u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"47\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di piastrelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"511\" cellspacing=\"1\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"45\">\n  \u003Ccol width=\"37\">\n  \u003Ccol width=\"40\">\n  \u003Ccol width=\"43\">\n  \u003Ccol width=\"44\">\n  \u003Ccol width=\"41\">\n  \u003Ccol width=\"45\">\n  \u003Ccol width=\"47\">\n  \u003Ccol width=\"51\">\n  \u003Ccol width=\"43\">\n  \u003Ccol width=\"40\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">Gruppi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37\">\u003Cp align=\"justify\">I sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"justify\">II sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">III sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\">\u003Cp align=\"justify\">IV sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">V sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">VI sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"47\">\u003Cp align=\"justify\">VII sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">VIII sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">IX sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"justify\">X sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37\">\u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\">\u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"47\">\u003Cp align=\"justify\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">2°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37\">\u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\">\u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"47\">\u003Cp align=\"justify\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37\">\u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\">\u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"justify\">80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"47\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Piano formativo individuale (PFI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Piano formativo individuale, redatto in forma sintetica, definisce il\npercorso formativo dell'apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere\ne con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della\nformazione aziendale, nonché il nome del referente aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il referente aziendale può essere il datore di lavoro o un lavoratore che,\ninserito nell'organizzazione dell'impresa, sia in possesso di adeguata\nprofessionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti allegano al presente accordo uno \"schema tipo\" di Piano formativo\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Piano formativo individuale dovrà essere definito entro 30 giorni di\ncalendario dalla stipulazione del contratto di lavoro. Il PFI potrà essere\nmodificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa\nanche su istanza del referente aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso potrà essere integrato anche sulla base di moduli e formulari\nstabiliti dalla contrattazione collettiva regionale o dagli enti bilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le disposizioni eventualmente previste negli accordi\ninterconfederali regionali in materia di richiesta di parere di conformità\nall'Ente bilaterale territoriale sul piano formativo individuale predisposto\ndall'impresa avente sede nel territorio interessato ovvero soluzioni\nequivalenti pattuite allo stesso livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Formazione dell'apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve impartire all'apprendista la formazione di tipo\nprofessionalizzante e di mestiere necessaria perché possa conseguire la\nqualifica professionale ai fini contrattuali, tenuto conto dei profili\nformativi stabiliti dal presente contratto collettivo (allegati) o, in assenza\ndi questi relativamente ad una specifica qualifica, delle declaratorie o dei\nprofili professionali stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento\ndel presente c.c.n.l. ovvero dei profili formativi previsti dalle\ncorrispondenti classificazioni dell'ISFOL i quali dovranno, in ogni caso,\nessere adattati alle specificità dell'impresa. In assenza di specifici profili\nformativi le parti potranno prendere a riferimento quelli relativi alla\nprofessionalità più affine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali:\naffiancamento \"on the job\", aula, \"e-learning\", seminari, esercitazioni di\ngruppo, testimonianze, \"action learning\", visite aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna,\naccreditata dalla regione, per l'assistenza e\u002Fo l'erogazione e\u002Fo l'attestazione\ndella formazione di tipo professionalizzante e di mestiere; la contrattazione\ncollettiva regionale potrà prevedere altre forme di accreditamento di tali\nstrutture formative esterne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per garantire un'idonea formazione tecnico-professionale all'apprendista, le\nparti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di\napprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione, ivi compresa la\nformazione in sicurezza prevista dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre\n2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la\nresponsabilità dell'impresa, è integrata, laddove prevista, dall'offerta\nformativa pubblica, interna o esterna all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative interne e\u002Fo esterne all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che le ore relative alla formazione in\nsicurezza di cui all'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011 fanno parte del\nmonte ore di formazione medio annuo (80 ore) e che, pertanto, non sono da\nconsiderarsi aggiuntive rispetto a questo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, il datore di lavoro che assuma un apprendista che abbia\ngià ricevuto tale formazione durante un precedente periodo di apprendistato\nsvolto presso un altro datore di lavoro è tenuto ad erogare la formazione in\nsicurezza solo a condizione che la nuova attività lavorativa si collochi in\nuna diversa classe di rischio e il monte ore andrà ridotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Referente aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza\ndi un referente aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il referente aziendale potrà essere il titolare dell'impresa, un socio od\nun familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e\nnelle imprese artigiane, oppure un lavoratore che, inserito nell'organizzazione\ndell'impresa, sia in possesso di adeguata professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Registrazione della formazione e della qualifica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale a\nfini contrattuali eventualmente acquisita saranno registrate nel libretto\nformativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto\nlegislativo 10 settembre 2003, n. 276.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza del Libretto formativo del cittadino la registrazione della\nformazione potrà essere effettuata attraverso apposita dichiarazione dal\ndatore di lavoro, sulla base del modello posto in allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Trattamento economico per malattia e infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti trova applicazione quanto previsto in materia dal presente\nc.c.n.l., rispettivamente per gli operai e per gli impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale disposizione si applica anche agli apprendisti in forza, assunti ai\nsensi della precedente normativa di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti trova applicazione quanto previsto in materia dal presente\nc.c.n.l., rispettivamente per gli operai e per gli impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Disciplina del recesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di apprendistato nessuna delle parti può recedere dal\nrapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere\ndal contratto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile,\ncon preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la\ndisciplina del contratto di apprendistato; l'insorgenza dello stato di malattia\ndurante il periodo di preavviso non interrompe lo stesso e, pertanto, il\nrapporto prosegue fino al termine del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del\nperiodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di\nlavoro subordinato a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Apprendistato a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di apprendistato di cui alla presente regolamentazione può\nessere sottoscritto anche a tempo parziale, in questo caso le ore di formazione\ndi tipo professionalizzante e di mestiere non dovranno essere riproporzionate\nsulla base dell'orario di lavoro ridotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti di flessibilità nell'ambito del\nrapporto di lavoro part-time si fa riferimento a quanto previsto dal presente\nc.c.n.l. e dal D.Lgs. n. 61\u002F2000 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Decorrenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato\nprofessionalizzante o di mestiere stipulati a partire dalla data di\nsottoscrizione del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai contratti di apprendistato stipulati prima della data di sottoscrizione\ndel presente accordo continua ad applicarsi la previgente normativa fino alla\nnaturale scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che i contratti di apprendistato professionalizzante\nstipulati antecedentemente alla data di sottoscrizione del presente accordo di\nrinnovo ai sensi dell'art. 52 del previgente c.c.n.l. Area tessile-moda e ai\nsensi dell'art. 53 del previgente c.c.n.l. Area chimica-ceramica sono conformi\na quanto previsto in materia di apprendistato dal D.Lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i.\nsin dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Norme finali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non\nsono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di\napprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la\nrelativa indennità sostitutiva prevista del presente c.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni per le province autonome di Trento e Bolzano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle province di Trento e Bolzano, in considerazione della loro particolare\nlegislazione, la materia dell'apprendistato sarà disciplinata da specifici\naccordi di categoria da definirsi a livello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che in via transitoria si applicano le norme previste dal\npresente accordo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 Contratto a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo\nindeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di\nlavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano\nuna caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività,\natta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legislazione vigente è consentita l'apposizione di un\ntermine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore\na trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo\nsvolgimento di qualunque tipo di mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con\nsoggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato\ncon la medesima impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un\nperiodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e\nlavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al\nrientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di quanto previsto dal periodo che precede, il periodo di\naffiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie\ndi lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a 2 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cp>Qualora l'assenza delle lavoratrici\u002Ftori, ovvero di titolari, familiari\ncollaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del\nD.Lgs. n. 151\u002F2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno alla maternità\ne alla paternità), il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di\ncarattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui al comma precedente,\npotrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi\ngiornalieri\u002Forari previsti per l'allattamento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>B) Limiti quantitativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia\ni lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita\nl'assunzione di 3 lavoratori a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è\nconsentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni\n2 dipendenti in forza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori\nassunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori\nassenti con diritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si\ncalcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo\nindeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art. 23, D.Lgs. n. 81\u002F2015, sono in ogni\ncaso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato\nconclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d'impresa,\nnuovo reparto, nuovo appalto o nuova linea di produzione, ovvero per quelle\naree geografiche e per le esigenze che saranno individuate dalla contrattazione\ncollettiva regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Durata complessiva massima del rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 19, comma 2, prima parte, del D.Lgs. n. 81\u002F2015, il\ncontratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo\nstesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare i 36 mesi\ncomprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di\ninterruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 19, comma 2, seconda parte, del D.Lgs. n. 81\u002F2015,\nqualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico\ncontratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in\ncontratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 19,\ncomma 3, del D.Lgs. n. 81\u002F2015 un ulteriore successivo contratto a termine tra\ngli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata\nmassima di 12 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione\nterritoriale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un\nrappresentante di una delle Organizzazioni sindacali comparativamente più\nrappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca\nmandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di\nsuperamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si\ntrasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Diritto di precedenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 81\u002F2015 il lavoratore che\nnell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda,\nabbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha\ndiritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal\ndatore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni\ngià espletate in esecuzione del rapporto a termine, a condizione che manifesti\nla propria volontà per iscritto al datore di lavoro entro sei mesi dalla data\ndi cessazione del rapporto stesso. Tale diritto si estingue entro un anno dalla\ndata di cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di congedo di maternità è utile al fine del raggiungimento del\nsemestre per l'acquisizione del diritto di precedenza di cui al comma che\nprecede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 81\u002F2015 il diritto di\nprecedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto di lavoro e può\nessere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la\npropria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di\ncessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza si estingue una\nvolta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E) Intervalli temporali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 21, comma 2, seconda parte, D.Lgs. n. 81\u002F2015, si\nconviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo\ndeterminato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla\nconservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 Contratto a tempo indeterminato per il reinserimento al lavoro a\nfinalità formativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire il reinserimento lavorativo presso le imprese rientranti\nnella sfera di applicazione del presente c.c.n.l. le parti concordano una\nspecifica regolamentazione del contratto di reinserimento al lavoro a tempo\nindeterminato, applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel Settore di\nappartenenza dell'azienda, a condizione che non abbiano già svolto le stesse\nmansioni seppur in Settori diversi, che abbiano più di 35 anni di età, e che\nsi trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova\noccupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale contratto può essere stipulato solo per le figure professionali\ninquadrate nei seguenti livelli contrattuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Settori del tessile-moda (calzaturiero, pelletterie, pulitintolavanderie,\necc.) solo dal 3° livello al livello 6° S;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Settori dell'occhialeria solo dal 3° livello al livello 6°;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Settori del chimico, gomma-plastica, vetro solo dal 3° livello al livello\n7°;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Settori del ceramica, terracotta, gres, decorazioni di piastrelle solo dal\nlivello E al livello A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' altresì consentita l'assunzione con tale tipologia contrattuale di\nlavoratori provenienti dal medesimo Settore di appartenenza dell'azienda, a\ncondizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di\n35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o\nsospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato\nun'attività autonoma, e per le figure professionali inquadrate nei seguenti\nlivelli contrattuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Settori del tessile-moda (calzaturiero, pelletterie, pulitintolavanderie,\necc.) solo dal 4° livello al livello 6°S;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Settori dell'occhialeria solo dal 4° livello al livello 6°;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Settori del chimico, gomma-plastica, vetro solo dal 4° livello al livello\n7°;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Settori del ceramica, terracotta, gres, decorazioni di piastrelle solo dal\nlivello D al livello A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori suddetti si applicano tutte le previsioni economiche e\nnormative del vigente c.c.n.l., nonché tutti i trattamenti aziendali, la\ncontrattazione di ll livello, ove esistente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i primi 24 mesi l'inquadramento sarà così determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- prima metà del periodo: due livelli inferiore rispetto al livello di\ninquadramento finale spettante per le mansioni per il cui svolgimento e\nformazione è stato stipulato il contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- seconda metà del periodo: un livello inferiore rispetto al livello di\ninquadramento finale spettante per le mansioni per il cui svolgimento e\nformazione è stato stipulato il contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto in base alla tipologia\ndi cui al presente articolo, la stipula di un successivo contratto è\nconsentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato\ncon il superamento del periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II contratto di cui al presente articolo deve essere stipulato in forma\nscritta con un periodo di prova non superiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto dell'assunzione l'azienda dovrà consegnare al lavoratore uno\nspecifico ed apposito piano formativo, inerente la qualifica da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione atta ad acquisire la professionalità indicata nel piano\nformativo e nel contratto di assunzione dovrà essere svolta in azienda durante\nl'orario di lavoro, per tutta la durata dei 24 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Divieti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' vietato il ricorso al lavoro di cui al presente articolo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di\nsciopero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi\nprecedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli artt. 4 e 24 della legge\n23 luglio 1991, n. 223, e\u002Fo anche a licenziamenti individuali e\u002Fo plurimi, che\nhanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il\ncontratto di lavoro, ovvero presso unità produttive nelle quali all'atto\ndell'assunzione sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione\ndell'orario in regime di Cassa integrazione guadagni, FSBA, contratto di\nsolidarietà, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce\nla stipula del contratto di cui al presente articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in\napplicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti affidano all'Osservatorio di sistema il compito di monitorare\nl'utilizzo del presente strumento contrattuale al quale le aziende debbono\ninviare annualmente il resoconto del ricorso a tale istituto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 Lavoro a tempo parziale (part-time)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale (così detto\n“part-time”) possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l’incontro\ntra la domanda e l’offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze di\nflessibilità dei settori, nell’intento di garantire a detti lavoratori un\nequo regime lavorativo concordano quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività\nlavorativa con orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto nel\npresente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove assunzioni che per\nil personale in servizio può essere di tipo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- orizzontale , quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per\ntutti i giorni della settimana lavorativa;- verticale, quando la prestazione a\ntempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o\ndell’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- misto, quando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle\nmodalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno\nalternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale consegue alla\nvolontarietà di entrambe le parti (Azienda e lavoratore), risultante da atto\nscritto nel quale devono essere indicate la durata della prestazione lavorativa\ne l’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e\nall’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali sono\nproporzionati all’orario concordato, sulla base del rapporto tra l’orario\nridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo\npieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Nel contratto a tempo parziale può essere prevista, con il consenso del\nlavoratore in forza formalizzato con atto scritto, la possibilità di variare\nla collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time orizzontale,\nverticale o misto) e\u002Fo la possibilità di variare in aumento la durata della\nprestazione lavorativa ( nei casi di part-time verticale o misto). Le\nvariazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5\ngiorni lavorativi. E’ fatto salvo, in caso di gravi motivi familiari e\u002Fo\npersonali, la facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della\nprestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 5 giorni\nlavorativi. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione\nlavorativa comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene\neffettuata, una maggiorazione retributiva del 8% .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) In considerazione delle particolari caratteristiche che\ncontraddistinguono i settori disciplinati dal presente CCNL, quali punte di\npiù intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti,\nesigenze produttive\u002Forganizzative, è consentita, con il consenso del\nlavoratore, la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del\n25% del normale orario di lavoro annuo. Tale lavoro supplementare, verrà\ncompensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% .\nNel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui\nè prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di\nprestazioni lavorative ulteriori rispetto all’orario giornaliero\noriginariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a\ntempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto\ndall’articolo rubricato “Lavoro straordinario, festivo e notturno”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale\ne viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito\nl’Azienda darà priorità, nel passaggio da tempo pieno a part-time o\nviceversa, alle richiesta dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali\nnuove assunzioni per le stesse mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) L’Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da\ntempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi\nfamiliari e\u002Fo personali. Nell’ambito del Sistema di Informazione del presente\nCCNL verranno forniti i dati sui contratti part-time stipulati, sulle\nprofessionalità interessate, sull’eventuale ricorso al lavoro\nsupplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una\nridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti delle\nterapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso il\nservizio sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del\nrapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o\norizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato\nnuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conseguenza delle modifiche legislative intervenute in materia le parti\nsi incontreranno entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo al fine di\nrecepire compiutamente la normativa di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Tessile\u002FModa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro a tempo parziale, a seguito della richiesta da parte del\nlavoratore, è esigibile compatibilmente con le esigenze organizzative\ndell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità\nlavorativa accertata dalla Commissione medica istituita presso il servizio\nsanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto\ndi lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Il\nrapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in\nrapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 Lavoro a domicilio – Area Tessile Moda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti, nel sottolineare il ruolo propulsivo sociale ed occupazionale del\nsistema di imprese artigiane dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero,\nPulitintolavanderia e Occhialeria convengono sulla opportunità di favorire\nogni forma occupazionale regolare, compreso il lavoro a domicilio. Le parti\nconcordano di dar luogo al necessario sistema di confronti e verifiche per una\npiena attuazione dei disposti contrattuali in materia. Le parti si impegnano,\ninoltre, ad intraprendere adeguate iniziative di razionalizzazione di alcune\nnorme vigenti, al fine di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ridurre i costi contributivi datoriali con una diversa riparametrazione\ndei minimi salariali giornalieri rapportandoli alle reali prestazioni fornite\ndai lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ridurre e semplificare gli attuali documenti di controllo, superando la\nripetitività degli stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sollecitare una chiara normativa sul trasporto del materiale che elimini\nle contraddizioni oggi esistenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono, altresì, su una linea di impegno comune per superare i\nrischi insiti nell' attuale sistema legislativo in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni artigiane forniranno i dati in loro possesso, relativi al\nlavoro a domicilio, alle Commissioni paritetiche, che potranno essere definite\na livello provinciale o territoriale dalle parti stipulanti il presente\ncontratto o al Sindacato territoriale, specificando nominativi ed indirizzi dei\nlavoratori assunti, articolati per singola azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Per la regolamentazione del lavoro a domicilio vedi l’art. 112).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 Lavoro a cottimo per l’Area Chimica\u002FCeramica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione, è ammesso il lavoro\na cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tariffe di cottimo, devono essere fissate dalla impresa in modo da\ngarantire all'operaio di normale capacità ed operosità il conseguimento di un\nutile di cottimo non inferiore al 7%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui un lavoratore, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire\nil minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua\ncapacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al\nraggiungimento di detto minimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione, è ammesso il lavoro\na cottimo, sia collettivo che individuale secondo le possibilità tecniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tariffe di cottimo, devono essere fissate dalla impresa in modo da\ngarantire all'operaio di normale capacità ed operosità il conseguimento di un\nutile di cottimo non inferiore al 7% del minimo paga tabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale condizione si presume adempiuta quando i lavoratori lavoranti a cottimo\nnel medesimo gruppo, abbiano realizzato un utile medio di cottimo non inferiore\nal suddetto 7%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui un lavoratore lavorando a cottimo, non riesca a conseguire\nil minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua\ncapacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al\nraggiungimento di detto minimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexworktxt\">\u003Ch3>Art. 74 Telelavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la disciplina del Telelavoro si fa riferimento\nall’allegato Accordo Interconfederale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 Aggiornamento professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le trasformazioni in atto, derivanti anche dall’introduzione di nuove\ntecnologie, dalla competizione di mercato e dell’offerta di prodotti\u002Fservizi\nche investono l’intero settore rendono necessario avviare interventi di\nqualificazione e valorizzazione delle professionalità esistenti in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, le parti concordano nell’individuare la formazione continua di\ncui all’art. 77 e quella professionale quali strumenti per la crescita dei\nlavoratori e delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti individuano, quindi, Fondartigianato quale strumento da utilizzare\nin via prioritaria per le predette attività e concordano sulla necessità di\nampliare il Piano formativo settoriale, con particolare riferimento alle\nmaterie inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso potrà essere arricchito e integrato da intese e accordi siglati\ndalle categorie a livello regionale e\u002Fo locale, allo scopo di declinare\nulteriormente ed in modo più specifico gli indirizzi, gli obiettivi e le\nfinalità nazionali rispetto a contesti e specificità territoriali di\nriferimento, quali sistemi produttivi locali o distretti industriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore retribuito\npari a 28 annue, a condizione che il corso abbia durata almeno doppia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle ore\npreviste per corsi di formazione continua concordati con il datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori\ndell'orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 Congedi per formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53 il dipendente con almeno\ncinque anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per\nformazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a undici\nmesi per l'intera vita lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola\ndell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del\ndiploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative\ndiverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo potrà essere differita o negata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Implicano il diniego della richiesta i casi di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione\ncomprovante l'obbligo di frequenza ai corsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di comprovate esigenze organizzative la richiesta sarà\ndifferita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità\nproduttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1 lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra\nquesti i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo\ni lavoratori apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di\ninserimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è\nconsentito il congedo di un lavoratore ogni 3 o frazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese\ncoincidente con il mese solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda\ncon un preavviso di almeno sessanta giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del\nposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è\ncumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi\u002Fpermessi previsti\ndalle leggi vigenti e dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del decreto\nministeriale 21 luglio 2000, n. 278 e comunicata per iscritto al datore di\nlavoro, il congedo è interrotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Ch3>Art. 77 Formazione continua ai sensi dell'art. 6, legge n. 53\u002F2000\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 i lavoratori hanno\ndiritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l'arco della vita,\nper accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e\ngli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e,\nove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'articolo 17\ndella legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e\ndel relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire\npercorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in\nambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma\nscelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i\npiani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti\nsociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n.\n196\u002F1997 e successive modificazioni e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>Le condizioni e le modalità di funzionamento di cui al comma precedente\nsaranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva di secondo livello\nche potrà verificare la possibilità di definire percorsi formativi di\nraccordo tra l'attuale inquadramento e nuove figure professionali analogamente\nverranno definiti percorsi formativi per le lavoratrici sia di riqualificazione\nche di inserimento dopo la maternità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o\nriduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni\nsalariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese favoriranno la partecipazione dei lavoratori alle attività di\nformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di contribuire al miglioramento culturale dei lavoratori, le imprese\nconcederanno nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi\nretribuiti ai lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi di studio\ncompresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o\nlegalmente riconosciuti ivi compresi i corsi di lingua italiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale scopo ogni lavoratore avente diritto può usufruire di un massimo di\n150 ore retribuite ogni 3 anni, godibili anche in un solo anno e sempreché il\ncorso in oggetto abbia durata almeno doppia del numero di ore richiesto come\npermesso retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono godere di questo diritto, nel triennio, nelle misure sotto\nindicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Tessile\u002FModa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 1 lavoratore nelle imprese che occupano da 8 a 35 dipendenti aventi\ndiritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 2 lavoratori nelle imprese che occupano più di 35 dipendenti aventi\ndiritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 1 lavoratore per le imprese da 8 a 20 dipendenti aventi diritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 2 lavoratori per le imprese da 21 a 35 dipendenti aventi diritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 3 lavoratori per le imprese con più di 35 dipendenti aventi diritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) 1 lavoratore nelle imprese che occupano da 8 a 35 dipendenti aventi\ndiritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) 2 lavoratori nelle imprese che occupano più di 35 dipendenti aventi\ndiritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto a frequentare i corsi con permessi retribuiti per la frequenza\nai corsi scolastici enunciati tutti i lavoratori dipendenti. Resta inteso che\ngli apprendisti soggetti a obbligo di frequenza dei corsi professionali\nprevisti dalla legislazione nazionale e regionale non godranno del diritto di\ncui al presente articolo, contemporaneamente con la frequenza ai corsi suddetti\nnell'arco dello stesso anno scolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa almeno un mese\nprima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata,\nl'istituto organizzatore. Il lavoratore dovrà fornire all'impresa un\ncertificato di iscrizione al corso e, successivamente, i certificati di\nfrequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o\nriduzione di orario, non trova applicazione la disciplina di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti della presente normativa le ore di permesso retribuite devono\nintendersi quelle coincidenti con l'orario di lavoro. E' conforme allo spirito\ndella norma il retribuire l'eventuale tempo di viaggio - purché coincidente\ncon l'orario di lavoro - necessario per raggiungere la sede del corso, o il\nluogo di lavoro, entro i limiti del monte ore previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 Lavoratori studenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge i lavoratori\nstudenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di\nistruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, o\nlegalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di\nstudio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la\nfrequenza ai corsi e alla preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta,\nsaranno esonerati dal prestare lavoro straordinario o durante i riposi\nsettimanali i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono\nsostenere prove d'esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli stessi lavoratori hanno diritto a fruire di permessi giornalieri\nretribuiti per tutti i giorni delle prove di esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le\ncertificazioni necessarie per accedere ai diritti di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, inoltre, potranno usufruire delle aspettative ai fini\nformativi previste dall'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 con le modalità\ne nei limiti fissati dalla legge. Tali aspettative, non retribuite, non\ncomporteranno alcun onere per l'azienda, non saranno computabili\nnell'anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine\nrapporto. Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne richiesta\nall'impresa, con 30 giorni di anticipo, fornendo la documentazione idonea a\ncomprovare le caratteristiche della scuola e dei corsi da frequentare, ai fini\ndella rispondenza ai requisiti di legge. Dovrà inoltre essere fornita una\nidonea certificazione comprovante la frequenza. La richiesta sarà autorizzata\nfatti salvi i casi di oggettive esigenze tecnico - organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può usufruire di tale aspettativa un solo lavoratore per ogni anno solare e\nper un massimo di 30 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 Lavoratori tossicodipendenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori per i quali venga accertato lo stato di tossicodipendenza e che\nintendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i\nservizi sanitari delle Aziende sanitarie locali o di altre strutture\nterapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo\nindeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per un\nperiodo di tre anni per l'esecuzione del suddetto trattamento riabilitativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è\ntenuto a presentare all'azienda la documentazione di accertamento dello stato\ndi tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze\ned il relativo programma di riabilitazione così come previsto dalla normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, per il quale il servizio\npubblico per le tossicodipendenze attesti la necessità di concorrere al\nprogramma di riabilitazione, possono richiedere di essere posti in\naspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore deve presentare al datore di\nlavoro le attestazioni dello stato di tossicodipendenza del familiare e della\nnecessità di concorrere al programma di cura e riabilitazione. Entrambe le\nattestazioni saranno rilasciate dal servizio pubblico di assistenza ai\ntossicodipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima dell'aspettativa per i lavoratori familiari di\ntossicodipendenti è di tre mesi, e può essere concessa una sola volta, per\nogni familiare coinvolto. L'aspettativa può essere usufruita anche in modo\nfrazionato, comunque per periodi non inferiori ad una settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aspettativa di cui al presente articolo non comporta alcun costo diretto,\nindiretto e differito per l'impresa e non sarà ritenuto utile ai fini di alcun\ntrattamento contrattuale e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 Lavoratori diversamente abili\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti il presente contratto, al fine di promuovere\nl'integrazione e l'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili in\nposti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative,\nconvengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali rientranti\nnella sfera di applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvalendosi degli\nstrumenti agevolativi previsti anche nell'ambito delle Convenzioni per\nl'inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico - organizzative\ndelle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione di avviamenti di lavoratori diversamente abili, effettuati ai\nsensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, l'impresa e, qualora\npresenti, R.S.U., verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione\ndei soggetti e utilizzarne al meglio le attitudini lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea\noccupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli\nopportuni interventi presso le strutture pubbliche preposte, affinché sia\nrealizzato l'avviamento in altra unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello territoriale, si studieranno le opportune iniziative perché le\nstrutture che operano nella formazione professionale organizzino corsi\u002Fpercorsi\nspecifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro\nsoggetti diversamente abili, allo scopo di favorirne l'utile collocazione in\nposti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità\nlavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità\ntecnico-organizzative delle unità produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di\ndisabili e i permessi fruiti direttamente dai lavoratori diversamente abili, si\nfa riferimento a quanto previsto in materia dalla legge n. 104\u002F1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 Lavoratori immigrati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Area Tessile\u002FModa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, in considerazione della presenza di lavoratori stranieri,\nconvengono sull’opportunità di favorire un proficuo clima aziendale\norientato al rispetto delle specificità culturali e alla reciproca\ncorrettezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, al fine di favorire il ritorno dei lavoratori immigrati nei Paesi\ndi origine, il datore di lavoro, a seguito di formale richiesta e\ncompatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative nonché i picchi di\nattività dell’impresa, potrà riconoscere l’utilizzo cumulativo di ferie e\nROL maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di quanto stabilito al comma precedente il lavoratore dovrà fornire\napposita ed idonea documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori extracomunitari che debbano assolvere gli obblighi di leva\nmilitare nei rispettivi Paesi di origine, da comprovare con idonea\ndocumentazione, è previsto il diritto alla conservazione del posto di lavoro.\nAl termine del servizio di leva il lavoratore dovrà presentarsi presso\nl’impresa entro 7 giorni da tale data e consegnare al datore di lavoro il\ncertificato di congedo rilasciato dal Paese di origine, pena la risoluzione del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di incontrarsi all'inizio di ogni anno a livello\nregionale per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esaminare l'andamento occupazionale dei lavoratori extracomunitari sulla\nbase dei dati qualitativi forniti dalle aziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia\ne le iniziative tendenti a realizzare la completa integrazione dei lavoratori\nextracomunitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Chimica\u002FCeramica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa ed al fine\ndi agevolare il ritorno temporaneo dei lavoratori immigrati nel Paese di\nprovenienza, è facoltà dell'azienda, su richiesta del singolo lavoratore,\nconsentire la fruizione, anche in unico periodo, delle diverse opportunità di\nassenza retribuita contrattualmente previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui queste non fossero sufficienti a coprire l'arco di tempo\nnecessario di permanenza nel Paese di provenienza, possono essere concordate\ntra azienda e lavoratore o giorni di permesso non retribuito o eventuali\nrecuperi in corso d'anno esenti da qualsiasi onere di maggiorazione\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il rapporto di lavoro dovesse risolversi prima dell'effettuazione\ndei suddetti recuperi l'azienda tratterrà l'importo corrispondente al mancato\nrecupero dalle competenze dovute al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Ch3>Art. 83 Mobbing\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti, riconoscendo l'importanza di un ambiente di lavoro improntato alla\ntutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni\nforma di violenza psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna a\nprevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo,\nposto in essere dai superiori o da lavoratori\u002Flavoratrici nei confronti di\naltri, sul luogo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di un provvedimento legislativo in materia di \"mobbing\", le parti\nconvengono di affidare all'Osservatorio nazionale la facoltà di analizzare la\nproblematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni\ndi lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l'insorgenza di\nsituazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alle\nparti firmatarie il presente c.c.n.l. per prevenire e reprimere tali\nsituazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Ch3>Art. 84 Molestie sessuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di\nlavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo\ninaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul sesso e lesivo\ndella dignità personale e convengono di recepire i principi del codice di\ncondotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie\nsessuali di cui al decreto legislativo n. 145 del 30 maggio 2005.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei\ncomportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica,\nverbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di\nuna lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile,\ndegradante, umiliante o offensivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per\nprevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali\ne di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 85 Trasferte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Area Tessile\u002FModa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore in trasferta, oltre al rimborso dell'importo del viaggio e di\naltre eventuali spese incontrate per conto della ditta, dovrà essere\ncorrisposta una diaria giornaliera da determinarsi direttamente o, in difetto,\ndalle Organizzazioni territoriali competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si incontreranno durante la vigenza contrattuale per affrontare la\nproblematica legata alla regolamentazione delle voci specifiche che compongono\nla trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l'azienda\ncorrisponderà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali\nmezzi di trasporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della\nnormalità - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare\ntali spese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per\nl'espletamento della missione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) una indennità per il rimborso delle spese non documentabili, diverse da\nquelle di cui alla lett. c), pari al 50% della retribuzione giornaliera se la\nmissione dura oltre le 12 ore e sino alle 24.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità di cui sopra verrà\ncalcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei\ngiorni di missione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per\nanticipazione e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione.\nTuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore\ndelle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale\ngiornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con la maggiorazione di cui\nall'art. 43 Settore Chimica,Gomma, Plastica, Vetro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra\nlocalità o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori\ndalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennità di cui\nalla lett. d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 35% e,\ndopo il secondo mese, nella misura del 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20%\nquando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle\nmansioni che il lavoratore normalmente disimpegna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun\neffetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti\naziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendo al lavoratore la\nfacoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene\ndividendo per 25 quella mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il solo settore del vetro le disposizioni di cui alla lett. d) per gli\noperai sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera (1\u002F25 del minimo\ntabellare e contingenza mensile), se la missione dura oltre 24 ore.\nL'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 15% dopo\nil primo mese e nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca\ncaratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna normalmente\n(esempio: autista non adibito ad altre mansioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'impiegato in missione per esigenza di servizio, dovrà essere\ncorrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio,\ncorrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) il rimborso delle eventuali altre spese vive sostenute per il necessario\nespletamento della missione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità\nquando la durata del servizio comporti per il lavoratore tali spese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera\n(quest'ultima calcolata dividendo per 25 il minimo tabellare e la contingenza\nmensili) se la missione dura oltre le 12 ore e fino a 6 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di cui a questa lett. d) viene ridotta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) al 25% della retribuzione per i periodi di missione da 7 a 30 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) al 20% della retribuzione nel caso di missione di durata e con decorrenza\ndall'inizio del secondo mese, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi\ncostituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore disimpegna\nnormalmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Lavoratori operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore, comandato in servizio fuori dall'impresa compete il rimborso\ndelle spese sostenute e normalmente autorizzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Spese di viaggio. Il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese di\nviaggio sostenute con i normali mezzi di trasporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) ore di viaggio. Le ore di viaggio, durante l' orario di lavoro saranno\nretribuite come quelle normalmente lavorative. Le ore di viaggio fuori\ndell'orario normale di lavoro saranno compensate con una percentuale di\nretribuzione normale da convenirsi tra le parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) vitto e alloggio. Le spese di vitto e di alloggio, sostenute durante la\nmissione di trasferta, saranno rimborsate dall'impresa in base alle spese vive\naccertate o secondo accordi particolari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) mezzi di trasporto propri. Nel caso che il lavoratore, autorizzato\ndall'impresa, si avvalga di un proprio mezzo di trasporto, verrà effettuato il\nrimborso delle spese relative mediante un'indennità chilometrica da convenirsi\ntra l' impresa e l' interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese che hanno in permanenza il personale in attività fuori sede,\npotranno convenire con gli interessati, anziché dei rimborsi spese,\nparticolari indennità giornaliere di trasferta anche mediante la\ndeterminazione di percentuali da applicarsi sulle paghe tabellari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Lavoratori impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore inviato in missione per esigenze di servizio spetterà il\nrimborso delle spese effettive di viaggio corrispondente ai mezzi normali di\ntrasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della\nmissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spetterà inoltre il rimborso, a piè di lista, delle spese di vitto ed\nalloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare\ntali spese o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo fra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L' importo approssimativo delle spese deve essere anticipato\ndall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 86 Indennità maneggio denaro e cauzione per l’Area\nChimica\u002FCeramica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per\nriscossione e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha\ndiritto ad una particolare indennità mensile pari al 6% della Retribuzione\ntabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di cauzione dovranno\nessere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un\nistituto di credito di comune gradimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Ch3>Art. 87 Indennità di trasporto per il Settore Ceramica, Terracotta, Gres e\nDecorazione di Piastrelle\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua\nattività non esista possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di\ntrasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il\nperimetro del più vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'impresa\nche non provveda in modo idoneo al trasporto, corrisponderà un adeguato\nindennizzo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 88 Mezzi di trasporto per servizio per l’Area Tessile\u002FModa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori cui siano attribuite mansioni comportanti l'impegno di mezzi\ndi locomozione, tali mezzi e relative spese saranno a carico dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 89 Abiti da lavoro per l’Area Chimica\u002FCeramica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando gli obblighi derivanti da norme di legge e le consuetudini\naziendali in atto, per le lavorazioni che comportino una particolare usura\ndegli indumenti, l'impresa con oltre cinque dipendenti fornirà agli\ninteressati indumenti adatti (tuta, grembiule, pantaloni, vestaglia,\nzoccoli).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via di principio l'assegnazione dell'indumento da lavoro non potrà\navvenire che una volta all'anno dietro presentazione dell'indumento\ndeteriorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'impresa intenda far adottare agli addetti una speciale tenuta da\nlavoro o divisa, dovrà fornirla gratuitamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'eventualità che, fuori dai casi previsti dai precedenti commi, il\nlavoratore faccia richiesta di un indumento da adottare durante il lavoro,\nl'impresa, in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, ne fornirà\nl'acquisto con facilitazioni di pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando gli obblighi derivanti da norme di legge e le consuetudini\naziendali in atto, per le lavorazioni che comportino una particolare usura\ndegli indumenti, l'impresa con oltre cinque dipendenti fornirà agli\ninteressati indumenti adatti (tuta, grembiule, pantaloni, vestaglia, zoccoli)\nconcorrendo nella spesa in ragione dell'80 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via di principio l'assegnazione dell'indumento da lavoro non potrà\navvenire che una volta all'anno dietro presentazione dell'indumento\ndeteriorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'impresa intenda far adottare agli addetti una speciale tenuta da\nlavoro o divisa, dovrà fornirla gratuitamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'eventualità che, fuori dai casi previsti dai precedenti commi, il\nlavoratore faccia richiesta di un indumento da adottare durante il lavoro,\nl'impresa in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, ne favorirà\nl'acquisto con facilitazioni di pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 90 Utensili e materiali e loro conservazione per l’Area\nChimica\u002FCeramica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore riceverà tutti gli utensili ed il materiale occorrente al\ndisimpegno delle sue mansioni ed è responsabile della manutenzione degli\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Egli rilascerà ricevuta degli attrezzi avuti in dotazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli\nattrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere quanto è\naffidato alla sua custodia. Esso risponderà in conseguenza, mediante\ntrattenuta sul salario, delle perdite e dei danni eventualmente che non\nderivino da uso o logorio, sempreché siano, dopo regolare accertamento a lui\nimputabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non potrà portare modifiche agli oggetti affidategli senza\nl'autorizzazione del responsabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto all'impresa\ndi rivalersi sulle sue competenze per i danni arrecati al materiale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 91 Cessione, trasformazione, trapasso d'impresa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Area Tessile\u002FModa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cessione o trasformazione dell'impresa non determina di per sé la\nrisoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore, sempre che non\nvenga liquidato in tempo utile dal precedente titolare, conserva, nei confronti\ndel nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianità di servizio, livelli,\nmansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Chimica\u002FCeramica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trapasso, la cessione e la trasformazione in qualsiasi momento\ndell'impresa non risolvono di per sè il contratto di lavoro e il lavoratore ad\nessa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo\nche il cedente non provveda alla liquidazione di quanto spettante al lavoratore\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di fallimento seguito da licenziamento del lavoratore o in caso di\ncessazione dell'impresa, il lavoratore stesso avrà diritto, oltre al normale\npreavviso, all'indennità di licenziamento ed a quanto altro gli compete in\nbase al presente contratto al suo contratto individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 92 Indennità in caso di morte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per l'indennità in caso di morte si fa riferimento a quanto disposto\ndall'art. 2122 del codice civile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 93 Disciplina del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza\nrichiesta dalla natura del lavoro nell'interesse dell'azienda e della\nproduzione e deve osservare le disposizioni nella esecuzione per la disciplina\ndel lavoro stesso. La consumazione dei cibi e bevande nei locali dell'azienda\ndeve essere disciplinata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 94 Assenze e recuperi per l’Area Chimica\u002FCeramica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tutte le assenze debbono essere giustificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni assenza non giustificata potrà essere punita ai sensi dell'art. 102\nArea Chimica\u002FCeramica riguardante i provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giustificazioni devono essere presentate nel giorno successivo al primo\ngiorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa\ndi forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti\npurché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro\n30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta\nl'interruzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 95 Trattenute per il risarcimento per l’Area Tessile\u002FModa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I danni che comportino trattenute per risarcimenti debbono essere contestati\nal lavoratore non appena venuti a conoscenza della ditta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo del risarcimento in relazione alla entità del danno arrecato\nsarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della retribuzione\nnormale per ogni periodo di paga, salvo in caso di risoluzione del rapporto,\nnella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto su tutti i compensi ed\nindennità dovute al lavoratore a qualsiasi titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 96 Rapporti in azienda per l’Area Chimica\u002FCeramica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità\nnell'organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare il lavoratore deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte\ndall'azienda per il controllo delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni\nassegnategli osservando le disposizioni del presente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre\nprofitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue\nfunzioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della\nproduzione aziendale, non abusare in forma di concorrenza sleale dopo risolto\nil contratto di lavoro delle notizie attinte durante il servizio. L'azienda\nperaltro non può esigere che il lavoratore convenga a restrizioni della sua\nattività successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i\nlimiti di cui sopra e comunque previsti dall'art. 2125 del codice civile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti, merci e\nprodotti a lui affidati e non apportare ad essi modifiche. I danni che\ncomportino trattenute per il risarcimento devono essere contestati al\nlavoratore non appena l'azienda ne sia venuta a conoscenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il solo Settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro tali trattenute non\npotranno superare il 10% della retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 97 Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio\nper l’Area Tessile\u002FModa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al lavoratore ammalato, non in prova, sarà conservato il posto, con\ndecorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali, per un periodo di\n12 (dodici) mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'obbligo di conservazione del posto cesserà per l'azienda ove nell'arco di\n21 mesi si raggiunga il limite predetto anche con più malattie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prolungamento dell'assenza al di là del limite massimo stabilito\nnei precedenti capoversi, il datore di lavoro potrà effettuare, e il\nlavoratore chiedere la soluzione del rapporto conservandosi in ogni caso al\nlavoratore il diritto di anzianità maturata ed alla indennità sostitutiva del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore infortunato nell'azienda saranno conservati il posto di lavoro\ne l'anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la\nstessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla\nripresa del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per malattia deve essere comunicata alla impresa nello spazio di\n24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, ed il certificato medico\nrelativo deve essere consegnato e fatto pervenire entro 3 giorni dall'inizio\ndell'assenza stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie\nné in preavviso, né in periodo di congedo matrimoniale, durante i previsti\nperiodi di conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che entro 3 giorni dal termine del periodo di malattia non si\npresenti al lavoro senza giustificato motivo sarà considerato\ndimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 98 Trattamento in caso di malattia ed infortunio per l’Area\nChimica\u002FCeramica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve\navvertire l'azienda, anche telefonicamente, di norma entro l’orario di inizio\ndella prestazione lavorativa e comunque entro il giorno in cui si verifica\nl’assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o\ncause di forza maggiore. Alla comunicazione dovrà seguire l'invio da parte del\nlavoratore del certificato medico attestante la malattia, entro il secondo\ngiorno dall’inizio dell’assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di\ngiustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5\ndella legge n. 300. In caso di interruzione del servizio per malattia ed\ninfortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla\nconservazione del posto secondo i seguenti termini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mesi 9 per anzianità fino a 5 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mesi 12 per anzianità oltre i 5 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di unica malattia che comporti assenza continuativa dal lavoro per\nl'intero periodo di conservazione del posto, i limiti dello stesso sono\nprolungati per un periodo corrispondente all'eventuale degenza presso strutture\nsanitarie superiore a 5 gg. fino a un massimo di 30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto sopra indicati\nsi intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi. Le assenze dal\nlavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di\ntutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto\nsopra previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre durante l'interruzione di servizio per le cause in questione, ad\nintegrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli\nIstituti Previdenziali o Assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento\nintegrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla normale retribuzione di\nfatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli\nconseguire complessivamente i seguenti importi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 6 giorni, le\naziende garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino al\nraggiungimento del 100% a partire dal 1° giorno e fino al 180° giorno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di malattia di durata inferiore o pari a 6 giorni viene\nriconosciuta al lavoratore un'integrazione economica a carico dell'azienda fino\nal raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4° giorno e fino\nal 180°.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale Per\nquanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di\nlegge che regolano la materia. Affinché possano essere prestate le previste\ncure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge, l'infortunio sul\nlavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve\nessere denunciato immediatamente dal lavoratore all'impresa. Quando\nl'infortunio accade al lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la\ndenuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il\nlavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo.\nDurante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale il lavoratore\navrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque\nper un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per\ninabilità temporanea prevista dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha\ndiritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro\no malattia professionale ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da\nparte dell'INAIL e fino alla guarigione clinica verrà assicurato al lavoratore\nstesso un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla\nretribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore,\ntale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comporto in presenza di patologie oncologiche e altre gravi infermità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate da parte delle\nstrutture ospedaliere e\u002Fo delle AASSLL hanno diritto ad un prolungamento del\nperiodo di comporto per ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi\nsenza oneri aggiuntivi per l'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale prolungamento verrà altresì esteso alle patologie per le quali venga\nriconosciuto lo stato di \"grave infermità\" da parte delle strutture\nospedaliere e\u002Fo delle AASSLL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve\navvertire l'azienda, anche telefonicamente, di norma entro l’orario di inizio\ndella prestazione lavorativa e comunque entro il giorno in cui si verifica\nl’assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o\ncause di forza maggiore. Alla comunicazione dovrà seguire l'invio da parte del\nlavoratore del certificato medico attestante la malattia, entro il secondo\ngiorno dall’inizio dell’assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di\ngiustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5\ndella L. n. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non sul\nlavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto\nsecondo i seguenti termini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mesi 9 per anzianità fino a 5 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mesi 12 per anzianità oltre i 5 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini massimi di conservazione del posto non terranno conto fino a un\nmassimo di 30 giorni di eventuali periodi di ricovero ospedaliero attestati nei\ntempi previsti dalle vigenti norme di legge e comunque comunicati all’azienda\nentro lo scadere degli stessi termini di 9 o 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto suindicati si\nintendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono\ncomputate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della\nconservazione del posto sopra previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre durante l'interruzione di servizio per le cause in questione ad\nintegrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli\nIstituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento\nintegrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla normale retribuzione di\nfatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli\nconseguire complessivamente un importo pari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 6 giorni, le\naziende garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino al\nraggiungimento del 100% nel periodo compreso tra il 4° e il 150° giorno; in\ntal caso, viene assicurata al lavoratore un'indennità a carico dell'azienda\npari al 65% della retribuzione per i primi tre giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in caso di malattia di durata da un minimo di 4 ad un massimo di 6 giorni,\nviene riconosciuta al lavoratore un’integrazione salariale a carico\ndell'azienda, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione dal 4° al 6°\ngiorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati restano ferme le norme per la conservazione del posto e\nrelativamente al trattamento economico si applicano le disposizioni di legge in\nvigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni\ndi legge che regolano la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed\neffettuate le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la\ncontinuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente\ndal lavoratore al proprio superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la\ndenuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il\nlavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale il lavoratore\navrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque\nper un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per\ninabilità temporanea prevista dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha\ndiritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica. Inoltre,\ndurante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia\nprofessionale, ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte\ndell'INAIL e fino alla guarigione clinica, verrà assicurato al lavoratore\nstesso un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla\nretribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore,\ntale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul posto di lavoro fermo restando, la retribuzione\nper la giornata dell’infortunio e per le giornate di carenza prevista dalle\nvigenti norme di legge, per le stesse giornate di carenza l’impresa\ngarantirà comunque un’integrazione economica di quanto previsto dalle norme\ndi legge vigenti fino al 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe\npercepito se avesse lavorato la normale durata dell’orario di lavoro\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comporto in presenza di patologie oncologiche e altre gravi infermità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate da parte delle\nstrutture ospedaliere e\u002Fo delle AASSLL hanno diritto ad un prolungamento del\nperiodo di comporto per ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi\nsenza oneri aggiuntivi per l'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale prolungamento verrà altresì esteso alle patologie per le quali venga\nriconosciuto lo stato di \"grave infermità\" da parte delle strutture\nospedaliere e\u002Fo delle AASSLL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 99 Pluralità e mutamento di mansioni per l’Area Tessile\u002FModa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che venga adibito, per comprovate esigenze di ordine tecnico,\na mansioni inferiori, la nuova mansione non deve comportare mutamento\nsostanziale nella posizione, né modificare il livello e la retribuzione di\ncompetenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La permanenza in tali mansioni, salvo comprovati casi di forza maggiore, non\npuò durare oltre i due mesi, anche in periodi frazionati, che deve essere\ncomunicata al lavoratore per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che invece viene adibito temporaneamente a mansioni di livello\nsuperiore dovrà essere corrisposto il compenso stabilito per il livello stesso\nlimitatamente al periodo in cui viene adibito a tale mansione. L'utilizzazione\ndel lavoratore ai lavori di livello superiore per un periodo che superi due\nmesi e mezzo, anche in periodi frazionati, ove non sia giustificato dalla\nnecessità di sostituire altro lavoratore assente per malattia, infortunio,\npermesso, ecc. comporta di diritto il trasferimento al livello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il lavoratore sia contemporaneamente adibito a mansioni di livelli\ndiversi percepirà la paga fissata per il livello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l' espletamento di mansioni di livello diverso raggiunga, anche\nassommando periodi diversi, un mese e mezzo di calendario, indipendentemente\ndalla frazione giornaliera, il lavoratore verrà assegnato al livello\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 100 Passaggio di qualifica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che passano dalla qualifica operaio a quella di intermedio o\nimpiegato o da quella di intermedio a quella di impiegato, verrà riconosciuta\nl' intera anzianità aziendale ai fini degli istituti contrattuali che fanno\nspecifico riferimento alle anzianità di servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 101 Cumulo di mansioni e passaggio di categoria per l’Area\nChimica\u002FCeramica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, in relazione alle esigenze impreviste dell'azienda, può\nessere assegnato saltuariamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua\ncategoria purché ciò non comporti una diminuzione della retribuzione\nglobale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando è destinato a compiere mansioni rientranti in categoria superiore a\nquella di appartenenza, al lavoratore dovrà essere corrisposto un compenso di\nimporto non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella\nminima contrattuale della predetta categoria superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorsi i tre mesi consecutivi nello svolgimento di mansioni inerenti alla\ncategoria superiore, il lavoratore avrà diritto al passaggio definitivo alla\ncategoria superiore ed alla relativa retribuzione contrattuale salvo che si\ntratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio,\ngravidanza e chiamata alle armi, richiamo alle armi di durata non superiore a 7\nmesi nel caso il compenso di cui al comma precedente spetterà per tutta la\ndurata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità alla\nesplicazione di mansioni di diverse categorie sarà attribuita la categoria\ncorrispondente alla mansione superiore sempreché quest'ultima abbia almeno\ncarattere di equivalenza di tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 102 Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Area Tessile\u002FModa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le infrazioni al presente contratto possono essere punite:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) con il rimprovero verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) con multa fino ad una misura massima di 3 ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non\nsuperiore ai tre giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) con il licenziamento senza preavviso ma con il solo t.f.r.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari adottati debbono essere portati a conoscenza\ndegli interessati, per iscritto, con la precisa indicazione della infrazione\ncommessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimprovero, multa, sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimprovero e la multa possono essere inflitti al lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che abbandona il proprio posto senza giustificato motivo o senza\nl'autorizzazione prescritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che non si presenti al lavoro e non giustifichi l'assenza nei termini\nprevisti dal presente c.c.n.l.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione\nsenza autorizzazione o senza giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione,\noppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità\nnell'andamento del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione può essere inflitta a coloro che risultano essere recidivi\nin una delle mancanze sopra elencate e l'applicazione delle norme deve essere\nadeguata alla minore o alla maggiore gravità della mancanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione\nsenza preavviso, ma con t.f.r., può essere comminato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per litigio con vie di fatto in azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per assenza senza giustificato motivo per 3 giorni di seguito, o assenze\nripetute e ingiustificate per 4 volte in un anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per furto a danno dell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per dolo o colpa grave;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per danneggiamenti volontari, rivelazioni di particolari procedimenti o\nsistemi di lavoro, trafugamenti di disegni e campionatura, lavorazioni per\nconto proprio o di terzi con danno all'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nel paragrafo\n\"Rimprovero, multa e sospensione\", di cui al presente articolo, quando siano\ngià stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso\nparagrafo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità e prescrizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 7 della L. n. 300\u002F1970, il datore di lavoro non potrà\nadottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza\navergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua\ndifesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata\nper iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati\nprima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà\npresentare le sue giustificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il provvedimento non verrà comminato entro i 12 giorni successivi a tali\ngiustificazioni, queste si riterranno accolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si terrà conto ad alcun effetto dei provvedimenti disciplinari\ntrascorso un anno dalla loro comminazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Chimica\u002FCeramica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere\noggetto, a seconda della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che potranno\nessere applicati solo dove possibile, con criteri di gradualità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) richiamo verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) multa fino a un massimo di tre ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentano risarcimento di\ndanno dovranno essere versati all'INPS. Ricade sotto il provvedimento del\nrimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato\nmotivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione\nsenza regolare permesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con\nnegligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- arrechi danno per disattenzione al materiale dell'impresa o al materiale\ndi lavorazione od occulti scarti di lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sia trovato addormentato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare\npermesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza o sotto l'effetto\ndi sostanze stupefacenti. In tal caso, inoltre, il lavoratore verrà\nallontanato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente\ncontratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla\ndisciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 103 Preavviso di licenziamento o dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Area Tessile\u002FModa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento e le dimissioni del lavoratore non in prova e non\ndeterminate da giusta causa, potranno aver luogo in qualunque giorno del mese\ncon preavviso di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Settore Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero - Settore\nPulitintolavanderia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cdl>\n    \u003Cdd>\n      \u003Ctable width=\"787\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n        \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"78\">\n        \u003Ccol width=\"292\">\n        \u003Ccol width=\"410\">\n        \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6° livello\n              Super \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"292\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">quadri \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"410\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3 mesi \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6° livello \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"292\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">impiegati \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"410\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3 mesi \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5° livello \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"292\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">impiegati \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"410\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2 mesi \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">&nbsp; \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"292\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">intermedi \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"410\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1 mese e 1\u002F2\n              \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4° livello \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"292\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">impiegati \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"410\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1 mese e 1\u002F2\n              \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">&nbsp; \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"292\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">operai \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"410\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5 settimane\n              \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3° livello \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"292\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">impiegati \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"410\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1 mese \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">&nbsp; \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"292\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">operai \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"410\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3 settimane\n              \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2° livello \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"292\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">impiegati \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"410\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u002F2 mese \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">&nbsp; \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"292\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">operai \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"410\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2 settimane\n              \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1° livello \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"292\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">operai \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"410\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1 settimana\n              \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n        \u003C\u002Ftbody>\n      \u003C\u002Ftable>\n    \u003C\u002Fdd>\n\u003C\u002Fdl>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Settore Occhialeria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cdl>\n    \u003Cdd>\n      \u003Ctable width=\"790\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n        \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"82\">\n        \u003Ccol width=\"253\">\n        \u003Ccol width=\"449\">\n        \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6° Livello\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"253\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>- impiegati\u002Fquadri \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"449\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6 mesi\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5° Livello\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"253\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>- impiegati \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"449\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3 mesi\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4° Livello\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"253\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>- impiegati \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"449\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2 mesi\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"253\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>- operai \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"449\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5 settimane\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3° Livello\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"253\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>- impiegati \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"449\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1 mese e mezzo\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"253\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>- operai\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"449\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4 settimane\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2° Livello\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"253\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>- impiegati \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"449\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1 mese\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"253\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>- operai\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"449\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2 settimane\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1° Livello\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"253\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>- impiegati \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"449\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1 settimana\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"253\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>- operai \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"449\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1 settimana\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n          \u003Ctr valign=\"top\">\n            \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"253\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Apprendisti \u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n            \u003Ctd width=\"449\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2 settimane\u003C\u002Fp>\n            \u003C\u002Ftd>\n          \u003C\u002Ftr>\n        \u003C\u002Ftbody>\n      \u003C\u002Ftable>\n    \u003C\u002Fdd>\n\u003C\u002Fdl>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie né di\ncongedo matrimoniale. Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi\npermessi per la ricerca di nuova occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i predetti termini di\npreavviso deve corrispondere all' altra una indennità pari all'importo della\nretribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso, sarà computato agli effetti TFR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento dell'operaio non in prova attuato non ai sensi dell’ 104\no le sue dimissioni, potranno avere luogo in qualunque giorno della settimana\ncon un preavviso di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 giorni per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti (pari a 48\nore);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 giorni per anzianità di servizio oltre il 5º e fino al 10º anno\ncompiuto (pari a 64 ore);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 12 giorni per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti (pari a 96\nore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto di lavoro, senza l'osservanza dei predetti\ntermini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari\nall'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa può esonerare il lavoratore dalla prestazione di lavoro,\ncorrispondendogli la paga per le ore lavorative mancanti al compimento del\nperiodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"631\" cellspacing=\"1\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"237\">\n  \u003Ccol width=\"127\">\n  \u003Ccol width=\"60\">\n  \u003Ccol width=\"128\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"237\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Anni di servizio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"385\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Mesi di\n        preavviso\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"237\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Livv. 1º, 2º,\n        3º\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Liv. 4º\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Liv. 5º, 5ºS,\n        6º\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Liv. 7º\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"237\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Fino a 5 anni non\n        compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1 e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"237\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Da 5 a 10 anni non\n        compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1 e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2 e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"237\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Oltre 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Anche a questi lavoratori sarà corrisposto il preavviso in caso del\nsuperamento del periodo di conservazione del posto dopo malattia o infortunio.\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro per il raggiungimento di limiti\ndi età il preavviso sarà corrisposto ai lavoratori che abbiano superato i 20\nanni di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso sarà calcolata\ncome segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) se il lavoratore lavora ad economia, sulla base dell'ultima retribuzione\nglobale percepita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) se il lavoratore lavora a cottimo o con altre forme di incentivo sulla\nmedia della retribuzione globale afferente gli ultimi tre mesi di prestazioni\nd'opera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che abbiano prestato continuamente la loro opera in turni a\nciclo continuo nell'ultimo anno o nel minor periodo di servizio compiuto, la\npercentuale di maggiorazione di cui all'art. 43 Settore Chimica, Gomma,\nPlastica, Vetro (lavoro in turni) sarà aggiunta alla retribuzione da porsi a\nbase del calcolo nella misura di un terzo del suo ammontare. Ove soltanto parte\ndell'anzidetto periodo sia stata continuamente prestata in turni a ciclo\ncontinuo, detta percentuale verrà proporzionalmente ridotta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Lavoratori ai quali si applica la normativa operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento dell'operaio non in prova attuato non ai sensi dell'art.\n104 o le sue dimissioni, potranno avere luogo in qualunque giorno della\nsettimana con un preavviso di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 giorni per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti (pari a 48\nore);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 giorni per anzianità di servizio oltre il 5° fino al 10° anno\ncompiuto (pari a 64 ore);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 12 giorni per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti (pari a 96\nore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto di lavoro, senza l'osservanza dei predetti\ntermini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari\nall'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa può esonerare il lavoratore dalla prestazione di lavoro,\ncorrispondendogli la paga per le ore lavorative mancanti al compimento del\nperiodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"425\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"202\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003Ccol width=\"55\">\n  \u003Ccol width=\"84\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"202\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"218\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Mesi di\n        preavviso\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"202\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Anni di servizio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Cat. G F E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"55\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Cat. D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Cat. C B A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"202\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Fino a 5 anni non\n        compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"55\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"202\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Da 5 a 10 anni non\n        compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"55\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2 e 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"202\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Oltre 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"55\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"justify\">&nbsp;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Lavoratori ai quali si applica la normativa impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche a questi lavoratori sarà corrisposto il preavviso in caso del\nsuperamento del periodo di conservazione del posto dopo malattia o infortunio.\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro per il raggiungimento di limiti\ndi età, il preavviso sarà corrisposto ai lavoratori che abbiano superato i 20\nanni di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso sarà calcolato\ncome segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) se il lavoratore lavora ad economia, sulla base dell'ultima retribuzione\nglobale percepita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) se il lavoratore lavora a cottimo o con altre forme di incentivo, sulla\nmedia della retribuzione globale afferente gli ultimi tre mesi di prestazioni\nd'opera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che abbiano prestato continuamente la loro opera in turni a\nciclo continuo nell'ultimo anno o nel minor periodo di servizio compiuto, la\npercentuale di maggiorazione di cui al n. 7 dell’art. 43 Settore Ceramica,\nTerracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle sarà aggiunta alla retribuzione\nda porsi a base del calcolo nella misura di un terzo del suo ammontare. Ove\nsoltanto parte dell'anzidetto periodo sia stata continuamente prestata in turni\na ciclo continuo, detta percentuale verrà proporzionalmente ridotta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 104 Licenziamento senza preavviso l’Area Chimica\u002FCeramica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore\nqualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche\nprovvisoria del rapporto, quali ad esempio: grave nocumento morale o materiale\narrecato all'azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del\nrapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) assenze ingiustificate prolungate oltre i tre giorni consecutivi o\nassenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o le\nferie; assenza per simulata malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano\nspecificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo o\ncomunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla\nincolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o compimento di\nazioni che implichino gli stessi pregiudizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della impresa di\nlavorazione o danneggiamento volontario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’ art. 102 Settore\nChimica\u002FCeramica quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione\ndi cui allo stesso articolo nell'arco di un anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle\npersone o alla sicurezza degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) elaborazione, lavorazione, costruzione e commercio senza l'autorizzazione\ndella Direzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di oggetti o opere per uso proprio o di terzi all'interno dell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di articoli analoghi a quelli prodotti dalla ditta per conto di terzi\nfuori dall'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) introduzione di persone estranee nella azienda stessa senza regolare\npermesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) furto nell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) trafugamento o riproduzione di modelli, schizzi, disegni od altri oggetti\ne documenti dell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) insubordinazione verso i superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m) rissa nell'interno dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 105 Tutela dei licenziamenti individuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti, in attuazione della legge n. 108 dell'11-5-1990 (Disciplina dei\nlicenziamenti individuali), esprimono la comune volontà di applicare le norme\nin essa contenute nell' intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze\nnelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa, utilizzando le\nsedi permanenti istituite dall'accordo interconfederale-intercategoriale del\n21-7-1988 o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione\ndi specifiche Commissioni di conciliazione per le quali le parti firmatarie si\nimpegnano a designare i rispettivi componenti a livello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte Operai – Area Tessile\u002FModa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 106 Sospensioni e riduzione del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore a 15 giorni,\nnonché di riduzione del lavoro a meno di 24 ore settimanali, per un periodo\nsuperiore a 4 settimane, l' operaio ha facoltà di dimettersi con diritto anche\nall'indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 107 Gratifica natalizia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In occasione delle feste natalizie l'impresa corrisponderà al lavoratore un\ncompenso la cui misura è pari a 173 ore di retribuzione di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica\nnatalizia per quanto sono i mesi di servizio prestati presso l' impresa. Le\nfrazioni di mese non inferiori a 2 settimane verranno considerate come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate\nle sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale,\nassenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei\nprevisti periodi di conservazione del posto, nonché i periodi di assenza per\ngravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge\nad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 108 Trattamento di fine rapporto (TFR)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Settore Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero e per il Settore\nPulitintolavanderia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'operaio o apprendista licenziato o dimissionario sarà corrisposto il\ntrattamento previsto dalla L. 29-5-1982, n. 297 (vedi allegato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l' anzianità maturata fino al 31-5-1982 gli importi sono determinati in\nbase alla legge predetta ed alle quote previste dalla precedente\nregolamentazione contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciascuno degli anni compiuti di anzianità ininterrotta maturata dopo il\n1-6-1982 e fino al 31-12-1989 le quote annue da computare sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cdl>\n  \u003Cdl>\n      \u003Cdd>\n        \u003Ctable width=\"678\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n          \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"86\">\n          \u003Ccol width=\"261\">\n          \u003Ccol width=\"325\">\n          \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">dal 1° al 4° anno \u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"261\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">8,32\u002F30 \u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"325\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">48 ore \u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">dal 5° al 10° anno \u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"261\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">12,49\u002F30 \u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"325\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">72 ore \u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">dall'11° al 16° anno \u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"261\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">16,65\u002F30 \u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"325\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">96 ore \u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">dal 17° al 20° anno \u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"261\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">22,54\u002F30 \u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"325\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">130 ore \u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">oltre il 20° anno \u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"261\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">26,01\u002F30 \u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd style=\"font-size: 9pt\" width=\"325\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">150 ore \u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n          \u003C\u002Ftbody>\n        \u003C\u002Ftable>\n      \u003C\u002Fdd>\n  \u003C\u002Fdl>\n\u003C\u002Fdl>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo degli scaglioni si terrà conto dell'anzianità\neffettivamente maturata presso la stessa azienda a partire dal 1-1-1945.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1-1-1990 valgono le norme di cui alla L. n. 297\u002F1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Occhialeria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuto al lavoratore un\ntrattamento di fine rapporto calcolato secondo le disposizioni della legge 29\nmaggio 1982, n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino alla data dell'entrata in vigore del presente contratto restano valide\nle condizioni contrattuali e di legge praticate nelle singole aziende.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 109 Trattamento economico per malattia infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia o infortunio non sul lavoro l'operaio avrà diritto a\nun'integrazione economica in aggiunta a quella eventualmente corrisposta\ndall'istituto assicuratore che gli consenta di percepire le seguenti\npercentuali minime:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il Settore Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'80% della retribuzione normale di fatto dal 1° al 7° giorno d'assenza.\nTale trattamento non verrà corrisposto nei primi 3 giorni d'assenza per\nmalattia di durata inferiore a 8 giorni di calendario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il 100% della retribuzione normale di fatto netta dall’8° al 180°\ngiorno d'assenza. Tale trattamento verrà corrisposto dal 1° giorno d'assenza\nqualora la malattia superi i 21 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia, non si\npresenti al lavoro senza giustificato motivo sarà considerato\ndimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il Settore Pulitintolavanderia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'80% della retribuzione normale di fatto dal 1° al 8° giorno d'assenza.\nTale trattamento non verrà corrisposto nei primi 3 giorni d'assenza per\nmalattia di durata inferiore a 8 giorni di calendario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il 100% della retribuzione normale di fatto netta dal 9° al 180° giorno\nd'assenza. Tale trattamento verrà corrisposto dal 1° giorno d'assenza qualora\nla malattia superi i 21 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia non si\npresenti al lavoro senza giustificato motivo sarà considerato\ndimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il Settore Occhialeria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'80% della retribuzione normale di fatto dal 1° al 20° giorno\nd'assenza. Tale trattamento non verrà corrisposto nei primi 3 giorni d'assenza\nper malattia di durata inferiore a 8 giorni di calendario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il 100% della retribuzione normale di fatto netta dal 21° al 180° giorno\nd'assenza. Tale trattamento verrà corrisposto dal 1° giorno d'assenza qualora\nla malattia superi i 28 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia non si\npresenti al lavoro senza giustificato motivo sarà considerato\ndimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a\nresponsabilità di terzi, o comunque in tutti i casi in cui esistano forme di\ncopertura assicurativa, l'azienda erogherà il solo trattamento economico a\ncarico dell'INPS, facendo salva la facoltà di rivalsa da parte del lavoratore\nnei confronti del soggetto obbligato per la parte di trattamento non erogato\ndall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indipendentemente da quanto sopra l'azienda è tenuta ad anticipare a titolo\ndi prestito non oneroso il trattamento d'integrazione fino al momento\ndell'avvenuto risarcimento richiesto dal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comunque complessivamente il lavoratore assente per malattia o infortunio\nnon sul lavoro non potrà percepire un trattamento economico superiore alla\nretribuzione normale di fatto netta del lavoratore che abbia la stessa\nposizione retributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Comporto in presenza di patologie oncologiche e altre gravi infermità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate da parte delle\nstrutture ospedaliere e\u002Fo delle AA.SS.LL. hanno diritto ad un prolungamento del\nperiodo di comporto per ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi\nsenza oneri aggiuntivi per l’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale prolungamento verrà altresì esteso alle patologie per le quali venga\nriconosciuto lo stato di «grave infermità» da parte delle strutture\nospedaliere e\u002Fo delle AA.SS.LL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 110 Malattia professionale e infortunio sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio o malattia professionale l' operaio avrà diritto ad\nuna integrazione economica, in aggiunta a quella eventualmente corrisposta\ndall'Istituto assicuratore, che gli consenta di percepire fino al 100% della\nretribuzione normale di fatto netta dal giorno in cui si verifica l' evento e\nfino a guarigione clinica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti verranno corrisposti trattamenti assistenziali ed economici\nche determinano per l' azienda oneri economici della stessa misura di quelli\ndefiniti per gli operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comunque complessivamente il lavoratore assente per infortunio o malattia\nprofessionale non potrà percepire un trattamento superiore alla retribuzione\nnormale di fatto del lavoratore che abbia la stessa posizione retributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i Settore Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero e per il Settore\nPulitintolavanderia a tale integrazione salariale si potrà provvedere anche\ntramite i fondi mutualistici di cui alle \"Quote di servizio contrattuale\".\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 111 Festività - Trattamento economico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per le festività di cui all'art. 49 Area Tessile\u002FModa il trattamento\neconomico degli operai ed apprendisti sarà di 8 ore di retribuzione di fatto\nper regime di prestazione su 5 giorni e di 6,34 ore per prestazione su 6\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prestazione di lavoro saranno corrisposte inoltre tante quote\norarie di retribuzione di fatto per ciascuna delle ore prestate, con la\nmaggiorazione prevista dall'articolo 43 Area Tessile\u002FModa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di festività coincidenti con la domenica o con il sabato verrà\ncorrisposto un trattamento economico pari a 8 ore della retribuzione di fatto\nivi compresa, per coloro che nella settimana in cui cadono le suddette\nfestività abbiano prestato lavoro a squadre, la relativa percentuale\ndell'1,05%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La festività coincidente con altre festività sarà compensata, con\nulteriori 8 ore della retribuzione di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento stabilito nel presente articolo dovrà essere ugualmente\ncorrisposto ai lavoratori anche se risultino assenti dal lavoro per i seguenti\nmotivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza\nfacoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e\nassenze per giustificati motivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sospensione dal lavoro - a qualunque causa dovuta - indipendentemente\ndalla volontà del lavoratore per le festività nazionali, per le festività\nreligiose, limitatamente a quelle cadenti nelle prime due settimane di\nsospensione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale,\na coincidenza delle festività con la domenica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coincidenza delle festività con un altro giorno festivo: in tal caso\nsarà corrisposto ai lavoratori il trattamento previsto per ciascuna delle\nfestività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 112 Regolamentazione del lavoro a domicilio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Definizione del lavoro a domicilio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue\nnel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'\naiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con l'\nesclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per\nconto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e\nattrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il\ntramite di terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ricorre quando il\nlavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore\ncirca le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro\nda eseguire, e il suo lavoro consiste nella esecuzione parziale nel\ncompletamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività\ndell'imprenditore committente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi\ndipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle\ncondizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello\nstesso imprenditore, anche se per l' uso di tali locali e dei mezzi di lavoro\nin esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi\nnatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa l' esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali\ncomportino l' impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute\no la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione,\nriorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o\nsospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno\nrispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione\ndelle sospensioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera\ndi mediatori o intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle\npersone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti\ngli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse\ndel quale hanno svolto la loro attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Libretto personale di controllo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla L.\n1-1-1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell' imprenditore, di uno\nspeciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta del committente l' operaio comunicherà al datore di lavoro,\nquando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli\npresti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla\nvigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le\nassicurazioni sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Responsabilità del lavoratore a domicilio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la\nresponsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella\nper la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro in conformità\nalle istruzioni ricevute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) I lavoratori a domicilio dovranno godere del trattamento economico\nsalariale comprensivo dei miglioramenti previsti dal presente contratto e dai\nsuccessivi per gli operai interni, ciascuno in ragione del livello o della\nqualifica prevista dai contratti stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Il trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa di cottimo\npieno costituita dai medesimi elementi che compongono la retribuzione degli\noperai interni e cioè: paga base, percentuale di maggiorazione per il lavoro a\ncottimo, indennità di contingenza ed indennità accessorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di contingenza dovrà essere tradotta in quote minuto tramite\nl'applicazione della presente formula:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quota oraria operaio interno\u002F60 = quota minuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità accessorie giornaliere dovranno essere tradotte in quota\nminuto tramite divisore 480.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di\ncui sopra, sarà la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un\nlavoratore di normale capacità per eseguire l' operazione od il gruppo di\noperazioni ad esso richieste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L' anzidetta tariffa di cottimo risulterà così dalla moltiplicazione delle\nquote orarie di cui al punto b) per i tempi accertati nel modo dinanzi\nindicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Tutti gli aggiornamenti determinati in aumento o diminuzione, del variare\ndella paga base, delle eventuali indennità accessorie e dell'indennità di\ncontingenza, faranno luogo automaticamente e con la stessa decorrenza,\nall'aggiornamento delle tariffe di cottimo di cui al punto c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento\nin esecuzione degli accordi di cui sopra si intendono devolute alle\nAssociazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera ivi\ncompresi i rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo\npresenti i particolari caratteri e le varie produzioni - e il trattamento\neconomico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe\nmansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Queste saranno definite entro 9 mesi dalla entrata in vigore del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà\nchiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si riuniranno\nperiodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe\ndi cottimo pieno e per il loro aggiornamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni\nterritoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di\nfunzionamento di tali Commissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale\no a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Commissioni di cui sopra potranno convocare le parti idonee a fornire\ntutti gli elementi al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di\ncottimo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la\ncostituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle\nparti, dopo aver avvertito l' altra, potrà richiedere alle Organizzazioni\nnazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare\ndi rimuovere le cause che non hanno consentito l' attuazione di quanto sopra\nprevisto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Maggiorazione della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con le\nfestività natalizie, sarà corrisposta ai lavoratori a domicilio - a titolo di\nindennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle\nfestività nazionali ed infrasettimanali - una maggiorazione del 22% da\ncomputarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal\nlavoratore stesso nel corso del periodo considerato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) In applicazione della L. n. 297\u002F1982 l'indennità sostitutiva del TFR\nviene determinata dal 1-1-1989 nella misura del 7,4% da calcolarsi sulla\nretribuzione globale comprensiva delle maggiorazioni di cui al punto a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo verrà accantonato mensilmente e corrisposto al termine del\nrapporto di lavoro, con le rivalutazioni previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) La percentuale dovuta a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine,\nlocali, energia ed accessori, viene stabilita nella misura del 3%\ndell'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita di cui al\nprecedente punto 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale - Le maggiorazioni di cui al punto 6 saranno assorbite\nfino a concorrenza, da quelle eventualmente già concordate per le medesime\nfinalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>***\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte Quadri Impiegati Intermedi- Area Tessile\u002FModa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\u003Ch3>Art. 113 Trattamento in caso di temporanea sospensione dal lavoro o\nriduzione dell'orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di temporanea sospensione dal lavoro o di riduzione della durata\ndell'orario di lavoro disposto dalle aziende o dalle competenti autorità, la\nretribuzione di fatto del lavoratore non subirà riduzioni, salvo diverso\naccordo tra le parti in sede sindacale (anche ai sensi degli artt. 410 e 411\ncod. proc. civ.) che preveda l' intervento degli ammortizzatori sociali\nprevisti dalla legislazione vigente e\u002Fo l' intervento economico del fondo\nbilaterale costituito tra le parti a norma dell'Accordo interconfederale del\n21-7-1988 e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 114 Indennità per maneggio denaro - Cauzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L' impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per\nriscossioni e pagamenti con responsabilità anche finanziaria per l' errore ha\ndiritto ad una particolare indennità mensile pari al 6% minimo contrattuale di\nstipendio mensile del livello di appartenenza e dell'indennità di\ncontingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione,\ndovranno essere depositate a nome del garante e del garantito, presso un\nistituto di credito di comune gradimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 115 Trattamento economico per le festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per i giorni festivi di cui all'art. 49 Area Tessile\u002FModa , verrà applicato\nnei confronti degli intermedi e degli impiegati il seguente trattamento\neconomico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 1\u002F26 di retribuzione di fatto, quando non vi sia prestazione\nlavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) in caso di prestazione lavorativa saranno corrisposte tante quote orarie\nquante sono state le ore prestate, con le maggiorazioni indicate agli art. 43\nArea Tessile\u002FModa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di coincidenza di uno dei giorni festivi con la domenica o con\naltro giorno festivo o con il sabato quando l' orario di lavoro è distribuito\nsu 5 giorni settimanali, verrà corrisposto in aggiunta alla retribuzione di\nfatto, un importo pari ad un ventiseiesimo della retribuzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso che la festività del Santo patrono cadente di sabato o di domenica\ncoincida anche con una delle festività di cui all'articolo 49 Area\nTessile\u002FModa la stessa verrà retribuita con un altro ventiseiesimo della\nretribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 116 Tredicesima mensilità Area Tessile-Moda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In occasione della ricorrenza natalizia verrà corrisposto al lavoratore una\nmensilità di retribuzione di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'\nanno saranno corrisposti tanti dodicesimi della mensilità natalizia per quanti\nsono i mesi di anzianità di servizio nella azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di mese non inferiori a 2 settimane verranno considerate mese\nintero.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 117 Trattamento di fine rapporto - TFR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Settore Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero e il Settore\nPulitintolavanderia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'impiegato e all'intermedio licenziato o dimissionario sarà corrisposto\nil trattamento previsto dalla legge 29-5-1982, n. 297, calcolato secondo i\nrelativi criteri e modalità (vedi allegato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l' anzianità maturata fino al 31-5-1982 gli importi sono determinati in\nbase alla legge predetta ed alle quote previste dalla precedente\nregolamentazione contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Occhialeria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuto al lavoratore un\ntrattamento di fine rapporto calcolato secondo le disposizioni della legge 29\nmaggio 1982, n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino alla data dell'entrata in vigore del presente contratto restano valide\nle condizioni contrattuali e di legge praticate nelle singole aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 118 Trattamento economico per malattia ed infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Settore Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero e il Settore\nPulitintolavanderia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia il lavoratore avente una anzianità fino a 10 anni ha\ndiritto alla corresponsione della intera retribuzione di fatto per i primi tre\nmesi e della metà per i successivi 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore avente una anzianità superiore ai 10 anni ha diritto alla\ncorresponsione della intera retribuzione di fatto per i primi 4 mesi e della\nmetà per i successivi 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio riconosciuto dall'Inail, il lavoratore ha diritto alla\ncorresponsione del 100% della retribuzione di fatto per 6 mesi nel caso che lo\nstesso abbia maturato una anzianità fino a 10 anni; per 10 mesi nel caso che\nlo stesso abbia maturato una anzianità superiore a 10 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico per infortunio assorbe fino a concorrenza eventuali\nintegrazioni aziendali in atto, e non sarà cumulabile con altri trattamenti\nprecedenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia non si\npresenti al lavoro senza giustificato motivo sarà considerato\ndimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Occhialeria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese artigiane garantiranno in caso di malattia o infortunio i\nseguenti trattamenti economici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Malattia: dal 1° al 180° giorno il 100% della retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Infortunio: dal 1° giorno e sino a guarigione clinica il 100% della\nretribuzione detratto quanto di competenza dell'Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia non si\npresenti al lavoro senza giustificato motivo sarà considerato\ndimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 119 Normativa quadri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi della L. 13-5-1985, n. 190, ha qualifica di quadro il personale con\nfunzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per\nl'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per\nl'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire\ncontributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e\nsvolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini\ndello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori con la qualifica di quadro viene riconosciuta, anche\nattraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'\nassistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non\ndipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con\nl'esercizio delle funzioni svolte.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L'azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di quadro\ncontro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa\nnello svolgimento delle proprie funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di\nformazione ed aggiornamento professionale, dirette al miglioramento delle\ncapacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di\nbrevetti e diritti d' autore è riconosciuta al quadro, previa espressa\nautorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa e di\neffettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento alle\nspecifiche attività svolte. Ai sensi dell'art. 4 della L. 13-5-1985, n. 190,\nin materia di riconoscimento economico delle innovazioni ed invenzioni, si\nrichiamano le disposizioni dell'art. 2590 cod. civ. e del R.D. 29-6-1932.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia\ndeterminato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto della\nconservazione del posto, l' attribuzione della qualifica di quadro sarà\neffettuata trascorso un periodo di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° ottobre 1988 per il Settore Tessile, Abbigliamento,\nCalzaturiero e per il Settore Pulitintolavanderia e dal 1° maggio 1996 per il\nSettore Occhialeria, al personale con qualifica di quadro sarà riconosciuta\nuna indennità di funzione di Euro 20,66 con assorbimento del superminimo\nindividuale fino a concorrenza del 50% di tale importo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro straordinario o supplementare, si farà riferimento al\ngenerale trattamento economico riconosciuto al quadro a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di quadro è\nstata effettuata dalle parti con la stipula del presente CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di prima applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica\ndi quadro ai lavoratori interessati a far data dal 1° ottobre 1988 per il\nSettore Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero e per il Settore\nPulitintolavanderia e dal 1° maggio 1996 per il Settore Occhialeria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l'\nattribuzione della qualifica di quadro, e con la presente disciplina, per tale\npersonale è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla L. 13-5-1985,\nn. 190.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>***\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistancetxt\">\u003Ch3>Art. 120 Norme particolari per i quadri per il Settore Chimica, Gomma\nPlastica, Vetro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, ha qualifica di quadro il\npersonale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei\ndirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa\nattribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a\nfornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa\ne svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai\nfini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori con qualifica di quadro viene riconosciuta, anche attraverso\napposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale\nin caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave\no dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni\nsvolte.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L'azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di quadro\ncontro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa\nnello svolgimento delle proprie funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di\nformazione ed aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle\ncapacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di\nbrevetti e diritti di autore è riconosciuta al quadro, previa espressa\nautorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione normativa e di\neffettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento alle\nspecifiche attività svolte. Ai sensi dell'art. 4 della legge 13 maggio 1985,\nn. 190, in materia di riconoscimento economico delle innovazioni ed invenzioni,\nsi richiamano le disposizioni dell'art. 2590 cod. civ. e del R.D. 29 giugno\n1932.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia\ndeterminato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto della\nconservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà\neffettuata trascorso un periodo di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1º settembre 1991 al personale con qualifica di quadro sarà\nriconosciuta una indennità di funzione di € 51,60 (lire 100.000) con\nassorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% di tale\nimporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro straordinario o supplementare, si farà riferimento al\ngenerale trattamento economico riconosciuto al quadro a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La determinazione di requisiti di appartenenza alla qualifica di quadro è\nstata effettuata dalle parti con la stipula del presente contratto collettivo\nnazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di prima applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica\ndi quadro ai lavoratori interessati a far data dal 1º settembre 1991.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l'attribuzione\ndella qualifica di quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è\nstata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985, n.\n190.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>***\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 121 Trattamento di fine rapporto per l’Area Chimica\u002FCeramica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuto al lavoratore un\ntrattamento di fine rapporto da calcolarsi ai sensi della L. 29 maggio 1982, n.\n297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'anzianità precedentemente al 31 dicembre 1989 valgono, in ogni caso,\nle norme contrattuali applicate o comunque indicate nelle dichiarazioni\nobbligatorie (INPS - INAIL - Ispettorato del lavoro, ecc.) oppure nelle\ncontrattazioni regionali e territoriali, fra le parti, a quella data in\nvigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è dovuta al lavoratore una\nindennità di anzianità da calcolarsi secondo quanto disposto dalle vigenti\nnorme nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) per anzianità di servizio maturata fino al 31 dicembre 1960: 3 giorni\n(24 ore) per ogni anno compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) per anzianità di servizio dal 1° gennaio 1961 al 30 giugno 1969:\nquattro giorni (32 ore) per ogni anno compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) per anzianità di servizio maturata dal 1° luglio 1969:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) giorni 6 (48 ore) dal 1° anno al 6° compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) giorni 9 (72 ore) dal 7° al 10° anno compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) giorni 12 (96 ore) dall'11° anno fino al 15° compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) giorni 15 (120 ore) oltre il 15° anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il riconoscimento delle misure di cui al punto 3) si terrà conto anche\ndell'anzianità di servizio in precedenza maturata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi trascurando le frazioni\ndi mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La gratifica natalizia ai fini dell'indennità di cui sopra viene\ndeterminata nella misura dell'8 per cento sulla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento verrà liquidata al lavoratore per l'intera\nanzianità di servizio maturata, una indennità nella misura di 30\u002F30 della\nretribuzione mensile per ogni anno di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che proviene dalla qualifica operaia verrà liquidato secondo\nscaglioni di anzianità nella misura seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per un numero di anni corrispondenti a quelli trascorsi nella qualifica\noperaia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8\u002F30 della retribuzione mensile per i primi 3 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 16\u002F30 della retribuzione mensile per gli anni dal 4° al 9°;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 21\u002F30 della retribuzione mensile per gli anni dal 10° al 18°;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25\u002F30 della retribuzione mensile per gli anni successivi al 18°;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per il residuo di durata del rapporto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 30\u002F30 della retribuzione mensile per ogni successivo anno di anzianità\nmaturata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le\nprovvigioni, gli eventuali premi di produzione, le compartecipazioni agli\nutili, la tredicesima mensilità, la gratifica feriale e tutti gli altri\nelementi costitutivi della retribuzione obbligatoria aventi carattere\ncontinuativo e che siano di ammontare determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi e le frazioni di\nmese superiori a 15 giorni rese uguali al mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutti i lavoratori a partire dal 1° giugno 1982 si applica la legge n.\n297 per l'indennità di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° gennaio 1990 il t.f.r. verrà calcolato nella misura di\n30\u002F30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 122 Adeguamento delle normative contrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente CCNL, intervengano\nnorme di legge, modifiche alla vigente legislazione, ovvero accordi\ninterconfederali che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale\nnormativa contrattuale, ovvero che rinviino alle parti contrattuali la\ndefinizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le\nparti concordano, sia da ora, di incontrarsi entro trenta giorni dall'entrata\nin vigore di tali disposizioni legislative o dalla firma di tali accordi\ninterconfederali, per i necessari adeguamenti e modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 123 Lavorazione conto terzi per l’Area Chimica\u002FCeramica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le aziende committenti lavorazioni conto terzi, richiederanno alle imprese\nesecutrici del comparto economico artigiano l'impegno all'applicazione del\npresente c.c.n.l.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Protocollo sulla legalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono nella qualità del lavoro, nella creatività e nel\nsaper fare, le caratteristiche fondamentali del sistema moda italiano. Il\nrispetto delle regole contrattuali e legislative rappresentano il presupposto\nper lo sviluppo equilibrato del mercato, qualificano i rapporti all’interno\ndella filiera produttiva, incoraggiano la buona crescita per lo sviluppo\ncompatibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività economica nel nostro Paese “non può svolgersi in contrasto\ncon l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla\nlibertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli\nopportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere\nindirizzata e coordinata a fini sociali”, così come disposto dal secondo e\nterzo comma dell’art.41 della Costituzione della Repubblica italiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La competizione è utile alla crescita se avviene nel pieno rispetto delle\nregole mentre è dannosa quando si sviluppa in modo sleale attraverso attività\nirregolari che producono distorsioni nel mercato, squilibri alla concorrenza,\ndanni all’origine del prodotto Italiano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti a sostegno della legalità, intendono richiamare l’attenzione\ndell’opinione pubblica, quella delle proprie rappresentanze regionali e\nterritoriali al fine di sviluppare iniziative a sostegno della cultura, inoltre\nin ragione delle diverse produzioni e della articolata specializzazione dei\nterritori, le parti a livello regionale condivideranno le informazioni relative\nalla composizione del tessuto produttivo locale per individuare le azioni utili\na contrastare il lavoro irregolare, anche attraverso l’adozione di specifici\nstrumenti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal senso dovranno essere codificati contratti tipo da rintracciare\nnell’ambito della normativa degli appalti e della subfornitura che facciano\nemergere lo svolgimento conforme delle operazioni produttive che regolano il\nrapporto entro un contesto di correttezza e trasparenza, adottando parametri\noggettivi espressione di una reale sostenibilità economica del processo\nproduttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, a livello nazionale, si impegnano a vigilare sulla applicazione\ndelle norme contrattuali e manifestano la loro reciproca disponibilità a\ncontribuire a supporto della parti regionali sviluppando una specifica sessione\ndell’osservatorio nazionale sulle dinamiche economiche e sociali dei\nterritori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si impegnano inoltre a valorizzare il lavoro, la sua qualità e dignità a\npromuovere iniziative di sensibilizzazione verso il consumatore a sostegno dei\ndiritti legati ai contratti, alle leggi e ai regolamenti che tutelano il\nlavoro, ritenendo che la gestione trasparente dei cicli della produzione,\ninsieme al rispetto dei diritti dei lavoratori, sia la condizione alla quale\nnon è possibile derogare, volendo promuovere, oltre che ai prodotti della\nfiliera italiana, anche un modello economico e sociale responsabile,\ncompatibile con i bisogni della comunità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CNA FedermodaFILCTEM CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CNA ProduzioneFEMCA CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CNA Artistico e TradizionaleUILTEC UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confartigianato Moda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confartigianato Chimica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confartigianato Ceramica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Casartigiani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CLAAI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 14 dicembre 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>AVVISO COMUNE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti in epigrafe, soggetti collettivi comparativamente più\nrappresentativi nei Settori Tessile, Moda, Chimica, Ceramica, riconoscono\nl’importanza che l’espressione “Made in Italy” ha assunto nel corso\ndegli anni e la capacità della stessa di evocare, in tutto il mondo, la\nqualità dei prodotti italiani, e condividono le seguenti linee di\nindirizzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Principio della responsabilità solidale e sub-fornitura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stretta connessione tra imprese che operano nella medesima filiera\nproduttiva, sia essa della Moda come della Chimica, costituisce uno degli\nelementi di forza del sistema economico italiano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente le Parti ritengono sia di interesse strategico, per\nl’intero sistema, che l’attività di impresa si possa svolgere nell’alveo\ndella legalità e con la predisposizione di strumenti legali utili a\ncontrastare fenomeni di concorrenza sleale derivanti dal non integrale rispetto\ndelle norme del CCNL di Settore firmato dalle organizzazioni datoriali e\nsindacali comparativamente più rappresentative, e dalla mancata applicazione\ndegli oneri fiscali e contributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale quadro ritengono vada valorizzato il principio espresso dall’art.\n29 del d.lgs. 276\u002F2003, in materia di responsabilità solidale del committente\nnell’ambito del contratto di appalto, che la sentenza n. 254\u002F2017 della Corte\nCostituzionale ha esteso al contratto di sub-fornitura di cui alla legge\n192\u002F1998. Così come sarebbe opportuno che la legge chiarisca che qualora le\nimprese terziste operino in regime di pluricommittenza, la responsabilità\nsolidale deve essere suddivisa proporzionalmente al fatturato riconducibile a\nciascun committente in un arco temporale previsto dalla legge stessa, fermo\nrestando la valutazione circa la sostenibilità e la congruità economica del\nrapporto commerciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Occorre dunque creare le necessarie premesse affinché i Committenti\nselezionino con più prudenza i propri contoterzisti di riferimento anche sulla\nbase di valutazioni «qualitative» e non seguendo la logica perversa del\nmassimo ribasso. L’obiettivo deve essere di favorire lo sviluppo virtuoso di\nquelle imprese contoterziste che mirano a stare sul mercato nella prospettiva\ndi fidelizzare la Committenza ed eccellere nella qualità del prodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Concorrenza sleale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La difficile situazione economica rende particolarmente arduo affrontare il\nsempre più dilagante fenomeno di concorrenza sleale, posto in essere sia da\noperatori abusivi che operano al di fuori della normativa sul lavoro e fiscale,\ncon un ricorso sistematico al lavoro sommerso, sia attraverso un massiccio\nricorso ad una subfornitura “distorta” al di sotto dei costi minimi del\nlavoro e della equa remunerazione del rischio di impresa, nonché al distacco\nirregolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Concorrenza sleale che, peraltro, oltre a danneggiare le aziende che operano\ncorrettamente sul mercato, incide sulla qualità del prodotto, a discapito\ndello stesso concetto di “Made in Italy” che ne potrebbe risultare\nirrimediabilmente danneggiato. Sono Creatività, Cultura d’impresa, etica e\nlegalità, gli ingredienti che rappresentano il vero lusso del Made in\nItaly.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questo fenomeno, dopo anni spesi a indirizzare l’economia verso un modus\noperandi di convivenza civile e correttezza professionale che oggi si è\nconsolidata nella maggior parte degli operatori economici italiani, mina alla\nbase questa convinzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’, quindi, indispensabile porre in essere un’attività di vigilanza con\nla previsione di correttivi efficaci, a pretesa del rispetto della normativa\nlavoristica e fiscale e sull’applicazione dei contratti di subfornitura,\nperseguendo al contempo politiche che consolidino ed accrescano la\ncompetitività del settore, garantendo una legale concorrenza tra le\naziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In quest’ottica deve inoltre essere rilanciato il valore strategico della\nfiliera, come un modello di produzione sostenibile nel mondo, tenendo conto\ndella sua prevalente occupazione femminile e affrontando il tema del ricambio\ngenerazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il permanere in Italia di una filiera integra fa sì che la capacità\ncreativa italiana si coniughi con un sistema produttivo basato su qualità dei\nprocessi, dei materiali, dei dettagli. Questo significa ridisegnare i rapporti\nall’interno della catena di fornitura, specialmente fra committenza e\nsubfornitura, costruendo un “rating di valore” che non sia la sommatoria di\nindici economici e finanziari, ma integrato da elementi di sostenibilità\neconomica, sociale, etica ed ambientale e basare su questo, la premialità di\naccesso ai contratti di appalto; una premialità che sia incentivazione a\nrispettare “il buon lavoro”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, si evidenzia il progetto per l’«Etichettatura parlante» -\nriconosciuto ufficialmente dal Consiglio Nazionale Anticontraffazione - che, a\nconferma della bontà e dell’efficacia dell’iniziativa, lo ha inserito tra\nle eccellenze di riferimento nel piano strategico 2017 – 2018, per\ncontrastare il fenomeno della falsificazione in un settore chiave\ndell’economia italiana, la Moda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La spina dorsale del Sistema Produttivo Italiano è costituita da\nartigianato, piccole e medie imprese. E’ fondamentale valorizzare le filiere,\nper non disperdere i saperi e le competenze in esse contenuti, necessari per\ntradurre la creatività e l’idea stilistica, in prodotto. Del resto, sempre\npiù, oggi, vengono esaltati i valori dell'artigianato, come autentico\npatrimonio culturale, economico e sociale, del nostro paese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altresì si rende sempre più evidente la necessità di immettere nel\nsettore nuova forza lavoro qualificata. Le competenze tecniche e manuali\nintrinseche alle produzioni italiane di qualità rappresentano il valore\naggiunto del “Made in Italy” che spesso è sintetizzato in “bello e ben\nfatto”. Abbiamo bisogno di produrre una specializzazione intelligente, che\npresuppone l’inserimento dei giovani nelle imprese. Il binomio Giovani e\nImprese, va sostenuto anche attraverso i percorsi di alternanza scuola-lavoro,\nperché si “apprende facendo”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si rende quindi necessario affrontare il tema dell’istruzione e della\nformazione tecnica e professionale al fine di un adeguamento alle esigenze per\nl’oggi e il domani dei settori, mettendo in campo azioni concrete per\nl’attrattività delle filiere. C’è un popolo, quello dei nativi digitali,\ncon i quali va coniugato il mondo manifatturiero e dove va trovato il giusto\nequilibrio, fra innovazione e tradizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla luce di tutto quanto sopra, le Parti convengono sull’urgenza di\nrichiedere una tavolo di confronto con il Ministero del Lavoro e delle\nPolitiche Sociali, nonché con il Ministero dello Sviluppo Economico e il\nMinistero dell’Istruzione, Università e Ricerca per condividere azioni\ncomuni da dedicare a settori di primaria rilevanza per il sistema economico e\nsociale del Paese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 2 -FSBA\u002FEBNA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>FSBA\u002FEBNA. Considerato che il meccanismo per richiedere “l’Assegno di\nSolidarietà” è sostanzialmente inutilizzabile per le Imprese dei Settori\nTessile Abbigliamento Calzaturiero, la Parti concordano che chiederanno a\nEBNA\u002FFSBA che le risorse destinate a tale strumento, vengano utilizzate per\nincrementare da 13 a 20 settimane “l’Assegno Ordinario”, fermo restando\nla compatibilità finanziaria cdi tale operazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            ",{"equalitymonitoring":44,"hourspday_select":48,"violence":52,"cbadate_end":56,"ONCERISE_trigger":60,"cbasignmultiple":64,"hourspweek_select":68,"legalassistancetxt":70,"eqpromotion":74,"trainingfund":78,"discrimination":82,"eqtraining":86,"pensionfund":90,"OVERTIME_trigger":94,"healthcareaccess":98,"apprenticeships":102,"COMMUTE_trigger":106,"cbamemtrad":110,"healthandsafetytraining":114,"trainingprogrammes":118,"protectiveclothing":122,"healthandsafetypolicy":126,"paidmaternityleave":130,"schedulesrestpw":134,"JOBTYPE_descriptions":138,"dayspweek_select":142,"TRADEUNLEAV_trigger":144,"SCHEDULE_trigger":148,"unemploymentfund":152,"PAIDLEAV_trigger":156,"NOCTPREM_trigger":160,"healthcareaccessrelatives":164,"MAXHOURS_trigger":168,"PAYSCALES_trigger":172,"code_application":176,"bankholidays1":180,"hivpolicy":184,"SENIOR_trigger":188,"sexualhar":192,"legalassistance_trigger":196,"healthandsafetyprovisions":200,"cbadate_start":204,"contractseverancepay":206,"jobsecuritymothers":210,"sicknesspay":214,"disabilitypay":218,"longtermillness":222,"deathrelatives":226,"childcare":230,"riskassessment":234,"SUNDAY_trigger":236,"funeralpay":238,"flexworktxt":242,"nursingmothers":246},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","Art. 9 “Pari opportunità” Nel quadro del","Art. 9 “Pari opportunità”\n\nNel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi\nvigenti, concernenti l’occupazione femminile e in armonia con quanto previsto\ndalle Raccomandazioni, Regolamenti e Direttive CEE recepite dallo Stato\nitaliano e in vigore in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla\nopportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla\npromozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non\nconsentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché\nad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della\npersona, in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una\nopportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.\n\nIn tale logica, le Parti confermano la necessità della effettiva\noperatività, nell’ambito dell’ Osservatorio nazionale, della Commissione\nparitetica nazionale composta da 12 membri (6 designati dalle Organizzazioni\nArtigiane e 6 designati dalle Segreterie nazionali FILCTEM-CGIL, FEMCA CISL e\nUILCEM-UIL) al quale è affidato il compito di:\n\n(a)esaminare l’andamento dell’occupazione femminile nel settore;\n\n(b)seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in\nmateria;\n\n(c)esaminare le problematiche connesse all’accesso del personale femminile\nad attività professionali non tradizionali;\n\n(d)studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle\nlavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la\nprofessionalità;\n\n(e)studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei\nluoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le\ncaratteristiche del fenomeno;\n\n(f)verificare, con riferimento alla legge 10.4.91 n. 125, ipotesi di schemi\nper la promozione di iniziative di azioni positive;\n\n(g)studiare il fenomeno del ‘mobbing’ giungendo ad una sua definizione\ned elaborando proposte condivise da recepire nelle norme contrattuali.\n\nLe parti condividono l’opportunità di ricerca, nel rispetto e nella\nconcreta attuazione dell’art. 29 D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e successive\nmodificazioni, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna: riordino\ndelle norme esistenti in Italia sulle pari opportunità”, di soluzioni\ntendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionali maschili e\nlavori tradizionalmente femminili promuovendo, ove necessario, iniziative di\nformazione e riqualificazione professionale.\n\nIn questo quadro sarà oggetto di confronto tra le parti nelle sedi previste\ndal presente contratto l’attivazione di azioni positive finalizzate a\nrimuovere discriminazioni di genere e favorire pari opportunità nell’accesso\nal lavoro e nei percorsi lavorativi ai sensi dell’art. 27 del su richiamato\n“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.\n\nPer il Settore Chimica\u002FCeramica le parti condividono l'opportunità di\nricerca, nel rispetto e nella concreta attuazione dell’art. 29 D.Lgs. 11\naprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, “Codice delle pari\nopportunità tra uomo e donna: riordino delle norme esistenti in Italia sulle\nparti opportunità”, di soluzioni tendenti a superare divisioni professionali\ntra lavori tradizionali maschili e lavori tradizionalmente femminili\npromuovendo, ove necessario, iniziative di formazione e riqualificazione\nprofessionale.\n\nIn questo quadro sarà oggetto di confronto tra le parti nelle sedi previste\ndal presente contratto l'attivazione di azioni positive finalizzate a rimuovere\ndiscriminazioni di genere e favorire pari opportunità nell'accesso al lavoro e\nnei percorsi lavorativi ai sensi dell’art. 27 del su richiamato “Codice\ndelle pari opportunità tra uomo e donna”.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"hourspday_select","Art. 38 Orario di lavoro L’orario di lav","Art. 38 Orario di lavoro\n\nL’orario di lavoro contrattuale è, di norma, di 40 ore settimanali e di\nnorma, di 8 ore giornaliere; questo verrà distribuito normalmente sui primi 5\ngiorni della settimana, fatto salvo quanto previsto dall’art. 41\n“Flessibilità dell’orario di lavoro” e i casi di quelle imprese che\nhanno rapporti diretti con il pubblico ed orari regolamentati dagli enti\nlocali.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"violence","Art. 83 Mobbing Le parti, riconoscendo l","Art. 83 Mobbing\n\nLe parti, riconoscendo l'importanza di un ambiente di lavoro improntato alla\ntutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni\nforma di violenza psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna a\nprevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo,\nposto in essere dai superiori o da lavoratori\u002Flavoratrici nei confronti di\naltri, sul luogo di lavoro.\n\nIn assenza di un provvedimento legislativo in materia di \"mobbing\", le parti\nconvengono di affidare all'Osservatorio nazionale la facoltà di analizzare la\nproblematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni\ndi lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l'insorgenza di\nsituazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alle\nparti firmatarie il presente c.c.n.l. per prevenire e reprimere tali\nsituazioni.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"cbadate_end","Art. 2 Decorrenza e durata Il presente c","Art. 2 Decorrenza e durata\n\nIl presente c.c.n.l. scadrà il 31 dicembre 2018.\n\nLa contrattazione collettiva di secondo livello si colloca a metà della\nvigenza.\n\nLe modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di\nsottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze\npreviste per i singoli istituti.\n\nIl presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la\nscadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di\nrinnovo.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"ONCERISE_trigger","Art. 116 Tredicesima mensilità Area Tess","Art. 116 Tredicesima mensilità Area Tessile-Moda\n\nIn occasione della ricorrenza natalizia verrà corrisposto al lavoratore una\nmensilità di retribuzione di fatto.\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'\nanno saranno corrisposti tanti dodicesimi della mensilità natalizia per quanti\nsono i mesi di anzianità di servizio nella azienda.\n\nLe frazioni di mese non inferiori a 2 settimane verranno considerate mese\nintero.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"cbasignmultiple","Confartigianato Moda Confartigianato Chi","Confartigianato Moda\n\n\n\nConfartigianato Chimica\n\n\n\nConfartigianato Ceramica\n\n\n\nCasartigiani\n\n\n\nCLAAI",{"bindId":69,"name":50,"text":51},"hourspweek_select",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"legalassistancetxt","Art. 120 Norme particolari per i quadri ","Art. 120 Norme particolari per i quadri per il Settore Chimica, Gomma\nPlastica, Vetro\n\nAi sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, ha qualifica di quadro il\npersonale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei\ndirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa\nattribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a\nfornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa\ne svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai\nfini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.\n\nAi lavoratori con qualifica di quadro viene riconosciuta, anche attraverso\napposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale\nin caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave\no dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni\nsvolte.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"eqpromotion","q) azioni positive volte a favorire le p","q) azioni positive volte a favorire le pari opportunità tra uomo e donna\nnell'accesso al lavoro e nei percorsi lavorativi;",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"trainingfund","l) gli investimenti, con particolare rig","l) gli investimenti, con particolare riguardo a quelli per ricerca e\nformazione, promuovendo piani formativi finanziati attraverso\nFondartigianato;",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"discrimination","In questo quadro sarà oggetto di confron","In questo quadro sarà oggetto di confronto tra le parti nelle sedi previste\ndal presente contratto l’attivazione di azioni positive finalizzate a\nrimuovere discriminazioni di genere e favorire pari opportunità nell’accesso\nal lavoro e nei percorsi lavorativi ai sensi dell’art. 27 del su richiamato\n“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"eqtraining","Art. 77 Formazione continua ai sensi del","Art. 77 Formazione continua ai sensi dell'art. 6, legge n. 53\u002F2000\n\nAi sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 i lavoratori hanno\ndiritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l'arco della vita,\nper accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e\ngli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e,\nove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'articolo 17\ndella legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e\ndel relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire\npercorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in\nambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma\nscelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i\npiani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti\nsociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n.\n196\u002F1997 e successive modificazioni e integrazioni.\n\nLe condizioni e le modalità di funzionamento di cui al comma precedente\nsaranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva di secondo livello\nche potrà verificare la possibilità di definire percorsi formativi di\nraccordo tra l'attuale inquadramento e nuove figure professionali analogamente\nverranno definiti percorsi formativi per le lavoratrici sia di riqualificazione\nche di inserimento dopo la maternità.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"pensionfund","Art. 25 Previdenza Complementare Il sist","Art. 25 Previdenza Complementare\n\nIl sistema di previdenza complementare dell’Artigianato è regolato\ndall’accordo istitutivo, dallo Statuto, dal regolamento di Artifond e\ndall'accordo di trasferimento della Forma Pensionistica Complementare per i\nlavoratori dell'artigianato da Artifond a Fon.Te. e confluenza degli attuali\niscritti ad Artifond verso Fon.Te, sottoscritto dalle parti il 27 gennaio 2011\n(Allegato).\n\nLa contribuzione al Fondo con riferimento alla retribuzione tabellare è\ncosì determinata:\n\n- TFR nelle misure previste dalla contrattazione collettiva e dalle norme di\nlegge;\n\n- 1% a carico del lavoratore;\n\n- 1% a carico dell'impresa.\n\nLe parti si impegnano a fornire al momento dell'assunzione, materiali\ninformativi sulla previdenza complementare nonché a valutare forme di\nestensione dell'iscrizione al fondo pensionistico per i nuovi assunti.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"OVERTIME_trigger","Per ogni ora straordinaria l'azienda cor","Per ogni ora straordinaria l'azienda corrisponderà al lavoratore una quota\noraria della retribuzione di fatto maggiorata delle seguenti percentuali:\n\n- lavoro straordinario diurno: 30% per le prime 4 ore; 35% per le successive\nore;\n\n- lavoro straordinario notturno: 50%;\n\n- lavoro straordinario festivo: 50%;\n\n- lavoro straordinario notturno-festivo: 50%.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"healthcareaccess","Art. 24 Assistenza sanitaria integrativa","Art. 24 Assistenza sanitaria integrativa – San.Arti\n\nLe parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza\nsanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane,\nconvengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del\nFondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l’Artigianato,\nsecondo le modalità stabilite dagli accordi interconfederali in materia di\nassistenza sanitaria integrativa sottoscritti tra Confartigianato Imprese, Cna,\nCasartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.\n\nA partire dal 1 febbraio 2013, sono pertanto iscritti al Fondo - Sanarti i\ndipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi\ncompresi gli apprendisti nonchè i lavoratori con contratto a tempo determinato\ndi durata almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di\ncontratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente\nprorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi.\n\nIl contributo pari a € 10.42 mensili per 12 mensilità è versato al Fondo\ncon la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.\n\nE’ fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva\nregionale, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le\nprestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni\ndovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica\nquell’accordo.\n\nLa mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI. determina\nl’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà\nessere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce “elemento aggiuntivo\ndella retribuzione” (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità\ncosi come previsto dal presente CCNL.\n\nLe prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di\nmatrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l’azienda che ometta il\nversamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i\nlavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie,\nfatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.\n\nIl funzionamento del costituendo Fondo sanitario è stabilito dallo statuto\ne dal regolamento dello stesso che si intendono recepiti.\n\nAl suddetto Fondo possono iscriversi anche i familiari dei lavoratori\ndipendenti ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, nonché i titolari\ndi impresa, soci e collaboratori.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"apprenticeships","Art. 68 Regolamentazione dell'apprendist","Art. 68 Regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante\n\nPremessa\n\nLe parti considerano il contratto di apprendistato lo strumento privilegiato\nper il rilancio dell'occupazione giovanile.\n\nIl contratto di apprendistato, finalizzato alla formazione di figure\nprofessionali con competenze coerenti e utilizzabili nel contesto\norganizzativo, costituisce per le imprese dei settori dell'Area tessile-moda e\nchimica-ceramica un istituto di qualità per l'ingresso dei giovani nel mercato\ndel lavoro, nonché uno strumento indispensabile di trasmissione delle\ncompetenze e dei mestieri essenzialmente finalizzato alla sua positiva\nconclusione e consolidamento della posizione a tempo indeterminato.\n\n\n\n1. Norme generali\n\nAi sensi del D.Lgs. n. 81\u002F2015 l'apprendistato professionalizzante o\ncontratto di mestiere è un contratto di lavoro a tempo indeterminato\nfinalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini\ncontrattuali.\n\nLa disciplina dell'apprendistato professionalizzante è regolata dalle\nvigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente c.c.n.l. e da\neventuali disposizioni stabilite da accordi e contratti regionali.\n\n\n\n2. Età di assunzione\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con\nsoggetti aventi l'età prevista per legge.\n\nAi sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 81\u002F2015 per soggetti in\npossesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto\nlegislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal\ndiciassettesimo anno di età.\n\n\n\n3. Forma e contenuto del contratto\n\nPer instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è\nnecessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale\ndevono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo\ndi formazione; la durata del periodo di apprendistato che coincide con il\nperiodo di formazione; la retribuzione; il periodo di prova; il rinvio al Piano\nformativo individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed\nogni altra indicazione contrattuale utile.\n\nAl contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il\nPiano formativo individuale (PFI).\n\nIl contratto di apprendistato può essere instaurato:\n\na) per il Settore tessile-moda per i profili dei lavoratori operai,\nintermedi ed impiegati dei livelli dal 2° al 6° S e dal 2° al 6° per\nl'occhialeria e per le relative mansioni;\n\nb) per Settori chimica, gomma-plastica, vetro per i profili dei lavoratori\noperai, intermedi ed impiegati dei livelli dal 7° al 3° (2° per gli\nimpiegati) e per le relative mansioni;\n\nc) per il Settore ceramica, terracotta, gres e decorazione di piastrelle per\ni profili dei lavoratori operai, intermedi ed impiegati dal livello A al\nlivello E e per le relative mansioni.\n\n\n\n4. Periodo di prova\n\nTra le parti può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella\nlettera di assunzione, non superiore ai 4 mesi.\n\nDurante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere\ndal rapporto di lavoro senza l'obbligo del preavviso o della relativa\nindennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le giornate di lavoro\neffettivamente prestate.\n\nIn caso di malattia insorta durante il periodo di prova l'apprendista ha\ndiritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 1 mese\ndecorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le modalità\ndel comma precedente.\n\n\n\n5. Apprendistato presso altri datori di lavoro\n\nIl periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori\ndi lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché\nriguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore\nai 12 mesi.\n\nAnalogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato\neventualmente svolto per la qualifica e per il diploma professionale,\nsempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non\nsia superiore a 12 mesi.\n\nPer ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato\nprecedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare\nall'atto dell'assunzione i periodi già compiuti e la frequenza di quei corsi\nche siano obbligatori per legge.\n\nLe ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo\ndi apprendistato da svolgere.\n\nLa retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri\nperiodi di apprendistato presso altre imprese è quella relativa al semestre\nnel quale il precedente periodo è stato interrotto.\n\n\n\n6. Durata dell'apprendistato professionalizzante\n\nLa durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi.\n\nLa durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base\ndelle seguenti misure in relazione alla qualifica da raggiungere:\n\nArea Tessile-Moda:\n\n- 1° gruppo (livelli 4°, 5° , 6° e 6° super): durata: 5 anni;\n\n- 2° gruppo (livello 3°): durata: 5 anni;\n\n- 3° gruppo (livello 2°): durata: 3 anni.\n\nIl livello 6° Super non è previsto per il Settore occhialeria.\n\nSettore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro:\n\n- 1° gruppo (livelli, 5°s, 6°, 7°): durata: 5 anni;\n\n- 2° gruppo (livelli 4° e 5°): durata: 4 anni;\n\n- 3° gruppo (livello 3°, 2°): durata: 3 anni.\n\nPer gli apprendisti del settore vetro artistico, le durate\ndell'apprendistato in nessun caso potranno essere inferiori a quelle\ndeterminate ai sensi della regolamentazione dell'apprendistato di cui al\nc.c.n.l. 11 luglio 2000. In tale ipotesi, la progressione retributiva sarà la\nmedesima del gruppo di pari durata.\n\nSettore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di piastrelle:\n\n- 1° gruppo (livelli A e B): durata: 5 anni;\n\n- 2° gruppo (livelli C e D): durata: 4 anni;\n\n- 3° gruppo (livello E): durata: 3 anni.\n\nResta inteso che le durate dell'apprendistato del livello E in nessun caso\npotranno essere inferiori a quelle determinate ai sensi della regolamentazione\ndell'apprendistato di cui al c.c.n.l. 30 marzo 1993 e dell'ipotesi di accordo\ndel 29 gennaio 1998. In tale ipotesi, la progressione retributiva sarà la\nmedesima del II Gruppo.\n\nPer gli impiegati amministrativi la durata è ridotta a 3 anni, a tutti gli\neffetti contrattuali ivi compresi quelli retributivi. Per gli impiegati tecnici\nla durata è quella prevista dai rispettivi gruppi.\n\nAgli apprendisti che all'atto dell'assunzione risultano essere in possesso\ndi un titolo di studio post-obbligo o di una laurea riconducibile alla\nqualifica da raggiungere, il periodo di durata del contratto di apprendistato\nè ridotto di 6 mesi.\n\nQualora a seguito del conseguimento della qualifica o diploma professionale\nai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parti trasformino\nil contratto in \"apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere\" la\ndurata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere\nquella prevista dal presente articolo.\n\nResta inteso che qualora la durata dell'apprendistato per la qualifica o il\ndiploma professionale sia pari alla durata del contratto di apprendistato\nprofessionalizzante, l'apprendista dovrà comunque svolgere un ulteriore\nperiodo di apprendistato professionalizzante. In questo caso la durata massima\nè di 1 anno.\n\nIl periodo di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale è\nritenuto utile ai fini della determinazione della progressione retributiva\ndell'apprendista.\n\n\n\n6-bis. Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di\napprendistato\n\nPer i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire\ndalla data di sottoscrizione del presente accordo, in tutti i casi di\nsospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il\nlavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente\nnormativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale,\nrichiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro\nper crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato\nè prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di\nsospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60 giorni\ndi calendario.\n\nAi fini del calcolo di tale periodo devono essere presi in considerazione\nanche più periodi sospensivi di breve durata non inferiori a 10 giorni di\ncalendario.\n\nPrima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di\nlavoro deve comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di\napprendistato e le ragioni della proroga.\n\nResta inteso che la sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali\nod occupazionali deve essere stabilita da un apposito accordo sindacale o, in\nalternativa, da specifica procedura concordata tra le Associazioni artigiane e\nle Organizzazioni sindacali.\n\nI periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione\ndella progressione retributiva dell'apprendista.\n\n\n\n7. Retribuzione\n\nLa retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione\ndelle percentuali sotto indicate sulla retribuzione tabellare prevista dal\npresente c.c.n.l., relativa al livello salariale nel quale il lavoratore sarà\ninquadrato al termine del periodo di apprendistato al lordo delle ritenute\nprevidenziali.\n\nLe parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto\ndell'apprendista potrà superare - per effetto delle minori trattenute\ncontributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo\nlivello.\n\nLa stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a\ngodere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla\nqualificazione.\n\nArea tessile-moda\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Gruppi\n      \n      I sem.\n      \n      II sem.\n      \n      III sem.\n      \n      IV sem.\n      \n      V sem.\n      \n      VI sem.\n      \n      VII sem.\n      \n      VIII sem.\n      \n      IX sem.\n      \n      X sem.\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      70%\n      \n      70%\n      \n      75%\n      \n      75%\n      \n      85%\n      \n      85%\n      \n      88%\n      \n      93%\n      \n      93%\n      \n      100%\n      \n    \n    \n      2°\n      \n      70%\n      \n      70%\n      \n      75%\n      \n      75%\n      \n      91%\n      \n      91%\n      \n      96%\n      \n      100%\n      \n      100%\n      \n      100%\n      \n    \n    \n      3°\n      \n      70%\n      \n      70%\n      \n      75%\n      \n      96%\n      \n      100%\n      \n      100%\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n\n        \n      \n    \n  \n\n\n\nSettore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Gruppi\n      \n      I sem.\n      \n      II sem.\n      \n      III sem.\n      \n      IV sem.\n      \n      V sem.\n      \n      VI sem.\n      \n      VII sem.\n      \n      VIII sem.\n      \n      IX sem.\n      \n      X sem.\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      70%\n      \n      70%\n      \n      75%\n      \n      75%\n      \n      85%\n      \n      85%\n      \n      90%\n      \n      90%\n      \n      95%\n      \n      100%\n      \n    \n    \n      2°\n      \n      70%\n      \n      70%\n      \n      75%\n      \n      75%\n      \n      80%\n      \n      80%\n      \n      90%\n      \n      100%\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      3°\n      \n      70%\n      \n      70%\n      \n      75%\n      \n      75%\n      \n      80%\n      \n      100%\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\nSettore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di piastrelle\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Gruppi\n      \n      I sem.\n      \n      II sem.\n      \n      III sem.\n      \n      IV sem.\n      \n      V sem.\n      \n      VI sem.\n      \n      VII sem.\n      \n      VIII sem.\n      \n      IX sem.\n      \n      X sem.\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      70%\n      \n      70%\n      \n      75%\n      \n      75%\n      \n      85%\n      \n      85%\n      \n      85%\n      \n      85%\n      \n      90%\n      \n      100%\n      \n    \n    \n      2°\n      \n      70%\n      \n      70%\n      \n      75%\n      \n      75%\n      \n      85%\n      \n      85%\n      \n      90%\n      \n      100%\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      3°\n      \n      70%\n      \n      70%\n      \n      75%\n      \n      75%\n      \n      80%\n      \n      100%\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n8. Piano formativo individuale (PFI)\n\nIl Piano formativo individuale, redatto in forma sintetica, definisce il\npercorso formativo dell'apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere\ne con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.\n\nEsso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della\nformazione aziendale, nonché il nome del referente aziendale.\n\nIl referente aziendale può essere il datore di lavoro o un lavoratore che,\ninserito nell'organizzazione dell'impresa, sia in possesso di adeguata\nprofessionalità.\n\nLe parti allegano al presente accordo uno \"schema tipo\" di Piano formativo\nindividuale.\n\nIl Piano formativo individuale dovrà essere definito entro 30 giorni di\ncalendario dalla stipulazione del contratto di lavoro. Il PFI potrà essere\nmodificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa\nanche su istanza del referente aziendale.\n\nLo stesso potrà essere integrato anche sulla base di moduli e formulari\nstabiliti dalla contrattazione collettiva regionale o dagli enti bilaterali.\n\nSono fatte salve le disposizioni eventualmente previste negli accordi\ninterconfederali regionali in materia di richiesta di parere di conformità\nall'Ente bilaterale territoriale sul piano formativo individuale predisposto\ndall'impresa avente sede nel territorio interessato ovvero soluzioni\nequivalenti pattuite allo stesso livello.\n\n\n\n9. Formazione dell'apprendista\n\nIl datore di lavoro deve impartire all'apprendista la formazione di tipo\nprofessionalizzante e di mestiere necessaria perché possa conseguire la\nqualifica professionale ai fini contrattuali, tenuto conto dei profili\nformativi stabiliti dal presente contratto collettivo (allegati) o, in assenza\ndi questi relativamente ad una specifica qualifica, delle declaratorie o dei\nprofili professionali stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento\ndel presente c.c.n.l. ovvero dei profili formativi previsti dalle\ncorrispondenti classificazioni dell'ISFOL i quali dovranno, in ogni caso,\nessere adattati alle specificità dell'impresa. In assenza di specifici profili\nformativi le parti potranno prendere a riferimento quelli relativi alla\nprofessionalità più affine.\n\nDetta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali:\naffiancamento \"on the job\", aula, \"e-learning\", seminari, esercitazioni di\ngruppo, testimonianze, \"action learning\", visite aziendali.\n\nL'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna,\naccreditata dalla regione, per l'assistenza e\u002Fo l'erogazione e\u002Fo l'attestazione\ndella formazione di tipo professionalizzante e di mestiere; la contrattazione\ncollettiva regionale potrà prevedere altre forme di accreditamento di tali\nstrutture formative esterne.\n\nPer garantire un'idonea formazione tecnico-professionale all'apprendista, le\nparti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di\napprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione, ivi compresa la\nformazione in sicurezza prevista dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre\n2011.\n\nLa formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la\nresponsabilità dell'impresa, è integrata, laddove prevista, dall'offerta\nformativa pubblica, interna o esterna all'azienda.\n\nL'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative interne e\u002Fo esterne all'azienda.\n\nChiarimento a verbale\n\nLe parti si danno reciprocamente atto che le ore relative alla formazione in\nsicurezza di cui all'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011 fanno parte del\nmonte ore di formazione medio annuo (80 ore) e che, pertanto, non sono da\nconsiderarsi aggiuntive rispetto a questo.\n\nConseguentemente, il datore di lavoro che assuma un apprendista che abbia\ngià ricevuto tale formazione durante un precedente periodo di apprendistato\nsvolto presso un altro datore di lavoro è tenuto ad erogare la formazione in\nsicurezza solo a condizione che la nuova attività lavorativa si collochi in\nuna diversa classe di rischio e il monte ore andrà ridotto.\n\n\n\n10. Referente aziendale\n\nPer l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza\ndi un referente aziendale.\n\nIl referente aziendale potrà essere il titolare dell'impresa, un socio od\nun familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e\nnelle imprese artigiane, oppure un lavoratore che, inserito nell'organizzazione\ndell'impresa, sia in possesso di adeguata professionalità.\n\n\n\n11. Registrazione della formazione e della qualifica\n\nLa formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale a\nfini contrattuali eventualmente acquisita saranno registrate nel libretto\nformativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto\nlegislativo 10 settembre 2003, n. 276.\n\nIn assenza del Libretto formativo del cittadino la registrazione della\nformazione potrà essere effettuata attraverso apposita dichiarazione dal\ndatore di lavoro, sulla base del modello posto in allegato.\n\n\n\n12. Trattamento economico per malattia e infortunio non sul lavoro\n\nAgli apprendisti trova applicazione quanto previsto in materia dal presente\nc.c.n.l., rispettivamente per gli operai e per gli impiegati.\n\nTale disposizione si applica anche agli apprendisti in forza, assunti ai\nsensi della precedente normativa di legge.\n\n\n\n13. Ferie\n\nAgli apprendisti trova applicazione quanto previsto in materia dal presente\nc.c.n.l., rispettivamente per gli operai e per gli impiegati.\n\n\n\n14. Disciplina del recesso\n\nDurante il periodo di apprendistato nessuna delle parti può recedere dal\nrapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.\n\nAl termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere\ndal contratto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile,\ncon preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo.\n\nDurante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la\ndisciplina del contratto di apprendistato; l'insorgenza dello stato di malattia\ndurante il periodo di preavviso non interrompe lo stesso e, pertanto, il\nrapporto prosegue fino al termine del preavviso.\n\nSe nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del\nperiodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di\nlavoro subordinato a tempo indeterminato.\n\n\n\n15. Apprendistato a tempo parziale\n\nIl rapporto di apprendistato di cui alla presente regolamentazione può\nessere sottoscritto anche a tempo parziale, in questo caso le ore di formazione\ndi tipo professionalizzante e di mestiere non dovranno essere riproporzionate\nsulla base dell'orario di lavoro ridotto.\n\nPer quanto riguarda l'utilizzo di strumenti di flessibilità nell'ambito del\nrapporto di lavoro part-time si fa riferimento a quanto previsto dal presente\nc.c.n.l. e dal D.Lgs. n. 61\u002F2000 e s.m.i.\n\n\n\n16. Decorrenza\n\nLa regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato\nprofessionalizzante o di mestiere stipulati a partire dalla data di\nsottoscrizione del presente accordo.\n\nAi contratti di apprendistato stipulati prima della data di sottoscrizione\ndel presente accordo continua ad applicarsi la previgente normativa fino alla\nnaturale scadenza.\n\n\n\nDichiarazione delle parti\n\nLe parti confermano che i contratti di apprendistato professionalizzante\nstipulati antecedentemente alla data di sottoscrizione del presente accordo di\nrinnovo ai sensi dell'art. 52 del previgente c.c.n.l. Area tessile-moda e ai\nsensi dell'art. 53 del previgente c.c.n.l. Area chimica-ceramica sono conformi\na quanto previsto in materia di apprendistato dal D.Lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i.\nsin dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.\n\n\n\n17. Norme finali\n\nI lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non\nsono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.\n\nIn caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di\napprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la\nrelativa indennità sostitutiva prevista del presente c.c.n.l.\n\n\n\nDisposizioni per le province autonome di Trento e Bolzano\n\nNelle province di Trento e Bolzano, in considerazione della loro particolare\nlegislazione, la materia dell'apprendistato sarà disciplinata da specifici\naccordi di categoria da definirsi a livello territoriale.\n\nResta inteso che in via transitoria si applicano le norme previste dal\npresente accordo.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"COMMUTE_trigger","Art. 87 Indennità di trasporto per il Se","Art. 87 Indennità di trasporto per il Settore Ceramica, Terracotta, Gres e\nDecorazione di Piastrelle\n\nQualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua\nattività non esista possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di\ntrasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il\nperimetro del più vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'impresa\nche non provveda in modo idoneo al trasporto, corrisponderà un adeguato\nindennizzo.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"cbamemtrad","CNA FedermodaFILCTEM CGIL CNA Produzione","CNA FedermodaFILCTEM CGIL\n\n\n\nCNA ProduzioneFEMCA CISL\n\n\n\nCNA Artistico e Tradizionale\n\n\n\nCNA Servizi alla Comunità UILTEC UIL",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"healthandsafetytraining","4) Le imprese informeranno i lavoratori ","4) Le imprese informeranno i lavoratori circa eventuali rischi connessi con\nle sostanze impiegate nei cicli produttivi a cui sono esposti, noti sulla base\ndi acquisizione medico-scientifica sia a livello nazionale che internazionale.\nTale informazione potrà realizzarsi attraverso schede delle sostanze\nutilizzate, contenenti i dati chimico-fisici, tossicologici e la\nclassificazione di pericolosità, anche avvalendosi dei dati conoscitivi\ndisponibili presso gli Osservatori.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"trainingprogrammes","Art. 15 Formazione Professionale. Le par","Art. 15 Formazione Professionale.\n\nLe parti riconoscono l'importanza che assume la formazione ai fini\nquantitativi e qualitativi dell'occupazione anche in relazione all'esigenza di\nfornire un'adeguata risposta ai mutamenti tecnologici ed organizzativi del\nsettore della chimica, gomma, plastica e vetro.\n\nIn questo quadro le parti opereranno affinché le politiche formative\nelaborate in sede legislativa ed amministrativa, risultino coerenti al comune\nobiettivo di una sempre maggiore valorizzazione delle potenzialità\noccupazionali del mercato del lavoro, al fine di rendere più efficiente\nl'utilizzazione del fattore lavoro nei processi produttivi e di facilitare nel\ncontempo l'incontro tra domanda e offerta.\n\nA livello regionale, al fine di favorire e promuovere, in accordo con l'ente\nregionale, o con l'ente locale a livello territoriale, corsi di formazione\nprofessionale, le parti si impegnano a presentare congiuntamente proposte ed\nindicazioni in merito. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. dichiarano\naltresì la propria disponibilità a partecipare alla programmazione ed\norganizzazione dei corsi stessi. A tal fine le parti si incontreranno nel mese\ndi febbraio di ogni anno per valutare le lavorazioni e i mestieri per i quali\nci sia richiesta di manodopera qualificata e nel contempo per valutare verso\nquali lavorazioni o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi.\nEntro il successivo mese di aprile dovranno essere presentati all'ente regione\no all'ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi,\ndefinendo la durata, le modalità ed i programmi. I corsi dovranno prevedere un\ndeterminato numero di ore di formazione teorica da effettuarsi a carico della\nregione e dell'ente locale ed un certo numero di ore di formazione pratica da\neffettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di\nformazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro tra l'impresa\nnella quale si effettuano ed i giovani che frequentano il corso. Le\nOrganizzazioni artigiane si impegnano ad indicare le imprese disponibili a\nmettere a disposizione i propri locali e le attrezzature per la suddetta\nformazione pratica. Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare\nle possibilità occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti\ndalle imprese presso le quali hanno effettuato formazione pratica. L'attestato\ndi qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un periodo di\noccupazione di 6 (sei) mesi nei quali il giovane è considerato tirocinante ai\nsensi della legislazione vigente.\n\nLaddove, a livello regionale, sia stata data attuazione a quanto previsto\ndall'accordo interconfederale del 2 febbraio 1993 in materia di formazione\nprofessionale, la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo\ndovrà essere opportunamente armonizzata",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"protectiveclothing","Art. 89 Abiti da lavoro per l’Area Chimi","Art. 89 Abiti da lavoro per l’Area Chimica\u002FCeramica\n\nSettore Chimica, Gomma Plastica, Vetro\n\nFermi restando gli obblighi derivanti da norme di legge e le consuetudini\naziendali in atto, per le lavorazioni che comportino una particolare usura\ndegli indumenti, l'impresa con oltre cinque dipendenti fornirà agli\ninteressati indumenti adatti (tuta, grembiule, pantaloni, vestaglia,\nzoccoli).\n\nIn via di principio l'assegnazione dell'indumento da lavoro non potrà\navvenire che una volta all'anno dietro presentazione dell'indumento\ndeteriorato.\n\nQualora l'impresa intenda far adottare agli addetti una speciale tenuta da\nlavoro o divisa, dovrà fornirla gratuitamente.\n\nNell'eventualità che, fuori dai casi previsti dai precedenti commi, il\nlavoratore faccia richiesta di un indumento da adottare durante il lavoro,\nl'impresa, in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, ne fornirà\nl'acquisto con facilitazioni di pagamento.\n\nSettore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle\n\nFermi restando gli obblighi derivanti da norme di legge e le consuetudini\naziendali in atto, per le lavorazioni che comportino una particolare usura\ndegli indumenti, l'impresa con oltre cinque dipendenti fornirà agli\ninteressati indumenti adatti (tuta, grembiule, pantaloni, vestaglia, zoccoli)\nconcorrendo nella spesa in ragione dell'80 per cento.\n\nIn via di principio l'assegnazione dell'indumento da lavoro non potrà\navvenire che una volta all'anno dietro presentazione dell'indumento\ndeteriorato.\n\nQualora l'impresa intenda far adottare agli addetti una speciale tenuta da\nlavoro o divisa, dovrà fornirla gratuitamente.\n\nNell'eventualità che, fuori dai casi previsti dai precedenti commi, il\nlavoratore faccia richiesta di un indumento da adottare durante il lavoro,\nl'impresa in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, ne favorirà\nl'acquisto con facilitazioni di pagamento.\n\n\n\nArt. 90 Utensili e materiali e loro conservazione per l’Area\nChimica\u002FCeramica\n\nIl lavoratore riceverà tutti gli utensili ed il materiale occorrente al\ndisimpegno delle sue mansioni ed è responsabile della manutenzione degli\nstessi.\n\nEgli rilascerà ricevuta degli attrezzi avuti in dotazione.\n\nIl lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli\nattrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere quanto è\naffidato alla sua custodia. Esso risponderà in conseguenza, mediante\ntrattenuta sul salario, delle perdite e dei danni eventualmente che non\nderivino da uso o logorio, sempreché siano, dopo regolare accertamento a lui\nimputabili.\n\nIl lavoratore non potrà portare modifiche agli oggetti affidategli senza\nl'autorizzazione del responsabile.\n\nQualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto all'impresa\ndi rivalersi sulle sue competenze per i danni arrecati al materiale.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"healthandsafetypolicy","Art. 21 Ambiente di lavoro e sicurezza A","Art. 21 Ambiente di lavoro e sicurezza\n\nArea Tessile\u002FModa\n\nI lavoratori - tramite degli RLST di cui all’Accordo Interconfederale del\n13 settembre 2011- (Allegato ) hanno diritto di controllare l'applicazione\ndelle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e\npromuovere la ricerca, l'elaborazione e l' attuazione di tutte le misure idonee\na tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.\n\nPer concordare l'intervento di ricerca a livello territoriale, le parti si\nincontreranno a livello provinciale e regionale (detto incontro può avvenire\nanche nell'ambito degli incontri fissati dall'art. 8 del presente CCNL) di\nnorma una volta l'anno o su richiesta di una delle parti, per l' attuazione\ndegli interventi nell'ambito della operatività della legge n. 833\u002F1978 e\nsuccessive modificazioni.\n\nPossono essere utilizzate le strutture di Patronato delle Organizzazioni\ncontraenti per stipulare convenzioni con la ASL e con gli enti pubblici e\ncentri di ricerca.\n\nLe Organizzazioni contraenti si impegnano a promuovere tutte le iniziative\natte a diffondere una precisa informativa sulle sostanze usate nelle\nlavorazioni in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita\ne di lavoro.\n\nLe parti – attraverso gli organismi preposti- si impegnano a definire,\ndurante la vigenza contrattuale, linee di indirizzo in materia di\nresponsabilità aziendale su salute e sicurezza.\n\n\n\nArea Chimica\u002FCeramica\n\nFILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL e le Associazioni artigiane intendono\noperare perché si instauri un rapporto di piena compatibilità tra produzione\ne ambiente. In tale ambito, le parti assegnano alle tematiche dell'ambiente un\nvalore di criterio guida per la formulazione delle scelte programmatiche e\nproduttive dei settori interessati al presente c.c.n.l.\n\nAssume pertanto particolare rilevanza l'attivazione di iniziative congiunte\nnei confronti dell'istituzione a livello nazionale e di rapporti decentrati\nvolte a:\n\na) favorire l'adozione di tecnologie e cicli a basso impatto ambientale, sia\nsul versante della ricerca sia sul versante della diffusione;\n\nb) favorire la riconversione e ristrutturazione ecologica delle imprese\nartigiane;\n\nc) favorire da parte pubblica la messa in opera delle strutture e dei\nservizi alle imprese necessari agli adempimenti di legge ed individuare\nstrumenti a carattere consortile atti ad agevolare il rispetto delle leggi di\nsalvaguardia ambientale (depurazione, smaltimento, riciclaggio, ecc.).\n\nA questo scopo le parti si attiveranno a tutti i livelli, anche attraverso\nla richiesta di stanziamenti di risorse specifici per i settori artigiani.\n\nNell'ambito dell'attività degli Osservatori le parti realizzeranno indagini\nsullo stato di applicazione delle leggi di tutela ambientale (in particolare\nrelativamente alle problematiche dei grandi rischi, delle emissioni in acqua e\naria, dello smaltimento dei rifiuti), finalizzate all'individuazione dei\nproblemi e all'attivazione di iniziative autonome o congiunte.\n\nE' facoltà dell'Osservatorio avanzare proposte di bonifica o modifica dei\ncicli produttivi che evidenziassero elementi di rischio o pericolosità\nrilevante.\n\nE' altresì facoltà degli Osservatori realizzare un esame congiunto, dietro\nrichiesta di una delle parti, volto a promuovere, in sede di rapporti\ndecentrati, l'effettuazione di indagini sulle condizioni ambientali interne\nalle imprese. I risultati dell'indagine saranno oggetto di confronto volto a\nrimuovere le cause di rischio o nocività.\n\nGli Osservatori predisporranno anche, attraverso l'utilizzo di risorse messe\na disposizione della pubblica amministrazione, le opportune iniziative a\ncarattere formativo e informativo nei confronti delle imprese, delle\nistituzioni, dei lavoratori e dell'opinione pubblica che si rendessero\nnecessarie nell'adempimento dei compiti loro assegnati dal presente\narticolo.\n\nIn tale ambito gli Osservatori acquisiranno le informazioni necessarie a\ndelineare profili di rischio per le singole lavorazioni.\n\n\n\nArt. 22 Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro - Area\nChimica\u002FCeramica\n\n1) Le parti si impegnano ad operare per eliminare le cause che determinano\ncondizioni ambientali nocive.\n\n2) Le Organizzazioni sindacali possono richiedere, nelle sedi previste\ndall'accordo interconfederale facente parte integrale del presente contratto,\ndi partecipare alla ricerca delle cause che rendono presente la nocività\nnell'ambiente di lavoro. Per l'effettuazione delle indagini necessarie sarà\nrichiesto in via prioritaria l'intervento delle strutture pubbliche e\nconvenzionate (Patronati, medicina del lavoro, ASL e centri di servizio).\nNell'effettuazione delle indagini le parti convengono di assumere a riferimento\nle metodiche e i limiti stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of\nGovernmental Industrial Hygienists (TLV) secondo i criteri di applicazione\nindicati nelle tabelle stesse.\n\n3) Tra OO.AA. e rappresentante di bacino, nelle sedi preposte, può essere\nconcordata un'azione particolare per avviare iniziative atte a migliorare le\ncondizioni ambientali nocive particolarmente gravose.\n\n4) Le imprese informeranno i lavoratori circa eventuali rischi connessi con\nle sostanze impiegate nei cicli produttivi a cui sono esposti, noti sulla base\ndi acquisizione medico-scientifica sia a livello nazionale che internazionale.\nTale informazione potrà realizzarsi attraverso schede delle sostanze\nutilizzate, contenenti i dati chimico-fisici, tossicologici e la\nclassificazione di pericolosità, anche avvalendosi dei dati conoscitivi\ndisponibili presso gli Osservatori.\n\n5) Vengono istituiti i libretti sanitari di rischio in cui devono essere\nannotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli\neventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie\nprofessionali. Per quanto riguarda il personale femminile saranno annotati con\nil consenso dell'interessata, anche i dati relativi al concepimento, aborto,\ngravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibrio\normonale, patologia dell'apparato genitale e del seno, dati forniti e\naggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate\ndalle AASSLL o dai consultori o dal medico curante. Il lavoratore ed il medico\ncurante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del\nlibretto personale, che sarà consegnato al lavoratore all'atto della\nrisoluzione del rapporto di lavoro.\n\n6) Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione e la\nsicurezza dei lavoratori. Tali misure comprendono:\n\n- la prevenzione dei rischi;\n\n- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e\ndi protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e\u002Fo funzione;\n\n- la formazione adeguata dei lavoratori in relazione ai rischi inerenti al\nposto di lavoro e\u002Fo funzione;\n\n- l'adozione di una appropriata organizzazione e dei mezzi di prevenzione e\nprotezione individuale e collettiva necessari.\n\n7) Le parti si impegnano ad incontrarsi, a livello regionale, a partire dal\n1° luglio 1995, su richiesta di una delle parti stesse, ogni qualvolta sorga\nla necessità, in rapporto all'applicazione di leggi regionali o nazionali (ad\nesempio, T.U. n. 81\u002F2008 e s.m.i.), o su esplicita richiesta fatta\ndall'Osservatorio previsto dal presente contratto, comunque nell'ambito degli\naccordi interconfederali intervenuti in materia.\n\n\n\nPrevenzione delle malattie professionali\n\nPer le visite mediche obbligatorie e relativi accertamenti radiografici\naventi il compito di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento\nalle norme di legge che disciplinano la materia.\n\nInoltre, le parti, a livello regionale, al fine di svolgere un'attenta\nazione di prevenzione delle malattie professionali si impegnano a verificare\ncongiuntamente la necessità di eventuali controlli sanitari preventivi e\nperiodici ulteriori rispetto alle casistiche e agli obblighi previsti dalle\nnorme vigenti.",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"paidmaternityleave","Art. 65 Tutela della Maternità Per la tu","Art. 65 Tutela della Maternità\n\nPer la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di\ngravidanza e puerperio si fa riferimento alle vigenti norme di legge ed in\nparticolare al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il T.U. delle disposizioni\nlegislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della\npaternità.\n\nArea Tessile\u002FModa\n\nA partire dal 1° dicembre 2008 durante il periodo di astensione\nobbligatoria dal lavoro, e comunque per un periodo di 5 mesi, alle lavoratrici\nsarà erogata un'integrazione del trattamento corrisposto dall'istituto\nassicuratore fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netta\nmensile.\n\nIl periodo di assenza obbligatoria dal lavoro sarà computato ai fini\ndell'anzianità di servizio, della gratifica natalizia e delle ferie.\n\nSettore Chimica, Gomma Plastica, Vetro\n\nLa lavoratrice riceverà un trattamento di assistenza ad integrazione del\ntrattamento di legge, fino a raggiungere il 100 per cento della normale\nretribuzione netta di fatto, durante il periodo di assenza obbligatoria.\n\nAllorché se ne manifestasse l'esigenza, anche in relazione all'assetto\ntecnico-organizzativo dell'impresa, l'azienda potrà individuare il percorso\npiù idoneo per agevolare il reinserimento del lavoratore al rientro\ndall'assenza obbligatoria o facoltativa per maternità.\n\nSettore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle\n\nLa lavoratrice riceverà un trattamento di assistenza, ad integrazione del\ntrattamento di legge, fino a raggiungere il 100 per cento della normale\nretribuzione netta di fatto, per i primi 5 mesi di assenza, sempre che\nl'assenza complessiva per maternità successiva alla data del parto non superi\ni 7 mesi.\n\nA tal fine, le parti si incontreranno entro 90 giorni per individuare\npercorsi e proposte in relazione a quanto sopra.\n\nDichiarazione a verbale\n\nLe parti, al fine di incrementare l’occupazione femminile e di dare valore\nsociale al sostegno della lavoratrice madre, si impegnano a promuovere in tutte\nle sedi istituzionali proposte e soluzioni tali da trasferire i costi totali\ndella maternità sulla fiscalità generale.",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"schedulesrestpw","Area Chimica\u002FCeramica Il riposo settiman","Area Chimica\u002FCeramica\n\nIl riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica. Per il\npersonale di attesa o custodia e per quello adibito a turni di tipo continuo il\nriposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà\n\"riposo compensativo\".\n\nIn caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo l'impresa\ndovrà preavvisare il lavoratore possibilmente 48 ore prima.",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"JOBTYPE_descriptions","Art. 30 Classificazione del personale Pe","Art. 30 Classificazione del personale\n\n\n\nPer il Settore Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero\n\n\n\nInquadramento\n\n\n\nDeclaratorie\n\n\n\n1° Livello\n\nAppartengono a questo livello:\n\n- i lavoratori di prima assunzione nel settore per un periodo massimo non\nsuperiore a 9 mesi, nonché i lavoratori addetti a mansioni di manovalanza e\u002Fo\npulizia.\n\n\n\n2° Livello\n\nAppartengono a questo livello:\n\n- i lavoratori addetti a mansioni di normale complessità e\u002Fo variabilità,\nla cui esecuzione richiede normali capacità pratiche;\n\n- i lavoratori addetti a mansioni amministrative di mera esecuzione.\n\n\n\n3° Livello\n\nAppartengono a questo livello:\n\n- i lavoratori addetti a mansioni complesse e\u002Fo variabili, la cui esecuzione\nrichiede capacità tecnico pratiche, acquisite con un medio periodo di\nesperienza di lavoro;\n\n- i lavoratori che su direttive ricevute svolgono mansioni esecutive che\nrichiedono una generica preparazione professionale o corrispondente pratica d'\nufficio, nel rispetto di procedure prestabilite.\n\n\n\n4° Livello\n\nAppartengono a questo livello:\n\n- i lavoratori addetti a mansioni di particolare complessità e\nvariabilità, la cui esecuzione richiede buone capacità tecnico pratiche,\nacquisite tramite una consistente esperienza di lavoro e\u002Fo adeguato\ntirocinio;\n\n- i lavoratori che svolgono mansioni esecutive di carattere tecnico o\namministrativo nel rispetto di procedure prestabilite, anche se complesse, che\nrichiedono una adeguata preparazione professionale od una corrispondente\nesperienza.\n\n\n\n5° Livello\n\nAppartengono a questo livello:\n\n- i lavoratori che esplicano particolari mansioni di responsabilità\nnell'ambito di direttive intervenendo direttamente, con alto livello di\nspecializzazione, su tutte le fasi della lavorazione e\u002Fo guidando e coordinando\ncon carattere di continuità e con facoltà di iniziativa, il lavoro di altri\nlavoratori;\n\n- i lavoratori che svolgono attività di carattere tecnico o amministrativo\nsulla base di indicazioni di massima ricevute dal diretto superiore.\n\n\n\n6° Livello\n\nAppartengono a questo livello:\n\n- i lavoratori con funzioni direttive che nell'attuazione dei programmi\ngenerali aziendali operano con facoltà decisionale ed autonomia di\niniziativa.\n\n\n\n6° Livello Super\n\nAppartengono a questo livello con qualifica di quadro:\n\n- il personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo alla\ncategoria dei dirigenti, per l' alto livello di responsabilità gestionale ed\norganizzativa attribuito e per l' elevata preparazione specialistica\nconseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione\ndegli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni\ndi rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali\nobiettivi.\n\n\n\nEsemplificazioni Settore Calzaturiero (Tab. A)\n\n\n\n1° Livello\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n2° Livello\n\nAddetti a:\n\n- taglio e\u002Fo confezioni di pantofole di qualsiasi tipo\n\n- tranciatura sottopiede\n\n- tagli delle parti secondarie della tomaia di calzature in succedanei o\ntessuto\n\n- orlatura delle parti secondarie della tomaia\n\n- confezioni tacchi e suole\n\n- spalmatura collanti\n\n- ribattitura a macchina\n\n- spazzolatura\n\n- sfibratura della suola.\n\n- centralinista\n\n- fattorino\n\n- addetto alla semplice registrazione dati.\n\n\n\n3° Livello\n\nAddetti a:\n\n- taglio delle parti principali della tomaia in succedaneo\n\n- taglio di parti secondarie della tomaia in pelle\n\n- operazioni preliminari alla giuntura\n\n- orlatura delle parti principali della tomaia in pelle\n\n- tranciatura del cuoio\n\n- montaggio\n\n- lissatura di suola applicata sulla calzatura\n\n- sfibratura tomaia per lavorazione saldata\n\n- applicazione suola prefresata\n\n- controllo qualità\n\n- autista\n\n- magazzino e spedizioni\n\n- addetto\u002Fa vendita al pubblico\n\n- elementari mansioni di contabilità e\u002Fo amministrazione del personale\n\n- normali pratiche d' ufficio.\n\n\n\n4° Livello\n\nAddetti a:\n\n- taglio delle parti principali della tomaia in pelle\n\n- orlatura completa della tomaia in pelle\n\n- montaggio completo della calzatura in pelle\n\n- fresatura di suole applicate sulla tomaia\n\n- modellista (sviluppo modello) tecnico\n\n- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione\ndel personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle\nrelative pratiche d' ufficio.\n\n\n\n5° Livello\n\nAddetti a:\n\n- modellista creativo\n\n- programmatore EDP\n\n- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà\ndecisionali\n\n- tecnico programmatore di macchine elettroniche.\n\n\n\n6° Livello\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n6° Livello Super\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\nEsemplificazioni Settore Tessile (Tab. A)\n\n\n\n1° Livello\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n2° Livello\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n3° Livello\n\nAddetti a:\n\n- cardatori che effettuano elementari operazioni di predisposizione della\nmacchina\n\n- alla conduzione del ciclo di stampa\n\n- all' orditura\n\n- rammendo sul rifinito\n\n- tessitura jacquard: velluti operati, quadrettati, a bacchetta\n\n- elementari mansioni di contabilità e\u002Fo amministrazione del personale\n\n- autista\n\n- magazzino e spedizioni\n\n- addetto a vendita al pubblico\n\n- normali pratiche d' ufficio.\n\n\n\n4° Livello\n\nAddetti a:\n\n- folloni\n\n- rammendo sul rifinito\n\n- controllo di qualità della tela\n\n- messa in carta - disegni\n\n- tessitore a mano\n\n- controllo movimento magazzino\n\n- ripulitore di carde con smontaggio e montaggio delle stesse\n\n- pesatori ricettisti\n\n- alle cimatrici e garzatrici del tessuto con semplice regolazione della\nmacchina\n\n- fuochisti patentati\n\n- ausiliari specializzati\n\n- specialisti in elettronica\n\n- classificatore stracci\n\n- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione\ndel personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle\nrelative pratiche d' ufficio.\n\nLe parti convengono - Fatto salvo quanto predisposto dalla relativa\ndeclaratoria, per le esemplificazioni relative al comparto tessile (lana -\ncotone - seta - juta - lino e canapa - tessitura sintetica - tessili vari -\necc.) espressamente qui richiamate, le parti convengono di fare riferimento\nalle indicazioni previste nei rispettivi comparti del settore industria.\n\n\n\n5° Livello\n\nAddetti a:\n\n- programmatore EDP\n\n- addetti alla predisposizione controllo del lavoro esterno con facoltà\ndecisionali\n\n- tecnico programmatore di macchine elettroniche.\n\n\n\n6° Livello\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n6° Livello Super\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\nEsemplificazioni Settore Confezioni (Tab. B)\n\n\n\n1° Livello\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n2° Livello\n\nAddetti a:\n\n- taglio accessori e parti secondarie\n\n- stiratura intermedia\n\n- cuciture semplici (asole, bottoni, ecc.)\n\n- centralinista\n\n- fattorino\n\n- addetto alla semplice registrazione dati.\n\n\n\n3° Livello\n\nAddetti a:\n\n- stenditura e taglio con consumi predeterminati\n\n- confezione capo completo\n\n- attaccatura di colli, e\u002Fo maniche dei capi spalla, o di altri articoli di\nconfezione con tessuto pregiato\n\n- stiratura finale\n\n- magazzino e spedizioni\n\n- autista\n\n- addetto\u002Fa vendita al pubblico\n\n- elementari mansioni di contabilità e\u002Fo amministrazione del personale\n\n- normali pratiche d' ufficio.\n\n\n\n4° Livello\n\nAddetti a:\n\n- taglio e confezione del prototipo\n\n- taglio con capacità di predeterminare i consumi (sviluppo taglie e\u002Fo\ndisegno e preparazione sagome e cartoni)\n\n- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione\ndel personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle\nrelative pratiche d' ufficio.\n\n\n\n5° Livello\n\n- Addetti a:\n\n- stilista\n\n- modellista, figurinista\n\n- programmatore EDP\n\n- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà\ndecisionali\n\n- tecnico programmatore di macchine elettroniche.\n\n\n\n6° Livello\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n6° Livello Super\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n\n\nEsemplificazioni Settore Maglieria (Tab. B)\n\n\n\n1° Livello\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n2° Livello\n\nAddetti a:\n\n- segnatura su tessuto comune\n\n- taglio accessori e parti secondarie\n\n- stenditura su tessuto comune\n\n- dipanatura e\u002Fo roccatura (trasformazione della matassa in rocca)\n\n- stiratura intermedia\n\n- attaccatura bottoni a macchina\n\n- spolatura\n\n- asolatura\n\n- ripassatura fasi intermedie\n\n- centralinista\n\n- fattorino\n\n- addetto alla semplice registrazione dati.\n\n\n\n3° Livello\n\nAddetti a:\n\n- confezioni capo completo\n\n- tessitura con rettilinee e\u002Fo circolari e\u002Fo telai cotton con macchine già\nprogrammate\n\n- rammendo\n\n- stiratura finale\n\n- magazzino e spedizione\n\n- segnature e taglio con sagome già predisposte\n\n- autista\n\n- addetto\u002Fa vendita al pubblico\n\n- elementari mansioni di contabilità e\u002Fo amministrazione del personale\n\n- normali pratiche ufficio.\n\n\n\n4° Livello\n\nAddetti a:\n\n- campionatura (esecutore del prototipo tessitura o taglio)\n\n- tessitura con qualsiasi tipo di filato e per qualsiasi tipo di tessuto su\ntelai cotton, circolari, rettilinee con capacità di messa a punto delle\nmacchine\n\n- addetti al taglio con capacità di predeterminare i consumi (sviluppo\ntaglie e\u002Fo disegno - preparazione sagome e cartoni).\n\n- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione\ndel personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle\nrelative pratiche di ufficio.\n\n\n\n5° Livello\n\nAddetti a:\n\n- stilista\n\n- modellista, figurinista\n\n- tecnico - programmatore macchine tessitura\n\n- programmatore EDP\n\n- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà\ndecisionali\n\n- tecnico programmatore di macchine elettroniche.\n\n\n\n6° Livello\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n6° Livello Super\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\nEsemplificazioni Settore Confezione Pellicceria (Tab. B)\n\n\n\n1° Livello\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n2° Livello\n\nAddetti a:\n\n- guarniture e rifiniture semplici\n\n- taglio fodere e accessori in tessuto\n\n- lavori di inchiodatura e lavori secondari\n\n- cucitura di parti semplici e lineari\n\n- stiro foderami ed accessori\n\n- centralinista\n\n- fattorino\n\n- addetto alla semplice registrazione dati.\n\n\n\n3° Livello\n\nAddetti a:\n\n- confezioni delle parti primarie della pellicceria\n\n- foderatura completa della pelliccia\n\n- riparazione di qualsiasi tipo di pelliccia\n\n- elementari mansioni di contabilità e\u002Fo amministrazione del personale\n\n- addetto alle normali pratiche di ufficio\n\n- autista\n\n- magazziniere e spedizioniere\n\n- addetto\u002Fa vendita al pubblico.\n\n\n\n4° Livello\n\nAddetti a:\n\n- lavori di taglio e\u002Fo accompagnamento di qualsiasi tipo di pelliccia o\nguarnizione\n\n- giuntura delle pelli per messa in opera\n\n- confezione completa del capo di sfilata\n\n- addetto responsabile delle prove con segnalazione dei difetti e\ncorrezioni, e partecipazione alla lavorazione manuale\n\n- sarta - modellista\n\n- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione\ndel personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle\nrelative pratiche di ufficio.\n\n\n\n5° Livello\n\nAddetti a:\n\n- stilista\n\n- modellista, figurinista\n\n- programmatore EDP\n\n- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà\ndecisionali\n\n- tecnico programmatore di macchine elettroniche.\n\n\n\n6° Livello\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n6° Livello Super\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\nEsemplificazioni Settore Bottoni (Tab. B)\n\n\n\n1° Livello\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n2° Livello\n\nAddetti a:\n\n- bollonature\n\n- pesatura e conteggio\n\n- preparazione campionari\n\n- stampaggio resine\n\n- taglierine semiautomatiche\n\n- composizione pani resine e lastre plastiche\n\n- fustellatura, ecc.\n\n- pastigliatura\n\n- sbavatura\n\n- poffatura\n\n- foratura\n\n- tornitura, ecc.\n\n- scelta pastiglie\n\n- spruzzatura bottoni\n\n- applicazione a tavole di tintoria\n\n- centralinista\n\n- fattorino\n\n- addetto alla semplice registrazione dati.\n\n\n\n3° Livello\n\nAddetti a:\n\n- stampisti\n\n- tintori\n\n- foratori specializzati\n\n- segatori corozo-dum\n\n- addetti all' attrezzatura e alla messa a punto delle seguenti macchine su\nindicazioni generali: seghe, taglierine, sbavatrici, presse, pulitrici,\npoffatrici, foratrici, pastigliatrici, torni automatici\n\n- addetti a montaggio stampi resine\n\n- autista\n\n- magazziniere e spedizioniere\n\n- addetto\u002Fa vendita al pubblico\n\n- elementari mansioni di contabilità e\u002Fo amministrazione del personale\n\n- normali pratiche di ufficio.\n\n\n\n4° Livello\n\nAddetti a:\n\n- campionatura (esecutore del prototipo)\n\n- alle prove su ricette preparate e\u002Fo alla suddivisione degli impasti nella\nlavorazione delle resine\n\n- incisione su stampi a mano o a macchina con relativa messa a punto\n\n- fresisti specializzati (sono coloro che fanno e affilano gli utensili\neffettuando lavori per l' esecuzione dei quali è necessaria una capacità\ntecnico pratica che si acquisisce soltanto attraverso il necessario tirocinio e\nche compiono a regola d' arte tutti i lavori inerenti alla loro specialità)\n\n- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione\ndel personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle\nrelative pratiche di ufficio.\n\n\n\n5° Livello\n\nAddetti a:\n\n- stilista\n\n- modellista, figurinista\n\n- programmatore EDP\n\n- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà\ndecisionali\n\n- tecnico programmatore di macchine elettroniche.\n\n\n\n6° Livello\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n6° Livello Super\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\nEsemplificazioni Trecce - Cappelli di paglia (Tab. B)\n\n\n\n1° Livello\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n2° Livello\n\nAddetti a:\n\n- cucitura dei cappelli di paglia e lavori diversi su qualsiasi forma\n\n- incollatura e tuffatura di centrifuga di smarcatura\n\n- guarnitura\n\n- nastrificazione, racellatura, tagliatura, trecciatura, asciugatura,\naspatura, bobbinatura, goffatura, incannaggio, pettinatura, ritorcitura\n\n- centralinista\n\n- fattorino\n\n- addetto alla semplice registrazione dati.\n\n\n\n3° Livello\n\nAddetti a:\n\n- tintoria\n\n- autista\n\n- magazziniere e spedizioniere\n\n- addetto\u002Fa a vendita al pubblico\n\n- nastrificazione\n\n- selezionatura\n\n- confezione cappello\n\n- stiratura e tiratura a mano dei cappelli sulle forme\n\n- informatura dei cappelli\n\n- cellorighisti, recellisti di articoli di paglia e simili di fissaggio, di\napprettatura e alle vasche di tintoria e candeggio\n\n- elementari mansioni di contabilità e\u002Fo amministrazione del personale\n\n- normali pratiche di ufficio.\n\n\n\n4° Livello\n\nAddetti a:\n\n- meccanico montatore dei reparti di trecciatura\n\n- campionatura, esecutore del prototipo\n\n- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione\ndel personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle\nrelative pratiche di ufficio.\n\n\n\n5° Livello\n\nAddetti a:\n\n- stilista\n\n- modellista, figurinista\n\n- addetti alla predisposizione del lavoro esterno con facoltà\ndecisionali\n\n- programmatore EDP\n\n- tecnico programmatore di macchine elettroniche.\n\n\n\n6° Livello\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n6° Livello Super\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEsemplificazioni Settore Berretti e Cappelli (Tab. B)\n\n\n\n1° Livello\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n2° Livello\n\nAddetti a:\n\n- stiro intermedio\n\n- cuciture parti staccate\n\n- taglio foderami e accessori interni\n\n- guarniture semplici\n\n- stampaggio delle fodere e marocchini (con e senza composizione)\n\n- centralinista\n\n- fattorino\n\n- addetto alla semplice registrazione dati.\n\n\n\n3° Livello\n\nAddetti a:\n\n- taglio a mano\n\n- cucitura del cappello\n\n- stiratura finale\n\n- autista\n\n- magazziniere e spedizioniere\n\n- addetto\u002Fa vendita al pubblico\n\n- elementari mansioni di contabilità e\u002Fo amministrazione del personale\n\n- normali pratiche di ufficio.\n\n\n\n4° Livello\n\nAddetti a:\n\n- campionista, esecutore del prototipo\n\n- sviluppo professionale dei modelli\n\n- modellatura cappelli feltro (presse e similari)\n\n- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione\ndel personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle\nrelative pratiche di ufficio.\n\n\n\n5° Livello\n\nAddetti a:\n\n- stilista\n\n- figurinista, modellista\n\n- addetti alla predisposizione del lavoro esterno con facoltà\ndecisionali\n\n- programmatore EDP\n\n- tecnico programmatore di macchine elettroniche.\n\n\n\n6° Livello\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n6° Livello Super\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEsemplificazioni Settore Calzetteria (Tab. B)\n\n\n\n1° Livello\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n2° Livello\n\nAddetti a:\n\n- la scelta e l' accoppiamento calze finite\n\n- piegatura\n\n- scatolatura\n\n- centralinista\n\n- fattorino\n\n- addetto alla semplice registrazione dati.\n\n\n\n3° Livello\n\nAddetti a:\n\n- macchine circolari e rettilinee\n\n- controllo stiratura calza finita\n\n- rimagliatura\n\n- circolari per elastici\n\n- cuciture di guarnizioni\n\n- magazzino e spedizioni\n\n- autista\n\n- addetto\u002Fa vendita al pubblico\n\n- elementari mansioni di contabilità e\u002Fo amministrazione del personale\n\n- normali pratiche di ufficio.\n\n\n\n4° Livello\n\nAddetti a:\n\n- campionatura esecutore del prototipo\n\n- tessitura con qualsiasi tipo di filato con macchine circolari e rettilinee\ncon capacità di messa a punto\n\n- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione\ndel personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e relative\npratiche di ufficio.\n\n\n\n5° Livello\n\nAddetti a:\n\n- stilisti\n\n- modellista, figurinista\n\n- programmatore EDP\n\n- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà\ndecisionali\n\n- tecnico programmatore di macchine elettroniche.\n\n\n\n6° Livello\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n6° Livello Super\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\nEsemplificazioni Settore Ombrelli (Tab. B)\n\n\n\n1° Livello\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n2° Livello\n\nAddetti a:\n\n- montaggio impugnature correnti\n\n- montaggio puntine-pezzuole\n\n- montaggio rosette-graffature\n\n- centralinista\n\n- fattorino\n\n- addetto alla semplice registrazione dati.\n\n\n\n3° Livello\n\nAddetti a:\n\n- taglio a materasso su tessuto tinta unita e fantasia o senza riferimento\nobbligato\n\n- montatori impugnature fini\n\n- cuciture di particolare complessità (seta, tessuti fantasia o con\nriferimenti obbligatori)\n\n- autista\n\n- magazziniere e spedizioniere\n\n- addetto\u002Fa vendita al pubblico.\n\n- elementari mansioni di contabilità e\u002Fo amministrazione del personale\n\n- normali pratiche d' ufficio.\n\n\n\n4° Livello\n\nAddetti a:\n\n- taglio capace di sviluppare qualsiasi modello\n\n- lavorazioni fusti, capace di sviluppare qualsiasi tipo di fusto e di\neseguirne riparazioni di qualsiasi tipo\n\n- taglio su tessuti fantasia\n\n- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione\ndel personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle\nrelative pratiche di ufficio.\n\n\n\n5° Livello\n\nAddetti a:\n\n- stilisti\n\n- modellista, figurinista\n\n- programmatore EDP\n\n- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà\ndecisionali\n\n- tecnico programmatore di macchine elettroniche.\n\n\n\n6° Livello\n\nVedere decIaratoria.\n\n\n\n6° Livello Super\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\nEsemplificazioni Settori Pelli e Cuoio (Tab. B)\n\n\n\n1° Livello\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n2° Livello\n\nAddetti a:\n\n- cuciture semplici a mano e a macchina\n\n- lavori di ripiegatura al tavolo\n\n- montaggio cerniere, serrature, rivettature\n\n- scarnitura parti secondarie dei manufatti\n\n\n\n- taglio di foderami e feltri\n\n- stiratura oggetti finiti\n\n- centralinista\n\n- fattorino\n\n- addetti alla semplice registrazione dati.\n\n\n\n3° Livello\n\nAddetti a:\n\n- taglio di parti secondarie in pelle e tessuti\n\n- stampatori a pressa\n\n- filettatura a mano\n\n- scarnitura e spaccatura pelli con macchine predeterminate al banco di\nmontaggio\n\n- cucitura del manufatto in pelle o tessuto prelavato\n\n- applicazioni guarnizioni\n\n- autista\n\n- magazziniere e spedizioniere\n\n- addetto a vendita al pubblico\n\n- elementari mansioni di contabilità e\u002Fo amministrazione del personale\n\n- normali pratiche di ufficio.\n\n\n\n4° Livello\n\nAddetti a:\n\n- taglio di parti primarie in materiali pregiati (rettili, capretti,\ntessuti, ecc.)\n\n- macchinista che esegue ogni tipo di cucitura su manufatti in materiali\npregiati (rettili, capretti, tessuti, ecc.)\n\n- confezione e\u002Fo montaggio completo di qualsiasi manufatto fine al banco,\neffettuato in completa autonomia operativa\n\n- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione\ndel personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle\nrelative pratiche di ufficio.\n\n\n\n5° Livello\n\nAddetti a:\n\n- programmazione EDP\n\n- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà\ndecisionali\n\n- tecnico programmatore di macchine elettroniche.\n\n\n\n6° Livello\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n6° Livello Super\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\nEsemplificazioni Lavorazione a mano - su misura (Tab. C)\n\n\n\n1° Livello\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n2° Livello\n\nAddetti a:\n\n- esecuzione delle parti secondarie del manufatto.\n\n\n\n3° Livello\n\nAddetti a:\n\n- esecuzione del manufatto\n\n- autista\n\n- magazzino e spedizioni\n\n- addetto a vendita al pubblico.\n\n\n\n4° Livello\n\nAddetti a:\n\n- taglio\n\n- confezione del manufatto completo con mansioni di assistenza alle\nprove.\n\n5° Livello\n\nAddetti a:\n\n- capo gruppo\n\n- programmatore EDP\n\n- predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali\n\n- tecnico programmatore di macchine elettroniche.\n\n\n\n6° Livello\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n6° Livello Super\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\nEsemplificazioni per Studi di Disegni Tessili (Tab. A)\n\n\n\n1° Livello\n\nAd esso appartengono i lavoratori che svolgono mansioni comuni e comunque\nnon attinenti al disegno tessile, messincarte o lucidi.\n\n\n\n2° Livello\n\n- lavoratore che esegue mansioni amministrative d' ordine\n\n- disegnatore esecutore\n\n- messincartista esecutore\n\n- battitore, leggitore disegni, esecutore\n\n- rapportista\n\n- lucidista fotografico\n\n- lucidista a mano\n\n- modellista\n\n- ripetitore di modelli\n\n- lavoratori che eseguono il lavoro sotto la guida di un lavoratore\nfinito.\n\nN.B.: Dopo due anni di permanenza al 2o livello si consegue automaticamente\nla categoria superiore.\n\n\n\n3° Livello\n\n- disegnatore finito che si attiene a direttive sia specifiche che\ngenerali\n\n- rapportista finito\n\n- variantista finito\n\n- messincartista finito\n\n- battitore e leggitore finito\n\n- lucidista a mano finito\n\n- lucidista fotografico finito\n\n- modellista finito\n\n- ripetitore di modelli finito.\n\n\n\n4° Livello\n\n- disegnatore finito che si attiene a direttive sia specifiche che generali,\nprovetto\n\n- rapportista finito provetto e variantista finito provetto\n\n- messincartista finito provetto\n\n- battitore e leggitore disegni, finito provetto\n\n- rapportista finito provetto\n\n- lucidista fotografo finito provetto\n\n- ripetitore di modelli, finito provetto.\n\n\n\n5° Livello\n\n- disegnatore, creatore per ogni difficoltà di lavoro: disegnatore finito\nche si attiene sia a direttive specifiche che generali e che contribuisca, con\napporto di competenze tecnico\u002Fpratiche alla formazione di altri disegnatori\n\n- schizzista\n\n- impiegato amministrativo di concetto\n\n- messincartista finito che si attiene sia alle direttive specifiche che\ngenerali e che contribuisca con apporto di competenze tecnico\u002Fpratiche alla\nformazione di altri messincartisti.\n\n\n\n6° Livello\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\n6° Livello Super\n\nVedere declaratoria.\n\n\n\nSettore Pulitintolavanderia\n\n\n\nInquadramento\n\n\n\nDeclaratorie\n\n\n\n1º Livello\n\nAppartengono a questo livello:\n\n- i lavoratori di prima assunzione nel settore per un periodo massimo non\nsuperiore a 9 mesi, nonché i lavoratori addetti a mansioni di manovalanza e\u002Fo\npulizia.\n\n\n\n2º Livello\n\nAppartengono a questo livello:\n\n- i lavoratori addetti a mansioni di normale complessità e\u002Fo variabilità,\nla cui esecuzione richiede normali capacità pratiche;\n\n- i lavoratori addetti a mansioni amministrative di mera esecuzione.\n\n\n\n3º Livello\n\nAppartengono a questo livello:\n\n- i lavoratori addetti a mansioni complesse e\u002Fo variabili, la cui esecuzione\nrichiede capacità tecnico-pratiche, acquisite con un medio periodo di\nesperienza di lavoro;\n\n- i lavoratori che su direttive ricevute svolgono mansioni esecutive che\nrichiedono una generica preparazione professionale o corrispondente pratica di\nufficio, nel rispetto di procedure prestabilite.\n\n\n\n4º Livello\n\nAppartengono a questo livello:\n\n- i lavoratori addetti a mansioni di particolare complessità e\nvariabilità, la cui esecuzione richiede buone capacità tecnico-pratiche\nacquisite tramite una consistente esperienza di lavoro e\u002Fo adeguato\ntirocinio;\n\n- i lavoratori che svolgono mansioni esecutive di carattere tecnico o\namministrativo nel rispetto di procedure prestabilite, anche se complesse, che\nrichiedono una adeguata preparazione professionale od una corrispondente\nesperienza.\n\n\n\n5º Livello\n\nAppartengono a questo livello:\n\n- i lavoratori che esplicano particolari mansioni di responsabilità\nnell'ambito di direttive, intervenendo direttamente, con alto livello di\nspecializzazione, su tutte le fasi della lavorazione e\u002Fo guidando e coordinando\ncon carattere di continuità e con facoltà di iniziativa, il lavoro di altri\nlavoratori;\n\n- i lavoratori che svolgono attività di carattere tecnico o amministrativo\nsulla base di indicazioni di massima ricevute dal diretto superiore.\n\n\n\n6º Livello\n\nAppartengono a questo livello:\n\n- i lavoratori con funzioni direttive che nella attuazione dei programmi\ngenerali aziendali operano con facoltà decisionale ed autonomia di\niniziativa.\n\n\n\n6º Livello Super\n\nAppartengono a questo livello con qualifica di quadro:\n\n- il personale con funzioni direttive, il quale, pur non appartenendo alla\ncategoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed\norganizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita,\nè chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi\ndell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante\nimportanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.\n\n\n\nEsemplificazioni\n\n\n\nOperai\n\n\n\n2º Livello\n\n- Addetti alla stiratura parziale, a mano o mediante l'uso di manichini\ntopper o cabinet di indumenti maschili e femminili in genere, e\u002Fo stiratura di\nindumenti casual e denim.\n\n- Addetti alla stiratura e piegatura a mano e\u002Fo a macchina di lenzuola,\ntovagliati e biancheria in genere o alla numerazione e relativo\nconfezionamento.\n\n- Addetti alla lavatura ad acqua, a mano o a macchina di ogni indumento\nanche per conto terzi.\n\n\n\n3º Livello\n\n- Addetti alla stiratura completa con ferro di \"capospalla\", di abiti,\nmaglieria e camiceria maschili e femminili in genere puliti a secco o ad acqua\nivi comprese le stirerie anche con macchine automatiche e contoterzi.\n\n- Addetti alla conduttura di macchina di lavaggio ad acqua o a secco, in\ngrado di preparare ed immettere miscele in base ai dosaggi indicati.\n\n- Addetti alla smacchiatura di qualsiasi tipo di tessuto e di macchia.\n\n- Addetti alla raccolta, classificazione e numerazione dei capi e alla\ndistribuzione degli stessi, che operano in autonomia.\n\n\n\n4º Livello\n\n- Addetti alla tintura su qualsiasi manufatto e con tutte le classi di\ncoloranti.\n\n- Conduttore di caldaia con patente.\n\n- Addetti alla stiratura completa su pressa.\n\n\n\n\n\n\n\nSettore Occhialeria\n\n\n\nInquadramento\n\n\n\nDeclaratorie\n\n\n\n\n\n6° Livello\n\nPersonale addetto alla gestione completa del ciclo produttivo con mansioni\ntecniche ed amministrative.\n\n\n\n5° Livello\n\nLavoratori che svolgono mansioni richiedenti una particolare preparazione\nprofessionale e\u002Fo guidano e controllano, in condizioni di autonomia\ndecisionale, gruppi di lavoratori.\n\nEsemplificazioni:\n\n- impiegati tecnici ed amministrativi;\n\n- responsabile chimico di galvanica;\n\n- capo settore;\n\n- stylist.\n\n\n\n4° Livello\n\nLavoratori addetti a mansioni di particolare complessità e\u002Fo variabilità\nla cui esecuzione richiede capacità tecnico pratiche acquisite con una\nconsistente esperienza di lavoro.\n\nEsemplificazioni:\n\n- impiegati tecnici ed amministrativi;\n\n- addetto alla realizzazione attrezzature per pantografi, iniettato e\nmetallo;\n\n- addetto alla esecuzione di campioni e modelli;\n\n- addetto al ciclo completo produttivo delle lenti (collaudo e\nclassificazione delle lenti, sbozzatura delle lenti, lappatura delle lenti);\n\n- controllo finale del prodotto in tutti i suoi livelli, componenti e\nqualità\n\n\n\n3° Livello\n\nLavoratori addetti a mansioni complesse e\u002Fo variabili la cui esecuzione\nrichiede capacità tecnico pratiche acquisite con medio periodo di esperienza\nlavorativa.\n\nEsemplificazioni:\n\n- impiegati d' ordine;\n\n- commessa per i laboratori di ottica;\n\n- realizzazione colori, composizione, miscelazione, su indicazioni tecniche\npreventivamente fornite;\n\n- saldatura a cannello con materiali nobili;\n\n- operatore alle macchine che eseguono anche la messa a punto;\n\n- lavaggio con acidi delle lenti;\n\n- controllo ottico delle lenti;\n\n- collaudo e classificazione delle lenti;\n\n- sbozzatura delle lenti;\n\n- lappatura delle lenti;\n\n- applicazione smalti con siringa.\n\n\n\n2° Livello\n\nLavoratori addetti a mansioni di normale complessità e\u002Fo variabilità la\ncui esecuzione richiede adeguate capacità pratiche.\n\nEsemplificazioni:\n\n- impiegato d' ordine;\n\n- addetto al processo meccanico di galvanizzazione (controllo supporto per\nmetalli preziosi, occhiali o componenti di minuteria);\n\n- galvanica e colorazioni varie senza responsabilità di conduzione;\n\n- saldatura (induzione o elettrica),\n\n- addetto a macchine per le quali occorre l' intervento di altro personale\nper la messa a punto (pantografatura, fresatura, animatura, spessoratura,\ntranciatura, fustellatura, iniezione, colata);\n\n- taglio astucci;\n\n- cucitura astucci;\n\n- bordatura degli astucci;\n\n- lucidatura astucci;\n\n- taglio oculari metalli;\n\n- sabbiatura;\n\n- preparazione della galvanica;\n\n- taglio e montaggio filtri (totali, a giorno, nylor, etc.);\n\n- incollaggio astucci;\n\n- stampigliatura;\n\n- piegatura aste;\n\n- meniscatura;\n\n- assemblaggio;\n\n- acetonatura;\n\n- burattatura;\n\n- finitura (lavaggio, asciugatura, piegature aste, apertura aste,\nmeniscatura, assemblaggio, registrazione, pulitura, confezionatura, etc.);\n\n- avviatura.\n\n\n\n1° Livello\n\nLavoratori che svolgono lavori di pulizia e lavori non legati direttamente\nalla produzione;\n\n- lavoratori di prima assunzione privi di esperienza nel settore (per 12\nmesi);\n\n- impiegato d'ordine di prima assunzione.\n\n\n\nSettore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro\n\nI lavoratori addetti ai settori previsti della sfera di applicazione sono\ninquadrati in una classificazione unica articolata in sei gruppi professionali\ne in otto livelli retributivi.\n\nL'inquadramento dei quadri, impiegati, operai che secondo il sistema di\nclassificazione unica prevista dal presente contratto trova attuazione in sede\naziendale, è teso a garantire ai lavoratori il conseguimento della\nprofessionalità ed una ulteriore valorizzazione delle capacità professionali\nnell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune\ninteresse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, dell'organizzazione del\nlavoro e della produttività.\n\nPer specifiche figure professionali, i cui profili siano previsti in più\nlivelli ai fini dell'inquadramento aziendale, all'atto della assunzione, si\nfarà riferimento all'anzianità professionale già acquistata nel settore e\ncertificata dal libretto personale di lavoro.\n\nLe esemplificazioni previste dai profili sono indicative e non esaustive,\nnel senso che esse costituiscono un riferimento analogico anche per figure\nprofessionali eventualmente non indicate e\u002Fo non previste e prevedibili\nattualmente.\n\nIn questo caso saranno le declaratorie a indicare il riferimento al gruppo e\nal livello professionale di appartenenza.\n\n\n\n1º livello\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\na) i lavoratori che compiono lavori di trasporto, carico e scarico a mano,\npulizia ed analoghi, anche se compiuti in reparti di produzione non\npartecipanti al ciclo produttivo;\n\nb) limitatamente alla durata di 9 mesi di permanenza, i lavoratori che\ncompiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali capacità e\nfanno parte del ciclo produttivo. Tali lavoratori dopo il suddetto periodo,\npasseranno al 2º livello;\n\nc) per il settore vetro appartengono inoltre a questo livello i seguenti\nprofili professionali:\n\n- lavatore;\n\n- portantino;\n\n- serraforme;\n\n- arrangiatore alla tempera a nastro e a ferraccia;\n\n- applicatore di decalcomanie;\n\n- manovale;\n\n- fattorino.\n\n\n\n2º livello\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\na) i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che, per la loro\nesecuzione, richiedono comuni capacità pratiche e normali cognizioni\ntecniche;\n\nb) i lavoratori che svolgano semplici mansioni esecutive di ufficio per le\nquali non occorre una specifica conoscenza professionale, limitatamente alla\ndurata di 9 mesi di permanenza, dopo i quali passano al 3º livello.\n\n\n\nProfili: Gomma - Plastica\n\n- Personale che esegue operazioni manuali su semilavorati o prodotti finiti\n(sbavatura, ecc.);\n\n- addetti a macchine per le quali sia previsto l'intervento di altro\npersonale per l'attrezzatura, l'avviamento e la messa a punto;\n\n- personale addetto ad operazioni di semplice assemblaggio con adattamento,\neseguito a mano o mediante attrezzature meccaniche;\n\n- personale operaio che esegue, in base a metodi di lavoro prestabiliti,\ndeterminazioni correnti, non configurabili come vere e proprie analisi, anche\ncon attrezzature di semplice uso;\n\n- personale operaio che, rispondendo alle caratteristiche indicate nella\ndeclaratoria, è addetto, nei reparti, alla manutenzione corrente (controllo\nlivello olio, ingrassatura, ecc.);\n\n- personale addetto alla manovra con conduzione a bordo di mezzi per il\ntrasporto di materiali vari o traino di attrezzature mobili per prelievo,\ndeposito, impilamento in zone e posti prestabiliti.\n\n\n\nProfili: Chimica\n\n- Personale operaio che, rispondendo alle caratteristiche indicate nella\ndeclaratoria, è addetto, nei reparti, alla manutenzione corrente (controllo\nlivelli olio, ingrassatura, ecc.);\n\n- addetto a semplici operazioni manuali di confezionamento, imbustamento,\ninscatolamento, applicazione di etichette già predisposte, imballo dei\nprodotti;\n\n- personale che, in base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue analisi di\nroutine;\n\n- personale addetto alla manovra con conduzione a bordo di mezzi per il\ntrasporto di materiali vari o traino di attrezzature mobili per prelievo,\ndeposito, impilamento in zone e posti prestabiliti.\n\n\n\nProfili: Vetroresina\n\n- Lavoratori adibiti a pulizia e predisposizione stampi;\n\n- personale operaio che, rispondendo alle caratteristiche indicate nella\ndeclaratoria, è addetto, nei reparti, alla manutenzione corrente (controllo\nlivello olio, ingrassatura, ecc.);\n\n- personale addetto alla manovra con conduzione a bordo di mezzi per il\ntrasporto di materiali vari o traino di attrezzature mobili per prelievo,\ndeposito, impilamento in zone e posti prestabiliti.\n\n\n\nProfili: Vetro\n\n\n\nPrime lavorazioni\n\n- Appuntellatore in genere;\n\n- costruttore materiale refrattario;\n\n- aiuto composizioniere;\n\n- tranciatore;\n\n- incartatore;\n\n- ausiliario di 3ª categoria;\n\n- primo garzone.\n\n\n\nSeconde lavorazioni\n\n- Lucidatore;\n\n- trapanatore;\n\n- incartatore\u002Fsceglitore;\n\n- lavorazioni incisioni ad acido;\n\n- addetti al bagno;\n\n- inceratore;\n\n- incisore palline opache;\n\n- macinatore;\n\n- decoratore a pennello;\n\n- aiutante operai di livelli superiori.\n\n\n\n3º livello\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\na) i lavoratori che svolgono mansioni impiegatizie d'ordine che richiedono\nuna specifica conoscenza professionale;\n\nb) i lavoratori che compiono correttamente lavori e operazioni che, per il\nloro grado di difficoltà e complessità, richiedono specifiche capacità\ntecnico-pratiche conseguite attraverso il necessario tirocinio o mediante\nadeguata preparazione tecnica e pratica (apprendistato);\n\nc) personale che esegue normali interventi di manutenzione.\n\n\n\nProfili: Impiegati (per tutti i settori)\n\n- Addetto ad uffici amministrativi che compie operazioni ricorrenti quali:\nregistrazioni contabili, emissione di note di credito ed addebito, compilazione\nfatture, rilevazione di dati per la contabilizzazione di paghe, stipendi e\ncontributi;\n\n- addetto ad ufficio vendite con compiti di corrispondenza, compilazione\nordini e copie commissioni, tenuta delle schede clienti;\n\n- operatore di macchine elettrocontabili;\n\n- autista.\n\n\n\nProfili: Gomma - Plastica\n\n- Personale che esegue operazioni manuali di una certa precisione sul\nprodotto secondo metodi prestabiliti con l'impiego di attrezzature e\u002Fo\nstrumenti;\n\n- personale addetto alla conduzione di una o più macchine dello stesso\ntipo, che esegue operazioni manuali sul prodotto in lavorazione, secondo metodi\nprestabiliti, intervenendo sulle macchine con operazioni non complesse di\nregolazione e controllo;\n\n- personale che esegue normali operazioni di avviamento, regolazione e\ncontrollo su apparecchiature o macchinari per assicurare il mantenimento dello\n\"standard\" di produzione, secondo le prescrizioni di esercizio quando ad esso\nne è affidata la conduzione;\n\n- personale che in base a norme prestabilite, esegue verifiche, controlli\ne\u002Fo prove su semilavorati o prodotti finiti anche con l'impiego di strumenti di\nmisura di semplice uso;\n\n- mescolatorista addetto agli impianti per la miscelazione.\n\n\n\nProfili: Chimica\n\n- Personale operaio che esegue operazioni non complesse di regolazione e\ncontrollo su apparecchiature o macchinari, per assicurarne il regolare\nfunzionamento secondo le prescrizioni di esercizio, quando ad esso ne è\naffidata la conduzione;\n\n- personale operaio che conduce e controlla macchinari di semplice\nmiscelazione di più sostanze tra loro, anche muniti di sistema di pesatura e\nconfezionamento automatici del prodotto finito;\n\n- personale operaio addetto, in base a metodi di lavoro prestabiliti, alla\npreparazione di paste fosforiche e, nell'industria farmaceutica, di terreni di\nfermentazione, di miscele, di soluzioni di facile e normale esecuzione;\n\n- personale che in base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue analisi di\nroutine, di natura complessa, anche con l'uso di attrezzature di delicato\nfunzionamento, provvedendo alle relative annotazioni;\n\n- addetto alle prove tecniche su prodotti;\n\n- autista;\n\n- addetto al magazzino.\n\n\n\nProfili: Vetroresina\n\nLavoratori adibiti a:\n\n- produzione completa di manufatti a spruzzo con predisposizione stampi;\n\n- produzione completa di manufatti a mano con preparazione di stampo\n(pulizia ed inceratura);\n\n- finitura manufatto;\n\n- applicazione gel-coat a mano e\u002Fo spruzzo;\n\n- applicazione lana di vetro più resina (stampatura) a mano e\u002Fo a\nspruzzo;\n\n- autista;\n\n- addetto al magazzino.\n\n\n\nProfili: Vetro\n\n\n\nPrime lavorazioni\n\n- Levapiedi, levamanici, levagambi, levacordoni;\n\n- pressatore piazza bicchieri;\n\n- serventino;\n\n- incamiciatore globi inferiori cm 30 di diametro (prodotto finito);\n\n- sottofonditore a padelle e aiuto fonditore;\n\n- levavetro e pressatore prismi e pendagli;\n\n- scannellatore;\n\n- temperista\u002Fsceglitore;\n\n- scalottatore e ribruciatore a caldo e a freddo.\n\n\n\nSeconde lavorazioni\n\n- Smerigliatore a lucido;\n\n- addetto tagli opachi comuni;\n\n- imbiancatore a sabbia e a nastro;\n\n- imballatore;\n\n- montatore;\n\n- sabbiatore;\n\n- ausiliario di 2ª categoria;\n\n- argentatori di 2ª categoria;\n\n- molatori di 2ª categoria;\n\n- decoratore ed incisori di 2ª categoria;\n\n- lucidatore a nastro a sughero e ad acido;\n\n- spianatore;\n\n- molatore di specchi;\n\n- tagliatore di lastre di vetro;\n\n- personale operaio addetto alla posa in opera di prodotti vetrari su\nqualsiasi tipo di serramento che richiedono adeguate capacità pratiche.\n\n\n\nProfili: Presidi sanitari\n\nLavoratori adibiti a:\n\n- assemblaggio e produzione di prodotti semplici e d'imbustaggio;\n\n- autista;\n\n- addetto al magazzino;\n\n- personale operaio addetto alla posa in opera di prodotti vetrari su\nqualsiasi tipo di serramento che richiedono adeguate capacità pratiche.\n\n\n\n4º livello\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\na) i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività\namministrative caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei\nprincipi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano e\nche richiedono una adeguata esperienza lavorativa maturata nella stessa area\namministrativa o diploma di scuola media superiore;\n\nb) i lavoratori che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso\ndi particolari capacità pratiche e specifiche conoscenze tecniche acquisite\nanche con adeguata esperienza di lavoro;\n\nc) operai specializzati che, in condizioni di autonomia esecutiva\nnell'ambito della propria mansione, compiono su impianti o attrezzature\ncomplesse operazioni di notevole delicatezza o difficoltà, la cui esecuzione\nrichiede rilevanti capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata conoscenza\nteorica e mediante esperienza di lavoro.\n\n\n\nProfili: Impiegati (per tutti i settori)\n\n- Impiegato amministrativo con particolare specifica competenza nella\ncontabilità generale e\u002Fo nell'amministrazione del personale;\n\n- operatore esperto su calcolatori elettronici con capacità di correzioni\nsemplici sui programmi;\n\n- impiegato addetto ai rapporti con clienti e con i fornitori;\n\n- disegnatore;\n\n- magazziniere che ha la responsabilità del proprio reparto e che\ncontabilizza amministrativamente il movimento di carico e scarico.\n\n\n\nProfili: Gomma - Plastica\n\n- Personale che esegue, anche su diversi prodotti, operazioni manuali di\nprecisione rispettando tolleranze, metodi e norme prestabiliti, con l'impiego\ndi strumenti ed attrezzature complesse anche per ottenere il parziale o totale\nassemblaggio di semilavorati od il prodotto finito;\n\n- personale addetto alla conduzione di una o più macchine dello stesso\ntipo, o ad operazioni manuali sul prodotto in lavorazione che richiedano una\nattenta sorveglianza e varie e complesse regolazioni, unitamente al controllo\ndelle apparecchiature per assicurarne il regolare funzionamento e garantire ai\nprodotti in trasformazione la qualità richiesta;\n\n- personale che esegue con macchine utensili, o manualmente, operazioni e\nlavori di precisione rispettando tolleranze ristrette mediante l'impiego di\ncalcoli di officina o strumenti di misura operando su disegni o schemi\npredeterminati;\n\n- operaio di mestiere che, sugli impianti e\u002Fo nelle officine, è in grado di\neseguire lavori specializzati;\n\n- personale addetto alla conduzione di presse con capacità, oltre che di\navviamento, messa a punto e controllo del ciclo produttivo, di montaggio degli\nstampi con interventi di aggiustaggio e manutenzione sugli stessi;\n\n- mescolatorista preparatore in piena autonomia delle mescole e\u002Fo\nmiscele.\n\n\n\nProfili: Chimica\n\nSpecialisti di mestiere che negli impianti e nelle officine sono in grado di\neseguire lavori specializzati:\n\n- conduttore di impianto che, operando in sala quadri (quadrista):\ninterpreta le diverse variabili indicate dagli strumenti; compie le operazioni\nnecessarie a garantire il regolare andamento della lavorazione; trasmette le\nnotizie ed i dati relativi comunicando, a chi di regola, le eventuali\nirregolarità nel funzionamento dell'impianto; ovvero che, in assenza di quadri\ndi regolazione, svolga analoghe mansioni di equivalente delicatezza e\ncomplessità;\n\n- elettricista che effettua lavori di manutenzione e riparazione di guasti\ncon messa a punto e sostituzione di parti avariate di impianti ed\napparecchiature complesse;\n\n- personale di manutenzione che esegue su tutte le macchine e\u002Fo\napparecchiature nella specialità di competenza, gli interventi e regolazioni\nper assicurarne il corretto funzionamento;\n\n- conduttore di macchine automatiche confezionatrici di qualsiasi tipo che\neffettua la regolazione, il cambio dei formati, l'attrezzatura e la\nsostituzione dei pezzi nonchè una accurata manutenzione ordinaria, la cui\nesecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\npratiche;\n\n- addetto alla preparazione, con dirette responsabilità, delle composizioni\nprofumate dei saponi e per prodotti della detergenza;\n\n- personale operaio addetto alla preparazione ed alla pesatura di materie\nprime e materiali specifici per la produzione di vernici e resine secondo\nformulazioni complesse e non ricorrenti con riproporzionamento dei dosaggi e\nnelle quali si sviluppino reazioni chimiche vere e proprie, con esclusione\nquindi delle semplici miscelazioni.\n\n\n\nProfili: Presidi sanitari\n\n- Produzione di semilavorati complessi e linee a minor contenuto tecnico,\ncon compiti di controllo qualità sul prodotto;\n\n- addetto laboratorio prove ed analisi;\n\n- lavorazione e\u002Fo assemblaggio di produzioni a maggior contenuto\ntecnologico;\n\n- funzioni di controllo sulle produzioni complesse e servizi di manutenzione\ned assistenza;\n\n- realizzazione di disegni per la documentazione dei prodotti.\n\n\n\nProfili: Vetroresina\n\nAccedono a questo livello i lavoratori adibiti a:\n\n- realizzazione di modelli in legno;\n\n- estrazione del manufatto dallo stampo;\n\n- preparazione di colori e miscelatura resina;\n\n- realizzazione dello stampo in vetroresina.\n\n\n\nProfili: Vetro\n\n\n\nPrime lavorazioni\n\n- 1º montatore;\n\n- 1º imballatore;\n\n- levavetro piazza assortimento e centrifuga oltre 2 kg;\n\n- scannellatore di 1ª categoria;\n\n- soffiatore calici a gambo riportato e piede basso;\n\n- levavetro, tagliatore a vetro fuso, pressatore, sformatore e apritore\npiazzagrande fantasia;\n\n- incamiciatore globi oltre 30 cm di diametro (prodotto finito);\n\n- attaccapiedi;\n\n- 1º fonditore;\n\n- 1º compositore;\n\n- 1º temperista;\n\n- personale di manutenzione (attrezzista, meccanico, tornitore, stampista,\nelettricista, elettromeccanico);\n\n- 2º servente;\n\n- 2º forcellante;\n\n- levaparaison (levatore ultima coperta);\n\n- soffiatore globi cm 25 di diametro (prodotto finito).\n\n\n\nSeconde lavorazioni\n\n- Argentatori di 1ª categoria (capaci di predisporre la soluzione\nchimica);\n\n- molatori di 1ª categoria (capaci di eseguire lavorazioni di molatura\nvetro sagomato con prodotto finito);\n\n- decoratori ed incisori con esperienza pluriennale che eseguono ogni tipo\ndi decorazione ed incisione, ivi comprese le figure centrali;\n\n- tagliatori di 1ª categoria (capaci di eseguire il taglio sagomato su\nvetri e cristalli con prodotto finito);\n\n- smerigliatore di 1ª categoria;\n\n- personale addetto alla lavorazione manuale (vetrocamera, termoisolante) o\ncon macchinari anche di parti accessorie di metallo o simili, che comporti\ndifficoltosi interventi, specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\npratiche o che effettui altri lavori di equivalente impegno e difficoltà;\n\n- personale operaio addetto alla posa in opera di qualunque volume piano e\ncurvato su qualsiasi tipo di serramento o con parti metalliche accessorie su\nqualsiasi vano, che comporti difficoltosi interventi, specifiche conoscenze\ntecniche e particolari capacità pratiche o che effettui altri lavori di\nequivalente impegno e difficoltà.\n\n\n\n5º livello\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\na) i lavoratori il cui compito consiste nella guida, coordinamento e\ncontrollo, in condizioni di relativa autonomia nell'ambito della propria\nmansione, di una normale squadra di operai che svolgono lavori per i quali sono\nrichieste normali capacità e conoscenze pratiche;\n\nb) i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della\npropria mansione, conducono impianti complessi ed eseguono operazioni\nrichiedenti specifiche capacità e conoscenze tecnico-pratiche acquisite anche\ncon adeguata precedente esperienza di lavoro;\n\nc) i lavoratori che con specifica collaborazione ed in relativa autonomia\nsvolgono attività di coordinamento e controllo di carattere amministrativo e\nattività di particolare rilievo;\n\nd) lavoratori provetti che in condizione di piena autonomia svolgono\noperazioni manutentive complesse che richiedono particolari conoscenze\ntecnico-pratiche.\n\n\n\nProfili: Impiegati (per tutti i settori)\n\n- Impiegato disegnatore progettista;\n\n- ispettore alle vendite;\n\n- impiegato tecnico con compito di coordinamento e controllo nell'ambito dei\nsettori di produzione e dei servizi;\n\n- impiegato amministrativo con particolare competenza nella contabilità\ngenerale o nell'ambito commerciale;\n\n- addetti ad analisi, elaborazioni e ricerche di carattere tecnico o\namministrativo;\n\n- operatore esperto su calcolatore elettronico con capacità di programmi\npropri.\n\n\n\nProfili: Chimica\n\n- Operatore esperto su calcolatore elettronico;\n\n- i lavoratori che, in condizioni di ampia autonomia e con l'eventuale guida\ndi lavoratori di livello inferiore, svolgono, sulla base di approfondite\nconoscenze teoriche e pratiche, mansioni di natura operativa o manutentiva di\nnotevole rilievo, variabilità e complessità, con spiccata facoltà di\niniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed alla\norganizzazione dei compiti loro affidati;\n\n- lavoratore che, in condizioni di autonomia funzionale, provvede alla messa\nin tinta di nuovi prodotti speciali, individuando di volta in volta le\nmetodologie da utilizzare, effettuando i controlli chimici e fisici necessari e\nle annotazioni relative;\n\n- conduttore di impianti (quadrista) che, rispondendo direttamente al\nresponsabile di turno, svolge in condizioni di ampia autonomia, compiti di\nconduttore di impianti;\n\n- elettricista che effettua lavori di manutenzione e riparazione di guasti\ncon messa a punto e sostituzione di parti avariate di impianti ed\napparecchiature complesse conoscendone il funzionamento ed interpretando, ove\nrichiesto, schemi complessi e funzionali;\n\n- personale di manutenzione che esegue su tutte le macchine e\u002Fo\napparecchiature nella specialità di competenze, gli interventi e regolazioni\nper assicurarne il corretto funzionamento; effettua inoltre analisi e diagnosi\nfornendo indicazioni sulla necessità di eseguire gli interventi di\nmanutenzione;\n\n- elettrostrumentista che opera per le regolazioni combinate (elettriche -\nelettroniche - pneumatiche - elettropneumatiche) individua i guasti e provvede\nalla loro eliminazione, comprese la revisione, la taratura e la messa in\nfunzione;\n\n- addetto controllo qualità.\n\n\n\nProfili: Plastica\n\n- I lavoratori che, in condizioni di ampia autonomia e con l'eventuale guida\ndi lavoratori di livello inferiore, svolgono, sulla base di approfondite\nconoscenze teoriche e pratiche, mansioni di natura operativa o manutentiva di\nnotevole rilievo, variabilità e complessità, con spiccata facoltà di\niniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed\nall'organizzazione dei compiti loro affidati;\n\n- personale addetto alla conduzione di presse con specifiche capacità di\nlavori di aggiustaggio sugli stampi e particolari conoscenze delle\ncaratteristiche delle materie plastiche e gomma da trasformare;\n\n- conduttore di impianti (quadrista) che, rispondendo direttamente al\nresponsabile di turno, svolge, in condizioni di ampia autonomia, compiti di\nconduttore di impianti;\n\n- personale di manutenzione che, in condizioni di autonomia esecutiva,\neffettua interventi di natura complessa interessanti diverse professioni\nsull'intera gamma dei relativi macchinari;\n\n- addetto controllo qualità.\n\n\n\nProfili: Presidi sanitari\n\nLavoratore che in completa autonomia viene adibito a:\n\n- servizi di manutenzione ed assistenza;\n\n- realizzazione di disegni per la documentazione dei prodotti con\ndeterminazione dei cicli e dei tempi;\n\n- controllo di produzione;\n\n- addetto controllo qualità.\n\n\n\nProfili: Vetroresina\n\n- Lavoratore responsabile del coordinamento di un singolo reparto\nproduttivo;\n\n- addetto controllo qualità.\n\n\n\nProfili: Vetro\n\n\n\nPrime lavorazioni\n\n- Terzo maestro;\n\n- attaccagambi calici a gambo riportato;\n\n- attaccapiedi articoli speciali;\n\n- apritore piazza mista;\n\n- scannellatore specializzato;\n\n- soffiatore globi fino a cm 35 di diametro (prodotto finito);\n\n- 1º forcellante;\n\n- 1º servente.\n\n\n\nSeconde lavorazioni\n\n- Argentatori di 1ª categoria con responsabilità di coordinamento e\ncontrollo di altri lavoratori e dell'attività produttiva;\n\n- molatori di 1ª categoria con responsabilità di coordinamento e controllo\ndi altri lavoratori e dell'attività produttiva;\n\n- decoratori e incisori con esperienza pluriennale con responsabilità di\ncoordinamento e controllo di altri lavoratori e dell'attività produttiva;\n\n- tagliatori di 1ª categoria con esperienza pluriennale, con\nresponsabilità di coordinamento e controllo di altri lavoratori e\ndell'attività produttiva.\n\n\n\n5º livello S\n\n\n\nLavoratori che, in possesso di notevole capacità professionale e tecnica\nderivata da comprovata esperienza acquisita nell'intera gamma delle\nlavorazioni, guidando e coordinando un gruppo di lavoratori (piazza) realizzano\narticoli di pregio e difficile fattura.\n\n\n\nProfili: Vetro\n\n\n\nPrime lavorazioni\n\n- 2º maestro;\n\n- soffiatore globi multipli o globi superiori a cm 35 di diametro (prodotto\nfinito);\n\n- attaccagambi articoli speciali.\n\n\n\n6º livello\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito di funzioni\ntecniche o amministrative, svolgono, in condizione di autonomia operativa e\ndecisionale, mansioni per le quali è richiesta una particolare competenza\nprofessionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio\ndella funzione stessa.\n\n\n\nProfili\n\n- Tecnico responsabile in turno della conduzione di impianti della massima\ncomplessità che opera con piena padronanza anche in occasione di emergenza,\navviamenti, modifiche di marcia, ecc.;\n\n- tecnico che in piena autonomia dirige un importante reparto di\nproduzione;\n\n- addetto alla gestione ed informazione delle problematiche\ntecnico-scientifiche.\n\n\n\nProfili: Vetro\n\nLavoratori che, in possesso di elevata capacità professionale, con spiccate\ndoti creative e sensibilità artistica, realizzano articoli di particolare\npregio e altissima difficoltà di esecuzione, guidando e coordinando un gruppo\ndi operai.\n\n\n\nPrime lavorazioni\n\n- 1º maestro (con riconoscimento salariale del 7º livello);\n\n- apritore piazza assortimento, soffiatore piazza contenitori.\n\n\n\n7º livello\n\n\n\nQuadri\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiarazione delle parti\n\nEntro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, una\nCommissione tecnica paritetica, composta da rappresentanti delle Associazioni\nartigiane e delle Organizzazioni sindacali, provvederà:\n\n- ad elaborare una proposta di unificazione degli attuali sistemi di\ninquadramento. Tale proposta non deve comportare nuovi oneri diretti o\nindiretti a carico delle imprese;\n\n- ad elaborare una proposta per l'aggiornamento della classificazione del\npersonale con le figure professionali nuove e\u002Fo mancanti dei settori rientranti\nnel campo di applicazione del presente CCNL, con particolare riferimento ai\nsettori degli abrasivi, refrattari, pirotecnica, trattamento e compostaggio dei\nrifiuti e dei fanghi.\n\nSettore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle\n\nI lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7\nlivelli professionali ai quali corrispondono i valori minimi tabellari mensili\nindicati dalle tabelle retributive.\n\nL'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le seguenti\ndeclaratorie generali e profili professionali.\n\nDeclaratorie e livelli\n\n\n\nLivello A\n\nVi appartengono i lavoratori sia tecnici che amministrativi con funzioni\ndirettive che abbiano responsabilità diretta e facoltà di iniziativa per\nl'attuazione ed il buon andamento dell'attività, nei limiti delle sole\ndirettive generali del titolare d'impresa.\n\n\n\nLivello B\n\nVi appartengono i lavoratori sia tecnici che amministrativi che, con\nmansioni di autonomia operativa e decisionale, sono preposti alla conduzione,\nguida, controllo e coordinamento dei settori specifici.\n\nVi appartengono inoltre i lavoratori che, oltre ad avere la professionalità\ndel livello C, hanno, con continuità, mansioni di ideazione e creazione di\neffettivo beneficio aziendale.\n\nProfili:\n\n- Lavoratore amministrativo con autonoma competenza nella contabilità\ngenerale o industriale o nell'ambito tecnico-commerciale.\n\n- Ideatore e creatore di modelli realizzati anche con l'ausilio di\nmacchinari.\n\n- Ideatore e creatore di disegni e\u002Fo decori.\n\n- Responsabile del settore ricerca grafica e di laboratorio.\n\n- Ricercatore grafico e di laboratorio con elevata competenza professionale\ne capacità creativa.\n\n- Grafici con competenza di fotomeccanica con esperienza precedentemente\nacquisita.\n\n- Responsabile della manutenzione su impianti complessi.\n\n- Lavoratore tecnico con compiti di coordinamento e di controllo nell'ambito\ndella produzione.\n\n\n\nLivello C\n\nVi appartengono i lavoratori amministrativi che sono in grado di gestire il\nproprio lavoro nell'espletamento di compiti di particolare fiducia e\nresponsabilità, tenendo conto delle qualità e complessità del lavoro.\n\nVi appartengono inoltre i lavoratori che in completa autonomia compiono, con\nottima quantità e qualità di prodotto, lavori che per il loro elevato grado\ndi difficoltà, complessità e delicatezza, richiedono approfondite conoscenze\ned esperienze tecniche, e capacità di coordinamento di altri lavoratori\nqualificati e notevoli capacità ed abilità pratiche.\n\nProfili:\n\n- Lavoratori amministrativi che esplicano in modo continuativo le mansioni\ndella presente declaratoria.\n\n- Modellista che realizza in autonomia modelli di particolare\ncomplessità.\n\n- Torniante che realizza in autonomia modelli di particolare\ncomplessità.\n\n- Montatori rifinitori che realizzano montaggi e rifiniture di oggetti di\ndifficile esecuzione, oltre ad altre complesse lavorazioni.\n\n- Pittori e\u002Fo decoratori che eseguono pitture e decori di difficile e\nparticolare esecuzione su proposta di designer o propria creazione.\n\n- Calcatore con procedimento manuale che, con l'ausilio di forme in gesso,\nrealizza, a partire dalla materia prima, pezzi complessi.\n\n- Responsabili di magazzino con totale autonomia.\n\n- Fioraio che realizza composizioni artistiche di particolare\ndifficoltà.\n\n- Addetto al laboratorio e\u002Fo ricerca con responsabilità della messa in\nproduzione.\n\n- Ricercatori cromatici con adeguata competenza professionale.\n\n\n\nLivello D\n\nVi appartengono i lavoratori amministrativi che compiono mansioni che\nrichiedono adeguata preparazione ed esperienza professionale.\n\nVi appartengono inoltre i lavoratori che in posizione di autonomia compiono,\nanche con l'eventuale concorso di altri lavoratori, lavori di notevole\ndelicatezza e difficoltà, la cui esecuzione richiede rilevante capacità\ntecnico-pratica che presuppone la conoscenza delle tecniche del lavoro e\ncomporta una adeguata conoscenza ed esperienza del lavoro stesso.\n\nProfili:\n\n- Addetto agli uffici che compie operazioni contabili e amministrative.\n\n- Ricercatore grafico e di laboratorio con esperienza precedentemente\nacquisita con titolo di studio attinente.\n\n- Responsabile di magazzino che contabilizza, su appositi registri contabili\no in CED, il carico e scarico del magazzino.\n\n- Torniante provetto.\n\n- Modellista che costruisce, con particolare competenza tecnico-pratica e\nsenza ausilio tecnico, modelli diversi.\n\n- Pittori e\u002Fo decoratori di figure di particolare e completa difficoltà.\n\n- Madrista addetto alla costruzione di modelli o forme originali in gesso o\nresina.\n\n- Calcatore, montatore, rifinitore che realizza con particolare competenza\ntecnico-pratica, montaggio e rifiniture di oggetti di difficile e particolare\nesecuzione, senza ausilio tecnico.\n\n- Graffiatore su smalto di oggetti di difficile esecuzione.\n\n- Scalfitore su crudo di oggetti di difficile esecuzione.\n\n- Fornaciaio responsabile, conduttore di forni ed incastellatore con compiti\ndi regolazione, controllo e ripristino di tutte le funzioni degli impianti.\n\n- Responsabile alla manutenzione e\u002Fo responsabile degli impianti di\ndepurazione.\n\n- Fioraio che realizza composizioni artistiche di particolare difficoltà e\ndelicatezza.\n\n- Decoratore che esegue con particolare competenza tecnico-pratica, senza\nausilio e controllo diretto, pitture e decori di difficile e particolare\nesecuzione su proposta di designer o propria creazione (esecuzione di\ncampionatura).\n\n- Responsabile alle linee di produzione.\n\n\n\nLivello E\n\nVi appartengono i lavoratori che compiono mansioni amministrative che\nrichiedono normali capacità.\n\nVi appartengono inoltre i lavoratori che compiono correttamente quei lavori\ned operazioni che per il loro grado di difficoltà e complessità richiedono\nspecifiche capacità tecnico-pratiche conseguite attraverso il necessario\ntirocinio o mediante adeguata preparazione tecnica e pratica\n(apprendistato).\n\nProfili:\n\n- Addetto agli uffici che compie operazioni ricorrenti.\n\n- Modinatore e calcatore di oggetti complessi.\n\n- Restauratore.\n\n- Modellista di composizioni artistiche di fiori.\n\n- Colatore di forme e tasselli in gesso.\n\n- Fornaciaio.\n\n- Pittore e\u002Fo decoratore.\n\n- Graffiatore su smalto.\n\n- Scalfitore su crudo.\n\n- Aerografista provetto sotto e sopra smalto.\n\n- Smaltatore e invetratore a spruzzo o immersione con vernici o smalti\nparticolari.\n\n- Pressatore con messa a punto degli stampi.\n\n- Modellatore su crudo.\n\n- Madrista.\n\n- Autista addetto alle consegne.\n\n- Commesso addetto alla vendita, alla cura dei campionari con mansioni di\nordinamento dei locali di custodia o di vendita.\n\n- Magazziniere con compiti di registrazione delle partite in entrata ed in\nuscita e di imballaggio.\n\n- Rifinitore, applicatore e spugnatore in crudo di oggetti complessi.\n\n- Torniante.\n\n- Applicatore a mano di decalcomanie di complessa esecuzione.\n\n- Addetto alla manutenzione di macchina sia automatica che semiautomatica ed\naddetto agli impianti di depurazione.\n\n- Conduttore di forni.\n\n- Decoratore serigrafico.\n\n- Disegnatore e riproduttore di disegni su pellicola.\n\n- Esecutore ed incisore di schermi serigrafici.\n\n- Esecutori di campioni da progetto o disegno.\n\n- Ricercatore cromatico.\n\n- Ricercatore grafico di laboratorio, grafico di competenza di\nfotomeccanica, ideatore e creatore di modelli, ideatore e creatore di disegni e\ndecori di prima assunzione e senza titolo di studio attinente.\n\n- Addetti a macchine semoventi e carrelli.\n\n\n\nLivello F\n\nVi appartengono i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che per le\nloro esecuzioni richiedono comuni capacità pratiche e normali cognizioni\ntecniche.\n\nProfili:\n\n- Smaltatore di oggetti comuni.\n\n- Pittore e\u002Fo decoratore di oggetti semplici.\n\n- Rifinitore e spugnatore di oggetti in crudo o smaltati, di facile\nesecuzione.\n\n- Colatore di stampi in gesso su madriforme.\n\n- Applicatore di decalcomanie, a mano o a macchina, di facile esecuzione.\n\n- Preparatore e rifinitore di biscotto.\n\n- Modinatore e calcolatore di oggetti semplici.\n\n- Pressatore.\n\n- Colatore in forme di gesso semplice.\n\n- Applicatore di manici a mano.\n\n- Addetto a macchine semiautomatiche.\n\n- Imballatore.\n\n- Incastellatore.\n\n- Torniante di oggetti di facile esecuzione.\n\n- Dattilografo e centralinista.\n\n- Addetti a macchine serigrafiche.\n\n- Aiuto conduttori forni addetti al carico e scarico.\n\n\n\nN.B. - Appartengono a questo livello i lavoratori di prima assunzione, con\nmansioni d'ordine, addetti agli uffici amministrativi, i quali dopo 6 mesi di\npermanenza saranno inquadrati al livello previsto per le mansioni svolte.\n\n\n\nLivello G\n\nQuesto livello sarà considerato di parcheggio per gli operai di prima\nassunzione ed avrà la durata di 6 mesi; dopo tale periodo saranno inquadrati\nal livello F.\n\nLe parti si danno atto che a livello regionale potranno venir definiti,\nconseguenti all'introduzione di nuove tecnologie, profili specifici da\ninquadrarsi nella scala classificatoria di cui al presente articolo, in\npresenza di figure professionali non previste dallo stesso.\n\n\n\nDichiarazione delle parti\n\nEntro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, una\nCommissione tecnica paritetica, composta da rappresentanti delle Associazioni\nartigiane e delle Organizzazioni sindacali, provvederà:\n\n- ad elaborare una proposta di unificazione degli attuali sistemi di\ninquadramento. Tale proposta non deve comportare nuovi oneri diretti o\nindiretti a carico delle imprese;\n\n- ad elaborare una proposta per l'aggiornamento della classificazione del\npersonale con le figure professionali nuove e\u002Fo mancanti dei settori rientranti\nnel campo di applicazione del presente CCNL, con particolare riferimento ai\nsettori degli abrasivi, refrattari, pirotecnica, trattamento e compostaggio dei\nrifiuti e dei fanghi.",{"bindId":143,"name":50,"text":51},"dayspweek_select",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 17 Permessi retribuiti per cariche ","Art. 17 Permessi retribuiti per cariche sindacali\n\n\n\nE' costituito per dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi\nprovinciali o comprensoriali, regionali e nazionali delle Associazioni\nsindacali stipulanti, un monte ore complessivo per azienda, di permessi\nretribuiti che permetta ai suddetti il disimpegno delle loro funzioni.\n\nPer l’Area Tessile-Moda e per il Settore Ceramica, Terracotta, Gres e\nDecorazione di Piastrelle tale monte ore sarà di:\n\n- 5 ore mensili, cumulabili nel trimestre, nella misura massima di 8 ore\nnello stesso mese, nelle aziende con più di 8 dipendenti.\n\n- 4 ore annue per ciascun dipendente, con un minimo garantito di 16 ore,\nnelle aziende con 8 o meno di 8 dipendenti.\n\nPer il Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro tale monte ore sarà di:\n\n- 5 ore annue per ciascun dipendente, con un minimo garantito di 20 ore.\n\nTali permessi verranno utilizzati da un solo dipendente della stessa impresa\nnella stessa giornata.\n\nI permessi verranno concessi quando l' assenza dal lavoro venga\nespressamente richiesta per iscritto, di norma con due giorni di anticipo,\ndalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale\nattività di altri lavoratori.\n\nLe qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere\ncomunicate per iscritto all'atto della nomina od elezione, dalle Organizzazioni\nprovinciali o comprensoriali, regionali e nazionali dei lavoratori alle\ncorrispettive Associazioni imprenditoriali che provvederanno a comunicarle alla\nazienda in cui il lavoratore è in organico.\n\nArt. 18 Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche\n\nPer i lavoratori chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di\nsegreteria o dirigenti nazionali dei lavoratori oppure chiamati a ricoprire\ncariche pubbliche elettive si fa riferimento all'art. 31 della legge n. 300 del\n20 maggio 1970.",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"SCHEDULE_trigger","Area Tessile\u002FModa A) Il lavoratore ha di","Area Tessile\u002FModa\n\nA) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide con la\ndomenica.\n\nSono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.\n\nB) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori la domenica,\ngodrà oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal\npresente contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno\ndella settimana da concordare.",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"unemploymentfund","Art. 113 Trattamento in caso di temporan","Art. 113 Trattamento in caso di temporanea sospensione dal lavoro o\nriduzione dell'orario di lavoro\n\nIn caso di temporanea sospensione dal lavoro o di riduzione della durata\ndell'orario di lavoro disposto dalle aziende o dalle competenti autorità, la\nretribuzione di fatto del lavoratore non subirà riduzioni, salvo diverso\naccordo tra le parti in sede sindacale (anche ai sensi degli artt. 410 e 411\ncod. proc. civ.) che preveda l' intervento degli ammortizzatori sociali\nprevisti dalla legislazione vigente e\u002Fo l' intervento economico del fondo\nbilaterale costituito tra le parti a norma dell'Accordo interconfederale del\n21-7-1988 e successive modificazioni.",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"PAIDLEAV_trigger","Art. 52 Ferie Area Tessile\u002FModa Nel cors","Art. 52 Ferie\n\nArea Tessile\u002FModa\n\nNel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di\nferie pari a 4 settimane.\n\nTre settimane di ferie verranno godute consecutivamente mentre la quarta\nsettimana potrà essere goduta in separato periodo. I periodi di godimento\ndelle ferie saranno concordati con adeguato anticipo, tenendo conto sia delle\nesigenze tecniche dell'azienda sia delle esigenze del lavoratore.\n\nOgni periodo settimanale verrà compensato con la retribuzione di fatto\ncorrispondente all'orario settimanale contrattuale.\n\nIn caso di godimento frazionato, il periodo settimanale equivarrà a 5\ngiorni lavorativi qualora vi sia una distribuzione dell'orario settimanale su 5\ngiorni. In caso di anticipo della concessione di ferie, l' anzianità agli\neffetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà dalla data di\nmaturazione. Agli effetti della maturazione delle ferie, verranno computate le\nsospensioni della prestazione del lavoro non dipendenti dalla volontà del\nlavoratore (ad esclusione delle sospensioni per mancanza di lavoro concordate\nfra le parti), nonché dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale,\nperiodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche\ndisposizioni di legge. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle\nferie intere spetterà 1\u002F12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese pari o\nsuperiore a 2 settimane. Per le festività elencate all'art. 49 Area\nTessile\u002FModa che cadano nel corso delle ferie si deciderà aziendalmente se\nqueste determinino prolungamento o meno del periodo stesso e si applicheranno\nconseguentemente i relativi trattamenti economici.\n\nIl lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di ferie non si\npresenti al lavoro senza giustificato motivo sarà considerato\ndimissionario.\n\nDisposizioni particolari per il Settore Occhialeria\n\nNon è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie.\n\nIn caso di giustificato impedimento il godimento del periodo di ferie può\nessere completato, entro il mese di aprile dell’anno successivo, a quello di\nmaturazione.\n\nIl lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di ferie non si\npresenti al lavoro senza giustificato motivo sarà considerato\ndimissionario.\n\n\n\nSettore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro\n\nA far data dal 1° gennaio 1995 i lavoratori di età superiore a 16 anni,\nche hanno una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, hanno\ndiritto ogni anno ad un periodo di ferie con la retribuzione commisurata\nall'orario contrattuale pari a:\n\n- 4 settimane (pari a 160 ore) fino a 10 anni di anzianità;\n\n- 4 settimane e 2 giorni (pari a 176 ore) oltre i 10 anni di anzianità;\n\n- 4 settimane e 3 giorni (pari a 184 ore) oltre i 15 anni di anzianità.\n\nPer gli apprendisti di età non superiore a 16 anni la durata delle ferie,\nai sensi dell'art. 23 della legge 977 del 1967, non dovrà essere inferiore a\n30 giorni di calendario.\n\n\n\nSettore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle\n\nIl lavoratore che abbia un' anzianità di dodici mesi consecutivi presso la\nstessa impresa ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie con la\ncorresponsione della retribuzione di fatto nella misura di 4 settimane pari a\n160 ore lavorative.\n\nPer i lavoratori con anzianità superiore a 12 anni, viene riconosciuto, a\ndecorrere dall' 1-7-1996, un ulteriore giorno di ferie, pari a 8 ore",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"NOCTPREM_trigger","Le percentuali di maggiorazione dovute p","Le percentuali di maggiorazione dovute per il lavoro notturno domenicale e\nfestivo, sono le seguenti:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      lavoro notturno\n      \n      33%\n      \n    \n    \n      lavoro domenicale e\n        festivo diurno\n      \n      35%\n      \n    \n    \n      lavoro notturno\n        festivo\n      \n      50%",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"healthcareaccessrelatives","Al suddetto Fondo possono iscriversi anc","Al suddetto Fondo possono iscriversi anche i familiari dei lavoratori\ndipendenti ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, nonché i titolari\ndi impresa, soci e collaboratori.",{"bindId":169,"name":170,"text":171},"MAXHOURS_trigger","Art 41 Flessibilità dell’orario di lavor","Art 41 Flessibilità dell’orario di lavoro\n\nConsiderate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo\ndi contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del\nlavoro connesso a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità\ndell'orario contrattuale di lavoro.\n\nPer fare fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa\ndell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di\norario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino\nal limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 100 ore nell’anno per\nl’Area Tessile\u002FModa. Per l’Area Chimica\u002FCeramica il limite massimo è\nfissato in 96 ore.",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"PAYSCALES_trigger","TABELLE RETRIBUTIVE Settore Tessile Abbi","TABELLE RETRIBUTIVE\n\n\n\nSettore Tessile Abbigliamento\n\nAumenti retributivi\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Livelli\n      \n      1 gennaio\n\n        2018\n      \n      1 ottobre \n\n        2018\n      \n      1 giugno \n\n        2019\n      \n      Totale incrementi\n      \n    \n    \n      6s\n      \n      19,78\n      \n      19,78\n      \n      19,78\n      \n      59,34\n      \n    \n    \n      6\n      \n      18,55\n      \n      18,55\n      \n      18,55\n      \n      55,65\n      \n    \n    \n      5\n      \n      17,05\n      \n      17,05\n      \n      17,05\n      \n      51,15\n      \n    \n    \n      4\n      \n      15,69\n      \n      15,69\n      \n      15,69\n      \n      47,07\n      \n    \n    \n      3\n      \n      15,00\n      \n      15,00\n      \n      15,00\n      \n      45,00\n      \n    \n    \n      2\n      \n      14,46\n      \n      14,46\n      \n      14,46\n      \n      43,38\n      \n    \n    \n      1\n      \n      13,64\n      \n      13,64\n      \n      13,64\n      \n      40,92\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\nNuovi minimi contrattuali\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Livelli\n      \n      Retribuzione\n        tabellare al 31 dicembre 2017\n      \n      Retribuzione\n        tabellare dal 1 gennaio 2018\n      \n      Retribuzione\n        tabellare dal 1 ottobre 2018\n      \n      Retribuzione\n        tabellare dal 1 giugno 2019\n      \n    \n    \n      6s\n      \n      1.739,34\n      \n      1.759,12\n      \n      1.778,90\n      \n      1.798,68\n      \n    \n    \n      6\n      \n      1.628,25\n      \n      1.646,80\n      \n      1.665,35\n      \n      1.683,90\n      \n    \n    \n      5\n      \n      1.491,96\n      \n      1.509,01\n      \n      1.526,06\n      \n      1.543,11\n      \n    \n    \n      4\n      \n      1.379,53\n      \n      1.395,22\n      \n      1.410,91\n      \n      1.426,60\n      \n    \n    \n      3\n      \n      1.323,03\n      \n      1.338,03\n      \n      1.353,03\n      \n      1.368,03\n      \n    \n    \n      2\n      \n      1.265,66\n      \n      1.280,12\n      \n      1.294,58\n      \n      1.309,04\n      \n    \n    \n      1\n      \n      1.197,13\n      \n      1.210,77\n      \n      1.224,41\n      \n      1.238,05\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nSettore Tessile Calzaturiero\n\nAumenti retributivi\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Livelli\n      \n      1 gennaio 2018\n      \n      1 ottobre 2018\n      \n      1 giugno\n\n        2019\n      \n      Totale\n\n        incrementi\n      \n    \n    \n      6s\n      \n      20,10\n      \n      19,78\n      \n      19,78\n      \n      59,66\n      \n    \n    \n      6\n      \n      18,85\n      \n      18,55\n      \n      18,55\n      \n      55,95\n      \n    \n    \n      5\n      \n      17,32\n      \n      17,05\n      \n      17,05\n      \n      51,42\n      \n    \n    \n      4\n      \n      15,94\n      \n      15,69\n      \n      15,69\n      \n      47,32\n      \n    \n    \n      3\n      \n      15,25\n      \n      15,00\n      \n      15,00\n      \n      45,25\n      \n    \n    \n      2\n      \n      14,69\n      \n      14,46\n      \n      14,46\n      \n      43,61\n      \n    \n    \n      1\n      \n      13,86\n      \n      13,64\n      \n      13,64\n      \n      41,14\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nNuovi minimi contrattuali\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Livelli\n      \n      Retribuzione\n        tabellare al 31 dicembre 2017\n      \n      Retribuzione\n        tabellare al 1 gennaio 2018\n      \n      Retribuzione\n        tabellare al 1 ottobre 2018\n      \n      Retribuzione\n        tabellare al 1 giugno 2019\n      \n    \n    \n      6s\n      \n      1.737,43\n      \n      1.757,53\n      \n      1.777,31\n      \n      1.797,09\n      \n    \n    \n      6\n      \n      1.639,90\n      \n      1.658,75\n      \n      1.677,30\n      \n      1.695,85\n      \n    \n    \n      5\n      \n      1.498,90\n      \n      1.516,22\n      \n      1.533,27\n      \n      1.550,32\n      \n    \n    \n      4\n      \n      1.387,26\n      \n      1.403,20\n      \n      1.418,89\n      \n      1.434,58\n      \n    \n    \n      3\n      \n      1.330,80\n      \n      1.346,05\n      \n      1.361,05\n      \n      1.376,05\n      \n    \n    \n      2\n      \n      1.274,18\n      \n      1.288,87\n      \n      1.303,33\n      \n      1.317,79\n      \n    \n    \n      1\n      \n      1.201,77\n      \n      1.215,63\n      \n      1.229,27\n      \n      1.242,91\n      \n    \n  \n\n\n\n\nSettore Lavorazioni a mano e su misura\n\n\n\nAumenti retributivi \n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Livelli\n      \n      1 gennaio \n\n        2018\n      \n      1 ottobre \n\n        2018\n      \n      1 giugno \n\n        2019\n      \n      Totale \n\n        incrementi\n      \n    \n    \n      6s\n      \n      19,78\n      \n      19,78\n      \n      19,40\n      \n      58,96\n      \n    \n    \n      6\n      \n      18,55\n      \n      18,55\n      \n      18,20\n      \n      55,30\n      \n    \n    \n      5\n      \n      17,05\n      \n      17,05\n      \n      16,72\n      \n      50,82\n      \n    \n    \n      4\n      \n      15,69\n      \n      15,69\n      \n      15,39\n      \n      46,77\n      \n    \n    \n      3\n      \n      15,00\n      \n      15,00\n      \n      14,72\n      \n      44,72\n      \n    \n    \n      2\n      \n      14,46\n      \n      14,46\n      \n      14,18\n      \n      43,10\n      \n    \n    \n      1\n      \n      13,64\n      \n      13,64\n      \n      13,38\n      \n      40,66\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nNuovi minimi contrattuali\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Livelli\n      \n      Retribuzione tabellare al 31 dicembre 2017\n      \n      Retribuzione tabellare al 1 gennaio 2018\n      \n      Retribuzione tabellare al 1 ottobre 2018\n      \n      Retribuzione tabellare al 1 giugno 2019\n      \n    \n    \n      6s\n      \n      1.736,85\n      \n      1.756,63\n      \n      1.776,41\n      \n      1.795,81\n      \n    \n    \n      6\n      \n      1.620,37\n      \n      1.638,92\n      \n      1.657,47\n      \n      1.675,67\n      \n    \n    \n      5\n      \n      1.484,06\n      \n      1.501,11\n      \n      1.518,16\n      \n      1.534,88\n      \n    \n    \n      4\n      \n      1.371,65\n      \n      1.387,34\n      \n      1.403,03\n      \n      1.418,42\n      \n    \n    \n      3\n      \n      1.315,20\n      \n      1.330,20\n      \n      1.345,20\n      \n      1.359,92\n      \n    \n    \n      2\n      \n      1.257,81\n      \n      1.272,27\n      \n      1.286,73\n      \n      1.300,91\n      \n    \n    \n      1\n      \n      1.189,29\n      \n      1.202,93\n      \n      1.216,57\n      \n      1.229,95\n      \n    \n  \n\n\n\n\nSettore Pulitintolavanderie\n\nAumenti retributivi\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Livelli\n      \n      1 gennaio 2018\n      \n      1 ottobre 2018\n      \n      1 giugno\n\n        2019\n      \n      Totale\n\n        incrementi\n      \n    \n    \n      6s\n      \n      19,78\n      \n      19,78\n      \n      19,78\n      \n      59,34\n      \n    \n    \n      6\n      \n      18,69\n      \n      18,69\n      \n      18,69\n      \n      56,07\n      \n    \n    \n      5\n      \n      17,05\n      \n      17,05\n      \n      17,05\n      \n      51,15\n      \n    \n    \n      4\n      \n      15,69\n      \n      15,69\n      \n      15,69\n      \n      47,07\n      \n    \n    \n      3\n      \n      15,00\n      \n      15,00\n      \n      15,00\n      \n      45,00\n      \n    \n    \n      2\n      \n      14,46\n      \n      14,46\n      \n      14,46\n      \n      43,38\n      \n    \n    \n      1\n      \n      13,64\n      \n      13,64\n      \n      13,64\n      \n      40,92\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nNuovi minimi contrattuali\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Livelli\n      \n      Retribuzione\n        tabellare al 31 dicembre 2017\n      \n      Retribuzione\n        tabellare al 1 gennaio 2018\n      \n      Retribuzione\n        tabellare al 1 ottobre 2018\n      \n      Retribuzione\n        tabellare al 1 giugno 2019\n      \n    \n    \n      6s\n      \n      1.741,51\n      \n      1.761,29\n      \n      1.781,07\n      \n      1.800,85\n      \n    \n    \n      6\n      \n      1.642,67\n      \n      1.661,36\n      \n      1.680,05\n      \n      1.698,74\n      \n    \n    \n      5\n      \n      1.494,50\n      \n      1.511,55\n      \n      1.528,60\n      \n      1.545,65\n      \n    \n    \n      4\n      \n      1.379,64\n      \n      1.395,33\n      \n      1.411,02\n      \n      1.426,71\n      \n    \n    \n      3\n      \n      1.323,16\n      \n      1.338,16\n      \n      1.353,16\n      \n      1.368,16\n      \n    \n    \n      2\n      \n      1.268,15\n      \n      1.282,61\n      \n      1.297,07\n      \n      1.311,53\n      \n    \n    \n      1\n      \n      1.199,66\n      \n      1.213,30\n      \n      1.226,94\n      \n      1.240,58\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nNOTA 1: A decorrere dal 1° luglio 2010 per le imprese di tutti i settori\nricompresi nel presente CCNL non aderenti alla bilateralità e che non versano\nil relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione\npari ad € 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento ai sensi\ndell’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della\nbilateralità”.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Livello\n\n        \n        \n      \n      Elemento aggiuntivo\n        della retribuzione (E.A.R.)\n      \n    \n    \n      6s\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      6\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      5 \n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      4\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      3\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      2\n\n        1\n\n        \n        \n      \n      € 25,00\n\n        € 25,00\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\nNOTA 2: La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI.\ndetermina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario\nche dovrà essere indicato in busta paga sotto la voce “elemento aggiuntivo\ndella retribuzione” (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità\ncosi come previsto dal presente CCNL.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Livello\n\n        \n        \n      \n      Elemento aggiuntivo\n        della retribuzione (E.A.R.)\n      \n    \n    \n      6s\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      6\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      5 \n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      4\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      3\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      2\n\n        1\n\n        \n        \n      \n      € 25,00\n\n        € 25,00\n\n        \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\nSettore Occhialeria\n\nAumenti retributivi\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Livelli\n      \n      parametri\n      \n      1 gennaio 2018\n      \n      1 ottobre 2018\n      \n      1 giugno \n\n        2019\n      \n      Totale\n\n        incrementi\n      \n    \n    \n      6\n      \n      136\n      \n      19,71\n      \n      18,89\n      \n      18,89\n      \n      57,49\n      \n    \n    \n      5\n      \n      123\n      \n      17,82\n      \n      17,08\n      \n      17,08\n      \n      51,98\n      \n    \n    \n      4\n      \n      115\n      \n      16,66\n      \n      15,97\n      \n      15,97\n      \n      48,60\n      \n    \n    \n      3\n      \n      108\n      \n      15,65\n      \n      15,00\n      \n      15,00\n      \n      45,65\n      \n    \n    \n      2\n      \n      104\n      \n      15,07\n      \n      14,44\n      \n      14,44\n      \n      43,95\n      \n    \n    \n      1\n      \n      100\n      \n      14,49\n      \n      13,89\n      \n      13,89\n      \n      42,27\n      \n    \n  \n\n\n\n\nNuovi minimi contrattuali\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Livelli\n      \n      Retribuzione\n        tabellare al 31 dicembre 2017\n      \n      Retribuzione\n        tabellare dal 1 gennaio 2018\n      \n      Retribuzione\n        tabellare dal 1 ottobre 2018\n      \n      Retribuzione\n        tabellare dal dal 1 giugno 2019\n      \n    \n    \n      6\n      \n      1.688,91\n      \n      1.708,62\n      \n      1.727,51\n      \n      1.746,40\n      \n    \n    \n      5\n      \n      1.529,55\n      \n      1.547,37\n      \n      1.564,45\n      \n      1.581,53\n      \n    \n    \n      4\n      \n      1.429,51\n      \n      1.446,17\n      \n      1.462,14\n      \n      1.478,11\n      \n    \n    \n      3\n      \n      1.342,80\n      \n      1.358,45\n      \n      1.373,45\n      \n      1.388,45\n      \n    \n    \n      2\n      \n      1.294,71\n      \n      1.309,78\n      \n      1.324,22\n      \n      1.338,66\n      \n    \n    \n      1\n      \n      1.241,25\n      \n      1.255,74\n      \n      1.269,63\n      \n      1.283,52\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nNOTA 1: A decorrere dal 1° luglio 2010 per le imprese di tutti i settori\nricompresi nel presente CCNL non aderenti alla bilateralità e che non versano\nil relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione\npari ad € 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento ai sensi\ndell’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della\nbilateralità”.\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Livello\n\n        \n        \n      \n      Elemento aggiuntivo\n        della retribuzione (E.A.R.)\n      \n    \n    \n      6\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      5\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      4\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      3\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      2\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      1\n      \n      € 25,00\n      \n    \n  \n\n\nNOTA 2: La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI.\ndetermina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario\nche dovrà essere indicato in busta paga sotto la voce “elemento aggiuntivo\ndella retribuzione” (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità\ncosi come previsto dal presente CCNL.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Livello\n\n        \n        \n      \n      Elemento aggiuntivo\n        della retribuzione (E.A.R.)\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      6\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      5\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      4\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      3\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      2\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      1\n      \n      € 25,00\n      \n    \n  \n\n\n\n\nSettore Chimica, Gomma Plastica, Vetro\n\nTabella degli aumenti retributivi\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n       Livello\n      \n      1 gennaio\n\n        2018\n      \n      1 ottobre\n\n        2018\n      \n      1 giugno \n\n        2019\n      \n      Totale\n\n        incrementi\n      \n    \n    \n      7\n      \n      24,08\n      \n      19,95\n      \n      19,95\n      \n      63,98\n      \n    \n    \n      6\n      \n      22,46\n      \n      18,61\n      \n      18,61\n      \n      59,68\n      \n    \n    \n      5s\n      \n      21,17\n      \n      17,54\n      \n      17,54\n      \n      56,25\n      \n    \n    \n      5\n      \n      20,20\n      \n      16,73\n      \n      16,73\n      \n      53,66\n      \n    \n    \n      4\n      \n      19,23\n      \n      15,93\n      \n      15,93\n      \n      51,09\n      \n    \n    \n      3\n      \n      18,10\n      \n      15,00\n      \n      15,00\n      \n      48,10\n      \n    \n    \n      2\n      \n      17,29\n      \n      14,33\n      \n      14,33\n      \n      45,95\n      \n    \n    \n      1\n      \n      16,16\n      \n      13,39\n      \n      13,39\n      \n      42,94\n      \n    \n  \n\n\n\n\nTabella dei minimi retributivi\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n       Livello\n      \n      Retribuzione\n        tabellare al 31 dicembre 2017\n      \n      Retribuzione\n        tabellare dal 1 gennaio 2018\n      \n      Retribuzione\n        tabellare dal 1 ottobre 2018\n      \n      Retribizione\n        tabellare dal 1 giugno 2019\n      \n    \n    \n      7\n      \n      1.880,09\n      \n      1.904,17\n      \n      1.924,12\n      \n      1.944,07\n      \n    \n    \n      6\n      \n      1.756,55\n      \n      1.779,01\n      \n      1.797,62\n      \n      1.816,23\n      \n    \n    \n      5s\n      \n      1.659,54\n      \n      1.680,71\n      \n      1.698,25\n      \n      1.715,79\n      \n    \n    \n      5\n      \n      1.580,56\n      \n      1.600,76\n      \n      1.617,49\n      \n      1.634,22\n      \n    \n    \n      4\n      \n      1.497,68\n      \n      1.516,91\n      \n      1.532,84\n      \n      1.548,77\n      \n    \n    \n      3\n      \n      1.414,27\n      \n      1.432,37\n      \n      1.447,37\n      \n      1.462,37\n      \n    \n    \n      2\n      \n      1.351,99\n      \n      1.369,28\n      \n      1.383,61\n      \n      1.397,94\n      \n    \n    \n      1\n      \n      1.263,03\n      \n      1.279,19\n      \n      1.292,58\n      \n      1.305,97\n      \n    \n  \n\n\n\n\nNOTA 1: A decorrere dal 1° luglio 2010 per le imprese di tutti i settori\nricompresi nel presente CCNL non aderenti alla bilateralità e che non versano\nil relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione\npari ad € 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento ai sensi\ndell’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della\nbilateralità”.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Livello\n\n        \n        \n      \n      Elemento aggiuntivo\n        della retribuzione (E.A.R.)\n      \n    \n    \n      7\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      6\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      5 s\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      5\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      4\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      3\n\n        2\n\n        1\n      \n      € 25,00\n\n        € 25,00\n\n        \n\n        € 25,00 \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\nNOTA 2: La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI.\ndetermina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario\nche dovrà essere indicato in busta paga sotto la voce “elemento aggiuntivo\ndella retribuzione” (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità\ncosi come previsto dal presente CCNL.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Livello\n\n        \n        \n      \n      Elemento aggiuntivo\n        della retribuzione (E.A.R.)\n      \n    \n    \n      7\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      6\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      5 s\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      5\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      4\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      3\n\n        2\n\n        1\n      \n      € 25,00\n\n        € 25,00\n\n        € 25,00\n\n        \n        \n      \n    \n  \n\n\nSettore Ceramica, Terracotta, Gres, Decorazione di piastrelle\n\nTabella degli aumenti retributivi\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n        Livello\n      \n      1 gennaio\n\n        2018\n      \n      1 ottobre \n\n        2018\n      \n      1 giugno \n\n        2019\n      \n      Totale\n\n        incrementi\n      \n    \n    \n      A\n      \n      18,67\n      \n      18,67\n      \n      14,95\n      \n      52,29\n      \n    \n    \n      B\n      \n      17,04\n      \n      17,04\n      \n      13,64\n      \n      47,72\n      \n    \n    \n      C\n      \n      16,08\n      \n      16,08\n      \n      12,87\n      \n      45,03\n      \n    \n    \n      D\n      \n      15,54\n      \n      15,54\n      \n      12,44\n      \n      43,52\n      \n    \n    \n      E\n      \n      15,00\n      \n      15,00\n      \n      12,00\n      \n      42,00\n      \n    \n    \n      F\n      \n      14,45\n      \n      14,45\n      \n      11,56\n      \n      40,46\n      \n    \n    \n      G\n      \n      13,63\n      \n      13,63\n      \n      10,91\n      \n      38,17\n      \n    \n  \n\n\n\n\nTabella dei minimi retributivi\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n        Livello\n      \n      Retribuzione\n        tabellare al 31 dicembre 2017\n      \n      Retribuzione\n        tabellare dal 1 gennaio 2018\n      \n      Retribuzione\n        tabellare dal 1 ottobre 2018\n      \n      Retribuzione\n        tabellare dal 1 giugno 2019\n      \n    \n    \n      A\n      \n      1.673,14\n      \n      1.691,81\n      \n      1.710,48\n      \n      1.725,43\n      \n    \n    \n      B\n      \n      1.527,25\n      \n      1.544,29\n      \n      1.561,33\n      \n      1.574,97\n      \n    \n    \n      C\n      \n      1.447,13\n      \n      1.463,21\n      \n      1.479,29\n      \n      1.492,16\n      \n    \n    \n      D\n      \n      1.388,29\n      \n      1.403,83\n      \n      1.419,37\n      \n      1.431,81\n      \n    \n    \n      E\n      \n      1.338,49\n      \n      1.353,49\n      \n      1.368,49\n      \n      1.380,49\n      \n    \n    \n      F\n      \n      1.295,77\n      \n      1.310,22\n      \n      1.324,67\n      \n      1.336,23\n      \n    \n    \n      G\n      \n      1.221,52\n      \n      1.235,15\n      \n      1.248,78\n      \n      1.259,69\n      \n    \n  \n\n\n\n\nNOTA 1: A decorrere dal 1° luglio 2010 per le imprese di tutti i settori\nricompresi nel presente CCNL non aderenti alla bilateralità e che non versano\nil relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione\npari ad € 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento ai sensi\ndell’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della\nbilateralità”.\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Livello\n\n        A\n      \n      Elemento aggiuntivo\n        della retribuzione (E.A.R.)\n\n        € 25,00\n      \n    \n    \n      B\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      C\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      D\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      E\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      F\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      G\n      \n      € 25,00\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nNOTA 2: La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI.\ndetermina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario\nche dovrà essere indicato in busta paga sotto la voce “elemento aggiuntivo\ndella retribuzione” (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità\ncosi come previsto dal presente CCNL.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Livello\n\n        A\n      \n      Elemento aggiuntivo\n        della retribuzione (E.A.R.)\n\n        € 25,00\n      \n    \n    \n      B\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      C\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      D\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      E\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      F\n      \n      € 25,00\n      \n    \n    \n      G\n      \n      € 25,00\n\n        \n        \n\n        ",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"code_application","7) Le parti si impegnano ad incontrarsi,","7) Le parti si impegnano ad incontrarsi, a livello regionale, a partire dal\n1° luglio 1995, su richiesta di una delle parti stesse, ogni qualvolta sorga\nla necessità, in rapporto all'applicazione di leggi regionali o nazionali (ad\nesempio, T.U. n. 81\u002F2008 e s.m.i.), o su esplicita richiesta fatta\ndall'Osservatorio previsto dal presente contratto, comunque nell'ambito degli\naccordi interconfederali intervenuti in materia.",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"bankholidays1","Oltre ai giorni di cui sopra sono consid","Oltre ai giorni di cui sopra sono considerati festivi:\n\n1) Capodanno: 1º gennaio;\n\n2) Epifania: 6 gennaio;\n\n3) Giorno dell'Angelo: lunedì di Pasqua;\n\n4) Anniversario Liberazione: 25 aprile;\n\n5) Festa del Lavoro: 1º maggio;\n\n6) Festa della Repubblica: 2 giugno;\n\n7) Assunzione M.V.: 15 agosto;\n\n8) Ognissanti: 1º novembre;\n\n9) Immacolata Concezione: 8 dicembre;\n\n10) S. Natale: 25 dicembre;\n\n11) S. Stefano: 26 dicembre;\n\n12) Il giorno del Santo patrono del luogo ove ha sede l'impresa.",{"bindId":185,"name":186,"text":187},"hivpolicy","5) Vengono istituiti i libretti sanitari","5) Vengono istituiti i libretti sanitari di rischio in cui devono essere\nannotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli\neventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie\nprofessionali. Per quanto riguarda il personale femminile saranno annotati con\nil consenso dell'interessata, anche i dati relativi al concepimento, aborto,\ngravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibrio\normonale, patologia dell'apparato genitale e del seno, dati forniti e\naggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate\ndalle AASSLL o dai consultori o dal medico curante. Il lavoratore ed il medico\ncurante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del\nlibretto personale, che sarà consegnato al lavoratore all'atto della\nrisoluzione del rapporto di lavoro.",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"SENIOR_trigger","Art. 67 Aumenti periodici di anzianità S","Art. 67 Aumenti periodici di anzianità\n\nSettore Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero e per il Settore\nPulitintolavanderia\n\nTutti i lavoratori, per l'anzianità maturata presso una stessa azienda,\nhanno diritto a maturare quattro aumenti biennali periodici di anzianità,\nfissati nelle seguenti misure mensili:\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Livelli\n      \n      Importi\n      \n    \n    \n      6° super \n      \n      15,49 euro\n      \n    \n    \n      6°\n      \n      12.91 euro\n      \n    \n    \n      5°\n      \n      10.85 euro\n      \n    \n    \n      4°\n      \n      9,30 euro\n      \n    \n    \n      3°\n      \n      8,26 euro\n      \n    \n    \n      2°\n      \n      7,75 euro\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      7,23 euro\n      \n    \n    \n      Apprendisti\n      \n      5,16 euro\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nGli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a\nquello in cui si compie il biennio di anzianità. Detti aumenti periodici non\nassorbono, né possono essere assorbiti, da eventuali aumenti di merito o\nsuperminimi, salvo il caso in cui tali assorbimenti sono stati espressamente\nprevisti.\n\nGli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di fatto e per gli\noperai non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di\nretribuzione a incentivo.\n\nIn caso di passaggio di livello successivo all'entrata in vigore della nuova\nregolamentazione, il lavoratore conserverà in cifra l'importo maturato ed\navrà diritto ad ulteriori aumenti periodici di anzianità biennali del nuovo\nlivello, fino a concorrenza con l'importo massimo raggiungibile del nuovo\nlivello.\n\nLa frazione di biennio, in corso al momento del passaggio di livello, sarà\nutile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.\n\nApprendisti: All'atto del passaggio in qualifica, all'apprendista saranno\nintegrati, sulla base della nuova qualifica conseguita, i valori degli aumenti\nperiodici già maturati.\n\n\n\nNorme transitorie per il Settore Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero\n\nGli operai e gli apprendisti, in forza al 31-7-1980, conserveranno in cifra\ngli importi degli aumenti periodici di anzianità già maturati a tale data.\nPer i lavoratori che non abbiano già maturato a tale data il massimo degli\nscatti previsti dalla normativa precedente, la frazione di biennio in corso di\nmaturazione al 31-7-1980 sarà trasformata in cifra (ventiquattresimi) sulla\nbase della retribuzione e della contingenza in atto al 31-7-1980, che verrà\nerogata a partire dal 1-8-1980.\n\nDetti importi in cifra (scatti interi e\u002Fo ventiquattresimi) saranno\nassorbiti all' atto della maturazione dei primi 4 scatti previsti dal nuovo\nregime, nella misura del 25% ad ogni nuovo scatto.\n\nGli impiegati e gli intermedi in forza al 31-7-1980 conserveranno in cifra\ngli importi degli aumenti di anzianità maturati entro tale data, inclusi i\nventiquattresimi dello scatto in corso di maturazione, da calcolarsi sul minimo\ne sulla contingenza in vigore al 1-1-1980.\n\nPer ogni scatto intero maturato al 1-7-1980 verrà erogata la somma di euro\n1,55 (lire 3.000) a titolo di mancata rivalutazione annuale.\n\nLe somme di cui ai due commi precedenti verranno erogate a partire dal\n1-8-1980.\n\nA partire dal 1-8-1980 gli impiegati e gli intermedi di cui sopra avranno\ndiritto a maturare tanti aumenti periodici interi nella nuova normativa fino al\nraggiungimento del numero massimo stabilito dalla previgente regolamentazione\n(10 scatti biennali).\n\n\n\nNorme transitorie per il Settore Pulitintolavanderia\n\nGli operai e gli apprendisti in forza al 30 aprile 1981, conserveranno in\ncifra gli importi degli aumenti periodici di anzianità già maturati a tale\ndata. Per i lavoratori che non abbiano già maturato a tale data il massimo\ndegli scatti previsti dalla normativa precedente, la frazione di biennio in\ncorso di maturazione al 30 aprile 1981 sarà trasformata in cifra\n(ventiquattresimi) sulla base della retribuzione e della contingenza in atto al\n30 aprile 1981, che verrà erogata a partire dal 1º gennaio 1981.\n\nDetti importi in cifra (scatti interi e\u002Fo ventiquattresimi) saranno\nassorbiti all'atto della maturazione dei primi 4 scatti previsti dal nuovo\nregime, nella misura del 25% ad ogni nuovo scatto.\n\nGli impiegati e gli intermedi in forza al 30 aprile 1981 conserveranno in\ncifra gli importi degli aumenti di anzianità maturati entro tale data, inclusi\ni ventiquattresimi dello scatto in corso di maturazione, da calcolarsi sul\nminimo e sulla contingenza in vigore al 1º gennaio 1981.\n\nPer ogni scatto intero maturato al 30 aprile 1981 verrà erogata la somma di\neuro 1,55 (lire 3.000) a titolo di mancata rivalutazione annuale.\n\nLe somme di cui ai due commi precedenti verranno erogate a partire dal 1º\nmaggio 1981.\n\nA partire dal 1º maggio 1981 gli impiegati e gli intermedi di cui sopra\navranno diritto a maturare tanti aumenti periodici interi nella nuova normativa\nfino al raggiungimento del numero massimo stabilito dalla previgente\nregolamentazione (10 scatti biennali).\n\n\n\nSettore Occhialeria\n\nIl lavoratore non apprendista ha diritto a maturare a partire dal 1º maggio\n1996 per ogni biennio di servizio presso la stessa impresa, 5 aumenti periodici\nbiennali che saranno riconosciuti nelle misure di seguito indicate per ciascun\nlivello di appartenenza:\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n      \n        \n            \n              \n                \n                \n                \n                  \n                    Livelli\n                    \n                    Importi\n                    \n                  \n                  \n                    6º\n                    \n                    21,69\n                      euro\n                    \n                  \n                  \n                    5º\n                    \n                    18,59\n                      euro\n                    \n                  \n                  \n                    4º\n                    \n                    16,53\n                      euro\n                    \n                  \n                  \n                    3º\n                    \n                    14,46\n                      euro\n                    \n                  \n                  \n                    2º\n                    \n                    13,43\n                      euro\n                    \n                  \n                  \n                    1º\n                    \n                    12,39\n                      euro\n                    \n                  \n                \n              \n            \n        \n      \n    \n  \n\n\nGli aumenti periodici maturati o da maturare non potranno essere assorbiti\nda precedenti o successivi aumenti per merito, né gli aumenti per merito\npotranno essere assorbiti dagli aumenti periodici.\n\nIn caso di passaggio di livello, l'importo degli aumenti periodici verrà\ncongelato in cifra ed il lavoratore avrà diritto a maturare tanti aumenti\nperiodici o frazioni di essi nel nuovo livello fino a raggiungere l'importo\ncorrispondente a 5 aumenti del nuovo livello.\n\nLa frazione di biennio in corso di maturazione all'atto del passaggio di\nlivello, verrà considerata utile al fine della maturazione del successivo\naumento periodico.\n\n\n\nDisposizione transitoria\n\nTutti gli importi maturati a titolo di scatti e\u002Fo aumenti periodici di\nanzianità o comunque espressamente attribuiti per compensare l'anzianità di\nservizio al 30 aprile 1996 verranno congelati in cifra ed il lavoratore avrà\ndiritto a maturare tanti aumenti periodici o frazione di essi per il livello di\nappartenenza fino a raggiungere l'importo corrispondente a cinque nuovi aumenti\nperiodici (comprensivi della parte congelata in cifra).\n\nIl biennio in corso di maturazione all'atto di entrata in vigore del\npresente contratto, verrà trasformato in ventiquattresimi e liquidato in\ncifre, secondo le disposizioni precedentemente in atto.\n\n\n\nSettore Chimica, Gomma Plastica, Vetro\n\nAi lavoratori per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda\nindipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni\nbiennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa\ndifferenziata per ciascun livello retributivo.\n\nL'importo degli aumenti - rapportato a mese - è il seguente:\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n      \n          \n            \n              \n              \n              \n                \n                  Livelli\n                  \n                  Importi in euro\n                  \n                \n                \n                  7°\n                  \n                  18,59\n                  \n                \n                \n                  6°\n                  \n                  17,04\n                  \n                \n                \n                  5° S\n                  \n                  16,01\n                  \n                \n                \n                  5°\n                  \n                  15,49\n                  \n                \n                \n                  4°\n                  \n                  14,46\n                  \n                \n                \n                  3°\n                  \n                  12,91\n                  \n                \n                \n                  2°\n                  \n                  11,88\n                  \n                \n                \n                  1°\n                  \n                  9,30\n                  \n                \n              \n            \n          \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nSettore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle\n\nA partire dal 1-9-1980 vengono istituiti n. 5 aumenti periodici biennali di\nanzianità in cifra fissa per ciascun livello secondo gli importi qui di\nseguito riportati:\n\nLivello A ................................................... Euro 11,36\n\nLivello B ................................................... Euro 9,39\n\nLivello C ................................................... Euro 8,78\n\nLivello D ................................................... Euro 8,00\n\nLivello E ................................................... Euro 7,75\n\nLivello F ................................................... Euro 7,23\n\nLivello G ................................................... Euro 6,97\n\n\n\nTutti i lavoratori compiuto il 20° anno di età, compresi quelli\nattualmente in forza ed esclusi gli apprendisti, hanno diritto a maturare 5\naumenti periodici di anzianità in base al nuovo regime.\n\nGli impiegati in forza al 31-8-1980 non potranno comunque superare il tetto\ndi 14 aumenti periodici biennali di anzianità da calcolarsi sommando gli\nscatti precedentemente maturati a quelli da maturarsi secondo il nuovo\nregime.\n\nGli aumenti periodici decorreranno dal 1° mese immediatamente successivo a\nquello in cui si compie il biennio di anzianità.\n\nIn caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore, il valore degli\nscatti maturati dal 1-9-1980 sarà rivalutato secondo la cifra indicata in\ntabella e corrispondente al nuovo livello.\n\nIl lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori\nscatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere\nil numero massimo maturabile secondo la normativa.\n\nLa frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà\nutile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.\n\nGli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti\ndi merito né questi potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità\nmaturati o da maturare.\n\n\n\nNorma transitoria Al 31-8-1980 è stato corrisposto ai lavoratori un importo\ncalcolato in tanti ventiquattresimi di aumento periodico di anzianità per\nquanti sono i mesi intercorrenti dalla maturazione dell' ultimo aumento\nperiodico o dalla data di assunzione fino a tale data.\n\nTale importo è stato calcolato secondo il vecchio regime, ed in\nparticolare:\n\n- per gli operai, in base al minimo tabellare al 1-2-1980;\n\n- per gli impiegati, in base al minimo tabellare contingenza al 1-2-1980.\n\nAl momento della corresponsione del primo aumento periodico biennale di\nanzianità, secondo il nuovo regime, è stato assorbito agli operai un importo\npari al valore di un aumento periodico secondo il vecchio regime o dei\nventiquattresimi congelati al 31-8-1980.",{"bindId":193,"name":194,"text":195},"sexualhar","Art. 84 Molestie sessuali Le parti conco","Art. 84 Molestie sessuali\n\nLe parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di\nlavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo\ninaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul sesso e lesivo\ndella dignità personale e convengono di recepire i principi del codice di\ncondotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie\nsessuali di cui al decreto legislativo n. 145 del 30 maggio 2005.\n\nSono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei\ncomportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica,\nverbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di\nuna lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile,\ndegradante, umiliante o offensivo.\n\nIl datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per\nprevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali\ne di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.",{"bindId":197,"name":198,"text":199},"legalassistance_trigger","Art. 119 Normativa quadri Ai sensi della","Art. 119 Normativa quadri\n\nAi sensi della L. 13-5-1985, n. 190, ha qualifica di quadro il personale con\nfunzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per\nl'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per\nl'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire\ncontributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e\nsvolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini\ndello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.\n\nAi lavoratori con la qualifica di quadro viene riconosciuta, anche\nattraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'\nassistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non\ndipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con\nl'esercizio delle funzioni svolte.",{"bindId":201,"name":202,"text":203},"healthandsafetyprovisions","Prevenzione delle malattie professionali","Prevenzione delle malattie professionali\n\nPer le visite mediche obbligatorie e relativi accertamenti radiografici\naventi il compito di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento\nalle norme di legge che disciplinano la materia.\n\nInoltre, le parti, a livello regionale, al fine di svolgere un'attenta\nazione di prevenzione delle malattie professionali si impegnano a verificare\ncongiuntamente la necessità di eventuali controlli sanitari preventivi e\nperiodici ulteriori rispetto alle casistiche e agli obblighi previsti dalle\nnorme vigenti.",{"bindId":205,"name":58,"text":59},"cbadate_start",{"bindId":207,"name":208,"text":209},"contractseverancepay","Art. 108 Trattamento di fine rapporto (T","Art. 108 Trattamento di fine rapporto (TFR)\n\nSettore Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero e per il Settore\nPulitintolavanderia\n\nAll'operaio o apprendista licenziato o dimissionario sarà corrisposto il\ntrattamento previsto dalla L. 29-5-1982, n. 297 (vedi allegato).\n\nPer l' anzianità maturata fino al 31-5-1982 gli importi sono determinati in\nbase alla legge predetta ed alle quote previste dalla precedente\nregolamentazione contrattuale.\n\nPer ciascuno degli anni compiuti di anzianità ininterrotta maturata dopo il\n1-6-1982 e fino al 31-12-1989 le quote annue da computare sono le seguenti:\n\n\n\n\n  \n      \n        \n          \n          \n          \n          \n            \n              dal 1° al 4° anno \n              \n              8,32\u002F30 \n              \n              48 ore \n              \n            \n            \n              dal 5° al 10° anno \n              \n              12,49\u002F30 \n              \n              72 ore \n              \n            \n            \n              dall'11° al 16° anno \n              \n              16,65\u002F30 \n              \n              96 ore \n              \n            \n            \n              dal 17° al 20° anno \n              \n              22,54\u002F30 \n              \n              130 ore \n              \n            \n            \n              oltre il 20° anno \n              \n              26,01\u002F30 \n              \n              150 ore \n              \n            \n          \n        \n      \n  \n\n\n\n\n\n\nAi fini del computo degli scaglioni si terrà conto dell'anzianità\neffettivamente maturata presso la stessa azienda a partire dal 1-1-1945.\n\nA far data dal 1-1-1990 valgono le norme di cui alla L. n. 297\u002F1982.\n\nSettore Occhialeria\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuto al lavoratore un\ntrattamento di fine rapporto calcolato secondo le disposizioni della legge 29\nmaggio 1982, n. 297.\n\nFino alla data dell'entrata in vigore del presente contratto restano valide\nle condizioni contrattuali e di legge praticate nelle singole aziende.",{"bindId":211,"name":212,"text":213},"jobsecuritymothers","Le condizioni e le modalità di funzionam","Le condizioni e le modalità di funzionamento di cui al comma precedente\nsaranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva di secondo livello\nche potrà verificare la possibilità di definire percorsi formativi di\nraccordo tra l'attuale inquadramento e nuove figure professionali analogamente\nverranno definiti percorsi formativi per le lavoratrici sia di riqualificazione\nche di inserimento dopo la maternità.",{"bindId":215,"name":216,"text":217},"sicknesspay","Art. 109 Trattamento economico per malat","Art. 109 Trattamento economico per malattia infortunio non sul lavoro\n\n\n\nIn caso di malattia o infortunio non sul lavoro l'operaio avrà diritto a\nun'integrazione economica in aggiunta a quella eventualmente corrisposta\ndall'istituto assicuratore che gli consenta di percepire le seguenti\npercentuali minime:\n\nPer il Settore Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero:\n\n- l'80% della retribuzione normale di fatto dal 1° al 7° giorno d'assenza.\nTale trattamento non verrà corrisposto nei primi 3 giorni d'assenza per\nmalattia di durata inferiore a 8 giorni di calendario;\n\n- il 100% della retribuzione normale di fatto netta dall’8° al 180°\ngiorno d'assenza. Tale trattamento verrà corrisposto dal 1° giorno d'assenza\nqualora la malattia superi i 21 giorni di calendario.\n\nIl lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia, non si\npresenti al lavoro senza giustificato motivo sarà considerato\ndimissionario.\n\n\n\nPer il Settore Pulitintolavanderia:\n\n- l'80% della retribuzione normale di fatto dal 1° al 8° giorno d'assenza.\nTale trattamento non verrà corrisposto nei primi 3 giorni d'assenza per\nmalattia di durata inferiore a 8 giorni di calendario;\n\n- il 100% della retribuzione normale di fatto netta dal 9° al 180° giorno\nd'assenza. Tale trattamento verrà corrisposto dal 1° giorno d'assenza qualora\nla malattia superi i 21 giorni di calendario.\n\nIl lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia non si\npresenti al lavoro senza giustificato motivo sarà considerato\ndimissionario.\n\n\n\nPer il Settore Occhialeria:\n\n- l'80% della retribuzione normale di fatto dal 1° al 20° giorno\nd'assenza. Tale trattamento non verrà corrisposto nei primi 3 giorni d'assenza\nper malattia di durata inferiore a 8 giorni di calendario;\n\n- il 100% della retribuzione normale di fatto netta dal 21° al 180° giorno\nd'assenza. Tale trattamento verrà corrisposto dal 1° giorno d'assenza qualora\nla malattia superi i 28 giorni di calendario.\n\nIl lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia non si\npresenti al lavoro senza giustificato motivo sarà considerato\ndimissionario.\n\n\n\nNell'ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a\nresponsabilità di terzi, o comunque in tutti i casi in cui esistano forme di\ncopertura assicurativa, l'azienda erogherà il solo trattamento economico a\ncarico dell'INPS, facendo salva la facoltà di rivalsa da parte del lavoratore\nnei confronti del soggetto obbligato per la parte di trattamento non erogato\ndall'azienda.\n\nIndipendentemente da quanto sopra l'azienda è tenuta ad anticipare a titolo\ndi prestito non oneroso il trattamento d'integrazione fino al momento\ndell'avvenuto risarcimento richiesto dal lavoratore.\n\nComunque complessivamente il lavoratore assente per malattia o infortunio\nnon sul lavoro non potrà percepire un trattamento economico superiore alla\nretribuzione normale di fatto netta del lavoratore che abbia la stessa\nposizione retributiva.\n\n\n\nComporto in presenza di patologie oncologiche e altre gravi infermità\n\nI lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate da parte delle\nstrutture ospedaliere e\u002Fo delle AA.SS.LL. hanno diritto ad un prolungamento del\nperiodo di comporto per ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi\nsenza oneri aggiuntivi per l’azienda.\n\nTale prolungamento verrà altresì esteso alle patologie per le quali venga\nriconosciuto lo stato di «grave infermità» da parte delle strutture\nospedaliere e\u002Fo delle AA.SS.LL.",{"bindId":219,"name":220,"text":221},"disabilitypay","Art. 110 Malattia professionale e infort","Art. 110 Malattia professionale e infortunio sul lavoro\n\n\n\nIn caso di infortunio o malattia professionale l' operaio avrà diritto ad\nuna integrazione economica, in aggiunta a quella eventualmente corrisposta\ndall'Istituto assicuratore, che gli consenta di percepire fino al 100% della\nretribuzione normale di fatto netta dal giorno in cui si verifica l' evento e\nfino a guarigione clinica.\n\nAgli apprendisti verranno corrisposti trattamenti assistenziali ed economici\nche determinano per l' azienda oneri economici della stessa misura di quelli\ndefiniti per gli operai.\n\nComunque complessivamente il lavoratore assente per infortunio o malattia\nprofessionale non potrà percepire un trattamento superiore alla retribuzione\nnormale di fatto del lavoratore che abbia la stessa posizione retributiva.\n\nPer i Settore Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero e per il Settore\nPulitintolavanderia a tale integrazione salariale si potrà provvedere anche\ntramite i fondi mutualistici di cui alle \"Quote di servizio contrattuale\".",{"bindId":223,"name":224,"text":225},"longtermillness","Comporto in presenza di patologie oncolo","Comporto in presenza di patologie oncologiche e altre gravi infermità\n\nI lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate da parte delle\nstrutture ospedaliere e\u002Fo delle AA.SS.LL. hanno diritto ad un prolungamento del\nperiodo di comporto per ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi\nsenza oneri aggiuntivi per l’azienda.\n\nTale prolungamento verrà altresì esteso alle patologie per le quali venga\nriconosciuto lo stato di «grave infermità» da parte delle strutture\nospedaliere e\u002Fo delle AA.SS.LL.",{"bindId":227,"name":228,"text":229},"deathrelatives","Art. 55 Permessi per decesso o grave inf","Art. 55 Permessi per decesso o grave infermità del coniuge o di parente\nentro il 2° grado\n\nSulla base di quanto previsto dall’art. 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53,\nal lavoratore sarà concesso un permesso retribuito di tre giorni lavorativi\nall'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di\nun parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile\nconvivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione\nanagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il\nlavoratore o la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse\nmodalità di espletamento dell'attività lavorativa.",{"bindId":231,"name":232,"text":233},"childcare","Art. 63 Disciplina dei congedi parentali","Art. 63 Disciplina dei congedi parentali su base oraria\n\nIn recepimento del comma 1-ter dell'articolo 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.\n151, il congedo parentale potrà essere fruito da parte di ciascun genitore\nanche su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero\ndel periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del\nquale ha inizio il congedo parentale.\n\nIn detto caso la fruizione su base oraria potrà essere ammessa per periodi\npari a un minimo di 4 ore giornaliere, previa comunicazione da parte del\nlavoratore al datore di lavoro di 15 giorni e previo accordo fra le parti in\nrelazione alla fungibilità del lavoratore e all'organizzazione aziendale\novvero dei turni di lavoro.\n\nIn questi casi è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del\ncongedo parentale con permessi o riposi previsti dal decreto legislativo n.\n151\u002F2001.",{"bindId":235,"name":186,"text":187},"riskassessment",{"bindId":237,"name":162,"text":163},"SUNDAY_trigger",{"bindId":239,"name":240,"text":241},"funeralpay","Art. 92 Indennità in caso di morte Per l","Art. 92 Indennità in caso di morte\n\nPer l'indennità in caso di morte si fa riferimento a quanto disposto\ndall'art. 2122 del codice civile.",{"bindId":243,"name":244,"text":245},"flexworktxt","Art. 74 Telelavoro Per quanto riguarda l","Art. 74 Telelavoro\n\nPer quanto riguarda la disciplina del Telelavoro si fa riferimento\nall’allegato Accordo Interconfederale.",{"bindId":247,"name":248,"text":249},"nursingmothers","Qualora l'assenza delle lavoratrici\u002Ftori","Qualora l'assenza delle lavoratrici\u002Ftori, ovvero di titolari, familiari\ncollaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del\nD.Lgs. n. 151\u002F2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno alla maternità\ne alla paternità), il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di\ncarattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui al comma precedente,\npotrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi\ngiornalieri\u002Forari previsti per l'allattamento.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl area tessile-moda chimica-ceramica - 2018 - 2017\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2017-12-14\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2018-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività manifatturiere\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Industrie tessili\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;4.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1259.69\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;13.63\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;133 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;133&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Indennità per gli spostamenti dei lavoratori pendolari:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;7.23 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[255],{"title":37,"slug":33},[257],{"type":258,"data":259},"call_to_action_body_block",{"title":260,"description":261,"variant":262,"link":263},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori 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