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Serra, 31\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>00153 - ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tel. 06.585480 - fax 06.58548434\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>organizzazione@flcgil.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>www.flcgil.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISL-Scuola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via A. Bargoni, 8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>00153 - ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tel. 06.583111 - fax 06.5881713\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cisl.scuola@cisl.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>www.cislscuola.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UIL-Scuola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via Marino Laziale, 44\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>00179 - ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tel. 06.7846941 - fax 06.7842858\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>segreterianazionale@uilscuola.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>www.uil.it\u002Fuilscuola.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SNALS-ConfSAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via L. Serra, 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>00153 - ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tel. 06.588931 - fax 06.5897251\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>info@snals.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>www.snals.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 13 gennaio 2016 in Roma presso la sede di ANINSEI - Confindustria\nFedervarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ANINSEI\u002FConfindustria Federvarie, rappresentata da Luigi Sepiacci\n(presidente), Mauro Ghisellini, Giulio Massa, Enrico Pizzoli, Goffredo Sepiacci\ne Maria Chiara Sepiacci,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FLC\u002FCGIL: Domenico Pantaleo (segretario generale), Luigi Rossi e Massimo\nMari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-CISL\u002FScuola: Maddalena Gissi (segretario generale)e Elio Formosa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UIL\u002FScuola: Giuseppe Turi (segretario generale), Pasquale Proietti e\nAdriano Enea Bellardini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-SNALS\u002FConfSAL: Marco Paolo Nigi (segretario generale), Roberto Mollicone e\nSilvestro Lupo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>hanno firmato il presente CCNL 2015-2018 che disciplina il trattamento\nnormativo ed economico per il personale direttivo, docente, educativo,\namministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ABBREVIAZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. articolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>artt. articoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CC Codice Civile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CdS Contratto di Solidarietà\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CFL Contratto Formazione e Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CTD Contratto a Tempo Determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CPC Codice di Procedura Civile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CTI Contratto a Tempo Indeterminato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D.lgs. Decreto Legislativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DM Decreto Ministeriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DPR Decreto Presidente della Repubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EDR Elemento Distinto Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OO.SS. Organizzazioni Sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RSA Rappresentanza Sindacale Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RLS Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RSU Rappresentanza Sindacale Unitaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDICE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo I - IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo A) - LE RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 1 - Relazioni sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 2 - Procedure per il rinnovo del CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 3 - Ente Bilaterale Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 4 - Osservatorio Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale e Regionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 6 - Composizione delle controversie in sede sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 7 - Pari opportunità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 8 - Tirocini formativi e ‘stages’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 9 - Ammortizzatori sociali e contratti di solidarietà difensivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 10 - Previdenza complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 11 - Igiene e sicurezza del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo B) - I DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 12 – Informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 13 - Rappresentanza sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 14 - Ritenute per sciopero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 15 - Ritenute sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 16 – Assemblea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 17 - Permessi per dirigenti sindacali provinciali, regionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 18 – Affissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 19 - Costituzione delle RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo II - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 20 - Secondo livello di contrattazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 21 - Contrattazione di istituto\u002Fscuola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo III - I RAPPORTI DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 22 - Durata del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 23 – Apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 24 - Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 25 - Somministrazione di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo I - SFERA DI APPLICAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 1 - Sfera di applicazione del CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 2 - Decorrenza e durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 4 - Ambito del rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo II - CLASSIFICAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 5 – Classificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 6 - Mutamenti di qualifica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 7 - Mansioni promiscue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo III - ASSUNZIONE IN SERVIZIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 8 – Assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 9 - Tirocinio e ‘stage’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 10 - Assunzione personale in servizio nella scuola statale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 11 - Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 12 - Part-time\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 13 – Reimpiego\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 14 - Trasferimento di istituzioni scolastiche e di ramo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo IV - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 15 - Retribuzione mensile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 16 - Prospetto paga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 17 - Tredicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 18 - Retribuzione tabellare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 19 - Indennità di contingenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 20 - Salario d’anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 21 - Commissione d’esame\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 22 - Indennità di funzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 23 - Determinazione della quota giornaliera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e della quota oraria mensile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 24 - Sostituzione di lavoratori assenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 25 - Supplenze personale docente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 26 - Trattamento previdenziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo V - TRATTAMENTO CONVITTUALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 27 - Trattamento convittuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 28 - Vitto e alloggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo VI - DURATA DEL LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 29 - Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 30 - Autonomia, sostegno e recupero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 31 - Prolungamento orario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 32 - Completamento d’orario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 33 - Riduzione d’orario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 34 - Lavoro notturno, festivo, straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 35 – Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 36 - Festività soppresse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 37 - Riposo settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 38 - Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 39 - Aspettativa per malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 40 - Infortunio sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 41 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 42 - Permessi per lavoratori invalidi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 43 - Congedo matrimoniale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 44 - Tutela della maternità e della paternità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 45 - Servizio militare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 46 - Aspettativa e permessi per cariche pubbliche elettive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 47 - Congedi per eventi e cause particolari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 48 - Diritto allo studio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 49 - Diritto alla crescita professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 50 - Permessi retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 51 - Permessi non retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 52 - Permessi elettorali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 53 – Aspettativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo VIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 54 - Preavviso di licenziamento e dimissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 55 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 56 - Risoluzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 57 - Decesso del lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 58 - Licenziamento per mancanze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 59 - Disciplina dei licenziamenti individuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 60 - Disciplina dei licenziamenti collettivi e plurimi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e per riduzione di personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 61 - Formulazione delle graduatorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 62 - Restituzione di documenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 63 - Trattamento di fine rapporto (TFR)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo IX - REGOLAMENTO DI ISTITUTO E NORME DISCIPLINARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 64 - Regolamento interno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 65 - Doveri del lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 66 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 67 - Tentativo obbligatorio di conciliazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 68 - Rinvio alle leggi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>allegato n. l\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>allegato n. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>allegato n. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>allegato n. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>allegato n. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>allegato n. 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>allegato n. 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Titolo I - IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL viene stipulato in coerenza con i principi e le norme\ncontenuti negli Accordi interconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare le Parti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si danno atto, in nome proprio e per conto degli istituti da essi\nrappresentati aderenti al CCNL e delle Rappresentanze dei lavoratori, che la\ncondizione necessaria per il consolidamento delle relazioni e dei diritti\nsindacali concordati è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un\nprocesso di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e\nfunzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie\nin questione, oggetto di informazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro per\nprocedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche\ndel settore, alle prospettive di sviluppo, ai processi di ristrutturazione e di\naggiornamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANINSEI conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardia della\noccupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture\noperative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. della scuola dichiarano la disponibilità dei lavoratori, nella\nsalvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio e alla\nqualificazione delle strutture operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità\ndegli istituti e dei sindacati, sono ordinate in modo coerente con\nl’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di favorire la crescita\nprofessionale al fine di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e\nl’efficienza dei servizi erogati alla collettività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni\nsindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>concertazione, informazione, bilateralità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto concordato tra le Parti è quello della concertazione, mirante a\ndefinire una architettura di relazioni fatta di un confronto ove, nel rispetto\ndei reciproci ruoli e responsabilità, gli istituti e le OO.SS. di categoria\nunitariamente possano affrontare la complessità degli aspetti attinenti il\nsistema della scuola non statale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale rapporto ha come obiettivo l’innovazione e lo sviluppo qualitativo\ndegli istituti, attraverso anche l’istituzione di apposite strutture\noperative, di cui ai successivi articoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono, infine, la convinzione che la migliore gestione della\nmateria dell’igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso\nl’applicazione delle norme di riferimento e di quanto previsto dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. della scuola ribadiscono unitariamente, da parte loro, la\ndisponibilità dei lavoratori nella salvaguardia dei diritti acquisiti a\nfornire un contributo al rilancio degli istituti nella convinzione che\nsolamente gestioni economicamente sane e competitive consentano ai lavoratori\ndi avere le garanzie per la continuità dell’impiego, nonché la salvaguardia\ndei livelli occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che\nne costituisce parte integrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo A)- LE RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Relazioni sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive\nresponsabilità delle scuole non statali e dei Sindacati, perseguono\nl’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento\ndelle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di\nincrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operativamente, gli istituti e le OO.SS. della scuola concordano sulla\nnecessità di istituire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’Ente Bilaterale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’Osservatorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la Commissione Paritetica-Bilaterale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Procedure per il rinnovo del CCNL.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno 6 mesi prima della scadenza le parti firmatarie comunicano, con\nraccomandata a\u002Fr, formale disdetta del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 6 mesi dalla scadenza del CCNL le Parti, che hanno inviato disdetta,\npresentano la piattaforma a mezzo raccomandata a\u002Fr. Entro 20 giorni dal\nricevimento della piattaforma la parte datoriale avvia la trattativa per il\nrinnovo del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i\ntermini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza\nmedesima, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad\nazioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo sopra\nindicati, non si darà luogo ad azioni o iniziative unilaterali limitatamente\nai 2 mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di rinnovo contrattuale gli adeguamenti retributivi sono\nriconosciuti al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente\nCCNL con le decorrenze ivi previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Ente Bilaterale Nazionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ottica di favorire l’evoluzione del sistema scolastico non statale\nlaico, le OO.SS. della scuola e ANINSEI firmatarie del presente CCNL hanno\ndeciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro\nrelazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il\nruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la\nrealizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della\nscuola non statale laica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito di tali relazioni le Parti hanno deciso di costituire un Ente\nBilaterale Nazionale della scuola non statale laica per la gestione di\nparticolari aspetti della vita degli istituti e per la tutela dei lavoratori in\nessi occupati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contesto le Parti si impegnano in una azione comune verso le\nistituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema\ndegli Enti Bilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività dell’Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e\nper CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua,\nformazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in\ncollaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché\ncon altri Organismi orientati ai medesimi scopi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, di cui al successivo\nparagrafo, nonché coordinare l’attività degli Osservatori regionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell’ambito delle\nnorme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della\nsicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e\ndalla contrattazione collettiva, nonché assumere funzioni operative in\nmateria, previe specifiche intese tra le parti sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attuare gli altri compiti che le Parti, a livello di contrattazione\ncollettiva nazionale e regionale, decidono congiuntamente di attribuire\nall’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere forme di previdenza complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel confermare e promuovere l’importanza che la bilateralità\nassume nel sistema di relazioni sindacali, convengono che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)la bilateralità eroga prestazioni che integrano il trattamento economico\ne normativo previsto dal presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)a partire dall’1.1.16 le aziende verseranno i contributi alla\nBilateralità secondo le norme di legge e di regolamento. Il contributo, pari\nad € 120,00 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato,\nsarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari ad\n€ 10,00. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alla metà\ndelle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta\ndel 50%. Gli istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai\nrelativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei\nlavoratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno fruibili fino\nalla concorrenza delle risorse stanziate secondo le modalità stabilite dal\nsistema bilaterale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto\ncontrattuale per ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei\nconfronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il\ndiritto alla erogazione diretta da parte della impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)a decorrere dall’1.1.16 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e\nche non versano il relativo contributo dovranno erogare un importo forfettario\npari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità. Tale importo non è\nassorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) che\nincide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi\nquelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere\nerogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo\nrispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento\ndell’obbligo di cui al comma 3). Per i lavoratori assunti con contratto\npart-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro\ne, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto\ndal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato in base alla\neventuale relativa paga base riconosciuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti adotteranno gli strumenti e le misure utili a rendere\neffettivamente operativo il sistema previsto dal presente articolo a decorrere\ndall’1.1.16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Ch3>Art. 4 - Osservatorio Nazionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di costituire, nell’ambito dell’Ente Bilaterale\nNazionale, l’Osservatorio Nazionale permanente, allo scopo di individuare\nscelte atte alla soluzione dei problemi economici, sociali e occupazionali del\nsettore e ad orientare l’azione dei propri rappresentanti nella\nconsapevolezza della importanza dello sviluppo di relazioni di tipo\npartecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le iniziative di studio, ricerche e indagini promosse congiuntamente possono\nessere avviate dopo intese fra le Parti, valutando anche la possibilità di\nutilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito degli Osservatori sono costituite le seguenti sezioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Ambiente, igiene e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul\nlavoro convengono, anche alla luce della esperienza realizzata, di sviluppare\nulteriormente l’attività della presente Sezione dell’Osservatorio\nNazionale e Regionale. A tal fine, la Sezione ambiente e sicurezza persegue i\nseguenti obiettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-migliorare e intensificare l’azione di orientamento degli istituti, delle\nCommissioni ambiente\u002FRLS, delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione\ndelle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla\npartecipazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-predisporre linee-guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità\nsettoriali, valutando anche l’esigenza di collegamento con l’Organismo\nBilaterale Interconfederale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-confrontare i reciproci orientamenti a fronte della evoluzione della\nnormativa nazionale e comunitaria sull’ambiente e la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Sezione formazione si pone i seguenti obiettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valorizzazione professionale delle risorse umane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aggiornamento professionale dei lavoratori anche attraverso i Fondi\ninterprofessionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-realizzazione di sinergie con l’Organismo Bilaterale Nazionale e con gli\nOrganismi Bilaterali Regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Formazione e qualificazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ha lo scopo di promuovere a livello centrale e locale, iniziative in materia\ndi formazione e qualificazione professionale degli operatori e degli utenti,\nanche in collaborazione con le Istituzioni della Unione Europea, con le\nRegioni, con le Province e gli altri enti competenti pubblici e privati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Sezione Mercato del Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si propone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e le\nmodalità di applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di\nfornitura di lavoro temporaneo, all’apprendistato, ai contratti di\ninserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di demandare le materie e le competenze proprie\ndell’Ente Bilaterale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissione\nParitetica Nazionale di cui al successivo art. 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale e Regionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Commissione Paritetica Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l’organo\npreposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l’aggiornamento\ndel CCNL in materia di classificazione del personale, contrattazione\ndecentrata, composizione delle controversie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL\nper:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esaminare l’andamento della occupazione nel settore scuola non statale\nlaica, con particolare riferimento a quella giovanile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di\ninteri istituti o di singole clausole contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuare, se necessarie, figure professionali non previste dalla attuale\nclassificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero\nmodifiche strutturali della scuola e\u002Fo degli esami disposte dalle autorità\nscolastiche e dalla legislazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso ANISEI o presso\naltra sede accettata dalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANINSEI provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni\nassunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata\ndall’Associazione ANINSEI o dalle OO.SS. facenti capo alle predette\nassociazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La data della convocazione sarà fissata, d’accordo fra le Parti, entro 15\ngiorni dalla presentazione della istanza e l’intera procedura deve esaurirsi\nentro i 30 giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione, prima di deliberare, può convocare le Parti in controversia\nper acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della\ncontroversia dell’argomento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle\nparti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. della scuola e le\nParti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale, né\nlegale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Nazionale assume anche i compiti in materia di\nigiene e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Commissione Paritetica Regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Regionale costituisce l’organo preposto a\ngarantire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello\nnazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la composizione delle controversie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento\ndella Commissione Paritetica Regionale, le Parti convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione\nsindacale firmataria del presente Accordo e da ANINSEI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’Organismo è convocato su richiesta di una delle parti firmatane del\npresente CCNL ed è presieduto, a turno, da un rappresentante delle OO.SS.\ndella scuola e di ANINSEI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compiti della Commissione Paritetica Regionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare l’esatta applicazione dell’art. 22.1, parte I del presente\nCCNL e perciò delle assunzioni di personale docente a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esaminare le controversie inerenti l’applicazione contrattuale e in\nparticolare l’applicazione delle leggi nn. 428\u002F90 e 223\u002F91 e delle relative\nprocedure;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare, in caso di conflitto, l’esattezza delle graduatorie di\nistituto a seguito di riduzione di personale e\u002Fo di orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-monitorare l’andamento della occupazione con particolare riguardo alla\nutilizzazione dell’apprendistato professionalizzante da parte delle\nistituzioni scolastiche aderenti ad ANINSEI ai sensi di quanto previsto\ndall’art. 24, parte I del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per\ncontrattazione decentrata di cui all’art. 20, parte I del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione si sostituisce e opera con le modalità previste nel\nRegolamento allegato come parte integrante del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Regionale assume anche i compiti in materia di\nigiene e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Composizione delle controversie in sede sindacale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative alla\napplicazione del presente CCNL riguardanti rapporti di lavoro negli istituti\ncompresi nella sfera di applicazione del presente CCNL, le parti firmatarie si\nimpegnano a privilegiare e a valorizzare il tentativo di conciliazione in sede\nsindacale da esperirsi presso ANINSEI con l’assistenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i datori di lavoro, della stessa ANINSEI, attraverso i suoi\nrappresentanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i lavoratori, delle OO.SS. territoriali dei Sindacati nazionali della\nScuola FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e di SNALS-ConfSAL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il\ntentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia\niscritta e\u002Fo abbia conferito mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua\nvolta comunicare contestualmente la controversia ad ANINSEI. I verbali di\nconciliazione o di mancato accordo, redatti in 6 copie, dovranno essere\nsottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive\nassociazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Due copie del verbale saranno inviate dalle OO.SS. della scuola\nall’Ufficio del Lavoro competente per territorio e una copia ad ANINSEI - per\ngli effetti dell’art. 411, comma 3, e art. 412 CPC e art. 2113 CC come\nmodificati dalla legge n. 533\u002F71, e di ogni altra norma relativa alla\nconciliazione delle vertenze di lavoro. Le modalità di attuazione del\ntentativo di conciliazione in sede sindacale, di cui all’art. 67, parte II\ndel presente CCNL, sono regolamentate dall’allegato 5), parte integrante del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-GENEQ_trigger\">\u003Ch3>Art. 7 - Pari opportunità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte formulate\ndai Comitati per le Pari opportunità vanno attivate misure per favorire\neffettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo\nprofessionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in\nseno alla famiglia, con particolare riferimento a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, garantendo\nquote di partecipazione non inferiori al 50% dei partecipanti ai corsi al\npersonale femminile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitytxt\">\u003Cp>-flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle\ndonne;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità\ndi requisiti professionali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Tirocini formativi e ‘stage’.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora se ne riscontri l’opportunità, con separati accordi collettivi,\nle parti firmatarie del presente CCNL potranno disciplinare l’applicazione\nagli istituti di innovazioni legislative finalizzate all’inserimento dei\ngiovani nel mondo del lavoro quali, ad esempio, tirocini formativi e di\norientamento, ‘stage’, borse lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Ammortizzatori sociali e contratti di solidarietà difensivi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli istituti presso i quali sono in atto procedure di licenziamento\ncollettivo e plurimo e per riduzione di personale di cui all’art. 60, parte\nII del presente CCNL attivano le procedure per le tutele occupazionali e di\nreddito previste dagli accordi sottoscritti tra ANINSEI e le OO.SS. FLC-CGIL,\nCISL Scuola, UIL Scuola e SNALS-ConfSAL, allegati nn. 2 e 7 al presente CCNL e\nparte integrante dello stesso, indipendentemente dal numero degli addetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfundtxt\">\u003Ch3>Art. 10 - Previdenza complementare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono che il diritto dei lavoratori dipendenti dagli istituti\naderenti ad ANINSEI a poter disporre di un trattamento di pensione\ncomplementare sia sancito per via contrattuale, così come previsto dalla\nnormativa vigente e si impegnano a definire la materia entro la vigenza del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Igiene e sicurezza del lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia\ndell’igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso\nl’applicazione di soluzioni condivise e attuabili. Pertanto in tutti i casi\ndi insorgenza di controversie relative alla applicazione delle norme\nriguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti\ndalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate, il\ndatore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti, si impegnano ad adire\nl’Organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una\nsoluzione concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RLS, gli Organismi\nparitetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni e i diritti, le\nmodalità di consultazione, le riunioni periodiche, l’informazione e la\ndocumentazione interna, le Parti fanno esplicito riferimento agli accordi,\nparte integrante del presente CCNL, allegati nn. 3 e 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo B) - I DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 – Informazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e\nalla efficienza del servizio, ANINSEI e le scuole\u002Fistituti garantiscono una\ncostante informazione preventiva alle OO.SS. delle scuole firmatarie del\npresente CCNL, nazionali e territoriali, firmatarie e alle RSA sugli atti che\nriguardano il personale dipendente, l’organizzazione del lavoro e il\nfunzionamento dei servizi e la gestione del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Rappresentanza sindacale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su iniziativa dei dipendenti stessi si costituiscono negli Istituti\nrappresentanze sindacali aderenti alle OO.SS. maggiormente rappresentative sul\npiano nazionale e firmatarie del presente CCNL, ai sensi della legge n.\n300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSA ha diritto a 1 ora e 30 minuti, per anno scolastico, di permesso\nretribuito per singolo lavoratore in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi dovranno essere richiesti con almeno 6 giorni lavorativi di\nanticipo alla gestione dell’istituto dalle Organizzazioni territoriali delle\nOO.SS. della scuola e dalle RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il limite dei 6 giorni è ridotto a 3 nei casi in cui vi sia comprovata\nurgenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati all’istituto\nper iscritto dalle OO.SS. della scuola cui aderiscono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Ritenute per sciopero.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’astensione dal lavoro proclamata dalle OO.SS. si effettua una\nritenuta corrispondente alla effettiva quantità oraria della astensione\nmedesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Ritenute sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’istituto provvede al servizio di esazione dei contributi sindacali ai\ndipendenti che ne facciano richiesta, mediante delega debitamente firmata dal\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sindacato provinciale fa pervenire agli istituti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) parte della delega firmata dal dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi sindacali sono fissati nella misura percentuale sulla\nretribuzione dei singoli lavoratori secondo i deliberati degli organi dirigenti\ndei rispettivi sindacati; il contributo per l’intero anno è determinato\nconvenzionalmente sulle retribuzioni in atto al 1° gennaio di ciascun anno per\n13 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega decorre dalla data indicata nella stessa delega permanente, salvo\nrevoca scritta del lavoratore. L’istituto opererà la trattenuta del\ncontributo sindacale a partire dalla data indicata nella delega.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Ch3>Art. 16 – Assemblea.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti degli istituti potranno riunirsi all’interno dell’istituto\ndi appartenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione o in altre sedi\nesterne su indicazione delle OO.SS. della scuola territoriali firmatarie del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assemblea viene convocata dalle RSA e\u002Fo dalle OO.SS. della scuola\nterritoriali firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di\n10 ore nell’anno scolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente\ndalle OO.SS. della scuola firmatarie del presente CCNL, hanno luogo nello\nstesso giorno e nella stessa ora nei locali della scuola o in altra sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste di assemblea devono pervenire 5 giorni prima della data fissata\nalla Direzione che le affigge nella stessa giornata all’albo della scuola e\ninforma, mediante circolare, i lavoratori per consentirne la partecipazione.\nNel termine di 48 ore le altre OO.SS. della scuola possono presentare richiesta\ndi assemblea per la stessa data e ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’assemblea potranno partecipare, previo preavviso agli istituti,\ndirigenti esterni delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta presentata dai componenti delle RSA o dalle OO.SS. della scuola\ndovrà contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- luogo, data, ora e durata dell’assemblea;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>- ordine del giorno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuali nominativi di dirigenti esterni delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di partecipazione è per ciascun lavoratore di 10 ore in orario\ndi lavoro per anno scolastico con corresponsione della normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario\ndi lavoro previo accordo con il Gestore in caso di utilizzo dei locali\ndell’istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. della scuola firmatarie del presente CCNL possono indire,\ncongiuntamente o singolarmente, assemblee sindacali territoriali che\ninteressano lavoratori di più istituti aderenti ad ANINSEI. In tal caso le\nOO.SS. della scuola firmatarie del presente CCNL indicheranno il luogo,\nl’ora, la sede e la durata delle assemblee. Al personale viene garantita la\npartecipazione e il tempo di spostamento è considerato a tutti gli effetti\npermesso retribuito ai sensi della legge n. 300\u002F70 a carico dell’orario\nmassimo di cui al comma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 17 - Permessi per Dirigenti sindacali provinciali, regionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e nazionali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti e i componenti degli Organismi direttivi provinciali, regionali\ne nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL hanno diritto a permessi\nretribuiti nel limite massimo complessivo di 12 giorni per anno scolastico.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 – Affissioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSA o, in mancanza, le OO.SS. della scuola firmatarie del presente CCNL\npotranno affiggere, in appositi spazi predisposti e indicati dalla Direzione e\nad essi accessibili e ben visibili a tutti i lavoratori, comunicati,\npubblicazioni e testi di interesse sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Costituzione delle RSU.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto alla costituzione delle RSU si fa riferimento al Testo Unico\nsulla rappresentanza del gennaio 2014, sottoscritto dalle OO.SS. CGIL, CISL,\nUIL e ConfSAL e alla successiva convenzione stipulata con l’INPS il\n16.3.15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANINSEI si impegna a consentire la piena attuazione delle clausole e\nistituti previsti dal protocollo di accordo che prevede la costituzione delle\nRSU e dunque a consentire e facilitare con idonea predisposizione di mezzi\nl’elezione della RSU, nonché a riconoscere alle costituite RSU diritti e\nprerogative già pertinenti alle rappresentanze sindacali dei sindacati\nfirmatari del presente Protocollo di accordo e di tutti quelli che ad esso\nvorranno aderire esplicitamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Secondo livello di contrattazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei\nprincipi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra ANINSEI e le OO.SS. della scuola firmatarie del presente CCNL è\nprevista la contrattazione decentrata, su base regionale, di 2° livello per le\nmaterie riguardanti in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella\nclassificazione del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella\nrealizzazione di programmi scolastici e sulla base di interventi legislativi a\nsostegno della scuola non statale paritaria, ivi comprese le erogazioni per il\ndiritto allo studio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità di trasferta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-materie previste dagli articoli del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali richieste relative al punto suddetto presentate ad ANINSEI di\ncompetenza dalle strutture sindacali saranno altresì trasmesse per conoscenza\nalle OO.SS. nazionali firmatarie del presente CCNL e ad ANINSEI nazionale. In\nogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate se non dopo\nla definizione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito della contrattazione decentrata a livello regionale al fine di\narmonizzare le esigenze didattico-organizzative degli istituti, le Parti\nindividuano le seguenti materie che vengono delegate alle RSA\u002FRSU o in assenza\nalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL che concorrono alla definizione del\ncontratto integrativo di istituto con riferimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione per il personale non\ndocente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-criteri di distribuzione dell’orario di lavoro del personale docente ed\neducativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-criteri di distribuzione delle ferie per il personale non docente ed\neducativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie\nper legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valorizzazione dei risultati conseguiti negli istituti attraverso\nl’erogazione di integrazioni economiche al personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-organizzazione del lavoro del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di istituto decentrata deve riguardare materie e istituti\ndiversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale sono strettamente\ncorrelate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati\nfra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti\nquelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL,\nnonché ai risultati legati all’andamento economico dell’istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono titolari della contrattazione integrativa e decentrata d’istituto le\nRSA se presenti o le OO.SS. della scuola territoriali firmatarie del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme del presente articolo si applicano anche in istituti con meno di 15\ndipendenti, qualora tra le Parti si ravvisi la necessità congiunta di giungere\nalla definizione di accordi decentrati per il migliore funzionamento della\nstruttura scolastica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Durata e decorrenza degli Accordi di 2° livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ed elemento perequativo di garanzia retributiva.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di 2° livello, regionale e\u002Fo di istituto, ha inizio entro\n30 giorni dalla firma del presente CCNL e deve concludersi entro 180 giorni\ndalla firma del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In carenza di contrattazione di 2° livello, nei tempi sopra indicati, le\nParti si incontreranno di un eventuale elemento perequativo di garanzia\nretributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi di 2° livello hanno lo stesso termine di durata del CCNL e\nrimangono comunque in vigore sino al successivo accordo di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo III - I RAPPORTI DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Durata del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle istituzioni di cui al\nsuccessivo art. 1, parte II, “Sfera di applicazione”, è di natura\nsubordinata a tempo indeterminato. E’ consentito il contratto a tempo\ndeterminato stipulato ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F15 e nel rispetto delle\nsuccessive norme contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.1) - Apposizione del termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata\nnon superiore a 36 mesi. Oltre tale termine un ulteriore contratto a tempo\ndeterminato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può\nessere stipulato presso la Direzione territoriale del lavoro competente per\nterritorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di\nsuperamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si\ntrasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ consentito il ricorso al contratto a tempo determinato in particolare\nper:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi\ndell’anno (campi scuola, colonie, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-punte di più intensa attività amministrativa, burocratico-gestionale,\ntecnica connessa alla sostituzione, alla modifica, all’adempimento del\nsistema informativo, all’inserimento di nuove procedure informative generali\no di settore ovvero di sistemi diversi di contabilità e di controllo di\ngestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel\ntempo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sostituire anche parzialmente lavoratori in servizio nell’istituto,\nchiamati a svolgere funzioni di coordinamento all’interno dell’istituto\nstesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la partecipazione a progetti di lavoro socialmente utili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’assistenza specifica in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-personale docente non abilitato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della Lettera circolare MIUR, prot. 2668 del 29.10.01 “in casi\nparticolari di effettiva carenza di personale abilitato, debitamente confermata\ndagli Uffici Scolastici Regionali, i gestori delle scuole paritarie potranno\nconferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto\ntitolo di studio, in analogia a quanto previsto per le scuole statali.”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente\nda atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma\nprecedente, la data di presunta scadenza del rapporto e nei casi di cui al\npunto 22.3. il nominativo del lavoratore assente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al\nlavoratore entro un massimo di 5 giorni lavorativi dall’inizio della\nprestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.2) – Percentuale massima di lavoratori assunti con contratto a\ntermine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1), art. 23, D.lgs. n. 81\u002F15, la\npercentuale massima dei contratti a tempo determinato non potrà superare il\n30% del personale in servizio presso l’istituto, salva diversa\nregolamentazione stabilita in sede di contrattazione decentrata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo integrativo stipulato con\nle RSA\u002FRSU e\u002Fo le OO.SS. della scuola territoriali firmatarie del presente\nCCNL, la percentuale massima dei lavoratori da assumere con contratto a\ntermine, di cui al successivo comma, può essere elevata in funzione delle\nspecifiche esigenze della scuola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.3) – Contratti a termine di carattere sostitutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre la percentuale massima di cui al precedente comma 22.2) è consentito\nil ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere\nsostitutivo, in particolare nei casi previsti dalla ex legge n. 230\u002F62, ovvero\nin sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio\nmilitare, aspettative in genere e in tutti i casi in cui il lavoratore ha\ndiritto alla conservazione del posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.4) – Divieti della stipula di contratti a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa l’assunzione di personale a tempo determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per la sostituzione di lavoratori in sciopero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presso scuole nelle quali si sia proceduto, entro i 12 mesi precedenti, a\nlicenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, legge n. 223\u002F91 e a\nlicenziamenti individuali e plurimi per riduzione di personale dello stesso\nlivello e mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presso gli istituti nei quali siano utilizzati lavoratori con orario\nridotto anche a seguito della applicazione degli accordi sui contratti di\nsolidarietà difensivi di cui all’allegato 2), in riferimento a mansioni e\nattività cui si riferisce il contratto a termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-da parte degli istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei\nrischi ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F08 e successive modificazioni e\nintegrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.5) – Disciplina della proroga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine del contratto a tempo determinato, ai sensi del comma 1), art.\n21, D.lgs. n. 81\u002F15, può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato\nsolo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 3 anni e,\ncomunque, per un massimo di 5 volte nell’arco di 36 mesi a prescindere dal\nnumero dei contratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in\ncontratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta\nproroga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.6) - Scadenza del termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente\nfissato o successivamente prorogato ai sensi del precedente punto 22.5), il\ndatore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione\ndella retribuzione globale in atto per ogni giorno di continuazione del\nrapporto pari al 20% fino al 10° giorno successivo, al 40% per ciascun giorno\nulteriore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il rapporto di lavoro continua oltre il 30° giorno in caso di contratto\ndi durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° negli altri casi, il\ncontratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti\ntermini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.7) - Successione dei contratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente\npunto 4), entro un periodo di 10 giorni per contratti di durata non superiore\nai 6 mesi e 20 giorni lavorativi dalla data di scadenza, per contratti\nsuperiori a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, intendendosi per\ntali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di\nlavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti gli altri casi il periodo cumulativo di contratti a termine non\npuò superare comunque i termini di cui al comma 22.1) che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.8) - Criteri di computo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di\ncui all’art. 35, legge n. 300\u002F70 nelle modalità di cui all’art. 27, D.lgs.\nn. 81\u002F15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.9) – Esclusioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dal campo di applicazione del presente accordo sui contratti a\ntermine, in quanto già disciplinati da specifiche normative e intese tra le\nParti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i contratti di lavoro somministrato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i contratti di apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le attività di ‘stage’ e tirocinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.10) - Principio di non discriminazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e\nla 13a mensilità, il TFR e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con\ncontratto a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.11) – Formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato deve ricevere una\nformazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto\ndel contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione\ndel lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F08 e successive modifiche e\nintegrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.12) - Diritto di precedenza e informazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in\nriferimento a contratti stipulati ai sensi delle ex leggi nn. 230\u002F62 e 56\u002F87,\nmantengono presso lo stesso datore di lavoro, a parità di professionalità\nnella medesima qualifica e livello, il diritto di precedenza qualora si\nverificassero nuove assunzioni a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza si estingue con il rifiuto del lavoratore o allo\nscadere di 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione\nprevisti dal presente CCNL per il personale a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente ANINSEI fornisce alle OO.SS. della scuola territoriali,\nfirmatarie del presente CCNL, il numero e i motivi dei contratti a tempo\ndeterminato conclusi, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 23 – Apprendistato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato\nfinalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. della scuola firmatarie del presente CCNL e ANINSEI, considerata\nla revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto\nformativo in conformità con le direttive dell’Unione Europea, alla luce\ndelle nuove normative introdotte dal D.lgs. n. 81\u002F15 , dalla legge n. 196\u002F97 e\ndal D.lgs. n. 276\u002F03, riconoscono nell’istituto dell’apprendistato uno\nstrumento utile per l’acquisizione delle competenze necessarie allo\nsvolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema\nscolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l’incremento\ndell’occupazione giovanile. Il contratto di apprendistato è definito dalla\nvigente normativa secondo le seguenti tipologie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di\nistruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica\nsuperiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)apprendistato professionalizzante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)apprendistato di alta formazione e ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto\ndell’apprendistato definito “professionalizzante” di cui alla precedente\nlett. b), per consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali,\nmentre per quanto riguarda le altre forme di apprendistato le Parti si\nimpegnano ad incontrarsi per successivi approfondimenti nel quadro normativo\ngenerale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta e deve\ncontenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di apprendistato sono soggetti al preventivo visto della\nCommissione paritetica regionale di cui all’art. 5.b, da rilasciare entro 15\ngiorni dalla convocazione della Commissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo individuale contiene i percorsi formativi e uno sviluppo\ndi competenze diverse e ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle\ngià maturate dal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.1) – Assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli istituti aderenti ad ANINSEI possono assumere con contratto di\napprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 30\nanni non compiuti. Nonché, ai sensi dell’art. 47, comma 4), D.lgs. n. 81\u002F15,\ni lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di\ndisoccupazione indipendentemente dal limite di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.2) – Il ‘Tutor’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere\nricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti\nprofessionali richiesti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità per l’attività di ‘tutoring’ è pari alla retribuzione\noraria del livello di appartenenza per le ore effettivamente svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.3) - Durata e modalità di erogazione della formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 44, D.lgs. n. 81\u002F15, comma 2), la durata di erogazione\ndella formazione varia da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano individuale formativo ha la durata complessiva di 120 ore\nnell’arco dei 36 mesi e rapportata e riproporzionata in caso di contratti di\napprendistato di durata inferiore a 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.4) - Obblighi del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato attribuisce al\nlavoratore dipendente la qualifica acquisita, il livello e la retribuzione\nrelativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.5) - Periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata\ndall’art. 11, parte II del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.6) - La formazione dell’apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione effettuata e la qualificazione professionale contrattuale\neventualmente acquisita, le competenze acquisite ai fini del proseguimento\ndegli studi devono essere registrati sul libretto formativo del cittadino di\ncui all’art. 2, comma 1), lett. i), D.lgs. n. 276\u002F03.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e\narticolazione, sono regolamentate dal DM del Lavoro 8.4.98 di applicazione\ndelle norme di cui all’art. 16, legge n. 196\u002F97 ed è interna ai sensi della\nlegislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprentices_excluded\">\u003Cp>24.7) - Trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista ha diritto, per l’intera durata del periodo di\napprendistato, compresi gli eventuali periodi di formazione esterna alla\nazienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i\nlavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio e allo stesso\ntrattamento retributivo così parametrato:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1° anno: 85% della retribuzione tabellare del livello di inquadramento di\ncui all’art. 18, parte II del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-2° anno: 90% della retribuzione tabellare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3° anno: 100% della retribuzione tabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di incontrarsi, dopo un periodo di osservazione della\nCommissione paritetica nazionale, per l’eventuale integrazione\ndell’articolato e per l’eventuale incremento della percentuale di conferme\ndel 20%, prevista dalla legge, indipendentemente dal numero di dipendenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 25 - Somministrazione di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato, nel\nrispetto dell’Accordo interconfederale 16.4.98 e successivi rinnovi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 – Collaborazioni organizzate dal committente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore\nnel rispetto di quanto previsto dalla lett. a), comma 2), art. 2, D.lgs. n.\n81\u002F15 e in coerenza con la legge n. 62\u002F00, gli istituti aderenti ad ANINSEI\npossono stipulare, nell’ambito della propria offerta formativa, contratti di\ncollaborazione coordinata e continuativa nel rispetto delle norme fissate\ndall’allegato 6), parte integrante del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - SFERA DI APPLICAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Sfera di applicazione del CCNL.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL contempla, disciplina e tutela in maniera unitaria i\nrapporti di lavoro a tempo indeterminato tra le imprese educative, formative o\nscolastiche paritarie e non paritarie di Enti o privati che svolgono attività\nin Italia e all’estero qui di seguito specificate, e il relativo personale\ndipendente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-accademie di arte drammatica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-accademie di belle arti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-asili nido, micro-nidi, spazi ‘baby’, aree attrezzate per l’infanzia\ne ludoteche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conservatori di musica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-convitti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-corsi di aggiornamento e formazione continua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-corsi di cultura vari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-corsi di doposcuola;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-corsi di preparazione universitaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scuole dell’infanzia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scuole di danza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scuole e corsi di italiano per stranieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scuole di musica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scuole e corsi a distanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scuole e corsi di attività integrative scolastiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scuole e corsi di formazione professionale senza finanziamento pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scuole e corsi di istruzione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scuole e corsi di libera arte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scuole e corsi di lingue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scuole e corsi di preparazione agli esami;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scuole e corsi parauniversitari e accademie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scuole e corsi post-secondari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scuole interpreti e traduttori e per mediatori linguistici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scuole per corrispondenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scuole e corsi post-universitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scuole primarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scuole secondarie di 1° e 2° grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scuole speciali per minori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-università private.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali\nconvitti, studentati e colonie è compresa nello stesso Titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareexcludedtrigger\">\u003Cp>La normativa del presente CCNL, da applicare integralmente al personale a\ntempo indeterminato, va esteso, per quanto compatibile con le disposizioni di\nlegge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’applicazione del presente CCNL da parte di Enti o privati gestori di\nattività educative, formative e scolastiche comporta l’adesione ad\nANINSEI.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Alcune specifiche norme contrattuali, sottoposte al controllo degli\nOrganismi paritetici, sono applicabili ai soli istituti associati ad\nANINSEI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli istituti non associati che intendono fare riferimento al presente CCNL\nper la regolamentazione dei rapporti di lavoro con il proprio personale\ndipendente, pur con le esclusioni sopra indicate, devono darne comunicazione a\ntutte le parti stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Ch3>Art. 2 - Decorrenza e durata.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL decorre dal 1° settembre 2015 e ha vigore fino a tutto il\n31 dicembre 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il periodo transitorio dall’1.1.13 al 31.8.15 al personale di tutti i\nlivelli, in servizio al 31.8.15, è corrisposta con la busta paga di settembre\n2015 una retribuzione ‘una tantum’ degli importi rispettivamente indicati\nnella tabella all’art. 18 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimane confermato l’aumento del salario di anzianità già erogato agli\naventi diritto dall’1.1.14, come riportato nella tabella all’art. 20 del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di disdetta, il presente CCNL resterà in vigore fino a che non sia\nstato sostituito dal successivo CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme del presente CCNL in quanto realizzano trattamenti normativi ed\neconomici globalmente valutati dalle Parti, devono essere considerate, sotto\nogni aspetto e a qualsiasi fine, correlate e inscindibili fra loro e\nsostituiscono ad ogni effetto i precedenti contratti salvo le norme\nespressamente richiamate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Ambito del rapporto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del presente CCNL l’istituto è il complesso delle attività\neducative, scolastiche e formative organizzate da Enti e privati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’istituto è retto dal legale rappresentante, il quale ha la\nresponsabilità dei rapporti con i terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il legale rappresentante provvede alla organizzazione dell’istituto e ne\ndetermina l’indirizzo e il progetto educativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento per la formazione dei\ndiscenti nel rispetto della loro coscienza morale e civile e degli indirizzi\nprogrammatici dell’istituto, nel rispetto delle norme costituzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito dell’indirizzo dell’istituto i docenti partecipano con la\nDirezione della scuola alla determinazione del programma e alle iniziative\neducative, nel rispetto delle finalità dell’istituto e nell’interesse\ndell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - CLASSIFICAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 5 – Classificazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale è classificato secondo i profili professionali di cui alle\nrelative declaratorie in 3 aree:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area I: servizi amministrativi, tecnici e ausiliari (ATA).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati i lavoratori che effettuano lavori per i quali è richiesto\nil possesso di elementari e semplici conoscenze pratiche, per il cui esercizio\nnon si richiede una preparazione professionale specialistica, quali ad\nesempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-accudienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti alle pulizie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-bidelli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-personale di fatica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-inservienti ai piani;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoranti di cucina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti alle mense;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-custodi-portieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-accompagnatori di bus;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti alla manutenzione ordinaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti al giardino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente\nquanto specificato in declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati i lavoratori che effettuano lavori per la cui esecuzione\nsono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche,\ncomunque conseguite, quali ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-guardarobieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-autisti bus;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-infermieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assistenti all’infanzia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assistenti di scuola d’infanzia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti alle aree attrezzate per l’infanzia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assistenti alle colonie e ai convitti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-portieri-centralinisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tecnici di caldaie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore amministrativo: personale addetto prevalentemente alla tenuta\ndell’archivio e del protocollo, alla predisposizione degli atti inerenti\nl’ufficio di segreteria, all’assolvimento dei servizi esterni connessi con\nil proprio lavoro, provvedendo, ove presente, all’insieme delle operazioni\nriguardanti la gestione del magazzino, la verifica e la conservazione delle\nmerci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-bagnini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-modelli viventi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-infermieri generici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-camerieri specializzati nel settore per mansione unica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente\nquanto specificato in declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o\nprevalentemente tali che comportano specifiche conoscenze\namministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali, con capacità di\nutilizzazione di mezzi e strumenti o di dati nell’ambito di procedure\npredeterminate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cuochi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capisala e camerieri con diploma di scuola alberghiera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore di biblioteca;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-applicati di segreteria: personale addetto prevalentemente ad effettuare\nprestazioni e attività nel campo amministrativo, contabile, tecnico e\ndidattico-organizzativo, esercitate anche mediante l’uso di apparecchiature\ntecniche di tipo complesso, sulla base di istruzioni del\nsegretario-coordinatore amministrativo, ove presente, o del direttore, del\npreside e del gestore dell’istituto nella predisposizione di atti\namministrativo-contabili e negli adempimenti didattico-organizzativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-infermieri professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aiuti economi amministrativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aiutanti tecnici di laboratorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente\nquanto specificato in declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati i lavoratori che svolgono attività per i quali è richiesto\nil diploma di scuola secondaria di 2° grado o di una qualifica professionale\ncon esperienza lavorativa nel settore di almeno 3 anni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segretari amministrativi: personale che, con funzioni di coordinamento in\ncondizione di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa\nnell’ambito delle proprie mansioni sulla base di direttive di massima\nimpartite dalla Direzione o dal gestore e applicando procedure operative\ncomplesse relative al sistema contabile-amministrativo e\ndidattico-organizzativo, adottati nell’ambito dello specifico campo di\ncompetenza, è incaricato a svolgere congiuntamente i seguenti compiti:\nrilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti,\nelaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a\nbilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i\nconseguenti interventi operativi, nonché controllare la correttezza giuridica\ndegli atti prodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti al ‘telemarketing’;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinatori e tutor: impegnati in attività di assistenza e tutoraggio\ndegli studenti nei momenti di verifica previsti dopo le attività didattiche in\npresenza, multimediali o in PAD, in attività di conversazione e pratica per\nconsolidare le conoscenze linguistiche acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati i lavoratori che in una struttura organizzativa di elevata\ncomplessità subordinatamente alle direttive del titolare o del legale\nrappresentante o del Consiglio di amministrazione dell’ente gestore\ndell’istituto hanno la responsabilità di specifici settori tecnici od\norganizzativi. E’ richiesto il titolo di laurea attinente al settore di cui\nsono responsabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area II: servizi di istruzione, di formazione ed educazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati i lavoratori che eseguono mansioni complesse e articolate,\nche richiedono una presenza o compresenza in aula o laboratorio, per\nl’espletamento di attività educative-formative in genere comprese quelle del\npersonale che in strutture convittuali curino la formazione degli ospiti nelle\nore extra-curricolari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- educatrici ed educatori di asilo nido\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- istruttori in attività parascolastiche, sportive e colonie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatori di ludoteca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati i lavoratori che svolgono o concorrono a svolgere obiettivi\nformativi, culturali e scientifici di varia natura, non connessi o strettamente\nconnessi ai processi evolutivi di istruzione curriculare e per i quali è\nrichiesto il diploma di scuola secondaria di 2° grado o di una qualifica\nprofessionale con esperienza lavorativa nel settore di almeno 3 anni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-docenti in corsi liberi d’arte, di cultura varia, di danza, di estetica e\ndi acconciatura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-docenti in doposcuola, in attività integrative scolastiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-docenti in corsi per corrispondenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-docenti in corsi a distanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-docenti di scuola dell’infanzia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-educatori di convitto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assistenti sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e\nconcorrono al conseguimento di obiettivi formativi, culturali, scientifici o\nprofessionali, non connessi o strettamente connessi ai processi evolutivi di\nistruzione curriculare. E’ richiesto il diploma di scuola secondaria di 2°\ngrado e, se necessario, una qualifica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-docenti di scuola primaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-docenti in corsi di preparazione agli esami;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-docenti in corsi di istruzione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-docenti in corsi di lingue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-insegnanti tecnico-pratici negli istituti industriali, professionali e\nassistenti di chimica e fisica, ottica, odontotecnica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lettori di lingua madre in parziale o totale presenza di docenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente\nquanto specificato in declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi\nnon connessi o strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione\ncurriculare e concorrono al conseguimento di obiettivi formativi, culturali e\nscientifici attraverso un processo educativo finalizzato alla acquisizione di\ncontenuti culturali complessi e di capacità critiche-cognitive, per i quali è\nrichiesto il diploma di laurea:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-docenti in scuole secondarie di 1° grado e 2° grado paritarie e non\nparitarie, con l’esclusione fra queste ultime dei corsi di preparazione agli\nesami, che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di laurea e\nl’abilitazione all’insegnamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-docenti di educazione fisica, tecnica artistica e musicale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente\nquanto specificato in declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e\nstrettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione: docenti in scuole e\ncorsi per interpreti e traduttori, scuole e corsi post-secondari, istituti\npara-universitari, scuole speciali per minori, accademie di belle arti, di\ndanza, di arte drammatica e conservatori di musica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area III: Servizi direttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 8A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati i lavoratori che, subordinatamente alle direttive del\ntitolare o del legale rappresentante o del Consiglio di amministrazione della\nsocietà che gestisce l’impresa scolastica, svolgono funzioni ad alto\ncontenuto professionale e hanno in via continuativa la responsabilità di\nunità educativa-formativa la cui struttura organizzativa non sia complessa.\nE’ richiesto almeno il diploma di scuola secondaria di 2° grado:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-direttori (coordinatori delle attività educative e didattiche) di asilo\nnido, di scuole dell’infanzia e primarie, di corsi di corrispondenza, di\ncorsi liberi e di arte, di corsi di istruzione professionale, di corsi di\nlingue e di cultura varia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente\nquanto specificato in declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 8B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati i lavoratori che, subordinatamente alle direttive del\ntitolare o del legale rappresentante o del Consiglio di amministrazione della\nsocietà che gestisce l’impresa scolastica, svolgono funzioni ad alto\ncontenuto professionale e hanno in via continuativa la responsabilità di\nunità scolastiche la cui struttura organizzativa è di elevata complessità.\nE’ richiesto il titolo di laurea e di abilitazione in conformità alla unità\nscolastica di cui sono responsabili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presidi (coordinatori delle attività educative e didattiche) di scuole\nsecondarie di 1° e 2° grado paritarie e non paritarie; presidi di scuole e\ncorsi di preparazione agli esami; rettori di convitto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente\nquanto specificato in declaratoria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Mutamenti di qualifica.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il personale sia incaricato, per 6 giorni lavorativi\nconsecutivi, di funzioni pertinenti a un livello superiore sarà dovuta la\nretribuzione corrispondente alle funzioni superiori per l’intera durata del\nperiodo; ciò peraltro non modifica i termini del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il periodo superi i 3 mesi anche frazionati in 1 anno, il dipendente\nha diritto, a tutti gli effetti, al superiore livello che le mansioni cui è\nstato assegnato comportano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavoratore consiste\nnella differenza tra il livello economico della qualifica di accesso e il\nlivello economico della qualifica di provenienza nelle voci di paga base e\ncontingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il mutamento di mansione affidata al dipendente sia stato determinato da\nsostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla\nconservazione del posto, non comporterà promozione, anche nel caso di\nsuperamento del limite sopra indicato, ma solo differenza di retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Mansioni promiscue.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il dipendente non docente sia abitualmente addetto a mansioni\npromiscue, la retribuzione mensile sarà quella del livello corrispondente alla\nmansione superiore espletata e di quest’ultima gli verrà pure attribuita la\nqualifica, fermo restando l’obbligo di svolgere tutte le mansioni\naffidategli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutti gli altri casi la retribuzione mensile sarà pari alla somma delle\nretribuzioni calcolate indipendentemente e proporzionalmente per ciascuna\nmansione svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo III - ASSUNZIONE IN SERVIZIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 – Assunzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia,\nl’assunzione del personale viene effettuata dal legale rappresentante\ndell’istituto, mediante sottoscrizione del contratto individuale, redatto in\nduplice copia, una per il lavoratore, l’altra per l’istituto. Il CCNL\nindividuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle\nnorme del presente CCNL e dal regolamento interno dell’istituto ove esista.\nEsso deve inoltre contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la natura del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o a tempo\ndeterminato, nei limiti indicati nell’art. 12, parte II;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il livello, la qualifica, le mansioni e, nel caso di personale docente, le\nmaterie di insegnamento distintamente per ciascun corso funzionante, anche se\nnel medesimo plesso scolastico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il trattamento economico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la data di assunzione e, nel caso di rapporto a termine, anche la data di\ncessazione, la motivazione della assunzione e, nel caso di supplenza, il nome\ndella persona supplita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la sede di lavoro o, in mancanza, la sede o il domicilio del datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto dell’assunzione il lavoratore produrrà i seguenti\ndocumenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-carta di identità o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-codice individuale del lavoratore agli effetti della disposizione\nassicurativa INPS se posseduto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento\ndelle mansioni assegnate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni familiari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ogni altro documento previsto dalle competenti autorità scolastiche e\u002Fo\ndalle leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’assunzione di cittadini stranieri l’istituto dovrà chiedere alle\ncompetenti autorità l’autorizzazione al lavoro secondo le leggi e le\ndisposizioni vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 10 giorni dall’assunzione il datore di lavoro esplica gli obblighi\ndi cui al D.lgs. n. 147\u002F07. L’istituto rilascia ricevuta dei documenti che\ntrattiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Tirocinio e ‘stage’.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività di tirocinio autorizzata dalla competente autorità\nscolastica, o derivante da accordi o convenzioni con altri enti o soggetti\npubblici e privati, non comporta per il tirocinante ai fini del presente CCNL\nalcun riconoscimento normativo e\u002Fo economico, ma solo la valutazione per la\nquale il tirocinio stesso è istituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è consentito adibire il tirocinante ad attività lavorativa con\nresponsabilità diretta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo ‘stage’ è regolato dalla legge n. 236\u002F93 e dalla legge n. 196\u002F97 e\nviene attivato in tutti i casi in cui il gestore riterrà di assumere la\nnecessaria intesa con l’Agenzia del lavoro regionale o altri soggetti a cui\nspetta l’avviamento al lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Assunzione personale in servizio nella scuola statale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è permesso assumere personale in servizio a tempo indeterminato presso\nla scuola statale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale assunto nella scuola statale è obbligato ad optare.\nL’assunzione comporta l’automatica risoluzione del rapporto di lavoro con\nl’osservanza di quanto previsto dall’art. 54, parte II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le disposizioni di legge sul part-time, con i limiti e nel\nrispetto delle compatibilità degli orari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 11 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cp>La durata del periodo di prova, del dipendente assunto a tempo\nindeterminato, indipendentemente dal suo orario settimanale che deve risultare\ndall’atto scritto di assunzione, non può superare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livelli 1) e 2): 30 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livello 3): 60 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livelli 4), 5), 6) e 7): 4 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livelli 8A) e 8B): 6 mesi\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>- personale a tempo determinato: 1 mese, per tutti i livelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 4, RDL n. 1825\u002F24, convertito in legge n. 562\u002F26, il\nperiodo indicato per i livelli 4), 5), 6), 7), e 8A) e 8B) deve essere\ncomputato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli\ndevono intendersi di lavoro effettivo.Durante il periodo di prova le Parti\navranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL compresi\nTFR, 13a mensilità e ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in\nqualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due\nParti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato\nin servizio e il periodo di prova gli verrà computato ad ogni effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che abbiano maturato una anzianità uguale o superiore al\nperiodo di prova e siano stati licenziati per riduzione di personale, in caso\ndi riassunzione con le stesse mansioni, non devono ripetere il periodo di\nprova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio e il\ndipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado\ndi riprendere il servizio entro il periodo massimo di 4 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Part-time.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Norme di carattere generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D.lgs. n. 61\u002F00, del D.lgs. n. 100\u002F01 e della legge n. 247\u002F07 e\ndel D.lgs. n. 81\u002F15 gli istituti possono procedere ad assunzioni con rapporto\ndi lavoro subordinato a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario\ninferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL e\u002Fo per\nperiodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale educativo di asilo nido e al personale docente di scuole\ndell’infanzia, primarie e secondarie impegnato in attività e\u002Fo discipline\ncurriculari si applica esclusivamente il part-time di tipo orizzontale su base\nsettimanale, con esclusione del part-time limitato ad alcuni periodi\ndell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità\npreviste dall’articolo relativo alle assunzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su accordo delle Parti risultante da atto scritto, è ammessa la\ntrasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. In caso\ncontrario si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ facoltà del lavoratore chiedere l’applicazione di un diverso tipo di\npart-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi previsti dall’art. 33, parte II, la riduzione dell’orario è\ncomunicata dal datore di lavoro al lavoratore con il preavviso di 1 mese e\nprescinde dall’accordo iniziale fra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro, convenuto tra le Parti, deve risultare da atto\nscritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa\ndistribuzione dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e\nall’anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate tra le parti\ninteressate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro part-time,\nfatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il\npersonale dipendente a tempo pieno di pari livello e anzianità, ivi comprese\ncompetenze fisse e periodiche, nonché indennità di contingenza. Il personale\ndipendente a part-time fruisce delle ferie con le stesse modalità del\npersonale dipendente con contratto full-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale trasformazione dell’orario da part-time a full-time, a\nrichiesta degli interessati, ha priorità rispetto ad eventuali nuove\nassunzioni per le stesse funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Lavoro supplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale assunto part-time è ammesso, per periodi brevi e per\nesigenze momentanee e straordinarie, oltre l’orario settimanale concordato,\nil lavoro supplementare, previo consenso scritto del lavoratore, esclusivamente\nper il part-time di tipo orizzontale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare svolto in aggiunta alle ore part-time concordate è\nammesso nella misura massima del 25% dell’orario part-time settimanale\nindividuale di riferimento e viene retribuito come ordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore\nche rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ricorre nei suoi\nconfronti il giustificato motivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale non docente deve essere riconosciuto, con atto scritto, il\nconsolidamento nell’orario settimanale di lavoro ordinario di una quota pari\nalmeno al 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi\nprecedenti, in via continuativa e non occasionale, fino a concorrenza\ndell’orario pieno settimanale contrattuale. Il lavoratore ne deve fare\nrichiesta all’istituto. Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro\nsupplementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione\ndel posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Clausole elastiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disponibilità del lavoratore, ad esclusione di quelli con orario a monte\nore annue di cui al successivo art. 29 (Orario di lavoro), a svolgere\nl’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale comporta una\nmaggiorazione della retribuzione mensile globale in atto pari al 15%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla richiesta di\nvariazione della fascia oraria, quando ricorrano comprovati motivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 – Reimpiego.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’istituto, prima di procedere a nuove assunzioni deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)completare l’orario del personale in servizio, nei limiti di quanto\nprevisto dal successivo art. 32, parte II;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dare la precedenza, a parità di titoli culturali (diploma, laurea,\nabilitazione e specializzazione) ai dipendenti che abbiano già prestato\nservizio presso l’istituto e siano stati licenziati esclusivamente per\nriduzione di personale. Il lavoratore conserva tale diritto nei 24 mesi\nsuccessivi alla data del licenziamento, durante i quali è tenuto a comunicare\neventuali variazioni di indirizzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il personale riassunto con le stesse mansioni non dovrà ripetere il\nperiodo di prova e l’anzianità decorrerà ad ogni effetto dalla data di\nriassunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di estendere su base provinciale quanto previsto al punto b),\nl’istituto comunica i nominativi del personale licenziato alle Commissioni\nparitetiche regionali che provvedono a redigere appositi elenchi da inviare\nagli istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Trasferimento di istituto o di suo ramo di azienda.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui si configuri l’ipotesi di trasferimento di istituto o di\nsuo ramo di azienda, indipendentemente dal mezzo tecnico e giuridico operato in\nconcreto, si applicano le norme previste della legge n. 428\u002F90 e dal D.lgs. n.\n18\u002F01, e il rapporto di lavoro del personale interessato al trasferimento\ncontinua ad essere disciplinato dal presente CCNL e successivi rinnovi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stessa disposizione vale anche nell’ipotesi di appalto o cambiamento\ndella gestione di appalto ovvero nei casi di cambiamento di ente e gestore\nnelle convenzioni, negli affidamenti e nelle concessioni con gli enti\npubblici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_trigger\">\u003Ch2>Titolo IV - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Retribuzione mensile.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione mensile lorda è composta dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-paga base;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità di contingenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-salario di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuale super-minimo e salario accessorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elemento perequativo di garanzia retributiva di cui all’art. 21, parte I\ndel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione viene corrisposta entro il giorno 5 del mese successivo e\ndovrà risultare da apposito prospetto paga come previsto al successivo art.\n16, parte II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto\na qualsiasi titolo per le attività di insegnamento, comprese quelle\nstrettamente collegate come pure per tutte le attività non di insegnamento\nconnesse con il normale funzionamento della scuola, tra cui:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) riunioni del Collegio docenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) riunioni dei Consigli di classe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) scrutini periodici e finali, programmati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di personale assunto con orario inferiore a quello previsto\ndall’art. 29, parte II del presente CCNL, la retribuzione sarà proporzionale\nalle ore settimanali assegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli educatori di convitto l’istituto può chiedere di prestare vigilanza\nnotturna nel convitto e\u002Fo di consumarvi i pasti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti di cui al comma precedente sarà corrisposta una indennità\naggiuntiva per l’assistenza notturna pari a 2 ore di retribuzione per ogni\nnotte di vigilanza. Tale indennità aggiuntiva verrà conteggiata ai fini della\n13a, della malattia e del TFR. La richiesta dei gestori come l’adesione del\nlavoratore sono revocabili con 2 mesi di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Prospetto paga.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto disposto dalla legge n. 4\u002F53, la retribuzione deve\nrisultare da apposito prospetto paga, nel quale dovranno essere specificati le\ngeneralità del lavoratore, il livello di inquadramento, il periodo di lavoro\ncui la retribuzione si riferisce, l’importo della retribuzione, la misura e\nl’importo dell’eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi\nche concorrono a formare l’importo corrisposto, nonché tutte le ritenute\neffettuate. Il prospetto paga, da consegnare al dipendente contestualmente alla\nretribuzione, deve recare l’intestazione dell’ente gestore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 17 - Tredicesima mensilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusamount1\">\u003Cp>A tutto il personale dipendente viene corrisposta entro il 16 dicembre una\n13a mensilità pari alla retribuzione in atto nel mese di dicembre, esclusi gli\nassegni familiari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno\nvanno corrisposti tanti 12simi dell’ultima mensilità percepita pari ai mesi\ndi servizio prestati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di variazione dell’orario di lavoro in più o in meno nel corso\ndell’anno solare, la 13a sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale\ndelle ore di lavoro ordinario medie mensili per la retribuzione oraria in atto\nnel mese di dicembre o al momento della cessazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a 15\ngiorni e in tal caso equiparate a 1 mese intero.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Retribuzione tabellare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le retribuzioni minime spettanti per il triennio 2015-2018 sono quelle\nrisultanti dalle seguenti tabelle (in euro):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_payscale1_selected_start\">\u003Ctable width=\"840\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"93\">\n  \u003Ccol width=\"159\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"93\" height=\"22\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp>retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>CCNL 2010\u002F12\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"555\">\u003Cp>retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>CCNL 2015\u002F18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp>dal 1.9.12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>dal 1.9.15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>dal 1.9.16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>dal 1.9.17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>dal 1.9.18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp>1.122,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.131,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.147,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.164,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.181,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp>1.149,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.158,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.175,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.192,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.209,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp>1.205,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.214,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.231,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.249,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.267,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp>1.266,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.275,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.204,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.313,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.331,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp>1.349,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.359,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.379,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.399,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.419,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp>1.349,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.359,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.379,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.399,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.419,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp>1.370,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.380,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.400,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.421,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.441,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>8A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp>1.436,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.447,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.468,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.489,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.510,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>8B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp>1.514,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.525,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.548,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.570,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.593,24\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_payscale1_selected_start\">\u003Ctable width=\"840\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"840\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"131\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Calcolate sulla base dei seguenti incrementi retributivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"783\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"93\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003Ccol width=\"103\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"93\" height=\"22\">\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"93\" height=\"22\">\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"93\" height=\"22\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"5\" width=\"668\">\u003Cp>incrementi della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>CCNL 2015\u002F18\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>dal 1.9.15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>dal 1.9.16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>dal 1.9.17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>dal 1.9.18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>totale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>8,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>16,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>16,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>16,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>58,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>8,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>17,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>17,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>17,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>59,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>8,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>17,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>17,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>17,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>62,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>9,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>18,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>18,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>18,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>65,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>10,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>70,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>10,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>70,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>10,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>20,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>20,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>20,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>71,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>8A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>10,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>21,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>21,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>21,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>74,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>8B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>11,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>22,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>22,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>22,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>78,56\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"103\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il periodo dall’1.1.13 al 31.8.15, a tutto il\npersonale in servizio al 1° settembre e assunto prima del 31.8.15, oltre agli\nincrementi di anzianità di cui all’Accordo 10.1.14 e riportati nella tabella\nall’art. 20 che segue, viene erogato a titolo di ‘una tantum’ l’importo\nsotto riportato per il rispettivo livello retributivo di appartenenza e\nriproporzionato sull’orario di lavoro per i lavoratori assunti a\npart-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-onceonlytype\">\u003Cp>livello retributivo di appartenenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>una tantum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"600\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"446\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"446\">\u003Cp>livello retributivo di appartenenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>una tantum\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"446\">\u003Cp>livelli 1), 2) e 3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>55,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"446\">\u003Cp>livelli 4), 5), 6) e 7)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>65,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"446\">\u003Cp>livelli 8A) e 8B)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable width=\"600\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"446\">\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>75,00\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"600\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable width=\"600\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"131\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Indennità di contingenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo della indennità di contingenza maturata al 30.11.91 comprensiva\ndell’EDR è inglobata nella retribuzione tabellare di cui all’art. 18,\nparte II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 20 - Salario d’anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutto il personale che all’1.1.16 abbia maturato 2 anni di servizio\nininterrotto presso lo stesso istituto è corrisposto mensilmente a partire\ndall’1.1.16 un salario di anzianità di € 10,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutto il personale che all’1.1.16 abbia maturato 4 anni di servizio\nininterrotto presso lo stesso istituto è corrisposto mensilmente a partire\ndall’1.1.16 un salario di anzianità di € 20,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutto il personale che all’1.1.16 abbia maturato 6 anni di servizio\nininterrotto presso lo stesso istituto è corrisposto mensilmente a partire\ndall’1.1.16 un salario di anzianità di € 30,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutto il personale che all’1.1.16 abbia maturato 10 anni di servizio\nininterrotto presso lo stesso istituto è corrisposto mensilmente a partire\ndall’1.1.16 un salario di anzianità di € 40,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutto il personale che all’1.1.16 abbia maturato 14 anni di servizio\nininterrotto presso lo stesso istituto è corrisposto mensilmente a partire\ndall’1.1.16 un salario di anzianità di € 55,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale ultima somma va aggiunto quanto eventualmente già percepito\nmensilmente per scatti di anzianità precedentemente maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il salario di anzianità è riproporzionato sulla base dell’orario di\nlavoro settimanale individuale, ridotto o part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003Ctable width=\"857\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"113\">\n  \u003Ccol width=\"125\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"7\" width=\"845\" valign=\"top\">\u003Cp>salario di anzianità importi\n        complessivi e decorrenze\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>data  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>di  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>assunzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp>dalla  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>data di\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>maturazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>1.1.04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>1.1.08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>1.1.12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>1.1.14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>1.1.16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>prima\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>del 31.12.95\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp>ogni 2 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>scatto  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>5%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>€ 15,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>+\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>scatti  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>anzianità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>percepiti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>al\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>31.12.97\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>€ 25,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>+\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>scatti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>anzianità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>percepiti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>al\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>31.12.97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>€ 35,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>+\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>scatti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>anzianità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>percepiti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>al\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>31.12.97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>€ 45,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>+\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>scatti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>anzianità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>percepiti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>al\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>31.12.98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>€ 55,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>+\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>scatti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>anzianità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>percepiti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>al\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>31.12.98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>1.1.96\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>al\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>31.12.01\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>€ 15,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>€ 25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>€ 35,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>€ 45,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>€ 55,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>1.1.02\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>al\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>31.12.05\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>€ 10,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>€ 20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>€ 30,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>€ 40,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>dal  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>1.1.06\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>al\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>31.12.09\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>€ 10,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>€ 10,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>€ 20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp>dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>1.1.12\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>al\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>31.12.13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>€ 10,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Commissione d’esame\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai docenti chiamati a far parte delle Commissioni di esame di ammissione, di\nidoneità, di licenza media viene riconosciuta una indennità giornaliera di\n€ 15,00 complessive per le prime 5 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità viene incrementata di € 5,00 per ogni ora o frazione di\nora successiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità viene corrisposta per tutti i giorni di effettiva presenza\nnelle Commissioni d’esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compensi dei commissari interni componenti delle Commissioni d’esame di\nStato sono a carico dello Stato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Indennità di funzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hardshipallowancetype1\">\u003Cp>Al personale docente con incarico temporaneo di coordinamento e\u002Fo vice\npresidenza è corrisposta una indennità mensile per la durata dell’intero\nmandato pari alla quota oraria lorda dei livelli 8A) e 8B) per il numero delle\nore settimanali allo scopo destinate, corrisposta a fronte del maggior carico\norario settimanale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Determinazione della quota giornaliera\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e della quota oraria mensile.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota oraria giornaliera viene determinata dividendo la retribuzione\nmensile per 26. La quota oraria mensile viene determinata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per i dipendenti a 38 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 165\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per i dipendenti a 36 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 156\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per i dipendenti a 34 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 147\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per i dipendenti a 32 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 139\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per i dipendenti a 24 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 104\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per i dipendenti a 18 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 78\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Sostituzione di lavoratori assenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura di retribuzione contemplata dal presente CCNL si applica anche nei\nconfronti del personale assunto per supplire il personale assente, nei casi\nespressamente previsti dalla legge e dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La supplenza, nei casi consentiti dalla legge e dal presente CCNL, ha\ncarattere di assunzione a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Supplenze personale docente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi di personale docente che si assenti per uno dei casi previsti\ndal presente CCNL e dalla legge, la supplenza deve essere proposta con\ncontratto a termine prima al personale già in servizio con orario parziale,\ncompatibilmente con l’orario delle lezioni, e poi a personale esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le misure di retribuzione contemplate nel presente CCNL si applicano anche\nnei confronti degli insegnanti assunti per supplire il personale assente, nei\nlimiti del servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando la supplenza è affidata al personale già in servizio, le ore di\nlavoro eccedenti l’orario assegnato vengono considerate lavoro aggiuntivo a\ntempo determinato con trattamento economico pari a quello delle ore normali. Le\nore eccedenti l’impegno massimo previsto dall’art. 29, parte II\nsull’orario di lavoro vengono retribuite con la paga tabellare individuale\ncome previsto dall’art. 31, parte II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche ai supplenti, secondo la quota parte, vengono corrisposte la 13a\nmensilità, il TFR e i giorni di ferie maturate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Trattamento previdenziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento previdenziale è attuato con l’osservanza delle leggi e\ndisposizioni vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione a quanto previsto dall’art. 4, DL n. 352\u002F78, convertito\nnella legge n. 467\u002F78, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, entro\nil termine previsto dalla legge, copia della denuncia presentata all’INPS,\ncontenente l’estratto conto delle retribuzioni corrisposte nell’anno solare\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i termini di consegna della denuncia all’INPS, nel caso di\ncessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al\nlavoratore, all’atto della cessazione stessa, copia della denuncia riservata\nal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli istituti dovranno provvedere ad accendere apposita polizza INAIL come\nprevisto dal DPR n. 1124\u002F65.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo V - TRATTAMENTO CONVITTUALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Trattamento convittuale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’istituto ha la facoltà di richiedere al personale, salvo adesione del\nlavoratore, di vivere nell’istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il vitto sarà quello stabilito per la comunità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli alloggi saranno disposti in camere singole ove le strutture lo\nconsentano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti servizi verranno pagati dagli interessati secondo i valori stabiliti\nall’atto della assunzione e aggiornati all’inizio di ogni anno scolastico\nin relazione all’aumento del costo della vita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Vitto e alloggio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’istituto può concedere, con facoltà di revoca, motivata con preavviso\ndi 15 giorni per il vitto e 2 mesi per l’alloggio, vitto e\u002Fo alloggio al\npersonale che lo richieda per iscritto. Detto servizio verrà pagato a parte\ndagli interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo della fruizione del pasto per il personale che effettua assistenza\ne vigilanza durante il momento della refezione è considerato orario di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VI - DURATA DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Ch3>Art. 29 - Orario di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro è per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>personale area I:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* 38 ore settimanali per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-personale ATA dell’area I, livelli 1), 2), 3), 4) e 5) e personale\ndirettivo dell’area III, livelli 8A) e 8B);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•34 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1.767 ore\nper:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coordinatori e ‘tutor’ (livello 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* 34 ore settimanali per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- modelli viventi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>personale area II di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* 36 ore settimanali per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- educatori di asilo nido\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatori di ludoteca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- educatori di convitto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- istruttori in attività parascolastiche sportive e colonie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistenti sociali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro si intende comprensivo di tutte le attività connesse\nalla loro funzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• 34 ore settimanali per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- docenti di scuola dell’infanzia (livello 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• 24 ore settimanali per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- docenti di scuola primaria (livello 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lettori di lingua madre in totale o parziale presenza di docenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•23 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1.196 ore\nper:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-docenti inquadrati ai livelli 4) e 5) impegnati in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-corsi liberi e di preparazione agli esami;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-corsi liberi d’arte, di cultura varia, di danza, di estetica e di\nacconciatura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in doposcuola, in attività integrative scolastiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-corsi per corrispondenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-corsi a distanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-corsi di istruzione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-corsi di lingue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•21 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1.091 ore\nper:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-docenti inquadrati al livello 7) impegnati in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scuole e corsi per interpreti e traduttori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scuole e corsi post-secondari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-istituti para-universitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scuole speciali per minori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-accademie di belle arti, di danza, di arte drammatica e conservatori di\nmusica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•18 ore settimanali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i docenti in scuole secondarie di 1° grado e 2° grado paritarie e non\nparitarie, con l’esclusione fra queste ultime dei corsi di preparazione agli\nesami, che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di laurea e\nl’abilitazione all’insegnamento (livello 6);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i docenti di educazione fisica, tecnica, artistica e musicale (livello\n6);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i docenti in scuole secondarie di 1° e 2° grado legalmente\nriconosciute che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di\nscuola secondaria di 2° grado.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre all’orario di insegnamento e alle attività strettamente collegate\nil personale docente delle scuole dell’infanzia, primarie, delle scuole\nsecondarie di 1° e 2° grado paritarie e non paritarie, è tenuto ad\neffettuare tutte le attività accessorie connesse con il normale funzionamento\ndella Scuola per un numero di ore non superiore alle 100 nell’anno, quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)colloqui con i genitori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)riunioni interdisciplinari dei vari corsi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)attività di aggiornamento e programmazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes_newtech\">\u003Cp>d)formazione per l’innovazione metodologica e tecnologica;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>e)sostituzione di docenti assenti senza congruo preavviso e attività di\nsostegno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale numero viene ridotto a 60 ore annue massime per i docenti a orario\ninferiore o uguale alla metà dell’orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ogni docente nell’anno\nscolastico saranno retribuite, senza maggiorazione alcuna, in una unica\nsoluzione con la retribuzione del mese di settembre in base alla quota oraria\nmensile in atto al mese di agosto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>a)Personale area I, coordinatori e ‘tutor’ (livello 6) con monte ore\nannuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.767 ore annuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pari ad un orario mensile convenzionale di 147,25 ore (monte ore annuo\u002F12\nmesi = 1.767\u002F12), ad un orario giornaliero convenzionale di 5,66 ore (orario\nmensile convenzionale\u002F26 giorni = 147,25\u002F26), e da un orario settimanale\nconvenzionale di 34 ore (orario mensile convenzionale\u002F4,33 = 147,25\u002F4,33). Ai\nfini delle determinazioni dei vari istituti contrattuali (ferie, 13a,\ntrattamento malattia, TFR ecc.) si considera l’orario mensile convenzionale e\nl’orario giornaliero convenzionale; le ore corrispondenti ai giorni di ferie\n(30 giorni per orario giornaliero convenzionale = 30x5,66 = 170 ore), di\nfestività soppresse (4 giorni x orario giornaliero convenzionale = 4 x 5,66 =\n22,64), di festività e sospensione del lavoro per malattia, congedo\nmatrimoniale, maternità e puerperio, permessi retribuiti, permessi non\nretribuiti e sciopero, calcolate sulla base dell’orario giornaliero\nconvenzionale, sono conteggiate mensilmente, in aggiunta a quelle lavorate, al\nfine del raggiungimento del monte ore annuo e, nel caso di superamento dello\nstesso, sono retribuite come straordinario con una maggiorazione del 25%.\nL’orario effettivo di lavoro settimanale individuale può variare nel corso\ndell’anno a seconda delle esigenze aziendali tra 0 ore e il doppio\ndell’orario settimanale convenzionale, e non potrà superare le 40 ore\nsettimanali e le 8 ore giornaliere. Le variazioni dell’orario di lavoro\nindividuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e\ncomunque almeno 3 giorni prima della variazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-part_time_excluded\">\u003Cp>Nel caso di rapporto di lavoro part-time tutti gli istituti contrattuali\nverranno riproporzionati sulla base dell’orario contrattuale individuale.\nSempre nel caso di part-time, la retribuzione si intende già comprensiva della\nmaggiorazione prevista dall’art. 12, lett. c) del citato e vigente CCNL, in\nquanto specifica caratteristica dell’istituto del monte ore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per lavoro complementare si intende quello eventualmente svolto oltre il\nmonte ore individuale e comunque non superiore al monte ore annuale di 1.767\nore. Il lavoro supplementare sarà retribuito con le competenze del mese di\ndicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Docenti con monte ore annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.196 ore annuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pari a un orario mensile convenzionale di 99,67 ore (monte ore annuo\u002F12 mesi\n= 1.196\u002F12), ad un orario giornaliero convenzionale di 3,83 ore (orario mensile\nconvenzionale\u002F26 giorni = 99,67\u002F26) e ad un orario settimanale convenzionale di\n23 ore (orario mensile convenzionale\u002F4,33 = 99,67\u002F4,33) comprensive anche delle\nore di attività di istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i docenti con monte ore annuale, valgono le seguenti disposizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ai fini della determinazione dei vari istituti contrattuali (ferie, 13a,\ntrattamento malattia, TFR, ecc.) si considera l’orario mensile convenzionale\ne l’orario giornaliero convenzionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le ore corrispondenti ai giorni di ferie (30 giorni x orario giornaliero\nconvenzionale = 30 x 3,83 = 115 ore), di festività soppresse (4 giorni x\norario giornaliero convenzionale = 4 x 3,83 = 15,32 ore), di festività e di\nsospensione del rapporto di lavoro per malattia, congedo matrimoniale,\nmaternità e puerperio, permessi retribuiti, permessi non retribuiti e\nsciopero, calcolate sulla base dell’orario giornaliero convenzionale, sono\nconteggiate mensilmente, in aggiunta a quelle lavorate, al fine del\nraggiungimento del monte ore annuo e, nel caso di superamento dello stesso,\nsono retribuite come straordinario con una maggiorazione del 25%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno\nscolastico si procederà al ricalcolo delle ore prestate al fine di determinare\nl’eventuale superamento e calcolare le modalità retributive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non possono essere assegnati periodi di lezione non contigui, inferiori\ncomplessivamente a 60 minuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ai docenti a 1.196 ore non può essere richiesta una prestazione lavorativa\nche nell’arco della giornata sia distribuita su più di 2 turni consecutivi\n(antimeridiano, pomeridiano e serale). Al fine di programmare la consecutività\ndei turni, l’istituto chiederà al docente di indicare, obbligatoriamente per\niscritto, su quali turni lo stesso intende essere impegnato o la sua\ndisponibilità ad orari diversi fermi restando il mutuo consenso delle Parti e\nil divieto a superare il limite di tempo dato dalla somma di 2 turni ordinari:\nnell’assegnazione di 2 turni consecutivi va tenuto presente il criterio della\nmaggiore anzianità di servizio presso l’istituto. Per gli istituti ove\nsussistano turni comprendenti le ore serali, non può essere chiesto al docente\ndi lavorare ogni giorno nelle fasce serali per un periodo complessivo\nnell’arco dell’anno superiore a 4 mesi (o 100 giorni nell’anno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’orario effettivo di lavoro settimanale individuale per i docenti a\n1.196 ore settimanali, può variare nel corso dell’anno a seconda delle\nesigenze dell’istituto tra 0 ore e il doppio dell’orario settimanale\nconvenzionale e non potrà superare le 32 ore settimanali e le 7 ore\ngiornaliere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le variazioni dell’orario di lavoro individuali divengono vincolanti se\ncomunicate la settimana precedente e comunque almeno 3 giorni prima della\nvariazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-può essere richiesta prestazione fuori sede presso terzi committenti,\ncomunque non al di fuori dell’ambito provinciale: in tal caso viene\nconteggiata in aggiunta all’orario prestato, mezz’ora per ogni sede\nnell’ambito comunale e 1 ora per ogni sede nell’ambito provinciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.091 ore annuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pari a un orario mensile convenzionale di 90,91 ore (monte ore annuo\u002Fl2 mesi\n= 1.091\u002F12), ad un orario giornaliero convenzionale di 3,49 ore (orario mensile\nconvenzionale\u002F26 giorni = 90,91\u002F26) e ad un orario settimanale convenzionale di\n21 ore (orario mensile convenzionale\u002F4,33 = 90,91\u002F4,33) comprensive anche delle\nore di attività di istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i docenti con monte ore annuale, valgono le seguenti disposizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ai fini della determinazione dei vari istituti contrattuali (ferie, 13a,\ntrattamento malattia, TFR, ecc.) si considera l’orario mensile convenzionale\ne l’orario giornaliero convenzionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le ore corrispondenti ai giorni di ferie (30 giorni x orario giornaliero\nconvenzionale = 30 x 3,49 = 104 ore), di festività soppresse (4 giorni x\norario giornaliero convenzionale = 4 x 3,49 = 14 ore), di festività e di\nsospensione del rapporto di lavoro per malattia, congedo matrimoniale,\nmaternità e puerperio, permessi retribuiti, permessi non retribuiti e\nsciopero, calcolate sulla base dell’orario giornaliero convenzionale, sono\nconteggiate mensilmente, in aggiunta a quelle lavorate, al fine del\nraggiungimento del monte ore annuo e, nel caso di superamento dello stesso,\nsono retribuite come straordinario con una maggiorazione del 25%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno\nscolastico si procederà al ricalcolo delle ore prestate al fine di determinare\nl’eventuale superamento e calcolare le modalità retributive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non possono essere assegnati periodi di lezione non contigui, inferiori\ncomplessivamente a 60 minuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ai docenti a 1.091 ore non può essere richiesta una prestazione lavorativa\nche nell’arco della giornata sia distribuita su più di 2 turni consecutivi\n(antimeridiano, pomeridiano e serale). Al fine di programmare la consecutività\ndei turni, l’istituto chiederà al docente di indicare, obbligatoriamente per\niscritto, su quali turni lo stesso intende essere impegnato o la sua\ndisponibilità ad orari diversi fermi restando il mutuo consenso delle Parti e\nil divieto a superare il limite di tempo dato dalla somma di 2 turni ordinari:\nnell’assegnazione di 2 turni consecutivi va tenuto presente il criterio della\nmaggiore anzianità di servizio presso l’istituto. Per gli istituti ove\nsussistano turni comprendenti le ore serali, non può essere chiesto al docente\ndi lavorare ogni giorno nelle fasce serali per un periodo complessivo\nnell’arco dell’anno superiore a 4 mesi (o 100 giorni nell’anno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’orario effettivo di lavoro settimanale individuale per i docenti a\n1.091 ore settimanali, può variare nel corso dell’anno a seconda delle\nesigenze dell’istituto tra 0 ore e il doppio dell’orario settimanale\nconvenzionale e non potrà superare le 32 ore settimanali e le 7 ore\ngiornaliere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-può essere richiesta prestazione fuori sede presso terzi committenti,\ncomunque non al di fuori dell’ambito provinciale: in tal caso viene\nconteggiata in aggiunta all’orario prestato, mezz’ora per ogni sede\nnell’ambito comunale e 1 ora per ogni sede nell’ambito provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Norme generali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie, e durante la\nsospensione delle attività definita dal calendario scolastico al personale\ndocente dei livelli 4), 5), 6) e 7) con esclusione del personale a monte ore,\npotrà essere richiesta la disponibilità per un tempo non eccedente il proprio\norario d’insegnamento in attività didattiche, di programmazione e di\naggiornamento, nel rispetto della professionalità e qualifica per cui è\navvenuta l’assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le variazioni dell’orario di lavoro individuali divengono vincolanti se\ncomunicate la settimana precedente e comunque almeno 3 giorni prima della\nvariazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività di assistenza e vigilanza del personale docente di scuola\ndell’infanzia e primaria espressamente incaricato durante la refezione è\nconsiderata ore di lezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presenza degli educatori, richiesta negli ambienti dell’istituto\ndurante il periodo notturno, è equiparata a 1 ora di effettivo servizio\nordinario. L’orario di lavoro degli addetti alle aree attrezzate per\nl’infanzia, inquadrati nel livello 2), è sottoposto a turnazione con orario\nnormale di lavoro la domenica e nei giorni festivi per 5 giorni settimanali di\nlavoro e 2 di riposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Autonomia, sostegno e recupero.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per far fronte ad esigenze relative alla programmazione didattica, attuata\nnell’ambito dell’autonomia scolastica, e alle attività di sostegno, in\norario non curricolare, ai docenti delle scuole paritarie secondarie di 1° e\n2° grado potranno essere richieste ore eccedenti l’orario settimanale\ncontrattuale nel limite complessivo di 1\u002F3 dello stesso e comunque non\nsuperiore a 2 ore settimanali per le attività di sostegno per la stessa\ndisciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte di tale prestazione di ore aggiuntive, l’istituto riconoscerà\nuna pari riduzione di ore in altro periodo dell’anno scolastico di attività\ndidattica ovvero giornate di ferie aggiuntive. Le 2 ore settimanali per\nattività di sostegno sono ridotte a 1 ora per lavoratori con orario\nsettimanale inferiore alla metà dell’orario settimanale pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta comunque fermo quanto disposto nel successivo art. 31, parte II sul\nprolungamento di orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Ch3>Art. 31 - Prolungamento orario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale docente con 18 ore settimanali di insegnamento può essere\nrichiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 24 ore settimanali.\nAl personale docente in scuole primarie con 24 ore settimanali di insegnamento\npuò essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 32 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale docente in scuole dell’infanzia con 34 ore settimanali può\nessere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 38 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli educatori di convitto con 36 ore settimanali può essere richiesto un\norario settimanale di lezioni superiore fino a 40 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incarichi in prolungamento di orario sono conferiti per l’intera\ndurata dell’anno scolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione spettante per ciascuna ora di prolungamento d’orario\nrispettivamente oltre la 18a, la 24a, la 34a e la 36a è pari rispettivamente\nall’80% di 1\u002F18, di 1\u002F24, di 1\u002F34 e di 1\u002F36 della rispettiva retribuzione\nglobale in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In accordo con il docente, le ore di prolungamento orario, nelle scuole\nsecondarie di 1° e 2° grado, possono essere compensate con un egual numero di\nore di ferie aggiuntive da godersi nel periodo estivo in aggiunta alle ferie\nordinarie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Completamento d’orario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale dipendente ausiliario, tecnico e amministrativo ad orario\nridotto nell’ambito del livello di appartenenza ha diritto al completamento\ndi orario sulla base del criterio della maggiore anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore d’insegnamento resesi disponibili per l’aumento complessivo delle\nclassi funzionanti, rispetto all’anno scolastico precedente, sono offerte ai\ndocenti delle corrispondenti materie già in servizio e con orario parziale al\nfine di completare l’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente si procede per le ore di insegnamento resesi disponibili a\nseguito di introduzioni di progetti sperimentali, di dimissioni o licenziamenti\ndi personale, compatibilmente con le esigenze organizzative e didattiche\ndell’istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’offerta seguirà un criterio di precedenza basato sul possesso di titoli\ne, a parità, di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Riduzione d’orario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di diminuzione di classi rispetto all’anno scolastico precedente,\ne\u002Fo in corso d’anno per le scuole e corsi di lingua e per le scuole e corsi\ndi formazione professionale, la riduzione d’orario degli insegnanti sarà\neffettuata tenendo conto dei titoli culturali (diplomi, lauree, abilitazioni e\nspecializzazioni) e, a parità degli stessi, dell’anzianità di servizio e,\nad ulteriore parità, dei carichi di famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali variazioni interesseranno l’intero istituto dopo che siano state\ndiminuite le ore assegnate in applicazione del precedente art. 31, parte II,\nper un eventuale prolungamento d’orario. Tali variazioni dovranno essere\ncomunicate e motivate per iscritto con le modalità previste per il preavviso\ndi licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma la facoltà del lavoratore di presentare, entro 15 giorni dalla\ncomunicazione, le dimissioni senza obbligo del preavviso e senza che sia dovuta\nalcuna indennità sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Ch3>Art. 34 - Lavoro notturno, festivo, straordinario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ considerato lavoro notturno quello effettuato dopo le ore 22 e sino\nalle 6 antimeridiane; per gli Istituti che svolgono corsi serali protraentisi\noltre le ore 22, sono considerate notturne le ore a partire dall’ora in cui\nterminano usualmente le lezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>E’ considerato lavoro festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei\ngiorni di festività nazionali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>E’ considerato lavoro straordinario quello prestato a fronte di ragioni di\ncarattere eccezionale, legati a particolari esigenze di servizio non ricorrenti\ne non programmabili e oltre i limiti dell’orario contrattuale di lavoro ed\nespressamente assegnato dal legale rappresentante dell’istituto o dal\npreside, se delegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro\nstraordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente CCNL. Non\nsarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia stato\nautorizzato. Al personale non docente potrà essere richiesto lavoro\nstraordinario fino a un massimo di 120 ore all’anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale docente con monte ore annuo dei livelli 4), 5) e 7) potranno\nessere richieste nel corso dell’anno scolastico prestazioni straordinarie\nfino a 1\u002F3 dell’assegnazione ordinaria annuale risultante dal rispettivo\ncontratto individuale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cp>Per ciascuna ora di lavoro ordinario prestato in ore notturne ovvero nei\ngiorni festivi, nei casi in cui la legge consente il riposo compensativo, viene\ncorrisposta la seguente maggiorazione della quota oraria di retribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro notturno: 25%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>- lavoro festivo: 40%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>Ciascuna ora di lavoro straordinario viene compensata con una quota oraria\ndella retribuzione, determinata come al precedente art. 23, parte II,\nmoltiplicata per i seguenti coefficienti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario diurno feriale: 1,25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario notturno feriale: 1,45\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario festivo: 1,50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario notturno festivo: 1,65\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale non docente dei livelli 1), 2), 3) e 4) le ore di lavoro\nstraordinarie, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore\nlibere da fruire entro il mese successivo con modalità compatibili con\nl’organizzazione e le esigenze dell’istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili\ntra loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le festività civili e religiose coincidenti con la domenica vengono\nretribuite con 1\u002F26 della retribuzione globale oltre alla normale\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 35 – Ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto a un\nperiodo annuale di ferie con corresponsione della normale retribuzione, pari a\n30 giorni lavorativi per ciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ricorrenza del S. Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse\nlavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche in\naggiunta alle ferie estive o, retribuita con 1\u002F26 della retribuzione globale\nmensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la\ndistribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6\ngiorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno,\nil dipendente maturerà tanti 12simi delle ferie quanti sono i mesi lavorati,\nle frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati\nmese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o\npuerperio, né con il periodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono irrinunciabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il decorso delle ferie si sospende nel solo caso di sopravvenienza, durante\nil periodo stesso, di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non frazionabile in\npiù di 2 periodi. E’ ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in\nconto ferie, chiesti dal dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di\nferie coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai 2\u002F3 dei giorni\nspettanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie potranno essere godute entro il mese di luglio dell’anno\nsuccessivo a quello di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà definito dalla\nDirezione in accordo con la RSA nell’ambito della contrattazione decentrata\ndi norma entro il mese di aprile di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di\nferie aggiuntive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli istituti in cui il calendario delle attività è imposto da terzi le\nsospensioni delle attività didattiche ed educative non coperte da ferie e non\nlavorate non incidono sulla normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Festività soppresse.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti hanno diritto a 4 giorni di permesso retribuito in relazione\nalla soppressione di alcune festività nazionali infrasettimanali per ciascun\nanno scolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I 4 giorni per recupero di festività soppresse possono essere goduti solo\nin periodi di sospensione dell’attività didattica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale non docente le festività non godute verranno retribuite in\n26simi della retribuzione mensile al termine dell’anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ricorrenza del S. Patrono viene considerata come giornata festiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 37 - Riposo settimanale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente\ncoincidente con la domenica, salvo esigenze di servizio, nel qual caso il\nriposo verrà fruito in altro giorno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 38 - Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per malattia o infortunio al lavoratore viene assicurato\nil seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)mantenimento del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno\nsolare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)integrazione delle indennità a carico dell’ente competente da\ncorrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico in modo da raggiungere\ncomplessivamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il 75% della retribuzione mensile dal 1° al 10° giorno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il 100% della retribuzione mensile dal 11° al 180° giorno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato riconoscimento da parte dell’INPS del diritto della\nindennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione\ngiustificativa da parte del lavoratore, la scuola ha diritto al rimborso sia\ndelle anticipazioni fatte per conto dell’INPS sia di quanto corrisposto a\nproprio carico dall’inizio della malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Aspettativa per malattia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti del dipendente ammalato o infortunato la conservazione del\nposto, fissata nel periodo massimo di 180 giorni dal precedente art. 38, parte\nII, sarà prolungata, a richiesta documentata del dipendente, per un ulteriore\nperiodo di aspettativa, senza retribuzione, non superiore a mesi 6. Detto\nperiodo di aspettativa per malattia non è computabile ad alcun effetto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 40 - Infortunio sul lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e\nl’anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica\ndocumentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata\ndall’istituto assicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà\nconservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata\u002Fo\npercepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio\nsuperiore diretto affinché l’istituto possa prestare immediato soccorso ed\neffettuare le denunce di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel più\nbreve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall’ente\ncompetente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla lavoratrice e al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul\nlavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 180° giorno, un\ntrattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall’istituto\nassicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione dell’integrazione è subordinata al riconoscimento\ndell’infortunio da parte dell’ente assicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne il trattamento economico dovuto per malattia\nprofessionale si rinvia alle disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Ch3>Art. 41 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 12 bis, D.lgs. n. 61\u002F00, i lavoratori affetti da\npatologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa,\nanche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una\nCommissione medica istituita presso l’AUSL territorialmente competente, hanno\ndiritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a\ntempo parziale, così come previsto all’art. 12, parte II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo\nprioritariamente conto delle esigenze individuali specifiche del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve\nessere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. Restano in\nogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Permessi per lavoratori invalidi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al\n50% sono riconosciuti 30 giorni ad anno scolastico (anche non continuativi) di\ncongedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità\ndebitamente documentate (art. 26 legge n. 118\u002F71 e art. 10, D.lgs. n. 509\u002F88).\nTali permessi sono aggiuntivi al periodo di malattia di cui all’art. 38,\nparte II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Ch3>Art. 43 - Congedo matrimoniale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto a un permesso retribuito di\n15 giorni di calendario, non frazionabili in occasione dell’evento. Se il\ncongedo matrimoniale si sovrappone alle ferie, le stesse devono essere fruite\nin altro periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente\ncon almeno 10 giorni di anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli\neffetti, con diritto alla normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 44 - Tutela della maternità e della paternità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche\nin materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste\ndai Dd.lgs. n. 151\u002F01 e 80\u002F15 e a cui si fa espressamente riferimento per\nquanto non previsto nel presente CCNL e stabilito nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro spetta\nl’intera retribuzione mensile, nonché le indennità fisse e ricorrenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda l’intera disciplina del presente articolo si fa\nriferimento all’allegato 8) parte integrante del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Servizio militare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il periodo di richiamo alle armi, nonostante la sospensione del\nrapporto, al lavoratore viene corrisposta una indennità pari alla sua\nordinaria retribuzione secondo le modalità definite dall’art. 24, legge n.\n88\u002F89.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Ch3>Art. 46 - Aspettativa e permessi per cariche pubbliche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>elettive e sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che sono eletti nel Parlamento nazionale o in assemblee\nregionali, ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono,\na richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la\ndurata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori\nchiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante l’aspettativa continua a decorrere l’anzianità ai soli fini\ngiuridici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che, nelle condizioni di cui ai precedenti commi, non\nusufruiscono di aspettative, hanno diritto a permessi retribuiti e non\nretribuiti secondo quanto previsto dalle vigenti normative di legge e dal\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Ch3>Art. 47 - Congedi per eventi e cause particolari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore o la lavoratrice possono richiedere, ai sensi e con le\nmodalità previste dall’art. 4, comma 2), legge n. 53\u002F00 e dal D.lgs. n.\n278\u002F00, un congedo per un periodo continuativo o frazionato fino a 2 anni, per\ngravi motivi relativi alla situazione personale della propria famiglia, dei\nsoggetti di cui all’art. 433 CC anche se non conviventi, nonché dei\nportatori di ‘handicap’.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Diritto allo studio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi\nstraordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al comma 1) sono concessi per la frequenza di corsi\nfinalizzati al conseguimento di titoli di studio in scuole di istruzione\nprimaria, secondaria e di formazione professionale, statali, pareggiate o\nlegalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio\nlegali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di cui al comma 1) sono altresì riconosciute per la frequenza di\ncorsi universitari e post-universitari, inerenti la mansione e la funzione\nsvolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella concessione dei permessi di cui ai commi l) e 2) vanno osservate,\ngarantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare,\ndella riduzione dell’orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1), non\ndovranno superare 1\u002F5 o frazione di 1\u002F5 di tutto il personale della struttura\nscolastica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche\ni dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto\nallo studio per lo stesso corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale interessato ai corsi di cui al comma 2) ha diritto, salvo\neccezionali e inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che\nagevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato\na prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo\nsettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2) è\ntenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione e alla\nfrequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.\nUlteriori condizioni che diano titolo a precedenza e le modalità di esercizio\ndi questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza sindacale e la\ndirezione\u002Fpresidenza di istituto. In sede di contrattazione decentrata\nregionale potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità\napplicative e\u002Fo particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di\ncui al presente articolo e ulteriori discipline per rispondere ad esigenze\nspecifiche. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento\nall’art. 10, legge n. 300\u002F70 e alle disposizioni di cui alla legge n.\n53\u002F00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Diritto alla crescita professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire la crescita professionale del personale docente non\nfornito di specifica abilitazione all’insegnamento viene garantita la\npossibilità di utilizzo di permessi retribuiti nella misura di 67 ore per la\npartecipazione a corsi riservati per l’abilitazione e alle SSIS a decorrere\ndall’a.s. 2008\u002F09.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Ch3>Art. 50 - Permessi retribuiti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>Il lavoratore ha diritto a fruire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di permessi retribuiti per la partecipazione a prova di esame di regolari\ncorsi di studio, art. 10, legge n. 300\u002F70;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)di permessi retribuiti fino ad un massimo di giorni 6 per ciascun anno\nscolastico per la partecipazione a corsi di aggiornamento o per comprovati e\nseri motivi familiari anche se autocertificati quali ad esempio: lutti,\nnascite, matrimoni, infortuni e ricoveri in ospedale che riguardino il coniuge\ne i parenti del lavoratore entro il 2° grado in linea diretta e in linea\ncollaterale, non più di 3 per evento salvo casi eccezionali; i permessi se non\ngoduti nell’anno, non sono recuperabili;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c)fino a 4 giorni per anno scolastico per documentate urgenti e inderogabili\nesigenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui alla lett. c) saranno recuperati nell’anno\nscolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Permessi non retribuiti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di eccezionali motivi, presentati per iscritto, il lavoratore può\nusufruire di permessi non retribuiti nel limite di 10 giorni nell’anno previa\nautorizzazione dell’istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi non sono computabili ad alcun effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto ad usufruire di permessi non retribuiti per la\npartecipazione a concorsi limitatamente ai giorni delle prove e a quelli\nstrettamente necessari per il raggiungimento della sede, se questa dista oltre\nkm. 100 da quella di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Permessi elettorali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi\ndella Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli\nuffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di\ncandidati, nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o\ngruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal\nlavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative\noperazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1) sono\nconsiderati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 – Aspettativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo 1 anno di servizio il lavoratore può chiedere un periodo di\naspettativa senza retribuzione fino ad un massimo di anni 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo non è computabile ad alcun effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terminato tale periodo, al lavoratore non può essere concessa una nuova\naspettativa se non dopo che siano trascorsi 2 anni di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti non possono recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato\nsenza preavviso, salvo i casi previsti dalla legge e dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il preavviso non può essere dato al lavoratore assente per malattia, né\npuò coincidere con il periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso per il caso di licenziamento o dimissioni, una volta\nsuperato il periodo di prova, sono stabiliti come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-livelli 1) e 2): mesi 1 fino a 10 anni di servizio; mesi 2 oltre 10 anni di\nservizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-livelli 3), 4), 5) 6) e 7): mesi 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-livelli 8A) e 8B): mesi 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo è di 1 mese per i contratti a tempo determinato e di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento, a pena di nullità, o le dimissioni devono essere\ncomunicati per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l’osservanza dei suddetti\ntermini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari\nall’importo della retribuzione globale lorda in godimento che sarebbe\nspettata per il periodo del mancato preavviso, considerando l’eventuale\ndifferenza tra il periodo di preavviso e il preavviso notificato, calcolata ai\nsensi dell’art. 2121 CC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità\npermanente che impedisca il pieno svolgimento dell’attività stabilita\ncontrattualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa alla scadenza del\ntermine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto a norma\ndelle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda i docenti si risolve automaticamente alla fine\ndell’anno scolastico in cui il docente raggiungerà l’età del\npensionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore dipendente che abbia raggiunto l’età pensionabile e non\nabbia raggiunto il numero di anni richiesti per il minimo della pensione, è\nconsentito rimanere in servizio, su richiesta, fino al raggiungimento del\nlimite del minimo e comunque non oltre il 70° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La facoltà di cui alla legge n. 54\u002F82 deve essere espressa dal lavoratore\nin forma scritta 6 mesi prima del compimento dell’età pensionabile. Entro\ngli stessi termini e con la stessa forma il datore di lavoro può chiedere di\nprolungare il rapporto di lavoro per motivi didattici, oltre l’età\npensionabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 57 - Decesso del lavoratore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell’art. 2122 CC la cessazione del rapporto di lavoro che\navvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al TFR di\ncui all’art. 2120 CC e all’indennità sostitutiva del preavviso di cui\nall’art. 54, parte II del presente CCNL, in conformità dell’art. 2118\nCC.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 58 - Licenziamento per mancanze.\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento ordinario disposta\ndal legale rappresentante dell’istituto può avvenire per iscritto in\nqualsiasi periodo dell’anno con la corresponsione del TFR ai sensi degli\nartt. 2118 e 2119 CC, con rispetto del preavviso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il licenziamento del dipendente, quando ricorrano gli estremi delle leggi\nnn. 604\u002F66, 300\u002F70, 92\u002F12 e del D.lgs. n. 23\u002F15, non può avvenire che per\ngiusta causa e\u002Fo per giustificato motivo. Sono da considerarsi, tra gli altri\nmotivi che giustificano il licenziamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sentenza di condanna penale, passata in giudicato, per reati previsti\nquale causa di destituzione dal pubblico impiego;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)gestione in proprio di scuole private o assunzione di responsabilità di\ndirezione in altre scuole private;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)trasgressione al divieto di impartire ripetizioni agli alunni del proprio\nistituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione; e)\nmancanza dei titoli richiesti per l’insegnamento, rilevata dalle competenti\nautorità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’onere della prova di sussistenza di giusta causa o giustificato motivo\nspetta all’istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Disciplina dei licenziamenti individuali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve, salvo giusta causa,\nalla scadenza del termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto, a norma\ndelle vigenti disposizioni di legge, solo per giusta causa o giustificato\nmotivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi\nche hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7\ngiorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai\ncommi precedenti è inefficace.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o\ngiustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del\ngiustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni\ndalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche\nextra giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche\nattraverso l’intervento della Organizzazione sindacale firmataria del\npresente accordo diretto ad impugnare il licenziamento stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali\nriassunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente\nin materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Disciplina dei licenziamenti collettivi e plurimi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e per riduzione di personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si presentasse la necessità di addivenire alla chiusura definitiva\ndella scuola e quindi al licenziamento di tutto il personale dipendente,\nl’istituto deve seguire le procedure previste dalle leggi nn. 223\u002F91, 92\u002F12 e\ndal D.lgs. n. 23\u002F15. Nel caso di riduzione di classi e sezioni, dovuta a\nverificata contrazione della popolazione scolastica rispetto all’anno\nprecedente, l’istituto procederà al licenziamento di parte del personale,\nsempre nel rispetto delle leggi nn. 223\u002F91, 92\u002F12 e del D.lgs. 23\u002F15, dopo aver\ndiminuito le ore assegnate per il prolungamento d’orario, come da art. 33,\nparte II del presente CCNL con i seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il provvedimento nei casi di riduzione di orario e\u002Fo risoluzione del\nrapporto di lavoro verrà assunto prioritariamente, nell’ordine, nei\nconfronti di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)coloro che godono di pensione ordinaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)coloro che sono in possesso dei requisiti di pensionabilità, fatte salve\nle espresse facoltà di opzione di cui all’art. 56, parte II del presente\nCCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)successivamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per il personale docente a parità di titoli di studio, abilitazioni e\nspecializzazioni specifiche previste dall’ordinamento scolastico si\nprocederà con i seguenti ulteriori criteri di precedenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)coloro che percepiscono reddito prevalente da altra attività\nlavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)coloro che hanno minore anzianità di servizio, anche se assunti per un\nindirizzo diverso, purché compreso nello stesso complesso scolastico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)coloro che hanno minori carichi di famiglia, desumendoli dalle maggiori\ndetrazioni previste dai criteri della dichiarazione IRPEF;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)coloro che hanno minore età anagrafica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) si seguirà il\nseguente ordine di precedenza tenendo conto del livello e della qualifica di\nappartenenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)coloro che godono di pensione ordinaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)coloro che hanno minore anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di parità, si valuteranno i carichi familiari desumendoli dalla\ndichiarazione IRPEF per le maggiori detrazioni e, in caso di ulteriore parità,\nil provvedimento sarà adottato nei riguardi di chi ha minore età\nanagrafica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio a qualifica comportante mansioni inferiori, di queste\nultime verrà attribuito il livello e la retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Formulazione delle graduatorie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno formulate graduatorie d’Istituto relative al personale docente e\nal personale ATA sulla base dei criteri di cui all’art. 60, parte II del\npresente CCNL per gli asili nido e i singoli ordini e gradi di scuola (scuola\ndell’infanzia, primaria e secondaria, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le graduatorie hanno carattere permanente, vengono aggiornate annualmente e\nrese pubbliche entro il 15 febbraio di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le graduatorie devono contenere anche l’orario contrattuale individuale di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della inclusione nelle suddette graduatorie per il personale docente\nsaranno valutati i titoli culturali (abilitazione, laurea, diploma e\nspecializzazioni in relazione al livello di appartenenza) e di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’istituto ha 15 giorni di tempo dal ricevimento del ricorso del\nlavoratore per apportare eventuali correzioni. In caso di conflitto è\ncompetente, in prima istanza, la Commissione paritetica regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Restituzione di documenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro l’istituto deve\nrestituire al dipendente i documenti previsti dalle leggi vigenti, nonché il\ncertificato di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay1\">\u003Ch3>Art. 63 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall’1.6.82 il TFR viene calcolato secondo quanto previsto dalla legge n.\n297\u002F82.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IX - REGOLAMENTO DI ISTITUTO E NORME DISCIPLINARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Regolamento interno.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il regolamento interno predisposto dall’istituto, ove esista, deve essere\nportato a conoscenza dei lavoratori all’atto dell’assunzione e comunque\nmesso a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere norme in\ncontrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche\nper le eventuali successive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Doveri del lavoratore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di\nlavoro subordinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto\nobbligo a tutti i lavoratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della\nqualifica conferita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)di osservare l’orario di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)di segnalare le assenze per malattia prima dell’inizio del servizio e\ngiustificarle entro il 2° giorno salvo il caso di comprovato impedimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)di rispettare e far rispettare agli alunni il regolamento interno\ndell’istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)di osservare le eventuali modifiche di orario e di insegnamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)di mantenere il segreto d’ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)di non trarre in alcun modo illecito beneficio dallo svolgimento della\npropria attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli insegnanti inoltre è fatto obbligo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)di presentare tempestivamente al preside dell’istituto il programma\ndello svolgimento del corso della materia assegnata, di svilupparlo\ngradatamente e di portarlo a termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)di far svolgere agli alunni il numero di prove scritte per la materia e di\neffettuare le interrogazioni nel numero prescritto dalle disposizioni\nministeriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)di comunicare all’istituto, per iscritto ed entro 3 giorni,\nl’accettazione di incarichi di insegnamento presso altre scuole legalmente\nriconosciute o private, sempreché compatibili ai sensi della legislazione\nvigente; è inoltre fatto obbligo di comunicare per iscritto, entro 3 giorni,\nl’inizio della attività di libera professione, sempreché compatibile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)di svolgere le ore di insegnamento affidategli secondo la ripartizione per\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al precedente art. 58, parte II del presente\nCCNL, le infrazioni alle norme del CCNL possono essere punite, a seconda della\ngravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-richiamo verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-richiamo scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione base da versare\nsecondo legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 6 giorni\ndi effettivo lavoro (6\u002F26);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-licenziamento disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva\ncontestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua\ndifesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta\nnella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far\npervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere inferiore\na 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente potrà farsi assistere dalla Organizzazione sindacale cui\nconferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera\nraccomandata entro 20 giorni dal termine assegnato al dipendente per presentare\nle sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del\nprovvedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso l’anzidetto periodo, senza che sia stato adottato alcun\nprovvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente si intendono\naccolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari, comminati senza l’osservanza delle\ndisposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2\nanni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Tentativo di conciliazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409 CPC e seguenti,\ncosì come modificati e integrati dal D.lgs. n. 80\u002F98, le Parti dovranno\nesperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale e\u002Fo amministrativa\npresso la Direzione generale del lavoro, a prescindere dal numero dei\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tentativo di conciliazione può avvenire in sede amministrativa o in sede\nsindacale con le modalità e le procedure previste dall’art. 6, parte I del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Rinvio alle leggi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente CCNL si fa esplicito riferimento alle\nnorme contenute nelle leggi nn. 300\u002F70, 604\u002F66, 108\u002F90 e 223\u002F91 e successive\nmodifiche e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 1\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>INQUADRAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DA ISTITUTI ASSOCIATI E ADERENTI AD ANINSEI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>CHE OPERA NELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>IN REGIME DI ACCREDITAMENTO E FINANZIAMENTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 29.11.07\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANINSEI ha aderito in data 4.6.08 al CCNL per la Formazione professionale\n1.1.07-31.12.10 sottoscritto il 25.1.08, le parti firmatarie del presente CCNL\nconvengono che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gli istituti associati e aderenti ad ANINSEI che svolgono esclusivamente\nattività di formazione professionale in regime di accreditamento e\nfinanziamento di cui al Decreto interministeriale 29.11.07, applicano a tutto\nil personale il CCNL per la Formazione professionale 2007\u002F10 e successivi\nrinnovi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gli istituti associati e aderenti ad ANINSEI che svolgono, oltre alle\nattività di cui all’art. 1, parte II del presente CCNL, anche attività di\nformazione professionale in regime di accreditamento e finanziamento di cui al\nDecreto interministeriale 29.11.07 applicano al personale impegnato in tali\nultime attività e per tutta la durata dell’incarico specifico assegnato il\nCCNL per la Formazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 2\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ADERENTI AD ANINSEI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>(art. 5, legge n. 236\u002F93)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in considerazione della crisi in cui versano alcuni istituti\nscolastici aderenti ad ANINSEI, con conseguenti riduzioni di orario e diffusi\nlicenziamenti del personale, convengono di utilizzare ove necessario e\nampiamente documentato, ai sensi e agli effetti degli artt. 4 e 24, legge n.\n223\u002F91 e dell’art. 5, legge n. 236\u002F93, su basi certe e uniformi, lo strumento\nlegislativo dei contratti di solidarietà difensivi al fine di salvaguardare i\nlivelli occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANINSEI si impegna ad informare, entro tempi brevi, tutti gli istituti\nscolastici sulle procedure previste agli artt. 4 e 24, legge n. 223\u002F91 e\nall’art. 5, legge n. 236\u002F93, evidenziando gli obblighi derivanti dalla loro\napplicazione secondo lo schema tecnico\u002Foperativo parte integrante del presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che le Commissioni paritetiche sono la sede di\nvalutazione e approvazione delle richieste per l’accesso ai CdS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere informata sull’avvio\ndelle predette procedure e sugli eventuali accordi di solidarietà sottoscritti\ne depositati presso la Direzione provinciale del lavoro di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVI (art. 5, legge n. 236\u002F93)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) LE CARATTERISTICHE DEL CdS DIFENSIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Definizione: il CdS è un accordo tra le Parti (OO.SS. della scuola e datori\ndi lavoro) il cui aspetto qualificante è lo “scambio” tra una riduzione di\norario (da concordare caso per caso), con una proporzionale riduzione della\nretribuzione e una rinuncia da parte dell’istituto a procedere alla riduzione\ndi personale per la vigenza dell’accordo stesso. Il personale eccedente è\ntenuto in servizio attraverso quote di riduzione dell’orario di lavoro\nindividuale, estese anche nei confronti dei lavoratori non direttamente\ncoinvolti nell’esubero. Da qui la definizione di “contratto di solidarietà\ndifensivo”, in quanto prevede una rinuncia da parte di tutti i lavoratori\n(orario di lavoro e retribuzione) a favore di colleghi dichiarati in\nsoprannumero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finalità: le OO.SS. e imprenditoriali individuano nel contratto di\nsolidarietà difensivo lo strumento atto ad evitare i licenziamenti e a\nfavorire il rilancio dell’istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prerequisiti: il CdS si può applicare in istituti con più di 15\ndipendenti. Il CdS può essere avviato dopo che l’istituto abbia aperto la\nprocedura prevista dalla legge n. 223\u002F91, artt. 4 e 24, per i licenziamenti\ncollettivi (almeno 5 dipendenti nell’arco di 120 giorni), al fine del\nmantenimento dei livelli occupazionali e quindi del ritiro dei\nlicenziamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata: da 12 a 24 mesi (prorogabili).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1, comma 2), legge n. 863\u002F84; art. 7, comma 1), legge n. 48\u002F88; legge\nn. 223\u002F91; legge n. 236\u002F93; legge n. 451\u002F94; D.lgs. n. 510\u002F96.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Natura: temporanea riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione.\nLa percentuale di riduzione è concordata, sentiti i lavoratori, sulla base di\nparametri certi, quali ad esempio gli allievi iscritti, le rette, il numero\nclassi attivate, il personale impegnato e il personale in esubero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine di confronto per l’accertamento dello stato di crisi è\nl’anno scolastico precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aumenti temporanei dell’orario di lavoro: nel CdS sono determinate\nmodalità attraverso le quali l’Istituto, per soddisfare temporanee esigenze\ndi maggior lavoro, può modificare in aumento i limiti del normale orario\nindividuale ridotto in ragione del CdS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5, commi 10 e 11, legge n. 236\u002F93.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Integrazione salariale: 50% della retribuzione persa, ripartita in parti\nuguali tra il lavoratore e il datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9, comma 3), D.lgs. n. 515\u002F95; art. 6, D.lgs. n. 300\u002F96; legge n.\n451\u002F94; legge n. 236\u002F93; D.lgs. n. 510\u002F96.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Benefici contributivi: i datori di lavoro versano una contribuzione\nassistenziale e previdenziale in rapporto all’orario ridotto. Al lavoratore\nspettano i contributi figurativi, da accreditarsi d’ufficio, validi ai fini\ndi tutte le pensioni, nella misura corrispondente all’intera retribuzione\npersa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9, comma 4), D.lgs. n. 515\u002F95; art. 1, comma 4), legge n. 863\u002F84.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) LA PROCEDURA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Istituto comunica alle RSA, alle OO.SS. della scuola firmatarie del CCNL\ne alla Direzione provinciale del lavoro le ragioni per cui intende aprire la\nprocedura per il ricorso ai licenziamenti collettivi, prevista agli artt. 4 e\n24, legge n. 223\u002F91 (almeno 5 lavoratori nell’arco di 120 giorni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSA\u002FRSU e le OO.SS. della scuola comunicano, entro 7 giorni dal\nricevimento della comunicazione, all’istituto di aderire all’ESAME\nCONGIUNTO al fine di individuare possibili soluzioni alternative ai\nlicenziamenti (CdS). La durata dell’esame congiunto è di 45 giorni in sede\nsindacale e di 30 giorni in sede amministrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di esame congiunto l’istituto, che può farsi assistere\ndall’associazione datoriale cui aderisce, fornisce alle OO.SS. della\nscuola:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l’elenco del personale iscritto al libro matricola (CTI, CTD, part-time,\nCFL).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elenco deve contenere l’orario settimanale, la qualifica, il livello,\nla data di assunzione di ciascun dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dati riportati in elenco devono riferirsi all’anno scolastico precedente\na quello per il quale si chiede il CdS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)documenti contabili riguardanti le entrate e le uscite, ovvero il bilancio\ndi previsione per l’anno scolastico in corso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)elenco (o numero) degli alunni iscritti per ogni classe. I dati devono\nriguardare l’anno scolastico precedente quello di attuazione del CdS e quello\nin corso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)le classi che si intendono sopprimere per mancanza di iscrizioni, o per\ncause diverse, nell’anno scolastico di applicazione del CdS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)il personale che si intende licenziare a causa della chiusura di classi\ne\u002Fo per penuria di iscrizioni e relativi criteri di scelta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. della scuola, le RSA e le Organizzazioni datoriali, a seguito\ndella analisi dei documenti prodotti, individuano nel contratto di solidarietà\ndifensivo lo strumento atto ad evitare i licenziamenti e a favorire il rilancio\ndell’istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. della scuola consultano i lavoratori sulla ipotesi di ricorso al\ncontratto di solidarietà. L’assemblea dei lavoratori può esprimere parere\nfavorevole a maggioranza degli aventi diritto. Il contratto di solidarietà,\nnei termini definiti in sede di assemblea dei lavoratori, è vincolante per\ntutto il personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La percentuale di riduzione prende a parametro di riferimento vincolante gli\norari individuali dell’anno scolastico precedente a quello di applicazione\ndel CdS e su questi è applicata la percentuale di riduzione di orario\nconcordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti definiscono e sottoscrivono l’accordo di solidarietà. Il verbale\ndi accordo viene inviato alla Direzione provinciale del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il verbale di accordo può essere sottoscritto anche presso la sede della\nDirezione provinciale del lavoro e della massima occupazione (chiusura della\nfase amministrativa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad accordo raggiunto e definito, il datore di lavoro deve inoltrare alla\nDirezione provinciale del lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CCNL applicato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- orario di lavoro ordinario e sua applicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- apertura della procedura di mobilità ed elenco degli esuberi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- motivi dell’esubero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- decorrenza e durata del CdS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- forma della riduzione dell’orario e sua articolazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- commisurazione dell’orario medio settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuali deroghe all’orario concordato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) I CONTENUTI:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accordo di solidarietà deve esplicitamente contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)l’impegno da parte dell’Istituto a non ricorrere a licenziamenti e\nriduzioni di orario per l’intera vigenza del contratto di solidarietà (12 o\n24 mesi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)data di inizio e di scadenza del contratto di solidarietà;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)percentuale di riduzione di orario e corrispondente riduzione di salario\nda applicare sugli orari e le retribuzioni individuali a partire da e fino a\n(al termine del CdS vengono ripristinati i precedenti regimi di orario e\nretribuzione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene la docenza, la riduzione deve essere applicata\nsull’orario individuale, una volta espletato quanto previsto dall’art. 29,\nparte II (Orario di lavoro) del CCNL. La riduzione deve computarsi su base\nannua per meglio definire e quantificare l’ammontare complessivo in riduzione\ne l’ammontare complessivo del nuovo orario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)determinazione dell’orario di lavoro settimanale medio o convenzionale\nper ciascun dipendente sulla base della riduzione in percentuale concordata\n(flessibilità dell’orario di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)costanza della retribuzione nei periodi in cui il personale, per effetto\ndella flessibilità dell’orario di lavoro, sarà a zero ore (es: un\ndipendente che nell’anno scolastico 1998\u002F99 ha svolto un orario settimanale\ndi docenza di 18 ore sarà impegnato per l’anno scolastico 1999\u002F2000 per un\nnumero di ore inferiore, pari a 18 ore meno la percentuale di riduzione\nprevista dal contratto di solidarietà. L’istituto potrà, comunque, chiedere\nal dipendente con orario ridotto un impegno settimanale di cattedra superiore\nall’orario medio settimanale, fino al raggiungimento dell’orario\nsettimanale precedente, in questo caso fino ad un massimo di 18 ore. Il\ndipendente, quindi, che avrà effettuato 18 ore settimanali di docenza per un\ncerto numero di settimane, nelle rimanenti settimane di recupero sarà a zero\nore con normale retribuzione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)determinazione dei periodi di “recupero” al di fuori del periodo di\nferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)deroghe ad alcune norme contrattuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dimissioni: non può essere richiesta al dipendente che rassegni le\ndimissioni, nell’arco di vigenza del contratto di solidarietà,\nl’indennità sostitutiva di preavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)controllo periodico sulla attuazione del contratto di solidarietà\nattraverso una corretta informazione alla\u002Fe RSA di istituto o alle OO.SS. della\nscuola firmatarie del CCNL e dell’accordo di solidarietà;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)le riduzioni di orario di docenza e di attività accessorie e quindi di\nsalario saranno oggetto di richiesta di contributo previsto dall’art. 5,\nlegge n. 236\u002F93 e dal D.lgs. n. 510\u002F96;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)pubblicazione mensile delle ore lavorate con l’indicazione del numero\ndelle ore oltre l’orario ridotto in ragione dell’accordo di solidarietà.\nLe ore di attività svolte oltre il massimo consentito (orario di lavoro\nsettimanale individuale dell’anno precedente) dovranno essere retribuite come\nstraordinario al superamento del monte ore annuo ridotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)divieto di fusione e\u002Fo di accorpamento di classi e di indirizzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)in caso di trasferimento di azienda si applicano le norme previste dalla\nlegge n. 428\u002F90, art. 47 a dall’art. 2112 CC e dal D.lgs. n. 18\u002F01;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)adeguamento delle norme presenti in caso di nuovi interventi\nlegislativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)la violazione di uno solo dei punti previsti dall’accordo di\nsolidarietà determina la decadenza dello stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)richiesta da parte del datore di lavoro all’INPS della copertura\nprevidenziale per le ore perse in applicazione del contratto di solidarietà,\nsecondo quanto previsto dalle leggi nn. 863\u002F84 e 236\u002F93;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)per quanto non previsto dal presente accordo di solidarietà si fa\nesplicito riferimento a quanto contemplato dal CCNL di categoria e alle\ndisposizioni di legge, ivi compresa la legge n. 236\u002F93. La violazione di uno\nsolo dei punti previsti dal presente accordo ne determina la sua decadenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)per tutte le controversie individuali, singole o plurime, relativamente\nalla applicazione del seguente accordo, riguardante i rapporti di lavoro\nnell’istituto, trovano composizione prioritariamente in sede di Commissione\nParitetica Regionale e in assenza in sede di Commissione Paritetica Nazionale.\nE’ sempre salva la facoltà delle Parti di adire l’autorità giudiziaria e\ndi esperire ogni altra procedura prevista dalle vigenti normative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch2>Allegato n. 3\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>visto il D.lgs. n. 81\u002F08 che fissa sia i principi generali per la tutela\ndella salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di\nlavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti\napplicativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>considerato che le Parti intendono definire tali aspetti applicativi, in\nbase agli orientamenti di partecipazione che hanno ispirato le direttive della\nCEE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ravvisata l’opportunità di definire i temi concernenti la rappresentanza\ndei lavoratori sulla sicurezza e la salute, le sue modalità d’esercizio nei\nposti di lavoro, la formazione della rappresentanza e la costituzione, a norma\ndel D.lgs. n. 81\u002F08, degli Organismi paritetici territoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ritenuto che la logica, che fonda i rapporti tra le Parti nella materia in\nquestione, è quella di superare posizioni conflittuali, e ispirarsi a criteri\ndi partecipazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte I - IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (RLS)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’art. 47, D.lgs. n. 81\u002F08 stabilisce che in tutte le aziende o unità\nproduttive è eletto o designato il RLS, fissa i criteri per la sua\nindividuazione, e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per la\ndefinizione di altri parametri, in tema di diritti, formazione e strumenti per\nl’attuazione degli incarichi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto di eventuali\nportatori di ‘handicap’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) ISTITUTI FINO A 15 DIPENDENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli istituti di ogni ordine e grado, dove si esercitano attività\neducative, di istruzione, convitti, studentati, collegi, nonché centri\nsportivi e culturali aderenti ad ANINSEI, aventi fino a 15 dipendenti, il RLS\nviene eletto dai lavoratori al loro interno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale\nfunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altre modalità per l’elezione delle RLS possono essere individuate dagli\nOrganismi paritetici territoriali previsti dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto,\nanche per candidature concorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e\npossono essere eletti tutti quelli con contratto a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti.\nIn caso di parità risulterà eletto colui che ha maggiore anzianità di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima della votazione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del\nseggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a\nredigere il verbale dell’elezione che viene comunicato subito al datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’incarico ha la durata di 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al RLS spettano, per lo svolgimento dell’incarico previsto a norma\ndell’art. 50, D.lgs. n. 81\u002F08, negli istituti che occupano fino a 15\ndipendenti, permessi retribuiti pari a 12 ore annue. Per l’espletamento degli\nadempimenti previsti dall’art. 50, D.lgs. n. 81\u002F08, lett. b), c), d), g), i)\ned l), non viene utilizzato il predetto monte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica il nome\ndell’eletto, quale RLS, alla Commissione paritetica regionale e questa alla\nCommissione paritetica nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) ISTITUTI CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli istituti che occupano più di 15 dipendenti il RLS viene designato dai\nlavoratori tra i componenti della RSA o RSU se presenti. (cfr. art. 47, comma\n4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al comma precedente sono pari a 18 ore annue per gli\nistituti con numero di dipendenti da 16 a 60; pari a 24 ore annue per gli\nistituti con più di 60 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli istituti con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai\nlavoratori nell’ambito delle RSA. In assenza di tali rappresentanze, è\neletto direttamente dai lavoratori al loro interno, secondo le modalità di cui\nal punto 2) (cfr. art. 47, comma 3). Nel caso di dimissioni, o di mancata\naccettazione della elezione, subentrano, come RLS, e in via subordinata, i\nlavoratori che hanno ottenuto più voti durante l’elezione. In questo caso\nallo stesso spettano le sole ore di permesso previste per la sua funzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il verbale con il nominativo del RLS deve essere comunicato alla Direzione\ndell’istituto, che informerà la Commissione paritetica regionale e quella\nnazionale, presso la quale si terrà il relativo elenco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) ATTRIBUZIONI DEL RLS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(art. 50, D.lgs. n. 81\u002F08)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di accesso al luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto\ndelle esigenze di istituto, in accordo con il gestore, e con le limitazioni\npreviste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS segnala preventivamente le visite che intende effettuare negli\nambienti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La consultazione del RLS è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi\ne per gli effetti dell’art. 50, D.lgs. n. 81\u002F08 e deve essere svolta in modo\nda garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti\nnecessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte\nformulate dal RLS, il quale conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la\npropria firma sul verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni di cui\nall’art. 50, comma 1), lett. e) e f), D.lgs. n. 81\u002F08.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi,\ndi cui all’art. 28, comma 2), conservato presso l’istituto a norma\ndell’art. 28 comma 3). Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del\nRLS, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto\ndalla normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per informazioni, inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, si\nintendono quelle concernenti l’istituto, per gli aspetti relativi\nall’igiene e alla sicurezza del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a farne un uso\nstrettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS ha diritto a una adeguata formazione prevista al comma 10), lett. G,\nart. 50, D.lgs. n. 81\u002F08. Tale formazione, a carico del datore di lavoro,\nverrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli\ngià previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile,\nadeguato alle sue funzioni e deve contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia\ndi igiene e sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di\nprevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-metodologie sulla valutazione del rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-metodologie minime di comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dei corsi di formazione è di 32 ore. Il datore di lavoro, in caso\ndi rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei\nlavoratori provvederà all’integrazione della formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli istituti con più di 15 dipendenti il datore di lavoro indice, almeno\nuna volta l’anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni\ngenerali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui\nall’art. 35, comma 1), D.lgs. n. 81\u002F08, viene convocata, mediante atto\nscritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza\ndi gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle\ncondizioni di prevenzioni presenti nell’istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Della riunione viene redatto relativo verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II - ORGANISMI PARITETICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dall’art. 2,\nD.lgs. n. 81\u002F08, fermo restando quanto previsto dal comma 2), lett. e) dello\nstesso articolo e del successivo art. 51, concordano quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione paritetica nazionale assume anche compiti in materia di\nigiene e sicurezza, e precisamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuove la costituzione di Organismi paritetici regionali, (sezioni\nspecifiche aggiuntive paritetiche) e coordina la loro attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-organizza seminari e altre attività complementari dei componenti gli\nOrganismi paritetici regionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-definisce le linee guida e i comportamenti comuni in materia di igiene e\nsicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valuta eventuali esperienze e intese già operanti nel settore, che siano\ndi riferimento per gli Organismi paritetici regionali, anche in relazione alla\nattuazione di progetti formativi in ambito locale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuove e coordina interventi formativi, attivando canali di finanziamento\nda parte della UE e di altri Enti pubblici nazionali e comunitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-favorisce lo scambio di informazioni e valutazioni sugli aspetti\napplicativi della vigente normativa e delle iniziative delle Amministrazioni\npubbliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-approfondisce le proposte di normative comunitarie e nazionali, allo scopo\ndi individuare eventuali posizioni comuni da prospettare al Governo, al\nParlamento, alle Amministrazioni competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 180 giorni dalla data del presente accordo a livello regionale, le\nCommissioni paritetiche regionali, coordinate con la Commissione paritetica\nnazionale, assumono anche il compito di promuovere iniziative formative in tema\ndi prevenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal Fine la Commissione paritetica nazionale di sua iniziativa, o su\nproposta delle Commissioni paritetiche regionali, elabora progetti formativi in\nmateria di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro. Tali progetti formativi,\nelaborati in sintonia con le linee-guida e le indicazioni di carattere generale\nconcordate in seno alla Commissione paritetica nazionale, vengono comunicati\nalla Commissione paritetica regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione paritetica regionale, onde favorire la realizzazione delle\niniziative proposte, oltre a tenere rapporti con l’Ente Regione e gli altri\nsoggetti istituzionali e non, operanti in materia di salute, sicurezza e\nprevenzione può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l’organizzazione\ndi corsi o giornate formative specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte III - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fondamentale importanza, per una gestione condivisa e non conflittuale sulle\nmaterie della formazione e della rappresentanza nella prevenzione sul lavoro,\nassume in base al D.lgs. n. 81\u002F08, la costituzione di Organismi paritetici per\nla “composizione” di possibili conflitti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali Organismi infatti rappresentano la prima istanza di risoluzione di\ncontroversie insorte nella “applicazione dei diritti di rappresentanza,\ninformazione e formazione previsti dalle norme vigenti”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Commissioni paritetiche regionali agiscono come Organismi paritetici ai\nquali sono attribuite le funzioni di composizione in base al D.lgs. n. 81\u002F08.\nIn particolare spetta ad esse:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-informare i soggetti interessati ai temi della salute e della sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>–tenere un elenco comprendente tutti i nominativi dei RLS eletti o\ndesignati nelle istituzioni scolastiche del territorio di competenza\ndell’organismo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-trasferire i dati sopracitati alla Commissione paritetica nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono la convinzione che la questione della materia della\nsicurezza e della salute nei luoghi di lavoro sia realizzabile con soluzioni\ncondivise e attuabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, in tutti i casi di controversie, relative all’applicazione delle\nnorme sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle\nnorme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, i lavoratori o i loro\nrappresentanti) si impegnano ad adire la Commissione paritetica regionale al\nfine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che ricorre alla Commissione paritetica regionale, ne informa le\naltre parti interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 4\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI AI RLS\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>di cui al D.lgs. n. 81\u002F08\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>visto il D.lgs. n. 81\u002F08 che fissa sia i principi generali per la tutela\ndella salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di\nlavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti\napplicativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>visto l’Accordo allegato n. 3 al CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vista la lett. C), punto 3 bis) del citato accordo nazionale che attribuisce\nal RLS il diritto\u002Fdovere a una adeguata formazione per l’espletamento dei\ncompiti connessi alla funzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del\n16.1.97 sulla “individuazione dei contenuti minimi della formazione dei\nlavoratori, dei RLS e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i\ncompiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfundtxt\">\u003Cp>A) MODALITA’ DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I RLS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i lavoratori eletti o designati secondo le modalità indicate\nnell’accordo nazionale sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione\ndella durata minima di 32 ore sulle materie concernenti l’incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il corso di formazione, i cui costi sono a carico dei datori di lavoro,\npotrà essere organizzato anche su base provinciale e\u002Fo regionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata minima del corso è di 32 ore, ripartite su non meno di 5 giorni\nlavorativi. Il RLS è dispensato dallo svolgere attività lavorativa per la\ndurata dell’intero corso. Qualora le ore di durata del corso fossero\nsuperiori all’orario settimanale individuale, le ore eccedenti vengono\nconsiderate come ore di permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti dal\nvigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la durata dell’intero corso spetta al RLS la normale retribuzione e il\nrimborso delle spese di trasporto pubblico\u002Fcollettivo sostenute per la\nfrequenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza dal corso, per motivi non dipendenti dalla volontà del\nRLS e comunque previsti dal vigente CCNL, il RLS sarà chiamato a un eventuale\nsuccessivo corso, con rimborso delle spese di viaggio, secondo quanto riportato\nal punto 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) CONTENUTI MINIMI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEI RLS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E RUOLO DEGLI ORGANISMI PARITETICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La salute sui posti di lavoro è il risultato di un’azione congiunta,\nfrutto della collaborazione tra le parti coinvolte. Per attuare concretamente\ntale principio, il presente accordo prevede interventi di formazione rivolti\nsia ai lavoratori che ai RLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i contenuti minimi della formazione dei RLS, le Parti, nel rispetto di\nquanto all’art. 1, DM 16.1.97, indicano nel successivo schema le specifiche\nmaterie oggetto del corso di formazione, che potranno comportare integrazioni e\napprofondimenti secondo i particolari indirizzi didattici di ciascun\nistituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il D.lgs. n. 81\u002F08 assegna agli Organismi paritetici un ruolo fondamentale e\ncentrale per quanto riguarda la promozione e la progettazione della formazione\ndei lavoratori e dei loro rappresentanti, tanto da far assumere agli Organismi\nstessi un importante ruolo di monitoraggio nelle varie fasi del processo\nformativo e pertanto è opportuno che vengano attivati e ricercati i necessari\ne idonei collegamenti con tutte quelle strutture pubbliche e private, che\npotranno contribuire ai vari livelli alla realizzazione del percorso formativo,\ncosì come definito ai punti 1) e 2), parte II, Accordo nazionale 11.4.97.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCHEMA FORMATIVO PER I RLS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Aspetti applicativi della nuova normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Aspetti giuridici generali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1) i principi costituzionali e civilisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2) i soggetti destinatari delle normative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-datore di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-RLS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dirigente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile del Servizio di prevenzione e protezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-preposto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-medico competente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3)i principali obblighi di prevenzione degli infortuni e delle malattie\nprofessionali. Le misure di prevenzione in generale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.4)i diritti e gli strumenti partecipativi dei lavoratori: informazione,\nformazione, consultazione ecc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.5)le funzioni di vigilanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Le norme di igiene e sicurezza del lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1)le normative previgenti al D.lgs. n. 81\u002F08; legge n. 123\u002F07; D.lgs. n.\n626\u002F94; DPR n. 547\u002F55, DPR n. 303\u002F56 ecc., in generale, Direttive\ncomunitarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2)il D.lgs. n. 81\u002F08;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.3)la legge n. 123\u002F07;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.4)definizione e individuazione dei fattori di rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.5)la valutazione del rischio: significato e procedure;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.6)individuazione delle misure di prevenzione (tecniche, organizzative,\nprocedurali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.1)aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori per\nla sicurezza: D.lgs. n. 81\u002F08;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.2)risorse informative aziendali, accesso e utilizzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.3)il ruolo del RLS nella logica partecipativa e nel quadro delle relazioni\nsindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.4)l’accordo di comparto e la sua applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Nozioni di tecniche delle comunicazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine del corso, sarà rilasciato al RLS un attestato comprovante\nl’avvenuta formazione, nel rispetto delle vigenti norme in materia.\nL’attestazione è depositata in originale presso la direzione\ndell’Istituto. Gli elenchi dei partecipanti al corso saranno depositati\npresso la Commissione Paritetica Regionale e da questa inviati alla Commissione\nParitetica Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) LA DOCENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che lo svolgimento della docenza in ordine alle materie\ni cui contenuti vertono su diritti e doveri del RLS, di cui ai punti 4) e 5),\npossa essere affidata a docenti segnalati dalle OO.SS. della scuola, firmatarie\ndel CCNL, che comunicheranno i nominativi entro 30 giorni dalla sottoscrizione\ndel presente Accordo alla Commissione paritetica nazionale, che li trasmetterà\nalle Commissioni paritetiche regionali per competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, anche attraverso l’intervento dei loro RLS, devono ricevere,\nsecondo il dispositivo legislativo, una formazione adeguata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le materie oggetto della formazione dei lavoratori sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)i rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni, nonché possibili\ndanni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di\nsicurezza e salute sui posti di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo\npartecipativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)materie previste dall’accordo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 5\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TENTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Commissioni di conciliazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono costituite, all’interno delle Commissioni paritetiche regionali\npreviste dal contratto, Commissioni di conciliazione provinciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività di segreteria è curata dalla Commissione paritetica\nregionale. La Commissione di conciliazione provinciale è composta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)un rappresentante di ANINSEI a livello regionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)un rappresentante a livello provinciale e\u002Fo regionale di ciascuna delle\nOO.SS. firmatarie del CCNL a livello provinciale, alla quale il dipendente sia\niscritto o abbia conferito mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I membri della Commissione di conciliazione, per svolgere il loro ruolo\neffettivo di conciliatori, devono aver depositato la firma presso la Direzione\nprovinciale del lavoro di competenza, ai sensi di quanto previsto dalla\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a\nrichiedere il tentativo di conciliazione in sede sindacale per il tramite\nl’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito\nmandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANINSEI o l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la\nparte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione\nprovinciale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata a\u002Fr.,\nfax-simile, consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare\nla data di ricevimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La denuncia deve contenere gli elementi essenziali della controversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricevuta la comunicazione, la Commissione di conciliazione provvederà entro\n20 giorni alla convocazione delle Parti, fissando il giorno e l’ora in cui\nsarà esperito il tentativo di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Verbale di conciliazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione di conciliazione provinciale esperisce il tentativo di\nconciliazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 410, 411 e 412 CPC, come\nmodificati dalla legge n. 533\u002F73.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il processo verbale di accordo, di parziale accordo e\u002Fo di mancato accordo\nviene depositato, a cura della Commissione di conciliazione, presso la\nDirezione provinciale del lavoro di competenza per territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il verbale, redatto secondo quanto previsto dalla legge, deve, inoltre,\ncontenere al suo interno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto\ndi lavoro al quale fa riferimento la controversia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)la presenza dei conciliatori, sia di parte sindacale che di parte\ndatoriale, i quali abbiano depositate le firme presso la Direzione provinciale\ndel lavoro competente per territorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)la presenza delle Parti personalmente o correttamente rappresentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I verbali, redatto in 6 copie, devono essere sottoscritti dalle parti\ninteressate e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni, sia di parte\nsindacale che da parte datoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Due copie del verbale vanno depositate, a cura della Commissione di\nconciliazione, alla Direzione provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti\ndel comma 3), art. 411, dell’art. 412 CPC e dall’art. 2113 CC, così come\nmodificati dalla legge n. 533\u002F73 e da ogni altra norma relativa alla\nconciliazione delle vertenze di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le Parti, dopo l’invio della comunicazione del tentativo di\nconciliazione della controversia in sede sindacale di cui al precedente art. 1,\nche abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta,\npossono richiedere, attraverso spontanea comparizione dopo aver informato la\nCommissione di conciliazione della controversia in sede sindacale, di\nconciliare la controversia stessa, in sede di Commissione provinciale di\nconciliazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.\n2113 CC, comma 4) e 410 e 411 CPC come modificati dalla legge n. 533\u002F73 e in\nsede di Commissione territoriale di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine il lavoratore dovrà conferire mandato per iscritto al\nrappresentante della Organizzazione sindacale componente della stessa\nCommissione territoriale di conciliazione di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione di conciliazione, nel recepire l’accordo tra le Parti nel\nprocesso verbale, verifica il merito dell’accordo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS., per assicurare l’attuazione di quanto sopra, metteranno a\ndisposizione a turno un loro rappresentante, provvisto dei requisiti previsti\ndalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Collegio di conciliazione e arbitrato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa della costituzione, promossa dal lavoratore, del Collegio di\nconciliazione e arbitrato di cui all’art. 7, legge n. 300\u002F70 presso la\nDirezione provinciale del lavoro, alla Commissione paritetica territoriale\npossono essere demandate le vertenze relative alla impugnazione di\nprovvedimenti disciplinari per il tentativo di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, l’Associazione\ndatoriale provvederà a darne comunicazione alla Direzione provinciale del\nlavoro per l’archiviazione della richiesta del lavoratore di costituzione del\nCollegio di conciliazione e arbitrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Vertenze collettive.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le vertenze collettive restano di competenza della Commissione paritetica\nregionale, così come previsto dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Interpretazione autentica del CCNL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni assunte dalla Commissione territoriale di conciliazione non\ncostituiscono interpretazione autentica del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale competenza resta di esclusiva pertinenza della Commissione paritetica\nnazionale, così come previsto dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Sfera di applicazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo è finalizzato e si applica nei confronti dei soli\nistituti associati ANINSEI. I mezzi necessari per il funzionamento delle\nCommissioni provinciali di conciliazione e per lo svolgimento delle procedure\ninerenti, sono assicurati dalle quote di assistenza contrattuale previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 6\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>(ai sensi della lett. a), comma 2), art. 2, D.lgs. n. 81\u002F15\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>e dell’art. 26, parte I del CCNL)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le scuole non statali paritarie e non paritarie rappresentano un attore\nimportante nell’ambito dell’istruzione, nell’educazione e nella\nformazione complessivamente intesa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>concordano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che in dette istituzioni il contratto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di prevedere, ai sensi del D.lgs. 12.6.15, n. 81, art. 2, comma 2), lett.\na), discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in\nragione delle particolari esigenze produttive e organizzazione del settore\nscolastico, formativo ed educativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che quanto previsto per le collaborazioni oggetto del presente accordo si\nbasa sulla non riconducibilità alle fattispecie disciplinate dal comma 1),\nart. 2 del citato D.lgs. n. 81\u002F15;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che la legge n. 62\u002F00 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul\ndiritto allo studio e all’istruzione) è la legge di riferimento per la\nscuola paritaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che, al fine di disporre di una disciplina contrattuale specifica e\nuniforme per i collaboratori che operano nelle istituzioni scolastiche,\nformative ed educative aderenti ad ANINSEI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di regolamentare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa\nalle seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Ambito di applicazione e professionalità coinvolte.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente intesa regola i contratti di collaborazione coordinata e\ncontinuativa, instaurati tra le istituzioni aderenti ad ANINSEI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi del comma 5), art. 1,\nlegge n. 62\u002F00, il ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e\ncontinuativa per le prestazioni ordinarie è nella misura non superiore a 1\u002F4\ndelle prestazioni complessive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le altre istituzioni il ricorso alla collaborazione coordinata e\ncontinuativa avviene, per il lavoro autonomo e parasubordinato, nel rispetto di\nquanto stabilito dal D.lgs. n. 81\u002F15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Forma e contenuto dei contratti di collaborazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di collaborazione, redatto in forma scritta in 2 copie, una per\nciascuna delle Parti, deve contenere le seguenti informazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l’identità delle Parti e l’indicazione dell’ordine di scuola e le\nmaterie oggetto della prestazione didattica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l’individuazione analitica delle tipologie di attività richieste al\ncollaboratore, nonché gli eventuali obiettivi professionali individuati di\ncomune accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la durata del contratto di collaborazione, l’individuazione delle forme\ne delle modalità di coordinamento tra il collaboratore e il committente,\ndefinendone anche le eventuali caratteristiche temporali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)l’entità dei compensi base, rimborsi spese e loro modalità e i tempi\ndi erogazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)le modalità di aggiornamento professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli\ninfortuni e la sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio,\nrecupero psico-fisico, maternità e congedi parentali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso e\nl’eventuale composizione delle controversie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)le modalità di rinnovo del contratto di collaborazione, la clausola di\nprelazione, il riconoscimento professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)le forme di godimento dei diritti sindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)le forme assicurative eventualmente previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)le modalità di utilizzo delle strumentazioni e dei mezzi in dotazione al\ncommittente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)le clausole di salvaguardia della proprietà intellettuale di materiale\neventualmente prodotto da parte del collaboratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Natura della prestazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione oggetto della collaborazione è riferita all’attività\nistituzionale generale e ancorché occasionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La relativa attività è prestata dal collaboratore senza vincolo di\nsubordinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità di\nadempimento della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza nella istituzione non\npotrà eccedere i normali orari di lavoro concordati con il committente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le direttive impartite al collaboratore, ai fini del coordinamento della\nprestazione collaborativa con l’attività della istituzione, devono essere\ncompatibili con l’autonomia professionale dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il collaboratore sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma\nautonoma che subordinata anche a favore di terzi, con comunicazione al\ncommittente, tramite autocertificazione scritta obbligatoria, che indichi lo\nsvolgimento di attività compatibili con gli impegni assunti con il contratto e\nin particolare con l’obbligo della riservatezza, purché tale attività sia\ncompatibile con l’osservanza degli impegni assunti con il contratto, inoltre,\nche non si ponga in alcun modo in regime di concorrenza.Il collaboratore è\ntenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio, a proposito di fatti,\ninformazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza\nnello svolgimento dell’incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in\nalcun modo essere cedute a terzi. Al collaboratore è fatto divieto di svolgere\nattività che creano danno all’immagine e pregiudizio all’istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e\nirrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di\ndiritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 CC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione del collaboratore non prevede esclusività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Informazione e verifiche periodiche.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di instaurare una forte relazione informativa e\nconvengono sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità\nsemestrale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte sulle\nsituazioni e sulle attività di lavoro che coinvolgono i collaboratori, anche\nal fine di introdurre eventuali modifiche innovative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Modalità di espletamento delle collaborazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il collaboratore, nel rispetto delle finalità, delle esigenze di\nfunzionamento e degli obiettivi della istituzione scolastica definisce tempi,\norari e modalità di esecuzione e di utilizzo della sede e degli strumenti\ntecnici messi a disposizione dalla istituzione, concordandoli con il\ncommittente, in coerenza con il piano annuale delle attività programmate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il collaboratore individuerà la fascia di presenza relativa allo\nsvolgimento della propria attività, concordando questa scelta con il\ncommittente e con gli eventuali altri collaboratori, in base alle\ncaratteristiche della prestazione e in funzione degli obiettivi correlati\nall’incarico ricevuto. Il collaboratore potrà altresì modificare\nperiodicamente la propria disponibilità con l’osservanza degli stessi\ncriteri. Il committente ha facoltà di richiedere al collaboratore relazioni\nperiodiche sull’attività svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Durata del contratto di collaborazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del contratto di collaborazione è di norma riferita all’anno\nscolastico, salvo diversa pattuizione tra le Parti, eventualmente rinnovabile,\ne sarà correlata alle modalità di adempimento concordate tra le Parti\nall’atto del rinnovo e nel rispetto del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Retribuzione e compensi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il collaboratore presenterà mensilmente il prospetto dell’attività\noraria prestata e degli eventuali rimborsi dovutigli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il compenso verrà corrisposto mensilmente, entro il 10 del mese successivo\na quello in cui è stata prestata la collaborazione, sulla base della attività\noraria prestata e di quanto altro dovuto, mediante prospetto paga così come\ndefinito dalla legge n. 342\u002F00 in materia di assimilazione fiscale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il corrispettivo del collaboratore e la ripartizione nel periodo potranno\nessere diversamente concordati tra le Parti. Esso di massima scaturisce dalla\nquantità, dalla qualità e dal tempo della collaborazione effettivamente\nprestata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che il compenso orario minimo non può essere comunque\ninferiore alla quota oraria di cui all’art. 23, parte II del CCNL ANINSEI in\nvigore per i lavoratori subordinati inquadrati nell’equivalente area e\nlivello di docenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cp>Il committente è tenuto a ottemperare alle norme vigenti in materia\nprevidenziale e fiscale e stipulare copertura assicurativa contro gli infortuni\nin favore del collaboratore (Assicurazione obbligatoria INAIL).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il committente è impegnato ad operare le ritenute e le detrazioni, a carico\ndel collaboratore, previste dalla legge, ovvero: la ritenuta ai fini IRPEF; le\ndetrazioni per i carichi familiari e da lavoro dipendente; le ritenute\nprevidenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni. E’ tenuto,\ninoltre, ad applicare le regole sulla tassazione dei ‘benefit’ e sulle\ntrasferte, riservate ai lavoratori dipendenti, così come previsto dall’art.\n34, legge n. 342\u002F00 e successive disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il committente verserà, inoltre, quanto stabilito, a suo carico, dalle\nnormative di legge e contrattuali, ovvero, in particolare, le ritenute\nprevidenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni, l’IRAP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del recupero psico-fisico il collaboratore ha diritto nell’arco di\nun anno scolastico a godere di un periodo di riposo pari a 1 mese, le cui\nmodalità di fruizione vengono concordate con il committente, senza essere\nvincolato a prestazione alcuna. Il periodo di riposo, pari a 1 mese, è\nriproporzionato per incarichi inferiori a 12 mesi. Per tale periodo non compete\nal collaboratore alcun compenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Malattia o altri eventi comportanti impossibilità temporanea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>della prestazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e\nmaternità, si applicano al collaboratore, ove spettanti, i benefici di cui:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-all’art. 2, comma 26), legge n. 335\u002F95, che ha previsto l’istituzione\ndi apposita gestione separata presso l’INPS, in favore dei lavoratori privi\ndi altre forme di tutela previdenziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al Decreto interministeriale 4.4.02, emanato dal Ministero del lavoro e\ndelle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e finanza,\nche ha aggiornato il trattamento per la tutela maternità, l’assegno per il\nnucleo familiare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-all’art. 51, comma 1), legge n. 488\u002F99, che ha previsto l’estensione\ndella tutela contro il rischio di malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-all’art. 5, D.lgs. n. 38\u002F00, per la parte che ha esteso alle\ncollaborazioni coordinate e continuative l’obbligo assicurativo contro gli\ninfortuni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alla legge n. 342\u002F00, e al D.lgs. n. 81\u002F00, per le parti che hanno regolato\nle disposizioni fiscali applicabili ai collaboratori con assimilazione a quanto\nprevisto per il lavoro dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityexcludedtrigger\">\u003Cp>Nei casi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della\nprestazione, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione stessa\nresterà sospesa e il collaboratore non percepirà alcun compenso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel caso di malattia, per un periodo massimo di 30 giorni nell’anno\nscolastico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel caso di maternità, per il periodo compreso tra i 2 mesi precedenti la\ndata presunta del parto e i 4 mesi successivi alla data effettiva, per un\nperiodo complessivo di 5 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per gravi e comprovati motivi, per congedi parentali, per matrimonio entro\nun limite massimo di 20 giorni complessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle suddette circostanze il contratto non potrà essere risolto, e\nriprenderà vigore al termine del periodo di interruzione salvo che questo non\nsuperi il termine di durata del contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il collaboratore dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque\ntempestivamente al committente l’impossibilità di eseguire la prestazione,\npresentando entro 48 ore la relativa documentazione sanitaria, ai soli fini del\ncomputo dei giorni di cui al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di sospensione suddetti, che sono riferiti a rapporti di durata di\n12 mesi, vengono riproporzionati per contratti di collaborazione di durata\ninferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di sovvenire al bisogno del collaboratore nei periodi di necessità\ndovuti a emergenze di carattere sanitario non tutelate dalla normativa, le\nparti datoriali, a seguito di un confronto in Commissione paritetica a livello\nnazionale e territoriale, sono impegnate a verificare la possibilità di\nattivare forme di assistenza avvalendosi di soggetti esterni all’uopo\nabilitati (Mutue, Fondi, Assicurazioni), in modo da poter coprire con un\nsussidio eventuali periodi di interruzione del contratto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Aggiornamento professionale e diritto di prelazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il committente si impegna a favorire la partecipazione e l’accesso del\ncollaboratore alle stesse opportunità formative offerte al personale assunto\ncon contratto di lavoro subordinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono prevedere\ndelle ore aggiuntive da utilizzare, d’intesa con l’istituzione scolastica,\nper la partecipazione ad attività di aggiornamento relative alle competenze\noggetto del contratto. Le parti firmatarie del presente accordo definiranno in\nsede di Commissione paritetica le modalità di attivazione e partecipazione dei\ncollaboratori coordinati e continuativi alle attività formative e\u002Fo di\naggiornamento relative alle competenze oggetto del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del percorso formativo il committente rilascerà una\ncertificazione individuale della professionalità acquisita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di ricorrenti incarichi conferiti allo stesso collaboratore per la\nmedesima professionalità, viene stabilito a favore di questo ultimo un diritto\ndi precedenza per nuovi contratti di collaborazione della stessa tipologia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Risoluzione del contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto individuale potrà essere risolto nei casi di scadenza del\ntermine concordato o per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto\ndell’incarico salvo quanto previsto dal presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto può essere risolto, senza preavviso, unilateralmente prima del\ntermine dal committente quando si verifichino:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gravi inadempienze contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 5 giorni, che\nrechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-commissione di reati tra quelli previsti dall’art. 15, legge n. 55\u002F90 e\nsuccessive modificazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-danneggiamento o furto di beni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi\nstabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti all’art. 3, comma\n2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto può essere risolto, senza preavviso, unilateralmente prima del\ntermine, dal collaboratore quando si verifichino gravi inadempienze\ncontrattuali da parte del committente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il collaboratore e il committente possono risolvere unilateralmente il\ncontratto prima del termine con comunicazione scritta spedita mediante\nraccomandata a\u002Fr, con un periodo di preavviso di 10 giorni, senza obbligo di\nmotivazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Diritti sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti\nsindacali, si definisce quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i collaboratori nell’ambito dell’attività giornaliera concordata\nhanno diritto a partecipare a 5 ore annue di assemblea, senza decurtazioni del\nrelativo compenso se coincidente con quello dell’attività programmata,\nprevia specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie della presente\nintesa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i collaboratori possono partecipare alle assemblee indette dal personale\ndipendente della istituzione scolastica, fermo restando quanto sopra previsto\nper le ore senza decurtazione della retribuzione, ovvero per ore non\nretribuite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le OO.SS. firmatarie della presente intesa comunicano al committente i\nnominativi dei rappresentanti sindacali dei collaboratori all’interno della\nistituzione scolastica ai fini della agibilità sindacale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)il committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca\nper le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie della presente intesa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore della\norganizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota\nmensile del compenso relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi\nsindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è\nrilasciata per iscritto e trasmessa alla amministrazione a cura del\ncollaboratore o delle OO.SS. interessate. La delega ha effetto dal 1° giorno\ndel mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza può\nessere revocata in qualsiasi momento, inoltrando la relativa comunicazione alla\namministrazione e alla Organizzazione sindacale interessata. Il committente\nprovvederà ad operare la trattenuta ad ogni corresponsione del compenso e a\nversarla con la stessa cadenza alle OO.SS. interessate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)il committente si impegna all’atto del rinnovo della collaborazione a\nconsegnare al collaboratore copia del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Commissione nazionale paritetica di conciliazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e raffreddamento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti e delle\nclausole del presente accordo è demandato alla Commissione paritetica\nnazionale di cui all’art. 5, parte I del CCNL, la quale, peraltro, non ha\npoteri di certificazione dei rapporti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Disposizioni finali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano, qualora intervenissero modifiche di carattere\nlegislativo, ad incontrarsi in tempi brevissimi per armonizzare il contenuto\ndel presente accordo con la nuova normativa entrata in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Clausole di salvaguardia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali condizioni di miglior favore in atto e concordate a qualsiasi\ntitolo vengono fatte salve.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\u003Ch2>Allegato n. 7\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in attuazione dei punti 2) e 3), Accordo in Conferenza Stato-Regioni del\n12.2.09, gli interventi che ne sono oggetto sono finalizzati al sostegno della\noccupazione e della occupabilità dei lavoratori in esubero congiunturale o\nstrutturale, attraverso l’erogazione di un insieme integrato di misure di\npolitica attiva e, in particolare, di potenziamento delle competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questi si affiancano interventi di sostegno al reddito. I destinatari\nsono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori subordinati a tempo indeterminato e\u002Fo determinato beneficiari di\ntrattamenti sostitutivi del reddito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori in mobilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori somministrati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le condizioni in cui i lavoratori possono trovarsi sono essenzialmente 2:\nlavoratori sospesi, a rischio di espulsione dai processi produttivi, ancora in\ncostanza di rapporto di lavoro e i lavoratori già espulsi dai processi\nproduttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli interventi saranno finalizzati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad utilizzare il periodo di sospensione per percorsi di\nriqualificazione\u002Faggiornamento delle competenze coerenti con i fabbisogni\nprofessionali prodotti dalla evoluzione del profilo aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad orientare l’azione verso la ricollocazione del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la perdurante crisi che sta attraversando anche il nostro Paese,\naccentuata dall’attuale fase di recessione, ha investito tutti i settori di\nproduzione e dei servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il comparto educativo e della scuola non statale a seguito degli effetti\ndella crisi vive una condizione di riduzione della domanda, che si riflette in\nmodo preoccupante sia sui livelli occupazionali, già soggetti a processi di\nriduzione di orari e di precariato diffuso, sia sui livelli reddituali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il settore educativo e della scuola paritaria non gode di alcun\nammortizzatore sociale, le Parti ritengono necessario per fronteggiare tale\nsituazione ricorrere agli strumenti previsti dalla attuale legislazione. In\nparticolare, intendono estendere a favore dei lavoratori che prestano la\npropria attività in istituzioni educative e scolastiche colpiti da crisi,\ntutele occupazionali e interventi di sostegno al reddito, anche attraverso\npercorsi di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto ritengono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indispensabile sollecitare, a tal fine, le strutture territoriali a\nlivello regionale delle rispettive associazioni datoriali e OO.SS., nonché le\nCommissioni paritetiche regionali, insediate o in via di insediamento, a\npromuovere azioni congiunte, affinché il settore educativo e della scuola non\nstatale possa essere inserito negli accordi regionali tra le categorie\nbeneficiarie degli ammortizzatori in deroga e del sostegno al reddito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che ciò deve concretizzarsi attraverso accordi con le Regioni per\nconsentire alle istituzioni educative e alle scuole non statali in crisi\nl’accesso alle risorse finanziarie stabilite dai singoli accordi\nregionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che nella ipotesi in cui gli Accordi quadro regionali siano già stati\nstipulati sulla base delle Intese intercorse tra le Regioni stesse e il\nMinistero del lavoro, salute e previdenza sociale, le Parti impegnano strutture\nterritoriali a livello regionale delle rispettive associazioni datoriali e\nOO.SS. ad attivare ogni possibile percorso finalizzato a includere\nnell’elenco dei beneficiari dei trattamenti in deroga il settore educativo e\nscolastico paritario contrattualizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il sostegno al reddito per il personale inquadrato con\ncontratti di collaborazione si fa esplicito riferimento alla normativa\nnazionale e alle normative regionali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            \n            ",{"disabilitypay":44,"contracttrialperiod":48,"hourspday_select":52,"childcareexcludedtrigger":56,"childcare":60,"part_time_excluded":64,"STRUCINCR_trigger":68,"GENEQ_trigger":72,"longserviceallowancetype":76,"OVERTIME_trigger":80,"ADMINISTRATIVE_trigger":84,"paidmaternityleavepay":88,"apprentices_excluded":92,"shiftallowancetype":96,"apprenticeships":100,"SUNDAY_trigger":104,"cbamemtrad":107,"WORKHOURS_trigger":111,"pensionfundtxt":115,"ONCERISE_trigger":119,"sicknesspay":123,"JOBTYPE_descriptions":127,"hardshipallowancetype1":131,"TRADEUNLEAV_trigger":135,"SCHEDULE_trigger":139,"contracttrial":143,"paidpaternityleave":147,"WAGES_payscale1_selected_start":151,"longtermillness":155,"incidentalbonusamount1":159,"NOCTPREM_trigger":163,"maternityexcludedtrigger":167,"MAXHOURS_trigger":171,"PAYSCALES_trigger":175,"contractseverancepay1":177,"bankholidays1":181,"SENIOR_trigger":185,"paidmaternityleave":189,"WAGES_trigger":193,"contractseverancepay":197,"PAIDLEAV_trigger":201,"cbasignsingle":205,"deathrelatives":208,"cbadate_end":212,"cbadate_end_date":216,"trainingfundtxt":218,"tempagency":222,"equalitytxt":226,"healthinsurance":230,"healthandsafetypolicy":234,"unemploymentfund":238,"funeralpay":242,"trainingprogrammes_newtech":246,"marriage":250,"onceonlytype":254,"direct_participation_hrs":258,"strikes_trigger":262},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"disabilitypay","Art. 40 - Infortunio sul lavoro. In pres","Art. 40 - Infortunio sul lavoro.\n\n\n\nIn presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e\nl’anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica\ndocumentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata\ndall’istituto assicuratore.\n\nIn presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà\nconservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata\u002Fo\npercepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.\n\nL’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio\nsuperiore diretto affinché l’istituto possa prestare immediato soccorso ed\neffettuare le denunce di legge.\n\nLa lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel più\nbreve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall’ente\ncompetente.\n\nAlla lavoratrice e al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul\nlavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 180° giorno, un\ntrattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall’istituto\nassicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.\n\nLa corresponsione dell’integrazione è subordinata al riconoscimento\ndell’infortunio da parte dell’ente assicuratore.\n\nPer quanto concerne il trattamento economico dovuto per malattia\nprofessionale si rinvia alle disposizioni di legge.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"contracttrialperiod","La durata del periodo di prova, del dipe","La durata del periodo di prova, del dipendente assunto a tempo\nindeterminato, indipendentemente dal suo orario settimanale che deve risultare\ndall’atto scritto di assunzione, non può superare:\n\n\n\n- livelli 1) e 2): 30 giorni\n\n- livello 3): 60 giorni\n\n- livelli 4), 5), 6) e 7): 4 mesi\n\n- livelli 8A) e 8B): 6 mesi",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"hourspday_select","a)Personale area I, coordinatori e ‘tuto","a)Personale area I, coordinatori e ‘tutor’ (livello 6) con monte ore\nannuale.\n\n\n\n1.767 ore annuali\n\npari ad un orario mensile convenzionale di 147,25 ore (monte ore annuo\u002F12\nmesi = 1.767\u002F12), ad un orario giornaliero convenzionale di 5,66 ore (orario\nmensile convenzionale\u002F26 giorni = 147,25\u002F26), e da un orario settimanale\nconvenzionale di 34 ore (orario mensile convenzionale\u002F4,33 = 147,25\u002F4,33). Ai\nfini delle determinazioni dei vari istituti contrattuali (ferie, 13a,\ntrattamento malattia, TFR ecc.) si considera l’orario mensile convenzionale e\nl’orario giornaliero convenzionale; le ore corrispondenti ai giorni di ferie\n(30 giorni per orario giornaliero convenzionale = 30x5,66 = 170 ore), di\nfestività soppresse (4 giorni x orario giornaliero convenzionale = 4 x 5,66 =\n22,64), di festività e sospensione del lavoro per malattia, congedo\nmatrimoniale, maternità e puerperio, permessi retribuiti, permessi non\nretribuiti e sciopero, calcolate sulla base dell’orario giornaliero\nconvenzionale, sono conteggiate mensilmente, in aggiunta a quelle lavorate, al\nfine del raggiungimento del monte ore annuo e, nel caso di superamento dello\nstesso, sono retribuite come straordinario con una maggiorazione del 25%.\nL’orario effettivo di lavoro settimanale individuale può variare nel corso\ndell’anno a seconda delle esigenze aziendali tra 0 ore e il doppio\ndell’orario settimanale convenzionale, e non potrà superare le 40 ore\nsettimanali e le 8 ore giornaliere. Le variazioni dell’orario di lavoro\nindividuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e\ncomunque almeno 3 giorni prima della variazione.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"childcareexcludedtrigger","La normativa del presente CCNL, da appli","La normativa del presente CCNL, da applicare integralmente al personale a\ntempo indeterminato, va esteso, per quanto compatibile con le disposizioni di\nlegge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.\n\nL’applicazione del presente CCNL da parte di Enti o privati gestori di\nattività educative, formative e scolastiche comporta l’adesione ad\nANINSEI.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"childcare","Art. 47 - Congedi per eventi e cause par","Art. 47 - Congedi per eventi e cause particolari.\n\n\n\nIl lavoratore o la lavoratrice possono richiedere, ai sensi e con le\nmodalità previste dall’art. 4, comma 2), legge n. 53\u002F00 e dal D.lgs. n.\n278\u002F00, un congedo per un periodo continuativo o frazionato fino a 2 anni, per\ngravi motivi relativi alla situazione personale della propria famiglia, dei\nsoggetti di cui all’art. 433 CC anche se non conviventi, nonché dei\nportatori di ‘handicap’.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"part_time_excluded","Nel caso di rapporto di lavoro part-time","Nel caso di rapporto di lavoro part-time tutti gli istituti contrattuali\nverranno riproporzionati sulla base dell’orario contrattuale individuale.\nSempre nel caso di part-time, la retribuzione si intende già comprensiva della\nmaggiorazione prevista dall’art. 12, lett. c) del citato e vigente CCNL, in\nquanto specifica caratteristica dell’istituto del monte ore.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"STRUCINCR_trigger"," livelli incrementi della retribuzione C","\n        \n\n        livelli\n\n        \n        \n      \n      incrementi della retribuzione\n\n        CCNL 2015\u002F18\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      dal 1.9.15\n      \n      dal 1.9.16\n      \n      dal 1.9.17\n      \n      dal 1.9.18\n      \n      totale\n      \n    \n    \n      1\n      \n      8,32\n      \n      16,64\n      \n      16,64\n      \n      16,64\n      \n      58,24\n      \n    \n    \n      2\n      \n      8,52\n      \n      17,04\n      \n      17,04\n      \n      17,04\n      \n      59,63\n      \n    \n    \n      3\n      \n      8,93\n      \n      17,86\n      \n      17,86\n      \n      17,86\n      \n      62,51\n      \n    \n    \n      4\n      \n      9,38\n      \n      18,76\n      \n      18,76\n      \n      18,76\n      \n      65,67\n      \n    \n    \n      5\n      \n      10,00\n      \n      20,00\n      \n      20,00\n      \n      20,00\n      \n      70,00\n      \n    \n    \n      6\n      \n      10,00\n      \n      20,00\n      \n      20,00\n      \n      20,00\n      \n      70,00\n      \n    \n    \n      7\n      \n      10,15\n      \n      20,31\n      \n      20,31\n      \n      20,31\n      \n      71,07\n      \n    \n    \n      8A\n      \n      10,64\n      \n      21,29\n      \n      21,29\n      \n      21,29\n      \n      74,50\n      \n    \n    \n      8B\n      \n      11,22\n      \n      22,45\n      \n      22,45\n      \n      22,45\n      \n      78,56",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"GENEQ_trigger","Art. 7 - Pari opportunità. In attuazione","Art. 7 - Pari opportunità.\n\n\n\nIn attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte formulate\ndai Comitati per le Pari opportunità vanno attivate misure per favorire\neffettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo\nprofessionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in\nseno alla famiglia, con particolare riferimento a:\n\n\n\n-accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, garantendo\nquote di partecipazione non inferiori al 50% dei partecipanti ai corsi al\npersonale femminile;\n\n-flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle\ndonne;\n\n-perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità\ndi requisiti professionali.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"longserviceallowancetype"," salario di anzianità importi complessiv","\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      salario di anzianità importi\n        complessivi e decorrenze\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      data  \n\n        di  \n\n        assunzione\n      \n      dalla  \n\n        data di\n\n        maturazione\n\n        \n        \n      \n      dal\n\n        1.1.04\n      \n      dal\n\n        1.1.08\n      \n      dal\n\n        1.1.12\n      \n      dal\n\n        1.1.14\n      \n      dal\n\n        1.1.16\n      \n    \n    \n      prima\n\n        del 31.12.95\n\n        \n        \n      \n      ogni 2 anni\n\n        scatto  \n\n        5%\n      \n      € 15,00\n\n        +\n\n        scatti  \n\n        anzianità\n\n        percepiti\n\n        al\n\n        31.12.97\n\n        \n        \n      \n      € 25,00\n\n        +\n\n        scatti\n\n        anzianità\n\n        percepiti\n\n        al\n\n        31.12.97\n      \n      € 35,00\n\n        +\n\n        scatti\n\n        anzianità\n\n        percepiti\n\n        al\n\n        31.12.97\n      \n      € 45,00\n\n        +\n\n        scatti\n\n        anzianità\n\n        percepiti\n\n        al\n\n        31.12.98\n      \n      € 55,00\n\n        +\n\n        scatti\n\n        anzianità\n\n        percepiti\n\n        al\n\n        31.12.98\n      \n    \n    \n      dal\n\n        1.1.96\n\n        al\n\n        31.12.01\n\n        \n        \n      \n      \n\n        \n        \n\n        -\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        € 15,00\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        € 25,00\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        € 35,00\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        € 45,00\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        € 55,00\n      \n    \n    \n      dal\n\n        1.1.02\n\n        al\n\n        31.12.05\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        -  \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        -\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        € 10,00\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        € 20,00\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        € 30,00\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        € 40,00\n      \n    \n    \n      dal  \n\n        1.1.06\n\n        al\n\n        31.12.09\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        -  \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        -  \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        -\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        € 10,00\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        € 20,00\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        € 30,00\n      \n    \n    \n      dal\n\n        1.1.10\n\n        al\n\n        31.12.11\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        -  \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        -  \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        -\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        -\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        € 10,00\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        € 20,00\n      \n    \n    \n      dal\n\n        1.1.12\n\n        al\n\n        31.12.13\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        -  \n      \n      \n        \n\n        \n\n        -\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        -\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        -\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        -\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        € 10,00\n      \n    \n  \n",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"OVERTIME_trigger","Ciascuna ora di lavoro straordinario vie","Ciascuna ora di lavoro straordinario viene compensata con una quota oraria\ndella retribuzione, determinata come al precedente art. 23, parte II,\nmoltiplicata per i seguenti coefficienti:\n\n\n\n- lavoro straordinario diurno feriale: 1,25\n\n- lavoro straordinario notturno feriale: 1,45\n\n- lavoro straordinario festivo: 1,50\n\n- lavoro straordinario notturno festivo: 1,65",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"ADMINISTRATIVE_trigger","Art. 46 - Aspettativa e permessi per car","Art. 46 - Aspettativa e permessi per cariche pubbliche\n\nelettive e sindacali.\n\n\n\n\n\nI lavoratori che sono eletti nel Parlamento nazionale o in assemblee\nregionali, ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono,\na richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la\ndurata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori\nchiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.\n\nDurante l’aspettativa continua a decorrere l’anzianità ai soli fini\ngiuridici.\n\nI dipendenti che, nelle condizioni di cui ai precedenti commi, non\nusufruiscono di aspettative, hanno diritto a permessi retribuiti e non\nretribuiti secondo quanto previsto dalle vigenti normative di legge e dal\npresente CCNL.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"paidmaternityleavepay","Alle lavoratrici madri in astensione obb","Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro spetta\nl’intera retribuzione mensile, nonché le indennità fisse e ricorrenti.",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"apprentices_excluded","24.7) - Trattamento economico. L’apprend","24.7) - Trattamento economico.\n\n\n\nL’apprendista ha diritto, per l’intera durata del periodo di\napprendistato, compresi gli eventuali periodi di formazione esterna alla\nazienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i\nlavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio e allo stesso\ntrattamento retributivo così parametrato:",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"shiftallowancetype","Per ciascuna ora di lavoro ordinario pre","Per ciascuna ora di lavoro ordinario prestato in ore notturne ovvero nei\ngiorni festivi, nei casi in cui la legge consente il riposo compensativo, viene\ncorrisposta la seguente maggiorazione della quota oraria di retribuzione:\n\n\n\n- lavoro notturno: 25%",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"apprenticeships","Art. 23 – Apprendistato. L’apprendistato","Art. 23 – Apprendistato.\n\n\n\nL’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato\nfinalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.\n\nLe OO.SS. della scuola firmatarie del presente CCNL e ANINSEI, considerata\nla revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto\nformativo in conformità con le direttive dell’Unione Europea, alla luce\ndelle nuove normative introdotte dal D.lgs. n. 81\u002F15 , dalla legge n. 196\u002F97 e\ndal D.lgs. n. 276\u002F03, riconoscono nell’istituto dell’apprendistato uno\nstrumento utile per l’acquisizione delle competenze necessarie allo\nsvolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema\nscolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l’incremento\ndell’occupazione giovanile. Il contratto di apprendistato è definito dalla\nvigente normativa secondo le seguenti tipologie:\n\n\n\na)apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di\nistruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica\nsuperiore;\n\nb)apprendistato professionalizzante;\n\nc)apprendistato di alta formazione e ricerca.\n\n\n\nLe Parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto\ndell’apprendistato definito “professionalizzante” di cui alla precedente\nlett. b), per consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali,\nmentre per quanto riguarda le altre forme di apprendistato le Parti si\nimpegnano ad incontrarsi per successivi approfondimenti nel quadro normativo\ngenerale.\n\n\n\nArt. 24 - Apprendistato professionalizzante.\n\n\n\nIl contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta e deve\ncontenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale.\n\nI contratti di apprendistato sono soggetti al preventivo visto della\nCommissione paritetica regionale di cui all’art. 5.b, da rilasciare entro 15\ngiorni dalla convocazione della Commissione.\n\nIl piano formativo individuale contiene i percorsi formativi e uno sviluppo\ndi competenze diverse e ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle\ngià maturate dal lavoratore.\n\n\n\n24.1) – Assunzione.\n\n\n\nGli istituti aderenti ad ANINSEI possono assumere con contratto di\napprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 30\nanni non compiuti. Nonché, ai sensi dell’art. 47, comma 4), D.lgs. n. 81\u002F15,\ni lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di\ndisoccupazione indipendentemente dal limite di età.\n\n\n\n24.2) – Il ‘Tutor’.\n\n\n\nQualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere\nricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti\nprofessionali richiesti.\n\nL’indennità per l’attività di ‘tutoring’ è pari alla retribuzione\noraria del livello di appartenenza per le ore effettivamente svolte.\n\n\n\n24.3) - Durata e modalità di erogazione della formazione.\n\n\n\nAi sensi dell’art. 44, D.lgs. n. 81\u002F15, comma 2), la durata di erogazione\ndella formazione varia da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi.\n\nIl piano individuale formativo ha la durata complessiva di 120 ore\nnell’arco dei 36 mesi e rapportata e riproporzionata in caso di contratti di\napprendistato di durata inferiore a 36 mesi.\n\n\n\n24.4) - Obblighi del datore di lavoro.\n\n\n\nIl datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato attribuisce al\nlavoratore dipendente la qualifica acquisita, il livello e la retribuzione\nrelativa.\n\n\n\n24.5) - Periodo di prova.\n\n\n\nLa durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata\ndall’art. 11, parte II del presente CCNL.\n\n\n\n24.6) - La formazione dell’apprendista.\n\n\n\nLa formazione effettuata e la qualificazione professionale contrattuale\neventualmente acquisita, le competenze acquisite ai fini del proseguimento\ndegli studi devono essere registrati sul libretto formativo del cittadino di\ncui all’art. 2, comma 1), lett. i), D.lgs. n. 276\u002F03.\n\nLe attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e\narticolazione, sono regolamentate dal DM del Lavoro 8.4.98 di applicazione\ndelle norme di cui all’art. 16, legge n. 196\u002F97 ed è interna ai sensi della\nlegislazione vigente.\n\n\n\n24.7) - Trattamento economico.\n\n\n\nL’apprendista ha diritto, per l’intera durata del periodo di\napprendistato, compresi gli eventuali periodi di formazione esterna alla\nazienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i\nlavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio e allo stesso\ntrattamento retributivo così parametrato:\n\n\n\n-1° anno: 85% della retribuzione tabellare del livello di inquadramento di\ncui all’art. 18, parte II del presente CCNL;\n\n-2° anno: 90% della retribuzione tabellare;\n\n-3° anno: 100% della retribuzione tabellare.\n\n\n\nNota a verbale.\n\n\n\nLe Parti convengono di incontrarsi, dopo un periodo di osservazione della\nCommissione paritetica nazionale, per l’eventuale integrazione\ndell’articolato e per l’eventuale incremento della percentuale di conferme\ndel 20%, prevista dalla legge, indipendentemente dal numero di dipendenti.",{"bindId":105,"name":106,"text":106},"SUNDAY_trigger","- lavoro festivo: 40%",{"bindId":108,"name":109,"text":110},"cbamemtrad","FLC-CGIL, CISL-Scuola, UIL-Scuola, SNALS","FLC-CGIL, CISL-Scuola, UIL-Scuola, SNALS-ConfSAL",{"bindId":112,"name":113,"text":114},"WORKHOURS_trigger","Art. 29 - Orario di lavoro. L’orario di ","Art. 29 - Orario di lavoro.\n\n\n\nL’orario di lavoro è per:\n\n\n\npersonale area I:\n\n\n\n* 38 ore settimanali per:\n\n\n\n-personale ATA dell’area I, livelli 1), 2), 3), 4) e 5) e personale\ndirettivo dell’area III, livelli 8A) e 8B);\n\n\n\n•34 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1.767 ore\nper:\n\n\n\n- coordinatori e ‘tutor’ (livello 4)\n\n\n\n* 34 ore settimanali per:\n\n\n\n- modelli viventi\n\n\n\npersonale area II di:\n\n\n\n* 36 ore settimanali per:\n\n\n\n- educatori di asilo nido\n\n- operatori di ludoteca\n\n- educatori di convitto\n\n- istruttori in attività parascolastiche sportive e colonie\n\n- assistenti sociali\n\n\n\nL’orario di lavoro si intende comprensivo di tutte le attività connesse\nalla loro funzione:\n\n\n\n• 34 ore settimanali per:\n\n\n\n- docenti di scuola dell’infanzia (livello 4)\n\n\n\n• 24 ore settimanali per:\n\n\n\n- docenti di scuola primaria (livello 5)\n\n- lettori di lingua madre in totale o parziale presenza di docenti\n\n\n\n•23 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1.196 ore\nper:\n\n\n\n-docenti inquadrati ai livelli 4) e 5) impegnati in:\n\n\n\n-corsi liberi e di preparazione agli esami;\n\n-corsi liberi d’arte, di cultura varia, di danza, di estetica e di\nacconciatura;\n\n-in doposcuola, in attività integrative scolastiche;\n\n-corsi per corrispondenza;\n\n-corsi a distanza;\n\n-corsi di istruzione professionale;\n\n-corsi di lingue;\n\n\n\n•21 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1.091 ore\nper:\n\n\n\n-docenti inquadrati al livello 7) impegnati in:\n\n\n\n-scuole e corsi per interpreti e traduttori;\n\n-scuole e corsi post-secondari;\n\n-istituti para-universitari;\n\n-scuole speciali per minori;\n\n-accademie di belle arti, di danza, di arte drammatica e conservatori di\nmusica;\n\n\n\n•18 ore settimanali:\n\n\n\n-per i docenti in scuole secondarie di 1° grado e 2° grado paritarie e non\nparitarie, con l’esclusione fra queste ultime dei corsi di preparazione agli\nesami, che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di laurea e\nl’abilitazione all’insegnamento (livello 6);\n\n-per i docenti di educazione fisica, tecnica, artistica e musicale (livello\n6);\n\n-per i docenti in scuole secondarie di 1° e 2° grado legalmente\nriconosciute che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di\nscuola secondaria di 2° grado.",{"bindId":116,"name":117,"text":118},"pensionfundtxt","Art. 10 - Previdenza complementare. Le P","Art. 10 - Previdenza complementare.\n\n\n\nLe Parti ribadiscono che il diritto dei lavoratori dipendenti dagli istituti\naderenti ad ANINSEI a poter disporre di un trattamento di pensione\ncomplementare sia sancito per via contrattuale, così come previsto dalla\nnormativa vigente e si impegnano a definire la materia entro la vigenza del\npresente CCNL.",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"ONCERISE_trigger","Art. 17 - Tredicesima mensilità. A tutto","Art. 17 - Tredicesima mensilità.\n\n\n\nA tutto il personale dipendente viene corrisposta entro il 16 dicembre una\n13a mensilità pari alla retribuzione in atto nel mese di dicembre, esclusi gli\nassegni familiari.\n\nNel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno\nvanno corrisposti tanti 12simi dell’ultima mensilità percepita pari ai mesi\ndi servizio prestati.\n\nNel caso di variazione dell’orario di lavoro in più o in meno nel corso\ndell’anno solare, la 13a sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale\ndelle ore di lavoro ordinario medie mensili per la retribuzione oraria in atto\nnel mese di dicembre o al momento della cessazione del rapporto.\n\nLe frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a 15\ngiorni e in tal caso equiparate a 1 mese intero.",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"sicknesspay","Art. 38 - Assenze per malattia e infortu","Art. 38 - Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro.\n\n\n\nIn caso di assenza per malattia o infortunio al lavoratore viene assicurato\nil seguente trattamento:\n\n\n\na)mantenimento del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno\nsolare;\n\nb)integrazione delle indennità a carico dell’ente competente da\ncorrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico in modo da raggiungere\ncomplessivamente:\n\n\n\n- il 75% della retribuzione mensile dal 1° al 10° giorno\n\n- il 100% della retribuzione mensile dal 11° al 180° giorno\n\n\n\nIn caso di mancato riconoscimento da parte dell’INPS del diritto della\nindennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione\ngiustificativa da parte del lavoratore, la scuola ha diritto al rimborso sia\ndelle anticipazioni fatte per conto dell’INPS sia di quanto corrisposto a\nproprio carico dall’inizio della malattia.\n\n\n\nArt. 39 - Aspettativa per malattia.\n\n\n\nNei confronti del dipendente ammalato o infortunato la conservazione del\nposto, fissata nel periodo massimo di 180 giorni dal precedente art. 38, parte\nII, sarà prolungata, a richiesta documentata del dipendente, per un ulteriore\nperiodo di aspettativa, senza retribuzione, non superiore a mesi 6. Detto\nperiodo di aspettativa per malattia non è computabile ad alcun effetto.",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"JOBTYPE_descriptions","Art. 5 – Classificazione. Il personale è","Art. 5 – Classificazione.\n\n\n\nIl personale è classificato secondo i profili professionali di cui alle\nrelative declaratorie in 3 aree:\n\n\n\nArea I: servizi amministrativi, tecnici e ausiliari (ATA).\n\n\n\nLivello 1)\n\n\n\nSono inquadrati i lavoratori che effettuano lavori per i quali è richiesto\nil possesso di elementari e semplici conoscenze pratiche, per il cui esercizio\nnon si richiede una preparazione professionale specialistica, quali ad\nesempio:\n\n\n\n-accudienti;\n\n-addetti alle pulizie;\n\n-bidelli;\n\n-personale di fatica;\n\n-inservienti ai piani;\n\n-lavoranti di cucina;\n\n-addetti alle mense;\n\n-custodi-portieri;\n\n-accompagnatori di bus;\n\n-addetti alla manutenzione ordinaria;\n\n-addetti al giardino;\n\n-oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente\nquanto specificato in declaratoria.\n\n\n\nLivello 2)\n\n\n\nSono inquadrati i lavoratori che effettuano lavori per la cui esecuzione\nsono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche,\ncomunque conseguite, quali ad esempio:\n\n\n\n-guardarobieri;\n\n-autisti bus;\n\n-infermieri;\n\n-assistenti all’infanzia;\n\n-assistenti di scuola d’infanzia;\n\n-addetti alle aree attrezzate per l’infanzia;\n\n-assistenti alle colonie e ai convitti;\n\n-portieri-centralinisti;\n\n-tecnici di caldaie;\n\n-operatore amministrativo: personale addetto prevalentemente alla tenuta\ndell’archivio e del protocollo, alla predisposizione degli atti inerenti\nl’ufficio di segreteria, all’assolvimento dei servizi esterni connessi con\nil proprio lavoro, provvedendo, ove presente, all’insieme delle operazioni\nriguardanti la gestione del magazzino, la verifica e la conservazione delle\nmerci;\n\n-bagnini;\n\n-modelli viventi;\n\n-infermieri generici;\n\n-camerieri specializzati nel settore per mansione unica;\n\n-oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente\nquanto specificato in declaratoria.\n\n\n\nLivello 3)\n\n\n\nSono inquadrati i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o\nprevalentemente tali che comportano specifiche conoscenze\namministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali, con capacità di\nutilizzazione di mezzi e strumenti o di dati nell’ambito di procedure\npredeterminate:\n\n\n\n-cuochi;\n\n-capisala e camerieri con diploma di scuola alberghiera;\n\n-operatore di biblioteca;\n\n-applicati di segreteria: personale addetto prevalentemente ad effettuare\nprestazioni e attività nel campo amministrativo, contabile, tecnico e\ndidattico-organizzativo, esercitate anche mediante l’uso di apparecchiature\ntecniche di tipo complesso, sulla base di istruzioni del\nsegretario-coordinatore amministrativo, ove presente, o del direttore, del\npreside e del gestore dell’istituto nella predisposizione di atti\namministrativo-contabili e negli adempimenti didattico-organizzativi;\n\n-infermieri professionali;\n\n-aiuti economi amministrativi;\n\n-aiutanti tecnici di laboratorio;\n\n-oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente\nquanto specificato in declaratoria.\n\n\n\nLivello 4)\n\n\n\nSono inquadrati i lavoratori che svolgono attività per i quali è richiesto\nil diploma di scuola secondaria di 2° grado o di una qualifica professionale\ncon esperienza lavorativa nel settore di almeno 3 anni:\n\n\n\n-segretari amministrativi: personale che, con funzioni di coordinamento in\ncondizione di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa\nnell’ambito delle proprie mansioni sulla base di direttive di massima\nimpartite dalla Direzione o dal gestore e applicando procedure operative\ncomplesse relative al sistema contabile-amministrativo e\ndidattico-organizzativo, adottati nell’ambito dello specifico campo di\ncompetenza, è incaricato a svolgere congiuntamente i seguenti compiti:\nrilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti,\nelaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a\nbilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i\nconseguenti interventi operativi, nonché controllare la correttezza giuridica\ndegli atti prodotti;\n\n-addetti al ‘telemarketing’;\n\n-coordinatori e tutor: impegnati in attività di assistenza e tutoraggio\ndegli studenti nei momenti di verifica previsti dopo le attività didattiche in\npresenza, multimediali o in PAD, in attività di conversazione e pratica per\nconsolidare le conoscenze linguistiche acquisite.\n\n\n\nLivello 5)\n\n\n\nSono inquadrati i lavoratori che in una struttura organizzativa di elevata\ncomplessità subordinatamente alle direttive del titolare o del legale\nrappresentante o del Consiglio di amministrazione dell’ente gestore\ndell’istituto hanno la responsabilità di specifici settori tecnici od\norganizzativi. E’ richiesto il titolo di laurea attinente al settore di cui\nsono responsabili.\n\n\n\nArea II: servizi di istruzione, di formazione ed educazione.\n\n\n\nLivello 3)\n\n\n\nSono inquadrati i lavoratori che eseguono mansioni complesse e articolate,\nche richiedono una presenza o compresenza in aula o laboratorio, per\nl’espletamento di attività educative-formative in genere comprese quelle del\npersonale che in strutture convittuali curino la formazione degli ospiti nelle\nore extra-curricolari:\n\n\n\n- educatrici ed educatori di asilo nido\n\n- istruttori in attività parascolastiche, sportive e colonie\n\n- operatori di ludoteca\n\n\n\nLivello 4)\n\n\n\nSono inquadrati i lavoratori che svolgono o concorrono a svolgere obiettivi\nformativi, culturali e scientifici di varia natura, non connessi o strettamente\nconnessi ai processi evolutivi di istruzione curriculare e per i quali è\nrichiesto il diploma di scuola secondaria di 2° grado o di una qualifica\nprofessionale con esperienza lavorativa nel settore di almeno 3 anni:\n\n\n\n-docenti in corsi liberi d’arte, di cultura varia, di danza, di estetica e\ndi acconciatura;\n\n-docenti in doposcuola, in attività integrative scolastiche;\n\n-docenti in corsi per corrispondenza;\n\n-docenti in corsi a distanza;\n\n-docenti di scuola dell’infanzia;\n\n-educatori di convitto;\n\n-assistenti sociali.\n\n\n\nLivello 5)\n\n\n\nSono inquadrati i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e\nconcorrono al conseguimento di obiettivi formativi, culturali, scientifici o\nprofessionali, non connessi o strettamente connessi ai processi evolutivi di\nistruzione curriculare. E’ richiesto il diploma di scuola secondaria di 2°\ngrado e, se necessario, una qualifica:\n\n\n\n-docenti di scuola primaria;\n\n-docenti in corsi di preparazione agli esami;\n\n-docenti in corsi di istruzione professionale;\n\n-docenti in corsi di lingue;\n\n-insegnanti tecnico-pratici negli istituti industriali, professionali e\nassistenti di chimica e fisica, ottica, odontotecnica;\n\n-lettori di lingua madre in parziale o totale presenza di docenti;\n\n-oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente\nquanto specificato in declaratoria.\n\n\n\nLivello 6)\n\n\n\nSono inquadrati i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi\nnon connessi o strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione\ncurriculare e concorrono al conseguimento di obiettivi formativi, culturali e\nscientifici attraverso un processo educativo finalizzato alla acquisizione di\ncontenuti culturali complessi e di capacità critiche-cognitive, per i quali è\nrichiesto il diploma di laurea:\n\n\n\n-docenti in scuole secondarie di 1° grado e 2° grado paritarie e non\nparitarie, con l’esclusione fra queste ultime dei corsi di preparazione agli\nesami, che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di laurea e\nl’abilitazione all’insegnamento;\n\n-docenti di educazione fisica, tecnica artistica e musicale;\n\n-oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente\nquanto specificato in declaratoria.\n\n\n\nLivello 7)\n\n\n\nSono inquadrati lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e\nstrettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione: docenti in scuole e\ncorsi per interpreti e traduttori, scuole e corsi post-secondari, istituti\npara-universitari, scuole speciali per minori, accademie di belle arti, di\ndanza, di arte drammatica e conservatori di musica.\n\n\n\nArea III: Servizi direttivi.\n\n\n\nLivello 8A)\n\n\n\nSono inquadrati i lavoratori che, subordinatamente alle direttive del\ntitolare o del legale rappresentante o del Consiglio di amministrazione della\nsocietà che gestisce l’impresa scolastica, svolgono funzioni ad alto\ncontenuto professionale e hanno in via continuativa la responsabilità di\nunità educativa-formativa la cui struttura organizzativa non sia complessa.\nE’ richiesto almeno il diploma di scuola secondaria di 2° grado:\n\n\n\n-direttori (coordinatori delle attività educative e didattiche) di asilo\nnido, di scuole dell’infanzia e primarie, di corsi di corrispondenza, di\ncorsi liberi e di arte, di corsi di istruzione professionale, di corsi di\nlingue e di cultura varia;\n\n-oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente\nquanto specificato in declaratoria.\n\n\n\nLivello 8B)\n\n\n\nSono inquadrati i lavoratori che, subordinatamente alle direttive del\ntitolare o del legale rappresentante o del Consiglio di amministrazione della\nsocietà che gestisce l’impresa scolastica, svolgono funzioni ad alto\ncontenuto professionale e hanno in via continuativa la responsabilità di\nunità scolastiche la cui struttura organizzativa è di elevata complessità.\nE’ richiesto il titolo di laurea e di abilitazione in conformità alla unità\nscolastica di cui sono responsabili:\n\n\n\n-presidi (coordinatori delle attività educative e didattiche) di scuole\nsecondarie di 1° e 2° grado paritarie e non paritarie; presidi di scuole e\ncorsi di preparazione agli esami; rettori di convitto;\n\n-oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente\nquanto specificato in declaratoria.",{"bindId":132,"name":133,"text":134},"hardshipallowancetype1","Al personale docente con incarico tempor","Al personale docente con incarico temporaneo di coordinamento e\u002Fo vice\npresidenza è corrisposta una indennità mensile per la durata dell’intero\nmandato pari alla quota oraria lorda dei livelli 8A) e 8B) per il numero delle\nore settimanali allo scopo destinate, corrisposta a fronte del maggior carico\norario settimanale.",{"bindId":136,"name":137,"text":138},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 17 - Permessi per Dirigenti sindaca","Art. 17 - Permessi per Dirigenti sindacali provinciali, regionali\n\ne nazionali.\n\n\n\nI dirigenti e i componenti degli Organismi direttivi provinciali, regionali\ne nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL hanno diritto a permessi\nretribuiti nel limite massimo complessivo di 12 giorni per anno scolastico.",{"bindId":140,"name":141,"text":142},"SCHEDULE_trigger","Art. 37 - Riposo settimanale. Tutto il p","Art. 37 - Riposo settimanale.\n\n\n\nTutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente\ncoincidente con la domenica, salvo esigenze di servizio, nel qual caso il\nriposo verrà fruito in altro giorno.",{"bindId":144,"name":145,"text":146},"contracttrial","Art. 11 - Periodo di prova La durata del","Art. 11 - Periodo di prova\n\n\n\nLa durata del periodo di prova, del dipendente assunto a tempo\nindeterminato, indipendentemente dal suo orario settimanale che deve risultare\ndall’atto scritto di assunzione, non può superare:\n\n\n\n- livelli 1) e 2): 30 giorni\n\n- livello 3): 60 giorni\n\n- livelli 4), 5), 6) e 7): 4 mesi\n\n- livelli 8A) e 8B): 6 mesi\n\n- personale a tempo determinato: 1 mese, per tutti i livelli\n\n\n\nAi sensi dell’art. 4, RDL n. 1825\u002F24, convertito in legge n. 562\u002F26, il\nperiodo indicato per i livelli 4), 5), 6), 7), e 8A) e 8B) deve essere\ncomputato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli\ndevono intendersi di lavoro effettivo.Durante il periodo di prova le Parti\navranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL compresi\nTFR, 13a mensilità e ferie.\n\nDurante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in\nqualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due Parti.\n\nTrascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due\nParti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato\nin servizio e il periodo di prova gli verrà computato ad ogni effetto.\n\nI dipendenti che abbiano maturato una anzianità uguale o superiore al\nperiodo di prova e siano stati licenziati per riduzione di personale, in caso\ndi riassunzione con le stesse mansioni, non devono ripetere il periodo di\nprova.\n\nIl decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio e il\ndipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado\ndi riprendere il servizio entro il periodo massimo di 4 mesi.",{"bindId":148,"name":149,"text":150},"paidpaternityleave","Art. 50 - Permessi retribuiti. Il lavora","Art. 50 - Permessi retribuiti.\n\n\n\nIl lavoratore ha diritto a fruire:\n\n\n\na)di permessi retribuiti per la partecipazione a prova di esame di regolari\ncorsi di studio, art. 10, legge n. 300\u002F70;\n\nb)di permessi retribuiti fino ad un massimo di giorni 6 per ciascun anno\nscolastico per la partecipazione a corsi di aggiornamento o per comprovati e\nseri motivi familiari anche se autocertificati quali ad esempio: lutti,\nnascite, matrimoni, infortuni e ricoveri in ospedale che riguardino il coniuge\ne i parenti del lavoratore entro il 2° grado in linea diretta e in linea\ncollaterale, non più di 3 per evento salvo casi eccezionali; i permessi se non\ngoduti nell’anno, non sono recuperabili;",{"bindId":152,"name":153,"text":154},"WAGES_payscale1_selected_start"," livelli retribuzione CCNL 2010\u002F12 retri","\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n\n        livelli\n\n        \n        \n      \n      retribuzione\n\n        CCNL 2010\u002F12\n\n        \n        \n      \n      retribuzione\n\n        CCNL 2015\u002F18\n      \n    \n    \n      dal 1.9.12\n      \n      dal 1.9.15\n      \n      dal 1.9.16\n      \n      dal 1.9.17\n      \n      dal 1.9.18\n      \n    \n    \n      1\n      \n      1.122,83\n      \n      1.131,15\n      \n      1.147,79\n      \n      1.164,43\n      \n      1.181,07\n      \n    \n    \n      2\n      \n      1.149,62\n      \n      1.158,14\n      \n      1.175,17\n      \n      1.192,21\n      \n      1.209,25\n      \n    \n    \n      3\n      \n      1.205,14\n      \n      1.214,07\n      \n      1.231,93\n      \n      1.249,79\n      \n      1.267,65\n      \n    \n    \n      4\n      \n      1.266,22\n      \n      1.275,60\n      \n      1.204,37\n      \n      1.313,13\n      \n      1.331,89\n      \n    \n    \n      5\n      \n      1.349,64\n      \n      1.359,64\n      \n      1.379,64\n      \n      1.399,64\n      \n      1.419,64\n      \n    \n    \n      6\n      \n      1.349,64\n      \n      1.359,64\n      \n      1.379,64\n      \n      1.399,64\n      \n      1.419,64\n      \n    \n    \n      7\n      \n      1.370,30\n      \n      1.380,45\n      \n      1.400,76\n      \n      1.421,07\n      \n      1.441,37\n      \n    \n    \n      8A\n      \n      1.436,38\n      \n      1.447,02\n      \n      1.468,31\n      \n      1.489,59\n      \n      1.510,88\n      \n    \n    \n      8B\n      \n      1.514,68\n      \n      1.525,90\n      \n      1.548,35\n      \n      1.570,79\n      \n      1.593,24",{"bindId":156,"name":157,"text":158},"longtermillness","Art. 41 - Lavoratori affetti da patologi","Art. 41 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche.\n\n\n\nAi sensi dell’art. 12 bis, D.lgs. n. 61\u002F00, i lavoratori affetti da\npatologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa,\nanche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una\nCommissione medica istituita presso l’AUSL territorialmente competente, hanno\ndiritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a\ntempo parziale, così come previsto all’art. 12, parte II.\n\nL’organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo\nprioritariamente conto delle esigenze individuali specifiche del dipendente.\n\nSu richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve\nessere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. Restano in\nogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"incidentalbonusamount1","A tutto il personale dipendente viene co","A tutto il personale dipendente viene corrisposta entro il 16 dicembre una\n13a mensilità pari alla retribuzione in atto nel mese di dicembre, esclusi gli\nassegni familiari.",{"bindId":164,"name":165,"text":166},"NOCTPREM_trigger","Art. 34 - Lavoro notturno, festivo, stra","Art. 34 - Lavoro notturno, festivo, straordinario.\n\n\n\nE’ considerato lavoro notturno quello effettuato dopo le ore 22 e sino\nalle 6 antimeridiane; per gli Istituti che svolgono corsi serali protraentisi\noltre le ore 22, sono considerate notturne le ore a partire dall’ora in cui\nterminano usualmente le lezioni.\n\nE’ considerato lavoro festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei\ngiorni di festività nazionali.\n\nE’ considerato lavoro straordinario quello prestato a fronte di ragioni di\ncarattere eccezionale, legati a particolari esigenze di servizio non ricorrenti\ne non programmabili e oltre i limiti dell’orario contrattuale di lavoro ed\nespressamente assegnato dal legale rappresentante dell’istituto o dal\npreside, se delegato.\n\nIl personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro\nstraordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente CCNL. Non\nsarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia stato\nautorizzato. Al personale non docente potrà essere richiesto lavoro\nstraordinario fino a un massimo di 120 ore all’anno\n\nAl personale docente con monte ore annuo dei livelli 4), 5) e 7) potranno\nessere richieste nel corso dell’anno scolastico prestazioni straordinarie\nfino a 1\u002F3 dell’assegnazione ordinaria annuale risultante dal rispettivo\ncontratto individuale di lavoro.\n\nPer ciascuna ora di lavoro ordinario prestato in ore notturne ovvero nei\ngiorni festivi, nei casi in cui la legge consente il riposo compensativo, viene\ncorrisposta la seguente maggiorazione della quota oraria di retribuzione:\n\n\n\n- lavoro notturno: 25%\n\n- lavoro festivo: 40%",{"bindId":168,"name":169,"text":170},"maternityexcludedtrigger","Nei casi comportanti impossibilità tempo","Nei casi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della\nprestazione, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione stessa\nresterà sospesa e il collaboratore non percepirà alcun compenso:\n\n\n\n-nel caso di malattia, per un periodo massimo di 30 giorni nell’anno\nscolastico;\n\n-nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica;\n\n-nel caso di maternità, per il periodo compreso tra i 2 mesi precedenti la\ndata presunta del parto e i 4 mesi successivi alla data effettiva, per un\nperiodo complessivo di 5 mesi;\n\n-per gravi e comprovati motivi, per congedi parentali, per matrimonio entro\nun limite massimo di 20 giorni complessivi.\n\n\n\nNelle suddette circostanze il contratto non potrà essere risolto, e\nriprenderà vigore al termine del periodo di interruzione salvo che questo non\nsuperi il termine di durata del contratto.",{"bindId":172,"name":173,"text":174},"MAXHOURS_trigger","Art. 31 - Prolungamento orario. Al perso","Art. 31 - Prolungamento orario.\n\n\n\nAl personale docente con 18 ore settimanali di insegnamento può essere\nrichiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 24 ore settimanali.\nAl personale docente in scuole primarie con 24 ore settimanali di insegnamento\npuò essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 32 ore\nsettimanali.\n\nAl personale docente in scuole dell’infanzia con 34 ore settimanali può\nessere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 38 ore\nsettimanali.\n\nAgli educatori di convitto con 36 ore settimanali può essere richiesto un\norario settimanale di lezioni superiore fino a 40 ore settimanali.\n\nGli incarichi in prolungamento di orario sono conferiti per l’intera\ndurata dell’anno scolastico.\n\nLa retribuzione spettante per ciascuna ora di prolungamento d’orario\nrispettivamente oltre la 18a, la 24a, la 34a e la 36a è pari rispettivamente\nall’80% di 1\u002F18, di 1\u002F24, di 1\u002F34 e di 1\u002F36 della rispettiva retribuzione\nglobale in atto.\n\nIn accordo con il docente, le ore di prolungamento orario, nelle scuole\nsecondarie di 1° e 2° grado, possono essere compensate con un egual numero di\nore di ferie aggiuntive da godersi nel periodo estivo in aggiunta alle ferie\nordinarie.",{"bindId":176,"name":153,"text":154},"PAYSCALES_trigger",{"bindId":178,"name":179,"text":180},"contractseverancepay1","Art. 63 - Trattamento di fine rapporto (","Art. 63 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\n\n\n\nDall’1.6.82 il TFR viene calcolato secondo quanto previsto dalla legge n.\n297\u002F82.",{"bindId":182,"name":183,"text":184},"bankholidays1","E’ considerato lavoro festivo il lavoro ","E’ considerato lavoro festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei\ngiorni di festività nazionali.",{"bindId":186,"name":187,"text":188},"SENIOR_trigger","Art. 20 - Salario d’anzianità A tutto il","Art. 20 - Salario d’anzianità\n\n\n\nA tutto il personale che all’1.1.16 abbia maturato 2 anni di servizio\nininterrotto presso lo stesso istituto è corrisposto mensilmente a partire\ndall’1.1.16 un salario di anzianità di € 10,00.\n\nA tutto il personale che all’1.1.16 abbia maturato 4 anni di servizio\nininterrotto presso lo stesso istituto è corrisposto mensilmente a partire\ndall’1.1.16 un salario di anzianità di € 20,00.\n\nA tutto il personale che all’1.1.16 abbia maturato 6 anni di servizio\nininterrotto presso lo stesso istituto è corrisposto mensilmente a partire\ndall’1.1.16 un salario di anzianità di € 30,00.\n\nA tutto il personale che all’1.1.16 abbia maturato 10 anni di servizio\nininterrotto presso lo stesso istituto è corrisposto mensilmente a partire\ndall’1.1.16 un salario di anzianità di € 40,00.\n\nA tutto il personale che all’1.1.16 abbia maturato 14 anni di servizio\nininterrotto presso lo stesso istituto è corrisposto mensilmente a partire\ndall’1.1.16 un salario di anzianità di € 55,00.\n\nA tale ultima somma va aggiunto quanto eventualmente già percepito\nmensilmente per scatti di anzianità precedentemente maturati.\n\nIl salario di anzianità è riproporzionato sulla base dell’orario di\nlavoro settimanale individuale, ridotto o part-time.\n\n\n\n\n\n",{"bindId":190,"name":191,"text":192},"paidmaternityleave","Art. 44 - Tutela della maternità e della","Art. 44 - Tutela della maternità e della paternità.\n\n\n\nA tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche\nin materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste\ndai Dd.lgs. n. 151\u002F01 e 80\u002F15 e a cui si fa espressamente riferimento per\nquanto non previsto nel presente CCNL e stabilito nel presente articolo.\n\nAlle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro spetta\nl’intera retribuzione mensile, nonché le indennità fisse e ricorrenti.\n\nPer quanto riguarda l’intera disciplina del presente articolo si fa\nriferimento all’allegato 8) parte integrante del presente CCNL.",{"bindId":194,"name":195,"text":196},"WAGES_trigger","Titolo IV - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREV","Titolo IV - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE",{"bindId":198,"name":199,"text":200},"contractseverancepay","Art. 58 - Licenziamento per mancanze. La","Art. 58 - Licenziamento per mancanze.\n\n\n\nLa risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento ordinario disposta\ndal legale rappresentante dell’istituto può avvenire per iscritto in\nqualsiasi periodo dell’anno con la corresponsione del TFR ai sensi degli\nartt. 2118 e 2119 CC, con rispetto del preavviso.",{"bindId":202,"name":203,"text":204},"PAIDLEAV_trigger","Art. 35 – Ferie. I dipendenti, compresi ","Art. 35 – Ferie.\n\n\n\nI dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto a un\nperiodo annuale di ferie con corresponsione della normale retribuzione, pari a\n30 giorni lavorativi per ciascun anno.\n\nLa ricorrenza del S. Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse\nlavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche in\naggiunta alle ferie estive o, retribuita con 1\u002F26 della retribuzione globale\nmensile.\n\nAgli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la\ndistribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6\ngiorni lavorativi.\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno,\nil dipendente maturerà tanti 12simi delle ferie quanti sono i mesi lavorati,\nle frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati\nmese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate.\n\nLe ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o\npuerperio, né con il periodo di preavviso.\n\nLe ferie sono irrinunciabili.\n\nIl decorso delle ferie si sospende nel solo caso di sopravvenienza, durante\nil periodo stesso, di malattia.\n\nIl periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non frazionabile in\npiù di 2 periodi. E’ ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in\nconto ferie, chiesti dal dipendente.\n\nIn ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di\nferie coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai 2\u002F3 dei giorni\nspettanti.\n\nLe ferie potranno essere godute entro il mese di luglio dell’anno\nsuccessivo a quello di maturazione.\n\nIl calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà definito dalla\nDirezione in accordo con la RSA nell’ambito della contrattazione decentrata\ndi norma entro il mese di aprile di ogni anno.\n\nEventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di\nferie aggiuntive.\n\nNegli istituti in cui il calendario delle attività è imposto da terzi le\nsospensioni delle attività didattiche ed educative non coperte da ferie e non\nlavorate non incidono sulla normale retribuzione.\n\nLa maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.",{"bindId":206,"name":207,"text":207},"cbasignsingle","ANINSEI Confindustria Federvarie",{"bindId":209,"name":210,"text":211},"deathrelatives","Il lavoratore ha diritto a fruire: a)di ","Il lavoratore ha diritto a fruire:\n\n\n\na)di permessi retribuiti per la partecipazione a prova di esame di regolari\ncorsi di studio, art. 10, legge n. 300\u002F70;\n\nb)di permessi retribuiti fino ad un massimo di giorni 6 per ciascun anno\nscolastico per la partecipazione a corsi di aggiornamento o per comprovati e\nseri motivi familiari anche se autocertificati quali ad esempio: lutti,\nnascite, matrimoni, infortuni e ricoveri in ospedale che riguardino il coniuge\ne i parenti del lavoratore entro il 2° grado in linea diretta e in linea\ncollaterale, non più di 3 per evento salvo casi eccezionali; i permessi se non\ngoduti nell’anno, non sono recuperabili;",{"bindId":213,"name":214,"text":215},"cbadate_end","Art. 2 - Decorrenza e durata. Il present","Art. 2 - Decorrenza e durata.\n\n\n\nIl presente CCNL decorre dal 1° settembre 2015 e ha vigore fino a tutto il\n31 dicembre 2018.\n\nPer il periodo transitorio dall’1.1.13 al 31.8.15 al personale di tutti i\nlivelli, in servizio al 31.8.15, è corrisposta con la busta paga di settembre\n2015 una retribuzione ‘una tantum’ degli importi rispettivamente indicati\nnella tabella all’art. 18 del presente CCNL.\n\nRimane confermato l’aumento del salario di anzianità già erogato agli\naventi diritto dall’1.1.14, come riportato nella tabella all’art. 20 del\npresente CCNL.\n\nIn caso di disdetta, il presente CCNL resterà in vigore fino a che non sia\nstato sostituito dal successivo CCNL.",{"bindId":217,"name":214,"text":215},"cbadate_end_date",{"bindId":219,"name":220,"text":221},"trainingfundtxt","A) MODALITA’ DEL CORSO DI FORMAZIONE PER","A) MODALITA’ DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I RLS\n\n\n\n1)\n\nTutti i lavoratori eletti o designati secondo le modalità indicate\nnell’accordo nazionale sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione\ndella durata minima di 32 ore sulle materie concernenti l’incarico.\n\n\n\n2)\n\nIl corso di formazione, i cui costi sono a carico dei datori di lavoro,\npotrà essere organizzato anche su base provinciale e\u002Fo regionale.",{"bindId":223,"name":224,"text":225},"tempagency","Art. 25 - Somministrazione di lavoro. Il","Art. 25 - Somministrazione di lavoro.\n\n\n\nIl contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato, nel\nrispetto dell’Accordo interconfederale 16.4.98 e successivi rinnovi.",{"bindId":227,"name":228,"text":229},"equalitytxt","-flessibilità degli orari di lavoro in r","-flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle\ndonne;",{"bindId":231,"name":232,"text":233},"healthinsurance","Il committente è tenuto a ottemperare al","Il committente è tenuto a ottemperare alle norme vigenti in materia\nprevidenziale e fiscale e stipulare copertura assicurativa contro gli infortuni\nin favore del collaboratore (Assicurazione obbligatoria INAIL).",{"bindId":235,"name":236,"text":237},"healthandsafetypolicy","Allegato n. 3 SICUREZZA E SALUTE DEI LAV","Allegato n. 3\n\n\n\nSICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE\n\n\n\nLe Parti\n\n\n\nvisto il D.lgs. n. 81\u002F08 che fissa sia i principi generali per la tutela\ndella salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di\nlavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti\napplicativi;\n\n\n\nconsiderato che le Parti intendono definire tali aspetti applicativi, in\nbase agli orientamenti di partecipazione che hanno ispirato le direttive della\nCEE;\n\n\n\nravvisata l’opportunità di definire i temi concernenti la rappresentanza\ndei lavoratori sulla sicurezza e la salute, le sue modalità d’esercizio nei\nposti di lavoro, la formazione della rappresentanza e la costituzione, a norma\ndel D.lgs. n. 81\u002F08, degli Organismi paritetici territoriali;\n\n\n\nritenuto che la logica, che fonda i rapporti tra le Parti nella materia in\nquestione, è quella di superare posizioni conflittuali, e ispirarsi a criteri\ndi partecipazione;\n\n\n\nconvengono quanto segue:\n\n\n\nParte I - IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (RLS)\n\n\n\nL’art. 47, D.lgs. n. 81\u002F08 stabilisce che in tutte le aziende o unità\nproduttive è eletto o designato il RLS, fissa i criteri per la sua\nindividuazione, e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per la\ndefinizione di altri parametri, in tema di diritti, formazione e strumenti per\nl’attuazione degli incarichi.\n\nI luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto di eventuali\nportatori di ‘handicap’.\n\n\n\nA) ISTITUTI FINO A 15 DIPENDENTI\n\n\n\n1)\n\nNegli istituti di ogni ordine e grado, dove si esercitano attività\neducative, di istruzione, convitti, studentati, collegi, nonché centri\nsportivi e culturali aderenti ad ANINSEI, aventi fino a 15 dipendenti, il RLS\nviene eletto dai lavoratori al loro interno.\n\nLa riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale\nfunzione.\n\nAltre modalità per l’elezione delle RLS possono essere individuate dagli\nOrganismi paritetici territoriali previsti dal CCNL.\n\n\n\n2)\n\nL’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto,\nanche per candidature concorrenti.\n\nHanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e\npossono essere eletti tutti quelli con contratto a tempo indeterminato.\n\nRisulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti.\nIn caso di parità risulterà eletto colui che ha maggiore anzianità di\nservizio.\n\nPrima della votazione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del\nseggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a\nredigere il verbale dell’elezione che viene comunicato subito al datore di\nlavoro.\n\nL’incarico ha la durata di 3 anni.\n\n\n\n3)\n\nAl RLS spettano, per lo svolgimento dell’incarico previsto a norma\ndell’art. 50, D.lgs. n. 81\u002F08, negli istituti che occupano fino a 15\ndipendenti, permessi retribuiti pari a 12 ore annue. Per l’espletamento degli\nadempimenti previsti dall’art. 50, D.lgs. n. 81\u002F08, lett. b), c), d), g), i)\ned l), non viene utilizzato il predetto monte ore.\n\nRicevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica il nome\ndell’eletto, quale RLS, alla Commissione paritetica regionale e questa alla\nCommissione paritetica nazionale.\n\n\n\nB) ISTITUTI CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI\n\n\n\nl)\n\nNegli istituti che occupano più di 15 dipendenti il RLS viene designato dai\nlavoratori tra i componenti della RSA o RSU se presenti. (cfr. art. 47, comma\n4).\n\nI permessi di cui al comma precedente sono pari a 18 ore annue per gli\nistituti con numero di dipendenti da 16 a 60; pari a 24 ore annue per gli\nistituti con più di 60 dipendenti.\n\n\n\n2)\n\nNegli istituti con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai\nlavoratori nell’ambito delle RSA. In assenza di tali rappresentanze, è\neletto direttamente dai lavoratori al loro interno, secondo le modalità di cui\nal punto 2) (cfr. art. 47, comma 3). Nel caso di dimissioni, o di mancata\naccettazione della elezione, subentrano, come RLS, e in via subordinata, i\nlavoratori che hanno ottenuto più voti durante l’elezione. In questo caso\nallo stesso spettano le sole ore di permesso previste per la sua funzione.\n\nIl verbale con il nominativo del RLS deve essere comunicato alla Direzione\ndell’istituto, che informerà la Commissione paritetica regionale e quella\nnazionale, presso la quale si terrà il relativo elenco.\n\n\n\nC) ATTRIBUZIONI DEL RLS\n\n(art. 50, D.lgs. n. 81\u002F08)\n\n\n\n1)\n\nIl diritto di accesso al luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto\ndelle esigenze di istituto, in accordo con il gestore, e con le limitazioni\npreviste dalla legge.\n\nIl RLS segnala preventivamente le visite che intende effettuare negli\nambienti di lavoro.\n\n\n\n2)\n\nLa consultazione del RLS è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi\ne per gli effetti dell’art. 50, D.lgs. n. 81\u002F08 e deve essere svolta in modo\nda garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti\nnecessari.\n\nIl verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte\nformulate dal RLS, il quale conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la\npropria firma sul verbale.\n\n\n\n3)\n\nIl RLS ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni di cui\nall’art. 50, comma 1), lett. e) e f), D.lgs. n. 81\u002F08.\n\nHa diritto inoltre di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi,\ndi cui all’art. 28, comma 2), conservato presso l’istituto a norma\ndell’art. 28 comma 3). Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del\nRLS, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto\ndalla normativa.\n\nPer informazioni, inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, si\nintendono quelle concernenti l’istituto, per gli aspetti relativi\nall’igiene e alla sicurezza del lavoro.\n\nIl RLS, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a farne un uso\nstrettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza.\n\n\n\n4)\n\nIl RLS ha diritto a una adeguata formazione prevista al comma 10), lett. G,\nart. 50, D.lgs. n. 81\u002F08. Tale formazione, a carico del datore di lavoro,\nverrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli\ngià previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile,\nadeguato alle sue funzioni e deve contenere:\n\n\n\n-conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia\ndi igiene e sicurezza sul lavoro;\n\n-conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di\nprevenzione e protezione;\n\n-metodologie sulla valutazione del rischio;\n\n-metodologie minime di comunicazione.\n\n\n\nLa durata dei corsi di formazione è di 32 ore. Il datore di lavoro, in caso\ndi rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei\nlavoratori provvederà all’integrazione della formazione.\n\n\n\n5)\n\nNegli istituti con più di 15 dipendenti il datore di lavoro indice, almeno\nuna volta l’anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni\ngenerali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui\nall’art. 35, comma 1), D.lgs. n. 81\u002F08, viene convocata, mediante atto\nscritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.\n\nIl RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza\ndi gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle\ncondizioni di prevenzioni presenti nell’istituto.\n\nDella riunione viene redatto relativo verbale.\n\n\n\n\n\nParte II - ORGANISMI PARITETICI\n\n\n\nLe parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dall’art. 2,\nD.lgs. n. 81\u002F08, fermo restando quanto previsto dal comma 2), lett. e) dello\nstesso articolo e del successivo art. 51, concordano quanto segue:\n\n\n\n1) COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE\n\n\n\nLa Commissione paritetica nazionale assume anche compiti in materia di\nigiene e sicurezza, e precisamente:\n\n\n\n-promuove la costituzione di Organismi paritetici regionali, (sezioni\nspecifiche aggiuntive paritetiche) e coordina la loro attività;\n\n-organizza seminari e altre attività complementari dei componenti gli\nOrganismi paritetici regionali;\n\n-definisce le linee guida e i comportamenti comuni in materia di igiene e\nsicurezza sul lavoro;\n\n-valuta eventuali esperienze e intese già operanti nel settore, che siano\ndi riferimento per gli Organismi paritetici regionali, anche in relazione alla\nattuazione di progetti formativi in ambito locale;\n\n-promuove e coordina interventi formativi, attivando canali di finanziamento\nda parte della UE e di altri Enti pubblici nazionali e comunitari;\n\n-favorisce lo scambio di informazioni e valutazioni sugli aspetti\napplicativi della vigente normativa e delle iniziative delle Amministrazioni\npubbliche;\n\n-approfondisce le proposte di normative comunitarie e nazionali, allo scopo\ndi individuare eventuali posizioni comuni da prospettare al Governo, al\nParlamento, alle Amministrazioni competenti.\n\n\n\n2) COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE\n\n\n\nEntro 180 giorni dalla data del presente accordo a livello regionale, le\nCommissioni paritetiche regionali, coordinate con la Commissione paritetica\nnazionale, assumono anche il compito di promuovere iniziative formative in tema\ndi prevenzione.\n\nA tal Fine la Commissione paritetica nazionale di sua iniziativa, o su\nproposta delle Commissioni paritetiche regionali, elabora progetti formativi in\nmateria di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro. Tali progetti formativi,\nelaborati in sintonia con le linee-guida e le indicazioni di carattere generale\nconcordate in seno alla Commissione paritetica nazionale, vengono comunicati\nalla Commissione paritetica regionale.\n\nLa Commissione paritetica regionale, onde favorire la realizzazione delle\niniziative proposte, oltre a tenere rapporti con l’Ente Regione e gli altri\nsoggetti istituzionali e non, operanti in materia di salute, sicurezza e\nprevenzione può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l’organizzazione\ndi corsi o giornate formative specifiche.\n\n\n\n\n\nParte III - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE\n\n\n\nFondamentale importanza, per una gestione condivisa e non conflittuale sulle\nmaterie della formazione e della rappresentanza nella prevenzione sul lavoro,\nassume in base al D.lgs. n. 81\u002F08, la costituzione di Organismi paritetici per\nla “composizione” di possibili conflitti.\n\nTali Organismi infatti rappresentano la prima istanza di risoluzione di\ncontroversie insorte nella “applicazione dei diritti di rappresentanza,\ninformazione e formazione previsti dalle norme vigenti”.\n\nLe Commissioni paritetiche regionali agiscono come Organismi paritetici ai\nquali sono attribuite le funzioni di composizione in base al D.lgs. n. 81\u002F08.\nIn particolare spetta ad esse:\n\n\n\n-informare i soggetti interessati ai temi della salute e della sicurezza;\n\n–tenere un elenco comprendente tutti i nominativi dei RLS eletti o\ndesignati nelle istituzioni scolastiche del territorio di competenza\ndell’organismo;\n\n-trasferire i dati sopracitati alla Commissione paritetica nazionale.\n\n\n\nLe Parti ribadiscono la convinzione che la questione della materia della\nsicurezza e della salute nei luoghi di lavoro sia realizzabile con soluzioni\ncondivise e attuabili.\n\nPertanto, in tutti i casi di controversie, relative all’applicazione delle\nnorme sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle\nnorme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, i lavoratori o i loro\nrappresentanti) si impegnano ad adire la Commissione paritetica regionale al\nfine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.\n\nLa parte che ricorre alla Commissione paritetica regionale, ne informa le\naltre parti interessate.\n\nPer quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla normativa\nvigente.",{"bindId":239,"name":240,"text":241},"unemploymentfund","Allegato n. 7 AMMORTIZZATORI SOCIALI IN ","Allegato n. 7\n\n\n\nAMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA\n\n\n\nLe Parti\n\n\n\npremesso che:\n\n\n\nin attuazione dei punti 2) e 3), Accordo in Conferenza Stato-Regioni del\n12.2.09, gli interventi che ne sono oggetto sono finalizzati al sostegno della\noccupazione e della occupabilità dei lavoratori in esubero congiunturale o\nstrutturale, attraverso l’erogazione di un insieme integrato di misure di\npolitica attiva e, in particolare, di potenziamento delle competenze.\n\nA questi si affiancano interventi di sostegno al reddito. I destinatari\nsono:\n\n\n\n-lavoratori subordinati a tempo indeterminato e\u002Fo determinato beneficiari di\ntrattamenti sostitutivi del reddito;\n\n-lavoratori in mobilità;\n\n-i lavoratori somministrati;\n\n-gli apprendisti.\n\n\n\nLe condizioni in cui i lavoratori possono trovarsi sono essenzialmente 2:\nlavoratori sospesi, a rischio di espulsione dai processi produttivi, ancora in\ncostanza di rapporto di lavoro e i lavoratori già espulsi dai processi\nproduttivi.\n\nGli interventi saranno finalizzati:\n\n\n\n-ad utilizzare il periodo di sospensione per percorsi di\nriqualificazione\u002Faggiornamento delle competenze coerenti con i fabbisogni\nprofessionali prodotti dalla evoluzione del profilo aziendale;\n\n-ad orientare l’azione verso la ricollocazione del lavoratore.\n\n\n\nConsiderato che\n\n\n\n- la perdurante crisi che sta attraversando anche il nostro Paese,\naccentuata dall’attuale fase di recessione, ha investito tutti i settori di\nproduzione e dei servizi;\n\n\n\n- il comparto educativo e della scuola non statale a seguito degli effetti\ndella crisi vive una condizione di riduzione della domanda, che si riflette in\nmodo preoccupante sia sui livelli occupazionali, già soggetti a processi di\nriduzione di orari e di precariato diffuso, sia sui livelli reddituali;\n\n\n\n- il settore educativo e della scuola paritaria non gode di alcun\nammortizzatore sociale, le Parti ritengono necessario per fronteggiare tale\nsituazione ricorrere agli strumenti previsti dalla attuale legislazione. In\nparticolare, intendono estendere a favore dei lavoratori che prestano la\npropria attività in istituzioni educative e scolastiche colpiti da crisi,\ntutele occupazionali e interventi di sostegno al reddito, anche attraverso\npercorsi di formazione.\n\n\n\nPertanto ritengono\n\n\n\n- indispensabile sollecitare, a tal fine, le strutture territoriali a\nlivello regionale delle rispettive associazioni datoriali e OO.SS., nonché le\nCommissioni paritetiche regionali, insediate o in via di insediamento, a\npromuovere azioni congiunte, affinché il settore educativo e della scuola non\nstatale possa essere inserito negli accordi regionali tra le categorie\nbeneficiarie degli ammortizzatori in deroga e del sostegno al reddito;\n\n\n\n- che ciò deve concretizzarsi attraverso accordi con le Regioni per\nconsentire alle istituzioni educative e alle scuole non statali in crisi\nl’accesso alle risorse finanziarie stabilite dai singoli accordi\nregionali;\n\n\n\n- che nella ipotesi in cui gli Accordi quadro regionali siano già stati\nstipulati sulla base delle Intese intercorse tra le Regioni stesse e il\nMinistero del lavoro, salute e previdenza sociale, le Parti impegnano strutture\nterritoriali a livello regionale delle rispettive associazioni datoriali e\nOO.SS. ad attivare ogni possibile percorso finalizzato a includere\nnell’elenco dei beneficiari dei trattamenti in deroga il settore educativo e\nscolastico paritario contrattualizzato.\n\nPer quanto riguarda il sostegno al reddito per il personale inquadrato con\ncontratti di collaborazione si fa esplicito riferimento alla normativa\nnazionale e alle normative regionali.",{"bindId":243,"name":244,"text":245},"funeralpay","Art. 57 - Decesso del lavoratore. In app","Art. 57 - Decesso del lavoratore.\n\n\n\nIn applicazione dell’art. 2122 CC la cessazione del rapporto di lavoro che\navvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al TFR di\ncui all’art. 2120 CC e all’indennità sostitutiva del preavviso di cui\nall’art. 54, parte II del presente CCNL, in conformità dell’art. 2118\nCC.",{"bindId":247,"name":248,"text":249},"trainingprogrammes_newtech","d)formazione per l’innovazione metodolog","d)formazione per l’innovazione metodologica e tecnologica;",{"bindId":251,"name":252,"text":253},"marriage","Art. 43 - Congedo matrimoniale. Il dipen","Art. 43 - Congedo matrimoniale.\n\n\n\nIl dipendente che contrae matrimonio ha diritto a un permesso retribuito di\n15 giorni di calendario, non frazionabili in occasione dell’evento. Se il\ncongedo matrimoniale si sovrappone alle ferie, le stesse devono essere fruite\nin altro periodo.\n\nLa richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente\ncon almeno 10 giorni di anticipo.\n\nDurante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli\neffetti, con diritto alla normale retribuzione.",{"bindId":255,"name":256,"text":257},"onceonlytype","livello retributivo di appartenenza una ","livello retributivo di appartenenza\n\nuna tantum\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      livello retributivo di appartenenza\n      \n      una tantum\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      livelli 1), 2) e 3)\n      \n      55,00\n      \n    \n    \n      livelli 4), 5), 6) e 7)\n      \n      65,00\n      \n    \n    \n      livelli 8A) e 8B)\n      \n      75,00",{"bindId":259,"name":260,"text":261},"direct_participation_hrs","Art. 16 – Assemblea. I dipendenti degli ","Art. 16 – Assemblea.\n\n\n\nI dipendenti degli istituti potranno riunirsi all’interno dell’istituto\ndi appartenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione o in altre sedi\nesterne su indicazione delle OO.SS. della scuola territoriali firmatarie del\npresente CCNL.\n\nL’assemblea viene convocata dalle RSA e\u002Fo dalle OO.SS. della scuola\nterritoriali firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di\n10 ore nell’anno scolastico.\n\nLe assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente\ndalle OO.SS. della scuola firmatarie del presente CCNL, hanno luogo nello\nstesso giorno e nella stessa ora nei locali della scuola o in altra sede.\n\nLe richieste di assemblea devono pervenire 5 giorni prima della data fissata\nalla Direzione che le affigge nella stessa giornata all’albo della scuola e\ninforma, mediante circolare, i lavoratori per consentirne la partecipazione.\nNel termine di 48 ore le altre OO.SS. della scuola possono presentare richiesta\ndi assemblea per la stessa data e ora.\n\nAll’assemblea potranno partecipare, previo preavviso agli istituti,\ndirigenti esterni delle OO.SS.\n\nLa richiesta presentata dai componenti delle RSA o dalle OO.SS. della scuola\ndovrà contenere:\n\n\n\n- luogo, data, ora e durata dell’assemblea;",{"bindId":263,"name":264,"text":265},"strikes_trigger","Art. 4 - Osservatorio Nazionale. Le Part","Art. 4 - Osservatorio Nazionale.\n\n\n\nLe Parti convengono di costituire, nell’ambito dell’Ente Bilaterale\nNazionale, l’Osservatorio Nazionale permanente, allo scopo di individuare\nscelte atte alla soluzione dei problemi economici, sociali e occupazionali del\nsettore e ad orientare l’azione dei propri rappresentanti nella\nconsapevolezza della importanza dello sviluppo di relazioni di tipo\npartecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>CCNL ANINSEI per il personale della scuola non statale (2018) - 2015\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2015-09-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2018-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Istruzione, ricerca\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FLC - Federazione dei Lavoratori della Conoscenza, CISL Scuola - Sindacato della scuola, UIL SCUOLA - Unione Italiana Lavoratori Scuola\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;3 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;6 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;5.66\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;34.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspmonth\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;147.25\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspyear\">\n                Ore di lavoro annuali: &rarr;&nbsp;1767.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;4.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;30.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;4.28 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;12.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp;-10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1181.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;16.64\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusdate_date\">\n                    Il pagamento extra una tantum si verifica il: &rarr;&nbsp;2019-12\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;125 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;140&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceperc1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;5.0 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;10.0 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[271],{"title":37,"slug":33},[273],{"type":274,"data":275},"call_to_action_body_block",{"title":276,"description":277,"variant":278,"link":279},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":276,"url":280,"description":276,"rel":281,"type":282},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[284],{"type":274,"data":285},{"title":276,"description":277,"variant":278,"link":286},{"title":276,"url":280,"description":276,"rel":281,"type":282},[]]