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Bellini 10, tra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignsingle\">\n\u003Cp>- l’AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità\nEcclesiastica, rappresentata dal Consiglio di Presidenza: P. Francesco\nCiccimarra, - Presidente Nazionale, Fr. Antonio Masi, Sr. Emanuela Brambilla,\nSr. Maria Annunciata Vai, Sr. Patrizia Reppucci.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\n\u003Cp>il Sindacato Nazionale FLC CGIL, rappresentato da: Francesco Sinopoli -\nSegretario Generale, Alessandro Rapezzi, Leonardo Croatto, Giusto Scozzare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la CISL SCUOLA, rappresentata da: Maddalena Gissi - Segretario Generale,\nAttilio Varengo, Elio Formosa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la UIL SCUOLA RUA, rappresentata da: Giuseppe Turi - Segretario Generale,\nGiuseppe D’Aprile, Adriano Enea Bellardini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lo SNALS CONF.S.A.L., rappresentato da: Elvira Serafini - Segretario\nGenerale, Silvestro Lupo, Giovanni Visco, Giovanni Pisani;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il SINASCA, rappresentato da: Giovanna Roggi - Presidente -, Pierluigi Cao\n- Segretario Generale, Agostino lerovante, Enrico Isidori;\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale che disciplina\nil trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente,\namministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti\nall’AGIDAE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto si compone di 3 parti tra loro inscindibili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte prima: il sistema delle relazioni sindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte seconda: la disciplina del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte terza: allegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte Prima\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LE RELAZIONI E I DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL viene stipulato in coerenza con i principi e le norme\ncontenuti negli Accordi Interconfederali, in particolare le parti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si danno atto, in nome proprio e per conto degli Istituti da essi\nrappresentati aderenti al Contratto e delle Rappresentanze dei lavoratori, che\nla condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni e dei diritti\nsindacali concordati è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un\nprocesso di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e\nfunzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie\nin questione, oggetto di informazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•concordano sull’opportunità di definire momenti d’incontro per\nprocedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche\ndel settore, alle prospettive di sviluppo, ai processi di ristrutturazione -\naggiornamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’AGIDAE conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardia\ndell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture\noperative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le 00.SS. Scuola dichiarano la disponibilità dei lavoratori, nella\nsalvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio e alla\nqualificazione delle strutture operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità\ndegli Istituti e dei Sindacati, sono ordinate in modo coerente con l'obiettivo\ndi migliorare le con-dizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale\nal fine di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei\nservizi erogati alla collettività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni\nsindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CONCERTAZIONE, INFORMAZIONE, BILATERALITÀ.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto concordato tra le parti è quello della concertazione, mirante a\ndefinire un'architettura di relazioni fatta di un confronto ove, nel rispetto\ndei reciproci ruoli e responsabilità, gli Istituti e le Organizzazioni\nSindacali di categoria unitariamente possano affrontare la complessità degli\naspetti attinenti il sistema della scuola non statale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale rapporto ha come obiettivo l'innovazione e lo sviluppo qualitativo\ndegli Istituti, attraverso anche l'istituzione di apposite strutture operative,\ndi cui ai successivi articoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti ribadiscono, infine, la convinzione che la migliore gestione della\nmateria dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso\nl’applicazione delle norme di riferimento e di quanto previsto\ndall’allegato di cui al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le 00.SS. Scuola ribadiscono unitariamente, da parte loro, la disponibilità\ndei lavoratori nella salvaguardia dei diritti acquisiti a fornire un contributo\nal rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni\neconomicamente sane e competitive consentano ai lavoratori di avere le garanzie\nper la continuità dell'impiego, nonché la salvaguardia dei livelli\noccupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che\nne costituisce parte integrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive\nresponsabilità delle Scuole non statali e dei Sindacati, perseguono\nl'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle\ncondizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di\nincrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operativamente, gli Istituti e le 00.SS. concordano sulla necessità di\nistituire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'Ente Bilaterale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'Osservatorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la Commissione Paritetica Bilaterale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Ente Bilaterale Nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale\nreligioso, le 00.SS. e l'AGIDAE firmatarie del presente CCNL hanno deciso di\nfare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel\nrispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo\nfondamentale e propulsivo della contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la\nrealizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della\nScuola non statale religiosa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un\nEnte Bilaterale Nazionale della Scuola non statale religiosa per la gestione di\nparticolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in\nessi occupati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le\nIstituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema\ndegli Enti Bilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da Statuto e\nper Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del Contratto\nCollettivo Nazionale di Lavoro hanno deciso di costituire entro 6 mesi dalla\nfirma del presente CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua,\nformazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in\ncollaborazione con le Istituzioni nazionali, europee, intemazionali, nonché\ncon altri Organismi orientati ai medesimi scopi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, di cui al successivo\narticolo, nonché coordinare l’attività degli Osservatori Regionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell’ambito\ndelle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti\nsociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della\nsicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e\ndalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia,\nprevie specifiche intese tra le parti sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione\ncollettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire\nall’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere forme di previdenza complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Osservatorio Nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le parti convengono di costituire, nell’ambito dell’Ente Bilaterale\nNazionale, l’Osservatorio Nazionale Permanente, allo scopo di individuare\nscelte atte alla soluzione dei problemi economici, sociali e occupazionali del\nsettore e ad orientare l’azione dei propri rappresentanti nella\nconsapevolezza dell’importanza dello sviluppo di relazioni di tipo\npartecipativo finalizzate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla prevenzione del conflitto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente\npossono essere avviate dopo intese fra le parti, valutando anche la\npossibilità di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari\ndisponibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell'ambito dell’Osservatorio sono costituite le seguenti Sezioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\n\u003Cp>•AMBIENTE, IGIENE E SICUREZZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul\nla-voro convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare\nulteriormente l'attività della presente Sezione dell'Osservatorio Nazionale e\nRegionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tal fine, la Sezione Ambiente e Sicurezza persegue i seguenti\nobiettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•migliorare ed intensificare l'azione di orientamento degli Istituti,\ndelle Commissioni Ambiente\u002FR.L.S., delle R.S.A. e dei lavoratori verso criteri\ndi gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro\nimprontati alla partecipazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•predisporre linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità\nsettoriali valutando anche l'esigenza di collegamento con l'Organismo\nBilaterale Interconfederale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della\nnormativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attuare azioni di prevenzione del mobbing anche attraverso momenti di\nmonitoraggio e di analisi.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•FORMAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La Sezione Formazione si pone i seguenti obiettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valorizzazione professionale delle risorse umane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\n\u003Cp>•aggiornamento professionale dei lavoratori anche attraverso il\nFOND.E.R.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•realizzazione di sinergie con l'Organismo Bilaterale Nazionale e con gli\nOrganismi Bilaterali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ha lo scopo di promuovere a livello centrale e locale, iniziative in materia\ndi formazione e qualificazione professionale degli operatori e degli utenti,\nanche in collaborazione con le Istituzioni dell'Unione Europea, con le Regioni,\ncon le Province e gli altri Enti competenti pubblici e privati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•SEZIONE MERCATO DEL LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Si propone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e\nle modalità di applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti\ndi fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di\ninserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•NORMA TRANSITORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti convengono di demandare le materie e le competenze proprie\ndell'Ente Bilaterale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissione\nParitetica Bilaterale Nazionale di cui al successivo articolo 3 A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Commissione Paritetica Nazionale e Regionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A. NAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo\npreposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del\nContratto in materia di classificazione del personale, contrattazione\ndecentrata, composizione delle controversie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL\nper:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• laminare l'andamento dell'occupazione nel settore Scuola non statale\nreligiosa con\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo\ndei Contratti di apprendistato professionalizzante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di\ninteri istituti o di singole clausole contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individuare, se necessarie, figure professionali non previste\ndall'attuale classificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente\naccettato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora\nintervenissero modifiche strutturali della Scuola e\u002Fo degli esami disposte\ndalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'AGIDAE o\npresso altra sede accettata dalle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'AGIDAE provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle\ndeliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della\nCommissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata\ndall'Associazione AGIDAE o dalle Organizzazioni Sindacali facenti capo alle\npredette Associazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro\n15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi\nentro i 30 giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in\ncontroversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame\ndella controversia dell'argomento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia\nalle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In pendenza di procedure presso la Commissione, le 00.SS. e le parti\ninteressate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né\nlegale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B. REGIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a\ngarantire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a\nlivello nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la composizione delle controversie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento\ndella Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione\nSindacale firmataria del presente accordo e dall'AGIDAE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'Organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è\npresieduto, a turno, da un membro delle 00.SS. e dall'AGIDAE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compiti della Commissione Paritetica Regionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•verificare l'esatta applicazione dell'art. 19 del CCNL e perciò delle\nassunzioni di personale docente a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esaminare le controversie inerenti l’applicazione contrattuale ed in\nparticolare l’applicazione delle leggi n. 428\u002F90 e n. 223\u002F91 e delle relative\nprocedure;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per la\ncontrattazione decentrata di cui all'art. 13 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Commissioni Paritetiche Regionali devono essere costituite entro tre mesi\ndalla firma del presente CCNL. Qualora le parti a livello regionale non abbiano\ncostituito la, Commissione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per la\ncontrattazione decentrata di cui all'art. 13 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Commissioni Paritetiche Regionali devono essere costituite entro tre mesi\ndalla firma del presente CCNL. Qualora le parti a livello regionale non abbiano\ncostituito la, Commissione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Paritetica Regionale entro i tre mesi dalla firma del presente CCNL,\npotranno richiedere l’intervento delle rispettive Organizzazioni a livello\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Composizione delle controversie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Fatta salva la facoltà di ricorrere al collegio di conciliazione ed\narbitrato per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari ai sensi e per\ngli effetti dell’art. 7 1. 300\u002F70, per tutte le controversie individuali di\nlavoro il lavoratore e il datore di lavoro potranno esperire, prima\ndell’azione giudiziaria, il tentativo di conciliazione, di cui agli artt. 410\ne seguenti cod. proc. civ., presso l'AGIDAE o presso una sede delle\nOrganizzazioni Sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali stipulanti il\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore deve essere assistito dal rappresentante di una\nOrganizzazione Sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto, alla\nquale sia iscritto e\u002Fo abbia conferito mandato, e il datore di lavoro, salvo\nrinuncia, dal rappresentante dell'AGIDAE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La conciliazione che produce fra le parti gli effetti di cui all’art.\n2113, 4° comma, cod. civ., o il mancato accordo, dovrà risultare da apposito\nverbale da depositare, a richiesta di una delle parti, presso l'ispettorato\nTerritoriale del Lavoro competente e da inviare all'AGIDAE e alle\nOrganizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\n\u003Ch3>Art. 5 - Igiene e sicurezza del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della\nmateria dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso\nl’applicazione di soluzioni delle norme di riferimento e di quanto previsto\ndal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Pertanto, in tutti i casi di insorgenza di controversie relative\nall’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza,\ninformazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi\nsottoscritti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro\nrappresentanti) si impegnano ad adire l'Organismo paritetico competente al fine\ndi riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Informazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed\nalla efficienza del servizio, l’AGIDAE e le Scuole\u002FIstituti garantiscono una\ncostante informazione preventiva alle O 00.SS. firmatarie del presente CCNL\nnazionali e territoriali e alle R.S.A. sugli atti che riguardano j il rapporto\ndi lavoro del personale dipendente, l'organizzazione del lavoro ed il\nfunzionamento dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Rappresentanza sindacale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Possono essere costituite negli Istituti, su iniziativa dei dipendenti\nstessi, Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) aderenti alle Organizzazioni\nSindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del\npresente CCNL, così composte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• in Istituti con oltre 15 dipendenti: una R.S.A. per ogni Organizzazione\nsindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• in Istituti fino a 15 dipendenti, le RSA costituite si dividono il monte\nore previsto per quadrimestre di cui al comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di\ncui all’art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ogni rappresentanza sindacale ha diritto a 20 ore quadrimestrali\ncumulabili annualmente di permesso retribuito per l'esplicazione del proprio\nmandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I permessi dovranno essere richiesti con almeno 4 gg. lavorativi di\nanticipo alla Direzione dell'istituto dalle Organizzazioni territoriali delle\nOO.SS. e\u002Fo dalle R.S.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati alla\nDirezione dell'istituto per iscritto dalle 00.SS. cui aderiscono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\n\u003Ch3>Art. 8 - Assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•I dipendenti degli Istituti potranno riunirsi all'interno dell'istituto\ndi appartenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione o in altre sedi\nesterne su indicazione delle 00.SS. territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’esercizio dell’attività sindacale sono riconosciute 10 ore annue\nretribuite per tenere l’assemblea dei dipendenti in orario di lavoro,\nall’interno dei posti di lavoro o in altre sedi esterne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'assemblea viene convocata dalle R.S.A. e\u002Fo dalle 00.SS. territoriali\nfirmatarie del presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di 10 ore\nnell'anno scolastico, nel rispetto dei servizi minimi garantiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente\ndalle 00.SS. firmatarie del CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella\nstessa ora nei locali della Scuola o in altra sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le richieste di assemblea devono pervenire 5 gg. prima della data fissata\nalla Direzione che le affigge nella stessa giornata all'albo della Scuola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel termine di 48 ore le altre 00.SS. possono presentare richiesta di\nassemblea per la stessa data e ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•All'assemblea potranno partecipare, previo preavviso agli Istituti,\ndirigenti esterni delle 00.SS. firmatarie del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La richiesta presentata dai membri delle R.S.A. o dalle Organizzazioni\nSindacali dovrà contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>luogo, data, ora e durata dell'assemblea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ordine del giorno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>eventuali nominativi di dirigenti esterni delle 00.SS., solo nel caso di\nassemblee nel luogo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il diritto di partecipazione è per ciascun lavoratore di 10 ore in\norario di lavoro per anno scolastico con corresponsione della normale\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori\norario di lavoro previo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>accordo con il Gestore in caso di utilizzo dei locali dell’istituto.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Permessi ai Dirigenti Sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tradeunleavdays\">\n\u003Cp>•Ai Dirigenti delle 00.SS. firmatarie del presente Contratto vengono\nconcessi complessivamente permessi retribuiti nel limite massimo di 10 gg.,\ncumulabili, per ogni anno scolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell'ipotesi di cumulo di cariche sindacali la concessione più ampia\nassorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Affissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Le R.S.A. o, in mancanza, le 00.SS. firmatarie del presente CCNL potranno\naffiggere, in\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>appositi spazi, visibili e accessibili a tutti i lavoratori e indicati dalla\nDirezione, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Ritenute sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L’Istituto provvede al servizio di esazione dei contributi sindacali ai\ndipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente firmata dal\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•II Sindacato competente fa pervenire alla Scuola:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•parte della delega firmata dal dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I contributi sindacali sono fissati nella misura percentuale sulla\nretribuzione dei singoli lavoratori secondo i deliberati degli organi dirigenti\ndei rispettivi Sindacati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•II contributo per l’intero anno è determinato convenzionalmente sulle\nretribuzioni in atto al 1° gennaio di ciascun anno per 13 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La delega decorre dalla data indicata nella stessa ed è permanente,\nsalvo revoca scritta del lavoratore o cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\n\u003Ch3>Art. 12 - Pari Opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. In attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte\nformulate dai Comitati per le Pari Opportunità, vanno attivate le misure per\nfavorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo\nprofessionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in\nseno alla famiglia, con particolare riferimento a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, garantendo\nquote di partecipazione non inferiori al 50% dei partecipanti ai corsi al\npersonale femminile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle\ndonne;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a\nparità di requisiti professionali.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>C) LIVELLI DI CONTRATTAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Il secondo livello di contrattazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il CCNL garantisce la certezza e l’uniformità dei trattamenti economici e\nnormativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio\nnazionale e costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei\nprincipi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra l’AGIDAE e tra tutte le 00.SS. firmatarie del presente Contratto\n(CCNL), è prevista la contrattazione decentrata, su base regionale, di secondo\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione decentrata regionale è prevista per le seguenti\nmaterie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella\nclassificazione del presente Contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti e\u002Fo sulla base di\ninterventi legislativi a sostegno della Scuola non statale paritaria, ivi\ncomprese le erogazioni per il diritto allo studio e le attività per il\nmantenimento dei requisiti di qualità certificati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella\nrealizzazione di programmi concordati fra le parti, aventi come obiettivo\nincrementi di produttività eccedenti quelli eventualmente già utilizzati,\ncorrelate ai risultati conseguiti nonché ai risultati legati1 all’andamento\neconomico dell’istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowance_remote\">\n\u003Cp>•regolamentazione del lavoro agile in base alla vigente normativa legale\ndi cui all’allegato n. 3 - accordo del 09\u002F12\u002F2020;\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•materie previste dagli articoli del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tutele occupazionali in caso di crisi aziendali di cui al successivo art.\n14.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito della contrattazione decentrata a livello regionale, al fine\ndi armonizzare le esigenze didattico-organizzative degli Istituti che abbiano\npiù di quindici dipendenti, le parti individuano le seguenti materie che\nvengono delegate alle R.S.A. o, in assenza, alle 00.SS. territoriali firmatarie\ndel presente CCNL, materie che concorrono alla definizione del contratto\nintegrativo di Istituto con particolare riferimento a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione per il personale non\ndocente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•distribuzione delle ferie per il personale non docente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali indennità, anche di carattere temporaneo, a figure non\npreviste e non obbligatorie per legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuale salario accessorio erogato dal singolo Istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ogni altra materia concordata dalle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le eventuali richieste presentate all’AGIDAE di competenza dalle\nstrutture sindacali regionali, vengono altresì trasmesse per conoscenza alle\nOrganizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente Contratto e\nall’AGIDAE nazionale. In ogni caso, le relative piattaforme non potranno\nessere presentate se non dopo la definizione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante la vigenza contrattuale, la contrattazione decentrata, sia a\nlivello regionale, sia a livello d’istituto, potrà aver luogo una sola volta\ncon la specifica precisazione della durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coldismissalsupport_trigger\">\n\u003Ch3>Art. 14 - Tutele del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire il sostegno al reddito e all’occupazione, gli\nIstituti si impegnano, nel caso di crisi accertata, che possa anche contemplare\nlicenziamenti collettivi o plurimi, e ristrutturazione o cessazione di\nattività, a dar seguito agli strumenti previsti dalla normativa vigente,\ncomunque denominati, e agli ammortizzatori sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte Seconda\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>I - SFERA DI APPLICAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Sfera di applicazione del Contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il personale contemplato e tutelato dal presente Contratto è il\npersonale direttivo, docente e non docente dipendente dagli Istituti\nesercitanti attività educative, di istruzione e dipendenti dall'autorità\necclesiastica, o comunque aderenti all’AGIDAE, in Italia e all’Estero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Istituzioni esercenti attività educative e di istruzione sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Asili nido\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Micronido\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Scuola dell’infanzia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Scuola primaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Scuola secondaria di primo grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Scuola secondaria di secondo grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Accademie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conservatori musicali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Istituzioni scolastiche post-secondarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Scuole interpreti e traduttori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Scuole speciali per minori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Corsi di doposcuola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•• Centri sportivi, ludici e culturali giovanili collegati ad Istituti\nscolastici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali\nConvitti e Studentati, è compresa nello stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre\nIstituzioni scolastiche qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente\nla disciplina nel contratto-individuale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al\npersonale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al\npersonale con rap-porto di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\n\u003Ch3>Art. 16 - Decorrenza e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ilpresente Contratto decorre dal 1° gennaio 2021 e scade il 31 dicembre\n2023.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno sei mesi prima della scadenza le Parti firmatarie comunicano, con\nraccomandata a.r., formale disdetta del presente CCNL, che rimane vigente e\ncontinua ad applicarsi fino al successivo rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro sei mesi dalla scadenza suddetta le Parti che hanno inviato la\ndisdetta presentano la piattaforma a mezzo raccomandata a.r.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro venti giorni dal ricevimento della piattaforma la parte datoriale\navvia la trattativa per il rinnovo del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i\ntermini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza\nmedesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad\nazioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo sopra\nindicati, non si darà luogo ad azioni od iniziative unilaterali limitatamente\nai due mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di rinnovo contrattuale, gli adeguamenti retributivi saranno\nriconosciuti, al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente\nCCNL, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del Contratto\nprecedente, salvo diversa indicazione del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Inscindibilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le parti stipulanti convengono che le norme del presente Contratto in\nquanto realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati dalle\nparti, devono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine,\ncorrelative ed inscindibili fra loro e sostituiscono ad ogni effetto il\nprecedente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Ambito del rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Ai fini del presente CCNL è Istituto il complesso delle attività\neducative e\u002Fo scolastico formative svolte in una determinata sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'Istituto è retto dal Superiore o Direttore dello stesso o, comunque,\nda chi ha la responsabilità dei rapporti con i terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai docenti è garantita la libertà d’insegnamento per la formazione\ndei discenti nel rispetto della loro coscienza morale, civile e religiosa e\ndegli indirizzi programmatici dell'istituto nel rispetto delle norme\ncostituzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell'ambito dell'indirizzo dell'istituto i docenti partecipano\ncollegialmente con la Direzione della Scuola alla realizzazione del programma e\nalle iniziative del progetto educativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>II - COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L'assunzione viene fatta a seguito di domanda scritta nella quale\nl'interessato dichiari di essere consapevole dell'indirizzo educativo e del\ncarattere cattolico dell'istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale che accetti l'assunzione collaborerà alla realizzazione di\ndetto indirizzo educativo in coerenza con i principi cui si ispira\nl'istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli Istituti riconoscono l'importanza del personale laico quale valido\ncollaboratore del progetto educativo dell’Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le nuove assunzioni il personale docente dovrà essere in possesso\ndell'abilitazione ove richiesta. Per abilitazione si intende quella relativa\nalla materia di insegnamento indipendentemente dalla correlazione tra classe di\nconcorso e corso di studi in cui la materia viene impartita, purché\nnell’ambito dello stesso ordine di scuola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’assunzione deve essere comunicata al Servizio competente entro il\ngiorno antecedente a quello di instaurazione, ai sensi dell'art. 9bis, D.L. 1°\nottobre 1996, n. 510; in caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la\ncomunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del\nrapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno\nantecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di\ntrasmissione, la data d’inizio della prestazione, le generalità del\nlavoratore e del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 2, comma 4, D.L. 7 settembre\n2007, n. 147, possono effettuare la comunicazione entro il termine di dieci\ngiorni successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è\ndisciplinato dalle norme del presente Contratto e dal Regolamento interno\ndell'istituto ove esista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Esso deve inoltre contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo\ndeterminato) nei limiti indicati nell'art. 23;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il livello, la qualifica, le mansioni e, nel caso di personale docente,\nle materie d'insegnamento distintamente per ciascun corso funzionante, anche se\nnel medesimo plesso scolastico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'orario di lavoro settimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il trattamento economico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la data di assunzione e, nel caso di contratto a termine anche la data di\ncessazione presunta; nel caso di contratto a termine per ragioni sostitutive il\nnome del lavoratore sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la sede di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’eventuale cambiamento di sede per attività estiva e\u002Fo invernale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la possibilità di trasferimento da sede a sede;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’elenco dei documenti trattenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•carta d'identità o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•certificato di abilitazione professionale, nei casi di assunzione di\npersonale docente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•certificato generale penale e dei carichi pendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•libretto sanitario, ove richiesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•certificati di servizio prestato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•certificato penale del casellario giudiziale (art. 2 D. Lgs. n.\n39\u002F2014);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ogni altro documento previsto dalle competenti autorità scolastiche e\u002Fo\ndalle leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' a carico del lavoratore qualunque rinnovo dei documenti suddetti,\nrichiesti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'assunzione di cittadini stranieri extracomunitari avverrà secondo le\nleggi e le disposizioni vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Entro 5 giorni dall'assunzione il datore di lavoro consegna al lavoratore\ncopia del proprio contratto individuale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-minijobs_excluded\">\n\u003Ch3>Art. 20 - Tirocinio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Ogni forma di tirocinio, effettuata negli Istituti e comunque denominata,\nprevista e consentita dalla legge, non comporta, ai fini del presente CCNL,\nalcun riconoscimento normativo e\u002Fo economico, ma solo la valutazione per la\nquale il tirocinio stesso è istituito.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Insegnanti statali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Non è permesso assumere personale docente in servizio di ruolo presso la\nScuola statale, fatte salve le disposizioni di legge sul part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale che accetta l'incarico a tempo indeterminato nella Scuola\nstatale è obbligato ad optare e a comunicarlo all'istituto in forma\nscritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La presa di servizio con incarico a tempo indeterminato del lavoratore\nnella Scuola statale è considerata, a tutti gli effetti, risoluzione\nautomatica del rapporto di lavoro, con obbligo di preavviso da parte del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\n\u003Ch3>Art. 22 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La durata del periodo di prova, che deve risultare dall'atto scritto di\nassunzione, non può\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>superare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"405\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 8pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"250\">\n    \u003Ccol width=\"149\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Cthead>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"250\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"149\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Fthead>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"250\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1°\n        livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"149\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Imese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"250\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2°\n        livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"149\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"250\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3°\n        livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"149\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"250\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4°\n        livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"149\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"250\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5°\n        livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"149\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"250\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6°\n        livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"149\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"250\" height=\"29\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Personale\n        a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"149\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"248\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 9pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"90\">\n    \u003Ccol width=\"151\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Cthead>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"244\" height=\"22\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Personale in apprendistato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Fthead>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"90\" height=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1°, livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"90\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"90\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"90\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">60 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il periodo di prova di cui al precedente comma è valido anche se\nprestato per un orario inferiore a quanto previsto dall'art. 49 del presente\nContratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato nelle\nmansioni per le quali è stato assunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi\ndi formazione o aggiornamento concordati con l'istituto e dallo stesso\norganizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli\nobblighi derivanti dal presente CCNL compresi T.F.R., 13.ma mensilità e\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in\nqualsiasi momento per\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>decisione di ciascuna delle due parti.I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due\nparti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato\nin servizio e il periodo di prova verrà computato ad ogni effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio; il\ndipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado\ndi riprendere il servizio entro il periodo massimo di 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>III- TIPOLOGIA DEI RAPPORTI DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Durata del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle Scuole e dagli Istituti\naderenti all’AGIDAE è a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E’ consentito il contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi\ndella normativa vigente, nel rispetto delle successive norme contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'apposizione del termine al contratto a tempo determinato deve risultare\nda atto scritto, salvo che il rapporto di lavoro abbia durata non superiore a\n12 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- Contratto a tempo determinato -Apposizione del termine e contingente -\nProroghe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A - Ai sensi del comma 1, art. 19 D.Lgs. 81\u002F15 s.m.i., è consentito il\nricorso al contratto a tempo determinato, comprensivo di eventuali proroghe^ di\ndurata non superiore a dodici mesi, a prescindere dalle ragioni che lo\ngiustificano (contratto acausale) e di durata superiore, fino a 24 mesi, in\npresenza di almeno una delle seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero\nesigenze di sostituzione di altri lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esigenze temporanee connesse a incrementi temporanei, significativi e non\nprogrammabili, dell'attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 1, art. 21 D.Lgs. 81\u002F15 s.m.i., nel caso in cui la durata\niniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi il termine del contratto,\nstipulato in presenza di almeno una delle condizioni giustificatrici indicate\ndall'art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81\u002F2015 s.m.i,. può essere prorogato, con il\nconsenso del lavoratore per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi a\nprescindere dal numero dei contratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in\ncontratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta\nproroga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire la continuità didattica e assicurare la continuità di\nservizio, è ammessa, la proroga del contratto a tempo determinato stipulato\nper tutti i casi previsti dalla Legge 8 marzo \\2000 n. 53, e del D.lgs 26 marzo\n2001 n. 151, in relazione alla fruizione da parte della lavoratrice\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•o lavoratore sostituita\u002Fo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) congedo parentale (astensione facoltativa);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) riposi giornalieri per l’allattamento. In tale ipotesi l’orario di\nlavoro del supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la\nfruizione dei sopra citati riposi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei suddetti casi a) e b) è ammessa esclusivamente la variazione\ndell'orario lavorativo del supplente con il consenso della lavoratrice e\u002Fo del\nlavoratore sostituita\u002Fo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Per le seguenti ipotesi valgono le specifiche disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assunzione di personale docente abilitato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Concorrono al raggiungimento dei 24 mesi anche i periodi di insegnamento\nprestati nell'istituto senza possesso di titolo di abilitazione, calcolati\nnell’ultimo quinquennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assunzione dì personale docente non abilitato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, i gestori\ndelle Scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato fino\nalla sospensione delle lezioni e delle attività connesse, compresi eventuali\nesami, a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, senza il\ntitolo di abilitazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rapporto a tempo determinato, comprensivo dei rinnovi e\u002Fo delle proroghe\ndel contratto avente ad oggetto l'incarico iniziale di insegnamento, includendo\nanche rinnovi e\u002Fo proroghe eventualmente avvenuti prima dell’entrata in\nvigore del presente contratto, non potrà avere una durata superiore a\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mesi aumentato di ulteriori 72 mesi e ulteriormente fino\nall’espletamento delle procedure concorsuali che ne permettono il\nconseguimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stipula o i successivi rinnovi fino al raggiungimento complessivo della\ndurata massima del contratto a tempo determinato non sono soggetti alla\nprocedura di stipula presso l'ispettorato territoriale del Lavoro?\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora superati i 12 mesi, venga stipulato al docente non abilitato, nel\nsuccessivo periodo di* deroga della durata sopra indicata, un nuovo contratto a\ntempo determinato, questo si trasforma a\\ tempo indeterminato nel momento in\ncui il docente acquisisce l’abilitazione richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il docente acquisisca l’abilitazione richiesta nel corso dei 12\nmesi, il contratto a tempo determinato terminerà alla scadenza\nprefissata;-qualora l’abilitazione sia conseguita entro i primi 12 mesi,\npotrà essere stipulato un nuovo contratto a tempo determinato con esclusione\ndel periodo di prova e con un termine che non superi comunque i 12 mesi\ncomplessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, in tutti i casi\nprevisti dal presente articolo, in cui il termine del rapporto di lavoro\ncoincide con la sospensione dell’attività didattica, non possono essere\nrichieste le 70 ore annue di cui al successivo articolo 49.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assunzione di coordinatore didattico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di lavoratori assunti per lo svolgimento della funzione di\ncoordinatore didattico così come definito all’art. 49 (classificazione),\ndata la natura strettamente fiduciaria dell’incarico, il contratto sarà a\ntempo determinato per la durata di 12 mesi prorogabile fino al completamento\ndel ciclo scolastico e comunque per un massimo di 60 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Limiti quantitativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 23 D.Lgs. n.81\u002F2015,\nil numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di\nlavoro a termine, da ciascun Datore di lavoro, è pari al 30% del numero dei\nlavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in\nforza nell’istituto al 1° gennaio dell’anno di assunzione. I lavoratori\nassunti con contratto part- time andranno conteggiati secondo la disciplina\ngenerale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.61\u002F2000, ovvero conteggiati in organico\nin proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno. Il limite\npercentuale vale per gli Istituti che occupano più di 5 dipendenti; per gli\nIstituti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un\ncontratto di lavoro a tempo determinato. Nel computo dei lavoratori assunti a\ntempo indeterminato non devono essere compresi i lavoratori accessori, i\ncontratti di collaborazione anche a progetto, i lavoratori iMrnp tempo\nindeterminato. I lavoratori assunti con contratto part- time andranno\nconteggiati secondo la disciplina generale di cui all'art. 6 del D.Lgs.\nn.61\u002F2000, ovvero conteggiati in organico in proporzione all'orario svolto\nrapportato al tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato\nconclusi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di 12 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per ragioni di carattere sostitutivo (sostituzione di personale con\ndiritto alla conservazione del posto di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per lo svolgimento di attività stagionali, quali campi scuola, colonie\nestive ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con i lavoratori di età superiore a 50 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con il personale docente privo di abilitazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Datore di lavoro che abbia in corso rapporti di lavoro a termine che\ncomportino il superamento nell’istituto del limite percentuale del 30%, è\ntenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31\u002F12\u002F2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B - E’ consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di\nragioni di carattere sostitutivo, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti\nper malattia, maternità, aspettative in genere e in tutti i casi in cui il\nlavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e per la\nsostituzione di personale religioso in servizio, appartenente alla\nCongregazione che gestisce l'istituto dispensato temporaneamente per esigenze\ndi salute, formazione, aggiornamento e\u002Fo impegni di responsabilità interni\nalla Congregazione, anche per parte dell'orario di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ inoltre consentito il ricorso al contratto a tempo determinato per\nsostituire anche parzialmente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ inoltre consentito il ricorso al contratto a tempo determinato per\nsostituire anche parzialmente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori in servizio nell’istituto, chiamati a svolgere funzioni di\ncoordinamento all’interno dell’istituto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’apposizione del termine, in tutti i casi di cui alle precedenti\nlettere A) e B), è priva di effetto se non risulta direttamente o\nindirettamente da atto scritto nel quale devono essere specificate la data di\npresunta scadenza del rapporto e, nei casi di sostituzione, le ragioni e il\nnominativo del lavoratore assente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di garantire la continuità didattica, è facoltà\ndell’istituto impiegare nella Scuola sede di servizio il personale docente\nche sia stato assente con diritto alla conservazione del posto per un periodo\nnon inferiore a 150 giorni continuativi nell’anno scolastico, e rientri in\nservizio dopo il 30 aprile, in supplenze o nello svolgimento di interventi\ndidattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il\nfunzionamento della Scuola medesima nel rispetto delle proprie funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di\nstudio, il periodo di assenza continuativa di cui sopra è ridotto, ai fini\npredetti, a 90 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al\nlavoratore entro un massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio della\nprestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di\nlavoro non è superiore a 12 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Divieti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- presso Scuole\u002FIstituti nelle quali si sia proceduto, entro i 12 mesi\nprecedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge\n23 luglio 1991, n. 223 e a licenziamenti individuali e plurimi per riduzione di\npersonale per le stesse mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i presso Scuole\u002FIstituti nelle quali siano utilizzati lavoratori con orario\nridotto anche a seguito dell’applicazione degli accordi sui contratti di\nsolidarietà difensivi e solo dopo aver proceduto a quanto previsto dall’art.\n46 “supplenza personale docente” e dall’art. 49 “completamento\norario” del presente CCNL, in riferimento a mansioni e attività cui si\nriferisce il contratto a termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da parte delle Scuole\u002FIstituti che non abbiano effettuato la valutazione dei\nrischi ai sensi dell'art. 4 del D.lgs n. 81\u002F2008 e successive modificazioni ed\nintegrazioni.- Scadenza del termine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l.Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine\ninizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto\na corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale in\natto per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo\ngiorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di\ncontratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo negli\naltri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei\npredetti termini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Successione dei contratti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>previsto dal D.Lgs n.81\u002F2015 convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell’ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso\nlavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni\nper i contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di\ndurata superiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quando si tratti di due assunzioni successive a termine intendendosi per\ntali quelle effettuate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>senza alcuna soluzione di continuità il rapporto di lavoro si considera a\ntempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.\\\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora, per effetto di successione di contratti a termine per lo\nsvolgimento di mansioni di pari livello e categoria, il rapporto di lavoro fra\nl’istituto e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 24 mesi,\ncomprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi\nd’interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, lo stesso si\nconsidera a tempo indeterminato. Sono fatte salve le seguenti eccezioni: la\nderoga di cui al precedente art. 23.1 lettera A punto 1 riguardante i docenti\nnon abilitati e i coordinatori didattici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini del computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo\ndeterminato-si tiene conto del periodo di somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato prestato dal lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Ai sensi dell’art. 21 comma 2 della L. 133\u002F2008, il periodo complessivo\ndi 24 mesi a tempo determinato, oltre il quale il rapporto di lavoro si\ntrasforma a tempo indeterminato, si computa sull’ultimo quinquennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprentices_excluded\">\n\u003Cp>•Esclusioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo sui contratti a\ntermine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le\nparti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i contratti di inserimento e somministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i contratti di apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le attività di stage e tirocinio.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•- Principio di non discriminazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie\ne la 13.ma mensilità, il T.F.R. e ogni altro trattamento in atto per i\nlavoratori con contratto a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le attività di cui al precedente punto 1, lettera A, affidate con\norario aggiuntivo al personale a tempo indeterminato, viene riconosciuta la\nretribuzione anche inerente a ferie, ratei di tredicesima e T.F.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- Diritto di precedenza e informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto previsto dagli articoli 48 “supplenza personale\ndocente”, 51 “completamento orario”, 85 “reimpiego” del presente\nCCNL, in caso di nuove assunzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il dipendente che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine\npresso lo stesso datore di lavoro, abbia prestato attività lavorativa per un\nperiodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo\nindeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi\ncon riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a\ntermine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il disposto di cui al comma precedente non si applica nel caso di\npersonale docente non abilitato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il dipendente assunto a termine per lo svolgimento di attività\nstagionali ha diritto di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso\ndatore di lavoro per le medesime attività stagionali.7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il\nlavoratale manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro\nsei mesi (o tre mesi per attività stagionali) dalla data di cessazione del\nrapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del\nrapporto di lavoro. Decorso tale termine, anche se il lavoratore ha manifestato\nil proprio interesse a venire di nuovo occupato dal medesimo datore di lavoro,\nquest'ultimo sarà libero di instaurare un rapporto con un differente\nlavoratore. Tale diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel\ncontratto di assunzione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto\ndi precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità, intervenuto\nnell’esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre\na determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto\ndi precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato. Alle medesime lavoratrici\nè altresì riconosciuto, con le stesse modalità, il diritto di precedenza\nanche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro\nentro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in\nesecuzione dei precedenti rapporti a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione\nprevisti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Part-time\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A - NORME DI CARATTERE GENERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi del D.lgs n. 61\u002F00 e del D.Lgs n.81\u002F2015, gli Istituti possono\nprocedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario\ninferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL e\u002Fo per\nperiodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale docente di Scuole dell’infanzia, primaria, secondarie di\nprimo e secondo grado impegnato in attività e\u002Fo discipline curriculari si\napplica esclusivamente il part-time di tipo orizzontale su base settimanale,\ncon esclusione del part-time limitato ad alcuni periodi dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle\nmodalità previste dall'art. 19 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Su accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa la\ntrasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e\nviceversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. In\ncaso contrario si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'orario di lavoro, convenuto tra le parti, deve risultare da atto\nscritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa\ndistribuzione dell'orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e\nall'anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate tra le parti\ninteressate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi previsti dall’art. 82 la riduzione dell’orario è comunicata\ndal datore di lavoro al lavoratore con il preavviso di un mese e prescinde\ndall’accordo iniziale fra le parti. In tutti gli altri casi la variazione\ndell’orario di lavoro è concordata tra le parti e deve risultare da atto'\nscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro part-time,\nfatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il\npersonale dipendente a tempo pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese\ncompetenze fisse e periodiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•II personale dipendente a part-time fruisce delle ferie con le stesse\nmodalità del personale dipendente con contratto full-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’eventuale trasformazione dell'orario da part-time a full-time, a\nrichiesta degli interessati, ha priorità rispetto ad eventuali nuove\nassunzioni per le stesse funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B - LAVORO SUPPLEMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il personale assunto part-time è ammesso, per periodi brevi e per\nesigenze momentanee a straordinarie, oltre all'orario settimanale concordato,\nil lavoro supplementare, previo consenso scritto del lavoratore, esclusivamente\nper il part-time di tipo orizzontale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•II lavoro supplementare, svolto in aggiunta all’orario part time\nconcordato, nei limiti dell’orario pieno contrattuale, viene retribuito come\nordinario, senza maggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del\nlavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ricorre nei\nsuoi confronti il giustificato motivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale non docente deve essere riconosciuto, con atto scritto, il\nconsolidamento nell’orario settimanale di lavoro ordinario di una quota pari\nalmeno al 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi\nprecedenti, in via continuativa e non occasionale, fino a concorrenza\ndell’orario pieno settimanale contrattuale. Il lavoratore ne deve fare\nrichiesta all’istituto. Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro\nsupplementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione\ndel posto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C - CLAUSOLE ELASTICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono di comune\naccordo pattuire per iscritto all'inizio di ogni anno scolastico la presenza di\nclausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della\nprestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua\ndurata. In tal caso il prestatore di lavoro ha diritto ad un preavviso di due\ngiorni lavorativi. La disponibilità del lavoratore a svolgere l’attività\nlavorativa con le modalità di variazione temporale comporta una maggiorazione\npari al 20% della retribuzione globale in atto per le ore cui si riferisce la\nvariazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla clausola\nelastica nelle ipotesi previste dall’art. 10, primo comma della legge 20\nmaggio 1970 n. 300, oppure qualora affetto da patologie oncologiche, nonché da\ngravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una\nridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti\ninvalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita\npresso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, oppure in\ncaso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative\ningravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o\ndella lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice\nassista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa\ncon connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5\nfebbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto\nnon in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, oppure qualora il\nlavoratore o la lavoratrice, abbia un figlio convivente di età non superiore a\ntredici anni o abbia un figlio convivente portatore di handicap ai sensi\ndell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di\nlavoro o di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto\na tempo parziale (fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 82 del\npresente CCNL), o viceversa, non costituisce giustificato motivo di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D - DIRITTO ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell'art. 8 comma 3 D.Lgs. n.81\u002F2015, il lavoratore affetto da\npatologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative\ningravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa,\neventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita,\naccertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria\nlocale territorialmente competente, ha diritto alla trasformazione del rapporto\ndi lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale orizzontale, verticale o\nmisto. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è\ntrasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Ai sensi dell’art. 8 comma 4 D.Lgs. n.81\u002F2015, in caso di patologie\noncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il\nconiuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il\nlavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità\nlavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma\n3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con necessità di assistenza continua\nin quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è\nriconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo\npieno in rapporto a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. In caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non\nsuperiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap a norma\ndell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella\ntrasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo\nparziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno\nin rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle\nassunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni\no di mansioni di pari livello e categoria rispetto a quelle oggetto del\nrapporto di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo\nparentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a\ntempo parziale entro i limiti del congedo ancora spettante, con una riduzione\ndi orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar\ncorso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso il\nperiodo del congedo il lavoratore riprende il normale orario di lavoro\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro\nè tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con\nrapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito\ncomunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei\nlocali dell'impresa, e a prendere in considerazione le domande di\ntrasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\n\u003Ch3>Art. 25 - Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante è regolamentato\ndall’Allegato 4, parte integrante del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\n\u003Ch3>Art. 26 - Somministrazione di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato per\nqualifiche e mansioni non appartenenti all’area educativa e docente, nel\nrispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per particolari punte di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano\nl’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle\nnormalmente disponibili nella Scuola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency_max\">\n\u003Cp>•I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro\nimpegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per\nciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati\nnell'istituto.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di\nlavoro si applicano tutte le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai\ndiversi livelli di contrattazione.\u002F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’AGIDAE comunica preventivamente alle R.S.A. o in loro assenza alle\n00.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di\nsomministrazione di lavoro da stipulare' e il motivo del ricorso degli\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Annualmente, l’istituto che utilizza il contratto di somministrazione\nè tenuto a fornire alle 00.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il\nnumero ed i motivi dei contratti di lavoro di somministrazione conclusi, la\ndurata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e\ndei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E’ vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di\nsomministrazione lavoro negli Istituti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. che siano stati interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per\nriduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni\ncui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire\nlavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario\nanche in rapporto all’applicazione del contratto di solidarietà difensivo,\nche interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la\nfornitura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. per la sostituzione di lavoratori in sciopero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. da parte delle Scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei\nrischi ai sensi dell’art.4 del D.lgs n. 81\u002F2015 e successive modificazioni ed\nintegrazioni\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Contratto di lavoro intermittente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il contratto di lavoro intermittente si può stipulare qualora si\npresenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni lavorative\ncon frequenza non predeterminabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale non docente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o\nintermittente (ad esempio per le qualifiche di custodi, guardiani diurni e\nnotturni, portinai, addetti ai centralini, fattorini);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età (purché le\nprestazioni lavorative siano rese entro il compimento del 25° anno di età)\novvero da lavoratori con più di 55 anni di età che siano stati espulsi dal\nciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale docente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per lo svolgimento di supplenze brevi, non superiori a 12 giorni,\nnell’arco dell’anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48,\n“Supplenza personale docente”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo\nindeterminato, ma anche a tempo determinato secondo le disposizioni di cui al\nD.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal D.Lgs n.81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore e\ncon il medesimo Datore di lavoro per un periodo non superiore alle 400 giornate\ndi effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento di\ndetto limite, il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei periodi temporali in cui non viene utilizzata la prestazione\nlavorativa, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico\ne normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria\ndisponibilità a rispondere alle chiamate. In tal caso spetta l’indennità di\ndisponibilità di cui al comma 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta e deve\ncontenere i seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata ed ipotesi oggettive e soggettive che consentono la stipulazione del\ncontratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il luogo di lavoro, la disponibilità eventualmente garantita dal\nlavoratore, il relativo preavviso di chiamata che non può essere inferiore ad\nun giorno lavorativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il trattamento economico e normativo del lavoratore intermittente spettante\nper la prestazione eseguita che non può essere meno favorevole a quella\npercepita dal lavoratore di pari livello ed è riproporzionato in ragione della\nprestazione lavorativa effettivamente eseguita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la forma e la modalità di esecuzione della prestazione di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e la misura della\neventuale indennità di disponibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le eventuali misure di sicurezza per il tipo di attività da svolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la R.S.A.\ne, in mancanza, le 00.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata ed ipotesi oggettive e soggettive che consentono la stipulazione del\ncontratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il luogo di lavoro, la disponibilità eventualmente garantita dal\nlavoratore, il relativo preavviso di chiamata che non può essere inferiore ad\nun giorno lavorativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* il trattamento economico e normativo del lavoratore intermittente\nspettante per la prestazione eseguita che non può essere meno favorevole a\nquella percepita dal lavoratore di pari livello ed è riproporzionato in\nragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la forma e la modalità di esecuzione della prestazione di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e la misura della\neventuale indennità di disponibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le eventuali misure di sicurezza per il tipo di attività da svolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la R.S.A.\ne, in mancanza, le 00.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>firmatarie del presente contratto collettivo il numero dei contratti di\nlavoro intermittente, il motivo di ricorso degli stessi, la durata e la\nqualifica dei lavoratori\u002Flavoratrici interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono\nriconosciuti tutti i diri ni previsti nel presente CCNL, salvo le aree di\nesclusione direttamente derivanti dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>firmatarie del presente contratto collettivo il numero dei contratti di\nlavoro intermittente, il motivo di ricorso degli stessi, la durata e la\nqualifica dei lavoratori\u002Flavoratrici interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\n\u003Cp>•Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l’obbligo per il\nlavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresì\nstabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i\nperiodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore\ndi lavoro in attesa di utilizzazione. La stessa è prevista nella misura pari\nal 20% della retribuzione mensile, calcolata ai sensi del livello di\ninquadramento corrispondente del presente CCNL. L'indennità di disponibilità\nè assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare ma\né esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea\nimpossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente è\ntenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro (entro 24 ore). Se il\nlavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il\ndiritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva\ndiversa previsione del contratto individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla\nindennità di disponibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi di\ncui al precedente comma 8, è ricompreso nella fattispecie della assenza\ningiustificata e può costituire motivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico\ndell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione\nall'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato\ndi prestazioni di durata non superiore ai trenta giorni, il Datore di lavoro\ndeve darne comunicazione all’ITL competente per territorio mediante sms o\nposta elettronica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E’ vietato il ricorso al lavoro intermittente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di\nsciopero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Presso unità produttive nelle quali si è proceduto entro i sei mesi\nprecedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della\nlegge 23 luglio 1991, n.223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle\nstesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero\npresso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o\nuna riduzione dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che\ninteressano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di\nlavoro intermittente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in\napplicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Collaborazioni coordinate e continuative\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le modalità di applicazione delle Collaborazioni Coordinate e Continuative,\nnel rispetto di quanto previsto dalla lettera a) comma 2, art.2 del D.Lgs.\nn.81\u002F2015, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del\nsettore, sono riportate nell’ALLEGATO n. 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>IV- TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Retribuzione mensile globale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La retribuzione lorda è composta dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione tabellare comprensiva dell’indennità di contingenza\nmaturata al 30\u002F11\u002F1991 ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- salario di anzianità maturato al 31\u002F12\u002F2005;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuale superminimo ex-categoria al 31\u002F12\u002F2005;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuale superminimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuale salario accessorio.\u002F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- quota mensile dell’Assistenza sanitaria integrativa ASI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La retribuzione deve essere corrisposta entro il giorno 8 del mese\nsuccessivo e dovrà risultare da apposito prospetto paga come previsto al\nsuccessivo art. 39.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto\ndovuto a qualsiasi titolo per le attività d’insegnamento, nonché per le\nattività proprie della funzione docente: correzione degli elaborati, schede\nvalutative e pagelle, ricevimento\u002Fcolloquio settimanale individuale dei\ngenitori, e in un piano programmato dal Collegio docenti e secondo gli\nordinamenti scolastici vigenti: scrutini, Consigli di classe, interclasse,\nintersezione e Collegio docenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale docente non è tenuto ad alcuna prestazione durante la\nsospensione dell’attività didattica nelle vacanze scolastiche di Natale e\nPasqua ferma restando la normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di personale assunto con orario inferiore a quello previsto\ndall’art. 49, la retribuzione sarà proporzionale alle ore settimanali\nassegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quando lo stesso docente insegni in tipi di scuola diversi, per la\nretribuzione mensile si fa riferimento all’art. 44 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Agli educatori e assistenti di Convitto si può richiedere di prestare\nvigilanza notturna nell'istituto stesso e\u002Fo di consumarvi i pasti. In tal caso\nsarà loro corrisposta un’indennità aggiuntiva per l'assistenza notturna\npari a 2 ore di retribuzione per ogni notte di vigilanza. Tale indennità\naggiuntiva verrà conteggiata ai fini della 13.ma, della malattia e del TFR. La\nrichiesta dei Gestori come l'adesione del lavoratore è revocabile con due mesi\ndi preavviso. In caso di vigilanza attiva, la suddetta viene retribuita secondo\nquanto stabilito dall’art. 52.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono fatte salve le condizioni retributive di miglior favore in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per retribuzione globale si intende quella individuale comprensiva di\ntutti gli elementi di cui al comma 1 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di astensione dal lavoro per adesione ad uno sciopero proclamato\ndalle OO.SS., si\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>effettua una ritenuta sul salario corrispondente all’effettiva quantità\noraria dell’astensione medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Retribuzione tabellare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Ai livelli di inquadramento definiti all'art. 41, sono correlati i\nlivelli retributivi delle tabelle del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai dipendenti a tempo indeterminato assunti anteriormente al 30 giugno\n1994, delle categorie ex I, ex II, ex III, competono e vengono mantenuti i\nrelativi superminimi come elemento della retribuzione, maturati al 31\u002F12\u002F2005 e\nnon riassorbibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti contrattuali previsti dal presente articolo saranno corrisposti\na tutto il personale in servizio alla firma del presente CCNL, secondo le\nscadenze riportate nelle successive tabelle.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli aumenti contrattuali sopra previsti comprendono anche il periodo dal\n01\u002F01\u002F2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 9pt\">\n\n\u003Ctable width=\"698\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"41\">\n    \u003Ccol width=\"97\">\n    \u003Ccol width=\"87\">\n    \u003Ccol width=\"86\">\n    \u003Ccol width=\"87\">\n    \u003Ccol width=\"97\">\n    \u003Ccol width=\"99\">\n    \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"41\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Liv\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>31\u002F12\u002F18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">01\u002F12\u002F21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">01\u002F12\u002F21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">01\u002F09\u002F22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">01\u002F09\u002F22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">01\u002F12\u002F2023\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">01\u002F12\u002F2023\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"41\" height=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.513.13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>29,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#f3ab66\">\u003Cp align=\"center\">1.542,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#f3ab66\">\u003Cp align=\"center\">1.572.87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#f3ab66\">\u003Cp align=\"right\">1.603,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"41\" height=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.554.90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>29,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#f3ab66\">\u003Cp align=\"center\">1.584,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">31,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#f3ab66\">\u003Cp align=\"center\">1.616,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">31.52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#f3ab66\">\u003Cp align=\"right\">1.647,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"41\" height=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.598.40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#f3ab66\">\u003Cp align=\"center\">1.629,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">32,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#f3ab66\">\u003Cp align=\"center\">1.661.51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">32.40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#f3ab66\">\u003Cp align=\"right\">1.693,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"41\" height=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.646.60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">31,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#f3ab66\">\u003Cp align=\"center\">1.678,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#f3ab66\">\u003Cp align=\"center\">1.711,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33.38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#f3ab66\">\u003Cp align=\"right\">1.744,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"41\" height=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.726.80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#f3ab66\">\u003Cp align=\"center\">1.759,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">35.00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#f3ab66\">\u003Cp align=\"center\">1.794,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">35.00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#f3ab66\">\u003Cp align=\"right\">1.829,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"41\" height=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.915.51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#f3ab66\">\u003Cp align=\"center\">1.952,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">38,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#f3ab66\">\u003Cp align=\"center\">1.991,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">38.83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 9pt\">\n\n\u003Ctable width=\"698\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"99\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#f3ab66\">\u003Cp align=\"right\">2.029,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 8pt\">\n\n\u003Ctable width=\"505\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"45\">\n    \u003Ccol width=\"118\">\n    \u003Ccol width=\"45\">\n    \u003Ccol width=\"118\">\n    \u003Ccol width=\"46\">\n    \u003Ccol width=\"118\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"45\" height=\"42\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Superminimo al 31\u002F12\u002F2005\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Superminimo al 31\u002F12\u002F2005\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Superminimo al 31\u002F12\u002F2005\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\" height=\"23\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">I\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">125,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">I\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">93,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">I\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">58,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\" height=\"23\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">II\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">153,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">II\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">122,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">II\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">72,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\" height=\"23\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">III\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">207,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>III\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">165,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>III\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">75,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\" height=\"23\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">IV\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">214,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>IV\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">150,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>IV\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>72,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\" height=\"23\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">V\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>273,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>V\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">198,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>V\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\" height=\"23\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">VI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>396,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>VI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">309,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>VI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">151,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Indennità di contingenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’indennità di contingenza riportata nella tabella del CCNL 2002\u002F2005 è\ninserita nella retribuzione tabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\n\u003Ch3>Art. 32 - Salario di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il salario di anzianità è costituito da quanto, a questo titolo maturato\nalla data del 31\u002F12\u002F2005, non rivalutabile e non riassorbibile.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\n\u003Ch3>Art. 33 - Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•A tutto il personale dipendente viene corrisposta entro il 16 dicembre\nuna tredicesima mensilità pari alla retribuzione in atto nel mese di dicembre,\nesclusi gli assegni familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso\ndell'anno, vanno corrisposti tanti dodicesimi dell'ultima mensilità percepita\npari ai mesi di servizio prestati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a\n15 giorni ed in tal caso equiparate ad un mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di variazione dell'orario di lavoro in più\u002Fin meno nel \u002Fcorso\ndell'anno isolare, la tredicesima sarà ottenuta moltiplicando la media\nponderale delle ore di lavoro medie mensili per la retribuzione oraria in atto\nnel mese di dicembre o al momento della cessazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\n\u003Ch3>Art 34 - Assistenza Sanitaria Integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•A tutti i dipendenti viene garantito l’istituto dell’Assistenza\nSanitaria Integrativa (ASI), per la cui copertura è dovuto un contributo\nmensile, per ogni lavoratore, pari a € 7 a carico del datore di lavoro; tale\nimporto è parte integrante della retribuzione di cui agli articoli 29 e 30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di omissione contributiva il datore di lavoro è tenuto a\nrisarcire al dipendente il danno causato dalla perdita della prestazione a\ncarico dell'ASI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo\nper il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi\ndi cui al presente articolo i quali, conseguentemente, per la quota a carico\ndel datore di lavoro, hanno natura retributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il contributo di cui al presente articolo non costituisce, ai sensi\ndell’art. 12, comma 4, lett. f) della Legge 153\u002F1969 e s.m.i, reddito\nimponibile ed è assoggettato al solo contributo di solidarietà pari al 10 per\ncento.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Incentivo economico di produttività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>È prevista, per il personale assunto a tempo indeterminato, una\nprogressione economica orizzontale sulla base dei seguenti indici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•PER IL PERSONALE DOCENTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 10pt\">\n\n\u003Ctable width=\"711\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"30\">\n    \u003Ccol width=\"505\">\n    \u003Ccol width=\"168\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"30\" height=\"21\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"505\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Elementi di progressione economica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Punti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"30\" height=\"129\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"505\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Presenza effettiva sul lavoro per l’intera settimana,\n        intendendo per settimana intera l’assolvimento dell’orario\n        individuale contrattuale indipendentemente dalla sua distribuzione\n        settimanale. Si considera servizio anche il periodo di godimento di\n        ferie aggiuntive maturate con le 70 ore di cui all’art. 49 PUNTO 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>+ 1 per settimana\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"30\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"505\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Rispetto standard di\n        qualità per Istituti certificati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>+ 10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"30\" height=\"42\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"505\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla\n        scuola (massimo 5 punti)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>+ 1 ogni 6 ore di\n        corso\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"30\" height=\"42\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"505\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Partecipazione documentata a corsi liberamente scelti,\n        inerenti la mansione svolta (massimo 5 punti)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>+ 1 ogni 6 ore di\n        corso\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"30\" height=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"505\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Partecipazione con\n        gli alunni a concorsi, gare e altre iniziative promosse sul territorio,\n        da enti pubblici e\u002Fo privati, da effettuarsi in orario\n        extracurriculare\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>+ 2 per ciascun evento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il calcolo delle presenze di cui al punto 1 :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sono escluse le ferie ordinarie (art. 56) e i periodi di sospensione\ndell’attività didattica nelle vacanze scolastiche di Natale e di Pasqua\n(art. 29), fermo restando che gli altri periodi di sospensione dell’attività\ndidattica sono utili al raggiungimento delle 35 settimane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le settimane utili non possono essere inferiori a 35 settimane per anno\nscolastico (1° settembre - 31 agosto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche per il periodo di\npartecipazione a corsi di formazione di cui al punto 3 organizzati o indicati\ndalla scuola e per la partecipazione agli eventi di cui al punto 5;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i corsi di formazione liberamente scelti dal docente di cui al punto 4 e\nfruiti con permesso retribuito vengono considerati utili alla sola maturazione\ndel punteggio per la partecipazione ai corsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. PER IL PERSONALE NON DOCENTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 10pt\">\n\n\u003Ctable width=\"745\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"25\">\n    \u003Ccol width=\"506\">\n    \u003Ccol width=\"206\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"25\" height=\"21\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"506\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Elementi di progressione economica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"206\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Punti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"25\" height=\"85\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"506\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Presenza effettiva sul lavoro per l’intera settimana,\n        intendendo per settimana intera l’assolvimento dell’orario\n        individuale contrattuale indipendentemente dalla sua distribuzione\n        settimanale (minimo 35 settimane)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"206\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>+ 1 per settimana\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"25\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"506\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Rispetto standard di\n        qualità per Istituti certificati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"206\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>+ 5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"25\" height=\"42\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"506\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla\n        scuola (massimo 5 punti)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"206\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>+ 1 ogni 6 ore di\n        corso\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"25\" height=\"43\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"506\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Partecipazione documentata a corsi liberamente scelti,\n        inerenti la mansione svolta (massimo 5 punti)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"206\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>+ 1 ogni 6 ore di\n        corso\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il calcolo delle presenze di cui al punto 1, sono escluse:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le ferie ordinarie (art. 56);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le settimane utili non possono essere inferiori a 35 settimane per anno\nscolastico (1° settembre -31 agosto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche per il periodo di\npartecipazione a corsi di formazione di cui al punto 3 organizzati o indicati\ndalla scuola;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i corsi di formazione liberamente scelti di cui al punto 4 e fruiti con\npermesso retribuito vengono considerati utili alla sola maturazione del\npunteggio per la partecipazione ai corsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- L’orario individuale contrattuale ai fini della presenza settimanale si\nconsidera assolto anche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nei casi di fruizione dei permessi di cui all’art. 9 e dei permessi orari\nretribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini della determinazione del premio di produttività è computato il\nperiodo obbligatorio di 5 mesi di congedo di maternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di part-time limitato ad alcuni periodi dell’anno (c.d.\nciclico), le 35 settimane annuali minime di presenza effettiva sono ridotte in\nproporzione ai mesi di prestazione stabiliti nel contratto individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà riconosciuto un premio annuale di professionalità (PAP), erogato con\nla retribuzione del mese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 35 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un\nimporto pari a 150,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro\nper i lavoratori part-time;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- da 36 a 50 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto\nun importo pari a 180,00 euro riproporzionato all’orario individuale di\nlavoro per i lavoratori part-time;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-oltre 50 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un\nimporto pari a 220,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro\nper i lavoratori part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che per tre anni consecutivi avranno ottenuto il Premio\nAnnuale di merito, verrà consolidato su base annua il 70% della media\ntriennale dei premi acquisiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale consolidamento verrà erogato in 13 quote mensili come elemento\naggiuntivo personale di retribuzione (POC: Progressione Orizzontale di\nCarriera).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo di maturazione del punteggio al fine del PAP è riferito all’anno\nscolastico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Servizio fuori sede\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il personale impegnato nell’accompagnamento e nella vigilanza fuori\nsede di lavoro (per gite di istruzione, settimane bianche, ritiri,\ntrasferimenti a sedi estive o invernali, colonie, scambi culturali con\nl’estero ecc.), ha diritto alla normale retribuzione e al rimborso delle\nspese imputabili allo svolgimento della prestazione, ivi comprese le spese di\nvitto e alloggio qualora non previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Allo stesso personale, impegnato per più giorni, verrà inoltre\nriconosciuta un’indennità di 40,00 euro lordi al giorno con riposo\ncompensativo per le domeniche e le festività infrasettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per visite didattiche di una sola giornata si fa riferimento a quanto\nprevisto dall'ari. 49, Punto 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Indennità di funzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al personale docente con incarico temporaneo di vice coordinamento o di\nvice presidenza viene riconosciuta un’indennità mensile pari alla quota\noraria globale lorda del livello di appartenenza per ogni ora effettivamente\nprestata oltre il normale orario individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indennità di cui al comma precedente sarà anche corrisposta alle\nvarie figure di sistema previste dalla normativa scolastica e dall’attuazione\ndel P.O.F., fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 ai PUNTI 1 e 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria\nmensile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La quota giornaliera viene determinata dividendo la retribuzione globale\nin godimento per 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La quota oraria mensile viene determinata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i dipendenti a 38 ore settimanali: retribuzione globale mensile\ndiviso 164;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i dipendenti a 37 ore settimanali: retribuzione globale mensile\ndiviso 160;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i dipendenti a 34 ore settimanali: retribuzione globale mensile\ndiviso 147;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i dipendenti a 32 ore settimanali: retribuzione globale mensile\ndiviso 139;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i dipendenti a 31 ore settimanali: retribuzione globale mensile\ndiviso 134;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i dipendenti a 30 ore settimanali: retribuzione globale mensile\ndiviso 130;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i dipendenti a 24 ore settimanali: retribuzione globale mensile\ndiviso 104;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i dipendenti a 22 ore settimanali: retribuzione globale mensile\ndiviso 95;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i dipendenti a 18 ore settimanali: retribuzione globale mensile\ndiviso 78.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Prospetto-paga\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In applicazione di quanto disposto dalla Legge 5 gennaio 1953, n. 4, la\nretribuzione deve risultare da apposito prospetto-paga, nel quale dovranno\nessere specificate le generalità del lavoratore, il livello d’inquadramento,\nil periodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l'importo della\nretribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di\ntutti gli eventuali altri elementi che concorrono a formare la somma erogata\nnonché tutte le ritenute effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il prospetto-paga, da consegnare ai dipendenti contestualmente alla\nretribuzione, deve recare il timbro dell'istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Trattamento previdenziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il trattamento previdenziale è attuato con l'osservanza delle\ndisposizioni vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In applicazione di quanto previsto dall’art. 7 bis DPR 600\u002F73, dal DM\n27 ottobre 1997 e dal DM 22 dicembre 1998, il datore di lavoro deve consegnare\nal lavoratore copia della cosiddetta certificazione unica (CU).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione\n(dichiarazione sostitutiva del CU) deve essere richiesta dal dipendente e\nconsegnata dal datore di lavoro entro 12 giorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>V- MANSIONI E QUALIFICHE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\n\u003Ch3>Art. 41 - Classificazione e inquadramento del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tutto il personale dipendente è inquadrato in tre aree funzionali -\nprofessionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA PRIMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI ED AUSILIARI (ATA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti alle pulizie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•bidelli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•personale di fatica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•manovali comuni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoranti di cucina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti alle mense;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fattorini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•portieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•personale di custodia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti alla manutenzione ordinaria della Casa e del giardino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•accompagnatrici\u002Fori su bus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Vi sono inquadrati i lavoratori che effettuano prestazioni comportanti\nattività operative con utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune, per le\nquali necessitano conoscenze pratiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Essi eseguono, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità\nconnesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro, un’attività lavorativa\ncaratterizzata da funzioni ben definite che richiedono una preparazione\nprofessionale specifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure\nprofessionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tecnici alle caldaie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•autisti di bus;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•portieri centralinisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•bagnini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti alla manutenzione degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•falegnami;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•meccanici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•cuochi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•guardarobieri al Convitto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•camerieri specializzati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•infermieri patentati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esegue, nell'ambito di istruzioni ricevute, attività lavorativa che\nrichiede prepa-razione professionale specialistica, adeguate conoscenze e\ncapacità di utilizzo di strumenti anche complessi, caratterizzata da autonomia\ndi esecuzione del la-voro con margini valutativi nell'applicazione delle\nprocedure.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure\nprofessionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•capo-cuochi in possesso di diploma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•capi-sala e camerieri in possesso di diploma di Scuola alberghiera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti amministrativi e di segreteria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO IV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Vi sono inquadrati i lavoratori che, nell'ambito delle direttive di\nmassima rice-vute, hanno compiti caratterizzati da autonomia e\nresponsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esegue attività lavorativa complessa, che richiede specifica\npreparazione professionale o conoscenza delle procedure\namministrativo-contabili e tecniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure\nprofessionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•segretari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contabili, economi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•referenti della privacy;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•periti informatici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fisioterapisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•infermieri professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•LIVELLO V\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•responsabili Sistema Gestione Qualità;,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•responsabili di biblioteca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•responsabili di area (amministrativa, segreteria, informatica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA SECONDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SERVIZI D’ISTRUZIONE, FORMATIVI ED EDUCATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In quest’area rientrano i dipendenti con funzioni formative, educative e\ndi docenza inquadrati nei livelli secondo, terzo, quarto e quinto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano in questo livello le figure professionali, comunque, di supporto\nalla docenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- ausiliari Asili nido;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- modelli viventi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- assistenti di Colonia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- assistenti ai non autosufficienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- assistenti agli alunni, con esclusione dei doposcuolisti di cui al\nlivello III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale esegue mansioni complesse e articolate, che richiedono una\npresenza o compresenza in aula e\u002Fo laboratorio, per l'espletamento di attività\neducative-formative in genere comprese quelle del personale che nelle strutture\nconvittuali curi la formazione degli ospiti nelle ore extra curriculari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•operatori di biblioteca;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tecnici di laboratorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assistenti di vigilanza al doposcuola di scuola primaria e secondaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•istruttori di attività parascolastiche anche sportive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•specialisti di lingua straniera anche in compresenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assistenti di Convitto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tutor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO IV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esegue mansione con funzione docente educativa e tecnica, atta a\npromuovere lo sviluppo della cultura, delle competenze e della personalità del\ndiscente in età evolutiva o a recuperare gli svantaggi psico-fisici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono parte integrante della funzione docente la progettazione e la\nprogrammazione didattica e curriculare, l'attività di studio e ricerca per il\ncontinuo adeguamento delle metodologie e alla promozione professionale e\nculturale dell'allievo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure\nprofessionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•docenti di Scuola dell’infanzia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•docenti di scuola primaria compresi i docenti di lingua straniera,\ninformatica, scienze motorie e sportive, musica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•docenti di sostegno con relativo titolo nella Scuola dell’infanzia e\nnella Scuola Primaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•docenti in Scuole secondarie di I e II grado paritarie, legalmente\nriconosciute o ad esse conformate che insegnino materie per le quali è\nrichiesto il diploma d’istruzione secondaria superiore o titolo\nequipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•puericultrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•personale educativo Micronido e Asili nido;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•educatori di Convitto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•educatori per supporto educativo-comportamentale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•logopedisti\u002Flogoterapisti in possesso di titolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•docenti tecnico-pratici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO V\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•È inquadrato il personale che, nel rispetto della libertà\nd'insegnamento, sia addetto allo svolgimento dei compiti connessi ai processi\nevolutivi d’istruzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono parte integrante della funzione docente la progettazione e la\nprogrammazione didattica e curriculare, l'attività di studio e ricerca per il\ncontinuo adeguamento delle metodologie e alla promozione professionale e\nculturale dell'allievo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure\nprofessionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>docenti in Scuole secondarie di I e II grado paritarie, legalmente\nriconosciute o ad esse conformate che insegnino materie per le quali è\nrichiesto il diploma di laurea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>docenti tutor dell’alternanza scuola-lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>docenti di sostegno con relativo titolo nella Scuola secondaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>docenti in corsi liberi d'arte, di cultura varia e di lingue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>docenti in corsi di istruzione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>docenti di educazione fisica, tecnica, artistica e musicale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>docenti di madrelingua e docenti di conversazione in lingua straniera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>psicologi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>psicoterapeuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA TERZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SERVIZI DIRETTIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO VI: La funzione direttiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La funzione direttiva richiede particolare preparazione, capacità e\nresponsabilità professionale. Tale funzione è caratterizzata da piena\nautonomia nell'ambito delle scelte e delle direttive di carattere generale\nimpartite dall'Ente Gestore o dal Legale Rappresentante, o dal Consiglio di\nAmministrazione della società che gestisce l'attività\nscolastico-formativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'osservanza delle leggi e delle disposizioni nazionali e nel rispetto\ndella libertà d’insegnamento, tale ruolo comporta la direzione e il\ncoordinamento dell'attività didattica, del controllo e della verifica del\ncomplesso delle attività svolte nell'ambito del plesso scolastico-educativo e\nformativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rientrano nel livello funzionale VI le seguenti figure professionali in\npossesso di laurea salvo che per la Scuola dell’infanzia e per la Scuola\nprimaria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* coordinatori dell'attività educativa e didattica presso scuole di ogni\nordine e grado, corsi di corrispondenza, lingue e cultura varia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* coordinatori dei servizi amministrativi, compresi i servizi di segreteria\ne informatici, con responsabilità nella conduzione di risorse e di\npersonale.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Trasferimento di Istituzioni scolastiche e ramo di azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nei casi in cui si configuri l’ipotesi di trasferimento di Istituzioni\nscolastiche e di ramo di azienda, di appalto e convenzione, indipendentemente\ndal mezzo tecnico e giuridico operato in concreto, si applicano le norme\npreviste dall’art. 2112 comma 5 del c.c., dalla Legge n. 428 del 1990 e dal\nD.lgs 2 febbraio 2001, n. 18 e comunque al personale si continuano ad applicare\nle condizioni di migliore favore in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La comunicazione per l’apertura delle procedure di trasferimento di cui\nal comma precedente deve essere inviata alle strutture nazionali e territoriali\ndi competenza di tutte le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Mutamenti di qualifica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui il personale sia incaricato di funzioni pertinenti ad un\nlivello superiore per almeno 6 giorni consecutivi, sarà dovuta la retribuzione\ncorrispondente alle funzioni superiori per l'intera durata del periodo; ciò\nperaltro non modifica i termini del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quando il periodo superi i tre mesi anche frazionati in un anno, il\ndipendente ha diritto, a tutti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gli effetti, al superiore livello che le mansioni cui è stato assegnato\ncomportano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavoratore\nconsiste nella differenza tra il livello economico della qualifica di accesso\ned il livello economico della qualifica di provenienza nella voce retribuzione\ntabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il salario di anzianità sarà pari in proporzione a quanto maturato nel\nlivello di provenienza e a quanto maturato nel nuovo livello di\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ove il mutamento di mansione affidata al dipendente sia stato determinato\nda sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla\nconservazione del posto, non comporterà promozione, anche nel caso di\nsuperamento del limite sopra indicato, ma solo la differenza di retribuzione\nper il periodo di sostituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomina di Coordinatori didattici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’incarico di Coordinatore didattico, come definito all’art. 41, può\nessere affidato ad un dipendente ed ha durata del ciclo scolastico e comunque\nnon superiore a 60 mesi comprese le proroghe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione prevista per i dipendenti\ninquadrati nell’area terza, nonché il relativo trattamento normativo e\ncontrattuale. Alla scadenza del termine il docente ha diritto a riprendere\norario e funzioni precedenti con relativo trattamento normativo e contrattuale,\nsalvo che, previo consenso delle parti, non venga confermato per iscritto nelle\nmansioni dell’area direttiva; in questo caso l’inquadramento nell’area\nterza si trasforma a tempo indeterminato con decorrenza dalla data d’inizio\ndell’incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Istituto potrà assumere in sostituzione del coordinatore di cui al\npresente articolo, un docente con contratto a tempo determinato per un periodo\nnon superiore alla permanenza del sostituito nell'incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il mandato non venga riconfermato il lavoratore, in deroga\nai commi precedenti, non matura alcun diritto rispetto alle mansioni superiori\nsvolte come coordinatore didattico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Mansioni promiscue\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Quando il dipendente non docente sia addetto a mansioni promiscue, la\nretribuzione sarà quella del livello corrispondente alla mansione superiore\nespletata e di quest’ultima gli verrà pure attribuita la qualifica, fermo\nrestando l’obbligo di svolgere tutte le mansioni affidategli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tutti gli altri casi di mansione promiscua, la retribuzione sarà data\ndalla somma delle parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della retribuzione globale calcolate proporzionalmente alle ore svolte nei\ndiversi livelli. Sona fatte salve le condizioni di miglior favore.Jx. i\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Composizione delle sezioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le sezioni di Scuola dell’infanzia saranno costituite, di norma, con un\nnumero massimo di 25 (venticinque alunni) con la possibilità, in presenza di\nmonosezioni e di particolari esigenze organizzative, di un incremento pari al\n25% di alunni in più.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In presenza di alunni portatori di handicap, la sezione non può\nsuperare, di norma, il numero massimo di 20 alunni e deve essere prevista la\npresenza di un insegnante di sostegno che può essere assunto anche a tempo\nparziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Negli asili nido e micronido il rapporto numerico educatrice\u002Fbambini e\nausiliari\u002Fbambini è definito dalle singole leggi regionali. Per quanto\nriguarda le “sezioni primavera” per il rapporto numerico educatrice\u002Fbambini\nsi fa riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 e al decreto\nMIUR n. 9 dell’ 11 novembre 2009 e sue successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Attività integrative e parascolastiche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per le attività integrative, di durata definita e predeterminata nel tempo,\nanche non avente carattere straordinario o occasionale sono proposte\nprioritariamente al personale in servizio a tempo parziale in possesso dei\ntitoli utili. In caso di non accettazione o in mancanza dei requisiti\nnecessari, potranno essere assunti dipendenti con contratto a termine, secondo\nquanto previsto dall’art. 23.1, “contratto a tempo determinato”, del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro sarà determinato all'atto dell'assunzione o\ndell'attribuzione dell'incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la retribuzione, si fa riferimento a quella prevista per\ni docenti laureati (5° livello) nel caso di attività che richiedono il\npossesso del diploma di laurea. Nel caso di svolgimento di attività promiscue,\nsi fa riferimento a quanto previsto dall'art. 44.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore assegnate per il doposcuola, anche se a completamento dell'orario\nscolastico, non possono costituire motivo di rivendicazione qualora l'attività\nstessa del doposcuola venisse meno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le attività integrative, di durata definita e predeterminata nel tempo,\nanche non avente carattere straordinario o occasionale sono proposte\nprioritariamente al personale in servizio a tempo parziale in possesso dei\ntitoli utili. In caso di non accettazione o in mancanza dei requisiti\nnecessari, potranno essere assunti dipendenti con contratto a termine, secondo\nquanto previsto dall’art. 23.1, “contratto a tempo determinato”, del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro sarà determinato all'atto dell'assunzione o\ndell'attribuzione dell'incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la retribuzione, si fa riferimento a quella prevista per\ni docenti laureati (5° livello) nel caso di attività che richiedono il\npossesso del diploma di laurea. Nel caso di svolgimento di attività promiscue,\nsi fa riferimento a quanto previsto dall'art. 44.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore assegnate per il doposcuola, anche se a completamento dell'orario\nscolastico, non possono costituire motivo di rivendicazione qualora l'attività\nstessa del doposcuola venisse meno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Commissione esami\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Ai componenti delle Commissioni di esame di Stato conclusivi della Scuola\nsecondaria di primo grado, spetta il compenso di euro 25,00 lordi per ogni\ngiorno di effettiva presenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i docenti nominati Commissari agli Esami di Stato della scuola\nsecondaria di secondo grado all'interno dell'istituto, i giorni di attività\neffettivamente impegnati nella Commissione, sono considerati come servizio\nprestato per la Scuola stessa e quindi come lavorativi ad ogni effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Supplenza personale docente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nell'ipotesi di personale docente che si assenti per uno dei casi\nprevisti dal presente Contratto, la supplenza, prima di ricorrere a nuove\nassunzioni, dovrà essere proposta, con contratto a termine, prima al personale\ngià in servizio con orario parziale, compatibilmente con l'orario delle\nlezioni, seguendo il criterio previsto dall'art. 51 per il completamento\nd'orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Resta inteso che nel caso di sostituzione, il termine del rapporto\ncoincide con la sospensione estiva dell'attività didattica quando questa fosse\nprecedente al rientro del titolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le misure di retribuzione contemplate nel presente Contratto si applicano\nanche nei confronti degli insegnanti assunti per supplire il personale assente,\nnei limiti del servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Anche ai supplenti secondo la quota parte, vengono corrisposte la 13.ma\nmensilità, il T.F.R. e i giorni di ferie maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La supplenza affidata al personale già in servizio ma a tempo parziale\nè considerata lavoro aggiuntivo a tempo determinato con trattamento economico\npari a quello delle ore normali fino al completamento di orario. Le eventuali\nore eccedenti si retribuiscono con la quota oraria globale in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>VI ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-hourspweek_select\">\n\u003Ch3>Art. 49 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. L'orario di lavoro del personale dipendente è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>38 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>38 ore settimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32 ore settimanali per i modelli viventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>38 ore settimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30 ore settimanali per gli assistenti di vigilanza al doposcuola, tutor,\nistruttori di attività parascolastiche anche sportive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24 ore settimanali di docenza per i lettori\u002Fesperti di lingua madre in\ncompresenza con il docente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>38 ore settimanali per assistenti sociali, sanitari, fisioterapisti,\nlogopedisti, logoterapisti, economi, segretari, periti informatici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>37 ore settimanali per: educatrici di Asilo nido e Micronido, puericultrici,\ncomprensive delle attività connesse alla funzione quali: la conservazione e il\nriordino dei sussidi e del materiale di gioco, i rapporti generali e\nparticolari con le famiglie dei bambini in collaborazione connessa\nall’organizzazione della Scuola, la predisposizione dei piani di acquisto in\nrelazione alle proprie competenze, la partecipazione alla realizzazione di\nfeste e manifestazioni programmate dal Nido o Micronido, le attività\ncollegiali di accoglienza, la partecipazione alle Commissioni di continuità,\nla cura dell’igiene dei bambini in collaborazione con il restante personale;\neducatori di convitto; educatori per supporto educativo-comportamentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31 ore settimanali d’insegnamento per i docenti di Scuola dell’infanzia\ne per gli insegnanti di sostegno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24 ore settimanali d’insegnamento per i docenti della Scuola primaria e\nper quelli di sostegno della Scuola primaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18 ore settimanali d’insegnamento per i docenti di steno-dattilo e\ntecnico-pratici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>38 ore settimanali per psicologi, psicoterapeuti, responsabili CED,\nresponsabili amministrativi, responsabili di biblioteca;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22 ore settimanali per i docenti in corsi liberi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18 ore settimanali di insegnamento per i docenti e per gli insegnanti di\nsostegno, docenti tutor dell’alternanza scuola-lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>38 ore settimanali, comprese quelle di docenza per coordinatori didattici e\npresidi.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Il personale potrà essere assunto anche con un orario inferiore a quello\ncontrattuale. In tal caso la retribuzione in ogni suo elemento risulterà\nproporzionale alle ore assegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il sabato, indipendentemente dalla distribuzione dell'orario settimanale,\nè sempre considerato giorno lavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora intervenissero modifiche strutturali dell'orario di lavoro\nnell'arco di vigenza del presente CCNL le parti si incontreranno per\nl'adeguamento alle nuove normative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale e\ndidattico, di formazione e riqualificazione del personale comprese le attività\nconnesse alla gestione del “sistema qualità”, promossi dalla Scuola\ndurante i periodi di attività didattica fuori del normale orario di lavoro,\nper un massimo di 40 ore annue, distribuite in non più di 10 giorni annui,\nvengono recuperate trasformandole in giorni di ferie aggiuntive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La partecipazione ai suddetti corsi di aggiornamento dovrà essere resa\ncompatibile con i vincoli previsti per il personale part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora la sospensione del servizio sia imputabile a cause di forza\nmaggiore o per scelta del gestore, il personale docente, ATA ed educativo non\nè tenuto a recuperare le ore e\u002Fo i giorni di lavoro non prestato mantenendo il\ndiritto all’intera retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i non docenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai dipendenti inquadrati ai livelli I, II, III, IV, V a 37 e a 38 ore\nsettimanali in servizio al 9\u002F12\u002F2010, vengono confermate 26 ore annuali di\npermesso retribuito (riferito ad anno scolastico). I suddetti permessi sono\nriproporzionati in caso di orario part-time e ridotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La distribuzione dell'orario di lavoro per il personale non docente, solo\nnel caso di necessità d’introdurre regimi di orario particolari (turni)\nviene stabilita dalla Direzione dell'istituto in ambito di contrattazione\ndecentrata in accordo con le R.S.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale non docente, nel periodo estivo, al di fuori delle ferie\nordinarie e durante la sospensione dell’attività scolastica, potrà essere\nimpegnato secondo le esigenze dell’Istituto nel rispetto della propria\nprofessionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale docente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La presenza del personale docente nell'intervallo delle lezioni è\ndefinita dal Regolamento d'istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quando in relazione ai programmi ministeriali le ore d’insegnamento\nvariano da un anno all'altro per lo stesso ciclo di studi, il docente potrà\noptare per la riduzione di orario e di retribuzione oppure per il mantenimento\ndelle ore e della relativa retribuzione restando a disposizione dell'istituto\nper eventuali sostituzioni e in attività formative in ore stabilite\nnell’orario settimanale individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tutti i docenti, le ore assegnate fino alla 18.ma non possono essere\ndiminuite nel periodo di validità del presente CCNL salvo quanto previsto\ndagli artt. 82 e 83.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore oltre la 18.ma nei limiti della 24.ma, assegnate ai docenti del\n5° livello anteriormente all'inizio dell'anno scolastico 1984\u002F85, non possono\nessere diminuite nel periodo di validità del presente CCNL, salvo quanto\nprevisto dagli artt. 82 e 83.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore in esubero, oltre la 18.ma per la scuola secondaria nei limiti\ndella 24.ma, oltre la 24.ma nella scuola primaria nei limiti della 28.ma, oltre\nla 31.ma nei limiti della 35.ma nella scuola dell’infanzia, possono subire\nvariazioni da un anno scolastico all’altro e vengono retribuite con la quota\noraria globale in atto senza alcuna maggiorazione. Eventuali ulteriori ore di\ninsegnamento in esubero oltre i limiti suddetti, verranno retribuite con la\nmaggiorazione del 15%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prima di assegnare ore in esubero all'orario contrattuale, previsto al\nprimo comma del presente articolo, deve essere completato l'orario di lavoro\ndel personale ad orario ridotto nel rispetto dell'unità didattica e\u002Fo\nfunzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Motivate esigenze organizzative e didattiche possono richiedere\nvariazioni di incarichi d’insegnamento nell'ambito dell'orario di lavoro di\nciascun docente. Le variazioni delle materie, classi o sezioni devono avvenire\nnell'ambito della Scuola Secondaria di 1° o 2° grado e del titolo abilitante\ne devono essere comunicate dalla Presidenza dell'istituto di norma entro il\nmese di luglio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•PUNTO 1 - FINO AD UN MASSIMO DI 50 ORE ANNUE PER:ì\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attività di aggiornamento, salvo quanto previsto dal comma 5;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attività di programmazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•progettazione, revisione e gestione del Piano dell’offerta\nFormativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•incontri collegiali con genitori o specialisti\u002Fesperti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dette ore sono proporzionalmente ridotte per i docenti che hanno un\norario individuale di lavoro part-time o a tempo inferiore all’orario\ncontrattuale settimanale; tale riproporzionamento non può essere inferiore a\n20 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore dedicate alle attività di cui al presente PUNTO 1 rientrano nella\nretribuzione di cui all’art. 28.3 del presente CCNL nel numero massimo\nprevisto per ogni docente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ogni docente saranno\nretribuite in un’unica soluzione, calcolate secondo l’ari. 38, con la\nretribuzione del mese di giugno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le attività previste dal PUNTO 1, quando svolte in periodo diverso da\nquello coincidente con l’attività didattica, rientrano nella normale\nretribuzione fino alla concorrenza dell’orario settimanale individuale. Le\nore eccedenti saranno imputate alle 50 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PUNTO 2-70 ORE ANNUE che possono essere richieste per:attività e\u002Fo\ndiscipline non curriculari o anche curriculari programmate dal Collegio di\ndocenti e\u002Fo dal Consiglio di classe, in orario non curriculare; il loro\nutilizzo è finalizzato principalmente ad attività quali: recupero, sostegno e\npreparazione agli esami o altre attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PUNTO 1 - FINO AD UN MASSIMO DI 50 ORE ANNUE PER:ì\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attività di aggiornamento, salvo quanto previsto dal comma 5;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attività di programmazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•progettazione, revisione e gestione del Piano dell’offerta\nFormativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•incontri collegiali con genitori o specialisti\u002Fesperti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dette ore sono proporzionalmente ridotte per i docenti che hanno un\norario individuale di lavoro part-time o a tempo inferiore all’orario\ncontrattuale settimanale; tale riproporzionamento non può essere inferiore a\n20 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore dedicate alle attività di cui al presente PUNTO 1 rientrano nella\nretribuzione di cui all’art. 28.3 del presente CCNL nel numero massimo\nprevisto per ogni docente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ogni docente saranno\nretribuite in un’unica soluzione, calcolate secondo l’ari. 38, con la\nretribuzione del mese di giugno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le attività previste dal PUNTO 1, quando svolte in periodo diverso da\nquello coincidente con l’attività didattica, rientrano nella normale\nretribuzione fino alla concorrenza dell’orario settimanale individuale. Le\nore eccedenti saranno imputate alle 50 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PUNTO 2-70 ORE ANNUE che possono essere richieste per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attività e\u002Fo discipline non curriculari o anche curriculari^ programmate\ndal Collegio docenti e\u002Fo dal Consiglio di classe, in orario non curriculare; il\nloro utilizzo è finalizzato principalmente ad attività quali: recupero,\nsostegno e preparazione agli esami o altre attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>deliberate dal Collegio dei docenti proprie della funzione e del livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•uscite didattiche giornaliere, limitatamente alle ore eccedenti\nl’orario individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali supplenze saltuarie per un massimo di 10 ore per anno\nscolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale docente, in mancanza di programmazione del Collegio dei\ndocenti e\u002Fo del Consiglio di classe, può richiedere all’istituto di svolgere\nle 70 ore annue in attività proprie della funzione e del livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore di cui al presente PUNTO 2 sono ridotte a 25 ore annue per orari\nfino ad 1\u002F3 dell’orario settimanale contrattuale e sono ridotte a 50 ore\nannue per orari fino a 2\u002F3 dell’orario settimanale contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore di cui al presente PUNTO 2 e al precedente comma 24 vanno\nrecuperate con 26 giorni lavorativi di ferie estive aggiuntive, riproporzionati\nin base alle ore effettivamente svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui il docente, per esigenze tecnico-organizzative o per\nmalattia o maternità non possa recuperare le suddette ore, queste saranno\nliquidate con la retribuzione del mese di agosto, calcolate sulla base di\nquanto previsto dall’art. 38.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il docente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui\nrapporto abbia termine prima della sospensione estiva delle lezioni, non è\ntenuto a svolgere le ore di cui al presente PUNTO 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In mancanza di programmazione didattica ad inizio anno scolastico, il\npersonale docente chq non ha utilizzato il pacchetto orario di 70 ore annue di\ncui al presente articolo, durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie\nordinarie, potrà essere impegnato, per un tempo non eccedente il proprio\norario settimanale, in attività didattiche\u002Fformative, di programmazione e di\naggiornamento, nel rispetto della professionalità e qualifica per cui è\navvenuta l'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore annue di cui al PUNTO 1 e 2 del presente articolo non trovano\napplicazione nelle attività di Nido e Micronido.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ferme restando le attuali differenze normative e retributive, si\nriconosce l'unicità della funzione docente. In presenza di leggi al riguardo\nle parti s’incontreranno per adeguare ad esse la presente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto previsto dall’art. 23 lettera A, il personale,\nche a seguito degli interventi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>legislativi di ordinamento scolastico vede ridotto il proprio orario\nd’insegnamento, ha diritto ad essere utilizzato prioritariamente per\nattività opzionali e\u002Fo facoltative stabilite dal Collegio docenti.\nNell’individuazione delle attività opzionali e\u002Fo facoltative il Collegio\ndocenti dovrà tener conto dell’opportunità di utilizzare tale personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Autonomia didattica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le norme del presente articolo si applicano, secondo quanto previsto dal\nDPR n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di\nAutonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 49, della legge 15\nmarzo 1999, n. 59” senza che ciò possa comportare diminuzione dell’orario\nindividuale di lavoro di ciascun dipendente di cui all’art. 47.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In particolare, attraverso il Piano dell'offerta Formativa, l'autonomia\ncostruisce le condizioni giuridiche, organizzative, professionali e di\nrelazione per rendere flessibile l'attività educativa e per migliorarne così\nl'efficacia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando che un'ora curriculare d'insegnamento, intesa come unità\ndidattica, corrisponde ad un'ora di lavoro, ovvero ad un 18.mo, un 24.mo, un\n31.mo dell'orario contrattuale di riferimento rispettivamente per i docenti di\nIV e V livello, gli Enti gestori possono adottare le seguenti forme di\nflessibilità, la cui programmazione è demandata al Collegio dei docenti, nel\nrispetto di quanto previsto nel presente articolo e nel rispetto di quanto\nstabilito dal presente CCNL in relazione al rapporto di lavoro del\npersonale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-L'articolazione modulare dell'orario annuale di ciascuna disciplina e\nattività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* la definizione di unità d’insegnamento non coincidenti con l'unità\noraria della lezione e l'utilizzazione degli spazi orari residui;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del\nprincipio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo,\nanche per alunni in situazione di handicap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La regolamentazione didattica di quanto sopra è proposta dal Consiglio\ndi classe ed approvata e programmata dal Collegio dei docenti in un Piano\nFormativo coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed\nindirizzi di studi, determinati a livello nazionale, secondo le seguenti\nmodalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il Collegio dei docenti può programmare una diversa articolazione della\ndurata dell’unità d’insegnamento nel rispetto del monte annuale orario\ncomplessivo previsto per ciascun curricolo e per ciascuna delle discipline e\ndelle attività comprese nei piani di studio stabiliti dalle disposizioni\nministeriali. La differenza tra un’ora d’insegnamento e la durata effettiva\ndella lezione, o la somma di tali differenze, potrà essere utilizzata per\nrecupero, sostegno, e approfondimento nella stessa classe e per la stessa\ndisciplina oggetto della riduzione, ma non potrà essere utilizzata per lezioni\ncurriculari destinate a classi e\u002Fo discipline diverse da quelle alle quali è\nstata effettuata la riduzione della durata oraria delle unità\nd’insegnamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Collegio dei docenti può programmare un’articolazione didattica\nmodulare, settimanale o plurisettimanale, che preveda una diversa distribuzione\ndell’orario di docenza diretta e perciò il superamento dell’effettivo\norario individuale settimanale. L’orario di docenza diretta, in attività\ndistribuite su moduli, non potrà essere superiore al 20% dell’orario\nsettimanale effettivo di docenza. La diversa articolazione dell’orario\nsettimanale di docenza deve avvenire nell’ambito del monte ore annuo della\ndisciplina previsto per ciascuna classe dall’ordinamento scolastico e sarà\nrecuperato dal docente con una pari riduzione di orario d’insegnamento, per\nle stesse materie\u002Fdiscipline e per la stessa classe, durante i periodi in cui\nsi svolge l’attività didattica. Il recupero delle ore di cui al precedente\ncomma deve essere effettuato nell’ambito dell’anno scolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Una distribuzione dell’attività didattica in non meno di 5 giorni\nsettimanali nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio ed orari dei\ndocenti previsti dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al docente con rapporto di lavoro part-time o ad orario ridotto non potrà\nessere richiesto quanto previsto dalla lettera b) del precedente comma 4, salvo\nsuo esplicito consenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Completamento orario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•I docenti a tempo indeterminato che avessero un orario inferiore a quello\ncontrattuale hanno diritto per le stesse materie e per quelle rientranti nel\ntitolo di studio, fatta salva l’unità didattica e funzionale, al\ncompletamento del loro orario prima che si proceda a nuove assunzioni anche a\ntempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale priorità, nel caso di più insegnanti della stessa materia, terrà\nconto nell’ordine del titolo abilitante specifico, dell’anzianità di\nservizio e dei maggiori carichi di famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il completamento di orario si applica anche al personale amministrativo,\ntecnico e ausiliario ad\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>orario parziale (nel rispetto di quanto al punto 2, art. 5 del D.lgs 25\nfebbraio 2000, n. 61) qualora l’orario disponibile non sia coincidente con\nl’orario di servizio prestato.\u002F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Lavoro notturno, festivo e straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays2\">\u003Cp>•Il lavoro notturno è quello effettuato in un periodo di almeno 7 ore\nconsecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del\nmattino. Quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 7 ovvero tra\nle 23 e le 6 ovvero tra le 22 e le 5 ed è retribuito con la maggiorazione\ndella quota oraria lorda del 15% della retribuzione tabellare di cui all’art.\n30, ivi compreso il superminimo di ex categoria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al\ncompimento di un anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro\nnotturno dalle ore 24-alle ore 6. Hanno facoltà di rifiutarsi di prestare\nlavoro notturno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\n\u003Cp>•la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, qualora\nla stessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l’esecuzione di\nprestazione di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia\nanch’esso lavoratore subordinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario e\nconvivente di un minore di età inferiore a dodici anni;\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto\ndisabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\n\u003Cp>•E' considerato festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni\ndelle festività infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua,\n25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25\u002F26\ndicembre, Santo Patrono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoro prestato nei suddetti giorni viene retribuito con un 26.mo\ndella retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori turnisti verrà corrisposta la maggiorazione per lavoro\nfestivo nella misura del 15% della retribuzione globale, con riposo\ncompensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale di segreteria dei centri culturali che durante convegni e\nmanifestazioni fosse disponibile per un numero di ore eccedenti il normale\norario previo accordo fra le parti potrà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 recuperare le ore eccedenti con permessi retribuiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 ottenerne il pagamento come ore straordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il personale non docente è considerato lavoro straordinario, quello\nprestato a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legate a particolari\nesigenze di servizio non ricorrenti e non programmabili e oltre il limite\ndell'orario contrattuale settimanale di lavoro, salvo i casi previsti dal\npresente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>•Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi d’impedimento, a\nsvolgere lavoro straordinario richiesto nel limite massimo di 120 ore annue. Di\nnorma, il personale sarà avvisato con un giorno di anticipo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia\nautorizzato dalla Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ciascuna ora di lavoro straordinario verrà compensata con una quota\noraria della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>globale maggiorata delle seguenti percentuali:.,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\n\u003Cp>•Lavoro straordinario diurno:35%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro straordinario notturno:40%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro straordinario festivo:50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro straordinario notturno festivo: 60%\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Le percentuali superiori assorbono le inferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le festività civili (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) coincidenti con la\ndomenica vengono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>retribuite a tutti i dipendenti con un 26.mo della retribuzione globale\noltre alla normals retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - BANCA DELLE ORE - Personale non docente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La banca delle ore si costituisce, su accordo tra le parti a livello\naziendale, tenendo conto delle articolazioni orarie di cui all’art. 49, con\nl’accantonamento mensile delle ore di lavoro supplementare e straordinario\nche saranno accumulate e resteranno a disposizione del lavoratore per l’anno\ndi maturazione ed il semestre successivo. Le ore accantonate, per le quali deve\nessere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente\nin busta paga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite, in qualunque\nperiodo dell’anno, come brevi permessi retribuiti e, quando saranno richieste\na copertura dell’intera giornata, saranno accolte compatibilmente con le\nesigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nella banca ore verrà accumulato anche l’accantonamento di ore che il\nlavoratore o la lavoratrice, nel corso dell’anno, maturano a vario titolo. A\ntitolo esemplificativo e non esaustivo, confluiranno nella banca ore le residue\nore di riduzione oraria di cui all’art. 49 comma 8, riposi compensativi delle\nfestività lavorate di cui all’art. 52 i recuperi delle festività\ncoincidenti con il giorno di riposo, ed in genere ogni altro recupero di\nprestazioni rispetto agli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>obblighi contrattuali,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ulteriori articolazioni dell’istituto, la verifica dell’andamento e\ndella corretta gestione dello stesso saranno definite a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Istituzioni pagheranno, entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico,\ni residui orari a credito relativi all’anno scolastico in corso e non\nfruiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\n\u003Ch3>Art. 54 - Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente\ncoincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo\nverrà fruito in altro giorno della settimana successiva, con la normale\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Vitto e alloggio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La Direzione può concedere, con facoltà di revoca, salvo preavviso di\ndue mesi, vitto e\u002Fo alloggio al personale che lo richieda per iscritto. Detto\nservizio verrà pagato a parte dagli interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con\ngli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione,\nè considerato orario di lavoro e il pasto è gratuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\n\u003Ch3>Art. 56 - Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad\nun periodo annuale di ferie con corresponsione della normale retribuzione, pari\na 33 giorni lavorativi per ciascun anno, comprensivi delle festività\nsoppresse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora\nfosse lavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche\nin aggiunta alle ferie estive o retribuita con 1\u002F26 della retribuzione globale\nmensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno,\nil dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi\nlavorati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno\nconsiderati mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la\ndistribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6\ngiorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tranne quanto previsto per il personale docente dall'art. 29 comma 4,\neventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie\naggiuntive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'utilizzo del periodo di ferie è interrotto in caso di ricovero\nospedaliero o malattia documentata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o\npuerperio né con il periodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ferie sono irrinunciabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non frazionabile\nin più di due periodi. È ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in\nconto ferie, chiesti dal dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ferie potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno\nsuccessivo a quello di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le\nesigenze dell'istituto, le ferie saranno godute:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i docenti', durante la sospensione estiva delle lezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i non docenti: durante la sospensione delle lezioni sia estive che\ninvernali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel periodo estivo le ferie non dovranno essere inferiori ai 2\u002F3 dei\ngiorni spettanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà definito\ndalla Direzione in accordo con la R.S.A. nell'ambito della contrattazione\ndecentrata di norma entro il mese di aprile di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Le ferie solidali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Si istituiscono le ferie solidali, ai sensi della normativa vigente, al\nfine di permettere l’assistenza di figli minorenni, e dei familiari di primo\ngrado in linea diretta che si trovino in condizioni di salute gravi e che\nrichiedono un’assistenza costante. Le ferie solidali si attivano tra i\ndipendenti indipendentemente dalle qualifiche di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La cessione delle ferie deve essere a titolo gratuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•È possibile cedere le ferie eccedenti alle 4 settimane (si dovrà fruire\ndi almeno 20 giorni se si articola l’orario settimanale su 5 giorni, ovvero\n24 nel caso di orario su 6 giorni). Ne consegue che il dipendente potrà cedere\nfino a un massimo di 8 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il dipendente deve produrre specifica richiesta, reiterabile, alla\nDirezione di appartenenza per massimo 30 giorni di ferie e giornate di\nriposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La Direzione appena ricevuta la richiesta rende nota a tutto il personale\nl’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità per la concessione delle ferie solidali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità per la concessione delle ferie solidali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui il numero dei giorni offerti superi quello dei giorni\nrichiesti, la cessione è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli\nofferenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ferie cedute dai colleghi vengono messe nella disponibilità del\nrichiedente fino al perdurare-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delle necessità che hanno giustificato la cessione.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Permessi retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il dipendente può usufruire nell'anno scolastico fino ad un massimo di\n10 giorni di permessi retribuiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- se si verificano comprovati e seri motivi familiari quali ad esempio:\nnascite, matrimoni, lutti, infortuni, ricoveri ospedalieri ed infermità gravi\nche riguardano il coniuge, anche legalmente separato, un parente entro il\nsecondo grado o un componente della famiglia anagrafica, affine anche non\nconvivente, della lavoratrice o del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la frequenza di corsi di aggiornamento inerenti alla mansione per la\nquale è stato assunto e liberamente scelti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le giornate di cui al punto 1 sono usufruibili in unica soluzione solo in\ncasi molto gravi. Per fruire di tali permessi il dipendente deve fame richiesta\nscritta alla Direzione dell’istituto. In caso di massima urgenza è\nsufficiente la richiesta orale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono ammessi inoltre alla retribuzione i giorni impegnati per documentata\npartecipazione ad esami di cui all'art. 10 della Legge n. 300\u002F70 e a concorsi\npubblici, inerenti la mansione svolta, limitatamente alla giornata in cui si\nsvolge la prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso che la sede d'esami disti oltre 200 Km dalla sede di lavoro\nverrà retribuita anche la giornata che precede e quella che segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di assistenza a familiari portatori di handicap, si fa\nriferimento alla Legge n. 104\u002F92 e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>successive modifiche e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Permessi brevi e recupero ritardo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sono concessi brevi permessi retribuiti per un massimo di 10 ore per anno\nscolastico, anche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cumulabili, in caso di documentate esigenze personali di carattere medico\n(analisi, visite mediche, accertamenti clinici, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono inoltre concessi permessi brevi retribuiti per un massimo di 15 ore\nper anno scolastico, riproporzionati in base ai mesi di lavoro effettivamente\nprestati per i dipendenti a tempo determinato, da recuperare, di norma, entro\nil mese successivo anche in attività di supplenza per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•motivi di studio;.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rinnovo dei documenti di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali ritardi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Permessi non retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di eccezionali motivi e per la partecipazione a concorsi pubblici,\nesclusi quelli previsti dal precedente art. 58, il lavoratore può usufruire di\npermessi non retribuiti nel limite di 10 giorni nell'anno con autorizzazione\ndell'istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\n\u003Ch3>Art. 61 - Permessi elettorali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati presidente,\nsegretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo presso seggi\nelettorali in occasione di qualsiasi tipo di elezione, compresi i referendum,\nhanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla\ndurata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a\ntutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I giorni festivi e la domenica, utilizzati per l’espletamento delle\noperazioni elettorali, sono recuperati con pari giorni di riposo compensativo\ndal lavoratore entro l’immediata settimana successiva. In caso di mancato\nrecupero, per esigenze tecnico-organizzative, le suddette giornate vengono\nretribuite.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>VII SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\n\u003Ch3>Art. 62 - Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente\ntrattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Periodo di comporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un\nmassimo di 6 mesi, anche a cavallo di due anni solari; nel caso di superamento\ndei 6 mesi il dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa, senza\nretribuzione, fino ad un massimo di 6 mesi, dietro presentazione di certificato\nmedico. In tal caso il lavoratore dovrà presentare la richiesta almeno 10\ngiorni prima della scadenza. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad\nalcun effetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative,\nfino ad un massimo di 12 mesi (365 gg.) nel periodo di 3 anni o meno, dovute\nanche ad eventi morbosi diversi. In tal caso il datore di lavoro potrà\ninformare il lavoratore del termine del periodo di comporto. Nel computo delle\nassenze massime nell'arco dei 3 anni, non sono considerate le aspettative non\nretribuite di cui al precedente comma. Qualora l'interruzione del servizio si\nprotragga oltre i termini indicati è facoltà dell'istituto risolvere il\nrapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, fermo restando il diritto del\ndipendente al T.F.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\n\u003Cp>B) Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di\nmalattia e di infortunio, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una\nintegrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di\nmalattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese\nprecedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, salvo il\ncaso di aspettativa richiesta dal dipendente di cui al n. A) 1 del presente\narticolo. Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si\ninizia dal 1 ° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa\nmalattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi vengono computati\nsecondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal ser-vizio per\nmalattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della\nmalattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per\nmalattia del per-sonale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle\nquali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto\ndell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della\ndocumentazione giustificativa da parte del lavoratore il datore di lavoro ha\ndiritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di\nquanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le\nfasce orarie di reperibilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità\ndell'8 gennaio 1985, pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio 1985, sono così\ndeterminate: 10.00-12.00\u002F17.00-19.00, sabato e domenica compresi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche per assenze\ninferiori a 3 giorni, è inviata all'istituto e all'INPS entro due giorni\nlavorativi dal rilascio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e\u002Fo\ntemporaneamente in-validanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o\nchemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i\nrelativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di\nassenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla\ncompetente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera\nretribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono\ncomputati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\n\u003Ch3>Art. 63 - Infortunio sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In presenza d’infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e\nl'anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica\ndocumentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata\ndall'istituto assicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore\nsarà con-servato il posto pef un periodo pari a quello per il quale\nl'interessata\u002Fo percepisce l'indennità per inabilita temporanea prevista dalla\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio\nsuperiore diretto affinché l'istituto possa prestare immediato soccorso ed\neffettuare le denunce di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel\npiù breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall'ente\ncompetente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul\nlavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 180° giorno, un\ntrattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall'istituto\nassicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La corresponsione dell'integrazione è subordinata al riconoscimento\ndell'infortunio da parte dell'Ente assicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto concerne il trattamento economico dovuto per malattia\nprofessionale si rinvia alle disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\n\u003Ch3>Art. 64 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell’articolo 12-bis del D.lgs. n. 61\u002F00, i lavoratori affetti\nda patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa,\nanche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una\nCommissione me-dica istituita presso l'Azienda Sanitaria Locale\nterritorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di\nlavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale così come previsto all’art.\n24.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo\nprioritariamente conto delle esigenze individuali specifiche del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Su richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve\nessere trasformato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. Restano in ogni caso salve\ndisposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Permessi per lavoratori invalidi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore\nal cin-quanta per cento sono riconosciuti 30 giorni ad anno scolastico (anche\nnon continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato\ndi invalidità debitamente documentate (art. 26 L. n. 118\u002F1971 e art. 10 D.lgs\nn. 509\u002F1988). Tali permessi sono aggiuntivi al periodo di malattia di cui\nall’art. 62.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\n\u003Ch3>Art. 66 - Congedo matrimoniale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di\n15 gg. di calendario, non frazionabili, in occasione dell’evento. Se il\ncongedo matrimoniale si sovrappone alle ferie, le stesse devono essere fruite\nin altro periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente\ncon almeno 10 gg. di anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli\neffetti, con diritto alla normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di\n15 gg. di calendario, non frazionabili, in occasione dell’evento. Se il\ncongedo matrimoniale si sovrappone alle ferie, le stesse devono essere fruite\nin altro periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente\ncon almeno 10 gg. di anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli\neffetti, con diritto alla normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\n\u003Ch3>Art. 67 - Tutela della maternità e della paternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A- NORME DI CARATTERE GENERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche\nin materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste\ndal D.lgs 26 marzo 2001 n. 151 e da D.Lgs.n.80\u002F2015 a cui si fa espressamente\nriferimento per quanto non previsto nel presente Contratto e stabilito nel\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria,\nle lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta\ndel parto e i 4 oppure per i 5 mesi successivi a condizione che il medico\nspecialista del SSN, e il medico competente qualora previsto attesti che ciò\nnon arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria\nprima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria\npost-partum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è\nprevisto dalla legge il divieto di licenziamento, le quali devono essere\nconvalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche\nSociali competente, la lavoratrice madre, così come il lavoratore padre che\nabbia fruito del congedo di paternità, ha diritto all’indennità sostitutiva\ndel preavviso. Nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche\ncontemporaneamente, può\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche\nin materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste\ndal D.lgs 26 marzo 2001 n. 151 e da D.Lgs.n.80\u002F2015 a cui si fa espressamente\nriferimento per quanto non previsto nel presente Contratto e stabilito nel\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\n\u003Cp>Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria,\nle lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta\ndel parto e i 4 oppure per i 5 mesi successivi a condizione che il medico\nspecialista del SSN, e il medico competente qualora previsto attesti che ciò\nnon arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria\nprima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria\npost-partum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è\nprevisto dalla legge il divieto di licenziamento, le quali devono essere\nconvalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche\nSociali competente, la lavoratrice madre, così come il lavoratore padre che\nabbia fruito del congedo di paternità, ha diritto all’indennità sostitutiva\ndel preavviso. Nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche\ncontemporaneamente, può\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>usufruire dell'astensione facoltativa dal lavoro per un periodo, anche\nfrazionato, con le seguenti \u002F\u002F - modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7\nquando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il personale docente, data la specifica caratterizzazione delle\nistituzioni oggetto del presente CCNL, la fruizione del congedo parentale\npotrà aver luogo esclusivamente su base giornaliera. Per il personale AT A il\ncongedo parentale è fruibile nella singola giornata in modalità oraria pari\nalla metà dell'orario medio giornaliero, riferito al mese precedente nel corso\ndel quale ha inizio il congedo parentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il diritto del congedo parentale è riconosciuto anche se l'altro\ngenitore non ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non\npuò superare complessivamente i 10 mesi, elevabili all quando il padre\nbeneficia di 7 mesi di astensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\n\u003Cp>•Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità) la\nlavoratrice madre, o in alternativa il padre lavoratore nell’ipotesi prevista\ndall'art. 28 del Digs 151\u002F2001, hanno diritto a percepire un'indennità pari al\n90% della retribuzione media globale giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Durante il periodo di astensione facoltativa (congedo parentale) il\nlavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un'indennità pari al 30%\ndella retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il beneficio spetta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fino al compimento dei sei anni di vita del bambino e per un periodo\ncomplessivo tra \u002Fi genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•da 6 anni e un giorno fino a 8 anni se il reddito del singolo genitore\ninteressato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a\ncarico dell'Assicurazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Generale obbligatoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•da 8 anni e un giorno fino al compimento di 12 anni di età il congedo\nparentale non è indennizzabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La richiesta di congedo parentale deve essere comunicata al datore di\nlavoro con un preavviso non inferiore ai 5 giorni di calendario, (c.3 art. 7\ndel D.Lgs. 80\u002F2015). Il datore di lavoro non può opporre rifiuto alla\nrichiesta di congedo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Non può essere richiesto l’orario flessibile\u002Fpotenziato di cui agli\nartt. 49 (70 ore) e 24 (orario supplementare), alle lavoratrici madri nel\nperiodo di tutela previsto dalla vigente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il congedo parentale di cui al presente articolo spetta anche nel caso di\nadozione nazionale e internazionale e di affidamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi ed\naffidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni dall'ingresso del\nminore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.\nL’indennità è dovuta, con le stesse modalità dei genitori naturali, entro\ngli 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\n\u003Cp>B - CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DI PATERNITÀ.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di\nmaggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e\nper favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del\nfiglio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni\nfruibili anche in via non continuativa. Entro il medesimo periodo, il padre\nlavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di un giorno,\nprevio accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di\nastensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Per i dieci giorni\nobbligatori di astensione riconosciuti al padre e per il congedo di un giorno\neventualmente goduto in sostituzione della madre, è riconosciuta\nun’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•I congedi di cui alla precedente lettera a) si applicano anche al padre\nadottivo o affidatario e il termine del quinto mese decorre dall’effettivo\ningresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o\ndall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione intemazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma\nscritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro\nalmeno quindici giorni prima dei medesimi. Il Datore di lavoro dovrà a sua\nvolta, comunicare all’INPS, attraverso il flusso UNIEMES, le giornate di\ncongedo fruite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di fruizione di congedo facoltativo, il padre dovrà allegare\nalla sua richiesta una dichiarazione di rinuncia della madre al congedo\nobbligatorio di maternità per il giorno richiesto dal padre. Tale\ndichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\n\u003Cp>C - RIPOSI GIORNALIERI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due\nriposi orari retribuiti della durata di un’ora ciascuno. Il riposo si riduce\na uno se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono\nconsiderate lavorative a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10\nlegge n. 1204\u002F71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle\npreviste possono essere utilizzate dal padre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la\nmadre lavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di adozione e\u002Fo affidamento si fa riferimento alla normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>D - MALATTIA FIGLIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La lavoratrice madre e\u002Fo il lavoratore padre possono fruire di assenze\ndal lavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello\nstesso, su certificazione del medico curante del SSN o con esso convenzionato.\nIl relativo periodo di assenza è solo computato nell'anzianità di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto\nanni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal\nlavoro nel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun\ngenitore. Il relativo periodo di assenza è computato solo nell'anzianità di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente punto C, si applicano\nanche nei confronti dei\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6\ndell’art. 3 della Legge n. 53\u002F00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-timeoff\">\n\u003Cp>E - PERMESSI PER ESAMI PRENATALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D.lgs. 25 novembre 1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno\nla possibilità di assentarsi dal lavoro per l’effettuazione di esami\nprenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza\nperdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l’orario\ndi lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Servizio militare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per il periodo di richiamo alle armi, nonostante la sospensione del\nrapporto, al lavoratore viene corrisposta un’indennità pari alla sua\nordinaria retribuzione secondo le modalità della Legge n. 88\u002F89, art. 24.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Congedi per eventi e cause particolari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Congedo per gravi motivi personali o familiari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore o la lavoratrice possono richiedere, ai sensi e con le\nmodalità previste dalla legge n. 53\u002F00 art.4 comma 2 e dal D.Lgs n. 278 del 21\nluglio 2000, un congedo non retribuito per un periodo continuativo o frazionato\nfino a 2 anni per gravi motivi relativi alla situazione personale o della\npropria famiglia anagrafica o dei soggetti di cui all'art. 433 c.c. anche se\nnon conviventi, o di parenti e affini entro il terzo grado portatori di\nhandicap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prolungamento del congedo parentale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell’art. 8 comma 1 D.Lgs. n.80\u002F2015, la lavoratrice madre o\nin alternativa il lavoratore padre, per ogni minore con handicap in situazione\ndi gravità accertata ai sensi dell’art.4, comma 1 della legge 5 febbraio\n1992, n.104, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del\nbambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura\ncontinuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di\ncui all’art. 67, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non\nsia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal\ncaso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti riposi\ncompensativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro\ngenitore non ne abbia diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il prolungamento decorre dal termine del periodo corrispondente alla\ndurata massima del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>congedo parentale spettante al richiedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Congedo straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’assistenza di un familiare disabile in situazione di gravità, il\nlavoratore o la lavoratrice possono richiedere, ai sensi e con le modalità\npreviste dalla Legge n. 53\u002F00 art. 4 comma 4-bis, e dal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lgs. n. 119\u002F2011 art. 4, e successive modifiche e integrazioni, un\ncongedo, con retribuzione a carico dell’Ente previdenziale, per la durata\nmassima di due anni, non valido ai fini della maturazione delle ferie, della\ntredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto. Per i soggetti che\nhanno diritto al congedo straordinario si fa riferimento all’art.4 del D.\nLgs. 119\u002F2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\n\u003Cp>D. Congedo per le donne vittime di violenza di genere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n.80\u002F2015, la donna lavoratrice, inserita\nnei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente\ncertificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri\nantiviolenza o dalle case rifugio di cui al D.L. 14 agosto 2013 n.93,\nconvertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013 n.119, ha il diritto\ndi astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione\nper un periodo massimo di tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’esercizio del suddetto diritto, la lavoratrice, salvo casi di\noggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il Datore di lavoro con un\ntermine di preavviso non inferiore a 7 gg., con l’indicazione dell’inizio e\ndella fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al\ncomma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante tale periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire\nl’indennità economica secondo le modalità previste per la corresponsione\ndei trattamenti economici di maternità. Tale \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli\neffetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima\nmensilità e del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo può essere fruito su base giornaliera nell’arco temporale di\ntre anni. La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro\na tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale o orizzontale, ove\ndisponibili in organico, (art. 24 D. Lgs. 80\u002F2015).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Parimenti il rapporto a tempo parziale deve essere nuovamente\ntrasformato, a richiesta della \u002F lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo\npieno.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 70 Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive o sindacali\nterritoriali, regionali o nazionali viene concessa un’aspettativa per la\ndurata della carica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante l'aspettativa non compete alcun elemento della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I dipendenti che, nelle condizioni di cui ai precedenti commi, non\nusufruiscono di aspettative hanno diritto a permessi retribuiti e non\nretribuiti secondo quanto previsto dalle vigenti normative di legge e dal\npresente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 Aspettativa non retribuita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Dopo un anno di servizio l'istituto ha facoltà di concedere al\ndipendente che lo richieda un periodo di aspettativa senza retribuzione fino al\nmassimo di un anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale periodo non è computabile ad alcun effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'Istituto risponde per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Terminato il periodo, al lavoratore non può, comunque, essere concessa\nuna nuova aspettativa se non dopo almeno 2 anni di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante il periodo dell'aspettativa il lavoratore ha diritto alla\nconservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi\nstraordinari retribuiti, nella misura massima di 150 (centocinquanta) ore annue\nindividuali, da utilizzare in un solo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi\nfinalizzati al conseguimento di titoli di studio della Scuola secondaria di\nsecondo grado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate,\ngarantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare,\ndella riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non\ndovranno superare 1\u002F5 o frazione di 1\u002F5 di tutto il personale della struttura\nscolastica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche\ni dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto\nallo studio per lo stesso corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi\nstraordinari retribuiti, nella misura massima di 150 (centocinquanta) ore annue\nindividuali, da utilizzare in un solo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi\nfinalizzati al conseguimento di titoli di studio della Scuola secondaria di\nsecondo grado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate,\ngarantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-L i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare,\ndella riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non\ndovranno superare 1\u002F5 o frazione di 1\u002F5 di tutto il personale della struttura\nscolastica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche\ni dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto\nallo studio per lo stesso corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale interessato ai corsi di cui al comma 2 ha diritto, salvo\neccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che\nagevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato\na prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo\nsettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è\ntenuto a presentare idonea certificazione in ordine all’iscrizione e alla\nfrequenza alle Scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza e le modalità di\nesercizio di questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza\nsindacale e la Direzione\u002FPresidenza di Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In sede di contrattazione decentrata regionale potranno essere definite,\nove necessarie, ulteriori modalità applicative e\u002Fo particolari per la\npartecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori\ndiscipline per rispondere ad esigenze specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento\nall’art. 10 della Legge n. 300\u002F70 e alle disposizioni di cui alla Legge n.\n53\u002F00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi\nstraordinari retribuiti, nella misura massima di 150 (centocinquanta) ore annue\nindividuali, da utilizzare in un solo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi\nfinalizzati al conseguimento di titoli di studio della Scuola secondaria di\nsecondo grado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate,\ngarantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare,\ndella riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non\ndovranno superare 1\u002F5 o frazione di 1\u002F5 di tutto il personale della struttura\nscolastica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche\ni dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto\nallo studio per lo stesso corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Il personale interessato ai corsi di cui al comma 2 ha diritto, salvo\neccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che\nagevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato\na prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo\nsettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è\ntenuto a presentare idonea certificazione in ordine all’iscrizione e alla\nfrequenza alle Scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza e le modalità di\nesercizio di questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza\nsindacale e la Direzione\u002FPresidenza di Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. In sede di contrattazione decentrata regionale potranno essere definite,\nove necessarie, ulteriori modalità applicative e\u002Fo particolari per la\npartecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori\ndiscipline per rispondere ad esigenze specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento\nall’art. 10 della Legge n. 300\u002F70 e alle disposizioni di cui alla Legge n.\n53\u002F00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Crescita professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di conseguire l’abilitazione all’insegnamento con la frequenza\ndi appositi corsi istituiti dall’autorità scolastica, viene garantita la\npossibilità di una distribuzione di orario che tenga nei limiti del possibile,\ndelle esigenze di frequenza e l’utilizzo dei permessi di cui all’art.58 o\ndi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>VIII- NORME DISCIPLINARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Regolamento interno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il Regolamento interno predisposto dall'istituto, ove esista, deve essere\nportato a conoscenza dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della\nsuccessiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la\nvigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 - Doveri dei lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri propri del rapporto\ndi lavoro subordinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Data la particolarità del servizio scolastico, è fatto obbligo a tutti\ni lavoratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a espletare le proprie mansioni in conformità del livello e della\nqualifica conferita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di osservare l’orario di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di segnalare le assenze per malattia prima dell’inizio del servizio e\ngiustificarle entro il secondo giorno salvo il caso di comprovato\nimpedimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di rispettare e far rispettare agli alunni il Regolamento interno\nd’istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di osservare le eventuali modifiche di orario nel caso di rapporto di\nlavoro a tempo pieno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di mantenere il segreto d’ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di non trarre in alcun modo illecito beneficio dallo svolgimento della\npropria attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di segnalare l’eventuale assenza o ritardo prima dell’inizio del\nservizio, per garantire^ adeguata sostituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli.\u002F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Agli insegnanti inoltre è fatto obbligo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di presentare tempestivamente al Preside dell’istituto il programma\ndello svolgimento del corso della materia assegnata, di svilupparlo\ngradatamente e di portarlo a termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di far svolgere agli alunni il numero di prove scritte per la materia e\ndi effettuare le interrogazioni nel numero prescritto dalle disposizioni\nministeriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di comunicare all’istituto, per iscritto ed entro 3 giorni,\nl’accettazione di incarichi di insegnamento presso altre scuole legalmente\nriconosciute o private sempreché compatibili ai sensi della legislazione\nvigente; è inoltre fatto obbligo di comunicare per iscritto, entro 3 giorni,\nl’inizio dell’attività di libera professione, sempreché compatibile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di svolgere le ore di insegnamento affidategli secondo la ripartizione\nper materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le infrazioni alle norme del Contratto possono essere punite secondo la\ngravità dei fatti, con i\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Seguenti provvedimenti disciplinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Richiamo verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Richiamo scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Multa non superiore all’importo di 3 ore di paga base;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni\n3 di effettivo lavoro (3\u002F26).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la\npreventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a\nsua difesa, salvo per quanto riguarda il richiamo verbale di cui alla\nprecedente lettera a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione\nscritta nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà\nfar pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà, in nessun\ncaso, essere inferiore a gg. 10 dalla data di ricezione della contestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il dipendente potrà farsi assistere dall'organizzazione Sindacale a cui\naderisce o conferisce il mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera\nraccomandata inviata entro 6 gg. dal termine assegnato al dipendente per\npresentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i\nmotivi del provvedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun\nprovvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente s’intendono\naccolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I provvedimenti disciplinari, comminati senza osservanza delle\ndisposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi\n2 anni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle Leggi n.\n604\u002F66 e n. 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Richiamo scritto, multa e sospensione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il\nlavoratore che in via esemplificativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza\ngiustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno\nsuccessivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di\nimpedimento giustificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne\nanticipi la cessazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per disattenzione o negligenza danneggi il materiale dell'istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•commetta indiscrezioni informative relative a segreti d'ufficio e\ndeliberazioni dei Consigli di classe;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa\ne la sospensione per quelle di maggior rilievo. .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 – Licenziamento per mancanze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Licenziamento con preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla\ndisciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di\nquelle contemplate nell’articolo precedente, non siano così gravi da rendere\napplicabile la sanzione di cui alla lettera B.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A titolo esemplificativo, rientrano nelle infrazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comportamento in contrasto con quanto previsto al 2° comma dell'art. 19\nall'interno dell'istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assenza ingiustificata oltre i 4 giorni consecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assenze ingiustificate ripetute almeno sei volte durante l'anno, prima o\ndopo i giorni festivi; gravi negligenze nell'espletamento delle proprie\nmansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lezioni private agli alunni della propria Scuola in senso stretto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•insubordinazione ai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano\nspecificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori\ndai casi previsti dall'articolo successivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 77, quando\nsiano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all'art.\n76, salvo quanto disposto penultimo comma dell'art. 76\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Licenziamento senza preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'istituto\ngrave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo\nsvolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine\ndi legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>grave insubordinazione ai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>furto nell'istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•danneggiamento doloso al materiale dell'istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla\nincolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni\nche implichino gli stessi pregiudizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rissa o passaggio a vie di fatto all'interno dell'istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•percosse nei confronti di alunni e assistiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>diffusione di periodici o stampati contrari ai principi educativi\ndell'istituto e della morale cattolica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>diffamazione nei riguardi dell'istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sentenza di condanna penale passata in giudicato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- omessa comunicazione di nomina in ruolo nella Scuola statale di cui\nall'art. 21 del presente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>IX - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Risoluzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve, salvo giusta causa,\nalla scadenza del termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto a norma\ndelle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il rapporto di lavoro dipendente può essere risolto, nel rispetto del\npreavviso, per raggiunti limiti di età, al compimento dell’età per\nl’accesso al pensionamento di vecchiaia, secondo quanto stabilito dalle\ndisposizioni di legge in vigore. Gli stessi limiti di età in vigore per la\npensione di vecchiaia, che permettono la risoluzione del rapporto di lavoro per\ngli uomini, valgono anche per le lavoratrici. Per i docenti, la risoluzione del\nrapporto di lavoro può essere ulteriormente prorogata al termine dell’anno\nscolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al dipendente che, raggiunti i limiti di età di cui al precedente comma,\nnon abbia maturato i\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>requisiti contributivi minimi per la pensione vecchiaia, è consentito di\nrimanere in servizio, su richiesta, fino al raggiungimento dei minimi richiesti\ne comunque non oltre il settantesimo anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•È possibile la prosecuzione dell’attività lavorativa, di cui al c. 4\ndell'art. 24 della L. 204\u002F2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Disciplina dei licenziamenti individuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L'Istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore può chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione, i motivi\nche hanno determinato il recesso, ove non comunicati contestualmente al\nlicenziamento: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 gg. dalla richiesta,\ncomunicarli per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai\ncommi precedenti è inefficace.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o\ngiustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del\ngiustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60\ngiorni dalla ricezione della sua comunicazione, o dalla ricezione delle\nmotivazioni se successive, con qualsiasi atto scritto,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>anche extra-giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore\nanche attraverso l'intervento dell'organizzazione Sindacale firmataria del\npresente Accordo diretto ad impugnare il licenziamento stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del\nlicenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia\ncontestuale a quella del licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per\neventuali riassunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla\nlegislazione vigente in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Disciplina dei licenziamenti individuali per giustificato motivo\noggettivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto previsto dalla L. 223\u002F1991 e dall'art. 78 del\npresente CCNL, nel caso di licenziamenti individuali per giustificato motivo\noggettivo, riguardanti i dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015, il datore\ndi lavoro che abbia alle proprie dipendenze più di quindici lavoratori nella\nstessa unità produttiva o nello stesso Comune o comunque più di sessanta\ncomplessivamente, deve seguire la specifica procedura prevista dall'art. 7\ndella Legge 604\u002F1966, così come modificato dalla legge 28 giugno 2012 n.\n92.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il datore di lavoro che ritenga di trovarsi in una delle situazioni che\nrendono necessario per\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>motivi oggettivi il licenziamento di un lavoratore, prima di formalizzare il\nrecesso dal contratto di lavoro, deve inviare alla Direzione territoriale del\nlavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e, per conoscenza, al\nlavoratore, una comunicazione in forma scritta in cui siano, indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli specifici motivi alla base del licenziamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore\ninteressato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Entro il termine perentorio di sette giorni decorrenti dalla data di\nricezione della comunicazione, la Direzione territoriale del lavoro deve\nconvocare il datore di lavoro e il lavoratore per un incontro, consistente in\nun tentativo di conciliazione, da svolgersi dinanzi alla commissione\nprovinciale di conciliazione prevista dall'articolo 410 c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’incontro dovrà svolgersi e concludersi entro venti giorni (di\ncalendario) dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha\ntrasmesso la convocazione (salvo, naturalmente, che le parti non ritengano, di\ncomune accordo, di proseguire i contatti nel tentativo di raggiungere un\naccordo). Durante l’incontro, datore di lavoro e lavoratore potranno farsi\nassistere dalle rispettive organizzazioni di rappresentanza ovvero da un\navvocato o da un consulente del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al termine dei venti giorni (o del più lungo periodo concordato tra le\nparti o del periodo di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sospensione dovuto a legittimo e documentato impedimento del lavoratore), se\nnon si è trovato un accordo, il datore di lavoro potrà comunicare il\nlicenziamento al lavoratore nel rispetto delle seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•forma scritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•specificazione dei motivi che lo hanno determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rispetto del diritto del lavoratore a prestare il contrattuale periodo di\npreavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 - Licenziamento o riduzione d’orario per causa di forza\nmaggiore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In caso di ristrutturazione dell’attività o di contrazione della\npopolazione scolastica, gli Istituti che procedono al licenziamento o alla\nriduzione dell'orario di lavoro seguono il seguente schema:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Personale non docente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prima di accedere alla graduatoria di cui ai successivi criteri è\nsoggetto a riduzione di orario o licenziamento nell'ordine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•chi gode di pensione ordinaria,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•chi è in possesso dei requisiti massimi di pensionabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•chi ha minore anzianità di servizio per qualifica e livello di\nappartenenza. Per ciascun anno di anzianità di servizio viene attribuito un\npunteggio pari a 3 punti. E’ considerato anno, ai fini dell’anzianità, un\nperiodo continuativo di 250 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Non è soggetto al provvedimento di licenziamento o di riduzione di\norario, il personale che gode di interdizione ai sensi della Legge n. 151\u002F00,\nil personale assunto tra le categorie protette nella misura della percentuale\nprevista dalle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di parità, si valuteranno carichi familiari desumendoli dalle\nmaggiori detrazioni previste dai criteri della dichiarazione IRPEF e, in caso\ndi ulteriore parità, il provvedimento sarà adottato nei riguardi di chi ha\nminore anzianità anagrafica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora in alternativa al licenziamento, al personale venga proposto il\npassaggio a mansioni inferiori, ciò avverrà ai sensi e con le procedure\npreviste dalla vigente legislazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Personale docente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prima di accedere alla graduatoria di cui all'art. 84 è soggetto a\nriduzione d'orario o licenziamento, nell'ordine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•chi gode di pensione ordinaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•chi è in possesso dei requisiti massimi di pensionabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•chi ha ore eccedenti l'orario pieno previsto dall'art. 49 limitatamente\nalle ore in eccedenza. Successivamente, nel rispetto della graduatoria di cui\nal successivo art. 84, vanno assoggettati a licenziamento e\u002Fo a riduzione di\norario coloro che hanno minore punteggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Non è soggetto al provvedimento di licenziamento o di riduzione di\norario, di cui al presente articolo, il personale che gode di interdizione ai\nsensi della Legge n. 151\u002F00, il personale assunto tra le categorie protette\nnella misura della percentuale prevista dalle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di parità, si valuteranno i carichi familiari desumendoli dalle\nmaggiori detrazioni previste dai criteri della dichiarazione IRPEF e, in caso\ndi ulteriore parità, il provvedimento sarà adottato nei riguardi di chi ha\nminore anzianità anagrafica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora in alternativa al licenziamento, al personale venga proposto il\npassaggio a mansioni,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>inferiori, ciò avverrà ai sensi e con le procedure previste dalla vigente\nlegislazione.i\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 - Licenziamento collettivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Quando in Istituti con più di 15 dipendenti, si dovesse procedere al\nlicenziamento di almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni per i motivi di\ncui al precedente art. 82, si applicherà la procedura di cui alla Legge n.\n223\u002F91.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli Istituti, perciò, devono dame comunicazione preventivamente alle\nR.S.A e OO.SS. Territoriali o Nazionali, al Ministero del Lavoro nelle sue\narticolazioni Provinciali e Regionali e all'AGIDAE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, di cui al\nprecedente comma, le R.S.A. e\u002Fo OO.SS manifesteranno con richiesta formale\nall'istituto e all'AGIDAE la loro disponibilità per un esame congiunto in sede\nsindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura sindacale deve concludersi entro 45 giorni dalla data del\nricevimento della comunicazione del datore di lavoro. Il precedente termine è\nridotto alla metà quando i lavoratori interessati sono meno di 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esito dell'esame congiunto deve essere comunicato dal datore di lavoro\nagli uffici periferici di riferimento del Ministero del Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non si sia raggiunto un accordo, verrà espletato, entro 30 giorni\ndall'invio della comunicazione agli uffici periferici del Ministero del Lavoro,\nil tentativo di conciliazione insede amministrativa. Il termine di cui al\nprecedente comma è ridotto a 15 giorni se i lavoratori interessati sono meno\ndi 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A conclusione delle procedure previste ai precedenti commi, l'istituto\npotrà procedere alla comunicazione di licenziamento collettivo dei lavoratori\nin esubero nel rispetto dei termini di preavviso e di quanto previsto dal\nsuccessivo art. 84 e il lavoratore alla eventuale contestazione dello\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84 - Formulazione delle graduatorie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In riferimento ai precedenti articoli 81, 82, e 83, saranno formulate dal\nGestore graduatorie d'istituto distinte per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nido e Micronido;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Scuola dell’infanzia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Scuola primaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Scuola secondaria di primo grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Scuola secondaria di secondo grado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i docenti di sostegno saranno formulate graduatorie distinte per\nciascun ordine di scuola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le graduatorie devono contenere anche l’orario d’insegnamento\nindividuale di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I docenti della Scuola secondaria partecipano alla graduatoria per la\u002Fle\nmateria\u002Fe che insegnano e che subiscono riduzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I docenti della Scuola primaria partecipano alle graduatorie di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>area comune d’insegnamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lingua straniera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>educazione motoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>educazione musicale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>informatica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a seconda dell’attività di docenza prestata nell’anno di riferimento e\nsoggetta a riduzione di orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini dell'inclusione nelle suddette graduatorie saranno sommati nella\nmisura che segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 8pt\">\n\n\u003Ctable width=\"719\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"519\">\n    \u003Ccol width=\"194\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"519\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Titolo di studio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>punti 12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"519\" height=\"42\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Abilitazione specifica o corrispondente valida\n        solo per la Scuola secondaria di primo e secondo grado\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>punti 12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"519\" height=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Anzianità di docenza\n        anche in tipi di Scuola diversi dello stesso Istituto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>punti 3 per ciascun a.s.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"519\" height=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Servizio di non docenza\n        o docenza senza titolo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>punti 1 per ciascun a.s.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"519\" height=\"30\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Specializzazione di\n        sostegno (nella graduatoria specifica)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>punti 12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione presso\nl'istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•È considerato “anno” ai fini dell’anzianità un periodo\ncontinuativo di almeno 180 giorni per i docenti e 250 giorni per i non docenti,\nivi compresi i contratti a tempo determinato purché tra loro consecutivi e\nimmediatamente precedenti al contratto a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il primo anno viene calcolato in dodicesimi dalla data di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Non vengono considerate frazioni fino a 15 giorni; per frazioni superiori\na 15 giorni, si considera, al fine del punteggio, il mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono esclusi dal conteggio dell’anzianità i rapporti a tempo\ndeterminato in sostituzione di personale con diritto al mantenimento del posto\ndi lavoro, salvo quanto previsto dal precedente comma 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono esclusi dalle graduatorie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i religiosi appartenenti alla stessa Congregazione che gestisce\nl’istituto ed i sacerdoti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>diocesani appartenenti alla stessa Diocesi che gestisce l’istituzione\nscolastica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i lavoratori con contratto a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le graduatorie riguardanti il tipo di Scuola soggetto a contrazione o\nchiusura devono essere pubblicate entro il 15 febbraio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori hanno diritto a controllare l'esattezza del proprio\npunteggio in graduatoria e a presentare ricorso all'istituto entro il 15\nmarzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'Istituto ha 15 giorni dal ricevimento del ricorso del lavoratore per\napportare eventuali correzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di conflitto collettivo promosso dalla R.S.A. o dai lavoratori è\ncompetente, in prima istanza, la Commissione Paritetica Regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale educativo degli Asili nido e Micronido, in analogia con i\ndocenti, è soggetto agli stessi criteri di valutazione per la formulazione\ndelle graduatorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 85 - Reimpiego\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L'Istituto, prima di procedere a nuove assunzioni, deve nell'ordine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•completare l'orario del personale in servizio, nei limiti di quanto\nprevisto all'art. 51,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dare la precedenza, a parità di titoli culturali (diploma, laurea,\nabilitazione e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•specializzazione), ai dipendenti che abbiano già prestato servizio\npresso l'istituto e siano stati licenziati esclusivamente per riduzione di\npersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specializzazione), ai dipendenti che abbiano già prestato servizio presso\nl'istituto e siano stati licenziati esclusivamente per riduzione di\npersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale riassunto con le stesse mansioni non dovrà ripetere il\nperiodo di prova e l'anzianità decorrerà ad ogni effetto dalla data di\nriassunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per facilitare le assunzioni, l'AGIDAE informerà gli Istituti\ndell'elenco del personale già in servizio presso altri Istituti aderenti\nlicenziato per ristrutturazione o contrazione della popolazione scolastica o\nper chiusura d'istituto nonché di quello del personale in servizio ad orario\nridotto presso altri Istituti aderenti, che abbia fatto richiesta di\ncompletamento d'orario, elenchi che i Gestori consulteranno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 86 - Chiusura degli Istituti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Qualora si presentasse la necessità di addivenire alla chiusura\ndell'istituto, il Gestore procederà secondo quanto previsto dai precedenti\nartt. 82 e 83 e dalla Legge n. 223\u002F91 e sue integrazioni e modificazioni. In\nquesti casi il preavviso di cui all'art. 87 è di mesi 4. L'Istituto\ntrasmetterà l'elenco del personale licenziato all'AGIDAE, che procederà a\ninformare gli Istituti della provincia per, favorirne l'eventuale\nassunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 87 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La parte che risolve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia per\ndimissioni che per licenziamento deve comunicarlo secondo le modalità\nstabilite dalla normativa vigente e deve dare il preavviso contrattualmente\nprevisto. Il preavviso non opera in caso di cessazione durante la prova e nel\ncaso di giusta causa sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La sopravvenuta malattia interrompe il preavviso che può essere\ncompletato allo scadere dell'evento o indennizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I termini del preavviso sia in caso di licenziamento come in quello di\ndimissioni sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dipendenti del 1°, 2° e 3° livello: 1 mese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i dipendenti del 4°, 5° e 6° livello: 2 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il periodo è di un mese per i contratti di apprendistato e a tempo\ndeterminato ed è portato a 4 mesi in caso di chiusura totale dell'istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei\nsuddetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un’indennità pari\nall'importo della retribuzione lords' che sarebbe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>spettata per il periodo di mancato preavviso calcolata ai sensi dell'art.\n2121 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il datore di lavoro trattiene tale indennità sulle spettanze nette\ndovute al lavoratore a qualsiasi titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il datore di lavoro può, sia in caso di licenziamento che in caso di\ndimissioni, dispensare il dipendente dall'effettuazione del periodo di\npreavviso corrispondendogli un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione\nche il lavoratore avrebbe percepito durante tale periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso il rapporto cessa in tronco e la parte esonerata riceve\nl'indennità sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante il periodo di preavviso lavorato il dipendente avrà diritto ad\nun permesso retribuito di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>complessive 15 ore, riproporzionato in caso di orario parziale, per le\npratiche relative alla ricerca di un'altra occupazione..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 88 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>recupero al servizio attivo, anche parziale, anche in funzioni diverse da\nquelle proprie allo stesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>recupero al servizio attivo, anche parziale, anche in funzioni diverse da\nquelle proprie allo stesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello retributivo o a livello inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto tentativo è realizzato all’interno della procedura sia\nsindacale sia amministrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 89 - Decesso del lavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In applicazione dell'art. 2122 c.c., la cessazione del rapporto di lavoro\nche avvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al\nT.F.R. di cui all'art.90 del presente Contratto e all'indennità di due\nmensilità in conformità dell'art. 2118 c.c.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\n\u003Ch3>Art. 90 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro il lavoratore dipendente\nha diritto ad un trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una\nquota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per\nl'anno stesso divisa per 13,5, computando per mese intero le frazioni di mese\nsuperiori a 15 gg. e non considerando quelle fino a 15 gg. La retribuzione, ai\nfini del comma precedente, comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza\ndel rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, con esclusione di quanto è\ncorrisposto a titolo di rimborso spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio,\ngravidanza e puerperio devono essere computati nella retribuzione di cui al 2°\ncomma, l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto\ndiritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento di cui al precedente 1° comma, con esclusione della quota\nmaturata nell'anno, è incrementato su base composta al 31 dicembre di ogni\nanno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal\n75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed\nimpiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma\nprecedente in caso di frazione di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è\nquello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a\nquello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese superiori a 15 gg.\nsi computano come mese intero e quelle fino a 15 gg. non si considerano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore dipendente, con almeno 8 anni di accantonamento, può\nchiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione non superiore\nal 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto\ndi lavoro alla data della richiesta, e anticipo per formazione e per\naspettativa nei casi previsti dalla Legge n. 53\u002F00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le richieste possono essere soddisfatte annualmente entro i limiti del\n25% degli aventi titolo, di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cui al precedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA: L'indennità di anzianità fino al 31 maggio 1982 è calcolata nella\nmisura di una mensilità più un dodicesimo della 13.ma per ogni anno di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il personale di 1° livello ed il personale operaio\nspecializzato del 2° livello, l'anzianità maturata fino al 30 settembre 1976\nviene calcolata rispettivamente nella misura di 18 e 20 giorni per ciascun\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli insegnanti, la valutazione dell'orario ai fini del calcolo\ndell'indennità di anzianità, è il risultato della media delle ore lavorate\nnegli anni di servizio fino al 31 maggio 1982.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art.91 - Restituzione dei documenti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente da qualsiasi\ncontestazione in atto, spettano al lavoratore dipendente i seguenti\ndocumenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Certificazione dei redditi CU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•certificato di servizio con l'indicazione della durata del rapporto di\nlavoro, del livello e delle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuale certificato di licenziamento valevole per l'indennità di\ndisoccupazione (su modulo fornito dall'INPS);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•documenti relativi agli assegni familiari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quant'altro previsto dalle leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 92 - Tentativo di conciliazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409, 410, 411, 412 e\nseguenti c.p.c., le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione in\nsede sindacale e\u002Fo amministrativa presso l'ispettorato Territoriale del Lavoro,\na prescindere dal numero dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il tentativo di conciliazione in sede sindacale si fa riferimento\nalla procedura di cui a comma 2 dell’art. 4, del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 93 - Collocamento obbligatorio disabili: criteri di determinazione\ndella base di computo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’applicazione della L. 68\u002F99 e del successivo Regolamento\nGovernativo di attuazione (4 agosto 2000) le parti concordano che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le istituzioni scolastiche paritarie gestite da Enti ed Associazioni di\narte e cultura senza fine di lucro e per gli Istituti scolastici religiosi la\nquota di riserva si calcola sul personale tecnico esecutivo e svolgente\nfunzioni amministrative (art. 2, commi 5-6). Non va, di conseguenza,\nconsiderato né il personale direttivo, né il personale docente, né il\npersonale ausiliario. Ai fini del calcolo si dovrà, quindi, fare riferimento\nal personale inquadrato contrattualmente nell'AREA PRIMA, ai livelli II, III,\nIV e V con esclusione degli psicologi e psicoterapeuti (cfr. art. 49 del\nCCNL);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai fini del calcolo della base di computo dei lavoratori disabili, il\nlavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato superiore a sei\nmesi dovrà essere computato come unità in organico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non sono considerate “nuove assunzioni” quelle effettuate per la\nsostituzione dei lavoratori assunti con diritto alla conservazione del\nposto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sono esclusi dalla base di computo per la quota di riserva i lavoratori con\nparticolari contratti: apprendistato, reinserimento, CFL, somministrazione di\nlavoro oppure destinati ad attività all’estero (art. 3, comma 1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non vanno inoltre computati i lavoratori divenuti invalidi durante lo\nsvolgimento del proprio servizio e che abbiano subito una riduzione della\ncapacità lavorativa pari o superiore al 60%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’assunzione part-time di un lavoratore con invalidità superiore al 50%\nda diritto al datore di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoro di considerarlo come “unità lavorativa” a prescindere\ndall’orario concordato (art. 3, comma 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 94 - Rinvio alle leggi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo Nazionale di\nLavoro, valgono le disposizioni di legge in materia di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Note a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Istituzioni associate o aderenti all’AGIDAE, non avendo scopo di lucro\nai fini contrattuali e contributivi sono inquadrate nel settore “Professione\ned arti” e non rientrano nei settori di produzione-commercio-credito e\nturismo; essendo inoltre Enti privati sono escluse dalla regolamentazione che\nriguarda gli Enti locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme transitorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale docente in forza al 30\u002F09\u002F81 presso Istituti di prima\ncategoria super verrà corrisposto, oltre alla nuova retribuzione prevista\ndall’art. 29 del presente CCNL, l’importo mensile di euro 30,99 per i\ndocenti laureati e euro 25,82 per i docenti diplomati del IV e V livello quali\nsuperminimi non riassorbibili, in sostituzione degli importi previsti\nall’allegato n. 2 del CCNL 1994\u002F97, fermi restando i trattamenti di miglior\nfavore in atto. Le somme sopra riportate verranno congelate e mantenute fino\nalla risoluzione del rapporto di lavoro e saranno computate a tutti gli effetti\nretributivi e previdenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il superminimo evidenziato dalla ristrutturazione della retribuzione dei\ndocenti delle Scuole elementari parificate, in forza al 1° settembre 1986, non\nsubirà riduzioni nella vigenza del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione sulla costituzione delle R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni Sindacali: FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS-\nCONF.S.A.L., SINASCA intendono raggiungere intese riguardanti la costituzione\ndi rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire\nattraverso il CCNL poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione\nvigente, alle Rappresentanze Sindacali di Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS-\nCONF.S.A.L., SINASCA si impegnano a emanare il relativo regolamento di\nattuazione entro 3 mesi dalla firma del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS-\nCONF.S.A.L., SINASCA sottolineano la caratteristica di tale intesa aperta\nall'adesione di altre Organizzazioni Sindacali che vogliano perseguire\nl'obiettivo che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'AGIOAE si impegna a consentire la piena attuazione delle clausole e\nistituti previsti dal Protocollo di accordo che prevede la costituzione delle\nR.S.U. e dunque a consentire e facilitare con idonea predisposizione di mezzi\nl’elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria, nonché a riconoscere\nalle costituite R.S.U. diritti e prerogative già pertinenti alle\nrappresentanze sindacali dei Sindacati firmatarie del presente Protocollo di\naccordo e di tutti quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_end":48,"cbasignsingle":50,"cbamemtrad":54,"JOBTYPE_descriptions":58,"apprenticeships":62,"trainingfund":66,"contractseverancepay":70,"coldismissalsupport_trigger":74,"tempagency":78,"tempagency_max":82,"minijobs_excluded":86,"apprentices_excluded":90,"contracttrial":94,"sicknesspay":98,"disabilitypay":102,"longtermillness":106,"sicknessmaxdays":110,"healthcareaccess":114,"healthandsafetypolicy":118,"healthandsafetytraining":122,"paidmaternityleave":126,"marriage":130,"nursingmothers":134,"paidmaternityleaveduration":138,"eqtraining":142,"violenceleave":146,"paidmaternityleavepayperc":150,"paidpaternityleave":154,"deathrelatives":158,"breastfeeding_dangerouswork":162,"timeoff":166,"direct_participation_hrs":170,"PAYSCALES_trigger":174,"ONCERISE_trigger":178,"NOCTPREM_trigger":182,"CONSIGN_trigger":186,"OVERTIME_trigger":190,"overtimeallowance_remote":194,"SENIOR_trigger":198,"SUNDAY_trigger":202,"hourspweek_select":206,"SCHEDULE_trigger":210,"PAIDLEAV_trigger":214,"tradeunleavdays":218,"ADMINISTRATIVE_trigger":222,"funeralpay":226,"MAXHOURS_trigger":229,"bankholidays2":233},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Art. 16 - Decorrenza e durata Ilpresente","Art. 16 - Decorrenza e durata\n\nIlpresente Contratto decorre dal 1° gennaio 2021 e scade il 31 dicembre\n2023.\n\nAlmeno sei mesi prima della scadenza le Parti firmatarie comunicano, con\nraccomandata a.r., formale disdetta del presente CCNL, che rimane vigente e\ncontinua ad applicarsi fino al successivo rinnovo.\n\nEntro sei mesi dalla scadenza suddetta le Parti che hanno inviato la\ndisdetta presentano la piattaforma a mezzo raccomandata a.r.\n\nEntro venti giorni dal ricevimento della piattaforma la parte datoriale\navvia la trattativa per il rinnovo del CCNL.\n\nNel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i\ntermini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza\nmedesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad\nazioni dirette.\n\nNel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo sopra\nindicati, non si darà luogo ad azioni od iniziative unilaterali limitatamente\nai due mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.\n\nIn sede di rinnovo contrattuale, gli adeguamenti retributivi saranno\nriconosciuti, al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente\nCCNL, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del Contratto\nprecedente, salvo diversa indicazione del CCNL.",{"bindId":49,"name":46,"text":47},"cbadate_end",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"cbasignsingle","- l’AGIDAE - Associazione Gestori Istitu","- l’AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità\nEcclesiastica, rappresentata dal Consiglio di Presidenza: P. Francesco\nCiccimarra, - Presidente Nazionale, Fr. Antonio Masi, Sr. Emanuela Brambilla,\nSr. Maria Annunciata Vai, Sr. Patrizia Reppucci.",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"cbamemtrad","il Sindacato Nazionale FLC CGIL, rappres","il Sindacato Nazionale FLC CGIL, rappresentato da: Francesco Sinopoli -\nSegretario Generale, Alessandro Rapezzi, Leonardo Croatto, Giusto Scozzare;\n\nla CISL SCUOLA, rappresentata da: Maddalena Gissi - Segretario Generale,\nAttilio Varengo, Elio Formosa;\n\nla UIL SCUOLA RUA, rappresentata da: Giuseppe Turi - Segretario Generale,\nGiuseppe D’Aprile, Adriano Enea Bellardini;\n\n- lo SNALS CONF.S.A.L., rappresentato da: Elvira Serafini - Segretario\nGenerale, Silvestro Lupo, Giovanni Visco, Giovanni Pisani;\n\n- il SINASCA, rappresentato da: Giovanna Roggi - Presidente -, Pierluigi Cao\n- Segretario Generale, Agostino lerovante, Enrico Isidori;",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"JOBTYPE_descriptions","Art. 41 - Classificazione e inquadrament","Art. 41 - Classificazione e inquadramento del personale\n\nTutto il personale dipendente è inquadrato in tre aree funzionali -\nprofessionali:\n\nAREA PRIMA\n\nSERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI ED AUSILIARI (ATA)\n\nLIVELLO I\n\nRientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:\n\n•addetti alle pulizie;\n\n•bidelli;\n\n•personale di fatica;\n\n•manovali comuni;\n\n•lavoranti di cucina;\n\n•addetti alle mense;\n\n•fattorini;\n\n•portieri;\n\n•personale di custodia;\n\n•addetti alla manutenzione ordinaria della Casa e del giardino;\n\n•accompagnatrici\u002Fori su bus.\n\nLIVELLO II\n\n•Vi sono inquadrati i lavoratori che effettuano prestazioni comportanti\nattività operative con utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune, per le\nquali necessitano conoscenze pratiche.\n\n•Essi eseguono, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità\nconnesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro, un’attività lavorativa\ncaratterizzata da funzioni ben definite che richiedono una preparazione\nprofessionale specifica.\n\n•Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure\nprofessionali:\n\n•tecnici alle caldaie;\n\n•autisti di bus;\n\n•portieri centralinisti;\n\n•bagnini;\n\n•addetti alla manutenzione degli impianti;\n\n•falegnami;\n\n•meccanici;\n\n•cuochi;\n\n•guardarobieri al Convitto;\n\n•camerieri specializzati;\n\n•infermieri patentati.\n\nLIVELLO III\n\n•Esegue, nell'ambito di istruzioni ricevute, attività lavorativa che\nrichiede prepa-razione professionale specialistica, adeguate conoscenze e\ncapacità di utilizzo di strumenti anche complessi, caratterizzata da autonomia\ndi esecuzione del la-voro con margini valutativi nell'applicazione delle\nprocedure.\n\n•Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure\nprofessionali:\n\n•capo-cuochi in possesso di diploma;\n\n•capi-sala e camerieri in possesso di diploma di Scuola alberghiera;\n\n•addetti amministrativi e di segreteria.\n\nLIVELLO IV\n\n•Vi sono inquadrati i lavoratori che, nell'ambito delle direttive di\nmassima rice-vute, hanno compiti caratterizzati da autonomia e\nresponsabilità.\n\n•Esegue attività lavorativa complessa, che richiede specifica\npreparazione professionale o conoscenza delle procedure\namministrativo-contabili e tecniche.\n\n•Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure\nprofessionali:\n\n•segretari;\n\n•contabili, economi;\n\n•referenti della privacy;\n\n•periti informatici;\n\n•fisioterapisti;\n\n•infermieri professionali\n\n•LIVELLO V\n\nRientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:\n\n•responsabili Sistema Gestione Qualità;,\n\n•responsabili di biblioteca\n\n•responsabili di area (amministrativa, segreteria, informatica)\n\nAREA SECONDA\n\nSERVIZI D’ISTRUZIONE, FORMATIVI ED EDUCATIVI\n\nIn quest’area rientrano i dipendenti con funzioni formative, educative e\ndi docenza inquadrati nei livelli secondo, terzo, quarto e quinto\n\nLIVELLO II\n\nRientrano in questo livello le figure professionali, comunque, di supporto\nalla docenza:\n\n•- ausiliari Asili nido;\n\n•- modelli viventi;\n\n•- assistenti di Colonia;\n\n•- assistenti ai non autosufficienti;\n\n•- assistenti agli alunni, con esclusione dei doposcuolisti di cui al\nlivello III.\n\nLIVELLO III\n\nIl personale esegue mansioni complesse e articolate, che richiedono una\npresenza o compresenza in aula e\u002Fo laboratorio, per l'espletamento di attività\neducative-formative in genere comprese quelle del personale che nelle strutture\nconvittuali curi la formazione degli ospiti nelle ore extra curriculari\n\nRientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:\n\n•operatori di biblioteca;\n\n•tecnici di laboratorio;\n\n•assistenti di vigilanza al doposcuola di scuola primaria e secondaria\n\n•istruttori di attività parascolastiche anche sportive;\n\n•specialisti di lingua straniera anche in compresenza;\n\n•assistenti di Convitto;\n\n•tutor.\n\nLIVELLO IV\n\n•Esegue mansione con funzione docente educativa e tecnica, atta a\npromuovere lo sviluppo della cultura, delle competenze e della personalità del\ndiscente in età evolutiva o a recuperare gli svantaggi psico-fisici.\n\n•Sono parte integrante della funzione docente la progettazione e la\nprogrammazione didattica e curriculare, l'attività di studio e ricerca per il\ncontinuo adeguamento delle metodologie e alla promozione professionale e\nculturale dell'allievo.\n\n•Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure\nprofessionali:\n\n•docenti di Scuola dell’infanzia;\n\n•docenti di scuola primaria compresi i docenti di lingua straniera,\ninformatica, scienze motorie e sportive, musica;\n\n•docenti di sostegno con relativo titolo nella Scuola dell’infanzia e\nnella Scuola Primaria;\n\n•docenti in Scuole secondarie di I e II grado paritarie, legalmente\nriconosciute o ad esse conformate che insegnino materie per le quali è\nrichiesto il diploma d’istruzione secondaria superiore o titolo\nequipollente;\n\n•puericultrici;\n\n•personale educativo Micronido e Asili nido;\n\n•educatori di Convitto;\n\n•educatori per supporto educativo-comportamentale;\n\n•logopedisti\u002Flogoterapisti in possesso di titolo;\n\n•docenti tecnico-pratici.\n\nLIVELLO V\n\n•È inquadrato il personale che, nel rispetto della libertà\nd'insegnamento, sia addetto allo svolgimento dei compiti connessi ai processi\nevolutivi d’istruzione.\n\n•Sono parte integrante della funzione docente la progettazione e la\nprogrammazione didattica e curriculare, l'attività di studio e ricerca per il\ncontinuo adeguamento delle metodologie e alla promozione professionale e\nculturale dell'allievo.\n\n•Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure\nprofessionali:\n\ndocenti in Scuole secondarie di I e II grado paritarie, legalmente\nriconosciute o ad esse conformate che insegnino materie per le quali è\nrichiesto il diploma di laurea;\n\ndocenti tutor dell’alternanza scuola-lavoro;\n\ndocenti di sostegno con relativo titolo nella Scuola secondaria;\n\ndocenti in corsi liberi d'arte, di cultura varia e di lingue;\n\ndocenti in corsi di istruzione professionale;\n\ndocenti di educazione fisica, tecnica, artistica e musicale;\n\ndocenti di madrelingua e docenti di conversazione in lingua straniera;\n\npsicologi;\n\npsicoterapeuti.\n\nAREA TERZA\n\nSERVIZI DIRETTIVI\n\nLIVELLO VI: La funzione direttiva\n\n•La funzione direttiva richiede particolare preparazione, capacità e\nresponsabilità professionale. Tale funzione è caratterizzata da piena\nautonomia nell'ambito delle scelte e delle direttive di carattere generale\nimpartite dall'Ente Gestore o dal Legale Rappresentante, o dal Consiglio di\nAmministrazione della società che gestisce l'attività\nscolastico-formativa.\n\nNell'osservanza delle leggi e delle disposizioni nazionali e nel rispetto\ndella libertà d’insegnamento, tale ruolo comporta la direzione e il\ncoordinamento dell'attività didattica, del controllo e della verifica del\ncomplesso delle attività svolte nell'ambito del plesso scolastico-educativo e\nformativo.\n\n•Rientrano nel livello funzionale VI le seguenti figure professionali in\npossesso di laurea salvo che per la Scuola dell’infanzia e per la Scuola\nprimaria:\n\n* coordinatori dell'attività educativa e didattica presso scuole di ogni\nordine e grado, corsi di corrispondenza, lingue e cultura varia;\n\n* coordinatori dei servizi amministrativi, compresi i servizi di segreteria\ne informatici, con responsabilità nella conduzione di risorse e di\npersonale.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"apprenticeships","Art. 25 - Apprendistato professionalizza","Art. 25 - Apprendistato professionalizzante\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante è regolamentato\ndall’Allegato 4, parte integrante del presente CCNL.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"trainingfund","•aggiornamento professionale dei lavorat","•aggiornamento professionale dei lavoratori anche attraverso il\nFOND.E.R.;\n\n•monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"contractseverancepay","Art. 90 - Trattamento di fine rapporto (","Art. 90 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)\n\n•In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro il lavoratore dipendente\nha diritto ad un trattamento di fine rapporto.\n\n•Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una\nquota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per\nl'anno stesso divisa per 13,5, computando per mese intero le frazioni di mese\nsuperiori a 15 gg. e non considerando quelle fino a 15 gg. La retribuzione, ai\nfini del comma precedente, comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza\ndel rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, con esclusione di quanto è\ncorrisposto a titolo di rimborso spese.\n\n•In caso di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio,\ngravidanza e puerperio devono essere computati nella retribuzione di cui al 2°\ncomma, l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto\ndiritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.\n\n•Il trattamento di cui al precedente 1° comma, con esclusione della quota\nmaturata nell'anno, è incrementato su base composta al 31 dicembre di ogni\nanno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal\n75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed\nimpiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno\nprecedente.\n\n•Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma\nprecedente in caso di frazione di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è\nquello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a\nquello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese superiori a 15 gg.\nsi computano come mese intero e quelle fino a 15 gg. non si considerano.\n\n•Il lavoratore dipendente, con almeno 8 anni di accantonamento, può\nchiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione non superiore\nal 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto\ndi lavoro alla data della richiesta, e anticipo per formazione e per\naspettativa nei casi previsti dalla Legge n. 53\u002F00.\n\n•Le richieste possono essere soddisfatte annualmente entro i limiti del\n25% degli aventi titolo, di\n\ncui al precedente comma.\n\nNOTA: L'indennità di anzianità fino al 31 maggio 1982 è calcolata nella\nmisura di una mensilità più un dodicesimo della 13.ma per ogni anno di\nservizio.\n\nPer quanto riguarda il personale di 1° livello ed il personale operaio\nspecializzato del 2° livello, l'anzianità maturata fino al 30 settembre 1976\nviene calcolata rispettivamente nella misura di 18 e 20 giorni per ciascun\nanno.\n\nPer gli insegnanti, la valutazione dell'orario ai fini del calcolo\ndell'indennità di anzianità, è il risultato della media delle ore lavorate\nnegli anni di servizio fino al 31 maggio 1982.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"coldismissalsupport_trigger","Art. 14 - Tutele del personale Al fine d","Art. 14 - Tutele del personale\n\nAl fine di garantire il sostegno al reddito e all’occupazione, gli\nIstituti si impegnano, nel caso di crisi accertata, che possa anche contemplare\nlicenziamenti collettivi o plurimi, e ristrutturazione o cessazione di\nattività, a dar seguito agli strumenti previsti dalla normativa vigente,\ncomunque denominati, e agli ammortizzatori sociali.\n\nParte Seconda",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"tempagency","Art. 26 - Somministrazione di lavoro •Il","Art. 26 - Somministrazione di lavoro\n\n•Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato per\nqualifiche e mansioni non appartenenti all’area educativa e docente, nel\nrispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie:\n\n•per particolari punte di attività;\n\n•per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;\n\n•per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano\nl’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle\nnormalmente disponibili nella Scuola.\n\n•I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro\nimpegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per\nciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati\nnell'istituto.\n\n•Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di\nlavoro si applicano tutte le\n\ncondizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai\ndiversi livelli di contrattazione.\u002F\n\n•L’AGIDAE comunica preventivamente alle R.S.A. o in loro assenza alle\n00.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di\nsomministrazione di lavoro da stipulare' e il motivo del ricorso degli\nstessi.\n\n•Annualmente, l’istituto che utilizza il contratto di somministrazione\nè tenuto a fornire alle 00.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il\nnumero ed i motivi dei contratti di lavoro di somministrazione conclusi, la\ndurata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e\ndei lavoratori interessati.\n\n•E’ vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di\nsomministrazione lavoro negli Istituti:\n\na. che siano stati interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per\nriduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni\ncui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire\nlavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;\n\nb. nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario\nanche in rapporto all’applicazione del contratto di solidarietà difensivo,\nche interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la\nfornitura;\n\nc. per la sostituzione di lavoratori in sciopero;\n\nd. da parte delle Scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei\nrischi ai sensi dell’art.4 del D.lgs n. 81\u002F2015 e successive modificazioni ed\nintegrazioni",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"tempagency_max","•I lavoratori assunti con contratto di s","•I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro\nimpegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per\nciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati\nnell'istituto.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"minijobs_excluded","Art. 20 - Tirocinio 1. Ogni forma di tir","Art. 20 - Tirocinio\n\n1. Ogni forma di tirocinio, effettuata negli Istituti e comunque denominata,\nprevista e consentita dalla legge, non comporta, ai fini del presente CCNL,\nalcun riconoscimento normativo e\u002Fo economico, ma solo la valutazione per la\nquale il tirocinio stesso è istituito.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"apprentices_excluded","•Esclusioni Sono esclusi dal campo di ap","•Esclusioni\n\nSono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo sui contratti a\ntermine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le\nparti:\n\n•i contratti di inserimento e somministrazione;\n\n•i contratti di apprendistato;\n\n•le attività di stage e tirocinio.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"contracttrial","Art. 22 - Periodo di prova •La durata de","Art. 22 - Periodo di prova\n\n•La durata del periodo di prova, che deve risultare dall'atto scritto di\nassunzione, non può\n\nsuperare:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Livelli\n      \n      Periodo di prova\n      \n    \n  \n  \n    \n      1°\n        livello\n      \n      Imese\n      \n    \n    \n      2°\n        livello\n      \n      1 mesi\n      \n    \n    \n      3°\n        livello\n      \n      2 mesi\n      \n    \n    \n      4°\n        livello\n      \n      3 mesi\n      \n    \n    \n      5°\n        livello\n      \n      3 mesi\n      \n    \n    \n      6°\n        livello\n      \n      4 mesi\n      \n    \n    \n      Personale\n        a tempo determinato\n      \n      1 mese\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Personale in apprendistato\n      \n    \n  \n  \n    \n      1°, livello\n      \n      30 giorni\n      \n    \n    \n      2° livello\n      \n      30 giorni\n      \n    \n    \n      3° livello\n      \n      30 giorni\n      \n    \n    \n      4° livello\n      \n      60 giorni\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n•Il periodo di prova di cui al precedente comma è valido anche se\nprestato per un orario inferiore a quanto previsto dall'art. 49 del presente\nContratto.\n\n•Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato nelle\nmansioni per le quali è stato assunto.\n\n•Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi\ndi formazione o aggiornamento concordati con l'istituto e dallo stesso\norganizzati.\n\n•Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli\nobblighi derivanti dal presente CCNL compresi T.F.R., 13.ma mensilità e\nferie.\n\n•Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in\nqualsiasi momento per\n\ndecisione di ciascuna delle due parti.I\n\n•Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due\nparti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato\nin servizio e il periodo di prova verrà computato ad ogni effetto.\n\n•Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio; il\ndipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado\ndi riprendere il servizio entro il periodo massimo di 4 mesi.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"sicknesspay","Art. 62 - Assenze per malattia e infortu","Art. 62 - Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro\n\nIn caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente\ntrattamento:\n\nA) Periodo di comporto\n\n•Mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un\nmassimo di 6 mesi, anche a cavallo di due anni solari; nel caso di superamento\ndei 6 mesi il dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa, senza\nretribuzione, fino ad un massimo di 6 mesi, dietro presentazione di certificato\nmedico. In tal caso il lavoratore dovrà presentare la richiesta almeno 10\ngiorni prima della scadenza. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad\nalcun effetto;\n\n•mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative,\nfino ad un massimo di 12 mesi (365 gg.) nel periodo di 3 anni o meno, dovute\nanche ad eventi morbosi diversi. In tal caso il datore di lavoro potrà\ninformare il lavoratore del termine del periodo di comporto. Nel computo delle\nassenze massime nell'arco dei 3 anni, non sono considerate le aspettative non\nretribuite di cui al precedente comma. Qualora l'interruzione del servizio si\nprotragga oltre i termini indicati è facoltà dell'istituto risolvere il\nrapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, fermo restando il diritto del\ndipendente al T.F.R.\n\nB) Trattamento economico\n\nFerme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di\nmalattia e di infortunio, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una\nintegrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di\nmalattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese\nprecedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, salvo il\ncaso di aspettativa richiesta dal dipendente di cui al n. A) 1 del presente\narticolo. Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si\ninizia dal 1 ° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa\nmalattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi vengono computati\nsecondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal ser-vizio per\nmalattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della\nmalattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per\nmalattia del per-sonale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle\nquali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento.\n\n•In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto\ndell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della\ndocumentazione giustificativa da parte del lavoratore il datore di lavoro ha\ndiritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di\nquanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia.\n\n•Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le\nfasce orarie di reperibilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità\ndell'8 gennaio 1985, pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio 1985, sono così\ndeterminate: 10.00-12.00\u002F17.00-19.00, sabato e domenica compresi.\n\n•La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche per assenze\ninferiori a 3 giorni, è inviata all'istituto e all'INPS entro due giorni\nlavorativi dal rilascio.\n\n•In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e\u002Fo\ntemporaneamente in-validanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o\nchemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i\nrelativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di\nassenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla\ncompetente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata.\n\nIn tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera\nretribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono\ncomputati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"disabilitypay","Art. 63 - Infortunio sul lavoro •In pres","Art. 63 - Infortunio sul lavoro\n\n•In presenza d’infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e\nl'anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica\ndocumentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata\ndall'istituto assicuratore.\n\n•In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore\nsarà con-servato il posto pef un periodo pari a quello per il quale\nl'interessata\u002Fo percepisce l'indennità per inabilita temporanea prevista dalla\nlegge.\n\n•L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio\nsuperiore diretto affinché l'istituto possa prestare immediato soccorso ed\neffettuare le denunce di legge.\n\n•La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel\npiù breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall'ente\ncompetente.\n\n•Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul\nlavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 180° giorno, un\ntrattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall'istituto\nassicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.\n\n•La corresponsione dell'integrazione è subordinata al riconoscimento\ndell'infortunio da parte dell'Ente assicuratore.\n\n•Per quanto concerne il trattamento economico dovuto per malattia\nprofessionale si rinvia alle disposizioni di legge.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"longtermillness","Art. 64 - Lavoratori affetti da patologi","Art. 64 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche\n\n•Ai sensi dell’articolo 12-bis del D.lgs. n. 61\u002F00, i lavoratori affetti\nda patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa,\nanche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una\nCommissione me-dica istituita presso l'Azienda Sanitaria Locale\nterritorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di\nlavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale così come previsto all’art.\n24.\n\n•L’organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo\nprioritariamente conto delle esigenze individuali specifiche del dipendente.\n\n•Su richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve\nessere trasformato\n\nnuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. Restano in ogni caso salve\ndisposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"sicknessmaxdays","B) Trattamento economico Ferme restando ","B) Trattamento economico\n\nFerme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di\nmalattia e di infortunio, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una\nintegrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di\nmalattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese\nprecedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, salvo il\ncaso di aspettativa richiesta dal dipendente di cui al n. A) 1 del presente\narticolo. Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si\ninizia dal 1 ° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa\nmalattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi vengono computati\nsecondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal ser-vizio per\nmalattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della\nmalattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per\nmalattia del per-sonale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle\nquali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento.\n\n•In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto\ndell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della\ndocumentazione giustificativa da parte del lavoratore il datore di lavoro ha\ndiritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di\nquanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"healthcareaccess","Art 34 - Assistenza Sanitaria Integrativ","Art 34 - Assistenza Sanitaria Integrativa\n\n•A tutti i dipendenti viene garantito l’istituto dell’Assistenza\nSanitaria Integrativa (ASI), per la cui copertura è dovuto un contributo\nmensile, per ogni lavoratore, pari a € 7 a carico del datore di lavoro; tale\nimporto è parte integrante della retribuzione di cui agli articoli 29 e 30.\n\n•In caso di omissione contributiva il datore di lavoro è tenuto a\nrisarcire al dipendente il danno causato dalla perdita della prestazione a\ncarico dell'ASI.\n\n•Le parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo\nper il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi\ndi cui al presente articolo i quali, conseguentemente, per la quota a carico\ndel datore di lavoro, hanno natura retributiva.\n\n•Il contributo di cui al presente articolo non costituisce, ai sensi\ndell’art. 12, comma 4, lett. f) della Legge 153\u002F1969 e s.m.i, reddito\nimponibile ed è assoggettato al solo contributo di solidarietà pari al 10 per\ncento.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"healthandsafetypolicy","Art. 5 - Igiene e sicurezza del lavoro •","Art. 5 - Igiene e sicurezza del lavoro\n\n•Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della\nmateria dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso\nl’applicazione di soluzioni delle norme di riferimento e di quanto previsto\ndal presente CCNL.\n\n•Pertanto, in tutti i casi di insorgenza di controversie relative\nall’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza,\ninformazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi\nsottoscritti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro\nrappresentanti) si impegnano ad adire l'Organismo paritetico competente al fine\ndi riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"healthandsafetytraining","•AMBIENTE, IGIENE E SICUREZZA •Le parti,","•AMBIENTE, IGIENE E SICUREZZA\n\n•Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul\nla-voro convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare\nulteriormente l'attività della presente Sezione dell'Osservatorio Nazionale e\nRegionale.\n\n•A tal fine, la Sezione Ambiente e Sicurezza persegue i seguenti\nobiettivi:\n\n•migliorare ed intensificare l'azione di orientamento degli Istituti,\ndelle Commissioni Ambiente\u002FR.L.S., delle R.S.A. e dei lavoratori verso criteri\ndi gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro\nimprontati alla partecipazione;\n\n•predisporre linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità\nsettoriali valutando anche l'esigenza di collegamento con l'Organismo\nBilaterale Interconfederale;\n\n•confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della\nnormativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza;\n\n•attuare azioni di prevenzione del mobbing anche attraverso momenti di\nmonitoraggio e di analisi.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"paidmaternityleave","Art. 67 - Tutela della maternità e della","Art. 67 - Tutela della maternità e della paternità\n\n\n\nA- NORME DI CARATTERE GENERALE\n\n\n\nA tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche\nin materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste\ndal D.lgs 26 marzo 2001 n. 151 e da D.Lgs.n.80\u002F2015 a cui si fa espressamente\nriferimento per quanto non previsto nel presente Contratto e stabilito nel\npresente articolo.\n\nFerma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria,\nle lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta\ndel parto e i 4 oppure per i 5 mesi successivi a condizione che il medico\nspecialista del SSN, e il medico competente qualora previsto attesti che ciò\nnon arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.\n\nIn caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria\nprima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria\npost-partum.\n\nIn caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è\nprevisto dalla legge il divieto di licenziamento, le quali devono essere\nconvalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche\nSociali competente, la lavoratrice madre, così come il lavoratore padre che\nabbia fruito del congedo di paternità, ha diritto all’indennità sostitutiva\ndel preavviso. Nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche\ncontemporaneamente, può\n\nA tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche\nin materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste\ndal D.lgs 26 marzo 2001 n. 151 e da D.Lgs.n.80\u002F2015 a cui si fa espressamente\nriferimento per quanto non previsto nel presente Contratto e stabilito nel\npresente articolo.\n\nFerma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria,\nle lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta\ndel parto e i 4 oppure per i 5 mesi successivi a condizione che il medico\nspecialista del SSN, e il medico competente qualora previsto attesti che ciò\nnon arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.\n\nIn caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria\nprima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria\npost-partum.\n\nIn caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è\nprevisto dalla legge il divieto di licenziamento, le quali devono essere\nconvalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche\nSociali competente, la lavoratrice madre, così come il lavoratore padre che\nabbia fruito del congedo di paternità, ha diritto all’indennità sostitutiva\ndel preavviso. Nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche\ncontemporaneamente, può\n\nusufruire dell'astensione facoltativa dal lavoro per un periodo, anche\nfrazionato, con le seguenti \u002F\u002F - modalità:\n\n•la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a 6 mesi;\n\n•il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7\nquando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi;\n\n•qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10\nmesi.\n\n•Per il personale docente, data la specifica caratterizzazione delle\nistituzioni oggetto del presente CCNL, la fruizione del congedo parentale\npotrà aver luogo esclusivamente su base giornaliera. Per il personale AT A il\ncongedo parentale è fruibile nella singola giornata in modalità oraria pari\nalla metà dell'orario medio giornaliero, riferito al mese precedente nel corso\ndel quale ha inizio il congedo parentale.\n\n•Il diritto del congedo parentale è riconosciuto anche se l'altro\ngenitore non ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non\npuò superare complessivamente i 10 mesi, elevabili all quando il padre\nbeneficia di 7 mesi di astensione.\n\n•Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità) la\nlavoratrice madre, o in alternativa il padre lavoratore nell’ipotesi prevista\ndall'art. 28 del Digs 151\u002F2001, hanno diritto a percepire un'indennità pari al\n90% della retribuzione media globale giornaliera.\n\n•Durante il periodo di astensione facoltativa (congedo parentale) il\nlavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un'indennità pari al 30%\ndella retribuzione.\n\n•Il beneficio spetta:\n\n•fino al compimento dei sei anni di vita del bambino e per un periodo\ncomplessivo tra \u002Fi genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito;\n\n•da 6 anni e un giorno fino a 8 anni se il reddito del singolo genitore\ninteressato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a\ncarico dell'Assicurazione\n\nGenerale obbligatoria;\n\n•da 8 anni e un giorno fino al compimento di 12 anni di età il congedo\nparentale non è indennizzabile.\n\n•La richiesta di congedo parentale deve essere comunicata al datore di\nlavoro con un preavviso non inferiore ai 5 giorni di calendario, (c.3 art. 7\ndel D.Lgs. 80\u002F2015). Il datore di lavoro non può opporre rifiuto alla\nrichiesta di congedo\n\n•Non può essere richiesto l’orario flessibile\u002Fpotenziato di cui agli\nartt. 49 (70 ore) e 24 (orario supplementare), alle lavoratrici madri nel\nperiodo di tutela previsto dalla vigente normativa.\n\n•Il congedo parentale di cui al presente articolo spetta anche nel caso di\nadozione nazionale e internazionale e di affidamento.\n\n•Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi ed\naffidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni dall'ingresso del\nminore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.\nL’indennità è dovuta, con le stesse modalità dei genitori naturali, entro\ngli 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia.",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"marriage","Art. 66 - Congedo matrimoniale Il dipend","Art. 66 - Congedo matrimoniale\n\nIl dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di\n15 gg. di calendario, non frazionabili, in occasione dell’evento. Se il\ncongedo matrimoniale si sovrappone alle ferie, le stesse devono essere fruite\nin altro periodo.\n\nLa richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente\ncon almeno 10 gg. di anticipo.\n\nDurante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli\neffetti, con diritto alla normale retribuzione.\n\nIl dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di\n15 gg. di calendario, non frazionabili, in occasione dell’evento. Se il\ncongedo matrimoniale si sovrappone alle ferie, le stesse devono essere fruite\nin altro periodo.\n\nLa richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente\ncon almeno 10 gg. di anticipo.\n\nDurante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli\neffetti, con diritto alla normale retribuzione.",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"nursingmothers","C - RIPOSI GIORNALIERI •I riposi durante","C - RIPOSI GIORNALIERI\n\n•I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due\nriposi orari retribuiti della durata di un’ora ciascuno. Il riposo si riduce\na uno se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono\nconsiderate lavorative a tutti gli effetti.\n\n•In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10\nlegge n. 1204\u002F71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle\npreviste possono essere utilizzate dal padre.\n\n•I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la\nmadre lavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice.\n\n•In caso di adozione e\u002Fo affidamento si fa riferimento alla normativa\nvigente.",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"paidmaternityleaveduration","Ferma restando la durata complessiva di ","Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria,\nle lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta\ndel parto e i 4 oppure per i 5 mesi successivi a condizione che il medico\nspecialista del SSN, e il medico competente qualora previsto attesti che ciò\nnon arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"eqtraining","Art. 12 - Pari Opportunità 1. In attuazi","Art. 12 - Pari Opportunità\n\n1. In attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte\nformulate dai Comitati per le Pari Opportunità, vanno attivate le misure per\nfavorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo\nprofessionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in\nseno alla famiglia, con particolare riferimento a:\n\n•accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, garantendo\nquote di partecipazione non inferiori al 50% dei partecipanti ai corsi al\npersonale femminile;\n\n•flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle\ndonne;\n\n•perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a\nparità di requisiti professionali.",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"violenceleave","D. Congedo per le donne vittime di viole","D. Congedo per le donne vittime di violenza di genere\n\n•Ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n.80\u002F2015, la donna lavoratrice, inserita\nnei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente\ncertificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri\nantiviolenza o dalle case rifugio di cui al D.L. 14 agosto 2013 n.93,\nconvertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013 n.119, ha il diritto\ndi astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione\nper un periodo massimo di tre mesi.\n\nAi fini dell’esercizio del suddetto diritto, la lavoratrice, salvo casi di\noggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il Datore di lavoro con un\ntermine di preavviso non inferiore a 7 gg., con l’indicazione dell’inizio e\ndella fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al\ncomma 1.\n\n•Durante tale periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire\nl’indennità economica secondo le modalità previste per la corresponsione\ndei trattamenti economici di maternità. Tale \n\nperiodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli\neffetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima\nmensilità e del trattamento di fine rapporto.\n\nIl congedo può essere fruito su base giornaliera nell’arco temporale di\ntre anni. La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro\na tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale o orizzontale, ove\ndisponibili in organico, (art. 24 D. Lgs. 80\u002F2015).\n\n•Parimenti il rapporto a tempo parziale deve essere nuovamente\ntrasformato, a richiesta della \u002F lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo\npieno.",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"paidmaternityleavepayperc","•Durante il periodo di astensione obblig","•Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità) la\nlavoratrice madre, o in alternativa il padre lavoratore nell’ipotesi prevista\ndall'art. 28 del Digs 151\u002F2001, hanno diritto a percepire un'indennità pari al\n90% della retribuzione media globale giornaliera.",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"paidpaternityleave","B - CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO D","B - CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DI PATERNITÀ.\n\n•Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di\nmaggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e\nper favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro:\n\n•il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del\nfiglio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni\nfruibili anche in via non continuativa. Entro il medesimo periodo, il padre\nlavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di un giorno,\nprevio accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di\nastensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Per i dieci giorni\nobbligatori di astensione riconosciuti al padre e per il congedo di un giorno\neventualmente goduto in sostituzione della madre, è riconosciuta\nun’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della\nretribuzione.",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"deathrelatives","Art. 89 - Decesso del lavoratore In appl","Art. 89 - Decesso del lavoratore\n\nIn applicazione dell'art. 2122 c.c., la cessazione del rapporto di lavoro\nche avvenga per il decesso\n\nlivello retributivo o a livello inferiore.\n\nIl suddetto tentativo è realizzato all’interno della procedura sia\nsindacale sia amministrativa.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"breastfeeding_dangerouswork","•la lavoratrice madre di un figlio di et","•la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, qualora\nla stessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l’esecuzione di\nprestazione di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia\nanch’esso lavoratore subordinato;\n\n• la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario e\nconvivente di un minore di età inferiore a dodici anni;",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"timeoff","E - PERMESSI PER ESAMI PRENATALI Ai sens","E - PERMESSI PER ESAMI PRENATALI\n\nAi sensi del D.lgs. 25 novembre 1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno\nla possibilità di assentarsi dal lavoro per l’effettuazione di esami\nprenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza\nperdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l’orario\ndi lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"direct_participation_hrs","Art. 8 - Assemblea •I dipendenti degli I","Art. 8 - Assemblea\n\n•I dipendenti degli Istituti potranno riunirsi all'interno dell'istituto\ndi appartenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione o in altre sedi\nesterne su indicazione delle 00.SS. territoriali.\n\nPer l’esercizio dell’attività sindacale sono riconosciute 10 ore annue\nretribuite per tenere l’assemblea dei dipendenti in orario di lavoro,\nall’interno dei posti di lavoro o in altre sedi esterne.\n\n•L'assemblea viene convocata dalle R.S.A. e\u002Fo dalle 00.SS. territoriali\nfirmatarie del presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di 10 ore\nnell'anno scolastico, nel rispetto dei servizi minimi garantiti.\n\n•Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente\ndalle 00.SS. firmatarie del CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella\nstessa ora nei locali della Scuola o in altra sede.\n\n•Le richieste di assemblea devono pervenire 5 gg. prima della data fissata\nalla Direzione che le affigge nella stessa giornata all'albo della Scuola.\n\nNel termine di 48 ore le altre 00.SS. possono presentare richiesta di\nassemblea per la stessa data e ora.\n\n•All'assemblea potranno partecipare, previo preavviso agli Istituti,\ndirigenti esterni delle 00.SS. firmatarie del CCNL.\n\n•La richiesta presentata dai membri delle R.S.A. o dalle Organizzazioni\nSindacali dovrà contenere:\n\nluogo, data, ora e durata dell'assemblea;\n\nordine del giorno;\n\neventuali nominativi di dirigenti esterni delle 00.SS., solo nel caso di\nassemblee nel luogo di lavoro.\n\n•Il diritto di partecipazione è per ciascun lavoratore di 10 ore in\norario di lavoro per anno scolastico con corresponsione della normale\nretribuzione.\n\n•Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori\norario di lavoro previo\n\naccordo con il Gestore in caso di utilizzo dei locali dell’istituto.",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"PAYSCALES_trigger"," Liv 31\u002F12\u002F18 01\u002F12\u002F21 01\u002F12\u002F21 01\u002F09\u002F22","\n\n\n\n\n\n  \n    \n    \n    \n    \n    \n    \n    \n  \n  \n    \n      Liv\n      \n      31\u002F12\u002F18\n      \n      01\u002F12\u002F21\n      \n      01\u002F12\u002F21\n      \n      01\u002F09\u002F22\n      \n      01\u002F09\u002F22\n      \n      01\u002F12\u002F2023\n      \n      01\u002F12\u002F2023\n      \n    \n    \n      1\n      \n      1.513.13\n      \n      29,05\n      \n      1.542,18\n      \n      30,69\n      \n      1.572.87\n      \n      30,67\n      \n      1.603,54\n      \n    \n    \n      2\n      \n      1.554.90\n      \n      29,85\n      \n      1.584,75\n      \n      31,54\n      \n      1.616,29\n      \n      31.52\n      \n      1.647,81\n      \n    \n    \n      3\n      \n      1.598.40\n      \n      30,69\n      \n      1.629,09\n      \n      32,42\n      \n      1.661.51\n      \n      32.40\n      \n      1.693,91\n      \n    \n    \n      4\n      \n      1.646.60\n      \n      31,61\n      \n      1.678,21\n      \n      33,40\n      \n      1.711,61\n      \n      33.38\n      \n      1.744,99\n      \n    \n    \n      5\n      \n      1.726.80\n      \n      33,00\n      \n      1.759,80\n      \n      35.00\n      \n      1.794,80\n      \n      35.00\n      \n      1.829,80\n      \n    \n    \n      6\n      \n      1.915.51\n      \n      36,78\n      \n      1.952,29\n      \n      38,85\n      \n      1.991,14\n      \n      38.83",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"ONCERISE_trigger","Art. 33 - Tredicesima mensilità •A tutto","Art. 33 - Tredicesima mensilità\n\n•A tutto il personale dipendente viene corrisposta entro il 16 dicembre\nuna tredicesima mensilità pari alla retribuzione in atto nel mese di dicembre,\nesclusi gli assegni familiari.\n\n•Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso\ndell'anno, vanno corrisposti tanti dodicesimi dell'ultima mensilità percepita\npari ai mesi di servizio prestati.\n\n•Le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a\n15 giorni ed in tal caso equiparate ad un mese intero.\n\n•Nel caso di variazione dell'orario di lavoro in più\u002Fin meno nel \u002Fcorso\ndell'anno isolare, la tredicesima sarà ottenuta moltiplicando la media\nponderale delle ore di lavoro medie mensili per la retribuzione oraria in atto\nnel mese di dicembre o al momento della cessazione del rapporto.",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"NOCTPREM_trigger","•Il lavoro notturno è quello effettuato ","•Il lavoro notturno è quello effettuato in un periodo di almeno 7 ore\nconsecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del\nmattino. Quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 7 ovvero tra\nle 23 e le 6 ovvero tra le 22 e le 5 ed è retribuito con la maggiorazione\ndella quota oraria lorda del 15% della retribuzione tabellare di cui all’art.\n30, ivi compreso il superminimo di ex categoria.",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"CONSIGN_trigger","•Se nel contratto di lavoro intermittent","•Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l’obbligo per il\nlavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresì\nstabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i\nperiodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore\ndi lavoro in attesa di utilizzazione. La stessa è prevista nella misura pari\nal 20% della retribuzione mensile, calcolata ai sensi del livello di\ninquadramento corrispondente del presente CCNL. L'indennità di disponibilità\nè assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare ma\né esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"OVERTIME_trigger","•Lavoro straordinario diurno:35% •Lavoro","•Lavoro straordinario diurno:35%\n\n•Lavoro straordinario notturno:40%\n\n•Lavoro straordinario festivo:50%\n\n•Lavoro straordinario notturno festivo: 60%",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"overtimeallowance_remote","•regolamentazione del lavoro agile in ba","•regolamentazione del lavoro agile in base alla vigente normativa legale\ndi cui all’allegato n. 3 - accordo del 09\u002F12\u002F2020;",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"SENIOR_trigger","Art. 32 - Salario di anzianità Il salari","Art. 32 - Salario di anzianità\n\nIl salario di anzianità è costituito da quanto, a questo titolo maturato\nalla data del 31\u002F12\u002F2005, non rivalutabile e non riassorbibile.Vù",{"bindId":203,"name":204,"text":205},"SUNDAY_trigger","•E' considerato festivo il lavoro presta","•E' considerato festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni\ndelle festività infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua,\n25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25\u002F26\ndicembre, Santo Patrono.\n\n•Il lavoro prestato nei suddetti giorni viene retribuito con un 26.mo\ndella retribuzione globale.",{"bindId":207,"name":208,"text":209},"hourspweek_select","Art. 49 - Orario di lavoro 1. L'orario d","Art. 49 - Orario di lavoro\n\n1. L'orario di lavoro del personale dipendente è il seguente:\n\n\n\n1° livello:\n\n38 ore settimanali.\n\n2° livello:\n\n38 ore settimanali;\n\n32 ore settimanali per i modelli viventi.\n\n3° livello:\n\n38 ore settimanali;\n\n30 ore settimanali per gli assistenti di vigilanza al doposcuola, tutor,\nistruttori di attività parascolastiche anche sportive;\n\n24 ore settimanali di docenza per i lettori\u002Fesperti di lingua madre in\ncompresenza con il docente.\n\n4° livello:\n\n38 ore settimanali per assistenti sociali, sanitari, fisioterapisti,\nlogopedisti, logoterapisti, economi, segretari, periti informatici;\n\n37 ore settimanali per: educatrici di Asilo nido e Micronido, puericultrici,\ncomprensive delle attività connesse alla funzione quali: la conservazione e il\nriordino dei sussidi e del materiale di gioco, i rapporti generali e\nparticolari con le famiglie dei bambini in collaborazione connessa\nall’organizzazione della Scuola, la predisposizione dei piani di acquisto in\nrelazione alle proprie competenze, la partecipazione alla realizzazione di\nfeste e manifestazioni programmate dal Nido o Micronido, le attività\ncollegiali di accoglienza, la partecipazione alle Commissioni di continuità,\nla cura dell’igiene dei bambini in collaborazione con il restante personale;\neducatori di convitto; educatori per supporto educativo-comportamentale.\n\n31 ore settimanali d’insegnamento per i docenti di Scuola dell’infanzia\ne per gli insegnanti di sostegno;\n\n24 ore settimanali d’insegnamento per i docenti della Scuola primaria e\nper quelli di sostegno della Scuola primaria;\n\n18 ore settimanali d’insegnamento per i docenti di steno-dattilo e\ntecnico-pratici.\n\n5° livello:\n\n38 ore settimanali per psicologi, psicoterapeuti, responsabili CED,\nresponsabili amministrativi, responsabili di biblioteca;\n\n22 ore settimanali per i docenti in corsi liberi;\n\n18 ore settimanali di insegnamento per i docenti e per gli insegnanti di\nsostegno, docenti tutor dell’alternanza scuola-lavoro;\n\n6° livello:\n\n38 ore settimanali, comprese quelle di docenza per coordinatori didattici e\npresidi.",{"bindId":211,"name":212,"text":213},"SCHEDULE_trigger","Art. 54 - Riposo settimanale Tutto il pe","Art. 54 - Riposo settimanale\n\nTutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente\ncoincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo\nverrà fruito in altro giorno della settimana successiva, con la normale\nretribuzione.",{"bindId":215,"name":216,"text":217},"PAIDLEAV_trigger","Art. 56 - Ferie •I dipendenti, compresi ","Art. 56 - Ferie\n\n•I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad\nun periodo annuale di ferie con corresponsione della normale retribuzione, pari\na 33 giorni lavorativi per ciascun anno, comprensivi delle festività\nsoppresse.\n\n•La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora\nfosse lavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche\nin aggiunta alle ferie estive o retribuita con 1\u002F26 della retribuzione globale\nmensile.\n\n•La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.\n\n•Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno,\nil dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi\nlavorati.\n\n•Le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno\nconsiderati mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate.\n\n•Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la\ndistribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6\ngiorni lavorativi.\n\n•Tranne quanto previsto per il personale docente dall'art. 29 comma 4,\neventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie\naggiuntive.\n\n•L'utilizzo del periodo di ferie è interrotto in caso di ricovero\nospedaliero o malattia documentata.\n\n•Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o\npuerperio né con il periodo di preavviso.\n\n•Le ferie sono irrinunciabili.\n\n•Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non frazionabile\nin più di due periodi. È ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in\nconto ferie, chiesti dal dipendente.\n\n•Le ferie potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno\nsuccessivo a quello di maturazione.\n\n•Per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le\nesigenze dell'istituto, le ferie saranno godute:\n\nPer i docenti', durante la sospensione estiva delle lezioni.\n\nPer i non docenti: durante la sospensione delle lezioni sia estive che\ninvernali.\n\n•Nel periodo estivo le ferie non dovranno essere inferiori ai 2\u002F3 dei\ngiorni spettanti.\n\n•Il calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà definito\ndalla Direzione in accordo con la R.S.A. nell'ambito della contrattazione\ndecentrata di norma entro il mese di aprile di ogni anno.\n\nArt. 57 - Le ferie solidali\n\n•Si istituiscono le ferie solidali, ai sensi della normativa vigente, al\nfine di permettere l’assistenza di figli minorenni, e dei familiari di primo\ngrado in linea diretta che si trovino in condizioni di salute gravi e che\nrichiedono un’assistenza costante. Le ferie solidali si attivano tra i\ndipendenti indipendentemente dalle qualifiche di inquadramento.\n\n•La cessione delle ferie deve essere a titolo gratuito.\n\n•È possibile cedere le ferie eccedenti alle 4 settimane (si dovrà fruire\ndi almeno 20 giorni se si articola l’orario settimanale su 5 giorni, ovvero\n24 nel caso di orario su 6 giorni). Ne consegue che il dipendente potrà cedere\nfino a un massimo di 8 giorni.\n\n•Il dipendente deve produrre specifica richiesta, reiterabile, alla\nDirezione di appartenenza per massimo 30 giorni di ferie e giornate di\nriposo.\n\n•La Direzione appena ricevuta la richiesta rende nota a tutto il personale\nl’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.\n\n•Modalità per la concessione delle ferie solidali\n\nModalità per la concessione delle ferie solidali\n\n•Nel caso in cui il numero dei giorni offerti superi quello dei giorni\nrichiesti, la cessione è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli\nofferenti.\n\n•Le ferie cedute dai colleghi vengono messe nella disponibilità del\nrichiedente fino al perdurare-\n\ndelle necessità che hanno giustificato la cessione.",{"bindId":219,"name":220,"text":221},"tradeunleavdays","•Ai Dirigenti delle 00.SS. firmatarie de","•Ai Dirigenti delle 00.SS. firmatarie del presente Contratto vengono\nconcessi complessivamente permessi retribuiti nel limite massimo di 10 gg.,\ncumulabili, per ogni anno scolastico.\n\n•Nell'ipotesi di cumulo di cariche sindacali la concessione più ampia\nassorbe la minore.",{"bindId":223,"name":224,"text":225},"ADMINISTRATIVE_trigger","Art. 61 - Permessi elettorali •Tutti i l","Art. 61 - Permessi elettorali\n\n•Tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati presidente,\nsegretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo presso seggi\nelettorali in occasione di qualsiasi tipo di elezione, compresi i referendum,\nhanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla\ndurata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a\ntutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.\n\n•I giorni festivi e la domenica, utilizzati per l’espletamento delle\noperazioni elettorali, sono recuperati con pari giorni di riposo compensativo\ndal lavoratore entro l’immediata settimana successiva. In caso di mancato\nrecupero, per esigenze tecnico-organizzative, le suddette giornate vengono\nretribuite.",{"bindId":227,"name":160,"text":228},"funeralpay","Art. 89 - Decesso del lavoratore\n\nIn applicazione dell'art. 2122 c.c., la cessazione del rapporto di lavoro\nche avvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al\nT.F.R. di cui all'art.90 del presente Contratto e all'indennità di due\nmensilità in conformità dell'art. 2118 c.c.",{"bindId":230,"name":231,"text":232},"MAXHOURS_trigger","•Il personale è tenuto, salvo comprovati","•Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi d’impedimento, a\nsvolgere lavoro straordinario richiesto nel limite massimo di 120 ore annue. Di\nnorma, il personale sarà avvisato con un giorno di anticipo.",{"bindId":234,"name":184,"text":185},"bankholidays2","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl agidae scuola 2021-2023 - 2021\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2021-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2023-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Istruzione, ricerca\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Istruzione prescolastica, Istruzione primaria, Istruzione secondaria di formazione generale, Corsi sportivi e ricreativi  , Servizi di supporto all'istruzione  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 90 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;10 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;38.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;33.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;4.71 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;12.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1603.54\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;30.67\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;115 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceperc1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;120 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[240],{"title":37,"slug":33},[242],{"type":243,"data":244},"call_to_action_body_block",{"title":245,"description":246,"variant":247,"link":248},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi 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