[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:it-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Faccordo-integrativo-aziendale-zara---2015":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":23,"data":31,"children":68,"content_type_view":69,"extra_breadcrumbs":70,"body":72,"body_blocks":83,"related_pages":87},2373,"contratti-collettivi-nazionali","Contratti Collettivi Nazionali",null,"","\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali","collective_agreements.collectiveagreementoverview","it_IT","2025-08-07T09:20:00.300985+00:00","2026-04-02T09:33:42.301073+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2373\u002Fedit\u002F",[16,19,22],{"title":17,"slug":18},"Italia","it-it",{"title":20,"slug":21},"Lavorare in Italia","lavoro-in-italia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":8,"image":24,"canonical":25,"robots":26,"og_type":27,"twitter_card":28,"locale":18,"created_at":29,"last_modified_at":30},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-07T11:20:00.300985+02:00","2026-04-02T11:33:42.426027+02:00",{"cba":32,"clauses":43,"details":66,"translations":67},{"id":33,"uid":34,"url":35,"name":36,"locale":11,"override_title":8,"title":37,"browser_title":38,"browser_description":39,"text":40},"accordo-integrativo-aziendale-zara---2015","8f222368-c05b-11e6-bbba-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Fitaly\u002Faccordo-integrativo-aziendale-zara---2015\u002Faccordo-integrativo-aziendale-zara---2015\u002F","ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE ZARA - 2015","ITA Zara Italia Srl - 2015","Italy - ITA Zara Italia Srl - 2015","ITA Zara Italia Srl - 2015 - Commercio al dettaglio",{"name":41,"data":42},"accordo zara.html","\n              \u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>Nuovo\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>Il giorno 23 aprile 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Zara Italia Srl, rappresentata dal dott. Gianni Di Falco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coverunion_comments\">\u003Cp>Le 00.SS. FILCAMS CGIL Nazionale, nella persona della sig.ra Sabina Bigazzi;\nFISASCAT- CISL Nazionale nella persona del sig. Marco De Murtas; UILTUCS\nNazionale nella persona del sig. Stefano Franzoni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>presente una delegazione composta dalle Rappresentanze Sindacali delle\nfiliali e delle strutture sindacali territoriali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>PREMESSO CHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Già prima del 2008, le 00.SS. e Zara Italia, hanno sviluppato un percorso\ndi relazioni sindacali nazionali, che ha portato alla sottoscrizione di due\naccordi riferiti rispettivamente alle relazioni sindacali e\nall’organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono sulla necessità di sviluppare ulteriormente, di\nampliare e in parte di modificare quanto già condiviso al fine di\nattualizzarne i contenuti, adeguandoli all’attuale contesto socioeconomico e\ndi consolidare le relazioni sindacali, in un’ottica maggiormente costruttiva\nsecondo un sistema di regole condiviso ed uniforme sul territorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella valutazione e contenuti del presente accordo, le parti hanno in\nparticolare considerato le peculiari caratteristiche di alcune tipologie di\nlavoratori presenti all’interno dell’organizzazione dell’azienda in un\nnumero statisticamente rilevante (quali, a titolo esemplificativo, lavoratori a\ntempo parziale, lavoratori genitori, lavoratori studenti), nonché - anche\ncongiuntamente a quanto precede - le contingenti ed ancora difficoltose\ncondizioni economiche e sociali nazionali, al fine di trovare soluzioni\ncondivise ed auspicabilmente contemperanti gli interessi dei lavoratori ed\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A conclusione del confronto avviato nello scorso anno, le Parti convengono\nquanto segue: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-covercountry\">\u003Ch2>RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI SINDACALI \u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Diritti di informazione e consultazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Zara Italia si impegna nei confronti delle RSA, RSU, e le 00.SS., ad\nottemperare ai diritti di informazione ed esame congiunto, in adempimento di\nquanto previsto dal CCNL, secondo le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 ) a livello nazionale le Parti si incontreranno, di norma, in una riunione\nannuale (prevedibilmente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ad aprile). In occasione di tali incontri verranno fornite le informazioni\nnecessarie, tra le quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•strategie aziendali (sviluppo, nuove aperture, processi di acquisizione\necc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•andamento economico dell’Azienda (bilancio consuntivo e previsioni per\nl’esercizio successivo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•programmi di formazione\u002Faddestramento ed aggiornamento professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della salute dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•processi di riorganizzazione e ristrutturazione, compresi\nappalti\u002Fterziarizzazioni che comportino riflessi sui livelli occupazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mercato del lavoro: tipologie contrattuali utilizzate; organici suddivisi\nper genere, livello di inquadramento, rapporto a tempo pieno ed a tempo\nparziale (nelle sue varie articolazioni); entità del ricorso al lavoro\nstraordinario e supplementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dati previsti dal D.Lgs. 198\u002F2006 (art. 46): Zara Italia, fornirà copia\ndella denuncia biennale direttamente alle 00.SS. Nazionali, le quali si\npremureranno di trasmetterla alle OO-SS territoriali e alle RSA\u002FRSU;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•considerato che la Società ha una chiusura di esercizio infrannuale,\nstabilita al 31 gennaio, per agevolare la raccolta dei dati di tutti i punti\nvendita siti nel territorio italiano, ai sensi dell’art. 24, comma 4, D.Lgs.\n276\u002F2003 Zara Italia fornirà a livello nazionale entro e non oltre il 31 marzo\nla comunicazione contenente, in via sintetica, il numero e i motivi dei\ncontratti di somministrazione di lavoro conclusi nell’anno precedente, la\ndurata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati; tali\ndati saranno fomiti anche nella loro ripartizione per negozio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tenuto conto che l' utilizzo del contratto di somministrazione di Zara\nItalia ricorre principalmente per ragioni di urgenza e necessità organizzativa\no sostitutiva, la comunicazione ai sensi dell’art. 24, comma 4, D.Lgs.\n276\u002F2003 con l’indicazione del numero e dei motivi del ricorso alla\nsomministrazione, avverrà entro il giorno di venerdì della settimana\nsuccessiva a quella di stipula dei contratti di somministrazione, mediante\ncomunicazione effettuata a livello nazionale ed unitaria alle stesse OO.SS.\nfirmatarie il presente accordo, fatto salvo ove presenti le RSA\u002FRSU di negozio\nmediante comunicazione con consegna a mano alle stesse rappresentanze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) a livello decentrato (territorio e\u002Fo negozio), le Parti si incontreranno,\nsu richiesta di una di esse, per l’esame congiunto di problemi a rilevanza\nterritoriale, anche per raggiungere intese che in un’ottica costruttiva siano\nutili a prevenire potenziali situazioni di conflittualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso di tale incontro tra l’Azienda, le Organizzazioni Sindacali e le\nRSA\\RSU, saranno esaminati i seguenti temi, fornendo su richiesta le\ninformazioni necessarie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sviluppo, nuove aperture;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•andamento economico della\u002Fe filiale\u002Fi (dati a consuntivo e previsioni per\nl’esercizio successivo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•processi di riorganizzazione e ristrutturazione che comportino riflessi\nsui livelli occupazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•organizzazione del lavoro (orario di lavoro, calendario ferie, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•regimi di orari commerciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mercato del lavoro: tipologie contrattuali utilizzate; organici suddivisi\nper genere, livello di inquadramento, rapporto a tempo pieno ed a tempo\nparziale (nelle sue varie articolazioni); entità del ricorso al lavoro\nstraordinario e supplementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della salute dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•convenzioni tra Azienda e Ente Promotore per avvio di tirocini \u002F stages\nstipulate ai sensi della vigente normativa con consegna, su richiesta, della\nrelativa documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora insorgano criticità nelle relazioni sindacali a livello di negozio\ntra RSA\u002FRSU e Responsabile di Negozio, le Parti (Responsabili Risorse Umane di\nZona e OOSS territoriali) si attiveranno tempestivamente per ricercare\nsoluzioni nello spirito del presente accordo integrativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diritti sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo quanto previsto dal CCNL in materia di assemblee sindacali, qualora\nqueste si svolgessero al di fuori dell’orario di servizio, ovvero durante il\nturno di riposo, entro i limiti di 12 ore annue, l’Azienda si impegna a\ncorrispondere la retribuzione di fatto del CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER I LAVORATORI A TEMPO PARZIALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Zara Italia necessita di una organizzazione del lavoro tale da consentire\nuna adeguata presenza di personale nelle varie fasce orarie, a seconda dei\npunti vendita e della loro collocazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• sono presenti lavoratrici e lavoratori a tempo parziale con\narticolazioni orarie diverse; le parti confermano quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Principi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)articolazione dell’orario sulla base di un massimo 4\u002F6 moduli\nsettimanali, da definire a livello territoriale nel modo, tempo,\nripetizione\u002Fciclicità e che rendano conciliabile la presenza al lavoro con\nl’organizzazione della vita privata e le esigenze commerciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)sempre secondo il principio di conciliabilità tra organizzazione della\nvita privata ed esigenze organizzative e commerciali, pianificazione di moduli\nche tengano conto di una equa distribuzione dei carichi di lavoro (es.\nalternanza sui turni di apertura - intermedio, ove necessario - chiusura)\nnell’arco della settimana e delle diverse settimane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)equità nell’usufruire del riposo nei giorni di sabato e\u002Fo domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Linee guida\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A. Nel rispetto della normativa vigente in materia di Part Time, i turni si\narticolano su un massimo di tre fasce orarie giornaliere (es. apertura -\nintermedio, ove necessario - chiusura). L’ingresso, per la fascia in\napertura, sarà quello di norma già stabilito per la necessaria apertura del\npunto vendita al pubblico, e potrà essere anticipato con previsione di due\nulteriori fasce di orario apertura, a seconda delle esigenze organizzative nei\ndiversi giorni della settimana (camion, allestimenti o altro). Gli orari di\napertura - intermedio, ove necessario - e di chiusura, verranno concordati a\nlivello territoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B. Nei negozi con apertura 7 giorni su 7, ferme restando le condizioni di\nmiglior favore e compatibilmente con motivate esigenze tecnico organizzative,\nl' organizzazione del lavoro dovrà prevedere, nel rispetto dei principi di cui\nal punto 1, 2 e 3, il maggior numero possibile di riposi coincidenti con il\nsabato e con la domenica. L’Azienda si impegna a non superare i 6 giorni di\nlavoro consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I principi e le linee guida di cui sopra, sono applicabili a tutti i\ndipendenti con contratto part time, articolato su 6 o su 5 giorni, salvo quanto\nprevisto ai principi di cui a punto “2” e “3”, applicabili anche per i\nlavoratori con contratto a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, con il presente accordo, intendono armonizzare il più possibile\ncon le esigenze commerciali dell’azienda, le esigenze di tutte le lavoratrici\ne di tutti i lavoratori (Part Time e Full Time), in modo da migliorarne la\nqualità della vita lavorativa e della vita privata. Pertanto,\nl’organizzazione del lavoro verrà attuata con accordi fra Azienda e RSA\u002FRSU\ne\u002Fo 00.SS territoriali; al medesimo livello si effettueranno periodici incontri\ndi monitoraggio\u002Fverifica su richiesta di una delle parti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>L’azienda e le 00.SS. riconoscono che nei territori di Rimini, Riccione,\nOlbia, Siracusa, il periodo dal 1 maggio al 30 settembre (stagionalità) è\ncaratterizzato da un consistente flusso turistico con conseguente aumento della\nclientela ed eventuali ampliamenti dell’orario commerciale cui è necessario\nrispondere con il ricorso alle assunzioni a tempo determinato: per questa\nragione, si conviene che - ai sensi dell’art. 10, comma 7, lett. B) - tali\nassunzioni sono escluse dal computo dei limiti previsti dal D. Lgs.\n368\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, ai suddetti livelli territoriali, si incontreranno preventivamente\nper valutare la previsione di ricorso all’istituto, anche in riferimento a\nquanto previsto in tema di Relazioni Sindacali a livello decentrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKFAM_trigger\">\u003Ch2>CONCILIAZIONE TEMPI VITA E LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Stante l’elevata presenza di occupazione giovanile ed in particolare\nfemminile, le parti concordano sulla necessità ricercare soluzioni che\npermettano di conciliare le esigenze della genitorialità con\nun’organizzazione commerciale dell'impresa consona ad affrontare un contesto\ndi mercato sempre più difficile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal senso, le parti convengono che, compatibilmente con\nl’organizzazione del negozio e se reso possibile in ragione del numero di\nlavoratrici madri e padri all' intemo dello stesso (nel senso di non\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rendere eccessivamente gravosa o complicata l’organizzazione dei turni\nall’interno del negozio per tutti i lavoratori) alle lavoratrici madri di\nbambino\u002Fa di età compresa nel primo anno di vita verrà richiesta al massimo\nuna prestazione in fascia di chiusura a settimana; alle lavoratrici madri di\nbambino\u002Fa di età compresa nel secondo anno di vita verranno richieste al\nmassimo due prestazioni in fascia di chiusura a settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora ciò non fosse possibile, per le ragioni organizzative sopra\nesposte, a livello territoriale si cercherà una soluzione condivisa tra il\nResponsabile Risorse Umane e l’OO.SS territoriale e\u002Fo RSA\u002FRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli eventuali accordi territoriali già sottoscritti, o che\nper esigenze di genitorialità potranno essere sottoscritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali regole (fermi i limiti di natura organizzativa legati al negozio)\nsaranno applicabili anche ai lavoratori padri all’ulteriore e necessaria\nricorrenza di queste comprovate condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che la madre del bambino non sia in periodo di astensione obbligatoria\ne\u002Fo facoltativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che la madre del bambino non usufruisca di periodi di sospensione dal\nlavoro ovvero riduzione dell’orario di lavoro dipese o comunque connesse alla\nsua genitorialità (aspettativa ovvero conversione - anche temporanea - del\nrapporto in part time).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che abbiano usufruito interamente e in un’unica\nsoluzione, immediatamente alla scadenza della maternità obbligatoria senza\nsoluzione di continuità, ivi compresi periodi di ferie e\u002Fo riduzione orario\nlavoro, del congedo parentale previsto dalla normativa legale e contrattuale\ncollettiva, sino agli otto anni di vita del bambino, verrà concessa ove\nrichiesta un’ulteriore aspettativa non retribuita di 12 mesi esclusivamente\nusufruibile in due tranche da 6 mesi e non altrimenti frazionabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale tipologia di aspettativa, verrà riconosciuta tra le ipotesi\nammissibili per accedere all'anticipazione del TFR, quindi oltre alle ipotesi\ndi cui all'articolo 2120, ottavo comma, del codice civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza della richiesta e godimento dell’aspettativa qui prevista, nel\ncorso della stessa, la lavoratrice madre o il lavoratore padre potrà\nrichiedere l’anticipazione del TFR maturato ed accantonato in azienda anche\nin più occasioni e soluzioni, in ogni caso nel limite complessivo e massimo\n(anche se richiesto e liquidato in più\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>soluzioni) del 70% del TFR maturato ed accantonato in azienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp> \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammestxt\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfundtxt\">\u003Ch2>CONGEDI PER FORMAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Con l'obiettivo di promuovere e favorire la formazione, fermo restando\nquanto previsto dal CCNL, si stabilisce che nell’ipotesi di richiesta di\ncongedo per formazione di durata minima di almeno quattro mesi consecutivi,\nl’anzianità aziendale richiesta sarà limitata a due anni; e la percentuale\nprevista dal CCNL, da computare sul punto vendita di assegnazione del\nrichiedente, sarà elevata al 5%, entro il limite massimo di accoglimento delle\nrichieste di non più di numero tre lavoratori. In merito a ciò, l’azienda,\nove le condizioni organizzative lo permetteranno e previa valutazione di esse,\nvaluterà positivamente anche l’eventuale richiesta proveniente da un\nulteriore lavoratore, sino dunque ad un massimo di quattro lavoratori (fermo\nquanto detto, con riguardo a tale richiesta, della necessaria ricorrenza di una\npossibilità organizzativa).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TRATTAMENTO ECONOMICO DEL LAVORO FESTIVO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Fermo restando il principio della volontarietà alla prestazione lavorativa\nnelle festività nazionali ed infrasettimanali previste dal CCNL, in via\nsperimentale, per la durata del presente accordo, al fine di favorire la\nproduttività dei punti vendita in un contesto di mercato recessivo, si\nconviene sull’opportunità di incentivare ulteriormente il lavoro nelle\npredette giornate, mettendo l’azienda nelle condizioni di realizzare una\nmigliore organizzazione commerciale del negozio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto l’azienda riconosce, ai lavoratori con un contratto di lavoro in\nessere della durata di almeno 30 giorni, che abbiano lavorato nelle predette\ngiornate e la prima domenica del periodo di saldi estivi e invernali, una\nmaggiorazione per il lavoro festivo del 35%, non cumulabile con maggiorazioni\npreviste da fonte collettiva nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del primo anno di vigenza del presente accordo, le parti si\nincontreranno per verificare l'andamento del lavoro festivo e, ove possibile,\nindividuare ulteriori forme incentivanti ad esso connesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene tra le parti che la maggiorazione del lavoro festivo e la\nmaggiorazione per il lavoro domenicale svolta anche durante il normale orario\ndi lavoro hanno una funzione di incentivo all’incremento della produttività\ndel punto vendita e pertanto daranno luogo ai benefici di cui all’art. 1,\ncomma 47 della legge 220\u002F2010 in materia di imposta sostitutiva del 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo sostituisce e supera tutti gli accordi aziendali\ndisciplinanti le materie qui regolate (ivi inclusi gli accordi del 2008 e\n2010), decorre dal 15 aprile 2015 ed avrà durata fino al 30 aprile 2018. La\nparte sindacale (unitariamente e non disgiuntamente rispetto i soggetti\nquivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>firmatari) e la parte aziendale potranno comunicare la disdetta del presente\naccordo con un termine di preavviso di 3 (tre) mesi calendariali, mediante\nraccomandata all’altra parte. Qualora non disdettato nei tempi suddetti, il\npresente accordo si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno. In caso\ndi disdetta di parte aziendale le parti si incontreranno tempestivamente al\nfine di esaminare le criticità e le possibili soluzioni. In caso di disdetta\nle 00.SS firmatarie il presente accordo si impegnano a presentare la\npiattaforma per il rinnovo del CIA entro la data di scadenza. Le parti\nattiveranno tempestivamente il confronto al fine di individuare soluzioni\ncondivise. L'accordo produrrà i suoi effetti fino al suo rinnovo. Nessuna\nmodifica, se non convenuta per iscritto con tutte le parti firmatarie, potrà\nessere apportata al presente accordo integrativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ZARA Italia S.r.L\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT Cisl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTUCS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            ",{"trainingfundtxt":44,"WORKFAM_trigger":48,"coverunion_comments":52,"covercountry":56,"trainingprogrammestxt":60,"hourspweek_select":62},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"trainingfundtxt","CONGEDI PER FORMAZIONE Con l'obiettivo d","CONGEDI PER FORMAZIONE\n\nCon l'obiettivo di promuovere e favorire la formazione, fermo restando\nquanto previsto dal CCNL, si stabilisce che nell’ipotesi di richiesta di\ncongedo per formazione di durata minima di almeno quattro mesi consecutivi,\nl’anzianità aziendale richiesta sarà limitata a due anni; e la percentuale\nprevista dal CCNL, da computare sul punto vendita di assegnazione del\nrichiedente, sarà elevata al 5%, entro il limite massimo di accoglimento delle\nrichieste di non più di numero tre lavoratori. In merito a ciò, l’azienda,\nove le condizioni organizzative lo permetteranno e previa valutazione di esse,\nvaluterà positivamente anche l’eventuale richiesta proveniente da un\nulteriore lavoratore, sino dunque ad un massimo di quattro lavoratori (fermo\nquanto detto, con riguardo a tale richiesta, della necessaria ricorrenza di una\npossibilità organizzativa).",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"WORKFAM_trigger","CONCILIAZIONE TEMPI VITA E LAVORO Stante","CONCILIAZIONE TEMPI VITA E LAVORO\n\nStante l’elevata presenza di occupazione giovanile ed in particolare\nfemminile, le parti concordano sulla necessità ricercare soluzioni che\npermettano di conciliare le esigenze della genitorialità con\nun’organizzazione commerciale dell'impresa consona ad affrontare un contesto\ndi mercato sempre più difficile.\n\nIn tal senso, le parti convengono che, compatibilmente con\nl’organizzazione del negozio e se reso possibile in ragione del numero di\nlavoratrici madri e padri all' intemo dello stesso (nel senso di non\n\nrendere eccessivamente gravosa o complicata l’organizzazione dei turni\nall’interno del negozio per tutti i lavoratori) alle lavoratrici madri di\nbambino\u002Fa di età compresa nel primo anno di vita verrà richiesta al massimo\nuna prestazione in fascia di chiusura a settimana; alle lavoratrici madri di\nbambino\u002Fa di età compresa nel secondo anno di vita verranno richieste al\nmassimo due prestazioni in fascia di chiusura a settimana.\n\nQualora ciò non fosse possibile, per le ragioni organizzative sopra\nesposte, a livello territoriale si cercherà una soluzione condivisa tra il\nResponsabile Risorse Umane e l’OO.SS territoriale e\u002Fo RSA\u002FRSU.\n\nSono fatti salvi gli eventuali accordi territoriali già sottoscritti, o che\nper esigenze di genitorialità potranno essere sottoscritti.\n\nTali regole (fermi i limiti di natura organizzativa legati al negozio)\nsaranno applicabili anche ai lavoratori padri all’ulteriore e necessaria\nricorrenza di queste comprovate condizioni:\n\n•che la madre del bambino non sia in periodo di astensione obbligatoria\ne\u002Fo facoltativa;\n\n•che la madre del bambino non usufruisca di periodi di sospensione dal\nlavoro ovvero riduzione dell’orario di lavoro dipese o comunque connesse alla\nsua genitorialità (aspettativa ovvero conversione - anche temporanea - del\nrapporto in part time).\n\nPer i lavoratori che abbiano usufruito interamente e in un’unica\nsoluzione, immediatamente alla scadenza della maternità obbligatoria senza\nsoluzione di continuità, ivi compresi periodi di ferie e\u002Fo riduzione orario\nlavoro, del congedo parentale previsto dalla normativa legale e contrattuale\ncollettiva, sino agli otto anni di vita del bambino, verrà concessa ove\nrichiesta un’ulteriore aspettativa non retribuita di 12 mesi esclusivamente\nusufruibile in due tranche da 6 mesi e non altrimenti frazionabile.\n\nTale tipologia di aspettativa, verrà riconosciuta tra le ipotesi\nammissibili per accedere all'anticipazione del TFR, quindi oltre alle ipotesi\ndi cui all'articolo 2120, ottavo comma, del codice civile.\n\nIn presenza della richiesta e godimento dell’aspettativa qui prevista, nel\ncorso della stessa, la lavoratrice madre o il lavoratore padre potrà\nrichiedere l’anticipazione del TFR maturato ed accantonato in azienda anche\nin più occasioni e soluzioni, in ogni caso nel limite complessivo e massimo\n(anche se richiesto e liquidato in più\n\nsoluzioni) del 70% del TFR maturato ed accantonato in azienda.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"coverunion_comments","Le 00.SS. FILCAMS CGIL Nazionale, nella ","Le 00.SS. FILCAMS CGIL Nazionale, nella persona della sig.ra Sabina Bigazzi;\nFISASCAT- CISL Nazionale nella persona del sig. Marco De Murtas; UILTUCS\nNazionale nella persona del sig. Stefano Franzoni;\n\npresente una delegazione composta dalle Rappresentanze Sindacali delle\nfiliali e delle strutture sindacali territoriali.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"covercountry","RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI SINDACALI ","RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI SINDACALI \n\nDiritti di informazione e consultazione\n\nZara Italia si impegna nei confronti delle RSA, RSU, e le 00.SS., ad\nottemperare ai diritti di informazione ed esame congiunto, in adempimento di\nquanto previsto dal CCNL, secondo le seguenti modalità:\n\n1 ) a livello nazionale le Parti si incontreranno, di norma, in una riunione\nannuale (prevedibilmente\n\nad aprile). In occasione di tali incontri verranno fornite le informazioni\nnecessarie, tra le quali:\n\n•strategie aziendali (sviluppo, nuove aperture, processi di acquisizione\necc.);\n\n•andamento economico dell’Azienda (bilancio consuntivo e previsioni per\nl’esercizio successivo);\n\n•programmi di formazione\u002Faddestramento ed aggiornamento professionale.\n\n•ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della salute dei\nlavoratori;\n\n•processi di riorganizzazione e ristrutturazione, compresi\nappalti\u002Fterziarizzazioni che comportino riflessi sui livelli occupazionali;\n\n•mercato del lavoro: tipologie contrattuali utilizzate; organici suddivisi\nper genere, livello di inquadramento, rapporto a tempo pieno ed a tempo\nparziale (nelle sue varie articolazioni); entità del ricorso al lavoro\nstraordinario e supplementare;\n\n•dati previsti dal D.Lgs. 198\u002F2006 (art. 46): Zara Italia, fornirà copia\ndella denuncia biennale direttamente alle 00.SS. Nazionali, le quali si\npremureranno di trasmetterla alle OO-SS territoriali e alle RSA\u002FRSU;\n\n•considerato che la Società ha una chiusura di esercizio infrannuale,\nstabilita al 31 gennaio, per agevolare la raccolta dei dati di tutti i punti\nvendita siti nel territorio italiano, ai sensi dell’art. 24, comma 4, D.Lgs.\n276\u002F2003 Zara Italia fornirà a livello nazionale entro e non oltre il 31 marzo\nla comunicazione contenente, in via sintetica, il numero e i motivi dei\ncontratti di somministrazione di lavoro conclusi nell’anno precedente, la\ndurata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati; tali\ndati saranno fomiti anche nella loro ripartizione per negozio;\n\n•tenuto conto che l' utilizzo del contratto di somministrazione di Zara\nItalia ricorre principalmente per ragioni di urgenza e necessità organizzativa\no sostitutiva, la comunicazione ai sensi dell’art. 24, comma 4, D.Lgs.\n276\u002F2003 con l’indicazione del numero e dei motivi del ricorso alla\nsomministrazione, avverrà entro il giorno di venerdì della settimana\nsuccessiva a quella di stipula dei contratti di somministrazione, mediante\ncomunicazione effettuata a livello nazionale ed unitaria alle stesse OO.SS.\nfirmatarie il presente accordo, fatto salvo ove presenti le RSA\u002FRSU di negozio\nmediante comunicazione con consegna a mano alle stesse rappresentanze;\n\n2) a livello decentrato (territorio e\u002Fo negozio), le Parti si incontreranno,\nsu richiesta di una di esse, per l’esame congiunto di problemi a rilevanza\nterritoriale, anche per raggiungere intese che in un’ottica costruttiva siano\nutili a prevenire potenziali situazioni di conflittualità.\n\nNel corso di tale incontro tra l’Azienda, le Organizzazioni Sindacali e le\nRSA\\RSU, saranno esaminati i seguenti temi, fornendo su richiesta le\ninformazioni necessarie:\n\n•sviluppo, nuove aperture;\n\n•andamento economico della\u002Fe filiale\u002Fi (dati a consuntivo e previsioni per\nl’esercizio successivo);\n\n•processi di riorganizzazione e ristrutturazione che comportino riflessi\nsui livelli occupazionali;\n\n•organizzazione del lavoro (orario di lavoro, calendario ferie, ecc.);\n\n•regimi di orari commerciali;\n\n•mercato del lavoro: tipologie contrattuali utilizzate; organici suddivisi\nper genere, livello di inquadramento, rapporto a tempo pieno ed a tempo\nparziale (nelle sue varie articolazioni); entità del ricorso al lavoro\nstraordinario e supplementare;\n\n•ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della salute dei\nlavoratori;\n\n•convenzioni tra Azienda e Ente Promotore per avvio di tirocini \u002F stages\nstipulate ai sensi della vigente normativa con consegna, su richiesta, della\nrelativa documentazione.\n\nQualora insorgano criticità nelle relazioni sindacali a livello di negozio\ntra RSA\u002FRSU e Responsabile di Negozio, le Parti (Responsabili Risorse Umane di\nZona e OOSS territoriali) si attiveranno tempestivamente per ricercare\nsoluzioni nello spirito del presente accordo integrativo.\n\nDiritti sindacali\n\nFermo quanto previsto dal CCNL in materia di assemblee sindacali, qualora\nqueste si svolgessero al di fuori dell’orario di servizio, ovvero durante il\nturno di riposo, entro i limiti di 12 ore annue, l’Azienda si impegna a\ncorrispondere la retribuzione di fatto del CCNL.",{"bindId":61,"name":46,"text":47},"trainingprogrammestxt",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"hourspweek_select","Principi 1)articolazione dell’orario sul","Principi\n\n1)articolazione dell’orario sulla base di un massimo 4\u002F6 moduli\nsettimanali, da definire a livello territoriale nel modo, tempo,\nripetizione\u002Fciclicità e che rendano conciliabile la presenza al lavoro con\nl’organizzazione della vita privata e le esigenze commerciali;\n\n2)sempre secondo il principio di conciliabilità tra organizzazione della\nvita privata ed esigenze organizzative e commerciali, pianificazione di moduli\nche tengano conto di una equa distribuzione dei carichi di lavoro (es.\nalternanza sui turni di apertura - intermedio, ove necessario - chiusura)\nnell’arco della settimana e delle diverse settimane;\n\n3)equità nell’usufruire del riposo nei giorni di sabato e\u002Fo domenica.\n\nLinee guida\n\nA. Nel rispetto della normativa vigente in materia di Part Time, i turni si\narticolano su un massimo di tre fasce orarie giornaliere (es. apertura -\nintermedio, ove necessario - chiusura). L’ingresso, per la fascia in\napertura, sarà quello di norma già stabilito per la necessaria apertura del\npunto vendita al pubblico, e potrà essere anticipato con previsione di due\nulteriori fasce di orario apertura, a seconda delle esigenze organizzative nei\ndiversi giorni della settimana (camion, allestimenti o altro). Gli orari di\napertura - intermedio, ove necessario - e di chiusura, verranno concordati a\nlivello territoriale;\n\nB. Nei negozi con apertura 7 giorni su 7, ferme restando le condizioni di\nmiglior favore e compatibilmente con motivate esigenze tecnico organizzative,\nl' organizzazione del lavoro dovrà prevedere, nel rispetto dei principi di cui\nal punto 1, 2 e 3, il maggior numero possibile di riposi coincidenti con il\nsabato e con la domenica. L’Azienda si impegna a non superare i 6 giorni di\nlavoro consecutivi.\n\nI principi e le linee guida di cui sopra, sono applicabili a tutti i\ndipendenti con contratto part time, articolato su 6 o su 5 giorni, salvo quanto\nprevisto ai principi di cui a punto “2” e “3”, applicabili anche per i\nlavoratori con contratto a tempo pieno.\n\nLe parti, con il presente accordo, intendono armonizzare il più possibile\ncon le esigenze commerciali dell’azienda, le esigenze di tutte le lavoratrici\ne di tutti i lavoratori (Part Time e Full Time), in modo da migliorarne la\nqualità della vita lavorativa e della vita privata. Pertanto,\nl’organizzazione del lavoro verrà attuata con accordi fra Azienda e RSA\u002FRSU\ne\u002Fo 00.SS territoriali; al medesimo livello si effettueranno periodici incontri\ndi monitoraggio\u002Fverifica su richiesta di una delle parti.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ITA Zara Italia Srl - 2015\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2015-04-15\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2018-04-30\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Commercio al dettaglio\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati  , Commercio al dettaglio di calzature e articoli in cuoio\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        Zara Italia Srl\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILCAMS - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, FISASCAT - Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo, Uiltucs-UIL - Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \n         \n\n        \n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[71],{"title":37,"slug":33},[73],{"type":74,"data":75},"call_to_action_body_block",{"title":76,"description":77,"variant":78,"link":79},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":76,"url":80,"description":76,"rel":81,"type":82},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[84],{"type":74,"data":85},{"title":76,"description":77,"variant":78,"link":86},{"title":76,"url":80,"description":76,"rel":81,"type":82},[]]