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Borgazzi, 4 - 20122 Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tel. 02 58316111 - Fax 02 58431625\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E-mail: info@federorafi.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finito di stampare: marzo 2011\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ABBIATI di Maurizio Cabrini - Milano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE PER LA LAVORAZIONE DI PRODOTTI DI OREFICERIA,\nGIOIELLERIA, ARGENTERIA, POSATERIA IN ARGENTO E BIGIOTTERIA PREVALENTEMENTE IN\nMETALLI E\u002FO MATERIALI PREZIOSI, NONCHÉ DELLE UNITÀ PRODUTTIVE E DI SERVIZIO\nCHE ABBIANO CON IL SETTORE ORAFO - ARGENTIERO INTERCONNESSIONI DI SIGNIFICATIVA\nRILEVANZA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23 SETTEMBRE 2010\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gentile concessione del Comune di Recanati, Città ove ha sede\nVAssociazione Argentieri, il presente contratto viene ratificato in Sala Giunta\ndel Palazzo Comunale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Recanati, lì 24 febbraio 2011\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stipulalo in Milano 11 23 settembre 2010\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ratificalo in Recanati lì 24 febbraio 2011\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFINDUSTRIA FEDERORAFI, Federazione Nazionale Orafi Argentieri Gioiellieri\nFabbricanti, rappresentata dal suo Presidente Antonio Zucchi assistito da:\nDimitri Stella Consigliere Delegato della Federazione e Stefano de Pascale\nDirettore Generale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Associazione Argentieri, rappresentata dal suo Presidente Romano Sagni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assistiti da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giampietro Rossetti dell Assolombarda, Alessandro Tarquini dell Associazione\ndegli Industriali della Provincia di Arezzo, Daniele Marrama dell'Associazione\nIndustriali della Provincia di Vicenza, Michele Pesce dell’unione Industriale\ndella Provincia di Alessandria e da Alberto Mazzetto dell’Unione degli\nIndustriali delia Provincia di Padova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La FIM - Federazione Italiana Metalmeccanici - rappresentala dal Segretario\nGenerale Giuseppe Farina e dai Segretari Nazionali, Anna Trovò, Pruno Vitali,\nAntonio Sansone Gianfranco Gasbarro Marco Bentivogli, e da una Delegazione\ncomposta da:Nicola Alberta, Antonio Aldrighetti,Gianni Alioti, Carlo Anelli,\nTonio Anseimo; Rino Barca,Leonardo Bartolucci, Andrea Beitisai, Vito\nBianchino,Augusto Bisogna, Leonardo Burino, Liliana Cacciapuoti, Claudio\nChiarie, Gianni Castellan., Daniele Cerato; Giuseppe De Leo,Gianni Di\nScala;Giovanni Di Sero, Maurizio Geron, Antonello Gisotti, Vittorio Guida,\nRosario laccarino, Giuseppe Lazzaro, Emilio Lunati, Fausto Mantovi, Antonio\nMarchina, Riccardo Mascolo, Roberto Menegaido, Gianfranco Michelti,\nMassimiliano Nobis, Reno Ostili, Sandro Pasotli, Gian Paolo Pavoni, Salvatore\nPicciurro, Adolfo Pierolti, Gianluigi Redaelli, Tiziano Roncone, Antonio\nSpinelli, Marco Tesi, Giuseppe Terracciano, Mario Todeschini, Ferdinando Ubano,\nLaura Valgiovio, Salvatore Varane, Michele Zanocco, Giancarlo Zanoletti,\nAntonio Zenga, assistila dalla Segreteria della CISL - Confederazione italiana\nsindacati lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e la UILM - Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici - rappresentata dal\nSegretario Generale Rocco Palombella, dai Segretari Nazionali Luca Maria\nColonna, Giovanni Contento, Mario Ghini, Eros Panicati, Roberto Toigo e da una\ndelegazione composta da Gian Martino Amadio, Antonio Apa, Enrico A zzare, Carlo\nBiasin, Serena Bontempelli, Franco Busto, Massimo Cerri, Gianluca Ficco,\nVincenzo Gentilucci, Giuliano Gritti, Nicola Manzi, Nicola Pasini, Maurizio\nPeverati, Vincenzo Renda, Giuseppe Rossi, Pino Russo, Giovanni Sgambati,\nAntonio Talò, Gianfranco Verdini, Silvio Vicari, Roberto Zaami, Luigi Zanini,\nAlfio Zaurito e con la collaborazione tecnica di Filippo Maria Giorgi,\nassistita dalla Segreteria della Uil - Unione Italiana del Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È slato stipulato il presente Contratto Nazionale che ha valore per i\ndipendenti delle aziende per la lavorazione di prodotti di oreficeria,\ngioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in\nmetalli e\u002Fo materiali preziosi, nonché delle unità produttive e di servizio\nche abbiano con il settore orafo - argentiero interconnessioni di significativa\nrilevanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle parti stipulanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce il\nprecedente C.c.n.I. 21 aprile 2008 a tutti gli effetti e, dunque, anche ai fini\ndel terzo comma dell’art. 37, Disciplina Generale, Sezione terza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I richiami al sindacato stipulante in data 22 giugno 1994 l’accordo per la\ncostituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (Allegalo nr. 8 del\npresente contratto) contenuti negli articolati del C.C.N.L. 21\u002F04\u002F2008 non\nmodificali con il presente Contratto, vengono mantenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro assume quale regola\ndei comportamenti tra le parti la coerenza con gli obiettivi di competitività\ndelle imprese e di valorizzazione del lavoro industriale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Cp>•attribuendo alla autonomia collettiva delle Parli una funzione primaria\nper la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo\npartecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le Parti\nriconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una\ndinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori\nbenefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una\ngestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e\nvalorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A questi fini le Parti si impegnano in nome proprio e per conto delle\nimprese aderenti e delle RSU costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale\n20 dicembre 1993, a che il funzionamento del sistema di relazioni sindacali e\ncontrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure\nspecificamente indicate, dandosi nel contempo alto che la loro puntuale\napplicazione é condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali\nnelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al sistema contrattuale così disciplinalo corrisponde l’impegno delle\nParti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro\nvalidità il contratto generale e le norme integrative aziendali da esso\npreviste. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi\nper l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate\nmentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a\nintervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare,\nintegrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed istituti\ndiversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto\nsvolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del\ncontratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri e alle\nprocedure ivi indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale é prevista nello spirilo dell'attuale prassi\nnegoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le\nmaterie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contralto, le\nstrutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU\ncostituite ai sensi dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre!993. Le\naziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali\nterritoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente contralto di lavoro da valere in tutto il territorio\nnazionale è stato stipulato sulla base di questa premessa, che ne costituisce\nparte integrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto Nazionale ha valore per i dipendenti delle aziende per\nla lavorazione di prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in\nargento e bigiotteria prevalentemente in metalli e\u002Fo materiali preziosi,\nnonché delle unità produttive e di servizio che abbiano con il settore orafo\n- argentiero interconnessioni di significativa rilevanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISCIPLINA GENERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SEZIONE PRIMA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>SISTEMA DI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>OSSERVATORIO CONGIUNTO IN SEDE NAZIONALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>SULLA SITUAZIONE ECONOMICO - SOCIALE NEL SETTORE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Federerai! - Associazione Argentieri e Firn - Fieni - Uilm promuoveranno la\ncostituzione di un osservatorio congiunto paritetico sulla situazione economico\n- sociale nel settore orafo - argentiero, quale sede di analisi, verifica e\nconfronto sistematici su temi di rilevante interesse reciproco e, in\nparticolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le tendenze e l’evoluzione dell’innovazione tecnologica nel settore\norafo - argentiero con particolare riguardo all’andamento occupazionale,\nnonché gli andamenti e le prospettive economico - produttive suddivise fra i\nsettori orafo e argentiero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'andamento dell’occupazione disaggregato per tipologia di rapporto di\nlavoro (contratti part time, contratti a termine, contratti di apprendistato,\ncontratti di lavoro temporaneo, ecc.) e per sesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’andamento degli orari di fatto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’andamento dei premi di risultato nonché dei salari di fatto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le ore di formazione professionale e le tipologie della formazione\nfruita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la costituzione degli RLS e le relative azioni formative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la definizione a livello territoriale di quanto previsto dal presente\nCCNL in materia di lavoro a domicilio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le problematiche dello sviluppo dei settori orafo - argentiero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dati di cui sopra, in particolare quelli relativi ai punti d) e f) laddove\npossibile e qualora disponibili, verranno elaborati in termini disaggregati per\naree interregionali come di seguito identificate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Triveneto, Lombardia, Piemonte e Val d’Aosta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Italia\nmeridionale e insulare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a tali aree saranno altresì fornite, ove disponibili,\ninformazioni globali riferite alle previsioni di investimento e alle eventuali\noperazioni di ristrutturazione, di scorporo e di decentramento permanente di\nimportanti fasi delle attività produttive in atto, qualora dette operazioni\ncomportino sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo\ndeterminante le tecnologie fino ad allora adottate o l’organizzazione\ncomplessiva del lavoro o il tipo di produzione in atto e influiscano\ncomplessivamente sull’occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>INFORMAZIONI A LIVELLO TERRITORIALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, le Associazioni\nterritoriali imprenditoriali forniranno al Sindacato provinciale di categoria,\nnel corso di apposito incontro, informazioni globali, riferite alle aziende\nassociate e alle Federazioni imprenditoriali stipulanti il presente contratto,\nriguardanti le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo\ndella situazione, con particolare riferimento all’occupazione e alte\nsituazioni di crisi che abbiano particolare rilevanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso di tale incontro le Associazioni territoriali imprenditoriali\nforniranno informazioni globali ai Sindacati provinciali di categoria relative\nai dati sulla occupazione suddivisi per qualifiche e sesso degli addetti, con\nparticolare riguardo all’andamento dell’occupazione nelle categorie più\ndeboli, all’assunzione di lavoratori di primo impiego, ivi compresi gli\napprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso dello stesso incontro verranno fomite informazioni globali sulle\neventuali iniziative promosse per favorire le pari opportunità e sui programmi\ndi formazione professionale eventualmente promossi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito dell’informativa di cui sopra i’Associazione territoriale\nprovvederà anche agli adempimenti previsti dal contratto in materia di lavoro\na domicilio (punto 6, allegato 3), nonché a fornire notizie sui criteri\ngenerali che attengono al decentramento produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le province con ridotte concentrazioni di aziende nei settori\ninteressati, le Organizzazioni nazionali delle due Parti individueranno\nconsensualmente aree interprovinciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti potranno addivenire a valutazioni congiunte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sulla situazione dell’industria orafo - argentiera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sull’andamento dell’occupazione, anche con riferimento alle categorie\npiù deboli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sulla formazione professionale anche con riferimento alla formazione\ninerente l’apprendistato valutando in tale contesto l’opportunità di\ncostituire al riguardo una Commissione paritetica territoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•su eventuali iniziative di pari opportunità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-green_trigger\">\u003Cp>L’Associazione imprenditoriale renderà anche informazioni globali sulle\niniziative realizzale dalle aziende ai fini della tutela e del miglioramento\ndell’ambiente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 3\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE IN SEDE AZIENDALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno\nannualmente alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle Organizzazioni\nsindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l’Associazione\nterritoriale di competenza, su richiesta delle stesse, informazioni su:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell'impresa\ne la situazione economica con riferimento alfe scelte e alle previsioni\ndell’attività produttiva, ai programmi che comportino, anche all’estero,\nnuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti e le\nprevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull’occupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell'occupazione\nnonché in caso di previsioni di rischio per i livelli occupazionali le\neventuali misure di contrasto previste al fine di evitare o attenuarne le\nconseguenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno alle\nRappresentanze sindacali unitarie e alle Organizzazioni sindacali territoriali\ndei sindacati stipulanti tramite I’Associazione territoriale di competenza,\nnel corso di un apposito incontro, informazioni sulle decisioni che siano\nsuscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del\nlavoro e dei contratti di lavoro con riferimento a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo\ndeterminante le tecnologie adottate o l’organizzazione complessiva del\nlavoro, o il tipo di produzione in atto ed influiscano complessivamente\nsull’occupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rilevanti conseguenze sulle condizioni prestalive; le disposizioni di questo\npunto non riguardano le ricorrenti modifiche dell’organizzazione del lavoro e\ndei mezzi di produzione che attengono al normale miglioramento dei risultati\ndella attività imprenditoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le operazioni di scorporo e di decentramento permanente di importanti fasi\ndell’attività produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente\nsull'occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Le Parti si danno atto che le procedure previste dalla Legge n. 223 del\n1991, dalla Legge n. 428 del 1990 nonché dal D.P.R. n. 218 del 2000, assorbono\ne sostituiscono le procedure di informazione e consultazione in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta scritta delie Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza,\ndelle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti,\npresentata entro 5 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui alle\nlettere che precedono, il datore di lavoro è tenuto ad avviare un esame\ncongiunto nel livello pertinente di direzione e rappresentanza in funzione\ndell'argomento trattato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere al quale\nil datore di lavoro darà risposta motivata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La consultazione si intende in ogni caso esaurita decorsi 15 giorni dalia\ndata fissata per il primo incontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle\ninformazioni che siano state loro espressamente fomite in via riservala e\nqualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti\ne dati di cui vengono a conoscenza. La Direzione può autorizzare i\nrappresentanti dei lavoratori a trasmettere le informazioni riservate, nei\nlimiti che saranno espressamente indicati, a lavoratori o a terzi, anch’essi\nvincolati dall'obbligo di riservatezza. Eventuali contestazioni circa la\nqualificazione di riservatezza delie informazioni da parte della direzione\naziendale sono demandate alla Commissione di conciliazione di seguito\ndefinita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che entro il 31 dicembre 2008 si procederà alla\ncostituzione della Commissione di conciliazione che sarà composta da 7 membri\ndi cui 6 designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti e dalla Federorafi\ne Associazione Argentieri ed 1 di comune accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti la Commissione definiranno le modalità operative per un\ncorretto funzionamento della commissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.\n25, alla Commissione è demandalo il compito di risolvere le controversie\nrelative alla natura riservala delle notizie fornite e qualificale come tali\ndal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla data\ndi ricezione del ricorso da parte dei soggetti interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre procederà a definire quanto rinviato dal D.Lgs. 6 febbraio 2007 n.\n25 in ordine alla concreta determinazione delle esigenze tecniche,\norganizzative e produttive per l'individuazione delle informazioni suscettibili\ndi creare notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle\ndanno e che escludono l'obbligo per il datore di lavoro a procedere a\nconsultazioni o a comunicare informazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione, sulla scorta delle esperienze aziendali acquisite, avrà\ninoltre il compito di individuare te modalità riguardanti l’autorizzazione\ndei rappresentanti dei lavoratori o eventuali consulenti a trasmettere\ninformazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di\nriservatezza che saranno recepite dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le previsioni che precedono costituiscono attuazione della disciplina di cui\nal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma annualmente le aziende che occupano più di 150 dipendenti\nrenderanno ai Sindacati provinciali di categoria, su richiesta degli stessi nel\ncorso di un apposito incontro convocato dall’Associazione imprenditoriale\nnella cui area di competenza si trova la Direzione dell’azienda interessata,\ninformazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo\navente carattere permanente e\u002Fo ricorrente nonché riguardo all’articolazione\nper tipologie dell’attività decentrata e alla sua localizzazione indicata\nper grandi aree territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche\ndi cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende\nesecutrici di dichiarare l’osservanza delle nonne contrattuali del settore\nmerceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>MOBILITÀ ORIZZONTALE NELL’AMBITO DELLO STABILIMENTO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Direzioni degli stabilimenti con più di 150 dipendenti informeranno\npreventivamente, in apposito incontro, le Rappresentanze sindacali unitarie e,\ntramite l'Associazione imprenditoriale di competenza, i Sindacati provinciali\ndi categoria, sugli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento\nche interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali\nspostamenti non rientrino nelle necessità collegale alle normali esigenze\ntecniche, organizzative e produttive dell’azienda, ivi comprese quelle delle\naziende di installazione e di montaggi nell’ambito della loro peculiare\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>CONTRAZIONE TEMPORANEA DELL’ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di necessità di contrazione temporanea dell’orario di lavoro le\nParti, ferma restando l’applicazione della legge 20 maggio 1975, n. 164,\nfanno rinvio alle intese interconfederaii 21 gennaio 1975.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>FORMAZIONE PROFESSIONALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Federerà li - Associazione Argentieri e Firn, Fioin, Uiim riconoscono\nconcordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane è\nessenziale ai fini dell’incremento quantitativo e del miglioramento\nqualitativo dell’occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità\noccupazionali del mercato del lavoro, con particolare riguardo al personale\nfemminile, alle fasce deboli e ai lavoratori coinvolti in processi di\nmobilità, nell’intento di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di\nlavoro e consentire una maggiore flessibilità nell’impiego dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes_newtech\">\u003Cp>A tal fine le Parti convengono di costituire un gruppo di lavoro paritetico,\ntonnato da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati\nstipulanti (Federorafi-Assocìazione Argentieri e Fim-Fiom-Uilm) con il compito\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individuare le specifiche esigenze formative del settore\norafo-argentiero, con riferimento all’evoluzione delle tecnologie\nimpiegate;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•operare, affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa\ned amministrativa, risultino coerenti con le esigenze di cui alla precedente\nlettera a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a\nfavore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in processi di\nmobilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. 7\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>PARI OPPORTUNITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Con il compito di individuare iniziative dirette a promuovere presso le\naziende comportamenti coerenti con i principi di parità e di pari opportunità\nnell’accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione\nprofessionale previsti dalla legislazione vigente, viene confermata la\n“Commissione paritetica per le pari opportunità” in sede nazionale e\nformata da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati\nstipulanti (federerà fi - Associazione Argentieri e Fim-Fiom-Uilm). La\nCommissione opera con il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore e\nindividuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al\nfine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorire la\ndiversificazione delle scelte lavorative e l’accesso a nuove\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle\nlavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardante la\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individuare iniziative dirette a favorire l’occupazione femminile in\nruoli connessi alle nuove tecnologie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individuare iniziative di informazione per promuovere comportamenti\ncoerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>•proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei\nluoghi di lavoro; al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli\nobiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell’ambiente\ndi lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla Comunità europea.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La Conunissione si riunisce su richiesta di una delle Parti, delibera\nall’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente\nriferisce sulla propria attività alle delegazioni che hanno stipulato il\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.1 Informazioni in materia di pari opportunità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende tenute a redigere, ai sensi deli’art. 9 legge 10 aprile 1991,\nn. 125, il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e\nfemminile, presenteranno i dati elaborati alle RSU in occasione di un apposito\nincontro da tenersi nel mese in cui il rapporto viene trasmesso nel rispetto\ndelle disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISCIPLINA GENERALE\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>SEZIONE SECONDA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PREMESSA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che le rappresentanze dei lavoratori in azienda sono\ncostituite dalle RSU nel rispetto dei principi e della disciplina stabiliti dal\nprotocollo del 23 luglio 1993, e dall’accordo interconfederale per la\ncostituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie del 20 dicembre 1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'applicazione dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 nel\nsettore orafo-argentiero si fa riferimento a quanto previsto nell’intesa per\nla costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie del 22 giugno 1994\nallegato al presente contratto (allegato n. 8).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I diritti e le tutele stabilite dalla presente Disciplina Generale, Sezione\nseconda, per le Rappresentanze sindacali aziendali costituite secondo Part. 19,\nlegge 20 maggio 1970, n. 300, sono trasferite alle Rappresentanze sindacali\nunitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Ch3>Art. 1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ASSEMBLEA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art. 20 della legge 20\nmaggio 1970, n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni\ne con l’indicazione specifica dell'ordine del giorno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le osi. stipulanti e\u002Fo la RSU convocherà mio l’assemblea retribuita,\npossibilmente alla fine o all’inizio dei periodi di lavorazione, fermo\nrestando quanto previsto alla lettera a) punto 4 - Parte prima dell’Accordo\ninterconfederale 20 dicembre 1993;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le o.s.l. stipulanti e\u002Fo la RSU nel convocare assemblee retribuite di\ngruppi di lavoratori da tenersi durante l’orario di lavoro, dovranno tenere\nconto delle esigenze afferenti la continuazione della normale attività degli\naltri lavoratori non interessali all’assemblea stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quando nell’unità produttiva il lavoro si svolge a turni l’assemblea\npuò essere articolata in due riunioni nella medesima giornata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver\nluogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la\nsicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di\nattuazione in relazione ai punti 4) e 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dovranno essere preventivamente comunicati all’azienda i nominativi dei\ndirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare\nall’assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità\nproduttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue\nretribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al 2° comma, art. 35,\ndella legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive\nmedesime, con le modalità di cui sopra, in quanto compatibili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 2\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>DIRITTO DI AFFISSIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>II diritto di affissione viene regolato dall’art. 25 delia legge n. ZOO\ndel 1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>LOCALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti porrà\na disposizione delle Rappresentanze sindacali unitarie, costituite nell'ambito\ndelle Organizzazioni sindacati congiuntamente stipulanti il presente contratto,\nper l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno\ndell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive con numero inferiore a 200 dipendenti le\nRappresentanze sindacali unitarie di cui al comma precedente hanno diritto di\nusufruire di un locale idoneo alle loro riunioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 4\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>PERMESSI PER MOTIVI SINDACALI E CARICHE ELETTIVE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e\nprovinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle\nFederazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali metalmeccanici,\npotranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a 24 ore per ciascun\ntrimestre solare, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dai\nlavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette\ne garantito comunque in ogni reparto lo svolgimento dell’attività\nproduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere\ncomunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali alle Associazioni\nindustriali territoriali, che provvederanno a comunicarle all’azienda cui il\nlavoratore appartiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’aspettativa dei lavoratori chiamali a funzioni pubbliche elettive o\na ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le\ndisposizioni di cui all’art. 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Cp>Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, si applica la\nnormativa, in tema di permessi, di cui all’art. 32 della legge n. 300 del 20\nmaggio 1970.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie per l'espletamento del\nloro mandato hanno diritto a permessi in conformità a quanto previsto dagli\narti. 23 e 24 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda le unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti,\nle ore di permesso retribuite non potranno essere inferiori complessivamente a\n1 ora e 30 minuti all’anno per ciascun dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nominativi dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie e le\nrelative variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle\nOrganizzazioni predette alle Associazioni industriali territoriali che\nprovvederanno a comunicarli all'azienda cui il lavoratore appartiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli\neventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con\nquelli che dovessero derivare da disposizioni di legge. Le ore di permesso\nsindacale retribuite saranno liquidate in base alla retribuzione globale di\nfatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>TUTELA DEI COMPONENTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La tutela prevista dali'art. 14 del!'Accordo interconfederale 18 aprile 1966\nsulle Commissioni interne viene estesa, limitatamente al periodo di durata\ndell’incarico, ai componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui\nall'art. 4, delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nominativi dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui\nsopra dovranno essere trasmessi alla Direzione aziendale per il tramite delle\nAssociazioni industriali territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni sostituzione sarà tempestivamente comunicata con le stesse\nmodalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mobilità intema non meramente temporanea limitata a singoli\ncomponenti delle Rappresentanze sindacali unitarie, lo spostamento degli stessi\nsarà subordinalo, nel caso di loro richiesta, a un esame preventivo con la\nRappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SINDACALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’azienda provvederà alta trattenuta dei contributi sindacali ai\ndipendenti che ne Tacciano richiesta mediante delega debitamente sottoscritta\ndal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all’azienda dal lavoratore\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le deleghe avranno validità permanente salvo revoca che può pervenire in\nqualsiasi momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega conterrà l'indicazione delle Organizzazioni sindacali cui\nl’azienda dovrà versare il contributo che sarà commisurato all’1% di una\nretribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare conglobato di\ncategoria in vigore nel mese di ottobre di ciascun anno, per 13 mensilità\nall'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contributo, così determinalo per ciascun anno, avrà decorrenza dal mese\ndi gennaio dell’anno successivo salvo diversa esplicita indicazione delle\nOrganizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salve le condizioni in atto alla data di entrata in vigore del CCNL\nche prevedano contributi sindacali di importo superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intende revocare la delega dovrà dichiararlo in calce a\ntale modulo. Se lo stesso indicherà una diversa Organizzazione sindacale, si\nintenderà revocata la delega precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta congiunta dei Sindacati provinciali, la raccolta delle deleghe\npotrà avvenire mediante l’utilizzazione di un modulo — da inserire nella\nbusta paga — suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente\nl’indicazione del sindacato beneficiario del contributo, sarà rimessa da\nciascun lavoratore al sindacato prescelto, e la seconda contenente la delega\nvera e propria, ma senza l’indicazione del sindacato cui devolvere il\ncontributo stesso, sarà rimessa all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo delle trattenute sarà versato secondo le indicazioni che\nverranno fornite dalle Organizzazioni sindacali interessate tramite le\nAssociazioni industriali. Eventuali variazioni nel corso dell’anno delle\nmodalità di versamento dovranno essere comunicate per iscritto con preavviso\ndi almeno tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali già\nconcordati, e in atto in sede aziendale, restano invariati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con cadenza semestrale, le aziende forniranno tramite l’Associazione\nterritoriale imprenditoriale, a ciascuna Organizzazione sindacale,\nl’indicazione numerica, aggregala per livelli di inquadramento, dei\nrispettivi iscritti e di quelli con delega F.L.M., e le relative somme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>AFFISSIONE DEL CONTRATTO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>II presente contratto di lavoro e l’eventuale regolamento interno saranno\naffissi in ogni stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DISCIPLINA GENERALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>SEZIONE TERZA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DISCIPLINA COMUNE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ASSUNZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge vigenti, all'atto\ndell’assunzione l’azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la data di inizio del rapporto di lavoro e la tipologia del contratto di\nassunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con esattezza la località in cui presterà la sua opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la categoria professionale della classificazione unica cui viene\nassegnalo, la qualifica e la retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la Disciplina Speciale che gli viene applicata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durala dell’eventuale periodo di prova di cui alle discipline\nspeciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tutte le altre eventuali condizioni concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita\nmedica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell’ambito delle\nproprie possibilità tecnicoorganizzative, il problema dell’inserimento degli\ninvalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in Finzione della\ncapacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie\ncategorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle\nRappresentanze sindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>DOCUMENTI, RESIDENZA E DOMICILIO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti\ndocumenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•carta d'identità o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•libretto di lavoro o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già\nprovvisto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•certificato di residenza di data non anteriore a 3 mesi (l’interessato\ndovrà comunicare anche l’eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla\nresidenza).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto dal codice di procedura penale, e nei limiti di\ncui all’art. 8 delta legge n. 300 del 1970, il datore di lavoro potrà\nrichiedere il certificalo penale del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto dell’assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso,\nla sezione del libretto personale sanitario e\u002Fo di rischio da compilarsi a cura\ndell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che\ntrattiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di\nresidenza e di domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>IN CASO DI ACCESSO AI PROGRAMMI TERAPEUTICI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>E DI RIABILITAZIONE PER GLI STATI DI ACCERTATA TOSSICODIPENDENZA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli e fletti del Testo unico delle leggi in materia di\ndisciplina degli stupefacenti e sostanze psicolrope, prevenzione, cura e\nriabilitazione dei relativi stali di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990,\nn. 309), il lavoratore del quale viene accertato lo stalo di tossicodipendenza\ne che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i\nservizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture\nterapeutico-riabililative e socio-assistenziali, se assunto a tempo\nindeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo\nin cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta all'esecuzione del\ntrattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 3 aiuti,\nsecondo le specifiche modalità di seguilo definite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è\ntenuto a presentare alla Direzione dell’azienda la documentazione di\naccertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico\nper le tossicodipendenze e il relativo programma di riabilitazione ai sensi\ndeH’art. 122 del citato Testo unico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente interessalo dovrà inoltre presentare, con periodicità\nmensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta\neseguendo il programma terapeutico attestante l’effettiva prosecuzione del\nprogramma stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda\nservizio entro 7 giorni dal completamento della terapia di riabilitazione o\ndalla scadenza del periodo massimo di aspettativa, ovvero dalla data\ndell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma\nterapeutico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previa richiesta scritta, l’azienda concederà ai lavoratori che ne\nfacciano richiesta per la necessità, attestala dal servizio pubblico per le\ntossicodipendenze, di concorrere ai programma terapeutico e socio-riabilitativo\nseguito da un familiare tossicodipendente, un periodo di aspettativa—\ncompatibilmente con le esigenze tecnico-produttive—non superiore a 4 mesi,\nanche frazionabile per periodi non inferiori a 1 mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorrerà retribuzione né si\navrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e\u002Fo di\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’attuazione degli adempimenti disciplinali dai presente articolo,\nsarà posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono inquadrali in una classificazione unica articolata su 8\ncategorie professionali e 8 livelli retributivi, ai quali corrispondono eguali\nvalori minimi tabellari mensili secondo le tabelle allegate,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I livelli indicati sono quelli ragguagliali al mese (173 ore) e sono eguali\nper tutti i lavoratori indipendentemente dalla differenza di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie\ngenerali, le esemplificazioni dei profili professionali e le relative\nesemplificazioni per settore indicale al punto A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di\nretribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l’attribuzione ai\nsingoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come,\nper esempio, il trattamento di fine rapporto, gli aumenti periodici, gli\nadempimenti assicurativi e tributari, i trattamenti per sospensione e riduzione\ndi lavoro, eco.) che continuano a essere previsti per i quadri, gli impiegati,\nle categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di Accordo\ninterconfederale e di contratto collettivo e che si intendono qui riconfermale,\nin quanto non esplicitamente modificate con il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il\ncomune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto eventuali azioni giudiziarie promosse da lavoratori comunque\naderenti alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, e\nintese a ottenere l’estensione di trattamenti normativi ed economici oltre i\nlimili stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra indicati,\navranno come conseguenza l’automatico e corrispettivo scioglimento delle\nFederazioni Orafi e Argentieri e per esse delle aziende orafe, argentiere,\nposatiere-argentiere rappresentale, dalle obbligazioni in tale presupposto\nassunte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si obbligano a\nintervenire perché non siano proposte le azioni di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’iniziativa di dichiarare Io scioglimento delle obbligazioni di cui sopra\nè di competenza esclusiva delle nominate Federazioni a livello nazionale,\nprevio esame con le Organizzazioni sindacali stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) DECLARATORIA, ESEMPLIFICAZIONI DEI PROFILI ED ESEMPI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente\narticolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni\ndei profili professionali e degli esempi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli esempi si riferiscono genericamente alla figura professionale del\nlavoratore, e pertanto sono prevalentemente formulati in termini uniformi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti\nprofessionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali\nspecificati nei profili, consentono, per analogia, di inquadrare le figure\nprofessionali non indicate nel testo, così come le figure professionali dei\nlavoratori con funzioni gerarchiche e dei lavoratori della la categoria, non\nindicate perché già sufficientemente definite nelle declaratorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la CATEGORIA (Disciplina Speciale - Parte Prima)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle\nquali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo\nminimo di pratica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente\ncollegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2a CATEGORIA (Disciplina Speciale - Parte Prima e Parte Terza)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un\nbreve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività\namministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza\ne pratica d’ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in\nfase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari e\nimpianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allievo manutentore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in\nfase di apprendimento operazioni semplici di diamantatura su articoli in\nmetalli preziosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allievo lapidatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in\nfase di apprendimento operazioni semplici per l’affinazione di metalli\npreziosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allievo affinatol e.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in\nfase di apprendimento lavori semplici di attrezzeria meccanica e di costruzione\nmacchine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allievo montatore di macchine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allievo attrezzista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in\nfase di apprendimento lavori semplici di laminazione o di trafilatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allievo laminatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allievo trafilatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in\nfase di apprendimento lavori semplici di fusione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allievo fonditore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in\nfase di apprendimento operazioni semplici per il saggio di metalli preziosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allievo saggiatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono operazioni di montaggio di pezzi semplici ovvero\nlavoratori che coadiuvano lavoratori di categoria supcriore nelle operazioni di\nmontaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore di cocce o manici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allievo montatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono la pulitura di oggetti semplici, ovvero la\nprepulitura di particolari di oggetti in metallo prezioso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pulitore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono operazioni di sbozzatura o di smerigliatura sul\ntornio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sbozzatore e smerigliatore a! tornio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono singole fasi di lavorazione della cera persa\n(iniezione cere, estrazione cere, formazione grappoli, preparazione gessi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto atta lavorazione a cera persa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono l'impiombatura dei coltelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiombatole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che effettuano stampaggi sn macchine attrezzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stampatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono attività semplici a carattere ripetitivo ai telai\ndi bruschialura, sgrassatura o asciugatura od ossidatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bruschiatore - Sgrassatore - Asciugatore - Telaista - Ossidatol e.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliale e secondo\nprocedure prestabilite, svolgono nell’ambito dei settori amministrativi\nattività di servizio con compiti semplici quali per esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Daltilografia\u002Fstenodattilografia - Compiti semplici di ufficio -\nPerforazione di schede meccanografiche - Verifica di schede meccanografiche -\nCentralinista telefonico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3a CATEGORIA (Disciplina Speciale - Parte Prima e Parte Terza)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica\npreparazione risultante da diploma di qualifica di Istituti professionali o\nacquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive\ndi natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare\npreparazione e pratica d’ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che effettuano interventi di normale difficoltà per la\nriparazione e la manutenzione di macchine e impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore meccanico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore elettrico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono operazioni di lapidatura di normale difficoltà su\narticoli in metalli preziosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lapidatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di prescrizioni o schemi equivalenti, eseguono\noperazioni di affinazione di metalli preziosi, di normale difficoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Affìnatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o disegni, eseguono\nlavori di normale difficoltà per la costruzione o il montaggio su banco o su\nmacchine operatrici normalmente non attrezzale di stampi o trance o attrezzi\nequivalenti o macchine e loro parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore di macchine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attrezzista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono le operazioni di laminazione o trafilatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laminatore - Trafilatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono operazioni di fusione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fonditore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di prescrizioni, metodi di analisi o capitolati,\neseguono operazioni di saggio di metalli preziosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saggiatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione\ne\u002Fo disegni, eseguono lavori di montaggio di normale difficoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori cite, secondo procedure o metodi prestabiliti, eseguono tutte le\noperazioni di pulitura di oggetti complessi in metallo prezioso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pulitore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, secondo procedure, metodi o indicazioni prestabiliti,\neseguono lavori di normale difficoltà per la tornitura in lastra di pezzi di\nargenteria e posateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tornitore in lastra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono più fasi di lavoro per la cera persa oppure\nlavoratori che eseguono operazioni di estrazione di cere particolarmente\ncomplesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Corista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, secondo procedure o metodi prestabiliti, eseguono tutte le\noperazioni di impiombatura delle lame ai manici da coltello, assicurando la\nperfetta qualità della centratura e della rettifica del punto di giunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiombatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che conducono macchine per stampaggio eseguendo sostituzioni di\nattrezzi e le relative registrazioni, effettuando, dove previsto, il controllo\ndelle operazioni eseguite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stampatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, secondo procedure o metodi prestabiliti, eseguono tutte le\noperazioni galvaniche e accessorie, conducendo i relativi impianti e\ncontrollando i tempi di esecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto ai bagni galvanici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono operazioni di smaltatura su oggetti di metalli\npreziosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Smaltatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che compiono operazioni semplici di incisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incisore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e\u002Fo disegni, eseguono\nlavori di normale difficoltà su banco o su macchine operatrici normalmente non\nattrezzate per incisione di stampi in acciaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incisore in acciaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di dettagliale indicazioni o cicli di lavorazione\ne\u002Fo disegni, eseguono lavori di normale difficoltà di martellatura o\ncesellatura su metalli preziosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Martellatore - Cesellatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che compiono a mano operazioni semplici di incassatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incassatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni\ndettagliale, svolgono nell’ambito dei settori amministrativi attività di\nservizio con compiti esecutivi quali per esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dattilografia\u002Fstenodattilografia - Compiti vari d’ufficio - Perforazione e\nverifica di schede meccanografiche - Centralinista telefonico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni\ndettagliate, svolgono attività esecutive di natura amministrativa per la\nclassificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati su\nmoduli e\u002Fo prospetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, su documenti già esistenti e seguendo istruzioni\ndettagliate, ricopiano disegni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto lucidi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto trascrizione disegni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4a CATEGORIA (Disciplina Speciale - Parte Prima e Parte Terza)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori qualificati che svolgono attività per l’esecuzione delle\nquali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del\nlavoro e alla interpretazione del disegno, conseguite in Istituti professionali\no mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità\nconseguite mediante il necessario tirocinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti\nalla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra\nindicate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di\nsemplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o\nattività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la\ncategoria precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti\nprocedono all'individuazione di guasti aventi carattere di variabilità e\ncasualità ed eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per\nla loro riparazione o per la manutenzione e messa a punto di macchine e\nimpianti per l’installazione, riparazione, controllo e messa in servizio di\nimpianti meccanici ed elettrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore meccanico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore elettrico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riparatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, su macchine non attrezzate, e con autonomia, realizzano\ndecorazioni complesse su oggetti di oreficeria fissando i parametri di macchina\ne di attrezzatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lapidatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di prescrizioni o schemi equivalenti, eseguono\noperazioni di natura complessa che richiedono la piena conoscenza dei diversi\nprocessi di affiliazione dei metalli preziosi ed elevata precisione nei\nrisultali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Affinatole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni, disegni o schemi\nequivalenti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per la\ncostruzione e il montaggio su banco o su macchine operatrici non attrezzate, di\nattrezzature, macchine o loro parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore di macchine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attrezzista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che effettuano reintegri sulla base di indicazioni che, partendo\nda formule di leghe già definite, consentono, mediante calcoli semplici, di\ntrasformare una lega in un'altra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Preparatore di leghe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, stilla base di procedure o metodi prestabiliti, eseguono\nqualsiasi operazione di saggio di metalli preziosi di elevato grado di\ndifficoltà in relazione alla natura complessa della titolazione e alla\nrichiesta di elevata precisione di risultati e al ristretto campo di\ntolleranza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saggiatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi\nequivalenti, lavori di elevata precisione e di natura complessa per il\nmontaggio di oggetti di particolare difficoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con scelta delia successione delle operazioni e dei mezzi di\nesecuzione, con piena autonomia di giudizio circa le modalità e i punti di\nintervento, eseguono qualsiasi operazione di pulitura di elevato grado di\ndifficoltà in relazione alla forma particolarmente complessa degli oggetti e\nalla loro dimensione, alla richiesta perfetta rettifica delle superflui, alla\nsalvaguardia delle caratteristiche strutturali e decorative dell'oggetto,\nassicurando il grado di qualità richiesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pulitore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, secondo procedure, metodi o indicazioni prestabiliti,\neseguono lavori di elevala precisione e di natura complessa per la tornitura in\nlastra di oggetti in argenteria di particolare difficoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tornitore in lastra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in autonomia, eseguono il taglio delle gomme onde renderle\nadatte all'iniezione ed estrazione delle cere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tagliatore di gomme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che conducono macchine per stampaggio di oggetti di argenteria e\nposateria e che eseguono tutti gli interventi necessari per l'impegnativa messa\nin fase delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze e che eseguono\nimpegnative sostituzioni di utensili e relativa registrazione e l'adattamento\ndei parametri di lavorazione, effettuando, ove previsto, il controllo delle\noperazioni eseguite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stampatore argenterie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, secondo procedure o metodi prestabiliti, procedono alla\ncomposizione e al controllo dei bagni galvanici e di sgrassatura apportando le\nnecessarie correzioni e sostituzioni ed eseguono tutte le operazioni galvaniche\ne accessorie conducendo i relativi impianti e controllando i tempi di\nesecuzione e la qualità del prodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conduttore di impianti galvanici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che in fase di apprendimento, coadiuvando lavoratori di categoria\nsuperiore effettuano miniature su metalli preziosi, per la realizzazione, con\nsmalto, di disegni (figure, animali, ecc.) senza sede predisposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allievo miniaturista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che compiono operazioni complesse di incisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incisore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni, modelli, disegni o\nschemi equivalenti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa\nsu banco per l’incisione di stampi in acciaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incisore in acciaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono sulla base di indicazioni, disegni o schemi\nequivalenti, lavori di elevata precisione e di natura complessa per la\nmartellatura o cesellatura su metalli preziosi di oggetti di particolare\ndifficoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Martellatore - cesellatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che compiono a mano operazioni complesse di incassatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incassatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a precise istruzioni e alle norme in uso, svolgono,\nnell’ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo,\nsecondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e\ndocumenti; esaminano per l’archiviazione e per il loro smistamento documenti\ne, ove richiesto, compilano su precise istruzioni e su schemi prefissati\nprospetti e\u002Fo tabelle.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segretario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure\noperative relative al sistema contabile adottalo nell’ambito dello specifico\ncampo di competenza, rilevano, riscontrano, ordinano anche su moduli o secondo\nschemi preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o\nsemplici computi o rendiconti e se del caso effettuano imputazioni di conto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che effettuano, in base a precise istruzioni e secondo schemi\npreordinati, la preparazione e l’avviamento dell’elaboratore elettronico,\nseguono le fasi operative e intervengono, in caso di irregolarità, in ausilio\nall’operatore consollista e\u002Fo conducono il macchinario ausiliario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a precise istruzioni e documentazione già\nesistenti, disegnano particolari semplici di una costruzione o schemi di\ncomponenti semplici di un impianto e\u002Fo apportano semplici modifiche su disegni\ngià esistenti, riportando quotature e dati ricavati da tabellari o norme di\nlavorazione e, se del caso, corredano il disegno con la relativa distinta dei\nmateriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ovvero eseguono in lucido schemi funzionali, disegni di una costruzione,\ndisegni di disposizione di apparecchiature o danno corretta veste formale a\nschizzi già completi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disegnatore particolarista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lucidista particolarista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure\noperative relative al sistema di programmazione della produzione adottato\nnell’ambito dello specifico campo di competenza, compilano, rilevando le in\nformazioni della distinta base e\u002Fo dai cicli di lavorazione, documenti\nnecessari all’approntamento dei materiali e\u002Fo all’avanzamento delle\nlavorazioni, elaborano le relative tabelle adeguandole in funzione della\ndocumentazione di ritorno e, se del caso, compilano i relativi programmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Programmatori di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5a CATEGORIA (Disciplina Speciale - Parte Prima, Parte Seconda e Parte\nTerza)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel\nprimo alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono con maggiore\nautonomia esecutiva e con l’apporto di particolare e personale competenza\nlavorazioni complesse, che presuppongono la completa conoscenza della\ntecnologia specifica delle lavorazioni stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori che, senza possedere i requisiti di cui all’alinea seguente,\nguidano e controllano con apporto di adeguala competenza tecnico-pratica un\ngruppo di altri lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività\namministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei\nlimiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in\ncui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o\ncorrispondente conoscenza ed esperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi\ne delle modalità di esecuzione e con l’interpretazione critica di disegni o\nschemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado di\ncomplessità, per l’individuazione o la valutazione dei guasti e la loro\nriparazione su apparecchiature e\u002Fo loro parti principali, assicurando il grado\ndi qualità richiesto e\u002Fo le caratteristiche funzionali prescritte, per la\nmanutenzione di macchine e impianti, assicurando la messa a punto, per\nl’installazione e messa in servizio di macchine e impianti elettrici e\nmeccanici, con eventuali delibere funzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore meccanico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore elettrico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riparatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione, effettuano con l’interpretazione critica\ndel disegno qualsiasi operazione di elevato grado di difficoltà in relazione\nal ristretto campo di tolleranze, agli accoppiamenti da realizzare e al grado\ndi finitura, per la costruzione su banco o su macchine operatrici non\nattrezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario e loro parti, con\neventuale delibera funzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore di macchine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attrezzista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in autonomia, preparano leghe nelle diverse sfumature di\ncolore, di proprietà meccaniche e metallurgiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compositore di leghe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono con l’interpretazione critica\ndel disegno e\u002Fo dei modelli qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà in\nrelazione all’interpretazione e realizzazione stilistica, al ristretto campo\ndi tolleranze, ai numerosi accoppiamenti e adattamenti da realizzare e al grado\ndi finitura per la costruzione, senza l’ausilio di maschere o di attrezzature\nequivalenti, pezzi unici o prototipi in metallo prezioso assicurando il grado\ndi qualità richiesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore di prototipi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono con l’interpretazione critica\ndel disegno qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà in relazione al\nristretto campo di tolleranze, agli accoppiamenti da realizzare e al grado di\nfinitura per la costruzione al tornio di forme o attrezzi anche in legno per la\ntornitura in lastra di pezzi di argenteria ovali in sottosquadra, realizzando\nanche i relativi prototipi e assicurando anche il grado di qualità\nrichiesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tornitore in lastra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione, procedono, in piena autonomia e con\nriferimento alle caratteristiche finali richieste dal processo, alla\ncomposizione e al controllo di bagni galvanici per l’argentatura, la\ndoratura, la rodiatura, la passivazione, provvedendo alla definizione delle\nfasi di lavorazione e dei relativi parametri, con eventuale delibera\nfunzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compositore di bagni galvanici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che effettuano miniature su metalli preziosi, intendendosi per\nminiatura non già la semplice deposizione di smalto utilizzando sedi\npreparate, ma la realizzazione, con smalto, di disegni (figure, animali, eco.)\nsenza sede predisposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Miniaturista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, unendo a notevoli capacità tecniche un’elevata\nsensibilità artistica, realizzano, mediante incisione, figure complesse in\npiena autonomia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incisore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono con l’interpretazione critica\ndel disegno e\u002Fo dei modelli qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà in\nrelazione all'interpretazione e realizzazione stilistica, al ristretto campo di\ntolleranze, agli accoppiamenti da realizzare e al grado di finitura per la\nincisione di stampa in acciaio, assicurando il grado di qualità richiesto e\ncon l’eventuale delibera funzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incisore in acciaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono con l’interpretazione critica\ndel disegno e\u002Fo dei modelli qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà in\nrelazione all’interpretazione e realizzazione stilistica, alla particolare\nsensibilità artistica, al ristretto margine di tolleranze, e al grado di\nfinitura per la martellatura o la cesellatura su metalli preziosi, assicurando\nil grado di qualità richiesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Martellatore - Cesellatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che incassano qualsiasi tipo di pietre preziose preparando le\nsedi, adattandole alla forma delle pietre stesse, su oggetti particolarmente\ncomplessi di oreficeria o gioielleria in cui il numero delle pietre e la loro\ncollocazione richiedono la realizzazione di griffe multiple od operazioni di\npari difficoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incassatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a indicazioni e alle norme in uso, svolgono,\nnell’ambito de! loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo, su\nindicazione dei contenuti, corrispondenza e\u002Fo promemoria; raccolgono, curandone\nl’archiviazione, dati e documenti, selezionandoli od ordinandoli per\ncorredare pratiche o per trasmettere informazioni, o, ove richiesto, redigono\nsu traccia prospetti e\u002Fo tabelle statistiche e\u002Fo situazioni riepilogative;\novvero lavoratori che, nell’ambito dei loro campo di attività e su\nindicazioni dei contenuti, redigono in forma corretta corrispondenza in una o\npiù lingue estere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segretario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a istruzioni e applicando procedure operative\nrelative al sistema contabile adottato nell'ambito dello specifico campo di\ncompetenza, imputano, contabilizzano dati, sistemano, chiudono conti, anche\nelaborando situazioni preventive e\u002Fo consuntive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a documentazioni o informazioni, fomite dagli enti\naziendali interessati e a metodologie esistenti, effettuano, nell’ambito del\nproprio campo di attività, attenendosi a istruzioni ricevute relative a\ncriteri di scelta dei fornitori, a clausole e condizioni da applicare,\napprovvigionamenti che richiedono conoscenze adeguate sull’utilizzazione dei\nmateriali richiesti e delie toro caraneristiche, se del caso avvalendosi di\ninformazioni fomite dagli altri enti aziendali, impostano e concludono le\ntrattative relative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Approvvigionatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di istruzioni con riferimento a procedure\nesistenti, eseguono e controllano da consolle i vari cicli di lavoro\ndell’elaboratore, assicurando la regolarità del ciclo di elaborazione con\ninterventi di ordine e di rettifica; ovvero lavoratori che, sulla base di\nistruzioni o con riferimento a metodologie esistenti, traducono in programmi,\nnel linguaggio accessibile all’elaboratore, i problemi tecnici e\u002Fo\namministrativi, componendo i relativi diagrammi, controllandone i risultali e\napportando ai programmi elaborati variazioni e migliorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Programmatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di istruzioni e metodologie in uso, anche con\nriferimento a documenti quali disegni o schemi equivalenti, effettuano,\nnell’ambito del loro campo di attività, prove per il controllo delle\ncaratteristiche chimiche, fisiche, tecnologiche, funzionali, dimensionali, di\nmateriali o apparecchiature o loro parti, anche prodotte a serie, definendo le\noperazioni e le attrezzature e gli strumenti da utilizzare, e le relative\nmodalità di impiego e di rilevazione dei dati; interpretano ed elaborano i\nrisultati e redigono, se necessario, la relazione tecnica e gli opportuni\ndiagrammi, e, se del caso, forniscono ad altri lavoratori l’opportuna\nassistenza per la scella e la predisposizione degli strumenti o delie\nattrezzature.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico di laboratorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico di sala prove.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a schemi\nesistenti, eseguono disegni costruttivi di particolari complessi o di\nsottogruppi di uno studio d’assieme o di apparecchiature o attrezzature di\nequivalente complessità, definendo dimensioni, quote, materiali, tolleranze\nmediante l’uso di tabellari e\u002Fo nonne di fabbricazione e\u002Fo metodi di calcolo\ne, normalmente, preparando la relativa distinta dei materiali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disegnatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a istruzioni e applicando procedure operative\nrelative al sistema di programmazione della produzione adottato nell'ambito\ndello specifico campo di competenza e con riferimento ai dati, alle parli, ai\nmezzi, ai settori di produzione stabiliti dai programmi generali, definiscono\ncon singoli programmi il carico e l’alimentazione equilibrata delle macchine\no degli impianti, i loro tempi di compimento, intervenendo in caso di anomalie\no di variazioni dei programmi; seguono lo stato di avanzamento delle\nlavorazioni ai fini del rispetto dei loro tempi di compimento; in caso di\nvariazioni dei programmi generali partecipano alla ricerca di soluzioni atte\nalla riequilibratura dei propri programmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Programmatore produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a istruzioni e a specifiche metodologie in uso e\nanche con riferimento a soluzioni esistenti, definiscono, nell ambito del loro\ncampo di attività, anche mediante rilevazione diretta, i tempi di lavorazione\nanalizzando e studiandone le operazioni (anche al fine del miglioramento delle\nmodalità di esecuzione e del posto di lavoro), intervenendo in caso di\nvariazioni delle lavorazioni e\u002Fo di anomalie nei tempi definiti e, ove\nrichiesto, cotiaborando per la definizione dei cicli e delle attrezzature\noccorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analista di tempi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a istruzioni e metodologie in uso e alle\ninformazioni ricavabili dai disegni e anche con riferimento a soluzioni\nesistenti, definiscono, nell’ambito del loro campo di attività, con singoli\ncicli di lavorazione, relativi a prodotti o loro particolari, la sequenza delle\noperazioni, gli interventi di controllo da effettuare, te macchine da\nutilizzare, le attrezzature necessarie e, se necessario, propongono modifiche a\nfini di razionalizzare i cicli di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analista di processi e cicli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a istruzioni e metodologie in uso nel loro settore e\nanche con riferimento alle soluzioni esistenti, definiscono nei loro campo di\nattività, analizzando e studiando le metodologie e le tecniche di lavorazione,\nle condizioni ottimali di lavorazione e di utilizzo dei mezzi e delle\nattrezzature e, se del caso, propongono, anche in relazione all'introduzione di\nnuove tecnologie, modifiche ai cicli e ai mezzi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analista di metodi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5a CATEGORIA SUPERIORE (Disciplina Speciale - Parte Prima, Parte Seconda e\nParte Terza)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che con le caratteristiche di cui al primo alinea della\ndeclaratoria della Za categoria nello svolgimento delle proprie attività sono\nin possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico\ne, operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere, propongono\ne realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delie procedure aziendali e\ndei corrispondenti livelli di responsabilità, modifiche e varianti su apparati\ndi particolare complessità e\u002Fo prototipi, al fine di ottenere significativi\nrisultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità e\nagiscono con particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni di\nelevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e\ndiagnostica nell’ambito della propria specializzazione e di quelle affini.\nL’individuazione dei lavoratori con i requisiti sopra ricordati sarà\neffettuata nell’ambito tassativo delle figure professionali di seguito\nindicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incisore stampi acciaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modellista cesellatore martellatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Catenisla meccanico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orafo incastonatore Modellista gioielliere Manutentore meccanico, elettrico\ne\u002Fo elettronico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con specifico riferimento ai presupposti minimi di professionalità indicati\nnei profili seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori che senza possedere r requisiti di cui all’alinea seguente\nguidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un\ngruppo di altri lavoratori esercitando anche potere d’iniziativa per la\ncondotta e i risultati delle lavorazioni con elevala specializzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i lavoratori che con le caratteristiche di cui al terzo alinea della\ndeclaratoria della categoria precedente svolgono coordinamento e controllo di\nattività tecniche o amministrative nell’ambito di importante reparto,\nlavorazione o ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che in condizioni di particolare autonomia operativa e\norganizzativa eseguono l’incisione, l’accoppiamento, la rettifica di stampi\nin acciaio di elevata complessità in relazione alle ristrette tolleranze\npreviste, all’elevato grado di finitura richiesta, alla complessità dei\nprofili da realizzare, provvedendo al ciclo completo di collaudo e messa a\npunto e alla delibera funzionale, fornendo, in presenza di situazioni\neccezionali e contingenti, l’apporto della propria particolare e personale\ncompetenza per l’individuazione di modifiche del ciclo di produzione delle\nparti componenti atte a consentire la realizzazione delle prestazioni previste,\ncontribuendo, attraverso la segnalazione delle difficoltà riscontrate e dei\nprovvedimenti correttivi adottati, all’individuazione di soluzioni\nmigliorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incisore stampi acciaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in condizioni di particolare autonomia operativa e\norganizzativa, in relazione alle specifiche del disegno, con la scelta delta\nsuccessione delle operazioni, delle modalità e dei mezzi di esecuzione,\neseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà, in relazione\nall’interpretazione e realizzazione stilistica, al ristretto campo di\ntolleranze, agli accoppiamenti da realizzare e al grado di finitura per\nl’incisione di stampi in acciaio, assicurando il grado di qualità richiesto\ne con l’eventuale delibera funzionale, fornendo in presenza di situazioni\neccezionali e contingenti l’apporto della propria particolare e personale\ncompetenza per l’individuazione di modifiche del ciclo di produzione delle\nparti componenti, atte a consentire la realizzazione delle prestazioni\npreviste, contribuendo, attraverso la segnalazione delle difficoltà\nriscontrate e dei provvedimenti correttivi adottali, all’individuazione di\nsoluzioni migliorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incisore stampi acciaio - settore orafo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in condizioni di particolare autonomia operativa e\norganizzativa, con conoscenza degli stili e capacità anche di cesello e\nmartellatura, eseguono il ciclo completo di costruzione di qualsiasi modello\ncopia a livello di prototipi in legno e in metallo di elevata complessità in\nrelazione alle ristrette tolleranze previste, alla complessità delle forme da\nrealizzare eseguendo tutte le operazioni necessarie al banco e alle macchine\nutensili, fornendo l’apporto della propria particolare e personale competenza\nper l'individuazione degli interventi atti ad adeguare il modello alle\neffettive esigenze di impiego contribuendo, attraverso la segnalazione delie\ndifficoltà riscontrate e degli interventi correttivi attuati,\nall’individuazione di soluzioni migliorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modellista cesellatore martellatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in particolare autonomia operativa e organizzativa e a\nfronte di una profonda esperienza, eseguono la realizzazione del ciclo completo\ndi attrezzaggio e messa a punto di macchine per catene di più tipi, in\nrelazione alle ristrette tolleranze previste e all’elevato grado di qualità\ndella catena richiesta, fornendo, in presenza di situazioni particolari e\ncontingenti, l’apporto della propria particolare e personale competenza per\nindividuare modifiche a parti delle attrezzature o delle macchine atte a\nconsentire la realizzazione delie prestazioni previste contribuendo, attraverso\nla segnalazione delle difficoltà riscontrate e dei provvedimenti correttivi\nadottati, all’individuazione di soluzioni migliorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Catenista meccanico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in condizioni di particolare autonomia operativa e\norganizzativa, eseguono in base alla vasta esperienza maturata ai massimi\nlivelli della propria specializzazione, e possedendo le conoscenze e le\ntecnologie inerenti la propria attività e quelle affini, l'incastonatura di\nqualsiasi tipo di gemme in oggetti di gioielleria do oreficeria line applicando\nalla perfezione le varie tecniche (a griffe, buco d’ape, pavé, a battuta, a\nrotaia, eco.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orafo incastonatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in condizioni di particolare autonomia operativa e\norganizzativa, eseguono su disegno o prototipo oggetti completi di elevala\ncomplessità per forme e costruzione, fornendo l’apporto della propria\nparticolare e personale competenza per l’individuazione degli interventi atti\nad adeguare i modelli alle effettive esigenze di impiego contribuendo,\nattraverso la segnalazione delle difficoltà riscontrate e degli interventi\ncorrettivi attuali, all’individuazione di soluzioni migliorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modellista gioielliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che eseguono, con facoltà decisionali e particolare autonomia di\niniziativa, qualsiasi intervento di manutenzione, o riparazione, o modifica di\nimpianti elettrici, elettronici e meccanici di elevato grado di difficoltà,\ncurandone la loro finale funzionalità e indicano le modifiche da apportare\nagli impianti per il miglioramento del prodotto e delle condizioni\nfunzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore meccanico elettrico e\u002Fo elettronico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima, già inquadrati\nin 5A categoria ed individuati nel punto 2) delle medesima categoria come\ndescritta nel CCNL 21.4.2008, appartenenti alle figure professionali\ntassativamente in possesso dei requisiti per l’attribuzione dell’elemento\nretributivo di professionalità, vengono trasferiti alta 5A categoria superiore\ndel presente contratto, primo alinea, con effetto 1° ottobre 2010 con\nassorbimento nel relativo minimo tabellare del suddetto elemento retributivo\n(che viene pertanto meno come istituto contrattuale) e con possibilità di\nassorbimento di eventuali ulteriori compensi riconosciuti a titolo individuale\novvero collegati alle specifiche funzioni e\u002Fo professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6a CATEGORIA (Disciplina Speciale, Parte Terza)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, sia tecnici sia amministrativi, che, con specifica\ncollaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare\npreparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con\nfacoltà di decisione e autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive\ngenerali loro impartite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che svolgono, nell’ambito della loro attività e sulla base di\nindicazioni generali, compiti di segreteria e assistenza raccogliendo e\nselezionando dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone sintesi e\nvalutandoli per sistemare e completare, in forma corretta e sintetica,\neventuali proposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di\ncollegamento fra l’ente in cui operano e altri enti aziendali o esterni,\ndiramano su preciso mandato disposizioni o istruzioni operative; ovvero\nlavoratori che, su indicazioni e anche avvalendosi di documentazioni esistenti\nquali glossari tecnici o pubblicazioni specializzate, traducono in forma\ncorretta testi impegnativi a carattere specializzato, da e in una o più lingue\nestere, svolgendo, ove richiesto, interventi di interpretariato (non\nsimultaneo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segretario assistente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni generali e anche avvalendosi di\nprocedure esistenti, provvedono, nell'ambito della loro attività,\nall’elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi,\nformulando sintesi di situazioni preventive e consuntive necessarie alla\nstesura di risultanze economiche e patrimoniali e, se del caso, contribuiscono\nall’adeguamento di metodi e procedure contabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni e anche con riferimento a\nmetodologie relative al proprio campo di attività, effettuano\napprovvigionamenti di rilevante impegno e\u002Fo complessità, in relazione\nall’entità, materiali che richiedono specifiche conoscenze relative\nall’attività svolta e alle tecnologie utilizzate nei settori interessati,\nanche avvalendosi di dati o informazioni particolari fomiti da altri enti\naziendali, impostano e concludono le relative trattative, definiscono i\nfornitori, le condizioni e le clausole di acquisto, e, se del caso, partecipano\nalla definizione di piani di approvvigionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Approwigionatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, su indicazioni e avvalendosi anche di soluzioni esistenti,\nprogettano metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su\nelaboratore elettronico relativi a un campo specifico, tecnico, scientifico,\namministrativo, gestionale, individuano gli scopi del lavoro, i risultati da\nottenere, le fonti di informazione al fine di definire le fasi di elaborazione,\ni dati, le procedure, i procedimenti di calcolo, i flussi di lavoro; ovvero\nlavoratori che, su indicazioni e avvalendosi anche di soluzioni esistenti,\nelaborano l’impostazione generale dei programmi contribuendo all’analisi di\nmetodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore\nelettronico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Programmatore analista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, su indicazione e avvalendosi anche di schemi o dati tecnici,\nsviluppano nell’ambito del toro campo di attività progetti relativi a prove\nper il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche,\ndimensionali, funzionali di materiali e\u002Fo apparecchiature, anche prototipi,\ndefinendo i cicli di prova e le metodologie di esecuzione, i mezzi e gli\nimpianti da utilizzare o da innovare, collaborano con altri enti per la\ndefinizione dei provvedimenti da adottare in caso di anomalie e per studi e\u002Fo\nmiglioramenti da apportare alle metodologie di prova esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico di laboratorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico di sala prove.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, su indicazioni e avvalendosi anche di schemi o dati tecnici,\nsviluppano progetti relativi ad attrezzature complesse, ad apparecchiature o\nmacchinari o impianti o loro parti principali, impostando, anche con\nl’esecuzione del disegno complessivo, le soluzioni ottimali, le proporzioni,\nle dimensioni, normalmente calcolando le componenti principali e definendo le\nquote, i materiali, le tolleranze se del caso effettuando, anche in\ncollaborazione con altri enti, studi di modifiche e\u002Fo miglioramenti da\napportare a progetti già esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disegnatore progettista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base di indicazioni e anche avvalendosi di metodologie\nesistenti, sviluppano, nell’ambito del loro campo di attività, nelle linee\ngenerali, programmi di produzione tra loro collegati, armonizzando le relative\ncomponenti, verificando e assicurandone il compimento nei tempi previsti;\nricercano e definiscono, in base alle informazioni, le soluzioni relative ai\nproblemi di equilibrio dei programmi stessi e, se del caso, partecipano alla\nrevisione e aggiornamento delle metodologie di programmazione della\nproduzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Programmatore produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in base a indicazioni e avvalendosi di schemi e dati tecnici\ne anche con riferimento a soluzioni esistenti, sviluppano nell’ambito del\nloro campo di attività studi di metodologia e\u002Fo di processi produttivi per la\ndefinizione delle soluzioni ottimali, impostandole nelle linee generali per\nquanto concerne le condizioni di lavorazione e di utilizzo dei mezzi e delle\nattrezzature e, ove richiesto, collaborano con altri enti per l'introduzione di\nnuove tecnologie riferite ai prodotti o ai mezzi di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analista di melodi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analista di processi e cicli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7a CATEGORIA (Disciplina Speciale, Parte Terza)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria\ndella 6a categoria e a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di\nprolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di\ncoordinamento di servizi, uffici, enti produttivi fondamentali dell’azienda o\nche svolgono attività di alta specializzazione e di importanza ai fini dello\nsviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano,\nnell’ambito del loro campo di attività, con la necessaria conoscenza dei\nsettori correlati, studi di progettazione e pianificazione operativa, per il\nconseguimento degli obiettivi aziendali, provvedendo alla loro impostazione e\nal loro sviluppo realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando, ove\nnecessario, sistemi e metodologie innovativi e, se del caso, coordinando altri\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progettista di complessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista di sistemi di elaborazione dati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista di pianificazione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista finanziario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricercatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista di approvvigionamenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con grado elevato di\ncapacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente\narticolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e\ndell’attuazione degli obiettivi dell’impresa, per attività di alta\nspecializzazione, di coordinamento e gestione, e\u002Fo ricerca e progettazione, in\nsettori fondamentali dell’impresa fornendo contributi qualificati per la\ndefinizione degli obiettivi dell'impresa: a questi lavoratori è attribuita la\nqualifica di “quadro\" di cui alla legge 13 maggio 1985 n. 190. Agli stessi si\napplica quanto definito a! successivo punto B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, nell’ambito delle sole direttive strategiche previste per\nil settore di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia\nautonomia e capacità propositiva e approfondita conoscenza delie connessioni\ntra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il\nraggiungimento degli obiettivi dell’impresa, fornendo un adeguato supporto\nalla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i\nrisultati, ottimizzando le risorse umane e\u002Fo tecniche e\u002Fo finanziarie loro\naffidate, ricercando e utilizzando, se del caso, metodologie o sistemi\ninnovativi coordinando, ove necessario, una o più unità tecnico-produttive\ne\u002Fo di servizi; ovvero lavoratori che, nell’ambito delle sole direttive\nstrategiche previste per il settore di appartenenza, per l’elevato grado di\nspecializzazione sono preposti alla ricerca e alla definizione di importanti\nstudi di progettazione relativi al settore di appartenenza, verificando, anche\nattraverso il supporto delle competenti funzioni aziendali, la fattibilità, la\nvalidità tecnica e le economicità delle alternative, garantendo\nl’appropriato supporto, attraverso tutti i necessari elementi di valutazione,\nsia in fase d’impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione\ndei progetti stessi, nell’ambito di un coordinamento interfuazionale,\ncontrollandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) QUADRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190 e della legge\n2 aprile 1986, n. 106, si concorda quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di\n\"quadro” viene effettuata dalle Parti stipulanti con il Contratto Collettivo\nNazionale di Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In relazione a quanto definito sopra, in sede di prima applicazione, i\ndatori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati\nai 1° settembre 1987 e da tale data viene riconosciuta l'indennità di\nfunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’azienda, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2049 C.C. e\ndell’articolo 5 delia legge n. 190\u002F1985, è responsabile per i darmi\nconseguenti a colpa, arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività.\nLa suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la\nsottoscrizione di apposita polizza assicurativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale\npolizza assicurativa, l’assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per\ni procedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che\nsiano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Previa autorizzazione aziendale, ai quadri è riconosciuta la\npossibilità di pubblicazione nominativa, di ricerche o lavori relativi alle\nattività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisiti\nnell’ambito dell’attività lavorativa medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche\navvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la\npartecipazione dei quadri a iniziative di formazione finalizzate al\nmiglioramento delle capacità professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione dei singoli a corsi, seminari o altre iniziative\nformative, sarà concordata tra l'azienda ed il lavoratore interessato o che ne\nha fatto richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro verrà\ncorrisposta ai lavoratori interessali un'indennità di funzione che è pari a\ndecorrere dal 1° febbraio 2006 a 114,00 euro lordi comprensivi dell’elemento\nretributivo previsto per gli altri lavoratori inquadrati nella 7A categoria\n(pari a 59,39 euro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto qui non contemplato, si rinvia alle disposizioni della\nDisciplina Speciale Parte terza del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti si danno atto che con la regolamentazione di cui al presente\naccordo si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985 n.\n190, per quanto riguarda i “quadri\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) MOBILITÀ PROFESSIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle\ncapacità professionali dei lavoratori. In questo senso le Parti intendono\npromuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei\nlavoratori nell’ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel\ncomune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle\norganizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con te\nesigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di\nnuove fonile di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli\nobiettivi di cui al punto 1). Le successive sperimentazioni, in aree da\nindividuare a livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con\ncontinuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e\nqualitativa previsti e l’impegno dei lavoratori alle modificazioni che\nriguardano la loro prestazione. L’informativa sugli studi e sulle\nsperimentazioni sarà materia di un incontro congiunto tra le Parti su\nrichiesta anche di una di esse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il conseguimento degli obiettivi su indicati verranno adottate, anche\nal fine di migliorare la qualità delie condizioni di lavoro e di attenuare il\ngrado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali\nspecifiche, opportune iniziative quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>corsi di addestramento e di formazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ricomposizione e arricchimento delle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rotazione su diverse posizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle\ncapacità professionali dei lavoratori e i loro criteri informatori e\napplicativi saranno, a richiesta, oggetto di esame con le Rappresentanze\nsindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti convengono, limitatamente ai passaggi dalla la alla 2a\ncategoria, di cui al successivo punto I, la seguente disciplina, a decorrere\ndalla data del 1° marzo 2006 e, limitatamente ai passaggi dalla II alla III\ncategoria di cui al successivo punto II la seguente disciplina a decorrere dal\n1° maggio 2008. Per i lavoratori in forza alla data del 1° maggio 2008 e\ninquadrati in II categoria si applicherà il trattamento più favorevole tra\nquello in vigore precedentemente al 1° maggio 2008 e quello qui definito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Passaggio dalla la alla 2a categorìa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori addetti alla produzione o che comunque ne abbiano i requisiti\npasseranno alla 2a categoria dopo un periodo non superiore a 9 mesi dalla data\ndi assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I passaggi di cui sopra non comportano necessariamente un cambiamento delle\nmansioni e comunque determinano l’impegno a svolgere all’occorrenza le\nmansioni di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Passaggio dalla 2a alla 3a categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 passaggi dalla 2a alla Za categoria avverranno come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori in possesso di diploma quinquennale di scuola media\nsuperiore saranno inseriti nella Za categoria dopo 6 mesi di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori in possesso di attestato di qualifica biennale, di diploma\ndi qualifica triennale o titolo di studio equipollente saranno inseriti nella\nZa categoria dopo 12 mesi di servizio se il titolo di studio è specifico\nrispetto alle mansioni da svolgere, dopo 18 mesi negli altri casi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i lavoratori della 2a categoria che abbiano completato l’obbligo\nscolastico ma privi di attestato o diploma, l’idoneità al passaggio verrà\naccertata attraverso la sperimentazione per un periodo di almeno 1 mese nello\nsvolgimento dei compiti di livello superiore, trascorsi ZV mesi\nnell’espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di\nregola sufficienti ad acquisire le necessarie capacità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorsi i periodi suddetti in compili propri della 2a categoria, i\nlavoratori impiegati nel ciclo produttivo passeranno alla categoria\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali passaggi non comporteranno necessariamente un cambiamento di mansioni e\ncomunque determinano l’impegno a svolgere all’occorrenza le mansioni di\nprovenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori citi si applica la Disciplina Speciale (Parte terza)\nsaranno applicali i seguenti criteri di inserimento in azienda e di\nmobilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori in possesso di laurea (anche di base triennale) in fase di\ninserimento nell’azienda verranno inquadrati nella Za categoria, sempre che\nsvolgano attività inerenti alla laurea conseguita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori in fase di\ninserimento nell'azienda verranno inquadrali nella 4a categoria, sempre che\nsvolgano attività inerenti ai diploma conseguito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori inquadrati nella 2a categoria di cui al 2° alinea delle\nrelative declaratorie dopo 18 mesi di ininterrotta permanenza passeranno alla\nZa categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori rii cui alla Disciplina Speciale, Parie seconda, già\ninquadrati in 4a categoria e 5a categoria passeranno rispettivamente in 5a e in\n5aS con decorrenza rial 1° gennaio 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cp>La durala settimanale del lavoro normale viene confermata in 40 ore. Essa\npuò essere computata come durata media in un periodo non superiore ai dodici\nmesi nei casi previsti dalla legge, dall’articolo seguente, e dagli accordi\naziendali in materia. Ai fini legati, in particolare del computo del lavoro\neffettivo, i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati secondo quanto\nprevisto dalle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale contrattuale\nviene stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con le\nRappresentanze sindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di ripartizione dell’orario settimanale su 6 giorni il lavoro\ncessa di massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le\nattività elencate nell’allegato e per l’articolo 5 bis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•limite di cui all’art. 13 comma I del Digs 8.4.2003 n. 66 per i\nlavoratori notturni che prestino orario phirisetiimanale, è riferito al ciclo\ntemporale completo nell’ambito dei quale si realizza la media di orario\nplurisettimanale, ovvero il ciclo di avvicendamento per lavoratori a turni\navvicendati; negli altri casi di lavoro notturno l’arco di riferimento è il\nperiodo bisettimanale; in relazione a quanto previsto dal D igs, medesimo è\nconsiderato lavoro notturno agli effetti di legge quello svolto dalle ore 22,00\nalle ore 5,00 antimeridiane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario giornaliero di lavoro sarà di nonna esposto in apposita\ntabella.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro sono contate con l’orologio dello stabilimento o\nreparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni\ngiornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni\nstabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati\nreparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dal 1° luglio 1978 tutti i lavoratori addetti a turni\navvicendati beneficiano di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di\npresenza in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a lumi avvicendati, i quali\ngià usufruiscono nell’ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite\ncomplessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano la consumazione dei\npasti, a eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro\ntitolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato all’art. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti,\nquando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della\nsettimana senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale addetto alla vigilanza dell’azienda e degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale addetto ai trasporli terrestri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale che lavora a turni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia\nsaltuariamente consentito rii poter usufruire della disponibilità del\npomeriggio del sabato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PERMESSI ANNUI RETRIBUITI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata dell’orario normale contrattuale di 40 ore\nsettimanali, a decorrere dal 1\u002F1\u002F2001, sono riconosciute ai lavoratori, in\nragione d’anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le\nfrazioni di esso, 13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104\nore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che prestano attività a turno con l’intervallo\nretribuito per il pasto (lavoratori turnisti) 8 ore della suddetta riduzione,\ncomputate in proporzione ai periodi di servizio compiuti a turno, sono\nmonetizzate e corrisposte insieme alla gratifica (o 13A mensilità) al valore\nretributivo sul quale la stessa è computata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soli lavoratori strutturalmente addetti alla prestazione su tre turni\navvicendati tutte le 104 ore sono attribuite come permessi annui retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riduzioni di orario di cui ai commi precedenti non si applicano fino a\nconcorrenza ai prestatori che osservano orari di lavoro articolali, secondo\nmodalità non specificamente previste dal presente contralto di categoria e con\norari settimanali o pi urisettimanali di lavoro effettivo, inferiori alle 40\nore, quale, ad esempio, il turno di 6 ore per 6 giornate settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una quota dei suddetti permessi annui retribuiti fino ad un massimo di 7,\npuò essere utilizzata per la fruizione collettiva previo esame congiunto tra\nla Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria, che si svolgerà, di\nnorma, entro il mese di maggio di ciascun a mio. Di questi un permesso potrà\nessere reso non fruibile entro l'anno e, qualora il lavoratore non ne chieda\nl’accantonamento nel Conto ore individuale, esso sarà liquidato con\npagamento unitamente alla retribuzione del mese di dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 rimanenti permessi, a cui si aggiungono quelli non utilizzali\ncollettivamente, sono a disposizione del singolo lavoratore e sono fruiti su\nrichiesta da effettuarsi almeno 15 giorni prima e nel rispetto di un tasso di\nassenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5% dei lavoratori\nnormalmente addetti al reparto o at turno. Nel caso in cui le richieste\nsuperino tale letto, si farà riferimento all’ordine cronologico di\npresentazione delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di 15 giorni, la\nfruizione dei permessi richiesti avverrà compatibilmente con le specifiche\nesigenze aziendali a carattere improrogabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>Ferme restando specifiche esigenze aziendali, sarà data priorità alle\nrichieste motivate da lutti familiari, da improvvisi eventi morbosi di\nfamiliari entro il primo grado debitamente certificali, ovvero da esigenze\ncertificate di partecipazione a corsi di formazione e\u002Fo riqualificazione\nprofessionale, ovvero da necessità di svolgere le attività burocratiche\nlegate alla condizione di migrante.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti potrà essere\neffettuata, con esclusione del personale addetto a turni avvicendati e\ncompatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per\ngruppi di 4 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le RSU, diverse\nmodalità di utilizzazione delle ore di permesso annuo retribuito di cui al\npresente articolo compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione\nconfluiscono in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo di\n24 mesi, per consentirne la fruizione, a decorrere dall'anno successivo a\nquello di maturazione, da parte del lavoratore secondo le modalità di\npreavviso ed alle condizioni precedentemente indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora\naccantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della\nscadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I permessi annui retribuiti di cui al presente articolo assorbono e\nsostituiscono complessivamente i permessi per riduzione d’orario e quelli in\nsostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 come\nmodificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, già derivanti\ndall'applicazione dei CCNL precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini delia saturazione della percentuale di assenza contemporanea\nstabilita nel presente articolo (5%) le assenze derivanti dalla fruizione dei\npermessi annui retribuiti maturati nell’anno e di quelli accantonati nel\nConto ore devono essere considerate in cumulo con quelle derivanti dalla\nfruizione dei permessi accantonati nella Banca ore di cui agli artt. 8 e 7,\nDisciplina Speciale, parte rispettivamente prima e terza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA TRANSITORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina riguardante i permessi annui retribuiti di cui al presente\narticolo decorrerà dal 1 gennaio 2009. Fino a tale data rimarranno in vigore\nle relative norme previste dal CCNL 30 gennaio 2006.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel Mezzogiorno potranno essere concordati, presso i nuovi insediamenti\nproduttivi, articolazioni e regimi di orario diversi da quelli previsti dal\npresente articolo, con lo scopo di assicurare un ampliamento dei livelli di\noccupazione ed una più elevala utilizzazione degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che con il complesso delle disposizioni previste nel\npresente articolo e negli art. 8 Disciplina Speciale Parte prima e art. 7\nDisciplina Speciale Parte terza non hanno inteso dare attuazione aH’art.4,\ncomma 1 del Digs 66\u002F2003, né al rinvio previsto dall’art. 8, comma 3, del\nDigs medesimo. Di conseguenza ai soli fini legali restano fermi i limiti di\norario ed i criteri di computo fissati dalle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 bis\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ORARIO NORMALE DI LAVORO IN REGIME DI FLESSIBILITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell’anno,\npossono avere esigenze di maggior carico di lavoro connesse a fluttuazioni di\nmercato e\u002Fo a caratteristiche di stagionalità della domanda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa\ndell'azienda, o di gruppi di lavoratori l’azienda potrà realizzare diversi\nregimi di orario in particolari periodi dell’anno con il superamento\ndell’orario contrattuale di norma sino a 45 ore settimanali e fino a un\nmassimo di 48 ore settimanali per specifiche esigenze aziendali. A fronte del\nsuperamento dell’orario contrattuale, corrisponderà, entro un arco temporale\ndi dodici mesi e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità\ndi ore di riduzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario\nsettimanale contrattuale sia nei periodi di superamento sia in quelli di\ncorrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Per le ore prestate oltre\nl’orario contrattuale normale sarà riconosciuta a decorrere dal 1\u002F1\u002F2001 ai\nlavoratori interessati una maggiorazione della retribuzione nella misura\nomnicomprensiva del 10% (12% per le ore da prestarsi al sabato) da computarsi\nsulla paga base di fatto. Restano salve eventuali condizioni di miglior favore\ngià precedentemente definite al riguardo a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione procederà alla comunicazione programmatica alle RSU e ai\nreparti interessati dei periodi previsti di supero e di riduzione dell’orario\ncontrattuale e delle ore necessarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo\ndi supero e all’utilizzo delle riduzioni, rapportate alle esigenze\norganizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in\nsede di esame tra Direzione e RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che, in caso di mancata definizione in sede aziendale\ndelle modalità applicative di cui sopra, su richiesta di una delle Parti,\nvenga convocata una riunione tra le rispettive Organizzazioni sindacali\nterritoriali per l’esame della questione al fine di garantire l’effettiva\nattuazione della presente norma contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura sindacale dovrà esaurirsi entro 5 giorni dalla richiesta\nd’incontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori\ninteressati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovanti impedimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che non abbia effettuato, anche parzialmente le ore di supero\nin regime di flessibilità, la retribuzione nel periodo di minor orario verrà\nproporzionalmente ridotta, salvo diverse soluzioni che, compatibilmente con le\nesigenze tecnico-produttive, possano intervenire tra l’azienda e il singolo\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART TIME)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività\nlavorativa a orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il part time può essere attuato per tutti i giorni lavorativi della\nsettimana oppure per periodi predeterminati nel corso della settimana o del\nmese o dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’instaurazione del rapporto di lavoro part time avverrà con atto scritto\nnel quale saranno precisati l’orario di lavoro — con riferimento al giorno,\nalla settimana, al mese, all’anno — e gli altri elementi previsti dal\npresente contratto per il rapporto a tempo pieno; per il part (ime giornaliero\ne settimanale, il periodo di prova potrà essere prolungalo in proporzione alla\nminor durata dell’orario di lavoro concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa\ndeve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le\ncondizioni per il ripristino del rapporto originario. Compatibilmente con le\nesigenze tecnico-organizzative dell’azienda, qualora sia richiesta la\ntrasformazione de! rapporto di lavoro a tempo parziale, lo slesso potrà anche\navere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a 6 mesi e\nsuperiore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sarà fornita\nentro 45 giorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso è consentila l’assunzione di personale con contratto a tempo\ndeterminato per completare il nonnaie orario di lavoro giornaliero e\u002Fo\nsettimanale, fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro\nparziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o\nviceversa ai lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richiesta rispetto a\neventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. E’ consentita per ragioni\ntecniche o organizzative o produttive o amministrative, la prestazione di\nlavoro supplementare rispetto all'orario di lavoro concordato fino al\nraggiungimento dell’orario settimanale di 40 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni supplementari saranno retribuite con la maggiorazione del 15%\nsulla paga base di fatto ed il relativo compenso si intende omnicomprensivo\ndell’incidenza sugli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e\ndifferiti e non avrà incidenza sul Tir\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo\ndeterminato, è possibile la prestazione di lavoro straordinario, con\napplicazione della disciplina legale e contrattuale in materia di lavoro\nstraordinario nei rapporti a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere concordale clausole flessibili relative alla variazione della\ncol locazione temporale della prestazione di lavoro e, nei rapporti a tempo\nparziale verticale o misto anche clausole elastiche relative alla variazione in\naumento della durata della prestazione, previo consenso del lavoratore\nformalizzato per iscritto; il lavoratore può farsi assistere da un componente\nla RSU, ovvero a livello territoriale con partecipazione delle organizzazioni\nfirmatarie il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai\nsensi del precedente comma deve essere esercitala dal datore di lavoro con\npreavviso di almeno 6 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore rii lavoro prestate in aumento, in caso di applicazione di\nclausole elastiche, sarà applicata la medesima maggiorazione, e con gli slessi\ncriteri di computo, di cui al comma ottavo; la variazione in aumento della\nprestazione è consentila per una quantità annua di ore non superiore al 25%\ndella normale prestazione a tempo parziale. In caso di variazione della\ncollocazione temporale della prestazione per effetto delle clausole flessibili,\nper le ore relative sarà riconosciuta la maggiorazione del 10% con gli stessi\ncriteri di computo di cui al comma ottavo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11 lavoratore che abbia aderito a clausole elastiche o flessibili, previa\ncomunicazione scritta e comprovata, con preavviso di almeno 10 giorni\nlavorativi, è esonerato dal relativo adempimento nei seguenti e sopravvenuti\ncasi e per il tempo in cui permangano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•disimpegno di altra attività lavorativa subordinala, non concorrenziale,\nche impegni in orari non compatibili con le variazioni pattuite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>necessità di accudire figli di età sino agli olio anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•partecipazione a corsi di studio per il conseguimento di titoli di studio\nlegalmente riconosciuti e in orari non compatibili con le variazioni\npattuite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assistenza di genitori, convivente, coniuge o figli o altri familiari\nentro il secondo grado conviventi gravemente ammalati o non autosufficienti o\nche accedano a programmi terapeutici per tossicodipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>necessità di sottoposizione in orari non compatibili con le variazioni\npattuite a terapie o cicli di cura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•altre fattispecie di impossibilità all’adempimento, di analoga valenza\nsociale rispetto a quelle sopra riportate, e come tali congiuntamente\nriconosciute a livello aziendale tra Direzione e RSU, ovvero a livello\nterritoriale tra le organizzazioni firmatarie il presente CCNL, ovvero tra\nazienda e lavoratore direttamente interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ inoltre previsto, in via sperimentale per la durata del presente CCNL,\nche il lavoratore possa comunicare in forma scritta, supportata da motivazione\ndi adeguata valenza sociale, l’esigenza di esonero, anche non temporaneo,\ndalia clausola elastica o flessibile con un preavviso di almeno 30 giorni\nlavorativi ed in tal caso, se ritenuto necessario dall’azienda, sarà svolto\nun apposito confronto, se richiesto anche con l’assistenza della RSU ovvero a\nlivello territoriale con l’assistenza delie rispettive organizzazioni, per\nindividuare e definire idonea soluzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impresa, nei limiti della percentuale del 2%, valuterà positivamente,\nin funzione della fungibilità del lavoratore interessalo, la richiesta di\ntrasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei\nseguenti casi: necessità di assistere genitori conviventi, coniuge o\nconvivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità\nalternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che\naccedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;\nnecessità di accudire i figli fino al compimento dei sette anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di valutazione negativa da parte dell’impresa, la RSU potrà\nrichiedere un incontro per un esame di eventuali soluzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I regimi di orario flessibile di cui all’art. 5 bis Disciplina Generale\nSezione Terza, potranno interessare, alle condizioni ivi previste, e con\ncriteri di proporzionalità rispetto al loro ridotto orario, anche i lavoratori\ncon contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale, verticale e misto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale\npuò costituire uno strumento funzionale all’efficienza e all’articolazione\ndella prestazione di lavoro, in quanto applicato in rapporto alle esigenze\ndell’impresa e all’interesse del lavoratore e amministrato secondo criteri\ndi proporzionalità diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se\ncompatibili con le sue particolari caratteristiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>CONTRATTI DI NATURA TEMPORANEA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A) CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda informerà semestralmente la RSU sulle dimensioni quantitative ed\ni motivi del ricorso al contratto a termine e sulle tipologie di attività per\nle quali tati contratti sono stati stipulati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori assunti con contratto a tempo determinato riceveranno una\ninformazione e formazione adeguata alle caratteristiche della mansione svolta,\nal fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•periodo di prova di cui alle specifiche normative della Disciplina\nSpeciale Parte prima e Parte terza, non potrà avere una durala superiore al\n40% della durata del contralto a tempo determinato, fermi restando i limiti\nmassimi previsti nelle suddette normative; esso non potrà essere reiterato da\nparte della stessa azienda in caso di nuova assunzione sia con contratto a\ntermine che con contratto a tempo indeterminato entro 12 mesi per le medesime\nfunzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di comporto ed il trattamento economico a carico dell'azienda in\ncaso di malattia e di infortunio non sul lavoro, e salvo anticipata scadenza\ndel termine apposto al contralto, sono complessivamente pari a un terzo delta\ndurata dei contratto a temine con un minimo di 30 giorni e con un massimo\ncorrispondente a quello previsto per i lavoratori a tempo indeterminato; a tale\nfine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori con contratto a tempo determinato spettano tutti i trattamenti\nprevisti dal presente contratto collettivo ed ogni altro trattamento in atto in\nazienda, che non siano obiettivamente incompatibili con la natura dei contralto\na termine in proporzione al periodo lavorativo prestato. A tal fine gli accordi\naziendali riguardanti il premio di risultato stabiliscono modalità e criteri\nper la determinazione e corresponsione di tale premio; in assenza di previsioni\ndi accordo aziendale, il premio di risultalo sarà riconosciuto ai lavoratori a\ntempo determinato in forza alla data di erogazione ovvero di comunicazione dei\nrisultati di cui al quarto comma deU’art. IO Disciplina generale, sezione\nterza, in proporzione diretta al periodo di servizio complessivamente prestato\nnell’anno di riferimento de) premio stesso, ancorché in virtù di diversi\ncontratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese informano i lavoratori a tempo determinato dei posti vacanti a\ntempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità\nproduttiva di appartenenza. Tali informazioni possono essere fornite anche\nmediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in\ncongedo di maternità, paternità o parentale, può essere anticipata fino a\ndue mesi prima dell'inizio del congedo in base aU'art. 4, secondo comma, D.lgs\n26.3.2001 n. 151.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di conferma a tempo indeterminato o di successiva assunzione con\ncontratto a tempo indeterminalo di lavoratore già impiegato a termine, ai fini\ndi quanto previsto dalle specifiche discipline in materia di aumenti periodici\ndi anzianità nonché dal capitolo “Mobilità professionale” di cui\nall’art. 4, disciplina generale sezione III, si terrà conto complessivamente\ndi tutti i periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato effettuati dal\nlavoratore presso il medesimo datore di lavoro con inquadramento nell'ambito\ndella medesima Disciplina Speciale, e purché non interrotti da un arco\ntemporale superiore ai 24 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art 5, comma 4 ter, del digs 368\u002F01, come modificato dalla\nlegge 247\u002F2007, le Parti concordano che la disciplina sulla successione dei\ncontratti a termine di cui ail'art. 5, comma 4bìs dei digs 368\u002F01, non trova\napplicazione nei casi già definiti dal Dpr. 1525\u002F63 e successive modifiche ed\nintegrazioni, ed in particolare per le caratteristiche del settore\norafo-argentiero nelle attività connesse alla partecipazione a fiere ed\nesposizioni o manifestazioni promozionali: i periodi di intensificazione di\nattività di cui sopra non possono superare complessivamente i quattro mesi\nnell'anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso\nla stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore\na sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato\neffettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi alla scadenza del\ncontratto a termine con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione\ndei rapporti a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento delle attività previste\ndalla legge come stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove\nassunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza di cui ai due comma precedenti può essere\nesercitato a condizione che il lavoratore manifesti in forma scritta al datore\ndi lavoro la propria volontà in tal senso entro rispettivamente sei mesi e tre\nmesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro stesso e si estingue entro\nun anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di concomitanza di più aspiranti che abbiano maturato i requisiti\ne manifestato nei termini previsti la volontà di avvalersi del diritto di\nprecedenza, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior\nperiodo di lavoro a termine; in caso di parità si farà riferimento alla\nmaggiore età anagrafica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Cp>B) CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le professionalità soggette alla \"mobilità professionale” di cui\nail'art. 4 disciplina generale sezione III corrispondenti alle figure\ninquadrale nella prima categoria contrattuate, l’inquadramento ed il\ntrattamento retributivo applicabile al prestatore di lavoro somministrato a\ntempo determinato è quello riferito alla seconda categoria contrattuale; per\nquelle corrispondenti alle figure inquadrate nella seconda categoria\ncontrattuale il riferimento è alla terza categoria contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori spettano tutti i trattamenti previsti dal presente contratto\ncollettivo e ogni altro trattamento in atto in azienda che non siano\nincompatibili con la natura del contratto di somministrazione, e comunque in\nproporzione al periodo di lavoro prestato. Gli accordi aziendali riguardanti il\npremio di risultato stabiliscono modalità c criteri per la determinazione e la\ncorresponsione di tale premio. Salvo diversa previsione dell’accordo\naziendale ai lavoratori somministrati a tempo determinalo il premio di\nrisultalo competerà qualora in servizio alla data di erogazione ovvero di\ncomunicazione dei risultati di cui al quarto comma dell'art. 10, disciplina\ngenerale, sezione terza, in proporzione diretta al periodo di servizio prestalo\nnell’anno di riferimento de! premio stesso, ancorché in virtù di diverse\nmissioni nell’ambito dell’anno stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto\ndi somministrazione di lavoro, procederà all’inserimento dei lavoratori con\npreventiva informazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria relativamente a:\nnumero dei contratti, motivi, lavorazioni e\u002Fo reparti interessati e relativa\ndurala prevista; ove ricorrano ragioni di urgenza e necessità la predetta\ncomunicazione è fornita entro i cinque giorni successivi all’inserimento.\nAnaloga informativa riguarderà le ipotesi di proroga dei periodi di\nassegnazione inizialmente stabiliti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I prestatori di lavoro somministrato hanno diritto ad esercitare presso\n1'utilizzatore, per tutta la durala della somministrazione, i diritti di\nlibertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del\npersonale dipendente delle imprese utilizzatrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta del lavoratore somministralo, l’azienda fornirà al medesimo\ninformazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero\ndisponibili nell’unità produttiva ove questi è impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di successiva assunzione del lavoratore somministrato, ai fini del\ntrattamento retributivo del medesimo si terrà conto di quanto previsto al\ncomma primo del presente articolato al fine di non determinare condizioni\neconomiche di peggior favore rispetto a quelle già fruite in qualità di\nlavoratore somministrato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 7 bis\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda, con analoghe\nmansioni, sia periodi di lavoro con rapporto a termine che periodo di lavoro\ncon contratto di somministrazione, acquisiscono il diritto ad essere assunti a\ntempo indeterminato qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie\ncitate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi comprensivi\ndell’eventuale proroga in deroga assistila.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA TRANSITORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In fase di prima applicazione di quanto previsto dal presente articolo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i rapporti a termine e i contralti di somministrazione in corso alla data\ndi stipula del presente contratto nazionale continuano fino al termine previsto\ndei relativi contralti, anche in deroga alle previsioni di cui sopra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i periodi di lavoro già effettuati alla data di stipula del presente\ncontratto nazionale si computano, insieme ai periodi di lavoro successivi, ai\nfini della determinazione del periodo massimo di cui al presente articolo,\ndecorsi 15 mesi dalla medesima data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ASPETTATIVA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori con oltre IO anni di anzianità di servizio potranno\nrichiedere, per una sola volta in circostanza del rapporto di lavoro, un\nperiodo di aspettativa della durala minima di I mese e massima di 6 non\nfrazionabili, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà\ndecorrenza dell’anzianità per nessun istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di richiesta motivala dall’esigenza di svolgere attività di\nvolontariato, lavori di cura o studio, cura dei figli fino a 7 anni di età, la\nsuddetta anzianità di servizio è ridotta a 5 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno avanzare richiesta scritta del periodo di aspettativa\nal datore di lavoro specificandone le motivazioni. La Direzione potrà\nconcedere il beneficio, tenendo conto delle necessità tecnico-organizzative\ndell’azienda e comunque per un numero di dipendenti contemporaneamente non\neccedente l’uno per cento del totale della forza dell’unità produttiva di\ncui il richiedente fa parte. Gli eventuali valori fi-azionari risultanti\ndall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi è consentila l’assunzione di personale con contratto a tempo\ndeterminato per sostituire i lavoratori assenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di aspettativa è vietata qualsiasi attività a fine di\nlucro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 9\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>RIPOSO SETTIMANALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>11 lavoratore ha diritto al riposo settimanale. Il riposo settimanale\ncoincide con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le deroghe a disposizione di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica,\ngodranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere\nprefissato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di spostamento eccezionale del giorno dì riposo prestabilito, il\nlavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe\ndovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita per il lavoro\nfestivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 10\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>PREMIO DI RISULTATO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale con contenuti economici é consentita per\nl’istituzione di un Premio annuale calcolato solo con riferimento ai\nrisultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le Parti,\naventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività\ned altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività\naziendale nonché ai risultati legali all’andamento economico\ndell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli\nobiettivi della contrattazione aziendale, le Parti esamineranno\npreventivamente, in un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni\nproduttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto\ndell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di\nredditività dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione\nquantitativa dell’erogazione connessa al Premio di risultato saranno definiti\ncontrattualmente dalle Parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di\nconoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di riferimento\nuno o più di uno tra quelli indicali al primo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati\nconseguiti e comunicati alle RSU entro il mese di luglio dell’anno successivo\na quello cui si riferiscono i risultati; avranno diritto alla corresponsione\ndel Premio i lavoratori in forza in tale data. Nella medesima occasione la\nDirezione aziendale fornirà alle RSU informazioni circa gli andamenti delle\nvariabili assunte a riferimento per la determinazione del Premio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’erogazione del Premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a\npriori e di variabilità in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà\nsecondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza\ndell’anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultali conseguili è\nassunto dalle Parti quale parametro di definizione per individuarne\nl’ammontare. Le Parti concordano la costituzione di una Commissione\nparitetica nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli\naccordi posti in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posto che non trova più applicazione la disciplina per l’istituzione del\n“premio di produzione” di cui all’art. 10 del CCNL 5 aprile 1991\nl'indennità sostitutiva di cui al punto 4 dell’ art. sopracilato, per le\naziende dalla stessa interessate, resta definitivamente fissata negli importi\nin essere al 31\u002F12\u002F1994 e sarà conservata a titolo di superminimo individuale\nnon assorbibile ai soli lavoratori già percettori della medesima alia data di\nstipula del CCNL 23.9.2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I premi di produzione di cui al punto precedente, gli altri premi ed\nistituti retributivi di analoga natura eventualmente già presenti in azienda\nnon saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro\nimporti già concordati e consolidati alla data del 31\u002F12\u002F1994, le Parti\nall’atto dell’istituzione del Premio di risultato di cui al presente\narticolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale\noperazione non dovranno derivare né oneri per le aziende né perdile per i\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si verifichino contenziosi sulla applicazione della procedura\ndefinita, le Organizzazioni sindacali territoriali delle Parti, le RSU e le\nimprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l’intervento delle Parti\nstipulanti il presente CCNL, che terranno un apposito incontro nel quale\nformuleranno le loro valutazioni in oggetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, per favorire un modello contrattuale fondalo su due livelli di\ncontrattazione definiranno specifiche “Linee guida” utili a favorire la\ndiffusione della contrattazione aziendale con contenuti economici collegati ai\nrisultali delle imprese di minori dimensioni con carattere non vincolante ma\ncome scelta volontaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Linee guida prevederanno menù di indicatori semplificati di\nredditività, qualità, produttività e altri elementi rilevanti ai fini del\nmiglioramento della competitività aziendale, adottabili e\u002Fo riadattabili,\nsecondo le specifiche esigenze aziendali, dalle imprese interessate a costruire\nsistemi di salario variabile per obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adozione dei suddetti indicatori non ha carattere di obbligatorietà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti definiranno la procedura per la stipula di accordi aventi ad\noggetto il Premio di risultato per le aziende in cui non sia stata costituita\nla Rappresentanza sindacale unitaria e che intendano aderire alla stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’azienda, sulla scorta dei modelli definiti a livello nazionale,\nsceglierà quali indicatori utilizzare e la quantificazione del Premio di\nRisultalo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’azienda invierà la proposta di Premio di risultalo alla Associazione\nterritoriale cui risulti iscritta o conferisca mandato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'Associazione industriale si attiverà con le Organizzazioni sindacali\nterritoriali per l'illustrazione della proposta di premio, il confronto sulla\nstessa e la stipula dell'accordo istitutivo del Premio di Risultalo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in ciascun anno di vigenza dell’accordo, e nei tempi stabiliti,\nl’azienda comunicherà I risultati del premio a i propri dipendenti e\npresenterà, in apposito incontro ovvero in forma scritta, alle 00.88.\nterritoriali per il tramite dell’Associazione territoriale la quantificazione\ndel premio di risultato sulla base dei risultati conseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>RECLAMI SULLA RETRIBUZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagala a quella indicata\nsulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta,\ndovrà essere fatto all'atto del pagamento; il lavoratore che non vi provveda\nperde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella\nbusta stessa. Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal\nlavoratore entro un anno dal giorno del pagamento affinché il competente\nufficio dell’azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali\ndifferenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Ch3>Art. 12\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>MENSE AZIENDALI - INDENNITÀ DI MENSA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per le mense aziendali o indennità sostitutiva si fa riferimento alle\nsituazioni contrattuali o di fatto esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che la computabilità dell’indennità di mensa nella retribuzione\nvalevole ai fini degli istituti contrattuali e di legge è disciplinata dal\nl’Accordo interconfederale 20 aprile 1956, recepito in legge con D.P.R. 14\nluglio 1960, n. 1026, e dagli accordi aziendali in materia, le Parti confermano\nche l’equivalente del costo della mensa sostenuto dal datore di lavoro non è\ncomputabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui\nall’art. 2120 C.C. né degli altri istituti contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 13\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>CUMULO DI MANSIONI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che sono assegnati all’esplicazione di mansioni di diverse\ncategorie sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore\nsempreché quest'oltana abbia carattere di prevalenza, o almeno carattere di\nequivalenza di tempo, fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni\ndall’art. 13 della legge n. 300 del 1970 e dall'alt 4 punto C) del presente\ncontralto in materia di mobilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di casi particolari che non rientrano fra quelli sopra indicali si terrà\nconto nella retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>TRASFERIMENTI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori di età superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne, potranno\nessere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare, a\nrichiesta del lavoratore, in sede sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di altri trasferimenti individuali dovrà tenersi conto delle\nobiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il\ntrasferimento, direttamente ovvero tramile i dirigenti delle Rappresentanze\nsindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non\ninferiore a 20 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione\nalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, di\nesame congiunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti\nnell’ambito dei comprensorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra non si cumula con le eventuali regolamentazioni in materia\nderivanti da accordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>RECLAMI E CONTROVERSIE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fenne restando le possibilità di accordo diretto tra le Parti interessale\nper eventuali reclami nell’applicazione e interpretazione del presente\ncontralto, le controversie tra aziende e lavoratori saranno risolte\npossibilmente in prima istanza tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale\nunitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In difetto di accordo le controversie per l’interpretazione e quelle\ncollettive per l’applicazione del presente contratto saranno deferite, a\nseconda della loro natura per l’ulteriore esame e risoluzione, le prime alle\ncompetenti associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura dovrà essere completala entro 15 giorni dalla data del\ndeferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contralto non\nsi darà corso ad azioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>RAPPORTI IN AZIENDA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi\nsuperiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rapporti tra lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità\nnell’organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed\neducazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In armonia con la dignità del lavoratore, i superiori impronteranno i\nrapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare\npossibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto,\negli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto a\nosservare le disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e\nle mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratore deve osservare l’orario di lavoro e adempiere alle\nformalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze, con\nespresso divieto di fare variazioni o cancellare sulla scheda, di ritirare\nquella di un altro lavoratore o di tentare in qualsiasi modo di alterare le\nindicazioni dell’orologio di controllo, nonché di compiere volontariamente\nmovimenti irregolari delle medaglie. Il lavoratore che non avrà fatto il\nregolare movimento della scheda o della medaglia sarà considerato ritardatario\ne quando non possa far constatare in modo sicuro la sua presenza nel luogo di\nlavoro sarà considerato assente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Egli inoltre deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza,\nosservare le disposizioni del presente contralto, nonché quelle impartite dai\nsuperiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili,\nattrezzi, macchinari, utensili, strumenti, eco.), rispondendo delie perdite,\ndegli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché\ndelle arbitrarie modifiche da lui apportale agli oggetti in questione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La valutazione dell’eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e\nl’ammontare del danno deve essere preventivamente contestato al\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ammontare delle perdite e dei danni di cui ai commi precedenti potrà\nessere trattenuto ratealmente sulla retribuzione con quote non superiori al 10%\ndella retribuzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la trattenuta verrà\neffettuata sull’ammontare di quanto spettante al lavoratore, fatte salve le\ndisposizioni e i limiti di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Egli deve conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda;\ninoltre non dovrà trarre profitto, con danno dell’imprenditore, da quanto\nforma oggetto delle sue mansioni nell’azienda, né svolgere attività\ncontrarie agli interessi della produzione aziendale, né abusare, dopo risolto\nil rapporto di lavoro e in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte\ndurante il servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali patti di limitazione dell’attività professionale del lavoratore\nper il tempo successivo alla risoluzione del rapporto sono regolali a nonna\ndell’art. 2125 C.C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi artt. 21, 22\ne 23 daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al\nlicenziamento per mancanze ai sensi dell’art. 20.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>DIVIETI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non potrà prestare la propria opera presso aziende diverse da\nquella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro\nsenza trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono consentite in azienda le collette, le raccolte di firme e la\nvendita di biglietti e di oggetti oltre i limiti previsti dalla legge n. 300\ndel 1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>VENDITA DI LIBRI E RIVISTE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti la Rappresentanza sindacale\nunitarie potrà effettuare la difiùsione anche attraverso vendila, rivolta\nesclusivamente ai dipendenti, di libri e riviste la cui edizione sia stata\ndebitamente autorizzata nelle forine di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni relative saranno svolte direttamente dai Rappresentanti\nsindacali unitarie sotto la propria esclusiva responsabilità anche in ordine\nal contenuto delle pubblicazioni e si effettueranno, fuori dell’orario di\nlavoro, nel locale della Rappresentanza sindacale unitaria e\u002Fo, nei giorni\npreventivamente concordati con la Direzione, in altro locale di ritrovo o di\nriunione messo a disposizione dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalle forme di pagamento dei libri e riviste è esclusa ogni trattenuta\nanche rateale sulla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può rifiutare la visita di inventario degli oggetti,\nstrumenti o utensili affidatigli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le visite personali di controllo sul lavoratore potranno essere effettuate\nai sensi dell’art. 6 della legge 20 maggio 1970, u. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 bis\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>IMPIANTI AUDIOVISIVI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Federorafi-Associazione Argentieri e Fim-Fiom-Uilm dandosi atto delie\nparticolari esigenze di sicurezza che caratterizzano le aziende disciplinate\ndal presente contralto, riconoscono la necessità di consentire, con\nriferimento a quanto previsto dal 2° comma dell’art. 4 della Legge 300\u002F70,\nl’installazione fissa di impianti audiovisivi o apparecchiature di sicurezza\nall'interno dei locali delle aziende stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà, in ogni caso, assicurata alle aziende, informandone le RSU, al di\nfuori delle procedure di cui alla norma sopracitata, e esclusivamente per\nfinalità di tutela del patrimonio aziendale, la facoltà di installare\nimpianti audiovisivi o apparecchiature di sicurezza su casseforti o locali nei\nquali non si svolga attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>NORME SPECIALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Oltre che al presente contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi,\nnell’ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre nonne che potranno\nessere stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano\nmodificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente\ncontratto e dagli accordi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel\npresente contratto può dar luogo, secondo la gravità deH’infrazione,\nall’applicazione dei seguenti provvedimenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•richiamo verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ammonizione scritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•multa non superiore a 3 ore di paga e contingenza o minimo di stipendio e\ncontingenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a un massimo di 3\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•licenziamento per mancanze ai sensi dcll’art. 23.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, salvo quanto previsto dalt’art. 24, non potrà\nadottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza\navergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua\ndifesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuala\nper iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima\nche siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà\npresentare le sue giustificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali\ngiustificazioni, queste si riterranno accolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente\ncon l’eventuale assistenza di un rappresentante dell’associazione sindacale\ncui aderisce, ovvero di un membro della Rappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere b), c) e d) potranno\nessere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme\ncontrattuali relative alle vertenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•licenziamento per mancanza di cui ai punti A) e B) dcll’art. 23 potrà\nessere impugnato secondo le procedure previste dall’art. 7 della legge n. 604\ndel 15 luglio 1966, confermato dall'art. 18 della legge n. 300 del 20 maggio\n1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi\ndue anni dalla loro comminazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>AMMONIZIONI SCRITTE, MULTE E SOSPENSIONI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’azienda potrà infliggere l'ammonizione scritta, la multa o la\nsospensione di cui alle lettere b), c) e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dell’articolo precedente al lavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la\ncessazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza\ngiustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo\nesegua con negligenza o con voluta lentezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale\ndell’azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli\neventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell'andamento\ndel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•introduca bevande alcoliche nell’azienda senza regolare permesso del\ndatore di lavoro o di chi per esso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•arrechi offesa ai compagni di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si presenti o si trovi al lavoro in stalo di ubriachezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sia trovato addormentato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trasgredisca in qualsiasi altro modo l’osservanza del presente\ncontratto o dei regolamento intento o commetta qualsiasi atto che comporti\npregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e alla sicurezza\ndell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ammonizione scritta verrà applicala per le mancanze di minor rilievo,\nla multa o la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in\ntalune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della\nmulta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo della multa è devoluto alle esistenti istituzioni di assistenza\ne previdenza di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all’LN.P.S..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>LICENZIAMENTO PER MANCANZE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Licenziamento con preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazione alia\ndisciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di\nquelle contemplate nell’art. 22, non siano cosi gravi da rendere applicabile\nla sanzione di cui alla lettera B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•insubordinazione verso i superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano\nspecificamente affidate le mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori\ndei casi previsti dal punto e) della seguente lettera B);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rissa nell’azienda fuori dai locali di lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•costruzione entro il laboratorio di oggetti per uso proprio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze\nripetute per 4 volte in un anno nel giorno seguente alle festività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•recidiva in una qualunque delle mancanze contemplate neli’art. 22\nquando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo\nstesso art. 22, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell'art. 21.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Licenziamento senza preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tate provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave\nnocumento morale e materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del\nrapporto di lavoro azioni che costituiscano delitto a termini di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•insubordinazione grave verso i superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•furto nell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trafugamento di schizzi o di disegni o di utensili o di altri oggetti o\ndocumenti dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•danneggiamento volontario al materiale dell’azienda o al materiale di\nlavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio\nall’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque\ncompimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rissa nei locali di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>SOSPENSIONE CAUTELARE NON DISCIPLINARE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento per mancanza di cui al punto B) deli’art. 23\n(senza preavviso) l’azienda potrà disporre la sospensione cautelare non\ndisciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 6\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti\nrilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni\ncontrarie. Ove il licenziamento venga comminato, esso avrà effetto dal momento\ndella disposta sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 25\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>AMBIENTE DI LAVORO — IGIENE E SICUREZZA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce\nun obiettivo condiviso dall’azienda e dai lavoratori, a partire dal rispetto\ndegli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente con quest’obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e\npreposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile\ndel servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per\nla sicurezza collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e\nresponsabilità per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e\nmigliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I1 datore di lavoro all’inlemo dell’azienda ovvero dell’unità\nproduttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione\ndella salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di\nlegge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle nonne vigenti i\nrappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace\nil servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei\nrischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono\nesposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- provvede affinché i lavoratori incaricali dell’attività di prevenzione\nincendi e lotta anlicendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo\ngrave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione\ndell’emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito\nall'organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve\nvalutare, nella scelta delie attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei\npreparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i\nrischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli\nriguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell'assunzione, del\ntrasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove\nattrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati\npericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di\nprevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed\nadeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al\nproprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere\nperiodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero\nall’insorgenza di nuovi rischi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>informa periodicamente i lavoratori, di norma semestralmente, previa\nconsultazione con gli RLS, attraverso gli strumenti interni utilizzati (mai),\ncomunicazioni cartacee, etc.), circa i temi della salute e sicurezza con\nparticolare riferimento alle tipologie di infortunio eventualmente ricorrenti e\nalle misure di prevenzione previste nonché alte problematiche emerse negli\nincontri periodici con gli RLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della\npropria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su\ncui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente\nalla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi fomiti dal datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo contesto di responsabilità e di molo attivo ai fini della\nprevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in\nmateria e sono altresì titolari di specifici diritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori in particolare devono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini\ndella protezione collettiva ed individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle\nprescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono\nesposti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>utilizzare correttamente i macchinari, te apparecchiature, gli utensili, le\nsostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature\ndi lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi fomiti\ndall'impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari,\napparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di\nprotezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono\na conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito\ndelle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o\npericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione\ndelle misure di prevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e\nsicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle\nproprie mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui\nrisultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo\ngrave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti alti ad\nevitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo\nnell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In ogni unità produttiva sono istituiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il documento di valutazione dei rischi che sarà rieiaborato in occasione\ndi modifiche dei processo produttivo e di innovazioni tecnologiche\nsignificative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati\ncronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal\nlavoro di almeno un giorno; nel registro sono annotati il nome, il cognome, la\nqualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze\ndell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il\nregistro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero\ndei lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo\ndi vigilanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a\nsorveglianza sanitaria, tenuta ed aggiornala a cura del medico competente\nincaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale\ne nel rispetto delle nonne e procedure in materia di trattamento dei dati\npersonali secondo quanto previslodal Digs 196\u002F2003. In tale cartella sono\nannotali i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e\nperiodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie\nprofessionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al momento\ndella risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia\nrichiesta.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>E’ inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni\ndi legge, il registro degli esposti agii agenti cancerogeni e mutageni nel\nquale è riportata l'attività svolta dai lavoratori, l’agente cancerogeno\nutilizzato e, ove nota, l’esposizione ed il grado della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il\nrappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto\ndall’accordo interconfederale 22 giugno 1995 e dalle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono attribuiti,\nsecondo quanto previsto dalle discipline vigenti, diritti c compiti in materia\ndi formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al Rappresentante dei lavoratori\nper la sicurezza, su richiesta scritta dello stesso, copia del documento di\nvalutazione dei rischi e del registro degli infortuni sul lavoro, previa\nsottoscrizione di apposito verbale di consegna.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Gli RLS sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed intemo dei\ndocumenti ricevuti ed esclusivamente connesso all'espletamento delle proprie\nfunzioni con obbligo di rispetto del segreto industriale anche in ordine ai\nprocessi lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di\ncarattere sanitario riguardanti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di\nun’apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di\nrischio o di significative variazioni delle condizioni di sicurezza in azienda,\nanche qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi\nadottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano\nidonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale\noccasione, le Parti qualora siano d’accordo sulla necessità di procedere a\nverifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o Enti\nqualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che si\nritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli\noneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico delle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti in sede aziendale ovvero gli organismi paritetici territoriali\npossono concordare progetti formativi per gli RLS quantitativamente più ampi\nrispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Per quanto non\nespressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalle\nvigenti disposizioni legislative e dall’Accordo interconfederale 22 giugno\n1995.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 26\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>INDUMENTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che, anche se solo in determinati momenti o fasi di\nlavorazione, sia esposto all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti,\nsarà data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi da indossare,\nsalvo diversa disposizione aziendale, in fase preparatoria dell’attività\nlavorativa nell’ambito del personale dovere di diligenza. Egli sarà messo\nnelle condizioni idonee per la custodia del proprio abito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’azienda richieda che taluni lavoratori (per esempio: fattorini,\nportieri, sorveglianti, autisti, eco.) indossino abiti speciali o divise,\ndovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 27\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, anche in\nrelazione all'attività dell'azienda, intendono frequentare, presso istituti\npubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le\nprecisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti\na carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di permesso, da utilizzare nell’arco del triennio, sono usufruibili\nanche in un solo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’inizio di ogni triennio verrà determinalo il monte ore a disposizione\ndei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10\nannue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda o\nnell’unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in\nrelazione alle variazioni del numero dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o\ndall’unità produttiva per l'esercizio de) diritto allo studio non dovranno\nsuperare il 2% del totale della forza occupata; ovvero il 3% nelle aziende\noltre i 100 dipendenti; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo\nsvolgimento dell'attività produttiva, mediante accordi con la Rappresentanza\nsindacale unitaria. Nelle aziende fino a 100 dipendenti gli eventuali valori\nfrazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale saranno\narrotondati all’unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore\npro-capile per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il\ncorso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore\ndoppio di quelle richieste come permesso retribuito. Nel caso di frequenza dei\ncorsi sperimentali per il recupero dell’attuale scuola dell’obbligo e per\nl’alfabetizzazione degli adulti e di lingua italiana per lavoratori stranieri\nal fine di agevolarne l'integrazione, il monte ore di permesso retribuito,\ncomprensivo delle prove di esame pro-capite nel triennio, è elevato a 250 ore.\n11 rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai delti corsi è\nelevato a 2\u002F3 sino a concorrenza delle predette 250 ore. Ai fini di cui sopra\nil lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei\ntermini e con le modalità che saranno concordale a livello aziendale. Tali\ntermini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione at\ncorso e successivamente certificati di frequenza, con l'indicazione delle ore\nrelative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificale dal\npresente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e la\nRappresentanza sindacale unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili\nconguagiiabifi, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che\nil presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni\nindicate al 4° comma, è costituito dalla regolare frequenza dell’intero\ncorso. Ai lavoratori che intendano frequentare, anche in orari non coincidenti\ncon l’orario di lavoro, l’ultimo biennio per ii conseguimento di un diploma\ndi scuola media superiore, saranno concesse, distribuite nell’arco di due\nanni nel corso del rapporto di lavoro, 40 ore di permesso retribuito cumulabili\ncon quanto previsto al successivo articolo 28.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la partecipazione a corsi di formazione professionale la\npriorità sarà accordata ai corsi di formazione concordati a livello aziendale\no territoriale su proposta aziendale. La partecipazione avverrà con fruizione\ndi permessi retribuiti a carico e nei limiti del monte ore di cui al 3° comma\ne compatibilmente con te esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali,\ncon possibilità, per quanto riguarda i corsi concordali con le RSU, di\nfruizione all’uopo anche dei PAR eventualmente accantonati nel conto ore\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>L'utilizzo delle risorse messe a disposizione di Fondimpresa e la\npartecipazione di lavoratori ai corsi programmati da Fondimpresa saranno\noggetto di informazione alla RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende forniranno annualmente alla RSU informazione sulle iniziative\nformative programmale di interesse dei lavoratori; le iniziative per le quali\nvenga richiesto il finanziamento di Fondimpresa saranno oggetto di informativa\nalle RSU ovvero di accordo con le medesime ove questo non sia già intervenuto\nad altro livello.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 28\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>FACILITAZIONI PARTICOLARI PER LA FREQUENZA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>AI CORSI E PER GLI ESAMI DEI LAVORATORI STUDENTI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale\nstatali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio\ndi titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di\nlavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Sempre\nsu loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante\ni riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere\nprove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per\ntutti i giorni di esame (compresi quelli di settembre) e per i 2 giorni\nlavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero per\ni 2 giorni lavorativi precedenti la sessione di esami negli altri casi. Questi\npermessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del\ndiritto allo studio di cui all'alt. 27.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere nei corso dell’anno\nsolare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato\ntrimestralmente pro-quota, in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze\nproduttive e organizzative dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati\nsostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta dell’azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le\ncertificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>CONSEGNA DEI DOCUMENTI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Entro il giorno successivo all’effettiva cessazione del rapporto di\nlavoro, l’azienda metterà a disposizione del lavoratore per il ritiro i\ndocumenti dovutigli, regolarmente aggiornati, e il lavoratore rilascerà\nregolare ricevuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali\nindipendenti dalla volontà dell’imprenditore questi non fosse in grado di\nconsegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione\nscritta che serva da giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i\ndocumenti necessari per instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La cessione o trasformazione dell’azienda non determina normalmente la\nrisoluzione del rapporto di lavoro e in tal caso il lavoratore conserva, nei\nconfronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianità di servizio,\ncategoria, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>CERTIFICATO DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall’art. 2124 c.c., l’azienda\ncertificherà al lavoratore la frequenza a corsi di formazione e\u002Fo\nriqualificazione professionale comiessi all'attività lavorativa e gli\neventuali risultati formativi conseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 32\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>INDENNITÀ IN CASO DI MORTE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di morte dei lavoratore l’indennità sostitutiva dei preavviso e\nil trattamento di fine rapporto saranno corrisposti secondo le disposizioni\npreviste nell’art. 2122 C.C., cosi come modificato dalla sentenza n. 8 del 19\ngennaio 1972 della Corte Costituzionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 33\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di gravidanza e puerperio si applicano le nonne di legge. In lai\ncaso, alla lavoratrice assente, nei 2 mesi prima del parto e nei 3 mesi a esso\nsuccessivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento previsto dal presente articolo è ad integrazione di quanto\nriconosciuto in forza di disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di\nassenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più\nfavorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello stabilito dalla\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali\ncon quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di\nassorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e\npuerperio intervenga malattia, si applicheranno le disposizioni previste in\ncaso di malattia e di infortunio non sul lavoro, a partire dal giorno in cui si\nmanifesta la malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino più\nfavorevoli alla lavoratrice.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Ch3>Art. 33 bis\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>CONGEDO MATRIMONIALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova\nun periodo di congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale detti\nlavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali né\npotrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un\npreavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo matrimoniale le aziende riconosceranno una\nintegrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni\nlegislative e\u002Fo di altre nonne fino al raggiungimento del normale trattamento\neconomico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse\nlavoralo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II trattamento economico sopra previsto spetta ai lavoratori occupati,\nquando gli stessi fruiscano effettivamente del congedo. Tuttavia si fa luogo\negualmente alla corresponsione dell’indennità per congedo matrimoniale,\nquando il lavoratore, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, si\ntrovi, per giustificaio motivo, sospeso od assente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta\nper contrarre matrimonio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I! congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e\nl’altro ne abbiano diritto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 34\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,\nprevidenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione\ndell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal\nlavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestale le\npreviste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga\nattribuibili all’azione nociva delie sostanze adoperate o prodotte\nnell'ambiente del lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore\ndiretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la\ndenuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute\ntestimonianze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà\nattenersi alle disposizioni previste dalle norme contrattuali in materia di\nmalattia e infortunio non sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratore sarà conservalo il posto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il\nquale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col\nrilascio del certificalo medico definitivo da parte dell'Istituto\nassicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di\nassolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più\nadatte alla propria capacità lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per la prima\ngiornata nella quale abbandona il lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o\nmalattia professionale un’integrazione di quanto egli percepisce, in forza di\ndisposizioni legislative e\u002Fo di altre norme, fino al raggiungimento del normale\ntrattamento economico complessivo netto che il lavoratore di eguale anzianità\ne per pari periodo avrebbe globalmente percepito dall’azienda in adempimento\ndelle norme contrattuali in materia di malattia e infortunio non sul lavoro,\noperando a tal fine i relativi conguagli ai termine del periodo di trattamento\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale\neccedente la scadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale\ntrattamento assicurativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove richiesti verranno erogati proporzionali acconti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a\nconcorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza\ne convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del\ncertificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il\nlavoratore deve presentarsi per la ripresa del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini di conservazione del\nposto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere\nservizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo\ntrattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il termine di conservazione del posto ove l’azienda risolva il\nrapporto di lavoro corrisponderà al lavoratore il trattamento previsto per il\ncaso di licenziamento, ivi compresa l’indennità sostitutiva del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto\nrimane sospeso, salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’infortunio sul lavoro sospende il decorso del preavviso nei caso di\nlicenziamento, nei limiti e agli effetti della normativa sulla conservazione\ndel posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera\ndi assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono\nessere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per malattia professionale o infortunio nei limiti dei periodi\nfissali dal presente articolo per la conservazione del posto è utile ai fini\ndel trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione\ndell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia,\necc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli infortuni verificatisi successivamente al 1’ gennaio 2001 al\nlavoratore assente per infortunio sul lavoro avvenuto in azienda sarà\ngarantita l'erogazione delle spettanze come avviene per le assenze per\nmalattia. Gli importi delle prestazioni di competenza dell’Ente vengono\nliquidate direttamente all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio e di malattia professionale non si farà luogo al\ncumulo tra il trattamento previsto dal presente contratto e quello\nassicurativo, riconoscendo in ogni caso al lavoratore il trattamento globale\npiù favorevole.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 35\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo\ngiorno di assenza e inviare alla medesima entro il giorno successivo il\ncertificato medico attestante la malattia. L’eventuale prosecuzione dello\nstalo di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il\nprimo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve\nessere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve\ninviare all’azienda entro il secondo giorno successivo alla scadenza del\nperiodo di assenza indicala nel certificato medico precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di\ngiustificato impedimento, l’assenza verrà considerala ingiustificata.\nL'azienda ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel\nrispetto dell’art. 5 della legge n. 300 del 1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratore assente è tenuto a trovarsi al proprio domicilio, ovvero in\nquello da lui comunicato all’azienda, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17\nalle ore 19, disponibile per le visite di controllo. Nel caso in cui a livello\nterritoriale le visite di controllo siano effettuale, su iniziativa dell'ente\npreposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui\nsopra saranno adeguate a criteri organizzativi locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore deve comunicare\nall’azienda i mutamenti di domicilio o dimora, anche se temporanei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal\ndomicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici, di cui il\nlavoratore dia preventiva comunicazione all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in caso di mancala effettuazione della visita medica di controllo, per\nmancato reperimento del lavoratore nelle fasce orarie sopra stabilite presso il\ndomicilio comunicato al datore di lavoro, il lavoratore medesimo incorrerà nei\nprovvedimenti disciplinari di cui all'art. 21 della Disciplina Generale Sezione\nterza del contratto e nella perdila del trattamento economico di malattia\nsecondo le disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia o infortunio non sul\nlavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per\nun periodo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•6 mesi per anzianità diservizio fino a 5 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•8 mesi per anzianità diservizio oltre i 5 anni e fino ai 10anni\ncompiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•10 mesi per anzianità diservizio oltre i 10 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di più malattie o infortuni non sul lavoro i periodi di\nconservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente\nverificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso e il\nperiodo complessivo di conservazione del posto sarà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti: mesi 9;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per anzianità di servizio oltre i 5 anni e fino ai 10 anni compiuti:\nmesi 12;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per anzianità di servizio oltre i IO anni: mesi 15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta salvo quanto previsto dalia legge n. 1088 del 1970 per la\nconservazione del posto dei lavoratori affetti da TBC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia ovvero l’infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del\npreavviso nel caso di licenziamento, nei limiti e agii effetti della normativa\nsulla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive ne sospende la\nfruizione nelle seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•malattia che comporla ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva\nagli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento\nnecessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di\ninfermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che si assenti per malattia e\u002Fo infortunio non sul lavoro\ndurante il preavviso è dovuto il trattamento economico a carico aziendale non\noltre la scadenza del preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro\nper raggiunti limiti di età, ancorché comunicata in costanza di malattia e\u002Fo\ninfortunio non sul lavoro, al lavoratore sarà conservato il posto ed erogato\nil relativo trattamento economico nei limiti del periodo di preavviso\ncontrattualmente stabilito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il periodo di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il\nrapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo\nprevisto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa\nl'indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nal lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di\nlavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto\nrimane sospeso salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta espressamente convenuto che, superati i limiti di conservazione del\nposto di cui sopra, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta,\ndi un periodo di aspettativa della durata di mesi 4, durante il quale non\ndecorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun\nistituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte del protrarsi dell’assenza a causa di malattia grave e\ncontinuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire,\nprevia richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla\nguarigione clinica, debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di\nassolvere alle precedenti mansioni e, comunque, di durala non superiore a\ncomplessivi 18 mesi continuativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorsi delti periodi senza che il lavoratore abbia ripreso servizio\nl’azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne l’assistenza e il trattamento di malattia, per i\nlavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o\ninfortunio non sul lavoro, nell’ambito della conservazione del posto una\nintegrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni\nlegislative e\u002Fo di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento\neconomico complessivo netto, come di seguito descritto, operando i relativi\nconguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cp>A tal fine il lavoratore avrà diritto al seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per anzianità di servìzio fino a 5 anni compiuti, l’intera retribuzione\nglobale per i primi 2 mesi e metà retribuzione globale per i 4 mesi\nsuccessivi;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>per anzianità di servizio oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti,\nl’intera retribuzione globale per i primi 3 mesi e metà retribuzione globale\nper i 5 mesi successivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per anzianità di servizio oltre i 10 anni, l'intera retribuzione globale\nper i primi 4 mesi e metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi di più malattie o infortuni non sul lavoro nell'arco\ndell'ultimo triennio (vedi nono comma) il trattamento sarà il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti: mesi 9, di cui mesi 2 a\nintera retribuzione globale e mesi 7 a metà retribuzione globale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per anzianità di servizio oltre 5 anni compiuti: mesi 12, di cui mesi 3 a\nintera retribuzione globale e mesi 9 a metà retribuzione globale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per anzianità di servizio oltre IO anni: mesi 15, di cui mesi 4 a intera\nretribuzione globale e mesi 11 a metà retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove richiesti verranno erogati proporzionali acconti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a\nconcorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti\naziendali o locali o, comunque, derivanti da norme generali in alto o future,\ncon conseguente assorbimento fino a concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo l’eventuale periodo di aspettativa l’assenza per malattia, nei\nlimili dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la\nmaturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (trattamento di\nfine rapporto, ferie, gratifica natalizia, eco.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche\nl’infermità da infortunio non sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla disciplina sopra riportata, entro il 31.12.2011 le\nparti stipulanti definiranno una clausola che concorra a prevenire fenomeni\ningiustificati di morbilità breve e ricorrente in corso d’anno; tale\nclausola troverà applicazione per tutti i lavoratori con il futuro CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione del negoziato di cui sopra le parti approfondiranno condizioni\ne costi per attivare a favore dei lavoratori a tempo indeterminato e non in\nprova una forma di assistenza sanitaria integrativa con decorrenza delle\nrelative prestazioni non posteriore al 31.10.2013.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 36\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le disposizioni dei presente contralto, nell’ambito di ogni istituto, sono\ncorrelative e inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro\ntrattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del precedente comma si considerano costituenti un unico\nistituto il complesso degli istituti di carattere normativo regolamentare\n(norme generali disciplinari, ferie, preavviso e trattamento di fine rapporto,\nmalattia e infortunio, gravidanza e puerperio).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l’inscindibilità di cui sopra, le Parti, col presente\ncontratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più\nfavorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi\nnazionali, le quali continueranno a essere mantenute ad personam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>DECORRENZA E DURATA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente\ncontratto decorre dai 01\u002F10\u002F2010 ed avrà vigore fino a tutto il 31\u002F10\u002F2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto si intenderà rinnovato se non disdetto, almeno sei mesi prima\ndella scadenza, con raccomandata a.r.. In caso di disdetta il presente\ncontratto resterà in vigore fino a che non sia stalo sostituito da successivo\ncontratto nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>PROCEDURA DI RINNOVO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte per un\nnuovo accordo in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei\nmesi prima della scadenza del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro\n20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del\ncontratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla\ndata di presentazione della piattaforma di rinnovo, le Parti non assumeranno\niniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>PROCEDURA DI RINNOVO DEGLI ACCORDI AZIENDALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno alto che la contrattazione a livello aziendale non potrà\navere per oggetto materia già definita in altri livelli di contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi aziendali hanno durala triennale e sono rinnovabili nel rispetto\ndel principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare\nsovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste di rinnovo dell’accordo aziendale dovranno essere presentate\nin tempo utile al fine di consentire l’apertura delle trattative due mesi\nprima della scadenza dell’accordo. La Parte che ha ricevuto le proposte di\nrinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di\nricevimento della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante due mesi successivi alla data di presentazione della piattaforma e\nper il mese seguente alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo\ncomplessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di\nrinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad\nazioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ESTENSIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>DI CONTRATTI STIPULATI CON ALTRE ASSOCIAZIONI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero, con altre\nAssociazioni di datori di lavoro e di artigiani, concordare condizioni meno\nonerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che\nsiano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra\nle Organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le\nmedesime caratteristiche e che siano rappresentale dalia Federazione Nazionale\nOrafi Argentieri Gioiellieri Fabbricanti e Associazione Argentieri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>INDENNITÀ MANEGGIO DENARO - CAUZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore la cui normale mansione consiste nel maneggio del denaro per\nriscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziaria, ha\ndiritto a una particolare indennità mensile pari al 6% del minimo tabellare\nconglobato della categoria di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme eventualmente richieste a detto lavoratore a titolo di cauzione\ndovranno essere depositate e vincolale a nome del garante e del garantito,\npresso un istituto di credito di comune gradimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•relativi interessi matureranno a favore di detto lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ENTRATA ED USCITA IN AZIENDA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’entrata e l’uscita dei lavoratori dall'azienda è regolata dalle\ndisposizioni aziendali che devono definire l'orario di accesso allo\nstabilimento e quello di inizio del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo che all’inizio dell’orario di lavoro il lavoratore deve\ntrovarsi al suo posto per iniziare il lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire\nda un quarto d’ora o mezz’ora dopo l'inizio dell’orario di lavoro che\navrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15\nminuti o oltre i 15 e fino ai 30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ASSENZE E PERMESSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le assenze debbono essere giustificate al più tardi entro il giorno\nd’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare la sede di lavoro\nsenza regolare autorizzazione della Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempreché ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze\ndel servizio, l’azienda consentirà al lavoratore che ne faccia richiesta, di\nassentarsi dai lavoro per breve permesso, con facoltà per l’azienda di non\ncorrispondere la retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso,\nnon è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in\nore non comprese nel suo orario di lavoro; il lavoratore licenziato o sospeso\nnon può entrare nello stabilimento se non è autorizzalo dalla Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>SERVIZIO MILITARE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La chiamala di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva o richiamato alle armi\nha diritto alla conservazione del posto fino a 1 mese dopo la cessazione del\nservizio militare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’anzianità utile per raggiungere i maggiori scaglioni\nprevisti dal presente contratto all’art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12, comma secondo della disciplina speciale parte terza per la misura delle\nferie, e all’art. 35 disciplina generale sezione terza per il trattamento di\nmalattia, il periodo di tempo trascorso sotto le armi sarà computato come\nanzianità di servizio, sempreché detto lavoratore chiamato alle armi presti\nalmeno 6 mesi di servizio dopo il rientro in azienda senza dimettersi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il lavoratore di cui alla presente Parte terza chiamato o richiamato alle\nanni risolve il rapporto di lavoro ha diritto a tutte le indennità\ncompetentigli, a norma delle disposizioni vigenti all’atto della chiamala, ma\nin tal caso non ricorre l’obbligo del preavviso, né il diritto alla relativa\nindennità sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia per quanto riguarda il richiamo alle anni sia per la chiamala per\nadempiere agli obblighi di leva, le norme stabilite col presente articolo si\nintendono completate con quelle previste dalle leggi vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte\nnei registri di cui all’art. 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, per poter\nespletare attività di volontariato, hanno diritto, ai sensi dell’art. 17\ndella stessa legge, di usufruire delle forme di flessibilità di orario di\nlavoro o delle turnazioni previste dal contratto e dagli accordi collettivi,\ncompatibilmente con l’organizzazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di interruzioni di lavoro di breve durala, dovute a cause di forza\nmaggiore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni\nstesse, quando queste, nella giornata, non superino nel toro complesso i 60\nminuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzioni di lavoro, che nella giornata superino nel loro\ncomplesso i 60 minuti, se l’azienda trattiene il lavoratore nello\nstabilimento questi ha diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore\ndi presenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista quando\nrimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volontà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, senza richiesta\ndi intervento delta cassa integrazione guadagni, salvo eventuale accordo tra le\nOrganizzazioni sindacali periferiche per il prolungamento di tale termine, il\nlavoratore potrà risolvere il rapporto con diritto a tutte le indennità\nrelative, compreso il preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>RECUPERI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall’articolo precedente è ammesso il\nrecupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore\no per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali\nperiferiche o tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali o anche, per casi\nindividuali, tra le Parti interessale, purché il recupero stesso sia contenuto\nnel limite di 1 ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente\nsuccessivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DISCIPLINA SPECIALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PARTE PRIMA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>SOGGETTI DESTINATARI DELLA PARTE PRIMA DELLA DISCIPLINA SPECIALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede i\nrequisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai lavoratori a cui si applicano\nle successive parti seconda e terza delta Disciplina Speciale e ai quali,\ninvece, si applicano, fra le altre, le norme previste dal D.Lg. Lgt. 9 novembre\n1945 n. 788 sulla Cassa integrazione guadagni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 2\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>PERIODO DI PROVA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova\nnon superiore ai 30 giorni di effettivo lavoro. Durante tale periodo è\nreciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi\nmomento, senza preavviso né relativa indennità sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o\ndi infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova\nstesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni\nlavorativi sia per il caso di malattia sia per il caso di infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per\nlicenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso,\nal lavoratore spelta il seguente trattamento: fa retribuzione delle ore di\nlavoro compiute dal lavoratore a economia oppure, in caso di lavorazione a\ncottimo, il guadagno spettantegli per il lavoro eseguito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, la retribuzione che verrà corrisposta al lavoratore durante\nil periodo di prova non potrà essere inferiore ai minimo contrattuale previsto\nper la categoria professionale della classificazione unica per la quale il\nlavoratore è stato assunto o in cui abbia svolto le mansioni. Qualora alla\nscadenza del periodo di prova, l’azienda non proceda alla disdetta del\nrapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà senz’altro confermato in\nservizio e la sua anzianità deve avere la decorrenza a tutti gli effetti dal\ngiorno dell’assunzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 3\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>LAVORO A COTTIMO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il\nlavoro a cottimo sia collettivo sta individuate secondo le possibilità\ntecniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore o a\nuna squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei\ntempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all’osservanza di un\ndeterminato ritmo produttivo in conseguenza dell’organizzazione del lavoro e\nsia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale\nlavoro a economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato\nsuperiore a quello conseguibile attraverso il lavoro a economia, il lavoratore\no la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre\nfonne di retribuzione a rendimento, soggette alla disciplina del lavoro a\ncottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le tariffe di cottimo (a tempo o a prezzo) devono essere fissate\ndall’azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, al\nlavoratore di normale capacità e operosità, il conseguimento di un utile di\ncottimo non inferiore alle seguenti percentuali dei minimi tabellari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Categorie\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Percentuali in vigore dal 1° aprile 2000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1a\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1,3%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2a\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1,3%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3a\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1,3%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5a\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1,5%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6a\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1,5%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui un lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo\nprevisto dal 2° comma per cause a lui non imputabili e salvo l’ipotesi di\ntempestiva richiesta di mutamento delle condizioni di emissione della tariffa\ndi cui al punto 2), la retribuzione gli verrà integrala fino al raggiungimento\ndel suddetto minimo di cottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai\nSindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo\nin vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai\ncoefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi\ndi calcolo dell’utile di cottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda comunica inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali\ndi cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante\nimportanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali comunicazioni avranno finalità informative, essendo ammesse solo\ncontestazioni a carattere applicativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, superato il\nnecessario periodo sperimentale, l’azienda procederà alla comunicazione di\ncui al punto 4). Alla comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame\ncongiunto tra l’organizzazione sindacate che rappresenta l’azienda e i\nSindacati provinciali dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei caso di modificazioni rilevanti di taluni dei criteri generali dei\nsistemi di cottimo in vigore, l’organizzazione sindacale dei lavoratori\nqualificata a ricevere le comunicazioni relative ai criteri di cui al\nprecedente punto 4) potrà richiedere l'esame congiunto, di cui al 1° comma,\nal fine di accertare se sia in presenza dell’introduzione di un nuovo\nsistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia\ncollettiva quando sorgano contestazioni circa la rispondenza del sistema in\natto e delle modificazioni di cui al punto 4) 3° comma, alle nonne di cui al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza all’inizio del\nlavoro, per iscritto — o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si\ntratta di cottimi di squadra o collettivi — del lavoro da eseguire e della\ncorrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a prezzo) nonché di ogni elemento\nnecessario per il computo dell’utile del cottimo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’azienda comunicherà al lavoratore gli elementi riepilogativi di\ncomputo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga e, a richiesta, anche\ncon riferimento ai risultati delle singole tariffe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere\nfornita per tariffe le quali, data la contemporaneità della loro applicazione,\ncostituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non\ncontemporaneamente per le quali, data la brevità della loro durata,\nnormalmente non si effettua la rilevazione dei tempi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Si intende per periodo di assestamento delle tariffe di cottimo il tempo\ntecnico necessario perché le condizioni di lavoro possano ritenersi\nsufficientemente stabilizzate; pertanto in caso di saltuario impiego della\ntariffa, i singoli periodi sono cumulati al fine di stabilire la durata\ncomplessiva del periodo di assestamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo sarà concordato fra\nle Parti direttamente interessate; ove il periodo di assestamento superi i 2\nmesi potrà essere richiesto l’intervento delle rispettive Organizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le tariffe stabilite potranno essere variate allorché sia superato il\nperiodo di assestamento solo in caso in cui vengano apportate modifiche\ntecniche e organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni di\ntempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tariffa modificata è da considerarsi come una nuova tariffa ai fini del\nperiodo di assestamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quando si dovesse constatare una sensibile caduta nel guadagno medio di\ncottimo le Rappresentanze sindacali unitarie potranno intervenire presso la\nDirezione per accertarne congiuntamente le cause.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ricorra l’ipotesi di cui al punto 6) del presente articolo, un esame\ndi merito potrà essere effettuato in sede sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quando il lavoratore passa dai lavoro a cottimo a quello a economia nella\nmedesima lavorazione, ha diritto alla conservazione dell’utile di cottimo\nsempreché rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo\ne in particolare quelli relativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di\ncottimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle tariffe in assestamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di modifiche tecniche e organizzative nelle condizioni di\nesecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle\nvariazioni di tempo in più o in meno determinate dalle modifiche suddette;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al conteggio e alla liquidazione dei cottimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello a economia, saranno presentati\ndai lavoratori ai capi incaricali dalla Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l'esito potrà\navanzare reclamo scritto alla Direzione tramite le Rappresentanze sindacali\nunitarie perché venga esperito il tentativo di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e\ncomunque non oltre 7 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di mancato accordo la controversia verrà, esaminata entro i 15\ngiorni successivi in sede sindacale tra le Organizzazioni sindacali\nterritoriali rispettive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>MENSILIZZAZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La retribuzione dei lavoratori è contabilmente determinata in misura\nmensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria dei lavoratori, anche ai fini dei vari istituti\ncontrattuali, si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della\nclassificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di\nmerito nonché gli altri compensi già eventualmente fissati a mese e\naggiungendo a tali valori gli altri elementi orari della retribuzione quali\ncottimi, incentivi, indennità varie, eco. L’ammontare cosi ottenuto verrà\nmoltiplicato per le ore lavorate e per quelle contrattualmente dovute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La retribuzione dei lavoratori verrà liquidata con periodicità mensile\nsulla base delle ore effettivamente lavorate e di quelle contrattualmente\ndovute nel corso di ciascun mese dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al prestatore di lavoro di cui sopra potrà essere corrisposto, allo scadere\ndella prima quindicina, secondo le consuetudini aziendali, un acconto pari a\ncirca il 90% della retribuzione globale spetlantegli per detto periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore\nuna busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente\nspecificati: la ragione sociale dell’azienda, il nome del lavoratore, il mese\ncui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e rispettivi importi\ncostituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, ecc.) e\nl’elencazione delle trattenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso\ndi contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà\nessere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non\ncontestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza\nper la somma corrisposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’azienda ritardi il pagamento delie competenze di cui\nsopra dovute al lavoratore oltre i 15 giorni, il lavoratore potrà risolvere il\nrapporto di lavoro con diritto anche all’indennità di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In casi particolari, il predetto termine di 15 giorni potrà essere\nprolungato mediante accordo tra le Organizzazioni sindacali interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays2\">\u003Ch3>Art. 6\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>FESTIVITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sono considerati giorni\nfestivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui\nall'art. 9 della Disciplina Generale, Sezione terza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977,\nn. 54, e del DPR. 28 dicembre 1985, n. 792, sono considerali giorni festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le festività del:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25 aprile (anniversario della Liberazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° maggio (festa del lavoro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 giugno (festa nazionale della Repubblica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le festività di cut appresso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capodanno (1° gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Epifania del Signore (6 gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lunedi di Pasqua (mobile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•SS. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(giorno del santo patrono - 29 giugno)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assunzione di M.V. (15 agosto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ognissanti (1° novembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Immacolata concezione (8 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Natale (25 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•S. Stefano (26 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento delle festività di cui ai punti a) e b) valgono le norme\ndi legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il giorno del santo patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o\nun’altra festività da concordarsi all’inizio di ogni anno tra le\nOrganizzazioni locali competenti, in sostituzione di quella del santo patrono,\nfatto salvo il punto 4 della lettera b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di estendere alle festività di cui at punto c) il\ntrattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954 n. 90 per le festività di cui\nal punto b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto c) per i\nquali i lavoratori percepiscono un trattamento a carico dei relativi istituti\nassistenziali (malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ecc.), l’azienda\nintegrerà il trattamento corrisposto dagli istituti predetti fino a\nraggiungere la retribuzione normale che il lavoratore avrebbe percepito se non\nfosse stato assente. Le singole giornate di festività sono ragguagliate a ore\n6 e 40 minuti (1\u002F6 di 40 ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la festività del 4 novembre la cui celebrazione ha\nluogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del\ntrattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi di distribuzione dell’orario di lavoro in 5 giorni\nsettimanali, le festività infrasettimanali cadenti dal lunedi al venerdì\nsaranno retribuite in ragione di ore 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quelle cadenti nei giorni di sabato e domenica, in ragione di ore 6 e 40\nminuti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 7\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E PRESTATO TRA LE ORE 22.00 E LE ORE\n06.00\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai fini delle maggiorazioni fissate nel presente articolo è considerato\nlavoro straordinario quello eseguito dopo l’orario giornaliero fissato in\napplicazione del 2 comma dell’art. 5 delta Disciplina Generale, Sezione\nterza, salve le deroghe e le eccezioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>Il ricorso ai lavoro straordinario deve essere contenuto. Ai fini del\npresente contratto, e fermo quanto previsto dal comma 4, art. 5 Dtsg 8.4.2003\nn. 66, viene fissato un unico limite massimo di 270 ore annuali per ciascun\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Fermi restando i limili quantitativi di lavoro straordinario fissali dalle\nvigenti disposizioni di legge e quanto previsto per la qualificazione legale\ndel lavoro straordinario e relativi adempimenti, questo sarà ai soli fini\ncontrattuali contenuto in due ore giornaliere e otto settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A scopo informativo, la Direzione dell’azienda darà comunicazione del\nlavoro straordinario alle Rappresentanze sindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E considerato lavoro festivo quello effettualo nei giorni previsti\ndall’articolo 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, festivo ovvero\nprestato tra le ore 22.00 e le ore 06.00, da corrispondersi oltre alla normale\nretribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma\nsuccessivo, sono le seguenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Lavoro straordinario \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prime due ore 25%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore successive 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Lavoro prestato tra le ore 22.00 e le ore 06.00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a turni avvicendati 20%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non a turni 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Festivo 45%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Straordinario festivo 55%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali dì maggiorazione di cui sopra sono computale sulla paga base\ndi fatto (minimo contrattuale, superminimi individuali e\u002Fo collettivi, premio\ndi produzione orario ovvero indennità sostitutiva) e, per i lavoratori\nnormalmente lavoranti a cottimo, sulla percentuale minima contrattuale di\ncottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere\nlavoro straordinario, festivo o tra le ore 22.00 e le ore 06.00; restano salvi\ni limiti di legge in materia di lavoro notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni dal\nlunedi al venerdì, sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario,\nnella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tate prolungamento di prestazione straordinaria nella giornata del sabato,\nad esclusione dei lavori di riparazione e manutenzione, sarà concordato con le\nRappresentanze sindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore in tal modo prestate nella giornata del sabato, compresi i lavori\ndi riparazione e manutenzione, verrà corrisposta una maggiorazione del 40% da\ncalcolare sulla paga base di fatto per tutte le ore lavorate nella giornata del\nsabato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONI A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti, in relazione alle prestazioni straordinarie, confermano che\nesse sono dovute dai lavoratore nell’ambito del rispetto delle norme\ncontrattuali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, per quanto concerne le prestazioni straordinarie nella\ngiornata dei sabato, escluse quelle relative ai lavori di riparazione e\nmanutenzione, le Parti convengono che l'esame preventivo a livello aziendale\ndovrà tenere conto delle esigenze produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti si danno allo in via ricognitiva che i compensi complessivi per\nlavoro straordinario quantificati nel presente articolo, ivi comprese le\nrelative maggiorazioni e per effetto di queste, sono già stati a suo tempo\ndeterminali in forma omnicomprensiva di ogni propria incidenza sugli Istituti\nindiretti, salvo quanto espressamente previsto nella Dichiarazione a verbale di\ncui all'art. 21 Disciplina Speciale Parte prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Egualmente le Parti si danno alto che le maggiorazioni qui complessivamente\npattuite per il lavoro prestato tra le ore 22.00 e le ore 06.00 sono\nomnicomprensive di ogni propria incidenza sugli Istituti indiretti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In relazione all’introduzione della maggiorazione per lavoro a turni\navvicendati tra le ore 22.00 e te ore 06.00 restano salve le condizioni di\nmaggior favore già definite a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BANCA ORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di istituire a decorrere dal 1° gennaio 2001, ovvero\ndai 1° gennaio 2002 per le imprese fino a 50 dipendenti a tempo indeterminato,\nla Banca ore per tutti i lavoratori a tempo indeterminato per il 20% delle ore\ndi straordinario prestate in ciascun anno solare. La fruizione delle ore\naccantonate nella Banca ore avverrà nel corso dei 24 mesi decorrenti dal 1°\ngennaio dell’anno solare successivo a quello di effettuazione della\nprestazione straordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendano usufruire della Banca ore dovranno dame\ncomunicazione all’impresa nel corso dei mesi di gennaio, maggio e settembre e\nl'accantonamento riguarderà il 20% delle ore di straordinario prestate nei\nrispettivi quadrimestri (gennaio-aprile ...).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che non fruiscono della Banca ore il pagamento delle\nprestazioni straordinarie avverrà secondo la prassi in atto con le\nmaggiorazioni previste dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca ore verrà\ncorrisposto una maggiorazione omnicomprensiva pari al 50% di quella prevista\nper il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità\nattuative della Banca ore prima dell’avvio del nuovo istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle RSU saranno fomite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra\nore accantonate e le ore di straordinario effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore nel\nrispetto delle modalità e condizioni previste nell’articolo 5 Disciplina\nGenerale Sezione terza del capitolo relativo ai permessi annui retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di 24 mesi nel corso del quale le ore accantonate\npossono essere usufruite, le eventuali ore non ancora usufruite sono liquidate\ncon la retribuzione ordinaria in alto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•lavoratore può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti\nalia sua categoria, purché ciò non comporli una diminuzione di\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che sia destinato a svolgere mansioni di categoria superiore\nalla propria dovrà essere corrisposta la retribuzione della categoria\nsuperiore per il tempo per il quale vi resta adibito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso un periodo continuativo di 30 giorni lavorativi nel disimpegno di\nmansioni superiori, avverrà senz’altro il passaggio del lavoratore, a tutti\ngli effetti, alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di\nun altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, brevi richiami\nalle armi, gravidanza e puerperio nei quali casi il trattamento di cui al 2°\ncomma spetterà per tutta la durala della sostituzione senza che ne derivi il\npassaggio di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi de»'ari 23\n(lettera B) della Disciplina Generale Sezione terza e le sue dimissioni\npotranno aver luogo in qualunque giorno normalmente mediante comunicazione\nscritta, con un preavviso di 6 giorni (orario contrattuale settimanale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda può esonerare dal lavoro il lavoratore in qualunque giorno\nsuccessivo al preavviso, corrispondendogli l’intera retribuzione per le ore\nlavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni senza preavviso, l’azienda ha diritto di trattenere\nsulle competenze dovute al lavoratore l’equivalente del preavviso da questi\nnon dato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del 1° comma del\npresente articolo, di troncare il rapporto, sia all’inizio, sia nel corso del\npreavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo\ndi preavviso non compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 10\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>All'alto della risoluzione del rapporto l'azienda corrisponderà al\nlavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto\ndisposto daH’art. 2120 c.c. e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in base\nalle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ore 100 per ciascun anno di anzianità di servizio sino al 10° anno\ncompiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ore 173 per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a decorrere dal 1° gennaio 1990 in applicazione dell'art, 5 legge 29\nmaggio 1982, n. 297, ore 173 per ciascun anno di servizio compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il computo dell’indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio\n1982 valgono le norme di cui all’art. 26, Disciplina Speciale, Parte prima\ndel CCNL 20 luglio 1979.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento del trattamento di fine rapporto avverrà entro 30 giorni dalla\ndata di pubblicazione dell’indice ISTAT da utilizzare ai fini della\nrivalutazione del fondo t.f.r..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'alt. 2120\ncodice civile, convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative\nmaggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuale oltre il normale\norario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA TRANSITORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120\ncodice civile, convengono che a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino al 31\ndicembre 2000 la gratifica natalizia è esclusa dalla base di calcolo del\ntrattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 11\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge si\nconsiderano esemplificativamente rientranti fra detti lavoratori i seguenti:\nautisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione\ndell’energia elettrica che sono esterne alto stabilimento, addetti al\nservizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi,\nportinai, guardiani diurni e notturni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro\nnormale settimanale compreso tra le 40 e le 48 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo\ndella pausa per la refezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore prestale fino a concorrenza delle 48 ore o del minor orario\npattuito saranno compensate con quote orarie di retribuzione (paga di fatto,\neventuali incentivi, ecc.) senza le maggiorazioni previste daffari. 7 per il\nlavoro straordinario. Tale retribuzione oraria si applica anche ai fini di\ntutti gli Istituti contrattuali. Le ferie verranno compensate con la\nretribuzione giornaliera determinata in ragione di i\u002F6 della retribuzione\nsettimanale. In caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, la\nsuddetta frazione (1\u002F6) viene riproporzionata in ragione dei coefficiente\n1,2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la determinazione dei minimi tabellari e dei minimi di paga oraria si\napplicano le norme di cui affari. 23.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo quanto previsto al comma 2 del punto II, ai fini del presente\narticolo si considera lavoro straordinario quello eseguilo oltre l’orario\ngiornaliero fissato nella suddivisione degli orari settimanali di cui al punto\nI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario deve essere compensato con le maggiorazioni previste\ndaffari. 7, fermo restando che non si applicano ai discontinui i limiti e le\nmodalità per l’effettuazione del lavoro straordinario previsti nel suddetto\narticolo, salvo le limitazioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori di cui al precedente punto I sono suddivisi nei seguenti\nraggruppamenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•(corrispondente alla 5a categoria).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infermieri professionali, addetti a cabine di produzione e trasformazione di\nenergia elettrica (fuori dallo stabilimento) che eseguono lavori di\nriparazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•(corrispondente alla 4a categoria).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infermieri profession sii, aulisti esterni, meccanici, addetti cabine di\nproduzione e trasformazione di energia elettrica (fuori dallo stabilimento),\naddetti servizio estinzione incendi con interventi di manutenzione ordinaria,\nportieri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•(corrispondente alta Za categoria).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infermieri, autisti non meccanici, addetti al servizio di estinzione di\nincendi, custodi, fattorini, uscieri, lavoranti con compili di vigilanza o di\nsorveglianza del patrimonio aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•(corrispondente alla 2a categoria).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di\nsorveglianza del patrimonio aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•(corrispondente alla la categoria).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inservienti e simili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali contestazioni riguardanti (ali classificazioni saranno esaminate\ntra la Direzione e le Rappresentanze sindacali unitarie e in caso di disaccordo\nverrà seguila la procedura prevista dall’art. 15 della Disciplina Generale\nSezione terza dei presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•All’alto dell’assunzione o del passaggio a mansioni discontinue\nl’azienda, oltre a quanto previsto dall ’art. 1 della Disciplina Generale\nSezione terza, deve comunicare per iscritto ai lavoratori di cui ai punto I del\npresente articolo l’orario normale di lavoro e la relativa paga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica\nnello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni\nsvolle, continueranno a essere regolate da accordi particolari; gli interessali\npossono chiedere l'assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori discontinui già in forza alla data del 7 aprile 2000\nrestano ferme le condizioni retributive e l’orario previsti dal CCNL\n14\u002F12\u002F94.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario normale di lavoro dei lavoratori discontinui o di semplice attesa\ne custodia con orario settimanale superiore a 40 ore a termini del comma 2, è\ncalcolato a termini di legge quale media multiperiodale in rapporto\nd’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 12\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie\nretribuito pari a 4 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliala a 6 giorni lavorativi di\n6 ore e 40 minuti ciascuno. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di\nlavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computali per\n1,2 ciascuno, sia agii effetti del computo del periodo di ferie contrattuale\nsia agli effetti della retribuzione relativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni festivi di cui all’art. 6 che ricorrono nel periodo di godimento\ndelle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo a un\ncorrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può\nessere sostituito dalla relativa indennità per mancale ferie, calcolala come\nindicato al 9° comma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per\nreparto, per scaglioni). Il periodo di ferie consecutive e collettive non\npotrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle\nferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, previo esame congiunto in\nsede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con\nle esigenze del lavoro dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall’intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un\ndodicesimo del periodo feriale di cui al 1° comma. La frazione di mese\nsuperiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto, al lavoratore spetterà il pagamento\ndelle ferie in proporzione dei dodicesimi maturali. La frazione di mese\nsuperiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo dì preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non\nè ammessa la rinuncia sia tacita sia esplicita al godimento annuale delle\nferie. Ove, per cause dovute a imprescindibili esigenze dei lavoro\ndell’azienda e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di\ngiornate di ferie non è ammessa la sostituzione dei godimento delle ferie con\nun’indennità sostitutiva; di conseguenza, la relativa fruizione avrà luogo\nnon appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati\ngli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a\nprestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e\ntempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo, verrà computato l’utile\nmedio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente\nprecedente la corresponsione delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i concottimisti verrà computata la media delle percentuali di\nmaggiorazione realizzale negli analoghi periodi di paga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’inizio del godimento delle ferie (collettive e\u002Fo continuative) sarà\ncorrisposta la relativa retribuzione presunta. La somma corrisposta\nall’inizio del periodo feriale sarà conguagliata nel periodo di paga\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso del\nperiodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta\nper il solo periodo di viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei\nlavoratori provenienti da paesi extraeuropei, le aziende considereranno con la\nmassima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative, le\nrichieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di\nperiodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che\ndelle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto\neventualmente disponibili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 13\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>GRATIFICA NATALIZIA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore\nconsiderato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica\nragguagliata a ogni effetto a una mensilità, determinata sulla base di 173 ore\ndella retribuzione globale di fatto; per i lavoratori retribuiti a cottimo si\nfarà riferimento al guadagno del mese precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica\nnatalizia quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerala a questi\neffetti come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli fini dei rapporti con gli Enti previdenziali e senza pregiudizio per\nla retribuzione contrattualmente dovuta ai lavoratori, le Parti dichiarano che\nla quota di gratifica natalizia e di eventuali altre retribuzioni differite,\ncorrisposta al lavoratore per i periodi di sospensione della prestazione di\nlavoro relativi a malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio,\nè a carico dell’azienda esclusivamente ad integrazione della parte di tale\nquota indennizzata in forza di disposizioni legislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 14\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la\nstessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso\nindustriale facente capo alla stessa società) e nella medesima categoria di\nappartenenza, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, avrà diritto,\na titolo di aumento periodico di anzianità, ad una maggiorazione retributiva\nin cifra fissa pari agli importi di cui alle successive tabelle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categorie Importi mensili in vigore fino al 31 dicembre 2001\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la 17,93 Euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2a 20,98 Euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3a 24,30 Euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4a 25,98 Euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5a 28,77 Euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categorie Importi mensili in vigore dal 1 gennaio 2002\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la 18,49 Euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2a 21,59 Euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3a 25,05 Euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4a 26,75 Euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5a 29,64 Euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tali importi saranno ragguagliati gli aumenti periodici maturati a partire\ndal 1° gennaio 1980. Al fine del computo degli aumenti periodici si considera\nun massimo di 5 bienni per ogni categoria. Gli aumenti periodici non debbono\nessere considerali agli effetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e\ndi tutti gli istituti che non facciano espresso riferimento alla retribuzione\nglobale di fatto. Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti\nda precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito\npotranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono fino a\nconcorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore l’anzianità ai\nfini degli aumenti periodici, nonché il numero di essi, decorreranno\nnuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II passaggio dalla 4a alla 5a categoria della classificazione unica non\ncomporta l’applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma e gli\naumenti periodici già maturati saranno ragguagliati agli importi previsti per\nla Za categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORME TRANSITORIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici maturati fino al 31 dicembre 1979 rimangono congelati\nin cifra e costituiscono apposito elemento retributivo non assorbibile in caso\ndi passaggio del lavoratore a categoria superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal 1° gennaio 1980,\ncalcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull’indennità di\ncontingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pernio restando quanto previsto al punto 7.5 dell’Accordo interconfederale\n18 dicembre 1988 per la Disciplina dei contralti di formazione e lavoro, ai\nfini della maturazione degli aumenti periodici, l’anzianità di servizio\ndecorre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal momento dell’assunzione per i lavoratori assunti successivamente al\n1° gennaio 1990;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal 1° gennaio 1990 per i lavoratori assunti precedentemente a tale data\ne che alla stessa data non abbiano compiuto il 20° anno di età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dai momento de»'attribuzione della qualifica per i lavoratori assunti come\napprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Federorafi-Associazione Argentieri e Fitn-Fiom-Uilm rinunciano\nreciprocamente a ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei\npropri rappresentati, fondata sull'applicazione delle clausole circa la\ndecorrenza dell’anzianità di servizio, ai fini della maturazione degli\naumenti periodici, dopo il compimento del 20“ anno di età, contenute nei\nprecedenti Contralti Collettivi Nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fim-Fiom-Uilra si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi\nterritoriali e aziendali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede\ncentrale, territoriale e aziendale, che persegua, anche indirettamente,\nfinalità contrastanti con quelle qui definite.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 15\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>MINIMI TABELLARI E DETERMINAZIONE DEI MINIMI DI PAGA ORARIA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•minimi tabellari della classificazione unica ragguagliati a mese (ore\n173), che si applicano ai lavoratori di cui alla presente Parte prima, sono\nquelli riportati nelle tabelle allegate con le rispettive date di\ndecorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•minimo di paga oraria viene determinato dividendo per 173 il minimo\ntabellare di cui alle tabelle allegate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DISCIPLINA SPECIALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PARTE SECONDA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. I\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>SOGGETTI DESTINATARI DELLA PARTE SECONDA DELLA DISCIPLINA SPECIALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i\nrequisiti stabiliti dall’Accordo 12 marzo 1974 intervenuto tra la Federazione\nNazionale Orafi Gioiellieri Fabbricanti, la Federazione Nazionale Fabbricanti\nArgentieri, la Federazione Nazionale Fabbricanti Posatieri Argentieri da una\nparte, e la Federazione Lavoratori Metalmeccanici che riunisce la Fim-Cisl,\nFiom-Cgil, Uilm-Uil, dall’altra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>PASSAGGIO DEL LAVORATORE DI CUI ALLA PARTE PRIMA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ALLA DISCIPLINA DI CUI ALLA PARTE SECONDA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nei casi che comportano il passaggio nella stessa azienda dalla Parte prima\nalla Parte seconda della Disciplina Speciale, agli effetti delle ferie,\nmalattia, preavviso di licenziamento e di dimissioni, l’anzianità di\nservizio maturata sotto la disciplina della Parte prima verrà computata per il\n50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quando si sia costituita una condizione individuale di miglior favore con\nriconoscimento di anzianità convenzionate più ampio di quello regolato dal\npresente articolo, si applicano le norme di cui ali’art. 36 della Disciplina\nGenerale Sezione terza (condizioni di miglior favore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti, nel determinare le anzianità convenzionali per il servizio\nprestato sotto la Disciplina della Parte prima, non hanno inteso interferire\nnelle norme aziendali relative a particolari benefici concessi con riferimento\nall’anzianità aziendale, indipendentemente dall’eventuale passaggio di cui\nal presente articolo (quali assegnazioni di alloggi, premi di fedeltà\naziendali e simili).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CLAUSOLA DI RINVIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non contemplato nella presente regolamentazione si rinvia alle\ndisposizioni normative della Disciplina Speciale, Parte terza del presente\ncontratto in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato giuridico dei\nlavoratori di cui alla presente Parte seconda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per gli aumenti periodici di anzianità ai lavoratori di cui alla presente\nParte seconda, si intende riportata, per quanto applicabile, la norma contenuta\nnell’art. 9 della Disciplina Speciale, Parte terza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA TRANSITORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori appartenenti alla presente Parte seconda e già in forza alla\ndata del 20 luglio 1979.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli aumenti periodici maturati prima del 1° gennaio 1980 rimangono\nfissali negli importi in atto alla data del 31 ottobre 1999.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimane ferma la corresponsione, per ciascun aumento periodico maturato fino\nal 31 dicembre 1979, della somma di L. 3.000 (pari a 1,55 euro) che costituisce\napposito elemento retributivo non assorbibile in caso di passaggio del\nlavoratore a categoria superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli importi maturati dal 1° gennaio 1980 e rispettivamente fino al:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31 agosto 1988, per la 4a categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31 marzo 1987, per la 5a categoria,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>continueranno ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli\nretributivi, nei valori pari a quelli in atto alia data del 31 dicembre\n1979.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli aumenti periodici maturati in date successive a quelle indicate alla\nprecedente lettera b) saranno ragguagliati agli importi di cui alle tabelle\ncontenute nel primo comma dell’art. 9 della Disciplina Speciale Parte\nterza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>All’atto della risoluzione del rapporto l’azienda corrisponderà al\nlavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto\ndisposto dall’art. 2120 c.c. e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in base\nalle misure di cui alla norma contenuta nell’art. 18 Disciplina Speciale\nParte terza del presente contratto che si intende riportala.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il computo dell’indennità di anzianità maturala fino al 31 maggio\n1982 valgono le norme di cui all’art. 6 Disciplina Speciale Parte seconda del\nCCNL 20 luglio 1979.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento del trattamento di fine rapporto avverrà entro 30 giorni dalla\ndata di pubblicazione dell'indice ISTAT da utilizzare ai fini della\nrivalutazione de! fondo t.f.r,,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti in attuazione di quanto previsto da! secondo comma dell’art. 2120\ncodice civile, convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative\nmaggiorazioni afferenti alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale\norario di lavoro è esclusa dalla base del calcolo del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA TRANSITORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art.\n2120 codice civile, convengono che a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino al\n31 dicembre 2000 la tredicesima mensilità è esclusa dalla base di calcolo del\ntrattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>MINIMI TABELLARI E DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI RETRIBUZIONE ORARIA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I minimi tabellari mensili della classificazione unica dei lavoratori di cui\nalla presente parte Speciale sono quelli riportati nelle tabelle allegate, con\nle rispettive date di decorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DISCIPLINA SPECIALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PARTE TERZA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>SOGGETTI DESTINATARI DELLA PARTE TERZA DELLA DISCIPLINA SPECIALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i\nrequisiti stabiliti dalla legge 18 marzo 1926, ». 562, che detta le\ndisposizioni relative al contratto di impiego privalo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>PASSAGGIO DEL LAVORATORE DI CUI ALLA PARTE PRIMA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ALLA DISCIPLINA DI CUI ALLA PARTE TERZA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nei casi che comportano il passaggio nella stessa azienda dalla Parte prima\nalla terza della Disciplina Speciale, agli effetti delle ferie, malattia,\npreavviso di licenziamento e di dimissioni, l’anzianità di servizio maturala\nsotto la disciplina della Parte prima verrà computata per il 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONI A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quando si sia costituita una condizione individuale di miglior favore con\nun riconoscimento di anzianità convenzionale più ampio di quello regolato dal\npresente articolo, si applicano le nonne di cui affari. 36 della Disciplina\nGenerale Sezione terza (inscindibilità delle disposizioni del contratto e\ncondizioni di miglior favore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti, nel determinare le anzianità convenzionali per il servizio\nprestato sotto la disciplina della Parte prima, non hanno inteso interferire\nnelle nonne aziendali relative a particolari benefìci concessi con riferimento\nall'anzianità aziendale, indipendentemente dall’eventuale passaggio di cui\nal presente articolo (quali assegnazioni di alloggi, premi di fedeltà\naziendale e simili).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>PASSAGGIO DEL LAVORATORE DI CUI ALLA PARTE SECONDA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ALLA DISCIPLINA DI CUI ALLA PARTE TERZA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nei casi che comportano il passaggio nella stessa azienda dalla Parte\nseconda alla Parte terza della Disciplina Speciale, agli effetti delle ferie,\npreavviso di licenziamento e di dimissioni, l'anzianità di servizio maturata\nsotto la disciplina delta Parte seconda verrà computata al 100%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONI A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quando si sia costituita una condizione individuale di miglior favore con\nun riconoscimento di anzianità convenzionale più ampio di quello regolato dal\npresente articolo, si applicano le nonne di cui all'art. 36 della Disciplina\nGenerale Sezione terza (inscindibilità delle disposizioni del contratto e\ncondizioni di miglior favore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti nel determinare le anzianità convenzionali per il servizio\nprestato sotto la disciplina delia Parte seconda non hanno inteso interferire\nnelle norme aziendali relative a particolari benefìci concessi con riferimento\nall’anzianità aziendale, indipendentemente dall’eventuale passaggio di cui\nal presente articolo (quali assegnazioni di alloggi, premi di fedeltà\naziendale e simili).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>PERIODO DI PROVA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi\nper i lavoratori della presente Parte terza inquadrati nella 6a e 7a categoria\ne a 3 mesi per i lavoratori della presente Parte terza inquadrati nelle altre\ncategorie professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a 3 mesi e a 2 mesi nei\nseguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•amministrativi che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per\nalmeno un biennio presso altre aziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tecnici che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un\nbiennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di poter usufruire delle riduzioni di cui al 2° comma i lavoratori\ndi cui ai punti a) e b) dovranno presentare all’azienda, al momento\ndell’assunzione, gli attestati o i certificati di lavoro atti a documentare i\ncompiti e le funzioni svolle nelle precedenti occupazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comunque per quanto concerne l’obbligo e la durata del periodo di prova fa\ntesto soltanto la lettera di assunzione, fenili restando i limiti massimi\nprevisti dal 1° comma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione\ndi cui ali’art. 1 della Disciplina Generale Sezione terza e non sono ammesse\nné la protrazione né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o\ndi infortunio il lavoratore della presente Parte terza sarà ammesso a\ncompletare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il\nservizio entro 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può\naver luogo in qualsiasi momento a iniziativa di ciascuna delle due parti e non\nfa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della relativa indennità\nsostitutiva. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta,\nl’assunzione del lavoratore di cui alia presente Parte terza diviene\ndefinitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell’assunzione\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova sussistono fra le Parti i diritti e gli obblighi\nprevisti dal presente contratto, salvo che non sia diversamente disposto dal\ncontratto stesso, a eccezione dei diritti e obblighi relativi alle norme sulla\nprevidenza, le quali, però, dopo il superamento del periodo di prova, devono\nessere applicate a decorrere dal giorno dell’assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto e\nnon seguito da conferma, l’azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di\nservizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni, o qualora\nessa sia avvenuta per licenziamento durante i primi 2 mesi, nei caso del\nlavoratore di cui alla presente Parte terza inquadrato nella 6a e 7a categoria\nprofessionale, o durante il primo mese nel caso dei lavoratore di cui alla\npresente Parte terza inquadrato nelle altre categorie professionali. In tutti\ngli altri casi l’azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla\nmetà o alta fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga\nentro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>MINIMI TABELLARI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>E DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI RETRIBUZIONE ORARIA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I minimi tabellari mensili della classificazione unica dei lavoratori di cui\nalla presente Parte terza sono quelli riportati nelle tabelle allegale con le\nrispettive date di decorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>FESTIVITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sono considerati giorni\nfestivi te domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di coi\nall'art. 9 della Disciplina Generale, Sezione terza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977,\nn. 54, e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, sono considerati giorni\nfestivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le festività del:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25 aprile (anniversario della Liberazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° maggio (festa del lavoro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 giugno (festa nazionale della Repubblica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le festività di cui appresso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capodanno (1° gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Epifania del Signore (6 gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lunedì di Pasqua (mobile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ss. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(giorno del santo patrono - 29 giugno)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assunzione di M.V. (15 agosto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ognissanti (1° novembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Immacolata concezione (8 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Natale (25 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•S. Stefano (26 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il giorno del santo patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o\nun’altra festività da concordarsi all’inizio di ogni anno tra le\norganizzazioni locali competenti, in sostituzione di quella del santo patrono,\nfatto salvo il punto 4 della lettera b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento delle festività di cui al punto a) valgono le norme di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali\nsaranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la\nretribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di\nassenza dovuta a malattia o a infortunio compensato con retribuzione ridotta\nl’azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata\nfestiva l’intera retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora una delle festività elencate nei punti a), b) e c) del 1° comma\ncada di domenica, ai lavoratori di cui alla presente Parte terza è dovuto, in\naggiunta alla normale retribuzione mensile, l’importo di una quota\ngiornaliera della retribuzione di fatto pari a 1\u002F26 della retribuzione mensile\nfissa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una\ndelle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge,\nlavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno\ndella settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di\ncoincidenza delle festività col giorno di riposo compensativo. Al trattamento\nin parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso\nprevisto dall'art. 7 per tali prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la festività del 4 novembre la cui celebrazione ha\nluogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del\ntrattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E PRESTATO DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 06.00\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai fini delle maggiorazioni fissate nel presente articolo è considerato\nlavoro straordinario quello eseguito dopo l’orario giornaliero fissato in\napplicazione delPart. 5 della Disciplina Generale, Sezione terza, salve le\nderoghe e le eccezioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. Ai fini del\npresente contratto, e senno quanto previsto dal comma 4, art. 5 Dlsg 8.4.2003\nil 66, viene fissato un unico limile massimo di 270 ore annuali per ciascun\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i termini e i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di\nlegge anche per la qualificazione legale del lavoro straordinario e relativi\nadempimenti, questo sarà contenuto in due ore giornaliere e otto\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell’azienda darà\ninformazione preventiva del lavoro straordinario, di nonna in apposito\nincontro, alle Rappresentanze sindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cp>E’ considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti\nnell'art. 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, festivo ovvero\nprestato tra le ore 21.00 e le ore 06.00, da corrispondersi oltre alla normale\nretribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma\nsuccessivo, sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Lavoro straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prime due ore 20%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore successive 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>B) Lavoro prestato tra le ore 21.00 e le ore 06.00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a turni avvicendati 20%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non a turni 30%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>C) Festivo 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Straordinario festivo 55%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computale sulla quota\noraria della paga base di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria si determina dividendo l’ammontare mensile degli\nelementi di cui al comma precedente per 173.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun lavoratore di cui alla presente Parte terza può rifiutarsi, salvo\ngiustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, festivo e tra le ore\n21.00 e le ore 06.00; restano salvi i limiti di legge in materia di lavoro\nnotturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni (dal\nlunedi al venerdì), è ammesso il prolungamento del lavoro straordinario,\nnella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale prolungamento di prestazione straordinaria nella giornata del sabato, a\nesclusione dei lavori di riparazione e manutenzione, sarà concordato con le\nRappresentanze sindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato, compresi i lavori\ndi riparazione e manutenzione, verrà corrisposta una maggiorazione del 40% da\ncalcolare sulla paga base di fatto per tutte le ore lavorate nella giornata del\nsabato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONI A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parli, in relazione alle prestazioni straordinarie, confermano che\nesse sono dovute dal lavoratore nell ’ambilo del rispetto delie norme\ncontrattuali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, per quanto concerne le prestazioni straordinarie nella\ngiornata del sabato, escluse quelle relative ai lavori di riparazione e\nmanutenzione, le Parti convengono che l’esame preventivo a livello aziendale\ndovrà tenere conto delle esigenze produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti si danno atto in via ricognitiva che i compensi complessivi per\nlavoro straordinario quantificati nel presente articolo, ivi comprese le\nrelative maggiorazioni e per effetto di queste, sono già stali a suo tempo\ndeterminati in forma omnicomprensiva di ogni propria incidenza sugli Istituti\nindiretti, salvo quanto espressamente previsto nella Dichiarazione a verbale di\ncui all’art. 18 Disciplina Speciale Parte terza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Egualmente le Parti si danno atto che le maggiorazioni qui complessivamente\npattuite per il lavoro prestato tra le ore 21.00 e le ore 06.00 sono\nomnicomprensive di ogni propria incidenza sugli Istituti indiretti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In relazione all’introduzione della maggiorazione per lavoro a turni\navvicendati tra le ore 21.00 e le ore 06.00 restano salve le condizioni di\nmaggior favore già definite a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BANCA ORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di istituire a decorrere dal 1° gennaio 2004 la Banca\nore per tutti i lavoratori a tempo indeterminato per il 20% delle ore di\nstraordinario prestate in ciascun anno solare. La fruizione delle ore\naccantonate nella Banca ore avverrà nel corso dei 24 mesi decorrenti dal 1°\ngennaio dell’anno solare successivo a quello di effettuazione della\nprestazione straordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendano usufruire della Banca ore dovranno dante\ncomunicazione all’impresa nel corso dei mesi di gennaio, maggio e settembre e\nl’accantonamento riguarderà il 20% delle ore di straordinario prestate nei\nrispettivi quadrimestri (gennaio-aprile ...).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che non fruiscono della Banca ore il pagamento delle\nprestazioni straordinarie avverrà secondo la prassi in atto con le\nmaggiorazioni previste dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca ore verrà\ncorrisposto una maggiorazione omnicomprensiva pari al 50% di quella prevista\nper il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità\nattuative delia Banca ore prima dell’avvio del nuovo istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle RSU saranno fornite informazioni, in forma aggregala sul rapporto tra\nore accantonale e le ore di straordinario effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore nel\nrispetto delle modalità e condizioni previste nell’articolo 5 Disciplina\nGenerale Sezione terza del capitolo relativo ai permessi annui retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del perìodo di 24 mesi nel corso del quale le ore accantonate\npossono essere usufruite, le eventuali ore non ancora usufruite sono liquidate\ncon la retribuzione ordinaria in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è\nstato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia\nsuccessivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime\neffettivamente svolle, senza diminuzione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui alla presente Parte terza che disimpegnino, anche non\ncontinuativamente, mansioni di categoria superiore, hanno diritto al passaggio\na detta categoria superiore purché la somma dei singoli periodi, nell’arco\nmassimo di 3 anni, raggiunga mesi 9 per il passaggio alla 6a categoria\nprofessionale e mesi 6 per il passaggio alla 5a categoria professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro\nlavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio,\ninfortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di durata non superiore\nalla durata normale del servizio di leva, aspettativa, non dà luogo a\npassaggio di categoria, salvo il caso delta mancata riammissione del lavoratore\nsostituito nelle sue precedenti mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A! lavoratore di cui alla presente Parte terza, comunque assegnato a\ncompiere mansioni inerenti a categoria superiore a quella di appartenenza, deve\nessere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un adegualo\ncompenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua normale retribuzione\ne quella che gli sarebbe spettala in caso di passaggio definitivo alla\ncategoria superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori, per ogni biennio di anzianità di servizio maturalo presso la\nstessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso\nindustriale facente capo alla stessa società) e nella medesima categoria di\nappartenenza, avranno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità,\nindipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a un imporlo mensile in cifra\nfissa, fatto salvo quanto specificamente previsto nella Nonna Transitoria n. 1\nrelativa agli addetti già in forza al 20 luglio 1979, pari agli importi di cui\nalle seguenti tabelle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUMENTI PERIODICI - VALORI MENSILI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categorie Importi mensili in vigore fino al 31 dicembre 2001\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2a 20,98 Euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3a 24,30 Euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4a 25,98 Euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5a 28,77 Euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello superiore 31,48 Euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6a 35,34 Euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7a 39,78 Euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categorie Importi mensili in vigore dal 1° gennaio 2002 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2a 21,59 Euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3a 25,05 Euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4a 26,75 Euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5a 29,64 Euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello superiore 32,43 Euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6a 36,41 Euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7a 40,96 Euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tali importi saranno ragguagliali gii aumenti periodici già maturati dai\nlavoratori assunti successivamente al 20 luglio 1979.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 5\nbienni per ogni categoria. Gli aumenti periodici di anzianità non debbono\nessere considerati agli effetti di tutti gli istituti che non facciano espresso\nriferimento alla retribuzione globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o\nsuccessivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere\nassorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti\neventualmente già concessi per lo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio dei lavoratori di cui alla presente Parte terza a\ncategoria superiore, la cifra corrispondente agli aumenti periodici già\nmaturati sarà riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova\nretribuzione stabilita, e l’anzianità ai fini degli aumenti periodici di\nanzianità, nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal\ngiorno di assegnazione alla nuova categoria. Comunque la retribuzione di fatto\n(compreso l’importo degli eventuali aumenti periodici già maturati) resterà\ninvariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio\ndella nuova categoria, maggiorata del riporto del 50% degli scatti di cui alla\nprima parte del presente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel passaggio dalla 2a categoria professionale alla Za e dalla Za alla 4a, i\nlavoratori di cui alla presente Parte terza conservano gli aumenti periodici\nmaturati. Identica disciplina vale per i passaggi nell’ambito della 5a\ncategoria professionale (passaggio dal 1° al 2° parametro) e dalla 6a alla\n7a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORME TRANSITORIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori in forza alla data del 20 luglio 1979 già appartenenti alla\npresente Parte terza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui alta presente Parte terza in forza alla data di\nstipulazione del contratto del 20 luglio 1979 proseguiranno nella maturazione\ndei 12 aumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di nuova maturazione saranno ragguagliati agli importi\nprevisti nelle tabelle di cui al precedente primo comma. Per quelli già\nmaturati vale quanto previsto alle successive lettere a), b) e c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli aumenti periodici maturati prima dei 1° gennaio 1980 rimangono\nfissati negli importi in atto alla data del 31 ottobre 1999.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimane ferma, la corresponsione, per ciascun aumento periodico maturato fino\nal 31 dicembre 1979, della somma di lire 3.000 (pari a Euro 1,55) che\ncostituisce apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di passaggio\ndel lavoratore a categoria superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli importi maturali dopo il 1° gennaio 1980 e rispettivamente fino\nal:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•31 marzo 1991 perla 2a categoria,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•31 agosto 1989, per la Za categoria,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•31 agosto 1988, per la 4a categoria,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•31 marzo 1987 per la 5a, 5a S e 6a categoria,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•31 dicembre 1984 per la 7a categoria,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>continueranno ad essere corrisposti per i diversi livelli retributivi, nei\nvalori convenzionali pari a quelli in atto alla data del 31 dicembre 1979.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli aumenti periodici maturati in date successive a quelle indicate alla\nprecedente lettera b) saranno ragguagliati agli importi di cui alle tabelle\ncontenute nel primo comma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al punto 7.5 dell’Accordo interconfederale\n18 dicembre 1988 per la disciplina dei contralti di formazione e lavoro, ai\nfini delia maturazione degli aumenti periodici, l’anzianità di servizio\ndecorre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal momento dell’assunzione per i lavoratori assunti successivamente ai\n1° geimaio 1990;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 1° gennaio 1990 per i lavoratori assunti precedentemente a tale data e\nche alla stessa data non abbiano compiuto il 20° anno di età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal momento dell’attribuzione della qualifica per i lavoratori assunti\ncome apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Federorafi, Associazione Argentieri e Fiin-Fiom-Uilm rinunciano\nreciprocamente a ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei\npropri rappresentati, fondata sull’applicazione delle clausole circa la\ndecorrenza dell’anzianità di servizio, ai fini della maturazione degli\naumenti periodici, dopo il compimento del 20° anno di età, contenute nei\nprecedenti contratti collettivi nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fim-Fioni-Uilm si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi\nterritoriali e aziendali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede\ncentrale, territoriale e aziendale, che persegua, anche indirettamente,\nfinalità contrastanti con quelle qui definite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 10\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>TREDICESIMA MENSILITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore di cui\nalla presente Parte terza, in occasione della ricorrenza natalizia, una\ntredicesima mensilità d’importo ragguagliato all’intera retribuzione di\nfatto percepita dal lavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, il lavoratore di cut alla presente Parte terza non in prova ha\ndiritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti\nsono i mesi di anzianità di servizio presso l’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trazione di mese superiore ai 15 giorni va considerata a questi effetti\ncome mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova seguilo da conferma è considerato utile per il calcolo\ndei dodicesimi di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli fini dei rapporti con gii Enti previdenziali e senza pregiudizio per\nla retribuzione contrattualmente dovuta ai lavoratori, le Parti dichiarano che\nla quota di tredicesima mensilità e di eventuali altre retribuzioni differite,\ncorrisposta al lavoratore per i periodi di sospensione della prestazione di\nlavoro relativi a malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio,\nè a carico dell’azienda esclusivamente ad integrazione delta parte di tale\nquota indennizzata in forza di disposizioni legislative.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 11\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore di cui alla presente\nParte terza non oltre la fine di ogni mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto del pagamento delta retribuzione verrà consegnata al lavoratore\ndi cui alla presente Parte terza una busta o prospetto equivalente in cui\ndovranno essere distintamente specificati: la ragione sociale dell’azienda,\nil nome del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce,\nnonché le singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione\n(stipendio, incentivo di produzione, contingenza, ecc.) e l’elencazione delle\ntrattenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso\ndi contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà\nessere intanto corrisposta ai lavoratore di cui alla presente Parte terza la\nparte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte de!\nlavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’azienda ritardi il pagamento delie competenze di cui\nsopra dovute al lavoratore di cui alla presente Parte terza oltre 15 giorni,\ndecorreranno di pieno diritto a favore del suindicato lavoratore gli interessi\nnella misura del 5% in più del tasso ufficiate di sconto, con decorrenza dalla\ndata della rispettiva scadenza. In tal caso detto lavoratore potrà risolvere\nil rapporto di lavoro con diritto anche all'indennità di mancato preavviso. In\ncasi particolari il predetto termine di 15 giorni potrà essere prolungato\nmediante accordo tra le Organizzazioni sindacali interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie\nretribuito pari a 4 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui alla presente Parte terza che maturano un’anzianità\ndi servizio oltre i 18 anni compiuti continueranno ad avere diritto a 5 giorni\nin più, sempre rispetto alla misura di cui al comma precedente, computali come\nda comma che segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi.\nTuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i\ngiorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati\nper 1,2 ciascuno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•giorni festivi di cui all ’art. 6 che ricorrono nel periodo di\ngodimento delie ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo a\nun corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tate prolungamento può\nessere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie calcolata come\nindicato al 12° comma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per\nreparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non\npotrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, previo esame\ncongiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori\ncompatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall’intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un\ndodicesimo del periodo feriale, dì cui al 1“ comma. La frazione di mese\nsuperiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il\npagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturali. La frazione di\nmese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa la rinuncia, sia tacila sia esplicita, al godimento annuale\ndelle ferie. Ove, per cause dovute a imprescindibili esigenze del lavoro\ndell’azienda e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle\ngiornate di ferie di cui al 1° comma, non è ammessa la sostituzione del\ngodimento delie ferie medesime con una indennità sostitutiva; di conseguenza\nla relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alte\nesigenze tecnico-organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità dovuta al lavoratore di cui alla presente Parte terza per le\ngiornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione giornaliera\nglobale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso del\nperiodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta\nper il solo periodo dì viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’anzianità per il servizio prestato nella categoria cui si applica la\nDisciplina Speciale, Parte prima — nell’ipotesi prevista daffari. 2 —\nsarà considerata utile nella misura dei 50% agli effetti del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’anzianità per il servizio prestato nella categoria cui si applica la\nDisciplina Speciale, Parte seconda — nell’ipotesi prevista dall'art. 3 —\nsarà considerata utile nella misura del 100% agli effetti del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei\nlavoratori provenienti da paesi extraeuropei, le aziende considereranno con la\nmassima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative, le\nrichieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di\nperiodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che\ndelle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto\neventualmente disponibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I1 rapporto di lavoro a tempo indeterminalo non può essere risolto da\nnessuna delle due Parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come\nsegue a seconda dell’anzianità e della categoria professionale cui\nappartiene il lavoratore di cui alla presente Parte terza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Anni di Servizio\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6a e 7a cat. Profile\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5S e 5a cat. Profile\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2a, 3a e 4a cat. Profile\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Fino a 5 anni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 mesi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 mese e 1\u002F2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 mese \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Oltre 5 e fino a 10 anni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 mesi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 mesi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 mese e 1\u002F2\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Oltre 10 anni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4 mesi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 mesi 1\u002F2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 mesi\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini\ndi preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo\ndella retribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento\nl’azienda concederà al lavoratore di cui alla presente Parte terza dei\npermessi per la ricerca di nuova occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla\nDirezione in rapporto alle esigenze dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’anzianità per il servizio prestato nella categoria cui si applica la\nDisciplina Speciale Parte prima\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell’ipotesi prevista dall’art. 2 — sarà utile nella misura del\n50% agli effetti del presente articolo. L’anzianità per il servizio prestato\nnella categoria cui si applica la Disciplina Speciale Parte seconda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell’ipotesi prevista dall’art. 3 — sarà considerala utile nella\nmisura del 100% agii effetti del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>All’atto della risoluzione del rapporto l’azienda corrisponderà al\nlavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto\ndisposto dall’art. 2120 c.c. e dalla legge 29 maggio 1982 n. 297. Per il\ncomputo dell’indennità di anzianità maturala fino al 31 maggio 1982 valgono\nle norme di cui all’art. 20 Disciplina Speciale Parte terza dei CCNL 1979.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà dell’azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre\ndal trattamento di fine rapporto quanto il lavoratore di cui alla presente\nParte terza percepisca in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro\nper eventuali alti di previdenza (Cassa pensione, previdenza, assicurazioni\nvarie) compiuti dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento del trattamento di fine rapporto avverrà entro 30 giorni dalla\ndata di pubblicazione dell'indice ISTAT da utilizzare ai fini della\nrivalutazione del fondo t.f.r..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell ’art.\n2120 codice civile, convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative\nmaggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale\norario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di line\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA TRANSITORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art.\n2120 codice civile, convengono che a decorrere dal 1 gennaio 1998 e fino al 31\ndicembre 2000 la tredicesima mensilità è esclusa dalla base di calcolo del\ntrattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 1\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DICHIARAZIONE FRA LE PARTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che la suddivisione del CCNL 8 inaggio\n1973 per industria orafa, argentiera, bigiotteria e affine non modifica oltre i\nlimiti stabiliti dal presente contratto la normativa in atto in materia di\nlavoro degli operai, delle categorie speciali e degli impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, in relazione alla “classificazione dei lavoratori” di cui\nall’art. 4 della Disciplina Generale, Sezione seconda, e ai fini delia\nnormativa contenuta nelle parli della “Disciplina Speciale” resta\nconfermato che a tutti coloro che avrebbero diritto al trattamento contrattuale\ngià previsto dalla “parte operai” del CCNL 1 aprile 1970, sarà applicata\nla normativa contenuta nella Parte prima della Disciplina Speciale, che a tutti\ncoloro che avrebbero diritto al trattamento già previsto dalla “parte\ncategoria speciale\" del CCNL 1 aprile 1970, sarà applicala la normativa\ncontenuta nella Parte seconda, che a tutti coloro che avrebbero diritto al\ntrattamento contrattuale già previsto dalla “parte impiegati” dei CCNL 1\naprile 1970 sarà applicata la normativa contenuta nella Parte terza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale riferimento sarà altresì adottato come elemento di identificazione\ndei lavoratori ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 2\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>LEGGE 18 DICEMBRE 1973 n. 877\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>NUOVE NORME\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PER LA TUTELA DEL LAVORO A DOMICILIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROMULGA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la seguente legge:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue\nnel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con\nl’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con\nesclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per\nconto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e\nattrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fomite per il\ntramite di terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La subordinazione, agli effetti della presente e in deroga a quanto\nstabilito dall’art. 2094 C.C., ricorre quando il lavoratore a domicilio è\ntenuto a osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di\nesecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere\nnell’esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di\nprodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi\ndipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle\ncondizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza delio\nstesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro\nin essi esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi\nnatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali\ncomportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la\nsalute o l’incolumità del lavoratore e dei suoi famigliati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ fatto divieto alle aziende interessate da programmi di\nristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato\nlicenziamenti o sospensioni dal lavoro di affidare lavoro a domicilio per la\ndurata di 1 anno rispettivamente dall’ultimo provvedimento di licenziamento e\ndalla cessazione delie sospensioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le domande di iscrizione al registro di cui all’art. 3 dovranno essere\nrespinte quando risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio\nviene fatta a seguito di cessione — a qualsiasi titolo — di macchinari e\nattrezzature trasferite fuori dall’azienda richiedente e che questa intenda\nin tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri\nreparti con lavoratori da essa dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi\ndell’opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali,\nunitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono\nconsiderati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per\nconto e nell’interesse del quale hanno svolto la loro attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•datori di lavoro che intendono commettere lavoro, ai sensi dell’art. I\ndella presente legge, sono obbligati a iscriversi in apposito “registro dei\ncommittenti” istituito presso l'ufficio provinciale del lavoro e della\nmassima occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A cura dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione i\ndatori di lavoro sono classificati in apposito schedario, suddivisi per i vari\ntipi di lavoro a domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il datore di lavoro distribuisca o faccia eseguire lavoro a\ndomicilio in più province dovrà essere iscritto nel registro di ciascuna\nprovincia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione deve\ntrasmettere alle dipendenti sezioni comunali l’elenco dei datori di lavoro\ncommittenti lavoro a domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria\nazienda è obbligato a tenere un apposito registro, su! quale debbono essere\ntrascritti il nominativo e il relativo domicilio dei lavoratori esterni\nall’unità produttiva, nonché l’indicazione del tipo e della quantità del\nlavoro da eseguire e la misura della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>li registro di cui al comma precedente, numeralo in ogni pagina, deve essere\npresentato, prima dell’uso, all’ispettorato provinciale del lavoro per la\nrelativa vidimazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presso ciascuna sezione comunale dell’ufficio provinciale del lavoro e\ndella massima occupazione è istituito un registro dei lavoratori a domicilio\nnel quale sono iscritti i lavoratori che ne facciano richiesta o, d’ufficio,\nquelli di cui ai 2° comma del successivo art. 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente la sezione comunale o la commissione comunale, quando sia\ncostituita ai sensi del settimo comma dei successivo art. 5, cura la tenuta e\nl’aggiornamento del registro, che può essere liberamente consultato. Il\ndirigente la sezione trasmette mensilmente l’elenco dei lavoratori iscritti\nnel registro all’ufficio provinciale del lavoro e della massima\noccupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente per il tramite\ndelle sezioni comunali di collocamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È ammessa la richiesta nominativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presso ogni Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è\nistituita una commissione per il controllo del lavoro a domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La commissione cura la tenuta e l’aggiornamento del registro dei\ncommittenti il lavoro a domicilio e, su proposta e segnalazione del direttore\ndell’ufficio provinciale del lavoro, può disporre l’iscrizione d’ufficio\ndegli imprenditori inadempienti nel registro dei committenti lavoro a\ndomicilio. La commissione dispone l’iscrizione d’ufficio nel registro di\ncui al precedente art. 4 dei lavoratori che non vi abbiano provveduto, su\nproposta della commissione comunale o su segnalazione dell’ispettorato\nprovinciale del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La commissione ha, inoltre, il compito di accertare e studiare le condizioni\nin cui si svolge il lavoro a domicilio e proporre all’ufficio o\nall’ispettorato del lavoro competente gli opportuni provvedimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La commissione, nominata con decreto del direttore dell’ufficio\nprovinciale del lavoro e della massima occupazione, è dallo stesso presieduta\ned è composta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro o da un suo delegato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•da 2 rappresentanti dei datori di lavoro, da 2 rappresentanti degli\nartigiani e da 5 rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive\nOrganizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale\ndell’economia e del lavoro, avendo riguardo all’effettiva\nrappresentatività in sede provinciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•da 2 rappresentanti dell'amministrazione provinciale, eletti dal\nconsiglio provinciale, con rappresentanza della minoranza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avverso i provvedimenti di iscrizione e di cancellazione nel registro dei\ncommittenti il lavoro a domicilio e in quello dei lavoratori a domicilio è\nammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione,\nalla commissione regionale di cui all'art. 6, che decide in via definitiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni della commissione regionale sono notificate agli interessati\nentro il termine di 60 giorni dalia data del ricorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presso le sezioni comunali dell'ufficio provinciale del lavoro e della\nmassima occupazione sono costituite commissioni comunali per il lavoro a\ndomicilio, quando ne facciano richiesta le Organizzazioni sindacali dei\nlavoratori più rappresentative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La commissione comunale, nominala con decreto de! direttore dell’ufficio\nprovinciale del lavoro e della massima occupazione, è presieduta dal dirigente\nla sezione ed è composta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•da 2 rappresentanti dei datori di lavoro, da 2 rappresentanti degli\nartigiani e da 5 rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive\nOrganizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale\ndell’economia e del lavoro, avendo riguardo all’effettiva\nrappresentatività in sede comunale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal sindaco o da un suo delegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La commissione comunale propone l’iscrizione d'ufficio di cui al 2° comma\ndel presente articolo e svolge sul piano locale i compili indicati al 3° comma\ndel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I membri delle commissioni provinciali e comunali durano in carica 2\nanni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presso ogni Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è\nistituita una commissione regionale per il lavoro a domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La commissione decide i ricorsi di cui a! 6° comma del precedente art. 5 e\ncoordina a livello regionale le commissioni provinciali per il controllo del\nlavoro a domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La commissione, nominala con decreto del direttore dell’ufficio regionale\ndel lavoro c della massima occupazione, è dallo stesso presieduta ed è\ncomposta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal capo dell’ispettorato regionale del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•da 2 rappresentanti dei datori di lavoro, da 2 rappresentanti degli\nartigiani e da 6 rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive\nOrganizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale\ndell’economia e del lavoro, avendo riguardo all’effettiva\nrappresentatività in sede regionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•da 3 rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale, con\nrappresentanza della minoranza. I membri delia commissione durano in carica 3\nanni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la\nCommissione centrale per il lavoro a domicilio con il compito di coordinare a\nlivello nazionale l’attività delle Commissioni provinciali per il controllo\ndel lavoro a domicilio in ordine agli accertamenti e agli studi sulle\ncondizioni in cui si svolge detto lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al 31 dicembre di ciascun anno la commissione svolge una relazione generale\nsull’evoluzione del fenomeno, indicando gli aspetti meritevoli di attenzione\ne di eventuali interventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La commissione, nominata con decreto del Ministero per il lavoro e la\nprevidenza sociale, è presieduta dallo stesso o da un suo rappresentante, ed\nè composta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal direttore generale del collocamento della manodopera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal direttore generale dei rapporti di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•da 2 rappresentanti dei datori di lavoro, da 2 rappresentanti degli\nartigiani e da 6 rappresentanti dei lavoratori designali dalle Organizzazioni\nsindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell’economia e del\nlavoro, avendo riguardo all'effettiva rappresentatività in sede nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 membri della Commissione durano in carica 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che eseguono lavoro a domicilio debbono essere retribuiti sulla\nbase di tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi delta\ncategorìa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora i contratti collettivi non dispongano in ordine alla tariffa di\ncottimo pieno, questa viene determinata da una conunissione a livello regionale\ncomposta di 8 membri, in rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei\nlavoratori nominali dal direttore dell’ufficio regionale dei lavoro su\ndesignazione delle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente\nrappresentative. Presiede la commissione, senza diritto di voto, il capo\ndell'ispettorato regionale del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spelta altresì alla commissione determinare la percentuale sull'ammontare\ndella retribuzione dovuta ai lavoratore a titolo di rimborso spese per l’uso\ndi macchine, locali, energia e accessori, nonché le maggiorazioni retributive\nda valere a titolo di indennità per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica\nnatalizia e l’indennità di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la tariffa e le indennità accessorie di cui ai precedenti 2° c 3°\ncomma non vengano determinate in un congruo termine fissalo dal direttore\ndell'ufficio regionale del lavoro, le medesime sono stabilite con decreto dello\nstesso direttore dell'ufficio regionale del lavoro in relazione alla qualità\ndei lavoro richiesto, in base alle retribuzioni orarie fissate dai contratti\ncollettivi osservati dall’imprenditore committente e dai contralti collettivi\nriguardanti lavorazioni similari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tariffe di cottimo pieno applicabili al lavoro a domicilio sono adeguate\nalle variazioni dell’indennità di contingenza al 30 giugno o al 31 dicembre\ndi ogni anno, con decreto del direttore dell'ufficio regionale dei lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori\nsubordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, fatta\neccezione di quelle in materia di integrazione salariale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al\ntermine di 2 aiuti dalla data medesima, con decreto del Ministro per il lavoro\ne la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la\ncommissione centrale di cui al precedente art. 7, sono stabilite, anche per\nsingole zone territoriali, tabelle di retribuzioni convenzionali ai fini del\ncalcolo dei contributi previdenziali e assistenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fi lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge IO\ngennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno\nspeciale libretto di controllo che deve contenere la data e l’ora di consegna\ndel lavoro affidato dall'imprenditore, la descrizione del lavoro da eseguire,\nla specificazione della quantità e della qualità del lavoro da eseguire, la\nspecificazione della quantità e della qualità dei materiali consegnali,\nl’indicazione della misura della retribuzione, dell’ammontare delle\neventuali anticipazioni nonché la data e l’ora della riconsegna del lavoro\neseguito, la specificazione della quantità e qualità di esso, degli altri\nmateriali eventualmente restituiti e l’indicazione della retribuzione\ncorrisposta, dei singoli elementi di cui questa si compone e delle singole\ntrattenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il libretto personale di controllo, sia all’atto della consegna del lavoro\naffidato sia all’atto della riconsegna del lavoro eseguito, deve essere\nfirmato dall’imprenditore o da chi ne fa le veci e dal lavoratore a\ndomicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il libretto personale di controllo sostituisce a tutti gli effetti il\nprospetto di paga di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il libretto personale di controllo sarà conforme al modello che sarà\napprovato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore a domicilio deve prestare la sua attività con diligenza,\ncustodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli e attenersi alle\nistruzioni ricevute dall’imprenditore nell’esecuzione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore a domicilio non può eseguire lavoro per conto proprio o di\nterzi in concorrenza con l’imprenditore, quando questi gli affidi una\nquantità di lavoro atto a procurargli una prestazione continuativa\ncorrispondente all’orario normale di lavoro secondo le disposizioni vigenti e\nquelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata al\nMinistero del lavoro e della previdenza sociale, che l’esercita per il\ntramite dell’ispettorato del lavoro, secondo le nonne vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il committente lavoro a domicilio il quale contravvenga alle disposizioni di\ncui agli artt. 2 e 3 della presente legge è punito con l’ammenda da lire\n200.000 a lire 1.000.000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sanzioni previste dal comma precedente si applicano agli intermediari per\nle violazioni del divieto di intermediazione di cui all’ultimo comma\ndell’art. 2 della presente legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il committente lavoro a domicilio il quale contravvenga alle disposizioni di\ncui all’art. 4, 3° comma e agli artt. 8, 9 e 10 della presente legge è\npunito con l’ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 per ogni lavoratore a\ndomicilio e per ogni giornata di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano, in ogni caso, salve le penalità comminate per le infrazioni alle\nnorme vigenti in materia di assicurazioni sociali, di tutela delle lavoratrici\nmadri, di collocamento e a ogni altra norma legale di tutela dei lavoratori in\nquanto applicabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio è\nabrogata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sarà inserita nella\nraccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come\nlegge dello Stalo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data a Roma, addi 18 dicembre 1973.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 3\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>REGOLAMENTO DEL LAVORO A DOMICILIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>•Definizione del lavoratore a domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la definizione del lavoratore a domicilio ai fini del presente\nregolamento, si fa riferimento a quanto in proposito disposto dalla legge 18\ndicembre 1973, n. 877.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Libretto personale di controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavorante a domicilio, oltre at libretto di lavoro di cui alla legge 1\ngennaio 1935, n. 112, deve essere munito a cura dell’imprenditore di uno\nspeciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta del committente, l’operaio comunicherà al datore di lavoro,\nquando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli\npresti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalle\nvigenti disposizioni di legge e ciò ai fini degli adempimenti per le\nassicurazioni sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Responsabilità del lavoratore a domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la\nresponsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna nonché quella per\nl’esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle\nistruzioni ricevute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Retribuzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori a domicilio dovranno godere dei trattamento economico\nsalariale previsto dal presente contratto e dai successivi per gli operai\ninterni, ciascuno in ragione della categoria o della qualifica prevista dai\ncontratti stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa di cottimo\npieno costituita dai medesimi elementi che compongono la retribuzione degli\noperai interni e cioè: paga base, percentuale di maggiorazione per il lavoro a\ncottimo, indennità di contingenza, nella misura fissata per i lavoratori di\netà superiore a 20 anni e indennità accessorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità di contingenza e indennità accessorie dovranno essere tradotte\nin quote orarie sulla base di 8 ore giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di\ncui sopra sarà la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario a un\nlavoratore di normale capacità per eseguire l’operazione o il gruppo di\noperazioni a esso richieste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’anzidetla tariffa di cottimo risulterà cosi dalla moltiplicazione delle\nquote orarie di cui al punto b) per i tempi accertati nel modo dinanzi\nindicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tutti gli aggiornamenti determinati in aumento o diminuzione dal variare\ndella paga base, delle eventuali indennità accessorie e dell’indennità di\ncontingenza faranno luogo automaticamente e con la stessa decorrenza\nall’aggiornamento delle tariffe di cottimo di cui al capoverso c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La compilazione e l’approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento\nin esecuzione degli accordi di cui sopra si intendono devolute alle\nAssociazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera con\nla partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati,\ntenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento\neconomico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe\nmansioni all’interno dell’azienda o delle aziende interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Maggiorazione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A ogni periodo di paga oppure in coincidenza con le ferie o con le\nfestività natalizie, sarà corrisposta al lavoratore a domicilio, a titolo di\nindennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie ammali e delle\nfestività nazionali e infrasettimanali una maggiorazione del 22% da computarsi\nsull’ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal\nlavoratore stesso nel corso del periodo considerato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con le stesse modalità sarà corrisposta al lavoratore a domicilio, in\nconformità con la legge, un’indennità sostitutiva del trattamento di fine\nrapporto nella misura del 7,4% dell'ammontare complessivo della retribuzione\nglobale percepita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Controlli ed esami sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali\nl’esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati al\npunto 1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai\nlavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l’occupazione\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al\nSindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende orafe, argentiere e\nargenliere-posatiere associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro\nsubordinato a domicilio. Ogni 6 mesi la stessa Associazione territoriale\nimprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto\nelenco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Direzioni aziendali interessate al lavoro a domicilio forniranno alle\nRappresentanze sindacali aziendali e alle Organizzazioni sindacali provinciali\ni dati relativi al lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti\nche effettuano tale lavoro, con i relativi indirizzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base degli elementi di cui sopra, le Rappresentanze sindacali\naziendali possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi\nrelativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di\nlavoro e sui livelli di occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa\nagli organismi sindacali territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA AGGIUNTIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che le norme migliorative in materia, derivanti da\neventuali future disposizioni di legge e Accordi interconfederali, integreranno\nil presente regolamento e\u002Fo lo modificheranno nei punti superali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 4\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Addi 12 marzo 1974 in Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la Federazione Nazionale Orali Gioiellieri Fabbricanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la Federazione Nazionale Fabbricanti Argentieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Federazione lavoratori metalmeccanici che riunisce la Firn-Lisi,\nFiom-Cgil e Uilm-Uil;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è stato stipulato il seguente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene disciplinato dalla Parte seconda della Disciplina Speciale dei CCNL 8\nmaggio 1973 il rapporto di lavoro di quei lavoratori che, senza essere in\npossesso dei requisiti stabiliti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562,\nsull’impiego privato, né di quelli propri dei lavoratori il cui rapporto è\nregolato dalia Parte prima della Disciplina Speciale del suddetto contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolgono mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano\nnormalmente attribuite ai lavoratori di cui alla Disciplina Speciale Parte\nprima del CCNL 8 maggio 1973;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•guidino e controllino il lavoro di un gruppo di lavoratori di cui alla\nDisciplina Speciale Parte prima del CCNL 8 maggio 1973 con apporto di\ncompetenza tecnico-pratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie. Appartengono\nalia la categoria coloro per i quali Io svolgimento delle mansioni aventi\nspecificati importi il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in\nrapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione, nonché coloro i quali\nesplichino mansioni di particolare rilievo e complessità rispetto a quelle che\nsono comuni alla generalità dei lavoratori appartenenti alle categorie\nindicate sotto le lettere a) e b) di cui sopra e ne costituiscono le\nfondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via esemplificativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>appartengono alla la categoria: il capotreno di laminazione, il\ncontromaestro, il maestro di più forni di riscaldo, il capo squadra con\napporto di competenza tecnico-pratica con iniziativa per la condotta e i\nrisultati della lavorazione, ecc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>appartengono alla 2a categoria: il capo squadra con apporto di competenza\ntecnico-pratica, ma senza iniziativa per la condotta e i risultati della\nlavorazione, il sollecitatore semplice, il marcatempo, il capo-usciere, il capo\nfattorino, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente regolamentazione non modifica il trattamento in atto di tali\nlavoratori agii effetti fiscali, previdenziali e assicurativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presente accordo decorre dal 1 aprile 1974.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORME TRANSITORIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina prevista nel presente accordo si applica ai lavoratori il cui\nrapporto era già regolato dalie disposizioni contenute nella Parte seconda —\nregolamentazione per gli appartenenti alla categoria speciale — del CCNL 1\naprile 1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che alla data del 31 marzo 1974 risultino classificali come\nCS2, in base al CCNL 1 aprile 1970 saranno inquadrati, in ogni caso, nella 5a\ncategoria professionale, di cui al rinnovato CCNL per le aziende orafe,\nargentiere, bigiotterie e affini, purché gli stessi provengano dalle categorie\noperaie la e la superiore di cui al predetto CCNL 1 aprile 1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 5\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>QUOTA CONTRIBUZIONE UNA TANTUM A FIM-UILM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Le aziende, medianle affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 1°\nmaggio 2011 e fino al 31 maggio 2011, comunicheranno che in occasione del\nrinnovo del CCNL i sindacati stipulanti FIM e UILM chiedono ai lavoratori non\niscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 30,00 euro\n(trenta\u002FOO euro) da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel corso del\nmese di luglio 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga corrisposte nel mese di\nmaggio 2011, l'apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o\nrifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato\nall’azienda entro il 15 giugno 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramile le Associazioni\nImprenditoriali, alle Organizzazioni sindacali di FIM e UILM territoriali, de)\nnumero delle trattenute effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul C\u002FC BANCARIO\nintestato a FIM-UILM - contratti aziende private presso Credito Cooperativo di\nRoma, Via Adige 26, 00198, Roma, Agenzia n. 9 IBAN IT 91 Q 08327 03200 000 0000\n39264.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 6\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DICHIARAZIONE CONGIUNTA IN RELAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>AL “SISTEMA DI INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DELL’INDUSTRIA ORAFO-ARGENTIERA”\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, cosi come\nl’articolazione per sedi, materie e casi esclusivi, hanno costituito comuni\npresupposti per la stipulazione delle norme relative al “Sistema di\ninformazioni sulla situazione dell'industria orafo-argentiera”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto iniziative e\u002Fo comportamenti in sede nazionale, territoriale,\naziendale, posti in essere in violazione degli impegni cosi come definiti agli\nartt. 1, 2, 3, 4 della Disciplina Generale, Sezione prima, daranno facoltà\nalle Associazioni imprenditoriali firmatarie di dichiararsi, previo esame della\nsituazione da compiersi in sede nazionale, sciolte dalle specifiche\nobbligazioni assunte in tali presupposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 7\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>VERBALE DI ACCORDO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>In data 2 ottobre 2007, Federatali e Firn, Fiom, Uilm si sono incontrate per\nsottoscrivere il presente accordo alla luce del decreto legislativo 5 dicembre\n2005, n. 252, con riferimento al Fondo Cometa e ai Fondi di Previdenza\nComplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contribuzione del lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 1° gennaio 2007 l’aderente al Fondo Cometa può scegliere di\nversare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un contributo di valore uguale a quello versato dal datore di lavoro\n(attualmente pari all* 1,2% delta retribuzione convenzionale ovvero 1’1,5%\nper i lavoratori apprendisti assunti dopo il 1° marzo 2006);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un contributo da definire in percentuale avendo a riferimento la\nretribuzione utile per il TFR. Tale contributo non dà diritto alla quota a\ncarico del datore di lavoro qualora risulti inferiore all’l,2% della\nretribuzione convenzionale, ovvero all* 1,5% per i lavoratori apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha la facoltà di variare il contributo, in aumento o in\ndiminuzione, fermo restando quanto previsto al precedente punto b),\ncomunicandolo in forma scritta alla direzione aziendale, entro il 31 maggio con\nefficacia dal 1° luglio ed entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio\ndell’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contribuzione del datore di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione del datore di lavoro è dovuta secondo le modalità e nei\nlimiti previsti dall’accordo costitutivo del Fondo Cometa a favore dei\nlavoratori iscritti che contribuiscano almeno in pari misura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta esclusivamente in\nfavore dei lavoratori che abbiano aderito o aderiscano volontariamente ed\nesplicitamente a Cometa o ad altre forme previdenziali definite dalla\ncontrattazione collettiva. Non è quindi dorata dal datore alcuna contribuzione\no trattamento sostitutivo ai lavoratori che non abbiano aderito, oppure\naderiscano con la sola quota del TFR maturando alle suddette forme, né ai\nlavoratori che aderiscono a forme pensionistiche complementari non contrattuali\nanche in presenza di versamenti individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione del datore di lavoro è calcolata nella misura prevista\ndagli accordi tra le Parti in percentuale sulla retribuzione convenzionale\n(paga base, EDR, indennità funzione quadri ed elemento retributivo per la\nsettima categoria).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le modalità di calcolo della contribuzione si fa riferimento\nall’accordo tra le Parti istitutive dell’8 maggio 1998.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione del datore di lavora come sopra definita può essere\nmigliorata dalla contrattazione collettiva aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorrenza dei contributi 1 contributi a carico del lavoratore e del datore\ndi lavoro manterranno le vigenti decorrenze e cioè: 1° aprile per adesioni\nrealizzale entro il 28 febbraio, 1° luglio per adesioni realizzate entro 31\nmaggio, 1° ottobre per adesioni realizzate entro il 31 agosto,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° gennaio per adesioni realizzale entro il 30 novembre di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conferimento TFR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da gennaio 2007, in coerenza con le nonne vigenti, l'adesione alla\nprevidenza complementare mediante il conferimento del TFR maturando, avrà\ndecorrenza dal mese in cui viene manifestala la volontà di aderire mediante\ncompilazione e consegna del modulo di adesione al Fondo e, per i lavoratori\nassunti dopo il 31 dicembre 2006, anche del modulo TFR2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla stessa data decorrerà il diritto di contribuire con il TFR maturando\nsecondo le percentuali di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il TFR conferito al Fondo Cometa per i lavoratori con prima occupazione\nantecedente al 29 aprile 1993 dal 1° luglio 2007 è pari al 100%, a meno che\nil lavoratore dichiari o abbia già dichiarato in forma scritta alla direzione\naziendale di voler versare il 40% (tramite mod. TFRI o TFR2 o nuova Scheda di\nadesione al Fondo Pensione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adesione dei lavoratori in prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla data del presente accordo ed in base al Decreto Legislativo 5 dicembre\n2005, n. 252, l’adesione alla previdenza complementare viene consentita anche\nai lavoratori in prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quota associativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori aderenti al Fondo Cometa con conferimento del solo TFR, anche\nper effetto del “silenzio - assenso’’, contribuiscono alle spese del\nFondo mediante il versamento della quota associativa annua nella misura\nprevista dagli accordi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trasparenza e chiarezza dell'informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende forniranno ai nuovi assunti che non avessero espresso alcuna\nscelta, almeno 30 giorni prima della scadenza del 1° semestre di lavoro\nun’informazione scritta diretta ad indicare la forma pensionistica\ncomplementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del\nsemestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Estratto conto aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 2008, annualmente, di nonna in concomitanza con la consegna\ndel modello CUD, i datori di lavoro comunicano ai lavoratori iscritti al Fondo\nl’ammontare della contribuzione relativa all'anno precedente, suddivisa nelle\nquote a carico del dipendente, del datore di lavoro e TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa le imprese, potranno fornire la medesima in formazione su\nbase mensile mediante notazione specifica in busta paga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 7BIS\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>VERBALE DI ACCORDO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Federerofi, Federargentieri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e FIM-CISL, FIOM-CIGL, UILM-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in relazione al Fondo Pensione Cometa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Preso atto delie indicazioni formulate dalla COVIP relativamente alla quota\ndi iscrizione al Fondo (sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro)\nnei casi di con ferimento del solo trattamento di fine rapporto convengono che\ntale quota dovrà essere versata anche nella suddetta fattispecie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 4 novembre 2008\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO8\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ACCORDO PER LA COSTITUZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>(22 giugno 1994)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dall'Accordo\ninterconfederale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie\nsottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil il 20 dicembre 1993,\nFederorafi-Federargentieri e Firn, Fiont, Uilm, concordano quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELETTORATO PASSIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l’eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova\nin forza all'unità produttiva alla data delle elezioni, possono essere\ncandidati nelle liste di cui al punto 4, Parte seconda dell’Accordo\ninterconfederale 20 dicembre 1993, anche i lavoratori non a tempo indeterminato\nil cui contralto di assunzione consente, alla data delle elezioni, una durata\nresidua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del contratto non a tempo indeterminato e in caso di risoluzione\ndel apporto di lavoro, il mandalo conferito scade automaticamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I membri decaduti potranno essere sostituiti secondo le regole stabilite al\npunto 6, Parte prima dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MODALITÀ DELLA VOTAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo quanto stabilito al punto 12, Parte seconda, deli Accordo\ninterconfederale 20 dicembre 1993, il luogo e il calendario di votazione\nsaranno stabiliti dalla Commissione Elettorale previo accordo con la Direzione\naziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio\ndel voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori\ndell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro utilizzando le\nore di assemblea di cui all’art. 20, legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento al punto 4, Parte prima, dell’Accordo interconfederale del\n20 dicembre 1993, le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL per\nl’industria del settore orafo-argentiero restano titolari dei diritti\nprevisti dall'art. 4, Disciplina Generale Sezione seconda del vigente CCNL, in\nordine alle ore di permesso retribuite nelle unità produttive che occupano\nfino a 200 dipendenti aggiuntive rispetto a quanto previsto dall’art. 23,\nlegge 20 maggio 1970, n. 300, pari al monte ore derivante dalla porzione di 30\nminuti all’anno per ciascun dipendente, e in ordine alla titolarità dei\npermessi per i dirigenti provinciali e nazionale prevista in termini più ampi\nrispetto a quanto stabilitodall’art. 30, maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MODALITÀ DI UTILIZZO DEI PERMESSI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali titolari dei permessi sindacali retribuiti\naggiuntivi a quelli previsti dall’art. 23, legge 20 maggio 1970, n.300 di cui\nal precedente art. 4 del presente accordo, trasferiscono alle RSU una quota di\ntali permessi pari al 70%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore complessivo riservato alla RSU è ripartilo in parti uguali fra\nciascuno dei suoi componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU provvederà a nominare al proprio interno un responsabile per la\ngestione amministrativa del monte ore ad essa riservato, il cui nominativo\nsarà comunicato all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore riservato alle Organizzazioni sindacali, come regolato al primo\ncomma dell’art. 5 del presente accordo, è ripartito fra le stesse in misura\nparitetica e, nel rispetto del principio dell'invarianza dei costi, dovrà\nessere fruito per il tramile dei rispettivi componenti la RSU Le Organizzazioni\nsindacali provvederanno a comunicare all’azienda un proprio responsabile\ndesignato all'interno dei rispettivi componenti la RSU per la gestione di tate\nmonte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato agli arti. 4 e 5 del presente accordo si fa\nriferimento ai principi di cui al punto 4, Parte prima dell’Accordo\ninterconfederale 20 dicembre 1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMMISSIONE ELETTORALE, SCRUTATORI, COMPONENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DEL SEGGIO ELETTORALE E DEL COMITATO DEI GARANTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del\nseggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato di garanti qualora in\nforza all'unità produttiva, disciplinati rispettivamente ai punti 5, 8, 13 e\n20, Parte seconda dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, dovranno\nespletare il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante\nl’orario di lavoro utilizzando in via eccezionale, previa richiesta, i\npermessi retribuiti di cui all’art. 23 legge 20 maggio 1970, n. 300, nei\nlimiti e secondo le modalità di cui al punto 12, Parte seconda, dell’Accordo\ninterconfederale 20 dicembre 1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i\npoteri e le tutele già previste dalla legge e dal contratto collettivo\nnazionale di lavoro a favore dei dirigenti della RSU e ora trasferite ai\ncomponenti le RSU in forza dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la composizione della Commissione elettorale di cui al punto 5, Parte\nseconda dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, nelle unità\nproduttive con più di 500 dipendenti, ogni organizzazione sindacale abilitata\nalla presentazione di liste potrà designare due lavoratori dipendenti\ndall’unità produttiva, non candidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RIPARTIZIONE DEI SEGGI TRA OPERAI E IMPIEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il numero dei seggi complessivamente spettanti, la\nripartizione dei seggi tra gli operai e gii impiegati e quadri verrà\neffettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli\naddetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella RSU di ciascuna unità produttiva sarà in ogni caso riservato un\nseggio agli operai o agli impiegati e quadri quando il numero degli uni o degli\naltri sia superiore a 15 addetti. Qualora, per gli operai o per gli impiegati e\nquadri, non ci siano candidati disponibili a presentarsi, i seggi loro\nspettanti saranno assegnati all'altra categoria giuridica fino ad un numero non\nsuperiore al 50% arrotondato all'unità superiore. I rimanenti seggi rimarranno\nvuoti fino a decadenza della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NUMERO DEI CANDIDATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei candidati per ciascuna lista di cui al punto 4, Parte seconda\ndell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, non può superare di\noltre 1\u002F3 il numero dei componenti la RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REVOCA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU decade dal mandato ricevuto: alia scadenza dei tre anni dalla data\ndelle elezioni; qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzione\nprevista dall'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 (punto 6, Parte prima);\nin presenza di raccolta di firme tra i lavoratori aventi diritto al voto,\nsuperiore al 50%; tali firme, perché abbiano valore ai fini della richiesta di\nrevoca, dovranno essere opportunamente certificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo nell'integrare quanto previsto dall'Accordo\ninterconfederale 20 dicembre 1993, recepisce a tutti gli effetti la disciplina\nin esso contenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19, L.\n20 maggio 1970 n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o, comunque,\naderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di\nelezione della RSU rinuncino formalmente ed espressamente a costituire RSA ai\nsensi delia norma sopra menzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch2>ALLEGATO 9\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Contratto Collettivo Nazionale\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>per la Disciplina dell’Apprendistato Professionalizzante\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>nell’industria Orafa e Argentiera\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>(sottoscritto in data 30 gennaio 2006)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORME GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che l’apprendistato professionalizzante può\ncostituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività\ndelle imprese e al contempo, grazie anche ai suoi contenuti formativi, un\nistituto di accesso al lavoro capace di favorire una occupazione stabile e di\nqualità. In tale ottica hanno convenuto la disciplina dell'istituto nei\ntermini che seguono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina di cui al presente allegato attua quanto previsto dalla\nlegislazione vigente in materia di apprendistato professionalizzante (art. 49 e\nsegg, Digs 276\u002F03 e art. 23 L. 133\u002F08). Per quanto non è contemplato dalle\ndisposizioni di legge e dal presente contralto, valgono per gli apprendisti le\nnorme del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 30 gennaio 2006.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nuove disposizioni di legge o di Accordo Interconfederaie dovessero\nintervenire in materia successivamente alla data di stipula del presente\ncontratto, le Parti si incontreranno a livello nazionale per verificare le\nimplicazioni che potrebbero derivarne alla presente disciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Contratto di Apprendistato può riguardare i lavoratori inquadrati nella\nDisciplina Speciale Parte prima, seconda e terza; le qualifiche conseguibili\nsono quelle di cui alle categorie professionali dalla 3a alla 6a comprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i\ngiovani di età compresa tra i diciotto anni, salvo quanto previsto dal comma 2\nart. 49 Digs 276\u002F2003, e i venlinove anni. Il lavoratore con contratto di\napprendistato non potrà essere retribuito a cottimo, nè essere destinato a\nlavori di manovalanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda informerà mensilmente la RSU dell’awenuta assunzione dei\nlavoratore apprendista e a richiesta della medesima darà annualmente\ninformazione sull’andamento dei processi fonnativi, sul numero degli\napprendisti il cui contratto sia venuto a scadenza e per i quali sia\nintervenuta la conferma del rapporto a tempo indeterminato; darà inoltre\ninformazione sui contenuti fonnativi dei piani individuali suddivisa per\ntipologia di profili fonnativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta della Commissione di cui all' art. 2 Disc. Gen. Sez. prima\n(capitolo analisi congiunta) l’azienda farà pervenire un rapporto riferito\nal numero degli apprendisti assunti e ai processi fonnativi programmati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quando riguarda il trattamento economico per infortunio e malattia degli\napprendisti non in prova resta confermato che le aziende dovranno sopportare\noneri corrispondenti a quelli derivanti dal trattamento previsto dai\ncorrispondenti articoli di cui alla Disciplina Speciale, Parte prima e Parte\nterza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PERIODO Di PROVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II periodo di prova dell’apprendista è di 30 giorni di effettivo\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tale periodo ciascuna delle Parti contraenti potrà recedere dal\ncontratto senza obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva\ncon il solo pagamento all’apprendista delle ore di lavoro effettivamente\nprestate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il periodo di prova, l’assunzione in qualità di apprendista\nsarà confermata mediante comunicazione scritta all’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPRENDISTATO SVOLTO PRESSO DIVERSE AZIENDE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando una durata minima biennale, periodi di servizio prestati in\nqualità di apprendista presso più datori di lavoro, anche nell’ambito del\ndiritto dovere di istruzione e formazione, si cumulano ai fini del computo\ndelia durata massima del periodo di apprendistato, nonché di quanto previsto\nal successivo articolo 7, purché non separati da interruzioni superiori a 1\nanno e purché si riferiscano alle stesse attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato\nprecedentemente prestati presso altre aziende l’apprendista deve documentare,\nall’atto dell’assunzione, i periodi di apprendistato già compiuti e le\nattività per le quali sono siati effettuati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine in caso di risoluzione del rapporto di apprendistato prima della\nscadenza naturale l'impresa rilascerà una certificazione che attesti il\nperiodo di apprendistato svolto, la formazione attuata e la qualifica\nprofessionale oggetto dell’apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DURATA DELL’APPRENDISTATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima dell’apprendistato e le riduzioni del periodo stesso in\nrelazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista in scuole statali o\nparificate sono stabilite nella tabella seguente. Per avere diritto a essere\nammesso ai minori periodi di apprendistato elencati sotto la tabella,\nl’apprendista, all’atto dell’assunzione o all’atto del conseguimento\ndel titolo scolastico se conseguito durante i primi 12 mesi del periodo di\napprendistato, dovrà presentare il titolo scolastico originate o apposito\ncertificato autenticalo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLA DELLA DURATA DEL PERIODO DI APPRENDISTATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•42 mesi per lavoratori destinati ad inquadramento in 3A categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•52 mesi per lavoratori destinati ad inquadramento in 4A categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•60 mesi per lavoratori destinati ad inquadramento in 5A categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•60 mesi per lavoratori destinati ad inquadramento in 6A categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un\nistituto professionale, ovvero di scuola media superiore, inerenti alia\nprofessionalità da acquisire le suddette durate sono ridotte di mesi 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le figure professionali per le quali è prevista la mobilità in 3A\ncategoria, cosi come stabilito datl’art. 4, disciplina generale, sezione 3A,\nlettera C), punto II, al termine del periodo di apprendistato saranno\ninquadrate in 3A categoria; per le sole figure professionali addette a\nproduzione in serie svolte su linea a catena\u002Fbanco o di montaggio semplice\nquando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e\nripetitive e comunque non ricomprendibiii nella declaratoria delta 3A\ncategoria, la durata sarà pari a 24 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli apprendisti in possesso di laurea in tutte le fattispecie di\ninquadramento la durata dell’apprendistato sarà di 36 mesi con inquadramento\nfinale non inferiore alla 4A categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine dell'inquadramento finale dell'apprendista al termine\ndell’apprendistato, per le professionalità di cui alla Disciplina Speciale\nParte terza si terrà conto dei criteri di inserimento stabiliti alle lettere\na) e b) del punto III lettera C dell’articolo 4 Disciplina Generate Sezione\nterza del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La qualifica professionale oggetto dell’apprendistato, la durata del\nmedesimo e il relativo livello professionale da acquisire, nonché il programma\ndi formazione e le sue modalità di attuazione, saranno indicati nella lettera\ndi assunzione unitamente alte indicazioni di cui all’articolo 1 Disciplina\nGenerale Sezione terza del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il livello di inquadramento iniziale del lavoratore sarà inferiore di due\nlivelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente\na quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento.\nTrascorso un terzo del periodo di apprendistato la retribuzione e\nl’inquadramento saranno corrispondenti a quella minima contrattuale prevista\nper il livello superiore a quello di inserimento; trascorsi due terzi del\nperiodo di apprendistato la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista\nper il livello di destinazione (per i lavoratori destinati alla 4A categoria il\n2° e 3° periodo retributivi saranno ragguagliati a 17 mesi, ovvero a 15 mesi\nper i lavoratori cui si applichi la riduzione a 46 mesi di apprendistato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato verrà computato a tutti gli effetti\nnell’anzianità di servizio, ad esclusione degli aumenti periodici di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E 13A MENSILITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ferie, la gratifica natalizia e la 13A mensilità si fa riferimento\nalle nonne corrispondenti che regolano l’istituto a seconda delle categorie e\nqualifica di appartenenza dell’apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FORMAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’apprendista sono previste 120 ore retribuite in ragione d’anno di\nformazione formale secondo un processo formativo strutturato e certificabile in\nconformità alla normativa vigente. Di tali ore almeno 40 complessive per\nciascuno dei primi due anni e almeno 32 complessive per ciascuno degli anni\nsuccessivi (ovvero quote proporzionali per frazione d'anno) saranno ore di\nformazione teorica ivi comprendendovi sia quella trasversale che\nprofessionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito delle Commissioni di cui all’articolo 2 Disciplina Generale\nSezione prima (capitolo analisi congiunta) tenuto conto della realtà locale,\ndelle offerte formative provenienti dalle strutture pubbliche e della\nspecializzazione dei centri di formazione, e con riferimento ai lavoratori\nprivi di titoli di scuola media superiore coerenti con l’attività per la\nquale qualificarsi, potrà essere concordato per determinate specifiche\nprofessionalità con inquadramento finale in 4A categoria un incremento delle\nore di formazione formale tecnico pratica fino a 140 ore annue complessive,\novvero per determinate specifiche professionalità destinate ad inquadramento\nin 5A e 6A categoria fino a 160 ore annue complessive, ove siano disposte\nadeguale e correlate forme di finanziamento. Le ore complessive di formazione\nformale, come previste dalle vigenti disposizioni normative, possono essere\ndistribuite diversamente nell’arco di durata del Contratto di\nApprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista è tenuto a svolgere regolarmente e con diligenza la\nformazione formale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione formale dovrà comprendere per ciascuno dei primi due anni una\nparte denominata “trasversale” che riguarderà, in via esemplificativa,\noltre ad un iniziale colloquio di orientamento, temi generati di cultura\nd’impresa e del lavoro, antinfortunistica, igiene, sicurezza sul lavoro,\nprevenzione infortuni, diritti e doveri, normativa disciplinare, disciplina del\nrapporto di lavoro, diritto del lavoro, competenze relazionali, organizzazione\ned economia, e una parte denominata “professionalizzante” che riguarderà\nargomenti specifici legali alla qualifica professionale da conseguire. La\nformazione relativa all’igiene, sicurezza, e prevenzione sarà effettuala\nall’inizio del rapporto di lavoro. La formazione trasversale sarà di 24 ore\nil primo anno e di 12 ore, o quota proporzionale per frazione d'anno, per\nl’anno successivo. Le restanti ore a concorrenza delle 40 teoriche avranno\nnatura professionalizzante. La formazione trasversale, salvo quanto sotto\nprevisto, verrà realizzata di nonna all’esterno dell’azienda, anche in\nrapporto alle eventuali disposizioni regionali al riguardo, ovvero\nall’interno delle imprese che dispongano di capacità formativa che siano\npertanto in grado di realizzare la formazione esclusivamente aziendale ai sensi\ndi quanto prvisto datl’art. 23 della legge 133\u002F08 e dalla circolare del\nMinistero del Lavoro n. 27\u002F08..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione professionalizzante sarà svolta internamente all’azienda,\nsalvo diversa scelta aziendale anche per quota parte di essa, individuata nel\nPFI, anche in relazione all’eventuale offerta formativa proveniente dalle\nRegioni. La formazione professionalizzante avverrà utilizzando le seguenti\nmodalità: “on the job”, affrancamento, e-leaming, testimonianze,\nesercitazioni, visite aziendali. La formazione svolta all'interno dell'azienda,\nsarà attestala da dichiarazione dell'azienda stessa che, salvo diverse\ndisposizioni regionali, sarà rilasciata al lavoratore al termine del percorso\nformativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione trasversale potrà essere svolta all’interno dell’azienda\nda parte delle imprese formative; si considerano tali le imprese che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u002Fmettano a disposizione risorse umane idonee a trasferire competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v'abbiano presenza di locali idonei ai fini del corretto svolgimento della\nformazione, in\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>relazione alla tipologia della medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di seguire l'apprendista durante il periodo di insegnamento e per\nl’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante è\nnecessaria la presenza di un \"tutor\", che dovrà possedere i requisiti di cui\nal D.M. 28\u002F02\u002F2000 ed alle regolamentazioni regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il \"tutor\" può essere Io stesso imprenditore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Piano Formativo Individuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PFI, da allegare al contratto di apprendistato, definisce il percorso\nformativo del lavoratore in coerenza con il profilo fonnativo relativo alla\nqualifica da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di\nerogazione della formazione nonché il nome del tutor e le sue funzioni\nnell’ambito del contratto di apprendistato. 11 PFI nel rispetto di eventuali\ndisposizioni regionali al riguardo, potrà essere modificato in corso di\nrapporto di lavoro solo in accordo tra lavoratore interessato, impresa e\ntutor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel PFI l’azienda dovrà dichiarare la propria eventuale caratteristica di\nimpresa formativa, che verrà comunicata alle Istituzioni competenti previste\ndalla legislazione regionale e alla propria Associazione\u002FUnione territoriale di\nappartenenza a! fine di consentire un’implementazione di quanto previsto al\nterzo alinea , terzo comma, capitolo “Analisi congiunta della situazione\neconomico sociale dell’industria orafa e argentiera” di cui all’art.2\nDisc. Gen. Sez. prima del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’apprendista che, termini il periodo di apprendistato verrà\nriconosciuta la qualifica professionale, la quale sarà registrata nel libretto\nformativo unitamente alla formazione effettuata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio,\noltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli\nistituti introdotti e disciplinati dal contratto collettivo nazionale di\nlavoro, ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI FORMATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la definizione dei profili formativi le Parti fanno riferimento a quanto\ndeliberato da parte delle Regioni. Le Parti si incontreranno entro 30 giorni al\nfine di integrare, se congiuntamente ritenuto necessario, le disposizioni\nregionali con profili più specifici per i settori orafo e argentiero ovvero\nper definire i profili medesimi per le aree regionali ove questi non sono stati\nidentificati ed in tal caso sarà valutato il ricorso all’assistenza\ndellTsfol, ovvero di far diretto riferimento ai profili già definiti\ndall’Isfol stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DECORRENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto - che forma parte integrante del contratto nazionale\n30 gennaio 2006 di cui segue le sorti - entra in vigore dal 1° marzo 2006 e si\napplica ai contratti di apprendistato stipulati successivamente a tale data.\nEntro la scadenza delia parte normativa del CCNL le Parti verificheranno la\ncongruità della presente disciplina con l’eventuale evoluzione delle\ndisposizioni normative al riguardo, al fine di apportare alla medesima gli\nopportuni conseguenti adeguamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREVIDENZA COMPLEMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di cui al presente contratto di apprendistato che si\niscrivono a Cometa, il contributo mensile è elevato a 1,5% della retribuzione\nsecondo i criteri stabiliti dagli accordi già in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISPOSIZIONI FINALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per assumere mediante contratti di apprendistato le aziende debbono aver\nmantenuto in servizio almeno il 70% (con arrotondamento all'unità inferiore o\nsuperiore del resto frazionario, come d’uso) dei lavoratori il cui contratto\ndi apprendistato, stipulato ai sensi della normativa di cui al Digs 276\u002F2003,\nsia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano i\nlavoratori che per qualsiasi causa non hanno concluso il periodo di\napprendistato, nonché i contratti non trasformali in rapporto a tempo\nindeterminato, in misura pari a quattro. Si considerano mantenuti in servizio\ngli apprendisti il cui rapporto di apprendistato sia stato trasformato in\nrapporto a tempo indeterminato prima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA CONGIUNTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine di preavviso cui reciprocamente aziende e lavoratori dovrà mio\nfare riferimento in caso di risoluzione dei rapporti di apprendistato dovrà\nessere quello riferito alla qualifica, categoria e anzianità di servizio in\nessere in capo al lavoratore al momento in cui una delle due parti dovesse\ncomunicare la propria decisione di recesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schemi esemplificativi dei profili formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(sottoscritto in data 08 gennaio 2007)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili formativi, descrivono conoscenze e competenze utili a redigere il\nPiano Formativo Individuale che costituisce l’effettivo percorso formativo\ndell’apprendista e che è parte integrante del contratto individuale di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili formativi devono essere considerali un riferimento da utilizzare\nseguendo il criterio dell’analogia nel caso di figure professionali non\nspecificamente individuate ovvero nel caso in cui necessitassero di\nintegrazione di conoscenze e competenze, atteso il fatto che essi potranno\nessere implementati nel tempo dalle Parti sotloscritlrici (anche con il\nconcorso dell’ISFOL).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ne consegue che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i profili di competenza descritti si devono intendere come “le competenze\nobiettivo” della formazione professionalizzante ovvero le conoscenze e le\ncapacità che l’apprendista deve conseguire al termine del percorso\nformativo, lungo la durata dei contratto, in modo da potere assolvere a quanto\nrichiesto dalla categoria prevista dall’inquadramento finale, che determina\nl'ampiezza della descrizione del profilo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a questa premessa, di seguito si declinano i profili di\ncompetenze relativi alle figure professionali - obiettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO\u002FTECNICO DI OFFICINA E OPERATORE MACCHINE UTENSILI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIGURE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto a macchine manuali e semiautomatiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto a macchine cnc\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fresatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tornitore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trapanisi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Montatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attrezzista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lapidatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’addetto, sulla base di prescrizioni o cicli di lavoro o disegni,\nutilizzando anche procedure informatiche, conduce macchine operatrici\nmettendone a punto la regolazione e controllando la qualità della lavorazione;\nè in grado di intervenire in operazioni di manutenzione ordinaria e\npreventiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali\nprocessi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possedere una visione “sistemica” che permetta di individuare i\ncollegamenti tra i diversi sub-settori merceologici in una logica di filiera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo\nproduttivo ed il ciclo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza: il disegno\ntecnico del particolare, il relativo ciclo di lavorazione e la scheda controllo\nqualità, la scheda utensili, la scheda origini pezzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia meccanica e\ndella meccanica delle macchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le proprietà dei materiali in relazione al loro utilizzo e della\ntipologia di lavorabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed usare le tecniche e gli strumenti di misura previsti dalla\nscheda di controllo qualità ricevuta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le caratteristiche ed il funzionamento delle macchine anche a CNC\n(fresatrici, tomi, rettifiche, saldatrici, centri di tornitura, centri di\nlavoro, ecc.) e capacità di lavoro della macchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e preparare gli utensili necessari per la lavorazione (montaggio,\ncodifica, presetting) in base alla scheda utensili ricevuta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper eseguire le operazioni di misura previste dalia scheda controllo\nqualità e registrare i dati rilevati garantendo lo standard qualitativo\nrichiesto in autocontrollo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere i principi base deH'infbnnalica e dei linguaggi di programmazione\nutilizzali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le regole di funzionamento dei team di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO\u002FTECNICO ALLE ATTIVITÀ PREPARATORIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIGURE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fonditore e preparatore leghe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trafilatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laminatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stampatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Affina tore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saggiatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'addetto, avendo presente il ciclo di produzione e\u002Fo la documentazione\ntecnica predisposta, utilizza l'impianto già programmato e funzionante per i\ndiversi processi, eventualmente variandone alcuni parametri secondo scheda\ntecnica predisposta, tiene monitorato il processo e verifica il prodotto in\nfase di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE!! CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell’apprendista\ne dei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possedere una visione “sistemica” che permetta di individuare i\ncollegamenti tra i diversi subsettori merceologici in una logica di filiera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo\nproduttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal\nSistema di Qualità Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Leggere ed interpretare documentazione tecnica di pertinenza: il disegno\ntecnico del particolare da produrre, il relativo ciclo di lavoro e scheda di\ncontrollo qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia e conoscere le\nprincipali caratteristiche della componentistica degli impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare gli elementi di base del processo di lavorazione dei\nmateriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le proprietà dei materiali in relazione al loro utilizzo e al\nloro comportamento alle diverse tipologie di lavorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper eseguire la saldatura con tecnologia manuale e\u002Fo automatizzata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di monitorare la qualità del semilavorato in uscita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria e essere in grado di\ncollaborare con i tecnici della manutenzione nelle operazioni di manutenzione\npreventiva e straordinaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO\u002FTECNICO DI MICROFUSIONE E ATTIVITÀ CORRELATE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIGURE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cerista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tagliatore di gomme\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fonditore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Preparatore di cilindri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'addetto, avendo presente il ciclo di produzione e\u002Fo la documentazione\ntecnica predisposta, utilizza rimpianto già programmalo e funzionante per i\ndiversi processi, eventualmente variandone alcuni parametri secondo scheda\ntecnica predisposta, tiene monitorato il processo e verifica il prodotto in\nfase di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO -PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell’apprendista\ne dei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possedere una visione “sistemica” che permetta di individuare i\ncollegamenti tra i diversi subsettori merceologici in una logica di filiera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo\nproduttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal\nSistema di Qualità Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza: il disegno\ntecnico del particolare da produrre, il relativo ciclo di lavoro e la scheda di\ncontrollo qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper verificare la corrispondenza Ira il semilavorato prodotto e il disegno\ntecnico\u002Fcreativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia e conoscere le\nprincipali caratteristiche della componentistica degli impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare gli elementi di base del processo di preparazione dei\nmateriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le proprietà dei materiali in relazione al loro utilizzo e al\nloro comportamento alle diverse tipologie di lavorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di monitorare la qualità del semilavorato in uscita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria e essere in grado di\ncollaborare con i tecnici della manutenzione nelle operazioni di manutenzione\npreventiva e straordinaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO\u002FTECNICO DI ASSEMBLAGGIO E LAVORAZIONI SUL SEMILAVORATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIGURE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banconista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incassatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incisore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cesellatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’addetto, sulla base di indicazioni, schede, disegni tecnici o\nschemi\u002Fcicli di lavorazione, esegue lavori di precisione sul semilavorato,\nanche mediante l’assemblaggio di varie parli del prodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le caratteristiche dei settore di appartenenza e dei principali\nprocessi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possedere una visione \"sistemica” che permetta di individuare i\ncollegamenti tra i diversi sub-settori merceologici in una logica di filiera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all’interno del\nprocesso produttivo ed il ciclo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza: il disegno\ntecnico del particolare, il relativo ciclo di lavorazione e la scheda controllo\nqualità, la scheda utensili, la scheda origini pezzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia meccanica e\ndella meccanica delle macchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le proprietà dei materiali in relazione al loro utilizzo e al\nloro comportamento alle diverse tipologie di lavorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper eseguire la saldatura con tecnica manuale e\u002Fo automatizzala\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed usare le tecniche e gli strumenti di misura previsti dalla\nscheda di controllo qualità ricevuta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le regole di funzionamento dei team di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO\u002FTECNICO DI FINISSAGGIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIGURE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pulitore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sgrassatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Asciugatole\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto alla galvanica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Baiseli iatore\u002FSpazzolatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Smaltatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lucidatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’addetto, sulla base di indicazioni o di disegni, esegue sul prodotto\npredefinito operazioni di precisione relative alla finitura superficiale per la\nrealizzazione del prodotto finale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO -PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le caraneristiche del settore di appartenenza e dei principali\nprocessi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possedere una visione “sistemica” che permetta di individuare i\ncollegamenti tra i diversi sub-settori merceologici in una logica di filiera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo\nproduttivo ed il ciclo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza: il disegno\ntecnico del particolare, il relativo ciclo di lavorazione e la scheda controllo\nqualità, la scheda utensili, la scheda origini pezzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper verificare la corrispondenza tra un semilavorato prodotto e il\nprodotto finito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le proprietà dei materiali in relazione al loro utilizzo e al\nloro comportamento alle diverse tipologie di lavorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed usare le tecniche e gli strumenti di misura previsti dalla\nscheda di controllo qualità ricevuta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e preparare gli utensili necessari per la lavorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere, preparare e manulendere gli eventuali impianti necessari per la\nlavorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al molo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le regole di funzionamento dei team di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO\u002FTECNICO AL CONTROLLO ED AL COLLAUDO DI QUALITÀ\u002FESTETICO\nFUNZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIGURE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto prove\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto controllo qualità \u002F estetica\u002F funzionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico di sala prove\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARE AVI ATTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’addetto interagisce sia esternamente che all’interno dell’azienda\ncon le altre funzioni, e’ in grado di verificare che il prodotto anche sotto\nil profilo estetico sia conforme ai requisiti richiesti e ai canoni fomiti dai\nclienti e dalla progettazione, è in grado di verificare la fattibilità in\nbase a standard qualitativi di accettabilità, controlla il processo produttivo\nutilizzando strumentazioni e prove di laboratorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le caraneristiche del settore di appartenenza dell’apprendista e\ndei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possedere una visione “sistemica” che permetta di individuare i\ncollegamenti tra i diversi sub-settori merceologici in una logica di filiera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il molo della propria sezione di lavoro all'interno dei processo\nproduttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal\nSistema di Qualità Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le caratteristiche tecnologiche dei materiali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper utilizzare la metodologia e la strumentazione adeguala per effettuare\nil collaudo, comprese le prove meccaniche e di funzionalità, in riferimento a\nquanto richiesto dalla scheda controllo qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare i metodi per le verifiche di conformità del prodotto\nfinito o semi lavorato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper verificare le schede di autocontrollo pervenute dalla Produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed usare la documentazione tecnica per registrare le fasi de!\nlavoro ed i risultati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere i metodi, le tecniche e gli strumenti di controllo c collaudo di\nprodotti con complesse funzioni logiche e tecnologiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e saper utilizzare gli strumenti di misura manuali e\ncomputerizzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della\ndocumentazione necessaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al molo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le norme e le procedure per prevenire comportamenti che\ndanneggiano l’ambiente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere la normativa internazionale sulla certificazione di qualità e le\nprocedure relative alla gestione degli strumenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e saper applicare le tecniche di analisi e controllo delle\nprestazioni di un processo (SPC)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le regole di funzionamento dei team di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper coordinare tecnicamente un gruppo di lavoratori della propria sezione\ndi lavoro e\u002Fo reparto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper promuovere i collegamenti tecnici e\u002Fo gestionali di tipo operativi o\ninformativi tra sezioni di lavoro e\u002Fo i reparti e\u002Fo uffici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO\u002FTECNICO DI AMMINISTRAZIONE AZIENDALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIGURE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA Dt ATTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'addetto è in grado di operare nel settore amministrativo dell’azienda,\neseguendo, anche tramite l’ausilio dei supporti informatici dedicati,\noperazioni di imputazione dei dati e contabilizzazione dei fatti\namministrativi, di sistemazione, rettifica e chiusura dei conti; effettua i\nnecessari interventi operativi sulle posizioni contabili dei clienti e dei\nfornitori, eseguendo verifiche ed elaborando situazioni preventive e\u002Fo\nconsuntive, con particolare riferimento all’elaborazione del bilancio\ncivilistico e fiscale dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere i principi economici, finanziari e contabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le principali normative fiscali vigenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di effettuare le rilevazioni contabili in partita doppia\n(contabilità clienti, fornitori, contabilità IVA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e saper utilizzare i diversi mezzi e sistemi di pagamento ed\nincasso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di impostare il primo bilancio di verifica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere i criteri generali che guidano l’interpretazione e la lettura\ndel bilancio d’esercizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di leggere i dati di bilancio per poter valutare i risultati\nconseguiti dalla propria azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di utilizzare gli strumenti previsti dal sistema gestionale\naziendale per le registrazioni delle operazioni e dei fatti contabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere l’ambiente dell’office Automation ed essere in grado di\ngestire e condividere file, cartelle e risorse hardware\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di impostare documenti di testo semplici e di creare ed\nautomatizzare tabelle semplici per elaborazioni extracontabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e applicare le tecniche e i metodi per la gestione e\nl’archiviazione dei documenti contabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare i criteri di valutazione per le operazioni di\nchiusura dei conti e redazione del bilancio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di effettuare verifiche mirate in ambito contabile, fiscale\ne dichiarativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere i principali indici di redditività, finanziari e patrimoniali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di elaborare dei dati informativi del bilancio per la\nredazione di report significativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper lavorare in un team\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO AI SERVIZI GENERALI AZIENDALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIGURE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segretario - Segretario assistente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto compiti vari di ufficio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Centralinista telefonico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’addetto è in grado di produrre corrispondenza commerciale,\ncomunicazioni telefoniche, comunicazioni interne con strumenti adeguati\ncompresi quelli telematici, smistare richieste telefoniche, documenti cartacei\ned informatici, organizzare, accedere a ed utilizzare archivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e applicare le tecniche della comunicazione verbale e telefonica\nper fa gestione della relazione interpersonale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le componenti, le fasi e gli obiettivi della comunicazione scritta\ne delle principali forme di comunicazione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e applicare le tecniche e i metodi per la gestione della posta e\nl'archiviazione dei documenti cartacei\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e applicare le tecniche e i metodi per l’organizzazione delle\nriunioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>&gt; Conoscere e applicare le procedure per l’organizzazione di viaggi di\nlavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere la funzionalità dell’office automation\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere gli elementi di base per navigare nella rete internet e gestire la\nposta elettronica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere l’ambiente dell'office Automation ed essere in grado di gestire\ne condividere file, cartelle e risorse hardware\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le innovazioni di processo di prodotto e di contesto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed saper utilizzare le funzionalità avanzate dei software\napplicativi, quali per esempio, programmi di scrittura, calcolo, presentazione\necc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di produrre documenti semplici e complessi, tabelle e\ngrafici relativi, presentazioni efficaci e sapere integrare i file relativi\nagli applicativi utilizzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper lavorare in un team\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO\u002FTECNICO SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIGURE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Programmatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Programmatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico programmatore di assistenza e installazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’addetto è in grado di eseguire operazioni di data entry sui sistemi\ninformatici gestionali, effettuare l’analisi dei processi organizzativi\naziendali e delle relative attività, per elaborare, anche con il supporto di\nspecialisti esterni, procedure per la gestione del sistema informativo\naziendale (come ad es. amministrazione, produzione, commerciale, è in grado\nsviluppare programmi e di realizzarne la manutenzione e personalizzazione\nutilizzando, anche in modo integrato, gli strumenti informatici e telematici\naziendali e attraverso la conoscenza dei linguaggi di programmazione necessari;\nfornisce un supporto operativo agli utenti degli strumenti hardware e software\nin dotazione, intervenendo, in caso di anomalie, per il ripristino della\nfunzionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le melodiche e saper utilizzare gli strumenti per la creazione,\ndisegno ed analisi dei processi aziendali che prevedono il ricorso a tecnologie\ninformatiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le metodologie di rilevazione dei fabbisogni informativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed utilizzare le metodologie e le tecniche di rappresentazione dei\nprocessi a contenuto informatico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di utilizzare gli strumenti informatici a supporto delle\nmetodologie e tecniche di analisi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eseguire operazioni di caricamento ed estrazione dei dati sui sistemi\ninformatici aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>■ Conoscere gli strumenti hardware per progettare architetture\ninformatiche di rete\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di utilizzare i principali linguaggi di programmazione per\nrealizzare, modificare e personalizzare programmi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper promuovere i collegamenti tecnici e\u002Fo gestionali di tipo operativo o\ninformativo tra le sezioni di lavoro e\u002Fo i reparti e\u002Fo uffici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper lavorare in un team\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TECNICO ACQUISTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIGURE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Approvvigionatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’addetto, nel quadro degli obiettivi e delle attività della finizione\nacquisti, è in grado di affrontare le problematiche determinate\ndall’oggetto\u002Fservizio acquistato, attraverso la scelta e l’omologazione dei\nfornitori; è in grado di considerare gli aspetti procedurali legali alla\ndeterminazione dei fabbisogni interfacciandosi con la logistica aziendale per\nla gestione delle richieste d’acquisto; sa pervenire alla formulazione delle\nrichieste d'offerta ed alla loro valutazione anche per mezzo delle conoscenze\ndegli aspetti legali dei contratti di acquisto e della capacità di gestire la\ntrattativa sia dal punto di vista tecnico che comportamentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le problematiche determinate dall’oggetto\u002Fservizio acquistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di gestire gli aspetti procedurali legati alla\ndeterminazione dei fabbisogni e per l’elaborazione del budget degli\napprovvigionamenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e saper utilizzare le tecniche per la valutazione e selezione dei\nfornitori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di gestire le richieste di acquisto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Conoscere gli aspetti legali riferiti alle tipologie di contralti\nmaggiormente utilizzate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di formulare le richieste di offerta e di valutare le\nofferte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di gestire una trattativa d’acquisto dal punto di vista\ntecnico e comportamentale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper promuovere i col legamenti tecnici e\u002Fo gestionali di tipo operativi o\ninformativi tra le sezioni di lavoro e\u002Fo i reparti e\u002Fo uffici con particolare\nriferimento alla programmazione della produzione e alla gestione delle scorte e\ndei magazzini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di utilizzare gli strumenti previsti dal sistema gestionale\naziendale e le tecniche e gli strumenti per l'e-procurement\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper lavorare in un team\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TECNICO AREA SELEZIONE\u002FSVILUPPO\u002FFORMAZIONE RISORSE UMANE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIGURE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto alla selezione\u002Fsviluppo\u002Fformazione delle Risorse Umane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREADIATT1VITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Tecnico Area Gestione del Personale possiede padronanza degli strumenti,\nmetodi e tecniche per la pianificazione, programmazione e controllo della\ngestione del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Utilizzo le risorse (tecniche ed economiche) assegnate, svolgendo i propri\ncompiti in un ottica di integrazione con le altre funzioni\u002Fprocessi aziendali e\ndi miglioramento tecnico - organizzativo anche grazie a capacità di problem\nsetting\u002Fsolving e di innovazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il perimetro funzionale ed operativo della funzione personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le logiche dei sistemi di pianificazione e gestione delle risorse\numane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere i processi “caratteristici\" della funzione “personale” e le\ninterazioni con le altre funzioni aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere gii elementi fondamentali relativi alla progettazione di una\nstruttura organizzativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere gli strumenti e le metodologie per il reclutamento e la selezione\ndel personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere gli strumenti, le metodologie e la normativa per la formazione, lo\nsviluppo e la valutazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di utilizzare software applicativi e strumenti informatici e\ntelematici a supporto delle attività gestite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di pianificare, gestire e controllare le variabili\norganizzative ed economico- finanziarie più rilevanti per l’attività;\nessere in grado di strutturare efficacemente le attività, le risorse\npossedute, il tempo disponibile per il raggiungimento di un obiettivo\n(organizzazione\u002Fprograminazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di catturare l’attenzione dell’interlocutore attraverso\nuna comunicazione chiara, sintetica ed esaustiva, mostrando interesse verso il\nconfronto e l’ascolto attivo delle opinioni altrui al fine di favorire e\nsviluppare le relazioni interpersonali (comunicazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di individuare e risolvere i problemi analizzandoli e\ngiungendo rapidamente alla proposta di soluzioni efficaci e coerenti,\nmantenendo una visione integrata di tutte le variabili presenti (ad esempio\neconomiche, aziendali, umane, tecniche e di contesto) (elaborazione\nsisteniica\u002Fproblem setling\u002Fsolving)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di individuare soluzioni imiovati ve e promuovere nuove\nmodalità nel risolvere i problemi creando nella proprio ambito di riferimento\nle condizioni perché ci possa essere innovazione (innovazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di coordinare tecnicamente un gruppo di lavoro funzionale o\ninterfunzionale costituito da persone interne e\u002Fo esterne all ’azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper lavorare in un team\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica, le misure di\nsicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TECNICO AREA MARKETING\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIGURE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto al Marketing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Tecnico Area Marketing, possiede padronanza degli strumenti, metodi e\ntecniche che permettano di svolgere funzioni di marketing strategico ed\noperativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il perimetro funzionale ed operativo della finizione “marketing\ne vendite”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le logiche dei sistemi di pianificazione e programmazione\ncommerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere i processi “caratteristici” della funzione “marketing e\nvendite” e le interazioni con le altre funzioni aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza e capacità di utilizzo delle principali metodologie di analisi\ndel mercato e della concorrenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenza e capacità di utilizzo delle principali metodologie per\nl’individuazione dei bisogni del cliente e di formulazione di risposte\nadeguate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità di gestione delle principali leve del marketing mix: prodotto,\nprezzo, distribuzione e comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il piano di marketing come strumento che definisce obiettivi,\nstrategie ed azioni dell’azienda, sintetizzandone le linee guida per il\nfuturo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di cogliere e di rispondere alle esigenze sia del cliente\ninterno che esterno, ponendosi nell’ottica che il proprio lavoro è rivolto\nad un cliente finale, andando anche oltre la propria competenza specifica\n(orientamento al cliente)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper lavorare in un team di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TECNICO AREA AMMINISTRAZIONE\u002FGESTIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIGURE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto all’ufficio del Personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Tecnico Area Amministrazione del Personale, possiede la conoscenza del\ndiritto del lavoro e del CCNL di riferimento, della padronanza degli aspetti\ngiuridici, amministrativi e fiscali che regolano il rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le tematiche inerenti la costituzione, gestione ed estinzione del\nrapporto, in particolare per quanto attiene il profilo giuslavoristico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere gli adempimenti amministrativi previdenziali e fiscali relativi a\ntutte le fasi del rapporto di lavoro, dall’instaurazione alla risoluzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di utilizzare gli strumenti operativi per l’attività di\namministrazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di applicare le modalità di calcolo degli elementi\nretributivi, contributivi e fiscali per la predisposizione del cedolino paga e\nla compilazione della modulistica previdenziale e fiscale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relazionarsi con le Rappresentanze sindacali interne e con le Organizzazioni\nsindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relazionarsi con le Associazioni datoriali territoriali e di categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere gli specifici approfondimenti sulla applicazione di alcune\ndisposizioni che riguardano l’amministrazione del personale, focalizzando\nl’analisi sulle novità introdotte dalle disposizioni di legge in materia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di utilizzare software applicativi e strumenti informatici e\ntelematici a supporlo delle attività gestite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper lavorare in un team di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica, le misure di\nsicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TECNICO AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIGURE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto al controllo di gestione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>li Tecnico Area Pianificazione e Controllo possiede la padronanza degli\nstrumenti metodi e tecniche per la pianificazione, programmazione e controllo\neconomico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le logiche e le modalità di pianificazione di lungo e medio e di\nprogrammazione di breve termine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le procedure tecnico-amministrative più appropriate, sia per\naziende con produzioni in serie e\u002Fo processo che per quelle operanti su\ncommessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di impostare un piano di contabilità industriale (piano dei\nconti, piano dei centri, dei prodotti )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le principali configurazioni di costo e capacità di utilizzo a\nfini gestionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed essere in grado di utilizzare le metodologie di controllo\ngestionale, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista\namministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed essere in grado di utilizzare le metodologie di base per\nimpostare correttamente e\u002Fo migliorare le procedure di elaborazione del\nbudget\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di realizzare l'aggregazione dei dati, la consunlivazione e\nla costruzione di report significativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper lavorare in un team di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere i processi “caratteristici” della funzione “pianificazione e\ncontrollo” e le interazioni con le altre funzioni aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TECNICO AREA ELABORAZIONE DATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIGURE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto all’elaborazione dati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I! Tecnico Area Elaborazione Dati conosce in modo approfondito i processi\norganizzativi primari e di supporlo e le relative attività, ha padronanza\ndegli strumenti, linguaggi, software dell’informalion e communication\ntechnology, contribuisce allo sviluppo ed alla realizzazione degli obiettivi\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le metodiche e saper utilizzare gli strumenti per la creazione, il\ndisegno e l’analisi dei processi aziendali che prevedono il ricorso a\ntecnologie informatiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eseguire operazioni di caricamento e di estrazione dei dati sui sistemi\ninformatici aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere gli strumenti hardware per progettare architetture informatiche di\nrete\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di utilizzare i più diffusi linguaggi di programmazione per\nrealizzare, modificare e personalizzare programmi (ovviamente in relazione a\nquanto già in dotazione aziendale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere i processi “caratteristici” della funzione “elaborazione\ndati” e le interazioni con le altre funzioni aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Suggerire modiftche\u002Fintegrazioni nell’acquisizione e nel flusso dei dati\nsui sistemi in dotazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper lavorare in un team di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruoto, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TECNICO AREA RICERCA &amp; SVILUPPO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIGURE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto ali’uflicio ricerca e sviluppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Tecnico Area Ricerca &amp; Sviluppo, conoscendo le tecnologie di\ncomparto, è in grado di implementare e gestire progetti e programmi di ricerca\ne sviluppo per l’innovazione di prodotto e di processo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le logiche delle sviluppo innovativo del prodotto (lean\ndevelopment)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper interpretare ed applicare le tecniche ed i metodi di programmazione\ndelle attività secondo le logiche del Project Management\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>■ Conoscere e saper utilizzare le metodologie per la gestione di progetti\ne programmi di ricerca e sviluppo (ad esempio product lifecycle management,\nengineering collaboration, eco.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le tecniche e gli strumenti per la sperimentazione e la\nprototipazione rapida e virtuale (ad esempio digital mock up, simulazioni CAE,\nvisual prototyping, ecc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e saper utilizzare le tecniche, gli strumenti e le metodologie per\nl'integrazione tra la sperimentazione virtuale e quella fisica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere i processi “caratteristici” della funzione “ricerca &amp;\nsviluppo” e le interazioni con le altre funzioni aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper lavorare in un team di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TECNICO AREA PRODUZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIGURE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto all'ufficio produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Tecnico Area Produzione conoscendo le tecniche organizzative e le\nmetodologie per la gestione delle “operations” è in grado di coordinare le\nrisorse assegnate ad un reparto e\u002Fo ad una o più linee di produzione\nmonitorando i risultati in termini di produttività e qualità delle\nlavorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sapere applicare le tecniche di studio dei metodi, di misurazione dei tempi,\nstudio del layout e del flusso delle lavorazioni, utilizzando le metodologie e\ngli strumenti per impostare programmi per la valutazione dell'efficienza e per\nil recupero della produttività delle lavorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sapere analizzare il processo ed i cicli di lavorazione per proporre\nsoluzioni tecnologiche per la razionalizzazione ed il miglioramento delle\nlavorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere gli strumenti operativi del sistema logistico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sapere applicare le tecniche previste dai sistemi di programmazione (MRP,\n“push” e “pulì\") e loro evoluzioni, elaborare programmi di produzione e\napplicare tecniche e strumenti per il controllo del loro avanzamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper interpretare ed applicare le tecniche ed i metodi di programmazione\ndelle attività secondo le logiche della produzione su commessa e del Project\nManagement\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere i processi “caratteristici\" della funzione “produzione\" e le\ninterazioni con le altre funzioni aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper lavorare in un team di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TECNICO AREA MANUTENZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIGURE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto all’area manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Tecnico Area Manutenzione, grazie alla conoscenza delle tecniche\norganizzative e delle metodologie per la gestione della manutenzione è in\ngrado di coordinare le risorse assegnate per garantire l’eflicienza degli\nimpianti e dei macchinari riducendo i tempi di fermo macchina per il ripristino\ndelle anomalie di funzionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il ruolo della manutenzione nell’azienda e la sua integrazione\ncon il processo produttivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere gli indicatori di affidabilità dei sistemi produttivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le politiche e le logiche di manutenzione (pronto intervento,\nmanutenzione programmala, manutenzione preventiva - su condizione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed essere in grado di applicare le tecniche per l’organizzazione\ndegli interventi di manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le caratteristiche e la struttura dei sistema informativo per la\nmanutenzione (gestione \"ordini di lavoro”, “diari macchina”, eco.,\nreporting di manutenzione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le logiche della manutenzione autonoma in temiini di distribuzione\ndelle competenze tra area produzione ed area manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere i nuovi modelli organizzativi della manutenzione (unità autonome\ndi produzione, ecc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere i concetti base del TPM (Total Productive Maintenance) e le\nmodalità organizzative per la sua introduzione in azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere i processi “caratteristici” della funzione “manutenzione”\ne le interazioni con le altre funzioni aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper lavorare in un team di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO AREA COMMERCIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIGURE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto all’ufficio commerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DEATTIVILA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Addetto Area Commerciale, sulla base delle conoscenze\ntecnico\u002Fspecialisliche in possesso e delle capacità richieste per una corretta\ncopertura del ruolo, è in grado di gestire le attività tecnico professionali\ndella funzione commerciale, cura la relazione con il mercato e la clientela per\nl’analisi delle esigenze e dei bisogni, promuove l’offerta aziendale e\npredispone soluzioni tecniche e proposte economiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO- PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le caratteristiche del setlore\u002Fcomparto di appartenenza e dei\nprincipati processi, tecnologie, prodolti\u002Fservizi aziendali e possedere una\nvisione “sistemica” che permetta di individuare i collegamenti tra i\ndiversi sub-settori merceologici in una logica di filiera (comparto\naziendale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere i processi, le procedure ed i documenti che competono alla\nfunzione\u002Fprocesso, (processi interni) ovvero:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere le procedure interne per la gestione economico-finanziaria, la\ngestione dei rapporti con le altre fùnzioni\u002Fprocessi, servizi, uffici, enti\nproduttivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere le procedure previste dal sistema qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere il sistema gestionale aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il perimetro funzionale ed operativo della funzione\n“commerciale\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le logiche dei sistemi di pianificazione e programmazione\ncommerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere i processi “caratteristici” della funzione “commerciale\" e\nle interazioni con le altre funzioni aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere le logiche dell’orientamento al mercato ed applicare gli\nstrumenti del marketing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere il piano di marketing come strumento che definisce obiettivi,\nstrategie ed azioni dell’azienda, sintetizzandone le linee guida per il\nfuturo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e sapere rappresentare l’offerta di servizi e prodotti\ndell’azienda anche dal punto di vista tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di predisporre soluzioni tecniche e proposte economiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essere in grado di identificare le fasi in cui si articola il processo di\nvendita (dalla prospezione al post vendita)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e padroneggiare gli strumenti e le metodologie principali per la\ngestione dell’attività di vendita dal punto di vista dell’organizzazione\ndell’attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere i principi dell’orientamento al cliente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere i principi e gli elementi di base della relazione interpersonale e\ndella comunicazione efficace (verbale e non verbale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>&gt; Essere in grado di gestire le criticità dell’agire comunicativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Applicare i metodi e le tecniche per la negoziazione e la gestione delle\nobiezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere i principi della comunicazione telefonica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed saper utilizzare gli strumenti necessari alla predisposizione e\nalla verifica dei risultati raggiunti dalla propria attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saper lavorare in un team di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere ed applicare le normative e le misure di sicurezza e di tutela\ndell’ambiente di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 10\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Dichiarazione politica\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Le Parti in considerazione della situazione dei settori orafo, argentiero e\ngioielliero, e dell'importanza del loro sostegno a vantaggio dell’economia\nnazionale quali settori a forte vocazione esportai iva e promotori del valore\ndel marchio del MADE IN ITALY, in considerazione anche della rilevante\noccupazione espressa direttamente e nell’indotto, proseguiranno negli\nincontri per la definizione di proposte condivise da sottoporre al Governo per\nl’adozione di misure coerenti con la necessaria attenzione che la politica\nindustriale nazionale deve attribuire ai settori medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 11\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Commissione paritetica\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Nell’arco di vigenza del C.CN.L. 23\u002F09\u002F2010 opererà una commissione\nparitetica composta dalle Parti stipulanti, con lo scopo di addivenire ad una\ncompleta unificazione delle normative di cui alla Disciplina Speciale Parte iA,\n2A e 3A nel rispetto del principio dell’invarianza dei costi e benefici\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nuova articolazione normativa troverà automatica applicazione con\ndecorrenza pari a quella del futuro successivo contratto nazionale di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 12\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PARTE SALARIALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>TABELLE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INCREMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI TABELLARI MENSILI LORDI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che ai minimi tabellari in vigore al 30.09.2010 saranno\napportati gli incrementi economici lordi mensili di seguito riportati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Categoria\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Da 01\u002F10\u002F10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Da 01\u002F08\u002F11\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Da 01\u002F06\u002F12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Da 01\u002F01\u002F13\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Totale\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21,78\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18,67\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18,67\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12,44\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>71,56\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>25,67\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14,67\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>84,34\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30,33\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>26,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>26,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17,33\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>99,66\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>31,89\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>27,33\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>27,33\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18,22\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>104,77\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\n\n        \u003Cp>5s\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>35,00\n\n        \u003Cp>38,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30,00\n\n        \u003Cp>33,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30,00\n\n        \u003Cp>33,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20,00\n\n        \u003Cp>22,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>115,00\n\n        \u003Cp>115,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>41,48\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>35,56\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>35,56\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23,70\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>136,30\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>46,15\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>39,36\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>39,36\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>26,37\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>151,64\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli incrementi riportati in tabella sono comprensivi del recupero del\ndifferenziale inflativo pregresso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il recupero di eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella\nreale, secondo la verifica circa la significatività degli stessi effettuata a\nlivello interconfederate, sarà definito in apposito incontro tra le parti nel\nmese di luglio 2013 e troverà applicazione con le retribuzioni afferenti il\nmese di ottobre successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-lowwageperiod\">\u003Cp>Considerato che a decorrere dal 1’ aprile 2000 i minimi tabellari\nconglobano i valori dell’ex indennità di contingenza, e dal 1° gennaio 2009\nconglobano l’E.d.r. di cui al Protocollo 31.7.1992, i minimi tabellari\nmensili lordi alle diverse scadenze assumono i seguenti valori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Categoria\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Da 01\u002F10\u002F10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Da 01\u002F08\u002F11\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Da 01\u002F06\u002F12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Da 01\u002F01\u002F13\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.129,16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.147,83\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.16630\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.17804\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.236,16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.258,16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.280,16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.294,83\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 357,24\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.383,24\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.40934\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.42637\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.41130\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.438,83\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.466,16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.484,38\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.505,81\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1335,81\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.565,81\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.58531\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5s\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.604,31\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.637,42\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.67033\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.692,60\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.724,72\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.760,28\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.795,84\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.81934\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.872,91\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.912,47\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.95203\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.978,40\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori inquadrati nella 7* categoria è corrisposto un elemento\nretributivo pari a euro 59,39 mensili lordi già riconosciuti dal Contratto\nCollettivo Nazionale di lavoro del 21 aprile 2008.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori cui compete la qualifica dì quadro è corrisposta\nun’indennità di funzione pari a euro 114,00 mensili lordi, già riconosciuti\ndal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del 21 aprile 2008, comprensiva\ndell’elemento retributivo previsto per i lavoratori inquadrati nella 7*\ncategoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti nello stabilire dal 1° aprile 2000 il conglobamento del minimo\ntabellare contrattuale e dell’ex indennità di contingenza, hanno effettuato\nun’operazione meramente contabile che non ha inteso comportare né benefici\nné perdite per le Parti anche ai fini legali e contributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARRETRATI RETRIBUTIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in forza in data 23 settembre 2010 è riconosciuto a titolo di\narretrati un importo forfettario che liquida ogni spettanza economica relativa\nal periodo di vacanza contrattuale, pari a euro 180,00 lordi suddivisibili in\nquote mensili (€ 16,36) che competeranno in relazione alla durata anche non\nconsecutiva del rapporto di lavoro (con esclusione dei periodi di aspettativa,\npermesso non retribuito, congedo parentale e periodi nei quali si è verificata\nuna sospensione alla prestazione senza diritto alla retribuzione a carico\nazienda) nel periodo 1° novembre 2009 - 23 settembre 2010. La frazione di mese\nretribuita superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese\nintero, quella sino a 15 giorni non sarà computata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo forfettario è stato quantificato considerando in esso anche gli\neventuali riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di\norigine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fi medesimo sarà utile ai soli fini del calcolo del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•euro 100,00 lordi unitamente alla retribuzione afferente il mese di\nfebbraio 2011\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•euro 80,00 lordi unitamente alla retribuzione afferente il mese di giugno\n2011\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà\ncorrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori a tempo parziale ciascuna rata sarà coerentemente\nriproporzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e\npuerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° novembre 2009 -\n23 settembre 2010, con pagamento di indennità a carico dell’istituto\ncompetente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili\nai fini dell'importo di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che nel periodo 1° novembre 2009 - 23 settembre 2010 abbiano\nfruito di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di riduzione\ndell’orario di lavoro per contratti di solidarietà e\u002Fo di altre prestazioni\neconomiche previdenziali, l’importo forfettario sarà corrisposto secondo le\ndisposizioni vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate\nprocederanno agli adempimenti di cui all’art. 21, D.lgs. 10 settembre 2003,\nn. 276.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DEROGHE TEMPORANEE DECORRENZE SALARIALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con quanto previsto a livello interconfederale si conviene che a\nlivello aziendale, con accordo necessariamente stipulato con l'assistenza della\ncompetente organizzazione territoriale di Confindustria e delle OO.SS.\nterritoriali stipulanti il presente contratto, possa essere concordato un\ndifferimento delle singole rate dell'importo forfettario riconosciuto a titolo\ndi arretrali retributivi e\u002Fo delle singole rate di incremento dei minimi\ntabellari. Resta fermo che dovrà essere mantenuto immutato il valore di\nciascuna rata di arretrato ovvero di minimo tabellare e che comunque entro il\n31.12.2011 l'arretrato debba essere integralmente saldalo così come entro il\n1“ gennaio 2013 i minimi tabellari debbano essere comunque adeguali al valore\nfinale previsto nella tabella sopra riportata. Ciascuna rata di aumento dei\nminimi non potrà essere differita di oltre sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi aziendali stipulati a tal fine dovranno essere esplicitamente\nmotivati con una o più delle causali sottoriportate, richiamare la\nspecificità del caso concreto, la presente clausola di CCNL, ed essere\nnotificali per il tramite di Confindustria territoriale alle OO.SS. nazionali\nstipulanti il presente CCNL e a Federorafi\u002FAssociazione Argentieri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le causali giustificative tali accordi potranno essere esclusivamente le\nseguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•necessità di concorrere a tutelare l'occupazione e\u002Fo ridurre gli esuberi\ndi personale in aziende in difficoltà caratterizzate dal ricorso all utilizzo\ndi ammortizzatori sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•realizzazione di nuovi insediamenti produttivi in territorio nazionale o\nampliamento di insediamenti già esistenti che comportino nuove assunzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•programmazione di significativi investimenti in unità produttive\ninsediate in aree meridionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELEMENTO PEREQUATILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 2013, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno\nnelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio\ndi risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e\nche nel corso dell’anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano\npercepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi\nretributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o\nindividuati, premi annui o altri importi re tributivi comunque soggetti a\ncontribuzione), è corrisposta, a titolo perequativi), con la retribuzione del\nmese di giugno, una cifra annua lorda pari a 195 euro, onnicomprensiva e non\nincidente sul Tfr ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di\npresenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione\ndella durala, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso\ndell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà\nconsiderata, a questi effetti, come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento\ndi corresponsione dell’elemento perequativi), fermo restando i criteri di\nmaturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della\nliquidazione delle competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elemento perequativi) come sopra definito sarà ad ogni effetto di\ncompetenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti\nretributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai\nfini del riconoscimento dell’istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il superminimo individuale non assorbibile previsto dal 7° comma Art. IO\nDisciplina Generale Sezione terza in quanto sostitutivo di un soppresso\nistituto contrattuale non si considererà tra le voci che concorrono ad\nescludere o ridurre il riconoscimento del suddetto elemento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>PREVIDENZA COMPLEMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aliquota contributiva a carico dell’azienda sarà elevata ali’ 1,4%\na decorrere dal 1° gennaio 2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2013, a condizione che il lavoratore\ncontribuisca almeno con pari aliquota, questa sarà adeguala, anche per gli\napprendisti, a quanto applicato alla generalità delle imprese iscritte a\nCOMETA.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>136\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDICE DELLA MATERIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>138\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDICE DELLA MATERIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSApag. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTOpag. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISCIPLINA GENERALE - SEZIONE PRIMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.1Osservatorio congiunto in sede nazionale sulla\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>situazione economico - sociale nel settorepag.6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.2Informazioni a livello territorialepag.6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.3Informazione e consultazione in sede aziendalepag.7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.4Mobilità orizzontale nell’ambito dello stabilimentopag. 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.5Contrazione temporanea dell'orario di lavoropag.9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.6Formazione professionalepag.9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 Pari opportunitàpag.10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7.1 Informazioni in materia di pari opportunitàpag.10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISCIPLINA GENERALE - SEZIONE SECONDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“DIRITTI SINDACALI”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSApag.11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.1Assembleapag.11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.2Diritto di affissionepag.12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.3Localipag.12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alt.4Permessi permotivi sindacali e cariche elettivepag.12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alt. 5 Tutela dei componenti delle rappresentanze sindacali\nunitariepag.13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 Versamento dei contributi sindacalipag. 13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 Affissione del contrattopag. 14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISCIPLINA GENERALE - SEZIONE TERZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“DISCIPLINA COMUNE DEL RAPPORTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDIVIDUALE DI LAVORO”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 Assunzionepag. 15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 Documenti, residenza e domiciliopag. 15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alt. 3 Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai programmi terapeutici e di riabilitazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per gli stati di accertata tossicodipendenzapag.16\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 Classificazione dei lavoratoripag.16\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 Orario di lavoropag.34\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 bis Orario normale di lavoro in regime di flessibilitàpag. 36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 Contratto di lavoro a tempo parziale (part time)pag. 37\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7Contratti di natura temporaneapag.39\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 bis Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di\nlavoropag.41\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8Aspettativapag.41\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9Riposo settimanalepag.42\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10Premio di risultatopag.42\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11Reclami sulla retribuzionepag.43\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12Mense aziendali - indennità di mensapag.43\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13Cumulo di mansionipag.44\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14Trasferimentipag.44\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15Reclami e controversiepag.44\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 16Rapporti in aziendapag.45\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alt. 17Divietipag.45\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 18Vendita di libri e rivistepag.46\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alt. 19Visite di inventario e di controllopag.46\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 19 bis Impianti audiovisivipag.46\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 20 Norme specialipag.46\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 21Provvedimenti disciplinaripag.47\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 22Ammonizioni scritte, multe e sospensionipag.47\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alt. 23Licenziamento per mancanzepag.48\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 24Sospensione cautelare non disciplinarepag.49\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 25Ambiente di lavoro - igiene e sicurezzapag.49\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 26Indumenti di lavoropag.51\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 27Diritto allo studio e formazione professionalepag.52\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 28 Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami\ndei lavoratori studentipag.53\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 29 Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di\nlavoropag.53\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 30 Cessione, trasformazione e trapasso di aziendapag. 53\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 31 Certificato di lavoropag.54\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 32Indennità in caso di mortepag,54\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 33Trattamento in caso di gravidanzaepuerperiopag.54\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 33bis Congedo matrimonialepag.54\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 34Infortuni sul lavoro e malattie professionalipag.55\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 35 Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro ...pag.\n56\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 36 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di\nmiglior favorepag.58\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 37Decorrenza e duratapag.59\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 38Procedura di rinnovo del contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>collettivo nazionale di lavoropag.59\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 39Procedura di rinnovo degli accordiaziendalipag.59\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 40Estensione di contratti stipulati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con altre associazionipag.59\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 41Indennità maneggio denaro - cauzionepag.60\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 42Entrata ed uscita in aziendapag.60\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 43Assenze e permessipag.60\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 44Servizio militarepag.60\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 45Sospensione e interruzione del lavoropag.61\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art .46Recuperipag.61\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISCIPLINA SPECIALE - PARTE PRIMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1Soggetti destinatari della parte prima della disciplina\nspecialepag.62\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2Periodo di provapag.62\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3Lavoro a cottimopag.62\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4Mensilizzazionepag.64\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5Corresponsione della retribuzionepag.64\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6Festivitàpag.65\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7Lavoro straordinario, festivo e prestato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra le ore 22.00 e le ore 06.00pag.66\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8Passaggio temporaneo di mansionipag.68\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9Preavviso di licenziamento e didimissionipag.68\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10Trattamento di fine rapportopag.68\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11Addetti a mansioni discontinue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o di semplice attesa o custodiapag.69\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12Feriepag.70\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13Gratifica nataliziapag.71\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14Aumenti periodici di anzianitàpag.72\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15 Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga orariapag.73\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISCIPLINA SPECIALE - PARTE SECONDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.1Soggetti destinatari della parte seconda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della disciplina specialepag.74\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.2Passaggio del lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di cui alla parte prima alla disciplina di cui alla parte secondapag.74\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.3Clausola di rinviopag.74\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.4Aumenti periodici di anzianitàpag.74\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.5Trattamento di fine rapportopag.75\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione\norariapag.75\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISCIPLINA SPECIALE - PARTE TERZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1Soggetti destinatari della parte terza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della disciplina specialepag.76\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2Passaggio del lavoratore di cui alla parte prima\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla disciplina di cui alla parte terzapag.76\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3Passaggio del lavoratore di cui alla parte seconda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla disciplina di cui alla parte terzapag.76\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4Periodo di provapag.77\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5Minimi tabellari e determinazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della quota di retribuzione orariapag.77\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6Festivitàpag.78\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7Lavoro straordinario, festivo e prestato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dalle ore 21.00 alle ore 06.00 pag.79\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8Passaggio temporaneo di mansionipag.80\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9Aumenti periodici di anzianitàpag.81\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10Tredicesima mensilitàpag.83\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11Corresponsione della retribuzionepag.83\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12Feriepag.84\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13Preavviso di licenziamento e di dimissionipag.85\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14 Trattamento di fine rapporto.pag.85\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 1 DICHIARAZIONE FRA LE PARTIpag. 88\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 2 LEGGE 18 DICEMBRE 1973 n. 877\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NUOVE NORME PER LA TUTELA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DEL LAVORO A DOMICILIOpag. 89\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 3 REGOLAMENTO DEL LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A DOMICILIOpag. 94\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 4 ACCORDO FEDERORAFI\u002FFEDERAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARGENTIERI FIM-CISL,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIOM-CGIL, UILM-UILpag. 96\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 5 QUOTA CONTRIBUZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNA TANTUM FIM-UILMpag. 97\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 6 DICHIARAZIONE CONGIUNTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IN RELAZIONE AL “SISTEMA DI INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE\nDELL’INDUSTRIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ORAFO-ARGENTIERA”pag. 98\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 7 VERBALE DI ACCORDOpag. 99\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 7 BIS VERBALE DI ACCORDOpag.101\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 8 ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SINDACALI UNITARIEpag.102\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 9 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER LA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFESSIONALIZZANTE NELL’INDUSTRIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ORAFA E ARGENTIERApag.105\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 10DICHIARAZIONE POLITICApag.128\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 11COMMISSIONE PARITETICApag.129\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 12PARTE SALARIALEpag.130\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start_date":44,"cbadate_end_date":48,"jobclassifaction1":50,"trainingprogrammes":54,"apprenticeships":58,"pensionfund":62,"contracttrial":66,"contractseverancepay":70,"tempagency":74,"green_trigger":78,"direct_participation_hrs":82,"strikes_trigger":86,"MEALALL_trigger":90,"SENIOR_trigger":94,"sundayallowancetype":98,"NOCTPREM_trigger":102,"ONCERISE_trigger":106,"lowwageperiod":110,"ADMINISTRATIVE_trigger":114,"TRADEUNLEAV_trigger":118,"hourspweek_select":122,"MAXHOURS_trigger":126,"PAIDLEAV_trigger":130,"bankholidays2":134,"SCHEDULE_trigger":138,"sicknesspay":142,"disabilitypay":146,"maxsicknesspay":150,"healthandsafetypolicy":154,"protectiveclothing":158,"healthandsafetytraining":162,"hivpolicy":166,"funeralpay":170,"marriage":174,"paidmaternityleave":178,"childcare":182,"equalitymonitoring":186,"sexualhar":190,"trainingprogrammes_newtech":194,"trainingfund":198},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start_date","Art. 37 DECORRENZA E DURATA Salve le dec","Art. 37\n\nDECORRENZA E DURATA\n\nSalve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente\ncontratto decorre dai 01\u002F10\u002F2010 ed avrà vigore fino a tutto il 31\u002F10\u002F2013.\n\nIl contratto si intenderà rinnovato se non disdetto, almeno sei mesi prima\ndella scadenza, con raccomandata a.r.. In caso di disdetta il presente\ncontratto resterà in vigore fino a che non sia stalo sostituito da successivo\ncontratto nazionale.",{"bindId":49,"name":46,"text":47},"cbadate_end_date",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"jobclassifaction1","Art. 4 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI I ","Art. 4\n\nCLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI\n\nI lavoratori sono inquadrali in una classificazione unica articolata su 8\ncategorie professionali e 8 livelli retributivi, ai quali corrispondono eguali\nvalori minimi tabellari mensili secondo le tabelle allegate,\n\nI livelli indicati sono quelli ragguagliali al mese (173 ore) e sono eguali\nper tutti i lavoratori indipendentemente dalla differenza di età.\n\nL’inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie\ngenerali, le esemplificazioni dei profili professionali e le relative\nesemplificazioni per settore indicale al punto A.\n\nLa classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di\nretribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l’attribuzione ai\nsingoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come,\nper esempio, il trattamento di fine rapporto, gli aumenti periodici, gli\nadempimenti assicurativi e tributari, i trattamenti per sospensione e riduzione\ndi lavoro, eco.) che continuano a essere previsti per i quadri, gli impiegati,\nle categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di Accordo\ninterconfederale e di contratto collettivo e che si intendono qui riconfermale,\nin quanto non esplicitamente modificate con il presente contratto.\n\nLe Parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il\ncomune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica.\n\nPertanto eventuali azioni giudiziarie promosse da lavoratori comunque\naderenti alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, e\nintese a ottenere l’estensione di trattamenti normativi ed economici oltre i\nlimili stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra indicati,\navranno come conseguenza l’automatico e corrispettivo scioglimento delle\nFederazioni Orafi e Argentieri e per esse delle aziende orafe, argentiere,\nposatiere-argentiere rappresentale, dalle obbligazioni in tale presupposto\nassunte.\n\nLe Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si obbligano a\nintervenire perché non siano proposte le azioni di cui sopra.\n\nL’iniziativa di dichiarare Io scioglimento delle obbligazioni di cui sopra\nè di competenza esclusiva delle nominate Federazioni a livello nazionale,\nprevio esame con le Organizzazioni sindacali stipulanti.\n\nA) DECLARATORIA, ESEMPLIFICAZIONI DEI PROFILI ED ESEMPI\n\nL’inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente\narticolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni\ndei profili professionali e degli esempi.\n\nGli esempi si riferiscono genericamente alla figura professionale del\nlavoratore, e pertanto sono prevalentemente formulati in termini uniformi.\n\nI requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti\nprofessionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali\nspecificati nei profili, consentono, per analogia, di inquadrare le figure\nprofessionali non indicate nel testo, così come le figure professionali dei\nlavoratori con funzioni gerarchiche e dei lavoratori della la categoria, non\nindicate perché già sufficientemente definite nelle declaratorie.\n\nla CATEGORIA (Disciplina Speciale - Parte Prima)\n\nAppartengono a questa categoria:\n\ni lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle\nquali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo\nminimo di pratica;\n\ni lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente\ncollegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze\nprofessionali.\n\n2a CATEGORIA (Disciplina Speciale - Parte Prima e Parte Terza)\n\nAppartengono a questa categoria:\n\ni lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un\nbreve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;\n\ni lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività\namministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza\ne pratica d’ufficio.\n\nLavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in\nfase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari e\nimpianti.\n\nAllievo manutentore.\n\nLavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in\nfase di apprendimento operazioni semplici di diamantatura su articoli in\nmetalli preziosi.\n\nAllievo lapidatore.\n\nLavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in\nfase di apprendimento operazioni semplici per l’affinazione di metalli\npreziosi.\n\nAllievo affinatol e.\n\nLavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in\nfase di apprendimento lavori semplici di attrezzeria meccanica e di costruzione\nmacchine.\n\nAllievo montatore di macchine.\n\nAllievo attrezzista.\n\nLavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in\nfase di apprendimento lavori semplici di laminazione o di trafilatura.\n\nAllievo laminatore.\n\nAllievo trafilatore.\n\nLavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in\nfase di apprendimento lavori semplici di fusione.\n\nAllievo fonditore.\n\nLavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in\nfase di apprendimento operazioni semplici per il saggio di metalli preziosi.\n\nAllievo saggiatore.\n\nLavoratori che eseguono operazioni di montaggio di pezzi semplici ovvero\nlavoratori che coadiuvano lavoratori di categoria supcriore nelle operazioni di\nmontaggio.\n\nMontatore di cocce o manici.\n\nAllievo montatore.\n\nLavoratori che eseguono la pulitura di oggetti semplici, ovvero la\nprepulitura di particolari di oggetti in metallo prezioso.\n\nPulitore.\n\nLavoratori che eseguono operazioni di sbozzatura o di smerigliatura sul\ntornio.\n\nSbozzatore e smerigliatore a! tornio.\n\nLavoratori che eseguono singole fasi di lavorazione della cera persa\n(iniezione cere, estrazione cere, formazione grappoli, preparazione gessi).\n\nAddetto atta lavorazione a cera persa.\n\nLavoratori che eseguono l'impiombatura dei coltelli.\n\nImpiombatole.\n\nLavoratori che effettuano stampaggi sn macchine attrezzate.\n\nStampatore.\n\nLavoratori che eseguono attività semplici a carattere ripetitivo ai telai\ndi bruschialura, sgrassatura o asciugatura od ossidatura.\n\nBruschiatore - Sgrassatore - Asciugatore - Telaista - Ossidatol e.\n\nLavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliale e secondo\nprocedure prestabilite, svolgono nell’ambito dei settori amministrativi\nattività di servizio con compiti semplici quali per esempio:\n\nDaltilografia\u002Fstenodattilografia - Compiti semplici di ufficio -\nPerforazione di schede meccanografiche - Verifica di schede meccanografiche -\nCentralinista telefonico.\n\n3a CATEGORIA (Disciplina Speciale - Parte Prima e Parte Terza)\n\nAppartengono a questa categoria:\n\nI lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica\npreparazione risultante da diploma di qualifica di Istituti professionali o\nacquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;\n\nI lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive\ndi natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare\npreparazione e pratica d’ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.\n\nLavoratori che effettuano interventi di normale difficoltà per la\nriparazione e la manutenzione di macchine e impianti.\n\nManutentore meccanico.\n\nManutentore elettrico.\n\nLavoratori che eseguono operazioni di lapidatura di normale difficoltà su\narticoli in metalli preziosi.\n\nLapidatore.\n\nLavoratori che, sulla base di prescrizioni o schemi equivalenti, eseguono\noperazioni di affinazione di metalli preziosi, di normale difficoltà.\n\nAffìnatore.\n\nLavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o disegni, eseguono\nlavori di normale difficoltà per la costruzione o il montaggio su banco o su\nmacchine operatrici normalmente non attrezzale di stampi o trance o attrezzi\nequivalenti o macchine e loro parti.\n\nMontatore di macchine.\n\nAttrezzista.\n\nLavoratori che eseguono le operazioni di laminazione o trafilatura.\n\nLaminatore - Trafilatore.\n\nLavoratori che eseguono operazioni di fusione.\n\nFonditore.\n\nLavoratori che, sulla base di prescrizioni, metodi di analisi o capitolati,\neseguono operazioni di saggio di metalli preziosi.\n\nSaggiatore.\n\nLavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione\ne\u002Fo disegni, eseguono lavori di montaggio di normale difficoltà.\n\nMontatore.\n\nLavoratori cite, secondo procedure o metodi prestabiliti, eseguono tutte le\noperazioni di pulitura di oggetti complessi in metallo prezioso.\n\nPulitore.\n\nLavoratori che, secondo procedure, metodi o indicazioni prestabiliti,\neseguono lavori di normale difficoltà per la tornitura in lastra di pezzi di\nargenteria e posateria.\n\nTornitore in lastra.\n\nLavoratori che eseguono più fasi di lavoro per la cera persa oppure\nlavoratori che eseguono operazioni di estrazione di cere particolarmente\ncomplesse.\n\nCorista.\n\nLavoratori che, secondo procedure o metodi prestabiliti, eseguono tutte le\noperazioni di impiombatura delle lame ai manici da coltello, assicurando la\nperfetta qualità della centratura e della rettifica del punto di giunzione.\n\nImpiombatore.\n\nLavoratori che conducono macchine per stampaggio eseguendo sostituzioni di\nattrezzi e le relative registrazioni, effettuando, dove previsto, il controllo\ndelle operazioni eseguite.\n\nStampatore.\n\nLavoratori che, secondo procedure o metodi prestabiliti, eseguono tutte le\noperazioni galvaniche e accessorie, conducendo i relativi impianti e\ncontrollando i tempi di esecuzione.\n\nAddetto ai bagni galvanici.\n\nLavoratori che eseguono operazioni di smaltatura su oggetti di metalli\npreziosi.\n\nSmaltatore.\n\nLavoratori che compiono operazioni semplici di incisione.\n\nIncisore.\n\nLavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e\u002Fo disegni, eseguono\nlavori di normale difficoltà su banco o su macchine operatrici normalmente non\nattrezzate per incisione di stampi in acciaio.\n\nIncisore in acciaio.\n\nLavoratori che, sulla base di dettagliale indicazioni o cicli di lavorazione\ne\u002Fo disegni, eseguono lavori di normale difficoltà di martellatura o\ncesellatura su metalli preziosi.\n\nMartellatore - Cesellatore.\n\nLavoratori che compiono a mano operazioni semplici di incassatura.\n\nIncassatore.\n\nLavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni\ndettagliale, svolgono nell’ambito dei settori amministrativi attività di\nservizio con compiti esecutivi quali per esempio:\n\nDattilografia\u002Fstenodattilografia - Compiti vari d’ufficio - Perforazione e\nverifica di schede meccanografiche - Centralinista telefonico.\n\nLavoratori che, sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni\ndettagliate, svolgono attività esecutive di natura amministrativa per la\nclassificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati su\nmoduli e\u002Fo prospetti.\n\nContabile.\n\nLavoratori che, su documenti già esistenti e seguendo istruzioni\ndettagliate, ricopiano disegni.\n\nAddetto lucidi.\n\nAddetto trascrizione disegni.\n\n4a CATEGORIA (Disciplina Speciale - Parte Prima e Parte Terza)\n\nAppartengono a questa categoria:\n\nI lavoratori qualificati che svolgono attività per l’esecuzione delle\nquali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del\nlavoro e alla interpretazione del disegno, conseguite in Istituti professionali\no mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità\nconseguite mediante il necessario tirocinio.\n\nTali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti\nalla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra\nindicate;\n\nI lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di\nsemplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o\nattività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la\ncategoria precedente.\n\nLavoratori che, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti\nprocedono all'individuazione di guasti aventi carattere di variabilità e\ncasualità ed eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per\nla loro riparazione o per la manutenzione e messa a punto di macchine e\nimpianti per l’installazione, riparazione, controllo e messa in servizio di\nimpianti meccanici ed elettrici.\n\nManutentore meccanico.\n\nManutentore elettrico.\n\nRiparatore\n\nLavoratori che, su macchine non attrezzate, e con autonomia, realizzano\ndecorazioni complesse su oggetti di oreficeria fissando i parametri di macchina\ne di attrezzatura.\n\nLapidatore.\n\nLavoratori che, sulla base di prescrizioni o schemi equivalenti, eseguono\noperazioni di natura complessa che richiedono la piena conoscenza dei diversi\nprocessi di affiliazione dei metalli preziosi ed elevata precisione nei\nrisultali.\n\nAffinatole.\n\nLavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni, disegni o schemi\nequivalenti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per la\ncostruzione e il montaggio su banco o su macchine operatrici non attrezzate, di\nattrezzature, macchine o loro parti.\n\nMontatore di macchine.\n\nAttrezzista.\n\nLavoratori che effettuano reintegri sulla base di indicazioni che, partendo\nda formule di leghe già definite, consentono, mediante calcoli semplici, di\ntrasformare una lega in un'altra.\n\nPreparatore di leghe.\n\nLavoratori che, stilla base di procedure o metodi prestabiliti, eseguono\nqualsiasi operazione di saggio di metalli preziosi di elevato grado di\ndifficoltà in relazione alla natura complessa della titolazione e alla\nrichiesta di elevata precisione di risultati e al ristretto campo di\ntolleranza.\n\nSaggiatore.\n\nLavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi\nequivalenti, lavori di elevata precisione e di natura complessa per il\nmontaggio di oggetti di particolare difficoltà.\n\nMontatore.\n\nLavoratori che, con scelta delia successione delle operazioni e dei mezzi di\nesecuzione, con piena autonomia di giudizio circa le modalità e i punti di\nintervento, eseguono qualsiasi operazione di pulitura di elevato grado di\ndifficoltà in relazione alla forma particolarmente complessa degli oggetti e\nalla loro dimensione, alla richiesta perfetta rettifica delle superflui, alla\nsalvaguardia delle caratteristiche strutturali e decorative dell'oggetto,\nassicurando il grado di qualità richiesto.\n\nPulitore.\n\nLavoratori che, secondo procedure, metodi o indicazioni prestabiliti,\neseguono lavori di elevala precisione e di natura complessa per la tornitura in\nlastra di oggetti in argenteria di particolare difficoltà.\n\nTornitore in lastra.\n\nLavoratori che, in autonomia, eseguono il taglio delle gomme onde renderle\nadatte all'iniezione ed estrazione delle cere.\n\nTagliatore di gomme.\n\nLavoratori che conducono macchine per stampaggio di oggetti di argenteria e\nposateria e che eseguono tutti gli interventi necessari per l'impegnativa messa\nin fase delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze e che eseguono\nimpegnative sostituzioni di utensili e relativa registrazione e l'adattamento\ndei parametri di lavorazione, effettuando, ove previsto, il controllo delle\noperazioni eseguite.\n\nStampatore argenterie.\n\nLavoratori che, secondo procedure o metodi prestabiliti, procedono alla\ncomposizione e al controllo dei bagni galvanici e di sgrassatura apportando le\nnecessarie correzioni e sostituzioni ed eseguono tutte le operazioni galvaniche\ne accessorie conducendo i relativi impianti e controllando i tempi di\nesecuzione e la qualità del prodotto.\n\nConduttore di impianti galvanici.\n\nLavoratori che in fase di apprendimento, coadiuvando lavoratori di categoria\nsuperiore effettuano miniature su metalli preziosi, per la realizzazione, con\nsmalto, di disegni (figure, animali, ecc.) senza sede predisposta.\n\nAllievo miniaturista.\n\nLavoratori che compiono operazioni complesse di incisione.\n\nIncisore.\n\nLavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni, modelli, disegni o\nschemi equivalenti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa\nsu banco per l’incisione di stampi in acciaio.\n\nIncisore in acciaio.\n\nLavoratori che eseguono sulla base di indicazioni, disegni o schemi\nequivalenti, lavori di elevata precisione e di natura complessa per la\nmartellatura o cesellatura su metalli preziosi di oggetti di particolare\ndifficoltà.\n\nMartellatore - cesellatore.\n\nLavoratori che compiono a mano operazioni complesse di incassatura.\n\nIncassatore.\n\nLavoratori che, in base a precise istruzioni e alle norme in uso, svolgono,\nnell’ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo,\nsecondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e\ndocumenti; esaminano per l’archiviazione e per il loro smistamento documenti\ne, ove richiesto, compilano su precise istruzioni e su schemi prefissati\nprospetti e\u002Fo tabelle.\n\nSegretario.\n\nLavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure\noperative relative al sistema contabile adottalo nell’ambito dello specifico\ncampo di competenza, rilevano, riscontrano, ordinano anche su moduli o secondo\nschemi preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o\nsemplici computi o rendiconti e se del caso effettuano imputazioni di conto.\n\nContabile.\n\nLavoratori che effettuano, in base a precise istruzioni e secondo schemi\npreordinati, la preparazione e l’avviamento dell’elaboratore elettronico,\nseguono le fasi operative e intervengono, in caso di irregolarità, in ausilio\nall’operatore consollista e\u002Fo conducono il macchinario ausiliario.\n\nOperatore.\n\nLavoratori che, in base a precise istruzioni e documentazione già\nesistenti, disegnano particolari semplici di una costruzione o schemi di\ncomponenti semplici di un impianto e\u002Fo apportano semplici modifiche su disegni\ngià esistenti, riportando quotature e dati ricavati da tabellari o norme di\nlavorazione e, se del caso, corredano il disegno con la relativa distinta dei\nmateriali;\n\novvero eseguono in lucido schemi funzionali, disegni di una costruzione,\ndisegni di disposizione di apparecchiature o danno corretta veste formale a\nschizzi già completi.\n\nDisegnatore particolarista.\n\nLucidista particolarista.\n\nLavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure\noperative relative al sistema di programmazione della produzione adottato\nnell’ambito dello specifico campo di competenza, compilano, rilevando le in\nformazioni della distinta base e\u002Fo dai cicli di lavorazione, documenti\nnecessari all’approntamento dei materiali e\u002Fo all’avanzamento delle\nlavorazioni, elaborano le relative tabelle adeguandole in funzione della\ndocumentazione di ritorno e, se del caso, compilano i relativi programmi.\n\nProgrammatori di produzione.\n\n5a CATEGORIA (Disciplina Speciale - Parte Prima, Parte Seconda e Parte\nTerza)\n\nAppartengono a questa categoria:\n\ni lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel\nprimo alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono con maggiore\nautonomia esecutiva e con l’apporto di particolare e personale competenza\nlavorazioni complesse, che presuppongono la completa conoscenza della\ntecnologia specifica delle lavorazioni stesse;\n\ni lavoratori che, senza possedere i requisiti di cui all’alinea seguente,\nguidano e controllano con apporto di adeguala competenza tecnico-pratica un\ngruppo di altri lavoratori\n\ni lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività\namministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei\nlimiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in\ncui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o\ncorrispondente conoscenza ed esperienza.\n\nLavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi\ne delle modalità di esecuzione e con l’interpretazione critica di disegni o\nschemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado di\ncomplessità, per l’individuazione o la valutazione dei guasti e la loro\nriparazione su apparecchiature e\u002Fo loro parti principali, assicurando il grado\ndi qualità richiesto e\u002Fo le caratteristiche funzionali prescritte, per la\nmanutenzione di macchine e impianti, assicurando la messa a punto, per\nl’installazione e messa in servizio di macchine e impianti elettrici e\nmeccanici, con eventuali delibere funzionali.\n\nManutentore meccanico.\n\nManutentore elettrico.\n\nRiparatore.\n\nLavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione, effettuano con l’interpretazione critica\ndel disegno qualsiasi operazione di elevato grado di difficoltà in relazione\nal ristretto campo di tolleranze, agli accoppiamenti da realizzare e al grado\ndi finitura, per la costruzione su banco o su macchine operatrici non\nattrezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario e loro parti, con\neventuale delibera funzionale.\n\nMontatore di macchine.\n\nAttrezzista.\n\nLavoratori che, in autonomia, preparano leghe nelle diverse sfumature di\ncolore, di proprietà meccaniche e metallurgiche.\n\nCompositore di leghe.\n\nLavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono con l’interpretazione critica\ndel disegno e\u002Fo dei modelli qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà in\nrelazione all’interpretazione e realizzazione stilistica, al ristretto campo\ndi tolleranze, ai numerosi accoppiamenti e adattamenti da realizzare e al grado\ndi finitura per la costruzione, senza l’ausilio di maschere o di attrezzature\nequivalenti, pezzi unici o prototipi in metallo prezioso assicurando il grado\ndi qualità richiesto.\n\nMontatore di prototipi.\n\nLavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono con l’interpretazione critica\ndel disegno qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà in relazione al\nristretto campo di tolleranze, agli accoppiamenti da realizzare e al grado di\nfinitura per la costruzione al tornio di forme o attrezzi anche in legno per la\ntornitura in lastra di pezzi di argenteria ovali in sottosquadra, realizzando\nanche i relativi prototipi e assicurando anche il grado di qualità\nrichiesto.\n\nTornitore in lastra.\n\nLavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione, procedono, in piena autonomia e con\nriferimento alle caratteristiche finali richieste dal processo, alla\ncomposizione e al controllo di bagni galvanici per l’argentatura, la\ndoratura, la rodiatura, la passivazione, provvedendo alla definizione delle\nfasi di lavorazione e dei relativi parametri, con eventuale delibera\nfunzionale.\n\nCompositore di bagni galvanici.\n\nLavoratori che effettuano miniature su metalli preziosi, intendendosi per\nminiatura non già la semplice deposizione di smalto utilizzando sedi\npreparate, ma la realizzazione, con smalto, di disegni (figure, animali, eco.)\nsenza sede predisposta.\n\nMiniaturista.\n\nLavoratori che, unendo a notevoli capacità tecniche un’elevata\nsensibilità artistica, realizzano, mediante incisione, figure complesse in\npiena autonomia.\n\nIncisore.\n\nLavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono con l’interpretazione critica\ndel disegno e\u002Fo dei modelli qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà in\nrelazione all'interpretazione e realizzazione stilistica, al ristretto campo di\ntolleranze, agli accoppiamenti da realizzare e al grado di finitura per la\nincisione di stampa in acciaio, assicurando il grado di qualità richiesto e\ncon l’eventuale delibera funzionale.\n\nIncisore in acciaio.\n\nLavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, delle\nmodalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono con l’interpretazione critica\ndel disegno e\u002Fo dei modelli qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà in\nrelazione all’interpretazione e realizzazione stilistica, alla particolare\nsensibilità artistica, al ristretto margine di tolleranze, e al grado di\nfinitura per la martellatura o la cesellatura su metalli preziosi, assicurando\nil grado di qualità richiesto.\n\nMartellatore - Cesellatore.\n\nLavoratori che incassano qualsiasi tipo di pietre preziose preparando le\nsedi, adattandole alla forma delle pietre stesse, su oggetti particolarmente\ncomplessi di oreficeria o gioielleria in cui il numero delle pietre e la loro\ncollocazione richiedono la realizzazione di griffe multiple od operazioni di\npari difficoltà.\n\nIncassatore.\n\nLavoratori che, in base a indicazioni e alle norme in uso, svolgono,\nnell’ambito de! loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo, su\nindicazione dei contenuti, corrispondenza e\u002Fo promemoria; raccolgono, curandone\nl’archiviazione, dati e documenti, selezionandoli od ordinandoli per\ncorredare pratiche o per trasmettere informazioni, o, ove richiesto, redigono\nsu traccia prospetti e\u002Fo tabelle statistiche e\u002Fo situazioni riepilogative;\novvero lavoratori che, nell’ambito dei loro campo di attività e su\nindicazioni dei contenuti, redigono in forma corretta corrispondenza in una o\npiù lingue estere.\n\nSegretario.\n\nLavoratori che, in base a istruzioni e applicando procedure operative\nrelative al sistema contabile adottato nell'ambito dello specifico campo di\ncompetenza, imputano, contabilizzano dati, sistemano, chiudono conti, anche\nelaborando situazioni preventive e\u002Fo consuntive.\n\nContabile.\n\nLavoratori che, in base a documentazioni o informazioni, fomite dagli enti\naziendali interessati e a metodologie esistenti, effettuano, nell’ambito del\nproprio campo di attività, attenendosi a istruzioni ricevute relative a\ncriteri di scelta dei fornitori, a clausole e condizioni da applicare,\napprovvigionamenti che richiedono conoscenze adeguate sull’utilizzazione dei\nmateriali richiesti e delie toro caraneristiche, se del caso avvalendosi di\ninformazioni fomite dagli altri enti aziendali, impostano e concludono le\ntrattative relative.\n\nApprovvigionatore.\n\nLavoratori che, sulla base di istruzioni con riferimento a procedure\nesistenti, eseguono e controllano da consolle i vari cicli di lavoro\ndell’elaboratore, assicurando la regolarità del ciclo di elaborazione con\ninterventi di ordine e di rettifica; ovvero lavoratori che, sulla base di\nistruzioni o con riferimento a metodologie esistenti, traducono in programmi,\nnel linguaggio accessibile all’elaboratore, i problemi tecnici e\u002Fo\namministrativi, componendo i relativi diagrammi, controllandone i risultali e\napportando ai programmi elaborati variazioni e migliorie.\n\nOperatore.\n\nProgrammatore.\n\nLavoratori che, sulla base di istruzioni e metodologie in uso, anche con\nriferimento a documenti quali disegni o schemi equivalenti, effettuano,\nnell’ambito del loro campo di attività, prove per il controllo delle\ncaratteristiche chimiche, fisiche, tecnologiche, funzionali, dimensionali, di\nmateriali o apparecchiature o loro parti, anche prodotte a serie, definendo le\noperazioni e le attrezzature e gli strumenti da utilizzare, e le relative\nmodalità di impiego e di rilevazione dei dati; interpretano ed elaborano i\nrisultati e redigono, se necessario, la relazione tecnica e gli opportuni\ndiagrammi, e, se del caso, forniscono ad altri lavoratori l’opportuna\nassistenza per la scella e la predisposizione degli strumenti o delie\nattrezzature.\n\nTecnico di laboratorio.\n\nTecnico di sala prove.\n\nLavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a schemi\nesistenti, eseguono disegni costruttivi di particolari complessi o di\nsottogruppi di uno studio d’assieme o di apparecchiature o attrezzature di\nequivalente complessità, definendo dimensioni, quote, materiali, tolleranze\nmediante l’uso di tabellari e\u002Fo nonne di fabbricazione e\u002Fo metodi di calcolo\ne, normalmente, preparando la relativa distinta dei materiali.\n\nDisegnatore.\n\nLavoratori che, in base a istruzioni e applicando procedure operative\nrelative al sistema di programmazione della produzione adottato nell'ambito\ndello specifico campo di competenza e con riferimento ai dati, alle parli, ai\nmezzi, ai settori di produzione stabiliti dai programmi generali, definiscono\ncon singoli programmi il carico e l’alimentazione equilibrata delle macchine\no degli impianti, i loro tempi di compimento, intervenendo in caso di anomalie\no di variazioni dei programmi; seguono lo stato di avanzamento delle\nlavorazioni ai fini del rispetto dei loro tempi di compimento; in caso di\nvariazioni dei programmi generali partecipano alla ricerca di soluzioni atte\nalla riequilibratura dei propri programmi.\n\nProgrammatore produzione.\n\nLavoratori che, in base a istruzioni e a specifiche metodologie in uso e\nanche con riferimento a soluzioni esistenti, definiscono, nell ambito del loro\ncampo di attività, anche mediante rilevazione diretta, i tempi di lavorazione\nanalizzando e studiandone le operazioni (anche al fine del miglioramento delle\nmodalità di esecuzione e del posto di lavoro), intervenendo in caso di\nvariazioni delle lavorazioni e\u002Fo di anomalie nei tempi definiti e, ove\nrichiesto, cotiaborando per la definizione dei cicli e delle attrezzature\noccorrenti.\n\nAnalista di tempi.\n\nLavoratori che, in base a istruzioni e metodologie in uso e alle\ninformazioni ricavabili dai disegni e anche con riferimento a soluzioni\nesistenti, definiscono, nell’ambito del loro campo di attività, con singoli\ncicli di lavorazione, relativi a prodotti o loro particolari, la sequenza delle\noperazioni, gli interventi di controllo da effettuare, te macchine da\nutilizzare, le attrezzature necessarie e, se necessario, propongono modifiche a\nfini di razionalizzare i cicli di lavorazione.\n\nAnalista di processi e cicli.\n\nLavoratori che, in base a istruzioni e metodologie in uso nel loro settore e\nanche con riferimento alle soluzioni esistenti, definiscono nei loro campo di\nattività, analizzando e studiando le metodologie e le tecniche di lavorazione,\nle condizioni ottimali di lavorazione e di utilizzo dei mezzi e delle\nattrezzature e, se del caso, propongono, anche in relazione all'introduzione di\nnuove tecnologie, modifiche ai cicli e ai mezzi di lavoro.\n\nAnalista di metodi.\n\n5a CATEGORIA SUPERIORE (Disciplina Speciale - Parte Prima, Parte Seconda e\nParte Terza)\n\nAppartengono a questa categoria:\n\nI lavoratori che con le caratteristiche di cui al primo alinea della\ndeclaratoria della Za categoria nello svolgimento delle proprie attività sono\nin possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico\ne, operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere, propongono\ne realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delie procedure aziendali e\ndei corrispondenti livelli di responsabilità, modifiche e varianti su apparati\ndi particolare complessità e\u002Fo prototipi, al fine di ottenere significativi\nrisultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità e\nagiscono con particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni di\nelevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e\ndiagnostica nell’ambito della propria specializzazione e di quelle affini.\nL’individuazione dei lavoratori con i requisiti sopra ricordati sarà\neffettuata nell’ambito tassativo delle figure professionali di seguito\nindicate.\n\nIncisore stampi acciaio\n\nModellista cesellatore martellatore\n\nCatenisla meccanico\n\nOrafo incastonatore Modellista gioielliere Manutentore meccanico, elettrico\ne\u002Fo elettronico\n\nCon specifico riferimento ai presupposti minimi di professionalità indicati\nnei profili seguenti.\n\n•I lavoratori che senza possedere r requisiti di cui all’alinea seguente\nguidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un\ngruppo di altri lavoratori esercitando anche potere d’iniziativa per la\ncondotta e i risultati delle lavorazioni con elevala specializzazione.\n\n•i lavoratori che con le caratteristiche di cui al terzo alinea della\ndeclaratoria della categoria precedente svolgono coordinamento e controllo di\nattività tecniche o amministrative nell’ambito di importante reparto,\nlavorazione o ufficio.\n\nLavoratori che in condizioni di particolare autonomia operativa e\norganizzativa eseguono l’incisione, l’accoppiamento, la rettifica di stampi\nin acciaio di elevata complessità in relazione alle ristrette tolleranze\npreviste, all’elevato grado di finitura richiesta, alla complessità dei\nprofili da realizzare, provvedendo al ciclo completo di collaudo e messa a\npunto e alla delibera funzionale, fornendo, in presenza di situazioni\neccezionali e contingenti, l’apporto della propria particolare e personale\ncompetenza per l’individuazione di modifiche del ciclo di produzione delle\nparti componenti atte a consentire la realizzazione delle prestazioni previste,\ncontribuendo, attraverso la segnalazione delle difficoltà riscontrate e dei\nprovvedimenti correttivi adottati, all’individuazione di soluzioni\nmigliorative.\n\nIncisore stampi acciaio.\n\nLavoratori che, in condizioni di particolare autonomia operativa e\norganizzativa, in relazione alle specifiche del disegno, con la scelta delta\nsuccessione delle operazioni, delle modalità e dei mezzi di esecuzione,\neseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà, in relazione\nall’interpretazione e realizzazione stilistica, al ristretto campo di\ntolleranze, agli accoppiamenti da realizzare e al grado di finitura per\nl’incisione di stampi in acciaio, assicurando il grado di qualità richiesto\ne con l’eventuale delibera funzionale, fornendo in presenza di situazioni\neccezionali e contingenti l’apporto della propria particolare e personale\ncompetenza per l’individuazione di modifiche del ciclo di produzione delle\nparti componenti, atte a consentire la realizzazione delle prestazioni\npreviste, contribuendo, attraverso la segnalazione delle difficoltà\nriscontrate e dei provvedimenti correttivi adottali, all’individuazione di\nsoluzioni migliorative.\n\nIncisore stampi acciaio - settore orafo.\n\nLavoratori che, in condizioni di particolare autonomia operativa e\norganizzativa, con conoscenza degli stili e capacità anche di cesello e\nmartellatura, eseguono il ciclo completo di costruzione di qualsiasi modello\ncopia a livello di prototipi in legno e in metallo di elevata complessità in\nrelazione alle ristrette tolleranze previste, alla complessità delle forme da\nrealizzare eseguendo tutte le operazioni necessarie al banco e alle macchine\nutensili, fornendo l’apporto della propria particolare e personale competenza\nper l'individuazione degli interventi atti ad adeguare il modello alle\neffettive esigenze di impiego contribuendo, attraverso la segnalazione delie\ndifficoltà riscontrate e degli interventi correttivi attuati,\nall’individuazione di soluzioni migliorative.\n\nModellista cesellatore martellatore.\n\nLavoratori che, in particolare autonomia operativa e organizzativa e a\nfronte di una profonda esperienza, eseguono la realizzazione del ciclo completo\ndi attrezzaggio e messa a punto di macchine per catene di più tipi, in\nrelazione alle ristrette tolleranze previste e all’elevato grado di qualità\ndella catena richiesta, fornendo, in presenza di situazioni particolari e\ncontingenti, l’apporto della propria particolare e personale competenza per\nindividuare modifiche a parti delle attrezzature o delle macchine atte a\nconsentire la realizzazione delie prestazioni previste contribuendo, attraverso\nla segnalazione delle difficoltà riscontrate e dei provvedimenti correttivi\nadottati, all’individuazione di soluzioni migliorative.\n\nCatenista meccanico.\n\nLavoratori che, in condizioni di particolare autonomia operativa e\norganizzativa, eseguono in base alla vasta esperienza maturata ai massimi\nlivelli della propria specializzazione, e possedendo le conoscenze e le\ntecnologie inerenti la propria attività e quelle affini, l'incastonatura di\nqualsiasi tipo di gemme in oggetti di gioielleria do oreficeria line applicando\nalla perfezione le varie tecniche (a griffe, buco d’ape, pavé, a battuta, a\nrotaia, eco.).\n\nOrafo incastonatore.\n\nLavoratori che, in condizioni di particolare autonomia operativa e\norganizzativa, eseguono su disegno o prototipo oggetti completi di elevala\ncomplessità per forme e costruzione, fornendo l’apporto della propria\nparticolare e personale competenza per l’individuazione degli interventi atti\nad adeguare i modelli alle effettive esigenze di impiego contribuendo,\nattraverso la segnalazione delle difficoltà riscontrate e degli interventi\ncorrettivi attuali, all’individuazione di soluzioni migliorative.\n\nModellista gioielliere.\n\nLavoratori che eseguono, con facoltà decisionali e particolare autonomia di\niniziativa, qualsiasi intervento di manutenzione, o riparazione, o modifica di\nimpianti elettrici, elettronici e meccanici di elevato grado di difficoltà,\ncurandone la loro finale funzionalità e indicano le modifiche da apportare\nagli impianti per il miglioramento del prodotto e delle condizioni\nfunzionali.\n\nManutentore meccanico elettrico e\u002Fo elettronico.\n\nNOTA A VERBALE\n\nI lavoratori di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima, già inquadrati\nin 5A categoria ed individuati nel punto 2) delle medesima categoria come\ndescritta nel CCNL 21.4.2008, appartenenti alle figure professionali\ntassativamente in possesso dei requisiti per l’attribuzione dell’elemento\nretributivo di professionalità, vengono trasferiti alta 5A categoria superiore\ndel presente contratto, primo alinea, con effetto 1° ottobre 2010 con\nassorbimento nel relativo minimo tabellare del suddetto elemento retributivo\n(che viene pertanto meno come istituto contrattuale) e con possibilità di\nassorbimento di eventuali ulteriori compensi riconosciuti a titolo individuale\novvero collegati alle specifiche funzioni e\u002Fo professionalità.\n\n6a CATEGORIA (Disciplina Speciale, Parte Terza)\n\nAppartengono a questa categoria:\n\nI lavoratori, sia tecnici sia amministrativi, che, con specifica\ncollaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare\npreparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con\nfacoltà di decisione e autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive\ngenerali loro impartite;\n\nLavoratori che svolgono, nell’ambito della loro attività e sulla base di\nindicazioni generali, compiti di segreteria e assistenza raccogliendo e\nselezionando dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone sintesi e\nvalutandoli per sistemare e completare, in forma corretta e sintetica,\neventuali proposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di\ncollegamento fra l’ente in cui operano e altri enti aziendali o esterni,\ndiramano su preciso mandato disposizioni o istruzioni operative; ovvero\nlavoratori che, su indicazioni e anche avvalendosi di documentazioni esistenti\nquali glossari tecnici o pubblicazioni specializzate, traducono in forma\ncorretta testi impegnativi a carattere specializzato, da e in una o più lingue\nestere, svolgendo, ove richiesto, interventi di interpretariato (non\nsimultaneo).\n\nSegretario assistente.\n\nLavoratori che, sulla base di indicazioni generali e anche avvalendosi di\nprocedure esistenti, provvedono, nell'ambito della loro attività,\nall’elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi,\nformulando sintesi di situazioni preventive e consuntive necessarie alla\nstesura di risultanze economiche e patrimoniali e, se del caso, contribuiscono\nall’adeguamento di metodi e procedure contabili.\n\nContabile.\n\nLavoratori che, sulla base di indicazioni e anche con riferimento a\nmetodologie relative al proprio campo di attività, effettuano\napprovvigionamenti di rilevante impegno e\u002Fo complessità, in relazione\nall’entità, materiali che richiedono specifiche conoscenze relative\nall’attività svolta e alle tecnologie utilizzate nei settori interessati,\nanche avvalendosi di dati o informazioni particolari fomiti da altri enti\naziendali, impostano e concludono le relative trattative, definiscono i\nfornitori, le condizioni e le clausole di acquisto, e, se del caso, partecipano\nalla definizione di piani di approvvigionamento.\n\nApprowigionatore.\n\nLavoratori che, su indicazioni e avvalendosi anche di soluzioni esistenti,\nprogettano metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su\nelaboratore elettronico relativi a un campo specifico, tecnico, scientifico,\namministrativo, gestionale, individuano gli scopi del lavoro, i risultati da\nottenere, le fonti di informazione al fine di definire le fasi di elaborazione,\ni dati, le procedure, i procedimenti di calcolo, i flussi di lavoro; ovvero\nlavoratori che, su indicazioni e avvalendosi anche di soluzioni esistenti,\nelaborano l’impostazione generale dei programmi contribuendo all’analisi di\nmetodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore\nelettronico.\n\nAnalista.\n\nProgrammatore analista.\n\nLavoratori che, su indicazione e avvalendosi anche di schemi o dati tecnici,\nsviluppano nell’ambito del toro campo di attività progetti relativi a prove\nper il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche,\ndimensionali, funzionali di materiali e\u002Fo apparecchiature, anche prototipi,\ndefinendo i cicli di prova e le metodologie di esecuzione, i mezzi e gli\nimpianti da utilizzare o da innovare, collaborano con altri enti per la\ndefinizione dei provvedimenti da adottare in caso di anomalie e per studi e\u002Fo\nmiglioramenti da apportare alle metodologie di prova esistenti.\n\nTecnico di laboratorio.\n\nTecnico di sala prove.\n\nLavoratori che, su indicazioni e avvalendosi anche di schemi o dati tecnici,\nsviluppano progetti relativi ad attrezzature complesse, ad apparecchiature o\nmacchinari o impianti o loro parti principali, impostando, anche con\nl’esecuzione del disegno complessivo, le soluzioni ottimali, le proporzioni,\nle dimensioni, normalmente calcolando le componenti principali e definendo le\nquote, i materiali, le tolleranze se del caso effettuando, anche in\ncollaborazione con altri enti, studi di modifiche e\u002Fo miglioramenti da\napportare a progetti già esistenti.\n\nDisegnatore progettista.\n\nLavoratori che, sulla base di indicazioni e anche avvalendosi di metodologie\nesistenti, sviluppano, nell’ambito del loro campo di attività, nelle linee\ngenerali, programmi di produzione tra loro collegati, armonizzando le relative\ncomponenti, verificando e assicurandone il compimento nei tempi previsti;\nricercano e definiscono, in base alle informazioni, le soluzioni relative ai\nproblemi di equilibrio dei programmi stessi e, se del caso, partecipano alla\nrevisione e aggiornamento delle metodologie di programmazione della\nproduzione.\n\nProgrammatore produzione.\n\nLavoratori che, in base a indicazioni e avvalendosi di schemi e dati tecnici\ne anche con riferimento a soluzioni esistenti, sviluppano nell’ambito del\nloro campo di attività studi di metodologia e\u002Fo di processi produttivi per la\ndefinizione delle soluzioni ottimali, impostandole nelle linee generali per\nquanto concerne le condizioni di lavorazione e di utilizzo dei mezzi e delle\nattrezzature e, ove richiesto, collaborano con altri enti per l'introduzione di\nnuove tecnologie riferite ai prodotti o ai mezzi di produzione.\n\nAnalista di melodi.\n\nAnalista di processi e cicli.\n\n7a CATEGORIA (Disciplina Speciale, Parte Terza)\n\nAppartengono a questa categoria:\n\nI lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria\ndella 6a categoria e a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di\nprolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di\ncoordinamento di servizi, uffici, enti produttivi fondamentali dell’azienda o\nche svolgono attività di alta specializzazione e di importanza ai fini dello\nsviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.\n\nLavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano,\nnell’ambito del loro campo di attività, con la necessaria conoscenza dei\nsettori correlati, studi di progettazione e pianificazione operativa, per il\nconseguimento degli obiettivi aziendali, provvedendo alla loro impostazione e\nal loro sviluppo realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando, ove\nnecessario, sistemi e metodologie innovativi e, se del caso, coordinando altri\nlavoratori.\n\nPer esempio:\n\nProgettista di complessi\n\nSpecialista di sistemi di elaborazione dati\n\nSpecialista di pianificazione aziendale\n\nSpecialista finanziario\n\nSpecialista amministrativo\n\nRicercatore\n\nSpecialista di approvvigionamenti\n\nI lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con grado elevato di\ncapacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente\narticolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e\ndell’attuazione degli obiettivi dell’impresa, per attività di alta\nspecializzazione, di coordinamento e gestione, e\u002Fo ricerca e progettazione, in\nsettori fondamentali dell’impresa fornendo contributi qualificati per la\ndefinizione degli obiettivi dell'impresa: a questi lavoratori è attribuita la\nqualifica di “quadro\" di cui alla legge 13 maggio 1985 n. 190. Agli stessi si\napplica quanto definito a! successivo punto B).\n\nLavoratori che, nell’ambito delle sole direttive strategiche previste per\nil settore di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia\nautonomia e capacità propositiva e approfondita conoscenza delie connessioni\ntra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il\nraggiungimento degli obiettivi dell’impresa, fornendo un adeguato supporto\nalla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i\nrisultati, ottimizzando le risorse umane e\u002Fo tecniche e\u002Fo finanziarie loro\naffidate, ricercando e utilizzando, se del caso, metodologie o sistemi\ninnovativi coordinando, ove necessario, una o più unità tecnico-produttive\ne\u002Fo di servizi; ovvero lavoratori che, nell’ambito delle sole direttive\nstrategiche previste per il settore di appartenenza, per l’elevato grado di\nspecializzazione sono preposti alla ricerca e alla definizione di importanti\nstudi di progettazione relativi al settore di appartenenza, verificando, anche\nattraverso il supporto delle competenti funzioni aziendali, la fattibilità, la\nvalidità tecnica e le economicità delle alternative, garantendo\nl’appropriato supporto, attraverso tutti i necessari elementi di valutazione,\nsia in fase d’impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione\ndei progetti stessi, nell’ambito di un coordinamento interfuazionale,\ncontrollandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.\n\nB) QUADRI\n\nAi sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190 e della legge\n2 aprile 1986, n. 106, si concorda quanto segue:\n\n•La determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di\n\"quadro” viene effettuata dalle Parti stipulanti con il Contratto Collettivo\nNazionale di Lavoro.\n\n•In relazione a quanto definito sopra, in sede di prima applicazione, i\ndatori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati\nai 1° settembre 1987 e da tale data viene riconosciuta l'indennità di\nfunzione.\n\n•L’azienda, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2049 C.C. e\ndell’articolo 5 delia legge n. 190\u002F1985, è responsabile per i darmi\nconseguenti a colpa, arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività.\nLa suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la\nsottoscrizione di apposita polizza assicurativa.\n\nL’azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale\npolizza assicurativa, l’assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per\ni procedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che\nsiano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli.\n\n•Previa autorizzazione aziendale, ai quadri è riconosciuta la\npossibilità di pubblicazione nominativa, di ricerche o lavori relativi alle\nattività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisiti\nnell’ambito dell’attività lavorativa medesima.\n\n•In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche\navvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la\npartecipazione dei quadri a iniziative di formazione finalizzate al\nmiglioramento delle capacità professionali.\n\nLa partecipazione dei singoli a corsi, seminari o altre iniziative\nformative, sarà concordata tra l'azienda ed il lavoratore interessato o che ne\nha fatto richiesta.\n\n•A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro verrà\ncorrisposta ai lavoratori interessali un'indennità di funzione che è pari a\ndecorrere dal 1° febbraio 2006 a 114,00 euro lordi comprensivi dell’elemento\nretributivo previsto per gli altri lavoratori inquadrati nella 7A categoria\n(pari a 59,39 euro)\n\n•Per quanto qui non contemplato, si rinvia alle disposizioni della\nDisciplina Speciale Parte terza del presente contratto.\n\n•Le Parti si danno atto che con la regolamentazione di cui al presente\naccordo si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985 n.\n190, per quanto riguarda i “quadri\".\n\nC) MOBILITÀ PROFESSIONALE\n\nPremesso che:\n\n•Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle\ncapacità professionali dei lavoratori. In questo senso le Parti intendono\npromuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei\nlavoratori nell’ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel\ncomune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle\norganizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse.\n\n•Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con te\nesigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di\nnuove fonile di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli\nobiettivi di cui al punto 1). Le successive sperimentazioni, in aree da\nindividuare a livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con\ncontinuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e\nqualitativa previsti e l’impegno dei lavoratori alle modificazioni che\nriguardano la loro prestazione. L’informativa sugli studi e sulle\nsperimentazioni sarà materia di un incontro congiunto tra le Parti su\nrichiesta anche di una di esse.\n\n•Per il conseguimento degli obiettivi su indicati verranno adottate, anche\nal fine di migliorare la qualità delie condizioni di lavoro e di attenuare il\ngrado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali\nspecifiche, opportune iniziative quali:\n\ncorsi di addestramento e di formazione professionale;\n\nricomposizione e arricchimento delle mansioni;\n\nrotazione su diverse posizioni di lavoro.\n\nLe possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle\ncapacità professionali dei lavoratori e i loro criteri informatori e\napplicativi saranno, a richiesta, oggetto di esame con le Rappresentanze\nsindacali unitarie.\n\n•Le Parti convengono, limitatamente ai passaggi dalla la alla 2a\ncategoria, di cui al successivo punto I, la seguente disciplina, a decorrere\ndalla data del 1° marzo 2006 e, limitatamente ai passaggi dalla II alla III\ncategoria di cui al successivo punto II la seguente disciplina a decorrere dal\n1° maggio 2008. Per i lavoratori in forza alla data del 1° maggio 2008 e\ninquadrati in II categoria si applicherà il trattamento più favorevole tra\nquello in vigore precedentemente al 1° maggio 2008 e quello qui definito.\n\n•Passaggio dalla la alla 2a categorìa\n\nI lavoratori addetti alla produzione o che comunque ne abbiano i requisiti\npasseranno alla 2a categoria dopo un periodo non superiore a 9 mesi dalla data\ndi assunzione.\n\nI passaggi di cui sopra non comportano necessariamente un cambiamento delle\nmansioni e comunque determinano l’impegno a svolgere all’occorrenza le\nmansioni di provenienza.\n\n•Passaggio dalla 2a alla 3a categoria\n\n1 passaggi dalla 2a alla Za categoria avverranno come segue:\n\n•I lavoratori in possesso di diploma quinquennale di scuola media\nsuperiore saranno inseriti nella Za categoria dopo 6 mesi di servizio.\n\n•I lavoratori in possesso di attestato di qualifica biennale, di diploma\ndi qualifica triennale o titolo di studio equipollente saranno inseriti nella\nZa categoria dopo 12 mesi di servizio se il titolo di studio è specifico\nrispetto alle mansioni da svolgere, dopo 18 mesi negli altri casi.\n\n•Per i lavoratori della 2a categoria che abbiano completato l’obbligo\nscolastico ma privi di attestato o diploma, l’idoneità al passaggio verrà\naccertata attraverso la sperimentazione per un periodo di almeno 1 mese nello\nsvolgimento dei compiti di livello superiore, trascorsi ZV mesi\nnell’espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di\nregola sufficienti ad acquisire le necessarie capacità.\n\nDecorsi i periodi suddetti in compili propri della 2a categoria, i\nlavoratori impiegati nel ciclo produttivo passeranno alla categoria\nsuperiore.\n\nTali passaggi non comporteranno necessariamente un cambiamento di mansioni e\ncomunque determinano l’impegno a svolgere all’occorrenza le mansioni di\nprovenienza.\n\n•Ai lavoratori citi si applica la Disciplina Speciale (Parte terza)\nsaranno applicali i seguenti criteri di inserimento in azienda e di\nmobilità:\n\n•I lavoratori in possesso di laurea (anche di base triennale) in fase di\ninserimento nell’azienda verranno inquadrati nella Za categoria, sempre che\nsvolgano attività inerenti alla laurea conseguita.\n\n•I lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori in fase di\ninserimento nell'azienda verranno inquadrali nella 4a categoria, sempre che\nsvolgano attività inerenti ai diploma conseguito.\n\n•I lavoratori inquadrati nella 2a categoria di cui al 2° alinea delle\nrelative declaratorie dopo 18 mesi di ininterrotta permanenza passeranno alla\nZa categoria.\n\nNOTA A VERBALE\n\n•lavoratori rii cui alla Disciplina Speciale, Parie seconda, già\ninquadrati in 4a categoria e 5a categoria passeranno rispettivamente in 5a e in\n5aS con decorrenza rial 1° gennaio 2011.",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"trainingprogrammes","Art. 6 FORMAZIONE PROFESSIONALE Federerà","Art. 6\n\nFORMAZIONE PROFESSIONALE\n\nFedererà li - Associazione Argentieri e Firn, Fioin, Uiim riconoscono\nconcordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane è\nessenziale ai fini dell’incremento quantitativo e del miglioramento\nqualitativo dell’occupazione.\n\nE’ pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità\noccupazionali del mercato del lavoro, con particolare riguardo al personale\nfemminile, alle fasce deboli e ai lavoratori coinvolti in processi di\nmobilità, nell’intento di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di\nlavoro e consentire una maggiore flessibilità nell’impiego dei\nlavoratori.\n\nA tal fine le Parti convengono di costituire un gruppo di lavoro paritetico,\ntonnato da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati\nstipulanti (Federorafi-Assocìazione Argentieri e Fim-Fiom-Uilm) con il compito\ndi:\n\n•individuare le specifiche esigenze formative del settore\norafo-argentiero, con riferimento all’evoluzione delle tecnologie\nimpiegate;\n\n•operare, affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa\ned amministrativa, risultino coerenti con le esigenze di cui alla precedente\nlettera a);\n\n•individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a\nfavore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in processi di\nmobilità.",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"apprenticeships","ALLEGATO 9 Contratto Collettivo Nazional","ALLEGATO 9\n\nContratto Collettivo Nazionale\n\nper la Disciplina dell’Apprendistato Professionalizzante\n\nnell’industria Orafa e Argentiera\n\n(sottoscritto in data 30 gennaio 2006)\n\nArt. 1\n\nNORME GENERALI\n\nLe Parti riconoscono che l’apprendistato professionalizzante può\ncostituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività\ndelle imprese e al contempo, grazie anche ai suoi contenuti formativi, un\nistituto di accesso al lavoro capace di favorire una occupazione stabile e di\nqualità. In tale ottica hanno convenuto la disciplina dell'istituto nei\ntermini che seguono\n\nLa disciplina di cui al presente allegato attua quanto previsto dalla\nlegislazione vigente in materia di apprendistato professionalizzante (art. 49 e\nsegg, Digs 276\u002F03 e art. 23 L. 133\u002F08). Per quanto non è contemplato dalle\ndisposizioni di legge e dal presente contralto, valgono per gli apprendisti le\nnorme del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 30 gennaio 2006.\n\nQualora nuove disposizioni di legge o di Accordo Interconfederaie dovessero\nintervenire in materia successivamente alla data di stipula del presente\ncontratto, le Parti si incontreranno a livello nazionale per verificare le\nimplicazioni che potrebbero derivarne alla presente disciplina.\n\nIl Contratto di Apprendistato può riguardare i lavoratori inquadrati nella\nDisciplina Speciale Parte prima, seconda e terza; le qualifiche conseguibili\nsono quelle di cui alle categorie professionali dalla 3a alla 6a comprese.\n\nPossono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i\ngiovani di età compresa tra i diciotto anni, salvo quanto previsto dal comma 2\nart. 49 Digs 276\u002F2003, e i venlinove anni. Il lavoratore con contratto di\napprendistato non potrà essere retribuito a cottimo, nè essere destinato a\nlavori di manovalanza.\n\nL’azienda informerà mensilmente la RSU dell’awenuta assunzione dei\nlavoratore apprendista e a richiesta della medesima darà annualmente\ninformazione sull’andamento dei processi fonnativi, sul numero degli\napprendisti il cui contratto sia venuto a scadenza e per i quali sia\nintervenuta la conferma del rapporto a tempo indeterminato; darà inoltre\ninformazione sui contenuti fonnativi dei piani individuali suddivisa per\ntipologia di profili fonnativi.\n\nSu richiesta della Commissione di cui all' art. 2 Disc. Gen. Sez. prima\n(capitolo analisi congiunta) l’azienda farà pervenire un rapporto riferito\nal numero degli apprendisti assunti e ai processi fonnativi programmati.\n\nArt. 2\n\nTRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO\n\nPer quando riguarda il trattamento economico per infortunio e malattia degli\napprendisti non in prova resta confermato che le aziende dovranno sopportare\noneri corrispondenti a quelli derivanti dal trattamento previsto dai\ncorrispondenti articoli di cui alla Disciplina Speciale, Parte prima e Parte\nterza.\n\nArt. 3\n\nPERIODO Di PROVA\n\nII periodo di prova dell’apprendista è di 30 giorni di effettivo\nservizio.\n\nDurante tale periodo ciascuna delle Parti contraenti potrà recedere dal\ncontratto senza obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva\ncon il solo pagamento all’apprendista delle ore di lavoro effettivamente\nprestate.\n\nSuperato il periodo di prova, l’assunzione in qualità di apprendista\nsarà confermata mediante comunicazione scritta all’interessato.\n\nArt. 4\n\nAPPRENDISTATO SVOLTO PRESSO DIVERSE AZIENDE\n\nFerma restando una durata minima biennale, periodi di servizio prestati in\nqualità di apprendista presso più datori di lavoro, anche nell’ambito del\ndiritto dovere di istruzione e formazione, si cumulano ai fini del computo\ndelia durata massima del periodo di apprendistato, nonché di quanto previsto\nal successivo articolo 7, purché non separati da interruzioni superiori a 1\nanno e purché si riferiscano alle stesse attività.\n\nPer ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato\nprecedentemente prestati presso altre aziende l’apprendista deve documentare,\nall’atto dell’assunzione, i periodi di apprendistato già compiuti e le\nattività per le quali sono siati effettuati.\n\nA tal fine in caso di risoluzione del rapporto di apprendistato prima della\nscadenza naturale l'impresa rilascerà una certificazione che attesti il\nperiodo di apprendistato svolto, la formazione attuata e la qualifica\nprofessionale oggetto dell’apprendistato.\n\nArt. 5\n\nDURATA DELL’APPRENDISTATO\n\nLa durata massima dell’apprendistato e le riduzioni del periodo stesso in\nrelazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista in scuole statali o\nparificate sono stabilite nella tabella seguente. Per avere diritto a essere\nammesso ai minori periodi di apprendistato elencati sotto la tabella,\nl’apprendista, all’atto dell’assunzione o all’atto del conseguimento\ndel titolo scolastico se conseguito durante i primi 12 mesi del periodo di\napprendistato, dovrà presentare il titolo scolastico originate o apposito\ncertificato autenticalo.\n\nTABELLA DELLA DURATA DEL PERIODO DI APPRENDISTATO\n\n•42 mesi per lavoratori destinati ad inquadramento in 3A categoria;\n\n•52 mesi per lavoratori destinati ad inquadramento in 4A categoria;\n\n•60 mesi per lavoratori destinati ad inquadramento in 5A categoria;\n\n•60 mesi per lavoratori destinati ad inquadramento in 6A categoria.\n\nPer gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un\nistituto professionale, ovvero di scuola media superiore, inerenti alia\nprofessionalità da acquisire le suddette durate sono ridotte di mesi 6.\n\nLe figure professionali per le quali è prevista la mobilità in 3A\ncategoria, cosi come stabilito datl’art. 4, disciplina generale, sezione 3A,\nlettera C), punto II, al termine del periodo di apprendistato saranno\ninquadrate in 3A categoria; per le sole figure professionali addette a\nproduzione in serie svolte su linea a catena\u002Fbanco o di montaggio semplice\nquando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e\nripetitive e comunque non ricomprendibiii nella declaratoria delta 3A\ncategoria, la durata sarà pari a 24 mesi.\n\nPer gli apprendisti in possesso di laurea in tutte le fattispecie di\ninquadramento la durata dell’apprendistato sarà di 36 mesi con inquadramento\nfinale non inferiore alla 4A categoria.\n\nAl fine dell'inquadramento finale dell'apprendista al termine\ndell’apprendistato, per le professionalità di cui alla Disciplina Speciale\nParte terza si terrà conto dei criteri di inserimento stabiliti alle lettere\na) e b) del punto III lettera C dell’articolo 4 Disciplina Generate Sezione\nterza del CCNL.\n\nLa qualifica professionale oggetto dell’apprendistato, la durata del\nmedesimo e il relativo livello professionale da acquisire, nonché il programma\ndi formazione e le sue modalità di attuazione, saranno indicati nella lettera\ndi assunzione unitamente alte indicazioni di cui all’articolo 1 Disciplina\nGenerale Sezione terza del CCNL.\n\nArt. 6\n\nORARIO DI LAVORO\n\nL’orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.\n\nArt. 7\n\nINQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE\n\nIl livello di inquadramento iniziale del lavoratore sarà inferiore di due\nlivelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente\na quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento.\nTrascorso un terzo del periodo di apprendistato la retribuzione e\nl’inquadramento saranno corrispondenti a quella minima contrattuale prevista\nper il livello superiore a quello di inserimento; trascorsi due terzi del\nperiodo di apprendistato la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista\nper il livello di destinazione (per i lavoratori destinati alla 4A categoria il\n2° e 3° periodo retributivi saranno ragguagliati a 17 mesi, ovvero a 15 mesi\nper i lavoratori cui si applichi la riduzione a 46 mesi di apprendistato).\n\nLa retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.\n\nIl periodo di apprendistato verrà computato a tutti gli effetti\nnell’anzianità di servizio, ad esclusione degli aumenti periodici di\nanzianità.\n\nArt. 8\n\nFERIE, GRATIFICA NATALIZIA E 13A MENSILITÀ\n\nPer le ferie, la gratifica natalizia e la 13A mensilità si fa riferimento\nalle nonne corrispondenti che regolano l’istituto a seconda delle categorie e\nqualifica di appartenenza dell’apprendista.\n\nArt. 9\n\nFORMAZIONE\n\nPer l’apprendista sono previste 120 ore retribuite in ragione d’anno di\nformazione formale secondo un processo formativo strutturato e certificabile in\nconformità alla normativa vigente. Di tali ore almeno 40 complessive per\nciascuno dei primi due anni e almeno 32 complessive per ciascuno degli anni\nsuccessivi (ovvero quote proporzionali per frazione d'anno) saranno ore di\nformazione teorica ivi comprendendovi sia quella trasversale che\nprofessionalizzante.\n\nNell’ambito delle Commissioni di cui all’articolo 2 Disciplina Generale\nSezione prima (capitolo analisi congiunta) tenuto conto della realtà locale,\ndelle offerte formative provenienti dalle strutture pubbliche e della\nspecializzazione dei centri di formazione, e con riferimento ai lavoratori\nprivi di titoli di scuola media superiore coerenti con l’attività per la\nquale qualificarsi, potrà essere concordato per determinate specifiche\nprofessionalità con inquadramento finale in 4A categoria un incremento delle\nore di formazione formale tecnico pratica fino a 140 ore annue complessive,\novvero per determinate specifiche professionalità destinate ad inquadramento\nin 5A e 6A categoria fino a 160 ore annue complessive, ove siano disposte\nadeguale e correlate forme di finanziamento. Le ore complessive di formazione\nformale, come previste dalle vigenti disposizioni normative, possono essere\ndistribuite diversamente nell’arco di durata del Contratto di\nApprendistato.\n\nL’apprendista è tenuto a svolgere regolarmente e con diligenza la\nformazione formale.\n\nLa formazione formale dovrà comprendere per ciascuno dei primi due anni una\nparte denominata “trasversale” che riguarderà, in via esemplificativa,\noltre ad un iniziale colloquio di orientamento, temi generati di cultura\nd’impresa e del lavoro, antinfortunistica, igiene, sicurezza sul lavoro,\nprevenzione infortuni, diritti e doveri, normativa disciplinare, disciplina del\nrapporto di lavoro, diritto del lavoro, competenze relazionali, organizzazione\ned economia, e una parte denominata “professionalizzante” che riguarderà\nargomenti specifici legali alla qualifica professionale da conseguire. La\nformazione relativa all’igiene, sicurezza, e prevenzione sarà effettuala\nall’inizio del rapporto di lavoro. La formazione trasversale sarà di 24 ore\nil primo anno e di 12 ore, o quota proporzionale per frazione d'anno, per\nl’anno successivo. Le restanti ore a concorrenza delle 40 teoriche avranno\nnatura professionalizzante. La formazione trasversale, salvo quanto sotto\nprevisto, verrà realizzata di nonna all’esterno dell’azienda, anche in\nrapporto alle eventuali disposizioni regionali al riguardo, ovvero\nall’interno delle imprese che dispongano di capacità formativa che siano\npertanto in grado di realizzare la formazione esclusivamente aziendale ai sensi\ndi quanto prvisto datl’art. 23 della legge 133\u002F08 e dalla circolare del\nMinistero del Lavoro n. 27\u002F08..\n\nLa formazione professionalizzante sarà svolta internamente all’azienda,\nsalvo diversa scelta aziendale anche per quota parte di essa, individuata nel\nPFI, anche in relazione all’eventuale offerta formativa proveniente dalle\nRegioni. La formazione professionalizzante avverrà utilizzando le seguenti\nmodalità: “on the job”, affrancamento, e-leaming, testimonianze,\nesercitazioni, visite aziendali. La formazione svolta all'interno dell'azienda,\nsarà attestala da dichiarazione dell'azienda stessa che, salvo diverse\ndisposizioni regionali, sarà rilasciata al lavoratore al termine del percorso\nformativo\n\nLa formazione trasversale potrà essere svolta all’interno dell’azienda\nda parte delle imprese formative; si considerano tali le imprese che:\n\n\u002Fmettano a disposizione risorse umane idonee a trasferire competenze\n\nv'abbiano presenza di locali idonei ai fini del corretto svolgimento della\nformazione, in\n\nrelazione alla tipologia della medesima.\n\nAl fine di seguire l'apprendista durante il periodo di insegnamento e per\nl’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante è\nnecessaria la presenza di un \"tutor\", che dovrà possedere i requisiti di cui\nal D.M. 28\u002F02\u002F2000 ed alle regolamentazioni regionali.\n\nIl \"tutor\" può essere Io stesso imprenditore.\n\nPiano Formativo Individuale\n\nIl PFI, da allegare al contratto di apprendistato, definisce il percorso\nformativo del lavoratore in coerenza con il profilo fonnativo relativo alla\nqualifica da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo\nstesso.\n\nIl PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di\nerogazione della formazione nonché il nome del tutor e le sue funzioni\nnell’ambito del contratto di apprendistato. 11 PFI nel rispetto di eventuali\ndisposizioni regionali al riguardo, potrà essere modificato in corso di\nrapporto di lavoro solo in accordo tra lavoratore interessato, impresa e\ntutor.\n\nNel PFI l’azienda dovrà dichiarare la propria eventuale caratteristica di\nimpresa formativa, che verrà comunicata alle Istituzioni competenti previste\ndalla legislazione regionale e alla propria Associazione\u002FUnione territoriale di\nappartenenza a! fine di consentire un’implementazione di quanto previsto al\nterzo alinea , terzo comma, capitolo “Analisi congiunta della situazione\neconomico sociale dell’industria orafa e argentiera” di cui all’art.2\nDisc. Gen. Sez. prima del CCNL.\n\nArt. 10\n\nATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE\n\nAll’apprendista che, termini il periodo di apprendistato verrà\nriconosciuta la qualifica professionale, la quale sarà registrata nel libretto\nformativo unitamente alla formazione effettuata.\n\nIl periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio,\noltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli\nistituti introdotti e disciplinati dal contratto collettivo nazionale di\nlavoro, ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità.\n\nArt. 11\n\nPROFILI FORMATIVI\n\nPer la definizione dei profili formativi le Parti fanno riferimento a quanto\ndeliberato da parte delle Regioni. Le Parti si incontreranno entro 30 giorni al\nfine di integrare, se congiuntamente ritenuto necessario, le disposizioni\nregionali con profili più specifici per i settori orafo e argentiero ovvero\nper definire i profili medesimi per le aree regionali ove questi non sono stati\nidentificati ed in tal caso sarà valutato il ricorso all’assistenza\ndellTsfol, ovvero di far diretto riferimento ai profili già definiti\ndall’Isfol stesso.\n\nArt. 12\n\nDECORRENZA\n\nIl presente contratto - che forma parte integrante del contratto nazionale\n30 gennaio 2006 di cui segue le sorti - entra in vigore dal 1° marzo 2006 e si\napplica ai contratti di apprendistato stipulati successivamente a tale data.\nEntro la scadenza delia parte normativa del CCNL le Parti verificheranno la\ncongruità della presente disciplina con l’eventuale evoluzione delle\ndisposizioni normative al riguardo, al fine di apportare alla medesima gli\nopportuni conseguenti adeguamenti.\n\nArt. 13\n\nPREVIDENZA COMPLEMENTARE\n\nPer i lavoratori di cui al presente contratto di apprendistato che si\niscrivono a Cometa, il contributo mensile è elevato a 1,5% della retribuzione\nsecondo i criteri stabiliti dagli accordi già in essere.\n\nArt. 14\n\nDISPOSIZIONI FINALI\n\nPer assumere mediante contratti di apprendistato le aziende debbono aver\nmantenuto in servizio almeno il 70% (con arrotondamento all'unità inferiore o\nsuperiore del resto frazionario, come d’uso) dei lavoratori il cui contratto\ndi apprendistato, stipulato ai sensi della normativa di cui al Digs 276\u002F2003,\nsia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano i\nlavoratori che per qualsiasi causa non hanno concluso il periodo di\napprendistato, nonché i contratti non trasformali in rapporto a tempo\nindeterminato, in misura pari a quattro. Si considerano mantenuti in servizio\ngli apprendisti il cui rapporto di apprendistato sia stato trasformato in\nrapporto a tempo indeterminato prima della scadenza.\n\nNOTA CONGIUNTA\n\nIl termine di preavviso cui reciprocamente aziende e lavoratori dovrà mio\nfare riferimento in caso di risoluzione dei rapporti di apprendistato dovrà\nessere quello riferito alla qualifica, categoria e anzianità di servizio in\nessere in capo al lavoratore al momento in cui una delle due parti dovesse\ncomunicare la propria decisione di recesso.\n\nSchemi esemplificativi dei profili formativi\n\n(sottoscritto in data 08 gennaio 2007)\n\nPremessa\n\nI profili formativi, descrivono conoscenze e competenze utili a redigere il\nPiano Formativo Individuale che costituisce l’effettivo percorso formativo\ndell’apprendista e che è parte integrante del contratto individuale di\napprendistato.\n\nI profili formativi devono essere considerali un riferimento da utilizzare\nseguendo il criterio dell’analogia nel caso di figure professionali non\nspecificamente individuate ovvero nel caso in cui necessitassero di\nintegrazione di conoscenze e competenze, atteso il fatto che essi potranno\nessere implementati nel tempo dalle Parti sotloscritlrici (anche con il\nconcorso dell’ISFOL).\n\nNe consegue che:\n\ni profili di competenza descritti si devono intendere come “le competenze\nobiettivo” della formazione professionalizzante ovvero le conoscenze e le\ncapacità che l’apprendista deve conseguire al termine del percorso\nformativo, lungo la durata dei contratto, in modo da potere assolvere a quanto\nrichiesto dalla categoria prevista dall’inquadramento finale, che determina\nl'ampiezza della descrizione del profilo.\n\nIn relazione a questa premessa, di seguito si declinano i profili di\ncompetenze relativi alle figure professionali - obiettivo.\n\nADDETTO\u002FTECNICO DI OFFICINA E OPERATORE MACCHINE UTENSILI\n\nFIGURE PROFESSIONALI\n\nAddetto a macchine manuali e semiautomatiche\n\nAddetto a macchine cnc\n\nFresatore\n\nTornitore\n\nTrapanisi\n\nMontatore\n\nAttrezzista\n\nLapidatore\n\nAREA DI ATTIVITÀ\n\nL’addetto, sulla base di prescrizioni o cicli di lavoro o disegni,\nutilizzando anche procedure informatiche, conduce macchine operatrici\nmettendone a punto la regolazione e controllando la qualità della lavorazione;\nè in grado di intervenire in operazioni di manutenzione ordinaria e\npreventiva.\n\nCONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\n\nConoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali\nprocessi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\n\nPossedere una visione “sistemica” che permetta di individuare i\ncollegamenti tra i diversi sub-settori merceologici in una logica di filiera\n\nConoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo\nproduttivo ed il ciclo\n\nLeggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza: il disegno\ntecnico del particolare, il relativo ciclo di lavorazione e la scheda controllo\nqualità, la scheda utensili, la scheda origini pezzo\n\nConoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia meccanica e\ndella meccanica delle macchine\n\nConoscere le proprietà dei materiali in relazione al loro utilizzo e della\ntipologia di lavorabilità\n\nConoscere ed usare le tecniche e gli strumenti di misura previsti dalla\nscheda di controllo qualità ricevuta\n\nConoscere le caratteristiche ed il funzionamento delle macchine anche a CNC\n(fresatrici, tomi, rettifiche, saldatrici, centri di tornitura, centri di\nlavoro, ecc.) e capacità di lavoro della macchina\n\nConoscere e preparare gli utensili necessari per la lavorazione (montaggio,\ncodifica, presetting) in base alla scheda utensili ricevuta\n\nSaper eseguire le operazioni di misura previste dalia scheda controllo\nqualità e registrare i dati rilevati garantendo lo standard qualitativo\nrichiesto in autocontrollo\n\nConoscere i principi base deH'infbnnalica e dei linguaggi di programmazione\nutilizzali\n\nConoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\n\nConoscere le regole di funzionamento dei team di lavoro\n\nADDETTO\u002FTECNICO ALLE ATTIVITÀ PREPARATORIE\n\nFIGURE PROFESSIONALI\n\nFonditore e preparatore leghe\n\nTrafilatore\n\nLaminatore\n\nStampatore\n\nAffina tore\n\nSaggiatore\n\nAREA DI ATTIVITÀ\n\nL'addetto, avendo presente il ciclo di produzione e\u002Fo la documentazione\ntecnica predisposta, utilizza l'impianto già programmato e funzionante per i\ndiversi processi, eventualmente variandone alcuni parametri secondo scheda\ntecnica predisposta, tiene monitorato il processo e verifica il prodotto in\nfase di lavorazione.\n\nCONOSCENZE!! CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\n\nConoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell’apprendista\ne dei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\n\nPossedere una visione “sistemica” che permetta di individuare i\ncollegamenti tra i diversi subsettori merceologici in una logica di filiera\n\nConoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo\nproduttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal\nSistema di Qualità Aziendale\n\nLeggere ed interpretare documentazione tecnica di pertinenza: il disegno\ntecnico del particolare da produrre, il relativo ciclo di lavoro e scheda di\ncontrollo qualità\n\nConoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia e conoscere le\nprincipali caratteristiche della componentistica degli impianti\n\nConoscere ed applicare gli elementi di base del processo di lavorazione dei\nmateriali\n\nConoscere le proprietà dei materiali in relazione al loro utilizzo e al\nloro comportamento alle diverse tipologie di lavorazione\n\nSaper eseguire la saldatura con tecnologia manuale e\u002Fo automatizzata\n\nEssere in grado di monitorare la qualità del semilavorato in uscita\n\nSaper effettuare interventi di manutenzione ordinaria e essere in grado di\ncollaborare con i tecnici della manutenzione nelle operazioni di manutenzione\npreventiva e straordinaria\n\nADDETTO\u002FTECNICO DI MICROFUSIONE E ATTIVITÀ CORRELATE\n\nFIGURE PROFESSIONALI\n\nCerista\n\nTagliatore di gomme\n\nFonditore\n\nPreparatore di cilindri\n\nAREA DI ATTIVITÀ\n\nL'addetto, avendo presente il ciclo di produzione e\u002Fo la documentazione\ntecnica predisposta, utilizza rimpianto già programmalo e funzionante per i\ndiversi processi, eventualmente variandone alcuni parametri secondo scheda\ntecnica predisposta, tiene monitorato il processo e verifica il prodotto in\nfase di lavorazione.\n\nCONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO -PROFESSIONALI\n\nConoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell’apprendista\ne dei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\n\nPossedere una visione “sistemica” che permetta di individuare i\ncollegamenti tra i diversi subsettori merceologici in una logica di filiera\n\nConoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo\nproduttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal\nSistema di Qualità Aziendale\n\nLeggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza: il disegno\ntecnico del particolare da produrre, il relativo ciclo di lavoro e la scheda di\ncontrollo qualità\n\nSaper verificare la corrispondenza Ira il semilavorato prodotto e il disegno\ntecnico\u002Fcreativo\n\nConoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia e conoscere le\nprincipali caratteristiche della componentistica degli impianti\n\nConoscere ed applicare gli elementi di base del processo di preparazione dei\nmateriali\n\nConoscere le proprietà dei materiali in relazione al loro utilizzo e al\nloro comportamento alle diverse tipologie di lavorazione\n\nEssere in grado di monitorare la qualità del semilavorato in uscita\n\nSaper effettuare interventi di manutenzione ordinaria e essere in grado di\ncollaborare con i tecnici della manutenzione nelle operazioni di manutenzione\npreventiva e straordinaria\n\nADDETTO\u002FTECNICO DI ASSEMBLAGGIO E LAVORAZIONI SUL SEMILAVORATO\n\nFIGURE PROFESSIONALI\n\nBanconista\n\nIncassatore\n\nIncisore\n\nCesellatore\n\nAREA DI ATTIVITÀ\n\nL’addetto, sulla base di indicazioni, schede, disegni tecnici o\nschemi\u002Fcicli di lavorazione, esegue lavori di precisione sul semilavorato,\nanche mediante l’assemblaggio di varie parli del prodotto.\n\nCONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\n\nConoscere le caratteristiche dei settore di appartenenza e dei principali\nprocessi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\n\nPossedere una visione \"sistemica” che permetta di individuare i\ncollegamenti tra i diversi sub-settori merceologici in una logica di filiera\n\nConoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all’interno del\nprocesso produttivo ed il ciclo\n\nLeggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza: il disegno\ntecnico del particolare, il relativo ciclo di lavorazione e la scheda controllo\nqualità, la scheda utensili, la scheda origini pezzo\n\nConoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia meccanica e\ndella meccanica delle macchine\n\nConoscere le proprietà dei materiali in relazione al loro utilizzo e al\nloro comportamento alle diverse tipologie di lavorazione\n\nSaper eseguire la saldatura con tecnica manuale e\u002Fo automatizzala\n\nConoscere ed usare le tecniche e gli strumenti di misura previsti dalla\nscheda di controllo qualità ricevuta\n\nConoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\n\nConoscere le regole di funzionamento dei team di lavoro\n\nADDETTO\u002FTECNICO DI FINISSAGGIO\n\nFIGURE PROFESSIONALI\n\nPulitore\n\nSgrassatore\n\nAsciugatole\n\nAddetto alla galvanica\n\nBaiseli iatore\u002FSpazzolatore\n\nSmaltatore\n\nLucidatore\n\nAREA DI ATTIVITÀ\n\nL’addetto, sulla base di indicazioni o di disegni, esegue sul prodotto\npredefinito operazioni di precisione relative alla finitura superficiale per la\nrealizzazione del prodotto finale.\n\nCONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO -PROFESSIONALI\n\nConoscere le caraneristiche del settore di appartenenza e dei principali\nprocessi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\n\nPossedere una visione “sistemica” che permetta di individuare i\ncollegamenti tra i diversi sub-settori merceologici in una logica di filiera\n\nConoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo\nproduttivo ed il ciclo\n\nLeggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza: il disegno\ntecnico del particolare, il relativo ciclo di lavorazione e la scheda controllo\nqualità, la scheda utensili, la scheda origini pezzo\n\nSaper verificare la corrispondenza tra un semilavorato prodotto e il\nprodotto finito\n\nConoscere le proprietà dei materiali in relazione al loro utilizzo e al\nloro comportamento alle diverse tipologie di lavorazione\n\nConoscere ed usare le tecniche e gli strumenti di misura previsti dalla\nscheda di controllo qualità ricevuta\n\nConoscere e preparare gli utensili necessari per la lavorazione\n\nConoscere, preparare e manulendere gli eventuali impianti necessari per la\nlavorazione\n\nConoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al molo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\n\nConoscere le regole di funzionamento dei team di lavoro\n\nADDETTO\u002FTECNICO AL CONTROLLO ED AL COLLAUDO DI QUALITÀ\u002FESTETICO\nFUNZIONALE\n\nFIGURE PROFESSIONALI\n\nAddetto prove\n\nOperatore di laboratorio\n\nAddetto controllo qualità \u002F estetica\u002F funzionale\n\nTecnico di laboratorio\n\nTecnico di sala prove\n\nARE AVI ATTIVITÀ\n\nL’addetto interagisce sia esternamente che all’interno dell’azienda\ncon le altre funzioni, e’ in grado di verificare che il prodotto anche sotto\nil profilo estetico sia conforme ai requisiti richiesti e ai canoni fomiti dai\nclienti e dalla progettazione, è in grado di verificare la fattibilità in\nbase a standard qualitativi di accettabilità, controlla il processo produttivo\nutilizzando strumentazioni e prove di laboratorio.\n\nCONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\n\nConoscere le caraneristiche del settore di appartenenza dell’apprendista e\ndei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione\n\nPossedere una visione “sistemica” che permetta di individuare i\ncollegamenti tra i diversi sub-settori merceologici in una logica di filiera\n\nConoscere il molo della propria sezione di lavoro all'interno dei processo\nproduttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal\nSistema di Qualità Aziendale\n\nLeggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza\n\nConoscere le caratteristiche tecnologiche dei materiali\n\nSaper utilizzare la metodologia e la strumentazione adeguala per effettuare\nil collaudo, comprese le prove meccaniche e di funzionalità, in riferimento a\nquanto richiesto dalla scheda controllo qualità\n\nConoscere ed applicare i metodi per le verifiche di conformità del prodotto\nfinito o semi lavorato\n\nSaper verificare le schede di autocontrollo pervenute dalla Produzione\n\nConoscere ed usare la documentazione tecnica per registrare le fasi de!\nlavoro ed i risultati\n\nConoscere i metodi, le tecniche e gli strumenti di controllo c collaudo di\nprodotti con complesse funzioni logiche e tecnologiche\n\nConoscere e saper utilizzare gli strumenti di misura manuali e\ncomputerizzati\n\nSaper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della\ndocumentazione necessaria\n\nConoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al molo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\n\nConoscere le norme e le procedure per prevenire comportamenti che\ndanneggiano l’ambiente\n\nConoscere la normativa internazionale sulla certificazione di qualità e le\nprocedure relative alla gestione degli strumenti\n\nConoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto\n\nConoscere e saper applicare le tecniche di analisi e controllo delle\nprestazioni di un processo (SPC)\n\nConoscere le regole di funzionamento dei team di lavoro\n\nSaper coordinare tecnicamente un gruppo di lavoratori della propria sezione\ndi lavoro e\u002Fo reparto\n\nSaper promuovere i collegamenti tecnici e\u002Fo gestionali di tipo operativi o\ninformativi tra sezioni di lavoro e\u002Fo i reparti e\u002Fo uffici\n\nADDETTO\u002FTECNICO DI AMMINISTRAZIONE AZIENDALE\n\nFIGURE PROFESSIONALI\n\nContabile\n\nAREA Dt ATTIVITÀ\n\nL'addetto è in grado di operare nel settore amministrativo dell’azienda,\neseguendo, anche tramite l’ausilio dei supporti informatici dedicati,\noperazioni di imputazione dei dati e contabilizzazione dei fatti\namministrativi, di sistemazione, rettifica e chiusura dei conti; effettua i\nnecessari interventi operativi sulle posizioni contabili dei clienti e dei\nfornitori, eseguendo verifiche ed elaborando situazioni preventive e\u002Fo\nconsuntive, con particolare riferimento all’elaborazione del bilancio\ncivilistico e fiscale dell’azienda.\n\nCONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\n\nConoscere i principi economici, finanziari e contabili\n\nConoscere le principali normative fiscali vigenti\n\nEssere in grado di effettuare le rilevazioni contabili in partita doppia\n(contabilità clienti, fornitori, contabilità IVA)\n\nConoscere e saper utilizzare i diversi mezzi e sistemi di pagamento ed\nincasso\n\nEssere in grado di impostare il primo bilancio di verifica\n\nConoscere i criteri generali che guidano l’interpretazione e la lettura\ndel bilancio d’esercizio\n\nEssere in grado di leggere i dati di bilancio per poter valutare i risultati\nconseguiti dalla propria azienda\n\nEssere in grado di utilizzare gli strumenti previsti dal sistema gestionale\naziendale per le registrazioni delle operazioni e dei fatti contabili\n\nConoscere l’ambiente dell’office Automation ed essere in grado di\ngestire e condividere file, cartelle e risorse hardware\n\nEssere in grado di impostare documenti di testo semplici e di creare ed\nautomatizzare tabelle semplici per elaborazioni extracontabili\n\nConoscere e applicare le tecniche e i metodi per la gestione e\nl’archiviazione dei documenti contabili\n\nConoscere ed applicare i criteri di valutazione per le operazioni di\nchiusura dei conti e redazione del bilancio\n\nEssere in grado di effettuare verifiche mirate in ambito contabile, fiscale\ne dichiarativo\n\nConoscere i principali indici di redditività, finanziari e patrimoniali\n\nEssere in grado di elaborare dei dati informativi del bilancio per la\nredazione di report significativi\n\nSaper lavorare in un team\n\nConoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro\n\nADDETTO AI SERVIZI GENERALI AZIENDALI\n\nFIGURE PROFESSIONALI\n\nSegretario - Segretario assistente\n\nAddetto compiti vari di ufficio\n\nCentralinista telefonico\n\nAREA DI ATTIVITÀ\n\nL’addetto è in grado di produrre corrispondenza commerciale,\ncomunicazioni telefoniche, comunicazioni interne con strumenti adeguati\ncompresi quelli telematici, smistare richieste telefoniche, documenti cartacei\ned informatici, organizzare, accedere a ed utilizzare archivi.\n\nCONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\n\nConoscere e applicare le tecniche della comunicazione verbale e telefonica\nper fa gestione della relazione interpersonale\n\nConoscere le componenti, le fasi e gli obiettivi della comunicazione scritta\ne delle principali forme di comunicazione aziendale\n\nConoscere e applicare le tecniche e i metodi per la gestione della posta e\nl'archiviazione dei documenti cartacei\n\nConoscere e applicare le tecniche e i metodi per l’organizzazione delle\nriunioni\n\n> Conoscere e applicare le procedure per l’organizzazione di viaggi di\nlavoro\n\nConoscere la funzionalità dell’office automation\n\nConoscere gli elementi di base per navigare nella rete internet e gestire la\nposta elettronica\n\nConoscere l’ambiente dell'office Automation ed essere in grado di gestire\ne condividere file, cartelle e risorse hardware\n\nConoscere le innovazioni di processo di prodotto e di contesto\n\nConoscere ed saper utilizzare le funzionalità avanzate dei software\napplicativi, quali per esempio, programmi di scrittura, calcolo, presentazione\necc.\n\nEssere in grado di produrre documenti semplici e complessi, tabelle e\ngrafici relativi, presentazioni efficaci e sapere integrare i file relativi\nagli applicativi utilizzati\n\nSaper lavorare in un team\n\nConoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\n\nADDETTO\u002FTECNICO SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI\n\nFIGURE PROFESSIONALI\n\nOperatore\n\nProgrammatore\n\nAnalista\n\nProgrammatore\n\nTecnico programmatore di assistenza e installazione\n\nAREA DI ATTIVITÀ\n\nL’addetto è in grado di eseguire operazioni di data entry sui sistemi\ninformatici gestionali, effettuare l’analisi dei processi organizzativi\naziendali e delle relative attività, per elaborare, anche con il supporto di\nspecialisti esterni, procedure per la gestione del sistema informativo\naziendale (come ad es. amministrazione, produzione, commerciale, è in grado\nsviluppare programmi e di realizzarne la manutenzione e personalizzazione\nutilizzando, anche in modo integrato, gli strumenti informatici e telematici\naziendali e attraverso la conoscenza dei linguaggi di programmazione necessari;\nfornisce un supporto operativo agli utenti degli strumenti hardware e software\nin dotazione, intervenendo, in caso di anomalie, per il ripristino della\nfunzionalità.\n\nCONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\n\nConoscere le melodiche e saper utilizzare gli strumenti per la creazione,\ndisegno ed analisi dei processi aziendali che prevedono il ricorso a tecnologie\ninformatiche\n\nConoscere le metodologie di rilevazione dei fabbisogni informativi\n\nConoscere ed utilizzare le metodologie e le tecniche di rappresentazione dei\nprocessi a contenuto informatico\n\nEssere in grado di utilizzare gli strumenti informatici a supporto delle\nmetodologie e tecniche di analisi\n\nEseguire operazioni di caricamento ed estrazione dei dati sui sistemi\ninformatici aziendali\n\n■ Conoscere gli strumenti hardware per progettare architetture\ninformatiche di rete\n\nEssere in grado di utilizzare i principali linguaggi di programmazione per\nrealizzare, modificare e personalizzare programmi\n\nSaper promuovere i collegamenti tecnici e\u002Fo gestionali di tipo operativo o\ninformativo tra le sezioni di lavoro e\u002Fo i reparti e\u002Fo uffici\n\nSaper lavorare in un team\n\nConoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\n\nTECNICO ACQUISTI\n\nFIGURE PROFESSIONALI\n\nApprovvigionatore\n\nAREA DI ATTIVITÀ\n\nL’addetto, nel quadro degli obiettivi e delle attività della finizione\nacquisti, è in grado di affrontare le problematiche determinate\ndall’oggetto\u002Fservizio acquistato, attraverso la scelta e l’omologazione dei\nfornitori; è in grado di considerare gli aspetti procedurali legali alla\ndeterminazione dei fabbisogni interfacciandosi con la logistica aziendale per\nla gestione delle richieste d’acquisto; sa pervenire alla formulazione delle\nrichieste d'offerta ed alla loro valutazione anche per mezzo delle conoscenze\ndegli aspetti legali dei contratti di acquisto e della capacità di gestire la\ntrattativa sia dal punto di vista tecnico che comportamentale.\n\nCONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\n\nConoscere le problematiche determinate dall’oggetto\u002Fservizio acquistato\n\nEssere in grado di gestire gli aspetti procedurali legati alla\ndeterminazione dei fabbisogni e per l’elaborazione del budget degli\napprovvigionamenti\n\nConoscere e saper utilizzare le tecniche per la valutazione e selezione dei\nfornitori\n\nEssere in grado di gestire le richieste di acquisto\n\n- Conoscere gli aspetti legali riferiti alle tipologie di contralti\nmaggiormente utilizzate\n\nEssere in grado di formulare le richieste di offerta e di valutare le\nofferte\n\nEssere in grado di gestire una trattativa d’acquisto dal punto di vista\ntecnico e comportamentale\n\nSaper promuovere i col legamenti tecnici e\u002Fo gestionali di tipo operativi o\ninformativi tra le sezioni di lavoro e\u002Fo i reparti e\u002Fo uffici con particolare\nriferimento alla programmazione della produzione e alla gestione delle scorte e\ndei magazzini\n\nEssere in grado di utilizzare gli strumenti previsti dal sistema gestionale\naziendale e le tecniche e gli strumenti per l'e-procurement\n\nSaper lavorare in un team\n\nConoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\n\nTECNICO AREA SELEZIONE\u002FSVILUPPO\u002FFORMAZIONE RISORSE UMANE\n\nFIGURE PROFESSIONALI\n\nAddetto alla selezione\u002Fsviluppo\u002Fformazione delle Risorse Umane.\n\nAREADIATT1VITÀ\n\nIl Tecnico Area Gestione del Personale possiede padronanza degli strumenti,\nmetodi e tecniche per la pianificazione, programmazione e controllo della\ngestione del personale.\n\nUtilizzo le risorse (tecniche ed economiche) assegnate, svolgendo i propri\ncompiti in un ottica di integrazione con le altre funzioni\u002Fprocessi aziendali e\ndi miglioramento tecnico - organizzativo anche grazie a capacità di problem\nsetting\u002Fsolving e di innovazione.\n\nCONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\n\nConoscere il perimetro funzionale ed operativo della funzione personale\n\nConoscere le logiche dei sistemi di pianificazione e gestione delle risorse\numane\n\nConoscere i processi “caratteristici\" della funzione “personale” e le\ninterazioni con le altre funzioni aziendali\n\nConoscere gii elementi fondamentali relativi alla progettazione di una\nstruttura organizzativa\n\nConoscere gli strumenti e le metodologie per il reclutamento e la selezione\ndel personale\n\nConoscere gli strumenti, le metodologie e la normativa per la formazione, lo\nsviluppo e la valutazione del personale\n\nEssere in grado di utilizzare software applicativi e strumenti informatici e\ntelematici a supporto delle attività gestite\n\nEssere in grado di pianificare, gestire e controllare le variabili\norganizzative ed economico- finanziarie più rilevanti per l’attività;\nessere in grado di strutturare efficacemente le attività, le risorse\npossedute, il tempo disponibile per il raggiungimento di un obiettivo\n(organizzazione\u002Fprograminazione)\n\nEssere in grado di catturare l’attenzione dell’interlocutore attraverso\nuna comunicazione chiara, sintetica ed esaustiva, mostrando interesse verso il\nconfronto e l’ascolto attivo delle opinioni altrui al fine di favorire e\nsviluppare le relazioni interpersonali (comunicazione)\n\nEssere in grado di individuare e risolvere i problemi analizzandoli e\ngiungendo rapidamente alla proposta di soluzioni efficaci e coerenti,\nmantenendo una visione integrata di tutte le variabili presenti (ad esempio\neconomiche, aziendali, umane, tecniche e di contesto) (elaborazione\nsisteniica\u002Fproblem setling\u002Fsolving)\n\nEssere in grado di individuare soluzioni imiovati ve e promuovere nuove\nmodalità nel risolvere i problemi creando nella proprio ambito di riferimento\nle condizioni perché ci possa essere innovazione (innovazione)\n\nEssere in grado di coordinare tecnicamente un gruppo di lavoro funzionale o\ninterfunzionale costituito da persone interne e\u002Fo esterne all ’azienda\n\nSaper lavorare in un team\n\nConoscere ed applicare la normativa antinfortunistica, le misure di\nsicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\n\nTECNICO AREA MARKETING\n\nFIGURE PROFESSIONALI\n\nAddetto al Marketing\n\nAREA DI ATTIVITÀ\n\nIl Tecnico Area Marketing, possiede padronanza degli strumenti, metodi e\ntecniche che permettano di svolgere funzioni di marketing strategico ed\noperativo.\n\nCONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\n\nConoscere il perimetro funzionale ed operativo della finizione “marketing\ne vendite”\n\nConoscere le logiche dei sistemi di pianificazione e programmazione\ncommerciale\n\nConoscere i processi “caratteristici” della funzione “marketing e\nvendite” e le interazioni con le altre funzioni aziendali\n\nConoscenza e capacità di utilizzo delle principali metodologie di analisi\ndel mercato e della concorrenza\n\nConoscenza e capacità di utilizzo delle principali metodologie per\nl’individuazione dei bisogni del cliente e di formulazione di risposte\nadeguate\n\nCapacità di gestione delle principali leve del marketing mix: prodotto,\nprezzo, distribuzione e comunicazione\n\nConoscere il piano di marketing come strumento che definisce obiettivi,\nstrategie ed azioni dell’azienda, sintetizzandone le linee guida per il\nfuturo\n\nEssere in grado di cogliere e di rispondere alle esigenze sia del cliente\ninterno che esterno, ponendosi nell’ottica che il proprio lavoro è rivolto\nad un cliente finale, andando anche oltre la propria competenza specifica\n(orientamento al cliente)\n\nSaper lavorare in un team di lavoro\n\nConoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\n\nTECNICO AREA AMMINISTRAZIONE\u002FGESTIONE DEL PERSONALE\n\nFIGURE PROFESSIONALI\n\nAddetto all’ufficio del Personale\n\nAREA DI ATTIVITÀ\n\nIl Tecnico Area Amministrazione del Personale, possiede la conoscenza del\ndiritto del lavoro e del CCNL di riferimento, della padronanza degli aspetti\ngiuridici, amministrativi e fiscali che regolano il rapporto di lavoro.\n\nCONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALI\n\nConoscere le tematiche inerenti la costituzione, gestione ed estinzione del\nrapporto, in particolare per quanto attiene il profilo giuslavoristico\n\nConoscere gli adempimenti amministrativi previdenziali e fiscali relativi a\ntutte le fasi del rapporto di lavoro, dall’instaurazione alla risoluzione\n\nEssere in grado di utilizzare gli strumenti operativi per l’attività di\namministrazione del personale\n\nEssere in grado di applicare le modalità di calcolo degli elementi\nretributivi, contributivi e fiscali per la predisposizione del cedolino paga e\nla compilazione della modulistica previdenziale e fiscale\n\nRelazionarsi con le Rappresentanze sindacali interne e con le Organizzazioni\nsindacali\n\nRelazionarsi con le Associazioni datoriali territoriali e di categoria\n\nConoscere gli specifici approfondimenti sulla applicazione di alcune\ndisposizioni che riguardano l’amministrazione del personale, focalizzando\nl’analisi sulle novità introdotte dalle disposizioni di legge in materia\n\nEssere in grado di utilizzare software applicativi e strumenti informatici e\ntelematici a supporlo delle attività gestite\n\nSaper lavorare in un team di lavoro\n\nConoscere ed applicare la normativa antinfortunistica, le misure di\nsicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro\n\nTECNICO AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO\n\nFIGURE PROFESSIONALI\n\nAddetto al controllo di gestione\n\nAREA DI ATTIVITÀ\n\nli Tecnico Area Pianificazione e Controllo possiede la padronanza degli\nstrumenti metodi e tecniche per la pianificazione, programmazione e controllo\neconomico.\n\nCONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\n\nConoscere le logiche e le modalità di pianificazione di lungo e medio e di\nprogrammazione di breve termine\n\nConoscere le procedure tecnico-amministrative più appropriate, sia per\naziende con produzioni in serie e\u002Fo processo che per quelle operanti su\ncommessa\n\nEssere in grado di impostare un piano di contabilità industriale (piano dei\nconti, piano dei centri, dei prodotti )\n\nConoscere le principali configurazioni di costo e capacità di utilizzo a\nfini gestionali\n\nConoscere ed essere in grado di utilizzare le metodologie di controllo\ngestionale, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista\namministrativo\n\nConoscere ed essere in grado di utilizzare le metodologie di base per\nimpostare correttamente e\u002Fo migliorare le procedure di elaborazione del\nbudget\n\nEssere in grado di realizzare l'aggregazione dei dati, la consunlivazione e\nla costruzione di report significativi\n\nSaper lavorare in un team di lavoro\n\nConoscere i processi “caratteristici” della funzione “pianificazione e\ncontrollo” e le interazioni con le altre funzioni aziendali\n\nConoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell'ambiente di lavoro\n\nTECNICO AREA ELABORAZIONE DATI\n\nFIGURE PROFESSIONALI\n\nAddetto all’elaborazione dati\n\nAREA DI ATTIVITÀ\n\nI! Tecnico Area Elaborazione Dati conosce in modo approfondito i processi\norganizzativi primari e di supporlo e le relative attività, ha padronanza\ndegli strumenti, linguaggi, software dell’informalion e communication\ntechnology, contribuisce allo sviluppo ed alla realizzazione degli obiettivi\naziendali.\n\nCONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\n\nConoscere le metodiche e saper utilizzare gli strumenti per la creazione, il\ndisegno e l’analisi dei processi aziendali che prevedono il ricorso a\ntecnologie informatiche\n\nEseguire operazioni di caricamento e di estrazione dei dati sui sistemi\ninformatici aziendali\n\nConoscere gli strumenti hardware per progettare architetture informatiche di\nrete\n\nEssere in grado di utilizzare i più diffusi linguaggi di programmazione per\nrealizzare, modificare e personalizzare programmi (ovviamente in relazione a\nquanto già in dotazione aziendale)\n\nConoscere i processi “caratteristici” della funzione “elaborazione\ndati” e le interazioni con le altre funzioni aziendali\n\nSuggerire modiftche\u002Fintegrazioni nell’acquisizione e nel flusso dei dati\nsui sistemi in dotazione\n\nSaper lavorare in un team di lavoro\n\nConoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruoto, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\n\nTECNICO AREA RICERCA & SVILUPPO\n\nFIGURE PROFESSIONALI\n\nAddetto ali’uflicio ricerca e sviluppo\n\nAREA DI ATTIVITÀ\n\nIl Tecnico Area Ricerca & Sviluppo, conoscendo le tecnologie di\ncomparto, è in grado di implementare e gestire progetti e programmi di ricerca\ne sviluppo per l’innovazione di prodotto e di processo.\n\nCONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\n\nConoscere le logiche delle sviluppo innovativo del prodotto (lean\ndevelopment)\n\nSaper interpretare ed applicare le tecniche ed i metodi di programmazione\ndelle attività secondo le logiche del Project Management\n\n■ Conoscere e saper utilizzare le metodologie per la gestione di progetti\ne programmi di ricerca e sviluppo (ad esempio product lifecycle management,\nengineering collaboration, eco.)\n\nConoscere le tecniche e gli strumenti per la sperimentazione e la\nprototipazione rapida e virtuale (ad esempio digital mock up, simulazioni CAE,\nvisual prototyping, ecc.)\n\nConoscere e saper utilizzare le tecniche, gli strumenti e le metodologie per\nl'integrazione tra la sperimentazione virtuale e quella fisica\n\nConoscere i processi “caratteristici” della funzione “ricerca &\nsviluppo” e le interazioni con le altre funzioni aziendali\n\nSaper lavorare in un team di lavoro\n\nConoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\n\nTECNICO AREA PRODUZIONE\n\nFIGURE PROFESSIONALI\n\nAddetto all'ufficio produzione\n\nAREA DI ATTIVITÀ\n\nIl Tecnico Area Produzione conoscendo le tecniche organizzative e le\nmetodologie per la gestione delle “operations” è in grado di coordinare le\nrisorse assegnate ad un reparto e\u002Fo ad una o più linee di produzione\nmonitorando i risultati in termini di produttività e qualità delle\nlavorazioni.\n\nCONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\n\nSapere applicare le tecniche di studio dei metodi, di misurazione dei tempi,\nstudio del layout e del flusso delle lavorazioni, utilizzando le metodologie e\ngli strumenti per impostare programmi per la valutazione dell'efficienza e per\nil recupero della produttività delle lavorazioni\n\nSapere analizzare il processo ed i cicli di lavorazione per proporre\nsoluzioni tecnologiche per la razionalizzazione ed il miglioramento delle\nlavorazioni\n\nConoscere gli strumenti operativi del sistema logistico\n\nSapere applicare le tecniche previste dai sistemi di programmazione (MRP,\n“push” e “pulì\") e loro evoluzioni, elaborare programmi di produzione e\napplicare tecniche e strumenti per il controllo del loro avanzamento\n\nSaper interpretare ed applicare le tecniche ed i metodi di programmazione\ndelle attività secondo le logiche della produzione su commessa e del Project\nManagement\n\nConoscere i processi “caratteristici\" della funzione “produzione\" e le\ninterazioni con le altre funzioni aziendali\n\nSaper lavorare in un team di lavoro\n\nConoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\n\nTECNICO AREA MANUTENZIONE\n\nFIGURE PROFESSIONALI\n\nAddetto all’area manutenzione\n\nAREA DI ATTIVITÀ\n\nIl Tecnico Area Manutenzione, grazie alla conoscenza delle tecniche\norganizzative e delle metodologie per la gestione della manutenzione è in\ngrado di coordinare le risorse assegnate per garantire l’eflicienza degli\nimpianti e dei macchinari riducendo i tempi di fermo macchina per il ripristino\ndelle anomalie di funzionamento.\n\nCONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI\n\nConoscere il ruolo della manutenzione nell’azienda e la sua integrazione\ncon il processo produttivo\n\nConoscere gli indicatori di affidabilità dei sistemi produttivi\n\nConoscere le politiche e le logiche di manutenzione (pronto intervento,\nmanutenzione programmala, manutenzione preventiva - su condizione)\n\nConoscere ed essere in grado di applicare le tecniche per l’organizzazione\ndegli interventi di manutenzione\n\nConoscere le caratteristiche e la struttura dei sistema informativo per la\nmanutenzione (gestione \"ordini di lavoro”, “diari macchina”, eco.,\nreporting di manutenzione)\n\nConoscere le logiche della manutenzione autonoma in temiini di distribuzione\ndelle competenze tra area produzione ed area manutenzione\n\nConoscere i nuovi modelli organizzativi della manutenzione (unità autonome\ndi produzione, ecc.)\n\nConoscere i concetti base del TPM (Total Productive Maintenance) e le\nmodalità organizzative per la sua introduzione in azienda\n\nConoscere i processi “caratteristici” della funzione “manutenzione”\ne le interazioni con le altre funzioni aziendali\n\nSaper lavorare in un team di lavoro\n\nConoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le\nmisure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro\n\nADDETTO AREA COMMERCIALE\n\nFIGURE PROFESSIONALI\n\nAddetto all’ufficio commerciale\n\nAREA DEATTIVILA\n\nL’Addetto Area Commerciale, sulla base delle conoscenze\ntecnico\u002Fspecialisliche in possesso e delle capacità richieste per una corretta\ncopertura del ruolo, è in grado di gestire le attività tecnico professionali\ndella funzione commerciale, cura la relazione con il mercato e la clientela per\nl’analisi delle esigenze e dei bisogni, promuove l’offerta aziendale e\npredispone soluzioni tecniche e proposte economiche.\n\nCONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO- PROFESSIONALI\n\nConoscere le caratteristiche del setlore\u002Fcomparto di appartenenza e dei\nprincipati processi, tecnologie, prodolti\u002Fservizi aziendali e possedere una\nvisione “sistemica” che permetta di individuare i collegamenti tra i\ndiversi sub-settori merceologici in una logica di filiera (comparto\naziendale)\n\nConoscere i processi, le procedure ed i documenti che competono alla\nfunzione\u002Fprocesso, (processi interni) ovvero:\n\nconoscere le procedure interne per la gestione economico-finanziaria, la\ngestione dei rapporti con le altre fùnzioni\u002Fprocessi, servizi, uffici, enti\nproduttivi\n\nconoscere le procedure previste dal sistema qualità\n\nconoscere il sistema gestionale aziendale\n\nConoscere il perimetro funzionale ed operativo della funzione\n“commerciale\"\n\nConoscere le logiche dei sistemi di pianificazione e programmazione\ncommerciale\n\nConoscere i processi “caratteristici” della funzione “commerciale\" e\nle interazioni con le altre funzioni aziendali\n\nConoscere le logiche dell’orientamento al mercato ed applicare gli\nstrumenti del marketing\n\nConoscere il piano di marketing come strumento che definisce obiettivi,\nstrategie ed azioni dell’azienda, sintetizzandone le linee guida per il\nfuturo\n\nConoscere e sapere rappresentare l’offerta di servizi e prodotti\ndell’azienda anche dal punto di vista tecnico\n\nEssere in grado di predisporre soluzioni tecniche e proposte economiche\n\nEssere in grado di identificare le fasi in cui si articola il processo di\nvendita (dalla prospezione al post vendita)\n\nConoscere e padroneggiare gli strumenti e le metodologie principali per la\ngestione dell’attività di vendita dal punto di vista dell’organizzazione\ndell’attività\n\nConoscere i principi dell’orientamento al cliente\n\nConoscere i principi e gli elementi di base della relazione interpersonale e\ndella comunicazione efficace (verbale e non verbale)\n\n> Essere in grado di gestire le criticità dell’agire comunicativo\n\nApplicare i metodi e le tecniche per la negoziazione e la gestione delle\nobiezioni\n\nConoscere i principi della comunicazione telefonica\n\nConoscere ed saper utilizzare gli strumenti necessari alla predisposizione e\nalla verifica dei risultati raggiunti dalla propria attività\n\nSaper lavorare in un team di lavoro\n\nConoscere ed applicare le normative e le misure di sicurezza e di tutela\ndell’ambiente di lavoro.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"pensionfund","PREVIDENZA COMPLEMENTARE L’aliquota cont","PREVIDENZA COMPLEMENTARE\n\nL’aliquota contributiva a carico dell’azienda sarà elevata ali’ 1,4%\na decorrere dal 1° gennaio 2012.\n\nA decorrere dal 1° gennaio 2013, a condizione che il lavoratore\ncontribuisca almeno con pari aliquota, questa sarà adeguala, anche per gli\napprendisti, a quanto applicato alla generalità delle imprese iscritte a\nCOMETA.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"contracttrial","Art. 2 PERIODO DI PROVA L’assunzione in ","Art. 2\n\nPERIODO DI PROVA\n\nL’assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova\nnon superiore ai 30 giorni di effettivo lavoro. Durante tale periodo è\nreciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi\nmomento, senza preavviso né relativa indennità sostitutiva.\n\nNel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o\ndi infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova\nstesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni\nlavorativi sia per il caso di malattia sia per il caso di infortunio.\n\nQualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per\nlicenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso,\nal lavoratore spelta il seguente trattamento: fa retribuzione delle ore di\nlavoro compiute dal lavoratore a economia oppure, in caso di lavorazione a\ncottimo, il guadagno spettantegli per il lavoro eseguito.\n\nIn ogni caso, la retribuzione che verrà corrisposta al lavoratore durante\nil periodo di prova non potrà essere inferiore ai minimo contrattuale previsto\nper la categoria professionale della classificazione unica per la quale il\nlavoratore è stato assunto o in cui abbia svolto le mansioni. Qualora alla\nscadenza del periodo di prova, l’azienda non proceda alla disdetta del\nrapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà senz’altro confermato in\nservizio e la sua anzianità deve avere la decorrenza a tutti gli effetti dal\ngiorno dell’assunzione.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"contractseverancepay","Art. 10 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO All","Art. 10\n\nTRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO\n\nAll'alto della risoluzione del rapporto l'azienda corrisponderà al\nlavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto\ndisposto daH’art. 2120 c.c. e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in base\nalle seguenti misure:\n\n•ore 100 per ciascun anno di anzianità di servizio sino al 10° anno\ncompiuto;\n\n•ore 173 per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° compiuto;\n\n•a decorrere dal 1° gennaio 1990 in applicazione dell'art, 5 legge 29\nmaggio 1982, n. 297, ore 173 per ciascun anno di servizio compiuto.\n\nPer il computo dell’indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio\n1982 valgono le norme di cui all’art. 26, Disciplina Speciale, Parte prima\ndel CCNL 20 luglio 1979.\n\nIl pagamento del trattamento di fine rapporto avverrà entro 30 giorni dalla\ndata di pubblicazione dell’indice ISTAT da utilizzare ai fini della\nrivalutazione del fondo t.f.r..\n\nDICHIARAZIONE A VERBALE\n\nLe Parti in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'alt. 2120\ncodice civile, convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative\nmaggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuale oltre il normale\norario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine\nrapporto.\n\nNORMA TRANSITORIA\n\nLe Parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120\ncodice civile, convengono che a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino al 31\ndicembre 2000 la gratifica natalizia è esclusa dalla base di calcolo del\ntrattamento di fine rapporto.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"tempagency","B) CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVO","B) CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO\n\nPer le professionalità soggette alla \"mobilità professionale” di cui\nail'art. 4 disciplina generale sezione III corrispondenti alle figure\ninquadrale nella prima categoria contrattuate, l’inquadramento ed il\ntrattamento retributivo applicabile al prestatore di lavoro somministrato a\ntempo determinato è quello riferito alla seconda categoria contrattuale; per\nquelle corrispondenti alle figure inquadrate nella seconda categoria\ncontrattuale il riferimento è alla terza categoria contrattuale.\n\nAi lavoratori spettano tutti i trattamenti previsti dal presente contratto\ncollettivo e ogni altro trattamento in atto in azienda che non siano\nincompatibili con la natura del contratto di somministrazione, e comunque in\nproporzione al periodo di lavoro prestato. Gli accordi aziendali riguardanti il\npremio di risultato stabiliscono modalità c criteri per la determinazione e la\ncorresponsione di tale premio. Salvo diversa previsione dell’accordo\naziendale ai lavoratori somministrati a tempo determinalo il premio di\nrisultalo competerà qualora in servizio alla data di erogazione ovvero di\ncomunicazione dei risultati di cui al quarto comma dell'art. 10, disciplina\ngenerale, sezione terza, in proporzione diretta al periodo di servizio prestalo\nnell’anno di riferimento de! premio stesso, ancorché in virtù di diverse\nmissioni nell’ambito dell’anno stesso.\n\nL’azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto\ndi somministrazione di lavoro, procederà all’inserimento dei lavoratori con\npreventiva informazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria relativamente a:\nnumero dei contratti, motivi, lavorazioni e\u002Fo reparti interessati e relativa\ndurala prevista; ove ricorrano ragioni di urgenza e necessità la predetta\ncomunicazione è fornita entro i cinque giorni successivi all’inserimento.\nAnaloga informativa riguarderà le ipotesi di proroga dei periodi di\nassegnazione inizialmente stabiliti.\n\nI prestatori di lavoro somministrato hanno diritto ad esercitare presso\n1'utilizzatore, per tutta la durala della somministrazione, i diritti di\nlibertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del\npersonale dipendente delle imprese utilizzatrici.\n\nSu richiesta del lavoratore somministralo, l’azienda fornirà al medesimo\ninformazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero\ndisponibili nell’unità produttiva ove questi è impiegato.\n\nIn caso di successiva assunzione del lavoratore somministrato, ai fini del\ntrattamento retributivo del medesimo si terrà conto di quanto previsto al\ncomma primo del presente articolato al fine di non determinare condizioni\neconomiche di peggior favore rispetto a quelle già fruite in qualità di\nlavoratore somministrato.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"green_trigger","L’Associazione imprenditoriale renderà a","L’Associazione imprenditoriale renderà anche informazioni globali sulle\niniziative realizzale dalle aziende ai fini della tutela e del miglioramento\ndell’ambiente interno ed esterno.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"direct_participation_hrs","Art. 1 ASSEMBLEA L’esercizio del diritto","Art. 1\n\nASSEMBLEA\n\nL’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art. 20 della legge 20\nmaggio 1970, n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:\n\n•la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni\ne con l’indicazione specifica dell'ordine del giorno;\n\n•le osi. stipulanti e\u002Fo la RSU convocherà mio l’assemblea retribuita,\npossibilmente alla fine o all’inizio dei periodi di lavorazione, fermo\nrestando quanto previsto alla lettera a) punto 4 - Parte prima dell’Accordo\ninterconfederale 20 dicembre 1993;\n\n•le o.s.l. stipulanti e\u002Fo la RSU nel convocare assemblee retribuite di\ngruppi di lavoratori da tenersi durante l’orario di lavoro, dovranno tenere\nconto delle esigenze afferenti la continuazione della normale attività degli\naltri lavoratori non interessali all’assemblea stessa;\n\n•quando nell’unità produttiva il lavoro si svolge a turni l’assemblea\npuò essere articolata in due riunioni nella medesima giornata;\n\nA) lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver\nluogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la\nsicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.\n\nSaranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di\nattuazione in relazione ai punti 4) e 5).\n\nDovranno essere preventivamente comunicati all’azienda i nominativi dei\ndirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare\nall’assemblea.\n\nAnalogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità\nproduttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue\nretribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al 2° comma, art. 35,\ndella legge 20 maggio 1970, n. 300.\n\nTali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive\nmedesime, con le modalità di cui sopra, in quanto compatibili.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"strikes_trigger","•attribuendo alla autonomia collettiva d","•attribuendo alla autonomia collettiva delle Parli una funzione primaria\nper la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo\npartecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le Parti\nriconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"MEALALL_trigger","Art. 12 MENSE AZIENDALI - INDENNITÀ DI M","Art. 12\n\nMENSE AZIENDALI - INDENNITÀ DI MENSA\n\nPer le mense aziendali o indennità sostitutiva si fa riferimento alle\nsituazioni contrattuali o di fatto esistenti.\n\nPremesso che la computabilità dell’indennità di mensa nella retribuzione\nvalevole ai fini degli istituti contrattuali e di legge è disciplinata dal\nl’Accordo interconfederale 20 aprile 1956, recepito in legge con D.P.R. 14\nluglio 1960, n. 1026, e dagli accordi aziendali in materia, le Parti confermano\nche l’equivalente del costo della mensa sostenuto dal datore di lavoro non è\ncomputabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui\nall’art. 2120 C.C. né degli altri istituti contrattuali e di legge.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"SENIOR_trigger","Art. 14 AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ I","Art. 14\n\nAUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ\n\nIl lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la\nstessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso\nindustriale facente capo alla stessa società) e nella medesima categoria di\nappartenenza, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, avrà diritto,\na titolo di aumento periodico di anzianità, ad una maggiorazione retributiva\nin cifra fissa pari agli importi di cui alle successive tabelle:\n\nCategorie Importi mensili in vigore fino al 31 dicembre 2001\n\nla 17,93 Euro\n\n2a 20,98 Euro\n\n3a 24,30 Euro\n\n4a 25,98 Euro\n\n5a 28,77 Euro\n\nCategorie Importi mensili in vigore dal 1 gennaio 2002\n\nla 18,49 Euro\n\n2a 21,59 Euro\n\n3a 25,05 Euro\n\n4a 26,75 Euro\n\n5a 29,64 Euro\n\nA tali importi saranno ragguagliati gli aumenti periodici maturati a partire\ndal 1° gennaio 1980. Al fine del computo degli aumenti periodici si considera\nun massimo di 5 bienni per ogni categoria. Gli aumenti periodici non debbono\nessere considerali agli effetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e\ndi tutti gli istituti che non facciano espresso riferimento alla retribuzione\nglobale di fatto. Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti\nda precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito\npotranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.\n\nGli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\n\nGli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono fino a\nconcorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.\n\nIn caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore l’anzianità ai\nfini degli aumenti periodici, nonché il numero di essi, decorreranno\nnuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.\n\nII passaggio dalla 4a alla 5a categoria della classificazione unica non\ncomporta l’applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma e gli\naumenti periodici già maturati saranno ragguagliati agli importi previsti per\nla Za categoria.\n\nNORME TRANSITORIE\n\nGli aumenti periodici maturati fino al 31 dicembre 1979 rimangono congelati\nin cifra e costituiscono apposito elemento retributivo non assorbibile in caso\ndi passaggio del lavoratore a categoria superiore.\n\nLe Parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal 1° gennaio 1980,\ncalcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull’indennità di\ncontingenza.\n\nPernio restando quanto previsto al punto 7.5 dell’Accordo interconfederale\n18 dicembre 1988 per la Disciplina dei contralti di formazione e lavoro, ai\nfini della maturazione degli aumenti periodici, l’anzianità di servizio\ndecorre:\n\ndal momento dell’assunzione per i lavoratori assunti successivamente al\n1° gennaio 1990;\n\n- dal 1° gennaio 1990 per i lavoratori assunti precedentemente a tale data\ne che alla stessa data non abbiano compiuto il 20° anno di età;\n\ndai momento de»'attribuzione della qualifica per i lavoratori assunti come\napprendisti.\n\nFederorafi-Associazione Argentieri e Fitn-Fiom-Uilm rinunciano\nreciprocamente a ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei\npropri rappresentati, fondata sull'applicazione delle clausole circa la\ndecorrenza dell’anzianità di servizio, ai fini della maturazione degli\naumenti periodici, dopo il compimento del 20“ anno di età, contenute nei\nprecedenti Contralti Collettivi Nazionali.\n\nFim-Fiom-Uilra si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi\nterritoriali e aziendali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede\ncentrale, territoriale e aziendale, che persegua, anche indirettamente,\nfinalità contrastanti con quelle qui definite.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"sundayallowancetype","E’ considerato lavoro festivo quello eff","E’ considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti\nnell'art. 6.\n\nLe percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, festivo ovvero\nprestato tra le ore 21.00 e le ore 06.00, da corrispondersi oltre alla normale\nretribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma\nsuccessivo, sono le seguenti:\n\nA) Lavoro straordinario\n\nprime due ore 20%\n\nore successive 30%\n\nB) Lavoro prestato tra le ore 21.00 e le ore 06.00\n\na turni avvicendati 20%\n\nnon a turni 30%\n\nC) Festivo 50%\n\nD) Straordinario festivo 55%",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"NOCTPREM_trigger","B) Lavoro prestato tra le ore 21.00 e le","B) Lavoro prestato tra le ore 21.00 e le ore 06.00\n\na turni avvicendati 20%\n\nnon a turni 30%",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"ONCERISE_trigger","Art. 10 TREDICESIMA MENSILITÀ L'azienda ","Art. 10\n\nTREDICESIMA MENSILITÀ\n\nL'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore di cui\nalla presente Parte terza, in occasione della ricorrenza natalizia, una\ntredicesima mensilità d’importo ragguagliato all’intera retribuzione di\nfatto percepita dal lavoratore stesso.\n\nLa corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, il lavoratore di cut alla presente Parte terza non in prova ha\ndiritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti\nsono i mesi di anzianità di servizio presso l’azienda.\n\nLa trazione di mese superiore ai 15 giorni va considerata a questi effetti\ncome mese intero.\n\nIl periodo di prova seguilo da conferma è considerato utile per il calcolo\ndei dodicesimi di cui sopra.\n\nDICHIARAZIONE A VERBALE\n\nAi soli fini dei rapporti con gii Enti previdenziali e senza pregiudizio per\nla retribuzione contrattualmente dovuta ai lavoratori, le Parti dichiarano che\nla quota di tredicesima mensilità e di eventuali altre retribuzioni differite,\ncorrisposta al lavoratore per i periodi di sospensione della prestazione di\nlavoro relativi a malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio,\nè a carico dell’azienda esclusivamente ad integrazione delta parte di tale\nquota indennizzata in forza di disposizioni legislative.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"lowwageperiod","Considerato che a decorrere dal 1’ april","Considerato che a decorrere dal 1’ aprile 2000 i minimi tabellari\nconglobano i valori dell’ex indennità di contingenza, e dal 1° gennaio 2009\nconglobano l’E.d.r. di cui al Protocollo 31.7.1992, i minimi tabellari\nmensili lordi alle diverse scadenze assumono i seguenti valori:\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Categoria\n      Da 01\u002F10\u002F10\n      Da 01\u002F08\u002F11\n      Da 01\u002F06\u002F12\n      Da 01\u002F01\u002F13\n    \n    \n      1\n      1.129,16\n      1.147,83\n      1.16630\n      1.17804\n    \n    \n      2\n      1.236,16\n      1.258,16\n      1.280,16\n      1.294,83\n    \n    \n      3\n      1 357,24\n      1.383,24\n      1.40934\n      1.42637\n    \n    \n      4\n      1.41130\n      1.438,83\n      1.466,16\n      1.484,38\n    \n    \n      5\n      1.505,81\n      1335,81\n      1.565,81\n      1.58531\n    \n    \n      5s\n      1.604,31\n      1.637,42\n      1.67033\n      1.692,60\n    \n    \n      6\n      1.724,72\n      1.760,28\n      1.795,84\n      1.81934\n    \n    \n      7\n      1.872,91\n      1.912,47\n      1.95203\n      1.978,40\n    \n  \n\n\n\n\nAi lavoratori inquadrati nella 7* categoria è corrisposto un elemento\nretributivo pari a euro 59,39 mensili lordi già riconosciuti dal Contratto\nCollettivo Nazionale di lavoro del 21 aprile 2008.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"ADMINISTRATIVE_trigger","Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbli","Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, si applica la\nnormativa, in tema di permessi, di cui all’art. 32 della legge n. 300 del 20\nmaggio 1970.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 4 PERMESSI PER MOTIVI SINDACALI E C","Art. 4\n\nPERMESSI PER MOTIVI SINDACALI E CARICHE ELETTIVE\n\nAi lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e\nprovinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle\nFederazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali metalmeccanici,\npotranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a 24 ore per ciascun\ntrimestre solare, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dai\nlavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette\ne garantito comunque in ogni reparto lo svolgimento dell’attività\nproduttiva.\n\nLe qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere\ncomunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali alle Associazioni\nindustriali territoriali, che provvederanno a comunicarle all’azienda cui il\nlavoratore appartiene.\n\nPer l’aspettativa dei lavoratori chiamali a funzioni pubbliche elettive o\na ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le\ndisposizioni di cui all’art. 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"hourspweek_select","La durala settimanale del lavoro normale","La durala settimanale del lavoro normale viene confermata in 40 ore. Essa\npuò essere computata come durata media in un periodo non superiore ai dodici\nmesi nei casi previsti dalla legge, dall’articolo seguente, e dagli accordi\naziendali in materia. Ai fini legati, in particolare del computo del lavoro\neffettivo, i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati secondo quanto\nprevisto dalle vigenti disposizioni di legge.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"MAXHOURS_trigger","Il ricorso ai lavoro straordinario deve ","Il ricorso ai lavoro straordinario deve essere contenuto. Ai fini del\npresente contratto, e fermo quanto previsto dal comma 4, art. 5 Dtsg 8.4.2003\nn. 66, viene fissato un unico limite massimo di 270 ore annuali per ciascun\nlavoratore.",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"PAIDLEAV_trigger","Art. 12 FERIE I lavoratori maturano per ","Art. 12\n\nFERIE\n\nI lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie\nretribuito pari a 4 settimane.\n\nOgni settimana di ferie dovrà essere ragguagliala a 6 giorni lavorativi di\n6 ore e 40 minuti ciascuno. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di\nlavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computali per\n1,2 ciascuno, sia agii effetti del computo del periodo di ferie contrattuale\nsia agli effetti della retribuzione relativa.\n\nI giorni festivi di cui all’art. 6 che ricorrono nel periodo di godimento\ndelle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo a un\ncorrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può\nessere sostituito dalla relativa indennità per mancale ferie, calcolala come\nindicato al 9° comma del presente articolo.\n\nLe ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per\nreparto, per scaglioni). Il periodo di ferie consecutive e collettive non\npotrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle\nferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, previo esame congiunto in\nsede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con\nle esigenze del lavoro dell’azienda.\n\nAl lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall’intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un\ndodicesimo del periodo feriale di cui al 1° comma. La frazione di mese\nsuperiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese\nintero.\n\nIn caso di risoluzione del rapporto, al lavoratore spetterà il pagamento\ndelle ferie in proporzione dei dodicesimi maturali. La frazione di mese\nsuperiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese\nintero.\n\nIl periodo dì preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non\nè ammessa la rinuncia sia tacita sia esplicita al godimento annuale delle\nferie. Ove, per cause dovute a imprescindibili esigenze dei lavoro\ndell’azienda e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di\ngiornate di ferie non è ammessa la sostituzione dei godimento delle ferie con\nun’indennità sostitutiva; di conseguenza, la relativa fruizione avrà luogo\nnon appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative.\n\nLe ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati\ngli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a\nprestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e\ntempo.\n\nPer i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo, verrà computato l’utile\nmedio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente\nprecedente la corresponsione delle ferie.\n\nPer i concottimisti verrà computata la media delle percentuali di\nmaggiorazione realizzale negli analoghi periodi di paga.\n\nAll’inizio del godimento delle ferie (collettive e\u002Fo continuative) sarà\ncorrisposta la relativa retribuzione presunta. La somma corrisposta\nall’inizio del periodo feriale sarà conguagliata nel periodo di paga\nsuccessivo.\n\nIn caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso del\nperiodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta\nper il solo periodo di viaggio.\n\nDICHIARAZIONE COMUNE\n\nAl fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei\nlavoratori provenienti da paesi extraeuropei, le aziende considereranno con la\nmassima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative, le\nrichieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di\nperiodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che\ndelle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto\neventualmente disponibili.",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"bankholidays2","Art. 6 FESTIVITÀ Agli effetti della legg","Art. 6\n\nFESTIVITÀ\n\nAgli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sono considerati giorni\nfestivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui\nall'art. 9 della Disciplina Generale, Sezione terza.\n\nAgli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977,\nn. 54, e del DPR. 28 dicembre 1985, n. 792, sono considerali giorni festivi:\n\n•le festività del:\n\n25 aprile (anniversario della Liberazione)\n\n1° maggio (festa del lavoro)\n\n2 giugno (festa nazionale della Repubblica)\n\n•le festività di cut appresso:\n\n•Capodanno (1° gennaio)\n\n•Epifania del Signore (6 gennaio)\n\n•lunedi di Pasqua (mobile)\n\n•SS. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma\n\n(giorno del santo patrono - 29 giugno)\n\n•Assunzione di M.V. (15 agosto)\n\n•Ognissanti (1° novembre)\n\n•Immacolata concezione (8 dicembre)\n\n•Natale (25 dicembre)\n\n•S. Stefano (26 dicembre)\n\nPer il trattamento delle festività di cui ai punti a) e b) valgono le norme\ndi legge;\n\n•il giorno del santo patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o\nun’altra festività da concordarsi all’inizio di ogni anno tra le\nOrganizzazioni locali competenti, in sostituzione di quella del santo patrono,\nfatto salvo il punto 4 della lettera b).\n\nLe Parti convengono di estendere alle festività di cui at punto c) il\ntrattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954 n. 90 per le festività di cui\nal punto b).\n\nNei casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto c) per i\nquali i lavoratori percepiscono un trattamento a carico dei relativi istituti\nassistenziali (malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ecc.), l’azienda\nintegrerà il trattamento corrisposto dagli istituti predetti fino a\nraggiungere la retribuzione normale che il lavoratore avrebbe percepito se non\nfosse stato assente. Le singole giornate di festività sono ragguagliate a ore\n6 e 40 minuti (1\u002F6 di 40 ore).\n\nPer quanto riguarda la festività del 4 novembre la cui celebrazione ha\nluogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del\ntrattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.\n\nNOTA A VERBALE\n\nNell’ipotesi di distribuzione dell’orario di lavoro in 5 giorni\nsettimanali, le festività infrasettimanali cadenti dal lunedi al venerdì\nsaranno retribuite in ragione di ore 8.\n\nQuelle cadenti nei giorni di sabato e domenica, in ragione di ore 6 e 40\nminuti.",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"SCHEDULE_trigger","Art. 9 RIPOSO SETTIMANALE 11 lavoratore ","Art. 9\n\nRIPOSO SETTIMANALE\n\n11 lavoratore ha diritto al riposo settimanale. Il riposo settimanale\ncoincide con la domenica.\n\nSono fatte salve le deroghe a disposizione di legge.\n\n•lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica,\ngodranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere\nprefissato.\n\nIn caso di spostamento eccezionale del giorno dì riposo prestabilito, il\nlavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe\ndovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita per il lavoro\nfestivo.",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"sicknesspay","Art. 35 TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA ","Art. 35\n\nTRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO\n\nIn caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo\ngiorno di assenza e inviare alla medesima entro il giorno successivo il\ncertificato medico attestante la malattia. L’eventuale prosecuzione dello\nstalo di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il\nprimo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve\nessere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve\ninviare all’azienda entro il secondo giorno successivo alla scadenza del\nperiodo di assenza indicala nel certificato medico precedente.\n\nIn mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di\ngiustificato impedimento, l’assenza verrà considerala ingiustificata.\nL'azienda ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel\nrispetto dell’art. 5 della legge n. 300 del 1970.\n\n•lavoratore assente è tenuto a trovarsi al proprio domicilio, ovvero in\nquello da lui comunicato all’azienda, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17\nalle ore 19, disponibile per le visite di controllo. Nel caso in cui a livello\nterritoriale le visite di controllo siano effettuale, su iniziativa dell'ente\npreposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui\nsopra saranno adeguate a criteri organizzativi locali.\n\nNel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore deve comunicare\nall’azienda i mutamenti di domicilio o dimora, anche se temporanei.\n\nSono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal\ndomicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici, di cui il\nlavoratore dia preventiva comunicazione all'azienda.\n\nin caso di mancala effettuazione della visita medica di controllo, per\nmancato reperimento del lavoratore nelle fasce orarie sopra stabilite presso il\ndomicilio comunicato al datore di lavoro, il lavoratore medesimo incorrerà nei\nprovvedimenti disciplinari di cui all'art. 21 della Disciplina Generale Sezione\nterza del contratto e nella perdila del trattamento economico di malattia\nsecondo le disposizioni di legge.\n\nIn caso di interruzione del servizio dovuto a malattia o infortunio non sul\nlavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per\nun periodo di:\n\n•6 mesi per anzianità diservizio fino a 5 anni compiuti;\n\n•8 mesi per anzianità diservizio oltre i 5 anni e fino ai 10anni\ncompiuti;\n\n•10 mesi per anzianità diservizio oltre i 10 anni.\n\nIn caso di più malattie o infortuni non sul lavoro i periodi di\nconservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente\nverificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso e il\nperiodo complessivo di conservazione del posto sarà:\n\n•per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti: mesi 9;\n\n•per anzianità di servizio oltre i 5 anni e fino ai 10 anni compiuti:\nmesi 12;\n\n•per anzianità di servizio oltre i IO anni: mesi 15.\n\nResta salvo quanto previsto dalia legge n. 1088 del 1970 per la\nconservazione del posto dei lavoratori affetti da TBC.\n\nLa malattia ovvero l’infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del\npreavviso nel caso di licenziamento, nei limiti e agii effetti della normativa\nsulla conservazione del posto.\n\nLa malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive ne sospende la\nfruizione nelle seguenti ipotesi:\n\n•malattia che comporla ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;\n\n•malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.\n\nL’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva\nagli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento\nnecessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di\ninfermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali\nvigenti.\n\nAl lavoratore che si assenti per malattia e\u002Fo infortunio non sul lavoro\ndurante il preavviso è dovuto il trattamento economico a carico aziendale non\noltre la scadenza del preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro\nper raggiunti limiti di età, ancorché comunicata in costanza di malattia e\u002Fo\ninfortunio non sul lavoro, al lavoratore sarà conservato il posto ed erogato\nil relativo trattamento economico nei limiti del periodo di preavviso\ncontrattualmente stabilito.\n\nSuperato il periodo di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il\nrapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo\nprevisto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa\nl'indennità sostitutiva del preavviso.\n\nQualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nal lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di\nlavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.\n\nOve ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto\nrimane sospeso salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del\npreavviso.\n\nResta espressamente convenuto che, superati i limiti di conservazione del\nposto di cui sopra, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta,\ndi un periodo di aspettativa della durata di mesi 4, durante il quale non\ndecorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun\nistituto.\n\nA fronte del protrarsi dell’assenza a causa di malattia grave e\ncontinuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire,\nprevia richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla\nguarigione clinica, debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di\nassolvere alle precedenti mansioni e, comunque, di durala non superiore a\ncomplessivi 18 mesi continuativi.\n\nDecorsi delti periodi senza che il lavoratore abbia ripreso servizio\nl’azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.\n\nPer quanto concerne l’assistenza e il trattamento di malattia, per i\nlavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia.\n\nInoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o\ninfortunio non sul lavoro, nell’ambito della conservazione del posto una\nintegrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni\nlegislative e\u002Fo di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento\neconomico complessivo netto, come di seguito descritto, operando i relativi\nconguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.\n\nA tal fine il lavoratore avrà diritto al seguente trattamento:\n\nper anzianità di servìzio fino a 5 anni compiuti, l’intera retribuzione\nglobale per i primi 2 mesi e metà retribuzione globale per i 4 mesi\nsuccessivi;\n\nper anzianità di servizio oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti,\nl’intera retribuzione globale per i primi 3 mesi e metà retribuzione globale\nper i 5 mesi successivi;\n\nper anzianità di servizio oltre i 10 anni, l'intera retribuzione globale\nper i primi 4 mesi e metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi.\n\nNell’ipotesi di più malattie o infortuni non sul lavoro nell'arco\ndell'ultimo triennio (vedi nono comma) il trattamento sarà il seguente:\n\nper anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti: mesi 9, di cui mesi 2 a\nintera retribuzione globale e mesi 7 a metà retribuzione globale;\n\nper anzianità di servizio oltre 5 anni compiuti: mesi 12, di cui mesi 3 a\nintera retribuzione globale e mesi 9 a metà retribuzione globale;\n\nper anzianità di servizio oltre IO anni: mesi 15, di cui mesi 4 a intera\nretribuzione globale e mesi 11 a metà retribuzione globale.\n\nOve richiesti verranno erogati proporzionali acconti.\n\nLe eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a\nconcorrenza.\n\nTale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti\naziendali o locali o, comunque, derivanti da norme generali in alto o future,\ncon conseguente assorbimento fino a concorrenza.\n\nSalvo l’eventuale periodo di aspettativa l’assenza per malattia, nei\nlimili dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la\nmaturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (trattamento di\nfine rapporto, ferie, gratifica natalizia, eco.).\n\nAgli effetti del presente articolo è considerata malattia anche\nl’infermità da infortunio non sul lavoro.\n\nNOTA A VERBALE\n\nCon riferimento alla disciplina sopra riportata, entro il 31.12.2011 le\nparti stipulanti definiranno una clausola che concorra a prevenire fenomeni\ningiustificati di morbilità breve e ricorrente in corso d’anno; tale\nclausola troverà applicazione per tutti i lavoratori con il futuro CCNL.\n\nIn occasione del negoziato di cui sopra le parti approfondiranno condizioni\ne costi per attivare a favore dei lavoratori a tempo indeterminato e non in\nprova una forma di assistenza sanitaria integrativa con decorrenza delle\nrelative prestazioni non posteriore al 31.10.2013.",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"disabilitypay","Art. 34 INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE ","Art. 34\n\nINFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI\n\nSi richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,\nprevidenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal\npresente articolo.\n\nL’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione\ndell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal\nlavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestale le\npreviste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.\n\nQualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga\nattribuibili all’azione nociva delie sostanze adoperate o prodotte\nnell'ambiente del lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore\ndiretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.\n\nQualora l’infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la\ndenuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute\ntestimonianze.\n\nNel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà\nattenersi alle disposizioni previste dalle norme contrattuali in materia di\nmalattia e infortunio non sul lavoro.\n\nAi lavoratore sarà conservalo il posto:\n\n•in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il\nquale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla\nlegge;\n\n•in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col\nrilascio del certificalo medico definitivo da parte dell'Istituto\nassicuratore.\n\nIn tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di\nassolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più\nadatte alla propria capacità lavorativa.\n\nIl lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per la prima\ngiornata nella quale abbandona il lavoro.\n\nInoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o\nmalattia professionale un’integrazione di quanto egli percepisce, in forza di\ndisposizioni legislative e\u002Fo di altre norme, fino al raggiungimento del normale\ntrattamento economico complessivo netto che il lavoratore di eguale anzianità\ne per pari periodo avrebbe globalmente percepito dall’azienda in adempimento\ndelle norme contrattuali in materia di malattia e infortunio non sul lavoro,\noperando a tal fine i relativi conguagli ai termine del periodo di trattamento\ncontrattuale.\n\nPer l’eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale\neccedente la scadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale\ntrattamento assicurativo.\n\nOve richiesti verranno erogati proporzionali acconti.\n\nLe eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a\nconcorrenza.\n\nAl termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza\ne convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del\ncertificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il\nlavoratore deve presentarsi per la ripresa del lavoro.\n\nQualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini di conservazione del\nposto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere\nservizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo\ntrattamento di fine rapporto.\n\nSuperato il termine di conservazione del posto ove l’azienda risolva il\nrapporto di lavoro corrisponderà al lavoratore il trattamento previsto per il\ncaso di licenziamento, ivi compresa l’indennità sostitutiva del\npreavviso.\n\nOve ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto\nrimane sospeso, salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del\npreavviso.\n\nL’infortunio sul lavoro sospende il decorso del preavviso nei caso di\nlicenziamento, nei limiti e agli effetti della normativa sulla conservazione\ndel posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo.\n\n•lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera\ndi assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono\nessere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.\n\nL'assenza per malattia professionale o infortunio nei limiti dei periodi\nfissali dal presente articolo per la conservazione del posto è utile ai fini\ndel trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione\ndell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia,\necc.).\n\nPer gli infortuni verificatisi successivamente al 1’ gennaio 2001 al\nlavoratore assente per infortunio sul lavoro avvenuto in azienda sarà\ngarantita l'erogazione delle spettanze come avviene per le assenze per\nmalattia. Gli importi delle prestazioni di competenza dell’Ente vengono\nliquidate direttamente all’azienda.\n\nIn caso di infortunio e di malattia professionale non si farà luogo al\ncumulo tra il trattamento previsto dal presente contratto e quello\nassicurativo, riconoscendo in ogni caso al lavoratore il trattamento globale\npiù favorevole.",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"maxsicknesspay","A tal fine il lavoratore avrà diritto al","A tal fine il lavoratore avrà diritto al seguente trattamento:\n\nper anzianità di servìzio fino a 5 anni compiuti, l’intera retribuzione\nglobale per i primi 2 mesi e metà retribuzione globale per i 4 mesi\nsuccessivi;",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"healthandsafetypolicy","Art. 25 AMBIENTE DI LAVORO — IGIENE E SI","Art. 25\n\nAMBIENTE DI LAVORO — IGIENE E SICUREZZA\n\n•La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce\nun obiettivo condiviso dall’azienda e dai lavoratori, a partire dal rispetto\ndegli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.\n\nCoerentemente con quest’obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e\npreposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile\ndel servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per\nla sicurezza collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e\nresponsabilità per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e\nmigliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative.\n\n•I1 datore di lavoro all’inlemo dell’azienda ovvero dell’unità\nproduttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione\ndella salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di\nlegge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle nonne vigenti i\nrappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace\nil servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei\nrischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono\nesposti.\n\nIn particolare:\n\n- provvede affinché i lavoratori incaricali dell’attività di prevenzione\nincendi e lotta anlicendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo\ngrave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione\ndell’emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito\nall'organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza;\n\nin relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve\nvalutare, nella scelta delie attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei\npreparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i\nrischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli\nriguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;\n\nprovvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell'assunzione, del\ntrasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove\nattrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati\npericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di\nprevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed\nadeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al\nproprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere\nperiodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero\nall’insorgenza di nuovi rischi;\n\ninforma periodicamente i lavoratori, di norma semestralmente, previa\nconsultazione con gli RLS, attraverso gli strumenti interni utilizzati (mai),\ncomunicazioni cartacee, etc.), circa i temi della salute e sicurezza con\nparticolare riferimento alle tipologie di infortunio eventualmente ricorrenti e\nalle misure di prevenzione previste nonché alte problematiche emerse negli\nincontri periodici con gli RLS.\n\n•Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della\npropria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su\ncui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente\nalla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi fomiti dal datore di\nlavoro.\n\nIn questo contesto di responsabilità e di molo attivo ai fini della\nprevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in\nmateria e sono altresì titolari di specifici diritti.\n\nI lavoratori in particolare devono:\n\nosservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini\ndella protezione collettiva ed individuale;\n\n•sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle\nprescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono\nesposti;\n\nutilizzare correttamente i macchinari, te apparecchiature, gli utensili, le\nsostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature\ndi lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi fomiti\ndall'impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;\n\nsegnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari,\napparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di\nprotezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono\na conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito\ndelle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o\npericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.\n\nI lavoratori, in particolare, hanno diritto di:\n\neleggere i propri rappresentanti per la sicurezza;\n\nverificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione\ndelle misure di prevenzione e protezione;\n\nricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e\nsicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle\nproprie mansioni;\n\n•ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui\nrisultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;\n\n•non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo\ngrave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di\nlavoro;\n\nnon subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti alti ad\nevitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo\nnell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.\n\n•In ogni unità produttiva sono istituiti:\n\n•il documento di valutazione dei rischi che sarà rieiaborato in occasione\ndi modifiche dei processo produttivo e di innovazioni tecnologiche\nsignificative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;\n\nil registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati\ncronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal\nlavoro di almeno un giorno; nel registro sono annotati il nome, il cognome, la\nqualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze\ndell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il\nregistro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero\ndei lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo\ndi vigilanza;\n\nla cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a\nsorveglianza sanitaria, tenuta ed aggiornala a cura del medico competente\nincaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale\ne nel rispetto delle nonne e procedure in materia di trattamento dei dati\npersonali secondo quanto previslodal Digs 196\u002F2003. In tale cartella sono\nannotali i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e\nperiodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie\nprofessionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al momento\ndella risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia\nrichiesta.\n\nE’ inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni\ndi legge, il registro degli esposti agii agenti cancerogeni e mutageni nel\nquale è riportata l'attività svolta dai lavoratori, l’agente cancerogeno\nutilizzato e, ove nota, l’esposizione ed il grado della stessa.\n\n•In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il\nrappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto\ndall’accordo interconfederale 22 giugno 1995 e dalle norme di legge.\n\nAi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono attribuiti,\nsecondo quanto previsto dalle discipline vigenti, diritti c compiti in materia\ndi formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di\nlavoro.\n\nIl datore di lavoro è tenuto a consegnare al Rappresentante dei lavoratori\nper la sicurezza, su richiesta scritta dello stesso, copia del documento di\nvalutazione dei rischi e del registro degli infortuni sul lavoro, previa\nsottoscrizione di apposito verbale di consegna.\n\nGli RLS sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed intemo dei\ndocumenti ricevuti ed esclusivamente connesso all'espletamento delle proprie\nfunzioni con obbligo di rispetto del segreto industriale anche in ordine ai\nprocessi lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di\ncarattere sanitario riguardanti i lavoratori.\n\nIl rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di\nun’apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di\nrischio o di significative variazioni delle condizioni di sicurezza in azienda,\nanche qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi\nadottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano\nidonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale\noccasione, le Parti qualora siano d’accordo sulla necessità di procedere a\nverifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o Enti\nqualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che si\nritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli\noneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico delle aziende.\n\nLe Parti in sede aziendale ovvero gli organismi paritetici territoriali\npossono concordare progetti formativi per gli RLS quantitativamente più ampi\nrispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Per quanto non\nespressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalle\nvigenti disposizioni legislative e dall’Accordo interconfederale 22 giugno\n1995.\n\nSono fatti salvi gli accordi aziendali in materia.",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"protectiveclothing","Art. 26 INDUMENTI DI LAVORO Al lavorator","Art. 26\n\nINDUMENTI DI LAVORO\n\nAl lavoratore che, anche se solo in determinati momenti o fasi di\nlavorazione, sia esposto all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti,\nsarà data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi da indossare,\nsalvo diversa disposizione aziendale, in fase preparatoria dell’attività\nlavorativa nell’ambito del personale dovere di diligenza. Egli sarà messo\nnelle condizioni idonee per la custodia del proprio abito.\n\nQualora l’azienda richieda che taluni lavoratori (per esempio: fattorini,\nportieri, sorveglianti, autisti, eco.) indossino abiti speciali o divise,\ndovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"healthandsafetytraining","Ai rappresentanti dei lavoratori per la ","Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono attribuiti,\nsecondo quanto previsto dalle discipline vigenti, diritti c compiti in materia\ndi formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di\nlavoro.\n\nIl datore di lavoro è tenuto a consegnare al Rappresentante dei lavoratori\nper la sicurezza, su richiesta scritta dello stesso, copia del documento di\nvalutazione dei rischi e del registro degli infortuni sul lavoro, previa\nsottoscrizione di apposito verbale di consegna.",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"hivpolicy","la cartella sanitaria e di rischio indiv","la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a\nsorveglianza sanitaria, tenuta ed aggiornala a cura del medico competente\nincaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale\ne nel rispetto delle nonne e procedure in materia di trattamento dei dati\npersonali secondo quanto previslodal Digs 196\u002F2003. In tale cartella sono\nannotali i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e\nperiodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie\nprofessionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al momento\ndella risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia\nrichiesta.",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"funeralpay","Art. 32 INDENNITÀ IN CASO DI MORTE In ca","Art. 32\n\nINDENNITÀ IN CASO DI MORTE\n\nIn caso di morte dei lavoratore l’indennità sostitutiva dei preavviso e\nil trattamento di fine rapporto saranno corrisposti secondo le disposizioni\npreviste nell’art. 2122 C.C., cosi come modificato dalla sentenza n. 8 del 19\ngennaio 1972 della Corte Costituzionale.",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"marriage","Art. 33 bis CONGEDO MATRIMONIALE In caso","Art. 33 bis\n\nCONGEDO MATRIMONIALE\n\nIn caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova\nun periodo di congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale detti\nlavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio.\n\nIl congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali né\npotrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.\n\nLa richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un\npreavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.\n\nDurante il periodo di congedo matrimoniale le aziende riconosceranno una\nintegrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni\nlegislative e\u002Fo di altre nonne fino al raggiungimento del normale trattamento\neconomico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse\nlavoralo.\n\nII trattamento economico sopra previsto spetta ai lavoratori occupati,\nquando gli stessi fruiscano effettivamente del congedo. Tuttavia si fa luogo\negualmente alla corresponsione dell’indennità per congedo matrimoniale,\nquando il lavoratore, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, si\ntrovi, per giustificaio motivo, sospeso od assente.\n\nIl congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta\nper contrarre matrimonio.\n\nI! congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e\nl’altro ne abbiano diritto.",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"paidmaternityleave","Art. 33 TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZ","Art. 33\n\nTRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO\n\nIn caso di gravidanza e puerperio si applicano le nonne di legge. In lai\ncaso, alla lavoratrice assente, nei 2 mesi prima del parto e nei 3 mesi a esso\nsuccessivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale.\n\nIl trattamento previsto dal presente articolo è ad integrazione di quanto\nriconosciuto in forza di disposizioni di legge.\n\nIn caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di\nassenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più\nfavorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello stabilito dalla\nlegge.\n\nLe aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali\ncon quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di\nassorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal\npresente articolo.\n\nOve durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e\npuerperio intervenga malattia, si applicheranno le disposizioni previste in\ncaso di malattia e di infortunio non sul lavoro, a partire dal giorno in cui si\nmanifesta la malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino più\nfavorevoli alla lavoratrice.",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"childcare","Ferme restando specifiche esigenze azien","Ferme restando specifiche esigenze aziendali, sarà data priorità alle\nrichieste motivate da lutti familiari, da improvvisi eventi morbosi di\nfamiliari entro il primo grado debitamente certificali, ovvero da esigenze\ncertificate di partecipazione a corsi di formazione e\u002Fo riqualificazione\nprofessionale, ovvero da necessità di svolgere le attività burocratiche\nlegate alla condizione di migrante.",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"equalitymonitoring","Art. 7 PARI OPPORTUNITÀ Con il compito d","Art. 7\n\nPARI OPPORTUNITÀ\n\nCon il compito di individuare iniziative dirette a promuovere presso le\naziende comportamenti coerenti con i principi di parità e di pari opportunità\nnell’accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione\nprofessionale previsti dalla legislazione vigente, viene confermata la\n“Commissione paritetica per le pari opportunità” in sede nazionale e\nformata da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati\nstipulanti (federerà fi - Associazione Argentieri e Fim-Fiom-Uilm). La\nCommissione opera con il compito di:\n\n•analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore e\nindividuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al\nfine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorire la\ndiversificazione delle scelte lavorative e l’accesso a nuove\nprofessionalità;\n\n•promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle\nlavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardante la\nprofessionalità;\n\n•individuare iniziative dirette a favorire l’occupazione femminile in\nruoli connessi alle nuove tecnologie;\n\n•individuare iniziative di informazione per promuovere comportamenti\ncoerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;\n\n•proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei\nluoghi di lavoro; al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli\nobiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell’ambiente\ndi lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla Comunità europea.\n\nLa Conunissione si riunisce su richiesta di una delle Parti, delibera\nall’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente\nriferisce sulla propria attività alle delegazioni che hanno stipulato il\npresente contratto.\n\n7.1 Informazioni in materia di pari opportunità\n\nLe aziende tenute a redigere, ai sensi deli’art. 9 legge 10 aprile 1991,\nn. 125, il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e\nfemminile, presenteranno i dati elaborati alle RSU in occasione di un apposito\nincontro da tenersi nel mese in cui il rapporto viene trasmesso nel rispetto\ndelle disposizioni di legge.\n\nDISCIPLINA GENERALE",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"sexualhar","•proporre iniziative dirette a prevenire","•proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei\nluoghi di lavoro; al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli\nobiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell’ambiente\ndi lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla Comunità europea.",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"trainingprogrammes_newtech","A tal fine le Parti convengono di costit","A tal fine le Parti convengono di costituire un gruppo di lavoro paritetico,\ntonnato da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati\nstipulanti (Federorafi-Assocìazione Argentieri e Fim-Fiom-Uilm) con il compito\ndi:\n\n•individuare le specifiche esigenze formative del settore\norafo-argentiero, con riferimento all’evoluzione delle tecnologie\nimpiegate;",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"trainingfund","L'utilizzo delle risorse messe a disposi","L'utilizzo delle risorse messe a disposizione di Fondimpresa e la\npartecipazione di lavoratori ai corsi programmati da Fondimpresa saranno\noggetto di informazione alla RSU.\n\nLe aziende forniranno annualmente alla RSU informazione sulle iniziative\nformative programmale di interesse dei lavoratori; le iniziative per le quali\nvenga richiesto il finanziamento di Fondimpresa saranno oggetto di informativa\nalle RSU ovvero di accordo con le medesime ove questo non sia già intervenuto\nad altro livello.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl addetti settore orafo argentiero e della gioielleria 2010-2013 - 2010\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2010-10-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2013-10-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività manifatturiere\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Metallurgia\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;24.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;4.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;12.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp;-10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1178,04\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;21,78\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2010-10\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;120 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario: &rarr;&nbsp;130 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;150&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;18,49 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp; per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[207],{"title":37,"slug":33},[209],{"type":210,"data":211},"call_to_action_body_block",{"title":212,"description":213,"variant":214,"link":215},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i 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