[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:it-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fccnl-area-sanita-dirigenti-2016-2018":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":23,"data":31,"children":238,"content_type_view":239,"extra_breadcrumbs":240,"body":242,"body_blocks":253,"related_pages":257},2373,"contratti-collettivi-nazionali","Contratti Collettivi Nazionali",null,"","\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali","collective_agreements.collectiveagreementoverview","it_IT","2025-08-07T09:20:00.300985+00:00","2026-04-02T09:33:42.301073+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2373\u002Fedit\u002F",[16,19,22],{"title":17,"slug":18},"Italia","it-it",{"title":20,"slug":21},"Lavorare in Italia","lavoro-in-italia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":8,"image":24,"canonical":25,"robots":26,"og_type":27,"twitter_card":28,"locale":18,"created_at":29,"last_modified_at":30},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-07T11:20:00.300985+02:00","2026-04-02T11:33:42.426027+02:00",{"cba":32,"clauses":43,"details":236,"translations":237},{"id":33,"uid":34,"url":35,"name":36,"locale":11,"override_title":8,"title":37,"browser_title":38,"browser_description":39,"text":40},"ccnl-area-sanita-dirigenti-2016-2018","f0edb8c0-1e7e-11eb-99ae-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Fitaly\u002Fccnl-area-sanita-dirigenti-2016-2018\u002Fccnl-area-sanita-dirigenti-2016-2018\u002F","ccnl area sanità dirigenti 2016-2018","ccnl area sanità dirigenti 2016-2018 - 2016","Italy - ccnl area sanità dirigenti 2016-2018 - 2016","ccnl area sanità dirigenti 2016-2018 - 2016 - Assistenza sanitaria, servizio sociale, servizi alla persona",{"name":41,"data":42},"ccnl area sanità dirigenti 2016-2018.html","\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>19210\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch1>Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>AREA SANITÀ\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>(triennio 2016 - 2018)\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 19 dicembre 2019, alle ore 14,50, presso la sede dell'ARaN, ha\navuto luogo l'incontro tra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ARaN, nella persona del Presidente cons. Antonio Naddeo (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>Organizzazioni sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ANAAO ASSOMED (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CIMO (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FASSID (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- AAROI EMAC (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FP\u002FCGIL (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FVM (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FESMED (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FEDERAZIONE CISL MEDICI (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ANPO ASCOTI FIALS MEDICI (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UIL\u002FFPL (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confederazioni sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- COSMED (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CIDA (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CODIRP (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- COSMED (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CGIL (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- COSMED (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CISL (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ConfSAL (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UIL (firmato)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine della riunione le Parti sottoscrivono l'allegato CCNL dell'Area\ndella Sanità relativo al triennio 2016-2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via del Corso 476\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>00186 - ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.F. 97104250580\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - APPLICAZIONE, DURATA, TEMPI E DECORRENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Campo di applicazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti medici, sanitari,\nveterinari e delle professioni sanitarie di cui all'art. 7, CCNQ sulla\ndefinizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016 con\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da\ntutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all'art. 6 del medesimo CCNQ.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale di cui al comma 1), soggetto a mobilità in conseguenza di\nprovvedimenti di ristrutturazione organizzativa della Amministrazione, di\nesternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente\ncontratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova\nAmministrazione, ente o società, previo confronto con le OO.SS. firmatarie del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riferimento alle Aziende sanitarie e ospedaliere, alle ARPA e alle\nAgenzie, Istituti, RSA ed Enti del SSN di cui all'art. 6, CCNQ per la\ndefinizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale,\nstipulato il 13 luglio 2016, è riportato nel testo del presente contratto come\n“Aziende ed Enti”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riferimento al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. è riportato come\n“D.lgs. n. 165\u002F2001”. Il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. sono\nriportati come “D.lgs. n. 502\u002F1992”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel testo del presente contratto per “dirigente responsabile” si intende\nil dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai\nrispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali\ndi organizzazione. Con il termine di “unità operativa” si indicano\ngenericamente articolazioni interne delle strutture aziendali così come\nindividuate dai rispettivi ordinamenti, comunque denominate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel testo del presente contratto con il termine di “articolazioni\naziendali” si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel D.lgs. n.\n502\u002F1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri\nprovvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i\ntermini “unità operativa”, “struttura organizzativa” o “servizi”\nsi indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti -\ncosì come individuate dalle leggi regionali di organizzazione, dall'atto\naziendale o dai rispettivi ordinamenti - cui sono preposti dirigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la semplificazione del testo la dizione “dirigente con incarico di\ndirezione di struttura complessa” nel presente contratto è indicata anche\ncon le parole “dirigente di struttura complessa” o di “direttore”,\ndizione quest'ultima indicata dal D.lgs. n. 254\u002F2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della\nriabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del ruolo\nsanitario nel testo, sono indicate come “dirigenti delle professioni\nsanitarie”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>del contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre\n2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo\ndiversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene\nportata a conoscenza delle Aziende ed Enti mediante la pubblicazione nel sito\nweb dell'ARaN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed\nautomatico sono applicati dalle Aziende ed Enti entro 30 giorni dalla data di\nstipulazione di cui al comma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno\nqualora non ne sia data disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata,\nentro 1 mese dalla sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le\ndisposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non\nsiano sostituite dal successivo contratto collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del CCNL sono\npresentate 6 mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in\ntempo utile per consentire l'apertura della trattativa tre mesi prima della\nscadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla\nscadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali,\nné procedono ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del\npresente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia\nstata disposta l'erogazione di cui all'art. 47 bis, comma 1), D.lgs. n.\n165\u002F2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in\nsede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che\ncostituisce una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti\nall'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura è pari al 30%\ndella previsione ISTAT della inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto\ndella dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli\nstipendi tabellari. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà\npari al 50% del predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al\npresente comma si applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48, commi 1) e\n2), D.lgs. n. 165\u002F2001, fermo restando - per il triennio 2019-2021 - quanto\nprevisto in materia dall'art. 1, comma 440), legge 30 dicembre 2018 n. 145.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi\ndell'art. 49, D.lgs. n. 165\u002F2001, anche su richiesta di una delle Parti,\nqualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua\ninterpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi\ndell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Obiettivi e strumenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni\nstabili tra Azienda o Ente e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione\nconsapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca\nconsiderazione dei rispettivi diritti e obblighi, nonché alla prevenzione e\nrisoluzione dei conflitti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle\nAziende ed Enti a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei\ndirigenti a migliorare le condizioni di lavoro, di sicurezza clinica e di\ncrescita professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si migliora la qualità delle decisioni assunte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si sostengono la crescita professionale, le condizioni di lavoro e\nl'aggiornamento dei dirigenti, nonché i processi di innovazione organizzativa\ne di riforma della Pubblica Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro\npubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le Aziende ed\nEnti si articolano nei seguenti modelli relazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) partecipazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) contrattazione integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme di dialogo costruttivo\ntra le Parti, su atti e decisioni di valenza generale delle Aziende ed Enti, in\nmateria di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a\ngarantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua\nvolta, in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- confronto, anche di livello regionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Organismo paritetico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti\nche obbligano reciprocamente le Parti, al livello previsto dall'art. 7\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). Le clausole dei\ncontratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni\nautentiche, anche a richiesta di una delle Parti, con le procedure di cui\nall'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituito presso l'ARaN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della\nfinanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di\nmonitorare i casi e le modalità con cui ciascuna Azienda o Ente assume gli\natti adottati unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma 3 ter), D.lgs. n.\n165\u002F2001. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente\nmotivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità\ndell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni,\nemolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L'Osservatorio\ndi cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che\nassumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di\ncontenziosi generalizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Informazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni\nsindacali e dei suoi strumenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle\ndisposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione di\ndati ed elementi conoscitivi, da parte della Azienda o Ente, ai soggetti\nsindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione\ntrattata e di esaminarla.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a\nconsentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 3), lett. a) e b)\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di procedere a una\nvalutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da assumere, prima\ndella loro definitiva adozione, ed esprimere osservazioni e proposte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi\nartt. 5 (Confronto), 6 (Confronto regionale) e 7 (Contrattazione collettiva\nintegrativa: soggetti e materie) prevedano il confronto o la contrattazione\nintegrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione, nonché le\nmaterie per le quali l'informazione sia prevista da disposizione di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Confronto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo\napprofondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di\nconsentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 3), lett. a) e b)\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere\nvalutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle\nmisure che l'Azienda o Ente intende adottare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi\nconoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la\ninformazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l'Azienda o Ente\ne i soggetti sindacali si incontrano se, entro 10 giorni dall'informazione, il\nconfronto è richiesto da questi ultimi. L'incontro può anche essere proposto\ndalla Azienda o Ente contestualmente all'invio dell’informazione. Il periodo\ndurante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta\ngiorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle\nposizioni emerse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3),\nlett. a) e b), art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e\nmaterie):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i criteri generali relativi alla articolazione dell'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro della\nAzienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione dei dirigenti,\nnell'ambito di processi associativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e dei sistemi\ndi valutazione della performance;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)criteri generali di graduazione delle posizioni dirigenziali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i criteri per il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi\ndirigenziali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti,\npubblici o privati, ai sensi dell'art. 31, D.lgs. n. 165\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)le condizioni, i requisiti e i limiti per il ricorso alla risoluzione\nconsensuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Confronto regionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto\ndell'art. 40, D.lgs. n. 165\u002F2001, le Regioni entro 90 giorni dalla entrata in\nvigore del presente contratto, previo confronto con le OO.SS. firmatarie dello\nstesso, possono emanare linee generali di indirizzo agli enti o aziende - anche\nper lo svolgimento della contrattazione integrativa, ove prevista ai sensi\ndell'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) - nelle\nseguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti di una quota dei\nminori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica dei\ndirigenti di cui all'art. 94, comma 3), lett. c) (Fondo per la retribuzione\ndegli incarichi), art. 95, comma 3), lett. b) (Fondo per la retribuzione di\nrisultato) e art. 96, comma 3), lett. b) (Fondo per la retribuzione delle\ncondizioni di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art.\n115, comma 2) (Tipologie di attività libero-professionale intramuraria);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e di performance\ndei dirigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)criteri generali per l'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera\nprofessione di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera\nprofessione sia modulato in conformità alle vigenti disposizioni di legge in\nmateria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)criteri generali per la determinazione della tariffa percentuale, di cui\nall'art. 116, comma 2), lett. i) (Criteri generali per la formazione delle\ntariffe e per l'attribuzione dei proventi), nonché per l'individuazione delle\ndiscipline del medesimo personale che abbiano una limitata possibilità di\nesercizio della libera professione intramuraria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)indicazioni in tema di art. 16, comma 5), CCNL 6.10.2010, delle aree IV e\nIII con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni\nsanitarie, relativo alle aspettative per motivi di assistenza umanitaria,\nall'emergenza e alla cooperazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)indirizzi in materia di riconoscimenti connessi allo svolgimento\ndell'attività didattica e di tutoraggio nell'ambito della formazione\nspecialistica del personale destinatario del presente CCNL, secondo quanto\nprevisto dal D.lgs. n. 368\u002F1999 e s.m.i.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)criteri di allocazione delle risorse che finanziano il salario accessorio\npreviste da specifiche disposizioni di legge per le quali è necessario\nl'intervento regionale che tengano anche conto della perequazione e\ncompensazione a livello regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il confronto in sede regionale\nvaluterà, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali,\nle problematiche connesse al lavoro precario, tenuto conto della garanzia di\ncontinuità nell'erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza dei\ncontratti a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 bis - Organismo paritetico.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organismo paritetico realizza una modalità relazionale consultiva\nfinalizzata al coinvolgimento partecipativo delle OO.SS. di cui all'art. 7,\ncomma 3), lett. b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie)\nsu tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale,\ndi carattere organizzativo dell'Azienda o Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano\nstabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e\ninnovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della\nqualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle\npolitiche e ai piani di formazione manageriale e formazione continua anche\nsecondo quanto previsto dall'art. 16 bis e ss., D.lgs. n. 502\u002F1992, al lavoro\nagile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché alla\nprevenzione e riduzione del rischio clinico della legge 24\u002F2017, alla salute e\nsicurezza sul lavoro, anche con riferimento alle aggressioni subite in servizio\ndal personale, alla programmazione dei servizi di emergenza, in particolare di\npronta disponibilità e di guardia, valutando, tra l'altro, la esonerabilità\ndel personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica,\nnonché l'estensione del servizio di pronta disponibilità a turni diversi da\nquelli notturni e festivi, fermo restando l'onere a carico del relativo Fondo -\nal fine di formulare proposte all'Azienda o Ente o alle parti negoziali della\ncontrattazione integrativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organismo paritetico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da\nciascuna delle OO.SS. di cui all'art. 7, comma 3), lett. b) (Contrattazione\ncollettiva integrativa: soggetti e materie), nonché da una rappresentanza\ndell'Azienda o Ente, con rilevanza pari alla componente sindacale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)si riunisce almeno 2 volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'Azienda o\nEnte manifesti una intenzione di progettualità organizzativa innovativa,\ncomplessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)può trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito della analisi di\nfattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle\nmaterie di competenza di quest'ultima, o alla Azienda o Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)può svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto\nprevisto dall'art. 93 bis (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza\ndei dirigenti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'Organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti\ne programmi dalle OO.SS. di cui all'art. 7, comma 3), lett. b) (Contrattazione\ncollettiva integrativa: soggetti e materie) o da gruppi di dirigenti. In tali\ncasi, l'Organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto\nprevisto al comma 3), lett. c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza semestrale,\nnell'ambito dell'Organismo di cui al presente articolo, gli andamenti\noccupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sulle assenze\ndi personale di cui all'art. 93 bis (Misure per disincentivare elevati tassi di\nassenza dei dirigenti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa:\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>soggetti e materie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle\nprocedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione\nsindacale, come individuata al comma 3), lett. a) e b), e la delegazione di\nparte datoriale, come individuata al comma 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello di singola\nAzienda o Ente (“contrattazione integrativa aziendale”). Le Aziende sono\ntenute ad attivare la contrattazione integrativa, secondo le modalità ed i\ntempi previsti dall'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e\nprocedure), al fine di adottare, nel quadro della massima trasparenza dei ruoli\ne della responsabilità delle Parti, scelte condivise nelle materie alla stessa\ndemandate, anche nell'ottica di conseguire il miglioramento qualitativo dei\nservizi e dei livelli assistenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale\nsono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le RSA di cui all'art. 42, comma 2), D.lgs. n. 165\u002F2001, fino a quando non\nsarà definita una disciplina contrattuale nazionale sulla rappresentanza\nsindacale dei dirigenti della presente area, in coerenza con la natura delle\nfunzioni dirigenziali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il\npresidente, sono designati dall'Organo competente secondo i rispettivi\nordinamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione\nintegrativa tra le diverse modalità di utilizzo dei Fondi di cui agli artt. 94\n(Fondo per la retribuzione degli incarichi), 95 (Fondo per la retribuzione di\nrisultato) e 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i criteri generali per le modalità di attribuzione ai dirigenti della\nretribuzione di risultato correlata alla performance organizzativa e\nindividuale tenendo presente quanto previsto all'art. 93 (Retribuzione di\nrisultato e relativa differenziazione) e i criteri di cui all'art. 93, commi 8)\ne 9) (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione), nonché l'art.\n95, comma 10) (Fondo per la retribuzione di risultato);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi\noperino un rinvio alla contrattazione collettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)i criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 114, comma\n1) (Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti) per la\ndisciplina e l'organizzazione della attività libero-professionale intramuraria\ndei dirigenti, nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti\ninteressati (ivi incluso il personale di cui all'art. 116, comma 2, lett. i)\n(Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei\nproventi) e il personale dirigenziale degli altri ruoli professionale, tecnico\ne amministrativo di cui all'art. 116, comma 3) (Criteri generali per la\nformazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi) nel rispetto delle\nlinee di indirizzo regionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) l'eventuale elevazione dell’indennità di pronta disponibilità con\nonere a carico del Fondo di cui all'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle\ncondizioni di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)l'eventuale elevazione della indennità di lavoro notturno con onere a\ncarico del Fondo di cui all'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni\ndi lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere\nesonerati da ciascuna giornata di sciopero, ai sensi della legge n. 146\u002F1990 e\ns.m.i., secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei\nservizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale, anche per quanto\nconcerne i soggetti sindacali legittimati alla contrattazione integrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria\nin entrata e in uscita al fine di conseguire una maggiore conciliazione fra\nvita lavorativa e vita familiare, compatibilmente con le esigenze di\nfunzionalità dei servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle\ninnovazioni inerenti all'organizzazione di servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)i criteri generali per l'attivazione dei piani di welfare integrativo di\ncui all'art. 80 bis (Welfare integrativo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)elevazione del contingente complessivo dei rapporti a impegno ridotto ai\nsensi dell'art. 110, comma 6) (Accesso al rapporto di lavoro con impegno orario\nridotto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 40, comma 3 quinquies), D.lgs. n. 165\u002F2001, i contratti\ncollettivi integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli e con i\nlimiti risultanti dai CCNL o che disciplinano materie non espressamente\ndelegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti\nnegli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna\nAmministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza\nimposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono\nnulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339\ne 1419, comma 2) c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a\ntutte le materie di cui all'art. 7, comma 5) (Contrattazione collettiva\nintegrativa: soggetti e materie). I criteri di ripartizione delle risorse tra\nle diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7, comma 5) (Contrattazione\ncollettiva integrativa: soggetti e materie), sono negoziati con cadenza\nannuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda o Ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui\nall'art. 7, comma 4) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e\nmaterie) entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda o Ente convoca i soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 3),\nlett. a) e b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), per\nl'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle\npiattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al\ncomma 2), la propria delegazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i principi della autonomia negoziale e quelli di\ncomportamento indicati dall'art. 9 (Clausole di raffreddamento), qualora,\ndecorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili\nfino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le\nParti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e\ndecisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 5), lett. d), g), h), i), j)\ne k) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma\n5), lett. a), b), c), e) ed f) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti\ne materie) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio\nalla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di\ncomportamento di cui all'art. 9 (Clausole di raffreddamento), l'Azienda o Ente\ninteressato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del\nmancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative\nal fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine\nminimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3 ter),\nD.lgs. n. 165\u002F2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di\nulteriori 45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva\nintegrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri\nsono effettuati dall'Organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis,\ncomma 1), D.lgs. 165\u002F2001. A tal fine l'Ipotesi di contratto collettivo\nintegrativo definita dalle Parti, corredata dalla relazione illustrativa e da\nquella tecnica, è inviata a tale Organo entro 10 giorni dalla sottoscrizione.\nIn caso di rilievi da parte del predetto Organo, la trattativa deve essere\nripresa entro 5 giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'Organo di governo\ndella Azienda o Ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante\ndi parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa\ntempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano\nla loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna Azienda o Ente, dei\nsuccessivi contratti collettivi integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende o Enti sono tenuti a trasmettere, per via telematica, all'ARaN e\nal CNEL, entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto\ncollettivo integrativo, ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi\n4) o 5), corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Clausole di raffreddamento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di\nresponsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è\norientato alla prevenzione dei conflitti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato\nrelativo alla contrattazione integrativa le Parti non assumono iniziative\nunilaterali, né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni\nragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le Parti non\nassumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cessano di avere efficacia e sono pertanto disapplicate, per quanto concerne\nil personale dirigenziale destinatario del presente contratto, tutte le\ndisposizioni in materia di relazioni sindacali ovunque previste nei precedenti\nCCNL applicati al suddetto personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo III - RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Il contratto individuale di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e\nregolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della\nnormativa comunitaria e del presente CCNL. Il contratto di lavoro a tempo\nindeterminato e a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto di\nlavoro per tutte le Aziende ed Enti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma\nscritta, devono essere espressamente ed esaustivamente indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)tipologia del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) data di inizio del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) area e disciplina o profilo di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)tipologia d'incarico conferito e relativi elementi che lo caratterizzano\ncosì come previsto dall'art. 19 (Affidamento e revoca degli incarichi\ndirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e\nprocedure) e dall'art. 20 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di\nstruttura complessa - Criteri e procedure);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) sede e unità operativa dell'attività lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)il trattamento economico complessivo corrispondente alla tipologia del\nrapporto di lavoro e incarico conferito, costituito dalle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-voci del trattamento fondamentale di cui all'art. 83, comma 1), lett. a)\n(Struttura della retribuzione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-voci del trattamento economico accessorio di cui all'art. 83, comma 1),\nlett. b) (Struttura della retribuzione) ove spettanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)la misura della indennità di esclusività del rapporto ove spettante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai\ncontratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del\ncontratto stesso e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione\nrisolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto\nannullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il\npresupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di\nlavoro prestato fino al momento della risoluzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a\nimpegno orario ridotto, il contratto individuale viene modificato come previsto\ndall'art. 110, comma 8) (Accesso al rapporto di lavoro con impegno orario\nridotto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda o Ente, prima di procedere alla stipulazione del contratto di\nlavoro individuale ai fini della assunzione, invita il destinatario, anche in\nvia telematica, a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni\nregolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso o\nselezione, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni. Su richiesta\ndell'interessato, il termine assegnato dalla Azienda o Ente può essere\nprorogato di ulteriori 15 giorni per comprovato impedimento. Nello stesso\ntermine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non\navere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna\ndelle situazioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di\nlegge. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente\npresentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda o Ente fatto salvo\nquanto previsto dall'art. 12, commi 9) e 10) (Periodo di prova).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5), l'Azienda o Ente comunica\ndi non dar luogo alla stipulazione del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di assunzione\nper il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa con le\nprocedure di cui al DPR 484\u002F1997, anche se il dirigente è già in servizio\npresso l'Azienda o Ente ovvero di conferimento dell'incarico di direttore di\ndipartimento ai sensi dell'art. 17 bis, D.lgs. n. 502\u002F1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto individuale deve essere, altresì, stipulato nel caso di\nassunzione per la direzione di distretto qualora ricorra l'ipotesi prevista\ndall'art. 3 sexies, comma 3), ultimo periodo, D.lgs. n. 502\u002F1992, che prefigura\nparticolari modalità di conferimento dell'incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dirigenti neo-assunti il contratto individuale, superato il periodo di\nprova, è integrato per le ulteriori specificazioni concernenti l'incarico\nconferito ai sensi dell'art. 19, comma 10) (Affidamento e revoca degli\nincarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri\ne procedure).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella stipulazione dei contratti individuali le Aziende o Enti non possono\ninserire clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne il contratto d'incarico si rinvia a quanto previsto\ndall'art. 19 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla\ndirezione di struttura complessa - Criteri e procedure) e dall'art. 20\n(Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa -\nCriteri e procedure).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie\ne, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile\napplicare il disposto del comma 5) il contratto è stipulato con riserva di\nacquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il\ndirigente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso\ndei requisiti previsti per l'assunzione, il rapporto è risolto con effetto\nimmediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 12 - Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente assunto in servizio a tempo indeterminato a seguito di pubblico\nconcorso è soggetto a un periodo di prova, la cui durata è stabilita in 6\nmesi. Il direttore di struttura complessa è soggetto al periodo di prova\nprevisto dall'art. 15, comma 7 ter), D.lgs. n. 502\u002F1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo\nservizio effettivamente prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri\ncasi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il\ndirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6\nmesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul\nlavoro, malattia professionale o infermità dovuta a causa di servizio si\napplica l'art. 43.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3),\nsono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti\nassenze dei dirigenti non in prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1), nel restante\nperiodo ciascuna delle Parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento\nsenza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti\nsalvi i casi di sospensione previsti dal comma 3). Il recesso opera dal momento\ndella comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Azienda o Ente deve\nessere motivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato\nrisolto da una delle Parti, il dirigente si intende confermato in servizio e\ngli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno della assunzione a tutti gli\neffetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno\ndi effettivo servizio, compresi i ratei della 13a mensilità ove maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente proveniente dalla stessa Azienda o Ente, che a seguito di\nvincita di un concorso cambia disciplina, durante il periodo di prova ha\ndiritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento dello\nstesso, è reintegrato, a domanda, nella disciplina di provenienza. La\ndisposizione di cui al periodo precedente si applica anche al dirigente a cui\nsia assegnato, a seguito di selezione pubblica, l'incarico di direttore di\nstruttura complessa, ivi compreso il distretto qualora le Aziende o Enti nel\nproprio atto aziendale lo configurino come incarico di struttura complessa. In\nqueste fattispecie, in caso di mancato superamento del periodo di prova, il\ndirigente è reintegrato, a domanda, nel posto e nella disciplina di\nprovenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dirigente già in servizio a tempo indeterminato presso una Azienda o\nEnte del comparto, vincitore di concorso presso altra Amministrazione anche di\ndiverso comparto, può essere concesso un periodo di aspettativa senza\nretribuzione e decorrenza della anzianità, per la durata del periodo di prova,\ndi cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 10, CCNL 10.2.2004, come\nintegrato dall'art. 24, comma 13), CCNL 3.11.2005, area IV e art. 10, CCNL\n10.2.2004, come integrato dall'art. 24, comma 15), CCNL 3.11.2005, area III,\ncon riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie\n(Aspettativa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova l'Azienda o Ente può adottare iniziative per la\nformazione del personale neo-assunto. Il dirigente può essere applicato a più\nservizi della Azienda o Ente presso cui svolge il periodo di prova, ferma\nrestando la sua utilizzazione in attività proprie della qualifica e disciplina\ndi appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al comma 1), sono esonerati dal periodo di\nprova i dirigenti che abbiano svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato\nanche a tempo determinato e almeno superiori a 12 mesi o che lo abbiano già\nsuperato, in rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato almeno\nsuperiori a 12 mesi, nella medesima qualifica e disciplina, presso Aziende o\nEnti del comparto. L'esonero di cui sopra determina l'immediata cessazione del\nrapporto di lavoro originario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al comma 1), sono esonerabili dal periodo di\nprova, in relazione alla professionalità richiesta dalle attività da\nespletare, i dirigenti che abbiano svolto periodi di rapporto di lavoro\nsubordinato anche a tempo determinato e almeno superiori a 12 mesi o che lo\nabbiano già superato, in rapporti di lavoro subordinato anche a tempo\ndeterminato almeno superiori a 12 mesi, nella medesima qualifica e disciplina\npresso altra Amministrazione Pubblica. L'eventuale esonero di cui sopra\ndetermina l'immediata cessazione del rapporto di lavoro originario.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Ricostituzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso\no per motivi di salute può richiedere alla stessa Azienda o Ente, entro 5 anni\ndalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda o Ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta;\nin caso di accoglimento il dirigente è ricollocato, previa stipulazione del\ncontratto individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione economica e\nfascia di esclusività iniziale, con esclusione della RIA a suo tempo\neventualmente maturata fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti del dirigente che abbia favorevolmente superato il quinquennio\ndi servizio prima della cessazione del rapporto di lavoro, l'Azienda o Ente\nconferisce un incarico ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 (Tipologie\nd'incarico), art. 19 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi\ndalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure), art. 20\n(Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa -\nCriteri e procedure).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stessa facoltà di cui al comma 1) è data al dirigente, senza limiti\ntemporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso\nal lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni in correlazione al riacquisto\ndella cittadinanza italiana o di uno dei Paesi UE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di\nlavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente\nposto nella dotazione organica della Azienda o Ente e al mantenimento del\npossesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente,\nnonché all'accertamento della idoneità fisica se la cessazione del rapporto\nsia stata causata da motivi di salute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il dirigente riammesso goda già di trattamento pensionistico si\napplicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi e di\ndivieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli\neffetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima\ndella ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l'art. 34, CCNL\n10.2.2004, aree IV e III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle\nprofessioni sanitarie (TFR).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È confermata la disapplicazione dell'art. 59, DPR 761\u002F1979.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro dei dirigenti della presente area negoziale, come\ndefiniti all'art. 1, comma 1) (Campo di applicazione), ad eccezione dei\ndirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 8, CCNL 17.10.2008\n(Entrata a regime della istituzione della qualifica unica di dirigente delle\nprofessioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della\nprevenzione e della professione ostetrica), area III, può essere esclusivo o\nnon esclusivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti del comma 1), con l'eccezione ivi prevista, possono optare per\nil passaggio da un tipo di rapporto all'altro entro il 30 novembre di ciascun\nanno. Gli effetti del passaggio decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo\nalla opzione e sono regolati dall'art. 15 (Effetti del passaggio dal rapporto\nesclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del\ndirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico\nattribuito e della competenza professionale nell'area e disciplina di\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità\nnell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi\nistituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di\ncompetenza. Le Aziende o Enti, secondo criteri omogenei con quelli adottati per\ni dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei\nresponsabili delle strutture, negoziano con le équipes interessate i volumi e\nle tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono\ntenuti ad assicurare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico fondamentale ed accessorio che compete per ciascun\ntipo di rapporto è quello previsto dal presente CCNL il quale prevede anche le\nmodalità di calcolo della misura della indennità di esclusività spettante ai\ndirigenti che optano per il rapporto di lavoro di tipo esclusivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>al rapporto non esclusivo e viceversa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non\nesclusivo può essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno. Il\npassaggio decorre dal 1° gennaio successivo a quello della opzione e comporta\ni seguenti effetti per i dirigenti interessati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)non preclusione al mantenimento dell'incarico in essere o al conferimento\ndi direzione di strutture semplici e complesse fermo restando quanto\neventualmente previsto dalle discipline legislative regionali in merito ai\ncriteri per il conferimento dei predetti incarichi di direzione di\nstruttura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)spettanza della retribuzione di posizione - parte fissa di cui all'art.\n91, comma 11) (Retribuzione di posizione) corrispondente all'incarico conferito\nsenza ulteriori interventi contabili da parte delle Aziende o Enti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)non spettanza della retribuzione di risultato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)inibizione dell'attività libero-professionale intramuraria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)cessazione di corresponsione della indennità di esclusività che - dalla\nstessa data - costituisce risparmio aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di passaggio dal rapporto di lavoro non esclusivo a quello\nesclusivo può essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno. Il\npassaggio decorre dal 1° gennaio successivo a quello della opzione. Tale\npassaggio non ripristina la situazione di incarico preesistente con la\ncorrelata retribuzione di posizione. La retribuzione di posizione è ridefinita\nsulla base dell'incarico successivamente conferito al dirigente con le\nprocedure previste dal presente contratto e per quello di direzione di\nstruttura complessa, anche con le procedure previste dalle vigenti disposizioni\ndi legge. Nelle more rimane determinata nella misura in godimento. Al dirigente\nche passa al rapporto esclusivo è riconosciuta la retribuzione di risultato.\nNel 1° anno dal rientro essa è determinata a consuntivo. L'indennità di\nesclusività è corrisposta dal 1° gennaio dell'anno successivo nella medesima\nmisura già percepita all'atto dell'opzione per il passaggio a rapporto di\nlavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per l'acquisizione delle\neventuali fasce successive della indennità di esclusività si applicano le\ndisposizioni del presente CCNL in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei passaggi di cui ai commi 1) e 2) lo stipendio tabellare è quello\nprevisto dall'art. 85 (Incrementi dello stipendio tabellare) e restano ferme le\naltre voci del trattamento fondamentale ove spettanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i rapporti di lavoro ad esaurimento, resta applicabile l'art. 13, CCNL\n3.11.2005, aree IV e III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle\nprofessioni sanitarie (Rapporti di lavoro ad esaurimento) e per i dirigenti\ngià di 2° livello ad esaurimento e a rapporto non esclusivo è fatto salvo\nquanto previsto dall'art. 47, commi 3) e 6), CCNL 8.6.2000, I biennio\neconomico, aree IV e III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle\nprofessioni sanitarie (La retribuzione di posizione dei dirigenti a rapporto di\nlavoro non esclusivo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'entrata in vigore del presente Capo ai sensi dell'art. 2, comma 2) del\npresente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 13, CCNL 8.6.2000, I biennio economico, art. 10, comma 1), CCNL\n3.11.2005, art. 24, comma 5), CCNL 3.11.2005, area IV e art. 13, CCNL 8.6.2000,\nI biennio economico, art. 10, comma 1), CCNL 3.11.2005, art. 24, comma 6), CCNL\n3.11.2005, art. 10, comma 5), CCNL 17.10.2008, area III, con riferimento alla\nsola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Il contratto\nindividuale di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 14, CCNL 8.6.2000, I biennio economico, aree IV e III, con riferimento\nalla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Periodo di\nprova);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 21, CCNL 10.2.2004, aree IV e III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria e delle professioni sanitarie (Ricostituzione del rapporto di\nlavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 10, CCNL 3.11.2005, aree IV e III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Caratteristiche del rapporto\ndi lavoro dei dirigenti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 12, CCNL 3.11.2005, aree IV e III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Effetti del passaggio dal\nrapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 43, comma 5), CCNL 3.11.2005, area IV (La retribuzione minima\ncontrattuale dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non\nesclusivo. Rideterminazione al 31 dicembre 2003) e art. 45, comma 5), CCNL\n3.11.2005, area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle\nprofessioni sanitarie (La retribuzione di posizione minima contrattuale per i\ndirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di\nlavoro non esclusivo dal 31 dicembre 2003. Rideterminazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 48, CCNL 8.6.2000, I biennio, aree IV e III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Trattamento economico dei\ndirigenti in caso di revoca dell'opzione per l'attività libero-professionale\nextramuraria);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 58, comma 2), CCNL 3.11.2005, area IV e art. 54, comma 2), CCNL\n3.11.2005, area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle\nprofessioni sanitarie (Norma finale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Cp>Capo II - IL SISTEMA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 17 - Sistema degli incarichi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e sviluppo della carriera professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema degli incarichi dirigenziali disciplina le tipologie, la\ngraduazione e le procedure di attribuzione degli incarichi ai dirigenti della\npresente area negoziale come definiti all'art. 1, comma 1) (Campo di\napplicazione) garantendo, in particolare, oggettività, imparzialità e\nverifica delle competenze nelle suddette procedure di attribuzione e nella\ndisciplina degli incarichi medesimi. Tale sistema, che si basa sui principi di\nautonomia, di responsabilità e di valorizzazione del merito e della\nprestazione professionale nel conferimento degli incarichi, è:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel\nquadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- funzionale a una efficace e proficua organizzazione aziendale e al\nraggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione\nsanitaria e\u002Fo socio-sanitaria nazionale e regionale, nonché a promuovere lo\nsviluppo professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle\npotenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La carriera professionale si sviluppa attraverso percorsi tra loro\npermeabili con l'assunzione sia di incarichi di tipo prevalentemente gestionale\n(d'ora in avanti “incarichi gestionali”) sia di incarichi di tipo\nprevalentemente professionale (d'ora in avanti “incarichi professionali”).\nTali due tipologie di incarichi, in quanto manifestazione di attribuzioni\ndiverse, ma di pari dignità e importanza, possono raggiungere una\ncorrispondente valorizzazione economica, nel quadro della graduazione degli\nincarichi prevista a livello aziendale come disciplinata nell'art. 91\n(Retribuzione di posizione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Tipologie d'incarico.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente area\nnegoziale come definiti all'art. 1, comma 1) (Campo di applicazione) sono le\nseguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I) Incarichi gestionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)incarico di direzione di struttura complessa conferito ai sensi dell'art.\n20 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa -\nCriteri e procedure);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o\ndistrettuale che è articolazione interna del dipartimento o del distretto e\nche include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di\ngestione di risorse umane e strumentali. Ove previsto dagli atti di\norganizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità\ndi gestione diretta di risorse finanziarie. È conferibile ai dirigenti che\nabbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica\ndel Collegio tecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di\nstruttura complessa che include, necessariamente e in via prevalente, la\nresponsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. È conferibile ai\ndirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato\nla verifica del Collegio tecnico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'incarico di direttore di dipartimento di cui al D.lgs. n. 502\u002F1992 è\nconferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel\ndipartimento ed è remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista\nall'art. 91, comma 12) (Retribuzione di posizione). L'incarico di direzione di\npresidio ospedaliero di cui al D.lgs. n. 502\u002F1992 è equiparato all'incarico di\ndirezione di struttura complessa. L'incarico di direzione di distretto\nsanitario di cui al D.lgs. n. 502\u002F1992 è equiparato, ai fini della\nretribuzione di posizione di parte fissa, all'incarico di struttura semplice,\nanche a valenza dipartimentale o distrettuale, o all'incarico di struttura\ncomplessa in base ad una scelta aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II) Incarichi professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)incarico professionale di altissima professionalità: è una articolazione\nfunzionale che assicura prestazioni di altissima professionalità e\nspecializzazione, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di\nrisorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed\nappropriato di conoscenze e strumenti specialistici; è conferibile ai\ndirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato\nla verifica del Collegio tecnico; gli incarichi di questa tipologia, sulla base\ndell'ampiezza del campo di attività di riferimento, si distinguono a loro\nvolta in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a1) incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale: si\ntratta di incarico che, pur collocato funzionalmente all'interno di una\nstruttura complessa, rappresenta un punto di riferimento di altissima\nprofessionalità per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di\ncompetenze tecnico-professionali per l'intero dipartimento, all'interno di\nambiti specialistici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a2)incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di\nstruttura complessa: si tratta di incarico collocato all'interno di una\nstruttura complessa, che rappresenta un punto di riferimento di altissima\nspecializzazione per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di\ncompetenze tecnico-professionali per le attività svolte nella suddetta\nstruttura o di strutture tra loro coordinate, nell'ambito di specifici settori\ndisciplinari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)incarico professionale di alta specializzazione: è una articolazione\nfunzionale che - nell'ambito di una struttura complessa o semplice - assicura\nprestazioni di alta professionalità riferite alla disciplina e alla struttura\norganizzativa di riferimento e che rappresenta il riferimento per\nl'acquisizione e il consolidamento delle conoscenze e competenze per le\nattività svolte nell'ambito della struttura di appartenenza. È caratterizzata\nda funzioni orientate ad una attività specifica e prevalente, anche con la\ncollaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e\nfunzionali necessarie per l'uso discrezionale e appropriato di conoscenze e\nstrumenti specialistici. È conferibile ai dirigenti che abbiano maturato\nalmeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del Collegio\ntecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo,\ndi verifica e di controllo: tale tipologia prevede in modo prevalente\nresponsabilità tecnico-specialistiche. È conferibile ai dirigenti che abbiano\nmaturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del\nCollegio tecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)incarico professionale di base conferibile ai dirigenti con meno di 5 anni\ndi attività che abbiano superato il periodo di prova: tali incarichi hanno\nprecisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del\nresponsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e\ncorresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono\nprogressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui\nall'art. 15, comma 5), D.lgs. n. 502\u002F1992 e s.m.i., come disciplinati altresì\ndagli art. 58, comma 4) (Effetti della valutazione positiva dei risultati\nraggiunti da parte dell'Organismo indipendente di valutazione) e art. 59, comma\n2), lett. a) (Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività\nprofessionali svolte e dei risultati raggiunti da parte del Collegio\ntecnico).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, è\nconferito un incarico dirigenziale. Ai dirigenti con meno di 5 anni di\neffettiva anzianità sono conferiti solo incarichi professionali di base. Ai\ndirigenti con almeno 5 anni di anzianità è invece conferito un incarico,\ndiverso dall'incarico professionale di base, tra quelli di cui al comma 1),\npar. I, lett. b) e c) e par. II, lett. a), b) e c), in relazione alla natura e\nalle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché alle attitudini e\ncapacità professionali del singolo dirigente, a seguito di verifica e\nvalutazione positiva da parte del Collegio tecnico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La definizione della tipologia degli incarichi di cui al comma 1), par. II,\nè una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione\ndegli incarichi, i quali discendono esclusivamente dall'assetto organizzativo\naziendale e dalla graduazione di tutte le tipologie d'incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero di posizioni dirigenziali istituibili da ciascuna azienda o ente\nnon può superare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per gli incarichi professionali di altissima professionalità di cui al\ncomma 1), par. II, lett. a1): il 3% (arrotondato alla unità superiore) del\nnumero degli incarichi di natura professionale di cui al comma 1), par. II,\nlett. b) e c);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per gli incarichi professionali di altissima professionalità di cui al\ncomma 1), par. II, lett. a2): il 7% (arrotondato alla unità superiore) del\nnumero degli incarichi di natura professionale di cui al comma 1), par. II,\nlett. b) e c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i\nrequisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i\nperiodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente,\nanche a tempo determinato, anche presso altre Aziende o Enti di cui all'art. 1\n(Campo di applicazione), nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e\nprofessionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni\ndirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi UE o senza soluzione\ndi continuità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro, fatto salvo\nil mantenimento della titolarità della struttura complessa da parte del\ndirettore di dipartimento ai sensi dell'art. 17 bis, comma 2), D.lgs. n.\n502\u002F1992 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il nuovo sistema degli incarichi di cui al presente articolo e i correlati\nnuovi valori di retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 91, comma\n3) (Retribuzione di posizione), sono applicati a decorrere dall'anno successivo\na quello di sottoscrizione della Ipotesi di CCNL. In prima applicazione, gli\nincarichi in essere sono automaticamente ricondotti alle nuove tipologie di cui\nal presente articolo sulla base della seguente tabella di corrispondenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"137*\">\n  \u003Ccol width=\"119*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"54%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">PRECEDENTI\n        TIPOLOGIE\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"46%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">NUOVE\n        TIPOLOGIE\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"54%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico di direzione di struttura\n        complessa\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">(1)\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"46%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico di direzione di struttura\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">complessa (art. 18, comma 1,\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">par.\n        I, lett. a) (Tipologie\n        d'incarico)\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"54%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico di direzione di struttura semplice\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">(2),\n        nel caso in cui lo stesso sia stato \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">formalmente qualificato come “incarico\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">a\n        valenza dipartimentale”\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"46%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico di direzione di struttura\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">semplice a valenza dipartimentale\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">o\n        distrettuale (art. 18, comma 1, \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">par.\n        I, lett. b) (Tipologie\n        d'incarico)\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"54%\" height=\"70\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico di direzione di struttura semplice\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">(2)\n        diverso da quello di cui alla\n        riga\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">precedente\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"46%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico di direzione di struttura\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">semplice (art. 18, comma 1,\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">par.\n        I, lett. c) (Tipologie\n        d'incarico)\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"54%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico di natura professionale (3),\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">nel\n        caso in cui lo stesso sia stato \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">formalmente qualificato come “incarico\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">di\n        alta specializzazione”\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"46%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico professionale\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">di\n        alta specializzazione (art. 18,\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">comma\n        1, par. II, lett. b) \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">(Tipologie\n        d'incarico)\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"54%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico di natura professionale (3)\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">diverso da quello di cui alla riga\n        precedente\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"46%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico professionale, di\n        consulenza,\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">di\n        studio e di ricerca, ispettivo, \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">di\n        verifica e di controllo \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">(art.\n        18, comma 1, par. II, lett. c)\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">(Tipologie\n        d'incarico)\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"54%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico di natura professionale (4),\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">i cui\n        titolari hanno maturato i requisiti \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">di cui\n        all'art. 4, CCNL 8\u002F6\u002F2000 \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">(biennio economico 2000-2001), area IV\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">e di\n        cui all'art. 4, CCNL 8\u002F6\u002F2000 \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">(biennio economico 2000-2001), area III,\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">con\n        riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni\n        sanitarie\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"46%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico professionale, di\n        consulenza,\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">di\n        studio e di ricerca, ispettivo, \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">di\n        verifica e di controllo \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">(art.\n        18, comma 1, par. II, \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">lett.\n        c) (Tipologie d'incarico)\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: 1px solid #00000a; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"54%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico di natura professionale (4),\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">i cui\n        titolari non hanno maturato i requisiti\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">di cui\n        all'art. 4, CCNL 8\u002F6\u002F2000 \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">(biennio economico 2000-2001), area IV\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">e di\n        cui all'art. 4, CCNL 8\u002F6\u002F2000 \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">(biennio economico 2000-2001), area III,\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">con\n        riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni\n        sanitarie\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"46%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico professionale di base\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">(art.\n        18, comma 1, par. II, \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">lett.\n        d) (Tipologie d'incarico)\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 27, comma 1), lett. a), CCNL 8\u002F6\u002F2000, come modificato dall'art. 4,\nCCNL 6.5.2010 (Tipologie d'incarico) area IV; art. 27, comma 1), lett. a), CCNL\n8\u002F6\u002F2000, come modificato dall'art. 4, CCNL 6.5.2010 (Tipologie d'incarico),\narea III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni\nsanitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 27, comma 1), lett. b), CCNL 8\u002F6\u002F2000, come modificato dall'art. 4,\nCCNL 6.5.2010 (Tipologie d'incarico), area IV; art. 27, comma 1), lett. b),\nCCNL 8\u002F6\u002F2000, come modificato dall'art. 4, CCNL 6.5.2010 (Tipologie\nd'incarico), area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle\nprofessioni sanitarie).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 27, comma 1), lett. c), CCNL 8\u002F6\u002F2000, come modificato dall'art. 4,\nCCNL 6.5.2010 (Tipologie d'incarico), area IV; art. 27, comma 1), lett. c),\nCCNL 8\u002F6\u002F2000, come modificato dall'art. 4, CCNL 6.5.2010 (Tipologie\nd'incarico), area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle\nprofessioni sanitarie).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 27, comma 1), lett. d), CCNL 8\u002F6\u002F2000, come modificato dall'art. 4,\nCCNL 6.5.2010 (Tipologie d'incarico), area IV; art. 27, comma 1), lett. d),\nCCNL 8\u002F6\u002F2000, come modificato dall'art. 4, CCNL 6.5.2010 (Tipologie\nd'incarico), area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle\nprofessioni sanitarie).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>diversi dalla direzione di struttura complessa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>- Criteri e procedure.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei\npropri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione, nonché delle\nscelte di programmazione sanitaria e socio-sanitaria nazionale e\u002Fo regionale\nistituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, le posizioni dirigenziali di\ncui all'art. 18 (Tipologie d'incarico) nei limiti delle risorse disponibili nel\nFondo denominato “Fondo per la retribuzione degli incarichi”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti provvedono alla graduazione degli incarichi dirigenziali\ne individuano l'importo della relativa retribuzione di posizione complessiva in\nconformità a quanto previsto dall'art. 91 (Retribuzione di posizione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti, nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e\ndella legislazione nazionale e regionale vigente, nonché previo confronto ex\nart. 5 (comma 3, lett. e) (Confronto), formulano in via preventiva i criteri e\nle procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a tempo determinato\ne hanno una durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 7. È fatto salvo\nl'incarico professionale di base che ha durata non superiore a 5 anni. La\ndurata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di\netà per il collocamento a riposo dell'interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere disposta la revoca anticipata dell'incarico per i motivi di cui\nall'art. 15 ter, comma 3), D.lgs. n. 502\u002F1992 e s.m.i. o per effetto della\nvalutazione negativa ai sensi dell'art. 61 (Effetti della valutazione negativa\ndei risultati da parte dell'Organismo indipendente di valutazione) o per il\nvenir meno dei requisiti. La revoca avviene con atto scritto e motivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mancato rinnovo dell'incarico quale effetto della valutazione negativa è\ninvece disciplinato dall'art. 62, comma 3) (Effetti della valutazione negativa\ndelle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi\nda parte del Collegio tecnico).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 ter)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'Azienda o Ente, per esigenze organizzative, debba conferire un\nincarico diverso da quello precedentemente svolto, prima della relativa\nscadenza o alla scadenza stessa, dovrà applicare, previo confronto ex art. 5,\ncomma 3), lett. e) (Confronto), le disposizioni legislative vigenti in materia\ncon riferimento al trattamento economico e al valore e rilievo dell'incarico.\nResta ferma la garanzia di cui all'art. 92, commi 1) e 2) (Clausola di\ngaranzia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine\nincarico ai sensi dell'art. 57, comma 2), lett. a) (Organismi per la verifica e\nvalutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti), senza\nattivare la procedura di cui al comma 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il conferimento degli incarichi si procede con l'emissione di avviso di\nselezione interna e il dirigente da incaricare sarà selezionato da parte dei\nresponsabili indicati nel comma 8).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incarichi sono conferiti dal Direttore generale della Azienda o Ente su\nproposta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)del Direttore di struttura complessa di afferenza per l'incarico di\nstruttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)del Direttore di Dipartimento o di Distretto sentiti i Direttori delle\nstrutture complesse di afferenza al dipartimento o distretto per l'incarico di\nstruttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)del Direttore della struttura di appartenenza sentito il Direttore di\nDipartimento o di Distretto per gli incarichi professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)del Direttore della struttura di appartenenza per gli incarichi\nprofessionali di base attribuibili ai dirigenti con meno di 5 anni di\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi di\nfunzioni dirigenziali diverse, le Aziende ed Enti effettuano una valutazione\ncomparata dei curricula formativi e professionali e tengono conto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)delle valutazioni del Collegio tecnico ai sensi dell'art. 57, comma 2)\n(Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei\nrisultati dei dirigenti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo\ndirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di\ncompetenza che alla esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti\nanche in altre Aziende o Enti o esperienze documentate di studio e ricerca\npresso Istituti di rilievo nazionale o internazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito\ndella valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte\ndell'Organismo indipendente di valutazione ai sensi dell'art. 57, comma 4)\n(Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei\nrisultati dei dirigenti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)del criterio della rotazione ove applicabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta la sottoscrizione di\nun contratto individuale d'incarico che integra il contratto individuale di\ncostituzione del rapporto di lavoro e che definisce tutti gli altri aspetti\nconnessi all'incarico conferito ivi inclusi la denominazione, gli oggetti, gli\nobiettivi generali da conseguire, la durata e la retribuzione di posizione\nspettante. Tale contratto è sottoscritto entro il termine massimo di 30 giorni\nsalvo diversa proroga stabilita dalle Parti. In mancanza di consenso da parte\ndel dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento\ndell'incarico. Successivamente, la modifica di uno degli aspetti del contratto\nindividuale d'incarico è preventivamente comunicata al dirigente per il\nrelativo esplicito assenso che è espresso entro il termine massimo di 30\ngiorni. In assenza della sottoscrizione del contratto, non potrà essere\nerogato il relativo trattamento economico di cui al successivo comma 11).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico corrispondente agli incarichi è finanziato con le\nrisorse del Fondo denominato “Fondo per la retribuzione degli incarichi” ed\nè costituito dalla retribuzione di posizione complessiva di cui all'art. 91\n(Retribuzione di posizione).Resta ferma la remunerazione del risultato e la\nremunerazione per le particolari condizioni di lavoro nonché, ove spettante,\nlo specifico trattamento economico ex art. 38, comma 3), CCNL 8.6.2000, I\nbiennio economico (Norma transitoria per i dirigenti già di 2° livello) per\nl'area IV ed ex art. 39, comma 2), CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Norma\ntransitoria per i dirigenti già di 2° livello del ruolo sanitario) per l'area\nIII con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni\nsanitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Affidamento e revoca degli incarichi di direzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di struttura complessa - Criteri e procedure.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite\ndel numero stabilito dall'atto aziendale, dal Direttore Generale con le\nprocedure previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente che ne\ndisciplina anche i requisiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 7) (Il contratto\nindividuale di lavoro), il contratto individuale d'incarico disciplina la\ndurata, il trattamento economico, gli oggetti e gli obiettivi generali da\nconseguire. Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di 30 giorni\nsalvo diversa proroga stabilita dalle Parti. In mancanza di consenso da parte\ndel dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento\ndell'incarico. Successivamente, la modifica di uno degli aspetti del contratto\nindividuale d'incarico è preventivamente comunicata al dirigente per il\nrelativo esplicito assenso che è espresso entro il termine massimo di 30\ngiorni In assenza della sottoscrizione del contratto non potrà essere erogato\nil trattamento economico corrispondente all'incarico di cui al successivo comma\n6). Le risorse occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi annuali sono\nassegnate con le procedure previste dall'art. 93 (Retribuzione di risultato e\nrelativa differenziazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incarichi hanno durata da 5 a 7 anni. La durata dell'incarico può\nessere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per\ni motivi di cui all'art. 15 ter, comma 3), D.lgs. n. 502\u002F1992 e s.m.i. o per\neffetto della valutazione negativa ai sensi dell'art. 61 (Effetti della\nvalutazione negativa dei risultati da parte dell'Organismo indipendente di\nvalutazione) o per il venir meno dei requisiti. La durata può essere inferiore\naltresì se coincide con il conseguimento del limite di età per il\ncollocamento a riposo dell'interessato. La revoca avviene con atto scritto e\nmotivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mancato rinnovo dell'incarico quale effetto della valutazione negativa è\ninvece disciplinato dall'art. 62, comma 2) (Effetti della valutazione negativa\ndelle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi\nda parte del Collegio tecnico).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 ter)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'Azienda o Ente, per esigenze organizzative, debba conferire un\nincarico diverso da quello di direzione di struttura complessa precedentemente\nsvolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovrà applicare,\nprevio confronto ex art. 5, comma 3), lett. e) (Confronto), le disposizioni\nlegislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico e al\nvalore e rilievo dell'incarico. Resta ferma la garanzia di cui all'art. 92,\ncommi 1) e 2) (Clausola di garanzia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incarichi sono rinnovabili, previa valutazione positiva a fine incarico\nai sensi dell'art. 57, comma 2), lett. a) (Organismi per la verifica e\nvalutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti, nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e\ndella legislazione nazionale e regionale vigente, nonché previo confronto ex\nart. 5, comma 3), lett. e) (Confronto) formulano, in via preventiva, i criteri\nper il conferimento, la conferma, il rinnovo e la revoca degli incarichi di cui\nal comma 1). I criteri per il conferimento degli incarichi di cui al comma 1)\ncome previsti dal precedente art. 19, comma 9) (Affidamento e revoca degli\nincarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri\ne procedure) sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle\ncapacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai\nrapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e\nservizi nell'ambito della organizzazione dipartimentale, nonché dei risultati\nottenuti con le risorse assegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico per gli incarichi di cui al comma 1) è finanziato\ncon le risorse del Fondo denominato “Fondo per la retribuzione degli\nincarichi” ed è costituito dalla retribuzione di posizione complessiva di\ncui all'art. 91 (Retribuzione di posizione). Restano fermi l'indennità di\nstruttura complessa, o, in alternativa, se spettante, lo specifico trattamento\neconomico ex art. 38, comma 3), CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Norma\ntransitoria per i dirigenti già di 2° livello) per l'area IV ed ex art. 39,\ncomma 2), CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti\ngià di 2° livello del ruolo sanitario) per l'area III con riferimento alla\nsola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, la retribuzione di\nrisultato e, ove spettante, la remunerazione per le particolari condizioni di\nlavoro nonché l'indennità di esclusività nell'importo specificamente\nprevisto per l'incarico di direzione di struttura complessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Dirigente ambientale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, il profilo professionale\ndel dirigente ambientale previsto in via transitoria dall'art. 5 del CCNL per\nla formulazione delle tabelle di equiparazione del personale dirigente delle\nARPA a quello appartenente all'area della dirigenza dei ruoli sanitari,\ntecnico, professionale e amministrativo del SSN del 21 luglio 2005 è, con\nriferimento al solo personale del SSN inquadrato nel ruolo sanitario,\ndisapplicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla stessa data, i dirigenti ambientali già inquadrati, con tale profilo,\nnel ruolo sanitario sono collocati in esaurimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Sostituzioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di\ndipartimento, la sua sostituzione è affidata, dalla Azienda o Ente, ad altro\ndirigente con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso\nproposto con cadenza annuale. Analogamente, si procede nei casi di altre\narticolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione\nricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse. Il\ndirettore di dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue\nfunzioni di direttore di dipartimento, può delegare talune funzioni di\ndirettore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le\nprocedure di cui al comma 9). Lo svolgimento delle funzioni delegate deve\nessere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di assenza previsti dal comma 1) da parte del dirigente con\nincarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dalla\nAzienda o Ente, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il\n31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a\ntal fine - si avvale dei seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art.\n18 (Tipologie d'incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1), par. II,\nlett. d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto\ndi lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura\nsemplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima\nprofessionalità o di alta specializzazione di cui all'art. 18 (Tipologie\nd'incarico).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del comma 2) si applicano anche nel caso di direzione di\nstrutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale e in cui il massimo\nlivello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che l'assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con\nincarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di\ndirezione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, e in\ncui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di\nstruttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del\ndirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore\ngenerale secondo i principi del comma 2) integrati dalla valutazione comparata\ndel curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed\nè consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di\ncui ai DPR nn. 483 e 484\u002F1997, ovvero dell'art. 17 bis, D.lgs. n. 502\u002F1992 e\ns.m.i. In tal caso può durare 9 mesi, prorogabili fino ad altri 9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti con incarichi gestionali o\nprofessionali, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per\nil conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario\no di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali -\npresso la stessa o altra Azienda o Ente, ovvero per mandato elettorale ai sensi\ndell'art. 68, D.lgs. n. 165\u002F2001 e della legge 816\u002F1985 e successive modifiche\no per distacco sindacale, l'Azienda o Ente provvede con l'assunzione di altro\ndirigente con rapporto di lavoro e incarico a tempo determinato, nel rispetto\ndelle procedure richiamate nel comma 4). La durata massima di tale rapporto di\nlavoro a tempo determinato è quello di cui al comma 2), art. 108 (Assunzioni a\ntempo determinato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo\ndeterminato ai sensi del comma 5), è disciplinato dall'art. 108 (Assunzioni a\ntempo determinato) e dall'art. 109 (Trattamento economico-normativo dei\ndirigenti con contratto a tempo determinato). La disciplina dell'incarico\nconferito è quella prevista dall'art. 15 e ss., D.lgs. n. 502\u002F1992 e s.m.i. e\ndal presente contratto per quanto attiene la valutazione e la verifica, durata\ne altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo\nscadere in caso di mancato rinnovo e anticipatamente in caso di rientro del\ntitolare prima del termine. L'incarico del dirigente assente e collocato in\naspettativa per i motivi di cui al comma 5) può essere assegnato dalla Azienda\no Ente ad altro dirigente già dipendente a tempo indeterminato o determinato.\nAl rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di\nincarico, iniziato prima dell'assenza per i motivi di cui al comma 5)\nconservando la stessa tipologia di incarico, se disponibile, e, in ogni caso,\nriacquisisce un trattamento economico di pari valore a quello posseduto prima\ndi assentarsi, ivi inclusa l'indennità di struttura complessa e la relativa\nindennità di esclusività ove spettanti. Al termine di tale periodo -\ncostituito dal cumulo delle due frazioni d'incarico -, il dirigente sostituito\nè soggetto alla verifica e valutazione di cui all'art. 55 e ss., capo VIII\n(Verifica e valutazione dei dirigenti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come\nmansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico\ndella dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi\ndel presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi 2 mesi.\nQualora la sostituzione dei commi 1), 2), 3) e 4) si protragga\ncontinuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità\nmensile per 12 mensilità, anche per i primi 2 mesi che è pari ad € 600,00\nqualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura\ncomplessa e pari ad € 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un\nincarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale ed il\ncui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura\nsemplice. Alla corresponsione delle indennità si provvede con le risorse del\nFondo dell'art. 95 (Fondo per la retribuzione di risultato) per tutta la durata\ndella sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo\ndi sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità\npuò, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. Il maggiore\naggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà, nel rispetto di\nquanto previsto all'art. 7, comma 5), lett. c) (Contrattazione collettiva\nintegrativa: soggetti e materie), essere compensato anche con una quota in più\ndi retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario\nraggiungimento degli obiettivi assegnati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende o Enti, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai\ncommi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di\ntitolare ad altro dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con\nanzianità di 5 anni nella medesima disciplina o disciplina equipollente. In\ntal caso, la sostituzione può durare fino ad un massimo di 9 mesi prorogabili\nfino ad altri 9 e non verrà corrisposta la relativa indennità mensile di cui\nal precedente comma 7). Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne\nderiva potrà essere compensato, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7,\ncomma 5), lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie),\ncon una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per\nl'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sostituzione è affidata con provvedimento del Direttore generale o di un\nsuo delegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'entrata in vigore del presente Capo ai sensi dell'art. 2, comma 2)\n(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto) del\npresente CCNL, cessano di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 6, CCNL 17.10.2008, aree IV e III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria e delle professioni sanitarie (Sistema degli incarichi e sviluppo\nprofessionale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 27, CCNL 8.6.2000, I biennio economico, come modificato dall'art. 4,\nCCNL 6.5.2010, aree IV e III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e\ndelle professioni sanitarie (Tipologie d'incarico);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 28, CCNL 8.6.2000, I biennio economico, art. 24, commi 6) e 8), CCNL\n3.11.2005, art. 4, comma 2), CCNL 6.5.2010, area IV e art. 28, CCNL 8.6.2000, I\nbiennio economico, art. 24, comma 7), CCNL 3.11.2005, art. 10, CCNL 17.10.2008,\nart. 4, comma 2) e art. 16, comma 5), CCNL 6.5.2010, area III, con riferimento\nalla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Affidamento e\nrevoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 12, comma 3), CCNL 8.6.2000, II biennio economico, area IV e art. 11,\ncomma 4), CCNL 8.6.2000, II biennio economico, area III, con riferimento alla\nsola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, nonché art. 15, CCNL\n17.10.2008 e art. 16, comma 6), CCNL 6.5.2010, integrativo area IV e art. 10,\ncommi 1) e 2), CCNL 17.10.2008 e art. 16, comma 5), CCNL 6.5.2010, integrativo\ndell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni\nsanitarie (Disposizioni particolari);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 29, CCNL 8.6.2000, I biennio economico e art. 24, comma 8), CCNL\n3.11.2005, area IV e art. 29, CCNL 8.6.2000, I biennio economico, come\nintegrato dall'art. 10, comma 3), CCNL 17.10.2008 e dall'art. 24, comma 9),\nCCNL 3.11.2005, area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle\nprofessioni sanitarie (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di\nstruttura complessa);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 18, CCNL 8.6.2000, I biennio economico, art. 8, comma 1), lett. a),\nCCNL 22.2.2001, art. 38, comma 4), CCNL 10.2.2004 e art. 11, comma 1), lett. a)\ne b), CCNL 3.11.2005, area IV e art. 18, CCNL 8.6.2000, I biennio economico e\nart. 11, comma 1), lett. a) e b), CCNL 3.11.2005, area III, con riferimento\nalla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Sostituzioni);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 30, CCNL 8.6.2000, I biennio economico, area IV e art. 30, CCNL\n8.6.2000, I biennio economico e art. 37, comma 4), CCNL 10.2.2004, area III,\ncon riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie\n(Norma transitoria);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 39, comma 8), CCNL 8.6.2000, I biennio economico, area IV e art. 40,\ncomma 8), CCNL 8.6.2000, I biennio economico, area III, con riferimento alla\nsola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (La retribuzione di\nposizione dei dirigenti a rapporto di lavoro esclusivo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - ORARIO E ORGANIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Ch3>Art. 24 - Orario di lavoro dei dirigenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dell'assetto organizzativo della Azienda o Ente, i dirigenti\nassicurano la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro,\narticolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle\nesigenze della struttura cui sono preposti e all'espletamento dell'incarico\naffidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi\nprestazionali richiesti alla équipe e i relativi tempi di attesa massimi per\nla fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure\npreviste dal presente CCNL in materia di assegnazione degli obiettivi annuali\nai dirigenti di ciascuna unità operativa, anche ai fini della erogazione dei\npremi correlati alla performance, stabilendo la previsione oraria per la\nrealizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il\nraggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui\nal comma 2), fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3), D.lgs. n.\n502\u002F1992 e s.m.i., è negoziato con le medesime procedure, sulla base di quanto\nprevisto all'art. 93, comma 5) (Retribuzione di risultato e relativa\ndifferenziazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro dei dirigenti è di 38 ore settimanali ed è funzionale\nall'orario di servizio e di apertura al pubblico, nonché al mantenimento del\nlivello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo\nsvolgimento delle attività gestionali e\u002Fo professionali, correlate\nall'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a\nlivello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca e aggiornamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo sono tenuti al rispetto dei\ncommi 1) e 2) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti, 4 ore\ndell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali\nl'aggiornamento professionale, l'ECM, nelle modalità previste, la\npartecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata etc. Tale\nriserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale e non può\nessere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di\nnorma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio,\npuò essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati\novvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta\nalle assenze previste dall'art. 36, comma 1), lett. a) (Assenze giornaliere\nretribuite) al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile\ncon le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun\nmodo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. A tali fini, il\ndirigente dovrà, con congruo anticipo, programmare, in condivisione con il\ndirettore responsabile della struttura, la fruizione di tal riserva e\nsuccessivamente fornire idonea certificazione che attesti lo svolgimento delle\nattività sopra indicate e la relativa durata. Per i dirigenti rimasti con\nrapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all'aggiornamento sono\ndimezzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda o Ente, con le procedure di budget del comma 1), può utilizzare,\nin forma cumulata, 30 minuti settimanali delle 4 ore del comma 4), per un\ntotale massimo di 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla\nriduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi\nassistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove, per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli\nnegoziati ai sensi dei commi 1) e 5), sia necessario un impegno aggiuntivo,\nl'Azienda o Ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne\nricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'équipe\ninteressata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui\nall'art. 115, comma 2) (Tipologie di attività libero-professionale\nintramuraria) in base al regolamento adottato dalle Aziende o Enti. La misura\ndella tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi\nonnicomprensivi. Nella individuazione dei criteri generali per l'adozione di\ntale atto dovrà essere indicato che l'esercizio della attività\nlibero-professionale relativo all'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui\nall'art. 115, comma 2) (Tipologie di attività libero-professionale\nintramuraria) è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali\nnegoziati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l'orario\ndi lavoro è articolato su 5 o 6 giorni, con orario convenzionale\nrispettivamente di 7 ore e 36 minuti e di 6 ore e 20 minuti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distribuzione dell'orario di lavoro, tenuto conto che diversi sistemi di\narticolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere, è improntata ai\nseguenti criteri di flessibilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano\nconcreta una gestione flessibile della organizzazione del lavoro e dei servizi,\nin funzione di una organica distribuzione dei carichi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)orario continuato e articolato in turni laddove le esigenze del servizio\nrichiedano la presenza del personale nell'arco delle 12 o 24 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)orario di lavoro articolato, al di fuori della lett. b), con il ricorso\nalla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali, nel rispetto\ndell'art. 4, D.lgs. n. 66\u002F2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile,\ndella presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate\nfasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze\ndell'utenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)la previsione di periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art. 7,\nD.lgs. n. 66\u002F2003, tra i turni per consentire il recupero psicofisico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)una durata della prestazione non superiore alle 12 ore continuative a\nqualsiasi titolo prestate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con\nl’organizzazione del lavoro delle strutture, per i dirigenti in situazione di\nsvantaggio personale, sociale e familiare e dei dirigenti impegnati in\nattività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presenza del dirigente sanitario nei servizi ospedalieri delle Aziende o\nEnti, nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede\naziendale nel piano per affrontare le situazioni di emergenza, deve essere\nassicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante\nuna opportuna programmazione e una funzionale e preventiva articolazione degli\norari e dei turni di guardia, ai sensi delle disposizioni del presente CCNL in\nmateria di servizio di guardia, nel rispetto della organizzazione del lavoro in\ncaso di équipes pluri-professionali. Con l'articolazione del normale orario di\nlavoro nell'arco delle 12 ore di servizio diurne, la presenza è destinata a\nfar fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo\nperiodo orario. L'Azienda o Ente individua i servizi ove la presenza deve\nessere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco\ndelle 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere\nassicurata nell'arco delle 12 ore diurne feriali per 6 giorni alla settimana\nmediante una opportuna programmazione e una funzionale e preventiva\narticolazione degli orari, individuata in sede aziendale, nel piano per\naffrontare le situazioni di emergenza. Con l'articolazione del normale orario\ndi lavoro nell'arco delle 12 ore di servizio diurne la presenza\nmedico-veterinaria è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di\nemergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e nei\ngiorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta\ndisponibilità di cui al presente CCNL, fatte salve altre eventuali necessità\nda individuare in sede aziendale, anche al di fuori delle 12 ore diurne feriali\ne fuori dai casi di pronta disponibilità. Per lo svolgimento dei controlli\nufficiali effettuati al di fuori dell'orario di lavoro diurno feriale del\ndirigente veterinario, le Aziende ed Enti si avvalgono dell'istituto\ndisciplinato dall'art. 115, comma 1), lett. d) (Tipologie di attività\nlibero-professionale intramuraria), tenuto conto delle modalità individuate\nnell'atto di cui all'art. 114, comma 1) (Attività libero-professionale\nintramuraria dei dirigenti) utilizzando gli introiti derivanti dalla\nriscossione delle tariffe previste dalla normativa comunitaria e nazionale\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente ha diritto a un periodo di riposo consecutivo giornaliero non\ninferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche fatto salvo\nquanto previsto dal successivo comma 15).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo\ninterdisciplinare dei gruppi e la responsabilità di ogni dirigente\nnell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dirigente è accertata con\nefficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalità\nsostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole Aziende ed Enti,\nin relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate.\nIn caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della\nretribuzione e del trattamento economico accessorio, come determinato dall'art.\n83 (Struttura della retribuzione). Resta fermo quanto previsto in sede di\nCodice disciplinare dall'art. 72 (Codice disciplinare) e seguenti. Per i\ndirigenti che prestino attività lavorativa presso una unica sede di servizio,\nqualora sia necessario prestare temporaneamente tale attività, debitamente\nautorizzata, al di fuori di tale sede, per esigenze di servizio o per la\ntipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede\nal luogo di svolgimento della attività è da considerarsi a tutti gli effetti\norario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all'art. 4, D.lgs. n. 66\u002F2003, il limite di 4 mesi, ivi\nprevisto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di 48\nore settimanali dell'orario di lavoro, comprensive delle ore di lavoro\nstraordinario, è elevato a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetyprovisions\">\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire la continuità assistenziale, da parte del personale\ndirigente addetto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle\ncure delle strutture ospedaliere, nonché ai servizi territoriali, l'attività\nlavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e alle\niniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione del riposo\ngiornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento\ndelle 11 ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il\nservizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile\napplicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata\nprotezione, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi 7 giorni\nfino al completamento delle 11 ore di riposo. Le ore dedicate allo svolgimento\ndella libera professione intramuraria, ivi inclusa l'attività di cui al comma\n2), art. 115 (Tipologie di attività libero-professionale intramuraria),\ndurante la fruizione delle 11 ore di riposo non potrà comunque superare la\nmisura di 3 ore, purché siano garantite almeno 8 ore continuative di riposo,\nal fine di garantire il recupero psicofisico. I dirigenti con rapporto di\nlavoro non esclusivo esercitano la libera professione extramuraria, sotto la\nloro autonomia e responsabilità, attenendosi al principio di cui al periodo\nprecedente, al fine di garantire il recupero psicofisico.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli fini del computo del debito orario, l'incidenza delle assenze pari\nalla intera giornata lavorativa si considera convenzionalmente corrispondente\nall'orario convenzionale di cui al comma 7) del presente articolo fatto salvo\nquanto diversamente previsto dal presente CCNL o dalle disposizioni legislative\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni attuative delle\ndisposizioni contenute nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La programmazione oraria della turnistica deve essere di norma formalizzata\nentro il giorno 20 del mese precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di struttura complessa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dell'assetto organizzativo della Azienda o Ente, i direttori di\nstruttura complessa assicurano la propria permanenza giornaliera in servizio,\naccertata con gli strumenti automatici di cui al comma 13), art. 24 (Orario di\nlavoro dei dirigenti), per garantire il normale funzionamento della struttura\ncui sono preposti e organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in\nmodo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all'art.\n24 (Orario di lavoro dei dirigenti), per l'espletamento dell'incarico affidato\nin relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione\ndelle procedure previste dal presente CCNL, nonché per lo svolgimento delle\nattività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata. Ai soli fini del\ncalcolo delle ferie, assenze e congedi, anche l'orario di lavoro dei direttori\ndi struttura complessa si considera articolato su 5 o 6 giorni, con orario\nconvenzionale rispettivamente di 7 ore e 36 minuti e di 6 ore e 20 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I direttori di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano\n- con modalità condivise con le Aziende ed Enti ove tali modalità non siano\ngià previste da specifiche disposizioni contrattuali - la pianificazione delle\nproprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie,\nmalattie, attività di aggiornamento etc.) e i giorni ed orari dedicati alla\nattività libero-professionale intramuraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai direttori di struttura complessa non si applicano le disposizioni del\npresente CCNL che prevedono assenze o congedi su base oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Servizio di guardia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle ore notturne e nei giorni festivi la continuità assistenziale e le\nurgenze\u002Femergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli\nterritoriali, sono assicurate tenuto conto delle diverse attività di\ncompetenza della presente area dirigenziale, nonché dell'art. 6 bis, comma 2)\n(Organismo paritetico), mediante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove\nnecessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la guardia di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree\nfunzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la guardia nei servizi territoriali ove previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio di guardia è svolto all'interno del normale orario di lavoro.\nÈ fatto salvo quanto previsto dal presente CCNL in materia di prestazioni\naggiuntive di cui all'art. 115, comma 2) (Tipologie di attività\nlibero-professionale intramuraria). Di regola, sono programmabili non più di 5\nservizi di guardia notturni al mese per ciascun dirigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di\nstruttura complessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, a titolo esemplificativo, rinviano all'allegato 2), CCNL\n3.11.2005, aree IV e III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle\nprofessioni sanitarie per quanto attiene le tipologie assistenziali minime\nnelle quali dovrebbe essere prevista la guardia di unità operativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La remunerazione delle guardie notturne e\u002Fo festive svolte in Azienda o Ente\ndopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il numero, non\nsuperiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell'art.\n115, comma 2 bis) (Tipologie di attività libero-professionale intramuraria) è\nstabilita in € 100,00 per ogni turno di guardia notturno e\u002Fo festivo in\norario e fuori dell'orario di lavoro e in € 120,00 per i medesimi turni nei\nservizi di pronto soccorso. Tale compenso, che è corrisposto a decorrere dal\nmese successivo alla data di entrata in vigore del presente CCNL, comprende e\nassorbe l'indennità prevista dall'art. 98, comma 1) (Indennità per servizio\nnotturno e festivo) che pertanto non compete per i soli turni di guardia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per\nl'intero turno di guardia notturno e\u002Fo festivo prestato fuori dell'orario di\nlavoro, non si dà luogo alla erogazione del suddetto compenso. Detto compenso\ncompete, invece, per le guardie fuori dell'orario di lavoro che diano luogo al\nrecupero dell'orario eccedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la corretta determinazione dei turni di guardia notturni da calcolare si\nrinvia all'allegato 1), CCNL 5.7.2006, aree IV e III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie. Resta fermo che la\nprestazione di turni di guardia notturna fuori dell'orario di lavoro dovrà\navvenire nel rispetto, tra l'altro, della normativa vigente in materia di\nriposo giornaliero di cui in particolare al D.lgs. n. 66\u002F2003 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Servizio di pronta disponibilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata\nreperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere lo\nstabilimento nel tempo stabilito nell'ambito del piano annuale adottato,\nall'inizio di ogni anno, dall’Azienda o Ente per affrontare le situazioni di\nemergenza in relazione alla dotazione organica e agli aspetti organizzativi\ndelle strutture.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base del piano di cui al comma 1), sono tenuti al servizio di pronta\ndisponibilità i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa con le\neccezioni previste nel successivo comma 3) - in servizio presso unità\noperative con attività continua nel numero strettamente necessario a\nsoddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1), in sede\naziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali,\nsulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di\npronta disponibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio di pronta disponibilità va limitato, ai turni notturni e ai\ngiorni festivi garantendo il riposo settimanale, fatto salvo quanto previsto\nall'art. 6 bis, comma 2) (Organismo paritetico). Tale servizio può essere\nsostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia di cui al presente CCNL. Nei\nservizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi\nesclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta\ndisponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di\ntutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio\nsostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti che non siano\ndirettori di struttura complessa. Tuttavia, in relazione alla dotazione\norganica, può essere previsto, in via eccezionale e su base volontaria, il\nservizio di pronta disponibilità sostitutiva anche per i dirigenti di\nstruttura complessa. Possono essere emanate linee di indirizzo regionale che\nindividuino le modalità per il graduale superamento della pronta\ndisponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia\nuna più ampia tutela assistenziale nelle aree di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo\nspetta, su richiesta del dirigente anche una intera giornata di riposo\ncompensativo senza riduzione del debito orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di chiamata, l'attività può essere compensata come lavoro\nstraordinario ai sensi dell'art. 30 (Lavoro straordinario) o, su richiesta\ndell'interessato, come recupero orario, purché il dirigente abbia assolto\nintegralmente il proprio debito orario, avuto riguardo al saldo progressivo\nannuale rilevato alla fine del mese precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La pronta disponibilità ha durata di 12 ore. Due turni di pronta\ndisponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola,\npotranno essere programmati per ciascun dirigente non più di 10 turni di\npronta disponibilità mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La pronta disponibilità dà diritto a una indennità di € 20,66 lorde per\nogni 12 ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa. Qualora il turno\nsia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere\ninferiori a 4 ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata\ndella stessa, maggiorata del 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente\nsospensione delle 11 ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo,\ndeve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore\nmancanti per il completamento delle 11 ore di riposo; nel caso in cui, per\nragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al\nprecedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato\nriposo saranno fruite, in una unica soluzione, nei successivi 3 giorni, fino al\ncompletamento delle 11 ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio\nattuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle\nAziende ed Enti avendo riguardo di collocare il turno successivo a quello\nprogrammato in pronta disponibilità, nella fascia oraria pomeridiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del Fondo\ndi cui all'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 28 - Riposo settimanale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il\nnumero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dirigente è fissato in\nnumero di 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione\ndell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche\nricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale\ndeve essere fruito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, D.lgs. n.\n66\u002F2003, in giorno concordato fra il dirigente ed il direttore responsabile\ndella struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La festività nazionale e quella del S. Patrono coincidenti con la domenica\no con il sabato per il personale con orario di lavoro articolato su 5 giorni\nnon danno luogo a riposo compensativo, né a monetizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei soli dirigenti che, per assicurare il servizio prestano la\nloro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si\napplica la disposizione del comma 2).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Lavoro notturno.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Svolgono lavoro notturno i dirigenti tenuti ad operare su turni a copertura\ndelle 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della\nsalute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del\ndatore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano\nle disposizioni del D.lgs. 26 novembre 1999 n. 532. In quanto alla durata della\nprestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei\nservizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano\nl'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico\ncompetente, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1), D.lgs. 26\nnovembre 1999 n. 532. È garantita al dirigente l'assegnazione ad altra\nattività o ad altri turni di servizio da espletarsi nell'ambito della\ndisciplina di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dirigente che presta lavoro notturno sono corrisposte le indennità\npreviste dall'art. 98 (Indennità per servizio notturno e festivo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le\ndisposizioni di legge in materia di lavoro notturno, ivi incluso il D.lgs. n.\n66\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Ch3>Art. 30 - Lavoro straordinario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3), D.lgs. n. 502\u002F1992 e\ns.m.i., le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare\nsituazioni di lavoro eccezionali ai sensi dell'art. 5, D.lgs. n. 66\u002F2003 e,\npertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di\nprogrammazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Esse\nsono consentite ai dirigenti, per i servizi di guardia e di pronta\ndisponibilità. Esse possono essere compensate a domanda del dirigente con\nriposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di\nregola entro il mese successivo tenuto conto delle ferie maturate e non\nfruite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal\ndirettore responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio\nindividuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata\ndi autorizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente\nCCNL, la tariffa oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti è\nrideterminata in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 27,65 per lo straordinario diurno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 31,12 per lo straordinario notturno o festivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 35,75 per lo straordinario notturno-festivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è\nquello determinato ai sensi dell'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle\ncondizioni di lavoro).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Disposizioni particolari sull'esercizio della attività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Libero-professionale intramuraria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto di quanto previsto dal presente CCNL al titolo rubricato\n“Libera professione intramuraria”, i volumi di attività\nlibero-professionale intramuraria svolti dai dirigenti, anche di unità\noperative complesse, in rapporto esclusivo, non possono in alcun caso superare\ni volumi di attività istituzionale e il loro esercizio è modulato in\nconformità alle linee di indirizzo regionale di cui all'art. 6, comma 1),\nlett. d) (Confronto regionale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'entrata in vigore del presente Capo ai sensi dell'art. 2, comma 2) del\npresente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 14, CCNL 3.11.2005, aree IV e III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Orario di lavoro dei\ndirigenti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 15, CCNL 3.11.2005, aree IV e III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Orario di lavoro dei\ndirigenti con incarico di direzione di struttura complessa);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 16, CCNL 3.11.2005, aree IV e III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Servizio di guardia) fatto\nsalvo quanto previsto all'art. 26, comma 4) (Servizio di guardia);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 17, CCNL 3.11.2005, area IV e art. 17, CCNL 3.11.2005 e art. 16,\ncomma 6), CCNL integrativo 6.5.2010, area III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Pronta disponibilità);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 7, CCNL 17.10.2008, aree IV e III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Disposizioni particolari in\nmateria di riposo giornaliero);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 22, CCNL 5.12.1996, art. 6, CCNL 10.2.2004 e art. 27, comma 1), CCNL\n17.10.2008, area IV e art. 21, CCNL 5.12.1996, art. 6, CCNL 10.2.2004 e art.\n28, comma 1), CCNL 17.10.2008, area III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria e delle professioni sanitarie (Riposo settimanale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 7, CCNL 10.2.2004, aree IV e III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria e delle professioni sanitarie (Lavoro notturno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 28, CCNL 10.2.2004, art. 24, comma 16), CCNL 3.11.2005 e art. 16,\ncomma 4), CCNL 6.5.2010, area IV e art. 28, CCNL 10.2.2004, art. 24, comma 18),\nCCNL 3.11.2005 e art. 16, comma 2), CCNL 6.5.2010, area III, con riferimento\nalla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Lavoro\nstraordinario);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 8, CCNL 5.7.2006, aree IV e III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria e delle professioni sanitarie (Turni di guardia notturni) fatto salvo\nquanto previsto all'art. 26, comma 6) (Servizio di guardia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - FERIE E FESTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 33 - Ferie e recupero festività soppresse.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie\nretribuito. Durante tale periodo al dirigente spetta la retribuzione di cui\nall'allegato 3), CCNL 3.11.2005, come aggiornato dal Protocollo d'intesa\n11.4.2007 per la correzione di errore materiale delle aree IV e III con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario\nsettimanale di lavoro sia articolato su 5 giorni, in cui il sabato è\nconsiderato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario\nsettimanale di lavoro sia articolato su 6 giorni, la durata delle ferie è di\n32 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dirigenti assunti per la prima volta in una Pubblica Amministrazione per\ni primi 3 anni di servizio, comprensivi anche dei periodi lavorati presso altre\nPubbliche Amministrazioni, spettano 26 giorni di ferie in caso di articolazione\ndell'orario di lavoro su 5 giorni, oppure 30 giorni di ferie in caso di\narticolazione dell'orario di lavoro su 6 giorni. Dopo 3 anni di servizio, anche\na tempo determinato, spettano rispettivamente 28 giorni lavorativi e 32 giorni\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2), 3) e 4) sono comprensivi\ndelle 2 giornate previste dall'art. 1, comma 1), lett. a), legge 23 dicembre\n1977 n. 937.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti i dirigenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire\nnell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla menzionata legge n.\n937\u002F77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del S. Patrono\ndella località in cui il dirigente presta servizio, purché ricadente in\ngiorno lavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie\nè determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione\ndi mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente che è stato assente ai sensi dell’art. 36 (Assenze\ngiornaliere retribuite) e art. 38 (Assenze previste da particolari disposizioni\ndi legge) conserva il diritto alle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo\nquanto previsto dal successivo comma 10). Le ferie sono fruite, anche\nfrazionatamente, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in\nperiodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste\ndel dirigente. Costituisce specifica responsabilità del dirigente con incarico\ndi direzione di struttura complessa o semplice dipartimentale programmare e\norganizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui\naffidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza,\nprovvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la\ncontinuità delle attività ordinarie e straordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua\nresponsabilità, al dirigente è consentito di norma il godimento di almeno 15\ngiorni continuativi di ferie nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre o,\nalternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo\ndell'obbligo scolastico, nel periodo 15 giugno-15 settembre al fine di\npromuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili\nsolo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti\nnorme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto\nsopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con\nriferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la\nretribuzione di cui al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate\nesigenze di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese\ndocumentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno\nal luogo di svolgimento delle ferie. Il dirigente ha inoltre diritto al\nrimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non\ngoduto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano\nreso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno\nessere fruite entro il 1° semestre dell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate\nche si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero\nospedaliero ovvero da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui\nall'art. 36, comma 1), lett. b) (Assenze giornaliere retribuite). È cura del\ndirigente informare tempestivamente l'Azienda o Ente al fine di consentire alla\nstessa di compiere gli accertamenti dovuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui al 2° periodo di\ncomporto di 18 mesi che non fa maturare le ferie, le assenze per malattia o\ninfortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si\nsiano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie\navverrà anche oltre i termini di cui al comma 12).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda o Ente o il direttore della Struttura predispone sistemi di\npianificazione delle ferie dei dirigenti, al fine di garantire la fruizione\ndelle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. A\ntale scopo viene predisposto il piano ferie entro il 1° quadrimestre dell'anno\ndi riferimento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Ferie e riposi solidali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su base volontaria e a titolo gratuito il dirigente può cedere, in tutto o\nin parte, ad altro dirigente della stessa Azienda o Ente che abbia necessità\ndi prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per\nparticolari condizioni di salute:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le 4 settimane\nannuali di cui il dirigente deve necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10,\nD.lgs. n. 66\u002F2003, in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20\ngiorni in caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su 5 giorni e\nin 24 giorni in caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro su 6\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le 4 giornate di riposo per le festività soppresse di cui all'art. 33,\ncomma 6) (Ferie e recupero festività soppresse).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel\ncomma 1), possono presentare specifica richiesta alla Azienda o Ente,\nreiterabile, di utilizzo di ferie e delle giornate di riposo per un una misura\nmassima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata\ncertificazione, comprovante lo stato di necessità di cure in questione,\nrilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o\nconvenzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda o Ente ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a tutto\nil personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria,\nformalizzano per iscritto la propria decisione, indicando il numero di giorni\ndi ferie o di riposo che intendono cedere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi\nquello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura\nproporzionale tra tutti i dirigenti offerenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia\ninferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le\ngiornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i\nrichiedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito\ndella avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività\nsoppresse allo stesso spettanti, nonché delle assenze orarie retribuite per\nparticolari motivi personali o familiari e dei riposi compensativi\neventualmente maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7), le ferie e le\ngiornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al\nperdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le\ngiornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione,\ntotale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del\nrichiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un\ncriterio di proporzionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di\nrevisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri\nsoggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'entrata in vigore del presente Capo ai sensi dell'art. 2, comma 2),\ndel presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 21, CCNL 5.12.1996, I biennio economico, art. 24, comma 2), CCNL\n3.11.2005, area IV, e artt. 20, CCNL 5.12.1996, I biennio economico, art. 24,\ncomma 3), CCNL 3.11.2005, area III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria e delle professioni sanitarie (Ferie e festività);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 5, CCNL 10.2.2004, aree IV e III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria e delle professioni sanitarie (Determinazione dei compensi per ferie\ngodute);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 16, comma 1), CCNL 6.5.2010, aree IV e III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Disposizioni particolari e\nconferme).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V - ASSENZE E CONGEDI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Ch3>Art. 36 - Assenze giornaliere retribuite.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi da documentare\ndebitamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)partecipazione a concorsi od esami - limitatamente ai giorni di\nsvolgimento delle prove, ovvero partecipazione a convegni, congressi o corsi di\naggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi,\nconnessi alla attività di servizio: giorni 8 all'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)lutto per il coniuge per i parenti entro il 2° grado e gli affini entro\nil 1° grado o per il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36) e 50), legge\n76\u002F2016 (Unioni civili e patto di convivenza): giorni 3 per evento da fruire\nentro 7 giorni lavorativi dal decesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in\noccasione di matrimonio. Tale permesso può essere fruito anche entro 45 giorni\ndalla data in cui è stato contratto il matrimonio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze dei commi 1) e 2) possono essere fruiti cumulativamente nell'anno\nsolare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i predetti periodi al dirigente spetta l'intera retribuzione esclusi\ngli emolumenti che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Assenze orarie retribuite per particolari motivi personali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>o familiari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente può assentarsi, compatibilmente con le esigenze di servizio,\nper 18 ore retribuite nell'anno solare per particolari motivi personali o\nfamiliari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze orarie retribuite del comma 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) non riducono le ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) non sono fruibili per frazione di ora;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)non possono essere fruite nella stessa giornata congiuntamente alle altre\ntipologie di assenze fruibili ad ore, previste dalla legge e dalla\ncontrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori\nprestazioni lavorative fruiti ad ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) possono essere fruite, cumulativamente, anche per la durata della intera\ngiornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza della assenza sul monte ore\ndei permessi a disposizione del dirigente è convenzionalmente pari alle ore di\ncui all'art. 24, comma 7) (Orario di lavoro dei dirigenti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) sono compatibili con la fruizione nel corso dell'anno solare delle\nassenze giornaliere previste dalla legge o dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico delle assenze orarie del presente articolo è pari\nalla intera retribuzione esclusi gli emolumenti che richiedono lo svolgimento\ndella prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di rapporto di lavoro a impegno orario ridotto si procede al\nriproporzionamento delle ore di assenza di cui al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Assenze previste da particolari disposizioni di legge.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente ha diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad assentarsi per\nfruire dei 3 giorni di cui all'art. 33, comma 3), legge 5 febbraio 1992 n. 104.\nTali assenze sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della 13a\nmensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire la funzionalità delle strutture e la migliore\norganizzazione della attività, il dirigente, che fruisce delle assenze di cui\nal comma 1), predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui\nintende assentarsi, da comunicare all'inizio di ogni mese ovvero, in caso di\norario di lavoro articolato in turni, in tempo utile per la predisposizione\ndella turnistica per il mese di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di necessità e urgenza la comunicazione può essere presentata\nnelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre\nl'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il\npermesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad\nassentarsi, con conservazione della retribuzione nei casi previsti da\nspecifiche disposizioni di legge con particolare riferimento ai permessi per i\ndonatori di sangue e di midollo osseo rispettivamente previsti dall'art. 1,\nlegge 13 luglio 1967 n. 584, come sostituito dall'art. 13, legge 4 maggio 1990\nn. 107 e l'art. 5, comma 1), legge 6 marzo 2001 n. 52.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le medesime finalità di cui al comma 2) il dirigente che fruisce dei\npermessi di cui al comma 4) comunica i giorni in cui intende assentarsi con un\npreavviso di 3 giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la\ncomunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello\nstesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui\nil lavoratore utilizza il permesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti favoriscono la partecipazione dei dirigenti alle\nattività delle Associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991\nn. 266 e al regolamento approvato con DPR 21 settembre 1994 n. 613 per le\nattività di protezione civile. Le Aziende ed Enti favoriscono, altresì, la\npartecipazione alle riunioni degli ordini professionali dei dirigenti che\nrivestono le cariche nei relativi Organi senza riduzione del debito orario al\nfine di consentire loro l'espletamento del proprio mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch3>Art. 39 - Congedi per le donne vittime di violenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dirigente, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24, D.lgs. n. 80\u002F2015, ha\ndiritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un\nperiodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco\ntemporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di\nprotezione certificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dirigente che intenda fruire\ndel congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro -\ncorredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di\nprotezione di cui al comma 1) - con un preavviso non inferiore a 7 giorni di\ncalendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo\nperiodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico spettante alla dirigente è quello previsto per il\ncongedo di maternità, dall'art. 44 (Congedi dei genitori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini della anzianità\ndi servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie e è utile ai fini della\n13a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dirigente può scegliere di fruire del congedo su base oraria o\ngiornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma 1). La fruizione su\nbase oraria avviene in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del\nmese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dirigente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da\nimpegno orario pieno a impegno orario ridotto, secondo quanto previsto\ndall'art. 111 (Orario di lavoro del dirigente con rapporto di lavoro a impegno\norario ridotto). Il rapporto a impegno orario ridotto viene trasformato in\nrapporto di lavoro a impegno orario pieno, a richiesta della dirigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dirigente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di\nprotezione di cui al comma 1) può presentare domanda di trasferimento ad altra\nAmministrazione Pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza,\nprevia comunicazione alla Azienda o Ente di appartenenza. Entro quindici giorni\ndalla suddetta comunicazione l'Azienda o Ente di appartenenza dispone il\ntrasferimento presso l'Amministrazione indicata dalla dirigente ove vi siano\nposti vacanti corrispondenti alla sua qualifica, area e disciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con\nl'aspettativa per motivi personali o di famiglia di cui all'art. 10, CCNL\n10.2.2004, come integrato dall'art. 24, comma 13), CCNL 3.11.2005, area IV e di\ncui all'art. 10, CCNL 10.2.2004, come integrato dall'art. 24, comma 15), CCNL\n3.11.2005, area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle\nprofessioni sanitarie (Aspettativa) per un periodo di ulteriori 30 giorni. Le\nAziende ed Enti, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la\nconcessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni del comma 2) del\nmedesimo art. 10, aree IV e III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria\ne delle professioni sanitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dirigente, al termine del percorso di protezione e dopo il rientro al\nlavoro, può chiedere di essere esonerata dai turni disagiati, per un periodo\ndi 1 anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancytxt\">\u003Ch3>Art. 40 - Assenze per l'espletamento di visite, terapie,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>prestazioni specialistiche od esami diagnostici.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti possono assentarsi per l'espletamento di visite, terapie,\nprestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia\ngiornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive\nanche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze di cui al comma 1) sono assimilate alle assenze per malattia ai\nfini del computo del periodo di comporto e sono sottoposte al medesimo regime\neconomico delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze orarie di cui al comma 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre\ntipologie di assenze fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL,\nnonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)non sono assoggettate alla decurtazione del trattamento economico\naccessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo del periodo di comporto, 6 ore e 20 minuti di assenza\nfruiti su base oraria corrispondono convenzionalmente a una intera giornata\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze orarie di cui al comma 1) possono essere fruite anche\ncumulativamente per la durata della intera giornata lavorativa. In tale\nipotesi, l'incidenza della assenza sul monte ore a disposizione del dirigente\nviene computata con riferimento all'orario di lavoro convenzionale nella\ngiornata di assenza di cui all'art. 24, comma 7) (Orario di lavoro dei\ndirigenti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assenza fruita su base giornaliera, il trattamento economico\naccessorio del dirigente è sottoposto alla medesima decurtazione prevista\ndalla vigente legislazione per i primi 10 giorni di ogni periodo di assenza per\nmalattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di rapporto di lavoro a impegno orario ridotto, si procede al\nriproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza richiede il rispetto di un termine di preavviso di almeno 3\ngiorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda\npuò essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque,\nnon oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dirigente intende\nfruire della assenza giornaliera od oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza di cui al comma 1) è giustificata mediante attestazione di\npresenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale\namministrativo della struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la\nprestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attestazione è inoltrata all'Azienda o Ente dal dirigente oppure è\ntrasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del medico o\ndella struttura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche,\nl'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità\nlavorativa temporanea del dirigente conseguente ad una patologia in atto, la\nrelativa assenza viene imputata alla malattia con la conseguente applicazione\ndella disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento\ngiuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata\nmediante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto\nprevisto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’Azienda o Ente secondo le\nmodalità ordinariamente previste in tali ipotesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)attestazione di presenza, redatta dal personale sanitario o dal personale\namministrativo della struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la\nprestazione, secondo le previsioni dei commi 9) e 10).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente a quanto previsto dal comma precedente, nei casi in cui\nl'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e\ndi impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami\ndiagnostici e\u002Fo delle terapie, la relativa assenza viene imputata alla\nmalattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e\ncontrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale\ncaso l'assenza è giustificata mediante l'attestazione di cui al comma 11),\nlett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è\ngiustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle\nprevisioni dei commi 9), 10) e 11).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dirigenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano\nsottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti\nincapacità al lavoro, è sufficiente anche una unica certificazione, anche\ncartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari\nricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario\nstabilito. I dirigenti interessati producono tale certificazione alla Azienda o\nEnte prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto ove\nesistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di\npresenza, ai sensi dei commi 9), 10) e 11) dalle quali risulti l'effettuazione\ndelle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è\nsomministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal\nmedico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma la possibilità per il dirigente, per le finalità di cui al\ncomma 1), di fruire in alternativa alle assenze di cui al presente articolo,\nanche delle assenze per motivi familiari e personali e dei riposi compensativi\nper le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per\nil trattamento economico e giuridico di tali istituti dai vigenti CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Assenze per malattia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo di 18 mesi. Ai fini della maturazione\ndel predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei\n3 anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del\nperiodo previsto dal comma 1), può essere concesso di assentarsi per un\nulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2),\nl'Azienda o Ente, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su\niniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di\nsalute, per il tramite dell'Organo medico competente ai sensi delle vigenti\ndisposizioni al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta\ne permanente inidoneità psicofisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1) e 2),\nnel caso che il dirigente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo\nsvolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'Azienda o Ente\nprocede secondo quanto previsto dal DPR 171\u002F2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4), oppure nel caso in\ncui il dirigente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi\nproficuo lavoro, l'Azienda o Ente, con le procedure di cui al DPR 171\u002F2011 può\nrisolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro 30\ngiorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se\ndovuta, l'indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda o Ente può richiedere, con le procedure di cui al comma 3),\ndandone preventiva comunicazione all'interessato, l'accertamento della\nidoneità psicofisica del dirigente, anche prima dei termini temporali di cui\nai commi 1) e 2), in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e\nripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente\npresumere l'inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure\nl'impossibilità di rendere la prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, a seguito dell'accertamento medico effettuato ai sensi del comma\n6), emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del\nproprio profilo, l'Azienda o Ente procede secondo quanto previsto dal comma 4),\nanche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di\ncui al presente articolo. Analogamente, nella ipotesi in cui il dirigente venga\ndichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si provvede secondo\nquanto previsto dal comma 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2) del\npresente articolo, non interrompono la maturazione della anzianità di servizio\na tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da\nTbc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per malattia,\nferma restando la normativa di legge vigente, è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)intera retribuzione di cui alla tabella allegata al n. 3, CCNL 3.11.2005,\ncome aggiornata dal Protocollo d'intesa 11.4.2007, aree IV e III, con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, per i\nprimi 9 mesi di assenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di\nassenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del\nperiodo di conservazione del posto previsto nel comma 1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)i periodi di assenza previsti dal comma 2) non sono retribuiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno competono,\nsecondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 7, comma 5), lett. c)\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) se e nella misura\nin cui sia valutato un positivo apporto del dirigente ai risultati, per effetto\ndell'attività svolta nel corso dell'anno, durante le giornate lavorate,\nsecondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al\nlavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a ‘day hospital’, al\nricovero domiciliare certificato dalla ASL o dalla Struttura sanitaria che\neffettua la prestazione, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei\ncasi di ‘day surgery’, ‘day service’, pre-ospedalizzazione e\npre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche\nper i conseguenti periodi di convalescenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata\nalla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio\ndell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di\neventuale prosecuzione dell'assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente che, durante l'assenza, per particolari motivi dimori in luogo\ndiverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio\ncompetente, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente assente per malattia, pur in presenza di espressa\nautorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel\ndomicilio comunicato all'Azienda o Ente, in ciascun giorno, anche se domenicale\no festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il dirigente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,\ndall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti\nspecialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,\ndocumentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Azienda o Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l'infermità sia riconducibile alla responsabilità di un\nterzo, il dirigente è tenuto a darne comunicazione all'Azienda o Ente. In tal\ncaso il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente pagato dal\nterzo responsabile al dirigente è versato da quest'ultimo all'Azienda o Ente\nfino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di\nassenza, ai sensi del comma 10) compresi gli oneri riflessi inerenti. La\npresente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Azienda o Ente,\ndi eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Ch3>Art. 42 - Assenze per malattia in caso di gravi patologie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>richiedenti terapie salvavita.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio\nl'emodialisi, la chemioterapia e altre ad esse assimilabili, attestate secondo\nle modalità di cui al comma 2), sono esclusi dal computo delle assenze per\nmalattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni\ndi ricovero ospedaliero o di ‘day-hospital’, nonché i giorni di assenza\ndovuti all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dirigente ha\ndiritto all'intero trattamento economico previsto dai vigenti CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le\nterapie salvavita di cui al comma 1) deve essere rilasciata dalle competenti\nstrutture medicolegali delle Aziende sanitarie locali o dagli istituti o\nstrutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle Pubbliche\nAmministrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano nella disciplina del comma 1), anche i giorni di assenza dovuti\nagli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità\nlavorativa per un periodo massimo di 4 mesi per ciascun anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, alle terapie e agli\neffetti collaterali delle stesse, di cui ai commi precedenti, sono debitamente\ncertificati dalle competenti strutture del SSN o dagli Istituti o Strutture\naccreditate ove è stata effettuata la terapia o dall'Organo medico\ncompetente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal\ndirigente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le\ndisposizioni di cui ai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per\nl'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data\ndi sottoscrizione definitiva del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina del presente articolo è estesa anche ai casi di donazione di\norgani tra vivi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 43 - Infortuni sul lavoro, malattie professionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e infermità dovute a causa di servizio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia\nprofessionale o alla abrogata infermità (infortunio o malattia) riconosciuta\nal dirigente da causa di servizio, seppure nei limiti di cui al successivo\ncomma 2), il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino a\nguarigione clinica certificata dall'ente istituzionalmente preposto e,\ncomunque, non oltre il periodo di conservazione del posto pari a 18 mesi\nprorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi. In tale periodo di\ncomporto, che è diverso e non cumulabile con quello previsto per la malattia\nordinaria, al dirigente spetta la retribuzione di cui all'art. 41, comma 10),\nlett. a) (Assenze per malattia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le infermità dovute a causa di servizio, la disciplina di cui al\npresente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6, DL 6 dicembre 2011\nn. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, solo per i dirigenti\nche hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima della entrata\nin vigore delle citate disposizioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Ch3>Art. 44 - Congedi dei genitori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e\nsostegno della maternità e della paternità contenute nel D.lgs. n. 151\u002F2001,\ncome modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le\nspecificazioni di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16,\n17 e 28, D.lgs. n. 151\u002F2001, alla dirigente o al dirigente spettano l'intera\nretribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di 13a ove maturati e la RIA ove in\ngodimento, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, nonché i\npremi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla\ncontrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 5), lett. b)\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) e in relazione\nall'effettivo apporto partecipativo del dirigente, con esclusione dei compensi\nper lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate,\npericolose o dannose per la salute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1), D.lgs. n.\n151\u002F2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i\nprimi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili\nanche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini della\nanzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal\ncomma 2).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma\n2) e fino al 3° anno di vita del bambino (congedo per la malattia del figlio),\nnei casi previsti dall'art. 47, D.lgs. n. 151\u002F2001, alle lavoratrici madri e ai\nlavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni per ciascun anno, computati\ncomplessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le\nmodalità di cui al comma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza di cui ai commi 3) e 4), nel caso di fruizione\ncontinuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano\nall'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche\nnel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano\nintervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale,\nai sensi dell'art. 32, D.lgs. n. 151\u002F01, la lavoratrice madre o il lavoratore\npadre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata,\nall'ufficio di appartenenza, almeno 5 giorni prima della data di decorrenza del\nperiodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di\nraccomandata a\u002Fr o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza\ndell'invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale\ndisciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo\ndi astensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono\noggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6), la\ndomanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l'inizio del periodo\ndi astensione dal lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Ch3>Art. 45 - Congedo parentale su base oraria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione delle previsioni dell'art. 32, comma 1 bis), D.lgs. n.\n151\u002F2001, inserito dall'art. 1, comma 339), lett. a), legge 24 dicembre 2012 n.\n228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di\nlavoro, sia a impegno orario pieno che a impegno orario ridotto, in servizio\npresso le Aziende ed Enti del comparto, possono fruire anche su base oraria dei\nperiodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai\ncommi 1) e 2) del medesimo art. 32 e delle relative disposizioni attuative.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicytxt\">\u003Ch3>Art. 46 - Tutela dei dirigenti in particolari condizioni psicofisiche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dirigenti a tempo\nindeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura\nsanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e regionali\nvigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si\nimpegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle\npredette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le\nmodalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto\ndi recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto per le\nassenze per malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di\n2 ore, per la durata del progetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti\nnormativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a impegno orario\nridotto, limitatamente alla durata del progetto di recupero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)assegnazione del dirigente a compiti diversi da quelli abituali, quando\ntale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di\nrecupero come supporto della terapia in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti, i cui parenti entro il 2° grado o, in mancanza, entro il 3°\ngrado, ovvero i conviventi ai sensi della legge 76\u002F2016 che si trovino nelle\ncondizioni previste dal comma 1) e abbiano iniziato a dare attuazione al\nprogetto di recupero, possono fruire della aspettativa per motivi di famiglia\nper l'intera durata del progetto medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono presi in\nconsiderazione ai fini del periodo di comporto previsto per le assenze per\nmalattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente deve riprendere servizio presso l'Azienda o Ente nei 15 giorni\nsuccessivi alla data di completamento del progetto di recupero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora risulti che i dirigenti di cui al comma 1) non si sottopongono per\nloro volontà alle previste terapie, l'Azienda o Ente può procedere\nall'accertamento della idoneità psicofisica degli stessi allo svolgimento\ndella prestazione lavorativa, con le modalità previste dalle disposizioni\nrelative alle assenze per malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, durante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa,\nvengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione del beneficio di\ncui al presente articolo, il dirigente è tenuto a riprendere servizio di\npropria iniziativa o entro il termine appositamente fissato dall'azienda o\nente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non\nsi presenti per riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o\nalla scadenza del termine di cui al comma 6), il rapporto di lavoro è risolto\nnel rispetto della normativa disciplinare.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Richiamo alle armi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto\ne dell'incarico in conformità alle disposizioni contrattuali contenute nel\ncapo II rubricato “Il sistema degli incarichi dirigenziali” di cui al\npresente CCNL per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini\ndell'anzianità di servizio. Al predetto personale l'Azienda o Ente corrisponde\nil trattamento economico previsto ai sensi dell'art. 1799, D.lgs. n. 66\u002F10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori dei casi previsti nel citato art. 1799, ai dirigenti richiamati\nalle armi, l'Azienda o Ente corrisponde l'eventuale differenza fra lo stipendio\nin godimento e quello erogato dalla Amministrazione militare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine del richiamo il dirigente deve porsi a disposizione della Azienda\no Ente per riprendere la sua occupazione entro il termine di 5 giorni se il\nrichiamo ha avuto durata non superiore a 1 mese, di 8 giorni se ha avuto durata\nsuperiore a 1 mese ma inferiore a 6 mesi, di 15 giorni se ha avuto durata\nsuperiore a 6 mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e\nl'effettiva ripresa del servizio non è retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Unioni civili.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno\nadempimento degli obblighi derivanti dalla unione civile tra persone dello\nstesso sesso di cui alla legge n. 76\u002F2016, le disposizioni di cui al presente\nCCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le\nparole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si applicano anche ad\nognuna delle parti della unione civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'entrata in vigore del presente Capo, ai sensi dell'art. 2, comma 2)\ndel presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 23, CCNL 5.12.1996, I biennio economico, art. 14, comma 3), CCNL\n10.2.2004, art. 24, comma 1, CCNL 3.11.2005, art. 27, comma 4), CCNL\n17.10.2008, area IV, e art. 22, CCNL 5.12.1996, I biennio economico, art. 14,\ncomma 3), CCNL 10.2.2004, art. 24, comma 1), CCNL 3.11.2005, art. 28, comma 3),\nCCNL 17.10.2008, area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e\ndelle professioni sanitarie (Assenze retribuite);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 14, comma 3), CCNL 10.2.2004, aree IV e III, con riferimento alla\nsola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Congedi per eventi e\ncause particolari);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 24, CCNL 5.12.1996, I biennio economico, art. 9, CCNL 10.2.2004 e art.\n24, comma 14), CCNL 3.11.2005, area IV e art. 23, CCNL 5.12.1996, I biennio\neconomico, art. 9, CCNL 10.2.2004 e art. 24, comma 16), CCNL 3.11.2005, area\nIII, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni\nsanitarie (Assenze per malattia) fatto salvo quanto previsto dall'art. 41\n(Assenze per malattia), comma 10), lett. a) del presente CCNL e fatto salvo\nquanto previsto dall'art. 43 (Infortuni sul lavoro, malattie professionali e\ninfermità' dovute a causa di servizio), comma 1) del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 25, CCNL 5.12.1996, area IV e art. 24, CCNL 5.12.1996, area III, con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie\n(Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 15, CCNL 10.2.2004, aree IV e III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Congedi dei genitori);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 12, CCNL 10.2.2004, aree IV e III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Tutela dei dirigenti in\nparticolari condizioni psicofisiche);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 13, CCNL 10.2.2004, aree IV e III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Tutela dei dirigenti\nportatori di handicap);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 14, comma 3), CCNL 10.2.2004, aree IV e III, con riferimento alla\nsola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Congedi per eventi e\ncause particolari);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 27, CCNL 5.12.1996 e art. 24, comma 3), CCNL 3.11.2005, area IV e\nart. 26, CCNL 5.12.1996 e art. 24, comma 4), CCNL 3.11.2005, area III, con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie\n(Servizio militare).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VI - FORMAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 50 - Formazione e aggiornamento professionale,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti\ndalle Aziende ed Enti come metodo permanente per la valorizzazione della\ncapacità e attitudini personali e quale supporto per l'assunzione delle\nresponsabilità affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema\nsanitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda o l'Ente definisce annualmente la quota di risorse da destinare ad\niniziative di formazione e aggiornamento dei dirigenti tenuto conto anche della\ncircolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 14 del 24.4.1995, costituendo\nun apposito Fondo nel quale confluiscono anche le risorse stanziate dalle\nvigenti disposizioni normative regionali, statali e comunitarie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda o Ente, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e nel\nrispetto dell'art. 6 bis, comma 2) (Organismo paritetico), realizza iniziative\ndi formazione e di aggiornamento professionale obbligatorio anche avvalendosi\ndella collaborazione di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel\nsettore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la\ncultura manageriale e la capacità dei dirigenti di gestire iniziative di\nmiglioramento e di innovazione dei servizi, destinate a caratterizzare le\nstrutture sanitarie del comparto in termini di dinamismo, competitività e\nqualità dei servizi erogati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione alle iniziative di formazione o di aggiornamento\nprofessionale obbligatorio, inserite in appositi percorsi formativi, anche\nindividuali, viene concordata dalla Azienda o Ente con i dirigenti interessati\ned è considerata servizio utile a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a\ncarico della Azienda o Ente. Essa può comprendere la ricerca finalizzata, in\nbase a programmi approvati, sulla base della normativa vigente, dalle Aziende o\nEnti, anche in relazione agli indirizzi nazionali e regionali. In ogni caso la\npartecipazione alle iniziative di formazione deve essere prioritariamente\ngarantita ai dirigenti dichiarati in esubero al fine di favorirne la\nricollocazione nell'ambito degli incarichi dirigenziali previsti dal presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate\ndai dirigenti interessati ed effettuate con il ricorso alle ore previste\ndall'art. 24, comma 4) (Orario di lavoro dei dirigenti) e dall'art. 36, comma\n1), lett. a) (Assenze giornaliere retribuite) senza oneri per l'Azienda o Ente.\nL'eventuale concorso alle spese da parte della Azienda o Ente è, in tal caso,\nstrettamente subordinato alla effettiva connessione delle iniziative con\nl'attività di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire con ogni possibile strumento il diritto alla formazione\ne all'aggiornamento professionale del dirigente sono in particolare previsti,\noltre quelli esistenti, gli istituti di cui agli artt. 19, CCNL 10.2.2004, aree\nIV e III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni\nsanitarie (Congedi per la formazione) e art. 52 (Comando finalizzato), per i\nquali è possibile la fruizione di speciali congedi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione dei dirigenti alla attività didattica, da questi svolta a\nfavore della Azienda o Ente di appartenenza, si realizza nelle seguenti aree di\napplicazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)corsi di specializzazione e di insegnamento previsti dall'art. 6, commi 2)\ne 3), D.lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale del\ncomparto, organizzati dalle Aziende o Enti del SSN;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)corsi di formazione professionale post-base, previsti dai decreti\nministeriali che hanno individuato i profili professionali di cui all'art. 6\ncitato nella lett. a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)formazione di base e riqualificazione del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di cui al comma 7), previa apposita selezione secondo\nl'ordinamento di ciascuna Azienda o Ente e nel rispetto dei protocolli previsti\ndalla normativa citata al precedente punto a) sono riservate, di norma, ai\ndirigenti delle medesime Aziende o Enti in base alle materie di rispettiva\ncompetenza, con l'eventuale integrazione di docenti esterni. L'attività\ndidattica di cui al comma 7) è remunerata come previsto dall'art. 96, comma\n5), lett. b) (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle linee di indirizzo saranno privilegiate le strategie e le metodologie\ncoerenti con la necessità di implementare l'attività di formazione in ambito\naziendale e interaziendale previste dall'art. 16 bis e ss., D.lgs. n. 502\u002F1992\ne s.m.i., anche favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi\nmultimediali al fine di ottimizzare le risorse disponibili per il più ampio\npossibile coinvolgimento di destinatari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Formazione continua ed ECM.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad ulteriore integrazione di quanto previsto dall'art. 50 (Formazione e\naggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca\nfinalizzata) che disciplina la formazione e l'aggiornamento professionale\nobbligatorio e facoltativo, le Parti confermano il carattere fondamentale della\nformazione continua di cui all'art. 16 bis e ss., D.lgs. n. 502\u002F1992 e s.m.i.\nper favorire la quale sono da individuare iniziative ed azioni a livello\nregionale e aziendale che incentivino la partecipazione di tutti gli\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione continua si svolge sulla base delle linee generali di\nindirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati a livello nazionale e\nregionale. Le predette linee e progetti formativi dovranno sottolineare in\nparticolare il ruolo della formazione sul campo e le ricadute della formazione\nsull'organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda e l'Ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi da\nparte dei dirigenti interessati con le cadenze previste dalle vigenti\ndisposizioni nell'ambito della formazione obbligatoria sulla base delle risorse\nfinalizzate allo scopo ai sensi dell'art. 50, comma 2) (Formazione e\naggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca\nfinalizzata). I dirigenti che vi partecipano sono considerati in servizio a\ntutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico della Azienda o Ente. La\nrelativa disciplina è, in particolare, riportata nei commi 3) e 4), art. 50,\ncomma 2) (Formazione e aggiornamento professionale, partecipazione alla\ndidattica e ricerca finalizzata) come integrata dalle norme derivanti dalla\ndisciplina di sistema adottate a livello regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione\ncontinua, le Parti concordano che nel caso di impossibilità anche parziale di\nrispettare la garanzia prevista dal comma 3) circa l'acquisizione nel triennio\ndel minimo di crediti formativi da parte dei dirigenti interessati non trova\napplicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater, D.lgs. n.\n502\u002F1992 e s.m.i. Ne consegue che, in tali casi, le Aziende ed Enti non possono\nintraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione per la durata del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove, viceversa, la garanzia del comma 3) venga rispettata, il dirigente che\nsenza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non\nacquisisca i crediti previsti nel triennio, subirà una penalizzazione nelle\nprocedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi\naziendali, ai sensi dell’art. 19, comma 3) (Affidamento e revoca degli\nincarichi dirigenziali diversi dalla direzione dalla direzione di struttura\ncomplessa - Criteri e procedure) e art. 20, comma 5) (Affidamento e revoca\ndegli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure). Il\nprincipio non si applica nei confronti di dirigenti trasferiti dalle Aziende e\nEnti di cui al comma 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei\ncrediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i periodi di malattia\nsuperiori a 5 mesi, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i\ndistacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in\nservizio del dirigente. Sono fatti salvi eventuali ulteriori periodi di\nsospensione previsti da disposizioni regionali in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare\nle prestazioni professionali dei dirigenti e, quindi, strettamente correlata ai\nprogrammi di cui al comma 2). Ove il dirigente prescelga percorsi non\nrientranti nei piani suddetti o che non corrispondano alle citate\ncaratteristiche, le iniziative di formazione - anche quella continua -\nrientrano nell'ambito della formazione facoltativa con oneri a carico del\ndirigente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Comando finalizzato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre ai congedi dell'art. 19, CCNL 10.2.2004, aree IV e III, con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, il\ndirigente può chiedere e l'Azienda o Ente possono concedere il comando\nfinalizzato per periodi di tempo determinati presso Centri, Istituti,\nlaboratori e altri Organismi di ricerca nazionali e internazionali che abbiano\ndato il loro assenso, e si ritiene fruibile entro 30 giorni dalla domanda,\nsalvo diverso accordo tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di comando non può comunque superare i 2 anni nel quinquennio e\nnon può essere cumulato con i congedi cui all'articolo precedente e con le\naspettative per motivi personali di cui all'art. 10, CCNL 10.2.2004, come\nintegrato dall'art. 24, comma 13), CCNL 3.11.2005, area IV e di cui all'art.\n10, CCNL 10.2.2004, come integrato dall'art. 24, comma 15), CCNL 3.11.2005,\narea III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni\nsanitarie (Aspettativa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione all'interesse della Azienda o Ente che il dirigente compia\nstudi speciali o acquisisca tecniche particolari, indispensabili per il miglior\nfunzionamento dei servizi, alla stessa spetta stabilire se, in quale misura e\nper quale durata al dirigente possa competere il trattamento economico in\ngodimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo trascorso in comando è comunque valido ad ogni effetto ai fini\ndell'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È confermata la disapplicazione dei commi da 4) a 7), art. 45, DPR\n761\u002F1979.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'entrata in vigore del presente Capo ai sensi dell'art. 2, comma 2) del\npresente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto) cessano di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 33, CCNL 5.12.1996, I biennio economico, area IV e art. 32, CCNL\n5.12.1996, I biennio economico, area III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria e delle professioni sanitarie (Aggiornamento professionale,\npartecipazione alla didattica e ricerca finalizzata);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 18, CCNL 10.2.2004, aree IV e III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Formazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 23, CCNL 3.11.2005, aree IV e III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Formazione ed ECM);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 20, CCNL 10.2.2004, aree IV e III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Comando finalizzato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VII - MOBILITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>dei dirigenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La mobilità volontaria dei dirigenti tra Aziende ed Enti del comparto è\ndisciplinata dall'art. 30, D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di rendere maggiormente trasparente l'istituto della mobilità\nvolontaria, è stabilito quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la mobilità avviene nel rispetto dell'area e disciplina di appartenenza\ndel dirigente stesso in relazione al posto da coprire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il bando indica procedure e criteri di valutazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la partecipazione è consentita a tutti i dirigenti in possesso dei\nrequisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)il fascicolo personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento\ndegli incarichi di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico) per i dirigenti con\nmeno di 5 anni di attività l'Azienda o Ente tiene conto delle valutazioni\nriportate dal dirigente anche nelle precedenti Aziende o Enti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)fermo restando che l'attivazione della mobilità richiede il consenso\ndella Azienda o Ente di appartenenza, la partecipazione al bando può avvenire\nanche senza il preventivo assenso della stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)la mobilità richiesta da un dirigente comporta, nel trasferimento, la\nperdita dell'incarico dirigenziale conferito dalla Azienda o Ente di\nprovenienza e delle relative indennità correlate; l'Azienda o Ente di\ndestinazione provvede all'affidamento al dirigente trasferito di uno degli\nincarichi tra quelli previsti dall'art. 18 (Tipologie di incarico), tenuto\nconto delle valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti Aziende\no Enti; l'incarico di direzione di struttura complessa potrà essere conferito\ndalla nuova Azienda o Ente con le procedure dell'art. 20 (Affidamento e revoca\ndegli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È disapplicato l'art. 20, CCNL 8.6.2000, I biennio economico, aree IV e\nIII, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni\nsanitarie (Mobilità volontaria), fatte salve le disapplicazioni di cui al suo\ncomma 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VIII - VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Obiettivi e principi della valutazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto dei principi fissati dall'art. 15, comma 5), D.lgs. n. 502\u002F1992\ne s.m.i., la valutazione dei dirigenti costituisce un elemento strategico del\nloro rapporto di lavoro ed è diretta a riconoscerne e a valorizzarne la\nqualità e l'impegno per il conseguimento di più elevati livelli di risultato\ndella organizzazione, per l'incremento della soddisfazione degli utenti e per\norientare i percorsi di carriera e lo sviluppo professionale dei singoli\ndirigenti. La valutazione è altresì diretta a verificare il raggiungimento\ndegli obiettivi assegnati e delle capacità professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Procedure di valutazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende o Enti, con proprio regolamento, definiscono meccanismi e\nstrumenti di monitoraggio e valutazione dell'attività professionale svolta dai\ndirigenti nonché dei costi, dei rendimenti e dei risultati in relazione ai\nprogrammi e obiettivi da perseguire correlati, per i dirigenti con incarichi di\nnatura gestionale anche alle risorse umane, finanziarie e strumentali\neffettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali tutti i\nprocessi di valutazione di cui al presente Capo si articolano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I risultati finali delle valutazioni effettuate dai competenti Organismi di\nverifica sono riportati nel fascicolo personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende o Enti adottano preventivamente i criteri generali che informano\ni sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e\ndelle competenze organizzative dei dirigenti, nonché dei relativi risultati di\ngestione nell'ambito dei meccanismi e sistemi di valutazione, tenuto conto\ndell'art. 6, comma 1), lett. c) (Confronto regionale). Tali criteri prima della\ndefinitiva adozione sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 5, comma 3),\nlett. c) (Confronto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le procedure di valutazione devono essere improntate ai seguenti\nprincipi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)imparzialità, celerità e puntualità al fine di garantire la continuità\ne la certezza delle attività professionali connesse all'incarico conferito, la\nstretta correlazione tra i risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli\nobiettivi, nonché l'erogazione delle relative componenti retributive, inerenti\nalla retribuzione di risultato a seguito di una tempestiva verifica dei\nrisultati conseguiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate e\nobbligo di motivazione della valutazione espressa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la\ncomunicazione e il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)diretta conoscenza della attività del valutato da parte del soggetto che,\nin I istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale l'Organismo di\nverifica è chiamato a pronunciarsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli obiettivi\ngestionali e specifici riferiti alla singola professionalità, nonché ai\nrelativi criteri di verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche\nprocedure e distinte finalità delle valutazioni di cui agli articoli\nsuccessivi ed è costituito, in linea di principio, dagli elementi indicati\nnell’art. 18 (Tipologie d'incarico), art. 19 (Affidamento e revoca degli\nincarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri\ne procedure) e art. 20, con particolare riguardo al comma 5) (Affidamento e\nrevoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e\nprocedure), ulteriormente integrabili a livello aziendale nell'ambito del\nproprio regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Organismi per la verifica e valutazione delle attività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>professionali e dei risultati dei dirigenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il Collegio tecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'Organismo indipendente di valutazione o altro soggetto con funzioni\nanaloghe previsto nell'organizzazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In I istanza, il dirigente direttamente sovraordinato secondo\nl'organizzazione aziendale e, in II istanza, il Collegio tecnico, nominato dal\ndirettore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, nel quale deve\nessere sempre garantita la rappresentanza della specifica disciplina o profilo\ndel valutato, sono deputati alla verifica e valutazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di tutti i dirigenti alla scadenza dell'incarico loro conferito in\nrelazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti. Tale\nvalutazione deve essere fatta entro la scadenza degli incarichi stessi allo\nscopo di assicurare, senza soluzione di continuità, il rinnovo o l'affidamento\ndi altro incarico nell'ottica di una efficace organizzazione dei servizi. Per i\ndirigenti neoassunti il cui incarico sia scaduto prima del compimento del\nquinto anno di servizio tale valutazione è finalizzata al progressivo\nampliamento degli ambiti dell'incarico di base come previsto all'art. 18, comma\n1), par. II, lett. d) (Tipologie d'incarico);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dei dirigenti di nuova assunzione immediatamente dopo il termine del 1°\nquinquennio di servizio ai fini della attribuzione di una diversa tipologia\nd'incarico come previsto dall'art. 18, comma 2) (Tipologie d'incarico) e del\npassaggio alla fascia superiore della indennità di esclusività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)di tutti i dirigenti ai fini del passaggio alla fascia superiore della\nindennità di esclusività prevista per dirigenti che hanno superato il 15°\nanno di esperienza professionale, immediatamente dopo tale superamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio tecnico dovrà dotarsi di un proprio regolamento di\nfunzionamento diretto, tra l'altro, alla soluzione di alcuni casi, quali, ad\nesempio, l'astensione - da parte del direttore di dipartimento componente del\nCollegio tecnico - dalla valutazione di un dirigente già da lui stesso\nvalutato ovvero chi debba procedere alla valutazione di II istanza ove questa\nriguardi un dirigente di struttura complessa - componente del Collegio\ntecnico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In I istanza il dirigente direttamente sovraordinato secondo\nl'organizzazione aziendale e in II istanza l'Organismo indipendente di\nvalutazione o altro soggetto con funzioni analoghe previsto nella\norganizzazione aziendale, sono deputati alla verifica e valutazione annuale,\nsecondo gli indirizzi definiti dalle regioni e ai fini di cui ai successivi\nart. 58 (Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti da parte\ndell'Organismo indipendente di valutazione) e art. 61 (Effetti della\nvalutazione negativa dei risultati da parte dell'Organismo Indipendente di\nvalutazione):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)dei risultati di gestione e prestazionali del dirigente di dipartimento,\ndi struttura complessa, di distretto, di presidio e di struttura semplice\nsecondo gli strumenti indicati dall'art. 15, comma 5), 2° periodo, D.lgs. n.\n502\u002F1992 e s.m.i.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dei risultati raggiunti da tutti gli altri dirigenti in relazione agli\nobiettivi assegnati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le diverse tipologie di valutazione sopra richiamate, sulla base degli\nspecifici regolamenti aziendali di attuazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la valutazione di I istanza attiene alla verifica e alla valutazione di\nmerito dei risultati conseguiti e delle attività professionali svolte,\nrappresentando il momento conclusivo di un processo articolato di definizione\ndei risultati e delle attività attesi, di monitoraggio e confronto periodico e\ninfine, appunto, di valutazione conclusiva di quanto conseguito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la valutazione di II istanza attiene alla verifica e alla validazione della\ncorrettezza metodologica della valutazione attuata in I istanza, con la\npossibilità di modificarla e integrarla qualora si rilevassero anomalie\nsignificative, certificando così le valutazioni finali; inoltre si attua\nattraverso valutazioni di merito nel caso di I istanza negativa nell'ambito\ndella procedura di cui all'art. 60 (La valutazione negativa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>da parte dell'Organismo indipendente di valutazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La valutazione annuale da parte dell'Organismo indipendente di valutazione\nriguarda i risultati di cui all'art. 57, comma 4), lett. a) e b) (Organismi per\nla verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei\ndirigenti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esito positivo della valutazione annuale di cui al comma 1) comporta\nl'attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, concordata secondo\nle procedure di cui all'art. 93 (Retribuzione di risultato e relativa\ndifferenziazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esito positivo delle verifiche annuali concorre, inoltre, assieme agli\naltri elementi di valutazione delle Aziende ed Enti, anche alla formazione\ndella valutazione delle attività professionali da attuarsi da parte del\nCollegio tecnico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dirigenti di nuova assunzione che non abbiano ancora raggiunto i 5\nanni di servizio, l'esito positivo delle verifiche annuali è condizione per il\nprogressivo ampliamento degli ambiti dell'incarico di base come previsto\nall'art. 18, comma 1), par. II, lett. d) (Tipologie d'incarico).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Modalità ed effetti della valutazione positiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>delle attività professionali svolte e dei risultati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>raggiunti da parte del Collegio tecnico.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La valutazione del Collegio tecnico riguarda tutti i dirigenti e tiene\nconto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)della collaborazione interna e livello di partecipazione\nmulti-professionale nell'organizzazione dipartimentale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dei risultati conseguiti e delle competenze dimostrate nello svolgimento\ndelle attività professionali relative all'incarico affidato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)dei risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo alla\nappropriatezza e qualità clinica delle prestazioni, all'orientamento alla\nutenza, alle certificazioni di qualità dei servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)della efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento\ndegli obiettivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)della capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i\ncollaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all'uso ottimale\ndelle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro\ndel personale, dei volumi prestazionali, nonché della gestione degli istituti\ncontrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)della capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni\ntecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda il rispetto\ndei tempi e modalità nelle procedure di negoziazione del budget in relazione\nagli obiettivi assegnati, nonché i processi formativi e la selezione del\npersonale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)della capacità di promuovere, diffondere, gestire ed implementare\nlinee-guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico- terapeutiche\naziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)delle attività di ricerca clinica applicata, delle sperimentazioni, delle\nattività di tutoraggio formativo, e nell'ambito dei programmi di formazione\npermanente aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)del raggiungimento del minimo di credito formativo di cui alle vigenti\ndisposizioni legislative e contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)del rispetto del Codice di comportamento di cui all'art. 54, D.lgs. n.\n165\u002F2001 e del Codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna\nAzienda o Ente, tenuto conto anche delle modalità di gestione delle\nresponsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto dei Codici\ndeontologici, nonché delle direttive aziendali e dei relativi regolamenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)delle valutazioni annuali conseguite, in II istanza, dall'Organismo\nindipendente di valutazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)delle eventuali indicazioni regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico produce i\nseguenti effetti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per i dirigenti titolari di incarico diverso da quello di base e il cui\ntermine sia scaduto, realizza la condizione per la conferma dell'incarico già\nassegnato o per il conferimento di altro incarico della medesima tipologia di\npari o maggior rilievo gestionale, economico e professionale, nel rispetto\ndell'art. 19 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla\ndirezione di struttura complessa - Criteri e procedure) e dell'art. 20\n(Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa -\nCriteri e procedure). Per i dirigenti neo-assunti il cui incarico sia scaduto\nprima del compimento del 5° anno di servizio tale esito è finalizzato al\nprogressivo ampliamento degli ambiti dell'incarico di base come previsto\nall'art. 18, comma 1), par. II, lett. d) (Tipologie d'incarico);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per i dirigenti neo-assunti, al termine del 5° anno realizza la\ncondizione per il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di\nesclusività e per l'attribuzione di una diversa tipologia d'incarico come\nprevisto dall'art. 18, comma 2) (Tipologie d'incarico);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per i dirigenti che hanno già superato il 15° anno consente il passaggio\nalla fascia superiore della indennità di esclusività al maturare\ndell'esperienza professionale richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - La valutazione negativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei distinti e specifici processi di valutazione dell'art. 57 (Organismi per\nla verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei\ndirigenti) la formulazione del giudizio negativo deve essere preceduta da un\ncontraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del\ndirigente anche assistito da una persona di fiducia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Effetti della valutazione negativa dei risultati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>da parte dell'Organismo indipendente di valutazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sugli effetti della valutazione negativa dei risultati da parte\ndell'Organismo indipendente di valutazione resta vigente quanto previsto\ndall'art. 30, CCNL 3.11.2005, aree IV e III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Effetti della valutazione\nnegativa dei risultati).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Effetti della valutazione negativa delle attività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>professionali svolte e dei risultati raggiunti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>sugli incarichi da parte del Collegio tecnico.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esito negativo del processo di verifica e valutazione delle attività\nprofessionali svolte dai dirigenti e dei risultati raggiunti affidato al\nCollegio tecnico è attuato con le procedure di cui all'art. 60 (La valutazione\nnegativa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente di struttura complessa che non superi positivamente la verifica\nalla scadenza dell'incarico non è confermato. Lo stesso è mantenuto in\nservizio con altro incarico tra quelli ricompresi nell'art. 18, comma 1), punto\nI, lett. b) e c) e punto II, lett. a), b) e c) (Tipologie d'incarico),\ncongelando contestualmente un posto vacante di dirigente. Il mantenimento in\nservizio comporta la perdita della indennità di struttura complessa ove\nattribuita e l'attribuzione della indennità di esclusività della fascia\nimmediatamente inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei restanti dirigenti il risultato negativo della verifica\ndel comma 1), effettuata alla scadenza dell'incarico, non consente la conferma\nnell'incarico già affidato e comporta l'affidamento di un incarico tra quelli\ndell'art. 18, comma 1), punto II), lett. a), b) e c) (Tipologie d'incarico) di\nminor valore economico, nonché il ritardo di 1 anno nella attribuzione della\nfascia superiore dell’indennità di esclusività ove da attribuire nel\nmedesimo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dirigenti con incarico professionale di base, al compimento dei 5 anni\ndi servizio, il risultato negativo della verifica del comma 1) comporta il\nritardo di 1 anno nel conferimento di un nuovo incarico come previsto dall'art.\n18, comma 2) (Tipologie d'incarico), nonché nella attribuzione della fascia\nsuperiore della indennità di esclusività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutti i dirigenti in caso di valutazione negativa, la retribuzione di\nposizione complessiva è decurtata in una misura non superiore al 40%. Sono\nfatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi previsti dai commi 2), 3) e 4) è comunque fatta salva la facoltà\ndi recesso della Azienda o Ente previa attuazione delle procedure previste\ndall'art. 106 (Comitato dei Garanti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti di cui ai commi 3), 4) e 5) sono soggetti ad una nuova verifica\nl'anno successivo per l’eventuale rimozione degli effetti negativi della\nvalutazione con riguardo alla indennità di esclusività e alla decurtazione\ndella retribuzione di posizione complessiva. Dopo tale nuova verifica e in\npresenza di valutazione positiva, le Aziende ed Enti attribuiscono ai dirigenti\ndel comma 4) che abbiano già compiuto i 5 anni di servizio una diversa\ntipologia d'incarico come previsto dall'art. 18, comma 2) (Tipologie\nd'incarico).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'entrata in vigore del presente Capo ai sensi dell'art. 2, comma 2)\n(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto) del\npresente CCNL, cessano di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 8, CCNL 17.10.2008, area IV e art. 11, CCNL 17.10.2008, area III, con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie\n(Obiettivi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 9, CCNL, 17.10.2008, area IV e art. 12, CCNL 17.10.2008, area III,\ncon riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie\n(Principi della valutazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 10, CCNL 17.10.2008, area IV e art. 13, CCNL 17.10.2008, area III,\ncon riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie\n(Procedure della valutazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 25, CCNL 3.11.2005, aree IV e III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (La verifica e valutazione\ndei dirigenti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 26, CCNL 3.11.2005, aree IV e III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Organismi per la verifica e\nvalutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 27, CCNL 3.11.2005, aree IV e III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Modalità ed effetti della\nvalutazione positiva dei risultati raggiunti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 28, CCNL 3.11.2005, aree IV e III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Modalità ed effetti della\nvalutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati\nraggiunti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 29, CCNL 3.11.2005, aree IV e III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (La valutazione negativa);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 31, CCNL 3.11.2005, aree IV e III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Effetti della valutazione\nnegativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli\nincarichi e altri istituti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 32, CCNL 3.11.2005, aree IV e III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Norma finale del sistema di\nvalutazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- allegato 5), CCNL 3.11.2005, aree IV e III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Procedimento di\nvalutazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IX - COPERTURE ASSICURATIVE, RISCHIO CLINICO E PATROCINIO LEGALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Ch3>Art. 64 - Coperture assicurative per utilizzo di mezzo di trasporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>proprio o aziendale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti stipulano, a proprio carico, apposita polizza\nassicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasione di\ntrasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo\ndi trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni\ndi servizio. La polizza è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi\nnella assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di\ntrasporto di proprietà del dirigente, nonché di lesioni o decesso del\nmedesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà\ndell'Azienda o Ente sono in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e\ncon le modalità di cui al comma 1), dei rischi di lesioni o di decesso del\ndipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il\ntrasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I massimali delle polizze di cui ai commi 1) e 2) non possono eccedere\nquelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione\nobbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi liquidati ai dirigenti dalle società assicuratrici per morte o\ngli esiti delle lesioni personali, in base alle polizze stipulate da terzi\nresponsabili e di quelle previste dal presente articolo, sono detratti\ndall'Azienda o Ente fino alla concorrenza delle somme (compresi gli oneri\nriflessi) spettanti al dirigente per l'assenza dello stesso conseguente all'\ninfortunio sul lavoro per lo stesso evento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso delle spese documentate e autorizzate dalla Azienda o Ente per\nle trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio è disciplinato\ndall'art. 80 (Trattamento di trasferta).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conferma la disapplicazione dell'art. 28, comma 2), DPR 761\u002F1979 e\ndell'art. 88, DPR 384\u002F1990.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Copertura assicurativa per la responsabilità civile.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende o Enti garantiscono, con oneri a proprio carico, una adeguata\ncopertura assicurativa o altre analoghe misure per la responsabilità civile di\ntutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di assistenza\ntecnica e legale ai sensi dell'art. 67 (Patrocinio legale) per le eventuali\nconseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro\nattività, in conformità a quanto disposto dalle leggi 114\u002F2014 e 24\u002F2017 e\ndai decreti ministeriali ivi previsti, senza diritto di rivalsa, salvo le\nipotesi di dolo o colpa grave.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura\nassicurativa di cui al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti rendono note ai dirigenti, con completezza e\ntempestività, tutte le informazioni relative alla copertura assicurativa e\nalle altre analoghe misure previste dal comma 1) con le modalità previste\ndalla legge 24\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Sistemi per la gestione del rischio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti prendono atto che la promozione della cultura della sicurezza e\ndella prevenzione degli errori nell'ambito della gestione del rischio e delle\nlogiche del governo clinico rappresenta una condizione imprescindibile per\nmigliorare la qualità della assistenza e per l'erogazione di prestazioni più\ncoerenti con le aspettative dei cittadini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi,\nanche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volti a\nfornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione\ndelle modalità di lavoro da parte dei professionisti nell'ottica di diminuire\nle potenzialità di errore e, quindi, di responsabilità professionale, nonché\ndi ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti sono tenute a dotarsi di sistemi e strutture per la\ngestione del rischio, costituite da professionalità specifiche ed adeguate\nsecondo gli atti di indirizzo regionali in materia, e, nell'ottica di fornire\ntrasparenza e completezza al processo di accertamento dei fatti, coinvolgono il\nprofessionista interessato nel sinistro in esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di individuare modalità di gestione e di ricomposizione dei\nconflitti, le Aziende ed Enti ricercano mediazioni stragiudiziali e potenziano\nla trattazione del contenzioso, mediante lo sviluppo di specifiche competenze\nlegali e medico-legali, nonché l'istituzione, senza oneri aggiuntivi, di\nappositi Comitati per la valutazione dei rischi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti devono avere un ruolo attivo sia nella corretta ed informata\ngestione del rischio che nelle attività connesse alla prevenzione dello\nstesso. A tal fine sono tenuti a partecipare annualmente alle iniziative di\nformazione aziendale, di cui all'art. 24, comma 4) (Orario di lavoro dei\ndirigenti) garantendo un numero di ore annuali non inferiori a 20, secondo le\nlinee di indirizzo regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui al presente articolo le Regioni forniscono le necessarie\nlinee di indirizzo sulle materie di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 67 - Patrocinio legale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda ed Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si\nverifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei\nconfronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio\ne all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione\nche non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi\nquelli dei consulenti tecnici, fin dalla apertura del procedimento e per tutti\ni gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con\nl'eventuale ausilio di un consulente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto\nd'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia\nin sostituzione di quello messo a disposizione dalla Azienda o Ente o a\nsupporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento della Azienda\no Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso\ndi conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al\nrimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo\ncarico qualora avesse trovato applicazione il comma 1), che comunque, non\npotrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi\nministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al\ndirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare\ninizialmente il comma 1) per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i\nprocedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di\nquanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il\ndirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche\nsenza il previo comune gradimento della Azienda o Ente. In tale ultimo caso,\nanche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri\nrestano interamente a suo carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assistenza di cui ai commi 1) e 2) è garantita altresì per i\nprocedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di\nresponsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I costi sostenuti dalla Azienda o Ente in applicazione dei commi 1), 2) e\n3), con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza\nassicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture\nassicurative per la responsabilità civile).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con\nsentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi\ncon dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dalla Azienda o Ente per la\nsua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma\n3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È confermata la disapplicazione dell'art. 41, DPR 270\u002F1987.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'entrata in vigore del presente Capo ai sensi dell'art. 2, comma 2)\n(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto) del\npresente CCNL, cessano di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 24, CCNL 8.6.2000, I biennio economico, art. 21, CCNL 3.11.2005, art.\n24, comma 7), CCNL 3.11.2005 e art. 16, CCNL 17.10.08, area IV e art. 24, CCNL\n8.6.2000, I biennio economico, art. 21, CCNL 3.11.2005, art. 24, comma 8), CCNL\n3.11.2005 e art. 18, CCNL 17.10.2008, area III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Coperture assicurative e\ntutela legale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 17, CCNL 6.5.2010, aree IV e III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria e delle professioni sanitarie (Sistemi per la gestione del rischio e\ncopertura assicurativa);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 25, CCNL 8.6.2000, I biennio economico, aree IV e III, con riferimento\nalla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Patrocinio\nlegale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo X - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Principi generali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari\nresponsabilità, attestate dall'art. 15, D.lgs. n. 502\u002F1992 e s.m.i., nel\nrispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo\nspettanti agli Organi di governo e le funzioni di gestione spettanti alla\ndirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia e al fine di\nassicurare una migliore funzionalità e operatività delle Aziende ed Enti del\nSSN, sono stabilite, per i dirigenti a cui si applica il presente CCNL,\nspecifiche fattispecie di responsabilità disciplinare, nonché il relativo\nsistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele ai dirigenti medesimi,\nnel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituisce principio generale la netta distinzione tra le procedure ed i\ncriteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità\ndisciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La\nresponsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di\ncomportamento, secondo i principi e le modalità di cui alle previsioni di\nlegge e contrattuali vigenti e resta distinta dalla responsabilità\ndirigenziale, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione\nagli obiettivi assegnati, le prestazioni e le competenze professionali e\norganizzative dei dirigenti, responsabilità che viene accertata secondo le\nprocedure e mediante gli Organismi previsti nell'ambito del sistema di\nvalutazione di cui al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all'art. 55,\ncomma 2), D.lgs. n. 165\u002F2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto\nalla responsabilità disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la responsabilità disciplinare, la tipologia delle infrazioni e delle\nrelative sanzioni, individuate dal presente CCNL, sono applicate secondo i\nprincipi e i criteri definiti dal presente CCNL medesimo, nel rispetto di\nquanto previsto dagli artt. 55 e ss., D.lgs. n. 165\u002F2001, con particolare\nriferimento alla regolamentazione del procedimento disciplinare. L'irrogazione\ndella sanzione deve basarsi su elementi certi e obiettivi, deve essere\ntempestivamente comunicata al dirigente e, al fine di garantire la certezza\ndelle situazioni giuridiche, non può essere applicata una sanzione di specie\ndiversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Obblighi del dirigente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di\ncui agli artt. 2104 e 2105 c.c. e contribuisce alla gestione della cosa\npubblica con impegno e responsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento della\nefficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria\nconsiderazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel\npieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche\nAmministrazioni di cui al DPR 62\u002F2013 di cui si impegna a osservare tutte le\ndisposizioni, nonché dei Codici di comportamento adottati dalle Aziende ed\nEnti ai sensi dell'art. 54, comma 5), D.lgs. n. 165\u002F2001 e di quanto stabilito\nnelle Carte dei Servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente, tenuto conto della necessità di garantire la migliore\nqualità del servizio deve, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme\nregolatrici del rapporto di lavoro, nonché delle disposizioni contrattuali,\nnonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dalla\nAzienda o Ente e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento\ndei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei\nrisultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni\nd'ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta\nuniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni\ninterpersonali, all'interno della Azienda o Ente con gli altri dirigenti e con\ngli addetti alla struttura, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli\nutenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque,\npossono nuocere all'immagine della Azienda o Ente, salvo che non siano\nespressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1, legge n.\n300\u002F70;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)nell'ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme\nal proprio ruolo, organizzando ed assicurando la presenza in servizio correlata\nalle esigenze della propria struttura ed all'espletamento dell'incarico\naffidato, nel rispetto della normativa contrattuale e legislativa vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, alla\nadozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o\nindirettamente interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti e\ndegli affini fino al 2° grado come indicato dal DPR 62\u002F2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto\nespletamento dell'attività del personale, anche di livello dirigenziale,\nassegnato alla struttura cui è preposto, nonché al rispetto delle norme del\nCodice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l'attivazione della azione\ndisciplinare, secondo le disposizioni vigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)informare l'Azienda o Ente di essere stato rinviato a giudizio o che nei\nsuoi confronti è esercitata l'azione penale, quando per la particolare natura\ndei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di\nincompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l'Azienda o Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) astenersi dal chiedere o accettare omaggi o trattamenti di favore, se non\nnei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purché di\nmodico valore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)garantire, per quanto nei suoi poteri e nei suoi obblighi di servizio, il\nmassimo rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità della\nassistenza al paziente nell'arco delle 24 ore, nell'ambito delle funzioni\nassegnate al dirigente, nel rispetto dalla normativa contrattuale vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)assicurare la massima diligenza nella compilazione e tenuta e controllo\ndelle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)rispettare le norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia di\nespletamento dell'attività libero-professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di\ncertificazione per l'assenza per malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)qualora svolga attività di ricerca scientifica dovrà attenersi alle\nregole di comportamento di buona fede internazionalmente condivise dalla\ncomunità scientifica, e quindi dovrà evitare rigorosamente comportamenti\nfraudolenti volti ad alterare i risultati della ricerca di cui è responsabile\nal fine di conseguire un indebito vantaggio in termini di riconoscimento di\npubblicazioni o ottenimento di finanziamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme\nvigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati\npersonali, trasparenza e accesso alla attività amministrativa, informazione\nalla utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul\nlavoro, nonché di divieto di fumo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di incompatibilità, resta fermo quanto previsto dall'art. 53,\nD.lgs. n. 165\u002F2001, anche con riferimento all'art. 1, comma 60) e ss., legge\n662\u002F1996.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Sanzioni disciplinari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 69 (Principi generali) le\nviolazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell'art. 70\n(Obblighi del dirigente), secondo la gravità della infrazione, previo\nprocedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti\nsanzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) censura scritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) sanzione pecuniaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le\nprevisioni dell'art. 72 (Codice disciplinare);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) licenziamento con preavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) licenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono altresì previste, dal D.lgs. n. 165\u002F2001, le seguenti sanzioni\ndisciplinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un\nmassimo di 15 giorni, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 7);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo\ndi 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi, ai sensi dell'art. 55 sexies, comma\n1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un\nmassimo di 3 mesi, ai sensi dell'art. 55 sexies, comma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le forme e i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione\nle previsioni dell'art. 55 bis, D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il procedimento disciplinare viene svolto dall'ufficio competente per i\nprocedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4), D.lgs. n.\n165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi stabiliti dall'art. 55, comma 4), D.lgs. n. 165\u002F2001, il soggetto\ncompetente ad assumere le determinazioni conclusive del procedimento\ndisciplinare è il direttore generale o chi da lui delegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55 bis, D.lgs.\nn. 165\u002F2001, la contestazione dell'addebito deve essere specifica e tempestiva,\nnel rispetto dei termini temporali previsti dalla legge, nonché contenere\nl'esposizione chiara e puntuale dei fatti in concreto verificatisi, al fine di\nrendere edotto tempestivamente il dirigente degli elementi a lui addebitati e\nconsentire allo stesso di esercitare il diritto di difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle\nsanzioni disciplinari, decorsi 2 anni dalla loro irrogazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti cui al presente articolo non sollevano il dirigente dalle\neventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso,\ncompresa la responsabilità dirigenziale, che verrà accertata nelle forme\npreviste dal sistema di valutazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 55 quater, D.lgs. n.\n165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Codice disciplinare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti sono tenute al rispetto dei principi generali di cui\nall'art. 69 (Principi generali), nonché dei principi di gradualità e\nproporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza. A\ntale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità\ndi ciascuna delle sanzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'intenzionalità del comportamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità\ndell'evento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la rilevanza della infrazione e della inosservanza degli obblighi e delle\ndisposizioni violate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché\ncon la gravità della lesione del prestigio della Azienda o Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli\nutenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche\nconnesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso\nnella violazione di più persone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4), 5), 6), 7) e 8), già\nsanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore\ngravità e diversa tipologia tra quelle individuate nell'ambito del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od\nomissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un\nunico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più\ngrave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa\ngravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare dal minimo della censura scritta fino alla multa da\n€ 200,00 ad € 500,00 si applica, graduando l'entità della stessa in\nrelazione ai criteri del comma 1), nei casi di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché\ndelle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in\ntema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle\nesigenze della struttura e all'espletamento dell'incarico affidato, ove non\nricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55 quater, comma 1), lett. a),\nD.lgs. n. 165\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di\ncorrettezza verso i componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti,\ni dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) comportamento negligente nella compilazione, tenuta e controllo delle\ncartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'Azienda o Ente\ndi essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi\nconfronti è esercitata l'azione penale quando per la particolare natura dei\nreati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di\nincompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l'Azienda o Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli\ninfortuni o di sicurezza del lavoro, nonché del divieto di fumo, anche se non\nne sia derivato danno o disservizio per l'Azienda o Ente o per gli utenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei\nsingoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24, legge 7 agosto 1990 n. 241, anche se\nnon ne sia derivato danno all'Azienda o Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle multe sarà introitato nel bilancio della Azienda o Ente ed\nè destinato alle attività relative alla sicurezza del personale sanitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un\nmassimo di 15 giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55 bis, comma 7),\nD.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un\nmassimo di 3 mesi si applica nei casi previsti dall'art. 55 sexies, comma 3) -\nsalvo i casi più gravi, ivi indicati, ex art. 55 quater, comma 1), lett. f\nter) e comma 3 quinquies) - e dall'art. 55 septies, comma 6), D.lgs. n.\n165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo\ndi 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi, si applica nel caso previsto\ndall'art. 55 sexies, comma 1), D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della\nretribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica,\ngraduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1),\nper:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4), 5), 6) e 7),\noppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una\nparticolare gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure\nnei confronti della Azienda o Ente o dei componenti della direzione aziendale,\ndegli altri dirigenti o dei dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli\nambienti di lavoro, anche con utenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)manifestazioni offensive nei confronti della Azienda o Ente o dei\ncomponenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti o\ndi terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi\ndell'art. 1, legge n. 300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di\ncontegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale\ndirigente, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55 sexies,\ncomma 3), D.lgs. n. 165\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55 quater,\ncomma 1), lett. b), D.lgs. n. 165\u002F2001, assenza ingiustificata dal servizio o\narbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è\ndeterminata in relazione alla durata della assenza o dell'abbandono del\nservizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli\nobblighi del dirigente, agli eventuali danni causati alla Azienda o Ente, agli\nutenti o ai terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad\nillecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di\npertinenza della Amministrazione o ad esso affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti\naziendali in materia di espletamento di attività libero-professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza,\noperatività e continuità dell'assistenza al paziente, nell'arco delle 24 ore,\nnell'ambito delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa\ncontrattuale vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)comportamento negligente od omissivo nella compilazione, tenuta e\ncontrollo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche, da cui\nsia derivato un danno per l'Azienda o Ente o per i terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili in merito alla\ncertificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno\nalla Azienda o Ente o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori nei confronti di\ndirigenti o altri dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la\ngravità e reiterazione;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>o)fino a 2 assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le\ngiornate festive e di riposo settimanale in applicazione dell'art. 55\nquinquies, comma 3 bis), D.lgs. n. 165\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario\nassicurare continuità nella erogazione di servizi alla utenza in applicazione\ndell'art. 55 quinquies, comma 3 bis), D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di sospensione di cui al presente articolo, l'Azienda o Ente, in\nrelazione a documentate esigenze organizzative e funzionali dirette a garantire\nla continuità assistenziale, può differire, per un massimo di 30 giorni\nsentito l'interessato, rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare,\nla data di esecuzione della sanzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato\nmotivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. con preavviso, per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le ipotesi considerate dall'art. 55 quater, comma 1), lett. b), c), da f\nbis) sino a f quinquies), D.lgs. n. 165\u002F2001 e 55 septies, comma 4);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)recidiva nel biennio in una delle mancanze previste ai commi 5), 6), 7) e\n8) o, comunque, quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzino\nper una particolare gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti\naziendali in materia di espletamento di attività libero professionale, ove ne\nsia seguito grave conflitto di interessi o una forma di concorrenza sleale nei\nconfronti dell'Azienda o Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)l'ipotesi di cui all'art. 55 quater, comma 3 quinquies);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art. 16, comma\n2), 2° e 3° periodo, DPR 62\u002F2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere\nsessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di\nparticolare gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. senza preavviso, per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le ipotesi considerate dall'art. 55 quater, comma 1), lett. a), d), e) ed\nf), D.lgs. n. 165\u002F2001 e dall'art. 55 quinquies, comma 3);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono\ndar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 74\n(Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto\nprevisto dall'art. 75, comma 1) (Rapporto tra procedimento disciplinare e\nprocedimento penale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)condanna, anche non passata in giudicato, per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i delitti indicati dall'art. 7, comma 1), e art. 8, comma 1), D.lgs. n.\n235\u002F2012;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i delitti indicati dall'art. 12, commi 1), 2) e 3), legge 11 gennaio\n2018 n. 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici\nuffici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gravi delitti commessi in servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-delitti previsti dall'art. 3, comma 1), legge 97\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere\nprecedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche\nnei confronti di terzo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione\nneppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4) a 8) e dal comma 10)\nsono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1), facendosi\nriferimento, quanto alla individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi\ndei dirigenti di cui all'art. 70 (Obblighi del dirigente), nonché quanto al\ntipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi\nprecedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Codice disciplinare di cui al presente articolo, nonché al Codice di\ncomportamento e alle carte dei servizi, ove emanate, deve essere data la\nmassima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Azienda\no Ente, secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2), ultimo periodo, D.lgs. n.\n165\u002F2001. Tale pubblicità equivale a tutti gli effetti all'affissione\nall'ingresso della sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di prima applicazione del presente CCNL, il Codice disciplinare deve\nessere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 12), entro\n15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal 15°\ngiorno successivo a quello della sua affissione o dalla pubblicazione nel sito\nweb della Amministrazione. Resta ferma l'applicabilità delle sanzioni di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 55 quater,\ncomma 3 bis), D.lgs. n. 165\u002F2001, l'Azienda o Ente, qualora ritenga necessario\nespletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, in\nconcomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione al dirigente,\npuò disporre la sospensione dal lavoro dello stesso dirigente, per un periodo\nnon superiore a 30 giorni, con la corresponsione del trattamento economico\ncomplessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a 60 giorni nei\ncasi di particolare gravità e complessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione\ndisciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,\nil periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione,\nferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni\ndi sospensione irrogati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come\nsospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Sospensione cautelare in corso di procedimento penale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da\nprovvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa è\nobbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico\ndirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata\ndello stato di restrizione della libertà, salvo che l'Azienda o Ente non\nproceda direttamente ai sensi dell'art. 72, comma 10) (Codice disciplinare), e\ndell'art. 55 ter, D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della\nretribuzione e con sospensione dell'incarico, anche nel caso in cui venga\nsottoposto a procedimento penale, che non comporti la restrizione della\nlibertà personale o questa sia comunque cessata, secondo quanto previsto\ndall'art. 55 ter, D.lgs. n. 165\u002F2001, salvo che l'Azienda o Ente non proceda\ndirettamente ai sensi dell'art. 75, comma 2) (Rapporto tra procedimento\ndisciplinare e procedimento penale) e dell'art. 55 ter, D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi\nprevisti dall’art. 7, comma 1) e art. 8, comma 1), D.lgs. n. 235\u002F2012 e fatta\nsalva l'applicazione dell'art. 72 (Codice disciplinare), comma 10), qualora\nl'Azienda o Ente non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino\nal termine di quello penale, ai sensi dell'art. 55 ter, D.lgs. n. 165\u002F2001,\nnonché dell'art. 75 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento\npenale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1), legge n. 97\u002F2001, trova\napplicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora\nintervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione\ncondizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1) della citata\nlegge n. 97\u002F2001. È fatta salva l'applicazione dell'art. 72, comma 10), punto\n2) (Codice disciplinare) qualora l'Azienda o Ente non disponga la sospensione\ndel procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi\ndell'art. 55 ter, D.lgs. n. 165\u002F2001, nonché dell'art. 75 (Rapporto tra\nprocedimento disciplinare e procedimento penale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi indicati ai commi precedenti si applica, comunque, quanto previsto\ndall'art. 55 ter, D.lgs. n. 165\u002F2001, comma 1), ultimo periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove l'Azienda o Ente intenda procedere alla applicazione della sanzione di\ncui all'art. 72, comma 10), punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del\ndirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino alla\nconclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal\nservizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva\nefficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a 5 anni. Decorso tale\ntermine, essa è revocata e il dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi\nnei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 72,\ncomma 10), punto 2) (Codice disciplinare), l'Azienda o Ente ritenga che la\npermanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità\ndella stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle\nda parte dei cittadini e\u002Fo comunque, per ragioni di opportunità e operatività\ndell'Amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti\nmotivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con\ncadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente\nsospeso, fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 55 ter,\nD.lgs. n. 165\u002F2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in\nogni caso la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per\ncessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini\ndell'applicabilità dell'art. 72 (Codice disciplinare).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono\ncorrisposti una indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare,\nnonché la retribuzione individuale di anzianità e gli assegni familiari,\nqualora ne abbia titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la\nformula “il fatto non sussiste” o “l'imputato non lo ha commesso”\noppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga,\nquanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di\nassegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse\nrimasto in servizio, compresi gli aumenti contrattuali nel frattempo\nintervenuti, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento\nall'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre\ninfrazioni, ai sensi dell'art. 75, (Rapporto tra procedimento disciplinare e\nprocedimento penale) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni\neventualmente applicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a\nseguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal\nlicenziamento, quanto corrisposto al dirigente precedentemente sospeso viene\nconguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche\ndella retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione; dal\nconguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1) e quelli\neventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo quanto previsto dall'art. 55 quater, comma 3 bis), D.lgs. n.\n165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 - Rapporto tra procedimento disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e procedimento penale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte,\nad oggetto fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, trovano\napplicazione le disposizioni dell'art. 55 ter e quater, D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda o Ente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del\nfatto addebitato al dirigente e, quando all'esito della istruttoria, non\ndisponga di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può\nsospendere il procedimento disciplinare attivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell'art. 55 ter,\nD.lgs. n. 165\u002F2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale,\ninterviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il\nfatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che\n“l'imputato non l'ha commesso” o altra formulazione analoga, l'autorità\ndisciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 55 ter, comma\n4), D.lgs. n. 165\u002F2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le\ndeterminazioni conclusive, applicando le disposizioni dell'art. 653, comma 1)\nc.p.p. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al\ndirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata\nassoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti\ncontestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza\ndisciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei\ntempi e secondo le modalità stabilite dell'art. 55 ter, comma 4), D.lgs. n.\n165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con\nl'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 72 (Codice\ndisciplinare) comma 10), punto 2) e, successivamente, il procedimento penale\nsia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce\nche il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che\n“l'imputato non l'ha commesso” o altra formulazione analoga , ove il\nmedesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione,\nai sensi dell'art. 55 ter, comma 2), D.lgs. n. 165\u002F2001, il dirigente ha\ndiritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio\npresso l'ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede,\nnonché all'affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto\nall'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che\nl'assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di\nprocesso di revisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla data di riammissione di cui al comma 4), il dirigente ha diritto a\ntutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento,\ncompresi gli aumenti contrattuali nel frattempo intervenuti, tenendo conto\nanche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente, nonché della\nretribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento. In caso di\npremorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite\ne ai figli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al\ncomma 1), siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso\nin cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno\nportato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo\nle procedure previste dall'art. 55 ter, D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - La determinazione concordata della sanzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ufficio per i procedimenti disciplinari e il dirigente, in via\nconciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione\ndisciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge e il contratto\ncollettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso. La\nprocedura non ha natura obbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa\ndi cui al comma 1) non può essere di specie diversa da quella prevista dalla\nlegge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede e non\nè soggetta ad impugnazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ufficio per i procedimenti disciplinari o il dirigente può proporre\nall'altra parte l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1),\nentro il termine dei 5 giorni successivi alla audizione del dirigente per il\ncontraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 2), D.lgs. n.\n165\u002F2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento\ndisciplinare, di cui all'art. 55 bis, D.lgs. n.165\u002F2001. La proposta\ndell'Ufficio per i procedimenti disciplinari o del dirigente e tutti gli altri\natti della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalità dell'art.\n55 bis, comma 5), D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei\nfatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura\ndella sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta\nentro il termine di cui al comma 3) comporta la decadenza delle Parti dalla\nfacoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa\ndeve essere comunicata entro i 5 giorni successivi al ricevimento della\nproposta, con le modalità dell'art. 55 bis, comma 5), D.lgs. n. 165\u002F2001. Nel\ncaso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento\nriprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.\n55 bis, D.lgs. n. 165\u002F2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle\nParti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura\nconciliativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la proposta sia accettata, l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari\nconvoca nei 3 giorni successivi il dirigente, con l'eventuale assistenza di un\nprocuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il\nlavoratore aderisce o conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto è\nformalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall' Ufficio per i\nprocedimenti disciplinari e dal dirigente e la sanzione concordata dalle Parti,\nche non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall'Ufficio per i\nprocedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la\nprocedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei\ntermini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55 bis, D.lgs. n.\n165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di\n30 giorni dalla contestazione e comunque prima della irrogazione della\nsanzione. La mancata conclusione entro tali termini comporta la estinzione\ndella procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di\nsvolgimento e la decadenza delle Parti dalla facoltà di avvalersi\nulteriormente della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Reintegrazione sul posto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e indennità supplementare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda o Ente o il dirigente possono proporre all'altra parte, in\nsostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, prevista dall'art. 63,\ncomma 2), 3° periodo, D.lgs. n. 165\u002F2001, il pagamento a favore del dirigente\ndi una indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei\nfatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del\npreavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a 2 mensilità, e un\nmassimo pari al corrispettivo di 24 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità supplementare di cui al comma 1) è automaticamente aumentata,\nove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti\nmisure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 7 mensilità in corrispondenza del 51° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5 mensilità in corrispondenza del 49° e 53° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 mensilità in corrispondenza del 48° e 54° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 mensilità in corrispondenza del 47° e 55° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 mensilità in corrispondenza del 46° e 56° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle mensilità di cui ai commi 1) e 2) è ricompresa anche la retribuzione\ndi posizione - parte fissa già in godimento del dirigente al momento del\nlicenziamento, con esclusione della variabile aziendale e di quella di\nrisultato e delle altre indennità connesse all'incarico precedentemente\nricoperto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente che accetti l'indennità supplementare in luogo della\nreintegrazione non può successivamente adire l'Autorità giudiziaria per\nottenere la reintegrazione. In caso di pagamento della indennità\nsupplementare, l'Azienda o Ente non può assumere altro dirigente nel posto\nprecedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al\nnumero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1) e 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente che abbia accettato l'indennità supplementare in luogo della\nreintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione\ndella indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che\nha dichiarato la nullità o l'annullabilità del licenziamento, può avvalersi\ndella disciplina di cui all'art. 30, D.lgs. n. 165\u002F2001. Qualora si realizzi il\ntrasferimento ad altra Azienda o Ente, il dirigente ha diritto a un numero di\nmensilità pari al solo periodo non lavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Norme finali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di monitorare e verificare l'applicazione delle norme contrattuali\ndefinite dal presente CCNL, le Aziende o Enti sono tenute ad inviare, con\ncadenza annuale, a ciascuna Regione un rapporto informativo sui procedimenti\ndisciplinari effettuati anche con riferimento ai risultati degli stessi sia in\ntermini di sanzioni erogate che di archiviazioni effettuate. Tali informazioni,\nsempre in forma anonima e aggregata, sono successivamente fornite dalle Regioni\nalle OO.SS. rappresentative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda o Ente che, ai sensi dell'art. 63, comma 2), 3° periodo, D.lgs.\nn. 165\u002F2001, è tenuto alla reintegrazione in servizio del dirigente, effettua\ntale reintegrazione anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede,\ncon il conferimento allo stesso di un incarico di valore equivalente a quello\nposseduto all'atto del licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'entrata in vigore del presente Capo ai sensi dell'art. 2, comma 2)\n(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto) del\npresente CCNL, cessano di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 5, CCNL 6.5.2010, integrativo delle aree IV e III, con riferimento\nalla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Principi\ngenerali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 6, CCNL 6.5.2010, integrativo aree IV e III, con riferimento alla\nsola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Obblighi del\ndirigente);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 7, CCNL 6.5.2010, integrativo aree IV e III, con riferimento alla\nsola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Sanzioni e procedure\ndisciplinari);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 8, CCNL 6.5.2010, integrativo aree IV e III, con riferimento alla\nsola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Codice\ndisciplinare);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 9, CCNL 6.5.2010, integrativo aree IV e III, con riferimento alla\nsola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Sospensione cautelare\nin corso di procedimento disciplinare);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 10, CCNL 6.5.2010, integrativo aree IV e III, con riferimento alla\nsola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Sospensione cautelare\nin caso di procedimento penale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 11, CCNL 6.5.2010, integrativo aree IV e III, con riferimento alla\nsola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Rapporto tra\nprocedimento disciplinare e procedimento penale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 12, CCNL 6.5.2010, integrativo aree IV e III, con riferimento alla\nsola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (La determinazione\nconcordata della sanzione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 13, CCNL 6.5.2010, integrativo aree IV e III, con riferimento alla\nsola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Norme finali in tema di\nresponsabilità disciplinare);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 14, CCNL 6.5.2010, integrativo aree IV e III, con riferimento alla\nsola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (La reintegrazione del\ndirigente illegittimamente licenziato);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 15, CCNL 6.5.2010, integrativo aree IV e III, con riferimento alla\nsola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Indennità sostitutiva\ndella reintegrazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IV - ISTITUTI NORMO-ECONOMICI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Trattamento di trasferta.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dirigente comandato a prestare la propria attività lavorativa\nin località diversa dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio,\noltre alla normale retribuzione, compete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia,\naereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del\nbiglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è quella\n“economica”; per i dirigenti autorizzati ad avvalersi del proprio mezzo,\nnel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, si applica\nl'art. 64 (Coperture assicurative per utilizzo di mezzo di trasporto proprio o\naziendale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o, nei casi\npreventivamente individuati e autorizzati dalla Azienda o Ente, dei taxi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per le trasferte di durata superiore a 12 ore il rimborso della spesa\nsostenuta per il pernottamento in un albergo fino a 4 stelle e della spesa per\ni 2 pasti giornalieri, nel limite di complessivi € 44,26;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore e fino a 12 ore, il\nrimborso per un pasto nel limite di € 22,26;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) per le trasferte continuative nella medesima località di durata non\ninferiore a 30 giorni, rimborso della spesa per il pernottamento in residenza\nturistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per\nl'albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo\nmedio della categoria consentita nella medesima località, ai sensi della lett.\nc).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti individuano, con gli atti di cui al comma 5), le\nattività svolte in particolarissime situazioni operative che, in\nconsiderazione della impossibilità di fruire durante le trasferte, del pasto o\ndel pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione,\ncomportano la corresponsione della somma forfettaria di € 25,82 lordi\ngiornalieri, in luogo dei rimborsi di cui al comma 1). Per le Aziende ed Enti\ninteressati, le suddette attività, a titolo esemplificativo, sono così\nindividuate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)assistenza e accompagnamento di pazienti e infermi durante il trasporto di\nemergenza o in particolari condizioni di sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)interventi in zone particolarmente disagiate quali lagune, fiumi, boschi e\nselve;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)attività che comportino imbarchi brevi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)attività di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di\nverifica ed ispettiva, sanitaria, di tutela del lavoro, di tutela\ndell'ambiente, del territorio e del patrimonio culturale, di tutela della\nsalute, di repressione frodi e similari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto\na una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo\npresumibilmente spettante per la trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti, con gli atti di cui al comma 5), stabiliscono le\ncondizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e\ndegli strumenti occorrenti al personale dirigente per l'espletamento\ndell'incarico affidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi\nordinamenti e in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina\ndella trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente\narticolo, individuando, in tale sede, anche la documentazione necessaria per i\nrimborsi e le relative modalità procedurali, nonché quanto previsto dai commi\n2) e 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta\nivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato\ndalle disposizioni legislative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle\nrisorse già previste nei bilanci delle singole Aziende ed Enti per tale\nspecifica finalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È confermata la disapplicazione dell’art. 43, DPR 761\u002F1979 e art. 87, DPR\n384\u002F1990.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Ch3>Art. 80 bis - Welfare integrativo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di\ncui all'art. 7, comma 5), lett. n) (Contrattazione collettiva integrativa:\nsoggetti e materie), la concessione di benefici di natura assistenziale e\nsociale in favore dei propri dirigenti, tra i quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità\nsociale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)prestiti a favore di dirigenti in difficoltà ad accedere ai canali\nordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare\nspese non differibili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono\nsostenuti mediante utilizzo di quota parte del Fondo per la retribuzione di\nrisultato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'entrata in vigore del presente Capo ai sensi dell'art. 2, comma 2) del\npresente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 32, CCNL 10.2.2004, aree IV e III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria e delle professioni sanitarie (Trattamento di trasferta);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 45, comma 2), CCNL 10.2.2004, area IV e art. 46, comma 2), CCNL\n10.2.2004, area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle\nprofessioni sanitarie (Disapplicazioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo V - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 - Retribuzione e sue definizioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del\ntrattamento economico accessorio per la quali sono previste diverse modalità\ntemporali di erogazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)retribuzione base mensile, costituita dallo stipendio tabellare mensile\nper la qualifica dirigenziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)retribuzione individuale mensile, costituita da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-retribuzione base mensile di cui alla lett. a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità di specificità medico-veterinaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-retribuzione di posizione complessiva d'incarico (parte fissa e variabile)\ncompresa la maggiorazione prevista per l'incarico di direttore di dipartimento\novvero di incarichi che pur non configurandosi con tale denominazione,\nricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità di esclusività per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo\nove spettante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque\ndenominati, corrisposti per 13 mensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-retribuzione individuale di anzianità ove acquisita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità per incarico di direzione di struttura complessa ove\nspettante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutte le voci sopra menzionate sono ricomprese nella retribuzione\nindividuale mensile ove spettanti e nella misura in godimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)retribuzione globale di fatto annuale, costituita dall'importo della\nretribuzione individuale mensile per 12 mensilità di cui alla lett. b), alla\nquale si aggiunge il rateo della 13a mensilità per le voci che sono\ncorrisposte anche a tale titolo, nonché l'importo annuo della retribuzione di\nrisultato e delle indennità contrattuali per le condizioni di lavoro percepite\nnell'anno di riferimento non ricomprese nella precedente lett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti\nretribuzioni mensili di cui al comma 2) per 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni\nmensili di cui al comma 2) per 156.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le clausole contrattuali indicano di volta in volta a quale base retributiva\ndebba farsi riferimento per calcolare la retribuzione giornaliera e oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_comments_txt\">\u003Ch3>Art. 83 - Struttura della retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti\nvoci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)trattamento fondamentale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-stipendio tabellare per la qualifica dirigenziale comprensivo della\nindennità integrativa speciale conglobata ai sensi dell'art. 34, CCNL\n3.11.2005 (Indennità integrativa speciale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità di specificità medico-veterinaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-retribuzione di posizione d'incarico parte fissa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assegni personali, ove spettanti, ai sensi delle vigenti norme\ncontrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità di esclusività per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo\nove spettante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)trattamento accessorio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-retribuzione di posizione d'incarico parte variabile aziendale sulla base\ndella graduazione delle funzioni, ove spettante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ove\nspettante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-retribuzione di risultato ove spettante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro (ivi inclusi i\ncompensi per lavoro straordinario), ove spettante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-specifico trattamento economico ove in godimento quale assegno personale ex\nart. 38, comma 3), CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Norma transitoria per i\ndirigenti già di 2° livello) per l'area IV ed ex art. 39, comma 2), CCNL\n8.6.2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti già di 2°\nlivello del ruolo sanitario) per l'area III con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria e delle professioni sanitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dirigenti, è corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ove\nspettante ai sensi delle norme vigenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'entrata in vigore del presente Capo ai sensi dell'art. 2, comma 2) del\npresente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 26, CCNL 10.2.2004, area IV e art. 26, CCNL 10.2.2004, area III, con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie\n(Retribuzione e sue definizioni);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 33, CCNL 3.11.2005, come modificato dall'art. 12, CCNL 6.5.2010, area\nIV e art. 33, CCNL 3.11.2005, come modificato dall'art. 11, CCNL 6.5.2010, area\nIII, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni\nsanitarie (Struttura della retribuzione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - STIPENDIO TABELLARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Ch3>Art. 85 - Incrementi dello stipendio tabellare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di 13a mensilità,\nprevisto dall'art. 2, CCNL 6.5.2010 (Incrementi stipendio tabellare nel biennio\n2008-2009), area IV e dall'art. 2, CCNL 6.5.2010 (Incrementi stipendio\ntabellare dei dirigenti dei 4 ruoli nel biennio 2018-2009), area III, con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, è\nincrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da\ncorrispondersi per 13 mensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal 1° gennaio 2016 di € 19,70\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 59,80\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 125,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente\nCCNL, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010\ncessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata\nnello stipendio tabellare di cui al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della applicazione dei commi 1) e 2), con la medesima decorrenza\nindicata al comma 2), il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità\ndello stipendio tabellare dei dirigenti di cui al comma 1), è rideterminato in\n€ 45.260,77.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 86 - Trattamento economico dei dirigenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>con rapporto di lavoro ad esaurimento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente articolo si applica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ai dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 3, CCNL 6.5.2010, area IV\n(Incrementi stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad\nesaurimento), con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-agli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo di\ncui all' art. 4, comma 1), CCNL 6.5.2010, area IV (Ex medici condotti ed\nequiparati).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di 13a mensilità\ndei dirigenti di cui al comma 1), 1° alinea è incrementato, dalle date sotto\nindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13\nmensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dirigenti medici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal 1° gennaio 2016 di € 8,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 21,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 67,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dirigenti veterinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal 1° gennaio 2016 di € 10,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 27,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 85,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della applicazione degli incrementi previsti dal presente comma,\nil nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio\ntabellare dei dirigenti Medici è rideterminato in € 25.842,03 e per i\ndirigenti Veterinari in € 32.988,59.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di cui al comma 1),\n2° alinea è incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi\nmensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal 1° gennaio 2016 di € 2,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 6,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 19,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della applicazione degli incrementi previsti dal presente comma il\nnuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare\nè rideterminato in € 8.044,81.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente articolo, in materia di trattamento\neconomico dei dirigenti di cui al comma 1) restano confermate, in quanto\ncompatibili con le disposizioni legislative vigenti, le previgenti specifiche\ndisposizioni contrattuali di cui alle aree IV e III, quest'ultima con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 87 - Effetti dei nuovi stipendi tabellari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incrementi degli stipendi tabellari stabiliti dall’art. 85 (Incrementi\ndello stipendio tabellare) e art. 86 (Trattamento economico dei dirigenti con\nrapporto di lavoro ad esaurimento) hanno effetto, alle scadenze e negli importi\nprevisti dalle tabelle di cui all'art. 85 (Incrementi dello stipendio\ntabellare), sulla 13a mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, sul\nTFR, sulla indennità premio di servizio, sulla indennità di cui all'art. 10,\nCCNL 6.5.2010, integrativo del CCNL 17.10.2008, aree IV e III, con riferimento\nalla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Sospensione\ncautelare in caso di procedimento penale), sulle ritenute assistenziali e\nprevidenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti\ndella indennità premio di servizio, della indennità sostitutiva di preavviso\ne di quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti\nmaturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 85 (Incrementi\ndello stipendio tabellare) e dell'art. 86 (Trattamento economico dei dirigenti\ncon rapporto di lavoro ad esaurimento) sono corrisposti integralmente alle\nscadenze e negli importi previsti al personale dirigente comunque cessato dal\nservizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 88 - Retribuzione individuale di anzianità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conferma quanto previsto all'art. 47, comma 3), CCNL 5.12.1996, I biennio\neconomico (Riconversione delle risorse destinate alla progressione economica\nper anzianità), area IV e all'art. 4, CCNL integrativo 1.7.1997 (Retribuzione\nindividuale di anzianità), area III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 89 - Indennità di esclusività.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, l'indennità di\nesclusività del rapporto di lavoro resta disciplinata dall’art. 5, CCNL\n8.6.2000, II biennio, art. 8, comma 1), lett. e), CCNL 22.2.2001, art. 36, CCNL\n3.11.2005 e art. 12, CCNL 6.5.2010 (Indennità di esclusività del rapporto di\nlavoro) per l'area IV e dall'art. 5, CCNL 8.6.2000, II biennio economico, art.\n10, comma 1), lett. b), CCNL 22.2.2001 (Indennità di esclusività del rapporto\ndi lavoro), art. 36, CCNL 3.11.2005 (Indennità) e art. 11, CCNL 6.5.2010, II\nbiennio (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro) per l'area III con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esperienza professionale\u002Fanzianità richiesta in tali disposizioni\ncontrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio\nmaturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso\naltre Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) con o senza\nsoluzione di continuità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 31\u002F12\u002F2018 e a valere dall'anno successivo l'indennità di\nesclusività della sola dirigenza sanitaria di cui al comma 1) è rideterminata\nnei seguenti valori annui, lordi comprensivi della 13a mensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- incarichi di direzione di struttura complessa: € 18.473,29;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- altri incarichi con esperienza professionale nel SSN superiore a 15 anni:\n€ 13.461,36;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altri incarichi con esperienza professionale nel SSN tra 5 e 15 anni: €\n5.784,38;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- altri incarichi con esperienza professionale nel SSN sino a 5 anni €\n1.708,05.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di esclusività della dirigenza medica e veterinaria di cui al\ncomma 1) è confermata nei seguenti valori annui, lordi comprensivi della 13a\nmensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- incarichi di direzione di struttura complessa: € 18.473,29;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- altri incarichi con esperienza professionale nel SSN superiore a 15 anni:\n€ 13.857,58;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- altri incarichi con esperienza professionale nel SSN tra 5 e 15 anni: €\n10.167,99;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altri incarichi con esperienza professionale nel SSN sino a 5 anni: €\n2.519,19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 90 - Indennità per incarico di direzione di struttura complessa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È confermata, con le modifiche di cui al presente articolo, la previgente\ndisciplina di cui all’art. 40, CCNL 8.6.2000, I biennio economico e art. 36,\nCCNL 3.11.2005 (Indennità per incarico di direzione di struttura complessa),\narea IV e all’art. 41, CCNL 8.6.2000, I biennio economico, come modificato\ndall'art. 10, comma 2), CCNL 22.2.2001 e art. 36, CCNL 3.11.2005 (Indennità\nper incarico di direzione di struttura complessa), area III, con riferimento\nalla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, relativa alla\nindennità per incarico di direzione di struttura complessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 31\u002F12\u002F2018 e a valere dall'anno successivo, il valore annuo\nlordo per 13 mensilità della indennità di cui al comma 1), per tutti gli\nincarichi di direzione di struttura complessa, è stabilito in €\n10.218,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 90 bis - Indennità di specificità medico-veterinaria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 31\u002F12\u002F2018 e a valere dall'anno successivo, l'indennità di\nspecificità medico-veterinaria prevista dall'art. 36, commi 1) e 5), CCNL\n3.11.2005, area IV (Indennità) è rideterminata in € 8.476,34 annui lordi\ncomprensivi della 13a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la stessa decorrenza di cui al comma 1), per i dirigenti medici e\nveterinari di ex 2° livello, l'indennità di cui all'art. 36, comma 2), CCNL\n3.11.2005, area IV (Indennità) è rideterminata in € 11.273,82 annui lordi\ncomprensivi della 13a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 90 ter - Una tantum.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale in servizio e retribuito al 31 dicembre 2017, con rapporto di\nlavoro esclusivo, è riconosciuta, in una unica soluzione, una erogazione\n‘una tantum’, nelle misure lorde di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Dirigenti Medici e Veterinari e Dirigenti sanitari: € 540,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Dirigenti delle professioni sanitarie: € 750,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'erogazione di cui al comma 1) non è computata agli effetti dell'art. 87\n(Effetti dei nuovi stipendi tabellari).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale di cui al capo II (Rapporti di lavoro con impegno orario\nridotto) del titolo VII (Particolari tipologie di rapporto di lavoro),\nl'importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 91 - Retribuzione di posizione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad ogni dirigente è riconosciuta una retribuzione di posizione correlata a\nciascuna delle tipologie d'incarico di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico).\nEssa è fissa e ricorrente ed è corrisposta, con oneri a carico del Fondo di\ncui all'art. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) per 13\nmensilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione di posizione si compone di una parte fissa - coincidente con\nil suo valore minimo - e di una parte variabile, che insieme rappresentano il\nvalore complessivo d'incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della presente\nIpotesi, i valori annui lordi complessivi per 13 mensilità della retribuzione\ndi posizione parte fissa sono ridefiniti come nelle seguenti tabelle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"74*\">\n  \u003Ccol width=\"9*\">\n  \u003Ccol width=\"115*\">\n  \u003Ccol width=\"0*\">\n  \u003Ccol width=\"58*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd colspan=\"4\" style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"77%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Tipologia di incarico\n        gestionale\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"23%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">valore\n        in\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont color=\"#00000a\">€\n        \u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">annui\n        lordi\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">per 13\n        mesi\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"29%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">incarico di direzione\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">di\n        struttura complessa\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">\u003Cspan lang=\"en-US\">(art. 18, comma 1,\n        \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">\u003Cspan lang=\"en-US\">par. I, lett.\n        a)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"49%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">- area\n        chirurgica\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"23%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">18.000,00\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"49%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">- area\n        medica\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">-\n        Dirigenza sanitaria\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">-\n        Dirigenza professioni sanitarie\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"23%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">17.000,00\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"49%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">- area\n        territorio\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">-\n        Dirigenza veterinaria\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"23%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">16.000,00\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"77%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico di direzione di struttura semplice\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">a\n        valenza dipartimentale o distrettuale\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">(art.\n        18, comma 1, par. I, lett. b)\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"23%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">12.500,00\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: 1px solid #00000a; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"77%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico di direzione di struttura semplice\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">quale\n        articolazione interna di struttura complessa\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">\u003Cspan lang=\"en-US\">(art. 18, comma 1, par. I, lett.\n        c)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp lang=\"en-US\" align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"23%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">11.000,00\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"77%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Tipologia di incarico\n        professionale\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"23%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">valore\n        in\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont color=\"#00000a\">€\n        \u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">annui\n        lordi\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">per 13\n        mesi\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" colspan=\"2\" style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"32%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico di\n        altissima\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">professionalità\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">art.\n        18, comma 1, par. II,\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">lett.\n        a)\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"45%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">a\n        valenza dipartimentale\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">(art.\n        18, comma 1, par. II, lett. a1)\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"23%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">12.500,00\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"45%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">articolazione interna di struttura\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">complessa (art. 18, comma 1, par.\n        II,\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">lett.\n        a2)\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"23%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">11.000,00\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"77%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico professionale di alta specializzazione\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">(art.\n        18, comma 1, par. II, lett. b)\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"23%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">6.500,00\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd colspan=\"4\" style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"77%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico professionale, di consulenza, di\n        studio e di ricerca,\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">ispettivi, di verifica e di controllo\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">\u003Cspan lang=\"en-US\">(art. 18, comma 1, par. II, lett.\n        c)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp lang=\"en-US\" align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"23%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003C\u002Ffont>\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">5.500,00\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: 1px solid #00000a; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"77%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico professionale di base\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">(art.\n        18, comma 1, par. II, lett. d)\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"23%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">1.500,00\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I valori di retribuzione di posizione parte fissa di cui al citato comma 3)\nassorbono e ricomprendono, i valori in godimento, da parte di ciascun titolare\ndi incarico, della retribuzione minima contrattuale unificata e della\ndifferenza sui minimi, le quali cessano pertanto di essere corrisposte, con la\nmedesima decorrenza di cui al comma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I valori di retribuzione di posizione parte fissa, derivanti dalla\napplicazione del comma 3) sono coperti e finanziati a carico del Fondo di cui\nall'art. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi). Al fine di assicurare\nla copertura a carico del suddetto Fondo, in prima applicazione e fintantoché\nnon si renderanno disponibili ulteriori risorse, gli incrementi della\nretribuzione di posizione parte fissa derivanti dalla trasposizione ai nuovi\nincarichi effettuata in applicazione dell'art. 18, comma 6) (Tipologie\nd'incarico), sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni della\nretribuzione di posizione parte variabile in atto percepita da ciascun titolare\ndi incarico, ferma restando la graduazione delle posizioni e il valore\nindividuale complessivo di retribuzione di posizione dell'incarico in essere.\nNel caso in cui la retribuzione di posizione parte variabile di cui al\nprecedente periodo non sia sufficiente a garantire il nuovo valore di\nretribuzione di posizione parte fissa, sono utilizzate, per la parte residua,\ncon il seguente ordine di priorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le risorse di cui all'art. 94, comma 3), lett. a) (Fondo per la\nretribuzione degli incarichi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le risorse di cui all'art. 94, comma 3), lett. e) (Fondo per la\nretribuzione degli incarichi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_table_selection_txt\">\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La complessiva retribuzione di posizione - intesa come somma della parte\nfissa e della parte variabile - è definita entro i valori massimi annui lordi\nper 13 mensilità di cui alla seguente tabella.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 100%\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"191*\">\n  \u003Ccol width=\"65*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"75%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Tipologia di\n        incarico\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"25%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">valore\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">in €\n        annui lordi\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">per 13\n        mesi\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"75%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico di direzione di struttura complessa\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">\u003Cspan lang=\"en-US\">(art. 18, comma 1, par. I, lett.\n        a)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp lang=\"en-US\" align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"25%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">50.000,00\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"75%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico di direzione di struttura semplice\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">a\n        valenza dipartimentale o distrettuale\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">(art.\n        18, comma 1, par. I, lett. b)\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"25%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">42.000,00\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"75%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico di direzione di struttura semplice\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">quale\n        articolazione interna di struttura\n        complessa\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">\u003Cspan lang=\"en-US\">(art. 18, comma 1, par. I, lett.\n        c)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp lang=\"en-US\" align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"25%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">42.000,00\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"75%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico ad altissima professionalità\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">(art.\n        18, comma 1, par. II, lett. a)\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"25%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">42.000,00\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"75%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico professionale di alta specializzazione\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">(art.\n        18, comma 1, par. II, lett. b)\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"25%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">42.000,00\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"75%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico professionale, di consulenza, di\n        studio \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">e di\n        ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">\u003Cspan lang=\"en-US\">(art. 18, comma 1, par. II, lett.\n        c)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp lang=\"en-US\" align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"25%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">30.000,00\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: 1px solid #00000a; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.02cm; padding-right: 0cm\" width=\"75%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">Incarico professionale di base\n        \u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">(art.\n        18, comma 1, par. II, lett. d)\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border: 1px solid #00000a; padding: 0cm 0.02cm\" width=\"25%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cfont face=\"Times New Roman, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 14pt\" size=\"4\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 10pt\" size=\"2\">30.000,00\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Resta fermo quanto previsto all'art. 62, comma 5) (Effetti della valutazione\nnegativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli\nincarichi da parte del Collegio tecnico) in merito alla decurtazione della\nretribuzione di posizione complessiva in caso di valutazione negativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione di posizione complessiva è attribuita sulla base della\ngraduazione delle funzioni definita in sede aziendale, tenendo conto delle\narticolazioni aziendali individuate dalle leggi regionali di organizzazione e\ndegli eventuali atti d'indirizzo e coordinamento del Ministero della Salute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La graduazione delle funzioni è effettuata dalle Aziende od Enti sulla base\ndei seguenti criteri e parametri di massima che i medesimi Enti od Aziende\npossono assumere, anche in modo semplificato, per adattarli alla loro specifica\nsituazione organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali e degli eventuali\natti di indirizzo di cui al comma 8), nonché previo confronto ai sensi\ndell'art. 5, comma 3), lett. d) (Confronto):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)tipologia di incarico conferito, nel rispetto di quanto previsto dal capo\nII di cui al titolo III sul “Sistema degli incarichi dirigenziali” e in\nparticolare dall'art. 18, comma 1) (Tipologie d'incarico);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna,\ncon particolare riguardo ai Dipartimenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura\nsovraordinata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)affidamento e gestione di budget;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel\nbudget affidato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e\nspecifiche norme di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e\nvigilanza, verifica di attività direzionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)grado di competenza specialistico-funzionale o professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)utilizzazione nell'ambito della struttura di metodologie e strumentazioni\nsignificativamente innovative e con valenza strategica per l'Azienda od\nEnte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione\nin rapporto alle esigenze didattiche dell'Azienda o Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale\ndell’Azienda od Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)rilevanza degli incarichi di direzione di struttura complessa interna\nall'unità operativa ovvero a livello aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)ampiezza del bacino di utenza per le unità operative caratterizzate da\ntale elemento e reale capacità di soddisfacimento della domanda di servizi\nespressa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali,\npurché collegata oggettivamente con uno o più dei precedenti criteri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)per gli incarichi professionali, afferenza della posizione professionale\nal dipartimento o alla struttura complessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito della medesima Azienda o Ente, agli incarichi è attribuita la\nstessa retribuzione di posizione complessiva, a parità di rilevanza delle\nfunzioni sulla base dei criteri di graduazione adottati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, ferma la graduazione\ndelle relative funzioni dirigenziali, spetta il 55% della sola retribuzione di\nposizione - parte fissa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È confermato l'art. 39, commi 9) e 12), CCNL 8.6.2000, I biennio, come\nmodificato dall'art. 4, comma 4), CCNL 6.5.2010, integrativo dell'area IV e\nl'art. 40, comma 9), CCNL 8.6.2000, I biennio, come modificato dall'art. 4,\ncomma 4), CCNL integrativo 6.5.2010, area III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (La retribuzione di posizione\ndei dirigenti a rapporto di lavoro esclusivo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 92 - Clausola di garanzia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la medesima decorrenza indicata all'art. 91, comma 3) (Retribuzione di\nposizione), ai dirigenti con rapporto esclusivo e con valutazione positiva, in\nrelazione all'incarico conferito, è garantito un valore minimo di retribuzione\ndi posizione complessiva sulla base della effettiva anzianità di servizio\nmaturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso\naltre Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione), con o senza\nsoluzione di continuità, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2)\n(Tipologie d'incarico).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_provision\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I valori minimi di retribuzione di posizione complessiva, annua, lorda per\n13 mensilità di cui al comma 1) sono stabiliti come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- anzianità uguale o superiore a 5 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e inferiore a 15 anni: € 5.000,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- anzianità uguale o superiore a 15 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e inferiore a 20 anni: € 6.000,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- anzianità uguale o superiore a 20 anni: € 7.000,00\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della verifica del possesso del requisito della “valutazione\npositiva”, ai sensi del comma 1), si fa riferimento, per quanto concerne le\nanzianità di cui al comma 2), 1° e 2° alinea, alla valutazione effettuata\nper il riconoscimento del maggior valore di indennità di esclusività, in\ncorrispondenza dei diversi scaglioni di anzianità a tal fine previsti. Ai fini\ndel riconoscimento del valore di cui al comma 2), 3° alinea, si fa invece\nriferimento all'ultima valutazione in ordine di tempo effettuata dal Collegio\ntecnico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la retribuzione di posizione complessiva dell'incarico conferito,\ndovesse risultare inferiore rispetto ai valori di cui al comma 2), la\nretribuzione di posizione d'incarico verrà maggiorata fino al raggiungimento\ndei valori di cui al comma 2). Tale maggiorazione è da intendersi come parte\nvariabile della retribuzione di posizione e non opera nel caso in cui la\nretribuzione di posizione complessiva dell'incarico conferito sia superiore ai\nvalori di cui al comma 2). La maggiorazione, se spettante, è erogata a\ndecorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui gli scaglioni di\nanzianità di cui al comma 2) sono maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 93 - Retribuzione di risultato e relativa differenziazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti definiscono, nel rispetto dell'art. 7, comma 5), lett. c)\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), i criteri per la\ndeterminazione e per l'erogazione della retribuzione di risultato correlata\nalla performance organizzativa e individuale tenendo presente quanto previsto\nnel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione di risultato è, in via principale, correlata all'incarico\nsvolto e alla preventiva definizione, da parte delle Aziende ed Enti degli\nobiettivi e dei livelli di prestazione annuali da assegnare nell'ambito del\nciclo della performance di cui all'art. 4 e all'art. 15 e ss., D.lgs. n.\n150\u002F2009, nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo decreto, nonché\ndelle disposizioni regionali in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli obiettivi e i livelli di prestazione, preventivamente illustrati dal\ndirigente responsabile dell'articolazione aziendale a tutti i dirigenti della\nunità operativa, sono assegnati formalmente a ciascuno di essi anche secondo\nla tipologia degli incarichi agli stessi conferiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione di risultato è attribuita in modo differenziato sulla base\ndei livelli di raggiungimento dei risultati prestazionali e di gestione\nconseguiti in coerenza dei suddetti obiettivi, secondo le risultanze positive\ndei sistemi di valutazione adottati in conformità a quanto previsto nel capo\nVIII di cui al titolo III intitolato “Verifica e valutazione dei\ndirigenti”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È confermato quanto previsto dall'art. 65, comma 3), ultimo periodo, CCNL\n5.12.1996, I biennio economico (La produttività per i dirigenti medici e\nveterinari di 1° e 2° livello del SSN) per l'area IV e l'art. 62, comma 3),\nultimo periodo, CCNL 5.12.1996, I biennio economico (La produttività per i\ndirigenti del SSN) per l'area III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria e delle professioni sanitarie, fermo restando che le norme previgenti\nsull'orario di lavoro ivi richiamate devono ritenersi disapplicate e sostituite\nda quelle del nuovo CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota delle risorse del “Fondo per la retribuzione di risultato”\ndestinate a remunerare la performance organizzativa e quella individuale è\ndeterminata ai sensi dell'art. 95, comma 10) (Fondo per la retribuzione di\nrisultato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto\nprevisto dal sistema di valutazione della Azienda o Ente, è attribuita una\nmaggiorazione della retribuzione di risultato che si aggiunge alla quota di\ndetto premio attribuita al dirigente valutato positivamente sulla base dei\ncriteri selettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione\nintegrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 5), lett. c) (Contrattazione\ncollettiva integrativa: soggetti e materie), non potrà comunque essere\ninferiore al 30% del valore medio ‘pro capite’ della retribuzione di\nrisultato attribuita ai dirigenti valutati positivamente ai sensi del comma\n1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 5), lett. c)\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), definisce\naltresì, preventivamente, una limitata quota massima di dirigenti valutati, a\ncui la maggiorazione di cui al comma 2) può essere attribuita.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 93 bis - Misure per disincentivare elevati tassi di assenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>dei dirigenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate assenze medie\nche presentino significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark\ndi settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale e non\noggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in continuità con le\ngiornate festive e di riposo settimanale e nei periodi in cui è più elevata\nla domanda di servizi da parte dell'utenza, sono proposte misure finalizzate a\nconseguire obiettivi di miglioramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell'anno\nsuccessivo, non siano stati conseguiti gli obiettivi di miglioramento di cui al\ncomma 1) le risorse di cui all'art. 96, comma 4) (Fondo per la retribuzione\ndelle condizioni di lavoro), all'art. 94, comma 4) (Fondo per la retribuzione\ndegli incarichi) e all'art. 95, comma 4) (Fondo per la retribuzione di\nrisultato) non possono essere incrementate, rispetto al loro ammontare riferito\nall'anno precedente; tale limite permane anche negli anni successivi, fino a\nquando gli obiettivi di miglioramento non siano stati effettivamente\nconseguiti. La contrattazione integrativa disciplina gli effetti del presente\ncomma sulla premialità individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - I FONDI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 94 - Fondo per la retribuzione degli incarichi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della Ipotesi di CCNL, è\nistituito il nuovo Fondo per la retribuzione degli incarichi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel nuovo Fondo di cui al comma 1) confluiscono, ad invarianza complessiva\ndi spesa, in un unico importo, i seguenti valori consolidati nell'anno di\nsottoscrizione della Ipotesi di CCNL, come certificati dal competente Organo di\ncontrollo della contrattazione integrativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le risorse del “Fondo per l'indennità di specificità medica,\nretribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di\ndirezione di struttura complessa” di cui all'art. 9, CCNL 6\u002F5\u002F2010, biennio\neconomico 2008-2009, area IV Medico-Veterinaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le risorse del “Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione,\nspecifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa” di\ncui all'art. 58, comma 4), CCNL 5\u002F12\u002F1996, all'art. 8, CCNL 6\u002F5\u002F2010, biennio\neconomico 2008-2009 e all'art. 8, comma 6), CCNL 17.10.2008 (Entrata a regime\ndella istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni\nsanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e\ndella professione ostetrica), area III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria e delle professioni sanitarie e quindi al netto di quelle che sono\nstate destinate alla dirigenza, professionale, tecnico e amministrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo di cui al comma 2) è stabilmente incrementato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di un importo, su base annua, pari ad € 248,30 per le unità di\npersonale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31\u002F12\u002F2015, a decorrere\ndal 31\u002F12\u002F2018 e a valere dall'anno successivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità ed\nagli assegni personali, di cui all'art. 50, comma 2), lett. d), CCNL 8\u002F6\u002F2000\n(Fondo per indennità di specificità medica, retribuzione di posizione,\nequiparazione, specifico trattamento o indennità per i dirigenti con incarico\ndi direzione di struttura complessa), area IV Medico-Veterinaria e all'art. 50,\ncomma 2), lett. d), CCNL 8\u002F6\u002F2000 (Fondi per la retribuzione di posizione,\nequiparazione, specifico trattamento, indennità di direzione di struttura\ncomplessa), area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle\nprofessioni sanitarie, che non saranno più corrisposti al personale cessato\ndal servizio a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo;\nl'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione\ndal servizio in misura intera in ragione d'anno; per evitare duplicazioni di\nimporti, i predetti valori degli assegni personali sono recuperati nel Fondo\nsolo nel caso in cui i relativi importi non siano stati già computati tra le\nrisorse del Fondo e, pertanto, considerati nell'ambito delle risorse\nconsolidate di cui al comma 2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione\ndel presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 50, comma 2), lett. a),\nCCNL 8\u002F6\u002F2000 (Fondo per indennità di specificità medica, retribuzione di\nposizione, equiparazione, specifico trattamento o indennità per i dirigenti\ncon incarico di direzione di struttura complessa), area IV Medico-Veterinaria,\ntenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 1), lett. a) (Confronto\nregionale), nonché dell'art. 50, comma 2), lett. a), CCNL 8\u002F6\u002F2000 (Fondi per\nla retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennità\ndi direzione di struttura complessa), area III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenuto conto di quanto\nprevisto dall'art. 6, comma 1), lett. a) (Confronto regionale) e tenendo conto\ndei soli posti di organico relativi al personale destinatario del presente\nCCNL; dette risorse confluiscono nella quota, parziale o totale, destinata al\npresente Fondo, fermo restando che il computo delle stesse è effettuato una\nsola volta, senza duplicazione di risorse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione\ndel presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 53, comma 1), CCNL 8\u002F6\u002F2000\n(Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei\nservizi), area IV Medico-Veterinaria, nonché dell'art. 53, comma 1), CCNL\n8\u002F6\u002F2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche),\narea III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni\nsanitarie, tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale\ndestinatario del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)delle eventuali risorse trasferite stabilmente al presente Fondo ai sensi\ndell'art. 95, comma 9) (Fondo per la retribuzione degli incarichi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi\nvariabili di anno in anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)delle risorse di cui all'art. 53, comma 2), CCNL 8\u002F6\u002F2000 (Finanziamento\ndei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi), area IV,\nnonché dell'art. 53, comma 2), CCNL 8\u002F6\u002F2000 (Finanziamento dei fondi per\nincremento delle dotazioni organiche), area III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)delle eventuali altre risorse derivanti da disposizioni di legge che\nprevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con\nle finalità del presente Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse di cui al comma 3), lett. c) e d) e quelle di cui al comma 4),\nlett. a) sono stanziate nel rispetto delle linee guida regionali. Le risorse di\ncui al comma 4), lett. a) sono stanziate nel rispetto dei vincoli dettati dalle\ndisposizioni normative in materia di equilibrio dei costi (piani di\nrientro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e dei\nFondi di cui ai successivi artt. 95 e 96 deve comunque avvenire,\ncomplessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2), D.lgs. n. 75\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente rese\ndisponibili per i seguenti utilizzi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile secondo la\ndisciplina di cui all'art. 91 (Retribuzione di posizione), ivi compresa la\nmaggiorazione di cui all'art. 92, comma 4) (Clausola di garanzia);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)indennità per incarico di direzione di struttura complessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)indennità di specificità medico-veterinaria di cui all'art. 90 bis\n(Indennità di specificità medico-veterinaria);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)eventuali trattamenti economici previsti sulla base delle specifiche\ndisposizioni di legge di cui al comma 4), lett. b), a valere sulle risorse di\ncui alla medesima lettera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)specifico trattamento economico ove spettante in applicazione della norma\ntransitoria art. 38, comma 3), CCNL 8.6.2000 (Norma transitoria per i dirigenti\ngià di 2° livello), area IV Medico-Veterinaria e art. 39, comma 2), CCNL\n8.6.2000 (Norma transitoria per i dirigenti già di 2° livello del ruolo\nsanitario), area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)eventuali assegni personali posti a carico del Fondo ai sensi delle\nvigenti norme contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 95 - Fondo per la retribuzione di risultato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della Ipotesi di CCNL è\nistituito il nuovo Fondo per la retribuzione di risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel nuovo Fondo di cui al comma 1) confluiscono, ad invarianza complessiva\ndi spesa, in un unico importo, i seguenti valori consolidati nell'anno di\nsottoscrizione della Ipotesi di CCNL, come certificati dal competente Organo di\ncontrollo della contrattazione integrativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le risorse del “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità\ndella prestazione individuale” di cui all'art. 11, CCNL 6\u002F5\u002F2010, area IV\nMedico-Veterinaria (quota relativa ai medici);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le risorse del “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità\ndella prestazione individuale” di cui all'art. 11, CCNL 6\u002F5\u002F2010, area IV\nMedico-Veterinaria (quota relativa ai veterinari);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le risorse del “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità\ndella prestazione individuale” di cui all'art. 10, CCNL 6\u002F5\u002F2010 e all'art.\n8, comma 6), CCNL 17.10.2008 (Entrata a regime della istituzione della\nqualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,\ntecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione\nostetrica), area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle\nprofessioni sanitarie e quindi al netto di quelle che sono state destinate alla\ndirigenza professionale, tecnica e amministrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo di cui al comma 2) è stabilmente incrementato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di un importo, su base annua, pari ad € 162,50 per le unità di\npersonale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31\u002F12\u002F2015, a decorrere\ndal 31\u002F12\u002F2018 e a valere dall'anno successivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione\ndel presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 50, comma 2), lett. a),\nCCNL 8\u002F6\u002F2000 (Fondo per indennità di specificità medica, retribuzione di\nposizione, equiparazione, specifico trattamento o indennità per i dirigenti\ncon incarico di direzione di struttura complessa), area IV Medico-Veterinaria,\ntenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 1), lett. a) (Confronto\nregionale), nonché dell'art. 50, comma 2), lett. a), CCNL 8\u002F6\u002F2000 (Fondi per\nla retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennità\ndi direzione di struttura complessa), area III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenuto conto di quanto\nprevisto dall'art. 6, comma 1), lett. a) (Confronto regionale) e tenendo conto\ndei soli posti di organico relativi al personale destinatario del presente\nCCNL; dette risorse confluiscono nella quota, parziale o totale, destinata al\npresente Fondo, fermo restando che il computo delle stesse è effettuato una\nsola volta, senza duplicazione di risorse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione\ndel presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 53, comma 1), CCNL 8\u002F6\u002F2000\n(Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei\nservizi), area IV Medico-Veterinaria, nonché dell'art. 53, comma 1), CCNL\n8\u002F6\u002F2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche),\narea III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni\nsanitarie, tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale\ndestinatario del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi\nvariabili di anno in anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)degli importi corrispondenti ai ratei di RIA e degli assegni personali, di\ncui all'art. 50, comma 2), lett. d), CCNL 8\u002F6\u002F2000 (Fondo per indennità di\nspecificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico\ntrattamento o indennità per i dirigenti con incarico di direzione di struttura\ncomplessa), area IV Medico-Veterinaria e all'art. 50, comma 2), lett. d), CCNL\n8\u002F6\u002F2000 (Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico\ntrattamento, indennità di direzione di struttura complessa), area III, con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitaria del\npersonale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in\nmisura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal\nfine, oltre ai ratei di 13a mensilità, le frazioni di mese superiori a 15\ngiorni; per evitare duplicazioni di importi, i predetti valori degli assegni\npersonali sono recuperati nel Fondo solo nel caso in cui i relativi importi non\nsiano stati già computati tra le risorse del Fondo e, pertanto, considerati\nnell'ambito delle risorse consolidate di cui al comma 2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)delle risorse di cui all'art. 53, comma 2), CCNL 8\u002F6\u002F2000 (Finanziamento\ndei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi), area IV,\nnonché dell'art. 53, comma 2), CCNL 8\u002F6\u002F2000 (Finanziamento dei fondi per\nincremento delle dotazioni organiche), area III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)delle risorse di cui all'art. 52, comma 5), lett. b), CCNL 8\u002F6\u002F2000 (Fondo\ndella retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione\nindividuale), area IV Medico-Veterinaria, nonché dell'art. 52, comma 5), lett.\nb), CCNL 8\u002F6\u002F2000 (Fondo della retribuzione di risultato e premio per la\nqualità della prestazione individuale), area III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43, legge n.\n449\u002F1997;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art.\n16, commi 4), 5) e 6), DL 6 luglio 2011 n. 98;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)delle altre risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano\nspecifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le\nfinalità del presente Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse di cui al comma 3), lett. b) e c) e quelle di cui al comma 4),\nlett. b) e c), sono stanziate nel rispetto delle linee guida regionali. Le\nrisorse di cui al comma 4), ad eccezione di quelle di cui alle lett. a) e f),\nsono stanziate nel rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni normative in\nmateria di equilibrio dei costi (piani di rientro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e dei\nFondi di cui agli artt. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) e 96\n(Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro) deve comunque avvenire,\ncomplessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2), D.lgs. n. 75\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente rese\ndisponibili per i seguenti utilizzi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)retribuzione di risultato secondo la disciplina di cui all'art. 93\n(Retribuzione di risultato e relativa differenziazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)trattamenti economici previsti sulla base delle specifiche disposizioni di\nlegge di cui al comma 4), lett. f), a valere sulle risorse di cui alla medesima\nlettera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)welfare integrativo di cui all'art. 80 bis (Welfare integrativo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)indennità per sostituzioni di cui all'art. 22 (Sostituzioni);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)eventuali risorse annualmente trasferite ai sensi dell'art. 96, comma 4),\nlett. c) (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 7) sono altresì sommate\neventuali risorse residue del presente Fondo, nonché dei Fondi di cui agli\nartt. 94 e 96, stanziate a bilancio e certificate dagli Organi di controllo,\nqualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente, le quali sono\nvincolate a retribuzione di risultato. Resta comunque fermo l'obbligo della\nintegrale destinazione delle risorse nell'anno contabile di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione\ndella disciplina di cui all'art. 91 (Retribuzione di posizione), anche in\ncorrelazione con la definizione di nuovi assetti organizzativi, le aziende\npossono ridurre stabilmente le complessive risorse di cui ai commi 2) e 3) del\npresente articolo, in una misura comunque non superiore al 30% delle stesse,\nincrementando di un importo corrispondente le risorse di cui all'art. 94 (Fondo\nper la retribuzione degli incarichi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla retribuzione di risultato, è destinato, in sede di contrattazione\nintegrativa ai sensi dell'art. 7, comma 5), lett. b) (Contrattazione collettiva\nintegrativa: soggetti e materie) un importo non inferiore al 70% delle risorse\nannualmente disponibili a valere sul presente Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della Ipotesi di CCNL e fino\nall'anno di entrata in vigore del CCNL relativo al prossimo triennio\ncontrattuale, la destinazione annuale delle risorse disponibili del presente\nFondo, tra le categorie di dirigenti di cui al comma 2), lett. a), b) e c),\ndestinatarie dei precedenti Fondi, è effettuata in modo tale da garantire a\nciascuna di esse quote di riparto proporzionalmente non inferiori a quelle\nrisultanti dall'anno di sottoscrizione della presente Ipotesi di CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel 1° anno di utilizzo del nuovo Fondo di cui al presente articolo gli\neventuali residui derivanti dal mancato utilizzo, negli anni precedenti, di\nrisorse dei Fondi pregressi, sono utilizzati, nell'ambito del nuovo Fondo, a\nbeneficio delle medesime categorie di dirigenti di cui al comma 2), lett. a),\nb) e c) che risultavano destinatarie dei suddetti Fondi pregressi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 96 - Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della Ipotesi di CCNL è\nistituito il nuovo Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel nuovo Fondo di cui al comma 1) confluiscono, ad invarianza complessiva\ndi spesa, in un unico importo, i seguenti valori consolidati nell'anno di\nsottoscrizione della Ipotesi di CCNL, come certificati dal competente Organo di\ncontrollo della contrattazione integrativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Fondo delle condizioni di lavoro di cui all'art. 10, CCNL 6.5.2010,\nbiennio economico 2008-2009 (Fondi per il trattamento accessorio legato alle\ncondizioni di lavoro), area IV Medico-Veterinaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Fondo delle condizioni di lavoro di cui all'art. 9, CCNL 6.5.2010, biennio\neconomico 2008-2009 (Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni\ndi lavoro) e all'art. 8, comma 6), CCNL 17.10.2008 (Entrata a regime\ndell'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie\ninfermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della\nprofessione ostetrica), area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria\ne delle professioni sanitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo di cui al comma 2) è stabilmente incrementato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di un importo, su base annua, pari ad € 325,00 per le unità di\npersonale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31\u002F12\u002F2015, a decorrere\ndal 31\u002F12\u002F2018 e a valere dall'anno successivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione\ndel presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 50, comma 2), lett. a),\nCCNL 8\u002F6\u002F2000 (Fondo per indennità di specificità medica, retribuzione di\nposizione, equiparazione, specifico trattamento o indennità per i dirigenti\ncon incarico di direzione di struttura complessa), area IV Medico-Veterinaria,\ntenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 1), lett. a) (Confronto\nregionale), nonché dell'art. 50, comma 2), lett. a), CCNL 8\u002F6\u002F2000 (Fondi per\nla retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennità\ndi direzione di struttura complessa), area III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenuto conto di quanto\nprevisto dall'art. 6, comma 1), lett. a) (Confronto regionale) e tenendo conto\ndei soli posti di organico relativi al personale destinatario del presente\nCCNL; dette risorse confluiscono nella quota, parziale o totale, destinata al\npresente Fondo, fermo restando che il computo delle stesse è effettuato una\nsola volta, senza duplicazione di risorse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione\ndel presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 53, comma 1), CCNL 8\u002F6\u002F2000\n(Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei\nservizi), area IV Medico-Veterinaria, nonché dell'art. 53, comma 1), CCNL\n8\u002F6\u002F2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche),\narea III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni\nsanitarie, tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale\ndestinatario del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)delle risorse derivanti dalla applicazione dall'art. 1, comma 435), legge\nn. 205\u002F2017, a seguito di riparto in sede regionale, previo confronto ai sensi\ndell'art. 6, comma 1), lett. h) (Confronto regionale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi\nvariabili di anno in anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)delle risorse di cui all'art. 53, comma 2), CCNL 8\u002F6\u002F2000 (Finanziamento\ndei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi), area IV,\nnonché dell'art. 53, comma 2), CCNL 8\u002F6\u002F2000 (Finanziamento dei fondi per\nincremento delle dotazioni organiche), area III, con riferimento alla sola\ndirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici\ntrattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del\npresente Fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)della eventuale quota di risorse annualmente trasferita dal Fondo per la\nretribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 95, comma 7), lett. e) (Fondo per\nla retribuzione di risultato); dall'anno successivo al trasferimento, il\npredetto Fondo per la retribuzione di risultato riacquisisce le disponibilità\ntrasferite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente rese\ndisponibili per i seguenti utilizzi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i compensi correlati alle condizioni di lavoro di cui al capo V di cui al\ntitolo V (Compensi correlati alle condizioni di lavoro) secondo la disciplina\nivi prevista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la remunerazione della attività didattica di cui all'art. 50, commi 7) e\n8) (Formazione e aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e\nricerca finalizzata), svolta fuori dell'orario di lavoro, in via forfettaria\ncon un compenso orario di € 25,82 lorde, relativo all'impegno per la\npreparazione delle lezioni ed alla correzione degli elaborati, nonché per la\npartecipazione alle attività degli Organi didattici; se l'attività in\nquestione è svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta\nnella misura del 20% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e\ncorrezione degli elaborati in quanto svolti fuori dell'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i trattamenti economici previsti sulla base delle specifiche disposizioni\ndi legge di cui al comma 4), lett. b), a valere sulle risorse di cui alla\nmedesima lettera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e dei\nFondi di cui all’art. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) e art.\n95 (Fondo per la retribuzione di risultato) deve comunque avvenire,\ncomplessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2), D.lgs. n. 75\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V - COMPENSI CORRELATI ALLE CONDIZIONI DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 97 - Compensi correlati alle condizioni di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli emolumenti connessi a determinate condizioni di lavoro del personale\ndestinatario del presente contratto sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'indennità di pronta disponibilità di cui all'art. 27 (Servizio di\npronta disponibilità);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i compensi per il lavoro straordinario di cui all'art. 30 (Lavoro\nstraordinario);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'indennità per il turno di guardia di cui all'art. 26 (Servizio di\nguardia);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'indennità per servizio notturno e festivo di cui all'art. 98 (Indennità\nper servizio notturno e festivo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'indennità di rischio radiologico di cui all'art. 99 (Indennità\nprofessionale specifica di rischio radiologico e indennità di rischio\nradiologico);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'indennità di ufficiale di polizia giudiziaria di cui all'art. 100\n(Indennità ufficiale polizia giudiziaria);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'indennità di bilinguismo di cui all'art. 101 (Indennità di\nbilinguismo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Ch3>Art. 98 - Indennità per servizio notturno e festivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dirigenti il cui servizio si svolga durante le ore notturne spetta una\n“indennità notturna” nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lordi\nper ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le 6.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il servizio prestato nel giorno festivo compete una indennità di €\n17,82 lordi se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà\ndell'orario, ridotte ad € 8,91 lordi se le prestazioni sono di durata pari o\ninferiore alla metà dell'orario di servizio, con un minimo di 2 ore. Nell'arco\ndelle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una\nindennità festiva per ogni singolo dirigente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla corresponsione delle indennità di cui al presente articolo si provvede\ncon il Fondo di cui all'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di\nlavoro).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Ch3>Art. 99 - Indennità professionale specifica di rischio radiologico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e indennità di rischio radiologico.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conferma l'art. 29, comma 1), CCNL 10.2.2004 (Indennità di rischio\nradiologico), area IV, con le modifiche di cui al presente articolo.\nL'indennità professionale specifica ivi prevista spetta ai medici specialisti\ndi radio-diagnostica, radio-terapia e medicina nucleare di cui all'art. 5,\ncomma 1), legge 724\u002F1994, nonché ai fisici-sanitari, nella misura di €\n103,29 lorde per 12 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al comma 1), ai dirigenti esposti in modo\npermanente al rischio radiologico, l'indennità di rischio radiologico continua\nad essere corrisposta nella misura di € 103,29 lorde per 12 mensilità per\ntutta la durata del periodo di esposizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano l'esposizione\nal rischio da radiazioni deve avvenire con gli Organismi aziendali a ciò\ndeputati in base alle vigenti disposizioni e ai sensi delle medesime\ndisposizioni. Le visite mediche periodiche dei dirigenti esposti al rischio\ndelle radiazioni avvengono con la cadenza prevista dalle vigenti\ndisposizioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla corresponsione delle indennità di cui al presente articolo si provvede\ncon il Fondo di cui all'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di\nlavoro). Essa è pagata in concomitanza con lo stipendio, e non è cumulabile\ncon l'indennità di cui al DPR 5 maggio 1975 n. 146 e con altre indennità\neventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dirigenti di cui ai commi 1) e 2) spetta un periodo di riposo biologico\npari a 15 giorni consecutivi di calendario da fruirsi entro l'anno solare di\nriferimento in una unica soluzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 100 - Indennità ufficiale polizia giudiziaria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, si conferma, per i\ndirigenti medici e veterinari, la vigenza dell'art. 52, CCNL 3.11.2005\n(Indennità ufficiale di polizia giudiziaria) e, per i dirigenti sanitari, la\nvigenza dell'art. 60, comma 1), 7° alinea (Costituzione del Fondo) e del\ncorrelato art. 72, comma 1), lett. cc) (Disapplicazioni), CCNL 5.12.1996, I\nbiennio economico, area III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla corresponsione della indennità di cui al presente articolo si provvede\ncon il Fondo di cui all'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di\nlavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la corresponsione per 12 mensilità, l'indennità di cui al\npresente articolo è rideterminata in € 80,00 mensili lordi, a decorrere dal\n1° mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 101 - Indennità di bilinguismo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È confermata l'indennità di bilinguismo, nelle misure di cui all'art. 52,\nDPR 270\u002F1987.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dirigenti in servizio nelle Aziende e negli Enti aventi sede nella\nregione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e nelle province autonome di\nTrento e Bolzano, nonché nelle altre Regioni a statuto speciale in cui vige\nistituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo\nè confermata l'apposita indennità di bilinguismo, collegata alla\nprofessionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il\npersonale della regione a statuto speciale Trentino Alto Adige.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla corresponsione della indennità di cui al presente articolo si provvede\ncon il Fondo di cui all'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di\nlavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina produce effetti qualora l'istituto non risulti\ndisciplinato da disposizioni speciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 102 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'entrata in vigore del presente capo I, ai sensi dell'art. 2, comma 2)\ndel presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 8, CCNL 10.2.2004, come modificato dall'art. 51, CCNL 3.11.2005, area\nIV e art. 8, CCNL 10.2.2004, come modificato dall'art. 47, CCNL 3.11.2005, area\nIII, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni\nsanitarie (Indennità per servizi notturno e festivo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 29, CCNL 10.2.2004, come modificato dall'art. 16, CCNL 6.5.2010, aree\nIV e III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria (Indennità di rischio\nradiologico), fatto salvo quanto previsto all'art. 99, comma 1) (Indennità\nprofessionale specifica di rischio radiologico e indennità di rischio\nradiologico);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 30, CCNL 10.2.2004, aree IV e III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria (Bilinguismo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 103 - Decorrenza e disapplicazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>relative all'intero titolo V\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>“Trattamento economico dei dirigenti”.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nuova disciplina sul trattamento economico dei dirigenti di cui al\npresente Titolo, a decorrere dalla sua entrata in vigore ai sensi dell'art. 2,\ncomma 2) del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di\napplicazione del contratto), sostituisce integralmente tutte le previgenti\ndiscipline in materia che devono pertanto ritenersi disapplicate fatte salve\nquelle espressamente richiamate. Restano ferme le disapplicazioni espressamente\npreviste all'art. 84 (Decorrenza e disapplicazioni) del capo I di cui al titolo\nV (Struttura della retribuzione) e all'art. 102 (Decorrenza e disapplicazioni)\ndel capo V di cui al titolo V (Compensi correlati alle condizioni di\nlavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 104 - Termini di preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del\nrapporto con preavviso o con corresponsione della indennità sostitutiva dello\nstesso i relativi termini sono fissati come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un\nmassimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione\ndi anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la\nfrazione di anno uguale o superiore al semestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni del dirigente il termine di cui al comma 1) è di 3\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di\ncui ai commi 1) e 2) è tenuta a corrispondere all'altra Parte una indennità\npari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato\npreavviso. L'Azienda o Ente ha diritto di trattenere su quanto eventualmente\ndovuto al dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo\ndi preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre\nazioni dirette al recupero del credito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà della Parte che riceve la comunicazione di risoluzione del\nrapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante\nil periodo di preavviso, con il consenso dell'altra Parte. In tal caso non si\napplica il comma 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso è computato nella anzianità a tutti gli\neffetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>In caso di decesso del dirigente o a seguito di accertamento della\ninidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'Azienda o Ente\ncorrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo\nquanto stabilito dall'art. 2122 c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell'art.\n33, comma 10) (Ferie e recupero festività soppresse), una somma corrispondente\nai giorni di ferie maturati e non goduti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la\nretribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute nel\ncaso di ricovero ospedaliero di cui all'art. 41 (Assenze per malattia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 105 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei\ncasi di risoluzione già disciplinati nell’art. 41 (Assenze per malattia),\nart. 43 (Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a\ncausa di servizio) e art. 72 (Codice disciplinare), ha luogo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) al compimento del limite di età o al raggiungimento dell'anzianità\nmassima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista,\ncome obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nella\nAzienda o Ente, ai sensi delle norme di legge in vigore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per dimissioni del dirigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per recesso della Azienda o Ente ai sensi dell'art. 36, comma 4), CCNL\n5.12.1996, come modificato dall'art. 8, comma 15), CCNL 6.5.2010, area IV e\nart. 35, comma 4), CCNL 5.12.1996, come modificato dall'art. 8, comma 15), CCNL\n6.5.2010, area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle\nprofessioni sanitarie (Recesso dell'Azienda o Ente);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) per decesso del dirigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) per perdita della cittadinanza, ove prevista quale requisito per\nl'accesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) per recesso unilaterale ai sensi dell'art. 72, DL n. 112\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di cui al comma 1), lett. a), non è dovuto il preavviso in quanto\nla risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi\ndella condizione prevista e opera dal 1° giorno del mese successivo a quello\ndi compimento dell'età prevista. L'Azienda o Ente comunica tempestivamente e\ncomunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di cui al comma 1), lett. b), il dirigente deve dare comunicazione\nscritta alla Azienda o Ente rispettando i termini di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 106 - Comitato dei Garanti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti di cui all'art. 21, commi 1) e 1 bis), D.lgs. n. 165\u002F2001\nconseguenti all'accertamento di responsabilità dirigenziale sono adottati\ndall'Azienda o Ente nel rispetto degli artt. 36, comma 4), CCNL 5.12.1996, come\nmodificato dall'art. 8, comma 15), CCNL 6.5.2010, area IV e art. 35, comma 4),\nCCNL 5.12.1996, come modificato dall'art. 8, comma 15), CCNL 6.5.2010, area\nIII, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni\nsanitarie (Recesso della azienda o ente) e dell'art. 61 (Effetti della\nvalutazione negativa dei risultati da parte dell'Organismo indipendente di\nvalutazione) e art. 62 (Effetti della valutazione negativa delle attività\nprofessionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del\nCollegio tecnico) solo dopo aver sentito il Comitato dei Garanti di cui\nall'art. 22, D.lgs. n. 165\u002F2001, istituito presso ciascuna Regione e composto\nda 3 membri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presidente del Comitato dei Garanti è nominato dalla Regione tra\nmagistrati od esperti con specifica qualificazione ed esperienza professionale\nnei settori della organizzazione, del controllo di gestione e del lavoro\npubblico in Sanità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli altri componenti sono nominati, uno dalla Regione stessa sentito\nl'Organismo di coordinamento dei direttori generali delle Aziende ed Enti,\nl'altro esperto, designato congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del presente\ncontratto entro 10 giorni dalla richiesta. In mancanza, di designazione\nunitaria detto componente è sorteggiato dalla Regione, tra i designati, nei 10\ngiorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le nomine di cui ai commi precedenti devono avvenire entro 6 mesi dalla\nentrata in vigore del presente contratto e devono prevedere anche i componenti\nsupplenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti di cui al comma 1) sono adottati sentito il Comitato che\ndeve esprimersi improrogabilmente e obbligatoriamente entro 45 giorni dal\nricevimento della richiesta, termine decorso il quale l'Azienda o Ente può\nprocedere all'adozione dei provvedimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato dei garanti dura in carica 3 anni e i suoi componenti non sono\nrinnovabili. Il Comitato dei Garanti si dota di un proprio regolamento di\nfunzionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 107 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'entrata in vigore del presente Capo ai sensi dell'art. 2, comma 2) del\npresente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 34, CCNL 5.12.1996, area IV e art. 33, CCNL 5.12.1996, area III, con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Cause\ndi cessazione del rapporto di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 35, CCNL 5.12.1996, area IV e art. 34, CCNL 5.12.1996, area III, con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie\n(Obblighi delle Parti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 39, CCNL 5.12.1996, art. 3, CCNL 2.7.1997 e art. 20, comma 7), CCNL\n8.6.2000, I biennio, area IV e art. 38, CCNL 5.12.1996, art. 3, CCNL 1.7.1997 e\nart. 20, comma 7), CCNL 8.6.2000, I biennio, area III, con riferimento alla\nsola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Termini di\npreavviso);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 23, CCNL 8.6.2000, I biennio economico e art. 20, commi 1), 2) e 3),\nCCNL 3.11.2005, aree IV e III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e\ndelle professioni sanitarie (Comitato dei Garanti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 40, CCNL 10.2.2004, area IV e art. 39, CCNL 10.2.2004, area III, con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie\n(Tentativo obbligatorio di conciliazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 41, CCNL 10.2.2004, area IV e art. 40, CCNL 10.2.2004, area III, con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie\n(Procedure di conciliazione in caso di recesso).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 108 - Assunzioni a tempo determinato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione\ndi dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle\nprevisioni dell'art. 36, D.lgs. n. 165\u002F2001 e dei vincoli finanziari previsti\ndalle vigenti disposizioni di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti individuano la durata massima dei contratti di lavoro a\ntempo determinato, tenuto anche conto della necessità di garantire la costante\nerogazione dei Servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di\nassistenza e in conformità alle linee di indirizzo emanate dalle regioni.\nComunque la durata massima non può superare i 36 mesi. Tra un contratto e\nquello successivo è previsto un intervallo di almeno 10 giorni dalla data di\nscadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi ovvero almeno 20 giorni dalla\ndata di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero massimo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascuna\nAzienda o Ente per assumere i dirigenti, complessivamente, non può superare il\ntetto annuale del 20% dei dirigenti a tempo indeterminato in servizio al 1°\ngennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità\nsuperiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio di\nattività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei\ndirigenti a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esenti dal limite di cui al comma 3) i contratti a tempo determinato\nstipulati per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione\nfinalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) particolari necessità delle Aziende ed Enti di nuova istituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi\no che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi\nordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, D.lgs. n. 165\u002F2001,\nle procedure selettive per l'assunzione di dirigenti con contratto di lavoro a\ntempo determinato, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del\npersonale di cui all'art. 6, D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche\nle seguenti ipotesi di assunzione di dirigenti con contratto di lavoro a\ntermine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sostituzione di dirigenti assenti con diritto alla conservazione del\nposto, ivi compresi i dirigenti che fruiscono dei congedi previsti dagli artt.\n4 e 5, legge n. 53\u002F2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal\nlavoro programmate, con l'esclusione delle ipotesi di sciopero, l'assunzione a\ntempo determinato può essere anticipata fino a 30 giorni al fine di assicurare\nl'affiancamento del dirigente che si deve assentare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)sostituzione di dirigente assente per gravidanza e puerperio, nelle\nipotesi di congedo di maternità, di congedo parentale e per malattia del\nfiglio, di cui agli artt. 16, 17, 32 e 47, D.lgs. n. 151\u002F2001; in tali casi\nl'assunzione a tempo determinato può avvenire anche 30 giorni prima\ndell'inizio del periodo di astensione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di cui alle lett. a) e b), comma 6), nel contratto individuale è\nspecificata per iscritto la causa della sostituzione e il nominativo del\ndirigente sostituito, intendendosi per tale il dirigente assente con diritto\nalla conservazione del posto. La durata del contratto può comprendere anche\nperiodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione con contratto a tempo determinato può avvenire solo a tempo\npieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al\npreavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o,\nprima di tale data, comunque con il rientro in servizio del dirigente\nsostituito, nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per ragioni\nsostitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi\nin rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 36, comma 5),\nD.lgs. n. 165\u002F2001. Resta ferma la possibilità di assumere attraverso\neventuali procedure di stabilizzazione nel tempo vigenti, sulla base di\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le assunzioni a tempo determinato, si applicano i casi di esclusione\nprevisti dall'art. 20, D.lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre ai contratti disciplinati dal presente articolo, le Aziende o Enti\npossono attivare i contratti a tempo determinato previsti dall'art. 15 septies\ne s.m.i., D.lgs. n. 502\u002F1992. Resta fermo quanto previsto dall'art. 15, comma 7\nquinquies), D.lgs. n. 502\u002F1992. A tal fine le Aziende o Enti definiscono,\npreventivamente, con proprio atto le modalità per il conferimento di tale\ntipologia di incarichi ed i requisiti richiesti, attenendosi ai principi di\npubblicità e di trasparenza. Ai dirigenti così assunti è attribuito il\ntrattamento economico fondamentale previsto dal presente contratto per i\ncorrispondenti dirigenti di pari incarico in servizio e l'assunzione comporta\nil congelamento di altrettanti posti di dirigente vacanti per la copertura dei\nrelativi oneri finanziari. Con riferimento all'incarico, ferma restando la\nretribuzione di posizione parte fissa, la retribuzione di posizione variabile\naziendale grava sul bilancio della Azienda o Ente e non può, comunque,\nsuperare, negli importi, quanto previsto dall'art. 91 (Retribuzione di\nposizione). Anche ai medesimi dirigenti si applica, in tema di aspettativa,\nl'art. 10, CCNL 10.2.2004, come integrato dall'art. 24, comma 13), CCNL\n3.11.2005, area IV e l'art. 10, CCNL 10.2.2004, come integrato dall'art. 24,\ncomma 15), CCNL 3.11.2005, area III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria e delle professioni sanitarie (Aspettativa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 109 - Trattamento economico-normativo dei dirigenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>con contratto a tempo determinato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dirigente assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico\ne normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il dirigente\nassunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a\ntermine, con le precisazioni seguenti e dei successivi commi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro\nil limite annuale stabilito per i dirigenti assunti per la prima volta nella\nPubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 33, comma 4) (Ferie e recupero\nfestività soppresse); nel caso in cui, tenendo conto della durata di\nprecedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque già\nintervenuti, anche con altre Amministrazioni, pure di diverso comparto, il\ndirigente abbia comunque prestato servizio per più di 3 anni, le ferie\nmaturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o\n32 giorni, stabilito dall'art. 33, commi 2) e 3) (Ferie e recupero festività\nsoppresse), a seconda della articolazione dell'orario di lavoro rispettivamente\nsu 5 o 6 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili -\ni criteri stabiliti dall'art. 41 (Assenze per malattia), si applica l'art. 5,\nDL 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11\nnovembre 1983 n. 638, ai fini della determinazione del periodo in cui è\ncorrisposto il trattamento economico; i periodi nei quali spetta il trattamento\neconomico intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto sono\nstabiliti secondo i criteri di cui all'art. 41, comma 10) (Assenze per\nmalattia), in misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui è\ncorrisposto il trattamento economico come sopra determinato o, se inferiore,\nalla durata residua del contratto, salvo che non si tratti di periodo di\nassenza inferiore a 2 mesi, caso nel quale il trattamento economico è\ncorrisposto comunque in misura intera; il trattamento economico non può\ncomunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e\nnon può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 41 (Assenze\nper malattia);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)possono essere consentite assenze non retribuite per motivate esigenze\nfino a un massimo di 15 giorni complessivi e assenze retribuite solo in caso di\nmatrimonio ai sensi dell'art. 36, comma 2) (Assenze giornaliere retribuite);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore\na 6 mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre alle\nassenze di cui alla lett. d), possono essere consentite le seguenti assenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assenze retribuite per motivi personali o familiari, di cui all'art. 37\n(Assenze orarie retribuite per motivi personali o familiari);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assenze per esami o concorsi di cui all'art. 36, comma 1), lett. a)\n(Assenze giornaliere retribuite);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assenze per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche di cui\nall'art. 40 (Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni\nspecialistiche o esami diagnostici);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assenze per lutto di cui all'art. 36, comma 1), lett. b) (Assenze\ngiornaliere retribuite);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)il numero massimo annuale di assenze di cui alla lett. e) deve essere\nriproporzionato in relazione alla durata temporale nell'anno del contratto a\ntermine stipulato, salvo il caso delle assenze per lutto; l'eventuale frazione\ndi unità derivante dal riproporzionamento è arrotondata alla unità\nsuperiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro\nstabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti,\ncompresa la legge 104\u002F1992 s.m.i. e la legge n. 53\u002F2000, ivi compresi i\npermessi per lutto ai quali si applica la disciplina legale nei casi di\nrapporto di durata inferiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista\ndel rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo\nla disciplina, dell'art. 12 (Periodo di prova), non superiore comunque a 2\nsettimane per i rapporti di durata fino a 6 mesi e di 4 settimane per quelli di\ndurata superiore. In deroga a quanto previsto dall'art. 12 (Periodo di prova),\nin qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle Parti può recedere\ndal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del\npreavviso, fatti salvi i casi di sospensione indicati nei citati articoli. Il\nrecesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in\nessere dalla Azienda o Ente deve essere motivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie\ne, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile\napplicare il disposto del comma 2), il contratto è stipulato con riserva di\nacquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il\ndirigente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso\ndei requisiti previsti per l'assunzione, il rapporto è risolto con effetto\nimmediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione del rapporto\ncon preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, ad\neccezione di quelli previsti dal comma 9), art. 108 (Assunzioni a tempo\ndeterminato) e del comma 2) del presente articolo, per il rapporto di lavoro a\ntempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni\nperiodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può\nsuperare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno.\nIn caso di dimissioni del dirigente, i termini sono ridotti alla meta, con\narrotondamento all'unità superiore della eventuale frazione di unità\nderivante dal computo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e il\nrelativo incarico dirigenziale conferito, possono essere adeguatamente\nvalutati, nell'ambito delle procedure di reclutamento della stessa o di altra\nAmministrazione, secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali\nperiodi e alla corrispondenza tra professionalità richiesta nei posti da\ncoprire ed esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti assicurano ai dirigenti assunti con contratto di lavoro a\ntempo determinato interventi informativi e formativi, con riferimento sia alla\ntutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le\nprevisioni del D.lgs. n. 81\u002F2008, sia alle prestazioni che gli stessi sono\nchiamati a rendere, adeguati alla esperienza lavorativa, alla tipologia della\nattività e alla durata del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con\ncontratto a tempo determinato già prestati dal dirigente presso la medesima\nAzienda o Ente, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente\nrichiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda o Ente nel contratto individuale per l'assunzione a tempo\ndeterminato definisce quale incarico conferire al Dirigente assunto ai fini\ndella retribuzione di posizione; la retribuzione di risultato è corrisposta in\nmisura proporzionale alla durata dell'incarico ed in relazione ai risultati\nconseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - RAPPORTI DI LAVORO CON IMPEGNO ORARIO RIDOTTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 110 - Accesso al rapporto di lavoro con impegno orario ridotto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti possono costituire rapporti di lavoro a impegno orario\nridotto mediante la trasformazione di rapporti di lavoro da impegno orario\npieno a impegno orario ridotto su richiesta dei dirigenti interessati, a fronte\ndi comprovate e rilevanti esigenze familiari o sociali. Le predette esigenze\nsono in particolare da ricondurre alle seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)assistenza ai figli sino agli 8 anni di età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)assistenza al coniuge o ai parenti entro il 2° grado o, in mancanza,\nentro il 3° grado, nei casi in cui non vi siano possibilità alternative di\nassistenza, che accedano ai programmi terapeutici e\u002Fo di riabilitazione,\ndebitamente certificati, previsti per tossicodipendenti, alcolisti cronici,\nnonché per i portatori di handicap o per i soggetti affetti da grave\ndebilitazione psicofisica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)assistenza, in mancanza di soluzioni alternative, al coniuge, al figlio,\nal genitore, al fratello o alla sorella, agli affini di 1° grado, anche non\nconviventi, che necessitano di particolare cura, in particolare in relazione\nalle patologie indicate dall'art. 2, comma 1), lett. d), DM n. 278\u002F2000,\nnonché ai parenti e affini entro il 2° grado o, in mancanza, entro il 3°\ngrado, anche non conviventi, che siano portatori di handicap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei rapporti a impegno orario ridotto non può superare il 3%\ndella dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale di cui al presente\nCCNL, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato\nper eccesso onde arrivare comunque alla unità. Tale percentuale va ripartita\ndall'Azienda o Ente tra le diverse aree professionali e discipline in modo\nequilibrato al fine di evitare disservizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno\na impegno orario ridotto, i dirigenti già in servizio presentano apposita\ndomanda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda o Ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della\ndomanda, può concedere la trasformazione del rapporto, se non sia già stato\nraggiunto il limite di cui al comma 2) e se l'impegno orario ridotto, anche in\nrelazione all'orario concordato con il dirigente responsabile in applicazione\ndell'art. 111 (Orario di lavoro del dirigente con rapporto di lavoro a impegno\norario ridotto), non determini un pregiudizio alla funzionalità del\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei\nrapporti di lavoro dei dirigenti da impegno orario pieno a impegno orario\nridotto avviene nel rispetto delle previsioni dell'art. 1, comma 59), legge n.\n662\u002F1996, come modificato dall'art. 73, DL n. 112\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.\n7, comma 5), lett. k) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e\nmaterie), tenendo conto delle esigenze organizzative, possono elevare il\ncontingente di cui al comma 2) fino al 7%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da\nimpegno orario pieno a impegno orario ridotto nelle ipotesi previste dall'art.\n8, commi 3) e 7), D.lgs. n. 81\u002F2015. Nelle suddette ipotesi, l'Azienda o Ente\ndà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a impegno orario ridotto\nentro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non\nsono considerate ai fini del raggiungimento dei contingenti fissati nei commi\n2) e 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trasformazione del rapporto a impegno orario ridotto avviene con accordo\ntra le Parti stipulato in forma scritta che modifica il contratto individuale\ndi costituzione del rapporto di lavoro e che contiene:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro a impegno orario\nridotto e della relativa durata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'impegno del dirigente a comunicare l'eventuale venir meno della\ncondizione che ha comportato l'accesso all'impegno orario ridotto, ai fini\ndella ricostituzione del rapporto di lavoro ad orario pieno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-della durata della prestazione lavorativa, nonché della collocazione\ntemporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e\nall'anno e del relativo trattamento economico. Quando l'organizzazione del\nlavoro è articolata in turni, l'indicazione dell'orario di lavoro può\navvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su\nfasce orarie prestabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La titolarità di un incarico dirigenziale di natura gestionale è\nincompatibile con il rapporto di lavoro a impegno orario ridotto. Qualora i\ndirigenti con incarico di natura gestionale abbiano presentato la relativa\ndomanda e la medesima sia stata accolta, verrà revocato l'incarico gestionale\ne conferito un incarico professionale tra quelli di cui all'art. 18, comma 1),\npar. II, lett. c) (Tipologie d'incarico).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono altresì presentare tale domanda i dirigenti con rapporto non\nesclusivo. L'attività libero-professionale intramuraria comunque classificata\nè sospesa per tutta la durata dell'impegno orario ridotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È previsto il recesso per giusta causa nei confronti del dirigente con\nregime ad impegno ridotto che violi il rispetto del rapporto di lavoro\nesclusivo svolgendo attività libero-professionale extramuraria. In tal caso si\napplicano le procedure previste dall'art. 105 (Cause di cessazione del rapporto\ndi lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti già in regime ad impegno ridotto secondo la disciplina\ncontrattuale previgente all'entrata in vigore del presente contratto che viene\ndisapplicata dall'art. 113 (Decorrenza e disapplicazioni) dovranno, entro 15\ngiorni dall'entrata in vigore del presente CCNL, presentare una nuova domanda\nche, entro il mese successivo, sarà valutata dalla Azienda o Ente in\napplicazione delle nuove disposizioni del presente contratto. Qualora tali\nnuove domande non venissero accolte, i dirigenti interessati dovranno rientrare\na impegno orario pieno entro 15 giorni dalla comunicazione da parte della\nAzienda o Ente del non accoglimento della domanda. È fatto salvo quanto\nprevisto per i rapporti di lavoro ad esaurimento dall'art. 13, CCNL 3.11.2005,\naree IV e III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle\nprofessioni sanitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 111 - Orario di lavoro del dirigente con rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>a impegno orario ridotto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione lavorativa in impegno orario ridotto non può essere\ninferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dirigente con rapporto di lavoro a\nimpegno orario ridotto copre una frazione di posto di organico corrispondente\nalla durata della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a impegno orario ridotto può essere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta\nrispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio\nridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma\nlimitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese,\ndell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della\nsettimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da\nrispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per\nl’impegno orario ridotto nell'arco temporale preso in considerazione\n(settimana, mese o anno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lett. a) e\nb).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono\nconcordati con il dirigente. In presenza di particolari e motivate esigenze, il\ndipendente può concordare con l'Azienda o Ente ulteriori modalità di\narticolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche\nesigenze nell'ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell'art. 5, comma\n3), lett. a) (Confronto), in base alle tipologie del regime orario giornaliero,\nsettimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna Azienda o ciascun\nEnte, tenuto conto della natura dell'attività istituzionale, degli orari di\nservizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nelle diverse\ndiscipline. La modificazione delle tipologie di articolazione della\nprestazione, di cui ai commi 2) e 3), richiesta dalla Azienda o Ente avviene\ncon il consenso scritto dell'interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto al 50% con\norario su 2 giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari\ncon corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata\npreventivamente con l'Azienda o Ente, senza effetti di ricaduta sulla regola\ndel proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Limitatamente ai casi di carenza organica, il dirigente a impegno orario\nridotto orizzontale, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste\ndalle vigenti diposizioni legislative, con particolare riferimento al D.lgs. n.\n151\u002F2001 e alla legge 104\u002F1992, può essere utilizzato per la copertura dei\nturni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in\nrelazione all'orario svolto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di impegno orario ridotto verticale le prestazioni di pronta\ndisponibilità e i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale utilizzato ai sensi dei precedenti commi 5) e 6), si applica\nl'art. 27 (Servizio di pronta disponibilità), con la precisazione che per le\neventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito\ndall'art. 112 (Trattamento economico-normativo del dirigente con rapporto di\nlavoro a impegno orario ridotto). In ogni caso il lavoro supplementare\neffettuabile per i turni, compreso quello previsto dal comma 5) del citato\narticolo sulla pronta disponibilità, non può superare 102 ore annue\nindividuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto non può\neffettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto alla\nintramoenia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 112 - Trattamento economico-normativo del dirigente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dirigente con rapporto a impegno orario ridotto si applicano, in quanto\ncompatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a\nimpegno orario pieno, ivi compreso il diritto alla formazione, tenendo conto\ndella ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo\nsvolgimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto di tipo\norizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 38 ore,\npuò essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare,\nintendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l'orario concordato tra le\nParti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro. La misura della massima\npercentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell'orario di\nlavoro a impegno orario ridotto concordata ed è calcolata con riferimento\nall'orario mensile, previsto dal contratto individuale del dirigente e da\nutilizzare nell'arco di più di 1 settimana. Nel caso di rapporto di lavoro a\nimpegno orario ridotto di tipo verticale, con prestazione dell'attività\nlavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25% è calcolata in\nrelazione al numero delle ore annualmente concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate\nesigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà\norganizzative derivanti da concomitanti assenze di personale dirigente non\nprevedibili e improvvise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di rapporto di lavoro a impegno orario ridotto di tipo orizzontale\no misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il\nlimite massimo dell'orario di lavoro giornaliero del corrispondente dirigente a\nimpegno orario pieno. In presenza di un rapporto di lavoro a impegno orario\nridotto di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere\neffettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per\nil corrispondente lavoratore a impegno orario pieno e nelle giornate nelle\nquali non sia prevista la prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla\nretribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 82 (Retribuzione e sue\ndefinizioni), maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono\na carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle\nfissate come limite massimo dal comma 2), ma rientrino comunque entro l'orario\nordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma\n5) è elevata al 25%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro a impegno orario ridotto di tipo orizzontale,\nverticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro\nstraordinario in conformità a quanto in generale previsto dall'art. 30 (Lavoro\nstraordinario).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro\nsupplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di\nformazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti a impegno orario ridotto orizzontale hanno diritto ad un numero\ndi giorni di ferie pari a quello dei dirigenti a impegno orario pieno. I\ndirigenti a impegno orario ridotto verticale hanno diritto ad un numero di\ngiorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro\nprestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è\ncommisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di\nproporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste\ndalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In\npresenza di rapporto a impegno orario ridotto verticale, è comunque\nriconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità e paternità\nprevisto dal D.lgs. n. 151\u002F2001, anche per la parte cadente in periodo non\nlavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo\ndi congedo di maternità o paternità, è commisurato alla durata prevista per\nla prestazione giornaliera. L'assenza per matrimonio, le assenze per lutto, il\ncongedo parentale e i riposi giornalieri per maternità, spettano per intero\nsolo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il\nrelativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la\nprestazione giornaliera. In presenza di rapporto a impegno orario ridotto\nverticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il\npreavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente\nlavorati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico del dirigente con rapporto di lavoro a impegno\norario ridotto è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a\ntutte le competenze fisse e periodiche, la retribuzione complessiva d'incarico,\nl'eventuale retribuzione individuale di anzianità, l'indennità di\nesclusività del rapporto di lavoro, l'indennità di specificità\nmedico-veterinaria e l'indennità di rischio radiologico, spettanti al\ndirigente con rapporto a impegno orario pieno appartenente alla stessa\nposizione anche d'incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla\nrealizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata\ndella prestazione lavorativa, sono applicati ai dirigenti a impegno orario\nridotto anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al\nregime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti\nintegrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al ricorrere delle condizioni di legge al dirigente a impegno orario ridotto\nsono corrisposte per intero gli assegni familiari ove spettanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 113 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'entrata in vigore del presente Titolo sulle tipologie flessibili del\nrapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 2) del presente CCNL (Durata,\ndecorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere\nefficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 1, CCNL 5.8.1997 e relativo CCNL di interpretazione autentica del\n17.10.2000, art. 62, comma 5), CCNL 8.6.2000, area IV e art. 1, CCNL 5.8.1997 e\nart. 63, comma 5), CCNL 8.6.2000, area III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria e delle professioni sanitarie (Assunzioni a tempo determinato);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 2, CCNL 22.2.2001, aree IV e III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria e delle professioni sanitarie (Accesso al regime ad impegno\nridotto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 3, CCNL 22.2.2001, aree IV e III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria e delle professioni sanitarie (Orario di lavoro del dirigente con\nimpegno ridotto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 4, CCNL 22.2.2001, aree IV e III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria e delle professioni sanitarie (Trattamento economico-normativo dei\ndirigenti ad impegno ridotto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 5, CCNL 22.2.2001, aree IV e III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria e delle professioni sanitarie (Utilizzo dei risparmi derivanti\ndall'impegno ridotto dei dirigenti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 6, CCNL 22.2.2001, aree IV e III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria e delle professioni sanitarie (Incompatibilità);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 7, CCNL 22.2.2001, aree IV e III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria e delle professioni sanitarie (Norma transitoria).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VIII - LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 114 - Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione della legge 120\u002F2007 e s.m.i., dall’art. 4, comma 10) e\nartt. 15 quinquies, 15 duodecies, 15 quattuordecies, D.lgs. n. 502\u002F1992 e\ns.m.i. e nel rispetto dei principi dagli stessi fissati, a tutti i dirigenti\ncon rapporto esclusivo, ad eccezione dei dirigenti delle professioni sanitarie\ndi cui all'art. 8, CCNL 17.10.2008, area III, è consentito lo svolgimento\ndella attività libero-professionale all'interno della Azienda o Ente,\nnell'ambito delle strutture aziendali individuate con apposito atto adottato\ndalla Azienda o Ente e con le procedure indicate nell'art. 7, comma 5), lett.\nd) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda o Ente deve intraprendere tutte le iniziative previste dalle\nvigenti disposizioni legislative nazionali e dalle direttive regionali per\nconsentire ai dirigenti l'esercizio della libera professione intramuraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di svolgimento della attività libero-professionale\nintramuraria sono disciplinate dalle Aziende o Enti con lo stesso atto di cui\nal comma 1) nel rispetto dei criteri generali del presente contratto ivi\nincluso l'art. 31 (Disposizioni particolari sull'esercizio dell'attività\nlibero professionale), delle vigenti disposizioni legislative nazionali e dalle\ndirettive regionali, e tenuto conto del fatto che l'esercizio dell'attività\nprofessionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le\nattività istituzionali dell'Azienda o Ente e che lo svolgimento deve essere\norganizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di\nistituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. Per l'attività di\nricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle\nprestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per attività libero-professionale intramuraria del personale medico e\nsanitario si intende l'attività che detto personale individualmente o in\néquipe, esercita fuori dell' orario di lavoro e delle attività previste\ndall'impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di\ndiagnostica strumentale e di laboratorio, di ‘day hospital’, ‘day\nsurgery’ o di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in\nfavore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di\nassicurazioni o di Fondi sanitari integrativi del SSN di cui all'art. 9, D.lgs.\nn. 502\u002F1992 e s.m.i. Le tipologie di libera professione intramuraria sono\nindividuate nel successivo art. 115 (Tipologie di attività\nlibero-professionale intramuraria).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine l'Azienda o Ente negozia in sede di definizione annuale di\nbudget, con i dirigenti responsabili delle équipes interessate, nel rispetto\ndei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere\ncomunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza\nconcorda con i singoli dirigenti e con le équipes interessate i volumi di\nattività libero-professionale intramuraria che, comunque, non possono superare\ni volumi di attività istituzionale assicurati, prevedendo appositi Organismi\nparitetici di verifica e indicando le sanzioni da adottare in caso di\nviolazione di quanto concordemente pattuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sul mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti\naziendali in materia di espletamento di attività libero-professionale si\nrinvia all'art. 72, comma 10), lett. c) (Codice disciplinare) e al sistema\nsanzionatorio previsto dalla legislazione nazionale vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le regioni, come previsto dall'art. 6, comma 1), lett. d) (Confronto\nregionale), possono emanare linee generali di indirizzo sui criteri generali\nper l'inserimento, nell'atto aziendale di cui all'art. 5, comma 2), lett. a),\nDPCM 27\u002F3\u002F2000 e nei regolamenti aziendali sulla libera professione di norme\nidonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in\nconformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 115 - Tipologie di attività libero-professionale intramuraria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esercizio della attività libero-professionale avviene al di fuori\ndell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta - da\nparte dell'utente - del singolo professionista cui viene richiesta la\nprestazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4) (Attività libero-professionale\nintramuraria dei dirigenti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)attività libero-professionale a pagamento, ai sensi dell'art. 114, comma\n4) (Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti), svolte in\néquipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta\ndi prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme\ndi rappresentanza, alla équipe, che vi provvede nei limiti delle\ndisponibilità orarie concordate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a\npagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture\ndi altra azienda del SSN o di altra Struttura sanitaria non accreditata, previa\nconvenzione con le stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento\nrichieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) alla Azienda o\nEnte anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo\nprogrammi predisposti dalla azienda stessa, d'intesa con le équipes dei\nservizi interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lett. d) del comma\n1) anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad\nintegrazione della attività istituzionale, dalle Aziende o Enti ai propri\ndirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni\naggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico e impossibilità\nanche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei\nrequisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle\ndirettive nazionali e regionali in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi\nprestazionali di cui all'art. 24, comma 6) (Orario di lavoro dei dirigenti) -\nrientrino i servizi di guardia notturna, l'applicazione del comma 2), ferme\nrimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel\nrispetto delle linee di indirizzo regionali che definiranno la disciplina delle\nguardie e la loro durata. È inoltre necessario che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni della Azienda o\nEnte per l'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità\nassistenziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime,\nesaurita l'utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al\ncomma 2) non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in\nAzienda o Ente, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in € 480,00\nlordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina è soggetta a verifiche e monitoraggio secondo quanto\nstabilito nelle linee di indirizzo regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività libero-professionale è prestata con le modalità indicate\nnell'art. 5, comma 4), DPCM 27.3.2000. L'autorizzazione ivi prevista è\nconcessa anche nei casi di esercizio di attività professionali svolte in\nqualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito\ndelle attività previste dal D.lgs. n. 81\u002F2008, con esclusione dei dirigenti\nche versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti\nalle attività di prevenzione di cui all'art. 118 (Attività professionale dei\ndirigenti dei dipartimenti di prevenzione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 116 - Criteri generali per la formazione delle tariffe\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e per l'attribuzione dei proventi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati,\nnonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dalla\nazienda con apposita disciplina adottata con le procedure dell'art. 114, comma\n1) (Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella fissazione delle tariffe le Aziende o Enti terranno conto, oltre che\ndelle disposizioni legislative vigenti, ivi incluso l'art. 1, comma 4), lett.\nc), legge 120\u002F2007, dei seguenti criteri generali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica strumentale e\ndi laboratorio, la tariffa è riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi\nintegrati di prestazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)relativamente alle prestazioni libero-professionali individuali, in regime\ndi ricovero e ‘day hospital’ di cui all'art. 115 (Tipologie di attività\nlibero-professionale intramuraria), lett. a), b) e c), la tariffa forfettaria\nè definita tenendo conto dei livelli di partecipazione alla spesa delle\nRegioni, nei limiti delle quote previste dall'art. 28, commi 1) e ss., legge n.\n488\u002F1999;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e\ndi laboratorio devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle\naziende e devono, pertanto, evidenziare le voci relative ai compensi del libero\nprofessionista, della équipe, del personale di supporto, i costi, ‘pro\nquota’ - anche forfettariamente stabiliti - per l'ammortamento e la\nmanutenzione delle apparecchiature, nonché gli altri costi evidenziati dalla\nAziende o Enti ai sensi dell'art. 1, comma 4), lett. c), legge 120\u002F2007;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)le tariffe di cui alla lett. c) non possono comunque essere determinate in\nimporti inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di\npartecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti\nprestazioni. L'Amministrazione può concordare con i dirigenti interessati\ntariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera\nprofessione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione di tempi di\nattesa, ai sensi dell'art. 3, comma 13), D.lgs. n. 124\u002F1998;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell'art. 3, comma\n7), legge 23 dicembre 1994 n. 724;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)nella attività libero-professionale di équipe di cui all'art. 115 comma\n1), lett. b), c) e d) (Tipologie di attività libero-professionale\nintramuraria) la distribuzione della quota parte spettante ai singoli\ncomponenti avviene - da parte delle Aziende o Enti - su indicazione della\néquipe stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)le tariffe delle prestazioni libero-professionali di cui all'art. 115,\ncomma 1), lett. a) (Tipologie di attività libero-professionale intramuraria)\ncomprensive di eventuale relazione medica, sono definite dalle Aziende o Enti\ndi concerto con i dirigenti interessati, con la finalità di garantire un\nlivello equilibrato delle tariffe che si riferiscono a prestazioni analoghe.\nCiò vale anche per le attività di cui alla lett. c) dello stesso articolo, se\nsvolte individualmente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)per le attività di cui alla lett. c), comma 1), art. 115 (Tipologie di\nattività libero-professionale intramuraria), svolte in équipe, la tariffa è\ndefinita dalle Aziende o Enti, previa convenzione, anche per la determinazione\ndei compensi spettanti ai soggetti interessati e d'intesa con i medesimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)una ulteriore quota della tariffa da attribuire ai sensi dell'art. 7,\ncomma 5), lett. d) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie),\ncosì come previsto dall'art. 5, comma 2), lett. e), DPCM 27\u002F3\u002F2000. Dalla\nripartizione del Fondo previsto dalla disposizione normativa da ultimo citata\nnon può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello\nmedio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero-professionale,\nsecondo criteri stabiliti in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella contrattazione integrativa dovranno essere definiti, ai sensi\ndell'art. 7, comma 5), lett. d) (Contrattazione collettiva integrativa:\nsoggetti e materie) gli incentivi economici da attribuire al personale\ndirigenziale degli altri ruoli professionale, tecnico e amministrativo, a\nvalere sulle risorse derivanti dalle tariffe, che con la propria attività\nrende possibile l'organizzazione per l'esercizio della libera professione\nintramuraria. Il valore di tale incentivo, attribuito a ciascun dirigente, non\npuò superare il valore medio attribuito al personale di cui al comma 2), lett.\ni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 117 - Altre attività a pagamento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività di consulenza dei dirigenti per lo svolgimento di compiti\ninerenti ai fini istituzionali, all'interno dell'Azienda o Ente costituisce\nparticolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 18, comma 1), par. II,\nlett. c) (Tipologie di incarico).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda o Ente da soggetti\nterzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a\npagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1), lett. d)\n(Tipologie di attività libero-professionale intramuraria), da esercitarsi al\ndi fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con\nle modalità sottoindicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, mediante\napposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi\ndi raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione\ndell'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il compenso e le modalità di svolgimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie\nsenza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti\nistituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità\ne i compiti istituzionali del SSN e disciplini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la durata della convenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro\nsubordinato e deve essere a carattere occasionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione\ndell'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'entità del compenso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la\ncompatibilità con l'attività di istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il compenso per le attività di cui alle lett. a) e b) deve affluire alla\nazienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente\navente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra le attività di cui al presente articolo rientra quella di\ncertificazione medico-legale resa dalla Azienda o Ente per conto dell'INAIL a\nfavore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del DPR n.\n1124\u002F1965 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto ai commi 526) e 527), legge\n145\u002F2018. Per i compensi si applica il comma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'atto indicato nell'art. 114, comma 1) (Attività libero- professionale\nintramuraria dei dirigenti) disciplina, inoltre, i casi in cui l'assistito può\nchiedere all'Azienda o Ente che la prestazione sia resa direttamente dal\ndirigente da lui scelto ed erogata al suo domicilio, fuori dell'orario di\nservizio, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o\nal carattere occasionale e straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto\nfiduciario già esistente con il dirigente prescelto con riferimento alla\nattività libero-professionale intramuraria svolta individualmente o in équipe\nnell'ambito dell'Azienda o Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'atto aziendale di cui all'art. 114, comma 1) (Attività\nlibero-professionale intramuraria dei dirigenti) disciplina i casi in cui le\nattività professionali sono richieste a pagamento da singoli utenti e svolte\nindividualmente o in équipe, in strutture di altra Azienda o Ente del SSN o di\naltra Struttura sanitaria non accreditata, e sono disciplinate da convenzione.\nLe predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se\npreventivamente autorizzate dalla Azienda o Ente con le modalità stabilite\ndalla convenzione. L'Azienda o Ente con l'atto richiamato disciplina in\nconformità al presente contratto: il limite massimo di attività di ciascun\ndirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte; l'entità del\ncompenso dovuto al dirigente e\u002Fo all'équipe che ha effettuato la prestazione;\nle modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi, la quota della\ntariffa spettante alla azienda stabilita in conformità alle disposizioni\nlegislative vigenti, ivi incluso l'art. 1, comma 4), lett. c), legge\n120\u002F2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'atto aziendale di cui all'art. 114, comma 1) (Attività\nlibero-professionale intramuraria dei dirigenti), disciplina, infine,\nl'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all’Azienda o Ente\ne svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle\nstrutture aziendali. Tale attività può, a richiesta del dirigente\ninteressato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria e\nsottoposta alla disciplina per tale attività ovvero considerata come obiettivo\nprestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformità\nal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le prestazioni di cui al comma 7), l'atto aziendale in conformità di\nquanto previsto dal presente articolo e alle disposizioni legislative vigenti,\nivi incluso l'art. 1, comma 4), lett. c), legge 120\u002F2007, stabilisce per le\nattività svolte, per conto dell'azienda in regime libero-professionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli\neventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con\nl'articolazione dell'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la\nprestazione, ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e\nl'eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove l'attività abbia luogo\nnell'orario di lavoro ma fuori della struttura di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica\nstrumentale e di laboratorio non può essere superiore al 50% della tariffa per\nle prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi\ndell'art. 15 quinquies, comma 2), lett. d), D.lgs. n. 502\u002F1992 e s.m.i.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)l'attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della\nfungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le\nprestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 118 - Attività professionale dei dirigenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>dei dipartimenti di prevenzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività professionale intramuraria dei dirigenti del Dipartimento di\nprevenzione, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad\naumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle\nazioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, fatta salva la possibilità di esercizio dell'attività\nlibero-professionale prevista dalle lett. a), b) e c), comma 1), art. 115\n(Tipologie di attività libero-professionale intramuraria) per le quali non si\npongono problemi di incompatibilità per la natura stessa delle attività\nrichieste o del soggetto richiedente (ad es. assistenza zooiatrica per gli\nanimali d'affezione), l'attività professionale richiesta a pagamento da terzi\nè acquisita e organizzata dalla Azienda o Ente, ai sensi della lett. d), comma\n1) del citato art. 115 (Tipologie di attività libero-professionale\nintramuraria), che individua i dirigenti assegnati alla attività medesima,\nanche al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni\nindividuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni\nistituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei\ncomponenti le équipes interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 119 - Attività non rientranti nella libera professione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>intramuraria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non rientrano fra le attività libero-professionali disciplinate dal\npresente contratto, ancorché possano comportare la corresponsione di\nemolumenti ed indennità, le seguenti attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)partecipazione ai corsi di formazione, corsi di laurea, master e scuole di\nspecializzazione e diploma, in qualità di docente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)partecipazioni a Commissioni di concorso o altre Commissioni presso Enti e\nMinisteri (ad es., Commissione medica di verifica dello stato di invalidità\ncivile e di handicap);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) partecipazione ai Comitati scientifici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) partecipazioni ad Organismi istituzionali della propria categoria\nprofessionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso\ndelle spese sostenute, a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità\nsociale, Organizzazioni e Associazioni di volontariato o altre Organizzazioni\nsenza fine di lucro, previa comunicazione alla azienda della dichiarazione da\nparte della Organizzazione interessata della totale gratuità delle\nprestazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)attività professionale resa in qualità di CTU presso i Tribunali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività e gli incarichi di cui al comma 1), ancorché a carattere non\ngratuito, possono essere svolte previa autorizzazione da parte della Azienda o\nEnte, ove necessaria ai sensi dell'art. 53, D.lgs. n. 165\u002F2001, che dovrà\nvalutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno\nrichiesto nonché della sussistenza di un conflitto d'interesse non siano\nincompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme di legge, nessun compenso è\ndovuto per le attività del comma 1), qualora le stesse debbano essere svolte\nper ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico\nconferito. In tal caso vale il principio della onnicomprensività e di tali\nfunzioni si dovrà tener conto nella determinazione della retribuzione di\nposizione o di risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 120 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'entrata in vigore del presente Capo ai sensi dell'art. 2, comma 2) del\npresente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 54, CCNL 8.6.2000, I biennio economico, aree IV e III, con riferimento\nalla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Attività\nlibero-professionale intramuraria dei dirigenti medici e dei dirigenti del\nruolo sanitario);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 55, CCNL 8.6.2000, I biennio economico e art. 18, comma 1), CCNL\n3.11.2005, aree IV e III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle\nprofessioni sanitarie (Tipologie di attività libero-professionali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 56, CCNL 8.6.2000, I biennio economico, aree IV e III, con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie\n(Disciplina transitoria);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 57, CCNL 8.6.2000, I biennio economico, aree IV e III, con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie\n(Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei\nproventi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 58, CCNL 8.6.2000, I biennio economico, aree IV e III, con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Altre\nattività a pagamento);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 59, CCNL 8.6.2000, I biennio economico, aree IV e III, con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie\n(Attività professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 60, CCNL 8.6.2000, I biennio economico, aree IV e III, con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie\n(Attività non rientranti nella libera professione intramuraria);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 61, CCNL 8.6.2000, I biennio economico, aree IV e III, con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Norma\ndi rinvio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-allegato 9) al CCNL 8.6.2000, I biennio economico (richiamato dall'art. 65\n“Disapplicazioni e sostituzioni” dello stesso CCNL), area IV e allegato 4)\n(richiamato dall'art. 67 “Disapplicazioni e sostituzioni“ dello stesso\nCCNL), area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle\nprofessioni sanitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 121 - Informazione sul Fondo Pensione Complementare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di una consapevole e informata adesione dei dirigenti alla\nprevidenza complementare negoziale, le Aziende ed Enti forniscono adeguate\ninformazioni al proprio personale, anche mediante iniziative formative, in\nmerito al Fondo negoziale di previdenza complementare PERSEO-SIRIO, ove\npossibile con il supporto professionale della struttura del predetto Fondo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 122 - Disapplicazione disposizioni particolari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>dei precedenti CCNL.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'entrata in vigore del presente CCNL ai sensi dell'art. 2, comma 2) del\npresente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 39, commi 1), 2), 3) e 5), CCNL 10.2.2004, come modificato dall'art.\n16, comma 2), CCNL 6.5.2010, area IV e art. 38, commi 1), 2), 3) e 5), CCNL\n10.2.2004, area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle\nprofessioni sanitarie (Modalità di applicazione di benefici economici previsti\nda discipline speciali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 11, CCNL 8.6.2000, II biennio economico, area IV e art. 10, CCNL\n8.6.2000, II biennio economico, area III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria e delle professioni sanitarie (Verifiche);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 60, CCNL 3.11.2005, area IV e art. 55, CCNL 3.11.2005, area III, con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie\n(Conferme);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 8, comma 2), CCNL 17.10.2008 (Entrata a regime della istituzione della\nqualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,\ntecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione\nostetrica), area III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 123 - Conferme.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le Aziende e gli\nEnti della presente area dirigenziale della Sanità continuano a trovare\napplicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli\narticoli e nei commi appositamente riferiti alle disapplicazioni e\u002Fo in quanto\ncompatibili con le disposizioni legislative vigenti nonché con le previsioni\ndel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall'art. 54, comma 2), lett. d)\n(Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria dei dirigenti), le Parti\nsi danno reciprocamente atto che la mobilità volontaria non comporta\nl'assoggettamento ad un ulteriore periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 10) (Ferie e recupero\nfestività soppresse), le Parti si danno reciprocamente atto che, in base alle\ncircolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8), DL 95\nconvertito nella legge 135\u002F2012 (MEF - Dip. Ragioneria Generale Stato prot.\n77389 del 14\u002F09\u002F2012 e prot. 94806 del 9\u002F11\u002F2012 - Dip. Funzione Pubblica prot.\n32937 del 6\u002F08\u002F2012 e prot. 40033 dell'8\u002F10\u002F2012), all'atto della cessazione\ndel servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui\nl'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al\ndirigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all'art. 72, comma 8), lett. b) (Codice disciplinare), le\nParti, in considerazione della gravità e reiterazione di aggressioni a\npersonale sanitario, ritengono non più tollerabile tale situazione e ritengono\nnon ulteriormente differibile l'attivazione da parte delle autorità competenti\ne delle aziende ed enti del SSN di iniziative concrete di contrasto al fine di\ndare serenità al difficile compito degli operatori e di garantire\nl'operatività del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nella redazione delle norme contrattuali in materia disciplinare,\nhanno ritenuto utile, per favorire la massima conoscenza e chiarezza, fra i\ndirigenti, di una così rilevante e delicata materia, inserire vari riferimenti\nalle norme di legge. Tali riferimenti, avendo finalità meramente ricognitive,\nnon costituiscono interventi contrattuali innovativi o modificativi sulle\nprescrizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di incentivare l'adozione di misure per la prevenzione delle\nmolestie sessuali e per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei\nlavoratori, le Parti auspicano l'adozione, da parte degli enti, di codici di\ncomportamento relativi alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, tenendo\nanche conto delle indicazioni già fornite con il codice tipo in materia,\nallegato al CCNL 10\u002F2\u002F2004, aree IV e III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria e delle professioni sanitarie (Art. 43 “Codice di comportamento\nrelativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all'art. 20, comma 1) (Affidamento e revoca degli incarichi\ndi direzione di struttura complessa- Criteri e procedure), le Parti auspicano\nche ci sia un intervento legislativo di definizione delle procedure e dei\nrequisiti di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa\nai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 6, legge 251 del\n10\u002F8\u002F2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all'art. 89 (Indennità di esclusività), le Parti auspicano\nche si concluda il percorso normativo atto a garantire la possibilità di\nopzione tra rapporto esclusivo o non esclusivo per la dirigenza delle\nprofessioni sanitarie di cui all'art. 6, legge 251 del 10\u002F8\u002F2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento al sistema di verifica e valutazione dei dirigenti, le Parti\nsi danno reciprocamente atto della necessità di rivedere alcuni aspetti della\ndisciplina della valutazione in particolare per quanto attiene gli effetti\ndella valutazione negativa dei risultati da parte dell'Organismo indipendente\ndi valutazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che l'attività di assistenza alle\npopolazioni detenute costituisce una rilevante criticità con pesanti ricadute\nin termini di complessità e responsabilità professionali per il personale. In\nsede di trattazione delle materie previste dal titolo II sulle relazioni\nsindacali, saranno pertanto valutate le peculiari condizioni di lavoro dei\ndirigenti che operano nelle predette strutture penitenziarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In analogia a quanto previsto per il comparto Sanità, le Parti sono\nconcordi nel ritenere che il prossimo rinnovo contrattuale debba affrontare la\nquestione del riconoscimento, al personale che opera presso i SERD, di una\nindennità correlata all'obiettivo disagio di tali attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti esprimono l'auspicio che, attraverso futuri interventi normativi,\npossa essere risolto il problema del riconoscimento, al personale medico in\nattività di soccorso mediante elicottero, di una indennità di rischio volo,\ncorrelata all'obiettivo disagio di tale attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti esprimono l'auspicio che attraverso interventi normativi o in sede\ndi contrattazione collettiva nazionale, per tutti i comparti interessati dal\nfenomeno delle aggressioni e intimidazioni del personale, in particolare quello\ndel SSN svolge compiti istituzionali e di servizio al di fuori o dentro le\nstrutture sanitarie, si provveda in primo luogo ad opportuni sistemi di\nprotezione preventiva e, ove occorra, al patrocinio legale da parte\ndell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono opportuno effettuare un approfondimento sulla\npossibilità di includere la retribuzione di posizione parte variabile nella\nbase di calcolo utile ai fini della indennità premio di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_end":48,"cbamemtrad":50,"JOBTYPE_descriptions":54,"jobclassifaction1":58,"trainingprogrammes":62,"trainingfund":66,"pensionfund":70,"unemploymentfund":74,"contracttrial":78,"contracttrialperiod":82,"sicknesspay":86,"sicknessmaxdays":90,"longtermillness":92,"disabilitypay":96,"code_application":100,"healthandsafetyprovisions":104,"paidmaternityleaveduration":108,"childcare":112,"hivpolicy":116,"maternityotherclause":120,"jobsecuritymothers":124,"pregnancytxt":128,"deathrelatives":132,"educationtuition":136,"hivpolicytxt":139,"violenceleave":143,"violence":147,"hourspday_select":151,"hourspweek_select":155,"dayspweek":159,"PAIDLEAV_trigger":163,"holidaysdays":167,"SCHEDULE_trigger":171,"legalassistance_trigger":175,"SENIOR_trigger":179,"COMMUTE_trigger":183,"WAGES_comments_txt":187,"STRUCINCR_trigger":191,"ONCERISE_trigger":195,"ONCERISE2_trigger":199,"NOCTPREM_trigger":203,"shiftallowancetype":207,"OVERTIME_trigger":210,"HARDSHIP_trigger":214,"sundayallowancetype":218,"LOWWAGE_trigger":222,"LOWWAGE_provision":226,"PAYSCALES_table_selection_txt":228,"funeralpay":232},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e pro","Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione\n\ndel contratto.\n\n\n\n1)\n\nIl presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre\n2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.",{"bindId":49,"name":46,"text":47},"cbadate_end",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"cbamemtrad","Organizzazioni sindacali: - ANAAO ASSOME","Organizzazioni sindacali:\n\n\n\n- ANAAO ASSOMED (firmato)\n\n- CIMO (firmato)\n\n- FASSID (firmato)\n\n- AAROI EMAC (firmato)\n\n- FP\u002FCGIL (firmato)\n\n- FVM (firmato)\n\n- FESMED (firmato)\n\n- FEDERAZIONE CISL MEDICI (firmato)\n\n- ANPO ASCOTI FIALS MEDICI (firmato)\n\n- UIL\u002FFPL (firmato)\n\n\n\nConfederazioni sindacali:\n\n\n\n- COSMED (firmato)\n\n- CIDA (firmato)\n\n- CODIRP (firmato)\n\n- COSMED (firmato)\n\n- CGIL (firmato)\n\n- COSMED (firmato)\n\n- CISL (firmato)\n\n- ConfSAL (firmato)\n\n- UIL (firmato)",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"JOBTYPE_descriptions","Art. 17 - Sistema degli incarichi e svil","Art. 17 - Sistema degli incarichi\n\ne sviluppo della carriera professionale.\n\n\n\n1)\n\nIl sistema degli incarichi dirigenziali disciplina le tipologie, la\ngraduazione e le procedure di attribuzione degli incarichi ai dirigenti della\npresente area negoziale come definiti all'art. 1, comma 1) (Campo di\napplicazione) garantendo, in particolare, oggettività, imparzialità e\nverifica delle competenze nelle suddette procedure di attribuzione e nella\ndisciplina degli incarichi medesimi. Tale sistema, che si basa sui principi di\nautonomia, di responsabilità e di valorizzazione del merito e della\nprestazione professionale nel conferimento degli incarichi, è:\n\n\n\n-volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel\nquadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti;\n\n- funzionale a una efficace e proficua organizzazione aziendale e al\nraggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione\nsanitaria e\u002Fo socio-sanitaria nazionale e regionale, nonché a promuovere lo\nsviluppo professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle\npotenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi.\n\n\n\n2)\n\nLa carriera professionale si sviluppa attraverso percorsi tra loro\npermeabili con l'assunzione sia di incarichi di tipo prevalentemente gestionale\n(d'ora in avanti “incarichi gestionali”) sia di incarichi di tipo\nprevalentemente professionale (d'ora in avanti “incarichi professionali”).\nTali due tipologie di incarichi, in quanto manifestazione di attribuzioni\ndiverse, ma di pari dignità e importanza, possono raggiungere una\ncorrispondente valorizzazione economica, nel quadro della graduazione degli\nincarichi prevista a livello aziendale come disciplinata nell'art. 91\n(Retribuzione di posizione).\n\n\n\nArt. 18 - Tipologie d'incarico.\n\n\n\n1)\n\nLe tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente area\nnegoziale come definiti all'art. 1, comma 1) (Campo di applicazione) sono le\nseguenti:\n\n\n\nI) Incarichi gestionali:\n\n\n\na)incarico di direzione di struttura complessa conferito ai sensi dell'art.\n20 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa -\nCriteri e procedure);\n\nb)incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o\ndistrettuale che è articolazione interna del dipartimento o del distretto e\nche include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di\ngestione di risorse umane e strumentali. Ove previsto dagli atti di\norganizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità\ndi gestione diretta di risorse finanziarie. È conferibile ai dirigenti che\nabbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica\ndel Collegio tecnico;\n\nc)incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di\nstruttura complessa che include, necessariamente e in via prevalente, la\nresponsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. È conferibile ai\ndirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato\nla verifica del Collegio tecnico.\n\n\n\nL'incarico di direttore di dipartimento di cui al D.lgs. n. 502\u002F1992 è\nconferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel\ndipartimento ed è remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista\nall'art. 91, comma 12) (Retribuzione di posizione). L'incarico di direzione di\npresidio ospedaliero di cui al D.lgs. n. 502\u002F1992 è equiparato all'incarico di\ndirezione di struttura complessa. L'incarico di direzione di distretto\nsanitario di cui al D.lgs. n. 502\u002F1992 è equiparato, ai fini della\nretribuzione di posizione di parte fissa, all'incarico di struttura semplice,\nanche a valenza dipartimentale o distrettuale, o all'incarico di struttura\ncomplessa in base ad una scelta aziendale.\n\n\n\nII) Incarichi professionali:\n\n\n\na)incarico professionale di altissima professionalità: è una articolazione\nfunzionale che assicura prestazioni di altissima professionalità e\nspecializzazione, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di\nrisorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed\nappropriato di conoscenze e strumenti specialistici; è conferibile ai\ndirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato\nla verifica del Collegio tecnico; gli incarichi di questa tipologia, sulla base\ndell'ampiezza del campo di attività di riferimento, si distinguono a loro\nvolta in:\n\n\n\na1) incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale: si\ntratta di incarico che, pur collocato funzionalmente all'interno di una\nstruttura complessa, rappresenta un punto di riferimento di altissima\nprofessionalità per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di\ncompetenze tecnico-professionali per l'intero dipartimento, all'interno di\nambiti specialistici;\n\na2)incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di\nstruttura complessa: si tratta di incarico collocato all'interno di una\nstruttura complessa, che rappresenta un punto di riferimento di altissima\nspecializzazione per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di\ncompetenze tecnico-professionali per le attività svolte nella suddetta\nstruttura o di strutture tra loro coordinate, nell'ambito di specifici settori\ndisciplinari;\n\n\n\nb)incarico professionale di alta specializzazione: è una articolazione\nfunzionale che - nell'ambito di una struttura complessa o semplice - assicura\nprestazioni di alta professionalità riferite alla disciplina e alla struttura\norganizzativa di riferimento e che rappresenta il riferimento per\nl'acquisizione e il consolidamento delle conoscenze e competenze per le\nattività svolte nell'ambito della struttura di appartenenza. È caratterizzata\nda funzioni orientate ad una attività specifica e prevalente, anche con la\ncollaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e\nfunzionali necessarie per l'uso discrezionale e appropriato di conoscenze e\nstrumenti specialistici. È conferibile ai dirigenti che abbiano maturato\nalmeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del Collegio\ntecnico;\n\nc) incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo,\ndi verifica e di controllo: tale tipologia prevede in modo prevalente\nresponsabilità tecnico-specialistiche. È conferibile ai dirigenti che abbiano\nmaturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del\nCollegio tecnico;\n\nd)incarico professionale di base conferibile ai dirigenti con meno di 5 anni\ndi attività che abbiano superato il periodo di prova: tali incarichi hanno\nprecisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del\nresponsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e\ncorresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono\nprogressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui\nall'art. 15, comma 5), D.lgs. n. 502\u002F1992 e s.m.i., come disciplinati altresì\ndagli art. 58, comma 4) (Effetti della valutazione positiva dei risultati\nraggiunti da parte dell'Organismo indipendente di valutazione) e art. 59, comma\n2), lett. a) (Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività\nprofessionali svolte e dei risultati raggiunti da parte del Collegio\ntecnico).\n\n\n\n2)\n\nA tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, è\nconferito un incarico dirigenziale. Ai dirigenti con meno di 5 anni di\neffettiva anzianità sono conferiti solo incarichi professionali di base. Ai\ndirigenti con almeno 5 anni di anzianità è invece conferito un incarico,\ndiverso dall'incarico professionale di base, tra quelli di cui al comma 1),\npar. I, lett. b) e c) e par. II, lett. a), b) e c), in relazione alla natura e\nalle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché alle attitudini e\ncapacità professionali del singolo dirigente, a seguito di verifica e\nvalutazione positiva da parte del Collegio tecnico.\n\n\n\n3)\n\nLa definizione della tipologia degli incarichi di cui al comma 1), par. II,\nè una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione\ndegli incarichi, i quali discendono esclusivamente dall'assetto organizzativo\naziendale e dalla graduazione di tutte le tipologie d'incarico.\n\n\n\n3 bis)\n\nIl numero di posizioni dirigenziali istituibili da ciascuna azienda o ente\nnon può superare:\n\n\n\na)per gli incarichi professionali di altissima professionalità di cui al\ncomma 1), par. II, lett. a1): il 3% (arrotondato alla unità superiore) del\nnumero degli incarichi di natura professionale di cui al comma 1), par. II,\nlett. b) e c);\n\nb)per gli incarichi professionali di altissima professionalità di cui al\ncomma 1), par. II, lett. a2): il 7% (arrotondato alla unità superiore) del\nnumero degli incarichi di natura professionale di cui al comma 1), par. II,\nlett. b) e c).\n\n\n\n4)\n\nNel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i\nrequisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i\nperiodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente,\nanche a tempo determinato, anche presso altre Aziende o Enti di cui all'art. 1\n(Campo di applicazione), nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e\nprofessionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni\ndirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi UE o senza soluzione\ndi continuità.\n\n\n\n5)\n\nLe diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro, fatto salvo\nil mantenimento della titolarità della struttura complessa da parte del\ndirettore di dipartimento ai sensi dell'art. 17 bis, comma 2), D.lgs. n.\n502\u002F1992 e s.m.i.\n\n\n\n6)\n\nIl nuovo sistema degli incarichi di cui al presente articolo e i correlati\nnuovi valori di retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 91, comma\n3) (Retribuzione di posizione), sono applicati a decorrere dall'anno successivo\na quello di sottoscrizione della Ipotesi di CCNL. In prima applicazione, gli\nincarichi in essere sono automaticamente ricondotti alle nuove tipologie di cui\nal presente articolo sulla base della seguente tabella di corrispondenze:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      PRECEDENTI\n        TIPOLOGIE\n\n        \n        \n      \n      NUOVE\n        TIPOLOGIE\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Incarico di direzione di struttura\n        complessa\n\n        (1)\n      \n      Incarico di direzione di struttura\n         \n\n        complessa (art. 18, comma 1,\n         \n\n        par.\n        I, lett. a) (Tipologie\n        d'incarico)\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Incarico di direzione di struttura semplice\n         \n\n        (2),\n        nel caso in cui lo stesso sia stato \n        \n\n        formalmente qualificato come “incarico\n         \n\n        a\n        valenza dipartimentale”\n\n        \n        \n      \n      Incarico di direzione di struttura\n         \n\n        semplice a valenza dipartimentale\n         \n\n        o\n        distrettuale (art. 18, comma 1,  \n\n        par.\n        I, lett. b) (Tipologie\n        d'incarico)\n      \n    \n    \n      Incarico di direzione di struttura semplice\n         \n\n        (2)\n        diverso da quello di cui alla\n        riga\n\n        precedente\n\n        \n        \n      \n      Incarico di direzione di struttura\n         \n\n        semplice (art. 18, comma 1,\n         \n\n        par.\n        I, lett. c) (Tipologie\n        d'incarico)\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Incarico di natura professionale (3),\n         \n\n        nel\n        caso in cui lo stesso sia stato  \n\n        formalmente qualificato come “incarico\n         \n\n        di\n        alta specializzazione”\n\n        \n        \n      \n      Incarico professionale\n        \n\n        di\n        alta specializzazione (art. 18,\n\n        comma\n        1, par. II, lett. b)  \n\n        (Tipologie\n        d'incarico)\n      \n    \n    \n      Incarico di natura professionale (3)\n         \n\n        diverso da quello di cui alla riga\n        precedente\n\n        \n        \n      \n      Incarico professionale, di\n        consulenza,\n\n        di\n        studio e di ricerca, ispettivo,  \n\n        di\n        verifica e di controllo  \n\n        (art.\n        18, comma 1, par. II, lett. c)\n\n        (Tipologie\n        d'incarico)\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Incarico di natura professionale (4),\n         \n\n        i cui\n        titolari hanno maturato i requisiti \n        \n\n        di cui\n        all'art. 4, CCNL 8\u002F6\u002F2000  \n\n        (biennio economico 2000-2001), area IV\n         \n\n        e di\n        cui all'art. 4, CCNL 8\u002F6\u002F2000  \n\n        (biennio economico 2000-2001), area III,\n         \n\n        con\n        riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni\n        sanitarie\n\n        \n        \n      \n      Incarico professionale, di\n        consulenza,\n\n        di\n        studio e di ricerca, ispettivo,  \n\n        di\n        verifica e di controllo  \n\n        (art.\n        18, comma 1, par. II,  \n\n        lett.\n        c) (Tipologie d'incarico)\n      \n    \n    \n      Incarico di natura professionale (4),\n         \n\n        i cui\n        titolari non hanno maturato i requisiti\n         \n\n        di cui\n        all'art. 4, CCNL 8\u002F6\u002F2000  \n\n        (biennio economico 2000-2001), area IV\n         \n\n        e di\n        cui all'art. 4, CCNL 8\u002F6\u002F2000  \n\n        (biennio economico 2000-2001), area III,\n         \n\n        con\n        riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni\n        sanitarie\n\n        \n        \n      \n      Incarico professionale di base\n         \n\n        (art.\n        18, comma 1, par. II,  \n\n        lett.\n        d) (Tipologie d'incarico)\n      \n    \n  \n\n\n\n\n(1)\n\nArt. 27, comma 1), lett. a), CCNL 8\u002F6\u002F2000, come modificato dall'art. 4,\nCCNL 6.5.2010 (Tipologie d'incarico) area IV; art. 27, comma 1), lett. a), CCNL\n8\u002F6\u002F2000, come modificato dall'art. 4, CCNL 6.5.2010 (Tipologie d'incarico),\narea III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni\nsanitarie.\n\n\n\n(2)\n\nArt. 27, comma 1), lett. b), CCNL 8\u002F6\u002F2000, come modificato dall'art. 4,\nCCNL 6.5.2010 (Tipologie d'incarico), area IV; art. 27, comma 1), lett. b),\nCCNL 8\u002F6\u002F2000, come modificato dall'art. 4, CCNL 6.5.2010 (Tipologie\nd'incarico), area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle\nprofessioni sanitarie).\n\n\n\n(3)\n\nArt. 27, comma 1), lett. c), CCNL 8\u002F6\u002F2000, come modificato dall'art. 4,\nCCNL 6.5.2010 (Tipologie d'incarico), area IV; art. 27, comma 1), lett. c),\nCCNL 8\u002F6\u002F2000, come modificato dall'art. 4, CCNL 6.5.2010 (Tipologie\nd'incarico), area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle\nprofessioni sanitarie).\n\n\n\n(4)\n\nArt. 27, comma 1), lett. d), CCNL 8\u002F6\u002F2000, come modificato dall'art. 4,\nCCNL 6.5.2010 (Tipologie d'incarico), area IV; art. 27, comma 1), lett. d),\nCCNL 8\u002F6\u002F2000, come modificato dall'art. 4, CCNL 6.5.2010 (Tipologie\nd'incarico), area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle\nprofessioni sanitarie).",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"jobclassifaction1","Capo II - IL SISTEMA DEGLI INCARICHI DIR","Capo II - IL SISTEMA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"trainingprogrammes","Art. 50 - Formazione e aggiornamento pro","Art. 50 - Formazione e aggiornamento professionale,\n\npartecipazione alla didattica e ricerca finalizzata.\n\n\n\n1)\n\nLa formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti\ndalle Aziende ed Enti come metodo permanente per la valorizzazione della\ncapacità e attitudini personali e quale supporto per l'assunzione delle\nresponsabilità affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema\nsanitario.\n\n\n\n2)\n\nL'Azienda o l'Ente definisce annualmente la quota di risorse da destinare ad\niniziative di formazione e aggiornamento dei dirigenti tenuto conto anche della\ncircolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 14 del 24.4.1995, costituendo\nun apposito Fondo nel quale confluiscono anche le risorse stanziate dalle\nvigenti disposizioni normative regionali, statali e comunitarie.\n\n\n\n3)\n\nL'Azienda o Ente, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e nel\nrispetto dell'art. 6 bis, comma 2) (Organismo paritetico), realizza iniziative\ndi formazione e di aggiornamento professionale obbligatorio anche avvalendosi\ndella collaborazione di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel\nsettore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la\ncultura manageriale e la capacità dei dirigenti di gestire iniziative di\nmiglioramento e di innovazione dei servizi, destinate a caratterizzare le\nstrutture sanitarie del comparto in termini di dinamismo, competitività e\nqualità dei servizi erogati.\n\n\n\n4)\n\nLa partecipazione alle iniziative di formazione o di aggiornamento\nprofessionale obbligatorio, inserite in appositi percorsi formativi, anche\nindividuali, viene concordata dalla Azienda o Ente con i dirigenti interessati\ned è considerata servizio utile a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a\ncarico della Azienda o Ente. Essa può comprendere la ricerca finalizzata, in\nbase a programmi approvati, sulla base della normativa vigente, dalle Aziende o\nEnti, anche in relazione agli indirizzi nazionali e regionali. In ogni caso la\npartecipazione alle iniziative di formazione deve essere prioritariamente\ngarantita ai dirigenti dichiarati in esubero al fine di favorirne la\nricollocazione nell'ambito degli incarichi dirigenziali previsti dal presente\nCCNL.\n\n\n\n5)\n\nL'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate\ndai dirigenti interessati ed effettuate con il ricorso alle ore previste\ndall'art. 24, comma 4) (Orario di lavoro dei dirigenti) e dall'art. 36, comma\n1), lett. a) (Assenze giornaliere retribuite) senza oneri per l'Azienda o Ente.\nL'eventuale concorso alle spese da parte della Azienda o Ente è, in tal caso,\nstrettamente subordinato alla effettiva connessione delle iniziative con\nl'attività di servizio.\n\n\n\n6)\n\nAl fine di favorire con ogni possibile strumento il diritto alla formazione\ne all'aggiornamento professionale del dirigente sono in particolare previsti,\noltre quelli esistenti, gli istituti di cui agli artt. 19, CCNL 10.2.2004, aree\nIV e III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni\nsanitarie (Congedi per la formazione) e art. 52 (Comando finalizzato), per i\nquali è possibile la fruizione di speciali congedi.\n\n\n\n7)\n\nLa partecipazione dei dirigenti alla attività didattica, da questi svolta a\nfavore della Azienda o Ente di appartenenza, si realizza nelle seguenti aree di\napplicazione:\n\n\n\na)corsi di specializzazione e di insegnamento previsti dall'art. 6, commi 2)\ne 3), D.lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;\n\nb)corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale del\ncomparto, organizzati dalle Aziende o Enti del SSN;\n\nc)corsi di formazione professionale post-base, previsti dai decreti\nministeriali che hanno individuato i profili professionali di cui all'art. 6\ncitato nella lett. a);\n\nd)formazione di base e riqualificazione del personale.\n\n\n\n8)\n\nLe attività di cui al comma 7), previa apposita selezione secondo\nl'ordinamento di ciascuna Azienda o Ente e nel rispetto dei protocolli previsti\ndalla normativa citata al precedente punto a) sono riservate, di norma, ai\ndirigenti delle medesime Aziende o Enti in base alle materie di rispettiva\ncompetenza, con l'eventuale integrazione di docenti esterni. L'attività\ndidattica di cui al comma 7) è remunerata come previsto dall'art. 96, comma\n5), lett. b) (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).\n\n\n\n9)\n\nNelle linee di indirizzo saranno privilegiate le strategie e le metodologie\ncoerenti con la necessità di implementare l'attività di formazione in ambito\naziendale e interaziendale previste dall'art. 16 bis e ss., D.lgs. n. 502\u002F1992\ne s.m.i., anche favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi\nmultimediali al fine di ottimizzare le risorse disponibili per il più ampio\npossibile coinvolgimento di destinatari.\n\n\n\nArt. 51 - Formazione continua ed ECM.\n\n\n\n1)\n\nAd ulteriore integrazione di quanto previsto dall'art. 50 (Formazione e\naggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca\nfinalizzata) che disciplina la formazione e l'aggiornamento professionale\nobbligatorio e facoltativo, le Parti confermano il carattere fondamentale della\nformazione continua di cui all'art. 16 bis e ss., D.lgs. n. 502\u002F1992 e s.m.i.\nper favorire la quale sono da individuare iniziative ed azioni a livello\nregionale e aziendale che incentivino la partecipazione di tutti gli\ninteressati.\n\n\n\n2)\n\nLa formazione continua si svolge sulla base delle linee generali di\nindirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati a livello nazionale e\nregionale. Le predette linee e progetti formativi dovranno sottolineare in\nparticolare il ruolo della formazione sul campo e le ricadute della formazione\nsull'organizzazione del lavoro.\n\n\n\n3)\n\nL'Azienda e l'Ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi da\nparte dei dirigenti interessati con le cadenze previste dalle vigenti\ndisposizioni nell'ambito della formazione obbligatoria sulla base delle risorse\nfinalizzate allo scopo ai sensi dell'art. 50, comma 2) (Formazione e\naggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca\nfinalizzata). I dirigenti che vi partecipano sono considerati in servizio a\ntutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico della Azienda o Ente. La\nrelativa disciplina è, in particolare, riportata nei commi 3) e 4), art. 50,\ncomma 2) (Formazione e aggiornamento professionale, partecipazione alla\ndidattica e ricerca finalizzata) come integrata dalle norme derivanti dalla\ndisciplina di sistema adottate a livello regionale.\n\n\n\n4)\n\nDato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione\ncontinua, le Parti concordano che nel caso di impossibilità anche parziale di\nrispettare la garanzia prevista dal comma 3) circa l'acquisizione nel triennio\ndel minimo di crediti formativi da parte dei dirigenti interessati non trova\napplicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater, D.lgs. n.\n502\u002F1992 e s.m.i. Ne consegue che, in tali casi, le Aziende ed Enti non possono\nintraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione per la durata del\npresente contratto.\n\n\n\n5)\n\nOve, viceversa, la garanzia del comma 3) venga rispettata, il dirigente che\nsenza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non\nacquisisca i crediti previsti nel triennio, subirà una penalizzazione nelle\nprocedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi\naziendali, ai sensi dell’art. 19, comma 3) (Affidamento e revoca degli\nincarichi dirigenziali diversi dalla direzione dalla direzione di struttura\ncomplessa - Criteri e procedure) e art. 20, comma 5) (Affidamento e revoca\ndegli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure). Il\nprincipio non si applica nei confronti di dirigenti trasferiti dalle Aziende e\nEnti di cui al comma 4).\n\n\n\n6)\n\nSono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei\ncrediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i periodi di malattia\nsuperiori a 5 mesi, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i\ndistacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in\nservizio del dirigente. Sono fatti salvi eventuali ulteriori periodi di\nsospensione previsti da disposizioni regionali in materia.\n\n\n\n7)\n\nLa formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare\nle prestazioni professionali dei dirigenti e, quindi, strettamente correlata ai\nprogrammi di cui al comma 2). Ove il dirigente prescelga percorsi non\nrientranti nei piani suddetti o che non corrispondano alle citate\ncaratteristiche, le iniziative di formazione - anche quella continua -\nrientrano nell'ambito della formazione facoltativa con oneri a carico del\ndirigente.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"trainingfund","2) L'Azienda o l'Ente definisce annualme","2)\n\nL'Azienda o l'Ente definisce annualmente la quota di risorse da destinare ad\niniziative di formazione e aggiornamento dei dirigenti tenuto conto anche della\ncircolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 14 del 24.4.1995, costituendo\nun apposito Fondo nel quale confluiscono anche le risorse stanziate dalle\nvigenti disposizioni normative regionali, statali e comunitarie.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"pensionfund","Art. 121 - Informazione sul Fondo Pensio","Art. 121 - Informazione sul Fondo Pensione Complementare.\n\n\n\n1)\n\nAl fine di una consapevole e informata adesione dei dirigenti alla\nprevidenza complementare negoziale, le Aziende ed Enti forniscono adeguate\ninformazioni al proprio personale, anche mediante iniziative formative, in\nmerito al Fondo negoziale di previdenza complementare PERSEO-SIRIO, ove\npossibile con il supporto professionale della struttura del predetto Fondo.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"unemploymentfund","Art. 80 bis - Welfare integrativo. 1) Le","Art. 80 bis - Welfare integrativo.\n\n\n\n1)\n\nLe Aziende ed Enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di\ncui all'art. 7, comma 5), lett. n) (Contrattazione collettiva integrativa:\nsoggetti e materie), la concessione di benefici di natura assistenziale e\nsociale in favore dei propri dirigenti, tra i quali:\n\n\n\na)iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);\n\nb) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;\n\nc)contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità\nsociale;\n\nd)prestiti a favore di dirigenti in difficoltà ad accedere ai canali\nordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare\nspese non differibili.\n\n\n\n2)\n\nGli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono\nsostenuti mediante utilizzo di quota parte del Fondo per la retribuzione di\nrisultato.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"contracttrial","Art. 12 - Periodo di prova. 1) Il dirige","Art. 12 - Periodo di prova.\n\n\n\n1)\n\nIl dirigente assunto in servizio a tempo indeterminato a seguito di pubblico\nconcorso è soggetto a un periodo di prova, la cui durata è stabilita in 6\nmesi. Il direttore di struttura complessa è soggetto al periodo di prova\nprevisto dall'art. 15, comma 7 ter), D.lgs. n. 502\u002F1992.\n\n\n\n2)\n\nAi fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo\nservizio effettivamente prestato.\n\n\n\n3)\n\nIl periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri\ncasi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il\ndirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6\nmesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul\nlavoro, malattia professionale o infermità dovuta a causa di servizio si\napplica l'art. 43.\n\n\n\n4)\n\nLe assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3),\nsono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti\nassenze dei dirigenti non in prova.\n\n\n\n5)\n\nDecorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1), nel restante\nperiodo ciascuna delle Parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento\nsenza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti\nsalvi i casi di sospensione previsti dal comma 3). Il recesso opera dal momento\ndella comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Azienda o Ente deve\nessere motivato.\n\n\n\n6)\n\nIl periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.\n\n\n\n7)\n\nDecorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato\nrisolto da una delle Parti, il dirigente si intende confermato in servizio e\ngli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno della assunzione a tutti gli\neffetti.\n\n\n\n8)\n\nIn caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno\ndi effettivo servizio, compresi i ratei della 13a mensilità ove maturati.\n\n\n\n9)\n\nIl dirigente proveniente dalla stessa Azienda o Ente, che a seguito di\nvincita di un concorso cambia disciplina, durante il periodo di prova ha\ndiritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento dello\nstesso, è reintegrato, a domanda, nella disciplina di provenienza. La\ndisposizione di cui al periodo precedente si applica anche al dirigente a cui\nsia assegnato, a seguito di selezione pubblica, l'incarico di direttore di\nstruttura complessa, ivi compreso il distretto qualora le Aziende o Enti nel\nproprio atto aziendale lo configurino come incarico di struttura complessa. In\nqueste fattispecie, in caso di mancato superamento del periodo di prova, il\ndirigente è reintegrato, a domanda, nel posto e nella disciplina di\nprovenienza.\n\n\n\n10)\n\nAl dirigente già in servizio a tempo indeterminato presso una Azienda o\nEnte del comparto, vincitore di concorso presso altra Amministrazione anche di\ndiverso comparto, può essere concesso un periodo di aspettativa senza\nretribuzione e decorrenza della anzianità, per la durata del periodo di prova,\ndi cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 10, CCNL 10.2.2004, come\nintegrato dall'art. 24, comma 13), CCNL 3.11.2005, area IV e art. 10, CCNL\n10.2.2004, come integrato dall'art. 24, comma 15), CCNL 3.11.2005, area III,\ncon riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie\n(Aspettativa).\n\n\n\n11)\n\nDurante il periodo di prova l'Azienda o Ente può adottare iniziative per la\nformazione del personale neo-assunto. Il dirigente può essere applicato a più\nservizi della Azienda o Ente presso cui svolge il periodo di prova, ferma\nrestando la sua utilizzazione in attività proprie della qualifica e disciplina\ndi appartenenza.\n\n\n\n12)\n\nFermo restando quanto previsto al comma 1), sono esonerati dal periodo di\nprova i dirigenti che abbiano svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato\nanche a tempo determinato e almeno superiori a 12 mesi o che lo abbiano già\nsuperato, in rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato almeno\nsuperiori a 12 mesi, nella medesima qualifica e disciplina, presso Aziende o\nEnti del comparto. L'esonero di cui sopra determina l'immediata cessazione del\nrapporto di lavoro originario.\n\n\n\n13)\n\nFermo restando quanto previsto al comma 1), sono esonerabili dal periodo di\nprova, in relazione alla professionalità richiesta dalle attività da\nespletare, i dirigenti che abbiano svolto periodi di rapporto di lavoro\nsubordinato anche a tempo determinato e almeno superiori a 12 mesi o che lo\nabbiano già superato, in rapporti di lavoro subordinato anche a tempo\ndeterminato almeno superiori a 12 mesi, nella medesima qualifica e disciplina\npresso altra Amministrazione Pubblica. L'eventuale esonero di cui sopra\ndetermina l'immediata cessazione del rapporto di lavoro originario.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"contracttrialperiod","1) Il dirigente assunto in servizio a te","1)\n\nIl dirigente assunto in servizio a tempo indeterminato a seguito di pubblico\nconcorso è soggetto a un periodo di prova, la cui durata è stabilita in 6\nmesi. Il direttore di struttura complessa è soggetto al periodo di prova\nprevisto dall'art. 15, comma 7 ter), D.lgs. n. 502\u002F1992.\n\n\n\n2)",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"sicknesspay","10) Il trattamento economico spettante a","10)\n\nIl trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per malattia,\nferma restando la normativa di legge vigente, è il seguente:\n\n\n\na)intera retribuzione di cui alla tabella allegata al n. 3, CCNL 3.11.2005,\ncome aggiornata dal Protocollo d'intesa 11.4.2007, aree IV e III, con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, per i\nprimi 9 mesi di assenza;\n\nb)90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di\nassenza;\n\nc)50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del\nperiodo di conservazione del posto previsto nel comma 1);\n\nd)i periodi di assenza previsti dal comma 2) non sono retribuiti;\n\ne)i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno competono,\nsecondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 7, comma 5), lett. c)\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) se e nella misura\nin cui sia valutato un positivo apporto del dirigente ai risultati, per effetto\ndell'attività svolta nel corso dell'anno, durante le giornate lavorate,\nsecondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime.",{"bindId":91,"name":88,"text":89},"sicknessmaxdays",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"longtermillness","Art. 42 - Assenze per malattia in caso d","Art. 42 - Assenze per malattia in caso di gravi patologie\n\nrichiedenti terapie salvavita.\n\n\n\n1)\n\nIn caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio\nl'emodialisi, la chemioterapia e altre ad esse assimilabili, attestate secondo\nle modalità di cui al comma 2), sono esclusi dal computo delle assenze per\nmalattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni\ndi ricovero ospedaliero o di ‘day-hospital’, nonché i giorni di assenza\ndovuti all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dirigente ha\ndiritto all'intero trattamento economico previsto dai vigenti CCNL.\n\n\n\n2)\n\nL'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le\nterapie salvavita di cui al comma 1) deve essere rilasciata dalle competenti\nstrutture medicolegali delle Aziende sanitarie locali o dagli istituti o\nstrutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle Pubbliche\nAmministrazioni.\n\n\n\n3)\n\nRientrano nella disciplina del comma 1), anche i giorni di assenza dovuti\nagli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità\nlavorativa per un periodo massimo di 4 mesi per ciascun anno solare.\n\n\n\n4)\n\nI giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, alle terapie e agli\neffetti collaterali delle stesse, di cui ai commi precedenti, sono debitamente\ncertificati dalle competenti strutture del SSN o dagli Istituti o Strutture\naccreditate ove è stata effettuata la terapia o dall'Organo medico\ncompetente.\n\n\n\n5)\n\nLa procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal\ndirigente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le\ndisposizioni di cui ai commi precedenti.\n\n\n\n6)\n\nLa disciplina del presente articolo si applica alle assenze per\nl'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data\ndi sottoscrizione definitiva del presente CCNL.\n\n\n\n7)\n\nLa disciplina del presente articolo è estesa anche ai casi di donazione di\norgani tra vivi.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"disabilitypay","Art. 43 - Infortuni sul lavoro, malattie","Art. 43 - Infortuni sul lavoro, malattie professionali\n\ne infermità dovute a causa di servizio.\n\n\n\n1)\n\nIn caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia\nprofessionale o alla abrogata infermità (infortunio o malattia) riconosciuta\nal dirigente da causa di servizio, seppure nei limiti di cui al successivo\ncomma 2), il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino a\nguarigione clinica certificata dall'ente istituzionalmente preposto e,\ncomunque, non oltre il periodo di conservazione del posto pari a 18 mesi\nprorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi. In tale periodo di\ncomporto, che è diverso e non cumulabile con quello previsto per la malattia\nordinaria, al dirigente spetta la retribuzione di cui all'art. 41, comma 10),\nlett. a) (Assenze per malattia).\n\n\n\n2)\n\nPer le infermità dovute a causa di servizio, la disciplina di cui al\npresente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6, DL 6 dicembre 2011\nn. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, solo per i dirigenti\nche hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima della entrata\nin vigore delle citate disposizioni.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"code_application","2) L'Organismo di cui al presente artico","2)\n\nL'Organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano\nstabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e\ninnovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della\nqualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle\npolitiche e ai piani di formazione manageriale e formazione continua anche\nsecondo quanto previsto dall'art. 16 bis e ss., D.lgs. n. 502\u002F1992, al lavoro\nagile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché alla\nprevenzione e riduzione del rischio clinico della legge 24\u002F2017, alla salute e\nsicurezza sul lavoro, anche con riferimento alle aggressioni subite in servizio\ndal personale, alla programmazione dei servizi di emergenza, in particolare di\npronta disponibilità e di guardia, valutando, tra l'altro, la esonerabilità\ndel personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica,\nnonché l'estensione del servizio di pronta disponibilità a turni diversi da\nquelli notturni e festivi, fermo restando l'onere a carico del relativo Fondo -\nal fine di formulare proposte all'Azienda o Ente o alle parti negoziali della\ncontrattazione integrativa.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"healthandsafetyprovisions","15) Al fine di garantire la continuità a","15)\n\nAl fine di garantire la continuità assistenziale, da parte del personale\ndirigente addetto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle\ncure delle strutture ospedaliere, nonché ai servizi territoriali, l'attività\nlavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e alle\niniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione del riposo\ngiornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento\ndelle 11 ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il\nservizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile\napplicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata\nprotezione, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi 7 giorni\nfino al completamento delle 11 ore di riposo. Le ore dedicate allo svolgimento\ndella libera professione intramuraria, ivi inclusa l'attività di cui al comma\n2), art. 115 (Tipologie di attività libero-professionale intramuraria),\ndurante la fruizione delle 11 ore di riposo non potrà comunque superare la\nmisura di 3 ore, purché siano garantite almeno 8 ore continuative di riposo,\nal fine di garantire il recupero psicofisico. I dirigenti con rapporto di\nlavoro non esclusivo esercitano la libera professione extramuraria, sotto la\nloro autonomia e responsabilità, attenendosi al principio di cui al periodo\nprecedente, al fine di garantire il recupero psicofisico.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"paidmaternityleaveduration","Art. 44 - Congedi dei genitori. 1) Al di","Art. 44 - Congedi dei genitori.\n\n\n\n1)\n\nAl dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e\nsostegno della maternità e della paternità contenute nel D.lgs. n. 151\u002F2001,\ncome modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le\nspecificazioni di cui al presente articolo.\n\n\n\n2)\n\nNel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16,\n17 e 28, D.lgs. n. 151\u002F2001, alla dirigente o al dirigente spettano l'intera\nretribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di 13a ove maturati e la RIA ove in\ngodimento, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, nonché i\npremi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla\ncontrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 5), lett. b)\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) e in relazione\nall'effettivo apporto partecipativo del dirigente, con esclusione dei compensi\nper lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate,\npericolose o dannose per la salute.\n\n\n\n3)\n\nNell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1), D.lgs. n.\n151\u002F2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i\nprimi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili\nanche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini della\nanzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal\ncomma 2).",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"childcare","Art. 45 - Congedo parentale su base orar","Art. 45 - Congedo parentale su base oraria.\n\n\n\n1)\n\nIn attuazione delle previsioni dell'art. 32, comma 1 bis), D.lgs. n.\n151\u002F2001, inserito dall'art. 1, comma 339), lett. a), legge 24 dicembre 2012 n.\n228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di\nlavoro, sia a impegno orario pieno che a impegno orario ridotto, in servizio\npresso le Aziende ed Enti del comparto, possono fruire anche su base oraria dei\nperiodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai\ncommi 1) e 2) del medesimo art. 32 e delle relative disposizioni attuative.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"hivpolicy","3) L'accertamento delle condizioni ambie","3)\n\nL'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano l'esposizione\nal rischio da radiazioni deve avvenire con gli Organismi aziendali a ciò\ndeputati in base alle vigenti disposizioni e ai sensi delle medesime\ndisposizioni. Le visite mediche periodiche dei dirigenti esposti al rischio\ndelle radiazioni avvengono con la cadenza prevista dalle vigenti\ndisposizioni.",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"maternityotherclause","6) Ai fini della fruizione, anche frazio","6)\n\nAi fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale,\nai sensi dell'art. 32, D.lgs. n. 151\u002F01, la lavoratrice madre o il lavoratore\npadre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata,\nall'ufficio di appartenenza, almeno 5 giorni prima della data di decorrenza del\nperiodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di\nraccomandata a\u002Fr o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza\ndell'invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale\ndisciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo\ndi astensione.\n\n\n\n7)\n\nIn presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono\noggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6), la\ndomanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l'inizio del periodo\ndi astensione dal lavoro.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"jobsecuritymothers","6) Nell'ambito delle esigenze straordina","6)\n\nNell'ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche\nle seguenti ipotesi di assunzione di dirigenti con contratto di lavoro a\ntermine:\n\n\n\na)sostituzione di dirigenti assenti con diritto alla conservazione del\nposto, ivi compresi i dirigenti che fruiscono dei congedi previsti dagli artt.\n4 e 5, legge n. 53\u002F2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal\nlavoro programmate, con l'esclusione delle ipotesi di sciopero, l'assunzione a\ntempo determinato può essere anticipata fino a 30 giorni al fine di assicurare\nl'affiancamento del dirigente che si deve assentare;\n\nb)sostituzione di dirigente assente per gravidanza e puerperio, nelle\nipotesi di congedo di maternità, di congedo parentale e per malattia del\nfiglio, di cui agli artt. 16, 17, 32 e 47, D.lgs. n. 151\u002F2001; in tali casi\nl'assunzione a tempo determinato può avvenire anche 30 giorni prima\ndell'inizio del periodo di astensione.",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"pregnancytxt","Art. 40 - Assenze per l'espletamento di ","Art. 40 - Assenze per l'espletamento di visite, terapie,\n\nprestazioni specialistiche od esami diagnostici.\n\n\n\n1)\n\nI dirigenti possono assentarsi per l'espletamento di visite, terapie,\nprestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia\ngiornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive\nanche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.\n\n\n\n2)\n\nLe assenze di cui al comma 1) sono assimilate alle assenze per malattia ai\nfini del computo del periodo di comporto e sono sottoposte al medesimo regime\neconomico delle stesse.\n\n\n\n3)\n\nLe assenze orarie di cui al comma 1):\n\n\n\na)sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre\ntipologie di assenze fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL,\nnonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;\n\nb)non sono assoggettate alla decurtazione del trattamento economico\naccessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.\n\n\n\n4)\n\nAi fini del computo del periodo di comporto, 6 ore e 20 minuti di assenza\nfruiti su base oraria corrispondono convenzionalmente a una intera giornata\nlavorativa.\n\n\n\n5)\n\nLe assenze orarie di cui al comma 1) possono essere fruite anche\ncumulativamente per la durata della intera giornata lavorativa. In tale\nipotesi, l'incidenza della assenza sul monte ore a disposizione del dirigente\nviene computata con riferimento all'orario di lavoro convenzionale nella\ngiornata di assenza di cui all'art. 24, comma 7) (Orario di lavoro dei\ndirigenti).\n\n\n\n6)\n\nNel caso di assenza fruita su base giornaliera, il trattamento economico\naccessorio del dirigente è sottoposto alla medesima decurtazione prevista\ndalla vigente legislazione per i primi 10 giorni di ogni periodo di assenza per\nmalattia.\n\n\n\n7)\n\nIn caso di rapporto di lavoro a impegno orario ridotto, si procede al\nriproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1).\n\n\n\n8)\n\nL'assenza richiede il rispetto di un termine di preavviso di almeno 3\ngiorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda\npuò essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque,\nnon oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dirigente intende\nfruire della assenza giornaliera od oraria.\n\n\n\n9)\n\nL'assenza di cui al comma 1) è giustificata mediante attestazione di\npresenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale\namministrativo della struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la\nprestazione.\n\n\n\n10)\n\nL'attestazione è inoltrata all'Azienda o Ente dal dirigente oppure è\ntrasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del medico o\ndella struttura.\n\n\n\n11)\n\nNel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche,\nl'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità\nlavorativa temporanea del dirigente conseguente ad una patologia in atto, la\nrelativa assenza viene imputata alla malattia con la conseguente applicazione\ndella disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento\ngiuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata\nmediante:\n\n\n\na)attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto\nprevisto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’Azienda o Ente secondo le\nmodalità ordinariamente previste in tali ipotesi;\n\nb)attestazione di presenza, redatta dal personale sanitario o dal personale\namministrativo della struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la\nprestazione, secondo le previsioni dei commi 9) e 10).\n\n\n\n12)\n\nAnalogamente a quanto previsto dal comma precedente, nei casi in cui\nl'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e\ndi impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami\ndiagnostici e\u002Fo delle terapie, la relativa assenza viene imputata alla\nmalattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e\ncontrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale\ncaso l'assenza è giustificata mediante l'attestazione di cui al comma 11),\nlett. b).\n\n\n\n13)\n\nNella ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è\ngiustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle\nprevisioni dei commi 9), 10) e 11).\n\n\n\n14)\n\nNel caso di dirigenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano\nsottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti\nincapacità al lavoro, è sufficiente anche una unica certificazione, anche\ncartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari\nricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario\nstabilito. I dirigenti interessati producono tale certificazione alla Azienda o\nEnte prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto ove\nesistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di\npresenza, ai sensi dei commi 9), 10) e 11) dalle quali risulti l'effettuazione\ndelle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è\nsomministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal\nmedico.\n\n\n\n15)\n\nResta ferma la possibilità per il dirigente, per le finalità di cui al\ncomma 1), di fruire in alternativa alle assenze di cui al presente articolo,\nanche delle assenze per motivi familiari e personali e dei riposi compensativi\nper le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per\nil trattamento economico e giuridico di tali istituti dai vigenti CCNL.",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"deathrelatives","Art. 36 - Assenze giornaliere retribuite","Art. 36 - Assenze giornaliere retribuite.\n\n\n\n1)\n\nIl dirigente può assentarsi nei seguenti casi da documentare\ndebitamente:\n\n\n\na)partecipazione a concorsi od esami - limitatamente ai giorni di\nsvolgimento delle prove, ovvero partecipazione a convegni, congressi o corsi di\naggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi,\nconnessi alla attività di servizio: giorni 8 all'anno;\n\nb)lutto per il coniuge per i parenti entro il 2° grado e gli affini entro\nil 1° grado o per il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36) e 50), legge\n76\u002F2016 (Unioni civili e patto di convivenza): giorni 3 per evento da fruire\nentro 7 giorni lavorativi dal decesso.",{"bindId":137,"name":76,"text":138},"educationtuition","Art. 80 bis - Welfare integrativo.\n\n\n\n1)\n\nLe Aziende ed Enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di\ncui all'art. 7, comma 5), lett. n) (Contrattazione collettiva integrativa:\nsoggetti e materie), la concessione di benefici di natura assistenziale e\nsociale in favore dei propri dirigenti, tra i quali:\n\n\n\na)iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);\n\nb) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;\n\nc)contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità\nsociale;\n\nd)prestiti a favore di dirigenti in difficoltà ad accedere ai canali\nordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare\nspese non differibili.",{"bindId":140,"name":141,"text":142},"hivpolicytxt","Art. 46 - Tutela dei dirigenti in partic","Art. 46 - Tutela dei dirigenti in particolari condizioni psicofisiche\n\n\n\n1)\n\nAllo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dirigenti a tempo\nindeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura\nsanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e regionali\nvigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si\nimpegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle\npredette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le\nmodalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:\n\n\n\na)il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto\ndi recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto per le\nassenze per malattia;\n\nb)concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di\n2 ore, per la durata del progetto;\n\nc)riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti\nnormativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a impegno orario\nridotto, limitatamente alla durata del progetto di recupero;\n\nd)assegnazione del dirigente a compiti diversi da quelli abituali, quando\ntale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di\nrecupero come supporto della terapia in atto.\n\n\n\n2)\n\nI dirigenti, i cui parenti entro il 2° grado o, in mancanza, entro il 3°\ngrado, ovvero i conviventi ai sensi della legge 76\u002F2016 che si trovino nelle\ncondizioni previste dal comma 1) e abbiano iniziato a dare attuazione al\nprogetto di recupero, possono fruire della aspettativa per motivi di famiglia\nper l'intera durata del progetto medesimo.\n\n\n\n3)\n\nI periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono presi in\nconsiderazione ai fini del periodo di comporto previsto per le assenze per\nmalattia.\n\n\n\n4)\n\nIl dirigente deve riprendere servizio presso l'Azienda o Ente nei 15 giorni\nsuccessivi alla data di completamento del progetto di recupero.\n\n\n\n5)\n\nQualora risulti che i dirigenti di cui al comma 1) non si sottopongono per\nloro volontà alle previste terapie, l'Azienda o Ente può procedere\nall'accertamento della idoneità psicofisica degli stessi allo svolgimento\ndella prestazione lavorativa, con le modalità previste dalle disposizioni\nrelative alle assenze per malattia.\n\n\n\n6)\n\nQualora, durante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa,\nvengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione del beneficio di\ncui al presente articolo, il dirigente è tenuto a riprendere servizio di\npropria iniziativa o entro il termine appositamente fissato dall'azienda o\nente.\n\n\n\n7)\n\nNei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non\nsi presenti per riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o\nalla scadenza del termine di cui al comma 6), il rapporto di lavoro è risolto\nnel rispetto della normativa disciplinare.",{"bindId":144,"name":145,"text":146},"violenceleave","Art. 39 - Congedi per le donne vittime d","Art. 39 - Congedi per le donne vittime di violenza.\n\n\n\n1)\n\nLa dirigente, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24, D.lgs. n. 80\u002F2015, ha\ndiritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un\nperiodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco\ntemporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di\nprotezione certificato.\n\n\n\n2)\n\nSalvo i casi di oggettiva impossibilità, la dirigente che intenda fruire\ndel congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro -\ncorredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di\nprotezione di cui al comma 1) - con un preavviso non inferiore a 7 giorni di\ncalendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo\nperiodo.\n\n\n\n3)\n\nIl trattamento economico spettante alla dirigente è quello previsto per il\ncongedo di maternità, dall'art. 44 (Congedi dei genitori).\n\n\n\n4)\n\nIl periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini della anzianità\ndi servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie e è utile ai fini della\n13a mensilità.\n\n\n\n5)\n\nLa dirigente può scegliere di fruire del congedo su base oraria o\ngiornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma 1). La fruizione su\nbase oraria avviene in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del\nmese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.\n\n\n\n6)\n\nLa dirigente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da\nimpegno orario pieno a impegno orario ridotto, secondo quanto previsto\ndall'art. 111 (Orario di lavoro del dirigente con rapporto di lavoro a impegno\norario ridotto). Il rapporto a impegno orario ridotto viene trasformato in\nrapporto di lavoro a impegno orario pieno, a richiesta della dirigente.\n\n\n\n7)\n\nLa dirigente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di\nprotezione di cui al comma 1) può presentare domanda di trasferimento ad altra\nAmministrazione Pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza,\nprevia comunicazione alla Azienda o Ente di appartenenza. Entro quindici giorni\ndalla suddetta comunicazione l'Azienda o Ente di appartenenza dispone il\ntrasferimento presso l'Amministrazione indicata dalla dirigente ove vi siano\nposti vacanti corrispondenti alla sua qualifica, area e disciplina.\n\n\n\n8)\n\nI congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con\nl'aspettativa per motivi personali o di famiglia di cui all'art. 10, CCNL\n10.2.2004, come integrato dall'art. 24, comma 13), CCNL 3.11.2005, area IV e di\ncui all'art. 10, CCNL 10.2.2004, come integrato dall'art. 24, comma 15), CCNL\n3.11.2005, area III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle\nprofessioni sanitarie (Aspettativa) per un periodo di ulteriori 30 giorni. Le\nAziende ed Enti, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la\nconcessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni del comma 2) del\nmedesimo art. 10, aree IV e III, con riferimento alla sola dirigenza sanitaria\ne delle professioni sanitarie.\n\n\n\n9)\n\nLa dirigente, al termine del percorso di protezione e dopo il rientro al\nlavoro, può chiedere di essere esonerata dai turni disagiati, per un periodo\ndi 1 anno.",{"bindId":148,"name":149,"text":150},"violence","8) La sanzione disciplinare della sospen","8)\n\nLa sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della\nretribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica,\ngraduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1),\nper:\n\n\n\na)recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4), 5), 6) e 7),\noppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una\nparticolare gravità;\n\nb)minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure\nnei confronti della Azienda o Ente o dei componenti della direzione aziendale,\ndegli altri dirigenti o dei dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli\nambienti di lavoro, anche con utenti;\n\nc)manifestazioni offensive nei confronti della Azienda o Ente o dei\ncomponenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti o\ndi terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi\ndell'art. 1, legge n. 300\u002F1970;\n\nd) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di\ncontegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale\ndirigente, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55 sexies,\ncomma 3), D.lgs. n. 165\u002F2001;\n\ne) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55 quater,\ncomma 1), lett. b), D.lgs. n. 165\u002F2001, assenza ingiustificata dal servizio o\narbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è\ndeterminata in relazione alla durata della assenza o dell'abbandono del\nservizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli\nobblighi del dirigente, agli eventuali danni causati alla Azienda o Ente, agli\nutenti o ai terzi;\n\nf)occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad\nillecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di\npertinenza della Amministrazione o ad esso affidati;\n\ng)mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti\naziendali in materia di espletamento di attività libero-professionale;\n\nh)comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza,\noperatività e continuità dell'assistenza al paziente, nell'arco delle 24 ore,\nnell'ambito delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa\ncontrattuale vigente;\n\ni)comportamento negligente od omissivo nella compilazione, tenuta e\ncontrollo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche, da cui\nsia derivato un danno per l'Azienda o Ente o per i terzi;\n\nj)inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili in merito alla\ncertificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia;\n\nk)qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno\nalla Azienda o Ente o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7);\n\nl)atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori nei confronti di\ndirigenti o altri dipendenti;\n\nm)atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona;\n\nn)atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la\ngravità e reiterazione;",{"bindId":152,"name":153,"text":154},"hourspday_select","Art. 24 - Orario di lavoro dei dirigenti","Art. 24 - Orario di lavoro dei dirigenti.\n\n\n\n1)\n\nNell'ambito dell'assetto organizzativo della Azienda o Ente, i dirigenti\nassicurano la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro,\narticolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle\nesigenze della struttura cui sono preposti e all'espletamento dell'incarico\naffidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi\nprestazionali richiesti alla équipe e i relativi tempi di attesa massimi per\nla fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure\npreviste dal presente CCNL in materia di assegnazione degli obiettivi annuali\nai dirigenti di ciascuna unità operativa, anche ai fini della erogazione dei\npremi correlati alla performance, stabilendo la previsione oraria per la\nrealizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il\nraggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui\nal comma 2), fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3), D.lgs. n.\n502\u002F1992 e s.m.i., è negoziato con le medesime procedure, sulla base di quanto\nprevisto all'art. 93, comma 5) (Retribuzione di risultato e relativa\ndifferenziazione).\n\n\n\n2)\n\nL'orario di lavoro dei dirigenti è di 38 ore settimanali ed è funzionale\nall'orario di servizio e di apertura al pubblico, nonché al mantenimento del\nlivello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo\nsvolgimento delle attività gestionali e\u002Fo professionali, correlate\nall'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a\nlivello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca e aggiornamento.\n\n\n\n3)\n\nI dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo sono tenuti al rispetto dei\ncommi 1) e 2) del presente articolo.\n\n\n\n4)\n\nNello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti, 4 ore\ndell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali\nl'aggiornamento professionale, l'ECM, nelle modalità previste, la\npartecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata etc. Tale\nriserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale e non può\nessere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di\nnorma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio,\npuò essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati\novvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta\nalle assenze previste dall'art. 36, comma 1), lett. a) (Assenze giornaliere\nretribuite) al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile\ncon le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun\nmodo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. A tali fini, il\ndirigente dovrà, con congruo anticipo, programmare, in condivisione con il\ndirettore responsabile della struttura, la fruizione di tal riserva e\nsuccessivamente fornire idonea certificazione che attesti lo svolgimento delle\nattività sopra indicate e la relativa durata. Per i dirigenti rimasti con\nrapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all'aggiornamento sono\ndimezzate.\n\n\n\n5)\n\nL'Azienda o Ente, con le procedure di budget del comma 1), può utilizzare,\nin forma cumulata, 30 minuti settimanali delle 4 ore del comma 4), per un\ntotale massimo di 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla\nriduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi\nassistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.\n\n\n\n6)\n\nOve, per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli\nnegoziati ai sensi dei commi 1) e 5), sia necessario un impegno aggiuntivo,\nl'Azienda o Ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne\nricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'équipe\ninteressata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui\nall'art. 115, comma 2) (Tipologie di attività libero-professionale\nintramuraria) in base al regolamento adottato dalle Aziende o Enti. La misura\ndella tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi\nonnicomprensivi. Nella individuazione dei criteri generali per l'adozione di\ntale atto dovrà essere indicato che l'esercizio della attività\nlibero-professionale relativo all'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui\nall'art. 115, comma 2) (Tipologie di attività libero-professionale\nintramuraria) è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali\nnegoziati.\n\n\n\n7)\n\nAi sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l'orario\ndi lavoro è articolato su 5 o 6 giorni, con orario convenzionale\nrispettivamente di 7 ore e 36 minuti e di 6 ore e 20 minuti.",{"bindId":156,"name":157,"text":158},"hourspweek_select","2) L'orario di lavoro dei dirigenti è di","2)\n\nL'orario di lavoro dei dirigenti è di 38 ore settimanali ed è funzionale\nall'orario di servizio e di apertura al pubblico, nonché al mantenimento del\nlivello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo\nsvolgimento delle attività gestionali e\u002Fo professionali, correlate\nall'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a\nlivello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca e aggiornamento.\n\n\n\n3)",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"dayspweek","7) Ai sensi di quanto disposto dalle dis","7)\n\nAi sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l'orario\ndi lavoro è articolato su 5 o 6 giorni, con orario convenzionale\nrispettivamente di 7 ore e 36 minuti e di 6 ore e 20 minuti.",{"bindId":164,"name":165,"text":166},"PAIDLEAV_trigger","Art. 33 - Ferie e recupero festività sop","Art. 33 - Ferie e recupero festività soppresse.\n\n\n\n1)\n\nIl dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie\nretribuito. Durante tale periodo al dirigente spetta la retribuzione di cui\nall'allegato 3), CCNL 3.11.2005, come aggiornato dal Protocollo d'intesa\n11.4.2007 per la correzione di errore materiale delle aree IV e III con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.\n\n\n\n2)\n\nNel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario\nsettimanale di lavoro sia articolato su 5 giorni, in cui il sabato è\nconsiderato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni\nlavorativi.\n\n\n\n3)\n\nNel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario\nsettimanale di lavoro sia articolato su 6 giorni, la durata delle ferie è di\n32 giorni lavorativi.\n\n\n\n4)\n\nAi dirigenti assunti per la prima volta in una Pubblica Amministrazione per\ni primi 3 anni di servizio, comprensivi anche dei periodi lavorati presso altre\nPubbliche Amministrazioni, spettano 26 giorni di ferie in caso di articolazione\ndell'orario di lavoro su 5 giorni, oppure 30 giorni di ferie in caso di\narticolazione dell'orario di lavoro su 6 giorni. Dopo 3 anni di servizio, anche\na tempo determinato, spettano rispettivamente 28 giorni lavorativi e 32 giorni\nlavorativi.\n\n\n\n5)\n\nTutti i periodi di ferie indicati nei commi 2), 3) e 4) sono comprensivi\ndelle 2 giornate previste dall'art. 1, comma 1), lett. a), legge 23 dicembre\n1977 n. 937.\n\n\n\n6)\n\nA tutti i dirigenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire\nnell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla menzionata legge n.\n937\u002F77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del S. Patrono\ndella località in cui il dirigente presta servizio, purché ricadente in\ngiorno lavorativo.\n\n\n\n7)\n\nNell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie\nè determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione\ndi mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese\nintero.\n\n\n\n8)\n\nIl dirigente che è stato assente ai sensi dell’art. 36 (Assenze\ngiornaliere retribuite) e art. 38 (Assenze previste da particolari disposizioni\ndi legge) conserva il diritto alle ferie.\n\n\n\n9)\n\nLe ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo\nquanto previsto dal successivo comma 10). Le ferie sono fruite, anche\nfrazionatamente, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in\nperiodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste\ndel dirigente. Costituisce specifica responsabilità del dirigente con incarico\ndi direzione di struttura complessa o semplice dipartimentale programmare e\norganizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui\naffidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza,\nprovvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la\ncontinuità delle attività ordinarie e straordinarie.\n\n\n\n9 bis)\n\nIn relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua\nresponsabilità, al dirigente è consentito di norma il godimento di almeno 15\ngiorni continuativi di ferie nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre o,\nalternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo\ndell'obbligo scolastico, nel periodo 15 giugno-15 settembre al fine di\npromuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.\n\n\n\n10)\n\nLe ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili\nsolo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti\nnorme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto\nsopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con\nriferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la\nretribuzione di cui al comma 1).\n\n\n\n11)\n\nQualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate\nesigenze di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese\ndocumentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno\nal luogo di svolgimento delle ferie. Il dirigente ha inoltre diritto al\nrimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non\ngoduto.\n\n\n\n12)\n\nIn caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano\nreso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno\nessere fruite entro il 1° semestre dell'anno successivo.\n\n\n\n13)\n\nLe ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate\nche si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero\nospedaliero ovvero da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui\nall'art. 36, comma 1), lett. b) (Assenze giornaliere retribuite). È cura del\ndirigente informare tempestivamente l'Azienda o Ente al fine di consentire alla\nstessa di compiere gli accertamenti dovuti.\n\n\n\n14)\n\nFatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui al 2° periodo di\ncomporto di 18 mesi che non fa maturare le ferie, le assenze per malattia o\ninfortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si\nsiano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie\navverrà anche oltre i termini di cui al comma 12).\n\n\n\n15)\n\nL'Azienda o Ente o il direttore della Struttura predispone sistemi di\npianificazione delle ferie dei dirigenti, al fine di garantire la fruizione\ndelle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. A\ntale scopo viene predisposto il piano ferie entro il 1° quadrimestre dell'anno\ndi riferimento.",{"bindId":168,"name":169,"text":170},"holidaysdays","1) Il dirigente ha diritto, in ogni anno","1)\n\nIl dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie\nretribuito. Durante tale periodo al dirigente spetta la retribuzione di cui\nall'allegato 3), CCNL 3.11.2005, come aggiornato dal Protocollo d'intesa\n11.4.2007 per la correzione di errore materiale delle aree IV e III con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.\n\n\n\n2)\n\nNel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario\nsettimanale di lavoro sia articolato su 5 giorni, in cui il sabato è\nconsiderato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni\nlavorativi.\n\n\n\n3)",{"bindId":172,"name":173,"text":174},"SCHEDULE_trigger","Art. 28 - Riposo settimanale. 1) Il ripo","Art. 28 - Riposo settimanale.\n\n\n\n1)\n\nIl riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il\nnumero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dirigente è fissato in\nnumero di 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione\ndell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche\nricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.\n\n\n\n2)\n\nOve non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale\ndeve essere fruito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, D.lgs. n.\n66\u002F2003, in giorno concordato fra il dirigente ed il direttore responsabile\ndella struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.\n\n\n\n3)\n\nIl riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.\n\n\n\n4)\n\nLa festività nazionale e quella del S. Patrono coincidenti con la domenica\no con il sabato per il personale con orario di lavoro articolato su 5 giorni\nnon danno luogo a riposo compensativo, né a monetizzazione.\n\n\n\n5)\n\nNei confronti dei soli dirigenti che, per assicurare il servizio prestano la\nloro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si\napplica la disposizione del comma 2).",{"bindId":176,"name":177,"text":178},"legalassistance_trigger","Art. 67 - Patrocinio legale. 1) L'Aziend","Art. 67 - Patrocinio legale.\n\n\n\n1)\n\nL'Azienda ed Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si\nverifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei\nconfronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio\ne all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione\nche non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi\nquelli dei consulenti tecnici, fin dalla apertura del procedimento e per tutti\ni gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con\nl'eventuale ausilio di un consulente.\n\n\n\n2)\n\nQualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto\nd'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia\nin sostituzione di quello messo a disposizione dalla Azienda o Ente o a\nsupporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento della Azienda\no Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso\ndi conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al\nrimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo\ncarico qualora avesse trovato applicazione il comma 1), che comunque, non\npotrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi\nministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al\ndirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare\ninizialmente il comma 1) per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i\nprocedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di\nquanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il\ndirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche\nsenza il previo comune gradimento della Azienda o Ente. In tale ultimo caso,\nanche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri\nrestano interamente a suo carico.\n\n\n\n3)\n\nL'assistenza di cui ai commi 1) e 2) è garantita altresì per i\nprocedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di\nresponsabilità.\n\n\n\n4)\n\nI costi sostenuti dalla Azienda o Ente in applicazione dei commi 1), 2) e\n3), con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza\nassicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture\nassicurative per la responsabilità civile).\n\n\n\n5)\n\nL'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con\nsentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi\ncon dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dalla Azienda o Ente per la\nsua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma\n3).\n\n\n\n6)\n\nÈ confermata la disapplicazione dell'art. 41, DPR 270\u002F1987.",{"bindId":180,"name":181,"text":182},"SENIOR_trigger","Art. 88 - Retribuzione individuale di an","Art. 88 - Retribuzione individuale di anzianità.\n\n\n\n\n\n1)\n\nSi conferma quanto previsto all'art. 47, comma 3), CCNL 5.12.1996, I biennio\neconomico (Riconversione delle risorse destinate alla progressione economica\nper anzianità), area IV e all'art. 4, CCNL integrativo 1.7.1997 (Retribuzione\nindividuale di anzianità), area III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria.",{"bindId":184,"name":185,"text":186},"COMMUTE_trigger","Art. 64 - Coperture assicurative per uti","Art. 64 - Coperture assicurative per utilizzo di mezzo di trasporto\n\nproprio o aziendale.\n\n\n\n\n\n1)\n\nLe Aziende ed Enti stipulano, a proprio carico, apposita polizza\nassicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasione di\ntrasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo\ndi trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni\ndi servizio. La polizza è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi\nnella assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di\ntrasporto di proprietà del dirigente, nonché di lesioni o decesso del\nmedesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto.\n\n\n\n2)\n\nLe polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà\ndell'Azienda o Ente sono in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e\ncon le modalità di cui al comma 1), dei rischi di lesioni o di decesso del\ndipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il\ntrasporto.\n\n\n\n3)\n\nI massimali delle polizze di cui ai commi 1) e 2) non possono eccedere\nquelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione\nobbligatoria.\n\n\n\n4)\n\nGli importi liquidati ai dirigenti dalle società assicuratrici per morte o\ngli esiti delle lesioni personali, in base alle polizze stipulate da terzi\nresponsabili e di quelle previste dal presente articolo, sono detratti\ndall'Azienda o Ente fino alla concorrenza delle somme (compresi gli oneri\nriflessi) spettanti al dirigente per l'assenza dello stesso conseguente all'\ninfortunio sul lavoro per lo stesso evento.\n\n\n\n5)\n\nIl rimborso delle spese documentate e autorizzate dalla Azienda o Ente per\nle trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio è disciplinato\ndall'art. 80 (Trattamento di trasferta).\n\n\n\n6)\n\nSi conferma la disapplicazione dell'art. 28, comma 2), DPR 761\u002F1979 e\ndell'art. 88, DPR 384\u002F1990.",{"bindId":188,"name":189,"text":190},"WAGES_comments_txt","Art. 83 - Struttura della retribuzione. ","Art. 83 - Struttura della retribuzione.\n\n\n\n1)\n\nLa struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti\nvoci:\n\n\n\na)trattamento fondamentale:\n\n\n\n-stipendio tabellare per la qualifica dirigenziale comprensivo della\nindennità integrativa speciale conglobata ai sensi dell'art. 34, CCNL\n3.11.2005 (Indennità integrativa speciale);\n\n-retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;\n\n-indennità di specificità medico-veterinaria;\n\n-retribuzione di posizione d'incarico parte fissa;\n\n-assegni personali, ove spettanti, ai sensi delle vigenti norme\ncontrattuali;\n\n-indennità di esclusività per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo\nove spettante;\n\n\n\nb)trattamento accessorio:\n\n\n\n-retribuzione di posizione d'incarico parte variabile aziendale sulla base\ndella graduazione delle funzioni, ove spettante;\n\n-indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ove\nspettante;\n\n-retribuzione di risultato ove spettante;\n\n-retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro (ivi inclusi i\ncompensi per lavoro straordinario), ove spettante;\n\n-specifico trattamento economico ove in godimento quale assegno personale ex\nart. 38, comma 3), CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Norma transitoria per i\ndirigenti già di 2° livello) per l'area IV ed ex art. 39, comma 2), CCNL\n8.6.2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti già di 2°\nlivello del ruolo sanitario) per l'area III con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria e delle professioni sanitarie.\n\n\n\n2)\n\nAi dirigenti, è corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ove\nspettante ai sensi delle norme vigenti.",{"bindId":192,"name":193,"text":194},"STRUCINCR_trigger","Art. 85 - Incrementi dello stipendio tab","Art. 85 - Incrementi dello stipendio tabellare.\n\n\n\n1)\n\nLo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di 13a mensilità,\nprevisto dall'art. 2, CCNL 6.5.2010 (Incrementi stipendio tabellare nel biennio\n2008-2009), area IV e dall'art. 2, CCNL 6.5.2010 (Incrementi stipendio\ntabellare dei dirigenti dei 4 ruoli nel biennio 2018-2009), area III, con\nriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, è\nincrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da\ncorrispondersi per 13 mensilità:\n\n\n\n- dal 1° gennaio 2016 di € 19,70\n\n- rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 59,80\n\n- rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 125,00\n\n\n\n2)\n\nA decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente\nCCNL, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010\ncessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata\nnello stipendio tabellare di cui al comma 1).\n\n\n\n3)\n\nA seguito della applicazione dei commi 1) e 2), con la medesima decorrenza\nindicata al comma 2), il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità\ndello stipendio tabellare dei dirigenti di cui al comma 1), è rideterminato in\n€ 45.260,77.",{"bindId":196,"name":197,"text":198},"ONCERISE_trigger","1) Ad ogni dirigente è riconosciuta una ","1)\n\nAd ogni dirigente è riconosciuta una retribuzione di posizione correlata a\nciascuna delle tipologie d'incarico di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico).\nEssa è fissa e ricorrente ed è corrisposta, con oneri a carico del Fondo di\ncui all'art. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) per 13\nmensilità.",{"bindId":200,"name":201,"text":202},"ONCERISE2_trigger","Art. 93 - Retribuzione di risultato e re","Art. 93 - Retribuzione di risultato e relativa differenziazione.\n\n\n\n1)\n\nLe Aziende ed Enti definiscono, nel rispetto dell'art. 7, comma 5), lett. c)\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), i criteri per la\ndeterminazione e per l'erogazione della retribuzione di risultato correlata\nalla performance organizzativa e individuale tenendo presente quanto previsto\nnel presente articolo.\n\n\n\n2)\n\nLa retribuzione di risultato è, in via principale, correlata all'incarico\nsvolto e alla preventiva definizione, da parte delle Aziende ed Enti degli\nobiettivi e dei livelli di prestazione annuali da assegnare nell'ambito del\nciclo della performance di cui all'art. 4 e all'art. 15 e ss., D.lgs. n.\n150\u002F2009, nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo decreto, nonché\ndelle disposizioni regionali in materia.\n\n\n\n3)\n\nGli obiettivi e i livelli di prestazione, preventivamente illustrati dal\ndirigente responsabile dell'articolazione aziendale a tutti i dirigenti della\nunità operativa, sono assegnati formalmente a ciascuno di essi anche secondo\nla tipologia degli incarichi agli stessi conferiti.\n\n\n\n4)\n\nLa retribuzione di risultato è attribuita in modo differenziato sulla base\ndei livelli di raggiungimento dei risultati prestazionali e di gestione\nconseguiti in coerenza dei suddetti obiettivi, secondo le risultanze positive\ndei sistemi di valutazione adottati in conformità a quanto previsto nel capo\nVIII di cui al titolo III intitolato “Verifica e valutazione dei\ndirigenti”.\n\n\n\n5)\n\nÈ confermato quanto previsto dall'art. 65, comma 3), ultimo periodo, CCNL\n5.12.1996, I biennio economico (La produttività per i dirigenti medici e\nveterinari di 1° e 2° livello del SSN) per l'area IV e l'art. 62, comma 3),\nultimo periodo, CCNL 5.12.1996, I biennio economico (La produttività per i\ndirigenti del SSN) per l'area III, con riferimento alla sola dirigenza\nsanitaria e delle professioni sanitarie, fermo restando che le norme previgenti\nsull'orario di lavoro ivi richiamate devono ritenersi disapplicate e sostituite\nda quelle del nuovo CCNL.\n\n\n\n6)\n\nLa quota delle risorse del “Fondo per la retribuzione di risultato”\ndestinate a remunerare la performance organizzativa e quella individuale è\ndeterminata ai sensi dell'art. 95, comma 10) (Fondo per la retribuzione di\nrisultato).\n\n\n\n7)\n\nAi dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto\nprevisto dal sistema di valutazione della Azienda o Ente, è attribuita una\nmaggiorazione della retribuzione di risultato che si aggiunge alla quota di\ndetto premio attribuita al dirigente valutato positivamente sulla base dei\ncriteri selettivi.\n\n\n\n8)\n\nLa misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione\nintegrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 5), lett. c) (Contrattazione\ncollettiva integrativa: soggetti e materie), non potrà comunque essere\ninferiore al 30% del valore medio ‘pro capite’ della retribuzione di\nrisultato attribuita ai dirigenti valutati positivamente ai sensi del comma\n1).\n\n\n\n9)\n\nLa contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 5), lett. c)\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), definisce\naltresì, preventivamente, una limitata quota massima di dirigenti valutati, a\ncui la maggiorazione di cui al comma 2) può essere attribuita.",{"bindId":204,"name":205,"text":206},"NOCTPREM_trigger","Art. 98 - Indennità per servizio notturn","Art. 98 - Indennità per servizio notturno e festivo.\n\n\n\n1)\n\nAi dirigenti il cui servizio si svolga durante le ore notturne spetta una\n“indennità notturna” nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lordi\nper ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le 6.\n\n\n\n2)\n\nPer il servizio prestato nel giorno festivo compete una indennità di €\n17,82 lordi se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà\ndell'orario, ridotte ad € 8,91 lordi se le prestazioni sono di durata pari o\ninferiore alla metà dell'orario di servizio, con un minimo di 2 ore. Nell'arco\ndelle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una\nindennità festiva per ogni singolo dirigente.\n\n\n\n3)\n\nAlla corresponsione delle indennità di cui al presente articolo si provvede\ncon il Fondo di cui all'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di\nlavoro).",{"bindId":208,"name":205,"text":209},"shiftallowancetype","Art. 98 - Indennità per servizio notturno e festivo.\n\n\n\n1)\n\nAi dirigenti il cui servizio si svolga durante le ore notturne spetta una\n“indennità notturna” nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lordi\nper ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le 6.",{"bindId":211,"name":212,"text":213},"OVERTIME_trigger","Art. 30 - Lavoro straordinario. 1) Fermo","Art. 30 - Lavoro straordinario.\n\n\n\n1)\n\nFermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3), D.lgs. n. 502\u002F1992 e\ns.m.i., le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare\nsituazioni di lavoro eccezionali ai sensi dell'art. 5, D.lgs. n. 66\u002F2003 e,\npertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di\nprogrammazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Esse\nsono consentite ai dirigenti, per i servizi di guardia e di pronta\ndisponibilità. Esse possono essere compensate a domanda del dirigente con\nriposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di\nregola entro il mese successivo tenuto conto delle ferie maturate e non\nfruite.\n\n\n\n2)\n\nLa prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal\ndirettore responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio\nindividuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata\ndi autorizzazione.\n\n\n\n3)\n\nA decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente\nCCNL, la tariffa oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti è\nrideterminata in:\n\n\n\n- € 27,65 per lo straordinario diurno\n\n- € 31,12 per lo straordinario notturno o festivo\n\n- € 35,75 per lo straordinario notturno-festivo\n\n\n\n4)\n\nIl Fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è\nquello determinato ai sensi dell'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle\ncondizioni di lavoro).",{"bindId":215,"name":216,"text":217},"HARDSHIP_trigger","Art. 99 - Indennità professionale specif","Art. 99 - Indennità professionale specifica di rischio radiologico\n\ne indennità di rischio radiologico.\n\n\n\n1)\n\nSi conferma l'art. 29, comma 1), CCNL 10.2.2004 (Indennità di rischio\nradiologico), area IV, con le modifiche di cui al presente articolo.\nL'indennità professionale specifica ivi prevista spetta ai medici specialisti\ndi radio-diagnostica, radio-terapia e medicina nucleare di cui all'art. 5,\ncomma 1), legge 724\u002F1994, nonché ai fisici-sanitari, nella misura di €\n103,29 lorde per 12 mensilità.\n\n\n\n2)\n\nFermo restando quanto previsto al comma 1), ai dirigenti esposti in modo\npermanente al rischio radiologico, l'indennità di rischio radiologico continua\nad essere corrisposta nella misura di € 103,29 lorde per 12 mensilità per\ntutta la durata del periodo di esposizione.\n\n\n\n3)\n\nL'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano l'esposizione\nal rischio da radiazioni deve avvenire con gli Organismi aziendali a ciò\ndeputati in base alle vigenti disposizioni e ai sensi delle medesime\ndisposizioni. Le visite mediche periodiche dei dirigenti esposti al rischio\ndelle radiazioni avvengono con la cadenza prevista dalle vigenti\ndisposizioni.\n\n\n\n4)\n\nAlla corresponsione delle indennità di cui al presente articolo si provvede\ncon il Fondo di cui all'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di\nlavoro). Essa è pagata in concomitanza con lo stipendio, e non è cumulabile\ncon l'indennità di cui al DPR 5 maggio 1975 n. 146 e con altre indennità\neventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso.\n\n\n\n5)\n\nAi dirigenti di cui ai commi 1) e 2) spetta un periodo di riposo biologico\npari a 15 giorni consecutivi di calendario da fruirsi entro l'anno solare di\nriferimento in una unica soluzione.",{"bindId":219,"name":220,"text":221},"sundayallowancetype","2) Per il servizio prestato nel giorno f","2)\n\nPer il servizio prestato nel giorno festivo compete una indennità di €\n17,82 lordi se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà\ndell'orario, ridotte ad € 8,91 lordi se le prestazioni sono di durata pari o\ninferiore alla metà dell'orario di servizio, con un minimo di 2 ore. Nell'arco\ndelle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una\nindennità festiva per ogni singolo dirigente.",{"bindId":223,"name":224,"text":225},"LOWWAGE_trigger","2) I valori minimi di retribuzione di po","2)\n\nI valori minimi di retribuzione di posizione complessiva, annua, lorda per\n13 mensilità di cui al comma 1) sono stabiliti come segue:\n\n\n\n- anzianità uguale o superiore a 5 anni\n\ne inferiore a 15 anni: € 5.000,00\n\n- anzianità uguale o superiore a 15 anni\n\ne inferiore a 20 anni: € 6.000,00\n\n- anzianità uguale o superiore a 20 anni: € 7.000,00",{"bindId":227,"name":224,"text":225},"LOWWAGE_provision",{"bindId":229,"name":230,"text":231},"PAYSCALES_table_selection_txt","6) La complessiva retribuzione di posizi","6)\n\nLa complessiva retribuzione di posizione - intesa come somma della parte\nfissa e della parte variabile - è definita entro i valori massimi annui lordi\nper 13 mensilità di cui alla seguente tabella.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Tipologia di\n        incarico\n      \n      valore\n\n        in €\n        annui lordi\n\n        per 13\n        mesi\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Incarico di direzione di struttura complessa\n         \n\n        (art. 18, comma 1, par. I, lett.\n        a)\n\n        \n        \n      \n      50.000,00\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Incarico di direzione di struttura semplice\n         \n\n        a\n        valenza dipartimentale o distrettuale\n         \n\n        (art.\n        18, comma 1, par. I, lett. b)\n\n        \n        \n      \n      42.000,00\n      \n    \n    \n      Incarico di direzione di struttura semplice\n         \n\n        quale\n        articolazione interna di struttura\n        complessa\n\n        (art. 18, comma 1, par. I, lett.\n        c)\n\n        \n        \n      \n      42.000,00\n      \n    \n    \n      Incarico ad altissima professionalità\n         \n\n        (art.\n        18, comma 1, par. II, lett. a)\n\n        \n        \n      \n      42.000,00\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Incarico professionale di alta specializzazione\n         \n\n        (art.\n        18, comma 1, par. II, lett. b)\n\n        \n        \n      \n      42.000,00\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Incarico professionale, di consulenza, di\n        studio  \n\n        e di\n        ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo\n         \n\n        (art. 18, comma 1, par. II, lett.\n        c)\n\n        \n        \n      \n      30.000,00\n      \n    \n    \n      Incarico professionale di base\n         \n\n        (art.\n        18, comma 1, par. II, lett. d)\n      \n      30.000,00\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n7)",{"bindId":233,"name":234,"text":235},"funeralpay","In caso di decesso del dirigente o a seg","In caso di decesso del dirigente o a seguito di accertamento della\ninidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'Azienda o Ente\ncorrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo\nquanto stabilito dall'art. 2122 c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell'art.\n33, comma 10) (Ferie e recupero festività soppresse), una somma corrispondente\nai giorni di ferie maturati e non goduti.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl area sanità dirigenti 2016-2018 - 2016\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2016-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2018-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Assistenza sanitaria, servizio sociale, servizi alla persona\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Assistenza sanitaria, servizio sociale, servizi alla persona\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore pubblico\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;90&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;270 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Professional risks, Employee involvement in the monitoring\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;7.36\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;38.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;28.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;4.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Years\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;5000.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;125.0\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2018-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp; al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-hardshipallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;4.65 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;8.91 per una domenica\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[241],{"title":37,"slug":33},[243],{"type":244,"data":245},"call_to_action_body_block",{"title":246,"description":247,"variant":248,"link":249},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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