[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:it-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Faccordo-integrativo-aziendale-cia-stroili-oro-s-p-a":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":23,"data":31,"children":109,"content_type_view":110,"extra_breadcrumbs":111,"body":113,"body_blocks":124,"related_pages":128},2373,"contratti-collettivi-nazionali","Contratti Collettivi Nazionali",null,"","\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali","collective_agreements.collectiveagreementoverview","it_IT","2025-08-07T09:20:00.300985+00:00","2026-04-02T09:33:42.301073+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2373\u002Fedit\u002F",[16,19,22],{"title":17,"slug":18},"Italia","it-it",{"title":20,"slug":21},"Lavorare in Italia","lavoro-in-italia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":8,"image":24,"canonical":25,"robots":26,"og_type":27,"twitter_card":28,"locale":18,"created_at":29,"last_modified_at":30},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-07T11:20:00.300985+02:00","2026-04-02T11:33:42.426027+02:00",{"cba":32,"clauses":43,"details":107,"translations":108},{"id":33,"uid":34,"url":35,"name":36,"locale":11,"override_title":8,"title":37,"browser_title":38,"browser_description":39,"text":40},"accordo-integrativo-aziendale-cia-stroili-oro-s-p-a","14843a92-a8c4-11ef-9d64-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Fitaly\u002Faccordo-integrativo-aziendale-cia-stroili-oro-s-p-a\u002Faccordo-integrativo-aziendale-cia-stroili-oro-s-p-a\u002F","ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE (CIA) Stroili Oro s.p.a","ITA Stroili Oro S.p.A. -","Italy - ITA Stroili Oro S.p.A. -","ITA Stroili Oro S.p.A. - - Commercio al dettaglio",{"name":41,"data":42},"Stroili oro (8-3-2024) (1).html","\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>Stroili oro (8-3-2024) (1)\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE (CIA)\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>Tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stroili Oro s.p.a., rappresentata dalla dott.ssa Elena Vettorello (di\nseguito anche \"la Società\")\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Organizzazioni Sindacali nazionali, rappresentate da SERGIO ALIPRANDI per\nFILCAMS CGIL, da DANIELE MENICONI per FISASCAT CISL e da TINA DELL'OLIVASTRO\nper UILTUCS (di seguito anche le \"OO.SS\"), nonché le O.O.S.S. territoriali e\nle R.S.A. Congiuntamente anche \"le Parti\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>PREMESSA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società ha da tempo avviato un sistema di relazioni sindacali con la\nfinalità di ricercare in via congiunta e perseguire, pur nell'ambito\ndell'autonomia delle scelte imprenditoriali, nuove soluzioni in grado di\ngarantire il necessario livello di competitività, idoneo a favorire lo\nsviluppo dell'impresa, l'occupazione e lo sviluppo professionale e, al\ncontempo, valorizzare il contributo dei propri collaboratori e migliorarne le\ncondizioni dì lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il presente nuovo Contratto Integrativo Aziendale, le parti intendono\nperciò confermare, rinnovare e innovare il metodo di dialogo e della\npartecipazione, con l'obiettivo congiunto di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>contemperare le esigenze di efficienza aziendale con il benessere di tutti\ncoloro che vi operano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>1.SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Considerata l'articolazione aziendale estesa su tutto il territorio\nitaliano, le parti confermano l'opportunità di mantenere un sistema di\nrelazioni sindacali basato su diritti di informazione e confronto articolato su\ndue livelli, nazionale e territoriale, ciascuno dei quali dedicato a tematiche\nche possono essere di interesse nell'ambito di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le parti convengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>1.1 Informative e relazioni a livello nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di incontrarsi, a richiesta di una di esse, almeno una\nvolta all'anno e nel corso di tali incontri, sempre che non si tratti di\nobblighi già previsti dalla legge, verranno fornite informazioni\nriguardanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Strategie aziendali della Società (sviluppo, investimenti, politiche\ncommerciali); \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Andamento economico dell'Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Iniziative di terziarizzazione e appalti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Processi di riorganizzazione e ristrutturazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Mercato del lavoro e strutture dell'occupazione (tipologie contrattuali,\ntempi parziali, occupazione femminile, livelli di inquadramento, banca ore,\necc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Piani formativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono, altresì, che l'eventuale adozione per la rete di\nvendita di un non marginale e generalizzato mutamento di orario di inizio e\nfine della prestazione lavorativa giornaliera sarà oggetto di comunicazione e,\nse richiesto, di esame congiunto con le OO.SS. per valutare ipotesi di\naccordo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>1.2 Informative e relazioni a livello territoriale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti confermano l'opportunità di proseguire e sviluppare le relazioni\nsindacali e l'informativa con le RSA\u002FRSU e\u002Fo con le Organizzazioni Sindacali\nProvinciali secondo principi di efficienza, accorpamento e minimizzazione dei\nflussi informativi. Tali relazioni si svilupperanno su materie di carattere\nlocale, che non richiedono soluzioni omogenee a livello nazionale. A titolo\npuramene esemplificativo, Tinformazione e il confronto, che potranno avvenire\nsu richiesta di una delle parti, potranno riguardare i seguenti argomenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Prospettive di sviluppo, progetti di riorganizzazione e ristrutturazione\ndei punti vendita e delle unità produttive a livello locale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Regimi di orari di apertura, anche in riferimento alle norme e alle\ndiscipline regionali e locali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Organizzazione del lavoro, orari di lavoro e loro articolazione, andamento\ndel lavoro straordinario e supplementare previsto per legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>-Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>1.3 Permessi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nell'ottica di favorire la partecipazione sindacale, quale condizione di\nmiglior favore, la Società non scalerà dal monte ore dei permessi sindacali\nriconosciuti per legge e per contratto le ore utilizzate dai rappresentati\nsindacali per la partecipazione a incontri sindacali di livello nazionale,\nnell'ambito di trattative collettive ai fini del rinnovo del CIA o di eventuali\nprocedure nazionali suscettibili di ricadute sull'occupazione. Tali ore saranno\nriconosciute come permessi sindacali retribuiti aggiuntivi nel limite di 9\n(nove)ore annue\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>2.ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>2.1 Stabilizzazione dei contratti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è il contratto più diffuso e\nlargamente utilizzato nell'organizzazione della società. L'esperienza\noperativa maturata dalla Società ha permesso di individuare Yesigenza di\norientare i processi organizzativi verso una sempre più diffusa acquisizione\ndi competenze di processo da parte dei propri collaboratori. È, pertanto, in\nquest'ottica che le parti firmatarie del presente accordo, pur tenendo conto\ndelle esigenze di flessibilità, dichiarano di avere interesse alla\nstabilizzazione dei rapporti a tempo determinato o intermittente, proprio al\nfine di garantire una maggiore professionalità nell'attività di vendita. In\ntal senso, nel caso in cui fossero necessarie nuove assunzioni a tempo\nindeterminato compatibili con il ruolo richiesto dalla Società, quest'ultima\nsi impegna ad aprire selezioni interne e - previa verifica delle competenze,\ndella positività della valutazione annuale e valutazione positiva del\ncandidato al colloquio - a preferire personale già in forza con contratti di\nlavoro a tempo determinato o intermittente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che laddove si apra una ricerca per posizioni part-time\nsuperiori al 50%, la Società valuterà con carattere di priorità, le\ncandidature interne di personale addetto al punto vendita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2.2 Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fatte salve le specificità di ogni singola mansione e della specifica\norganizzazione di alcune strutture aziendali, le parti convengono di definire\nalcuni punti sulla gestione del lavoro e sulla sua programmazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le funzioni di sede di Amaro e Assago, salvo diverse e sopravvenute\nesigenze organizzative, l'orario di lavoro ordinario è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cp>-Logistica\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">**************\u003C\u002Fspan>8.00-17.00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Uffici Amaro\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">**********\u003C\u002Fspan>8.30-17.30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Uffici Assago\u003Cspan style=\"color:#ffffff\">**********\u003C\u002Fspan>9.00-18.00\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si definisce che la pausa pranzo sia ricompresa tra le 12.00 e le 14.00 e\nche abbia una durata minima di 30 minuti e massima di un'ora per tutti i\nreparti, ad esclusione delle posizioni che, a seguito di valutazione del\nresponsabile di reparto, necessitino di mia copertura continua di almeno due\npersone; in tali casi, il responsabile di reparto individuerà i lavoratori e\nquesti ultimi fruiranno della pausa tra le 12.00 e le 15.00, secondo la\nturnazione di volta in volta prevista per garantire il servizio, fatto salvo il\ndiritto alla pausa giornaliera previsto dalla normativa vigente. Gli orari di\npausa pranzo verranno rispettati dal personale anche nelle giornate in cui\noperano con modalità agile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2.3 Flessibilità \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti confermano le ipotesi di flessibilità in entrata e uscita, già\nindividuate in via sperimentale nel precedente accordo sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli uffici delle sedi di Amaro e Assago, vengono individuate le fasce di\nflessibilità in entrata ed uscita come di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Entrata: non prima delle ore 8.00 e non dopo le ore 9.30 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Uscita: non prima delle ore 17,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro si intende flessibile e può essere gestito dal\ncollaboratore, di concerto con il proprio responsabile, fatta salva la\ncontinuità nell'erogazione dei servizi alla rete, Torganizzazione ottimale di\ntale attività, il rispetto delle scadenze e degli obiettivi del team e della\nfunzione aziendale, la puntualità e la garanzia di presenza agli appuntamento\ncon il proprio gruppo di lavoro, per attività interne e\u002Fo esterne (meeting,\nfornitori, colloqui, raggiungibilità etc,), attraverso la comunicazione anche\ninformale della gestione flessibile dell'orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'organizzazione delle attività e dei presidi, saranno demandati a ciascun\nresponsabile di funzione, in accordo con la direzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la Logistica (operations), si applicano i seguenti orari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Entrata tra le ore 8.00 e le ore 8.15 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Uscita tra le ore 16.45 e le ore 17.15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'arrotondamento orario sarà a 15 minuti (ad esempio: timbratura ore 8.01\n-&gt; orario di entrata registrato 8.15 -&gt; uscita consentita alle ore 17.15\nnel caso di pausa di un'ora)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In generale, per motivi organizzativi sarà possibile ridurre parzialmente o\nmodificare la fascia di flessibilità per reparti quando questi siano legati\nalla specificità del ruolo ed alla necessità di gestire il lavoro del gruppo,\nnonché di rispondere alle esigenze della rete; il responsabile di riferimento\ndarà adeguata comunicazione preventiva alle RSA ed ai membri del gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per garantire la migliore organizzazione interna, una corretta gestione\ndell'operatività e la copertura del servizio alla rete dei negozi, ciascun\ncollaboratore si impegnerà a definire e comunicare al responsabile di reparto\ned all'ufficio del personale l'orario indicativo di ingresso e di uscita ed\neventuali successive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali forme di flessibilità individuale diverse da quanto previsto dal\npresente accordo potranno essere concordate con il responsabile di funzione,\ntenuto conto del contemperamento tra le necessità organizzative e le esigenze\ndel lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il reparto logistica sarà cura del responsabile definire e comunicare\nall'ufficio HR - administration la durata abituale della pausa pranzo per i\ndipendenti operanti nella propria funzione, al fine di gestire la corretta\nimputazione delle ore e la rendicontazione delle ore di lavoro straordinario,\nove prevista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la rete di vendita, per quanti sono programmati in turno airinizio della\ngiornata lavorativa, Finizio del turno di lavoro ordinario assegnato è\nnormalmente individuato un quarto d'ora prima dell'orario di apertura del\nnegozio al pubblico al fine di attendere alle necessarie operazioni preventive\nall'apertura. Allo stesso modo, la fine del turno di quanti sono programmati\nalla fine della giornata lavorativa è normalmente individuato un quarto d'ora\ndopo la chiusura del negozio al pubblico onde consentire le necessarie\noperazioni di chiusura e messa in sicurezza dei prodotti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>orario apertura negozio al pubblico: 10.00 - 20.00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Turno da 4 ore giornaliere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se orario inizio turno: 9.45-13.45 (4 ore ordinarie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se orario fine turno: 16.15-20.15 (4 ore ordinarie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2.4 Banca ore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nei precedenti accordi sindacali era stata prevista l'adozione della \"Banca\nore\" come strumento di flessibilità per il personale addetto alle vendite e\nper il comparto \"logistica\". A seguito di confronto sindacale, vengono recepite\nle istanze presentate dalle OO.SS. in merito all'istituto e, in via\nsperimentale, le parti concordano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di riportare a 40 ore il limite annuo di ore accreditate sul conto della\nBanca ore di ogni singolo addetto della rete di vendita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)di rinnovare la banca ore per il comparto \"logistica\" alle medesime\ncondizione previste nell'accordo del 30.7.2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Così:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la rete di vendita si prevede che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Le ore di lavoro straordinario prestate oltre il normale orario di lavoro\ndi cui all'art. 148 CCNL e le ore di lavoro supplementare svolto dal personale\na tempo parziale di cui all'art. 94 CCNL verranno accreditate, con cadenza\nmensile, sul conto della Banca ore di ogni singolo lavoratore e nel limite di\n40 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni previste dal CCNL e riguardanti le ore prestate in\nprolungamento orario (straordinario o supplementare) saranno normalmente\nerogate secondo le percentuali e le modalità rispettive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-L'accredito sul conto individuale sarà evidenziato in un'apposita finestra\nnel cedolino paga mensile \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale avrà luogo\nsecondo due modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Per metà, su richiesta esplicita del lavoratore presentata all7 azienda\ncon un preavviso di almeno 10 giorni e su approvazione dell7 azienda salvo\neccezionali e comprovati motivi di servizio attraverso le modalità\ncomunicative che verranno individuate e indicate dall7azienda (es.email, tool\ngiustificativi,ecc) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Per l'ulteriore metà, a seguito di programmazione aziendale, comunicata\nagli interessati con un preavviso di almeno 10 giorni attraverso le modalità\ncomunicative che verranno individuate e indicate dall'azienda (es.email, tool\ngiustificativi,ecc)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore accreditate sono fruite normalmente entro il 30 giugno dell7 anno\nsuccessivo. Trascorso tale termine, qualora il lavoratore non abbia goduto di\ntutte le ore accreditate, quelle residue verranno liquidate con la retribuzione\ndel mese di giugno. In caso di cessazione del rapporto, le ore accreditate non\nancora utilizzate saranno liquidate con la retribuzione in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Si precisa che il lavoro festivo (compreso il lavoro festivo straordinario\no supplementare) è escluso dal regime della banca ore (questo è valido anche\nper la Logistica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la logistica si prevede che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel solo caso in cui la somma dei residui rol e dei permessi ex festività\nsia inferiore a 20 ore al 30\u002F11 di ciascun anno e il residuo ferie alla stessa\ndata non sia superiore a 45 ore, da riproporzionare per i lavoratori part time\nin base alla percentuale del part time medio annuo, il dipendente potrà\nrichiedere l'attivazione della banca ore per un massimo di 40 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-La richiesta, nonché eventuali variazioni della scelta iniziale, dovranno\npervenire secondo le modalità che verranno comunicate dalla società, entro il\nmese di dicembre di ciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Tale istituto per la logistica si applica ai soli lavoratori a tempo\nindeterminato con anzianità di almeno 1 anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-L'accantonamento delle ore avverrà di norma su base annua dal 01 gennaio\nal 31 dicembre; al raggiungimento di 40 ore di lavoro accantonate in Banca ore,\nle ore lavorate oltre il proprio orario verranno trattate come straordinario o\nsupplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-La fruizione viene programmata dal mese di inizio accantonamento fino al 30\ndell7anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-In caso di mancato utilizzo, le ore accantonate saranno liquidate nel\ncedolino di di ciascun anno, pagato a luglio .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Le ore accantonate saranno visibili in un'apposita finestra nel cedolino\npaga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella generalità dei casi: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Le maggiorazioni applicate sono quelle previste dal CCNL per il lavoro\nstraordinario e\u002Fo supplementare che verranno in ogni caso riconosciute nel mese\ndi maturazione delle ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-La quota oraria minima di lavoro eccedente (straordinario \u002F supplementare \u002F\nbanca ore) eventualmente riconosciuta è pari a 30 minuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Le ore eccedenti il normale orario di lavoro dovranno, in ogni caso, essere\nsoggette ad autorizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2.4 Lavoro agile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A seguito della sperimentazione avviata durante L emergenza sanitaria da\nCovid-19, la società ha adottato regole di avvio, gestione ed organizzazione\ndel lavoro agile che sono state, su richiesta delle OO.SS., normate e inserite\nnell'accordo sindacale del 30.7.2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società intende dare continuità all'utilizzo di questa modalità di\nsvolgimento della prestazione lavorativa, sulla base delle seguenti linee\nguida:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Il lavoro agile si rivolge a tutti i lavoratori delle sede, con contratto\ndi lavoro a tempo indeterminato e determinato, sia full time che part-time,\nassunti da almeno due mesi, la cui attività possa essere svolta a distanza\nmediante Lutilizzo abituale dei mezzi telematici, senza pregiudizio per la\nproduttività, per i risultati attesi o per il lavoro dei colleghi; è,\naltresì, rivolto agli apprendisti, sempre che la modalità di lavoro consenta\nlo svolgimento delle attività formative previste e, comunque, nella misura in\ncui, secondo la valutazione del responsabile, siano sufficientemente autonomi\nnello svolgimento della loro attività. Sono esclusi il comparto logistica e\ntutte le funzioni per le quali venga rilevata la necessità o opportunità\ndella prestazione in presenza per decisione unilaterale del manager.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-L'accesso al lavoro agile avverrà previa proposta o accettazione libera di\nStroili Oro e sottoscrizione di un accordo individuale, con il quale potrà\nessere autorizzata la prestazione da remoto per un massimo di due giorni a\nsettimana, programmati di volta in volta con il responsabile di reparto tenendo\nconto delle esigenze organizzative. Il mancato rispetto delle regole presenti\nnell'accordo individuale comporta la non prosecuzione della modalità di lavoro\nagile con il dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-La prestazione di lavoro in modalità agile non muta gli obblighi, i doveri\ne i diritti posti in capo al dipendente e al datore di lavoro. Non determina\nné variazione di mansioni, né della sede né dell'orario individuale di\nlavoro e della relativa collocazione temporale, ivi comprese le caratteristiche\ndi flessibilità eventualmente in essere e i tempi di riposo e pausa pranzo.\nNeirottica dell' accountability non sono previste prestazioni di lavoro\nsupplementare o straordinario, salvo puntuale richiesta e autorizzazione del\ndiretto superiore gerarchico. È, in ogni caso, garantito il diritto alla\ndisconnessione così come sono garantiti tutti i diritti sindacali spettanti ai\ndipendenti, al pari di quando svolgono la loro attività nelle sedi aziendali,\ncomprese le assemblee o i permessi previsti per gli incarichi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-La Società metterà a disposizione del dipendente la strumentazione\ninformatica necessaria a rendere la prestazione (personal computer e mouse) e,\ntrattandosi di una modalità di lavoro su richiesta e nell'interesse del\ndipendente, non sosterrà alcun costo ulteriore in relazione allo svolgimento\ndella prestazione lavorativa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo spese\nper elettricità, riscaldamento, collegamento internet) né verrà riconosciuta\nalcuna relativa indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRAINING_trigger\">\u003Cp>-La Società darà piena attuazione agli obblighi derivanti dalla vigente\nnormativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal fine, le\nattrezzature e gli strumenti messi a disposizione dei dipendenti saranno\ncertificati e conformi alle direttive comunitarie di prodotto e verrà\ngarantita agli addetti adeguata formazione in materia. Resta inteso che il\nlavoratore dovrà comunque cooperare col datore di lavoro per attuare le misure\ndi prevenzione da quest'ultimo predisposte per fronteggiare i rischi connessi\nallo svolgimento della prestazione di lavoro, garantendo che il luogo in cui\nrende la prestazione agile sia compatibile con il piano di valutazione dei\nrischi consegnatogli e rendendo tempestivamente note eventuali situazioni di\nanomalia o di anormalità che dovessero essere riscontrate in occasione dello\nsvolgimento della propria prestazione. Variazioni non marginali e significative\ndelle presenti linee guida, saranno oggetto di comunicazione e, se richiesto,\ndi esame congiunto con le OO.SS. per valutare ipotesi di accordo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>2.5 Chiusure aziendali, programmazione ferie e permessi, lavoro domenicale\ne festivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tenuto conto dell'esigenza del personale della Società di poter\nadeguatamente programmare i propri tempi di lavoro e di riposo, nonché\ndell'esigenza aziendale di organizzare in maniera ottimale i propri uffici e la\npropria rete vendita per rispondere alle esigenze di apertura e ai diversi\nflussi di clientela nel corso della settimana e dell'armo, le parti convengono\ndi individuare regole di pianificazione che la Società si impegna ad\nimplementare e rispettare. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiusure aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne le sedi, entro il mese di marzo di ciascun anno, la\ndirezione aziendale si impegna a comunicare le eventuali chiusure collettive\nprogrammabili (ponti, mezze giornate, etc.), tenendo opportunatamente conto\ndelle esigenze di business\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Programmazione ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per una programmazione su base annua, la richiesta di ferie da parte di\ndipendenti sia di sede che della rete vendita dovrà pervenire allrazienda in\ndue periodi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Entro gennaio per il periodo da marzo a settembre \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Entro agosto per il periodo da ottobre a febbraio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I responsabili di funzione si impegnano a convalidare la richiesta ferie\nprogrammata entro il 15 febbraio per il periodo marzo-settembre ed entro il 15\nsettembre per il periodo ottobre-febbraio Le ferie dovranno essere programmate\ne smaltite entro Fanno di maturazione al fine di dare concreta rispondenza\nall'esigenza di recupero delle energie psicofisiche che intendono tutelare.\nResta, perciò, inteso che, in assenza o parziale programmazione concertata\ndelle ferie, la Società si riserva la facoltà di programmare il periodo di\nferie come previsto da CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi individuali retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che i permessi individuali retribuiti e maturati dai\nlavoratori nel corso dell'anno (ROL, ex festività) potranno essere fruiti\nentro il 30 giugno dell'anno successivo. I permessi non fruiti entro tale data,\nsaranno liquidati con la retribuzione di giugno, pagata a luglio di ciascun\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riposo settimanale e lavoro domenicale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È desiderio condiviso della Società e delle OO.SS. che l'organizzazione\ndel lavoro domenicale sia realizzata per andare incontro sia alle esigenze dei\nclienti che a quelle dei collaboratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti perciò concordano che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la programmazione dei turni verrà condivisa con gli addetti del singolo\npunto vendita almeno con due settimane di anticipo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i dipendenti addetti a punti vendita non lavoreraiuto di norma più di 3\ndomeniche consecutive, ad eccezione di particolari ragioni di servizio,\nsoprattutto determinate dai periodo di maggiore attività, i quali potrebbero\nimporre una diversa programmazione dei riposi. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*Per i dipendenti addetti a punti vendita con orario di lavoro a tempo\npieno, il lavoro domenicale non potrà, in ogni caso, essere superiore a 25\ndomeniche all'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Festività del Santo Patrono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di uniformare la fruizione della decorrenza del Santo Patrono, tutto\nil personale usufruirà della giornata festiva il giorno 4 ottobre, San\nFrancesco d'Assisi Patrono d'Italia, indipendentemente dalla sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>3.WELFARE AZIENDALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_trigger\">\u003Ch3>3.1 Buoni Pasto\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>E' desiderio condiviso della società e delle O.O.S.S. riconoscere ai propri\ndipendenti un buono pasto in ragione di ciascuna giornata di effettivo\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito del confronto sindacale, considerata la tipologia di\norganizzazione del lavoro del nostro settore e la volontà di supportare i\nlavoratori anche nei tempi di pausa e per la consumazione del pasto, le parti\nconcordano che il buono pasto è rivolto alla totalità dei dipendenti a\nprescindere dalla tipologia contrattuale (pertanto sono compresi a titolo\nesemplificativo tempi indeterminati, determinati, intermittenti, apprendisti,\nstagisti) secondo le seguenti regole:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cp>1.È riconosciuto un buono pasto giornaliero del valore di 2,50 euro per una\nprestazione lavorativa effettiva compresa tra un minimo di 4 ore e un massimo\ndi 5:59 ore al giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.È riconosciuto un buono pasto giornaliero del valore di 5 euro per una\nprestazione lavorativa effettiva pari o superiore alle 6 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Non è riconosciuto alcun buono pasto giornaliero qualora la prestazione\nlavorativa effettiva sia inferiore alle 4 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Non è riconosciuto alcun buono pasto qualora l'azienda provveda in altro\nmodo al pagamento dello pasto (es.trasferta con rimborso in nota spesa, pasto\ndirettamente pagato dell'azienda)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Ai fini della maturazione del diritto al buono pasto e per la\ndeterminazione del valore dello stesso saranno conteggiate anche le ore di\nlavoro straordinario o supplementare oltre a quelle ordinarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Per la determinazione di quanto sopra, si fa riferimento alle ore\neffettivamente prestate per cui se il dipendente usufruisse di ferie, permessi,\nrol o qualsivoglia causale di assenza questo determinerà un proporzionamento\ndel buono pasto secondo i criteri di cui ai punti 1 e 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario di lavoro ordinario: 8 ore \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assenza: 4 ore di ROL \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prestazione effettiva:4 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Buono Pasto:2,5 euro\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>3.2 Tutela della malattia in caso di terapie salvavita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ad integrazione di quanto previsto airart. 193 del CCNL, per il dipendente\nassente a causa di patologia grave e continuativa che comporti terapie\nsalvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario\nNazionale, rintero periodo di aspettativa di cui all'art. 192, primo comma, del\nCCNL, eventualmente richiesto dal lavoratore, sarà integralmente indennizzato\nnella misura prevista al n. 3 lett. B. dell7art. 187 CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>3.3 Banca ore solidale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nell'ottica condivisa di concepire l'impresa anche come comunità solidale\ndi persone, le parti intendono valorizzare e promuovere l'istituto della \"Banca\nOre Solidale'' e, all'uopo, in via sperimentale, condividono le seguenti linee\nguida quale strumento di indirizzo per l'adozione in azienda di tale\nistituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Banca ore solidale consente a qualsiasi lavoratore di cedere, su base\nvolontaria, a titolo gratuito e anonimo, del \"tempo retribuito77, ossia propri\npermessi retribuiti ROL o ex festività o ferie (salvaguardando comunque il\ngodimento minimo garantito di 4 settimane all7 anno per dipendente), a colleghi\nche si trovino nelle condizioni di dover affrontare in famiglia dei bisogni di\ncarattere socio sanitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Banca ore solidale può essere attivata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per l'assistenza ai figli minori che, per particolari condizioni di salute,\nhanno bisogno di cure costanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per comprovate situazioni di grave necessità che riguardino stabili\nconviventi quali il coniuge, il compagno o i figli non più minori purché la\nstabile convivenza con il lavoratore risulti da certificazione anagrafica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che si trovano nelle condizioni di necessità di cui sopra,\npotranno avanzare mia volta all7 armo la richiesta di accesso ed utilizzo della\nBanca ore solidale per un massimo di 15 giorni per ciascuna istanza,\nreiterabile una volta e per ulteriori 15 giorni qualora la motivazione di\nnecessità permanga, previa presentazione della certificazione comprovante lo\nstato di necessità rilasciata da struttura sanitaria pubblica. In caso di più\nrichieste, le domande verranno accolte sulla base dell7ordine cronologico di\nricezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente, la Società procederà tempestivamente ad informare tutti i\nlavoratori dell'esigenza manifestata dal lavoratore, in forma rigorosamente\nanonima, invitando i propri dipendenti ad indicare, su base volontaria e\nmediante modulo che verrà predisposto, la loro adesione alla richiesta, con\nindicazione della quantità di ore che mtendono cedere. Si richiede ai\nlavoratori altrettanta tempestività nel comunicare l7adesione e, comunque, non\noltre 20 giorni dalla comunicazione aziendale. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base delle disponibilità ricevute, si procederà alla totalizzazione\ne valorizzazione lorda delle ore equivalenti cedute: la massa monetaria così\ndeterminata sarà divisa per la retribuzione oraria del dipendente fruitore\ndelle ore solidali, al fine di identificare il numero di ore di permesso cui\negli avrà diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione della \"Banca ore solidali\" resta comunque vincolata al\npreventivo complessivo utilizzo da parte del richiedente di tutte le proprie\nferie, recuperi e permessi retribuiti, banca ore previsti dalle normative\nvigenti. Le ore non fruite dal richiedente enfio due mesi dalla data di\nconcessione, rientreranno nella disponibilità della Banca ore solidale e\npotranno essere concesse ad altri dipendenti richiedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni attivazione della banca ore solidale, la Società contribuirà con\nun numero pari alle ore donate dai dipendenti della compagine aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKFAM_trigger\">\u003Ch3>3.4 Tutela della maternità e della genitorialità\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-paidmaternityleavetxt\">\u003Cp>Al fine di agevolare le lavoratrici madri e i lavoratori padri che,\nterminato il periodo di congedo parentale complessivamente spettante, per\nmotivi personali si trovino in difficoltà a riprendere il lavoro, viene\nprevista la facoltà di un periodo di aspettativa non retribuita di 12 mesi.\nTale aspettativa potrà essere frazionata in non più di due periodi (ognuno\ndei quali comunque non inferiore a tre mesi), da fruire entro il compimento dei\n2 anni di età del bambino, salvo per i casi di adozione per i quali non si\napplica il limite di età.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>3.5. Malattia del bambino\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ferme restando le tutele previste per legge e in aggiunta alle stesse, in\ncaso di malattia del figlio di età compresa tra i 9 e i 12 anni, la Società\nriconosce 5 giorni annui di permesso non retribuito né contribuito. La\nfruizione è subordinata allo smaltimento in via prioritaria dei permessi\nretribuiti maturati in corso d'anno previsti dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di richiesta, il lavoratore è tenuto a preavvertire la Società\ndell'evento che dà titolo al permesso e a documentare la malattia del figlio\nmediante relativa certificazione medica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>3.6 Anticipazione del T.f.r.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In considerazione del fatto che l'ultimo comma dell'art. 2020 c.c. prevede\nla possibilità di stabilire, attraverso contratti collettivi, condizioni di\nmiglior favore per l’anticipazione del trattamento di rapporto, le parti\nconcordano le seguenti intese di favore sia relative ai parametri quantitativi\nstabiliti dalla legge sia alle causali giustificatrici la richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti e misura dell'anticipazione \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Hanno titolo a chiedere l'anticipazione i dipendenti che abbiano maturato\nalmeno 3 anni di anzianità di servizio alla data di presentazione della\ndomanda (in luogo di 8 anni previsti per legge). Tale requisito non sussiste\nper la lavoratrice vittima di violenza di genere che acceda a programmi di\nprotezione, come di seguito convenuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Le richieste possono essere soddisfate annualmente entro il limite del 20%\ndegli aventi diritto di cui al comma precedente (in luogo del 10% previsto\ndalla legge) e, comunque, nel limite dell'8% del numero totale dei dipendenti\nin servizio presso la Società computati alla data del primo gennaio di ogni\nanno (in luogo del 4% previsto dalla legge). La parte di aliquota (arrotondata\nall'unità superiore) degli aventi diritto eventualmente non esaurita in un\nanno non è trasferibile a quello successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003Cp>-La misura massima dell'anticipazione è stabilita in ragione del 90% (in\nderoga del 70% previsto dalla vigente normativa) del Lattamento di fine\nrapporto maturato al mese precedente la domanda, al netto di qualsivoglia\nquota-parte già impegnata nei fondi di previdenza integrativa chiusi o aperti\no a garanzia di esposizioni debitorie del lavoratore interessato (ad es. atto\nemesso dall'autorità giudiziaria, cessione del quinto). L'ammontare\ndell'anticipazione viene detratto a tutti gli effetti dal trattamento di fine\nrapporto, compreso quello spettante ex art. 2122 c.c., e non potrà comunque\nessere superiore all'importo risultante dalla documentazione prodotta a corredo\ndella domanda. Essa può essere richiesta massimo due volte nel corso del\nrapporto di lavoro allorquando siano trascorsi almeno cinque anni dalla prima\nrichiesta.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Causali giustificatrici la richiesta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta alla casistica espressamente prevista alTart. 2120 c.c., il\ndipendente potrà chiedere la anticipazione del proprio Tfr maturato in base\nalle seguenti fattispecie (spese da documentare):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-spese per ristrutturazione dell'immobile adibito (o da adibire) a residenza\npropria o dei propri figli, anche in deroga alle casistiche contemplate\nnell'art. 2 dell'accordo di settore 29\u002F9\u002F1983;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-spese sostenute per cure mediche ed odontoiatriche per il dipendente e\u002Fo i\ncomponenti il proprio nucleo familiare per importi superiori a €. 500,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>-spese funerarie sostenute per decesso di propri familiari, entro il secondo\ngrado di parentela, non inferiori a € 1.000,00;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-spese legate all'affidamento ed adozione di bambini comprese spese di\nviaggio e alloggio collegate; \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-spese di studio (a titolo esemplificativo: corsi di laurea presso\nuniversità fuori sede, master, corsi di specializzazione post diploma e post\nlaurea);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riscatto o ricongiunzione di pregressi periodi non coperti da contribuzione\nprevidenziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-spese legali per cause di separazione e\u002Fo divorzio \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-spese matrimoniali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-spese per l'acquisto per sé e\u002Fo per i componenti del proprio nucleo\nfamiliare di mezzo trasporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-spese per la riparazione per sè e\u002Fo per i componenti del proprio nucleo\nfamiliare di mezzo di trasporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-spese per manutenzione straordinaria deirimmobile adibito a residenza\npropria; \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-spese per manutenzione ordinaria dellimmobile adibito a residenza propria\nper importi superiori a € 2000 euro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-GENEQ_trigger\">\u003Ch3>3.7 Tutela della dignità personale e misure di favore in caso di violenza\ndi genere, stalking e maltrattamenti familiari\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpay\">\u003Cp>L’Azienda ritiene inaccettabile e contrario ai propri principi etici\nqualunque atto o comportamento che possa configurarsi come molestia o violenza\nnel luogo di lavoro e si impegna ad attuare tutte le iniziative atte a\nprevenire e scoraggiare atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità dei\nlavoratori e delle lavoratrici, contrastando fermamente qualsivoglia\ndiscriminazione di genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, o\nlegata a condizioni personali e sociali. A tal fine, le parti convengono che\nquando si verifichino episodi che possano rientrare nella sopra descritta\ncategoria, il lavoratore o la lavoratrice potranno denunciare tali episodi\nmediante una linea dedicata che verrà individuata dall'azienda. Con la\nnecessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di\nciascuno, i casi segnalati verranno esaminati e gestiti dalla Direzione HR\nsenza indebito ritardo, garantendo correttezza e imparzialità di giudizio,\nnonché attenzione al fine di evitare il rischio della formulazione di accuse\nstrumentali e false che, qualora accertate, potranno essere sanzionate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>Laddove venga accertato che si siano verificate delle molestie o violenze a\ndanno di lavoratori o lavoratrici, la Società si impegna ad adottare misure\nadeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere, incluse\nle azioni disciplinari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In ogni caso, la Società - anche in ragione del fatto che la propria forza\nlavoro è prevalentemente femminile, ritiene utile che le proprie addette che\ndovessero subire comportamenti violenti o molesti all'esterno\ndell'organizzazione e nella vita privata possano godere di maggiori tutele di\nquelle già previste dalla legge. A tal fine, come forma di sostegno, fermo\nquanto già previsto dall\"art. 24 del D.l.gs n. 80\u002F2018 (Congedo per le donne\nvittime di violenza di genere), le parti concordano di introdurre le seguenti\ncondizioni di miglior favore per le vittime di violenza di genere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqofficer\">\u003Cp>-La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere, debitamente certificati dai servizi sodali del comune di residenza o\ndai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all\"art. 5bis del D.lgs\n93\u002F2013 e ss.mm., ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al\nsuddetto percorso di protezione per un periodo massimo di un mese, in aggiunta\nal periodo già previsto dalla legge e con le stesse modalità. La dipendente,\nsalvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a comunicare all\"azienda\n1\"intenzione di fruire di tale congedo con un preavviso non inferiore a sette\ngiorni, con Findicazione dell\"inizio e della fine del periodo di congedo e a\nprodurre la certificazione di cui sopra. Durante il detto periodo di congedo,\nla dipendente avrà diritto a percepire l'intera retribuzione di fatto\ncorrispondente alFultima retribuzione percepita a carico dell'azienda. Tale\nperiodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti,\nnonché ai fini della maturazione delle ferie, delle mensilità aggiuntive e\ndel trattamento di fine rapporto, esclusi eventuali trattamenti correlati alla\npresenza in servizio. Si prevede inoltre l'accoglimento di un ulteriore periodo\ndi aspettativa non retribuita come sostegno successivo pari a 6 mesi. La\nlavoratrice vittima di violenza di genere che acceda a programmi di protezione\npotrà avanzare richieste di anticipazione del trattamento di fine rapporto\nmaturato, nella misura massima del 90%, anche in deroga all'anzianità di\nservizio convenuta al precedente punto 3.6.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-La società si impegna a favorire la dipendente qualora sia richiesta la\ntrasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e ciò\nsia compatibile con le possibilità offerte dall'organizzazione aziendale. Il\nrapporto di lavoro a tempo parziale così riconosciuto potrà essere nuovamente\ntrasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo\npieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-La società si impegna, inoltre, a valutare con sollecitudine un'eventuale\nrichiesta di trasferimento che dovesse pervenire dalla lavoratrice, laddove\ntale modalità sia coerente con il percorso di protezione e sia accoglibile\nsecondo le possibilità offerte dall'organizzazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società conviene di riconoscere analogo congedo (nel limite di un mese)\ne trattamento di favore anche per i lavoratori che, a prescindere dal sesso,\nsiano oggetto di atti persecutori (c.d. stalking) o maltrattamenti familiari.\nIn tali casi, nella richiesta dovrà essere documentata la sussistenza del\nmotivo del congedo, mediante presentazione di copia della querela ovvero\ncertificazione dell7avvio del procedimento penale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, la Società si propone di favorire\u002Forganizzare attività di\nsensibilizzazione e formazione che coinvolgano tutta la popolazione aziendale e\norientare i dipendenti verso i centri anti violenza e le risorse del\nterritorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>3.8 Assistenza psicologica in caso di eventi traumatizzanti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di attenuare i rischi psicosociali connessi all'ambiente lavorativo,\nin caso di eventi traumatizzanti che possono verificarsi sul luogo di lavoro\n(es. rapine, aggressioni, atti violenti nel punto vendita o nel centro\ncommerciale ove è ubicato), la Società si attiverà per un tempestivo\nintervento di supporto psicologico e primo ascolto per i collaboratori che ne\nsiano stati testimoni o vittime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>4. ULTERIORI DISPOSIZIONI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>4.1 Consegna dei prospetti paga e modelli CU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In considerazione del fatto che tutti i lavoratori dipendenti sono\nautorizzati ad accedere alla propria area riservata del gestionale Zucchetti,\nsia dalla postazione in negozio\u002F ufficio che da casa, si conviene che i\nprospetti paga mensili ed i modelli CU saranno consegnati al personale\ndipendente attraverso la piattaforma Zucchetti che consente la visualizzazione\na video e la stampa laser in locale, garantendo l'inalterabilità e la\nriservatezza dei dati. Si precisa che i documenti resteranno a disposizione su\npiattaforma ove il dipendente può accedere anche dopo la cessazione del\nrapporto. In questo ultimo caso il mancato accesso nel proprio account per\noltre 6 mesi comporta la disattivazione dell'utenza che può essere in ogni\ncaso riattivata su richiesta del dipendente cessato all'ufficio personale .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale procedura esonera la società dall'effettuare la consegna dei prospetti\npaga e i modelli CU tramite altri servizi. Durante le assenze per maternità,\ninfortuni, malattia, cessazione del rapporto o di impossibilità di utilizzo da\ncasa del sistema informatico, l'Azienda, su richiesta del collaboratore,\nprovvederà a spedire a casa la documentazione, previa conferma dell'indirizzo\ndi destinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4.2 Trasferte e Missioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Si applica la procedura \"Trasferte e missioni\" in vigore presso la Società,\ndisponibile al personale dell'azienda presso il portale aziendale Zucchetti o\naltro supporto informatico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4.3 Apertura e chiusura blindati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Visto l'ordine di servizio LOG\u002F1 del 27 luglio 2019 sulla gestione dei\nblindati e in considerazione della necessità di assicurare il servizio\ngiornaliero di apertura e chiusura dei blindati del settore Logistica (Caveau\nal piano terra e \"Gabbia\" al primo piano) ritenuta questa attività come\ncomplementare all'attività di magazzino, si rispetterà la rotazione su turni,\nprovvedendo in prima battuta alla raccolta delle disponibilità su base\nvolontaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le modalità operative dovessero essere diverse, per il futuro\nl'azienda provvederà a adeguare le procedure e ne darà tempestiva\ncomunicazione a tutti gli interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte del servizio svolto l'azienda conferma i seguenti trattamenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai collaboratori che a turnazione, sono incaricati di apertura e chiusura\nblindati sono riconosciute:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Le ore di straordinario qualora risultante, senza necessità di ulteriore\nautorizzazione \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Un'indennità forfettaria pari a 150€ (centocinquanta) al lordo delle\nritenute di legge, per ciascun mese e per la durata dell'intero incarico; detta\ncifra non incide sugli istituti contrattuali diretti e differiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>5. CLAUSOLE FINALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>5.1 Applicabilità e decorrenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'Accordo qui definito sostituisce ed assorbe ogni precedente intesa, salvo\nquanto previsto in materia di telecamere per la quale continuerà a farsi\nriferimento al protocollo d'intesa del 23.7.2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contia tto avrà durata di 3 anni e si intenderà rinnovato di anno in\nanno, ferma restando la facoltà di ciascuna parte di darne anticipatamente\ndisdetta con preavviso di 3 mesi, a mezzo raccomandata a.r. o altra forma\nequipollente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di future norme di legge o di CCNL che prevedano diritti\u002Fconcessioni\ndella stessa specie di quelli contenuti nel presente contratto, le nuove\ndisposizioni assorbiranno sino a concorrenza quanto previsto dal presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano reciprocamente ad incontrarsi qualora dovessero\nsorgere controversie o divergenze in relazione agli istituti del presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"TRAINING_trigger":44,"trainingprogrammes":48,"SOCSEC_trigger":50,"healthandsafetypolicy":54,"healthandsafetytraining":58,"funeralpay":60,"WORKFAM_trigger":64,"paidmaternityleavetxt":68,"GENEQ_trigger":72,"eqpay":76,"discrimination":80,"eqofficer":82,"violence":86,"hourspday":90,"TRADEUNLEAV_trigger":94,"WAGES_trigger":98,"mealvouchers":101,"MEALALL_trigger":103},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"TRAINING_trigger","-La Società darà piena attuazione agli o","-La Società darà piena attuazione agli obblighi derivanti dalla vigente\nnormativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal fine, le\nattrezzature e gli strumenti messi a disposizione dei dipendenti saranno\ncertificati e conformi alle direttive comunitarie di prodotto e verrà\ngarantita agli addetti adeguata formazione in materia. Resta inteso che il\nlavoratore dovrà comunque cooperare col datore di lavoro per attuare le misure\ndi prevenzione da quest'ultimo predisposte per fronteggiare i rischi connessi\nallo svolgimento della prestazione di lavoro, garantendo che il luogo in cui\nrende la prestazione agile sia compatibile con il piano di valutazione dei\nrischi consegnatogli e rendendo tempestivamente note eventuali situazioni di\nanomalia o di anormalità che dovessero essere riscontrate in occasione dello\nsvolgimento della propria prestazione. Variazioni non marginali e significative\ndelle presenti linee guida, saranno oggetto di comunicazione e, se richiesto,\ndi esame congiunto con le OO.SS. per valutare ipotesi di accordo.",{"bindId":49,"name":46,"text":47},"trainingprogrammes",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"SOCSEC_trigger","-La misura massima dell'anticipazione è ","-La misura massima dell'anticipazione è stabilita in ragione del 90% (in\nderoga del 70% previsto dalla vigente normativa) del Lattamento di fine\nrapporto maturato al mese precedente la domanda, al netto di qualsivoglia\nquota-parte già impegnata nei fondi di previdenza integrativa chiusi o aperti\no a garanzia di esposizioni debitorie del lavoratore interessato (ad es. atto\nemesso dall'autorità giudiziaria, cessione del quinto). L'ammontare\ndell'anticipazione viene detratto a tutti gli effetti dal trattamento di fine\nrapporto, compreso quello spettante ex art. 2122 c.c., e non potrà comunque\nessere superiore all'importo risultante dalla documentazione prodotta a corredo\ndella domanda. Essa può essere richiesta massimo due volte nel corso del\nrapporto di lavoro allorquando siano trascorsi almeno cinque anni dalla prima\nrichiesta.",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"healthandsafetypolicy","-Tutela della salute e della sicurezza s","-Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.",{"bindId":59,"name":46,"text":47},"healthandsafetytraining",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"funeralpay","-spese funerarie sostenute per decesso d","-spese funerarie sostenute per decesso di propri familiari, entro il secondo\ngrado di parentela, non inferiori a € 1.000,00;",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"WORKFAM_trigger","3.4 Tutela della maternità e della genit","3.4 Tutela della maternità e della genitorialità",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"paidmaternityleavetxt","Al fine di agevolare le lavoratrici madr","Al fine di agevolare le lavoratrici madri e i lavoratori padri che,\nterminato il periodo di congedo parentale complessivamente spettante, per\nmotivi personali si trovino in difficoltà a riprendere il lavoro, viene\nprevista la facoltà di un periodo di aspettativa non retribuita di 12 mesi.\nTale aspettativa potrà essere frazionata in non più di due periodi (ognuno\ndei quali comunque non inferiore a tre mesi), da fruire entro il compimento dei\n2 anni di età del bambino, salvo per i casi di adozione per i quali non si\napplica il limite di età.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"GENEQ_trigger","3.7 Tutela della dignità personale e mis","3.7 Tutela della dignità personale e misure di favore in caso di violenza\ndi genere, stalking e maltrattamenti familiari",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"eqpay","L’Azienda ritiene inaccettabile e contra","L’Azienda ritiene inaccettabile e contrario ai propri principi etici\nqualunque atto o comportamento che possa configurarsi come molestia o violenza\nnel luogo di lavoro e si impegna ad attuare tutte le iniziative atte a\nprevenire e scoraggiare atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità dei\nlavoratori e delle lavoratrici, contrastando fermamente qualsivoglia\ndiscriminazione di genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, o\nlegata a condizioni personali e sociali. A tal fine, le parti convengono che\nquando si verifichino episodi che possano rientrare nella sopra descritta\ncategoria, il lavoratore o la lavoratrice potranno denunciare tali episodi\nmediante una linea dedicata che verrà individuata dall'azienda. Con la\nnecessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di\nciascuno, i casi segnalati verranno esaminati e gestiti dalla Direzione HR\nsenza indebito ritardo, garantendo correttezza e imparzialità di giudizio,\nnonché attenzione al fine di evitare il rischio della formulazione di accuse\nstrumentali e false che, qualora accertate, potranno essere sanzionate.",{"bindId":81,"name":78,"text":79},"discrimination",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"eqofficer","-La dipendente inserita nei percorsi di ","-La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere, debitamente certificati dai servizi sodali del comune di residenza o\ndai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all\"art. 5bis del D.lgs\n93\u002F2013 e ss.mm., ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al\nsuddetto percorso di protezione per un periodo massimo di un mese, in aggiunta\nal periodo già previsto dalla legge e con le stesse modalità. La dipendente,\nsalvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a comunicare all\"azienda\n1\"intenzione di fruire di tale congedo con un preavviso non inferiore a sette\ngiorni, con Findicazione dell\"inizio e della fine del periodo di congedo e a\nprodurre la certificazione di cui sopra. Durante il detto periodo di congedo,\nla dipendente avrà diritto a percepire l'intera retribuzione di fatto\ncorrispondente alFultima retribuzione percepita a carico dell'azienda. Tale\nperiodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti,\nnonché ai fini della maturazione delle ferie, delle mensilità aggiuntive e\ndel trattamento di fine rapporto, esclusi eventuali trattamenti correlati alla\npresenza in servizio. Si prevede inoltre l'accoglimento di un ulteriore periodo\ndi aspettativa non retribuita come sostegno successivo pari a 6 mesi. La\nlavoratrice vittima di violenza di genere che acceda a programmi di protezione\npotrà avanzare richieste di anticipazione del trattamento di fine rapporto\nmaturato, nella misura massima del 90%, anche in deroga all'anzianità di\nservizio convenuta al precedente punto 3.6.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"violence","Laddove venga accertato che si siano ver","Laddove venga accertato che si siano verificate delle molestie o violenze a\ndanno di lavoratori o lavoratrici, la Società si impegna ad adottare misure\nadeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere, incluse\nle azioni disciplinari.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"hourspday","-Logistica**************8.00-17.00 -Uffi","-Logistica**************8.00-17.00\n\n-Uffici Amaro**********8.30-17.30\n\n-Uffici Assago**********9.00-18.00",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"TRADEUNLEAV_trigger","1.3 Permessi sindacali Nell'ottica di fa","1.3 Permessi sindacali\n\nNell'ottica di favorire la partecipazione sindacale, quale condizione di\nmiglior favore, la Società non scalerà dal monte ore dei permessi sindacali\nriconosciuti per legge e per contratto le ore utilizzate dai rappresentati\nsindacali per la partecipazione a incontri sindacali di livello nazionale,\nnell'ambito di trattative collettive ai fini del rinnovo del CIA o di eventuali\nprocedure nazionali suscettibili di ricadute sull'occupazione. Tali ore saranno\nriconosciute come permessi sindacali retribuiti aggiuntivi nel limite di 9\n(nove)ore annue",{"bindId":99,"name":100,"text":100},"WAGES_trigger","3.1 Buoni Pasto",{"bindId":102,"name":100,"text":100},"mealvouchers",{"bindId":104,"name":105,"text":106},"MEALALL_trigger","1.È riconosciuto un buono pasto giornali","1.È riconosciuto un buono pasto giornaliero del valore di 2,50 euro per una\nprestazione lavorativa effettiva compresa tra un minimo di 4 ore e un massimo\ndi 5:59 ore al giorno.\n\n2.È riconosciuto un buono pasto giornaliero del valore di 5 euro per una\nprestazione lavorativa effettiva pari o superiore alle 6 ore.\n\n3.Non è riconosciuto alcun buono pasto giornaliero qualora la prestazione\nlavorativa effettiva sia inferiore alle 4 ore.\n\n4.Non è riconosciuto alcun buono pasto qualora l'azienda provveda in altro\nmodo al pagamento dello pasto (es.trasferta con rimborso in nota spesa, pasto\ndirettamente pagato dell'azienda)\n\n5.Ai fini della maturazione del diritto al buono pasto e per la\ndeterminazione del valore dello stesso saranno conteggiate anche le ore di\nlavoro straordinario o supplementare oltre a quelle ordinarie\n\n6.Per la determinazione di quanto sopra, si fa riferimento alle ore\neffettivamente prestate per cui se il dipendente usufruisse di ferie, permessi,\nrol o qualsivoglia causale di assenza questo determinerà un proporzionamento\ndel buono pasto secondo i criteri di cui ai punti 1 e 2.\n\n7.Esempio:\n\nOrario di lavoro ordinario: 8 ore \n\nAssenza: 4 ore di ROL \n\nPrestazione effettiva:4 ore\n\nBuono Pasto:2,5 euro","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ITA Stroili Oro S.p.A. -\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;Non specificato\u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;Non specificato\u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Commercio al dettaglio\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        Stroili Oro S.p.A.\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILCAMS - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, FISASCAT - Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo, Uiltucs-UIL - Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Not specified\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;9.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;9.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp;2.5 per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[112],{"title":37,"slug":33},[114],{"type":115,"data":116},"call_to_action_body_block",{"title":117,"description":118,"variant":119,"link":120},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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