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G1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCEONLY_trigger\">\u003Ch3>CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO E PREMIO DI RISULTATO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il secondo livello di contrattazione Aziendale è alternativo al livello di\ncontrattazion territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contenuti economici saranno definiti al livello aziendale con riferimento\nai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le\nParti, aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità, di\nredditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed\naltri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività\naziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa\ne dovranno altresì avere i requisiti per beneficiare del particolare\ntrattamento contributivo\u002Ffiscale previsto dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di secondo livello avverrà nel rispetto dei cicli\nnegoziali non sovrapponendosi con le trattative per il rinnovo del CCNL, non\npotrà quindi effettuarsi nell’anno solare in cui è previsto il rinnovo del\ncontratto nazionale, e dovrà riguardare materie ed istituti che non siano già\nstati negoziati a livello nazionale secondo il principio ne bis in idem.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proposte di rinnovo dell’accordo di secondo livello, sottoscritte\ncongiuntamente dalle RSU ovvero dalle RSA e dalle strutture territoriali delle\norganizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale, devono essere\npresentate all’Azienda e contestualmente all’Associazione Industriale\nTerritoriale in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa due\nmesi prima della scadenza dell’accordo; l’Azienda che ha ricevuto le\nproposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni dalla data di\nricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La relativa contrattazione dovrà svolgersi con le RSA o RSU presenti in\nazienda d’intesa ovvero congiuntamente con le strutture territoriali\nappartenenti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di\n'er il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo\ncompie ente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di\nrinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad\nazioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci ed\nesigibili pe tutto i personale in forza, così come previsto dal Testo unico\nsulla rappresentanza del 1 gennaio 2014 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Il Premio di Risultato PDR\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Nel comune intento di migliorare la produttivit' la competitività e la\nqualità del servizio delle imprese le Parti si danno atto che la negoziazione\ndel PDR, ferma restando la non sovrapponibilità dei cicli negoziali nazionale\ned aziendale, dovrà avere luogo con periodicità triennale e sarà effettuata\ntenendo conto dell’andamento economico dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sulla opportunità che il PDR sia definito dalla\ncontrattazione aziendale con congruo anticipo anche al fine di consentire alle\nParti medesime di fruire delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute\ndalla normativa tempo per tempo vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accordo relativo al PDR fìssa, i parametri e gli indici da assumere\ncome base di riferimento ed in esso opereranno le necessarie scelte circa il\npeso che i parametri di produttività, qualità ed andamento economico debbono\nrispettivamente avere nel determinare le erogazioni economiche, le quali sono\nvariabili e non predeterminabili, ed il grado di reciproca influenza dei\ndiversi parametri tra di loro ai fini del calcolo delle erogazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre verranno definiti forme, tempi ed altre clausole per la verifica dei\nrisultati e per il riesame degli obiettivi concordati in rapporto a rilevanti\nmodificazioni delle condizioni precedentemente definite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A consuntivo le Parti tenuto conto delle variabili intercorse definiranno se\ne come modificare in tutto o in parte i riferimenti per il successivo accordo\ndi rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PDR, variabile, maturerà in funzione dei parametri concordati e potrà\nanche essere differenziato a livello di mansione o di attività per le quali\nsia possibile individuare idonei parametri di apprezzamento della\nproduttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale potrà individuare iniziative di welfare\ncontrattuale alle quali destinare gli importi correlati al PDR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Linee Guida del PDR\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ferma la competenza della contrattazione aziendale nella definizione degli\nelementi, delle modalità e delle condizioni di erogazione del PDR, le presenti\nLinee Guida hanno lo scopo di fornire opportuni riferimenti generali per\nl’attività negoziale aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le Parti convengono che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il punto di riferimento per il conseguimento del PDR è il raggiungimento\ni obiettivi concordati di miglioramento della produttività, della\nredditività, della qualità e dell’andamento economico delle singole\naziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•pertanto, il PDR è per sua natura totalmente variabile in riferimento al\nraggiungimento dell’insieme degli obiettivi concordati e la relativa entità\ned ero e è determinata a co untivo, verificati il miglioramento della\nproduttività, della re ‘ a, della qualità e dell’andamento economico\ndelle singole aziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’effettiva variabilità è condizione per beneficiare dei vantaggi\nfiscali e contributivi previsti dalla legislazione tempo per tempo vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’importo del PDR è erogato al personale individuato dalla\ncontrattazione aziendale e non ha alcuna incidenza su tutti gli istituti\ncontrattuali o di legge diretti o indiretti ivi incluso il TFR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il personale a tempo parziale, l’importo del PDR è riproporzionato\nin relazione alla durata delForario di lavoro contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il PDR è legato alla presenza del lavoratore in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo meramente esemplificativo, e ferma la competenza in merito della\ncontrattazione aziendale i parametri di riferimento ai fini della\ndeterminazione del PDR sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Base = è l’importo di riferimento comune a tutte le aree aziendali per\ni parametri di Redditività, Qualità, Produttività; esso assume valore = 0\nnel caso non venga soddisfatta la condizione di erogabilità del premio in base\nai livelli minimi definiti nell’ambito dell’accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Redditività = parametri riferiti ai principali indicatori di\nredditività dell’azienda ed alla variabilità del rapporto tra budget e\nbilancio ufficiale dell’anno di riferimento, i valori di budget vanno\ncomunicati entro il mese di aprile di ogni anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualità = i riferimenti sono prevalentemente la carta dei servizi\npredisposta da ENAC in ogni singolo aeroporto ovvero altri riferimenti a\nlivello europeo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Produttività di area = anche in questo caso possono essere presi a\nriferimento gli elementi di produttività previsti nella carta dei servizi\npredisposta da ENAC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli elementi economici su menzionati sono legati alla presenza del\nlavoratore in azienda. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Elemento di Garanzia Retributiva EGR\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Nelle aziende prive di qualsiasi contrattazione di secondo livello e che non\nversino in situazioni di difficoltà economico-produttiva, nelle quali non\nsiano stati definiti accordi aziendali relativi al PDR ed i cui dipendenti non\npercepiscano nessun altro trattamento economico\u002Fnormativo individuale o\ncollettivo, in aggiunta a quanto spettante per il CCNL si darà luogo,\nall’erogazione di un importo a titolo di EGR pari ad euro 120.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto importo sarà erogato nel secondo semestre di ciascun anno e non avrà\nriflesso alcuno sugli altri istituti contrattuali o di legge diretti o\nindiretti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>ARTG2\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>DISCIPLINA DI TUTELA DELLA MATERNITÀ\u002FPATERNITÀ E CONGEDO PA NTALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo per maternità)\nverrà corrisposta una integrazione dell’indennità prevista dall’INPS, per\ngarantire il 100% della retribuzione mensile di fatto con riconoscimento della\nmedesima integrazione ai fini della contribuzione al fondo per i lavoratori e\nper le lavoratrici iscritte al Prevaer.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave_father\">\u003Cp>Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore\ncondivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per\nfavorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le aziende\nriconosceranno un periodo di congedo d' temità obbligatoria al padre\nlavoratore nella misura e con la modalità stabilite dalla legge to per po vige\ne. \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale),\nsecondo le modalità stabilite dal presente articolo e dagli artt. 32 e ss.,\nD.Lgs. n. 151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatti salvi specifici accordi in sede locale, in relazione alle esigenze di\nprogrammazione operativa i congedi parentali giornalieri dovranno essere\nrichiesti almeno 12 giorni prima della fruizione del congedo medesimo, salvi\ncasi di oggettiva impossibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la possibilità di fruizione di congedi parentali ad ore\nprevista dall’art. 32 del D.lgs. n. 151\u002F2001 e s.m.i., in considerazione dei\nriflessi dell’istituto sull’operatività aziendale, si rinvia alla\ncontrattazione di IIA livello ovvero, ove assente, alla normativa in vigore, la\ndefinizione dei criteri di calcolo della base oraria, l'equiparazione di un\ndeterminato monte ore alla singola giornata lavorativa e le modalità di\nfinizione del congedo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di specifiche previsioni da parte della contrattazione aziendale\ncirca le modalità di fruizione dei congedi parentali ad ore, e fermi i limiti\ncomplessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori possono\nassentarsi dal lavoro per congedi parentali, si applicano le seguenti\ndisposizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i congedi parentali su base oraria dovranno essere richiesti almeno 5\ngiorni prima della fruizione dei medesimi, salvi casi di oggettiva\nimpossibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la fruizione dei congedi parentali ad ore è frazionabile fino a un minimo\ndi un’ora continuativa all’inizio o al termine della prestazione lavorativa\ncontrattualmente o aziendalmente prevista per ogni genitore lavoratore. Il\ncongedo ad ore non può essere cumulato con altri riposi e\u002Fo congedi richiesti\nai sensi del D.Lgs. n. 151\u002F2001. In ogni caso, nel periodo di riferimento, la\nfruizione oraria non potrà essere programmata per un periodo inferiore a una\ngiornata lavorativa o a multipli di essa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sono comunque fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con\nriferimento all'apposita istanza di congedo parentale che lo stesso deve\npresentare all'Inps.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente articolo supera eventuali pattuizioni attualmente in vigore a\nlivello nazio e.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferim t\n .Lgs. n. 151\u002F2001 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch3>ART G2 bis\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. n. 80\u002F2015, la lavoratrice inserita nei\npercorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente\ncertificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri\nantiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per\nmotivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di\ntre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la\nlavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il\ndatore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo di cui al comma 1 può essere usufruito su base oraria o\ngiornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo le modalità in essere per\nla fruizione dei congedi parentali indicate nell’art. G2 che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del rapporto\ndi lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od o zontale, ove\ndisponibili in organico posizioni di lavoro compatibili. Il rapporto di la ro\ntempo arziale deve essere nuovamente trasformato, a chiesta della lavoratrice,\ni r rt avoro a tempo pieno. \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART G3\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>DISCIPLINA DEI DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Ra resentan e Sindacali Unitarie Rsu\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda l’ambito e l’iniziativa per la costituzione, si fa\nriferimento alla Parte seconda, Sezione seconda, punto 4) del T.U. sulla\nrappresentanza e democrazia sindacale del 10 gennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU sostituisce ad ogni possibile effetto la RSA, la quale continua a\nsvolgere la propria funzione fino alla costituzione della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di RSA, le Organizzazioni Sindacali si impegnano ad attivare il\nprocesso elettorale per la costituzione delle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la elezione della RSU e per qualsivoglia tematica ad essa collegata si\nfa esclusivo riferimento alla Parte seconda, Sezione seconda punto 4) del T.U.\nsulla rappresentanza e democrazia sindacale del 10 gennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve eventuali pattuizioni in materia di RSU negoziate a livello\naziendale. Eventuali future intese sulla materia impegneranno le Parti ad un\npronto recepimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch4>A ibilità Sindacali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1)1 componenti delle RSU\u002FRSA hanno diritto, per l'espletamento del loro\nmandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24, legge\nn. 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in ossequio, alla Parte seconda, Sezione seconda punto 4) del T.U.\nsulla rappresentanza e democrazia sindacale del 10 gennaio 2014 garantiranno\nidonee soluzioni ai fini del mantenimento delle singole condizioni di miglior\nfavore pattuite; dette ore sono inclusive di quelle previste dall’art. 23\nL.300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi verranno richiesti con almeno 24 ore di anticipo alla Direzione\naziendale e verranno concessi compatibilmente con le esigenze tecnico\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Ai lavoratori che siano membri degli Organi direttivi nazionali e\nregionali\u002Fterritoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti vengono\nriconosciuti i permessi retribuiti in essere nelle rispettive Aziende e con le\nmodalità in esse previste e sulla base dell’allegato n. 5) della sezione\nGestori del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Le funzioni e cariche sopra menzionate e le relative variazioni dovranno\nessere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali stipulanti alle\nrispettive Aziende ed alle Associazioni territoriali, nonché\nall’Associazione di Categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche\nsindacali provinciali e nazionali si applicano le disposizioni di cui agli\nartt. 31 e 32, legge n. 300\u002F70 e successive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli\neventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi a livello aziendale,\nnonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>6)Per quanto riguarda le agibilità degli RLS si fa riferiment u to\nconcordato nell’art. 12 (Tutela della salute e della sicurezza del lavoro)\nParte Gener 1 \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coldismissalsupport_trigger\">\u003Ch3>ART G4\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>APPLICAZIONE CLAUSOLA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il processo di liberalizzazione in atto nel mercato dei servizi aeroportuali\nha necessità di essere regolato e governato. La liberalizzazione responsabile\ndeve essere presupposto per opportunità di sviluppo del sistema attraverso\nl’efficienza, la sicurezza e la qualità complessiva dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ottica, il combinato disposto dell’articolato contrattuale\nrelativo alla clausola sociale contenuto nella Parte Generale e nella Parte\nspecifica ed i Protocolli Applicativi di livello locale, rappresentano un\ninsieme di norme atte a tutelare i livelli occupazionali nel caso di\ntrasferimento di attività concernenti una o più categorie di servizi di\nassistenza a terra individuate negli allegati A e B del D. Lgs. 18\u002F99, ed al\nfine di evitare l’insorgere di elementi distorsivi della libera concorrenza\nche producono dumping tra gli stessi operatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall’art. 25 (Clausola Sociale) Parte\nGenerale e nell’ottica di fornire il settore della gestione aeroportuale e\ndei servizi aeroportuali di assistenza a terra, erogati da gestori o da\nhandler, di strumenti atti ad attenuare l’impatto sociale collegato al\nprocesso di liberalizzazione ed al fine di favorire il mantenimento dei livelli\noccupazionali ed un elevato standard qualitativo e di sicurezza dei servizi a\nterra - mettendo in atto un processo di valorizzazione delle risorse umane\ncoinvolte nella ridefinizione delle missioni e degli obiettivi aziendali - le\nParti condividono di adottare la seguente procedura, vincolante nel caso di\ntrasferimento di attività previste dagli allegati A e B del D. Lgs 18\u002F99 da un\noperatore ad un altro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno 25 gg. prima della data del trasferimento, le Aziende interessate\ncomunicheranno alla RSU ove costituita o alle RSA delle OO.SS. stipulanti il\nCCNL del Trasporto Aereo di cui all’art.13 DLgs. 18\u002F99, nonché alle relative\nstrutture Regionali\u002FTerritoriali, quanto previsto relativamente alla tematica\ninerente il personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro i successivi 7 gg. le citate strutture sindacali aziendali e\u002Fo\nregionali potranno richiedere un incontro con le Aziende per conoscere le\nragioni che sottendono al trasferimento e le implicazioni che riguardano il\npersonale. La procedura dovrà concludersi entro 20 gg. dalla richiesta di\nincontro di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne l’identificazione nominativa del personale, salvo\ndiverse intese, le Aziende, nelle more di un eventuale intervento regolatorio o\nnormativo dovranno procedere, nel rispetto delle intese tra le stesse\nintervenute e dei requisiti professionali convenuti, suddividendo il personale\ninteressato in forza al gestore del servizio in 3 fasce di età secondo\nl’articolazione che segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1 fascia: fino a 35 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•2 fascia: da 35 anni e 1 giorno a 50 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•3 fascia: oltre i 50 anni compiuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente, all’interno di ciascuna fascia d’età, si procederà\nalla definizione elle graduatorie nominative secondo il criterio\ndell’anzianità di servizio maturata da ciascun lavoratore alle dipendenze\ndel gestore del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Utilizzando le graduatorie così ottenute, si individueranno per ogni figura\nprofessionale le risorse da trasferire al soggetto subentrante, estraendo\nprogressivamente da ciascuna fascia, in misura proporzionale alla popolazion di\nriferimento della stessa, co i di lavoratori costituite dal primo (lavoratore\ncon maggiore anzianità di servizio) e l’ultimo (lavoratore con minore\nanzianità di servizio) della graduatoria fino a raggiungere le quote\nstabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le stesse aziende provvederanno a comunicare ai lavoratori interessati, con\nun preavviso di almeno 3 giorni, le conseguenze nei loro confronti, provvedendo\naltresì a formalizzare i relativi adempimenti in ossequio ed attuazione delle\nprevisioni di cui all’art. 25 Parte Generale del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo il principio di reciprocità operante anche quando il\ntrasferimento di attività avvenga tra aziende che applichino diverse Parti\nSpecifiche del presente CCNL, il passaggio delle risorse individuate avverrà\nsenza dar corso al periodo di prova e, di conseguenza, senza l’insorgere\ndell’obbligo di reciproco preavviso per il lavoratore e per l’azienda\ncedente, e con l’applicazione dei trattamenti normo - retributivi della Parte\nspecifica dell’azienda subentrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 25 della Parte Generale, si\nconviene che il passaggio di personale prevederà la conservazione\ndell’anzianità maturata dai singoli lavoratori nell’azienda di\nprovenienza, a tutti i fini contrattuali e di Legge. Ricorrendo tale N\nfattispecie, la disciplina di cui all’art. 1 del d.lgs. 23\u002F2015 si intende\napplicata ai lavoratori che hanno instaurato il rapporto di lavoro anzidetto a\npartire dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di provvedimenti di limitazione del numero di operatori di\nhandling, le Parti si impegnano a promuovere a livello di sito, la\nregolamentazione delle modalità applicative dei passaggi di personale tra le\naziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in sede aziendale\u002Fterritoriale definiranno modalità applicative\ndi salvaguardia e armonizzazione dei preesistenti e complessivi trattamenti\neconomici, salariali e normativi in godimento, anche individuali, qualora\npresenti, nella prospettiva di evitare penalizzazioni per i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le diverse intese intervenute a livello aziendale o di sito\nfino alla loro naturale scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Società di Gestione Aeroportuali su invito delle locali direzioni di\nENAC si impegnano a svolgere un ruolo attivo e propositivo, nei limiti della\nlegge e delle competenze loro assegnate, volto ad evitare l’insorgere di\neventuali problematiche connesse all’applicazione della clausola sociale da\nparte di operatori che operano nell’ambito del sedime aeroportuale. L’ENAC,\nin ossequio alla normativa vigente, verrà coinvolta al fine di verificare la\ncorretta applicazione della presente procedura.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>ART. G 4BIS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>APPALTI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In coerenza con quanto stabilito dall’art 9 della parte generale del\npresente ceni al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel\ncontempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in\ncoerenza con le risoluzioni e gli orientamenti adottati a livello comunitario\nle Parti intendono definire un sistema che, a partire dai processi di selezione\ndegli appaltatori consenta di contrastare l’insorgere di forme di lavoro non\ndichiarato o irregolare, valorizzare le azioni in linea con principi etici e\ncomportamentali di responsabilità sociale delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l’informativa prevista ai sensi dell’art 1 lettera B)\ndella Parte Generale in materia di orientamento su appalti, le aziende\nappaltanti daranno informativa alle Organizzazioni sindacali stipulanti il\npresente CCNL in merito ai principali contratti i p Ito ad alta intensità di\nmanodopera, preventiva sopra soglia comunitaria e comunque t p st va per que i\nsotto so lia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono l’esigenza di evitare gli effetti distorsi vi della\nconcorrenza derivanti dall’utilizzo improprio dell’istituto dell’appalto,\nonde evitare forme di dumping contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>ARTG5\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>PERIODO DI PROVA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’assunzione può essere subordinata ad un periodo di prova da precisare\nnella lettera di assunzione. La durata di tale periodo non potrà essere\nsuperiore a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• mesi 6: per gli assegnati ai livelli 1S e 1 ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• mesi 3: per gli assegnati ai livelli 2A, 2B, 3, 4, 5 e 6;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• mesi 2: per gli assegnati ai livelli 7, 8 e 9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di\nprova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’infortunio sul lavoro sospende il periodo di prova fino alla dichiarata\nguarigione clinica dell’INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia o l’infortunio non sul lavoro sospendono il periodo di prova\nper la durata massima di due mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superati i predetti limiti di tempo, senza che il lavoratore si sia\npresentato per la prosecuzione del lavoro, il rapporto di lavoro si intende\nrisolto ad ogni effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere dal\nrapporto senza obbligo di preavviso né di indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il recesso avvenga per dimissioni, al lavoratore verrà corrisposta\nla retribuzione per il solo periodo di servizio prestato. Ove, invece, il\nrecesso avvenga per licenziamento, escluso il caso di risoluzione per giusta\ncausa, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla\nfine del mese di prova in corso, a seconda che il recesso si verifichi entro la\nprima o entro la seconda metà del mese stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore al minimo\nfissato dal presente contratto per la categoria cui il lavoratore è\nassegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova senza dichiarazione di recesso, il lavoratore\na tem o indeterminato si considera assunto con anzianità decorrente dalla data\ndi inizio del servizio n prova.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. G6\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>INQUADRAMENTO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, preso atto dello stretto rapporto esistente tra professionalità,\nsistema degli inquadramenti ed organizzazione del lavoro e considerato il ruolo\nsvolto dalle stesse nell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro, del\nsistema classificatorio e delle mansioni, constano che l’evoluzione\nnell’organizzazione del lavoro e nella distribuzione delle mansioni ha dato\nluogo a figure professionali nuove (a titolo esemplificativo e non esaustivo:\naddetto al controllo della perimetrale, addetto security, e - channel manager\netc.) che, caratterizzandosi con una più elevata professionalità,\ncontribuiscono in modo significativo allo sviluppo della produttività tecnica\ned economica delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, quindi, condividono la necessità di istituire la Commissione\nInquadramento allo scopo di definire entro il 31.12.2020 le figure\nprofessionali non ancora presenti nel sistema d’inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stessa Commissione procederà a una alisi complessiva delle fi r\nprofessionali e dei relativi tempi di attestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il risultato dei lavori della Commissione sarà, poi, esaminato nell’alveo\ndella negoziazione del successivo rinnovo contrattuale per una valorizzazione\ncomplessiva dei relativi effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle more dell’insediamento e dei lavori della Commissione inquadramento\nle Parti convengono sulla validità del seguente sistema di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Tutto il personale viene inquadrato nei livelli sotto indicati: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 1S\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 1 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 2A \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 2B \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 3 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 4 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 5 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 6 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 7 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 8 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.- I livelli sono definiti dalle declaratorie -di seguito riportate al\nsuccessivo punto 4. -intese come espressioni dei contenuti della\nprofessionalità in termini di conoscenze professionali, responsabilità e\nautonomia operativa. Ogni declaratoria è ulteriormente specificata dalle\nesemplificazioni proprie di ciascun livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali esemplificazioni sono inserite nel livello massimo di attestazione\nprevisto per la relativa posizione di lavoro, raggiungibile secondo le\nmodalità ed i tempi specificamente indicati al successivo punto 5 in\nriconoscimento dell'esperienza e\u002Fo della completa autonomia di esecuzione che\nsi conviene gli interessati abbiano progressivamente acquisito nel corso del\nrelativo servizio effettuato nei diversi livelli in cui è collocata la\nspecifica posizione e nei quali questa si intende convenzionalmente\nesemplificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.- La distinzione in atto tra gli operai e gli impiegati viene mantenuta ai\nsoli effetti delle norme che prevedono un trattamento differenziato e che,\ncomunque, fanno riferimento distintamente a tali lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.- Declaratorie ed esemplificazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Livello 1S\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello gli impiegati con funzioni direttive che\n-svolgendo mansioni tali da implicare ampia responsabilità, vasta\npreparazione, conoscenza e capacità di altissimo livello professionale,\nacquisite anche a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, ampia»-\nfacoltà di iniziativa, piena discrezionalità e libertà di apprezzamento\nnella realizzazione delle j direttive aziendali -effettuano attività di\naltissima specializzazione e\u002Fo sono preposti a importanti e complesse unità\norganizzative o servizi, svolgendo ruoli o funzioni per i quali siano previste\npeculiari responsabilità e deleghe in ordine al conseguimento di essenziali\nobiettivi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Livello 1\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Vi appartengono gli impiegati con funzioni direttive ai quali vengono\naffidate mansioni dirigi partico are importanza per assicurare il buon\nandamento i servizi o aree aziendali di particolare rilevanza e complessità e\u002F\ncomunque tali da implicare responsabilità, vasta preparazione, conoscenze e\ncapacità di altissimo livello professionale anche in relazione all'esperienza\nacquisita, autonomia decisionale, facoltà di iniziativa, discrezionalità e\nlibertà di apprezzamento nell'attuazione delle direttive aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo scalo di servizio Fiumicino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo scalo Linate-Malpensa-Palermo-Catania-Napoli- Cagliari-Bari7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Capo scalo manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Coordinatore aeroportuale in turno (SEA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Livello 2\u002FA\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Vi appartengono gli impiegati ai quali vengono affidate mansioni importanti\nper assicurare il buon andamento di determinate aree o attività aziendali e\u002Fo\ncomunque tali da implicare responsabilità, notevole preparazione, conoscenze e\ncapacità di alto livello professionale anche in relazione all'esperienza\nacquisita, nonché autonomia decisionale, facoltà di iniziativa,\ndiscrezionalità e libertà di apprezzamento nell'attuazione delle direttive\nricevute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Capo area (cui rispondono i responsabili in turno)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Responsabile di servizio impianti in turno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Capo sezione attività amministrative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Responsabile aree addestramento-formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Capo sezione gestione e programmazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Capo settore aree amministrative\u002Fgestionali\u002Fcommerciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Capo settore aree operative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Capo settore aree tecniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Capo scalo periferia Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Livello 2B\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Vi appartengono gli impiegati che svolgono mansioni di alto contenuto\nprofessionale, tali da richiedere specifiche ed adeguate esperienze di lavoro,\ncaratterizzate da definita discrezionalità di poteri e\u002Fo responsabilità per\nassicurare il buon andamento di specifiche attività aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)- Analista: finanziario, amministrativo, ricerca operativa,\nprogrammazione, procedure,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>acquisti, marketing, attività tariffaria, accordi commerciali, attività\npromo- pubblicitarie, studi traffico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)- Analista-programmatore sistemi informativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Capo nucleo magazzini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Capo sezione registrazione dati centro elettronico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Capo turno operativo centro elettronico\u002F centrale tecnologica (3)- Adt.\nanalisi\u002Fprogrammazione sistemi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Responsabile in turno aree operative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Responsabile in turno aree gestionali (3)- Programmatore di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Livello 3 \u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli impiegati che con elevata esperienza, capacità professionale e\nadeguate specifiche conoscenze, svolgono mansioni di concetto di particolare\nimportanza richiedenti erenti l'attività del settore di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)-Adt. programmazione\u002Facquisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)-Adt. gestione\u002Fcontrollo sistemi informativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) -Adt. tariffe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) -Adt. relazioni clientela\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) -Istruttore\u002Fformatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) -Adt. Ufficio tecnico e controllo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) -Adt. attività amministrative\u002Ffinanziarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) -Adt. attività di gestione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) -Adt. attività di analisi e\u002Fo elaborazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) -Adt. attività di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5) -Programmatore o sistemista informatico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono inoltre a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gli Addetti di Scalo che, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche\nproprie del 4° livello, abbiano conseguito più ampia e specifica capacità\nprofessionale, anche mediante esperienze su più posizioni di lavoro, tale da\nconsentire l'effettivo svolgi mento di più funzioni tra quelle relative a:\nemissione biglietti, predisposizione di documenti pax di bordo, operazioni di\ncassa, accettazione passeggeri, imbarco e sbarco, assistenza ritiro\u002Ftransito\nbagagli, assistenza clienti, informazioni, prenotazioni, riprotezioni, lost and\nfound bagagli, centraggio aa\u002Fmm, assistenza aa\u002Fmm (rampa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento in questo livello è legato all'effettivo impiego del\nlavoratore, avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative del servizio,\nnelle diverse funzioni, ivi compresa la rotazione su più posizioni di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attribuzione del livello 3 avverrà previo accertamento dell'idoneità\nprofessionale, riservato a coloro che abbiano maturato, nella posizione di Adt.\ndi Scalo, almeno 36 mesi di servizio nel livello immediatamente precedente\n-acquisito secondo quanto previsto alla nota (8) del successivo punto 5. e che\nsiano in possesso di diploma di scuola media superiore o di equivalente livello\nculturale e di adeguata conoscenza di una o più lingue straniere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gli Addetti Merci e Posta che, oltre a possedere i requisiti e le\ncaratteristiche proprie del 4° livello abbiano conseguito più ampia e\nspecifica capacità professionale, anche mediante esperienze su più posizioni\ndi lavoro, tale da consentire l'effettivo svolgimento di più funzioni tra\nquelle relative a: accettazione merci e posta, emissione lettere di vettura,\nprenotazioni e informazioni operative e tariffarie, approntamento\ndocumentazione per l'imbarco delle merci e della posta, consegna delle merci in\narrivo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>evasione reclami, ricerche per disservizi. L'inquadramento in questo livello\nè legato all'effettivo impiego del lavoratore, avuto riguardo alle esigenze\ntecnico-organizzative del servizio, nelle diverse funzioni, ivi compresa la\nrotazione su più posizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attribuzione del livello 3 avverrà previo accertamento della idoneità\nprofessionale, riservato a coloro che abbiano maturato, nella posizione di Adt.\nMerci e Posta, almeno 36 mesi di servizio nel livello immediatamente\nprecedente-acquisito secondo quanto previsto alla nota (8) del successivo punto\n5. e che siano in possesso di diploma di scuola media superiore o di\nequivalente livello culturale e di adeguata conoscenza di una o più lingue\nstraniere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Nota a Verbale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle figure di terzo livello che coordinano un gruppo di\nlavoratori di livello inferiore ovvero di pari livello le Parti prendono atto\ndi to intervenuto in sede iendale attraverso idonee pattuizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Livello 4\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gli impiegati che sulla base delle disposizioni ricevute svolgono mansioni\ndi concetto di rilevante complessità richiedenti notevole esperienza,\npreparazione professionale ed autonomia, anche coordinando un gruppo di\nlavoratori di livello inferiore; gli operai che, pur partecipando al lavoro di\naltri, guidano e controllano, con apporto di competenza tecnico-pratica,\nl'attività di un gruppo di lavoratori di livello immediatamente inferiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo si conviene che appartengono, a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo Squadra operai specializzati Capo Reparto assistenza aeroportuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)-Adt. controllo analisi dati di traffico \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) -Adt. attività contabili \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) -Adt. di produzione \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) -Operatore help desk informatico \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) -Adt. amministrazione del personale \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) -Disegnatore progetti \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) -Adt. shop \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) -Adt. di scalo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) -Adt. attività supporto vendite\u002Ftraffico\u002Fmarketing\u002Faddestramento \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) -Segretaria \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) -Adt. centro posta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) -Adt. attività di documentazione amministrativa \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) -Adt. logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) -Adt. aree tecniche\u002Fgestionali\u002Famministrative\u002Fcommerciali \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) -Cassiere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) -Adt. Approvvigionamenti \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Livello 5\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli impiegati che, sulla base delle disposizioni ricevute e\u002Fo nell'ambito\ndi procedure prestabilite, svolgono autonomamente mansioni di concetto di\nnormale complessità richiedenti idonea esperienza, preparazione professionale\ne pratica specifica, anche coordinando un gruppo di lavoratori di livello\ninferiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano,\ncon apporto di competenza tecnico-pratica, l'attività di un gruppo di\nlavoratori di livello immediatamente inferiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli operai che, in base a specializzazione conseguita a seguito di adeguato\ntirocinio pratico ed efficiente preparazione tecnica o muniti di brevetto o\ndiploma delle varie attività, eseguono a regola d'arte tutti i lavori di\ncostruzione, riparazione ed aggiu- staggio, anche interpretando schemi,\ncircuiti e disegni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli operai che, in possesso di patente D, siano adibiti alla conduzione e\nalla manovra di qualsiasi mezzo e\u002Fo attrezzatura di particolare complessità\nrichiedenti specifica preparazione tecnica ed autonomia nello svolgimento delle\noperazioni relative, nonchè alla conduzione e alla manovra di mezzi\nspeciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo Squadra operante in un'unica area aeroportuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10)-Ad segreteria\u002Fpratiche d'ufficio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11) - Operaio specializzato adt. macchine litografiche stampa o similari\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11) - Operaio specializzato adt. manutenzione automezzi \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11) - Operatore di linea aeroportuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11) - Operaio specializzato finito di manutenzione impianti, mezzi e\nattrezzature\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)- Operatore mezzi complessi (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9) - Adt. Vigilanza (9) - Adt. Sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9) - Adt. controllo infrastrutture aeroportuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9) - Infermiere professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9) - Giardiniere specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9) - Operatore mezzi con assistenze ausiliarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*) A titolo esemplificativo si intendono per mezzi complessi i seguenti:\nautosnodati, loader, trattore traino aeromobile, spazzatrice\u002Fcompattatrice,\nautomezzi oltre 25 posti, pontili di imbarco. Per mezzi speciali si intendono:\ntrattori, transporters, nastri\u002Ftraino, scale\u002Ftraino, fork-lift, nastri\nsemoventi, scale semoventi, automezzi di collegamento, GPU, ACU, ASU e\nsimili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Livello 6\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli impiegati che, sulla base delle disposizioni ricevute e\u002Fo nell'ambito\ndi procedure specifiche, svolgono mansioni di concetto richiedenti esperienza e\npreparazione professionale, anche coordinando lavoratori di livello inferiore;\ngli operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano, con\napporto di competenza tecnico-pratica, l’attività di un gruppo di lavoratori\ndi livello immediatamente inferiore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli operai che, a seguito di adeguato tirocinio ed efficiente preparazione\ntecnicopratica, eseguono lavori di costruzione, riparazione e aggiustaggio\nrichiedenti specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli operai normalmente addetti alla conduzione di automezzi per il\ntrasporto di persone o cose, all'interno e all'esterno dell'area aeroportuale,\nnonché di particolari attrezzature mobili e\u002Fo autoveicoli che non siano\nqualificati come mezzi complessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori addetti alle operazioni di carico, scarico, movimentazione\nbagagli, merci e posta i quali provvedono anche alla movimentazione, conduzione\ndalla piazzola, posizionamento sottobordo ed al trasporto inverso fino al\nprevisto punto di arrivo dei seguenti mezzi speciali: trattori, transporters,\nscale, nastri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13)-Centralinista con lingue estere ed uso sistemi informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(14)-Adt. registrazione dati \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13) -Adt. Posta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13) -Adt. Documentazione \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13) -Cassiere operativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13)-Adt. verifica documenti e codifica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(14)-Receptionist\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13) -Adt. deposito bagagli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(17)-Infermiere generico \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(17) -Addetto magazzino \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(17) -Addetto operazioni di scalo merci e posta \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(17) -Operatore unico aeroportuale \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(17) -C io adt. so eglianz\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(17) -Adt. Distribuzione carburanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(16)-Adt. documentazione di bordo (13) -Adt. attività di archiviazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13) -Adt. Rilevazione e quadratura presenze personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(17)-Operaio adt. conduzione automezzi e\u002Fo attrezzature e autoveicoli\nspeciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Note a verbale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la)L'istituzione della figura dell'Operatore Unico Aeroportuale ricompone le\nposizioni di lavoro precedentemente distinte che, comunque denominate, si\nintendono assorbite nella nuova figura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lb)L’impiego degli addetti nella posizione di lavoro di OUA sarà\neffettuato con criteri di equilibrata distribuzione delle operazioni indicate\nnella relativa declaratoria, avendo riguardo alle esigenze\ntecnico-operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)In relazione a quanto stabilito alla precedente nota a verbale 1 .a),\nresta confermato che gli addetti al carico e scarico merci, bagagli e posta,\nnelle realtà aziendali dove la mansione è unitaria per le particolari\ncaratteristiche organizzative di tali realtà, dovranno continuare ad espletare\nanche tutti i compiti svolti precedentemente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Livello 7\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gli impiegati che svolgono mansioni esecutive richiedenti una particolare\nesperienza e pratica di ufficio nell'esecuzione di dettagliate istruzioni\nproprie della categoria di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gli operai che pur partecipando al lavoro di altri guidano e controllano,\ncon apporto di competenza tecnico-pratica, l'attività di un gruppo di\nlavoratori di livello immediatamente inferiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gli operai che eseguono tutti i lavori per i quali sia richiesta una\nspecifica capacità pratica conseguibile con adeguato tirocinio, anche\nservendosi di mezzi meccanici e\u002Fo attrezzature semplici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(19)-Adt. prelievo e smistamento posta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(19)-Fattorino autista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(20)-Centralinista\u002Ftelefonista per il quale non sia richiesta conoscenza di\nlingua estera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(18)-Adt. pulizia aereomobili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(18)-Adt. movimento merci e posta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(19)-Operaio qualificato di manutenzione impianti, mezzi, attrezzature e\nimmobili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Livello 8\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli impiegati che svolgono mansioni tali da richiedere una generica\npreparazione e pratica di ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli operai che eseguono lavori per i quali è sufficiente un breve periodo\ndi tirocinio o lavori e servizi particolari per i quali occorre qualche\nspecifica attitudine o conoscenza conseguibile con breve tirocinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(21)-Aiuto generico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(21) -Adt. pulizieST) i\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(21)-Fattorini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(21) -Aiuto distributore di magazzin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Livello 9\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Vi appartengono gli op rai che eseguono lavori vari di manovalanza,\ntrasporto materiale e bagagli e operazioni di pulizia in genere.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5. - Modalità e tempi di attestazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto disposto al 2° comma del precedente punto 2, si\nriportano di se ito i tempi e le modalità stabiliti per le posizioni di lavoro\n(cui la successiva numerazione fa riferimento) in riconoscimento\ndell'esperienza e\u002Fo della completa autonomia di esecuzione che si conviene gli\ninteressati abbiano progressivamente acquisito nel corso del relativo servizio\neffettuato nei diversi livelli in cui è collocata la specifica posizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Abrogata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)La posizione di lavoro è collocata su due livelli: 3-2B. Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al livello 3, per poi conseguire, dopo 30 mesi di\nservizio, il livello 2B.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)La posizione di lavoro è collocata su due livelli: 3-2B. Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al livello 3, per poi conseguire, dopo 12 mesi di\nservizio, il livello 2B.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)La posizione di lavoro è collocata su tre livelli: 5-4-3. Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al livello 5 e, dopo 18 mesi di servizio, al\nlivello 4, per poi conseguire, dopo ulteriori 24 mesi di servizio, il livello\n3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)La posizione di lavoro è collocata su tre livelli 5-4.3. Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al livello 5 e, dopo 6 mesi di servizio, al\nlivello 4, per poi conseguire, dopo ulteriori 24 mesi di servizio, il livello\n3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)Abrogata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)Abrogata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)La posizione di lavoro è collocata su tre livelli: 6-5-4. Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al livello 6 e, dopo 18 mesi di servizio, al\nlivello 5, per poi conseguire, dop ulteriori 24 mesi di servizio, il livello\n4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)La posizione di lavoro è collocata su due livelli: 6-5. Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al livello 6, per poi conseguire, dopo 18 mesi di\nservizio, il livello 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10)La posizione di lavoro è collocata su due livelli: 6-5. Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al livello 6, per poi conseguire, dopo 48 mesi di\nservizio, il livello 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11)La posizione di lavoro prevede una iniziale assegnazione al livello 7 e\nconseguimento, dopo 27 mesi di servizio, del livello 6; l'attribuzione del\nlivello 5, come Operaio Specializzato, avverrà, in relazione ai posti\ndisponibili, previo esame riservato a coloro che abbiano maturato almeno 18\nmesi di servizio nel livello 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esame sarà pubblico e verrà effettuato sulla base di un programma\ntempestivamente portato a conoscenza degli interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di esito negativo, l'esame sarà ripetibile una sola volta dopo che\nsiano trascorsi almeno 6 mesi dalla data del precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella individuazione degli operai chiamati a sostenere gli esami si terrà\nconto dell'anzianità nel livello di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(12)Abrogata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13)La posizione di lavoro è collocata su due livelli: 7-6. Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al livello 7, per poi conseguire, dopo 24 mesi di\nservizio, il livello 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(14)La posizione di lavoro è collocata su due livelli: 7-6. Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al livello 7 per poi conseguire, dopo 48 mesi di\nservizio, il livello 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(15)La posizione di lavoro è collocata su due livelli: 7-6. Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato a livello 7, per poi conseguire, dopo 12 mesi di\nservizio, il livello 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(16)La posizione di lavoro è collocata su tre livelli: 8-7-6. Il ratore\nsarà inizialmente assegnato al livello 8 e, dopo 12 mesi servizio, al livello\n7, per poi conseguire, dopo ulteriori 24 mesi di servizio, il livello 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(17)La posizione di lavoro è collocata su tre livelli: 8-7-6. Il lavoratore\nsarà inizialment assegnato al livello 8 e, dopo 18 mesi di servizio, al\nlivello 7, per poi conseguire, dopo ulteriori 30 mesi di servizio, il livello\n6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(18)La posizione di lavoro è collocata su tre livelli: 9-8-7. Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato al livello 9 e, dopo 6 mesi di servizio, al\nlivello 8, per poi conseguire, dopo ulteriori 18 mesi di servizio, il livello\n7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(19)La posizione di lavoro è collocata su due livelli: 8-7. Il lavoratore\nsarà inizialmente assegnato a livello 8, per poi conseguire, dopo 18 mesi di\nservizio, il livello 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(20)La posizione di lavoro è collocata su due livelli: 8-7. II lavoratore\nsarà inizialmente assegnato a livello 8, per poi conseguire, dopo 12 mesi di\nservizio, il livello 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(21)La posizione di lavoro è collocata su due livelli: 9-8. II lavoratore\nsarà inizialm nte assegnato al livello 9 per poi conseguire, dopo 6 mesi di\nservizio, il livello 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Note a verbale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale con orario di lavoro a tempo parziale, i predetti tempi di\nattestazione sono determinati riproporzionandoli sulla base dell’orario di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6-eliminato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7-1 Capi Squadra non specializzati saranno inquadrati nel livello superiore\na quello degli operai componenti la squadra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8-eliminato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. a)- Per le posizioni per le quali sia prevista la collocazione in due o\npiù livelli, l'assegnazione al livello superiore avverrà non oltre il periodo\ndi tempo indicato nelle esemplificazioni di cui al precedente punto 5, poiché\nnel corso di tale periodo si intende che l’interessato raggiunga una completa\nautonomia di svolgimento delle relative mansioni. In casi assolutamente\neccezionali lo stesso periodo potrà essere ulteriormente prorogato per un\ntempo non superiore a 3 mesi. I tempi di maturazione dei livelli superiori sono\nvalutati dal momento di inizio di svolgimento della mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la collocazione di cui sopra interessi, in tempi diversi o\nsuccessivi, più posizioni di lavoro tutte comportanti l'inquadramento nel\nlivello immediatamente superiore a quello di appartenenza, il dipendente sarà\nassegnato a tale livello dopo il periodo di tempo complessivo pari alla media\ndei tempi di permanenza previsti per ciascuna posizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora un dipendente venga assegnato ad una posizione che preveda come\nlivello iniziale il livello superiore a quello di appartenenza, il periodo per\nl'acquisizione di tale livello iniziale, sarà quello previsto al successivo\npunto 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)-Per le posizioni di contenuto analogo a quelle esemplificate al\nprecedente punto 4., si applica identica normativa anche per quanto concerne i\nperiodi di tempo in relazione all'esperienza e\u002Fo completa autonomia di\nesecuzione che si conviene gli interessati raggiungano nel corso del relativo\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10-L'attribuzione temporanea di mansioni inerenti un livello superiore a\nquello di appartenenza protrattasi per un periodo continuativo di tempo pari a\n3 mesi, comporta il diritto al passaggio al nuovo livello; durante tale periodo\nè dovuto, in aggiunta alla retribuzione e limitatamente al periodo della\nprestazione compiuta, un importo pari alla differenza fra gli stipendi\ncontrattuali dei due livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto al passaggio nel livello superiore non si acquista per avvenuta\nstituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del\nposto, salvo il caso di ata riammissione nelle sue precedenti mansioni del\ndipendente stituito. Lo speciale compenso di cui sopra spetta per tutta la\ndurata della sostituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11 -Per le posizioni di lavoro operaie comportanti l'inquadramento in tempi\nsuccessivi al livello 7 o superiori è prevista l'assunzione mediante esame e\u002Fo\nprova tecnico-pratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12-Per eventuali assunzioni di nuovo personale le cui mansioni richiedano\nuna specifica qualificazione professionale verrà data la precedenza ai\ndipendenti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti\nnecessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda prowederà a rendere note al personale tali necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai in possesso di diploma o titolo di studio equivalente o che ne\nfacciano richiesta verranno interpellati e, se in possesso dei requisiti\nnecessari, avranno la precedenza nelle assunzioni di personale impiegatizio. A\ntale scopo l’Azienda predisporrà l'elenco sulla base delle domande che\nperverranno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13 -Nei casi di istituzione di nuove posizioni di lavoro, l'inquadramento\ncontrattuale potrà costituire oggetto di verifica con le Organizzazioni\nsindacati nazionali stipulanti, su richiesta di queste ultime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTG7\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>QUADRI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della Legge 190\u002F1985, sono\nconsiderati quadri i lavoratori inquadrati nei livelli IS e 1 che, operando di\nnorma alle dirette dipendenze di un dirigente, svolgono, con carattere di\ncontinuità, funzioni direttive di rilevante importanza ai fini dello sviluppo\ne dell'attuazione degli obiettivi di impresa, con autonomia nella gestione di\nrisorse ovvero con mansioni di contenuto specialistico particolarmente\nelevato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’appartenenza alla categoria dei quadri è caratterizzata dalla capacità\ndi gestire e coordinare unità organizzative di particolare complessità e\u002Fo\nprogrammi\u002Fprogetti di significativo interesse aziendale ovvero di esplicare\nfunzioni che richiedono equivalenti professionalità e competenze\ntecnico-specialistiche il cui apporto risulti detenninante nel processo di\nformazione delle decisioni gestionali e di sviluppo dell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Responsabilità civile e\u002Fo penale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Cp>Ai quadri che per motivi professionali sono coinvolti in procedimenti penali\no civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per\nfatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, sarà\ngarantita l'assistenza legale nonché il pagamento delle spese legali e\ngiudiziarie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Passaggio alla categoria di quadro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di quadro, non\nin sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del\nposto di lavoro, verrà riconosciuta l'appartenenza alla categoria dei quadri\ntrascorso un periodo di sei mesi consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai quadri ai fini del\nperseguimento o dello sviluppo degli obiettivi dell'impresa, l'Azienda\nutilizzerà appositi strumenti informativi, idonei a fornire agli interessati\ngli elementi necessari per il più adeguato svolgimento delle mansioni\naffidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>4.Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confron ei quadri verranno messi in atto interventi formativ ' etti a\nfavorire adeguati  livelli di preparazione professionale, quale supporto alle\nresponsabilità affidate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5.Brevetti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di\nbrevetti e diritti d'autore, viene riconosciuta ai quadri previa specifica\nautorizzazione aziendale la possibilità di pubblicazione nominativa e di\nsvolgere relazioni in ordine a ricerche e lavori afferenti l'attività\nsvolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione con iunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che con la presente regolamentazione è stata data\npiena attuazione alla Legge 13 maggio 1985, n. 190.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori ai quali viene attribuita la categoria di quadro non si\napplicheranno, ai sensi dell'art.17 comma 5 lettera a) D.Lgs 66\u002F03, le\nlimitazioni in materia di orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non specificamente contemplato nel presente articolo, ai quadri\nsi applica la normativa contrattuale valevole per la categoria degli\nimpiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Ch3>ARTG8\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, si danno come obiettivo lo sviluppo di un sistema di Relazioni\nIndustriali che crei condizioni di competitività e produttività tali da\nrafforzare il sistema produttivo, l’occupazione e le retribuzioni. In questo\nquadro il nuovo CCNL del Trasporto Aereo, tenendo conto delle specificità dei\nvari comparti che formano Tlndustria, ha il compito di stabilire le condizioni\nper l’ottimizzazione della produttività attraverso la definizione di un\nadeguato orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le Parti ritengono che la diversificazione della distribuzione\ntemporale dell'attività lavorativa, attraverso l'introduzione di molteplici\nregimi di orario, costituisca condizione essenziale per avere maggiori\nopportunità di raggiungere gli obiettivi di flessibilità connessi alla\npeculiarità dei servizi di gestione aeroportuale, che impongono prestazioni\nsempre più efficienti e più vicine alle esigenze dell'utenza trattandosi di\nservizi di natura pubblica essenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La flessibilità dell'orario di lavoro, realizzata nel rispetto delle\nesigenze dei lavoratori, costituisce anche lo strumento principale per\nrealizzare una gestione ottimale del processo produttivo in correlazione alla\nvariabilità degli andamenti delle richieste del mercato, consentendo la\nrealizzazione degli obiettivi fondamentali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contesto viene attribuito un valore particolarmente significativo\nall'articolazione dell'orario di lavoro attuata attraverso regimi che,\nmantenendo inalterata la durata complessiva dei tempi di effettuazione\ndell’attività lavorativa, consentano uno sviluppo delle prestazioni orarie e\ngiornaliere in un arco temporale non superiore ad un anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>A Re imi di orario\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il regime dell’orario di lavoro dovrà essere funzionale ad un ottimale\nutilizzo delle risorse in relazione alle ali esigenze operative e ad una\nnecessaria corrisp n za delle prestazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>effettive rispetto all’orario contrattuale, così da realizzare\nconcretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva\ndella forza lavoro aH’intemo del processo produttivo. Conseguentemente,\nsaranno posti in essere gli interventi necessari a rendere correttamente e\nconcretamente operativi la pluralità di regimi di lavoro di cui al paragrafo\nC) del presente articolo, secondo la procedura contemplata al punto 3 del\nmedesimo paragrafo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>B Orario di lavoro\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le Parti, concordando sulla necessità di ottimizzare i processi produttivi\nattraverso un’organizzazione del lavoro più adeguata alle richieste del\nmercato e alle esigenze della clientela, convengono sull’opportunità di\ndotare il comparto dei gestori aeroportuali del seguente orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cp>1.La durata normale dell’orario effettivo di lavoro, definito dalla\ndirezione, è fissata nella misura settimanale di: 38 ore e 30 minuti per tutti\ni lavoratori, distribuite su 5 o 6 giorni la settimana; la distribuzione\ndell’orario di lavoro su 6 giorni la settimana avverrà con le modalità\npreviste al punto 3) par. C del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata normale settimanale dell’orario di lavoro potrà essere\ncalcolata come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi\ncon orario diverso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>In ogni caso la durata media dell’orario di lavoro non potrà superare le\n48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, con riferimento ad\nun periodo di 12 mesi, avuto riguardo alle specifiche esigenze\ntecnico-operative nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano il\nsistema delle gestioni aeroportuali e dell’assistenza a terra e che sono\nnecessarie per garantire la continuità del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L’orario giornaliero di lavoro, salvo il caso di turni avvicendati, è\nripartito in due periodi separati tra loro da un intervallo di riposo non\nsuperiore ad un’ora.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Possono essere istituiti due o più turni di lavoro ad orario continuato con\nl’interruzione di 30 minuti per la refezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il lavoro notturno sia a turni che straordinario non può essere\nripartito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe\nle giornate di riposo cadano in giorni diversi dalla domenica, la seconda di\nesse sarà considerata, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, riposo\ncompensativo (sostitutivo della domenica).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Premesso che il personale delle Gestioni Aeroportuali rientra tra quello\ndi cui all’Art.16 lettera “n” di cui al D.Lgs. 66\u002F03, con riferimento\nalle previsioni di cui al suddetto D.Lgs. ed in particolare agli artt. 7, 8, 9\ne 17, in relazione alla facoltà di delega concessa dalla legge alla\ncontrattazione collettiva si conviene che per il personale turnista, in\nconsiderazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi\noperativi, si può derogare, a mente del comma 4 dell’art.17 del citato\nDecreto, a quanto disposto dai sopra richiamati articoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>C Articolazione dei re imi di orario\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>In conformità al comune e ribadito impegno di realizzare articolazioni\ndell’orario normale di lavoro che consentano una maggiore flessibilità a\nlivello locale, le Parti si danno atto della necessità che siano posti in\nessere comportamenti finalizzati a consentire la concreta attuazione della\nflessibilità stessa in relazione ai dati di traffico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale am ito, si individuano i seguenti istituti: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 A fronte dell’esigenza di fornire u adeguato servizio all’utenza, si\nconviene che il periodo di interruzione della prestazione lavorativa di cui\nalla lettera B) punto 2 del presente articolo, possa essere superato purché lo\nstesso non sia inferiore alle 2,5 ore o superiore alle 6 ore. Negli aeroporti\ncon un traffico passeggeri annui inferiore a due milioni di unità il limite\nminimo, previsto al precedente capoverso, può essere ridotto fino a 2 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo\ndi contenere l’entità del ricorso a prestazioni di lavoro in regime di\nstraordinario, viene introdotto l’istituto della flessibilità dell’orario\ncontrattuale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte di variazioni di intensità dell’attività lavorativa di\ncarattere congiunturale, l’Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario\nin particolari periodi dell’anno, con il superamento del normale orario\nsettimanale di lavoro di cui al paragrafo B, punto 1, del presente articolo\nentro il limite delle 48 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il lavoro straordinario, esso decorre dalla prima ora\nsuccessiva all’orario definito nel programma di flessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte delle effettive prestazioni lavorative aggiuntive ai sensi dei\nprecedenti commi, l’Azienda, tenuto conto delle esigenze\ntecnico\u002Forganizzative, riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso\ndell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di\nore riduzione, fruibile, se di ammontare sufficiente, anche in giornate\nintere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IImancato godimento delle ore di riduzione darà luogo al pagamento delle\nore residue con l’aliquota prevista dall’art. G15 (Lavoro straordinario,\nfestivo e notturno lettere a e b). La erogazione avverrà nel mese successivo\nal termine dell’arco temporale preso a riferimento. L’effettuazione dei\nregimi di orario flessibile non comporterà variazioni della retribuzione\nmensile, di cui all’art. Gl9 (Retribuzione mensile), sia nei periodi di\nsuperamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le Parti, consapevoli che l’introduzione di opportuni elementi di\nflessibilità costituisce fattore rilevante per le Aziende, allo scopo di\nrealizzare situazioni organizzative più efficaci in rapporto\nall’operatività aeroportuale, ritengono di dover stimolare il raggiungimento\ndi soluzioni di flessibilità della prestazione lavorativa, con riferimento\nalla lettera B) punto 1, attraverso la negoziazione di livello locale, volta\nalla ricerca di soluzioni che contemplino anche eventuali elementi\nincentivanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano, pertanto, la possibilità di valorizzare tali\nmiglioramenti organizzativi attraverso l’inserimento nell’ambito di\nnegoziazione del PDR dei parametri di efficienza sottesi alla flessibilità di\norario prevista dalla left. C) punti 1 e 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attivazione del tavolo di negoziazione per la definizione delle\nmodalità applicative degli istituti di cui ai punti precedenti potrà\navvenire, su istanza delle Aziende interessate, in presenza di specifiche\nesigenze organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori Istituti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Articolazione dell’orario di lavoro su più turni giornalieri: in\nparticolare, attuazione di schemi di turnazione, con differente\nintensificazione delle presenze, in relazione all’andamento della attività\ngiornaliera e\u002Fo settimanale, avuto soprattutto riguardo alle fasce orarie ad\nalta intensità di movimento aeromobili, di traffico passeggeri\u002Fmerci, ecc.\nTale articolazione deve prevedere una equilibrata distribuzione dei turni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Tempestiv istituzione o modifica di turni per brevi eriodi ed a nte di\nsopravvenute esigenze ope tive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Possibilità, in relazione a sopravvenute esigenze tecniche, organizzative\ned operative, di variazione del turno giornaliero assegnato, nonché di\nspostamento del giorno libero dal servizio non coincidente con il riposo\nsettimanale, salvo casi di comprovata forza maggiore del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ordine alla disciplina di cui alla presente lettera C), punti 4 e 5,\ntrovano applicazione le procedure di cui alPart. 3, punto 3), dell’Accordo\ninterconfederale 18 aprile 1966.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione con iunta.\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le Parti, ferme restando le disposizioni di cui alla precedente lettera C)\ndel presente articolo, confermano che non hanno inteso superare la\nqualificazione legale del lavoro straordinario di cui alle vigenti disposizioni\ndi legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Ch3>ARTG9\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>REPERIBILITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione\nlavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'Azienda per\nassicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei\nservizi e la funzionalità degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Il lavoratore, ove richiesto dall'Azienda, deve partecipare alle\nturnazioni di reperibilità salvo giustificati motivi di impedimento e sarà di\nregola informato con un preavviso minimo di 48 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Per intervento in reperibilità si intende l'attività svolta dal\nlavoratore a seguito di segnalazione di criticità e fino al ripristino della\nfunzionalità. L'intervento può essere effettuato con mezzi telematici o\ndirettamente sul sito in cui si è verificata la criticità; in questo secondo\ncaso si applicano le norme di cui al richiamo in servizio, Art. Gl 5 (Lavoro\nstraordinario, festivo, notturno).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Ai lavoratori in reperibilità le Aziende riconosceranno trattamenti\nretributivi specifici i cui importi e le modalità applicative verranno\ndefiniti a livello aziendale ove tale istituto si rendesse necessario; restano\nferme le pattuizioni già intervenute sul tema.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>ART G10\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>MODALITÀ APPLICATIVE MERCATO DEL LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di contemporaheo utilizzo degli istituti di cui agli artt. 28, 28\nbis e 30 Parte Generale, (contratto a tempo determinato e contratto di\nsomministrazione a tempo determinato), le percentuali ivi indicate non dovranno\ncomplessivamente superare i % della forza lavoro a tempo indeterminato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dei contratti a tempo d terminato di cui alPart. 28 bis Parte\nGenerale del presente CCNL, non può superare compie ivamente i 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta l'anno l'Azienda fornirà alle strutture regionali\u002Fterritoriali ed\naziendali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente C.C.N.L., le\ninformazioni sull'utilizzo complessivo degli strumenti del mercato del lavoro\nsopra indicati. Parimenti le Associazioni datoriali stipulanti forniranno\nanaloga informativa a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le modalità applicative del mercato del lavoro disciplinate nel presente\nCCNL superano gli accordi in materia precedente stipulati a livello\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART G11\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>MODALITÀ APPLICATIVE DEL CONTRATTO A TEMPO PARZIALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Il personale a tempo parziale potrà richiedere il passaggio a tempo\npieno, trascorsi 18 si, se già precedentemente in servizio a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale assunto a tempo parziale l'anzianità minima richiesta per\nil passaggio a tempo pieno è di 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La domanda sarà valutata dall'Azienda secondo le proprie esigenze\norganizzative, ferma restando la possibilità di impiegare il lavoratore in\naltre posizioni di lavoro a parità di livello di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro a tempo parziale potrà essere effettuato con le seguenti\nmodalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Part time orizzontale: la durata giornaliera non può essere inferiore alle\n4 ore, quella settimanale non può essere inferiore alle 20 ore e non superiore\nalle 30;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Part time verticale: con presenza articolata nel corso dell'anno, anche\nlimitatamente ad alcuni periodi di esso con un limite minimo di 100 giorni\nlavorativi annui e massimo di 200 giorni lavorativi annui;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Part time misto: con presenza articolata nel corso della giornata, e\u002Fo della\nsettimana, e\u002Fo del mese, e\u002Fo dell'anno con una durata settimanale non inferiore\na 20 ore e con un limite minimo di 660 ore annue e massimo di 1200 ore\nannue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La percentuale massima del personale a Part time non potrà superare il 50%\ndel numero dei lavoratori a tempo pieno da calcolarsi su base regionale con\nriferimento alla singola Azienda. Sono esclusi dal rapporto part time\u002Ffull time\nsu menzionato i part - time su base volontaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.In caso di assunzioni di personale a tempo pieno per posizioni di identico\ncontenuto professionale, in unità produttive site nello stesso ambito\ncomunale, l'Azienda darà precedenza al personale il cui rapporto di lavoro sia\nstato trasformato in precedenza da tempo pieno tempo parziale, ai sensi\ndell'art. 8, comma 6, del D.Lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i. Fanno eccezione i casi in\ncui le assunzioni siano definite al fine di mitigare l'impatto sociale di una\nprocedura di mobilità, ovvero in tutti i casi in cui i relativi termini e\nmodalità siano stato definiti da appositi accordi sindacali (inclusa la\nclausola sociale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di rifiuto da parte di un lavoratore di trasformare il proprio\nrapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto part-time, o viceversa, si\napplicano le tutele di cui al '.8, comma 1 D.Lgs.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>81\u002F2015 e s.m.i., consistenti nell'impossibilità di procedere al\nlicenziamento per giustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il trattamento economico e normativo verrà determinato per i singoli\nistituti avuto riguardo alla ridotta durata della prestazione ed alla\npeculiarità del suo svolgimento, fatti salvi gli istituti per i quali sia\nprevista una diversa regolamentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il personale part-time, che svolga una prestazione giornaliera\ncontinuativa di almeno 6 ore, potrà utilizzare i servizi mensa aziendali, ove\nesistenti, purché ciò avvenga prima dell'inizio della prestazione di lavoro o\nal termine della stessa secondo quanto eventualmente nco ato con le RSU\u002FRSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il dipendente a tempo pieno di cui al precedente punto 2, per esigenze di\narat re eccezionale, può richiedere per sole tre volte di passare a tempo\nparziale per un periodo predeterminato e concordato con la Direzione aziendale\n(con un minimo di 6 mesi ed un massimo di 24 per singola richiesta)\ncompatibilmente con le esigenze aziendali. Allo scadere di tali periodi e\ncompatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, qualora permanesse la\nnecessità per il dipendente di mantenere il rapporto di lavoro a tempo\nparziale, previa comunicazione aziendale prima della scadenza dei termini, lo\nstesso diverrà definitivo. I suddetti limiti potranno essere ridotti di un\nterzo negli aeroporti con un traffico passeggeri annuo pari o inferiore a 2\nmilioni di unità. Rimane ferma in tal caso la possibilità dell'Azienda di\nutilizzare il dipendente in altra area produttiva così come al termine del\nperiodo di part-time convenuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di più richieste le Aziende valuteranno con particolare attenzione\nle situazioni motivate da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la\nprestazione full- time;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•documentata necessità di assistere familiari a carico non\nautosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13\nanni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•motivi familiari opportunamentedocumentati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•studio, volontariato con opportunadocumentazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•motivi personali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•genitori con figli fino a 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i., in\npresenza di esigenze tecnico-produttive, anche non programmabili, l'Azienda ha\nla facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa\ndi personale a tempo parziale, dandone un preavviso ai soggetti interessati di\nalmeno 48 ore. Le prestazioni lavorative effettuate a seguito dell'applicazione\ndi questo comma sono compensate con una maggiorazione forfettaria, legata\nall'effettiva presenza, senza riflesso alcuno sugli istituti retributivi\nindiretti e differiti, contrattuali e legali, pari a euro 0,52 giornalieri. Ai\nsensi inoltre dell' rt. 2120, comma 2 del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro con le modalità\ndi cui al presente paragrafo richiede il consenso scritto del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo il diritto del lavoratore a revocare il proprio consenso nei casi di\ncui all’art. 8, commi da 3 a 5, d.lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i. e nel caso di cui\nall’art. 10, comma 1,1. n. 300\u002F1970 e s.m.i., decorsi almeno 5 mesi dalla\ndecorrenza individuale, l'Azienda valuterà le richieste presentate dai\nlavoratori tese alla temporanea sospensione della stessa sulla scorta di\nmotivate e documentate ragioni e a fronte di un preavviso minimo di 45\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Nei rapporti di lavoro part time orizzontale e misto è ammesso lo\nsvolgimento di ore di lavoro supplementare così come definite nell’art. 27\ndella Parte Generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementare saranno compensate con una percentuale di\nincremento del 15% per le prestazioni eccedenti l’orario individuale\nsettimanale e annuo fino alla misura del 50% dello stesso. Per le prestazioni\neccedenti tale limite e fino a concorrenza con il limite massimo dell’orario\na tempo pieno settimanale ed annuo di cui al primo capo verso del presente\ncomma la percentuale di incremento sarà del 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette percentuali sono comprensive dell’incidenza su tutti gli istituti\nlegali e contrattuali di retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il\nTFR, così come previsto dall’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In parziale deroga a quanto sopra previsto, eventuali prestazioni eccedenti\nle ore settimanali applicate per il personale a tempo pieno in ogni singola\nAzienda verranno compensate con le percentuali di incremento contrattualmente\ndefinite per il lavoro straordinario.]\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in essere a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A cadenza annuale le Aziende e le Strutture Regionali\u002Fterritoriali ed\naziendali delle OO.S stipulanti il presente contratto, si incontreranno per\nun’analisi congiunta sulla modalità di utilizzo del lavoro supplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Ad integrazione del presente articolo, per quanto non espressamente\nrichiamato, si fa riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 81\u002F2015 e\ns.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTG12\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>DISCIPLINA AGGIUNTIVA PER IL CONTRATTO A TEMPO\nDETERMINATO\u002FSOMMINISTRAZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che, in caso di una pluralità di rapporti di lavoro a\ntermine\u002Fsomministrazione che intervengano tra i medesimi soggetti ed abbiano ad\noggetto lo svolgimento delle medesime mansioni, a partire dal secondo rapporto\ndi lavoro il periodo di prova si considererà già assolto a seguito del\npositivo esperimento nell'ambito del primo contratto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che, sulle\nmedesime posizioni e con medesimi datori di lavoro, avessero svolto attività\ncon contratti a tempo determinato o di somministrazione, le Parti convengono\nche la disciplina di collegamento t il presente articolo e anto già previsto\ndall'art. G6 (Inquadramento) porterà a considerare i p i maturati prima della\nassunzione in misura pari al 50% del reale maturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra disciplinato relativamente alle tematiche dell'apposizione del\nperiodo di prova e dei tempi di attestazione inquadramentale, non opera qualora\nintercorra un periodo di tempo superiore a mesi 12 tra il termine di un\ncontratto di lavoro e l'attivazione di un nuovo rapporto di lavoro a termine\ntra i medesimi soggetti contraenti, avente ad oggetto lo svolgimento delle\nmedesime mansioni. Non verranno considerati, a tal fine, i periodi di vacanza\ndi attività lavorativa connessi a maternità purché formalmente comunicati\nall'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART G13\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In riferimento a quanto disposto dall’art. 23, comma 1, D.Lgs. 81\u002F2015 e\ns.m.i., nonché agli artt. 28 e 28 bis della Parte Generale del presente\ncontratto in ordine all’individuazione di limiti quantitativi di utilizzo del\ncontratto a termine, le Parti convengono che le assunzioni a tempo determinato\nai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i., non possano eccedere, come\nmedia su base annua calcolata mensilmente con riferimento ai rapporti di lavoro\na termine attivi, il 20% del personale in forza con contratto di lavoro a tempo\nindeterminato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, da calcolarsi\nsu base regionale con riferimento alla singola Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal predetto limite percentuale sono esclusi - e quindi non computati nello\nstesso - i lavoratori indicati all’art. 28 della Parte Generale del presente\nContratto, nonché i lavoratori assunti con contratto di somministrazione a\ntempo determinator\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto qui non previsto si rinvia alla disciplina contenuta agli artt.\n28 e 28 bis della Parte enerale del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART G13 BIS STAGIONALITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che, in relazione all’intensificazione del traffico\npasseggeri e merci in alcuni periodi dell’anno, la stagionalità costituisce\nun elemento strutturale dei servizi aeroportuali a mente dell’art. 21, comma\n2, D.Lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di conseguenza alle imprese cui trova applicazione la presente Parte\nSpeciale è consentita la stipula di contratti a tempo determinato\u002Fcontratti di\nsomministrazione a tempo determinato stagionali nell’ambito delle attività\noperative, per un periodo massimo complessivo di 7 mesi, compresi tra aprile e\nottobre di ogni anno e di 2 mesi per periodi diversamente distribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di lavoro a tempo determinato\u002Fsomministrazione stagionali\ndovranno indicare come causale esclusivamente “stagionalità”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di lavoro svolti in forza di contratti di lavoro a tempo\ndeterminato\u002Fsomministrazione a tempo determinato stagionali non concorrono alla\ndeterminazione del limite m mo di durata di cui ai commi 1 e 2, art. 19, D.Lgs.\nn. 81\u002F2015 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione di lavoratori stagionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• in caso di utilizzo di contratti a tempo determina , è soggetta al\nlimite quantitativo del 35 % - calcolato come media base annua, facendo\nconcorrere i valori medi mensili - del personale a tempo indeterminato\ncomplessivamente impiegato a livello di Gruppo al 31 dicembre dell’anno\nprecedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di ricorso alla somministrazione a tempo determinato, è soggetta\nal limite quantitativo del 30% calcolato come media base annua, facendo\nconcorrere i valori medi mensili - del personale a tempo indeterminato\ncomplessivamente impiegato a livello di Gruppo al 31 dicembre dell’anno\nprecedente. Tale percentuale deve intendersi comprensiva del ricorso alla\nsomministrazione a tempo determinato per attività non stagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In ipotesi di ricorso concomitante a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)contratti a tempo determinato stagionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)somministrazione a tempo determinato di qualsiasi tipo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il limite quantitativo complessivo è fissato nella misura del 25%,\ncalcolato come media base annua, facendo concorrere i valori medi mensili - del\npersonale a tempo indeterminato complessivamente impiegato a livello di Gruppo\nal 31 dicembre delTanno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve differenti intese definite a livello locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>ART G14\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>MODALITÀ APPLICATIVE APPRENDISTATO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto definito nell'art. 29 Apprendistato della Parte\nGenerale vengono di seguito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>definite le modalità attuative ed il trattamento economico delle tipologie\ndi apprendistato previste dal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D.Lgs. 81\u002F2015 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di seguito le norme generali per tutte le tipologie di apprendistato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'assunzione con contratto di apprendistato, anche in somministrazione,\nsia a tempo pieno che part - time, prevede l'obbligo della forma scritta. Tale\nrequisito è richiesto anche per il periodo di prova superato il quale il\nrapporto potrà essere risolto solo per giusta causa o giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata del periodo di prova non può superare i due mesi di effettiva\npresenza al lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•divieto di retribuzione a cottimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'assunzione dell'apprendista avverrà nel livello di ingresso di\nciascuna posizione di lavoro così come definita nell'art. G6 (inquadramento)\ndel vigente C.C.N L., fermi restando i relativi iter di carriera; \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• l'orario di lavoro degli apprendisti si articolerà conformemente a\nquanto previsto dal presente contratto secondo le normali esigenze\norganizzative e produttive dell'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico da riconoscere ai lavoratori assunti con contratto\ndi apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale o di alta\nformazione e ricerca è definito nelle singole sezioni del presente articolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per malattia o infortunio l'apprendista non in prova ha\ndiritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo pari a 180\ngiorni. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di\nepisodi morbosi ed indipendente dalla durata dei singoli intervalli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il periodo di comporto, è prevista la possibilità di\nprolungare la durata dell'apprendistato per un periodo corrispondente\nall'assenza dovuta a malattia, infortunio o altra causa di sospensione\ninvolontaria del rapporto, superiore a 30 giorni (da calcolare anche come\nsommatoli di brevi periodi), tenuto conto dell'effettiva incidenza dell'assenza\nsulla realizzazione del piano formativo individuale. In tali casi, sarà cura\ndel datore di lavoro comunicare per iscritto all'apprendist prima della\nscadenza, il differimento connesso all'assenza del termine finale del periodo\ndi apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di formazione, coincidente con il termine del\nrapporto di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere\ndando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 c.c., di 15\ngiorni. Qualora non sia data disdetta a norma di tale articolo il rapporto\nprosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l'anzianità utile, ai\nfini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo\nequivalente al 50% dell'intera durata del periodo di apprendistato presso la\nmedesima azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul lavoro l'Azienda integrerà il trattamento INAIL\nal 100% della retribuzione come sopra indicata dal 1 ° giorno e fino alla\ncessazione dello stesso nei limiti del periodo di durata dell'apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia viene corrisposto, da parte dell'Azienda, il 66% della\nretribuzione sopra indicata fino al 180° giorno, nei limiti del periodo di\ndurata dell'apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli apprendisti potranno finire, con le modalità in essere nelle singole\nAziende, del servizio mensa e trasporti ove esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non è\nesercitabile dalle Aziende, che occupano almeno 50 dipendenti, le quali\nrisultino non avere assunto con contratto a tempo indeterminato almeno il 20%\ndei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei\n24 mesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che si siano\ndimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del\nrapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di assunzione con\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato e quelli che, al termine del rapporto\ndi apprendistato, non abbiano acquisito l'idoneità professionale per lo\nsvolgimento della mansione oggetto dell'apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'as\nunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già co fermati, ovvero\ndi un apprendista in a i totale m ta conferma degli apprendisti pregressi. Si\nsp fica, inoltre, che gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui\nal presente paragrafo sono considerati lavoratori subordinati a tempo\nindeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'Azienda proceda all'assunzione con contratto a tempo indeterminato\ndi un apprendista che abbia completato con esito positivo un rapporto di\napprendistato, la stessa riconoscerà al suddetto lavoratore la qualifica e il\nlivello inquadramentale maturati in occasione dello svolgimento de contratto di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando la durata minima del contratto di 6 mesi - tale limite non si\napplica ai contratti di apprendistato a tempo determinato - la durata massima\ndi tutte le tipologie del contratto di apprendistato non può eccedere i 36\nmesi; tale limite può essere superato nel caso di conseguimento di diploma\nquadriennale regionale previsto per l'apprendistato per la qualifica o diploma\nprofessionale per il quale è prevista una durata massima di 48 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le tipologie di apprendistato è prevista la figura di un Tutor o\nreferente aziendale. Tale figura viene individuata tra i lavoratori con\nesperienza e capacità professionale idonee a trasferire competenze. Pertanto,\ntra le funzioni assegnate al tutor possono elencate l'insegnamento delle\nmaterie di formazione interna come quelle di controllo circa il corretto\nsvolgimento della formazione. I requisiti di idoneità del tutor ed il numero\nmassimo degli apprendisti da affiancare, possono essere definiti, su esplicito\nrinvio delle Parti stipulanti il presente C.C.N.L., dalla contrattazione\nterritoriale\u002Faziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti si riconoscono gli istituti previsti dal C.C.N.L., in\nquanto applicabili, e, per quanto concerne la retribuzione mensile, la stessa\nviene determinata applicando le percentuali di cui alla tabella sotto riportata\nai seguenti istituti: minimi tabellari in vigore, indennità di contingenza e\ndel livello inquadramentale tempo per tempo previsto sulla base della legge e\ndegli iter professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\">\u003Cp>Fino a 18 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp>Fino a 24 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>Fino a 36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>1 ° sem.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\">\u003Cp>80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp>80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>2° sem\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\">\u003Cp>85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp>85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>3° sem\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\">\u003Cp>90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp>90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>4° sem\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp>95%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>5° sem\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>6° sem\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>95%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di apprendistato professionalizzante iniziato presso altra Azienda,\nsempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due rapporti di\nlavoro non sia superiore a 12 mesi, la durata del nuovo contatto potrà essere\nridotta di un periodo corrispondente, entro il limite del 50% della durata\nmassima definita sulla base di quanto sopra indicato; sarà onere del 1 ratore\nfornire al nuovo datore di lavoro la certificazione delle competenze\nacquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>\u003Cstrong>Forma ione er a rendistato ro essionali ante\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano nel disciplinare l'apprendistato professionalizzante\nsecondo quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti del contratto individuale di lavoro, definiscono nel piano\nformativo individuale la formazione per l'acquisizione delle competenze\ntecnico-professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con la\nqualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema\ndi inquadramento definito nel presente C.C.N.L. La formazione\nprofessionalizzante non potrà essere inferiore alle 80 ore medie annue (ivi\ncompresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista\ndall'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011) e potrà essere svolta anche\non the job, e-leaming o tramite affiancamento. La formazione\nprofessionalizzante sarà integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove\nesistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 co. 3 D.Lgs. 81\u002F2015\ns.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione da impartire all'apprendista potrà essere svolta sia in\nAzienda sia all'esterno della stessa, anche in funzione dalla specifica\ncapacità formativa dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative interne ed esterne all'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore\nlavorative e computate nell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contratto di apprendistato professionalizzante part-time la\ndurata della formazione non sarà riproporzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il Piano Formativo Individuale per il contenuto dello\nstesso e l'attestazione dell'attività formativa, si fa riferimento ai modelli\nallegati all'A.I. del 18 aprile 2012 salvo diverse intese a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato di alta formazione e ricerca: si fa riferimento all'art. 45\nD.Lgs. 81\u002F2015 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato per la qualifica, per il diploma professionale, il diploma di\nistruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica\nsuperiore: si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 43, d.lgs. n.\n81\u002F2015 e s.m.i., nonché a quanto statuito dalle singole Regioni in materia di\nformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ordine ai profili formativi si rimanda a titolo esemplificativo agli\nallegati 1,2), 3) e 4) del presente C.C.N.L., fermo restando che sarà\npossibile ricorrere all’apprendistato professionalizzante in tutti i settori\ne per tutte le aree, come previsto dai citati allegati, di attività presenti\nin Azienda e che la formazione di tipo professionalizzante, per\nl’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche,\ndovrà riguardare tematiche coerenti, pertinenti o comunque connesse alla\nqualifica professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>\u003Cstrong>A rendistato lavoratori in mobilità o di un trattamento di disoccu\nazione\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 47 co. 4 D.lgs n. 81\u002F2015 e s.m.i. ed ai fini della\nqualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in\napprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori\nbeneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di\ndisoccupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende forniranno annualmente alle RSU\u002FRSA delle OO.SS. stipulanti il\npresente C.C.N.L. i dati quantitativi sui contratti di apprendistato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>ARTG15\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>E’ considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre la durata\ngiornaliera di lavoro stabilita ai sensi dell'art. G8 (Orario di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla\nlegge e dal presente contratto, il lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda si impegna ad organizzare l'attività lavorativa in modo da\ncontenere nei limiti del possibile le prestazioni straordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e\ntrovare obiettive giustificazioni in necessità indifferibili e di durata\ntemporanea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni indicati al\nsuccessivo art. Gl7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro notturno il periodo di almeno 7 ore comprendenti\nl’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (Art 1 comma 2 lettera\n“d” D.Lgs. 66\u002F03); ai soli fini retributivi è considerato lavoro notturno\nquello compiuto tra le ore 20.00 e le ore 08.00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>Le percentuali di incremento per lavoro straordinario, notturno e\nfestivo-omnicomprensive su tutti gli istituti legali e contrattuali di\nretribuzione indiretta e differita ivi compreso il TFR, fatte salve eventuali\ncondizioni di miglior favore in essere a livello aziendale - sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)straordinario diurno feriale 25 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b straordinario diurno nel omo feriale settimanale non lavorativo 30 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)straordinario notturno e festivo 45 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)lavoro notturno compiuto in regolari turni eriodici 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)lavoro notturno non compiuto in regolari turni periodici 55%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)lavoro notturno compiuto in regolari turni periodici di domenica\u002Fgiomi 55\n% festivi\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Tutte le percentuali di incremento di cui sopra non sono cumulabili\ndovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore al quale venga chiesta la prestazione di lavoro straordinario\ndiurno o notturno, feriale o festivo, dopo che egli abbia lasciato il luogo di\nlavoro, per aver ultimato l'orario normale, sarà riconosciuto un minimo di 4\nore di lavoro straordinario rispettivamente diurno o notturno, feriale o\nfestivo, anche se il lavoro effettuato abbia avuto una durata inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle novazioni contenute nel presente articolo le Parti si\ndanno atto che hanno inteso introdurre un elemento di discontinuità rispetto\nalle pregre e discipline, scegliendo un’unica modalit' di calcolo sia per le\nprestazioni straordinarie eh me ed utilizzand le stesse, quale unico\nriferimento, la retribuzione mensile così come definita nell’art. Gl9 con i\nminimi contrattuali tempo per tempo vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Le Parti si danno atto che la normativa di cui sopra non ha superato gli\naccordi aziendali che prevedono un numero massimo di ore mensili di\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Al personale con funzioni direttive non si applicano le limitazioni in\nmateria di orario di lavoro di cui all'art. 17 comma 5 lettera a) D. Lgs\n66\u002F03\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>ART G16\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>RIPOSO SETTIMANALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ciascun lavoratore ha diritto, a termine di legge, ad un giorno di riposo\nsettimanale normalmente coincidente con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori turnisti il giorno di riposo settimanale verrà definito\ntra le Parti a livello aziendale in relazione agli schemi di turnazione\nprevisti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>ART G17\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>GIORNI FESTIVI ED EX FESTIVITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente contratto, sono considerati giorni festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)tutte le domeniche, o in sostituzione, il giorno di riposo compensativo\nper i lavoratori turnisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le festività previste dalle vigenti norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per tutto il territorio nazionale la festività dei SS. Pietro e Paolo (29\ngiugno) sostituirà il giorno della patrona dell’aeronautica (10 dicembre).\nRestano salve eventuali pattuizioni a livello aziendale che, in alternativa,\nindividuano una diversa giornata per il Santo Patrono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle sopracitate festività ai lavoratori verrà praticato il seguente\ntrattamento economico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)se nella festività non vi è prestazione lavorativa nulla è dovuto in\naggiunta alla normale retribuzione fissa già percepita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)quando la festività cade di domenica o, nel caso di lavoro a turni\navvicendati, nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale\nretribuzione è dovuta una quota giornaliera della retribuzione mensile di\nfatto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)se nella festività vi è prestazione lavorativa le ore di lavoro\neffettuate verranno compensate sulla base della retribuzione normale maggiorata\ndel 45%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il duplice obiettivo di uniformare all’intemo delle aziende di\ngestione aeroportuale il trattamento delle ex festività soppresse di cui alla\nL. 5 marzo 77 n° 54 e s.m.i. e del Santo Patrono dell’Aeronautica (10\ndicembre) e di conseguire effettivi recuperi di produttività , si conviene i\npregressi e diversificati trattamenti nelle singole aziende (giornate di ferie\naggiuntive, giornate od ore di riduzione orario di lavoro nelle quantità\naziendalmente definite, eventuali diversi trattamenti retributivi delle stesse)\nvengono integralmente sostituiti dalla compensazione con 4 giornate di R.O.L da\nfruirsi anche ad ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali giornate di ROL, vanno godute entro e non oltre il mese di marzo\ndell’anno successivo, sulla base di un piano di fruizione stabilito\ndall’Azienda. Qualora tali gi mate di ROL non saranno fruite entro detto\ntermine l’azienda prowederà a liquidarne l’i o co ' ondente con la normale\nre ' ione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>ART G18\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, a un periodo\ndi ferie la cui durata, stabilita in giorni lavorativi, da calcolarsi con il\ncoefficiente 1, risulta dal seguente prospetto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Anzianità inferiore a 3 anni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Anzianità pari o superiore a 3 anni\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>20\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dal 1 gennaio 2021, la tabella di cui sopra è sostituita dal\nseguente prospetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Anzianità aziendale\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Giorni di ferie\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Fino a 1 anno\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20 giorni\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Oltre 1 anno e fino a 2 anni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21 giorni\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Oltre 2 anni e fino a 10 anni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22 giorni\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Oltre 10 anni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23 giorni\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>In caso di applicazione di orario di lavoro settimanale su 6 giornate\nlavorative, il coefficiente da utilizzare è pari a 1.2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il computo delle ferie avverrà per anno solare. Non sono ammesse né la\nrinuncia né la mancata concessione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'anno in cui è avvenuta l'assunzione o la risoluzione del rapporto di\nlavoro, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di\nprestazione. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate\nper mese intero, mentre sono trascurate le frazioni inferiori a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate festive di cui all'art. Gl7 (giorni festivi ed ex festività),\nricorrenti nel periodo di ferie non sono computabili nelle stesse.\nL'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso\nné durante il periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di\ngodimento delle ferie, l'Azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese\neffettivamente sostenute e documentate, sia per il rientro in sede, sia per\nl'eventuale ritorno nella località ove egli godeva delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia comprovata ed accertata interrompe il periodo di ferie purché\nsia tempestivamente comunicata per i previsti controlli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A mente dell’art. 10 del D.Lgs. 66\u002F2003, le giornate di ferie maturate e\nnon godute entro ciascun anno, fermo restando il periodo minimo di due\nsettimane di ferie da godersi nell’anno di maturazione, se maturato, possono\nessere godute nei 36 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie solidali e la loro disciplina si rinviene nell’art. 24 D. Lgs. n.\n151\u002F2015 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle\nprocedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre\ndisposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il menzi to art. 24, rub ' to “Cessione dei riposi e delle ferie” nte ai\nlavoratori di cedere a titolo gratuito i riposi e e ferie da loro maturati ai\nlavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a\nquesti ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di\nsalute necessitano di cure costanti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>ART G19\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>RETRIBUZIONE MENSILE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)La retribuzione mensile è costituita da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)stipendio di fatto (minimo tabellare, aumenti periodici di anzianità,\naumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo tabellare);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)indennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove non sia diversamente previsto, la retribuzione cosi stabilita deve\nessere calcolata ad ogni effetto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Le retribuzioni aggiuntive sono costituite da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)13a mensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)14a mensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)eventuali ulteriori indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Le definizioni usate nel presente contratto sono le seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•minimo tabellare: si intendono le cifre contenute nella tabella di cui\nall'art. G20, (Parte economica e Stipendi minimi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•retribuzione tabellare: si intendono i minimi tabellari e l'indennità di\ncontingenza con esclusione di ogni altro elemento della retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•retribuzione mensile di fatto è costituita dallo stipendio di fatto\n(minimo tabellare più aumenti periodici di anzianità più eventuali aumenti\ndi merito o altre eccedenze sul minimo tabellare) e dalla contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Ai fini del calcolo del Trattamento di fine rapporto fanno parte della\nretribuzione la 13a e la 14a mensilità e tutte le indennità continuative di\nammontare determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART G20\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>PARTE ECONOMICA E STIPENDI MINIMI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai fini e per gli effetti del rinnovo della parte economica, Sezione\ngestioni aeroportuali del CCNL del Trasporto Aereo, in attuazione di quanto\nprevisto dal T.U. sulla rappresentanza e democrazia sindacale e dalTaccordo\ninterconfederale del 9 marzo 2018, vengono definiti gli incrementi dei nuovi\nminimi contrattuali di € 40 lordi (riferiti al 4° livello) a decorrere dal\n01\u002F01\u002F2020, di € 40 lordi (riferiti al 4° livello) decorrere dal 01\u002F07\u002F2021\ne di € 40 lordi a decorrere dal 01\u002F07\u002F2022. Tali importi, riparametrati\nsecondo la scala inquadramentale prevista dalla sezione Gestori Aeroportuali\ndel CCNL del Trasporto Aereo, saranno riconosciuti al personale in forza alla\ndata di erogazione di detti minimi; tali importi sono comprensivi del recupero\ndel differenziale inflativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-onceonly2_detail\">\u003Cp>Inoltre, le Aziende si impegnano ad erogare a tutti i lavoratori con\ncontratto a tempo indeterminato in forza alla data del 17 gennaio 2020 e che\nabbia prestato attività lavorativa durante il periodo 1 gennaio 2017-31\ndicembre 2019 un importo economico forfettario una tantum p ' a € 1.200 lordi\nper il pregresso nel mese di febbraio 2020; tali importi vanno intesi in senso\no i omprensivo e pertanto gli stessi non avranno alcuna incidenza ai sensi del\nD.L. 318 del 16 giu 99 nvertito nella legge 29 luglio 1996 n. 402 su tutti gli\nistituti contrattuali o di legge diretti o indiretti ivi incluso il TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al mero fine del riproporzionamento delle somme, per il personale assunto a\ntempo indeterminato tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019 l’importo una\ntantum verrà erogato pro quota in relazione al servizio prestato in detto\nperiodo, con esclusione dei periodi di aspettativa non retribuita; a tal fine\nnon vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni mentre quelle\npari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per il personale a tempo parziale tutti gli importi di cui sopra saranno\nriproporzionati in relazione all durata della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>Gli stipendi minimi mensili sono fissati nelle misure di cui alla seguente\ntabella.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>Parametri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>Minimi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>attuali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>Dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>01.01.2020\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\">\u003Cp>Dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>01.07.2021\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>Dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>01.07.2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>Delta su minimi attuali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp>1S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>270\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>1.668,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>1.729,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\">\u003Cp>1.791,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>1.852,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>184,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>245\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>1.513,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>1.569,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\">\u003Cp>1.625,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>1.680,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>167,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp>2A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>224\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>1.384,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>1.434,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\">\u003Cp>1.485,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>1.536,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>152,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp>2B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>210\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>1.297,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>1.345,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\">\u003Cp>1.393,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>1.440,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>143,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>195\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>1.204,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>1.249,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\">\u003Cp>1.293,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>1.337,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>132,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>176\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>1.087,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>1.127,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\">\u003Cp>1.167,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>1.207,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>120,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>166\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>1.025,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>1.063,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\">\u003Cp>1.101,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>1.138,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>113,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>156\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>963,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>999,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\">\u003Cp>1.034,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>1.070,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>106,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>140\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>865,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>896,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\">\u003Cp>928,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>960,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>95,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>126\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>778,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>807,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\">\u003Cp>835,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>864,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>85,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp>9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>617,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp>640,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\">\u003Cp>663,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>686,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp>68,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.I minimi tabellari mensili sono comprensivi degli importi relativi ai 103\npunti dell'indennità di contingenza conglobati ai sensi e con le modalità\npreviste dall' Accordo Interconfederale 4 febbraio 1975 e dall' Accordo AIGASA\n12 marzo 1975 nonché degli importi relativi agli ulteriori 34 punti\ndell'indennità di contingenza maturati fino al 31 gennaio 1977, conglobati con\nle medesime modalità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART G21\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>INDENNITÀ DI CONTINGENZA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Per quanto riguarda l’indennità di contingenza si fa riferimento alle\ndisposizioni di legge in materia ed agli Accordi Interconfederali stipulati\ndalle compet nti Organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Nella tabella segue sono riportati gli importi 1 i i igore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>BELLA CONTINGENZA\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp>LIVELLO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp>Valore in Euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp>ls\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp>536,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp>533,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp>2a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp>530,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp>2b\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp>527,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp>524,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp>522,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp>520,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp>518,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp>516,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp>513,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp>9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"181\">\u003Cp>509,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART G22\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>EDR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>ella Tabella che segue vengono indicati gli importi relativi all’istituto\ndell’EDR, non legati alla presenza, per 12 mensilità annue e senza effetti\nsugli altri istituti\u002Felementi retributivi contrattuali o di legge, fatta\neccezione per il TFR. Tali importi vengono riconosciuti al personale a tempo\nindeterminato o con contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale a tempo parziale gli importi della Tabella verranno\nriproporzionati in relazione all’effettivo orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp>LIVELLO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\">\u003Cp>Valore in Euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp>ls\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\">\u003Cp>59,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\">\u003Cp>55,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp>2a\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\">\u003Cp>51,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp>2b\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\">\u003Cp>48,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\">\u003Cp>45,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"135\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"167\">\u003Cp>41, 5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\">\u003Cp>39,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\">\u003Cp>38,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\">\u003Cp>34,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\">\u003Cp>32,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp>9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\">\u003Cp>27,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1\u002F12\u002F2005 al personale che non fosse coinvolto nella\nerogazione dell’istituto dell’EDR verrà riconosciuto un importo di € 8\nlordi mensili, non parametrati, che andrà sotto la voce di EDRN, non legato\nalla presenza, per dodici mensilità annue e senza effetti su altri\nistituti\u002Felementi retributivi contrattuali o di legge, fatta eccezione per il\nTFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale a tempo parziale tale EDRN sarà riproporzionato in\nrelazione alla ridotta durata della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>ART G23\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dopo ciascun biennio di servizio prestato dalla data di assunzione presso\nla società il lavoratore ha diritto ad un aumento periodico di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere assorbiti da\nprecedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono\nessere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il lavoratore non potrà superare, per aumenti di anzianità, il 73% del\nminimo tabellare mensile del livello di appartenenza e dell’indennità di\ncontingenza al 31 gennaio 1980 pari a € 88,83, per effetto della esclusione\ndi quella conglobata nei minimi tabellari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al raggiungimento della predetta percentuale concorrono gli importi di cui\nal punto 4) delle norme transitorie di cui alfart. 6. del CCNL 13 marzo 1988,\ngli eventuali importi erogati aziendalmente ad integrazione degli aumenti di\nanzianità, nonché gli importi degli aumenti periodici di anzianità maturati\na partire dal 1° ottobre 1981 ai sensi dell'accordo di rinnovo contrattuale 18\ndicembre 1980 o che matureranno successivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Gli aumenti periodici di anzianità restano fissati nelle misure mensili\ndi cui alla seguente tabella.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Misure mensili de li aumenti eriodici di anzianità\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>LIVELLO\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Valore in Euro\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1s \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>37,29\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>34,45\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2a\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>32,18\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>2b\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>30,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>29,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>27,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>26,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>25,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>24,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>22,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo degli aumenti periodici di anzianità verrà rivalutato, in\nrelazione alle variazioni dei minimi tabellari successive alla scadenza del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Per i dipendenti assunti a decorrere dal 1° gennaio 1993 il numero\nmassimo di aumenti periodici di anzianità maturabili viene stabilito nella\nmisura di 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Nei casi di passaggio a livello superiore, gli aumenti di anzianità\nverranno rivalutati sulla base dei valori previsti per il nuovo livello di\nappartenenza, al compimento del successivo biennio di anzianità di servizio;\nnel frattempo il lavoratore conserverà in cifra l’importo degli aumenti di\nanzianità percepiti precedentemente al passaggio di livello.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART G24\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>INDENNITÀ GIORNALIERA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A ciascun dipendente viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva\npresenza al lavoro, una indennità di € 2,73 giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Limitatamente al personale le cui prestazioni non sono regolate da un\nsistema di turni avvicendati (hi 6 e h24) e per il quale non trova applicazione\nquanto previsto al successivo art. G25 (Indennità di turno), la misura\ngiornaliera di cui al precedente comma viene stabilita in € 3,97.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità ha natura omnicomprensiva essendo stata fin dalTorigine\ndeterminata comprendendovi i riflessi sugli istituti retributivi indiretti e\ndifferiti, contrattuali e legali. Essa, inoltre, non è utile ai fini del\ncalcolo del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione all'accordo di rinnovo contrattuale 18 dicembre 1980\nl'indennità giornaliera assorbe a tutti gli effetti 1'E-D.R. di € 6,19 di\ncui all'Accordo Interconfederale 4 febbraio 1975 e all’Accordo AIGASA 12\nmarzo 1975.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART G25\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>INDENNITÀ DI TURNO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1 personale dipendente le cui prestazioni sono regolate da un sistema di\nturni avvicendati (hi 6  e h24) che prevedono orari di inizio del lavoro\ndifferenziati nell'arco delle 24 ore, viene corrisposta una indennità di €\n0,26 per ciascuna giornata di presenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Società SEA, Alisud e Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.,\nl'indennità di cui al presente articolo si intende assorbita nella\ncorrispondente indennità aziendale già in att\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Ch3>ART G26\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>INDENNITÀ DI CAMPO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al personale dipendente che presta servizio in aeroporto, viene corrisposta,\nper ogni giornata di presenza, una indennità di campo nelle seguenti\nmisure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• ove l'aeroporto disti fino a Km. 20 dal centro urbano, € 0,21\ngiornaliere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• ove l'aeroporto disti più di Km. 20 dal centro urbano, € 0,26\ngiornaliere.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART G27\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>INDENNITÀ MANEGGIO DENARO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il dipendente la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro e\u002Fo\nutilizzo di apparecchi elettronici per pagamenti e riscossioni, con\nresponsabilità per errori, anche finanziari, ha diritto ad una indennità in\nmisura pari al 10% del minimo tabellare mensile e dell'indennità di\ncontingenza del livello di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta indennità non è frazionabile a giorno in presenza di mansione\nprevalente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART G28\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>CALCOLO DELLA QUOTA GIORNALIERA ED ORARIA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per calcolare la quota giornaliera della retribuzione, la retribuzione\nmensile di cui al punto 1) dell'art. Gl9 (Retribuzione mensile) viene divisa\nper 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota oraria si ottiene dividendo la predetta retribuzione mensile per\n173.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>ART G29\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>TREDICESIMA MENSILITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'Azienda corrisponderà, entro il 20 del mese di dicembre di ciascun anno,\nuna tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto percepita\ndal lavoratore per lo stesso mese di dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della\ntredicesima mensilità, quanti sono i mesi della durata del rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni saranno considerate\ncome mese inte o.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>ART G30\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>QUATTORDICESIMA MENSILITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'Azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità, costituita dagli\nstessi elementi che compongono la tredicesima, riferiti alla retribuzione in\natto al mese di giugno di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione della quattordicesima mensilità avverrà\ncontemporaneamente alla liquidazione della retribuzione del mese di giugno ed\nè riferita all'anno che precede l'anno di agamento; vale a dire al periodo dal\n1° luglio dell'anno precedent 1 30 ' gno dell'anno in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il\nsuddetto periodo annuale, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della\nquattordicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio nel periodo annuale\ncui esso si riferisce.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni saranno considerate come\nmese intero.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART G31\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>MISSIONI E TRASFERTE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio, al personale in missione\nè dovuto un importo per il rimborso delle spese di vitto e alloggio secondo le\nregolamentazioni aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo della prima colazione, del pranzo e della cena è riconosciuto al\ndipendente che parta dalla propria sede rispettivamente prima delle ore 08.00,\nore 13.00 e ore 20.00 o rientri dopo le stesse ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo per il pernottamento non è divisibile e spetta quando il\ndipendente parte prima delle ore 24.00 o rientra dopo la stessa ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Ove il viaggio abbia luogo in ferrovia spetta al personale, in aggiunta al\ntrattamento di cui sopra, un rimborso delle piccole spese pari al 10% del\nbiglietto a tariffa intera. Se il viaggio avviene in aereo al personale un\nrimborso delle spese pari al 5% del costo del biglietto a tariffa applicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Il dipendente comandato in missione ha diritto ad un anticipo non\ninferiore al 50% delle spese previste a suo carico salvo strumenti di pagamento\nalternativi che non comportino costi aggiuntivi per il dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Al personale in missione compete inoltre un'indennità di trasferta\ncommisurata al 10 % della quota oraria del minimo tabellare mensile e\ndell'indennità di contingenza, moltiplicata per ciascuna ora effettivamente\nimpiegata in viaggio al di fuori del normale orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART G32\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>TRASFERIMENTI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori trasferiti di sede l'Azienda corrisponderà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimborso delle spese di trasporto anche per i membri della famiglia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso delle spese di trasporto dei mobili e delle masserizie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)una indennità ragguagliata a 10 quote giornaliere della retribuzione\nmensile di fatto per il lavoratore e a 5 quote della medesima retribuzione per\nciascun membro della famiglia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)un congruo anticipo di non oltre il 50% delle spese di cui ai punti a), b)\ne c) da sostenere a fronte di preventivi di spesa in linea con i valori di\nmercato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART G33\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>MOBILITÀ ORIZZONTALE NELL’AMBITO DELLA STESSA UNITÀ PRODUTTIVA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La mobilità del personale, basata anche sulla polivalenza delle mansioni,\ncostituisce elemento necessario per fronteggiare organicamente le esigenze\noperative con aturate con le attività aeroportuali anche al fine di realizzare\nil c miglioramento degli standard di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la salvaguardia dei livelli di inquadramento e retributivi,\nnel caso di spostamenti di personale aventi carattere collettivo e non\nmeramente temporanei l'Azienda ne fornirà preventiva comunicazione alle\nstrutture sindacali aziendali stipulanti. Queste ultime potranno richiedere,\nentro 3 giorni, un incontro di approfondimento che dovrà essere effettuato\nentro i 5 giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura di cui al comma precedente non si applica, pertanto, agli\nspostamenti anche giornalieri di lavoratori all'interno della stessa area di\nlavoro e\u002Fo in aree diverse per attività professionalmente omogenee di durata\ntemporanea, dovute ad esigenze tecniche\u002Foperative e\u002Fo organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda fornirà mensilmente alle strutture sindacali aziendali le\ninformazioni relative agli spostamenti effettuati fra aree diverse di settori\noperativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART G34\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ASSENZE E TRATTAMENTO DI MALATTIA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.L'assenza per malattia deve essere comunicata all'Azienda immediatamente e\ncomunque prima dell’inizio del proprio orario di lavoro del giorno stesso in\ncui si verifica, sia all'inizio che in caso di eventuale prosecuzione, salvo\ncaso di comprovato impedimento, secondo le disposizioni vigenti in azienda per\nquanto riguarda le modalità di comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Fatte salve eventuali ulteriori disposizioni aziendali, il lavoratore è\ntenuto, a richiesta del datore di lavoro, a comunicare il numero di protocollo\ndel certificato. Solo ed esclusivamente nel caso eccezionale in cui il medico\nnon proceda all’invio telematico del certificato, ma rilasci certificazione\nin fomia cartacea, il lavoratore è tenuto a recapitare l’attestato di\nmalattia entro i due giorni successivi alla data di rilascio e della eventuale\nprosecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.In caso di inosservanza di quanto previsto in ciascuno dei precedenti\npunti l'assenza si considera ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.L'Azienda ha diritto di far controllare la malattia ai sensi delle vigenti\ndisposizioni di legge. Qualora il lavoratore durante l'assenza debba, per\nparticolari motivi, risiedere in luogo diverso da quello reso noto alla\nSocietà, ne dovrà dare preventiva comunicazione precisando l'indirizzo dove\npotrà essere reperito. Il lavoratore è parimenti tenuto a comunicare\ntempestivamente all’azienda ogni mutamento di domicilio durante il periodo di\nmalattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di\nassenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, in\nciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10alle 12 e dalle ore\n17 alle ore 19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal\nproprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per\naltri giustificati motivi non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a\ndare, preventiva comunicazione all'Azienda della divers fascia oraria di\nreperibilità da osservare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio durante le fasce orarie\ncome sopra definite potrà essere verificata nell'ambito e nei limiti delle\ndisposizioni di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi sopra indicati\ncomporta la perdita del trattamento di malattia ed è sanzionabile con\nl'applicazione di provvedimento disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>6.In caso di malattia anche frazionata il lavoratore ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo complessivo di 12 mesi nell'arco del\ntriennio mobile di riferimento ed alla corresponsione dell'intera retribuzione\nmensile per i primi sei mesi complessivi e del 50% della retribuzione stessa\nper i successivi sei mesi complessivi, sempre avuto riguardo allo stesso\nperiodo; sia per il periodo di comporto che per gli aspetti retributivi non\nvengono presi in considerazione i periodi di ricovero ospedaliero ed i periodi\ndi conseguente convalescenza continuativa successiva al ricovero ospedaliero\ndebitamente certificati dal proprio medico di base.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>7.Ferma restando la disciplina legislativa ed amministrativa vigente in\nmateria, il trattamento economico di malattia a carico degli istituti\nprevidenziali ed assistenziali viene anticipato dal datore di lavoro.\nL’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i\ncontributi dovuti all’INPS secondo le modalità di cui alle norme vigenti in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cp>8.Trascorso il periodo di 12 mesi di cui al precedente punto 6, l'Azienda\npotrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo al\nlavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ove l'Azienda non proceda al licenziamento ed il lavoratore non presenti le\ndimissioni, il rapporto di lavoro rimane sospeso ad ogni effetto di legge,\nsalva la decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>\u003Cstrong>Lavoratori a etti da atolo ie oncolo iche sclerosi malti la o distro\nte muscolari\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel sottolineare la comune volontà di differenziare situazioni di\npatologie particolarmente gravi e\u002Fo invalidanti da affezioni in fonne meno\nacute e\u002Fo croniche, stabiliscono che per i lavoratori affetti da patologie\noncologiche, sclerosi multipla o distrofie muscolari, le disposizioni di cui al\npresente articolo ai punti 6 e 8 debbano intendersi nel senso che i limiti\ncomplessivi di assenze aventi effetti sia sulla conservazione del posto di\nlavoro che sul relativo trattamento economico, debbano intendersi triplicato in\npresenza di assenze per malattia documentalmente ascrivibili a dette\npatologie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di conservazione del posto di lavoro, nei casi di\nlavoratori affetti da patologie oncologiche, sclerosi multipla o distrofie\nmuscolari, ovvero che abbiano comportato il riconoscimento di uno status di\ndisabilità, sopravvenuta successivamente all’instaurazione del rapporto di\nlavoro, certificato dagli enti competenti e pari ad almeno il 60%, su richiesta\ndel lavoratore interessato, l’azienda concederà un’aspettativa non\nretribuita di 12 mesi, durante la quale il rapporto di lavoro resta sospeso\nanche agli effetti dell'anzianità di servizio. Il periodo di aspettativa\ndovrà essere richiesto dal lavoratore interessato entro la scadenza dei\nperiodi di conservazione del posto di lavoro, fatto salvo il congelamento di\ntutti i termini previsti per il comporto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART G35\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ASPETTATIVA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta del lavoratore, a giudizio dell'Azienda può essere concesso un\nperiodo di aspettativa, salvi i casi previsti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro resta sospeso anche\nagli effetti dell'anzianità di servizio e non compete alcun trattamento\neconomico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aspettativa per cariche pubbliche elettive è disciplinata dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART G36\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ASSICURAZIONE INFORTUNI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda stipulerà - per gli infortuni in occasione di lavoro - pc izze\nassicurative a favore dei lavoratori non protetti dall'assicurazione\ndell'INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assicurazione sarà stipulata almeno per gli stessi massimali INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende comunicheranno alle rispettive 00.SS. gli elementi principali di\ndette polizze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>ART G37\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul lavoro, incluso quello in itinere, o di malattia\nprofessionale, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ed alla\nretribuzione mensile di fatto per tutto il periodo dell'inabilità temporanea\nriconosciuto dall'INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul lavoro anche leggero, il lavoratore colpito deve\nimmediatamente avvertire il responsabile del settore che lo invia alla\ninfermeria del luogo per redigere, se del caso, la denuncia a norma di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'infortunio accada al lavoratore sempre sul lavoro, ma mentre è\ncomandato fuori dai locali dell'Azienda, la denuncia viene stesa al più vicino\nposto di soccorso con le possibili testimonianze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalle retribuzioni spettanti nei casi di infortunio sul lavoro o di malattie\nprofessionali previste dal presente articolo, verrà dedotto quanto il\nlavoratore ha diritto di percepire dagli Istituti assicurativi previdenziali e\nassistenziali, come indennità temporanea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento spettante per l’infortunio professionale è anticipato dal\ndatore di lavoro, salvo conguaglio con quanto corrisposto allo stesso titolo\ndall’INAIL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ART G38\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 Il rapporto di lavoro a empo indetermi o può essere risolto da una delle\ndue Parti, purché questa ne dia regolare preavviso all'altra, osservando i\ntermini di cui al punto successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Superato il periodo di prova, se la risoluzione avviene ad opera della\nSocietà, i termini di preavviso devono essere di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-giorni 20 per ogni anno di anzianità, con un minimo di 2 mesi ed un\nmassimo di 8 mesi per i livelli IS, 1, 2A e 2B;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-giorni 20 per ogni anno di anzianità, con un minimo di 1 mese ed un\nmassimo di 7 mesi per gli altri livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anno di anzianità non compiuto verrà conteggiato per dodicesimi,\ncomputandosi come mese intero la frazione di mese pari a superiore ai 15\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Se la risoluzione avviene per dimissioni i termini di cui al precedente\npunto 2. sono ridotti alla metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il preavviso non sarà osservato quando l'altra Parte abbia dato giusta\ncausa alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da non consentire\nla prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese e\nla normale retribuzione mensile verrà corrisposta fino al 15 del mese quando\nla disdetta è data nella prima quindicina, e fino alla fine del mese quando la\ndisdetta è data nella seconda quindicina del mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Nel caso in cui il datore di lavoro risolva il rapporto di lavoro senza\nrispettare i predetti termini di preavviso sarà tenuto a corrispondere al\ndipendente un’indennità pari all'importo della retribuzione dovuta per il\nperiodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIdatore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al\ndipendente dimissionario, un importo corrispondente alla retribuzione per il\nperiodo di preavviso da questi eventualmente non dato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Durante lo svolgimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento\nla Società concede al dipendente dei permessi per la ricerca di una nuova\noccupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distribuzione e la durata dei permessi sono determinate dalla Società,\ntenendo conto delle esigenze del dipendente e di quelle del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto, mentre per le\ndimissioni è richiesta la trasmissione telematica così come prevista dalla\nnormativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente\nindennità, è computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>10.In caso di morte del dipendente agli aventi diritto a norma dell'art.\n2122 Codice Civile compete l'indennità di mancato preavviso di cui al\nprecedente punto 6.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ARTG39 \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>DOVERI DEL DIPENDENTE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ll lavoratore deve svolgere la propria attività secondo le direttive\nimpartite, usando la necessaria diligenza al fine di non procurare alcun danno\na persone e cose.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei rapporti interpersonali deve mantenere un comportamento tale da non\nledere la dignità della persona altrui e da non compromettere il buon nome\ndell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Particolare cura deve usare nel trattare le cose che appartengono ad altri e\ndeve pienamente osservare le norme di legge che sono in relazione al\nparticolare stato dei luoghi ove viene svolta l'attività, ivi incluse le norme\nvigenti in materia di tutela della privacy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare il lavoratore, fermo restando il rispetto dei\nRegolamenti\u002Fnormative adottati o applicati nella propria Azienda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Deve consegnare gli oggetti rinvenuti agli appositi uffici secondo le\nistruzioni impartite dall'Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Deve rifiutare quanto gli venisse offerto, anche a titolo gratuito, da\nchiunque non abbia alcun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>potere di offrire o vendere generi facenti parte della dotazione di\nbordo;\\\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Deve rifiutare elargizioni in denaro da parte di chiunque;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Deve immediatamente segnalare al proprio Responsabile, per le necessarie\nconstatazioni, i colli ed i bagagli rinvenuti aperti o manomessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Per l'esecuzione dei servizi e per l'accettazione dei passeggeri, dei\nbagagli, delle merci, come pure nella fornitura e consegna di beni e servizi\ndeve seguire esclusivamente quanto previsto da norme di legge e dalle procedure\nfissate dal Datore di lavoro e\u002Fo dalle Autorità competenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)NeH'immagazzinamento, sosta e riconsegna delle merci, deve agire nel pieno\nrispetto delle norme di legge e delle procedure fissate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)Non deve assolutamente fumare nei luoghi ove esiste tale divieto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)Deve usare mezzi aziendali solo ove vi sia preposto e nell'utilizzo degli\nstessi deve, rispettare le normative di legge, i regolamenti e le disposizioni\ndi servizio Aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>9)È tenuto ad indossare con cura gli abiti di lavoro o le divise aziendali\ncon diligenza nel rispetto delle disposizioni aziendali curandone la custodia e\nad usare tutti i mezzi di protezione che l'Azienda mette a disposizione;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>10)È tenuto ad osservare quanto previsto dal codice etico reso disponibile\nai dipendenti e alle OO.SS. firmatarie, ai sensi del d.lgs. 231\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)È tenuto ad osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità\nprescritte dall'Azienda per il controllo delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)Deve svolgere con diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme\ndel presente contratto e delle sue sezioni, nonché le disposizioni aziendali e\nle istruzioni impartite dai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)Deve conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda\ne sull formazioni riservate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)Non deve trarre profitto da terzi in qualunque modo, con o senza danno\ndell'Azienda, da quanto forma oggetto dei compiti inerenti alla posizione\nassegnatagli e non svolgere attività né assumere incarichi contrari agli\nobblighi derivanti dal rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)Non deve essere presente nei locali dell'impresa e\u002Fo trattenersi oltre\nl’orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione\ndell'Azienda, ovvero salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme\ncontrattuali e dalle disposizioni di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)Fermo e salvo il diritto di opinione non deve pubblicare e\u002Fo divulgare,\ncon qualsiasi mezzo, anche tramite social network, contenuti, immagini, video\ne\u002Fo giudizi riservati ovvero lesivi dell'immagine aziendale di colleghi,\npasseggeri e terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)Fermo quanto stabilito nei regolamenti aziendali e\u002Fo codici etici\nadottati deve informare il responsabile individuato dall'azienda qualora riceva\nregali o omaggi (di qualsiasi genere e in qualsiasi forma (sconti, vantaggi,\nper sé e\u002Fo propri familiari ecc.), da parte di terzi (fornitori, clienti,\nconsulenti, ecc.) in relazione alla propria attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)Deve partecipare attivamente ai corsi di aggiornamento e formazione\nsecondo le modalità stabilite dall'Azienda durante l’orario di lavoro salvo\ndiverse intese a livello locale, ivi inclusi i corsi di riqualificazione\nprofessionale destinati a personale percettore di ammortizzatori sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>19)Deve osservare quanto previsto, daH'art. 20 D.Lgs. 81\u002F2008 \"Obblighi del\nlavoratore\" in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di\nlavoro (ivi compreso pertanto l'obbligo di sottoporsi alle visite mediche\nobbligatorie) e tutte le vigenti normative di legge in materia;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>20)Deve preservare il patrimonio aziendale costituito da beni materiali e\nimmateriali, utilizzando gli stessi con responsabilità, cura, diligenza ed\nesclusivamente per finalità di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)Deve attenersi alle linee guida aziendali in materia di utilizzo della\nstrumentazione elettronica\u002Finformatica, ivi incluse le disposizioni vigenti in\nmateria di tutela della privacy;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)È tenuto a non utilizzare per motivi personali strumenti elettronici\nquali telefoni cellulari, smartphone, tablets ecc. nello svolgimento delle\nproprie mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)Non deve essere sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti\ndurante l'attività lavorativa o fame uso prima dell'inizio dell'attività in\nmodo da poter causare potenziale pregiudizio allo svolgimento dell'attività\nstessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)È tenuto ad attivarsi tempestivamente e personalmente per ottenere o\nmantenere il rinnovo di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, patenti\necc., necessarie per lo svolgimento delle mansioni a cui è adibito ivi\ncompreso il permesso di accesso alle aeree aeroportuali dove svolge le\nattività dando tempestiva notizia all'azienda dello stato delle relative\npratiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25)Deve mantenere un comportamento civile ed educato nei confronti dei\ncolleghi, dei propri responsabili, dei passeggeri e, in generale, dei terzi\npresenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26)Deve ricevere le comunicazioni trasmesse dall’Azienda, dandone\nriscontro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART G40\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>VVEDIMENTI DISCIPLINARI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Il lavoratore che si rende responsabile di azioni o di omissioni, in\ncontrasto con i propri doveri e\u002Fo in violazione delle \"Norme di Comportamento\",\nrichiamate dall'art. 36 Parte Generale, e\u002Fo dai \"Doveri del dipendente\",\nindicate all'art. G39, Parte Specifica del presente Contratto è passibile di\nprovvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1provvedimenti disciplinari sono i seguenti: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a richiamo verbale- \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b richiamo scritto-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c multa non su eriore a 4 ore di retribuzione*\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d sos ensione dal lavoro e dalla retribuzione er un massimo di 10 iorni* \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e licenziamenti con reavviso o senza reavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari conservativi vengono in genere adottati con\ncriterio di gradualità rispetto alla gravità dei fatti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari vengono in genere adottati con criterio di\nproporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dei fatti. Nella\ndeterminazione della sanzione, si valuterà il fatto per la sua natura, le\nmodalità e le circostanze nel quale è stato commesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il fatto, per la sua natura, le modalità e le circostanze nel quale\nè stato commesso, assuma particolare gravità 0 sia di rilevante pregiudizio\nper la disciplina aziendale, l'Azienda potrà adottare provvedimenti\ndisciplinari più gravi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La reiterazione anche non specifica di infrazioni che comportino, richiamo\nverbale, richiamo scritto, multa, determina l'applicazione del provvedimento\nimmediatamente più grave.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Richiamo verbale: il Richiamo verbale verrà comminato per le mancanze\nlievi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Richiamo scritto: il Richiamo scritto verrà comminato quando il\nlavoratore commette per la prima volta un'infrazione disciplinare di minor\nrilievo. Tra le infrazioni disciplinari di minor rilievo rientrano quelle\nesemplificate al paragrafo 6, punti a, b, c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Multa e Sos ensione: la Multa e la Sospensione vengono comminate per le\ninfrazioni disciplinari che non sono di gravità tale da determinare il\nLicenziamento. Tra le fattispecie per le quali è prevista sin dalla prima\ninfrazione la sanzione disciplinare della Multa rientrano quelle esemplificate\nai punti d, e, f, g, h, i. Tra le infrazioni disciplinari che comportano sin\ndalla prima infrazione la Sospensione rientrano quelle esemplificate ai punti\nj, k, 1, m, n, o, p.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Non essendo possibile fissare tutte le ipotesi di mancanze che\ncostituiscono infrazioni disciplinari, vengono esemplificate le più comuni e\nfrequenti, in relazione al tipo di lavoro aeroportuale, agli effetti della\napplicazione dei provvedimenti di cui ai paragrafi 4 e 5:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)non osservare l'orario di lavoro, ritardarne l'inizio, anticiparne la\ncessazione, sospenderlo o protrarlo salvo che non costituisca più grave\nmancanza ai sensi dei paragrafi successivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)non seguire le istruzioni ricevute salvo che per natura, modalità e\ncircost nze non costituisca iù grave mancanza ai sensi dei paragrafi\nsuccessivi; \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) promuovere o effettuare nelle sedi di 1 voro, collette, vendita di\nbiglietti o di oggetti, esazioni di rate, senza l'autorizzazione della\nDirezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)adottare un comportamento non corretto tale da generare un fondato reclamo\nformale da parte di un terzo (vettore, utente, passeggero, accompagnatore ecc.)\nsalvo che per natura, modalità e circostanze non costituisca più grave\nmancanza ai sensi dei paragrafi successivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)porre in essere comportamenti che per disattenzione o negligenza arrechino\nlieve danno alle macchine, agli impianti e ai materiali aziendali senza\ncomprometterne l'operatività e senza che si determinino danni a terzi ovvero\nomettere di avvertire tempestivamente il superiore diretto di eventuali guasti\no malfunzionamenti al macchinario in generale o di irregolarità nell'andamento\ndel lavoro salvo che non costituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi\nsuccessivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)improprio e\u002Fo continuo utilizzo di apparati elettronici per motivi\npersonali (solamente a titolo esemplificativo telefoni cellulari, smartphone,\ntablets ecc.) nello svolgimento delle proprie mansioni senza espressa\nautorizzazione del diretto superiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)mancata presentazione alla visita medica obbligatoria o a corsi di\naggiomamento\u002Fformazione stabiliti dall'Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)non comunicare l'esatto indirizzo del proprio domicilio o rifiutarsi di\nricevere una comunicazione scritta dell'Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)mancato uso dei mezzi di protezione fomiti dall'Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)non essere trovato al proprio domicilio da parte del medico di controllo\ndi cui all'art. 5 St. Lav.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)rivolgere a colleghi o terzi frasi offensive salvo che per natura,\nmodalità e circostanze non costituisca più grave mancanza ai sensi dei\nparagrafi successivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)presentarsi in servizio in stato di manifesta ubriachezza o sotto\nl'effetto di sostanze stupefacenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)omissione o trascuratezza nell'applicazione di procedure, regolamenti,\ndisposizioni aziendali o Contrattuali che possa determinare pregiudizio\nall'operatività, alla disciplina, alla morale, all'igiene, all'integrità e\nalla sicurezza dell'azienda e\u002Fo delle persone e\u002Fo dei mezzi e\u002Fo degli\nimpianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)assenza ingiustificata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)utilizzo delle dotazioni informatiche o di telefonia mobile a lui\nassegnate per l'espletamento delle attività in modo difforme dai regolamenti\naziendali resi noti e\u002Fo consegnati ai dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)Divulgazione con ogni mezzo di immagini, e\u002Fo video e\u002Fo contenuti lesivi\ndell'immagine aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>7.Licenziamento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.1- Licenziamento con reavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale provvedimento incorre il dipendente che commetta infrazioni alla\ndisciplina ed alla diligenza del lavoro che non siano così gravi da rendere\napplicabile la sanzione del Licenziamento senza preavviso. In via\nesemplificativa e senza preclusione di altre mancanze non indicate ricadono\nnormalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)abuso di potere verso propri subordinati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)diverbio litigioso avvenuto sul luogo di lavoro o che turbi il normale\nandamento del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)assenza ingiustificata prolungata per 4 giorni consecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)contravvenire al divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di\nlavoro, ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso o possa\nprovocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli\nimpianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)condanna penale del lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per\nazione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro,\nche leda la figura morale del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)utilizzo di sostanze alcoliche o psicotrope nell'esecuzione delle proprie\nmansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei\nventiquattro mesi antecedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)divulgazione, con ogni mezzo, di immagini, e\u002Fo video e\u002Fo ntenuti\ndeH'immagine; endale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)insubordin ione verso i superiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.2- Licenziamento senza reawiso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale provvedimento incorre il dipendente che commetta gravi infrazioni\nalla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che provochi all'Azienda grave\nnocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento\ndel rapporto di lavoro, azioni che siano considerate delittuose a termini di\nlegge o che commetta una delle infrazioni di cui ai precedenti punti 6 e 7.1\nche per natura, modalità e circostanze costituisca più grave mancanza ai\nsensi dei paragrafi successivi. In via esemplificativa e senza preclusione di\naltre mancanze non indicate ricadono normalmente sotto tale provvedimento le\nseguenti infrazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)grave insubordinazione verso i superiori. L'insubordinazione si considera\ngrave allorquando oltre la volontà di non eseguire la disposizione ricevuta,\nil lavoratore insulti o minacci il proprio superiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)grave danneggiamento di mezzi, attrezzature, strumentazione, dispositivi\ndi protezione, o altro materiale di proprietà dell'Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)abbandono del posto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)effettuazione di movimenti irregolari diretti all'accesso abusivo in zone\ne\u002Fo utilizzo di mezzi per le quali sono richieste specifiche autorizzazioni da\nparte delle autorità competenti e\u002Fo specifici titoli anche di viaggio e\u002Fo\nall'imbarco abusivo di passeggeri, e\u002Fo bagagli e\u002Fo merci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)eseguire lavori, in luoghi di pertinenza dell'Azienda, a favore proprio o\ndi terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)riproduzione o asportazione di macchine o di utensili o di altri oggetti o\ndi documenti dell'Azienda o comunque asportazione di materiale dell'Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)irregolare movimento di merci in uscita\u002Fentrata, traffico illecito di\nmerci o altri atti qualificati dalla legge come reati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>h)molestie sessuali o atti di violenza fisica o morale nei confronti di\nsuperiori, colleghi, subordinati o terzi (clienti, fornitori, consulenti,\npasseggeri ecc.);\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>i)furto all'interno dell'Azienda o nel luogo di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)sottrazione\u002Fmanomissione di bagagli e merci trattati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)dolosa scritturazione o timbratura di schede od altra alterazione dei\nsistemi aziendali di controllo delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)manomissione dei sistemi informatici che possa compromettere il regolare\nfunzionamento dei sistemi stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)rilascio all'azienda di documenti o certificati falsi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)atti qualificati dalla legge come reati tali da far venir meno la fiducia\ndell'Azienda nei confronti del lavoratore e del suo operato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>8.Procedure\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20.5.1970, n. 300, il\nprovvedimento disciplinare sarà comminato seguendo la procedura qui fissata.\nIl datore di lavoro è tenuto a contestare all'interessato, tempestivamente e\nper iscritto, i fatti che possono dare luogo a provvedimento disciplinare. Il\nlavoratore potrà fornire le proprie giustificazioni per iscritto o verbalmente\nchiedendo di essere sentito a sua difesa, entro 5 giorni dalla\ncontestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella fase di giustificazione, l'interessato potrà farsi assistere da un\npro ' Rappresentante Sindaca .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorsi 5 giorni dalla data della contestazione, l'Azienda potrà disporre\nper il provvedimento disciplinare. In presenza di azioni o di omissioni di\ngravità tale da legittimare l'Azienda al Licenziamento senza preavviso, in\nattesa della definizione della procedura, il rapporto di lavoro con\nl'interessato potrà essere sospeso in via cautelativa, non disciplinare. Ove\nil licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta\nsospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della recidiva e ad ogni altro effetto, non si terrà conto dei\nprovvedimenti disciplinari, decorsi due anni dalla data della loro comminazione\nal dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART G 41\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>WELFARE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono la valenza strategica di un’idonea regolamentazione\ndel welfare contrattuale in uno spirito solidaristico e, nel solco di una\nrinnovata attenzione alle dinamiche sociali, in particolare, con riguardo alla\nPrevidenza Complementare, secondo pilastro del sistema pensionistico, ed alla\nassistenza sanitaria integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono, inoltre, nell'ambito dell'osservatorio nazionale\nprevisto nella parte generale comune del presente C.C.N.L. di valutare ogni\npossibile percorso di condivisione che coinvolga le specifiche fonti istitutive\naffinché i diversi trattamenti sia per la previdenza che per l'assistenza\nsanitaria in alcuni comparti ed a livello aziendale\u002Finteraziendale di settore\npossano essere omogeneizzati ed integrati in una logica di inclusività\nnell'ambito del welfare contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sostengono altresì lo sviluppo di un’impresa socialmente\nresponsabile attraverso l’impegno di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno in\nrelazione al proprio ruolo, ad integrare i temi sociali etici e ambientali\nnella propria attività e nei rapporti interni ed esterni, con la\nconsapevolezza che il benessere dei lavoratori passi anche per la promozione di\niniziative aziendali rivolte al benessere delle persone, alla tutela\ndell’ambiente e del contesto in cui operano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal proposito, le Parti, al fine di sostenere valori, principi e strumenti\nsocialmente responsabili, valutano l’opportunità di promuovere specifiche\nintese e buone prassi a livello aziendale nei seguenti ambiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bilanciamento delle esigenze di lavoro con quelle personali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attenzione all’inserimento e alla prestazione dei lavoratori diversamente\nabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diffusione di comportamenti consapevoli e partecipati delle norme\ncontrattuali e di legge a\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>salvaguardia e tutela dell’ambiente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Realizzazione di strategie ambientali basate sulla prevenzione, coniugando\nla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il rispetto dell’ambiente, lo\nsviluppo dell’innovazione, la competitività delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>ART G42\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>PREVIDENZA COMPLEMENTARE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In coerenza con quanto definito nella Parte Generale sul tema, il contributo\nmensile aziendale del 2,5% per 12 mensilità annue verrà versato da parte del\ndatore di lavoro solo ove il lavoratore aderisca a Prevaer con il proprio\ncontributo pari all'1% per dodici mensilità annue calcolate su minimo\ntabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, per i lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato che\nnon abbiano mai percepito gli importi risalenti all'ex art. 23 Parte specifica\nB C.C.N.L. 13 marzo 1988, ovvero, per il personale as unto successivamente alla\ndata di sottoscrizione del verbale di accordo11’ 1.10.4, allegato al p sente\ncontrattg, il fondo Prevaer verrà alimentato a far data dall 1.20 ila un co\n'buto datoriale pari al 2,5% per 12 mensilità annue calcolate su minimo\ntabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità ove il\nlavoratore aderisca al fondo di previdenza integrativa con il proprio\ncontributo pari all'1% per dodici mensilità annue calcolate su minimo\ntabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici d anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale assunto a tempo determinato successivamente alla data del\npresente accordo qualora aderisse al sistema previdenziale Prevaer, si\napplicherà il contributo aziendale ed individuale di cui al presente articolo\nuna volta superato il periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti del personale neo-assunto le Aziende forniranno le opportune\ninformazioni riguardanti la facoltà di destinazione del TFR alla previdenza\ncomplementare.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>ART. G43\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti il presente CCNL si danno reciprocamente atto che\nl’assistenza sanitaria integrativa del SSN costituisce uno dei punti\nqualificanti del nuovo CCNL del Trasporto Aereo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infatti, oltre alla definizione di un intervento qualitativo fortemente\napprezzabile in termini di welfare contrattuale e di fidelizzazione delle\nrisorse, ad invarianza di erogazione economica il costo complessivo risulta\ncompatibile con le dinamiche di costo delle risorse umane, a beneficio sia\ndell’azienda che del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, quindi, hanno inteso valorizzare la stipula del nuovo CCNL del\nTrasporto Aereo attraverso l’individuazione di un Fondo di Assistenza\nSanitaria per la sezione gestori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adesione al Fondo di assistenza sanitaria individuato non è\nobbligatoria per le aziende presso le quali siano già istituite, a livello\naziendale, alla data del presente contratto, forme alternative di assistenza\nsanitaria integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende aderiranno al Fondo di assistenza sanitaria dal 1 gennaio\n2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ obiettivo condiviso tra le Parti l’omogeneizzazione e\nl’integrazione, in una logica di inclusività, dei diversi trattamenti\nattualmente previsti per l’assistenza sanitaria in alcuni comparti ed a\nlivello aziendale. Ciò, anche nell’ottica di delineare percorsi comuni al\ncomparto del Trasporto Aereo al fine di favorire la possibile istituzione di un\nunico fondo di assistenza sanitaria. In tal senso, le Parti rimandano\nall’Osservatorio Nazionale previsto nella Parte Generale comune del presente\nCCNL la valutazione di ogni possibile evoluzione che coinvolga le fonti\nistitutive al fine di rendere il sistema maggiormente competitivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo aziendale complessivo minimo pro-capite è pari a € 120\nannui per tutto il personale assunto a tempo indeterminato a tempo pieno o a\ntempo parziale. Resta inteso che eventuali trattamenti migliorativi potranno\nessere definiti attraverso la contrattazione di secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cp>In conformità alla struttura della assistenza sanitaria integrativa è\nfacoltà del dipendente aderente al fondo aggiungere a proprie spese la\ncopertura per familiari di norma fiscalmente a carico e\u002Fo estendere a proprie\nspese la copertura sanitaria per moduli aggiuntivi, sempre che l’opzione sia\nesercitata da una o più collettività omogenee di lavoratori individuate\ndall’Azienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In ordine alla sezione specifica Gestori aeroportuali, la valutazione circa\nl’individuazione di un eventuale nuovo fondo di assistenza sanitaria potrà\nver luogo durante la vigenza del pres contratto e sarà eff ace a far data dal\nprossimo rinn\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>ART. G 44\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>CASSA SANITARIA DI SETTORE \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di impegnarsi all’istituzione, entro il periodo di\nvigenza contrattuale, di una Cassa Sanitaria Integrativa del Settore Trasporto\nAereo, cui viene sin d’ora stabilito un versamento aggiuntivo rispetto\nall’importo di cui sopra, pari ad euro 10 annui lordi per tutto il personale\nassunto a tempo indeterminato, proporzionato in ragione dell’orario di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende presso le quali siano già esistenti forme di assistenza\nsanitaria integrativa, aderiranno alla Cassa sanitaria subordinatamente alla\nstipula di accordi di armonizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. G 45\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono l’importanza che la piena centralità del presente\nCCNL quale elemento regolatore nel settore aeroportuale, richiamata anche\ndall’art. 13 del D.Lgs. 18\u002F99, debba essere sostenuta da un processo di\ncontinuo aggiornamento competitivo del presente strumento contrattuale anche\nper evitare che si introducano nel comparto elementi di distonia concorrenziale\nattraverso l’introduzione di clausole più favorevoli inserite in altri\nmodelli negoziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. G 46\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>CONTRIBUTI SINDACALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° gennaio 2020, le imprese provvederanno alla trattenuta\ndel contributo associativo sindacale in favore delle Organizzazioni Sindacali\nfirmatarie il CCNL nella misura del 1% della paga base e contingenza\ncontrattualmente applicata e per quattordici mensilità, in forza della delega\nrilasciata dal lavoratore; l’indicazione delle modalità di versamento a cui\nl’impresa dovrà attenersi, saranno comunicate dalle rispettive Federazioni\nfirmatarie il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende, verseranno mensilmente alle Federazioni firmatarie del presente\nCCNL le trattenute effettuate ai lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli appositi elenchi dei rispettivi iscritti alle Federazioni, nel rispetto\ndella normativa del D. Lgs. 196\u002F03 e s.m.i., saranno trasmessi alle stesse con\nle modalità attualmente in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. G 47\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>CLAUSOLA DI INSCINDIBILITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le norme del presente contratto sia nell'ambito dei singoli istituti come\nnel loro complesso, sono correlative ed inscindibili e costituiscono un\ntrattamento collettivo non cumulabile né in tutto né in parte con alcun altro\ntrattamento collettivo di pari livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>ART. G48\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>DECORRENZA E DURATA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nell’ottica di dotare il settore di uno strumento contrattuale che, oltre\na dare chiarezza all’intero comparto, fornisca la necessaria stabilità del\nquadro di insieme, le Parti condividono che, il presente CCNL, produca effetti\nsino al 31.12.2022 sia per la parte normativa che per quella economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL r sta in vigore fino a che no sia sostituito dal successivo\nanche in caso di disdetta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a rispettare e far rispettare dai propri iscritti, per\nil periodo di validità, il presente contratto collettivo. A tal fine le\nOrganizzazioni Sindacali dei Lavoratori si impegnano a non promuovere azioni o\nrivendicazioni intese a modificare, integrare o innovare il contratto\nstesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATI alla Sezione Gestioni Aero ortuali\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003Cstrong>All. 1)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003Cstrong>SCHEMA DI PROGETTO FORMATIVO PER APPRENDISTATO\nPROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>\u003Cstrong>Macroarea di attività: Risorse Umane\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>\u003Cstrong>Aree di attività: Gestione del Personale, Amministrazione del\nPersonale.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Professional (dal 3 liv. al 2A liv.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>36 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>HR Generalist.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-Sicurezza sul lavoro; \n\n        \u003Cp>-Disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- Competenze relazionali;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Addetto (dal 5 liv. Al 3 liv.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>36 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>HR Specialist Amministrazione del Personale.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-Sicurezza sul lavoro; \n\n        \u003Cp>-Disciplina del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- Competenze relazionali; Strumenti e supporti informatici.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>All. 2)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>SCHEMA DI PROGETTO FORMATIVO PER APPRENDISTATO PROFESSIO ALIZZANTE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Macroarea di attività: Amministrazione, Finanza e Controllo Aree di\nattività: Contabilità, Controllo di Gestione, Finanza, Societario.\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Professional (dal 3 liv. al 24 liv\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>36 mesi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Business Controller\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Sicurezza sul lavoro; \n\n        \u003Cp>- Disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Competenze relazionali; \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Strumenti e supporti informatici.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cstrong>Ore di formazione: 40\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Organizzazione aziendale;\n\n        \u003Cp>-Piano nazionale di Sicurezza; \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Conoscenza del mercato di riferimento -\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Nozioni di contabilità generale;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Conoscenza normative e delle procedure aziendali; Conoscenza della\n        struttura e costruzione del costo industriale; \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Interpretazione e costruzione del conto economico; \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Business planning, Conoscenza, interpretazione ed analisi di una\n        proposta di investimento; \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Conoscenza delle tecniche di gestione e controllo aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cstrong>Ore di formazione: 248\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Professional (dal 3 liv. al 2A liv.)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>36 mesi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Legal Professional\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-Sicurezza sul lavoro; \n\n        \u003Cp>-Disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cstrong>Ore di formazione: 40\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\">-Organizzazione Aziendale \n\n        \u003Cp>-Piano nazionale di Sicurezza \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Diritto commercial\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Diritto della navigazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- Diritto del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- Diritto internazionale e Comunitario \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cstrong>Ore Di formazione 248\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Organizzazione Aziendale \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Piano nazionale di Sicurezza \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Diritto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Economics\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- sap o altro applicativo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cstrong>Ore Di formazione 248\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Professional\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-Sicurezza sul lavoro;\n\n        \u003Cp>-Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cstrong>Ore di formazione: 40\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Addetto (dal 5 liv.\n\n        \u003Cp>Al 3 liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>36 mesi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Addetto Contabilità\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-Sicurezza sul lavoro; \n\n        \u003Cp>-Disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Strumenti e supporti informatici.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Ore di formazione: 40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-Organizzazione Aziendale\n\n        \u003Cp> -Piano nazionale di Sicurezza \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- Principi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- Sistemi di definizione ed aggio amento del piano dei conti;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Principi di gestione contabile del ciclo passivo ed attivo;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Sistemi informativi aziendali di supporto;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Aspetti fiscali.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cstrong>Ore Di formazione 248\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003Cstrong>All. 3)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003Cstrong>Aree di attività: operatività aeroportuale, land and air side,\nsecurity\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Addetto\n\n        \u003Cp>dal 6 liv. Al 4 liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>36 mesi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Addetto\n\n        \u003Cp>Registrazione e\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Imbarchi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-Sicurezza sul lavoro;\n\n        \u003Cp>-Disciplina del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- Strumenti e supporti informatici.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cstrong>Ore di formazione: 40\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-OrganizzazioneAziendale\n\n        \u003Cp>-Piano nazionale di Sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Departure Control System(s)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Regolamentazione aeroportuale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>procedure di assistenza passeggeri, standard o specifiche di vettore\n        nelle fasi di check-in, imbarchi, arrivi e transito\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-elaborazione e gestione della\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>modulistica, elettronica e cartacea connessa alle operazioni di\n        assistenzapasseggeri\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-competenzefront-officer\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>DangerousGoods;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cstrong>Ore di formazione: 208\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Addetto (dal 6 liv.\n\n        \u003Cp>Al 4 liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>36 mesi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Agente Rampa\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-Sicurezza sul lavoro;\n\n        \u003Cp>-Disciplina del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Competenze relazionali;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Strumenti e supporti informatici.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cstrong>Ore di formazione: 40\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-Organizzazioneaziendale\n\n        \u003Cp>-Piano Nazionale di Sicurezza -Departure Control System(s)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Coordinamento del processo di\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>assistenzaalvolo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Regolamentazione aeroportuale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Regolamentazione interna del vettore-competenze front-\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>officer\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>DangerousGoods\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>--elaborazione del documento di\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>caricodell'aereomobile;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Conoscenza della viabilità aeroportuale;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Conoscenza degli impianti ausiliari e degli accessi (porte,\n        portelloni, impianti di scarico etc.) dell'aeromobile\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- pilot check\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-conoscenza procedure de-icing\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-monitoraggio dei livelli e degli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>standarddiservizio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cstrong>Ore di formazione: 240\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Addetto (dal 6 liv. Al 4 liv.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>36 mesi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Guardia Particolare Giurata\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-Sicurezza sul lavoro;\n\n        \u003Cp>-Disciplina del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Competenze relazionali;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Strumenti e supporti informatici.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Ore di formazione: 40\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-Organizzazione aziendale\n\n        \u003Cp>-Piano nazionale di Sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- Utilizzo strumenti e tecnologie di prevenzione controllo per\n        security aeroportuale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Coordinamento operatività aeroportuale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Dangerous Goods e antincendio Conoscenza della viabilità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- aeroportuale per certificazione Formazione enac\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Prevenzione rischi air e land side\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Salvaguardia beni aziendali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cstrong>Ore di formazione: 208\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>All. 4)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>SCHEMA DI PROGETTO FORMATIVO PER APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Macroarea di attività: Operai addetti alle attività operative\naereoportuali\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>Aree di attività: Operazioni di carico\u002Fscarico, movimentazione, bagagli,\nmerci e posta - Conduzioni di automezzi per il trasporto di persone o cose\nnonché di particolari attrezzature mobili - Attività manutentive di\ncostruzione, riparazione e manutenzione degli impianti e dei mezzi\naereoportuali.\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Operaio specializzato (dal 7 liv. al 5 liv.\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>36 mesi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Operaio\n\n        \u003Cp>specializzato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>impianti, mezzi e\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>attrezzature.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-Sicurezza sul lavoro;\n\n        \u003Cp>-Disciplina del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Competenze relazionali;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Strumenti e supporti informatici. \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cstrong>Ore di formazione: 40\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-Organizzazione Aziendale\n\n        \u003Cp>-Piano nazionale di Sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- Gestione operativa impianti termici e idraulici;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- Lettura schemi elettrici e disegno meccanico;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- Conoscenza meccanica, oleodinamica, pneumatica, elettrica ed\n        elettronica; Safety aeroportuale;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- Prevenzione guasti;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- La manutenzione periodica;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cstrong>Ore di formazione: 200\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Operatore aeroportuale (dal 8 liv. Al 6 liv.\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>36 mesi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Operatore unico aeroportuale\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>- Sicurezza sul lavoro\n\n        \u003Cp>-Disciplina del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Competenze relazionali;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Strumenti e supporti informatici;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cstrong>Ore di formazione:40\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-Organizzazione aziendale\n\n        \u003Cp>-Piano nazionale di Sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Comprensione del piano di carico dell'aereomobile;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- Conoscenza delle priorità di carico\u002Fscarico, amistamento sotto\n        bordo di bagagli, merci e posta;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Conoscenza della viabilità aeroportuale;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Conoscenza degli impianti ausiliari e degli accessi (porte,\n        portelloni, impianti di scarico etc.) dell'aeromobile;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Conosocenza del funzionamento dello smistamento bagagli;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- Conoscenza del funzionamento di scale semoventi, nastri semoventi,\n        automezzi di collegamento, fork- lift, GPU, ACU, ASU e simili. -Safety\n        aeroportuale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cstrong>Ore di formazione: 160\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Operatore addetto dal 9 liv. Al 7 liv.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18 mesi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Fattorino autista\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>-Sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Disciplina del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Organizzazione Aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Competenze relazionali;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Strumenti e supporti informatici.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cstrong>Ore di formazione: 40 ore\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Conoscenza procedure carico\u002Fscarico merci;\n\n        \u003Cp>-Smistamento posta;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Conoscenza viabilità aeroportuale;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Conoscenza allestimento documentazione aeromobili; \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cstrong>Ore di formazione: 10 ore\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Nota a verbale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le figure professionali indicate negli allegati 1), 2), 3) e 4) sono\nsoggette ad even a i cambiamenti a seguito dei lavori della conjtpn^sio e\ninquadramento di cui alPart. G6 del presente CNL.,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pilotcheck\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza procedure de-icing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-monitoraggio dei livelli e degli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>standarddiservizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ore di formazione: 240\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le figure professionali indicate negli allegati 1), 2), 3) e 4) sono\nsoggette ad even a i cambiamenti a seguito dei lavori della conjtpn^sio e\ninquadramento di cui alPart. G6 del presente CNL.,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_end":44,"CBA_MNCOMPA_1":48,"cbamemtrad":51,"JOBTYPE_descriptions":55,"trainingprogrammes":59,"pensionfund":63,"contracttrial":67,"contractseverancepay":71,"legalassistance_trigger":75,"tempagency":79,"disabilitypay":83,"longtermillness":87,"sicknessmaxdays":91,"sicknesspay":95,"coldismissalsupport_trigger":97,"healthcareaccess":101,"healthcareaccessrelatives":105,"healthandsafetypolicy":109,"protectiveclothing":113,"code_application":117,"funeralpay":121,"paidmaternityleave":125,"paidmaternityleave_father":129,"childcare":133,"paidpaternityleavepay":136,"OVERTIME_trigger":138,"COMMUTE_trigger":142,"SENIOR_trigger":146,"ONCERISE_trigger":150,"ONCERISE2_trigger":154,"ONCEONLY_trigger":158,"onceonly2_detail":162,"WORKHOURS_trigger":166,"hourspweek_select":170,"MAXHOURS_trigger":174,"PAIDLEAV_trigger":178,"bankholidays1":182,"SCHEDULE_trigger":186,"TRADEUNLEAV_trigger":190,"PAYSCALES_trigger":194,"violenceleave":198,"violence":202,"apprenticeships":206,"CONSIGN_trigger":210},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_end","ART. G48 DECORRENZA E DURATA Nell’ottica","ART. G48\n\nDECORRENZA E DURATA\n\nNell’ottica di dotare il settore di uno strumento contrattuale che, oltre\na dare chiarezza all’intero comparto, fornisca la necessaria stabilità del\nquadro di insieme, le Parti condividono che, il presente CCNL, produca effetti\nsino al 31.12.2022 sia per la parte normativa che per quella economica.\n\nIl presente CCNL r sta in vigore fino a che no sia sostituito dal successivo\nanche in caso di disdetta.\n\nLe Parti si impegnano a rispettare e far rispettare dai propri iscritti, per\nil periodo di validità, il presente contratto collettivo. A tal fine le\nOrganizzazioni Sindacali dei Lavoratori si impegnano a non promuovere azioni o\nrivendicazioni intese a modificare, integrare o innovare il contratto\nstesso.",{"bindId":49,"name":50,"text":50},"CBA_MNCOMPA_1","ASSAEROPORTI",{"bindId":52,"name":53,"text":54},"cbamemtrad","FILT - CGIL FIT - CISL UILTRASPORTI UGL ","FILT - CGIL\n\nFIT - CISL\n\nUILTRASPORTI\n\nUGL TRASPORTO AEREO",{"bindId":56,"name":57,"text":58},"JOBTYPE_descriptions","Art. G6 INQUADRAMENTO Le Parti, preso at","Art. G6\n\nINQUADRAMENTO\n\nLe Parti, preso atto dello stretto rapporto esistente tra professionalità,\nsistema degli inquadramenti ed organizzazione del lavoro e considerato il ruolo\nsvolto dalle stesse nell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro, del\nsistema classificatorio e delle mansioni, constano che l’evoluzione\nnell’organizzazione del lavoro e nella distribuzione delle mansioni ha dato\nluogo a figure professionali nuove (a titolo esemplificativo e non esaustivo:\naddetto al controllo della perimetrale, addetto security, e - channel manager\netc.) che, caratterizzandosi con una più elevata professionalità,\ncontribuiscono in modo significativo allo sviluppo della produttività tecnica\ned economica delle imprese.\n\nLe Parti, quindi, condividono la necessità di istituire la Commissione\nInquadramento allo scopo di definire entro il 31.12.2020 le figure\nprofessionali non ancora presenti nel sistema d’inquadramento.\n\nLa stessa Commissione procederà a una alisi complessiva delle fi r\nprofessionali e dei relativi tempi di attestazione.\n\nIl risultato dei lavori della Commissione sarà, poi, esaminato nell’alveo\ndella negoziazione del successivo rinnovo contrattuale per una valorizzazione\ncomplessiva dei relativi effetti.\n\nNelle more dell’insediamento e dei lavori della Commissione inquadramento\nle Parti convengono sulla validità del seguente sistema di inquadramento.\n\n1.Tutto il personale viene inquadrato nei livelli sotto indicati: \n\nlivello 1S\n\nlivello 1 \n\nlivello 2A \n\nlivello 2B \n\nlivello 3 \n\nlivello 4 \n\nlivello 5 \n\nlivello 6 \n\nlivello 7 \n\nlivello 8 \n\nlivello 9\n\n2.- I livelli sono definiti dalle declaratorie -di seguito riportate al\nsuccessivo punto 4. -intese come espressioni dei contenuti della\nprofessionalità in termini di conoscenze professionali, responsabilità e\nautonomia operativa. Ogni declaratoria è ulteriormente specificata dalle\nesemplificazioni proprie di ciascun livello.\n\nTali esemplificazioni sono inserite nel livello massimo di attestazione\nprevisto per la relativa posizione di lavoro, raggiungibile secondo le\nmodalità ed i tempi specificamente indicati al successivo punto 5 in\nriconoscimento dell'esperienza e\u002Fo della completa autonomia di esecuzione che\nsi conviene gli interessati abbiano progressivamente acquisito nel corso del\nrelativo servizio effettuato nei diversi livelli in cui è collocata la\nspecifica posizione e nei quali questa si intende convenzionalmente\nesemplificata.\n\n3.- La distinzione in atto tra gli operai e gli impiegati viene mantenuta ai\nsoli effetti delle norme che prevedono un trattamento differenziato e che,\ncomunque, fanno riferimento distintamente a tali lavoratori.\n\n4.- Declaratorie ed esemplificazioni:\n\nLivello 1S\n\nAppartengono a questo livello gli impiegati con funzioni direttive che\n-svolgendo mansioni tali da implicare ampia responsabilità, vasta\npreparazione, conoscenza e capacità di altissimo livello professionale,\nacquisite anche a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, ampia»-\nfacoltà di iniziativa, piena discrezionalità e libertà di apprezzamento\nnella realizzazione delle j direttive aziendali -effettuano attività di\naltissima specializzazione e\u002Fo sono preposti a importanti e complesse unità\norganizzative o servizi, svolgendo ruoli o funzioni per i quali siano previste\npeculiari responsabilità e deleghe in ordine al conseguimento di essenziali\nobiettivi aziendali.\n\nLivello 1\n\nVi appartengono gli impiegati con funzioni direttive ai quali vengono\naffidate mansioni dirigi partico are importanza per assicurare il buon\nandamento i servizi o aree aziendali di particolare rilevanza e complessità e\u002F\ncomunque tali da implicare responsabilità, vasta preparazione, conoscenze e\ncapacità di altissimo livello professionale anche in relazione all'esperienza\nacquisita, autonomia decisionale, facoltà di iniziativa, discrezionalità e\nlibertà di apprezzamento nell'attuazione delle direttive aziendali.\n\nA titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\n\nCapo scalo di servizio Fiumicino\n\nCapo scalo Linate-Malpensa-Palermo-Catania-Napoli- Cagliari-Bari7\n\n-Capo scalo manutenzione\n\n-Coordinatore aeroportuale in turno (SEA)\n\nLivello 2\u002FA\n\nVi appartengono gli impiegati ai quali vengono affidate mansioni importanti\nper assicurare il buon andamento di determinate aree o attività aziendali e\u002Fo\ncomunque tali da implicare responsabilità, notevole preparazione, conoscenze e\ncapacità di alto livello professionale anche in relazione all'esperienza\nacquisita, nonché autonomia decisionale, facoltà di iniziativa,\ndiscrezionalità e libertà di apprezzamento nell'attuazione delle direttive\nricevute.\n\nA titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\n\n-Capo area (cui rispondono i responsabili in turno)\n\n-Responsabile di servizio impianti in turno\n\n-Capo sezione attività amministrative\n\n-Responsabile aree addestramento-formazione\n\n-Capo sezione gestione e programmazione\n\n-Capo settore aree amministrative\u002Fgestionali\u002Fcommerciali\n\n-Capo settore aree operative\n\n-Capo settore aree tecniche\n\n-Capo scalo periferia Italia\n\nLivello 2B\n\nVi appartengono gli impiegati che svolgono mansioni di alto contenuto\nprofessionale, tali da richiedere specifiche ed adeguate esperienze di lavoro,\ncaratterizzate da definita discrezionalità di poteri e\u002Fo responsabilità per\nassicurare il buon andamento di specifiche attività aziendali.\n\nA titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\n\n(2)- Analista: finanziario, amministrativo, ricerca operativa,\nprogrammazione, procedure,\n\nacquisti, marketing, attività tariffaria, accordi commerciali, attività\npromo- pubblicitarie, studi traffico\n\n(3)- Analista-programmatore sistemi informativi\n\n-Capo nucleo magazzini\n\n-Capo sezione registrazione dati centro elettronico\n\n-Capo turno operativo centro elettronico\u002F centrale tecnologica (3)- Adt.\nanalisi\u002Fprogrammazione sistemi\n\n-Responsabile in turno aree operative\n\n-Responsabile in turno aree gestionali (3)- Programmatore di produzione\n\nLivello 3 \n\nAppartengono a questo livello:\n\n-gli impiegati che con elevata esperienza, capacità professionale e\nadeguate specifiche conoscenze, svolgono mansioni di concetto di particolare\nimportanza richiedenti erenti l'attività del settore di appartenenza;\n\nA titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\n\n(4)-Adt. programmazione\u002Facquisti\n\n(4)-Adt. gestione\u002Fcontrollo sistemi informativi\n\n(4) -Adt. tariffe\n\n(4) -Adt. relazioni clientela\n\n(4) -Istruttore\u002Fformatore\n\n(4) -Adt. Ufficio tecnico e controllo\n\n(4) -Adt. attività amministrative\u002Ffinanziarie\n\n(4) -Adt. attività di gestione\n\n(4) -Adt. attività di analisi e\u002Fo elaborazione\n\n(4) -Adt. attività di produzione\n\n(5) -Programmatore o sistemista informatico\n\n\n\nAppartengono inoltre a questo livello:\n\ngli Addetti di Scalo che, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche\nproprie del 4° livello, abbiano conseguito più ampia e specifica capacità\nprofessionale, anche mediante esperienze su più posizioni di lavoro, tale da\nconsentire l'effettivo svolgi mento di più funzioni tra quelle relative a:\nemissione biglietti, predisposizione di documenti pax di bordo, operazioni di\ncassa, accettazione passeggeri, imbarco e sbarco, assistenza ritiro\u002Ftransito\nbagagli, assistenza clienti, informazioni, prenotazioni, riprotezioni, lost and\nfound bagagli, centraggio aa\u002Fmm, assistenza aa\u002Fmm (rampa).\n\nL'inquadramento in questo livello è legato all'effettivo impiego del\nlavoratore, avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative del servizio,\nnelle diverse funzioni, ivi compresa la rotazione su più posizioni di\nlavoro.\n\nL'attribuzione del livello 3 avverrà previo accertamento dell'idoneità\nprofessionale, riservato a coloro che abbiano maturato, nella posizione di Adt.\ndi Scalo, almeno 36 mesi di servizio nel livello immediatamente precedente\n-acquisito secondo quanto previsto alla nota (8) del successivo punto 5. e che\nsiano in possesso di diploma di scuola media superiore o di equivalente livello\nculturale e di adeguata conoscenza di una o più lingue straniere;\n\ngli Addetti Merci e Posta che, oltre a possedere i requisiti e le\ncaratteristiche proprie del 4° livello abbiano conseguito più ampia e\nspecifica capacità professionale, anche mediante esperienze su più posizioni\ndi lavoro, tale da consentire l'effettivo svolgimento di più funzioni tra\nquelle relative a: accettazione merci e posta, emissione lettere di vettura,\nprenotazioni e informazioni operative e tariffarie, approntamento\ndocumentazione per l'imbarco delle merci e della posta, consegna delle merci in\narrivo,\n\nevasione reclami, ricerche per disservizi. L'inquadramento in questo livello\nè legato all'effettivo impiego del lavoratore, avuto riguardo alle esigenze\ntecnico-organizzative del servizio, nelle diverse funzioni, ivi compresa la\nrotazione su più posizioni di lavoro.\n\nL'attribuzione del livello 3 avverrà previo accertamento della idoneità\nprofessionale, riservato a coloro che abbiano maturato, nella posizione di Adt.\nMerci e Posta, almeno 36 mesi di servizio nel livello immediatamente\nprecedente-acquisito secondo quanto previsto alla nota (8) del successivo punto\n5. e che siano in possesso di diploma di scuola media superiore o di\nequivalente livello culturale e di adeguata conoscenza di una o più lingue\nstraniere;\n\nNota a Verbale\n\nIn relazione alle figure di terzo livello che coordinano un gruppo di\nlavoratori di livello inferiore ovvero di pari livello le Parti prendono atto\ndi to intervenuto in sede iendale attraverso idonee pattuizioni.\n\nLivello 4\n\nAppartengono a questo livello:\n\ngli impiegati che sulla base delle disposizioni ricevute svolgono mansioni\ndi concetto di rilevante complessità richiedenti notevole esperienza,\npreparazione professionale ed autonomia, anche coordinando un gruppo di\nlavoratori di livello inferiore; gli operai che, pur partecipando al lavoro di\naltri, guidano e controllano, con apporto di competenza tecnico-pratica,\nl'attività di un gruppo di lavoratori di livello immediatamente inferiore;\n\nA titolo esemplificativo si conviene che appartengono, a questo livello:\n\n- Capo Squadra operai specializzati Capo Reparto assistenza aeroportuale\n\n(8)-Adt. controllo analisi dati di traffico \n\n(8) -Adt. attività contabili \n\n(8) -Adt. di produzione \n\n(8) -Operatore help desk informatico \n\n(8) -Adt. amministrazione del personale \n\n(8) -Disegnatore progetti \n\n(8) -Adt. shop \n\n(8) -Adt. di scalo\n\n(8) -Adt. attività supporto vendite\u002Ftraffico\u002Fmarketing\u002Faddestramento \n\n(8) -Segretaria \n\n(8) -Adt. centro posta\n\n(8) -Adt. attività di documentazione amministrativa \n\n(8) -Adt. logistica\n\n(8) -Adt. aree tecniche\u002Fgestionali\u002Famministrative\u002Fcommerciali \n\n(8) -Cassiere\n\n(8) -Adt. Approvvigionamenti \n\nLivello 5\n\nAppartengono a questo livello:\n\n-gli impiegati che, sulla base delle disposizioni ricevute e\u002Fo nell'ambito\ndi procedure prestabilite, svolgono autonomamente mansioni di concetto di\nnormale complessità richiedenti idonea esperienza, preparazione professionale\ne pratica specifica, anche coordinando un gruppo di lavoratori di livello\ninferiore;\n\n-gli operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano,\ncon apporto di competenza tecnico-pratica, l'attività di un gruppo di\nlavoratori di livello immediatamente inferiore;\n\n-gli operai che, in base a specializzazione conseguita a seguito di adeguato\ntirocinio pratico ed efficiente preparazione tecnica o muniti di brevetto o\ndiploma delle varie attività, eseguono a regola d'arte tutti i lavori di\ncostruzione, riparazione ed aggiu- staggio, anche interpretando schemi,\ncircuiti e disegni;\n\n-gli operai che, in possesso di patente D, siano adibiti alla conduzione e\nalla manovra di qualsiasi mezzo e\u002Fo attrezzatura di particolare complessità\nrichiedenti specifica preparazione tecnica ed autonomia nello svolgimento delle\noperazioni relative, nonchè alla conduzione e alla manovra di mezzi\nspeciali;\n\nA titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\n\n- Capo Squadra operante in un'unica area aeroportuale\n\n(10)-Ad segreteria\u002Fpratiche d'ufficio\n\n(11) - Operaio specializzato adt. macchine litografiche stampa o similari\n\n\n(11) - Operaio specializzato adt. manutenzione automezzi \n\n(11) - Operatore di linea aeroportuale\n\n(11) - Operaio specializzato finito di manutenzione impianti, mezzi e\nattrezzature\n\n(9)- Operatore mezzi complessi (*)\n\n(9) - Adt. Vigilanza (9) - Adt. Sicurezza\n\n(9) - Adt. controllo infrastrutture aeroportuali\n\n(9) - Infermiere professionale\n\n(9) - Giardiniere specializzato\n\n(9) - Operatore mezzi con assistenze ausiliarie\n\n(*) A titolo esemplificativo si intendono per mezzi complessi i seguenti:\nautosnodati, loader, trattore traino aeromobile, spazzatrice\u002Fcompattatrice,\nautomezzi oltre 25 posti, pontili di imbarco. Per mezzi speciali si intendono:\ntrattori, transporters, nastri\u002Ftraino, scale\u002Ftraino, fork-lift, nastri\nsemoventi, scale semoventi, automezzi di collegamento, GPU, ACU, ASU e\nsimili.\n\nLivello 6\n\nAppartengono a questo livello:\n\n-gli impiegati che, sulla base delle disposizioni ricevute e\u002Fo nell'ambito\ndi procedure specifiche, svolgono mansioni di concetto richiedenti esperienza e\npreparazione professionale, anche coordinando lavoratori di livello inferiore;\ngli operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano, con\napporto di competenza tecnico-pratica, l’attività di un gruppo di lavoratori\ndi livello immediatamente inferiore:\n\n-gli operai che, a seguito di adeguato tirocinio ed efficiente preparazione\ntecnicopratica, eseguono lavori di costruzione, riparazione e aggiustaggio\nrichiedenti specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche;\n\n-gli operai normalmente addetti alla conduzione di automezzi per il\ntrasporto di persone o cose, all'interno e all'esterno dell'area aeroportuale,\nnonché di particolari attrezzature mobili e\u002Fo autoveicoli che non siano\nqualificati come mezzi complessi;\n\n- i lavoratori addetti alle operazioni di carico, scarico, movimentazione\nbagagli, merci e posta i quali provvedono anche alla movimentazione, conduzione\ndalla piazzola, posizionamento sottobordo ed al trasporto inverso fino al\nprevisto punto di arrivo dei seguenti mezzi speciali: trattori, transporters,\nscale, nastri.\n\n\n\nA titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\n\n(13)-Centralinista con lingue estere ed uso sistemi informatici\n\n(14)-Adt. registrazione dati \n\n(13) -Adt. Posta\n\n(13) -Adt. Documentazione \n\n(13) -Cassiere operativo\n\n(13)-Adt. verifica documenti e codifica\n\n(14)-Receptionist\n\n(13) -Adt. deposito bagagli\n\n(17)-Infermiere generico \n\n(17) -Addetto magazzino \n\n(17) -Addetto operazioni di scalo merci e posta \n\n(17) -Operatore unico aeroportuale \n\n(17) -C io adt. so eglianz\n\n(17) -Adt. Distribuzione carburanti\n\n(16)-Adt. documentazione di bordo (13) -Adt. attività di archiviazione\n\n(13) -Adt. Rilevazione e quadratura presenze personale\n\n(17)-Operaio adt. conduzione automezzi e\u002Fo attrezzature e autoveicoli\nspeciali\n\nNote a verbale\n\nla)L'istituzione della figura dell'Operatore Unico Aeroportuale ricompone le\nposizioni di lavoro precedentemente distinte che, comunque denominate, si\nintendono assorbite nella nuova figura.\n\nlb)L’impiego degli addetti nella posizione di lavoro di OUA sarà\neffettuato con criteri di equilibrata distribuzione delle operazioni indicate\nnella relativa declaratoria, avendo riguardo alle esigenze\ntecnico-operative.\n\n2)In relazione a quanto stabilito alla precedente nota a verbale 1 .a),\nresta confermato che gli addetti al carico e scarico merci, bagagli e posta,\nnelle realtà aziendali dove la mansione è unitaria per le particolari\ncaratteristiche organizzative di tali realtà, dovranno continuare ad espletare\nanche tutti i compiti svolti precedentemente.\n\nLivello 7\n\nAppartengono a questo livello:\n\ngli impiegati che svolgono mansioni esecutive richiedenti una particolare\nesperienza e pratica di ufficio nell'esecuzione di dettagliate istruzioni\nproprie della categoria di appartenenza;\n\ngli operai che pur partecipando al lavoro di altri guidano e controllano,\ncon apporto di competenza tecnico-pratica, l'attività di un gruppo di\nlavoratori di livello immediatamente inferiore;\n\ngli operai che eseguono tutti i lavori per i quali sia richiesta una\nspecifica capacità pratica conseguibile con adeguato tirocinio, anche\nservendosi di mezzi meccanici e\u002Fo attrezzature semplici.\n\nA titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\n\n(19)-Adt. prelievo e smistamento posta\n\n(19)-Fattorino autista\n\n(20)-Centralinista\u002Ftelefonista per il quale non sia richiesta conoscenza di\nlingua estera\n\n(18)-Adt. pulizia aereomobili\n\n(18)-Adt. movimento merci e posta\n\n(19)-Operaio qualificato di manutenzione impianti, mezzi, attrezzature e\nimmobili\n\nLivello 8\n\nAppartengono a questo livello:\n\n-gli impiegati che svolgono mansioni tali da richiedere una generica\npreparazione e pratica di ufficio;\n\n-gli operai che eseguono lavori per i quali è sufficiente un breve periodo\ndi tirocinio o lavori e servizi particolari per i quali occorre qualche\nspecifica attitudine o conoscenza conseguibile con breve tirocinio.\n\nA titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:\n\n(21)-Aiuto generico\n\n(21) -Adt. pulizieST) i\n\n(21)-Fattorini\n\n(21) -Aiuto distributore di magazzin\n\n\n\nLivello 9\n\nVi appartengono gli op rai che eseguono lavori vari di manovalanza,\ntrasporto materiale e bagagli e operazioni di pulizia in genere.",{"bindId":60,"name":61,"text":62},"trainingprogrammes","4.Formazione Nei confron ei quadri verra","4.Formazione\n\nNei confron ei quadri verranno messi in atto interventi formativ ' etti a\nfavorire adeguati  livelli di preparazione professionale, quale supporto alle\nresponsabilità affidate.",{"bindId":64,"name":65,"text":66},"pensionfund","ART G42 PREVIDENZA COMPLEMENTARE In coer","ART G42\n\nPREVIDENZA COMPLEMENTARE\n\nIn coerenza con quanto definito nella Parte Generale sul tema, il contributo\nmensile aziendale del 2,5% per 12 mensilità annue verrà versato da parte del\ndatore di lavoro solo ove il lavoratore aderisca a Prevaer con il proprio\ncontributo pari all'1% per dodici mensilità annue calcolate su minimo\ntabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità.\n\nInoltre, per i lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato che\nnon abbiano mai percepito gli importi risalenti all'ex art. 23 Parte specifica\nB C.C.N.L. 13 marzo 1988, ovvero, per il personale as unto successivamente alla\ndata di sottoscrizione del verbale di accordo11’ 1.10.4, allegato al p sente\ncontrattg, il fondo Prevaer verrà alimentato a far data dall 1.20 ila un co\n'buto datoriale pari al 2,5% per 12 mensilità annue calcolate su minimo\ntabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità ove il\nlavoratore aderisca al fondo di previdenza integrativa con il proprio\ncontributo pari all'1% per dodici mensilità annue calcolate su minimo\ntabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici d anzianità.\n\nPer il personale assunto a tempo determinato successivamente alla data del\npresente accordo qualora aderisse al sistema previdenziale Prevaer, si\napplicherà il contributo aziendale ed individuale di cui al presente articolo\nuna volta superato il periodo di prova.\n\nNei confronti del personale neo-assunto le Aziende forniranno le opportune\ninformazioni riguardanti la facoltà di destinazione del TFR alla previdenza\ncomplementare.",{"bindId":68,"name":69,"text":70},"contracttrial","ARTG5 PERIODO DI PROVA L’assunzione può ","ARTG5\n\nPERIODO DI PROVA\n\nL’assunzione può essere subordinata ad un periodo di prova da precisare\nnella lettera di assunzione. La durata di tale periodo non potrà essere\nsuperiore a:\n\n• mesi 6: per gli assegnati ai livelli 1S e 1 ;\n\n• mesi 3: per gli assegnati ai livelli 2A, 2B, 3, 4, 5 e 6;\n\n• mesi 2: per gli assegnati ai livelli 7, 8 e 9.\n\nNon sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di\nprova.\n\nL’infortunio sul lavoro sospende il periodo di prova fino alla dichiarata\nguarigione clinica dell’INAIL.\n\nLa malattia o l’infortunio non sul lavoro sospendono il periodo di prova\nper la durata massima di due mesi.\n\nSuperati i predetti limiti di tempo, senza che il lavoratore si sia\npresentato per la prosecuzione del lavoro, il rapporto di lavoro si intende\nrisolto ad ogni effetto.\n\nDurante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere dal\nrapporto senza obbligo di preavviso né di indennità.\n\nQualora il recesso avvenga per dimissioni, al lavoratore verrà corrisposta\nla retribuzione per il solo periodo di servizio prestato. Ove, invece, il\nrecesso avvenga per licenziamento, escluso il caso di risoluzione per giusta\ncausa, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla\nfine del mese di prova in corso, a seconda che il recesso si verifichi entro la\nprima o entro la seconda metà del mese stesso.\n\nLa retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore al minimo\nfissato dal presente contratto per la categoria cui il lavoratore è\nassegnato.\n\nTrascorso il periodo di prova senza dichiarazione di recesso, il lavoratore\na tem o indeterminato si considera assunto con anzianità decorrente dalla data\ndi inizio del servizio n prova.",{"bindId":72,"name":73,"text":74},"contractseverancepay","8.Trascorso il periodo di 12 mesi di cui","8.Trascorso il periodo di 12 mesi di cui al precedente punto 6, l'Azienda\npotrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo al\nlavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del\npreavviso.",{"bindId":76,"name":77,"text":78},"legalassistance_trigger","Ai quadri che per motivi professionali s","Ai quadri che per motivi professionali sono coinvolti in procedimenti penali\no civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per\nfatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, sarà\ngarantita l'assistenza legale nonché il pagamento delle spese legali e\ngiudiziarie.",{"bindId":80,"name":81,"text":82},"tempagency","MODALITÀ APPLICATIVE MERCATO DEL LAVORO ","MODALITÀ APPLICATIVE MERCATO DEL LAVORO\n\nIn caso di contemporaheo utilizzo degli istituti di cui agli artt. 28, 28\nbis e 30 Parte Generale, (contratto a tempo determinato e contratto di\nsomministrazione a tempo determinato), le percentuali ivi indicate non dovranno\ncomplessivamente superare i % della forza lavoro a tempo indeterminato\n\nLa durata dei contratti a tempo d terminato di cui alPart. 28 bis Parte\nGenerale del presente CCNL, non può superare compie ivamente i 36 mesi.\n\nUna volta l'anno l'Azienda fornirà alle strutture regionali\u002Fterritoriali ed\naziendali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente C.C.N.L., le\ninformazioni sull'utilizzo complessivo degli strumenti del mercato del lavoro\nsopra indicati. Parimenti le Associazioni datoriali stipulanti forniranno\nanaloga informativa a livello nazionale.",{"bindId":84,"name":85,"text":86},"disabilitypay","ART G37 INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE","ART G37\n\nINFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI\n\n\n\nIn caso di infortunio sul lavoro, incluso quello in itinere, o di malattia\nprofessionale, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ed alla\nretribuzione mensile di fatto per tutto il periodo dell'inabilità temporanea\nriconosciuto dall'INAIL.\n\nIn caso di infortunio sul lavoro anche leggero, il lavoratore colpito deve\nimmediatamente avvertire il responsabile del settore che lo invia alla\ninfermeria del luogo per redigere, se del caso, la denuncia a norma di\nlegge.\n\nQualora l'infortunio accada al lavoratore sempre sul lavoro, ma mentre è\ncomandato fuori dai locali dell'Azienda, la denuncia viene stesa al più vicino\nposto di soccorso con le possibili testimonianze.\n\nDalle retribuzioni spettanti nei casi di infortunio sul lavoro o di malattie\nprofessionali previste dal presente articolo, verrà dedotto quanto il\nlavoratore ha diritto di percepire dagli Istituti assicurativi previdenziali e\nassistenziali, come indennità temporanea.\n\nIl trattamento spettante per l’infortunio professionale è anticipato dal\ndatore di lavoro, salvo conguaglio con quanto corrisposto allo stesso titolo\ndall’INAIL.",{"bindId":88,"name":89,"text":90},"longtermillness","Lavoratori a etti da atolo ie oncolo ich","Lavoratori a etti da atolo ie oncolo iche sclerosi malti la o distro\nte muscolari\n\nLe Parti, nel sottolineare la comune volontà di differenziare situazioni di\npatologie particolarmente gravi e\u002Fo invalidanti da affezioni in fonne meno\nacute e\u002Fo croniche, stabiliscono che per i lavoratori affetti da patologie\noncologiche, sclerosi multipla o distrofie muscolari, le disposizioni di cui al\npresente articolo ai punti 6 e 8 debbano intendersi nel senso che i limiti\ncomplessivi di assenze aventi effetti sia sulla conservazione del posto di\nlavoro che sul relativo trattamento economico, debbano intendersi triplicato in\npresenza di assenze per malattia documentalmente ascrivibili a dette\npatologie.\n\nAl termine del periodo di conservazione del posto di lavoro, nei casi di\nlavoratori affetti da patologie oncologiche, sclerosi multipla o distrofie\nmuscolari, ovvero che abbiano comportato il riconoscimento di uno status di\ndisabilità, sopravvenuta successivamente all’instaurazione del rapporto di\nlavoro, certificato dagli enti competenti e pari ad almeno il 60%, su richiesta\ndel lavoratore interessato, l’azienda concederà un’aspettativa non\nretribuita di 12 mesi, durante la quale il rapporto di lavoro resta sospeso\nanche agli effetti dell'anzianità di servizio. Il periodo di aspettativa\ndovrà essere richiesto dal lavoratore interessato entro la scadenza dei\nperiodi di conservazione del posto di lavoro, fatto salvo il congelamento di\ntutti i termini previsti per il comporto.",{"bindId":92,"name":93,"text":94},"sicknessmaxdays","6.In caso di malattia anche frazionata i","6.In caso di malattia anche frazionata il lavoratore ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo complessivo di 12 mesi nell'arco del\ntriennio mobile di riferimento ed alla corresponsione dell'intera retribuzione\nmensile per i primi sei mesi complessivi e del 50% della retribuzione stessa\nper i successivi sei mesi complessivi, sempre avuto riguardo allo stesso\nperiodo; sia per il periodo di comporto che per gli aspetti retributivi non\nvengono presi in considerazione i periodi di ricovero ospedaliero ed i periodi\ndi conseguente convalescenza continuativa successiva al ricovero ospedaliero\ndebitamente certificati dal proprio medico di base.",{"bindId":96,"name":93,"text":94},"sicknesspay",{"bindId":98,"name":99,"text":100},"coldismissalsupport_trigger","ART G4 APPLICAZIONE CLAUSOLA SOCIALE Il ","ART G4\n\nAPPLICAZIONE CLAUSOLA SOCIALE\n\nIl processo di liberalizzazione in atto nel mercato dei servizi aeroportuali\nha necessità di essere regolato e governato. La liberalizzazione responsabile\ndeve essere presupposto per opportunità di sviluppo del sistema attraverso\nl’efficienza, la sicurezza e la qualità complessiva dei servizi.\n\nIn tale ottica, il combinato disposto dell’articolato contrattuale\nrelativo alla clausola sociale contenuto nella Parte Generale e nella Parte\nspecifica ed i Protocolli Applicativi di livello locale, rappresentano un\ninsieme di norme atte a tutelare i livelli occupazionali nel caso di\ntrasferimento di attività concernenti una o più categorie di servizi di\nassistenza a terra individuate negli allegati A e B del D. Lgs. 18\u002F99, ed al\nfine di evitare l’insorgere di elementi distorsivi della libera concorrenza\nche producono dumping tra gli stessi operatori.\n\nIn relazione a quanto previsto dall’art. 25 (Clausola Sociale) Parte\nGenerale e nell’ottica di fornire il settore della gestione aeroportuale e\ndei servizi aeroportuali di assistenza a terra, erogati da gestori o da\nhandler, di strumenti atti ad attenuare l’impatto sociale collegato al\nprocesso di liberalizzazione ed al fine di favorire il mantenimento dei livelli\noccupazionali ed un elevato standard qualitativo e di sicurezza dei servizi a\nterra - mettendo in atto un processo di valorizzazione delle risorse umane\ncoinvolte nella ridefinizione delle missioni e degli obiettivi aziendali - le\nParti condividono di adottare la seguente procedura, vincolante nel caso di\ntrasferimento di attività previste dagli allegati A e B del D. Lgs 18\u002F99 da un\noperatore ad un altro.\n\nAlmeno 25 gg. prima della data del trasferimento, le Aziende interessate\ncomunicheranno alla RSU ove costituita o alle RSA delle OO.SS. stipulanti il\nCCNL del Trasporto Aereo di cui all’art.13 DLgs. 18\u002F99, nonché alle relative\nstrutture Regionali\u002FTerritoriali, quanto previsto relativamente alla tematica\ninerente il personale.\n\nEntro i successivi 7 gg. le citate strutture sindacali aziendali e\u002Fo\nregionali potranno richiedere un incontro con le Aziende per conoscere le\nragioni che sottendono al trasferimento e le implicazioni che riguardano il\npersonale. La procedura dovrà concludersi entro 20 gg. dalla richiesta di\nincontro di cui sopra.\n\nPer quanto concerne l’identificazione nominativa del personale, salvo\ndiverse intese, le Aziende, nelle more di un eventuale intervento regolatorio o\nnormativo dovranno procedere, nel rispetto delle intese tra le stesse\nintervenute e dei requisiti professionali convenuti, suddividendo il personale\ninteressato in forza al gestore del servizio in 3 fasce di età secondo\nl’articolazione che segue:\n\n•1 fascia: fino a 35 anni.\n\n•2 fascia: da 35 anni e 1 giorno a 50 anni.\n\n•3 fascia: oltre i 50 anni compiuti.\n\nSuccessivamente, all’interno di ciascuna fascia d’età, si procederà\nalla definizione elle graduatorie nominative secondo il criterio\ndell’anzianità di servizio maturata da ciascun lavoratore alle dipendenze\ndel gestore del servizio.\n\nUtilizzando le graduatorie così ottenute, si individueranno per ogni figura\nprofessionale le risorse da trasferire al soggetto subentrante, estraendo\nprogressivamente da ciascuna fascia, in misura proporzionale alla popolazion di\nriferimento della stessa, co i di lavoratori costituite dal primo (lavoratore\ncon maggiore anzianità di servizio) e l’ultimo (lavoratore con minore\nanzianità di servizio) della graduatoria fino a raggiungere le quote\nstabilite.\n\nLe stesse aziende provvederanno a comunicare ai lavoratori interessati, con\nun preavviso di almeno 3 giorni, le conseguenze nei loro confronti, provvedendo\naltresì a formalizzare i relativi adempimenti in ossequio ed attuazione delle\nprevisioni di cui all’art. 25 Parte Generale del presente CCNL.\n\nFatto salvo il principio di reciprocità operante anche quando il\ntrasferimento di attività avvenga tra aziende che applichino diverse Parti\nSpecifiche del presente CCNL, il passaggio delle risorse individuate avverrà\nsenza dar corso al periodo di prova e, di conseguenza, senza l’insorgere\ndell’obbligo di reciproco preavviso per il lavoratore e per l’azienda\ncedente, e con l’applicazione dei trattamenti normo - retributivi della Parte\nspecifica dell’azienda subentrante.\n\nAd integrazione di quanto previsto dall’art. 25 della Parte Generale, si\nconviene che il passaggio di personale prevederà la conservazione\ndell’anzianità maturata dai singoli lavoratori nell’azienda di\nprovenienza, a tutti i fini contrattuali e di Legge. Ricorrendo tale N\nfattispecie, la disciplina di cui all’art. 1 del d.lgs. 23\u002F2015 si intende\napplicata ai lavoratori che hanno instaurato il rapporto di lavoro anzidetto a\npartire dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.\n\nIn assenza di provvedimenti di limitazione del numero di operatori di\nhandling, le Parti si impegnano a promuovere a livello di sito, la\nregolamentazione delle modalità applicative dei passaggi di personale tra le\naziende.\n\nLe Parti, in sede aziendale\u002Fterritoriale definiranno modalità applicative\ndi salvaguardia e armonizzazione dei preesistenti e complessivi trattamenti\neconomici, salariali e normativi in godimento, anche individuali, qualora\npresenti, nella prospettiva di evitare penalizzazioni per i lavoratori.\n\nSono fatte salve le diverse intese intervenute a livello aziendale o di sito\nfino alla loro naturale scadenza.\n\nLe Società di Gestione Aeroportuali su invito delle locali direzioni di\nENAC si impegnano a svolgere un ruolo attivo e propositivo, nei limiti della\nlegge e delle competenze loro assegnate, volto ad evitare l’insorgere di\neventuali problematiche connesse all’applicazione della clausola sociale da\nparte di operatori che operano nell’ambito del sedime aeroportuale. L’ENAC,\nin ossequio alla normativa vigente, verrà coinvolta al fine di verificare la\ncorretta applicazione della presente procedura.",{"bindId":102,"name":103,"text":104},"healthcareaccess","ART. G43 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIV","ART. G43\n\nASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA\n\nLe Parti stipulanti il presente CCNL si danno reciprocamente atto che\nl’assistenza sanitaria integrativa del SSN costituisce uno dei punti\nqualificanti del nuovo CCNL del Trasporto Aereo.\n\nInfatti, oltre alla definizione di un intervento qualitativo fortemente\napprezzabile in termini di welfare contrattuale e di fidelizzazione delle\nrisorse, ad invarianza di erogazione economica il costo complessivo risulta\ncompatibile con le dinamiche di costo delle risorse umane, a beneficio sia\ndell’azienda che del dipendente.\n\nLe Parti, quindi, hanno inteso valorizzare la stipula del nuovo CCNL del\nTrasporto Aereo attraverso l’individuazione di un Fondo di Assistenza\nSanitaria per la sezione gestori.\n\nL’adesione al Fondo di assistenza sanitaria individuato non è\nobbligatoria per le aziende presso le quali siano già istituite, a livello\naziendale, alla data del presente contratto, forme alternative di assistenza\nsanitaria integrativa.\n\nLe Aziende aderiranno al Fondo di assistenza sanitaria dal 1 gennaio\n2015.\n\nE’ obiettivo condiviso tra le Parti l’omogeneizzazione e\nl’integrazione, in una logica di inclusività, dei diversi trattamenti\nattualmente previsti per l’assistenza sanitaria in alcuni comparti ed a\nlivello aziendale. Ciò, anche nell’ottica di delineare percorsi comuni al\ncomparto del Trasporto Aereo al fine di favorire la possibile istituzione di un\nunico fondo di assistenza sanitaria. In tal senso, le Parti rimandano\nall’Osservatorio Nazionale previsto nella Parte Generale comune del presente\nCCNL la valutazione di ogni possibile evoluzione che coinvolga le fonti\nistitutive al fine di rendere il sistema maggiormente competitivo.\n\nIl contributo aziendale complessivo minimo pro-capite è pari a € 120\nannui per tutto il personale assunto a tempo indeterminato a tempo pieno o a\ntempo parziale. Resta inteso che eventuali trattamenti migliorativi potranno\nessere definiti attraverso la contrattazione di secondo livello.\n\nIn conformità alla struttura della assistenza sanitaria integrativa è\nfacoltà del dipendente aderente al fondo aggiungere a proprie spese la\ncopertura per familiari di norma fiscalmente a carico e\u002Fo estendere a proprie\nspese la copertura sanitaria per moduli aggiuntivi, sempre che l’opzione sia\nesercitata da una o più collettività omogenee di lavoratori individuate\ndall’Azienda.\n\nIn ordine alla sezione specifica Gestori aeroportuali, la valutazione circa\nl’individuazione di un eventuale nuovo fondo di assistenza sanitaria potrà\nver luogo durante la vigenza del pres contratto e sarà eff ace a far data dal\nprossimo rinn",{"bindId":106,"name":107,"text":108},"healthcareaccessrelatives","In conformità alla struttura della assis","In conformità alla struttura della assistenza sanitaria integrativa è\nfacoltà del dipendente aderente al fondo aggiungere a proprie spese la\ncopertura per familiari di norma fiscalmente a carico e\u002Fo estendere a proprie\nspese la copertura sanitaria per moduli aggiuntivi, sempre che l’opzione sia\nesercitata da una o più collettività omogenee di lavoratori individuate\ndall’Azienda.",{"bindId":110,"name":111,"text":112},"healthandsafetypolicy","6)Per quanto riguarda le agibilità degli","6)Per quanto riguarda le agibilità degli RLS si fa riferiment u to\nconcordato nell’art. 12 (Tutela della salute e della sicurezza del lavoro)\nParte Gener 1 ",{"bindId":114,"name":115,"text":116},"protectiveclothing","9)È tenuto ad indossare con cura gli abi","9)È tenuto ad indossare con cura gli abiti di lavoro o le divise aziendali\ncon diligenza nel rispetto delle disposizioni aziendali curandone la custodia e\nad usare tutti i mezzi di protezione che l'Azienda mette a disposizione;",{"bindId":118,"name":119,"text":120},"code_application","19)Deve osservare quanto previsto, daH'a","19)Deve osservare quanto previsto, daH'art. 20 D.Lgs. 81\u002F2008 \"Obblighi del\nlavoratore\" in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di\nlavoro (ivi compreso pertanto l'obbligo di sottoporsi alle visite mediche\nobbligatorie) e tutte le vigenti normative di legge in materia;",{"bindId":122,"name":123,"text":124},"funeralpay","10.In caso di morte del dipendente agli ","10.In caso di morte del dipendente agli aventi diritto a norma dell'art.\n2122 Codice Civile compete l'indennità di mancato preavviso di cui al\nprecedente punto 6.",{"bindId":126,"name":127,"text":128},"paidmaternityleave","ARTG2 DISCIPLINA DI TUTELA DELLA MATERNI","ARTG2\n\nDISCIPLINA DI TUTELA DELLA MATERNITÀ\u002FPATERNITÀ E CONGEDO PA NTALE\n\nDurante il periodo di astensione obbligatoria (congedo per maternità)\nverrà corrisposta una integrazione dell’indennità prevista dall’INPS, per\ngarantire il 100% della retribuzione mensile di fatto con riconoscimento della\nmedesima integrazione ai fini della contribuzione al fondo per i lavoratori e\nper le lavoratrici iscritte al Prevaer.\n\nAl fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore\ncondivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per\nfavorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le aziende\nriconosceranno un periodo di congedo d' temità obbligatoria al padre\nlavoratore nella misura e con la modalità stabilite dalla legge to per po vige\ne. \n\nCiascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale),\nsecondo le modalità stabilite dal presente articolo e dagli artt. 32 e ss.,\nD.Lgs. n. 151\u002F2001.\n\nFatti salvi specifici accordi in sede locale, in relazione alle esigenze di\nprogrammazione operativa i congedi parentali giornalieri dovranno essere\nrichiesti almeno 12 giorni prima della fruizione del congedo medesimo, salvi\ncasi di oggettiva impossibilità.\n\nPer quanto riguarda la possibilità di fruizione di congedi parentali ad ore\nprevista dall’art. 32 del D.lgs. n. 151\u002F2001 e s.m.i., in considerazione dei\nriflessi dell’istituto sull’operatività aziendale, si rinvia alla\ncontrattazione di IIA livello ovvero, ove assente, alla normativa in vigore, la\ndefinizione dei criteri di calcolo della base oraria, l'equiparazione di un\ndeterminato monte ore alla singola giornata lavorativa e le modalità di\nfinizione del congedo stesso.\n\nIn assenza di specifiche previsioni da parte della contrattazione aziendale\ncirca le modalità di fruizione dei congedi parentali ad ore, e fermi i limiti\ncomplessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori possono\nassentarsi dal lavoro per congedi parentali, si applicano le seguenti\ndisposizioni:\n\n-i congedi parentali su base oraria dovranno essere richiesti almeno 5\ngiorni prima della fruizione dei medesimi, salvi casi di oggettiva\nimpossibilità;\n\n-la fruizione dei congedi parentali ad ore è frazionabile fino a un minimo\ndi un’ora continuativa all’inizio o al termine della prestazione lavorativa\ncontrattualmente o aziendalmente prevista per ogni genitore lavoratore. Il\ncongedo ad ore non può essere cumulato con altri riposi e\u002Fo congedi richiesti\nai sensi del D.Lgs. n. 151\u002F2001. In ogni caso, nel periodo di riferimento, la\nfruizione oraria non potrà essere programmata per un periodo inferiore a una\ngiornata lavorativa o a multipli di essa;\n\n-sono comunque fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con\nriferimento all'apposita istanza di congedo parentale che lo stesso deve\npresentare all'Inps.\n\nIl presente articolo supera eventuali pattuizioni attualmente in vigore a\nlivello nazio e.\n\nPer quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferim t\n .Lgs. n. 151\u002F2001 e s.m.i.",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"paidmaternityleave_father","Al fine di sostenere la genitorialità, p","Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore\ncondivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per\nfavorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le aziende\nriconosceranno un periodo di congedo d' temità obbligatoria al padre\nlavoratore nella misura e con la modalità stabilite dalla legge to per po vige\ne. ",{"bindId":134,"name":131,"text":135},"childcare","Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore\ncondivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per\nfavorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le aziende\nriconosceranno un periodo di congedo d' temità obbligatoria al padre\nlavoratore nella misura e con la modalità stabilite dalla legge to per po vige\ne. \n\nCiascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale),\nsecondo le modalità stabilite dal presente articolo e dagli artt. 32 e ss.,\nD.Lgs. n. 151\u002F2001.\n\nFatti salvi specifici accordi in sede locale, in relazione alle esigenze di\nprogrammazione operativa i congedi parentali giornalieri dovranno essere\nrichiesti almeno 12 giorni prima della fruizione del congedo medesimo, salvi\ncasi di oggettiva impossibilità.\n\nPer quanto riguarda la possibilità di fruizione di congedi parentali ad ore\nprevista dall’art. 32 del D.lgs. n. 151\u002F2001 e s.m.i., in considerazione dei\nriflessi dell’istituto sull’operatività aziendale, si rinvia alla\ncontrattazione di IIA livello ovvero, ove assente, alla normativa in vigore, la\ndefinizione dei criteri di calcolo della base oraria, l'equiparazione di un\ndeterminato monte ore alla singola giornata lavorativa e le modalità di\nfinizione del congedo stesso.\n\nIn assenza di specifiche previsioni da parte della contrattazione aziendale\ncirca le modalità di fruizione dei congedi parentali ad ore, e fermi i limiti\ncomplessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori possono\nassentarsi dal lavoro per congedi parentali, si applicano le seguenti\ndisposizioni:\n\n-i congedi parentali su base oraria dovranno essere richiesti almeno 5\ngiorni prima della fruizione dei medesimi, salvi casi di oggettiva\nimpossibilità;\n\n-la fruizione dei congedi parentali ad ore è frazionabile fino a un minimo\ndi un’ora continuativa all’inizio o al termine della prestazione lavorativa\ncontrattualmente o aziendalmente prevista per ogni genitore lavoratore. Il\ncongedo ad ore non può essere cumulato con altri riposi e\u002Fo congedi richiesti\nai sensi del D.Lgs. n. 151\u002F2001. In ogni caso, nel periodo di riferimento, la\nfruizione oraria non potrà essere programmata per un periodo inferiore a una\ngiornata lavorativa o a multipli di essa;\n\n-sono comunque fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con\nriferimento all'apposita istanza di congedo parentale che lo stesso deve\npresentare all'Inps.\n\nIl presente articolo supera eventuali pattuizioni attualmente in vigore a\nlivello nazio e.\n\nPer quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferim t\n .Lgs. n. 151\u002F2001 e s.m.i.",{"bindId":137,"name":131,"text":132},"paidpaternityleavepay",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"OVERTIME_trigger","Le percentuali di incremento per lavoro ","Le percentuali di incremento per lavoro straordinario, notturno e\nfestivo-omnicomprensive su tutti gli istituti legali e contrattuali di\nretribuzione indiretta e differita ivi compreso il TFR, fatte salve eventuali\ncondizioni di miglior favore in essere a livello aziendale - sono:\n\na)straordinario diurno feriale 25 %\n\nb straordinario diurno nel omo feriale settimanale non lavorativo 30 %\n\nc)straordinario notturno e festivo 45 %\n\nd)lavoro notturno compiuto in regolari turni eriodici 50%\n\ne)lavoro notturno non compiuto in regolari turni periodici 55%\n\nf)lavoro notturno compiuto in regolari turni periodici di domenica\u002Fgiomi 55\n% festivi",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"COMMUTE_trigger","ART G26 INDENNITÀ DI CAMPO Al personale ","ART G26\n\nINDENNITÀ DI CAMPO\n\nAl personale dipendente che presta servizio in aeroporto, viene corrisposta,\nper ogni giornata di presenza, una indennità di campo nelle seguenti\nmisure:\n\n• ove l'aeroporto disti fino a Km. 20 dal centro urbano, € 0,21\ngiornaliere;\n\n• ove l'aeroporto disti più di Km. 20 dal centro urbano, € 0,26\ngiornaliere.",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"SENIOR_trigger","ART G23 AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ 1","ART G23\n\nAUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ\n\n1.Dopo ciascun biennio di servizio prestato dalla data di assunzione presso\nla società il lavoratore ha diritto ad un aumento periodico di anzianità.\n\n2.Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere assorbiti da\nprecedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono\nessere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.\n\n3.Il lavoratore non potrà superare, per aumenti di anzianità, il 73% del\nminimo tabellare mensile del livello di appartenenza e dell’indennità di\ncontingenza al 31 gennaio 1980 pari a € 88,83, per effetto della esclusione\ndi quella conglobata nei minimi tabellari.\n\nAl raggiungimento della predetta percentuale concorrono gli importi di cui\nal punto 4) delle norme transitorie di cui alfart. 6. del CCNL 13 marzo 1988,\ngli eventuali importi erogati aziendalmente ad integrazione degli aumenti di\nanzianità, nonché gli importi degli aumenti periodici di anzianità maturati\na partire dal 1° ottobre 1981 ai sensi dell'accordo di rinnovo contrattuale 18\ndicembre 1980 o che matureranno successivamente.\n\n4.Gli aumenti periodici di anzianità restano fissati nelle misure mensili\ndi cui alla seguente tabella.\n\n\n\nMisure mensili de li aumenti eriodici di anzianità\n\n\n\n\n  \n    \n      LIVELLO\n      Valore in Euro\n    \n    \n      1s \n      37,29\n    \n    \n      1\n      34,45\n    \n    \n      2a\n      32,18\n    \n    \n      2b\n      \n      30,47\n      \n    \n    \n      3\n      \n      29,33\n      \n    \n    \n      4\n      \n      27,42\n      \n    \n    \n      5\n      \n      26,65\n      \n    \n    \n      6\n      \n      25,31\n      \n    \n    \n      7\n      \n      24,22\n      \n    \n    \n      8\n      \n      22,67\n      \n    \n    \n      9\n      \n       \n      \n    \n  \n\n\n\n\nL'importo degli aumenti periodici di anzianità verrà rivalutato, in\nrelazione alle variazioni dei minimi tabellari successive alla scadenza del\npresente contratto.\n\n5.Per i dipendenti assunti a decorrere dal 1° gennaio 1993 il numero\nmassimo di aumenti periodici di anzianità maturabili viene stabilito nella\nmisura di 7.\n\n6.Nei casi di passaggio a livello superiore, gli aumenti di anzianità\nverranno rivalutati sulla base dei valori previsti per il nuovo livello di\nappartenenza, al compimento del successivo biennio di anzianità di servizio;\nnel frattempo il lavoratore conserverà in cifra l’importo degli aumenti di\nanzianità percepiti precedentemente al passaggio di livello.",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"ONCERISE_trigger","ART G29 TREDICESIMA MENSILITÀ L'Azienda ","ART G29\n\nTREDICESIMA MENSILITÀ\n\nL'Azienda corrisponderà, entro il 20 del mese di dicembre di ciascun anno,\nuna tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto percepita\ndal lavoratore per lo stesso mese di dicembre.\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della\ntredicesima mensilità, quanti sono i mesi della durata del rapporto di\nlavoro.\n\nLe frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni saranno considerate\ncome mese inte o.",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"ONCERISE2_trigger","ART G30 QUATTORDICESIMA MENSILITÀ L'Azie","ART G30\n\nQUATTORDICESIMA MENSILITÀ\n\nL'Azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità, costituita dagli\nstessi elementi che compongono la tredicesima, riferiti alla retribuzione in\natto al mese di giugno di ogni anno.\n\nLa corresponsione della quattordicesima mensilità avverrà\ncontemporaneamente alla liquidazione della retribuzione del mese di giugno ed\nè riferita all'anno che precede l'anno di agamento; vale a dire al periodo dal\n1° luglio dell'anno precedent 1 30 ' gno dell'anno in corso.\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il\nsuddetto periodo annuale, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della\nquattordicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio nel periodo annuale\ncui esso si riferisce.\n\nLe frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni saranno considerate come\nmese intero.",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"ONCEONLY_trigger","CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO E PREM","CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO E PREMIO DI RISULTATO\n\nIl secondo livello di contrattazione Aziendale è alternativo al livello di\ncontrattazion territoriale.\n\nI contenuti economici saranno definiti al livello aziendale con riferimento\nai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le\nParti, aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità, di\nredditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed\naltri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività\naziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa\ne dovranno altresì avere i requisiti per beneficiare del particolare\ntrattamento contributivo\u002Ffiscale previsto dalla legge.\n\nLa contrattazione di secondo livello avverrà nel rispetto dei cicli\nnegoziali non sovrapponendosi con le trattative per il rinnovo del CCNL, non\npotrà quindi effettuarsi nell’anno solare in cui è previsto il rinnovo del\ncontratto nazionale, e dovrà riguardare materie ed istituti che non siano già\nstati negoziati a livello nazionale secondo il principio ne bis in idem.\n\nLe proposte di rinnovo dell’accordo di secondo livello, sottoscritte\ncongiuntamente dalle RSU ovvero dalle RSA e dalle strutture territoriali delle\norganizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale, devono essere\npresentate all’Azienda e contestualmente all’Associazione Industriale\nTerritoriale in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa due\nmesi prima della scadenza dell’accordo; l’Azienda che ha ricevuto le\nproposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni dalla data di\nricevimento delle stesse.\n\nLa relativa contrattazione dovrà svolgersi con le RSA o RSU presenti in\nazienda d’intesa ovvero congiuntamente con le strutture territoriali\nappartenenti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL.\n\nDurante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di\n'er il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo\ncompie ente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di\nrinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad\nazioni dirette.\n\nGli accordi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci ed\nesigibili pe tutto i personale in forza, così come previsto dal Testo unico\nsulla rappresentanza del 1 gennaio 2014 e s.m.i.\n\n\n\n\n\nIl Premio di Risultato PDR\n\nNel comune intento di migliorare la produttivit' la competitività e la\nqualità del servizio delle imprese le Parti si danno atto che la negoziazione\ndel PDR, ferma restando la non sovrapponibilità dei cicli negoziali nazionale\ned aziendale, dovrà avere luogo con periodicità triennale e sarà effettuata\ntenendo conto dell’andamento economico dell’impresa.\n\nLe Parti concordano sulla opportunità che il PDR sia definito dalla\ncontrattazione aziendale con congruo anticipo anche al fine di consentire alle\nParti medesime di fruire delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute\ndalla normativa tempo per tempo vigente.\n\nL’accordo relativo al PDR fìssa, i parametri e gli indici da assumere\ncome base di riferimento ed in esso opereranno le necessarie scelte circa il\npeso che i parametri di produttività, qualità ed andamento economico debbono\nrispettivamente avere nel determinare le erogazioni economiche, le quali sono\nvariabili e non predeterminabili, ed il grado di reciproca influenza dei\ndiversi parametri tra di loro ai fini del calcolo delle erogazioni.\n\nInoltre verranno definiti forme, tempi ed altre clausole per la verifica dei\nrisultati e per il riesame degli obiettivi concordati in rapporto a rilevanti\nmodificazioni delle condizioni precedentemente definite.\n\nA consuntivo le Parti tenuto conto delle variabili intercorse definiranno se\ne come modificare in tutto o in parte i riferimenti per il successivo accordo\ndi rinnovo.\n\nIl PDR, variabile, maturerà in funzione dei parametri concordati e potrà\nanche essere differenziato a livello di mansione o di attività per le quali\nsia possibile individuare idonei parametri di apprezzamento della\nproduttività.\n\nLa contrattazione aziendale potrà individuare iniziative di welfare\ncontrattuale alle quali destinare gli importi correlati al PDR.\n\nLinee Guida del PDR\n\nFerma la competenza della contrattazione aziendale nella definizione degli\nelementi, delle modalità e delle condizioni di erogazione del PDR, le presenti\nLinee Guida hanno lo scopo di fornire opportuni riferimenti generali per\nl’attività negoziale aziendale.\n\nA tal fine, le Parti convengono che:\n\n•il punto di riferimento per il conseguimento del PDR è il raggiungimento\ni obiettivi concordati di miglioramento della produttività, della\nredditività, della qualità e dell’andamento economico delle singole\naziende;\n\n•pertanto, il PDR è per sua natura totalmente variabile in riferimento al\nraggiungimento dell’insieme degli obiettivi concordati e la relativa entità\ned ero e è determinata a co untivo, verificati il miglioramento della\nproduttività, della re ‘ a, della qualità e dell’andamento economico\ndelle singole aziende;\n\n•l’effettiva variabilità è condizione per beneficiare dei vantaggi\nfiscali e contributivi previsti dalla legislazione tempo per tempo vigente;\n\n•l’importo del PDR è erogato al personale individuato dalla\ncontrattazione aziendale e non ha alcuna incidenza su tutti gli istituti\ncontrattuali o di legge diretti o indiretti ivi incluso il TFR;\n\n•per il personale a tempo parziale, l’importo del PDR è riproporzionato\nin relazione alla durata delForario di lavoro contrattuale;\n\n•il PDR è legato alla presenza del lavoratore in azienda.\n\nA titolo meramente esemplificativo, e ferma la competenza in merito della\ncontrattazione aziendale i parametri di riferimento ai fini della\ndeterminazione del PDR sono i seguenti:\n\n•Base = è l’importo di riferimento comune a tutte le aree aziendali per\ni parametri di Redditività, Qualità, Produttività; esso assume valore = 0\nnel caso non venga soddisfatta la condizione di erogabilità del premio in base\nai livelli minimi definiti nell’ambito dell’accordo;\n\n•Redditività = parametri riferiti ai principali indicatori di\nredditività dell’azienda ed alla variabilità del rapporto tra budget e\nbilancio ufficiale dell’anno di riferimento, i valori di budget vanno\ncomunicati entro il mese di aprile di ogni anno;\n\n•Qualità = i riferimenti sono prevalentemente la carta dei servizi\npredisposta da ENAC in ogni singolo aeroporto ovvero altri riferimenti a\nlivello europeo;\n\n•Produttività di area = anche in questo caso possono essere presi a\nriferimento gli elementi di produttività previsti nella carta dei servizi\npredisposta da ENAC.\n\nGli elementi economici su menzionati sono legati alla presenza del\nlavoratore in azienda. \n\nElemento di Garanzia Retributiva EGR\n\nNelle aziende prive di qualsiasi contrattazione di secondo livello e che non\nversino in situazioni di difficoltà economico-produttiva, nelle quali non\nsiano stati definiti accordi aziendali relativi al PDR ed i cui dipendenti non\npercepiscano nessun altro trattamento economico\u002Fnormativo individuale o\ncollettivo, in aggiunta a quanto spettante per il CCNL si darà luogo,\nall’erogazione di un importo a titolo di EGR pari ad euro 120.\n\nDetto importo sarà erogato nel secondo semestre di ciascun anno e non avrà\nriflesso alcuno sugli altri istituti contrattuali o di legge diretti o\nindiretti.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"onceonly2_detail","Inoltre, le Aziende si impegnano ad erog","Inoltre, le Aziende si impegnano ad erogare a tutti i lavoratori con\ncontratto a tempo indeterminato in forza alla data del 17 gennaio 2020 e che\nabbia prestato attività lavorativa durante il periodo 1 gennaio 2017-31\ndicembre 2019 un importo economico forfettario una tantum p ' a € 1.200 lordi\nper il pregresso nel mese di febbraio 2020; tali importi vanno intesi in senso\no i omprensivo e pertanto gli stessi non avranno alcuna incidenza ai sensi del\nD.L. 318 del 16 giu 99 nvertito nella legge 29 luglio 1996 n. 402 su tutti gli\nistituti contrattuali o di legge diretti o indiretti ivi incluso il TFR.\n\nAl mero fine del riproporzionamento delle somme, per il personale assunto a\ntempo indeterminato tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019 l’importo una\ntantum verrà erogato pro quota in relazione al servizio prestato in detto\nperiodo, con esclusione dei periodi di aspettativa non retribuita; a tal fine\nnon vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni mentre quelle\npari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"WORKHOURS_trigger","ARTG8 ORARIO DI LAVORO Le Parti, si dann","ARTG8\n\nORARIO DI LAVORO\n\nLe Parti, si danno come obiettivo lo sviluppo di un sistema di Relazioni\nIndustriali che crei condizioni di competitività e produttività tali da\nrafforzare il sistema produttivo, l’occupazione e le retribuzioni. In questo\nquadro il nuovo CCNL del Trasporto Aereo, tenendo conto delle specificità dei\nvari comparti che formano Tlndustria, ha il compito di stabilire le condizioni\nper l’ottimizzazione della produttività attraverso la definizione di un\nadeguato orario di lavoro.\n\nInoltre, le Parti ritengono che la diversificazione della distribuzione\ntemporale dell'attività lavorativa, attraverso l'introduzione di molteplici\nregimi di orario, costituisca condizione essenziale per avere maggiori\nopportunità di raggiungere gli obiettivi di flessibilità connessi alla\npeculiarità dei servizi di gestione aeroportuale, che impongono prestazioni\nsempre più efficienti e più vicine alle esigenze dell'utenza trattandosi di\nservizi di natura pubblica essenziale.\n\nLa flessibilità dell'orario di lavoro, realizzata nel rispetto delle\nesigenze dei lavoratori, costituisce anche lo strumento principale per\nrealizzare una gestione ottimale del processo produttivo in correlazione alla\nvariabilità degli andamenti delle richieste del mercato, consentendo la\nrealizzazione degli obiettivi fondamentali.\n\nIn tale contesto viene attribuito un valore particolarmente significativo\nall'articolazione dell'orario di lavoro attuata attraverso regimi che,\nmantenendo inalterata la durata complessiva dei tempi di effettuazione\ndell’attività lavorativa, consentano uno sviluppo delle prestazioni orarie e\ngiornaliere in un arco temporale non superiore ad un anno.\n\nA Re imi di orario\n\nIl regime dell’orario di lavoro dovrà essere funzionale ad un ottimale\nutilizzo delle risorse in relazione alle ali esigenze operative e ad una\nnecessaria corrisp n za delle prestazioni\n\neffettive rispetto all’orario contrattuale, così da realizzare\nconcretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva\ndella forza lavoro aH’intemo del processo produttivo. Conseguentemente,\nsaranno posti in essere gli interventi necessari a rendere correttamente e\nconcretamente operativi la pluralità di regimi di lavoro di cui al paragrafo\nC) del presente articolo, secondo la procedura contemplata al punto 3 del\nmedesimo paragrafo.\n\nB Orario di lavoro\n\nLe Parti, concordando sulla necessità di ottimizzare i processi produttivi\nattraverso un’organizzazione del lavoro più adeguata alle richieste del\nmercato e alle esigenze della clientela, convengono sull’opportunità di\ndotare il comparto dei gestori aeroportuali del seguente orario di lavoro.\n\n1.La durata normale dell’orario effettivo di lavoro, definito dalla\ndirezione, è fissata nella misura settimanale di: 38 ore e 30 minuti per tutti\ni lavoratori, distribuite su 5 o 6 giorni la settimana; la distribuzione\ndell’orario di lavoro su 6 giorni la settimana avverrà con le modalità\npreviste al punto 3) par. C del presente articolo.\n\nLa durata normale settimanale dell’orario di lavoro potrà essere\ncalcolata come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi\ncon orario diverso.\n\nIn ogni caso la durata media dell’orario di lavoro non potrà superare le\n48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, con riferimento ad\nun periodo di 12 mesi, avuto riguardo alle specifiche esigenze\ntecnico-operative nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano il\nsistema delle gestioni aeroportuali e dell’assistenza a terra e che sono\nnecessarie per garantire la continuità del servizio.\n\n2.L’orario giornaliero di lavoro, salvo il caso di turni avvicendati, è\nripartito in due periodi separati tra loro da un intervallo di riposo non\nsuperiore ad un’ora.\n\nPossono essere istituiti due o più turni di lavoro ad orario continuato con\nl’interruzione di 30 minuti per la refezione.\n\n3.Il lavoro notturno sia a turni che straordinario non può essere\nripartito.\n\n4.Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe\nle giornate di riposo cadano in giorni diversi dalla domenica, la seconda di\nesse sarà considerata, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, riposo\ncompensativo (sostitutivo della domenica).\n\n5.Premesso che il personale delle Gestioni Aeroportuali rientra tra quello\ndi cui all’Art.16 lettera “n” di cui al D.Lgs. 66\u002F03, con riferimento\nalle previsioni di cui al suddetto D.Lgs. ed in particolare agli artt. 7, 8, 9\ne 17, in relazione alla facoltà di delega concessa dalla legge alla\ncontrattazione collettiva si conviene che per il personale turnista, in\nconsiderazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi\noperativi, si può derogare, a mente del comma 4 dell’art.17 del citato\nDecreto, a quanto disposto dai sopra richiamati articoli.\n\nC Articolazione dei re imi di orario\n\nIn conformità al comune e ribadito impegno di realizzare articolazioni\ndell’orario normale di lavoro che consentano una maggiore flessibilità a\nlivello locale, le Parti si danno atto della necessità che siano posti in\nessere comportamenti finalizzati a consentire la concreta attuazione della\nflessibilità stessa in relazione ai dati di traffico.\n\nIn tale am ito, si individuano i seguenti istituti: \n\n1 A fronte dell’esigenza di fornire u adeguato servizio all’utenza, si\nconviene che il periodo di interruzione della prestazione lavorativa di cui\nalla lettera B) punto 2 del presente articolo, possa essere superato purché lo\nstesso non sia inferiore alle 2,5 ore o superiore alle 6 ore. Negli aeroporti\ncon un traffico passeggeri annui inferiore a due milioni di unità il limite\nminimo, previsto al precedente capoverso, può essere ridotto fino a 2 ore.\n\n2.Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo\ndi contenere l’entità del ricorso a prestazioni di lavoro in regime di\nstraordinario, viene introdotto l’istituto della flessibilità dell’orario\ncontrattuale di lavoro.\n\nA fronte di variazioni di intensità dell’attività lavorativa di\ncarattere congiunturale, l’Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario\nin particolari periodi dell’anno, con il superamento del normale orario\nsettimanale di lavoro di cui al paragrafo B, punto 1, del presente articolo\nentro il limite delle 48 ore settimanali.\n\nPer quanto riguarda il lavoro straordinario, esso decorre dalla prima ora\nsuccessiva all’orario definito nel programma di flessibilità.\n\nA fronte delle effettive prestazioni lavorative aggiuntive ai sensi dei\nprecedenti commi, l’Azienda, tenuto conto delle esigenze\ntecnico\u002Forganizzative, riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso\ndell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di\nore riduzione, fruibile, se di ammontare sufficiente, anche in giornate\nintere.\n\nIImancato godimento delle ore di riduzione darà luogo al pagamento delle\nore residue con l’aliquota prevista dall’art. G15 (Lavoro straordinario,\nfestivo e notturno lettere a e b). La erogazione avverrà nel mese successivo\nal termine dell’arco temporale preso a riferimento. L’effettuazione dei\nregimi di orario flessibile non comporterà variazioni della retribuzione\nmensile, di cui all’art. Gl9 (Retribuzione mensile), sia nei periodi di\nsuperamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario di\nlavoro.\n\n3.Le Parti, consapevoli che l’introduzione di opportuni elementi di\nflessibilità costituisce fattore rilevante per le Aziende, allo scopo di\nrealizzare situazioni organizzative più efficaci in rapporto\nall’operatività aeroportuale, ritengono di dover stimolare il raggiungimento\ndi soluzioni di flessibilità della prestazione lavorativa, con riferimento\nalla lettera B) punto 1, attraverso la negoziazione di livello locale, volta\nalla ricerca di soluzioni che contemplino anche eventuali elementi\nincentivanti.\n\nLe Parti concordano, pertanto, la possibilità di valorizzare tali\nmiglioramenti organizzativi attraverso l’inserimento nell’ambito di\nnegoziazione del PDR dei parametri di efficienza sottesi alla flessibilità di\norario prevista dalla left. C) punti 1 e 2.\n\nL’attivazione del tavolo di negoziazione per la definizione delle\nmodalità applicative degli istituti di cui ai punti precedenti potrà\navvenire, su istanza delle Aziende interessate, in presenza di specifiche\nesigenze organizzative.\n\nUlteriori Istituti:\n\n4.Articolazione dell’orario di lavoro su più turni giornalieri: in\nparticolare, attuazione di schemi di turnazione, con differente\nintensificazione delle presenze, in relazione all’andamento della attività\ngiornaliera e\u002Fo settimanale, avuto soprattutto riguardo alle fasce orarie ad\nalta intensità di movimento aeromobili, di traffico passeggeri\u002Fmerci, ecc.\nTale articolazione deve prevedere una equilibrata distribuzione dei turni.\n\n5.Tempestiv istituzione o modifica di turni per brevi eriodi ed a nte di\nsopravvenute esigenze ope tive.\n\n6.Possibilità, in relazione a sopravvenute esigenze tecniche, organizzative\ned operative, di variazione del turno giornaliero assegnato, nonché di\nspostamento del giorno libero dal servizio non coincidente con il riposo\nsettimanale, salvo casi di comprovata forza maggiore del lavoratore.\n\nIn ordine alla disciplina di cui alla presente lettera C), punti 4 e 5,\ntrovano applicazione le procedure di cui alPart. 3, punto 3), dell’Accordo\ninterconfederale 18 aprile 1966.\n\nDichiarazione con iunta.\n\nLe Parti, ferme restando le disposizioni di cui alla precedente lettera C)\ndel presente articolo, confermano che non hanno inteso superare la\nqualificazione legale del lavoro straordinario di cui alle vigenti disposizioni\ndi legge.",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"hourspweek_select","1.La durata normale dell’orario effettiv","1.La durata normale dell’orario effettivo di lavoro, definito dalla\ndirezione, è fissata nella misura settimanale di: 38 ore e 30 minuti per tutti\ni lavoratori, distribuite su 5 o 6 giorni la settimana; la distribuzione\ndell’orario di lavoro su 6 giorni la settimana avverrà con le modalità\npreviste al punto 3) par. C del presente articolo.\n\nLa durata normale settimanale dell’orario di lavoro potrà essere\ncalcolata come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi\ncon orario diverso.",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"MAXHOURS_trigger","In ogni caso la durata media dell’orario","In ogni caso la durata media dell’orario di lavoro non potrà superare le\n48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, con riferimento ad\nun periodo di 12 mesi, avuto riguardo alle specifiche esigenze\ntecnico-operative nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano il\nsistema delle gestioni aeroportuali e dell’assistenza a terra e che sono\nnecessarie per garantire la continuità del servizio.\n\n2.L’orario giornaliero di lavoro, salvo il caso di turni avvicendati, è\nripartito in due periodi separati tra loro da un intervallo di riposo non\nsuperiore ad un’ora.",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"PAIDLEAV_trigger","ART G18 FERIE Il dipendente ha diritto, ","ART G18\n\nFERIE\n\n\n\nIl dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, a un periodo\ndi ferie la cui durata, stabilita in giorni lavorativi, da calcolarsi con il\ncoefficiente 1, risulta dal seguente prospetto:\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Anzianità inferiore a 3 anni\n      Anzianità pari o superiore a 3 anni\n    \n    \n      20\n      22\n    \n  \n\n\n\n\nCon decorrenza dal 1 gennaio 2021, la tabella di cui sopra è sostituita dal\nseguente prospetto\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Anzianità aziendale\n      Giorni di ferie\n    \n    \n      Fino a 1 anno\n      20 giorni\n    \n    \n      Oltre 1 anno e fino a 2 anni\n      21 giorni\n    \n    \n      Oltre 2 anni e fino a 10 anni\n      22 giorni\n    \n    \n      Oltre 10 anni\n      23 giorni\n    \n  \n\n\nIn caso di applicazione di orario di lavoro settimanale su 6 giornate\nlavorative, il coefficiente da utilizzare è pari a 1.2\n\nIl computo delle ferie avverrà per anno solare. Non sono ammesse né la\nrinuncia né la mancata concessione.\n\nPer l'anno in cui è avvenuta l'assunzione o la risoluzione del rapporto di\nlavoro, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di\nprestazione. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate\nper mese intero, mentre sono trascurate le frazioni inferiori a 15 giorni.\n\nLe giornate festive di cui all'art. Gl7 (giorni festivi ed ex festività),\nricorrenti nel periodo di ferie non sono computabili nelle stesse.\nL'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso\nné durante il periodo di prova.\n\nQualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di\ngodimento delle ferie, l'Azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese\neffettivamente sostenute e documentate, sia per il rientro in sede, sia per\nl'eventuale ritorno nella località ove egli godeva delle stesse.\n\nLa malattia comprovata ed accertata interrompe il periodo di ferie purché\nsia tempestivamente comunicata per i previsti controlli.\n\nA mente dell’art. 10 del D.Lgs. 66\u002F2003, le giornate di ferie maturate e\nnon godute entro ciascun anno, fermo restando il periodo minimo di due\nsettimane di ferie da godersi nell’anno di maturazione, se maturato, possono\nessere godute nei 36 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.\n\nLe ferie solidali e la loro disciplina si rinviene nell’art. 24 D. Lgs. n.\n151\u002F2015 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle\nprocedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre\ndisposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”.\n\nIl menzi to art. 24, rub ' to “Cessione dei riposi e delle ferie” nte ai\nlavoratori di cedere a titolo gratuito i riposi e e ferie da loro maturati ai\nlavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a\nquesti ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di\nsalute necessitano di cure costanti.",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"bankholidays1","ART G17 GIORNI FESTIVI ED EX FESTIVITÀ A","ART G17\n\nGIORNI FESTIVI ED EX FESTIVITÀ\n\nAgli effetti del presente contratto, sono considerati giorni festivi:\n\na)tutte le domeniche, o in sostituzione, il giorno di riposo compensativo\nper i lavoratori turnisti;\n\nb)le festività previste dalle vigenti norme di legge.\n\nc)per tutto il territorio nazionale la festività dei SS. Pietro e Paolo (29\ngiugno) sostituirà il giorno della patrona dell’aeronautica (10 dicembre).\nRestano salve eventuali pattuizioni a livello aziendale che, in alternativa,\nindividuano una diversa giornata per il Santo Patrono.\n\nNelle sopracitate festività ai lavoratori verrà praticato il seguente\ntrattamento economico:\n\n1)se nella festività non vi è prestazione lavorativa nulla è dovuto in\naggiunta alla normale retribuzione fissa già percepita;\n\n2)quando la festività cade di domenica o, nel caso di lavoro a turni\navvicendati, nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale\nretribuzione è dovuta una quota giornaliera della retribuzione mensile di\nfatto;\n\n3)se nella festività vi è prestazione lavorativa le ore di lavoro\neffettuate verranno compensate sulla base della retribuzione normale maggiorata\ndel 45%.\n\nCon il duplice obiettivo di uniformare all’intemo delle aziende di\ngestione aeroportuale il trattamento delle ex festività soppresse di cui alla\nL. 5 marzo 77 n° 54 e s.m.i. e del Santo Patrono dell’Aeronautica (10\ndicembre) e di conseguire effettivi recuperi di produttività , si conviene i\npregressi e diversificati trattamenti nelle singole aziende (giornate di ferie\naggiuntive, giornate od ore di riduzione orario di lavoro nelle quantità\naziendalmente definite, eventuali diversi trattamenti retributivi delle stesse)\nvengono integralmente sostituiti dalla compensazione con 4 giornate di R.O.L da\nfruirsi anche ad ore.\n\nTali giornate di ROL, vanno godute entro e non oltre il mese di marzo\ndell’anno successivo, sulla base di un piano di fruizione stabilito\ndall’Azienda. Qualora tali gi mate di ROL non saranno fruite entro detto\ntermine l’azienda prowederà a liquidarne l’i o co ' ondente con la normale\nre ' ione.",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"SCHEDULE_trigger","ART G16 RIPOSO SETTIMANALE Ciascun lavor","ART G16\n\nRIPOSO SETTIMANALE\n\nCiascun lavoratore ha diritto, a termine di legge, ad un giorno di riposo\nsettimanale normalmente coincidente con la domenica.\n\nPer i lavoratori turnisti il giorno di riposo settimanale verrà definito\ntra le Parti a livello aziendale in relazione agli schemi di turnazione\nprevisti.",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"TRADEUNLEAV_trigger","A ibilità Sindacali 1)1 componenti delle","A ibilità Sindacali\n\n1)1 componenti delle RSU\u002FRSA hanno diritto, per l'espletamento del loro\nmandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24, legge\nn. 300\u002F70.\n\nLe Parti, in ossequio, alla Parte seconda, Sezione seconda punto 4) del T.U.\nsulla rappresentanza e democrazia sindacale del 10 gennaio 2014 garantiranno\nidonee soluzioni ai fini del mantenimento delle singole condizioni di miglior\nfavore pattuite; dette ore sono inclusive di quelle previste dall’art. 23\nL.300\u002F70.\n\nI permessi verranno richiesti con almeno 24 ore di anticipo alla Direzione\naziendale e verranno concessi compatibilmente con le esigenze tecnico\naziendali.\n\n2)Ai lavoratori che siano membri degli Organi direttivi nazionali e\nregionali\u002Fterritoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti vengono\nriconosciuti i permessi retribuiti in essere nelle rispettive Aziende e con le\nmodalità in esse previste e sulla base dell’allegato n. 5) della sezione\nGestori del presente CCNL.\n\n3)Le funzioni e cariche sopra menzionate e le relative variazioni dovranno\nessere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali stipulanti alle\nrispettive Aziende ed alle Associazioni territoriali, nonché\nall’Associazione di Categoria.\n\n4)Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche\nsindacali provinciali e nazionali si applicano le disposizioni di cui agli\nartt. 31 e 32, legge n. 300\u002F70 e successive modifiche.\n\n5)I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli\neventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi a livello aziendale,\nnonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"PAYSCALES_trigger","Gli stipendi minimi mensili sono fissati","Gli stipendi minimi mensili sono fissati nelle misure di cui alla seguente\ntabella.\n\n\n\n\n  \n    \n      Livello\n      \n      Parametri\n      \n      Minimi\n\n        attuali\n      \n      Dal\n\n        01.01.2020\n      \n      Dal\n\n        01.07.2021\n      \n      Dal\n\n        01.07.2022\n      \n      Delta su minimi attuali\n      \n    \n    \n      1S\n      \n      270\n      \n      1.668,29\n      \n      1.729,65\n      \n      1.791,02\n      \n      1.852,38\n      \n      184,09\n      \n    \n    \n      1\n      \n      245\n      \n      1.513,82\n      \n      1.569,50\n      \n      1.625,18\n      \n      1.680,87\n      \n      167,05\n      \n    \n    \n      2A\n      \n      224\n      \n      1.384,06\n      \n      1.434,97\n      \n      1.485,88\n      \n      1.536,79\n      \n      152,73\n      \n    \n    \n      2B\n      \n      210\n      \n      1.297,56\n      \n      1.345,29\n      \n      1.393,02\n      \n      1.440,75\n      \n      143,19\n      \n    \n    \n      3\n      \n      195\n      \n      1.204,88\n      \n      1.249,20\n      \n      1.293,52\n      \n      1.337,84\n      \n      132,96\n      \n    \n    \n      4\n      \n      176\n      \n      1.087,47\n      \n      1.127,47\n      \n      1.167,47\n      \n      1.207,47\n      \n      120,00\n      \n    \n    \n      5\n      \n      166\n      \n      1.025,69\n      \n      1.063,42\n      \n      1.101,15\n      \n      1.138,88\n      \n      113,19\n      \n    \n    \n      6\n      \n      156\n      \n      963,90\n      \n      999,36\n      \n      1.034,82\n      \n      1.070,28\n      \n      106,38\n      \n    \n    \n      7\n      \n      140\n      \n      865,04\n      \n      896,86\n      \n      928,68\n      \n      960,49\n      \n      95,45\n      \n    \n    \n      8\n      \n      126\n      \n      778,54\n      \n      807,18\n      \n      835,82\n      \n      864,46\n      \n      85,92\n      \n    \n    \n      9\n      \n      100\n      \n      617,89\n      \n      640,62\n      \n      663,34\n      \n      686,07\n      \n      68,18\n      \n    \n  \n\n\n\n\n2.I minimi tabellari mensili sono comprensivi degli importi relativi ai 103\npunti dell'indennità di contingenza conglobati ai sensi e con le modalità\npreviste dall' Accordo Interconfederale 4 febbraio 1975 e dall' Accordo AIGASA\n12 marzo 1975 nonché degli importi relativi agli ulteriori 34 punti\ndell'indennità di contingenza maturati fino al 31 gennaio 1977, conglobati con\nle medesime modalità.",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"violenceleave","ART G2 bis CONGEDO PER LE DONNE VITTIME ","ART G2 bis\n\nCONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENE\n\nAi sensi dell’art. 24, D.Lgs. n. 80\u002F2015, la lavoratrice inserita nei\npercorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente\ncertificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri\nantiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per\nmotivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di\ntre mesi.\n\nAi fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la\nlavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il\ndatore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7 giorni.\n\nIl congedo di cui al comma 1 può essere usufruito su base oraria o\ngiornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo le modalità in essere per\nla fruizione dei congedi parentali indicate nell’art. G2 che precede.\n\nLa lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del rapporto\ndi lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od o zontale, ove\ndisponibili in organico posizioni di lavoro compatibili. Il rapporto di la ro\ntempo arziale deve essere nuovamente trasformato, a chiesta della lavoratrice,\ni r rt avoro a tempo pieno. ",{"bindId":203,"name":204,"text":205},"violence","h)molestie sessuali o atti di violenza f","h)molestie sessuali o atti di violenza fisica o morale nei confronti di\nsuperiori, colleghi, subordinati o terzi (clienti, fornitori, consulenti,\npasseggeri ecc.);",{"bindId":207,"name":208,"text":209},"apprenticeships","ART G14 MODALITÀ APPLICATIVE APPRENDISTA","ART G14\n\nMODALITÀ APPLICATIVE APPRENDISTATO\n\nCon riferimento a quanto definito nell'art. 29 Apprendistato della Parte\nGenerale vengono di seguito\n\ndefinite le modalità attuative ed il trattamento economico delle tipologie\ndi apprendistato previste dal\n\nD.Lgs. 81\u002F2015 e s.m.i.\n\nDi seguito le norme generali per tutte le tipologie di apprendistato:\n\n•l'assunzione con contratto di apprendistato, anche in somministrazione,\nsia a tempo pieno che part - time, prevede l'obbligo della forma scritta. Tale\nrequisito è richiesto anche per il periodo di prova superato il quale il\nrapporto potrà essere risolto solo per giusta causa o giustificato motivo;\n\n•la durata del periodo di prova non può superare i due mesi di effettiva\npresenza al lavoro;\n\n•divieto di retribuzione a cottimo;\n\n•l'assunzione dell'apprendista avverrà nel livello di ingresso di\nciascuna posizione di lavoro così come definita nell'art. G6 (inquadramento)\ndel vigente C.C.N L., fermi restando i relativi iter di carriera; \n\n• l'orario di lavoro degli apprendisti si articolerà conformemente a\nquanto previsto dal presente contratto secondo le normali esigenze\norganizzative e produttive dell'Azienda.\n\nIl trattamento economico da riconoscere ai lavoratori assunti con contratto\ndi apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale o di alta\nformazione e ricerca è definito nelle singole sezioni del presente articolo\n\nIn caso di assenza per malattia o infortunio l'apprendista non in prova ha\ndiritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo pari a 180\ngiorni. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di\nepisodi morbosi ed indipendente dalla durata dei singoli intervalli.\n\nFermo restando il periodo di comporto, è prevista la possibilità di\nprolungare la durata dell'apprendistato per un periodo corrispondente\nall'assenza dovuta a malattia, infortunio o altra causa di sospensione\ninvolontaria del rapporto, superiore a 30 giorni (da calcolare anche come\nsommatoli di brevi periodi), tenuto conto dell'effettiva incidenza dell'assenza\nsulla realizzazione del piano formativo individuale. In tali casi, sarà cura\ndel datore di lavoro comunicare per iscritto all'apprendist prima della\nscadenza, il differimento connesso all'assenza del termine finale del periodo\ndi apprendistato.\n\nAl termine del periodo di formazione, coincidente con il termine del\nrapporto di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere\ndando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 c.c., di 15\ngiorni. Qualora non sia data disdetta a norma di tale articolo il rapporto\nprosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato.\n\nPer gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l'anzianità utile, ai\nfini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo\nequivalente al 50% dell'intera durata del periodo di apprendistato presso la\nmedesima azienda.\n\nIn caso di infortunio sul lavoro l'Azienda integrerà il trattamento INAIL\nal 100% della retribuzione come sopra indicata dal 1 ° giorno e fino alla\ncessazione dello stesso nei limiti del periodo di durata dell'apprendistato.\n\nIn caso di malattia viene corrisposto, da parte dell'Azienda, il 66% della\nretribuzione sopra indicata fino al 180° giorno, nei limiti del periodo di\ndurata dell'apprendistato.\n\nGli apprendisti potranno finire, con le modalità in essere nelle singole\nAziende, del servizio mensa e trasporti ove esistenti.\n\nLa facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non è\nesercitabile dalle Aziende, che occupano almeno 50 dipendenti, le quali\nrisultino non avere assunto con contratto a tempo indeterminato almeno il 20%\ndei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei\n24 mesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che si siano\ndimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del\nrapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di assunzione con\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato e quelli che, al termine del rapporto\ndi apprendistato, non abbiano acquisito l'idoneità professionale per lo\nsvolgimento della mansione oggetto dell'apprendistato.\n\nQualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'as\nunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già co fermati, ovvero\ndi un apprendista in a i totale m ta conferma degli apprendisti pregressi. Si\nsp fica, inoltre, che gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui\nal presente paragrafo sono considerati lavoratori subordinati a tempo\nindeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.\n\nQualora l'Azienda proceda all'assunzione con contratto a tempo indeterminato\ndi un apprendista che abbia completato con esito positivo un rapporto di\napprendistato, la stessa riconoscerà al suddetto lavoratore la qualifica e il\nlivello inquadramentale maturati in occasione dello svolgimento de contratto di\napprendistato.\n\nFermo restando la durata minima del contratto di 6 mesi - tale limite non si\napplica ai contratti di apprendistato a tempo determinato - la durata massima\ndi tutte le tipologie del contratto di apprendistato non può eccedere i 36\nmesi; tale limite può essere superato nel caso di conseguimento di diploma\nquadriennale regionale previsto per l'apprendistato per la qualifica o diploma\nprofessionale per il quale è prevista una durata massima di 48 mesi.\n\nPer tutte le tipologie di apprendistato è prevista la figura di un Tutor o\nreferente aziendale. Tale figura viene individuata tra i lavoratori con\nesperienza e capacità professionale idonee a trasferire competenze. Pertanto,\ntra le funzioni assegnate al tutor possono elencate l'insegnamento delle\nmaterie di formazione interna come quelle di controllo circa il corretto\nsvolgimento della formazione. I requisiti di idoneità del tutor ed il numero\nmassimo degli apprendisti da affiancare, possono essere definiti, su esplicito\nrinvio delle Parti stipulanti il presente C.C.N.L., dalla contrattazione\nterritoriale\u002Faziendale.\n\nAgli apprendisti si riconoscono gli istituti previsti dal C.C.N.L., in\nquanto applicabili, e, per quanto concerne la retribuzione mensile, la stessa\nviene determinata applicando le percentuali di cui alla tabella sotto riportata\nai seguenti istituti: minimi tabellari in vigore, indennità di contingenza e\ndel livello inquadramentale tempo per tempo previsto sulla base della legge e\ndegli iter professionali.\n\n\n  \n    \n       \n      \n      Fino a 18 mesi\n      \n      Fino a 24 mesi\n      \n      Fino a 36 mesi\n      \n    \n    \n      1 ° sem.\n      \n      80%\n      \n      80%\n      \n      75%\n      \n    \n    \n      2° sem\n      \n      85%\n      \n      85%\n      \n      75%\n      \n    \n    \n      3° sem\n      \n      90%\n      \n      90%\n      \n      80%\n      \n    \n    \n      4° sem\n      \n       \n      \n      95%\n      \n      85%\n      \n    \n    \n      5° sem\n      \n       \n      \n       \n      \n      90%\n      \n    \n    \n      6° sem\n      \n       \n      \n       \n      \n      95%\n      \n    \n  \n\n\n\n\nNel caso di apprendistato professionalizzante iniziato presso altra Azienda,\nsempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due rapporti di\nlavoro non sia superiore a 12 mesi, la durata del nuovo contatto potrà essere\nridotta di un periodo corrispondente, entro il limite del 50% della durata\nmassima definita sulla base di quanto sopra indicato; sarà onere del 1 ratore\nfornire al nuovo datore di lavoro la certificazione delle competenze\nacquisite.\n\nForma ione er a rendistato ro essionali ante\n\nLe Parti concordano nel disciplinare l'apprendistato professionalizzante\nsecondo quanto segue:\n\nLe Parti del contratto individuale di lavoro, definiscono nel piano\nformativo individuale la formazione per l'acquisizione delle competenze\ntecnico-professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con la\nqualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema\ndi inquadramento definito nel presente C.C.N.L. La formazione\nprofessionalizzante non potrà essere inferiore alle 80 ore medie annue (ivi\ncompresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista\ndall'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011) e potrà essere svolta anche\non the job, e-leaming o tramite affiancamento. La formazione\nprofessionalizzante sarà integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove\nesistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 co. 3 D.Lgs. 81\u002F2015\ns.m.i.\n\nLa formazione da impartire all'apprendista potrà essere svolta sia in\nAzienda sia all'esterno della stessa, anche in funzione dalla specifica\ncapacità formativa dell'impresa.\n\nL'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative interne ed esterne all'Azienda.\n\nLe ore di formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore\nlavorative e computate nell'orario di lavoro.\n\nIn caso di contratto di apprendistato professionalizzante part-time la\ndurata della formazione non sarà riproporzionata.\n\nPer quanto riguarda il Piano Formativo Individuale per il contenuto dello\nstesso e l'attestazione dell'attività formativa, si fa riferimento ai modelli\nallegati all'A.I. del 18 aprile 2012 salvo diverse intese a livello\naziendale.\n\nApprendistato di alta formazione e ricerca: si fa riferimento all'art. 45\nD.Lgs. 81\u002F2015 e s.m.i.\n\nApprendistato per la qualifica, per il diploma professionale, il diploma di\nistruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica\nsuperiore: si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 43, d.lgs. n.\n81\u002F2015 e s.m.i., nonché a quanto statuito dalle singole Regioni in materia di\nformazione.\n\nIn ordine ai profili formativi si rimanda a titolo esemplificativo agli\nallegati 1,2), 3) e 4) del presente C.C.N.L., fermo restando che sarà\npossibile ricorrere all’apprendistato professionalizzante in tutti i settori\ne per tutte le aree, come previsto dai citati allegati, di attività presenti\nin Azienda e che la formazione di tipo professionalizzante, per\nl’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche,\ndovrà riguardare tematiche coerenti, pertinenti o comunque connesse alla\nqualifica professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto di\napprendistato.\n\nA rendistato lavoratori in mobilità o di un trattamento di disoccu\nazione\n\nAi sensi dell'art. 47 co. 4 D.lgs n. 81\u002F2015 e s.m.i. ed ai fini della\nqualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in\napprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori\nbeneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di\ndisoccupazione.\n\nLe Aziende forniranno annualmente alle RSU\u002FRSA delle OO.SS. stipulanti il\npresente C.C.N.L. i dati quantitativi sui contratti di apprendistato.",{"bindId":211,"name":212,"text":213},"CONSIGN_trigger","ARTG9 REPERIBILITÀ 1)La reperibilità è u","ARTG9\n\nREPERIBILITÀ\n\n1)La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione\nlavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'Azienda per\nassicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei\nservizi e la funzionalità degli impianti.\n\n2)Il lavoratore, ove richiesto dall'Azienda, deve partecipare alle\nturnazioni di reperibilità salvo giustificati motivi di impedimento e sarà di\nregola informato con un preavviso minimo di 48 ore.\n\n3)Per intervento in reperibilità si intende l'attività svolta dal\nlavoratore a seguito di segnalazione di criticità e fino al ripristino della\nfunzionalità. L'intervento può essere effettuato con mezzi telematici o\ndirettamente sul sito in cui si è verificata la criticità; in questo secondo\ncaso si applicano le norme di cui al richiamo in servizio, Art. Gl 5 (Lavoro\nstraordinario, festivo, notturno).\n\n4)Ai lavoratori in reperibilità le Aziende riconosceranno trattamenti\nretributivi specifici i cui importi e le modalità applicative verranno\ndefiniti a livello aziendale ove tale istituto si rendesse necessario; restano\nferme le pattuizioni già intervenute sul tema.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>CCNL 2020 GESTORI AEROPORTUALI -\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;Non specificato\u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2022-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporti, logistica, comunicazioni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporto aereo di passeggeri  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILT - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti, FIT - Federazione Italiana trasporti, UILTRASPORTI - Unione Italiana dei Lavoratori dei Trasporti\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;The relationship between work and health, Professional risks\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;60 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;7.6\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;38.3\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;8.3\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;20.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;4.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;0.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;-10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1223.13\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;22.73\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2020-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;150 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;145&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Indennità per gli spostamenti dei lavoratori pendolari:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-commutingallowanceamount1\">\n                    Indennità per gli spostamenti dei lavoratori pendolari: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp; al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;22.67 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[219],{"title":37,"slug":33},[221],{"type":222,"data":223},"call_to_action_body_block",{"title":224,"description":225,"variant":226,"link":227},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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