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L' impatto\nsu intere filiere produttive mette a dura prova i sistemi di welfare ed impone\nun ripensamento radicale dei modelli organizzativi e del mercato del lavoro. In\nun simile contesto, il rafforzamento della coesione economica, sociale e\nterritoriale non può che rappresentare il comune obiettivo da perseguire per\nconsolidare lo spirito di unità e solidarietà già esistente tra le parti\nsociali: l'utilizzo di risorse per le politiche comunitarie, nazionali e\nregionali a sostegno del tessuto produttivo, in sinergia con adeguati ed\nefficaci provvedimenti di modifica del quadro normativo, devono essere\nopportunità di rafforzamento della coesione sociale e tabella di marcia per la\nripresa del sistema produttivo del Paese. Gioverebbe a questa causa il\nmiglioramento del contesto imprenditoriale attraverso la riforma della\nfiscalità, il rafforzamento del sistema bancario (a fronte di un basso livello\ndei costi di finanziamento il credito del settore privato non decolla a\nsostegno delle Imprese) e del mercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I limiti strutturali e le disparità regionali, sia nelle prospettive\neconomiche che nella crescita dell'occupazione, continuano a pesare sul\npotenziale di crescita delle aziende influenzando il PIL reale che cresce più\nlentamente rispetto alle economie comparabili della zona euro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Crescita che continua ad essere frenata dalla esiguità di risorse impiegate\nper l'istruzione e le attività immateriali e, in generale, da una spesa\npubblica poco equilibrata caratterizzata da scarsa attenzione per le dimensioni\ndelle PMI nello stanziamento di risorse finanziarie a tal fine destinate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nonostante la proroga degli incentivi per promuovere l'occupazione e gli\ninvestimenti, l'onere fiscale sul lavoro e sul capitale rimane tra i più\nelevati dell'UE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'imposizione di vincoli di carattere finanziario connessi a un mercato dei\ncapitali sottosviluppato, di condizioni restrittive per i crediti bancari e la\ncarenza di lavoratori altamente qualificati non stimolano investimenti in\nattività immateriali (R&amp;S, innovazione e formazione dei lavoratori) che\nrimangono al di sotto della media UE, poco accessibili alle PMI e motivo di un\nbasso livello di specializzazione in settori ad alta intensità di conoscenza e\ndi competenze digitali. L'eccessiva burocrazia delle amministrazioni pubbliche\ne la grande disparità regionale nella loro risposta alle esigenze delle\nimprese hanno un impatto negativo sul contesto imprenditoriale e ne limitano la\ncapacità di sfruttare le opportunità di innovazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disoccupazione di lunga durata è componente di incertezza per la\ncoesione sociale e la crescita: ostacolando l'acquisizione di competenze e\nprofessionalità dei giovani non si sostengono processi di ricambio\ngenerazionale nelle aziende con rilevanti effetti di contrazione sulla\ncompetitività. Alla soppressione dei voucher non sono seguite misure di\ncontrasto al lavoro sommerso, origine di concorrenza sleale. Deve essere\nsviluppato un piano strategico per il lavoro che veda anche la contrattazione\ndi secondo livello attivamente coinvolta nella necessaria riforma del mercato:\nbisogna costruire un percorso di attiva interazione tra regole e condizioni\neconomiche locali a vantaggio dello sviluppo e della competitività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tematiche del rilancio occupazionale, dello sviluppo e della crescita\neconomica del sistema delle PMI ripartono dall'impegno e dal protagonismo delle\nParti sociali che, in uno scenario di evoluzione del sistema bilaterale e\nnecessario riconoscimento della reciproca rappresentanza, definiscano un\nmodello di contrattazione collettiva efficace ed al passo col contesto socio\neconomico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che la rappresentanza è principio essenziale della\nbilateralità e, allo stesso tempo, garanzia e trasparenza delle regole\ncondivise nelle relazioni industriali per valorizzare pattuizioni contrattuali\nnell'interesse del comparto produttivo, del lavoro, della crescita economica e\nsociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Cp>A tal riguardo, con gli Accordi Interconfederali del 20.4.2012 e del\n26.07.2016, la Convenzione sulla rappresentanza del 27.09.2019 tra Confapi,\nINPS, INL, Cgil, Cisl e Uil e con l'Accordo tra Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea\nCgil e CONFAPI ANIEM del 05\u002F03\u002F2015, sono state definite modalità condivise\nper la tutela dei diritti in materia di rappresentanza, validità ed\neffettività dei CCNL. A tali Accordi Interconfederali si richiamano le parti\nnella prospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e\nvincolanti per tutte le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Accordi Interconfederali e la Convenzione sulla rappresentanza\nsottoscritti da Confapi con Cgil, Cisl e Uil vengono integralmente recepiti nel\npresente CCNL. Eventuali Accordi Interconfederali e\u002Fo Intese che dovessero\nintervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla\nfase di stesura del testo contrattuale saranno oggetto di esame tra le Parti al\nfine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le pattuizioni qui\ndefinite.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Con questo intento le parti ribadiscono che il contratto nazionale,\nconservando la natura di strumento funzionale alla regolamentazione degli\naspetti normativi tradizionali, deve essere di incentivo alle relazioni\nsindacali per meglio conciliare le esigenze del settore con quelle dei\nlavoratori dettate dalla evoluzione legislativa e dai conseguenti effetti sul\nmondo delle PMI e sul mercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Un modello contrattuale agile ed efficiente, improntato a regole chiare e\ncondivise, incentrato su una contrattazione di alto profilo qualitativo capace\ndi incidere ed orientare - ove possibile - le decisioni legislative, di\nsburocratizzare le procedure amministrative che non corrispondono alle esigenze\ndi produttività e competitività delle PMI e coniugare le esigenze dei\nlavoratori e delle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per meglio adattare il CCNL alle esigenze delle PMI, le Parti riconoscono il\nmodello contrattuale strutturato su due livelli, di cui il primo nazionale di\ncategoria e il secondo alternativamente aziendale o territoriale\n(regionale\u002Fprovinciale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le Parti considerano la dimensione aziendale quale elemento di\nriferimento per meglio adattare il CCNL alle esigenze reali delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ritengono sia fondamentale per le PMI sostenere la loro aggregazione\nattraverso l'introduzione nella contrattazione di II livello di ogni utile\nstrumento teso a favorire la costituzione di reti di impresa e forme associate\ndi impresa sia in ambito territoriale che in termini di filiera produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ritengono altresì di grande importanza, in linea con gli indirizzi europei\ne nazionali, interventi tesi a migliorare la qualità dei servizi attraverso la\nliberalizzazione dei mercati, a garantire la riduzione del costo del lavoro a\nfavore delle aree deboli del Mezzogiorno, a sviluppare le aree a forte\nvocazione industriale, puntando sulla formazione dei lavoratori e sulle\npolitiche attive nel mercato dei lavoro, con particolare attenzione ai giovani,\nalla innovazione di processi e prodotti, alla responsabilità sociale, allo\nsviluppo sostenibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per questa ragione, le Parti ritengono che l'articolato contrattuale debba\nessere confacente alle peculiarità delle dimensioni aziendali e quindi\nrispettivamente proporzionato per le aziende fino a 15 addetti, da 16 a 50\naddetti e con oltre i 50 addetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la stipula del presente CCNL, le parti intendono conciliare le esigenze\nproduttive delle imprese ed i bisogni di tutela dei lavoratori, affiancando ad\nistituti già esistenti nuovi contenuti negoziali che in maniera significativa\ncontribuiscano all'equilibrio contrattuale, e nello specifico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la concertazione quale elemento partecipativo ad ogni livello di\ncontrattazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la bilateralità funzionale agli obiettivi individuati nel CCNL dalle parti\nsociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la semplificazione dell'articolato contrattuale incentrato su norme aventi\ncarattere generale di regolazione aderenti alle disposizioni legislative per\ntutte le materie oggetto di contrattazione (lavoro, sicurezza, welfare,\nresponsabilità sociale, codice etico);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-incentivare contrattazione di secondo livello alla quale è affidata la\npossibilità di integrare le norme quadro del CCNL per la disciplina di materie\nspecifiche legate alle peculiarità ed esigenze del settore su base\nterritoriale e declinarle in modo più aderente al contesto produttivo locale\ned alla sua organizzazione del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-newtech_trigger\">\u003Cp>-l'adeguamento dell'offerta formativa alle priorità dettate dalle politiche\noccupazionali e dalle esigenze di innovazione ed integrazione digitale dei\nprocessi aziendali orientate all'acquisizione e\u002Fo all'innalzamento, da parte\ndel personale, delle competenze nelle tecnologie abilitanti, con il duplice\nobiettivo di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con elevata\nprofessionalità ed assicurarne la permanenza ai senior impiegati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un sistema di welfare contrattuale condiviso dalle parti che, oltre alla\nsanità integrativa, contempli prestazioni e servizi che i datori di lavoro\npossono offrire ai dipendenti, volti in generale a un miglioramento della\nqualità e degli stili di vita per il dipendente (agevolazioni economiche per\nchi ha familiari disabili, anziani e figli a carico; aiuti diretti come corsi\ndi specializzazione per acquisire competenze; formazione legata alla\nprevenzione e alla sicurezza in azienda);\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-sviluppare, con il contributo delle parti sociali ed il supporto economico\ne di indirizzo dell'INAIL, sistemi di gestione della salute e sicurezza sul\nlavoro (SGLS) adeguati per le PMI di settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aumentare la cultura della responsabilità sociale delle PMI a vantaggio\ndella competitività delle imprese, valorizzando le buone pratiche e puntando\nsull'approccio strategico alla RSI nella gestione aziendale in sinergia con le\nOO.SS., sostenendo le imprese che investono ed adottano la RSI con incentivi,\npremialità, semplificazioni amministrative e il miglioramento dell'accesso ai\ncapitali e al credito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere la definizione di una legge quadro delle materie prime, della\ncoltivazione e ripristino ambientale delle cave che garantisca un accesso alle\nmaterie prime equo, privo di distorsioni nell'ambito delle politiche di\nsviluppo, e una gestione delle risorse naturali in un'ottica di sostenibilità\ne responsabilità sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il quadro normativo attuale, interessato anche dal recepimento delle\nDirettive Europee sul \"pacchetto economia circolare\", è caratterizzato da\nprocessi di pianificazione e norme di protezione in materia di ambiente, salute\ne sicurezza non omogeneo che, sommato all'assenza in molti territori regionali\ndi legislazione e regolamenti in materia di Piano cave, provocano una\nlimitazione alle attività estrattive con conseguente aumenti di costi di\ngestione e, spesso, riduzione o blocco delle stesse. E' quindi auspicabile\nsollecitare una puntuale legislazione nazionale di riordino in materia, anche\nin termini di semplificazione e accelerazione degli iter amministrativi\nautorizzativi e di rinnovo, che sia di concreto e valido supporto per lo\nsviluppo sostenibile del settore e sappia dare un impulso allo sviluppo di\ntutta la filiera, estrattiva e di lavorazione, per garantire un rilancio\neconomico dei territori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, nell'intento di favorire una razionalizzazione e semplificazione\ndegli accordi contrattuali nei comparti affini a quello edile, con questo\nrinnovo che unifica i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori\nLapideo\u002FEstrattivo (cod.096), Manufatti in Cemento e Laterizi (cod.98),\nCemento\u002FCalce\u002FGesso (cod.189), definiscono un nuovo CCNL unico per il settore\ndei \"Materiali da Costruzione\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti considerano la riforma del modello contrattuale delle\nPMI di importanza strategica per le future relazioni sindacali e si impegnano\nad un confronto costante e proficuo per individuare strategie e soluzioni\ncoerenti con le opportunità di sviluppo, le esigenze occupazionali del settore\ne adeguate dinamiche ai mutamenti del mercato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale processo di armonizzazione dei tre comparti, le Parti considerano\nstrategica la valorizzazione, l'estensione ed il rafforzamento della Previdenza\nComplementare gestita dal FONDAPI, a partire dal rendere strutturale l'adesione\ncontrattuale al Fondo, già inserita in via sperimentale nell'ultimo rinnovo\ndel CCNL Lapideo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1_txt\">\u003Ch2>RIFORMA INQUADRAMENTO CONTRATTUALE - Parte comune\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Nel processo di unificazione e semplificazione del sistema contrattuale, le\nParti convengono sulla necessità di unificare i sistemi di inquadramento e di\naffidare alla commissione bilaterale la definizione di un inquadramento unico\nper aree professionali di tutti i 3 contratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavori dovranno concludersi entro i 6 mesi antecedenti alla scadenza del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano e si impegnano altresì ad aggiornare le declaratorie\nvigenti già nel presente rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Sviluppo sostenibile e responsabilità di impresa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)Le parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione\nequilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al\nrispetto dell'ambiente ed alla responsabilità sociale d'impresa, costituisca\nil modello cui ispirarsi per l'avvio di azioni in grado di perseguire\nevoluzioni positive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Le parti convengono di perseguire l'obiettivo della sostenibilità dello\nsviluppo, delle capacità produttive, dell'occupazione e di una adeguata\nstrategia ambientale attivandosi nei confronti delle istituzioni affinché\nsiano poste in essere politiche economiche adeguate e ponendo una particolare\nattenzione al contenimento e riutilizzo degli scarti, anche in vista degli\nobiettivi europei per il 2030. Convengono, altresì, di adottare una\nmetodologia partecipativa di rapporti, basata sulla trasparenza e completezza\ndegli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione\ndi un positivo clima aziendale sperimentando dei modelli di partecipazione dei\nlavoratori all'organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, imprese e\nlavoratori, realizzino comportamenti coerenti, sia nel diritto che nei doveri,\nper confermare la validità di percorsi condivisi in essere e di quelli futuri,\nrelativamente ai temi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Salute e sicurezza del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Monitoraggio e reporting delle emissioni e dei residui di lavorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Impatto sulle comunità locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Monitoraggio delle attività di rischio ad elevato impatto ambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Valorizzazione delle politiche industriali e di filiera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Orientamento verso le lavorazioni di qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Rispetto delle norme di legge e dei regolamenti applicabili allo\nsvolgimento del proprio lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Rispetto della normativa vigente in materia di fiscalità, in Italia e nei\npaesi esteri promuovendo impegno nella lotta al fenomeno dell'evasione fiscale\ne norme antiriciclaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Le parti ritengono che la responsabilità sociale d'impresa vada intesa\ncome qualificante valore aggiunto per l'impresa e per i suoi rapporti con i\nlavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Le parti, quindi, si danno atto che il percorso verso la responsabilità\nsociale d'impresa costituisce un miglioramento dell'osservanza degli obblighi\ndi legge e di contratto, soprattutto quando esso sia attuato con effettività,\ntrasparenza e verificabilità dei contenuti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per consentire la miglior realizzazione ed efficacia della responsabilità\nsociale di impresa, le parti elaboreranno linee guida per la stesura di un\n\"Codice Etico aziendale\" da promuovere a livello territoriale, provinciale e\naziendale. Il CBMC avrà il compito di indirizzare in modo condiviso tali\ncontenuti principali e seguirne gli effetti e l'efficacia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI E CONTRATTUALI - parte comune\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni\nindustriali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può\nprescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una\nfunzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle\nrelazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi\nstrumenti del metodo partecipativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In quest'ottica le Parti si impegnano in nome proprio e per conto degli\norganismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle\nR.S.U., a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e\ncontrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure\nspecificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale\napplicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali\nnelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al sistema contrattuale cosi disciplinato corrisponde l'impegno delle parti\ndi rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro\nvalidità il contratto generale, le norme integrative di settore o quelle\naziendali da esso previste. A tal fine, gli Organismi Territoriali riconosciuti\nda Confapi Aniem e le Organizzazioni territoriali dei lavoratori si impegnano\nad adoperarsi per l'osservanza da parte delle aziende associate e dei\nlavoratori delle condizioni pattuite e ad implementare ogni utile intervento\nper evitare azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare\nquanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli. Per meglio adattare il\nCCNL alle esigenze delle PMI le Parti riconoscono il modello contrattuale\nstrutturato su due livelli, di cui il primo nazionale di categoria, e il\nsecondo alternativamente aziendale o territoriale o di altra natura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi\ne non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal CCNL e avrà per oggetto le\nmaterie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo\nnazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alle procedure ivi\nindicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico\nrinvio da parte del presente c.c.n.l., ha la funzione di negoziare erogazioni\neconomiche correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi\nconcordati tra le parti come, ad esempio: incrementi di produttività,\nmiglioramento della competitività delle imprese, maggiore efficienza\norganizzativa, efficacia, qualità, redditività, innovazione e valorizzazione\ndei processi di digitalizzazione, tutti risultati legati all'andamento\neconomico delle imprese. La relativa disciplina è contenuta nell'art. 27\n(premio di risultato) del presente c.c.n.l..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le materie rimesse alla contrattazione di secondo livello possono essere\ndisciplinate, in luogo della normale contrattazione aziendale, con accordi\nprovinciali o territoriali in base alla prassi vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aree territoriali nelle quali si svolgerà la contrattazione\nterritoriale non potrà avere luogo quella aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i\nlivelli il rispetto delle regole di cui sopra, anche attraverso il ricorso alla\nprocedura di cui all'ultimo comma del successivo paragrafo \"Procedura di\nrinnovo degli accordi di secondo livello\", che prevede l'intervento delle\nAssociazioni nazionali contraenti al fine di dirimere la controversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cdel>Le parti confermano che nelle zone dove si attuerà la contrattazione\nterritoriale verrà adottata, previa verifica, una regolamentazione specifica\nper il settore degli inerti.\u003C\u002Fdel>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di secondo livello è prevista nello spirito dell'attuale\nprassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono titolari della negoziazione di secondo livello negli ambiti, per le\nmaterie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le\nstrutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le R.S.U.\ncostituite, da una parte, e le Aziende e gli Organismi territoriali\nriconosciuti da Confapi Aniem, dall'altra. Tenuti presenti i risultati e le\nvalutazioni degli incontri svolti tra le Parti a livello nazionale, le\ndirezioni degli stabilimenti che occupano almeno 20 dipendenti, determinati a\nnorma dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 25\u002F2007, forniranno annualmente alla\nRSU, su richiesta della stessa, con l'eventuale assistenza delle rispettive\nAssociazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)programmi di investimento che comportino significativi ampliamenti e\ntrasformazioni degli insediamenti esistenti, nuovi insediamenti e loro\nlocalizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino\nsignificative modificazioni alla organizzazione del lavoro e alla\noccupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo\nproduttivo al di fuori dello stabilimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)distribuzione del personale per categoria, per gruppi professionali di\nclassificazione, per tipologia di impiego e per sesso, andamento complessivo\ndegli orari di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e\nstraordinaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-green_trigger\">\u003Cp>e)progetti ed iniziative tesi al risparmio energetico e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)implicazioni derivanti dall'attività produttiva da specifiche normative\nregionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva ed ai\nrelativi riflessi sulle attività di cava e produzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>g)l'andamento dei parametri aziendali in riferimento al premio di\nrisultato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)indici di sicurezza e infortuni sul lavoro e attività formativa in\nmateria di sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso dell'incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli\ninvestimenti predetti sull'occupazione, sulle prospettive produttive e\nsull'ambiente di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 25\u002F2007 si applicano alle\ninformazioni ivi previste. Le informazioni che siano fornite espressamente in\nvia riservata sono soggette alla disciplina contenuta nell'art. 5 della legge\nmedesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I processi di delocalizzazione, di acquisizione e partecipazione a società\ndiverse dello stesso settore saranno oggetto di informazione tempestiva tra le\nparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpay\">\u003Ch3>Dichiarazione comune sulla lotta alle discriminazioni - parte comune\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono l'importanza che nei\nluoghi di lavoro i rapporti tra azienda e dipendenti e tra i dipendenti\nmedesimi siano ispirati ai principi di comune convivenza civile e di rispetto\nreciproco, nonché al rispetto della professionalità e dei diritti della\npersona. Le parti considerano inaccettabili ed intollerabili discriminazioni\nper ragioni di razza, religione, lingua e genere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, nell'ambito delle attività della CBMC, previste all'art. ...,\nviene affidato alla Commissione il compito di orientare la definizione e la\ndeclinazione del \"codice etico aziendale\" e di monitorarne sviluppo ed\napplicazione, nonché di valorizzare nell'ambito intersettoriale le buone\npratiche.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Commissione Bilaterale dei Materiali da Costruzione - parte comune\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sull'utilità di procedere a un ulteriore rafforzamento\ndel sistema di relazioni sindacali ed intersettoriale dei materiali da\ncostruzione, sulla base di quanto enunciato in Premessa, con la costituzione di\nuna Commissione Bilaterale del settore dei materiali da costruzione normato dal\npresente contratto (industria del cemento, dei lapidei e dei laterizi e\nmanufatti in cemento), denominata CBMC che assorba anche le funzioni tecnico,\npolitiche e di indirizzo a suo tempo affidate ai Comitati Paritetici Nazionali\n(CPN) ed all'Osservatorio presenti nei distinti tre CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Commissione Bilaterale dovrà essere formalmente costituita entro un\nmese dalla sottoscrizione del presente CCNL prevedendo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.i presupposti contrattuali, gli aspetti costitutivi, organizzativi e\nfunzionali, gli eventuali adempimenti propedeutici all'operatività della\nstessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.i compiti e l'individuazione delle materie di attribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, ferme restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le\nrispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni datoriali e delle\nOrganizzazioni sindacali dei lavoratori e nella consapevolezza dell'importanza\ndi relazioni industriali partecipate e continuative, indicano fin da ora che\nnella CBMC dovrà potersi concretizzare il confronto su conoscenze e su\nautonome valutazioni per tematiche suscettibili di incidere sulla situazione\ncomplessiva dei settori cui si applica il presente contratto, sia in termini di\noccasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità dei settori\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La CBMC, al momento della costituzione, sarà composta da 6 membri, tre\nrappresentanti le Organizzazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil\ne tre rappresentanti Confapi. La CBMC si riunirà, in via ordinaria, due volte\nl'anno e, in via straordinaria, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, su\nrichiesta di una delle due componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come sopra menzionato, i compiti e le attività il programma dei lavori\ndella CBMC riguarderanno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ed in linea\ncon quanto disposto dagli istituti contrattuali precedenti, i seguenti temi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il mercato del lavoro (in relazione alle normative introdotte a partire\ndalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive) e il sistema degli\nammortizzatori sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il welfare integrativo\u002Fgenerativo, il benessere organizzativo e la\nresponsabilità sociale d'impresa, la partecipazione dei lavoratori (al fine di\ndeterminare possibili posizioni condivise);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'andamento congiunturale dei settori anche con riferimento alle\nimportazioni e alle esportazioni dei prodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'approvvigionamento della materia prima e la normativa sulle cave e\nl'attività estrattiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'utilizzo dei combustibili non convenzionali e il risparmio energetico\ncon riguardo alla stima degli effetti indotti sull'occupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le possibilità di sviluppo del settore sia in termini di modalità di\nproduzione che di possibilità di impiego del prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes_newtech\">\u003Cp>•la formazione professionale sulla base di quanto convenuto all'art. 3\n(Formazione e crescita professionale - Fapi) e l'occupabilità nel settore\nanche nel contesto di impresa 4.0;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente\nesterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le\nproblematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive\ndell'Unione europea in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le pari opportunità e discriminazione di genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il monitoraggio degli andamenti occupazionali e delle tipologie\ncontrattuali presenti nelle Aziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•monitoraggio sull'andamento e copertura del secondo livello di\ncontrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•monitoraggio dell'evoluzione tecnologica (Impresa 4.0), del settore e sue\nricadute su riconversione, formazione, riqualificazione e occupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alfabetizzazione digitale di lavoratori ed imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•avvicendamento generazionale, attività di tutoraggio formativo,\nalternanza scuola lavoro;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale e le relazioni con il\nterritorio nel quale gravitano le attività industriali dei settori\nrappresentati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•linee di indirizzo e monitoraggio codici etici aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•linee guida banca ore solidale per secondo livello di contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di valorizzare nel più breve tempo possibile il contributo della\ncostituenda CBMC, le Parti affidano alla Commissione - quali primi argomenti di\nstudio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il Dossier sui fabbisogni formativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la riparametrazione per 12 aree dei livelli professionali dei tre\nsettori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'analisi e l'aggiornamento degli inquadramenti professionali e delle\ndeclaratorie dei settori ai quali si applica il presente ccnl, con particolare\nriferimento all'adeguatezza della descrizione dei profili, al rispetto parità\nuomo\u002Fdonna, alla mutata struttura produttiva dei settori rappresentati e alle\ninnovazioni tecnologiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Gli indirizzi per \"Codici Etici Aziendali\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione, una volta insediata, provvederà ad individuare un\ncalendario di temi e di appuntamenti per realizzare le analisi suddette e\nproporne alle Parti stipulanti gli esiti secondo i tempi che le parti stesse\nstabiliscono nel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti potranno inoltre esprimere autonome valutazioni sulle iniziative di\npolitica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La CBMC, per la sua attività, si avvarrà di dati forniti dalle Parti\nstipulanti o provenienti da istituzioni o enti pubblici ovvero da organismi\nspecializzati sulle specifiche materie, concordemente individuati e potrà\nesprimere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni della CBMC, in relazione alle materie all'esame, potranno\nprendere parte tecnici esterni (es. funzionari o tecnici di servizi pubblici,\ndocenti universitari, ecc.) preventivamente scelti dalle Parti stipulanti il\npresente ccnl.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DELLA BILATERALITA' - parte comune\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>La bilateralità prevista dagli Accordi Interconfederali e dai contratti\ncollettivi nazionali e regionali di categoria del Sistema di rappresentanza\nCONFAPI è un sistema a cui devono aderire tutte le imprese che applicano il\npresente CCNL, aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria, in\nquanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili ad\nintegrare la retribuzione globale di fatto e la normativa a tutela del\nlavoratore prevista all'interno dei contratti collettivi di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresentano un\ndiritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei\nconfronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla\nerogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.i trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per\ntutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli Accordi e\ncontratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale,\nper le PMI del sistema CONFAPI, laddove sottoscritti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003Cdel>a far data dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di\nrinnovo\u003C\u002Fdel>, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno\ncorrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo\naggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi, \u003Cdel>per ciascuna mensilità\u003C\u002Fdel> mensili\nper tredici mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento\naggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti\nretributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti,\nescluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e\nmantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo\nlavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2. In caso di lavoratori\nassunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente\nall'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il\ndivisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà\nriproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.per le imprese aderenti al sistema della bilateralità ed in regola con i\nversamenti, l'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al precedente punto\n3 è forfetariamente compreso nella quota di adesione e, pertanto non va\nversato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.\u003Cdel>a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno\nconseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base\ndegli Accordi e dei CCNL rinnovati ed in corso di rinnovo i cui contributi\nrappresentano una quota annua a carico delle aziende come di seguito\nindicato:\u003C\u002Fdel> Sono fatti salvi eventuali accordi, o regolamenti aziendali,\nsenza oneri a carico dei lavoratori concordati e operativi alla data del\n12.10.2016 che assicurino a tutti i lavoratori dell'azienda una copertura\ncomportante una contribuzione pari o superiore a quella prevista dal sistema\nbilaterale ENFEA\u002FCONFAPI e che garantisca prestazioni analoghe e\u002Fo equivalenti\na quelle previste da ENFEA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Così come già previsto dagli accordi di rinnovo del CCNL del\n27.02.2019, 24.01.2017 e 23.06.2017, le aziende che applicano il CCNL\nverseranno, secondo le modalità previste dall'Accordo Interconfederale del\n23.07.2012 e dall'Intesa Applicativa dello stesso e successive modifiche e\nintegrazioni, nonché secondo le disposizioni previste nell'ambito degli enti\nstessi, i contributi rispettivamente all'OPNC e all'ENFEA tramite modello F24\ncon i codici di versamento predisposti dall'Agenzia delle Entrate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi dovuti ad ENFEA e OPNC rappresentano una quota a carico delle\naziende come di seguito indicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ENFEA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Euro 4,5\u002Fmese x lavoratore a tempo pieno, x 12 mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Euro 4,25\u002Fmese x lavoratore part time fino a 20 ore, x 12 mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OPNC:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Euro 1,5\u002Fmese x lavoratore di azienda priva di RLS, x 12 mensilità \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Euro 0,5\u002Fmese x lavoratore di azienda con RLS interno, x 12 mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003Cdel>\u003Cp>a)\"Fondo Sicurezza PMICONFAPI\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*—18,00 euro annui (1,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun\nlavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la\nSicurezza Territoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*—6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun\nlavoratore dovuto dalle aziende con il RLS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)-\"Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*—6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun\nlavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell'apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*—3,00 euro annui (0,25 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun\nlavoratore part-time fino a 20 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)—\"Fondo Sostegno al reddito\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*—28,00 euro annui (2,33 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun\nlavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\"Osservatorio della contrattazione e del lavoro\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*—8,00 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun\nlavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle\nrelative articolazioni settoriali e territoriali l'introduzione e relativo\nsostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale\u002Fbacino\nnonché per la contrattazione territoriale di II livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*—12,00 euro annui (1,00 euro mensile per 12 mensilità) per ciascun\nlavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale)\nassorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7—a partire dalla data di sottoscrizione della presente Intesa le aziende\nche applicano il CCNL verseranno, secondo le modalità previste dall'Accordo\nInterconfederale del 23.07.2012 e dall'Intesa Applicativa dello stesso, nonché\nsecondo le disposizioni previste nell'ambito degli enti stessi, i contributi\nrispettivamente all'OPNC e all'ENFEA tramite modello F24 con i codici di\nversamento predisposti dall'Agenzia delle Entrate.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdel>\n\u003Ch2>UNIFICATO - ASSUNZIONI \u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Parte comune\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'assunzione dei lavoratori verrà effettuata in conformità alle norme di\nlegge e agli eventuali accordi interconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà per iscritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)la data di \u003Cdel>assunzione\u003C\u002Fdel> inizio rapporto e la sua durata se si\ntratta di lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)la tipologia del contratto di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)la categoria attribuita e le mansioni a cui normalmente il lavoratore deve\nattendere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)il trattamento economico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)la località dove potrà prestare servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)l'indicazione dell'applicazione del presente CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto dell'assunzione sarà fornita al lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la necessaria informativa sull'iscrizione a Fondapi e al Fondo di\nassistenza sanitaria integrativa ALTEA;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i moduli relativi al trattamento dei dati personali, ed ogni altra\nmodulistica prevista dagli obblighi di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-una copia del CCNL, anche in formato digitale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti\ndocumenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)carta d'identità o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)stato di famiglia, per il lavoratore capo famiglia, agli effetti degli\nassegni familiari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)eventuale titolo di studio, se richiesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)altri documenti richiesti da eventuali disposizioni contrattuali e di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre è facoltà dell'azienda richiedere al lavoratore il certificato\npenale di data non anteriore a tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà dichiarare la sua residenza e comunicare al datore di\nlavoro gli eventuali cambiamenti. L'azienda rilascerà al lavoratore ricevuta\ndei documenti che essa trattiene e che dovranno essergli restituiti all'atto\ndella cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>Inoltre il lavoratore, dopo dell'assunzione, dovrà essere sottoposto a\nvisita medica preventiva, come previsto dall'art.41 del D.Lgs 81\u002F2008,\neffettuata dal medico competente aziendale ove previsto, atta ad accertare\nl'idoneità fisica alla mansione o le eventuali prescrizioni cui il datore di\nlavoro dovrà tener conto nel D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi\naziendale); \u003Cdel>in via transitoria, fino al 31 dicembre 2008, tale visita\npreventiva potrà essere svolta anche prima dell'assunzione.\u003C\u002Fdel>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch2>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Parte comune\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\n\n\u003Cp>Le Parti, con la seguente normativa che ha validità a decorrere dal\npresente accordo, completano ed integrano la disciplina di legge\ndell'apprendistato professionalizzante per tutte le imprese che applicano il\npresente CCNL regolando tutti gli aspetti rinviati alla contrattazione\ncollettiva ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che l'apprendistato professionalizzante è un contratto di\nlavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei\ngiovani, in attuazione delle disposizioni vigenti, esso può essere instaurato\ncon i giovani di età non inferiore ai 18 anni ovvero a partire dal compimento\ndei 17 anni, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi\ndel D.Lgs. n. 226\u002F2005, e non superiore ai 29 anni ed è finalizzato alla\nqualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per\nl'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi del vigente CCNL, di\ndurata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore\na quello di inserimento e in ogni caso di durata non eccedente i 2 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare operai,\nintermedi, impiegati e quadri ed è ammesso per il conseguimento di qualifiche\ninquadrate dal 6° livello in su e tutte le relative mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata minima del contratto di apprendistato è di sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' fatto divieto di adibire i lavoratori apprendisti a lavoro a cottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata complessiva del contratto di apprendistato professionalizzante non\npotrà essere superiore a 36 mesi (18 mesi per il conseguimento delle\nqualifiche inquadrate al 6° livello).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento e il relativo trattamento economico sono così\ndeterminati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)nel primo periodo di apprendistato professionalizzante, non superiore a 12\nmesi: fino a due livelli sotto quello di destinazione finale con retribuzione\ncorrispondente a quella minima contrattuale (\u003Cdel>minimo tabellare, ex\nindennità di contingenze e EDR)\u003C\u002Fdel> del livello iniziale di inquadramento\n(\u003Cdel>per la Categoria 6° la retribuzione si riferirà alla Categoria\n7°)\u003C\u002Fdel>;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)nel secondo periodo, non superiore a 12 mesi: un livello sotto quello di\ndestinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima\ncontrattuale (\u003Cdel>minimo tabellare, ex indennità di contingenza e EDR\u003C\u002Fdel>)\nprevista per tale livello inferiore. Per il CCNL Lapidei, fa eccezione per la\nCategoria 6°, la cui retribuzione sarà quella prevista per il livello di\ndestinazione finale (categoria 6°);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)nel terzo ed ultimo periodo, per la durata residua: fermo l'inquadramento\ndi cui al secondo periodo di apprendistato, la retribuzione sarà\ncorrispondente a quella prevista per il livello di destinazione finale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di erogazione del premio di risultato, sotto qualsiasi forma, per\ngli apprendisti sarà riconosciuto il\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>90% di quanto previsto per il lavoratore di analogo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>CEMENTO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>Durata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>complessiva\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>Primo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>Secondo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>Terzo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>Area qualificata 2° livello Area specialistica 1°\n        livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>—\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>Area specialistica 2° e 3° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>Area concettuale 1° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>Area concettuale 2° e 3° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>Area direttiva 1° e 2° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>LAPIDEI\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>LIVELLI \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp>DURATA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>COMPLESSIVA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>MESI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>PRIMO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>PERIODO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>MESI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>SECONDO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>PERIODO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>MESI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"28\">\u003Cp>&nbsp;TERZOO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>PERIODO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>MESI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"28\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"28\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"28\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"28\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\">\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      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\u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>LATERIZI\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>Categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>Durata complessiva Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>Primo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>Secondo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>Terzo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>periodo Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>AS-ASQ\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>CS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp>E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"134\">\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"99\">\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai\nseguenti principi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)forma scritta del contratto stipulato tra le parti contraenti, indicante\nla durata del periodo di apprendistato e l'eventuale periodo di prova,\ncontenente l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano\nformativo individuale, nonché dell'eventuale qualifica che potrà essere\nacquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della\nformazione aziendale od extra-aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)possibilità per le parti contraenti di recedere dal rapporto di lavoro al\ntermine del periodo di apprendistato, con un preavviso in forma scritta di 15\ngiorni dal termine del contratto medesimo, ai sensi di quanto disposto\ndall'articolo 2118 del codice civile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del\ndiritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato\nprofessionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata prevista per\nl'apprendistato professionalizzante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)i periodi di apprendistato professionalizzante prestati presso più datori\ndi lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di\napprendistato purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e si\nriferiscano alle stesse attività e mansioni nel rispetto del limite massimo di\ndurata prevista per l'apprendistato professionalizzante. L'apprendista, al fine\ndel riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente\nprestati presso altre aziende, dovrà documentare, all'atto dell'assunzione, i\nperiodi di apprendistato già compiuti e le ore e le modalità della formazione\neffettuata. Nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del\ncontratto, il datore di lavoro dovrà registrare l'esperienza di apprendistato\nsu idonea documentazione (Libretto formativo del cittadino\u002FDichiarazione di\nPercorso Formativo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato\nin assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero complessivo di apprendisti che possono essere assunti,\ndirettamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione\nautorizzate, non può superare il rapporto di tre a due rispetto alle\nmaestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro;\ntale rapporto non può superare il 100% per in datori di lavoro che occupano un\nnumero di lavoratori inferiori a dieci unità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con\ncontratto di somministrazione a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori\nqualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre\npuò assumere apprendisti in numero non superiore a tre. L'assunzione di nuovi\napprendisti, come previsto dall'art. 2 commi 3bis e 3 ter del D.lgs 167\u002F2012,\ncome integrati da quanto disposto dall'art. 1 comma 16 lettera d e comma 19\ndella legge 92\u002F2012, è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro\ncon contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei trentasei mesi precedenti la\nnuova assunzione, di almeno il 51% degli apprendisti dipendenti dallo stesso\ndatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per\nrecesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per\ngiusta causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non sia rispettata la predetta percentuale è consentita\nl'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati,\novvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti\npregressi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui ai commi precedenti\nsono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di\ncostituzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova degli apprendisti sarà al massimo di durata uguale a\nquella prevista dal CCNL per la categoria a cui l'apprendista è destinato.\nDurante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal\ncontratto senza obbligo di preavviso e di indennità, con il solo pagamento\nall'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova sarà computato agli effetti sia del periodo di\napprendistato, sia dell'anzianità presso l'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del\ncontratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di\nrecesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a\ntempo indeterminato con attribuzione della qualifica professionale oggetto del\ncontratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione dell'apprendista non potrà comunque superare, per effetto\ndelle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore non\napprendista di analogo livello. Anche la retribuzione del lavoratore il cui\nrapporto di lavoro sia stato convertito da apprendistato in rapporto di lavoro\na tempo indeterminato, continuando godere per un periodo successivo alla data\ndi conversione di un diverso e più favorevole regime contributivo, non potrà\nsuperare, per tutto il periodo agevolato, la retribuzione netta del lavoratore\nnon apprendista di analogo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di apprendistato, al lavoratore che abbia conseguito\nla qualificazione, l'anzianità di servizio maturata durante il periodo stesso\nsarà considerata utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di\nanzianità nella categoria conseguita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, dal conseguimento di tale categoria il lavoratore percepirà gli\naumenti periodici di anzianità biennali maturati. La frazione di biennio sarà\nconsiderata utile per la maturazione di quello successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà\ncomputato nell'anzianità di servizio oltre che per i fini degli istituti\nprevisti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati\ndal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il preavviso di dimissioni o licenziamento è quello previsto per la\ncategoria di destinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda corrisponderà all'apprendista, in occasione della ricorrenza\nnatalizia, una tredicesima mensilità ragguagliata a 174 ore della retribuzione\nglobale di fatto Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro\ndurante il corso dell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi\ndell'ammontare della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio\nprestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene\nconsiderata a questi effetti come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista ha diritto per ogni anno di sevizio ad un periodo di riposo\ncon decorrenza della retribuzione pari a quattro settimane. La risoluzione del\nrapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto delle ferie maturate.\nIn caso di risoluzione in caso del corso dell'anno il lavoratore non in prova\nha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di sevizio prestati, considerando\ncome mese intero la frazione dei mesi superiori ai 15 giorni. Per quanto\nriguarda il trattamento economico in caso di malattia e infortuni degli\napprendisti si applicano le disposizioni contenute nell'art.del presente CCNL\nin relazione alla categoria di appartenenza dell'apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza in caso di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio\nsuperiore a 45 giorni, il contratto sarà prolungato per un periodo pari alla\ndurata dell'assenza. I lavoratori con contratto di apprendistato sono esclusi\ndal computo dei limiti numerici previsti dalla legge e dal presente CCNL per\nl'applicazione di particolari normative ed istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istituto dell'apprendistato trova applicazione ed è pertanto agibile\ndalla data di stipula del presente accordo. Per quanto non previsto\nespressamente valgono le norme del presente CCNL in quanto applicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iprincipi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una\nuniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione\ndell'apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione professionalizzante si caratterizza per essere un percorso,\nintegrato nell'attività lavorativa, personalizzato sulla base delle conoscenze\ndi partenza dell'apprendista e delle competenze tecnico-professionali e\nspecialistiche da conseguire (standard professionali di riferimento).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che gli standard professionali di riferimento sono\nquelli risultanti dai sistemi di classificazione e di inquadramento del\npersonale e\u002Fo delle competenze professionali individuate dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore annue, come\nregolamentato dalla normativa vigente in materia e dall'accordo stato regioni\ndel 21 dicembre 2011, comprensive della formazione teorica dedicate al piano\nformativo individuale del lavoratore in coerenza del profilo formativo relativa\nalla qualificazione da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IImonte ore dedicato alla formazione sulla sicurezza sul lavoro sarà di 40\nore, comprensivo delle 16 ore di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>formazione in ingresso di cui all'art., modulato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-24 ore sicurezza da effettuarsi nella fase iniziale del rapporto di\nlavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-8 ore da effettuarsi nel secondo anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-8 ore da effettuarsi nel terzo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione in materia di sicurezza sul lavoro sarà erogata e certificata\ndall'ente bilaterale OPNC, anche attraverso appositi accordi con le scuole\nedili o altri enti di formazione territoriali competenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>Ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. e) del TU, le parti si riservano di\nverificare la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli\napprendisti per il tramite del fondo paritetico interprofessionale - FAPI.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Tutor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza\ndel tutor\u002F referente aziendale nominativamente indicato nel PFI, in possesso di\nadeguata professionalità ed esperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor\u002Freferente aziendale gestisce l'accoglienza nel contesto lavorativo\ne favorisce l'inserimento e l'integrazione dell'apprendista in azienda,\ncontribuisce alla definizione del PFI, verifica la progressione\ndell'apprendimento e attesta, anche ai fini dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n.\n167\u002F2011, il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione\ndell'attività formativa, allegata al presente contratto. Tale scheda sarà\nfirmata anche dall'apprendista per presa visione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor potrà essere lo stesso datore di lavoro nelle aziende fino a 10\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Piano Formativo Individuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Come disposto dall'art. 2, comma 2, lett. a) D.L. 76\u002F2013, convertito in L.\n99\u002F2013, il PFI è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per\nl'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI definito\ndall'A.I. del 20\u002F04\u002F2013 il percorso formativo del lavoratore in coerenza con\ngli standard professionali di riferimento relativi alla qualifica a fini\ncontrattuali da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde\nvalutazione dell'apprendista, dell'impresa e del tutor aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo caso il lavoratore sarà assistito dalle R.S.U. o dalle OO.SS. dei\nlavoratori competenti per territorio. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente CCNL si danno reciprocamente atto che,\nqualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per\nl'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno\ntempestivamente per una valutazione congiunta e per i conseguenti\nadempimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto\ndella disciplina della Regione ove l'impresa ha la propria sede legale (art. 2,\ncomma 2, lett. c) D.L.76\u002F2013, conv. L.99\u002F2013)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Informazione Enti Paritetici\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il servizio inerente le iniziative per lo sviluppo dell'apprendistato -\n\"Diritto alle prestazioni della bilateralità\", previsto dall'Accordo\nInterconfederale del 23 luglio 2012 e dalla relativa Intesa Applicativa del 28\ndicembre 2012, è gestito tramite l'ENFEA che è chiamato ad operare per la\nraccolta dei Piani Formativi Individuali e la validazione degli stessi rispetto\nalla coerenza con i modelli previsti dal c.c.n.l. nonché per la formazione sia\ndell'apprendista che del tutor aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Nota a verbale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ferme restando le attuali disposizioni contrattuali, si rimanda alle norme\ndi legge in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali modifiche della legislazione vigente, che non prevedano una fase\ndi contrattazione, verranno automaticamente recepite nella presente parte che\nsi intenderà conformemente adeguata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>ART. 3bis - Apprendistato per la qualifica e il diploma\nprofessionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato\ndi specializzazione tecnica e apprendistato di alta formazione e ricerca -\nparte comune\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono regolamentati dagli artt. 41-42-42 e 45 del D. Lgs. 81\u002F2015 ed\nall'Accordo interconfederale tra Confapi - CGIL, CISL e UIL del 22 dicembre\n2016, che qui si intende espressamente richiamato e a cui integralmente si\nrimanda e che viene inserito in allegato al presente CCNL. (ALLEGARE)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch2>FORMAZIONE PROFESSIONALE FAPI- UNIFICATO \u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Parte comune\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti riconoscono concordemente l'importanza strumento\nessenziale per la valorizzazione del capitale umano personale, per\nl'adeguamento delle professionalità alle mutate necessità delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti individuano, nel rispetto delle reciproche competenze e\nresponsabilità, l'opportunità di indicare linee di indirizzo per le esigenze\nformative del settore da armonizzarsi con le esigenze individuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sensibilizzare ed incentivare le imprese alla valorizzazione delle risorse\numane come strumento di competitività delle imprese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere e valorizzare la professionalità attraverso l'acquisizione di\nconoscenze specifiche in grado di rispondere alle esigenze di innovazione\ntecnologica di processo produttivo e di prodotto, di organizzazione del lavoro,\nlegislative e di salute e sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-incentivare i lavoratori nell'accrescimento delle competenze professionali,\nrelazionali e trasversali al fine di rispondere alle esigenze del settore e\nprevenire l'obsolescenza delle competenze professionali possedute\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Predisporre adeguati moduli formativi per il coinvolgimento dei giovani nel\npercorso propedeutico all'inserimento nel settore utilizzando anche forme di\napprendimento attraverso l'apprendistato e alternanza scuola lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-predisporre appositi progetti che si prefiggano di avvicinare la domanda e\nl'offerta sul mercato del lavoro anche con riferimento ai lavoratori\nstranieri \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-predisporre linee guida che favoriscano l'intreccio fra le varie\npossibilità formative sia a domanda individuale sia quella derivante da piani\nformativi aziendali, attraverso la definizione del catalogo dell'offerta\nformativa di settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riqualificare il personale per contribuire al superamento di situazioni di\ndifficoltà di mercato e al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di\ninadeguatezza professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, riferendosi alle previsioni di leggi e degli accordi\ninterconfederali in materia di formazione professionale, intendono\nconcordemente delineare le modalità di rapporto con il fondo FAPI per la\nformazione continua interprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ipiani formativi concordati con le parti sociali dovranno essere predisposti\nin sede aziendale concordemente con le RSU o ove assenti con le parti\nfirmatarie del presente CCNL a livello territoriale e particolare attenzione\ndovrà essere posta alla materia di igiene, salute, sicurezza e ambiente,\nsecondo le modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Nota a verbale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A tal fine, in coerenza con le materie ed i compiti previsti per la CBMC,\nviene affidato alla commissione il compito di costituire il \"Dossier sulla\nformazione nei settori rappresentati\", raccogliendo dalle aziende copia dei\npiani di formazione concordati, anche al fine di proporre alle realtà di\nimpresa meno strutturate le esperienze acquisite, se del caso rimodulate alle\nspecifiche esigenze formative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIDossier sulla formazione sarà realizzato nel rispetto delle normative\nnazionali e comunitarie in materia di tutela della \"privacy\", e non potrà\nessere oggetto di diffusione, nemmeno parziale, al di fuori dei settori a cui\nsi applica il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' altresì affidato alla commissione il compito di monitorare l'evoluzione\ndella normativa in materia di formazione professionale, a livello comunitario,\nnazionale e regionale, al fine di tenere aggiornate le Parti sulle opportunità\ndi finanziamento, e l'eventuale introduzione e sviluppo di nuovi strumenti di\nformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisita la normale operatività, la commissione tecnica potrà essere\ninvestita dalle Parti di ulteriori compiti in materia di formazione\nprofessionale, quali ad esempio lo studio di linee guida per un piano di\nformazione di base destinato agli addetti dei settori a cui si applica il\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I piani formativi oltre a prevedere percorsi e metodologie funzionali agli\nobiettivi formativi sopra citati, devono includere moduli specifici finalizzati\nallo sviluppo della responsabilità sociale dell'impresa. Dovranno inoltre\nprevedere nelle modalità di svolgimento le forme della partecipazione dei\nlavoratori e contemperare l'utilizzazione di tutti gli strumenti legislativi e\ncontrattuali a partire dai congedi formativi e ai permessi connessi al diritto\nallo studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti data la particolare importanza della formazione professionale\ndefiniranno entro tre mesi dalla stipula del CCNL le modalità per lo\nsvolgimento dell'attività inerente alla Formazione Professionale all'interno\ndel CPN anche attraverso l'istituzione di un gruppo di lavoro ristretto che\nprodurrà le sintesi al Comitato per le necessarie deliberazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato\n- Parte comune\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>A)LAVORO A TEMPO DETERMINATO \u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Apposizione del termine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti si richiamano all'art. 19, comma 1, del D. Lgs. 81\u002F2015\ncome modificato dalla LEGGE 9 agosto 2018, n. 96, Conversione in legge, con\nmodificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, che prevede la\npossibilità di apporre un termine al contratto di lavoro subordinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quindi, come previsto dal comma 1 dell'articolo 19 del D.Lgs. 81\u002F2015 e\ns.s.m.al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di\ndurata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata\nsuperiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di\nalmeno una delle seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)esigenze temporanee e oggettive, estranee all'orinaria attività, ovvero\nper esigenze di sostituzione di altri lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non\nprogrammabili dell'attività ordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sottoscrizione di un contratto di durata superiore a dodici mesi\nin assenza delle condizioni di cui sopra, il contratto si trasforma in\ncontratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency_max\">\u003Ch3>Limiti quantitativi - Esenzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero\ncon contratto di somministrazione a tempo determinato e indeterminato non puo'\neccedere complessivamente il 20 per cento della media del numero dei lavoratori\na tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno\ndi stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale\nall'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di\ninizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul\nnumero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della\nstipulazione del contratto di lavoro. E' in ogni caso esente da limiti\nquantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui\nall'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti\ndisoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non\nagricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto\nsvantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE)\nn. 651\u002F2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto\ndel Ministro del lavoro e delle politiche sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali deroghe alle percentuali quantitative saranno definite tra le\nparti in sede di secondo livello di contrattazione\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Durata massima - Deroghe\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, del D.Lgs.\n81\u002F2015, si conviene che la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato\nintercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto\ndi una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di\npari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione\ntra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro (24) mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di\nmissione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti\ntra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo\ndeterminato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di\nun unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma\nin contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Disciplina del rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In applicazione del principio di non discriminazione, stabilito dall'art. 25\ndel D.Lgs. n° 81\u002F2015, al prestatore di lavoro con contratto a tempo\ndeterminato spettano tutti gli istituti di retribuzione diretta, indiretta e\ndifferita - proporzionati alla durata del contratto medesimo - in atto\nnell'Azienda per i lavoratori a tempo indeterminato inquadrati nello stesso\nlivello di classificazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con\ncontratto a tempo determinato spettano tutti i trattamenti previsti dal\npresente contratto collettivo ed ogni altro trattamento in atto in azienda, che\nsiano compatibili con la natura del contratto a termine, in proporzione al\nperiodo lavorativo prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ilavoratori con contratto a tempo determinato saranno formati in modo\nsufficiente ed adeguato in materia di salute e sicurezza, con particolare\nriferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione\ndel posto, previa informativa alla R.S.U., la stipula del contratto può\navvenire con il necessario anticipo per consentire il passaggio delle\nconsegne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in\ncongedo di maternità, paternità o parentale può essere anticipata fino a due\nmesi prima dell'inizio del congedo, secondo quanto previsto dall'art. 4,\nsecondo comma, del D.Lgs. n. 151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia e infortunio non sul lavoro, la conservazione del posto\nper i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata ad un\nperiodo massimo pari ad un quarto della durata del contratto e comunque non si\nestende oltre la scadenza del termine apposto al contratto. L'integrazione\neconomica a carico dell'Azienda cessa con l'esaurimento del periodo di\nconservazione del posto ai sensi del comma precedente ovvero con il cessare\ndell'indennità economica da parte dell'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione Aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà la\nR.S.U. o, in mancanza, le OO.SS. territoriali, sull'andamento delle assunzioni\neffettuate con contratto a tempo determinato nell'arco del periodo considerato,\ncon particolare riferimento alle dimensioni quantitative ed alle tipologie di\nattività interessate rispetto ai fabbisogni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese informeranno i lavoratori operanti a tempo determinato dei posti\nvacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell'ambito\ndell'unità produttiva di appartenenza. Tali informazioni possono essere\nfornite anche mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato, o di successiva assunzione\na tempo indeterminato di lavoratore già impiegato a termine, si terrà conto\ncomplessivamente di tutti i periodi di lavoro effettuati dal lavoratore presso\nil medesimo datore di lavoro, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, ai\nfini dell'applicazione delle discipline di cui agli aumenti periodici\nd'anzianità e alla mobilità professionale, purché non interrotti da periodi\ndi non lavoro superiori a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono, in attuazione della deroga accordata dall'art. 21,\ncomma 2, del D.Lgs. n° 81\u002F2015, di applicare a tutti i contratti a termine,\nintervalli temporali di 5 giorni per i rapporti a termine con durata fino a 6\nmesi e di 10 giorni per i rapporti a termine con durata superiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le Parti convengono l'assenza di intervalli temporali nei casi di\ncontratti a termine stipulati per ragioni di carattere sostitutivo (quali ad\nesempio, a mero titolo esemplificativo, di lavoratrici in maternità, ferie,\nmalattia, ecc..).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell'art.21, comma 2, del D.Lgs. n° 81\u002F2015,\noltre alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e\nsuccessive modifiche e integrazioni, le Parti concordano che sono attività\nstagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di\nintensificazione dell'attività lavorativa in determinati e limitati periodi\ndell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'individuazione della stagionalità così definita, nonché la\ndeterminazione dei periodi di intensificazione dell'attività produttiva, che\nnon possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell'arco dell'anno\nsolare, saranno concordate dalla Direzione aziendale con la Rappresentanza\nsindacale unitaria d'intesa con le strutture territoriali delle Organizzazioni\nsindacali stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Diritti di precedenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>IIlavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso\nla stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore\na 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato\neffettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi alla scadenza del\ncontralto a termine con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione\ndei rapporti a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al Capo III del Decreto\nLegislativo n. 151\u002F2001, e successive modificazioni, usufruito nell'esecuzione\ndi un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre\na determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto\ndi precedenza. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, il diritto\ndi precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di\nlavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già\nespletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività\nstagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo\ndeterminato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività\nstagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza deve essere obbligatoriamente richiamato nel\ncontratto di assunzione, \u003Cdel>e può essere esercitato a condizione che il\nlavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di\nlavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fdel>.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data\ndi cessazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>B)CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il contratto di somministrazione a tempo determinato è disciplinato dalla\nlegge e dalle seguenti disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine inizialmente posto può essere prorogato con il consenso del\nlavoratore e per atto scritto nei casi e per la durata prevista dal contratto\ncollettivo applicato dal somministratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede aziendale, tra Direzione e R.S.U. verranno individuati criteri e\nmodalità per la determinazione e la corresponsione del premio di risultato ai\nlavoratori con contratto di somministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come previsto dall'art. 36, comma 3, del D.Lgs. n° 81\u002F2015 ogni 12 mesi\nl'azienda utilizzatrice, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale\nalla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alla RSU o, in mancanza,\nagli organismi territoriali di categoria firmatari del CCNL il numero dei\ncontratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la\nqualifica dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sostituzione di lavoratori assenti per congedi parentali,\naspettative, la stipula del contratto può avvenire con il necessario anticipo\nper consentire il passaggio delle consegne, previa informazione alla R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Limiti numerici (normativa comune alle lettere A) e B) di cui\nsopra.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione Aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà la\nR.S.U. dell'andamento delle assunzioni effettuate con contratto a termine e dei\ncontratti di lavoro di somministrazione a tempo determinato utilizzati\nnell'arco del periodo considerato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione Aziendale periodicamente informerà la R.S.U. dei contratti a\ntermine stipulati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Nota a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ovunque ricorra nel testo del presente articolo la citazione del Decreto\nLegislativo n° 81\u002F2015 il riferimento si intende al testo vigente dopo le\nmodifiche apportate dalla Legge 9 agosto 2018 n° 96 (conversione in legge del\nc.d. Decreto Dignità).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Rapporto di lavoro a tempo parziale - parte comune\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il rapporto a tempo parziale (part time) è disciplinato dal D.Lgs. 81\u002F2015\ne successive modifiche e comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad\norario inferiore rispetto a quello ordinario stabilito dal presente contratto e\npuò essere di tipo orizzontale, verticale o misto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>L'instaurazione del rapporto di lavoro a part-time avverrà con atto\nscritto, nel quale saranno precisati l'orario di lavoro — con riferimento al\ngiorno, alla settimana, al mese, all'anno — e gli altri elementi previsti dal\npresente contratto per il rapporto a tempo pieno; il periodo di prova eventuale\npotrà essere prolungato in proporzione alla minore durata dell'orario di\nlavoro concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti contrattuali, extra\ncontrattuali e di legge saranno proporzionati all'orario di lavoro\nconcordato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Secondo quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4 del D.Lgs 81\u002F2015, i\nlavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta\ncapacità lavorativa, anche a causa delle terapie salvavita, certificata\nsecondo le vigenti norme di legge, hanno diritto, a richiesta, alla\ntrasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale\n(verticale, orizzontale o misto). Nella stessa ipotesi il rapporto di lavoro a\ntempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo\npieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più\nfavorevoli per il prestatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i\ngenitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il\nlavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e\npermanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi\ndell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è\nstata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con\nnecessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti\nquotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al\ndecreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento\nordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta\nla priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a\ntempo parziale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio\nconvivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente\naffetto da gravi disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio\n1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di\nlavoro da tempo pieno a tempo parziale. Agli stessi soggetti dei due commi\nprecedenti, inoltre, sarà concessa su richiesta la trasformazione a lavoro\nparziale per la durata di un anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiesta della lavoratrice madre e del lavoratore padre, fino a\ntre anni di età del bambino, sarà concesso un part time reversibile della\ndurata di un anno, prorogabile fino a un massimo di tre, a condizione che\nl'altro genitore non goda già delle medesime agevolazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La trasformazione da tempo pieno a part-time, o viceversa, dei rapporti di\nlavoro in atto deve avvenire con il consenso delle Parti le quali possono\nstabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario che comunque\ndeve avvenire qualora il lavoratore lo richieda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in forza con rapporto a part-time che ne facciano richiesta\nsarà data la priorità rispetto ai nuovi rapporti che si costituiscano a tempo\npieno per lo svolgimento delle loro stesse mansioni; ciò vale anche per il\ncaso contrario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale, tra Direzione aziendale e RSU, potrà essere stabilito\nil numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo\nparziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla possibilità di richiedere la trasformazione da tempo\npieno a tempo parziale, e viceversa, l'azienda consulterà preventivamente la\nRSU o, in mancanza, le OO.SS. territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previo accordo scritto tra azienda e lavoratore possono essere previste\nclausole elastiche (relative alla variazione della collocazione temporale della\nprestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della prestazione\nlavorativa). Per la sottoscrizione delle clausole elastiche il lavoratore\npotrà farsi assistere da un componente della R.S.U., indicato dal lavoratore\nmedesimo e l'eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi\ndel giustificato motivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa e della\ncollocazione temporale, devono essere comunicate con un preavviso di almeno 5\ngiorni lavorativi e comportano una maggiorazione del 10% dello stipendio o\nsalario relativa alle ore prestate in più.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le clausole di cui al comma precedente possono essere modificate o\ntemporaneamente sospese, a richiesta di una delle parti, con il consenso di\nentrambe e per atto scritto, ferma restando la facoltà per il lavoratore di\nfarsi assistere da un componente della RSU da egli indicato e\u002Fo dalle OO.SS.\nterritoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>UNIFICATO - BANCA ORE \u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Parte comune\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Si conviene la istituzione di una Banca ore individuale operante dal\n1.1.2000 in cui confluiscono, al 1° gennaio di ogni anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i permessi di R.O.L. eventualmente non fruiti entro l'anno di\nmaturazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le ore a fronte delle ex festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus\nDomini, SS Pietro e Paolo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cdel>c)eventuali ore di prestazioni straordinarie\u003C\u002Fdel>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ipermessi confluiti nella Banca ore individuale saranno fruiti da parte del\nlavoratore entro l'anno successivo previo preavviso di almeno 48 ore e\ncompatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al 31 dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che\nrisultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a\nquel momento (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di\ncontingenza, E.D.R., eventuali aumenti periodici di anzianità, ex premio di\nproduzione e, per i cottimisti, la percentuale minima di cottimo). Su richiesta\ndel singolo lavoratore le predette ore potranno essere fruite entro i sei mesi\ndell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso\ngli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo\ncontributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della\nloro effettiva liquidazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono fatti salvi eventuali accordi aziendali e territoriali, di miglior\nfavore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>LAVORO STRAORDINARIO - Parte comune\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Ai fini della corresponsione delle maggiorazioni contrattuali è considerato\nlavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali, salvo\nderoghe ed eccezioni previste dalla legge e salvo quanto previsto per i\nlavoratori discontinui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali\nconsuetudini o accordi locali. È considerato lavoro notturno, ai soli fini\nlegali ed in conformità con il D.lgs n. 66\u002F2003 - e delle maggiorazioni\ncontrattuali, quello effettuato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 del mattino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cp>In riferimento al D.Lgs n. 66\u002F2003 si considera lavoro notturno ai fini\nlegali quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e\nle ore 5 alle condizioni richiamate dal decreto stesso, ferme restando le\nesclusioni indicate dall'art. 11, 2° comma, del citato Decreto (donne\ndall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di\netà del bambino, la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre\nanni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente di età stessa, la\nlavoratrice o il lavoratore che sia affidataria di un figlio convivente di età\ninferiore ai dodici anni, la lavoratrice che abbia a proprio carico un soggetto\ndisabile ai sensi della legge 05 Febbraio 1992, n. 104, e successive.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>È considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni di domenica o nei\ngiorni compensativi di riposo settimanale o nelle ricorrenze festive previste\ndall'articolo sui giorni festivi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>IIricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e dovrà\nessere motivato da esigenze indifferibili, di durata temporanea e tali da non\nconsentire un correlativo ampliamento degli organici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di là dei casi previsti dal comma precedente, eventuali ipotesi di\nlavoro straordinario saranno concordate preventivamente tra l'azienda e la\nR.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda comunicherà periodicamente e comunque non oltre il semestre alla\nR.S.U. i dati consuntivi del complesso delle ore di lavoro straordinario\neffettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo si\neffettuano nei limiti previsti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sottoindicate percentuali di maggiorazione saranno applicate sulla\nretribuzione oraria ottenuta dividendo la retribuzione mensile del lavoratore -\nintesa come paga base minimo tabellare eventuale superminimo, ex indennità di\ncontingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità) per il numero\nfisso 175 e 174 e, per i cottimisti, anche sulla percentuale minima\ncontrattuale di cottimo Le percentuali di seguito riportate non sono\ncumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria si determina secondo il disposto dell'art\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la retribuzione sia composta in tutto o in parte di elementi\nvariabili (provvigioni, interessenza, ecc.) si prenderà per base la parte\nfissa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"225\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>\u003Cstrong>CEMENTO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>\u003Cstrong>LAPIDEI\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp>\u003Cstrong>LATERIZI\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"225\">\u003Cp>lavoro straordinario diurno: (oltre le 40 ore\n        settimanali)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>23%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp>30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"225\">\u003Cp>lavoro notturno non compreso in turni avvicendati:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp>35%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"225\">\u003Cp>lavoro notturno a carattere continuativo (guardiania,\n        custodia, pulizia locali) non compreso in turni avvicendati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>25%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"225\">\u003Cp>Lavoro notturno in turni avvicendati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>25%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp>20%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"225\">\u003Cp>lavoro straordinario notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>40%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"225\">\u003Cp>lavoro ordinario in giorni festivi Lavoro festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>40%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp>45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"225\">\u003Cp>lavoro straordinario festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"225\">\u003Cp>lavoro straordinario festivo notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp>60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"225\">\u003Cp>lavoro festivo ordinario notturno:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>40%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"225\">\u003Cp>lavoro straordinario effettuato nel 6° giorno:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>40%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"225\">\u003Cp>Festivo con riposo compensativo:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>12%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"225\">\u003Cp>Diurno in turni avvicendati:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp>4%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"225\">\u003Cp>Lavoro festivo notturno non in turni:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"225\">\u003Cp>Lavoro notturno per addetti a lavoro notturno:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp>6%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>CEMENTO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>CEMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori discontinui, il lavoro effettuato oltre l'orario\ngiornaliero assegnato nonché il lavoro supplementare di cui alla tabella\ndell'arte. verrà compensato con la maggiorazione: del 18 per cento se diurno,\ndel 35 per cento se notturno, del 45 per cento se festivo o festivo\nnotturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le prestazioni domenicali previste dalla legge con spostamento ad altro\ngiorno del riposo settimanale, si corrisponderà, per il lavoro prestato di\ndomenica, la retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per\nlavoro festivo calcolata come sopra indicato sempreché l'Azienda abbia\ncomunicato, prima dell'inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo,\nassegnato in sostituzione della domenica. Il giorno di riposo compensativo,\nassegnato in sostituzione, dovrà cadere nel corso della settimana\nsuccessiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali prestazioni, effettuate anche nel giorno del riposo assegnato\nin sostituzione della domenica, daranno luogo alla corresponsione della\nretribuzione globale di fatto con la maggiorazione di straordinario festivo\ncalcolata come sopra indicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che venga occasionalmente ed improvvisamente richiesto di una\nprestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento,\navendo ultimato il suo orario normale, sarà corrisposto, oltre la retribuzione\nper la durata della prestazione stessa con la relativa maggiorazione prevista\ndal presente articolo, l'importo di due ore di retribuzione (minimo tabellare,\neventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti\nperiodici di anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale\ndi cottimo), se la prestazione viene effettuata nelle ore diurne (dalle 6 alle\n22), e di quattro ore, se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne\n(dalle 22 alle 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La suddetta indennità sarà corrisposta nella misura indicata, tenendo come\npunto di riferimento l'ora in cui è richiesto l'inizio della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>LATERIZI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>OPERAI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'industria dei laterizi, per le categorie degli infornatori e\nsfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni\na mano, previo accordo con la R.S.U., le aziende hanno la facoltà di\ndeterminare, agli effetti della maggiorazione, l'inizio ed il termine\ndell'orario notturno, anticipandolo, al massimo, alle ore 20 e fino alle ore\n4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione per lavoro supplementare, straordinario,\nnotturno e festivo sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)lavoro straordinario 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)lavoro notturno in turni avvicendati 20%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)lavoro diurno in turni avvicendati 4%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)lavoro notturno non in turni 35%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)lavoro notturno straordinario 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)lavoro festivo 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)lavoro festivo straordinario 55%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)lavoro festivo notturno non a turni 67%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)lavoro festivo notturno straordinario 75%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)lavoro supplementare 27%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)lavoro supplementare festivo 52%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)lavoro supplementarenotturno 47%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)lavoro supplementare festivo notturno 72%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)lavoro domenicale con riposo compensativo 23%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, nell'ambito del lavoro di semplificazione ed armonizzazione del\npresente CCNL unificato, attribuiscono alla Commissione bilaterale dei\nmateriali da costruzione il compito di uniformare la disciplina del lavoro\nstraordinario, festivo e notturno, ivi inclusa l'unificazione delle percentuali\ndi maggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Ch2>UNIFICATO -Tutela della maternità e paternità - Parte comune\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene alla tutela della maternità e della paternità si fa\nriferimento alle norme di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla lavoratrice assente in congedo obbligatorio di maternità, nei due mesi\nprima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, o, in caso di diversa\nopzione, per il mese precedente il parto e per i quattro mesi successivi, sarà\ncorrisposta l'intera retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di\nassenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più\nfavorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello stabilito dalla\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali\ncon quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di\nassorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione del congedo parentale facoltativo può essere frazionata anche\nin unità orarie, rispettando le necessità organizzative aziendali,\nprogrammandone preferibilmente l'utilizzo a inizio o fine turno o pausa\npranzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>Nel caso in cui nel corso del periodo d'interruzione del servizio per\ngravidanza o puerperio intervenga malattia, si applicano le disposizioni di cui\nalla relativa regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la\nmalattia stessa, sempre ché dette disposizioni risultino più favorevoli alla\nlavoratrice. L'assenza per gravidanza e puerperio, nei limiti del periodo di\nastensione obbligatoria dal lavoro, non interrompe la maturazione\ndell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, festività, tredicesima\nmensilità, trattamento di fine rapporto).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>UNIFICATO - MALATTIA - Parte comune\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire all'azienda stessa di provvedere in tempo utile agli\nadattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari, l'assenza\ne la prosecuzione d'assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro deve\nessere comunicata, anche telefonicamente, all'azienda prima dell'inizio\ndell'orario di lavoro del lavoratore interessato, salvo i casi di comprovato\nimpedimento e sempre che l'azienda sia in condizione di ricevere la\ncomunicazione. Nel caso in cui l'azienda non sia in condizione di ricevere la\ncomunicazione, questa deve essere effettuata, anche telefonicamente, entro 3\nore dall'inizio del normare orario, salvo il caso di giustificato\nimpedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, in caso di\ntrasmissione telematica del certificato di malattia, il lavoratore adempie agli\nobblighi contrattuali relativi alla documentazione dell'assenza comunicando al\ndatore di lavoro, entro due giorni, via telefax, tramite posta elettronica o\nvia sms o attraverso le diverse modalità esse a disposizione a livello\naziendale, il numero di protocollo del certificato di malattia rilasciato dal\nmedico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia\nper qualsiasi motivo quale, a mero titolo esemplificativo, problemi tecnici di\ntrasmissione, insorgenza dello stato patologico all'estero, il lavoratore,\nprevio avviso ad datore di lavoro, è tenuto a recapitare o ad inviare con\nraccomandata a.r. all'azienda entro due giorni il certificato di malattia che\nil medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo, secondo quanto previsto\ndalla circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del\nMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n.4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere\ncomunicata all'Azienda di norma entro la scadenza dell'iniziale periodo di\nassenza per malattia o infortunio non sul lavoro. Detta prosecuzione deve\nessere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore con le\nmedesime modalità previste dal comma precedente deve consegnare o far\npervenire all'Azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di\nassenza per malattia e infortunio non sul lavoro indicata nel certificato\nmedico precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, o in caso di ritardo\noltre i termini sopra indicati, salvo il caso di forza maggiore, l'assenza si\nconsidera ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi\ndelle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata\nl'assenza. A tal fine ogni mutamento del luogo di residenza durante il periodo\ndi malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente\ncomunicato all'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di regolarizzare la situazione relativa ai controlli sullo stato di\ninfermità e le relative conseguenze economiche, fermo restando quanto disposto\ndall'art. 5 della legge n. 300 si concorda quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio\ndomicilio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ciascun\ngiorno, anche se domenicale o festivo, per consentire l'effettuazione di\neventuali visite di controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Nel caso in cui a livello territoriale, le visite di controllo siano\neffettuate, su decisione dell'Ente preposto al controllo di malattia, in orari\ndiversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate previa verifica condotta\ndalle rispettive organizzazioni territoriali, ai criteri organizzativi\nlocali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal\ndomicilio per motivi inerenti la malattia, di norma preventivamente comunicate\nall'azienda o in casi di forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai\nparagrafi precedenti costituisce inadempienza contrattuale a tutti gli effetti,\ndecadendo inoltre il diritto al trattamento economico contrattuale nelle misure\ndel 100% per i primi 10 giorni e del 50% per l'ulteriore periodo, esclusi i\nperiodi di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di\ncontrollo, ed il fatto costituisce inadempimento grave degli obblighi\ncontrattuali sanzionabile ai sensi dell'art.66.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente regolamentazione si applica anche nei confronti del lavoratore\nche non si presenti alle visite collegiali previste da norme di legge o da\nregolamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' fatto divieto al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul\nlavoro di svolgere alcuna attività lavorativa comunque remunerativa. La\nviolazione di tale divieto costituisce inadempimento grave degli obblighi\ncontrattuali sanzionabile ai sensi dell'art..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a\nresponsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'Azienda di recuperare\ndal terzo responsabile le somme da essa corrisposte per il trattamento come\nsopra regolato, restando ad essa ceduta la corrispondente azione nei limiti del\ndetto importo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Conservazione del posto di lavoro - parte comune\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per il periodo di assenza per malattia, sempreché non sia causata da eventi\ngravemente colposi a lui imputabili, il lavoratore non in prova avrà diritto\nalla conservazione del posto per un periodo pari a 14 mesi. Il diritto alla\nconservazione del posto viene a cessare qualora il lavoratore, anche con più\nperiodi di infermità, raggiunga in complesso 14 mesi di assenza nell'arco di\n30 mesi consecutivi. I lavoratori affetti da gravi malattie, neoplasie o\nsottoposti al trattamento di emodialisi, al superamento dei limiti di\nconservazione del posto, potranno usufruire, previa richiesta scritta, del\nprolungamento del periodo di comporto fino ad un massimo di 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende considereranno con la massima attenzione la situazione dei\nlavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi o dei lavoratori affetti da\nneoplasie, ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie. Al superamento dei\nlimiti di conservazione del posto di cui ai precedenti paragrafi, il lavoratore\nche rientra nelle patologie indicate, potrà usufruire - se preventivamente\nrichiesto in forma scritta - dell'aspettativa per malattia, per un periodo\nprolungabile fino ad un massimo di dodici mesi. Tale periodo non sarà\nretribuito né computato agli effetti dell'anzianità di servizio, né di alcun\nistituto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cp>Scaduti i termini della conservazione del posto senza che il lavoratore\nabbia ripreso servizio, l'Azienda può risolvere il rapporto di lavoro\ncorrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità\nsostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nal lavoratore di riprendere il servizio, il lavoratore stesso può risolvere il\nrapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove superato il periodo di conservazione del posto il rapporto non sia\nrisolto, né ad iniziativa dell'azienda, né ad iniziativa del lavoratore, il\nrapporto di lavoro stesso rimarrà sospeso a tutti gli effetti. Nel caso di\npreavviso di licenziamento o di dimissioni, il lavoratore usufruirà del\ntrattamento economico a carico dell'Azienda per i casi di malattia fino alla\nscadenza del periodo di preavviso stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Trattamento economico \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>LAPIDEI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne il trattamento di malattia valgono le norme di carattere\ngenerale. Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per\nmalattia un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di\ndisposizioni legislative e\u002Fo di altre norme fino a raggiungere i seguenti\nlimiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)operai ed intermedi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore, non in prova, assente per malattia o infortunio non sul\nlavoro, sarà corrisposta una indennità del 100% della retribuzione globale di\nfatto percepita per i primi tre giorni di assenza; dal 4° al 180° giorno il\n100% della retribuzione di fatto percepita, comprendenti nella retribuzione\nanche la quota parte a carico dell'Istituto preposto; dal 181° giorno e fino\nal 365° di malattia, il trattamento economico di cui sopra sarà pari al 50%\ndella retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>100% della retribuzione per i primi 6 mesi di malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>50% della retribuzione per i successivi 6 mesi di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si precisa che per retribuzione si intende quella globale netta di fatto che\nil lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico di cui al capoverso precedente non potrà,\ncomunque, superare, in caso di più eventi morbosi 180 giorni di calendario con\nretribuzione globale e 180 giorni di calendario a metà retribuzione globale,\nin un arco di 18 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui sopra, la cumulabilità degli eventi morbosi è esclusa nel\ncaso di malattia intervenuta dopo un periodo di 5 mesi di effettivo lavoro, nel\nqual caso il trattamento economico su indicato ricomincia ex novo.\nL'integrazione di cui trattasi verrà riconosciuta soltanto in quanto il\nlavoratore ammalato certifichi la propria assenza nei termini e nei modi\nprevisti dalle disposizioni di legge vigenti e subordinatamente al\nriconoscimento della malattia da parte delle competenti strutture pubbliche. Il\ntrattamento di cui sopra non è cumulabile con eventuali altri analoghi\ntrattamenti aziendali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future\no da risarcimento danni derivanti da fatto di terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamenti particolari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti i lavoratori in caso di malattie oncologiche, emodialisi, infarto\ncon esiti in cardiopatia ischemica instabile e trapianto di organi, i periodi\ndi cui al presente articolo sono aumentati del 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle predette ipotesi è aumentata del 50% anche la durata dei periodi di\ntrattamento economico. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>CEMENTO\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Durante la conservazione del posto ai lavoratori assenti per cause di\nmalattia o infortunio non sul lavoro sarà riconosciuto da parte dell'Azienda,\nnell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, un trattamento\neconomico fino al raggiungimento delle seguenti misure della retribuzione\n(minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza,\neventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, il guadagno\nmedio di cottimo), aumentata dell'ex premio di produzione, nonché della\nmaggiorazione media per lavoro a turno, per coloro che lavorano a turni\navvicendati in via continuativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-100 % per i primi 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-50 % per ulteriori 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-100 % per i primi 8 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-50 % per ulteriori 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo dei diversi scaglioni temporali a cui è commisurato il\nsopraddetto trattamento economico, l'Azienda cumulerà le assenze dovute a più\neventi morbosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoratore cui si applica la parte I e II del presente contratto, il\ntrattamento economico è corrisposto dall'Azienda con deduzione di tutte le\nsomme cui il lavoratore ha diritto da parte dell'Istituto assicuratore ed è\nsubordinato al riconoscimento delle malattie da parte dell'Istituto stesso.\nResta inteso che per eventuali periodi di assenza, compresi nei limiti della\nconservazione del posto ma eccedenti i periodi cui è commisurato il\ntrattamento economico contrattuale e per i quali il lavoratore dovesse aver\ndiritto alle prestazioni economiche dell'INPS, le dette prestazioni verranno\ncorrisposte al lavoratore stesso fermo restando che l'Azienda, in occasione\ndell'erogazione della gratifica natalizia o 13A mensilità, dedurrà i ratei di\ngratifica natalizia o 13A mensilità relativi ai periodi di assenza di cui\ntrattasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda recupererà nei confronti dei predetti lavoratori quanto\ncorrisposto loro nel caso in cui l'erogazione dell'indennità di malattia da\nparte dell'Istituto assicuratore non abbia avuto luogo o venga a mancare per\ninadempienze del lavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i succitati limiti per la conservazione del posto, il\ntrattamento economico di cui sopra ricomincia ex novo: in caso di malattia\nintervenuta dopo un periodo di 6 mesi senza alcuna assenza per malattia, dal\n30A giorno di ricovero ospedaliero e per le assenze per malattia iniziate dopo\n12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del\n100%. Nei predetti casi resta comunque stabilito che il trattamento economico\nal 100% non potrà eccedere i sei mesi nell'anno di calendario per gli\nappartenenti allo scaglione a) e gli 8 mesi nell'anno di calendario per gli\nappartenenti allo scaglione b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico previsto dal presente articolo non è cumulabile\ncon eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, provinciali, regionali o,\ncomunque, derivanti da norme generali in atto o future, e assorbe fino a\nconcorrenza le erogazioni eventualmente corrisposte dall'Azienda per detti\ntrattamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Per i lavoratori cui si applica la parte I e II del presente contratto, i\nratei della gratifica natalizia corrisposti dall'Istituto assicuratore saranno\nconsiderati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento\neconomico di cui al presente articolo. Pertanto dalla gratifica natalizia di\ncui all'art.49 (13° mensilità o gratifica natalizia) non sarà effettuata\nalcuna detrazione per i periodi di assenza dal lavoro per malattia od\ninfortunio non sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Al fine di consentire una più puntuale organizzazione dei turni di lavoro\nnel rispetto delle esigenze dell'impresa e dei singoli lavoratori, il\nlavoratore turnista assente per malattia avvertirà la Direzione del rientro in\nservizio o dell'eventuale prosecuzione dello stato di malattia, entro il giorno\nprecedente il termine di rientro previsto nella certificazione medica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>LATERIZI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico dovuto al lavoratore in caso di malattia o\ninfortunio non sul lavoro è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore\nnon in prova ha diritto ad un'integrazione dell'indennità a carico dell'INPS\nsino a raggiungere le seguenti misure della retribuzione netta che avrebbe\npercepito se avesse normalmente lavorato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per 6 mesi di calendario (compresa la carenza) il 100% della retribuzione\nnetta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per ulteriori 6 mesi di calendario (compresa la carenza) il 50% della\nretribuzione netta).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto trattamento economico sarà corrisposto al lavoratore sempreché\nla malattia o l'infortunio non sul lavoro siano riconosciuti dall'INPS e\nvengano presentate nei termini previsti dal presente articolo le prescritte\ncertificazioni mediche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli\nnel caso in cui l'erogazione dell'indennità da parte dell'INPS, non abbia\navuto luogo o venga a marcare per inadempienze del lavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento integrativo di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto\neventualmente erogato aziendalmente allo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che sia stato risarcito da un terzo responsabile di un\nsinistro per il quale sia rimasto assente dal lavoro e abbia ricevuto\nl'integrazione del trattamento INPS da parte dell'azienda è tenuto a\nrimborsare all'azienda stessa l'importo dell'integrazione già percepita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)I ratei della 13a mensilità corrisposti dall'Istituto assicuratore\nsaranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del\ntrattamento economico di cui al presente articolo. Pertanto dalla 13a\nmensilità non sarà effettuata alcuna detrazione per i periodi di assenza dal\nlavoro per malattia o infortunio non sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)L'integrazione dovuta dall'Azienda si ricava per differenza tra la\nretribuzione lorda mensile e l'indennità corrisposta dall'Istituto,\nopportunamente lordizzata dei contributi assicurativi e previdenziali a carico\ndel lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro l'impiegato non\nin prova ha diritto al seguente trattamento economico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per 6 mesi di calendario il 100% della retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per ulteriori 6 mesi di calendario il 50% della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico di cui sopra sarà corrisposto al lavoratore\nsempreché vengano presentate nei termini esposti nel presente articolo le\nprescritte certificazioni mediche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che sia stato risarcito da un terzo responsabile di un\nsinistro per il quale sia rimasto assente, è tenuto a rimborsare all'azienda\nquanto da essa percepito nei limiti del risarcimento ottenuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla retribuzione, come sopra indicata, sarà dedotto fino a concorrenza,\nquanto il lavoratore abbia percepito eventualmente, sia a titolo di assegni che\ndi indennità, per atti previdenziali assistenziali, assicurativi, conseguenti\nda disposizioni di legge, di contratto o da iniziative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di\nassenza per malattia verificatasi nell'arco temporale degli ultimi 30 mesi\nconsecutivi che precedono l'ultimo giorno di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico suddetto sarà corrisposto ex novo in caso di\nmalattia o infortunio non sul lavoro intervenuti dopo un periodo di 6 mesi\nsenza alcuna assenza per tali titoli o comunque dopo 12 mesi dal giorno in cui\nè cessato il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico al\n100%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica per un\nmassimo di 12 mesi, anche in caso di tbc. In tale caso il trattamento ha\ncarattere integrativo di quanto erogato dall'INPS.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Ch2>UNIFICATO - Congedo matrimoniale\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Parte comune\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di matrimonio il lavoratore non in prova fruirà di un periodo di\ncongedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza del trattamento economico che\navrebbe percepito se avesse normalmente lavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali, né\npotrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dall'avente diritto con un\npreavviso di almeno quindici giorni dal suo inizio salvo casi eccezionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai e gli intermedi il trattamento economico di cui sopra è\ncorrisposto dall'azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha\ndiritto di riscuotere da parte dell'Inps ed è subordinato al riconoscimento\ndel diritto da parte dell'Istituto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai e gli intermedi il trattamento di cui sopra assorbe quello\nprevisto dal contratto collettivo per l'industria del 31.5.1941.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni sul congedo matrimoniale sono applicabili anche in caso di\nunioni civili in base alla legge n.76\u002F2016.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le norme di cui sopra si considerano senz'altro integrate o sostituite da\neventuali future norme interconfederali o legislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIFICATO - AMBIENTE Parte comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in\nmateria di ambiente e sicurezza del lavoro, esamineranno nell'ambito delle\nattività \u003Cdel>de—Comitato—Paritetico—Nazionale—(C.P.N.)\u003C\u002Fdel> della\nCommissione Bilaterale dei materiali da costruzione (CBMC) prevista dal vigente\nCCNL, le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse\nper \u003Cdel>il settore lapideo\u003C\u002Fdel> i settori oggetto del presente contratto che\nvenissero avanzate in Italia e nell'ambito della UE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di\nindirizzo comune che servano da orientamento per gli organismi legislativi o\namministrativi per tutte le attività oggetto del presente contratto, \u003Cdel>sia\nper l'attività di escavazione sia per quella di lavorazione dei materiali\nlapidei.\u003C\u002Fdel> Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei\nconfronti degli Enti Locali (Regioni, Provincie, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cdel>I—Comitato Paritetico Nazionale\u003C\u002Fdel> La CMBC seguirà le\nproblematiche relative all'ambiente, alla salute e sicurezza. Le\nregolamentazioni e le procedure di sicurezza dovranno coinvolgere tutti i\nlavoratori operanti nell'unità produttiva. Particolare attenzione dovrà\nessere posta nella fase di inserimento dei lavoratori di prima assunzione e per\nquelli dipendenti da ditte esterne, attraverso specifici interventi formativi\npreventivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cdel>Il Comitato\u003C\u002Fdel> La Commissione avrà il compito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di raccogliere ed esaminare i dati sull'andamento infortunistico e sulla\ntipologia degli stessi ed ogni altro elemento utile, proveniente direttamente\ndalle parti o dalle fonti istituzionali (INAIL, ASL, Enti di ricerca, comitati\nparitetici territoriali)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo\ndi lavoro orientando le imprese, le RLS\u002FRLSSA, e le RSU sull'adozione dei\nmodelli di gestione della sicurezza e relative procedure di lavoro sicuro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-monitorare le iniziative di formazione in materia di sicurezza realizzate\ndalle imprese sia con riferimento ai RLS\u002FRLSSA che ai lavoratori neo assunti al\nfine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base poter esprimere\neventuali indirizzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-seguire l'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sui temi della\nsicurezza dei settori rappresentati nel presente CCNL prendendo a confronto i\nreciproci orientamenti sull'evoluzione della normativa nazionale e\ncomunitaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esaminare eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero\nessere portate all'attenzione delle parti stipulanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esaminare specifiche tematiche connesse alla sicurezza sul lavoro anche per\nle attività affidate in appalto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-implementare le procedure di pronto soccorso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-raccogliere dati dagli Enti Paritetici esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di modifiche dell'assetto produttivo ed entro 15 giorni\ndall'inizio di ogni nuovo rapporto di lavoro, la direzione aziendale procederà\nad una informativa sui temi di ambiente e sicurezza con iniziative anche di\ntipo formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cdel>Il CPN\u003C\u002Fdel> La CMBC studierà opportune indicazioni in materia di\nnuove nocività, con particolare riferimento ai rischi chimici ed elaborerà\nprogetti formativi e informativi sulla sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito verrà anche esaminato il Protocollo Nepsi e le relative\nimplicazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cdel>Il CPN\u003C\u002Fdel> La CMBC avrà anche il compito di raccogliere dati degli\ninfortuni, malattie professionali e relative tipologie, nonchè su ogni altro\nelemento utile disponibile, provenienti direttamente dalle parti (ivi compresi\ni Comitati paritetici territoriali) o dalle varie fonti istituzionalmente\npreposte a tali compiti (Inail, Asl, Enti di ricerca o studio operanti a\nlivello nazionale o nei territori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cdel>Il CPN\u003C\u002Fdel> La CMBC potrà inoltre valutare sistemi di soccorso\nstudiati o adottati a livello territoriale o aziendale al fine di una loro\ndiffusione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali dati saranno successivamente elaborati e formeranno oggetto di esame in\napposito incontro tra le parti a livello nazionale nel quale verranno\nindividuate ed elaborate eventuali proposte da proporre sul piano normativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di\nproblematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello\nterritoriale e comprensoriale, le parti si danno reciprocamente atto della\nnecessità che tali problematiche vengano rappresentate al Comitato Paritetico\nNazionale alla Commissione per attivare le indicazioni ed i suggerimenti che\npossano essere utilizzati nelle singole sedi periferiche quali basi di supporto\nnei confronti delle Istituzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o\nl'impiego di nuove sostanze suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le\naziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico mediche)\nesistenti dando in tal caso al R.L.S.\u002FRLSSA preventiva informazione delle\nsostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di\nprevenzione che l'Azienda intende adottare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i casi sopra citati, così come per i cambiamenti normativi e\nlegislativi, inerenti la gestione della sicurezza in azienda e sul ruolo del\nR.L.S. \u002FRLSSA, verranno realizzate delle azioni formative integrative alla\nformazione del singolo R.L.S.\u002FRLSSA da realizzarsi nei tempi adeguati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aree territoriali caratterizzate da una significativa concentrazione di\naziende del settore, potranno essere costituiti Comitati Paritetici i quali\nstudieranno i problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza\nnei luoghi di lavoro, la formazione antinfortunistica e suggeriranno eventuali\nmisure utili ad abbattere i fattori di rischio e di nocività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I comitati saranno composti pariteticamente da rappresentanti delle\norganizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali stipulanti; la\npartecipazione ai Comitati è gratuita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, a livello territoriale, effettueranno confronti periodici al fine\ndi analizzare e monitorare la presenza di R.L.S.\u002FRLSSA nelle singole unità\nproduttive con l'obiettivo della loro diffusione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Sicurezza nelle manutenzioni e negli appalti - parte comune\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che il tema della sicurezza, anche per le attività\nappaltate, rappresenta un valore condiviso che riguarda tutti i soggetti\npresenti nei siti produttivi e consente di conciliare l'interesse preminente\nper la sicurezza delle persone, la salvaguardia dell'integrità degli impianti\ne la tutela dell'ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, nell'ambito delle attività di prevenzione degli infortuni e delle\nmalattie professionali previste dalle vigenti norme di legge, l'azienda si\nimpegna a realizzare un corretto sistema di gestione integrato salute -\nsicurezza - ambiente che riguardi tutte le attività svolte nel sito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>UNIFICATO - Formazione e informazione dei lavoratori\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Parte comune\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende, al fine di garantire la massima comprensione dei concetti di\nsicurezza nei luoghi di lavoro, per i lavoratori stranieri che non conoscono\nperfettamente la lingua italiana, assicura potranno prevedere anche corsi\nobbligatori da effettuare entro tre mesi dall'assunzione e fornirà—fornire\ndocumentazione informativa nella lingua di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' prevista una formazione in ingresso di 16 ore in materia di sicurezza sul\nlavoro che sarà erogata e certificata dall'ente bilaterale OPNC, anche\nattraverso appositi accordi con le scuole edili o altri enti di formazione\nterritoriali competenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore venga dal medesimo settore, la formazione in\ningresso sarà ridotta a 8 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch2>UNIFICATO - Prevenzione infortuni - mezzi protettivi\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Parte comune\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende, nell'organizzare le attività lavorative della giornata,\nsettimana o turno, in reparto o intera unità produttiva con la possibile\npresenza di un solo addetto, garantiranno i livelli minimi di sicurezza\nprevisti dagli articoli 18 comma 1 lett. t), 43, 45 e 46 del D. Lgs 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Ch2>UNIFICATO - Multe e sospensioni \u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Parte comune\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In via esemplificativa incorre nei provvedimenti di multa il dipendente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del\nsuperiore o senza giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)che rechi guasti al materiale e non avverta subito il suo superiore\ndiretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel\nfunzionamento nell'andamento del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)che contravvenga al divieto di fumare o introduca sul luogo di lavoro cibi\ne bevande alcooliche, senza il permesso dell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)che ritardi nell'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la\ncessazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)che dia corso a molestie verbali, quali epiteti sessisti, razzisti,\nvolgari, violenti, ecc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)che si ponga, per propria volontà, in stato di pericolosità per sé, per\ngli altri, per gli impianti o comunque per l'attività lavorativa;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CONGEDI - UNIFICATO \u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Parte comune\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A) Permessi per eventi e cause particolari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo\n2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto\ninterministeriale 21 luglio 2000 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno\ndiritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di\ndecesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente\nseparato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un\nsoggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore\nmedesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno di cui\nal comma 1, è riconosciuto anche al lavoratore che si assenti per assistere\nfamiliari in dialisi o sottoposti a gravi interventi chirurgici e\u002Fo alle\neventuali terapie ad essi connesse.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di\nlavoro dell'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali\nsarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi\ne quelli non lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti\nindicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque\ngiorni dalla ripresa dell'attività lavorativa, idonea documentazione del\nmedico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o\ndel medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della\nstruttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a\ndocumentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi\nconsentiti, con dichiarazione sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso\no dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità\ndi provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il\nlavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa\nall'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento\ndell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavoro\ncomplessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della\nlavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che\nsono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di\nproduzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a\ndocumentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga\naccertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a\nriprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il\ncorrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri\neventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste\ndalle presenti disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità\nconcordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento\ndell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli\ninterventi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti\nper l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33 della legge 5 febbraio\n1992, n. 104, e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cp>Al lavoratore in occasione della nascita del figlio sarà riconosciuto un\ngiorno aggiuntivo di permesso retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 160\u002F2019 (\"Legge di bilancio\n2020\"), il lavoratore padre, entro il quinto mese di vita del bambino, o\ndall'ingresso in famiglia\u002FItalia in caso di adozioni o affidamenti\nnazionali\u002Finternazionali, fruirà di sette giorni di congedo obbligatorio e\npotrà fruire di un ulteriore giorno facoltativo in alternativa alla madre che\nsi trovi in astensione obbligatoria. Il relativo trattamento economico è a\ncarico dell'Inps. Per gli anni successivi, le Parti si danno reciprocamente\natto che si incontreranno laddove dovessero intervenire modifiche al quadro\nlegislativo di riferimento del presente articolo contrattuale a una\narmonizzazione dello stesso alla nuova disciplina legale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nel caso di monogenitorialità il lavoratore potrà rifiutarsi di compiere\ntrasferte di durata continuativa superiore a un mese entro il primo anno di\nvita del bambino, di due mesi entro il secondo anno di vita del bambino e di\ntre mesi entro il terzo anno di vita del bambino, con un intervallo di almeno\ndieci giorni tra una trasferta e l'altra, fermo restando le tutele previste\ndalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Congedi per gravi motivi familiari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4, secondo comma,\ndella legge n. 53 del 2000 e dagli artt.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21\nluglio 2000 n. 278, il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per i\ngravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di\nlegge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e\ndei soggetti di cui all'art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonché dei\nparenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi in condizione di\ngrave disabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà\nessere superiore a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la\ndurata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello\nstesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi\nconsentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i\nsoggetti sopra indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione\nprevisti dall'art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo,\nad esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente. L'eventuale\nnon accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato,\nla concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle\ncondizioni previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative\ne produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta\ndel dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo\npuò essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto\nin relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già\nconcessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine\nnonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di\naltro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo di cui alla presente lettera B) può essere altresì richiesto\nper il decesso di uno dei soggetti di cui all'art.1 D.M.21.7.2000 n.278, per il\nquale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi\nretribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni. Nel caso in\ncui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non\nsuperiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24\nore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali\nragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito\ncomunque entro i successivi sette giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata\nnella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del\ntermine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo di cui al presente articolo, il lavoratore\nconserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla\ndecorrenza dell'anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo\ndi attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)Congedi per la formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, i\nlavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda\npossono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi\nper un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato,\nnell'arco dell'intera vita lavorativa, al fine di completare la scuola\ndell'obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma\nuniversitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse\nda quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno\n30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni\nprima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi\ndella richiesta ed allegando la relativa documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze\ntecnico organizzative e in caso di diniego o differimento del congedo\ninformerà l'interessato dei motivi che hanno determinato la decisione. Ferma\nrestando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale\nattività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi\ndall'unità produttiva a questo titolo non dovranno superare l'1,5% del totale\ndella forza occupata. I valori frazionari risultanti dall'applicazione della\nsuddetta percentuale pari o superiori a 0,50 saranno arrotondati all'unità\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro e\nnon ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile\nnell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e\ncon altri congedi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D)Riposi e permessi per i figli in condizione di grave disabilità In\napplicazione di quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. n. 151\u002F2001, fino al\ncompimento del terzo anno di vita del bambino in condizione di grave\ndisabilità, in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale,\nla lavoratrice madre ovvero il lavoratore padre può richiedere di fruire di\npermessi orari retribuiti, con trattamento a carico Inps (art. 33 co. 2 legge\nn. 104\u002F1992).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino in\ncondizione di grave disabilità, il diritto di fruire dei permessi di cui\nall'art 33, co.3 della legge 104\u002F1992 e successive modificazioni (tre giorni di\npermesso retribuito al mese, con trattamento a carico Inps coperti da\ncontribuzione figurativa), è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche\nadottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa\nnell'ambito del mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si fa comunque rinvio alle previsioni dell'art. 42 del D. Lgs. 151\u002F2001 e\nsuccessive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Cp>E) Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le donne vittime di violenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi\nsociali comunali, da Case Rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto ad un\ncongedo (in base all'art 24 del DL.gs n° 80 del 15\u002F06\u002F2015) non superiore a\ntre mesi (fruibile anche a giorni o ad ore) utilizzabile nell'arco temporale di\ntre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'esercizio del diritto, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva\nimpossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di\npreavviso non inferiore a 7 giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine\ndel periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui ai commi 1 e 2\ndell'art 24 D.L.gs n° 80\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire\nun'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci\nfisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da\ncontribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro\nsecondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici\ndi maternità. I datori di lavoro, nella denuncia contributiva, detraggono\nl'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti\nall'Ente previdenziale competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di congedo non è considerato utile ai fini della maturazione del\nperiodo di comporto per malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cdel>La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla\nviolenza di genere, debitamente certificati, ha diritto alla trasformazione del\nrapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale o\norizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente\ntrasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto a tempo pieno.\u003C\u002Fdel>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni contrattuali di\ncui alle lettere A), B), C), D) ed E) del presente articolo non si cumulano con\ndiversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale ferme\nrestando, ove esistenti, condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La fruizione dei suddetti permessi sarà comunque garantita in modo da\nconsentire la minima programmazione aziendale e nel rispetto dei diritti dei\nsingoli lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla lett. C) del presente articolo e alla misura dell' 1,5%\nivi definita per la contemporanea fruibilità dei congedi, le parti convengono\ndi assumere la detta percentuale in via sperimentale riservandosi di\nverificarne l'adeguatezza anche alla luce dei Fondi pubblici per il\nrafforzamento della formazione e delle nuove competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO UNIFICATO \u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Parte comune\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro è ridotto di ore in ragion d'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il regime di utilizzo della riduzione dell'orario di lavoro, come previsto\nnelle tabelle sotto riportate, è stabilito dalla direzione aziendale che lo\nsceglie, anche in modo non uniforme, tra quelli di seguito previsti. Tale\nscelta sarà preceduta da un esame con le rappresentanze sindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)godimento di permessi individuali retribuiti a gruppi di 8 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)riduzione giornaliera pari a 10 minuti, che potrà essere elevata a 15, da\ncollocarsi, di norma, all'inizio o alla fine del turno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)riduzione settimanale pari a 60 minuti, collocata, di norma, al termine\ndella settimana;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)gruppi di ore individuali e\u002Fo collettivi per un totale di 64 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di cui alle lettere a) e b) potranno essere applicate anche ai\nturnisti non a ciclo continuo. Le ore di riduzione di orario di lavoro che\nresidueranno dall'applicazione delle lettere a) e b) verranno fruite in forma\nindividuale o collettiva, secondo le disposizioni aziendali, compatibilmente\ncon le esigenze tecnico-produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame con la R.S.U.,\ndiverse modalità di utilizzazione in relazione alle specifiche esigenze\nproduttive e per la salvaguardia dell'efficienza aziendale, nonché alle\nfluttuazioni di mercato, alla stagionalità della domanda e\u002Fo in presenza di\nprocessi di ristrutturazione o riorganizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di\ncalendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi per\nogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà\nconsiderata a questo effetto come mese intero, mentre la frazione di mese\ninferiore a 16 giorni non sarà tenuta in alcun conto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta convenuto che le riduzioni di orario annuo di cui sopra assorbono,\nfino a concorrenza, eventuali riduzioni definite da accordi aziendali nonché\neventuali trattamenti extracontrattuali in materia di permessi e ferie, salvo\nquelli concessi a titolo di nocività del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riduzioni di orario di lavoro sopra previste saranno assorbite fino a\nconcorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali o comunitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cp>Fermo restando quanto definito nei punti precedenti le parti, in sede\naziendale, procederanno di norma nel mese di settembre di ciascun anno, ad una\nverifica dell'attuazione delle suddette fruizioni finalizzate al raggiungimento\ndelle 39 ore settimanali in base media annua anche mediante cicli\nplurisettimanali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>\u003Cstrong>CEMENTO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>\u003Cstrong>LAPIDEI\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp>\u003Cstrong>LATERIZI\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>60 per tutti i lavoratori\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>64 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp>64 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>64 per i lavoratori giornalieri e su due turni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>80 per i lavoratori turnisti su tre turni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp>80 per i lavoratori turnisti su tre turni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>godimento di permessi individuali retribuiti a gruppi\n        di 8 ore.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>riduzione giornaliera pari a 10 minuti, che potrà\n        essere elevata a 15, da collocarsi, di norma, all'inizio o alla fine\n        del turno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>riduzione settimanale pari a 60 minuti, collocata, di\n        norma, al termine della settimana\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"214\">\u003Cp>gruppi di ore individuali e\u002Fo collettivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di ridurre l'utilizzo di ammortizzatori sociali, viste le vigenti\nnormative che hanno introdotto una sostanziale rigidità nell'accesso alla\ncassa integrazione, si ritiene necessaria una migliore e concordata gestione\ndegli orari di lavoro, che tenga conto dei picchi e dei flessi produttivi, nei\nperiodi dell'anno in cui l'esercizio produttivo risente di fluttuazioni di\nmercato e\u002Fo di caratteristiche di stagionalità della domanda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' affidata alla contrattazione collettiva di secondo livello\nl'individuazione delle modalità operative per le riduzioni sopra riportate e\ndi eventuali riduzioni aggiuntive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>UNIFICATO - TRASFERTA \u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Parte comune\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può essere inviato in missione temporanea, per esigenza di\nservizio al di fuori della circoscrizione comunale, ovvero oltre 5 km dalla\nsede dello stabilimento presso cui sono in forza Al lavoratore in\nmissione\u002Ftrasferta spetta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimborso delle spese di viaggio effettuate su mezzi normali di\ntrasporto, liquidate in base a nota\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>documentata, salvo accordi forfettari tra le parti interessate. Il rimborso\ndelle spese pagate per trasporti su mezzi di noleggio sarà ammesso nei casi in\ncui la missione in zone sprovviste di comunicazioni normali o in giorni in cui\ni mezzi normali non risultino fare servizio, o altri casi di forza maggiore o\ndi urgenza nell'interesse dell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso delle spese di vitto e alloggio e di tutte le altre spese\nsostenute dal lavoratore per\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'espletamento della missione, liquidate in base a nota documentata, salvo\naccordi forfettari tra le parti interessate. In sostituzione delle spese di\nvitto e alloggio potrà essere concordata direttamente tra l'azienda e il\nlavoratore una diaria giornaliera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)nella missione che comporti il pernottamento, un anticipo di entità pari\nalle spese ipotizzabili di cui ai punti a) e b), salvo successivo conguaglio,\ncon obbligo di puntuale rendiconto e relative responsabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aziendalmente verrà anche stabilito il rimborso forfettario della spesa del\npasto per gli autisti che, per esigenze di servizio non possano rientrare in\nsede nelle ore normali dei pasti, nonché l'ammontare della diaria nel caso di\npernottamento fuori sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di effettivo viaggio saranno considerate alla stregua di ore di\neffettiva prestazione e saranno compensate come la normale retribuzione fino ad\nun massimo di 8 ore giornaliere, comprensiva di tutte le voci e indennità\npreviste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di trasferte di lunga durata norme diverse e particolari potranno\nessere concordate direttamente tra l'azienda e il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferte di lunga durata eccedenti i 30 giorni di calendario,\nl'Azienda si impegna ad esaminare le condizioni possibili al fine di garantire\nrientri del lavoratore compatibilmente con le esigenze produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione dell'invio in missione gli sarà recapitata con un anticipo\ndi almeno 7 giorni, salvo casi eccezionali e con esclusione delle trasferte che\nconsentano il rientro in sede nella stessa giornata Il lavoratore in trasferta\nha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro all'ora stabilita per l'inizio del\nlavoro stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel\nperiodo di permanenza fuori sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di sospensione dal lavoro che si verifichi nello stabilimento ove\nil lavoratore è in trasferta, l'Azienda gli corrisponderà la differenza tra\nil trattamento di integrazione a carico della Cassa integrazione guadagni e la\nretribuzione come sopra indicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accertati motivi di salute che impediscano al lavoratore di recarsi in\ntrasferta non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>INDENNITA' SPECIFICHE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>LATERIZI - IMPIEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre a quanto sopra previsto, al lavoratore deve essere corrisposto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)un'indennità pari al 35% della retribuzione oraria normale calcolata ai\nsensi dell'art. 26 per le ore di viaggio effettivamente compiute oltre l'orario\ndi lavoro contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)un'indennità pari al 15% della normale retribuzione giornaliera nel caso\nche la missione si protragga oltre le 12 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità di cui ai punti a) e b) assorbono eventuali compensi per\nanticipazione e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione; esse\nnon fanno parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale. Tuttavia,\nqualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle\nprestazioni di lavoro effettive oltre la durata dell'orario normale\ngiornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate come straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trattamenti previsti dai punti a) e b) non competono al lavoratore\ncomandato a prestare la propria opera entro i confini territoriali del Comune\nin cui ha sede lo stabilimento o l'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di missione di lunga durata potranno essere concordate direttamente\ntra l'azienda e il lavoratore, le indennità di cui ai punti a) e b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LAPIDEI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore in missione, qualora questa superi le 24 ore, deve essere\ncorrisposta una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera per tutto\nil periodo della trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità, che non fa parte della retribuzione a nessun effetto del\nrapporto di lavoro, serve a compensare il maggior disagio e gli eventuali\nprolungamenti o anticipazioni di orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tuttavia, se il lavoratore, nella sede dove si svolge la sua missione\nespleta un'attività controllabile dall'azienda e che comporti la effettuazione\ndi lavoro straordinario, questo sarà compensato a parte con l'aggiunta della\nmaggiorazione di cui all'art. (N ARTICOLO SU BANCA ORE).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CEMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la detta distanza superi i 5 km, fermo restando il rimborso delle\nspese di viaggio e il pagamento delle ore impiegate per il percorso fino ad un\nmassimo di 8 ore giornaliere nei termini sopra indicati, si corrisponderà a\npie' di lista il rimborso delle eventuali spese di vitto e alloggio nei limiti\nnormali, nonché una indennità di euro 0,52 in caso di pernottamento e di euro\n0,155 in caso contrario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' in facoltà dell'Azienda di prefissare forfettariamente in forma di\ndiaria, comprensiva dell'indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di\nvitto e alloggio in misura adeguata al costo della vita nella località di\ntrasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse\nprotrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, è in facoltà delle parti di\nconcordare, in sostituzione del trattamento di cui sopra, un trattamento\nforfettario per tutto il periodo di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Ch2>AUMENTI RETRIBUTIVI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>I minimi tabellari mensili vigenti vengono incrementati nelle seguenti\nmisure e decorrenze Con la retribuzione del mese di novembre 2020 dovranno\nessere corrisposti gli arretrati retributivi, senza alcun ricalcolo sugli\nistituti contrattuali e\u002Fo di legge già liquidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>Par. Medio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>Lapidei\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>94,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>Cemento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>88,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>Laterizi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp>72,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Decorrenze e ratei\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"6\" width=\"490\">\u003Cp>LAPIDEI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    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width=\"87\">\u003Cp>32,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>73,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp>Area\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>esecutiva\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>21,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>14,29\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"86\">\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp>27,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp>63,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Salvo errori o omissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>\u003Cstrong>PREVIDENZA COMPLEMENTARE\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di istituire a partire dal 1\u002F01\u002F2022, a carico del\ndatore di lavoro un contributo mensile di euro 5 (riparametrati su base 100) da\nversare al Fondo Fondapi per ogni lavoratore in forza alla data del\n1\u002F01\u002F2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori iscritti al Fondapi al 1\u002F01\u002F2022, tale contributo è\naggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondapi, il\nsuddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo\nmedesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta\nesclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aliquote contributive a carico dell'azienda vengono incrementate per\nciascun comparto come di seguito indicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lapidei: + 0,25% dal 1\u002F06\u002F2021 e +0,25% dal 1\u002F01\u002F2022 (tot. 2,40%)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cemento: - (tot. 1,90%)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laterizi: + 0,10% dal 1\u002F06\u002F2021 (tot. 1,80%)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>\u003Cstrong>ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dalla mensilità di gennaio 2022 il contributo a favore del Fondo\nAltea per ogni dipendente in forza è stabilito per ciascun comparto come di\nseguito indicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lapidei: + 3 euro (Tot. 13 euro\u002Fmese)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cemento: - (tot. 13 euro\u002Fmese)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laterizi: - (tot 10 euro\u002Fmese)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente CCNL hanno ritenuto di mantenere, su\nrichiesta di parte sindacale, Altea quale fondo di riferimento per la sanità\nintegrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su possibili evoluzioni in materia le parti convengono di incontrarsi almeno\ntre mesi prima della scadenza del CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>\u003Cstrong>DECORRENZA E DURATA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente\ncontratto decorre dal 1 luglio 2019 e scadrà al 30 giugno 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto s'intenderà rinnovato se non disdetto almeno sei mesi prima\ndella scadenza con raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta\nil presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito\ndal successivo contratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono\ncorrelate ed inscindibili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"jobclassifaction1_txt":48,"trainingprogrammes_newtech":52,"apprenticeships":56,"trainingprogrammes":60,"pensionfund":64,"contracttrial":68,"contractseverancepay":72,"tempagency":76,"tempagency_max":80,"green_trigger":84,"newtech_trigger":88,"sicknesspay":92,"longtermillness":96,"healthcareaccess":100,"hivpolicy":104,"covid":108,"paidmaternityleave":112,"pregnancy":116,"paidpaternityleave":120,"paidpaternityleaveduration":122,"deathrelatives":126,"marriage":130,"direct_participation_hrs":134,"violenceleave":138,"violence":142,"sexualhar":146,"eqpay":148,"maternityotherclause":152,"SCHEDULE_trigger":156,"OVERTIME_trigger":160,"trainingfund":164,"protectiveclothing":168,"STRUCINCR_trigger":172,"ONCERISE_trigger":176,"hourspweek_select":180},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","DECORRENZA E DURATA Salvo le decorrenze ","DECORRENZA E DURATA\n\nSalvo le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente\ncontratto decorre dal 1 luglio 2019 e scadrà al 30 giugno 2022.\n\nIl contratto s'intenderà rinnovato se non disdetto almeno sei mesi prima\ndella scadenza con raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta\nil presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito\ndal successivo contratto collettivo nazionale di lavoro.\n\nLe disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono\ncorrelate ed inscindibili.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"jobclassifaction1_txt","RIFORMA INQUADRAMENTO CONTRATTUALE - Par","RIFORMA INQUADRAMENTO CONTRATTUALE - Parte comune\n\nNel processo di unificazione e semplificazione del sistema contrattuale, le\nParti convengono sulla necessità di unificare i sistemi di inquadramento e di\naffidare alla commissione bilaterale la definizione di un inquadramento unico\nper aree professionali di tutti i 3 contratti.\n\nI lavori dovranno concludersi entro i 6 mesi antecedenti alla scadenza del\npresente CCNL.\n\nLe parti concordano e si impegnano altresì ad aggiornare le declaratorie\nvigenti già nel presente rinnovo.\n\nSviluppo sostenibile e responsabilità di impresa\n\n1)Le parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione\nequilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al\nrispetto dell'ambiente ed alla responsabilità sociale d'impresa, costituisca\nil modello cui ispirarsi per l'avvio di azioni in grado di perseguire\nevoluzioni positive.\n\n2)Le parti convengono di perseguire l'obiettivo della sostenibilità dello\nsviluppo, delle capacità produttive, dell'occupazione e di una adeguata\nstrategia ambientale attivandosi nei confronti delle istituzioni affinché\nsiano poste in essere politiche economiche adeguate e ponendo una particolare\nattenzione al contenimento e riutilizzo degli scarti, anche in vista degli\nobiettivi europei per il 2030. Convengono, altresì, di adottare una\nmetodologia partecipativa di rapporti, basata sulla trasparenza e completezza\ndegli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione\ndi un positivo clima aziendale sperimentando dei modelli di partecipazione dei\nlavoratori all'organizzazione del lavoro.\n\n3)Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, imprese e\nlavoratori, realizzino comportamenti coerenti, sia nel diritto che nei doveri,\nper confermare la validità di percorsi condivisi in essere e di quelli futuri,\nrelativamente ai temi:\n\n-Salute e sicurezza del personale.\n\n-Monitoraggio e reporting delle emissioni e dei residui di lavorazione\n\n-Impatto sulle comunità locali.\n\n-Monitoraggio delle attività di rischio ad elevato impatto ambientale;\n\n-Valorizzazione delle politiche industriali e di filiera;\n\n-Orientamento verso le lavorazioni di qualità.\n\n-Rispetto delle norme di legge e dei regolamenti applicabili allo\nsvolgimento del proprio lavoro;\n\n-Rispetto della normativa vigente in materia di fiscalità, in Italia e nei\npaesi esteri promuovendo impegno nella lotta al fenomeno dell'evasione fiscale\ne norme antiriciclaggio.\n\n4)Le parti ritengono che la responsabilità sociale d'impresa vada intesa\ncome qualificante valore aggiunto per l'impresa e per i suoi rapporti con i\nlavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni.\n\n5)Le parti, quindi, si danno atto che il percorso verso la responsabilità\nsociale d'impresa costituisce un miglioramento dell'osservanza degli obblighi\ndi legge e di contratto, soprattutto quando esso sia attuato con effettività,\ntrasparenza e verificabilità dei contenuti\n\nDichiarazione a verbale\n\nPer consentire la miglior realizzazione ed efficacia della responsabilità\nsociale di impresa, le parti elaboreranno linee guida per la stesura di un\n\"Codice Etico aziendale\" da promuovere a livello territoriale, provinciale e\naziendale. Il CBMC avrà il compito di indirizzare in modo condiviso tali\ncontenuti principali e seguirne gli effetti e l'efficacia.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"trainingprogrammes_newtech","•la formazione professionale sulla base ","•la formazione professionale sulla base di quanto convenuto all'art. 3\n(Formazione e crescita professionale - Fapi) e l'occupabilità nel settore\nanche nel contesto di impresa 4.0;\n\n•le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente\nesterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le\nproblematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive\ndell'Unione europea in materia;\n\n•le pari opportunità e discriminazione di genere;\n\n•il monitoraggio degli andamenti occupazionali e delle tipologie\ncontrattuali presenti nelle Aziende;\n\n•monitoraggio sull'andamento e copertura del secondo livello di\ncontrattazione.\n\n•monitoraggio dell'evoluzione tecnologica (Impresa 4.0), del settore e sue\nricadute su riconversione, formazione, riqualificazione e occupazione;\n\n•alfabetizzazione digitale di lavoratori ed imprese;\n\n•avvicendamento generazionale, attività di tutoraggio formativo,\nalternanza scuola lavoro;",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"apprenticeships","APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Part","APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Parte comune\n\nLe Parti, con la seguente normativa che ha validità a decorrere dal\npresente accordo, completano ed integrano la disciplina di legge\ndell'apprendistato professionalizzante per tutte le imprese che applicano il\npresente CCNL regolando tutti gli aspetti rinviati alla contrattazione\ncollettiva ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti.\n\nFermo restando che l'apprendistato professionalizzante è un contratto di\nlavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei\ngiovani, in attuazione delle disposizioni vigenti, esso può essere instaurato\ncon i giovani di età non inferiore ai 18 anni ovvero a partire dal compimento\ndei 17 anni, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi\ndel D.Lgs. n. 226\u002F2005, e non superiore ai 29 anni ed è finalizzato alla\nqualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per\nl'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali\n\nPuò essere convenuto un periodo di prova ai sensi del vigente CCNL, di\ndurata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore\na quello di inserimento e in ogni caso di durata non eccedente i 2 mesi.\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare operai,\nintermedi, impiegati e quadri ed è ammesso per il conseguimento di qualifiche\ninquadrate dal 6° livello in su e tutte le relative mansioni.\n\nLa durata minima del contratto di apprendistato è di sei mesi.\n\nE' fatto divieto di adibire i lavoratori apprendisti a lavoro a cottimo.\n\nLa durata complessiva del contratto di apprendistato professionalizzante non\npotrà essere superiore a 36 mesi (18 mesi per il conseguimento delle\nqualifiche inquadrate al 6° livello).\n\nL'inquadramento e il relativo trattamento economico sono così\ndeterminati:\n\n1)nel primo periodo di apprendistato professionalizzante, non superiore a 12\nmesi: fino a due livelli sotto quello di destinazione finale con retribuzione\ncorrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex\nindennità di contingenze e EDR) del livello iniziale di inquadramento\n(per la Categoria 6° la retribuzione si riferirà alla Categoria\n7°);\n\n2)nel secondo periodo, non superiore a 12 mesi: un livello sotto quello di\ndestinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima\ncontrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e EDR)\nprevista per tale livello inferiore. Per il CCNL Lapidei, fa eccezione per la\nCategoria 6°, la cui retribuzione sarà quella prevista per il livello di\ndestinazione finale (categoria 6°);\n\n3)nel terzo ed ultimo periodo, per la durata residua: fermo l'inquadramento\ndi cui al secondo periodo di apprendistato, la retribuzione sarà\ncorrispondente a quella prevista per il livello di destinazione finale.\n\nNel caso di erogazione del premio di risultato, sotto qualsiasi forma, per\ngli apprendisti sarà riconosciuto il\n\n90% di quanto previsto per il lavoratore di analogo livello.\n\nCEMENTO\n\n\n\n\n  \n    \n      Livelli\n      \n      Durata\n\n        complessiva\n\n        mesi\n      \n      Primo\n\n        periodo\n\n        mesi\n      \n      Secondo\n\n        periodo\n\n        mese\n      \n      Terzo\n\n        periodo\n\n        mesi\n      \n    \n    \n      Area qualificata 2° livello Area specialistica 1°\n        livello\n      \n      24\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      —\n      \n    \n    \n      Area specialistica 2° e 3° livello\n      \n      30\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      6\n      \n    \n    \n      Area concettuale 1° livello\n      \n      36\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      12\n      \n    \n    \n      Area concettuale 2° e 3° livello\n      \n      36\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      12\n      \n    \n    \n      Area direttiva 1° e 2° livello\n      \n      36\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      12\n      \n    \n  \n\n\n\n\nLAPIDEI\n\n\n\n\n  \n    \n      LIVELLI \n      \n      DURATA\n\n        COMPLESSIVA\n\n        MESI\n      \n      PRIMO\n\n        PERIODO\n\n        MESI\n      \n      SECONDO\n\n        PERIODO\n\n        MESI\n      \n       TERZOO\n\n        PERIODO\n\n        MESI\n      \n    \n    \n      1\n      \n      36\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      12\n      \n    \n    \n      2\n      \n      36\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      12\n      \n    \n    \n      3\n      \n      36\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      12\n      \n    \n    \n      4\n      \n      36\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      12\n      \n    \n    \n      5\n      \n      36\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      12\n      \n    \n    \n      6\n      \n      18\n      \n      6\n      \n      6\n      \n      6\n      \n    \n    \n      7 \u002F\n      \n       \n      \n       \n      \n       \n      \n       \n      \n    \n  \n\n\n\n\nLATERIZI\n\n\n\n\n  \n    \n      Categoria\n      \n      Durata complessiva Mesi\n      \n      Primo\n\n        Periodo\n\n        Mesi\n      \n      Secondo\n\n        Periodo\n\n        Mesi\n      \n      Terzo\n\n        periodo Mesi\n      \n    \n    \n      AS-ASQ\n      \n      36\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      12\n      \n    \n    \n      A\n      \n      36\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      12\n      \n    \n  \n\n\n\n  \n    \n      B\n      \n      36\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      12\n      \n    \n    \n      CS\n      \n      30\n      \n      10\n      \n      10\n      \n      10\n      \n    \n    \n      C\n      \n      30\n      \n      10\n      \n      10\n      \n      10\n      \n    \n    \n      D\n      \n      24\n      \n      8\n      \n      8\n      \n      8\n      \n    \n    \n      E\n      \n      12\n      \n      6\n      \n      6\n      \n      -\n      \n    \n  \n\n\n\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai\nseguenti principi:\n\na)forma scritta del contratto stipulato tra le parti contraenti, indicante\nla durata del periodo di apprendistato e l'eventuale periodo di prova,\ncontenente l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano\nformativo individuale, nonché dell'eventuale qualifica che potrà essere\nacquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della\nformazione aziendale od extra-aziendale;\n\nb)possibilità per le parti contraenti di recedere dal rapporto di lavoro al\ntermine del periodo di apprendistato, con un preavviso in forma scritta di 15\ngiorni dal termine del contratto medesimo, ai sensi di quanto disposto\ndall'articolo 2118 del codice civile;\n\nc)possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del\ndiritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato\nprofessionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata prevista per\nl'apprendistato professionalizzante;\n\nd)i periodi di apprendistato professionalizzante prestati presso più datori\ndi lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di\napprendistato purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e si\nriferiscano alle stesse attività e mansioni nel rispetto del limite massimo di\ndurata prevista per l'apprendistato professionalizzante. L'apprendista, al fine\ndel riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente\nprestati presso altre aziende, dovrà documentare, all'atto dell'assunzione, i\nperiodi di apprendistato già compiuti e le ore e le modalità della formazione\neffettuata. Nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del\ncontratto, il datore di lavoro dovrà registrare l'esperienza di apprendistato\nsu idonea documentazione (Libretto formativo del cittadino\u002FDichiarazione di\nPercorso Formativo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente;\n\ne)divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato\nin assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.\n\nIl numero complessivo di apprendisti che possono essere assunti,\ndirettamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione\nautorizzate, non può superare il rapporto di tre a due rispetto alle\nmaestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro;\ntale rapporto non può superare il 100% per in datori di lavoro che occupano un\nnumero di lavoratori inferiori a dieci unità.\n\nE' in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con\ncontratto di somministrazione a tempo determinato.\n\nIl datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori\nqualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre\npuò assumere apprendisti in numero non superiore a tre. L'assunzione di nuovi\napprendisti, come previsto dall'art. 2 commi 3bis e 3 ter del D.lgs 167\u002F2012,\ncome integrati da quanto disposto dall'art. 1 comma 16 lettera d e comma 19\ndella legge 92\u002F2012, è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro\ncon contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei trentasei mesi precedenti la\nnuova assunzione, di almeno il 51% degli apprendisti dipendenti dallo stesso\ndatore di lavoro.\n\nDal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per\nrecesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per\ngiusta causa.\n\nQualora non sia rispettata la predetta percentuale è consentita\nl'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati,\novvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti\npregressi.\n\nGli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui ai commi precedenti\nsono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di\ncostituzione del rapporto.\n\nIl periodo di prova degli apprendisti sarà al massimo di durata uguale a\nquella prevista dal CCNL per la categoria a cui l'apprendista è destinato.\nDurante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal\ncontratto senza obbligo di preavviso e di indennità, con il solo pagamento\nall'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.\n\nIl periodo di prova sarà computato agli effetti sia del periodo di\napprendistato, sia dell'anzianità presso l'azienda.\n\nNel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del\ncontratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di\nrecesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a\ntempo indeterminato con attribuzione della qualifica professionale oggetto del\ncontratto di apprendistato.\n\nLa retribuzione dell'apprendista non potrà comunque superare, per effetto\ndelle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore non\napprendista di analogo livello. Anche la retribuzione del lavoratore il cui\nrapporto di lavoro sia stato convertito da apprendistato in rapporto di lavoro\na tempo indeterminato, continuando godere per un periodo successivo alla data\ndi conversione di un diverso e più favorevole regime contributivo, non potrà\nsuperare, per tutto il periodo agevolato, la retribuzione netta del lavoratore\nnon apprendista di analogo livello.\n\nAl termine del periodo di apprendistato, al lavoratore che abbia conseguito\nla qualificazione, l'anzianità di servizio maturata durante il periodo stesso\nsarà considerata utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di\nanzianità nella categoria conseguita.\n\nPertanto, dal conseguimento di tale categoria il lavoratore percepirà gli\naumenti periodici di anzianità biennali maturati. La frazione di biennio sarà\nconsiderata utile per la maturazione di quello successivo.\n\nAl lavoratore mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà\ncomputato nell'anzianità di servizio oltre che per i fini degli istituti\nprevisti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati\ndal CCNL.\n\nIl preavviso di dimissioni o licenziamento è quello previsto per la\ncategoria di destinazione.\n\nL'azienda corrisponderà all'apprendista, in occasione della ricorrenza\nnatalizia, una tredicesima mensilità ragguagliata a 174 ore della retribuzione\nglobale di fatto Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro\ndurante il corso dell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi\ndell'ammontare della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio\nprestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene\nconsiderata a questi effetti come mese intero.\n\nL'apprendista ha diritto per ogni anno di sevizio ad un periodo di riposo\ncon decorrenza della retribuzione pari a quattro settimane. La risoluzione del\nrapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto delle ferie maturate.\nIn caso di risoluzione in caso del corso dell'anno il lavoratore non in prova\nha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di sevizio prestati, considerando\ncome mese intero la frazione dei mesi superiori ai 15 giorni. Per quanto\nriguarda il trattamento economico in caso di malattia e infortuni degli\napprendisti si applicano le disposizioni contenute nell'art.del presente CCNL\nin relazione alla categoria di appartenenza dell'apprendista.\n\nIn caso di assenza in caso di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio\nsuperiore a 45 giorni, il contratto sarà prolungato per un periodo pari alla\ndurata dell'assenza. I lavoratori con contratto di apprendistato sono esclusi\ndal computo dei limiti numerici previsti dalla legge e dal presente CCNL per\nl'applicazione di particolari normative ed istituti.\n\nL'istituto dell'apprendistato trova applicazione ed è pertanto agibile\ndalla data di stipula del presente accordo. Per quanto non previsto\nespressamente valgono le norme del presente CCNL in quanto applicabili.\n\nIprincipi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una\nuniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione\ndell'apprendistato professionalizzante.\n\nLa formazione professionalizzante si caratterizza per essere un percorso,\nintegrato nell'attività lavorativa, personalizzato sulla base delle conoscenze\ndi partenza dell'apprendista e delle competenze tecnico-professionali e\nspecialistiche da conseguire (standard professionali di riferimento).\n\nLe parti concordano che gli standard professionali di riferimento sono\nquelli risultanti dai sistemi di classificazione e di inquadramento del\npersonale e\u002Fo delle competenze professionali individuate dal presente CCNL.\n\nLa formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore annue, come\nregolamentato dalla normativa vigente in materia e dall'accordo stato regioni\ndel 21 dicembre 2011, comprensive della formazione teorica dedicate al piano\nformativo individuale del lavoratore in coerenza del profilo formativo relativa\nalla qualificazione da conseguire.\n\nIImonte ore dedicato alla formazione sulla sicurezza sul lavoro sarà di 40\nore, comprensivo delle 16 ore di\n\nformazione in ingresso di cui all'art., modulato come segue:\n\n-24 ore sicurezza da effettuarsi nella fase iniziale del rapporto di\nlavoro\n\n-8 ore da effettuarsi nel secondo anno\n\n-8 ore da effettuarsi nel terzo anno.\n\nLa formazione in materia di sicurezza sul lavoro sarà erogata e certificata\ndall'ente bilaterale OPNC, anche attraverso appositi accordi con le scuole\nedili o altri enti di formazione territoriali competenti in materia.\n\nAi sensi dell'art.2, comma 1, lett. e) del TU, le parti si riservano di\nverificare la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli\napprendisti per il tramite del fondo paritetico interprofessionale - FAPI.\n\nTutor\n\nPer l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza\ndel tutor\u002F referente aziendale nominativamente indicato nel PFI, in possesso di\nadeguata professionalità ed esperienza.\n\nIl tutor\u002Freferente aziendale gestisce l'accoglienza nel contesto lavorativo\ne favorisce l'inserimento e l'integrazione dell'apprendista in azienda,\ncontribuisce alla definizione del PFI, verifica la progressione\ndell'apprendimento e attesta, anche ai fini dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n.\n167\u002F2011, il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione\ndell'attività formativa, allegata al presente contratto. Tale scheda sarà\nfirmata anche dall'apprendista per presa visione.\n\nIl tutor potrà essere lo stesso datore di lavoro nelle aziende fino a 10\ndipendenti.\n\nPiano Formativo Individuale\n\nCome disposto dall'art. 2, comma 2, lett. a) D.L. 76\u002F2013, convertito in L.\n99\u002F2013, il PFI è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per\nl'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.\n\nLe Parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI definito\ndall'A.I. del 20\u002F04\u002F2013 il percorso formativo del lavoratore in coerenza con\ngli standard professionali di riferimento relativi alla qualifica a fini\ncontrattuali da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo\nstesso.\n\nIl PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde\nvalutazione dell'apprendista, dell'impresa e del tutor aziendale.\n\nIn questo caso il lavoratore sarà assistito dalle R.S.U. o dalle OO.SS. dei\nlavoratori competenti per territorio. \n\nLe parti firmatarie del presente CCNL si danno reciprocamente atto che,\nqualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per\nl'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno\ntempestivamente per una valutazione congiunta e per i conseguenti\nadempimenti.\n\nIn caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto\ndella disciplina della Regione ove l'impresa ha la propria sede legale (art. 2,\ncomma 2, lett. c) D.L.76\u002F2013, conv. L.99\u002F2013)\n\nInformazione Enti Paritetici\n\nIl servizio inerente le iniziative per lo sviluppo dell'apprendistato -\n\"Diritto alle prestazioni della bilateralità\", previsto dall'Accordo\nInterconfederale del 23 luglio 2012 e dalla relativa Intesa Applicativa del 28\ndicembre 2012, è gestito tramite l'ENFEA che è chiamato ad operare per la\nraccolta dei Piani Formativi Individuali e la validazione degli stessi rispetto\nalla coerenza con i modelli previsti dal c.c.n.l. nonché per la formazione sia\ndell'apprendista che del tutor aziendale\n\nNota a verbale\n\nFerme restando le attuali disposizioni contrattuali, si rimanda alle norme\ndi legge in vigore.\n\nEventuali modifiche della legislazione vigente, che non prevedano una fase\ndi contrattazione, verranno automaticamente recepite nella presente parte che\nsi intenderà conformemente adeguata\n\nART. 3bis - Apprendistato per la qualifica e il diploma\nprofessionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato\ndi specializzazione tecnica e apprendistato di alta formazione e ricerca -\nparte comune\n\nSono regolamentati dagli artt. 41-42-42 e 45 del D. Lgs. 81\u002F2015 ed\nall'Accordo interconfederale tra Confapi - CGIL, CISL e UIL del 22 dicembre\n2016, che qui si intende espressamente richiamato e a cui integralmente si\nrimanda e che viene inserito in allegato al presente CCNL. (ALLEGARE)",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"trainingprogrammes","FORMAZIONE PROFESSIONALE FAPI- UNIFICATO","FORMAZIONE PROFESSIONALE FAPI- UNIFICATO \n\nParte comune\n\nLe parti stipulanti riconoscono concordemente l'importanza strumento\nessenziale per la valorizzazione del capitale umano personale, per\nl'adeguamento delle professionalità alle mutate necessità delle imprese.\n\nLe parti individuano, nel rispetto delle reciproche competenze e\nresponsabilità, l'opportunità di indicare linee di indirizzo per le esigenze\nformative del settore da armonizzarsi con le esigenze individuali:\n\n-sensibilizzare ed incentivare le imprese alla valorizzazione delle risorse\numane come strumento di competitività delle imprese\n\n-promuovere e valorizzare la professionalità attraverso l'acquisizione di\nconoscenze specifiche in grado di rispondere alle esigenze di innovazione\ntecnologica di processo produttivo e di prodotto, di organizzazione del lavoro,\nlegislative e di salute e sicurezza\n\n-incentivare i lavoratori nell'accrescimento delle competenze professionali,\nrelazionali e trasversali al fine di rispondere alle esigenze del settore e\nprevenire l'obsolescenza delle competenze professionali possedute\n\n-Predisporre adeguati moduli formativi per il coinvolgimento dei giovani nel\npercorso propedeutico all'inserimento nel settore utilizzando anche forme di\napprendimento attraverso l'apprendistato e alternanza scuola lavoro\n\n-predisporre appositi progetti che si prefiggano di avvicinare la domanda e\nl'offerta sul mercato del lavoro anche con riferimento ai lavoratori\nstranieri \n\n-predisporre linee guida che favoriscano l'intreccio fra le varie\npossibilità formative sia a domanda individuale sia quella derivante da piani\nformativi aziendali, attraverso la definizione del catalogo dell'offerta\nformativa di settore\n\n-riqualificare il personale per contribuire al superamento di situazioni di\ndifficoltà di mercato e al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di\ninadeguatezza professionale.\n\nLe parti, riferendosi alle previsioni di leggi e degli accordi\ninterconfederali in materia di formazione professionale, intendono\nconcordemente delineare le modalità di rapporto con il fondo FAPI per la\nformazione continua interprofessionale.\n\nIpiani formativi concordati con le parti sociali dovranno essere predisposti\nin sede aziendale concordemente con le RSU o ove assenti con le parti\nfirmatarie del presente CCNL a livello territoriale e particolare attenzione\ndovrà essere posta alla materia di igiene, salute, sicurezza e ambiente,\nsecondo le modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale in\nmateria.\n\nNota a verbale\n\nA tal fine, in coerenza con le materie ed i compiti previsti per la CBMC,\nviene affidato alla commissione il compito di costituire il \"Dossier sulla\nformazione nei settori rappresentati\", raccogliendo dalle aziende copia dei\npiani di formazione concordati, anche al fine di proporre alle realtà di\nimpresa meno strutturate le esperienze acquisite, se del caso rimodulate alle\nspecifiche esigenze formative.\n\nIIDossier sulla formazione sarà realizzato nel rispetto delle normative\nnazionali e comunitarie in materia di tutela della \"privacy\", e non potrà\nessere oggetto di diffusione, nemmeno parziale, al di fuori dei settori a cui\nsi applica il presente contratto.\n\nE' altresì affidato alla commissione il compito di monitorare l'evoluzione\ndella normativa in materia di formazione professionale, a livello comunitario,\nnazionale e regionale, al fine di tenere aggiornate le Parti sulle opportunità\ndi finanziamento, e l'eventuale introduzione e sviluppo di nuovi strumenti di\nformazione.\n\nAcquisita la normale operatività, la commissione tecnica potrà essere\ninvestita dalle Parti di ulteriori compiti in materia di formazione\nprofessionale, quali ad esempio lo studio di linee guida per un piano di\nformazione di base destinato agli addetti dei settori a cui si applica il\npresente contratto.\n\nI piani formativi oltre a prevedere percorsi e metodologie funzionali agli\nobiettivi formativi sopra citati, devono includere moduli specifici finalizzati\nallo sviluppo della responsabilità sociale dell'impresa. Dovranno inoltre\nprevedere nelle modalità di svolgimento le forme della partecipazione dei\nlavoratori e contemperare l'utilizzazione di tutti gli strumenti legislativi e\ncontrattuali a partire dai congedi formativi e ai permessi connessi al diritto\nallo studio.\n\nLe parti data la particolare importanza della formazione professionale\ndefiniranno entro tre mesi dalla stipula del CCNL le modalità per lo\nsvolgimento dell'attività inerente alla Formazione Professionale all'interno\ndel CPN anche attraverso l'istituzione di un gruppo di lavoro ristretto che\nprodurrà le sintesi al Comitato per le necessarie deliberazioni.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"pensionfund","PREVIDENZA COMPLEMENTARE Le Parti concor","PREVIDENZA COMPLEMENTARE\n\nLe Parti concordano di istituire a partire dal 1\u002F01\u002F2022, a carico del\ndatore di lavoro un contributo mensile di euro 5 (riparametrati su base 100) da\nversare al Fondo Fondapi per ogni lavoratore in forza alla data del\n1\u002F01\u002F2022.\n\nPer i lavoratori iscritti al Fondapi al 1\u002F01\u002F2022, tale contributo è\naggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.\n\nPer i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondapi, il\nsuddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo\nmedesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.\n\nLe Parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta\nesclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.\n\nLe aliquote contributive a carico dell'azienda vengono incrementate per\nciascun comparto come di seguito indicato:\n\nLapidei: + 0,25% dal 1\u002F06\u002F2021 e +0,25% dal 1\u002F01\u002F2022 (tot. 2,40%)\n\nCemento: - (tot. 1,90%)\n\nLaterizi: + 0,10% dal 1\u002F06\u002F2021 (tot. 1,80%)",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"contracttrial","L'instaurazione del rapporto di lavoro a","L'instaurazione del rapporto di lavoro a part-time avverrà con atto\nscritto, nel quale saranno precisati l'orario di lavoro — con riferimento al\ngiorno, alla settimana, al mese, all'anno — e gli altri elementi previsti dal\npresente contratto per il rapporto a tempo pieno; il periodo di prova eventuale\npotrà essere prolungato in proporzione alla minore durata dell'orario di\nlavoro concordata.\n\nLa retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti contrattuali, extra\ncontrattuali e di legge saranno proporzionati all'orario di lavoro\nconcordato.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"contractseverancepay","Scaduti i termini della conservazione de","Scaduti i termini della conservazione del posto senza che il lavoratore\nabbia ripreso servizio, l'Azienda può risolvere il rapporto di lavoro\ncorrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità\nsostitutiva del preavviso.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"tempagency","Lavoro a tempo determinato e somministra","Lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato\n- Parte comune\n\nA)LAVORO A TEMPO DETERMINATO \n\nApposizione del termine\n\nLe Parti stipulanti si richiamano all'art. 19, comma 1, del D. Lgs. 81\u002F2015\ncome modificato dalla LEGGE 9 agosto 2018, n. 96, Conversione in legge, con\nmodificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, che prevede la\npossibilità di apporre un termine al contratto di lavoro subordinato.\n\nQuindi, come previsto dal comma 1 dell'articolo 19 del D.Lgs. 81\u002F2015 e\ns.s.m.al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di\ndurata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata\nsuperiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di\nalmeno una delle seguenti condizioni:\n\na)esigenze temporanee e oggettive, estranee all'orinaria attività, ovvero\nper esigenze di sostituzione di altri lavoratori;\n\nb)esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non\nprogrammabili dell'attività ordinaria.\n\nIn caso di sottoscrizione di un contratto di durata superiore a dodici mesi\nin assenza delle condizioni di cui sopra, il contratto si trasforma in\ncontratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici\nmesi.\n\nLimiti quantitativi - Esenzioni\n\nIl numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero\ncon contratto di somministrazione a tempo determinato e indeterminato non puo'\neccedere complessivamente il 20 per cento della media del numero dei lavoratori\na tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno\ndi stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale\nall'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di\ninizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul\nnumero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della\nstipulazione del contratto di lavoro. E' in ogni caso esente da limiti\nquantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui\nall'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti\ndisoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non\nagricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto\nsvantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE)\nn. 651\u002F2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto\ndel Ministro del lavoro e delle politiche sociali;\n\nEventuali deroghe alle percentuali quantitative saranno definite tra le\nparti in sede di secondo livello di contrattazione\n\nDurata massima - Deroghe\n\nIn applicazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, del D.Lgs.\n81\u002F2015, si conviene che la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato\nintercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto\ndi una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di\npari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione\ntra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro (24) mesi.\n\nAi fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di\nmissione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti\ntra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo\ndeterminato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di\nun unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma\nin contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento\n\nDisciplina del rapporto\n\nIn applicazione del principio di non discriminazione, stabilito dall'art. 25\ndel D.Lgs. n° 81\u002F2015, al prestatore di lavoro con contratto a tempo\ndeterminato spettano tutti gli istituti di retribuzione diretta, indiretta e\ndifferita - proporzionati alla durata del contratto medesimo - in atto\nnell'Azienda per i lavoratori a tempo indeterminato inquadrati nello stesso\nlivello di classificazione professionale.\n\nFerme restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con\ncontratto a tempo determinato spettano tutti i trattamenti previsti dal\npresente contratto collettivo ed ogni altro trattamento in atto in azienda, che\nsiano compatibili con la natura del contratto a termine, in proporzione al\nperiodo lavorativo prestato.\n\nIlavoratori con contratto a tempo determinato saranno formati in modo\nsufficiente ed adeguato in materia di salute e sicurezza, con particolare\nriferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.\n\nIn caso di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione\ndel posto, previa informativa alla R.S.U., la stipula del contratto può\navvenire con il necessario anticipo per consentire il passaggio delle\nconsegne.\n\nL'assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in\ncongedo di maternità, paternità o parentale può essere anticipata fino a due\nmesi prima dell'inizio del congedo, secondo quanto previsto dall'art. 4,\nsecondo comma, del D.Lgs. n. 151\u002F2001.\n\nIn caso di malattia e infortunio non sul lavoro, la conservazione del posto\nper i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata ad un\nperiodo massimo pari ad un quarto della durata del contratto e comunque non si\nestende oltre la scadenza del termine apposto al contratto. L'integrazione\neconomica a carico dell'Azienda cessa con l'esaurimento del periodo di\nconservazione del posto ai sensi del comma precedente ovvero con il cessare\ndell'indennità economica da parte dell'INPS.\n\nLa Direzione Aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà la\nR.S.U. o, in mancanza, le OO.SS. territoriali, sull'andamento delle assunzioni\neffettuate con contratto a tempo determinato nell'arco del periodo considerato,\ncon particolare riferimento alle dimensioni quantitative ed alle tipologie di\nattività interessate rispetto ai fabbisogni.\n\nLe imprese informeranno i lavoratori operanti a tempo determinato dei posti\nvacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell'ambito\ndell'unità produttiva di appartenenza. Tali informazioni possono essere\nfornite anche mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.\n\nNel caso di trasformazione a tempo indeterminato, o di successiva assunzione\na tempo indeterminato di lavoratore già impiegato a termine, si terrà conto\ncomplessivamente di tutti i periodi di lavoro effettuati dal lavoratore presso\nil medesimo datore di lavoro, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, ai\nfini dell'applicazione delle discipline di cui agli aumenti periodici\nd'anzianità e alla mobilità professionale, purché non interrotti da periodi\ndi non lavoro superiori a 12 mesi.\n\nLe Parti convengono, in attuazione della deroga accordata dall'art. 21,\ncomma 2, del D.Lgs. n° 81\u002F2015, di applicare a tutti i contratti a termine,\nintervalli temporali di 5 giorni per i rapporti a termine con durata fino a 6\nmesi e di 10 giorni per i rapporti a termine con durata superiore a 6 mesi.\n\nInoltre, le Parti convengono l'assenza di intervalli temporali nei casi di\ncontratti a termine stipulati per ragioni di carattere sostitutivo (quali ad\nesempio, a mero titolo esemplificativo, di lavoratrici in maternità, ferie,\nmalattia, ecc..).\n\nAi sensi e per gli effetti dell'art.21, comma 2, del D.Lgs. n° 81\u002F2015,\noltre alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e\nsuccessive modifiche e integrazioni, le Parti concordano che sono attività\nstagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di\nintensificazione dell'attività lavorativa in determinati e limitati periodi\ndell'anno.\n\nL'individuazione della stagionalità così definita, nonché la\ndeterminazione dei periodi di intensificazione dell'attività produttiva, che\nnon possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell'arco dell'anno\nsolare, saranno concordate dalla Direzione aziendale con la Rappresentanza\nsindacale unitaria d'intesa con le strutture territoriali delle Organizzazioni\nsindacali stipulanti.\n\nDiritti di precedenza\n\nIIlavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso\nla stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore\na 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato\neffettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi alla scadenza del\ncontralto a termine con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione\ndei rapporti a termine.\n\nPer le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al Capo III del Decreto\nLegislativo n. 151\u002F2001, e successive modificazioni, usufruito nell'esecuzione\ndi un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre\na determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto\ndi precedenza. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, il diritto\ndi precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di\nlavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già\nespletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine;\n\nIl lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività\nstagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo\ndeterminato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività\nstagionali.\n\nIl diritto di precedenza deve essere obbligatoriamente richiamato nel\ncontratto di assunzione, e può essere esercitato a condizione che il\nlavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di\nlavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.\n\nIl diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data\ndi cessazione del rapporto.\n\nB)CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO\n\nIl contratto di somministrazione a tempo determinato è disciplinato dalla\nlegge e dalle seguenti disposizioni.\n\nIl termine inizialmente posto può essere prorogato con il consenso del\nlavoratore e per atto scritto nei casi e per la durata prevista dal contratto\ncollettivo applicato dal somministratore.\n\nIn sede aziendale, tra Direzione e R.S.U. verranno individuati criteri e\nmodalità per la determinazione e la corresponsione del premio di risultato ai\nlavoratori con contratto di somministrazione.\n\nCome previsto dall'art. 36, comma 3, del D.Lgs. n° 81\u002F2015 ogni 12 mesi\nl'azienda utilizzatrice, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale\nalla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alla RSU o, in mancanza,\nagli organismi territoriali di categoria firmatari del CCNL il numero dei\ncontratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la\nqualifica dei lavoratori interessati.\n\nIn caso di sostituzione di lavoratori assenti per congedi parentali,\naspettative, la stipula del contratto può avvenire con il necessario anticipo\nper consentire il passaggio delle consegne, previa informazione alla R.S.U.\n\nLimiti numerici (normativa comune alle lettere A) e B) di cui\nsopra.\n\nLa Direzione Aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà la\nR.S.U. dell'andamento delle assunzioni effettuate con contratto a termine e dei\ncontratti di lavoro di somministrazione a tempo determinato utilizzati\nnell'arco del periodo considerato.\n\nLa Direzione Aziendale periodicamente informerà la R.S.U. dei contratti a\ntermine stipulati.\n\nNota a verbale\n\nOvunque ricorra nel testo del presente articolo la citazione del Decreto\nLegislativo n° 81\u002F2015 il riferimento si intende al testo vigente dopo le\nmodifiche apportate dalla Legge 9 agosto 2018 n° 96 (conversione in legge del\nc.d. Decreto Dignità).\n\nRapporto di lavoro a tempo parziale - parte comune",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"tempagency_max","Limiti quantitativi - Esenzioni Il numer","Limiti quantitativi - Esenzioni\n\nIl numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero\ncon contratto di somministrazione a tempo determinato e indeterminato non puo'\neccedere complessivamente il 20 per cento della media del numero dei lavoratori\na tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno\ndi stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale\nall'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di\ninizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul\nnumero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della\nstipulazione del contratto di lavoro. E' in ogni caso esente da limiti\nquantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui\nall'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti\ndisoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non\nagricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto\nsvantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE)\nn. 651\u002F2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto\ndel Ministro del lavoro e delle politiche sociali;\n\nEventuali deroghe alle percentuali quantitative saranno definite tra le\nparti in sede di secondo livello di contrattazione",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"green_trigger","e)progetti ed iniziative tesi al risparm","e)progetti ed iniziative tesi al risparmio energetico e tutela\nambientale;\n\nf)implicazioni derivanti dall'attività produttiva da specifiche normative\nregionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva ed ai\nrelativi riflessi sulle attività di cava e produzione.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"newtech_trigger","-l'adeguamento dell'offerta formativa al","-l'adeguamento dell'offerta formativa alle priorità dettate dalle politiche\noccupazionali e dalle esigenze di innovazione ed integrazione digitale dei\nprocessi aziendali orientate all'acquisizione e\u002Fo all'innalzamento, da parte\ndel personale, delle competenze nelle tecnologie abilitanti, con il duplice\nobiettivo di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con elevata\nprofessionalità ed assicurarne la permanenza ai senior impiegati;\n\n-un sistema di welfare contrattuale condiviso dalle parti che, oltre alla\nsanità integrativa, contempli prestazioni e servizi che i datori di lavoro\npossono offrire ai dipendenti, volti in generale a un miglioramento della\nqualità e degli stili di vita per il dipendente (agevolazioni economiche per\nchi ha familiari disabili, anziani e figli a carico; aiuti diretti come corsi\ndi specializzazione per acquisire competenze; formazione legata alla\nprevenzione e alla sicurezza in azienda);",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"sicknesspay","Trattamento economico LAPIDEI Per quanto","Trattamento economico \n\nLAPIDEI\n\nPer quanto concerne il trattamento di malattia valgono le norme di carattere\ngenerale. Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per\nmalattia un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di\ndisposizioni legislative e\u002Fo di altre norme fino a raggiungere i seguenti\nlimiti:\n\na)operai ed intermedi\n\nAl lavoratore, non in prova, assente per malattia o infortunio non sul\nlavoro, sarà corrisposta una indennità del 100% della retribuzione globale di\nfatto percepita per i primi tre giorni di assenza; dal 4° al 180° giorno il\n100% della retribuzione di fatto percepita, comprendenti nella retribuzione\nanche la quota parte a carico dell'Istituto preposto; dal 181° giorno e fino\nal 365° di malattia, il trattamento economico di cui sopra sarà pari al 50%\ndella retribuzione.\n\nb)impiegati\n\n100% della retribuzione per i primi 6 mesi di malattia;\n\n50% della retribuzione per i successivi 6 mesi di malattia.\n\nSi precisa che per retribuzione si intende quella globale netta di fatto che\nil lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato.\n\nIl trattamento economico di cui al capoverso precedente non potrà,\ncomunque, superare, in caso di più eventi morbosi 180 giorni di calendario con\nretribuzione globale e 180 giorni di calendario a metà retribuzione globale,\nin un arco di 18 mesi.\n\nAi fini di cui sopra, la cumulabilità degli eventi morbosi è esclusa nel\ncaso di malattia intervenuta dopo un periodo di 5 mesi di effettivo lavoro, nel\nqual caso il trattamento economico su indicato ricomincia ex novo.\nL'integrazione di cui trattasi verrà riconosciuta soltanto in quanto il\nlavoratore ammalato certifichi la propria assenza nei termini e nei modi\nprevisti dalle disposizioni di legge vigenti e subordinatamente al\nriconoscimento della malattia da parte delle competenti strutture pubbliche. Il\ntrattamento di cui sopra non è cumulabile con eventuali altri analoghi\ntrattamenti aziendali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future\no da risarcimento danni derivanti da fatto di terzi.\n\nTrattamenti particolari\n\nA tutti i lavoratori in caso di malattie oncologiche, emodialisi, infarto\ncon esiti in cardiopatia ischemica instabile e trapianto di organi, i periodi\ndi cui al presente articolo sono aumentati del 50%.\n\nNelle predette ipotesi è aumentata del 50% anche la durata dei periodi di\ntrattamento economico. \n\nCEMENTO\n\nDurante la conservazione del posto ai lavoratori assenti per cause di\nmalattia o infortunio non sul lavoro sarà riconosciuto da parte dell'Azienda,\nnell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, un trattamento\neconomico fino al raggiungimento delle seguenti misure della retribuzione\n(minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza,\neventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, il guadagno\nmedio di cottimo), aumentata dell'ex premio di produzione, nonché della\nmaggiorazione media per lavoro a turno, per coloro che lavorano a turni\navvicendati in via continuativa:\n\na)per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti:\n\n-100 % per i primi 6 mesi;\n\n-50 % per ulteriori 6 mesi;\n\nb)per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti:\n\n-100 % per i primi 8 mesi;\n\n-50 % per ulteriori 4 mesi.\n\nAi fini del computo dei diversi scaglioni temporali a cui è commisurato il\nsopraddetto trattamento economico, l'Azienda cumulerà le assenze dovute a più\neventi morbosi.\n\nPer il lavoratore cui si applica la parte I e II del presente contratto, il\ntrattamento economico è corrisposto dall'Azienda con deduzione di tutte le\nsomme cui il lavoratore ha diritto da parte dell'Istituto assicuratore ed è\nsubordinato al riconoscimento delle malattie da parte dell'Istituto stesso.\nResta inteso che per eventuali periodi di assenza, compresi nei limiti della\nconservazione del posto ma eccedenti i periodi cui è commisurato il\ntrattamento economico contrattuale e per i quali il lavoratore dovesse aver\ndiritto alle prestazioni economiche dell'INPS, le dette prestazioni verranno\ncorrisposte al lavoratore stesso fermo restando che l'Azienda, in occasione\ndell'erogazione della gratifica natalizia o 13A mensilità, dedurrà i ratei di\ngratifica natalizia o 13A mensilità relativi ai periodi di assenza di cui\ntrattasi.\n\nL'Azienda recupererà nei confronti dei predetti lavoratori quanto\ncorrisposto loro nel caso in cui l'erogazione dell'indennità di malattia da\nparte dell'Istituto assicuratore non abbia avuto luogo o venga a mancare per\ninadempienze del lavoratore stesso.\n\nFermi restando i succitati limiti per la conservazione del posto, il\ntrattamento economico di cui sopra ricomincia ex novo: in caso di malattia\nintervenuta dopo un periodo di 6 mesi senza alcuna assenza per malattia, dal\n30A giorno di ricovero ospedaliero e per le assenze per malattia iniziate dopo\n12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del\n100%. Nei predetti casi resta comunque stabilito che il trattamento economico\nal 100% non potrà eccedere i sei mesi nell'anno di calendario per gli\nappartenenti allo scaglione a) e gli 8 mesi nell'anno di calendario per gli\nappartenenti allo scaglione b).\n\nIl trattamento economico previsto dal presente articolo non è cumulabile\ncon eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, provinciali, regionali o,\ncomunque, derivanti da norme generali in atto o future, e assorbe fino a\nconcorrenza le erogazioni eventualmente corrisposte dall'Azienda per detti\ntrattamenti.\n\nChiarimenti a verbale\n\n1.Per i lavoratori cui si applica la parte I e II del presente contratto, i\nratei della gratifica natalizia corrisposti dall'Istituto assicuratore saranno\nconsiderati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento\neconomico di cui al presente articolo. Pertanto dalla gratifica natalizia di\ncui all'art.49 (13° mensilità o gratifica natalizia) non sarà effettuata\nalcuna detrazione per i periodi di assenza dal lavoro per malattia od\ninfortunio non sul lavoro.\n\n2.Al fine di consentire una più puntuale organizzazione dei turni di lavoro\nnel rispetto delle esigenze dell'impresa e dei singoli lavoratori, il\nlavoratore turnista assente per malattia avvertirà la Direzione del rientro in\nservizio o dell'eventuale prosecuzione dello stato di malattia, entro il giorno\nprecedente il termine di rientro previsto nella certificazione medica.\n\nLATERIZI\n\nIl trattamento economico dovuto al lavoratore in caso di malattia o\ninfortunio non sul lavoro è il seguente:\n\nOperai\n\nIn caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore\nnon in prova ha diritto ad un'integrazione dell'indennità a carico dell'INPS\nsino a raggiungere le seguenti misure della retribuzione netta che avrebbe\npercepito se avesse normalmente lavorato:\n\n-per 6 mesi di calendario (compresa la carenza) il 100% della retribuzione\nnetta;\n\n-per ulteriori 6 mesi di calendario (compresa la carenza) il 50% della\nretribuzione netta).\n\nIl suddetto trattamento economico sarà corrisposto al lavoratore sempreché\nla malattia o l'infortunio non sul lavoro siano riconosciuti dall'INPS e\nvengano presentate nei termini previsti dal presente articolo le prescritte\ncertificazioni mediche.\n\nL'azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli\nnel caso in cui l'erogazione dell'indennità da parte dell'INPS, non abbia\navuto luogo o venga a marcare per inadempienze del lavoratore stesso.\n\nIl trattamento integrativo di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto\neventualmente erogato aziendalmente allo stesso titolo.\n\nIl lavoratore che sia stato risarcito da un terzo responsabile di un\nsinistro per il quale sia rimasto assente dal lavoro e abbia ricevuto\nl'integrazione del trattamento INPS da parte dell'azienda è tenuto a\nrimborsare all'azienda stessa l'importo dell'integrazione già percepita.\n\nPer gli operai:\n\n1)I ratei della 13a mensilità corrisposti dall'Istituto assicuratore\nsaranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del\ntrattamento economico di cui al presente articolo. Pertanto dalla 13a\nmensilità non sarà effettuata alcuna detrazione per i periodi di assenza dal\nlavoro per malattia o infortunio non sul lavoro.\n\n2)L'integrazione dovuta dall'Azienda si ricava per differenza tra la\nretribuzione lorda mensile e l'indennità corrisposta dall'Istituto,\nopportunamente lordizzata dei contributi assicurativi e previdenziali a carico\ndel lavoratore.\n\nImpiegati\n\nIn caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro l'impiegato non\nin prova ha diritto al seguente trattamento economico:\n\n-per 6 mesi di calendario il 100% della retribuzione;\n\n-per ulteriori 6 mesi di calendario il 50% della retribuzione.\n\nIl trattamento economico di cui sopra sarà corrisposto al lavoratore\nsempreché vengano presentate nei termini esposti nel presente articolo le\nprescritte certificazioni mediche.\n\nIl lavoratore che sia stato risarcito da un terzo responsabile di un\nsinistro per il quale sia rimasto assente, è tenuto a rimborsare all'azienda\nquanto da essa percepito nei limiti del risarcimento ottenuto.\n\nDalla retribuzione, come sopra indicata, sarà dedotto fino a concorrenza,\nquanto il lavoratore abbia percepito eventualmente, sia a titolo di assegni che\ndi indennità, per atti previdenziali assistenziali, assicurativi, conseguenti\nda disposizioni di legge, di contratto o da iniziative aziendali.\n\nAi fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di\nassenza per malattia verificatasi nell'arco temporale degli ultimi 30 mesi\nconsecutivi che precedono l'ultimo giorno di malattia.\n\nIl trattamento economico suddetto sarà corrisposto ex novo in caso di\nmalattia o infortunio non sul lavoro intervenuti dopo un periodo di 6 mesi\nsenza alcuna assenza per tali titoli o comunque dopo 12 mesi dal giorno in cui\nè cessato il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico al\n100%.\n\nIl trattamento economico di cui al presente articolo si applica per un\nmassimo di 12 mesi, anche in caso di tbc. In tale caso il trattamento ha\ncarattere integrativo di quanto erogato dall'INPS.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"longtermillness","Secondo quanto previsto dall'articolo 8,","Secondo quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4 del D.Lgs 81\u002F2015, i\nlavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta\ncapacità lavorativa, anche a causa delle terapie salvavita, certificata\nsecondo le vigenti norme di legge, hanno diritto, a richiesta, alla\ntrasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale\n(verticale, orizzontale o misto). Nella stessa ipotesi il rapporto di lavoro a\ntempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo\npieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più\nfavorevoli per il prestatore di lavoro.\n\nIn caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i\ngenitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il\nlavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e\npermanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi\ndell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è\nstata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con\nnecessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti\nquotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al\ndecreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento\nordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta\nla priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a\ntempo parziale.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"healthcareaccess","ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA A parti","ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA\n\nA partire dalla mensilità di gennaio 2022 il contributo a favore del Fondo\nAltea per ogni dipendente in forza è stabilito per ciascun comparto come di\nseguito indicato:\n\nLapidei: + 3 euro (Tot. 13 euro\u002Fmese)\n\nCemento: - (tot. 13 euro\u002Fmese)\n\nLaterizi: - (tot 10 euro\u002Fmese)\n\n\n\nDICHIARAZIONE A VERBALE\n\nLe parti firmatarie del presente CCNL hanno ritenuto di mantenere, su\nrichiesta di parte sindacale, Altea quale fondo di riferimento per la sanità\nintegrativa.\n\nSu possibili evoluzioni in materia le parti convengono di incontrarsi almeno\ntre mesi prima della scadenza del CCNL.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"hivpolicy","Inoltre il lavoratore, dopo dell'assunzi","Inoltre il lavoratore, dopo dell'assunzione, dovrà essere sottoposto a\nvisita medica preventiva, come previsto dall'art.41 del D.Lgs 81\u002F2008,\neffettuata dal medico competente aziendale ove previsto, atta ad accertare\nl'idoneità fisica alla mansione o le eventuali prescrizioni cui il datore di\nlavoro dovrà tener conto nel D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi\naziendale); in via transitoria, fino al 31 dicembre 2008, tale visita\npreventiva potrà essere svolta anche prima dell'assunzione.\n\nAPPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Parte comune",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"covid","PREMESSA - Parte comune Gli effetti dell","PREMESSA - Parte comune\n\nGli effetti della pandemia COVID-19 sulla già provata economia nazionale\nrappresentano una sfida senza precedenti e senza facili soluzioni. L' impatto\nsu intere filiere produttive mette a dura prova i sistemi di welfare ed impone\nun ripensamento radicale dei modelli organizzativi e del mercato del lavoro. In\nun simile contesto, il rafforzamento della coesione economica, sociale e\nterritoriale non può che rappresentare il comune obiettivo da perseguire per\nconsolidare lo spirito di unità e solidarietà già esistente tra le parti\nsociali: l'utilizzo di risorse per le politiche comunitarie, nazionali e\nregionali a sostegno del tessuto produttivo, in sinergia con adeguati ed\nefficaci provvedimenti di modifica del quadro normativo, devono essere\nopportunità di rafforzamento della coesione sociale e tabella di marcia per la\nripresa del sistema produttivo del Paese. Gioverebbe a questa causa il\nmiglioramento del contesto imprenditoriale attraverso la riforma della\nfiscalità, il rafforzamento del sistema bancario (a fronte di un basso livello\ndei costi di finanziamento il credito del settore privato non decolla a\nsostegno delle Imprese) e del mercato del lavoro.",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"paidmaternityleave","UNIFICATO -Tutela della maternità e pate","UNIFICATO -Tutela della maternità e paternità - Parte comune\n\nPer quanto attiene alla tutela della maternità e della paternità si fa\nriferimento alle norme di legge in materia.\n\nAlla lavoratrice assente in congedo obbligatorio di maternità, nei due mesi\nprima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, o, in caso di diversa\nopzione, per il mese precedente il parto e per i quattro mesi successivi, sarà\ncorrisposta l'intera retribuzione globale.\n\nIn caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di\nassenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più\nfavorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello stabilito dalla\nlegge.\n\nLe aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali\ncon quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di\nassorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal\npresente articolo.\n\nLa fruizione del congedo parentale facoltativo può essere frazionata anche\nin unità orarie, rispettando le necessità organizzative aziendali,\nprogrammandone preferibilmente l'utilizzo a inizio o fine turno o pausa\npranzo.\n\nNel caso in cui nel corso del periodo d'interruzione del servizio per\ngravidanza o puerperio intervenga malattia, si applicano le disposizioni di cui\nalla relativa regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la\nmalattia stessa, sempre ché dette disposizioni risultino più favorevoli alla\nlavoratrice. L'assenza per gravidanza e puerperio, nei limiti del periodo di\nastensione obbligatoria dal lavoro, non interrompe la maturazione\ndell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, festività, tredicesima\nmensilità, trattamento di fine rapporto).",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"pregnancy","In riferimento al D.Lgs n. 66\u002F2003 si co","In riferimento al D.Lgs n. 66\u002F2003 si considera lavoro notturno ai fini\nlegali quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e\nle ore 5 alle condizioni richiamate dal decreto stesso, ferme restando le\nesclusioni indicate dall'art. 11, 2° comma, del citato Decreto (donne\ndall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di\netà del bambino, la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre\nanni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente di età stessa, la\nlavoratrice o il lavoratore che sia affidataria di un figlio convivente di età\ninferiore ai dodici anni, la lavoratrice che abbia a proprio carico un soggetto\ndisabile ai sensi della legge 05 Febbraio 1992, n. 104, e successive.",{"bindId":121,"name":114,"text":115},"paidpaternityleave",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"paidpaternityleaveduration","Al lavoratore in occasione della nascita","Al lavoratore in occasione della nascita del figlio sarà riconosciuto un\ngiorno aggiuntivo di permesso retribuito.\n\nAi sensi di quanto previsto dalla Legge n. 160\u002F2019 (\"Legge di bilancio\n2020\"), il lavoratore padre, entro il quinto mese di vita del bambino, o\ndall'ingresso in famiglia\u002FItalia in caso di adozioni o affidamenti\nnazionali\u002Finternazionali, fruirà di sette giorni di congedo obbligatorio e\npotrà fruire di un ulteriore giorno facoltativo in alternativa alla madre che\nsi trovi in astensione obbligatoria. Il relativo trattamento economico è a\ncarico dell'Inps. Per gli anni successivi, le Parti si danno reciprocamente\natto che si incontreranno laddove dovessero intervenire modifiche al quadro\nlegislativo di riferimento del presente articolo contrattuale a una\narmonizzazione dello stesso alla nuova disciplina legale.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"deathrelatives","Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, ","Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo\n2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto\ninterministeriale 21 luglio 2000 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno\ndiritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di\ndecesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente\nseparato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un\nsoggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore\nmedesimi.\n\nIl diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno di cui\nal comma 1, è riconosciuto anche al lavoratore che si assenti per assistere\nfamiliari in dialisi o sottoposti a gravi interventi chirurgici e\u002Fo alle\neventuali terapie ad essi connesse.",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"marriage","UNIFICATO - Congedo matrimoniale Parte c","UNIFICATO - Congedo matrimoniale\n\nParte comune\n\nIn caso di matrimonio il lavoratore non in prova fruirà di un periodo di\ncongedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza del trattamento economico che\navrebbe percepito se avesse normalmente lavorato.\n\nTale congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali, né\npotrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.\n\nLa richiesta di congedo dovrà essere avanzata dall'avente diritto con un\npreavviso di almeno quindici giorni dal suo inizio salvo casi eccezionali.\n\nPer gli operai e gli intermedi il trattamento economico di cui sopra è\ncorrisposto dall'azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha\ndiritto di riscuotere da parte dell'Inps ed è subordinato al riconoscimento\ndel diritto da parte dell'Istituto stesso.\n\nPer gli operai e gli intermedi il trattamento di cui sopra assorbe quello\nprevisto dal contratto collettivo per l'industria del 31.5.1941.\n\nLe disposizioni sul congedo matrimoniale sono applicabili anche in caso di\nunioni civili in base alla legge n.76\u002F2016.",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"direct_participation_hrs","A tal riguardo, con gli Accordi Intercon","A tal riguardo, con gli Accordi Interconfederali del 20.4.2012 e del\n26.07.2016, la Convenzione sulla rappresentanza del 27.09.2019 tra Confapi,\nINPS, INL, Cgil, Cisl e Uil e con l'Accordo tra Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea\nCgil e CONFAPI ANIEM del 05\u002F03\u002F2015, sono state definite modalità condivise\nper la tutela dei diritti in materia di rappresentanza, validità ed\neffettività dei CCNL. A tali Accordi Interconfederali si richiamano le parti\nnella prospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e\nvincolanti per tutte le parti.\n\nGli Accordi Interconfederali e la Convenzione sulla rappresentanza\nsottoscritti da Confapi con Cgil, Cisl e Uil vengono integralmente recepiti nel\npresente CCNL. Eventuali Accordi Interconfederali e\u002Fo Intese che dovessero\nintervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla\nfase di stesura del testo contrattuale saranno oggetto di esame tra le Parti al\nfine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le pattuizioni qui\ndefinite.",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"violenceleave","E) Congedi per le donne lavoratrici vitt","E) Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza\n\nLe donne vittime di violenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi\nsociali comunali, da Case Rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto ad un\ncongedo (in base all'art 24 del DL.gs n° 80 del 15\u002F06\u002F2015) non superiore a\ntre mesi (fruibile anche a giorni o ad ore) utilizzabile nell'arco temporale di\ntre anni.\n\nAi fini dell'esercizio del diritto, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva\nimpossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di\npreavviso non inferiore a 7 giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine\ndel periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui ai commi 1 e 2\ndell'art 24 D.L.gs n° 80\u002F2015.\n\nDurante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire\nun'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci\nfisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da\ncontribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro\nsecondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici\ndi maternità. I datori di lavoro, nella denuncia contributiva, detraggono\nl'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti\nall'Ente previdenziale competente.\n\nIl periodo di congedo non è considerato utile ai fini della maturazione del\nperiodo di comporto per malattia.\n\nLa lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla\nviolenza di genere, debitamente certificati, ha diritto alla trasformazione del\nrapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale o\norizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente\ntrasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto a tempo pieno.",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"violence","UNIFICATO - Multe e sospensioni Parte co","UNIFICATO - Multe e sospensioni \n\nParte comune\n\nIn via esemplificativa incorre nei provvedimenti di multa il dipendente:\n\n1)che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del\nsuperiore o senza giustificato motivo;\n\n2)che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;\n\n3)che rechi guasti al materiale e non avverta subito il suo superiore\ndiretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel\nfunzionamento nell'andamento del lavoro;\n\n4)che contravvenga al divieto di fumare o introduca sul luogo di lavoro cibi\ne bevande alcooliche, senza il permesso dell'azienda;\n\n5)che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;\n\n6)che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro;\n\n7)che ritardi nell'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la\ncessazione;\n\n8)che dia corso a molestie verbali, quali epiteti sessisti, razzisti,\nvolgari, violenti, ecc.;\n\n9)che si ponga, per propria volontà, in stato di pericolosità per sé, per\ngli altri, per gli impianti o comunque per l'attività lavorativa;",{"bindId":147,"name":144,"text":145},"sexualhar",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"eqpay","Dichiarazione comune sulla lotta alle di","Dichiarazione comune sulla lotta alle discriminazioni - parte comune\n\nLe parti si danno reciprocamente atto e riconoscono l'importanza che nei\nluoghi di lavoro i rapporti tra azienda e dipendenti e tra i dipendenti\nmedesimi siano ispirati ai principi di comune convivenza civile e di rispetto\nreciproco, nonché al rispetto della professionalità e dei diritti della\npersona. Le parti considerano inaccettabili ed intollerabili discriminazioni\nper ragioni di razza, religione, lingua e genere.\n\nA tal fine, nell'ambito delle attività della CBMC, previste all'art. ...,\nviene affidato alla Commissione il compito di orientare la definizione e la\ndeclinazione del \"codice etico aziendale\" e di monitorarne sviluppo ed\napplicazione, nonché di valorizzare nell'ambito intersettoriale le buone\npratiche.",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"maternityotherclause","In caso di patologie oncologiche riguard","In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i\ngenitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il\nlavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e\npermanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi\ndell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è\nstata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con\nnecessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti\nquotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al\ndecreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento\nordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta\nla priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a\ntempo parziale.\n\nIn caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio\nconvivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente\naffetto da gravi disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio\n1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di\nlavoro da tempo pieno a tempo parziale. Agli stessi soggetti dei due commi\nprecedenti, inoltre, sarà concessa su richiesta la trasformazione a lavoro\nparziale per la durata di un anno.\n\nIn caso di richiesta della lavoratrice madre e del lavoratore padre, fino a\ntre anni di età del bambino, sarà concesso un part time reversibile della\ndurata di un anno, prorogabile fino a un massimo di tre, a condizione che\nl'altro genitore non goda già delle medesime agevolazioni.",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"SCHEDULE_trigger","È considerato lavoro festivo quello comp","È considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni di domenica o nei\ngiorni compensativi di riposo settimanale o nelle ricorrenze festive previste\ndall'articolo sui giorni festivi.",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"OVERTIME_trigger"," CEMENTO LAPIDEI LATERIZI lavoro straord","\n  \n    \n       \n      \n      CEMENTO\n      \n      LAPIDEI\n      \n      LATERIZI\n      \n    \n    \n      lavoro straordinario diurno: (oltre le 40 ore\n        settimanali)\n      \n      23%\n      \n      30%\n      \n      30%\n      \n    \n    \n      lavoro notturno non compreso in turni avvicendati:\n      \n      30%\n      \n      50%\n      \n      35%\n      \n    \n    \n      lavoro notturno a carattere continuativo (guardiania,\n        custodia, pulizia locali) non compreso in turni avvicendati\n      \n      25%\n      \n       \n      \n       \n      \n    \n    \n      Lavoro notturno in turni avvicendati\n      \n       \n      \n      25%\n      \n      20%\n      \n    \n    \n      lavoro straordinario notturno\n      \n      40%\n      \n      50%\n      \n      50%\n      \n    \n    \n      lavoro ordinario in giorni festivi Lavoro festivo\n      \n      40%\n      \n      50%\n      \n      45%\n      \n    \n    \n      lavoro straordinario festivo\n      \n      50%\n      \n      50%\n      \n      50%\n      \n    \n    \n      lavoro straordinario festivo notturno\n      \n      50%\n      \n       \n      \n      60%\n      \n    \n    \n      lavoro festivo ordinario notturno:\n      \n      40%\n      \n       \n      \n       \n      \n    \n    \n      lavoro straordinario effettuato nel 6° giorno:\n      \n       \n      \n      40%\n      \n       \n      \n    \n    \n      Festivo con riposo compensativo:\n      \n       \n      \n      12%\n      \n       \n      \n    \n    \n      Diurno in turni avvicendati:\n      \n       \n      \n       \n      \n      4%\n      \n    \n    \n      Lavoro festivo notturno non in turni:\n      \n       \n      \n       \n      \n      50%\n      \n    \n    \n      Lavoro notturno per addetti a lavoro notturno:\n      \n       \n      \n       \n      \n      6%\n      \n    \n  \n",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"trainingfund","Ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. e) d","Ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. e) del TU, le parti si riservano di\nverificare la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli\napprendisti per il tramite del fondo paritetico interprofessionale - FAPI.",{"bindId":169,"name":170,"text":171},"protectiveclothing","UNIFICATO - Prevenzione infortuni - mezz","UNIFICATO - Prevenzione infortuni - mezzi protettivi\n\nParte comune\n\nOmissis\n\nLe Aziende, nell'organizzare le attività lavorative della giornata,\nsettimana o turno, in reparto o intera unità produttiva con la possibile\npresenza di un solo addetto, garantiranno i livelli minimi di sicurezza\nprevisti dagli articoli 18 comma 1 lett. t), 43, 45 e 46 del D. Lgs 81\u002F2008.",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"STRUCINCR_trigger","AUMENTI RETRIBUTIVI I minimi tabellari m","AUMENTI RETRIBUTIVI\n\nI minimi tabellari mensili vigenti vengono incrementati nelle seguenti\nmisure e decorrenze Con la retribuzione del mese di novembre 2020 dovranno\nessere corrisposti gli arretrati retributivi, senza alcun ricalcolo sugli\nistituti contrattuali e\u002Fo di legge già liquidati.\n\n\n\n\n  \n    \n       \n      \n      Par. Medio\n      \n    \n    \n      Lapidei\n      \n      94,50\n      \n    \n    \n      Cemento\n      \n      88,90\n      \n    \n    \n      Laterizi\n      \n      72,50\n      \n    \n  \n\n\n\n\nDecorrenze e ratei\n\n\n\n\n  \n    \n      LAPIDEI\n      \n    \n    \n      liv.\n      \n      par.\n      \n      01\u002F09\u002F2020\n      \n      01\u002F02\u002F2021\n      \n      01\u002F01\u002F2022\n      \n      Totale\n      \n    \n    \n       \n      \n       \n      \n       \n      \n       \n      \n       \n      \n      Euro\n      \n    \n    \n      1\n      \n      210\n      \n      43,24\n      \n      30,88\n      \n      71,80\n      \n      145,92\n      \n    \n    \n      2\n      \n      189\n      \n      38,91\n      \n      27,79\n      \n      64,62\n      \n      131,33\n      \n    \n    \n      3\n      \n      154\n      \n      31,71\n      \n      22,65\n      \n      52,65\n      \n      107,01\n      \n    \n    \n      4\n      \n      146\n      \n      30,06\n      \n      21,47\n      \n      49,92\n      \n      101,45\n      \n    \n    \n      5\n      \n      136\n      \n      28,00\n      \n      20,00\n      \n      46,50\n      \n      94,50\n      \n    \n    \n      6\n      \n      128\n      \n      26,35\n      \n      18,82\n      \n      43,76\n      \n      88,94\n      \n    \n    \n      7\n      \n      118\n      \n      24,29\n      \n      17,35\n      \n      40,35\n      \n      81,99\n      \n    \n    \n      8\n      \n      100\n      \n      20,59\n      \n      14,71\n      \n      34,19\n      \n      69,49\n      \n    \n  \n\n\nSalvo errori o omissioni.\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n      LATERIZI\n      \n    \n    \n      liv.\n      \n      par.\n      \n      01\u002F09\u002F2020\n      \n      01\u002F02\u002F2021\n      \n      01\u002F01\u002F2022\n      \n      Totale\n      \n    \n    \n       \n      \n       \n      \n       \n      \n       \n      \n       \n      \n      Euro\n      \n    \n    \n      1\n      \n      220\n      \n      32,35\n      \n      40,44\n      \n      44,49\n      \n      117,28\n      \n    \n    \n      2\n      \n      185\n      \n      27,21\n      \n      34,01\n      \n      37,41\n      \n      98,62\n      \n    \n    \n      3\n      \n      151\n      \n      22,21\n      \n      27,76\n      \n      30,53\n      \n      80,50\n      \n    \n    \n      4\n      \n      143\n      \n      21,03\n      \n      26,29\n      \n      28,92\n      \n      76,23\n      \n    \n    \n      5\n      \n      136\n      \n      20,00\n      \n      25,00\n      \n      27,50\n      \n      72,50\n      \n    \n    \n      6\n      \n      126\n      \n      18,53\n      \n      23,16\n      \n      25,48\n      \n      67,17\n      \n    \n    \n      7\n      \n      117\n      \n      17,21\n      \n      21,51\n      \n      23,66\n      \n      62,37\n      \n    \n    \n      8\n      \n      100\n      \n      14,71\n      \n      18,38\n      \n      20,22\n      \n      53,31\n      \n    \n  \n\n\nSalvo errori o omissioni.\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n      CEMENTO\n      \n    \n    \n      Area profes.\n      \n      Livelli\n      \n      Parametri\n      \n      01\u002F09\u002F2020\n      \n      01\u002F02\u002F2021\n      \n      01\u002F01\u002F2022\n      \n      Totale\n\n        euro\n      \n    \n    \n      Area\n\n        direttiva\n      \n      3\n      \n      210\n      \n      45,00\n      \n      30,00\n      \n      58,35\n      \n      133,35\n      \n    \n    \n      2\n      \n      188\n      \n      40,29\n      \n      26,86\n      \n      52,24\n      \n      119,38\n      \n    \n    \n      1\n      \n      172\n      \n      36,86\n      \n      24,57\n      \n      47,79\n      \n      109,22\n      \n    \n    \n      Area\n\n        concettuale\n      \n      3\n      \n      163\n      \n      34,93\n      \n      23,29\n      \n      45,29\n      \n      103,51\n      \n    \n    \n      2\n      \n      157\n      \n      33,64\n      \n      22,43\n      \n      43,62\n      \n      99,70\n      \n    \n    \n      1\n      \n      149\n      \n      31,93\n      \n      21,29\n      \n      41,40\n      \n      94,62\n      \n    \n    \n      Area\n\n        specialistica\n      \n      3\n      \n      140\n      \n      30,00\n      \n      20,00\n      \n      38,90\n      \n      88,90\n      \n    \n    \n      2\n      \n      134\n      \n      28,71\n      \n      19,14\n      \n      37,23\n      \n      85,09\n      \n    \n    \n      1\n      \n      129\n      \n      27,64\n      \n      18,43\n      \n      35,84\n      \n      81,92\n      \n    \n    \n      Area\n\n        qualificata\n      \n      2\n      \n      121\n      \n      25,93\n      \n      17,29\n      \n      33,62\n      \n      76,84\n      \n    \n    \n      1\n      \n      116\n      \n      24,86\n      \n      16,57\n      \n      32,23\n      \n      73,66\n      \n    \n    \n      Area\n\n        esecutiva\n      \n      1\n      \n      100\n      \n      21,43\n      \n      14,29",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"ONCERISE_trigger","Nel caso in cui nel corso del periodo d'","Nel caso in cui nel corso del periodo d'interruzione del servizio per\ngravidanza o puerperio intervenga malattia, si applicano le disposizioni di cui\nalla relativa regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la\nmalattia stessa, sempre ché dette disposizioni risultino più favorevoli alla\nlavoratrice. L'assenza per gravidanza e puerperio, nei limiti del periodo di\nastensione obbligatoria dal lavoro, non interrompe la maturazione\ndell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, festività, tredicesima\nmensilità, trattamento di fine rapporto).",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"hourspweek_select","Fermo restando quanto definito nei punti","Fermo restando quanto definito nei punti precedenti le parti, in sede\naziendale, procederanno di norma nel mese di settembre di ciascun anno, ad una\nverifica dell'attuazione delle suddette fruizioni finalizzate al raggiungimento\ndelle 39 ore settimanali in base media annua anche mediante cicli\nplurisettimanali.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>CCNL 2020 Unione nazionale imprese edili manifatturiere e settori affini - 2019\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2019-07-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2022-06-30\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Costruzioni, studi di consulenze tecnici\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FeNEAL - Federazione Nazionale Edili Affini e Legno, FILCA - Federazione Italiana lavoratori costruzioni e affini, FILLEA - Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie affini ed Estrattive\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Employee involvement in the monitoring, Professional risks\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;1 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;Not specified giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;39.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;-9.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;-9.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;-9.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;20.59\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2020-09\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;130 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;140&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[189],{"title":37,"slug":33},[191],{"type":192,"data":193},"call_to_action_body_block",{"title":194,"description":195,"variant":196,"link":197},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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