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A fronte di questi scenari le Parti\nritengono indispensabile trovare risposte che salvaguardino contemporaneamente\ni livelli di sviluppo macroeconomico, la coesione sociale e la qualità del\nmercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il confronto negoziale ha prodotto significative convergenze tra le Parti,\nquali quelle di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo, in\nmerito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla necessità di supportare i lavoratori anche nelle fasi di non lavoro\nvalorizzando percorsi di riqualificazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle modalità con le quali favorire la continuità lavorativa,\noccupazionale e salariale anche mediante forme premiali dei contratti di lavoro\ndi maggiore durata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla valorizzazione della contrattazione come strumento di inclusione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•all’ulteriore valorizzazione del welfare di settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•all’introduzione di forme di sostegno di natura non solo economica nei\nconfronti dei lavoratori che presentano una maggiore fragilità occupazionale\ne\u002Fo una maggiore distanza dal mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla valorizzazione della formazione continua e del diritto mirato alla\nformazione di particolari categorie di lavoratori, anche con specifica\nattenzione ai temi della salute e sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•all’introduzione di forme di premialità ed incentivazione dei\ncomportamenti virtuosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di elaborare interventi anche congiunti nei confronti\ndei livelli istituzionali, al fine di realizzare un quadro di riferimento\neconomico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del lavoro in\nsomministrazione e porre in essere normative coerenti con quanto sopra\nesposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOLAVORO, FELSA-CISL, NIDIL-CGIL, UILTemp si impegnano reciprocamente, a\nnome\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>proprio e dei relativi aderenti, al rispetto del sistema di regole\nsottoscritto e ad intervenire per la completa osservanza da parte dei propri\nassociati e dei propri iscritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 21 dicembre 2018 è stata raggiunta una intesa per il rinnovo del\nCCNL che le Parti stipulanti hanno sottoposto all’attenzione dei rispettivi\norgani deliberativi e\u002Fo assembleari al fine di acquisirne il consenso nei\ntermini previsti dai rispettivi statuti associativi e tali organi hanno\ndeliberato positivamente sul punto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio\nnazionale, i rapporti di lavoro intercorrenti tra tutte le Agenzie di\nSomministrazione (di seguito ApL o Agenzie) e i lavoratori in somministrazione\nassunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ai sensi del Decreto\nLegislativo 15 giugno 2015, n. 81 e del Decreto Legislativo 10 settembre 2003,\nn. 276 e loro successive modificazioni ed integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le disposizioni del presente CCNL sono correlate e inscindibili fra loro\ne non ne è ammessa la parziale applicazione, come stabilito espressamente con\nla clausola di inscindibilità delle norme contrattuali di cui all’articolo\n56 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Articolo 1 - Diritti di informazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Informazioni di settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti possono effettuare un esame congiunto del quadro economico e\nnormativo del settore, delle sue dinamiche strutturali e delle prospettive di\nsviluppo di norma entro il primo semestre di ogni anno, o comunque su richiesta\ndi una delle Parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame\ncongiunto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione\nsull’intero settore, disaggregato per età, genere, area geografica, settori\ndi utilizzo, dimensione aziendale, area professionale, durata media della\nmissione e relative casistiche, tipologie di rapporto (ad esempio part-time).\nLe modalità, gli ulteriori dati e disaggregazioni, saranno definiti\ndall’Osservatorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la formazione e la riqualificazione professionale con particolare\nattenzione all’andamento del diritto mirato alla riqualificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’andamento del sistema incentivante di cui all’art. 28 del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di effettuare il monitoraggio sui percorsi occupazionali\ne di fornire relativa informazione ogni 12 mesi o su richiesta delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Informazioni obbligatorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ApL hanno l’obbligo di fornire informazione, alle OO.SS. stipulanti il\npresente CCNL, anche mediante l’implementazione del SIU, della sottoscrizione\ndei contratti di somministrazione, presso il medesimo utilizzatore, di\nconsistenza numerica pari o superiore a 15 lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale informazione verrà fornita entro il termine di 5 giorni dalla\nsottoscrizione del contratto di somministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano altresì che, in caso di missioni inferiori ai 5 giorni,\ntali informazioni siano rese disponibili almeno entro 24 ore prima del termine\ndella missione stessa. Tali informazioni contengono: numero dei lavoratori in\nmissione, azienda utilizzatrice, CCNL applicato, luogo di lavoro (Regione,\nProvincia e Comune) e sede di lavoro, data inizio e fine missione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che tali informazioni sono disponibili alle strutture\nnazionali e alle strutture territoriali per quanto di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale scopo viene predisposto uno specifico modulo contenente le previste\ninformazioni e riportato nell’allegato 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le comunicazioni sono indirizzate ad un sistema informatico unificato (SIU)\ndi cui all’articolo 53.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle more dell’attivazione del sistema le comunicazioni vanno\nobbligatoriamente inviate, complete di tutti i dati, presso le sedi indicate\ndalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, secondo le\nmodalità previste dalla Commissione Paritetica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 2 - Relazioni Sindacali Territoriali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al fine di rafforzare le relazioni sindacali a livello territoriale, le\nParti convengono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•estendere ai livelli decentrati, secondo modalità definite dalle Parti\nstesse a livello nazionale, quanto previsto in materia di informazioni di\nsettore per le materie di rispettiva competenza, anche mediante l’utilizzo\ndel SIU;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valorizzare e rafforzare in tali ambiti la contrattazione di secondo\nlivello, con particolare riferimento agli accordi previsti nell’art. 28\n(sistema incentivante);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere opportune interlocuzioni con gli Enti Locali competenti, anche\ndefinendo e sottoscrivendo eventuali intese che prevedano l’utilizzo di\nrisorse Forma.Temp;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rafforzare qualitativamente, potenziare e consolidare il ruolo delle\nCommissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT) di cui al punto che segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono istituite, in luogo delle preesistenti Commissioni Sindacali\nTerritoriali (CST), le Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT) così\narticolate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CSMT NORD: Lombardia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CSMT NORD OVEST: Piemonte, Val d’Aosta e Liguria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CSMT PROVINCE AUTONOME: Trentino Alto Adige\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CSMT NORD EST: Veneto e Friuli Venezia Giulia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CSMT CENTRO NORD: Emilia Romagna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CSMT CENTRO: Lazio e Sardegna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CSMT CENTRO 2: Umbria e Toscana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CSMT CENTRO SUD: Marche, Abruzzo e Molise\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CSMT SUD 1: Campania e Calabria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CSMT SUD 2: Puglia e Basilicata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CSMT SUD 3: Sicilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le CSMT sono costituite tra le Parti stipulanti il presente CCNL e si\nriuniscono, di norma, ogni trimestre o su richiesta di una delle Parti. Le\nprincipali funzioni loro attribuite sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il monitoraggio sugli esiti occupazionali derivanti dall’attività di\nriqualificazione professionale e del diritto mirato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il monitoraggio, mediante i dati ricavabili dal SIU di cui all’articolo\n53 del presente CCNL, su apprendistato e formazione continua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il monitoraggio in merito all’interlocuzione tra OO.SS. regionali e\u002Fo\nterritoriali e singola ApL per l’attivazione della procedura per mancanza di\noccasioni di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il monitoraggio degli accordi istituzionali stipulati nell’ambito del\nlivello territoriale di competenza che prevedano l’utilizzo di risorse\nForma.Temp;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il monitoraggio sui contratti di somministrazione con Monte Ore\nGarantito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il monitoraggio sugli accordi di produttività stipulati in conformità\ncon l’Accordo Interconfederale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli accordi ed il monitoraggio sulle azioni di sistema;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•incontri con ogni singola Agenzia presente sul territorio di competenza\nal fine di analizzarne l’andamento occupazionale e di mercato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) la proposta, analisi e discussione su fabbisogni formativi territoriali\nevidenziati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dalle Parti a livello regionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il confronto scaturente sui diritti di informazione di cui all’\narticolo 1, comma 2 del CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•definizione ai sensi dell’art. 28, di accordi di II livello che\nprevedono l’utilizzo di risorse individuate dalla Bilateralità del presente\nCCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ulteriori attività definite dalle Parti mediante intese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le attività di monitoraggio sono sviluppate secondo modalità\ndefinite dalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 3 - Commissioni Nazionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il Sistema delle Relazioni Sindacali si articola, a livello nazionale,\nnelle seguenti Commissioni Nazionali Bilaterali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Commissione Paritetica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Commissione Osservatorio e Comunicazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Commissione per le Pari Opportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Commissione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Commissione Prestazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Commissioni Nazionali sono composte ciascuna da sei membri effettivi,\ndei quali tre sono designati da Assolavoro e tre da FeLSA CISL, NIdiL CGIL,\nUILTemp. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Commissioni Nazionali hanno sede presso Ebitemp, di cui al successivo\narticolo 10 che ne curerà la segreteria tecnica e ne sosterrà i relativi\ncosti di gestione, compresi i rimborsi delle spese sostenute dai componenti dei\npredetti organismi e, ove previsti, i compensi spettanti agli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incontri si effettuano di norma mensilmente, ad eccezione della\nCommissione Prestazioni che si riunisce settimanalmente e comunque entro 20\ngiorni dalla richiesta di una delle Parti, ad eccezione di quanto previsto nel\nsuccessivo articolo 4 relativo alla Commissione Paritetica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività delle Commissioni Nazionali è disciplinata dal regolamento\ngenerale e dagli specifici regolamenti adottati dalle singole Commissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 4 - Commissione Paritetica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Nazionale svolge le seguenti funzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di garanzia del rispetto delle intese intercorse tra le Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di istruzione e proposta alle Parti Sociali di eventuali aggiornamenti\ne\u002Fo adeguamenti del CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di valutazione delle inadempienze contrattuali ai fini\ndell’applicazione delle penalità previste nell’articolo 47;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di esame, con le modalità e le procedure del presente CCNL previste in\nsede di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>costituzione, delle controversie di interpretazione e di applicazione di\nspecifici istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle\nrelative al rispetto delle modalità applicative, delle procedure e delle\ntempistiche previste dal contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce di norma ogni mese. In via\nstraordinaria viene convocata entro 15 giorni su richiesta anche di un solo\ncomponente della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 5 - Commissione Osservatorio e Comunicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La Commissione Osservatorio e Comunicazione costituisce lo strumento per\nlo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione,\nmercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tal fine l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa ed in\nparticolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•programma e organizza iniziative di studio ed analisi sul quadro\neconomico e produttivo del mercato del lavoro (e le relative prospettive di\nsviluppo), sul mercato del lavoro nel suo complesso con riferimento alle\ndinamiche di interesse del settore, sullo stato e sulle previsioni\noccupazionali, anche coordinando e\u002Fo promuovendo indagini e rilevazioni,\nelaborando stime e proiezioni volte a fornire alle Parti il supporto tecnico\nnecessario alla realizzazione degli incontri di cui all’articolo 1 del\npresente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elabora analisi e individua esigenze, anche provenienti dalle Commissioni\nSindacali Macro Territoriali di cui al precedente articolo 2 in materia di\nformazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni\nlegislative nazionali e comunitarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•cura la raccolta dei dati di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), del\npresente CCNL anche mediante la stipula di convenzioni con gli Enti destinatari\nper legge delle comunicazioni a carico delle Agenzie (Centri per l’Impiego,\nInail, Inps, Ministero del Lavoro, ANPAL, Regioni, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elabora i predetti dati, anche in forma disaggregata per territorio\n(Regione e\u002Fo Provincia) e realizza semestralmente schede analitiche di settore\nutilizzate per la diffusione delle informazioni di cui all’articolo 1, comma\n1, lett. a) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Relativamente alle informazioni sul lavoro in somministrazione le Parti\nconcordano di attribuire alla Commissione Osservatorio e Comunicazione\nl’attuazione di un piano di iniziative di comunicazione sul lavoro in\nsomministrazione relative al suo ruolo e funzione nel mercato del lavoro e alle\nopportunità offerte ai lavoratori in somministrazione e alle imprese che\nutilizzano tale forma di flessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le Parti convengono di realizzare una serie di azioni mirate ad\nassicurare una corretta e diffusa informazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in ordine alla funzione di politica attiva del lavoro in\nsomministrazione, con particolare attenzione ai positivi effetti\ndell’istituto in termini di creazione di posti di lavoro e di integrazione\ndelle persone escluse dal mercato del lavoro (donne, lavoratori svantaggiati,\ndisoccupati di lunga durata, disabili, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in merito alle caratteristiche dell’istituto, con particolare\nattenzione alle garanzie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e tutele previste nei confronti dei lavoratori e ai vantaggi per le aziende\ne il Sistema\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Paese della flessibilità normata, contrattata e fondata sul lavoro\ndipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•relativamente all’efficacia dell’istituto in termini di promozione\ndel lavoro regolare, con particolare attenzione agli effetti sortiti nelle aree\ne nei settori maggiormente interessati dal fenomeno dell’economia\nsommersa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sul welfare bilaterale di settore, composto dalle prestazioni\ncontrattuali gestite da Ebitemp, le politiche attive e passive di Forma.Temp e\nla previdenza complementare di Fonte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dotazione economica per l’attuazione del progetto viene definita nel\nbilancio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ebitemp con apposito stanziamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-GENEQ_trigger\">\u003Ch3>Articolo 6 - Commissione Pari Opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La Commissione Pari Opportunità costituisce lo strumento per favorire\nl’inclusione sociale, contrastare ogni forma di discriminazione sul lavoro,\nsostenere buone pratiche di gestione delle diversità economiche, sociali e\nculturali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tal fine la Commissione attua ogni utile iniziativa ed in\nparticolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuove azioni positive di genere e oltre il genere, nell’attuazione\ndelle politiche antidiscriminatorie, favorendo progetti d’integrazione\nlavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esamina le caratteristiche del mercato del lavoro e l’andamento\ndell’occupazione femminile nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individua le iniziative in materia di orientamento e formazione\nprofessionale, al fine di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di\nlavoro favorendo la diversificazione delle scelte lavorative, anche in lavori\nnon tradizionalmente femminili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•monitora gli interventi e le prestazioni contrattualmente previsti a\nsostegno della\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>genitorialità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuove iniziative atte ad individuare strumenti idonei, sulla base di\nuna analisi degli scenari lavorativi, al fine di prevenire ed affrontare le\neventuali forme di molestie e violenze nei luoghi di lavoro, recependo quanto\ndefinito dall’Accordo Quadro Interconfederale del 25 gennaio 2016 sulle\nmolestie e le violenze nei luoghi di lavoro (allegato 10).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 7 - Commissione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La Commissione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•formula proposte di modelli di formazione in materia di sicurezza per i\nlavoratori in somministrazione, sia generali da effettuare da parte delle\nAgenzie, sia specifici da realizzare, qualora se ne riscontrino le condizioni,\nanche presso le imprese utilizzatrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elabora materiali informativi e formativi idonei a favorire lo sviluppo\ndella cultura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della sicurezza sul lavoro nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elabora proposte da formulare ai soggetti istituzionali aventi per\noggetto l’adeguamento delle procedure e degli adempimenti connessi al D.Lgs.\nn. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., alle specificità del settore, anche in\nrelazione a quanto previsto per la documentazione sanitaria di cui\nall’articolo 40, del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La Commissione può relazionarsi con le CSMT sui temi di competenza ed\nindividuare gli ambiti per la costituzione di eventuali Commissioni Paritetiche\nTerritoriali, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.,\ncoordinandone le relative attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 8 - Commissione Prestazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La Commissione costituisce lo strumento per l’approvazione delle\nrichieste e il\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>monitoraggio di tutte le prestazioni previste dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La Commissione istruisce e propone alle Parti Sociali eventuali\naggiornamenti e\u002Fo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>adeguamenti delle prestazioni esistenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La Commissione valuta le richieste sulla base di una pre-istruttoria\nsvolta dalla\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>struttura di Ebitemp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 9 - Bilateralità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le Parti riconoscono il valore della bilateralità quale strumento idoneo\na perseguire sia lo sviluppo di un efficace sistema di Relazioni Industriali\nche il rispetto delle norme di legge oltreché delle finalità da queste\npreviste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In coerenza con quanto previsto al comma precedente le Parti si danno\nrecipro- camente atto che il sistema bilaterale nel settore della\nsomministrazione di lavoro è fondato sui seguenti Enti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FORMA.TEMP, EBITEMP, FONDO DI SOLIDARIETA’, FONTE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prestazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni presenti nel sistema bilaterale rappresentano un diritto\ncontrattuale di ogni singolo lavoratore che in funzione di specifici requisiti\nsoggettivi ha la possibilità, nei periodi di missione e nei periodi di non\nmissione, di accedere gratuitamente a prestazioni di tutela, di sostegno o\nagevolazioni, così come definite nell’allegato 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sportelli Sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le pratiche di accesso a tutte le prestazioni bilaterali sono garantite\ndagli sportelli sindacali accreditati delle Organizzazioni stipulanti il\npresente CCNL secondo modalità definite dalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta chiaramente salva la facoltà del lavoratore di avanzare richiesta di\naccesso alle prestazioni direttamente all’Ente competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presso gli sportelli sindacali è possibile rilasciare al lavoratore\nl’attestazione per il bonus formativo di cui all’articolo 11 del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sportelli di Agenzia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le pratiche di accesso alle prestazioni bilaterali possono essere presentate\nanche alle filiali delle Agenzie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini dell’attuazione delle misure di previdenza e di sostegno al\nreddito Forma. Temp ed Ebitemp possono operare anche congiuntamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tali misure Forma.Temp dispone a favore di Ebitemp risorse pari allo\n0,12% delle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori somministrati, destinate a\nsostenere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le prestazioni erogate dall’Ente stesso a favore dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con separata intesa contrattuale le Parti disciplinano la\nrazionalizzazione sia dei fondi di natura mutualistica di Forma.Temp,\nintervenendo sui flussi e sugli importi accantonati fermi restando gli obblighi\ndi legge e le attuali ripartizioni in conto azienda, che delle risorse\nEbitemp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito di tale intesa le Parti disciplinano altresì:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le modalità di estensione degli interventi formativi finanziati con il\n“Contributo Tempi Indeterminati” anche ad ulteriori platee di\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il potenziamento delle attività di comunicazione\u002Fpromozione del\nsettore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la riarticolazione ed il rifinanziamento delle azioni di formazione dei\nquadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sindacali e datoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Ch3>Articolo 10 - Enti Bilaterali FORMA.TEMP\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In attuazione delle finalità previste dalle leggi e dal presente CCNL in\nordine alla formazione professionale, alla previdenza e al sostegno al reddito,\nopera il Fondo per la formazione e l’integrazione al reddito\n“Forma.Temp”, di cui all’articolo 12 del D.Lgs.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. 276\u002F2003 s.m.i., realizzando:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•interventi di formazione e riqualificazione professionale, misure di\ncarattere previ- denziale a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo\ndeterminato, dei la- voratori che abbiano svolto in precedenza missioni di\nlavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e,\nlimitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una\nmissione. Tali iniziative sono finanziate con le risor- se relative al 4 per\ncento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a\ntempo determinato;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•iniziative comuni volte a garantire: l’integrazione del reddito dei\nlavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;\nla promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale;\nl’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori\nsvantaggiati e la verifica dell’utilizzo della sommini- strazione per\nl’emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti.\nTali iniziative sono finanziate con le risorse relative al 4 per cento della\nretribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo\nindeterminato, anche attra- verso il Fondo di Solidarietà Bilaterale\nalternativo di Settore (FSBS).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli interventi e le iniziative di cui sopra sono attuati nel quadro delle\npolitiche e delle mi- sure stabilite dal presente CCNL e precisamente, per\nquelle di cui al successivo articolo 11. Il Fondo, per conseguire i propri\nscopi, si avvale delle risorse derivanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal contributo, a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione\ndi lavoro, pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori\nassunti (articolo 12, commi 1, 2 e 8 bis, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.\n276);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di eventuali finanziamenti pubblici e privati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di contributi previsti da contratti ed accordi collettivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di eventuali interessi e proventi finanziari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\u003Cp>EBITEMP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Ente Bilaterale Nazionale per il Lavoro Temporaneo, denominato\n“EBITEMP”, opera nel settore delle Agenzie in un quadro di relazioni\nsindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva\ne occupazionale e svolge la funzione di erogazione di un sistema di welfare\ngratuito per i lavoratori in somministrazione e di service degli istituti\nparitetici, sostenendone i relativi costi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti concordano che le attività dell’ente riguardano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la funzione di service degli istituti paritetici (osservatorio, comitati\ne commissioni), sostenendone i relativi costi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la corresponsione di una indennità economica, limitata nel tempo, che\nintervenga in caso di invalidità da infortunio che prosegua oltre la\ncessazione della missione e in caso di altri eventi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la garanzia per l’accesso al credito dei lavoratori in somministrazione\nattraverso la costituzione di un Fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•misure di sostegno alla mobilità territoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•misure di sostegno alla genitorialità, anche per via adottiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•misure di sostegno alla persona con invalidità al 100%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il sistema incentivante previsto dalle Parti Sociali finalizzato alla\ncontinuità occupazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•misure di sostegno ai lavoratori in malattia e spese sanitarie, anche\nmediante convenzioni con soggetti terzi aventi requisiti di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•misure di sostegno al diritto allo studio per i lavoratori in\nsomministrazione o per\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i figli a carico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•iniziative di comunicazione sul lavoro somministrato, sul suo ruolo e\nfunzione nel\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mercato del lavoro e sulle opportunità offerte ai lavoratori in\nsomministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la gestione della mutualizzazione dei permessi dei delegati e dei\ndirigenti sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei lavoratori in somministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali altre prestazioni definite dalla contrattazione collettiva\nnazionale di lavoro del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la gestione dell’Accordo di settore sulla rappresentanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•implementazione e gestione del Sistema Informatico Unificato (SIU) di cui\nall’articolo 53 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ebitemp è gestito secondo quanto previsto dall’atto costitutivo, dallo\nstatuto e dal regolamento. Il finanziamento dell’Ente bilaterale avviene\nattraverso una quota a carico delle Agenzie per il Lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le risorse economiche di Ebitemp sono costituite:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal versamento da parte delle APL della contribuzione pari allo 0,20%\ndelle retri-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>buzioni imponibili corrisposte ai lavoratori somministrati assunti con\ncontratto di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prestazioni a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal versamento da parte delle APL della contribuzione pari allo 0,30%\ndelle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori somministrati assunti\ncon contratto di prestazioni a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•da eventuali proventi pubblici e privati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•da eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•da eventuali risorse individuate dalla contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali risorse sono destinate all’effettuazione delle prestazioni,\nindividuate nel presente articolo, al netto dei costi di gestione dell’Ente e\ncon evidenza contabile specifica per le risorse derivanti da eventuali proventi\npubblici e privati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Concorrono a costituire le risorse economiche di Ebitemp anche i versamenti\neffettuati da Forma.Temp per l’attuazione di misure di carattere\nprevidenziale e di sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione,\nsecondo quanto stabilito da apposite intese definite dalle Parti stipulanti il\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le prestazioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) e), f), h), i) e l),\nsono definite dalle Parti nello specifico allegato 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ALTERNATIVO DI SETTORE (FSBS)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In attuazione delle finalità previste dalla Legge n. 92\u002F2012 (art. 3),\ndal D.Lgs. n. 148\u002F2015 (art. 27) e dal D.Lgs. n. 4\u002F2019 (art. 22, comma 6),\nconvertito con modificazioni in L. 26\u002F2019 e successive\nintegrazioni\u002Fmodificazioni, in ordine alla tutela reddituale dei lavoratori,\nsomministrati sia in costanza di rapporto di lavoro che in caso di cessazione\ndel medesimo, è istituito con Accordo delle Parti del 09.12.2014 presso il\nFondo “FORMA.TEMP” il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo (di\nseguito FSBS) per i lavoratori in somministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Si intendono integralmente richiamati, oltre le disposizioni di cui al\ncomma 1, gli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordi istitutivi e regolatori in materia intervenuti tra le Parti in\ndata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 10.09.2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 27.02.2014;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 09.12.2014;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 05.03.2015;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25.11.2015;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 21.12.2018 (Allegato 11 CCNL);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 02.07.2019 (Allegati 12 e 13 CCNL);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con il DM n. 89581 del 17.04.2015 e con il DIM n. 95074 del 29.04.2016\nsono stati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>determinati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla\ngestione del Fondo (Comitato di gestione e controllo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri e requisiti per la contabilità del Fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le modalità di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio\nsull’anda-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mento delle prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sulla base delle previsioni del D.Lgs. n. 148\u002F2015 (art. 27), le risorse\ndestinate al FSBS ammontano allo 0,30% delle retribuzioni imponibili ai fini\nprevidenziali dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato, esclusi i\ndirigenti. Ad esse si aggiungono quelle eventualmente definite dalle Parti\nSociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prestazioni, principi generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si definiscono nei commi che seguono, come principi generali e in attuazione\ndelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>previsioni normative e pattizie sopracitate, le prestazioni erogate dal\nFSBS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indicazioni operative e attuative sono definite, in attuazione degli\nAccordi tra le Parti in materia, dalla struttura del Fondo e soggette alla\nverifica e approvazione del Comitato di gestione e controllo del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prestazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro: Sostegno al\nReddito (SaR). Allo scopo di favorire ed implementare ulteriormente il vigente\nsistema di welfare e di sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione\nsi prevedono le seguenti misure economiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente assunti\ndalle Agenzie con contratti di lavoro in somministrazione, sia a tempo\nindeterminato anche in apprendistato che determinato, pari ad almeno 110\ngiornate nell’arco degli ultimi 12 mesi viene riconosciuto un sostegno al\nreddito una tantum di 1.000 euro al lordo delle imposte previste dalla legge a\ncarico del FSBS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente assunti\ndalle Agenzie con contratti di lavoro in somministrazione, sia a tempo\nindeterminato anche in apprendistato che determinato, pari ad almeno 90\ngiornate nell’arco degli ultimi 12 mesi viene riconosciuto un sostegno al\nreddito una tantum di 780 euro al lordo delle imposte previste dalla legge a\ncarico FSBS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituito un tavolo permanente di monitoraggio dell’andamento delle\nmisure di cui al presente comma, riservandosi le Parti, in raccordo con il\nComitato di gestione e controllo del Fondo di Solidarietà, ogni intervento per\nla rimodulazione e\u002Fo il rifinanziamento delle stesse durante il loro periodo di\nvigenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prestazioni in caso di riduzione o sospensione dell’attività\nlavorativa: Trattamento di Integrazione Salariale (TIS).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo riconosce ai lavoratori in somministrazione, in relazione alle\ncausali previste dalla normativa in materia di riduzione o sospensione\ndell’attività lavorativa considerate in relazione all’impresa\nutilizzatrice, nonché in caso di attivazione da parte della medesima di un\nqualsivoglia strumento di ammortizzazione sociale per i dipendenti diretti, un\nassegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale di durata\nmassima pari alla durata residua del contratto di somministrazione stipulato\ntra Agenzia e impresa utilizzatrice, ovvero commisurato alla minore durata\nprevista dall’ammortizzatore sociale attivato dall’impresa\nutilizzatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale prestazione viene riconosciuta nella misura dell’80% dell’ultima\nretribuzione percepita dal lavoratore, così come risultante dall’ultimo\ncedolino emesso dall’Agenzia prima della data di riduzione o sospensione\ndall’attività lavorativa,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>compresa la contribuzione previdenziale correlata riferita al 100%\ndell’ultima retribuzione utile corrisposta, ed in ogni caso nei limiti dei\nmassimali stabiliti annualmente dall’INPS per i trattamenti di integrazione\nsalariale, in conformità alle previsioni dell’Accordo del 2 luglio 2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione, anticipata al lavoratore dall’Agenzia, viene rimborsata\nintegralmente dal Fondo. Possono usufruire del trattamento di integrazione\nsalariale anche i lavoratori operanti nei settori dove è previsto il ricorso a\ntale istituto in caso di avverse condizioni metereologiche, anche nei casi in\ncui nelle unità produttive dell’azienda utilizzatrice operino solo\nlavoratori somministrati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In corrispondenza del riconoscimento della prestazione dell’indennità di\nmancato avviamento (c. d. IMA) a beneficio dei lavoratori diretti impiegati nel\nsettore portuale, il Fondo corrisponde la prestazione in caso di\nriduzione\u002Fsospensione del rapporto di lavoro a vantaggio dei lavoratori\nsomministrati impiegati nella medesima azienda\u002F unità produttiva e per le\nmedesime giornate di mancato avviamento al lavoro previste per i lavoratori\nalle dirette dipendenze delle aziende utilizzatrici, fermi restando i limiti di\ndurata massima di cui al D.Lgs. n. 148\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, tenendo conto del reale utilizzo della somministrazione di lavoro\nnel settore portuale come sopra descritto, il Fondo riconoscerà la prestazione\ndi trattamento di integrazione salariale (c.d. “TIS”) ai lavoratori\nsomministrati che non sono stati avviati al lavoro in base alle effettive\nrichieste di somministrazione certificate dalle aziende utilizzatrici, con la\nsupervisione dell’Autorità di Sistema Portuale, anche in assenza della\nsospensione in atto per i lavoratori portuali diretti, così come previsto\ndallo specifico Accordo in merito -sottoscritto dalle Parti il 21 dicembre\n2018- e riportato nell’allegato 11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prestazione in caso di procedura di mancanza di occasioni di lavoro,\nrinvio. In caso di attivazione della procedura per mancanza di occasioni di\nlavoro, di cui all’articolo 25 del presente CCNL, il FSBS interviene\nintegrando il compenso erogato al lavoratore, secondo la modulazione\nindividuata dal comma 3 del medesimo articolo 25.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Altre prestazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esaminata la gestione complessiva del Fondo di Solidarietà bilaterale e\nvalutata la sostenibilità economico finanziaria delle diverse misure si\nconviene di potenziare il ruolo del Fondo stesso affiancando ulteriori linee di\nintervento a quelle in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente con quanto previsto dal periodo precedente, nonché dalle\nfinalità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 4\u002F2019 (art. 22, comma 6)\nconvertito con modificazioni in L. 26\u002F2019 e s.i.m., entro il 31 dicembre 2019\nle Parti si impegnano a valutare, previo adeguato studio di fattibilità da\nparte di Forma.Temp e del Fondo di Solidarietà, ulteriori possibili misure\ncome:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•una o più prestazioni di sostegno al reddito che integrino il sistema\npubblico (Naspi) in modo da riconoscere ai lavoratori una o più misure tese a\nmitigare gli effetti del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.d. décalage o ad assicurare una prestazione minima socialmente\naccettabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•una prestazione finalizzata all’anticipo pensionistico previdenziale\nper i lavoratori in prossimità della pensione, che abbiano maturato una\nsignificativa anzianità nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•altre misure individuate dalle Parti stipulanti il CCNL mediante appositi\naccordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>FONTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti convengono sul rafforzamento e sul rilancio della previdenza\nintegrativa per\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori in somministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti concordano che la bilateralità di settore, a valere sulle\nrisorse stabilite tramite Intesa del 03\u002F02\u002F2015 e il relativo allegato del\n13\u002F06\u002F2016, interviene a finanziare le posizioni individuali dei lavoratori\nnella seguente misura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per tutti i lavoratori somministrati sia a tempo determinato sia a tempo\nindeterminato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la contribuzione base pari al complesso dei contributi a carico del\nlavoratore (1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di\nriferimento) e del datore di lavoro (1% della retribuzione utile per il calcolo\ndel TFR nel periodo di riferimento) escluso il contributo versato a titolo\nTFR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un contributo integrativo pari a quanto versato in forza del precedente\npunto a) per l’intero periodo lavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i lavoratori a tempo determinato con durata complessiva di missione\u002Fi\nnell’anno solare fino a 334 giorni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un contributo aggiuntivo ulteriore forfettario a quanto previsto al\nprecedente punto 1. lettere a) e b):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•pari a 320€ in caso di missioni nell’anno fino a 104 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•pari a 160€ in caso di missioni nell’anno fino a 105 e 164 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•pari a 100€ in caso di missioni nell’anno tra 165 e 334 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i lavoratori somministrati a tempo indeterminato che si trovano in\ndisponibilità, la bilateralità interverrà a finanziare la predetta\ncontribuzione base (1% a carico del lavoratore + 1% a carico del datore di\nlavoro), calcolata sulla base della retribuzione utile per il calcolo del TFR\npercepita in occasione dell’ultima missione di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i lavoratori che aderiscono con il meccanismo del silenzio assenso,\nla contribuzione avviene analogamente a quanto stabilito per la generalità\ndegli altri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La quota associativa annua da versare da parte dei singoli lavoratori,\nstabilita da\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fon.Te, è a carico della bilateralità di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il calcolo del contributo aggiuntivo e il relativo versamento sulla\nposizione individuale dell’aderente vengono effettuati da Ebitemp al termine\ndi ciascun anno solare o al momento dell’eventuale uscita dal Fondo\nFon.Te.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 8, comma 2 del D. Lgs. 5\ndicembre 2005, n. 252 così come modificato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124,\nsi conviene sulla facoltà del lavoratore di aderire al Fondo negoziale di\nprevidenza complementare individuato in Fon.Te., mediante il conferimento del\nproprio TFR maturando nella misura minima del 50%, in alternativa al 100%,\nsecondo le modalità disciplinate dal fondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le disposizioni di cui ai commi che precedono operano in conformità con\nle previsioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>statutarie di Fon.Te.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Articolo 11 - Formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le Parti, con l’obiettivo comune di sviluppare la qualificazione\nproduttiva ed occupazionale del settore, individuano il quadro delle politiche\nformative della categoria delle Agenzie per il Lavoro, in applicazione di\nquanto previsto dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che il Fondo per la formazione professionale dei\nprestatori di lavoro in somministrazione è destinato a finanziare iniziative\nformative mirate all’adeguamento ed all’implementazione dei contenuti\nprofessionali dei lavoratori in somministrazione al fine di accrescerne le\nopportunità occupazionali e le capacità di adattamento ai contesti produttivi\ned organizzativi delle imprese utilizzatrici, anche con processi e metodologie\ninnovativi da attuarsi in raccordo con le iniziative formative regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le iniziative di formazione da attuare con le risorse del Fondo di cui\nall’articolo 12 del D.Lgs. n. 276\u002F2003 dovranno realizzarsi coerentemente\nagli obiettivi così definiti secondo i seguenti modelli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Formazione dei lavoratori assunti a tempo determinato (TD)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione di Base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contenuti della formazione di base sono così distribuiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•almeno il 40% delle risorse, alla sicurezza sul lavoro in conformità\nall’Accordo Quadro Stato\u002FRegioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•massimo il 60% delle risorse alla ricerca attiva del lavoro, alla\nformazione su competenze digitali di base ed informatica (ad esempio: coding,\ninternet of things, social media, realtà aumentata, ecc.), alle lingue e\nall’orientamento al lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione “On The Job”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione On The Job è finalizzata a raccordare la qualificazione\nprofessionale del lavoratore con esigenze specifiche collegate\nall’espletamento delle mansioni nel contesto produttivo\u002Forganizzativo di\nriferimento. Tali iniziative possono realizzarsi in presenza di contratto di\nsomministrazione mediante interventi presso l’azienda utilizzatrice da\nrealizzarsi con l’affiancamento di un tutor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali iniziative, poiché ancorate a bisogni di formazione emersi a fronte di\nesigenze delle imprese utilizzatrici, hanno quale loro peculiarità la brevità\ne l’immediatezza e, pertanto, andranno previste specifiche modalità di\naccesso a tali iniziative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione Professionale e Placement\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione professionale comprende tutte le iniziative formative volte\nall’acqui- sizione di nuove qualificazioni professionali emerse\ndall’analisi dei fabbisogni del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattandosi di interventi volti a realizzare l’acquisizione di nuove o\nspecifiche professionalità, a tali iniziative possono accedere anche i\nsoggetti che le ApL hanno selezionato, ivi compresi i lavoratori non ancora\navviati ad alcuna missione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono ricompresi in questo ambito interventi formativi volti in primo luogo a\ncalarsi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ed adattarsi tempestivamente in differenti contesti produttivi ed\norganizzativi quali quelli delle diverse imprese utilizzatrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le iniziative formativerealizzatenell’ambitodelquadrodipolitiche\ncosìdefinitohanno il fine di garantire la trasversalità e la trasferibilità\ndelle conoscenze e delle abilità acquisite. A tal fine saranno previsti\npercorsi di formazione e accompagnamento che facciano riferimento ad ampi\nmodelli organizzativi, tecnologici ed operativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le iniziative formative contengono obbligatoriamente un modulo sui diritti e\ndoveri dei lavoratori in somministrazione, che sarà affidato nell’esecuzione\na docenti di espressione dei sindacati dei lavoratori, e sono debitamente\nattestate dalle strutture formative a ciò preposte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine del riconoscimento in sede di rendicontazione del finanziamento\nrelativo alle presenti attività formative, è prevista una media annuale di\nplacement per ApL di almeno il 35% del numero degli allievi coinvolti nelle\nsuddette attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intende per Placement una missione di durata non inferiore ad una\nsettimana full\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>time o part time equivalente, con contratto di somministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È vietata la certificazione del placement mediante impiego presso gli Enti\ndi formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione Continua e Permanente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattasi di iniziative volte innanzitutto all’adeguamento delle\nqualificazioni con l’evoluzione delle professioni e dei contenuti delle\nmansioni, al miglioramento delle competenze e all’acquisizione di\nqualificazioni indispensabili per rafforzare la situazione competitiva delle\nimprese e del loro personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il fine di tale modalità formativa è quello di evitare l’invecchiamento\ndelle competenze in possesso dei lavoratori e prevenire nello stesso tempo le\npossibili conseguenze negative degli effetti che ciò potrebbe determinare nel\nmercato del lavoro del settore, in particolare adeguandosi continuamente alle\ndiverse esigenze richieste dai settori e dalle imprese in fase di\nristrutturazione organizzativa, economica e tecnologica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I destinatari delle iniziative di formazione continua sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori in missione, che abbiano maturato almeno due mesi di lavoro\nnegli ultimi dodici. Tali lavoratori hanno diritto a chiedere un periodo di\ncongedo retribuito per la formazione per partecipare al corso formativo: nel\nperiodo di congedo al lavoratore è garantita la retribuzione e la\ncontribuzione previdenziale a carico della bilateralità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori in missione che vogliono partecipare ad un corso formativo al\ndi fuori dell’orario di lavoro e nel limite dell’orario previsto al comma 4\ndel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cp>I destinatari delle iniziative di formazione permanente sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori in attesa di missione, che abbiano lavorato almeno 30 giorni\nin somministrazione nell’ultimo anno e che siano disoccupati da almeno 45\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in attesa di rendere operativo il diritto mirato ai percorsi di\nriqualificazione, di cui all’articolo 12, permangono destinatari della\nformazione permanente anche i lavoratori in attesa di missione, che abbiano\nlavorato almeno 110 giorni e che siano disoccupati da almeno 45 giorni. A\nquesti lavoratori, per la durata dell’intervento formativo viene riconosciuto\nil sostegno al reddito nonché la copertura della contribuzione previdenziale a\ncarico della bilateralità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori che a seguito d’infortunio, occorso durante la missione di\nlavoro, presentino riduzioni di capacità lavorativa per le quali occorre una\nformazione riqualificante al fine di un reinserimento lavorativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratrici madri che alla conclusione del periodo di astensione\nobbligatoria non abbiano una missione attiva, per il rafforzamento\ndell’occupabilità sempre che abbiano maturato almeno 30 giorni di lavoro in\nsomministrazione nell’ultimo anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il finanziamento di dette iniziative avverrà attraverso l’erogazione di\nun “bonus formativo” che permette ai beneficiari finali di disporre di un\nfinanziamento per accedere ad un corso formativo da loro individuato. Per tali\niniziative verrà implementato un catalogo nazionale “bonus formativo”\nalimentato dalle proposte di enti accreditati e dalle CSMT, opportunamente\nvagliate, sulla base di macroaree tematiche\u002Fsettoriali precedentemente\nindividuate dalle stesse CSMT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presentazione della domanda del “bonus formativo” è vincolata\nall’attestazione di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>almeno una Organizzazione Sindacale sulla base di una regolamentazione tra\nle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Formazione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (TI)\nQualificazione professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di qualificazione sono finalizzate al rafforzamento della\nposizione professionale dei lavoratori in costanza di lavoro per\nl’acquisizione di competenze aggiuntive rispetto a quelle possedute\nall’atto dell’assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare tale rafforzamento si consegue anche per il tramite del\nbilancio delle competenze con: l’acquisizione e l’integrazione di\ncompetenze di base e trasversali; lo sviluppo delle competenze professionali;\nlo sviluppo delle competenze professio- nali unitamente agli addetti in forza\nall’utilizzatore; l’acquisizione di competenze specialistiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riqualificazione professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di riqualificazione sono finalizzate al rafforzamento della\nposizione pro- fessionale dei lavoratori in costanza di lavoro per lo sviluppo\ndelle competenze professionali e l’acquisizione di competenze specialistiche,\nanche per il tramite del bilancio delle competenze, quindi, attraverso la\nprogettazione di percorsi di svi- luppo professionale. I corsi per la\nriqualificazione professionale sono destinati ai lavoratori per i quali risulti\nattiva la procedura in mancanza di occasioni di lavoro e possono essere oggetto\ndi Accordo tra le Agenzie e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente\nCCNL e possono coinvolgere più lavoratori sul medesimo per- corso\nformativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione continua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di formazione continua sono finalizzate all’adeguamento delle\nqualifiche con l’evoluzione delle professioni e dei contenuti delle mansioni,\nal miglioramento delle competenze e all’acquisizione di qualificazioni\nindispensabili per rafforzare la situazione competitiva delle imprese e del\nloro personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con tale attività si intende evitare l’invecchiamento delle\nqualificazioni\u002Fcompetenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in possesso dei lavoratori e prevenire, nello stesso tempo, le possibili\nconseguenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>negative degli effetti che ciò potrebbe determinare nel mercato del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I destinatari delle iniziative di formazione continua sono i lavoratori in\nmissione anche in apprendistato. Tali iniziative sono ammesse per\nl’acquisizione di brevetti professionali e percorsi formativi con\ncertificazione delle competenze, rilasciata da soggetti accreditati\u002Fautorizzati\ndal sistema del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali iniziative sono realizzate ad inizio del rapporto di lavoro con\npagamento delle indennità di disponibilità sino ad un massimo di 40 ore a\ncarico del Fondo PAL TI, solo in caso di superamento del periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il finanziamento avviene mediante l’erogazione di un “bonus formativo”\nche permet- te ai lavoratori di disporre di un finanziamento per accedere ad un\ncorso formativo da loro individuato. Sarà pertanto creata una apposita sezione\ndedicata ai lavoratori a TI per l’acquisizione di brevetti professionali e\npercorsi formativi con certificazione delle competenze, nell’ambito del\ncatalogo nazionale “bonus formativo”. La presen- tazione della domanda del\n“bonus formativo” è vincolata all’attestazione di almeno una\nOrganizzazione Sindacale stipulante il presente CCNL sulla base di una regola-\nmentazione tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità di svolgimento delle attività formative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la formazione sia realizzata in costanza di missione, l’orario\ncomplessivo di impegno del lavoratore in somministrazione comprensivo di\nmissione e frequenza del corso, non può eccedere i seguenti limiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•48 ore settimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•9 ore giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso non può essere superato il limite dell’orario normale\ncontrattuale, qua- lora sia inferiore a 40 ore settimanali, per più di 8 ore\nsettimanali. Fanno eccezione ai limiti definiti sul calendario delle attività\nformative le azioni formative tradizionali e a distanza (FAD) svolte\nnell’arco giornaliero temporale tra le ore 7,00 e le ore 23,00 riferite a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•formazione a valere sul sistema “Bonus formativo” previa\ncomunicazione alle OO.SS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•formazione per la qualificazione e riqualificazione, erogata al di fuori\ndell’orario di lavoro prevista per lavoratori a tempo indeterminato, mediante\nAccordo con le OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I percorsi formativi possono essere realizzati anche con la metodologia di\nformazione a distanza (FAD) al massimo per il 50% delle attività\nprofessionalizzanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La FAD può essere presente all’interno di percorsi formativi composti da\npiù moduli: in tal caso è consentito svolgere uno o più moduli interamente\nin modalità FAD nel rispetto del limite complessivo di cui al punto\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario di svolgimento della formazione è libero a seconda delle\ndisponibilità del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione per le ore di formazione svolte in FAD viene riconosciuta,\noltre che nei casi di svolgimento durante l’orario di lavoro, anche nei casi\ndi attività formative obbligatorie richieste dall’utilizzatore realizzate al\ndi fuori dell’orario di lavoro stesso e nei casi individuati dalla\nCommissione Paritetica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere previste modalità ulteriori di svolgimento della FAD\nnell’ambito di “progetti speciali” definiti con le OO.SS. mediante\nAccordo da stipularsi entro 15 giorni dalla richiesta di incontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sull’attivazione di un tavolo ad hoc per implementare,\nanche in funzione dell’evoluzione tecnologica, le modalità di erogazione\ndella FAD e di utilizzo delle piattaforme informatiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetti speciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti la presente intesa e le Agenzie possono confrontarsi in\nsede territoriale allo scopo di comprendere le esigenze e i fabbisogni\nformativi, utilizzando i dati forniti dall’Osservatorio Nazionale, nonché\nquelli offerti da istituzioni regionali e locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I progetti formativi eventualmente individuati e concordati tra le Parti a\nlivello territoriale nell’ambito delle CSMT, sono classificati quali progetti\ndi particolare rilevanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Libretto Formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sulla realizzazione, entro il 31 dicembre 2019, di un\nlibretto esperienziale che tracci tutta la formazione effettuata attraverso\nForma.Temp, anche mediante l’introduzione degli Open Badge gestiti dal Fondo\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Premialità Regioni Convergenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione della differenziazione dei mercati del lavoro delle\ndiverse Regioni le Parti convengono di istituire, per le attività formative\nsviluppate nelle “Regioni Convergenza” e in caso di raggiungimento del 10%\ndi placement a livello regionale, anche se ottenuto in Regioni diverse da\nquelle “Convergenza” nelle quali si è tenuto il corso, una forma premiale\na valere sui fondi formazione conto Agenzia Forma. Temp pari al 10% del valore\ndei soli corsi che abbiano superato il risultato del 10% di placement.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 12 - Diritto mirato a percorsi di qualificazione e\nriqualificazione professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le Parti, nel condividere la necessità di individuare nuove modalità\natte a favorire su larga scala lo sviluppo di un sistema formativo che\nimplementi le capacità e le conoscenze dei lavoratori somministrati lungo\ntutto il percorso della loro vita lavorativa, convengono di introdurre il\ndiritto da parte dei lavoratori ad accedere a percorsi di qualificazione e\nriqualificazione professionale nei termini e con le modalità di cui al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Platea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura di cui al presente articolo è rivolta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai lavoratori già in somministrazione con almeno 110 giornate di lavoro\nnegli ultimi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12 mesi e successivi 45 giorni di disoccupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai lavoratori disoccupati al termine della procedura per mancanza di\noccasioni di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoro, di cui all’art. 25 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità di esercizio del diritto mirato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore disoccupato in possesso dei suddetti requisiti e che intenda\nesercitare il diritto mirato di cui al presente articolo può scegliere l’ApL\nalla quale rivolgersi sulla base dell’offerta formativa della stessa secondo\nquanto previsto al successivo punto 4. L’esercizio del diritto deve avvenire\nentro 68 giorni dalla maturazione del requisito, a pena di decadenza dallo\nstesso, ed in misura non superiore a una volta ogni 12 mesi dalla precedente\npresa in carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta che il lavoratore ha individuato l’APL presso la quale intende\nattivare il suo diritto, riceve dalla stessa una dichiarazione di presa in\ncarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli sportelli sindacali possono svolgere attività di consulenza e\u002Fo\nassistenza per i lavoratori in merito alle procedure di attivazione della\nmisura, che resta comunque in capo all’ApL individuata dal lavoratore, anche\nsulla base di apposita modulistica predisposta dalla bilateralità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Offerta formativa da parte delle ApL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ApL che intendono aderire alla misura realizzano la propria offerta\nformativa anche sulla base delle attività formative professionalizzanti già\nin essere. A tal fine sono definite modalità operative tali da garantire in\nogni momento la visibilità agli utenti dell’offerta formativa proposta anche\nmediante apposita evidenza della stessa sui siti della singola Agenzia e\u002Fo\ndell’Associazione di categoria di appartenenza o di Forma.Temp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività formativa è definita dall’Apl sulla base delle risultanze\ndell’attività di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>orientamento e bilancio di competenze e condivisa con il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’offerta formativa può essere aggiornata anche quotidianamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contenuti ed attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esercizio del diritto si articola secondo le seguenti fasi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presa in carico del lavoratore disoccupato da parte dell’ApL scelta\ndallo stesso la quale è tenuta ad avviare l’attività formativa entro 6 mesi\ndalla richiesta del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attività di orientamento e bilancio competenze (a processo minimo\n2h+2h), che deve essere realizzata entro 2 mesi dalla presa in carico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•condivisione con il lavoratore di un possibile percorso di formazione\nprofessionale individuato dall’ApL e coerente con gli esiti delle attività\nsvolte di orientamento e bilancio delle competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il limite minimo di durata del corso è di 30 ore comprensive del modulo\nobbligatorio, salvo che quest’ultimo non sia stato già effettuato secondo la\nvigente regolamentazione Forma.Temp, con esclusione da tale limite per i\npatentini di mestiere e HACCP che possono avere durata inferiore qualora\nfinalizzati ad un inserimento lavorativo. Il limite massimo economico\nfinanziabile per ciascun lavoratore è pari a 4.000 euro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale formazione professionale rientra nel regime generale del placement\nprevisto da Forma.Temp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti si incontreranno dopo 12 mesi al fine di valutare le modalità\noperative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della misura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 13 - Politiche Attive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In considerazione della natura privata delle ApL autorizzate dal Ministero\ndel Lavoro\u002F ANPAL, che si occupano di ricerca e selezione del personale,\nintermediazione tra domanda e offerta di lavoro, somministrazione di lavoro, le\nParti condividono l’importanza di interventi coerenti ed integrati con i\nServizi Pubblici per l’Impiego (Centri per l’impiego) promuovendo, anche a\nlivello territoriale, specifiche intese sulle Politiche Attive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 14 - Disposizioni in materia di Welfare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la parità di trattamento costituisce il principio cardine della\nregolazione nel nostro Paese del lavoro in somministrazione ai sensi\ndell’art. 35 del D.Lgs. n. 81\u002F2015 nell’ambito delle normative dedicate\nalla “Tutela del lavoratore”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la contrattazione collettiva e la bilateralità attiva nel settore\nrappresentano un va- lore aggiunto per i lavoratori somministrati in favore dei\nquali operano, come si è accennato, specifiche ed evolute forme di tutela\ndestinate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla stregua di tale normativa e nell’ambito della stessa unità\nproduttiva i servizi assistenziali, di cui godono i dipendenti dell’impresa\nutilizzatrice, devono risul- tare fruibili anche dai lavoratori somministrati,\n“esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad\nassociazioni o società cooperative o al consegui- mento di una determinata\nanzianità di servizio”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per quanto riguarda la tutela previdenziale\u002Fpensionistica, il Fondo\npensione FonTe è attualmente la forma pensionistica negoziale per i lavoratori\nin sommi- nistrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la stessa contrattazione, inoltre, per sua propria iniziativa si fa\ncarico direttamente di forme di tutela di carattere previdenziale e\nassistenziale a favore dei lavoratori somministrati che, intervenendo in ambiti\ntipici del welfare anche in tutti gli altri settori (come l’ambito\npensionistico e quello sanitario), fanno cogliere un parallelismo di tutele fra\nlavoratori delle imprese utilizzatrici e lavoratori dalle stesse imprese\nutilizzati in somministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell’ambito della contrattazione collettiva si stanno moltiplicando\nintese che determinano il nascere di una pluralità di forme previdenziali e\nassistenziali, aventi origine diverse ma tutte obbligatorie per l’impresa\nutilizzatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla necessità di condividere con le Confederazioni\nsindacali CGIL, CISL, UIL una Intesa-quadro, sulla scorta delle linee guida\ndell’Accordo confederale sul modello di relazioni industriali, al fine di\narmonizzare, ove possibile in termini suppletivi, il welfare bilaterale della\nsomministrazione con quello di tutti i settori produttivi, per garantire la\nparità del “Trattamento Economico Complessivo” ai lavoratori\nsomministrati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di rilanciare una specifica campagna informativa del\nsistema di Welfare Bilaterale oggi vigente a favore dei lavoratori\nsomministrati, attraverso la creazione di strumenti idonei di divulgazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKFAM_trigger\">\u003Ch3>Articolo 15 - Maternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DIRITTI INDIVIDUALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>•Le lavoratrici che abbiano terminato il periodo di astensione\nobbligatoria e che abbiano reso dichiarazione di disponibilità alla ApL, entro\n30 giorni dalla cessazione dello stesso o dell’eventuale periodo di\nastensione facoltativa, hanno diritto di precedenza per l’avvio in missione\nalmeno di pari livello e contenuto professionale delle precedenti attività\nsvolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’esercizio del diritto di precedenza contrattualmente previsto\nalle lavoratrici, all’atto di assunzione, viene consegnata copia del modello\nriportato nell’allegato 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di impossibilità di avviamento, alle stesse saranno proposte misure\ndi politiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attive di carattere formativo accompagnate da misure di sostegno al\nreddito.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Alle lavoratrici in gravidanza, per le quali la missione cessi nell’arco\ndei primi 180 giorni della stessa, e alle quali non spetti l’indennità\nrelativa alla maternità obbligatoria, è garantita una indennità una tantum a\ncarico di Ebitemp secondo le modalità previste nell’allegato 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alle lavoratrici assunte a tempo indeterminato ed in maternità\nanticipata e obbligatoria è garantita la piena parificazione al trattamento\nprevisto dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore anche\nnelle ipotesi in cui l’astensione prosegua oltre il termine della missione,\ncon conseguente integrazione dell’indennità di maternità, qualora prevista\nal 100% fino al termine del periodo di congedo obbligatorio e secondo la\nretribuzione precedentemente percepita.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Ch3>Articolo 16 - Congedi parentali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene alla disciplina dei congedi parentali trova applicazione\nquanto previsto dagli artt. 32-38 del D.Lgs. 151\u002F2001 integrato dall’articolo\n1, comma 339, della Legge n. 228\u002F2012 in recepimento della Direttiva 2012\u002F18\nUE.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 17 - Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per elevare il proprio livello culturale e sviluppare le competenze\nprofessionali i lavoratori in somministrazione, anche a tempo determinato,\nhanno diritto di usufruire dei permessi per la frequenza di corsi di studio\nsecondo le modalità previste dai contratti collettivi applicati nelle aziende\nutilizzatrici ove prestano l’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Articolo 18 - Diritti e Relazioni Sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Articolazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di promuovere le azioni di tutela e sviluppo del lavoro in\nsomministrazione, le Parti convengono che il sistema di rappresentanza\nsindacale per le sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL,\nspecifico per i lavoratori in somministrazione, in coerenza con gli obiettivi\ncontenuti nella premessa del presente CCNL è definito dall’Accordo Quadro in\nmateria di rappresentanza del settore del 1° settembre 2016 e dall’Accordo\nInterconfederale del 10 gennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti contraenti il presente Accordo concordano che in ogni singola\nunità produttiva delle aziende utilizzatrici che impiegano almeno 15\nlavoratori in somministrazione contemporaneamente per più di 2 mesi, anche di\nApL diverse, potrà essere adottata una sola forma di rappresentanza di cui\nlettere b) e c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Delegato SinDacale territoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I delegati sindacali territoriali a livello regionale o provinciale sono\nnominati dalle singole Organizzazioni Sindacali stipulanti del presente CCNL.\nSono attribuiti a tali rappresentanti le funzioni di intervento nei confronti\ndelle ApL per l’applicazione dei contratti e delle norme in materia di lavoro\ne per l’applicazione dei diritti sindacali in generale, nell’ambito di un\nterritorio provinciale, interprovinciale o regionale definito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rappreSentante SinDacale in azienDa (rSa)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Rappresentante Sindacale in Azienda viene nominato tra i lavoratori in\nsomministrazione operanti in una impresa utilizzatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Rappresentante Sindacale in Azienda ha compiti di intervento nei\nconfronti delle ApL operanti nella specifica impresa utilizzatrice e si\ncoordina con i delegati sindacali territoriali operanti nel suo territorio. A\ntal fine le Agenzie, al verificarsi dell’evento, forniscono alle\nOrganizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL informazioni sul numero\ndelle aziende utilizzatrici in cui si è verificata la situazione di presenza\ncontemporanea di almeno 15 lavoratori in somministrazione della medesima\nAgenzia per più di 2 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’unità produttiva delle imprese utilizzatrici con almeno 15 e fino a\n100 somministrati contemporaneamente presenti per almeno 2 mesi, cumulabili\nanche su più ApL presenti, ciascuna organizzazione sindacale firmataria il\npresente CCNL può nominare un Rappresentante Sindacale Aziendale, che avrà\ncapacità di intervento su tutti i somministrati presenti, a prescindere\ndall’ApL di cui la RSA è dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al superamento dei 100 somministrati è facoltà delle Organizzazioni\nSindacali procedere alla nomina di una seconda RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Un’ulteriore RSA per organizzazione può essere nominata al\nraggiungimento, per\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>singola organizzazione sindacale, del rapporto 10% iscritti su totale\nsomministrati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre quanto previsto dal comma precedente, un’ulteriore RSA per\norganizzazione può essere nominata al raggiungimento, per singola\norganizzazione sindacale, del rapporto 20% iscritti su totale somministrati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>Permessi delle RSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti sindacali aziendali possono fruire, per l’esercizio del\nproprio mandato, di un monte ore di permessi retribuiti pari a un massimo di 11\nore mensili, oltre le ore di permesso per la trattativa sindacale. Le ore di\npermesso non usufruite rispetto al monte ore mensile sono cumulabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le RSA le ore di permesso maturate e non fruite sono cumulabili solo\nnell’ambito della medesima missione, comprensiva delle eventuali proroghe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sulla ultravigenza della rappresentanza sindacale\nattualmente in vigore e sulla ultravigenza al variare dei numeri e della base\nassociativa all’interno dell’impresa utilizzatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rappreSentanza SinDacale Unitaria (rSU)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti firmatarie il presente CCNL condividono la necessità di definire\npuntualmente le modalità per una regolamentazione di settore delle procedure\ndi elezione delle RSU. Le elezioni avvengono secondo criteri e modalità\nindividuate dall’Accordo Quadro sulla rappresentanza del settore e\ndall’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014. I componenti delle RSU\nsubentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità di diritti, permessi,\nlibertà sindacali e tutele già loro spettanti, per effetto delle disposizioni\ndi cui al titolo III della legge n. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tradeunleavdays\">\u003Cp>Le RSU possono fruire, per l’esercizio del proprio mandato, di un monte\nore di permessi retribuiti pari a un massimo di 12 ore mensili fra loro\ncumulabili, oltre alle ore di permesso per le trattative sindacali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le ore di permesso maturate e non fruite sono cumulabili solo nell’ambito\ndella medesima missione, comprensiva delle eventuali proroghe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero di componenti della RSU da eleggere è determinato in base al\nnumero di lavoratori somministrati in forza all’impresa utilizzatrice, a\nprescindere dall’ApL di cui sono dipendenti, secondo lo schema seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da 16 a 50 somministrati = 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da 51 a 90 somministrati = 4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da 91 a 150 somministrati = 6; da 151 somministrati in su = 9;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comunicazione e durata in carica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuna organizzazione sindacale firmataria il presente CCNL procederà a\ncomunicare, alle Agenzie interessate, all’impresa utilizzatrice e alla\nassociazione datoriale firmataria, il nominativo dei propri rappresentanti\nindividuati per nomina o elezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’organizzazione sindacale segnala per iscritto alla associazione\ndatoriale firmataria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del presente CCNL il nominativo del delegato territoriale e la sua area di\ncompetenza. La banca dati delle RSU, RSA e Delegato Territoriale viene\ndepositata presso Ebitemp e aggiornata mediante il SIU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSA resta in carica per tutta la durata della missione e le sue eventuali\nproroghe ma comunque non più di 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di rinnovo della missione presso lo stesso utilizzatore entro un\nmese si prevede l’ultravigenza delle RSA anche se con numero di lavoratori\nimpegnati inferiore a 15. L’organizzazione sindacale ha facoltà di revocare\nil mandato dei rappresentanti sindacali aziendali nominati dandone\ncomunicazione all’Agenzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU resta in carica 3 anni in base alla regolamentazione definita\ndall’Accordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Interconfederale 10 gennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante che svolge il proprio mandato sindacale durante la\nmissione, informa preventivamente l’ApL allo scopo di permettere le\nsostituzioni al fine di non pregiudicare il contratto di somministrazione.\nSalvo casi di urgenza, l’informazione all’Agenzia deve avvenire 24 ore\nprima della data di inizio della fruizione dei permessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSA e le RSU sono titolari dei diritti e delle prerogative previste dalla\nlegge, dagli accordi di settore, dall’Accordo Interconfederale del 10 gennaio\n2014 e dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all’applicazione\ndella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>presente normativa sono sottoposte alla Commissione Paritetica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali controversie inerenti le elezioni delle RSU sono sottoposte alle\nistanze definite dall’Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Permessi Sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine del sostegno del sistema di rappresentanza sindacale, di cui al\nprecedente comma 1, viene messo a disposizione un monte ore annuo pari a\nun’ora per ogni 1.500 ore lavorate dai lavoratori in somministrazione,\narrotondando all’unità superiore le frazioni pari o superiori al 50%. Ai\nsoli fini di calcolo e di semplificazione contabile, si conviene che il valore\ndi tale ora è definito in 10 euro. Le risorse così determinate assorbono\nintegralmente quanto discende dalle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di rappresentanza sindacale specifica beneficia, al fine\ndell’utilizzo del monte ore, delle risorse risultanti dall’applicazione del\ncriterio esposto al punto precedente relativamente ai lavoratori in\nsomministrazione delle ApL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le rilevazioni hanno cadenza semestrale e precisamente entro gennaio e\nluglio di ogni anno e riguardano rispettivamente i semestri che terminano il 31\ndicembre dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le cadenze di cui sopra, le ApL comunicano a Ebitemp il numero totale\ndelle ore lavorate e il corrispondente importo, anche a livello provinciale e\nregionale e provvedono inoltre al versamento di tale importo in apposito conto\ncorrente bancario. L’ente registra la provenienza delle risorse ed eroga\nentro il mese successivo alla data di ricevimento i contributi ai soggetti,\nsecondo modalità indicate dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori\nstipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La rappresentanza di cui al comma 1 è titolare dei diritti e delle\nprerogative previste dalla legge e dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all’applicazione\ndella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>presente normativa sono sottoposte alla Commissione Paritetica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La rappresentanza sindacale di cui al comma 1, fruisce dei permessi\nsindacali retribuiti nei limiti della copertura assicurata\ndall’accantonamento nel Fondo costituito presso Ebitemp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ebitemp, nei limiti della capienza del Fondo, restituisce alle ApL\nl’effettivo costo sostenuto per le ore di permesso fruite dalle\nrappresentanze sindacali aziendali\u002F unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dirigenti Sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dirigenti sindacali delle OO.SS. firmatarie il presente CCNL,\ncomponenti di consigli, comitati direttivi o assemblee generali, sono a\ndisposizione 100 ore di permessi retribuiti su base annua. Tali ore di permesso\nnon sono assorbibili con le ore previste per le RSA e RSU di cui ai punti che\nprecedono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti sindacali sono individuati dalle OO.SS. stipulanti il presente\nCCNL tra i lavoratori in somministrazione che abbiano un periodo di anzianità\nnel settore di almeno 3 mesi. Le OO.SS. nazionali, regionali e\u002Fo territoriali\nstipulanti invieranno la comunicazione alle ApL interessate, all’associazione\ndatoriale firmataria, il nominativo dei propri dirigenti sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 19 - Diritto di Assemblea e bacheche sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•I lavoratori in somministrazione hanno diritto a riunirsi, durante\nl’orario di lavoro, per la trattazione di problemi di ordine sindacale presso\nlocali messi a loro disposizione dalle imprese utilizzatrici, dove vengono\nesercitati i diritti dai dipendenti dell’utilizzatore così come anche\nprevisto dall’art. 36, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 81\u002F2015. A tale scopo le\nAgenzie si impegnano a formulare preventivamente una richiesta all’impresa\nutilizzatrice di mettere a disposizione locali aziendali per lo svolgimento\ndella riunione dei lavoratori in somministrazione. In attuazione di quanto\ndisposto dall’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 81\u002F2015, i lavoratori hanno\ndiritto a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese\nutilizzatrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il ricorso a luoghi esterni al luogo di lavoro per la tenuta delle\nassemblee (o comunque diversi da quelli dove vengono esercitati i diritti dai\ndipendenti dell’utilizzatore) deve considerarsi eccezionale e deve essere\nadeguatamente motivato da Agenzia e utilizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le assemblee sono convocate dalle RSA, RSU dove costituite o dalle\nOrganizzazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sindacali territoriali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le assemblee sono comunicate per iscritto alle Agenzie con un preavviso\ndi 3 giorni lavorativi, indicando l’ordine del giorno e i nominativi dei\ndirigenti sindacali partecipanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per la partecipazione alle assemblee sindacali retribuite indicate nei\nprecedenti commi, i lavoratori in somministrazione hanno diritto, annualmente,\nad appositi permessi retribuiti in misura proporzionale alle ore di missione\ncumulativamente prestate nel periodo, presso la stessa Agenzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore di permesso retribuito per partecipare alle assemblee sono\ndeterminate mensilmente, per ogni lavoratore cumulandole nell’anno solare\nsecondo la seguente formula con arrotondamento all’unità superiore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore lavorate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-------——————— x 10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.500\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ferma restando una spettanza minima di 2 ore\u002Fanno indipendentemente dal\nnumero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di ore lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CCNL e\nla rappresentanza di cui all’articolo 18, hanno inoltre diritto di indire\nassemblee, fuori dell’orario di lavoro, in locali messi a disposizione\ndall’Agenzia, per la discussione di argomenti di interesse sindacale e del\nlavoro, con la partecipazione di dirigenti sindacali esterni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori possono indire assemblee non\nretribuite dei lavoratori a tempo determinato non più attivi entro 30 giorni\ndalla fine della missione presso locali messi a disposizione dalle Agenzie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Bacheche sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 81\u002F2015 e\nall’art. 25 della\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L. 300\u002F1970, le ApL mettono a disposizione delle rappresentanze sindacali di\ncui all’articolo 18, e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori\nfirmatarie, bacheche per l’informazione sindacale, in ogni filiale, in luogo\nfacilmente accessibile. Vengono altresì messe a disposizione bacheche\nsindacali elettroniche sui siti delle ApL in aggiunta a quelle predisposte in\nogni filiale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le comunicazioni affisse o pubblicate nelle bacheche valgono comunque ai\nfini delle procedure di elezione delle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 20 - Contributi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L’Agenzia provvede alla trattenuta del contributo associativo sindacale\nai dipendenti che ne facciano richiesta mediante una lettera di delega\nsottoscritta, indicante l’organizzazione sindacale beneficiaria e\nl’ammontare del contributo pari allo 0,80% sulla retribuzione netta\nescludendo gli assegni familiari e il TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso le deleghe, sottoscritte presso l’Agenzia o in sede\nsindacale, possono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>essere trasmesse dall’organizzazione sindacale firmataria del presente\nCCNL alla quale conferisce mandato anche mediante utilizzo di fax o posta\nelettronica, in attesa che venga implementata la procedura tramite SIU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Agenzie si impegnano a inserire il modello di delega sindacale nella\nprima busta paga del lavoratore in somministrazione o contestualmente alla\nconsegna di copia del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’ambito delle Confederazioni firmatarie il presente CCNL, la\ntitolarità delle deleghe attivate dalle Agenzie spetta esclusivamente a FeLSA\nCISL, NIdiL CGIL e UILTemp, di cui si allega la delega.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ciascuna delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL si obbliga a indicare\nattraverso il SIU, di cui all’art. 53, il conto corrente su base territoriale\no nazionale e provvederà inoltre a comunicare le eventuali variazioni. Le\nAgenzie provvedono a versare mensilmente le quote sindacali sui conti correnti\nindicati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Agenzie devono inviare con cadenza mensile alle sedi indicate dalle\nOrganizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL l’elenco dei lavoratori\na cui è stata operata la trattenuta della quota sindacale completo di tutti i\ndati previsti nel modello di delega e con specifica indicazione dell’importo\ndella trattenuta della quota sindacale. A tal fine le Agenzie e le OO.SS. si\navvarranno del SIU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ApL, in attuazione dell’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014\ne del relativo Accordo Quadro in materia di Rappresentanza per il Settore delle\nAgenzie di Somministrazione del 1°settembre 2016, comunicano mensilmente\nall’INPS i dati previsti mediante il sistema UNIEMENS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Articolo 21 - Durata massima e successione dei contratti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81\u002F2015)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i contratti di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione\nstipulati tra Agenzia e Lavoratore, conclusi per lo svolgimento di mansioni di\npari livello e categoria legale, a far data dal 1° gennaio 2019 la durata\nmassima della successione dei contratti a termine tra le medesime Parti è\ncosì articolata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nelle ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore,\ni criteri di computo e la durata massima sono individuati dalla contrattazione\ncollettiva applicata dall’utilizzatore. In assenza di tale disciplina la\ndurata massima della successione dei contratti è fissata in 24 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nelle ipotesi di somministrazione di lavoro su diversi utilizzatori, la\nsuccessione di contratti di lavoro a tempo determinato tra Agenzia e lavoratore\nnon può superare la durata massima complessiva di 48 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Regime transitorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare la massima continuità occupazionale dei lavoratori in\nsomministrazione tutti i periodi di lavoro a tempo determinato\ncontrattualizzati tra le medesime Parti (Agenzia e lavoratore) ai sensi\ndell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81\u002F2015, conclusi per lo svolgimento di\nmansioni di pari livello e categoria legale, sono conteggiati, ai soli fini del\ncomputo della anzianità lavorativa antecedente al 1° gennaio 2019, per un\nmassimo di 12 mesi esclusivamente nell’arco temporale di 5 anni (ovvero dal\n1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018), fermo restando quanto previsto dal comma\n1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Resta inteso che sono esclusi dalla durata massima i contratti di\nsomministrazione a tempo determinato con lavoratori assunti a tempo\nindeterminato dall’Agenzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella fattispecie di cui al comma 1, lettera b), la durata massima\ncomplessiva di 48 mesi si considera in ragione della mansione effettivamente\nsvolta dal lavoratore a prescindere dal contratto collettivo applicato\ndall’utilizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 22 - Proroghe\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 81\u002F2015)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il regime generale delle proroghe dei contratti di lavoro a tempo\ndeterminato è fissato in un numero massimo di 6 proroghe per ogni singolo\ncontratto, nell’arco del limite legale di 24 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di diverso limite di durata individuato dal contratto collettivo\napplicato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dall’utilizzatore, con riferimento alla successione dei contratti ex art.\n19, comma 2, D.Lgs.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. 81\u002F2015, il numero massimo di proroghe per ogni singolo contratto è\nelevato a 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le seguenti tipologie di lavoratori analiticamente individuate nella\npresente disposizione, al solo scopo di favorire al massimo la continuità\noccupazionale di tali lavoratori, il contratto può essere prorogato nei\nseguenti casi e nel limite massimo di 8 proroghe:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“lavoratori svantaggiati” di cui all’articolo 2, numero 4), lettere\nc), d) e f) e “molto svantaggiati” di cui al numero 99) del Regolamento UE\nn. 651\u002F2014, nonché i lavoratori privi di un impiego regolarmente retribuito\nda almeno 12 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore nell’ambito della\nprocedura di cui al presente CCNL, recante disposizioni in materia di diritto\nsoggettivo alla formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore al termine della\nprocedura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per mancanza di occasioni di lavoro di cui al presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tipologie di lavoratori individuati dalla contrattazione di secondo\nlivello e\u002Fo territoriale finalizzata ad assicurare forme di continuità\noccupazionale dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori con disabilità di cui alla legge n. 68\u002F1999 e successive\nmodificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In merito alla tipologia di lavoratori di cui alla lettera e), le Parti\nconvengono di definire con separata Intesa un Avviso Comune volto ad\nintervenire normativamente sul vigente impianto normativo che al momento\npenalizza ingiustificatamente le possibilità di impiego di tali lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il periodo iniziale può essere prorogato con il consenso del lavoratore\ne, ai soli fini probatori, deve essere formalizzato con atto scritto. Le\nproroghe sono da intendersi continuative, senza alcuna soluzione di continuità\ndel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Resta inteso che, nei casi di somministrazione per la sostituzione di\naltri lavoratori, il periodo iniziale della missione può essere prorogato fino\nalla permanenza delle ragioni che hanno generato il contratto, fermi restando i\nperiodi di affiancamento previsti dal successivo art. 44.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’informazione al lavoratore della durata temporale della proroga va\nfornita, salvo motivi d’urgenza, con un anticipo di 5 giorni rispetto alla\nscadenza inizialmente prevista o successivamente prorogata, e comunque mai\ninferiore a 2 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 23 - Forma e contenuto del contratto di lavoro a tempo\ndeterminato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L’assunzione con contratto a termine deve risultare da atto scritto,\nnel rispetto dei seguenti ulteriori requisiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indicazione delle condizioni che legittimano l’apposizione del\ntermine al contratto, qualora necessarie, ai sensi degli artt. 19, comma 1 e 21\ncomma 01, del D.Lgs. n. 81\u002F2015 e 2, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 87\u002F2018,\nconvertito in L. n. 96\u002F2018, e s.m.i..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indicazione dell’ApL e gli estremi dell’autorizzazione rilasciata\ndal Ministero del Lavoro\u002FANPAL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indicazione dell’impresa utilizzatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indicazione del gruppo di appartenenza secondo quanto previsto\nnell’articolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il numero dei lavoratori da inviare in somministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indicazione della mansione che espleterà presso l’utilizzatore e\nil relativo inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’eventuale indicazione del periodo di prova e la durata dello\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’eventuale previsione della penalità massima di risoluzione\nanticipata del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rapporto da parte del lavoratore rapportata alla durata della missione\nresidua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il luogo dove dovrà svolgersi la prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il riferimento al CCNL applicato nell’impresa utilizzatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indicazione del trattamento economico collettivo spettante e, in\ndettaglio, le singole voci che lo compongono e almeno: paga base, contingenza,\nedr, terzo elemento, premio di produzione, superminimo collettivo, scatti di\nanzianità e, ove previsto, il premio di produzione o risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indicazione del Contratto Integrativo di secondo livello, ove\nesistente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La data di inizio e il termine dello svolgimento dell’attività\nlavorativa presso l’impresa utilizzatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 81\u002F2015, l’indicazione\ndi eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di\nprevenzione adottate e quelle di sicurezza necessarie in relazione al tipo di\nattività, con l’indicazione del soggetto erogatore dell’informazione e\ndell’attività formativa (responsabile prevenzione e protezione) nonché, ove\npossibile, del medico competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tali informazioni vengono rese con le modalità previste nell’articolo\n40 e con la sottoscrizione dello specifico modello allegato al presente CCNL\n(allegato 1, Mod B), che deve ritenersi parte integrante del contratto di\nlavoro e che può essere implementato, arricchito e personalizzato con utilizzo\ndel logo da parte dell’ApL previa comunicazione alla Commissione per la\nSalute e Sicurezza sul Lavoro di cui all’articolo 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi\ndi cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81\u002F2015, siano adempiuti\ndall’impresa utilizzatrice, il contratto di lavoro in somministrazione ne\ncontiene la relativa indicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’autorizzazione da parte del lavoratore in somministrazione all’ApL\nad utilizzare i propri dati personali ai fini dell’adempimento degli obblighi\ncontabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali inerenti la\ncostituzione, lo svolgimento e l’estinzione del proprio rapporto di lavoro.\nL’autorizzazione deve prevedere altresì la liberatoria al trattamento dei\ndati personali dei lavoratori in favore della bilateralità di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indicazione di aver adempiuto agli obblighi previsti dall’articolo\n5, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 276\u002F03, specificando gli estremi del\nversamento e della banca presso la quale è stato effettuato il deposito,\novvero della banca, assicurazione o intermediario finanziario presso il quale\nè stata accesa la fideiussione per le Agenzie che hanno ottenuto\nl’autorizzazione a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento\ndell’ApL, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento\neconomico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nonché del versamento dei contributi previdenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’assunzione da parte dell’ApL della obbligazione del pagamento\ndiretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei\ncontributi previdenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare alla ApL\ngli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in\nfavore dei lavoratori in somministrazione nonché l’assunzione dell’obbligo\ndell’utilizzatore di comunicare alla ApL stessa i trattamenti retributivi\napplicabili ai lavoratori comparabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La residenza o il domicilio del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indicazione dei siti internet dei Fondi Bilaterali Ebitemp,\nForma.Temp e Fonte al fine di agevolare l’accesso alle prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 24 - Forma e contenuto del contratto di lavoro a tempo\nindeterminato e della lettera di assegnazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato sono\nprevisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sia il contratto di lavoro che la lettera di assegnazione a ogni singola\nmissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il contratto di lavoro dovrà contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’indicazione della ApL con gli estremi dell’autorizzazione\nrilasciata dal Ministero del Lavoro\u002FANPAL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’indicazione di aver adempiuto agli obblighi previsti dall’articolo\n5, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 276\u002F03, specificando gli estremi del\nversamento o della fideiussione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’indicazione del gruppo di appartenenza secondo quanto previsto\nnell’articolo 27 del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’eventuale indicazione del periodo di prova e la durata dello\nstesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’indicazione della misura della indennità di disponibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rinvio al presente CCNL e, per i periodi effettuati in missione, il\nrinvio a quello degli utilizzatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nella lettera di assunzione devono essere specificati la residenza o il\ndomicilio del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’autorizzazione da parte del lavoratore in somministrazione all’ApL\na utilizzare i propri dati personali ai fini dell’adempimento degli obblighi\ncontabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali inerenti la\ncostituzione, lo svolgimento e l’estinzione del proprio rapporto di lavoro.\nL’autorizzazione deve prevedere altresì la liberatoria al trattamento dei\ndati personali dei lavoratori in favore della bilateralità di settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’orario di lavoro e la percentuale di riduzione in caso di rapporto di\nlavoro a tempo parziale. L’articolazione dell’orario di lavoro viene\nindicata nella lettera di assegnazione da considerare parte integrante del\ncontratto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’indicazione dei siti internet dei Fondi Bilaterali Ebitemp,\nForma.Temp e Fonte, al fine di agevolare l’accesso alle prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La lettera di assegnazione, per ogni singola missione, deve contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’indicazione dell’impresa utilizzatrice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’indicazione della mansione che espleterà presso l’utilizzatore e\nil relativo inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il luogo dove dovrà svolgersi la prestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’articolazione dell’orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il riferimento al CCNL applicato e al Contratto Integrativo di secondo\nlivello,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ove esistente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’indicazione del trattamento economico collettivo spettante e, in\ndettaglio, le singole voci che lo compongono e almeno: paga base, contingenza,\nedr, terzo elemento, premio di produzione, superminimo collettivo, scatti di\nanzianità e, ove previsto, il premio di risultato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la data di inizio e il termine dello svolgimento dell’attività\nlavorativa presso l’impresa utilizzatrice, ferma restando la possibilità di\nvariare l’assegnazione del lavoratore ad altra missione prima della scadenza\ndel termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 81\u002F2015, l’indicazione\ndel- la presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del\nlavoratore nonché le misure di prevenzione adottate e quelle di sicurezza\nneces- sarie in relazione al tipo di attività, con l’indicazione del\nsoggetto ero- gatore dell’informazione e dell’attività formativa\n(responsabile pre- venzione e protezione) nonché, ove possibile, del medico\ncompetente. Tali informazioni vengono rese con le modalità previste\nnell’articolo 40 e con la sottoscrizione dello specifico modello allegato al\npresente CCNL (allegato 1, Mod. B), che deve ritenersi parte integrante del\ncontratto di lavoro e che può essere implementato, arricchito e personalizzato\ncon utilizzo del logo da par- te dell’ApL previa comunicazione alla\nCommissione Paritetica Nazionale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro di cui\nall’articolo 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi\ndi cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81\u002F2015 siano adempiuti\ndall’impresa utilizzatrice, la lettera di assegnazione ne contiene la\nrelativa indicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 25 - Procedura in mancanza di occasioni di lavoro (MOL)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Accesso alla procedura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Agenzia, nel caso in cui non possa più mantenere alle proprie\ndipendenze uno o più lavoratori assunti a tempo indeterminato per mancanza di\noccasioni di lavoro, avvia la procedura, di cui al presente articolo, mediante\ncomunicazione a Forma.Temp di messa in disponibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Agenzia è tenuta a fornire al lavoratore la comunicazione di messa in\ndisponibilità e, al contempo, sottoporre allo stesso i riferimenti dei\nrappresentanti territoriali delle OO.SS. firmatarie il CCNL e a ricevere\neventuale liberatoria per poter essere contattato dagli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. sono tenute ad aggiornare tempestivamente gli elenchi dei\nreferenti nazionali e territoriali riportati, per pronta consultazione, sul\nsito di Ebitemp e Forma.Temp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione viene effettuata su apposita modulistica predisposta da\nForma. Temp e deve contenere il referente di Agenzia individuato per la\nprocedura, i riferimenti del lavoratore e la dichiarazione firmata dallo stesso\nper poter essere contattato dalle OO.SS..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura è attivabile soltanto decorsi almeno 6 mesi di assunzione a\ntempo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indeterminato da parte dell’ApL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il requisito può essere derogato, in situazioni specifiche e su richiesta,\nmediante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>apposite intese sottoscritte dalle Parti stipulanti il CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali intese devono essere trasmesse al Fondo all’atto della presentazione\ndell’istanza e possono essere sottoscritte anche da una sola Organizzazione\nSindacale, sentite le altre Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Data certa di attivazione della procedura e durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’attivazione della procedura venga richiesta dopo i primi 12 mesi\ndi rapporto di lavoro a tempo indeterminato la data certa di attivazione\ncorrisponde al trentesimo giorno dalla richiesta stessa inviata a\nForma.Temp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui invece la richiesta di attivazione avvenga nell’arco dei\nprimi 12 mesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato allora la data certa\ndi attivazione corrisponde al sessantesimo giorno dalla richiesta stessa\ninviata a Forma.Temp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la procedura si riferisca a lavoratori di età:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•inferiore a 50 anni la durata prevista della procedura è di 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•compresa tra 50 e 55 anni la durata prevista della procedura è di 7\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•maggiore di 55 anni la durata prevista della procedura è di 8 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sono tenute ad incontrarsi per sottoscrivere l’Accordo entro i\ndue mesi successivi al mese nel quale è stata attivata la procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nell’ambito della procedura già attivata, valutate le eventuali\ncondizioni oggettive e soggettive presentate e rilevate nella discussione\nfinalizzata all’Accordo, possono prevedere eventuali deroghe alle tempistiche\npreviste dal presente articolo, riportando nel verbale le specifiche e puntuali\nmotivazioni. Al fine di evitare periodi di indeterminazione procedurali, a\npartire dal 1°gennaio 2019, i citati periodi in deroga potranno essere\nrimborsati, comunque nel limite massimo complessivo di 9 o 10 mesi, soltanto\nqualora l’Accordo di procedura venga sottoscritto entro il termine di 6, 7 o\n8 mesi, con riferimento alla data certa di attivazione, all’anzianità del\nlavoratore e tenendo conto degli eventuali periodi di sospensione della\nprocedura comunicati dall’Agenzia a Forma.Temp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sostanza, gli eventuali periodi di estensione della procedura saranno\nritenuti ammissibili, nel limite massimo di 9 o 10 mesi, e al solo fine di\nconsentire la frequenza del corso di riqualificazione e la successiva attività\ndi ricollocazione, qualora l’Accordo intervenga nel periodo di 6, 7 o 8 mesi\ndalla data certa di attivazione della procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità prevista durante tutta la procedura in mancanza di occasioni\ndi lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tutta la procedura al lavoratore è riconosciuto un compenso di\n1.000 euro, al\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lordo delle ritenute di legge e comprensivo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di lavoratori con contratto di somministrazione part-time,\nl’importo da corrispondere al lavoratore sarà riparametrato in base\nall’orario di lavoro e comunque non inferiore a 500 euro mensili al lordo\ndelle ritenute di legge e comprensivo del TFR. Ai fini del calcolo della\nriparametrazione si prevedono 2 ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualora il contratto di assunzione preveda un orario superiore a quello\neffettivamente svolto l’indennità deve essere riferita a quella riportata\nnel contratto di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualora il contratto di assunzione preveda un orario part-time inferiore\na quello effettivamente svolto, l’indennità deve essere riparametrata in\nrelazione alla media dell’orario di lavoro svolto negli ultimi 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base dell’Accordo sottoscritto tra le Parti Forma.Temp rimborsa\nall’Agenzia tutti gli oneri del compenso erogato (100%), secondo le modalità\ndefinite dal Fondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso l’Agenzia è tenuta a corrispondere l’intero compenso al\nlavoratore per tutto il periodo previsto dall’Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle ipotesi specifiche di seguito riportate il previsto compenso viene\nintegrato con il sostegno del Fondo di Solidarietà Bilaterale della\nSomministrazione (FSBS), secondo la seguente modulazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualora l’attivazione della procedura avvenga nel periodo compreso tra\ni primi 6 mesi e i 12 mesi di rapporto di lavoro, l’indennità è a valere\ntotalmente sulle risorse del Fondo Formazione TI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualora l’attivazione della procedura avvenga oltre i 12 mesi di\nrapporto di lavoro, l’indennità di 1.000 euro è a valere per 500 euro sulle\nrisorse del Fondo Formazione TI integrate per i restanti 500 euro dal Fondo di\nSolidarietà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle ipotesi di part-time l’indennità riparametrata deve tener conto\ndelle medesime\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>percentuali di integrazione del Fondo di Solidarietà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato Accordo, a seguito del confronto sindacale, il compenso\nprevisto contrattualmente è posto al 70% a carico del “Fondo Formazione\nTI” e per il restante 30% a carico diretto dell’Agenzia che, comunque, ne\nanticipa tutti gli oneri. In tale ipotesi non è prevista integrazione del\nFondo di Solidarietà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le richieste di attivazione della procedura da parte della singola\nAgenzia, ai sensi della lettera b), superino il 5% del numero di lavoratori\nattivi a tempo indeterminato calcolato alla data del 31 dicembre dell’anno\nprecedente, l’intervento integrativo del Fondo di Solidarietà viene\ninterdetto per le ulteriori procedure attivate mentre l’importo del compenso\nprevisto rimane a carico del solo conto azienda “Fondo Formazione Tempi\nIndeterminati” per l’anno in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Forma.Temp, secondo le modalità ed i contenuti individuati della\nCommissione Paritetica, predispone un report trimestrale per il monitoraggio\ndella procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità operative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Forma.Temp, entro 48 ore dalla richiesta di attivazione della procedura\ndi cui al precedente punto 2, comunica tutte le informazioni ricevute, nonché\nla data\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>certa di attivazione della procedura, sia alle Apl che alle Organizzazioni\nSindacali stipulanti il presente CCNL, che potranno successivamente richiedere\nulteriori informazioni o chiarimenti direttamente al referente individuato e\ncomunicato dall’Agenzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Entro la data certa di attivazione della procedura l’Agenzia è tenuta\nad effettuare il Bilancio delle Competenze e a redigere il progetto di\nriqualificazione condiviso con il lavoratore. Tale attività può essere\nrealizzata anche successivamente alla data di attivazione, previa e tempestiva\ncomunicazione a Forma.Temp, qualora esistano specifiche esigenze che non\nconsentano nei tempi sia la realizzazione del Bilancio di Competenze che la\ndefinizione del percorso di riqualificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A seguito della condivisione con il lavoratore il progetto di\nriqualificazione deve essere inviato dall’Agenzia alle OO.SS. per le\nopportune valutazioni ed eventuali rilievi da comunicare tempestivamente al\nreferente di Agenzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Successivamente, entro il termine di 60 giorni fine mese dalla data certa\ndi attiva- zione, le Parti sono tenute ad incontrarsi per definire e\nsottoscrivere un Accordo sui contenuti del progetto di riqualificazione\nprofessionale, proposto inizialmente dall’Agenzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’obbligo di cui al punto precedente può essere adempiuto sia mediante\nlo svol- gimento di incontro di presenza presso idoneo locale messo a\ndisposizione dall’A- genzia, o dalle OO.SS. ovvero mediante l’utilizzo di\nstrumenti di comunicazione digitale (collegamento video\u002Ftelefonico, video\nconferenza, conferenza telefonica, etc.) messi a disposizione dalle Parti o da\nForma.Temp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di mancato incontro, per ingiustificata indisponibilità delle\nParti, entro i termini di cui al punto 4 la procedura si intende regolarmente\nattivata e l’Agenzia ha facoltà di avviare il percorso di riqualificazione\ncondiviso con il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In ogni caso le attività formative svolte in assenza di Accordo possono\nessere co- munque finanziate, per riqualificazione professionale, dal Fondo\ntempi indetermi- nati Forma.Temp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Accordo ha validità qualora sottoscritto dall’Agenzia e da almeno\nuna componen- te sindacale. L’Agenzia può farsi assistere\ndall’Associazione di categoria alla quale aderisce o conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nella proposta di Accordo l’Agenzia deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indicare l’ambito territoriale entro cui è tenuta a valutare le\npossibili occasio- ni di ricollocazione del lavoratore avendo come unico\nriferimento la congruità dell’offerta come definita nel presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•definire il patrimonio professionale del lavoratore cui fare riferimento\nper valu- tare le occasioni di ricollocazione dello stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indicare le attività del percorso di riqualificazione professionale che\nsi impegna a porre in essere, entro il termine della procedura, al fine di\nfavorire le eventuali occasioni di ricollocazione del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Agenzia è tenuta ad inviare a Forma.Temp, entro un mese prima del\ntermine della procedura, copia dell’Accordo corredata del progetto formativo\ncondiviso e sottoscritto dalle Parti anche in modalità telematica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Analogamente, in caso di mancato Accordo, viene redatto ed inviato a\nForma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Temp, entro un mese prima del termine della procedura, un verbale con\nindicazione delle rispettive posizioni delle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La mancata disponibilità o assenza del lavoratore verso ogni singola\nattività proposta dall’Agenzia, qualora non giustificata, costituisce\ninadempimento contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei periodi di procedura il lavoratore deve essere reperibile durante il\nnormale orario di lavoro contrattualmente previsto ed è tenuto ad iniziare\nl’attività lavorativa nei termini disciplinati dall’articolo 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori in procedura valgono le norme disciplinari di cui\nall’articolo 34.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Forma.Temp, al termine del corso di riqualificazione professionale,\ndichiara l’avvenuta formazione effettuata in conformità con quanto previsto\ndall’Accordo sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il percorso formativo di riqualificazione deve avere una durata minima di\n60 ore e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>deve essere completato entro un mese prima del termine della procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La mancata attuazione da parte dell’Agenzia degli interventi formativi\ndi riqualificazione professionale previsti dall’Accordo sindacale, verificata\nda Forma.Temp e da quest’ultima comunicata alle OO.SS. e all’Agenzia,\ndetermina l’obbligo per l’Agenzia di restituire entro trenta giorni dal\nricevimento di detta comunicazione le somme eventualmente percepite a titolo di\nrimborso, di cui al punto 3 del presente articolo. In caso di mancata\nrestituzione Forma.Temp trasferisce risorse di pari importo dal conto Agenzia\nal Fondo di Solidarietà. In ogni caso l’Agenzia è tenuta a corrispondere\nl’intero compenso al lavoratore per tutto il periodo previsto\ndall’Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui l’Agenzia abbia licenziato per mancanza di occasioni di\nlavoro senza il rispetto della procedura prevista nel presente articolo\nForma.Temp, anche su segnalazione di una delle Parti ed effettuate le opportune\nverifiche, trasferisce dal conto Azienda al Fondo di Solidarietà un importo\npari al compenso previsto per l’intera procedura maggiorato di una\nmensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui l’Agenzia ricollochi temporaneamente il lavoratore in\ncostanza di procedura, quest’ultima è sospesa per un periodo di tempo\ncorrispondente alla durata della nuova missione e ne deve essere data\ncomunicazione a Forma.Temp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il periodo residuo potrà essere successivamente utilizzato qualora il\nlavoratore ricollocato cessi la sua attività lavorativa nell’arco di dodici\nmesi di calendario successivi all’attivazione della nuova missione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora il lavoratore venga ricollocato in una o più missioni per un\nperiodo complessivo superiore a dodici mesi e sino a ventiquattro mesi di\ncalendario, è prevista una integrazione al periodo di procedura residuo fino\nad un massimo di tre mesi, nel caso in cui il residuo sia inferiore. In tale\ncaso, decorso tale periodo residuo, la procedura si intenderà comunque\nconclusa, senza necessità di esperirne una ulteriore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’eventuale integrazione del periodo di procedura residuo viene\ncompensata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>secondo le modalità previste nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora il lavoratore torni in disponibilità a seguito di una o più\nmissioni di durata complessiva superiore a ventiquattro mesi di calendario,\nsarà necessario attivare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>una nuova procedura per mancanza di occasioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti, entro il termine della procedura, possono incontrarsi\nnuovamente al fine di realizzare il monitoraggio di tutte le attività oggetto\ndell’Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora le attività di riqualificazione definite nell’Accordo non\nabbiano portato alla ricollocazione del lavoratore o dei lavoratori coinvolti,\ne permanendo la mancanza di occasioni di lavoro, l’Agenzia al termine del\nperiodo di procedura può procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro per\ngiustificato motivo oggettivo comunicando il licenziamento individuale o\nplurimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Analogamente, in caso di mancato accordo, l’Agenzia può procedere alla\nrisoluzione dei rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo al termine\ndel periodo previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Articolo 26 - Apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•ApprendistAto professionAlizzAnte in somministrAzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Definizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista viene assunto dall’Agenzia mediante contratto di\napprendistato professionalizzante, svolto secondo il percorso formativo\neseguito presso l’utilizzatore e redatto in forma scritta, sulla base di\nquanto previsto in materia dal D.Lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione, l’inquadramento e l’orario di lavoro dell’apprendista\nsono discipli- nati, in conformità con quanto previsto dal CCNL\ndell’utilizzatore ed in applicazione del principio di parità di trattamento\ndi cui all’art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 81\u002F2015, dalle norme del CCNL\napplicato dall’impresa utilizzatrice con riferimento al lavora- tore in\napprendistato di pari livello alle dirette dipendenze dell’impresa\nutilizzatrice medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale patto di prova potrà essere apposto al momento\ndell’assunzione secondo quanto previsto dalla disciplina collettiva applicata\ndall’utilizzatore. In ogni caso la sua durata non potrà essere superiore a\nquella prevista dal presente CCNL, per i lavoratori in somministrazione assunti\na tempo indeterminato ed inquadrati nei gruppi omogenei di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Piano formativo individuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Piano formativo individuale determina, sulla base della disciplina del\ncontratto collettivo applicato dall’impresa utilizzatrice, il percorso\nformativo che l’apprendista in somministrazione deve compiere per conseguire\nla qualificazione professionale prevista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Piano formativo individuale è predisposto dall’Agenzia per il Lavoro\ncongiuntamente all’utilizzatore e al lavoratore e deve essere sottoposto al\nParere di conformità di Forma.Temp entro 30 giorni dall’inizio della\nmissione. Tale disposizione non opera in caso di apprendistato duale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Piano formativo deve essere inviato a Forma.Temp solo qualora preveda\npercorsi formativi finanziati con le risorse del Fondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Parere di conformità viene rilasciato per iscritto dalla tecnostruttura\ndi Forma. Temp entro 12 giorni dalla presentazione del piano formativo\nindividuale. Il Parere di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conformità dovrà far riferimento alla verifica della congruità del\nrapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, alla ammissibilità\ndel livello contrattuale d’inquadramento, alla coerenza del piano formativo\ncon la qualificazione professionale proposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte di specificate motivazioni la tecnostruttura di Forma.Temp può\nrichiedere all’Agenzia integrazioni o riformulazioni del piano formativo\npresentato, sospendendo i tempi previsti per il parere di conformità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata risposta da parte di Forma.Temp entro il predetto\ntermine, il Piano formativo si intende approvato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo individuale deve riportare tutto il percorso formativo\nnecessario ai fini dell’attribuzione della prevista qualificazione\nprofessionale e deve essere inviato da Forma.Temp, per conoscenza, alle CSMT\ncompetenti per territorio secondo modalità definite successivamente dalle\nParti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Forma.Temp, sulla base del presente Accordo, elabora un Report semestrale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sull’apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tutor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di apprendistato, il lavoratore in somministrazione deve\nrapportarsi con due tutor, uno nominato dall’Agenzia per il Lavoro ed uno\nindicato dall’impresa utilizzatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Agenzia per il Lavoro, prima di inviare in missione un apprendista,\nnomina il Tutor (TDA) e richiede lo svolgimento di analogo adempimento\nall’utilizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Tutor nominato dall’utilizzatore deve essere scelto tra soggetti che\nricoprono una qualifica professionale non inferiore a quella individuata nel\npiano formativo individuale e che possiedono competenze adeguate ed un livello\nd’inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà\nalla fine del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Tutor di Agenzia (TDA), individuato nel piano formativo, affianca il\ntutor nominato dall’utilizzatore sulla base delle indicazioni individuate dal\nCCNL dell’impresa utilizzatrice, ed è un dipendente o un consulente\ndell’Agenzia per il lavoro che, a seguito di comunicazione della stessa,\nviene iscritto nell’apposito elenco istituito presso Forma.Temp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il TDA possiede adeguate competenze professionali che possono derivare,\nalternativamente, da un’esperienza professionale di durata non inferiore a\ndue anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o\nprofessionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del\npersonale o della somministrazione di lavoro o della ricollocazione\nprofessionale o dei servizi per l’impiego o della formazione professionale o\ndi orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo\ndelle relazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I previsti requisiti sono successivamente verificabili da Forma.Temp che, in\ncaso di carenza, può disporre la cancellazione dall’elenco del tutor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni Tutor di Agenzia può seguire fino ad un massimo di 50 apprendisti nel\nloro percorso di qualificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Formazione dell’apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Agenzia per il lavoro è responsabile, unitamente all’utilizzatore per\nquanto di sua competenza, del corretto adempimento degli obblighi formativi e,\nper mezzo del Tutor diretto di Agenzia (TDA), compie le seguenti attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•definisce, prima dell’avvio in missione e di comune intesa con il\nlavoratore e l’impresa utilizzatrice, il piano formativo individuale che deve\nessere sottoposto alla relativa verifica di conformità da parte di\nForma.Temp;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comunica al lavoratore, prima dell’inizio della missione, il tutor\nnominato nell’impresa utilizzatrice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolge, con cadenza semestrale e dandone conseguente comunicazione\nall’utilizzatore, un colloquio con l’apprendista per verificare\nl’effettiva attuazione del piano formativo, lo sviluppo delle sue capacità\nprofessionali e personali, le difficoltà incontrate, gli eventuali\nmiglioramenti da adottarsi nel restante periodo di apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attesta periodicamente l’effettivo svolgimento della formazione e,\nsulla base delle dichiarazioni e delle attestazioni rilasciate\ndall’utilizzatore al termine del periodo di apprendistato svolto presso di\nesso, attribuisce specifica qualificazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di apprendistato l’Agenzia attesterà, sulla base\ndi un parere concordato tra i tutor, l’avvenuta formazione dando\ncomunicazione all’apprendista dell’acquisizione della qualificazione\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Agenzia per il lavoro, previo parere favorevole dei tutor, può\nriconoscere al lavoratore in apprendistato l’acquisizione della\nqualificazione professionale finale, ai sensi dell’art. 42, comma 5, lett. e)\ndel D.Lgs. n. 81\u002F2015 qualora sia stata completata la formazione trasversale ed\nalmeno il 70% del percorso formativo individuato nel piano formativo\nindividuale fermo restando quanto previsto dal comma 7 del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la percentuale di cui al punto che precede non sia stata\nraggiunta, nel caso eccezionale di interruzione anticipata di missione\ndell’apprendista indipendente dalla volontà delle Parti stipulanti il\ncontratto di lavoro (quali, ad esempio, chiusure aziendali, ecc.), l’Agenzia,\nprevia intesa sindacale, garantisce il completamento del percorso formativo\ndell’apprendista attraverso altra missione in apprendistato presso aziende\nutilizzatrici che applichino anche un diverso CCNL, purché la qualificazione\nprofessionale verso cui tende il piano formativo individuale originario sia\nprevista dal CCNL applicato dall’utilizzatore, e fermo restando la durata\ninizialmente prevista del percorso formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Agenzia è tenuta a comunicare tempestivamente a Forma.Temp i nominativi\ndegli apprendisti ai quali è stata attribuita la qualificazione. Tale\ncomunicazione deve essere inviata per conoscenza alla CSMT competente per\nterritorio secondo modalità definite successivamente dalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durata del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione del rapporto di\nlavoro durante la missione, il periodo di apprendistato si intende prolungato\nnelle modalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>definite dalla disciplina del contratto collettivo applicato dall’impresa\nutilizzatrice oppure, in mancanza, da quanto previsto in merito dal D.Lgs. n.\n81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo spostamento complessivo del termine finale del periodo di apprendistato\ndeve essere comunicato per iscritto all’apprendista almeno 30 giorni prima\ndella scadenza del termine posto inizialmente, con indicazione del nuovo\ntermine del periodo formativo. Contestualmente il nuovo termine deve essere\ncomunicato alla CSMT di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi superiori a 30 giorni, utili ai fini del prolungamento del periodo\ndi apprendistato, devono essere comunicati all’apprendista entro 30 giorni\ndalla loro maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause che\nconsentano l’attivazione del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la\nSomministrazione di Lavoro (FSBS), il periodo di apprendistato è prolungato\nper un numero di giornate pari a quelle di sospensione; in caso di riduzione\ndell’orario, le ore di riduzione verranno sommate al fine di ricavarne\nl’equivalente in giornate, con arrotondamento all’unità per le frazioni di\ngiornata pari o superiori a 4 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti escludono espressamente l’applicazione della indennità di\ndisponibilità propria dei lavoratori già qualificati assunti a tempo\nindeterminato dall’Agenzia per il lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Obbligo di conferma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’obbligo di conferma previsto dalle norme vigenti in materia di\nApprendistato Professionalizzante si intende in capo all’Agenzia per il\nLavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Recesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Agenzia per il lavoro o il lavoratore possono recedere dal rapporto di\nlavoro al termine del periodo di apprendistato, comunicando per iscritto la\ndisdetta con un preavviso di 30 giorni decorrente dal medesimo termine ai sensi\ndell’articolo 2118 del codice civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata comunicazione del recesso, il rapporto dell’apprendista\nprosegue alle dipendenze dell’Agenzia per il lavoro come ordinario rapporto\ndi lavoro subordinato a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 81\u002F2015, durante\nl’apprendistato trovano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il\nlicenziamento illegittimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Pareri e monitoraggio territoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Forma.Temp, su eventuale proposta delle Parti stipulanti, può integrare i\nprofili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>formativi previsti dal Repertorio delle Professioni. Le Commissioni\nSindacali Macro Territoriali (CSMT) svolgono un ruolo di informazione,\nconfronto e controllo. Sono tenute ad una costante attività di monitoraggio\nsulle modalità attuative dei percorsi di apprendistato, in conformità con\nquanto previsto dai piani formativi individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento ai compiti delle CSMT le Parti, congiuntamente a Forma.Temp,\nelaboreranno specifica regolamentazione al fine di garantirne\nl’operatività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Bilateralità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In funzione della contribuzione di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n.\n276\u002F2003, le Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>concordano che gli apprendisti possono essere posti in formazione\nnell’ambito della progettazione formativa dell’Agenzia tramite\nForma.Temp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti per\nl’accesso alle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prestazioni Ebitemp e Fondo di Solidarietà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rinvio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente disciplina\ntrovano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>applicazione le disposizioni di cui al CCNL applicato dalle imprese\nutilizzatrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ApprendistAto di i livello per lA quAlificA e il diplomA professionAle,\nil diplomA di istruzione secondAriA superiore e il certificAto di\nspeciAlizzAzione tecnicA superiore e ApprendistAto di iii livello per AltA\nformAzione e ricercA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermi restando gli ambiti la cui disciplina è stabilita da fonti\nnormative nazionali o regionali, la retribuzione, l’inquadramento e\nl’orario di lavoro dell’apprendista sono disciplinati dal CCNL applicato\ndall’impresa utilizzatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora il CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice non disponga in\nmateria di apprendistato di I e III livello, si fa riferimento alle\ndisposizioni di cui all’Accordo Interconfederale in materia di Apprendistato\nsottoscritto il 18 maggio 2016 da Confindustria e da CGIL, CISL e UIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•All’apprendistato duale in somministrazione si applicano inoltre, per\nquanto compatibili, le disposizioni del presente CCNL relative a: Tutor\nd’Agenzia, recesso, pareri e monitoraggio territoriale, Bilateralità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Articolo 27 - Classificazione del personale ed inquadramento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La classificazione unica dei lavoratori in somministrazione, per poter\nessere armonizzata a quella prevista dai vari CCNL adottati dalle imprese\nutilizzatrici, è raggruppata in 3 grandi aree di aggregazione in relazione ai\ndiversi contenuti professionali posseduti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Anche in relazione a quanto stabilito dalla Legge n. 190\u002F85, la\ndistinzione tra quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con\nmansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme\n(legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali ecc.) che prevedono un\ntrattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali\nqualifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi,\nregolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni\nimpiegatizie e non, previste dai CCNL delle imprese utilizzatrici, quali ad\nesempio il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria\ncontro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del\npersonale richiede, nel continuo, l’identificazione ed eventualmente la\ndefinizione di quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato\ne valenza generale in\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>relazione ai processi di trasformazione, innovazione tecnologica o\norganizzativa e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che\nfanno riferimento al sistema di inquadramento di seguito descritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerata la specificità delle professionalità da utilizzare nella\nsomministrazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di lavoro, si conviene di raggruppare i lavoratori in tre grandi gruppi\nomogenei:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gruppo A: comprende i lavoratori con elevato contenuto professionale\nquali di- rigenti, quadri e impiegati direttivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gruppo B: comprende i lavoratori di concetto, operai specializzati e\u002Fo\ncorri- spondenti alle cosiddette categorie intermedie con contenuti\nprofessionali ca- ratterizzati da autonomia operativa ma non decisionale e da\nun elevato livello di conoscenze teorico\u002Fpratiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gruppo C: comprende i lavoratori qualificati e d’ordine, che eseguono\nil lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sotto la guida e il controllo di altri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini dell’attribuzione del livello di inquadramento contrattuale per\nogni singolo rapporto di lavoro si deve fare riferimento, in coerenza con la\nsuesposta classificazione in gruppi, ai diversi livelli\u002Fcategorie di\ninquadramento previste per le specifiche mansioni di cui ai CCNL delle imprese\nutilizzatrici.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 28 - Sistema incentivante delle assunzioni a tempo\nindeterminato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire la “continuità occupazionale” dei lavoratori in\nsomministrazione la\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>bilateralità di settore riconosce:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un incentivo annuale di 1.000 euro in caso di missione pari ad almeno 12\nmesi continuativi, comprensivi delle eventuali proroghe. Tale incentivo viene\nriconosciuto annualmente, per un massimo 3 annualità, sempre nel caso in cui\nla missione abbia durata pari a 12 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un rimborso pari all’importo di una mensilità dell’indennità di\ndisponibilità in caso di ricollocazione del lavoratore presso diverso\nutilizzatore, con missione di durata superiore a 6 mesi, comprensiva delle\neventuali proroghe (ai sensi dell’art. 32 o dell’art. 25 del CCNL). Qualora\nil lavoratore venga ricollocato nei primi 30 giorni di disponibilità il\nrimborso viene riparametrato rispetto alla indennità effettivamente erogata al\nlavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell’ambito del rinvio operato dall’art. 5, comma 1, lettera C)\ndell’Ipotesi di Accordo di Rinnovo del CCNL, sottoscritta il 21 dicembre\n2018, gli incentivi previsti dall’In- tesa sulla Contrattazione di II livello\nsottoscritta dalle Parti in data 12 giugno 2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 29 - Costo del lavoro e scheda di rilevazione dati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Gli strumenti di raccolta dati delle Agenzie dovranno prevedere, a mero\ntitolo esemplificativo e non esaustivo, la presenza di campi di compilazione\nper la raccolta dei seguenti elementi: CCNL applicato, mensilità aggiuntive,\nintegrativo aziendale, orario di lavoro settimanale, presenza di turnazione e\ntipologia di turno, ore ferie, ROL ed ex-festività annuali, retribuzione delle\npause, elementi diretti della retribuzione (paga base, contingenza, edr, terzo\nelemento, premio di produzione, superminimo collettivo, scatti di anzianità) e\nloro incidenza sugli elementi differiti, premi presenza,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indennità varie, premi di risultato, maggiorazioni per ore straordinarie e\nper turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto individuale di lavoro deve obbligatoriamente essere compilato\nsulla base di tali elementi rilevati dall’Agenzia nonché riportare la\nmodalità di calcolo della retribuzione definita e comunicata (paga oraria o\nmensilizzata).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_determined\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Ch3>Articolo 30 - Trattamento retributivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui\nhanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice inquadrati al\ncorrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata alla\nstessa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•La retribuzione dei lavoratori viene liquidata con periodicità mensile,\nsulla base delle ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di\nciascun mese dell’anno, assumendo come coefficiente divisore orario mensile\nquello risultante dalla seguente formula, valida anche per ferie e mensilità\naggiuntive:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>orario settimanale aziendale x 52\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>———————————————————\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Definizione del divisore orario mensile di turnisti addetti a ciclo\ncontinuo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di orari di lavoro svolti su turnazioni, in particolare qualora la\nmissione del lavoratore preveda lo svolgimento dell’attività su turnazioni a\nciclo continuo o per turnazioni con ciclicità non settimanale dove non è\npossibile individuare sempre con esattezza l’orario settimanale aziendale\n(escludendo i regimi di orario multiperiodale, per le quali l’orario\nsettimanale aziendale è variabile per effetto dell’assorbimento completo o\nparziale di permessi retribuiti previsti dal CCNL dell’impresa utilizzatrice\no da accordi integrativi di secondo livello), la determinazione del divisore\norario mensile avverrà facendo riferimento all’orario settimanale\nconvenzionale di 40 ore. Le ore settimanali utili al raggiungimento\ndell’orario convenzionale saranno costituite dalle ore ordinarie, dalle\nassenze retribuite, dalle festività e dall’aggiunta di eventuali ulteriori\npermessi retribuiti. Per la maturazione di ROL\u002FEx festività non assorbiti si\nrimanda a quanto disposto nel comma 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la retribuzione delle ore ordinarie effettivamente lavorate,\nl’eventuale presenza su turni che comportasse il superamento della 40esima\nora ordinaria su una o più settimane di lavoro sarà compensata nell’ambito\ndel ciclo di turnazione previsto se effettuato per intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di missione non corrispondente alla durata del ciclo le prestazioni\neccedenti le 40 ore andranno retribuite per intero o, diversamente, qualora le\nprestazioni siano inferiori dovrà essere comunque garantita la retribuzione\ncorrispondente alle 40 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La definizione della paga oraria avviene secondo la seguente formula:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzione mensile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>———————————————————\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Divisore orario mensile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I dati retributivi ed orari da utilizzare sono quelli contrattuali sia di\nprimo che, eventualmente, di secondo livello; al lavoratore dovranno inoltre\nessere riconosciute le spettanze di ROL\u002F ex festività, o altri istituti\n(festività, patrono, PAR) non assorbiti nei regimi di orario ridotto, vigenti\nnell’azienda utilizzatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I divisori contrattuali previsti dai CCNL delle aziende utilizzatrici\ndevono essere utilizzati, ai fini della parità di trattamento, per la\ndeterminazione del valore delle singole quote orarie da corrispondere oltre la\nretribuzione mensile (es. straordinari, maggiorazioni, indennità, ecc.)\npreviste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote\norarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti concordano che, come condizione globalmente più favorevole la\nmaturazione dei ratei, qualsiasi sia la durata della missione, avviene in\nproporzione alle ore ordinarie lavorate, ed a quelle non prestate ma\ncontrattualmente dovute, con le successive modalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>•Ratei di tredicesima e di eventuali altre mensilità aggiuntive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ognuna delle ore retribuite verrà corrisposto un importo per ratei di\ntredicesima pari all’8,33% della retribuzione oraria ordinaria spettante,\ncosì come determinata al precedente comma 2 e computata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzione lorda globale di fatto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-—————————————————————- x\n0,0833\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Divisore Orario Mensile\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto importo sarà ugualmente dovuto ma riproporzionato in caso di\nmensilità ulteriore e diverso ammontare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Maturazione degli istituti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maturazione di ferie, permessi retribuiti e riduzioni di orario di\nlavoro, nella misura prevista dai singoli CCNL applicati dall’impresa\nutilizzatrice, avverrà applicando per ciascuno dei tre istituti la seguente\nformula:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ore annue spettanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>————————————— x (ore lavorate + ore dovute*)\nDivisore Orario Mensile x 12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*Sono «ore dovute» quelle non lavorate ma retribuite, in virtù di legge o\ndi contratto che danno diritto alla maturazione dell’istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzione mensilizzata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle ApL è consentito poter applicare, in alternativa al sistema della paga\noraria con divisore unico, il metodo della retribuzione mensilizzata (ovvero la\nmodalità di calcolo applicata dall’utilizzatore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta effettuata, tale scelta di metodo di calcolo diventa definitiva e\nnon\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>opzionabile volta per volta per ogni singolo utilizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Agenzie che scelgono questo criterio devono comunicarlo alle OO.SS.\nNazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’Agenzia che applica il sistema della paga oraria con divisore\nunico ritenga ne- cessario, in casi particolari e specifici, applicare il\nmetodo della retribuzione mensilizzata è tenuta a comunicar lo prima\ndell’inizio della missione, con motivazione espressa, alle Organizzazioni\nSindacali nazionali o territoriali per quanto di competenza, al fine di addi-\nvenire entro 5 giorni ad un esame congiunto della situazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione dei lavoratori viene quindi determinata in misura fissa\nmensile sulla base delle tabelle retributive dei diversi CCNL degli\nutilizzatori integrate da accordi collettivi territoriali, aziendali o\nindividuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il criterio generale di calcolo prevede l’utilizzo del divisore\ngiornaliero 26 dell’utilizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di frazione di mese, la retribuzione di una giornata di lavoro\ndovrà essere moltiplicata per il coefficiente 1,2 in caso di settimana\nlavorativa su 5 giorni e, invece, per il coefficiente pari a 1 nel caso di\nsettimana lavorativa distribuita su 6 giorni. Si precisa che nel caso di\nfrazioni di mese andranno pagate le giornate effettivamente lavorate e\ncontrattualmente dovute (es. due settimane lavorate, pari ad 80 ore, andranno\nretribuite come 12 giornate, utilizzando il divisore 26, e non detraendo dal\ncoefficiente mensile dell’utilizzatore le ore non lavorate).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I divisori contrattuali previsti dai CCNL delle aziende utilizzatrici devono\nessere utilizzati, ai fini della parità di trattamento, per la sola\ndeterminazione del valore delle singole quote orarie da corrispondere oltre la\nretribuzione mensile (es. straordinari, maggiorazioni, indennità, ecc.)\npreviste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote\norarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la maturazione e la liquidazione dei ratei per ferie,\npermessi, riduzione d’orario e per le mensilità aggiuntive, nonché per la\nmaturazione e liquidazione del premio di produzione e risultato verrà\napplicato quanto previsto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle ipotesi nelle quali il contratto collettivo applicato\ndall’utilizzatore preveda una retribuzione calcolata su base oraria, e non\nmensilizzata, allora anche la retribuzione dei lavoratori in somministrazione\ndovrà essere elaborata in forma oraria utilizzando il divisore contrattuale\napplicato dall’utilizzatore e non il divisore tecnico utilizzato in tutti gli\naltri casi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Premi di produzione o di risultato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con il principio di parità di trattamento, i premi di\nproduzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata\npresso l’utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori somministrati in\ncostanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo i tempi e le\nmodalità previsti dagli accordi stessi. Qualora non fosse possibile erogare\ntali premi in costanza di missione in quanto legati a obiettivi e\u002Fo risultati\nnon determinati nell’arco temporale della missione stessa ma comunque dovuti,\ni premi saranno corrisposti ai lavoratori somministrati sulla base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di quanto erogato a tale titolo l’anno precedente ai dipendenti\ndell’utilizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi di produttività, in conformità all’Accordo Interconfederale\ndel 24 aprile 2013,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>potranno essere sottoscritti tra le Agenzie e le OO.SS. stipulanti il\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance\">\u003Cp>•TFR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene che il pagamento del TFR avvenga in coincidenza con il pagamento\ndell’ultima busta paga di retribuzione ordinaria con la rivalutazione basata\nsull’ultimo coefficiente disponibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quel che riguarda la maturazione dei ratei di TFR, ferme restando le\nprevisioni di legge, solo in caso di missioni di durata inferiore a 15 giorni,\nqualora fosse riattivata una ulteriore missione nell’arco di 30 giorni a far\ndata dalla cessazione della prima, i giorni di missione si sommano qualora\nutili alla maturazione di un rateo di TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale ipotesi ricorre esclusivamente in caso di reiterazione, da parte della\nstessa Agenzia, della missione con lo stesso utilizzatore, con la medesima\nmansione e inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il computo relativo all’ammontare del rateo dovrà essere effettuato con\nla\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>retribuzione in atto nella seconda missione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>•Festività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione delle festività infrasettimanali viene calcolata\nmoltiplicando l’orario lavorativo giornaliero previsto per la paga oraria\ncome definita al comma 4 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento al periodo di festività natalizia, qualora una missione di\ndurata di almeno due mesi si concluda nell’arco dei 2 giorni antecedenti il\n25 dicembre e venga rinnovata entro i 14 giorni di calendario successivi alla\ncessazione della missione, al lavoratore in somministrazione, a titolo di\nmiglior favore, vengono retribuite al 100% le festività del 1 e 6 gennaio.\nQualora tale missione venga rinnovata e cessata entro il mese di dicembre, al\nlavoratore in somministrazione, a titolo di miglior favore, vengono retribuite\nal 50% le festività del 25 e 26 dicembre. In tal caso la eventuale\nretribuzione di cui al comma precedente, relativa alle festività del 1 e 6\ngennaio, si riduce al 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sostanza, nella concreta applicazione dell’istituto in parola, sono\nrinvenibili tre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori con prima missione che cessa il 23 o il 24 dicembre e con\nsuccessiva missione riattivata entro il 6 o7 gennaio: in questo caso si ha\ndiritto al pagamento delle festività del 1 e 6 gennaio al 100% e nessun\ntrattamento è dovuto per il 25 o 26 dicembre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori con prima missione che cessa il 23 o il 24 dicembre e con\nsuccessiva missione riattivata dopo il 26 (ad esempio il 27) ma con cessazione\nentro il 31 dicembre: in questo caso sono pagate le festività del 25 e 26\ndicembre al 50% e nessun trattamento è dovuto per il 1 e il 6 gennaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori con prima missione che cessa il 23 o il 24 dicembre, con\nsuccessiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>missione riattivata dopo il 26 (ad esempio il 27) ma con cessazione entro il\n31 dicembre e nuova riattivazione di missione entro il 6 o7 gennaio: in questo\ncaso sono pagate le festività del 25 e 26 dicembre al 50% e del 1 e 6 gennaio\nal 50%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con esclusione della festività natalizia, in caso di successione di due\ncontratti, dove il primo termina il giorno antecedente una o più festività e\nil secondo inizia il primo giorno lavorativo successivo alla stessa\u002Fe i due\ncontratti, ai soli fini del pagamento di tale o tali festività, si considerano\ncontinuativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali ipotesi ricorrono esclusivamente in caso di reiterazione, da parte\ndella stessa Agenzia, della missione con lo stesso utilizzatore con la medesima\nmansione e inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La liquidazione dei ratei, relativa all’intera missione, deve avvenire\nalle normali scadenze previste presso le aziende utilizzatrici o alla\ncessazione del rapporto di lavoro se antecedente alle scadenze citate, sulla\nbase del valore della retribuzione del mese in cui i ratei stessi vengono\nerogati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cp>•Scatti di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutti i lavoratori gli scatti di anzianità sono erogati in conformità\nal raggiungimento dei periodi di maturazione previsti dal CCNL\ndell’utilizzatore anche nei casi di missioni rinnovate nell’arco di 15\ngiorni presso lo stesso utilizzatore. Il periodo previsto per la maturazione\ndegli scatti di anzianità è riportato sul contratto di assunzione del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•All’atto del pagamento della retribuzione viene consegnata al\nlavoratore una busta o prospetto equivalente, recante l’indicazione analitica\ndei seguenti dati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ApL ed estremi dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del\nLavoro\u002FANPAL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nome, cognome e codice fiscale del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mese cui la retribuzione si riferisce;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•singole voci e importi costituenti la retribuzione stessa (paga base,\nindennità di contingenza ecc.), nonché l’elencazione delle trattenute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indicazione delle ore di assemblea maturate e fruite nell’anno\nsolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I periodi orari e gli importi maturati devono essere indicati con\nchiarezza nella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>busta paga mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella busta paga relativa alla retribuzione mensile non sono erogati i ratei\nmaturati relativi a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ferie maturate e non godute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ROL maturati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•festività soppresse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tredicesima e quattordicesima maturate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•TFR maturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei contratti con MOG, di cui all’articolo 51 del presente CCNL, le\nfestività soppresse,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le ROL maturate e i ratei maturati di tredicesima e quattordicesima\nmensilità devono essere erogati nella busta paga relativa alla retribuzione\nmensile. In tale modalità contrattuale non sono erogati mensilmente i soli\nratei relativi alle ferie maturate e non godute e al TFR maturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La retribuzione relativa alle missioni terminate nel mese e a quelle in\ncorso al termine dello stesso, è corrisposta ai lavoratori entro il giorno 15\ndel mese successivo, con contestuale consegna della busta paga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di contestazione su uno o più elementi della retribuzione, sia\nin pendenza di rapporto di lavoro, sia dopo l’estinzione dello stesso, deve\nessere corrisposta al lavoratore la parte di retribuzione non contestata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp>•Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può usufruire delle ferie maturate per le missioni pari o\nsuperiori a 3 mesi e, comunque, di almeno un giorno per le missioni entro i 3\nmesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive\ndell’utilizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del raggiungimento del requisito stesso, in caso di missioni\nreiterate presso lo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>stesso utilizzatore, i periodi di missione sono cumulati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexworktxt\">\u003Cp>Ferie Solidali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In applicazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 151\u002F2015, il lavoratore in\nsomministrazione (cedente) può richiedere all’Agenzia per il lavoro di\ncedere volontariamente e a titolo gratuito i permessi e le ferie maturati ad\naltro lavoratore in somministrazione (cessionario) dipendente della medesima\nagenzia per il lavoro e in missione presso il medesimo utilizzatore, nella\nmisura e con le modalità disciplinate di seguito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore di permesso e di ferie sono cedibili, oltre che al fine di\nconsentire ai lavoratori beneficiari di assistere i figli minori che, per le\nparticolari condizioni di salute necessitino di cure costanti, anche per\nulteriori situazioni di grave necessità inerenti allo stato di salute del\nlavoratore cessionario o di altri componenti del suo nucleo familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono cedibili solidalmente le sole giornate di ferie eccedenti le quattro\nsettimane annuali fruibili obbligatoriamente ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.\nn. 66\u002F2003, nonché le quattro giornate di riposo per le festività soppresse\ndi cui alla Legge n. 937\u002F77, nonché le ore di permesso contrattualmente\npreviste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore di permesso\u002Fferie sono cedute al loro valore nominale (dato\nquantitativo: numero di giornate o ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore in somministrazione cessionario può usufruire delle ferie\nsolidali solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di\nferie o di festività soppresse ad esso spettanti, nonché dei permessi orari\nretribuiti per particolari motivi personali o familiari, e previa presentazione\ndi adeguata certificazione comprovante lo stato di necessità delle cure in\nquestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del\ncessionario fino al\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>perdurare delle necessità di cui alla lettera B. Ove cessino le condizioni\ndi necessità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle\ngiornate di riposo da parte del cessionario, le giornate tornano nella\ndisponibilità di ciascun lavoratore cedente in misura proporzionale rispetto\nalla quantità equivalente delle ore cedute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La richiesta all’agenzia per il lavoro di attivazione dell’istituto\ndelle ferie solidali può essere presentata dal lavoratore somministrato\ncessionario, da un gruppo di lavoratori cedenti o, se presenti, dalle RSU\u002FRSA\ndei lavoratori somministrati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermi restando i principi generali che precedono, la disciplina relativa\nalle modalità di fruizione dell’Istituto delle ferie solidali è demandata\nalla contrattazione aziendale o alla regolamentazione aziendale\ndell’agenzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. L’istituto delle ferie solidali ha carattere sperimentale e una durata\npari al periodo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di vigenza del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 31 - Clausola sociale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nel caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante\nproceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente,\nal momento del cambio appalto l’Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento\nin organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza,\ncompatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La durata dei contratti di lavoro sarà pari a quella definita\ncontrattualmente con l’Ente appaltante. Tale previsione si estende ai settori\nprivati qualora disciplinati dal CCNL dell’utilizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In ogni caso l’Ente o l’utilizzatore sono comunque tenuti al rispetto\ndi quanto previsto in via generale dall’articolo 33, comma 2, del Decreto\nLegislativo 15 giugno 2015, n. 81 e sue s.m.i., con particolare riferimento\nall’obbligo di rimborsare all’A- genzia tutti gli oneri retributivi e\nprevidenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di garantire la corretta applicazione della clausola sociale e\nper valutare le modalità di garanzia dello status contrattuale di provenienza,\nl’Agenzia aggiudica- taria dell’appalto e le OO.SS. territoriali avvieranno\nun confronto almeno 20 giorni prima dell’effettiva operatività\ndell’aggiudicazione. L’Agenzia uscente è tenuta prima dei 20 giorni a\nfornire tutte le informazioni alle Parti inerenti il numero di lavoratori\ncoinvolti, le qualifiche professionali, lo status contrattuale e l’anzianità\ndi servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di cambio appalto, l’Agenzia uscente non può richiedere la\npenalità di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mancato preavviso nelle ipotesi di dimissioni dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 32 - Disponibilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per i\nperiodi in cui non prestano la loro attività presso aziende utilizzatrici,\nsono a disposizione dell’Agenzia e hanno diritto a percepire una indennità\ndi disponibilità di 800 euro mensili, al lordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delle ritenute di legge e comprensiva del TFR, erogata direttamente\ndall’Agenzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indennità è divisibile in quote orarie ed è proporzionalmente\nridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa, anche presso l’ApL,\ndi durata inferiore al mese. In tale ipotesi l’indennità deve essere\ncorrisposta in ratei per ogni giornata di disponibilità comprese le\nfestività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora il lavoratore a seguito dell’attività prestata nel mese\npercepisca una re- tribuzione lorda inferiore all’importo mensile lordo\nstabilito a titolo di indennità di disponibilità, quest’ultima è\ncorrisposta fino a concorrenza della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione part-time, l’indennità di disponibilità deve\nessere riparametra- ta in funzione dell’orario ridotto previsto nel contratto\nal momento dell’assunzione e comunque non può essere inferiore a 400 euro\n(ovvero al 50% dell’indennità di di- sponibilità piena). Al lavoratore deve\nessere esplicitato con chiarezza il periodo di disponibilità part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della riparametrazione si prevedono 2 ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualora il contratto di assunzione preveda un orario superiore a quello\neffettiva- mente svolto l’indennità deve essere comunque riferita\nall’orario previsto nel con- tratto di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualora il contratto di assunzione preveda un orario part time inferiore\na quello effettivamente svolto, l’indennità deve essere riparametrata in\nrelazione alla media dell’orario di lavoro svolto negli ultimi 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I periodi trascorsi in disponibilità non sono utili ai fini della\nmaturazione dei se- guenti istituti: ferie, riposi, riduzioni di orario,\ntredicesima e quattordicesima men- silità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella eventualità di mancato completamento della missione il lavoratore\ntorna nella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>condizione di disponibilità fino a un nuovo successivo incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aspettativa non retribuita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può richiedere durante il periodo di disponibilità, o\ndurante la procedura per mancanza di occasioni di lavoro, un periodo di\naspettativa non retribuita nella misura massima di 4 mesi, anche non\nconsecutivi, con sospensione dei corrispetti- vi obblighi di reperibilità e di\ncorresponsione della relativa indennità, nonché delle tempistiche previste\ndalla procedura di cui all’art. 25 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di attestazione da parte del lavoratore di un’offerta di lavoro\npresso altro da- tore di lavoro l’Agenzia è tenuta, in questo caso, a\nconcedere l’aspettativa a condizione che non abbia già formulato, all’atto\ndella richiesta del lavoratore, un’offerta di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, relativamente all’ulteriore adeguamento dell’indennità di\ndisponibilità si danno reciprocamente atto della volontà di incontrarsi,\ndecorsi 12 mesi di vigenza contrattuale, al fine di valutarne la fattibilità\nanche in relazione all’andamento com- plessivo del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 33 - Codice di condotta per i lavoratori in disponibilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore assunto a tempo indeterminato ed in disponibilità, oltre\nagli obblighi previsti per i lavoratori in missione, dovrà rispettare gli\nobblighi di diligenza nei periodi di disponibilità nonché nei periodi di\nprocedura ex art. 25; in particolare dovrà essere reperibile durante\nl’orario di lavoro contrattualmente previsto ai recapiti che saranno\nformalizzati tra le Parti in occasione di ogni rientro in disponibilità (n°\ntelefono, e-mail, indirizzo domicilio) e saranno tenuti a comunicare per\niscritto ogni eventuale variazione sopravvenuta. Inoltre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il lavoratore è tenuto a dare riscontro alla chiamata\u002Fcomunicazione\ndella filiale entro le 24 ore successive alla ricezione della stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il lavoratore che abbia dato riscontro positivo è tenuto a presentarsi\nin filiale e\u002Fo ai colloqui di selezione indicati dalla filiale stessa e\u002Fo al\ncorso di formazione proposto dall’Agenzia nei tempi comunicati e comunque non\nprima di 24 ore dalla manifestazione di disponibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La mancata disponibilità o assenza del lavoratore verso le attività\nproposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dall’Agenzia, qualora non giustificata, costituisce inadempimento\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 34 - Norme Disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore in somministrazione è tenuto a rispettare le disposizioni\npreviste dai contratti collettivi e dai regolamenti delle imprese\nutilizzatrici, a norma dell’articolo 7 della Legge n. 300 del 20 maggio\n1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’ApL provvede, inoltre, ad affiggere nei locali della sede e degli\nuffici periferici, copia del presente CCNL, in modo da consentire ai lavoratori\nin somministrazione di prendere conoscenza delle norme disciplinari specifiche\ndelle ApL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In relazione alla particolare natura dell’attività, il datore di\nlavoro deve aver cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare ogni\npossibile equivoco circa le persone alle quali ciascun lavoratore è tenuto a\nrivolgersi in casi di necessità o dalle quali ricevere le disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore deve svolgere con assiduità e diligenza i compiti\nassegnati, deve osservare scrupolosamente l’orario di lavoro nonché\nconservare la più assoluta riservatezza sui dati e sui fatti di cui viene a\nconoscenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’inosservanza delle disposizioni che precedono da parte dei lavoratori\nin somministrazione comporta i seguenti provvedimenti, che saranno adottati dal\ndatore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ammonizione verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ammonizione scritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•multa non superiore all’importo di 4 ore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore\na 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La contestazione deve essere effettuata tempestivamente, non appena il\ndatore di lavoro abbia ricevuto dall’impresa utilizzatrice gli elementi\nnecessari per la formalizzazione dell’addebito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare deve essere\ncomunicata al lavoratore e, in copia, all’impresa utilizzatrice, in forma\nscritta entro 5 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per\npresentare le sue giustificazioni, salvo diverso termine superiore previsto dal\ncontratto collettivo e dai regolamenti delle imprese utilizzatrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di addebiti di particolare gravità, che possono prefigurare il\nlicenziamento per giusta causa, l’ApL può disporre la sospensione cautelare\nnon disciplinare del lavoratore con effetto immediato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora nel corso della procedura sopra descritta, il rapporto di lavoro\nvenga a cessare per scadenza del termine, i provvedimenti di ammonizione e di\nmulta possono comunque essere adottati dal datore di lavoro, fatte salve le\npossibilità di ricorso del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i lavoratori in disponibilità valgono le seguenti norme disciplinari\nnelle ipotesi di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rifiuto non giustificato alla convocazione in filiale ovvero del\ncolloquio di lavoro presso la filiale o l’utilizzatore, anche per\nirreperibilità, che risulti da comunicazioni tracciabili con gli strumenti che\nil lavoratore ha comunicato all’atto di assunzione: passibile di ammonizione\nscritta, sospensione della indennità fino a un massimo di 3 giorni nel caso di\nseconda comunicazione e risoluzione del rapporto in caso di ulteriore\nreiterazione del rifiuto non giustificato o irreperibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rifiuto non giustificato del percorso formativo anche per\nirreperibilità: passibile di sospensione della indennità fino a un massimo di\n3 giorni nel caso di prima comunicazione e risoluzione del rapporto in caso di\nreiterazione del rifiuto non giustificato o irreperibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rifiuto non giustificato della proposta lavorativa congrua ai sensi del\npresente CCNL anche per irreperibilità: risoluzione del rapporto in caso di\nreiterazione del rifiuto non giustificato o irreperibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Articolo 35 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Lavoratori a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•È consentito apporre un periodo di prova per ogni singola missione; nel\ncaso di successive missioni intervenute entro 12 mesi dalla cessazione del\nrapporto di lavoro precedente, presso la stessa impresa utilizzatrice e con le\nmedesime mansioni, non è consentito apporre il periodo di prova. Anche in caso\ndi trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato il\nperiodo di prova non deve essere apposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La previsione del periodo di prova deve risultare per iscritto nel\ncontratto di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prestazioni di lavoro in somministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione\nper ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio della\nmissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e\nsuperiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6\nmesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che\nprevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso\nche per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un\nsolo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano\nall’unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può recedere dal\ncontratto in qualsiasi momento, senza preavviso né relativa indennità\nsostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni o licenziamento durante il periodo di prova, ovvero\nalla fine del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>periodo stesso, al lavoratore spetta la retribuzione per le ore lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cp>•Lavoratori a tempo indeterminato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ai lavoratori somministrati assunti con contratto a tempo indeterminato\nsi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>applicano nello specifico i seguenti periodi massimi di prova:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gruppo A: 6 mesi di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gruppo B: 50 giorni di servizio effettivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gruppo C: 30 giorni di servizio effettivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni trascorsi in disponibilità non si computano come giorni\nlavorativi\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 36 - Preavviso per i lavoratori a tempo indeterminato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di\nciascun mese, sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fino a cinque anni di servizio compiuto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gruppo A: 60 giorni di calendario; Gruppo B: 30 giorni di calendario; Gruppo\nC: 20 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Oltre cinque anni e fino a dieci anni di servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gruppo A: 90 giorni di calendario; Gruppo B: 45 giorni di calendario; Gruppo\nC: 30 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Oltre i dieci anni di servizio compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gruppo A: 120 giorni di calendario; Gruppo B: 60 giorni di calendario;\nGruppo C: 45 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di cui alla procedura prevista all’articolo 25, il\npreavviso è pari a 10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni di calendario indipendentemente dall’anzianità di servizio del\nlavoratore e dal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gruppo di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 37 - Indennità sostitutiva del preavviso per lavoratori a tempo\nindeterminato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi del secondo comma dell’articolo 2118 c.c. in caso di mancato\npreavviso al lavoratore è corrisposta una indennità equivalente a un importo\ngiornaliero, ottenuto dividendo la somma delle retribuzioni e dell’indennità\ndi disponibilità degli ultimi 12 mesi per 365 giorni, e moltiplicando il\nrisultato per i giorni di preavviso spettanti secondo quanto stabilito\nnell’articolo 36.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 38 - Penalità di risoluzione anticipata da parte dei lavoratori a\ntempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione anticipata del rapporto da parte del lavoratore\nrispetto alla data di scadenza prevista nel contratto iniziale o nelle\nsuccessive proroghe, è stabilita una penalità di risoluzione in capo allo\nstesso; tale penalità viene calcolata in 1 giorno ogni 15 di missione residua\nnon ancora effettuata, per un massimo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•7 giorni per il gruppo C;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•10 giorni per il gruppo B;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•20 giorni per il gruppo A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale disposizione non si applica alle risoluzioni che si verificano nei\nprimi 15 giorni del rapporto di lavoro. In caso di comunicazione preventiva del\nrecesso anticipato, in misura pari al numero di giornate di penale imputabili,\nla stessa non viene applicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 39 - Procedure per la conciliazione delle controversie individuali\ndi lavoro e arbitrato volontario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di controversie individuali di lavoro l’Agenzia o il lavoratore\npossono scegliere di promuovere il tentativo di conciliazione in sede sindacale\nsecondo le procedure e modalità di cui ai seguenti commi, da esperirsi presso\nle sedi delle Organizzazioni Sindacali o Datoriali competenti territorialmente,\nalle quali aderiscono o conferiscono mandato l’Agenzia o il lavoratore\ninteressato, o eventualmente presso le CSMT qualora il lavoratore non abbia\nconferito mandato ad alcuna organizzazione sindacale firmataria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La Commissione di conciliazione è composta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il lavoratore, da un rappresentante della Organizzazione Sindacale\nTerritoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>stipulante il presente CCNL e a cui il lavoratore sia iscritto o abbia\nconferito mandato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per l’Apl, su esplicita richiesta, da un rappresentante\ndell’Associazione alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato per\nl’assistenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La parte interessata a promuovere il tentativo di conciliazione è tenuta\na presentare istanza presso le sedi di cui al comma 1 contenente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le generalità delle Parti (in caso di persona giuridica la denominazione\ne la sede);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori o dell’Associazione\nDatoriale stipulante il presente CCNL che rappresenta l’istante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•una succinta esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento\ndelle pretese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche\ntramite più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data del\nricevimento della richiesta. Alla conciliazione dinnanzi la Commissione\nadeguatamente costituita secondo le modalità del comma 2, devono comparire le\nParti personalmente o adeguatamente rappresentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui una delle Parti aderenti non si presenti, la Commissione\ndi Conciliazione redige un verbale di mancata comparizione e lo consegnerà\nalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Se la conciliazione ha esito positivo, la sottoscrizione del verbale da\nparte della\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commissione di Conciliazione e delle Parti rende inoppugnabile la\nconciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Se la conciliazione ha esito solo parzialmente positivo se ne dà atto\nnell’apposito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Se la conciliazione ha esito negativo le Parti sono tenute a riportare\nnell’apposito verbale le rispettive ragioni circa il mancato Accordo e\npossono procedere secondo quanto previsto dall’articolo 412 c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•All’esito del procedimento di conciliazione, il processo verbale viene\ndepositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato\nTerritoriale del Lavoro (ITL) competente per territorio ai sensi\ndell’articolo 413 c.p.c. e deve contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la fonte contrattuale regolativa del\u002Fi rapporto\u002Fi di lavoro oggetto di\ncontroversia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presenza e firma dei Rappresentanti Sindacali, di cui al comma 2, le cui\nfirme risultino essere depositate presso l’Ispettorato Territoriale del\nLavoro (ITL) competente per Territorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presenza e firma delle Parti o dei loro rappresentanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esito della conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ARBITRATO VOLONTARIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la facoltà di ciascuna delle Parti di adire l’Autorità\nGiudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato\npreviste dalla legge, le controversie di cui all’articolo 409 del c.p.c.\npossono essere altresì proposte innanzi ai Collegi di conciliazione e\narbitrato costituiti presso le CSMT competenti per territorio, nell’ambito\ndei quali si applica la procedura prevista dall’art. 412-quater del c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Articolo 40 - Salute e sicurezza del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Si intendono integralmente richiamate le disposizioni del D.Lgs. n. 81\ndel 9 aprile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2008 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>•Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 35, comma 4, del\nD.Lgs.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. 81\u002F2015 circa gli obblighi di informazione generale nonché di formazione\ned addestramento all’uso delle attrezzature e ai dispositivi di protezione\nindividuale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In conformità a quanto previsto dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 81 del\n9 aprile 2008 i lavoratori sono informati, mediante il contratto di lavoro\noppure la lettera d’assegnazione o lettera consegnata al lavoratore prima\ndell’avvio della missione, circa il referente dell’impresa utilizzatrice\nincaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza\nsul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sul nominativo\ndel responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che\nriguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi\ndi lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di\ncui agli artt. 45 e 46 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; sui nominativi del\nresponsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e\ndel medico competente, ove presente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli\nobblighi, di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81\u002F2015, siano\nadempiuti dall’impresa utilizzatrice, il contratto di lavoro o la lettera di\nassegnazione ne contengono la relativa indicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione a carico dell’utilizzatore per la durata di almeno 4 ore, di\ncui al successivo comma 5, nonché l’addestramento specifico devono essere\neffettuati all’inizio dell’utilizzazione stessa e comunque prima\ndell’inizio effettivo dell’attività lavorativa ai sensi dell’articolo\n37, comma 4 lett.a) del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di diffondere una maggiore cultura sulla prevenzione e tutela\ndella salute nei luoghi di lavoro, ai lavoratori in somministrazione,\nall’atto dell’avviamento in missione, sarà assicurata la partecipazione ad\ninterventi formativi, promossi dall’Agenzia, anche con le modalità di delega\ndi cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. 81\u002F2015, sui contenuti generali relativi alla sicurezza con particolare\nriferimento ai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81\u002F2008, nell’ambito delle azioni in\ncapo all’utilizzatore di formazione di base riferite alla sicurezza, in\nrelazione all’Accordo Stato Regioni, oltre alla formazione generale è\nammessa l’attività formativa sui rischi specifici per i lavoratori in\nmissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•All’atto della stipula del contratto di lavoro o della lettera di\nassegnazione, i lavoratori in somministrazione ricevono, sull’apposito modulo\nconsegnato dalle ApL ed il cui modello è riportato in allegato 1, le\ninformazioni sui rischi generali per la salute e la sicurezza connessi alla\nattività produttiva e sui nominativi dei responsabili di riferimento di cui al\npunto 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che comportino\nrischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati\nall’atto della stipula\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del contratto, l’impresa utilizzatrice ne dà tempestiva informazione ai\nlavoratori stessi ai fini dell’applicazione degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n.\n81 del 9 aprile 2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ad ogni nuova missione o lettera di assegnazione le ApL consegnano ai\nlavoratori in somministrazione la nota informativa di cui all’allegato 1, che\nriporti un riepilogo degli obblighi previsti dalla legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale nota informativa potrà essere modificata. I contenuti della nota e le\nsue eventuali modifiche vengono definite dalla Commissione per la Salute e la\nSicurezza sul Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico\ndell’impresa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>utilizzatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine della tutela della salute, ai sensi dell’articolo 25, comma 1,\nlett. e) ed h) del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, è fornita al lavoratore in\nsomministrazione, a cura del medico competente dell’utilizzatore, copia della\ncartella sanitaria e di rischio, di cui all’articolo 25, comma 1, lett. c)\ndel citato Decreto. La documentazione segue il lavoratore in somministrazione\nin missioni successive anche alle dipendenze di più imprese di fornitura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’ articolo 4, comma\n2, del D.Lgs.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. 81 del 9 aprile 2008, i lavoratori in somministrazione si computano sulla\nbase del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>numero di ore di lavoro effettivamente prestate nell’arco di un\nsemestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La mancata osservanza da parte dell’utilizzatore degli obblighi\nprevisti dalla legge, dal presente CCNL e da quello applicato presso lo stesso,\ncon particolare riferimento alla azione di informazione, formazione e\naddestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione\ne sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale scopo il lavoratore dà comunicazione preventiva della violazione\nintervenuta alla ApL e all’utilizzatore, dichiarando l’interruzione\ndell’attività lavorativa. Qualora nell’arco delle 24 ore successive non si\ndetermini la rimozione della violazione, il lavoratore può dimettersi per\ngiusta causa con raccomandata A\u002FR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore dimesso per giusta causa compete l’intero trattamento\nretributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo dell’onere\na carico dell’utilizzatore. Il trattamento retributivo sarà anticipato al\nlavoratore dall’ApL con le previste modalità di erogazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di promuovere e tutelare con maggiore efficacia la salute e\nsicurezza dei lavoratori in somministrazione nei luoghi di lavoro, si prende\natto dei contenuti dell’Accordo Interconfederale del 12 dicembre 2018 su\nsalute e sicurezza in attuazione del “Patto per la Fabbrica” e si avvia un\nconfronto per definire le possibili ricadute nel settore della somministrazione\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Ch3>Articolo 41 - Malattia del lavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante il periodo di malattia il lavoratore, non in prova, ha diritto\nalle normali scadenze dei periodi di paga ad un trattamento economico a carico\ndel datore di lavoro, ad integrazione dell’indennità a carico dell’Inps,\nin modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•100% della normale retribuzione giornaliera netta per i primi tre giorni\ndi malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•75% della normale retribuzione giornaliera netta dal 4° al 20°\ngiorno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•100% dal 21° giorno in poi della retribuzione giornaliera netta cui il\nlavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Decorsi i limiti di scadenza previsti per la missione e perdurando la\nmalattia, il lavoratore assunto a tempo indeterminato ha diritto, nei limiti\ndella conservazione del posto, all’indennità di disponibilità\ncontrattualmente prevista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i lavoratori in somministrazione, sia a tempo determinato che\nindeterminato, in presenza dei requisiti di accesso al trattamento economico di\nmalattia, le indennità Inps vengono anticipate dall’ApL unitamente alle\nintegrazioni previste nei commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora, in presenza dei requisiti di accesso al trattamento economico di\nmalattia, l’Agenzia non possa anticipare la relativa indennità per\ndisposizione dell’Inps, è tenuta in ogni caso a corrispondere alle normali\nscadenze dei periodi di paga la prevista integrazione di cui ai commi\nprecedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’integrazione a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’Inps\nnon corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità prevista dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il ritardato invio del certificato medico (protocollo) e\u002Fo\nl’impossibilità di effettuare tempestivamente la visita medica di controllo,\nper cause addebitabili al lavoratore, comportano, salvo comprovati casi di\nimpedimento da parte del lavoratore ad attenersi ai termini previsti, la\nriduzione del trattamento economico di malattia secondo le modalità previste\ndall’Inps.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il mancato reperimento del lavoratore nelle fasce orarie di\nreperibilità, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo\n5, Legge 11 novembre 1983, n. 638, comma 14, comporta l’obbligo\ndell’immediato rientro nell’azienda utilizzatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di mancato rientro, l’assenza è considerata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>•Durante la malattia il lavoratore, non in prova, ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare,\ntrascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro può procedere\nal licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soggetti con disabilità, destinatari delle previsioni contenute\nnell’articolo 3, comma 3, della Legge 104\u002F92, i permessi per cura sono\nesclusi dal computo dei periodi di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La conservazione del posto è prolungata, a richiesta scritta del\nlavoratore, per un\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ulteriore periodo non superiore a 120 giorni alle seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che siano esibiti dal lavoratore i regolari certificati medici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di «aspettativa\nsenza retribuzione».\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Sono escluse dal periodo di comporto le giornate di assenza per terapie\nsalvavita e trattamenti oncologici e per malattie ingravescenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle\nindennità di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>preavviso di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le\nnorme relative alla conservazione del posto e al trattamento retributivo sono\napplicabili nei limiti di scadenza del contratto di lavoro stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore entro il secondo giorno di calendario, deve consegnare o\nfar pervenire alla ApL il numero di protocollo (certificato medico) attestante\nl’effettivo stato d’infermità comportante l’incapacità lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di prolungamento del periodo di malattia il lavoratore ha\nl’obbligo di far pervenire, entro 24 ore e con le stesse modalità di cui al\npunto precedente, la successiva certificazione medica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente\nle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prescrizioni mediche inerenti alla permanenza presso il proprio\ndomicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle\nore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00, al fine di consentire\nl’effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ogni mutamento d’indirizzo di reperibilità durante il periodo di\nmalattia o\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>infortunio non sul lavoro, deve essere tempestivamente comunicato alla\nApL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Articolo 42 - Infortunio del lavoratore e trattamento economico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le Agenzie sono tenute ad assicurare presso l’Inail, contro gli\ninfortuni sul lavoro e le malattie professionali, i lavoratori in\nsomministrazione soggetti all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme\nlegislative e regolamentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche\ndi lieve entità al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia\ntrascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non\nessendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto\ninoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta\nesonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell’articolo 73, DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di\nlavoro è tenuto a corrispondere l’intera quota giornaliera della\nretribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, è\ncorrisposta dal datore di lavoro al lavoratore, assente per inabilità\ntemporanea assoluta, derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione della\nindennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente la\nmisura del 100% della retribuzione netta cui il lavoratore avrebbe avuto\ndiritto in caso di normale svolgimento dell’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In presenza dei requisiti di accesso al trattamento economico di\ninfortunio le indennità Inail vengono anticipate dall’Agenzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora, a seguito del riconoscimento dell’infortunio da parte\ndell’Inail, l’Agenzia non possa anticipare la relativa indennità per\ndisposizione dell’Inail, è tenuta in ogni caso a corrispondere alle normali\nscadenze dei periodi di paga la prevista integrazione di cui ai commi\nprecedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’integrazione a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’Inail\nnon corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità prevista dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i lavoratori in somministrazione, nei casi di malattia o infortunio,\nsono previste prestazioni integrative a carico della bilateralità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, il cui infortunio perduri\noltre il termine finale della missione, è garantita la piena parificazione al\ntrattamento previsto dal CCNL applicato dall’utilizzatore fino a chiusura\nformale dell’infortunio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 43 - Comunicazione della malattia o infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha\nl’obbligo di dare notizia della propria assenza all’ApL da cui dipende\nnella giornata in cui si verifica l’evento. In caso di mancata comunicazione,\ntrascorse 24 ore dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa è\nconsiderata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza è ingiustificata, con la conseguente non corresponsione da\nparte del datore di lavoro della retribuzione, anche nel caso in cui non sia\nstata data notizia dell’assenza pur in presenza di certificazione medica\nrilevabile dal sito dell’Inps.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’ipotesi di continuazione della malattia il lavoratore ha\nl’obbligo di darne immediata comunicazione all’ApL da cui dipende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore\ndi lavoro ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per\ninfermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli istituti\ncompetenti, nonché dai medici dei servizi sanitari indicati dalla Regione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 44 - Affiancamento in caso di sostituzioni di lavoratori\nassenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire il trasferimento di informazioni utili a permettere un\ncorretto e proficuo avvicendamento tra il lavoratore sostituito e il sostituto\nè consentito anticipare l’assunzione del lavoratore in somministrazione per\nun periodo di 30 giorni, fermo restando quanto previsto nel contratto\ncollettivo dell’utilizzatore. Altresì è possibile posticipare la cessazione\ndel rapporto del sostituto rispetto alla data prevista fino a 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 45 - Interruzione della missione nei contratti a tempo\ndeterminato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la missione si interrompa prima della scadenza del contratto\na tempo determinato prefissata per cause diverse da mancato superamento del\nperiodo di prova o da sopravvenienza di giusta causa di recesso, fermo restando\nla corresponsione integrale del trattamento economico originariamente previsto,\nl’ApL può sottoporre al lavoratore le seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•essere impiegato in un’altra missione, fermo restando l’utilizzo\nnell’ambito dell’area professionale di cui alla classificazione del\npersonale del presente CCNL, nella quale è stato originariamente inquadrato o,\nin questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS stipulanti il presente\nCCNL, presso la medesima ApL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•partecipare a interventi formativi nell’ambito di progetti aziendali in\nambito territoriale, come definito dall’articolo 11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 46 - Risoluzione del rapporto - Recesso lavoratori a tempo\nindeterminato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Recesso ex articolo 2118 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell’articolo 2118, c.c., qualora si verifichino le condizioni\nper la risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo\n(raggiungimento dell’età pensionabile, superamento del periodo di comporto\necc.) ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo\nindeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con\nricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento,\nnei termini del preavviso di cui al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Recesso ex articolo 2119 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell’articolo 2119, c.c., ciascuno dei contraenti può\nrecedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine, se il\ncontratto è a tempo determinato o, senza preavviso, se il contratto è a tempo\nindeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione\nanche provvisoria del rapporto (giusta causa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La comunicazione deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera\nraccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data\ndi ricevimento, contenente l’indicazione dei motivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano fra le cause di\nrecesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la recidiva nella non osservanza dell’obbligo di cui al comma 4\ndell’articolo 34;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra i\ndipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio\ndell’attività aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’insubordinazione verso i superiori, o verso il personale\ndell’impresa utilizzatrice incaricata del coordinamento, accompagnata da\ncomportamento oltraggioso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo\ndelle presenze al lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il danneggiamento volontario di beni dell’ApL \u002F utilizzatrice o di\nterzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’esecuzione di lavoro nell’impresa per conto proprio o di terzi\nsenza il permesso del soggetto referente dell’impresa utilizzatrice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assenza ingiustificata per oltre tre giorni consecutivi o cinque\nnell’anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’ApL comunica per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del\nprovvedimento e ne esamina le eventuali deduzioni contrarie da comunicarsi nei\ncinque giorni successivi alla contestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove venga applicato il licenziamento per giusta causa esso, in caso di\napplicazione dell’articolo 34, comma 8, del presente CCNL ha effetto dal\nmomento della disposta sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Se il contratto è a tempo indeterminato, al lavoratore che recede per\ngiusta causa compete l’indennità di cui all’articolo 32 del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Normativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nelle imprese comprese nelle sfere di applicazione della Legge 15 luglio\n1966, n. 604, dell’articolo 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e della\nLegge 11 maggio 1990, n. 108, nei confronti del personale cui si applica il\npresente CCNL, il licenziamento può essere inti- mato per giusta causa\n(articolo 2119 c.c. e lettera b) del presente articolo) o per «giustifica- to\nmotivo con preavviso», intendendosi per tale il licenziamento determinato da\nun note- vole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, ovvero\nda ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro\ne al regolare funzionamento di essa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento, ed i motivi dello\nstesso, per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o\naltro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle norme di cui sopra\nè inefficace.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i\nlavoratori in perio- do di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti\ndi legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Codice disciplinare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della Legge 20 maggio 1970,\nn. 300, le disposizioni contenute nel presente CCNL, nonché quelle contenute\nnei regolamenti o accordi aziendali delle Agenzie per il lavoro in materia di\nsanzioni disciplinari, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori\nmediante affissione nelle bacheche esposte in luogo facilmente accessibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nullità del licenziamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi delle leggi vigenti, il licenziamento determinato da ragioni di\ngenere, etnia, credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza a un\nsindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali è nullo,\nindipendentemente dalla motivazione adottata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>•Nullità del licenziamento per matrimonio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell’articolo 1 della Legge 9 gennaio 1963, n. 7, è nullo il\nlicenziamento della lavoratrice intimato a causa del matrimonio; a tali effetti\nsi presume disposto per causa di matrimonio, il licenziamento intimato alla\nlavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle\npubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di\nun anno dalla celebrazione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della\nlavoratrice nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di\nmatrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del\nterzo comma dell’articolo 2 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ovvero:\nlicenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda,\nultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o\ncessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è\nstato stipulato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla\nlavoratrice nel periodo specificato nel primo comma del presente articolo, si\nrinvia alle norme di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 47 - Penalità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In caso di mancata applicazione delle previsioni contrattuali, inerenti\nl’iscrizione per delega sindacale o di reiterate inadempienze delle norme\ncontrattuali, si determina il mancato accesso dell’Agenzia alle azioni di\nsistema e agli incentivi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale inadempienza viene valutata dalla Commissione Paritetica Nazionale\nche si convoca anche su richiesta di una sola organizzazione sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 48 - Lavoro Domestico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nel caso di somministrazione di lavoro di colf\u002Fbadanti, e quindi qualora\nl’utilizzatore sia una persona fisica, in relazione alla materia della\ncessazione del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni del CCNL di\nriferimento (CCNL colf badanti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori domestici in somministrazione vengono garantite le\nprestazioni erogate dalla bilateralità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 49 - Ambito di applicazione alla Pubblica Amministrazione delle\nsingole disposizioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.\n87\u002F2018, con- vertito in L. n. 96\u002F2018, in caso di somministrazione di lavoro,\nqualora l’utilizzatore sia una Pubblica Amministrazione, si applicano le\ndisposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto\nn. 87\u002F2018 convertito in L. n. 96\u002F2018. Conse- guentemente, non operano le\nprevisioni di cui all’articolo 21 del presente CCNL. Per- tanto, nella\nPubblica Amministrazione, il termine posto inizialmente al singolo con- tratto\ndi lavoro può essere prorogato fino ad un massimo di 6 volte nell’arco\ntempo- rale di 36 mesi, così come previsto dal CCNL 2014 delle Agenzie di\nSomministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 50 - Proposta di lavoro congrua\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le Parti concordano che per proposta congrua si intende l’offerta di\nlavoro che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sia professionalmente equivalente alla precedente oppure, in mancanza di\ntale requisito, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, rispetto\nai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia relativa ad un inquadramento\nin un livello retributivo non inferiore al 15% rispetto alla media relativa ai\ntre migliori trattamenti retributivi percepiti nelle missioni svolte nei 12\nmesi precedenti, e che sia in un luogo distante non più di 50 Km o comunque\nraggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici dalla residenza o domicilio\ndichiarati dal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore, entro 30 giorni dall’offerta di lavoro da parte\ndell’Agenzia, può richiedere l’accertamento della congruità della\nproposta alla Commissione Sindacale Macro Territoriale (CSMT).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourstxt\">\u003Ch3>Articolo 51 - Somministrazione a tempo determinato con monte ore retribuito\ngarantito - MOG\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Premessa Le Parti,\naseguitodisperimentazionequadriennalederivantedalprecedentecontratto collettivo\ndi settore, con il presente CCNL intendono adottare definitivamente come\nmodalità propria di utilizzo della somministrazione di lavoro il contratto di\nlavoro con monte ore retribuito e garantito, denominato MOG.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La finalità perseguita dalle Parti è di ricondurre nell’ambito della\nsomministrazione di lavoro altre tipologie contrattuali flessibili, occasionali\no accessorie (come ad esempio il lavoro intermittente, ripartito, occasionale o\naccessorio, collaborazioni), in quanto forma contrattuale più tutelante e\ngarantita nonché per agevolare l’utilizzo della somministrazione di lavoro\nin alcune aree aziendali o settori che maggiormente necessitano di rapporti di\nlavoro compatibili con le reali esigenze produttive ed organizzative delle\naziende utilizzatrici.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Definizione del MOG con durata minima di 1 mese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Possono essere stipulati contratti di lavoro in somministrazione a tempo\ndeterminato della durata minima di 1 mese, nel rispetto del principio di\nparità di trattamento retributivo e secondo quanto previsto dalla\ncontrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore, garantendo al\nlavoratore una retribuzione minima pari al 30% su base mensile dell’orario di\nlavoro normale (a tempo pieno) applicato presso l’azienda utilizzatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Si esclude l’utilizzo del MOG per la sostituzione dei lavoratori\nassenti tranne nel caso in cui questi siano lavoratori in MOG.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Agenzia è tenuta a comunicare preventivamente alle OO.SS. stipulanti\nl’attivazio- ne e le eventuali proroghe\u002Frinnovi dei contratti di cui al punto\n1. In caso di proroga del MOG originariamente stipulato ovvero di seconda\nattivazione le OO.SS. possono richiedere entro i successivi cinque giorni\nlavorativi dalla ricezione della comunicazio- ne un incontro finalizzato alla\nstipula di un Accordo necessario per l’operatività dell’i- stituto. In\nassenza di richiesta di incontro vale il principio del silenzio assenso.\nAnche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al fine di evitare forme di dumping i contratti di cui al presente articolo\nsono sottoposti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>all’attività di monitoraggio demandata alle CSMT competenti per\nterritorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti individuano i seguenti settori nei quali, per periodi\ndeterminati, è consentito stipulare contratti di somministrazione di lavoro\nper esigenze finalizzate ad incrementare la forza lavoro delle aziende\nutilizzatrici che operano in contesti connotati da una necessaria modulazione\nflessibile della prestazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- ALLOGGIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>79 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI AGENZIE DI VIAGGIO, TOUR OPERATOR, SERVIZI\nPRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti stipulanti si riservano la facoltà di individuare nuovi settori\nmediante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche intese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Definizione del MOG con durata minima di 3 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Possono essere stipulati contratti di lavoro in somministrazione a tempo\ndeterminato della durata minima di 3 mesi, nel rispetto del principio di\nparità di trattamento retributivo e secondo quanto previsto dalla\ncontrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore, garantendo al\nlavoratore una retribuzione minima pari al 25% su base mensile dell’orario di\nlavoro normale (a tempo pieno) applicato presso l’azienda utilizzatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti individuano i seguenti settori nei quali, per periodi\ndeterminati, è consentito stipulare contratti di somministrazione di lavoro\nper esigenze finalizzate ad incrementare la forza lavoro delle aziende\nutilizzatrici che operano in contesti connotati da una necessaria modulazione\nflessibile della prestazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10 - INDUSTRIE ALIMENTARI *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- COMMERCIO ALL’INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI\nMOTOCICLI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI\nMOTOCICLI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- TRASPORTO TERRESTE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- TRASPORTO AEREO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- ALLOGGIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- TELECOMUNICAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*Subordinatamente ad una intesa tra le Parti finalizzata ad individuare per\ntale settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i codici delle attività secondarie nelle quali rendere operativo\nl’istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>63 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>70 - ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>74 - ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- ATTIVITÀ DEI SERVIZI AGENZIE DI VIAGGIO, TOUR OPERATOR, SERVIZI\nPRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- SERVIZI INVESTIGATIVI PRIVATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D’UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI\nSUPPORTO ALLE IMPRESE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- ASSISTENZA SANITARIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>91 - ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ\nCULTURALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- ATTIVITA DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti stipulanti si riservano la facoltà di individuare nuovi settori\nmediante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche intese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fasce orarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel contratto di lavoro in MOG, oltre al monte ore garantito, viene\nindicata la fascia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>oraria di riferimento secondo la suddivisione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•antimeridiana (6\u002F14);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•postmeridiana (14\u002F22);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•serale notturna (22\u002F6);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fascia oraria alternativa: massimo 6 ore, estensibili ad 8 con il\nconsenso scritto del lavoratore da indicare nel contratto di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La fascia oraria, previo consenso del lavoratore, può essere\nsuccessivamente modificata con un preavviso minimo di una settimana. In caso di\nmancato rispetto del preavviso viene riconosciuta, per le sole ore lavorate nei\nsuccessivi 7 giorni dalla comunicazione di cambio fascia, una maggiorazione non\nincrementale del 10% della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale maggiorazione non si applica qualora il cambio fascia sia richiesto per\niscritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal lavoratore per un massimo di 2 volte al mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dopo il quarto cambio fascia, anche nel rispetto del preavviso di cui al\npunto 2, la maggiorazione diviene permanente per tutta la durata del contratto\ninizialmente pattuito, proroghe escluse. In regime di proroga si applicano le\nmedesime modalità di calcolo ex novo. Tale istituto si applica a tutti i\ncontratti stipulati dal 1° gennaio 2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’attività lavorativa può essere richiesta al lavoratore in funzione\ndelle effettive esigenze organizzative dell’utilizzatore: l’orario e\u002Fo il\ngiorno della prestazione devono essere comunicati al lavoratore con un\npreavviso di 24 ore prima dell’inizio dell’attività stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore, nell’ambito della fascia prevista e fino al limite del\nmonte ore stabilito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>contrattualmente, deve prestare la propria disponibilità alla chiamata: in\ncaso di rifiuto giustificato non vi è obbligo di retribuzione minima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il rifiuto ingiustificato, nell’ambito della fascia oraria ed entro il\nmonte ore minimo contrattualmente previsto, si configura come assenza ed è\nsoggetto ai provvedimenti disciplinari previsti nell’articolo 34, del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora venga richiesta una attività lavorativa al di fuori della fascia\noraria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>contrattualmente prevista non vi è obbligo di disponibilità da parte del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al termine del rapporto di lavoro con MOG deve essere effettuata una\nverifica dell’orario medio svolto e, qualora complessivamente inferiore\nrispetto all’orario minimo previsto dal CCNL dell’utilizzatore, deve essere\nriconosciuta al lavoratore la differenza retributiva a conguaglio con\nl’orario inferiore svolto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione del suddetto conguaglio, nel calcolo\ndell’orario svolto si computano tutte le ore non lavorate (e non retribuite)\na causa di rifiuto del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità retributive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Viene ammesso esclusivamente il sistema di calcolo retributivo su base\noraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore eccedenti il monte ore minimo garantito rappresentano comunque\nlavoro ordinario fino a concorrenza del normale orario di lavoro a tempo pieno\napplicato nell’azienda utilizzatrice: tali ore eccedenti non sono soggette a\nmaggiorazione e non prevedono per il lavoratore alcun obbligo di disponibilità\nalla chiamata dell’Agenzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La retribuzione corrisposta per le ore eccedenti matura tutti gli\nistituti di legge e di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>contratto al pari dell’ora ordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore che superano il normale orario di lavoro a tempo pieno sono lavoro\nstra- ordinario e sono soggette a tutte le maggiorazioni previste per tale\nistituto dal CCNL, e da eventuale contrattazione di secondo livello,\neffettivamente applicato nell’azienda utilizzatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nelle ipotesi di MOG, le ore di lavoro straordinario sono calcolate su\nbase giorna- liera indipendentemente dalle previsioni contrattuali\ndell’utilizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tutti gli elementi diretti, indiretti e differiti devono essere liquidati\nmensilmente al\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratore con la retribuzione di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I ratei di ferie maturate e non godute e il TFR devono essere liquidati\nalla fine del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sistema di consolidamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Nelle ipotesi di utilizzo di ore eccedenti che comportino il superamento\nmedio del monte ore previsto contrattualmente, pari o superiore al 20%\nnell’arco di 6 mesi presso lo stesso utilizzatore, viene riconosciuto un\nincremento del monte ore inizialmente previsto pari al 50% della\nmaggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il periodo di prova è ammesso nei limiti e con le modalità previste per\ni lavoratori in somministrazione assunti a tempo pieno, di cui all’articolo\n35 del CCNL, ed è esigibile esclusivamente entro l’arco del primo mese di\nmissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di dimissioni da parte del lavoratore non è prevista la\npenalità di risoluzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>anticipata del rapporto di cui all’articolo 38 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Monitoraggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di somministrazione in MOG sono obbligatoriamente sottoposti ad\nattività di monitoraggio demandate alla Commissione Paritetica Nazionale. A\ntal fine, contestualmente all’avvio dei rapporti di lavoro in MOG,\nl’Agenzia è tenuta ad inviare ad Ebitemp il modulo informativo reperibile\nsul sito Ebitemp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 52 - Attività stagionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel rispetto del principio di parità di trattamento economico e\nnormativo e con riguardo alla disciplina speciale del rapporto di lavoro a\ntempo determinato nelle attività stagionali e delle diverse declinazioni delle\nattività stagionali da parte della contrattazione collettiva, confermano che\nnella somministrazione di lavoro siano considerate attività stagionali ad ogni\neffetto di legge e di contratto quelle definite come tali dai contratti\ncollettivi nazionali, territoriali e aziendali applicati dall’utilizzatore,\noltre a quelle individuate dal DPR n. 1525\u002F63 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad esclusione del recesso per dimissioni, mancato superamento del periodo di\nprova o giusta causa, entro tre mesi dalla cessazione del contratto a termine\nstagionale, su richiesta del lavoratore, l’agenzia, considerata l’esigenza\ndi favorire la salvaguardia del patrimonio di professionalità e qualora sia\nancora in essere il contratto commerciale e permanga l’esigenza lavorativa e\ndella mansione legata alla stagionalità, propone allo stesso utilizzatore il\nnominativo del lavoratore stagionale richiedente. In caso di cambio di Agenzia\nla comunicazione di disponibilità alla continuità occupazionale viene\ntrasmessa dal lavoratore all’utilizzatore e all’Agenzia subentrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 53 - Sistema Informativo Unificato (SIU)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano la costituzione di un Sistema Informativo Unificato\n(SIU) per l’analisi dei dati e il monitoraggio degli istituti contrattuali.\nIl SIU gestisce i diritti di informazione e le deleghe sindacali, nonché il\nsupporto per l’elaborazione della bacheca sindacale elettronica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti definiscono le modalità operative del SIU mediante l’ausilio ed\nil supporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico operativo di Ebitemp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 54 - Diffusione del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che copia del contratto sarà fornita a ogni lavoratore\nin carica e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>successivamente a ogni lavoratore nella prima missione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine si procederà alla stampa periodica dello stesso con i relativi\ncosti a carico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della bilateralità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Ch3>Articolo 55 - Decorrenze e Modalità applicative\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le Parti, alla luce del principio di ultravigenza condiviso nei\nprecedenti rinnovi, concordano che il presente CCNL decorre dal 1° gennaio\n2019 ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2021.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il CCNL si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma\nse non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con riferimento ai contenuti di cui all’art 21, comma 2, sono fatti\nsalvi eventuali interventi normativi e\u002Fo interpretazioni di fonte ministeriale\nche stabiliscano di non considerare, ai fini del superamento dei limiti di\ndurata, taluni periodi dei rapporti di lavoro intercorsi con l’Agenzia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 56 - Clausola di inscindibilità delle norme contrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente CCNL, sia nell’ambito dei singoli istituti\ncome nel loro complesso sono correlative ed inscindibili tra loro. Non ne è\nammessa l’applicazione parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione Congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che per quanto non definito dal presente CCNL si\napplicano le regole stabilite dai contratti collettivi delle imprese\nutilizzatrici per i lavoratori in missione mentre, per i lavoratori in\ndisponibilità, valgono le regole del CCNL del Terziario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATI 14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 15 ottobre 2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOLAVORO • CGIL • CISL • UIL • FELSA-CISL • NIDIL-CGIL •\nUILTEMP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 1 - Modello A\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Obblighi previsti dalla legge in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro\ninerenti la somministrazione di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota informativa ai sensi dell’art. 40, comma 7 del CCNL per la categoria\ndelle Agen- zie di Somministrazione di Lavoro Realizzazione a cura della\nCommissione Paritetica Nazionale per l’Igiene e la Sicurezza sul Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Caro lavoratore,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con la presente nota informativa ti sono di seguito riassunte\nschematicamente le disposizioni normative in materia di Igiene e Sicurezza sul\nLavoro inerenti alla som- ministrazione di lavoro, tipologia contrattuale che\nprevede il necessario coinvolgi- mento di tre soggetti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Agenzia per il Lavoro (di seguito anche il Somministratore): soggetto\ndebitamen- te autorizzato e accreditato alla somministrazione di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Impresa Utilizzatrice (di seguito anche l’Utilizzatore): soggetto\nche si avvale dell’attività del lavoro in somministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore in somministrazione: il lavoratore che, assunto da\nun’Agenzia per il Lavoro svolge le proprie prestazioni lavorative sotto la\ndirezione ed il controllo dell’Impresa Utilizzatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuno di questi soggetti è destinatario di specifiche disposizioni\nnormative e con- trattuali in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro che\nriepiloghiamo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obblighi dell’Agenzia per il Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Agenzia per il lavoro deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•informarti sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle\nattività produttive in generale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•formarti ed addestrarti all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie\nallo svolgi-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mento della tua attività lavorativa per la quale vieni assunto, in\nconformità alle disposizioni previste dalla normativa in materia di Igiene e\nSicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81\u002F2008 e successive modifiche\u002Fe integrazioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di somministrazione e conseguentemente il tuo contratto di\nlavoro pos- sono però prevedere con apposito ed esplicito riferimento che le\ncitate attività siano effettuate dall’Impresa Utilizzatrice. Ciò è\ngiustificato anche dal fatto che normal- mente è l’Impresa Utilizzatrice a\npossedere un’adeguata conoscenza delle macchine e attrezzature che verranno\nmesse a disposizione del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Agenzia per il Lavoro deve inoltre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assicurarti all’atto dell’avviamento in missione, la partecipazione\nad interventi in- formativi sui contenuti generali relativi alla sicurezza sul\nlavoro connessi alle atti- vità produttive nonché la formazione e\naddestramento all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo\nsvolgimento dell’attività lavorativa per la quale sei assunto, in\nconformità al D.Lgs. n. 81\u002F2008, qualora non oggetto di specifica delega\nall’Im- presa Utilizzatrice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•consegnarti, all’atto della stipula del contratto di lavoro o della\nlettera di incarico,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>un apposito modulo riportante le informazioni sui rischi generali per la\nsalute e la sicurezza connessi all’attività produttiva nonché le\ninformazioni circa: il referente dell’impresa utilizzatrice incaricato di\nfornirti le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro\nconnessi all’attività dell’impresa in generale; sul nominativo del\nresponsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che\nriguarda- no il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei\nluoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le\nmisure di primo soccorso e pre- venzione degli incendi; sui nominativi del\nresponsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e\ndel medico competente ove previsto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•consegnarti ad ogni nuova missione o lettera di incarico la presente nota\ninformati- va che riporta il riepilogo degli obblighi stabiliti dalla legge in\nmateria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gestire le pratiche amministrative previste dalla legge nel caso ti\naccada un infortu- nio ed in particolare, provvedere a denunciare\nl’infortunio all’INAIL ed alla Pubblica Sicurezza qualora l’infortunio\nabbia una prognosi che comporti un’iniziale astensio- ne dal lavoro superiore\na tre giorni, nonché comunicare all’Inail eventuale infortunio sul lavoro\nche implichi anche solo un giorno di assenza dal lavoro e fino a tre giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obblighi dell’Impresa Utilizzatrice\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impresa Utilizzatrice deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•informarti sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle\nattività produttive in generale qualora tale attività sia prevista dal\ncontratto di somministrazione e con- seguentemente dal tuo contratto di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•formarti ed addestrarti all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie\nallo svolgi-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mento della tua attività lavorativa per la quale vieni assunto, in\nconformità alle disposizioni previste dalla normativa in materia di tutela\ndella salute e della sicu- rezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81\u002F2008 e\ns.m.i.) qualora tale attività sia prevista dal contratto di somministrazione e\nconseguentemente dal tuo contratto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fermo restando quanto sopra, ottemperare nei tuoi confronti a tutti gli\nobblighi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d’informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 della norma in\nmateria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.\nn. 81\u002F2008 e s.m.i. );\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fermo restando quanto sopra, ottemperare nei tuoi confronti a tutti gli\nobblighi di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prevenzione e protezione di cui alla norma in materia di tutela della salute\ne della\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.i.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell’affidarti i compiti, tenere conto delle tue capacità e delle tue\ncondizioni in rap- porto alla tua salute e alla sicurezza (D.Lgs. n. 81\u002F2008 e\ns.m.i.) ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fornirti i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale,\nsentito il responsa-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>bile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove\npresente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(D.Lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.i.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•adottare le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno\nricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che\nli espongo- no ad un rischio specifico (D.Lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.i.) ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•richiederti l’osservanza delle norme vigenti, nonché delle\ndisposizioni aziendali in\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione\ncollet- tivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a tua\ndisposizione (D.Lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.i.) ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso\ndi emergenza e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>darti istruzioni affinchè, in caso di pericolo grave, immediato ed\ninevitabile, tu pos- sa abbandonare il posto di lavoro o la zona pericolosa\n(D.Lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.i.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•astenersi dal richiederti, salvo eccezione debitamente motivata da\nesigenze di tu-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tela della salute e sicurezza, di riprendere la tua attività in una\nsituazione di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in cui persiste un pericolo grave e immediato (D.Lgs. n. 81\u002F2008 e\ns.m.i.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•consentirti di verificare, attraverso il Rappresentante dei lavoratori\nper la sicurez- za, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione\ndella salute (D.Lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.i.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>•qualora richiesto, sottoporti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria ed\nalle relative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>visite mediche. In tal caso ti è fornita, da parte del medico competente\ndell’Im- presa Utilizzatrice, copia della cartella sanitaria che sarà tua\ncura conservare ed utilizzare nel caso di missioni successive anche alle\ndipendenze di diverse Imprese Utilizzatrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•inviarti alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di\nsorveglianza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sanitaria (D.Lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.i.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•darti tempestiva informazione qualora tu venga adibito a mansioni che\ncompor- tino rischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non\ncomunicati all’atto della stipula del contratto, anche ai fini\ndell’effettuazione della sorveglian- za sanitaria obbligatoria e relative\nvisite mediche;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•nell’arco delle 24 ore dalla tua comunicazione, provvedere a rimuovere\neventuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>violazioni dovute alla mancata osservanza degli obblighi previsti dalla\nlegge, dal contratto collettivo per la categoria delle Agenzie di\nSomministrazione di lavoro e da quello applicato presso la stessa Impresa\nUtilizzatrice, con particolare rife- rimento all’azione di informazione,\nformazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi\ndi protezione e sicurezza. La mancata rimozio- ne delle eventuali violazioni\npuò dar luogo alle dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 40, comma\n11, del CCNL per le agenzie di somministrazione di lavoro, con diritto\nall’intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto a\ncarico dell’impresa utilizzatrice e anticipato dall’ApL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I tuoi obblighi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’esecuzione del tuo contratto di lavoro devi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prenderti cura della tua salute e sicurezza e di quella delle altre\npersone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle tue\nazioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai\nmezzi forniti dall’Impresa Utilizzatrice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contribuire, insieme all’Impresa Utilizzatrice, suoi dirigenti e\npreposti, all’adempi-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dall’Impresa\nUtilizzatrice tramite i suoi dirigenti e preposti ai fini della protezione\ncollettiva ed individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i\npreparati pericolo-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro\ndisposizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•segnalare immediatamente all’Impresa Utilizzatrice, tramite il\ndirigente od il suo preposto, le deficienze delle attrezzature e dei\ndispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di\ncui venissi a conoscenza, adoperan- doti direttamente, in caso di urgenza,\nnell’ambito delle tue competenze e possibi- lità per eliminare o ridurre le\nsituazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante\ndei lavoratori per la sicurezza con l’obbligo però di non rimuovere o\nmodificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnala- zione\no di controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non compiere di tua iniziativa operazioni o manovre che non sono di tua\ncompe- tenza ovvero che possono compromettere la tua sicurezza o di altri\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•partecipare ai programmi di informazione, formazione e di addestramento\norga- nizzati dal tuo datore di lavoro o dall’Impresa Utilizzatrice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sottoporti, nel rispetto delle scadenze stabilite dall’Impresa\nUtilizzatrice, alla sor- veglianza sanitaria e ai controlli sanitari previsti\ndalla normativa o comunque di- sposti dal medico competente dell’Impresa\nUtilizzatrice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità\nall’Agenzia per il Lavoro, tuo datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comunicare preventivamente all’Agenzia per il lavoro e all’impresa\nutilizzatrice le eventuali violazioni dovute alla mancata osservanza degli\nobblighi previsti dalla legge, dal contratto collettivo per la categoria delle\nAgenzie di Somministrazione di lavoro e da quello applicato presso la stessa\nImpresa Utilizzatrice, con particolare riferimento all’azione di\ninformazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione\ndei dispositivi di protezione e sicurezza. La mancata comu- nicazione\npreventiva rende illegittimo il ricorso alle dimissioni per giusta causa ai\nsensi dell’art. 40, comma 11, del CCNL per le agenzie di somministrazione di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luogo data \u002F \u002F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per presa visione e ricevuta della nota informativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 1 - Modello B\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>MODELLO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI PER L’INTEGRITÀ\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>E LA SALUTE DEI LAVORATORI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratto di Somministrazione Lavoro (di cui il presente modello fa parte\nintegrante) Impresa Utilizzatrice: Mansionerichiesta: Qualifica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’informazione sui rischi per la sicurezza e la salute in generale\nviene erogata da: Agenzia di SomministrazioneImpresa Utilizzatrice\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Impresa Utilizzatrice dichiara di avere effettuato, in data , la\nvalutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 81\u002F2008 (e\nsuccessive modifiche e integrazioni) e redatto il relativo documento di cui\nagli artt.17, 28 e 29 del citato decreto e che da tale documento si evince che\nla mansioni richieste comportano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sorveglianza sanitaria da espletarsi con visite mediche a carico\ndell’Impresa Utilizzatrice, con\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la seguente periodicità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Preventiva (per verificare l’idoneità del lavoratore) ed ove prevista:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SemestraleAnnualeAltra periodicità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rischi specifici quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che sono stati adottate le seguenti misure di prevenzione per evitarli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Impresa Utilizzatrice dichiara che conformemente a quanto previsto\ndal sopraccitato D.Lgs. informerà il lavoratore di quanto descritto alle\nlettere a) e b) del soprascritto punto 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono altresì previsti, per la mansione specifica, i seguenti Dispositivi\ndi Protezione Individuale, di cui l’utilizzatore darà al lavoratore\nl’addestramento all’uso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il Sig.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione è il Sig.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Medico competente (ove possibile) è il Dr.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il nominativo dell’incaricato dell’utilizzatore di fornire\ninformazione\u002Fformazione su salute e si-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>curezza è il Sig.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il nominativo dell’incaricato dell’utilizzatore di applicare le\nmisure di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 81\u002F2008 (primo soccorso) è il\nSig.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il nominativo dell’incaricato dell’utilizzatore di applicare le\nmisure di cui all’articolo 46 del D.Lgs. n. 81\u002F2008 (Prevenzione incendi) è\nil Sig.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data L’Azienda Utilizzatrice (Timbro e firma)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Lavoratore (firma per presa visione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 1 - Modello C\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>MODELLO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI SENSI DELL’ART. 40, COMMA 11,\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>DEL CCNL PER LA CATEGORIA DELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data e ora…………………………All’ Agenzia per il lavoro\n.............…………………………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’ impresa utilizzatrice……………………….….………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nome……………………………...Cognome………………………………...........……………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contratto di lavoro a tempo determinato ☐ Contratto di lavoro a tempo\nindeterminato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data inizio missione……………………………… Data fine\nmissione…………………..……………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agenzia per il lavoro…………………… Impresa\nutilizzatrice………………………..........…………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL applicato dall’impresa\nutilizzatrice………………………………………………………………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mansione svolta……………………………………\nQualifica……………………………....……………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luogo di effettivo svolgimento della prestazione\nlavorativa:……………………………....…………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell’art.40, comma 11, del CCNL per la\ncategoria delle agenzie di som- ministrazione di lavoro comunico la mancata\nosservanza da parte dell’impresa utilizzatrice de- gli obblighi previsti\ndalla legge, dal presente CCNL e da quello applicato presso lo stesso, con\nparticolare riferimento alla azione di informazione, formazione e addestramento\nprofessionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione esicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La violazione ha riguardato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’informazione☐ l’addestramento professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la formazione☐ la dotazione dei dispositivi di protezione e\nsicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ed in particolare è consistita in:\n...............................................................................…………….........\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>…………………………………...........................................................................................…………...\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comunico l’interruzione dell’attività lavorativa, al fine di\nripristinare tutte le condizioni che dalla suddetta violazione non mi\nconsentono di proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa in piena\nsicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nell’arco delle 24 ore (*) successive alla ricezione della\npresente da parte dell’impresa utiliz- zatrice non si determini la rimozione\ndell’accertata violazione su indicata, mi riservo di comunicare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i lavoratori con contratto a tempo determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le dimissioni per giusta causa, fatto salvo il diritto all’intero\ntrattamento retributivo per il pe- riodo contrattualmente previsto con obbligo\ndell’onere a carico dell’utilizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’interruzione della missione in corso, fatto salvo il diritto\nall’intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto\ncon obbligo dell’onere a carico dell’utilizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ………………………….\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ricevuta (nel caso di consegna a mano) Agenzia per il lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data……………… Timbro e\nfirma…………………………………………………….…………………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impresa utilizzatrice\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data……………… Timbro e\nfirma…………………………………………………….…………………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*). Le 24 ore entro le quali la violazione deve essere rimossa coincidono\ncon la prima giornata di operatività dell’ApL. Fino a quel momento, in caso\ndi festività o di chiusura dell’ApL, il lavoratore ha diritto a mantenere\nsospesa l’attività lavorativa con pari diritto alla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sostegno al reddito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 2 TABELLA PRESTAZIONI CCNL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REQUISITI: a) Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di lavoro in\nsomministra- zione sia a tempo determinato che indeterminato, disoccupati da\nalmeno 45 gg., che abbiano lavorato almeno 110 giornate nell’arco degli\nultimi 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di lavoro in\nsomministrazione sia a tempo determinato che indeterminato, disoccupati da\nalmeno 45 gg., che abbiano lavorato almeno 90 giornate nell’arco degli ultimi\n12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TERMINI: La domanda può essere presentata nel periodo di tempo che\nintercorre tra il 46° giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro, fino al\n113° giorno. Vale a dire che una volta maturati i 45 giorni di disoccupazione\nci sono a disposizione 68 giorni di tempo per presentare la domanda. (Per le\nmodalità di invio dei documenti si rimanda al sito internet di Forma.Temp).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COSA SI OTTIENE: a)Un sostegno al reddito una tantum di € 1.000 (mille)\nlordi a cari- co del Fondo di Solidarietà Bilaterale (FSB).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Un sostegno al reddito una tantum di € 780 (settecento ottanta) lordi a\ncarico del Fondo di Solidarietà Bilaterale (FSB).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveall\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveall\">\u003Cp>Sostegno alla Maternità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REQUISITI: Alle lavoratrici in gravidanza, alle quali il contratto di lavoro\nin sommini- strazione cessi nei primi 180 giorni dall’inizio della stessa ed\nalle quali non spetti il contributo INPS per maternità obbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TERMINI: Le domande dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla\nscadenza del contratto di lavoro in somministrazione. (Per le modalità di\ninvio dei documenti si rimanda al sito internet di Ebitemp - link:\nebitemp.it\u002Flavoratori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COSA SI OTTIENE: Un contributo una tantum di € 2.800 (duemilaottocento)\nlordi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Integrazione contributo Inps per Maternità obbligatoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REQUISITI: Alle lavoratrici che ricevono direttamente l’indennità\ndall’Inps per materni- tà obbligatoria ed alle quali sia cessato il rapporto\ndi lavoro in somministrazione prima dell’inizio della stessa. La prestazione\nviene riconosciuta anche in caso di interdizione anticipata dal lavoro per\nmaternità indennizzata dall’Inps (gravidanza a rischio).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TERMINI: Le domande dovranno essere presentate entro 90 giorni dall’ultimo\npaga- mento erogato dall’INPS (Per le modalità di invio dei documenti si\nrimanda al sito internet di Ebitemp - link: ebitemp.it\u002Flavoratori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COSA SI OTTIENE: Un contributo integrativo della indennità di maternità\nfino al 100%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della retribuzione precedentemente retribuita.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sostegno una tantum per adozione, affidamento e accoglienza dei minori\nREQUISITI: Alle lavoratrici ed ai lavoratori in somministrazione, ai quali sia\ncessato il rapporto di lavoro nei primi 180 giorni dall’evento ed ai quali\nnon spetti l’indennità INPS relativa al congedo per maternità\u002Fpaternità,\nche abbiano ottenuto l’adozione o l ‘affida-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mento di un minore o che partecipino ad un progetto di accoglienza\ntemporanea. TERMINI: Le domande dovranno essere presentate entro 90 giorni\ndalla scadenza del contratto di lavoro in somministrazione. (Per le modalità\ndi invio dei documenti si rimanda al sito internet di Ebitemp - link:\nebitemp.it\u002Flavoratori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COSA SI OTTIENE: Un contributo una tantum di € 2.800 (duemilaottocento)\nlordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareotherclause\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Cp>Contributo Asilo Nido\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REQUISITI: Alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri con contratto di\nlavoro in sommi- nistrazione pari o superiore a 7 giorni ed un’anzianità\nlavorativa di almeno 3 mesi lavorati negli ultimi 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TERMINI: Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla\nscadenza del contratto. Qualora, entrambi i genitori del minore avessero un\ncontratto di lavoro in somministrazione, potrà accedere al contributo\nsolamente uno dei due genitori. (Per le modalità di invio dei documenti si\nrimanda al sito internet di Ebitemp - link: ebitemp.it\u002Flavoratori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COSA SI OTTIENE: Un contributo mensile fino ad un massimo di € 150\n(centocinquan- ta) netti fino al terzo anno di età del bambino e comunque fino\nal completamento della frequenza del nido nel periodo di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contributo per libri o materiale didattico per figli a carico o minori sotto\ntutela REQUISITI: Alle lavoratrici ed ai lavoratori con un contratto di lavoro\nin somministrazione ed un’anzianità lavorativa pari a 60 giorni, con figli o\nminori sotto tutela, fiscalmente a carico, iscritti ad una scuola Primaria o\nSecondaria o che siano iscritti ad un corso legale di laurea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TERMINI: Le domande dovranno essere presentate entro il 31 agosto\ndell’anno scola- stico o accademico di riferimento. (Per le modalità di\ninvio dei documenti si rimanda al sito internet di Ebitemp - link:\nebitemp.it\u002Flavoratori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COSA SI OTTIENE: Un contributo annuo di € 200 (duecento) netti,\nriproporzionabile sulla base della percentuale del familiare fiscalmente a\ncarico del richiedente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contributo per studenti lavoratori (corsi serali)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REQUISITI: Alle lavoratrici ed ai lavoratori con un contratto in\nsomministrazione ed un’an- zianità lavorativa pari a 60 giorni iscritti ai\ncorsi serali per il conseguimento del Diploma di scuola pubblica secondaria di\nprimo o secondo grado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TERMINI: Le domande dovranno essere presentate entro il 31 agosto\ndell’anno scola- stico di riferimento. (Per le modalità di invio dei\ndocumenti si rimanda al sito internet di Ebitemp - link:\nebitemp.it\u002Flavoratori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COSA SI OTTIENE: Un contributo annuo di € 200 (duecento) lordi, per\nl’acquisto di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>libri o materiale didattico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contributo per studenti lavoratori con contratti di Apprendistato di I e III\nlivello REQUISITI: Alle lavoratrici ed ai lavoratori con un contratto in\nsomministrazione di apprendistato di I e di III livello (Artt. 43 e 45 del\nD.Lgs. n. 81\u002F2015) ed un’anzianità lavorativa pari a 60 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TERMINI: Le domande dovranno essere presentate entro il 31 agosto\ndell’anno scola- stico di riferimento. (Per le modalità di invio dei\ndocumenti si rimanda al sito internet di Ebitemp - link:\nebitemp.it\u002Flavoratori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COSA SI OTTIENE: Un contributo annuo di € 200 (duecento) lordi, per\nl’acquisto di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>libri o materiale didattico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contributo retta universitaria per studenti lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REQUISITI: Alle lavoratrici ed ai lavoratori con un contratto in\nsomministrazione, iscritti ad un corso legale di Laurea, con un’anzianità\nlavorativa pari a 45 giorni nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’Anno\nAccademico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TERMINI: Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dal pagamento\ndella prima rata delle tasse universitarie. (Per le modalità di invio dei\ndocumenti si rimanda al sito internet di Ebitemp - link:\nebitemp.it\u002Flavoratori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COSA SI OTTIENE: Un contributo annuo di € 200 (duecento) lordi, per i\ncosti delle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tasse universitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sostegno alla persona con invalidità al 100%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REQUISITI: Alle lavoratrici ed ai lavoratori con un contratto in\nsomministrazione e con un’anzianità di lavoro di 90 giorni, che si trovino\nin condizioni di invalidità al 100% o che abbiano familiari fiscalmente a\ncarico invalidi al 100%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TERMINI: Le domande dovranno essere presentate quando il rapporto di lavoro\nè attivo.(Per le modalità di invio dei documenti si rimanda al sito internet\ndi Ebitemp - link: ebitemp.it\u002Flavoratori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COSA SI OTTIENE: Un contributo annuo di € 1.500 (millecinquecento) netti,\nriproporzio- nabile sulla base della percentuale del familiare fiscalmente a\ncarico del richiedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mobilità territoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REQUISITI: Alle lavoratrici ed ai lavoratori che per esigenze strettamente\nconnesse ad una attività lavorativa di durata minima di 6 mesi proposta\ndall’APL, si trasferiscono dal proprio luogo di residenza per una distanza di\nminimo 250 Km.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TERMINI: Per l’accesso alla prestazione le APL dovranno preventivamente\npresentare ad Ebitemp un progetto di mobilità territoriale condiviso con il\nlavoratore che verrà sottoposto all’insindacabile giudizio della Commissione\nPrestazioni che prenderà in esame le richieste in base ad un ordine\ncronologico di arrivo. (Per le modalità di invio dei documenti si rimanda al\nsito internet di Ebitemp - link: ebitemp.it).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COSA SI OTTIENE: L’ApL anticipa le somme alle lavoratrici\u002Flavoratori,\nsulla base di un pro- getto di mobilità condiviso con gli stessi fino a un\nmassimo di € 3.500 (tremilacinquecen- to) per ogni lavoratrice\u002Flavoratore,\nper rendicontazione delle spese sostenute rientranti nei requisiti del progetto\ndi mobilità (spese di alloggio, trasloco e trasferimento\u002Fviaggio. Per\ntrasferimenti di almeno 250 km dal luogo di domicilio o residenza del\nlavoratore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trasporto extraurbano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REQUISITI: Alle lavoratrici ed ai lavoratori con un contratto di lavoro in\nsomministra- zione (in costanza di missione per i tempi indeterminati), che\nsiano residenti o domi-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ciliati in comuni diversi dal luogo di lavoro in cui si svolge l’attività\nlavorativa. TERMINI: Per accedere alla prestazione la prima volta è richiesto\nun contratto di lavo- ro in somministrazione di almeno 30 giorni comprensivo di\neventuali proroghe. Nei mesi successivi alla prima richiesta, è richiesto un\ncontratto in somministrazione (per i tempi determinati o una missione per i\ntempi indeterminati) di almeno 7 giorni con- tinuativi nel mese. Le richieste\ndi rimborso contenenti gli abbonamenti mensili ed annuali dovranno essere\npresentate entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno succes- sivo a quello di\nvalidità nel limite massimo di 4 richieste. Per presentare richiesta di\nrimborso a Ebitemp bisogna aver raccolto, nel periodo oggetto di rimborso\ncoperto da contratto di somministrazione, abbonamenti di trasporto per un\nimporto minimo cumulativo pari o superiore ad € 70 (settanta). (Per le\nmodalità di invio dei documenti si rimanda al sito internet di Ebitemp - link:\nebitemp.it\u002Flavoratori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COSA SI OTTIENE: Un rimborso mensile nel limite minimo di € 70 (settanta)\ne massimo di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>€ 150 (centocinquanta). Il rimborso totale annuo massimo erogabile da\nEbitemp è pari ad\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>€ 1.200 (milleduecento).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prestiti Personali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REQUISITI: Alle lavoratrici ed ai lavoratori con un contratto in\nsomministrazione che, al momento della richiesta, abbiano un contratto di\nlavoro residuo di 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TERMINI: Le lavoratrici o i lavoratori con contratti o proroghe di 30 giorni\npotranno inviare la richiesta di prestito entro 7 giorni dall’inizio del\ncontratto o della proroga. Le lavoratrici o i lavoratori con contratti o\nproroghe superiori a 30 giorni, potranno inviare la richiesta di prestito con\ncontratto di lavoro residuo di almeno 30 giorni alla data di spedizione della\nrichiesta. Le domande saranno esaminate da una Commis- sione che, nella\ndecisione, terrà conto delle motivazioni e delle esigenze alla base delle\nrichieste. (Per le modalità di invio dei documenti si rimanda al sito internet\ndi Ebitemp - link: ebitemp.it\u002Flavoratori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COSA SI OTTIENE: Alle lavoratrici ed ai lavoratori che accedono per la prima\nvolta alla richiesta viene concesso un prestito di massimo € 2.500\n(duemilacinquecento). € 5.000 (cinquemila) dalla successiva. Il prestito\nverrà riconosciuto a tutti i lavoratori che abbiano già estinto un precedente\nprestito all’Ente di almeno € 1.000 (mille). La rateizzazione, di norma,\npotrà arri- vare fino ad un massimo di 42 mesi. In considerazione della natura\ntemporanea del lavoro in somministrazione, nella eventualità in cui la\nlavoratrice o il lavoratore dimostri oggettive dif- ficoltà nella restituzione\ndelle rate in determinati periodi di non lavoro, la Commissione potrà valutare\nin tali periodi la sospensione del pagamento delle rate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità per infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REQUISITI: Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratto di\nsomministrazione a tempo determinato o indeterminato che si infortunano durante\nla loro attività professionale presso l’impresa utilizzatrice. Ebitemp eroga\nun’indennità aggiuntiva a quella ero- gata dall’INAIL per gli infortuni\nsolamente in caso di riconoscimento dell’evento da parte dell’INAIL.\nEbitemp riconosce un’indennità anche nei casi di decesso occorso sul luogo\ndi lavoro per cause naturali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TERMINI: Le richieste dovranno essere inviate entro 90 giorni dalla data\nriportata sul\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prospetto di liquidazione rilasciato dall’Inail. In caso di decesso entro\n30 giorni dalla data dell’evento occorso, o dal momento in cui gli aventi\ndiritto e abbiano avuto la possibilità. (Per le modalità di invio dei\ndocumenti si rimanda al sito internet di Ebi- temp - link:\nebitemp.it\u002Flavoratori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COSA SI OTTIENE:Inabilità temporanea: alle lavoratrici ed ai lavoratori con\ncontratto in somministrazione a tempo determinato, nei casi di infortunio che\nprosegue oltre la scadenza del contratto di lavoro, Ebitemp eroga un contributo\naggiuntivo, sulla base di una diaria di importo giornaliero lordo, pari a €\n46 (quarantasei), per ogni giorno di inabilità riconosciuto dall’Inail a\npartire dal primo giorno successivo alla scadenza del contratto e fino ad un\nmassimo di 180 giorni. Inabilità permanente: alle lavora- trici ed ai\nlavoratori con contratti in somministrazione sia a tempo determinato che\nindeterminato proporzionalmente al grado di invalidità attestato da Inail.\nDecesso: con esito mortale riconosciuto da Inail, sia sul luogo di lavoro che\nin itinere, oltre che per i casi di decesso occorsi sul luogo di lavoro per\ncause naturali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>Tutela Sanitaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REQUISITI: Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti in\nsomministrazione attivi o che abbiano svolto almeno 30 giorni di attività\nlavorativa nell’arco dei 120 giorni di calendario, nonché per i 120 giorni\nsuccessivi alla cessazione del rapporto di lavoro TERMINI: (Per la tempistica e\nle modalità di invio dei documenti si rimanda al sito internet di Ebitemp -\nlink: ebitemp.it\u002Flavoratori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cp>COSA SI OTTIENE:Ebitemp riconosce rimborsi e sussidi per far fronte alle\nspese sa- nitarie sostenute dalle lavoratrici e dai lavoratori con contratti in\nsomministrazione, dei figli e del coniuge fiscalmente a carico. A tal fine è\nriconosciuto: un rimborso pari al 100% del ticket sanitario Un rimborso del\n100% del costo sostenuto per le vacci- nazioni dei figli minori fiscalmente a\ncarico. Inoltre, viene riconosciuto, a fronte di uno specifico prontuario e del\nregolamento, un rimborso delle spese per grandi in- terventi chirurgici, cure\nodontoiatriche e protesi, nonché sussidi per altri ricoveri. i rimborsi sono\nriproporzionati sulla base della percentuale del familiare fiscalmente a carico\ndel richiedente Per le sole lavoratrici ed i lavoratori con contratti di lavoro\nin somministrazione ad esclusione dei figli e del coniuge fiscalmente a carico,\nviene riconosciuto un rimborso delle spese di alta diagnostica per la cura e la\nprevenzione delle malattie oncologiche; il rimborso delle lenti da vista e il\nrimborso per piccoli in- terventi chirurgici finalizzati al recupero della\nvista; un pacchetto prevenzione donna ed un pacchetto maternità per assistere\nle lavoratici in gravidanza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>“Ebitemp potrà erogare il trattamento economico direttamente o tramite\nconvenzioni con soggetti terzi aventi requisiti di legge”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 3 MATERNITÀ\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>All’Apl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(nome\nApl)….............................................................................................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(luogo)…...............................................\n(data).........................................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’articolo 15 CCNL 15 ottobre 2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Io sottoscritta\n….......................................................................,\nnata il ….......................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a ............................................................... vostra\ndipendente dal ................ al ................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>presso(nome utilizzatore .................................. con mansioni di\n….................................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in astensione obbligatoria\u002Fastensione facoltativa (barrare quella che non\nricorre) per maternità fino al ........\u002F........\u002F........\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dichiaro la mia disponibilità all’avvio in missione di pari livello e\ncontenuto profes- sionale ed esercito contestualmente, con la presente, il\ndiritto di precedenza di cui all’articolo 15 del CCNL 15 ottobre 2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In fede (firma lavoratrice)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>.........................................................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data e firma Apl per ricevuta (se consegnata a mano)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>….....................................................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altrimenti da inviare con raccomandata A\u002FR oppure tramite PEC mediante\nsportello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.B. LA PRESENTE DICHIARAZIONE VA INVIATA\u002FCONSEGNATA ALL’APL ENTRO 30\nGIORNI DALLA FINE DELL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 4\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>OBBLIGHI DI INFORMAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Articolo 1, comma 2 - CCNL 15 ottobre 2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatario:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Informazione ai sensi dell’art.1, comma 2, CCNL del 15 ottobre 2019\nrelativo alla sotto- scrizione di un contratto di somministrazione di lavoro di\nconsistenza numerica pari o superiore a 15 lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agenzia: Azienda Utilizzatrice: Sede: CCNL applicato dall’utilizzatore:\nNumero lavoratori somministrati: Data inizio e data fine rapporto di\nsomministrazione: \u002F Luogo di lavoro: Data:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 5\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>MODELLO DI MONITORAGGIO MOG\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’articolo 51 del CCNL 15 ottobre 2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agenzia: REGIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cognome\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nome\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Codice Fiscale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data assunzione MOG Data cessazione MOG Proroga al\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ore contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>% Mog\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fascia oraria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Precedente anzianità Si\u002FNo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Azienda Utilizzatrice Ragione sociale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore Ateco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL Applicato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 6\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>•Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni\nparitetiche previste dal presente CCNL. L’attività delle Commissioni può\nessere disciplinata an- che da specifici regolamenti definiti ed adottati dalle\nstesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Commissioni sono composte da sei membri, che durano in carica tre anni\ne comun- que per tutta la vigenza del Contratto Collettivo di settore, tre\ndesignati dalle Orga- nizzazioni Sindacali e tre designati\ndall’Organizzazione datoriale. Oltre ai sei titolari, sono designati sei\nsupplenti, con uguali modalità. Le stesse Organizzazioni possono sostituire i\npropri membri anche prima della scadenza del triennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Commissioni si riuniscono con periodicità almeno mensile, ad\neccezione della\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commissione Prestazioni che si riunisce settimanalmente, presso la sede di\nEbitemp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per la validità delle riunioni, è necessaria la presenza di almeno\nquattro dei suoi com-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ponenti rappresentanti delle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti indicano tra i componenti delle Commissioni un coordinatore, che\nresta in carica per il periodo di vigenza delle stesse. Il coordinatore ha la\nresponsabilità di convocare la Commissione almeno 5 giorni prima di quello\nfissato per le riunioni, av- valendosi del supporto di segreteria, e di\nredigere i verbali dei lavori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono svolte da personale\ndipendente di Ebitemp, allo scopo individuato e assegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La Commissione può comunque essere convocata quando ne facciano\nrichiesta al- meno tre dei suoi componenti. In caso di impedimento ad essere\npresente, il com- ponente della Commissione deve preavvisare la segreteria\nalmeno 24 ore prima. È ammessa per le riunioni istruttorie anche la\npartecipazione in remoto, tramite video\u002F audio conferenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quando la Commissione lo ritiene opportuno, può invitare ai propri\nlavori la Presi- denza di EBITEMP o, nel caso dell’Osservatorio Nazionale, le\nPresidenze di EBITEMP e FORMA.TEMP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai componenti delle Commissioni è riconosciuto il rimborso delle spese\nsostenute per partecipare alle riunioni. A tal fine, gli originali delle\nricevute delle spese vanno conse- gnati all’Amministrazione dell’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai componenti e ai coordinatori delle Commissioni, sono riconosciuti\ngettoni di pre- senza e indennità di coordinamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 7\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ACCORDO QUADRO IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA PER IL SETTORE DELLE AGENZIE DI\nSOMMINISTRAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 1 Settembre 2016 in Roma, tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOLAVORO, Associazione Nazionale delle Agenzie di somministrazione,\nrappre- sentata dal Presidente, STEFANO SCABBIO, con una Commissione Sindacale\ncompo- sta dai signori: VINCENZO MATTINA, Delegato alle Relazioni sindacali,\nANTONIO AN- GIONI, ANTONIO BONARDO, MAURIZIO CIAVARDINI, AGOSTINO DI MAIO,\nROSSELLA FASOLA, ROBERTO FAUSTI, CLAUDIO SOLDA’, GIUSEPPE VENIER;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FELSA-C.I.S.L. rappresentata da IVAN GUIZZARDI, Segretario Generale, con una\nCom- missione Sindacale composta dai signori: MARCELLO GARGIULO, MATTIA\nPIRULLI, DANIEL GIACOMO ZANDA;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NIDIL C.G.I.L rappresentata da CLAUDIO TREVES, Segretario Generale, con una\nCom- missione Sindacale composta dai signori: ANDREA BORGHESI, GIUSEPPE\nBENINCA- SA, SABINA DI MARCO, SIMONE MARINELLI, SILVIA SIMONCINI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>U.I.L.TEMP rappresentata da LUCIA GROSSI, Segretario Generale, con una\nCommis- sione Sindacale composta dai signori: LORENZO GIULIANI, MAURIZIO\nSACCHETTA, PASQUALE LUCIA;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di seguito definiti le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Visti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014, il Protocollo d’intesa\ndel 31 maggio 2013 e l’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011,\nsottoscritti tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil (di seguito “Accordi\ngenerali sulla rappresentanza”) qui integralmente richiamati ed applicati,\nsalvo le integrazioni disciplinate nel presente Accordo Quadro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli Accordi generali sulla rappresentanza sono stati definiti, tra gli\naltri, gli ambi- ti della contrattazione collettiva nazionale alla quale viene\nattribuita “la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e\nnormativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel\nterritorio nazionale”, della contrattazione collettiva aziendale, che “si\nesercita per le materie delegate e con le modalità previste dal con- tratto\ncollettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge”, nonché dei\ncontratti collettivi aziendali, che “possono attivare strumenti di\narticolazione contrattuale mi- rati ad assicurare la capacità di aderire alle\nesigenze degli specifici contesti produttivi”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si riconoscono in un sistema di regole in grado di dare certezze\nsia sul versan- te delle relazioni sindacali e contrattuali - nel pieno\nrispetto quindi dei livelli, dei tem- pi e dei contenuti della contrattazione\ncollettiva - che per quanto concerne il vigente quadro normativo autorizzatorio\napplicabile alle Agenzie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assolavoro aderisce a Confindustria come socio aggregato e in quanto tale\nriconosce\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ed applica gli Accordi generali sulla rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Preso atto che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>− Le Parti si riconoscono reciprocamente quali soggetti maggiormente\nrappresenta- tivi, rispettivamente nell’ambito delle imprese di\nsomministrazione e dei lavoratori somministrati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, tutto ciò premesso, convengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Misurazione, Certificazione e quantificazione della rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la misurazione e la certificazione della rappresentanza delle\nOrganizzazioni Sin- dacali aderenti alle Confederazioni firmatarie il presente\nAccordo Quadro, o ad altra Confederazione sindacale eventualmente aderente\nsuccessivamente, si terrà conto, oltre che dei parametri previsti dagli\nAccordi generali sulla rappresentanza, dei servi- zi offerti ai lavoratori\ngrazie alla bilateralità di settore come disciplinati dagli accordi\nsottoscritti dalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la misurazione e la certificazione della rappresentanza dei soggetti\ncome sopra individuati si utilizzano, come sancito dagli accordi generali sulla\nrappresentanza, i dati associativi (deleghe relative ai contributi sindacali\nconferite dai lavoratori ed R.S.A), i dati elettorali ottenuti (voti espressi)\nin occasione delle elezioni delle rappre- sentanze sindacali unitarie oltre ai\nservizi offerti ai lavoratori grazie alla bilateralità di settore come\ndisciplinate nel presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono computate ai fini del presente Accordo solo le operazioni, effettuate\nmediante gli sportelli sindacali, andate a buon fine e cioè concretizzatesi\ncon l’effettiva eroga- zione della prestazione in favore del lavoratore, come\nda risultanze dei sistemi ge- stionali di Ebitemp e di Forma.Temp (segnatamente\nper quanto relativo al Fondo di Solidarietà).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stabiliscono che saranno altresì conteggiate le deleghe e\u002Fo i\nmandati confe- riti dai lavoratori alle Organizzazioni Sindacali firmatarie il\npresente Accordo in oc- casione delle transazioni, delle conciliazioni\neffettuate presso le DTL, nonché di quelle trattate in sede sindacale e le\nconciliazioni effettuate presso le competenti commissioni costituite presso gli\nEnti bilaterali, depositate presso le DTL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stante la possibile evoluzione degli attuali assetti normativi, in ragione\ndel disegno di legge di modifica costituzionale già approvato dal Parlamento e\ndella prevista soppressione del Cnel, con le stesse tempistiche e le medesime\nmodalità discipli-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nate dagli Accordi generali sulla rappresentanza Ebitemp attiva le opportune\nintese con il soggetto istituzionale individuato (l’INPS) al fine di\nponderare i dati in proprio possesso relativi ai servizi erogati con quelli\nriguardanti i dati associativi posseduti dall’INPS e di rappresentanza\nelettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le stesse tempistiche e le medesime modalità disciplinate dagli Accordi\ngenerali sulla rappresentanza, Ebitemp provvede alla ponderazione del dato\nscaturente dalla bilateralità e da quanto definito al capoverso 2 della\npresente parte A con quelli at- tinenti alla consistenza associativa e al dato\nelettorale, determinando, per ciascuna Organizzazione, il peso della rispettiva\nrappresentanza scaturente dalla somma dei seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Percentuale degli iscritti (sulla totalità degli stessi e delle R.S.A.)\ne dei voti ottenuti nelle elezioni delle R.S.U. (peso 1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Percentuale dei servizi previsti dalla bilateralità di settore in favore\ndei lavoratori som- ministrati erogati mediante gli sportelli sindacali (sul\ntotale delle pratiche evase dagli stessi) e le deleghe e\u002Fo i mandati conferiti\nalle OO.SS. (peso aggiuntivo 0.3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità operative delle disposizioni di cui al presente punto sono\ndisciplinate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con apposito regolamento attuativo definito tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Procedura per eventuali ulteriori adesioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire quanto più possibile l’ambito di applicazione del\npresente Accordo le Parti, riconoscendosi reciprocamente quali soggetti\nmaggiormente rappresentati- vi nell’ambito del settore della somministrazione\ndi lavoro, convengono di prevedere la possibilità che altri soggetti possano\nsuccessivamente aderirvi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si determini la condizione di cui al punto che precede l’adesione\ndovrà avve- nire mediante la sottoscrizione di specifici accordi con soggetti\nterzi, promossi anche disgiuntamente dalla sottoscritta Parte datoriale e dalle\nsottoscritte Parti sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali accordi di adesione dovranno contenere l’indicazione dell’integrale\naccettazione di tutte le disposizioni del presente Accordo e l’esplicito\nriferimento alla Procedura prevista dal presente punto B.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Della sottoscrizione degli accordi di cui al presente punto la Parte\ndatoriale sotto-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>scrittrice ne darà comunicazione alla parte sindacale sottoscrittrice e\nviceversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i “Soggetti aderenti”, e le loro eventuali articolazioni\nCategoriali, Territoriali ed Aziendali sono vincolati al rispetto del presente\nAccordo Quadro e, quindi, a porre termine, tramite formale recesso,\nall’eventuale applicazione sia di accordi esistenti che contengano e\u002Fo\nprevedano norme, contenuti e procedure in violazione della pre- sente intesa,\nsia di contrattazioni collettive di lavoro che determinino costi inferiori, per\neffetti diretti, indiretti o differiti, di quelli definiti, per analoghi ambiti\ndi applica- zione, dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Disposizioni transitorie e finali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni della presente intesa sono inscindibili in ogni loro\nparte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall’applicazione del presente Accordo non potranno scaturire in alcun\nmodo costi aggiuntivi e dovrà comunque essere garantita l’invarianza dei\ncosti aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti dichiarano la volontà di procedere in sede di rinnovo, al\nnecessario equilibrio tra le soluzioni previste dal TU 10\u002F1\u002F2013 e le\npeculiarità del settore della sommini- strazione come disciplinate dal\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 1 settembre 2016 ASSOLAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FELSA CISL NIDIL CGIL UILTEMP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 8 MODELLO DI DELEGA SINDACALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Io sottoscritt Dipendente dell’Agenzia di Somministrazione Filiale di\nPresso l’azienda utilizzatrice Comune di Provincia di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•UOMO☐ DONNA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Abitante in via C.A.P. Comune Provincia Telefono Indirizzo e- mail\nCodiceFiscale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A☐ B☐ C\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Datadi nascita Comune di nascita Anno di assunzione Titolo di studio\nNazionalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tipo di contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tempo indeterminato☐ Full time\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Part time\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tempo determinato☐ Full time\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Part time\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•MOG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dal CCNL vigente, chiedo a codesta Direzione\ndi trat- tenere mensilmente dalle mie competenze nette, una somma pari allo\n0,80% sulla retribuzione netta, con esclusione assegni familiari e TFR, quale\nmia quota di asso- ciazione sindacale. L’importo della trattenuta di cui\nsopra dovrà essere mensilmente versato sul conto corrente segnalato\ndall’Organizzazione sindacale da me scelta con la firma apposta accanto alla\nsigla:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•FeLSA CISL(firma del lavoratore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•NIdiL CGIL(firma del lavoratore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•UILTemp(firma del lavoratore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente delega è valida fino a revoca scritta per tutto il rapporto di\nlavoro in- tercorrente con l’agenzia. Nel caso di revoca di questa delega le\ntrattenute sindacali cesseranno a partire dal mese successivo alla mia\ncomunicazione. Fermo restando quanto sopra, la presente delega conserva la sua\nvalidità in caso di cessazione del rapporto di lavoro e sua\u002Fe successiva\u002Fe\nriattivazione\u002Fi con la medesima agenzia entro 12 mesi. Ricevuta\nl’informazione sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’Art.\n13 Regolamento Europeo 2016\u002F679 (GDPR), il\u002Fla sottoscritto\u002Fa esprime il\nconsenso al trattamento dei dati personali, fermo il rispetto dell’art. 8\nlegge n. 300\u002F70 - necessario per l’adempimento degli obblighi attinenti alla\ntrattenuta della quota sindacale, al versamento al sindacato indicato, nonché\nalla comunicazione allo stesso in occasio- ne della effettuazione della prima\ntrattenuta, nei limiti delle leggi vigenti, anche allo scopo di fruire di altri\ndiritti sindacali quali permessi retribuiti e non retribuiti e di fruire di\naspettative totali o parziali, in relazione a cariche sindacali eventualmente\nricoperte e per accedere a servizi di assistenza e tutela riservati agli\niscritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data Firma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 9\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>INTESA SULLA CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Roma, 12 giugno 2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 12 giugno 2019, presso la sede di Ebitemp, si sono incontrati\nAssolavoro, NIdiL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cgil, Felsa Cisl, Uiltemp (di seguito le Parti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>visto il rinvio operato alla contrattazione di secondo livello dall’art.\n5, c. 1, lettera c) dell’Ipotesi di Accordo di Rinnovo del CCNL, sottoscritta\nil 21 dicembre 2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ritenuto di dover definire, in un quadro regolamentare quanto più possibile\nomoge- neo, i principi ed i criteri direttivi ai quali il secondo livello\ncontrattuale deve attenersi pur in un contesto di autonomia negoziale che abbia\ni necessari margini di adattabi- lità in virtù della sua vicinanza ai\nterritori, alle aziende e alle persone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti convengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli accordi di secondo livello di cui alla presente Intesa sono\nstipulati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A livello aziendale su un unico utilizzatore dalle ApL in regola con i\nversamenti contributivi alla bilateralità di settore, con l’assistenza\ndell’associazione laddo- ve richiesto, e dalle OO.SS. nazionali,\nterritoriali, RSA o RSU ove presenti, sti- pulanti il CCNL. Tali accordi sono\nstipulati laddove interessino esclusivamente condizioni aziendali riferibili al\nsingolo utilizzatore, anche articolato su diverse unità produttive, e una o\npiù Agenzie. Gli accordi devono riguardare almeno 10 lavoratori in\nsomministrazione con una anzianità pregressa, sempre presso il medesimo\nutilizzatore, di almeno 10 mesi. Tutti gli accordi che impegnino ri- sorse fino\na 20.000 euro devono essere comunicati preventivamente alle CSMT competenti per\nterritorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A livello territoriale dalle ApL in regola con i versamenti contributivi\nalla bilate- ralità di settore e nell’ambito delle CSMT, laddove interessino\npiù aziende utiliz- zatrici in contesti territoriali e\u002Fo categoriali o di\nbacino che riguardino almeno 20 lavoratori in somministrazione su più\nutilizzatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli accordi di cui alla presente Intesa posso essere stipulati a far data\ndal 15 luglio 2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di competenza pluriregionale, che investa ambiti territoriali\nriferibili a di- verse CSMT, gli accordi di cui al punto 1 sono sottoscritti a\nlivello nazionale tra le ApL interessate, in regola con i versamenti\ncontributivi alla bilateralità di settore e assistite dall’associazione\ndatoriale ove richiesto, e dalle OO.SS. stipulanti il CCNL con l’assistenza\ndei livelli territoriali competenti, ove presenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli Accordi di cui alla presente Intesa possono disciplinare e\u002Fo\nsostenere percorsi di stabilizzazione e\u002Fo misure di ricollocazione, azioni di\npolitica attiva con pre- mialità in caso di placement, in sinergia con le\nmisure di sostegno all’occupabili- tà, alla ricollocazione e alla\ncontinuità occupazionale previste dagli attuali istituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando l’ammontare complessivo delle risorse economiche\nindividuate nell’ambito del rinnovo del CCNL e poste a sostegno del livello\ncontrattuale disci- plinato dalla presente Intesa, le suddette risorse sono\nattribuite alle singole ApL secondo la seguente modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 30% delle risorse ripartite in quote uguali per ogni singola ApL\niscritta ad Ebitemp ed in regola con i versamenti contributivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 70% delle risorse ripartite in funzione della percentuale di\ncontribuzione ad Ebitemp di ogni singola ApL iscritta ed in regola con i\nversamenti contributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La capienza economica in capo alla singola Agenzia (plafond) costituisce il\npre- supposto per l’attivazione delle misure di cui alla presente Intesa fino\nal 31 di- cembre 2021.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di vigenza contrattuale eventuali risorse non\nimpiegate dalle singole ApL alla data del 31 dicembre 2021 rientrano nella\npiena disponibi- lità di Ebitemp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora i singoli accordi di secondo livello prevedano un impegno di\nrisorse eco- nomiche superiore a 20.000 euro ne deve essere data preventiva\ncomunicazione alle Organizzazioni Sindacali e datoriali nazionali stipulanti il\nCCNL, che ne defi- niranno specifiche modalità operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di stabilizzazione dei lavoratori da parte dell’ApL\nl’incentivo può essere riconosciuto nella misura massima di 1.000 euro per\nciascun lavoratore stabiliz- zato full time, da riproporzionare in caso di\norario part time. L’Accordo definisce altresì i criteri di priorità per\nl’accesso al beneficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di ricollocazione dei lavoratori l’incentivo può essere\nriconosciuto nella misura massima di 800 euro per ciascun lavoratore\nricollocato con contratto a tempo determinato full time per un periodo minimo\ndi 6 mesi comprensivi delle eventuali proroghe, da riproporzionare in caso di\norario part time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’incentivo di cui al periodo precedente può essere pari a 1.000 euro in\ncaso di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ricollocazione a tempo indeterminato full time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti convengono sulla natura sperimentale della presente Intesa e si\nimpe- gnano, decorso un anno dalla sua sottoscrizione, a valutarne\nl’andamento appli- cativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di consentire il puntuale monitoraggio degli esiti della\ncontrattazione di se- condo livello, nonché l’applicazione di quanto\nprevisto nel punto 5 della presenta Intesa, tutti gli accordi sono trasmessi ad\nEbitemp che ne cura la conservazione predisponendo report periodici in favore\ndelle Parti Sociali. Ebitemp procede alla ripartizione delle risorse\ndisponibili, individuate dalle Parti Sociali con l’Accordo di rinnovo del 21\ndicembre 2018 e suddivise secondo quanto previsto nel prece- dente punto 5,\ndefinendo il plafond per ogni singola ApL sullabase delle iscrizioni e della\ncontribuzione all’Ente alla data del 31 dicembre 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’ambito delle sole misure previste dal CCNL, gli incentivi di cui\nai punti 7 e 8, sono cumulabili esclusivamente con l’incentivo previsto\ndall’art. 5, comma 1 lett. a), dell’Accordo di Rinnovo del 21 dicembre\n2018, a partire dalla II annualità e sempre per un triennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOLAVORO NIDIL CGIL FELSA CISL UILTEMP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Ch2>ALLEGATO 10\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ACCORDO QUADRO SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA NEI LUOGHI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>preso atto dell’Accordo delle Parti sociali europee del 26 aprile 2007 dal\ntitolo “Ac- cordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di\nlavoro”, in qualità di Organiz- zazioni italiane affiliate a Businesseurope\ne CES, hanno proceduto alla traduzione e recepimento dell’ articolato (All.\nA).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione dell’Accordo le Parti ribadiscono che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei\nluoghi di lavoro, secondo le definizioni dell’Accordo, è inaccettabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è, pertanto, riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici\ne dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che\nconfigurano molestie o violenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i comportamenti molesti o la violenza subiti nel luogo di lavoro vanno\ndenunciati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare\nal manteni- mento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di\nognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di\neguaglianza e di reciproca correttezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confindustria e Cgil, Cisl e Uil s’impegnano a dare un’ampia diffusione\nall’Accordo, a promuovere l’individuazione sul territorio delle procedure\ndi gestione più adeguate, e all’adozione della dichiarazione (All. B)\nall’interno delle unità produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di gestire le suddette situazioni, le Parti concordano che le\nrispettive asso- ciazioni datoriali e Organizzazioni Sindacali sul territorio,\nentro tre mesi dalla sotto- scrizione della presente dichiarazione, si\nincontrino per individuare, attuando se del caso anche una procedura informale\nai sensi del Punto 4 dell’Accordo, le strutture più adeguate al fine di\nassicurare una assistenza, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di\nvista legale, a coloro che siano stati vittime di molestie o violenza nei\nluoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, alla luce di quanto previsto dall’Accordo, si allega un modello\ndi dichiarazio- ne riferito alla non tollerabilità di certi comportamenti\n(molestie e\u002Fo violenza), che potrà essere direttamente adottato in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta salva, in ogni caso, la facoltà per ogni singola impresa di adottare\nautonome\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>procedure e dichiarazioni interne, nel rispetto dei contenuti\ndell’Accordo. CONFINDUSTRIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGIL CISL UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 25 gennaio 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Traduzione All. A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo Quadro SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA NEI LUOGHI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•INTRODUZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli\nall’interno dei luoghi di lavo- ro è una delle caratteristiche fondamentali\ndelle Organizzazioni di successo. Questa è la ragione per cui le molestie e la\nviolenza sono inaccettabili. BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e ETUC (nonché il\ncomitato di collegamento EUROCADRES\u002FCEC) le condannano in tutte le loro forme.\nRitengono che sia interesse reciproco dei datori di lavoro e dei lavoratori e\ndelle lavoratrici affrontare tale questione, che può avere delle gravi\nconseguenze di carattere sociale ed economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La legislazione comunitaria e quella nazionale stabiliscono l’obbligo dei\ndatori di lavoro di proteggere i lavoratori e le lavoratrici dalle molestie e\ndalla violenza nel luogo di lavoro. Differenti forme di molestie e di violenza\npossono presentarsi sul luogo di lavoro. Queste possono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•essere di natura fisica, psicologica e\u002Fo sessuale costituire episodi\nisolati o compor- tamenti più sistematici avvenire tra colleghi, tra superiori\ne subordinati o da parte di terzi, come ad esempio, clienti, pazienti, studenti\netc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•andare da casi minori di mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi\ninclusi reati che richiedono l’intervento delle pubbliche autorità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sociali europee riconoscono che le molestie e la violenza possono\npotenzial- mente presentarsi in qualsiasi luogo di lavoro e riguardare\nqualunque lavoratore o lavoratrice, indipendentemente dalla dimensione\naziendale, dal rispettivo settore di attività o dalla tipologia del contratto\no del rapporto di lavoro. Tuttavia, alcuni gruppi e settori possono essere più\na rischio. Ciò non significa che tutti i posti di lavoro e tutti i lavoratori\ne le lavoratrici sono a rischio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo riguarda quelle forme di molestie e di violenza di\ncompetenza delle Parti sociali che corrispondono alla descrizione fatta al\nparagrafo 3 sotto riportato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•FINALITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La finalità del presente Accordo è di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle\nlavoratrici e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei loro rappresentanti sulle molestie e sulla violenza nei luoghi di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fornire ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle lavoratrici e ai loro\nrappresentanti ad ogni livello, un quadro di azione concrete per individuare,\nprevenire e gestire i pro- blemi derivanti da molestie e violenza nei luoghi di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•DESCRIZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le molestie e la violenza sono dovute a comportamenti inaccettabili di uno o\npiù individui e possono avere diverse forme, alcune delle quali sono più\nfacilmente iden- tificabili di altre. L’ambiente di lavoro può influire\nsull’esposizione delle persone alle molestie e alla violenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono\nripetutamente e deli- beratamente abusi, minacce e\u002Fo umiliazioni in contesto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in\ncontesto di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori,\no da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare\nla dignità della persona , di nuocere alla salute e\u002Fo di creare un ambiente di\nlavoro ostile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•PREVENIRE, INDIVIDUARE E GESTIRE I CASI DI MOLESTIE E DI VIOLENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maggiore consapevolezza e una formazione adeguata dei superiori e dei\nlavora- tori e delle lavoratrici possono ridurre l’eventualità di molestie e\nviolenza nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese sono chiamate ad adottare una dichiarazione che sottolinei che le\nmole-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>stie e la violenza non verranno tollerate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dichiarazione specificherà le procedure da seguire qualora si\nverifichino dei casi. Le procedure possono includere una fase informale nella\nquale una persona indica- ta di comune Accordo dalle Parti sociali sia\ndisponibile a fornire consulenza e assi- stenza. Procedure già adottate\npossono essere idonee per affrontare le molestie e la violenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una adeguata procedura sarà ispirata, ma non limitata, ai seguenti\naspetti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è interesse di tutte le Parti procedere con la necessaria discrezione per\nproteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno; nessuna informazione deve\nessere resa nota a persone non coinvolte nel caso; i casi segnalati devono\nessere esaminati e gestiti senza indebito ritardo; tutte le Parti coinvolte\ndevono essere ascoltate e trattate con correttezza e imparzialità; i casi\nsegnalati devono essere fondati su informazioni par- ticolareggiate; le false\naccuse non devono essere tollerate e possono dare luogo ad un’azione\ndisciplinare; può rivelarsi utile un’assistenza esterna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora venga accertato che si sono verificate delle molestie o violenze,\noccorre adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno\nposte in essere. Ciò può includere un’azione disciplinare che può\ncomprendere il licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le vittime riceveranno sostegno e, se necessario, verranno assistite nel\nprocesso di reinserimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro, consultati i lavoratori e le lavoratrici e\u002Fo i loro\nrappresentanti elabo- rano, attuano e verificano l’efficacia di queste\nprocedure per prevenire e affrontare i problemi che si dovessero presentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere\napplicate nei casi di violenza esterna posta in essere, ad esempio, da parte di\nclienti, pazienti e studenti etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ATTUAZIONE E FOLLOW-UP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’articolo 139 del Trattato, il presente Accordo Quadro\nvolontario a livello Europeo impegna i membri di BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP\ned ETUC (nonché il comitato di collegamento EUROCADRES\u002FCEC) ad attuarlo in\nconformità alle specifi- che procedure e prassi delle Parti sociali in\nciascuno Stato membro e nei Paesi dello spazio economico europeo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le Parti firmatarie invitano le rispettive Organizzazioni affiliate\nnei Paesi can-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>didati ad applicare il presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni affiliate forniranno un resoconto sull’applicazione del\npresente Ac- cordo al Comitato per il Dialogo Sociale. Nei primi tre anni dalla\ndata di sottoscrizio- ne del presente Accordo, il Comitato per il Dialogo\nSociale predisporrà annualmen- te una tabella riepilogativa sull’evoluzione\nin corso relativamente all’applicazione dell’Accordo. Un rapporto completo\nsulle misure attuative adottate sarà predisposto dal Comitato per il Dialogo\nSociale e verrà adottata dalle Parti sociali Europee nel corso del quarto\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti firmatarie valuteranno e rivedranno l’Accordo in qualsiasi\nmomento a decor- rere dal quinto anno dalla data della firma, se richiesto da\nuna di esse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di controversie sul contenuto del presente Accordo, le\nOrganizzazioni affiliate interessate possono congiuntamente o separatamente\nrivolgersi alle Parti firmata- rie, che risponderanno congiuntamente o\nseparatamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’applicazione del presente Accordo, le associazioni aderenti alle\nParti firmatarie eviteranno oneri superflui a carico delle piccole e medie\nimprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’applicazione del presente Accordo non costituisce valida base per\nridurre il livello generale di protezione fornito ai lavoratori e alle\nlavoratrici nell’ambito dello stesso. Il presente Accordo non pregiudica il\ndiritto delle Parti sociali di concludere, a livello adeguato, incluso quello\neuropeo, accordi che lo adattino e\u002Fo integrino in modo da tener conto di\nspecifiche necessità delle Parti sociali interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firme:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>John Monks Segretario generale ETUC (per conto della delegazione sindacale)\nPhilippe de Buck Segretario generale BUSINESSEUROPE Hans-Werner Müller\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segretario generale UEAPME Rainer Plassmann\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segretario generale CEEP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All.B DICHIARAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ai sensi dell’Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di\nlavoro”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del 26 aprile 2007\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aziendaritiene inaccettabile ogni atto o comportamen-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>to che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si\nimpegna ad adot- tare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le\nhanno poste in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni\npreviste dall’Ac- cordo e qui di seguito riportato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono\nripetutamente e de- liberatamente abusi, minacce e\u002Fo umiliazioni in contesto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in\ncontesto di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori,\no da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare\nla dignità della persona, di nuocere alla salute e\u002Fo di creare un ambiente di\nlavoro ostile”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può\nessere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza e\nche vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un\nambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite\nle relazioni interperso- nali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca\ncorrettezza, anche in attuazione dell’Accordo delle Parti sociali europee del\n26 aprile 2007 e della dichiarazione con- giunta del 25 gennaio 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma del datore di lavoro\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 11\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ALTERNATIVO PER IL SETTORE DEL LAVORO IN\nSOMMINISTRAZIONE (Art 27, D.Lgs. 148\u002F2015)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo integrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 21 dicembre 2018, presso la sede di Ebitemp in Roma si sono\nincontrati As- solavoro, NIdiL CGIL, Felsa CISL, Uiltemp, (di seguito le\nParti),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSO CHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo operante nel settore del\nlavoro in som- ministrazione (di seguito “il Fondo”) è stato costituito\ncon Accordo delle Parti in data 9 dicembre 2014, in applicazione dell’art. 3,\ncomma 14, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La disposizione testé richiamata prevede che, in riferimento ai settori\nnon coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale nei quali\nsiano operanti con- solidati sistemi di bilateralità, le Parti Sociali possono\nadeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali\n(nella somministrazione di lavoro, il Fon- do Forma.Temp.) con la finalità di\nassicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi\ndi riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla\nnormativa in materia di integrazione salariale ordinaria o stra- ordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il successivo D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, che ha sostituito,\nabrogandolo, l’art. 3 comma 14 della L. n. 92\u002F2012, ha confermato il dettato\npregresso (artt. 26 e 27) disponendo che i fondi già costituiti alla data di\nentrata in vigore del decreto dove- vano adeguare le proprie fonti istitutive\nalla nuova disciplina legislativa entro il 31 dicembre 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conseguentemente, le Parti in data 25 novembre 2015 hanno sottoscritto un\nnuovo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con i DD n. 95074 del 25 marzo 2016 e n.121 del 28 aprile 2016 il Fondo\ndi Solidarietà è stato quindi autorizzato dal Ministero del Lavoro\nall’esercizio delle attività che sono state successivamente avviate nel 2017\na seguito della nomina del Comitato di gestione e controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Fondo assicura al momento le seguenti prestazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ai sensi dell’Accordo del 25.11.2015 (artt. 7 e 8), ed in applicazione\ndell’art. 27, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 148\u002F2015, a beneficio dei\nlavoratori in somministra- zione in sospensione del rapporto di lavoro, un\nassegno ordinario di importo pari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>all’integrazione salariale, nel caso in cui le imprese utilizzatrici\nattivino strumen- ti di ammortizzazione sociale in relazione alle causali\npreviste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o\nstraordinarie. In tale circostanza il Fondo assicura inoltre il 100% della\ncontribuzione previdenziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ai sensi dell’Accordo del 25.11.2015 (art. 9), ed in attuazione\ndell’art. 26, comma 9, lett. a), primo periodo, del D.Lgs. n. 148\u002F2015, un\ncontributo una tantum a titolo di sostegno al reddito in caso di cessazione del\nrapporto di lavoro, attualmente pari a € 750.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’articolo 3, comma 2, della legge Fornero (L. n. 92\u002F2012) ha\ndisciplinato la presta- zione dell’indennità di mancato avviamento al lavoro\nper i lavoratori del settore portuale: la prestazione spetta per ogni giornata\ndi mancato avviamento al lavoro, comprese quelle che coincidano, in base al\nprogramma, con le giornate festive per le quali il lavoratore sia risultato\ndisponibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONSIDERATO CHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti ritengono necessario specificare la portata degli artt. 7 e 8\ndell’Accordo del 25.11.2015, in materia di principi generali inerenti la\nprestazione in caso di riduzio- ne o sospensione del rapporto di lavoro, in\nconsiderazione dell’invio in missione dei lavoratori somministrati in\ndeterminati settori produttivi ove operano peculiari stru- menti di\nammortizzazione sociale a beneficio dei lavoratori alle dirette dipendenze\ndelle aziende utilizzatrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue Art. 1\n(Lavoratori settore portuale, “IMA”)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In corrispondenza del riconoscimento, a beneficio dei lavoratori diretti\nimpiegati nel settore portuale, della prestazione dell’indennità di mancato\navviamento (cd. IMA), il Fondo corrisponderà la prestazione in caso di\nriduzione\u002Fsospensione del rapporto di lavoro (cd. “TIS” trattamento di\nintegrazione salariale) a vantaggio dei lavoratori somministrati impiegati\nnella medesima azienda\u002Funità produttiva e per le medesime giornate di mancato\navviamento al lavoro previste per i lavoratori alle dirette dipendenze delle\naziende utilizzatrici, fermi restando i limiti di durata massima di cui al\nD.Lgs. n. 148\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La possibilità per le aziende di cui all’art. 17 L. 84\u002F94 di fare\nricorso ai servizi delle Agenzie per il Lavoro, è disciplinata dalla Legge 28\ngennaio 1994, n. 84 -Riordino della legislazione in materia portuale; tale\nnorma prevede il ricorso all’Agenzia per il Lavoro soltanto quando le ore di\nlavoro necessarie superino le disponibilità per avviamento di tutto\nl’organico delle aziende di cui all’Art.17. L’applicazione di tale\nnormativa può quindi determinare l’ipotesi in cui i lavoratori\nsomministrati, pur se effettivamente alle dipendenze dell’APL, non vengano\navviati al lavoro (necessi-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tando quindi delle prestazioni del Fondo) nelle giornate in cui i dipendenti\ndiretti dell’azienda utilizzatrice invece lavorino (non beneficiando pertanto\ndell’IMA).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Pertanto, tenendo conto del reale utilizzo della somministrazione di\nlavoro nel settore portuale come sopra descritto, il Fondo riconoscerà la\nprestazione di trat- tamento di integrazione salariale (cd “TIS”), anche\nnel caso di cui al precedente comma, a quei lavoratori che non hanno potuto\nessere avviati al lavoro in base alle effettive richieste di lavoratori\nsomministrati certificate dalle aziende utilizzatrici, con la supervisione\ndell’Autorità di Sistema Portuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 (Lavoratori edili e settore metalmeccanico, CIGO per eventi meteo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei settori edilizia e settore metalmeccanico, nei casi di sospensione o\ncontrazio- ne dell’attività produttiva per situazioni aziendali, riferite\nall’utilizzatore, dovute a intemperie stagionali, con corrispondente\nerogazione ai lavoratori alle dirette dipendenze dell’utilizzatore della\nprestazione di Cassa Integrazione Guadagni per eventi metereologici, il Fondo\ncorrisponderà la prestazione di trattamento di inte- grazione salariale a\nvantaggio dei lavoratori somministrati impiegati nella medesi- ma\nazienda\u002Funità produttiva per le medesime giornate di sospensione dal lavoro\npreviste per i lavoratori alle dirette dipendenze dell’aziende\nutilizzatrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ad integrazione e parziale modificazione di quanto disciplinato dal comma\n1 del presente articolo, il Fondo, esclusivamente nel caso di sospensione\ndell’attività lavorativa per intemperie stagionali, corrisponderà la\nprestazione di trattamento di integrazione salariale a vantaggio dei lavoratori\nsomministrati anche in unità produttive dell’azienda utilizzatrice ove non\noperano lavoratori alle dirette dipen- denze di quest’ultima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 (Modalità operative)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le prestazioni di trattamento di integrazione salariale di cui agli artt.\n1 e 2 del pre- sente Accordo vengono erogate dal Fondo secondo il meccanismo\ndell’anticipazio- ne delle prestazioni di cui all’art. 15 dell’Accordo\ndel 25.11.2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il riconoscimento della prestazione di cui all’articolo 1 del presente\nAccordo è subordinato alla verifica, da parte del Comitato di Gestione del\nFondo, della au- tocertificazione presentata dalla agenzia per il lavoro\nattestante i nominativi dei lavoratori per i quali si richiede la prestazione e\ni giorni di mancato avviamento al lavoro, nonché della comunicazione mensile\ninviata dalla azienda utilizzatrice e avallata dall’autorità di sistema\nportuale relativa all’effettivo utilizzo dei lavoratori in somministrazione\nnel corso del mese di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nella fattispecie individuata dall’art. 2, comma 1, è sufficiente la\npresentazione, da parte dell’agenzia per il lavoro, della medesima\ndocumentazione presentata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>all’INPS dalla azienda utilizzatrice (relazione tecnica dettagliata e\neventuale bol- lettino meteorologico in applicazione dei Mess. INPS n.\n1856\u002F2017 e n. 2276\u002F2017). Nella fattispecie individuata dall’art. 2, comma\n2, l’agenzia presenterà la medesi- ma documentazione di cui al periodo che\nprecede al Fondo che rilascerà la pre- stazione di trattamento di integrazione\nsalariale pur in assenza di attestazione da parte dell’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 21 dicembre 2018 ASSOLAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NIdiL CGIL FelSA CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UilTemp\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 12\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ACCORDO INTEGRATIVO SUL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ALTERNATIVO PER IL\nSETTORE DEL LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>21 DICEMBRE 2018\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 2 luglio 2019, presso la sede di Ebitemp a Roma, si sono\nincontrati ASSOLA- VORO, FELSA CISL, NIDIL CGIL, UILTEMP (di seguito le\nParti),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>– In virtù dell’Accordo del 25 novembre 2015, e in applicazione\ndell’art. 27, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 148\u002F2015, il Fondo di\nSolidarietà Bilaterale Alternativo operante nel settore del lavoro in\nsomministrazione (di seguito “il Fondo”) eroga in favore dei lavoratori\nsomministrati, nei periodi di sospensione del rapporto di lavoro, un assegno\nordinario di importo pari all’integrazione salariale, qualora le imprese uti-\nlizzatrici attivino strumenti di ammortizzazione sociale in relazione alle\ncausali pre- viste dalla normativa in materia di integrazioni salariali\nordinarie e straordinarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In data 21dicembre2018, le Parti hanno sottoscritto l’Accordo\nintegrativo sul Fon- do, prevedendo, all’art. 2, comma 2, che, esclusivamente\nnel caso di sospensione dell’attività lavorativa per intemperie stagionali,\nil Fondo corrisponderà la presta- zione di trattamento di integrazione\nsalariale in favore dei lavoratori somministrati anche in unità produttive\ndell’azienda utilizzatrice, ove non operino lavoratori alle dirette\ndipendenze di quest’ultima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto premesso, le Parti concordano quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione di trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 2,\ncomma 2 dell’Accordo Integrativo sul “Fondo di Solidarietà Bilaterale\nAlternativo per il settore del Lavoro in Somministrazione” del 21 dicembre\n2018 è corrisposta in favore dei lavoratori somministrati anche per i periodi\ndi sospensione dell’attività lavorativa posteriori al 25 novembre 2015, per\nle domande di attivazione del Fondo in regola con le modalità previste e\ncorredate dalla documentazione richiesta dal Fondo di Solidarietà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, confermato, sottoscritto. Roma, 2 luglio 2019 ASSOLAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FELSA CISL NIDIL CGIL UILTEMP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 13\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE DI SETTORE MATURAZIONE E CORRESPONSIONE\nDEI RATEI DI RETRIBUZIONE DIFFERITA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>In data 2 luglio 2019, presso la sede di Ebitemp, si sono incontrati\nAssolavoro, Nidil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cgil, Felsa Cisl, Uiltemp (di seguito le Parti). Premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con Accordo del 9 dicembre 2014 le Parti hanno istituito il Fondo di\nSolidarietà Bi- laterale di settore (di seguito FSBS), in attuazione delle\nprevisioni legislative (art. 3, comma 14, L. n. 92\u002F2012, come sostituito\ndall’art. 27 D. Lgs. n. 148\u002F2015);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con i successivi Accordi del 5 marzo 2015 e del 25 novembre 2015 le Parti\nhanno definito le procedure e il regime di anticipazione del Trattamento di\nIntegrazione Salariale (di seguito TIS), misura di sostegno al reddito dei\nlavoratori in sommin- istrazione prevista per le ipotesi di sospensione\ndell’attività lavorativa a seguito di attivazione di un ammortizzatore\nsociale da parte dell’utilizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’Accordo del 5 Marzo 2015 prevede espressamente che FormaTemp\nriconosca il “rimborso del costo sostenuto dalle ApL per le\nanticipazioni”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le Parti, già nella seduta della Commissione Paritetica del 7 novembre\n2018, aveva- no convenuto nel riconoscere, in materia di retribuzione differita\nin costanza di TIS, l’applicazione del dettato di cui all’art. 30, comma 6,\ndel CCNL 27 febbraio 2014; pertanto, nelle ipotesi di intervento del FSBS, il\n“rimborso completo degli oneri an- ticipati dalla Agenzia relativi ai citati\nratei dovrà avvenire sulla base delle modalità di maturazione previste\ndall’art. 30, comma 6, del CCNL 27 febbraio 2014”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il citato art. 30, comma 6, sancisce infatti che “( ... ) come\ncondizione globalmente più favorevole la maturazione dei ratei, qualsiasi sia\nla durata della missione, avvi- ene in proporzione alle ore ordinarie lavorate,\ned a quelle non prestate ma contrat- tualmente dovute ( .. )”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro con attivazione\ndella misura di TIS, il FSBS riconosce all’agenzia per il lavoro anche il\nrimborso completo degli oneri anticipati\u002Faccantonati durante i periodi di\nsospensione, con riferimento ai ratei di retribuzione differita relativi a 13ma\ne 14ma mensilità, ferie, ROL e per- messi, ad esclusione del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui l’accordo dell’azienda utilizzatrice, che attiva il\npercorso per il rico- noscimento dell’ammortizzatore sociale di sostegno al\nreddito dei dipendenti di- retti, preveda che i ratei di cui al comma che\nprecede, come disposizione di migli- or favore, siano erogati\ndall’utilizzatore, parallelamente l’agenzia sosterrà l’onere dei\nsuddetti ratei, rivalendosi sull’azienda utilizzatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le statuizioni di cui ai commi che precedono sono da considerarsi norme\ndi in- terpretazione autentica delle disposizioni in materia previste dagli\nAccordi sotto- scritti dalle Parti in data 5 marzo 2015 e 25 novembre 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 2 luglio 2019 ASSOLAVORO NIDIL CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FELSA CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTEMP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 14\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ACCORDO PER L’UTILIZZO DEL MOG NEL SETTORE DELL’INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>(art. 51 punto C comma 2 del CCNL 15 ottobre 2019)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 18 novembre 2019, a Roma si sono incontrati Assolavoro, Nidil Cgil,\nFelsa Cisl,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uiltemp (di seguito le Parti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•visto il rinvio alle Parti operato dall’art. 51 punto C comma 2 del\nCCNL 15 ottobre 2019, in merito alla definizione di una intesa finalizzata ad\nindividuare per il settore delle Industrie Alimentari le attività secondarie\nnelle quali rendere operativo l’isti- tuto del MOG;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•considerato che la finalità perseguita dalle Parti è di agevolare\nl’utilizzo della som- ministrazione di lavoro in alcune aree aziendali o\nsettori che maggiormente neces- sitano di rapporti di lavoro compatibili con le\nreali esigenze produttive ed organiz- zative delle Aziende utilizzatrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•responsabilità delle Parti è quella di garantire percorsi di\ncontinuità occupazionale, favorendo l’instaurarsi di missioni lavorative\npiù stabili, così da evitare fenomeni di frammentazione contrattuale di\nmissioni brevi e reiterate o l’applicazione di ti- pologie contrattuali meno\ntutelanti per i lavoratori rispetto alla somministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le Parti, tenuto conto delle previsioni del CCNL in materia, nonché\ndelle forme di flessibilità in entrata previste dal CCNL Industrie Alimentari,\ncondividono che la fi- nalità del presente Accordo è ricondurre nell’ambito\ndella somministrazione di la- voro altre tipologie contrattuali flessibili,\noccasionali e accessorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermi restando i limiti percentuali previsti dalla contrattazione\ncollettiva dell’uti- lizzatore possono essere stipulati contratti di lavoro\nin somministrazione a tempo determinato con monte ore retribuito garantito\n(MOG) a tre mesi, in tutte le Azien- de del settore alimentare, contraddistinte\ndall’applicazione del codice ATECO 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i contratti di cui al punto 1 che prevedono un utilizzo complessivo\ninferiore ai 30 lavoratori somministrati per la singola ApL, è sempre\npossibile stipulare - nei li- miti di contingentamento previsti dalla Legge (D.\nLgs. n. 81\u002F2015) ovvero dalla con- trattazione collettiva applicata\ndall’utilizzatore -previa comunicazione informativa scritta alle\nOrganizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali, un contratto iniziale di MOG\na tre mesi. Durante tale periodo l’agenzia per il lavoro e le OO.SS.\nNazionali o Territoriali possono stipulare un Accordo al fine di prorogare la\nsomministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A seguito di un primo contratto di tre mesi, qualora la medesima ApL\nintenda rin- novare il contratto di MOG con lo stesso utilizzatore, è comunque\ntenuta a sotto- scrivere l’Accordo con le OO.SS. di cui al punto\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Entro dieci giorni dalla richiesta di Accordo di cui ai punti 2 e 3, le\nParti sono tenute ad incontrarsi per la sottoscrizione dell’Accordo. Solo nel\ncaso in cui le OO.SS. non diano riscontro nei termini indicati, l’ApL potrà\nprocedere (silenzio assenso) all’ul- teriore somministrazione in MOG.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nelle ipotesi in cui l’ ApL evidenzi la necessità di ricorrere sin\ndall’inizio della som- ministrazione ad un utilizzo più esteso rispetto al\nlimite di cui al punto 2, l’Agenzia è tenuta a convocare preliminarmente le\nOO.SS. firmatarie il presente Accordo. Le OO.SS. sono tenute entro 3 giorni\nlavorativi dalla comunicazione a dare riscontro alla convocazione della ApL.\nEntro i successivi 10 giorni di calendario dal riscon- tro della comunicazione\ndevono incontrarsi per la sottoscrizione dell’Accordo. Nel caso in cui le\nOO.SS. non diano riscontro nei termini di cui sopra l’ApL potrà proce- dere\n(silenzio assenso) alla somministrazione MOG.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nelle aziende utilizzatrici nelle quali siano stati attivati, alla data\ndi sottoscrizione del presente Accordo, contratti con MOG nel settore\nalimentare si applica la disci- plina contrattuale vigente fino al 31 luglio\n2020, pur senza la necessità di sottoscri- zione dell’Accordo sindacale di\ncui ai punti che precedono. A far data dal 1 agosto 2020 il rinnovo o la\nproroga dei contratti di MOG in essere presso dette aziende utilizzatrici è\nconsentito a seguito della sottoscrizione degli accordi di cui ai punti\nprecedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti considerano che le intese ai punti 2 e 3 siano da riferirsi\nall’applicazio- ne del MOG presso la singola impresa utilizzatrice. Qualora\nl’utilizzatore si avval- ga contemporaneamente di ulteriori ApL, i contenuti\ndelle intese saranno estesi dall’inizio della somministrazione, tramite\nAccordo, alle lavoratrici\u002Ftori da queste somministrati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti convengono di attivare il monitoraggio dei contratti di MOG\nderivanti dalla coerente applicazione del presente Accordo in relazione alle\nfinalità enunciate in premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 18 novembre 2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOLAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FELSA CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NIDIL CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTEMP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"JOBTYPE_descriptions":48,"trainingprogrammes":52,"apprenticeships":56,"trainingfund":60,"pensionfund":64,"disabilityfund":68,"unemploymentfund":72,"contracttrial":74,"contracttrialperiod":78,"severance":82,"maxsicknesspayperc":86,"sicknessmaxdays":90,"longtermillness":94,"disabilitypay":98,"healthcareaccess":102,"healthcareaccessrelatives":106,"healthandsafetypolicy":110,"protectiveclothing":114,"WORKFAM_trigger":118,"paidmaternityleaveall":122,"childcareotherclause":126,"educationtuition":130,"jobsecuritymothers":132,"maternityotherclause":136,"childcare":139,"GENEQ_trigger":143,"sexualhar":147,"discrimination":151,"eqtraining":155,"WAGES_determined":159,"LOWWAGE_trigger":163,"SENIOR_trigger":166,"SUNDAY_trigger":170,"TRADEUNLEAV_trigger":174,"tradeunleavdays":178,"flexworktxt":182,"hourstxt":186,"PAIDLEAV_trigger":190,"hivpolicy":194,"ONCERISE_trigger":198},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Articolo 55 - Decorrenze e Modalità appl","Articolo 55 - Decorrenze e Modalità applicative\n\n•Le Parti, alla luce del principio di ultravigenza condiviso nei\nprecedenti rinnovi, concordano che il presente CCNL decorre dal 1° gennaio\n2019 ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2021.\n\n\n\n\n\n•Il CCNL si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma\nse non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r.\n\n\n\n•Con riferimento ai contenuti di cui all’art 21, comma 2, sono fatti\nsalvi eventuali interventi normativi e\u002Fo interpretazioni di fonte ministeriale\nche stabiliscano di non considerare, ai fini del superamento dei limiti di\ndurata, taluni periodi dei rapporti di lavoro intercorsi con l’Agenzia.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"JOBTYPE_descriptions","Articolo 27 - Classificazione del person","Articolo 27 - Classificazione del personale ed inquadramento\n\n•La classificazione unica dei lavoratori in somministrazione, per poter\nessere armonizzata a quella prevista dai vari CCNL adottati dalle imprese\nutilizzatrici, è raggruppata in 3 grandi aree di aggregazione in relazione ai\ndiversi contenuti professionali posseduti.\n\n\n\n•Anche in relazione a quanto stabilito dalla Legge n. 190\u002F85, la\ndistinzione tra quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con\nmansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme\n(legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali ecc.) che prevedono un\ntrattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali\nqualifiche.\n\n\n\n•La classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi,\nregolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni\nimpiegatizie e non, previste dai CCNL delle imprese utilizzatrici, quali ad\nesempio il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria\ncontro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore.\n\nInoltre, una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del\npersonale richiede, nel continuo, l’identificazione ed eventualmente la\ndefinizione di quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato\ne valenza generale in\n\n\n\n\n\nrelazione ai processi di trasformazione, innovazione tecnologica o\norganizzativa e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che\nfanno riferimento al sistema di inquadramento di seguito descritto.\n\nConsiderata la specificità delle professionalità da utilizzare nella\nsomministrazione\n\ndi lavoro, si conviene di raggruppare i lavoratori in tre grandi gruppi\nomogenei:\n\n•Gruppo A: comprende i lavoratori con elevato contenuto professionale\nquali di- rigenti, quadri e impiegati direttivi;\n\n•Gruppo B: comprende i lavoratori di concetto, operai specializzati e\u002Fo\ncorri- spondenti alle cosiddette categorie intermedie con contenuti\nprofessionali ca- ratterizzati da autonomia operativa ma non decisionale e da\nun elevato livello di conoscenze teorico\u002Fpratiche;\n\n•Gruppo C: comprende i lavoratori qualificati e d’ordine, che eseguono\nil lavoro\n\nsotto la guida e il controllo di altri.\n\n\n\n•Ai fini dell’attribuzione del livello di inquadramento contrattuale per\nogni singolo rapporto di lavoro si deve fare riferimento, in coerenza con la\nsuesposta classificazione in gruppi, ai diversi livelli\u002Fcategorie di\ninquadramento previste per le specifiche mansioni di cui ai CCNL delle imprese\nutilizzatrici.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"trainingprogrammes","Articolo 11 - Formazione •Le Parti, con ","Articolo 11 - Formazione\n\n•Le Parti, con l’obiettivo comune di sviluppare la qualificazione\nproduttiva ed occupazionale del settore, individuano il quadro delle politiche\nformative della categoria delle Agenzie per il Lavoro, in applicazione di\nquanto previsto dalla normativa vigente.\n\nLe Parti si danno atto che il Fondo per la formazione professionale dei\nprestatori di lavoro in somministrazione è destinato a finanziare iniziative\nformative mirate all’adeguamento ed all’implementazione dei contenuti\nprofessionali dei lavoratori in somministrazione al fine di accrescerne le\nopportunità occupazionali e le capacità di adattamento ai contesti produttivi\ned organizzativi delle imprese utilizzatrici, anche con processi e metodologie\ninnovativi da attuarsi in raccordo con le iniziative formative regionali.\n\nLe iniziative di formazione da attuare con le risorse del Fondo di cui\nall’articolo 12 del D.Lgs. n. 276\u002F2003 dovranno realizzarsi coerentemente\nagli obiettivi così definiti secondo i seguenti modelli:\n\n\n\n•Formazione dei lavoratori assunti a tempo determinato (TD)\n\n\n\nFormazione di Base\n\nI contenuti della formazione di base sono così distribuiti:\n\n•almeno il 40% delle risorse, alla sicurezza sul lavoro in conformità\nall’Accordo Quadro Stato\u002FRegioni;\n\n•massimo il 60% delle risorse alla ricerca attiva del lavoro, alla\nformazione su competenze digitali di base ed informatica (ad esempio: coding,\ninternet of things, social media, realtà aumentata, ecc.), alle lingue e\nall’orientamento al lavoro.\n\n\n\nFormazione “On The Job”\n\nLa formazione On The Job è finalizzata a raccordare la qualificazione\nprofessionale del lavoratore con esigenze specifiche collegate\nall’espletamento delle mansioni nel contesto produttivo\u002Forganizzativo di\nriferimento. Tali iniziative possono realizzarsi in presenza di contratto di\nsomministrazione mediante interventi presso l’azienda utilizzatrice da\nrealizzarsi con l’affiancamento di un tutor.\n\nTali iniziative, poiché ancorate a bisogni di formazione emersi a fronte di\nesigenze delle imprese utilizzatrici, hanno quale loro peculiarità la brevità\ne l’immediatezza e, pertanto, andranno previste specifiche modalità di\naccesso a tali iniziative.\n\n\n\nFormazione Professionale e Placement\n\nLa formazione professionale comprende tutte le iniziative formative volte\nall’acqui- sizione di nuove qualificazioni professionali emerse\ndall’analisi dei fabbisogni del settore.\n\nTrattandosi di interventi volti a realizzare l’acquisizione di nuove o\nspecifiche professionalità, a tali iniziative possono accedere anche i\nsoggetti che le ApL hanno selezionato, ivi compresi i lavoratori non ancora\navviati ad alcuna missione.\n\nSono ricompresi in questo ambito interventi formativi volti in primo luogo a\ncalarsi\n\n\n\n\n\ned adattarsi tempestivamente in differenti contesti produttivi ed\norganizzativi quali quelli delle diverse imprese utilizzatrici.\n\nLe iniziative formativerealizzatenell’ambitodelquadrodipolitiche\ncosìdefinitohanno il fine di garantire la trasversalità e la trasferibilità\ndelle conoscenze e delle abilità acquisite. A tal fine saranno previsti\npercorsi di formazione e accompagnamento che facciano riferimento ad ampi\nmodelli organizzativi, tecnologici ed operativi.\n\nLe iniziative formative contengono obbligatoriamente un modulo sui diritti e\ndoveri dei lavoratori in somministrazione, che sarà affidato nell’esecuzione\na docenti di espressione dei sindacati dei lavoratori, e sono debitamente\nattestate dalle strutture formative a ciò preposte.\n\nAl fine del riconoscimento in sede di rendicontazione del finanziamento\nrelativo alle presenti attività formative, è prevista una media annuale di\nplacement per ApL di almeno il 35% del numero degli allievi coinvolti nelle\nsuddette attività.\n\nSi intende per Placement una missione di durata non inferiore ad una\nsettimana full\n\ntime o part time equivalente, con contratto di somministrazione.\n\nÈ vietata la certificazione del placement mediante impiego presso gli Enti\ndi formazione.\n\n\n\nFormazione Continua e Permanente\n\nTrattasi di iniziative volte innanzitutto all’adeguamento delle\nqualificazioni con l’evoluzione delle professioni e dei contenuti delle\nmansioni, al miglioramento delle competenze e all’acquisizione di\nqualificazioni indispensabili per rafforzare la situazione competitiva delle\nimprese e del loro personale.\n\nIl fine di tale modalità formativa è quello di evitare l’invecchiamento\ndelle competenze in possesso dei lavoratori e prevenire nello stesso tempo le\npossibili conseguenze negative degli effetti che ciò potrebbe determinare nel\nmercato del lavoro del settore, in particolare adeguandosi continuamente alle\ndiverse esigenze richieste dai settori e dalle imprese in fase di\nristrutturazione organizzativa, economica e tecnologica.\n\nI destinatari delle iniziative di formazione continua sono:\n\n•lavoratori in missione, che abbiano maturato almeno due mesi di lavoro\nnegli ultimi dodici. Tali lavoratori hanno diritto a chiedere un periodo di\ncongedo retribuito per la formazione per partecipare al corso formativo: nel\nperiodo di congedo al lavoratore è garantita la retribuzione e la\ncontribuzione previdenziale a carico della bilateralità;\n\n•lavoratori in missione che vogliono partecipare ad un corso formativo al\ndi fuori dell’orario di lavoro e nel limite dell’orario previsto al comma 4\ndel presente articolo.\n\n\n\nI destinatari delle iniziative di formazione permanente sono:\n\n•lavoratori in attesa di missione, che abbiano lavorato almeno 30 giorni\nin somministrazione nell’ultimo anno e che siano disoccupati da almeno 45\ngiorni;\n\n•in attesa di rendere operativo il diritto mirato ai percorsi di\nriqualificazione, di cui all’articolo 12, permangono destinatari della\nformazione permanente anche i lavoratori in attesa di missione, che abbiano\nlavorato almeno 110 giorni e che siano disoccupati da almeno 45 giorni. A\nquesti lavoratori, per la durata dell’intervento formativo viene riconosciuto\nil sostegno al reddito nonché la copertura della contribuzione previdenziale a\ncarico della bilateralità;\n\n\n\n\n\n•lavoratori che a seguito d’infortunio, occorso durante la missione di\nlavoro, presentino riduzioni di capacità lavorativa per le quali occorre una\nformazione riqualificante al fine di un reinserimento lavorativo;\n\n•lavoratrici madri che alla conclusione del periodo di astensione\nobbligatoria non abbiano una missione attiva, per il rafforzamento\ndell’occupabilità sempre che abbiano maturato almeno 30 giorni di lavoro in\nsomministrazione nell’ultimo anno.\n\nIl finanziamento di dette iniziative avverrà attraverso l’erogazione di\nun “bonus formativo” che permette ai beneficiari finali di disporre di un\nfinanziamento per accedere ad un corso formativo da loro individuato. Per tali\niniziative verrà implementato un catalogo nazionale “bonus formativo”\nalimentato dalle proposte di enti accreditati e dalle CSMT, opportunamente\nvagliate, sulla base di macroaree tematiche\u002Fsettoriali precedentemente\nindividuate dalle stesse CSMT.\n\nLa presentazione della domanda del “bonus formativo” è vincolata\nall’attestazione di\n\nalmeno una Organizzazione Sindacale sulla base di una regolamentazione tra\nle Parti.\n\n•Formazione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (TI)\nQualificazione professionale\n\nLe attività di qualificazione sono finalizzate al rafforzamento della\nposizione professionale dei lavoratori in costanza di lavoro per\nl’acquisizione di competenze aggiuntive rispetto a quelle possedute\nall’atto dell’assunzione.\n\nIn particolare tale rafforzamento si consegue anche per il tramite del\nbilancio delle competenze con: l’acquisizione e l’integrazione di\ncompetenze di base e trasversali; lo sviluppo delle competenze professionali;\nlo sviluppo delle competenze professio- nali unitamente agli addetti in forza\nall’utilizzatore; l’acquisizione di competenze specialistiche.\n\nRiqualificazione professionale\n\nLe attività di riqualificazione sono finalizzate al rafforzamento della\nposizione pro- fessionale dei lavoratori in costanza di lavoro per lo sviluppo\ndelle competenze professionali e l’acquisizione di competenze specialistiche,\nanche per il tramite del bilancio delle competenze, quindi, attraverso la\nprogettazione di percorsi di svi- luppo professionale. I corsi per la\nriqualificazione professionale sono destinati ai lavoratori per i quali risulti\nattiva la procedura in mancanza di occasioni di lavoro e possono essere oggetto\ndi Accordo tra le Agenzie e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente\nCCNL e possono coinvolgere più lavoratori sul medesimo per- corso\nformativo.\n\n\n\nFormazione continua\n\nLe attività di formazione continua sono finalizzate all’adeguamento delle\nqualifiche con l’evoluzione delle professioni e dei contenuti delle mansioni,\nal miglioramento delle competenze e all’acquisizione di qualificazioni\nindispensabili per rafforzare la situazione competitiva delle imprese e del\nloro personale.\n\nCon tale attività si intende evitare l’invecchiamento delle\nqualificazioni\u002Fcompetenze\n\nin possesso dei lavoratori e prevenire, nello stesso tempo, le possibili\nconseguenze\n\n\n\n\n\nnegative degli effetti che ciò potrebbe determinare nel mercato del\nlavoro.\n\nI destinatari delle iniziative di formazione continua sono i lavoratori in\nmissione anche in apprendistato. Tali iniziative sono ammesse per\nl’acquisizione di brevetti professionali e percorsi formativi con\ncertificazione delle competenze, rilasciata da soggetti accreditati\u002Fautorizzati\ndal sistema del lavoro.\n\nTali iniziative sono realizzate ad inizio del rapporto di lavoro con\npagamento delle indennità di disponibilità sino ad un massimo di 40 ore a\ncarico del Fondo PAL TI, solo in caso di superamento del periodo di prova.\n\nIl finanziamento avviene mediante l’erogazione di un “bonus formativo”\nche permet- te ai lavoratori di disporre di un finanziamento per accedere ad un\ncorso formativo da loro individuato. Sarà pertanto creata una apposita sezione\ndedicata ai lavoratori a TI per l’acquisizione di brevetti professionali e\npercorsi formativi con certificazione delle competenze, nell’ambito del\ncatalogo nazionale “bonus formativo”. La presen- tazione della domanda del\n“bonus formativo” è vincolata all’attestazione di almeno una\nOrganizzazione Sindacale stipulante il presente CCNL sulla base di una regola-\nmentazione tra le Parti.\n\n\n\n•Modalità di svolgimento delle attività formative\n\nQualora la formazione sia realizzata in costanza di missione, l’orario\ncomplessivo di impegno del lavoratore in somministrazione comprensivo di\nmissione e frequenza del corso, non può eccedere i seguenti limiti:\n\n•48 ore settimanali;\n\n•9 ore giornaliere.\n\nIn ogni caso non può essere superato il limite dell’orario normale\ncontrattuale, qua- lora sia inferiore a 40 ore settimanali, per più di 8 ore\nsettimanali. Fanno eccezione ai limiti definiti sul calendario delle attività\nformative le azioni formative tradizionali e a distanza (FAD) svolte\nnell’arco giornaliero temporale tra le ore 7,00 e le ore 23,00 riferite a:\n\n•formazione a valere sul sistema “Bonus formativo” previa\ncomunicazione alle OO.SS;\n\n•formazione per la qualificazione e riqualificazione, erogata al di fuori\ndell’orario di lavoro prevista per lavoratori a tempo indeterminato, mediante\nAccordo con le OO.SS.\n\nI percorsi formativi possono essere realizzati anche con la metodologia di\nformazione a distanza (FAD) al massimo per il 50% delle attività\nprofessionalizzanti.\n\nLa FAD può essere presente all’interno di percorsi formativi composti da\npiù moduli: in tal caso è consentito svolgere uno o più moduli interamente\nin modalità FAD nel rispetto del limite complessivo di cui al punto\nprecedente.\n\nL’orario di svolgimento della formazione è libero a seconda delle\ndisponibilità del\n\nlavoratore.\n\nLa retribuzione per le ore di formazione svolte in FAD viene riconosciuta,\noltre che nei casi di svolgimento durante l’orario di lavoro, anche nei casi\ndi attività formative obbligatorie richieste dall’utilizzatore realizzate al\ndi fuori dell’orario di lavoro stesso e nei casi individuati dalla\nCommissione Paritetica.\n\n\n\n\n\nPossono essere previste modalità ulteriori di svolgimento della FAD\nnell’ambito di “progetti speciali” definiti con le OO.SS. mediante\nAccordo da stipularsi entro 15 giorni dalla richiesta di incontro.\n\nLe Parti convengono sull’attivazione di un tavolo ad hoc per implementare,\nanche in funzione dell’evoluzione tecnologica, le modalità di erogazione\ndella FAD e di utilizzo delle piattaforme informatiche.\n\n\n\n•Progetti speciali\n\nLe Parti stipulanti la presente intesa e le Agenzie possono confrontarsi in\nsede territoriale allo scopo di comprendere le esigenze e i fabbisogni\nformativi, utilizzando i dati forniti dall’Osservatorio Nazionale, nonché\nquelli offerti da istituzioni regionali e locali.\n\nI progetti formativi eventualmente individuati e concordati tra le Parti a\nlivello territoriale nell’ambito delle CSMT, sono classificati quali progetti\ndi particolare rilevanza.\n\n\n\n•Libretto Formativo\n\nLe Parti concordano sulla realizzazione, entro il 31 dicembre 2019, di un\nlibretto esperienziale che tracci tutta la formazione effettuata attraverso\nForma.Temp, anche mediante l’introduzione degli Open Badge gestiti dal Fondo\nstesso.\n\n\n\n•Premialità Regioni Convergenza\n\nIn considerazione della differenziazione dei mercati del lavoro delle\ndiverse Regioni le Parti convengono di istituire, per le attività formative\nsviluppate nelle “Regioni Convergenza” e in caso di raggiungimento del 10%\ndi placement a livello regionale, anche se ottenuto in Regioni diverse da\nquelle “Convergenza” nelle quali si è tenuto il corso, una forma premiale\na valere sui fondi formazione conto Agenzia Forma. Temp pari al 10% del valore\ndei soli corsi che abbiano superato il risultato del 10% di placement.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"apprenticeships","Articolo 26 - Apprendistato •ApprendistA","Articolo 26 - Apprendistato\n\n•ApprendistAto professionAlizzAnte in somministrAzione\n\n•Definizione\n\nL’apprendista viene assunto dall’Agenzia mediante contratto di\napprendistato professionalizzante, svolto secondo il percorso formativo\neseguito presso l’utilizzatore e redatto in forma scritta, sulla base di\nquanto previsto in materia dal D.Lgs. n. 81\u002F2015.\n\nLa retribuzione, l’inquadramento e l’orario di lavoro dell’apprendista\nsono discipli- nati, in conformità con quanto previsto dal CCNL\ndell’utilizzatore ed in applicazione del principio di parità di trattamento\ndi cui all’art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 81\u002F2015, dalle norme del CCNL\napplicato dall’impresa utilizzatrice con riferimento al lavora- tore in\napprendistato di pari livello alle dirette dipendenze dell’impresa\nutilizzatrice medesima.\n\nL’eventuale patto di prova potrà essere apposto al momento\ndell’assunzione secondo quanto previsto dalla disciplina collettiva applicata\ndall’utilizzatore. In ogni caso la sua durata non potrà essere superiore a\nquella prevista dal presente CCNL, per i lavoratori in somministrazione assunti\na tempo indeterminato ed inquadrati nei gruppi omogenei di riferimento.\n\n\n\n•Piano formativo individuale\n\nIl Piano formativo individuale determina, sulla base della disciplina del\ncontratto collettivo applicato dall’impresa utilizzatrice, il percorso\nformativo che l’apprendista in somministrazione deve compiere per conseguire\nla qualificazione professionale prevista.\n\nIl Piano formativo individuale è predisposto dall’Agenzia per il Lavoro\ncongiuntamente all’utilizzatore e al lavoratore e deve essere sottoposto al\nParere di conformità di Forma.Temp entro 30 giorni dall’inizio della\nmissione. Tale disposizione non opera in caso di apprendistato duale.\n\nIl Piano formativo deve essere inviato a Forma.Temp solo qualora preveda\npercorsi formativi finanziati con le risorse del Fondo stesso.\n\nIl Parere di conformità viene rilasciato per iscritto dalla tecnostruttura\ndi Forma. Temp entro 12 giorni dalla presentazione del piano formativo\nindividuale. Il Parere di\n\n\n\n\n\nconformità dovrà far riferimento alla verifica della congruità del\nrapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, alla ammissibilità\ndel livello contrattuale d’inquadramento, alla coerenza del piano formativo\ncon la qualificazione professionale proposta.\n\nA fronte di specificate motivazioni la tecnostruttura di Forma.Temp può\nrichiedere all’Agenzia integrazioni o riformulazioni del piano formativo\npresentato, sospendendo i tempi previsti per il parere di conformità.\n\nIn caso di mancata risposta da parte di Forma.Temp entro il predetto\ntermine, il Piano formativo si intende approvato.\n\nIl piano formativo individuale deve riportare tutto il percorso formativo\nnecessario ai fini dell’attribuzione della prevista qualificazione\nprofessionale e deve essere inviato da Forma.Temp, per conoscenza, alle CSMT\ncompetenti per territorio secondo modalità definite successivamente dalle\nParti.\n\nForma.Temp, sulla base del presente Accordo, elabora un Report semestrale\n\nsull’apprendistato.\n\n\n\n•Tutor\n\nDurante il periodo di apprendistato, il lavoratore in somministrazione deve\nrapportarsi con due tutor, uno nominato dall’Agenzia per il Lavoro ed uno\nindicato dall’impresa utilizzatrice.\n\nL’Agenzia per il Lavoro, prima di inviare in missione un apprendista,\nnomina il Tutor (TDA) e richiede lo svolgimento di analogo adempimento\nall’utilizzatore.\n\nIl Tutor nominato dall’utilizzatore deve essere scelto tra soggetti che\nricoprono una qualifica professionale non inferiore a quella individuata nel\npiano formativo individuale e che possiedono competenze adeguate ed un livello\nd’inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà\nalla fine del periodo di apprendistato.\n\nIl Tutor di Agenzia (TDA), individuato nel piano formativo, affianca il\ntutor nominato dall’utilizzatore sulla base delle indicazioni individuate dal\nCCNL dell’impresa utilizzatrice, ed è un dipendente o un consulente\ndell’Agenzia per il lavoro che, a seguito di comunicazione della stessa,\nviene iscritto nell’apposito elenco istituito presso Forma.Temp.\n\nIl TDA possiede adeguate competenze professionali che possono derivare,\nalternativamente, da un’esperienza professionale di durata non inferiore a\ndue anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o\nprofessionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del\npersonale o della somministrazione di lavoro o della ricollocazione\nprofessionale o dei servizi per l’impiego o della formazione professionale o\ndi orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo\ndelle relazioni sindacali.\n\nI previsti requisiti sono successivamente verificabili da Forma.Temp che, in\ncaso di carenza, può disporre la cancellazione dall’elenco del tutor.\n\nOgni Tutor di Agenzia può seguire fino ad un massimo di 50 apprendisti nel\nloro percorso di qualificazione.\n\n\n\n\n\n•Formazione dell’apprendista\n\nL’Agenzia per il lavoro è responsabile, unitamente all’utilizzatore per\nquanto di sua competenza, del corretto adempimento degli obblighi formativi e,\nper mezzo del Tutor diretto di Agenzia (TDA), compie le seguenti attività:\n\n•definisce, prima dell’avvio in missione e di comune intesa con il\nlavoratore e l’impresa utilizzatrice, il piano formativo individuale che deve\nessere sottoposto alla relativa verifica di conformità da parte di\nForma.Temp;\n\n•comunica al lavoratore, prima dell’inizio della missione, il tutor\nnominato nell’impresa utilizzatrice;\n\n•svolge, con cadenza semestrale e dandone conseguente comunicazione\nall’utilizzatore, un colloquio con l’apprendista per verificare\nl’effettiva attuazione del piano formativo, lo sviluppo delle sue capacità\nprofessionali e personali, le difficoltà incontrate, gli eventuali\nmiglioramenti da adottarsi nel restante periodo di apprendistato;\n\n•attesta periodicamente l’effettivo svolgimento della formazione e,\nsulla base delle dichiarazioni e delle attestazioni rilasciate\ndall’utilizzatore al termine del periodo di apprendistato svolto presso di\nesso, attribuisce specifica qualificazione professionale.\n\nAl termine del periodo di apprendistato l’Agenzia attesterà, sulla base\ndi un parere concordato tra i tutor, l’avvenuta formazione dando\ncomunicazione all’apprendista dell’acquisizione della qualificazione\nprofessionale.\n\nL’Agenzia per il lavoro, previo parere favorevole dei tutor, può\nriconoscere al lavoratore in apprendistato l’acquisizione della\nqualificazione professionale finale, ai sensi dell’art. 42, comma 5, lett. e)\ndel D.Lgs. n. 81\u002F2015 qualora sia stata completata la formazione trasversale ed\nalmeno il 70% del percorso formativo individuato nel piano formativo\nindividuale fermo restando quanto previsto dal comma 7 del presente\narticolo.\n\nNel caso in cui la percentuale di cui al punto che precede non sia stata\nraggiunta, nel caso eccezionale di interruzione anticipata di missione\ndell’apprendista indipendente dalla volontà delle Parti stipulanti il\ncontratto di lavoro (quali, ad esempio, chiusure aziendali, ecc.), l’Agenzia,\nprevia intesa sindacale, garantisce il completamento del percorso formativo\ndell’apprendista attraverso altra missione in apprendistato presso aziende\nutilizzatrici che applichino anche un diverso CCNL, purché la qualificazione\nprofessionale verso cui tende il piano formativo individuale originario sia\nprevista dal CCNL applicato dall’utilizzatore, e fermo restando la durata\ninizialmente prevista del percorso formativo.\n\nL’Agenzia è tenuta a comunicare tempestivamente a Forma.Temp i nominativi\ndegli apprendisti ai quali è stata attribuita la qualificazione. Tale\ncomunicazione deve essere inviata per conoscenza alla CSMT competente per\nterritorio secondo modalità definite successivamente dalle Parti.\n\n\n\n•Durata del periodo di apprendistato\n\nIn caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione del rapporto di\nlavoro durante la missione, il periodo di apprendistato si intende prolungato\nnelle modalità\n\n\n\n\n\ndefinite dalla disciplina del contratto collettivo applicato dall’impresa\nutilizzatrice oppure, in mancanza, da quanto previsto in merito dal D.Lgs. n.\n81\u002F2015.\n\nLo spostamento complessivo del termine finale del periodo di apprendistato\ndeve essere comunicato per iscritto all’apprendista almeno 30 giorni prima\ndella scadenza del termine posto inizialmente, con indicazione del nuovo\ntermine del periodo formativo. Contestualmente il nuovo termine deve essere\ncomunicato alla CSMT di competenza.\n\nI periodi superiori a 30 giorni, utili ai fini del prolungamento del periodo\ndi apprendistato, devono essere comunicati all’apprendista entro 30 giorni\ndalla loro maturazione.\n\nIn caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause che\nconsentano l’attivazione del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la\nSomministrazione di Lavoro (FSBS), il periodo di apprendistato è prolungato\nper un numero di giornate pari a quelle di sospensione; in caso di riduzione\ndell’orario, le ore di riduzione verranno sommate al fine di ricavarne\nl’equivalente in giornate, con arrotondamento all’unità per le frazioni di\ngiornata pari o superiori a 4 ore.\n\nLe Parti escludono espressamente l’applicazione della indennità di\ndisponibilità propria dei lavoratori già qualificati assunti a tempo\nindeterminato dall’Agenzia per il lavoro.\n\n\n\n•Obbligo di conferma\n\nL’obbligo di conferma previsto dalle norme vigenti in materia di\nApprendistato Professionalizzante si intende in capo all’Agenzia per il\nLavoro.\n\n\n\n•Recesso\n\nL’Agenzia per il lavoro o il lavoratore possono recedere dal rapporto di\nlavoro al termine del periodo di apprendistato, comunicando per iscritto la\ndisdetta con un preavviso di 30 giorni decorrente dal medesimo termine ai sensi\ndell’articolo 2118 del codice civile.\n\nIn caso di mancata comunicazione del recesso, il rapporto dell’apprendista\nprosegue alle dipendenze dell’Agenzia per il lavoro come ordinario rapporto\ndi lavoro subordinato a tempo indeterminato.\n\nAi sensi dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 81\u002F2015, durante\nl’apprendistato trovano\n\napplicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il\nlicenziamento illegittimo.\n\n\n\n•Pareri e monitoraggio territoriale\n\nForma.Temp, su eventuale proposta delle Parti stipulanti, può integrare i\nprofili\n\nformativi previsti dal Repertorio delle Professioni. Le Commissioni\nSindacali Macro Territoriali (CSMT) svolgono un ruolo di informazione,\nconfronto e controllo. Sono tenute ad una costante attività di monitoraggio\nsulle modalità attuative dei percorsi di apprendistato, in conformità con\nquanto previsto dai piani formativi individuali.\n\nCon riferimento ai compiti delle CSMT le Parti, congiuntamente a Forma.Temp,\nelaboreranno specifica regolamentazione al fine di garantirne\nl’operatività.\n\n\n\n•Bilateralità\n\nIn funzione della contribuzione di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n.\n276\u002F2003, le Parti\n\n\n\n\n\nconcordano che gli apprendisti possono essere posti in formazione\nnell’ambito della progettazione formativa dell’Agenzia tramite\nForma.Temp.\n\nLe Parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti per\nl’accesso alle\n\nprestazioni Ebitemp e Fondo di Solidarietà.\n\n\n\n•Rinvio\n\nPer tutto quanto non espressamente regolato dalla presente disciplina\ntrovano\n\napplicazione le disposizioni di cui al CCNL applicato dalle imprese\nutilizzatrici.\n\n\n\n•ApprendistAto di i livello per lA quAlificA e il diplomA professionAle,\nil diplomA di istruzione secondAriA superiore e il certificAto di\nspeciAlizzAzione tecnicA superiore e ApprendistAto di iii livello per AltA\nformAzione e ricercA\n\n•Fermi restando gli ambiti la cui disciplina è stabilita da fonti\nnormative nazionali o regionali, la retribuzione, l’inquadramento e\nl’orario di lavoro dell’apprendista sono disciplinati dal CCNL applicato\ndall’impresa utilizzatrice.\n\n\n\n•Qualora il CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice non disponga in\nmateria di apprendistato di I e III livello, si fa riferimento alle\ndisposizioni di cui all’Accordo Interconfederale in materia di Apprendistato\nsottoscritto il 18 maggio 2016 da Confindustria e da CGIL, CISL e UIL.\n\n\n\n•All’apprendistato duale in somministrazione si applicano inoltre, per\nquanto compatibili, le disposizioni del presente CCNL relative a: Tutor\nd’Agenzia, recesso, pareri e monitoraggio territoriale, Bilateralità.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"trainingfund","Articolo 10 - Enti Bilaterali FORMA.TEMP","Articolo 10 - Enti Bilaterali FORMA.TEMP\n\nIn attuazione delle finalità previste dalle leggi e dal presente CCNL in\nordine alla formazione professionale, alla previdenza e al sostegno al reddito,\nopera il Fondo per la formazione e l’integrazione al reddito\n“Forma.Temp”, di cui all’articolo 12 del D.Lgs.\n\nn. 276\u002F2003 s.m.i., realizzando:\n\n\n\n•interventi di formazione e riqualificazione professionale, misure di\ncarattere previ- denziale a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo\ndeterminato, dei la- voratori che abbiano svolto in precedenza missioni di\nlavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e,\nlimitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una\nmissione. Tali iniziative sono finanziate con le risor- se relative al 4 per\ncento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a\ntempo determinato;",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"pensionfund","FONTE •Le Parti convengono sul rafforzam","FONTE\n\n•Le Parti convengono sul rafforzamento e sul rilancio della previdenza\nintegrativa per\n\ni lavoratori in somministrazione.\n\n\n\n•Le Parti concordano che la bilateralità di settore, a valere sulle\nrisorse stabilite tramite Intesa del 03\u002F02\u002F2015 e il relativo allegato del\n13\u002F06\u002F2016, interviene a finanziare le posizioni individuali dei lavoratori\nnella seguente misura:\n\n•Per tutti i lavoratori somministrati sia a tempo determinato sia a tempo\nindeterminato:\n\n•la contribuzione base pari al complesso dei contributi a carico del\nlavoratore (1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di\nriferimento) e del datore di lavoro (1% della retribuzione utile per il calcolo\ndel TFR nel periodo di riferimento) escluso il contributo versato a titolo\nTFR;\n\n•un contributo integrativo pari a quanto versato in forza del precedente\npunto a) per l’intero periodo lavorato.\n\n•Per i lavoratori a tempo determinato con durata complessiva di missione\u002Fi\nnell’anno solare fino a 334 giorni:\n\n•un contributo aggiuntivo ulteriore forfettario a quanto previsto al\nprecedente punto 1. lettere a) e b):\n\n•pari a 320€ in caso di missioni nell’anno fino a 104 giorni;\n\n•pari a 160€ in caso di missioni nell’anno fino a 105 e 164 giorni;\n\n•pari a 100€ in caso di missioni nell’anno tra 165 e 334 giorni.\n\n•Per i lavoratori somministrati a tempo indeterminato che si trovano in\ndisponibilità, la bilateralità interverrà a finanziare la predetta\ncontribuzione base (1% a carico del lavoratore + 1% a carico del datore di\nlavoro), calcolata sulla base della retribuzione utile per il calcolo del TFR\npercepita in occasione dell’ultima missione di lavoro.\n\n•Per i lavoratori che aderiscono con il meccanismo del silenzio assenso,\nla contribuzione avviene analogamente a quanto stabilito per la generalità\ndegli altri lavoratori.\n\n•La quota associativa annua da versare da parte dei singoli lavoratori,\nstabilita da\n\nFon.Te, è a carico della bilateralità di settore.\n\n\n\n•Il calcolo del contributo aggiuntivo e il relativo versamento sulla\nposizione individuale dell’aderente vengono effettuati da Ebitemp al termine\ndi ciascun anno solare o al momento dell’eventuale uscita dal Fondo\nFon.Te.\n\n\n\n•Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 8, comma 2 del D. Lgs. 5\ndicembre 2005, n. 252 così come modificato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124,\nsi conviene sulla facoltà del lavoratore di aderire al Fondo negoziale di\nprevidenza complementare individuato in Fon.Te., mediante il conferimento del\nproprio TFR maturando nella misura minima del 50%, in alternativa al 100%,\nsecondo le modalità disciplinate dal fondo stesso.\n\n\n\n•Le disposizioni di cui ai commi che precedono operano in conformità con\nle previsioni\n\nstatutarie di Fon.Te.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"disabilityfund","EBITEMP •L’Ente Bilaterale Nazionale per","EBITEMP\n\n•L’Ente Bilaterale Nazionale per il Lavoro Temporaneo, denominato\n“EBITEMP”, opera nel settore delle Agenzie in un quadro di relazioni\nsindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva\ne occupazionale e svolge la funzione di erogazione di un sistema di welfare\ngratuito per i lavoratori in somministrazione e di service degli istituti\nparitetici, sostenendone i relativi costi.\n\n\n\n•Le Parti concordano che le attività dell’ente riguardano:\n\n•la funzione di service degli istituti paritetici (osservatorio, comitati\ne commissioni), sostenendone i relativi costi;\n\n•la corresponsione di una indennità economica, limitata nel tempo, che\nintervenga in caso di invalidità da infortunio che prosegua oltre la\ncessazione della missione e in caso di altri eventi;\n\n•la garanzia per l’accesso al credito dei lavoratori in somministrazione\nattraverso la costituzione di un Fondo;\n\n•misure di sostegno alla mobilità territoriale;\n\n•misure di sostegno alla genitorialità, anche per via adottiva;\n\n•misure di sostegno alla persona con invalidità al 100%;\n\n•il sistema incentivante previsto dalle Parti Sociali finalizzato alla\ncontinuità occupazionale;\n\n•misure di sostegno ai lavoratori in malattia e spese sanitarie, anche\nmediante convenzioni con soggetti terzi aventi requisiti di legge;\n\n•misure di sostegno al diritto allo studio per i lavoratori in\nsomministrazione o per\n\ni figli a carico;\n\n•iniziative di comunicazione sul lavoro somministrato, sul suo ruolo e\nfunzione nel\n\nmercato del lavoro e sulle opportunità offerte ai lavoratori in\nsomministrazione;\n\n•la gestione della mutualizzazione dei permessi dei delegati e dei\ndirigenti sindacali\n\ndei lavoratori in somministrazione;\n\n•eventuali altre prestazioni definite dalla contrattazione collettiva\nnazionale di lavoro del settore;\n\n•la gestione dell’Accordo di settore sulla rappresentanza;\n\n•implementazione e gestione del Sistema Informatico Unificato (SIU) di cui\nall’articolo 53 del presente CCNL.\n\n\n\n•Ebitemp è gestito secondo quanto previsto dall’atto costitutivo, dallo\nstatuto e dal regolamento. Il finanziamento dell’Ente bilaterale avviene\nattraverso una quota a carico delle Agenzie per il Lavoro.",{"bindId":73,"name":70,"text":71},"unemploymentfund",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"contracttrial","Articolo 35 - Periodo di prova •Lavorato","Articolo 35 - Periodo di prova\n\n•Lavoratori a tempo determinato\n\n•È consentito apporre un periodo di prova per ogni singola missione; nel\ncaso di successive missioni intervenute entro 12 mesi dalla cessazione del\nrapporto di lavoro precedente, presso la stessa impresa utilizzatrice e con le\nmedesime mansioni, non è consentito apporre il periodo di prova. Anche in caso\ndi trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato il\nperiodo di prova non deve essere apposto.\n\n\n\n•La previsione del periodo di prova deve risultare per iscritto nel\ncontratto di\n\n\n\n\n\nprestazioni di lavoro in somministrazione.\n\n\n\n•Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione\nper ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio della\nmissione.\n\n\n\n•In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e\nsuperiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6\nmesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che\nprevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso\nche per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un\nsolo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano\nall’unità superiore.\n\n\n\n•Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può recedere dal\ncontratto in qualsiasi momento, senza preavviso né relativa indennità\nsostitutiva.\n\nIn caso di dimissioni o licenziamento durante il periodo di prova, ovvero\nalla fine del\n\nperiodo stesso, al lavoratore spetta la retribuzione per le ore lavorate.\n\n\n\n•Lavoratori a tempo indeterminato\n\n1. Ai lavoratori somministrati assunti con contratto a tempo indeterminato\nsi\n\napplicano nello specifico i seguenti periodi massimi di prova:\n\n•Gruppo A: 6 mesi di calendario\n\n•Gruppo B: 50 giorni di servizio effettivo\n\n•Gruppo C: 30 giorni di servizio effettivo\n\nI giorni trascorsi in disponibilità non si computano come giorni\nlavorativi",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"contracttrialperiod","•Lavoratori a tempo indeterminato 1. Ai ","•Lavoratori a tempo indeterminato\n\n1. Ai lavoratori somministrati assunti con contratto a tempo indeterminato\nsi\n\napplicano nello specifico i seguenti periodi massimi di prova:\n\n•Gruppo A: 6 mesi di calendario\n\n•Gruppo B: 50 giorni di servizio effettivo\n\n•Gruppo C: 30 giorni di servizio effettivo\n\nI giorni trascorsi in disponibilità non si computano come giorni\nlavorativi",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"severance","•TFR Si conviene che il pagamento del TF","•TFR\n\nSi conviene che il pagamento del TFR avvenga in coincidenza con il pagamento\ndell’ultima busta paga di retribuzione ordinaria con la rivalutazione basata\nsull’ultimo coefficiente disponibile.\n\nPer quel che riguarda la maturazione dei ratei di TFR, ferme restando le\nprevisioni di legge, solo in caso di missioni di durata inferiore a 15 giorni,\nqualora fosse riattivata una ulteriore missione nell’arco di 30 giorni a far\ndata dalla cessazione della prima, i giorni di missione si sommano qualora\nutili alla maturazione di un rateo di TFR.\n\nTale ipotesi ricorre esclusivamente in caso di reiterazione, da parte della\nstessa Agenzia, della missione con lo stesso utilizzatore, con la medesima\nmansione e inquadramento.\n\nIl computo relativo all’ammontare del rateo dovrà essere effettuato con\nla\n\nretribuzione in atto nella seconda missione.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"maxsicknesspayperc","Articolo 41 - Malattia del lavoratore •D","Articolo 41 - Malattia del lavoratore\n\n\n\n•Durante il periodo di malattia il lavoratore, non in prova, ha diritto\nalle normali scadenze dei periodi di paga ad un trattamento economico a carico\ndel datore di lavoro, ad integrazione dell’indennità a carico dell’Inps,\nin modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:\n\n•100% della normale retribuzione giornaliera netta per i primi tre giorni\ndi malattia;\n\n•75% della normale retribuzione giornaliera netta dal 4° al 20°\ngiorno;\n\n•100% dal 21° giorno in poi della retribuzione giornaliera netta cui il\nlavoratore\n\navrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"sicknessmaxdays","•Durante la malattia il lavoratore, non ","•Durante la malattia il lavoratore, non in prova, ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare,\ntrascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro può procedere\nal licenziamento.\n\nPer i soggetti con disabilità, destinatari delle previsioni contenute\nnell’articolo 3, comma 3, della Legge 104\u002F92, i permessi per cura sono\nesclusi dal computo dei periodi di malattia.\n\n\n\n\n\n•La conservazione del posto è prolungata, a richiesta scritta del\nlavoratore, per un\n\nulteriore periodo non superiore a 120 giorni alle seguenti condizioni:\n\n•che siano esibiti dal lavoratore i regolari certificati medici;\n\n•che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di «aspettativa\nsenza retribuzione».",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"longtermillness","Sono escluse dal periodo di comporto le ","Sono escluse dal periodo di comporto le giornate di assenza per terapie\nsalvavita e trattamenti oncologici e per malattie ingravescenti.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"disabilitypay","Articolo 42 - Infortunio del lavoratore ","Articolo 42 - Infortunio del lavoratore e trattamento economico\n\n•Le Agenzie sono tenute ad assicurare presso l’Inail, contro gli\ninfortuni sul lavoro e le malattie professionali, i lavoratori in\nsomministrazione soggetti all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme\nlegislative e regolamentari.\n\n\n\n•Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche\ndi lieve entità al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia\ntrascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non\nessendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto\ninoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta\nesonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.\n\n\n\n\n\n•Ai sensi dell’articolo 73, DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di\nlavoro è tenuto a corrispondere l’intera quota giornaliera della\nretribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio.\n\n\n\n•A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, è\ncorrisposta dal datore di lavoro al lavoratore, assente per inabilità\ntemporanea assoluta, derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione della\nindennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente la\nmisura del 100% della retribuzione netta cui il lavoratore avrebbe avuto\ndiritto in caso di normale svolgimento dell’attività lavorativa.\n\n\n\n•In presenza dei requisiti di accesso al trattamento economico di\ninfortunio le indennità Inail vengono anticipate dall’Agenzia.\n\n\n\n•Qualora, a seguito del riconoscimento dell’infortunio da parte\ndell’Inail, l’Agenzia non possa anticipare la relativa indennità per\ndisposizione dell’Inail, è tenuta in ogni caso a corrispondere alle normali\nscadenze dei periodi di paga la prevista integrazione di cui ai commi\nprecedenti.\n\nL’integrazione a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’Inail\nnon corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità prevista dalla legge.\n\n\n\n•Per i lavoratori in somministrazione, nei casi di malattia o infortunio,\nsono previste prestazioni integrative a carico della bilateralità.\n\n\n\n•Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, il cui infortunio perduri\noltre il termine finale della missione, è garantita la piena parificazione al\ntrattamento previsto dal CCNL applicato dall’utilizzatore fino a chiusura\nformale dell’infortunio.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"healthcareaccess","Tutela Sanitaria REQUISITI: Alle lavorat","Tutela Sanitaria\n\nREQUISITI: Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti in\nsomministrazione attivi o che abbiano svolto almeno 30 giorni di attività\nlavorativa nell’arco dei 120 giorni di calendario, nonché per i 120 giorni\nsuccessivi alla cessazione del rapporto di lavoro TERMINI: (Per la tempistica e\nle modalità di invio dei documenti si rimanda al sito internet di Ebitemp -\nlink: ebitemp.it\u002Flavoratori).\n\nCOSA SI OTTIENE:Ebitemp riconosce rimborsi e sussidi per far fronte alle\nspese sa- nitarie sostenute dalle lavoratrici e dai lavoratori con contratti in\nsomministrazione, dei figli e del coniuge fiscalmente a carico. A tal fine è\nriconosciuto: un rimborso pari al 100% del ticket sanitario Un rimborso del\n100% del costo sostenuto per le vacci- nazioni dei figli minori fiscalmente a\ncarico. Inoltre, viene riconosciuto, a fronte di uno specifico prontuario e del\nregolamento, un rimborso delle spese per grandi in- terventi chirurgici, cure\nodontoiatriche e protesi, nonché sussidi per altri ricoveri. i rimborsi sono\nriproporzionati sulla base della percentuale del familiare fiscalmente a carico\ndel richiedente Per le sole lavoratrici ed i lavoratori con contratti di lavoro\nin somministrazione ad esclusione dei figli e del coniuge fiscalmente a carico,\nviene riconosciuto un rimborso delle spese di alta diagnostica per la cura e la\nprevenzione delle malattie oncologiche; il rimborso delle lenti da vista e il\nrimborso per piccoli in- terventi chirurgici finalizzati al recupero della\nvista; un pacchetto prevenzione donna ed un pacchetto maternità per assistere\nle lavoratici in gravidanza.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"healthcareaccessrelatives","COSA SI OTTIENE:Ebitemp riconosce rimbor","COSA SI OTTIENE:Ebitemp riconosce rimborsi e sussidi per far fronte alle\nspese sa- nitarie sostenute dalle lavoratrici e dai lavoratori con contratti in\nsomministrazione, dei figli e del coniuge fiscalmente a carico. A tal fine è\nriconosciuto: un rimborso pari al 100% del ticket sanitario Un rimborso del\n100% del costo sostenuto per le vacci- nazioni dei figli minori fiscalmente a\ncarico. Inoltre, viene riconosciuto, a fronte di uno specifico prontuario e del\nregolamento, un rimborso delle spese per grandi in- terventi chirurgici, cure\nodontoiatriche e protesi, nonché sussidi per altri ricoveri. i rimborsi sono\nriproporzionati sulla base della percentuale del familiare fiscalmente a carico\ndel richiedente Per le sole lavoratrici ed i lavoratori con contratti di lavoro\nin somministrazione ad esclusione dei figli e del coniuge fiscalmente a carico,\nviene riconosciuto un rimborso delle spese di alta diagnostica per la cura e la\nprevenzione delle malattie oncologiche; il rimborso delle lenti da vista e il\nrimborso per piccoli in- terventi chirurgici finalizzati al recupero della\nvista; un pacchetto prevenzione donna ed un pacchetto maternità per assistere\nle lavoratici in gravidanza.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"healthandsafetypolicy","Articolo 40 - Salute e sicurezza del lav","Articolo 40 - Salute e sicurezza del lavoro\n\n•Si intendono integralmente richiamate le disposizioni del D.Lgs. n. 81\ndel 9 aprile\n\n2008 e s.m.i.\n\n\n\n\n\n•Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 35, comma 4, del\nD.Lgs.\n\nn. 81\u002F2015 circa gli obblighi di informazione generale nonché di formazione\ned addestramento all’uso delle attrezzature e ai dispositivi di protezione\nindividuale.\n\n\n\n•In conformità a quanto previsto dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 81 del\n9 aprile 2008 i lavoratori sono informati, mediante il contratto di lavoro\noppure la lettera d’assegnazione o lettera consegnata al lavoratore prima\ndell’avvio della missione, circa il referente dell’impresa utilizzatrice\nincaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza\nsul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sul nominativo\ndel responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che\nriguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi\ndi lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di\ncui agli artt. 45 e 46 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; sui nominativi del\nresponsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e\ndel medico competente, ove presente.\n\n\n\n•Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli\nobblighi, di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81\u002F2015, siano\nadempiuti dall’impresa utilizzatrice, il contratto di lavoro o la lettera di\nassegnazione ne contengono la relativa indicazione.\n\nLa formazione a carico dell’utilizzatore per la durata di almeno 4 ore, di\ncui al successivo comma 5, nonché l’addestramento specifico devono essere\neffettuati all’inizio dell’utilizzazione stessa e comunque prima\ndell’inizio effettivo dell’attività lavorativa ai sensi dell’articolo\n37, comma 4 lett.a) del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008.\n\n\n\n•Al fine di diffondere una maggiore cultura sulla prevenzione e tutela\ndella salute nei luoghi di lavoro, ai lavoratori in somministrazione,\nall’atto dell’avviamento in missione, sarà assicurata la partecipazione ad\ninterventi formativi, promossi dall’Agenzia, anche con le modalità di delega\ndi cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs.\n\nn. 81\u002F2015, sui contenuti generali relativi alla sicurezza con particolare\nriferimento ai\n\nrischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di\nriferimento.\n\n\n\nAi sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81\u002F2008, nell’ambito delle azioni in\ncapo all’utilizzatore di formazione di base riferite alla sicurezza, in\nrelazione all’Accordo Stato Regioni, oltre alla formazione generale è\nammessa l’attività formativa sui rischi specifici per i lavoratori in\nmissione.\n\n\n\n•All’atto della stipula del contratto di lavoro o della lettera di\nassegnazione, i lavoratori in somministrazione ricevono, sull’apposito modulo\nconsegnato dalle ApL ed il cui modello è riportato in allegato 1, le\ninformazioni sui rischi generali per la salute e la sicurezza connessi alla\nattività produttiva e sui nominativi dei responsabili di riferimento di cui al\npunto 3.\n\nNel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che comportino\nrischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati\nall’atto della stipula\n\n\n\n\n\ndel contratto, l’impresa utilizzatrice ne dà tempestiva informazione ai\nlavoratori stessi ai fini dell’applicazione degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n.\n81 del 9 aprile 2008.\n\n\n\n•Ad ogni nuova missione o lettera di assegnazione le ApL consegnano ai\nlavoratori in somministrazione la nota informativa di cui all’allegato 1, che\nriporti un riepilogo degli obblighi previsti dalla legge in materia.\n\nTale nota informativa potrà essere modificata. I contenuti della nota e le\nsue eventuali modifiche vengono definite dalla Commissione per la Salute e la\nSicurezza sul Lavoro.\n\n\n\n•La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico\ndell’impresa\n\nutilizzatrice.\n\n\n\n•Al fine della tutela della salute, ai sensi dell’articolo 25, comma 1,\nlett. e) ed h) del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, è fornita al lavoratore in\nsomministrazione, a cura del medico competente dell’utilizzatore, copia della\ncartella sanitaria e di rischio, di cui all’articolo 25, comma 1, lett. c)\ndel citato Decreto. La documentazione segue il lavoratore in somministrazione\nin missioni successive anche alle dipendenze di più imprese di fornitura.\n\n\n\n•Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’ articolo 4, comma\n2, del D.Lgs.\n\nn. 81 del 9 aprile 2008, i lavoratori in somministrazione si computano sulla\nbase del\n\nnumero di ore di lavoro effettivamente prestate nell’arco di un\nsemestre.\n\n\n\n•La mancata osservanza da parte dell’utilizzatore degli obblighi\nprevisti dalla legge, dal presente CCNL e da quello applicato presso lo stesso,\ncon particolare riferimento alla azione di informazione, formazione e\naddestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione\ne sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore.\n\nA tale scopo il lavoratore dà comunicazione preventiva della violazione\nintervenuta alla ApL e all’utilizzatore, dichiarando l’interruzione\ndell’attività lavorativa. Qualora nell’arco delle 24 ore successive non si\ndetermini la rimozione della violazione, il lavoratore può dimettersi per\ngiusta causa con raccomandata A\u002FR.\n\nAl lavoratore dimesso per giusta causa compete l’intero trattamento\nretributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo dell’onere\na carico dell’utilizzatore. Il trattamento retributivo sarà anticipato al\nlavoratore dall’ApL con le previste modalità di erogazione.\n\n\n\n•Al fine di promuovere e tutelare con maggiore efficacia la salute e\nsicurezza dei lavoratori in somministrazione nei luoghi di lavoro, si prende\natto dei contenuti dell’Accordo Interconfederale del 12 dicembre 2018 su\nsalute e sicurezza in attuazione del “Patto per la Fabbrica” e si avvia un\nconfronto per definire le possibili ricadute nel settore della somministrazione\ndi lavoro.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"protectiveclothing","•Restano ferme le disposizioni previste ","•Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 35, comma 4, del\nD.Lgs.\n\nn. 81\u002F2015 circa gli obblighi di informazione generale nonché di formazione\ned addestramento all’uso delle attrezzature e ai dispositivi di protezione\nindividuale.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"WORKFAM_trigger","Articolo 15 - Maternità DIRITTI INDIVIDU","Articolo 15 - Maternità\n\n\n\nDIRITTI INDIVIDUALI\n\n\n\n•Le lavoratrici che abbiano terminato il periodo di astensione\nobbligatoria e che abbiano reso dichiarazione di disponibilità alla ApL, entro\n30 giorni dalla cessazione dello stesso o dell’eventuale periodo di\nastensione facoltativa, hanno diritto di precedenza per l’avvio in missione\nalmeno di pari livello e contenuto professionale delle precedenti attività\nsvolte.\n\nAi fini dell’esercizio del diritto di precedenza contrattualmente previsto\nalle lavoratrici, all’atto di assunzione, viene consegnata copia del modello\nriportato nell’allegato 3.\n\nIn caso di impossibilità di avviamento, alle stesse saranno proposte misure\ndi politiche\n\nattive di carattere formativo accompagnate da misure di sostegno al\nreddito.\n\nAlle lavoratrici in gravidanza, per le quali la missione cessi nell’arco\ndei primi 180 giorni della stessa, e alle quali non spetti l’indennità\nrelativa alla maternità obbligatoria, è garantita una indennità una tantum a\ncarico di Ebitemp secondo le modalità previste nell’allegato 2.\n\n•Alle lavoratrici assunte a tempo indeterminato ed in maternità\nanticipata e obbligatoria è garantita la piena parificazione al trattamento\nprevisto dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore anche\nnelle ipotesi in cui l’astensione prosegua oltre il termine della missione,\ncon conseguente integrazione dell’indennità di maternità, qualora prevista\nal 100% fino al termine del periodo di congedo obbligatorio e secondo la\nretribuzione precedentemente percepita.",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"paidmaternityleaveall","Sostegno alla Maternità REQUISITI: Alle ","Sostegno alla Maternità\n\nREQUISITI: Alle lavoratrici in gravidanza, alle quali il contratto di lavoro\nin sommini- strazione cessi nei primi 180 giorni dall’inizio della stessa ed\nalle quali non spetti il contributo INPS per maternità obbligatoria.\n\nTERMINI: Le domande dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla\nscadenza del contratto di lavoro in somministrazione. (Per le modalità di\ninvio dei documenti si rimanda al sito internet di Ebitemp - link:\nebitemp.it\u002Flavoratori).\n\nCOSA SI OTTIENE: Un contributo una tantum di € 2.800 (duemilaottocento)\nlordi.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"childcareotherclause","Contributo Asilo Nido REQUISITI: Alle la","Contributo Asilo Nido\n\nREQUISITI: Alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri con contratto di\nlavoro in sommi- nistrazione pari o superiore a 7 giorni ed un’anzianità\nlavorativa di almeno 3 mesi lavorati negli ultimi 12.\n\nTERMINI: Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla\nscadenza del contratto. Qualora, entrambi i genitori del minore avessero un\ncontratto di lavoro in somministrazione, potrà accedere al contributo\nsolamente uno dei due genitori. (Per le modalità di invio dei documenti si\nrimanda al sito internet di Ebitemp - link: ebitemp.it\u002Flavoratori).\n\nCOSA SI OTTIENE: Un contributo mensile fino ad un massimo di € 150\n(centocinquan- ta) netti fino al terzo anno di età del bambino e comunque fino\nal completamento della frequenza del nido nel periodo di riferimento.\n\n\n\nContributo per libri o materiale didattico per figli a carico o minori sotto\ntutela REQUISITI: Alle lavoratrici ed ai lavoratori con un contratto di lavoro\nin somministrazione ed un’anzianità lavorativa pari a 60 giorni, con figli o\nminori sotto tutela, fiscalmente a carico, iscritti ad una scuola Primaria o\nSecondaria o che siano iscritti ad un corso legale di laurea.\n\nTERMINI: Le domande dovranno essere presentate entro il 31 agosto\ndell’anno scola- stico o accademico di riferimento. (Per le modalità di\ninvio dei documenti si rimanda al sito internet di Ebitemp - link:\nebitemp.it\u002Flavoratori).\n\nCOSA SI OTTIENE: Un contributo annuo di € 200 (duecento) netti,\nriproporzionabile sulla base della percentuale del familiare fiscalmente a\ncarico del richiedente.",{"bindId":131,"name":128,"text":129},"educationtuition",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"jobsecuritymothers","•Le lavoratrici che abbiano terminato il","•Le lavoratrici che abbiano terminato il periodo di astensione\nobbligatoria e che abbiano reso dichiarazione di disponibilità alla ApL, entro\n30 giorni dalla cessazione dello stesso o dell’eventuale periodo di\nastensione facoltativa, hanno diritto di precedenza per l’avvio in missione\nalmeno di pari livello e contenuto professionale delle precedenti attività\nsvolte.\n\nAi fini dell’esercizio del diritto di precedenza contrattualmente previsto\nalle lavoratrici, all’atto di assunzione, viene consegnata copia del modello\nriportato nell’allegato 3.\n\nIn caso di impossibilità di avviamento, alle stesse saranno proposte misure\ndi politiche\n\nattive di carattere formativo accompagnate da misure di sostegno al\nreddito.",{"bindId":137,"name":124,"text":138},"maternityotherclause","Sostegno alla Maternità\n\nREQUISITI: Alle lavoratrici in gravidanza, alle quali il contratto di lavoro\nin sommini- strazione cessi nei primi 180 giorni dall’inizio della stessa ed\nalle quali non spetti il contributo INPS per maternità obbligatoria.\n\nTERMINI: Le domande dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla\nscadenza del contratto di lavoro in somministrazione. (Per le modalità di\ninvio dei documenti si rimanda al sito internet di Ebitemp - link:\nebitemp.it\u002Flavoratori).\n\nCOSA SI OTTIENE: Un contributo una tantum di € 2.800 (duemilaottocento)\nlordi.\n\n\n\nIntegrazione contributo Inps per Maternità obbligatoria\n\nREQUISITI: Alle lavoratrici che ricevono direttamente l’indennità\ndall’Inps per materni- tà obbligatoria ed alle quali sia cessato il rapporto\ndi lavoro in somministrazione prima dell’inizio della stessa. La prestazione\nviene riconosciuta anche in caso di interdizione anticipata dal lavoro per\nmaternità indennizzata dall’Inps (gravidanza a rischio).\n\nTERMINI: Le domande dovranno essere presentate entro 90 giorni dall’ultimo\npaga- mento erogato dall’INPS (Per le modalità di invio dei documenti si\nrimanda al sito internet di Ebitemp - link: ebitemp.it\u002Flavoratori).\n\nCOSA SI OTTIENE: Un contributo integrativo della indennità di maternità\nfino al 100%\n\ndella retribuzione precedentemente retribuita.",{"bindId":140,"name":141,"text":142},"childcare","Articolo 16 - Congedi parentali Per quan","Articolo 16 - Congedi parentali\n\nPer quanto attiene alla disciplina dei congedi parentali trova applicazione\nquanto previsto dagli artt. 32-38 del D.Lgs. 151\u002F2001 integrato dall’articolo\n1, comma 339, della Legge n. 228\u002F2012 in recepimento della Direttiva 2012\u002F18\nUE.",{"bindId":144,"name":145,"text":146},"GENEQ_trigger","Articolo 6 - Commissione Pari Opportunit","Articolo 6 - Commissione Pari Opportunità\n\n•La Commissione Pari Opportunità costituisce lo strumento per favorire\nl’inclusione sociale, contrastare ogni forma di discriminazione sul lavoro,\nsostenere buone pratiche di gestione delle diversità economiche, sociali e\nculturali.\n\n\n\n•A tal fine la Commissione attua ogni utile iniziativa ed in\nparticolare:\n\n•promuove azioni positive di genere e oltre il genere, nell’attuazione\ndelle politiche antidiscriminatorie, favorendo progetti d’integrazione\nlavorativa;\n\n•esamina le caratteristiche del mercato del lavoro e l’andamento\ndell’occupazione femminile nel settore;\n\n•individua le iniziative in materia di orientamento e formazione\nprofessionale, al fine di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di\nlavoro favorendo la diversificazione delle scelte lavorative, anche in lavori\nnon tradizionalmente femminili;\n\n•monitora gli interventi e le prestazioni contrattualmente previsti a\nsostegno della\n\ngenitorialità;\n\n•promuove iniziative atte ad individuare strumenti idonei, sulla base di\nuna analisi degli scenari lavorativi, al fine di prevenire ed affrontare le\neventuali forme di molestie e violenze nei luoghi di lavoro, recependo quanto\ndefinito dall’Accordo Quadro Interconfederale del 25 gennaio 2016 sulle\nmolestie e le violenze nei luoghi di lavoro (allegato 10).",{"bindId":148,"name":149,"text":150},"sexualhar","ALLEGATO 10 ACCORDO QUADRO SULLE MOLESTI","ALLEGATO 10\n\nACCORDO QUADRO SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA NEI LUOGHI\n\nDI LAVORO\n\nTra Confindustria e CGIL, CISL e UIL\n\n\n\npreso atto dell’Accordo delle Parti sociali europee del 26 aprile 2007 dal\ntitolo “Ac- cordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di\nlavoro”, in qualità di Organiz- zazioni italiane affiliate a Businesseurope\ne CES, hanno proceduto alla traduzione e recepimento dell’ articolato (All.\nA).\n\n\n\nIn attuazione dell’Accordo le Parti ribadiscono che:\n\n\n\n•ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei\nluoghi di lavoro, secondo le definizioni dell’Accordo, è inaccettabile;\n\n•è, pertanto, riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici\ne dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che\nconfigurano molestie o violenza;\n\n•i comportamenti molesti o la violenza subiti nel luogo di lavoro vanno\ndenunciati;\n\n•le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare\nal manteni- mento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di\nognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di\neguaglianza e di reciproca correttezza.\n\nConfindustria e Cgil, Cisl e Uil s’impegnano a dare un’ampia diffusione\nall’Accordo, a promuovere l’individuazione sul territorio delle procedure\ndi gestione più adeguate, e all’adozione della dichiarazione (All. B)\nall’interno delle unità produttive.\n\n\n\nAl fine di gestire le suddette situazioni, le Parti concordano che le\nrispettive asso- ciazioni datoriali e Organizzazioni Sindacali sul territorio,\nentro tre mesi dalla sotto- scrizione della presente dichiarazione, si\nincontrino per individuare, attuando se del caso anche una procedura informale\nai sensi del Punto 4 dell’Accordo, le strutture più adeguate al fine di\nassicurare una assistenza, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di\nvista legale, a coloro che siano stati vittime di molestie o violenza nei\nluoghi di lavoro.\n\nInoltre, alla luce di quanto previsto dall’Accordo, si allega un modello\ndi dichiarazio- ne riferito alla non tollerabilità di certi comportamenti\n(molestie e\u002Fo violenza), che potrà essere direttamente adottato in azienda.\n\n\n\n\n\nResta salva, in ogni caso, la facoltà per ogni singola impresa di adottare\nautonome\n\nprocedure e dichiarazioni interne, nel rispetto dei contenuti\ndell’Accordo. CONFINDUSTRIA\n\nCGIL CISL UIL\n\nRoma, 25 gennaio 2016\n\n\n\n\n\nTraduzione All. A\n\nAccordo Quadro SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA NEI LUOGHI\n\nDI LAVORO\n\n\n\n•INTRODUZIONE\n\nIl rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli\nall’interno dei luoghi di lavo- ro è una delle caratteristiche fondamentali\ndelle Organizzazioni di successo. Questa è la ragione per cui le molestie e la\nviolenza sono inaccettabili. BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e ETUC (nonché il\ncomitato di collegamento EUROCADRES\u002FCEC) le condannano in tutte le loro forme.\nRitengono che sia interesse reciproco dei datori di lavoro e dei lavoratori e\ndelle lavoratrici affrontare tale questione, che può avere delle gravi\nconseguenze di carattere sociale ed economico.\n\n\n\nLa legislazione comunitaria e quella nazionale stabiliscono l’obbligo dei\ndatori di lavoro di proteggere i lavoratori e le lavoratrici dalle molestie e\ndalla violenza nel luogo di lavoro. Differenti forme di molestie e di violenza\npossono presentarsi sul luogo di lavoro. Queste possono:\n\n\n\n•essere di natura fisica, psicologica e\u002Fo sessuale costituire episodi\nisolati o compor- tamenti più sistematici avvenire tra colleghi, tra superiori\ne subordinati o da parte di terzi, come ad esempio, clienti, pazienti, studenti\netc.\n\n\n\n•andare da casi minori di mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi\ninclusi reati che richiedono l’intervento delle pubbliche autorità.\n\nLe Parti sociali europee riconoscono che le molestie e la violenza possono\npotenzial- mente presentarsi in qualsiasi luogo di lavoro e riguardare\nqualunque lavoratore o lavoratrice, indipendentemente dalla dimensione\naziendale, dal rispettivo settore di attività o dalla tipologia del contratto\no del rapporto di lavoro. Tuttavia, alcuni gruppi e settori possono essere più\na rischio. Ciò non significa che tutti i posti di lavoro e tutti i lavoratori\ne le lavoratrici sono a rischio.\n\n\n\nIl presente Accordo riguarda quelle forme di molestie e di violenza di\ncompetenza delle Parti sociali che corrispondono alla descrizione fatta al\nparagrafo 3 sotto riportato.\n\n\n\n•FINALITÀ\n\nLa finalità del presente Accordo è di:\n\n\n\n•aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle\nlavoratrici e\n\ndei loro rappresentanti sulle molestie e sulla violenza nei luoghi di\nlavoro.\n\n•fornire ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle lavoratrici e ai loro\nrappresentanti ad ogni livello, un quadro di azione concrete per individuare,\nprevenire e gestire i pro- blemi derivanti da molestie e violenza nei luoghi di\nlavoro.\n\n\n\n\n\n•DESCRIZIONE\n\nLe molestie e la violenza sono dovute a comportamenti inaccettabili di uno o\npiù individui e possono avere diverse forme, alcune delle quali sono più\nfacilmente iden- tificabili di altre. L’ambiente di lavoro può influire\nsull’esposizione delle persone alle molestie e alla violenza.\n\nLe molestie si verificano quando uno o più individui subiscono\nripetutamente e deli- beratamente abusi, minacce e\u002Fo umiliazioni in contesto di\nlavoro.\n\nLa violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in\ncontesto di\n\nlavoro.\n\nLe molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori,\no da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare\nla dignità della persona , di nuocere alla salute e\u002Fo di creare un ambiente di\nlavoro ostile.\n\n\n\n•PREVENIRE, INDIVIDUARE E GESTIRE I CASI DI MOLESTIE E DI VIOLENZA\n\nLa maggiore consapevolezza e una formazione adeguata dei superiori e dei\nlavora- tori e delle lavoratrici possono ridurre l’eventualità di molestie e\nviolenza nei luoghi di lavoro.\n\nLe imprese sono chiamate ad adottare una dichiarazione che sottolinei che le\nmole-\n\nstie e la violenza non verranno tollerate.\n\nLa dichiarazione specificherà le procedure da seguire qualora si\nverifichino dei casi. Le procedure possono includere una fase informale nella\nquale una persona indica- ta di comune Accordo dalle Parti sociali sia\ndisponibile a fornire consulenza e assi- stenza. Procedure già adottate\npossono essere idonee per affrontare le molestie e la violenza.\n\nUna adeguata procedura sarà ispirata, ma non limitata, ai seguenti\naspetti:\n\nè interesse di tutte le Parti procedere con la necessaria discrezione per\nproteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno; nessuna informazione deve\nessere resa nota a persone non coinvolte nel caso; i casi segnalati devono\nessere esaminati e gestiti senza indebito ritardo; tutte le Parti coinvolte\ndevono essere ascoltate e trattate con correttezza e imparzialità; i casi\nsegnalati devono essere fondati su informazioni par- ticolareggiate; le false\naccuse non devono essere tollerate e possono dare luogo ad un’azione\ndisciplinare; può rivelarsi utile un’assistenza esterna.\n\n\n\nQualora venga accertato che si sono verificate delle molestie o violenze,\noccorre adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno\nposte in essere. Ciò può includere un’azione disciplinare che può\ncomprendere il licenziamento.\n\nLe vittime riceveranno sostegno e, se necessario, verranno assistite nel\nprocesso di reinserimento.\n\nI datori di lavoro, consultati i lavoratori e le lavoratrici e\u002Fo i loro\nrappresentanti elabo- rano, attuano e verificano l’efficacia di queste\nprocedure per prevenire e affrontare i problemi che si dovessero presentare.\n\nOve opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere\napplicate nei casi di violenza esterna posta in essere, ad esempio, da parte di\nclienti, pazienti e studenti etc.\n\n\n\n\n\n•ATTUAZIONE E FOLLOW-UP\n\nAi sensi dell’articolo 139 del Trattato, il presente Accordo Quadro\nvolontario a livello Europeo impegna i membri di BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP\ned ETUC (nonché il comitato di collegamento EUROCADRES\u002FCEC) ad attuarlo in\nconformità alle specifi- che procedure e prassi delle Parti sociali in\nciascuno Stato membro e nei Paesi dello spazio economico europeo.\n\n\n\nInoltre, le Parti firmatarie invitano le rispettive Organizzazioni affiliate\nnei Paesi can-\n\ndidati ad applicare il presente Accordo.\n\nLe Organizzazioni affiliate forniranno un resoconto sull’applicazione del\npresente Ac- cordo al Comitato per il Dialogo Sociale. Nei primi tre anni dalla\ndata di sottoscrizio- ne del presente Accordo, il Comitato per il Dialogo\nSociale predisporrà annualmen- te una tabella riepilogativa sull’evoluzione\nin corso relativamente all’applicazione dell’Accordo. Un rapporto completo\nsulle misure attuative adottate sarà predisposto dal Comitato per il Dialogo\nSociale e verrà adottata dalle Parti sociali Europee nel corso del quarto\nanno.\n\n\n\nLe Parti firmatarie valuteranno e rivedranno l’Accordo in qualsiasi\nmomento a decor- rere dal quinto anno dalla data della firma, se richiesto da\nuna di esse.\n\n\n\nIn caso di controversie sul contenuto del presente Accordo, le\nOrganizzazioni affiliate interessate possono congiuntamente o separatamente\nrivolgersi alle Parti firmata- rie, che risponderanno congiuntamente o\nseparatamente.\n\nNell’applicazione del presente Accordo, le associazioni aderenti alle\nParti firmatarie eviteranno oneri superflui a carico delle piccole e medie\nimprese.\n\n\n\nL’applicazione del presente Accordo non costituisce valida base per\nridurre il livello generale di protezione fornito ai lavoratori e alle\nlavoratrici nell’ambito dello stesso. Il presente Accordo non pregiudica il\ndiritto delle Parti sociali di concludere, a livello adeguato, incluso quello\neuropeo, accordi che lo adattino e\u002Fo integrino in modo da tener conto di\nspecifiche necessità delle Parti sociali interessate.\n\n\n\nFirme:\n\n\n\nJohn Monks Segretario generale ETUC (per conto della delegazione sindacale)\nPhilippe de Buck Segretario generale BUSINESSEUROPE Hans-Werner Müller\n\nSegretario generale UEAPME Rainer Plassmann\n\nSegretario generale CEEP\n\n\n\n\n\nAll.B DICHIARAZIONE\n\n“ai sensi dell’Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di\nlavoro”\n\ndel 26 aprile 2007\n\n\n\nL’aziendaritiene inaccettabile ogni atto o comportamen-\n\nto che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si\nimpegna ad adot- tare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le\nhanno poste in essere.\n\n\n\nPer molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni\npreviste dall’Ac- cordo e qui di seguito riportato:\n\n\n\n“Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono\nripetutamente e de- liberatamente abusi, minacce e\u002Fo umiliazioni in contesto di\nlavoro.\n\nLa violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in\ncontesto di\n\nlavoro.\n\nLe molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori,\no da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare\nla dignità della persona, di nuocere alla salute e\u002Fo di creare un ambiente di\nlavoro ostile”.\n\n\n\nRiconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può\nessere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza e\nche vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di\nlavoro.\n\n\n\nNell’azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un\nambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite\nle relazioni interperso- nali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca\ncorrettezza, anche in attuazione dell’Accordo delle Parti sociali europee del\n26 aprile 2007 e della dichiarazione con- giunta del 25 gennaio 2016.\n\n\n\nFirma del datore di lavoro",{"bindId":152,"name":153,"text":154},"discrimination","•Nullità del licenziamento per matrimoni","•Nullità del licenziamento per matrimonio\n\n•Ai sensi dell’articolo 1 della Legge 9 gennaio 1963, n. 7, è nullo il\nlicenziamento della lavoratrice intimato a causa del matrimonio; a tali effetti\nsi presume disposto per causa di matrimonio, il licenziamento intimato alla\nlavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle\npubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di\nun anno dalla celebrazione stessa.\n\n\n\n•Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della\nlavoratrice nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di\nmatrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del\nterzo comma dell’articolo 2 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ovvero:\nlicenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda,\nultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o\ncessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è\nstato stipulato.\n\n•Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla\nlavoratrice nel periodo specificato nel primo comma del presente articolo, si\nrinvia alle norme di legge.",{"bindId":156,"name":157,"text":158},"eqtraining","I destinatari delle iniziative di formaz","I destinatari delle iniziative di formazione permanente sono:\n\n•lavoratori in attesa di missione, che abbiano lavorato almeno 30 giorni\nin somministrazione nell’ultimo anno e che siano disoccupati da almeno 45\ngiorni;\n\n•in attesa di rendere operativo il diritto mirato ai percorsi di\nriqualificazione, di cui all’articolo 12, permangono destinatari della\nformazione permanente anche i lavoratori in attesa di missione, che abbiano\nlavorato almeno 110 giorni e che siano disoccupati da almeno 45 giorni. A\nquesti lavoratori, per la durata dell’intervento formativo viene riconosciuto\nil sostegno al reddito nonché la copertura della contribuzione previdenziale a\ncarico della bilateralità;\n\n\n\n\n\n•lavoratori che a seguito d’infortunio, occorso durante la missione di\nlavoro, presentino riduzioni di capacità lavorativa per le quali occorre una\nformazione riqualificante al fine di un reinserimento lavorativo;\n\n•lavoratrici madri che alla conclusione del periodo di astensione\nobbligatoria non abbiano una missione attiva, per il rafforzamento\ndell’occupabilità sempre che abbiano maturato almeno 30 giorni di lavoro in\nsomministrazione nell’ultimo anno.",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"WAGES_determined","Articolo 30 - Trattamento retributivo •A","Articolo 30 - Trattamento retributivo\n\n•Al lavoratore è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui\nhanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice inquadrati al\ncorrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata alla\nstessa.\n\n•La retribuzione dei lavoratori viene liquidata con periodicità mensile,\nsulla base delle ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di\nciascun mese dell’anno, assumendo come coefficiente divisore orario mensile\nquello risultante dalla seguente formula, valida anche per ferie e mensilità\naggiuntive:\n\n\n\norario settimanale aziendale x 52\n\n———————————————————\n\n12",{"bindId":164,"name":161,"text":165},"LOWWAGE_trigger","Articolo 30 - Trattamento retributivo\n\n•Al lavoratore è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui\nhanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice inquadrati al\ncorrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata alla\nstessa.",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"SENIOR_trigger","•Scatti di anzianità Per tutti i lavorat","•Scatti di anzianità\n\nPer tutti i lavoratori gli scatti di anzianità sono erogati in conformità\nal raggiungimento dei periodi di maturazione previsti dal CCNL\ndell’utilizzatore anche nei casi di missioni rinnovate nell’arco di 15\ngiorni presso lo stesso utilizzatore. Il periodo previsto per la maturazione\ndegli scatti di anzianità è riportato sul contratto di assunzione del\nlavoratore.",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"SUNDAY_trigger","•Festività La retribuzione delle festivi","•Festività\n\nLa retribuzione delle festività infrasettimanali viene calcolata\nmoltiplicando l’orario lavorativo giornaliero previsto per la paga oraria\ncome definita al comma 4 del presente articolo.\n\n\n\nCon riferimento al periodo di festività natalizia, qualora una missione di\ndurata di almeno due mesi si concluda nell’arco dei 2 giorni antecedenti il\n25 dicembre e venga rinnovata entro i 14 giorni di calendario successivi alla\ncessazione della missione, al lavoratore in somministrazione, a titolo di\nmiglior favore, vengono retribuite al 100% le festività del 1 e 6 gennaio.\nQualora tale missione venga rinnovata e cessata entro il mese di dicembre, al\nlavoratore in somministrazione, a titolo di miglior favore, vengono retribuite\nal 50% le festività del 25 e 26 dicembre. In tal caso la eventuale\nretribuzione di cui al comma precedente, relativa alle festività del 1 e 6\ngennaio, si riduce al 50%.\n\nIn sostanza, nella concreta applicazione dell’istituto in parola, sono\nrinvenibili tre\n\nipotesi:\n\n\n\n•lavoratori con prima missione che cessa il 23 o il 24 dicembre e con\nsuccessiva missione riattivata entro il 6 o7 gennaio: in questo caso si ha\ndiritto al pagamento delle festività del 1 e 6 gennaio al 100% e nessun\ntrattamento è dovuto per il 25 o 26 dicembre;\n\n•lavoratori con prima missione che cessa il 23 o il 24 dicembre e con\nsuccessiva missione riattivata dopo il 26 (ad esempio il 27) ma con cessazione\nentro il 31 dicembre: in questo caso sono pagate le festività del 25 e 26\ndicembre al 50% e nessun trattamento è dovuto per il 1 e il 6 gennaio;\n\n•lavoratori con prima missione che cessa il 23 o il 24 dicembre, con\nsuccessiva\n\n\n\n\n\nmissione riattivata dopo il 26 (ad esempio il 27) ma con cessazione entro il\n31 dicembre e nuova riattivazione di missione entro il 6 o7 gennaio: in questo\ncaso sono pagate le festività del 25 e 26 dicembre al 50% e del 1 e 6 gennaio\nal 50%.",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"TRADEUNLEAV_trigger","Permessi delle RSA I rappresentanti sind","Permessi delle RSA\n\nI rappresentanti sindacali aziendali possono fruire, per l’esercizio del\nproprio mandato, di un monte ore di permessi retribuiti pari a un massimo di 11\nore mensili, oltre le ore di permesso per la trattativa sindacale. Le ore di\npermesso non usufruite rispetto al monte ore mensile sono cumulabili.\n\nPer le RSA le ore di permesso maturate e non fruite sono cumulabili solo\nnell’ambito della medesima missione, comprensiva delle eventuali proroghe.\n\n\n\nLe Parti concordano sulla ultravigenza della rappresentanza sindacale\nattualmente in vigore e sulla ultravigenza al variare dei numeri e della base\nassociativa all’interno dell’impresa utilizzatrice.\n\n\n\n•rappreSentanza SinDacale Unitaria (rSU)\n\nLe Parti firmatarie il presente CCNL condividono la necessità di definire\npuntualmente le modalità per una regolamentazione di settore delle procedure\ndi elezione delle RSU. Le elezioni avvengono secondo criteri e modalità\nindividuate dall’Accordo Quadro sulla rappresentanza del settore e\ndall’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014. I componenti delle RSU\nsubentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità di diritti, permessi,\nlibertà sindacali e tutele già loro spettanti, per effetto delle disposizioni\ndi cui al titolo III della legge n. 300\u002F1970.\n\nLe RSU possono fruire, per l’esercizio del proprio mandato, di un monte\nore di permessi retribuiti pari a un massimo di 12 ore mensili fra loro\ncumulabili, oltre alle ore di permesso per le trattative sindacali.\n\nLe ore di permesso maturate e non fruite sono cumulabili solo nell’ambito\ndella medesima missione, comprensiva delle eventuali proroghe.\n\nIl numero di componenti della RSU da eleggere è determinato in base al\nnumero di lavoratori somministrati in forza all’impresa utilizzatrice, a\nprescindere dall’ApL di cui sono dipendenti, secondo lo schema seguente:\n\nda 16 a 50 somministrati = 3;\n\nda 51 a 90 somministrati = 4;\n\nda 91 a 150 somministrati = 6; da 151 somministrati in su = 9;",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"tradeunleavdays","Le RSU possono fruire, per l’esercizio d","Le RSU possono fruire, per l’esercizio del proprio mandato, di un monte\nore di permessi retribuiti pari a un massimo di 12 ore mensili fra loro\ncumulabili, oltre alle ore di permesso per le trattative sindacali.",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"flexworktxt","Ferie Solidali •In applicazione dell’art","Ferie Solidali\n\n•In applicazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 151\u002F2015, il lavoratore in\nsomministrazione (cedente) può richiedere all’Agenzia per il lavoro di\ncedere volontariamente e a titolo gratuito i permessi e le ferie maturati ad\naltro lavoratore in somministrazione (cessionario) dipendente della medesima\nagenzia per il lavoro e in missione presso il medesimo utilizzatore, nella\nmisura e con le modalità disciplinate di seguito.\n\n•Le ore di permesso e di ferie sono cedibili, oltre che al fine di\nconsentire ai lavoratori beneficiari di assistere i figli minori che, per le\nparticolari condizioni di salute necessitino di cure costanti, anche per\nulteriori situazioni di grave necessità inerenti allo stato di salute del\nlavoratore cessionario o di altri componenti del suo nucleo familiare.\n\n•Sono cedibili solidalmente le sole giornate di ferie eccedenti le quattro\nsettimane annuali fruibili obbligatoriamente ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.\nn. 66\u002F2003, nonché le quattro giornate di riposo per le festività soppresse\ndi cui alla Legge n. 937\u002F77, nonché le ore di permesso contrattualmente\npreviste.\n\n•Le ore di permesso\u002Fferie sono cedute al loro valore nominale (dato\nquantitativo: numero di giornate o ore).\n\n•Il lavoratore in somministrazione cessionario può usufruire delle ferie\nsolidali solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di\nferie o di festività soppresse ad esso spettanti, nonché dei permessi orari\nretribuiti per particolari motivi personali o familiari, e previa presentazione\ndi adeguata certificazione comprovante lo stato di necessità delle cure in\nquestione.\n\n•Le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del\ncessionario fino al\n\nperdurare delle necessità di cui alla lettera B. Ove cessino le condizioni\ndi necessità\n\n\n\n\n\nlegittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle\ngiornate di riposo da parte del cessionario, le giornate tornano nella\ndisponibilità di ciascun lavoratore cedente in misura proporzionale rispetto\nalla quantità equivalente delle ore cedute.\n\n•La richiesta all’agenzia per il lavoro di attivazione dell’istituto\ndelle ferie solidali può essere presentata dal lavoratore somministrato\ncessionario, da un gruppo di lavoratori cedenti o, se presenti, dalle RSU\u002FRSA\ndei lavoratori somministrati.\n\n•Fermi restando i principi generali che precedono, la disciplina relativa\nalle modalità di fruizione dell’Istituto delle ferie solidali è demandata\nalla contrattazione aziendale o alla regolamentazione aziendale\ndell’agenzia.\n\ni. L’istituto delle ferie solidali ha carattere sperimentale e una durata\npari al periodo\n\ndi vigenza del presente CCNL.",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"hourstxt","Articolo 51 - Somministrazione a tempo d","Articolo 51 - Somministrazione a tempo determinato con monte ore retribuito\ngarantito - MOG\n\n•Premessa Le Parti,\naseguitodisperimentazionequadriennalederivantedalprecedentecontratto collettivo\ndi settore, con il presente CCNL intendono adottare definitivamente come\nmodalità propria di utilizzo della somministrazione di lavoro il contratto di\nlavoro con monte ore retribuito e garantito, denominato MOG.\n\nLa finalità perseguita dalle Parti è di ricondurre nell’ambito della\nsomministrazione di lavoro altre tipologie contrattuali flessibili, occasionali\no accessorie (come ad esempio il lavoro intermittente, ripartito, occasionale o\naccessorio, collaborazioni), in quanto forma contrattuale più tutelante e\ngarantita nonché per agevolare l’utilizzo della somministrazione di lavoro\nin alcune aree aziendali o settori che maggiormente necessitano di rapporti di\nlavoro compatibili con le reali esigenze produttive ed organizzative delle\naziende utilizzatrici.",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"PAIDLEAV_trigger","•Ferie Il lavoratore può usufruire delle","•Ferie\n\nIl lavoratore può usufruire delle ferie maturate per le missioni pari o\nsuperiori a 3 mesi e, comunque, di almeno un giorno per le missioni entro i 3\nmesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive\ndell’utilizzatore.\n\nAi fini del raggiungimento del requisito stesso, in caso di missioni\nreiterate presso lo\n\nstesso utilizzatore, i periodi di missione sono cumulati.",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"hivpolicy","•qualora richiesto, sottoporti alla sorv","•qualora richiesto, sottoporti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria ed\nalle relative\n\nvisite mediche. In tal caso ti è fornita, da parte del medico competente\ndell’Im- presa Utilizzatrice, copia della cartella sanitaria che sarà tua\ncura conservare ed utilizzare nel caso di missioni successive anche alle\ndipendenze di diverse Imprese Utilizzatrici;\n\n•inviarti alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di\nsorveglianza\n\nsanitaria (D.Lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.i.);\n\n•darti tempestiva informazione qualora tu venga adibito a mansioni che\ncompor- tino rischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non\ncomunicati all’atto della stipula del contratto, anche ai fini\ndell’effettuazione della sorveglian- za sanitaria obbligatoria e relative\nvisite mediche;",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"ONCERISE_trigger","•Ratei di tredicesima e di eventuali alt","•Ratei di tredicesima e di eventuali altre mensilità aggiuntive.\n\nPer ognuna delle ore retribuite verrà corrisposto un importo per ratei di\ntredicesima pari all’8,33% della retribuzione oraria ordinaria spettante,\ncosì come determinata al precedente comma 2 e computata come segue:\n\n\n\nRetribuzione lorda globale di fatto\n\n-—————————————————————- x\n0,0833\n\nDivisore Orario Mensile","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl agenzie di somministrazione di lavoro 2019-2021 - 2019\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2019-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2021-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Commercio al dettaglio, Commercio all'ingrosso\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        NIDIL - Nuove Identità di Lavoro, CGIL - Confederazione Generale ltaliana del Lavoro, UIL - Unione ltaliana del Lavoro, CISL - Confederazione ltaliana Sindacati Lavoratori\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;-9.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;-9.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;12 hours per month giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n 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