[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:it-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fccnl-2022-per-i-dipendenti-delle-aziende-produttrici-di-laterizi-e-manufatti-cementizi":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":23,"data":31,"children":247,"content_type_view":248,"extra_breadcrumbs":249,"body":251,"body_blocks":262,"related_pages":266},2373,"contratti-collettivi-nazionali","Contratti Collettivi Nazionali",null,"","\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali","collective_agreements.collectiveagreementoverview","it_IT","2025-08-07T09:20:00.300985+00:00","2026-04-02T09:33:42.301073+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2373\u002Fedit\u002F",[16,19,22],{"title":17,"slug":18},"Italia","it-it",{"title":20,"slug":21},"Lavorare in Italia","lavoro-in-italia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":8,"image":24,"canonical":25,"robots":26,"og_type":27,"twitter_card":28,"locale":18,"created_at":29,"last_modified_at":30},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-07T11:20:00.300985+02:00","2026-04-02T11:33:42.426027+02:00",{"cba":32,"clauses":43,"details":245,"translations":246},{"id":33,"uid":34,"url":35,"name":36,"locale":11,"override_title":8,"title":37,"browser_title":38,"browser_description":39,"text":40},"ccnl-2022-per-i-dipendenti-delle-aziende-produttrici-di-laterizi-e-manufatti-cementizi","016ba1d4-8867-11ef-916d-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Fitaly\u002Fccnl-2022-per-i-dipendenti-delle-aziende-produttrici-di-laterizi-e-manufatti-cementizi\u002Fccnl-2022-per-i-dipendenti-delle-aziende-produttrici-di-laterizi-e-manufatti-cementizi\u002F","CCNL 2022 per i dipendenti delle Aziende produttrici di Laterizi e Manufatti Cementizi","CCNL 2022 per i dipendenti delle Aziende produttrici di Laterizi e Manufatti Cementizi - 2022","Italy - CCNL 2022 per i dipendenti delle Aziende produttrici di Laterizi e Manufatti Cementizi - 2022","CCNL 2022 per i dipendenti delle Aziende produttrici di Laterizi e Manufatti Cementizi - 2022 - Costruzioni, studi di consulenze tecnici",{"name":41,"data":42},"CCNL 2022 per i dipendenti delle Aziende produttrici di Laterizi e Manufatti Cementizi.html","\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>CCNL per i dipendenti delle Aziende produttrici di Laterizi e\n  Manufatti Cementizi\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende\nproduttrici di Laterizi e Manufatti Cementizi ,, \u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>31 maggio 2022\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE\nPRODUTTRICI DI:\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>a)Elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in lateroce- mento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e\npiastrelle.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addì, 31 maggio 2022\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignmultiple\">\u003Cp>Confindustria Ceramica - Raggruppamento Laterizi, rappresentata dal\nPresidente della Commissione Sindacale Vincenzo Briziarelli, assistito da\nMaurizio Piccinno e da Simone Cascioli, con la partecipazione di una\nDelegazione composta dai Signori: Francesco Bellini, Roberto Gualco, Riccardo\nPrisco e Franz Zingerle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assobeton, rappresentata dal Comitato Permanente per le Relazioni\nIndustriali, nelle persone di Alberto Truzzi (Presidente), Salvatore Giovanni\nAugello, Manuel Boccolini, Alessio Maggi, assistiti da Alessandra Biloni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno - Feneal aderente\nalla UIL, Federazione Nazionale Lavoratori Edili - Affini e del Legno,\nrappresentata dal Segretario Generale Vito Panzarella; dai componenti la\nSegreteria Nazionale: Mauro Franzolini, Pierpaolo Fri- senna, Fabrizio\nPascucci, Francesco Sannino; il Tesoriere Vincenzo Mudaro; dai componenti\ndell’ Esecutivo Nazionale: Giovanni Angileri, Salvatore Bevilacqua, Giovanni\nCalcagno, Antonio Cirillo, Roberto Co- langelo, Stefano Costa, Riccardo Cutaia,\nSalvatore Cutaia, Roberto D’Aloia, Ernesto D’Anna, Maurizio D’Aurelio,\nPietro De Angelis, Francesco De Martino, Pasquale De Vardo, Tiziana Del Bello,\nFlavio Fareta, Christian Fioretti, Marco Foddai, Fabrizio Franceschilli,\nRiccardo Galasso, Juri Galasso, Ersilia Galiero, Gino Gregnanin, Andrea\nLanzetta, Giovanni Librando, Francesca Lonardi, Chiara Maffè, Giuseppe Mancin,\nCosimo Mangiardi, Giuseppe Manta, Enrico Marconi, Valerio Medici, Giuseppe\nMeglio, Raffaele Merigo, Andrea Merli, Massimo Minen, Gianni Olla, Francesco\nPalese, Stefano Paloni, Giovanni Panza, Cosimo Paolicelli, Francesco Pappolla,\nAntonino Potenza, Paolo Rossi, Matteo Salvetti, Donato Scutaro, Mariaelena\nSenese, Patrizia Spinelli, Mirko Trapasso, Enrico Vizza, dai componenti la\ndelegazione trattante: Alessandro Cimili, Domenico Crisci, Alessandro Pallini,\nPaolo Pomponi, Roberto Verrucci, Alessandro Vitali .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (F.I.L.C.A.)\naderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L.\nrappresentata dal Segretario Generale Pelle Enzo, dai Segretari Nazionali'. De\nLuca Ottavio, Sottile Claudio, Raghitta Cristina, Ribelli Angelo, dagli\noperatori nazionali: Del Carro Fabio, La Rosa Gaetana dai componenti\nl’Esecutivo Nazionale'. Agostini Francesco, Alloni Simone, Bic- chieraro\nGiuliano, Bignotti Fabrizio, Campana Massimiliano, Capobianco Nicola, Casorelli\nAngelo, D’Anca Paolo, Danese Francesco, De Lellis Mario, Delle Noci Antonio,\nFamiano Giuseppe, Franzo Alberto, Girinelli Lucio, Gracic Alem, Lo Russo\nGiovanni, Marino Serafino, Orrù Francesco, Pasian Gianni, Piazza Sara, Potente\nMarco, Riccio Simona, Sanna Vincenzo, Sannino Massimi, Tafaria Andrea, Tassi\nLuca, Teresi Salvatori, Vallocchia Attilio, Venulejo Mauro, Villani Giuseppe,\nVoppichler Martin, Zaniboni Cinzia e dai Componenti della Consulta Laterizi:\nAntinelli Marco Benedetti Stefano, Benvenuto Mario, Bruschini Gusmano, Cataro\nAngelo, D’Antuono Giovanni, Del Nero Pier Carlo, Di Mauro Rosario, Fabris\nAlessandro, Fazioli Marco, Lampis Giorgio, Lombardo Gaetano, Nunzio Pino,\nPassaretti Tonino, Passia- tore GianMarco, Pola Corrado, Rapone Massimiliano,\nMaurizio Franco, Ricchini Rossano, Rossitto Marco, Stocco Stefano, Tosato\nGiancarlo, Villani Giuseppe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Affini ed estrattive\n(FILLEA Costruzioni e Legno), aderente alla CGIL, rappresentata dal Segretario\nGenerale Alessandro Genovesi; dai Segretari Nazionali: Giulia Bartoli, Ermira\nBehri, Antonio Di Franco, Tatiana Fazi, Graziano Gorla, Maurizio Maurizzi; dai\nresponsabili del settore: Tatiana Fazi e Serena Morello ; dai componenti del\nComitato Direttivo Nazionale: Adami Sara, Aggio Franco, Aloumon Dovi, Altavilla\nGiuseppe, Amicucci loannone Silvio, Andrisani Francesco, Arfelli Antonella,\nBello Mariella, Berradi Abdelaziz, Boccetti Daniele, Bosio Marco, Braile\nGiuseppe, Brundu Giovanni, Burrai Marco, Busquet Jorge Daniel, Cala- bretta\nKatiuscia, Calandra Filippo, Cancelli Simona, Caprini Diego, Ca- rassale\nGianni, Cardone Rita, Carletti Marco, Carnevale Salvatore, Carzedda Francesco,\nCascone Francesco, Celebre Simone, Ceraulo Piero, Cogliandro Massimo, Collu\nErika, Comotti Ivano, Corciulo Teresa, Cubito Vincenzo, Dal Farra Rodolfo,\nDaniele Luca, De Cristofaro Angela Pina, De Luca Mauro, Di Paola Rosa Giovanni,\nFerrari Sandra, Ferraro Rodolfo, Fiorucci Gianni, Fratus Luciana, Gallina\nVeronica, Gambassi Alessia, Gamper Irmgard, Gervasi Francesco, Giacomini\nGiuseppe, Hasani Arben, Izzo Beniamino, Landolfi Mercedes, Leoni Francesca,\nLombardo Giovanni, Lorandi Ada, Luzi Laura, Maio Vincenzo, Mancini Mario,\nMangione Anna, Marega Massimo, Martelli Roberto, Masciarri Elisabetta, Mega\nFernando, Molinese Daniela, Monchieri Antonella, Mori Giovanna, Naletto\nAlessandra, Nardini Marco, Niane Ibrahima, Padrut Arianna, Pagliantini\nAntonella, Paolucci Augusto, Passaro Giovanni, Pedicini Maria Teresa, Penna\nSilvano, Pez- zoli Federico, Piangatello Daniele, Pirroni Celestino, Pistorio\nGiovanni, Pitterà Paola, Politi Rocco, Savino Ignazio, Scalzo Emanuele,\nSghirin- zetti Giuliano, Simula Stefano, Soliberto Massimiliano, Spoldi\nMaurizio, Truppa Benedetto, Versace Veronica, Varin Angela, Velotti Irene,\nEmanuele Verrocchi; Zelinotti Riccardo, Wibabara Eric, e dai componenti della\nDelegazione trattante: Acciai Gino, Aliberti Sabatino, Arcuri Simone, Austini\nMarco, Barabino Matteo, Bianchi Donato, Biancucci David, Biolcati Rizzieri,\nBocchieri Fabio, Bonetti Marco, Bravetti Daniele, Carrara Alfredo, Caselli\nMarco, Fabrizio Conti, Cosentino Vincenzo, Damiani Fabio, DAmico Massimiliano,\nDistante Manuel, Dodaro Gianfranco, Efori Marco, Faustini Alessio, Ferraretto\nSimone, Fioravanti Livio, Giardini Stefano, Gilberti Mario, Graziano Massimo,\nGrimaldi Elisabetta, Liverani Maurizio, Lograno Giuseppe, Manco Gaetano, Martin\nRiccardo, Maschiella Giuseppe, Mascia Fabio, Mazzetti Alessandro, Osio Paolo,\nPannelli Silvio, Pascale Giuseppe, Pasolini Claudio, Peracchia Corrado, Perna\nVincenzo, Piccolo Giuseppe, Pigato Sergio, Politi Marco, Ponzuoli Stefano,\nPruner Alberto, Rocchi Roberto, Scattolin Roberta, Scrivano Paolo, Gabriele\nSerraglio, Svelti Marco, Venerio Raffaele, Vergine Francesco, Emanuele\nVerrocchi, Verza Orianna, Vignoli Michelangelo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Sulla base dell’ipotesi di accordo raggiunta il 31 maggio 2022 è stato\nstipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro da valere per i\nlavoratori dipendenti delle Aziende produttrici di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in laterocemento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e\npiastrelle.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stesura completa del contratto e la siglatura degli articoli sono state\nconcluse il giorno 6 ottobre 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 31 MAGGIO 2022\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Premessa\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro ha introdotto\nsignificative innovazioni nelle relazioni industriali e contrattuali e nei\nrapporti tra le parti in coerenza con la situazione di sofferenza del settore\nlaterizi e manufatti cementizi e delle Aziende di riferimento del comparto, con\nil fine di garantire e salvaguardare gli obiettivi di competitività delle\nimprese, di valorizzare il lavoro industriale e di migliorare l’occupazione e\nle condizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Il presente contratto consente una maggiore aderenza della disciplina\nnazionale a talune caratteristiche aziendali e, nel realizzare maggiori\nbenefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter\nprogrammare la propria attività produttiva sulla base di elementi\npredeterminati per la durata del contratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Alla presente disciplina contrattuale corrisponde l’impegno delle Parti\ndi rispettare e far rispettare dai propri iscritti le disposizioni in essa\ncontenute per il periodo della loro validità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per\nl’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate\nmentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad\nintervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare,\nintegrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente\nContratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti\ndalle aziende che producono elementi e componenti in laterizio e prefabbricati\nin laterocemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in\nfibrocemento, in gesso e piastrelle.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)il presente CCNL realizza un sistema di relazioni sindacali e contrattuali\nin grado di dare certezza riguardo ai soggetti, ai tempi ed ai contenuti della\ncontrattazione collettiva attraverso l’attuazione ed il rispetto delle\nregole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La titolarità della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le\nmaterie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente Contratto, è\nregolata dagli Accordi interconfederali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PARTE GENERALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>A)Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti - nel convenire sull’utilità di procedere a un ulteriore\nrafforzamento del sistema di relazioni sindacali in atto nelle Aziende che\napplicano il vigente CCNL attraverso la costruzione di un compiuto sistema\npartecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateralità -\nistituiscono il “Gruppo di lavoro sulla bilateralità\" che dovrà presentare\nalle parti medesime, entro la vigenza del presente CCNL, un progetto\nriguardante la costituzione di un Organismo bilaterale nel settore\ndell’Industria del cemento e dei materiali da costruzione, denominato\nComitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) che una volta istituito\nassorba anche le funzioni a suo tempo affidate all’Osservatorio dei Settori\nLaterizi e Manufatti Cementizi (c.d. Osservatorio).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il «Gruppo di lavoro sulla bilateralità» sarà formato da sei\nrappresentanti delle OO.SS. e da sei rappresentanti equamente suddivisi tra\nConfindustria Ceramica - Raggruppamento Laterizi ed Assobeton, sarà nominato\ndalle Parti firmatarie entro 90 giorni dalla firma del presente Accordo. Il\nprogetto elaborato congiuntamente dovrà contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.i presupposti contrattuali, gli aspetti costitutivi, organizzativi e\nfunzionali, gli eventuali adempimenti propedeutici all’operatività\ndell’organismo bilaterale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.i compiti e l’individuazione delle materie di attribuzione quali, a\ntitolo esemplificativo e non esaustivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il mercato del lavoro (in relazione alle normative introdotte a partire\ndalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la formazione professionale e l’occupabilità nel settore anche nel\ncontesto di impresa 4.0;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la sicurezza sul lavoro ed il sistema degli ammortizzatori sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la contrattazione di II livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•appalti e internalizzazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il welfare integrativo\u002Fgenerativo e la responsabilità sociale\nd’impresa e la partecipazione dei lavoratori (al fine di determinare\npossibili posizioni condivise);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli aspetti legati alle dismissioni degli impianti ed alle relative\nconseguenze sui territori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la situazione economico-sociale dei Settori a cui si applica il presente\ncontratto anche in riferimento agli effetti determinati dalla pandemia Covid19\nnonché per gli effetti, al momento solo in parte ipotizzabili, conseguenti\nallo stato emergenziale derivante dal conflitto bellico in atto tra Russia ed\nUcraina e dalle connesse ricadute economico\u002Findustriali anche in materia di\napprovvigionamento energetico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la transizione ecologica quale fattore abilitante per alimentare la\nripartenza economica del Paese, che non potrà non passare per il rilancio\ndell’edilizia, la messa in opera di infrastrutture moderne, sicure ed\nefficienti, la riqualificazione del patrimonio pubblico e privato, nonché\nnuove opportunità di occupazione per i Settori cui si applica il presente\ncontratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CBMC, al momento della costituzione, sarà composto da sei\nrap-presentanti le Organizzazioni sindacali e da sei rappresentanti equamente\nsuddivisi tra Confindustria Ceramica - raggruppamento Laterizi ed Assobeton. Il\nCBMC si riunirà, in via ordinaria, due volte l’anno e, in via straordinaria,\nogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta di una delle due\ncomponenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Gruppo di lavoro dovrà delimitare nella sua relazione, che dovrà\npresentare alle Parti entro la fine della vigenza contrattuale, le aree di\nattività su cui opererà il nuovo CBMC, tra le quali potranno trovare analisi,\na titolo esemplificativo, le seguenti tematiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes_newtech\">\u003Cp>1.monitoraggio dell’evoluzione tecnologica (impresa 4.0), del settore e\nsue ricadute su riconversione, formazione, riqualificazione;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.avvicendamento generazionale, anche mediante attivazione di convenzioni\ncon Istituti scolastici superiori che non comportino maggiori oneri di spesa\nper le aziende, attività di tutoraggio formativo, alternanza scuola lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.l’attivazione di un coordinamento con i Ministeri interessati, primi fra\ntutti MISE e MITE, al fine di facilitare la transizione ecologica e nel caso di\nmodifiche di processo, anche ai fini dell’aggiornamento delle competenze e\ndell’avanzamento professionale delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso\nmisure di semplificazione normativa e finanziamenti adeguati, che\nnecessariamente, si auspica, dovranno avere un orizzonte temporale anche\nsuccessivo rispetto a quanto previsto dalle vigenti risorse previste dal\nRecovery Fund.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il nuovo CBMC, una volta istituito, assorbirà anche le funzioni a suo tempo\naffidate all’Osservatorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della disamina degli inquadramenti professionali, le Parti Datoriali\nmanifestano la propria disponibilità a ricevere, valutare ed esaminare\nproposte di modificazione all’attuale inquadramento previsto dall’art. 8 ed\neventualmente costituire una Commissione che proponga le evidenze emerse alle\nParti firmatarie 3 mesi prima della scadenza di vigenza dell’attuale CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>B)Sistema di relazioni industriali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)Livello nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che la contrattazione collettiva nazionale di categoria\nrappresenta lo strumento primario, solidaristico ed universale di tutela del\npotere di acquisto delle retribuzioni, ponendolo al centro della\nregolamentazione delle relazioni industriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano altresì l’opportunità di scambiarsi reciprocamente\ninformazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere\nsensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di\noccasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, fermo restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale, le\nrispettive distinte responsabilità e l’indipendenza di valutazione e di\nintervento, e nella consapevolezza dell’importanza di relazioni industriali\npartecipate e continuative, indicano fin da ora che, nell’Organismo\nbilaterale, dovrà potersi concretizzare il confronto su conoscenze e su\nautonome valutazioni per tematiche suscettibili di incidere sulla situazione\ncomplessiva dei settori cui si applica il presente contratto, sia in termini di\noccasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità dei settori\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Organismo bilaterale, con propria autonomia funzionale e operativa,\nsarà composto da 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni\nsindacali e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni Imprenditoriali firmatarie\ne si riunirà con cadenze che saranno stabilite nell’ambito del regolamento\nal fine di raccogliere dati e predisporre approfondimenti e valutazioni\ntecniche su tematiche di interesse del settore. Le parti firmatarie\ncomunicheranno entro 60 giorni, dalla firma del presente accordo, i nominativi\ndei propri rappresentanti reciprocamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, saranno oggetto di esame:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lo studio dell’assetto industriale di settore, le tendenze di mercato e\ndelle evoluzioni legislative, gli ammodernamenti tecnologici dei processi\nproduttivi e dei nuovi prodotti, con particolare riguardo alle tendenze in atto\nnel mercato immobiliare nell’edilizia pubblica e le relative stazioni\nappaltanti, nelle ristrutturazioni e nel recupero del restauro dei centri\nstorici. In questo quadro di insieme valutarne le ricadute occupazionali,\nstudiare in relazione alle nuove tecnologie, i nuovi lavori, i nuovi materiali,\nle nuove professionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la valutazione della situazione occupazionale, i processi di\nesternalizzazione delle lavorazioni e gli appalti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le condizioni di legge e operative di approvvigionamento delle materie\nprime ed in tale contesto l’effettuazione del monitoraggio delle legislazioni\nregionali in vigore per l’approvvigionamento delle materie prime e la\npromozione di idonee e condivise iniziative per una legislazione quadro in\nmateria di cave e torbiere, con l’obiettivo primario di semplificare l’iter\nburocratico per l’approvazione, in sede locale ed in tempi rapidi e certi,\ndelle concessioni di sfruttamento delle cave;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-combustibili alternativi, risparmio energetico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il monitoraggio del mercato del lavoro nei settori laterizi e manufatti in\ncalcestruzzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la formazione professionale secondo le modalità previste dal successivo\nart.37bis;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’analisi dei risultati aziendali e l’andamento del settore, nonché\ndelle competenze tecniche organizzative che il lavoro delle persone può\nesprimere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’organizzazione e la predisposizione di supporti informativi e programmi\nformativi sulla sicurezza. A tal fine sarà monitorato lo stato di attuazione\ndella applicazione nei settori del TU n.81\u002F2008 e successive modificazioni e\nintegrazioni con particolare riguardo all’elaborazione dei piani di sicurezza\nnelle aziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le tematiche dell’edilizia bio-eco-sostenibile anche come interlocutori\ndelle istituzioni pubbliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le tematiche inerenti alla responsabilità sociale d’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la\nlegislazione del lavoro in materia contributiva, assistenziale ed assicurativa,\nanche in relazione alla internazionalizzazione dei mercati, nonché le\nproblematiche poste dalla legislazione sociale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’evoluzione tecnologica legata alle nuove tematiche in materia di\nindustria 4.0, l’organizzazione del lavoro, le nuove professionalità anche\nin relazione all’Inquadramento professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Il monitoraggio sull’andamento e copertura del secondo livello di\ncontrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra premesso il CBMC presenterà alle Parti, entro tre mesi dalla\nsua costituzione, il regolamento per lo svolgimento delle attività di\nsegreteria (convocazione mediante e-mail delle riunioni dei suoi componenti,\ncon specificazione dell’odg.; raccolta della documentazione prodotta dai\ncomponenti in merito alle materie oggetto d’esame e conservazione della\nstessa, preferibilmente in archivi di formato elettronico; stesura e\nconservazione dei verbali di riunione; comunicazione dei nominativi dei\ncomponenti sostituiti; etc.) nonché di ogni ulteriore attività inerente il\nsuo funzionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’attività del CBMC saranno utilizzati i dati forniti dalle Parti o\nprovenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti\ncongiuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CBMC potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati\nsingolarmente dalle Parti purché se ne ravvisi congiuntamente\nl’opportunità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I risultati dei lavori del CBMC e le eventuali proposte saranno oggetto di\nesame delle Parti stipulanti in un incontro, negli incontri previsti\nannualmente (o eventualmente prima, su motivata richiesta di una delle Parti)\ned a livello nazionale, nel corso del quale saranno altresì fornite, e\ncostituiranno oggetto di autonome valutazioni delle Parti, le informazioni\naggregate, riferite ai settori rappresentati, riguardanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)aspetti della congiuntura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)prospettive produttive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro\nlocalizzazione per grandi aree geografiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)i piani industriali, i processi di delocalizzazione, le acquisizioni,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le partecipazioni, le fusioni e\u002Fo le cessioni di azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)programmi di investimento relativi a significativi ampliamenti e\u002Fo\ntrasformazioni degli impianti esistenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)prevedibili implicazioni sull’occupazione per i punti b) c) e d),\nnonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)il monitoraggio delle aziende che hanno adottato comportamenti moralmente\nnon etici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)il monitoraggio delle aziende e delle cave sequestrate e\u002Fo confiscate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)il monitoraggio dei flussi di manodopera e di eventuali fenomeni di\nriciclaggio dei capitali illeciti sulle forniture e dei servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I) l’andamento dell’occupazione complessiva con specifico riferimento a\nquella giovanile e femminile nonché a quella degli immigrati\nextracomunitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)l’andamento delle condizioni di lavoro nel settore e della\ncontrattazione di 2° livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)l’evoluzione degli indirizzi di politica ambientale con particolare\nriferimento aN’approvvigionamento delle materie prime ed ai relativi riflessi\nsulle attività di cava e produttive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)l’andamento degli investimenti per risparmio energetico e per la tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)i consumi energetici e lo sviluppo delle buone pratiche di efficienza\nenergetica, dalle Parti riconosciuta pienamente quale strumento decisivo per la\ncrescita industriale ed occupazionale dei due Settori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q)gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro\nrese oltre l’orario ordinario, nonché delle assenze per malattie, infortuni\nsul lavoro, cassa integrazione guadagni ed altre causali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle risultanze dei lavori del CBMC potranno essere\npresentate agli organi pubblici competenti eventuali proposte di interesse del\nsettore sulle quali vi sia il consenso di tutte le Parti firmatarie del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta di una delle Parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare\nle posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione degli\nincontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro\nparitetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca\ninformazione e valutazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per specifici temi le Parti potranno convenire di richiedere la presenza di\nrappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà\ndecisoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora sulla base dell’esame congiunto, emergano problematiche\nparticolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una\nsignificativa concentrazione di aziende dei due settori, dette problematiche\nformeranno oggetto di esame specifico tra le Parti in sede nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono sull’opportunità di concordare preventivamente, una\nvolta istituito il CBMC, di analizzare assieme a settori limitrofi, come\ncemento, calce e gesso, lapidei, tematiche di interesse comune sulla necessità\ndi promuovere a livello istituzionale nei confronti degli enti decisori\ntematiche di rilevanza nazionale su argomenti come ampliamento degli\nammortizzatori sociali, fiscalità più favorevole, riduzione del cuneo\nfiscale, utilizzo di combustibili alternativi, riattivazione dei grandi\ncantieri, impatto ambientale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora insorgano problemi per la costituzione o il funzionamento\ndeN’Organismo bilaterale, le parti stipulanti interverranno per individuare\nle relative soluzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Livello regionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le\nParti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Associazioni\nnazionali stipulanti e le Associazioni imprenditoriali territorialmente\ncompetenti forniranno annualmente di norma non oltre il bimestre successivo\nalla scadenza di cui al punto 1), in sede regionale, alle Organizzazioni\nsindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni distinte per\ni due settori cui si applica il presente contratto riguardanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)prospettive produttive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi,\nsignificativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le\nprevedibili implicazioni sulla occupazione e sulla qualificazione professionale\ne sulle condizioni ambientali ed ecologiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)eventuali processi di mobilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)implicazioni, interessanti le attività produttive, derivanti dalle\nnormative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza delle strutture regionali competenti, le informative di cui sopra\nsaranno fornite dalle rispettive Associazioni nazionali di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Livello territoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le\nParti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Associazioni\nterritoriali degli industriali forniranno annualmente alle Organizzazioni\nsindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, non oltre il secondo\nquadrimestre, informazioni globali distinte per i due settori cui si applica il\npresente contratto, riferite alle proprie aziende associate riguardanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)prospettive produttive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi,\nsignificativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti anche per le\nprevedibili implicazioni sull’occupazione, sulle condizioni ambientali ed\necologiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) eventuali processi di mobilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) implicazioni interessanti le attività produttive, derivanti dalle\nnormative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) i lavori in appalto, le loro caratteristiche, la denominazione delle\naziende e il CCNL di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aree territoriali nelle quali vi siano meno di 5 stabilimenti di\nlaterizi o di manufatti di cemento, le competenti Associazioni imprenditoriali\ne le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori, in sede regionale, individueranno\ncongiuntamente le aggregazioni interprovinciali e le sedi ove dovrà essere\nsvolta la relativa procedura di informazione di cui al punto 3) del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Livello di gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le\nParti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) i gruppi industriali\n- intendendo per “gruppo” un’azienda di particolare importanza\nnell’ambito del settore articolata su più stabilimenti distribuiti in\ndiverse aree del territorio nazionale - forniranno annualmente a Fe- NEAL UIL -\nFILCA CISL - FILLEA CGIL, su richiesta delle stesse, nel corso di un apposito\nincontro convocato dall’Associazione Nazionale del settore cui il gruppo\nappartiene, informazioni previsionali e globali riguardanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro\nlocalizzazione, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli\nesistenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino\nsignificative modificazioni alla organizzazione del lavoro ed alla\noccupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)decentramento, in via permanente, di fasi significative del proprio\nprocesso produttivo al di fuori dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)distribuzione del personale per categoria, per gruppi professionali di\nclassificazione, per tipologia di impiego e per sesso, andamento complessivo\ndegli orari di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e\nstraordinaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)progetti e iniziative tesi al risparmio energetico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)implicazioni derivanti dall’attività produttiva da specifiche normative\nregionali riguardanti dall’attività estrattiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)la situazione dei parametri del gruppo (aziende con sedi produttive in\npiù di una regione) in relazione al premio di risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso dell’incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni\ndegli investimenti predetti sull’occupazione, sui processi di mobilità\ninterna, sulle prospettive produttive, sulle condizioni ambientali ed\necologiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le informazioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite, su\nrichiesta, alla RSU per quanto di interesse relativo alle rispettive unità\nproduttive facenti parte del gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 25\u002F2007 si applicano alle\ninformazioni ivi previste. Le informazioni che siano fornite espressamente in\nvia riservata sono soggette alla disciplina contenuta nel- l’art. 5 della\nlegge medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I processi di delocalizzazione, di acquisizione e partecipazione a società\ndiverse dello stesso settore saranno oggetto di informazione preventiva secondo\nle normative nazionali e comunitarie in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Livello aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le\nParti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le direzioni degli\nstabilimenti che occupano almeno 50 dipendenti, determinati a norma dell’art.\n3, comma 2, del D.Lgs. n. 25\u002F2007, forniranno annualmente alla RSU, su\nrichiesta della stessa, con l’eventuale assistenza delle rispettive\nAssociazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)programmi di investimento che comportino significativi ampliamenti e\ntrasformazioni degli insediamenti esistenti, nuovi insediamenti e loro\nlocalizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino\nsignificative modificazioni alla organizzazione del lavoro e alla\noccupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo\nproduttivo al di fuori dello stabilimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)distribuzione del personale per categoria, per gruppi professionali di\nclassificazione, per tipologia di impiego e per sesso, andamento complessivo\ndegli orari di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e\nstraordinaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)progetti ed iniziative tesi al risparmio energetico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)implicazioni derivanti dall’attività produttiva da specifiche normative\nregionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva ed ai\nrelativi riflessi sulle attività di cava e produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)l’andamento dei parametri aziendali in riferimento al premio di\nrisultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso dell’incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni\ndegli investimenti predetti sull’occupazione, sulle prospettive produttive e\nsull’ambiente di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 25\u002F2007 si applicano alle\ninformazioni ivi previste. Le informazioni che siano fornite espressamente in\nvia riservata sono soggette alla disciplina contenuta nel- l’art. 5 della\nlegge medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I processi di delocalizzazione, di acquisizione e partecipazione a società\ndiverse dello stesso settore saranno oggetto di informazione tempestiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>C)Disposizioni generali sul sistema contrattuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni\nindustriali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può\nprescindere dall’attribuzione all’autonomia contrattuale delle parti di una\nfunzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle\nrelazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi\nstrumenti del metodo partecipativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso, le Parti confermano e concordano un modello di assetti\ncontrattuali che prevede:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria con vigenza\ntriennale sia per la parte economica che per la parte normativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un secondo livello di contrattazione anch’esso con vigenza\ntriennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro garantisce la certezza\ne l’uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i\nlavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disdetta del CCNL, da darsi con lettera raccomandata A.R., e le richieste\nper il rinnovo saranno presentate dalle organizzazioni sindacali in tempo utile\nper consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che ha ricevuto le proposte di modifica darà riscontro entro 20\ngiorni dalla data di ricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del\ncontratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla\ndata di presentazione delle proposte di modifica, le Parti non assumeranno\niniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso, nonostante il rispetto della procedura concordata, il contratto\nnon venga rinnovato entro la scadenza del precedente, in sede di negoziato\nsarà comunque assicurata la copertura economica, dal giorno successivo alla\nscadenza del precedente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Contrattazione di secondo livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti nel ribadire l’importanza della contrattazione di secondo livello\ncon l’obiettivo di aumentare la produttività, l’efficienza e la\ncompetitività delle aziende, ridurre i rischi di concorrenza sleale tra le\nstesse, aumentare la professionalità e le competenze dei lavoratori per\nmigliorare qualitativamente la filiera di processo e di prodotto, ritengono\nimportante la diffusione di buone pratiche contrattuali. Al fine di raggiungere\ni suddetti obiettivi, convengono che la contrattazione di secondo livello possa\navvenire a livello di azienda e\u002Fo di gruppo, cosi come definito nella parte\ngenerale - lettera A), per il tramite delle RSU\u002FRSA o delle OO.SS.\nterritoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti diversi e\nnon ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di\nlavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto\nnazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e\nsecondo le procedure specificamente indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico\nrinvio da parte del presente CCNL, ha la funzione di negoziare erogazioni\neconomiche correlate a risultati aziendali conseguiti nella realizzazione di\nprogrammi concordati tra le parti come, ad esempio: incrementi di\nproduttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore\nefficienza organizzativa, efficacia, qualità, redditività, tutti i risultati\nlegati all’andamento economico dell’impresa. La relativa disciplina è\ncontenuta nell’articolo 25 (Premio di risultato) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi aziendali stipulati successivamente alla data del presente\nrinnovo hanno durata triennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale si svolge secondo il principio della non\nsovrapponibilità nell’anno dei cicli negoziali, ivi comprese le relative\nerogazioni iniziali, della contrattazione nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014\nnonché dell’Accordo Interconfederale 09-03-2018 (C.d. Patto della Fabbrica),\nsono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le\nmaterie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le\nstrutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e la RSU\ncostituita ai sensi dei suddetti accordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali\nterritoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste di rinnovo dell’accordo aziendale dovranno essere presentate\nin tempo utile al fine di consentire l’apertura delle trattative due mesi\nprima della scadenza dell’accordo. La Parte che ha ricevuto le proposte di\nrinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di\nricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese\nsuccessivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo\ncomplessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di\nrinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad\nazioni dirette, sempre che al riscontro segua la fissazione della data di\napertura della trattativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora al termine del suddetto periodo le Parti non pervenissero alla\nstipula di un accordo, potranno, di intesa, attivare un tavolo di confronto in\nsede di Associazione di Categoria, con l’intervento delle stesse Parti\nstipulanti il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>D)Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d’impresa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)Le Parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione\nequilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al\nrispetto dell’ambiente ed alla responsabilità sociale d’impresa,\ncostituisca il modello cui ispirarsi, per l’avvio di azioni in grado di\nperseguire evoluzioni positive e, nel contempo, di rilancio dell’edilizia e\ndella tutela ambientale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Nel rispetto delle leggi vigenti in materia ambientale e di sicurezza sul\nlavoro, le Parti convengono, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di porre in atto misure finalizzate alla sostenibilità dei processi\nproduttivi delle industrie e dei settori, e al rispetto dell’ambiente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di adottare una metodologia partecipativa di rapporti, basata sulla\ntrasparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta\ncomunicazione e sulla promozione di un positivo clima aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di adottare in modalità virtuosa attività di collaborazione e\nsocializzazione di problematiche territoriali, eventualmente anche ricorrendo a\nforme di welfare di prossimità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, lavoratori\ne imprese, realizzino comportamenti coerenti con quanto sopra, per confermare\nla validità dei percorsi condivisi in essere e di quelli futuri riguardo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il controllo della filiera produttiva ed in ottemperanza alle disposizioni\nriferite ai contratti di settore, al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro\ned alle leggi vigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la salute psico-fisica e la sicurezza del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la protezione ed il rispetto dell’ambiente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un giusto impatto sulle comunità locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Le Parti ritengono che la responsabilità sociale d’impresa vada intesa\ncome qualificante valore aggiunto per l’impresa e per i suoi rapporti con i\nlavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Le Parti quindi si danno atto che il percorso verso la Responsabilità\nsociale di impresa costituisce un’effettiva osservanza degli obblighi di\nlegge e di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio\nquanto più possibile consapevole e condiviso al tema della responsabilità\nsociale, le Parti convengono che entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL il\nCBMC predisponga un documento condiviso contenente linee guida dei requisiti\nminimi per l’attuazione dei principali elementi della responsabilità sociale\nd’impresa, tenendo conto anche delle raccomandazioni OIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano nell’arco di vigenza del presente CCNL a realizzare\nun protocollo per l’applicazione e la verifica dei comportamenti socialmente\nresponsabili delle imprese del settore, considerando il rispetto delle\nnormative finanziarie, sociali, ambientali, la trasparenza e la corretta\ntempistica nei processi di informazione e consultazione, gli investimenti per\nmigliorare gli standard di salute e sicurezza, la conciliazione dei tempi di\nvita e di lavoro, con l’adozione di modelli organizzativi incentrati sulla\npersona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti sostengono lo sviluppo di un’impresa socialmente responsabile\nattraverso l’impegno di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno in relazione al\nproprio ruolo, ad integrare i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie\nattività e nei rapporti interni ed esterni, operando responsabilmente, con la\nconsapevolezza dei propri diritti e doveri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano altresì sulla piena applicazione nel presente CCNL dei\nprincipi contenuti nel Protocollo di legalità siglato il 22 gennaio 2014 tra\nMinistero degli Interni e Confindustria, nonché dei principi contenuti nel\ncodice etico della suddetta confederazione, al quale le aziende sono tenute ad\nattenersi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, con riferimento all’attività d’impresa, le aziende assicu-\nreranno7 il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del\npatto di convivenza civile, ricercando, ove possibile, per tramite del proprio\ncontributo, lo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese,\nattraverso processi innovativi volti alla creazione diffusa di valore, alla\npromozione del bene comune e alla affermazione di modelli d’eccellenza\ngarantendo ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque,\nsicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi\nforma di discriminazione o di sfruttamento, in grado di favorirne lo sviluppo\numano e professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad ogni livello si opererà in modo coerente per sviluppare a dare\nattuazione alle norme contenute nel presente CCNL riconducibili ad un impegno\nsociale dell’impresa, complessivamente considerata e dei singoli che operano\nin essa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio\nquanto più consapevole e condiviso sul tema della Responsabilità Sociale\nd’impresa, il CBMC effettuerà indagini sui fattori strategici dello sviluppo\ndelle imprese industriali nel mercato nazionale ed internazionale, per valutare\ngli aspetti legati alla competitività, innovazione, internazionalizzazione,\ncongiuntamente a criteri che identificano i comportamenti aziendali nei\nconfronti dei principali portatori di interessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli ambiti di cui sopra il CBMC fornirà, in forma anonima e complessiva,\nalle parti stipulanti il CCNL, dati relativi alle seguenti dinamiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indice costo del lavoro su fatturato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rapporto operai\u002Fimpiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rapporto donne\u002Fuomini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•percentuali dipendenti stranieri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indici di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attività formativa in materia di sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•certificazioni qualità applicate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•applicazioni dei sistemi di valutazione delle soddisfazioni del\ncliente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sistemi di valutazione della qualità dei fornitori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, per la parte riguardante la competitività, l’Osservatorio potrà\nanalizzare tematiche relative a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prodotti innovativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•percentuale esportazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•percentuale produzione estera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>DICHIARAZIONE COMUNE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le parti, pur tenendo conto di quanto già stabilito in ordine al succitato\nCBMC, dichiarano la propria reciproca disponibilità a verificare la\npossibilità di pervenire alla costruzione di un sistema bilaterale dei\nmateriali da costruzione (cemento, calce, gesso, lapidei, laterizi, manufatti\ncementizi) quale strumento idoneo al monitoraggio ed alla elaborazione di\ntematiche d’interesse comune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, le parti ritengono che tale sistema potrebbe essere utile\nper pervenire, con idonee e condivise iniziative, alla definizione di una\nlegislazione quadro in materia di cave, che tenga conto delle diverse modalità\ndi coltivazione, e delle compatibilità ambientali, della sostenibilità degli\necosistemi, della sicurezza sul lavoro con l’obiettivo primario di\nsemplificare l’iter burocratico per l’approvazione, in sede locale ed in\ntempi rapidi e certi, delle concessioni di sfruttamento delle cave stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>E)Azioni positive per le pari opportunità e contrasto alle discriminazioni\ndi genere.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono l’importanza che nei\nluoghi di lavoro i rapporti tra azienda e dipendenti e tra i dipendenti\nmedesimi siano ispirati ai principi di comune convivenza civile e di rispetto\nreciproco, nonché al rispetto della professionalità e dei diritti della\npersona. Le parti considerano inaccettabili ed intollerabili discriminazioni\nper ragioni di razza, religione, lingua, genere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di affidare al Comitato Bilaterale dei Materiali da\nCostruzione (CBMC) l’impegno di valutare e proporre azioni volte a garantire\nle pari opportunità nei settori a cui si applica il presente CCNL, in\nun’ottica di miglioramento continuo, anche in termini di benessere\norganizzativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>Le Parti si impegnano per la diffusione e l’attuazione in tutte le aziende\nche applicano il presente CCNL dell’ Accordo Quadro sulle molestie e la\nviolenza nei luoghi di lavoro” sottoscritto il 25 gennaio 2016 tra\nConfindustria e Cgil, Cisl e Uil, in attuazione dell’Accordo delle Parti\nSociali europee del 26 aprile 2007.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L’ambito delle azioni che saranno eventualmente adottate riguarderà la\ntotalità dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>Parte prima\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI IMPIEGATI E AGLI OPERAI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Art. 1 — Assunzione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I lavoratori devono essere assunti secondo le norme di legge e degli\neventuali accordi interconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge\nall’atto dell’assunzione l’azienda è tenuta a comunicare al lavoratore\nper iscritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la data di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il luogo di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il livello, la mansione e la qualifica di inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>-la durata dell’eventuale periodo di prova;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-la prefissione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il trattamento economico iniziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le altre condizioni eventualmente concordate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo\nnazionale di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tutti gli altri dati previsti dalle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto dell’assunzione sarà consegnato al lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la modulistica TFR 2 sull’eventuale iscrizione e destinazione del\ntrattamento di fine rapporto e conseguente informativa inerente il fondo di\nappartenenza ARCO di cui all’art. 55 nonché l’informativa di cui\nall’art. 55 (ex art.55bis - assistenza sanitaria integrativa);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ed ogni\naltra modulistica prevista dagli obblighi di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-copia del presente Contratto collettivo di lavoro anche per tramite di\nformato digitale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti e\nl’azienda dovrà rilasciare ricevuta per quelli che trattiene:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)carta d’identità o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)stato di famiglia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)documenti necessari per fruire degli assegni per il nucleo familiare (per\ngli aventi diritto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)attestazione titolo di studio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)coordinate bancarie ai fini della corresponsione degli emolumenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)patente di guida, ove necessaria per lo svolgimento della mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro potrà anche eventualmente richiedere il certificato\npenale ed eventuali carichi pendenti, in data non anteriore ai tre mesi e i\ncertificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle\nregistrazioni del libretto di lavoro, sempreché l’interessato ne sia in\npossesso. L’azienda, in caso di partecipazione a gare pubbliche o ad altri a\nlavori che necessitano il N.O.S, potrà richiedere l’aggiornamento della\ndocumentazione di cui sopra al personale interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà dichiarare all’azienda la sua residenza e domicilio e\nnotificare le successive variazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro — sia questo dovuto a\nlicenziamento o a dimissioni l’azienda metterà a disposizione del lavoratore\ni documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, che lo stesso dovrà ritirare\nrilasciando regolare ricevuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>Il lavoratore prima dell’assunzione può essere sottoposto a visita\nmedica, secondo quanto previsto dall’art.5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300\ne dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 2 — Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui aii’art. 25,\ncomma 2, Legge 23 luglio 1991 n. 223\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dal 2° comma, art. 25, Legge 23 luglio\n1991 n. 223, le Parti convengono che ai fini del calcolo delle percentuali di\ncui ai commi le 6 del citato art. 25, non si tiene conto delle assunzioni di\npersonale inquadrato nelle categorie A Super, ivi compresi i Quadri, A, B, la e\n2a declaratoria, C Super e C, la e 2a declaratoria (limitatamente al profilo 3\ndi quest’ultima), dell’art. 8 del vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia\ne sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare fiducia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie dal comma 5 dell’art.\n25, Legge 23 luglio 1991, n.223, saranno computati ai fini della copertura\ndell’aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell’art. 25 cit. anche\nquando vengano inquadrati nei gruppi e nelle qualifiche sopra individuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 3 — Ammissione e lavoro delle donne e degli adolescenti\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>L’ammissione ed il lavoro delle donne e degli adolescenti sono regolati\ndalle disposizioni di legge in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 4 — Periodo di prova\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>L’assunzione può avvenire con un periodo di prova, risultante dalla\nlettera di assunzione, non superiore a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori con qualifica impiegatizia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-6 mesi per la categoria AS e per i quadri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-5 mesi per la categoria A;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3 mesi per la categoria B1;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-2 mesi per le categorie CI, DI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1 mese per la categoria E1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori con qualifica operaia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-2 mesi per la categoria B2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-6 settimane per la categoria CS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1 mese per le categorie C2, D2, E2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-2 settimane per la categoria F.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assunzione di lavoratori che siano già stati alle dipendenze\ndella stessa azienda, non sarà richiesto il periodo di prova a quelli che\nsiano adibiti alle medesime mansioni già in precedenza esplicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova è reciproco fra le Parti il diritto di\nrisoluzione del rapporto di lavoro senza l’obbligo del preavviso e\u002Fo della\ncorresponsione delle indennità previste dagli articoli del presente contratto\n— fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto, per le ferie e la 13-\nmensilità — e con il pagamento della retribuzione per il tempo durante il\nquale il lavoro è stato effettivamente prestato ed in base alla retribuzione\ndella categoria nella quale il lavoratore ha prestato la sua opera, semprecché\nla retribuzione non sia già stata prestabilita in misura superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta da parte\ndell’azienda, il lavoratore si intende confermato in servizio a termini ed\nagli effetti del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di conferma in servizio, il periodo di prova è considerato utile a\ntutti gli effetti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Limitatamente ai lavoratori con qualifica impiegatizia qualora la\nrisoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento\ndurante i primi tre mesi di prova per i quadri, nonché per gli impiegati di\ncategoria AS e A e durante il primo mese per gli impiegati delle altre\ncategorie, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio\nprestato; qualora, invece, il licenziamento avvenga oltre il termine predetto\nverrà corrisposta all’impiegato la retribuzione fino alla metà o alla fine\ndel mese in corso a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o la\nseconda quindicina del mese stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o\ninfortunio sul lavoro, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di\nprova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 30 giorni\ndall’inizio dell’assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ricaduta nella stessa malattia non dà diritto al completamento del\nperiodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti i diritti e gli obblighi\ndel presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch4>Art. 5 — Classificazione del personale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta\ndalle categorie indicate all’ottavo comma del presente articolo alle quali\ncorrispondono 8 livelli retributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà\neffettuato sulla base delle relative declaratorie e profili come indicato\nnell’art. 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i\nrequisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nella categoria\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto\nprofessionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore\nesemplificativo minimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto\nprofessionale superiore a quello del relativo profilo, anche in relazione ad\ninnovazioni tecnologiche, l’inquadramento sarà effettuato — nell’ambito\ndella stessa qualifica - sulla base delle declaratorie ed utilizzando per\nanalogia i profili esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali controversie riguardanti l’applicazione delle norme del presente\narticolo saranno esaminate secondo la procedura di cui al- l’art. 60.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distinzione fra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte\nle disposizioni di legge contributive e fiscali, nonché agli effetti delle\nnorme contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle aziendali,\nregolamentari, sindacali, ecc, che prevedono un trattamento differenziato o\nche, comunque, fanno riferimento a tali qualifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento\nnormativo è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)qualifica quadri: declaratoria e normativa di cui al successivo art. 7;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)qualifica impiegatizia: categorie: AS; A; B-1ma declaratoria; C- 1™\ndeclaratoria; D-1ma declaratoria; E-1ma declaratoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)qualifica operaia: categorie: B-2; CS; C-2nda declaratoria; D- 2nda\ndeclaratoria; E-2nda declaratoria; F.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il\ncomune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Codici ISTAT - Classificazione delle Unità Professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono l’importanza del corretto monitoraggio e relativo\ninquadramento statistico dei lavoratori assegnati a mansioni usuranti e\u002Fo\ngravose nel corso dell’attività lavorativa. A richiesta del lavoratore\ninteressato potranno essere rilasciate la certificazione di legge attestanti il\ncodice Istat delle professioni svolte, il cui elenco è consultabile sul sito\ndell’lstat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti — anche in relazione al prevedibile progresso tecnologico e allo\nsviluppo della automazione — riconoscono la necessità di valorizzare la\nformazione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le\ncapacità tecniche dei lavoratori al fine di un loro migliore rendimento e del\nconseguente aumento di produttività. Esse pertanto convengono sulla\nopportunità che, nel quadro della legislazione vigente, vengano poste in\nessere misure atte a sviluppare la formazione professionale attraverso\ncollegamenti con le scuole ed istituti professionali esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 6 — Commissione paritetica per la classificazione dei lavoratori\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le parti si sono incontrate, come da Accordo del 26 maggio 2008, per\ninserire nel vigente sistema classificatorio le figure specifiche già\nindividuate durante i lavori della Commissione paritetica di cui all’art. 6\ndel CCNL 26\u002F10\u002F2004 (Marketing, Ambiente e Sicurezza, Qualità).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A saldo di quanto già anticipato in base all’art. 6 del CCNL 26\u002F10\u002F2004,\nle parti concordano di incrementare i parametri delle categorie Cs, C, D ed E\ncome di seguito riportato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>dal 1° settembre 2008:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cs 2 punti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C 1 punto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D 1 punto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E 1 punto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>dal 1° gennaio 2009:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cs 1 punto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C 1 punto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che gli aumenti retributivi di cui aN’art. 21 sono stati\ndeterminati sulla vigente scala parametrale, nelle tabelle dei nuovi minimi\nmensili sono recepite nel periodo della vigenza del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 7 — Quadri\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La qualifica di quadro compete a quei lavoratori che, con le caratteristiche\ndella declaratoria di cui alla categoria AS, siano responsabili del\ncoordinamento e della gestione di settori fondamentali dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico e normativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto di seguito specificatamente previsto, ai quadri si applicano le\nnorme contrattuali e di leggi relative agli impiegati con funzioni\ndirettive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai suddetti lavoratori verrà corrisposta un’indennità di funzione pari\nad un importo mensile di € 51,65.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo di cui sopra potrà essere assorbito per il 50% dai superminimi\nindividuali o da altri trattamenti aggiuntivi analoghi eventualmente percepiti\ndai lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabilità civile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 5 della Legge n.190\u002F1985, l’azienda è tenuta ad\nassicurare il quadro contro i rischi di responsabilità civile verso terzi per\ni danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iniziative di formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle loro esigenze, le aziende, di norma, promuove ranno la\npartecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al\nmiglioramento delle capacità professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Cp>Assistenza legale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai quadri si riconosce la copertura delle spese, l’assistenza legale in\ncaso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o\ndolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni\nsvolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Svolgimento di fatto delle mansioni di quadro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dall’art. 6 della Legge n.190\u002F1985, si\nconviene che, in caso di svolgimento di mansioni di livello superiore che non\nsia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla\nconservazione del posto, l’attribuzione della qualifica di quadro sarà\neffettuata trascorso un periodo continuativo di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che con la regolamentazione di cui al\npresente articolo si è data piena attuazione al disposto della Legge 13 maggio\n1985, n.190 per quanto riguarda i “quadri”.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art 8 — Declaratorie e profili professionali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>CATEGORIA A super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria. — Appartengono alla categoria A super i lavoratori\namministrativi, tecnici e commerciali che svolgono funzioni direttive con\ndiscrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia\nd’iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare\no dai dirigenti dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Responsabile di importante centro di produzione con responsabilità\nsull’andamento tecnico, funzionale e di sicurezza degli impianti, con\nl’incarico di conseguire gli obiettivi assegnati nel rispetto di costi\npredefiniti e standard di qualità elevati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Responsabile di importante ufficio amministrativo, tecnico e\u002Fo commerciale\ncon responsabilità sull’andamento funzionale ed organizzativo\nnell’attuazione delle direttive generali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Responsabile commerciale di un’importante area geografica, garantisce il\nraggiungimento dei budget di vendita, il coordinamento delle attività degli\nagenti e la risoluzione delle contestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria. — Appartengono alla categoria A i lavoratori amministrativi,\ntecnici e commerciali, che hanno autonome funzioni di guida e di coordinamento\nper l’attuazione delle direttive aziendali o che svolgono mansioni\nspecialistiche equivalenti per importanza, autonomia e responsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Lavoratore che, in possesso di pertinente preparazione teorica e\nprofessionale e adeguata esperienza pratica, è preposto alla conduzione di\nunità organizzativa, commerciale, logistica, tecnica, amministrativa e\u002Fo\nufficio acquisti, con responsabilità funzionale della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Progettista di elementi strutturali, progettista di gruppi componenti gli\nimpianti e\u002Fo macchinari che, sulla base delle direttive di massima, coordina la\nprogettazione di dettaglio e\u002Fo ne segue la costruzione e l’avviamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Analista: addetto all’analisi e\u002Fo all’esame delle necessità\naziendali, alla loro integrazione ed alla predisposizione degli schemi\nprocedurali per i programmatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Responsabile di laboratorio tecnologico di più unità produttive,\ncoordina l’esecuzione dei controlli di qualità durante le varie fasi di\nlavorazione, effettuando tutte le analisi ed i controlli previsti dal Sistema\ndi Qualità. Garantisce l’assistenza ai reparti di produzione in presenza di\nproblemi sul prodotto o problemi di processo. Presta assistenza tecnica presso\ni clienti prima e dopo la vendita dei prodotti e\u002Fo dopo la posa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA B1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria. — Appartengono a questa categoria i lavoratori tecnici,\namministrativi e commerciali che svolgono mansioni di concetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Lavoratori con funzioni di controllo e coordinamento nell’andamento\ndelle lavorazioni, e\u002Fo della messa in opera dei manufatti e delle eventuali\nopere complementari, che richiedono iniziativa ed autonomia nell’ambito dei\ncompiti ad essi affidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Lavoratori con particolare specifica competenza e comprovata esperienza\nnella pianificazione della produzione e delle attività connesse al cantiere,\nnella contabilità generale, contabilità clienti, fornitori, industriale e nel\ncontrollo di gestione, neN’amministrazione del personale, o nello svolgimento\ndi pratiche amministrative, tecniche o commerciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Venditori che, in possesso delle necessarie conoscenze tecniche e\ncommerciali, curano la gestione globale dei clienti nella zona di competenza\nprestando consulenza alla clientela per la corretta scelta ed utilizzazione dei\nprodotti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Programmatore: addetto alla stesura, in linguaggio appropriato, di\nprogrammi atti alla elaborazione dei dati e finalizzati al raggiungimento di\nspecifici obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Lavoratori con particolare specifica competenza e comprovata esperienza,\ngestiscono le certificazioni dei marchi, le procedure, le statistiche sulla\nqualità e le non conformità di processo e di prodotto, effettuano analisi\nsulle contestazioni clienti e reclami ai fornitori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) in conformità alle\nnormative in materia, assicura politiche e piani per l’ambiente, l’igiene\nindustriale, l’antinquinamento. Garantisce che le attività esecutive del\nlavoro siano svolte secondo le disposizioni di legge per quanto riguarda\nprevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA B2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Lavoratori che organizzano e sovrintendono alle operazioni di manutenzione\nordinaria e straordinaria degli impianti, coordinando, con eventuale apporto\nesecutivo diretto, il lavoro del personale addetto, con facoltà decisionale e\nresponsabilità anche in ordine alla sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Lavoratori preposti all’attività di montaggio di manufatti\nprefabbricati pesanti che, in condizioni di specifica autonomia esecutiva ed in\nbase alle direttive generali del proprio superiore, con facoltà decisionale e\nresponsabilità anche in ordine alla sicurezza, guidano e coordinano il lavoro\ndi squadre composte di addetti al montaggio con apporto esecutivo diretto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Lavoratori che organizzano e sovrintendono alle operazioni di produzione,\ncoordinando, con eventuale apporto esecutivo diretto, il lavoro del personale\ndi un’intera unità produttiva, con facoltà decisionale e responsabilità\nanche in ordine alla sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA CS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello tassativamente i seguenti lavoratori con\nmansioni operaie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Lavoratori specializzati che eseguono, con particolare autonomia di\niniziativa, qualsiasi intervento di natura elettrica ed elettronica di elevato\ngrado di difficoltà ed inoltre modifichino ed elaborino i programmi delle\napparecchiature elettroniche inserite nel ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Lavoratori specializzati in meccanica e\u002Fo elettronica che intervengano\nsugli impianti e macchine dello stabilimento, apportando, in piena autonomia,\nmiglioramenti e modifiche al fine di ottimizzare il ciclo produttivo e\u002Fo la\nqualità del prodotto finito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Lavoratori che, nella produzione dei laterizi, pur partecipando\nnormalmente al lavoro, per incarico della Direzione aziendale, guidano\nl’attività esecutiva di almeno 5 lavoratori tra i quali vi siano lavoratori\ndella categoria C2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Addetto al controllo qualità in stabilimento che interpretando e seguendo\ntutte le procedure e le istruzioni operative assicuri il conseguimento degli\nobiettivi previsti dal sistema istruendo anche il personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Lavoratori che, nella produzione dei manufatti cementizi, pur partecipando\nnormalmente al lavoro, per incarico della Direzione aziendale, guidano in\nautonomia esecutiva ed organizzativa, anche ai fini della sicurezza\nneN’ambito del proprio ruolo, l’attività esecutiva di più squadre non\nelementari tra le quali vi siano lavoratori di categoria C2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA CI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria. — Appartengono alla categoria CI i lavoratori che, in\ncondizioni di autonomia esecutiva, svolgono complesse attività d’ordine, la\ncui esecuzione richiede conoscenze professionali specifiche accompagnate da\nadeguata esperienza di lavoro neN’ambito della mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Disegnatori che, sulla base di una comprovata esperienza pro-fessionale,\nsono in grado di sviluppare in autonomia operativa schemi di progettazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Operatore CED: addetto alla elaborazione ed alla archiviazione dei dati\ninterpretando e utilizzando programmi e macchine Hardware. Interviene nei casi\ndi malfunzionamento dei PC e dell’hardware aziendale, aggiorna i programmi\nutilizzati ed i dispositivi di protezione. Dà assistenza alle apparecchiature\nelettroniche presenti in azienda. Presta consulenza sui criteri di utilizzo dei\nprogrammi maggiormente utilizzati dai dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Addetti a mansioni di segreteria che su indicazioni di massima redigono\ncorrispondenze, documenti e prospetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Lavoratori addetti ad uffici amministrativi, tecnici e commerciali che, in\ncondizioni di autonomia esecutiva, compiono, attraverso postazioni in rete e\ncon l’uso di Software, operazioni complesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Venditori in possesso delle necessarie conoscenze tecniche e commerciali,\naddetti alla raccolta degli ordini ed alla riscossione delle fatture di\nvendita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA C2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria. — Appartengono alla categoria C2 i lavoratori che compiono\nin autonomia esecutiva ed organizzativa, anche ai fini della sicurezza\nneN’ambito del proprio ruolo lavori per la realizzazione dei quali sono\nnecessarie una preparazione tecnica approfondita ed una opportuna formazione\ne\u002Fo un’adeguata pratica di mestiere con funzioni di coordinamento e guida del\npersonale addetto e di supporto preposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Lavoratori in grado di interpretare ed eseguire schemi elettrici, nonché\ndi realizzare impianti elettrici a bassa ed alta tensione, con perfetta\nconoscenza di tutte le apparecchiature elettriche, compresi gli automatismi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Lavoratori addetti alla realizzazione di modelli per pezzi di foggia\nparticolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Lavoratori che partecipano normalmente all’esecuzione del lavoro e\nguidano, per incarico della Direzione aziendale o del rappresentante di essa,\nl’attività di almeno 5 lavoratori di categoria inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Lavoratori preposti alla produzione e\u002Fo montaggio di manufatti in\ncalcestruzzo che, in condizioni di specifica autonomia esecutiva e in base alle\ndirettive del proprio superiore, partecipano alla esecuzione del lavoro\ncoordinando e guidando il lavoro degli addetti al montaggio o a tutte le fasi\nche compongono un singolo ciclo produttivo non elementare o non ripetitivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Lavoratori addetti alla manutenzione, revisione, riparazione degli\nimpianti, delle macchine ed attrezzature, compreso il rifacimento ed il\nmontaggio di parti meccaniche e la loro eventuale modifica, che compiono tali\nlavori anche con l’impiego di macchine operatrici idonee se disponibili in\nazienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)Lavoratori preposti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli\nimpianti che controllano nella loro funzionalità complicate attrezzature\nmeccaniche e\u002Fo elettriche e\u002Fo idrauliche e\u002Fo pneumatiche e\u002Fo elettroniche per\nle quali è necessaria l’interpretazione di complessi schemi costruttivi e\ndei relativi schemi funzionali, effettuando interventi necessari per assicurare\nla piena efficienza degli impianti stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)Addetti alla conduzione di autogrù semoventi per il montaggio e\u002Fo\nstoccaggio di manufatti pesanti e\u002Fo conduttori di escavatori a benna, che siano\nin grado di provvedere alla manutenzione ordinaria dei mezzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)Lavoratori addetti alla conduzione dei forni e degli essiccatoi, con\nresponsabilità della somministrazione del combustibile per i forni, della\nregolazione delle apparecchiature e del controllo dell’andamento\ndell’Impianto ai fini del suo perfetto funzionamento e della buona qualità\ndel prodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)Addetti alla conduzione di impianti e macchinari complessi di produzione\nper i quali è necessaria un’appropriata conoscenza della fase di processo,\nche eseguono normalmente gli opportuni interventi al fine di assicurare la loro\npiena efficienza, ivi compresa l’ordinaria manutenzione, svolgendo funzioni\ndi coordinamento e guida del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)Addetto al laboratorio tecnico che esegue tutte le prove sui materiali e\nprodotti finiti previste dalle procedure adottate in tema di qualità,\nutilizzando le apposite apparecchiature.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)Lavoratore responsabile della gestione e coordinamento di tutte le\nsquadre addette alle operazioni di stoccaggio e carico secondo le disposizioni\nricevute, le istruzioni operative, le schede di sicurezza ed i disegni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)Conducente addetto responsabile all’esecuzione del trasporto\neccezionale in ottemperanza alle normative specifiche ed alle istruzioni\noperative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)Lavoratori responsabili della conduzione di centrali di betonaggio da\nalmeno 24 mesi (nello svolgimento della mansione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria. — Appartengono a questa categoria i lavoratori tecnici,\namministrativi e commerciali che assolvono mansioni d’ordine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Lavoratori addetti ad uffici amministrativi e commerciali che, nel\nrispetto delle procedure prestabilite, compiono operazioni ricorrenti quali, ad\nesempio: elaborazioni contabili, emissione di note di credito ed addebito,\ncompilazione fatture, inserimento ordini, inserimento listini prezzi,\ncoadiutori alle varie operazioni inerenti la contabilizzazione di paghe,\nstipendi, contributi e movimento di cassa, anche con l’utilizzo dei\nterminali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Operatori CAD ed addetti alla compilazione di preventivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Lavoratori addetti all’ufficio marketing e comunicazione che gestiscono\nla cartellonistica, le attività per le fiere, il materiale espositivo, il\npackaging. Gestiscono i rapporti con le agenzie pubblicitarie,\nsponsorizzazioni. Eseguono la gestione grafica di Cataloghi, Folder, Schede\nProdotto, Listini, Web.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Lavoratori addetti all’ufficio acquisti che si occupano\ndell’in-dividuazione dei fornitori della loro qualificazione, degli\nap-provvigionamenti pianificando le consegne, verificando la documentazione e\nrilevando le non conformità sui materiali difettosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria. — Appartengono a questa categoria i lavoratori che eseguono\nlavori per i quali sono richieste specifiche capacità professionali con\neventuali attività di coordinamento; addetti a mansioni il cui corretto\nsvolgimento richiede cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del\nlavoro, alla interpretazione del disegno e alla sequenza del processo;\nforniscono inoltre sistematiche informazioni sull’andamento dell’unità di\nprocesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Lavoratori addetti alla conduzione, al funzionamento ed alla sola\nmanutenzione ordinaria di mezzi semoventi quali ad esempio: autogrù, gru a\nbraccio o cavalletto o a ponte, bulldozer, pale meccaniche, automezzi anche\nmuniti di gru, per i quali sia prevista la patente di grado «E».\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Lavoratori che eseguono con macchine, o manualmente, operazioni o lavori\ndi precisione, operando su disegno o schemi predeterminati quali, ad esempio:\nlavorazioni di carpenteria, confezionamento e posizionamento di armatura,\nlavori di falegnameria, attrezzaggio di casseforme etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Conduttori di impianti, macchinari, attrezzature di produzione e\nconfezionamento per i quali è necessaria una appropriata conoscenza della\nrelativa fase del processo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Lavoratori addetti alla manutenzione, revisione e riparazione delle\nmacchine ed attrezzature per la produzione, movimentazione e trasporto,\ncompreso il montaggio dei pezzi di ricambio; addetti alla costruzione di\nattrezzature speciali per macchine operatrici e\u002Fo alla costruzione delle\nfiliere. I lavoratori devono compiere i lavori loro affidati anche con\nl’impiego di macchine operatrici idonee se disponibili in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Lavoratori addetti al controllo e al buon funzionamento dei forni ed\nessiccatoi automatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)Lavoratori addetti alla officina o alla falegnameria che, interpretando i\ndisegni esecutivi, compiono lavori articolati e la produzione di semilavorati\ncon preparazione delle macchine operatrici e delle attrezzature.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)Lavoratori addetti alla preparazione deN’argilla ed alla successiva\nconfezione a mano o al tornio di mattoni, pianelle, canali, vasi, etc., che\nprovvedono anche al carico ed allo scarico dei carrelli degli essiccatoi e dei\nforni e al successivo confezionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)Lavoratori capaci di eseguire lavori di muratura, quali: pilastri, archi\nin rottura, arcate, volte dei forni, muratura a faccia vista, etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)Addetti alla conduzione di generatori di calore anche per quelli per cui\nè richiesta l’abilitazione a norma di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)Lavoratori addetti alla confezione manuale di prefabbricati in laterizio\narmato che, interpretando il disegno, danno applicazione a modulo esecutivo.\nLavoratori addetti alla produzione di prefabbricati che, interpretando il\ndisegno, operano su una specifica fase o ciclo di produzione in maniera\nautonoma o in coordinamento con altre maestranze o coordinando una squadra\nelementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)Lavoratori responsabili della conduzione di centrali di betonaggio (entro\ni 24 mesi continuativi di svolgimento della mansione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)Lavoratori addetti alla conduzione della mattoniera, che intervengano in\npiena autonomia sulle relative apparecchiature elettriche e meccaniche ed in\nparticolare sulla filiera e sulla taglierina al fine di garantire la costanza\nqualitativa del prodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)Conduttori di carrelli semoventi a pinza o a forca che - conoscendo le\ncaratteristiche strutturali, funzionali, operative del mezzo loro affidato -\nsiano in grado di effettuare il montaggio dei pezzi di ricambio del mezzo\nstesso e che effettuino il carico\u002Fscarico di materiale in base ai relativi\ndocumenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)Per le aziende produttrici di vasi in cotto, lavoratori addetti al cambio\ndi stampi e lavoratori addetti al controllo e al funzionamento delle presse\nautomatiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)Lavoratore responsabile della organizzazione del magazzino che, in\nautonomia, provvede alla gestione fisica delle merci e attrezzature con\nriferimento, ai punti di riordino, alla logistica ed alla tenuta di\ndocumenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)Lavoratore addetto alle operazioni di finitura, ripristino e riparazione\ndei manufatti secondo istruzioni operative e\u002Fo interpretando disegni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)Lavoratore addetto alle procedure di montaggio dei prefabbricati che,\ninterpretando il disegno, attua le sequenze di posizionamento dei manufatti e\nrealizzano unioni e giunti in coordinamento con altre maestranze o coordinando\nuna squadra elementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)Lavoratore che, autonomamente o coordinando una squadra elementare, è\nresponsabile delle operazioni di stoccaggio e carico secondo le disposizioni\nricevute, le istruzioni operative, le schede di sicurezza ed i disegni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), su indicazione\ndel RSPP cura le attività esecutive concernenti sicurezza sui luoghi di\nlavoro, l’igiene e l’ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA E1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria. — Appartengono a questa categoria i lavoratori con mansioni\nesecutive che richiedono generiche conoscenze professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Addetti a mansioni semplici di ufficio anche con uso di supporti\ninformatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Centralinisti telefonici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Addetti al controllo e registrazione di documenti amministrativi e\ngestionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA E2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria. — Appartengono alla categoria E2 i lavoratori che eseguono\nlavori per i quali sono richieste una generica capacità professionale e\npratica di mestiere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Lavoratori addetti alla conduzione, al funzionamento ed alla sola\nmanutenzione ordinaria di mezzi meccanici, inclusi quelli di sollevamento e\nmovimentazione nonché degli automezzi per i quali sia richiesta la patente non\nsuperiore al grado “D”, nonché carrellisti addetti allo scarico della\nlinea o delle materie prime e sussidiare necessarie per la produzione o che\neffettuino operazioni semplici o similari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Lavoratori addetti all’officina od alla falegnameria, che eseguono\nlavori con le necessarie capacità e pratica di mestiere e conoscenza dei\nmateriali e dei mezzi di lavoro. Operano su macchine e attrezzature già\npredisposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Lavoratori addetti alla selezione e\u002Fo confezione dei pacchi di materiale\nessiccato o cotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Addetti a macchinari o attrezzature di produzione per il cui funzionamento\nsono richieste specifiche capacità pratiche, quali ad esempio gli addetti alla\nmovimentazione del materiale umido verso gli essiccatoi ed allo scarico dagli\nstessi, addetti all’ingobbio, addetti allo scarico del cotto, addetti alle\nstagge, ai vibratori ad ago, etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Preparatori, dosatori di miscele secche del legante superficiale per\nmateriali da pavimentazione, con o senza colorante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)Lavoratori che svolgono operazioni per le quali sono richieste specifiche\ncapacità pratiche, quali gli addetti: alla produzione dei prefabbricati, alla\nesecuzione delle armature in ferro per manufatti, alle operazioni di\nstoccaggio, carico, scarico nonché montaggio di prefabbricati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)Lavoratori che, in possesso di adeguata conoscenza, sono addetti al\nmagazzino per operazioni di ricezione e distribuzione di materiali e merci, di\nmacchine ed attrezzature e loro pezzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)Personale di vigilanza delle proprietà aziendali e di controllo degli\naccessi relativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)Per le aziende produttrici di vasi in cotto, lavoratori addetti allo\nscarico di essiccatoi rotanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria. — Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono\nlavori ed operazioni che richiedono semplici conoscenze conseguibili con breve\nperiodo di pratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori addetti alla produzione verranno inquadrati in Categoria E dopo\nun periodo di permanenza in Categoria F non superiore a mesi 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori della Categoria F, oltre al minimo tabellare, sono dovute, a\ntitolo di superminimo collettivo, Euro 4,13 mensili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch4>Art 9 - Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono che l’apprendistato professionalizzante può\ncostituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività\ndelle imprese e al contempo, grazie ai suoi contenuti formativi, un istituto di\naccesso, al lavoro idoneo a favorire una occupazione di qualità nelle aziende\nche applicano il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la disciplina che segue\ndà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito\nsull’apprendistato professionalizzante dal \"Testo unico\ndell’apprendistato» di cui al D. Lgs. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante che, ai sensi del\nD. Lgs. 81\u002F2015, è definito quale contratto di lavoro a tempo indeterminato\nfinalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, si richiama alle\nvigenti norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81\u002F2015, il contratto di\napprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età\nnon inferiore ai 18 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in\npossesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n.\n226\u002F2005 e fino ai 30 non compiuti, ed è finalizzato alla qualificazione dei\nlavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di\ncompetenze di base, trasversali e tecnico-professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi del vigente CCNL, di\ndurata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore\na quello di inserimento e in ogni caso di durata non eccedente i 2 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare operai,\nintermedi, impiegati e quadri ed è ammesso per il conseguimento di qualifiche\ninquadrate nei livelli E) — D) — C) — CS) — B) e livelli superiori e\ntutte le relative mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata minima del contratto di apprendistato è di dodici mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ fatto divieto adibire i lavoratori apprendisti a lavoro a cottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in\nperiodi è così determinata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>Categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>Durata com­plessiva Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>Primo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>Secondo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>Terzo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>AS-ASQ\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>CS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inquadramento e il relativo trattamento economico sono così\ndeterminati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto\nquello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima\ncontrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenze e EDR) del livello\niniziale di inquadramento (per la Categoria E la retribuzione si riferirà alla\nCategoria F);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale con\nretribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex\nindennità di contingenza e EDR) prevista per tale livello inferiore, fatta\neccezione per la Categoria E, la cui retribuzione sarà quella prevista per il\nlivello di destinazione finale (categoria E);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)nel terzo ed ultimo periodo: fermo l’inquadramento di cui al secondo\nperiodo di apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella\nprevista per il livello di destinazione finale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo svolgimento dell’apprendistato, le parti potranno recedere dal\ncontratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di\napprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di\napprendistato, le Parti interessate al contratto individuale potranno recedere\ndal contratto stesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto\ndall’art. 2118 del codice civile, di quindici giorni. Durante il periodo di\npreavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta\nl’apprendista è mantenuto in servizio e il rapporto prosegue come ordinario\nrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la qualifica\nconseguita mediante le prove di idoneità previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul lavoro è corrisposta la stessa integrazione\nspettante ai lavoratori di cui agli articoli 77 e 93 del vigente CCNL e\nl’azienda integrerà il trattamento Inail spettante nel primo giorno e fino\nalla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti di\ndurata dell’apprendistato. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto di\nlavoro nei limiti previsti dall’art. 33 del vigente CCNL e corrisposto il 100\nper cento della retribuzione spettante per un massimo di 6 mesi per ogni anno\nsolare e nei limiti di durata dell’apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie matureranno pro quota con riferimento al servizio effettivamente\nprestato presso la stessa azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Premio di risultato verrà corrisposto nella misura del 50% nel primo\nanno di apprendistato e nella misura del 100% a partire dal secondo anno di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto indicato per gli istituti sopra richiamati, il periodo\ndi apprendistato, per il lavoratore confermato a tempo indeterminato, verrà\ncomputato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini previsti dalla\nlegge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal contratto collettivo\nnazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve prevedere\nl’indicazione della prestazione oggetto del contratto, la durata del periodo\ndi apprendistato, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine\nprevisto del periodo di apprendistato nei termini di legge, il piano formativo\nindividuale il cui schema si allega al presente articolo unitamente allo schema\ndella scheda di rilevazione dell’attività formativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non\nsono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto espressamente valgono le norme del vigente CCNL in\nquanto applicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le\nimprese devono aver mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui\ncontratto di apprendistato sia terminato nei ventiquattro mesi precedenti la\nnuova assunzione. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano\ndimessi, quelli il cui rapporto di lavoro si sia risolto per giusta causa, i\ncontratti risolti in corso o al termine del periodo di prova. Agli effetti\ndella presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per\ni quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato\ntrasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non sia rispettata la predetta percentuale è comunque consentita\nl’assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più\nuno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli\napprendisti pregressi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato\nprofessionalizzante rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di\nprevidenza complementare di Categoria ARCO di cui all’articolo 55 del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia\ninterni che esterni all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I principi convenuti nel presente capitolo sono formalizzati a garantire una\nuniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione\nnell’apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda e figure professionali da formare tramite\nl’ap-prendistato, professionalizzante, vengono individuate le seguenti macro\nprofessionalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Personale impiegato nella conduzione di impianti e macchinari di\nproduzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Addetti alla produzione in linea e\u002Fo montaggio di prefabbricati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Addetti alla movimentazione dei materiali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Manutentori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Personale addetto alle funzioni complementari ed accessorie (es: controllo\nqualità - sicurezza, etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)Personale impiegatizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinato un monte ore di\n120 ore medie annue retribuite salvo il caso in cui le normative regionali\nprevedano la riduzione di detto monte ore per casi specifici. Le ore\ncomplessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell’arco\ndella durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua\npari a 60 ore, sulla base di quanto previsto nel Piano formativo\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità e l’articolazione della formazione (interna e\u002Fo esterna)\npotranno essere determinate a livello aziendale, tenendo presente che una quota\ndel monte ore dovrà essere destinata all’apprendimento di nozioni di igiene,\nsicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata\nalla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota\nconcernerà l’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del\ncompleto inserimento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro. Le ore di\nformazione relative all’antinfortunistica e all’organizzazione aziendale\ndovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori\nore di formazione specificamente rivolte al conseguimento della qualificazione,\npotranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on\nthe job, in affiancamelo e moduli di formazione teorica. La formazione on the\njob può essere sia interna che esterna, anche con modalità e-learning.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le altre materie potranno essere oggetto, in tutto o in parte, di formazione\ninterna o esterna all’azienda, anche facendo ricorso all’e-learning,\nqualora l’azienda disponga delle dovute capacità formative e\u002Fo con soggetti\nabilitati e qualitativamente riconosciuti. Sono indicatori della capacità\nformativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze,\ntutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli\nobiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative esterne ed interne all’azienda. In caso di interruzione\ndel rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività\nformativa svolta e funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore\nqualificato designato dall’impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la\nfunzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore\ndi lavoro. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la\nmedesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del\nperiodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un\nanno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni. Nel caso di\ncumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno\nriproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.\nA quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare l’avvenuta\npartecipazione all’attività formativa con l’attestato dì frequenza\nrilasciato dall’Istituto formativo e\u002Fo con l’attestazione del tutor\naziendale nel libretto di formazione. Al termine del periodo di apprendistato\nl’azienda rilascerà all’apprendista, oltre alle normali registrazioni\nnella scheda professionale, un documénto che attesti i periodi di\napprendistato compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati\neffettuati i periodi medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CBMC, di cui al vigente CCNL, svolgerà, con riferimento al contratto di\napprendistato, i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aggiungere nuovi schemi di profili formativi a quelli che verranno definiti\nentro il 30 settembre p.v.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>monitorare le esperienze svolte dalle aziende; a tal fine, secondo modalità\nda definire dallo stesso Osservatorio, le Aziende comunicheranno, entro il 31\ndicembre di ogni anno, il numero dei contratti di apprendistato stipulati e i\nrelativi livelli da raggiungere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>divulgare nelle Aziende cui si applica il vigente CCNL le esperienze più\nsignificative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti si impegnano a trasmettere il presente accordo ai\nrispettivi organismi di rappresentanza a livello regionale per i necessari\nraccordi con l’attività che da questi deve essere svolta ai sensi del comma:\ndell’art. 49 del D.Lgs. 276\u002F2003 in materia di apprendistato\nprofessionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero\ndisposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con\nl’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione\ne per le conseguenti armonizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione di intenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che procederanno ad un nuovo esame\ndella materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a livello\ninterconfederale finalizzate a dare piena operatività al “T.U.\nsull’apprendistato” di cui al D. Lgs. n.167\u002F2011, così come modificato\ndalla legge n. 92\u002F2012 (Riforma dei mercato del lavoro) e successive\nmodificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch4>Art. 10 — Orario di lavoro\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>1)La durata dell’orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore\nsettimanali, ferma restando la possibilità di computo su periodi\nplurisettimanali prevista al punto 10) della presente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni o su 6 giorni\nprevio accordo tra la Direzione aziendale e la RSU.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore\nutilizzazione degli impianti, l’azienda e la RSU potranno concordare\nparticolari forme di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale,\ncomportanti lo scorrimento dei giorni di riposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma la normativa particolare prevista in calce al presente articolo\nper l’industria dei laterizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Il lavoro straordinario decorre dai limiti di cui al punto 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e\ntrovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili od occasionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Al di fuori dei casi giustificati da ragioni obiettive, indifferibili od\noccasionali, il ricorso al lavoro straordinario sarà preventivamente\nconcordato tra la Direzione e la RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Entro i limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, nessun\nlavoratore può rifiutarsi di effettuare il lavoro straordinario e festivo,\nsalvo giustificati motivi individuali di impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)È ammesso, osservando le norme di legge, il superamento dell’orario\ncontrattuale individuale di lavoro — dietro corresponsione di una\nmaggiorazione del 27% computata su paga base e contingenza — fino ad un\nmassimo di 1 ora al giorno per i lavori preparatori e complementari, come la\nmessa a punto delle macchine e la loro pulizia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)Su richiesta della RSU l’azienda, a scopo informativo, fornirà\nchiarimenti e indicazioni sul lavoro straordinario effettuato ai sensi dei\npunti 3), 4) e 9) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)Ai soli effetti della determinazione delle maggiorazioni per lavoro\nstraordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive, nazionali e\ninfrasettimanali — fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di\nriposo — per assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio,\ncongedo matrimoniale, nonché le ore non lavorate per ferie, permessi\nretribuiti e riduzioni di orario previste al successivo punto 11), saranno\ncomputate ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)Per l’effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, carico e\nscarico e pulizia, è data facoltà all’azienda di superare l’orario\nnormale contrattuale giornaliero e settimanale anche mediante prestazioni\nlavorative nella giornata di sabato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)Regimi diversi dell’orario di lavoro settimanale di cui al punto\n1)potranno essere realizzati al fine di corrispondere a specifiche esigenze\nproduttive (quali, ad esempio, commesse per le quali è richiesto un termine di\nconsegna predeterminato, esigenze di mercato legate a situazioni di punta).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto sopra, le aziende potranno disporre orari\nsettimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l’unità\nproduttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime\nnormale dell’orario settimanale di lavoro entro i limiti dell’orario di\nlegge nei periodi di maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno,\nnell’arco temporale annuo, equivalenti prestazioni lavorative settimanali\ninferiori all’orario contrattuale nei periodi di minore intensità\nproduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni\nal trattamento retributivo normale, fatta eccezione per le settimane nelle\nquali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore settimanali\neffettivamente prestate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso per le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà\ncorrisposta una maggiorazione del 10% del minimo tabellare e indennità di\ncontingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei suddetti casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro,\nprospetterà alla RSU le necessità obiettive che giustificano il ricorso ad un\nregime di orario articolato su un arco plurisettimanale. Nel corso di tale\nincontro si valuteranno le implicazioni organizzative e si definiranno le\nmodalità di attuazione dei suddetti orari e dei relativi recuperi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui le Parti non addivenissero ad un accordo, potrà essere\nattivato un Tavolo di confronto a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)Fatta salva la durata settimanale del lavoro ordinario di 40 ore,\nl’orario di lavoro è ridotto di 64 ore su base annua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che prestano la propria opera in tre turni avvicendati, in\naggiunta alla riduzione di cui sopra, saranno riconosciute le seguenti\nulteriori misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ore 4 dal 1° gennaio 2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ore 4 dal 1° gennaio 2002;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ore 4 dal 1° luglio 2003 (limitatamente al settore manufatti in\ncalcestruzzo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ore 4 dal 1° gennaio 2005 (limitatamente al settore laterizi: tale\nulteriore riduzione non si applica alle aziende per le quali il regime di pause\ndi cui al comma 8 dell’art. 70 è pari a 30 minuti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di attuazione delle suddette riduzioni di orario saranno\ndefinite tra Direzione aziendale e RSU tenendo conto delle esigenze produttive\ne di efficienza aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta convenuto che le riduzioni di orario annuo di cui sopra, per tutti i\nsettori, assorbiranno fino a concorrenza eventuali trattamenti concordati\naziendalmente o localmente in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riduzioni di orario di lavoro di cui al presente punto saranno assorbite,\nfino a concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali o\ncomunitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)Banca ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ istituita una banca ore individuale in cui confluiscono al 1° gennaio\ndi ogni anno i permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione\nrelativi a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le ex festività di cui all’art. 15;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le riduzioni dell’orario di lavoro di cui al comma 11 del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi confluiti nella Banca Ore Individuale saranno fruiti da parte del\nlavoratore entro l’anno successivo a quello di maturazione, previo preavviso\ndi 5 giorni, riducibile a 2 in caso di necessità, compatibilmente con le\nesigenze tecnico-organizzative aziendali, comunicate alla RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al 31 dicembre dell’anno come sopra indicato le eventuali ore che\nrisultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a\nquel momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta del singolo lavoratore le predette ore potranno essere fruite\nper ulteriori sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 66\u002F2003, art. 4, commi 2 e 3,\nla durata media dell’orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un\nperiodo di 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)A fronte di esigenze che si manifestassero a livello aziendale, previo\naccordo tra la Direzione aziendale e la RSU o le OO.SS. territoriali, in caso\ndi mancanza della RSU, il periodo di cui al punto precedente potrà essere\nelevato in riferimento a quanto previsto all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n.\n66\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni particolari per l’industria dei laterizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’orario settimanale contrattuale di lavoro sia\ndistribuito su 5 giorni, al fine di contenere i consumi energetici, è prevista\nla facoltà di far scorrere la seconda giornata non lavorata nell’arco della\nsettimana per i lavoratori addetti alle seguenti lavorazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti alla mattoniera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti alle operazioni meccanizzate (impilatrici-disimpilatrici) di\ntrasferimento del prodotto verde dalla mattoniera agli essiccatoi, del prodotto\nsecco dagli essiccatoi al forno e del prodotto cotto dal forno allo\nstoccaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità attuative saranno preventivamente portate a conoscenza della\nRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni programmatiche delle Parti stipulanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle\nimprese costituisce comune obiettivo delle Parti e che il consolidamento\ndell’occupazione può essere perseguito anche migliorando il livello di\ncompetitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti,\nriconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al\npresente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi,\nconvengono di verificare, in occasione di appositi incontri annuali a livello\nnazionale, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)In situazioni di esuberanza di personale connesse a crisi aziendali\nstrutturali che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla\nsituazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva, le Parti\nstipulanti potranno verificare anche, nel quadro di una specifica disciplina\nlegislativa, la possibilità di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni\nSpeciale con forme di rotazione del personale e regimi di orario di lavoro\nridotti rispetto a quelli normali nonché a forme parttime di lavoro, a\ncondizione che sia soddisfatta l’esigenza a dimensionare l’organico\naziendale alle effettive necessità produttive che risultino compatibili con le\nesigenze tecnico-produttive e organizzative, che non siano ostacolati processi\ndi mobilità, che vengano create le condizioni per evitare, anche attraverso\ncompensazioni, gli eventuali oneri economici derivanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni sugli orari di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—Le Parti convengono sul valore strategico dell’articolazione degli\norari di lavoro ai fini del miglioramento della competitività aziendale e\ndella salvaguardia occupazionale e considerano pertanto rilevante un reciproco\ncoinvolgimento sugli obiettivi collegati alla gestione degli orari stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine la Direzione aziendale svolgerà con la RSU un incontro\nsemestrale per un esame dell’andamento dei regimi di orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—Premesso che la regolazione dell’orario di lavoro è di pertinenza\ndelle Parti sociali, le Parti concordano che, nel caso di approvazione di una\ndisposizione di legge sulla riduzione dell’orario di lavoro, si incontreranno\nper convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche\ndel settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi\ndeterminati con il precedente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 11 — Gestione delle crisi occupazionali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Fermo restando che l’utilizzo degli strumenti legislativi di gestione\ndelle crisi deve corrispondere, in via prioritaria, alle diversificate e\nspecifiche esigenze tecniche, organizzative ed economiche delle aziende, le\nParti stipulanti convengono sull’opportunità che in presenza di crisi e di\nnecessità di riorganizzazione e ristrutturazione, gli ammortizzatori siano\nutilizzati in modo da contenere, per quanto possibile, le conseguenze sociali\ndi un minore impiego della forza lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, verificando la sussistenza dei presupposti tecnico-organizzativi\ne produttivi e le condizioni di legge, le Parti concordano sulla valutazione\ndella stipula del contratto di solidarietà come forma prioritaria di\nsalvaguardia dei livelli occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto previsto nella parte generale - B) SISTEMA\nRELAZIONI INDUSTRIALI le Parti si impegnano a richiedere l’attivazione presso\ni Ministeri competenti di tavoli permanenti di confronto e\u002Fo cabine di regia,\neventualmente anche unitamente ad altri settori limitrofi, per discutere di\ntematiche di interessi aventi ricadute economiche ed occupazionali nei settori\ndi riferimento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 12 — Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) è disciplinato dal D.\nLgs. 81\u002F2015 e comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario\ninferiore rispetto a quello ordinario stabilito dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il part-time può essere attuato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)in forma “orizzontale” (quello in cui la riduzione di orario rispetto\nal tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di\nlavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)in forma “verticale» (quello in relazione al quale è previsto che\nl’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi\npredeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)in forma “mista” (quello che si svolge secondo una combinazione delle\ndue modalità indicate nei punti 1) e 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’instaurazione del rapporto di lavoro a part-time avverrà con atto\nscritto, nel quale saranno precisati l’orario di lavoro — con riferimento\nal giorno, alla settimana, al mese, all’anno — e gli altri elementi\nprevisti dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno; il periodo di\nprova eventuale potrà essere prolungato in proporzione alla minore durata\ndell’orario di lavoro concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti del presente\ncontratto saranno proporzionati all’orario di lavoro concordato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81\u002F2015, i lavoratori affetti da\npatologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa,\nanche a causa delle terapie salvavita, certificata secondo le vigenti norme di\nlegge, hanno diritto, a richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro\nda tempo pieno a tempo parziale (verticale o orizzontale). Nella stessa ipotesi\nil rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in\nrapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni\ncaso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i\ngenitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il\nlavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e\npermanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi\ndell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è\nstata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con\nnecessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti\nquotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al\ndecreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento\nordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta\nla priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a\ntempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio\nconvivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente\nportatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,\nn. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di\nlavoro da tempo pieno a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La trasformazione da tempo pieno a part-time, o viceversa, dei rapporti di\nlavoro in atto avviene con il consenso delle Parti le quali stabiliscono le\ncondizioni per il ripristino del rapporto originari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in forza con rapporto a part-time che ne facciano richiesta\nsarà data la priorità rispetto ai nuovi rapporti che si costituiscano a tempo\npieno per lo svolgimento delle loro stesse mansioni; ciò vale anche per il\ncaso contrario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale, tra Direzione aziendale ed RSU, potrà essere stabilito\nil numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo\nparziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla possibilità di richiedere la trasformazione da tempo\npieno a tempo parziale, e viceversa, l’azienda consulterà preventivamente la\nRSU o, in mancanza, le OO.SS. territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione del rinvio disposto dal D. Lgs. 81\u002F2015, il lavoratore ha il\ndiritto di richiedere la revoca ovvero la modifica delle clausole flessibili ed\nelastiche, mediante comunicazione scritta di modifica del patto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale comunicazione deve essere presentata con un preavviso di almeno 5\ngiorni, nei casi documentati di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Patologie oncologiche per le quali sussista una ridotta capacità\nlavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita o\nquelle riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel\ncaso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e\npermanente inabilità lavorativa ex legge n.104\u002F1992;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Lavoratore con figlio convivente portatore di handicap (ex legge n.\n104\u002F1992);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Lavoratore con figlio convivente di età non superiore ad anni 13;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,\nabilitate al rilascio di titoli di studio legali (articolo 10 comma 1 legge\nn.300\u002F1970).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne i punti 3) e 4) sopraelencati, la medesima comunicazione\ndeve essere presentata con un preavviso di almeno 20 giorni, fino al limite\nmassimo del 13%, ovvero dell’8% nelle aziende fino a 100 dipendenti, del\ntotale dei dipendenti occupati con contratto a tempo parziale nell’unità\nproduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che rientrano al lavoro da un periodo di congedo in base\nall’art. 35 bis lettera B1 del presente CCNL e lavoratrici madri di cui\nall’art. 35 ter, su richiesta, è concesso un part-time reversibile della\ndurata massima di un anno, in base alle seguenti percentuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—se azienda inferiore o uguale a 100 dipendenti, fino ad un massimo di n°\n3 lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—se azienda sopra i 100 dipendenti, fino ad un massimo del 4% del\npersonale a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al venire meno delle condizioni sopraindicate che hanno dato luogo alla\nrevoca o modifica delle clausole flessibili o elastiche, potrà essere\nripristinato il patto originario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch4>Art. 13 — Contratto a termine e somministrazione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il contratto a tempo determinato è una forma di assunzione che prevede una\ndurata predeterminata del rapporto di lavoro. Questa forma di contratto è\ndisciplinata dal c.d. codice dei contratti contenuta nel Jobs Act, D. Lgs\n81\u002F2015 che ha espressamente abrogato la precedente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il DL 87\u002F2018 conosciuto come Decreto Dignità, entrato in vigore il 14\nluglio 2018 e la successiva Legge 96\u002F2018 dell’11 agosto di conversione del\nDecreto-Legge, hanno ulteriormente ritoccato la disciplina andando ad\nintervenire sulla durata massima, sulle proroghe, sulla causale, sui termini di\nimpugnazione e sulla contribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata massima del contratto a termine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stante l’attuale normativa si è stabilito che ai contratti di lavoro\nsubordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici\nmesi. Lo stesso può durare fino a 24 mesi, ma solo in presenza di determinate\ncondizioni, ovvero attraverso l’apposizione di una causale giustificatrice.\nDopo i 24 mesi si potrà ancora prorogare o rinnovare il contratto per\nulteriori 12 mesi, ma solo con un accordo stipulato presso le sedi territoriali\ndell’Ispettorato del Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratto a tempo determinato acausale fino a 12 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nulla cambia per i contratti di lavoro a termine di durata inferiore ai 12\nmesi, sarà quindi possibile assumere liberamente e senza dover dare\ngiustificazione, se il rapporto avrà una durata fino ad un anno; lo stesso\nvale per le proroghe entro i primi 12 mesi. Invece già dal primo rinnovo,\nanche se previsto entro i primi 12 mesi andrà necessariamente indicata la\ncausale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato dopo il primo anno\ndovranno invece avere una causa per cui vengono stipulati. Lo stesso vale già\ndal primo rinnovo del contratto a termine. Quindi in linea generale il\ncontratto a termine può avere una durata superiore ai 12 mesi (e fino ad un\nmassimo di 24 mesi) solo in presenza di almeno una delle seguenti\ncondizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.di sostituzione di altri lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non\nprogrammabili, dell’attività ordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta alle causali sopra indicate, l’apposizione di un termine alla\ndurata del contratto di lavoro - superiore a dodici mesi ma comunque non\neccedente ventiquattro mesi - è consentita, conformemente alla Legge 23 luglio\n2021 n. 106, nella seguente ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— per fasi di avvio di nuove attività, intendendo per tali anche\nl’avvio di nuovi impianti e\u002Fo nuove linee\u002Fsistemi di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ricorso a tale ulteriore causale, al termine di ciascun anno,\nl’Azienda ne darà opportuna informativa alla RSU presente in Azienda\nindicandone, i mesi utilizzati in eccedenza rispetto al termine dei 12 mesi di\ncui alle normative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga al comma 2 dell’art. 19 del Decreto Legislativo15 giugno 2015 n.\n81, la durata massima dei contratti a tempo determinato è stabilita dal\npresente CCNL in trentasei mesi, a condizione che siano stati trasformati a\ntempo indeterminato il 50% dei lavoratori assunti a tempo determinato negli\nultimi 36 mesi nell’unità produttiva interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Forma scritta del contratto di lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta confermato che il contratto a tempo determinato deve prevedere\nnecessariamente la forma scritta, altrimenti si considera a tempo\nindeterminato. Una copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore\nentro 5 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La forma scritta non è richiesta solo nel caso in cui la durata del\nrapporto di lavoro, puramente occasionale, non supera 12 giorni.\nL’apposizione del termine inoltre si può evincere solo dal contratto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina della proroga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso\ndel lavoratore, prorogato per 4 volte, entro comunque il termine massimo di 24\nmesi. Può essere prolungato di altri 12 mesi se ci sono ancora proroghe\ndisponibili entro il numero di 4, ma solo in sede di Ispettorato Territoriale\ndel Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come anticipato sopra quando con la prima o le successive proroghe si\noltrepassano i primi 12 mesi di assunzione a termine, il contratto dovrà\nprevedere la causale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rinnovi dei contratto a termine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto con lo stesso soggetto per lo stesso ruolo e le medesime\nmansioni è rinnovabile (cioè si possono stipulare nuovi contratti) per un\nnumero di volte indefinito, ma sempre nel limite dei 24 mesi. Già dal primo\nrinnovo però dovrà essere obbligatoriamente indicata la causale. Per poter\nricorrere al rinnovo è necessario che tra la scadenza di un contratto a tempo\ndeterminato ed il successivo sia rigorosamente rispettato un intervallo di\ntempo di 10 giorni se il contratto precedente aveva durata inferiore ai 6 mesi,\ndi 20 giorni se superiore ai 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Proroga di fatto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi i limiti di durata sopra indicati, se il rapporto di lavoro continua\ndopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato\nsi parla di proroga di fatto. Il datore di lavoro dovrà in questo caso\ncorrispondere una retribuzione maggiorata per ogni giorno di proroga di fatto.\nLa maggiorazione è pari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• al 20% fino al decimo giorno successivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• al 40% per ciascun giorno ulteriore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la proroga di fatto si protrae oltre il trentesimo giorno in caso di\ncontratto di durata inferiore a sei mesi, oppure oltre il cinquantesimo giorno\nnegli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato\ndalla scadenza dei predetti termini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Numero complessivo in sommatoria di contratti a tempo determinato e\nsomministrazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero complessivo dei lavoratori occupati presso l’azienda con\ncontratto a tempo determinato, con somministrazione a tempo determinato o\nindeterminato, non potrà superare il 20% dei lavoratori occupati a tempo\nindeterminato al 1° gennaio di ogni anno. Si precisa che qualora la\npercentuale dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato e\nindeterminato non superi il 10% dei lavoratori a tempo indeterminato,\nl’azienda potrà innalzare la percentuale di cui al comma precedente fino al\n35%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui sopra\nsaranno sempre arrotondate all’unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questo limite è comunque escluso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.nella fase di avvio di nuove attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.da imprese start-up innovative per il periodo di quattro anni dalla\ncostituzione della società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diritto di precedenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si prevede il diritto di precedenza sulle nuove assunzioni in azienda nei\nseguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.se il lavoratore con uno o più contratti o proroghe ha lavorato per\nalmeno 6 mesi, per i successivi sei mesi ha diritto di precedenza nelle\nassunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i\nsuccessivi dodici-mesi per le stesse mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.per le lavoratrici madri il diritto di precedenza su esposto vale anche\nper le future assunzioni a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e\nnormativo in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo\nindeterminato comparabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Forme contrattuali escluse dalla presente disciplina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le seguenti forme contrattuali hanno una specifica disciplina e sono quindi\nescluse dall’ambito di applicazione della normativa sui contratti a\ntermine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di\nlavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa con diritto alla\nconservazione del posto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i dirigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Licenziamento e dimissioni del lavoratore prima della scadenza del\ntermine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere licenziato prima\ndella scadenza del termine se non per giusta causa; cioè per un fatto talmente\ngrave come previsto dall’articolo 51 Provvedimenti disciplinari da non\nconsentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero\ninferiore a 7, resta ferma la possibilità di stipulare fino a 7 contratti\ncomplessivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con la\nRSU, o in mancanza con le OO.SS. locali, le percentuali di lavoratori assunti\ncon contratto a termine e somministrazione, possono essere elevate in funzione\ndelle specifiche esigenze aziendali da individuare espressamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo\ndeterminato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato\nrelativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si\nrendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi i\nperiodi di prova di cui all’art. 4 sono ridotti del 50%, con una durata, in\nogni caso, non inferiore a due settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con più contratti a\ntempo determinato nelle stesse mansioni nonché i lavoratori che nelle stesse\nmansioni svolte con contratto a tempo determinato passano a contratto a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ilavoratori con contratto a tempo determinato e in somministrazione\nusufruiranno in fase di ingresso di interventi informativi\u002Fforma- tivi sia\nriguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo adeguati\nall’esperienza lavorativa ed alla tipologia di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIcontratto di somministrazione di lavoro tra agenzia e utilizzatore va\nstipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)il numero dei lavoratori da somministrare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del\nlavoratore e le misure di prevenzione adottate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento\ndei medesimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del\nsomministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni\neconomiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti\ndi pari livello dell’utilizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’articolo 2 del decreto-legge n. 87\u002F2018 ha esteso la disciplina del\nlavoro a termine alla somministrazione di lavoro a termine, già disciplinata\ndagli articoli 30 e seguenti del d.lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare l’articolo 34, comma 2, del d.lgs. n. 81\u002F2015, così come\nnovellato dal decreto-legge successivamente convertito dalla legge n. 96 del\n2018, estende al rapporto tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore\nla disciplina del contratto a tempo determinato, con la sola eccezione delle\nprevisioni contenute agli articoli 21, comma 2 (pause tra un contratto e il\nsuccessivo, c.d. stop and go), 23 (limiti quantitativi al numero dei contratti\na tempo determinato che può stipulare ogni datore di lavoro) e 24 (diritto di\nprecedenza).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione Aziendale comunicherà preventivamente alle RSU o, in mancanza\nalle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del\nCCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare e i\nmotivi del ricorso. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la\npredetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla\nstipula del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta l’anno, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale\nalla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce,\nagli stessi destinatari di cui al comma precedente, il numero ed i motivi dei\ncontratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il\nnumero e la qualifica dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori impiegati con contratto di somministrazione di lavoro sono\ndestinatari dell'Informativa di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81\u002F2008 e\nsuccessive modificazioni ed integrazioni, avendo riferimento all’esperienza\nlavorativa ed alla mansione svolta. L’utilizzatore osserva altresì nei\nconfronti del lavoratore somministrato, tutti gli obblighi di protezione\nprevisti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la\nviolazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti\ncollettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impresa utilizzatrice fornisce la necessaria formazione in materia di\neventuali rischi specifici che la mansione, cui sono adibiti i lavoratori\nimpiegati con contratto di somministrazione di lavoro, comporta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi territoriali o aziendali riguardanti il premio di risultato,\nstabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione di tale\npremio; in assenza di disciplina contrattuale territoriale o aziendale, il\npremio di risultato sarà riconosciuto ai lavoratori somministrati a tempo\ndeterminato, in proporzione diretta al periodo di missione complessivamente\nprestato nell’anno di riferimento del premio stesso, ancorché in virtù di\npiù missioni a termine.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art 14 — Lavoro agile\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono l’applicazione del “Protocollo nazionale sul lavoro\nin modalità agile”, sottoscritto dalle Confederazioni presso il Ministero\ndel Lavoro il 7 dicembre 2021.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, tenuto conto della crescente importanza e diffusione del lavoro\nagile nella nuova organizzazione del lavoro, concordano sulla necessità di\nmonitorare congiuntamente sia l’evoluzione della normativa dell’istituto\nche la sua corretta applicazione nelle aziende dei Settori a cui si applica il\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art.15 — Festività abolite\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla Legge n.\n54\u002F1977 vengono concessi a tutti i lavoratori gruppi di 8 ore di permessi\nindividuali retribuiti; per gli addetti ai lavori discontinui i gruppi di ore\nsaranno proporzionali al loro effettivo orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi saranno goduti individualmente e mediante rotazione che non\nimplichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività\nproduttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e\norganizzative delle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con la RSU, diverse\nmodalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno\ndi calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di\ncui al primo comma del presente articolo per ogni mese intero di anzianità. La\nfrazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto come\nmese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la ex festività la cui celebrazione è spostata alla\ndomenica successiva (4 novembre) il lavoratore beneficerà del trattamento\nprevisto per le festività che coincidono con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays2\">\u003Ch4>Art. 16 — Riposo settimanale - Giorni festivi\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà\ndi domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno\ndomenicale godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della\nsettimana (riposo compensativo).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Sono considerate festività quelle dichiarate tali dalle disposizioni di\nlegge, e più precisamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al comma precedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i giorni 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le seguenti festività infrasettimanali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Capodanno (1° gennaio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Epifania (6 gennaio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Lunedì di Pasqua (mobile);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)SS. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Patrono - 29 giugno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Assunzione (15 agosto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)Ognissanti (1° novembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)Immacolata Concezione (8 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)S. Natale (25 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)S. Stefano (26 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)La ricorrenza del S. Patrono della località ove ha Sede lo Stabilimento\n(per il Comune di Roma vedi punto 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la festività del S. Patrono coincida con altra festività (compresa\nla domenica) sarà concordato, tra la Direzione aziendale e la RSU, un giorno\nsostitutivo salvo che si stabilisca di corrispondere il trattamento economico\npari ad 1\u002F26 della retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli appartenenti alla qualifica operaia il trattamento per le festività\nè disciplinato dall’art. 80; per gli appartenenti alla qualifica\nimpiegatizia si richiamano le norme deNAccordo Interconfederale 3 dicembre\n1954.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 17 — Chiamata e richiamo alle armi\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, nonché\nper il richiamo alle armi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti\nal momento della chiamata o del richiamo stesso, nonché a quanto previsto\ndalla Legge 28 agosto 1991, n. 2888, sulla disciplina della cooperazione\ndell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Ch4>Art. 18 — Congedo matrimoniale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>In caso di matrimonio o di unione civile in base alla legge 20 maggio 2016\nn.76 compete ai lavoratori non in prova un congedo matrimoniale di 15 giorni\nconsecutivi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il congedo non potrà essere considerato quale periodo di preavviso di\nlicenziamento o computato nel periodo di ferie annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un\npreavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione per congedo matrimoniale\u002Funione civile spetta ad entrambi i\nconiugi quando l’uno e l’altro ne abbiano diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto trattamento spetta ai lavoratori occupati, quando gli stessi fruiscono\neffettivamente del congedo. Tuttavia si farà luogo ugualmente alla\ncorresponsione della retribuzione per il periodo di congedo matrimoniale\u002Funione\ncivile quando il lavoratore, ferma restando l’esistenza del rapporto di\nlavoro, si trovi, per giustificato motivo, sospeso o assente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo matrimoniale\u002Funione civile con la relativa retribuzione è\naltresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimo-\nnio\u002Funione civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo il diritto dell’azienda di trattenersi i rimborsi effettuati\ndall’INPS a tale titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 19 — Assenze\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto specificatamente disposto all’art. 33, l’assenza\ndeve essere comunicata all’azienda di norma all’inizio del normale orario\ndi lavoro nella stessa giornata in cui essa si verifica e comunque, in caso di\ngiustificati motivi di impedimento, non oltre il giorno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essa deve essere giustificata dal dipendente entro le 48 ore successive al\nmomento in cui si verifica salvo giustificati motivi di impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>(Art. 20 —accorpato con l’Art.35ter)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Art 21 — Aumenti contrattuali e minimi mensili\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>In applicazione dell’Accordo interconfederale 9 marzo 2018, gli aumenti\ndei minimi tabellaricontrattuali definiti dal predetto accordo come TEM\n(Trattamento economico minimo), sono comprensivi degli aumenti dovuti\nall’inflazione e delle valutazioni dell’andamento storico specifico dei\nsettori rappresentati (interessati da importanti innovazioni tecnologiche e\norganizzative), ciò ha consentito alle Parti, di individuare concordemente il\nmontante retributivo di riferimento e il parametro medio di settore che vengono\npertanto confermati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>\u003Cstrong>Tabella dei minimi mensili contrattuali\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto i minimi contrattuali sono incrementati a partire dalle date sotto\nindicate dei seguenti importi mensili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"94\">\u003Cp>Parametri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>1\u003Csup>0\u003C\u002Fsup> tranche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>2° tranche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>3° tranche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"95\">\u003Cp>Totali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>01\u002F07\u002F2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>01\u002F10\u002F2023\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>01\u002F02\u002F2025\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>220\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>64,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>40,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>56,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>161,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>185\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>54,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>34,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>47,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>136,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>151\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>44,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>27,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>38,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>111,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>143\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>42,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>26,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>36,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>105,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>136\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>40,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>35,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>100,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>126\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>37,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>23,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>32,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>92,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>117\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>34,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>21,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>30,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>86,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>29,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>18,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>25,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp>73,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I minimi contrattuali mensili, relativi a ciascuna Categoria e le relative\ndecorrenze, sono riportati nella seguente tabella allegata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-WAGES_determined\">\u003Cp>\u003Cstrong>Tabella dei minimi mensili contrattuali\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>Categorie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>Minimi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>attuali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>1°\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>franche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>minimi dal 1.7.2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>2°\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>tranche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>minimi dal 1.10.2023\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>3°\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>tranche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp>minimi dal 1.2.2025\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>AS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>2.095,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>64,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>2.159,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>40,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>2.200,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>56,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp>2.257,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>1.761,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>54,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>1.816,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>34,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>1.850,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>47,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp>1.897,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>1.438,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>44,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>1.482,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>27,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>1.510,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>38,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp>1.549,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>CS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>1.360,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>42,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>1.402,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>26,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>1.428,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>36,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp>1.465,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>c\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>1.294,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>40,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>1.334,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>1.359,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>35,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp>1.394,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>1.203,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>37,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>1.240,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>23,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>1.263,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>32,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp>1.295,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>1.115,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>34,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>1.149,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>21,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>1.171,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>30,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp>1.201,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>954,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>29,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>983,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>18,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"60\">\u003Cp>1.002,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp>25,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp>1.027,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei sei mesi precedenti la scadenza del presente contratto le Parti si\nincontreranno per valutare l’esito della rilevazione circa la\nsignificatività dello scostamento tra l’inflazione prevista e quella\nreale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti del TEC (Trattamento economico complessivo) sono pari agli\naumenti del TEM, come sopra definito, più i costi contrattuali con particolare\nriferimento all’Art. 55 — Benessere Organizzativo (ex art.55 Previdenza\ncomplementare ed ex art.55bis Assistenza sanitaria integrativa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch4>Art. 22 — Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 1980 avranno diritto,\nper l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo\nindustriale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla\nstessa Società) a 5 aumenti periodici biennali complessivi del valore sotto\nindicato e riferito alla categoria di appartenenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>Categorie:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>AS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>€ 14,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>€ 11.71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>€ 9,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>CS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>€ 8,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>€ 8,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>€ 7,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>€ 7,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>€ 6,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’erogazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui\nsi compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio di categoria, il lavoratore manterrà l’importo degli\naumenti periodici maturati ed avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti\nperiodici nella misura fissata per la nuova categoria di appartenenza fino al\nraggiungimento dell’importo massimo previsto per la nuova categoria, ivi\ncompreso l’importo maturato precedentemente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La differenza che si determina in conseguenza del passaggio di categoria tra\nil valore massimo maturabile stabilito per la categoria di acquisizione e\nquanto già maturato e percepito allo stesso titolo sarà corrisposta alla data\ndi maturazione del 5° aumento periodico, ovvero al momento del passaggio di\ncategoria qualora il lavoratore abbia già maturato tutti e cinque gli aumenti\nperiodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria verrà\nconsiderata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento\nperiodico. La cifra massima che il lavoratore può raggiungere a titolo di\naumenti periodici di anzianità è pari a cinque volte l’importo unitario\nstabilito per la categoria di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni particolari per i lavoratori in forza al 31 dicembre 1979\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Lavoratori con qualifica di impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) I lavoratori in forza al 26 luglio 1979 manterranno in cifra l’importo\ndegli scatti già maturati alla stessa data ed avranno diritto alla maturazione\ndi ulteriori scatti biennali secondo gli importi indicati nella tabella che\nsegue e nei limiti di un numero complessivo di 14 scatti, ivi compresi quelli\ncorrispondenti all’importo congelato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>Categorie:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>AS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>€ 19,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>€ 16.47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>€ 14.34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>€ 13,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>€ 12,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>€ 12,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’erogazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui\nsi compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio di categoria, il lavoratore manterrà l’importo degli\naumenti periodici maturati ed avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti\nperiodici nella misura fissata per la nuova categoria di appartenenza fino al\nraggiungimento di 14 scatti, ivi compresi quelli maturati precedentemente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria verrà\nconsiderata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento\nperiodico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che al 26 luglio 1979 non avevano ancora compiuto 21 anni\ndi età, l’anzianità utile per la maturazione degli scatti decorre da tale\ndata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S) I lavoratori assunti tra il 26 luglio ed il 31 dicembre 1979 avranno\ndiritto alla maturazione di 5 aumenti periodici biennali complessivi del valore\nindicato al precedente punto A) e riferito alla categoria di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il medesimo trattamento spetta ai lavoratori passati dalla qualifica di\noperaio a quella di impiegato nel periodo suindicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Lavoratori con qualifica di operaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori suddetti si applica la normativa di carattere generale. La\ncorresponsione del primo scatto di anzianità nella misura stabilita dal 1°\ncomma è avvenuta, secondo le disposizioni del CCNL 26 luglio 1979, alle date\nsottoindicate dalle quali decorre l’anzianità utile per la maturazione degli\nulteriori 4 scatti biennali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"174\">\u003Cp>vecchi scatti maturati al 31 dicembre 1979\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"302\">\u003Cp>Erogazione 1 ° scatto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"174\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"302\">\u003Cp>1.1.1981\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"174\">\u003Cp>2 o 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"302\">\u003Cp>1.7.1981\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"174\">\u003Cp>0\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"174\">\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"302\">\u003Cp>1.1.1982\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art 23 — Determinazione delle quote orarie\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>A tutti i fini contrattuali, la quota oraria della retribuzione mensile si\nottiene dividendo l’importo per 174. Per quanto concerne gli addetti ai\nlavori discontinui con 50 ore settimanali di lavoro, la quota oraria si ottiene\ndividendo l’importo mensile per 217,5. Per i lavoratori con orario inferiore\nalle 50 ore settimanali il coefficiente 217,5 sarà proporzionalmente\nridotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 24 — indennità di contingenza - EDR\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>A seguito dei Protocolli tra Governo e Parti sociali del IO dicembre 1991,\n31 luglio 1992 e 23 luglio 1993, con i quali le Parti hanno concordemente preso\natto della cessazione del sistema di indicizzazione dei salari secondo quanto\nprevisto dalla Legge 13 luglio 1990 n. 191, le misure dell’indennità di\ncontingenza — ai fini della retribuzione dei lavoratori — rimangono\nconsolidate negli importi a questo titolo erogati nel mese di novembre 1991.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si riportano di seguito i suddetti valori di indennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>Categorie:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>AS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>€ 534,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>€ 528,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>€521,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>CS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>€517,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>€517,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>€515,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>€514,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>€511,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai sensi del Protocollo 31 luglio 1992, è\ncorrisposta a tutti i lavoratori una somma forfetaria a titolo di Elemento\nDistinto dalla Retribuzione di lire 20.000 (€ 10,33) mensili per 13\nmensilità a copertura dell’intero periodo 1992-1993, che resterà allo\nstesso titolo acquisito per il futuro nella retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’indennità di contingenza relativa al periodo pregresso alla data\ndei protocolli soprarichiamati si fa riferimento alla Legge 26 febbraio 1986,\nn. 38 nonché agli accordi interconfederali regolanti la materia e alle\nspecifiche norme del CCNL 9 giugno 1983.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art 25 — Premio di risultato\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Secondo quanto stabilito nella PARTE GENERALE punto B) “Disposizioni\ngenerali sul sistema contrattuale” del presente CCNL, i cui contenuti si\nintendono integralmente richiamati in questo articolo, la contrattazione\naziendale potrà svolgersi, tra le Parti espressamente indicate nel\nsopraccitato punto B), ai fini della determinazione di un Premio di norma\nannuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella\nrealizzazione di programmi, concordati tra le Parti, aventi come obiettivo\nincrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi\nrilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai\nrisultati legati all’andamento economico dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli\nobiettivi della contrattazione aziendale, le Parti, di cui al punto B) della\nparte “Disposizioni generali sul sistema contrattuale”, esamineranno\npreventivamente in un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni\nproduttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto\ndell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di\nredditività dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione\nquantitativa dell’erogazione connessa al Premio di risultato saranno definiti\ncontrattualmente dalle Parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di\nconoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di riferimento\nuno o più di uno tra quelli indicati al primo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati\nconseguiti. Tali risultati saranno verificati tra le Parti di norma entro il\nmese di luglio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati\nstessi; avranno diritto alla corresponsione del Premio i lavoratori in forza in\ntale data. Nella medesima occasione — o comunque con riferimento a quanto\naziendalmente concordato — la Direzione aziendale fornirà alle RSU\ninformazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la\ndeterminazione del Premio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’erogazione del Premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a\npriori e, a seconda dell’assunzione di uno o più criteri di riferimento di\ncui al primo comma, di effettiva variabilità in funzione dei risultati\nconseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle\nParti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni dovranno consentire l’applicazione dello specifico\ntrattamento contributivo e previdenziale previsto dalla normativa di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza\ndell’anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è\nassunto dalle Parti quale parametro di definizione per individuarne\nl’ammontare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi aziendali o di gruppo, stipulati successivamente alla data del\npresente rinnovo, avranno durata triennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla data del 17 ottobre 1994 non trova più applicazione la disciplina per\nl’istituzione del “premio di produzione” di cui all’art. 22 del CCNL 5\nfebbraio 1991.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Premi di produzione di cui al punto precedente, gli altri premi ed\nistituti retributivi di analoga natura comunque denominati eventualmente già\npresenti in azienda non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in\nriferimento ai loro importi già concordati e consolidati alla data del 30\nsettembre 1994 le parti, all’atto dell’istituzione del Premio di risultato\ndi cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo\nrestando che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende\nné perdite per i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene confermato che, ai fini del rispetto della non sovrapponibilità dei\ncicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di secondo livello non potrà\nsvolgersi nell’anno solare in cui sia previsto il rinnovo del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCEONLY_trigger\">\u003Ch4>Art. 25bis — Elemento di garanzia retributiva\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le parti considerano la contrattazione di secondo livello uno strumento\nmoderno e appropriato per dare risposte alle esigenze delle imprese e dei\nlavoratori, quindi ritengono indispensabile diffonderla e renderla esigibile,\nin tutte le aziende, nei termini e nelle modalità specificate e regolate dal\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A favore dei lavoratori dipendenti di aziende prive di contrattazione di\nsecondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali\no collettivi di pari natura oltre a quanto spettante per CCNL, viene istituito\nun elemento di garanzia retributiva pari a 6,00 euro mensili per 12 mensilità\ndal gennaio 2012.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-oncerise_detail\">\u003Ch4>Art. 26 — Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I lavoratori, per ciascun anno di anzianità di servizio prestato, hanno\ndiritto ad una tredicesima mensilità di retribuzione globale di fatto, da\ncorrispondersi normalmente alla vigilia di Natale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno medio\ndell’ultimo mese. Per i lavoratori addetti continuativamente a turni\navvicendati, la relativa maggiorazione verrà conteggiata nella tredicesima\nmensilità, sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni\neffettuati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso\ndell’anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della 13- mensilità per\nquanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata agli effetti\ndella 13§ mensilità come un mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora un lavoratore abbia prestato servizio durante il corso dell’anno\nin lavori retribuiti a cottimo e ad economia, il computo della 13- mensilità\nsarà fatto per dodicesimi in base alla retribuzione mensile globale percepita\nper i mesi nei quali ha lavorato a cottimo, ed in base alla retribuzione\nmensile globale percepita per i mesi nei quali ha lavorato ad economia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 27 — Risarcimento danni\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Idanni derivanti da colpa del lavoratore devono essere contestati\nall’interessato, appena possibile. L’ammontare del risarcimento sarà\ndeterminato in relazione all’entità del danno arrecato ed alle circostanze\nin cui si è verificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di accordo si seguirà la procedura stabilita dall’art. 60.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIrisarcimento del danno sarà effettuato dopo la risoluzione\ndell’eventuale controversia mediante trattenute rateali sulla retribuzione\nmensile con quote non superiori al 10% della retribuzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro la trattenuta verrà\neffettuata sull’ammontare di quanto spettante al lavoratore fatte salve le\ndisposizioni ed i limiti di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 28 — Trasferimenti\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il\ntrasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad altra situata in\ndiverso Comune dovranno essere connesse a comprovate ragioni tecniche,\norganizzative e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto con un\npreavviso di 30 giorni e con la relativa motivazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore trasferito, sempre che tale provvedimento comporti come\nconseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora,\nverrà corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, delle\nspese per i mezzi di trasporto per sé e per le persone di famiglia a carico e\nper il trasporto degli effetti (mobili, bagagli, etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre è dovuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per anticipata\nrisoluzione del contratto di affitto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta gli sarà corrisposta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—se celibe senza congiunti conviventi a carico, una indennità di\ntrasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—se capofamiglia, una indennità di trasferimento commisurata ad una\nmensilità di retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’azienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova\nresidenza un alloggio, detta indennità sarà ridotta alla metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore verrà corrisposta la normale retribuzione per tutto il tempo\nstrettamente necessario per il trasferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porta come conseguenza\nl’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà il\ntrattamento economico, se più favorevole, goduto precedentemente, escluse\nquelle competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari\nprestazioni presso lo stabilimento di origine che non ricorrono nella nuova\ndestinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore peraltro comprovi di non potersi trasferire nella\nnuova località per seri motivi di salute o familiari, l’azienda esaminerà\nla possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale\nintendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che non accetta il trasferimento, se licenziato, ha diritto al\npreavviso o alla relativa indennità sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che abbia ottenuto il trasferimento su sua richiesta non\ncompetono le indennità ed il trattamento di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell’azienda e che entro 5\nanni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non\ndisciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva prima del\ntrasferimento, saranno rimborsate le spese necessarie per il viaggio di ritorno\nper lui e la famiglia e per il trasporto degli effetti, sempreché questo\navvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori delle Categorie Quadri, As, A e B per i quali sia stata\nespressamente stabilita, all’atto dell’assunzione, la possibilità per\nl’azienda di disporre il loro trasferimento, nel caso non accettino il\ntrasferimento stesso, saranno considerati dimissionari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Ch4>Art. 29 — Mensa\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ferme restando le situazioni in atto alla data di entrata in vigore del\npresente contratto, tenuto conto della struttura dei settori e della varietà\ndelle situazioni di fatto che non consentono di pervenire ad una\nregolamentazione uniforme dell’istituto, si conviene che la materia sarà\naffrontata fra Direzione aziendale e RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora in sede aziendale si convenga sulla istituzione del servizio di\nmensa, l’azienda dovrà mettere a disposizione un idoneo locale\nopportunamente attrezzato ed avente i necessari requisiti di igienicità e le\nParti definiranno il numero delle portate, la suddivisione della spesa tra\nazienda e lavoratori, etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la istituzione del servizio di mensa dovrà tenersi conto delle\nsituazioni obiettive esistenti nelle singole unità produttive, quali ad\nesempio la distanza dallo stabilimento rispetto alla residenza della prevalenza\ndei lavoratori, il rapporto tra maestranze in forza e i lavoratori che\nutilizzano il servizio, etc.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 30 — Appalti e esternalizzazioni\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di\nlegge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria continuativa\ndegli impianti di produzione e le attività di trasformazione proprie\ndell’azienda stessa, che siano tali da consentire la normale utilizzazione,\nper omogenee specializzazioni, delle prestazioni lavorative giornaliere di uno\no più lavoratori, ad eccezione di quelli che necessariamente devono essere\nsvolti da personale esterno e\u002Fo al di fuori dei normali turni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto stabilito dal 1° comma, le aziende daranno\ninformazione alla RSU, con preavviso di almeno 10 giorni, ridotto a 24 ore nei\ncasi di urgenza, dei lavori affidati in appalto e la denominazione\ndeN’impresa appaltatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda appaltante deve richiedere all’azienda appaltatrice il\nrispetto delle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto\ndalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello\nnazionale del settore merceologico cui appartiene l’azienda appaltatrice\nstessa, nonché delle norme assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche.\nL’adempimento di quanto sopra comporterà la stipulazione di una\ncorrispondente clausola nei relativi contratti di appalto, con previsione di\nautomatica rescissione del contratto stesso in caso di inadempienza che il\ncommittente si riserva di verificare anche su segnalazione delle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende forniranno informazioni alle RSU in ordine ad eventuali decisioni\nrelative al decentramento in via permanente di fasi significative del proprio\nprocesso produttivo al di fuori dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di prevenire, nel settore, fenomeni di infiltrazioni mafiose e i\nreati contro il territorio e l’ambiente, riteniamo che questa stagione\ncontrattuale debba affrontare il tema della legalità anche attraverso la\ncontrattazione collettiva e il protagonismo diretto delle parti sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto le Parti convengono di affrontare il tema della legalità,\npromuovendo l’istituzione di un tavolo nazionale permanente di confronto\ncostituito dalle parti firmatarie, congiuntamente a INPS, INAIL, Ministero\ndegli Interni, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, per realizzare\nprotocolli e linee guida per la legalità, il contrasto al lavoro nero, il\ncontrollo dei flussi di manodopera e di eventuali fenomeni di riciclaggio dei\ncapitali illeciti e nelle forniture e nei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività di monitoraggio svolto dall’Osservatorio sulle aziende e\u002Fo\nsulle cave sequestrate o confiscate e del monitoraggio delle aziende che hanno\nadottato comportamenti moralmente etici, sarà disponibile quale strumento\nutile in caso di affidamento in appalto di tutte quelle attività, diverse\ndalla produzione, necessarie al miglior funzionamento dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti promuoveranno azioni volte a verifiche preventive sulla regolarità\nfiscale e contributiva delle aziende appaltatrici. Le aziende appaltanti\npromuoveranno, inoltre, nei confronti delle aziende appaltatrici il rispetto\ndelle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende\nappaltatrici stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 31 — Ambiente di lavoro - Rappresentanti dei lavoratori per la\nsicurezza.\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>A)Le parti ribadiscono che la tutela della sicurezza e della salute nei\nluoghi di lavoro, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle\ndisposizioni legislative vigenti, ed in particolare con riferimento al D.Lgs.\nn. 81\u002F2008, costituisce un obiettivo condiviso che occorre perseguire anche con\niniziative, a favore delle aziende dei settori rappresentati e dei loro\ndipendenti, come definite nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio, per lo\nsviluppo della cultura della sicurezza e della prevenzione. Le stesse parti\nesamineranno, nell’ambito degli incontri previsti dal punto 1 della Parte\nGenerale (Relazioni Industriali) del presente contratto, le proposte di legge e\nle iniziative di carattere normativo di interesse per i settori dei laterizi e\nmanufatti cementizi che venissero avanzate in Italia o nell’ambito della UE\nCiò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di\nindirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o\namministrativi, anche con particolare riferimento alle cave. Analoghe linee di\nindirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle Autorità locali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In linea con quanto sopra affermato, le parti si attiveranno per la verifica\ndell’applicazione, per le aziende del settore, dell’Accordo Europeo\nMultisettoriale (NEPSI), sottoscritto il 25 aprile 2006, sulla protezione dei\nlavoratori che manipolano e utilizzano la silice cristallina e i prodotti che\nla contengono, il cui testo è recepito nel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, per quanto riguarda l’impatto ambientale, in presenza di\nproblematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello\nterritoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali\nproblematiche vengano rappresentate alle parti nazionali, nell’ambito degli\nincontri citati nel primo comma, per attivare le indicazioni ed i suggerimenti\ndi tale livello e per acquisire sui temi specifici indicazioni che possano\nessere utilizzate quale base di supporto nel confronto con le Istituzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese su richiesta delle RSU e\u002Fo delle OO.SS. effettueranno annualmente\nun incontro specifico sui temi dell’ambiente e della sicurezza. In\nparticolare, in tali incontri, saranno forniti dalle imprese ed analizzati tra\nle parti i dati relativi agli andamenti infortunistici nelle singole unità\nproduttive, catalogati per gravità e frequenza. In tale occasione, formeranno\noggetto di esame anche gli eventuali problemi, evidenziati nel corso della\nriunione periodica indetta ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 81\u002F2008, che\nabbiano attinenza con le materie previste dalla stessa norma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base di tali informazioni, le parti individueranno miglioramenti alle\nmetodiche di prevenzione in atto con particolare riferimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)alla logistica di stabilimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)alla analisi e miglioramento dei percorsi all’interno delle unità\nproduttive, sulla scorta dei dati del registro infortuni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)alla verifica delle procedure di sicurezza relative alle attività di\nmanutenzione al fine di un’eventuale implementazione delle stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)ai dispositivi di protezione individuali prescritti dai documenti di\nanalisi del rischio in essere nelle unità produttive, con particolare riguardo\nalla infortunistica determinatasi per lo scorretto o mancato utilizzo dei\ndispositivi di protezione individuali disponibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)all’attività di imprese esterne all’interno di stabilimenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei\nlavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto\nsoccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva,\ncondivisione nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei\npreparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i\nrischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli\nriguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente con tali obiettivi, il datore di lavoro, i dirigenti e\npreposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile\ndel servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per\nla sicurezza collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e\nresponsabilità per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e\nmigliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative, i\nlivelli di salute nei luoghi di lavoro e di tutela dell’ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della\npropria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su\ncui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente\nalla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della\nprevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in\nmateria e sono altresì titolari di specifici diritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori in particolare devono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai\nfini della protezione collettiva ed individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle\nprescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono\nesposti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili,\nle sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre\nattrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli\nprotettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta\nconservazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari,\napparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di\nprotezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono\na conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, neN’ambito delle\nloro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o\npericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e\nsicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle\nproprie mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad\nevitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo\nnell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) sono attribuiti,\nin particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione\npreventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità\npreviste dalle discipline vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I R.L.S. sono tenuti a fare un uso strettamente riservato e interno dei\ndocumenti ricevuti ed esclusivamente connesso all’espletamento delle proprie\nfunzioni rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi\nlavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere\nsanitario riguardanti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi aziendali di miglior favore in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81\u002F2008 e dall’accordo\ninterconfederale del 12 dicembre 2018, si concorda la seguente disciplina in\nmerito ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Numero dei rappresentanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) All’atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità\nproduttive i lavoratori eleggono, all’interno della RSU, il rappresen tante\nper la sicurezza nei seguenti numeri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—n. 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16\na 200 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—n. 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201\na 1.000 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Modalità e procedure per l’elezione o designazione dei rappresentante\nper la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne le modalità e le procedure per l’elezione o\ndesignazione del rappresentante per la sicurezza, si intendono qui richiamate\nle disposizioni sulla materia di cui all’accordo interconfede- rale 12\ndicembre 2018 e del relativo Regolamento d’attuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza sono quelle previste\ndall’art. 50 del D.Lgs. n. 81\u002F2008, come integrate dal punto n. 2), Parte I,\ndell’Accordo Interconfederale 12 dicembre 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, è dato obbligo all’Azienda, nei confronti del rappresentante per\nla sicurezza di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>consultarlo sulle iniziative aziendali che riguardano i programmi di\ninformazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della\nprotezione della loro salute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fornirgli informazioni sulle innovazioni tecnologiche che hanno riflessi\nsulla sicurezza e salute dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fornirgli informazioni sui mezzi e sulle procedure di prevenzione da\nadottare nel caso di impiego di una nuova sostanza che comporti potenziali\nrischi per la salute dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fornirgli informazioni sui programmi di prevenzione e di sicurezza\npredisposti dall’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fornirgli informazioni sul Documento sulla Sicurezza e sulle rilevazioni\nambientali dei fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Modalità di consultazione - informazioni e documentazione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la\ndocumentazione aziendale, si intende richiamato l’accordo interconfederale 12\ndicembre 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ consentito, unicamente aN’interno dell’azienda, l’accesso al\nDocumento di valutazione dei rischi per il RLS, secondo quanto previsto\ndall’art.18, comma 1 del D.lgs. n.81\u002F2008, anche in formato elettronico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>5)Permessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, i\nrappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le RSU,\nutilizzano permessi retribuiti pari a 56 ore annue per l’espletamento delle\nattribuzioni di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si fa\nriferimento a quanto previsto dalla Parte 1, punto 2.1 dell’Accordo\nInterconfederale 12 dicembre 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seconda delle esigenze derivanti dall’espletamento dei propri compiti i\nrappresentanti dei lavoratori per la sicurezza potranno richiedere\nall’azienda l’anticipo all’anno in corso del 30% massimo delle ore di\npermesso previste per l’anno successivo e, negli stessi limiti, l’utilizzo\ndei permessi per l’anno in corso all’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle 32 ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun\nrappresentante per la sicurezza di cui alla parte I, punto 3), dell’accordo\ninterconfederale 22 giugno 1995, nelle aziende o unità produttive che occupano\npiù di 15 dipendenti, dovranno trovare equilibrato, consensuale\nsoddisfacimento, le esigenze sia della formazione di base che di quella\nspecifica. L’azienda provvede che la formazione del rappresentante per la\nsicurezza sia periodicamente aggiornata in conseguenza della evoluzione dei\nrischi negli ambienti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)Riunioni periodiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione del comma 1 dell’art. 35 del D.Lgs. n. 81\u002F2008, le\nriunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso\ne su ordine del giorno scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della\nriunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o\ndi significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Della riunione viene redatto verbale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Nota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che il rappresentante per la sicurezza è\nl’interlocutore istituzionale della Direzione aziendale per le materie della\nsicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il rappresentante per la\nsicurezza è tenuto a fare uso delle notizie e della documentazione ricevute,\nin relazione alla sua funzione, nel rispetto del segreto industriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione paritetica, fermo restando il numero dei componenti già\nprecisato - e ferme restando le previsioni dell’accordo inter- confederale 22\ngiugno 1995 e le competenze degli organismi da questo previsti - avrà le\nfunzioni ed i compiti illustrati dall’art. 51 del D.L. n. 81\u002F2008 e si\noccuperà delle sue modalità applicative in modo da limitare il più possibile\ndisarmonie o conflittualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che i diritti derivanti ai rappresentanti per la\nsicurezza dalla presente regolamentazione realizzano le finalità previste\ndall’art. 9 della legge n. 300\u002F1970, in materia di ricerca, elaborazione ed\nattuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei\nlavoratori. Le parti nel condiviso obiettivo di assicurare, nel rispetto delle\nnorme di legge e regolamentari, la miglior tutela della sicurezza nei luoghi di\nlavoro, convengono sull’opportunità di esaminare a livello nazionale, in\noccasione di uno dei due incontri dell’Osservatorio, l’andamento del\nfenomeno infortunistico nei settori coperti dal presente contratto. In tale\noccasione allo scopo di dare un contributo di conoscenza e suggerimenti di\ncomportamento utili, ai fini della prevenzione saranno congiuntamente valutate\nle risultanze delle rilevazioni statistiche, su dati che l’Osservatorio\nraccoglierà ed elaborerà in forma aggregata, atti a rilevare la frequenza, la\ngravità e la durata media degli eventi infortunistici, ripartiti per grandi\naree territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con cadenza biennale le parti esamineranno la possibilità di estendere le\nrilevazioni dell’Osservatorio alle tipologie di infortunio e alle aree di\nrischio con l’obiettivo di individuare eventuali iniziative di informazione,\nsensibilizzazione e formazione di cui la parte imprenditoriale, ove necessario,\nsi farà carico nel quadro degli indirizzi generali di settore per il\nrafforzamento della prevenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende, nell’organizzare le attività lavorative della giornata,\nsettimana o turno, in reparto per ogni singola unità produttiva, ove si\nverifichi la presenza di un solo addetto in turno, garantiranno i livelli\nminimi di sicurezza previsti dagli articoli 18 comma 1 lett. t), 43, 45 e 46\ndel D. Lgs 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)Sicurezza nelle manutenzioni e negli appaiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si ritiene che la realizzazione di un corretto sistema di gestione integrato\nsalute - sicurezza - ambiente deve comprendere anche le attività del personale\ndelle imprese appaltatrici che operano nel sito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività di manutenzione, collegata al mantenimento della sicurezza ed\nefficienza degli impianti, anche quando queste attività siano affidate ad\nimprese terze, fa parte del sistema integrato di gestione salute - sicurezza -\nambiente e come tale è oggetto di confronto tempestivo e coinvolgimento\ndell’R.L.S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tema della sicurezza per le attività appaltate rappresenta un valore\ncondiviso che riguarda tutti i soggetti presenti nei siti produttivi e consente\ndi conciliare l’interesse preminente per la sicurezza delle persone, la\nsalvaguardia dell’integrità degli impianti e la tutela dell’ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Nota a verbale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente richiamato dal presente articolo, si fa\nriferimento a quanto contenuto nell’Accordo interconfederale sulla\nRappresentanza e Pariteticità in materia di Salute e Sicurezza sottoscritto in\ndata 12 dicembre 2018 da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giornata della Sicurezza - 28 aprile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che l’Organizzazione Internazionale del Lavoro OIL ha\nistituito la Giornata Mondiale per la Sicurezza sul lavoro, che si svolge il 28\naprile di ogni anno, le Parti concordano nel dare operatività alla suddetta\ndata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione di tale data le aziende, congiuntamente con le OO.SS., daranno\nattuazione ad iniziative concordate, di formazione e\u002Fo informazione, volte alla\nsensibilizzazione di tutti i lavoratori sul tema della sicurezza sul posto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 31bis — Ambiente di lavoro - efficienza energetica\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Sulla base dell’Avviso comune del 21 dicembre 2011, siglato da\nConfindustria, CGIL, CISL e UIL, le Parti intendono promuovere l’efficienza\nenergetica come importante strumento che rappresenta un’occasione di crescita\nindustriale e occupazionale per i Settori dei laterizi e dei manufatti\ncementizi, attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie e l’applicazione di\nquelle esistenti su vasta scala.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che l’efficienza energetica è una fondamentale\nmisura di rilancio delle competenze dei Settori interessati dal presente\ncontratto ed intendono promuovere fattori premianti legati ai comportamenti\nvirtuosi in campo energetico e ambientale, con lo scopo di raggiungere\nobiettivi minimi di efficienza energetica, fissati dalle Istituzioni\ncomunitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 31 ter— Ambiente di lavoro- controllo a distanza\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Qualora il controllo a distanza fosse anche effetto indiretto di un sistema\ndi videosorveglianza realizzato per esigenze produttive o per la sicurezza sul\nlavoro, l’azienda ne darà comunicazione alla RSU e\u002Fo alle OO.SS\nTerritoriali, ai sensi e per gli effetti dell’art.23 del D.Lgs.\nn.151\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dati raccolti non potranno essere utilizzati per gli effetti degli\narticoli 51, 52 e 53 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch4>Art. 32 — Infortuni sul lavoro e malattie professionali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,\nprevidenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal\npresente articolo. L’infortunio sul lavoro, anche se consente la\ncontinuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato\nimmediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano\nessere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga\nattribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte\nnell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore\ndiretto il quale deve informare la direzione per i provvedimenti del caso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando l’infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la\ndenuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute\ntestimonianze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà\nattenersi alle disposizioni previste nell’art. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore sarà conservato il posto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il\nquale egli percepisce l’indennità per inabilità temporanea previsto dalla\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ò) in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col\nrilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto\nassicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di\nassolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più\nadatte alla propria capacità lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per la prima\ngiornata nella quale abbandona il lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o\nmalattia professionale una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in\nforza di disposizioni legislative e\u002Fo in altre norme, fino al raggiungimento\ndella normale retribuzione netta, per un periodo massimo di diciotto mesi,\noperando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda corrisponderà alla scadenza dei singoli periodi di paga\nl’indennità di infortunio a carico dell’INAlL a condizione che dette\nanticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e\nche venga garantito dall’Istituto medesimo il loro sollecito rimborso, in\nogni caso non oltre 60 giorni dalla chiusura della pratica, tramite accordi con\nle aziende interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico di cui ai precedenti commi, verrà corrisposto ai\nlavoratori sempreché l’infortunio o la malattia professionale siano\nriconosciuti dall’INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto\ncorrispostogli nel caso in cui l’erogazione dell’indennità da parte\ndell’lNAlL non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del\nlavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’eventuale periodo d’infortunio e di malattia professionale\neccedente la scadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale\ntrattamento assicurativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda nel frattempo corrisponderà, ove richiesti, acconti per la\nparte a suo carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a\nconcorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo dell’invalidità temporanea o del periodo di\ndegenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio\ndel certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il\nlavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della infermità oltre i termini di conservazione\ndel posto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere\nservizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ciò non avvenga e l’azienda non provveda al licenziamento il rapporto\nrimane sospeso a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera\ndi assistenza e soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono\nessere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono condivise alcune indicazioni che prevederanno particolari azioni di\nmonitoraggio periodico per valutarne l’efficacia e per introdurre eventuali\nazioni correttive; attenzione agli eventi definiti “quasi infortuni” e dei\ncomportamenti non sicuri; specifiche azioni in collaborazione con ri nail per\ndiffondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare\nriferimento alle peculiarità di ciascun settore produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)I ratei della tredicesima mensilità corrisposti dall’Istituto\nassicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure\ndel trattamento economico di cui al presente articolo. Pertanto dalla\ntredicesima mensilità di cui all’art. 26 non saranno effettuate detrazioni\nper i periodi di assenza dal lavoro per infortunio o per malattia\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)L’integrazione dovuta dall’azienda si ricava per differenza tra la\nretribuzione lorda mensile e l’indennità corrisposta dall’Istituto\nopportunamente lordizzata dei contributi assicurativi e previdenziali a carico\ndel lavoratore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 33 — Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere\ncomunicata all’azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in\ncui si verifica l’assenza stessa. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far\npervenire all’azienda, non oltre il terzo giorno dall’inizio\ndell’assenza, il numero di protocollo identificativo del certificato di\nmalattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve\nessere comunicata all’azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in\ncui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da\nsuccessivi numeri di protocollo identificativi, che il lavoratore deve\nconsegnare o far pervenire all’azienda entro il terzo giorno dalla scadenza\ndel periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato\nmedico precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra\nindicati, a meno che non vi siano giustificate ragioni di impedimento,\nl’assenza si considera ingiustificata, L’azienda ha facoltà di far\ncontrollare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in\nmateria, non appena ne abbia constatata l’assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a\ntrovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo dalle ore\n10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 di ciascun giorno, o in quelle\ndiverse fasce orarie che fossero stabilite da disposizioni legislative o\namministrative, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal\ndomicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le\nvisite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione\nall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione\nsanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è\nobbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l’assenza sarà\nconsiderata ingiustificata e pertanto perseguibile con i provvedimenti\ndisciplinari di cui all’art. 51 fatte comunque salve le comprovate cause di\nforza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività\nlavorativa anche a titolo gratuito durante l’assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non\nsul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avvenendo l’interruzione del servizio per malattia od infortunio non sul\nlavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino\nad un massimo di 14 mesi. A titolo esemplificativo ai fini del conteggio del\nperiodo di comporto espresso in mesi la conversione in giorni corrisponde a 425\ngiorni (14 mesi) di calendario su 912 (30 mesi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto alla conservazione del posto viene a cessare qualora il\nlavoratore, anche con più periodi di infermità, raggiunga in complesso 14\nmesi di assenza nell’arco di 30 mesi consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al superamento dei limiti di conservazione del posto di cui ai precedenti\nparagrafi, il lavoratore che rientra nelle patologie che richiedano il ricorso\na terapie salvavita intensive, gravi malattie cardio vascolari, oncologiche o\ndi emodialisi, debitamente documentate e certificate dalle strutture sanitarie\npubbliche o convenzionate, potrà usufruire, del prolungamento del periodo di\ncomporto fino ad un massimo di 18 mesi (545 giorni) aggiuntivi, nell’arco di\n36 mesi consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il termine della conservazione del posto, ove la azienda risolva il\nrapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento previsto dal\npresente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l’indennità\nsostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\ndi riprendere servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro\nsenza obbligo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto\nrimane sospeso a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo attivato dalle donne vittime di violenza (art. 35bis lettera B1\ndel presente CCNL) per il tempo necessario all’esecuzione del percorso di\nprotezione e recupero psico-fisico, costituisce prolungamento del periodo di\ncomporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico dovuto al lavoratore in caso di malattia o\ninfortunio non sul lavoro è disciplinato dagli articoli 77 e 93 ai quali si\nrinvia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Nota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono la opportunità che le aziende, neN’ambito della\npropria autonomia decisionale, valutino la possibilità di applicare la\ndisposizione di cui al penultimo comma del presente articolo in presenza di\nmalattie con lunga degenza ospedaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 34 — Tutela da tossicodipendenza e da disturbi comportamentali\npatologici loro familiari\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le Parti, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 26 giugno 1990, n.\n162, convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori cui viene accertato, secondo le previsioni di legge, lo stato\ndi tossicodipendenza ovvero la presenza di disturbi comportamentali patologici\nquali alcolismo, anoressia, bulimia, che intendono accedere ai programmi\nterapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle Aziende Sanitarie\nLocali o di altre strutture terapeutico-ria- bilitative e socio-assistenziali,\nse assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di\nlavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di\ncontratto, per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è\ndovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un\nperiodo non superiore a tre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendono avvalersi della facoltà di cui sopra dovranno\navanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima\ndell’inizio del programma cui intendono partecipare, fornendo adeguata\ndocumentazione circa il programma stesso e la sua presumibile durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, familiari - intendendosi per tali il coniuge, il genitore, i\nfigli o il convivente more uxorio- di una persona tossicodipendente o affetta\nda un disturbo comportamentale patologico come esplicitato nel secondo comma\ndel seguente articolo, possono, a loro volta, essere posti, a domanda, in\naspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto per\nconcorrere al programma terapeutico e socioriabilitativo della persona\ncorrelato al disturbo comportamentale patologico certificato dai servizi delle\nAziende Sanitarie Locali, qualora gli stessi servizi sanitari ne accertino la\nnecessità. Gli interessati dovranno avanzare la relativa richiesta alla\nDirezione aziendale almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’aspettativa,\nfornendo adeguata documentazione circa lo stato di tossicodipendenza del\nfamiliare, il programma cui questi partecipa, nonché l’attestazione di cui\nsopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori in aspettativa dovranno fornire periodica attestazione circa la\nprosecuzione della loro partecipazione al trattamento riabilitativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e non\nsono frazionabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa l’azienda potrà\nricorrere ad assunzioni a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 35 — Permessi\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che ne faccia domanda per giustificati motivi, verranno\nconcessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, dei brevi permessi che\nl’azienda non è tenuta a retribuire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 35bis - Congedi\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>A)Permessi per eventi e cause particolari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma, della Legge 8 marzo\n2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al\ndecreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il\nlavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito\nall’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge,\nanche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non\nconvivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della\nlavoratrice o del lavoratore medesimi o del convivente, purché la stabile\nconvivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione\nanagrafica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>Al padre in occasione della nascita del figlio o in caso di adozione o\naffidamento, secondo le vigenti normative in materia, saranno riconosciuti i\ngiorni di “congedo obbligatorio” secondo le modalità previste dalle leggi\nvigenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto ad avvertire, in tempo\nutile, rispetto all’inizio della propria prestazione, il datore di lavoro\ndell’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà\nutilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e\nquelli non lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti\nindicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque\ngiorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del\nmedico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o\ndel medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della\nstruttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a\ndocumentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi\nconsentiti, con dichiarazione sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso\no dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità, documentata\ncome indicato al 3° comma, o della necessità di provvedere a conseguenti\nspecifici interventi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di grave infermità dei soggetti indicati, documentata come al 3°\ncomma, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa\nall’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento\ndell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro\ncomplessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della\nlavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che\nsono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di\nproduzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a\ndocumentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga\naccertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a\nriprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il\ncorrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri\neventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste\ndalle presenti disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità\nconcordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento\ndell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli\ninterventi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ipermessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti\nper l’assistenza delle persone di cui all’art. 33 della Legge 5 febbraio\n1992, n. 104 e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)Congedi per gravi motivi familiari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, secondo comma,\ndella Legge n. 53\u002F2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d’attuazione di\ncui al Decreto Interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, il lavoratore ha\ndiritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente\nindicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione\npersonale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art.\n433 cod. civ. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap,\nparenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà\nessere superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIlavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la\ndurata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello\nstesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi\nconsentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i\nsoggetti sopra indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione\nprevisti dall’art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo,\nad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente.\nL’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo\ne determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in\nrelazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni\norganizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente.\nSu richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi\n20 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo\npuò essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto\nin relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già\nconcessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine\nnonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di\naltro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo di cui alla presente lettera B) può essere altresì richiesto\nper il decesso di uno dei soggetti di cui all’art.l D.M. 21 luglio 2000,\nn.278, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare\npermessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni. Nel\ncaso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi\nnon superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro\n24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di\neccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga\nfruito comunque entro i successivi sette giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata\nnella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del\ntermine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo di cui al presente articolo il lavoratore\nconserva il posto di lavoro nell'Incarico già assegnato, non ha diritto alla\nretribuzione, né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non\npuò svolgere alcun tipo di attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Cp>B1) Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le donne vittime di violenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi\nsociali comunali, da Case rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto ad un\ncongedo retribuito indennizzato conto Inps (in base al- l’art. 24 del Decreto\nLegislativo n. 80 del 15 giugno 2015 e successive modifiche ed integrazioni)\nnon superiore a tre mesi (fruibile anche a giorni o a ore) utilizzabile\nnell’arco temporale di tre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al verificarsi delle condizioni previste, qualora non ostino problematiche\ndi natura tecnico-organizzativa, le lavoratrici interessate avranno la\npossibilità di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di\nprotezione per un periodo retribuito di ulteriori tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale congedo potrà essere fruito, previo preavviso, su base oraria o\ngiornaliera nell’arco temporale di tre anni. Le lavoratrici avranno, secondo\nle disposizioni di cui sopra, altresì, diritto alla trasformazione, anche\ntemporanea, del rapporto di lavoro a tempo parziale e saranno agevolate\nnell’utilizzo di forme di flessibilità oraria e\u002Fo di modalità di\nsvolgimento della prestazione lavorativa e nel trasferimento presso altra sede\naziendale se richiesto dalla stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, per esigenza o nell’eventualità che si ritenesse necessario,\npotranno organizzare campagne di sensibilizzazione e\u002Fo informazione sui temi\nafferenti la prevenzione alla violenza sulle donne e delle molestie nei luoghi\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>C)Congedi per la formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, Legge 8 marzo 2000, n. 53, i\nlavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda\npossono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi\nper un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato,\nnell’arco dell’intera vita lavorativa, al fine di completare la scuola\ndell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma\nuniversitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse\nda quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno\n30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni\nprima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi\ndella richiesta ed allegando la relativa documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze\ntecnico organizzative e in caso di diniego o differimento del congedo\ninformerà l’interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della\nnormale attività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente\nassentarsi dall’unità produttiva a questo titolo non dovranno superare\nl’1% del totale della forza occupata, eccezion fatta per le unità produttive\nfino a 149 dipendenti dove potrà comunque assentarsi n.1 lavoratore; fermo\nrestando quanto sopra, le Parti si danno atto che i valori frazionari\nrisultanti dall’applicazione della suddetta percentuale pari o superiori a\n0,50 saranno arrotondati all’unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro\nnell’incarico già assegnato e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo\nnon è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumula- bile con le\nferie, con la malattia e con altri congedi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricorso al Part Time per i Lavoratori che hanno diritto ai congedi di cui ai\npunto A) B) 57) e C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che rientrano nella concessione dei congedi di cui al punto\nA), B) B1) e C) del presente articolo, al fine di elevare la capacità di\nbilanciare in modo equilibrato il lavoro e gli impegni della vita privata\n(Work-life balance) sarà concesso, compatibilmente con le esigenze\ntecnico-organizzative, la riduzione dell’orario di lavoro (Part Time\nreversibile) per un periodo di 1 anno con possibilità di proroga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali di cui\nalle lettere A), B) B1) e C) del presente articolo non si cumulano con diversi\ntrattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale, ferme\nrestando, ove esistenti, condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch4>Art. 35 ter - Tutela delle lavoratrici madri, delia maternità e della\npaternità\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Per le tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le\nrelative norme in vigore ed in particolare quelle di cui al Decreto Legislativo\nN. 151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice riceverà inoltre un trattamento di assistenza ad\nintegrazione di quello di legge, fino al raggiungimento del 100% della\nretribuzione mensile di fatto netta per l’assenza obbligatoria di cui\nall’Art. 22, comma 1 del Decreto di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento spetta anche al padre lavoratore nei casi previsti\ndall’art.28 del medesimo decreto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza per maternità, nei limiti del periodo di astensione\nobbligatoria, non interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a\ntutti gli effetti legali e contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al padre e alla madre lavoratori sarà concesso, anche in unità orarie,\nl’utilizzo dei congedi di cui all’articolo 32 del D.Lgs. n.151\u002F2000 e\nnormative successive.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 36 — Tutela alle categorie dello svantaggio sociale e lavoratori\nimmigrati\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le Parti, nella condivisa opportunità di interventi di legge in favore\ndelle categorie socialmente svantaggiate, in particolare i lavoratori\nimmigrati, e altresì a sostegno del volontariato, impegnano le Direzioni\naziendali a dedicare la loro attenzione per una efficace applicazione delle\nnorme di tutela esistenti rendendo coerente la loro azione ed aggiornando i\nloro comportamenti alle disposizioni che sono introdotte per l’attuazione\nnell’ordinamento interno di direttive comu-nitarie concernenti le predette\ncategorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in particolare, impegnano le aziende a prendere in considerazione\ncon la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità\ntecnico-organizzative il problema dell'Inserimento nelle proprie strutture dei\ndisabili riconosciuti invalidi civili ai sensi di legge in funzione della\ncapacità lavorativa degli stessi, tenendo conto anche delle risultanze degli\nesami svolti a livello nazionale secondo quanto previsto al punto 1) del\nsistema di relazioni industriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, le Parti, nell’ambito dell’attività del CBMC,\nproporranno, sulla scorta delle esperienze già maturate, interventi diretti a\nfavorire il rispetto delle differenze di culto religioso e segnaleranno le\nesperienze di organizzazione dell’attività aziendale volta a favorire\nl’integrazione dei lavoratori migranti con l’indicazione dei risultati che\nne sono conseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione ha altresì il compito di valutare la fattibilità,\navvalendosi della collaborazione del CBMC, di progetti di traduzione in lingua\nstraniera delle norme di sicurezza con riferimento alle tipologie aziendali\ncaratterizzate da una significativa presenza di lavoratori stranieri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che la materia relativa alle festività è regolata con legge dello\nStato; che il presente CCNL regolamenta gli istituti delle ferie e dei permessi\nper riduzione di orario di lavoro o ex festività; che la determinazione del\nmomento di fruizione delle ferie o degli altri istituti resta prerogativa\ndell’organizzazione della singola impresa; considerato che nei settori dei\nlaterizi e manufatti in calcestruzzo si registra un progressivo aumento della\npresenza di lavoratori immigrati extracomunitari; le Parti convengono che,\ntenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali,\npossano favorevolmente essere prese in considerazione le richieste avanzate dai\nsuddetti lavoratori, anche per il tramite delle RSU, per il godimento di un\nperiodo legato alla loro specifica condizione ed alle conseguenti esigenze di\nferie e permessi retribuiti di cui agli articoli 10 e 15 del presente CCNL,\ndella durata complessiva non superiore a tre settimane. Durate superiori\ndovranno essere concordate tra Azienda e RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 37 — Permessi ai lavoratori studenti\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei\nlavoratori, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi\nsuccessivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono\nfrequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico e svolti\npresso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Icorsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata\ninferiore a 300 ore di insegnamento effettivo. Il lavoratore potrà richiedere\npermessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibile anche\nin un solo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’arco di un anno potrà usufruire di permessi retribuiti il 3% dei\nlavoratori occupati nell’unità produttiva, compatibilmente con l’esigenza\ndel regolare svolgimento dell’attività produttiva dello stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità\nproduttive che occupino almeno 25 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre ai destinatari della presente norma, così come individuati al 1°\ncomma, potranno beneficiare dei permessi retribuiti di cui al 3° comma, ferme\nrestando tutte le altre disposizioni, i lavoratori che frequentino i corsi\nsperimentali di recupero della scuola dell’obbligo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tali lavoratori le ore di permesso retribuito sono elevate fino ad un\nmassimo di 200 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIlavoratore dovrà presentare domanda scritta alla Direzione aziendale\nalmeno un mese prima dell’inizio del corso, specificando il tipo di corso, la\ndurata, l’Istituto organizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà fornire all’azienda un certificato di iscrizione al\ncorso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l’indicazione\ndelle ore relative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori stranieri che si iscrivano e frequentino, durante il primo\nanno di presenza in azienda, corsi di apprendimento della lingua italiana\norganizzati da enti formalmente riconosciuti dai competenti organi della\nPubblica Amministrazione, saranno concessi permessi fino ad un massimo di 50\nore. Su richiesta dell’azienda, i lavoratori stranieri dovranno presentare un\nattestato che dimostri la regolare partecipazione alle lezioni durante il\ngodimento dei permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra\nindicato, sarà seguito l’ordine di precedenza delle domande, ferma restando\nla valutazione delle esigenze di cui al comma quarto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la frequenza ai corsi cada in ore di sospensione o riduzione\ndi orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a\nnorma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Ch4>Art. 37bis - Formazione professionale - Fondimpresa\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto dagli Accordi Interconfederali in materia\ndi formazione professionale e dalla legislazione vigente, le Parti, anche in\nrelazione alle innovazioni derivanti dalla evoluzione tecnologica ed\norganizzativa, concordano sull’importanza della formazione professionale\nquale strumento fondamentale per la valorizzazione professionale delle risorse\numane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto le Parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e\nresponsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di Accordi\nInterconfederali e del presente contratto che la formazione debba essere\norientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—consentire ai lavoratori l’acquisizione di professionalità specifiche\nin grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni\ntecnologiche ed organizzative dei settori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro\nnell’intento di facilitare l’incontro tra domanda e offerta e consentire\nuna maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori onde prevenire\nl’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di elevare la professionalità dei lavoratori e di renderla sempre\npiù compatibile con le innovazioni tecnologiche dei processi produttivi,\nladdove l’azienda ne ravvisi la necessità, la stessa unitamente alle RSU e\u002Fo\nalle Organizzazioni Territoriali di Feneal Filca Fillea, ove presenti,\ndefiniranno l’adeguato numero di ore e le relative modalità di formazione\nannuale dei lavoratori sui processi produttivi, distribuite uniformemente tra i\nvari profili professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I percorsi formativi saranno certificati secondo le norme vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’Osservatorio di cui alla Parte Generale, lett. A), è affidato il\ncompito di monitorare le normative vigenti in materia di formazione\nprofessionale, sia a livello comunitario che nazionale e regionale al fine di\ninformare i propri rappresentanti sulle opportunità di finanziamento\nattivabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della adozione del Regolamento dell’Osservatorio le Parti\nstipulanti definiranno le modalità per l’attività da svolgere da parte\ndell’Osservatorio stesso in materia di formazione professionale e potranno\nvalutare la possibilità di affidare l’aspetto tecnico-operativo della\nsuddetta attività ad una Commissione per la Formazione che opererà in\nraccordo con l’Osservatorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda i piani di formazione aziendale da sottoporre\nall’approvazione di Fondimpresa secondo le modalità previste dalla legge\nnazionale e dalle norme regionali, compresi quelli in materia di igiene e\nsicurezza sul lavoro, le aziende concorderanno gli stessi con le RSU e, in\nassenza delle stesse, con le OO.SS. territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I piani formativi di Settore potranno altresì essere concordati a livello\nterritoriale o nazionale con le rispettive organizzazioni di rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese comunicheranno all’Osservatorio i piani di formazione\nrealizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I piani aziendali di formazione concordati, oltre ai percorsi formativi e\nalle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere le\nmodalità di svolgimento della formazione nonché quelle di partecipazione alla\nstessa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 38 — Permessi per cariche sindacali ed ai lavoratori chiamati a\nfunzioni pubbliche elettive\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni\nsindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e\ndei Sindacati regionali e territoriali di categoria potranno essere concessi\nbrevi permessi retribuiti, fino a 8 ore mensili, cumulabili nell’arco di ogni\nsemestre, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza dal lavoro\nvenga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non\nostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le cariche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere\ncomunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni\nterritoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all’azienda\ncui il lavoratore appartiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne il regime dei permessi a favore di lavoratori chiamati a\nricoprire cariche pubbliche elettive si rinvia a quanto previsto dalla Legge 3\nagosto 1999, n. 265.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 39 — Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche\nelettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Come previsto dall’art. 31 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, integrato\ndalla Legge 3 agosto 1999, n. 265, i lavoratori che siano eletti membri del\nParlamento nazionale o di Assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre\nfunzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in\naspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire\ncariche sindacali provinciali e nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Ch4>Art. 40 — Assemblee\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive con oltre 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto\ndi riunirsi, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di\nlavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto all’assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10\ndipendenti e per un numero massimo di 8 ore all’anno retribuite. Tali\nassemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni — che possono riguardare la generalità dei lavoratori o\ngruppi di essi — sono indette, singolarmente o congiuntamente, dai Sindacati\nstipulanti il presente contratto e\u002Fo dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria\ndell’unità produttiva con ordine del giorno su materie di interesse\nsindacale e del lavoro e, secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni,\ncomunicate al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La data e l’ora dell’assemblea da tenersi durante l’orario di lavoro\ndovranno essere portate a conoscenza della Direzione aziendale con almeno due\ngiorni di preavviso. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al\ndatore di lavoro, dirigenti esterni dell’Organizzazione sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni avverranno nell’interno dell’azienda, nel luogo dalla stessa\nindicato, ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione\ndall’azienda nelle immediate vicinanze dello stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo\ncomunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la\nsicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i\nlavoratori potrà essere assicurata articolando l’assemblea secondo la\ndistribuzione dei turni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 41 — Affissioni\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>La R.S.U, ha diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro\nha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavora tori\nall’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati\ninerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le copie delle comunicazioni di cui sopra potranno essere inoltrate alla\nDirezione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 42 — Versamento contributi sindacali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>L’azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali come\nprevisto dall’art. 26 della L. n 300 del 20 maggio 1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata della delega avrà validità fino a revoca da parte del lavoratore\ninteressato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni delega dovrà contenere le generalità del lavoratore e\nl’organizzazione sindacale a cui l’azienda dovrà versarlo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come previsto dal testo unico del 10 gennaio 2014, il contributo sindacale\nè stabilito nella misura dell’1% degli elementi utili al calcolo della\nretribuzione per 13 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattenute saranno effettuate mensilmente sulle relative competenze del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote sindacali trattenute dall’azienda verranno versate su c\u002Fc bancari\nindicati da ciascun sindacato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda provvederà a rilevare mensilmente le deleghe presenti a favore\ndelle singole O.O.S.S. attraverso il flusso Uniemens trasmesso all’Istituto\nNazionale di Previdenza Sociale (INPS).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 43 — Rappresentanze Sindacali Unitarie\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad integrazione ed attuazione di quanto previsto dall’Accordo In-\nterconfederale per la costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria\nsottoscritto da CONFINDUSTRIA, Intersind e CGIL, CISL e UIL e dall’Accordo\nInterconfederale del 10 gennaio 2014 tra Confin- dustria, Cgil, Cisl e Uil, che\nsi intende qui integralmente trascritto e al quale si fa per brevità rinvio,\nviene concordato quanto segue per i settori laterizi e manufatti in\ncalcestruzzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Costituzione della RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e\nFILLEA-CGIL in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene\ncostituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria, RSU, di cui all’Accordo\nInterconfederale del 10 gennaio 2014, secondo la disciplina e le procedure di\nelezione ivi previste, con particolare riferimento ai termini stabiliti per le\nsingole fasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla condizione che abbiano espresso formale adesione ai citati Accordi\nInterconfederali, l’iniziativa per la costituzione della RSU può essere\nassunta anche dalle altre Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del\nCCNL applicato nell’unità produttiva ovvero le associazioni sindacali\nabilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4,\nsezione terza dell’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014, a condizione\nche abbiamo comunque effettuato adesione formale al contenuto dell’accordo\nInterconfederale del 28 Giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e\ndell’accordo Interconfederale del 10 Gennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui\nall’art, 19 Legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente\ncontratto o comunque aderiscano alla disciplina contenuta negli Accordi\ninterconfederali del 28 giugno 2011, 31 maggio 2013 e del 10 gennaio 2014,\npartecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed\nespressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Composizione della RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla costituzione della RSU si procede mediante elezioni a suffragio\nuniversale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Nella definizione dei\ncollegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni\nsindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di\ncui aN’Art 2095 del C.C., nei casi di incidenza significativa delle stesse\nnella base occupazionale dell’unità produttiva, per garantire un’adeguata\ncomposizione della Rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella composizione delle liste si perseguirà un’adeguata rappresentanza\ndi genere attraverso una coerente applicazione delle norme\nantidiscriminatorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Numero dei componenti della RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei componenti de\u002Fla RSU è pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4componenti nelle unità da 101 a 150 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5componenti nelle unità da 151 a 200 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6componenti nelle unità con oltre 200 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Compiti e funzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La R.S.U, sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui al CCNL 5 febbraio\n1991 e i suoi componenti subentrano alle R.S.A, e ai dirigenti delle R.S.A., di\ncui alla Legge n. 300\u002F1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità\nsindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente\ncontrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal\nvigente contratto e dallAccordo Inter- confederale del 10 gennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla Legge n.\n300\u002F70 per i dirigenti R.S.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Permessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore annuo di permessi è pari a n. 2 ore per ogni dipendente in\nforza presso l’unità produttiva alla data del 1° gennaio di ogni anno. Alle\ndue ore si aggiungono ulteriori 15 minuti per dipendente con un massimo di\nincremento di n. 120 ore per ogni unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto monte ore, già previsto dall’art. 42 del CCNL 5 febbraio\n1991, viene ripartito come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—per l’espletamento dei propri compiti e funzioni la RSU disporrà di un\nnumero di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle R.S.A., a norma\ndell’art. 23 Legge n.300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, titolari delle ore di permessi\nretribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23,\ntrasferiscono alla RSU, una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al\n70%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile\nper la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa\nattribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le precitate Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota\ndei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art.\n23, pari al residuo 30%, che sarà fruita di norma per il tramite dei\nrispettivi componenti la RSU e comunicheranno alle Direzioni aziendali la\nregolamentazione da essa definita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi debbono essere richiesti, per iscritto e con un preavviso di 24\nore, dalla RSU o dalle 0.0.S.S. di riferimento, indicando il nominativo del\nbeneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non\npregiudicare il buon andamento dell’attività produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)Eiezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della RSU saranno eletti, con le modalità previste\ndall’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014, con votazioni a scrutinio\nsegreto e con preferenza unica e secondo il criterio proporzionale con\napplicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti\ndalle singole liste concorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)Modalità della votazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo quanto stabilito al punto 12), parte seconda, dell’Accordo\nInterconfederale del 10 gennaio 2014, parte seconda, sezione terza, il luogo e\nil calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale\nprevio accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti\ngli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della\nproduzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori\ndell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro utilizzando le\nore di assemblea di cui all’art. 20, Legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)Commissione elettorale, scrutatori, componenti dei seggio elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del\nseggio elettorale, disciplinati rispettivamente ai punti 5, 6, 8 e 13, parte\nseconda, sezione terza dell’Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014,\ndovranno espletare il loro incarico al di fuori dell’orario di lavoro,\nnonché durante l’orario di lavoro utilizzando in via eccezionale, previa\nrichiesta, i permessi retribuiti di cui all’art. 23 Legge 20 maggio 1970, n.\n300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i\npoteri e le tutele già previsti dalla legge e dal Contratto collettivo\nnazionale di lavoro a favore dei dirigenti delle R.S.A., e ora trasferiti ai\ncomponenti la RSU in forza degli Accordi Interconfederali del 20 dicembre 1993\ne del 10 gennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il numero dei seggi complessivamente spettanti, la\nripartizione dei seggi tra gli operai e gli impiegati e quadri verrà\neffettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli\naddetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l’eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova\nin forza all’unità produttiva, possono essere candidati anche i lavoratori\naddetti all’unità produttiva assunti con contratti di lavoro a termine la\ncui scadenza comporti una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a\n6 mesi alla data delle elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)Decadenza e revoca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU decade dal mandato ricevuto: alla scadenza dei tre anni dalla data\ndelle elezioni; qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzioni\nprevista dall’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 punto 6), sezione\nseconda; in caso di richiesta di revoca in presenza di raccolta di firme tra i\nlavoratori aventi diritto al voto, superiore al 50% (tali firme, perché\nabbiano valore ai fini della richiesta di revoca, dovranno essere\nopportunamente certificate).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della\nR.S.U. ne determina la decadenza della carica e la sostituzione con il primo\ndei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)Comunicazione della nomina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della R.S.U,\nsarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della\nlocale Associazione territoriale degli industriali a cura delle rispettive\nOrganizzazioni sindacali dei componenti della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analoga comunicazione sarà effettuata anche per le variazioni dei\ncomponenti della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)Disposizioni varie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto riconosciuto in tema di Rappresentanze Sindacali Unitarie con la\npresente regolamentazione non è cumulabile con quanto potrà derivare da\neventuali successive disposizioni di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, CONFINDUSTRIA CERAMICA - Raggruppamento\nLaterizi e ASSOBETON si impegnano a garantire a livello di Unità produttive\ncomportamenti coerenti con quanto sopra convenuto, assicurando, ove necessario,\ngli opportuni interventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 44 — Relazioni sindacali e controversie collettive\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la\nconflittualità, le Parti assumono l’impegno, anche in relazione a quanto\nprevisto dagli Accordi 22 gennaio 1983, 25 gennaio 1990, 31 luglio 1992 e 23\nluglio 1993, di favorire, in caso di controversie collettive, l’esperimento\ndi tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse,\nattraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU In particolare,\nqualora la controversia abbia ad oggetto l’applicazione o l’interpretazione\ndi norme contrattuali e di legge nonché l’informazione di cui alla parte\ngenerale del presente contratto, l’esame avverrà — a richiesta di una\ndelle Parti aziendali — con l’intervento delle Organizzazioni\nstipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie\ngià definite in altri livelli di contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 45 — Patronati\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall’art. 12 della Legge n. 300 del 20\nmaggio 1970, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere,\nsu di un piano di parità, la loro attività all’interno dell’azienda, per\nquanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione delle Organizzazioni\nsindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli\nIstituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dall’art. 1 del\nD.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, mediante propri rappresentanti i cui\nnominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende,\nmuniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato\ndalle Direzioni provinciali dei Patronati interessati, le quali dovranno\nsegnalare eventuali variazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole aziende le\nmodalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza\npregiudizi della normale attività aziendale e pertanto al di fuori\ndell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti\ndel Patronato dovessero conferire durante l’orario lavorativo con un\ndipendente dell’azienda per l’espletamento del mandato da questi conferito,\ngli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione\nalla Direzione aziendale la quale provveder a rilasciare al lavoratore\ninteressato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo\nnecessario, sempreché non ostino motivi di carattere tecnico e\norganizzativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi Albi messi a\ndisposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti\nalle proprie funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità\nconnessa con la eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguenti alle\nattività richiamate nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 46 — Visite d’inventario e di controllo\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Nessun lavoratore potrà rifiutarsi a qualsiasi visita d’inventario che,\nper ordine dell’azienda, venisse fatta agli oggetti affidatigli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le visite di controllo sulle persone sono ammesse nei casi e con le\nmodalità previste dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 47 — Regolamento interno di azienda\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto\ncon quelle previste dal presente contratto, e dovrà essere portato\npreventivamente a conoscenza della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 48 — Premio di fedeltà\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Norma particolare per il settore dei laterizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che abbiano compiuto il 20° anno di anzianità presso la\nstessa azienda verrà corrisposto un premio di fedeltà «una tantum» pari ad\nuna mensilità della retribuzione globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli effetti di questo istituto si conviene, oltre a quanto stabilito\ndall’art.82, che qualora durante il rapporto si sia verificata o si verifichi\nun’unica interruzione non superiore ai 4 mesi, questa non interrompe il\nmaturarsi dell’anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il periodo trascorso sotto le armi sarà riconosciuta l’anzianità ai\nfini della corresponsione del premio di fedeltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma particolare per il settore dei manufatti in calcestruzzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza 1° gennaio 2005 il premio di fedeltà come disciplinato\ndalla “norma particolare per il settore laterizi” di cui sopra viene\nistituito anche per il settore manufatti in calcestruzzo con la seguente\ndisciplina transitoria relativa al computo dell’anzianità di servizio già\nmaturata al 31 dicembre 2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in forza al 1° gennaio 2005 sarà riconosciuta, in via\nconvenzionale, ai fini della maturazione del premio di fedeltà il 50%\ndell’anzianità di servizio, utile ai fini del premio, che risulterà alla\ndata del 31 dicembre 2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le condizioni di miglior favore esistenti, il premio di cui\nsopra non si cumula con i trattamenti già previsti allo stesso titolo a\nlivello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 49 — Inizio e cessazione del lavoro\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>L’inizio del lavoro sarà regolamentato aziendalmente in modo tale da\nconsentire l’accesso dei lavoratori 15 minuti prima dell’ora fissata per\nl’inizio del lavoro affinché gli stessi si possano così trovare al\nrispettivo posto in condizione di iniziare il lavoro all’ora prevista anche\nse non contraddistinta da segnalazione acustica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire\nda mezz’ora dopo l’orario normale di ingresso in azienda, sem- preché il\nritardo non superi la mezz’ora stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente i lavoratori non possono cessare il lavoro, né comunque\nlasciare il proprio posto prima del segnale di termine del lavoro e\u002Fo del\nrelativo orario di cessazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 50 — Doveri dei lavoratore e disciplina aziendale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I lavoratori devono osservare le disposizioni per l’esecuzione e la\ndisciplina del lavoro impartite dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza\ndell’organizzazione di fabbrica, di reparto e di ufficio in modo da evitare\npossibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto,\nciascun lavoratore è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali\nè tenuto ad osservare le disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona\neducazione e dell’armonia necessaria per il buon andamento aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare il lavoratore deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—osservare l’orario stabilito e i turni di servizio; adempiere alle\nformalità prescritte per il controllo delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la\nresponsabilità ed attenendosi scrupolosamente alle norme ed alle istruzioni\navute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene\nmesso a sua disposizione senza apportarvi alcuna modificazione se non dopo\naverne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai superiori diretti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda, non trarre\nprofitto, con danno della stessa, di quanto forma oggetto delle loro funzioni e\nnon svolgere attività contraria agli interessi dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni lavoratore\ndeve farne richiesta al suo superiore diretto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento o di dimissioni il lavoratore deve riconsegnare al\nmagazzino o al personale incaricato tutto quello che ha ricevuto in consegna.\nIl lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in\ncaso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone\ntempestivamente però la Direzione dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore inoltre è fatto divieto di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)introdurre estranei, sotto qualsiasi pretesto, senza permesso della\nDirezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che ad esso non\nsiano stati espressamente affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)prestare la propria opera presso aziende diverse da quella in cui è\nregolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 51 — Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le infrazioni al presente contratto, al regolamento interno ed alle altre\nnorme, potranno essere punite con:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)il richiamo verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)l’ammonizione scritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)la multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)il licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale deve essere\neffettuata la contestazione scritta al lavoratore con l’indicazione specifica\ndei fatti costitutivi dell’infrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’infrazione contestata sia di gravità tale da comportare\nl’adozione del licenziamento di cui al successivo articolo 53 l’azienda\npotrà disporre, con effetto immediato, la sospensione cautelare del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iprovvedimenti non potranno essere applicati se non trascorsi cinque giorni\ndalla contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue\ngiustificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIlavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente,\ncon l’eventuale assistenza di un rappresentante dell’Associazione sindacale\ncui aderisce, ovvero, di un rappresentante sindacale aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comminazione del provvedimento dovrà essere comunicata per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due\nanni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 52 — Multe e sospensioni\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>L’azienda ha facoltà di applicare la multa o la sospensione al lavoratore\nche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) rimanga assente dal lavoro senza giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ò) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione\nsenza regolare permesso o giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con\nnegligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)arrechi per negligenza danni ad attrezzature dello stabilimento o al\nmateriale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)non avverta il superiore diretto dei guasti o dell’irregolarità di\nfunzionamento delle macchine a lui affidate o a cui è adibito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)sia trovato addormentato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)contravvenga al divieto di fumare laddove, per esigenze di sicurezza,\nquesto esista e sia indicato con apposito cartello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)si trovi in stato di ubriachezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di lavoro\ne dei regolamenti interni o commetta mancanze che comportino violazioni alla\ndisciplina e pregiudizi alla sicurezza ed all’igiene e che non siano\npassibili di licenziamento ai sensi dell’art. 53;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ı) utilizzi nei confronti dei colleghi di lavoro un linguaggio volgare e\u002Fo\nepiteti sessisti ed ogni altra forma di manifestazione simile connessa a razza\ne\u002Fo religione, o si renda colpevole di molestie sessuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione\nper quelle di maggior rilievo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo delle multe per motivi disciplinari sarà devoluto\nall’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 53 — Licenziamento senza preavviso\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il licenziamento senza preavviso può essere adottato, nel rispetto delle\nprocedure di cui all’articolo 51, nei confronti del lavoratore che commetta\ninfrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi\nall’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose\nin connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti\ninfrazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)insubordinazione verso i superiori o gravi offese con passaggio a vie di\nfatto verso i compagni di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per i\nquali, data la loro natura, si renda impossibile la prosecuzione del rapporto\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)rissa neN’interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti\nvolontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di\nlavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo nell’anno\nprecedente ad almeno due sospensioni dal lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)atti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche\nprovvisorie, la sicurezza dello stabilimento e l’incolumità del personale o\ndel pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)trafugamento di schizzi di utensili o di altri oggetti di proprietà\ndell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)lavorazione e costruzione neN’interno dello stabilimento senza\nl’autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di\nterzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello\nstabilimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)assenza ingiustificata per 4 giorni di seguito o per 4 volte in uno dei\ngiorni successivi al festivo nel periodo di un anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch4>Art 54 — Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della Legge 29\nmaggio 1982, n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti della\nsuddetta legge è composta esclusivamente dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—minimo contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—contingenza (secondo quanto stabilito dalla Legge n.297\u002F1982 e\ndall’art. 24 del presente CCNL);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—scatti di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—aumenti di merito ed altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo\ncontrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—premio di produzione (ex art. 22 del CCNL 5 febbraio, 1991);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—maggiorazioni per turni avvicendati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—13- mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte\naziendalmente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—cottimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—indennità maneggio denaro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—indennità di mensa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 5 della Legge 197\u002F1982, il trattamento di fine rapporto\nspettante ai lavoratori con qualifica operaia è commisurato alle seguenti\naliquote:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>dall’1.6.1982\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp>dall’1.1.1986\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>dall’1.1.1987\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>dall’1.1.1988\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>Anzianità fino a 15 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>14\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp>18\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>24\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>30\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>Anzianità oltre 15 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>22\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp>24\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp>27\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>30\u002F30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Chiarimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 5 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, l’indennità di\nanzianità maturata dai lavoratori in forza al 31 maggio 1982, è determinata\nsulla base delle disposizioni di cui agli artt. 72 e 93 del CCNL 26 luglio\n1979.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 55 — Benessere Organizzativo (ex art.55 Previdenza complementare ed\nex art.SSbis Assistenza sanitaria integrativa)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>La prevenzione è un’azione che, volendo mantenere le condizioni ottimali\ndi salute del personale e di rispetto delle persone, nel contempo opera per\naumentare la coesione e la produttività presente in Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ottenere entrambi gli obiettivi, le parti concordano di intraprendere\nazioni al fine di contrastare rischi alla salute, promuovendo il benessere\norganizzativo aziendale, poiché tutte le lavoratrici e i lavoratori hanno\ndiritto ad un ambiente sicuro, sereno e favorevole alle relazioni\ninterpersonali, su un piano di uguaglianza, reciproca correttezza e\nrispetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia le imprese, sia i lavoratori e le lavoratrici hanno il dovere di\ncollaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la\ndignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su\nprincipi di eguaglianza e di reciproca correttezza. Tutto ciò può essere\nrealizzato attraverso sia i codici di comportamento previsti dal vigente CCNL\nsia dall’analisi delle condizioni fisiche e psicologiche sostenute dai\nlavoratori, nonché dalla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di rimuovere eventuali ostacoli è opportuno porre sotto\nosservazione le condizioni di lavoro, così da preservare l’azienda da simili\nevenienze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>Previdenza complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Normativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali\nsottoscritti, nonché lo statuto del Fondo previdenza Arco e le relative\ndisposizioni regolamentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Permessi per i componenti gli organismi del Fondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori eletti negli Organismi statutari del Fondo di previdenza\ncomplementare verranno concessi dalle Aziende permessi non retribuiti di una\ngiornata per garantire la partecipazione alle riunioni, la cui convocazione\ndovrà essere comunicata dall’Organismo del Fondo alla Direzione aziendale\ncon almeno 3 giorni di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui da parte del Fondo siano previsti compensi per la\npartecipazione alle riunioni dei predetti Organismi statutari, le Aziende, al\nfine di favorire la partecipazione dei lavoratori anticiperanno, a titolo non\nretributivo, i trattamenti a carico del Fondo, purché ciò non comporti oneri\naggiuntivi, non contrasti con le vigenti disposizioni normative e ne sia\ngarantito il rimborso entro trenta giorni da parte del Fondo alle Aziende\nattraverso apposite convenzioni a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Contribuzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione da versare ad Arco, Fondo nazionale previdenza\ncomplementare, è così ripartita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—1% a carico dell’azienda e 1% a carico del lavoratore riferito alla\nretribuzione utile minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità funzione\nquadri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di\nprima occupazione successiva al 28 aprile 1993;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—18% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno per gli altri\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° maggio 2004 la quota di TFR da versare al fondo ARCO per i\ndipendenti con prima occupazione prima del 28 aprile 1993 (D.Lgs.n.124\u002F93) è\nelevata al 40%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° maggio 2004 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in\nmisura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle\naziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene\nfissata nella misura del 1,20%, ferma restando la base di calcolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° aprile 2013 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in\nmisura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle\naziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene\nfissata nella misura dell’1,30%, ferma restando la base di calcolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° aprile 2014 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in\nmisura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle\naziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene\nfissata nella misura del 1,40%, ferma restando la base di calcolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° aprile 2015 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in\nmisura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle\naziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene\nfissata nella misura dell’1,50%, ferma restando la base di calcolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° aprile 2016 la contribuzione da versare al fondo ARCO, a\ncarico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo,\nviene fissata nella misura dell’1,60%, ferma restando la base di calcolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° marzo 2019 la contribuzione da versare al fondo ARCO, da\nparte delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo,\nviene fissata nella misura dell’1,70%, ferma restando la base di calcolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dalla data dell’1.3.2019, il contributo delle aziende sarà\ndeH’1,70% mentre quello del lavoratore sarà dell’1,50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° luglio 2020 la contribuzione da versare al fondo ARCO, da\nparte delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo,\nviene fissata nella misura dell’1,80%, ferma restando la base di calcolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, alla data dell’1.7.2020, il contributo delle aziende sarà\ndell’1,80% mentre quello del lavoratore sarà dell’1,50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti il presente CCNL si danno atto che l’assistenza\nsanitaria integrativa non sostitutiva del Servizio Sanitario Nazionale,\ndefinita dal CCNL, costituisce uno dei punti qualificanti dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dalla data dell’1.11.2016 viene individuato come Fondo di\nassistenza sanitaria il FONDO ALTEA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione da inviare con decorrenza dalla data suddetta al Fondo\nAltea sarà pari ad € 3 mensili a carico dei lavoratori che decidano di\naderire e di € 6 mensili da parte delle aziende in favore degli stessi\ndipendenti che aderiranno al Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, fermo restando la quota minima di 3 euro mensili da parte del\nlavoratore, rinviano alla contrattazione di secondo livello la possibilità di\nintegrare prestazioni di welfare messe a disposizione dai piani del Fondo\nAltea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dalla retribuzione del mese di gennaio 2025 la contribuzione da\nparte dell’azienda passerà da 6 a 7 euro mensili, fermo restando il\ncontributo di 3 euro da parte del lavoratore iscritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA TRANSITORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base del presente accordo le cifre accantonate dalle azienda in\nattuazione di quanto previsto dai CCNL 9.9.2010 e 7.11.2013 rientrano sulla\nbase del presente articolo nella piena disponibilità delle aziende senza nulla\na pretendere.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 56 — Certificato di lavoro e Certificazione lavoro notturno\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ildatore di lavoro, all’atto della cessazione del rapporto metterà a\ndisposizione del lavoratore stesso, se richiesto, un certificato contenente\nl’indicazione del periodo di servizio prestato e delle mansioni svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento alle leggi vigenti in materia di lavorazioni faticose,\npesanti e usuranti; l’azienda mensilmente evidenzierà in busta paga le ore\nnelle quali il lavoratore ha svolto il lavoro notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito di richiesta scritta del lavoratore, annualmente l’azienda\nrilascerà la certificazione delle ore e del numero di giorni nei quali il\nlavoratore ha svolto il lavoro nelle ore notturne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch4>Art. 57 — Indennità in caso di morte\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>In caso di morte del lavoratore, l’indennità sostitutiva del preavviso ed\nil trattamento di fine rapporto saranno corrisposti al coniuge, ai figli, e, se\nvivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli\naffini entro il secondo grado fatta deduzione di quanto essi percepiscono per\neventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie)\ncompiuti dall’azienda. In mancanza delle persone indicate, le indennità\nsuddette saranno corrisposte secondo le disposizioni della successione\nlegittima o testamentaria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 58 — Accordi interconfederaii\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Tutti gli accordi interconfederaii, anche se non esplicitamente richiamati,\nsi considerano parte integrante del presente contratto, sem- preché questo non\ndisponga diversamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 59 — Mansioni promiscue\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che sia adibito con carattere di continuità a mansioni\nrelative a diverse categorie sarà classificato nella categoria superiore e ne\npercepirà la retribuzione qualora le mansioni inerenti a tale categoria\nabbiano carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo rispetto al\ncomplesso delle altre mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso diverso se ne dovrà tenere obiettivamente conto nella\nde-terminazione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 60 — Reclami e controversie\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Qualora, nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del\nrapporto di lavoro, sorga controversia, ferma restando la possibilità di\ncomposizione a livello aziendale, la controversia stessa dovrà, prima\ndell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti\nOrganizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperire il\ntentativo di conciliazione delle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie sull’applicazione vengono deferite alle Organizzazioni\nterritoriali, mentre quelle sull’interpretazione del contratto vengono\ndeferite alle Organizzazioni nazionali stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 61 — Inscindibilità delle disposizioni dei contratto e condizioni\ndi miglior favore\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono\ncorrelate ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro\ntrattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto,\nnon hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli già acquisite dal\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge e\ngli accordi interconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 62 — Abrogazione dei precedenti contratti\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua\napplicazione, i contratti preesistenti per le categorie di lavoratori cui si\nriferiscono le regolamentazioni del contratto stesso, salvo gli specifici\nrichiami fatti ai suddetti contratti scaduti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 63 — Cessazione dell’attività aziendale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la cessazione\ndell’attività aziendale comporta la risoluzione del rapporto di lavoro ed al\nlavoratore non in prova è dovuto il trattamento di licenziamento (trattamento\ndi fine rapporto ed indennità di preavviso).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 64 — Cessione o trasformazione dell’azienda\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>La cessione o la trasformazione dell’azienda, in qualsiasi momento\navvenga, non risolve di per sé il rapporto di lavoro ed il personale ad essa\naddetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salve le norme di cui all’art. 2112 del Codice Civile e successive\nmodifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 65 — Esclusiva di stampa\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il presente testo contrattuale, predisposto dalle Parti stipulanti, è\nconforme aN’originale ed è l’unico che abbia validità ad ogni effetto,\nanche al fine della soluzione di controversie, in ogni sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti hanno l’esclusiva di stampa del presente contratto,\nvietandone a chiunque la riproduzione, anche parziale, senza espressa e\nspecifica autorizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch4>Art. 66 — Decorrenza e durata\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Salvo le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente\ncontratto, che ha valenza per 42 mesi, decorre dal 1° aprile 2022 e sarà in\nvigore fino a tutto il 30 settembre 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto si intenderà rinnovato se non disdettato almeno sei mesi prima\ndella scadenza con raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta\nil presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito\ndal successivo contratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono\ncorrelate ed inscindibili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>Parte seconda\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>REGOLAMENTAZIONE PER LE CATEGORIE OPERAIE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Ch4>Art. 67 — Lavoro straordinario, notturno e festivo\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto all’art.10, parte comune ai soli fini della\ncorresponsione delle maggiorazioni, è considerato lavoro straordinario quello\neffettuato oltre le 40 ore settimanali, salvo quanto previsto per i lavoratori\ndiscontinui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ lavoro notturno, ai fini delle maggiorazioni che seguono, quello\neffettuato dalle 22 alle 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’industria dei laterizi, per le categorie degli infornatori e\nsfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni\na mano, previo accordo con la RSU, le aziende hanno la facoltà di determinare,\nagli effetti della maggiorazione, l’inizio ed il termine dell’orario\nnotturno, anticipandolo, al massimo, alle ore 20 e fino alle ore 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È lavoro festivo quello effettuato nei giorni elencati nell’art. 16 della\nparte comune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Percentuali di maggiorazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cp>1- lavoro straordinario (oltre le 48 ore settimanali) 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2-lavoronotturnoin turni avvicendati 20%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3-lavorodiurno inturni avvicendati (peril settore laterizi) 4%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4-lavoronotturnonon in turni 35%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5-lavoronotturnostraordinario (oltre le 48 oresettimanali) 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6-lavorofestivo ordinario 45%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7-lavorofestivo straordinario (oltre le48oresettimanali) 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8-lavorofestivo notturno non in turni 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9-lavorofestivo notturno straordinario (oltrele48oresettimanali) 60%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10-lavoronotturno per gli addetti al lavoro notturno (guardiani notturni)\n6%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cp>11-lavorostraordinario (fino a 48 oresettimanali) 27%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>12-lavorostraordinario festivo (fino a48 ore settimanali) 47%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>13-lavorostraordinario notturno (finoa 48 ore settimanali) 37%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14- lavoro straordinario festivo notturno (fino a 48 ore settimanali) 57%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15- lavoro domenicale con riposo compensativo 23%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione sopraddette non sono cumulabili: la maggiore\nassorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro notturno delle donne si fa riferimento alle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni si calcolano sul minimo mensile tabellare e sulla\ncontingenza e per i cottimisti sulla percentuale minima contrattuale di\ncottimo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 68 — Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o\ncustodia\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ferme restando le norme di legge sull’orario di lavoro e degli accordi\ninterconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, per i\nlavoratori discontinui l’orario normale di lavoro non dovrà superare le 50\nore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia la\nretribuzione mensile sarà pari a quella del lavoratore continuo della\ncorrispondente qualifica (40 ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale importo verranno aggiunte tante quote orarie quante sono le ore\nretribuibili oltre le 40 e fino all’orario settimanale assegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore prestate oltre le 50 e fino alle 60 settimanali sono retribuite con\nla maggiorazione del 27%. Le ore prestate oltre le 60 settimanali sono\nretribuite con la maggiorazione del 30%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che svolgono mansioni collegate col ciclo produttivo, per le\nore prestate oltre le 40 e fino alle 50 settimanali, sarà corrisposta, in\naggiunta alle relative quote orarie di cui sopra, una maggiorazione pari al 5%\ndel minimo tabellare e della indennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La suddetta maggiorazione assorbirà fino a concorrenza analoghi trattamenti\naziendalmente in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e tredicesima\nmensilità, sarà tenuto conto della normale retribuzione percepita dal\ndiscontinuo in relazione al proprio orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di\nsemplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6\ndicembre 1923, n.2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi\ncome richiamati dall’art. 16, lett. d), del D.Lgs. n.66\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia\nsaranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue,\nqualora il complesso delle mansioni da essi normalmente espletate tolga di\nfatto il carattere della discontinuità del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 69 — Lavoro a cottimo\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall’azienda in modo da\ngarantire, nei periodi normalmente considerati, all’operaio di normale\ncapacità ed operosità il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore\nal 15% dei minimi tabellari vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai\nlavoranti a cottimo nel medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi\nsopra indicati abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al\nsuddetto 15%. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a\nconseguire il minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti\ndalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al\nraggiungimento del detto minimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai interessati dovrà essere comunicata per iscritto o per\naffissione, all’inizio del lavoro, l’indicazione del lavoro da eseguire ed\nil compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando gli operai lavorano con tariffe già assestate il conteggio dei\nguadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga\nindipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora siano intervenute modifiche nelle condizioni di esecuzione del\nlavoro, le tariffe di cottimo saranno variate in proporzione alle variazioni di\ntempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinato. Le\nvariazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire entro un periodo pari a\nquello previsto per l’assestamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando l’operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella\nmedesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell’utile di cottimo\nsempreché rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di\ncottimo, la RSU potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente\naccertarne le cause.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo\nsaranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, o sia sorta controversia\nindividuale o plurima, non risolta direttamente tra le Parti in sede di\nesperimento facoltativo di conciliazione, tali controversie, come ad esempio,\nquelle relative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di\ncottimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)all’assestamento delle tariffe anche in caso di variazione nelle\ncondizioni di esecuzione del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia, saranno esaminate\nin prima istanza tra la Direzione aziendale e la RSU anche sulla base degli\nelementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a\ndisposizione dell’operaio o della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla\ndata di instaurazione della controversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di mancato accordo, la controversia verrà esaminata in seconda\nistanza dalle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 70 — Lavoro a turni\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>La Direzione dell’azienda potrà stabilire nelle 24 ore più turni di\nlavoro, fermo restando che l’orario normale contrattuale è di 40 ore\nsettimanali e di 50 ore settimanali per gli addetti a lavori discontinui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno prestare l’opera nel turno per ciascuno di essi\nstabilito; dovranno essere avvicendati nei turni onde evitare che le stesse\npersone siano addette permanentemente ai turni di notte o di domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le maggiorazioni previste ai punti 2) e 3) (per il solo settore dei\nlaterizi) dell’art. 67 si intende compensato il lavoro eseguito in regolari\nturni avvicendati nei giorni feriali e\u002Fo nelle ore notturne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I turnisti addetti ai lavori a ciclo continuo non possono allontanarsi dal\nloro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dar loro il\ncambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno a cui sono\nstati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza\nmaggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori turnisti che prestano servizio in assenza di altro\npersonale, le aziende valuteranno la possibilità di installare idonei sistemi\ndi segnalazione e\u002Fo avviso al fine di garantire ai medesimi tempestiva\nassistenza in caso di necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il settore dei laterizi le percentuali di maggiorazione assorbono, fino\na concorrenza, ogni altro trattamento economico che venga corrisposto per\nl’esecuzione del lavoro a turni, salvo a mantenere, in alternativa, i riposi\nretribuiti nelle aziende dove questi sono già in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il settore dei manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in\ngesso e piastrelle ai lavoratori addetti a lavorazioni che si svolgono in turni\navvicendati è concesso un intervallo di mezz’ora di riposo con decorrenza\ndella retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il settore dei laterizi viene convenuto che la prescrizione di cui\nall’art.8 del D.Lgs. n.66\u002F2003 è considerata assolta qualora in azienda\nesista un regime di pause concordato o di fatto di durata complessiva pari o\nsuperiore a 10 minuti giornalieri; tale pausa si intende retribuita ove non\ncomporti modifiche all’assetto organizzativo e alla continuità della normale\nattività produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta pausa non si cumula con analoghi trattamenti già previsti a\nlivello aziendale ferme restando, ove esistenti, le condizioni di miglior\nfavore in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 71 — Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano\nnell’industria dei laterizi\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le condizioni per la fabbricazione dei mattoni a mano vengono definite con i\nlavoratori interessati assistiti dalla RSU; dovranno essere precisate le\ntariffe, specificando i singoli elementi che le compongono e le norme relative\naffinché il lavoro si svolga nelle migliori condizioni consentite dalle\nnecessità tecniche e dalla tutela degli interessi delle parti, nel rispetto\ndel presente contratto e della legge sul lavoro delle donne e degli adolescenti\ne di ogni altra legge sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 72 — Passaggio di mansioni\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere\ntem-poraneamente adibito a mansioni diverse da quelle normalmente svolte,\npurché ciò non comporti una diminuzione della sua retribuzione, secondo\nquanto previsto dall’art. 13 della Legge 20 maggio 1970, n.300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che sia adibito a mansioni rientranti nella categoria\nsuperiore alla sua dovrà essere corrisposto un compenso di importo non\ninferiore alla differenza fra la retribuzione individuale di fatto ed il minimo\ndella predetta categoria superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il suddetto passaggio di mansioni superi i 30 giorni lavorativi in\nun periodo di due mesi e mezzo, il lavoratore acquista il diritto alla\ncategoria relativa alle nuove mansioni salvo che l’esplicazione di tali\nmansioni avvenga per sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto\nalla conservazione del posto (malattia, infortunio, ferie, chiamata o richiamo\nalle armi, gravidanza e puerperio, etc.) nel qual caso non avrà luogo il\npassaggio di categoria per tutta la durata della sostituzione, pur spettando\nnello stesso periodo di tempo, ma con decorrenza dal secondo giorno, il diritto\nal compenso di cui al capoverso precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 73 — Interruzioni di lavoro\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione di lavoro di breve durata, dovuta a cause di forza\nmaggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle\ninterruzioni stesse, quando queste - nel loro complesso — non superino i 60\nminuti nella giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso, i 60\nminuti nella giornata, qualora l’azienda trattenga il lavoratore nello\nstabilimento, questi avrà diritto alla corresponsione della retribuzione per\ntutte le ore di presenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda corrisponderà quanto stabilito dal presente articolo, fermo\nrestando l’intervento della Cassa Integrazione il cui trattamento, ove\nconcesso, non si cumula con quanto erogato dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di forzata interruzione del lavoro e retribuiti possono essere\nrecuperati con le modalità di cui all’art. 75.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 74 — Sospensione e riduzione di orario\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Nel caso di sospensione o riduzione di orario, le aziende erogheranno\nacconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di\nlegge, contestualmente alla retribuzione del mese. Per il singolo operaio —\nsia nel caso di sospensioni e riduzioni continuative, sia per effetto del\ncumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni — l’acconto\ndi cui sopra non deve comportare l’esposizione dell’impresa per un importo\ncomplessivo superiore a 80 ore di integrazioni non ancora autorizzate\ndall’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione\nprovinciale dell’INPS, l’azienda procederà al conguaglio delle somme\nerogate a titolo di acconto sui trattamenti retributivi dovuti a qualsiasi\ntitolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i quindici giorni, il\nlavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla\ncorresponsione del preavviso, del trattamento di fine rapporto e degli altri\neventuali diritti maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 75 — Recupero delle ore di lavoro perdute\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>È consentito il recupero, a regime normale, delle ore di sospensione di\nlavoro regolate dall’art. 73 nonché di quelle relative a sospensioni\nconcordate fra le Parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto\nnel limite di un’ora al giorno e si effettui entro 30 giorni susseguenti al\nperiodo in cui è avvenuta l’interruzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 76 — Trasferta\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori eccezionalmente e temporaneamente incaricati di prestazioni di\nservizio al di fuori della circoscrizione comunale, ovvero oltre i 5 Km. dalla\nsede dello stabilimento presso cui sono in forza, sarà rimborsato l’importo\ndelle spese di viaggio, di vitto e di alloggio nei limiti della normalità,\nliquidate in base a nota documentata, salvo accordi forfetari tra le Parti\ninteressate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione\nfino ad un massimo di 8 ore giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aziendalmente verrà anche stabilito il rimborso forfetario della spesa del\npasto per gli autisti che, per esigenze di servizio, non possano rientrare in\nsede nelle ore normali dei pasti, nonché l’ammontare della diaria nel caso\ndi pernottamento fuori sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch4>Art. 77 — Trattamento economico in caso di malattia e infortunio non sul\nlavoro\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>In caso di assenza per malattia e infortunio non sul lavoro, entro i limiti\ndi conservazione del posto di cui all’art. 33, l’operaio non in prova ha\ndiritto ad una integrazione della indennità a carico dell’INPS sino a\nraggiungere le seguenti misure della retribuzione netta che avrebbe percepito\nse avesse normalmente lavorato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—per 6 mesi di calendario (compresa la carenza): 100% della retribuzione\nnetta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—per ulteriori 6 mesi di calendario (compresa la carenza): 50% della\nretribuzione netta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di\nassenza per malattia verificatisi nell’arco temporale degli ultimi 30 mesi\nconsecutivi che precedono l’ultimo giorno di malattia considerato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico di cui al primo comma sarà corrisposto ex novo in\ncaso di malattia o infortunio non sul lavoro intervenuti dopo un periodo di 6\nmesi senza alcuna assenza per tali titoli e comunque dopo 12 mesi dal giorno in\ncui è cessato il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico\nal 100%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico di cui sopra sarà corrisposto ai lavoratori\nsempreché la malattia o l’infortunio non sul lavoro siano riconosciuti\ndall’INPS e vengano presentate, nei termini indicati nell’art. 33, le\nprescritte certificazioni mediche. Qualora il lavoratore risulti assente alle\nvisite di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi\ntrattamento economico per l’intero periodo fino a 10 giorni e nella misura\ndella metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o\ngià accertati da precedente visita di controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto\ncorrispostogli nel caso in cui l’erogazione della indennità da parte\ndell’INPS non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del\nlavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento integrativo di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto\neventualmente erogato aziendalmente allo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore — che sia stato risarcito da un terzo responsabile di un\nsinistro per il quale sia rimasto assente dal lavoro ed abbia ricevuto\nl’integrazione del trattamento INPS da parte dell’azienda — è tenuto a\nrimborsare all’azienda stessa l’importo della integrazione già\npercepita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica, entro i\nlimiti del periodo di conservazione del posto di cui all’art 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)I ratei della 13- mensilità corrisposti dall’Istituto assicuratore\nsaranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del\ntrattamento economico di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto dalla 13- mensilità non sarà effettuata alcuna detrazione per i\nperiodi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio non sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)L’integrazione dovuta dall’azienda si ricava per differenza tra la\nretribuzione lorda mensile e l’indennità corrisposta dall’Istituto,\nopportunamente lordizzata dei contributi assicurativi e previdenziali a carico\ndel lavoratore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 78 — Modalità di corresponsione delia retribuzione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>La retribuzione normale ai lavoratori sarà corrisposta in misura mensile,\nfermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai\ngiorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei giorni, in base alle ore\neffettivamente lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per\nl’intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto\nper ferie, festività o per altre cause che comportino il diritto alla\nretribuzione, a parte quanto previsto agli artt. 32 e 77, verrà liquidata\nl’intera retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal modo si intenderanno compensate, oltre al lavoro ordinario, le ferie,\nle altre assenze retribuibili e le festività di cui all’art. 16 escluse solo\nquelle coincidenti con la domenica, oppure, per i lavoratori che nei casi\nprevisti dalla legge prestano la loro opera la domenica, quelle coincidenti con\nil giorno di riposo compensativo della domenica stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per un\nperiodo inferiore all’intero orario contrattuale per cause che non comportano\nil diritto alla retribuzione, verrà detratta una quota di retribuzione\nproporzionale alle ore non lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote relative alle ore normali non lavorate, comunque non re-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tribuibili, nell’ambito dell’orario contrattuale, saranno calcolate\napplicando al suddetto numero di ore il coefficiente risultante dal seguente\nrapporto (riferito al singolo lavoratore):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>174\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>_______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore contrattuali del mese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ore contrattuali s’intendono quelle lavorative e retribuibili secondo\nl’intero orario contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun\ngenere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 79 — Pagamento della retribuzione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>La retribuzione sarà corrisposta secondo le consuetudini aziendali\nmediante, buste o prospetti equivalenti su cui saranno specificati i singoli\nelementi che la compongono, nonché le eventuali trattenute che gravano su di\nessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta dell’operaio, secondo le consuetudini aziendali, dovranno\nessere corrisposti congrui acconti non superiori al 90% della retribuzione\nmaturata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione dovrà essere materialmente liquidata ai singoli periodi non\noltre 14 giorni di calendario dalla data di scadenza dei periodi a cui si\nriferisce.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’operaio presti la sua opera fuori dello stabilimento,\nl’azienda provvederà a che la retribuzione gli venga corrisposta\nregolarmente come gli altri operai, senza perdita di ore lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella\nindicata sulla busta paga, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere\nfatto all’atto del pagamento. Gli errori di pura contabilità dovranno essere\ncontestati dall’operaio entro 3 giorni da quello del pagamento affinché\nl’azienda possa provvedere al più presto al regolamento dell’eventuale\ndifferenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le differenze segnalate dopo tale periodo saranno regolate con la\nretribuzione del periodo successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 80 — Trattamento economico in caso di festività\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico spettante ai lavoratori in occasione delle\nfestività di cui ai punti b) e c) dell’art. 16 è regolato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nel caso che la festività cada dal lunedì al sabato il trattamento è\ncompreso nella retribuzione mensile. In caso di prestazione di lavoro in tali\ngiornate festive sarà corrisposta, oltre alla retribuzione di cui sopra, la\nretribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione\ndella percentuale di cui all’art. 67;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)nel caso che la festività coincida con la domenica o con il giorno di\nriposo compensativo del lavoro domenicale è dovuto, in aggiunta alla\nretribuzione mensile, un compenso pari a 1\u002F26 della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per casi di assenza dal lavoro valgono le vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch4>Art. 81 — Ferie\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ilavoratori hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato presso\nl’azienda, a quattro settimane di ferie retribuite con la retribuzione\nglobale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie\nequivalgono una settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che all’atto della risoluzione del rapporto non ha maturato\nil diritto all’intero periodo feriale per non avere un’anzianità di\nservizio di dodici mesi consecutivi presso l’azienda spetterà 1\u002F12 delle\nferie annuali di competenza per ogni mese di anzianità. La frazione di mese\nsuperiore ai quindici giorni sarà considerata, agli effetti delle ferie, come\nmese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIperiodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni festivi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 16 che ricorrono\nnel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui\nsi farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale ovvero al\npagamento degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori a cottimo normale, la retribuzione durante il periodo\nferiale Co l’indennità sostitutiva) sarà ragguagliata alla retribuzione ad\neconomia maggiorata della percentuale minima di cottimo di cui all’art.\n69.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori a cottimo pieno la retribuzione sarà ragguagliata al\nguadagno medio giornaliero percepito nelle quattro settimane o due quindicine\nprecedenti la data nella quale si è compiuto il periodo annuale cui le ferie\nsono riferite o la data della risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie maturate dai singoli lavoratori dovranno essere concesse di norma\nnel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. Per le ferie superiori\nalle 2 settimane l’eccedenza può essere concessa in epoca diversa. Il piano\nferie verrà comunicato alla RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda e la RSU potranno stabilire l’epoca delle ferie in un periodo\ndiverso da quello indicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei\nlavoratori migranti, le aziende accoglieranno, salve diverse esigenze\ntecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli\nlavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro\nattraverso l’utilizzo cumulativo delle ferie, dei permessi retribuiti\nprevisti dal vigente contratto e dei permessi accantonati in Banca Ore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 82 — Cumulo dell’anzianità di servizio per i lavoratori\nstagionali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Norma particolare per il settore dei laterizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che, in dipendenza della stagionalità, vengano licenziati e\nsuccessivamente riassunti dalla stessa azienda entro 95 giorni dalla data del\nlicenziamento stagionale, viene riconosciuto, a tutti gli effetti contrattuali,\nivi compreso il premio di fedeltà, il cumulo dell’anzianità per il servizio\neffettivamente prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tali lavoratori, ad ogni licenziamento stagionale, verrà corrisposto il\ntrattamento di fine rapporto previsto dall’art. 54.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme così liquidate annualmente saranno detratte complessivamente dalla\nsomma spettante allo stesso titolo al lavoratore che lasci definitivamente\nl’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale norma opera per i licenziamenti stagionali avvenuti successivamente al\n31 dicembre 1972. Per i licenziamenti stagionali effettuati tra il 1° gennaio\n1964 e il 31 dicembre 1972, vale la norma dell’art. 51 del CCNL 17 dicembre\n1969.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 83 — Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il preavviso in caso di licenziamento del lavoratore non in prova (e non ai\nsensi dell’art. 53) può avere inizio in qualunque giorno e deve essere della\nseguente durata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l’azienda fino a 5\nanni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—8 giornate lavorative in caso di anzianità oltre i 5 e fino a 10\nanni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—10 giornate lavorative in caso di anzianità oltre 10 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti della anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini\ndi preavviso sopra indicati deve corrispondere all’altra un’indennità pari\naN’importo della retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato\npreavviso. Per i lavoratori a cottimo l’indennità stessa sarà calcolata\nsulla retribuzione media percepita nell’ultimo periodo di paga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch4>Art. 84 — Abiti da lavoro\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Agli operai non in prova e per i quali non si sia già provveduto per\ndisposizioni di legge, verranno dati dall’azienda, gratuitamente, due\nindumenti da lavoro ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda provvederà pure gratuitamente alla sostituzione, di anno in\nanno, degli indumenti usati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento dell’assunzione l’azienda provvede a consegnare al lavoratore\nun paio di scarpe da lavoro che verranno sostituite, sempre mediante la\nfornitura da parte della stessa, una volta che ne sia stata accertata\nl’usura.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>Parte terza\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>REGOLAMENTAZIONE PER LE CATEGORIE IMPIEGATIZIE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Art. 85. — Mutamento di mansioni\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato\ntemporaneamente a mansioni diverse dalle proprie purché rientranti\nneN’ambito della stessa categoria e della stessa qualifica di appartenenza e\npurché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né un mutamento\nsostanziale alla sua posizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che sia chiamato a compiere mansioni rientranti nella\ncategoria superiore alla sua dovrà essere corrisposto un compenso, in aggiunta\nalla sua retribuzione di fatto, pari alla differenza tra la retribuzione stessa\ne la retribuzione che verrebbe a percepire se venisse promosso alla categoria\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto specificatamente previsto per la categoria dei quadri,\ntrascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni di categoria\nsuperiore, avverrà il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nella\ncategoria superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tuttavia agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma\nprecedente, il disimpegno delle mansioni nella categoria superiore e presso la\nmedesima azienda può essere effettuato anche non continuativamente. In tal\ncaso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio a categoria\nsuperiore, deve raggiungere, entro un periodo di tre anni, rispettivamente 6\nmesi nel disimpegno di mansioni di categoria AS e A e 4 mesi nel disimpegno di\nmansioni di altra categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro\nlavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia,\ninfortunio, ferie, servizio militare, aspettativa, etc.) non dà luogo al\npassaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore\nsostituito nelle sue precedenti mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni passaggio di categoria sarà comunicato per iscritto al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si rendessero vacanti dei posti che non debbano essere soppressi, le\naziende esamineranno la possibilità di riservare la precedenza\nnell’occuparli a quei dipendenti che ritengano idonei e che abbiano\nprecedentemente sostituito il lavoratore titolare del posto resosi vacante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 86— Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il passaggio dalla qualifica operaia a quella impiegatizia nella stessa\nazienda non costituisce di per sé motivo per la risoluzione del rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 87— Lavoro straordinario, notturno e festivo\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>È lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti\ndall’art. 16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro notturno, ai fini delle maggiorazioni che seguono,\nquello effettuato dalle ore 21 alle 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo\nsono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1-lavoro straordinario (oltre le 48 ore settimanali) 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2-lavoro notturno in turni avvicendati 20%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3-lavoro diurno in turni avvicendati (per il settore laterizi) 4%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4-lavoro notturno non in turni 35%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5-lavoro notturno straordinario (oltre le 48 ore settimanali) 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6-lavoro festivo 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7-lavoro festivo straordinario (oltre le 48 ore settimanali) 55%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8-lavoro festivo notturno non in turni 67%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9-lavoro festivo notturno straordinario (oltre le 48 ore settimanali) 75%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10-lavoro straordinario (fino a48oresettimanali) 27%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11-lavoro straordinario (fino a48oresettimanali) festivo 52%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12-lavoro straordinario (fino a48oresettimanali) notturno 47%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13-lavoro straordinario (fino a48oresettimanali) festivonotturno 72%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14- lavoro domenicale con riposo compensativo 23%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione sopraddette non sono cumulatali: la maggiore\nassorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni si calcolano sul minimo mensile tabellare e sulla\ncontingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 88— Ferie\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso\nl’azienda, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione globale\ndi fatto, nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—4 settimane in caso di anzianità di servizio da 1 a 10 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—4 settimane più 1 giorno in caso di anzianità di servizio da oltre 10\nfino a 16 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—5 settimane in caso di anzianità di servizio oltre i 16 anni\ncompiuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie\nequivalgono ad una settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel fissare l’epoca del riposo annuale, sarà tenuto conto, da parte\ndell’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali\ndesideri del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie maturate dai singoli lavoratori dovranno essere concesse di norma\nnel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. Per le ferie superiori\nalle 2 settimane, l’eccedenza può essere concessa in epoca diversa. Il piano\nferie verrà comunicato alla RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto\nalle ferie maturate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi\ndelle ferie quanti sono i mesi di servizio prestato, considerando la frazione\nsuperiore a 15 giorni come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni festivi di cui all’art. 16 punti b) e c) che ricorrono nel\nperiodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si\nfarà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa, da parte del lavoratore, la rinuncia al godimento delle\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore non possa usufruire in tutto o in parte delle ferie,\navrà diritto all’indennità sostitutiva: questa sarà pari, per ogni\ngiornata di ferie non goduta, ad 8\u002F174 della retribuzione mensile globale di\nfatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il lavoratore venga chiamato in servizio durante il periodo delle\nferie, l’azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente\nsostenute, sia per il rientro in sede, che per l’eventuale ritorno nella\nlocalità ove stava godendo le ferie stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, per esigenze di servizio, il lavoratore non possa godere delle\nferie nel periodo già concordato con l’azienda, egli ha diritto al rimborso\ndell’eventuale anticipo non recuperabile corrisposto per l’alloggio\nprenotato in altra località per il periodo di ferie. Il lavoratore dovrà\nperò fornire precisa documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei\nlavoratori migranti, le aziende accoglieranno, salve diverse esigenze\ntecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli\nlavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro\nattraverso l’utilizzo cumulativo delle ferie, dei permessi retribuiti\nprevisti dal vigente contratto e dei permessi accantonati in Banca Ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 89 — Trasferta\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Al lavoratore occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per\nesigenze di servizio, vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, in\nbase a nota documentata, le spese che lo stesso ha incontrato per trasporto,\nvitto ed alloggio, salvo preventivo accordo forfetario tra l’azienda e\nl’impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre al lavoratore deve essere corrisposto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)un’indennità pari al 35% della retribuzione oraria normale calcolata ai\nsensi dell’art. 23 per le ore di viaggio effettivamente compiute oltre\nl’orario di lavoro contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)un’indennità pari al 15% della normale retribuzione giornaliera nel\ncaso che la missione si protragga oltre le 12 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità di cui ai punti a) e b) assorbono eventuali compensi per\nanticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione; esse\nnon fanno parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale. Tuttavia,\nqualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle\nprestazioni di lavoro effettive oltre la durata dell’orario normale\ngiornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate come straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trattamenti previsti dai punti a) e b) non competono al lavoratore\ncomandato a prestare la propria opera entro i confini territoriali del Comune\nin cui ha sede lo stabilimento o l’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di missione di lunga durata potranno essere concordate direttamente\ntra l’azienda e il lavoratore le indennità di cui ai punti a) e b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 90— Pagamento della retribuzione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può anche essere remunerato, in tutto o in parte con\nprovvigioni, con compartecipazione agli utili nonché con premi di produzione;\nin tali casi sarà garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione\ndella categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da\ncorrispondersi mensilmente al lavoratore non potrà essere comunque inferiore\nalla dodicesima parte dell’ammontare globale degli elementi retributivi\ncorrisposti di fatto o comunque spettanti all’impiegato nel corso\ndell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese e comunque\nnon oltre 10 giorni da tale data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore deve essere consegnata, all’atto del pagamento, una busta\npaga o un prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che l’azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, il\nlavoratore ha facoltà di risolvere il contratto col diritto alla\ncorresponsione della indennità di mancato preavviso, come in caso di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contestazione sugli elementi costitutivi della retribuzione,\nl’azienda deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non\ncontestata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 91 — Indennità maneggio denaro\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il lavoratore la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per\nriscossioni e pagamenti ha diritto ad una particolare indennità pari all’8%\ndel minimo contrattuale della categoria di appartenenza e della contingenza,\nsempreché gli sia attribuita per iscritto dall’azienda la responsabilità\nanche per errori finanziari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di cauzione dovranno\nessere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un\nIstituto di credito di comune gradimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 92 — Indennità per uso di mezzi di trasporto\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che, a richiesta dell’azienda, usi in via continuativa un\nmezzo di trasporto di sua proprietà per l’espletamento delle mansioni\naffidategli, verrà corrisposto, a titolo di rimborso delle spese per\nl’utilizzo del mezzo, un congruo compenso da concordarsi direttamente fra le\nParti interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 93 — Trattamento economico in caso di malattia e infortunio non sul\nlavoro\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>In caso di assenze per malattia e infortunio non sul lavoro, entro i limiti\ndi conservazione del posto di cui all’art. 33, l’impiegato non in prova ha\ndiritto al seguente trattamento economico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—per 6 mesi di calendario: 100% della retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—per ulteriori 6 mesi di calendario: 50% della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del trattamento di cui sopra, si procede al cumulo dei periodi di\nassenza per malattia verificatasi nell’arco temporale degli ultimi 30 mesi\nconsecutivi che precedono l’ultimo giorno di malattia considerato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico di cui al primo comma sarà corrisposto ex novo in\ncaso di malattia o infortunio non sul lavoro intervenuti dopo un periodo di 6\nmesi senza alcuna assenza per tali titoli e comunque dopo 12 mesi dal giorno in\ncui è cessato il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico\nal 100%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico di cui sopra sarà corrisposto al lavoratore\nsempreché vengano presentate, nei termini indicati nell’art. 33, le\nprescritte certificazioni mediche. Qualora il lavoratore risulti assente alle\nvisite di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi\ntrattamento economico per l’intero periodo fino a 10 giorni e nella misura\ndella metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o\ngià accertati da precedente visita di controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che sia stato risarcito da un terzo responsabile di un\nsinistro per il quale sia rimasto assente, è tenuto a rimborsare all’azienda\nquanto da esso percepito nei limiti del risarcimento ottenuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla retribuzione, come sopra indicato, sarà dedotto fino a concorrenza,\nquanto il lavoratore abbia percepito eventualmente, sia a titolo di assegni che\ndi indennità, per atti previdenziali, assistenziali, assicurativi, conseguenti\nda disposizioni di legge, di contratto o da iniziative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica entro i\nlimiti del periodo della conservazione del posto di cui all’art 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 94 — Assistenza legale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che svolgono funzioni direttive per l’attuazione delle\ndisposizioni generali aziendali, si conviene di riconoscere la copertura delle\nspese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause\nnon dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi\ncon l’esercizio delle funzioni svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 95 — Aspettativa\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che ne faccia richiesta ed abbia superato il periodo di prova,\npotrà essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio,\nun’aspettativa fino a un massimo di un anno, senza retribuzione e senza\ndecorrenza dell’anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di\naspettativa non si presenterà per riprendere servizio sarà considerato\ndimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’azienda accerti che durante l’aspettativa sono venuti meno i\nmotivi che hanno giustificato la concessione, potrà invitare il lavoratore a\nriprendere il servizio nel termine di quindici giorni. Se il lavoratore non\nriprenderà il servizio entro il suddetto termine verrà considerato\ndimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 96 — Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il contratto a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle\nParti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>hanno raggiunto i 5 anni di servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)mesi due di preavviso per i lavoratori delle categorie A e AS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)mesi uno e mezzo di preavviso per i lavoratori delle categorie B1 e CI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)mesi uno di preavviso per i lavoratori delle categorie DI ed E1;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per i lavoratori che hanno raggiunto i 5 anni di servizio e non i 10:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)mesi tre di preavviso per i lavoratori delle categorie A e AS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)mesi due di preavviso per i lavoratori delle categorie B1 e CI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)mesi uno e mezzo di preavviso per i lavoratori delle categorie DI ed\nE1;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per i lavoratori che hanno raggiunto i 10 anni di servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)mesi quattro di preavviso per i lavoratori delle categorie A e AS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)mesi due e mezzo di preavviso per i lavoratori delle categorie B1 e CI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)mesi due di preavviso per i lavoratori delle categorie DI ed E1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Itermini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIperiodo di preavviso sarà computato agli effetti dell’anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei suddetti termini\ndi preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo\ndella retribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha diritto di trattenere su quanto sia da lui dovuto al\nlavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di\npreavviso da questi eventualmente non dato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del 1° comma,\ndi troncare il rapporto sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, senza\nche da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non\ncompiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro\nconcederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la\ndistribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di\nlavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento sarà comunicato per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene invece le dimissioni, le stesse dovranno essere\ncomunicate per via telematica secondo quanto previsto dalla vigente normativa\nin materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> Nota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di successivi cambiamenti normativi attinenti gli istituti\ndisciplinati dal presente CCNL, le Parti si incontreranno per valutare\neventuali armonizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PROTOCOLLO DELLE DISPOSIZIONI VALIDE PER LE AZIENDE DEL SETTORE\nFIBROCEMENTO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° ottobre 1999, per le aziende del settore fibrocemento e\nper i lavoratori da esse dipendenti, trova applicazione il CCNL 27 settembre\n1999 valido per le aziende produttrici di manufatti in calcestruzzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto contratto annulla e sostituisce il contratto in precedenza\napplicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la medesima decorrenza, ai lavoratori delle aziende di cui sopra si\napplicano, inoltre, le seguenti disposizioni che integrano o sostituiscono\nquelle del presente CCNL 26 ottobre 2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>CAPITOLO A)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Disposizioni valide per la generalità dei dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Profili specifici del settore fibrocemento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria B2 (operai)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori addetti al coordinamento, alla guida ed al controllo operativo\ncon facoltà di iniziativa neN’ambito delle direttive ricevute e\nresponsabilità di squadre di lavoratori appartenenti a gruppi inferiori di\ninquadramento. Sono in possesso di adeguata preparazione professionale o di\ncomprovata esperienza nel campo della propria attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria CS (impiegati)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—operatori su calcolatori elettronici di elevata capacità, in possesso di\nidoneo titolo di studio e\u002Fo comprovata e prolungata esperienza, che provvedono\nalla attivazione delle macchine collegate in rete gestendo le varie fasi di\nelaborazione, assicurando l’alimentazione dei dati e la corretta produzione\ndegli output;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—disegnatore d’ordine con prolungata e comprovata esperienza che esegue\nsviluppi sulla base di elementi precostituiti e indicazioni di massima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—lavoratore, in possesso di approfondita preparazione professionale e\ncomprovata esperienza, che esplica la propria attività in tutti i servizi\namministrativi di stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria CS (operai)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—lavoratori preposti alla guida ed al controllo di gruppi di lavoratori\nappartenenti a livelli inferiori di inquadramento, in possesso di elevata\ncompetenza tecnico-pratica con prolungata esperienza di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria CI (impiegati)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—addetti alle operazioni amministrative connesse con la consegna dei\nprodotti finiti che si avvalgono di videoterminali o di equivalenti sistemi di\nregistrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—venditori o semplici acquisitori di ordini non abilitati a trattative\ncommerciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria C2 (operai)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—macchinisti conduttori di macchine complesse di produzione di lastre o\ntubi che operano sia in sala quadri che in reparto, che controllano le varie\nfasi della linea, in grado di interpretare le diverse variabili del processo\nproduttivo stesso e compiere le operazioni necessarie al mantenimento — di\ncui sono responsabili — degli standard qualitativi prefissati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—capi macchina che provvedono all’avviamento ed alla regolazione delle\nmacchine di produzione, ne controllano il funzionamento, eseguono gli\ninterventi di ripristino di funzionamento e di piccola ed ordinaria\nmanutenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria D2 (operai)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—analisti che eseguono determinazioni od analisi chimiche o\nchimico-fisiche, anche con l’uso di attrezzature di delicato funzionamento,\neffettuando i calcoli di analisi e relative registrazioni; calcimetristi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—conduttori di macchine complesse di produzione di lastre o tubi che\noperano sia in sala quadri che in reparto, in grado di interpretare le diverse\nvariabili del processo produttivo e compiere le operazioni necessarie al\nmantenimento degli standard qualitativi prefissati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—conduttori di macchine di produzione per le quali è necessaria una\napprofondita conoscenza del processo tecnologico (esempio:\npressatore-conduttore, battitore di macchine lastre o tubi, guardafeltri,\nformatori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria E2 (operai)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—conduttori di macchine ausiliarie di semplice azionamento direttamente\ncollegate con le macchine complesse di produzione principali che operano\nsecondo prescrizioni di esercizio prestabilite con il fine di realizzarne il\nregolare funzionamento delle stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—conduttori di macchine utensili per la lavorazione di tubi e lastre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—controllori quantitativi che annotano i risultati del controllo\nstesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—addetti alla confezione manuale di recipienti, canne quadrangolari e\npezzi speciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Riduzione orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che prestano la propria opera in tre turni avvicendati, la\nmisura della riduzione dell’orario di lavoro prevista al punto 13, 1° co.,\nnell’art. 10 è stabilita in 68 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Superminimo collettivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori inquadrati nelle sottoindicate categorie saranno corrisposti\ngli importi per ciascuna di esse stabiliti a titolo di superminimo collettivo\nnon assorbibile, da valere a tutti gli effetti come minimo tabellare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cat. A \u002F € 22,54\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cat. B \u002F € 32,31\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cat. CS \u002F € 31,65\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cat. C \u002F € 27,13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cat. D \u002F € 24,46\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cat. E \u002F € 8,90\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cat. F \u002F € 11,50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Lavoro a turni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ilavoratori dovranno prestare l’opera nel turno per ciascuno di essi\nstabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le\nstesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni\nfestivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIlavoro eseguito di domenica a norma di legge, e\u002Fo nelle ore notturne\ncomprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali\ndi maggiorazione previste dall’art. 67 (lavoro straordinario, notturno e\nfestivo). Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici sarà applicata\nsulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di\ncontingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, la\npercentuale minima con-trattuale di cottimo) una maggiorazione del:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•35% per le ore lavorate di notte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso\ndi due turni);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•35% per le ore lavorate di giorno nella domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di\nmiglior favore eventualmente riconosciuti a livello aziendale per lo stesso\ntitolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni di cui al 3° comma del presente articolo saranno computate\nnella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13- mensilità,\ndelle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché delle\nriduzioni di orario e delle festività soppresse sulla base della maggiorazione\nmedia di turno realizzata negli ultimi 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento\nall’art. 10 (“Orario di lavoro”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori turnisti, addetti a lavori a ciclo continuo, non possono\nallontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono\ndare loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita\ncome lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati devono essere preavvisati del turno a cui sono\nstati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza\nmaggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di\nriposo compensativo avrà diritto, ove venga adibito a lavori compresi in\nnormali turni avvicendati, alla retribuzione globale di fatto maggiorata della\npercentuale per lavoro festivo calcolata come indicato nell’art. 67 (lavoro\nsupplementare, straordinario, notturno e festivo) conservando inoltre le\nmaggiorazioni stabilite sopra per il lavoro a turni. Se viceversa venga adibito\na lavori non compresi in normali turni avvicendati, avrà soltanto diritto alla\nsuddetta retribuzione maggiorata della percentuale per lavoro festivo,\ncalcolata come indicato aN’art. 67 (lavoro supplementare, straordinario,\nnotturno e festivo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, però, l’Azienda, prima dell’inizio del lavoro, dovrà\ncomunicare al lavoratore il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in\nsostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno\ndi riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della\nsettimana successiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di sostituzioni temporanee ed occasionali di lavoratori a turno con\naltri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno compensate con le\nmaggiorazioni del lavoro a turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Chiarimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina sostituisce quella di cui all’art. 67 del presente\nCCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Lavori pesanti e disagiati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della\nsicurezza dei lavoratori, le Parti si danno atto della volontà di operare per\nmigliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi\ndi lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e\nl’entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo — fermo restando il tassativo obbligo\nper tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali\nprescritti — sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui\nall’elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione,\nsaranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione\nsotto indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1)pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri,\n        caldaie e tubazioni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9,60%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2)recupero di materiali all’interno di volumi chiusi o tramogge\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17,85%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3)riparazioni all’interno di macchine ad elevata temperatura\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15,10%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4)stivaggio manuale di sacchi di cemento\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5,50%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5)operazione manuale di infilasacchi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5,50%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni di cui al presente articolo saranno computate nella\nretribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13- mensilità, delle\nferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali, nonché della riduzione\ndi orario e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media\nrealizzata negli ultimi 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Chiarimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i\ncompensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i\nsuddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali\nprecedenti, esistano eventuali percentuali di maggiorazioni o indennità per\ncausali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le Parti s’impegnano\na che la materia venga riesaminata a quel livello, nello spirito ed alla luce\ndei criteri utilizzati a livello nazionale, per addivenire ad una\nrazionalizzazione ad una sistemazione della materia stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)Premio di anzianità (ex intermedi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che ha conseguito complessivamente, anche in gruppi o\nqualifiche diversi, presso la stessa Azienda — o Aziende dello stesso Gruppo\n— i periodi di anzianità di servizio sottoindicati, compete un premio di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale premio sarà corrisposto in due quote e cioè una al compimento del\nquindicesimo anno di anzianità di servizio e l’altra al compimento del\nventitreesimo anno di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un\nimporto pari ai cinque sesti della retribuzione mensile (minimo tabellare,\neventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici\ndi anzianità) percepita all’atto della maturazione del diritto al premio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, è\ncomputabile, agli effetti della maturazione del diritto al premio di\nanzianità, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa\nAzienda prima della detta risoluzione, sempre che l’interruzione sia dovuta o\nal servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in\ntempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore ad un\nanno se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del\nsuddetto periodo di assenza dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)Premio di anzianità (impiegati)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che abbia conseguito complessivamente anche in gruppi e\nqualifiche diversi, presso la stessa Azienda — o Aziende dello stesso Gruppo\n— i periodi di anzianità sottoindicati, compete un premio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale premio sarà corrisposto in due quote e cioè una al compimento del\nquindicesimo anno di anzianità di servizio e l’altra al compimento del\nventitreesimo anno di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un\nimporto pari alla retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale\nsuperminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di\nanzianità) percepita in ciascuna di dette scadenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, è\ncomputabile, agli effetti della percezione delle quote di premio, anche il\nperiodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda, o Aziende\ndello stesso Gruppo, prima della detta risoluzione sempre che l’interruzione\nsia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia\nripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata\nsuperiore ad un anno, se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non\ncomputabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Chiarimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, provenendo dalla qualifica “ex intermedi” abbia già\npercepito la prima quota del premio di anzianità in base alle disposizioni del\ncontratto di lavoro relativo a detta qualifica, avrà diritto di usufruire\ndella sola seconda quota di premio prevista dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore abbia già percepito, quale appartenente alla\nqualifica “ex intermedi”, ambedue le quote di premio, sarà considerato\nestinto il suo diritto al premio di anzianità come lavoratore appartenente\nalla qualifica cui si applica la presente parte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>CAPITOLO B)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Disposizioni particolari per i lavoratori in forza al 1° ottobre 1999 1)\nAumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi degli aumenti periodici previsti dall’art. 22 sono sostituiti\ndai seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gruppi \u002F Importi mensili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AS \u002F € 14,27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A \u002F € 12,48\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B \u002F € 10,12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CS \u002F € 14,27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C \u002F € 9,28\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D \u002F € 8,37\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E \u002F € 7,71\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F \u002F € 7,13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Trattamento economico in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico previsto dal 1° comma degli artt. 77 e 93 è\nsostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—100 per cento per i primi 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—50 per cento per ulteriori 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—100 per cento per i primi 8 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—50 per cento per ulteriori 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Allegato 1\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>L. 20 MAGGIO 1970, N. 300 NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEI\nLAVORATORI, DELLA LIBERTÀ SINDACALE E DELL’ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI\nLAVORO E NORME SUL COLLOCAMENTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la seguente legge:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Titolo I\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>DELLA LIBERTA’ E DIGNITÀ’ DEL LAVORATORE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Art. 1 (Libertà di opinione)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede\nreligiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di\nmanifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della\nCostituzione e delle norme della presente legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 2 (Guardie giurate)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui\nagli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18\ngiugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti\ndiversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza\nsull’attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non\npossono accedere nei locali nei quali si svolge tale attività, durante lo\nsvolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate\nesigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle\ndisposizioni di cui al presente articolo, l’Ispettorato del lavoro ne\npromuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento\ndi revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 3 (Personale di vigilanza)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza\ndell’attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la\npossibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono\nessere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la\nsicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere\ninstallati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale\nunitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso\ndi imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa\nregione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle\nassociazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano\nnazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al\nperiodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della\nDirezione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con\nunità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni\nterritoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati\ndal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di\nregistrazione degli accessi e delle presenze. (4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a\ntutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al\nlavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto\ndisposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 5 (Accertamenti sanitari)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e\nsulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto\nattraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali\nsono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l’idoneità fisica\ndel lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto\npubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 6 (Visite personali di controllo)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le visite personali di controllo sul lavoro sono vietate fuorché nei casi\nin cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in\nrelazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei\nprodotti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a\ncondizione che siano eseguite all’uscita dei luoghi di lavoro, che siano\nsalvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con\nl’applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività\no a gruppi di lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché,\nferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le\nrelative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le\nrappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la\ncommissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro,\nprovvede l’Ispettorato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro di cui al precedente\ncomma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in\nmancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori\ndi cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla\ncomunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza\nsociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 7 (Sanzioni disciplinari)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione\nalle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di\ncontestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori\nmediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto\nin materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei\nconfronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito\ne senza averlo sentito a sua difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante\ndell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non\npossono essere disposte sanzioni disciplinari che comportano mutamenti\ndefinitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta\nper un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione\ndal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale\nnon possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla\ncontestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma\nrestando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale\nsia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni\nsuccessivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero\nconferisca mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro\ne della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato,\ncomposto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro\nscelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore\ndell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla\npronuncia da parte del Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito\nrivoltogli dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in\nseno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha\neffetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione\ndisciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi\ndue anni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 8 (Divieto di indagini sulle opinioni)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>E’ fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel\ncorso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a\nmezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore,\nnonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine\nprofessionale del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 9 (Tutela della salute e dell’Integrità fisica)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare\nl’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle\nmalattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e\nl’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro\nintegrità fisica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 10 (Lavoratori studenti)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,\nstatali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio\ndi titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la\nfrequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a\nprestazioni di lavoro straordinario durante i riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ilavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere\nprove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIdatore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni\nnecessarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 11 (Attività culturali, ricreative ed assistenziali e controlli sul\nservizio di mensa)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell’azienda\nsono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell’articolo\n19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo\nmodalità stabilite dalla contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 12 (Istituti di patronato)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal\nMinistero del lavoro e della previdenza sociale, per l’adempimento dei\ncompiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29\nluglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro\nattività all’interno dell’azienda, secondo le modalità da stabilirsi con\naccordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 13 (Mansioni del lavoratore)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>L’art. 2103 del Codice civile è sostituito dal seguente: “Il prestatore\ndi lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a\nquelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente\nacquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte,\nsenza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a\nmansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente\nall’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la\nmedesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con\ndiritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti\ncollettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere\ntrasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni\ntecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Titolo II\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>DELLA LIBERTA’ SINDACALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Art. 14 (Diritto di associazione e di attività sindacale)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere\nattività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 15 (Atti discriminatori)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca\no non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche\no mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli\naltrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale\novvero della sua partecipazione ad uno sciopero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o\natti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua\no di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle\nconvinzioni personali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 16 (Trattamenti economici collettivi discriminatori)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>E’ vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore\naventi carattere discriminatorio a mente dell’articolo 15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la\ndiscriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle\nquali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di\nlavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari\nall’importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente\ncorrisposti nel periodo massimo di un anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 17 (Sindacati di comodo)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>E’ fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di\nlavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti,\nassociazioni sindacali di lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(25) La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 18-26\ngennaio 1990, n. 30, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in\nmotivazione, la questione di legittimità costituzionale del presente articolo,\nsollevata in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 18 (Tutela dei lavoratore in caso di licenziamento illegittimo)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del\nlicenziamento perché discriminatorio ai sensi dell’articolo 3 della legge 11\nmaggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi\ndell’articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui\nal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di\nlicenziamento di cui all’articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico\ndelle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità\ne della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e\nsuccessive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di\nnullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante\nai sensi dell’articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro,\nimprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di\nlavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il\nnumero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione\nsi applica anche ai dirigenti. A seguito dell’ordine di reintegrazione, il\nrapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso\nservizio entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso\nin cui abbia richiesto l’indennità di cui al terzo comma del presente\narticolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al\nlicenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il\ndatore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il\nlicenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine\nun’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata\ndal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione,\ndedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di\naltre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà\nessere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il\ndatore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento\ndei contributi previdenziali e assistenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo\ncomma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in\nsostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a\nquindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, la cui\nrichiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è\nassoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell’indennità deve\nessere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della\nsentenza, o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se\nanteriore alla predetta comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del\ngiustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di\nlavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra\ntra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle\nprevisioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,\nannulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel\nposto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un’indennità\nrisarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno\ndel licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto\nil lavoratore ha perce-pito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento\ndi altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire\ndedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso\nla misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici\nmensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è\ncondannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e\nassistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva\nreintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza\napplicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo\npari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe\nstata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento\ne quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre\nattività lavorative. In quest’ultimo caso, qualora i contributi afferiscano\nad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d’ufficio alla gestione\ncorrispondente all’attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con\naddebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell’ordine di\nreintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore\nnon abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di\nlavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennità sostitutiva della\nreintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi\ndel giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di\nlavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del\nlicenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità\nrisarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo\ndi ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in\nrelazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei\ndipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del\ncomportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica\nmotivazione a tale riguardo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per\nviolazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della\nlegge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di\ncui all’articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui\nall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive\nmodificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione\nal lavoratore di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in\nrelazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal\ndatore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità\ndell’ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione\na tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del\nlavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del\nlicenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente\ncomma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del\npresente articolo nell’ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione\ndel licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10,\ncomma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente\nnell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il\nlicenziamento è stato intimato in violazione dell’articolo 2110, secondo\ncomma, del codice civile. Può altresì applicare la pre-detta disciplina\nnell’ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base\ndel licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui\naccerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il\ngiudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il\ngiudice, ai fini della determinazione dell’indennità tra il minimo e il\nmassimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle\niniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del\ncomportamento delle parti nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7\ndella legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel\ncorso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il\nlicenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari,\ntrovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di\nlavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento,\nfiliale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento\noccupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si\ntratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o\nnon imprenditore, che nell’ambito dello stesso comune occupa più di quindici\ndipendenti e all’impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa\npiù di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente\nconsiderata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro,\nimprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(32) (37)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all’ottavo comma si\ntiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale\nper la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito,\nche il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto\ndalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i\nparenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea\ncollaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all’ottavo comma non\nincide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o\ncreditizie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il\ntermine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro\ndell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato\nsenza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione\nmaturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i\nregimi sanzionatori previsti dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, su\nistanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o\nconferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito,\npuò disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli\nelementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del\nlavoratore nel posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo\nimmediato al giudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le\ndisposizioni dell’articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del\ncodice di procedura civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, il\ndatore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero\nall’ordinanza di cui all’undicesimo comma, non impugnata o confermata dal\ngiudice che l’ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al\npagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari\nall’importo della retribuzione dovuta al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Titolo III\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>DELL’ATTIVITÀ’ SINDACALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Art. 19 (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa\ndei lavoratori in ogni unità produttiva, neN’ambito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>[a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente\nrappresentative sul piano nazionale; ]\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi\ndi lavoro applicati nell’unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito delle aziende con più unità produttive le rappresentanze\nsindacali possono istituire organi di coordinamento .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 20 (Assemblea)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell’unità produttiva in cui\nprestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante\nl’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà\ncorrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere\nstabilite dalla contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi\ndi essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze\nsindacali aziendali nell’unità produttiva, con ordine del giorno su materie\ndi interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle\nconvocazioni, comunicate al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro,\ndirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono\nessere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Corte costituzionale, con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 170 (Gazz. Uff.\n24 maggio 1995, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza\ndella questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata\nin riferimento agli artt. 3, 18, 21, 39 e 41 della Costituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 21 (Referendum)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento,\nfuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria,\nsu materie inerenti all’attività sindacale, indetti da tutte le\nrappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di\npartecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità produttiva e\nalla categoria particolarmente interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere\nstabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 22 (Trasferimento dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali\naziendali)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze\nsindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei\nmembri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle\nassociazioni sindacali di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto\ne settimo dell’articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese\nsuccessivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i\ncandidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell’anno\nsuccessivo a quello in cui è cessato l’incarico per tutti gli altri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 23 (Permessi retribuiti)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo\n19 hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi\nretribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno\ndiritto ai permessi di cui al primo comma almeno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità\nproduttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa\nè organizzata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna\nrappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a\n3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui\nè organizzata la rappresentanza sindacale azien- dale nelle unità produttive\ndi maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera\nb).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ipermessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere\ninferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del\ncomma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti\nnon potranno essere inferiori ad un’ora all’anno per ciascun dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIlavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve\ndarne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite\nle rappresentanze sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 24 (Permessi non retribuiti)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I dirigenti sindacali aziendali di cui all’articolo 23 hanno diritto a\npermessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a\ncongressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni\nall’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente\ndevono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni\nprima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 25 (Diritto di affissione)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su\nappositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi\naccessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva,\npubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e\ndel lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 26 (Contributi sindacali)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di\nproselitismo per le loro organizzazioni sindacali aN’interno dei luoghi di\nlavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite\nritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti\nprevidenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare,\ncon modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la\nsegretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione\nsindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti\ncollettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo\nsindacale all’associazione da lui indicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 27 (Locali delle rappresentanze sindacali aziendali)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone\npermanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per\nl’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'Interno della\nunità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le\nrap-presentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano\nrichiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Ch3>Titolo IV\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Art. 28 (Repressione della condotta antisindacale)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad\nimpedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale\nnonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle\nassociazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo\nove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi,\nconvocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga\nsussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro,\ncon decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del\ncomportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla\nsentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il\ngiudizio instaurato a norma del comma successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla\ncomunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in\nfunzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente\nesecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del\nCodice di procedura civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o\nalla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi\ndell’articolo 650 del codice penale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di\ncondanna nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Art. 29 (Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 si\nsiano costituite nell’ambito di due o più delle associazioni di cui alle\nlettere a) e b) del primo comma dell’articolo predetto, nonché nella ipotesi\ndi fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti\ndall’articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle\nassociazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla\nfusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma\ndell’articolo 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di\nrappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell’articolo\n23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo restano\nimmutati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 30 (Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle\nassociazioni di cui all’articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti,\nsecondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni\ndegli organi suddetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 31 (Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive\no a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del\nParlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre\nfunzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in\naspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire\ncariche sindacali provinciali e nazionali .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili a\nrichiesta dell’interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della\ndeterminazione della misura della pensione a carico della assicurazione\ngenerale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e\nsuccessive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e\ngestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione\npredetta, o che ne comportino comunque l’esonero..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i periodi di aspettativa l’interessato, in caso di malattia,\nconserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla\nerogazione delle prestazioni medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a\nfavore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di\npensione e per malattia, in relazione all’attività espletata durante il\nperiodo di aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 32 (Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che\nnon chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta,\nautorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario\nall’espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero\ndi presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto\nanche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Titolo V\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>NORME SUL COLLOCAMENTO \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Art. 33 (Collocamento)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>[La commissione per il collocamento, di cui all’art. 26 della legge 29\naprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali,\ncomunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima\noccupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei\nlavoratori più rappresentative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla nomina della commissione provvede il direttore dell’Ufficio\nprovinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la\ndesignazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene\nconto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna\nloro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d’ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale,\nfrazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti.\nIn caso di parità prevale il voto del presidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la\ngraduatoria delle precedenze per l’avviamento al lavoro, secondo i criteri di\ncui al quarto comma dell’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di\ncollocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve\nuniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere\nesposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni\nchiusura dell’ufficio con l’indicazione degli avviati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che\npervengono dalle ditte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per\nl’avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di\nogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei\ncasi di motivata urgenza, l’avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla\nsezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al\nprimo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di\navviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione\nscritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione\ndi collocamento e l’altra presso il direttore dell’Ufficio provinciale del\nlavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore\ndi lavoro richiedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci\nentro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli\ninteressati possono inoltrare ricorso al direttore dell’Ufficio provinciale\ndel lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della\ncommissione di cui all’articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iturni di lavoro di cui all’articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n.\n264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere\nmodificati dalla sezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIdirettore dell’Ufficio provinciale del lavoro annulla d’ufficio i\nprovvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto\ncon le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore deN’Ufficio\nprovinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la\nprevidenza sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il passaggio del lavoratore dall’azienda nella quale è occupato ad\nun’altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli\nuffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall’articolo 38\ndella presente legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949 n. 264, rimangono in vigore in\nquanto non modificate dalla presente legge.]\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Titolo VI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>DISPOSIZIONI FINALI E PENALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Art. 35 (Campo di applicazione)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad\neccezione del primo comma dell’articolo 27, della presente legge si applicano\na ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa\npiù di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese\nagricole che occupano più di cinque dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e\ncommerciali che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici\ndipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale\noccupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva,\nsingolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. (80)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i\ncontratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla\npresente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 36 (Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli\nappaltatori di opere pubbliche)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle\nvigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano\nprofessionalmente un’attività economica organizzata e nei capitolati di\nappalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la\nclausola esplicita determinante l’obbligo per il beneficiario o appaltatore\ndi applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti\ncondizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro\ndella categoria e della zona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli\nimpianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui\nl’imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse\ndallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall’Ispettorato del\nlavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione\nsia stata disposta la concessione del beneficio o dell’appalto. Questi\nadotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei\ncasi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l’esclusione del\nresponsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore\nconcessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi\nappalto .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si\ntratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da\nenti pubblici, ai quali l’Ispettorato del lavoro comunica direttamente le\ninfrazioni per l’adozione delle sanzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 37 (Applicazione ai dipendenti da enti pubblici)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di\nlavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente\no prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si\napplicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli enti pubblici,\nsalvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 38 (Disposizioni penali)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le violazioni degli articoli 2, 5, 6, e 15, primo comma, lettera a), sono\npunite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l’ammenda da\nlire 300.000 a lire 3.000.000 o con l’arresto da 15 giorni ad un anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate\ncongiuntamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando, per le condizioni economiche del reo, l’ammenda stabilita nel\nprimo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il\ngiudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi previsti dal secondo comma, l’autorità giudiziaria ordina la\npubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti\ndall’articolo 36 del Codice penale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 39 (Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>L’importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 40 (Abrogazione delle disposizioni contrastanti)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge\nè abrogata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi\nsindacali più favorevoli ai lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Art. 41 (Esenzioni fiscali)\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Tutti gli atti e documenti necessari per l’attuazione della presente legge\ne per l’esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti\nrelativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo,\nimposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse. La presente legge,\nmunita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle\nleggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque\nspetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n.2\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno\n2011\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Le parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* è interesse comune definire pattiziamente le regole in materia di\nrappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* è obiettivo comune l’impegno per realizzare un sistema di relazioni\nindustriali che crei condizioni di competitività e produttività tali da\nrafforzare il sistema produttivo, l’occupazione e le retribuzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* la contrattazione deve esaltare la centralità del valore del lavoro anche\nconsiderando che sempre più è la conoscenza, patrimonio del lavoratore, a\nfavorire le diversità della qualità del prodotto e quindi la competitività\ndell’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* la contrattazione collettiva rappresenta un valore e deve raggiungere\nrisultati funzionali all’attività delle imprese ed alla crescita di\nun’occupazione stabile e tutelata e deve essere orientata ad una politica di\nsviluppo adeguata alle differenti necessità produttive da conciliare con il\nrispetto dei diritti e delle esigenze delle persone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* è essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e\nquindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai\ntempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche\nsull’affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, è\ncomune l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della\ncontrattazione collettiva di secondo livello per cui vi è la necessità di\npromuoverne l’effettività e di garantire una maggiore certezza alle scelte\noperate d’intesa fra aziende e rappresentanze sindacali dei lavoratori,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso le parti convengono che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.ai fini della certificazione della rappresentatività delle organizzazioni\nsindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono\ncome base i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi\nsindacali conferite dai lavoratori. Il numero delle deleghe viene certificato\ndall’INPS tramite un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali\n(Uniemens) che verrà predisposta a seguito di convenzione fra INPS e le parti\nstipulanti il presente accordo interconfederale. I dati così raccolti e\ncertificati, trasmessi complessivamente al CNEL, saranno da ponderare con i\nconsensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle rappresentanze sindacali\nunitarie da rinnovare ogni tre anni, e trasmessi dalle Confederazioni sindacali\nal CNEL. Per la legittimazione a negoziare è necessario che il dato di\nrappresentatività così realizzato per ciascuna organizzazione sindacale\nsuperi il 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il\ncontratto collettivo nazionale di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la\ncertezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori\ndel settore ovunque impiegati nel territorio nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.la contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie\ndelegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di\ncategoria o dalla legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.i contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono\nefficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni\nsindacali firmatarie del presente accordo interconfederale operanti\nall’interno dell’azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti\ndelle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole\ninterconfederali vigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.in caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex\nart. 19 della legge n. 300\u002F70, i suddetti contratti collettivi aziendali\nesplicano pari efficacia se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali\ncostituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o\ninsieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe\nrelative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda\nnell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e\ncomunicati direttamente dall’azienda. Ai fini di garantire analoga\nfunzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,\ncome previsto per le rappresentanze sindacali unitarie anche le rappresentanze\nsindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n.\n300, quando presenti, durano in carica tre anni. Inoltre, i contratti\ncollettivi aziendali approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali con le\nmodalità sopra indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori\npromosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta\navanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una\norganizzazione firmataria del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori\ndeN’impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la\npartecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L’intesa è\nrespinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.i contratti collettivi aziendali, approvati alle condizioni di cui sopra,\nche definiscono clausole di tregua sindacale finalizzate a garantire\nl’esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno\neffetto vincolante esclusivamente per tutte le rappresentanze sindacali dei\nlavoratori ed associazioni sindacali firmatarie del presente accordo\ninterconfederale operanti all’interno dell’azienda e non per i singoli\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.i contratti collettivi aziendali possono attivare strumenti di\narticolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle\nesigenze degli specifici contesti produttivi. I contratti collettivi aziendali\npossono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche\nintese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi\nnazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi\ncontratti collettivi nazionali di lavoro. Ove non previste ed in attesa che i\nrinnovi definiscano la materia nel contratto collettivo nazionale di lavoro\napplicato nell’azienda, i contratti collettivi aziendali conclusi con le\nrappresentanze sindacali operanti in azienda d’intesa con le organizzazioni\nsindacali territoriali firmatarie del pre-sente accordo interconfederale, al\nfine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi\nper favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’Impresa, possono\ndefinire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto\ncollettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e\nl’organizzazione del lavoro. Le intese modificative così definite esplicano\nl’efficacia generale come disciplinata nel presente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.le parti con il presente accordo intendono dare ulteriore sostegno allo\nsviluppo della contrattazione collettiva aziendale per cui confermano la\nnecessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e\nfacilmente accessibili tutte le misure - che già hanno dimostrato reale\nefficacia - volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e\ncontributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di\nretribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività,\nqualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del\nmiglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento\neconomico delle imprese, concordati fra le parti in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>martedì 28 giugno 2011\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFINDUSTRIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Intesa CGIL-CISL-UIL su accordi sindacali con valenza generale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le piattaforme sindacali vengono proposte unitariamente dalle Segreterie e\ndibattute negli organismi direttivi interessati, i quali approvano le\npiattaforme e a sottoporre successivamente alla consultazione dell’insieme\ndei lavoratori e dei pensionati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto il percorso negoziale dalla piattaforma alla firma è accompagnato da\nun costante coinvolgimento degli organismi delle Confederazioni, prevedendo\nmomenti di verifica con gli iscritti e assemblee di tutti i lavoratori e i\npensionati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Segreterie assumono le ipotesi di accordo e le sottopongo alla\nvalutazione e approvazione dei rispettivi organismi direttivi per la firma da\nparte delle stesse, previa consultazione certificata tra tutti i lavoratori, le\nlavoratrici, le pensionate e i pensionati, come già avvenuto nel 1993 e nel\n2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Accordi di categoria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Federazioni di categoria nel quadro delle scelte di questo documento,\ndefiniranno specifici regolamenti sulle procedure per i loro rinnovi\ncontrattuali, al fine di coinvolgere sia gli iscritti che tutti i lavoratori e\nle lavoratici. Tali regolamenti dovranno prevedere sia il percorso per la\ncostruzione delle piattaforme che per l’approvazione delle ipotesi di\naccordo. Queste intese potranno prevedere momenti di verifica per\nl’approvazione degli accordi mediante il coinvolgimento delle lavoratrici e\ndei lavoratori in caso di rilevanti divergenze interne alle delegazioni\ntrattanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le categorie definiranno, inoltre, regole e criteri per le elezioni delle\nRSU e perla consultazione dei lavoratori e delle lavoratrici per gli accordi di\nII livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 3\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ACCORDO INTERCONFEDERALE FRA CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL SULLA\nDETASSAZIONE DEL SALARIO DI PRODUTTIVITÀ del 24 Aprile 2013\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Addì 24 aprile 2013 in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFINDUSTRIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGIL, CIS L e UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che le parti, anche in considerazione dei contenuti della circolare del\nMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013,\nritengono opportuno favorire il miglior perseguimento degli obiettivi definiti\ndall’art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di\nstabilità 2013), e dal successivo DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella\nGazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in attuazione del DPCM 22 gennaio 2013 -che prevede l’applicazione di una\nagevolazione fiscale alla retribuzione di produttività erogata in esecuzione\ndi contratti sottoscritti a livello territoriale o aziendale -che l’allegato\naccordo quadro territoriale, tenendo conto del ruolo e dei contenuti dei\ncontratti collettivi nazionali di lavoro, nonché del suo carattere cedevole\nrispetto ad eventuali e specifiche intese aziendali o pluriaziendali,\ncostituisce un modello utile per l’attuazione delle finalità perseguite\ndalla legislazione in materia di misure per l’incremento della produttività\ndel lavoro e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel definire il presente accordo, le parti intendono confermare il modello e\nla funzione dei due livelli di contrattazione, così come esplicitato\nnell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, anche con riferimento alle\nprocedure per l’efficacia delle intese modificative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare\nl’informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo\nanche ai fini di una corretta applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addì.............in.............. .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Associazione territoriale di Confindustria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.G.I.L. territoriale \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.I.S.L. territoriale \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>U.I.L. territoriale,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che l’art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di\nstabilità 2013), ha previsto la proroga, per il periodo d’imposta 2013, di\nmisure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro,\nintroducendo una speciale agevolazione fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che è stato successivamente emanato, in attuazione di tale norma, il DPCM\n22 gennaio 2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che è stata successivamente emanata la circolare del Ministero del Lavoro\ne delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 201 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della\ncontrattazione collettiva aziendale quale strumento per perseguire la crescita\ndella competitività e della produttività nelle imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si conviene quanto segue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.per l’attuazione delle normative di cui in premessa, le imprese aderenti\nal Sistema di rappresentanza di Confindustria nella provincia o nel territorio\ndi, prive di rappresentanze sindacali operanti in azienda, possono -con\nl’assistenza delle associazioni aderenti al Sistema di rappresentanza di\nConfindustria, aventi competenza sindacale -stipulare accordi aziendali -che si\napplicano a tutti i dipendenti dell’impresa con le organizzazioni\nterritoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente\naccordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.fermo il contenuto dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011,\nanche con riferimento alle procedure previste al punto 7 per l’efficacia\ndelle intese modificative, per l’anno 2013, le imprese aderenti al Sistema di\nrappresentanza di Confindustria nella provincia o nel territorio di, che non si\navvalgano della procedura di cui al punto 1, potranno applicare\nl’agevolazione fiscale prevista dal DPCM 22 gennaio 2013, in relazione alle\nvoci retributive -così come previste nella circolare n. 15\u002F2013 - erogate a\nfronte di prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza degli\norari di lavoro applicati in azienda. Dovranno, in ogni caso, essere rispettati\ngli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL applicato in azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.salva diversa previsione degli accordi aziendali, le imprese applicheranno\nle agevolazioni fiscali derivanti dalla presente intesa territoriale a tutti i\nloro dipendenti, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di\nfuori della provincia o dal territorio di, che svolgono le prestazioni\nlavorative di cui al prece dente punto 2, prestazioni che le parti contraenti\nriconoscono utili, coerenti e conformi alle finalità delle norme richiamate in\npremessa, anche ai fini del disposto dell’art. 3 del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D.P.C.M. 22 gennaio 2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.l’agevolazione sarà riconosciuta sulla quota di retribuzione\ncorrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni, come conseguenza della\nmodifica dell’orario attuata in azienda, modifica che costituisce\nl’indicatore quantitativo di riferimento sulla base del quale applicare il\nregime fiscale di cui alle norme richiamate in premessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.la stessa agevolazione sarà riconosciuta ai lavoratori inviati in\nmissione in virtù di contratto di somministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare\nl’informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo\nanche ai fini di una corretta applicazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.quanto convenuto ha carattere cedevole rispetto ad eventuali intese\naziendali o pluriaziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, confermato e sottoscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p. (associazione di CONFINDUSTRIA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p. la CGIL \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p. la CISL \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p. la LIIL \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 4\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ACCORDO INTERCONFEDERALE FRA CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL SULLA\nRAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITÀ PER LA STUPULA DEI CCNL del 31 Maggio\n2013\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PROTOCOLLO D’INTESA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Con la presente intesa le parti intendono dare applicazione all’accordo\ndel 28 giugno 2011 in materia di rappresentanza e rappresentatività per la\nstipula dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, fissando i principi ai\nquali ispirare la regolamentazione attuativa e le necessarie convenzioni con\ngli enti interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni della presente intesa si applicano alle Organizzazioni\nfirmatarie e sono inscindibili in ogni parte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Misurazione della rappresentatività.\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1 Come definito al punto 1 dell’accordo 28 giugno 2011, la certificazione\ndella rappresentatività delle organizzazioni sindacali, ai fini della\ncontrattazione collettiva di categoria, assume i dati associativi riferiti alle\ndeleghe relative ai contributi sindacali conferite da lavoratrici e lavoratori\ne i consensi ottenuti (voti espressi) dalle organizzazioni sindacali in\noccasione delle elezioni delle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 II numero delle deleghe viene acquisito e certificato dall’INPS, tramite\nun’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens), predisposta a\nseguito di convenzione fra Inps e le parti stipulanti il presente accordo.\nL’INPS, una volta elaborato il dato di rappresentatività relativo ad ogni\norganizzazione sindacale per ambito di applicazione del contratto collettivo\nnazionale di lavoro di competenza, lo trasmetterà al CNEL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 Ai fini della misurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori\nnella elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria varranno esclusivamente\ni voti assoluti espressi per ogni Organizzazione Sindacale aderente alle\nConfederazioni firmatarie della presente intesa. Lo stesso criterio si\napplicherà alle RSU in carica, elette cioè nei 36 mesi precedenti la data in\ncui verrà effettuata la misurazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove siano presenti RSA, ovvero non vi sia alcuna forma di\nrap-presentanza, sarà rilevato il solo dato degli iscritti (deleghe\ncertificate) per ogni singola organizzazione sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 I dati relativi ai voti espressi, come risultanti dai verbali di elezione\ndelle RSU, saranno raccolti, se possibile, tramite i Comitati Provinciali dei\nGaranti di cui all’accordo interconfederale 20 dicembre 1993, o analogo\norganismo e trasmessi al CNEL. Il CNEL raccoglierà i dati relativi ai voti per\nambito contrattuale e per organizzazione e, unitamente ai dati relativi agli\niscritti ricevuti dall’INPS, ne effettuerà la ponderazione al fine di\ndeterminare la rappresentanza per ogni singola organizzazione sindacale\naderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa e per ogni\ncontratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 La certificazione della rappresentatività di ogni singola organizzazione\nsindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, utile\nper essere ammessa alla contrattazione collettiva nazionale, così come\ndefinita nell’intesa del 28\u002F6\u002F2011 (ossia il 5%), sarà determinata come\nmedia semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli\niscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sul\ntotale dei votanti), quindi, con un peso pari al 50% per ognuno dei due\ndati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6 Fermo restando quanto già sopra definito in materia di RSU, nonché\nquanto previsto dall’accordo del 28\u002F6\u002F2011, le parti convengono che: •\nviene confermato il principio stabilito nell’Accordo Interconfederale del 20\ndicembre 1993, ossia che le organizzazioni sindacali aderenti alle\nConfederazioni firmatarie della presente intesa, o che comunque ad essa\naderiscano, partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano\nformalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della legge n.\n300\u002F70;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della\npresente intesa, o che comunque ad essa aderiscano, nelle realtà in cui siano\nstate o vengano costituite le RSU, si impegnano a non costituire RSA;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in ragione della struttura attuale della rappresentanza, che vede la\npresenza di RSU o RSA, il passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire\nsolo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni\nfirmatarie il presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le RSU scadute alla data di sottoscrizione dell’intesa saranno\nrinnovate nei successivi sei mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le RSU saranno elette con voto proporzionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU\nne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non\neletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7 Confindustria, Cgil, Cisl e Uil si impegnano a rendere coerenti le regole\ndell’accordo interconfederale del dicembre 1993, con i suddetti principi,\nanche con riferimento all’esercizio dei diritti sindacali e, segnatamente,\ncon quelli in tema di diritto di assemblea in capo alle Organizzazioni\nsindacali firmatarie della presente intesa, titolarità della contrattazione di\nsecondo livello e diritto di voto per l’insieme dei lavoratori dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Titolarità ed efficacia della contrattazione\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle\nOrganizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo che abbiano,\nnell’ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una\nrappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale fine la media fra\nil dato associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e il dato\nelettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nel rispetto della libertà e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale,\nle Federazioni di categoria - per ogni singolo CCNL - decideranno le modalità\ndi definizione della piattaforma e della delegazione trattante e le relative\nattribuzioni con proprio regolamento. In tale ambito, e in coerenza con le\nregole definite nella presente intesa, le Organizzazioni Sindacali favoriranno,\nin ogni categoria, la presentazione di piattaforme unitarie. Fermo restando\nquanto previsto al precedente punto 1, in assenza di piattaforma unitaria, la\nparte datoriale favorirà, in ogni categoria, che la negoziazione si avvìi\nsulla base della piattaforma presentata da organizzazioni sindacali che abbiano\ncomplessivamente un livello di rappresentatività nel settore pari almeno al\n50% +1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle\nOrganizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della\nrappresentanza, come sopra determinata, previa consultazione certificata delle\nlavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice - le cui modalità saranno\nstabilite dalle categorie per ogni singolo contratto - saranno efficaci ed\nesigibili. La sottoscrizione formale dell’accordo, come sopra descritta,\ncostituirà l’atto vincolante per entrambe le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. II rispetto delle procedure sopra definite comporta, infatti, oltre\nl’applicazione degli accordi aN’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici,\nla piena esigibilità per tutte le organizzazioni aderenti alle parti\nfirmatarie della presente intesa. Conseguentemente le Parti firmatarie e le\nrispettive Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e a non\npromuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. I contratti collettivi nazionali di categoria, approvati alle condizioni\ndi cui sopra, dovranno definire clausole e\u002Fo procedure di raffreddamento\nfinalizzate a garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni\nassunti e le conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei principi\nstabiliti con la presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Le parti firmatarie della presente intesa si impegnano a far rispettare i\nprincipi qui concordati e si impegnano, altresì, affinché le rispettive\nstrutture ad esse aderenti e le rispettive articolazioni a livello territoriale\ne aziendale si attengano a quanto concordato nel presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Le parti sono impegnate, nel rispetto di quanto definito, a monitorare la\npuntuale attuazione dei principi qui concordati, nonché a concordare modalità\ndi definizione di eventuali controversie sorte come conseguenza della loro\nconcreta applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 5\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TESTO UNICO SULLA RAPPRESENTANZA CONFINDUSTRIA - CGIL, CISL E UIL Roma, 10\ngennaio 2014\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Indice:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>PARTE PRIMA:\u003C\u002Fstrong> misura e certificazione della rappresentanza\nai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>PARTE SECONDA\u003C\u002Fstrong>: regolamentazione delle rappresentanze in\nazienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>PARTE TERZA:\u003C\u002Fstrong> titolarità ed efficacia della contrattazione\ncollettiva nazionale di categoria e aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>PARTE QUARTA:\u003C\u002Fstrong> disposizioni relative alle clausole e alle\nprocedure di raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze dell’\ninadempimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>PARTE PRIMA:\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>MISURA E CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA Al FINI DELLA CONTRATTAZIONE\nCOLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Per la misura e la certificazione della rappresentanza delle organizzazioni\nsindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo\nInterconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo d’intesa del 31 maggio\n2013 e del presente Accordo, ai fini della contrattazione collettiva nazionale\ndi categoria, si assumono i dati associativi (deleghe relative ai contributi\nsindacali conferite dai lavoratori) e i dati elettorali ottenuti (voti\nespressi) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali\nunitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro provvederà, alle condizioni e secondo le modalità\ncontenute nel presente accordo, ad effettuare la rilevazione del numero delle\ndeleghe dei dipendenti iscritti alle organizzazioni sindacali di categoria\naderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28\ngiugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega dovrà contenere l’indicazione della organizzazione sindacale di\ncategoria e del conto corrente bancario al quale il datore di lavoro dovrà\nversare il contributo associativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo associativo non potrà essere inferiore ad un valore\npercentuale di una retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare\nin vigore, nel mese di gennaio di ciascun anno, che ogni singolo ceni\nindividuerà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intenda revocare la delega, dovrà rilasciare apposita\ndichiarazione scritta e la revoca, ai fini della rilevazione del numero delle\ndeleghe, avrà effetto al termine del mese nel quale è stata notificata al\ndatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La raccolta delle nuove deleghe dovrà avvenire mediante l’utilizzo di un\nmodulo suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente l’indicazione\ndel sindacato beneficiario del contributo, sarà trasmessa al datore di lavoro\ne la seconda, sempre a cura del lavoratore, sarà inviata al medesimo\nsindacato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese accetteranno anche le deleghe a favore delle organizzazioni\nsindacali di categoria che aderiscano e si obblighino a rispettare\nintegralmente i contenuti del presente Accordo nonché dell’Accordo\nInterconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo 31 maggio 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero delle deleghe viene rilevato dall’INPS tramite un’apposita\nsezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo attribuiranno\nuno specifico codice identificativo a tutte le organizzazioni sindacali di\ncategoria interessate a partecipare alla rilevazione della propria\nrappresentanza per gli effetti della stipula dei contratti collettivi nazionali\ndi lavoro e ne daranno tempestiva informativa al- l’INPS, alla Confindustria\ne al Cnel.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun datore di lavoro, attraverso il modulo Uniemens, indicherà\nnell’apposita sezione, il codice del contratto collettivo nazionale di lavoro\napplicato e il numero delle deleghe ricevute per ogni singola organizzazione\nsindacale di categoria con relativo codice identificativo nonché la forma di\nrappresentanza presente nelle unità produttive con più di quindici\ndipendenti. Ulteriori dati potranno essere rilevati secondo le modalità\ndefinite nella convenzione con l’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In forza della specifica convenzione, l’INPS elaborerà annualmente i dati\nraccolti e, per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro, aggregherà\nil dato relativo alle deleghe raccolte da ciascuna organizzazione sindacale di\ncategoria relativamente al periodo gennaio - dicembre di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero degli iscritti, ai fini delle rilevazione della rappresentanza di\nciascuna organizzazione sindacale di categoria su base nazionale, sarà\ndeterminato dividendo il numero complessivo delle rilevazioni mensili,\neffettuate in virtù delle deleghe, per dodici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’anno 2014 si rileveranno le deleghe relative al secondo semestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dati raccolti dall’INPS saranno trasmessi - previa definizione di un\nprotocollo d’intesa con i firmatari del Protocollo del 31 maggio 2013 e del\npresente Accordo - al CNEL che li pondererà con i consensi ottenuti nelle\nelezioni periodiche delle Rappresentanze Sindacali Unitarie da rinnovare ogni\ntre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Idati degli iscritti rilevati dall’lnps in relazione alle unità\nproduttive che superino i quindici dipendenti e in cui siano presenti r.s.a.\novvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale saranno\ntrasmessi, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di\nrilevazione, al CNEL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per consentire la raccolta dei dati relativi ai consensi ottenuti dalle\nsingole organizzazioni sindacali di categoria in occasione delle elezioni delle\nr.s.u. nei singoli luoghi di lavoro, copia del verbale di cui al punto 19 della\nsezione terza della Parte Seconda del presente accordo dovrà essere trasmesso\na cura della Commissione elettorale al Comitato Provinciale dei Garanti (o\nanalogo organismo che dovesse essere costituito per lo scopo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’invio dei verbali è previsto sia per le rappresentanze sindacali\nunitarie che verranno elette successivamente all’entrata in vigore del\npresente accordo sia per quelle elette antecedentemente ancora validamente in\ncarica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II Comitato Provinciale dei Garanti (o analogo organismo che dovesse essere\ncostituito per lo scopo) raccoglierà tutti i dati relativi alle r.s.u.\nvalidamente in carica alla data del 31 luglio di ogni anno, desumendoli dai\nsingoli verbali elettorali pervenuti al Comitato medesimo, raggruppandoli per\nciascuna organizzazione sindacale di categoria, e li trasmette al CNEL entro il\nmese di gennaio dell’anno successivo a quello di rilevazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CNEL provvederà a sommare ai voti conseguiti da ciascuna organizzazione\nsindacale di categoria, il numero degli iscritti risultanti nelle unità\nproduttive con più di 15 dipendenti ove siano presenti r.s.a..ovvero non sia\npresente alcuna forma di rappresentanza sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il mese di aprile il CNEL provvederà alla ponderazione del dato\nelettorale con il dato associativo - con riferimento ad ogni singolo c.c.n.I. -\nsecondo quanto previsto ai punti 4 e 5 del Protocollo d’Intesa 31 maggio\n2013, ossia determinando la media semplice fra la percentuale degli iscritti\n(sulla totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle\nelezioni delle r.s.u. sul totale dei votanti, quindi, con un peso del 50% per\nciascuno dei due dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Effettuata la ponderazione, il CNEL comunicherà alle parti stipulanti il\npresente accordo il dato di rappresentanza di ciascuna organizzazione sindacale\ndi categoria relativo ai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dati sulla rappresentanza saranno determinati e comunicati dal CNEL entro\nil mese di maggio dell’anno successivo a quello della rilevazione e, per\nl’anno 2015, saranno utili, oltre che per il raggiungimento della soglia del\n5%:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per la verifica della maggioranza del 50% + 1, per tutti i rinnovi\ncontrattuali che saranno sottoscritti dopo la comunicazione effettuata dal\nCNEL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ai fini della misurazione delle maggioranze relative alle piattaforme di\nrinnovo per i contratti che scadono dal novembre 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente e di regola, i dati comunicati dal CNEL saranno validamente\nutilizzabili, oltre che per il raggiungimento della soglia del 5% anche per la\ndeterminazione della maggioranza del 50% + 1:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ai fini della sottoscrizione dei ceni, in base all’ultimo dato\ndisponibile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ai fini della presentazione delle piattaforme, in base al dato disponibile\nsei mesi prima della scadenza del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>PARTE SECONDA:\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>REGOLAMENTAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Sezione prima: regole generali sulle forme della rappresentanza in\nazienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti contraenti il presente accordo concordano che in ogni singola\nunità produttiva con più di quindici dipendenti dovrà essere adottata una\nsola forma di rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di unità produttive con più di quindici dipendenti ove non siano\nmai state costituite forme di rappresentanza sindacale, le organizzazioni\nsindacali firmatarie del presente accordo concordano che, qualora non si\nproceda alla costituzione di rappresentanze sindacali unitarie ma si opti per\nil diverso modello della rappresentanza sindacale aziendale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)dovrà essere garantita l’invarianza dei costi aziendali rispetto alla\nsituazione che si sarebbe determinata con la costituzione della rappresentanza\nsindacale unitaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)alla scadenza della rsa, l’eventuale passaggio alle r.s.u. potrà\navvenire se deciso dalle organizzazioni sindacali che rappresentino, a livello\nnazionale, la maggioranza del 50%+1 come determinata nella parte prima del\npresente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi in cui trova applicazione l’art. 2112 Cod. Civ. e che\ndeterminino rilevanti mutamenti nella composizione delle unità produttive\ninteressate, ferma restando la validità della r.s.u. in carica fino alla\ncostituzione della nuova r.s.u., si procederà a nuove elezioni entro tre mesi\ndal trasferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione seconda: modalità di costituzione e di funzionamento delle\nRappresentanze Sindacali Unitarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le seguenti regole in materia di rappresentanze sindacali unitarie,\nriprendono la disciplina contenuta nell’Accordo Interconfederale 20 dicembre\n1993 con gli adeguamenti alle nuove intese interconfede- rali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le seguenti regole trovano applicazione per le procedure di costituzione\ndelle nuove r.s.u. e per il rinnovo di quelle già esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Ambito ed iniziativa per la costituzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità\nproduttive nelle quali il datore di lavoro occupi più di 15 dipendenti, ad\niniziativa delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle\nConfederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011,\ndel Protocollo 31 maggio 2013 e del presente accordo interconfederale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo del numero dei dipendenti i lavoratori con contratto di\nlavoro a part-time saranno computati in misura proporzionale all’orario di\nlavoro contrattuale mentre i lavoratori con contratto a tempo determinato\nsaranno computati in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli\nultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno potere di iniziativa anche le organizzazioni sindacali di categoria\nfirmatarie del c.c.n.I. applicato nell’unità produttiva ovvero le\nassociazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai\nsensi del punto 4, sezione terza, a condizione che abbiano comunque effettuato\nadesione formale al contenuto dell’Accordo Intercon- federale del 28 giugno\n2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’iniziativa di cui al primo comma può essere esercitata, congiuntamente\no disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra\nindividuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche\ndalla r.s.u. ove validamente esistente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Composizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla costituzione della r.s.u. si procede mediante elezione a suffragio\nuniversale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei\nseggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai,\nimpiegati e quadri di cui all’art. 2095 c.c., nei casi di incidenza\nsignificativa delle stesse nella base occupazionale dell’unità produttiva,\nper garantire un’adeguata composizione della rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqofficer\">\u003Cp>Nella composizione delle liste si perseguirà un’adeguata rappresentanza\ndi genere, attraverso una coerente applicazione delle norme\nantidiscriminatorie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Numero dei componenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei componenti le r.s.u. sarà pari almeno a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)3 componenti per la r.s.u. costituita nelle unità produttive che occupano\nfino a 200 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive\nche occupano fino a 3000 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive\ndi maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett.\nb).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella\ntitolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro\nspettanti; per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n.\n300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste\nnei confronti delle associazioni sindacali dai c.c.n.I. o accordi collettivi di\ndiverso livello, in materia di numero dei dirigenti della r.s.a., diritti,\npermessi e libertà sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell’invarianza\ndei costi, all’armonizzazione nell’ambito dei singoli istituti\ncontrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai\ncomponenti della r.s.u.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le\nparti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole\ncondizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali\ncon le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità\nsindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni sindacali di categoria\nfirmatarie il c.c.n.I. applicato nell’unità produttiva, i seguenti\ndiritti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei\nlavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite,\nspettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, I. n. 300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 24, I. n.\n300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)diritto di affissione di cui all’art. 25 della legge n. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Clausola di armonizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le r.s.u. subentrano alle r.s.a. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei\npoteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Durata e sostituzione nell’incarico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Icomponenti della r.s.u. restano in carica per tre anni, al termine dei\nquali decadono automaticamente. In caso di dimissioni, il componente sarà\nsostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le r.s.u. non\npossono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza\ndella r.s.u. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le\nmodalità previste dal presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIcambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della\nr.s.u. ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo\ndei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7 . Decisioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni relative a materie di competenza delle r.s.u. sono assunte\ndalle stesse, a maggioranza, in base a quanto previsto nella parte terza del\npresente accordo che recepisce i contenuti dell’accordo interconfederale 28\ngiugno 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le r.s.u. costituite nelle unità produttive di imprese plurilocalizzate\npotranno dare vita ad organi o a procedure di coordinamento fissandone\nespressamente poteri e competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Clausola di salvaguardia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni\nfirmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo\n31 maggio 2013 e del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla\ndisciplina in essi contenuta partecipando alla procedura di elezione della\nr.s.u., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. ai sensi\ndell’art. 19, della legge 20 maggio 1970, n. 300\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle\nConfederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011,\ndel Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque ad essi\naderiscano, si impegnano a non costituire r.s.a. nelle realtà in cui siano\nstate o vengano costituite r.s.u..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio dalle r.s.a. alle r.s.u. potrà avvenire solo se definito\nuni-tariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni\nfirmatarie del Protocollo 31 maggio 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione terza: disciplina della elezione della r. s. u.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Modalità per indire le elezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della r.s.u., le\nassociazioni sindacali di cui al punto 1, sezione seconda, del presente\naccordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la r.s.u. uscente, provvederanno ad\nindire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell’apposito albo che\nl’azienda metterà a disposizione della r.s.u. e da inviare alla Direzione\naziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla\ndata di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra; l’ora di scadenza si\nintende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Quorum per la validità delle elezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo\nfavoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni\nelettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà\ndei lavoratori aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione\nelettorale e le organizzazioni sindacali operanti aN’interno dell’azienda\nprenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in\nrelazione alla situazione venutasi a determinare nell’unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Elettorato attivo e passivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto di votare tutti gli apprendisti, gli operai, gli impiegati e i\nquadri non in prova in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni.\nHanno altresì diritto al voto i lavoratori assunti con contratto di lavoro a\ntempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l’eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in\nprova in forza all’unità produttiva, candidati nelle liste di cui al\nsuccessivo punto 4, la contrattazione di categoria, che non abbia già regolato\nla materia in attuazione dell’Accordo del 20 dicembre 1993, dovrà regolare\nl’esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Presentazione delle liste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’elezione della r.s.u. possono concorrere liste elettorali presentate\ndalle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)organizzazioni sindacali di categoria aderenti a confederazioni firmatarie\ndel presente accordo oppure dalle organizzazioni sindacali di categoria\nfirmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità\nproduttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed\natto costitutivo a condizione che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)accettino espressamente, formalmente ed integralmente i contenuti del\npresente accordo, dell’Accodo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del\nProtocollo del 31 maggio 2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti\ndall’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto nelle aziende\ncon oltre 60 dipendenti. Nelle aziende di dimensione compresa fra 16 e 59\ndipendenti la lista dovrà essere corredata da almeno tre firme di\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i\nmembri della Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il\ndivieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di\nuna lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del\ntermine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione\ndelle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a\noptare per una delle liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 2\u002F3 il\nnumero dei componenti la r.s.u. da eleggere nel collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Commissione elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della\nconsultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione\nelettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla\npresentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall’unità\nproduttiva, non candidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Compiti della Commissione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la\nsua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle\nliste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)verificare la valida presentazione delle liste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che\ndovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al\npresente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i\nsoggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di\nliste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Affissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori,\na cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell’albo di cui al\npunto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Scrutatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno\nscrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non\ncandidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore\nche precedono l’inizio delle votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Segretezza del voto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per\ninterposta persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Schede elettorali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste\ndisposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contemporaneità della presentazione l’ordine di precedenza\nsarà estratto a sorte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro\npreparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza\ne la regolarità del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della\nvotazione dal Presidente del seggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla\nintestazione della lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce\ndi scrittura o analoghi segni di individuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Preferenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della\nlista da lui votata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta\napposta a\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del\ncandidato preferito nell’apposito spazio della scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente\ncome votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della\nlista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più\npreferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di\nliste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti\ndi preferenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Modalità della votazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione\nelettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da\npermettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto\ndelle esigenze della produzione. Qualora l’ubicazione degli impianti e il\nnumero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più\nluoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per\nconservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma\ncontestualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di\ntutti i lavoratori, mediante comunicazione nell’albo esistente presso le\naziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Composizione del seggio elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8, parte terza, del\npresente Accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Attrezzatura del seggio elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un’urna\nelettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla\napertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori\naventi diritto al voto presso di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Riconoscimento degli elettori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del\nseggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento\npersonale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del\nseggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le\noperazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Compiti del Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente farà apporre all’elettore, nell’elenco di cui al\nprecedente punto 14, la firma accanto al suo nominativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Operazioni di scrutinio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle\noperazioni elettorali di tutti i seggi dell’unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale\ndello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali\ncontestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione\n(schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più\nseggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel\nproprio verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma\nprecedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale\n(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva\nconvalida della r.s.u. sarà conservato secondo accordi tra la Commissione\nelettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò\nalmeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un\ndelegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18 . Attribuzione dei seggi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’elezione dei componenti della r.s.u., il numero dei seggi\nsarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, con applicazione del metodo\ndei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste\nconcorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NeN’ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti\nsufficiente all’attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati\nseguendo l’ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in\ncaso di parità di voti di preferenza, in relazione all’ordine nella\nlista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Ricorsi alla Commissione elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede\nalla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni\nelettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della\nCommissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che\nsiano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende\nconfermata l’assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne\ndà atto nel verbale di cui sopra, che sarà trasmesso al comitato provinciale\ndei Garanti (o analogo organismo costituito per lo scopo di rilevare i\nrisultati elettorali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la\nCommissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale\nsuddetto la conclusione alla quale è pervenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a\nciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato\nliste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma\nprecedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta ovvero a mezzo posta\nelettronica certificata, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione\nelettorale, al Comitato provinciale dei garanti Co analogo organismo che\ndovesse essere costituito per lo scopo) e alla Associazione industriale\nterritoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Comitato provinciale dei garanti (o analogo organismo che dovesse essere\ncostituito per lo scopo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10\ngg. ad apposito Comitato provinciale dei garanti (o analogo organismo che\ndovesse essere costituito per lo scopo). Tale Comitato è composto, a livello\nprovinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali,\npresentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante\ndell’associazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal\nDirettore della DTL o da un suo delegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Comunicazione della nomina dei componenti della r.s.u.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nomina dei componenti della r.s.u., una volta definiti gli eventuali\nricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite\ndella locale organizzazione imprenditoriale d’appartenenza a cura delle\norganizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Adempimenti della Direzione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale\nl’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità\nproduttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle\noperazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>PARTE TERZA:\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>TITOLARITÀ’ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI\nCATEGORIA E AZIENDALE.\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la\ncertezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori\ndel settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle\nOrganizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e dell’Accordo\nInterconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo del 31 maggio 2013, che\nabbiano, nell’ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di\nlavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale fine la\nmedia fra il dato associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e il\ndato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi) come risultante\ndalla ponderazione effettuata dal Cnel.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto della libertà e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale, le\nFederazioni di categoria - per ogni singolo CCNL - decideranno le modalità di\ndefinizione della piattaforma e della delegazione trattante e le relative\nattribuzioni con proprio regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito, e in coerenza con le regole definite nella presente intesa,\nle Organizzazioni Sindacali favoriranno, in ogni categoria, la presentazione di\npiattaforme unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti dalla legge, ai\nsensi dell’art. 19 e ss della legge 20 maggio 1970, n. 300, si intendono\npartecipanti alla negoziazione le organizzazioni che abbiano raggiunto il 5% di\nrappresentanza, secondo i criteri concordati nel presente accordo, e che\nabbiano partecipato alla negoziazione in quanto hanno contribuito alla\ndefinizione della piattaforma e hanno fatto parte della delegazione trattante\nl’ultimo rinnovo del c.c.n.I. definito secondo le regole del presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al secondo paragrafo, in assenza di\npiattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni categoria, che la\nnegoziazione si avvìi sulla base della piattaforma presentata da\norganizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di\nrappresentatività nel settore pari almeno al 50% +1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Icontratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle\nOrganizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della\nrappresentanza, come sopra determinata, previa consultazione certificata delle\nlavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice - le cui modalità saranno\nstabilite dalle categorie per ogni singolo contratto - saranno efficaci ed\nesigibili. La sottoscrizione formale dell’accordo, come sopra descritta,\ncostituirà l’atto vincolante per entrambe le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIrispetto delle procedure sopra definite comporta che gli accordi in tal\nmodo conclusi sono efficaci ed esigibili per l’insieme dei lavoratori e delle\nlavoratrici nonché pienamente esigibili per tutte le organizzazioni aderenti\nalle parti firmatarie della presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente le parti firmatarie e le rispettive Federazioni si\nimpegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto\nagli accordi così definiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate e\ncon le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di\ncategoria o dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono\nefficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le\nassociazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie\ndell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo d’intesa\ndel 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque tali accordi abbiano\nformalmente accettato, operanti all’interno dell’azienda, se approvati\ndalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette\nsecondo le regole inter- confederali convenute con il presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex\nart. 19 della legge n. 300\u002F70, i suddetti contratti collettivi aziendali\nesplicano pari efficacia se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali\ncostituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o\ninsieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe\nrelative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda\nnell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e\ncomunicati ai sensi della presente intesa. Ai fini di garantire analoga\nfunzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,\ncome previsto per le rappresentanze sindacali unitarie anche le rappresentanze\nsindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n.\n300, quando presenti, durano in carica tre anni. Inoltre, i contratti\ncollettivi aziendali approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali con le\nmodalità sopra indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori\npromosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta\navanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una\norga-nizzazione sindacale espressione di una delle Confederazioni sindacali\nfirmatarie del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa.\nPer la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50%\npiù uno degli aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto\nespresso dalla maggioranza semplice dei votanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali possono attivare strumenti di articolazione\ncontrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli\nspecifici contesti produttivi. I contratti collettivi aziendali possono\npertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese\nmodificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi\nnazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi\ncontratti collettivi nazionali di lavoro. Ove non previste ed in attesa che i\nrinnovi definiscano la materia nel contratto collettivo nazionale di lavoro\napplicato nell’azienda, i contratti collettivi aziendali conclusi con le\nrappresentanze sindacali operanti in azienda d’intesa con le relative\norganizzazioni sindacali territoriali di categoria espressione delle\nConfederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale o che\ncomunque tali accordi abbiano formalmente accettato, al fine di gestire\nsituazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo\nsviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, possono definire intese\nmodificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale\nche disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del\nlavoro. Le intese modificative così definite esplicano l’efficacia generale\ncome disciplinata nel presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE QUARTA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CLAUSOLE E ALLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E\nALLE CLAUSOLE SULLE CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del\nProtocollo d’intesa del 31 maggio 2013 ovvero del presente Accordo convengono\nsulla necessità di definire disposizioni volte a prevenire e a sanzionare\neventuali azioni di contrasto di ogni natura, finalizzate a compromettere il\nregolare svolgimento dei processi negoziali come disciplinati dagli accordi\ninterconfederali vigenti nonché l’esigibilità e l’efficacia dei contratti\ncollettivi stipulati nel rispetto dei principi e delle procedure contenute\nnelle intese citate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto i contratti collettivi nazionali di categoria, sottoscritti alle\ncondizioni di cui al Protocollo d’intesa 31 maggio 2013 e del presente\naccordo, dovranno definire clausole e\u002Fo procedure di raffreddamento finalizzate\na garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti con il\ncontratto collettivo nazionale di categoria e a prevenire il conflitto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno, altresì,\ndeterminare le conseguenze sanzionatorie per gli eventuali comportamenti attivi\nod omissivi che impediscano l’esigibilità dei contratti collettivi nazionali\ndi categoria stipulati ai sensi della presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro, al\nsolo scopo di salvaguardare il rispetto delle regole concordate nell’accordo\ndel 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e nel presente accordo,\ndovranno riguardare i comportamenti di tutte le parti contraenti e prevedere\nsanzioni, anche con effetti pecuniari, ovvero che comportino la temporanea\nsospensione di diritti sindacali di fonte contrattuale e di ogni altra\nagibilità derivante dalla presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali, approvati alla condizioni previste e\ndisciplinate nella parte terza del presente accordo, che definiscono clausole\ndi tregua sindacale e sanzionatorie, finalizzate a garantire l’esigibilità\ndegli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto\nvincolante, oltre che per il datore di lavoro, per tutte le rappresentanze\nsindacali dei lavoratori nonché per le associazioni sindacali espressioni\ndelle confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo, o per le\norganizzazioni che ad esso abbiano formalmente aderito, e non per i singoli\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie della presente intesa si impegnano a far rispettare le\nregole qui concordate e si impegnano, altresì, affinché le rispettive\norganizzazioni di categoria ad esse aderenti e le rispettive articolazioni a\nlivello territoriale e aziendale si attengano a quanto pattuito nel presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via transitoria, ed in attesa che i rinnovi dei contratti nazionali\ndefiniscano la materia disciplinata dalla parte quarta del presente accordo, le\nparti contraenti concordano che eventuali comportamenti non conformi agli\naccordi siano oggetto di una procedura arbitrale da svolgersi a livello\nconfederale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le organizzazioni di categoria appartenenti ad una delle\nConfederazioni firmatarie del presente accordo, ovvero che comunque tale\naccordo abbiano formalmente accettato, sono obbligate a richiedere alle\nrispettive Confederazioni la costituzione di un collegio di conciliazione e\narbitrato composto, pariteticamente, da un rappresentante delle organizzazioni\nsindacali confederali interessate e da altrettanti rappresentanti della\nConfindustria, nonché da un ulteriore membro, che riveste la carica di\nPresidente, individuato di comune accordo o, in mancanza di accordo, a\nsorteggio fra esperti della materia indicati in una apposita lista definita di\ncomune accordo, entro 30 giorni, dalle parti stipulanti il presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella decisone del collegio, che dovrà intervenire entro dieci giorni dalla\nsua composizione, dovranno essere previste le misure da applicarsi nei\nconfronti delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro in caso di\ninadempimento degli obblighi assunti con il presente accordo e, in particolare,\ndell’obbligo di farne rispettare i contenuti alle rispettive articolazioni, a\ntutti i livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene poi istituita, a cura delle parti firmatarie del presente accordo, una\nCommissione Interconfederale permanente con lo scopo di favorirne e monitorarne\nl’attuazione, nonché di garantirne l’esigibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione sarà composta, pariteticamente, da sei membri, designati da\nConfindustria e dalle tre organizzazioni sindacali più rappresentative al\nmomento della composizione della Commissione, tra esperti in materia di diritto\ndel lavoro e di relazioni industriali. Un settimo componente della Commissione\nInterconfederale, che assumerà funzioni di Presidente, sarà individuato fra\nesperti della materia indicati in una apposita lista definita di comune\naccordo. La Commissione potrà avvalersi della consulenza di esperti. Ai\ncomponenti non spetta alcuna indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere\nconfermati una sola volta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le clausole che disciplinano l’esigibilità per i singoli\ncontratti collettivi nazionali di categoria, la Commissione Interconfederale\nstabilisce, con proprio regolamento, da definire entro tre mesi dalla stipula\ndel presente accordo, le modalità del proprio funzionamento ed i poteri di\nintervento per garantire l’esigibilità dei contenuti del presente accordo,\ndefinendo ogni controversia anche attraverso lo svolgimento di un giudizio\narbitrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Interconfederale provvede aN’autonoma gestione delle spese\nrelative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un\napposito fondo istituito a tale scopo dalle parti stipulanti il presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta e recesso ad opera\ndelle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 10 gennaio 2014\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFINDUSTRIA CGIL CISL UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n.6\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Accordo Interconfederale 9 marzo 2018\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Contenuti e indirizzi delle relazioni Industriali e della contrattazione\ncollettiva di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>1.Le ragioni\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Confindustria e Cgi!, Cisl, Uil ritengono che un sistema di relazioni\nindustriali più efficace e partecipativo sia necessario per qualificare e\nrealizzare i processi di trasformazione e di digitalizzazione nella manifattura\ne nei servizi innovativi, tecnologici e di supporto all’Industria. In questa\nprospettiva e in un quadro di riferimento condiviso ritengono necessario\ndefinire al livello interconfederale percorsi e linee di indirizzo per le\nrelazioni industriali al fine di assicurare una governance equilibrata alla\ncontrattazione collettiva e alla bilateralità. Con-findustria e Cgil, Cisl,\nUil si pongono, Infatti, l’obiettivo di realizzare con questo accordo un\nammodernamento del sistema delle relazioni industriali e della contrattazione\ncollettiva al fine di contribuire fattivamente alla crescita del Paese, alla\nriduzione delle disuguaglianze nella distribuzione del reddito, alla crescita\ndei salari, al necessario miglioramento della competitività attraverso\nl’incremento della produttività delle imprese, al rafforzamento\ndell’occupabilità delle lavoratrici e del lavoratori e alla creazione di\nposti di lavoro qualificati, le Parti sono convinte che avere relazioni\nindustriali autorevoli, dinamiche e qualificate costituisca un fattore di\nsviluppo, capace di incidere positivamente su un sistema economico-produttivo\nche deve essere in grado di vincere le sfide poste dal mercati Con questo\naccordo, dunque, Confindustria e Cgil Cisl Uil intendono definire linee guida\nper una riforma dei contenuti e delle modalità delle relazioni industriali e\ndegli assetti della contrattazione collettiva, nonché definire principi di\nindirizzo su alcune questioni di comune interesse, che é volontà condivisa\nmettere al centro del prosieguo del confronto, al fine di addivenire a\nulteriori concrete intese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>2.Il contesto\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpay\">\u003Cp>L’economia italiana sta registrando una fase di ripresa e di crescita\neconomica che va sostenuta e irrobustita, anche al fine di recuperare il gap\ncompetitivo e i differenziali che permangono rispetto alle altre maggiori\neconomie concorrenti. ~ una fase economica, che necessita di una ulteriore\nimplementazione degli investimenti, sia pubblici che privati, orientati\nall’innovazione, al potenziamento delle infrastrutture, alla competitività,\na sostegno della domanda interna e al superamento dei divari territoriali a\npartire dalle aree del Mezzogiorno. -, infatti, fondamentale tradurre la\nripresa in crescita economica ma, soprattutto, é importante lavorare insieme\nper consolidare le condizioni per uno sviluppo del sistema economico e sociale\ndel Paese. I processi di trasformazione in atto interrogano, infatti, sia la\nsocietà che l’econo-mia italiana e mettono al centro del dibattito i temi\ndella qualità del lavoro, unitamente a quello della crescita della Quantità\ndei posti di lavoro, della riduzione dei differenziali retributivi di genere,\ndel contrasto al lavoro irregolare e in elusione e del tasso di occupazione tra\nla popolazione. Occorre proseguire il potenziamento delle politiche per i\ngiovani a partire dalle misure dirette a migliorare sempre più il rapporto tra\nscuola e lavoro. Occorre consolidare le filiere dell’istruzione e della\nformazione professionale, anche attraverso gli Istituti Tecnici Superiori e\npercorsi universitari orientati alle materie STEM e un forte impegno per una\nformazione continua di qualità che deve poter coinvolgere tutte le lavoratrici\ne i lavoratori. ~ necessario, in altre parole, favorire l’incontro domanda\nofferta nel mercato del lavoro, i percorsi di formazione e riqualificazione\nprofessionale, le politiche attive e il sostegno alle transizioni. Sono\nindispensabili per il Paese, inoltre, imprese che investano ancora di più in\nricerca e produttività accompagrl8:ta da una crescita dei salari. In questa\nprospettiva, un aumento della occupazione qualificata e la realizzazione di\nforme di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori sono un obiettivo\nco-mune da perseguire. Occorrono strumenti di politica economica sempre più\nmirati ad accompagnare la ripresa e ad implementare occupazione e un quadro\nstabile di investimenti pubblici. Non si può prescindere da un’ampia\ncondivisione degli obiettivi da perseguire entro una attenta lettura delle\ndinamiche e delle politiche europee. Si vogliono individuare riferimenti certi\ne condivisi verso cui orientare opportunamente le relazioni industriali e la\ncontrattazione collettiva, in modo da cogliere tutte quelle opportunità che,\nanche attraverso misure economiche adeguate, si possono perseguire sul fronte\ndella competitività, dei redditi da lavoro, del rilancio della domanda\ninterna, che sono fattori importanti per la crescita dell’economia e lo\nsviluppo del sistema paese. Su questi temi, Confindustria e Cgil, Cisl, Uii\nritengono opportuno avviare un confronto fattivo e partecipato, anche con le\nistituzioni pubbliche, con l’obiettivo di concorrere all’individuazione\ndelle soluzioni più Idonee al superamento di queste criticità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>3.Tre obiettivi centrali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Tre questioni rivestono, a giudizio di Confindustria e Cgll, Cisl, Uil, una\nparticolare rilevanza e pertanto, saranno affrontate prioritariamente in modo\nda cogliere altrettanti importanti obiettivi. Confindustria e Cg-, Cisl, Uil\nsono, infatti, convinte che serva:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)condividere una strategia di sviluppo, coordinata e coerente con le\ntrasformazioni in atto, basata su formazione, ricerca e innovazione. volta a\ndare all’economia del Paese una crescita sostenibile e Inclusiva, capace di\naffrontare e ridurre j dualismi produttivi, occupazionali e territoriali.\nServe, a tal fine, estendere e qualificare gli investimenti privati e\nrilanciare quelli pubblici, con particolare riferimento all’utilizzo del\nfondi strutturali. In particolare, per il Mezzogiorno occorre una strategia che\nsostenga tali investimenti, valorizzando I patti territoriali, dando\nattua-zione agli accordi interconfederali, anche attraverso una più estesa e\nqualificata contrattazione di secondo livello mirata allo sviluppo produttivo e\noccupazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)avere un mercato del lavoro più dinamico ed equilibrato che favorisca\nl’inserimento al lavoro dei giovani e delle donne e che potenzi\nl’investimento nelle politiche de! lavoro per un sistema di politiche attive\npiù efficace e più equo, tutelando e sostenendo al contempo le transizioni\noccupazionali e lavorative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)rafforzare le misure di sostegno ad un modello di relazioni sindacali\nautonomo, innovativo e partecipativo, che sostenga la competitività dei\nsettori e delle filiere produttive, nonché il valore e la qualità del lavoro\ne favorisca, anche attraverso la diffusione della contrattazione di secondo\nlivello, i processi di trasformazione in alto e il collegamento virtuoso fra\ninnovazioni, produttività del lavoro e retribuzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>4.Democrazia e misura della rappresentanza\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Democrazia sindacale, misurazione e certificazione della rappresentanza\ncostituiscono uno dei pilastri fondamentali del modello di relazioni sindacali\ntra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil. Ne! Testo Unico sulla rappresentanza del\n14 gennaio 2014 sono stati, infatti, fissati, ai fini della contrattazione\nnazionale di categoria e di quella aziendale, i principi e le procedure volti a\nrafforzare l’autonomia negoziale delle Parti sociali II Testo Unico fissa,\naltresì, regole chiare e condivise per la rappresentanza delle lavoratrici e\ndei lavoratori nei luoghi di lavoro e nei settori merceologici in cui si\narticola la rappresentanza di Confindustria, fissa inoltre principi per rendere\nefficaci ed esigibili gli accordi sottoscritti demandando ai CCNL di categoria\nla definizione delle procedure per la ‘previa consultazione certificata delle\nlavoratrici e dei lavoratori”. Il consolidamento di questo pilastro delle\nrelazioni industriali é indispensabile anche per il perseguimento degli\nobiettivi di Questo accordo che si pone in continuità con le precedenti intese\ninterconfederali ed é coerente con i principi sanciti dal legislatore\ncostituzionale in tema di contrattazione collettiva. Per tale ultima ragione,\nl’attuazione di Queste intese dovrebbe essere sostenuta dalla piena e leale\ncollaborazione delle istituzioni essendo finalizzate a rendere universale ed\neffettiva l’acquisizione dei dati relativi alla misura della rappresentanza\n(iscritti e voti). La certificazione della misura dei dati della rappresentanza\ndelle parti stipulanti i singoli CCNL è, infatti, la prima condizione per\nrealizzare quel sistema di relazioni sindacali previsto dal dettato\ncostituzionale. Questo percorso, per essere compiuto e pienamente efficace,\nnecessita, quindi, della misurazione della rappresentanza anche di parte\ndatoriale. Conoscere l’effettivo livello di rappresentanza di entrambe le\nparti stipulanti un CCNL, Infatti, é indispensabile se si vuole davvero\ncontrastare la proliferazione di contratti collettivi, stipulati da soggetti\nsenza nessuna rappresentanza certificata, finalizzati esclusivamente a dare\n“copertura formale” a situazioni di vero e proprio “dumping\ncontrattuale” che alterano la concorrenza fra imprese e danneggiano\nlavoratrici e lavoratori. In quest’ottica Confindustria e Cgil, Cisl, Uil,\nnel definire i reciproci impegni in materia, ritengono utile che si definisca\nun percorso condiviso anche con le altre Associazioni datoriali per arrivare ad\nun modello di certificazione della rappresentanza datoriale capace di garantire\nuna contrattazione collettiva con efficacia ed esigibilità generalizzata, nel\nrispetto dei principi della democrazia, della libertà di associazione e del\npluralismo sindacale. Per consolidare la funzione della contrattazione\ncollettiva nel sistema delle relazioni industriali, contrastando fenomeni di\ndumping contrattuale, Confindustria e Cgil. Cisl, Uil credono opportuno che il\nCNEL - anche attraverso l’apposito gruppo di lavoro per il potenziamento\ndella banca dati sulla contrattazione collettiva - possa accompagnare e\nfavorire questo percorso, rendendosi disponibile a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)effettuare una precisa ricognizione dei perimetri della contrattazione\ncollettiva nazionale di categoria al fine di delineare un quadro generale e\nconsentire alle parti sociali di valutarne l’adeguatezza rispetto ai processi\ndi trasformazione in corso nell’economia italiana. La ricognizione dei\nperimetri contrattuali potrà consentire alle parti sociali, se del caso, di\napportare i necessari correttivi, intervenendo sugli ambiti di applicazione\ndella contrattazione collettiva nazionale di categoria, anche al fine di\nga-rantire una più stretta correlazione tra CCNL applicato e reale attività\ndi impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)effettuare un’attenta ricognizione dei soggetti che. nell’ambito dei\nperimetri contrattuali, risultino essere firmatari di contratti collettivi\nnazionali di categoria affinché diventi possibile, sulla base di dati\noggettivi, accertare l’effettiva rappresentatività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confindustria e Cgil. Cisl, Uil, inoltre, si impegnano, in seguito alle\nricognizioni di cui alle lettere a) e b), a proporre, laddove se ne ravvisasse\nla necessità, l’adozione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, di regole\nche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assicurino il rispetto dei perimetri della contrattazione collettiva e\ndei suoi contenuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•garantiscano coerenza e funzionalità al sistema della contrattazione\ncollettiva e impediscano - specie a soggetti privi di adeguato livello di\nrappresentatività certificata - di violare o forzare arbitrariamente i\nperimetri e gli ambiti di applicazione dei contratti collettivi nazionali di\ncategoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confindustria e Cgil, Cisl, Uil ritengono che l’efficacia generalizzata\ndei contratti collettivi di lavoro costituisca un elemento Qualificante del\nsistema di relazioni industriali e che le intese in materia di rappresentanza\npossano costituire, attraverso il loro recepimento, il presupposto per\nl’eventuale definizione di un Quadro normativa in materia. Confindustria e\nCgil, Cisl, Uil avvieranno, in parallelo, un confronto in sede tecnica per\nvalutare gli effetti dei processi di trasformazione del manifatturiero\nconseguenti alla crescente terziarizzazione dell’economia e alle integrazioni\nfunzionali rese possibili dalla digitalizzazione. Ne valuteranno Quindi, gli\neffetti sulla contrattazione collettiva delle imprese aderenti a Confindustria\nche operano nell’area dei servizi innovativi e tecnologici di supporto al\nmanifatturiero. Confindustria e Cgil, Cisl, Uil avvertono la necessità di\nsemplificare e rendere certi i processi negoziali. In Questo senso credono,\nanzitutto, opportuno dare piena attuazione all’intero Testo Unico sulla\nrappresentanza che - proprio per valorizzare l’autonomia sindacale - ha\nfissato i principi di un sistema di relazioni sindacali democratico, orientato\nalla prevenzione dei conflitti, diretto ad assicurare efficacia ed esigibilità\naile intese raggiunte comprese le parti da definire nei CCNL di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>5.Principi per regolare assetti e contenuti della contrattazione\ncollettiva\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>I continui processi di innovazione e trasformazione dei settori produttivi e\ndel mondo del lavoro, i cui effetti debbono saper esser accompagnati dalla\ncontrattazione, rendono - opportuno adottare nelle relazioni industriali un\nmodello di \"governance adattabile’’ in grado di assicurare coerenza di\nsistema, por nel rispetto delle differenti peculiarità che connotano i\nsettori, i territori e le aziende dove la contrattazione collettiva del Sistema\nConfindustria si esercita nella convinzione comune, infatti, che la\ncompetitività delle imprese e la valorizzazione del lavoro si possano meglio\nconseguire affidando ai diversi livelli di contrattazione collettiva compiti e\nfunzioni distinte entro il quadro regolatorio flessibile, ma coerente nel suo\ndisegno complessivo e, quindi, organico e certo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confindustria e Cgil, Cisl, Uil intendono, pertanto, definire qui le linee\ndi indirizzo generale entro le quali la contrattazione collettiva, ai suoi\ndifferenti livelli, dovrà svolgersi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)la contrattazione collettiva continuerà ad articolarsi su due livelli,\nnazionale e aziendale, ovvero territoriale laddove esistente secondo le prassi\nin essere, e dovrà garantire, per ciascuno del due livelli, specifiche\ncaratteristiche e funzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)la contrattazione collettiva - nel quadro delle riforme finalizzate alla\ncompetitività delle imprese e alla crescita della produttività- dovrà\ncontribuire a determinare le condizioni per migliorare il valore reale dei\ntrattamenti economici e, nel contempo, favorire la crescita del valore aggiunto\ne dei risultati aziendali, nonché la valorizzazione dei contenuti\nprofessionali e delle competenze tecniche ed organizzative che - lavoro delle\npersone può esprimere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)Il contratto collettivo nazionale di categoria dovrei assolvere la sua\nprincipale funzione di fonte di regolazione dei rapporti di lavoro e di garante\ndei trattamenti economici e normativi comuni a tutti i lavoratori del settore,\novunque impiegati sul territorio nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E)Il contratto collettivo nazionale di categoria conserverà la sua funzione\ndi regolatore delle relazioni sindacali del settore, disci plinando anche le\nprincipali Iniziative di bilateralità in coerenza con le linee di indirizzo\ndefinite negli accordi interconfederali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F)Il contralto collettivo nazionale di categoria dovrà individuare il\ntrattamento economico complessivo (TEC) e iltrallamenlo economico minimo\n(TEM);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G)Il trattamento economico complessivo (TEC) sarà costituito dal\ntrattamento economico minimo (TEM), come determinato alla lettera H, e da tutti\nquei trattamenti economici - nei quali, limitatamente a questi fini, sono da\nricomprendere fra gli altri anche le eventuali forme di welfare . che il\ncontratto collettivo nazionale di categoria qualificherà come -comuni a tutti\ni lavoratori del settore’, a prescindere dal livello di contrattazione a cui\nil medesimo contratto collettivo nazionale di categoria ne affiderà la\ndisciplina. Il contratto collettivo nazionale di categoria avrà cura di\nevidenziare in modo chiaro la durata e la causa di tali trattamenti economici e\nil livello di contrattazione a cui vengono affidati dovendosi, comunque,\ndisciplinare, per i medesimi trattamenti, gli eventuali effetti economici in\nsommatoria fra i) primo e il secondo livello di contrattazione collettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>H)il contratto collettivo nazionale di categoria dovrà incentivare lo\nsviluppo virtuoso quantitativo e qualitativo - della contrattazione di secondo\nlivello, orientando le intese aziendali - raggiunte anche attraverso i percorsi\ndefiniti nell’Accordo Interconfederale del 14 luglio 2016 ovvero quelle\nterritoriali (laddove esistenti, secondo le prassi in essere), verso II\nriconoscimento di trattamenti economici strettamente legati a reali e\nconcordati obiettivi di crescita della produttività aziendale, di qualità, di\nefficienza, di redditività, di innovazione, valorizzando i processi di\ndigitalizzazione e favorendo forme e modalità di partecipazione delle\nlavoratrici e dei lavoratori. Al fine di favorire la diffusione virtuosa della\ncontrattazione collettiva di secondo livello, Confindustria e CgII, Cisl, Uil\nconfermano l’impegno a svolgere un allento monitoraggio dell’attuazione dei\ncontenuti dell’accordo del 14 luglio 2016 e ad assumere le iniziative\nopportune per diffonderne la più ampia ed efficace applicazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>İ)il contratto collettivo nazionale di categoria individuerà i minimi\ntabellari per il periodo di vigenza contrattuale, intesi quali trattamento\neconomico minimo (TEM). La variazione del valori del TEM (minimi tabellari)\navverrà - secondo le regole condivisa, per norma o prassi, nei singoli CCNL -\nin funzione degli scostamenti registrati nel tempo dall’indice dei prezzi al\nconsumo armonizzato per i paesi membri della Comunità europea, depu-rato dalfa\ndinamica dei prezzi dei beni energetici importati come calcolato dall’lstat.\nIl contratto collettivo nazionale di categoria, in ragione dei processi di\ntrasformazione e o di innovazione organizzativa, potrà modificare il valore\ndel TEM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>6.Relazioni industriali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>È volontà comune di Confindustria e Cgil, Cisl, Uil intervenire\nprio-ritariamente, attraverso specifiche intese, su alcuni ambiti che sempre\npiù stanno interessando le relazioni industriali e la Contrattazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Welfare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Formazione e competenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)Mercalo del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)Partecipazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>a)Welfare\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La difficile tenuta del sistema di welfare universale, dovuto alla bassa\ncrescita, all’andamento demografico e alla continua riduzione\ndell’incidenza su) Pii della spesa per servizi, producono un aumento delle\ndiseguaglianze nella nostra società, ne modificano gli equilibri e ne\nrallentano lo sviluppo. Confindustria e Cgil, Cisl, Uil ritengono,\ninll8nzitutto, necessario salvaguardare il carattere universale del welfare\npubblico, migliorandone la qualità e il livello delle coperture sociali.\nConfindustria e Cgil, Cisl, Uil sono convinte che forme di bilateralità\npossano integrare - sistema di relazioni industriali e del modello contrattuale\ncontribuendo alla realzzazione di un welfare contrattuale integrato e\ncoordinato. In questo contesto, Confindustria e Cgil, Cisl, Uil ritengono che\nlo sviluppo del welfare contrattuale, che deve mantenere la sua natura\nintegrativa ai diversi livelli, possa rappresentare un terreno di crescita del\nbenessere organizzativo e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nel\nquadro di un miglioramento complessivo della produttività e delle condizioni\ndi lavoro. Il welfare contrattuale opera, pero, nei vari ambiti della\ncontrattazione collettiva, In modo differenziato e disomogeneo, rendendo\nevidente la necessità di creare le condizioni per dimostri capace di\nottimizzare e qualificare i contenuti della contrattazione in materia di\nwelfare integrativo. Per conseguire questo obiettivo, le Parti ritengono\nnecessario fissare, con accordi di livello interconfederale, alcune linee di\nindirizzo per la contrattazione collettiva con riferimento a materie di\ninteresse generale - quali, ad esempio, la previdenza complementare, e\nl’assistenza sanitaria integrativa, la tutela della non autosufficienza, le\nprestazioni di welfare sociale e per la conciliazione dei tempi di vita e di\nlavoro - per consentire, anche nei settori privi di specifiche iniziative, una\nmaggiora universalità delle tutele. In questo contesto la previdenza\ncomplementare, in particolare, assume un ruolo sempre più importante, anche\nalla luce delle recenti modifiche normative che hanno introdotto ulteriori\nmisure ispirate al criterio della maggiore flessibilità in entrata e in uscita\ndai fondi pensione, agevolando al contempo la copertura di un bisogno crescente\ndi protezione sociale e facendo del secondo pilastro, sempre più, un elemento\nqualificante del nostro sistema di protezione sociale. Confindustria e Cgll.\nCisl. Uil ritengono che occorra rafforzare il secondo pilastro, sia in termini\ndi crescita dimensionale dei fondi (rilancio adesioni e quindi, aumento di\npatrimoni gestiti) che di diversificazione delle loro scelte di portafoglio,\nanche al fine di contribuire al sostegno deN’economia reale del Paese. A tal\nfine, le Parti ritengono opportuno avviare, quanto prima, un confronto con le\nIstituzioni finalizzato a migliorare la fiscalità di vantaggio sulle\nprestazioni dei fondi pensione e la riduzione della tassazione sui rendimenti,\nnonché ad ottenere la revisione della disciplina sui benefici fiscali per gli\ninvestimenti dei fondi anche nell’economia reale. Le Parti ritengono,\ninoltre, che, in questo quadro, sia logico e coerente tutelare la centralità\ndella contrattazione collettiva e rispettare i contenuti obbligatori dei\ncontratti collettivi sulla disciplina della previdenza complementare nonché\ngli equilibri negoziali che ne scaturiscono. La contribuzione alla previdenza\ncomplementare - in qualsiasi forma essa si realizzi - e la sua destinazione\nsono, infatti, frutto di un equilibrio contrattuale complessivo tra le\norganizzazioni sindacali di rappresentanza delle - lavoratrici e dei lavoratori\ne le parti datoriali, la messa In discussione di questo alterandone gli\nequilibri ma, cosa ben più grave, mette in discussione la funzione oggi\nassegnata ai fondi, quale secondo pilastro di un sistema che vede nella\nprevidenza complementare una necessaria forma di Integrazione e di\nsussidiarietà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>b)Formazione e competenze\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confindustria e Cgil, Cisl, Uil sono persuase che la competitività del\nsistema produttivo e delle Imprese si fondi sempre più su! patrimonio di\ncompetenze delle lavoratrici e del lavoratori e, per questo motivo, sono\nconvinte che serva intensificare gli investimenti in questa direzione. In\nquesto quadro occorre anche potenziare gli strumenti per la certificazione\ndelle competenze che vengono acquisite negli ambiti di apprendistato formali,\nnon formali e informali, cosi da rafforzare la capaci18 di attivazione delle\nlavoratrici e dei lavoratori nel mondo del lavoro. Confindustria e Cgil, Cisl,\nUil ritengono, pertanto, di far leva sul nostro sistema educativo, puntando a\nmigliorare l’orientamento e l’efficacia dell’offerta scolastica, della\nformazione professionale e dell’istruzione terziaria, avendo come obiettivo\ncondiviso quello del rafforzamento e della acquisizione delle competenze, della\noccupabi- lità dei giovani da conseguirsi, anche attraverso l’innalzamento\ndei livelli di istruzione, il miglioramento della qualità dell’offerta\nformativa, un più stretto collegamento con il mondo del lavoro, nonché con\nl’adeguamento delle competenze delle lavoratrici e del lavoratori coinvolti\nnei processi di trasformazione del lavoro e di digitalizzazione. Confindustria\ne Cgil, Cisl, Uil Intendono valorizzare la qualità dei percorsi virtuosi di\nalternanza scuola-lavoro. Occorre supportare le istituzioni formative,\npromuovere la capacità formativa delle imprese e distinguere le esperienze\nlavorative vere e proprie, disciplinate dagli strumenti contrattuali che\nuniscono formazione e lavoro, come l’apprendistato, che deve essere\nrafforzato e qualificato quale forma di ingresso prevalente nel mercato del\nlavoro. Vanno, pertanto, incoraggiati percorsi formativi di ampio respiro che,\nprendendo le mosse dall’alternanza, evolvano nell’instaurazione di rapporti\ndi lavoro “qua-lificati”, come quelli rappresentati dalle forme di\napprendistato “duale”, le Parli si impegnano, a tal fine, ad individuare e\npromuovere azioni e soluzioni che moltiplichino le imprese coinvolte in questi\npercorsi. È, altresì, condivisa la volontà di rafforzare le ulteriori forme\nproficue di integrazione fra scuola e lavoro con particolare riferimento al\nmondo degli Istituti Tecnici Superiori, coinvolti nei percorsi di “Impresa\n4.0”, senza penalizzare quelle realtà che operano in territori\nstrutturalmente svantaggiatì in termini occupazionali. Cosi come si ritiene\nnecessario incrementare le sinergie e i punti di contatto con il mondo delle\nuniversità, specie quelle STEM, che grande giovamento possono dare alla\nricerca e al trasferimento tecnologico. Allo stesso modo le Parti con-dividono\nla necessità di sviluppare la formazione continua e attivarsi nei confronti\ndel Governo perché, anche attraverso i fondi interprofes- sionali, si possa\navviare un grande piano di formazione, incentivato fiscalmente, per adeguare ed\naccrescere le competenze di chi è attualmente al lavoro, a partire dai livelli\npiù bassi, per ridurre e anticipare le ricadute che l’innovazione\ntecnologica può avere sull’occupazione anche valutando la possibilità di\naccedere al credito di imposta per la formazione previsto dalla legge di\nbilancio. In tal modo si riuscirà ad operare in maniera più fattiva\nnell’incentivare un sistema integrato dell’apprendimento permanente, quale\ngaranzia dell’occupazione stabile. nonché di sviluppo di competenze coerenti\ncon l’evoluzione tecnologica. Anche per il perseguimento di queste finalità\ni fondi interprofessionali devono poter fruire dell’interezza del contributo\ndestinato alla formazione continua e contare sulla regolarità dei\ntrasferimenti da parte dell’lnps. Per queste finalità, le Parti condividono\nla necessità di valorizzare maggiormente il ruolo e l’attività di Fondim-\npresa, destinando, in applicazione delle linee definite dal Comitato di\nindirizzo strategico, quote sempre più importanti delle risorse del conto di\nsistema verso i contenuti formativi connessi con la piena valorizzazione degli\ninvestimenti realizzati nell’ambito delle misure previste dal piano\n“Impresa 4.0”. Confindustria e Cgll, Cisl, Uil auspicano, inoltre,\nl’introduzione di apposite disposizioni regolamentari che facilitino il pieno\ncoinvolgimento di Fondimpresa, anche attraverso un’apposita gestione\nseparata, nei processi di riqualificazione professionale definiti con intese\nsindacali in coerenza con quanto stabilito nell’accordo interconfederale\ndell’1 settembre 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>c)Sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Garantire la salute e la sicurezza sui posti di lavoro resta per\nConfindustria e Cgil, Cisl, Uil un obiettivo prioritario ed un ambito\nprivilegiato per sviluppare un sistema di relazioni industriali responsabile e\npartecipato. A dieci anni dalla adozione del Testo Unico sulla salute e\nsicurezza sul lavoro, pare opportuno aprire una nuova fase di analisi e di\nproposta per rendere più efficace il Quadro regolatorio e favorire il\nradicamento di un’autentica coltura della sicurezza che metta al centro la\npersona, privilegi la prevenzione, la formazione e gli investi-menti,\nvalorizzando il sistema complessivo della pariteticità nonché la\nsemplificazione e la certezza della normativa. In Quest’ottica, le parti\nritengono necessario, riprendere il confronto, portando a compimento il\nprocesso di attuazione del Testo Unico sulla salute e la sicurezza - con\nparticolare riferimento ai temi della rappresentanza delle lavoratrici e dei\nlavoratori a livello aziendale e territoriale - per favorire, attraverso forme\ndi partecipazione organizzativa, il diffondersi di una consapevole e matura\ncultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per favorire II perseguimento di\nQuesto importante obiettivo Confindustria e Cgil, Cisl. Uil ritengono opportuno\nvalorizzare ogni possibile sinergia con le iniziative istituzionali\ndell’lNAlL con particolare riferimento alle attività di prevenzione, ricerca\ne formazione che sono affidate all’Istituto. È opportuno, infatti, dare\nsempre maggiore efficacia e sistematicità a queste funzioni svolte\ndall’INAIL, perché possono certamente costituire un punto di rffeMlento\nimportante nella progettazione delle iniziative da mettere in campo. La\nrevisione del sistema tariffario offrirà altresì, importanti indicazioni per\nconsentire a Confindustria e Cgil, Cisl, Uil una ponderata valutazione dei\nnuovi livelli di sostenibilità economica e finanziaria dell’Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>d)Mercato del lavoro\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contrattazione collettiva, investimenti e formazione sono le tre priorità\nper affrontare il tema della riduzione dei tassi di disoccupazione e favorire,\nin misura maggiore e in termini piu Qualitativi, t’in- clusione dei giovani\nnel mercato del lavoro. Al tempo stesso, Confindustria e Cgil, Cisl, Uil\nritengono importante sostenere e accompagnare l’attuazione di quelle\niniziative dirette ad affrontare sia le fasi di transizione del mercato del\nlavoro - con l’obiettivo di migliorarne il funzionamento e, contestualmente,\nsupportare le politiche attive per l’occupazione - sia la gestione delle\nsituazioni di crisi, attraverso un utilizzo flessibile degli ammortizzatori\nsociali per la salvaguardia dei livelli occupazionali. Sono, infatti, convinte\ndella necessita di rendere il nostro mercato del lavoro più dinamico ed\ninclusivo risultato che si potrà ottenere potenziando, non solo la rete dei\nsoggetti pubblici e privati che operano per favorire l’incontro domanda\nofferta di lavoro ma, anche, dotando il Paese di un forte coordinamento\nnazionale, che sappia garantire livelli essenziali dei servizi, valorizzando\ncontemporaneamente le specificità territoriali. Decisivo in questo ambito é\nsoprattutto l’Investimento su percorsi formativi di qualità finalizzati al\nreinserimento lavorativo. Questa comune volontà si é già esplicitata - per\nquanto concerne le prassi del confronto sindacale in situazioni di crisi\naziendali - nell’accordo Interconfederale dell’1 settembre 2016. Tali temi,\nIn parte recepiti dalla Legge di Bilancio 2018, devono continuare a essere\nmateria di interlocuzione con II Governo per favorire la loro completa\napplicazione. L’Introduzione della possibilità di utilizzare l’Assegno di\nRicollocazione (ADR), su base volontaria già durante la fruizione della Cassa\nIntegrazione, dovrà comunque avvenire in coerenza con le intese contenute\nnell’accordo interconfederale dell’1 settembre 2016. Sui temi della\nformazione continua, con particolare riferimento al mercato de! lavoro, le\nparti valorizzeranno, nel rispetto delle norme di legge, il ruolo di\nFondimpresa. Resta, peraltro, evidente la necessità di guidare questo\nimportante processo di trasformazione del mercato del lavoro, contrastando gli\neffetti negativi sull’occupazione che, medio tempore, potrebbero derivare\nanche dalla non piena coincidenza dei tempi di attuazione delle riforme che\nhanno ridefinito gli strumenti delle politiche passive con la messa a regime\ndella riforma delle politiche attive. Anche alla luce di tale problematica, le\nparti si impegnano ad approfondire Il confronto tra loro con l’obiettivo di\nformulare proposte e individuare soluzioni che abbiano come obiettivo la tutela\ne la riqualificazione delle attività produttive e dei livelli occupazionali\nche restano una linea guida fondamentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>e)Partecipazione\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I cambiamenti economici, produttivi e tecnologici che stanno interessando il\nnostro sistema industriale e manifatturiero richiedono coinvolgimento e\npartecipazione e determinano una diversa relazione tra impresa e lavoratrici e\nlavoratori. Si vanno diffondendo, peraltro, in particolare nelle imprese\ncollocate nelle filiere produttive più dinamiche ed innovative, modalità di\npartecipazione più efficaci ed incisive rispetto al passato con particolare\nriferimento agli aspetti di natura organizzativa. Questi processi, a giudizio\ndi Confindustria e Cgil, Cisl, Uil. vanno sostenuti con un sistema di relazioni\nindustriali più flessibile che incoraggi, soprattutto, attraverso\nl’estensione della contrattazione di secondo livello, quei processi di\ncambiamento culturale capaci di accrescere nelle imprese le forme e gli\nstrumenti della partecipazione organizzativa. In questo quadro, con particolare\nriferimento al processi 4.0, si configurano le condizioni ideali anche per\npercorsi di sperimentazione. La maggiore autonomia e la responsabilità che\nquesta intesa interconfederale assegna alle parti stipulanti il contrailo\ncollettivo nazionale di categoria, potrà altresì consentire di valorizzare,\nnei diversi ambiti settoriali, I percorsi più adatti per la partecipazione\norganizzativa, contribuendo, anche per questa via, alla competitività delle\nImprese e alla valorizzazione del lavoro. Confindustria e Cgil, Cisl, Uil\nconsiderano, altresì, un’opportunità la valorizzazione di forme di\npartecipazione nei processi di definizione degli indirizzi strategici\ndell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ratifica dell’Accordo 28 febbraio 2018\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 9 marzo 2018\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SALUTE E SICUREZZA ATTUAZIONE DEL PATTO PER LA FABBRICA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Allegato n.7\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>1)Un nuovo modello di assicurazione contro gli infortuni e le malattie\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro nasce,\ncome Ente pubblico non economico, con lo scopo di gestire l’assicurazione\nobbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Negli\nanni, pur senza un disegno complessivo omogeneo e coerente, il legislatore ha\ntrasformato l’Istituto, incrementandone le attività, in particolare nella\nprevenzione e nella ricerca. Oggi, alla luce dell’evoluzione del sistema\nproduttivo, occorre sviluppare un nuovo modello assicurativo per garantire una\nprospettiva universale ed inclusiva alla tutela della salute e della sicurezza\nsul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Va di fatti considerato che la tutela dei lavoratori, anche per effetto\ndelle recenti normative, ha assunto le caratteristiche di un sistema integrato\ndi tutela, che va dallo studio delle situazioni di rischio, agli interventi di\nprevenzione nei luoghi di lavoro, dalle prestazioni sanitarie ed economiche,\nalle cure, alle riabilitazioni fino al reinserimento nella vita sociale e\nlavorativa di coloro che hanno subito gravi conseguenze da un infortunio o da\nuna malattia professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico e delle\nmalattie professionali, l’INAIL, per parte sua, ha messo in atto iniziative\ndi monitoraggio continuo dell’andamento dell’occupazione e degli infortuni\ne delle malattie professionali, azioni di indirizzo, informazione, formazione e\nconsulenza in materia di prevenzione, in particolare alle piccole e medie\nimprese e agli organi di controllo ispettivo, riconoscendo misure di\nfinanziamento alle imprese che in-vestono in particolari misure di\nsicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questo processo di trasformazione delle funzioni dell’Istituto, però, è\navvenuto in modo alluvionale, disordinatamente, spesso condizionato dalle\ncontingenti necessità di natura politica o amministrativa, privilegiando le\nragioni della contabilità generale dello Stato, piuttosto che perseguendo un\nprogetto che puntasse alla valorizzazione delle finalità proprie\ndell’Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggi, considerando le necessità e le enormi potenzialità dell’INAIL, si\nha come l’impressione che la transizione verso un INAIL, attore protagonista\ndi un sistema dinamico della salute e sicurezza sul lavoro, non si sia affatto\ncompiuta e che, anzi, manchi del tutto un disegno organico in grado di\nvalorizzare questo importante tassello del nostro welfare pubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Istituto dovrebbe, invece, essere messo rapidamente in condizione di\npartecipare attivamente ai processi di trasformazione del nostro attuale\nsistema di protezione sociale che sono resi necessari dalle trasformazioni in\natto neN’economia e nell’organizzazione del lavoro. In questa logica vanno\naffrontate le seguenti questioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la governance dell’Istituto deve essere ripensata e resa più funzionale\nalle finalità istituzionali dell’INAIL. È necessario affrontare le\nambiguità del modello attuale di governance, superando l’impostazione\nmonocratica e valorizzando effettivamente il modello duale, che affida il ruolo\ndi indirizzo e controllo ad un Comitato di Indirizzo e Vigilanza, espressione\ndi tutte le parti sociali. Serve che l’INAIL diventi - in coordinamento con\nle competenze delle altre Istituzioni - un vero pilastro del sistema di welfare\npubblico ed è, pertanto, necessario conferirgli maggiore autonomia,\npatrimoniale e organizzativa, pur nel rispetto del ruolo di controllo oggi\nriconosciuto ai vari Ministeri, in coerenza con quanto era stato condiviso\nnegli avvisi comuni del 2008 e del 2012, che si intendono integralmente\nrichiamati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)La gestione economica e finanziaria dell’istituto va posta in\nequilibrio. Questa seconda questione non può più essere ignorata. Il bilancio\nconsuntivo per l’anno 2017 ha fatto registrare entrate per oltre 11 miliardi,\nuscite per 9,5 e un avanzo finanziario di oltre 1,6 miliardi. Questo importante\nrisultato segue l’avanzo finanziario dell’anno 2016 che era stato di poco\ninferiore a 1,5 miliardi. Si consideri poi, che l’avanzo patrimoniale è\nstato, rispettivamente, di 4,1 miliardi nel 2016 e di 5,6 miliardi a consuntivo\n2017 e, soprattutto, che la situazione di cassa al 31 dicembre 2017 risulta\nessere di 26,7 miliardi. Queste risorse - che, peraltro, sono nella\ndisponibilità della tesoreria dello Stato a interessi zero - dimostrano, come\nha osservato il Co-mitato di Indirizzo e Vigilanza in occasione della\napprovazione del bilancio consuntivo 2017, “il perdurare di una situazione\nche si ritiene, a lungo andare, non conforme alle finalità delle Pubbliche\nAmministrazioni volte a chiudere i bilanci in tendenziale pareggio”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)La tariffa dei premi assicurativi deve essere urgentemente aggiornata.\nAlla luce di quanto precede, risulta ancora più grave il fatto che, nonostante\nla legge imponga, fin dall’anno 2000, la revisione della tariffa dei premi\ncon cadenza triennale, l’Istituto non vi abbia ancora provveduto, nemmeno a\nvalle della disposizione della legge finanziaria per il 2014, a distanza di\nquasi venti anni dall’ultima revisione. Il mondo del lavoro cambia con una\nrapidità impressionante e, nonostante siano intervenute tante e tali\ntrasformazioni nell’organizzazione del lavoro, nei processi produttivi, nella\nqualità degli impianti, dei macchinari, le imprese sono chiamate a versare\npremi ben superiori a quelli che sarebbe equo esigere, a causa di un sistema\nassicurativo (nomenclatore tariffario e tassi) ormai in larga parte desueto.\nE’ del tutto evidente che non può essere gestita in questo modo una\nassicurazione pubblica; come è del tutto evidente che, col passare del tempo,\nle difficoltà cresceranno perché i processi di trasformazione\ndell’economia, del manifatturiero come dei servizi nonché gli effetti della\ndigitalizzazione, della robotizzazione dei processi renderanno le tariffe\ndel-l’Istituto rapidamente obsolescenti e ingiustamente gravose.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)La contrattazione. Negli ultimi anni il fenomeno delle aziende che\napplicano contratti non sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più\nrappresentative o che non rispettano i minimi contributivi è andato crescendo\nin modo esponenziale. Tale situazione comporta una serie di problemi che si\npossono tradurre, tra l’altro, nella inadeguata copertura previdenziale e\nassicurativa per il lavoratori, così come anche nel mancato riconoscimento\ndelle garanzie e dei diritti. A tale riguardo è auspicabile che si realizzi\nuna più efficace azione di vigilanza da parte degli enti preposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)Le prestazioni economiche in favore di malati e infortunati vanno\nmigliorate, così come gli interventi di prevenzione e riabilitazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli avanzi di gestione dell’lnail vanno utilizzati, oltre che per la\nriduzione dei premi, per il miglioramento delle prestazioni economiche a favore\ndi malati e infortunati sul lavoro e per qualificare sempre di più sia le\nattività di prevenzione che quelle di riabilitazione degli infortunati del\nlavoro e di cura dei malati di patologie di origine professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo senso, occorre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aumentare il valore economico degli indennizzi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•allargare la casistica dei danni indennizzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•velocizzare i tempi di risoluzione delle pratiche di indennizzo dei\nlavoratori malati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ridurre l’eccessivo ricorso al contenzioso anche attraverso il\ncoinvolgimento del medico competente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•realizzare e rafforzare un più deciso intervento sui servizi\nsocio-assistenziali e sanitari a favore degli infortunati e dei malati\nprofessionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•potenziare le attività della sorveglianza epidemiologica e sanitaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e finanziare e coordinare la ricerca clinica per le terapie efficaci per i\ntumori professionali, che sfuggono largamente alla rilevazione e agli\nindennizzi da parte dell’Istituto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•favorire la definizione di nuovi indennizzi mutualistici del sistema\ndelle imprese a favore delle vittime dell’amianto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•potenziare le collaborazioni con il sistema sanitario nazionale tramite\nle Regioni e il Ministero della Salute e finanziare progetti di ricerca per il\nsuperamento dell’utilizzo delle sostanze cancerogene nelle attività\neconomiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Migliorare la strumentazione e la documentazione a supporto del nesso di\ncausalità tra l’esposizione professionale e la malattia, in particolare per\nle malattie professionali “non tabellate”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per queste ragioni è necessario dare rapidamente una più efficace\ngovernance all’Istituto, garantendo una maggiore autonomia finanziaria ed\namministrativa, per dare migliore equilibrio gestionale, potenziare le\nattività di prevenzione, orientare più efficacemente la ricerca, migliorare\nla qualità delle prestazioni a favore degli assistiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Queste le condizioni per trasformare l’INAIL da ente esclusivamente\nassicuratore quale era alle origini, in un vero e proprio pilastro di un\nsistema integrato della salute e sicurezza sul lavoro, valorizzando, anche con\niniziative di tipo consulenziale, una cultura della sicurezza davvero ispirata,\nalla prevenzione, alla ricerca e alla formazione in coerenza con la volontà\ncondivisa in occasione degli avvisi comuni del 2008 e del 2012 che di seguito\nvengono integralmente riportati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diviene, inoltre, fondamentale che INAIL favorisca il rapporto con le\norganizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori aumentando\nanche l’utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione attraverso\nmodalità notevolmente semplificate e diversificate (ISI, OT24, convenzioni,\netc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, occorre valorizzare e dare concreta attuazione alle\ndisposizioni normative del Digs 81\u002F2008 che assegnano anche all’lnail un\nruolo di supporto per le imprese (artt. 9, comma 3 e 10). La competenza\ndell’Istituto deve essere infatti messa a disposizione delle parti sociali,\nvalorizzando il ruolo dei CO.CO.PRO. e del sistema produttivo non solamente nel\nmomento impositivo o della vigilanza, ma anche e soprattutto prima, in chiave\nprevenzionale. Questa attività, mai svolta finora dall’Istituto,\ncontribuirebbe a dare certezza al quadro normativo, assai carente sul piano\ndella chiarezza delle norme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Migliorare il quadro normativo e regolatorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., delinea un vero e proprio sistema\nistituzionale di organismi deputati alla elaborazione e all’applicazione\ndelle misure di prevenzione e protezione. In questo quadro un ruolo\nfondamentale è assegnato alla Commissione consultiva permanente per la salute\ne sicurezza sul lavoro a cui sono affidati vari compiti fra i quali quello di\nredigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo\nnazionale, una relazione sullo stato di applicazione della normativa e sul suo\npossibile sviluppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A dieci anni dalla adozione del D.lgs 81\u002F2008 e s.m.i., la Commissione ha\nevidenziato, nei lavori per la elaborazione della sua Relazione sullo stato di\napplicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile\nsviluppo, un giudizio non del tutto soddisfacente, sottolineando, ancora una\nvolta, la necessità di proseguire la realizzazione di un efficiente sistema di\nprevenzione e protezione in un quadro normativo capace di coniugare efficacia\ndelle regolamentazioni, semplicità e certezza del diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Irisultati raggiunti in questi dieci anni sono stati significativi ma sono\nancora distanti dagli obiettivi che ci si prefigge di conseguire. In\nparticolare, l’analisi degli ultimi dati forniti dall’lnail, evidenzia\naspetti di criticità nell’andamento di infortuni e malattie professionali\nche inducono Confindustria e Cgil, Cisl, Uil a intervenire con decisione - per\nquanto è nelle loro disponibilità - sulle cause che ancora sono alla base di\ninfortuni e malattie professionali, soprattutto, con ri-guardo ad alcune\nspecifiche fattispecie in cui si evidenziano fenomeni di significativa\nfrequenza e ripetitività (cadute dall’alto, infortuni negli ambienti\nconfinati, infortuni legati ad attrezzature obsolete, con particolare\nattenzione all’agricoltura). Particolare attenzione merita il tema degli\ninfortuni che avvengono nel sistema degli appalti, a causa di una non corretta\napplicazione delle regole della sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIquadro delle competenze al livello di autorità pubbliche deputate ad\noccuparsi, a vario titolo, di salute e sicurezza, è ancor oggi insufficiente e\ninadeguato e le parti, pertanto, ritengono che occorra intervenire, sia al\nlivello normativo che organizzativo, per eliminare le incongruenze che ancor\noggi caratterizzano le azioni pubbliche, sia di sostegno che di vigilanza.\nL’insufficiente coordinamento tra ASL, di livello regionale, e Ispettorato\ndel lavoro, di livello nazionale, è uno degli aspetti di maggior debolezza.\nOccorre quindi ripartire dalla elaborazione della Strategia nazionale di\nprevenzione, oggi ancora inesistente in Italia, che rappresenta la condizione\nper orientare efficacemente gli interventi di prevenzione, in quanto\nespressione della scelta politica di fondo in tema di salute e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sono impegnate nella revisione dell’accordo interconfede- rale\ndel 22 giugno 1995 alla luce del D.lgs 9 aprile 2008, n. 2008 e s.m.i.: la\ndefinizione dell’accordo consentirà di attualizzare tutti i riferimenti al\nD.lgs n. 81\u002F2008, così contribuendo ad incentivare un’azione condivisa in\nmateria di salute e sicurezza, nello spirito dell’accordo interconfederale\ndel 9 marzo 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno nel tempo raggiunto posizioni comuni, che ora intendono\nconfermare e valorizzare mediante il presente accordo interconfederale,\nriconfermando gli impegni già assunti e convenendo sulla necessità di dare\nagli stessi una rinnovata efficacia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in una logica di gestione condivisa dei temi di salute e\nsicurezza, ritengono necessario dare una risposta congiunta e condivisa ad\nalcune istanze che non stanno ricevendo dall’ordinamento una adeguata ed\nomogenea attenzione. In tal senso, ritengono centrale confermare, nel rispetto\ndei precetti comunitari dettati dalla direttiva europea 89\u002F391 e recepiti dal\nD.lgs 81\u002F2908 e s.m.i., l’importanza della rappresentanza, nelle sue diverse\nforme (in particolare l’RLS aziendale, l’RLS territoriale e il RSL di sito\nproduttivo) e della pariteticità, riconoscendo nella consultazione, a partire\ndalla valutazione dei rischi e del relativo documento, una fase necessaria del\nprocesso di prevenzione e protezione nell’ambito del contesto lavorativo (ai\nsensi del- l’art.29 del D.lgs. 81\u002F2008 e s.m.i.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti sono inoltre convinte che la legislazione e le azioni di sicurezza\nnon possano non tener conto della innovazione tecnologica ed organizzativa e\nche la tutela del lavoratore non possa non evolversi con l’evoluzione\ntecnologica ed organizzativa. Per questo, intendono dedicare una parte del\npresente accordo ai temi del cd lavoro agile così come anche all’istituto\ndell’accomodamento ragionevole, strumento dalle ampie potenzialità,\nfinalizzato a fronteggiare il fenomeno delle inabilità e\u002Fo inidoneità, anche\ncome indicato dalla recente giurisprudenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti ritengono necessario porre particolare attenzione anche ai temi\ndell’invecchiamento attivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ha necessità di un\norganico quadro normativo. Occorre, pertanto, dare piena attuazione al D.lgs n.\n81\u002F2008 e s.m.i. come anche la Commissione consultiva permanente ha\nevidenziato, sottolineando la negatività della perdurante carenza di un\nrilevante numero di decreti attuativi. Confindustria e Cgil, Cisl, Uil\nritengono, pertanto, necessario richiamare, ancora una volta, i Ministeri\ncompetenti a dare piena attuazione al D.lgs n. 81\u002F2008 sulla base di principi\ncondivisi con tutti i soggetti interessati anche valorizzando il ruolo della\nCommissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò appare ancora più opportuno se si considera che alla Commissione\nconsultiva permanente, prevista dall’articolo 6 del D.lgs 81\u002F2008, sono\naffidati diverse competenze fra cui figura, al primo posto, quella di\n“esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul\nlavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della\nlegislazione vigente”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione consultiva, peraltro, in conformità a quanto previsto dal\nD.lgs n. 81\u002F2008, nel redigere la Relazione annuale sullo stato di applicazione\ndella normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, intende\nevidenziare, in modo particolare, la mancata completa attuazione del D.lgs n.\n81\u002F2008, con particolare riferimento ai settori ferroviario, marittimo,\nportuale, pesca e scuola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confindustria e Cgil, Cisl, Uil ritengono che la mancata completa attuazione\ndel D.Lgs n. 81\u002F2008, a dieci anni da sua adozione, costituisca un vulnus alla\nefficacia del provvedimento nel regolare gli aspetti di salute e sicurezza in\nsettori ed aspetti di particolare rilievo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sottolineano, pertanto, che occorre dare attuazione completa a tutte le\nparti del D.lgs n. 81\u002F2008, sia pure tenendo conto delle trasformazioni\nintercorse dall’anno della sua adozione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È opinione comune che, nella logica comunitaria che caratterizza la\nnormativa di matrice europea che è alla base della normativa nazionale di\nsalute e sicurezza, i provvedimenti attuativi siano adottati con il pieno\ncoinvolgimento delle parti sociali che riconfermano la propria piena\ndisponibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Intervenire sul D.lgs 81\u002F2008 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il D.lgs 81\u002F2008 costituisce il principale corpus normativo in materia di\nsalute e sicurezza, da salvaguardare nella sua struttura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come ha evidenziato la giurisprudenza (comunitaria, costituzionale e di\nlegittimità), il D.lgs n. 81\u002F2008 presenta ancor oggi, da un lato, previsioni\nche ingenerano incertezza (perché carenti sotto i profili di determinatezza e\ntassatività) e conseguenti impropri oneri per le imprese e per i lavoratori\nsenza avere certezza della correttezza dell’adempimento posto in essere;\ndall’altro, vi sono interpretazioni giurisprudenziali che mal si coniugano\ncon l’esigenza di certezza e chiarezza che la normativa penale impone al\nlivello costituzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione europea invita gli Stati membri a rivedere la legislazione\nnazionale in materia di salute e sicurezza, ponendo l’accento sulla\nnecessità di accrescere la protezione senza aggiungere inutili oneri\namministrativi. La Commissione evidenzia altresì come particolarmente positivo\nil vaglio da parte degli Stati Membri dei propri quadri legislativi al fine di\npoterli semplificare, lasciando inalterato o innalzando il livello di\nprotezione. (Comunicazione 10 gennaio 2017).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso ha manifestato, nel corso dei 10 anni di applicazione, aspetti\ninterpretativi ed applicativi meritevoli di intervento correttivo, fermo\nrestando che tutte le modifiche devono essere orientate al miglioramento\ncontinuo delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e mai alla riduzione\ndelle tutele nel rispetto della dignità di ogni lavoratore e lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È condivisa tra le parti l’esigenza di coniugare le esigenze di imprese e\nlavoratori attraverso la proposta di un intervento legislativo che, prendendo\natto delle criticità che hanno inciso sulla applicazione concreta e positiva\ndelle disposizioni del D.lgs n. 81\u002F2008, introduca dei correttivi, pur\nconfermandone l’attuale impianto complessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti sono convinte che le proposte congiunte, soprattutto nella delicata\nmateria della salute e sicurezza, sono espressione di una comunanza di principi\nche, in quanto provenienti dai soggetti immediatamente e direttamente\ncoinvolti, ciascuno nel proprio ruolo, possono costituire una indicazione\nfondamentale per una azione legislativa caratterizzata da efficacia e\nconcretezza a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti ritengono quindi di proporre al Legislatore l’adozione di\ninterventi modificativi e\u002Fo integrativi del D.lgs n. 81\u002F2008 e s.m.i. secondo i\nseguenti principi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il D.lgs 81\u002F2008 è correttamente configurato come normativa penale, a\npresidio del valore massimo della vita e della incolumità delle persone:\noccorre quindi assicurare che anche a questa normativa si applichino pienamente\ne senza deroghe tutti i principi costituzionali (legalità, determinatezza,\ntassatività, chiarezza), attraverso disposizioni chiare, cogenti ed efficaci\nche consentano di conoscere ex ante puntualmente i ruoli, gli obblighi e le\nresponsabilità definiti nel D.lgs 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il D.lgs n. 81\u002F2008, nella sua attuale formulazione, prevede alcuni\nobblighi meramente formali e documentali, che introducono oneri impropri a\ncarico delle imprese senza alcuna efficacia pre- venzionale. Le parti si\nimpegnano ad identificare gli adempimenti di natura meramente formale al fine\ndi individuare i profili di complessità per tradurli, elevando il livello di\nsalute e sicurezza, in indicazioni più semplici ed egualmente concrete ai fini\ndella tutela della sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Sul tema della formazione di tutti gli attori della prevenzione, quale\ncardine centrale della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, occorre\nintegrare lo strumento dell’Accordo Stato-Regioni, affidando alla Commissione\nconsultiva permanente l’elaborazione di indirizzi sulla formazione,\nfinalizzati a garantire l’universalità del diritto e l’efficacia dei piani\nformativi e della relativa erogazione per modificare l’approccio consapevole\nai temi di salute e sicurezza per tutte le figure coinvolte, assicurando anche\nalle parti sociali - quali diretti rappresentati di imprese e lavoratori - un\nruolo primario nella formulazione di proposte e nell’attuazione dei percorsi\nformativi. In questo senso, l’impegno reciproco delle Parti è realizzare un\nsistema omogeneo su tutto il territorio nazionale, anche al fine di garantire\nla diffusione più ampia possibile della cultura della prevenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Sul tema della sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento alle\nquestioni legate all’assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti, occorre\nrivedere complessivamente la disciplina vigente, laddove attribuisce\nimpropriamente alle imprese un compito di controllo e tutela che non può non\ncompetere allo Stato. Le parti - confermando che la sorveglianza sanitaria va\neseguita nei casi e secondo le disposizioni previste dal D.lgs n. 81\u002F2008 -\nhanno già condiviso un documento comune che ripropongono alla attenzione del\nLegislatore e del Governo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Sul tema delle malattie professionali, occorre incrementare l’attenzione\nalla materia, partendo dalle più recenti rilevazioni statistiche dell’lnail,\nalle cause (e concause) delle malattie professionali ed ai necessari interventi\nda adottare (anche considerando l’introduzione nuove tecnologie). Particolare\nattenzione va dedicata al tema della responsabilità penale in questa materia,\nriconducendo la responsabilità penale del datore di la-voro (in quanto fondata\nsulla omessa prevenzione) solamente le malattie la cui componente causale delle\nlavorazioni è direttamente efficiente, in via esclusiva o prevalente, rispetto\nad altri elementi, estranei alla disponibilità giuridica del datore di lavoro.\nIn tal senso, le Parti si impegnano, nel rispetto dei ruoli e delle\nresponsabilità e della normativa, a garantire il pieno e puntuale svolgimento\ndell’autonomo ruolo del medico competente, come dettato negli artt. 25 e 41\ndel D.lgs. 81\u002F2008 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.La cultura della prevenzione deve essere acquisita sin dalla scuola, per\ndivenire consapevole comportamento abituale sia nella vita privata che sul\nlavoro. Occorre potenziare e semplificare tutte le previsioni che già\nopportunamente pongano a carico delle istituzioni scolastiche la formazione\nsulla salute e sicurezza sul lavoro. D’altra parte, occorre introdurre una\nnor mativa chiara e semplice relativamente ai percorsi misti di scuola e lavoro\n(dai tirocini all’apprendistato all’alternanza scuola-lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.La tecnologia diviene sempre più strumento di prevenzione, sostituendosi\nai lavori insalubri, faticosi, monotoni, ripetitivi, solitari, particolarmente\nrischiosi. Occorre valorizzare (sia in termini eco- nomico-finanziari sia di\nsemplificazione normativa) l’adozione di strumenti, tecnologie e sistemi di\norganizzazione che contribuiscono a ridurre i fattori di rischio. Ad esempio,\nla complessa normativa in tema di ambienti confinati manifesta tutta la sua\ninadeguatezza alla luce del ripetersi di eventi analoghi a quelli dai quali la\nstessa prese spunto nel 2011. Lo stesso dicasi per molti aspetti della\nsicurezza nei cantieri o in agricoltura, dove le cadute dall’alto e gli\ninfortuni legati all’improprio utilizzo delle attrezzature possono essere\nevitate con l’adozione di tecnologie avanzate, spesso anche in luogo delle\ncomplesse procedimen- talizzazioni introdotte dalla normativa. Diviene,\ninoltre, necessaria una revisione della procedura relativa alla valutazione\ndello stress lavoro-correlato al fine di garantire in tutte le realtà\nlavorative una efficace valutazione ed interventi di prevenzione e\nmi-glioramento, tenendo anche conto dei ritmi di lavoro e della crescente\ninterazione con le nuove tecnologie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.In tema di vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro, le parti\nritengono che un apparato normativo posto a presidio della salute e della\nsicurezza perde efficacia se non assistito da un sistema di vigilanza adeguato,\nin termini di preparazione, efficacia ed uniformità di regole e di azione:\nl’attuale legislazione inerente la vigilanza in questa materia non risponde a\nquesta esigenza. Occorre ricondurre ad una realtà unica le competenze degli\norgani di vigilanza, valorizzando la specializzazione nei diversi ambiti: le\nrecenti modifiche, che hanno dato vita all’Ispettorato nazionale del lavoro,\nnon hanno risolto le criticità da tempo note su questo versante. Al pari delle\ncompetenze, occorre ricondurre ad unità ed uniformità gli indirizzi\n(procedurali e di merito) sulla vigilanza, promuovendo forma di coordinamento\nforte tra gli organismi centrali e periferici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Gli organi di vigilanza dispongono di competenze enormi che non possono\nessere utilizzate solamente in chiave di sorveglianza ex post, ma ne va\nvalorizzata la logica prevenzionale già prevista in qualche modo dal D.lgs n.\n81\u002F2008 (artt. 9 e 10) in favore di lavoratori ed imprese, facendo ricorso a\nparte delle risorse dell’lnail destinate alla prevenzione. Le Parti, inoltre,\nritengono sia importante che le risorse provenienti dalle sanzioni siano\nimpiegate per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro (ai\nsensi dell’art. 13 del D.lgs n. 81\u002F2008).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, nel sottolineare come le proposte avanzate rappresentano solamente\nipotesi esemplificative delle ampie opportunità di intervento sul D.lgs n.\n81\u002F2008, manifestano la piena disponibilità a fornire il proprio contributo\nnel percorso di revisione normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)La vigilanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’applicazione della legislazione (sia sul versante interpretativo che\nsanzionatorio) sconta difformità legate alla assenza di indicazioni cogenti\nunivoche provenienti da un organismo centrale: le parti condividono\nl’esigenza che l’applicazione e l’interpretazione della normativa non\npossano che essere vincolanti e univoche. A tal fine s’impegnano a definire\ncongiuntamente un documento da presentare al Governo finalizzato a richiedere,\ntra l’altro, che l’azione ispettiva e quella di indirizzo interpretativo\nsiano ricondotte ad un coordinamento centrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Un apparato normativo posto a presidio della salute e della sicurezza perde\nogni efficacia se non assistito da un sistema di vigilanza adeguato, in termini\ndi preparazione, efficacia ed uniformità di regole e di azione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti ritengono che l’attuale legislazione inerente la vigilanza in\nquesta materia non risponda all’esigenza sopra rappresentata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le recenti modifiche, che hanno dato vita all’Ispettorato nazionale del\nlavoro, non hanno risolto le criticità da tempo note su questo versante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La competenza alla vigilanza sul tema della salute e sicurezza è\ndistribuito tra organismi differenti (ASL, Vigili del fuoco, INL): pur\ncondividendo la specializzazione nei diversi ambiti, occorre ricondurre tutto\nil sistema della vigilanza ad una realtà unica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli indirizzi (procedurali e di merito) sull’interpretazione ed\napplicazione delle norme e sulla vigilanza non sono uniformi, né tra gli\norganismi né sul territorio: una ispezione condotta secondo criteri differenti\ncontrasta con l’affermazione di un sistema di tutela della salute e sicurezza\nsul lavoro. Occorre garantire che tutti gli organismi, sia pure nella\nspecializzazione necessaria, operino secondo regole, procedure, indirizzi\ninterpretativi comuni ed uniformi, provenienti da un solo organismo\ncentrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Evitare gli infortuni gravi e mortali più ricorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ripetersi di infortuni in settori ben definiti e con modalità analoghe,\nnonostante l’adozione di provvedimenti ad hoc (es. interventi per la\nformazione in edilizia, norme per la prevenzione degli infortuni negli ambienti\nconfinati, gli incentivi per la sostituzione dei trattori e, più in generale,\ndelle attrezzature obsolete), dimostra l’insufficienza di azioni formali che\nnon siano orientate ed assistite dal contributo diretto e forte di chi,\nquotidianamente, assiste e tutela lavoratori ed imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti ritengono che, anche sul versante degli infortuni stradali (anche\nin itinere) compresi gli infortuni nei cantieri stradali e autostradali,\noccorrano interventi caratterizzati da maggior efficacia sostanziale, da\nveicolare anche attraverso un’azione congiunta e una maggiore interlocuzione\ncon le Istituzioni preposte alla sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine della precedente legislatura, in un incontro tra le parti sociali\ned il Ministero del lavoro, è emerso che - a fronte del calo del dato\ninfortunistico, confermato anche nel rapporto 2017 dell’lnail - vi sono\nsituazioni in cui la ripetitività degli eventi infortunistici evidenzia la\nnecessità di intervenire con decisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti sottolineano la ripetitività di queste tipologie di infortunio, la\nevidenza della insufficienza delle azioni fin qui condotte, la necessità di\nadottare soluzioni che incidano direttamente ed immediatamente sulle cause di\ntali eventi, anche con riferimento agli episodi legati alla cattiva gestione\ndel sistema degli appalti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)Un protocollo d’intesa fra Inail e parti sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La conoscenza approfondita dei dati su infortuni e malattie professionali\ncostituisce il presupposto per qualsiasi azione efficace in tema di\nprevenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La conoscenza dei dati attraverso il rapporto annuale ovvero la\nconsultazione dei data base disponibili non può essere considerata sufficiente\nalla avvertita esigenza di disporre dei dati attraverso un percorso mirato,\nragionato e condiviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti ritengono che - nel dovuto rispetto della privacy - l’attuale\nlivello di coinvolgimento delle parti sociali sul tema dei dati in possesso\ndell’lnail possa essere accresciuto e migliorato attraverso la conclusione di\nun protocollo con l’Inail che attivi un percorso virtuoso di condivisione e\ndi elaborazione congiunta delle considerazioni sulle cause di infortuni e\nmalattie professionali e sulle conseguenti azioni necessarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti propongono quindi l’istituzione di un tavolo permanente con\nl’Inail che senza interferire con le azioni istituzionali ma risultando\nfunzionale ed utile alle stesse, preveda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.La condivisione di temi sui quali approfondire le conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L’individuazione di un numero ristretto di componenti delle parti che,\nanalizzando congiuntamente i dati più recenti ed opportunamente individuati,\nconduca analisi su aspetti specifici in ordine a progetti di politica della\nprevenzione generali o settoriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L’approfondimento dell’analisi dei dati presenti negli open data\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.L’individuazione di azioni congiunte (informative, formative, pre-\nvenzionali) sulla base delle risultanze degli approfondimenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.L’individuazione di forme di finanziamento da parte dell’lnail\nattraverso le risorse destinate alla prevenzione sulla base degli esiti degli\napprofondimenti condotti congiuntamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)Ruolo delle parti sociali nel SINP (Sistema informativo nazionale per la\nprevenzione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti sociali ritengono che il SINP possa costituire un importante\nstrumento per svolgere efficaci politiche prevenzionali. Condividono, quindi,\nla comune esigenza che l’organizzazione del SINP preveda una effettiva e\nstrutturale partecipazione delle parti sociali stesse, con le dovute garanzie\nper gli aspetti della privacy dei dati presenti nel sistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)Nuove modalità organizzative e di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confindustria e Cgil, Cisl, Uil condividono l’esigenza di dare regole\nprecise e tutele adeguate ai lavoratori coinvolti nelle forme più moderne di\nlavoro, non riconducibili al tradizionale binomio spaziotempo che finora ha\ncaratterizzato l’impostazione tradizionale della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes_remote\">\u003Cp>Il lavoro agile (modalità del tutto differente dal cosiddetto telelavoro,\nche ha una sua autonoma regolamentazione normativa e contrattuale) è solamente\nuna delle tipologie che mettono in luce la necessità di adottare regole ed\ninterpretazioni che tengano conto dell’evoluzione organizzativa innalzando\nnel contempo la tutela dei lavoratori interessati. Fermi restando gli obblighi\ndel D.lgs 81\u002F2008 per la parte di lavoro svolto nell’ambito\ndell’organizzazione del datore di lavoro e fermi restando i principi espressi\nnel D.lgs 81\u002F2017, per i lavoratori impegnati in attività di lavoro in luoghi\ndifferenti da quelli soggetti alla disponibilità giuridica del datore di\nlavoro (e limitatamente a questa fase lavorativa) si applicano esclusivamente\nle disposizioni del D.lgs 81\u002F2008 relative agli obblighi informativi,\nformativi, di addestramento (artt. 36 e 37), di dotazione dei necessari\ndispositivi di protezione individuale e di garanzia della sicurezza delle\nattrezzature eventualmente messe a disposizione dal datore di lavoro (art. 18\ncomma 1, lett. d), della sorveglianza sanitaria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Tali disposizioni formano oggetto della informativa che il datore di lavoro\ndeve rendere, almeno annualmente, ai lavoratori interessati e che contiene i\nrischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di\nesecuzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti ritengono necessario anche introdurre una legislazione che\ngarantisca in ogni caso - anche nei luoghi sottratti alla disponibilità\ngiuridica del datore di lavoro - una specifica tutela assicurativa INAIL contro\ninfortuni e malattie professionali riconducibile alla stessa logica che\ndisciplina l’ipotesi dell’infortunio in itinere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si confronteranno inoltre sui temi di salute e sicurezza con\nriferimento a tutte le modalità di lavoro innovative, quali, ad esempio, i\nlavori di consegna (riders), il lavoro nel settore del digitai, le nuove\nprofessioni con cobot, tecnici e meccatronici, etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)Richiamo a precedenti posizioni comuni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti hanno, nel tempo, condiviso delle posizioni che intendono\nconfermare e rilanciare, nella convinzione che l’approccio condiviso sui temi\ndi salute e sicurezza sia garanzia di incremento dei livelli di sicurezza e di\nadeguato supporto ed orientamento per le scelte del legislatore in questa\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo senso, le parti intendono ribadire innanzitutto la centralità del\ntema della formazione nella materia della salute e sicurezza: non vi può\nessere comportamento sicuro che non sia consapevole, ossia frutto della\nadeguata comprensione dei messaggi di sicurezza acquisiti attraverso un\npercorso formativo efficace, effettivo e non meramente formale. Vanno quindi\nrivisti tutti gli accordi Stato-regioni finora stipulati, non tanto nei\ncontenuti (comunque da attualizzare), quanto nelle procedure, in una logica di\nuniformità e semplicità. Le parti condividono l’esigenza di dare\ncontinuità alla proposta avanzata dalle regioni di un tavolo congiunto per la\nridefinizione ed unificazione (in una logica sostanziale e non formale, come\nquella attuale) degli accordi in tema di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli altri temi oggetto di pregressa condivisione che s’intende qui\nvalorizzare riguardano i temi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• della sorveglianza sanitaria su sostanze stupefacenti ed alcool, posto\nche il Comitato ex art. 5 del D.lgs n. 81\u002F2008 (composto da Stato e Regioni) ha\nrecentemente ritenuto di riconfermare i testi sui quali le parti avevano\nmanifestato fortissime perplessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•degli organismi paritetici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dell’intesa sulla composizione della Commissione consultiva\npermanente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dell’ Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di\nlavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)Il reinserimento lavorativo e l’accomodamento ragionevole\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche per effetto del recepimento in Italia della Convenzione ONU della\nDirettiva europea 78\u002F2000 mediante il D.Lgs 216 del 2003 s.m.i. sulle persone\ncon disabilità, il tema del reinserimento del lavoratore disabile o inidoneo\nalle mansioni per le quali è stato assunto riveste una notevole importanza,\nsociale e giuridica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, anche richiamando la giurisprudenza più recente, sottolineano la\nnecessità di garantire, secondo logiche di ragionevolezza e di buona fede, il\nbilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti in gioco: la\nprotezione dei soggetti disabili o inidonei e l’interesse del datore di\nlavoro ad una collocazione del lavoratore nella realtà organizzativa delineata\ndall’imprenditore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo senso, richiamano l’esigenza che l’analisi delle possibili\nsoluzioni volte all’inserimento o reinserimento dei lavoratori contempli, ove\npossibile, soluzioni tecnologiche, organizzative o contrattuali che consentano\nla eliminazione o la riduzione dei fattori che impediscono o rendono difficile\nl’impiego delle persone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo senso, le parti richiamano l’opportunità di verificare, nel\nbilanciamento degli interessi sopra richiamato, soluzioni di diverso tipo,\ncome, a titolo meramente esemplificativo, modifiche contrattuali il più\npossibile condivise (quali, ad esempio, la riduzione dell’orario di lavoro o\nil part-time), di sistemazione delle postazioni di lavoro, di individuazione di\nattrezzature di lavoro funzionali, di intervento sui ritmi di lavoro, di\nintroduzione di forme di lavoro innovative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti attribuiscono particolare rilievo al finanziamento degli interventi\nal fine di inserire o reinserire i lavoratori disabili o inidonei alle mansioni\nper le quali sono stati assunti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo senso, nel condividere il giudizio positivo circa l’attribuzione\nall’lnail del ruolo di finanziatore delle iniziative di reinserimento e\nintegrazione lavorativa delle persone con disabilità o inidoneità,\ncomprensive anche degli interventi sulle strutture e sulle postazioni di\nlavoro, sottolineano la inefficacia della misura e del relativo Regolamento,\nassunto con Determina Presidenziale 11 luglio 2016, n. 258 e relative circolari\nsul tema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo proposito, le parti ritengono che tale Regolamento e relative\ncircolari sul tema vadano rivisti nella logica generale e nelle procedure\napplicative, prevedendo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)un coordinamento effettivo con gli aspetti normativi e contrattuali\ninerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gli obblighi inerenti la\nlegge n. 68\u002F1999\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)procedure estremamente semplici, con la partecipazione delle parti sociali\ne automatismi nella individuazione e nel finanziamento degli interventi che\ngarantiscano la tempestività della realizzazione in vista dell’ingresso\ndella persona in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)Accordo interconfederale sulla rappresentanza e pariteticità in materia\ndi salute e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla presente intesa è allegato, per costituirne parte integrante,\nl’Accordo interconfederale sulla rappresentanza e pariteticità in materia di\nsalute e sicurezza, con il quale le parti hanno rivisto integralmente\nl’Accordo interconfederale del 22 giugno 1995, stipulato tra le medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, con la sottoscrizione della presente intesa, a conclusione del\npercorso di revisione dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995, ritengono\nutile considerare la funzione del Rappresentante dei lavoratori per la\nsicurezza territoriale, definendone nello specifico i criteri generali di\ngestione e di esercizio del ruolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per questo fine, in attuazione del presente accordo, definiranno un\nProtocollo entro il 30 aprile 2019, contenente la disciplina delle regole di\nattuazione e svolgimento del ruolo, non previste dal presente accordo, così\ncome il funzionamento del sistema della pariteticità, sui diversi livelli\n(nazionale e territoriale), escludendo pertanto l’operatività del Fondo di\ncui all’art. 52 del D.lgs n. 81\u002F2008, istituito presso l’INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)Fondo per la tutela dei malati di amianto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti torneranno ad incontrarsi entro 30 giorni dalla data odierna per\nproseguire il confronto, per verificare le condizioni per la stipula di un\npossibile accordo in relazione alla costituzione di un Fondo pubblico per i\nmalati di mesotelioma e malattie asbesto correlate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO INTERCONFEDERALE SULLA RAPPRESENTANZA E PARITETICITÀ IN MATERIA DI\nSALUTE E SICUREZZA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* In data 22 giugno 1995 Confindustria e le Organizzazioni sindacali\nConfederali (CGIL, CISL e UIL) hanno sottoscritto un Accordo interconfederale\nper l’applicazione dell’allora vigente D.lgs 626\u002F94 in materia di salute e\nsicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* In data 9 aprile 2008 è stato emanato il D.lgs 81\u002F2008, con successive\nmodificazioni, che ha introdotto delle innovazioni rilevanti sulla materia, in\nparticolare sulla rappresentanza e la pariteticità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Il D.lgs 81\u002F2008 e s.m.i. disciplina, tra l’altro, l’individuazione\ndella rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, affidando alla\ncontrattazione collettiva le modalità di elezione\u002Fdesignazione nonché le\nmodalità di esercizio delle attribuzioni (artt. 47, 48, 50);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Il D.lgs 81\u002F2008 e s.m.i. disciplina, inoltre, la costituzione e le\nfunzioni degli organismi paritetici, facendo salvi eventuali accordi tra le\nParti (art. 51).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* le Parti sono impegnate ad elaborare proposte e assumere posizioni e\niniziative comuni, al fine di rendere più efficace l’azione sul piano della\nsalute e sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* le Parti ritengono opportuno concludere un Accordo che attui il D.lgs\n81\u002F2008 e smi, per regolare, tra l’altro, la rappresentanza e gli assetti\ndegli organismi paritetici, con particolare riferimento ai diritti di\ninformazione, formazione e consultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto premesso e considerato, le Parti sottoscrivono il presente Accordo\ninterconfederale di attuazione del D.lgs 81\u002F2008 e s.m.i., che sostituisce\nintegralmente l’Accordo del 22 giugno 1995.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PARTE I\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Campo di applicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo si applica alle imprese aderenti a Confindustria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a far recepire il presente accordo nei CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto salvo quanto già stabilito dagli stessi CCNL e dagli Accordi\nnazionali di categoria o aziendali, laddove migliorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo interconfederale dà attuazione a quanto previsto dagli\narticoli 47, commi 5 ed 8, 48, comma 2, 49, comma 3, 50, comma 3 e 51del D.lgs\nn. 81\u002F2008, con riferimento all’Accordo sul T.U. sulla rappresentanza del 10\ngennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’art. 47, in specifico al comma 2, del D.lgs 81\u002F2008 e s.m.i., contiene\nl’enunciazione del principio generale secondo il quale “in tutte le aziende\no unità produttive è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per\nla sicurezza”. Il successivo comma 5 rinvia alla contrattazione collettiva la\ndefinizione del numero, modalità di designazione o di elezione, tempo di\nlavoro retribuito e degli strumenti per l’espletamento delle funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la designazione\u002Felezione dei RLS si seguono, anche in deroga a quanto\nprevisto dall’art. 47, comma 6, del D.lgs n. 81\u002F2008, le seguenti\ndisposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1Individuazione della dimensione aziendale ed elettorato attivo e\npassivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione del numero complessivo dei lavoratori sulla cui\nbase individuare il numero di RLS di cui al l’art. 47, comma 5, del D.lgs n.\n81\u002F2008, trovano applicazione i principi contenuti nel Testo Unico sulla\nrappresentanza del 10 gennaio 2014, Sezione seconda, art. 1 e seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’elettorato passivo e attivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nelle aziende in cui sono presenti le rappresentanze sindacali (RSU o RSA)\nsi applicano le regole del Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio\n2014, sezione terza, art. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nelle aziende in cui non sono presenti le rappresentanze sindacali, si\napplicano allo stesso modo le regole del Testo Unico sulla rappresentanza del\n10 gennaio 2014, sezione terza, art 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono eleggibili, né elettori, come RLS, i soci di società, gli\nam-ministratori e gli associati in partecipazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2 Aziende o unità produttive che occupano fino a quindici lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende o le unità produttive che occupano fino a quindici\nlavoratori, il RLS viene eletto o designato direttamente dai lavoratori di cui\nal precedente punto 2.1 al loro interno. In mancanza, è individuato un RLST\nper più aziende dello stesso territorio e\u002Fo comparto produttivo, secondo\nquanto previsto dal successivo punto 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2.1. Modalità di elezione o designazione nelle aziende o unità\nproduttive che occupano fino a quindici lavoratori Al fine di realizzare quanto\nprevisto dall’art. 47, comma 2 del digs 81\u002F2008 s.m.i., le parti firmatarie\ndel presente accordo elaboreranno, entro quattro mesi dalla firma dello stesso,\nlinee guida relative all’informazione, promozione e monitoraggio delle\nelezioni del RLS. Le modalità attuative verranno concordate al livello\nterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elezione si svolge su iniziativa delle rappresentanze sindacali in\nazienda o, in subordine, su iniziativa dei lavoratori a suffragio universale\ndiretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà\neletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno,\nsecondo le modalità sotto riportate; in alternativa, può essere designato dai\nlavoratori, sempre al loro interno, senza necessità di elezione su iniziativa\ndelle rappresentanze sindacali in azienda o, in subordine, su iniziativa dei\nlavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo ultimo caso, tenuto conto di quanto previsto nelle linee guida di\ncui al comma 1 del presente punto, i lavoratori che assumono l’iniziativa\neffettuano una comunicazione della indizione della riunione con un preavviso di\nsette giorni. Delle designazioni è redatto dai lavoratori apposito verbale\nrecante l’esito della votazione e il nominativo del RLS designato. Copia del\nverbale, sottoscritta dalla maggioranza dei lavoratori aventi diritto al voto,\nviene trasmessa al datore di lavoro entro il giorno successivo alla\ndesignazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di elezione, invece, le modalità, la\u002Fle data\u002Fe e la\u002Fle sedi\ndovranno, tenuto conto di quanto previsto nelle linee guida di cui al comma 1\ndel presente punto, essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, da parte\ndei lavoratori proponenti, con un preavviso di almeno sette giorni. I\nlavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale,\na seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale\ndell’elezione. Copia del verbale è conse-gnata al datore di lavoro entro il\ngiorno successivo all’elezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, oltre agli adempimenti di legge, sia in caso di\nelezione che di designazione comunica il nominativo del RLS all’organismo\nparitetico territoriale di riferimento, ai sensi dell’art.18, comma 1, lett.\naa), del D.lgs 81\u002F2008 e s.m.i., anche per il tramite dell’associazione\ndatoriale di appartenenza, allegando inoltre copia del verbale di elezione o\ndesignazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’incarico del RLS ha durata di 3 anni, con possibilità di riconferma per\nun analogo periodo di tempo, ratificata mediante verbale sottoscritto dalla\nmaggioranza dei lavoratori. La riconferma decorre dalla data della consegna di\ncopia del verbale al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui i lavoratori non procedano alla elezione, alla designazione\no alla riconferma del RLS, il datore di lavoro è tenuto a sollecitare, anche\nattraverso l’affissione di appositi comunicati in bacheca, la individuazione\ndi un RLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno sessanta giorni di tempo dalla scadenza per attivare la\nprocedura di elezione\u002Fdesignazione\u002Friconferma, prima che trovi applicazione -\nin caso di mancata elezione\u002Fdesignazione\u002Fricon- ferma del RLS - la disciplina\ndel RLST.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino alla elezione\u002Fdesignazione\u002Friconferma del nuovo RLS, il RLS esercita le\nproprie funzioni in regime di prorogatio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3 Aziende o unità produttive con più di quindici lavoratori nelle quali\nnon sono presenti RSU o RSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende o le unità produttive con più di quindici lavoratori, nelle\nquali non sono presenti RSU o RSA (escluso i casi al punto 3.1.1.), l’RLS\nviene eletto o designato dai lavoratori al loro interno, secondo le modalità\nqui di seguito indicate al punto 3.4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui non si proceda alla elezione o alla designazione del RLS, il\ndatore di lavoro è tenuto a sollecitare, anche attraverso l’affissione di\nappositi comunicati in bacheca, la individuazione di un RLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno sessanta giorni di tempo dalla scadenza per attivare la\nprocedura di elezione\u002Fdesignazione. Durante tutto questo periodo e, comunque,\nin caso di mancata elezione\u002Fdesignazione del RLS - si applica la disciplina del\nRLST, secondo quanto previsto dal successivo punto 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3.1Aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 lavoratori\nl’RLS si individua tra i componenti della RSU o delle RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove la contrattazione di categoria abbia definito un numero di RSU\nsuperiore a quello del Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, la\nstessa contrattazione di categoria potrà identificare un numero di RLS\nsuperiore a uno, ma comunque neN’ambito del numero complessivo della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3. 2. Aziende o U.P. con più di 200 lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle Unità produttive che occupano più di 200 lavoratori il numero minimo\ndegli RLS è quello previsto dall’art. 47, comma 7, lett.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c), del digs 81\u002F08 smi (ossia tre per le aziende o unità produttive che\noccupano fino a 1000 lavoratori e sei per le aziende o unità produttive che\noccupano oltre 1000 lavoratori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che continuerà a trovare vigenza il principio secondo\ncui, in presenza di RSU\u002FRSA, gli RLS possono essere individuati esclusivamente\nall’interno di queste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le stesse unità produttive, la contrattazione nazionale di categoria,\nin relazione all’individuazione di specifiche esigenze di prevenzione e\nprotezione dai rischi connesse all’attività lavorativa, individuabili anche\nda apposite commissioni paritetiche di categoria laddove esistenti, potrà\ndefinire un numero di RLS superiore a quello previsto dall’art.47, citato,\nche sarà ricompreso entro il numero dei componenti la RSU definito a livello\ndi categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Modalità per l’elezione o designazione del RLS nelle aziende o unità\nproduttive con più di quindici lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1 Individuazione RLS in caso di RSU esistente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di RSU già esistente alla data di entrata in vigore del presente\naccordo (in caso di mancata elezione\u002Fdesignazione degli RLS), gli RLS saranno\nindividuati aN’interno della RSU stessa a maggioranza dei suoi componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove non sia possibile formulare una indicazione a maggioranza, la RSU\nindice entro trenta giorni le elezioni tra i lavoratori per l’elezione\ndel\u002Fdei RLS all’interno della stessa RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il\u002Fi Rappresentanti eletti saranno chiamati a svolgere il ruolo. Nei loro\nconfronti è possibile, come previsto dal ruolo, esercitare la revoca del\nmandato (mediante richiesta a maggioranza da parte dei lavoratori) o che essi\nstessi presentino le dimissioni, non prima di 30 giorni dall’entrata nel\nruolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli RLS resteranno in carica sino alla nuova elezione delle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1.1Decadenza della RSU e regime della prorogatio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di decadenza\u002Fdimissioni\u002Fcambiamento di appartenenza sindacale della\nRSU, l’RLS esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non\noltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso\npreviste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della\nfunzione medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2Elezione degli RLS in caso di prima elezione o rinnovo RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prima elezione o rinnovo di RSU, saranno indicati\nspeci-ficatamente nelle liste i candidati anche per il ruolo di RLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risulterà eletto il candidato per il ruolo di RLS che, eletto anche come\nRSU, avrà conseguito il maggior numero di voti come RLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni dalla funzione di RLS subentrerà il candidato ad RLS\nche, eletto anche come RSU, avrà ottenuto più voti come candidato ad RLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui i candidati a RSU risultati eletti non siano anche candidati\nRLS, la RSU a maggioranza provvederà ad indicare i nominativi degli RLS\nnell’ambito degli RSU eletti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il RLS si dimette dalla carica di RSU\u002FRSA, decade automaticamente dalla\ncarica di RLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità alle previsioni del Testo Unico sulla rappresentanza del 10\ngennaio 2014, i RLS restano in carica per la stessa durata della RSA o RSU per\nun massimo di tre anni. La carica di RLS è rieleggibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni della RSU, l’RLS esercita le proprie funzioni fino\na nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso\ncompetono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione\nal periodo di esercizio della funzione medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli RLS eletti dovrà essere svolto il corso di formazione, ai sensi\ndell’art.37 del D.lgs. 81 del 2008 s.m., entro e non oltre 60 giorni, durante\ni quali comunque l’RLS svolgerà regolarmente il proprio ruolo. In caso di\nsuperamento dei termini previsti, le RSA\u002FRSU chiederanno tempestivamente un\nincontro per verificare le ragioni del mancato rispetto, da parte del datore di\nlavoro, dell’obbligo formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.3Elezione degli RLS in caso di presenza di RSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso Aziende o unità produttive in cui siano presenti RSA si procederà\nalla elezione a suffragio universale dei RLS a maggioranza da parte dei\ncomponenti la RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I candidati saranno individuati esclusivamente all’interno delle RSA\nnominate in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.4Elezione o designazione in assenza di rappresentanze sindacali in\nazienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, l’RLS è eletto o\ndesignato dai lavoratori dell’azienda al loro interno secondo le procedure\nsopra richiamate al Punto 2.2.1 Anche in questo caso, il\u002Fi RLS restano in\ncarica per un massimo di tre anni. La carica di RLS è rieleggibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Permessi per gli RLS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’espletamento del ruolo e lo svolgimento delle attribuzioni previste\nall’art. 50 del D.lgs 81\u002F08 e smi, i RLS, oltre ai permessi già previsti per\nla RSU\u002FRSA, laddove il RLS sia anche eletto come RSU\u002FRSA, utilizzano permessi\nretribuiti per ogni RLS nella seguente misura: 24 ore per le imprese che\noccupano fino a 5 lavoratori; 48 ore per quelle che occupano da 6 a 15\nlavoratori e 72 ore per le aziende che occupano oltre 16 lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’espletamento del ruolo previsto dall’art.50 del D.lgs.81\u002F08 e smi,\nlett. b), c), d), g), i) ed I) non viene utilizzato il predetto monte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli RLS hanno diritto ad utilizzare il proprio monte ore per potersi recare\nad iniziative sindacali di info-formazione sull’esercizio del ruolo,\nnell’ambito della provincia. Dietro presentazione di documentazione che\nattesti la partecipazione, non verranno computate le ore utilizzate per recarsi\nall’iniziativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo, in relazione alla contrattazione nazionale di categoria\no aziendale in merito al monte ore per l’esercizio del ruolo spettante agli\nRLS, vale se migliorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’art.47, comma 8, del digs 81\u002F2008 e s.m.i., introducendo una novità al\nsistema pre-vigente, dispone che “qualora non si proceda alle elezioni\npreviste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la\nsicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49,\nsalvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori\ndi lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito dell’esercizio dei diritti dei lavoratori in merito\nall’individuazione degli RLST, di cui all’art.48, del digs 81\u002F2008 e\ns.m.i., le Parti firmatarie concordano che la figura dell’RLST riguardi le\nimprese dove non sia presente la rappresentanza sindacale e nelle quali, anche\nad esito della sensibilizzazione da parte del datore di lavoro di cui al punto\n2.2.1, non si sia provveduto all’individuazione dell’RLS aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.1Ambito di operatività del RLST\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono\nesercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (da\nora in poi denominato RLST) di cui all’art. 48, D.lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.i.,\nsecondo le modalità stabilite nel presente accordo, nelle seguenti tre\nipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nelle aziende (o unità produttive) che occupano fino a 15 lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e non abbiano eletto l’RLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)nelle aziende (o nelle unità produttive) che occupano più di 15\nlavoratori e nelle quali non sia presente la rappresentanza sindacale, laddove,\nil RLS o il maggior numero previsto dal punto 3 del presente accordo, non siano\nstati eletti\u002Fdesignati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)nelle aziende (o unità produttive) che occupano fino a 15 lavoratori,\nnelle quali il RLS eletto o designato non sia stato formato secondo quanto\nprevisto nel presente accordo o manchi un verbale di ele-\nzione\u002Fdesignazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.2 Esercizio delle funzioni dell’RLST\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le funzioni del RLST, pur rientrando nell’ambito del sistema generale di\nrappresentanza dei lavoratori, sono incompatibili sia con l’esercizio di\naltre funzioni sindacali operative (art. 48, comma 8, D.lgs n. 81\u002F2008 e\ns.m.i.) (vedi delegato di bacino, dirigente sindacale; nessun ostacolo per\niscritti\u002Fattivisti che non ricoprono ruoli all’interno dell’organizzazione)\nsia con l’appartenenza agli organismi paritetici previsti dal presente\nAccordo (o enti bilaterali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Attribuzioni del RLS\u002FRLST\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle attribuzioni del RLS\u002FRLST, di cui all’art. 50 del\nD.lgs 81\u002F2008 e s.m.i., le Parti concordano sulle seguenti indicazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.1.Accesso ai luoghi di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto\ndelle disposizioni legislative previste all’art. 50 del D.lgs 81\u002F2008 e\ns.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di RLS, questo segnala al datore di lavoro gli accessi che\nintende effettuare agli ambienti di lavoro con 24 ore di preavviso. In presenza\ndi RLST:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il RLST predispone un piano di lavoro e di attività periodiche che sarà\ntrasmesso all’organismo paritetico territoriale almeno trenta giorni prima\ndella sua attuazione e relaziona periodicamente all’organismo paritetico in\nmerito alle attività svolte previste nel piano; per la programmazione\ndell’accesso in azienda il RLST dovrà comunicare l’iniziativa per iscritto\nall’organismo paritetico territoriale con almeno tre giorni di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)nelle ipotesi di accesso in azienda in caso di urgenza, il RLST dovrà\ncomunicare l’iniziativa per iscritto all’organismo paritetico territoriale\ncon 24 ore di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)tutti gli accessi in azienda sono effettuati nel rispetto delle esigenze\nproduttive con le limitazioni previste dalla legge e congiuntamente di norma al\nresponsabile del servizio di protezione e prevenzione, ovvero da altro soggetto\nindicato dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.2.Modalità di consultazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove il D.lgs 81\u002F2008 e s.m.i. prevede a carico del datore di lavoro la\nconsultazione del RLS\u002FRLST, (artt. 18, c.1, lett. s) e 50, comma 1 lett. b, c,\nd). questa si svolge secondo le modalità ivi previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS\u002FRLST, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare\nproprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo\nle previsioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Della consultazione è redatto apposito verbale, che deve riportare in\nsintesi le osservazioni e le proposte formulate dal RLS\u002FRLST. Gli organismi\nparitetici territoriali possono elaborare appositi format per la redazione del\nverbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS\u002FRLST conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma\nsul verbale della stessa. In caso di rifiuto ne viene dato atto nel verbale\nstesso. Il verbale di consultazione, sia esso firmato o meno, dovrà essere\nconservato in azienda nella documentazione inerente alla salute e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti gli adempimenti di natura consultiva posti in capo al datore di lavoro\nverso il RLST possono, essere assolti presso la sede dell’organismo\nparitetico territoriale su richiesta del RLST o dell’azienda, anche per il\ntramite dell’Associazione cui questa è iscritta. Il datore di lavoro, o un\nsuo incaricato presente all’incontro, possono essere assistiti dal\nresponsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda ed\neventualmente anche da altro incaricato del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’organismo paritetico territoriale rappresenta la sede elettiva e\nprioritaria per la composizione delle eventuali controversie che possono\ninsorgere con riferimento alla consultazione del RLST.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.3.Informazioni e documentazione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 18, c. 1, lettere o), p), r) del D.lgs 81\u002F2008 e\ns.m.i., l’RLS\u002FRLST riceve, su richiesta, copia del DVR, il\u002Fi DUVRI con tutti\ni relativi allegati e la documentazione equipollente, in caso di lavori\ninerenti il Titolo IV (PSC, POS, etc) e le informazioni relative a tutti gli\ninfortuni, alle malattie professionali e dei mancati infortuni (laddove\ndisponibili). Nei riguardi di quest’ultime il datore di lavoro, consentirà\nall’RLS\u002FRLST di accedere ai dati relativi alle denunce di infortunio,\ncomunicate all’l N Al I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In specifico, l’RLS\u002FRLST al ricevimento del DVR, del\u002Fdei DUVRI e degli\naltri documenti, attesta formalmente la disponibilità degli stessi. Tutti i\ndocumenti sono consultati esclusivamente in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al RLS\u002FRLST verranno fornite, con le modalità ivi indicate, tutte le\ninformazioni e la documentazione aziendale previste ai sensi dell’art. 50,\ncomma 1, lettere e) ed f), del D.lgs 81\u002F2008 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS\u002FRLST ha inoltre diritto ad accedere, su richiesta, ai dati relativi\nai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile,\nridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro\nderivanti da interferenze delle lavorazioni che dovranno specificatamente\nessere indicati nel DUVRI (art. 26 del D.lgs.81\u002F2008 e s.m.i.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di tutti i dati e documenti il RLS\u002FRLST è tenuto a fare un uso strettamente\nconnesso al proprio incarico e nel rispetto del segreto industriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si\nintendono quelle riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi\nalla salute e sicurezza del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.4.Formazione dei RLS\u002FRLST\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS ha diritto anche alla formazione prevista all’art. 37, commi 10 e\n11, del D.lgs 81\u002F2008 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione avviene in collaborazione con l’organismo paritetico\nterritoriale competente secondo quanto previsto all’art. 37, comma 12, del\nD.lgs 81\u002F2008 e smi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli organismi paritetici territoriali stabiliranno le modalità di tale\ncollaborazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto già previsto dalla contrattazione collettiva, la\nformazione dei RLS si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi\nrispetto a quelli già previsti per la loro attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale formazione deve riguardare i contenuti previsti dall’art. 37, commi\n10 e 11 del D.lgs 81\u002F2008 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione del RLS ha durata di 32 ore, di cui 20 ore sui contenuti\nindicati dall’art. 37, comma 11, del D.lgs 81\u002F2008 e s.m.i. e 12 ore sui\nrischi specifici presenti in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’obbligo di aggiornamento periodico quinquennale - che non può ripetere\ni contenuti della formazione iniziale ma dev’essere orientato alle novità\nnormative, organizzative o tecniche intervenute - prevede 4 ore annue per le\nimprese che occupano da 15 fino a 50 lavoratori e 8 ore annue per le imprese\nche occupano oltre 50 lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione del RLST avrà durata minima di 64 ore, di cui 24 ore sui\ncontenuti indicati dall’art. 48, del D.lgs 81\u002F2008 e smi, 40 ore sui rischi\nspecifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza e le\nconseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’aggiornamento del RLST si segue quanto indicato nell’art. 48,\ncomma 7 del D.lgs n. 81\u002F2008 e s.m.i. (8 ore annuali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre a quanto sopra previsto, per gli RLS la contrattazione nazionale di\ncategoria può individuare particolari contenuti della formazione (anche in\ntema di metodologia didattica) con riferimento alle specificità dei propri\ncomparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la validità degli accordi sottoscritti, qualora i contratti\ncollettivi nazionali ed aziendali già prevedano una disciplina specifica della\nrappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ovvero siano stati previsti\norganismi paritetici con funzioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro e\ndell’ambiente, le parti firmatarie di quegli accordi potranno armonizzare la\ndisciplina stessa ai contenuti del presente accordo, avendo riguardo a quanto\nglobalmente definito nelle intese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di rimettere alla contrattazione collettiva la\ndisciplina deN’aggiornamento periodico del RLS per le imprese che occupano\nfino a 15 lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.5 Disposizione comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione per gli RLS viene svolta prioritariamente in azienda da parte\ndi docenti aventi i requisiti previsti dal Dm 6 marzo 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione degli RLST viene anch’essa erogata da parte di docenti\naventi i requisiti previsti dal Dm 6 marzo 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, si conviene che le associazioni di cui al punto 1, lett. g)\ndell’Accordo Stato-Regioni del 21\u002F12\u002F2011 siano esclusivamente le parti\nstipulanti il presente accordo e quelle ad esse aderenti e che gli enti ed\norganismi di cui al punti 1, lett. h) siano solamente quelli costituiti dalle\nparti firmatarie del presente accordo o aderenti alle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Riunioni periodiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell’art. 35 del D.lgs 81\u002F2008 e s.m.i., nelle aziende che\noccupano più di 15 lavoratori, le riunioni periodiche sono convocate con\nalmeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riunione periodica viene convocata dal datore di lavoro almeno una volta\nall’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS\u002FRLST può richiedere la convocazione della riunione periodica al\npresentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative\nvariazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Della riunione viene redatto verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove l’azienda non abbia il RLS, la convocazione della riunione è\ncomunicata al RLST per il tramite dell’organismo paritetico territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riunione periodica costituisce sede privilegiata per la consultazione dei\nrappresentanti dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Finanziamento della formazione in tema di salute e sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione prevista dal D.Lgs n. 81\u002F2008 e s.m.i. in tema di salute e\nsicurezza e dagli accordi Stato-regioni in materia è a carico del datore di\nlavoro (per i RLST, il Fondo). In merito, le parti svolgeranno apposite\niniziative di sensibilizzazione anche attraverso gli organismi paritetici\nterritoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti assegnano una particolare rilevanza prevenzionale alla formazione\nin tema di salute e sicurezza e ritengono che le fasi di crisi dell’impresa\nnon possano incidere negativamente sul prevalente interesse alla sicurezza sul\nlavoro. Al fine di coordinare le esigenze produttive con gli obblighi inerenti\nla tutela della salute e sicurezza, convengono che la formazione in materia di\nsalute e sicurezza possa essere validamente erogata anche durante i periodi di\nsospensione o riduzione dell’orario di lavoro previsti dalla normativa sugli\nstrumenti di sostegno al reddito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la\nsicurezza di sito produttivo previsti dall’art. 49 del D.lgs n. 81\u002F2008 e\ns.m.i. le parti convengono che, riguardo alle modalità di esercizio delle\nattività previste dalla legge, si applicano le previsioni del presente\naccordo, salve le differenti disposizioni della contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda le peculiari regole di svolgimento dell’attività del\nRLS di sito produttivo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 49,\ncomma 3, del D.lgs 81\u002F2008 e smi, salve le più specifiche indicazioni relative\na ciascun sito produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto qui non previsto, si fa rinvio alla contrattazione collettiva\nnazionale di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Caratteri degli organismi paritetici territoriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che tutti gli organismi paritetici territoriali\nistituiti in attuazione del presente accordo interconfederale dalle parti\nstipulanti o dalle associazioni ad esse aderenti rispondono ai requisiti,\nsettoriali e territoriali, di cui all’art. 37, comma 12 del D.lgs 81\u002F2008 e\ns.m.i., dell’accordo stato regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei\nlavoratori e delle Linee applicative del 25 luglio 2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Parte II\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Principi generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione degli articoli 2, comma 1, lett. ee), 8, comma 2,10, 51 e 52\ndel D.Lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.i., è costituita una rete specifica di organismi\nparitetici per lo svolgimento di compiti in materia di salute e sicurezza sul\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La rete degli organismi paritetici in materia di salute e sicurezza sul\nlavoro è così articolata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Organismo Paritetico Nazionale (da ora OPN), al quale sono attribuiti i\ncompiti indicati nel successivo punto 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Organismi paritetici territoriali, a loro volta articolati in Organismi\nParitetici Regionali (da ora OPR) e Organismi Paritetici Provinciali (da ora\nOPP), ai quali sono attribuiti i compiti indicati nei successivi punti 3.1 e\n3.2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’OPN è costituito come associazione non riconosciuta, ai sensi degli\nartt. 36, 37 e 38 del Capo III, Titolo II, Libro I, del Codice civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli OPR e gli OPP individueranno di volta in volta la forma e la struttura\ngiuridica più appropriate, in funzione dei compiti svolti in concreto e\ncomunque dell’esigenza di dare certezza giuridica all’eventuale gestione di\nrisorse finanziarie di cui essi dovessero risultare direttamente\ndestinatari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che la valutazione sulla opportunità dell’istituzione\ndell’OPR o dell’OPP resta affidata alla concorde decisione delle parti sul\nterritorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’OPN, gli OPR e gli OPP sono composti in forma paritetica da\nConfindustria e CGIL, CISL e UIL, che vi partecipano attraverso propri\nrappresentanti, con incarico a titolo gratuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ordinamento interno dell’OPN, degli OPR e degli OPP è disciplinato\ncon apposito Statuto e\u002Fo Regolamento. L’OPN definirà entro 90 giorni dalla\nsottoscrizione del presente accordo uno schema standard per la formulazione\ndegli Statuti e\u002Fo Regolamenti degli OPR e OPP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti definiranno, con appositi protocolli, il rapporto dell’OPN e\ndella rete degli Organismi Paritetici territoriali con gli Organismi Paritetici\ndi categoria, in essere sulla base di accordi nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di affidare all’OPN la titolarità della disciplina di\nquanto previsto dall’art. 51, comma 3-bis, 2 parte e comma 6 del Digs\n81\u002F08.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Organismo paritetico nazionale (OPN)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 81\u002F2008, sarà costituito l’OPN,\ncomposto da 6 membri effettivi e 6 membri supplenti, per lo svolgimento dei\nseguenti compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promozione della costituzione degli Organismi Paritetici territoriali di\ncui al successivo punto 3 e coordinamento della loro attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-formazione, tramite l’organizzazione di seminari e altre attività\ncomplementari, dei componenti degli OPR e OPP;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di salute e\nsicurezza sul lavoro - valutando eventuali esperienze e intese già operanti in\nambito settoriale - di riferimento per gli Organismi Paritetici territoriali,\nanche in relazione alla definizione dei progetti formativi di ambito locale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-svolgimento di una funzione di orientamento ai fini degli interventi per la\nformazione finanziata da Fondimpresa sui temi della salute e sicurezza sul\nlavoro, di cui al punto 7, lettere a) e b), dell’Accordo Interconfederale\n18.1.2002, così come successivamente modificato dall’Accordo\nInterconfederale 7.4.2006 e dall’Accordo Interconfederale 26.11.2008;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-svolgimento di progetti e\u002Fo promozione di attività di formazione, anche\ncon l’utilizzo delle risorse di Fondimpresa, sui temi della salute e\nsicurezza sul lavoro (art. 51, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81\u002F2008);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promozione ed adozione di iniziative per l’attivazione e l’accesso a\ncanali di finanziamento da parte deN’Unione Europea e di Enti pubblici\nnazionali e comunitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-formulazione di valutazioni e proposte sugli aspetti applicativi della\nvigente normativa e sulle iniziative delle Istituzioni competenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valutazione delle proposte di normative comunitarie e nazionali, anche al\nfine della individuazione di eventuali posizioni comuni da prospettare nelle\nsedi europee, al Governo, al Parlamento e alle Amministrazioni competenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promozione e\u002Fo organizzazione di iniziative e campagne in materia di salute\ne sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promozione di altre iniziative finalizzate alla tutela della salute e\nsicurezza nei luoghi di lavoro, anche in coordinamento con le Istituzioni che\noperano a livello nazionale nelle materie disciplinate dal D.Lgs. n.\n81\u002F2008;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-partecipazione e concorso allo sviluppo del Sistema Informativo Nazionale\nsulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 8, comma 2, del D.Lgs. n.\n81\u002F2008);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tenuta al livello nazionale dei rapporti con NNAlL, in relazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai piani generali di prevenzione dell’Istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al finanziamento di iniziative in materia di salute e sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla banca dati di cui all’art. 18, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. n.\n81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elaborazione, raccolta e diffusione, anche in coordinamento con gli\nOrganismi Paritetici territoriali e anche in collaborazione con l’INAIL, di\nbuone prassi in tema di salute e sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-relativamente ai temi oggetto del presente Accordo, tenuta dei rapporti con\ntutti i soggetti operanti a livello nazionale nella materia della salute e\nsicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-istituzione e gestione di una banca dati delle iniziative degli Organismi\nParitetici territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’OPN sarà reso operativo entro il 30 aprile 2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Organismi Paritetici Territoriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, in attuazione dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81\u002F 2008, fermo\nrestando quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, concordano quanto\nsegue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1. Organismi Paritetici Regionali (OPR)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli OPR, composti da almeno sei membri effettivi (di cui 3 di designazione\ndatoriale e 3 designati da CGIL, CISL e UIL) e relativi membri supplenti,\nsaranno costituiti per lo svolgimento dei seguenti compiti in materia di salute\ne sicurezza sul lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* coordinamento degli OPP operanti nella regione, per lo scambio di\nesperienze ed attività sviluppate sul territorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* tenuta di un elenco dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per\nla Sicurezza (RLS, RLST e RLS di sito), sulla base delle comunicazioni ricevute\ndagli OPP. Tale elenco sarà trasmesso all’OPN;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* in raccordo con gli OPP:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•relativamente ai temi oggetto del presente Accordo, tenuta dei rapporti\ncon l’ente Regione, con i Comitati regionali di coordinamento di cui\nall’art. 7 del D.Lgs. n. 81\u002F2008 e con gli altri soggetti, istituzionali e\nnon, operanti sul territorio regionale nella materia della salute e sicurezza\nsul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sviluppo di progetti e\u002Fo promozione di attività di formazione, anche con\nl’utilizzo delle risorse di Fondimpresa, sui temi della salute e sicurezza\nsul lavoro (art. 51, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81\u002F2008) Tali attività sono\nsvolte o promosse in sintonia con gli orientamenti e le indicazioni di\ncarattere generale concordate neN’OPN e vengono ad esso comunicate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promozione e\u002Fo organizzazione di iniziative e campagne in materia di\nsalute e sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promozione di altre iniziative, con particolare riferimento all’ambito\nregionale, finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di\nlavoro, anche in coordinamento con le Istituzioni che operano a livello\nregionale nelle materie disciplinate dal D.Lgs. n. 81\u002F2008;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valutazioni e proposte sulle iniziative delle Istituzioni in ambito\nregionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compiti di segreteria degli OPR sono assunti dalle Confindustrie\nregionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2. Organismi paritetici provinciali (OPP)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli OPP, composti da almeno sei membri effettivi (di cui 3 di designazione\ndatoriale e 3 designati da CGIL, CISL e UIL) e relativi membri supplenti,\nsaranno istituiti con i seguenti compiti in materia di salute e sicurezza sul\nlavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*svolgimento dei compiti previsti nella parte I del presente Accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*relativamente ai temi oggetto del presente Accordo, tenuta dei rapporti con\ni soggetti, istituzionali e non, operanti sul territorio della provincia o al\nlivello regionale nella materia della salute e sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*tenuta di un elenco contenente i nominativi dei Rappresentanti dei\nlavoratori per la sicurezza (RLS, RLST e RLS di sito) eletti o designati nelle\naziende aderenti al sistema Confindustria nel territorio di competenza\ndell’OPP e successiva trasmissione dell’elenco al- l’OPR di\nriferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*previa informativa all’OPR di riferimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolgimento di progetti e\u002Fo promozione di attività di formazione, anche\ncon l’utilizzo delle risorse di Fondimpresa, sui temi della salute e\nsicurezza sul lavoro, (art. 51, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81\u002F2008). Tali\nattività sono svolte o promosse in sintonia con gli orientamenti e le\nindicazioni di carattere generale concordate nell’OPN e vengono ad esso\ncomunicate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promozione e\u002Fo organizzazione di iniziative e campagne informative in\nmateria di salute e sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• promozione, con particolare riferimento all’ambito provinciale, di\naltre iniziative finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di\nlavoro, anche in coordinamento con le Istituzioni che operano a livello\nterritoriale nelle materie disciplinate dal D.Lgs. n. 81\u002F2008;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*valutazioni e proposte sulle iniziative delle istituzioni in ambito\nprovinciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*formulazione di proposte all’OPR di riferimento e all’OPN, in\ncoordinamento con l’OPR, in materia di fabbisogni informativi e formativi\nconnessi all’applicazione della normativa vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*definizione, a livello di singolo OPP, delle modalità con cui dare\nriscontro alle richieste aziendali di collaborazione in ordine alla\npianificazione e realizzazione delle attività formative per i lavoratori e gli\nRLS, ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81\u002F2008 e in coerenza con\nquanto previsto dall’Accordo in sede di Conferenza Stato\u002FRegioni del 21\ndicembre 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 81\u002F2008 e ai fini di una\ngestione condivisa e comunque non conflittuale della informazione, della\nformazione e della rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro,\ngli OPP svolgono, inoltre, quale prima istanza di risoluzione, una funzione di\ncomposizione di controversie insorte circa l’applicazione dei diritti di\nrappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti in\nmateria di salute e sicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia\ndella salute e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso\nl’applicazione di soluzioni condivise. Pertanto, nei casi di insorgenza di\ncontroversie relative all’applicazione delle norme riguardanti i diritti\nsuddetti, le parti interessate (i datori di lavoro, i singoli lavoratori o i\nloro rappresentanti), fatto salvo quanto già eventualmente previsto dalla\ncontrattazione collettiva, possono adire l’OPP al fine di ricercare una\nsoluzione concordata, ove possibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che ricorre all’OPP ne da contestuale informativa alle altre\nparti interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compiti di segreteria degli OPP sono assunti dalle Associazioni datoriali\ndel territorio di riferimento aderenti a Confindustria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*****\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli OPR e gli OPP saranno costituiti entro il 30 aprile 2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo Statuto e\u002Fo il Regolamento degli OPR e degli OPP di nuova costituzione\ndovranno essere formulati in conformità ad uno schema definito dall’OPN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli OPR e gli OPP già costituiti dovranno uniformare i loro Statuti e\u002Fo\nRegolamenti a quanto previsto dal presente Accordo, entro 90 giorni dal\nricevimento dello schema di cui al capoverso precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*****\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti firmatarie si impegnano a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-divulgare il presente Accordo, anche attraverso i rispettivi canali\nistituzionali, presso tutte le aziende aderenti a Confindustria ed i loro\nlavoratori ed RLS, al fine della migliore conoscenza delle disposizioni in esso\ncontenute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-incontrarsi, entro un anno dalla sottoscrizione deNAccordo, per verificarne\ne valutarne l’applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Disposizioni transitorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le previsioni del presente accordo si applicano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)quanto alle procedure di elezione\u002Fdesignazione, da subito nelle aziende\nnelle quali non è presente il RLS e a decorrere dalla prima\nelezione\u002Fdesignazione successiva all’entrata in vigore del presente accordo\nper le aziende in cui, a quest’ultima data, è presente il RLS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)quanto alla disciplina degli RLST, a decorrere dal 90° giorno successivo\nalla sottoscrizione del Protocollo richiamato dal punto 11 dell’Intesa del 12\ndicembre 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)quanto alle restanti disposizioni, alla data di entrata in vigore del\npresente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Disposizione finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo interconfederale costituisce parte integrante del Testo\nunico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confindustria, Cgil, Cisl, Uil sottoscrivono, in attuazione dell’accordo\ninterconfederale 9 marzo 2018 la presente intesa, condividendo altresì i\ncontenuti esplicitati nei dodici punti precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confindustria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 12 dicembre 2018\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_end":48,"strikes_trigger":50,"direct_participation_hrs":54,"WAGES_determined":58,"cbasignmultiple":62,"cbamemtrad":66,"JOBTYPE_descriptions":70,"apprenticeships":74,"pensionfund":78,"contracttrial":82,"contractseverancepay":86,"legalassistance_trigger":90,"tempagency":94,"disabilitypay":98,"trainingfund":102,"PAIDLEAV_trigger":106,"bankholidays2":110,"SCHEDULE_trigger":114,"TRADEUNLEAV_trigger":118,"sexualhar":122,"violenceleave":126,"eqofficer":130,"oncerise_detail":134,"NOCTPREM_trigger":138,"overtimeallowancetype_general":142,"SENIOR_trigger":146,"MEALALL_trigger":150,"paidmaternityleave":154,"equalitymonitoring":158,"trainingprogrammes_remote":162,"sicknesspay":166,"sicknessmaxdays":170,"longtermillness":174,"healthcareaccess":178,"protectiveclothing":182,"code_application":186,"hivpolicy":190,"funeralpay":194,"deathrelatives":198,"marriage":202,"hourspweek_select":206,"dayspweek_select":210,"overtimeallowanceperc1":214,"SUNDAY_trigger":218,"trainingprogrammes_newtech":222,"paidpaternityleave":226,"maternityotherclause":230,"eqpay":234,"STRUCINCR_trigger":238,"ONCEONLY_trigger":241},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Art. 66 — Decorrenza e durata Salvo le d","Art. 66 — Decorrenza e durata\n\nSalvo le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente\ncontratto, che ha valenza per 42 mesi, decorre dal 1° aprile 2022 e sarà in\nvigore fino a tutto il 30 settembre 2025.\n\nIl contratto si intenderà rinnovato se non disdettato almeno sei mesi prima\ndella scadenza con raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta\nil presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito\ndal successivo contratto collettivo nazionale di lavoro.\n\nLe disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono\ncorrelate ed inscindibili.",{"bindId":49,"name":46,"text":47},"cbadate_end",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"strikes_trigger","Titolo IV DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI ","Titolo IV\n\nDISPOSIZIONI VARIE E GENERALI\n\nArt. 28 (Repressione della condotta antisindacale)\n\nQualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad\nimpedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale\nnonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle\nassociazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo\nove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi,\nconvocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga\nsussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro,\ncon decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del\ncomportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.\n\nL’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla\nsentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il\ngiudizio instaurato a norma del comma successivo.\n\nContro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla\ncomunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in\nfunzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente\nesecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del\nCodice di procedura civile.\n\nIl datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o\nalla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi\ndell’articolo 650 del codice penale.\n\nL’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di\ncondanna nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale.",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"direct_participation_hrs","Art. 40 — Assemblee Nelle unità produtti","Art. 40 — Assemblee\n\nNelle unità produttive con oltre 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto\ndi riunirsi, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di\nlavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale\nretribuzione.\n\nIl diritto all’assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10\ndipendenti e per un numero massimo di 8 ore all’anno retribuite. Tali\nassemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.\n\nLe riunioni — che possono riguardare la generalità dei lavoratori o\ngruppi di essi — sono indette, singolarmente o congiuntamente, dai Sindacati\nstipulanti il presente contratto e\u002Fo dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria\ndell’unità produttiva con ordine del giorno su materie di interesse\nsindacale e del lavoro e, secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni,\ncomunicate al datore di lavoro.\n\nLa data e l’ora dell’assemblea da tenersi durante l’orario di lavoro\ndovranno essere portate a conoscenza della Direzione aziendale con almeno due\ngiorni di preavviso. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al\ndatore di lavoro, dirigenti esterni dell’Organizzazione sindacale.\n\nLe riunioni avverranno nell’interno dell’azienda, nel luogo dalla stessa\nindicato, ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione\ndall’azienda nelle immediate vicinanze dello stabilimento.\n\nLo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo\ncomunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la\nsicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.\n\nNelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i\nlavoratori potrà essere assicurata articolando l’assemblea secondo la\ndistribuzione dei turni.",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"WAGES_determined","Tabella dei minimi mensili contrattuali ","Tabella dei minimi mensili contrattuali\n\n\n\n\n  \n    \n      Categorie\n      \n      Minimi\n\n        attuali\n      \n      1°\n\n        franche\n      \n      minimi dal 1.7.2022\n      \n      2°\n\n        tranche\n      \n      minimi dal 1.10.2023\n      \n      3°\n\n        tranche\n      \n      minimi dal 1.2.2025\n      \n    \n    \n      AS\n      \n      2.095,27\n      \n      64,71\n      \n      2.159,98\n      \n      40,44\n      \n      2.200,42\n      \n      56,62\n      \n      2.257,04\n      \n    \n    \n      A\n      \n      1.761,92\n      \n      54,41\n      \n      1.816,33\n      \n      34,01\n      \n      1.850,34\n      \n      47,61\n      \n      1.897,95\n      \n    \n    \n      B\n      \n      1.438,12\n      \n      44,41\n      \n      1.482,53\n      \n      27,76\n      \n      1.510,29\n      \n      38,86\n      \n      1.549,15\n      \n    \n    \n      CS\n      \n      1.360,34\n      \n      42,06\n      \n      1.402,40\n      \n      26,29\n      \n      1.428,69\n      \n      36,80\n      \n      1.465,49\n      \n    \n    \n      c\n      \n      1.294,23\n      \n      40,00\n      \n      1.334,23\n      \n      25,00\n      \n      1.359,23\n      \n      35,00\n      \n      1.394,23\n      \n    \n    \n      D\n      \n      1.203,09\n      \n      37,06\n      \n      1.240,15\n      \n      23,16\n      \n      1.263,31\n      \n      32,43\n      \n      1.295,74\n      \n    \n    \n      E\n      \n      1.115,27\n      \n      34,41\n      \n      1.149,68\n      \n      21,51\n      \n      1.171,19\n      \n      30,11\n      \n      1.201,30\n      \n    \n    \n      F\n      \n      954,28\n      \n      29,41\n      \n      983,69\n      \n      18,38\n      \n      1.002,07\n      \n      25,74\n      \n      1.027,81\n      \n    \n  \n",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"cbasignmultiple","Confindustria Ceramica - Raggruppamento ","Confindustria Ceramica - Raggruppamento Laterizi, rappresentata dal\nPresidente della Commissione Sindacale Vincenzo Briziarelli, assistito da\nMaurizio Piccinno e da Simone Cascioli, con la partecipazione di una\nDelegazione composta dai Signori: Francesco Bellini, Roberto Gualco, Riccardo\nPrisco e Franz Zingerle\n\nAssobeton, rappresentata dal Comitato Permanente per le Relazioni\nIndustriali, nelle persone di Alberto Truzzi (Presidente), Salvatore Giovanni\nAugello, Manuel Boccolini, Alessio Maggi, assistiti da Alessandra Biloni.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"cbamemtrad","Federazione Nazionale Lavoratori Edili e","Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno - Feneal aderente\nalla UIL, Federazione Nazionale Lavoratori Edili - Affini e del Legno,\nrappresentata dal Segretario Generale Vito Panzarella; dai componenti la\nSegreteria Nazionale: Mauro Franzolini, Pierpaolo Fri- senna, Fabrizio\nPascucci, Francesco Sannino; il Tesoriere Vincenzo Mudaro; dai componenti\ndell’ Esecutivo Nazionale: Giovanni Angileri, Salvatore Bevilacqua, Giovanni\nCalcagno, Antonio Cirillo, Roberto Co- langelo, Stefano Costa, Riccardo Cutaia,\nSalvatore Cutaia, Roberto D’Aloia, Ernesto D’Anna, Maurizio D’Aurelio,\nPietro De Angelis, Francesco De Martino, Pasquale De Vardo, Tiziana Del Bello,\nFlavio Fareta, Christian Fioretti, Marco Foddai, Fabrizio Franceschilli,\nRiccardo Galasso, Juri Galasso, Ersilia Galiero, Gino Gregnanin, Andrea\nLanzetta, Giovanni Librando, Francesca Lonardi, Chiara Maffè, Giuseppe Mancin,\nCosimo Mangiardi, Giuseppe Manta, Enrico Marconi, Valerio Medici, Giuseppe\nMeglio, Raffaele Merigo, Andrea Merli, Massimo Minen, Gianni Olla, Francesco\nPalese, Stefano Paloni, Giovanni Panza, Cosimo Paolicelli, Francesco Pappolla,\nAntonino Potenza, Paolo Rossi, Matteo Salvetti, Donato Scutaro, Mariaelena\nSenese, Patrizia Spinelli, Mirko Trapasso, Enrico Vizza, dai componenti la\ndelegazione trattante: Alessandro Cimili, Domenico Crisci, Alessandro Pallini,\nPaolo Pomponi, Roberto Verrucci, Alessandro Vitali .\n\nLa Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (F.I.L.C.A.)\naderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L.\nrappresentata dal Segretario Generale Pelle Enzo, dai Segretari Nazionali'. De\nLuca Ottavio, Sottile Claudio, Raghitta Cristina, Ribelli Angelo, dagli\noperatori nazionali: Del Carro Fabio, La Rosa Gaetana dai componenti\nl’Esecutivo Nazionale'. Agostini Francesco, Alloni Simone, Bic- chieraro\nGiuliano, Bignotti Fabrizio, Campana Massimiliano, Capobianco Nicola, Casorelli\nAngelo, D’Anca Paolo, Danese Francesco, De Lellis Mario, Delle Noci Antonio,\nFamiano Giuseppe, Franzo Alberto, Girinelli Lucio, Gracic Alem, Lo Russo\nGiovanni, Marino Serafino, Orrù Francesco, Pasian Gianni, Piazza Sara, Potente\nMarco, Riccio Simona, Sanna Vincenzo, Sannino Massimi, Tafaria Andrea, Tassi\nLuca, Teresi Salvatori, Vallocchia Attilio, Venulejo Mauro, Villani Giuseppe,\nVoppichler Martin, Zaniboni Cinzia e dai Componenti della Consulta Laterizi:\nAntinelli Marco Benedetti Stefano, Benvenuto Mario, Bruschini Gusmano, Cataro\nAngelo, D’Antuono Giovanni, Del Nero Pier Carlo, Di Mauro Rosario, Fabris\nAlessandro, Fazioli Marco, Lampis Giorgio, Lombardo Gaetano, Nunzio Pino,\nPassaretti Tonino, Passia- tore GianMarco, Pola Corrado, Rapone Massimiliano,\nMaurizio Franco, Ricchini Rossano, Rossitto Marco, Stocco Stefano, Tosato\nGiancarlo, Villani Giuseppe\n\nLa Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Affini ed estrattive\n(FILLEA Costruzioni e Legno), aderente alla CGIL, rappresentata dal Segretario\nGenerale Alessandro Genovesi; dai Segretari Nazionali: Giulia Bartoli, Ermira\nBehri, Antonio Di Franco, Tatiana Fazi, Graziano Gorla, Maurizio Maurizzi; dai\nresponsabili del settore: Tatiana Fazi e Serena Morello ; dai componenti del\nComitato Direttivo Nazionale: Adami Sara, Aggio Franco, Aloumon Dovi, Altavilla\nGiuseppe, Amicucci loannone Silvio, Andrisani Francesco, Arfelli Antonella,\nBello Mariella, Berradi Abdelaziz, Boccetti Daniele, Bosio Marco, Braile\nGiuseppe, Brundu Giovanni, Burrai Marco, Busquet Jorge Daniel, Cala- bretta\nKatiuscia, Calandra Filippo, Cancelli Simona, Caprini Diego, Ca- rassale\nGianni, Cardone Rita, Carletti Marco, Carnevale Salvatore, Carzedda Francesco,\nCascone Francesco, Celebre Simone, Ceraulo Piero, Cogliandro Massimo, Collu\nErika, Comotti Ivano, Corciulo Teresa, Cubito Vincenzo, Dal Farra Rodolfo,\nDaniele Luca, De Cristofaro Angela Pina, De Luca Mauro, Di Paola Rosa Giovanni,\nFerrari Sandra, Ferraro Rodolfo, Fiorucci Gianni, Fratus Luciana, Gallina\nVeronica, Gambassi Alessia, Gamper Irmgard, Gervasi Francesco, Giacomini\nGiuseppe, Hasani Arben, Izzo Beniamino, Landolfi Mercedes, Leoni Francesca,\nLombardo Giovanni, Lorandi Ada, Luzi Laura, Maio Vincenzo, Mancini Mario,\nMangione Anna, Marega Massimo, Martelli Roberto, Masciarri Elisabetta, Mega\nFernando, Molinese Daniela, Monchieri Antonella, Mori Giovanna, Naletto\nAlessandra, Nardini Marco, Niane Ibrahima, Padrut Arianna, Pagliantini\nAntonella, Paolucci Augusto, Passaro Giovanni, Pedicini Maria Teresa, Penna\nSilvano, Pez- zoli Federico, Piangatello Daniele, Pirroni Celestino, Pistorio\nGiovanni, Pitterà Paola, Politi Rocco, Savino Ignazio, Scalzo Emanuele,\nSghirin- zetti Giuliano, Simula Stefano, Soliberto Massimiliano, Spoldi\nMaurizio, Truppa Benedetto, Versace Veronica, Varin Angela, Velotti Irene,\nEmanuele Verrocchi; Zelinotti Riccardo, Wibabara Eric, e dai componenti della\nDelegazione trattante: Acciai Gino, Aliberti Sabatino, Arcuri Simone, Austini\nMarco, Barabino Matteo, Bianchi Donato, Biancucci David, Biolcati Rizzieri,\nBocchieri Fabio, Bonetti Marco, Bravetti Daniele, Carrara Alfredo, Caselli\nMarco, Fabrizio Conti, Cosentino Vincenzo, Damiani Fabio, DAmico Massimiliano,\nDistante Manuel, Dodaro Gianfranco, Efori Marco, Faustini Alessio, Ferraretto\nSimone, Fioravanti Livio, Giardini Stefano, Gilberti Mario, Graziano Massimo,\nGrimaldi Elisabetta, Liverani Maurizio, Lograno Giuseppe, Manco Gaetano, Martin\nRiccardo, Maschiella Giuseppe, Mascia Fabio, Mazzetti Alessandro, Osio Paolo,\nPannelli Silvio, Pascale Giuseppe, Pasolini Claudio, Peracchia Corrado, Perna\nVincenzo, Piccolo Giuseppe, Pigato Sergio, Politi Marco, Ponzuoli Stefano,\nPruner Alberto, Rocchi Roberto, Scattolin Roberta, Scrivano Paolo, Gabriele\nSerraglio, Svelti Marco, Venerio Raffaele, Vergine Francesco, Emanuele\nVerrocchi, Verza Orianna, Vignoli Michelangelo.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"JOBTYPE_descriptions","Art. 5 — Classificazione del personale I","Art. 5 — Classificazione del personale\n\nI lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta\ndalle categorie indicate all’ottavo comma del presente articolo alle quali\ncorrispondono 8 livelli retributivi.\n\nL’inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà\neffettuato sulla base delle relative declaratorie e profili come indicato\nnell’art. 8.\n\nLa declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i\nrequisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nella categoria\nstessa.\n\nI profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto\nprofessionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore\nesemplificativo minimo.\n\nPer le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto\nprofessionale superiore a quello del relativo profilo, anche in relazione ad\ninnovazioni tecnologiche, l’inquadramento sarà effettuato — nell’ambito\ndella stessa qualifica - sulla base delle declaratorie ed utilizzando per\nanalogia i profili esistenti.\n\nEventuali controversie riguardanti l’applicazione delle norme del presente\narticolo saranno esaminate secondo la procedura di cui al- l’art. 60.\n\nLa distinzione fra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte\nle disposizioni di legge contributive e fiscali, nonché agli effetti delle\nnorme contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle aziendali,\nregolamentari, sindacali, ecc, che prevedono un trattamento differenziato o\nche, comunque, fanno riferimento a tali qualifiche.\n\nAi fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento\nnormativo è il seguente:\n\n1)qualifica quadri: declaratoria e normativa di cui al successivo art. 7;\n\n2)qualifica impiegatizia: categorie: AS; A; B-1ma declaratoria; C- 1™\ndeclaratoria; D-1ma declaratoria; E-1ma declaratoria;\n\n3)qualifica operaia: categorie: B-2; CS; C-2nda declaratoria; D- 2nda\ndeclaratoria; E-2nda declaratoria; F.\n\nLe Parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il\ncomune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica.\n\nCodici ISTAT - Classificazione delle Unità Professionali.\n\nLe Parti ribadiscono l’importanza del corretto monitoraggio e relativo\ninquadramento statistico dei lavoratori assegnati a mansioni usuranti e\u002Fo\ngravose nel corso dell’attività lavorativa. A richiesta del lavoratore\ninteressato potranno essere rilasciate la certificazione di legge attestanti il\ncodice Istat delle professioni svolte, il cui elenco è consultabile sul sito\ndell’lstat.\n\nDichiarazione comune\n\nLe Parti — anche in relazione al prevedibile progresso tecnologico e allo\nsviluppo della automazione — riconoscono la necessità di valorizzare la\nformazione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le\ncapacità tecniche dei lavoratori al fine di un loro migliore rendimento e del\nconseguente aumento di produttività. Esse pertanto convengono sulla\nopportunità che, nel quadro della legislazione vigente, vengano poste in\nessere misure atte a sviluppare la formazione professionale attraverso\ncollegamenti con le scuole ed istituti professionali esistenti.\n\nArt. 6 — Commissione paritetica per la classificazione dei lavoratori\n\nLe parti si sono incontrate, come da Accordo del 26 maggio 2008, per\ninserire nel vigente sistema classificatorio le figure specifiche già\nindividuate durante i lavori della Commissione paritetica di cui all’art. 6\ndel CCNL 26\u002F10\u002F2004 (Marketing, Ambiente e Sicurezza, Qualità).\n\nA saldo di quanto già anticipato in base all’art. 6 del CCNL 26\u002F10\u002F2004,\nle parti concordano di incrementare i parametri delle categorie Cs, C, D ed E\ncome di seguito riportato:\n\ndal 1° settembre 2008:\n\nCs 2 punti;\n\nC 1 punto;\n\nD 1 punto;\n\nE 1 punto.\n\ndal 1° gennaio 2009:\n\nCs 1 punto;\n\nC 1 punto.\n\nFermo restando che gli aumenti retributivi di cui aN’art. 21 sono stati\ndeterminati sulla vigente scala parametrale, nelle tabelle dei nuovi minimi\nmensili sono recepite nel periodo della vigenza del presente contratto.\n\nArt. 7 — Quadri\n\nDeclaratoria\n\nLa qualifica di quadro compete a quei lavoratori che, con le caratteristiche\ndella declaratoria di cui alla categoria AS, siano responsabili del\ncoordinamento e della gestione di settori fondamentali dell’impresa.\n\nTrattamento economico e normativo\n\nSalvo quanto di seguito specificatamente previsto, ai quadri si applicano le\nnorme contrattuali e di leggi relative agli impiegati con funzioni\ndirettive.\n\nAi suddetti lavoratori verrà corrisposta un’indennità di funzione pari\nad un importo mensile di € 51,65.\n\nL’importo di cui sopra potrà essere assorbito per il 50% dai superminimi\nindividuali o da altri trattamenti aggiuntivi analoghi eventualmente percepiti\ndai lavoratori interessati.\n\nResponsabilità civile\n\nAi sensi dell’art. 5 della Legge n.190\u002F1985, l’azienda è tenuta ad\nassicurare il quadro contro i rischi di responsabilità civile verso terzi per\ni danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua\nattività.\n\nIniziative di formazione\n\nIn relazione alle loro esigenze, le aziende, di norma, promuove ranno la\npartecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al\nmiglioramento delle capacità professionali.\n\nAssistenza legale\n\nAi quadri si riconosce la copertura delle spese, l’assistenza legale in\ncaso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o\ndolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni\nsvolte.\n\nSvolgimento di fatto delle mansioni di quadro\n\nIn attuazione di quanto previsto dall’art. 6 della Legge n.190\u002F1985, si\nconviene che, in caso di svolgimento di mansioni di livello superiore che non\nsia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla\nconservazione del posto, l’attribuzione della qualifica di quadro sarà\neffettuata trascorso un periodo continuativo di 6 mesi.\n\nDichiarazione comune\n\nLe Parti si danno reciprocamente atto che con la regolamentazione di cui al\npresente articolo si è data piena attuazione al disposto della Legge 13 maggio\n1985, n.190 per quanto riguarda i “quadri”.\n\nArt 8 — Declaratorie e profili professionali\n\nCATEGORIA A super\n\nDeclaratoria. — Appartengono alla categoria A super i lavoratori\namministrativi, tecnici e commerciali che svolgono funzioni direttive con\ndiscrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia\nd’iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare\no dai dirigenti dell’azienda.\n\nProfili professionali\n\n1)Responsabile di importante centro di produzione con responsabilità\nsull’andamento tecnico, funzionale e di sicurezza degli impianti, con\nl’incarico di conseguire gli obiettivi assegnati nel rispetto di costi\npredefiniti e standard di qualità elevati.\n\n2)Responsabile di importante ufficio amministrativo, tecnico e\u002Fo commerciale\ncon responsabilità sull’andamento funzionale ed organizzativo\nnell’attuazione delle direttive generali.\n\n3)Responsabile commerciale di un’importante area geografica, garantisce il\nraggiungimento dei budget di vendita, il coordinamento delle attività degli\nagenti e la risoluzione delle contestazioni.\n\nCATEGORIA A\n\nDeclaratoria. — Appartengono alla categoria A i lavoratori amministrativi,\ntecnici e commerciali, che hanno autonome funzioni di guida e di coordinamento\nper l’attuazione delle direttive aziendali o che svolgono mansioni\nspecialistiche equivalenti per importanza, autonomia e responsabilità.\n\nProfili professionali\n\n1)Lavoratore che, in possesso di pertinente preparazione teorica e\nprofessionale e adeguata esperienza pratica, è preposto alla conduzione di\nunità organizzativa, commerciale, logistica, tecnica, amministrativa e\u002Fo\nufficio acquisti, con responsabilità funzionale della stessa.\n\n2)Progettista di elementi strutturali, progettista di gruppi componenti gli\nimpianti e\u002Fo macchinari che, sulla base delle direttive di massima, coordina la\nprogettazione di dettaglio e\u002Fo ne segue la costruzione e l’avviamento.\n\n3)Analista: addetto all’analisi e\u002Fo all’esame delle necessità\naziendali, alla loro integrazione ed alla predisposizione degli schemi\nprocedurali per i programmatori.\n\n4)Responsabile di laboratorio tecnologico di più unità produttive,\ncoordina l’esecuzione dei controlli di qualità durante le varie fasi di\nlavorazione, effettuando tutte le analisi ed i controlli previsti dal Sistema\ndi Qualità. Garantisce l’assistenza ai reparti di produzione in presenza di\nproblemi sul prodotto o problemi di processo. Presta assistenza tecnica presso\ni clienti prima e dopo la vendita dei prodotti e\u002Fo dopo la posa.\n\nCATEGORIA B1\n\nDeclaratoria. — Appartengono a questa categoria i lavoratori tecnici,\namministrativi e commerciali che svolgono mansioni di concetto.\n\nProfili professionali\n\n1)Lavoratori con funzioni di controllo e coordinamento nell’andamento\ndelle lavorazioni, e\u002Fo della messa in opera dei manufatti e delle eventuali\nopere complementari, che richiedono iniziativa ed autonomia nell’ambito dei\ncompiti ad essi affidati.\n\n2)Lavoratori con particolare specifica competenza e comprovata esperienza\nnella pianificazione della produzione e delle attività connesse al cantiere,\nnella contabilità generale, contabilità clienti, fornitori, industriale e nel\ncontrollo di gestione, neN’amministrazione del personale, o nello svolgimento\ndi pratiche amministrative, tecniche o commerciali.\n\n3)Venditori che, in possesso delle necessarie conoscenze tecniche e\ncommerciali, curano la gestione globale dei clienti nella zona di competenza\nprestando consulenza alla clientela per la corretta scelta ed utilizzazione dei\nprodotti.\n\n4)Programmatore: addetto alla stesura, in linguaggio appropriato, di\nprogrammi atti alla elaborazione dei dati e finalizzati al raggiungimento di\nspecifici obiettivi.\n\n5)Lavoratori con particolare specifica competenza e comprovata esperienza,\ngestiscono le certificazioni dei marchi, le procedure, le statistiche sulla\nqualità e le non conformità di processo e di prodotto, effettuano analisi\nsulle contestazioni clienti e reclami ai fornitori.\n\n6)Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) in conformità alle\nnormative in materia, assicura politiche e piani per l’ambiente, l’igiene\nindustriale, l’antinquinamento. Garantisce che le attività esecutive del\nlavoro siano svolte secondo le disposizioni di legge per quanto riguarda\nprevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro.\n\nCATEGORIA B2\n\n1)Lavoratori che organizzano e sovrintendono alle operazioni di manutenzione\nordinaria e straordinaria degli impianti, coordinando, con eventuale apporto\nesecutivo diretto, il lavoro del personale addetto, con facoltà decisionale e\nresponsabilità anche in ordine alla sicurezza.\n\n2)Lavoratori preposti all’attività di montaggio di manufatti\nprefabbricati pesanti che, in condizioni di specifica autonomia esecutiva ed in\nbase alle direttive generali del proprio superiore, con facoltà decisionale e\nresponsabilità anche in ordine alla sicurezza, guidano e coordinano il lavoro\ndi squadre composte di addetti al montaggio con apporto esecutivo diretto.\n\n3)Lavoratori che organizzano e sovrintendono alle operazioni di produzione,\ncoordinando, con eventuale apporto esecutivo diretto, il lavoro del personale\ndi un’intera unità produttiva, con facoltà decisionale e responsabilità\nanche in ordine alla sicurezza.\n\nCATEGORIA CS\n\nAppartengono a questo livello tassativamente i seguenti lavoratori con\nmansioni operaie:\n\n1)Lavoratori specializzati che eseguono, con particolare autonomia di\niniziativa, qualsiasi intervento di natura elettrica ed elettronica di elevato\ngrado di difficoltà ed inoltre modifichino ed elaborino i programmi delle\napparecchiature elettroniche inserite nel ciclo produttivo.\n\n2)Lavoratori specializzati in meccanica e\u002Fo elettronica che intervengano\nsugli impianti e macchine dello stabilimento, apportando, in piena autonomia,\nmiglioramenti e modifiche al fine di ottimizzare il ciclo produttivo e\u002Fo la\nqualità del prodotto finito.\n\n3)Lavoratori che, nella produzione dei laterizi, pur partecipando\nnormalmente al lavoro, per incarico della Direzione aziendale, guidano\nl’attività esecutiva di almeno 5 lavoratori tra i quali vi siano lavoratori\ndella categoria C2.\n\n4)Addetto al controllo qualità in stabilimento che interpretando e seguendo\ntutte le procedure e le istruzioni operative assicuri il conseguimento degli\nobiettivi previsti dal sistema istruendo anche il personale.\n\n5)Lavoratori che, nella produzione dei manufatti cementizi, pur partecipando\nnormalmente al lavoro, per incarico della Direzione aziendale, guidano in\nautonomia esecutiva ed organizzativa, anche ai fini della sicurezza\nneN’ambito del proprio ruolo, l’attività esecutiva di più squadre non\nelementari tra le quali vi siano lavoratori di categoria C2.\n\nCATEGORIA CI\n\nDeclaratoria. — Appartengono alla categoria CI i lavoratori che, in\ncondizioni di autonomia esecutiva, svolgono complesse attività d’ordine, la\ncui esecuzione richiede conoscenze professionali specifiche accompagnate da\nadeguata esperienza di lavoro neN’ambito della mansione.\n\nProfili professionali\n\n1)Disegnatori che, sulla base di una comprovata esperienza pro-fessionale,\nsono in grado di sviluppare in autonomia operativa schemi di progettazione.\n\n2)Operatore CED: addetto alla elaborazione ed alla archiviazione dei dati\ninterpretando e utilizzando programmi e macchine Hardware. Interviene nei casi\ndi malfunzionamento dei PC e dell’hardware aziendale, aggiorna i programmi\nutilizzati ed i dispositivi di protezione. Dà assistenza alle apparecchiature\nelettroniche presenti in azienda. Presta consulenza sui criteri di utilizzo dei\nprogrammi maggiormente utilizzati dai dipendenti.\n\n3)Addetti a mansioni di segreteria che su indicazioni di massima redigono\ncorrispondenze, documenti e prospetti.\n\n4)Lavoratori addetti ad uffici amministrativi, tecnici e commerciali che, in\ncondizioni di autonomia esecutiva, compiono, attraverso postazioni in rete e\ncon l’uso di Software, operazioni complesse.\n\n5)Venditori in possesso delle necessarie conoscenze tecniche e commerciali,\naddetti alla raccolta degli ordini ed alla riscossione delle fatture di\nvendita.\n\nCATEGORIA C2\n\nDeclaratoria. — Appartengono alla categoria C2 i lavoratori che compiono\nin autonomia esecutiva ed organizzativa, anche ai fini della sicurezza\nneN’ambito del proprio ruolo lavori per la realizzazione dei quali sono\nnecessarie una preparazione tecnica approfondita ed una opportuna formazione\ne\u002Fo un’adeguata pratica di mestiere con funzioni di coordinamento e guida del\npersonale addetto e di supporto preposti.\n\nProfili professionali\n\n1)Lavoratori in grado di interpretare ed eseguire schemi elettrici, nonché\ndi realizzare impianti elettrici a bassa ed alta tensione, con perfetta\nconoscenza di tutte le apparecchiature elettriche, compresi gli automatismi.\n\n2)Lavoratori addetti alla realizzazione di modelli per pezzi di foggia\nparticolare.\n\n3)Lavoratori che partecipano normalmente all’esecuzione del lavoro e\nguidano, per incarico della Direzione aziendale o del rappresentante di essa,\nl’attività di almeno 5 lavoratori di categoria inferiore.\n\n4)Lavoratori preposti alla produzione e\u002Fo montaggio di manufatti in\ncalcestruzzo che, in condizioni di specifica autonomia esecutiva e in base alle\ndirettive del proprio superiore, partecipano alla esecuzione del lavoro\ncoordinando e guidando il lavoro degli addetti al montaggio o a tutte le fasi\nche compongono un singolo ciclo produttivo non elementare o non ripetitivo.\n\n5)Lavoratori addetti alla manutenzione, revisione, riparazione degli\nimpianti, delle macchine ed attrezzature, compreso il rifacimento ed il\nmontaggio di parti meccaniche e la loro eventuale modifica, che compiono tali\nlavori anche con l’impiego di macchine operatrici idonee se disponibili in\nazienda.\n\n6)Lavoratori preposti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli\nimpianti che controllano nella loro funzionalità complicate attrezzature\nmeccaniche e\u002Fo elettriche e\u002Fo idrauliche e\u002Fo pneumatiche e\u002Fo elettroniche per\nle quali è necessaria l’interpretazione di complessi schemi costruttivi e\ndei relativi schemi funzionali, effettuando interventi necessari per assicurare\nla piena efficienza degli impianti stessi.\n\n7)Addetti alla conduzione di autogrù semoventi per il montaggio e\u002Fo\nstoccaggio di manufatti pesanti e\u002Fo conduttori di escavatori a benna, che siano\nin grado di provvedere alla manutenzione ordinaria dei mezzi.\n\n8)Lavoratori addetti alla conduzione dei forni e degli essiccatoi, con\nresponsabilità della somministrazione del combustibile per i forni, della\nregolazione delle apparecchiature e del controllo dell’andamento\ndell’Impianto ai fini del suo perfetto funzionamento e della buona qualità\ndel prodotto.\n\n9)Addetti alla conduzione di impianti e macchinari complessi di produzione\nper i quali è necessaria un’appropriata conoscenza della fase di processo,\nche eseguono normalmente gli opportuni interventi al fine di assicurare la loro\npiena efficienza, ivi compresa l’ordinaria manutenzione, svolgendo funzioni\ndi coordinamento e guida del personale.\n\n10)Addetto al laboratorio tecnico che esegue tutte le prove sui materiali e\nprodotti finiti previste dalle procedure adottate in tema di qualità,\nutilizzando le apposite apparecchiature.\n\n11)Lavoratore responsabile della gestione e coordinamento di tutte le\nsquadre addette alle operazioni di stoccaggio e carico secondo le disposizioni\nricevute, le istruzioni operative, le schede di sicurezza ed i disegni.\n\n12)Conducente addetto responsabile all’esecuzione del trasporto\neccezionale in ottemperanza alle normative specifiche ed alle istruzioni\noperative.\n\n13)Lavoratori responsabili della conduzione di centrali di betonaggio da\nalmeno 24 mesi (nello svolgimento della mansione).\n\nCATEGORIA DI\n\nDeclaratoria. — Appartengono a questa categoria i lavoratori tecnici,\namministrativi e commerciali che assolvono mansioni d’ordine.\n\nProfili professionali\n\n1)Lavoratori addetti ad uffici amministrativi e commerciali che, nel\nrispetto delle procedure prestabilite, compiono operazioni ricorrenti quali, ad\nesempio: elaborazioni contabili, emissione di note di credito ed addebito,\ncompilazione fatture, inserimento ordini, inserimento listini prezzi,\ncoadiutori alle varie operazioni inerenti la contabilizzazione di paghe,\nstipendi, contributi e movimento di cassa, anche con l’utilizzo dei\nterminali.\n\n2)Operatori CAD ed addetti alla compilazione di preventivi.\n\n3)Lavoratori addetti all’ufficio marketing e comunicazione che gestiscono\nla cartellonistica, le attività per le fiere, il materiale espositivo, il\npackaging. Gestiscono i rapporti con le agenzie pubblicitarie,\nsponsorizzazioni. Eseguono la gestione grafica di Cataloghi, Folder, Schede\nProdotto, Listini, Web.\n\n4)Lavoratori addetti all’ufficio acquisti che si occupano\ndell’in-dividuazione dei fornitori della loro qualificazione, degli\nap-provvigionamenti pianificando le consegne, verificando la documentazione e\nrilevando le non conformità sui materiali difettosi.\n\nCATEGORIA D2\n\nDeclaratoria. — Appartengono a questa categoria i lavoratori che eseguono\nlavori per i quali sono richieste specifiche capacità professionali con\neventuali attività di coordinamento; addetti a mansioni il cui corretto\nsvolgimento richiede cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del\nlavoro, alla interpretazione del disegno e alla sequenza del processo;\nforniscono inoltre sistematiche informazioni sull’andamento dell’unità di\nprocesso.\n\nProfili professionali\n\n1)Lavoratori addetti alla conduzione, al funzionamento ed alla sola\nmanutenzione ordinaria di mezzi semoventi quali ad esempio: autogrù, gru a\nbraccio o cavalletto o a ponte, bulldozer, pale meccaniche, automezzi anche\nmuniti di gru, per i quali sia prevista la patente di grado «E».\n\n2)Lavoratori che eseguono con macchine, o manualmente, operazioni o lavori\ndi precisione, operando su disegno o schemi predeterminati quali, ad esempio:\nlavorazioni di carpenteria, confezionamento e posizionamento di armatura,\nlavori di falegnameria, attrezzaggio di casseforme etc.\n\n3)Conduttori di impianti, macchinari, attrezzature di produzione e\nconfezionamento per i quali è necessaria una appropriata conoscenza della\nrelativa fase del processo.\n\n4)Lavoratori addetti alla manutenzione, revisione e riparazione delle\nmacchine ed attrezzature per la produzione, movimentazione e trasporto,\ncompreso il montaggio dei pezzi di ricambio; addetti alla costruzione di\nattrezzature speciali per macchine operatrici e\u002Fo alla costruzione delle\nfiliere. I lavoratori devono compiere i lavori loro affidati anche con\nl’impiego di macchine operatrici idonee se disponibili in azienda.\n\n5)Lavoratori addetti al controllo e al buon funzionamento dei forni ed\nessiccatoi automatici.\n\n6)Lavoratori addetti alla officina o alla falegnameria che, interpretando i\ndisegni esecutivi, compiono lavori articolati e la produzione di semilavorati\ncon preparazione delle macchine operatrici e delle attrezzature.\n\n7)Lavoratori addetti alla preparazione deN’argilla ed alla successiva\nconfezione a mano o al tornio di mattoni, pianelle, canali, vasi, etc., che\nprovvedono anche al carico ed allo scarico dei carrelli degli essiccatoi e dei\nforni e al successivo confezionamento.\n\n8)Lavoratori capaci di eseguire lavori di muratura, quali: pilastri, archi\nin rottura, arcate, volte dei forni, muratura a faccia vista, etc.\n\n9)Addetti alla conduzione di generatori di calore anche per quelli per cui\nè richiesta l’abilitazione a norma di legge.\n\n10)Lavoratori addetti alla confezione manuale di prefabbricati in laterizio\narmato che, interpretando il disegno, danno applicazione a modulo esecutivo.\nLavoratori addetti alla produzione di prefabbricati che, interpretando il\ndisegno, operano su una specifica fase o ciclo di produzione in maniera\nautonoma o in coordinamento con altre maestranze o coordinando una squadra\nelementare.\n\n11)Lavoratori responsabili della conduzione di centrali di betonaggio (entro\ni 24 mesi continuativi di svolgimento della mansione).\n\n12)Lavoratori addetti alla conduzione della mattoniera, che intervengano in\npiena autonomia sulle relative apparecchiature elettriche e meccaniche ed in\nparticolare sulla filiera e sulla taglierina al fine di garantire la costanza\nqualitativa del prodotto.\n\n13)Conduttori di carrelli semoventi a pinza o a forca che - conoscendo le\ncaratteristiche strutturali, funzionali, operative del mezzo loro affidato -\nsiano in grado di effettuare il montaggio dei pezzi di ricambio del mezzo\nstesso e che effettuino il carico\u002Fscarico di materiale in base ai relativi\ndocumenti.\n\n14)Per le aziende produttrici di vasi in cotto, lavoratori addetti al cambio\ndi stampi e lavoratori addetti al controllo e al funzionamento delle presse\nautomatiche.\n\n15)Lavoratore responsabile della organizzazione del magazzino che, in\nautonomia, provvede alla gestione fisica delle merci e attrezzature con\nriferimento, ai punti di riordino, alla logistica ed alla tenuta di\ndocumenti.\n\n16)Lavoratore addetto alle operazioni di finitura, ripristino e riparazione\ndei manufatti secondo istruzioni operative e\u002Fo interpretando disegni.\n\n17)Lavoratore addetto alle procedure di montaggio dei prefabbricati che,\ninterpretando il disegno, attua le sequenze di posizionamento dei manufatti e\nrealizzano unioni e giunti in coordinamento con altre maestranze o coordinando\nuna squadra elementare.\n\n18)Lavoratore che, autonomamente o coordinando una squadra elementare, è\nresponsabile delle operazioni di stoccaggio e carico secondo le disposizioni\nricevute, le istruzioni operative, le schede di sicurezza ed i disegni.\n\n19)Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), su indicazione\ndel RSPP cura le attività esecutive concernenti sicurezza sui luoghi di\nlavoro, l’igiene e l’ambiente.\n\nCATEGORIA E1\n\nDeclaratoria. — Appartengono a questa categoria i lavoratori con mansioni\nesecutive che richiedono generiche conoscenze professionali.\n\nProfili professionali\n\n1)Addetti a mansioni semplici di ufficio anche con uso di supporti\ninformatici.\n\n2)Centralinisti telefonici.\n\n3)Addetti al controllo e registrazione di documenti amministrativi e\ngestionali.\n\nCATEGORIA E2\n\nDeclaratoria. — Appartengono alla categoria E2 i lavoratori che eseguono\nlavori per i quali sono richieste una generica capacità professionale e\npratica di mestiere.\n\nProfili professionali\n\n1)Lavoratori addetti alla conduzione, al funzionamento ed alla sola\nmanutenzione ordinaria di mezzi meccanici, inclusi quelli di sollevamento e\nmovimentazione nonché degli automezzi per i quali sia richiesta la patente non\nsuperiore al grado “D”, nonché carrellisti addetti allo scarico della\nlinea o delle materie prime e sussidiare necessarie per la produzione o che\neffettuino operazioni semplici o similari.\n\n2)Lavoratori addetti all’officina od alla falegnameria, che eseguono\nlavori con le necessarie capacità e pratica di mestiere e conoscenza dei\nmateriali e dei mezzi di lavoro. Operano su macchine e attrezzature già\npredisposti.\n\n3)Lavoratori addetti alla selezione e\u002Fo confezione dei pacchi di materiale\nessiccato o cotto.\n\n4)Addetti a macchinari o attrezzature di produzione per il cui funzionamento\nsono richieste specifiche capacità pratiche, quali ad esempio gli addetti alla\nmovimentazione del materiale umido verso gli essiccatoi ed allo scarico dagli\nstessi, addetti all’ingobbio, addetti allo scarico del cotto, addetti alle\nstagge, ai vibratori ad ago, etc.\n\n5)Preparatori, dosatori di miscele secche del legante superficiale per\nmateriali da pavimentazione, con o senza colorante.\n\n6)Lavoratori che svolgono operazioni per le quali sono richieste specifiche\ncapacità pratiche, quali gli addetti: alla produzione dei prefabbricati, alla\nesecuzione delle armature in ferro per manufatti, alle operazioni di\nstoccaggio, carico, scarico nonché montaggio di prefabbricati.\n\n7)Lavoratori che, in possesso di adeguata conoscenza, sono addetti al\nmagazzino per operazioni di ricezione e distribuzione di materiali e merci, di\nmacchine ed attrezzature e loro pezzi.\n\n8)Personale di vigilanza delle proprietà aziendali e di controllo degli\naccessi relativi.\n\n9)Per le aziende produttrici di vasi in cotto, lavoratori addetti allo\nscarico di essiccatoi rotanti.\n\nCATEGORIA F\n\nDeclaratoria. — Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono\nlavori ed operazioni che richiedono semplici conoscenze conseguibili con breve\nperiodo di pratica.\n\nI lavoratori addetti alla produzione verranno inquadrati in Categoria E dopo\nun periodo di permanenza in Categoria F non superiore a mesi 12.\n\nAi lavoratori della Categoria F, oltre al minimo tabellare, sono dovute, a\ntitolo di superminimo collettivo, Euro 4,13 mensili.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"apprenticeships","Art 9 - Apprendistato professionalizzant","Art 9 - Apprendistato professionalizzante\n\nLe parti riconoscono che l’apprendistato professionalizzante può\ncostituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività\ndelle imprese e al contempo, grazie ai suoi contenuti formativi, un istituto di\naccesso, al lavoro idoneo a favorire una occupazione di qualità nelle aziende\nche applicano il presente CCNL.\n\nLe parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la disciplina che segue\ndà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito\nsull’apprendistato professionalizzante dal \"Testo unico\ndell’apprendistato» di cui al D. Lgs. 81\u002F2015.\n\nPer la disciplina dell’apprendistato professionalizzante che, ai sensi del\nD. Lgs. 81\u002F2015, è definito quale contratto di lavoro a tempo indeterminato\nfinalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, si richiama alle\nvigenti norme di legge.\n\nIn attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81\u002F2015, il contratto di\napprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età\nnon inferiore ai 18 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in\npossesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n.\n226\u002F2005 e fino ai 30 non compiuti, ed è finalizzato alla qualificazione dei\nlavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di\ncompetenze di base, trasversali e tecnico-professionali.\n\nPuò essere convenuto un periodo di prova ai sensi del vigente CCNL, di\ndurata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore\na quello di inserimento e in ogni caso di durata non eccedente i 2 mesi.\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare operai,\nintermedi, impiegati e quadri ed è ammesso per il conseguimento di qualifiche\ninquadrate nei livelli E) — D) — C) — CS) — B) e livelli superiori e\ntutte le relative mansioni.\n\nLa durata minima del contratto di apprendistato è di dodici mesi.\n\nE’ fatto divieto adibire i lavoratori apprendisti a lavoro a cottimo.\n\nLa durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in\nperiodi è così determinata:\n\n\n\n\n  \n    \n      Categoria\n      \n      Durata com­plessiva Mesi\n      \n      Primo\n\n        Periodo\n\n        Mesi\n      \n      Secondo\n\n        Periodo\n\n        Mesi\n      \n      Terzo\n      \n    \n    \n      AS-ASQ\n      \n      36\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      12\n      \n    \n    \n      A\n      \n      36\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      12\n      \n    \n    \n      B\n      \n      36\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      12\n      \n    \n    \n      CS\n      \n      30\n      \n      10\n      \n      10\n      \n      10\n      \n    \n    \n      C\n      \n      30\n      \n      10\n      \n      10\n      \n      10\n      \n    \n    \n      D\n      \n      24\n      \n      8\n      \n      8\n      \n      8\n      \n    \n    \n      E\n      \n      12\n      \n      6\n      \n      6\n      \n       \n      \n    \n  \n\n\n\n\nL’inquadramento e il relativo trattamento economico sono così\ndeterminati:\n\n1)nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto\nquello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima\ncontrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenze e EDR) del livello\niniziale di inquadramento (per la Categoria E la retribuzione si riferirà alla\nCategoria F);\n\n2)nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale con\nretribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex\nindennità di contingenza e EDR) prevista per tale livello inferiore, fatta\neccezione per la Categoria E, la cui retribuzione sarà quella prevista per il\nlivello di destinazione finale (categoria E);\n\n3)nel terzo ed ultimo periodo: fermo l’inquadramento di cui al secondo\nperiodo di apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella\nprevista per il livello di destinazione finale.\n\nDurante lo svolgimento dell’apprendistato, le parti potranno recedere dal\ncontratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.\n\nPremesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di\napprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di\napprendistato, le Parti interessate al contratto individuale potranno recedere\ndal contratto stesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto\ndall’art. 2118 del codice civile, di quindici giorni. Durante il periodo di\npreavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di\napprendistato.\n\nQualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta\nl’apprendista è mantenuto in servizio e il rapporto prosegue come ordinario\nrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la qualifica\nconseguita mediante le prove di idoneità previste dalla legge.\n\nIn caso di infortunio sul lavoro è corrisposta la stessa integrazione\nspettante ai lavoratori di cui agli articoli 77 e 93 del vigente CCNL e\nl’azienda integrerà il trattamento Inail spettante nel primo giorno e fino\nalla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti di\ndurata dell’apprendistato. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto di\nlavoro nei limiti previsti dall’art. 33 del vigente CCNL e corrisposto il 100\nper cento della retribuzione spettante per un massimo di 6 mesi per ogni anno\nsolare e nei limiti di durata dell’apprendistato.\n\nLe ferie matureranno pro quota con riferimento al servizio effettivamente\nprestato presso la stessa azienda.\n\nIl Premio di risultato verrà corrisposto nella misura del 50% nel primo\nanno di apprendistato e nella misura del 100% a partire dal secondo anno di\napprendistato.\n\nFermo restando quanto indicato per gli istituti sopra richiamati, il periodo\ndi apprendistato, per il lavoratore confermato a tempo indeterminato, verrà\ncomputato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini previsti dalla\nlegge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal contratto collettivo\nnazionale di lavoro.\n\nIl contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve prevedere\nl’indicazione della prestazione oggetto del contratto, la durata del periodo\ndi apprendistato, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine\nprevisto del periodo di apprendistato nei termini di legge, il piano formativo\nindividuale il cui schema si allega al presente articolo unitamente allo schema\ndella scheda di rilevazione dell’attività formativa.\n\nI lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non\nsono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.\n\nPer quanto non previsto espressamente valgono le norme del vigente CCNL in\nquanto applicabili.\n\nPer poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le\nimprese devono aver mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui\ncontratto di apprendistato sia terminato nei ventiquattro mesi precedenti la\nnuova assunzione. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano\ndimessi, quelli il cui rapporto di lavoro si sia risolto per giusta causa, i\ncontratti risolti in corso o al termine del periodo di prova. Agli effetti\ndella presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per\ni quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato\ntrasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.\n\nQualora non sia rispettata la predetta percentuale è comunque consentita\nl’assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più\nuno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli\napprendisti pregressi.\n\nLe Parti riconoscono che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato\nprofessionalizzante rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di\nprevidenza complementare di Categoria ARCO di cui all’articolo 55 del\npresente CCNL.\n\nLa formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia\ninterni che esterni all’azienda.\n\nI principi convenuti nel presente capitolo sono formalizzati a garantire una\nuniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione\nnell’apprendistato professionalizzante.\n\nPer quanto riguarda e figure professionali da formare tramite\nl’ap-prendistato, professionalizzante, vengono individuate le seguenti macro\nprofessionalità:\n\n1)Personale impiegato nella conduzione di impianti e macchinari di\nproduzione;\n\n2)Addetti alla produzione in linea e\u002Fo montaggio di prefabbricati;\n\n3)Addetti alla movimentazione dei materiali;\n\n4)Manutentori;\n\n5)Personale addetto alle funzioni complementari ed accessorie (es: controllo\nqualità - sicurezza, etc.);\n\n6)Personale impiegatizio.\n\nAi fini del conseguimento della qualificazione è destinato un monte ore di\n120 ore medie annue retribuite salvo il caso in cui le normative regionali\nprevedano la riduzione di detto monte ore per casi specifici. Le ore\ncomplessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell’arco\ndella durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua\npari a 60 ore, sulla base di quanto previsto nel Piano formativo\nindividuale.\n\nLe modalità e l’articolazione della formazione (interna e\u002Fo esterna)\npotranno essere determinate a livello aziendale, tenendo presente che una quota\ndel monte ore dovrà essere destinata all’apprendimento di nozioni di igiene,\nsicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata\nalla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota\nconcernerà l’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del\ncompleto inserimento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro. Le ore di\nformazione relative all’antinfortunistica e all’organizzazione aziendale\ndovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori\nore di formazione specificamente rivolte al conseguimento della qualificazione,\npotranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on\nthe job, in affiancamelo e moduli di formazione teorica. La formazione on the\njob può essere sia interna che esterna, anche con modalità e-learning.\n\nLe altre materie potranno essere oggetto, in tutto o in parte, di formazione\ninterna o esterna all’azienda, anche facendo ricorso all’e-learning,\nqualora l’azienda disponga delle dovute capacità formative e\u002Fo con soggetti\nabilitati e qualitativamente riconosciuti. Sono indicatori della capacità\nformativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze,\ntutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli\nobiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali.\n\nL’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative esterne ed interne all’azienda. In caso di interruzione\ndel rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività\nformativa svolta e funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore\nqualificato designato dall’impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la\nfunzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore\ndi lavoro. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la\nmedesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del\nperiodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un\nanno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni. Nel caso di\ncumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno\nriproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.\nA quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare l’avvenuta\npartecipazione all’attività formativa con l’attestato dì frequenza\nrilasciato dall’Istituto formativo e\u002Fo con l’attestazione del tutor\naziendale nel libretto di formazione. Al termine del periodo di apprendistato\nl’azienda rilascerà all’apprendista, oltre alle normali registrazioni\nnella scheda professionale, un documénto che attesti i periodi di\napprendistato compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati\neffettuati i periodi medesimi.\n\nIl CBMC, di cui al vigente CCNL, svolgerà, con riferimento al contratto di\napprendistato, i seguenti compiti:\n\naggiungere nuovi schemi di profili formativi a quelli che verranno definiti\nentro il 30 settembre p.v.;\n\nmonitorare le esperienze svolte dalle aziende; a tal fine, secondo modalità\nda definire dallo stesso Osservatorio, le Aziende comunicheranno, entro il 31\ndicembre di ogni anno, il numero dei contratti di apprendistato stipulati e i\nrelativi livelli da raggiungere;\n\ndivulgare nelle Aziende cui si applica il vigente CCNL le esperienze più\nsignificative.\n\nLe parti stipulanti si impegnano a trasmettere il presente accordo ai\nrispettivi organismi di rappresentanza a livello regionale per i necessari\nraccordi con l’attività che da questi deve essere svolta ai sensi del comma:\ndell’art. 49 del D.Lgs. 276\u002F2003 in materia di apprendistato\nprofessionalizzante.\n\nDichiarazione comune\n\nLe parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero\ndisposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con\nl’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione\ne per le conseguenti armonizzazioni.\n\nDichiarazione di intenti\n\nLe Parti si danno reciprocamente atto che procederanno ad un nuovo esame\ndella materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a livello\ninterconfederale finalizzate a dare piena operatività al “T.U.\nsull’apprendistato” di cui al D. Lgs. n.167\u002F2011, così come modificato\ndalla legge n. 92\u002F2012 (Riforma dei mercato del lavoro) e successive\nmodificazioni.\n\nArt. 10 — Orario di lavoro\n\n1)La durata dell’orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore\nsettimanali, ferma restando la possibilità di computo su periodi\nplurisettimanali prevista al punto 10) della presente normativa.\n\nL’orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni o su 6 giorni\nprevio accordo tra la Direzione aziendale e la RSU.\n\nIn presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore\nutilizzazione degli impianti, l’azienda e la RSU potranno concordare\nparticolari forme di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale,\ncomportanti lo scorrimento dei giorni di riposo.\n\nResta ferma la normativa particolare prevista in calce al presente articolo\nper l’industria dei laterizi.\n\n2)Il lavoro straordinario decorre dai limiti di cui al punto 1).\n\n3)Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e\ntrovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili od occasionali.\n\n4)Al di fuori dei casi giustificati da ragioni obiettive, indifferibili od\noccasionali, il ricorso al lavoro straordinario sarà preventivamente\nconcordato tra la Direzione e la RSU.\n\n5)Entro i limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, nessun\nlavoratore può rifiutarsi di effettuare il lavoro straordinario e festivo,\nsalvo giustificati motivi individuali di impedimento.\n\nIl lavoro straordinario e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione\naziendale.\n\n6)È ammesso, osservando le norme di legge, il superamento dell’orario\ncontrattuale individuale di lavoro — dietro corresponsione di una\nmaggiorazione del 27% computata su paga base e contingenza — fino ad un\nmassimo di 1 ora al giorno per i lavori preparatori e complementari, come la\nmessa a punto delle macchine e la loro pulizia.\n\n7)Su richiesta della RSU l’azienda, a scopo informativo, fornirà\nchiarimenti e indicazioni sul lavoro straordinario effettuato ai sensi dei\npunti 3), 4) e 9) del presente articolo.\n\n8)Ai soli effetti della determinazione delle maggiorazioni per lavoro\nstraordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive, nazionali e\ninfrasettimanali — fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di\nriposo — per assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio,\ncongedo matrimoniale, nonché le ore non lavorate per ferie, permessi\nretribuiti e riduzioni di orario previste al successivo punto 11), saranno\ncomputate ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale.\n\n9)Per l’effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, carico e\nscarico e pulizia, è data facoltà all’azienda di superare l’orario\nnormale contrattuale giornaliero e settimanale anche mediante prestazioni\nlavorative nella giornata di sabato.\n\n10)Regimi diversi dell’orario di lavoro settimanale di cui al punto\n1)potranno essere realizzati al fine di corrispondere a specifiche esigenze\nproduttive (quali, ad esempio, commesse per le quali è richiesto un termine di\nconsegna predeterminato, esigenze di mercato legate a situazioni di punta).\n\nCon riferimento a quanto sopra, le aziende potranno disporre orari\nsettimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l’unità\nproduttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime\nnormale dell’orario settimanale di lavoro entro i limiti dell’orario di\nlegge nei periodi di maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno,\nnell’arco temporale annuo, equivalenti prestazioni lavorative settimanali\ninferiori all’orario contrattuale nei periodi di minore intensità\nproduttiva.\n\nL’effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni\nal trattamento retributivo normale, fatta eccezione per le settimane nelle\nquali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore settimanali\neffettivamente prestate.\n\nIn tal caso per le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà\ncorrisposta una maggiorazione del 10% del minimo tabellare e indennità di\ncontingenza.\n\nNei suddetti casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro,\nprospetterà alla RSU le necessità obiettive che giustificano il ricorso ad un\nregime di orario articolato su un arco plurisettimanale. Nel corso di tale\nincontro si valuteranno le implicazioni organizzative e si definiranno le\nmodalità di attuazione dei suddetti orari e dei relativi recuperi.\n\nNel caso in cui le Parti non addivenissero ad un accordo, potrà essere\nattivato un Tavolo di confronto a livello nazionale.\n\n11)Fatta salva la durata settimanale del lavoro ordinario di 40 ore,\nl’orario di lavoro è ridotto di 64 ore su base annua.\n\nPer i lavoratori che prestano la propria opera in tre turni avvicendati, in\naggiunta alla riduzione di cui sopra, saranno riconosciute le seguenti\nulteriori misure:\n\nOre 4 dal 1° gennaio 2001;\n\nOre 4 dal 1° gennaio 2002;\n\nOre 4 dal 1° luglio 2003 (limitatamente al settore manufatti in\ncalcestruzzo);\n\nOre 4 dal 1° gennaio 2005 (limitatamente al settore laterizi: tale\nulteriore riduzione non si applica alle aziende per le quali il regime di pause\ndi cui al comma 8 dell’art. 70 è pari a 30 minuti).\n\nLe modalità di attuazione delle suddette riduzioni di orario saranno\ndefinite tra Direzione aziendale e RSU tenendo conto delle esigenze produttive\ne di efficienza aziendali.\n\nResta convenuto che le riduzioni di orario annuo di cui sopra, per tutti i\nsettori, assorbiranno fino a concorrenza eventuali trattamenti concordati\naziendalmente o localmente in materia.\n\nLe riduzioni di orario di lavoro di cui al presente punto saranno assorbite,\nfino a concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali o\ncomunitari.\n\n12)Banca ore\n\nE’ istituita una banca ore individuale in cui confluiscono al 1° gennaio\ndi ogni anno i permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione\nrelativi a:\n\n-le ex festività di cui all’art. 15;\n\n-le riduzioni dell’orario di lavoro di cui al comma 11 del presente\narticolo.\n\nI permessi confluiti nella Banca Ore Individuale saranno fruiti da parte del\nlavoratore entro l’anno successivo a quello di maturazione, previo preavviso\ndi 5 giorni, riducibile a 2 in caso di necessità, compatibilmente con le\nesigenze tecnico-organizzative aziendali, comunicate alla RSU.\n\nAl 31 dicembre dell’anno come sopra indicato le eventuali ore che\nrisultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a\nquel momento.\n\nSu richiesta del singolo lavoratore le predette ore potranno essere fruite\nper ulteriori sei mesi.\n\n13)Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 66\u002F2003, art. 4, commi 2 e 3,\nla durata media dell’orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un\nperiodo di 4 mesi.\n\n14)A fronte di esigenze che si manifestassero a livello aziendale, previo\naccordo tra la Direzione aziendale e la RSU o le OO.SS. territoriali, in caso\ndi mancanza della RSU, il periodo di cui al punto precedente potrà essere\nelevato in riferimento a quanto previsto all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n.\n66\u002F2003.\n\nDisposizioni particolari per l’industria dei laterizi\n\nNel caso in cui l’orario settimanale contrattuale di lavoro sia\ndistribuito su 5 giorni, al fine di contenere i consumi energetici, è prevista\nla facoltà di far scorrere la seconda giornata non lavorata nell’arco della\nsettimana per i lavoratori addetti alle seguenti lavorazioni:\n\n-addetti alla mattoniera;\n\n-addetti alle operazioni meccanizzate (impilatrici-disimpilatrici) di\ntrasferimento del prodotto verde dalla mattoniera agli essiccatoi, del prodotto\nsecco dagli essiccatoi al forno e del prodotto cotto dal forno allo\nstoccaggio.\n\nLe modalità attuative saranno preventivamente portate a conoscenza della\nRSU.\n\nDichiarazioni programmatiche delle Parti stipulanti\n\n1)Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle\nimprese costituisce comune obiettivo delle Parti e che il consolidamento\ndell’occupazione può essere perseguito anche migliorando il livello di\ncompetitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti,\nriconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al\npresente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi,\nconvengono di verificare, in occasione di appositi incontri annuali a livello\nnazionale, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.\n\n2)In situazioni di esuberanza di personale connesse a crisi aziendali\nstrutturali che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla\nsituazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva, le Parti\nstipulanti potranno verificare anche, nel quadro di una specifica disciplina\nlegislativa, la possibilità di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni\nSpeciale con forme di rotazione del personale e regimi di orario di lavoro\nridotti rispetto a quelli normali nonché a forme parttime di lavoro, a\ncondizione che sia soddisfatta l’esigenza a dimensionare l’organico\naziendale alle effettive necessità produttive che risultino compatibili con le\nesigenze tecnico-produttive e organizzative, che non siano ostacolati processi\ndi mobilità, che vengano create le condizioni per evitare, anche attraverso\ncompensazioni, gli eventuali oneri economici derivanti.\n\nDichiarazioni sugli orari di lavoro\n\n—Le Parti convengono sul valore strategico dell’articolazione degli\norari di lavoro ai fini del miglioramento della competitività aziendale e\ndella salvaguardia occupazionale e considerano pertanto rilevante un reciproco\ncoinvolgimento sugli obiettivi collegati alla gestione degli orari stessi.\n\nA tal fine la Direzione aziendale svolgerà con la RSU un incontro\nsemestrale per un esame dell’andamento dei regimi di orario.\n\n—Premesso che la regolazione dell’orario di lavoro è di pertinenza\ndelle Parti sociali, le Parti concordano che, nel caso di approvazione di una\ndisposizione di legge sulla riduzione dell’orario di lavoro, si incontreranno\nper convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche\ndel settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi\ndeterminati con il precedente accordo.\n\nArt. 11 — Gestione delle crisi occupazionali\n\nFermo restando che l’utilizzo degli strumenti legislativi di gestione\ndelle crisi deve corrispondere, in via prioritaria, alle diversificate e\nspecifiche esigenze tecniche, organizzative ed economiche delle aziende, le\nParti stipulanti convengono sull’opportunità che in presenza di crisi e di\nnecessità di riorganizzazione e ristrutturazione, gli ammortizzatori siano\nutilizzati in modo da contenere, per quanto possibile, le conseguenze sociali\ndi un minore impiego della forza lavoro.\n\nA tal fine, verificando la sussistenza dei presupposti tecnico-organizzativi\ne produttivi e le condizioni di legge, le Parti concordano sulla valutazione\ndella stipula del contratto di solidarietà come forma prioritaria di\nsalvaguardia dei livelli occupazionali.\n\nIn applicazione di quanto previsto nella parte generale - B) SISTEMA\nRELAZIONI INDUSTRIALI le Parti si impegnano a richiedere l’attivazione presso\ni Ministeri competenti di tavoli permanenti di confronto e\u002Fo cabine di regia,\neventualmente anche unitamente ad altri settori limitrofi, per discutere di\ntematiche di interessi aventi ricadute economiche ed occupazionali nei settori\ndi riferimento.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"pensionfund","Previdenza complementare 1)Normativa In ","Previdenza complementare\n\n1)Normativa\n\nIn materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali\nsottoscritti, nonché lo statuto del Fondo previdenza Arco e le relative\ndisposizioni regolamentari.\n\n2)Permessi per i componenti gli organismi del Fondo\n\nAi lavoratori eletti negli Organismi statutari del Fondo di previdenza\ncomplementare verranno concessi dalle Aziende permessi non retribuiti di una\ngiornata per garantire la partecipazione alle riunioni, la cui convocazione\ndovrà essere comunicata dall’Organismo del Fondo alla Direzione aziendale\ncon almeno 3 giorni di preavviso.\n\nNel caso in cui da parte del Fondo siano previsti compensi per la\npartecipazione alle riunioni dei predetti Organismi statutari, le Aziende, al\nfine di favorire la partecipazione dei lavoratori anticiperanno, a titolo non\nretributivo, i trattamenti a carico del Fondo, purché ciò non comporti oneri\naggiuntivi, non contrasti con le vigenti disposizioni normative e ne sia\ngarantito il rimborso entro trenta giorni da parte del Fondo alle Aziende\nattraverso apposite convenzioni a livello nazionale.\n\n3)Contribuzioni\n\nLa contribuzione da versare ad Arco, Fondo nazionale previdenza\ncomplementare, è così ripartita:\n\n—1% a carico dell’azienda e 1% a carico del lavoratore riferito alla\nretribuzione utile minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità funzione\nquadri;\n\n—100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di\nprima occupazione successiva al 28 aprile 1993;\n\n—18% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno per gli altri\nlavoratori.\n\nA partire dal 1° maggio 2004 la quota di TFR da versare al fondo ARCO per i\ndipendenti con prima occupazione prima del 28 aprile 1993 (D.Lgs.n.124\u002F93) è\nelevata al 40%;\n\nA partire dal 1° maggio 2004 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in\nmisura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle\naziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene\nfissata nella misura del 1,20%, ferma restando la base di calcolo.\n\nA partire dal 1° aprile 2013 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in\nmisura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle\naziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene\nfissata nella misura dell’1,30%, ferma restando la base di calcolo.\n\nA partire dal 1° aprile 2014 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in\nmisura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle\naziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene\nfissata nella misura del 1,40%, ferma restando la base di calcolo.\n\nA partire dal 1° aprile 2015 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in\nmisura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle\naziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene\nfissata nella misura dell’1,50%, ferma restando la base di calcolo.\n\nA partire dal 1° aprile 2016 la contribuzione da versare al fondo ARCO, a\ncarico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo,\nviene fissata nella misura dell’1,60%, ferma restando la base di calcolo.\n\nA partire dal 1° marzo 2019 la contribuzione da versare al fondo ARCO, da\nparte delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo,\nviene fissata nella misura dell’1,70%, ferma restando la base di calcolo.\n\nA partire dalla data dell’1.3.2019, il contributo delle aziende sarà\ndeH’1,70% mentre quello del lavoratore sarà dell’1,50%.\n\nA partire dal 1° luglio 2020 la contribuzione da versare al fondo ARCO, da\nparte delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo,\nviene fissata nella misura dell’1,80%, ferma restando la base di calcolo.\n\nPertanto, alla data dell’1.7.2020, il contributo delle aziende sarà\ndell’1,80% mentre quello del lavoratore sarà dell’1,50%.\n\nAssistenza sanitaria integrativa\n\nLe Parti stipulanti il presente CCNL si danno atto che l’assistenza\nsanitaria integrativa non sostitutiva del Servizio Sanitario Nazionale,\ndefinita dal CCNL, costituisce uno dei punti qualificanti dello stesso.\n\nA partire dalla data dell’1.11.2016 viene individuato come Fondo di\nassistenza sanitaria il FONDO ALTEA.\n\nLa contribuzione da inviare con decorrenza dalla data suddetta al Fondo\nAltea sarà pari ad € 3 mensili a carico dei lavoratori che decidano di\naderire e di € 6 mensili da parte delle aziende in favore degli stessi\ndipendenti che aderiranno al Fondo.\n\nLe Parti, fermo restando la quota minima di 3 euro mensili da parte del\nlavoratore, rinviano alla contrattazione di secondo livello la possibilità di\nintegrare prestazioni di welfare messe a disposizione dai piani del Fondo\nAltea.\n\nA partire dalla retribuzione del mese di gennaio 2025 la contribuzione da\nparte dell’azienda passerà da 6 a 7 euro mensili, fermo restando il\ncontributo di 3 euro da parte del lavoratore iscritto\n\nNORMA TRANSITORIA\n\nSulla base del presente accordo le cifre accantonate dalle azienda in\nattuazione di quanto previsto dai CCNL 9.9.2010 e 7.11.2013 rientrano sulla\nbase del presente articolo nella piena disponibilità delle aziende senza nulla\na pretendere.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"contracttrial","-la durata dell’eventuale periodo di pro","-la durata dell’eventuale periodo di prova;",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"contractseverancepay","Art 54 — Trattamento di fine rapporto Il","Art 54 — Trattamento di fine rapporto\n\nIl trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della Legge 29\nmaggio 1982, n. 297.\n\nLa retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti della\nsuddetta legge è composta esclusivamente dai seguenti elementi:\n\n—minimo contrattuale;\n\n—contingenza (secondo quanto stabilito dalla Legge n.297\u002F1982 e\ndall’art. 24 del presente CCNL);\n\n—scatti di anzianità;\n\n—aumenti di merito ed altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo\ncontrattuale;\n\n—premio di produzione (ex art. 22 del CCNL 5 febbraio, 1991);\n\n—maggiorazioni per turni avvicendati;\n\n—13- mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte\naziendalmente;\n\n—cottimi;\n\n—indennità maneggio denaro;\n\n—indennità di mensa.\n\nAi sensi dell’art. 5 della Legge 197\u002F1982, il trattamento di fine rapporto\nspettante ai lavoratori con qualifica operaia è commisurato alle seguenti\naliquote:\n\n\n  \n    \n       \n      \n      dall’1.6.1982\n      \n      dall’1.1.1986\n      \n      dall’1.1.1987\n      \n      dall’1.1.1988\n      \n    \n    \n      Anzianità fino a 15 anni\n      \n      14\u002F30\n      \n      18\u002F30\n      \n      24\u002F30\n      \n      30\u002F30\n      \n    \n    \n      Anzianità oltre 15 anni\n      \n      22\u002F30\n      \n      24\u002F30\n      \n      27\u002F30\n      \n      30\u002F30\n      \n    \n  \n\n\nChiarimento\n\nAi sensi dell’art. 5 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, l’indennità di\nanzianità maturata dai lavoratori in forza al 31 maggio 1982, è determinata\nsulla base delle disposizioni di cui agli artt. 72 e 93 del CCNL 26 luglio\n1979.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"legalassistance_trigger","Assistenza legale Ai quadri si riconosce","Assistenza legale\n\nAi quadri si riconosce la copertura delle spese, l’assistenza legale in\ncaso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o\ndolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni\nsvolte.\n\nSvolgimento di fatto delle mansioni di quadro\n\nIn attuazione di quanto previsto dall’art. 6 della Legge n.190\u002F1985, si\nconviene che, in caso di svolgimento di mansioni di livello superiore che non\nsia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla\nconservazione del posto, l’attribuzione della qualifica di quadro sarà\neffettuata trascorso un periodo continuativo di 6 mesi.\n\nDichiarazione comune\n\nLe Parti si danno reciprocamente atto che con la regolamentazione di cui al\npresente articolo si è data piena attuazione al disposto della Legge 13 maggio\n1985, n.190 per quanto riguarda i “quadri”.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"tempagency","Art. 13 — Contratto a termine e somminis","Art. 13 — Contratto a termine e somministrazione\n\nIl contratto a tempo determinato è una forma di assunzione che prevede una\ndurata predeterminata del rapporto di lavoro. Questa forma di contratto è\ndisciplinata dal c.d. codice dei contratti contenuta nel Jobs Act, D. Lgs\n81\u002F2015 che ha espressamente abrogato la precedente normativa.\n\nIl DL 87\u002F2018 conosciuto come Decreto Dignità, entrato in vigore il 14\nluglio 2018 e la successiva Legge 96\u002F2018 dell’11 agosto di conversione del\nDecreto-Legge, hanno ulteriormente ritoccato la disciplina andando ad\nintervenire sulla durata massima, sulle proroghe, sulla causale, sui termini di\nimpugnazione e sulla contribuzione.\n\nDurata massima del contratto a termine\n\nStante l’attuale normativa si è stabilito che ai contratti di lavoro\nsubordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici\nmesi. Lo stesso può durare fino a 24 mesi, ma solo in presenza di determinate\ncondizioni, ovvero attraverso l’apposizione di una causale giustificatrice.\nDopo i 24 mesi si potrà ancora prorogare o rinnovare il contratto per\nulteriori 12 mesi, ma solo con un accordo stipulato presso le sedi territoriali\ndell’Ispettorato del Lavoro.\n\nContratto a tempo determinato acausale fino a 12 mesi\n\nNulla cambia per i contratti di lavoro a termine di durata inferiore ai 12\nmesi, sarà quindi possibile assumere liberamente e senza dover dare\ngiustificazione, se il rapporto avrà una durata fino ad un anno; lo stesso\nvale per le proroghe entro i primi 12 mesi. Invece già dal primo rinnovo,\nanche se previsto entro i primi 12 mesi andrà necessariamente indicata la\ncausale.\n\nLe proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato dopo il primo anno\ndovranno invece avere una causa per cui vengono stipulati. Lo stesso vale già\ndal primo rinnovo del contratto a termine. Quindi in linea generale il\ncontratto a termine può avere una durata superiore ai 12 mesi (e fino ad un\nmassimo di 24 mesi) solo in presenza di almeno una delle seguenti\ncondizioni:\n\na.esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;\n\nb.di sostituzione di altri lavoratori;\n\nc.esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non\nprogrammabili, dell’attività ordinaria.\n\nIn aggiunta alle causali sopra indicate, l’apposizione di un termine alla\ndurata del contratto di lavoro - superiore a dodici mesi ma comunque non\neccedente ventiquattro mesi - è consentita, conformemente alla Legge 23 luglio\n2021 n. 106, nella seguente ipotesi:\n\n— per fasi di avvio di nuove attività, intendendo per tali anche\nl’avvio di nuovi impianti e\u002Fo nuove linee\u002Fsistemi di produzione.\n\nIn caso di ricorso a tale ulteriore causale, al termine di ciascun anno,\nl’Azienda ne darà opportuna informativa alla RSU presente in Azienda\nindicandone, i mesi utilizzati in eccedenza rispetto al termine dei 12 mesi di\ncui alle normative vigenti.\n\nIn deroga al comma 2 dell’art. 19 del Decreto Legislativo15 giugno 2015 n.\n81, la durata massima dei contratti a tempo determinato è stabilita dal\npresente CCNL in trentasei mesi, a condizione che siano stati trasformati a\ntempo indeterminato il 50% dei lavoratori assunti a tempo determinato negli\nultimi 36 mesi nell’unità produttiva interessata.\n\nForma scritta del contratto di lavoro a tempo determinato\n\nResta confermato che il contratto a tempo determinato deve prevedere\nnecessariamente la forma scritta, altrimenti si considera a tempo\nindeterminato. Una copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore\nentro 5 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro.\n\nLa forma scritta non è richiesta solo nel caso in cui la durata del\nrapporto di lavoro, puramente occasionale, non supera 12 giorni.\nL’apposizione del termine inoltre si può evincere solo dal contratto di\nlavoro.\n\nDisciplina della proroga\n\nIl termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso\ndel lavoratore, prorogato per 4 volte, entro comunque il termine massimo di 24\nmesi. Può essere prolungato di altri 12 mesi se ci sono ancora proroghe\ndisponibili entro il numero di 4, ma solo in sede di Ispettorato Territoriale\ndel Lavoro.\n\nCome anticipato sopra quando con la prima o le successive proroghe si\noltrepassano i primi 12 mesi di assunzione a termine, il contratto dovrà\nprevedere la causale.\n\nRinnovi dei contratto a termine\n\nIl contratto con lo stesso soggetto per lo stesso ruolo e le medesime\nmansioni è rinnovabile (cioè si possono stipulare nuovi contratti) per un\nnumero di volte indefinito, ma sempre nel limite dei 24 mesi. Già dal primo\nrinnovo però dovrà essere obbligatoriamente indicata la causale. Per poter\nricorrere al rinnovo è necessario che tra la scadenza di un contratto a tempo\ndeterminato ed il successivo sia rigorosamente rispettato un intervallo di\ntempo di 10 giorni se il contratto precedente aveva durata inferiore ai 6 mesi,\ndi 20 giorni se superiore ai 6 mesi.\n\nProroga di fatto\n\nFermi i limiti di durata sopra indicati, se il rapporto di lavoro continua\ndopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato\nsi parla di proroga di fatto. Il datore di lavoro dovrà in questo caso\ncorrispondere una retribuzione maggiorata per ogni giorno di proroga di fatto.\nLa maggiorazione è pari:\n\n• al 20% fino al decimo giorno successivo;\n\n• al 40% per ciascun giorno ulteriore.\n\nSe la proroga di fatto si protrae oltre il trentesimo giorno in caso di\ncontratto di durata inferiore a sei mesi, oppure oltre il cinquantesimo giorno\nnegli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato\ndalla scadenza dei predetti termini.\n\nNumero complessivo in sommatoria di contratti a tempo determinato e\nsomministrazione\n\nIl numero complessivo dei lavoratori occupati presso l’azienda con\ncontratto a tempo determinato, con somministrazione a tempo determinato o\nindeterminato, non potrà superare il 20% dei lavoratori occupati a tempo\nindeterminato al 1° gennaio di ogni anno. Si precisa che qualora la\npercentuale dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato e\nindeterminato non superi il 10% dei lavoratori a tempo indeterminato,\nl’azienda potrà innalzare la percentuale di cui al comma precedente fino al\n35%.\n\nLe frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui sopra\nsaranno sempre arrotondate all’unità superiore.\n\nQuesto limite è comunque escluso:\n\na.nella fase di avvio di nuove attività;\n\nb.da imprese start-up innovative per il periodo di quattro anni dalla\ncostituzione della società.\n\nDiritto di precedenza\n\nSi prevede il diritto di precedenza sulle nuove assunzioni in azienda nei\nseguenti casi:\n\na.se il lavoratore con uno o più contratti o proroghe ha lavorato per\nalmeno 6 mesi, per i successivi sei mesi ha diritto di precedenza nelle\nassunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i\nsuccessivi dodici-mesi per le stesse mansioni;\n\nb.per le lavoratrici madri il diritto di precedenza su esposto vale anche\nper le future assunzioni a termine.\n\nAl lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e\nnormativo in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo\nindeterminato comparabili.\n\nForme contrattuali escluse dalla presente disciplina\n\nLe seguenti forme contrattuali hanno una specifica disciplina e sono quindi\nescluse dall’ambito di applicazione della normativa sui contratti a\ntermine:\n\n•assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di\nlavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa con diritto alla\nconservazione del posto di lavoro;\n\n•i dirigenti.\n\nLicenziamento e dimissioni del lavoratore prima della scadenza del\ntermine\n\nIl lavoratore assunto a tempo determinato non può essere licenziato prima\ndella scadenza del termine se non per giusta causa; cioè per un fatto talmente\ngrave come previsto dall’articolo 51 Provvedimenti disciplinari da non\nconsentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.\n\nNel caso in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero\ninferiore a 7, resta ferma la possibilità di stipulare fino a 7 contratti\ncomplessivamente.\n\nQualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con la\nRSU, o in mancanza con le OO.SS. locali, le percentuali di lavoratori assunti\ncon contratto a termine e somministrazione, possono essere elevate in funzione\ndelle specifiche esigenze aziendali da individuare espressamente.\n\nL’azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo\ndeterminato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato\nrelativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si\nrendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di\nappartenenza.\n\nPer i contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi i\nperiodi di prova di cui all’art. 4 sono ridotti del 50%, con una durata, in\nogni caso, non inferiore a due settimane.\n\nSono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con più contratti a\ntempo determinato nelle stesse mansioni nonché i lavoratori che nelle stesse\nmansioni svolte con contratto a tempo determinato passano a contratto a tempo\nindeterminato.\n\nIlavoratori con contratto a tempo determinato e in somministrazione\nusufruiranno in fase di ingresso di interventi informativi\u002Fforma- tivi sia\nriguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo adeguati\nall’esperienza lavorativa ed alla tipologia di attività.\n\nIIcontratto di somministrazione di lavoro tra agenzia e utilizzatore va\nstipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:\n\n1)gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;\n\n2)il numero dei lavoratori da somministrare;\n\n3)l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del\nlavoratore e le misure di prevenzione adottate;\n\n4)la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di\nlavoro;\n\n5)le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento\ndei medesimi;\n\n6)il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei\nlavoratori.\n\nPer tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del\nsomministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni\neconomiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti\ndi pari livello dell’utilizzatore.\n\nL’articolo 2 del decreto-legge n. 87\u002F2018 ha esteso la disciplina del\nlavoro a termine alla somministrazione di lavoro a termine, già disciplinata\ndagli articoli 30 e seguenti del d.lgs. n. 81\u002F2015.\n\nIn particolare l’articolo 34, comma 2, del d.lgs. n. 81\u002F2015, così come\nnovellato dal decreto-legge successivamente convertito dalla legge n. 96 del\n2018, estende al rapporto tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore\nla disciplina del contratto a tempo determinato, con la sola eccezione delle\nprevisioni contenute agli articoli 21, comma 2 (pause tra un contratto e il\nsuccessivo, c.d. stop and go), 23 (limiti quantitativi al numero dei contratti\na tempo determinato che può stipulare ogni datore di lavoro) e 24 (diritto di\nprecedenza).\n\nLa Direzione Aziendale comunicherà preventivamente alle RSU o, in mancanza\nalle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del\nCCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare e i\nmotivi del ricorso. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la\npredetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla\nstipula del contratto.\n\nUna volta l’anno, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale\nalla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce,\nagli stessi destinatari di cui al comma precedente, il numero ed i motivi dei\ncontratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il\nnumero e la qualifica dei lavoratori interessati.\n\nI lavoratori impiegati con contratto di somministrazione di lavoro sono\ndestinatari dell'Informativa di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81\u002F2008 e\nsuccessive modificazioni ed integrazioni, avendo riferimento all’esperienza\nlavorativa ed alla mansione svolta. L’utilizzatore osserva altresì nei\nconfronti del lavoratore somministrato, tutti gli obblighi di protezione\nprevisti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la\nviolazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti\ncollettivi.\n\nL’impresa utilizzatrice fornisce la necessaria formazione in materia di\neventuali rischi specifici che la mansione, cui sono adibiti i lavoratori\nimpiegati con contratto di somministrazione di lavoro, comporta.\n\nGli accordi territoriali o aziendali riguardanti il premio di risultato,\nstabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione di tale\npremio; in assenza di disciplina contrattuale territoriale o aziendale, il\npremio di risultato sarà riconosciuto ai lavoratori somministrati a tempo\ndeterminato, in proporzione diretta al periodo di missione complessivamente\nprestato nell’anno di riferimento del premio stesso, ancorché in virtù di\npiù missioni a termine.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"disabilitypay","Art. 32 — Infortuni sul lavoro e malatti","Art. 32 — Infortuni sul lavoro e malattie professionali\n\nSi richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,\nprevidenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal\npresente articolo. L’infortunio sul lavoro, anche se consente la\ncontinuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato\nimmediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano\nessere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di\nlegge.\n\nQualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga\nattribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte\nnell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore\ndiretto il quale deve informare la direzione per i provvedimenti del caso.\n\nQuando l’infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la\ndenuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute\ntestimonianze.\n\nNel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà\nattenersi alle disposizioni previste nell’art. 33.\n\nAl lavoratore sarà conservato il posto:\n\na) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il\nquale egli percepisce l’indennità per inabilità temporanea previsto dalla\nlegge;\n\nò) in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col\nrilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto\nassicuratore.\n\nIn tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di\nassolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più\nadatte alla propria capacità lavorativa.\n\nIl lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per la prima\ngiornata nella quale abbandona il lavoro.\n\nInoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o\nmalattia professionale una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in\nforza di disposizioni legislative e\u002Fo in altre norme, fino al raggiungimento\ndella normale retribuzione netta, per un periodo massimo di diciotto mesi,\noperando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento\ncontrattuale.\n\nL’azienda corrisponderà alla scadenza dei singoli periodi di paga\nl’indennità di infortunio a carico dell’INAlL a condizione che dette\nanticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e\nche venga garantito dall’Istituto medesimo il loro sollecito rimborso, in\nogni caso non oltre 60 giorni dalla chiusura della pratica, tramite accordi con\nle aziende interessate.\n\nIl trattamento economico di cui ai precedenti commi, verrà corrisposto ai\nlavoratori sempreché l’infortunio o la malattia professionale siano\nriconosciuti dall’INAIL.\n\nL’azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto\ncorrispostogli nel caso in cui l’erogazione dell’indennità da parte\ndell’lNAlL non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del\nlavoratore stesso.\n\nPer l’eventuale periodo d’infortunio e di malattia professionale\neccedente la scadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale\ntrattamento assicurativo.\n\nL’azienda nel frattempo corrisponderà, ove richiesti, acconti per la\nparte a suo carico.\n\nLe eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a\nconcorrenza.\n\nAl termine del periodo dell’invalidità temporanea o del periodo di\ndegenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio\ndel certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il\nlavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.\n\nQualora la prosecuzione della infermità oltre i termini di conservazione\ndel posto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere\nservizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di\npreavviso.\n\nOve ciò non avvenga e l’azienda non provveda al licenziamento il rapporto\nrimane sospeso a tutti gli effetti.\n\nI lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera\ndi assistenza e soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono\nessere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.\n\nVengono condivise alcune indicazioni che prevederanno particolari azioni di\nmonitoraggio periodico per valutarne l’efficacia e per introdurre eventuali\nazioni correttive; attenzione agli eventi definiti “quasi infortuni” e dei\ncomportamenti non sicuri; specifiche azioni in collaborazione con ri nail per\ndiffondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare\nriferimento alle peculiarità di ciascun settore produttivo.\n\nChiarimenti\n\n1)I ratei della tredicesima mensilità corrisposti dall’Istituto\nassicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure\ndel trattamento economico di cui al presente articolo. Pertanto dalla\ntredicesima mensilità di cui all’art. 26 non saranno effettuate detrazioni\nper i periodi di assenza dal lavoro per infortunio o per malattia\nprofessionale.\n\n2)L’integrazione dovuta dall’azienda si ricava per differenza tra la\nretribuzione lorda mensile e l’indennità corrisposta dall’Istituto\nopportunamente lordizzata dei contributi assicurativi e previdenziali a carico\ndel lavoratore.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"trainingfund","Art. 37bis - Formazione professionale - ","Art. 37bis - Formazione professionale - Fondimpresa\n\nCon riferimento a quanto previsto dagli Accordi Interconfederali in materia\ndi formazione professionale e dalla legislazione vigente, le Parti, anche in\nrelazione alle innovazioni derivanti dalla evoluzione tecnologica ed\norganizzativa, concordano sull’importanza della formazione professionale\nquale strumento fondamentale per la valorizzazione professionale delle risorse\numane.\n\nPertanto le Parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e\nresponsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di Accordi\nInterconfederali e del presente contratto che la formazione debba essere\norientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:\n\n—consentire ai lavoratori l’acquisizione di professionalità specifiche\nin grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni\ntecnologiche ed organizzative dei settori;\n\n—cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro\nnell’intento di facilitare l’incontro tra domanda e offerta e consentire\nuna maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori;\n\n—rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori onde prevenire\nl’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.\n\nAl fine di elevare la professionalità dei lavoratori e di renderla sempre\npiù compatibile con le innovazioni tecnologiche dei processi produttivi,\nladdove l’azienda ne ravvisi la necessità, la stessa unitamente alle RSU e\u002Fo\nalle Organizzazioni Territoriali di Feneal Filca Fillea, ove presenti,\ndefiniranno l’adeguato numero di ore e le relative modalità di formazione\nannuale dei lavoratori sui processi produttivi, distribuite uniformemente tra i\nvari profili professionali.\n\nI percorsi formativi saranno certificati secondo le norme vigenti.\n\nAll’Osservatorio di cui alla Parte Generale, lett. A), è affidato il\ncompito di monitorare le normative vigenti in materia di formazione\nprofessionale, sia a livello comunitario che nazionale e regionale al fine di\ninformare i propri rappresentanti sulle opportunità di finanziamento\nattivabili.\n\nAl momento della adozione del Regolamento dell’Osservatorio le Parti\nstipulanti definiranno le modalità per l’attività da svolgere da parte\ndell’Osservatorio stesso in materia di formazione professionale e potranno\nvalutare la possibilità di affidare l’aspetto tecnico-operativo della\nsuddetta attività ad una Commissione per la Formazione che opererà in\nraccordo con l’Osservatorio.\n\nPer quanto riguarda i piani di formazione aziendale da sottoporre\nall’approvazione di Fondimpresa secondo le modalità previste dalla legge\nnazionale e dalle norme regionali, compresi quelli in materia di igiene e\nsicurezza sul lavoro, le aziende concorderanno gli stessi con le RSU e, in\nassenza delle stesse, con le OO.SS. territoriali.\n\nI piani formativi di Settore potranno altresì essere concordati a livello\nterritoriale o nazionale con le rispettive organizzazioni di rappresentanza.\n\nLe imprese comunicheranno all’Osservatorio i piani di formazione\nrealizzati.\n\nI piani aziendali di formazione concordati, oltre ai percorsi formativi e\nalle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere le\nmodalità di svolgimento della formazione nonché quelle di partecipazione alla\nstessa.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"PAIDLEAV_trigger","Art. 81 — Ferie Ilavoratori hanno diritt","Art. 81 — Ferie\n\nIlavoratori hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato presso\nl’azienda, a quattro settimane di ferie retribuite con la retribuzione\nglobale di fatto.\n\nIn caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie\nequivalgono una settimana.\n\nAl lavoratore che all’atto della risoluzione del rapporto non ha maturato\nil diritto all’intero periodo feriale per non avere un’anzianità di\nservizio di dodici mesi consecutivi presso l’azienda spetterà 1\u002F12 delle\nferie annuali di competenza per ogni mese di anzianità. La frazione di mese\nsuperiore ai quindici giorni sarà considerata, agli effetti delle ferie, come\nmese intero.\n\nIIperiodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\n\nI giorni festivi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 16 che ricorrono\nnel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui\nsi farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale ovvero al\npagamento degli stessi.\n\nPer i lavoratori a cottimo normale, la retribuzione durante il periodo\nferiale Co l’indennità sostitutiva) sarà ragguagliata alla retribuzione ad\neconomia maggiorata della percentuale minima di cottimo di cui all’art.\n69.\n\nPer i lavoratori a cottimo pieno la retribuzione sarà ragguagliata al\nguadagno medio giornaliero percepito nelle quattro settimane o due quindicine\nprecedenti la data nella quale si è compiuto il periodo annuale cui le ferie\nsono riferite o la data della risoluzione del rapporto.\n\nLe ferie maturate dai singoli lavoratori dovranno essere concesse di norma\nnel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. Per le ferie superiori\nalle 2 settimane l’eccedenza può essere concessa in epoca diversa. Il piano\nferie verrà comunicato alla RSU.\n\nL’azienda e la RSU potranno stabilire l’epoca delle ferie in un periodo\ndiverso da quello indicato.\n\nNon è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.\n\nAl fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei\nlavoratori migranti, le aziende accoglieranno, salve diverse esigenze\ntecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli\nlavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro\nattraverso l’utilizzo cumulativo delle ferie, dei permessi retribuiti\nprevisti dal vigente contratto e dei permessi accantonati in Banca Ore.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"bankholidays2","Art. 16 — Riposo settimanale - Giorni fe","Art. 16 — Riposo settimanale - Giorni festivi\n\nIl lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà\ndi domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.\n\nIl personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno\ndomenicale godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della\nsettimana (riposo compensativo).\n\nSono considerate festività quelle dichiarate tali dalle disposizioni di\nlegge, e più precisamente:\n\na)le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui\n\nal comma precedente;\n\nb)i giorni 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno;\n\nc)le seguenti festività infrasettimanali:\n\n1)Capodanno (1° gennaio);\n\n2)Epifania (6 gennaio);\n\n3)Lunedì di Pasqua (mobile);\n\n4)SS. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del S.\n\nPatrono - 29 giugno);\n\n5)Assunzione (15 agosto);\n\n6)Ognissanti (1° novembre);\n\n7)Immacolata Concezione (8 dicembre);\n\n8)S. Natale (25 dicembre);\n\n9)S. Stefano (26 dicembre);\n\n10)La ricorrenza del S. Patrono della località ove ha Sede lo Stabilimento\n(per il Comune di Roma vedi punto 4).\n\nQualora la festività del S. Patrono coincida con altra festività (compresa\nla domenica) sarà concordato, tra la Direzione aziendale e la RSU, un giorno\nsostitutivo salvo che si stabilisca di corrispondere il trattamento economico\npari ad 1\u002F26 della retribuzione mensile.\n\nPer gli appartenenti alla qualifica operaia il trattamento per le festività\nè disciplinato dall’art. 80; per gli appartenenti alla qualifica\nimpiegatizia si richiamano le norme deNAccordo Interconfederale 3 dicembre\n1954.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"SCHEDULE_trigger","Il lavoratore ha diritto, ogni settimana","Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà\ndi domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.\n\nIl personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno\ndomenicale godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della\nsettimana (riposo compensativo).",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"TRADEUNLEAV_trigger","5)Permessi Nelle aziende o unità produtt","5)Permessi\n\nNelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, i\nrappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le RSU,\nutilizzano permessi retribuiti pari a 56 ore annue per l’espletamento delle\nattribuzioni di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 81\u002F2008.\n\nNelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si fa\nriferimento a quanto previsto dalla Parte 1, punto 2.1 dell’Accordo\nInterconfederale 12 dicembre 2018.\n\nA seconda delle esigenze derivanti dall’espletamento dei propri compiti i\nrappresentanti dei lavoratori per la sicurezza potranno richiedere\nall’azienda l’anticipo all’anno in corso del 30% massimo delle ore di\npermesso previste per l’anno successivo e, negli stessi limiti, l’utilizzo\ndei permessi per l’anno in corso all’anno successivo.\n\n6)Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza\n\nNelle 32 ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun\nrappresentante per la sicurezza di cui alla parte I, punto 3), dell’accordo\ninterconfederale 22 giugno 1995, nelle aziende o unità produttive che occupano\npiù di 15 dipendenti, dovranno trovare equilibrato, consensuale\nsoddisfacimento, le esigenze sia della formazione di base che di quella\nspecifica. L’azienda provvede che la formazione del rappresentante per la\nsicurezza sia periodicamente aggiornata in conseguenza della evoluzione dei\nrischi negli ambienti di lavoro.\n\n7)Riunioni periodiche\n\nIn applicazione del comma 1 dell’art. 35 del D.Lgs. n. 81\u002F2008, le\nriunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso\ne su ordine del giorno scritto.\n\nIl rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della\nriunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o\ndi significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.\n\nDella riunione viene redatto verbale.",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"sexualhar","Le Parti si impegnano per la diffusione ","Le Parti si impegnano per la diffusione e l’attuazione in tutte le aziende\nche applicano il presente CCNL dell’ Accordo Quadro sulle molestie e la\nviolenza nei luoghi di lavoro” sottoscritto il 25 gennaio 2016 tra\nConfindustria e Cgil, Cisl e Uil, in attuazione dell’Accordo delle Parti\nSociali europee del 26 aprile 2007.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"violenceleave","B1) Congedi per le donne lavoratrici vit","B1) Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza\n\nLe donne vittime di violenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi\nsociali comunali, da Case rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto ad un\ncongedo retribuito indennizzato conto Inps (in base al- l’art. 24 del Decreto\nLegislativo n. 80 del 15 giugno 2015 e successive modifiche ed integrazioni)\nnon superiore a tre mesi (fruibile anche a giorni o a ore) utilizzabile\nnell’arco temporale di tre anni.\n\nAl verificarsi delle condizioni previste, qualora non ostino problematiche\ndi natura tecnico-organizzativa, le lavoratrici interessate avranno la\npossibilità di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di\nprotezione per un periodo retribuito di ulteriori tre mesi.\n\nTale congedo potrà essere fruito, previo preavviso, su base oraria o\ngiornaliera nell’arco temporale di tre anni. Le lavoratrici avranno, secondo\nle disposizioni di cui sopra, altresì, diritto alla trasformazione, anche\ntemporanea, del rapporto di lavoro a tempo parziale e saranno agevolate\nnell’utilizzo di forme di flessibilità oraria e\u002Fo di modalità di\nsvolgimento della prestazione lavorativa e nel trasferimento presso altra sede\naziendale se richiesto dalla stessa.\n\nLe aziende, per esigenza o nell’eventualità che si ritenesse necessario,\npotranno organizzare campagne di sensibilizzazione e\u002Fo informazione sui temi\nafferenti la prevenzione alla violenza sulle donne e delle molestie nei luoghi\ndi lavoro.",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"eqofficer","Nella composizione delle liste si perseg","Nella composizione delle liste si perseguirà un’adeguata rappresentanza\ndi genere, attraverso una coerente applicazione delle norme\nantidiscriminatorie.",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"oncerise_detail","Art. 26 — Tredicesima mensilità I lavora","Art. 26 — Tredicesima mensilità\n\nI lavoratori, per ciascun anno di anzianità di servizio prestato, hanno\ndiritto ad una tredicesima mensilità di retribuzione globale di fatto, da\ncorrispondersi normalmente alla vigilia di Natale.\n\nPer gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno medio\ndell’ultimo mese. Per i lavoratori addetti continuativamente a turni\navvicendati, la relativa maggiorazione verrà conteggiata nella tredicesima\nmensilità, sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni\neffettuati.\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso\ndell’anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della 13- mensilità per\nquanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda.\n\nLa frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata agli effetti\ndella 13§ mensilità come un mese intero.\n\nQualora un lavoratore abbia prestato servizio durante il corso dell’anno\nin lavori retribuiti a cottimo e ad economia, il computo della 13- mensilità\nsarà fatto per dodicesimi in base alla retribuzione mensile globale percepita\nper i mesi nei quali ha lavorato a cottimo, ed in base alla retribuzione\nmensile globale percepita per i mesi nei quali ha lavorato ad economia.",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"NOCTPREM_trigger","Art. 67 — Lavoro straordinario, notturno","Art. 67 — Lavoro straordinario, notturno e festivo\n\nFermo restando quanto previsto all’art.10, parte comune ai soli fini della\ncorresponsione delle maggiorazioni, è considerato lavoro straordinario quello\neffettuato oltre le 40 ore settimanali, salvo quanto previsto per i lavoratori\ndiscontinui.\n\nE’ lavoro notturno, ai fini delle maggiorazioni che seguono, quello\neffettuato dalle 22 alle 6.\n\nNell’industria dei laterizi, per le categorie degli infornatori e\nsfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni\na mano, previo accordo con la RSU, le aziende hanno la facoltà di determinare,\nagli effetti della maggiorazione, l’inizio ed il termine dell’orario\nnotturno, anticipandolo, al massimo, alle ore 20 e fino alle ore 4.\n\nÈ lavoro festivo quello effettuato nei giorni elencati nell’art. 16 della\nparte comune.\n\nPercentuali di maggiorazione:\n\n1- lavoro straordinario (oltre le 48 ore settimanali) 30%\n\n2-lavoronotturnoin turni avvicendati 20%\n\n3-lavorodiurno inturni avvicendati (peril settore laterizi) 4%\n\n4-lavoronotturnonon in turni 35%\n\n5-lavoronotturnostraordinario (oltre le 48 oresettimanali) 50%\n\n6-lavorofestivo ordinario 45%\n\n7-lavorofestivo straordinario (oltre le48oresettimanali) 50%\n\n8-lavorofestivo notturno non in turni 50%\n\n9-lavorofestivo notturno straordinario (oltrele48oresettimanali) 60%\n\n10-lavoronotturno per gli addetti al lavoro notturno (guardiani notturni)\n6%\n\n11-lavorostraordinario (fino a 48 oresettimanali) 27%\n\n12-lavorostraordinario festivo (fino a48 ore settimanali) 47%\n\n13-lavorostraordinario notturno (finoa 48 ore settimanali) 37%\n\n14- lavoro straordinario festivo notturno (fino a 48 ore settimanali) 57%\n\n15- lavoro domenicale con riposo compensativo 23%\n\nLe percentuali di maggiorazione sopraddette non sono cumulabili: la maggiore\nassorbe la minore.\n\nPer il lavoro notturno delle donne si fa riferimento alle norme di legge.\n\nLe maggiorazioni si calcolano sul minimo mensile tabellare e sulla\ncontingenza e per i cottimisti sulla percentuale minima contrattuale di\ncottimo.",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"overtimeallowancetype_general","11-lavorostraordinario (fino a 48 oreset","11-lavorostraordinario (fino a 48 oresettimanali) 27%",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"SENIOR_trigger","Art. 22 — Aumenti periodici di anzianità","Art. 22 — Aumenti periodici di anzianità\n\nI lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 1980 avranno diritto,\nper l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo\nindustriale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla\nstessa Società) a 5 aumenti periodici biennali complessivi del valore sotto\nindicato e riferito alla categoria di appartenenza:\n\n\n\n\n  \n    \n      Categorie:\n      \n      AS\n      \n      € 14,72\n      \n    \n    \n       \n      \n      A\n      \n      € 11.71\n      \n    \n    \n       \n      \n      B\n      \n      € 9,60\n      \n    \n    \n       \n      \n      CS\n      \n      € 8,70\n      \n    \n    \n       \n      \n      C\n      \n      € 8,32\n      \n    \n    \n       \n      \n      D\n      \n      € 7,87\n      \n    \n    \n       \n      \n      E\n      \n      € 7,23\n      \n    \n    \n       \n      \n      F\n      \n      € 6,79\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nL’erogazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui\nsi compie il biennio di anzianità.\n\nIn caso di passaggio di categoria, il lavoratore manterrà l’importo degli\naumenti periodici maturati ed avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti\nperiodici nella misura fissata per la nuova categoria di appartenenza fino al\nraggiungimento dell’importo massimo previsto per la nuova categoria, ivi\ncompreso l’importo maturato precedentemente.\n\nLa differenza che si determina in conseguenza del passaggio di categoria tra\nil valore massimo maturabile stabilito per la categoria di acquisizione e\nquanto già maturato e percepito allo stesso titolo sarà corrisposta alla data\ndi maturazione del 5° aumento periodico, ovvero al momento del passaggio di\ncategoria qualora il lavoratore abbia già maturato tutti e cinque gli aumenti\nperiodici di anzianità.\n\nLa frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria verrà\nconsiderata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento\nperiodico. La cifra massima che il lavoratore può raggiungere a titolo di\naumenti periodici di anzianità è pari a cinque volte l’importo unitario\nstabilito per la categoria di appartenenza.\n\nDisposizioni particolari per i lavoratori in forza al 31 dicembre 1979\n\n1) Lavoratori con qualifica di impiegato.\n\nA) I lavoratori in forza al 26 luglio 1979 manterranno in cifra l’importo\ndegli scatti già maturati alla stessa data ed avranno diritto alla maturazione\ndi ulteriori scatti biennali secondo gli importi indicati nella tabella che\nsegue e nei limiti di un numero complessivo di 14 scatti, ivi compresi quelli\ncorrispondenti all’importo congelato.\n\n\n\n\n  \n    \n      Categorie:\n      \n      AS\n      \n      € 19,37\n      \n    \n    \n       \n      \n      A\n      \n      € 16.47\n      \n    \n    \n       \n      \n      B\n      \n      € 14.34\n      \n    \n    \n       \n      \n      C\n      \n      € 13,43\n      \n    \n    \n       \n      \n      D\n      \n      € 12,70\n      \n    \n    \n       \n      \n      E\n      \n      € 12,18\n      \n    \n  \n\n\n\n\nL’erogazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui\nsi compie il biennio di anzianità.\n\nIn caso di passaggio di categoria, il lavoratore manterrà l’importo degli\naumenti periodici maturati ed avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti\nperiodici nella misura fissata per la nuova categoria di appartenenza fino al\nraggiungimento di 14 scatti, ivi compresi quelli maturati precedentemente.\n\nLa frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria verrà\nconsiderata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento\nperiodico.\n\nPer i lavoratori che al 26 luglio 1979 non avevano ancora compiuto 21 anni\ndi età, l’anzianità utile per la maturazione degli scatti decorre da tale\ndata.\n\nS) I lavoratori assunti tra il 26 luglio ed il 31 dicembre 1979 avranno\ndiritto alla maturazione di 5 aumenti periodici biennali complessivi del valore\nindicato al precedente punto A) e riferito alla categoria di appartenenza.\n\nIl medesimo trattamento spetta ai lavoratori passati dalla qualifica di\noperaio a quella di impiegato nel periodo suindicato.\n\n2) Lavoratori con qualifica di operaio.\n\nAi lavoratori suddetti si applica la normativa di carattere generale. La\ncorresponsione del primo scatto di anzianità nella misura stabilita dal 1°\ncomma è avvenuta, secondo le disposizioni del CCNL 26 luglio 1979, alle date\nsottoindicate dalle quali decorre l’anzianità utile per la maturazione degli\nulteriori 4 scatti biennali:\n\n\n\n\n  \n    \n      vecchi scatti maturati al 31 dicembre 1979\n      \n      Erogazione 1 ° scatto\n      \n    \n    \n      3\n      \n      1.1.1981\n      \n    \n    \n      2 o 1\n      \n      1.7.1981\n      \n    \n    \n      0",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"MEALALL_trigger","Art. 29 — Mensa Ferme restando le situaz","Art. 29 — Mensa\n\nFerme restando le situazioni in atto alla data di entrata in vigore del\npresente contratto, tenuto conto della struttura dei settori e della varietà\ndelle situazioni di fatto che non consentono di pervenire ad una\nregolamentazione uniforme dell’istituto, si conviene che la materia sarà\naffrontata fra Direzione aziendale e RSU.\n\nQualora in sede aziendale si convenga sulla istituzione del servizio di\nmensa, l’azienda dovrà mettere a disposizione un idoneo locale\nopportunamente attrezzato ed avente i necessari requisiti di igienicità e le\nParti definiranno il numero delle portate, la suddivisione della spesa tra\nazienda e lavoratori, etc.\n\nPer la istituzione del servizio di mensa dovrà tenersi conto delle\nsituazioni obiettive esistenti nelle singole unità produttive, quali ad\nesempio la distanza dallo stabilimento rispetto alla residenza della prevalenza\ndei lavoratori, il rapporto tra maestranze in forza e i lavoratori che\nutilizzano il servizio, etc.",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"paidmaternityleave","Art. 35 ter - Tutela delle lavoratrici m","Art. 35 ter - Tutela delle lavoratrici madri, delia maternità e della\npaternità\n\nPer le tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le\nrelative norme in vigore ed in particolare quelle di cui al Decreto Legislativo\nN. 151\u002F2001.\n\nLa lavoratrice riceverà inoltre un trattamento di assistenza ad\nintegrazione di quello di legge, fino al raggiungimento del 100% della\nretribuzione mensile di fatto netta per l’assenza obbligatoria di cui\nall’Art. 22, comma 1 del Decreto di cui sopra.\n\nTale trattamento spetta anche al padre lavoratore nei casi previsti\ndall’art.28 del medesimo decreto.\n\nL’assenza per maternità, nei limiti del periodo di astensione\nobbligatoria, non interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a\ntutti gli effetti legali e contrattuali.\n\nAl padre e alla madre lavoratori sarà concesso, anche in unità orarie,\nl’utilizzo dei congedi di cui all’articolo 32 del D.Lgs. n.151\u002F2000 e\nnormative successive.",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"equalitymonitoring","E)Azioni positive per le pari opportunit","E)Azioni positive per le pari opportunità e contrasto alle discriminazioni\ndi genere.\n\nLe parti si danno reciprocamente atto e riconoscono l’importanza che nei\nluoghi di lavoro i rapporti tra azienda e dipendenti e tra i dipendenti\nmedesimi siano ispirati ai principi di comune convivenza civile e di rispetto\nreciproco, nonché al rispetto della professionalità e dei diritti della\npersona. Le parti considerano inaccettabili ed intollerabili discriminazioni\nper ragioni di razza, religione, lingua, genere.\n\nLe Parti concordano di affidare al Comitato Bilaterale dei Materiali da\nCostruzione (CBMC) l’impegno di valutare e proporre azioni volte a garantire\nle pari opportunità nei settori a cui si applica il presente CCNL, in\nun’ottica di miglioramento continuo, anche in termini di benessere\norganizzativo.\n\nLe Parti si impegnano per la diffusione e l’attuazione in tutte le aziende\nche applicano il presente CCNL dell’ Accordo Quadro sulle molestie e la\nviolenza nei luoghi di lavoro” sottoscritto il 25 gennaio 2016 tra\nConfindustria e Cgil, Cisl e Uil, in attuazione dell’Accordo delle Parti\nSociali europee del 26 aprile 2007.\n\nL’ambito delle azioni che saranno eventualmente adottate riguarderà la\ntotalità dei lavoratori.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"trainingprogrammes_remote","Il lavoro agile (modalità del tutto diff","Il lavoro agile (modalità del tutto differente dal cosiddetto telelavoro,\nche ha una sua autonoma regolamentazione normativa e contrattuale) è solamente\nuna delle tipologie che mettono in luce la necessità di adottare regole ed\ninterpretazioni che tengano conto dell’evoluzione organizzativa innalzando\nnel contempo la tutela dei lavoratori interessati. Fermi restando gli obblighi\ndel D.lgs 81\u002F2008 per la parte di lavoro svolto nell’ambito\ndell’organizzazione del datore di lavoro e fermi restando i principi espressi\nnel D.lgs 81\u002F2017, per i lavoratori impegnati in attività di lavoro in luoghi\ndifferenti da quelli soggetti alla disponibilità giuridica del datore di\nlavoro (e limitatamente a questa fase lavorativa) si applicano esclusivamente\nle disposizioni del D.lgs 81\u002F2008 relative agli obblighi informativi,\nformativi, di addestramento (artt. 36 e 37), di dotazione dei necessari\ndispositivi di protezione individuale e di garanzia della sicurezza delle\nattrezzature eventualmente messe a disposizione dal datore di lavoro (art. 18\ncomma 1, lett. d), della sorveglianza sanitaria.",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"sicknesspay","Art. 77 — Trattamento economico in caso ","Art. 77 — Trattamento economico in caso di malattia e infortunio non sul\nlavoro\n\nIn caso di assenza per malattia e infortunio non sul lavoro, entro i limiti\ndi conservazione del posto di cui all’art. 33, l’operaio non in prova ha\ndiritto ad una integrazione della indennità a carico dell’INPS sino a\nraggiungere le seguenti misure della retribuzione netta che avrebbe percepito\nse avesse normalmente lavorato:\n\n—per 6 mesi di calendario (compresa la carenza): 100% della retribuzione\nnetta;\n\n—per ulteriori 6 mesi di calendario (compresa la carenza): 50% della\nretribuzione netta.\n\nAi fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di\nassenza per malattia verificatisi nell’arco temporale degli ultimi 30 mesi\nconsecutivi che precedono l’ultimo giorno di malattia considerato.\n\nIl trattamento economico di cui al primo comma sarà corrisposto ex novo in\ncaso di malattia o infortunio non sul lavoro intervenuti dopo un periodo di 6\nmesi senza alcuna assenza per tali titoli e comunque dopo 12 mesi dal giorno in\ncui è cessato il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico\nal 100%.\n\nIl trattamento economico di cui sopra sarà corrisposto ai lavoratori\nsempreché la malattia o l’infortunio non sul lavoro siano riconosciuti\ndall’INPS e vengano presentate, nei termini indicati nell’art. 33, le\nprescritte certificazioni mediche. Qualora il lavoratore risulti assente alle\nvisite di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi\ntrattamento economico per l’intero periodo fino a 10 giorni e nella misura\ndella metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o\ngià accertati da precedente visita di controllo.\n\nL’azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto\ncorrispostogli nel caso in cui l’erogazione della indennità da parte\ndell’INPS non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del\nlavoratore stesso.\n\nIl trattamento integrativo di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto\neventualmente erogato aziendalmente allo stesso titolo.\n\nIl lavoratore — che sia stato risarcito da un terzo responsabile di un\nsinistro per il quale sia rimasto assente dal lavoro ed abbia ricevuto\nl’integrazione del trattamento INPS da parte dell’azienda — è tenuto a\nrimborsare all’azienda stessa l’importo della integrazione già\npercepita.\n\nIl trattamento economico di cui al presente articolo si applica, entro i\nlimiti del periodo di conservazione del posto di cui all’art 33.\n\nChiarimenti\n\n1)I ratei della 13- mensilità corrisposti dall’Istituto assicuratore\nsaranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del\ntrattamento economico di cui al presente articolo.\n\nPertanto dalla 13- mensilità non sarà effettuata alcuna detrazione per i\nperiodi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio non sul lavoro.\n\n2)L’integrazione dovuta dall’azienda si ricava per differenza tra la\nretribuzione lorda mensile e l’indennità corrisposta dall’Istituto,\nopportunamente lordizzata dei contributi assicurativi e previdenziali a carico\ndel lavoratore.",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"sicknessmaxdays","In caso di assenza per malattia e infort","In caso di assenza per malattia e infortunio non sul lavoro, entro i limiti\ndi conservazione del posto di cui all’art. 33, l’operaio non in prova ha\ndiritto ad una integrazione della indennità a carico dell’INPS sino a\nraggiungere le seguenti misure della retribuzione netta che avrebbe percepito\nse avesse normalmente lavorato:\n\n—per 6 mesi di calendario (compresa la carenza): 100% della retribuzione\nnetta;\n\n—per ulteriori 6 mesi di calendario (compresa la carenza): 50% della\nretribuzione netta.\n\nAi fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di\nassenza per malattia verificatisi nell’arco temporale degli ultimi 30 mesi\nconsecutivi che precedono l’ultimo giorno di malattia considerato.",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"longtermillness","Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81\u002F2","Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81\u002F2015, i lavoratori affetti da\npatologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa,\nanche a causa delle terapie salvavita, certificata secondo le vigenti norme di\nlegge, hanno diritto, a richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro\nda tempo pieno a tempo parziale (verticale o orizzontale). Nella stessa ipotesi\nil rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in\nrapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni\ncaso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"healthcareaccess","Assistenza sanitaria integrativa Le Part","Assistenza sanitaria integrativa\n\nLe Parti stipulanti il presente CCNL si danno atto che l’assistenza\nsanitaria integrativa non sostitutiva del Servizio Sanitario Nazionale,\ndefinita dal CCNL, costituisce uno dei punti qualificanti dello stesso.\n\nA partire dalla data dell’1.11.2016 viene individuato come Fondo di\nassistenza sanitaria il FONDO ALTEA.\n\nLa contribuzione da inviare con decorrenza dalla data suddetta al Fondo\nAltea sarà pari ad € 3 mensili a carico dei lavoratori che decidano di\naderire e di € 6 mensili da parte delle aziende in favore degli stessi\ndipendenti che aderiranno al Fondo.\n\nLe Parti, fermo restando la quota minima di 3 euro mensili da parte del\nlavoratore, rinviano alla contrattazione di secondo livello la possibilità di\nintegrare prestazioni di welfare messe a disposizione dai piani del Fondo\nAltea.\n\nA partire dalla retribuzione del mese di gennaio 2025 la contribuzione da\nparte dell’azienda passerà da 6 a 7 euro mensili, fermo restando il\ncontributo di 3 euro da parte del lavoratore iscritto\n\nNORMA TRANSITORIA\n\nSulla base del presente accordo le cifre accantonate dalle azienda in\nattuazione di quanto previsto dai CCNL 9.9.2010 e 7.11.2013 rientrano sulla\nbase del presente articolo nella piena disponibilità delle aziende senza nulla\na pretendere.",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"protectiveclothing","Art. 84 — Abiti da lavoro Agli operai no","Art. 84 — Abiti da lavoro\n\nAgli operai non in prova e per i quali non si sia già provveduto per\ndisposizioni di legge, verranno dati dall’azienda, gratuitamente, due\nindumenti da lavoro ogni anno.\n\nL’azienda provvederà pure gratuitamente alla sostituzione, di anno in\nanno, degli indumenti usati.\n\nAl momento dell’assunzione l’azienda provvede a consegnare al lavoratore\nun paio di scarpe da lavoro che verranno sostituite, sempre mediante la\nfornitura da parte della stessa, una volta che ne sia stata accertata\nl’usura.",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"code_application","A)Le parti ribadiscono che la tutela del","A)Le parti ribadiscono che la tutela della sicurezza e della salute nei\nluoghi di lavoro, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle\ndisposizioni legislative vigenti, ed in particolare con riferimento al D.Lgs.\nn. 81\u002F2008, costituisce un obiettivo condiviso che occorre perseguire anche con\niniziative, a favore delle aziende dei settori rappresentati e dei loro\ndipendenti, come definite nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio, per lo\nsviluppo della cultura della sicurezza e della prevenzione. Le stesse parti\nesamineranno, nell’ambito degli incontri previsti dal punto 1 della Parte\nGenerale (Relazioni Industriali) del presente contratto, le proposte di legge e\nle iniziative di carattere normativo di interesse per i settori dei laterizi e\nmanufatti cementizi che venissero avanzate in Italia o nell’ambito della UE\nCiò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di\nindirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o\namministrativi, anche con particolare riferimento alle cave. Analoghe linee di\nindirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle Autorità locali.",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"hivpolicy","Il lavoratore prima dell’assunzione può ","Il lavoratore prima dell’assunzione può essere sottoposto a visita\nmedica, secondo quanto previsto dall’art.5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300\ne dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"funeralpay","Art. 57 — Indennità in caso di morte In ","Art. 57 — Indennità in caso di morte\n\nIn caso di morte del lavoratore, l’indennità sostitutiva del preavviso ed\nil trattamento di fine rapporto saranno corrisposti al coniuge, ai figli, e, se\nvivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli\naffini entro il secondo grado fatta deduzione di quanto essi percepiscono per\neventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie)\ncompiuti dall’azienda. In mancanza delle persone indicate, le indennità\nsuddette saranno corrisposte secondo le disposizioni della successione\nlegittima o testamentaria.",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"deathrelatives","Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, ","Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma, della Legge 8 marzo\n2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al\ndecreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il\nlavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito\nall’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge,\nanche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non\nconvivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della\nlavoratrice o del lavoratore medesimi o del convivente, purché la stabile\nconvivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione\nanagrafica.",{"bindId":203,"name":204,"text":205},"marriage","Art. 18 — Congedo matrimoniale In caso d","Art. 18 — Congedo matrimoniale\n\nIn caso di matrimonio o di unione civile in base alla legge 20 maggio 2016\nn.76 compete ai lavoratori non in prova un congedo matrimoniale di 15 giorni\nconsecutivi.",{"bindId":207,"name":208,"text":209},"hourspweek_select","Art. 10 — Orario di lavoro 1)La durata d","Art. 10 — Orario di lavoro\n\n1)La durata dell’orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore\nsettimanali, ferma restando la possibilità di computo su periodi\nplurisettimanali prevista al punto 10) della presente normativa.\n\nL’orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni o su 6 giorni\nprevio accordo tra la Direzione aziendale e la RSU.",{"bindId":211,"name":212,"text":213},"dayspweek_select","1)La durata dell’orario normale contratt","1)La durata dell’orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore\nsettimanali, ferma restando la possibilità di computo su periodi\nplurisettimanali prevista al punto 10) della presente normativa.\n\nL’orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni o su 6 giorni\nprevio accordo tra la Direzione aziendale e la RSU.",{"bindId":215,"name":216,"text":217},"overtimeallowanceperc1","1- lavoro straordinario (oltre le 48 ore","1- lavoro straordinario (oltre le 48 ore settimanali) 30%\n\n2-lavoronotturnoin turni avvicendati 20%",{"bindId":219,"name":220,"text":221},"SUNDAY_trigger","12-lavorostraordinario festivo (fino a48","12-lavorostraordinario festivo (fino a48 ore settimanali) 47%",{"bindId":223,"name":224,"text":225},"trainingprogrammes_newtech","1.monitoraggio dell’evoluzione tecnologi","1.monitoraggio dell’evoluzione tecnologica (impresa 4.0), del settore e\nsue ricadute su riconversione, formazione, riqualificazione;",{"bindId":227,"name":228,"text":229},"paidpaternityleave","Al padre in occasione della nascita del ","Al padre in occasione della nascita del figlio o in caso di adozione o\naffidamento, secondo le vigenti normative in materia, saranno riconosciuti i\ngiorni di “congedo obbligatorio” secondo le modalità previste dalle leggi\nvigenti.",{"bindId":231,"name":232,"text":233},"maternityotherclause","In caso di richiesta del lavoratore o de","In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio\nconvivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente\nportatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,\nn. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di\nlavoro da tempo pieno a tempo parziale.",{"bindId":235,"name":236,"text":237},"eqpay","L’economia italiana sta registrando una ","L’economia italiana sta registrando una fase di ripresa e di crescita\neconomica che va sostenuta e irrobustita, anche al fine di recuperare il gap\ncompetitivo e i differenziali che permangono rispetto alle altre maggiori\neconomie concorrenti. ~ una fase economica, che necessita di una ulteriore\nimplementazione degli investimenti, sia pubblici che privati, orientati\nall’innovazione, al potenziamento delle infrastrutture, alla competitività,\na sostegno della domanda interna e al superamento dei divari territoriali a\npartire dalle aree del Mezzogiorno. -, infatti, fondamentale tradurre la\nripresa in crescita economica ma, soprattutto, é importante lavorare insieme\nper consolidare le condizioni per uno sviluppo del sistema economico e sociale\ndel Paese. I processi di trasformazione in atto interrogano, infatti, sia la\nsocietà che l’econo-mia italiana e mettono al centro del dibattito i temi\ndella qualità del lavoro, unitamente a quello della crescita della Quantità\ndei posti di lavoro, della riduzione dei differenziali retributivi di genere,\ndel contrasto al lavoro irregolare e in elusione e del tasso di occupazione tra\nla popolazione. Occorre proseguire il potenziamento delle politiche per i\ngiovani a partire dalle misure dirette a migliorare sempre più il rapporto tra\nscuola e lavoro. Occorre consolidare le filiere dell’istruzione e della\nformazione professionale, anche attraverso gli Istituti Tecnici Superiori e\npercorsi universitari orientati alle materie STEM e un forte impegno per una\nformazione continua di qualità che deve poter coinvolgere tutte le lavoratrici\ne i lavoratori. ~ necessario, in altre parole, favorire l’incontro domanda\nofferta nel mercato del lavoro, i percorsi di formazione e riqualificazione\nprofessionale, le politiche attive e il sostegno alle transizioni. Sono\nindispensabili per il Paese, inoltre, imprese che investano ancora di più in\nricerca e produttività accompagrl8:ta da una crescita dei salari. In questa\nprospettiva, un aumento della occupazione qualificata e la realizzazione di\nforme di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori sono un obiettivo\nco-mune da perseguire. Occorrono strumenti di politica economica sempre più\nmirati ad accompagnare la ripresa e ad implementare occupazione e un quadro\nstabile di investimenti pubblici. Non si può prescindere da un’ampia\ncondivisione degli obiettivi da perseguire entro una attenta lettura delle\ndinamiche e delle politiche europee. Si vogliono individuare riferimenti certi\ne condivisi verso cui orientare opportunamente le relazioni industriali e la\ncontrattazione collettiva, in modo da cogliere tutte quelle opportunità che,\nanche attraverso misure economiche adeguate, si possono perseguire sul fronte\ndella competitività, dei redditi da lavoro, del rilancio della domanda\ninterna, che sono fattori importanti per la crescita dell’economia e lo\nsviluppo del sistema paese. Su questi temi, Confindustria e Cgil, Cisl, Uii\nritengono opportuno avviare un confronto fattivo e partecipato, anche con le\nistituzioni pubbliche, con l’obiettivo di concorrere all’individuazione\ndelle soluzioni più Idonee al superamento di queste criticità.",{"bindId":239,"name":60,"text":240},"STRUCINCR_trigger","Tabella dei minimi mensili contrattuali\n\nPertanto i minimi contrattuali sono incrementati a partire dalle date sotto\nindicate dei seguenti importi mensili:\n\n\n\n\n  \n    \n      Parametri\n      \n      10 tranche\n      \n      2° tranche\n      \n      3° tranche\n      \n      Totali\n      \n    \n    \n      01\u002F07\u002F2022\n      \n      01\u002F10\u002F2023\n      \n      01\u002F02\u002F2025\n      \n    \n    \n      220\n      \n      64,71\n      \n      40,44\n      \n      56,62\n      \n      161,77\n      \n    \n    \n      185\n      \n      54,41\n      \n      34,01\n      \n      47,61\n      \n      136,03\n      \n    \n    \n      151\n      \n      44,41\n      \n      27,76\n      \n      38,86\n      \n      111,03\n      \n    \n    \n      143\n      \n      42,06\n      \n      26,29\n      \n      36,80\n      \n      105,15\n      \n    \n    \n      136\n      \n      40,00\n      \n      25,00\n      \n      35,00\n      \n      100,00\n      \n    \n    \n      126\n      \n      37,06\n      \n      23,16\n      \n      32,43\n      \n      92,65\n      \n    \n    \n      117\n      \n      34,41\n      \n      21,51\n      \n      30,11\n      \n      86,03\n      \n    \n    \n      100\n      \n      29,41\n      \n      18,38\n      \n      25,74\n      \n      73,53\n      \n    \n  \n",{"bindId":242,"name":243,"text":244},"ONCEONLY_trigger","Art. 25bis — Elemento di garanzia retrib","Art. 25bis — Elemento di garanzia retributiva\n\nLe parti considerano la contrattazione di secondo livello uno strumento\nmoderno e appropriato per dare risposte alle esigenze delle imprese e dei\nlavoratori, quindi ritengono indispensabile diffonderla e renderla esigibile,\nin tutte le aziende, nei termini e nelle modalità specificate e regolate dal\nCCNL.\n\nA favore dei lavoratori dipendenti di aziende prive di contrattazione di\nsecondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali\no collettivi di pari natura oltre a quanto spettante per CCNL, viene istituito\nun elemento di garanzia retributiva pari a 6,00 euro mensili per 12 mensilità\ndal gennaio 2012.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>CCNL 2022 per i dipendenti delle Aziende produttrici di Laterizi e Manufatti Cementizi - 2022\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2022-04-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2025-09-30\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Costruzioni, studi di consulenze tecnici\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FeNEAL - Federazione Nazionale Edili Affini e Legno, FILCA - Federazione Italiana lavoratori costruzioni e affini, FILLEA - Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie affini ed Estrattive\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Employee involvement in the monitoring, Professional risks, The relationship between work and health\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-gender\">\n                Riferimento specifico al genere nella parità di retribuzione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;Not specified giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;20.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;4.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;12.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1528.27\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;29.41\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2022-07\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;135 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario: &rarr;&nbsp;130 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;147&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;6.79 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[250],{"title":37,"slug":33},[252],{"type":253,"data":254},"call_to_action_body_block",{"title":255,"description":256,"variant":257,"link":258},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":255,"url":259,"description":255,"rel":260,"type":261},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[263],{"type":253,"data":264},{"title":255,"description":256,"variant":257,"link":265},{"title":255,"url":259,"description":255,"rel":260,"type":261},[]]