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Lav. - escludendo,\npertanto, qualsiasi finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa\nsvolta dalle persone - nonché con le leggi vigenti in materia di protezione\ndei datiroersonali e con i provvedimenti del Garante della Privacy, \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con Accordo del 17 marzo 2016 sono state regolamentate in maniera\norganica le tematiche relative alla registrazione, la conservazione e la messa\na disposizione per il riascolto delle conversazioni registrate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•BNL esclude ogni finalità di controllo a distanza dell'attività dei\nlavoratori connessa all'utilizzo del sistema di registrazione\u002Farchiviazione\ndelle telefonate, nonché degli altri sistemi tecnologici per la gestione della\nclientela oggetto del presente accordo, al fine di tutelare la dignità e la\nriservatezza del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il percorso sviluppato nel tempo all'interno alla Commissione per i\nCanali remoti ha permesso di perseguire gli obiettivi di tutela di esigenze\norganizzative e produttive aziendali nonché di offrire un quadro normativo\nchiaro, i cui riflessi altrimenti rischierebbero di essere di estrema\ndelicatezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si conviene che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le premesse formano parte integrante del presente Verbale di Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Registrazione e riascolto delle conversazioni registrate\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In applicazione del presente Accordo qualsiasi conversazione in entrata e in\nuscita, relativa ai servizi\u002Fstrutture ove le telefonate da\u002Fverso la clientela\nsono sottoposte a registrazione - attualmente SAC, CRSC, Direct Banking,\nAgenam, Assistenza Commerciale PAC, Rete commerciale - sarà oggetto della\nprocedura di riascolto di seguito disciplinata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.Coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni regolamentari\n(Consob) sulla conservazione degli ordini impartiti dalla Clientela e sulle\nnorme a tutela della libertà e dignità dei lavoratori, al fine di garantire\nla tutela dei propri dipendenti e della Clientela stessa come previsto in\nmateria di Privacy (D.lgs. n. 196\u002F2003), è assicurata la registrazione, la\nconservazione e la messa a disposizione per il riascolto delle conversazioni\nregistrate secondo le previsioni\u002Fdisposizioni del presente Accordo; \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B.la clientela che non ha rilasciato la propria autorizzazione a fronte di\nuna precedente posizione aperta attraverso la banca a distanza, verrà avvisata\ntramite un'apposita comunicazione che la telefonata è sottoposta a\nregistrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.un congruo numero di linee telefoniche (specificatamente individuato in\napposito elenco aggiornato affisso presso i locali delle strutture interessate)\nnon sottoposte a registrazione rimarrà a disposizione dei colleghi per\ncomunicazioni personali che potranno godere pertanto della dovuta\nriservatezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D.per l'installazione e utilizzo dell'impianto di registrazione relativo\nverranno osservate le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">I.l'impianto di registrazione sarà basato su un\nsistema informatico che memorizza su supporto digitale le conversazioni\neffettuate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">II.l'archiviazione\u002Fmemorizzazione delle\nconversazioni telefoniche avverrà mediante frammentazione di ciascuna di esse\nin numerosi file la cui sequenza può essere ricostruita solo mediante appositi\nalgoritmi proprietari non accessibili al fine di impedire il riascolto al di\nfuori delle ipotesi previste dal presente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">III.l'individuazione delle registrazioni da\nsottoporre alle procedure di riascolto avverrà tramite i dati identificativi\ndella conversazione (cliente e\u002Fo data e orario di effettuazione della\nchiamata);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">IV.l'accesso al sistema di registrazione per\nl'individuazione della conversazione sarà consentito solo attraverso\nl'introduzione di una doppia userid\u002Fpassword precedentemente abilitate, una\ndelle quali sarà in possesso di un responsabile incaricato dall'azienda mentre\nl'altra sarà nella disponibilità del Rappresentante designato dalle OO.SS.,\nsalvo quanto previsto per il riascolto per esigenze di carattere formativo (v.\ninfra);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">V.i dati delle conversazioni registrate,\nmemorizzate in modalità frammentata come sopra descritto, saranno conservati\nper un periodo non inferiore a 10 anni nel rispetto delle misure di sicurezza\nosservate per la conservazione degli altri dati informativi relativi alla\nclientela della Banca;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">VI.le OO.SS. firmatarie forniranno un elenco dei\nnominativi di propri rappresentanti, interscambiabili tra loro, per\nl'espletamento della procedura di identificazione della conversazione\ntelefonica, ciascuno dei quali sarà abilitato mediante assegnazione di\ncredenziali di autenticazione (userid\u002Fpassword) strettamente personali. Tale\nelenco sarà periodicamente aggiornato a cura delle Organizzazioni\nsindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">VII.verrà tenuto a cura della Banca un registro\n(e\u002Fo log relativo agli accessi eseguiti) ove verranno annotati gli interventi\ndi riascolto effettuati ai sensi dei successivi punti da 1\u002Fa 4. Per\nle procedure relative al riascolto per esigenze di carattere formativo (v.\ninfra) verrà tenuto uno specifico registro dei relativi riascolti effettuati\ndai dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura di ascolto della conversazione potrà essere attivata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1.su richiesta del singolo operatore, qualora lo\nritenga necessario e ne avanzi richiesta scritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2.su richiesta scritta del cliente, nel caso di\ncontestazioni o reclami;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3.ad iniziativa della funzione di auditing\naziendale per ottemperare agli obblighi di controllo circa il rispetto degli\nadempimenti previsti dalla normativa in materia di prestazione dei servizi di\ninvestimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4.ad iniziativa delle Funzioni di Controllo di\nDirezione\u002FDG o strutture analoghe per rispondere alle finalità di controllo\ninterno di conformità al dispositivo MIFID, al regolamento IVASS ed alle\nprocedure interne aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all'attivazione della procedura di cui ai punti da 1 a 4 che\nprecedono, qualora se ne verifichi la necessità, il riascolto avverrà, a\nseconda dei casi, alla presenza dei seguenti soggetti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a)il dipendente che ha materialmente effettuato la\nconversazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b)persona\u002Fe indicata\u002Fe dalla Banca;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c)eventualmente altra persona coinvolta nel\ncontenzioso\u002Freclamo della clientela su indicazione della banca;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d)Il Cliente che ha richiesto il riascolto (ovvero\nil suo legale rappresentante, un suo delegato, un soggetto a cui abbia\nconferito procura, un erede);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e)un rappresentante dell'Organizzazione sindacale\ncui il dipendente aderisce o conferisce mandato - purché inserito nell'elenco\ndi cui al punto VI. che precede - nel caso di riascolto ad iniziativa delle\nFunzioni di cui ai punti 3 e 4 che precedono. In caso di indisponibilità del\npredetto rappresentante sindacale, ovvero, in caso di mancata adesione del\ndipendente ad Organizzazioni sindacali, il lavoratore potrà farsi assistere da\nun rappresentante designato dalle 00.SS. presente nell'elenco di cui al\nmenzionato punto VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo il diritto del lavoratore interessato di farsi assistere nel\nriascolto da un rappresentante delle 00.SS. firmatarie del presente Accordo,\nindividuato ai sensi del punto e) che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella fase di ascolto della conversazione oggetto di controversia si\nprocederà come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">I.Individuazione\u002Fricostruzione dei file relativi\nalla conversazione telefonica alla presenza del rappresentante designato dalle\n00.SS. firmatarie dell'Accordo, fermo quanto previsto alla lett. e) che\nprecede, dell'incaricato dell'azienda nonché dell'operatore interessato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">II.Possibilità di riascolto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•contestuale all'operazione di individuazione\nsopra descritta, qualora il lavoratore interessato avanzi richiesta di farsi\nassistere da un rappresentante sindacale nella fase di riascolto, fermo quanto\nprevisto alla lett. e), che precede;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•mediante memorizzazione su idoneo supporto\nasportabile in formato audio standard qualora occorra procedere al riascolto\nsuccessivo. Il sistema sarà dotato di apposita procedura per l'eliminazione di\neventuali tracce di file temporanei che dovessero crearsi contestualmente\nall'operazione di copia. In tal caso il supporto asportabile sarà conservato\nin busta sigillata recante le firme di un responsabile incaricato dall'Azienda\ne di un rappresentante designato dalle 00.SS. firmatarie del presente accordo.\nDetto supporto asportabile sarà utilizzato al solo fine di consentire il\nriascolto, alla cui ultimazione si procederà alla rimozione del file alla\npresenza del Rappresentante sindacale, fermo quanto previsto alla lett. e) che\nprecede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ascolto delle conversazioni telefoniche, anche intercorse con clienti che\nintrattengono rapporti con le Dipendenze della Banca al di fuori della piazza\ndi Roma, avviene presso i locali della Struttura Interessata, ove è ubicato\nl'impianto di registrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire la partecipazione dei clienti (o loro procuratori) e, in\nparticolare, di quelli residenti in città diverse da Roma, il riascolto può\nessere effettuato sempre presso i locali della Dipendenza BNL con cui è\nintrattenuto il rapporto in contestazione mediante collegamento telefonico in\nviva voce dalla Struttura interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il predetto riascolto pervia telefonica avverrà alla presenza di un\nrappresentante locale della Banca, il quale annoterà i nominativi delle\npersone presenti al riascolto in apposito verbale, che sarà inviato alla\nStruttura interessata per l'annotazione sull'apposito registro (di cui alla\nlett. C punto VII del presente Accordo) e successiva archiviazione unitamente\nal predetto registro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via del tutto eccezionale, in caso di assenza dal servizio del\ndipendente, al fine di fronteggiare con immediatezza contestazioni relative\nalle attività dispositive effettuate dalla clientela e con l'intento di\nminimizzare gli eventuali, imminenti danni economici, l'azienda potrà\nprocedere all'ascolto della telefonata registrata nel rispetto della procedura\ndi identificazione del brano in contestazione, alla presenza del rappresentante\ndi cui alla lett. C, punto VI).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Banca si impegna a non promuovere verso i dipendenti (comprendendo anche\ni colleghi di altre strutture eventualmente coinvolti) azioni disciplinari, di\nrivalsa o di risarcimento nel caso in cui l'Azienda, dall'ascolto delle\ntelefonate, venga a conoscenza di eventuali errori dei dipendenti\nnell'esecuzione della attività lavorativa. Quanto sopra non si applica laddove\ndagli accertamenti emergano comportamenti fraudolenti o attuati in violazione\ndi specifiche normative regolamentari, contrattuali e\u002Fo di legge. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura di registrazione, conservazione e riascolto delle conversazioni\ntelefoniche disciplinata dal presente Accordo si applicherà anche alle\nattività e\u002Fo funzioni\u002Fstrutture aziendali per le quali si manifesti, in\nfuturo, la necessità di attivare tale procedura. Le Organizzazioni Sindacali\nfirmatarie del presente Verbale di Accordo verranno informate preventivamente\nin relazione all'aggiornamento delle strutture che utilizzeranno tale\nprocedura. In tale occasione le Organizzazioni sindacali potranno formulare\nproprie considerazioni ai fini di una valutazione congiunta in merito a\neventuali ricadute sulle condizioni di lavoro del personale delle nuove\nStrutture coinvolte nelle procedure di registrazione e riascolto di cui al\npresente Verbale di Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le caratteristiche tecniche degli impianti di registrazione e conservazione\ndei files audio, nonché le procedure tecniche seguite nelle fasi di estrazione\ne riascolto telefonico, sono dettagliate nella normativa aziendale di\nriferimento, ispirata alle linee guida del presente Accordo e ad esso\nconforme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura di riascolto delle conversazioni potrà essere attivata anche\nper le seguenti esigenze di carattere formativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">&gt; del singolo dipendente, esclusivamente su\nrichiesta scritta ed alla presenza dello stesso. Non potrà essere sollecitata\nal singolo consulente l'attivazione di tale modalità di riascolto. Il\nriascolto potrà avvenire - a scelta del dipendente stesso - alla presenza del\nTeam Leader;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">&gt; per l'utilizzo di una chiamata in forma\nanonima e con alterazione della voce nell'ambito di iniziative formative\ncollettive in aula, anche virtuale; nel caso di specie il consulente, anche in\nbase alla specifica esperienza maturata, potrà valutare in assoluta autonomia\ndi proporre una sua chiamata da riascoltare con le modalità sopraindicate in\nrelazione alla sua particolare rilevanza ai fini formativi, previa sua\nautorizzazione all'utilizzo. Non potrà essere sollecitata al singolo\nconsulente l'attivazione di tale modalità di riascolto. Il riascolto dovrà\navvenire, di regola, in occasione di iniziative formative che si svolgono in un\nPolo diverso da quello in cui presta servizio il dipendente che ha proposto la\nchiamata da riascoltare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si potrà procedere annualmente al riascolto di un numero massimo\ncomplessivo di telefonate pari all'1,5% delle telefonate effettuate dalla\nStruttura nell'anno precedente quello di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, fermo il predetto limite complessivo, ciascun consulente\npotrà richiedere il riascolto per le esigenze in parola fino a un massimo del\n2% medio annuo di telefonate per consulente effettuate nell'anno precedente,\nsoprattutto in relazione ad esigenze connesse all'inserimento nel ruolo,\nnell'ambito del relativo percorso di training, o in caso di cambio skill,\novvero, di rientro, da lunghe assenze. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma quanto previsto alla lett. D., n. I, Il e V, della presente\ndisposizione, per le tipologie di riascolto connesse a esigenze di carattere\nformativo, l'accesso al sistema di registrazione per l'individuazione della\nconversazione da riascoltare sarà consentito solo attraverso l'introduzione di\nuna doppia userid\u002Fpassword precedentemente abilitate, una delle quali sarà in\npossesso di ciascun consulente mentre l'altra sarà nella disponibilità\ndell'Ufficio che si occupa della Pianificazione e Gestione operativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali tipologie di riascolto non potranno essere utilizzate ai fini connessi\nalla valutazione del personale né per eventuali sollecitazioni alle vendite\ne\u002Fo per altre forme di pressioni improprie, in coerenza con quanto previsto dal\n\"Protocollo in tema di politiche commerciali\" del 22 dicembre 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'esclusivo intento di apportare miglioramenti alla qualità del servizio\nin rapporto alle esigenze della clientela, BNL potrà procedere alla\ntrascrizione in forma anonima delle telefonate, con mascheramento delle stesse\nmediante un sistema di Intelligenza Artificiale, anche al fine di creare le\ncondizioni volte ad agevolare la risoluzione efficace delle problematiche in\nself Service da parte della clientela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>DICHIARAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni Sindacali monitoreranno che il ricorso ad un sistema di\nIntelligenza Artificiale si sviluppi in equilibrio con la valorizzazione delle\npersone e delle professionalità, nonché con la tenuta dei livelli\noccupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART.3 - Sistemi tecnologici per la gestione della relazione con la\nclientela\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Lo sviluppo tecnologico, le nuove modalità di lavoro ad esso collegate\ninsieme alla crescente tendenza della clientela ad utilizzare nuovi canali di\ncontatto richiedono alla Banca di avvalersi di strumenti tecnologici evoluti e\nadeguati alle predette mutate esigenze, nel rispetto di quanto previsto\ndall'art. 4, I. n. 300\u002F1970 e alla luce delle determinazioni del Ministero del\nLavoro e delle Politiche Sociali e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro -\nescludendo qualsiasi finalità di controllo a distanza dell'attività \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavorativa svolta dalle persone - nonché con le leggi vigenti in materia di\nprotezione dei dati personali e con i provvedimenti del Garante della\nPrivacy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non potranno essere visualizzati in tempo reale da parte dei\nResponsabili\u002FTeam Leader - escludendo tale possibilità di visualizzazione nel\nsistema tecnologico - i tempi di permanenza nelle varie attività cui il\ndipendente\u002Fconsulente è adibito durante il proprio orario di lavoro, nonché,\naltre forme di visualizzazione indebita dei predetti tempi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda le attività di monitoraggio e di analisi dei dati\nottenibili dal sistema a fini statistici, di organizzazione del lavoro, di\nanimazione commerciale o per migliorare la qualità del servizio alla\nclientela, le Parti convengono che sia esclusa ogni possibilità di\nelaborazione\u002Fanalisi \"in tempo reale\" e che gli stessi siano forniti\nesclusivamente \"a consuntivo\", con vista periodica (ad es. giornaliera,\nsettimanale, mensile) e con forme di aggregazione per Team\u002FUnità\norganizzativa. La Banca porterà a conoscenza delle 00.SS., neH'ambito del\nl'attività dell'Osservatorio di cui all'art.4 che segue, i format di\nreportistica che si intende utilizzare e li renderà noti ai dipendenti delle\nStrutture interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con quanto previsto dal \"Protocollo in tema di politiche\ncommerciali\" del 22 dicembre 2016 i dati non potranno essere acquisiti né\nsollecitati direttamente ai singoli dipendenti con modalità quali mail,\ntelefono o altri mezzi, contribuendo in tal modo al mantenimento di \"un\ncontesto di lavoro permeato dalla reciproca fiducia e lealtà e improntato al\nrispetto della personalità e della dignità, anche professionale, di\nognuno\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le informazioni ottenibili dal sistema tecnologico oggetto della presente\ndisposizione non potranno, in ogni caso, essere utilizzate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•ai fini della valutazione delle prestazioni e\ndel relativo processo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•a fini disciplinari, fatti salvi i casi di dolo\no colpa grave;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•per ogni finalità di controllo a distanza dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•per eventuali sollecitazioni alle vendite, in\ncoerenza con quanto previsto dal citato \"Protocollo in tema di politiche\ncommerciali\" del 22 dicembre 2016, di cui le Parti riconfermano la perdurante\nvalidità e attualità ai fini della diffusione di \"una cultura improntata ai\nvalori del rispetto delle persone, responsabilità, fiducia, collaborazione e\ntrasparenza\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'organizzazione delle attività generata dai sistemi tecnologici per la\ngestione della relazione con la clientela sarà portata a conoscenza di tutti\ngli operatori, in conformità alle previsioni normative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno in relazione all'introduzione di ulteriori\nsistemi\u002Fimpianti tecnologici aventi analoghe finalità\u002Ffunzionalità, che la\nBanca porterà preventivamente a conoscenza degli Organismi \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sindacali nel corso di un apposito incontro, unitamente alle caratteristiche\ntecniche e alle relative finalità\u002Ffunzionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Banca - su richiesta dei predetti Organismi Sindacali e al fine di\nconsentire un'approfondita analisi di eventuali impatti sul personale derivanti\ndall'introduzione dei nuovi sistemi\u002Fimpianti tecnologici - avvierà una\nprocedura di confronto, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla richiesta\nstessa, neH'ambito della quale le Parti profonderanno ogni sforzo volto a\nricercare soluzioni condivise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora in tale sede non si giunga a una soluzione condivisa, l'Azienda, una\nvolta trascorso il termine di cui sopra, potrà comunque dare attuazione a\nquanto deciso, fermo il necessario rispetto dei principi di cui alla presente\nnorma che dovranno, in ogni caso, presiedere aH'utilizzo dei predetti sistemi\ne\u002Fo impianti tecnologici di gestione dei rapporti con la clientela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti potranno ugualmente incontrarsi, a richiesta di una di esse, per\nvalutare eventuali impatti derivanti dall'evoluzione dello scenario\norganizzativo\u002Ftecnologico oggetto della presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che il sistema tecnologico attualmente in uso può fornire anche\naltri dati, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 3 della presente\ndisposizione, BNL si impegna a dare indicazione alle Strutture interessate che\nl'elaborazione e l'utilizzo di tali dati avvenga esclusivamente a posteriori e\na \"consuntivo\", nel pieno rispetto della dignità e liberta dei lavoratori e\ncon esclusione di qualsiasi forma di controllo a distanza sull'attività dei\nsingoli lavoratori, in coerenza con lo spirito del presente Verbale di Accordo.\nLa Banca fornirà adeguata informativa ai lavoratori circa modalità, regole e\ncriteri di utilizzo di tale possibilità attraverso una specifica Circolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Osservatorio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti firmatarie-consapevoli dell'importanza dei livelli di confronto\ndecentrato, anche alla luce del condiviso modello di Relazioni Industriali\nesistente nel Gruppo BNL - concordano di costituire un Osservatorio\nsull'applicazione di quanto previsto dal presente Accordo, nell'ottica di\nfavorire un dialogo costante tra le Parti stesse su tematiche di particolare\nattualità e interesse per la vita dell'Azienda e dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio - che si riunirà con cadenza almeno semestrale o, comunque,\nin qualsiasi momento a richiesta di una delle Parti stesse - sarà formato da 2\ncomponenti per ciascuna delle Organizzazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sindacali firmatarie della presente intesa e da un'adeguata rappresentanza\ndell'Azienda. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio ha funzioni di studio, approfondimento e proposta in merito\nai seguenti profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•eventuali interventi che si dovessero rendere di\nvolta in volta necessari al fine di assicurare che le scelte adottate circa i\nsistemi e gli impianti tecnologici, le apparecchiature e le modalità\noperative, tempo per tempo adottati, rispondano ai principi condivisi di cui\nalla presente intesa, che devono comunque presiedere e guidare nella relativa\ninstallazione e applicazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•andamento delle procedure di riascolto\neffettuate per le causali di cui ai punti da 1 a 4 e per esigenze formative di\ncui al precedente art. 2, e analisi delle eventuali criticità riscontrate.\nAnnualmente, in occasione della prima riunione dell'Osservatorio, si\nverificherà anche la coerenza del numero di riascolti per esigenze formative\neffettuati nell'anno precedente con la percentuale indicata nell'ambito del\ncitato art. 2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•utilizzo dei sistemi tecnologici di gestione\ndella clientela di cui al precedente art. 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•approfondimento di eventuali\nfenomeni\u002Fcomportamenti rivenienti dall'applicazione di quanto convenuto con il\npresente Accordo e ritenuti non coerenti con il sistema di valori e le\nindicazioni di cui al citato \"Protocollo in tema di politiche commerciali\" del\n22 dicembre 2016, ovvero ritenuti lesivi della dignità delle persone e della\nloro professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni Sindacali verranno informate annualmente, nell'ambito\ndelle riunioni dell'Osservatorio, circa il numero di telefonate\ncomplessivamente effettuate dalla Struttura nell'anno immediatamente precedente\nquello di riferimento nonché circa il numero di telefonate medie per\nconsulente nel medesimo periodo, ai fini dell'applicazione della previsione di\ncui al citato art.2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente Verbale di Accordo ha validità triennale, fino 31 dicembre\n2023, e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio, qualora\nnon venga disdettato da una delle Parti almeno 6 mesi prima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti firmatarie si danno peraltro sin da ora reciprocamente atto che\nqualora dovessero intervenire significative modifiche all'impianto normativo,\nlegale e\u002Fo di Settore, sottostante il presente Verbale di Accordo, si\nincontreranno per definire gli opportuni adattamenti da apportare alla\nnormativa in esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2022 -o,\ncomunque, in qualsiasi momento a richiesta di una delle Parti stesse - per una\nvalutazione congiunta circa lo stato di applicazione di quanto previsto nel\npresente Verbale di Accordo.  \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>DICHIARAZIONE DELLE PARTI\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano l'adesione a quanto previsto dall'art. 29 dell'Accordo\ndel 19 dicembre 2019 di rinnovo del Ceni del 31 marzo 2015, con il quale -tra\nle altre cose -si è istituito il \"Comitato nazionale bilaterale e paritetico\nsull'impatto delle nuove tecnologie\u002Fdigitalizzazione nell'industria bancaria\"\n(cd. \"cabina di regia\").\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti gli accordi in materia di riascolto telefonico attualmente vigenti si\nintendono superati e sostituiti dal presente Accordo, fatta eccezione di quanto\nprevisto dall'Accordo del 27 maggio 2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, confermato e sottoscritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Delegazioni Sindacali di Gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fbody>\n\u003C\u002Fhtml>\n",{},"\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>BNL 2021_Accordo -\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;Non specificato\u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;Non specificato\u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n        \n\n        \n\n\n        \n\n        \n        \n        \n         \n\n        \n        \n\n        \n\n        \n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[49],{"title":37,"slug":33},[51],{"type":52,"data":53},"call_to_action_body_block",{"title":54,"description":55,"variant":56,"link":57},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":54,"url":58,"description":54,"rel":59,"type":60},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[62],{"type":52,"data":63},{"title":54,"description":55,"variant":56,"link":64},{"title":54,"url":58,"description":54,"rel":59,"type":60},[]]