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Mauro Poggio, Gianni Trovato, Claudio Vitton;, Luca\nStanzione, Giorgio Nana, Antonio Toracca, Davide Arrigoni, Luca Scaramellini,\nGiovanni Corvi; Marchiaro Cristina, Mazzola Alfredo, Ruggieri Giuseppe, Grosso\nPasquale, Lancia Domenico, Thedy Stefano; Anita Perkmann; Stefano Montani,\nFrancesco Artini, Oscar Bertarelli, Giancarlo Anagni, Ivano Barbetti, Vincenzo\nLonghi, Moreno Sartori, Ernesto Failoni, Davide Kerscbaumer; Valentino Lorelli,\nFlavio Venturoso; Renzo Varagnolo, Alessandra Fontana; Nino Costantino, Rota;\nMassimo Cognolese, Montorsi Adriano, Ignazio Moschera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•FIT-CISL, nelle persone di Salvatore Pellecchia, Eliseo Grasso, Francesca\nDi Felice,; Mauro Scalvini, Antonio Scaini, Lorenzo Trombetta, Michele Fedele;\nPloner Josef, Costantino Mirco, Pallhuber Günther; Patrizia Ceppi, Tarlao\nRomano; Giovanni Giorlando, Massimo Mazzurana, Martino Perli; Marco Della\nCa’; Domenico Crea, Gaglione Luigi, Marco Nobile; Antonio Costanza; Salvatore\nGirgenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•UILTRASPORTI, nelle persone di Claudio Tarlazzi, Nicola Settimo, Roberto\nNapoleoni; Carmelo Minniti, Antonio Mollica, Nicola Petrolli, Franco Veltri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•SAVT, nelle persone di Alessandro Pavoni, Berlier Andrea, Brunod Dennys,\nCanepa Alessio, Fava Gianluca, Montanaro Alberto, Montanelli Moira, Tacchella\nStefano.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e i relativi allegati,\nche ne formano parte integrante, sarà reso disponibile, ad ogni dipendente\ndelle società associate, a cura di ANEF.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel complesso processo evolutivo che attraversa il mondo del trasporto in\ntutti i suoi aspetti istituzionali, organizzativi, tecnologici e gestionali e\nne coinvolge i vari settori e il relativo business core, dal servizio pubblico\nper la mobilità universale al trasferimento delle merci ai servizi turistici e\ndi noleggio, il trasporto a fune operante in montagna per la mobilità\nturistico-sportiva si pone con una propria identità non marginale declinata al\nturismo e orientata a una clientela dedicata, rientrante in un vero e proprio\n“sistema montagna” con tutta una serie di attività collegate e\ncomplementari tra loro, soggette a trasformazioni rapide e profonde che\ncoinvolgono anche i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I continui processi di trasformazione e digitalizzazione consentono, e\nnel contempo obbligano, le imprese ad aggiornare ed ammodernare le strutture\nproduttive e gli impianti, non solo di trasporto, ai fini di una maggiore\nsicurezza ed efficacia del servizio offerto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La vasta opera di cambiamento in atto offre a tutti i soggetti interessati\n(imprese, lavoratori e sindacato) l’opportunità di perseguire percorsi e\nlinee di indirizzo per relazioni industriali capaci di assicurare un\nammodernamento del sistema anche nella direzione della valorizzazione della\ncomponente lavoro. Ciò al fine di raggiungere livelli di produzione e di\nqualità ottimali, in grado di soddisfare le esigenze della clientela, di\nmigliorare la competitività delle imprese, di consolidare il ruolo della\ncontrattazione collettiva di categoria, di salvaguardare le prospettive\nprofessionali e occupazionali per tutti i lavoratori interessati e contribuendo\ncosì fattivamente alla crescita del Paese anche attraverso la maggiore\nproduttività delle imprese e la creazione di lavoro qualificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il rinnovo del CCNL degli addetti agli impianti di trasporto a fune\ncostituisce pertanto l’occasione per determinare la capacità dei soggetti\ncoinvolti, ferme restando le distinzioni dei rispettivi ruoli e\nresponsabilità, a qualificare le scelte produttive, finanziarie e operative\nper l’efficienza dei servizi offerti, il superamento della segmentazione\norganizzativa, una maggiore professionalizzazione del lavoro, il miglioramento\ndei parametri aziendali di produttività in modo da liberare risorse per gli\ninvestimenti e l’innovazione – veri interventi per la stabile occupazione\ndi settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con riferimento alla Parte Prima – “Sistema delle relazioni\nindustriali e diritti sindacali”, con il presente accordo le parti\nrecepiscono e danno attuazione, per quanto di competenza del CCNL,\nall’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl,\nUil) i cui intenti sono stati riconfermati dall’Accordo Interconfederale del\n28 febbraio 2018 \u002F 9 marzo 2018 dalle stesse parti sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti si impegnano reciprocamente al fine di recepire e rendere\nesigibili, per quanto di competenza del CCNL, i contenuti degli Accordi\ninterconfederali sopra citati e, nello specifico, quanto previsto in materia di\nmisura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione\ncollettiva nazionale di categoria (Parte Prima Accordo Interconfederale 10\ngennaio 2014 Confindustria-Cgil, Cisl, Uil), fermo restando quanto previsto in\nmateria agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, nonché alla Parte Quarta dello\nstesso Accordo Interconfederale (Disposizioni relative alle clausole e alle\nprocedure di, raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze\ndell’inadempimento), fermo restando quanto già previsto in materia dal\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti dichiarano il comune interesse a perseguire nel settore del\ntrasporto a fune percorsi negoziali utili alla definizione di regole\ncontrattuali collettive progressivamente convergenti ed armonizzate, per\naccompagnare i processi di efficientamento aziendale, di riassetto industriale\ne di liberalizzazione in atto, per consentire alle aziende di operare in un\nsistema regolato in grado di garantire ai cittadini servizi sempre più\nefficienti, sicuri, sostenibili e di qualità e, al contempo, per definire\ncondizioni adeguate di tutela per il lavoro che si svolge nel settore, anche\nalla luce delle possibili evoluzioni del quadro legislativo nazionale e degli\norientamenti che va assumendo la legislazione comunitaria in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 – Campo di applicazione del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in\nmaniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica Italiana i rapporti\ndi lavoro tra le imprese od enti esercenti trasporti a fune e\u002Fo di risalita\ndestinati a trasporto pubblico di persone ed altre attività agli stessi\ndirettamente connesse ed il relativo personale dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il contratto stesso non riguarda i lavoratori addetti a funivie portuali\ne funicolari terrestri od aeree, assimilate per atto di concessione alle\nferrovie, cui si riferisce la legge 12 luglio 1988 n. 270\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto\ndall’associazione imprenditoriale ANEF e dalle organizzazioni sindacali dei\nlavoratori FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e SAVT costituisce un complesso\nunitario e inscindibile e realizza, in ogni sua norma e nel suo insieme, un\ntrattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle imprese di cui al\nprimo comma del presente articolo. La sua applicazione è condizione necessaria\nper il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti\nnormative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l’accesso alla\nformazione continua erogata dai fondi interprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento economico e normativo derivante dal presente contratto\nsostituisce ed assorbe fino a concorrenza quelli precedentemente in vigore, per\ni singoli istituti in esso espressamente trattati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto non diversamente previsto nelle singole disposizioni, sono\nfatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente in essere a livello\naziendale rispetto ai trattamenti economici e normativi del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 – Sistema di relazioni industriali e assetti contrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1 - Relazioni industriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I processi di trasformazione e le evoluzioni tecnologiche del settore\ndevono indurre le parti a cercare relazioni industriali sempre più efficaci e\npartecipative al fine di rendere sempre più coinvolti nello sviluppo del\nsettore, in senso produttivo ed occupazionale, i lavoratori e le OO.SS..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’ambito dell’autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli le\nrelazioni sindacali avverranno a livello sia nazionale che aziendale, con un\nsistema di informazione, consultazione, contrattazione, in applicazione degli\nAccordi Interconfederali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il sistema di relazioni sindacali recepisce ed attua quanto previsto dal\nD.lgs. 6 febbraio 2007 n. 25.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esso è rivolto a tutti i lavoratori addetti al settore ed è finalizzato\na favorire le trasformazioni del settore stesso attraverso il rafforzamento\ndelle capacità competitive e lo sviluppo delle opportunità offerte dal\nmercato e l’aumento della professionalità e delle competenze per\nun’occupazione stabile e di qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•All’autonomia collettiva delle parti, in un quadro regolatorio\nflessibile, ma organico e nell’ottica del conseguimento della competitività\ndelle imprese e della valorizzazione del lavoro, è riconosciuta una funzione\nprimaria nella regolamentazione del rapporto di lavoro nonché lo sviluppo del\nsistema di relazioni sindacali ai diversi livelli e con strumenti diversi. La\ncontrattazione collettiva deve valorizzare pienamente le risorse umane\nimpiegate e, in un quadro di certezza dei costi, favorire la competitività\ndelle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti stipulanti, ferme restando la rispettiva autonomia e le distinte\nresponsabilità, convengono di dotarsi di un sistema di confronti periodici che\n- al fine di accrescere una reciproca consapevolezza ed un adeguato livello\nconoscitivo delle opportunità positive e di sviluppo come pure dei fattori di\ncriticità - affronti, ai diversi sotto indicati livelli, le tematiche\nsuscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del\nsettore, con l’obiettivo di indicare soluzioni possibilmente condivise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Livello Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Di norma entro l’ultimo trimestre dell’anno ANEF, nel corso di\nappositi incontri in sede nazionale, porterà a conoscenza delle OOSS\nstipulanti il presente contratto, con gli opportuni riferimenti alle\nindicazioni della programmazione nazionale del settore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i programmi inerenti le prospettive del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le previsioni degli investimenti complessivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i mutamenti causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni\ntecniche e sociali nonché i programmi di innovazione previsti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’aggiornamento dei dati organici sulla struttura del settore nonché\nquelli relativi alla produttività nelle sue varie componenti, allo scopo di\nsalvaguardare le capacità competitive del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i dati globali occupazionali riferiti al settore e le informazioni \u002F\nprevisioni circa le ripercussioni sull’occupazione dei lavoratori, le\ncondizioni di impiego e di rapporto di lavoro a loro volta articolati per le\ndiverse fasce di età e in relazione alle specificità di genere, nonché le\ncondizioni per il mantenimento e lo sviluppo nel settore delle diverse\nprofessionalità esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Informazioni a livello territoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Annualmente, a livello regionale e\u002Fo provinciale, su richiesta di una\ndelle parti interessate, saranno effettuati incontri fra i rappresentanti delle\norganizzazioni stipulanti per l'esame di problemi specifici che abbiano\nsignificativi riflessi per i singoli territori allo scopo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•concretizzare le iniziative in materia di formazione e riqualificazione\nprofessionale, anche in riferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alle indicazioni espresse a livello nazionale dall’ONIF;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assumere le necessarie iniziative in materia di controllo e prevenzione\ndelle malattie nonché, in generale, in materia di sicurezza sul lavoro, alla\nluce delle norme di legge e degli Accordi interconfederali vigenti e in base\nalle eventuali indicazioni dell’ONIF.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Informazione a Livello Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel rispetto dei limiti dimensionali di cui al D.lgs. 25\u002F2007, con\nperiodicità annuale, le imprese promuovono l’informazione, preventiva o\nconsuntiva secondo la natura delle questioni trattate, della RSU o, in\nmancanza, delle RSA congiuntamente alle strutture territorialmente competenti\ndelle ORGANIZZAZIONI SINDACALI stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Cp>•Costituiscono oggetto di informazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’andamento economico e produttivo dell’impresa, con riferimento alle\nprospettive di sviluppo dei servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il volume degli investimenti effettuati e i programmi di investimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’andamento prevedibile dell’occupazione nell’impresa ed eventuali\nmisure dì contrasto in caso di rischio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il livello occupazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell’art. 9\ndella legge 10 aprile1991 n. 125 in\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tema di pari opportunità occupazionali;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle\nmalattie professionali e per la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di\nmisure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori,\nfermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuti dall’art. 9\ndella legge 20 maggio 1970 n. 300 nonché quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile\n2008 n. 81 e smi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la dimensione quantitativa e le tipologie dì attività dei contratti non\na tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’attività formativa e gli indirizzi strategici in tema di formazione\ned addestramento sulla base di esigenze aziendali con riferimento ai\nprovvedimenti della regione e dell’ente locale, con particolare riguardo\nall’instaurazione di rapporti di lavoro di apprendistato nonché\nall’introduzione di innovazioni tecnologiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la verifica sull’andamento complessivo degli straordinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2 - Osservatorio nazionale (ONIF)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto sopra il sistema di relazioni sindacali vigente viene\nintegrato attraverso l’ONIF al quale vengono affidate le competenze più\noltre elencate; qualora, alla scadenza del presente CCNL, le parti lo\nritenessero opportuno, funzionale ed economicamente compatibile, anche sulla\nbase della esperienza maturata e degli obiettivi raggiunti, potranno costituire\nun Ente Bilaterale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•All’Onif vengono affidate le competenze di seguito elencate; qualora,\nalla scadenza del presente CCNL, le parti lo ritenessero opportuno, funzionale\ned economicamente compatibile, anche sulla base della esperienza maturata e\ndegli obiettivi raggiunti, potranno costituire un Ente Bilaterale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In questo quadro l’ONIF costituisce lo strumento per lo svolgimento\ndelle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL per i dipendenti\ndelle imprese funiviarie in materia di occupazione, mercato del lavoro,\nformazione e sicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’ONIF, composto da 8 membri, di cui 4 designati dall’ANEF e 4 dalla\nFILT-CGIL, FIT-CISL,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTRASPORTI e SAVT, elegge domiciliazione presso la sede dell’ANEF. Le\nriunioni sono peraltro possibili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>– con l’accordo delle parti – anche in altra sede o in\nteleconferenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La composizione dell’ONIF può essere estesa – laddove la materia sia\ndi esplicito loro interesse – anche alle organizzazioni sindacali\nterritoriali rappresentanti le minoranze linguistiche del territorio stesso, e\ncioè l’ASGB “Sindacato autonomo sudtirolese”. In tale ipotesi rimane\ncomunque inalterata la pariteticità dei diritti di voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’ONIF formulerà le proprie valutazioni ed orientamenti con\nmaggioranza qualificata del numero totale dei componenti e le comunicherà alle\nparti stipulanti che, se del caso, interesseranno le proprie istanze locali.\nAgli effetti del suo funzionamento l’ONIF, nella prima riunione da tenersi\nentro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ccnl, aggiornerà, se\nnecessario, l’esistente regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’ONIF promuoverà – nell’esercizio delle sue funzioni ed in\nadempimento e nei limiti del suo mandato -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>almeno una concreta iniziativa all’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti,\ncomponenti l’ONIF, segnalati alle aziende per il tramite dell’ANEF in\nmisura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire di\n12 ore di permesso retribuito ogni trimestre per quanto attiene l’ONIF per\npartecipare alle riunioni dell’organismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una\nsettimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che\ngodano dei permessi sindacali di cui all’art. 40.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le riunioni dell’ONIF dovranno essere comunicate ai rispettivi\ncomponenti con un preavviso di almeno 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’ONIF attua ogni utile iniziativa per la qualificazione e lo sviluppo\ndel settore e, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•effettua il monitoraggio e la rilevazione dei fabbisogni professionali e\nformativi del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale\ne di sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti\ndel settore, anche in relazione a disposizioni legislative provinciali,\nregionali, nazionali e comunitarie ed in collaborazione con le regioni e gli\naltri enti competenti, finalizzate a creare le condizioni più opportune per la\nloro pratica realizzazione a livello territoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuove iniziative in materia di formazione, qualificazione e\nriqualificazione professionale, anche per il personale interessato da processi\ndi ristrutturazione e riorganizzazione, in collaborazione con le regioni e gli\naltri enti competenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assume iniziative tendenti a creare concreti strumenti di analisi del\ncomparto in sinergia con le istituzioni (Presidenza del Consiglio, Cnel,\nUnioncamere, Università ed Enti di Ricerca, Ministeri competenti, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-monitoring\">\u003Cp>•promuove approfondimenti sulla normativa per la sicurezza nei luoghi di\nlavoro, monitorando il suo stato di applicazione nel settore, e in merito alla\nformazione dei responsabili aziendali e dei RLS;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•valuta la fattibilità di studi o indagini su temi di comune interesse,\ndefinendone modalità e criteri di realizzazione, finalizzati\nall’individuazione di soluzioni ed iniziative atte a favorire lo sviluppo del\nsettore funiviario nonché il superamento dei suoi punti di fragilità nella\nconsapevolezza della sua interdipendenza con l’intero sistema dell’economia\nmontana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’ONIF inoltre può svolgere attività di promozione e organizzazione\ndi studi sul quadro economico e produttivo del settore e le relative\nprospettive di sviluppo, sullo stato e le previsioni occupazionali, anche\ncoordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni allo scopo,\ntra l’altro, di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla\nrealizzazione degli incontri di informazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In ordine all’attuazione dei programmi predetti potrà valutare\nl’opportunità di coinvolgere, per realizzare ogni utile sinergia, gli enti\nlocali e gli operatori, anche turistici, la cui attività e sviluppo siano\ncollegati alla presenza nel territorio delle strutture funiviarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’ONIF potrà infine essere interpellato da aziende, lavoratori,\norganizzazioni sindacali dei lavoratori o dei datori di lavoro al fine di\ncomunicare indirizzi applicativi nelle materie di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti, riconosciute le particolarità del settore del trasporto a\nfune, soggetto a forti variazioni della domanda, determinata anche da periodi\ndi stagionalità che assumono spesso carattere di imprevedibilità, quindi\ndifficilmente programmabili attraverso gli ordinari strumenti contrattuali,\nprevedono che l’Ente di cui al presente articolo definisca le ulteriori\nesigenze e mansioni per le quali sarà possibile ricorrere a forme contrattuali\ndifferenti rispetto a quelle previste nel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. In considerazione di quanto previsto dagli accordi interconfederali in\nmateria di sviluppo della formazione e dell’importanza che riveste una\ncostante valorizzazione professionale delle risorse umane, la formazione si\npone come strumento strategico per fronteggiare efficacemente la sfida della\nconcorrenza internazionale e costituisce un importante riferimento per le\nanalisi ed i lavori dell’Osservatorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ONIF promuove quindi, attraverso la raccolta di apposita documentazione,\nlo sviluppo di progetti formativi prestando particolare attenzione alla\nformazione professionalizzante per l’apprendistato e alla formazione\npermanente per l’aggiornamento e la qualificazione del personale dipendente;\nalle tematiche della sicurezza sul lavoro, ai percorsi formativi inerenti la\nprofessione operativa, i modelli contrattuali e i rapporti con gli utenti. ;\npromuove l’introduzione, nei percorsi di formazione continua e per il\npersonale neoassunto, programmi formativi relativi alle pari opportunità, al\nrispetto della dignità della persona per prevenire e contrastare ogni forma di\nmolestie e violenza sui luoghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La predisposizione di adeguati modelli gestionali ed organizzativi potrà\nessere strumento utile per costruire un rapporto organico sia con le strutture\nformative operanti a livello nazionale e locale sia con il sistema scolastico\nnel perseguimento dei seguenti obiettivi principali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•porre i lavoratori in condizione di adeguare le loro conoscenze per\nmeglio rispondere alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica ed\norganizzativa in atto nelle imprese implementando, per quanto possibile, le\nrelative professionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rispondere alle necessità di aggiornamento al fine di prevenire\nl’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>•facilitare il reinserimento dei lavoratori dopo eventuali periodi di\nassenza per vari motivi tra cui i periodi di congedo di maternità\u002Fpaternità o\ndopo un lungo periodo di congedo parentale; migliorare la qualità dei servizi\nofferti, anche al fine di incrementare l’efficienza, l’efficacia e la\nproduttività aziendale;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•valorizzare le potenzialità occupazionali, favorendo l’incontro fra\ndomanda ed offerta di lavoro,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ridurre gli infortuni sul lavoro e prevenire malattie professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Come ulteriore obiettivo connesso alla formazione l’ONIF si propone in\nattività di consulenza per la gestione e rilascio - a cura delle regioni e\nprovince autonome nell’ambito delle loro esclusive competenze in materia di\nformazione professionale e relative certificazioni – del Libretto Formativo\ndel cittadino: strumento pensato per raccogliere, sintetizzare e documentare le\ndiverse esperienze di apprendimento dei cittadini lavoratori nonché le\ncompetenze da essi comunque acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il mercato del lavoro e per il sistema delle imprese, il Libretto\nformativo, rappresenta uno strumento di informazione, finalizzato ad\nevidenziare in modo omogeneo ed attendibile il percorso formativo e\nprofessionale del soggetto nonché a facilitare la riconoscibilità di\nprofessionalità e competenze individuali all’interno di un percorso di\ninserimento e mobilità lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’ONIF monitorerà costantemente le tematiche della sicurezza sul\nlavoro in attuazione del Testo Unico approvato con D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e\nsuccessive modificazioni e integrazioni, seguendo altresì l’evoluzione\nlegislativa in materia e diffondendo le informazioni raccolte in momenti\nseminariali ed in report specifici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’ONIF promuove la diffusione sul territorio delle buone pratiche in\natto che saranno quindi proposte come modello di comportamento e percorso\nformativo specifico del settore, anche al fine di ridurre le cause di incidenti\nsul lavoro e soprattutto garantire sempre maggiore sicurezza ai lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’ONIF raccoglie documentazione utile ai fini valutativi\ndell’andamento dei rischi presenti, formulando eventuali proposte formative\ned indirizzi applicativi, anche con la collaborazione delle aziende, nel\nrispetto delle vigenti normative sulla privacy, nonché raccoglie e diffonde\nfonti informative istituzionali essenziali quali la normativa specifica da\napplicare, le linee guida del TU sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con\nparticolare riferimento ai documenti afferenti l’uso di dispositivi\nindividuali di protezione, la movimentazione dei carichi, il lavoro in quota,\nla protezione da agenti biologici, dal rumore e dalle vibrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini specifici della formazione e della sicurezza sul lavoro l’ONIF\npuò concorrere infine alla valorizzazione delle iniziative settoriali e\u002Fo\nterritoriali promosse da organismi con particolari competenze per realizzare e\nimplementare appositi progetti sul territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conciliazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Verificare la corretta applicazione del CCNL con riferimento agli\nistituti dallo stesso disciplinati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conciliare vertenze territoriali o aziendali, che non abbiano trovato una\nsoluzione su problematiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>inerenti all’interpretazione e\u002Fo la corretta applicazione del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3 - Assetti contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti stipulanti, con riferimento a quanto previsto dall’Accordo\nInterconfederale del 10 gennaio 2014 tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, individuano due livelli di\ncontrattazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contratto collettivo nazionale di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•secondo livello di contrattazione, in base alle specifiche clausole di\ncui all’art 39 del presente CCNL ed in\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conformità ai criteri ed alle procedure da tale articolo indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Contratto collettivo nazionale di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il contratto collettivo nazionale ha durata triennale e definisce tutti\ngli elementi del rapporto di lavoro tanto per la parte economica che\nnormativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Definisce altresì il trattamento retributivo con funzione di garanzia\nnella direzione della salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il CCNL individua, per la contrattazione di secondo livello, le materie,\ni soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali,\ncon ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Procedure per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la disdetta e le proposte per il rinnovo del contratto saranno presentate\nin tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della\nrelativa scadenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro\nentro venti giorni decorrenti dalla data del ricevimento delle stesse, anche al\nfine di concordare un incontro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del\ncontratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla\npresentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative\nunilaterali né procederanno ad azioni dirette rispetto alla vertenza\ncontrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di mancato rispetto della tregua sopra definita, si può\nesercitare il diritto alla revoca o la sospensione dell’azione messa in atto.\nQualora la revoca o la sospensione non siano attuate, la decorrenza del CCNL\nslitterà di un mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Contrattazione di Secondo Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. La contrattazione di secondo livello ha la funzione di negoziare\nerogazioni economiche variabili correlate a risultati conseguiti nella\nrealizzazione di programmi concordati tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tali programmi avranno come obiettivo incrementi di produttività, di\nqualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza\norganizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della\ncompetitività aziendale e ai risultati legati all’andamento economico della\nsingola impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il premio di risultato deve avere caratteristiche tali da consentire\nl’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti\ndalla normativa di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate,\nin tutto o in parte, dal presente CCNL e deve riguardare istituti che non siano\ngià stati negoziati in sede di contrattazione nazionale o confederale secondo\nil principio del “ne bis in idem”, coerentemente con quanto espressamente\nprevisto nell’art. 39.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli accordi di secondo livello hanno durata massimo triennale e sono\nrinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al\nfine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo\nnazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le aziende e le RSA\u002FRSU possono essere assistite e rappresentate\nrispettivamente dalle Associazioni territorialmente competenti delle\norganizzazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali territoriali\nstipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Le proposte di rinnovo degli accordi di secondo livello, dovranno essere\nsottoscritte dai soggetti sindacali titolari della relativa contrattazione\naziendale e presentate in tempo utile per consentire l'apertura della\ntrattativa tre mesi prima della scadenza degli accordi stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.4 - Salute e Sicurezza e rappresentanza nei luoghi di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti recepiscono i contenuti sostenuti e valorizzati dall’Accordo\nInterconfederale del 12 dicembre 2018 “Salute e Sicurezza- attuazione del\npatto per la fabbrica”, per quanto di competenza del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nello specifico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rappresentanza e pariteticità in materia di salute e sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Recepimento di quanto contenuto nell’Accordo interconfederale sulla\nrappresentanza e pariteticità in materia di salute e sicurezza del 22 giugno\n1995, cosi come rivisitato dall’accordo interconfederale del 12 dicembre\n2018, in merito al ruolo, alla modalità di elezione o designazione, decadenza,\nformazione e permessi del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza\n(RLS).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Reinserimento lavorativo e accomodamento ragionevole lavoratori disabili\no inidonei\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti, anche richiamando la giurisprudenza più recente, sottolineano\nla necessità di garantire, secondo logiche di ragionevolezza e di buona fede,\nil bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti in gioco: la\nprotezione dei soggetti disabili o inidonei e l'interesse del datore di lavoro\nad una collocazione del lavoratore nella realtà organizzativa delineata\ndall'imprenditore stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In questo senso, richiamano l’esigenza che l’analisi delle possibili\nsoluzioni volte all’inserimento o reinserimento dei lavoratori contempli, ove\npossibile, soluzioni tecnologiche, organizzative o contrattuali che consentano\nla eliminazione o la riduzione dei fattori che impediscono o rendono difficile\nl’impiego delle persone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In questo senso, le parti richiamano l’opportunità di verificare, nel\nbilanciamento degli interessi sopra richiamato, soluzioni di diverso tipo,\ncome, a titolo meramente esemplificativo, modifiche contrattuali il più\npossibile condivise (quali, ad esempio, la riduzione dell’orario di lavoro o\nil part-time), di sistemazione delle postazioni di lavoro, di individuazione di\nattrezzature di lavoro funzionali, di intervento sui ritmi di lavoro, di\nintroduzione di forme di lavoro innovative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contrasto alle molestie e alla violenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Recepimento da parte dell’Anef e delle Organizzazioni Sindacali\nfirmatarie del CCNL, dell’Accordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>quadro sulle molestie nei luoghi di lavoro del 25 gennaio 2016, anche in\nattuazione a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 46 del presente CCNL,\npartendo dalla sottoscrizione della dichiarazione di intollerabilità di cui\nall’allegato B) dello stesso accordo, ed allegato al presente CCNL (Allegato\n7). Le aziende si impegnano a dare massima diffusione dell’Accordo quadro\nsulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 25 gennaio 2016,\nauspicandone il relativo recepimento a livello aziendale, analogamente a quanto\nfatto dalle parti a livello nazionale nel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti si impegnano inoltre, anche sulla base delle segnalazioni e\nproposte eventualmente sollevate dall’ONIF, ad individuare soluzioni utili ad\nimplementare le misure contenute nell’ Accordo Interconfederale del 12\ndicembre 2018 “Salute e Sicurezza- attuazione del patto per la fabbrica” e\nnei successivi Protocolli in materia siglati da CGIL, CISL, UIL e\nConfindustria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 – Assunzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune che\nregolamenta i rapporti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare\ni servizi e di espandere le attività aziendali, nonché di garantire obiettivi\ndi efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad\naltre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’assunzione dei lavoratori avviene in conformità alle norme di legge.\nAll’atto dell’assunzione, l’Azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comunicherà al lavoratore per iscritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la data di inizio del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la sede in cui presterà la sua opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il livello d’inquadramento e la retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata dell’eventuale periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata dell’istituendo rapporto, se esso è a tempo indeterminato o\na termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i dati di iscrizione nel libro unico del lavoro o in altro sistema idoneo\ndi registrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il regolamento di esercizio ed il regolamento aziendale alla cui\nosservanza il dipendente è tenuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tutte le eventuali altre condizioni concordate, ivi comprese le visite\nattitudinali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prima dell’assunzione, e successivamente, il lavoratore è tenuto a\nsottoporsi a visita medica di controllo per gli accertamenti della sua\nidoneità alle mansioni che è chiamato a svolgere, secondo le norme di legge\nin vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•All’atto dell’assunzione, il lavoratore deve presentare all’Azienda\ni seguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la carta di identità o un documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il certificato penale non anteriore a tre mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il certificato di residenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la scheda professionale o altro analogo documento rappresentativo dei\npropri dati professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lo stato di famiglia e\u002Fo la diversa documentazione richiesta per provare\nil suo eventuale diritto all’assegno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il nucleo familiare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nonché gli altri documenti di cui la legge o le competenti autorità\nrichiedano il possesso o l’esibizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Azienda è tenuta a rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.\nAnaloga ricevuta deve rilasciare il lavoratore quando, cessato il rapporto di\nlavoro, gli vengono restituiti i medesimi documenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore è obbligato a tenere informata l’Azienda di ogni\neventuale variazione del domicilio ovvero, se\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>diversa, della località presso cui possono essere indirizzate e ricevute le\ncomunicazioni aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti concordano affinché per i lavoratori interessati da una\ncessione di contratto, ai sensi degli artt. 1406 e seguenti del Codice Civile,\nil passaggio del lavoratore da una azienda ad un'altra avvenga con il\nmantenimento delle tutele normative, economiche e giuridiche spettanti al\nlavoratore al momento della prima assunzione precedente alla cessione di\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale mantenimento della normativa è preveduto in una apposita clausola\nconfermativa apposta nella lettera di cessione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 4 – Inquadramento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In un quadro di norme e di regole all’interno delle quali sia possibile\nla coniugazione tra classificazione e professionalità e il suo intreccio con i\nmodelli organizzativi delle imprese, si conviene che i lavoratori siano\ninquadrati in una classificazione unica su 8 categorie professionali e\naltrettanti livelli retributivi, ai quali corrispondono eguali retribuzioni\nminime base mensili secondo la tabella di cui all’allegato 2 bis al presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente\narticolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni\ndei profili professionali e degli esempi. Gli esempi si riferiscono\ngenericamente alla figura professionale del lavoratore e, pertanto, sono\nprevalentemente formulati in termini uniformi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai\npresupposti professionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti\nprofessionali specificati nei profili consentono di inquadrare le figure\nprofessionali non indicate nel testo in relazione alla specificità\norganizzativa delle singole Aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I° livello super:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che, oltre\na possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria del I livello\nnonché una specifica rilevante esperienza e capacità professionale, siano\nformalmente preposti ai vari rami e servizi aziendali con poteri di\ncoordinamento, con facoltà di decisione in autonomia, con discrezionalità\nd’iniziativa in relazione alle direttive generali per lo sviluppo e la\nrealizzazione degli obiettivi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I° livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni per le\nquali sono richieste specifiche conoscenze tecniche relative a un intero\nimpianto complesso (comprensivo di almeno una funivia bifune o una monofune ad\nagganciamento automatico) conseguibili con notevole tirocinio e che\npresuppongono, oltre ai relativi attestati tecnico-professionali, la conoscenza\ndella tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli impianti\nstessi. È inquadrato in questo livello il capo dell’intero impianto\ncomplesso (comprensivo cioè di almeno una funivia bifune o di una monofune ad\nagganciamento automatico).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi rientrano inoltre gli impiegati amministrativi e\u002Fo tecnici che, con\nspecifica collaborazione e poteri di preposizione gerarchica nell’ambito dei\nvari rami e servizi aziendali, svolgono funzioni direttive di particolare\npreparazione e capacità professionale, con libertà di apprezzamento e\nautonomia d’iniziativa in relazione ai compiti affidati e alle direttive\ngenerali impartite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II° livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni per le\nquali sono richieste specifiche conoscenze tecniche relative a un impianto non\ncomplesso (anche se costituito da più funivie monofuni) conseguibili con\napposito tirocinio e che presuppongono il relativo attestato\ntecnico-professionale e la conoscenza della tecnologia dell’impianto\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati in questo livello il capo servizio di un impianto bifune o\ndi uno o più impianti monofune, il capo esercizio di più di 4 sciovie, il\nresponsabile delle operazioni complesse di innevamento programmato delle\npiste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi rientrano inoltre gli impiegati amministrativi e\u002Fo tecnici che con\nspecifica collaborazione svolgono mansioni di concetto che richiedono\nparticolare preparazione e capacità professionale con discrezionalità di\npoteri ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive loro impartite (ad\nesempio il capo ufficio amministrativo, il coordinatore tecnico-sportivo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono parimenti inquadrati in questo livello gli operai che, svolgendo\nprevalentemente mansioni tipiche del III livello, possono essere incaricati, in\nvia di sola sostituzione, ad adempiere ai compiti del I livello e che vengono a\nsostituire con piena responsabilità il capo dell’intero impianto complesso\nnei periodi di assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III° livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello gli operai che svolgono mansioni per le quali\nsono richieste specifiche conoscenze con effettiva specializzazione e\ncorrispondente attestato tecnico-professionale, relative alla sorveglianza,\nconduzione e manutenzione dell’impianto di funivia bifune o di funivia\nmonofune ad agganciamento automatico, ovvero operai specializzati che svolgono\nattività richiedenti specifica preparazione professionale e che abbiano\nconseguito diploma di qualifica di istituti professionali o acquisito\nparticolare competenza tecnica attraverso prolungato tirocinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi rientrano inoltre gli impiegati che, con specifica collaborazione\nsvolgono attività amministrativa e\u002Fo tecnica di concetto caratterizzata da\nadeguata autonomia operativa e che richiede un diploma di scuola media\nsuperiore o corrispondente conoscenza ed esperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati nel III livello il capo esercizio di sole sciovie (con un\nmassimo di 4), i macchinisti di funivia bifune, quelli di funivia monofune ad\nagganciamento automatico, meccanici ed elettricisti specializzati, contabili,\necc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV° livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello gli operai per i quali è richiesta specifica\nconoscenza e corrispondente attestato tecnico-professionale nella sorveglianza,\nconduzione e manutenzione dell’impianto di seggiovia ovvero operai\nqualificati che svolgono attività per l’esecuzione delle quali si richiedono\ncognizioni tecnico-pratiche inerenti la tecnologia del lavoro conseguite in\nistituti professionali (o mediante istruzione equivalente) e attraverso\nadeguato tirocinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi rientrano inoltre gli impiegati che svolgono attività di coordinamento e\ncontrollo amministrativo, anche con l’effettuazione di attività esecutive di\nrilievo (cassiere responsabile dell’intero processo di vendita dei documenti\ndi viaggio o di più casse).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati nel IV livello il segretario, meccanici ed elettricisti\nqualificati, macchinisti di seggiovia, preparatori di piste con qualsiasi mezzo\nmeccanico (battipista), l’addetto alla gestione di operazioni di innevamento\nprogrammato, anche mediante attività di coordinamento e controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V° livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello gli operai che svolgono mansioni per le quali\nè richiesta la pratica di specifiche cognizioni professionali attinenti al\nregolare funzionamento dell’impianto bifune (conduttore di cabina) nonché\noperai per i quali è richiesta una reale competenza e relativo attestato nella\nconduzione e manutenzione degli impianti di sciovia e simili (macchinisti\naddetti a impianti di sciovia, agenti abilitati di pedana e\u002Fo di impianto ad\nammorsamento automatico).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi rientrano inoltre gli impiegati che svolgono attività esecutive di\nnatura amministrativa che richiedono pratica d’ufficio (addetto\nall’utilizzo di apparecchiature informatiche, addetto a compiti vari\nd’ufficio, cassieri addetti all’emissione di titoli di viaggio e attività\nconnesse).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati nel V livello i lavoratori che svolgono attività di\nsoccorso con attestato specifico di idoneità per tale attività (addetto\nspecializzato ai servizi di soccorso).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI° livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che siano in possesso della\nrelativa abilitazione, se prescritta, e che svolgono mansioni per le quali è\nrichiesta la conoscenza di semplici cognizioni professionali (bigliettai,\nagenti abilitati di pedana e\u002Fo di impianto per sciovie, seggiovie, funivie,\naddetti al servizio di soccorso, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII° livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni per le\nquali non sono richieste conoscenze e pratica particolari (guardapiste,\nposteggiatore, spalatore neve, addetto a mansioni di custodia, vigilanza e\naltri servizi di manovalanza).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In considerazione delle particolari caratteristiche degli impianti e\ndelle attività connesse, anche in relazione all’andamento stagionale, il\nlavoratore si presterà a svolgere anche lavori diversi dal livello\nassegnatogli. Durante tale periodo non si darà luogo ad alcuna diminuzione\nretributiva. Nel caso di assegnazione temporanea a mansioni superiori il\nlavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta.\nSono comunque fatte salve le norme di cui all’art. 13 della legge 20 maggio\n1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che esigenze oggettive connesse all’introduzione di\nimportanti innovazioni tecnologiche e a conseguenti modifiche organizzative e\nproduttive potranno indurre ad aggiornamenti delle declaratorie e dei profili\nprofessionali, previe intese tra le parti stesse nell’ambito degli accordi di\nrinnovo del contratto nazionale di lavoro. A tale proposito nel corso della\nprossima vigenza contrattuale, l’ONIF analizzerà il contesto lavorativo del\nsettore e valuterà l’eventuale necessità di riorganizzare le declaratorie\ned i profili professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Disciplina dei quadri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono definiti “quadri”, ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190,\ni lavoratori individuati, in relazione alle diverse realtà organizzative, tra\nquelli di livello I super e I, che svolgono – con carattere di continuità,\ncon un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale –\nfunzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e\nresponsabilità, ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi\ndell’impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e\ngestione, e\u002Fo ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell’impresa,\nfornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi\ndell’impresa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell’art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, il datore di\nlavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità\ncivile verso terzi conseguente a colpa non grave nello svolgimento delle\nproprie mansioni nonché a riconoscere la copertura delle spese e\nl’assistenza legale in caso di procedimenti civili e\u002Fo penali per cause non\ndipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con\nl’esercizio delle funzioni svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A decorrere dalla data di riconoscimento per iscritto della qualifica di\nquadro da parte dell’azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati\nuna indennità di funzione di importo pari a € 118,79 mensili, senza\nassorbimento dell’eventuale superminimo individuale e senza pregiudizio delle\nerogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello di cui all’art.\n39.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione valgono per i\nquadri le disposizioni contrattuali previste per gli impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti si danno atto reciprocamente di aver dato, con la presente\nregolamentazione, piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n.\n190.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 6 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il dipendente di nuova assunzione, con contratto sia a termine che a\ntempo indeterminato, può essere assoggettato, ai sensi e per gli effetti di\ncui all’art. 2096 cod. civ., ad un periodo di prova la cui durata massima è\nfissata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•90 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori del I livello super;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•60 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori del I livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•45 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori del II livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•30 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori del III livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•15 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori del IV, V, VI e VII\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Proroghe del periodo di prova, fino ad un massimo di 6 mesi, possono\nessere concesse, a richiesta del lavoratore interessato, ove il medesimo debba\nconseguire titoli professionali o abilitazioni o attestati richiesti per\nl’esercizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Mercato del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. In conformità con le possibilità previste dalla legge sul mercato del\nlavoro le aziende potranno ricorrere, ove ne ravvisino la necessità,\nall’utilizzo delle varie opportunità in materia di flessibilità del lavoro,\nprevio confronto con le strutture territorialmente competenti delle\norganizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le assunzioni a termine sono effettuate ai sensi dell’avviso comune del\n6.6.2019 allegato al presente CCNL e del D.lgs. 81 del 2015 e successive\nmodifiche ed integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’apposizione del termine è priva di effetto, se non risulta da atto\nscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato verrà\ncorrisposto alla scadenza del contratto, il trattamento di fine rapporto, da\ncalcolarsi con i criteri di cui alla legge 29 maggio 1982 n. 297 e delle norme\ndel presente contratto collettivo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine,\nanche di tipo stagionale, presso la stessa azienda, abbia prestato attività\nlavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle\nassunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i\nsuccessivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in\nesecuzione dei rapporti a termine, fatto comunque salvo il disposto dell’art.\n6 (periodo di prova) qualora venga assunto per svolgere mansioni diverse da\nquelle esplicate precedentemente. Tale diritto non può essere esercitato\nqualora il rapporto di lavoro sia cessato per giusta causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività\nstagionali ha – ai sensi dell’art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 81 del 2015 –\ndiritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello\nstesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, ferma restando la\nsussistenza dei necessari requisiti psico-fisici, attitudinali e\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del d.lgs. n. 81 del 2015 il diritto di\nprecedenza di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo contrattuale, può\nessere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti, per iscritto, in\ntal senso la propria volontà al datore di lavoro entro, rispettivamente, sei\nmesi (comma 6) e tre mesi (comma 7) dalla data di cessazione del rapporto e lo\nstesso si estingue, in ogni caso, entro un anno dalla data di cessazione del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityexcludedtrigger\">\u003Cp>•Per le lavoratrici\u002Flavoratori, il congedo di maternità\u002Fpaternità di cui\nal Capo III-IV del D.lgs. n. 151 del 2001, e ss.mm.ii., usufruito\nnell'esecuzione di un contratto a tempo determinato, a determinare il periodo\ndi attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al\ncomma 6 e 7 del presente articolo, da esercitare con le stesse modalità di cui\nal comma 8 sempre del presente articolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Qualora il lavoratore assunto a tempo determinato venga riassunto nella\nstessa azienda con contratto a termine e con le stesse mansioni esplicate\ndurante precedente rapporto, lo stesso è esonerato dal prestare il periodo di\nprova, purché la riassunzione avvenga entro due anni dalla risoluzione del\nprimo rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore assunto a tempo determinato, in possesso delle idonee\nabilitazioni, viene inquadrato con gli stessi criteri del personale assunto a\ntempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.lgs.\nn. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 9 - Disciplina del rapporto di somministrazione a tempo\ndeterminato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ai sensi\ndelle vigenti disposizioni di legge di cui al Capo IV D.lgs. n. 81\u002F2015 e\nss.mm.ii.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai rapporti di somministrazione di lavoro a tempo determinato si\napplicano le norme di legge vigenti e quelle del presente contratto che non\nsiano incompatibili con la natura del rapporto stesso. Il contratto di\nsomministrazione è comunque vietato per sostituire lavoratori in sciopero e\nnelle aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del\nD.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In particolare, la somministrazione di lavoro a tempo determinato\nrichiede la forma scritta ed è ammessa per ragioni di carattere tecnico,\nproduttivo, organizzativo o di sostituzione di lavoratori assenti con diritto\nalla conservazione del posto di lavoro, anche se riferibili all’ordinaria\nattività dell’azienda utilizzatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La percentuale massima di lavoratori con contratto di somministrazione di\nlavoro a tempo determinato non potrà superare nell’arco di 12 mesi la media\ndell’8% dei lavoratori occupati nell’azienda utilizzatrice, con\narrotondamento delle eventuali frazioni all’unità superiore. In ogni caso è\nconsentito stipulare fino a 4 contratti di somministrazione a tempo\ndeterminato, comunque entro il limite dei rapporti di lavoro a tempo\nindeterminato in atto nell’azienda stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esigenze aziendali oggettive che comportino fabbisogni superiori a quelli\nprevisti dal comma precedente dovranno essere concordate con le Organizzazioni\nSindacali territorialmente competenti stipulanti il presente contratto e la RSU\no, se non costituita, le RSA delle Organizzazioni Sindacali medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato\nper sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto\ndi lavoro, la durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento\nper il passaggio delle consegne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’azienda, a fronte della necessità di utilizzare personale con\ncontratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, procederà\nall’inserimento dei lavoratori, previo esame congiunto con la RSU o, se non\ncostituita, con le RSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente\ncontratto o, in mancanza, le Organizzazioni Sindacali medesime, per il tramite\ndell’associazione cui aderisce o conferisce mandato, relativamente a: numero\ndei contratti, cause, prestazioni interessate e relativa durata. Analoga\ninformativa riguarderà le ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione\ninizialmente stabiliti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di assicurare\nflessibilità in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata,\ndella settimana, del mese o dell’anno e risposta ad esigenze individuali dei\nlavoratori, anche già occupati. Può essere stipulato sia a termine sia a\ntempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dal D.lgs. n.81 del 2015\ne successive modifiche ed integrazioni nonché dalle seguenti disposizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione aziendale\nstabilita per il tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro\nprestate nel mese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il personale a tempo parziale può essere utilizzato anche con\narticolazioni dell’orario giornaliero diverse da quelle fissate per il\nrestante personale, previa comunicazione alla RSU o, se non costituita, alle\nRSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto o, in\nmancanza, alle Organizzazioni Sindacali medesime. Nella lettera-contratto di\nlavoro dovrà essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario\ndi lavoro (giornaliero, settimanale, mensile, annuale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la prestazione di lavoro a tempo parziale orizzontale è effettuata di\nnorma in modo continuativo, fatta salva la possibilità di concordare con il\nlavoratore interessato modalità di svolgimento non continuativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, in cui la riduzione\nè prevista in relazione all’orario giornaliero di lavoro, ovvero di lavoro a\ntempo parziale verticale o misto, ogni volta che la prestazione pattuita sia\ninferiore all’orario settimanale, è consentito il ricorso al lavoro\nsupplementare – sulla base del consenso del lavoratore e della sussistenza di\nuna delle causali di cui alla successiva lettera e) – nella misura massima\nfino alla concorrenza dell’orario settimanale di lavoro per il personale a\ntempo pieno. Il lavoro supplementare è retribuito con la maggiorazione del 20%\nfino alla concorrenza di un quarto dell’orario settimanale di lavoro per il\npersonale a tempo pieno; il lavoro supplementare prestato oltre tale limite e\nfino alla misura massima di cui al periodo precedente è retribuito con la\nmaggiorazione del 25%. Il rifiuto del lavoratore ad effettuare il lavoro\nsupplementare non può in nessun caso essere considerato giustificato motivo di\nlicenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lo svolgimento del lavoro supplementare può essere richiesto, fermo\nrestando il consenso del lavoratore interessato, per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impreviste esigenze del servizio sia organizzative che\ntecnico-operative,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prevedibile intensificazione dell’attività lavorativa per determinati\nperiodi di tempo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esecuzione di particolari incarichi predefiniti e temporanei,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esigenze connesse all’attività di formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale verticale, in cui l’attività\nlavorativa è svolta a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel\ncorso della settimana, del mese o dell’anno, ovvero a tempo parziale misto è\nconsentito lo svolgimento di prestazioni straordinarie secondo la disciplina\nlegale e contrattuale vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’adozione di clausole elastiche, relative alla variazione della\ncollocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla\nvariazione in aumento della sua durata, in ordine alla modifica della\ncollocazione temporale della prestazione lavorativa o della sua durata\navverrà, con il consenso del lavoratore e nelle circostanze di cui al punto\ne), previa informazione alla RSU o, se non costituita, alle RSA delle\nOrganizzazioni Sindacali stipulanti il contratto o, in mancanza, alle\nOrganizzazioni Sindacali medesime sui contenuti delle predette clausole. La\nloro adozione comporta in ogni caso un preavviso di due giorni lavorativi a\nfavore del lavoratore interessato. Il lavoratore può recedere per giustificati\nmotivi oggettivi dalle clausole elastiche non prima che siano trascorsi 3 mesi\ndall’effettiva attivazione delle stesse con preavviso scritto di almeno 15\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell’accoglimento delle domande di trasformazione da lavoro a tempo\npieno in lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’azienda adotterà i seguenti criteri di priorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i lavoratori di cui all’articolo 8 commi 3, 4, 5, del Dlgs n.81 del\n2015;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nuclei familiari composti da un solo genitore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•numero dei figli ed età degli stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•data di presentazione della domanda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h bis) In caso di richiesta di trasformazione temporanea da lavoro a tempo\npieno in lavoro a tempo parziale da parte di lavoratori\u002Flavoratrici che hanno\nnecessità di assistere uno o più figli minori fino ai 3 anni di età,\nl’azienda accoglie la domanda se compatibile con le esigenze organizzative e\ntecnico-produttive del servizio, tenendosi anche conto della collocazione\nstagionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le domande di trasformazione del lavoro a tempo parziale in lavoro a\ntempo pieno saranno accolte compatibilmente con le esigenze organizzative e\ntecnico-produttive del servizio, adottando all’occorrenza gli stessi criteri\ndi priorità di cui al punto h).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale\npotrà avvenire altresì nel caso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>previsto dall’art. 41ter comma 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 11 - Apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’apprendistato professionalizzante di cui all’articolo 44 del D.lgs.\nn. 81 del 2015 e ss.mm.ii. viene denominato contratto formativo\nprofessionalizzante; la sua disciplina applicativa fa riferimento alle vigenti\nnorme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In attuazione delle predette richiamate disposizioni il contratto di\napprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età\ncompresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato alla\nqualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per\nl’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale ai sensi della\nlegge 53\u002F2003, conseguita ex DLgs17 ottobre 2005 n. 226, il contratto di\napprendistato professionalizzante può essere stipulato dal diciassettesimo\nanno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova, ai\nsensi dell’art. 6 del presente CCNL, di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata non superiore a quanto previsto per il livello da acquisirsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di\napprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di\napprendistato stesso, le parti del contratto individuale potranno recedere dal\ncontratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 cod.\nciv, di 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso il rapporto\nprosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante\ni lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli I° super,\nI°, II°, III°, IV°, V° e VI°.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante e la\nsua suddivisione in periodi ai fini retributivi risulta determinata secondo la\ntabella sottostante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"720\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"130\">\n  \u003Ccol width=\"153\">\n  \u003Ccol width=\"100\">\n  \u003Ccol width=\"128\">\n  \u003Ccol width=\"128\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"130\" height=\"12\">\u003Cp align=\"justify\">Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\">\u003Cp align=\"justify\">Durata Complessiva\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"justify\">I° periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"justify\">II° periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"justify\">III° Periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"130\" height=\"8\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\">\u003Cp align=\"justify\">mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"justify\">mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"justify\">mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"justify\">mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"130\" height=\"13\">\u003Cp align=\"justify\">I°super\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\">\u003Cp align=\"justify\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"justify\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"justify\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"justify\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"130\" height=\"13\">\u003Cp align=\"justify\">I°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\">\u003Cp align=\"justify\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"justify\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"justify\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"justify\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"130\" height=\"13\">\u003Cp align=\"justify\">II°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\">\u003Cp align=\"justify\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"justify\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"justify\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"justify\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"130\" height=\"13\">\u003Cp align=\"justify\">III°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\">\u003Cp align=\"justify\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"justify\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"justify\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"justify\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"130\" height=\"13\">\u003Cp align=\"justify\">IV°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\">\u003Cp align=\"justify\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"justify\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"justify\">16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"justify\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"130\" height=\"13\">\u003Cp align=\"justify\">V°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\">\u003Cp align=\"justify\">24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"justify\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"130\" height=\"12\">\u003Cp align=\"justify\">VI°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\">\u003Cp align=\"justify\">24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"justify\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento economico dell’apprendistato professionalizzante è\ncosì determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel primo periodo: 80% della retribuzione di fatto nazionale e aziendale\no territoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel secondo periodo: 85% della retribuzione di fatto nazionale e\naziendale o territoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel terzo ed ultimo periodo: 95% della retribuzione di fatto nazionale e\naziendale o territoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La facoltà d’assunzione con contratto d’apprendistato\nprofessionalizzante di cui al comma 8 del presente articolo non è esercitabile\ndalle aziende che, al momento della stipulazione di nuovo contratto, risultino\nnon aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti di apprendistato\nscaduti nei 24 mesi precedenti. Detta regola si applica nelle aziende con più\ndi 3 apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli\nlicenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di\napprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Apprendistato in cicli stagionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conformemente a quanto previsto dall’art. 44, comma 5, del D. Lgs n.\n81\u002F2015 e ferma rimanendo la durata massima del periodo di apprendistato di cui\nalla soprastante tabella, è consentito articolare lo svolgimento\ndell’apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo\ndeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Possono essere assunti con contratto di apprendistato in cicli stagionali\ni lavoratori destinati a svolgere mansioni proprie delle figure professionali\ninquadrate nei livelli VI°, V°, IV° e III° dell’inquadramento definito\ndall'art. 4 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può\nesercitare il diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda\nnella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la\ncontrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono utili ai fini del computo della durata dell’apprendistato\nstagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese\nnell’intervallo tra una stagione e l’altra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato di\ncui al presente articolo, i periodi di servizio svolto in qualità di\napprendista stagionale si cumulano in funzione dei mesi di effettiva\nassunzione, attribuendo convenzionalmente la durata di sei mesi alla\nprestazione in stagione invernale e di tre mesi a quella in stagione estiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi in cui il lavoratore apprendista stagionale effettui la propria\nprestazione sia nella stagione invernale sia in quella estiva convenzionalmente\nla prestazione viene calcolata dodici mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di assunzione per brevi periodi stagionali, sempre ai fini del\ncomputo di cui sopra, si conviene che il periodo di assunzione in stagione, di\ndurata anche inferiore a tre mesi, venga comunque computato con un valore pari\na tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini\ndella maturazione dell’anzianità aziendale, anche con riferimento agli\naumenti periodici di anzianità che saranno corrisposti nelle misure previste\ndal livello di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Agli apprendisti verrà corrisposto anche quanto previsto dal secondo\nlivello di contrattazione secondo le modalità stabilite nei relativi accordi,\nsono comunque fatti salvi gli accordi esistenti in materia di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In occasione della ricorrenza natalizia, verrà corrisposta\nall’apprendista una gratifica o tredicesima mensilità pari alla retribuzione\nmensile. Sarà inoltre corrisposta nel mese di giugno una quattordicesima\nerogazione di importo pari alla retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, l’apprendista avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare\ndella gratifica natalizia o tredicesima mensilità e della quattordicesima\nquanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese\nsuperiore ai 15 giorni verrà considerata a questi effetti come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento\nInail fino al 100 per cento della retribuzione normale nel primo giorno e fino\nalla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti del\nperiodo di durata dell’apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto agli\napprendisti un trattamento economico ragguagliato alla normale retribuzione\nloro spettante per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo\ndi durata dell’apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ferie di cui all’art. 25 matureranno pro quota con riferimento al\nservizio effettivamente prestato presso la\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>stessa azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire\nuna uniforme applicazione sul\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato\nprofessionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei confronti di ciascun apprendista l’azienda è tenuta ad erogare un\nmonte ore di formazione formale,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>intesa come processo formativo, strutturato, verificabile e certificabile\nsecondo la normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La durata, le modalità e l’articolazione della formazione sono qui\ndefinite a livello nazionale tra le parti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dandosi atto che la durata della formazione professionalizzante debba essere\npari a 80 ore annue retribuite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>– ovvero di equivalente entità media nel triennio - comprensive della\nformazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista\ndall’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, integrata dall’offerta\npubblica, laddove esistente, ai sensi dell’art. 44, comma 3, D.Lgs\nn.81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La parte di formazione riguardante le nozioni di igiene, sicurezza e\nprevenzione degli infortuni sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sarà collocata all’inizio del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’attività formativa potrà svolgersi anche al di fuori dell’orario\ndi apertura degli impianti al pubblico. Qualora l’attività formativa si\nsvolga al di fuori del turno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite\ncon la retribuzione ordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La formazione formale potrà essere svolta tramite la partecipazione a\npercorsi formativi effettuati in tutto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o in parte all’interno dell’azienda ovvero all’esterno della\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con specifico riferimento ai rapporti di apprendistato stagionale,\nl’impegno formativo annuo si determina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>riproporzionando il monte ore annuo in base all’effettiva durata di ogni\nsingolo rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La capacità formativa interna all’azienda – e cioè il possesso di\nrisorse umane idonee a trasferire competenze, tutor della formazione e locali\nadatti, eventualmente anche esterni all’azienda, in relazione agli obiettivi\nformativi ed alle dimensioni aziendali – dovrà essere espressamente\ndichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione e comunicata\nall’Osservatorio nazionale previsto dall’art. 2.2 del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La formazione formale potrà avvenire con le modalità individuate nel\nPiano Formativo Individuale, fra cui: alternanza sul lavoro, affiancamento,\nformazione a distanza, in aula, “on the job”, seminari, esercitazioni di\ngruppo, action learning, visite aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I profili formativi (durata, modalità e articolazione della formazione)\nsono quelli definiti, per ciascuna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figura professionale, secondo lo schema riprodotto nell’allegato 4 al\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutor aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il tutor aziendale per l’apprendistato ha il compito di seguire\nl’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le\ncompetenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative e di favorire\nl’integrazione tra le iniziative formative di carattere trasversale e la\nformazione sul luogo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il tutor contribuisce all’attuazione del piano formativo individuale ed\nattesta, anche ai fini dell’articolo 42, comma 5 let. f) D.lgs. n.81\u002F2015, il\npercorso stesso riscontrando l’effettivo svolgimento dell’attività\nformativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore designato dall’impresa per le funzioni di tutor deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a\nquello dell’apprendista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•possedere almeno due anni di esperienza lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•seguire le iniziative formative a lui destinate previste\ndall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Si precisa che le funzioni di tutor possono essere svolte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•da un lavoratore qualificato designato dall’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti, dal titolare\ndell’impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante, ai sensi di\nquanto previsto dall’art. 2 del D.M. 28 febbraio 2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ciascun tutor può affiancare non più di 5 apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Piano Formativo Individuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il PFI (il cui schema è riprodotto nell’allegato 4 al presente\ncontratto unitamente allo schema di attestazione\u002Fregistrazione dell’attività\nformativa allegato all’accordo interconfederale 18 aprile 2012 ai sensi e per\ngli effetti dell’art. 2, comma 2, lett. b, DL 28 giugno 2013 n. 76) definisce\nil percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo\nrelativo alla qualificazione da conseguire e con le conoscenze ed abilità già\npossedute dallo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di\nerogazione della formazione, nonché il\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nome del tutor e le sue funzioni nell’ambito del contratto di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su\nconcorde valutazione dell’apprendista, dell’impresa e del tutor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano affinché per i lavoratori assunti con contratto di\napprendistato, a seguito di conferma al termine del periodo di apprendistato,\nquesto comporti di considerare il rapporto a tempo indeterminato sorto ab\norigine e cioè dal momento dell’inizio del periodo di apprendistato stesso,\ncon conseguente applicazione di tutte le conseguenze normative e legali. Tale\nmantenimento della normativa sarà previsto in una apposita clausola apposta\nnella lettera confermativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero\ndisposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con\nl’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione\ne per le conseguenti armonizzazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Ch3>Art. 12 - Orario di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, che\npossono essere distribuite anche in maniera non\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>uniforme nei singoli giorni destinati al lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Considerato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la peculiarità dello svolgimento del servizio durante i periodi,\nprevalentemente stagionali, di esercizio in cui si concretizza\nl’utilizzazione piena degli impianti e le attività complementari di\npreparazione della neve e delle piste, come evidenziato nell’allegato 6, che\nforma parte integrante del presente contratto, la particolarità\ndell’utilizzo della forza lavoro caratterizzata dalla preponderanza dei\ndipendenti con contratto di lavoro a termine rispetto ai dipendenti con\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato, si stabilisce:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourstxt\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hoursovertimemax\">\u003Cp>•la durata massima settimanale del lavoro è pari a 54 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata media settimanale di lavoro è pari a 48 ore comprensive delle\nore di straordinario ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 e\ndell'articolo 5, comma 2 del D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•la durata media dell’orario di lavoro viene calcolata ai sensi\ndell’art. 4, commi 4 e 5, D.Lgs 8 aprile 2003, n. 66 in riferimento ad un\nperiodo di 12 mesi per i rapporti di lavoro a tempo determinato e di 8 mesi per\ni rapporti di lavoro a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Previo esame congiunto tra l’azienda e la RSU o, se non costituita, le\nRSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto o, in\nmancanza, le Organizzazioni Sindacali medesime, è ammesso il ricorso al lavoro\nstraordinario in eccedenza al limite di cui al secondo comma, punto I), nei\ncasi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità a\nfronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori, nei casi di forza\nmaggiore o in cui la mancata prestazione costituisca un pericolo o un danno\nalle persone o all’attività produttiva, nei casi di manifestazioni collegate\nall’attività produttiva, nei casi imprevedibili sia di natura tecnica che\nambientale legati al funzionamento degli impianti e delle piste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cp>•Le ore eccedenti le 40 settimanali sono considerate straordinarie e\nvengono retribuite con la maggiorazione della retribuzione ordinaria di cui al\nsuccessivo art.18, pari al 20%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Esclusivamente ai fini del rispetto della media settimanale di 48 ore,\nnel periodo di riferimento di cui al punto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III) del secondo comma al lavoratore possono essere concessi, ai sensi\ndell’art. 5, comma 5, DLgs 8 aprile 2003 n. 66, riposi compensativi\nindividuali da ragguagliare alle ore di lavoro straordinario prestate oltre la\n48a ora settimanale e, in caso di impossibilità di godimento di tali riposi,\ncome ad esempio per anticipata cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in\npresenza di motivi oggettivi connessi alla tipicità dell’organizzazione del\nlavoro del settore, spetta il pagamento della corrispondente retribuzione\noraria maggiorata della misura contrattuale del 20 %.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel corso della giornata lavorativa al personale deve essere assicurata\nuna pausa di lavoro, non computabile nell’orario, destinata al pasto, di\nnorma di durata pari ad un’ora e da fruirsi, se necessario, a turno nel\nperiodo tra le ore 11.00 e le ore 15.00, tenendo conto delle esigenze del\nprocesso lavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore ha diritto di usufruire in ragione d’anno, per gruppi di\n4 ore, di permessi individuali retribuiti da ragguagliare al periodo di\nservizio prestato nell’anno stesso e da godere nei periodi di minore\nattività dell’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il monte\nore individuale risulta pari a 64 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore di cui al comma 7 del presente articolo verranno riconosciute in\nmisura pari al 50% nel primo anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dall’assunzione e le restanti dal secondo anno dall’assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il monte ore individuale per i lavoratori a tempo indeterminato in forza\nal 30 aprile 2016 ed ai lavoratori stagionali che alla medesima data abbiano\ncomunque maturato 240 giornate di dipendenza – nel triennio precedente -\npresso la medesima azienda, le attuali 80 ore saranno ridotte a 64 ore a\npartire dal 1° gennaio 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori di cui al precedente comma 9 del presente articolo sarà\nriconosciuta dal 1 gennaio 2017 un trattamento economico ad personam non\nassorbibile ne rivalutabile, pari ad € 11,50, erogato per tredici mensilità\n- denominato “Assegno orario”- non utile ai fini del calcolo di alcun\nistituto legale e\u002Fo contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito\nl’ammontare in senso omnicomprensivo tenendo conto di qualsiasi incidenza ivi\ncompreso il TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Lavoro notturno.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le imprese che intendano introdurre il lavoro notturno, inteso come tale\nquello prestato tra le 22 e le 6, effettuano una consultazione preventiva con\nla RSU o, se non costituita, le RSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti\nil presente contratto o, in mancanza, le Organizzazioni Sindacali medesime, per\nil tramite dell’associazione imprenditoriale cui aderiscono o conferiscono\nmandato, come stabilito dal DLgs 8 aprile 2003 n. 66, in ordine alla\nperiodicità e alle modalità di esecuzione del lavoro notturno svolto in\nmaniera continuativa e alle ragioni tecniche e produttive inerenti\nl’organizzazione del lavoro in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nessuna procedura deve essere attivata per le imprese che già svolgono\nla loro attività con prestazioni continuative di lavoro notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell’art. 12, comma 2, D. lgs. n. 66 del 2003 le imprese non\nsono tenute all’informativa annuale periodica ai servizi ispettivi della\nDirezione provinciale del lavoro territorialmente competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>•Le imprese, a propria cura e spese, procedono alla verifica dello stato\ndi salute dei lavoratori che esplicano il lavoro notturno in maniera\ncontinuativa attraverso controlli preventivi e periodici, almeno biennali, per\nil tramite delle strutture sanitarie pubbliche competenti ovvero del medico\ncompetente di cui all’art. 38 e segg. D.lgs. 30 aprile 2008 n. 81.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Si considera lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, nel\nperiodo notturno indicato al primo comma, almeno tre ore del suo tempo di\nlavoro giornaliero in modo normale, ovvero nel caso di lavoro a turni, almeno\ntre ore del suo tempo di lavoro giornaliero ordinario, per un minimo di 80\ngiorni lavorativi nell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>•Il lavoratore ha diritto per ogni ora di lavoro straordinario, notturno e\nfestivo ad un compenso pari alla quota oraria di retribuzione ordinaria di cui\nal successivo art.18, maggiorata delle seguenti percentuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cp>•lavoro straordinario diurno20%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•lavoro notturno25 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro nel giorno di riposo compensativo e nelle festività\ninfrasettimanali e nazionali50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro straordinario notturno50 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro straordinario festivo50 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro straordinario festivo notturno50 %\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono considerate ore di lavoro notturno quelle eseguite tra le 22 e le 6,\nore di lavoro festivo quelle svolte nei giorni destinati al riposo settimanale,\nquando lo stesso non venga spostato a norma dell’articolo seguente, e negli\naltri giorni indicati dall’art.25 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori non possono esimersi dal fornire le prestazioni predette\nquando sono richieste, a meno che non abbiano apprezzabili ragioni personali di\nimpedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore\nassorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti si danno atto che eventuali accordi aziendali sulle\nmaggiorazioni di cui all’art.11CCNL 22 gennaio 2003 sottoscritti\nprecedentemente alla data dell’11 gennaio 2007 sono mantenuti in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 15 - Riposo settimanale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale, che può\ncadere in giorno diverso dalla domenica secondo il turno predisposto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Ricorrendo casi di particolare necessità, il giorno destinato al riposo\nsettimanale può essere spostato dall’azienda di norma nell’ambito dei sei\ngiorni successivi, sentito il lavoratore interessato e con un preavviso di 24\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lo spostamento del riposo cadente in giorno feriale ad un altro giorno\nferiale o festivo non dà luogo ad alcuna maggiorazione; lo spostamento del\nriposo cadente in giorno festivo ad un giorno feriale comporta la maggiorazione\ndel 20% sulla retribuzione ordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In ogni caso, nella eventualità dello spostamento del riposo\nsettimanale, lo stesso dovrà essere fruito entro il 14 giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando l’obbligo della fruizione del riposo settimanale, se per\nragioni assolutamente eccezionali se ne rendesse in qualche caso impossibile la\nconcessione, in tutto o in parte, al lavoratore che non ne ha usufruito\ncompete, oltre la ordinaria retribuzione, il pagamento delle ore prestate con\nla maggiorazione di lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti si danno atto che la disciplina del riposo settimanale\ncome regolata dal presente articolo realizza il disposto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell’art. 9 D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, con particolare riferimento alla\nlett. d) del comma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Sospensione dell’attività di trasporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora nel corso di una giornata lavorativa si verifichi una\ninterruzione dell’attività di trasporto per cause di forza maggiore\nassolutamente indipendenti dalla volontà aziendale (quali ad esempio quelle\nmeteorologiche o di interruzione della fornitura energetica) e non sia\npossibile all’azienda utilizzare diversamente il personale, sia quello\nadibito direttamente al trasporto sia quello non direttamente adibito (esempio\ncassiere, gestione piste), al lavoratore compete il pagamento della\nretribuzione relativa all'orario contrattuale normale. Il 75% delle ore non\nlavorate può essere recuperato utilizzando le ore di cui all’art. 12, ultimo\ncomma, del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Inoltre e sempre che il lavoratore ne sia stato tempestivamente\npreavvertito, può essere considerato giorno di riposo settimanale, in\nsostituzione di quello previsto dal turno, il giorno in cui, per le citate\ncause di forza maggiore, l’attività di trasporto rimanga sospesa per\nl’intero turno di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di sospensione dell’attività di trasporto per più giorni\ninteri dovuta a causa di forza maggiore, l’azienda, sempre che non utilizzi\nil personale in altre mansioni e salvi gli effetti di cui al comma precedente,\nè tenuta a retribuire il personale stesso per I successivi 4 giorni, con\nfacoltà, però, di procedere al recupero delle ore non lavorate utilizzando le\nore di cui all’art. 12 ultimo comma del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore non lavorate di cui ai commi 1 e 3 possono essere recuperate fino\nad un massimo complessivo di 32 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In assenza di disponibilità totale o parziale di permessi di cui\nall’art. 12, ultimo comma, del presente CCNL le ore non lavorate di cui ai\ncommi 2 e 4 saranno recuperate, entro 45 giorni con le modalità di cui al\ncomma successivo nel limite massimo di 1 ora e 30 minuti al giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Resta inteso che le ore non lavorate saranno recuperate con una\ndecurtazione, a favore del lavoratore, di 30 minuti ogni 4 ore e di 60 minuti\nogni 8 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch3>Art. 17 – Orario multiperiodale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità\ndell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro potrà risultare\nanche da una media plurisettimanale nell'arco di 26 settimane e con una durata\nminima di 28 ore e massima di 54 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati\npercepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia\nnei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati\na conoscenza della RSU, e, ove ancora non costituita, alle RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro\nsettimanale daranno luogo ad una maggiorazione del 10% della retribuzione\nordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui al termine delle 26 settimane le ore lavorate eccedano\nl’orario normale settimanale le ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>eccedenti saranno retribuite come ore di lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_trigger\">\u003Ch3>Art. 18 – Retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La retribuzione dei lavoratori è determinata in misura mensile e va\nliquidata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Costituiscono la retribuzione ordinaria mensile i seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•retribuzione minima base di cui alla tabella allegata sub 1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di contingenza di cui alla tabella allegata sub 2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aumenti periodici di anzianità di cui alla tabella allegata sub 3);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali assegni personali e altri compensi continuativi corrisposti\nmensilmente e non legati a specifiche prestazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità sostitutiva di mensa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile\nper 26, la retribuzione oraria, nell’ambito dell’orario normale fissato in\n40 ore settimanali, si ottiene dividendo per 173 la retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione minima base si intende comprensiva della indennità di\ncaropane, dei punti di contingenza maturati fino al 31 gennaio 1977 nonché\ndell’E.D.R. di cui all’accordo interconfederale 25 gennaio 1975 e al\nProtocollo 31 luglio 1992 tra Governo e parti sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 19 - Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore è riconosciuto per ogni biennio di anzianità di servizio\nprestato presso la stessa azienda e nel medesimo livello di appartenenza, un\naumento retributivo di importo fisso nella misura di cui alla tabella allegata\nsub 3), fino ad un massimo di cinque bienni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype2\">\u003Cp>•Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•In caso di passaggio al livello superiore il lavoratore conserva il\nnumero di aumenti periodici già acquisiti nel livello di provenienza nonché\nle frazioni di biennio già maturate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che per i lavoratori già in servizio alla data del\n30 novembre 2013 restano fermi l’anzianità e gli scatti maturati alla data\nstessa, il cui importo è quantificato in cifra fissa senza ulteriore\nindicizzazione né rivalutazione, fino alla concorrenza del massimo di cinque\nbienni riconosciuto ai sensi del primo comma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno altresì atto che l’anzianità utile agli effetti degli\naumenti biennali si computa, per i lavoratori in servizio aventi titolo, con\neffetto dal 1° gennaio 1978 e che la conservazione dell’anzianità (aumenti\nperiodici conseguiti e frazioni maturate) in caso di passaggio al livello\nsuperiore decorre dal 1° maggio 1981.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale in forza al 30 aprile 2016 sarà riconosciuto lo scatto di\nanzianità - in corso di maturazione – nel valore economico previsto dalla\ntabella allegata (All. 3.1), anche in caso di passaggi di livello. Gli scatti\nsuccessivi si uniformeranno all’aumento retributivo previsto all’allegato 3\ndel presente contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 20 - 13ª mensilità o gratifica natalizia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’azienda corrisponde, entro il 20 dicembre, al lavoratore che abbia\nprestato servizio per l’intero anno, una\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tredicesima mensilità pari alla ordinaria retribuzione mensile ultima\nraggiunta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica\nnatalizia o 13ª mensilità quanti sono stati i mesi di servizio prestati\npresso l’azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni di calendario\nviene considerata come mese intero.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 21 - 14ª mensilità o premio annuo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In coincidenza con il pagamento della retribuzione di giugno al\nlavoratore viene corrisposto un premio annuo o 14ª mensilità pari alla\nretribuzione mensile ordinaria ultima raggiunta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Detta erogazione è riferita ad anno solare ed è frazionabile per mesi\ninteri di servizio in caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel\ncorso dell’anno, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore\na 15 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori assunti prima del 31 maggio percepiscono alla scadenza di\ncui al comma 1 i dodicesimi corrispondenti ai mesi intercorrenti tra la data di\nassunzione ed il 31 dicembre dell’anno di competenza, mentre quelli assunti\ndopo il 31 maggio percepiscono alla fine dello stesso anno i dodicesimi\nrelativi ai mesi di servizio intercorsi tra la data di assunzione ed il 31\ndicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori che cessino dal rapporto di lavoro prima del 30 giugno sono\ncorrisposti i dodicesimi relativi ai mesi intercorsi tra il 1° gennaio e la\ndata di risoluzione del rapporto, in base alla retribuzione ordinaria ultima\nraggiunta, mentre quelli che siano cessati dopo il 30 giugno devono restituire\ni ratei corrispondenti ai mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del\nrapporto ed il 31 dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Eventuali erogazioni o premi corrisposti aziendalmente in aggiunta alle\n13 mensilità annuali sono conguagliabili, fino a concorrenza, con il presente\nistituto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Ch3>Art. 22 - Indennità sostitutiva di mensa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Le Aziende, presso le quali non esiste la mensa o questa non sia\nconvenzionata con terzi o comunque non sia assicurato al lavoratore il tempo\nnecessario per rientrare in residenza per il pasto, corrispondono a ciascun\nlavoratore a titolo di indennità sostitutiva di mensa una somma pari a €\n25,00 mensili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Indennità maneggio denaro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore che svolge in modo continuativo la specifica, prevalente e\nnormale mansione del maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, con\nresponsabilità anche finanziaria per eventuali errori, espressamente accettata\nin forma scritta, viene riconosciuta una indennità mensile pari al 9% della\nretribuzione minima base contrattuale della categoria di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Ch3>Art. 24 - Indennità domenicale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore che svolge la propria attività lavorativa di domenica è\ncorrisposta un’indennità di € 13,00 per ogni giornata domenicale di\neffettiva prestazione. Tale indennità non fa parte della retribuzione\nordinaria di cui all’art. 18 e, pertanto, non è considerata utile agli\neffetti di alcun istituto legale e contrattuale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•La predetta indennità non è cumulabile con altre maggiorazioni dovute\nper prestazioni lavorative domenicali coincidenti con il giorno di riposo o\naltre festività di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la presente norma si è inteso scorporare e definire in modo separato un\ncompenso forfetario già ricompreso nella retribuzione così come stabilita\ndagli accordi nazionali 21 aprile 1978 e 16 giugno 1981.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che l’indennità domenicale risponde a esigenze\ntecnico-organizzative di miglioramento dell’efficienza,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>economicità e produttività aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 25 - Ferie annuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore ha diritto per ogni anno di effettivo servizio presso\nl’azienda ad un periodo di ferie retribuite pari a quattro settimane, delle\nquali almeno due consecutive in caso di richiesta del lavoratore interessato,\nvanno godute nel corso dell’anno di maturazione e le restanti due nei 18 mesi\nsuccessivi al termine dell’anno di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore ha diritto a ulteriore giorno di ferie oltre il secondo\nanno di effettivo servizio presso l’azienda ed un ulteriore giorno oltre il\nquarto anno di effettivo servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto previsto nel comma 1 del presente articolo,\nl’epoca del godimento delle ferie sarà\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>stabilita tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le\nesigenze di lavoro dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ogni settimana è ragguagliata a 6 giorni lavorativi quale che sia la\ndistribuzione dell’orario di lavoro nella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore che non abbia maturato il diritto all’intero periodo di\nferie per non avere un’anzianità di almeno 12 mesi, spetterà, per ogni mese\ndi effettivo servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il\npagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays2\">\u003Ch3>Art. 26 - Ricorrenze festive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono considerati giorni festivi, oltre quelli destinati al riposo\nsettimanale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il primo giorno dell’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 6 gennaio: Epifania del Signore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 25 aprile: anniversario della Liberazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il giorno di Lunedì di Pasqua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 1° maggio: Festa del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 2 giugno: Festa della Repubblica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 15 agosto: Festa dell’Assunzione della B.V. Maria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 1° novembre: giorno di Ognissanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’8 dicembre: Festa dell’Immacolata Concezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 25 dicembre: giorno di Natale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 26 dicembre: giorno di S. Stefano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la Festa del Patrono.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Nel solo caso in cui le festività coincidono con il giorno di riposo ai\nlavoratori è dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile, l’importo di una\nquota giornaliera della retribuzione pari ad una giornata lavorativa della\nordinaria retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977 n. 54 e\nsuccessive modifiche, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di otto ore di\npermesso individuale retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il permesso è concesso a richiesta del lavoratore, tenendo conto delle\nesigenze di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di mancato godimento dei permessi, al lavoratore è dovuto il\ntrattamento economico sostitutivo, calcolato a norma del comma 3\ndell’art.18.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In relazione alla festività nazionale del 4 novembre, la cui\ncelebrazione è stata spostata dalla citata legge, ai lavoratori per il mese di\nnovembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1\u002F26 della\nretribuzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Congedo matrimoniale e permessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ferme restando le disposizioni vigenti in materia, in caso di matrimonio\ncompete al lavoratore un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi di\ncalendario con decorrenza della retribuzione. Il trattamento economico di cui\nsopra è corrisposto dall’azienda con deduzione di tutte le somme che il\nlavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Detto congedo spetta ad ambedue i coniugi, se dipendenti della medesima\nazienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>•I lavoratori possono avanzare motivate richieste di permessi per\nassentarsi dal lavoro, che l’azienda può\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>concedere o meno a seconda delle esigenze di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 – Trasferte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore che per esigenze di servizio venga inviato fuori dalla sede\ndi lavoro, intendendosi per tale le località in cui sono ubicati gli impianti\naziendali, spetta a titolo di trasferta il rimborso delle spese effettive di\nviaggio e delle altre spese necessarie per l’espletamento della missione\ndietro presentazione dei relativi documenti di viaggio e ricevute fiscali,\nsecondo quanto previsto ai punti seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe effettivamente\nsostenute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rimborso delle spese di vitto nei limiti della normalità e di quelle di\nalloggio in albergo di 2ª categoria, quando la durata della trasferta obblighi\nil lavoratore a sostenere tali spese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l’espletamento della\nmissione, sempreché siano autorizzate e debitamente comprovate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I rimborsi di cui ai precedenti punti non fanno parte della retribuzione\nordinaria e non si cumulano con eventuali trattamenti aziendali o individuali\nin atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per\nil trattamento ritenuto più favorevole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 – Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di trasferimento che comporti anche il cambiamento di residenza,\nal lavoratore compete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per\nl’effettuazione del trasloco, salva la facoltà dell’azienda di provvedervi\ndirettamente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso della pigione per l’alloggio non usufruito, quando il\nlavoratore non abbia ricevuto l’ordine di trasloco in tempo utile per poter\nrescindere il contratto di locazione o subaffittare l’alloggio e provi di\ndover pagare la pigione per un periodo successivo al trasloco stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Richiamo alle armi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore richiamato alle armi per qualunque esigenza ha diritto\ndurante tale periodo alla conservazione del posto, nei limiti e alle condizioni\npreviste dalle norme di legge, e al riconoscimento dell’anzianità di\nservizio a tutti gli effetti contrattuali, compresi quelli relativi agli\naumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle predette\nnorme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Trattamento per malattia e infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. MALATTIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di\nlavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti a loro richiesta,\nall'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle\nvigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del\nlavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. NORMATIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha\nl'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia all’azienda da cui\ndipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio\ndell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le\nconseguenze previste dal presente contratto. Resta inoltre fermo l'obbligo del\nlavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza\ne l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio\nabituale, per i successivi controlli medico- fiscali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applica anche al settore del trasporto a fune quanto previsto dall'art.\n55-septies del D.lgs. n. 165\u002F2001 e dall'art. 25, L. n. 183\u002F2010 dopo il pieno\nfunzionamento delle procedure telematiche da parte dell'INPS (trasmissione\ntelematica dell'attestazione di malattia e accessibilità degli stessi sul sito\ninternet dell'istituto) e delle strutture sanitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto obbligo al lavoratore di fornire il numero di protocollo\nidentificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico, entro il\ngiorno successivo all'invio telematico dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale caso il datore di lavoro, dopo la notizia di malattia ricevuta dal\nlavoratore, dovrà consultare e stampare l'attestazione di malattia tramite i\nservizi telematici messi a disposizione dall'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di\nmalattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di\ntrasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma\ncartacea, il lavoratore presenta tale documentazione al proprio datore di\nlavoro secondo le modalità tradizionali. L'assenza che dovesse risultare\ningiustificata potrà essere contestata al lavoratore secondo quanto previsto\ndall'art. 33 (Provvedimenti Disciplinari).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può comunque presentare direttamente al proprio datore di\nlavoro copia dell'attestazione medica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal\ncertificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli\nsanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di\ncontrollo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il\ncontrollo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi\nispettivi degli istituti competenti nonché dai medici dei servizi sanitari\nindicati dalla Regione\u002FProvincia. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha\ninoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da\nparte degli Enti Pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. OBBLIGHI DEL LAVORATORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le\nprescrizioni mediche inerenti alla permanenza presso il proprio domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore\n10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, al fine di consentire\nl'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datare di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo\nsiano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione\ndell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli\nindicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati\nai nuovi criteri organizzativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal\ndomicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici,\nnonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore,\ndei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia, per iscritto,\nal datore di lavoro, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo\ndi cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione\ndelle sanzioni previste dall'articolo 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638,\n14° comma, nonché l'obbligo dell'immediato rientro nella sede di lavoro. In\ncaso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. PERIODO DI COMPORTO PER MALATTIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cp>Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia, il lavoratore non\nin prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180\n(centottanta) giorni. Nel caso di più malattie il suddetto periodo di\nconservazione del posto si intende riferito alle assenze complessivamente\nverificatesi nei ventiquattro mesi precedenti ogni nuovo ultimo episodio\nmorboso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità,\nictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di\nCooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti\nchirurgici di organi vitali, il periodo di comporto di cui al precedente\ncapoverso sarà elevato di ulteriori 180 (centottanta) giorni, a condizione che\nil lavoratore fornisca documentazione sanitaria che attesti la patologia\nsofferta, e che rilasci dichiarazione di consenso al trattamento dei dati\ncontenuti nella suddetta documentazione. Le giornate usufruite per la\nsomministrazione di terapie salvavita come la chemioterapia o l'emodialisi non\nsono computati ai fini della determinazione del suddetto periodo di\ncomporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza della richiesta di aspettativa di cui al punto 8 (Aspettativa non\nRetribuita per malattia) del presente articolo e trascorsi i periodi di cui ai\ncommi precedenti e perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere\nal licenziamento con la corresponsione delle indennità dì cui al presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di malattia è considerato utile al fine dell'anzianità di\nservizio a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le\nnorme relative alla conservazione del posto ed al trattamento economico di cui\nal punto 5 (Trattamento Economico di Malattia) del presente articolo sono\napplicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>5. TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per malattia il trattamento economico erogato\ndall’istituto assicuratore, nei primi 3 giorni di malattia, è garantito\ndalle aziende sino al 50 per cento della retribuzione ordinaria ed è integrato\ndall’azienda fino a raggiungere il 100 per cento della retribuzione ordinaria\na partire dal 4° giorno di malattia in poi. Qualora tale trattamento venga\ncorrisposto da altri Enti sarà assorbita, fino a concorrenza, la parte a\ncarico delle aziende.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Per i lavoratori di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo\ndi comporto per malattia) nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche,\nictus o sclerosi multipla gravemente invalidante, distrofia muscolare, morbo di\nCooley, malattie degenerative ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati\nda trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto\ndi 180 giorni, successivo a quello di 180 giorni di cui al secondo periodo del\nprecedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia), comma 1, il datore di\nlavoro dovrà effettuare un'integrazione tale da raggiungere: per il 7°e 8°\nmese: 100% della retribuzione, per il 9° mese: 70% della retribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a\ncarico dell'INPS. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a\nconguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli\narticoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non\ncorrisponde per qualsiasi motivo l'indennità a carico dell'Istituto; se\nl'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di\nlavoro non è tenuto a integrare la parte di indennità non corrisposta\ndall'istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>6. INFORTUNIO SUL LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le attività lavorative di cui al presente contratto, le aziende sono\ntenute ad assicurare il personale dipendente presso l'INAIL, contro gli\ninfortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo le vigenti norme\nlegislative e regolamentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di\nlieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia\ntrascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non\nessendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto\ninoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato\nda ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. PERIODO DI COMPORTO - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER INFORTUNIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro\nvalgono le stesse norme di cui al punto 4 (Periodo di comporto per malattia) e\n9 (Aspettativa non retribuita per malattia) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di comporto per infortunio e\u002Fo malattia agli effetti del\nraggiungimento del termine massimo di conservazione del posto sono distinti ed\nhanno la durata di 180 (centoottanta) giorni cadauno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. TRATTAMENTO ECONOMICO DI INFORTUNIO SUL LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per infortunio sul lavoro, al lavoratore è assicurata\nl’integrazione a carico dell’azienda del trattamento economico spettategli\nin modo da raggiungere il 100 per cento della retribuzione ordinaria sin dal\nprimo giorno di infortunio e fino al 180° giorno di assenza complessivamente\nverificatesi nei ventiquattro mesi precedenti ogni nuovo ultimo episodio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non\ncorrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MALATTIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori ammalati, la conservazione del posto, sarà\nprolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa\nnon retribuita e non superiore a 270 giorni (duecentosettanta), alla condizione\nche siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici. Ai lavoratori\naffetti dalle particolari malattie di cui al secondo periodo del punto 4\ndell’articolo 31 (Periodo di Comporto per Malattia) del presente articolo, la\nconservazione del posto fissata nel periodo massimo di 360 (trecentosessanta)\ngiorni, determinati dalla sommatoria dei periodi indennizzati e retribuiti\nsarà, prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di\naspettativa non retribuita di 90 giorni in aggiunta al periodo di conservazione\ndel posto, in relazione al perdurare della malattia debitamente certificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al\nprecedente comma, dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A\u002FR prima\ndella scadenza del centottantesimo giorno di assenza per malattia o infortunio\ne firmare espressa accettazione delle suddette condizioni: il datore di lavoro\ndarà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per\niscritto la scadenza del periodo di aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere\nal licenziamento per superamento del periodo di comporto il periodo stesso\nsarà considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di\nprosecuzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. RINVIO ALLE LEGGI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e di\ninfortuni valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali\nregionali\u002Fprovinciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’articolo 31 (Malattia e infortunio) si applicano anche ai lavoratori\nassunti con contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Disciplina aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori, senza distinzione di sesso, di opinioni politiche,\nsindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro\nopera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei\nprincipi della Costituzione e delle norme della legge 20 maggio 1970, n.\n300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori sono tenuti ad una scrupolosa osservanza degli obblighi\nprevisti dagli artt. 2104 e 2105 cod. civ.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In particolare essi devono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eseguire con cura le disposizioni regolamentari nonché quelle impartite\ndall’Azienda, per mezzo dei suoi rappresentanti e collaboratori, anche\nlavoratori, loro preposti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tenere un contegno corretto verso i citati rappresentanti e\ncollaboratori, verso tutti gli altri dipendenti dell’azienda e nei confronti\ndei viaggiatori e degli utenti e non assumere bevande alcoliche e\nsuperalcoliche durante il servizio ai sensi dell’art.15 legge 30 marzo 2001\nn.125 e del correlato provvedimento 16 marzo 2006 adottato in Conferenza\nstato-regioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rispettare l’orario di lavoro, provvedendo alle operazioni necessarie\nper il controllo dettate dall’azienda: ove richiesto, i lavoratori devono\ntimbrare i cartellini all’inizio e alla fine di ogni turno di lavoro e non\nallontanarsi dai posti di lavoro prima dell’ora indicata per la fine del\nturno o prima che siano stati sostituiti, se è prevista la continuazione del\nlavoro mediante turni successivi, a meno che non vengano all’uopo\nautorizzati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conservare in buono stato tutto quanto è loro affidato dall’azienda e\nconsegnare alla fine del turno di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoro alle persone all’uopo designate, qualsiasi oggetto rinvenuto\nnell’ambito aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non prestare opera presso impianti o imprese appartenenti a soggetti\ndiversi dal proprio datore di lavoro,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>finché il rapporto di lavoro è in vita, salva l’ipotesi di comando da\nparte dello stesso datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore che viene meno agli obblighi assunti verso l’azienda,\noltre a perdere la retribuzione corrispettiva della prestazione eventualmente\nmancata, può essere punito dall’azienda stessa con uno dei seguenti\nprovvedimenti, graduati secondo la gravità dei fatti da sanzionare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rimprovero verbale o richiamo scritto, comminabile per le mancanze\nminori, non interessanti comunque la\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sicurezza dell’esercizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•multa, fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione ordinaria, comminabile\nper le mancanze che incidono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sensibilmente sull’ordine o sull’attività o sul patrimonio\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sospensione dal lavoro, con perdita della corrispondente retribuzione,\nfino ad un massimo di 10 giorni lavorativi, comminabile per le mancanze che\narrecano pregiudizio rilevante all’ordine o all’attività o al patrimonio\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La ripetizione di una mancanza può essere punita con un provvedimento\npiù severo rispetto a quello ordinariamente applicato per la stessa mancanza;\nla ripetizione, sanzionabile come tale, è realizzata dal succedersi di più\nmancanze analoghe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Di fronte a qualsiasi mancanza, l’azienda è sempre libera di adottare,\nse le circostanze particolari del caso lo consigliano, un provvedimento meno\nsevero rispetto a quello contemplato, per la mancanza contestata, nelle\nprecedenti norme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale può\nessere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore;\ntale contestazione deve essere notificata tempestivamente, di norma entro 20\ngiorni, una volta che l’azienda abbia acquisito conoscenza dell’infrazione,\ndelle relative circostanze e delle responsabilità personali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni entro il termine\ndi cinque giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione aziendale, e può\nfarsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce\no conferisce mandato ovvero da un dirigente della rappresentanza sindacale\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’eventuale comminazione del provvedimento disciplinare deve essere\nnotificata per iscritto al lavoratore nel termine ordinatorio di dieci giorni\ndalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue\ngiustificazioni. In tale comunicazione devono essere specificati i motivi del\nprovvedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare,\nferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, può promuovere,\nnei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione sindacale alla\nquale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la\nDirezione provinciale del lavoro, di un collegio di conciliazione ed arbitrato,\ncomposto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro\nscelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore della\nDirezione provinciale del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino\nalla pronuncia da parte del collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dalla\nricezione dell’invito rivoltogli dalla Direzione provinciale del lavoro, a\nnominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma\nprecedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro\nadisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino\nalla definizione del giudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari\ndecorsi due anni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’azienda che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore\ndeve preventivamente adottare almeno il\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l’entità\ndel danno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da\nnessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini - salvo quanto\nprevisto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono\nstabiliti come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il dipendente di I° livello super e di I° livello: 60 giorni di\ncalendario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il dipendente di II° e III° livello: 30 giorni di calendario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il dipendente di IV°, V°, VI° e VII° livello: 15 giorni di\ncalendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•È esonerato dall’obbligo di dare il preavviso il lavoratore\ndimissionario al termine del (o durante il) periodo di assenza dal servizio con\ndiritto alla conservazione del posto per malattia o infortunio, gravidanza o\npuerperio, richiamo alle armi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante il decorso del preavviso di licenziamento vanno concessi al\nlavoratore, compatibilmente con le esigenze del servizio, permessi retribuiti\nper la ricerca di altre occupazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La comunicazione delle volontà di recesso va in ogni caso effettuata per\niscritto, a pena di nullità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento,\nsenza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, o prima della\nscadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si\nverifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del\nrapporto, a termini dell’art. 2119 del cod. civ.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con il licenziamento senza\npreavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio\ne dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i\nnecessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua il licenziamento\nsenza preavviso, il periodo di sospensione cautelativa va computato\nnell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso\nprovvedimento eventualmente adottato dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto non diversamente previsto, restano salve le norme di legge in\nmateria di licenziamento individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Normativa in vigore sino al 31 maggio 1982\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato\nè dovuta al lavoratore non in prova una indennità di anzianità da\ncalcolarsi, con i criteri di cui agli articoli 2120 e 2121 cod. civ vigenti\nprecedentemente alle modifiche apportate dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, ivi\ninclusi i ratei di 13ª e 14ª mensilità, nella seguente misura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per gli operai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con anzianità fino ad un anno: 50 per cento della retribuzione mensile\nultima raggiunta per ogni anno intero di servizio prestato; con anzianità\nsuperiore ad un anno: una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio\nprestato compreso il primo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per gli impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi, trascurando le\nfrazioni di mese fino ai 15 giorni e considerando come mese intero le frazioni\nsuperiori ai 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indennità nella misura stabilita alla precedente lettera a) compete\nper l’anzianità decorrente dal 1°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gennaio 1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 1981,\nl’indennità di anzianità va\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>computata con i criteri di cui all’art. 24 CCNL 21 aprile 1978.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per gli operai che alla data del 1° gennaio 1982 hanno maturato\nl’anzianità già prevista dall’art. 24 del CCNL 21 aprile 1978, si\nprocederà a quantificare l’indennità spettante alla data predetta,\ntrasformandola in corrispondenti mensilità e\u002Fo frazioni individuate ai sensi\ndel richiamato art. 24 del medesimo contratto del 1978, che saranno erogate\nall’atto della risoluzione del rapporto di lavoro e con il valore\ndell’ultima retribuzione raggiunta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le condizioni di miglior favore in atto presso le singole aziende restano\nin vigore sino al 31 dicembre 1981. Per gli operai in forza presso tali aziende\nal 1° gennaio 1982 si opererà la trasformazione in mensilità e\u002Fo frazioni\ndella anzianità pregressa, tenendo conto delle migliori condizioni in atto\nfino al 31 dicembre 1981.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Entro 60 giorni dal 1° gennaio 1982 le aziende comunicheranno a ciascun\nlavoratore le trasformazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Normativa in vigore dall’ 1 giugno 1982\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cp>•In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato il\nlavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto da calcolarsi con i\ncriteri di cui alla legge 29 maggio 1982 n. 297.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Restano confermate, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, legge 297\u002F1982,\nle misure indicate al precedente punto A), lettera a), per il calcolo del\ntrattamento di fine rapporto degli operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo\nvalgono le disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 36 - Indennità in caso di morte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. In caso di morte del lavoratore con contratto a tempo indeterminato le\nindennità di cui agli artt. 34 e 35 sono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>corrisposte secondo i criteri fissati dall’art. 2122 cod. civ.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Appalti e trasferimenti d’azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora le aziende ricorrano all’appalto, le stesse dovranno porre\nparticolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze\nprofessionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto\ntra qualità del servizio ed economicità di gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno\nnell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di\nappalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici\nper quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.\n81\u002F2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul\nlavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la\nconoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare\nriguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno\ndell’impresa appaltante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei\nlavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che\nimpegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in\nmateria di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di\nlegge, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvoucherstype1\">\u003Cp>•Previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda\nappaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire dei\nservizi di mensa, ove esistenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Le parti si danno atto che nei casi previsti per il trasferimento\nd’azienda si applicano l’art. 2112 c.c. e l’art. 47\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della legge 29.12.1990, n. 428, e le successive modifiche e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sulla base delle prassi relazionali vigenti e nel rispetto della\nprocedura prevista dall’art. 47 della legge n. 428\u002F1990 come modificata dal\nD.Lgs. n. 18\u002F2001, le aziende devono dare comunicazione alle rappresentanze\nsindacali competenti e alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente\nCCNL dei motivi dei programmati trasferimenti d’azienda, delle loro\nconseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori interessati e\ndelle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora si verifichino casi di imprese interessate da cambi di appalto,\novvero processi di trasferimento di attività per subentro di azienda a\nqualunque titolo, il passaggio del personale in forza al momento del\ntrasferimento avviene senza soluzione di continuità. Entro tre mesi dalle\nconclusioni delle procedure l'impresa subentrante e le rispettive\nOrganizzazioni Sindacali di categoria, si incontreranno per valutare\nl’organizzazione aziendale successiva all’esito delle procedure citate\nanche con riferimento ad eventuali processi di riorganizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Istituti riservati all’area nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Appartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti\nistituti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•anzianità di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•orario di lavoro (durata);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•retribuzione minima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di contingenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•metodo di calcolo della retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•festività nazionali ed altre ricorrenze festive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro straordinario, festivo e notturno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aumenti periodici di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità domenicale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mensilità aggiuntive (13ª e 14ª);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trasferimenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trasferte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•congedo matrimoniale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trattamento di fine rapporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•diritti sindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità sostitutiva di mensa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualifiche e inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trattamento in caso di malattia e infortunio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quadri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•osservatorio nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•pari opportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•molestie sessuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•maternità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tossicodipendenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•AIDS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•volontariato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•handicap;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•etilismo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attività usuranti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•previdenza complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Contrattazione di 2° livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•PRINCIPI E CONTENUTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti confermano che la contrattazione collettiva rappresenta un\nvalore nelle relazioni sindacali e, in quanto coerente con la regolazione per\nla stessa definita, può dare supporto allo sviluppo dei fattori di\ncompetitività per le imprese ed alla salvaguardia dell’occupazione, nonché\nconcorrere al miglioramento delle retribuzioni reali dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tale ottica e nell’ambito dei principi interconfederali vigenti\nsulla materia, le parti confermano il reciproco interesse al modello di assetti\ncontrattuali fondato su due livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto previsto all’art. 38 del presente CCNL circa gli\nistituti contrattuali riservati all’esclusiva competenza del livello\nnazionale, che in quanto tali non possono divenire oggetto di ulteriore\nnegoziazione in sede aziendale, le parti ritengono che una maggiore diffusione\ndella contrattazione di secondo livello anche nel settore degli impianti di\ntrasporto a fune – rispettando le peculiari caratteristiche di questo ed in\ncoerenza con le sue compatibilità, nonché preservando le esigenze delle\nimprese di minori dimensioni – possa effettivamente migliorare le condizioni\neconomiche del personale, collegandole al raggiungimento di obiettivi di\nproduttività, redditività, qualità, efficienza, etc., in quanto rilevanti ai\nfini del miglioramento della competitività delle imprese e dei risultati\nlegati all’andamento economico delle stesse, ivi compresi indicatori\nmigliorativi della sicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nella vigenza degli accordi di secondo livello le parti stipulanti gli\naccordi medesimi potranno anche sviluppare, nei tempi che saranno ritenuti\nopportuni, momenti di informazione e consultazione sugli eventuali effetti\nconnessi a processi di ristrutturazione che influiscano sulle condizioni di\nlavoro e di occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono titolari della contrattazione di 2° livello le RSU o, in mancanza\nle RSA e le strutture delle OOSSLL territoriali stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale, rispettando il\nprincipio dell’autonomia dei cicli contrattuali e della non sovrapposizione\nfra livelli; gli accordi sono pertanto stipulabili nella seconda metà\ndell’arco temporale di vigenza del CCNL e possono essere realizzati\nalternativamente a livello aziendale o territoriale secondo la prassi\nesistente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le proposte di stipulazione dell’accordo di secondo livello, devono\nessere presentate all’azienda in tempo utile per lo sviluppo di un sereno\nconfronto e, in caso di proposta di rinnovo di accordo esistente, in tempo\nutile al fine di consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della\nscadenza dell’accordo medesimo. L’azienda dovrà dare riscontro entro 20\ngiorni dalla data di ricevimento delle proposte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante i tre mesi successivi alla data di presentazione delle richieste\ne per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo\ncomplessivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione delle proposte\nsindacali, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad\nazioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti stipulanti il presente CCNL si adopereranno affinché la\ncontrattazione di secondo livello si svolga in coerenza e nel rispetto dei\nprincipi sopra definiti. Conseguentemente, eventuali controversie che dovessero\ninsorgere nell’applicazione delle clausole tutte così come in questa sede\ndefinite, saranno affrontate tra le organizzazioni di rappresentanza delle\nimprese e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•PREMIO DI RISULTATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il premio di risultato è istituto economico annuo di produttività,\ntotalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avrà le\ncaratteristiche di non determinabilità a priori; esso sarà annualmente\ncommisurato ai parametri di misurazione dei risultati raggiunti in ciascun\nesercizio aziendale assunto a riferimento e sarà considerato di competenza\ndell’anno di erogazione, con le modalità stabilite dall’accordo istitutivo\nnel rispetto della presente regolazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nella contrattazione di secondo livello il premio, totalmente variabile,\nsarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di\nprogrammi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di\nproduttività, qualità, redditività, efficacia, innovazione, flessibilità,\nefficienza organizzativa ed altri appropriati elementi rilevanti ai fini del\nmiglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati\nall’andamento economico dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli accordi di secondo livello dovranno prevedere la omnicomprensività\ndi qualsiasi incidenza del premio di risultato rispetto ad istituti\ncontrattuali o di legge diretti, indiretti o differiti, sui quali pertanto il\npremio non verrà computato, essendosi già tenuto conto di ciò in fase di\nquantificazione dello stesso. Inoltre, il premio deve considerarsi escluso\ndalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il premio deve altresì possedere caratteristiche tali da consentire\nl’integrale applicazione dei particolari trattamenti agevolati contributivi e\nfiscali, previsti - o che dovessero comunque essere introdotti - da normative\ndi qualsiasi fonte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ELEMENTO PEREQUATIVO DI GARANZIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai dipendenti delle aziende prive di contrattazione di secondo livello\nriguardante il premio di risultato o di altri trattamenti retributivi comunque\naggiuntivi al CCNL, che per tale ragione percepiscano il solo trattamento\ncontrattuale minimo costituito dalle voci retributive fissate ai punti 1, 2, 3\ne 5 dell’art. 18 del presente CCNL (lavoratori cioè privi di superminimi\ncollettivi o individuali, premi annui o altri importi a qualsivoglia titolo\nanche unilaterali), è corrisposto a titolo perequativo un importo pari ad euro\n15,00 (quindici) lordi mensili, omnicomprensivo dell’incidenza sul TFR\nnonché su ogni altro istituto diretto, indiretto o differito. Sussistendone le\ncondizioni, detto trattamento viene dunque corrisposto per un massimo di dodici\nerogazioni annue; la frazione di mese verrà considerata come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora i trattamenti aziendali di cui sopra fossero inferiori a quanto\nrisultante dall’elemento perequativo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>questo sarà adeguato sino a concorrenza dell’importo complessivo\nprevisto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora sia introdotta in azienda la contrattazione di secondo livello o\nintervengano altri trattamenti retributivi aggiuntivi, il trattamento\nperequativo di cui alla presente regolazione verrà automaticamente ed\nintegralmente a decadere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La rilevazione da parte aziendale dei trattamenti economici aggiuntivi di\ncui al primo capoverso, anche con riferimento a quelli già in atto, sarà\neffettuata a decorrere dal 1° maggio 2013; l’erogazione dell’elemento di\ngaranzia avverrà, sussistendone i presupposti, a decorrere dal 1° maggio\n2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CRISI AZIENDALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di governare direttamente nel territorio situazioni di\ndifficoltà aziendale per contenerne gli effetti economici ed occupazionali o,\ncomunque, per sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale dell’area, in\nsede aziendale o territoriale possono essere realizzate specifiche intese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tali intese sono definite a livello aziendale o territoriale con\nl’assistenza delle Associazioni industriali e delle strutture territoriali\ndelle Organizzazioni sindacali stipulanti che hanno costituito la RSU aziendale\n- ovvero, in assenza di RSU, con tutte le strutture territoriali delle\nOrganizzazioni medesime – che le sottoscrivono in quanto coerenti con i commi\nprecedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le intese dovranno indicare: gli obiettivi che si intendono conseguire,\nla durata, qualora di natura sperimentale o temporanea, i riferimenti puntuali\nagli articoli del CCNL, i contenuti, le pattuizioni relative alla garanzia\ndell’effettiva operatività pratica delle intese raggiunte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le intese così raggiunte ed opportunamente verbalizzate dovranno essere\ntrasmesse a fini informativi alle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>parti stipulanti il presente CCNL ed all’Osservatorio di cui all’art.\n2.2 del CCNL medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Diritti sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ferme restando le disposizioni della legge 20 maggio 1970 n. 300 in\nquanto applicabili, ai lavoratori che prestino servizio presso unità aziendali\ncon meno di 16 dipendenti e queste non siano collegate con complessi\nproduttivi, industriali o commerciali di più ampia dimensione, è riconosciuta\nla facoltà di nominare un delegato che li rappresenti nei confronti del datore\ndi lavoro per questioni di specifica competenza aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per l’esercizio del suo mandato spettano al delegato permessi\nretribuiti nel limite complessivo annuo di un’ora per ciascun dipendente\ndell’unità considerata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diritto di affissione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Presso i posti di lavoro l’azienda collocherà un unico albo per\nl’affissione di comunicazioni a disposizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tali comunicazioni, firmate dai responsabili delle Segreterie Nazionali,\nprovinciali o territoriali e\u002Fo dai Rappresentanti Sindacali Aziendali dovranno\nriguardare esclusivamente materia sindacale attinente alla regolamentazione del\nrapporto di lavoro. L’impresa consentirà altresì l’affissione della\nstampa sindacale periodica regolarmente autorizzata dalle competenti\nautorità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Della comunicazione da affiggere verrà informata la Direzione aziendale\nmediante consegna di una copia della comunicazione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contributi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei confronti dei lavoratori che ne facciano richiesta con specifica\ndelega sottoscritta e inoltrata all’azienda con lettera dell’Organizzazione\nSindacale stipulante il CCNL, ovvero di altra Organizzazione Sindacale\neventualmente riconosciuta in azienda, alla quale il lavoratore aderisce,\nl’azienda stessa provvederà a trattenere l’importo del contributo\nassociativo dalla retribuzione del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La delega dovrà contenere l’indicazione dell’Organizzazione\nSindacale avente titolo secondo quanto previsto al comma 1 del presente\narticolo, a cui l’azienda dovrà versare i contributi raccolti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello\ndell’inoltro e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata\ndall’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A far data dal 1° gennaio 2018 la validità della delega sottoscritta\ndal lavoratore a favore di una delle Organizzazioni Sindacali di cui al comma 1\ndel presente articolo è attivabile a condizione che il lavoratore operi la\nrevoca dell’eventuale delega precedentemente conferita a favore di altre\nOrganizzazioni Sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La revoca della delega va inoltrata in forma scritta all’azienda per\ngli adempimenti relativi, e avrà effetto dal primo giorno del mese successivo\na quello dell’inoltro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto previsto dagli Accordi Interconfederali in tema di\nrilevazione della rappresentatività, dal 1° gennaio 2018 la revoca della\ndelega avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello\ndell’inoltro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’importo minimo del contributo sindacale, applicato anche alla 13° e\nalla 14° mensilità, è pari allo 1% da calcolare sulla somma delle seguenti\nvoci retributive:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•retribuzione tabellare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ex indennità di contingenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A partire dal 1 gennaio 2018, in attuazione di quanto previsto dal TU\nsulla rappresentanza del 10.1.2014 e con riferimento alla parte IV, l’azienda\naccetterà esclusivamente le nuove deleghe di importo non inferiore\nall’importo minimo calcolato ai sensi del primo capoverso del presente\ncomma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti si impegnano a verificare, con riunione ad hoc, entro il 31\ndicembre 2017 la corrispondenza delle deleghe in essere con la previsione del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’azienda ricevuta la comunicazione verserà mensilmente gli importi\ndella trattenuta su conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni\nche verranno fornite dalle Organizzazioni Sindacali aventi titolo. Eventuali\nvariazioni delle modalità di versamento dovranno essere comunicate\nall’azienda per iscritto e con un preavviso di almeno tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In funzione del perseguimento degli scopi statutari delle Organizzazioni\nSindacali, a richiesta di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali di cui al\ncomma 1 del presente articolo, l’azienda fornirà l’elenco dei relativi\niscritti con le relative quote associative, nel rispetto delle normative\nvigenti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le deleghe di sottoscrizione del contributo sindacale devono prevedere\nsul modulo, in conformità alla normativa di cui al D.Lgs. n. 196\u002F2003, la\ndicitura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali,\nai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196\u002F2003, consento al loro trattamento\nnella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento\nanche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al\ndatore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento\ndi obblighi previsti dalla legge o dai contratti”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di omissione della predetta dicitura, a decorre dal terzo mese\nsuccessivo alla data di stipula del presente accordo la delega di iscrizione\nnon potrà essere attivata dall’azienda, la quale provvederà a restituirla\nal lavoratore che l’ha sottoscritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La disciplina di cui al presente articolo dà attuazione alle previsioni\nin materia contenute nella Parte Prima (Misura e certificazione della\nrappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria)\ndegli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assemblea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell’Art. 20 Legge 300 del 1970 le Organizzazioni Sindacali\ndei lavoratori stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda nonché le\nrappresentanze sindacali dei lavoratori (Rsu\u002FRsa) possono indire, separatamente\no congiuntamente, nei limiti riconosciuti dal presente CCNL, l’assemblea dei\nlavoratori nei luoghi di lavoro per l’esame di materie di interesse sindacale\ne del lavoro, fuori dall’orario di servizio, inoltrando comunicazione scritta\nalla direzione dell’azienda almeno 48 ore prima della data fissata,\ntrasmettendo l’ordine del giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conseguentemente l’azienda metterà a disposizione locali per tale\nscopo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le assemblee possono comunque aver luogo anche durante l’orario di\nlavoro, nei limiti di dieci ore annue, a\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>condizione che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•siano indette dalle Organizzazioni Sindacali di cui al comma 1 del\npresente articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non arrechino impedimento alla regolarità del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ne sia data comunicazione scritta all’azienda almeno 48 ore prima della\ndata e dell’ora fissata, trasmettendo l’ordine del giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori partecipanti alle assemblee durante l’orario di lavoro\nbeneficeranno della normaleretribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in relazione alle ore di effettiva assenza dal lavoro a causa\ndell’assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Organizzazioni Sindacali di cui al comma 1 del presente articolo si\nimpegnano, con riferimento all’art. 20 della legge n. 300 del 1970, a non\nconvocare assemblee dei lavoratori con modalità che comportino interruzione\ntotale o parziale nell’erogazione del servizio all’utenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori che non possono partecipare alle assemblee durante\nl’orario di lavoro in quanto addetti alla garanzia della continuità del\nservizio, beneficeranno della normale retribuzione in relazione alle ore di\ndurata delle assemblee svolte al di fuori dell’orario di lavoro e alle quali\neffettivamente partecipino, nel limite individuale di 6 ore annue retribuite.\nFermo restando le norme della l. 300\u002F70 si conviene che nelle unità produttive\nche occupano sino a 15 dipendenti saranno concesse a ciascun dipendente – per\nl’effettiva partecipazione - 6 ore annue retribuite per partecipare ad\nassemblee, da tenersi fuori dall’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alle assemblee possono partecipare, previo tempestivo preavviso\nall’azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori\ndi cui al comma 1 del presente articolo, nonché dirigenti degli organi\nconfederali delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>Permessi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, che\nsiano componenti dei comitati direttivi, provinciali e nazionali delle\nOrganizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e da queste segnalati\nalle aziende per il tramite dell’ANEF, hanno diritto a fruire di permessi\nretribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per l’espletamento del relativo mandato saranno concesse,\ncompatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali, a un dirigente per ogni\nassociazione firmataria otto ore di permesso nell’arco di un bimestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il permesso dovrà essere richiesto dalle Organizzazioni interessate con\nun preavviso di 48 ore e non potrà comportare la contemporanea assenza dal\nlavoro di più di un dirigente sindacale per la medesima azienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RLS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto riguarda l’individuazione, il numero e le competenze dei\nRappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nonché per ciò che\nattiene agli organismi di natura pattizia di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81\ne successive modifiche e integrazioni, le parti, ciascuno per il proprio ambito\ndi rappresentanza, fanno riferimento alle disposizioni di cui all’allegato 4\n(Ambiente di lavoro – igiene e sicurezza del lavoro) al presente CCNL, fermo\nrestando quanto previsto dal comma 2, ultimo capoverso, del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Resta confermato che agli RLS, per l’espletamento della loro attività,\nsaranno attribuite ore di permesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>retribuito per ciascun anno di cui al richiamato allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con riferimento alle modalità di fruizione e di retribuzione dei\npermessi valgono le medesime disposizioni relative ai permessi sindacali di cui\nall’art. 40 paragrafo permessi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per gli RLS valgono le tutele previste dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008\ne successive modifiche ed integrazioni, e dai relativi accordi attuativi\nnazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Pari opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpay\">\u003Cp>•Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti\nl’occupazione femminile le parti, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs.\nn.198\u002F2006 e successive modificazioni e integrazioni dal D.lgs. n. 5\u002F2010,\nconvengono sull’opportunità di sviluppare attività di studio e di ricerca\nfinalizzata alla promozione di azioni positive per le donne dirette a\nrealizzare condizioni di pari opportunità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityotherclause\">\u003Cp>•Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato\nComitato Pari Opportunità di seguito CPO, composto da 8 componenti, di cui 4\ndesignati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In particolare al CPO è demandato il compito di:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare\neffettive condizioni di parità fra lavoratrici e lavoratori;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti\nche l’introduzione di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre\nnella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati\ncorrettivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione\ndelle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cp>•esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità di accesso\nal lavoro, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi di\ncarriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della\nsalute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•avere funzioni di osservatorio permanente con il compito di individuare e\nproporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere\ncomportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al\nD.lgs. n. 198\u002F2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e\nss.mm.ii. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro,\nnelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative\nrealtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione,\nprogettazione ecc. tra le CPO;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive\ncomunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire,\nindividuare e gestire il fenomeno come previsto dell’intesa siglata da Cgil,\nCisl, Uil e Confindustria il 25 gennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro\ndel dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue\ncomponenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a\nmaggioranza dei 2\u002F3 delle presenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle\nrappresentanti sindacali e aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la\nsettimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione\nSindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque\nvalidità deliberativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla\nriunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2\u002F3 del numero\ncomplessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni e della\nmetà più uno dalla 3a votazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale elezione avverrà a scrutinio segreto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno,\nsalvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente\ndovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte\nsindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il\nComitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico\ndurerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o\nsu richiesta di 1\u002F3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a\nconoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà\nindicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria\ndocumentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare\nla propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Delle riunioni si redigerà apposito verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti,\ncomponenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il\ntramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda,\nhanno diritto a fruire a 12 ore di permesso retribuito ogni semestre per\npartecipare alle riunioni dell’organismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una\nsettimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che\ngodano dei permessi sindacali di cui all’art. 40\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexworktxt\">\u003Ch3>Art. 41 bis - Solidarietà tra lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti norme di legge, nelle\naziende che applicano il presente CCNL è prevista, compatibilmente con il\ndiritto ai riposi settimanali e alle ferie annuali retribuite, la possibilità\ndella cessione fra lavoratori dipendenti di tutti o parte dei giorni di ferie\nulteriori rispetto a quelli irrinunciabili e non cedibili ai sensi del D.lgs.\nn. 66\u002F2003 e dei permessi introdotti dalla contrattazione collettiva, in favore\ndel lavoratore che si trovi in particolari condizioni di necessità. La\ncessione delle ferie e dei permessi per fini solidaristici avverrà sulla base\ndell’apposito Regolamento contenuto nell’Allegato 6 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori che intenderanno cedere i permessi di cui al comma 1. del\npresente articolo dovranno inoltrare documentata richiesta all'Azienda - anche\nper il tramite la propria Organizzazione Sindacale cui aderisce o conferisce\nmandato - la quale, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy,\nespone contestualmente un apposito comunicato ai lavoratori indicando anche le\nmodalità operative ed i termini entro i quali è possibile effettuare tale\ncessione secondo le modalità previste dall’Allegato 6 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La cessione delle giornate di cui al comma 1. del presente articolo, può\nessere sia parziale che totale ma non può mai eccedere il limite massimo di\nquelle cedibili il cui diritto è già maturato e, in ogni caso, può\ncontemplare solo giornate intere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I permessi di cui al comma 1. vengono cumulati in un “Monte giornate\npermessi emergenza” e possono essere richiesti nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•grave malattia del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assistenza o malattia dei familiari di 1° grado conviventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•II lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui al comma 4 punto a)\ndel presente articolo, deve produrre richiesta opportunamente documentata, deve\naver fruito di tutto il periodo di malattia che non gli comporti una riduzione\ndella retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui al comma 4 punto b)\ndel presente articolo deve produrre richiesta opportunamente documentata e deve\naver esaurito tutte le spettanze di cui al comma 1 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 ter - Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e\ndi lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parti, in attuazione di quanto disposto dalle normative in tema di\nconciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, con il presente\narticolo intendono disciplinare, per rendere più flessibili, e per alcuni\naspetti migliorativi, i diritti riconosciuti dal Testo Unico D.lgs. 151\u002F2001 e\nsuccessive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dal presente\narticolo si applicano le norme contenute nel Testo Unico D.lgs. 151\u002F2001 e\nsuccessive modifiche e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>Congedo parentale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 151\u002F2001 e ss.mm.ii. .in\nmateria di congedo parentale, al fine di garantire una maggiore flessibilità\ndello stesso, e per favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita\ne di lavoro, tenendo anche conto della funzionalità organizzativa aziendale,\nle Parti stabiliscono, ai sensi dall’art. 1, comma. 339, lett. a), L. 24\ndicembre 2012, n. 228, le modalità di fruizione oraria del congedo parentale,\ni criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato\nmonte ore alla singola giornata lavorativa come di seguito indicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai soli fini del computo del congedo parentale la durata dell’orario\ngiornaliero di lavoro è quella risultante dalla distribuzione giornaliera\ndell’orario contrattuale settimanale nazionale o aziendale ove esistente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli importi orari del trattamento economico si determinano dividendo la\nretribuzione giornaliera per la durata dell’orario giornaliero come\ndeterminato dalla lettera a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la fruizione dei permessi di cui al presente articolo è riconosciuta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per multipli di un’ora, e comunque non inferiore a 2 (due) ore, per il\npersonale amministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in misura pari alla metà dell’orario giornaliero di cui alla lettera\na) per il restante personale (personale operativo e\u002Fo turnista).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette modalità di fruizione dei congedi parentali spettano anche in\ncaso di adozioni e affidamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Salvo casi di oggettiva impossibilità, il lavoratore che richiede il\ncongedo parentale deve preavvisare il datore di lavoro con un termine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non inferiore a 3 giorni nei casi di fruizione giornaliera indicando\nl’inizio e la fine e del periodo richiesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non inferiore a 7 giorni nei casi di cui alla lettera c), primo\nalinea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non inferiore a 7 giorni per il restante personale di cui alla lettera c)\nsecondo alinea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro\nconcordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività\nlavorativa, in tali casi il lavoratore può richiedere di essere assistito da\nun rappresentante dell’Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o\nconferisce mandato .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell’art. 8, comma 7 del D.Lgs. 81\u002F2015, il lavoratore può\nchiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti\ndel congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo\npieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non\nsuperiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione\nentro 15 giorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti,\ncomponenti l’ONIF ovvero la Commissione per le pari opportunità (CPO),\nsegnalati alle aziende per il tramite dell’ANEF in misura non superiore ad\nuna unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire di 12 ore di permesso\nretribuito ogni trimestre per quanto attiene l’ONIF e 12 ore di permesso\nretribuito ogni semestre per quanto attiene la CPO per partecipare alle\nriunioni dei rispettivi organismi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una\nsettimana e non potrà comportare la\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui\nall’art. 40.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le riunioni dell’ONIF e\u002Fo della CPO dovranno essere comunicate ai\nrispettivi componenti con un preavviso di almeno 15 giorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Ch3>Art. 42 - Trattamento di maternità\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 in materia\ndi tutela della maternità, con particolare riferimento al trattamento\neconomico e assistenziale e al diritto alla conservazione del posto di\nlavoro,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durante il periodo di astensione obbligatoria e comunque per la durata\ncomplessiva del congedo di maternità pari a 5 mesi ai sensi del combinato\ndisposto dagli artt. 16 e 20 dal predetto decreto, la lavoratrice ha diritto a\nun’indennità integrativa di quella a carico dell’INPS, da corrispondersi\ndal datore di lavoro, in modo da raggiungere il 100% della quota giornaliera\ndella retribuzione spettante.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Alla lavoratrice, nei cui confronti sia disposta l’interdizione\nanticipata del lavoro ex art. 17 D.lgs. n. 151, previo accertamento\noggettivamente motivato da parte delle competenti strutture pubbliche, è\nriconosciuta la medesima integrazione di cui al capoverso precedente per un\nperiodo complessivo non superiore a 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che l’integrazione economica aziendale non potrà in\nogni caso essere superiore alla differenza fra la misura dell’indennità a\ncarico dell’INPS vigente alla firma del presente accordo, ed il 100 per cento\ndella quota giornaliera della retribuzione spettante, anche qualora\nprovvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari ne mutino\nsostanzialmente l’ambito normativo di riferimento e\u002Fo il valore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 – Tossicodipendenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In relazione a quanto previsto dal TU in materia di disciplina degli\nstupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei\nrelativi stati di tossicodipendenza approvato con DPR 9 ottobre 1990 n. 309 e\ndal D.M. 30 novembre 1990 n. 444 nonché dai provvedimenti risultanti dalle\napposite intese in Conferenza stato-regioni-province autonome in data 30\nottobre 2007 e 18 settembre 2008 e smi, le parti convengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore assunto a tempo indeterminato, di cui viene accertato lo\nstato di tossicodipendenza, e che intende accedere ai programmi terapeutici e\nriabilitativi presso i servizi sanitari delle ASL o di altre strutture\nterapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, ha per una sola volta diritto,\ntenuto anche conto delle esigenze aziendali, ad un periodo di aspettativa con\nla conservazione del posto di lavoro per il tempo utile all’esecuzione del\ntrattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore a tre\nanni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tal fine è tenuto a presentare unitamente alla relativa richiesta, la\ndocumentazione attestante, ai sensi della normativa predetta, lo stato di\ntossicodipendenza ed il programma di riabilitazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ogni mese il lavoratore interessato dovrà altresì presentare adeguata\nattestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento\nriabilitativo circa l’effettiva prosecuzione del programma stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non\nriprenda servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento\nriabilitativo o alla scadenza del triennio ovvero dalla data dell’eventuale\nvolontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Previa presentazione di richiesta scritta e della dichiarazione del\nservizio per le tossicodipendenze che attesti la necessità per il lavoratore\nassunto a tempo indeterminato di concorrere al programma terapeutico e\nriabilitativo del familiare tossicodipendente a carico, l’azienda potrà\nconcedere, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive, un periodo,\nanche frazionabile, di aspettativa non superiore a 6 mesi, rinnovabile una sola\nvolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’aspettativa prevista dal 2° e dal 6° comma costituisce interruzione\ndal servizio. Pertanto durante i suddetti periodi non decorrerà retribuzione\nné si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e\ndi contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hiv\">\u003Ch3>Art. 44 - AIDS, volontariato, handicap\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le imprese considereranno con attenzione, compatibilmente con le proprie\nesigenze tecnico-organizzative, con le caratteristiche della propria attività\nproduttiva e nel rispetto delle normative di sicurezza, la possibilità di\nfacilitare le richieste avanzate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135, da lavoratori che risultino\naffetti da infezioni da HIV;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, da lavoratori che\npartecipano ad organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri\nprefettizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da lavoratori che assistono\nparenti portatori di handicap in situazione di gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 – Etilismo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore assunto a tempo indeterminato, di cui viene accertato lo\nstato di etilismo e che accede ai\nprogrammiterapeuticieriabilitativipressoiservizisanitaridelleASLodialtrestrutture\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali abilitate, può essere\nconcesso per una sola volta, compatibilmente con le esigenze aziendali e di\nservizio, un periodo di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro\nper il tempo utile all’esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque\nper un periodo non superiore a tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tal fine, il lavoratore è tenuto a presentare, unitamente alla\nrelativa richiesta, la documentazione attestante lo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>stato di etilismo e l’ammissione al programma di riabilitazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ogni mese il lavoratore interessato dovrà altresì presentare adeguata\nattestazione rilasciata dalla struttura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa l’effettiva\nprosecuzione del programma stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non\nriprenda servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento\nriabilitativo o alla scadenza del periodo di aspettativa ovvero alla data\ndell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma\nterapeutico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’aspettativa prevista dal comma 1 costituisce interruzione dal\nservizio. Pertanto durante i suddetti periodi non decorrerà retribuzione, né\nsi avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e\u002Fo\ndi contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Ch3>Art. 46 - Molestie sessuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le aziende provvederanno nelle forme più adeguate possibili a\ndisincentivare le molestie sessuali anche attraverso l’attuazione delle\ncampagne di pubblicizzazione e raccomandazione della CE del 27\u002F2\u002F1991 e della\nrisoluzione del Parlamento Europeo dell’11\u002F2\u002F1994.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le aziende adotteranno opportune misure, e relative sanzioni, idonee a\nprevenire e rimuovere gli effetti prodotti da eventuali molestie e\ndiscriminazioni, dirette e indirette, così come definite nei decreti\nlegislativi 198\u002F2006 e 5\u002F2010, che vengano segnalate dalle commissioni di\nparità, dalle organizzazioni sindacali, dalle lavoratrici e lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti stipulanti il presente CCNL adotteranno un codice di\ncomportamento contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro che sarà\npredisposto da una Commissione costituita dalle parti stesse e del CPO di cui\nall’art. 41.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sulla base dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25\ngennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo\nsulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, le aziende, anche in\ncollaborazione con il CPO, promuoveranno percorsi per prevenire, individuare e\ngestire il fenomeno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Ch3>Art. 47 - Attività usuranti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Visti il DM 19 maggio 1999, la legge 4 novembre 2010 n. 183, il D.Lgs. 21\naprile 2011 n. 67 e i correlati atti regolamentari con cui sono stati definiti\ncriteri, modalità e procedure per l’accesso anticipato alla pensione dei\nlavoratori impegnati in attività usuranti e considerato che i requisiti\nsoggettivi individuati nelle predette fonti non contemplano direttamente gli\naddetti agli impianti di trasporto a fune, si demandano le relative tematiche\nall’approfondimento in sede ONIF nell’ambito dei compiti ad esso\nriconosciuti dall’art. 2.2.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art 48 - Welfare integrativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>•Previdenza complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INTESA NAZIONALE PER L’ADESIONE AL FONDO PRIAMO 22 GENNAIO 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione dell'accordo nazionale 24 ottobre 2002 e nel rispetto dei\ncontenuti definiti nell’allegato “Protocollo aggiuntivo sulla previdenza\ncomplementare”, le parti confermano la volontà di adesione al “Fondo\npensione Priamo”, prevedendo contestualmente l’attivazione di un comitato\ntecnico ristretto ai fini dell’operatività dell’adesione stessa nonché il\ncomune impegno verso gli organi del Fondo per assicurare una presenza ANEF a\ngaranzia dei reciproci interessi di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano altresì:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che la misura delle contribuzioni dovute da azienda e lavoratore è\nquella definita nel sopra richiamato \"Protocollo aggiuntivo\" e che la\ndecorrenza delle relative trattenute diverrà operativa dalla data di\nautorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo pensione Priamo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che possono divenire associati al predetto Fondo i lavoratori dipendenti\nai quali si applica il CCNL per gli addetti agli impianti di trasporto a fune,\nche abbiano manifestato la relativa volontà di adesione con le modalità\nstabilite dallo Statuto del Fondo, purché abbiano maturato almeno tre mesi di\nanzianità di servizio da computare sommando i periodi di lavoro prestati nella\nstessa azienda con qualsiasi forma, presente e futura, di accensione del\nrapporto di lavoro dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del Fondo pensione\nPriamo e nei tempi che saranno convenuti con gli organi dello stesso, è\nassicurata alle aziende e ai lavoratori del settore una rappresentanza congrua\nnell'Assemblea del predetto organismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROTOCOLLO AGGIUNTIVO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, viste le leggi 8 agosto 1995, n. 335 e 23 dicembre 2004 n. 243 di\nriforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare e le relative\ndisposizioni modificative, integrative, attuative; ritenuto di poter valutare\nla possibilità di attivare per tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL per\ngli addetti agli impianti di trasporto a fune, una forma di previdenza\nintegrativa a capitalizzazione su base volontaria ad ambito nazionale\nsettoriale; si impegnano a definire le modalità per l’attivazione di tale\nforma previdenziale, tenuto conto della situazione occupazionale del settore,\ndegli eventuali costi di gestione e del grado medio di adesione nella fase\niniziale. Le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore sono stabilite come\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sul valore cumulato dei seguenti istituti retributivi: retribuzione\nminima base, indennità di contingenza, scatti di anzianità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1% a carico del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1% a carico dell’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a bis) con effetto dal 1° gennaio 2011 sul valore cumulato degli istituti\nretributivi di cui alla lettera a): 1,50% a carico del lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1,50% a carico dell’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a ter) con effetto dal 1° gennaio 2018 sul valore cumulato degli istituti\nretributivi di cui alla lettera a): 1,50% a carico del lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2,00% a carico dell’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sulla quota di TFR da maturare nell’anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale al\n31 dicembre 1995; 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale\ninferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995; 100% per il lavoratore di prima\noccupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le contribuzioni di cui sopra non possono essere aumentate per un periodo di\ndue anni dalla data di inizio di operatività del Fondo nazionale. Gli oneri\ncontributivi a carico dei lavoratori e delle imprese sono subordinati alla\neffettiva operatività del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che le aliquote contributive si intendono riferite, fino a\nconcorrenza, anche alle contribuzioni stabilite dai fondi territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREVIDENZA COMPLEMENTARE 3 GENNAIO 2011\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’incremento della misura contributiva dello 0,5% a carico dei lavoratori\ne delle aziende, disposto a valere dal 1° gennaio 2011 con l’accordo\nnazionale 3 gennaio 2013, fermo restando il quadro di riferimento dell’intesa\n22 gennaio 2003, è direttamente inserito nel testo del soprastante protocollo\naggiuntivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREVIDENZA COMPLEMENTARE 30 aprile 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’incremento della misura contributiva dello 0,5%, a carico delle aziende,\nnon assorbibile da eventuali previsioni migliorative già in essere, disposto a\nvalere dal 1° gennaio 2018, è direttamente inserito nel testo del soprastante\nprotocollo aggiuntivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>B. Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti concordano nell’individuare il Fondo di assistenza sanitaria\nintegrativa di riferimento del settore nel fondo FONTUR, istituito con conforme\ndecreto, ai sensi del art. 118 del CCNL Industria Turistica ed iscritto al albo\nnazionale dei Fondi sanitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il finanziamento del fondo è dovuto, a totale carico dell’azienda,\nper ciascun iscritto – inteso come iscritto tutti i lavoratori assunti a\ntempo indeterminato anche parziale - un contributo così determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A decorrere dal 01 giugno 2016 € 10,00 mensili, per dodici mensilità,\na totale carico dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I contributi saranno versati al fondo con le periodicità e le modalità\nstabilite nel regolamento del fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’obbligo contrattuale, nella misura sopra prevista, è adempiuto anche\nattraverso il versamento a Fondi bilaterali, previsti a livello aziendale e\u002Fo\nterritoriale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare2txt\">\u003Cp>C. Misure di Welfare a supporto dei lavoratori e delle loro famiglie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2020, le aziende dovranno mettere a disposizione\ndei lavoratori strumenti di welfare, del valore di 100 euro annui, elevato a\n110 euro per coloro che decideranno di destinare l’intera somma (e non solo\nparte di essa) a fondi istituzionali di previdenza complementare negoziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori che, superato il periodo di prova,\nsaranno stati assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello\ndi riferimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con contratto a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con contratto a tempo determinato o stagionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori a tempo determinato o in aspettativa non retribuita i\nsuddetti valori sono riproporzionabili per i soli mesi di effettivo lavoro in\nogni anno di riferimento (dal 1 gennaio al 31 dicembre). I valori erogati sono\ncomprensivi di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi\npresenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera\ndi assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi\ncollettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi\npotranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le\naziende si confronteranno con la RSU per individuare, tenuto conto delle\nesigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il\nterritorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei\ndipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e\nfamiliare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione,\nricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare (anche\nsingolarmente) i suddetti valori, di anno in anno, a Fondi di previdenza\ncomplementare negoziale, secondo regole e modalità previste dai medesimi\nFondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell'azienda in tal caso\nnon può superare i 110 euro annui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno\nadeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti\ndella presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l'applicazione nel\nterritorio di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l'andamento\ndell'attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell'evoluzione\nnormativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e\u002Fo soluzioni\nrivolte in particolare alle PMI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso della fase di prima applicazione e comunque entro il mese di marzo\n2020, le Parti stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale\nadempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Ch3>Art. 49 - Decorrenza e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo eventuali diverse decorrenze specificamente previste nei singoli\narticoli, le disposizioni economiche e normative del presente contratto hanno\neffetto dal 1° maggio 2019 sino al 30 aprile 2022.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appendice\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ipotesi di accordo 15 aprile 2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si riporta di seguito estratto dell’articolato dell’ipotesi di accordo\n15 aprile 2019 - inerente i soli aumenti della retribuzione – in quanto le\nmodifiche\u002Fintegrazioni concordate nel medesimo sono direttamente inserite nel\npresente testo coordinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 15 aprile 2019, ANEF e FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, SAVT\nTRASPORTI,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sottoscrivono la presente ipotesi di accordo, per il rinnovo del CCNL per\ngli addetti agli impianti di trasporto a fune, 01 maggio 2019 – 30 aprile\n2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano i seguenti aumenti e\u002Fo modifiche di istituti\ncontrattuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aumento della retribuzione minima base di euro 72,00 (settantadue)\nmensili lordi riferiti al IV livello e da riparametrarsi sulla base della\nvigente scala parametrale, così ripartito e con le seguenti decorrenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aumento di euro 10,00 mensili lordi con decorrenza giugno 2019;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aumento di euro 29,00 mensili lordi con decorrenza gennaio 2021;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aumento di euro 33,00 mensili lordi con decorrenza dicembre 2021.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ratifica da parte degli organi associativi delle parti stipulanti, ANEF e\nle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e SAVT è\navvenuta rispettivamente in data 15 maggio e 24 maggio 2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 1\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Tabella degli aumenti salariali per ciascun livello d’inquadramento\ndella classificazione unica contrattuale e da\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>applicare ai lavoratori in servizio alle varie scadenze indicate –art.18,\ncomma 2, punto a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cdl style=\"font-size: 10pt\">\n  \u003Cdl>\n      \u003Cdd>\n        \u003Ctable width=\"582\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n          \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"46\">\n          \u003Ccol width=\"73\">\n          \u003Ccol width=\"96\">\n          \u003Ccol width=\"66\">\n          \u003Ccol width=\"70\">\n          \u003Ccol width=\"65\">\n          \u003Ccol width=\"52\">\n          \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"46\" height=\"6\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">Livello\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdd>\u003C\u002Fdl>\u003C\u002Fdl>\u003Cdl style=\"font-size: 10pt\">\u003Cdl>\u003Cdd>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Ctable width=\"582\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">Parametro\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"justify\">Minimi vigenti\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"66\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">01\u003C\u002Fspan>-\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">giu\u003C\u002Fspan>-\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">19\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"70\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">01\u003C\u002Fspan>-\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">g\u003C\u002Fspan>e\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">n\u003C\u002Fspan>-\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">01\u003C\u002Fspan>-\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">dic\u003C\u002Fspan>-\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">21\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"52\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">aumento\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"justify\">(dal 01-dic-18\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n          \u003C\u002Ftbody>\n          \u003Ctbody>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"46\" height=\"9\">\u003Cp align=\"justify\">1s\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"justify\">210\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.872,23\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.886,71\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.928,71\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.976,51\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"justify\">€ 104,28\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n          \u003C\u002Ftbody>\n          \u003Ctbody>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"46\" height=\"9\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"justify\">195\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.738,60\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.752,05\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.791,05\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.835,43\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"justify\">€ 96,83\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n          \u003C\u002Ftbody>\n          \u003Ctbody>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"46\" height=\"9\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"justify\">176\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.569,44\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.581,58\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.616,78\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.656,83\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"justify\">€ 87,39\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n          \u003C\u002Ftbody>\n          \u003Ctbody>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"46\" height=\"9\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"justify\">160\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.426,45\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.437,48\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.469,48\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.505,90\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"justify\">€ 79,45\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n          \u003C\u002Ftbody>\n          \u003Ctbody>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"46\" height=\"9\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"justify\">145\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.292,59\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.302,59\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.331,59\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.364,59\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"justify\">€ 72,00\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n          \u003C\u002Ftbody>\n          \u003Ctbody>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"46\" height=\"9\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"justify\">130\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.159,23\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.168,20\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.194,20\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.223,78\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"justify\">€ 64,55\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n          \u003C\u002Ftbody>\n          \u003Ctbody>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"46\" height=\"9\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"justify\">120\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.070,08\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.078,36\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.102,36\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"justify\">€ 1.129,67\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"justify\">€ 59,59\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n          \u003C\u002Ftbody>\n          \u003Ctbody>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"46\" height=\"7\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"justify\">100\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"96\">\u003Cp align=\"justify\">€ 891,78\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp align=\"justify\">€ 898,68\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"justify\">€ 918,68\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"justify\">€ 941,44\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"justify\">€ 49,66\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"582\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"52\">\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n          \u003C\u002Ftbody>\n        \u003C\u002Ftable>\n      \u003C\u002Fdd>\n  \u003C\u002Fdl>\n\u003C\u002Fdl>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 2\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Tabella dell’indennità di contingenza per ciascun livello\nd’inquadramento della classificazione unica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>contrattuale - art. 18, comma 2, punto b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cdl>\n  \u003Cdl>\n    \u003Cdl>\n        \u003Cdd>\n          \u003Ctable width=\"501\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n            \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"249\">\n            \u003Ccol width=\"218\">\n            \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"249\" height=\"2\">\u003Cp align=\"justify\">Livello\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">Contingenza\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"249\" height=\"3\">\u003Cp align=\"justify\">1S\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">528,67\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"249\" height=\"3\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">526,67\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"249\" height=\"3\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">522,84\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"249\" height=\"3\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">520,34\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"249\" height=\"3\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">517,73\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"249\" height=\"3\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">515,65\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"249\" height=\"3\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">514,67\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"249\" height=\"2\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">511,21\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n            \u003C\u002Ftbody>\n          \u003C\u002Ftable>\n        \u003C\u002Fdd>\n    \u003C\u002Fdl>\n  \u003C\u002Fdl>\n\u003C\u002Fdl>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003Ch2>Allegato 3\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Tabella degli aumenti periodici di anzianità di cui agli artt. 18, comma\n2, punto 3, e19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cdl>\n  \u003Cdl>\n    \u003Cdl>\n        \u003Cdd>\n          \u003Ctable width=\"512\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n            \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"260\">\n            \u003Ccol width=\"218\">\n            \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"260\" height=\"2\">\u003Cp align=\"justify\">Livello\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">Importo scatto (€)\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"260\" height=\"3\">\u003Cp align=\"justify\">1S\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">70,00\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"260\" height=\"3\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">65,00\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"260\" height=\"3\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">60,00\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"260\" height=\"3\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">55,00\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"260\" height=\"3\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">50,00\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"260\" height=\"3\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">45,00\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"260\" height=\"3\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">40,00\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"260\" height=\"2\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">35,00\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n            \u003C\u002Ftbody>\n          \u003C\u002Ftable>\n        \u003C\u002Fdd>\n    \u003C\u002Fdl>\n  \u003C\u002Fdl>\n\u003C\u002Fdl>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 3.1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cdl>\n  \u003Cdl>\n    \u003Cdl>\n        \u003Cdd>\n          \u003Ctable width=\"512\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n            \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"260\">\n            \u003Ccol width=\"218\">\n            \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"260\" height=\"2\">\u003Cp align=\"justify\">Livello\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">Importo scatto (€)\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"260\" height=\"3\">\u003Cp align=\"justify\">1S\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">81,00\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"260\" height=\"3\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">75,00\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"260\" height=\"3\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">68,00\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"260\" height=\"3\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">62,00\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"260\" height=\"3\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">56,00\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"260\" height=\"3\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">50,00\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"260\" height=\"3\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">47,00\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n              \u003Ctr valign=\"top\">\n                \u003Ctd width=\"260\" height=\"2\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Ftd>\n                \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">39,00\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdd>\u003C\u002Fdl>\u003C\u002Fdl>\u003C\u002Fdl>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdl>\u003Cdl>\u003Cdl>\u003Cdd>\u003Ctable width=\"512\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"218\">\n                \u003C\u002Ftd>\n              \u003C\u002Ftr>\n            \u003C\u002Ftbody>\n          \u003C\u002Ftable>\n        \u003C\u002Fdd>\n    \u003C\u002Fdl>\n  \u003C\u002Fdl>\n\u003C\u002Fdl>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch2>Allegato 4 - AMBIENTE DI LAVORO – IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>– Salute e sicurezza sul luogo di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Obiettivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti stipulanti individuano come valori condivisi la tutela della\nsalute, la sicurezza sul luogo di lavoro, il rispetto dell’ambiente e\nconcordano sulla necessità di consolidare e diffondere comportamenti e\napplicazioni consapevoli e partecipati delle norme contrattuali e di legge in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Pertanto, le Parti si impegnano a favorire la crescita in ogni luogo di\nlavoro della cultura della salute e sicurezza attraverso la sensibilizzazione\ndi ciascun dipendente, l’utilizzo di idonei sistemi di gestione, le procedure\noperative e i programmi di formazione del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetyprovisions\">\u003Cp>•Obiettivo comune è quello del miglioramento continuo del livello di\nsicurezza e di salute sul luogo di la- voro e della tutela dell’ambiente\nattraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio, in\nattuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive\nmodifiche e integrazioni e dal vi- gente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale miglioramento si realizza attraverso gli strumenti della\nprevenzione, della protezione, della programmazione e del monitoraggio, intesi\ncome il complesso delle prescrizioni e delle misure adottate e delle azioni\nintraprese previste nelle diverse fasi dell’attività lavorativa, per\naccrescere la capacità di percepire il rischio nell’ambiente di lavoro, di\ndiffondere l’utilizzo degli appropriati dispositivi di protezione individuale\n(D.P.I.), per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la sicurezza\nindividuale e collettiva e per migliorare l’ambiente e le condizioni di\nlavoro, secondo quanto previsto dal piano aziendale di valutazione dei rischi,\nnonché dal DUVRI con riferimento ai contenuti di cui al D.Lgs. n. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel quadro degli adempimenti e delle attribuzioni stabiliti dalle\ndisposizioni legislative e contrattuali in materia, nel rispetto della\ndistinzione dei ruoli e delle prerogative riconosciuti alle competenti parti\naziendali dal vigente CCNL, le Parti stipulanti condividono altresì\nl’impegno affinché nei luoghi di lavoro siano assicurate le attività di\ninformazione\u002Fformazione\u002Faddestramento e sia promossa la partecipa- zione dei\nlavoratori e dei loro rappresentanti al fine del raggiungimento degli obiettivi\nin materia di sicurezza e salute dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Modalità elettive, attribuzioni e formazione del Rappresentante dei\nLavoratori per la Sicurezza (RLS)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini degli adempimenti stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e\ncontrattuali in materia, le parti stipulanti convengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Numero dei RLS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei RLS è individuato in base al numero dei lavoratori\ndell’azienda o unità produttiva. Vale a\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•azienda o unità produttiva fino a 15 lavoratori: 1 RLS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•azienda o unità produttiva oltre i 16 lavoratori: 2 RLS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Computo dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo dei lavoratori di cui al precedente punto 1., si\nconsidera utile il numero medio dei lavoratori nell’anno solare precedente,\nfatta eccezione per quelli individuati dall’art. 4 del D.Lgs. n. 81\u002F2008 e\nsuccessive modifiche e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Elettorato attivo e passivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto di voto i lavoratori, non in prova, in forza presso\nl’azienda o unità produttiva con contratto a tempo indeterminato ovvero a\ntempo determinato di durata almeno semestrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere eletti i lavoratori non in prova con contratto a tempo\nindeterminato in forza presso l’azienda o unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Durata del mandato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS dura in carica tre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Dimissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni, il RLS continua a esercitare la propria funzione fino\nalla sua sostituzione e comunque non oltre 60 giorni calendariali successivi\nalla data di presentazione della lettera di dimissioni. Il sostituto è il\nprimo dei RLS non eletti e resta in carica fino alla scadenza del mandato\ntriennale del RLS sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Elezione del RLS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, con le\nseguenti modalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Procedura di elezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elezione del RLS si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio\nsegreto, anche per\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>candidature concorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti\nespressi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del\nseggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a\nredigere il verbale dell’elezione e a trasmetterlo tempestivamente al datore\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricevuto il verbale dell’elezione, il datore di lavoro comunica\nall’organismo paritetico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>territorialmente competente il nominativo del lavoratore eletto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Permessi per l’espletamento del mandato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’espletamento del mandato ai sensi del D.Lgs. n. 81\u002F2008 e successive\nmodifiche e integrazioni al RLS sono concesse 12 ore annue di permesso nelle\naziende o unità produttive che occupano fino a 5 lavoratori ovvero 16 ore\nannue di permesso nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a10\nlavoratori, ovvero 24 ore nelle aziende che occupano da 11 a 15 lavoratori in\ntutti i casi con decorrenza della retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Nelle aziende fino a 15 dipendenti in cui non si è proceduto\nall'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza le funzioni\ndello stesso saranno esercitate, se esistente, dal rappresentante dei\nlavoratori per la sicurezza territoriale secondo i termini di cui all'art. 48\ndel d.lgs. 81\u002F2008 e ss.mm.ii.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Procedura di elezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In concomitanza dell’elezione della RSU, i candidati all’elezione del\nRLS sono indicati in apposita lista. La procedura elettorale è quella\napplicata per l’elezione della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Permessi per l’espletamento del mandato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’espletamento del mandato ai sensi del D.Lgs. n. 81\u002F2008 e successive\nmodifiche e integrazioni al singolo RLS sono concesse 30 ore nelle aziende che\noccupano da 16 a 30 lavoratori ovvero 40 ore nelle aziende che occupano oltre i\n30 lavoratori, con decorrenza della retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Espletamento di adempimenti ex art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 81\u002F2008\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 50, comma 1, lett.\nb), c), d), g), i), l) del D.Lgs. n. 81\u002F2008 e successive modifiche e\nintegrazioni nonché per la partecipazione alla riunione periodica di cui\nall’art. 35 del medesimo D.Lgs. al RLS sono riconosciuti corrispondenti\npermessi con decorrenza della retribuzione globale, aggiuntivi a quelli\nprevisti dal precedente comma 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Preavviso per i permessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di permesso è presentata dal RLS, di norma, con un preavviso\ndi 48 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Accesso ai luoghi di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato senza alcun\npregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale e nel rispetto\ndelle norme previste dalla legge. Il Rappresentante per la sicurezza segnala\nentro 48 preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare\nai luoghi di lavoro, salvo i casi di pericolo grave ed immediato. Tali visite\nsi svolgono, di norma,congiuntamente al responsabile del servizio di\nprevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Modalità di consultazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La consultazione del RLS da parte del datore di lavoro, secondo quanto\nprevisto dal D.Lgs. n. 81\u002F2008, si svolge in modo da garantire la sua\neffettività e tempestività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Informazioni e documentazione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS ha il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione\naziendale di cui all’art. 50, comma 1, lettere e) e f) del D.Lgs. n. 81\u002F2008,\nnonché il diritto di ricevere il documento di valutazione dei rischi di cui\nall’art.17, comma 1, e di cui all’art. 26, comma 3, del citato D.Lgs.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per informazioni inerenti l’organizzazione e i luoghi di lavoro si\nintendono quelle riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi\nall’igiene e sicurezza del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS è tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle\nnotizie e della documentazione ricevute, nel rispetto del segreto industriale a\ntermini dell’art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Riunione periodica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 81\u002F2008 la riunione\nperiodica è convocata con almeno 7 giorni calendariali di preavviso con\nlettera nella quale è precisato l’ordine del giorno degli argomenti da\ntrattare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza\ndi gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle\ncondizioni di prevenzione in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Della riunione viene redatto verbale, sottoscritto da tutti i\npartecipanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Formazione del RLS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e\nsicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita\nla propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle\nprincipali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS\nsono stabiliti nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•principi giuridici comunitari e nazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•definizione e individuazione dei fattori di rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valutazione dei rischi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di\nprevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nozioni di tecnica della comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del corso base iniziale è di 32 ore, di cui almeno 18 sui rischi\nspecifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e\nprotezione adottate, con verifica di apprendimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aggiornamento periodico ha una durata di 4 ore annue per le imprese che\noccupano fino a 15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori e di 6 ore annue per le imprese che occupano più di 15\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione del RLSSA avviene durante l’orario di lavoro e non può\ncomportare oneri economici a\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>suo carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile e deve\nconsentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di\nsalute e sicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 5 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (art. 11) PERCORSO FORMATIVO\nINDIVIDUALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>•PROFILI FORMATIVI – SCHEMI ESEMPLIFICATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili formativi sotto elencati si riferiscono alle figure trasversali\ndel settore impianti a fune e sono immediatamente applicabili da parte delle\nimprese. Essi descrivono conoscenze e competenze utili a redigere il Piano\nFormativo Individuale che costituisce l’effettivo percorso formativo\ndell’apprendista e che è parte integrante del contratto individuale\ndell’apprendistato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le figure professionali sono state suddivise per gruppi in funzione di aree\ndi attività e competenze comuni e, pertanto, i profili formativi devono essere\nconsiderati un riferimento da utilizzare seguendo il criterio dell’analogia\nnel caso di figure professionali non specificamente individuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnici e addetti amministrazione\u002Ffinanza\u002Fcontrollo di gestione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetti alla contabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnici e addetti alla gestione del personale AREA SERVIZI GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto alle attività di segreteria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Centralinista\u002Freceptionist\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Cassieri\u002Faddetti alla vendita SISTEMI INFORMATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnici ed addetti al sistema informativo aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnici ed operatori di informatica industriale (produttiva) LOGISTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnici e addetti agli approvvigionamenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Magazzinieri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMMERCIALE E COMUNICAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnici commerciali\u002Fmarketing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetti ai servizi commerciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatori di front-line\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Macchinisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Agenti di stazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conduttori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetti al servizio e manutenzione delle piste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnici e addetti alla manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Manutentori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progettisti di adeguamento impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CONTENUTI PROFESSIONALIZZANTI PER LA FORMAZIONE IN APPRENDISTATO -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FORMAZIONE RELATIVA ALLE AREE DI ATTIVITA’ AZIENDALI (80 ORE ANNUE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ATTIVITÀ FORMATIVE TRASVERSALI – FORMAZIONE COMUNE A TUTTE LE FIGURE\nPROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•igiene, sicurezza e prevenzione infortuni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•normativa del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•organizzazione e attività aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•competenze relazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tematiche relative al settore impianti a fune, con particolare\nriferimento al contesto turistico ed ambientale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>relativo all’assunzione del\u002Fla Sig.\u002Fra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ragione sociale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sede (indirizzo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAP (Comune)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Partita IVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Codice Fiscale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telefono Fax\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e-mail\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Legale rappresentante (nome e cognome)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dati anagrafici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cognome Nome\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.F. Cittadinanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nato a il\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Residenza\u002FDomicilio Prov.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Via\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telefono Fax\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E-mail\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non\nconclusi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperienze lavorative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodi di apprendistato svolti dal al\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aspetti normative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data di assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifica da conseguire\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tutor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutor aziendale sig.\u002Fra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.F.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello di inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anni di esperienza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contenuti formativi Aree tematiche trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze relazionali: ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed\nal ruolo professionale; comunicare efficacemente nel contesto di lavoro\n(comunicazione interna e\u002Fo esterna); analizzare e risolvere situazioni\nproblematiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>definire la propria collocazione nell’ambito di una struttura\norganizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>organizzazione ed economia: ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro\nnell’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere i principali elementi economici e commerciali dell’impresa: le\ncondizioni ed i fattori di redditività dell’impresa (produttività,\nefficacia e efficienza); il contesto di riferimento di un’impresa (forniture,\nreti, mercato, ecc..);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla\nsoddisfazione del cliente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>disciplina del rapporto di lavoro: ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di\nlavoro e gli istituti contrattuali; conoscere i diritti ed i doveri dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e relativi aspetti\ncontributivi e assicurativi; sicurezza sul lavoro: ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla\nsicurezza sul lavoro; conoscere i principali fattori di rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area tematiche aziendali\u002Fprofessionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli obiettivi formativi professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed\noperativo sono differenziati in funzione delle singole figure professionali e\ncoerenti con il relativo profilo formativo. In questo ambito saranno sviluppati\nanche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali,\npropri della figura professionale nonché i temi dell’innovazione di\nprodotto, processo e contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Articolazione e modalità di erogazione della formazione (è possibile\nbarrare più opzioni)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INTERNAESTERNA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aula\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pratica (On the job) Affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lezioni a distanza (E-learning)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Seminari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esercitazioni di gruppo Testimonianze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lezione pratica (Action learning) Visite aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ATTESTAZIONE\u002FREGISTRAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Rif. Accordo interconfederale 18-04-2012)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COGNOME E NOME\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CODICE FISCALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LUOGO E DATA DI NASCITA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESIDENTE IN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO DI STUDIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSUNTO IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER CONSEGUIRE LA QUALIFICA DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMPRESA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RAGIONE SOCIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDIRIZZO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TELEFONO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAX\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E-MAIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOMINATIVO DEL TUTOR\u002FREFERENTE AZIENDALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendista:………………………………………………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutor:…………………………………………………………..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"755\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"320\">\n  \u003Ccol width=\"125\">\n  \u003Ccol width=\"110\">\n  \u003Ccol width=\"134\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"320\" height=\"99\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">COMPETENZE \u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">GENERALI\u002F \u003C\u002Fspan>SPECIFICHE-INSEGNAMENTO\n        \u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">(CON \u003C\u002Fspan>RIFERIMENTO AL PIANO\n        FORMATIVO INDIVIDUALE)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">DURATA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">MODALITA’\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">ADOTTATA\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">FIRMA TUTOR E APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"320\" height=\"198\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..…..…………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..……..………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..…..…………\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Ore:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……..\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Data\u002FPeriodo:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…..…………..\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"justify\">□ aula\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">on the\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>job\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">□\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">affiancamento\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">visita\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">aziendale\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">altro\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">………………….. (Firma Apprendista)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(FirmaTutor\u002FRefer\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ente)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"320\" height=\"198\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..…..…………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..……..………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..…..…………\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Ore:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……..\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Data\u002FPeriodo:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…..…………..\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"justify\">□ aula\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">on the\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>job\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">□\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">affiancamento\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">visita\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">aziendale\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">altro\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">………………….. (Firma Apprendista)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(FirmaTutor\u002FRefer\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ente)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"320\" height=\"198\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..…..…………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..……..………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..…..…………\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Ore:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……..\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Data\u002FPeriodo:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…..…………..\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"justify\">□ aula\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">on the\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>job\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">□\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">affiancamento\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">visita\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">aziendale\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">altro\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">………………….. (Firma Apprendista)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(FirmaTutor\u002FRefer\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ente)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"320\" height=\"198\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..…..…………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..……..………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..…..…………\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Ore:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……..\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Data\u002FPeriodo:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…..…………..\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"justify\">□ aula\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">on the\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>job\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">□\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">affiancamento\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">visita\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">aziendale\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">altro\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">………………….. (Firma Apprendista)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(FirmaTutor\u002FRefer\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ente)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"320\" height=\"110\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..…..…………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..……..………\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Ore:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…….. Data\u002FPeriodo:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"justify\">□ aula\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">on the\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>job\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">□\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">affiancamento\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">visita\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">aziendale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">………………….. (Firma Apprendista)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"320\" height=\"83\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..…..…………\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…..…………..\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"justify\">□\u003Cspan style=\"letter-spacing: 2.7pt\">\u003C\u002Fspan>altro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">… (FirmaTutor\u002FRefer ente)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"320\" height=\"198\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..…..…………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..……..………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..…..…………\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Ore:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……..\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Data\u002FPeriodo:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…..…………..\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"justify\">□ aula\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">on the\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>job\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">□\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">affiancamento\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">visita\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">aziendale\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">altro\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">………………….. (Firma Apprendista)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(FirmaTutor\u002FRefer\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ente)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"320\" height=\"198\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..…..…………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..……..………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..…..…………\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Ore:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……..\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Data\u002FPeriodo:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…..…………..\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"justify\">□ aula\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">on the\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>job\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">□\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">affiancamento\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">visita\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">aziendale\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">altro\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">………………….. (Firma Apprendista)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(FirmaTutor\u002FRefer\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ente)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"320\" height=\"198\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..…..…………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..……..………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..…..…………\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Ore:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……..\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Data\u002FPeriodo:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…..…………..\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"justify\">□ aula\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">on the\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>job\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">□\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">affiancamento\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">visita\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">aziendale\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">altro\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">………………….. (Firma Apprendista)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(FirmaTutor\u002FRefer\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ente)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"320\" height=\"197\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..…..…………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..……..………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………………………..…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……………………………..…..…………\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Ore:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">……..\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Data\u002FPeriodo:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…..…………..\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"justify\">□ aula\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">on the\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">\u003C\u002Fspan>job\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">□\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">affiancamento\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">visita\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">aziendale\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">altro\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">………………….. (Firma Apprendista)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…………………\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">…\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(FirmaTutor\u002FRefer\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ente)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Totale ore complessive: ................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Totale ore parziali: .................\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIMBRO E FIRMA DELL'AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Stagionalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 6 - “Regolamento aziendale e di attuazione dell’art. 41 bis\n(Solidarietà tra lavoratori) del CCNL”\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 41 bis del CCNL il presente regolamento è atto a dare\npiena attuazione alla possibilità per i lavoratori di donare le ferie maturate\ne non godute che eccedano la misura minima di quattro settimane annue di cui al\nD.lgs n. 66\u002F2003 nonché i permessi aggiuntivi o ulteriori introdotti dalla\ncontrattazione collettiva, a colleghi che si trovano in particolari condizioni\ndi necessità quale, nello specifico, quella di disporre di tempo per esigenze\ndi cura legate alla propria salute o a quella di un familiare di 1° grado\nconvivente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale scopo, il presente regolamento è allegato al CCNL e ad esso dovranno\nattenersi le aziende che non abbiano già provveduto o che provvederanno a\ndisciplinare la materia attraverso apposito accordo sindacale aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Regolamento solidarietà tra lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dando adempimento a quanto previsto dall’art. 41 bis (Solidarietà tra\nlavoratori), del “Contratto Collettivo Nazionale” del 15.04.2019, il\npresente Regolamento, contiene le modalità di richiesta, cessione e\nassegnazione dei giorni di ferie, permessi aggiuntivi, e\u002Fo ulteriori rispetto a\nquelli irrinunciabili e non cedibili per legge, di cui al D.lgs n. 66\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le giornate di ferie e\u002Fo permesso che possono essere volontariamente\ncedute da ciascun lavoratore sono soltanto quelle il cui diritto è già stato\nmaturato e che sarebbero comunque monetizzabili. La cessione può essere sia\nparziale che totale e può contemplare solo giornate intere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La richiesta di poter beneficiare delle ferie e\u002Fo dei permessi cedibili\ndi cui all’articolo 2 può essere effettuata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•malattia grave del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assistenza o malattia dei familiari di 1° grado conviventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le giornate accreditate al lavoratore richiedente per le motivazioni\npreviste dal precedente articolo 3. lett. a), non influiscono sulla durata del\nrapporto di lavoro a termine e stagionale e\u002Fo del periodo di conservazione del\nposto di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 31 del CCNL del 15.04.2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori che si vengono a trovare nelle motivate e documentate\ncondizioni previste dal precedente comma 3, devono inoltrare apposita richiesta\nal competente ufficio aziendale della propria residenza di lavoro\u002Funità\nproduttiva, anche con l’eventualmente assistenza della locale R.S.U.\u002FR.S.A.\ne\u002Fo della Organizzazione Sindacale firmatarie del CCNL, cui il richiedente\naderisce o conferisce mandato. La richiesta deve essere corredata dalla\ndocumentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente\narticolo 3, dalla liberatoria ai fini del Regolamento (EU) n. 679\u002F2016 (GDPR),\ne deve anche indicare l’esatto numero di giornate di cui necessita il\nrichiedente, che non può essere superiore, per i lavoratori con contratto a\ntempo determinato e stagionale, al numero di giornate necessarie per\nraggiungere la data di scadenza del rapporto di lavoro a termine e della\nstagione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta, l’Azienda\nprovvede alla pubblicazione attraverso l’affissione nella bacheca aziendale,\ndella residenza di lavoro o, in caso di grandi aziende nell’unità produttiva\ndi appartenenza del richiedente, di un apposito “Comunicato al personale”\nin cui sono evidenziate, in forma assolutamente anonima il numero di giornate\nrichieste e il termine entro il quale effettuare la donazione. Alla scadenza\ndel termine l’Azienda provvede ad accreditare al richiedente le giornate\nricevute e, nel caso in cui queste siano inferiori al numero richiesto,\nemanerà un ulteriore apposito “Comunicato al personale” con\nl’indicazione del numero di giornate ancora necessarie ed il nuovo termine\nper la donazione; se invece la richiesta è soddisfatta prima della scadenza\ndel termine, l’Azienda ne darà notizia con apposito “Comunicato al\npersonale”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La cessione è volontaria, deve riportare il riferimento al “Comunicato\nal personale” emesso ed è effettuata nel rispetto delle norme sulla privacy,\ngarantendo l’assoluto anonimato del donatore attraverso specifica\ncomunicazione inoltrata dallo stesso, all’ufficio aziendale competente della\npropria residenza di lavoro o, in caso di grandi aziende della propria unità\nproduttiva di appartenenza; le giornate cedute sono acquisite secondo\nl’ordine temporale in cui le relative comunicazioni sono pervenute\nall’Azienda; le richieste di beneficiare delle ferie e\u002Fo permessi per le\nfinalità di cui all’articolo 3 sono soddisfatte secondo l’ordine temporale\nin cui le relative domande sono pervenute all’azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Ch2>Allegato 7 – DICHIARAZIONE “ai sensi dell’Accordo quadro sulle\nmolestie e la violenza nei luoghi di lavoro” del 26 aprile 2007\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Associazione datoriale ANEF ritiene inaccettabile ogni atto o\ncomportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e\nsi impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le\nhanno poste in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni\npreviste dall’Accordo e qui di seguito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>riportato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono\nripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e\u002Fo umiliazioni in contesto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in\ncontesto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori,\no da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare\nla dignità della persona, di nuocere alla salute e\u002Fo di creare un ambiente di\nlavoro ostile”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può\nessere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza e\nche vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un\nambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite\nle relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca\ncorrettezza, anche in attuazione dell’Accordo delle parti sociali europee del\n26 aprile 2007 e della dichiarazione congiunta del 25 gennaio 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma OO.SS.Firma del datore di lavoro\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 8 - AVVISO COMUNE LAVORO A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, come\nmodificato dal D.L. n. 87\u002F2018, convertito in\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L. n. 96\u002F2018, per lavoratori stagionali si intendono coloro che vengono\nimpiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del\nlavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai\ncontratti collettivi e che fino all'adozione del predetto decreto ministeriale\ncontinuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente\ndella Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le parti firmatarie del CCNL per gli Addetti degli Impianti di Trasporto\na Fune intendono esercitare la delega contenuta nell’art. 21, comma 2, D.lgs.\n15 giugno 2015, n. 81 e individuare quindi le attività stagionali alle quali,\nper espressa previsione di legge, non si applicano tutta una serie di\ndisposizioni relative al contratto a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le attività svolte dalle aziende che applicano il CCNL Per gli Addetti\ndegli Impianti di Trasporto a Fune sono per loro stessa natura stagionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sono stagionali, ai fini e per gli effetti dell’art. 21, comma 2,\nD.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i., le attività svolte dalle aziende ed\nenti esercenti attività di trasporto a fune cui si applicano i contratti\ncollettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti stipulanti il presente\navviso comune;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sono conseguentemente stagionali le assunzioni a tempo determinato\neffettuate dalle medesime aziende ed enti a termini di legge e di CCNL e\npertanto i lavoratori a tempo determinato da essi dipendenti non rientrano nel\ncampo di applicazione della disciplina del rapporto di lavoro a termine di cui\nagli artt. 19 e ss. D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente avviso comune assorbe e sostituisce i precedenti avvisi comuni\nin materia del 20 novembre 2008 e del 28 marzo 2014 rispetto alle cui clausole\nriveste carattere e natura interpretativi e sarà congiuntamente trasmesso al\nMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la richiesta di inserire le\nattività svolte dalle aziende ed enti esercenti attività di trasporto a fune\ncui si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle\nparti stipulanti il presente avviso comune all’interno dell’elenco delle\nattività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bergamo, 6 giugno 2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2. Riflessi su orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attuale assetto dell’orario di lavoro nel settore nonché le relative\npercentuali di maggiorazione rappresentano un opportuno punto di equilibrio fra\nle esigenze delle imprese che sono tenute a realizzare livelli di servizio\nefficienti a costi contenuti per riuscire a confrontarsi con la concorrenza\ninterna ed estera e le esigenze dei dipendenti, nella maggioranza assunti a\ntempo determinato nei mesi in cui si concentra l’attività produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale situazione deriva dalla peculiarità dell’attività di trasporto a\nfune conseguente alla domanda legata all’industria delle vacanze e\nparticolarmente a quella dei c.d. sport invernali; gli impianti sono stati,\nquindi, realizzati soprattutto nelle zone montane ed i mesi durante i quali si\nconcentra l’attività sono quelli “invernali” dal mese di dicembre ad\naprile, anche se in alcune stazioni gli impianti maggiori (c.d. di\n“arroccamento”) rimangono aperti anche in altri mesi dell’anno,\nsoprattutto per soddisfare la richiesta di chi fa escursionismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il settore, pertanto, viene a dipendere dai risultati economici realizzati\nnei mesi di apertura al pubblico degli impianti, proprio perché in tali\nperiodi si esaurisce la possibilità di produrre reddito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale caratterizzazione si è del resto, fin dall’inizio, riflessa anche\nsull’utilizzo del fattore lavoro, nel rapporto fra dipendenti con contratto\ndi lavoro a termine e a tempo indeterminato presenti in particolare nelle\naziende maggiori ed impegnati, nei momenti di chiusura dell’attività\nproduttiva, in lavori di manutenzione e di revisione degli impianti e di\npreparazione in genere della “stazione” per la stagione successiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella maggioranza dei casi i lavoratori stagionali impiegati nelle imprese\nfuniviarie svolgono, nei mesi dell’anno in cui gli impianti sono chiusi,\naltre attività, ed il reddito derivante dalle prestazioni rese nelle imprese a\nfune costituisce, dunque, per questi lavoratori, una risorsa su cui contare\nanche nel rimanente periodo dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’insieme di tali considerazioni è stato il motivo per cui la disciplina\ncollettiva ha ritenuto opportuno prolungare per le effettive esigenze di\nservizio durante il periodo di funzionamento degli impianti l’orario di\nlavoro ricorrente in via normale in 54 ore settimanali, pur prevedendolo di\nnorma in 40 ore e fatte salve ulteriori specifiche evenienze e circostanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Un’eventuale riduzione dell’orario giornaliero si tradurrebbe per le\nimprese in un contenimento del periodo di apertura degli impianti (posticipo\ndell’apertura e\u002Fo anticipo della chiusura), con un evidente vantaggio per la\nconcorrenza estera, che già oggi è in grado di offrire “pacchetti neve”\npiù convenienti di quelli posti sul mercato dagli operatori nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’alternativa rappresentata dall’assunzione di altra manodopera, oltre a\ngenerare un incremento dei costi, non risulterebbe, del resto, nelle regioni\ndove l’attività funiviaria è maggiormente diffusa nemmeno facile da mettere\nin opera, considerato che le zone interessate hanno un tasso di disoccupazione\nnotevolmente più basso della media nazionale e che le professionalità da\nutilizzare richiedono adeguati periodi di formazione e di esperienza diretta,\noltre al possesso della cittadinanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È, quindi, evidente, in tale contesto, la difficoltà di reperire\nlavoratori con una media specializzazione disposti ad assumere un impiego\nstagionale per poche ore lavorative al giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere trascurati i riflessi sull’intero comprensorio montano\ninteressato. A tale proposito occorre evidenziare che gli impianti di risalita\nsi pongono al centro di un mercato del tempo libero, che, soprattutto con\nriguardo alla vocazione “invernale” del settore, ha acquisito una valenza\neconomica di assoluto rilievo per le zone di montagna, costituendo una fonte di\nreddito che in moltissimi casi garantisce la sopravvivenza stessa degli\ninsediamenti (cfr. per esempio l’indotto rappresentato dai prodotti per gli\nsport invernali; dalle strutture ricettive; dai servizi di collegamento; dalle\nindustrie impiantistiche; dagli addetti alla formazione: guide, maestri di sci;\noltre agli effetti indiretti, quali lo sviluppo dei prodotti tipici,\ndell’artigianato locale, etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le considerazioni sopra evidenziate le parti si impegnano a svolgere\npresso le autorità competenti, e in primo luogo verso il Ministero del Lavoro,\nogni opportuna iniziativa al fine di contemperare lo specifico regime\ncontrattuale dell’orario di lavoro con la normativa legale in materia,\nsecondo un percorso regolamentare che affronti con equilibrio la tutela delle\ncondizioni dei lavoratori unitamente alla salvaguardia della capacità\nconcorrenziale delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 9 - AVVISO COMUNE SUL CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER IL LAVORO\nSTAGIONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'art. 2, comma 28, della Legge n. 92\u002F2012 (c.d. \"Legge Fornero\") ha\nprevisto l'applicazione ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo\nindeterminato di un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari\nall'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9\nagosto 2018, n. 96, (c.d. \"Decreto Dignità\" ha disposto un aggravio di tale\ncontributo addizionale di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo\ndel contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tale incremento, come chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro\nn. 17\u002F2018 è cumulativo ad ogni rinnovo e non ha tendenzialmente un tetto\nmassimo e può condurre, nel caso in cui ad un dipendente venga rinnovato molte\nvolte il contratto a termine, ad un aumento molto significativo del costo della\nrisorsa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tale norma colpisce pesantemente le imprese che, come quelle che\napplicano il CCNL per gli Addetti degli Impianti di Trasporto a Fune, fanno\nricorso a lavoratori stagionali con numerosi rinnovi contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le parti stipulanti il CCNL per gli Addetti degli Impianti di Trasporto a\nFune considerano il reimpiego degli stagionali un valore che consente alle\nimprese di poter contare su personale fidelizzato ed esperto e consente ai\nlavoratori un percorso di stabilità occupazionale nel tempo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'art. 2, comma 29, della Legge n. 92\u002F2012 (c.d. \"Legge Fornero\") esclude\ndall'applicazione del contributo addizionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività\nstagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi\ncontributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle\ndefinite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati\nentro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di\nlavoro comparativamente più rappresentative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli apprendisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a partire dal 2016 si assiste, dunque, ad un trattamento differenziato\nnell'ambito del lavoro stagionale che prevede il pagamento del contributo\naddizionale solo nelle ipotesi di stagionalità che, come nel caso del comparto\ndelle attività funiviarie, sono state introdotte dalla contrattazione\ncollettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•questo aggravio di costi anziché combattere la precarietà nel lavoro\nrischia di crearla in quanto si rischia, per sfuggire all'aggravio di costi, un\naumento del turn-over, con sacrificio della tutela sociale dell'occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso si conviene che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le parti stipulanti il CCNL per gli Addetti degli Impianti di Trasporto a\nFune, sottolineando che i lavoratori stagionali nel comparto non sono precari\nma, al contrario, possono contare su percorsi occupazionali di lunga durata,\nconvengono sulla opportunità di modificare l'art. 2, comma 29, Legge n.\n92\u002F2012 lett. b) includendo nell'esonero dal pagamento del contributo\naddizionale tutte le ipotesi di stagionalità, sia di fonte legale che\ncontrattuale oppure di inserire le attività svolte dalle aziende ed enti\nesercenti attività di trasporto a fune tra le attività stagionali di cui al\nD.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bergamo, 6 giugno 2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"equalitymonitoring":44,"disabilitypay":48,"sexualhar":52,"violence":56,"paidmaternityleaveduration":60,"cbadate_start":64,"ONCERISE_trigger":68,"maternityexcludedtrigger":72,"childcare":76,"healthandsafetypolicy":80,"equalityotherclause":84,"HARDSHIP_trigger":88,"MEALALL_trigger":92,"eqpromotion":96,"monitoring":100,"eqtraining":104,"pensionfund":106,"healthcareaccess":110,"apprenticeships":114,"SUNDAY_trigger":118,"cbamemtrad":122,"mealvoucherstype1":126,"childcare2txt":130,"WORKHOURS_trigger":134,"hiv":138,"tempagency":142,"flexible_work_options":146,"hourstxt":150,"contracttrial":154,"sicknesspay":158,"JOBTYPE_descriptions":162,"jobsecuritymothers":166,"longserviceallowancetype2":170,"TRADEUNLEAV_trigger":174,"SCHEDULE_trigger":178,"contractseverancepay":182,"longtermillness":186,"eqpay":190,"sicknessmaxdaysnr":194,"NOCTPREM_trigger":198,"hoursovertimemax":202,"overtimeallowancetype_general":204,"flexworktxt":207,"cbasignsingle":211,"PAYSCALES_trigger":215,"bankholidays2":219,"overtimeallowancetype":223,"hivpolicy":227,"SENIOR_trigger":231,"trainingprogrammes":235,"healthandsafetyprovisions":239,"WAGES_trigger":243,"ONCERISE2_trigger":247,"PAIDLEAV_trigger":251,"deathrelatives":255,"longserviceallowancetype":259,"funeralpay":263},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","•Costituiscono oggetto di informazione: ","•Costituiscono oggetto di informazione:\n\n•l’andamento economico e produttivo dell’impresa, con riferimento alle\nprospettive di sviluppo dei servizi;\n\n•il volume degli investimenti effettuati e i programmi di investimento;\n\n•l’andamento prevedibile dell’occupazione nell’impresa ed eventuali\nmisure dì contrasto in caso di rischio\n\nper il livello occupazionale;\n\n•la situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell’art. 9\ndella legge 10 aprile1991 n. 125 in\n\ntema di pari opportunità occupazionali;",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"disabilitypay","6. INFORTUNIO SUL LAVORO Per le attività","6. INFORTUNIO SUL LAVORO\n\n\n\nPer le attività lavorative di cui al presente contratto, le aziende sono\ntenute ad assicurare il personale dipendente presso l'INAIL, contro gli\ninfortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo le vigenti norme\nlegislative e regolamentari.\n\nII lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di\nlieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia\ntrascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non\nessendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto\ninoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato\nda ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"sexualhar","Art. 46 - Molestie sessuali •Le aziende ","Art. 46 - Molestie sessuali\n\n\n\n•Le aziende provvederanno nelle forme più adeguate possibili a\ndisincentivare le molestie sessuali anche attraverso l’attuazione delle\ncampagne di pubblicizzazione e raccomandazione della CE del 27\u002F2\u002F1991 e della\nrisoluzione del Parlamento Europeo dell’11\u002F2\u002F1994.\n\n•Le aziende adotteranno opportune misure, e relative sanzioni, idonee a\nprevenire e rimuovere gli effetti prodotti da eventuali molestie e\ndiscriminazioni, dirette e indirette, così come definite nei decreti\nlegislativi 198\u002F2006 e 5\u002F2010, che vengano segnalate dalle commissioni di\nparità, dalle organizzazioni sindacali, dalle lavoratrici e lavoratori.\n\n•Le parti stipulanti il presente CCNL adotteranno un codice di\ncomportamento contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro che sarà\npredisposto da una Commissione costituita dalle parti stesse e del CPO di cui\nall’art. 41.\n\n•Sulla base dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 25\ngennaio 2015, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale europeo\nsulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, le aziende, anche in\ncollaborazione con il CPO, promuoveranno percorsi per prevenire, individuare e\ngestire il fenomeno.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"violence","Allegato 7 – DICHIARAZIONE “ai sensi del","Allegato 7 – DICHIARAZIONE “ai sensi dell’Accordo quadro sulle\nmolestie e la violenza nei luoghi di lavoro” del 26 aprile 2007\n\n\n\nL’Associazione datoriale ANEF ritiene inaccettabile ogni atto o\ncomportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e\nsi impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le\nhanno poste in essere.\n\nPer molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni\npreviste dall’Accordo e qui di seguito\n\nriportato:\n\n\n\n“Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono\nripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e\u002Fo umiliazioni in contesto di\nlavoro.\n\n\n\nLa violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in\ncontesto di lavoro.\n\n\n\nLe molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori,\no da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare\nla dignità della persona, di nuocere alla salute e\u002Fo di creare un ambiente di\nlavoro ostile”.\n\n\n\nRiconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può\nessere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza e\nche vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di\nlavoro.\n\nNell’azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un\nambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite\nle relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca\ncorrettezza, anche in attuazione dell’Accordo delle parti sociali europee del\n26 aprile 2007 e della dichiarazione congiunta del 25 gennaio 2016.\n\n\n\n\n\nFirma OO.SS.Firma del datore di lavoro",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"paidmaternityleaveduration","Art. 42 - Trattamento di maternità •Ferm","Art. 42 - Trattamento di maternità\n\n\n\n•Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 in materia\ndi tutela della maternità, con particolare riferimento al trattamento\neconomico e assistenziale e al diritto alla conservazione del posto di\nlavoro,\n\n\n\ndurante il periodo di astensione obbligatoria e comunque per la durata\ncomplessiva del congedo di maternità pari a 5 mesi ai sensi del combinato\ndisposto dagli artt. 16 e 20 dal predetto decreto, la lavoratrice ha diritto a\nun’indennità integrativa di quella a carico dell’INPS, da corrispondersi\ndal datore di lavoro, in modo da raggiungere il 100% della quota giornaliera\ndella retribuzione spettante.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"cbadate_start","Art. 49 - Decorrenza e durata Salvo even","Art. 49 - Decorrenza e durata\n\n\n\nSalvo eventuali diverse decorrenze specificamente previste nei singoli\narticoli, le disposizioni economiche e normative del presente contratto hanno\neffetto dal 1° maggio 2019 sino al 30 aprile 2022.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"ONCERISE_trigger","Art. 20 - 13ª mensilità o gratifica nata","Art. 20 - 13ª mensilità o gratifica natalizia\n\n\n\n•L’azienda corrisponde, entro il 20 dicembre, al lavoratore che abbia\nprestato servizio per l’intero anno, una\n\ntredicesima mensilità pari alla ordinaria retribuzione mensile ultima\nraggiunta.\n\n•In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica\nnatalizia o 13ª mensilità quanti sono stati i mesi di servizio prestati\npresso l’azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni di calendario\nviene considerata come mese intero.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"maternityexcludedtrigger","•Per le lavoratrici\u002Flavoratori, il conge","•Per le lavoratrici\u002Flavoratori, il congedo di maternità\u002Fpaternità di cui\nal Capo III-IV del D.lgs. n. 151 del 2001, e ss.mm.ii., usufruito\nnell'esecuzione di un contratto a tempo determinato, a determinare il periodo\ndi attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al\ncomma 6 e 7 del presente articolo, da esercitare con le stesse modalità di cui\nal comma 8 sempre del presente articolo.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"childcare","Congedo parentale •Fermo restando quanto","Congedo parentale\n\n•Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 151\u002F2001 e ss.mm.ii. .in\nmateria di congedo parentale, al fine di garantire una maggiore flessibilità\ndello stesso, e per favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita\ne di lavoro, tenendo anche conto della funzionalità organizzativa aziendale,\nle Parti stabiliscono, ai sensi dall’art. 1, comma. 339, lett. a), L. 24\ndicembre 2012, n. 228, le modalità di fruizione oraria del congedo parentale,\ni criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato\nmonte ore alla singola giornata lavorativa come di seguito indicato:\n\n•Ai soli fini del computo del congedo parentale la durata dell’orario\ngiornaliero di lavoro è quella risultante dalla distribuzione giornaliera\ndell’orario contrattuale settimanale nazionale o aziendale ove esistente;\n\n•gli importi orari del trattamento economico si determinano dividendo la\nretribuzione giornaliera per la durata dell’orario giornaliero come\ndeterminato dalla lettera a);\n\n•la fruizione dei permessi di cui al presente articolo è riconosciuta:\n\n•per multipli di un’ora, e comunque non inferiore a 2 (due) ore, per il\npersonale amministrativo;\n\n•in misura pari alla metà dell’orario giornaliero di cui alla lettera\na) per il restante personale (personale operativo e\u002Fo turnista).\n\nLe suddette modalità di fruizione dei congedi parentali spettano anche in\ncaso di adozioni e affidamenti.\n\n•Salvo casi di oggettiva impossibilità, il lavoratore che richiede il\ncongedo parentale deve preavvisare il datore di lavoro con un termine:\n\n•non inferiore a 3 giorni nei casi di fruizione giornaliera indicando\nl’inizio e la fine e del periodo richiesto;\n\n•non inferiore a 7 giorni nei casi di cui alla lettera c), primo\nalinea;\n\n•non inferiore a 7 giorni per il restante personale di cui alla lettera c)\nsecondo alinea.\n\n•Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro\nconcordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività\nlavorativa, in tali casi il lavoratore può richiedere di essere assistito da\nun rappresentante dell’Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o\nconferisce mandato .\n\n•Ai sensi dell’art. 8, comma 7 del D.Lgs. 81\u002F2015, il lavoratore può\nchiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti\ndel congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo\npieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non\nsuperiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione\nentro 15 giorni dalla richiesta.\n\n•I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti,\ncomponenti l’ONIF ovvero la Commissione per le pari opportunità (CPO),\nsegnalati alle aziende per il tramite dell’ANEF in misura non superiore ad\nuna unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire di 12 ore di permesso\nretribuito ogni trimestre per quanto attiene l’ONIF e 12 ore di permesso\nretribuito ogni semestre per quanto attiene la CPO per partecipare alle\nriunioni dei rispettivi organismi.\n\n•Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una\nsettimana e non potrà comportare la\n\ncontemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui\nall’art. 40.\n\n•Le riunioni dell’ONIF e\u002Fo della CPO dovranno essere comunicate ai\nrispettivi componenti con un preavviso di almeno 15 giorni.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"healthandsafetypolicy","Allegato 4 - AMBIENTE DI LAVORO – IGIENE","Allegato 4 - AMBIENTE DI LAVORO – IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO\n\n\n\n\n\n– Salute e sicurezza sul luogo di lavoro\n\n\n\n•Obiettivi\n\n\n\n•Le Parti stipulanti individuano come valori condivisi la tutela della\nsalute, la sicurezza sul luogo di lavoro, il rispetto dell’ambiente e\nconcordano sulla necessità di consolidare e diffondere comportamenti e\napplicazioni consapevoli e partecipati delle norme contrattuali e di legge in\nmateria.\n\n\n\n•Pertanto, le Parti si impegnano a favorire la crescita in ogni luogo di\nlavoro della cultura della salute e sicurezza attraverso la sensibilizzazione\ndi ciascun dipendente, l’utilizzo di idonei sistemi di gestione, le procedure\noperative e i programmi di formazione del personale.\n\n\n\n•Obiettivo comune è quello del miglioramento continuo del livello di\nsicurezza e di salute sul luogo di la- voro e della tutela dell’ambiente\nattraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio, in\nattuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive\nmodifiche e integrazioni e dal vi- gente CCNL.\n\n\n\n•Tale miglioramento si realizza attraverso gli strumenti della\nprevenzione, della protezione, della programmazione e del monitoraggio, intesi\ncome il complesso delle prescrizioni e delle misure adottate e delle azioni\nintraprese previste nelle diverse fasi dell’attività lavorativa, per\naccrescere la capacità di percepire il rischio nell’ambiente di lavoro, di\ndiffondere l’utilizzo degli appropriati dispositivi di protezione individuale\n(D.P.I.), per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la sicurezza\nindividuale e collettiva e per migliorare l’ambiente e le condizioni di\nlavoro, secondo quanto previsto dal piano aziendale di valutazione dei rischi,\nnonché dal DUVRI con riferimento ai contenuti di cui al D.Lgs. n. 81\u002F2008.\n\n\n\n•Nel quadro degli adempimenti e delle attribuzioni stabiliti dalle\ndisposizioni legislative e contrattuali in materia, nel rispetto della\ndistinzione dei ruoli e delle prerogative riconosciuti alle competenti parti\naziendali dal vigente CCNL, le Parti stipulanti condividono altresì\nl’impegno affinché nei luoghi di lavoro siano assicurate le attività di\ninformazione\u002Fformazione\u002Faddestramento e sia promossa la partecipa- zione dei\nlavoratori e dei loro rappresentanti al fine del raggiungimento degli obiettivi\nin materia di sicurezza e salute dei lavoratori.\n\n\n\nC) Modalità elettive, attribuzioni e formazione del Rappresentante dei\nLavoratori per la Sicurezza (RLS)\n\n\n\nAi fini degli adempimenti stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e\ncontrattuali in materia, le parti stipulanti convengono quanto segue.\n\n\n\n1. Numero dei RLS\n\nIl numero dei RLS è individuato in base al numero dei lavoratori\ndell’azienda o unità produttiva. Vale a\n\ndire:\n\n•azienda o unità produttiva fino a 15 lavoratori: 1 RLS\n\n•azienda o unità produttiva oltre i 16 lavoratori: 2 RLS\n\n\n\n2. Computo dei lavoratori\n\nAi fini del computo dei lavoratori di cui al precedente punto 1., si\nconsidera utile il numero medio dei lavoratori nell’anno solare precedente,\nfatta eccezione per quelli individuati dall’art. 4 del D.Lgs. n. 81\u002F2008 e\nsuccessive modifiche e integrazioni.\n\n\n\n3. Elettorato attivo e passivo\n\nHanno diritto di voto i lavoratori, non in prova, in forza presso\nl’azienda o unità produttiva con contratto a tempo indeterminato ovvero a\ntempo determinato di durata almeno semestrale.\n\nPossono essere eletti i lavoratori non in prova con contratto a tempo\nindeterminato in forza presso l’azienda o unità produttiva.\n\n\n\n4. Durata del mandato\n\nIl RLS dura in carica tre anni.\n\n\n\n5. Dimissioni\n\nIn caso di dimissioni, il RLS continua a esercitare la propria funzione fino\nalla sua sostituzione e comunque non oltre 60 giorni calendariali successivi\nalla data di presentazione della lettera di dimissioni. Il sostituto è il\nprimo dei RLS non eletti e resta in carica fino alla scadenza del mandato\ntriennale del RLS sostituito.\n\n\n\n6. Elezione del RLS\n\nIl RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, con le\nseguenti modalità.\n\n\n\nA) Aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori\n\n\n\n•Procedura di elezione\n\nL’elezione del RLS si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio\nsegreto, anche per\n\ncandidature concorrenti.\n\nRisulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti\nespressi.\n\nPrima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del\nseggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a\nredigere il verbale dell’elezione e a trasmetterlo tempestivamente al datore\ndi lavoro.\n\nRicevuto il verbale dell’elezione, il datore di lavoro comunica\nall’organismo paritetico\n\nterritorialmente competente il nominativo del lavoratore eletto.\n\n\n\n2) Permessi per l’espletamento del mandato\n\nPer l’espletamento del mandato ai sensi del D.Lgs. n. 81\u002F2008 e successive\nmodifiche e integrazioni al RLS sono concesse 12 ore annue di permesso nelle\naziende o unità produttive che occupano fino a 5 lavoratori ovvero 16 ore\nannue di permesso nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a10\nlavoratori, ovvero 24 ore nelle aziende che occupano da 11 a 15 lavoratori in\ntutti i casi con decorrenza della retribuzione globale.\n\n\n\n3) Nelle aziende fino a 15 dipendenti in cui non si è proceduto\nall'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza le funzioni\ndello stesso saranno esercitate, se esistente, dal rappresentante dei\nlavoratori per la sicurezza territoriale secondo i termini di cui all'art. 48\ndel d.lgs. 81\u002F2008 e ss.mm.ii.\n\n\n\nB) Aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori\n\n\n\n1)Procedura di elezione\n\nIn concomitanza dell’elezione della RSU, i candidati all’elezione del\nRLS sono indicati in apposita lista. La procedura elettorale è quella\napplicata per l’elezione della RSU.\n\n\n\n2) Permessi per l’espletamento del mandato\n\nPer l’espletamento del mandato ai sensi del D.Lgs. n. 81\u002F2008 e successive\nmodifiche e integrazioni al singolo RLS sono concesse 30 ore nelle aziende che\noccupano da 16 a 30 lavoratori ovvero 40 ore nelle aziende che occupano oltre i\n30 lavoratori, con decorrenza della retribuzione globale.\n\n\n\n7. Espletamento di adempimenti ex art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 81\u002F2008\n\nPer l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 50, comma 1, lett.\nb), c), d), g), i), l) del D.Lgs. n. 81\u002F2008 e successive modifiche e\nintegrazioni nonché per la partecipazione alla riunione periodica di cui\nall’art. 35 del medesimo D.Lgs. al RLS sono riconosciuti corrispondenti\npermessi con decorrenza della retribuzione globale, aggiuntivi a quelli\nprevisti dal precedente comma 6.\n\n\n\n8. Preavviso per i permessi\n\nLa richiesta di permesso è presentata dal RLS, di norma, con un preavviso\ndi 48 ore.\n\n\n\n9. Accesso ai luoghi di lavoro\n\nIl diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato senza alcun\npregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale e nel rispetto\ndelle norme previste dalla legge. Il Rappresentante per la sicurezza segnala\nentro 48 preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare\nai luoghi di lavoro, salvo i casi di pericolo grave ed immediato. Tali visite\nsi svolgono, di norma,congiuntamente al responsabile del servizio di\nprevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.\n\n\n\n10. Modalità di consultazione\n\nLa consultazione del RLS da parte del datore di lavoro, secondo quanto\nprevisto dal D.Lgs. n. 81\u002F2008, si svolge in modo da garantire la sua\neffettività e tempestività.\n\n\n\n11. Informazioni e documentazione aziendale\n\nIl RLS ha il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione\naziendale di cui all’art. 50, comma 1, lettere e) e f) del D.Lgs. n. 81\u002F2008,\nnonché il diritto di ricevere il documento di valutazione dei rischi di cui\nall’art.17, comma 1, e di cui all’art. 26, comma 3, del citato D.Lgs.\n\nPer informazioni inerenti l’organizzazione e i luoghi di lavoro si\nintendono quelle riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi\nall’igiene e sicurezza del lavoro.\n\nIl RLS è tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle\nnotizie e della documentazione ricevute, nel rispetto del segreto industriale a\ntermini dell’art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 81\u002F2008.\n\n\n\n12. Riunione periodica\n\nIn applicazione dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 81\u002F2008 la riunione\nperiodica è convocata con almeno 7 giorni calendariali di preavviso con\nlettera nella quale è precisato l’ordine del giorno degli argomenti da\ntrattare.\n\nIl RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza\ndi gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle\ncondizioni di prevenzione in azienda.\n\nDella riunione viene redatto verbale, sottoscritto da tutti i\npartecipanti.\n\n\n\n•Formazione del RLS\n\nIl RLS ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e\nsicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita\nla propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle\nprincipali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.\n\nLe modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS\nsono stabiliti nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:\n\n•principi giuridici comunitari e nazionali;\n\n•legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul\nlavoro;\n\n•principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;\n\n•definizione e individuazione dei fattori di rischio;\n\n•valutazione dei rischi;\n\n•individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di\nprevenzione e protezione;\n\n•aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;\n\n•nozioni di tecnica della comunicazione.\n\nLa durata del corso base iniziale è di 32 ore, di cui almeno 18 sui rischi\nspecifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e\nprotezione adottate, con verifica di apprendimento.\n\nL’aggiornamento periodico ha una durata di 4 ore annue per le imprese che\noccupano fino a 15\n\nlavoratori e di 6 ore annue per le imprese che occupano più di 15\nlavoratori.\n\nLa formazione del RLSSA avviene durante l’orario di lavoro e non può\ncomportare oneri economici a\n\nsuo carico.\n\nIl contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile e deve\nconsentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di\nsalute e sicurezza sul lavoro.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"equalityotherclause","•Tali iniziative saranno svolte da un or","•Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato\nComitato Pari Opportunità di seguito CPO, composto da 8 componenti, di cui 4\ndesignati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVT.\n\n•In particolare al CPO è demandato il compito di:",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"HARDSHIP_trigger","Art. 47 - Attività usuranti 1. Visti il ","Art. 47 - Attività usuranti\n\n\n\n\n\n1. Visti il DM 19 maggio 1999, la legge 4 novembre 2010 n. 183, il D.Lgs. 21\naprile 2011 n. 67 e i correlati atti regolamentari con cui sono stati definiti\ncriteri, modalità e procedure per l’accesso anticipato alla pensione dei\nlavoratori impegnati in attività usuranti e considerato che i requisiti\nsoggettivi individuati nelle predette fonti non contemplano direttamente gli\naddetti agli impianti di trasporto a fune, si demandano le relative tematiche\nall’approfondimento in sede ONIF nell’ambito dei compiti ad esso\nriconosciuti dall’art. 2.2.",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"MEALALL_trigger","Art. 22 - Indennità sostitutiva di mensa","Art. 22 - Indennità sostitutiva di mensa\n\n\n\n1. Le Aziende, presso le quali non esiste la mensa o questa non sia\nconvenzionata con terzi o comunque non sia assicurato al lavoratore il tempo\nnecessario per rientrare in residenza per il pasto, corrispondono a ciascun\nlavoratore a titolo di indennità sostitutiva di mensa una somma pari a €\n25,00 mensili.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"eqpromotion","•esprimere pareri obbligatori e non vinc","•esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità di accesso\nal lavoro, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi di\ncarriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della\nsalute;\n\n•avere funzioni di osservatorio permanente con il compito di individuare e\nproporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere\ncomportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al\nD.lgs. n. 198\u002F2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e\nss.mm.ii. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro,\nnelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi\nprofessionali.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"monitoring","•promuove approfondimenti sulla normativ","•promuove approfondimenti sulla normativa per la sicurezza nei luoghi di\nlavoro, monitorando il suo stato di applicazione nel settore, e in merito alla\nformazione dei responsabili aziendali e dei RLS;",{"bindId":105,"name":98,"text":99},"eqtraining",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"pensionfund","•Previdenza complementare INTESA NAZIONA","•Previdenza complementare\n\n\n\nINTESA NAZIONALE PER L’ADESIONE AL FONDO PRIAMO 22 GENNAIO 2003\n\n\n\nIn attuazione dell'accordo nazionale 24 ottobre 2002 e nel rispetto dei\ncontenuti definiti nell’allegato “Protocollo aggiuntivo sulla previdenza\ncomplementare”, le parti confermano la volontà di adesione al “Fondo\npensione Priamo”, prevedendo contestualmente l’attivazione di un comitato\ntecnico ristretto ai fini dell’operatività dell’adesione stessa nonché il\ncomune impegno verso gli organi del Fondo per assicurare una presenza ANEF a\ngaranzia dei reciproci interessi di categoria.\n\nLe parti concordano altresì:\n\n•che la misura delle contribuzioni dovute da azienda e lavoratore è\nquella definita nel sopra richiamato \"Protocollo aggiuntivo\" e che la\ndecorrenza delle relative trattenute diverrà operativa dalla data di\nautorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo pensione Priamo.\n\n•che possono divenire associati al predetto Fondo i lavoratori dipendenti\nai quali si applica il CCNL per gli addetti agli impianti di trasporto a fune,\nche abbiano manifestato la relativa volontà di adesione con le modalità\nstabilite dallo Statuto del Fondo, purché abbiano maturato almeno tre mesi di\nanzianità di servizio da computare sommando i periodi di lavoro prestati nella\nstessa azienda con qualsiasi forma, presente e futura, di accensione del\nrapporto di lavoro dipendente;\n\n\n\n•che, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del Fondo pensione\nPriamo e nei tempi che saranno convenuti con gli organi dello stesso, è\nassicurata alle aziende e ai lavoratori del settore una rappresentanza congrua\nnell'Assemblea del predetto organismo.\n\n\n\nPROTOCOLLO AGGIUNTIVO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE\n\n\n\nLe parti, viste le leggi 8 agosto 1995, n. 335 e 23 dicembre 2004 n. 243 di\nriforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare e le relative\ndisposizioni modificative, integrative, attuative; ritenuto di poter valutare\nla possibilità di attivare per tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL per\ngli addetti agli impianti di trasporto a fune, una forma di previdenza\nintegrativa a capitalizzazione su base volontaria ad ambito nazionale\nsettoriale; si impegnano a definire le modalità per l’attivazione di tale\nforma previdenziale, tenuto conto della situazione occupazionale del settore,\ndegli eventuali costi di gestione e del grado medio di adesione nella fase\niniziale. Le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore sono stabilite come\nsegue:\n\n\n\n•sul valore cumulato dei seguenti istituti retributivi: retribuzione\nminima base, indennità di contingenza, scatti di anzianità:\n\n\n\n1% a carico del lavoratore;\n\n1% a carico dell’impresa;\n\na bis) con effetto dal 1° gennaio 2011 sul valore cumulato degli istituti\nretributivi di cui alla lettera a): 1,50% a carico del lavoratore\n\n1,50% a carico dell’impresa;\n\na ter) con effetto dal 1° gennaio 2018 sul valore cumulato degli istituti\nretributivi di cui alla lettera a): 1,50% a carico del lavoratore\n\n2,00% a carico dell’impresa;\n\n\n\n•sulla quota di TFR da maturare nell’anno:\n\n\n\n25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale al\n31 dicembre 1995; 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale\ninferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995; 100% per il lavoratore di prima\noccupazione.\n\n\n\nLe contribuzioni di cui sopra non possono essere aumentate per un periodo di\ndue anni dalla data di inizio di operatività del Fondo nazionale. Gli oneri\ncontributivi a carico dei lavoratori e delle imprese sono subordinati alla\neffettiva operatività del Fondo.\n\n\n\nNota a verbale.\n\nResta inteso che le aliquote contributive si intendono riferite, fino a\nconcorrenza, anche alle contribuzioni stabilite dai fondi territoriali.\n\n\n\nPREVIDENZA COMPLEMENTARE 3 GENNAIO 2011\n\n\n\nL’incremento della misura contributiva dello 0,5% a carico dei lavoratori\ne delle aziende, disposto a valere dal 1° gennaio 2011 con l’accordo\nnazionale 3 gennaio 2013, fermo restando il quadro di riferimento dell’intesa\n22 gennaio 2003, è direttamente inserito nel testo del soprastante protocollo\naggiuntivo.\n\n\n\nPREVIDENZA COMPLEMENTARE 30 aprile 2016\n\n\n\nL’incremento della misura contributiva dello 0,5%, a carico delle aziende,\nnon assorbibile da eventuali previsioni migliorative già in essere, disposto a\nvalere dal 1° gennaio 2018, è direttamente inserito nel testo del soprastante\nprotocollo aggiuntivo.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"healthcareaccess","B. Assistenza sanitaria integrativa •Le ","B. Assistenza sanitaria integrativa\n\n\n\n•Le Parti concordano nell’individuare il Fondo di assistenza sanitaria\nintegrativa di riferimento del settore nel fondo FONTUR, istituito con conforme\ndecreto, ai sensi del art. 118 del CCNL Industria Turistica ed iscritto al albo\nnazionale dei Fondi sanitari.\n\n•Per il finanziamento del fondo è dovuto, a totale carico dell’azienda,\nper ciascun iscritto – inteso come iscritto tutti i lavoratori assunti a\ntempo indeterminato anche parziale - un contributo così determinato:\n\n•A decorrere dal 01 giugno 2016 € 10,00 mensili, per dodici mensilità,\na totale carico dell’azienda;\n\n•I contributi saranno versati al fondo con le periodicità e le modalità\nstabilite nel regolamento del fondo.\n\n•L’obbligo contrattuale, nella misura sopra prevista, è adempiuto anche\nattraverso il versamento a Fondi bilaterali, previsti a livello aziendale e\u002Fo\nterritoriale.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"apprenticeships","Art. 11 - Apprendistato professionalizza","Art. 11 - Apprendistato professionalizzante.\n\n\n\n•L’apprendistato professionalizzante di cui all’articolo 44 del D.lgs.\nn. 81 del 2015 e ss.mm.ii. viene denominato contratto formativo\nprofessionalizzante; la sua disciplina applicativa fa riferimento alle vigenti\nnorme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.\n\n•In attuazione delle predette richiamate disposizioni il contratto di\napprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età\ncompresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato alla\nqualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per\nl’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.\n\n•Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale ai sensi della\nlegge 53\u002F2003, conseguita ex DLgs17 ottobre 2005 n. 226, il contratto di\napprendistato professionalizzante può essere stipulato dal diciassettesimo\nanno di età.\n\n•L’assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova, ai\nsensi dell’art. 6 del presente CCNL, di\n\ndurata non superiore a quanto previsto per il livello da acquisirsi.\n\n•Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di\napprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di\napprendistato stesso, le parti del contratto individuale potranno recedere dal\ncontratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 cod.\nciv, di 15 giorni.\n\n•In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso il rapporto\nprosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato.\n\n•Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante\ni lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli I° super,\nI°, II°, III°, IV°, V° e VI°.\n\n•La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante e la\nsua suddivisione in periodi ai fini retributivi risulta determinata secondo la\ntabella sottostante:\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Livelli\n      \n      Durata Complessiva\n      \n      I° periodo\n      \n      II° periodo\n      \n      III° Periodo\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      mesi\n      \n      mesi\n      \n      mesi\n      \n      mesi\n      \n    \n    \n      I°super\n      \n      36\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      12\n      \n    \n    \n      I°\n      \n      36\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      12\n      \n    \n    \n      II°\n      \n      36\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      12\n      \n    \n    \n      III°\n      \n      36\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      12\n      \n    \n    \n      IV°\n      \n      36\n      \n      10\n      \n      16\n      \n      10\n      \n    \n    \n      V°\n      \n      24\n      \n      6\n      \n      12\n      \n      6\n      \n    \n    \n      VI°\n      \n      24\n      \n      6\n      \n      12\n      \n      6\n      \n    \n  \n\n\n\n\n•Il trattamento economico dell’apprendistato professionalizzante è\ncosì determinato:\n\n•nel primo periodo: 80% della retribuzione di fatto nazionale e aziendale\no territoriale;\n\n•nel secondo periodo: 85% della retribuzione di fatto nazionale e\naziendale o territoriale;\n\n•nel terzo ed ultimo periodo: 95% della retribuzione di fatto nazionale e\naziendale o territoriale;\n\n•La facoltà d’assunzione con contratto d’apprendistato\nprofessionalizzante di cui al comma 8 del presente articolo non è esercitabile\ndalle aziende che, al momento della stipulazione di nuovo contratto, risultino\nnon aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti di apprendistato\nscaduti nei 24 mesi precedenti. Detta regola si applica nelle aziende con più\ndi 3 apprendisti.\n\n•A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli\nlicenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di\napprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato.\n\n•Apprendistato in cicli stagionali:\n\n•Conformemente a quanto previsto dall’art. 44, comma 5, del D. Lgs n.\n81\u002F2015 e ferma rimanendo la durata massima del periodo di apprendistato di cui\nalla soprastante tabella, è consentito articolare lo svolgimento\ndell’apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo\ndeterminato.\n\n•Possono essere assunti con contratto di apprendistato in cicli stagionali\ni lavoratori destinati a svolgere mansioni proprie delle figure professionali\ninquadrate nei livelli VI°, V°, IV° e III° dell’inquadramento definito\ndall'art. 4 del presente contratto.\n\n•L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può\nesercitare il diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda\nnella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la\ncontrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.\n\n•Sono utili ai fini del computo della durata dell’apprendistato\nstagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese\nnell’intervallo tra una stagione e l’altra.\n\n•Ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato di\ncui al presente articolo, i periodi di servizio svolto in qualità di\napprendista stagionale si cumulano in funzione dei mesi di effettiva\nassunzione, attribuendo convenzionalmente la durata di sei mesi alla\nprestazione in stagione invernale e di tre mesi a quella in stagione estiva.\n\n•Nei casi in cui il lavoratore apprendista stagionale effettui la propria\nprestazione sia nella stagione invernale sia in quella estiva convenzionalmente\nla prestazione viene calcolata dodici mesi.\n\n•In caso di assunzione per brevi periodi stagionali, sempre ai fini del\ncomputo di cui sopra, si conviene che il periodo di assunzione in stagione, di\ndurata anche inferiore a tre mesi, venga comunque computato con un valore pari\na tre mesi.\n\n•L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini\ndella maturazione dell’anzianità aziendale, anche con riferimento agli\naumenti periodici di anzianità che saranno corrisposti nelle misure previste\ndal livello di appartenenza.\n\n•Agli apprendisti verrà corrisposto anche quanto previsto dal secondo\nlivello di contrattazione secondo le modalità stabilite nei relativi accordi,\nsono comunque fatti salvi gli accordi esistenti in materia di apprendistato.\n\n•In occasione della ricorrenza natalizia, verrà corrisposta\nall’apprendista una gratifica o tredicesima mensilità pari alla retribuzione\nmensile. Sarà inoltre corrisposta nel mese di giugno una quattordicesima\nerogazione di importo pari alla retribuzione mensile.\n\n•Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, l’apprendista avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare\ndella gratifica natalizia o tredicesima mensilità e della quattordicesima\nquanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese\nsuperiore ai 15 giorni verrà considerata a questi effetti come mese intero.\n\n•In caso di infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento\nInail fino al 100 per cento della retribuzione normale nel primo giorno e fino\nalla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti del\nperiodo di durata dell’apprendistato.\n\n•In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto agli\napprendisti un trattamento economico ragguagliato alla normale retribuzione\nloro spettante per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo\ndi durata dell’apprendistato.\n\n•Le ferie di cui all’art. 25 matureranno pro quota con riferimento al\nservizio effettivamente prestato presso la\n\nstessa azienda.\n\n\n\nFormazione\n\n•I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire\nuna uniforme applicazione sul\n\nterritorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato\nprofessionalizzante.\n\n•Nei confronti di ciascun apprendista l’azienda è tenuta ad erogare un\nmonte ore di formazione formale,\n\nintesa come processo formativo, strutturato, verificabile e certificabile\nsecondo la normativa vigente.\n\n•La durata, le modalità e l’articolazione della formazione sono qui\ndefinite a livello nazionale tra le parti,\n\ndandosi atto che la durata della formazione professionalizzante debba essere\npari a 80 ore annue retribuite\n\n– ovvero di equivalente entità media nel triennio - comprensive della\nformazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista\ndall’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, integrata dall’offerta\npubblica, laddove esistente, ai sensi dell’art. 44, comma 3, D.Lgs\nn.81\u002F2015.\n\n•La parte di formazione riguardante le nozioni di igiene, sicurezza e\nprevenzione degli infortuni sul lavoro\n\nsarà collocata all’inizio del rapporto di lavoro.\n\n•L’attività formativa potrà svolgersi anche al di fuori dell’orario\ndi apertura degli impianti al pubblico. Qualora l’attività formativa si\nsvolga al di fuori del turno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite\ncon la retribuzione ordinaria.\n\n•La formazione formale potrà essere svolta tramite la partecipazione a\npercorsi formativi effettuati in tutto\n\no in parte all’interno dell’azienda ovvero all’esterno della\nstessa.\n\n•Con specifico riferimento ai rapporti di apprendistato stagionale,\nl’impegno formativo annuo si determina\n\nriproporzionando il monte ore annuo in base all’effettiva durata di ogni\nsingolo rapporto di lavoro.\n\n•La capacità formativa interna all’azienda – e cioè il possesso di\nrisorse umane idonee a trasferire competenze, tutor della formazione e locali\nadatti, eventualmente anche esterni all’azienda, in relazione agli obiettivi\nformativi ed alle dimensioni aziendali – dovrà essere espressamente\ndichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione e comunicata\nall’Osservatorio nazionale previsto dall’art. 2.2 del presente\ncontratto.\n\n•La formazione formale potrà avvenire con le modalità individuate nel\nPiano Formativo Individuale, fra cui: alternanza sul lavoro, affiancamento,\nformazione a distanza, in aula, “on the job”, seminari, esercitazioni di\ngruppo, action learning, visite aziendali.\n\n•I profili formativi (durata, modalità e articolazione della formazione)\nsono quelli definiti, per ciascuna\n\nfigura professionale, secondo lo schema riprodotto nell’allegato 4 al\npresente contratto.\n\n\n\nTutor aziendale\n\n•Il tutor aziendale per l’apprendistato ha il compito di seguire\nl’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le\ncompetenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative e di favorire\nl’integrazione tra le iniziative formative di carattere trasversale e la\nformazione sul luogo di lavoro.\n\n•Il tutor contribuisce all’attuazione del piano formativo individuale ed\nattesta, anche ai fini dell’articolo 42, comma 5 let. f) D.lgs. n.81\u002F2015, il\npercorso stesso riscontrando l’effettivo svolgimento dell’attività\nformativa.\n\n•Il lavoratore designato dall’impresa per le funzioni di tutor deve:\n\n•possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a\nquello dell’apprendista;\n\n•svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista;\n\n•possedere almeno due anni di esperienza lavorativa;\n\n•seguire le iniziative formative a lui destinate previste\ndall’azienda.\n\n•Si precisa che le funzioni di tutor possono essere svolte:\n\n•da un lavoratore qualificato designato dall’impresa;\n\n•nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti, dal titolare\ndell’impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante, ai sensi di\nquanto previsto dall’art. 2 del D.M. 28 febbraio 2000.\n\n•Ciascun tutor può affiancare non più di 5 apprendisti.\n\n\n\nPiano Formativo Individuale\n\n•Il PFI (il cui schema è riprodotto nell’allegato 4 al presente\ncontratto unitamente allo schema di attestazione\u002Fregistrazione dell’attività\nformativa allegato all’accordo interconfederale 18 aprile 2012 ai sensi e per\ngli effetti dell’art. 2, comma 2, lett. b, DL 28 giugno 2013 n. 76) definisce\nil percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo\nrelativo alla qualificazione da conseguire e con le conoscenze ed abilità già\npossedute dallo stesso.\n\n•Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di\nerogazione della formazione, nonché il\n\nnome del tutor e le sue funzioni nell’ambito del contratto di\napprendistato.\n\n•Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su\nconcorde valutazione dell’apprendista, dell’impresa e del tutor.\n\n\n\nLe parti concordano affinché per i lavoratori assunti con contratto di\napprendistato, a seguito di conferma al termine del periodo di apprendistato,\nquesto comporti di considerare il rapporto a tempo indeterminato sorto ab\norigine e cioè dal momento dell’inizio del periodo di apprendistato stesso,\ncon conseguente applicazione di tutte le conseguenze normative e legali. Tale\nmantenimento della normativa sarà previsto in una apposita clausola apposta\nnella lettera confermativa.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\nLe parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero\ndisposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con\nl’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione\ne per le conseguenti armonizzazioni.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"SUNDAY_trigger","Art. 24 - Indennità domenicale •Al lavor","Art. 24 - Indennità domenicale\n\n\n\n•Al lavoratore che svolge la propria attività lavorativa di domenica è\ncorrisposta un’indennità di € 13,00 per ogni giornata domenicale di\neffettiva prestazione. Tale indennità non fa parte della retribuzione\nordinaria di cui all’art. 18 e, pertanto, non è considerata utile agli\neffetti di alcun istituto legale e contrattuale.",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"cbamemtrad","FILT-CGIL, nelle persone di Stefano Malo","FILT-CGIL, nelle persone di Stefano Malorgio, Domenico D’Ercole, Maria\nTeresa De Benedictis; Mauro Poggio, Gianni Trovato, Claudio Vitton;, Luca\nStanzione, Giorgio Nana, Antonio Toracca, Davide Arrigoni, Luca Scaramellini,\nGiovanni Corvi; Marchiaro Cristina, Mazzola Alfredo, Ruggieri Giuseppe, Grosso\nPasquale, Lancia Domenico, Thedy Stefano; Anita Perkmann; Stefano Montani,\nFrancesco Artini, Oscar Bertarelli, Giancarlo Anagni, Ivano Barbetti, Vincenzo\nLonghi, Moreno Sartori, Ernesto Failoni, Davide Kerscbaumer; Valentino Lorelli,\nFlavio Venturoso; Renzo Varagnolo, Alessandra Fontana; Nino Costantino, Rota;\nMassimo Cognolese, Montorsi Adriano, Ignazio Moschera.\n\n\n\n•FIT-CISL, nelle persone di Salvatore Pellecchia, Eliseo Grasso, Francesca\nDi Felice,; Mauro Scalvini, Antonio Scaini, Lorenzo Trombetta, Michele Fedele;\nPloner Josef, Costantino Mirco, Pallhuber Günther; Patrizia Ceppi, Tarlao\nRomano; Giovanni Giorlando, Massimo Mazzurana, Martino Perli; Marco Della\nCa’; Domenico Crea, Gaglione Luigi, Marco Nobile; Antonio Costanza; Salvatore\nGirgenti\n\n•UILTRASPORTI, nelle persone di Claudio Tarlazzi, Nicola Settimo, Roberto\nNapoleoni; Carmelo Minniti, Antonio Mollica, Nicola Petrolli, Franco Veltri.\n\n•SAVT, nelle persone di Alessandro Pavoni, Berlier Andrea, Brunod Dennys,\nCanepa Alessio, Fava Gianluca, Montanaro Alberto, Montanelli Moira, Tacchella\nStefano.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"mealvoucherstype1","•Previe opportune intese tra l’azienda a","•Previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda\nappaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire dei\nservizi di mensa, ove esistenti.",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"childcare2txt","C. Misure di Welfare a supporto dei lavo","C. Misure di Welfare a supporto dei lavoratori e delle loro famiglie\n\n\n\nA decorrere dal 1° gennaio 2020, le aziende dovranno mettere a disposizione\ndei lavoratori strumenti di welfare, del valore di 100 euro annui, elevato a\n110 euro per coloro che decideranno di destinare l’intera somma (e non solo\nparte di essa) a fondi istituzionali di previdenza complementare negoziale.\n\nHanno diritto a quanto sopra i lavoratori che, superato il periodo di prova,\nsaranno stati assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello\ndi riferimento:\n\n\n\n•con contratto a tempo indeterminato;\n\n•con contratto a tempo determinato o stagionale.\n\n\n\nSono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata.\n\nPer i lavoratori a tempo determinato o in aspettativa non retribuita i\nsuddetti valori sono riproporzionabili per i soli mesi di effettivo lavoro in\nogni anno di riferimento (dal 1 gennaio al 31 dicembre). I valori erogati sono\ncomprensivi di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.\n\nQuanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi\npresenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera\ndi assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi\ncollettivi.\n\nIn caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi\npotranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal\npresente articolo.\n\nAi fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le\naziende si confronteranno con la RSU per individuare, tenuto conto delle\nesigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il\nterritorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei\ndipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e\nfamiliare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione,\nricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"WORKHOURS_trigger","Art. 12 - Orario di lavoro. •L’orario no","Art. 12 - Orario di lavoro.\n\n\n\n•L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, che\npossono essere distribuite anche in maniera non\n\nuniforme nei singoli giorni destinati al lavoro.",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"hiv","Art. 44 - AIDS, volontariato, handicap •","Art. 44 - AIDS, volontariato, handicap\n\n\n\n•Le imprese considereranno con attenzione, compatibilmente con le proprie\nesigenze tecnico-organizzative, con le caratteristiche della propria attività\nproduttiva e nel rispetto delle normative di sicurezza, la possibilità di\nfacilitare le richieste avanzate:\n\n•ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135, da lavoratori che risultino\naffetti da infezioni da HIV;",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"tempagency","Art. 9 - Disciplina del rapporto di somm","Art. 9 - Disciplina del rapporto di somministrazione a tempo\ndeterminato\n\n\n\n•La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ai sensi\ndelle vigenti disposizioni di legge di cui al Capo IV D.lgs. n. 81\u002F2015 e\nss.mm.ii.\n\n•Ai rapporti di somministrazione di lavoro a tempo determinato si\napplicano le norme di legge vigenti e quelle del presente contratto che non\nsiano incompatibili con la natura del rapporto stesso. Il contratto di\nsomministrazione è comunque vietato per sostituire lavoratori in sciopero e\nnelle aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del\nD.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.\n\n•In particolare, la somministrazione di lavoro a tempo determinato\nrichiede la forma scritta ed è ammessa per ragioni di carattere tecnico,\nproduttivo, organizzativo o di sostituzione di lavoratori assenti con diritto\nalla conservazione del posto di lavoro, anche se riferibili all’ordinaria\nattività dell’azienda utilizzatrice.\n\n•La percentuale massima di lavoratori con contratto di somministrazione di\nlavoro a tempo determinato non potrà superare nell’arco di 12 mesi la media\ndell’8% dei lavoratori occupati nell’azienda utilizzatrice, con\narrotondamento delle eventuali frazioni all’unità superiore. In ogni caso è\nconsentito stipulare fino a 4 contratti di somministrazione a tempo\ndeterminato, comunque entro il limite dei rapporti di lavoro a tempo\nindeterminato in atto nell’azienda stessa.\n\n•Esigenze aziendali oggettive che comportino fabbisogni superiori a quelli\nprevisti dal comma precedente dovranno essere concordate con le Organizzazioni\nSindacali territorialmente competenti stipulanti il presente contratto e la RSU\no, se non costituita, le RSA delle Organizzazioni Sindacali medesime.\n\n•Nei casi di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato\nper sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto\ndi lavoro, la durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento\nper il passaggio delle consegne.\n\n•L’azienda, a fronte della necessità di utilizzare personale con\ncontratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, procederà\nall’inserimento dei lavoratori, previo esame congiunto con la RSU o, se non\ncostituita, con le RSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente\ncontratto o, in mancanza, le Organizzazioni Sindacali medesime, per il tramite\ndell’associazione cui aderisce o conferisce mandato, relativamente a: numero\ndei contratti, cause, prestazioni interessate e relativa durata. Analoga\ninformativa riguarderà le ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione\ninizialmente stabiliti.",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"flexible_work_options","Art. 17 – Orario multiperiodale •Per far","Art. 17 – Orario multiperiodale\n\n\n\n•Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità\ndell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro potrà risultare\nanche da una media plurisettimanale nell'arco di 26 settimane e con una durata\nminima di 28 ore e massima di 54 ore settimanali.\n\n•Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati\npercepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia\nnei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.\n\n•Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati\na conoscenza della RSU, e, ove ancora non costituita, alle RSA.\n\n•In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro\nsettimanale daranno luogo ad una maggiorazione del 10% della retribuzione\nordinaria.\n\n•Nel caso in cui al termine delle 26 settimane le ore lavorate eccedano\nl’orario normale settimanale le ore\n\neccedenti saranno retribuite come ore di lavoro straordinario.",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"hourstxt","•la durata massima settimanale del lavor","•la durata massima settimanale del lavoro è pari a 54 ore;\n\n•la durata media settimanale di lavoro è pari a 48 ore comprensive delle\nore di straordinario ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 e\ndell'articolo 5, comma 2 del D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66;",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"contracttrial","Art. 6 - Periodo di prova •Il dipendente","Art. 6 - Periodo di prova\n\n\n\n•Il dipendente di nuova assunzione, con contratto sia a termine che a\ntempo indeterminato, può essere assoggettato, ai sensi e per gli effetti di\ncui all’art. 2096 cod. civ., ad un periodo di prova la cui durata massima è\nfissata come segue:\n\n•90 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori del I livello super;\n\n•60 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori del I livello;\n\n•45 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori del II livello;\n\n•30 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori del III livello;\n\n•15 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori del IV, V, VI e VII\nlivello.\n\n\n\n•Proroghe del periodo di prova, fino ad un massimo di 6 mesi, possono\nessere concesse, a richiesta del lavoratore interessato, ove il medesimo debba\nconseguire titoli professionali o abilitazioni o attestati richiesti per\nl’esercizio.",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"sicknesspay","5. TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA In ","5. TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA\n\n\n\nIn caso di assenza per malattia il trattamento economico erogato\ndall’istituto assicuratore, nei primi 3 giorni di malattia, è garantito\ndalle aziende sino al 50 per cento della retribuzione ordinaria ed è integrato\ndall’azienda fino a raggiungere il 100 per cento della retribuzione ordinaria\na partire dal 4° giorno di malattia in poi. Qualora tale trattamento venga\ncorrisposto da altri Enti sarà assorbita, fino a concorrenza, la parte a\ncarico delle aziende.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"JOBTYPE_descriptions","Art. 4 – Inquadramento •In un quadro di ","Art. 4 – Inquadramento\n\n\n\n•In un quadro di norme e di regole all’interno delle quali sia possibile\nla coniugazione tra classificazione e professionalità e il suo intreccio con i\nmodelli organizzativi delle imprese, si conviene che i lavoratori siano\ninquadrati in una classificazione unica su 8 categorie professionali e\naltrettanti livelli retributivi, ai quali corrispondono eguali retribuzioni\nminime base mensili secondo la tabella di cui all’allegato 2 bis al presente\ncontratto.\n\n•L’inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente\narticolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni\ndei profili professionali e degli esempi. Gli esempi si riferiscono\ngenericamente alla figura professionale del lavoratore e, pertanto, sono\nprevalentemente formulati in termini uniformi.\n\n•I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai\npresupposti professionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti\nprofessionali specificati nei profili consentono di inquadrare le figure\nprofessionali non indicate nel testo in relazione alla specificità\norganizzativa delle singole Aziende.\n\n\n\nI° livello super:\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che, oltre\na possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria del I livello\nnonché una specifica rilevante esperienza e capacità professionale, siano\nformalmente preposti ai vari rami e servizi aziendali con poteri di\ncoordinamento, con facoltà di decisione in autonomia, con discrezionalità\nd’iniziativa in relazione alle direttive generali per lo sviluppo e la\nrealizzazione degli obiettivi aziendali.\n\n\n\nI° livello:\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni per le\nquali sono richieste specifiche conoscenze tecniche relative a un intero\nimpianto complesso (comprensivo di almeno una funivia bifune o una monofune ad\nagganciamento automatico) conseguibili con notevole tirocinio e che\npresuppongono, oltre ai relativi attestati tecnico-professionali, la conoscenza\ndella tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli impianti\nstessi. È inquadrato in questo livello il capo dell’intero impianto\ncomplesso (comprensivo cioè di almeno una funivia bifune o di una monofune ad\nagganciamento automatico).\n\nVi rientrano inoltre gli impiegati amministrativi e\u002Fo tecnici che, con\nspecifica collaborazione e poteri di preposizione gerarchica nell’ambito dei\nvari rami e servizi aziendali, svolgono funzioni direttive di particolare\npreparazione e capacità professionale, con libertà di apprezzamento e\nautonomia d’iniziativa in relazione ai compiti affidati e alle direttive\ngenerali impartite.\n\n\n\nII° livello:\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni per le\nquali sono richieste specifiche conoscenze tecniche relative a un impianto non\ncomplesso (anche se costituito da più funivie monofuni) conseguibili con\napposito tirocinio e che presuppongono il relativo attestato\ntecnico-professionale e la conoscenza della tecnologia dell’impianto\nstesso.\n\nSono inquadrati in questo livello il capo servizio di un impianto bifune o\ndi uno o più impianti monofune, il capo esercizio di più di 4 sciovie, il\nresponsabile delle operazioni complesse di innevamento programmato delle\npiste.\n\nVi rientrano inoltre gli impiegati amministrativi e\u002Fo tecnici che con\nspecifica collaborazione svolgono mansioni di concetto che richiedono\nparticolare preparazione e capacità professionale con discrezionalità di\npoteri ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive loro impartite (ad\nesempio il capo ufficio amministrativo, il coordinatore tecnico-sportivo).\n\nSono parimenti inquadrati in questo livello gli operai che, svolgendo\nprevalentemente mansioni tipiche del III livello, possono essere incaricati, in\nvia di sola sostituzione, ad adempiere ai compiti del I livello e che vengono a\nsostituire con piena responsabilità il capo dell’intero impianto complesso\nnei periodi di assenza.\n\n\n\nIII° livello:\n\nAppartengono a questo livello gli operai che svolgono mansioni per le quali\nsono richieste specifiche conoscenze con effettiva specializzazione e\ncorrispondente attestato tecnico-professionale, relative alla sorveglianza,\nconduzione e manutenzione dell’impianto di funivia bifune o di funivia\nmonofune ad agganciamento automatico, ovvero operai specializzati che svolgono\nattività richiedenti specifica preparazione professionale e che abbiano\nconseguito diploma di qualifica di istituti professionali o acquisito\nparticolare competenza tecnica attraverso prolungato tirocinio.\n\nVi rientrano inoltre gli impiegati che, con specifica collaborazione\nsvolgono attività amministrativa e\u002Fo tecnica di concetto caratterizzata da\nadeguata autonomia operativa e che richiede un diploma di scuola media\nsuperiore o corrispondente conoscenza ed esperienza.\n\nSono inquadrati nel III livello il capo esercizio di sole sciovie (con un\nmassimo di 4), i macchinisti di funivia bifune, quelli di funivia monofune ad\nagganciamento automatico, meccanici ed elettricisti specializzati, contabili,\necc.\n\nIV° livello:\n\nAppartengono a questo livello gli operai per i quali è richiesta specifica\nconoscenza e corrispondente attestato tecnico-professionale nella sorveglianza,\nconduzione e manutenzione dell’impianto di seggiovia ovvero operai\nqualificati che svolgono attività per l’esecuzione delle quali si richiedono\ncognizioni tecnico-pratiche inerenti la tecnologia del lavoro conseguite in\nistituti professionali (o mediante istruzione equivalente) e attraverso\nadeguato tirocinio.\n\nVi rientrano inoltre gli impiegati che svolgono attività di coordinamento e\ncontrollo amministrativo, anche con l’effettuazione di attività esecutive di\nrilievo (cassiere responsabile dell’intero processo di vendita dei documenti\ndi viaggio o di più casse).\n\nSono inquadrati nel IV livello il segretario, meccanici ed elettricisti\nqualificati, macchinisti di seggiovia, preparatori di piste con qualsiasi mezzo\nmeccanico (battipista), l’addetto alla gestione di operazioni di innevamento\nprogrammato, anche mediante attività di coordinamento e controllo.\n\nV° livello:\n\nAppartengono a questo livello gli operai che svolgono mansioni per le quali\nè richiesta la pratica di specifiche cognizioni professionali attinenti al\nregolare funzionamento dell’impianto bifune (conduttore di cabina) nonché\noperai per i quali è richiesta una reale competenza e relativo attestato nella\nconduzione e manutenzione degli impianti di sciovia e simili (macchinisti\naddetti a impianti di sciovia, agenti abilitati di pedana e\u002Fo di impianto ad\nammorsamento automatico).\n\nVi rientrano inoltre gli impiegati che svolgono attività esecutive di\nnatura amministrativa che richiedono pratica d’ufficio (addetto\nall’utilizzo di apparecchiature informatiche, addetto a compiti vari\nd’ufficio, cassieri addetti all’emissione di titoli di viaggio e attività\nconnesse).\n\nSono inquadrati nel V livello i lavoratori che svolgono attività di\nsoccorso con attestato specifico di idoneità per tale attività (addetto\nspecializzato ai servizi di soccorso).\n\nVI° livello:\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che siano in possesso della\nrelativa abilitazione, se prescritta, e che svolgono mansioni per le quali è\nrichiesta la conoscenza di semplici cognizioni professionali (bigliettai,\nagenti abilitati di pedana e\u002Fo di impianto per sciovie, seggiovie, funivie,\naddetti al servizio di soccorso, ecc.).\n\n\n\nVII° livello:\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni per le\nquali non sono richieste conoscenze e pratica particolari (guardapiste,\nposteggiatore, spalatore neve, addetto a mansioni di custodia, vigilanza e\naltri servizi di manovalanza).\n\n•In considerazione delle particolari caratteristiche degli impianti e\ndelle attività connesse, anche in relazione all’andamento stagionale, il\nlavoratore si presterà a svolgere anche lavori diversi dal livello\nassegnatogli. Durante tale periodo non si darà luogo ad alcuna diminuzione\nretributiva. Nel caso di assegnazione temporanea a mansioni superiori il\nlavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta.\nSono comunque fatte salve le norme di cui all’art. 13 della legge 20 maggio\n1970 n. 300.\n\nDichiarazione a verbale\n\nLe parti si danno atto che esigenze oggettive connesse all’introduzione di\nimportanti innovazioni tecnologiche e a conseguenti modifiche organizzative e\nproduttive potranno indurre ad aggiornamenti delle declaratorie e dei profili\nprofessionali, previe intese tra le parti stesse nell’ambito degli accordi di\nrinnovo del contratto nazionale di lavoro. A tale proposito nel corso della\nprossima vigenza contrattuale, l’ONIF analizzerà il contesto lavorativo del\nsettore e valuterà l’eventuale necessità di riorganizzare le declaratorie\ned i profili professionali.\n\n\n\n\n\nArt. 5 - Disciplina dei quadri\n\n\n\n•Sono definiti “quadri”, ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190,\ni lavoratori individuati, in relazione alle diverse realtà organizzative, tra\nquelli di livello I super e I, che svolgono – con carattere di continuità,\ncon un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale –\nfunzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e\nresponsabilità, ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi\ndell’impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e\ngestione, e\u002Fo ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell’impresa,\nfornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi\ndell’impresa.",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"jobsecuritymothers","•facilitare il reinserimento dei lavorat","•facilitare il reinserimento dei lavoratori dopo eventuali periodi di\nassenza per vari motivi tra cui i periodi di congedo di maternità\u002Fpaternità o\ndopo un lungo periodo di congedo parentale; migliorare la qualità dei servizi\nofferti, anche al fine di incrementare l’efficienza, l’efficacia e la\nproduttività aziendale;",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"longserviceallowancetype2","•Gli aumenti periodici decorrono dal pri","•Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"TRADEUNLEAV_trigger","Permessi sindacali •I lavoratori in serv","Permessi sindacali\n\n•I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, che\nsiano componenti dei comitati direttivi, provinciali e nazionali delle\nOrganizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e da queste segnalati\nalle aziende per il tramite dell’ANEF, hanno diritto a fruire di permessi\nretribuiti.\n\n•Per l’espletamento del relativo mandato saranno concesse,\ncompatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali, a un dirigente per ogni\nassociazione firmataria otto ore di permesso nell’arco di un bimestre.\n\n•Il permesso dovrà essere richiesto dalle Organizzazioni interessate con\nun preavviso di 48 ore e non potrà comportare la contemporanea assenza dal\nlavoro di più di un dirigente sindacale per la medesima azienda.",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"SCHEDULE_trigger","Art. 15 - Riposo settimanale. •I lavorat","Art. 15 - Riposo settimanale.\n\n\n\n•I lavoratori hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale, che può\ncadere in giorno diverso dalla domenica secondo il turno predisposto.",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"contractseverancepay","•In ogni caso di cessazione del rapporto","•In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato il\nlavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto da calcolarsi con i\ncriteri di cui alla legge 29 maggio 1982 n. 297.",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"longtermillness","Per i lavoratori di cui al secondo perio","Per i lavoratori di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo\ndi comporto per malattia) nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche,\nictus o sclerosi multipla gravemente invalidante, distrofia muscolare, morbo di\nCooley, malattie degenerative ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati\nda trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto\ndi 180 giorni, successivo a quello di 180 giorni di cui al secondo periodo del\nprecedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia), comma 1, il datore di\nlavoro dovrà effettuare un'integrazione tale da raggiungere: per il 7°e 8°\nmese: 100% della retribuzione, per il 9° mese: 70% della retribuzione.",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"eqpay","•Nel quadro della riaffermata attenzione","•Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti\nl’occupazione femminile le parti, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs.\nn.198\u002F2006 e successive modificazioni e integrazioni dal D.lgs. n. 5\u002F2010,\nconvengono sull’opportunità di sviluppare attività di studio e di ricerca\nfinalizzata alla promozione di azioni positive per le donne dirette a\nrealizzare condizioni di pari opportunità.\n\n•Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato\nComitato Pari Opportunità di seguito CPO, composto da 8 componenti, di cui 4\ndesignati dall’ANEF e 4 dalla FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI e SAVT.\n\n•In particolare al CPO è demandato il compito di:\n\n•promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare\neffettive condizioni di parità fra lavoratrici e lavoratori;",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"sicknessmaxdaysnr","Nel caso di interruzione del servizio do","Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia, il lavoratore non\nin prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180\n(centottanta) giorni. Nel caso di più malattie il suddetto periodo di\nconservazione del posto si intende riferito alle assenze complessivamente\nverificatesi nei ventiquattro mesi precedenti ogni nuovo ultimo episodio\nmorboso.",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"NOCTPREM_trigger","•Il lavoratore ha diritto per ogni ora d","•Il lavoratore ha diritto per ogni ora di lavoro straordinario, notturno e\nfestivo ad un compenso pari alla quota oraria di retribuzione ordinaria di cui\nal successivo art.18, maggiorata delle seguenti percentuali:\n\n•lavoro straordinario diurno20%\n\n•lavoro notturno25 %\n\n•lavoro nel giorno di riposo compensativo e nelle festività\ninfrasettimanali e nazionali50%\n\n•lavoro straordinario notturno50 %\n\n•lavoro straordinario festivo50 %\n\n•lavoro straordinario festivo notturno50 %",{"bindId":203,"name":152,"text":153},"hoursovertimemax",{"bindId":205,"name":206,"text":206},"overtimeallowancetype_general","•lavoro straordinario diurno20%",{"bindId":208,"name":209,"text":210},"flexworktxt","Art. 41 bis - Solidarietà tra lavoratori","Art. 41 bis - Solidarietà tra lavoratori\n\n\n\n•Nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti norme di legge, nelle\naziende che applicano il presente CCNL è prevista, compatibilmente con il\ndiritto ai riposi settimanali e alle ferie annuali retribuite, la possibilità\ndella cessione fra lavoratori dipendenti di tutti o parte dei giorni di ferie\nulteriori rispetto a quelli irrinunciabili e non cedibili ai sensi del D.lgs.\nn. 66\u002F2003 e dei permessi introdotti dalla contrattazione collettiva, in favore\ndel lavoratore che si trovi in particolari condizioni di necessità. La\ncessione delle ferie e dei permessi per fini solidaristici avverrà sulla base\ndell’apposito Regolamento contenuto nell’Allegato 6 del presente CCNL.",{"bindId":212,"name":213,"text":214},"cbasignsingle","•ANEF - Associazione Nazionale Esercenti","•ANEF - Associazione Nazionale Esercenti Funiviari - nelle persone di\nValeria Ghezzi (Presidente), Ferruccio Fournier, Helmut Sartori, Rolando Galli,\nStefano Lucchini, Eduard Martinelli, Riccardo Maraga, Andrea Marsonet, Robert\nTauber, Enrico Vaninetti, Matteo Fratini.",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"PAYSCALES_trigger"," Parametro Minimi vigenti 01-giu-19 01-g","\n                \n                Parametro\n              \n              Minimi vigenti\n              \n              \n                \n                01-giu-19\n              \n              \n                \n                01-gen-20\n              \n              \n                \n                01-dic-21\n              \n              \n                \n                aumento\n              \n            \n            \n              (dal 01-dic-18)\n              \n            \n          \n          \n            \n              1s\n              \n              210\n              \n              € 1.872,23\n              \n              € 1.886,71\n              \n              € 1.928,71\n              \n              € 1.976,51\n              \n              € 104,28\n              \n            \n          \n          \n            \n              1\n              \n              195\n              \n              € 1.738,60\n              \n              € 1.752,05\n              \n              € 1.791,05\n              \n              € 1.835,43\n              \n              € 96,83\n              \n            \n          \n          \n            \n              2\n              \n              176\n              \n              € 1.569,44\n              \n              € 1.581,58\n              \n              € 1.616,78\n              \n              € 1.656,83\n              \n              € 87,39\n              \n            \n          \n          \n            \n              3\n              \n              160\n              \n              € 1.426,45\n              \n              € 1.437,48\n              \n              € 1.469,48\n              \n              € 1.505,90\n              \n              € 79,45\n              \n            \n          \n          \n            \n              4\n              \n              145\n              \n              € 1.292,59\n              \n              € 1.302,59\n              \n              € 1.331,59\n              \n              € 1.364,59\n              \n              € 72,00\n              \n            \n          \n          \n            \n              5\n              \n              130\n              \n              € 1.159,23\n              \n              € 1.168,20\n              \n              € 1.194,20\n              \n              € 1.223,78\n              \n              € 64,55\n              \n            \n          \n          \n            \n              6\n              \n              120\n              \n              € 1.070,08\n              \n              € 1.078,36\n              \n              € 1.102,36\n              \n              € 1.129,67\n              \n              € 59,59\n              \n            \n          \n          \n            \n              7\n              \n              100\n              \n              € 891,78\n              \n              € 898,68\n              \n              € 918,68\n              \n              € 941,44\n              \n              € 49,66",{"bindId":220,"name":221,"text":222},"bankholidays2","Art. 26 - Ricorrenze festive •Sono consi","Art. 26 - Ricorrenze festive\n\n\n\n•Sono considerati giorni festivi, oltre quelli destinati al riposo\nsettimanale:\n\n•il primo giorno dell’anno;\n\n•il 6 gennaio: Epifania del Signore;\n\n•il 25 aprile: anniversario della Liberazione;\n\n•il giorno di Lunedì di Pasqua;\n\n•il 1° maggio: Festa del lavoro;\n\n•il 2 giugno: Festa della Repubblica;\n\n•il 15 agosto: Festa dell’Assunzione della B.V. Maria;\n\n•il 1° novembre: giorno di Ognissanti;\n\n•l’8 dicembre: Festa dell’Immacolata Concezione;\n\n•il 25 dicembre: giorno di Natale;\n\n•il 26 dicembre: giorno di S. Stefano;\n\n•la Festa del Patrono.",{"bindId":224,"name":225,"text":226},"overtimeallowancetype","•Le ore eccedenti le 40 settimanali sono","•Le ore eccedenti le 40 settimanali sono considerate straordinarie e\nvengono retribuite con la maggiorazione della retribuzione ordinaria di cui al\nsuccessivo art.18, pari al 20%.",{"bindId":228,"name":229,"text":230},"hivpolicy","•Le imprese, a propria cura e spese, pro","•Le imprese, a propria cura e spese, procedono alla verifica dello stato\ndi salute dei lavoratori che esplicano il lavoro notturno in maniera\ncontinuativa attraverso controlli preventivi e periodici, almeno biennali, per\nil tramite delle strutture sanitarie pubbliche competenti ovvero del medico\ncompetente di cui all’art. 38 e segg. D.lgs. 30 aprile 2008 n. 81.",{"bindId":232,"name":233,"text":234},"SENIOR_trigger","Art. 19 - Aumenti periodici di anzianità","Art. 19 - Aumenti periodici di anzianità\n\n\n\n\n\n•Al lavoratore è riconosciuto per ogni biennio di anzianità di servizio\nprestato presso la stessa azienda e nel medesimo livello di appartenenza, un\naumento retributivo di importo fisso nella misura di cui alla tabella allegata\nsub 3), fino ad un massimo di cinque bienni\n\n•Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\n\n•In caso di passaggio al livello superiore il lavoratore conserva il\nnumero di aumenti periodici già acquisiti nel livello di provenienza nonché\nle frazioni di biennio già maturate.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\nLe parti si danno atto che per i lavoratori già in servizio alla data del\n30 novembre 2013 restano fermi l’anzianità e gli scatti maturati alla data\nstessa, il cui importo è quantificato in cifra fissa senza ulteriore\nindicizzazione né rivalutazione, fino alla concorrenza del massimo di cinque\nbienni riconosciuto ai sensi del primo comma\n\nLe parti si danno altresì atto che l’anzianità utile agli effetti degli\naumenti biennali si computa, per i lavoratori in servizio aventi titolo, con\neffetto dal 1° gennaio 1978 e che la conservazione dell’anzianità (aumenti\nperiodici conseguiti e frazioni maturate) in caso di passaggio al livello\nsuperiore decorre dal 1° maggio 1981.\n\n\n\nNorma transitoria\n\nAl personale in forza al 30 aprile 2016 sarà riconosciuto lo scatto di\nanzianità - in corso di maturazione – nel valore economico previsto dalla\ntabella allegata (All. 3.1), anche in caso di passaggi di livello. Gli scatti\nsuccessivi si uniformeranno all’aumento retributivo previsto all’allegato 3\ndel presente contratto.",{"bindId":236,"name":237,"text":238},"trainingprogrammes","•PROFILI FORMATIVI – SCHEMI ESEMPLIFICAT","•PROFILI FORMATIVI – SCHEMI ESEMPLIFICATIVI\n\nI profili formativi sotto elencati si riferiscono alle figure trasversali\ndel settore impianti a fune e sono immediatamente applicabili da parte delle\nimprese. Essi descrivono conoscenze e competenze utili a redigere il Piano\nFormativo Individuale che costituisce l’effettivo percorso formativo\ndell’apprendista e che è parte integrante del contratto individuale\ndell’apprendistato.",{"bindId":240,"name":241,"text":242},"healthandsafetyprovisions","•Obiettivo comune è quello del miglioram","•Obiettivo comune è quello del miglioramento continuo del livello di\nsicurezza e di salute sul luogo di la- voro e della tutela dell’ambiente\nattraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio, in\nattuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive\nmodifiche e integrazioni e dal vi- gente CCNL.",{"bindId":244,"name":245,"text":246},"WAGES_trigger","Art. 18 – Retribuzione •La retribuzione ","Art. 18 – Retribuzione\n\n\n\n•La retribuzione dei lavoratori è determinata in misura mensile e va\nliquidata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza.\n\n•Costituiscono la retribuzione ordinaria mensile i seguenti elementi:\n\n•retribuzione minima base di cui alla tabella allegata sub 1);\n\n•indennità di contingenza di cui alla tabella allegata sub 2);\n\n•aumenti periodici di anzianità di cui alla tabella allegata sub 3);\n\n•eventuali assegni personali e altri compensi continuativi corrisposti\nmensilmente e non legati a specifiche prestazioni;\n\n•indennità sostitutiva di mensa.",{"bindId":248,"name":249,"text":250},"ONCERISE2_trigger","Art. 21 - 14ª mensilità o premio annuo •","Art. 21 - 14ª mensilità o premio annuo\n\n\n\n•In coincidenza con il pagamento della retribuzione di giugno al\nlavoratore viene corrisposto un premio annuo o 14ª mensilità pari alla\nretribuzione mensile ordinaria ultima raggiunta.\n\n•Detta erogazione è riferita ad anno solare ed è frazionabile per mesi\ninteri di servizio in caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel\ncorso dell’anno, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore\na 15 giorni di calendario.\n\n•I lavoratori assunti prima del 31 maggio percepiscono alla scadenza di\ncui al comma 1 i dodicesimi corrispondenti ai mesi intercorrenti tra la data di\nassunzione ed il 31 dicembre dell’anno di competenza, mentre quelli assunti\ndopo il 31 maggio percepiscono alla fine dello stesso anno i dodicesimi\nrelativi ai mesi di servizio intercorsi tra la data di assunzione ed il 31\ndicembre.\n\n•Ai lavoratori che cessino dal rapporto di lavoro prima del 30 giugno sono\ncorrisposti i dodicesimi relativi ai mesi intercorsi tra il 1° gennaio e la\ndata di risoluzione del rapporto, in base alla retribuzione ordinaria ultima\nraggiunta, mentre quelli che siano cessati dopo il 30 giugno devono restituire\ni ratei corrispondenti ai mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del\nrapporto ed il 31 dicembre.\n\n•Eventuali erogazioni o premi corrisposti aziendalmente in aggiunta alle\n13 mensilità annuali sono conguagliabili, fino a concorrenza, con il presente\nistituto.",{"bindId":252,"name":253,"text":254},"PAIDLEAV_trigger","Art. 25 - Ferie annuali •Il lavoratore h","Art. 25 - Ferie annuali\n\n\n\n•Il lavoratore ha diritto per ogni anno di effettivo servizio presso\nl’azienda ad un periodo di ferie retribuite pari a quattro settimane, delle\nquali almeno due consecutive in caso di richiesta del lavoratore interessato,\nvanno godute nel corso dell’anno di maturazione e le restanti due nei 18 mesi\nsuccessivi al termine dell’anno di maturazione.\n\n•Il lavoratore ha diritto a ulteriore giorno di ferie oltre il secondo\nanno di effettivo servizio presso l’azienda ed un ulteriore giorno oltre il\nquarto anno di effettivo servizio.\n\n•Fermo restando quanto previsto nel comma 1 del presente articolo,\nl’epoca del godimento delle ferie sarà\n\nstabilita tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le\nesigenze di lavoro dell’azienda.\n\n•Ogni settimana è ragguagliata a 6 giorni lavorativi quale che sia la\ndistribuzione dell’orario di lavoro nella\n\nsettimana.\n\n•Al lavoratore che non abbia maturato il diritto all’intero periodo di\nferie per non avere un’anzianità di almeno 12 mesi, spetterà, per ogni mese\ndi effettivo servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale annuale.\n\n•La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese\nintero.\n\n•In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il\npagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.\n\n•Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.",{"bindId":256,"name":257,"text":258},"deathrelatives","•I lavoratori possono avanzare motivate ","•I lavoratori possono avanzare motivate richieste di permessi per\nassentarsi dal lavoro, che l’azienda può\n\nconcedere o meno a seconda delle esigenze di lavoro.",{"bindId":260,"name":261,"text":262},"longserviceallowancetype","Allegato 3 1. Tabella degli aumenti peri","Allegato 3\n\n\n\n1. Tabella degli aumenti periodici di anzianità di cui agli artt. 18, comma\n2, punto 3, e19.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n        \n          \n            \n            \n            \n              \n                Livello\n                \n                Importo scatto (€)\n                \n              \n              \n                1S\n                \n                70,00\n                \n              \n              \n                1\n                \n                65,00\n                \n              \n              \n                2\n                \n                60,00\n                \n              \n              \n                3\n                \n                55,00\n                \n              \n              \n                4\n                \n                50,00\n                \n              \n              \n                5\n                \n                45,00\n                \n              \n              \n                6\n                \n                40,00\n                \n              \n              \n                7\n                \n                35,00\n                \n              \n            \n          \n        \n    \n  \n\n\n\n\nAllegato 3.1\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n        \n          \n            \n            \n            \n              \n                Livello\n                \n                Importo scatto (€)\n                \n              \n              \n                1S\n                \n                81,00\n                \n              \n              \n                1\n                \n                75,00\n                \n              \n              \n                2\n                \n                68,00\n                \n              \n              \n                3\n                \n                62,00\n                \n              \n              \n                4\n                \n                56,00\n                \n              \n              \n                5\n                \n                50,00\n                \n              \n              \n                6\n                \n                47,00\n                \n              \n              \n                7\n                \n                39,00",{"bindId":264,"name":265,"text":266},"funeralpay","Art. 36 - Indennità in caso di morte 1. ","Art. 36 - Indennità in caso di morte\n\n\n\n1. In caso di morte del lavoratore con contratto a tempo indeterminato le\nindennità di cui agli artt. 34 e 35 sono\n\ncorrisposte secondo i criteri fissati dall’art. 2122 cod. civ.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl addetti degli impianti di trasporto a fune (2022) - 2019\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2019-01-05\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2022-04-30\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporti, logistica, comunicazioni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-gender\">\n                Riferimento specifico al genere nella parità di retribuzione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;15 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;14.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;4.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1452.65\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;6.93\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;125 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;13.0 per una domenica\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;35.0 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp; per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[272],{"title":37,"slug":33},[274],{"type":275,"data":276},"call_to_action_body_block",{"title":277,"description":278,"variant":279,"link":280},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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